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La foto dell’indagine della Bce dell’Olio a pag. 13 Impresa/2 - R&S, credito d’imposta selettivo: le indicazioni pratiche per accedere ai finanziamenti Lenzi a pag. 16 Documenti - I testi delle sentenze tributarie commentate nella Selezione www.italiaoggi.it/docio7 Le recenti sentenze della Cassazione a Sezioni unite hanno chiarito quando i professionisti non devono versare l’imposta. Al via le richieste di rimborso MARINO LONGONI [email protected] DI S i riaprono i giochi sull’Irap. Dopo anni di giurisprudenza altalenante, e dopo che le richieste del legislatore al governo di chiarire il concetto di autonoma organizzazione (presupposto per l’applicazione del tributo) non avevano trovato risposta (la delega in tal senso, contenuta nella legge n. 23 del 2014 non è stata esercitata), ci ha pensato la Corte di cassazione. Le recenti sentenze delle Sezioni unite hanno infatti posto dei punti fermi in materia di assoggettabilità all’imposta del reddito di lavoro autonomo, in particolare per i professionisti. Si può quindi riaprire ora la partita delle richieste di rimborso dell’Irap versata ma non dovuta. Volendo riassumere in modo sintetico i contenuti più interessanti delle recenti decisioni si potrebbe partire dal fatto che l’Irap è sempre dovuta quando i professionisti sono organizzati in società, in qualsiasi forma. L’Irap non è invece dovuta quando i professionisti svolgono la loro attività avvalendosi solo di personale ausiliario: l’infermiera per il medico o la segretaria per l’avvocato, per esempio.Enemmenoquandofannogruppoper condividere le spese: è il caso in particolare della cosiddetta medicina di gruppo, tipica dei medici di famiglia, che utilizzano congiuntamente una parte dei locali per motivi logistici e per meglio rispondere alle esigenze di servizio imposte dalle aziende sanitarie locali, ma lo stesso discorso può essere riferito anche a più avvocati o commercialisti che condividono lo studio (e magari anche i servizi di segreteria o quelli di pulizia) mantenendo però la propria autonomia professionale. Un’altra sentenza delle Sezioni unite ha precisato che quando un professionista si avvale di più di un collaboratore è sempre obbligato al versamento dell’imposta, viceversa quando si avvale di un solo collaboratore, per servizi di assistenza tecnica, segreteria, pulizie o altro, l’imposta non è dovuta (sempre che manchi l’autonoma organizzazione). Una volta delineato meglio il quadro degli obbligati all’Irap si può decidere con maggior consapevolezza se è il caso di versare l’imposta per il 2015 (scadenza il 16 giugno, salvo proroghe dell’ultima ora, sempre possibili). E si può anche valutare l’opportunità di chiedere il rimborso di quanto versato negli ultimi 48 mesi, se si ritiene che ci siano buone possibilità di successo. I problemi non mancano, soprattutto per gli importi inferiori a 20 mila euro. In questo caso, dopo il più che probabile silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria alla richiesta di rimborso, è necessaria la presentazione di un reclamo obbligatorio che allunga inutilmente i tempi: 90 giorni per la formazione del silenzio assenso più altri 90 giorni prima di poter accedere al contenzioso. Se l’Amministrazione finanziaria ha già negato una risposta positiva all’istanza di rimborso non si capisce perché dovrebbe dare una risposta positiva al reclamo obbligatorio che viene normalmente presentato negli stessi termini. L’unico senso che si può ravvisare in una procedura così contorta è quello di scoraggiare i contribuenti con richieste più modeste consentendo all’erario un utile da iperburocrazia. Una volti arrivati in commissione tributaria, il sentiero del contribuente dovrebbe essere più agevole: è ragionevole ipotizzare, infatti che le commissioni si atterranno ai principi di recente fissati dalla Corte di cassazione. E dall’ottobre del 2016 dovrebbe entrare in vigore il principio, più volte rinviato, della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado. Quindi l’amministrazione finanziaria soccombente, anche se intenzionata a presentare appello, dovrà prima rimborsare il contribuente dell’Irap non dovuta. Cosa che dovrebbe scoraggiare appelli meramente dilatori, semplificando almeno un po’ la vita ai contribuenti. © Riproduzione riservata italiaonline.it Grigolon da pag. 4 Si riaprono i giochi sull’Irap Italiaonline. 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Ne sono scaturite numerose indicazioni unanimi, ma è anche emerso un dissenso di fondo. L’orientamento numericamente prevalente si è attestato sull’affermazione secondo cui il richiesto surplus idoneo a determinare l’assoggettamento a Irap può essere costituito dalla presenza di un dipendente stabile (anche solo part time o solo con funzioni meramente accessorie). Si è però anche manifestato un indirizzo che appare più coerente con il dettato costituzionale e non ritiene che un dipendente costituisca fattore di per sé decisivo per determinare il riconoscimento della «stabile organizzazione» (Cass. 5009/2007; Cass. 5258/2007). Stando a questo secondo indirizzo non si esclude che la presenza di un dipendente possa costituire indizio di «stabile organizzazione», e si rimette la valutazione al giudice di merito, escludendo un automatismo fra la presenza del dipendente e la soggezione a Irap (cfr. sent. n. 22592 dell’11/12/12). Infine, con le sentenze n. 22024 e 22015 del 25/9/13 (seguite da numerosi provvedimenti conformi) la sesta sezione ha affermato che l’automatica sottoposizione a Irap del lavoratore autonomo che disponga di un dipendente, qualsiasi sia la natura del rapporto e qualsiasi siano le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di principio desunta dalla lettera della legge e dal testo costituzionale secondo cui il giudice deve accertare se la struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore e aggiuntivo ai fi ni della produzione del reddito, tale da escludere che l’Irap divenga una (incostituzionale) «tassa sui redditi di lavoro autonomo». Questo indirizzo della sesta sezione, in dissenso con quello della quinta sezione ha determinato la remissione del punto alle sezioni unite che con la sentenza n. 9451/2016 ha affermato che: «Con riguardo al presupposto dell’Irap, il requisito dell’autonoma organizzazione, previsto L Le ultime decisioni della Cassazione sull’Irap Irap e medicina di gruppo Autonoma organizzazione e studi associati Autonoma organizzazione e presenza di un dipendente Autonoma organizzazione e attività di agente di commercio in forma associata Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 13 aprile 2016, n. 7291 La «medicina di gruppo», ai sensi dell’art. 40 del dpr n. 270 del 2000, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, pertanto la relativa non è necessariamente soggetta ad Irap, ma solo in presenza di un’autonoma organizzazione Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 14 aprile 2016, n. 7371 L’esercizio di professioni in forma societaria è sempre soggetto ad Irap, posto che la sussistenza di una autonoma organizzazione è implicita nella forma di esercizio dell’attività Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9451 Il requisito dell’autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria, ovvero meramente esecutive Cass. civ., sentenza 28 novembre 2014, n. 25315 L’esercizio in forma associata, per il tramite di una società in nome collettivo, dell’attività di agente di commercio costituisce in ogni caso presupposto d’imposta Cass. civ., ordinanza 19 dicembre 2014, n. 27005 Autonoma orgaSi deve distinguere l’ipotesi in cui la collaborazione fra professionisti dà luogo ad nizzazione e coluna vera e propria struttura autonoma con una gestione comune delle entrate, da laborazione tra quella (che non determina soggezione ad Irap) in cui i professionisti operano del tutto professionisti autonomamente e solo dividono alcune spese di interesse comune Autonoma orga- Cass. civ., sentenza 27 febbraio 2015, n. 4060 nizzazione e com- È soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della pensi a terzi propria attività, eroghi elevati compensi a terzi Autonoma orga- Cass. civ., sentenza 21 gennaio 2015, n. 961 nizzazione e at- Nel caso di trasferimento all’estero di un esercente un’attività artistica (sportiva), che tività artistica/ si avvale un intermediario per la conclusione dei relativi contratti occorre dimostrare sportiva l’esistenza di una autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento ad Irap Cass. civ., sentenza 6 marzo 2015, n. 4578 L’esercizio in forma associata dell’attività professionale, sebbene senza dipendenti o collaboratori e, comunque, con beni strumentali di esiguo valore, è circostanza di per Autonoma orsé idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture ganiz zazione e e mezzi nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispetattività profestive competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze, sionale in forma così da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della associata professionalità di ciascun componente dello studio e, conseguentemente, che debba essere assoggettato all’Irap, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dalla sola attività dei singoli associati Cass. Civ., sentenza 19 dicembre 2014, n. 26990 Irap e medico con- Il rapporto con il Ssn del medico convenzionato è un rapporto di lavoro autonomo venzionato con il parasubordinato; con la conseguenza che i relativi proventi non sono automaticaSsn mente sottratti all’applicazione dell’Irap e il giudice deve procedere all’accertamento dell’esistenza dell’autonoma organizzazione dall’art. 2 del dlgs 15/9/1997, n. 446, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorrere quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». Balza agli occhi l’aggiunta alle parole della sentenza del 2007 di un’importante puntualizzazione che di fatto restringe la portata del principio: «oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive». Questa novità coinvolge un gran numero di contribuenti e realizza, almeno in parte, l’obiettivo perseguito dall’art. 11, co. 2 della legge 11/3/2014, n. 23, con cui il governo era stato delegato a emanare norme volte a «chiarire la definizione di autonoma organizzazione, anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta regionale sulle attività produttive». Delega, peraltro, caduta nel vuoto. © Riproduzione riservata FISCO & PROFESSIONI Pagina a cura ANDREA BONGI DI Riaperto il varco dei rimborsi er i liberi professionisti e i piccoli imprenditori le sezioni unite della Cassazione riaprono la via dei rimborsi dell’Irap pagata. Con una serie di recenti sentenze le sezioni unite, fatta eccezione per le associazioni professionali e le società di cui alla sentenza n.7371 del 14 aprile ISTANZA DI RIMBORSO IRAP 2016, hanno infatti aperto un PER ASSENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE vero e proprio varco all’interno del quale molti contribuenti, (fac simile libero professionista con o senza segretaria) soprattutto liberi professionisti e piccoli imprenditori, si troveranno nelle condizioni di non All’Agenzia delle Entrate assoggettare più la loro attività Ufficio Provinciale di ............. all’imposta regionale sulle attività produttive e contempoIl/la sottoscritto/a…………nato/a………………il ………residente in…….. raneamente potranno attivarsi via……C.F………….. per richiedere il rimborso su quella finora pagata. PREMESSO Il riferimento è nello specifico a due sentenze delle sezioni Di aver versato alle date e per gli importi elencati le seguenti somme: unite: la n.9451 del 10 maggio - euro…. in data…….a titolo di acconto/saldo Irap per l’anno…..(allegare 2016 e la n.7291 del 13 aprile deleghe) 2016. Nella prima delle due senCONSIDERATO tenze ora citate, che riguardava il caso di un avvocato con che tali somme sono state indebitamente versate in quanto il contribuente un collaboratore con mansioni svolge l’attività professionale di ………………………………… con iscrizione di segreteria, la Cassazione ha affermato che costituisce autopresso l’ordine/albo di ………….. in assenza del requisito di autonoma noma organizzazione avvalersi organizzazione richiesto dall’art. 2 del D.lgs. 446/1997 quale presupposto in modo non occasionale di laimpositivo dell’Irap. voro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore Al riguardo infatti l’art. 2 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che <<presupposto che esplichi mansioni di segredell’imposta è l’esercizio di una attività autonomamente organizzata diretta teria ovvero meramente esecualla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi>>. tive. Al contrario quindi non è che la Corte costituzionale, nella sentenza 21.5.2001 n. 156, ha affermato autonomamente organizzato il professionista che si avvale che il presupposto dell’Irap non è integrato «nel caso di una attività professoltanto di personale dedito a sionale ... svolta in assenza di elementi di organizzazione». funzioni di segreteria o comunche le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.9451 del que generiche e meramente esecutive. 10 maggio 2016, hanno confermato l’esclusione dall’Irap dell’attività proLa seconda sentenza invefessionali non autonomamente organizzate; ce riguarda il caso, piuttosto che il sottoscritto nello svolgimento della sua attività non si avvale di alcun frequente, della cosiddetta medicina di gruppo ossia deldipendente e/o collaboratore oppure si avvale unicamente di personale con la condivisione da parte di più mansioni di segreteria e senza l’utilizzo di particolari dotazioni di beni struprofessionisti di spazi comuni, mentali (allegare documentazione probatoria); utenze, strutture e personale con mansioni di segreteria CHIEDE amministrativa. Gli accordi con cui un insieme di medici l’immediato ed integrale rimborso delle suddette somme indebitamente verdi base si organizzano secondo sate, stante la totale insussistenza del presupposto impositivo di cui all’art. il modello della «medicina di 2 del D.lgs. 446/1997 oltre agli interessi maturati e maturandi. gruppo», si legge nella sentenza in commento, non danno luogo alla costituzione di una società. Luogo e data………….. Firma…………………. E pertanto l’Irap risulta applicabile solo quando la borso di quanto dell’obbligo di versamento. struttura in questione copie delle dichiarazioni Irap Sulla base di questa dispo- alle quali tali importi si riferifinora pagato. dia luogo a un apparaLa richiesta sizione dunque tutti coloro che scono. Si tratta ovviamente di to che ecceda il «minidi rimborso. Ov- sulla base delle sentenze sopra un modello tipo che deve essere mo indispensabile» per viamente la pos- ricordate ritengono di essere adattato alle singole esigenze l’esercizio dell’attività sibilità di richie- nelle condizioni oggettive e con tanto di descrizione dettain oggetto. dere il rimborso soggettive per non pagare l’im- gliata dell’attività svolta e del Si tratta dunque di dell’imposta re- posta regionale e per ottenere il tipo di eventuale apporto del due pronunce a sezioni gionale pagata rimborso di quanto già pagato dipendente o collaboratore. unite in grado di solletrova un preciso in passato, potranno dunque vare molta attenzione Gli effetti della richiesta limite nei termi- inoltrare presso il competente di rimborso. La presentazione e risvegliare l’interesse ni di decadenza Ufficio territoriale dell’Agenzia della richiesta di rimborso è il di molti liberi profesprevisti dall’ordi- delle entrate, entro 48 mesi primo atto di un procedimento sionisti, ma anche picnamento. A que- dal versamento dell’imposta, più ampio e complesso. Quasi coli imprenditori, circa sto proposito la un’istanza di rimborso ai sensi sicuramente l’ufficio non accoil cambio di approccio norma alla quale dell’art. 38 del Dpr 602/73. in tema di assoggetglierà la richiesta del contriDisponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com Nel fac-simile in pagina ab- buente e lascerà decorrere, senfare riferimento tamento all’imposta è l’articolo 38 del biamo predisposto un modello za pronunciarsi in alcun modo, regionale sulle attività produttive dell’attività svolta Dpr 602/73 ai sensi della quale di istanza da presentare all’uf- il termine previsto dall’articolo il soggetto che ha effettuato il ficio territorialmente compe- 37 comma 2 del Dpr n. 602/73, dagli stessi. Ovviamente tutti coloro che versamento diretto, può pre- tente sulla base della residen- di novanta giorni entro i quasulla base di queste sentenze sentare richiesta di rimborso za del contribuente, alla quale li l’ufficio adito può emettere decideranno di non assogget- entro il termine di decadenza di occorrerà ovviamente allegare provvedimento di accoglimento tare più, ex post, il loro valore quarantotto mesi dalla data del sia le ricevute dei versamenti o rifiuto della domanda di rimdella produzione all’Irap, un versamento stesso, nel caso di effettuati in acconto e a saldo borso oppure semplicemente minuto dopo si attiveranno, ex errore materiale, duplicazione dell’Irap nei 48 mesi ante- non pronunciarsi. ante, per la richiesta di rim- e inesistenza totale o parziale cedenti alla richiesta, sia le Decorso tale lasso temporale P Il modello IN EDICOLA Lunedì 13 Giugno 2016 3 si è tecnicamente formato il c.d. silenzio-rifiuto che costituisce atto autonomamente impugnabile di fronte alla commissione tributaria provinciale ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera g) del dlgs n.546/1992. Il ricorso contro il silenzio rifiuto. Non appena formatosi il silenzio rifiuto, o nell’ipotesi di un diniego espresso al rimborso da parte dell’ufficio, il contribuente può attivare le vie giudiziali per ottenere sentenza favorevole al rimborso dell’Irap versata in assenza dei presupposti normativi. Ovvio che l’istanza di rimborso e le argomentazioni nella stessa sostenute per avvalorare il non assoggettamento all’imposta regionale della propria attività, dovranno essere ripetute e ulteriormente argomentate per convincere anche la commissione tributaria della sussistenza del diritto al rimborso. Poiché il processo tributario è un procedimento basato soprattutto sulle risultanze documentali, sarà necessario che il contribuente dia prova della sussistenza dei requisiti per il diritto al rimborso anche tramite copia di documenti rilevanti a tal fine quali, per esempio, il libro dei cespiti ammortizzabili, le buste paga, i modelli Irap presentati negli anni per i quali si chiede il rimborso e così via. Il rischio-reclamo. Da quando nel nostro ordinamento è entrato in vigore il nuovo istituto del reclamo disciplinato dall’articolo 17-bis del dlgs 546 del 1992, la tutela in sede contenziosa in materia di rifiuto espresso o tacito all’istanza di rimborso dell’Irap indebitamente pagata si è ulteriormente complicato. Occorre infatti tener presente che il contribuente deve infatti preliminarmente verificare a quanto ammonta l’Irap chiesta a rimborso per evitare di incorrere in spiacevoli errori che potrebbero compromettere il diritto al rimborso stesso. Infatti se l’importo complessivamente chiesto a rimborso a titolo di Irap non supera l’importo di 20 mila euro, il contribuente deve necessariamente far precedere il ricorso dal reclamo obbligatorio così come disciplinato dall’articolo sopra richiamato. L’istanza di reclamo deve essere inoltrata all’ufficio competente che ha rifiutato la richiesta di rimborso, mentre il ricorso alla commissione tributaria provinciale non sarà procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica del reclamo all’ufficio. Entro i suddetti novanta giorni potrebbe infatti concludersi la procedura con una «mediazione» fra l’ufficio e il contribuente che eviterebbe la successiva presentazione del ricorso. Circostanza quest’ultima che raramente potrà verificarsi visto che l’ufficio terrà fede all’originario rifiuto al rimborso e lo stesso contribuente non sarà disponibile ad alcuna rinuncia in tal senso. © Riproduzione riservata 4 Lunedì 13 Giugno 2016 LOTTA ALL’EVASIONE Le misure contenute nella proposta di direttiva che ha ottenuto il sì dell’ Europarlamento Dalle deduzioni ai redditi esteri Stretta dell’Ue contro le frodi DI Pagine a cura GLORIA GRIGOLON mposta minima sul reddito societario al 15%, deduzione degli oneri finanziari al 20% e pagamento delle tasse in loco per le stabili organizzazioni. Per raggiungere un’unione fiscale di fatto sarà inoltre necessario mettere in chiaro l’elenco dei paradisi fiscali distorsivi degli equilibri interni e applicare una trasparenza a maglie larghe che parta dalla disclosure delle informazioni inerenti accordi fiscali privati statoimpresa (tax rulings) e giunga a controlli serrati su società di comodo e controllate, nonché su fondi fiduciari e fondazioni. E se l’avvio dello scambio automatico dei dati semplificherà nel biennio 2017-2018 la vita alle amministrazioni tributarie su larga scala, l’introduzione di un codice d’identificazione fiscale sulle transazioni transfrontaliere (Cif) potrebbe essere un primo tassello volto a evitare frodi in casa propria. Da ultima, la questione dell’interpretazione: onde evitare di scivolare in problematiche interpretative, sono state fornite definizioni puntuali di concetti quali stabile organizzazione (sede fissa d’affari in cui una società esercita in tutto o in una parte rilevante la propria attività) e patent box (con imposte di favore sui soli proventi legati a spese di ricerca e sviluppo), nonché quella di paradiso fiscale, in qualità di luogo avente imposizione nulla o soltanto nominale, e pratiche amministrative che impediscono l’efficace comunicazione tra governi. L’Europa compie dunque un nuovo passo verso la lotta alla frode fiscale. La proposta formulata dalla Commissione e rivolta all’emanazione di una direttiva anti-evasione ha ricevuto il via libera dalla Plenaria del parlamento Ue mercoledì 8 giugno. Ora la palla passa al Consiglio che dovrà decidere a maggioranza se approvare il testo o respingerlo. A quel punto saranno gli stati membri a recepire le nuove regole all’interno del proprio ordinamento. Le attuali priorità politiche in termini di fiscalità internazionale hanno evidenziato la necessità di assicurare che l’imposta cui le multinazionali sono obbligate venga versata nel luogo in cui gli utili sono generati, ovvero laddove il valore è creato. L’obiettivo di consentire ai governi di esercitare la propria sovranità fiscale è stato tradotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) in 15 raccomandazioni di azioni concrete da attuare nel quadro I Cause e soluzioni approvate dal parlamento Ambito Pratiche scorrette adottate Conseguenze Intervento autorità • Deducibilità interessi Finanziare le attività di multinazionali nelle giurisdizioni a fiscalità elevata attraverso il debito, disponendo la restituzione di interessi «gonfiati» a controllate collocate in paesi a fiscalità privilegiata Minor base imponibile nei paesi in cui il fisco è stringen• te, che aumenta nei paesi a fiscalità agevolata • Ridurre l’onere tributario traDistorsione del mercato traImposizioni in sferendo la residenza fiscale mite attuazione di tax rulings • uscita o i propri attivi in giurisprulesivi denza a fiscalità privilegiata • Clausola Switchover Date le difficoltà nel concedere crediti d’imposta per imposte versate all’estero, gli stati tendono a esentare dalla tassazione i redditi stranieri Viene incoraggiato l’ingresso sul mercato interno di redditi non tassati e derivanti da redditi originati in stati terzi esterni all’Ue • In assenza di una regola generale comunitaria anti Norma generaelusione servono regole pele antiabuso riodiche che contrastino coi nuovi metodi anti elusivi Limitare l’importo degli interessi che il contribuente può dedurre in un esercizio fiscale; Deducibilità interessi passivi netti in percentuale fissa (dal 10 al 30%) e riferito al solo reddito imponibile Prevenire l’erosione della base imponibile nello stato di origine; Possibilità di dilazionare i pagamenti dell’imposta su più anni Assoggettare il contribuente al pagamento d’imposta in loco su dividendi, plusvalenze da cessione partecipazioni e redditi da stabili organizzazioni; Concessione di un credito • Colmare i buchi delle discipline comunitarie che agiscono nelle differenti giurisdizioni • Riduzione dell’onere complessivo e mancate entrate per il paese originario di • destinazione Eliminare l’incentivo a trasferire redditi (solitamente redditi passivi mobili) Portare utili e valore prodotto a essere tassati in loco La differenza nella qualifi • cazione giuridica dei pagamenti crea disallineamenti., Aprono la strada a fraintenDisallineamen- che permettono di ridurre il dimenti e alla confusione ti ibridi debito d’imposta sfruttando d’imputazione doppie deduzioni o deduzioni su redditi non inclusi nell’imponibile Lo stato terzo segue la qualificazione giuridica dello strumento ibrido o di altra entità ibrida vigente nello stato membro da cui ha origine il pagamento Società controllate Cfc Le società madri aventi controllate in paesi a fiscalità privilegiata trasferiscono ivi gli utili ottenendo illeciti sconti fiscali dell’iniziativa Beps. In risposta all’esigenza di una maggiore equità fiscale, la Commissione, su idea di quanto già chiesto dal Consiglio nell’aprile 2012, ha definito un piano d’azione nel giugno 2015, volto a render concreta la possibilità di una base imponibile consolidata comune per le società (Ccctb), munita di un criterio di ripartizione appropriato. A proposito, la stessa autorità europea dovrebbe pubblicare quanto prima una proposta ambiziosa di base unificata. Il Parlamento ha richiesto inoltre l’introdu- zione, entro il gennaio 2017, di un meccanismo di risoluzione univoco delle controversie con tempi stretti. Deducibilità interessi. Non è raro che le multinazionali finanzino le proprie società in giurisdizioni ad alta fiscalità attraverso strumenti di debito, disponendo poi che queste ultime restituiscano interessi superiori al dovuto a società controllate residenti in giurisdizioni a bassa fiscalità. Tale stratagemma ha permesso di diminuire la base imponibile di pertinenza nei paesi più «cari», accrescendo invece quella di competenza di quei paesi in cui il fisco è meno aggressivo. Per scoraggiare tale pratica, la Commissione ha posto un limite all’importo degli interessi che il contribuente è autorizzato a dedurre nel corso dell’esercizio: gli interessi passivi netti saranno così oggetto di sconto solo fino al 20% (l’Ocse indicava un range compreso tra il 10 e il 30%). Imposizioni in uscita. Nell’intento di disincentivare i contribuenti intenzionati a trasferire la propria residenza fiscale e/o i propri attivi verso una giurisdizione a bassa fiscalità, l’autorità ha disposto l’istituzione di una tassa di uscita pari al 15% sugli attivi oggetto di trasferimento che comprendono plusvalenze non realizzate. Nel caso in cui redditi esteri fossero soggetti ad aliquote inferiori al di fuori dall’Unione, la differenza dovrà quindi essere pagata al fisco del Paese Ue interessato. Ciò anche al fine di preservare la base imponibile ed evitare distorsioni del mercato. LOTTA ALL’EVASIONE a nuova direttiva anti-evasione stabilisce quindi norme a contrasto di schemi elusivi riguardanti settori specifici: oltre alla deducibilità degli interessi e all’imposizione in uscita, completano la clausola dello switch-over, il quadro una norma generale antiabuso, la disciplina sulle società controllate estere e, da ultimo, un quadro per contrastare i disallineamenti da ibridi. Clausola di switch-over. In un mercato europeo in cui vigono normative che vietano l’applicazione della doppia imposizione sugli utili generati, buchi nella giurisprudenza hanno fatto sì che, nell’incertezza legata alla concessione di un credito d’imposta legato a tasse versate all’estero, gli stati hanno iniziato a esentare da tassazione i redditi oltre confine. La clausola dello switch-over è stata inserita proprio per ristabilire il binomio imposizione alla fontecredito d’imposta a valle, col fine di scoraggiare il trasferimento di utili non supportato da fini commerciali. Norma antiabuso. A fronte delle recenti vicende che hanno visto alcune delle più note multinazionali al mondo violare le regole europee sulla pianificazione fiscale aggressiva, la richiesta di una norma antiabuso subentra a colmare tale carenza. Per far ciò la Commissione ha previsto che venga conferito alle autorità comunitarie il potere di negare ai contribuenti, qualora necessario, il beneficio di meccanismi fiscali abusivi e lesivi della concorrenza. Norme sulle controllate estere. Tra società madri e controllate si annida l’elusione, questo almeno secondo l’evidenza. Contribuenti con società controllate in giurisdizioni a bassa fiscalità possono infatti attuare strategie fiscali volte a trasferire verso queste ultime gran parte de- L Stop ai benefici fiscali abusivi La misura in percentuali Se il reddito estero è soggetto ad aliquota fiscale inferiore fuori dall’Unione, la differenza sarà pagata all’amministrazione fiscale del paese Ue Concesse deduzioni degli oneri finanziari eccedenti fino al 20% degli utili del contribuente o fino a un importo di 2 milioni di euro Tasso minimo di imposta al 15% I concetti chiave della proposta emendata Definire una «lista nera» dei paradisi fiscali intra ed extra Unione, integrata da un elenco di sanzioni nei confronti delle giurisdizioni non collaborative e degli istituti finanziari che operano nei paradisi fiscali Paradisi fiscali schedati • • Trasparenza a maglie larghe • • Introdurre una base imponibile consolidata Ccctb comune per tutte le società Introdurre metodo comune di calcolo dei tassi di imposta sulle società efficace in ciascuno Stato membro per consentire il confronto tra i Paesi dell’Ue Proibire la creazione di società fittizie o società di comodo Aumentare la trasparenza dei fondi fiduciari e delle fondazioni Patent box Possono beneficiare di aliquote d’imposta favorevoli solo i a stretto giro redditi connessi direttamente a spese di ricerca e sviluppo Tax Rulings trasparenti Necessità di accesso per tempo a informazioni su strategie di pianificazione fiscale delle multinazionali Codice di Necessità di uno strumento per registrare movimenti tranidentificazione sfrontalieri. Funge da base per un effettivo scambio di inforfiscale mazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri Lunedì 13 Giugno 2016 gli utili prodotti dalla società madre (soggetta ad elevata fiscalità); i redditi oggetto del trasferimento sono di solito redditi passivi mobili. Tra le pratiche più sfruttate quella di trasferire proprietà di attivi immateriali (intellettuali) alla controllata estera, corrispondendo a questa successivamente redditi in forma di pagamento di canoni. La misura pensata dalla Commissione riconduce quindi alla società madre i redditi della controllata estera. Quadro a contrasto dei disallineamenti da ibridi. Infine, lo scenario che fonda sulle differenze della qualificazione giuridica di strumenti finanziari e dei pagamenti. L’esistenza di un disallineamento tra am- Tra le pratiche più sfruttate quella di trasferire proprietà di attivi immateriali alla controllata estera, corrispondendo a questa successivamente redditi in forma di pagamento di canoni. La misura Ue riconduce alla società madre i redditi della controllata estera ministrazioni porta sovente a poter sfruttare doppie deduzioni o a beneficiare di sconti sul reddito dichiarato solo in uno dei due paesi. La direttiva interviene allora prescrivendo che la qualificazione giuridica attribuita a uno strumento ibrido o a un’entità ibrida dallo stato membro da cui ha origine un pagamento, sia esso una spesa o una perdita, deve essere seguita dall’altro Stato membro interessato dal disallineamento. Irap Si o Irap No? UN’ANALISI ACCURATA SULLO STATO DELL’ARTE DELLA GIURISPRUDENZA SUL TEMA DELL’IRAP DEI PROFESSIONISTI E DEI LAVORATORI AUTONOMI. A CURA DI MARIO CICALA, GIÀ PRESIDENTE DELLA SEZIONE TRIBUTARIA DELLA CASSAZIONE CON IL TESTO DELLE PIÙ IMPORTANTI SENTENZE DELLE SEZIONI UNITE DELLA CASSAZIONE In collaborazione con IN EDICOLA CON Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com 5 6 Lunedì 13 Giugno 2016 FISCO I passaggi per individuare di volta in volta la natura della specifica operazione Imprese edili davanti al bivio per l’applicazione dell’Iva Pagine a cura FRANCO RICCA DI P er le imprese del settore edile, individuare di volta in volta la natura della specifica operazione rimane forse la difficoltà principale per determinare la modalità di applicazione dell’Iva: se con il meccanismo ordinario della rivalsa in fattura da parte del fornitore, oppure con il meccanismo speciale dell’inversione contabile (o reverse charge) a cura del cliente. La questione si pone soprattutto con riguardo alla disposizione della lettera a-ter) del sesto comma dell’art. 17 del dpr 633/72, che ha assoggettato all’inversione contabile le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici. In questo ambito, poi, particolarmente problematica è la situazione delle imprese artigiane che si occupano di fornitura e posa in opera, per esempio di serramenti, infissi, tapparelle, ecc., dove può risultare estremamente difficile tracciare la linea di confine tra cessione di beni e prestazione di servizi. Peraltro, talvolta manca la consapevolezza della necessità di dover effettuare tale distinzione, nell’erroneo convincimento che la circostanza che la predetta attività sia classificata nel codice Ateco 43.32.02, identificato dalla circolare n. 14/2015 tra quelli che individuano le operazioni della citata lettera a-ter), sia sufficiente per far scattare il meccanismo dell’inversione contabile nei rapporti «B2B», mentre invece occorre anche che l’operazione sia qualificabile come prestazione di servizi e non come cessione di beni. Inversione contabile solo sulle prestazioni. Nella circolare n. 14/2015, con riguardo alla disposizione della citata lettera a-ter), l’Agenzia ha confermato che devono ritenersi escluse dall’inversione contabile le forniture di beni con posa in opera, in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, assumendo la posa in opera funzione accessoria rispetto alla cessione del bene. Invero, secondo l’insegnamento della corte di giustizia Ue, l’operazione composta da più elementi deve ricevere una qualificazione unitaria non solo quando si può individuare un elemento principale rispetto ad altri meramente accessori, ma anche quando i vari elementi, pur avendo pari importanza nell’economia dell’operazione, sono indissolubilmente connessi in modo da costituire oggettivamente, nell’ottica dell’acquirente, un’operazione unica. La corretta identificazione della natura dell’operazione si rivela spesso difficile, sia perché non sempre il confine tra l’una e l’altra categoria, nella varietà e complessità delle transazioni economiche, risulta ben delineato, sia per le incertezze che scaturiscono dalle differenze tra la normativa interna, che attinge ampiamente all’ordinamento del diritto civile nazionale, e quella unionale, che si basa invece su nozioni proprie. La corte di giustizia Ue, nelle molte occasioni in cui si è occupata della qualificazione dell’operazione, ha ammesso che la varietà delle operazioni commerciali non consente di fornire una risposta esaustiva sul modo di esaminare correttamente tale questione, validamente applicabile in tutti i casi. Si pone, in primo luogo, la questione della definizione delle operazioni complesse, costituite cioè di più elementi, ove occorre considerare due esigenze di segno opposto: - da un lato, ciascuna operazione deve essere considerata di regola come autonoma e in- dipendente - dall’altro, l’operazione costituita da un unico servizio (in senso lato) sotto il profilo economico non deve essere artificialmente divisa in più parti per non alterare la funzionalità del sistema dell’Iva. Occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione per stabilire se il soggetto passivo fornisca al consumatore, inteso come consumatore medio, più prestazioni principali distinte o un’unica prestazione. Si configura un’operazione unica, in particolare, nel caso in cui uno o più elementi devono essere considerati nel senso che costituiscono l’operazione principale, mentre uno o alcuni elementi devono essere considerati come una o più operazioni accessorie cui si applica la stessa disciplina dell’operazione principale. In merito al requisito della accessorietà, la corte ha chiarito che una operazione deve essere considerata accessoria all’operazione principale quando non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore. Vi può essere altresì una prestazione unica, ai fini dell’Iva, anche quando due o più elementi forniti dal soggetto passivo al consumatore, considerato come consumatore medio, sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale. Non è decisivo, invece, il fatto che sia stato fatturato un prezzo unico. Vero è che, quando un soggetto fornisce ai suoi clienti un’operazione composta da più elementi dietro versamento di un prezzo unico, questa circostanza può militare a favore dell’unicità dell’operazione. Tuttavia, nonostante il prezzo unico, se dalle altre circostanze di fatto emerge che i clienti intendono acquistare due operazioni distinte, occorre isolare le parti del prezzo unico relative alle due operazioni, per assoggettarle al corrispondente trattamento loro proprio, adottando il sistema di calcolo o di valutazione più semplice possibile. Del resto, se fosse decisiva la circostanza che il fornitore abbia fatturato un prezzo unico oppure prezzi distinti, la qualificazione dell’operazione non dipenderebbe più dagli elementi oggettivi sopra evidenziati, bensì dalla mera discrezionalità del fornitore. Vanno presi in esame gli elementi oggettivi e non solo l’incidenza dei Quanto a determinare se l’operazione unica debba qualificarsi cessione o prestazione, occorre ricordare che si considera «cessione di bene» il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario. La nozione di cessione, peraltro, non si riferisce al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto nazionale, ma comprende qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l’altra parte a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario. La finalità della direttiva potrebbe infatti risultare compromessa qualora la constatazione della sussistenza di una cessione di beni, che è una delle operazioni imponibili, fosse soggetta alla realizzazione di condizioni che variano a seconda del diritto civile dello stato membro interessato. Per accertare se un’operazione configuri una cessione di beni o una prestazione di servizi, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze in cui essa si svolge, così da rinvenirne gli elementi caratteristici. In relazione alla questione della qualificazione dell’operazione costituita dalla fornitura di un bene specificamente adattato alle esigenze dell’acquirente, la corte, nel ribadire che occorre individua- re gli elementi predominanti, ha precisato che oltre all’importanza della prestazione al fine di adattare il bene, sono elementi pertinenti anche la portata, la durata e il costo dei detti adattamenti. In relazione a un caso di fornitura di un bene con posa in opera, la corte ha poi precisato che occorre stabilire se la posa costituisca semplice elemento accessorio alla fornitura, oppure se essa richieda procedimenti tecnicamente complessi e l’impiego di apparecchiature specializzate, conoscenze specifiche, tali da rendere la prestazione non solo indissociabile dalla fornitura del bene, ma anche indispensabile all’impiego e allo sfruttamento successivi di tale bene. La circostanza che la fornitura di un bene sia accompagnata dall’installazione non osta, in linea di principio, a che l’operazione sia qualificabile come cessione. Un bene materiale, infatti, può essere installato o montato, con o senza collaudo da parte del fornitore o per suo conto, senza che l’operazione perda necessariamente la sua qualifica di cessione di un bene. Occorre inoltre considerare il rapporto tra il prezzo del bene e quello dei servizi, che rappresenta un indice obiettivo di cui si può tener conto nel qualificare l’opera- zione; tuttavia, il costo del materiale e dei lavori non deve, da solo, assumere un’importanza decisiva. Per qualificare l’operazione, occorre quindi esaminare anche l’importanza della prestazione di servizi rispetto alla fornitura del bene. Nel caso della posa in opera, anche se tale prestazione presenta una complessità e richiede mezzi rilevanti, non ne consegue tuttavia che la prestazione di servizi abbia un carattere prevalente sulla cessione del bene; in particolare, ciò deve escludersi se risulta che i lavori si limitano alla posa in opera del bene e non hanno lo scopo o il risultato di alterarne la natura e neppure quello di adattarlo ai bisogni specifici del cliente. Alla luce di questi criteri, enunciati tra l’altro nella sentenza 29 marzo 2007, causa C-111/05, richiamata dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 37 del 22 dicembre 2015, per stabilire, per esempio, se l’installazione di un impianto di condizionamento dell’aria, nella quale il corrispettivo dell’apparecchio supera quello della componente lavoro, costituisce ai fini dell’Iva cessione di beni o prestazione di servizi, occorre prendere in esame tutti gli elementi oggettivi e non solo l’incidenza dei valori, prescindendo invece dal profi lo soggettivo del fornitore, essendo irrilevante che questi sia un artigiano idraulico o elettricista, oppure un commerciante. In particolare, bisogna considerare anche l’incidenza in termini «qualitativi» del lavoro, desunta dalla sua importanza nell’ottica del risultato finale, dalla sua complessità, dalla sua durata. Su queste basi, quindi, l’operazione in esame, unitariamente considerata (giacché sembra doversi escludere che, nella fattispecie, l’acquirente abbia inteso ottenere dal fornitore due operazioni distinte), si potrà configurare come cessione di beni qualora l’intervento della posa in opera abbia funzione meramente accessoria (es. fissaggio alla parete di un apparecchio integrato), oppure come prestazione di servizi nel caso in cui il lavoro sia più complesso e impegnativo (es. sopralluogo e consulenza nella progettazione e nella scelta dei materiali, realizzazione delle tracce per il passaggio di fili e tubi, installazione del motore, installazione degli split, collegamenti ecc.). Questioni del genere richiedono un apprezzamento di fatto delle circostanze concrete che può portare a valutazioni soggettive differenti. Lunedì 13 Giugno 2016 FISCO 7 Reverse charge, guida l’Ateco P er l’applicazione del regime dell’inversione contabile ai sensi della lettera a-ter), occorre che l’operazione, oltre a rientrare fra le prestazioni di servizi, abbia a oggetto servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento degli edifici (e non di immobili tipologicamente diversi dagli edifi ci). Al riguardo, nella circolare n. 14/2015, l’Agenzia ha dettagliatamente individuato i codici Ateco 2007 nei quali i predetti servizi sono classificati. Il riferimento ai codici di attività richiamati dalla circolare ha carattere oggettivo, nel senso che le prestazioni oggettivamente riconducibili a detti codici sono sottoposte all’inversione contabile a prescindere dal codice di attività con il quale il soggetto passivo risulta registrato e indipendentemente dalla circostanza che egli operi o meno abitualmente nel settore edile. Peraltro, come ricordato dalla circolare, lo svolgimento sistematico delle attività descritte nei codici in esame obbliga il soggetto a comunicare i codici stessi all’amministrazione fi nanziaria. Nella prima fase di applicazione delle nuove disposizioni, era controverso il regime applicabile alle prestazioni di servizi di manutenzione e di riparazione di impianti, che oggettivamente si differenziano da quelle di «installazione» (le sole menzionate dalla norma), ma che sono classifi cate nel medesimo codice di attività. L’ a d o z i o n e, d a p a r t e dell’Agenzia, del riferimento alle descrizioni dei codici di attività ha portato a ritenere soggette all’inversione contabile anche le prestazioni di manutenzione e di riparazione degli impianti, in quanto menzionate nei codici individuati nella circolare. Il meccanismo speciale troverà applicazione anche alle prestazioni di servizi, effettuate successivamente all’operazione principale dell’installazione di impianti su edifici, concernenti l’assistenza e la manutenzione degli impianti medesimi, in esecuzione di obbligazioni assunte con il contratto principale, oppure in via autonoma. È irrilevante, al riguardo, che dette prestazioni siano eseguite dallo stesso soggetto che ha fornito e installato l’impianto, oppure da terzi per suo conto, oppure da terzi in via autonoma sulla base di un rapporto diretto con il titolare dell’impianto. Ovviamente se l’assistenza «post-installazione» è fornita gratuitamente, in esecuzione di obblighi di garanzia, l’operazione non assumerà rilevanza ai fi ni dell’Iva. Qualora l’installatore dell’impianto, obbligato alla garanzia, affida l’esecuzione del servizio a un ter- I presupposti per l’inversione contabile Per l’applicazione della disposizione dell’art. 17, sesto comma, lett. a-ter), del dpr 633/72, devono coesistere i seguenti presupposti: 1. l’operazione deve essere qualificabile, agli effetti dell’Iva, come prestazione di servizi e non come cessione di beni 2. la prestazione deve avere ad oggetto attività di pulizia, demolizione, installazione impianti o completamento relative ad edifici, come definite nei codici Ateco 2007 indicati nella circolare n. 14/2015 3. destinatario della prestazione deve essere un soggetto passivo dell’Iva che agisce in tale veste, eccettuati i soggetti passivi operanti in regimi speciali che non prevedono adempimenti contabili (cfr. circolare n. 14/2015) zo, la fattura che quest’ultimo emetterà nei confronti dell’installatore sarà emessa in regime di inversione contabile. Completamento degli edifici. Le prestazioni di «completamento» degli edifici sono identificate dalla circolare rinviando ai codici di attività del gruppo 43.3 della tabella Ateco, denominato appunto «completamento e fi nitura di edifi ci». In proposito, era stato prospettato da taluni che vi rientrassero solo le prestazioni rese nel quadro di interventi di nuova costruzione o di restauro, risanamento, ristrutturazione, con evidente rinvio alle tipologie di interventi edilizi elencate nell’art. 3 del dpr n. 380 del 6 giugno 2001 (testo unico sull’edi- lizia). L’interpretazione è stata disattesa dall’Agenzia, secondo la quale il termine «completamento» è utilizzato nella lettera a-ter) in senso atecnico, senza alcun nesso con la definizione degli interventi edilizi di cui al citato dpr 380/2001. Conseguentemente, per esempio, la prestazione di servizi di tinteggiatura di un edificio o di una sua porzione, rientrante nel codice attività 43.34.00, è soggetta al regime dell’inversione contabile anche se resa nel quadro di lavori di semplice manutenzione di un edificio esistente. Le prestazioni di servizi di completamento, in sostanza, in virtù del criterio assunto, corrispondono a quelle oggettivamente ri- entranti nelle descrizioni delle attività comprese nel gruppo 43.3, a prescindere dalla tipologia di intervento edilizio nell’ambito del quale sono fornite (manutenzione, ristrutturazione, nuova costruzione ecc.). Coerentemente, nel question time del 10 marzo 2016 in commissione fi nanze della camera, l’amministrazione fi nanziaria ha chiarito che l’attività dell’impresa che effettua opere murarie per un committente soggetto passivo, nell’ambito di un ampliamento di un edificio, è tenuta all’osservanza del meccanismo dell’inversione contabile, trattandosi di attività compresa nel codice 43.39.01. © Riproduzione riservata valori per stabilire se c’è cessione di beni o prestazione di servizi Prestazioni di servizi, prevale l’obbligazione del fare. Con la risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015, l’Agenzia ha risposto a un quesito concernente l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata, prevista per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni, alle operazioni poste in essere da imprese artigiane che, sulla base di contratti di appalto commissionati dagli utenti finali, producono infissi su misura per poi installarli. Per quanto riguarda la qualifi cazione dell’operazione come prestazione di servizi oppure come cessione di beni, la risoluzione chiarisce che, nel caso di specie, le operazioni poste in essere dalle imprese artigiane sembrano riconducibili al contratto di cessione con posa in opera, dove l’obbligazione di dare (cessione) prevale su quella di fare (prestazioni di servizi). Lo scopo dell’impresa artigiana è, infatti, quello di produrre infissi in serie con caratteristiche standardizzate, seppur tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazione alle specifiche esigenze di ogni singolo cliente, e di cederli con posa accessoria. In tal senso si era già espressa l’amministrazione con risoluzione n. 360009 del 5 luglio 1976, ove è stato precisare che, in assenza di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un «quid novi» rispetto all’ordinaria serie produttiva, è considerato contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi, ecc., qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti. Nella prospettiva dell’inversione contabile prevista dalle disposizioni in esame, quindi, la risoluzione 25/2015 porta a ritenere che alla fornitura e posa in opera di infissi su misura, in via di principio, il meccanismo dell’inversione contabile non si applica perché l’operazione è qualificabile come cessione di beni, pur trattandosi di un’attività inclusa nei codici Ateco che, secondo la circolare n. 14/2015, identificano l’area delle operazioni sottoposte al meccanismo speciale. In merito alla precisazione di carattere soggettivo contenuta nella risoluzione, secondo cui si qualifica «contratto di vendita di beni la fornitura… qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o chi fa abitualmente commercio di detti prodotti», si deve rilevare che la qualifi cazione dell’operazione, secondo l’insegnamento della corte di giustizia, deve poggiare esclusivamente su elementi oggettivi, sicché non sembra corretto, ai detti fini fare riferimento al tipo di attività esercitata dal fornitore. Infatti, qualora la stessa operazione dovesse essere qualifi cata in modo differente, e assoggettata pertanto a un diverso trattamento, a seconda delle caratteristiche del fornitore, risulterebbe violato il principio di neutralità, che impone di applicare lo stesso trattamento alle stesse operazioni. Così, per esempio, la fornitura con posa in opera di una caldaia non può essere qualificata cessione di beni quando è posta in essere dal commerciante di prodotti termosanitari, e prestazione di servizi quando posta in essere, nelle medesime circostanze, da un artigiano idraulico: la qualifi ca di tale operazione dovrà fondarsi solo su elementi oggettivi e sarà quindi identica in entrambi i casi. Altro caso dubbio: fornitura e installazione di ascensori. Con una nota del 27 luglio 2007, rispondendo all’istanza di interpello di un’impresa che svolge attività di produzione e installazione di ascensori e montacarichi realizzati prevalentemente su specifica commessa (codice Atecofin 2004 29.22.1 (ora 28.22.01 Ateco 2007), la direzione regionale della Lombardia ha dichiarato che poiché le installazioni degli impianti, peraltro realizzati su misura, hanno carattere prevalente rispetto alla fornitura, l’attività è riconducibile alla sezione F della tabella Atecofin 2004, codice 45.31.1 (ora 43.29.01 Ateco 2007), sicché l’impresa, allorquando operi in base a subappalto, dovrà applicare il reverse charge ai sensi della lettera a) del sesto comma dell’art. 17. Secondo tale impostazione, che postula evidentemente la classificazione dell’operazione descritta fra le prestazioni di servizi, l’impresa dovrebbe operare in regime di inversione contabile, a decorrere dall’1/1/2015, anche ai sensi della lettera a-ter), ovviamente al ricorrere degli altri presupposti (rapporto B2B, operazioni relative a edifici). Come osservato a proposito della posa in opera di infissi, tuttavia, la sola classificazione Ateco non è sufficiente a rendere applicabile il meccanismo speciale di applicazione dell’Iva. A tale fine, occorre inoltre che l’operazione di fornitura e posa dell’ascensore, unitariamente considerata, sia qualificabile come prestazione di servizi, conclusione che, in via di principio, non sembrerebbe condivisibile. © Riproduzione riservata 8 Lunedì 13 Giugno 2016 FISCO Le indicazioni delle Entrate sull’istituto sui nuovi investimenti introdotto dal dlgs 175/2015 Un interpello ad ampia gittata Incluse tutte le tipologie di istanze. Estesi anche i soggetti DI I principi essenziali Pagina a cura DUILIO LIBURDI U n interpello ad amplissimo raggio e che racchiude tutte le possibili tipologie di istanze previste dall’ordinamento. È questo, in sintesi, quello che emerge dalle indicazioni dell’amministrazione finanziaria in merito all’istituto dell’interpello sui nuovi investimenti introdotto dal decreto legislativo n. 175 del 2015. Ampio raggio anche in relazione ai soggetti che possono presentarlo nell’ambito di una attività che è solo potenzialmente destinata a diventare produttiva di redditi di impresa. In questo contesto, un elemento fondamentale sarà quello delle ricadute occupazionali dell’investimento che, nel concetto di «positive» comprende anche l’obiettivo finalizzato al mantenimento dei livelli di impiego in modo tale, per esempio, da evitare una situazione di crisi. Le disposizioni di legge sono quelle contenute nell’articolo 2 del dlgs n. 175 del 2015 relativo, appunto, alla procedura di interpello per coloro che intendono effettuare nuovi investimenti nel territorio dello Stato. Naturalmente, la disposizione si presta soltanto in parte a essere di largo effetto considerato che nell’ambito della predetta procedura ricadono coloro che effettuano un investimento minimo che deve essere pari a 30 milioni di euro. Quindi, anche se la novità non appare destinata a una enorme massa di contribuenti, la possibilità di «interrogare» l’amministrazione finanziaria sulle questioni legate agli investimenti effettuati è di indubbio interesse. Anche perché, come peraltro evidenziato nella circolare, lo specifico interpello può di fatto essere trasversale coprendo tutte le diverse tipologie di istanze previste dallo statuto dei diritti del contribuente. Preliminarmente va evidenziato come all’articolo 17 sia stata data attuazione con il decreto ministeriale del 29 aprile scorso e con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate, contenente gli aspetti procedurali legati all’interpello, del 20 maggio. Il documento di prassi dell’amministrazione finanziaria, nell’illustrare i soggetti che sono ammessi alla procedura «speciale» di interpello, evidenzia come anche i «privati» possano entrare nel campo di applicazione della norma a condizione, in linea con quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale, che diventino imprenditori attraverso l’investimento stesso. Mediante lo svolgimento di attività commerciale ovvero L’investimento deve esser non inferiore a 30 milioni Nozione di interpello sui di euro e deve avere, in particolare, ricadute occunuovi investimenti pazionali positive Di fatto, l’istanza specifica racchiude tutte le tipoloTipo di istanza gie di interpello conosciute dall’ordinamento Coloro che svolgono attività di impresa ma anche Soggetti interessati coloro che si «attrezzano» per svolgerla Rapporti con contenzioso La risposta all’interpello preclude gli accertamenti e accertamento L’investimento deve essere effettuato nel territoElementi necessari rio dello Stato e può riguardare anche i gruppi di imprese I contenuti da evidenziare Una istanza con contenuti stringenti. La circolare dell’Agenzia delle entrate procede a illustrare quale sia il contenuto dell’istanza di interpello osservando come, in particolare, sia necessario evidenziare : - la descrizione dettagliata del piano di investimento, con riferimento al relativo trattamento fiscale e alle operazioni societarie pianificate per la relativa attuazione. La descrizione deve necessariamente specificare: l’ammontare dell’investimento, non inferiore a trenta milioni di euro, e i metodi prescelti per la quantificazione; i tempi e le modalità di realizzazione dello stesso; le ricadute occupazionali significative da valutare in relazione all’attività in cui avviene l’investimento e durature, e i riflessi, anche in termini quantitativi, che l’investimento oggetto dell’istanza ha sul sistema fiscale italiano; - le specifiche disposizioni tributarie di cui si richiede l’interpretazione, o in relazione alle quali si chiede di valutare l’eventuale abusività delle operazioni connesse al piano di investimento, nonché le specifiche disposizioni antielusive delle quali si chiede la disapplicazione e gli specifici regimi o istituti ai quali si chiede di avere accesso; - l’esposizione, in modo chiaro e univoco, del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto in relazione al piano di investimento, con esplicitazione delle soluzioni e dei comportamenti che l’istante intende adottare in relazione alla sua attuazione; In questo passaggio della circolare, che commenta il decreto attuativo delle relative disposizioni di legge, si rende dunque pienamente evidente il concetto di omnimediante la partecipazione al patrimonio di soggetti che svolgono attività commerciale in Italia. Più in generale, posto che il decreto richiama appunto soggetti che non svolgono tipicamente attività di impresa, sarà possibile l’accesso a soggetti quali le fondazioni bancarie. È evidente come la parte fondamentale della procedura sia quella di indivi- comprensività dell’interpello sui nuovi investimenti rispetto alle tipologie regolate dallo statuto dei diritti del contribuente. In altri termini, la riforma dell’istituto dell’interpello trova piena e concreta applicazione in tutte le sue declinazioni nell’ambito di un ulteriore previsione di legge molto specifica. Una previsione specifica è riferita al rapporto tra attività di interpello e accertamento. Infatti, limitatamente alle questioni oggetto di interpello, sono nulli gli atti amministrativi di ogni genere, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati dall’Amministrazione finanziaria in difformità della risposta fornita dall’Agenzia delle entrate, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso. Da ciò consegue, in primo luogo, che i chiarimenti resi nella risposta, sempre che non intervengano variazioni nelle circostanze di fatto e di diritto, impediscono ai verificatori di formulare rilievi in senso difforme; tale effetto preclusivo è circoscritto alle questioni sollevate nell’istanza e, con particolare riguardo all’interpello antiabuso, ai settori impositivi cui la stessa si riferisce. I predetti vincoli all’attività di accertamento sono riconosciuti a tutti i soggetti ritualmente identificati nei cui confronti spiega i propri effetti la risposta, ovverosia il soggetto istante, i soggetti coinvolti nell’operazione di investimento e quelli risultanti dallo stesso (impresa target di operazioni di share deal e nuove entità risultanti dalle altre tipologie di investimento). duare la nozione di investimento e, a tale proposito, il decreto attuativo evidenzia come rientrino nella ipotesi dell’istanza di interpello speciale un qualsiasi progetto di realizzazione di una iniziativa economica con carattere duraturo, nonché di ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento di un complesso aziendale già esistente e di iniziative dirette alla partecipazione al patrimonio dell’impresa. Come è evidente, dunque, una nozione estremamente ampia che non presuppone l’avvio di una nuova iniziativa ovvero una società start up ma anche un intervento ausiliario in una attività già avviata. In concreto, dunque, il principio si può tradurre in immissione di liquidità ovvero in una ristrutturazione di un soggetto che opera nel territorio dello Stato. In questo contesto, assume particolare rilievo il requisito legato alle ricadute occupazionali in termini di entità e di rilevanza soprattutto nell’ambito di quella che è l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate posto che il decreto, sul punto, non fornisce alcuna indicazione. L’Agenzia delle entrate afferma che, in sede di interpello, la valutazione sarà effettuata caso per caso e non presupporrà, comunque, l’esistenza di un incremento occupazionale ma rientrerà nel campo di applicazione dell’ammissibilità dell’interpello anche l’ipotesi del mantenimento dei livelli occupazionali esistenti. Tale affermazione è coerente con la nozione di investimento che, come esaminato, può sostanziarsi anche nella ristrutturazione di un soggetto diverso. Peraltro, la rilevanza della componente lavoro potrebbe non essere diretta in considerazione del fatto che il requisito viene considerato soddisfatto anche nell’ipotesi di incremento dell’affidamento in outsourcing delle attività svolte dal soggetto target. Sulle modalità di effettuazione dell’investimento, posto che dovrà essere data contezza all’amministrazione finanziaria della modalità con la quale viene effettuato l’investimento in modo tale da poter verificare il requisito quantitativo, si fa riferimento all’ipotesi che il business plan possa coprire, come intuibile, anche più anni. Questo elemento è legato in modo indiretto con l’interpello nel senso che l’istanza potrà essere considerata come preventiva (requisito essenziale) anche in relazione ad un comportamento fiscale che si ripercuote su più periodi di imposta. © Riproduzione riservata FISCO Lunedì 13 Giugno 2016 9 I chiarimenti delle Entrate su assegnazione (o cessione) e trasformazioni societarie Riserve pre-mutazione tassate Beni non agevolati assoggettati ai criteri ordinari DI Le problematiche emergenti Pagina a cura FABRIZIO G. POGGIANI C on l’operazione di trasformazione in società semplice, i beni che non possono godere dell’agevolazione, come introdotta dalla Stabilità 2016, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari, configurandosi in tale ipotesi una fattispecie riconducibile alla produzione di ricavi o plusvalenze. In aggiunta, è necessaria la tassazione delle riserve che si sono formate nel corso della gestione in regime d’impresa, con l’imputazione in capo ai soci nel periodo d’imposta successivo all’operazione straordinaria. L’Agenzia delle entrate, con la circolare 26/E dello scorso 1° giugno, ha fornito i primi necessari chiarimenti sull’assegnazione (o cessione) e trasformazione agevolata, di cui ai commi da 115 a 120, dell’art. 1 (legge 208/2015). Preliminarmente, le Entrate hanno confermato che la trasformazione in società semplice è possibile esclusivamente per le società che hanno, per oggetto esclusivo o principale, la gestione dei beni «assegnabili» (immobili o mobili registrati), dovendo intendere tale quella essenziale per realizzare gli scopi indicati dalla legge e/o dallo statuto sociale; sul punto si rinvia ai criteri indicati in altro documento di prassi ministeriale (circ. 7/E/2013). Si rendono applicabili le norme comuni sull’assegnazione e/o cessione agevolata, con possibile determinazione della base imponibile soggetta alla sostitutiva (8% o 10,5%, se di comodo per due esercizi su tre di quelli anteriori al 2016) sul valore normale (di regola, per gli immobili, secondo le disposizioni indicate nell’art. 9 del Tuir o, in alternativa e su richiesta della società, in misura pari a quella risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati ai fini dell’imposta di registro, diversificati in base alla tipologia dei beni immobili) con versamento per il 60% entro il 30/11/2016 e per la restante parte entro il 16/06/2017 (salvo ulteriore proroga), mentre gli «effetti» si realizzano con la compilazione del modello dichiarativo, a prescindere dal pagamento dell’imposta sostitutiva, che può essere recuperata con iscrizione a ruolo. Si ritiene che detto oggetto sociale possa presente anche a ridosso della stipula dell’atto di assegnazione agevolata, mentre la circolare conferma che il regime agevolativo ri- Oggetto sociale Funzionamento Beni non agevolati Riserve presenti Tassazione soci Iva Quote sociali Necessario l’adeguamento dell’oggetto sociale con l’indicazione dell’esercizio esclusivo o principale della gestione dei beni assegnabili, anche in presenza di terreni agricoli La società semplice non è dotata di autonomia patrimoniale e i soci, per le obbligazioni sociali, rispondono solidalmente e personalmente con il proprio patrimonio, fatta salva la presenza di una limitazione della rappresentanza per alcuni soci Non possono godere dell’agevolazione i beni che, all’atto della trasformazione, non possiedono le caratteristiche richieste dalle disposizioni, con la conseguenza che gli stessi devono essere assoggettati a tassazione con l’applicazione dei criteri ordinari (ricavi e/o plusvalenze) Le riserve costituite prima della trasformazione devono essere imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, con la conseguente tassazione, in presenza di trasformazione regressiva da società di capitali a società semplice. Devono essere ancora chiarite le modalità di tassazione delle riserve attribuite ai soci non qualificati L’assenza della qualificazione imprenditoriale in capo alla società semplice di gestione immobiliare comporta, in caso di trasformazione da società commerciale, la cessazione dell’attività imprenditoriale, configurandosi l’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio dell’impresa («autoconsumo»), con conseguente realizzo del presupposto oggettivo dell’Iva, determinazione della base imponibile con il criterio del «valore normale» e possibile applicazione della procedura di rettifica della detrazione Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni e delle quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere incrementato della differenza assoggettata all’imposta sostitutiva sulta applicabile anche per le società che gestiscono «terreni agricoli» o nei casi in cui la società risulti titolare di un diritto reale, ancorché parziale, sui beni (nuda proprietà, diritto di abitazione, usufrutto e quant’altro), sebbene nel primo caso la società debba avere, quale oggetto sociale, la gestione esclusiva o principale dei terreni a uso agricolo. Con riferimento all’ambito soggettivo, la trasformazione può essere eseguita soltanto se all’atto della trasformazione la compagine sociale è composta dei medesimi soci presenti alla data del 30/09/2015 e anche nei casi in cui la società risulti titolare di un diritto reale «parziale» sui beni di proprietà della trasformanda. L’Agenzia delle entrate, inoltre, ha confermato, e non poteva essere altrimenti, che «ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir, che prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni, l’operazione di trasformazione in società semplice non interrompe il termine di decorrenza del quinquennio»; la conseguenza è che nella trasformazione, in presenza di possesso per un periodo complessivo (ante e post operazione straordinaria) di oltre cinque anni, non emerge alcuna materia imponibile tassabile, poiché la società semplice «eredita» il periodo di possesso della società in regime d’impresa. Ma l’operazione non esclude ulteriori problematiche, in primo luogo perché la società semplice è una società che non può essere destinata all’esercizio di attività commerciali o artigianali o industriali ma soltanto alle attività di natura «non» commerciale, come quelle di mera gestione degli immobili o di esercizio delle attività agricole, di cui all’art. 2135 c.c.; in effetti non deve essere dotata, in tal caso, di partita Iva e non deve risul- tare iscritta al registro delle imprese, per assenza della qualifica imprenditoriale del soggetto giuridico, non potendo esercitare altre attività, oltre alla mera locazione (rentier). Inoltre, tale veste giuridica non gode di una propria autonomia patrimoniale e, per le obbligazioni sociali, rispondono direttamente i soci senza che il creditore sociale debba tener conto della capienza del patrimonio sociale, fatto salvo il caso in cui sia pubblicizzata, al registro delle imprese, la limitazione della rappresentanza, e di conseguenza, della responsabilità di taluni soci. I beni che non possiedono le caratteristiche di quelli agevolati «non» godono dell’agevolazione in commento, con la conseguenza che se emergono «plusvalori» latenti, gli stessi devono essere tassati in ossequio alle disposizioni contenute negli articoli 85 (ricavi), comma 2, e dell’art. 86 (plusvalenze patrimoniali), comma 1, lett. c), utilizzando il cosiddetto «valore normale», per effetto della «destinazione dei beni a finalità estranee dall’esercizio d’impresa» (circ. 27/E/2007). Ulteriore problematica concerne la presenza di riserve formatesi nei periodi precedenti che, come indicato dalle Entrate nel documento di prassi in commento (capitolo III, Parte I), devono essere imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione, ai sensi della lett. b), comma 4, dell’art. 170 del Tuir, in presenza di trasformazione «regressiva» (da società di capitali a società personale). Pertanto, le riserve non devono mai essere tassate se la trasformazione avviene da società personale (snc e sas) in società semplice, per effetto del cosiddetto «principio di trasparenza», mentre dovrebbero essere tassate, senza alcuna possibilità di ottenere una «sospensione», e, peraltro, si ritiene per l’intero ammontare, in caso di trasformazione «regressiva» da una società di capitali a società semplice. Con particolare riferimento all’Iva, per l’assenza di una qualificazione imprenditoriale della società semplice, come già indicato in precedenza, la trasformazione di una società commerciale in tale soggetto giuridico, destinato al mero godimento immobiliare (gestione), determina la cessazione delle attività d’impresa, configurandosi l’ipotesi di destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa, ai sensi del comma 2, n. 5, dell’art. 2, del dpr 633/1972. Pertanto, la detta operazione straordinaria concretizza il presupposto oggettivo di applicazione del tributo (naturalmente, qualora sia stata eseguita la detrazione dell’imposta all’atto di acquisto dei beni) con la necessità di qualificare l’operazione e di individuare i criteri di determinazione della base imponibile, di cui al comma 2, dell’art. 13, dpr 633/1972 (cosiddetto «valore normale»), con possibile applicazione della disciplina sulla rettifica della detrazione, di cui all’art. 19-bis2 del medesimo decreto. Infine, ai fini dell’imposta di registro, nel caso in cui la società si trasformi entro il prossimo 30 settembre (fatta salva l’eventuale proroga al 30 novembre, come indicato nella bozza di decreto competitività) si rende applicabile l’imposta di registro in misura fissa (euro 200), ai sensi del comma 1, lett. c), dell’art. 4 della Tariffa, Parte Prima, del dpr 131/1986 (Tur). © Riproduzione riservata 10 Lunedì 13 Giugno 2016 FISCO Dopo il 16 giugno scatta il ravvedimento operoso con il pagamento di una mini sanzione Alla cassa per acconti Imu-Tasi E la Cassazione chiarisce: non fanno fede i valori Omi DI Pagina a cura SERGIO TROVATO A cconti Imu e Tasi al rush finale. Mancano, infatti, solo tre giorni per la scadenza del pagamento dell’imposta municipale e dell’imposta sui servizi indivisibili, fissata per il prossimo 16 giugno. Dopo questa data i contribuenti potranno versare in ritardo avvalendosi del ravvedimento operoso, pagando una mini sanzione. Gli acconti Imu e Tasi devono essere versati, oltre che dai titolari di fabbricati (sono esonerati quelli adibiti a abitazione principale, tranne immobili di lusso, ville e castelli), anche dai possessori di aree edificabili. Per determinare la base imponibile di questi immobili fondata sul valore di mercato la Cassazione ha chiarito che i contribuenti non sono tenuti a fare riferimento ai valori medi fissati dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi), per la quotazione a metro quadro, né agli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo, in quanto non tengono conto dei criteri enunciati dalla legge e in particolare dell’indice di edificabilità. La tesi della Cassazione. Per calcolare Imu e Tasi, dunque, non occorre prendere a base i valori indicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) o gli indici Istat. Secondo la Cassazione (sentenza 9829 del 13 maggio 2016), «il riferimento ai valori medi Omi per la quotazione a metro quadro d’immobili nella cui tipologia non sono comprese, peraltro, aree edificabili, moltiplicati per gli indici di edificabilità», non può «considerarsi conforme ai criteri di determinazione del valore in comune commercio». Stesso discorso vale per «gli indici Istat delle variazioni dei prezzi al consumo in forza dei quali la quotazione di partenza è stata aggiornata per i successivi anni d’imposta, che non possono surrogare in alcun modo la necessità di ancorare la base imponibile alla variazione del valore in comune commercio all’inizio di ciascun anno d’imposizione secondo le dinamiche proprie del mercato immobiliare delle aree edificabili». Per i giudici di legittimità, invece, «la misura del valore venale in comune commercio deve essere tassativamente ricavata dai parametri vincolanti previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, articolo 5, I vincoli urbanistici gravano sul valore Sempre controversa rimane la questione relativa all’incidenza dei vincoli urbanistici sulla natura delle aree e sul loro valore. La presenza di vincoli nei piani regolatori comunali non fa venir meno il regime fiscale dei suoli edificabili, ma ha senza dubbio un’incidenza sul loro valore venale e sulla base imponibile di Imu e Tasi. Questi tributi, quindi, vanno pagati in misura ridotta se vi sono limiti imposti dai piani urbanistici, perché comportano una diminuzione del loro valore di mercato. L’edificabilità dell’area, invece, non può essere esclusa dalla presenza di vincoli o di particolari destinazioni urbanistiche. In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza 5161 del 5 marzo 2014. Anche se la posizione della Suprema corte non è stata univoca. Con la sentenza 25672/2008, infatti, aveva affermato che se il piano regolatore generale del comune prevede che un’area sia destinata a verde pubblico attrezzato, questa prescrizione urbanistica impedisce al privato di poter edifi care. L’area non è soggetta comma 5, che hanno riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche». Le regole per determinare i valori delle aree. In effetti per calcolare il valore di un’area edificabile, per il pagamento di Imu e Tasi, i criteri da prendere in considerazione sono quelli fissati dall’articolo 5 del decreto legislativo 504/1992. Quindi, occorre stabilire il valore venale in comune commercio dell’area al 1° gennaio dell’anno di imposizione, vale a dire il suo valore di mercato. La norma prevede che occorre fare riferimento a zona territoriale di ubicazione al pagamento dell’Ici anche se l’edificabilità risulta dallo strumento urbanistico. Mentre con la sentenza 19131/2007 aveva sostenuto che l’Ici fosse dovuta su un’area edificabile sottoposta a vincolo urbanistico e destinata a essere espropriata: quello che conta è il valore di mercato dell’immobile nel momento in cui è soggetto a imposizione. Con questa decisione, tra l’altro, i giudici avevano precisato che l’Ici non ricollega il presupposto dell’imposta all’idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine a incrementare il proprio valore. Il valore dell’immobile assume rilievo solo per determinare la misura dell’imposta. L’area deve essere considerata edifi cabile anche se qualifi cata «standard» e vincolata a esproprio. Con l’ordinanza 15729 del 9 luglio 2014, ha ribadito che i vincoli urbanistici o paesaggistici non escludono che un’area possa essere qualificata edificabile, ma occorre verificare se i vincoli posti dal piano regionale ne riducono il valore di mercato. dell’area, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e, infine, ai prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi le stesse caratteristiche. Per esempio, nel quantificare il valore si può fare riferimento agli atti di compravendita delle aree aventi caratteristiche analoghe a quelle possedute dai contribuenti. Del resto, per stabilire il valore di un’area edificabile non c’è nulla di più rispondente al suo valore di mercato rispetto a quella che deriva da una libera contrattazione tra le parti. In questi termini si sono espressi sia i giudici tributari di merito che la Cassazione. In particolare, la Cassazione (ordinanza 13105/2012) in più circostanze ha chiarito che i valori delle aree possono essere deliberati anche dalla giunta comunale, sulla base di una perizia redatta dall’ufficio tecnico. Ma i valori deliberati dalla giunta sono meramente indicativi e equiparabili al redditometro. Dunque, il giudice ha il potere di ritenere illegittime le presunzioni su cui si fondano qualora il contribuente sia in grado di provare il contrario. Con l’ordinanza 13105/2012 ha inoltre stabilito che il consiglio comunale può autolimitare il potere di accertamento per ridurre il contenzioso con il contribuente indicando dei valori e questa scelta rende illegittimi gli atti impositivi che accertino un valore superiore a quello dichiarato. La pronuncia ha risolto la questione, dibattuta da tempo, relativa alla diversa efficacia dei due atti generali (regolamento e delibera di giunta) per la determinazione dei valori delle aree edificabili e le differenti aspettative dei contribuenti, a seconda del provvedimento adottato dall’amministrazione comunale e utilizzato poi in sede di accertamento. Secondo la Suprema corte, l’atto regolamentare «è previsto esclusivamente nel caso in cui l’amministrazione locale intenda autoimporsi dei vincoli all’esercizio della potestà di accertamento dei tributo». Questo comporta che gli accertamenti non possono essere emanati se l’ente ha fissato i valori medi e i contribuenti li hanno indicati nella dichiarazione e a essi si sono attenuti nell’autoliquidazione di Imu e Tasi. In caso contrario gli atti sono illegittimi. Tuttavia, come posto in rilievo nell’ordinanza, «a parte questi vincoli non si può escludere che la giunta possa commissionare studi statistici o rilevare detti valori medi recependoli in un atto amministrativo generale (senza effetti vincolanti-limitativi del potere di accertamento del tributo)». E la delibera assume la veste di mero atto di indirizzo o di norma interna che serve a fornire criteri uniformi ai funzionari in sede di accertamento. Infine, va rilevato che le delibere che fissano i valori delle aree edificabili possono avere efficacia retroattiva. Nulla impedisce al comune di fissare in un dato momento i valori delle aree anche per gli anni pregressi, considerato che sono meramente indicativi e, per l’effetto, non arrecano alcuna lesione ai contribuenti. Per la Cassazione, i valori deliberati dalla giunta sono paragonabili ai coefficienti presuntivi di reddito e al redditometro. Si tratta di valori che possono essere contestati dai contribuenti. Pertanto, è del tutto legittima la delibera che stabilisce i valori per gli anni pregressi. © Riproduzione riservata FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio Dichiarazioni In sede di controllo del valore di un’azienda possono essere eccepite passività non inerenti (sentenza della Cassazione numero 10218 del 18 maggio 2016) N QUADRO RR Come compilare il quadro RR per determinare l’ammontare di contributi previdenziali dovuti per il 2015 (circolare Inps n. 97 dell’8 giugno 2016) N RATEIZZAZIONE Come rateizzare gli importi dovuti nei casi previsti (circolare Inps n. 97 dell’8 giugno 2016) Cassazione N IMPOSTA DI REGISTRO Altre notizie di particolare interesse N CODICI TRIBUTO La versione integrale è disponibile su www.italiaoggi.it/ docio7 Istituiti codici tributo per utilizzo tramite modello F24 di agevolazioni a favore delle microimprese localizzate nella zona franca dei comuni della Lombardia colpiti dal sisma del 2012 (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 45/E del 9 giugno 2016) Lunedì 13 Giugno 2016 FISCO Lo prevedono le nuove regole più restrittive del Cdu Royalties a rischio Dazi sull’import di beni in licenza I Pagina a cura DI MASSIMO FABIO l Codice doganale unionale (Cdu) mette a rischio dazio le royalties. Le regole per la daziabilità dei diritti di licenza, infatti, sono state modificate, divenendo da ora più restrittive per tutte le aziende che importano prodotti soggetti a licenza. Le regole prima recate dal Cdc (Codice doganale comunitario) sono state ora rimodulate, nel complessivo spirito di semplificazione propugnato dal nuovo Cdu (Codice doganale unionale), in vigore dallo scorso 1° maggio. Tutte le aziende residenti, importatrici licenziatarie di marchi di terzi, dovranno ora confrontarsi con la nuova rappresentazione delle condizioni di daziabilità che sembra essere prima facie più restrittiva di quanto non fosse nel contesto del vecchio Cdc. Tale nuova impostazione può verosimilmente indurre gli Uffici a ritenere tutti i pagamenti effettuati per remunerare diritti di licenza, comunque riconducibili alla base imponibile per l’applicazione del dazio in importazione, avviando così contestazioni per il recupero dei dazi sul valore dei corrispettivi di diritti di licenza effettivamente pagati. Del resto, la compressione delle disposizioni prima recate dagli artt. 157 e seguenti del Regolamento 2454/93, ora proposte nell’art. 136 del Regolamento Ue 2015/2447, sembra rendere più rigida la generale condizione di daziabilità dei diritti di licenza. Sull’argomento oggettivamente controverso si è, tuttavia, espressa la Commissione Ue che, nel documento Taxud B4/ (2016) 808781, revision 2, pubblicato il 28 aprile 2016, ha avuto modo di precisare che la potenziale daziabilità dei corrispettivi pagati in esito ad accordi di licenza non si può manifestare per il solo fatto che esista un accordo tra licenziante e licenziatario. Piuttosto, come peraltro era necessario fare anche con il Cdu, sarà opportuno esplorare i parametri del rapporto trilaterale (licenziante/licenziatario/venditore) per comprendere se davvero esista un condizionamento esercitato dal licenziante nei confronti del venditore della merce. Più in particolare, premesso quanto indicato dal Cdu all’art. 71, comma 1, lett. c), relativamente alla daziabilità dei diritti di licenza, la nuova disposizione recata all’art. 136, comma 4, stabilisce: «I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona a esso collegata chiede all’acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell’acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante.» Ebbene, confermate le condizioni sub lett. a) e b) rispetto alla previgente normativa, una lettura troppo conservativa della terza condizione recata dalla lett. c) potrebbe indurre l’interprete a ritenere che, in ogni caso, laddove soltanto esista un accordo di licenza, discenda in ogni caso una presupposta daziabilità. In realtà, non può certamente essere così, come peraltro confermato nell’esegesi di questa specifica disposizione riportata dalla Commissione stanza, la conclusione sulla eventuale daziabilità degli importi pagati a una serie di successive verifiche sui contratti stipulati tra le parti. Inoltre, se è pur vero che la nuova disposizione appare più asciutta nel delineare le possibili ipotesi, tralasciando peraltro ogni distinzione fatta nella legislazione previgente rispetto alla peculiarità dei marchi, è pur vero che lo stesso ultimo documento della Commissione rinvia alle posizioni assunte dal Wco nel proprio commentario n. 25.1, coevo del Cdc, confermando una sostanziale continuità con le precedenti valutazioni di merito. Ne discende, ovviamente, la necessità per le aziende importatrici di riconsiderare gli accordi di licenza in essere, per verificarne l’impatto potenziale rispetto alla nuova previsione ed evitare di incorrere in possibili contestazioni. In ogni caso, se la portata delle determinazioni tra le parti conduce a ritenere che non esista alcuna ipotesi di SCADENZARIO DI LUGLIO 11 2016 A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI SCADENZA TIPOLOGIA 15 Venerdì MODELLO 730 Adempimento Modello 730 IVA Adempimento Fatturazione differita IVA Adempimento Registrazione dei corrispettivi IVA Adempimento Registrazione fatture riepilogative 15 Venerdì IVA Adempimento Trasmissione corrispettivi IGD. 15 Venerdì L.398/1991 Adempimenti contabili Associazioni e pro-loco 7 Giovedì 15 Venerdì 15 Venerdì 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato C.C.I.A.A. Versamento Diritto annuale INPS GESTIONE DIPENDENTI Versamento Contributi assistenziali e previdenziali INPS GESTIONE SEPARATA Versamento Contributi gestione separata 16 Sabato IVA Liquidazione e versamento dell’Iva mensile IVA Liquidazione e versamento dell’Iva relativa al secondo mese precedente IVA (ENTI PUBBLICI) Liquidazione e versamento dell’IVA mensile IVA Versamento IVA anno 2015 MODELLO UNICO PF E SP E MODELLO IRAP Versamento imposte da Modello Unico PF e SP e Modello Irap MODELLO UNICO SC Versamenti imposte da Modello Unico SC Soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare MODELLO UNICO SC Versamento imposte da Modello Unico SC Soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare RAVVEDIMENTO OPEROSO Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute 16 Sabato RAVVEDIMENTO Imu 16 Sabato TOBIN TAX Versamento Tobin Tax 20 Mercoledì CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Invio domande e riepiloghi 20 Mercoledì CONAI Denuncia CONAI 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato 16 Sabato CONAI Denuncia CONAI IVA 20 Mercoledì Commercio elettronico Trimestrale IVA 20 Mercoledì Versamento Iva Commercio elettronico IVA 25 Lunedì Presentazione Elenchi Intrastat (mensili) IVA 25 Lunedì Presentazione Elenchi Intrastat (trimestarli) 20 Mercoledì Ue nelle proprie «Guidance» del 28 aprile 2016. Nel paragrafo 3.7 («Royalties paid to 3rd parties»), al punto 26, si precisa: «In conclusione, l’art. 136 del Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2447 non indica come assunto che le royalty e i diritti di licenza siano automaticamente da includere al valore doganale («Finally, art. 136 UCC IA does not indicate as assumption that royalties and licence fees are automatically includible in the customs value»)». Né potrebbe essere diversamente. Infatti, la circostanza che «le merci non possono essere vendute all’acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante», si verifica nel solo caso in cui la royalty o il diritto di licenza sia dovuto alla fabbricazione, lasciando dunque, per ogni altra circo- daziabilità, per il fatto che, in un rapporto trilaterale, il fornitore terzo non è affatto condizionato dal licenziante e che sarebbe disposto in ogni caso a vendere la merce prodotta, a nulla rilevando se l’acquirente paghi o non paghi i diritti di licenza, sarà opportuno valutare la presentazione di una richiesta di decisione sulla applicazione della legge doganale, così come ora configurata all’art. 22 del Cdu. Se, invece, dall’analisi dei rapporti e dei contratti tra le parti si ravvisa un’evidente daziabilità dei corrispettivi pagati al licenziante, sarà possibile valutare di accedere alla formula di semplificazione a forfait, prevista ora all’art. 73 del Cdu, così come concepita dalla circolare 16/D del 6 novembre 2015. © Riproduzione riservata RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute IVA 31 Domenica Dichiarazione acquisti intracomunitari Modello INTRA 12 IVA 31 Domenica Richiesta rimborso MODELLO 770 31 Domenica Presentazione Modello 770 Ordinario 30 Sabato 31 Domenica MODELLO 770 Presentazione Modello 770 Semplificato Lo scadenzario in versione integrale è disponibile sul sito internet www.italiaoggi.it/scadenzario 12 Lunedì 13 Giugno 2016 VERSO UNICO 2016 Le valutazioni da fare in merito alle cessioni o alle trasformazioni societarie Intrecci comodo-assegnazioni La non operatività o meno incide sul costo dell’operazione DI Pagina a cura NORBERTO VILLA S Guida alla compilazione ocietà di comodo al vaglio dell’assegnazione agevolata. I provvedimenti agevolativi di assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice contenuti nell’ultima legge di Stabilità non hanno, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, alcun impatto immediato nel modello Unico 2016. Ma devono essere considerati soprattutto con riguardo alla normativa sulle società di comodo. È indubbio che i provvedimenti agevolativi siano di interesse anche per i soggetti di comodo che possono vedere gli stessi come una lecita opzione per lasciarsi alle spalle le problematiche in tema di non operatività. Ci sono più intrecci tra i due provvedimenti. Assegnazione o cessione o trasformazione agevolata Perdite sistematiche da verificare sul bile la disciplina sulle società in perdita possono essere colte da tutte quinquennio. Anche per il 2015 il pe- sistematica sarà il 2017. le società commerciali senza riodo di monitoraggio è ampliato da 3 Indicazioni sono contenute nella circolare che sia un discrimine la non a 5 anni in forza del decreto legislativo 31/E del 2014 e proprio seguendo quanto operatività o meno della stes175/2014. Il prolungamento non è di poco dalla stessa affermato si ottiene: sa. Ma questa caratteristica conto anche considerando che ha un ef- Periodo d’imposta 2015: lo status di socieentra in gioco per determifetto con riguardo alle cosiddette cause tà in perdita sistematica si verifica se: nare il costo dell’operazione. di disapplicazione. Infatti, come chiarito - la società è in perdita fiscale nel 2010, Infatti, è previsto che l’impodalla circolare 12/2012, le situazioni si 2011, 2012, 2013 e 2014; sta sostitutiva delle imposte riferiscono esclusivamente a uno dei pe- - la società nello stesso arco temporale, sui redditi e dell’Irap sulla riodi d’imposta di riferimento (quelle che ha chiuso per quattro periodi d’imposta plusvalenza è dovuta in miprima era il triennio e ora e invece il quin- in perdita e per il rimanente periodo con sura pari all’8% ma la stessa quennio) e hanno come effetto quello di un reddito inferiore al minimo. è elevata al 10,5% per le sointerrompere il periodo di osservazione Pur se soggetta a critiche, la prassi ha cietà non operative in almeno di riferimento come si vede dall’esempio sostenuto che la presenza di una causa di disapplicazione nell’anno in cui dovrebdue dei tre esercizi precedenche segue: ti quello in corso al momento • periodo di osservazione: 2010 - 2011 - be applicarsi la normativa non concede al contribuente nessuna esimenti. Ovvero: dell’assegnazione, cessione o 2012 - 2013 - 2014 trasformazione. Ciò significa • periodo (teorico) di applicazione: in presenza di 5 anni di perdita consecutiva la penalizzazione scatta pure se nel seche occorre un monitoraggio 2015 della situazione per gli anni • esistenza di una causa di disapplicazio- sto anno la società può vantare una causa 2013, 2014 e 2015. In base al ne automatica nell’ambito del triennio, di disapplicazione di cui al provvedimento del 12 giugno 2012. Infine, ricordiacontenuto della relazione di limitatamente al 2011. accompagnamento la società La disciplina è inapplicabile per il 2015. mo che diversi invece sono i riferimenti è considerata di comodo nel Il successivo periodo di osservazione ri- con riguardo alle cause di esclusione di triennio di riferimento sia per levante per la disciplina in esame inizie- cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994, l’ipotesi di mancato superarà a decorrere solo dal 2012 e sarà dato le quali anche nell’ipotesi delle perdite mento del test di redditività dal quinquennio 2012, 2013, 2014, 2015 e sistematiche hanno la forza escludere sia nel caso in cui la società si 2016 di conseguenza, il successivo perio- l’applicazione della normativa in tema trovasse nella situazione deldo d’imposta cui potrà rendersi applica- di società di comodo se intervengono nel periodo di imposta di applicazione della la perdita sistematica. disciplina (per esempio se il quinquenQualche dubbio in più nio di perdita è il 2010-2014 le cause di nasce nel caso si sia in esclusione perché abbiano effetto devono presenza, nel triennio, Anche se in presenza nell’anno 2016 intervenire nel 2015). di cause di esclusione della scelta agevolativa, il 2015 è da o di disapplicazione. Si considerare un’annualità ordinaria con ritiene che in presenza riguardo al regime delle comodo. Un te un even- scita di beni rilevanti per il di cause di esclusione, tuale effetto test di operatività renderà nell’anno in questioimpatto lo si avrà nel 2016, in quanto della scelta lo stesso meno pesante. A tal ne, la società sia da la fuoriuscita di beni rilevanti per il test con riguardo fine è da ricordare che il peso considerare a tutti gli di operatività renderà lo stesso meno al 2015. Non dei beni mobili (e mobili regieffetti operativa. E così pesante. vi è traccia di strati) è rapportato ai periodovrebbe essere anche A tal fi ne è da ricordare che il peso dei ciò nel testo di di permanenza all’interno con riguardo all’anno n o r m a t i v o . della società del bene stesso. in cui avesse operato beni mobili (e mobili registrati) è rapCiò significa Infatti, il valore dei beni, una causa di disapportato ai periodi di permanenza all’inch e, a n ch e assunto in base alle regole plicazione automatica terno della società del bene stesso se in presen- dell’articolo 110, comma 1 del o da interpello. Ciò za nell’anno Tuir, deve essere ragguagliain quanto nell’anno 2 0 1 6 d e l l a to ai giorni di effettivo possesper tale situazione la scelta agevo- so degli stessi, da parte della normativa in tema di comodo non ha trovato appli- mente compresa nell’ambito lativa, il 2015 è da conside- società, nel corso del periodo rare un’annualità ordinaria d’imposta. È evidente quindi cazione, anche se è vero che se di applicazione delle regole. Un secondo aggancio tra as- con riguardo al regime delle che più le progettate operaesiste una disapplicazione la società in quell’anno sarebbe segnazione (e simili) e società comodo. Un impatto lo si avrà zioni del 2016 saranno svolte da considerare soggettiva- di comodo è quello concernen- nel 2016, in quanto la fuoriu- velocemente più si avrà un Perdite, verifica prolungata su 5 anni impatto ai fini delle comodo 2016. Tema ulteriore che deve essere ancora analizzato dalla prassi è la possibilità che il provvedimento di trasformazione in società semplice possa utilizzarsi al fine di sfuggire dalle comodo già per il 2015. Nel modello Unico è, infatti, presente la casella «impegno allo scioglimento» che consente di sfuggire alla normativa sulle società di comodo. La stessa va barrata nel caso in cui il soggetto assume con la dichiarazione l’impegno di richiedere la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successivi. In tal caso la disapplicazione è concessa per il periodo d’imposta in cui è effettuata la richiesta per quello precedente e per quello successivo. Ora occorre coordinare tale situazione con la possibilità di trasformazione agevolata in società semplice. Tecnicamente la trasformazione non equivale di certo a uno scioglimento ma si potrebbe ipotizzare un’apertura in tal senso da parte dell’Agenzia. Ciò comporterebbe, calibrando bene i tempi, una uscita dal regime penalizzante. Però sono importanti i tempi. Supposta la rilevanza a tali fini della trasformazione, in presenza di impegno la non applicazione è relativa ai periodi d’imposta sopra identificati. Quindi, interpretata letteralmente la norma, si potrebbero ottenere queste due situazioni: Caso 1 • trasformazione intervenuta in data 30 giugno 2016; • modello Unico con impegno allo scioglimento inviato il 30 settembre 2016; • per il periodo d’imposta 2015 la normativa sulle comodo è applicabile; • per il periodo d’imposta 1° gennaio - 30 giugno 2016 la normativa sulle comodo non è applicabile; • per i periodi d’imposta successivi non è applicabile in quanto le società semplici non sono soggette alla stessa. Caso 2 • trasformazione intervenuta in data 30 settembre 2016; • modello Unico con impegno allo scioglimento inviato il 28 settembre 2016; • per il periodo d’imposta 2015 la normativa sulle comodo non è applicabile; • per il periodo d’imposta 1° gennaio - 30 giugno 2016 la normativa sulle comodo non è applicabile; • per i periodi d’imposta successivi non è applicabile in quanto le società semplici non sono soggette alla stessa. © Riproduzione riservata Lunedì 13 Giugno 2016 IMPRESA 13 Dall’indagine semestrale della Bce: si amplia la forbice tra grandi e piccole imprese Pmi, la crisi è nella domanda La difficoltà maggiore sta nel trovare consumatori DI Pagina a cura LUIGI DELL’OLIO Il trend del Pil P iù dell’accesso al credito, quello che fa soffrire le piccole e medie aziende europee è la difficoltà di trovare clienti. È la conclusione alla quale arriva l’ultima indagine semestrale della Bce sul rapporto tra banche e Pmi, condotta tra il 10 marzo e il 21 aprile 2016, che ha interessato un campione di 11.725 imprese, di cui il 91% con meno di 250 dipendenti. Un risultato che fa emergere il nodo principale che attanaglia l’economia del Vecchio Continente: la debolezza della domanda, principale causa della deflazione e zavorra per la crescita destinata a durare. Infatti, l’austherity prolungata ha creato una forte pressione al ribasso sugli stipendi, provocando di fatti minori disponibilità finanziarie per le famiglie. Così cala la disponibilità ai consumi e le aziende sono indotte ad abbassare i prezzi e ridurre la produzione, agendo di conseguenza con tagli occupazionali. Il risultato è il continuo avvitarsi in un circolo vizioso dal quale diventa difficile uscire, anche perché la deflazione spinge a rinviare ulteriormente gli acquisti. I numeri. Secondo quanto emerge dal sondaggio dell’Eurotower, ben il 27% delle Pmi europee si trova a fare i conti con grosse difficoltà nel piazzare i propri prodotti, un livello cresciuto di due punti percentuali nell’arco di un semestre e di ben sette punti in un anno. Se si considera che nel frattempo l’economia dell’Eurozona si è avviata su un percorso di crescita (per quanto non entusiasmante), è evidente come si stia ampliando la forbice della competitività tra le grandi aziende e quelle di dimensioni limitate. Al tempo stesso tende a calare (dal 14 al 12% negli ultimi sei mesi) la quota di aziende che dichiarano di incontrare difficoltà nel finanziarsi presso le banche. L’Italia è poco sopra la media (13% di Pmi che si vedono rifiutare le richieste di finanziamento), ma anche per il nostro Paese l’indagine rivela passi in avanti importanti, con un 15% di aziende intervistate che rileva un calo dei tassi di finanziamento. Pesano le commissioni. Il picco negativo è raggiunto dalla Grecia (31% di Pmi che trovano le porte delle filiali sbarrate), mentre in Austria e Germania questa preoccupazione riguarda solo il 6% delle aziende, in Finlandia l’8%. Inoltre, un po’ ovunque migliora per la prima volta dall’avvio della crisi anche l’accesso al credito per le micro imprese, che segnalano una maggiore disponibilità delle banche a fi- I fatturati nanziare i progetti di crescita con un’ottica di medio-lungo periodo. Mentre, sia le medie aziende che quelle di minori dimensioni, continuano a rilevare il problema dei costi commissionali, in continua crescita, segno evidente del fatto che le banche da una parte allargano i cordoni della borsa, ma dall’altra alzano la posta per tutelarsi da eventuali insolvenze. Comunque, tirando le fila dell’in- dagine, emerge chiaramente l’impatto positivo delle misure adottate dalla stessa Bce per consentire il ritorno del flusso di liquidità verso l’economia reale. In ripresa i ricavi. Rispetto ai sondaggi precedenti si registra un aumento generalizzato dei ricavi in tutta l’area euro, anche per le micro imprese, mentre è rimasta sostanzialmente invariata la redditività. L’Italia su questo fronte è tra i Paesi che fanno registrare le migliori performance, con il fatturato medio delle Pmi segnalato in crescita del 6% nel semestre considerato, contro un calo dell’8% nei sei mesi precedenti. Inoltre, circa il 40% delle aziende dichiarano livelli di liquidità molto differenti da quelli usuali: sotto il normale il 49% delle Pmi della Grecia, il 23% di quelle francesi, il 19% delle italiane e portoghesi. Al contrario in Germania, Austria e Olanda le imprese dichiarano liquidità superiore al normale. «Nell’Eurozona la situazione finanziaria delle grandi imprese rimane migliore di quella delle piccole e medie», sottolinea nel report la Banca centrale europea. Tra le grandi imprese che hanno chiesto finanziamenti appena lo 0,5% ha ricevuto un diniego, per le aziende di ridotte dimensioni le risposte negative sono invece state pari all’8%. Differenze anche nel costo dei prestiti, «con il tasso medio caricato sui prestiti delle grandi imprese circa 180 punti più basso di quello pagato dalle Pmi», è scritto nel rapporto. A questo proposito va considerato che nei giorni scorsi l’istituto di Francoforte ha avviato il programma di acquisto di obbligazioni societarie (corporate), dunque un aumento della domanda di «carta» corporate che il mercato ha già anticipato facendo abbassare la curva dei rendimenti e, con essa, il costo del credito per le grandi imprese che dovessero decidere di raccogliere denaro con l’emissione di obbligazioni. Bankitalia conferma: il picco negativo è alle spalle I dati della Bce trovano conferma nell’analisi del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, che ha sottolineato: «I prestiti delle banche si sono stabilizzati alla fine dell’anno e, per la prima volta dopo quattro anni, sono cresciuti nei primi mesi del 2016, sebbene in misura molto contenuta». Aggiungendo che nel frattempo, «le politiche di offerta sono diventate più espansive, ma rimangono fortemente differenziate in ragione del rischio e della dimensione della clientela». Con il progressivo miglioramento della congiuntura, aggiunge Bankitalia, negli ultimi tempi si è ridotta la vulnerabilità finanziaria delle imprese. Gli investimenti 14 Lunedì 13 Giugno 2016 IMPRESA Datori di lavoro chiamati alla verifica per evitare sanzioni fino a 780 euro per lavoratore Ferie, c’è l’operazione arretrati Entro il 30/6 va consentita la fruizione del residuo 2014 DI Pagina a cura CARLA DE LELLIS C Il piano ferie onto alla rovescia per sistemare gli Ferie relative all’anno 2014 arretrati di ferie dei • due settimane andavano fruite durante l’anno 2014 (cioè nell’anno di dipendenti. Entro maturazione); fine mese, infatti, i datori di lavoro devono verificare che • due settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2016; i propri lavoratori dipenden• l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato. La contribuzione, ti abbiano fruito di almeno tuttavia, va in ogni caso assolta su tutte le ferie arretrate al 30 giugno quattro settimane di ferie maturate nell’anno 2014, che 2016 (ferie che, evidentemente, riguarderanno il periodo dal 1° luglio rappresenta il minimo inde2015 al 30 giugno 2016), entro il 20 agosto 2016 (termine di proroga rogabile, per evitare il rischio estiva) con la denuncia contributiva del mese di luglio 2016 di una sanzione amministrativa d’importo variabile da Ferie relative all’anno 2015 130 a 780 euro per lavoratore. Inoltre, i datori di lavoro • due settimane andavano fruite durante l’anno 2015 (cioè nell’anno di devono concedere durante maturazione); quest’anno la fruizione di • due settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2016; almeno due settimane di ferie da maturare nel corso del • l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato. La contribuzione, 2016: in mancanza rischiano tuttavia, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti la stessa sanzione. al 30 giugno 2016 (ferie che, evidentemente, riguarderanno il periodo Tre i periodi di ferie. La dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016), entro il 20 agosto 2016 con la disciplina sulle ferie (dlgs n. 66/2003) distingue tre diffedenuncia contributiva relativa al mese di luglio 2016 renti periodi: a) primo periodo di due Ferie relative all’anno 2016 settimane (quota parte del • due settimane vanno fruite durante quest’anno (anno di maturazione); «minimo» legale di quattro settimane); • due settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2018; b) secondo periodo di due • l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato. La contribuzione, settimane (che completa il tuttavia, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti «minimo legale»); al 30 giugno 2018 (ferie che, evidentemente, riguarderanno il periodo c) terzo periodo, pari all’eccedenza del minimo di quatdal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018), entro il 20 agosto 2018 con la tro settimane stabilito dalla denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2018 legge, che può essere previsto dai Ccnl o dal contratto di assunzione. Primo periodo di due settimane. Il primo periodo è pari a due settimane e va fruito nel corso dell’anno Ultima particolarità riguarda gli obblighi dell’obbligazione contributiva si fi ssa stesso di maturazione. Può contributivi. Si tratta di una «partico- alla medesima scadenza di fruizione essere fruito anche in modo larità» in quanto, in deroga al principio delle ferie fi ssata dalla legge e/o dalininterrotto, su richiesta del generale per cui i contributi si pagano la contrattazione collettiva. Tenendo lavoratore interessato. Risulle retribuzioni erogate, sulle ferie conto della predette ripartizione in tre chiesta che deve comunque non godute è dovuta la contribuzione periodi delle ferie, ne deriva che sul perispettare i principi del codice riodo maturato per l’anno 2013 e non anticipata. civile il che significa che, quaÈ dal 1999 che l’Inps, sulla base della ancora fruito dai lavoratori alla fine lora mancano disposizioni di convenzione Oil n. 132/1970, ha comin- del mese di giugno deve essere comunCcnl, deve essere formulata ciato a pretendere l’anticipo dei con- que versata la contribuzione all’Inps, tempestivamente in manietributi sulle ferie rispetto all’effettivo proprio perché a fine giugno scade (anra tale che il datore di lavoro momento di fruizione, una volta decor- che) il termine di fruizione. A tal fine, possa operare il corretto consi 18 mesi dalla maturazione. L’Inps, in i datori di lavoro devono sommare alla temperamento tra esigenze sostanza, ha disposto che la scadenza retribuzione del mese di luglio 2015 un dell’impresa e intecompenso ferie non godute virtuale (virressi del prestatore tuale, cioè, perché non effettivamente di lavoro (così recita liquidato ai propri lavoratori). Quindi Sulle ferie vige il divieto di il codice civile). Allo devono procedere al calcolo e al versamonetizzazione scadere dell’anno di mento dei contributi entro il 20 agosto del periodo minimo legale (quattro maturazione, ove il (proroga estiva). settimane). Tale periodo, in altre parole, lavoratore non abse non fruito dai lavoratori, non può mai bia goduto delle fee comples- mesi dalla fine dell’anno di rie per almeno due essere sostituito da un’indennità «ferie s i v a m e n t e, maturazione, salvo più ampio settimane, il datore non godute». va fruito nel termine eventualmente fissadiventa passibile di Sempre in relazione al minimo legale, corso dell’an- to dalla contrattazione colletsanzione. Per il lavoil ministero del lavoro ha precisato che no di matu- tiva. Allo scadere del termine, ratore, invece, quanle ferie, se non godute entro il termine razione e non se il lavoratore non ha goduto to è stato maturato e di tutto questo secondo periooltre. non fruito determina dei 18 mesi successivi all’anno di S e c o n d o do di ferie, il datore è passibiun arretrato di ferie maturazione, possono essere fruite dal periodo di le di sanzione. Per il lavoratodi cui potrà fruire lavoratore anche successivamente a patto (altre) due re, invece, se non ammesso a successivamente; in che il datore di lavoro vi acconsenta settimane. fruirne neppure in un tempo ultima istanza, gli Anche il se- diverso, significa vantare un saranno indennizcondo perio- credito di ferie arretrate di zate a fine rapporto lavoro. Attenzione; perché due settimane cui egli ha di- do di ferie è di due settimane. cui potrà fruire successivavenga sanzionato il datore ritto, e anche nel caso in cui il Può essere fruito ininterrot- mente; in ultima istanza, gli di lavoro è sufficiente che il godimento sia successivo, poi- tamente, su richiesta del verranno indennizzate a fine lavoratore non abbia goduto ché il periodo di ferie (di due lavoratore, oppure in modo rapporto lavoro. Terzo periodo di misura anche solo di una parte delle settimane), tassativamente frazionato nel termine di 18 Contribuzione anticipata sul non goduto variabile. Il terzo periodo di ferie, infine, è quello eccedente il minimo legale di quattro settimane. Questo periodo, generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione, può essere fruito con maggiore libertà. È un periodo, infatti, esente dalle regole normative e, pertanto, se non fruito, può essere anche «monetizzato», cioè barattato con un’indennità sostitutiva, cosa che non è mai possibile (è vietato dalla legge) con riferimento ai primi due periodi, se non a chiusura del rapporto di lavoro. La scadenza di giugno. Con riferimento al minimo legale (quattro settimane), i datori di lavoro: • durante quest’anno devono permettere ai propri dipendenti di fruire di due settimane di ferie, eventualmente in maniera consecutiva se così sono state organizzate (per esempio nel caso di ferie collettive) o se è così stato esplicitamente richiesto dal/i lavoratore/i; • entro il 30 giugno (o termine più lungo fissato dal Ccnl) devono consentire la fruizione dell’eventuale arretrato di ferie relative al «minimo legale» maturato nell’anno 2014. Disattendere queste incombenze decreta l’applicazione di una sanzione amministrativa di misura pari da 130 a 780 euro per lavoratore. La monetizzazione delle ferie. Sulle ferie vige il divieto di monetizzazione del periodo minimo legale (quattro settimane). Tale periodo, in altre parole, se non fruito dai lavoratori, non può mai essere sostituito da un’indennità «ferie non godute». Le ferie che possono essere sostituite con apposita indennità sono, eventualmente: - le ferie maturate (e non godute) fino al 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del dlgs n. 66/2003 di riforma della disciplina); - le ferie maturate (e non godute) dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento; - le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale (quattro settimane). Sempre in relazione alle quattro settimane di ferie (minimo legale), il ministero del lavoro ha precisato che le stesse, se non godute entro il termine dei 18 mesi successivi all’anno di maturazione ovvero nel diverso e più ampio termine fissato dalla contrattazione collettiva, possono essere fruite dal lavoratore anche successivamente a patto che il datore di lavoro vi acconsenta. © Riproduzione riservata Lunedì 13 Giugno 2016 IMPRESA 15 Investimento di 1,4 miliardi per la realizzazione di una infrastruttura ultralarga Banda, arriva la rete pubblica Coinvolte sei regioni. Procedura di gara in due fasi DI I Pagina a cura CINZIA DE STEFANIS nvestimento pubblico pari a 1,4 mld per la realizzazione della rete in fibra nelle cosiddette «aree bianche», cioè in quelle zone in cui le infrastrutture private per la banda larga sono del tutto inesistenti. Per ora sono sei le regioni a cui sono destinati i primi fondi pubblici: Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Le risorse complessive pari 1,4 miliardi, saranno suddivise in più di un miliardo di fondi statali e 352 milioni di fondi strutturali a livello regionale. La domanda di partecipazione, deve pervenire, attraverso il «caricamento su piattaforma telematica» Infratel entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 18 luglio 2016, pena l’irricevibilità della domanda e, comunque, la non ammissione alla procedura. Entro l’estate partiranno i bandi per tutte le altre regioni. Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati devono preventivamente registrarsi sul portale http:// www.gareinfratel.it attraverso il quale si accede alla piattaforma telematica. A tal fine devono seguire le istruzioni disponibili sulla pagina «registrazione» accessibile dalla home page del portale medesimo. È con il bando Infratel che vengono dettate le regole di accesso per la concessione di costruzioni e la gestione di una infrastruttura a banda ultralarga nelle sei regioni interessate. Intanto il Piemonte è la prima regione, dopo le sei del primo bando per le aree bianche, a firmare l’accordo operativo con il ministero dello sviluppo per la realizzazione di un rete pubblica per la banda ultralarga. L’accordo consentirà di collegare 781mila unità immobiliari (abitazioni, aziende, La procedura in sintesi Prime sei regioni Via libera al primo bando per la realizzazione della rete nelle aree bianche, quelle cioè a fallimento di mercato. Possono partire le procedure per gli interventi nelle prime sei regioni (Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto) con le quali si sono chiusi specifici accordi di programma e relative convenzioni operative per l’utilizzo dei fondi Fers e Feasr. Entro l’estate partiranno i bandi per tutte le altre regioni La procedura sarà strutturata in due fasi. Nella prima fase cd. di prequalifica dei concorrenti l’organo deputato a tale compito, verifica il possesso e la regolarità dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo, previsti nel bando, degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito. I concorrenti in possesso di detti requisiti sono ammessi a partecipare alla gara Doppia fase La seconda consiste nella valutazione delle offerte. I concorrenti ammessi a partecipare alla gara sono espressamente invitati a presentare l’offerta tecnica ed economica corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella lettera di invito, secondo tempi, modalità e condizioni ivi espressamente indicati. Le concessioni principalmente sono finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni. Infratel Italia si riserva fin d’ora il diritto di non procedere con l’aggiudicazione della procedura di gara ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento. Infratel Italia si riserva, altresì, il diritto di non concludere motivatamente il contratto anche qualora sia in precedenza avvenuta l’aggiudicazione uffici p.a.) e circa 1,3 milioni di cittadini. Le risorse per coprire il fabbisogno provengono per 193,8 milioni di euro dal Fondo sviluppo e coesione e per circa 90 milioni dai fondi regionali europei Fesr e Feasr. Infratel Italia, società in house del Mise, sarà il soggetto attuatore. La procedura di gara si svolgerà in due fasi. La prima ha la finalità di prequalificare i concorrenti e ha una durata 45 giorni. Nel corso della prequalifica gli operatori economici interessati devono fornire informazioni in riferimento ai requisiti minimi di partecipazione e sulle infrastrutture che intendono utilizzare. La seconda riguarda invece la valutazione delle offerte e nel corso della quale i concorrenti ammessi a partecipare alla gara sono invitati a presentare l’offerta tecnica ed economica. Soggetti ammessi. Ammessi alla gara sono gli imprenditori individuali anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi tra società cooperative, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi stabili (articolo 45, comma 2, del dlgs 50/2016), i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e il gruppo europeo di interesse economico. I raggruppamenti temporanei possono presentare offerte anche se non ancora costituiti. In tal caso la domanda di partecipazione deve: - essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o i consorzi; - indicare l’impresa mandataria-capogruppo; - contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza alla impresa qualificata nella domanda di partecipazione come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; - specificare le parti dei lavori e delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati o consorziati. Nel caso di partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, saranno escluse tutte le offerte presentate. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di domanda di partecipazione. La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo secondo quanto previsto dall’articolo 95 del dlgs n. 50/2016 in base al piano tecnico di costruzione, gestione e manutenzione, alle misure adottate per regolare equivalenze rispetto agli operatori, al miglioramento del piano di copertura, al miglioramento dei servizi offerti agli altri operatori, al prezzo e al ribasso su tempi di costruzione e avvio della gestione. © Riproduzione riservata Guida alla redazione delle domande di partecipazione al bando Infratel La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, deve pervenire, attraverso il «caricamento su piattaforma telematica» di Infratel entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 18 luglio 2016, pena l’irricevibilità della domanda e, comunque, la non ammissione alla procedura. Dopo aver compiuto le operazioni di registrazione e abilitazione il concorrente può procedere alla predisposizione e successiva presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione a corredo della stessa. Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel bando di gara. Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico inviato, caricato, allegato dal concorrente in relazione alla procedura e alla presentazione della domanda di partecipazione, deve essere sottoscritto con la firma digitale. È responsabilità degli operatori economici, in ogni caso, l’invio tempestivo e completo di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la piattaforma telematica www.gareinfratel.it non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione delle offerte. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione, le stesse sono acquisite definitivamente dalla piattaforma telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro. La procedura di qualificazione sarà dichiarata aperta, dalla commissione nominata dalla stazione appaltante la quale si riunirà in seduta pubblica nel giorno e nel luogo indicati nel bando. A tale seduta pubblica, nonché a quelle successive che si svolgeranno nel luogo e nei giorni indicati tramite piattaforma telematica, potrà intervenire un incaricato per ciascun concorrente, che abbia la legale rappresentanza dell’operatore medesimo ovvero sia stato da questi all’uopo delegato a rappresentarlo. Tali poteri dovranno risultare da idonea procura corredata da copia di un valido documento di identità del conferente degli stessi. La commissione operando attraverso la piattaforma telematica procederà alla verifica della ricezione delle «domande di partecipazione» tempestivamente presentate, all’apertura in seduta pubblica delle «domande di partecipazione», alla verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa e all’accertamento provvisorio della idoneità dei candidati. 16 Lunedì 13 Giugno 2016 IMPRESA Le indicazioni pratiche per accedere ai finanziamenti previsti dalla Stabilità 2015 R&S, credito d’imposta selettivo Non agevolabili tutte le attività svolte dalle imprese I DI Pagina a cura ROBERTO LENZI l credito di imposta alla ricerca sembra aperto a tutti, ma attenzione non tutte le attività di ricerca, svolte dalle imprese sono riconducibili alla R&S agevolabile. Da evidenziare che se le imprese utilizzano il credito di imposta in modo inappropriato sono soggette a sanzioni fino al 200% di quanto utilizzato. Inoltre rischiano conseguenze penali, legate alle eventuali false attestazioni. L’agevolazione sembra semplicissima: calcolo della media del triennio precedente, «possibilmente bassa», conteggio dei costi dell’attività di ricerca svolta nell’anno 2015, raffronto con la media precedente, sulla differenza applicazione della percentuale spettante e utilizzo diretto dal 1° gennaio con F24. Le imprese anche se in perdita, non versano i contributi ai dipendenti e compensano. Tutto facile per chi non è dentro la materia. Bonus ricerca. Il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo introdotto dalla legge di stabilità 2015 è un’agevolazione operativa a partire dalle spese dell’esercizio 2015 fino a quelle dell’esercizio 2019. A se- Qualche risposta sulle attività finanziabili Il manuale di Frascati con le specifiche sulla ricerca e sviluppo e il manuale di Oslo con quelle sull’innovazione sono strumenti utili per l’individuazione delle attività finanziabili Tra le attività finanziabili troviamo i calcoli, la progettazione, il lavoro di grafica e le modalità operative effettuate ai fini della realizzazione e messa in funzionamento di progetti pilota e prototipi. Invece le attività realizzate per la modifica del prototipo, idonea alla preparazione, esecuzione o mantenimento di produzioni standardizzate o per promuovere la vendita di prodotti La mia ricerca non è brevet- È consigliabile attenersi alle disposizioni della tata, ma è frutto del know normativa Patent box cioè le informazioni relative how aziendale come posso alla R&S devono: garantire la sua validità? • essere segrete • avere valore economico • essere sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete Come è possibile sapere cosa rientra a livello pratico nella ricerca e sviluppo finanziata dal bonus? Nel caso di un’impresa manifatturiera quali attività di ricerca e sviluppo sono finanziabili? conda della tipologia di spesa si può usufruire di un bonus del 25% (personale non altamente qualificato, ammortamenti strumenti e attrezzature, privative industriali) o del 50% (personale altamente qualificato, consulenze esterne). I principali requisiti per poter accedere all’agevolazione sono di avere sostenuto almeno 30 mila euro di costi finanzia- Che cosa è ammesso «Ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette. «Ricerca industriale»: attività di ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o per mettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. «Sviluppo sperimentale»: le attività di acquisizione, combi- nazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifi ca, tecnologica, commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. bili nell’anno di riferimento per attività di ricerca e sviluppo. Ma l’agevolazione non viene concessa sul totale delle spese sostenute ma sull’incremento rispetto alla media delle stesse spese nel triennio 2012-2014, triennio di riferimento che resta fisso fino al 2019. L’agevolazione è automatica, non è quindi soggetta a istruttorie, è sufficiente che al bilancio sia allegata la relazione del revisore contabile che attesta il sostenimento delle spese e l’incremento rispetto alla media del triennio per il quale si beneficia delle agevolazioni. Che cosa vuol dire fare ricerca nelle imprese oggi? Anche qui la risposta sembra semplice, cioè attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale. Ma i professionisti e le imprese che vogliono ottenere il credito di imposta alla ricerca si stanno domandando cosa vuol dire esattamente «prodotti, processi o servizi nuovi migliorati o modificati», ossia migliorato rispetto a che cosa? Al prodotto esistente o allo stato dell’arte? In questo ultimo caso quale è lo stato dell’arte da considerare, regionale, nazionale o comunitario? Può venire in soccorso il Manuale Frascati con le specifiche sulla ricerca e sviluppo e il manuale di Oslo con quelle sull’innovazione che danno dei confini maggiormente precisi. Know how tutelabile, le condizioni Le condizioni affinché ci sia un know how giuridicamente tutelabile: a) Le informazioni devono essere segrete. Nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi i dati non devono essere generalmente noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore. Devono essere informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, devono essere tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte del concorrente richieda sforzi o investimenti; b) devono avere valore economico in quanto segrete. Questo è dimostrabile se il loro utilizzo comporta, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato; c) devono essere sottoposte, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. Per fare questo è opportuno che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenerne il segreto, sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti. Una situazione tipo nella meccanica «L’attività di R&S nel settore dell’ingegneria meccanica ha spesso una connessione con il lavoro di progettazione e di grafica. In questo settore spesso nelle Pmi non esistono reparti dedicati alla R&S, e i problemi di ricerca di solito vengono affrontati dal personale che si occupa della progettazione. Il manuale specifica che se i calcoli, la progettazione, il lavoro di grafica e le modalità operative vengono effettuati ai fini della realizzazione e messa in funzionamento di progetti pilota e prototipi, le attività possono essere incluse nella R&S. Se invece le attività sono realizzate per la modifica del prototipo, idonea alla preparazione, esecuzione o mante- nimento di produzioni standardizzate o per promuovere la vendita di prodotti non rientrano in attività di ricerca». Se l’attività di ricerca è il know how. È abbastanza evidente che l’attività di ricerca e sviluppo svolta nelle imprese dovrebbe ricondursi ad alcuni filoni specifici dei beni intangibili: know how, modelli e disegni, brevetti e software. Esaminando le Pmi, emerge che le attività che le imprese svolgono, principalmente per attività di R&S, non vengono brevettate, quindi rimangono all’interno del know how. L’Agenzia delle entrate ha specificato da poco, relativamente alla normativa patent box, che il know how per essere riconosciuto deve avere determinate caratteristiche. Sarebbe probabilmente opportuno che le imprese che utilizzano il credito di imposta, in questo ambito, si uniformassero a queste specifiche. La circolare sul Patent box in particolare prevede che il know how deve essere giuridicamente tutelabile e al tal fine specifica che le informazioni devono essere segrete, devono avere valore economico e devono essere sottoposte a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete. La conclusione potrebbe essere, che le imprese che non applicano quanto sopra, pur modificando i prodotti, anche in ma- niera significativa potrebbero trovarsi a dover aprire un contenzioso a consuntivo. Però considerando che il credito imposta alla ricerca è una normativa italiana, che non è soggetta alla normativa sugli aiuti di stato, il ministero potrebbe essere libero di dare una interpretazione anche più estensiva del concetto riportato sopra, per venire incontro alla voglia di ricerca delle imprese. Un chiarimento dall’Agenzia delle entrate sarebbe opportuno, per permettere agli uffici delle stesse di applicare criteri uniformi su tutto il territorio, senza obbligare le imprese a richiedere singoli pareri sull’ammissibilità dell’attività svolta, come prevede la normativa. Lunedì 13 Giugno 2016 IMPRESA 17 Le coordinate sul credito d’imposta per beni strumentali riservato alle imprese meridionali Bonus Sud, conto alla rovescia Dal 30/6 va presentata la comunicazione alle Entrate DI Pagina a cura BRUNO PAGAMICI D al 30 giugno 2016 le imprese del Mezzogiorno possono presentare la comunicazione all’Agenzia delle entrate per ottenere il bonus investimenti. Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di leasing, spetta alle strutture produttive ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. L’agevolazione, introdotta dalla legge di stabilità 2016, riguarda gli investimenti effettuati nel periodo che decorre dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il bonus è fruibile da parte di tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (ditte individuali, società di persone e di capitali, cooperative), dalle dimensioni aziendali, nonché dal regime contabile adottato. La spesa massima ammissibile varia a seconda delle dimensioni aziendali ed è pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese. Il credito d’imposta maturato potrà essere utilizzato solo in compensazione, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline. Le risorse disponibili ammontano a complessivi 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Le regioni agevolate. L’art. 1, commi da 98 a 108, della legge di stabilità 2016 (legge Il credito d’imposta per il Mezzogiorno Aree agevolabili • Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (intero territorio regionale); • Zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, p. 3, lett. c), del trattato Ue. In queste regioni non tutto il territorio regionale è agevolato, ma solo determinate zone censuarie di singoli comuni, individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014 Misura del credito Misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% d’imposta per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese Beni agevolabili Le acquisizioni, effettuate anche tramite contratti di locazione finanziaria, correlate agli investimenti facenti parte di un progetto iniziale, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali agevolabili (i beni devono essere nuovi) Beni esclusi I beni immobili e i mezzi di trasporto a motore Limiti dell’investimento Il limite massimo dell’investimento ammissibile è di 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi imprese n. 208/2015) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell’Ue, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, nella misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15% per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese. La comunicazione. I beneficiari dell’agevolazione dovranno presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione (il cui modello è stato approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del 24 marzo 2016), la quale costituisce presupposto per la fruizione del credito d’impo- sta. La comunicazione dovrà essere presentata all’Agenzia esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati, a partire dal 30 giugno 2016 fino al 31 dicembre 2019. L’Agenzia, che a tal fine metterà a disposizione il software «Creditoinvestimentisud», sulla base della completezza dei dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la fruibilità o meno del credito d’imposta. Il bonus maturato potrà essere utilizzato solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta. In mancanza a tutt’oggi di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate per quanto riguarda la definizione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d’imposta, visti i numerosi punti in comune tra la normativa sul credito d’imposta per il Mezzogiorno e la Visco Sud (finanziaria 2007), sembrerebbero validi in linea generale i profili applicativi di quest’ultima, con riferimento alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E/2008, emanata in occasione alla predetta agevolazione, nonché alla circolare n. 5/E/2015 illustrativa del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 18 del dl n. 91/2014. Escluse le imprese in difficoltà finanziaria e quelle di specifici settori Possono beneficiare del credito di imposta i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica (ditte individuali, società di persone e di capitali), dalle dimensioni aziendali nonché dal regime contabile adottato. Con riferimento alla data di inizio dell’attività di impresa, vista l’assenza di qualsiasi preclusione da parte della norma, si ritiene che l’accesso al beneficio sia consentito anche alle imprese neo-costituite, la cui nascita, vale a dire, avvenga nel corso di uno dei periodi d’imposta di vigenza del credito d’imposta (dal 2016 al 2019). Sono invece esclusi i soggetti che operano nei settori: dell’industria siderurgica e carbonifera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche; dei trasporti e delle relative infrastrutture; della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; del credito; del settore finanziario e assicurativo. Sono anche escluse le imprese in difficoltà finanziaria. Il credito d’imposta. Come indicato nel modello di richiesta, l’age- volazione è attribuita solo in relazione alle seguenti tipologie di progetto: creazione di un nuovo stabilimento; ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente; diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente; cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Nell’ambito di tali progetti di investimento, costituiscono beni agevolabili le acquisizioni correlate agli investimenti di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali agevolabili. Alla luce della circ. 38/E/2008, si ritiene che rientrino tra i beni in questione sia gli impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione di energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici e altri impianti (quali, per esempio, forni e loro pertinenze), nonché i beni individuabili quali «macchinario», automatico e non automatico. Si ritiene, altresì, che siano agevolabili: attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa; attrezzatura varia e utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell’impresa; attrezzatura che completa la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo d’usura. Sono invece esclusi dal novero dei beni incentivabili, come indicato nella relazione illustrativa della disposizione: i beni immobili; i mezzi di trasporto a motore. I beni oggetto di investimento, per espressa previsione legislativa, devono possedere i requisiti della «strumentalità», della «novità» e della «territorialità». L’investimento ammissibile. L’ammontare dell’investimento ammissibile all’agevolazione è commisurato, per ciascun periodo d’imposta e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni dei predetti beni. Dal calcolo dell’investimento ammissibile restano esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato, che, pertanto, non devono essere sottratti dall’importo complessivo dell’investimento lordo. Per esempio, se per una struttura produttiva si deve fare un investimento nuovo in impianti e attrezzature, il prezzo di acquisto di tali beni deve essere ridotto degli ammortamenti degli impianti e delle attrezzature già esistenti nella struttura produttiva, senza tener conto degli ammortamenti relativi alla categoria di macchinari che non è interessata ad alcuna acquisizione. Nel caso di beni in leasing, occorre portare in diminuzione gli «ammortamenti figurativi» (nei casi del metodo finanziario si terrà invece conto degli ammortamenti contabilizzati e dedotti). 18 PREVIDENZA Lunedì 13 Giugno 2016 Alcune simulazioni sui contributi per le pensioni pagate in proprio dagli ex lavoratori Volontaria 2016, costi stabili L’inflazione negativa non aumenta l’importo da versare DI Pagina a cura CARLA DE LELLIS ontributi volontari stabili per l’anno 2016. Il tasso d’inflazione negativo, infatti, non aumenta l’importo da versare che si mantiene allo stesso livello dell’anno scorso. Per esempio, un ex lavoratore dipendente che ha cominciato a versare i contributi volontari prima del 1996 deve versare quest’anno 2.909 euro per coprire l’intero anno di contributi, cioè la stessa spesa del 2015; e se ha cominciato a pagare i contributi da sé (questo il significato di «volontaria») dopo il 1995, deve versare 3.431 euro, anche in questo caso la stessa spesa dell’anno scorso. Stesso discorso varrebbe anche per artigiani e commercianti, se non fosse che per questi lavoratori c’è quest’anno l’aumento delle aliquote di contribuzione (0,45%). Di conseguenza, subiscono un lieve aumento di spesa: rispetto all’anno scorso (2015), quando la spesa minima è stata rispettivamente di 3.521,64 (artigiani) e 3.535,56 euro (commercianti) se d’età oltre i 21 anni, quest’anno dovranno pagare 3.591,60 (artigiani) e 3.605,64 euro (commercianti) ovvero 3.125,16 euro (3.055,20 euro nel 2015) e 3.139,20 euro (3.069,12 euro nel 2015) se d’età fino a 21 anni. Anche i lavoratori parasubordinati (eccetto i professionisti senza cassa), come per artigiani e commercianti, c’è il rincaro per via dell’aumento dell’aliquota di contribuzione (+1%, rispetto al 2015). Questo, pertanto, il conto della volontaria: per coprire l’anno 2016 devono sborsare 4.198 euro (come nel 2015) se si tratta di professionisti ai quali l’aliquota di contribuzione è stabile al 27%; ma 4.820 euro (4.664 nel 2015, quindi 156 euro in più) se si tratta di altri lavoratori parasubordinati (co.co.co. ecc.) ai quali, invece, quest’anno l’aliquota di contribuzione è salita al 31% (dal 30% dell’anno 2015). Come di consueto, a fare i conti dei contributi volontari è stato l’Inps (circolare n. 14/2016) ricordando che la prima scadenza di versamento, relativa al 1° trimestre 2016 (gennaio/marzo), è fissata al 30 giugno. I contributi volontari. I «contributi volontari» non sono obbligatori: il versamento, infatti, è deciso «volontariamente» dal lavoratore. E perché uno che ha perso il lavoro dovrebbe avere convenienza a versare i contributi volontari? Le possibilità sono tre: perfezionare i requisiti per il diritto a una pensione; incrementare l’importo del trattamento pensionistico cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti; o per entrambe le ragioni. C La volontaria di artigiani e commercianti Classi di reddito Fino a 15.548 euro ARTIGIANI COMMERCIANTI Contribuzione mensile Contribuzione mensile 23,10% 20,10% (1) 23,19% 20,19% (1) 299,10 euro 260,43 euro 300,47 euro 261,60 euro Da 15.549 a 20.644 euro 348,37 euro 303,12 euro 349,75 euro 304,48 euro Da 20.645 a 25.740 euro 446,47 euro 388,48 euro 448,20 euro 390,22 euro Da 25.741 a 30.836 euro 544,56 euro 473,84 euro 546,68 euro 475,96 euro Da 30.837 a 35.932 euro 642,66 euro 559,20 euro 645,17 euro 561,70 euro Da 35.933 a 41.028 euro 740,76 euro 644,56 euro 743,65 euro 647,44 euro Da 41.029 a 46.122 euro 838,84 euro 729,90 euro 842,11 euro 733,17 euro da 46.123 euro 887,87 euro 772,56 euro 891,33 euro 776,02 euro (1) Aliquota agevolata lavoratori di età non superiore a 21 anni L’autorizzazione. Per versare i contributi volontari occorre ottenere l’autorizzazione dall’Inps o da altro ente di appartenenza, il cui rilascio è però subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all’obbligo assicurativo. L’autorizzazione, peraltro, può essere concessa anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato nel caso di: sospensione dal lavoro, anche per periodi di breve durata se tali periodi sono assimilabili alla interruzione o cessazione del lavoro (aspettativa per motivi di famiglia ecc.); sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero; attività svolta con contratto di lavoro part-time, se effettuati a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto; integrazione dei versamenti per attività lavorativa svolta nel settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate complessive di contribuzione effettiva e figurativa nel corso dell’anno. Ancora, possono richiedere l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i lavoratori iscritti alla gestione separata; mentre non possono effettuare versamenti volontari i titolari di pensione diretta. Infine, si tenga conto che l’autorizzazione concessa non decade mai; pertanto i versamenti volontari anche se interrotti possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda. I requisiti. Per ottenere Le scadenze del 2016 Periodo di riferimento Termini per il versamento 1° trimestre 2016 (gennaio-marzo) 30 giugno 2016 2° trimestre 2016 (aprile-giugno) 30 settembre 2016 3° trimestre 2016 (luglio-settembre) 31 dicembre 2016 4° trimestre 2016 (ottobre-dicembre) 31 marzo 2017 La volontaria dei parasubordinati Minimale 15.548,00 15.548,00 Aliquota Contribuzione volontaria Mensile Annua 27,00% (1) 349,83 4.197,96 31,00% (2) 401,66 4.819,88 (1) Professioni senza cassa, per i quali non c’è stato l’aumento dell’aliquota di contribuzione (2) Altri lavoratori (collaboratori, lavoratori a progetto, venditori porta a porta ecc.) l’autorizzazione l’ex lavoratore deve poter far valere uno dei seguenti requisiti: almeno cinque anni di contributi (pari a 260 contributi settimanali ovvero a 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; almeno tre anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda. I requisiti devono essere perfezionati con la contribuzione effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo la contribuzione figurativa a qualsiasi titolo accreditata. Quando ottenere l’autorizzazione L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria viene concessa dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda, per la generalità dei lavoratori dipendenti; per esempio, chi abbia presentato la domanda il 18/5/2016, otterrà l’autorizzazione dal 21 maggio 2016 in avanti; pertanto, il primo versamento riguarderà il «secondo trimestre 2016», per il periodo dal 21 maggio al 30 giugno 2016; primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti); per esempio, chi abbia presentato la domanda il 20 maggio 2016, otterrà l’autorizzazione a partire dal mese di maggio 2016 in avanti (dal 1° maggio); pertanto, il primo versamento riguarderà il «secondo trimestre 2016», limitatamente ai mesi maggio e giugno. Se la domanda viene presentata prima della cessazione dell’attività lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dagli elenchi per gli artigiani e i commercianti. È possibile effettuare i versamenti volontari anche per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data di presentazione della domanda, solo se non sono già coperti da altra contribuzione. SPENDERE MEGLIO Lunedì 13 Giugno 2016 19 I depositi online prendono piede: le proposte delle banche e a cosa fare attenzione Conti correnti, web taglia-costi Risparmi oltre 100 € all’anno rispetto ai c/c tradizionali DI Pagina a cura SIBILLA DI PALMA resce il feeling tra gli italiani e i conti correnti online, tanto che negli ultimi dieci anni i clienti digitali delle banche in Italia sono quasi triplicati. Ad attrarre è soprattutto la possibilità di risparmio, considerato che i conti online permettono di tagliare i costi di oltre 100 euro all’anno rispetto ai depositi tradizionali. Ecco una piccola guida con le offerte degli operatori e gli aspetti ai quali fare attenzione. C Correntisti online in crescita. Secondo dati Nielsen, in dieci anni i clienti bancari attivi online in Italia sono quasi triplicati. Passando dai quattro milioni del 2005 ai 10,7 milioni del 2015. Soprattutto per l’effetto della diffusione mobile: di questi 10,7 milioni, infatti, circa il 22% entra in banca tramite smartphone o tablet, più del doppio rispetto al 2014. L’appeal crescente sta anche nei costi: secondo una simulazione di Of, l’Osservatorio finanziario condotta su 13 istituti, il costo medio (Isc) del conto corrente di una banca online per una famiglia con operatività media (228 operazioni l’anno) ammonta a dieci euro all’anno. Mentre aprirlo presso una banca tradizionale costa131 euro. Ecco, dunque, che sempre più italiani scelgono di affidarsi al web dove è possibile trovare proposte a costo zero (in cui spesso la banca si fa carico anche dell’imposta di bollo), che non prevedono cioè alcun canone mensile o spese sui bonifici, con prelievi allo sportello e pagamento delle bollette gratuiti e possibilità di richiedere carte di credito o di debito. A cosa fare attenzione. Prima di scegliere il conto corrente occorre però valutare alcuni aspetti. In primo luogo, l’Isc (Indicatore sintetico di costo) che dà il costo indicativo annuo in euro. Da considerare, poi, che la soluzione online non è sempre conveniente. Bisogna infatti fare attenzione alle operazioni che si intendono eseguire, altrimenti si rischia di far lievitare le spese. Il conto Le proposte delle banche Istituto di credito Prodotto • ContoCorrente YouBanking • Conto online a zero canone • Sono previste operazioni illimitate e nessuna spesa di liquidazione, oltre a prelievi, carta di credito e libretto Banco Popolare assegni gratuiti • La banca si fa carico dell’imposta di bollo dossier titoli fino al 31 dicembre 2017 e per un importo massimo di 2 mila euro annui • Conto corrente a zero canone che include: carta di debito, carta di credito e prepagata, prelievi gratuiti in Ing Direct Italia e in Europa, operazioni gratuite da web, mobile, app e in filiale • Conto Webank a zero canone con bonifici gratuiti inclusi, Webank domiciliazione delle bollette, libretto assegni, possibilità di pagare bollettini e tasse • Conto Yellow • Soluzione online con dossier titoli (con la possibilità di ottenere il rimborso parziale o totale dell’imposta di Che Banca! bollo fino al prossimo 31 dicembre), interessi trimestrali sulle somme in giacenza superiori a 5 mila euro, carta di credito a canone zero • Hello! Money • Conto corrente con interessi lordi fino all’1% e per un massimo di tre trimestri senza vincoli (in caso di giacenHello Bank! ze medie trimestrali tra 25 mila e 100 mila euro) • Se si accreditano almeno 3 mila euro è previsto un buono regalo Amazon da 150 euro • Conto Websella.it • A canone zero con carte di credito e debito incluse, Banca Sella operazioni illimitate, bonifici online e domiciliazione utenze gratuiti • Conto online a canone zero • Aprendolo fino al prossimo 30 giugno ed effettuando un bonifico entro il 31 luglio 2016 di almeno 5 mila Iw Bank euro è possibile ricevere un buon regalo Amazon da 150 euro • Conto a zero canone Fineco • Bonifici gratuiti e illimitati, prelievi gratis, libretto assegni e domiciliazione utenze gratuiti online conviene infatti se si effettuano tutte le operazioni via web, ma se ci si rivolge allo sportello in molti casi occorre pagare (per i bonifici, ad e s e m p i o, s i raggiungono picchi attorno ai sette euro). È bene poi accertarsi se la banca si fa carico del bollo, che ammonta a 34,20 euro annui se la giacenza media supera i 5 mila euro. Molti conti sono a costo zero, che però non va confuso con il canone azzerabile. In quest’ultimo caso, per poter beneficiare dello sconto, è necessario rispettare determinate condizioni (di solito, un numero minimo di operazioni o l’ac- credito di dello d ll stipendio). i di ) Da D valutare inoltre il tema delle commissioni sui prelievi, che alcune banche non prevedono anche se si effettuano presso altri istituti, mentre altre le applicano (di solito attorno ai due euro per ciascun prelievo). Occhio poi al portafoglio titoli per il quale si può arrivare a spendere anche 200 euro all’anno tra spese di amministrazione e diritti di custodia. Spesso il web è inoltre associato alla paura di frodi online. Per questo la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio ha elaborato una serie di consigli che permettono di tutelarsi. In primo luogo, custodire con cura le informazioni e gli strumenti con cui si accede ai servizi della banca (password, codici, carte, e così via); controllare regolarmente gli estratti conto, in modo da assicurarsi che le operazioni riportate siano quelle realmente effettuate; avvalersi dei servizi di “notifica movimenti” offerti dagli istituti di credito così da poter essere avvisati in tempo reale di presunte irregolarità; installare adeguati software di protezione (anti-virus e antispyware) sui dispositivi che si utilizzano per accedere all’Internet Banking. Le proposte delle banche. ContoCorrente YouBanking è il conto online a zero canone di Banco Popolare. Sono previste operazioni illimitate e nessuna spesa di liquidazione, oltre a prelievi, carta di credito e libretto assegni gratuiti. La banca, inoltre, si fa carico dell’imposta di bollo dossier titoli fino al 31 dicembre 2017 e per un importo massimo di 2mila euro annui. Ing Direct propone invece un conto corrente a zero canone che include: carta di debito, carta di credito e prepagata, prelievi gratuiti in Italia e in Europa, operazioni gratuite da web, mobile, app e in filiale. Webank offre Conto Webank a zero canone con bonifici gratuiti inclusi, domiciliazione delle bollette, libretto assegni, possibilità di pagare bollettini e tasse. Si chiama invece Conto Yellow la soluzione online offerta da Che Banca! con dossier titoli (con la possibilità di ottenere il rimborso parziale o totale dell’imposta di bollo fino al prossimo 31 dicembre), interessi trimestrali sulle somme in giacenza superiori a 5mila euro, carta di credito a canone zero. Hello Bank! propone Hello! Money, conto corrente con interessi lordi fino all’1% e per un massimo di tre trimestri senza vincoli (in caso di giacenze medie trimestrali tra 25mila e 100mila euro). Se si accreditano almeno 3mila euro è previsto un buono regalo Amazon da 150 euro. Conto Websella.it è una soluzione a canone zero con carte di credito e debito incluse, operazioni illimitate, bonifici online e domiciliazione utenze gratuiti. Mentre aprendo fino al prossimo 30 giugno il conto online (a canone zero) di Iw Bank ed effettuando un bonifico entro il 31 luglio 2016 di almeno 5mila euro è possibile ricevere un buon regalo Amazon da 150 euro. Infine, è sempre a zero canone anche il conto proposto da Fineco con bonifici gratuiti e illimitati, prelievi gratis, libretto assegni e domiciliazione utenze gratuiti. © Riproduzione riservata 20 Lunedì 13 Giugno 2016 A F FA R I I N P I A Z Z A Cambiano i portafogli, alla luce delle incertezze che caratterizzano le altre asset class La riscoperta delle commodity In ripresa oro e petrolio. Resta l’allerta sulla volatilità DI L Pagina a cura LUIGI DELL’OLIO Le correlazioni tra commodity e materie prime non sono più il grande malato della finanza internazionale. Anzi, la risalita degli ultimi mesi ha portato molti investitori a riscoprire questa asset class, a maggior ragione se si considera l’incertezza che contraddistingue in questa fase sia il comparto azionario, che quello obbligazionario. Quanto al futuro, ci sono gestori che vedono ancora spazi di recupero per le quotazioni delle principali materie prime, ferma restando la consapevolezza che su questo fronte la volatilità è destinata a restare elevata. Il cambio di rotta. Geoff Blanning, head of commodities di Schroders, indica tre segnali per giustificare il mutamento di sentiment sul mercato. «Da inizio anno almeno una dozzina di commodity ha guadagnato più del 10%, alcune oltre il 30%, e i maggiori aumenti dei prezzi, in termini percentuali, avvengono in corrispondenza dell’inizio di un ciclo di rialzi», ricorda. Il momento migliore (cioè con i minori rischi) per comprare qualcosa è quando le aspettative del consenso si stanno trasformando da ribassiste a rialziste, come sta succedendo ora per le commodity. Per gli investitori è arrivato il momento di focalizzarsi su questa trascurata asset class». Il primo motivo per investire in commodity, secondo l’esperto, è per proteggersi dall’inflazione. Un’indicazione a prima vista paradossale, considerato che oggi il problema principale sembra l’opposto, cioè il calo dei prezzi, evidente soprattutto in Europa, che spinge i consumatori a rimandare gli acquisti, con ricadute a cascata sulla produzione e l’occupazione. Blanning guarda però al medio periodo e spiega che la continua stampa di moneta da parte delle Banche centrali globali inevitabilmente porterà a una crescita dei prezzi. «È vero che finora gli interventi non hanno generato inflazione, ma, a nostro avviso, il rapido aumento dei prezzi delle materie prime da inizio anno è un segnale che forse è iniziata la fase inflazionistica. E il modo per proteggersi è molto chiaro: comprare commodity», spiega. La seconda ragione è il dollaro, la valuta di riferimento di quasi tutte le commodity. Il che significa che diventano più care quando il biglietto verde si apprezza. Inoltre, quando il dollaro è forte, normalmente costringe le Banche centrali ad adottare politiche più restrittive allo scopo di sostenere le proprie divise, il che limita la creazione di liquidità. Quest’anno, però, questa dinamica ha iniziato a invertirsi Dividendi con il segno più La primavera è la stagione nella quale la maggior parte delle aziende quotate distribuisce i dividendi relativi all’esercizio precedente e, arrivati a questo punto, è il momento di fare un primo bilancio. Secondo l’analisi di Henderson Global Investment, l’andamento degli utili distribuiti ai soci è positivo in tutto il mondo e il trend si spiega in buona parte con l’andamento del dollaro. Nel 2015 la divisa statunitense si era rivalutata molto rispetto a quasi tutte le valute, celando l’effettiva crescita dei dividendi globali. Nel primo trimestre del 2016, nonostante in molti casi il dollaro fosse ancora più forte rispetto a un anno fa, l’effetto delle oscillazioni del cambio è stato il più contenuto negli ultimi due anni. «I dividendi straordinari sono praticamente raddoppiati rispetto all’anno scorso, facendo salire di quattro punti percentuali la crescita complessiva, in particolare grazie alle distribuzioni abbondanti negli Stati Uniti e a Hong Kong», si legge in un report della società d’investimento. L’Europa ha iniziato l’anno in positivo, con con l’indebolimento della divisa americana. Il terzo risiede sta nel crescente ruolo dell’India. La sua richiesta di petrolio, per esempio, sta aumentando a un ritmo superiore a quello della Cina, cosa che fa la differenza a livello di dinamiche sul mercato del greggio. La carta della diversificazione. La riscoperta delle commodity si ritrova anche nell’analisi di Wisdom Tree, che ricorda come sull’obbligazionario, a fronte di rendimenti risicati, sia in atto un progressivo innalzamento dell’asticella una crescita complessiva del 10,8%. Rettificata per l’effetto dei dividendi straordinari (principalmente dovuto a Vivendi in Francia) e gli effetti temporali, la crescita sottostante è stata del 3,6%. Le dinamiche stagionali in Europa implicano che oltre un terzo dei dividendi del primo trimestre è costituito dalle società farmaceutiche svizzere Novartis e Roche, che hanno incrementato le distribuzioni, ma nel complesso i dividendi in Svizzera sono scesi del 3,4% (dato complessivo) a quota 13,9 miliardi di dollari a causa del lieve calo del franco e del pagamento di un dividendo straordinario da parte di Schindler nel primo trimestre dello scorso anno. Nel mondo, il Giappone è in testa grazie alla rapida crescita sottostante del 10,5%, non più offuscata dalla debolezza dello yen. Tra le regioni più deboli, il Regno Unito ha registrato un calo dei dividendi del 5,0% rispetto allo scorso anno. Infine, guardando all’intero 2016, Henderson prevede un aumento dei dividendi globali del 3,9% a 1.180 miliardi di dollari quest’anno grazie al calo del dollaro. del rischio. Questo mentre la crescita dell’azionario, in atto dal 2009, sembra avviarsi verso la conclusione come emerge dagli altri e bassi degli ultimi tempi. «In questo contesto si colloca la ripresa delle materie prime, che però restano ancora lontane nel confronto con la media degli ultimi cinque anni», spiegano gli esperti. Per il quale è auspicabile un’esposizione diversificata su questo fronte puntando su portafogli diversificati di materie prime. Del resto, ricordano da Wisdom Tree, le principali commodity nei settori dell’energia, dell’agricoltura, dei metalli industriali e preziosi hanno una correlazione molto bassa sia verso l’equity e i bond, che tra loro. Quindi una loro presenza in portafoglio può contribuire a ridurre il rischio complessivo degli investimenti. David Donora, responsabile materie prime di Columbia Threadneedle Investments, aggiunge un altro elemento che induce a guardare positivo soprattutto verso le commodity agricole: «Se, come prevediamo, quest’anno la Fed attuerà non più di un aumento dei tassi, la forza del dollaro sarà proba- bilmente moderata, riducendo uno dei maggiori ostacoli degli ultimi anni», spiega. Inoltre, i segnali che arrivano dalla domanda indicano un cambiamento di rotta con «una discreta elasticità al prezzo, che concorre a riportare l’equilibrio sui mercati». Nel breve periodo, Columbia Threadneedle è ottimista su farina di soia, frumento, caffè, zucchero e in misura minore mais. «In questi mercati le condizioni rimangono favorevoli a un rialzo dei prezzi. Manteniamo invece un assetto da neutrale a ribassista», aggiunge, «sul bestiame». Le strategie d’investimento. L’investimento in commodity può avvenire in vari modi: quello diretto concerne il trading di futures sulle singole materie prime. Altrimenti è possibile acquistare azioni delle società minerarie o giocare la carta della diversificazione tramite Etf o fondi comuni che hanno un paniere composto da una pluralità di aziende. I primi puntano sulla gestione passiva, mentre i secondi affidano a un gestore professionale la movimentazione del portafoglio, ma a fronte di commissioni più elevate. Vi è, infine, la carta degli Etc, anch’essi cloni finanziari come gli Etf, ma caratterizzati dalla particolarità di avere come sottostanti direttamente le materie prime, fisiche (in questo caso si parla di Etc physically-backed) o attraverso contratti derivati sulle stesse. © Riproduzione riservata C O N TA B I L I TÀ Lunedì 13 Giugno 2016 21 I comportamenti da adottare in presenza di questa forma contrattuale, spesso utilizzata Estromissione di immobili al test dell’affitto di azienda Pagine a cura DI NORBERTO VILLA E FRANCO CORNAGGIA E stromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore e maxi-ammortamento alla prova dell’affitto d’azienda. Con le circolari 23/E e 26/E sono stati chiariti i comportamenti da adottare in presenza di questa forma contrattuale che negli ultimi tempi, anche a causa del suo utilizzo per fronteggiare situazioni di crisi, è spesso utilizzata. Il codice civile non detta una disciplina specifica e autonoma del contratto di affitto d’azienda essendovi quale unica norma regolatrice l’art. 2562 il quale opera però un semplice rinvio all’art.2561 in tema di usufrutto d’azienda. È vero però che le norme in tema di cessione dell’azienda richiamano l’affitto d’azienda (l’art. 2556 in tema di forma del contratto, l’art. 2557 con riguardo al divieto di concorrenza e anche l’art. 2558 in tema di successione nei contratti). Se poi si passa a verificare il trattamento contabile che deve essere riservato a tale fattispecie non si hanno, nelle norme, delle indicazioni specifiche. Con il risultato che occorre dare applicazione ai principi generali con qualche dubbio. È possibile partire dal momento in cui il contratto è stipulato. In questo momento occorre per prima cosa verificare come comportarsi contabilmente con riguardo ai beni facenti parte dell’azienda affittata. Le soluzioni ipotizzabili sono due: l’iscrizione degli stessi nel bilancio del conduttore con impatto sullo stato patrimoniale o invece l’iscrizione (nel medesimo bilancio) ma solo nei conti d’ordine. Quindi si ipotizzano almeno inizialmente due diverse strade percorribili: a) iscrizione dei beni affittati nei conti d’ordine (che dal 2016 non saranno più posti in calce dello stato patrimoniale ma indicati in nota integrativa); b) iscrizione dei beni affittati nell’attivo dello stato patrimoniale. La prima soluzione è stata esaminata e fatta propria dalla Direzione regionale delle Entrate dell’Emilia Romagna (nota n. 42049 del 7 ottobre 1996), mentre la seconda tesi è stata oggetto di analisi da parte dell’Assonime (circolare n. 34 del 10 maggio 2000). Secondo l’impostazione sub a), i beni ottenuti in affitto devono semplicemente essere iscritti tra i conti d’ordine, ma non possono essere rilevati nell’attivo dello stato patri- Maxi-amortamento 140% e affitto d’azienda • • • • È prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’articolo 2561 del codice civile Il maxi-ammortamento spetta solo all’affittuario che calcola e deduce gli ammortamenti Non è prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’articolo 2561 del codice civile Il maxi-ammortamento spetta solo al conduttore che calcola e deduce gli ammortamenti Maxi-ammortamenti, benefici a uno solo Doppia regola per il maxi-ammortamento nel caso di affitto di azienda. La soluzione è arrivata grazie alla circolare 23/E che ha chiarito un punto ancora dubbio dell’agevolazione proprio partendo dalle diverse previsioni civilistiche possibili. Si prevede, infatti, che nel caso di investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in affitto o in usufrutto, la maggiorazione spetti: • se non è stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’articolo 2561 del codice civile concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni, spetterà solo all’affittuario o usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del Tuir, calcola e deduce gli ammortamenti; • se invece in deroga all’articolo 2561 del codice civile, si sia previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a quest’ultimo. La soluzione appare coerente con il testo normativo. Ciò in quanto la legge di Stabilità 2016 stabilisce che, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31 dicembre 2016, «il costo di acquisizione è maggiorato del 40%»; tale maggiorazione ha effetto «ai fini delle imposte sui redditi» e «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria». Quindi il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40%, che determina un aumento della quota annua di ammortamento fiscalmente deducibile. Pertanto sarà solo il soggetto che può ai sensi delle disposizioni generali del Tuir dedurre gli ammortamenti che ha titolo per godere anche della maggiorazione degli stessi. Sostituzione dei beni di difficile gestione Il conduttore potrebbe avere la necessità di sostituire i beni strumentali dell’azienda. Ciò discende dagli obblighi civilistici posti in capo allo stesso. Ma anche questo passaggio comporta delle problematiche di tipo contabile (e fiscale). Se si concorda con il fatto che il titolo di proprietà dei beni affittati non transita ci si deve chiedere se una eventuale loro sostituzione possa lasciare indifferente il proprietario o meno. Si ipotizzi il conduttore che sostituisce una scrivania facente parte dell’azienda affittata. La vendita della vecchia scrivania deve esser effettuata dal proprietario? Difficile dare una risposta negativa ma ciò non sempre risulta agevole anche perché tale cessione potrebbe non essere conosciuta dal proprietario. Sul punto sarebbe bene che il fatto sia regolamentato all’interno del contratto di modo tale da prevedere un obbligo di portare a conoscenza del proprietario di tali situazioni. Non si vedono (anche se talvolta sono state avanzate) soluzione differenti come possibili. Non si vede come tale vendita possa essere posta in essere dal conduttore: lo stesso si troverebbe a vendere un bene non di sua proprietà. Ciò potrebbe poi comportare effetti a catena. Si ipotizzi il caso dell’unica azienda affittata dall’imprenditore indivimoniale in quanto l’affittuario ha la disponibilità ma non la proprietà del bene. Vi è da ricordare che il pas- duale. In tal caso come noto l’imprenditore individuale ha ancora la qualifica di imprenditore e una propria partita Iva ma tale due caratteristiche sono sospese nel corso della durata del contratto. Se in tale situazione un bene dell’azienda deve essere venduto, accogliendo la tesi espressa sopra ci si troverebbe nella necessità di far venire meno (magari in modo temporanea) la sospensione riconosciuta all’imprenditore così da consentirgli di vendere il bene. È evidente come tale soluzione rappresenti non pochi problemi di gestione anche da un punto di vista fiscale. L’imprenditore individuale nel periodo di sospensione non produce reddito d’impresa mentre il risultato della vendita dovrebbe invece rientrare quale componente di tale fattispecie reddituale. Ma inoltre vi è da considerare che la diversa composizione dell’azienda potrebbe comportare effetti anche sui rapporti patrimoniali tra proprietario e conduttore. Si pensi al fatto che magari a diverso titolo ma il conduttore ha iscritto in contabilità il suo obbligo di restituzione dell’azienda. Ma tale obbligo faceva riferimento all’azienda originaria che è rimasta tale ma con una differenza: un bene che ne faceva parte è già stato monetizzato dal proprietario e pertanto ciò comporta una rivisitazione anche di tale situazione. saggio di proprietà è sempre stato considerato elemento decisivo per consentire l’iscrizione in bilancio di una data attività anche se le modifiche intervenute a partire dal 1° gennaio 2016 potrebbe anche supportare una tesi differente. L’introduzione nel nostro sistema del principio di prevalenza della sostanza sulla forma potrebbe infatti autorizzare a ritenere che l’affitto d’azienda (con magari dei contenuti specifici sul punto) pur non portando mai al passaggio della proprietà formale del bene possa essere ritenuto sufficiente per certificare il passaggio dei rischi e dei benefici del bene in capo al conduttore, con possibilità pertanto per lo stesso di iscriverlo in bilancio. La differente tesi è stata invece tra gli altri sostenuta da Assonime considerando che il conduttore nell’assumere la posizione di gestore dell’azienda, assumerebbe di conseguenza un «analogo dominio sui singoli cespiti per mantenere l’efficienza produttiva dell’azienda stessa..». Nella circolare Assonime n.34 del 10/5/2000 sostiene che tale tesi è in grado di rispondere al «sia agli effetti delle rappresentazioni in bilancio, sia agli effetti della disciplina fiscale in genere». Da queste diverse impostazioni discendono una serie di conseguenze. Nel caso in cui l’affittuario abbia l’obbligo di rappresentare in bilancio i deperimenti di valore delle immobilizzazioni detenute in affitto, la scelta precedente diviene decisiva per individuare il comportamento da adottare. L’affittuario iscrive un onere che si presume possa riflettere le diminuzioni di valore corrente dei cespiti affittati, per effetto del deperimento e del logorio. Tale onere sostanzialmente rappresenta un ammortamento ma nel caso di mancata iscrizione del bene nell’attivo dello stato patrimoniale si ritiene assuma natura di un accantonamento per costi certi nell’esistenza (la riduzione del valore corrente dei beni strumentali appare innegabile), ma di importo stimato. Quanto alla rappresentazione in bilancio, si ha di conseguenza: • a livello di stato patrimoniale, si ritiene che i «fondi di ammortamento» relativi alle immobilizzazioni in affitto, posto che tali immobilizzazioni non compaiono all’attivo, debbano essere iscritti tra i fondi per rischi e oneri nella voce B.3 del passivo (con denominazione fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto); • a livello di conto economico tra gli accantonamenti, alla voce B.13 (altri accantonamenti), in quanto trattasi in sostanza di accantonamenti relativi a costi certi nell’esistenza, ma di importo stimato. 22 P Lunedì 13 Giugno 2016 ossibile la deduzione degli ammortamenti sia per chi affitta sia per chi riceve l’azienda. La regola fiscale segue gli accordi civilistici e la linea di confine è dettata dal rispetto o dalla deroga dell’articolo 2561 del codice civile. Il comma 8 dell’art. 102 del Tuir stabilisce come regola generale che per le aziende date in affitto o in usufrutto le quote di ammortamento sono deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario o dell’usufruttuario. Ma oltre a ciò permette la deducibilità delle quote di ammortamento per il proprietario nei casi in cui si sia in presenza di deroga convenzionale alle norme dell’articolo dell’art. 2561 del codice civile, concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei beni ammortizzabili il quale stabilisce che «L’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l’azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell’azienda, si applica l’articolo 1015. La differenza tra le consistenze di inventario all’inizio e al termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell’usufrutto». In sostanza ai fini fiscali si stabilisce che nel caso in cui il contratto di affitto preveda espressamente la deroga all’articolo 2561 del codice civile (e cioè che l’affittuario non ha l’obbligo di restituire i beni aziendali nello stesso stato di efficienza nel quale si trovavano all’inizio del rapporto contrattuale), è possibile che le quote di ammortamento siano dedotte dal proprietario dell’azienda, qualora questi conservi la qualifica di imprenditore. In altri termini, il legislatore fiscale riprende l’impostazione civilistica, operando di fatto un’equiparazione tra deduzione degli ammortamenti in capo all’affittuario e rilevazione periodica delle differenze inventariali a carico dell’affittuario stesso. Gli ammortamenti assumono cioè la funzione di quantificare la diminuzione di valori correnti dei beni affittati, che l’affittuario sarà tenuto a corrispondere al proprietario al termine del contratto di affitto. Operativamente, l’affittuario determinerà gli ammortamenti sulla base delle risultanze del libro cespiti del proprietario, fino a giungere eventualmente a un completo azzeramento del valore fiscale residuo del cespite. È prevista cioè una perfetta continuità dei valori sotto il profilo fiscale, in modo tale che variazioni sotto il profilo della titolarità dei cespiti (ossia il passaggio da proprietario ad affittuario) siano ininfluenti rispetto all’ordinario processo C O N TA B I L I TÀ Sì alla deduzione ammortamenti Così la contabilità Al termine del contratto di affitto, la somma che l’affittuario deve rendere al proprietario per differenze inventariali (ossia la diminuzione del valore corrente dei beni affittati) sia pari a 1.000 e che gli ammortamenti effettuati dall’affittuario ammontino invece complessivamente a 1.500. Le scritture contabili saranno le seguenti: a) l’affittuario rileverà (con ciò azzerando il saldo del fondo ammortamento): Fondo ammor tam. beni affittati 1.500 ---------------------- Banca 1.000 ---------------------- Sopravvenienze attive 500 -------------------- b) il proprietario rileverà: Fondo ammortam. Banca 1.500 1.000 ---------------------- Sopravvenienze passive 500 ---------------------- -------------------- Naturalmente, nell’ipotesi in cui il fondo di ammortamento fosse inferiore all’indennizzo dovuto dall’affittuario, le scritture contabili saranno speculari a quelle sopra riportate: l’affittuario rileverà una sopravvenienza passiva e il proprietario una sopravvenienza attiva. Estromissione agevolata con distinguo Estromissione agevolata per gli imprenditori individuali bloccata nel caso di affitto di azienda. Una delle norme agevolative introdotta dall’ultima legge di Stabilità era quella che consentiva l’estromissione da parte delle imprese individuali degli immobili strumentali con un carico fiscale modesto. Salvo proroghe l’opzione era da cogliere entro il 31 maggio scorso. Con la circolare 26 del 1° giugno l’amministrazione finanziaria ha chiarito come tale opzione possa conciliarsi con il caso dell’affitto d’azienda. Dopo aver sottolineato che possono (potevano) fruire dell’agevolazione in commento anche le imprese individuali che alle predette date versano in stato di liquidazione, la circolare ha infatti sostenuto «al contrario, la facoltà di fruire dell’agevolazione è preclusa se, al 1° gennaio 2016, la qualifica di imprenditore individuale sia venuta meno; in tale ipotesi, infatti, si è già verificato il presupposto per l’attribuzione del bene alla sfera patrimoniale privata dell’imprenditore, con la conseguente applicazione dell’imposta ordinaria sulle plusvalenze eventualmente realizzate. Non è dato avvalersi dell’agevolazione nel caso in cui l’unica azienda dell’imprenditore individuale sia stata concessa in affitto o in usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2016, atteso che per l’intera durata dell’affitto o della concessione viene a cessare l’attività d’impresa, come si desume, agli effetti delle imposte sui redditi, dall’articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir. In tale ipotesi tutti i beni che fanno parte dell’azienda concessa in affitto restano beni relativi all’impresa e, in caso di successiva cessione dell’azienda stessa, concorreranno alla formazione dell’eventuale plusvalenza realizzata». di ammortamento già in corso. È inoltre inserita una norma cautelativa dell’interesse erariale: qualora il libro cespiti non sia stato correttamente tenuto dal proprietario, le quote di ammortamento relative al periodo già decorso si considerano in ogni caso già dedotte per il 50% del loro ammontare. Da un punto di vista contabile tale componente deve intendersi quale un accantonamento a un fondo spese future e quindi: • occorre rilevare un accantonamento al fondo ripristino beni in affitto, con iscrizione del valore alla voce 13 del conto economico; • sorge un fondo per rischi e oneri, da rilevare in stato patrimoniale alla voce B3. Ma in forza del citato art. 102, comma 8 del Tuir capo all’affittuario, il costo è determinato facendo riferimento ai coefficienti di ammortamento, ma tale scelta vuole solo individuare un parametro certo di calcolo. Nella sostanza ciò che civilisticamente è un accantonamento ai fini fiscali indipendentemente dalle scritture contabili diviene in tutto e per tutto un ammortamento recuperandosi in tal modo (grazie a una regola specifica) la deducibilità di tale componente negativo. Riepilogando quindi si può dire che nel rispetto degli obblighi civilistici il conduttore «deve» in bilancio dar conto degli obblighi di restituzione. In assenza di deroghe e quindi qualora siano a suo carico l’usura e il logorio dei beni deve annualmente accantonare una somma a tali fini. Tale somma è da qualificare come accantonamento. Se ci si fermasse a ciò tale importo risulterebbe non deducibile. Ma grazie alla regola specifica introdotta dall’art. 102 del Tuir si ha la possibilità di mutare in ambito fiscale la natura di tale somma da accantonamento ad ammortamento recuperando in tal modo la deducibilità della stessa, a patto che la sua individuazione e calcolo sia effettuato in base alle regole ordinarie previste per il caso degli ammortamenti. © Riproduzione riservata Differenze inventariali sotto la lente Le differenze inventariali alla prova della contabilità. I diversi possibili comportamenti in bilancio devono partire dall’accordo intervenuto tra le parti. Oltre a corrispondere un canone di affitto periodico, all’affittuario fa capo un altro obbligo di natura patrimoniale: al termine del contratto deve riconoscere al proprietario una somma in denaro pari al deperimento dei beni intervenuto nel periodo in cui ne ha avuto la disponibilità. La normativa prevede infatti la corresponsione di un indennizzo al proprietario a titolo di risarcimento della diminuzione del valore corrente dei beni concessi in affitto, verificatosi durante il contratto. In ipotesi semplificatrice, supponiamo un affitto di azienda composta dai seguenti beni: • immobilizzazioni materiali; • autorizzazione all’esercizio del commercio al dettaglio; • contratto di affitto dei locali in cui viene esercitata l’attività. Appare chiaro che al termine del contratto di affitto le uniche differenze inventariali possibili saranno relative ai beni strumentali affittati, che vedranno decurtato il loro valore corrente in seguito al deperimento conseguente all’utilizzo e all’obsolescenza tecnologica. È altresì evidente che tale diminuzione di valore si formi gradatamente nei diversi esercizi in cui l’affittuario ha avuto la disponibilità dei beni. Ne consegue che l’affittuario dovrebbe provvedere a rilevare periodicamente tali costi, in modo tale da imputare a ogni esercizio la rispettiva quota di competenza, in ossequio ai corretti criteri di redazione del bilancio di esercizio previsti dal codice civile. Operando diversamente, la differenza inventariale verrebbe rilevata unicamente nell’esercizio in cui il contratto di affitto ha termine, con un conseguente aggravio di costi a carico di quest’ultimo bilancio, a fronte di oneri che si sono formati in precedenza. Ciò violerebbe il principio di competenza, ma anche quello della prudenza, che impone la rilevazione dei costi anche quando sono soltanto probabili, e preclude altresì la possibilità di fornire al lettore del bilancio un quadro corretto e veritiero dell’effettiva situazione patrimoniale ed economica. Anno 25 - Numero 140 - € 0,50 Lunedì 13 Giugno 2016 Affari Sette in edicola con Legali IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA CONSULENTI RISTRUTTURAZIONI LEGGE SUI DISABILI Ecco gli avvocati che fanno le norme Scia consolidata? Inibitoria possibile Dopo di noi arriva il trust Furlò a pag. Ferrara a pag. Morello a pag. IV V VII A un anno dall’entrata in vigore del regolamento, si amplia l’attività di consulenza Successioni Ue in crescita DI ROBERTO MILIACCA li avvocati italiani guardano con grande attenzione al nuovo meccanismo delle successioG ni transfrontaliere. Entrato in vigore poco meno di un anno fa, per effetto della legge 161/2014 che ha dato attuazione al regolamento Ue n.650/2012, il regolamento europeo sulle successioni disciplina i casi di successione mortis causa per tutti quei cittadini Ue che vivono abitualmente in uno Stato diverso da quello in cui sono nati. Si tratta di circa 8 milioni di persone, in tutta Europa, e gli italiani cominciano a essere un gruppo sempre più nutrito, proprietari di immobili o intestatari di attività all’estero. Grazie al nuovo regolamento entrato in vigore il 17 agosto del 2015, è stato fissato il principio secondo cui il residente all’estero può scegliere il tipo di legislazione applicabile in caso di successione, cioè o quella del paese di residenza o quella del paese di nascita, e costui può organizzare in anticipo la propria successione, assicurando i diritti degli eredi, legatari e degli altri congiunti del defunto, nonché dei creditori della successione. Il tutto, sulla base delle proprie convenienze (non fiscali, comunque, perché la normativa non tocca questo profilo). Agli eredi viene data invece la possibilità, a fini probatori, di richiedere a un notaio, un Certificato successorio europeo. Si tratta di un documento dal valore probatorio che potrà essere utilizzato in tutti i paesi che hanno adottato il regolamento, e che attesta la propria qualità di erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità e far così valere i relativi poteri, diritti e facoltà negli altri stati Ue differenti da quello di rilascio. Gli avvocati specializzati in diritto successorio e tributario hanno iniziato a svolgere attività di consulenza nei confronti di questi cittadini Ue. Un settore in lenta espansione da coltivare anche in Italia. CONVIVENZE e UNIONI CIVILI Le nuove famiglie dopo la legge Cirinnà Con il testo della legge commentato comma per comma IN EDICOLA CON Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com II Lunedì 13 Giugno 2016 STUDI & CARRIERE La normativa comunitaria ha introdotto un nuovo documento probatorio intra-Ue Successioni europee, per i legali è l’ora del Certificato Pagine a cura di ANGELO COSTA chiarato del regolamento è, evidenzia come. studio legale e tributario «Nell’ambito della nostra «Il Regolamento crea il associato Quorum. «Que- esperienza cross border nel da un lato, quello di garantire la certezza del diritto, quadro per una s t a c i r c o s t a n z a settore private clients, abnon è una novità, biamo avuto modo di assia successione «all’eu- facendo in modo che l’intera c o m p e t i z i o n e essendo già cono- stere diversi clienti stranieropea» compie quasi successione venga regolata legislativa tra sciuta dall’art. 46, ri che, nella loro qualità di un anno. Dal 17 ago- da un’unica legge preven- nazioni», seconlegge n. 218/95, legittimari di de cuius citsto del 2015 è infatti tivamente individuabile e, do Gian Carlo ma il Regolamen- tadino italiano, avevano un applicabile in tutti gli stati dall’altro lato, quello di tu- Sessa, socio di to ne muta i crite- reale interesse (e non solo dell’Unione europea, con telare in maniera efficace i Nctm Studio ri. Detta legge, in i legittimari stranieri…) esclusione di Danimarca, diritti di eredi e legatari, di Legale: «oggi generale, è indi- all’applicazione della legge Regno Unito e Irlanda, il altre persone vicine al de- p a r e i n f a t t i viduata in quella italiana alla successione regolamento Ue n. 650/2012 funto, nonché dei creditori p o s s i b i l e u n del de cuius», “mercato” sul dello Stato in cui transnazionale», racconta relativo alla comspiega Stefano diritto succesil defunto ha la Vincenza Altieri, partpetenza, alla legL o c o n t e , ma- sorio, essendo propria residenza ner dello Studio Legale ge applicabile, al naging partner possibile – con abituale (non più Delfino Willkie Farr & riconoscimento e Gian Carlo Sessa dello Studio le- la scelta della dunque la resi- Gallagher. «Rispetto alla all’esecuzione normativa vigale e tributa- residenza abidenza delle decisioni gente in molti rio Loconte & tuale – scegliere anche la anagrafica), ma nonché all’accetpropria legge successoria. altri Stati, euPartners. è consentito al tazione e all’eseUn simile quadro», con- soggetto di optaropei o meno, il «La previsione cuzione degli atti diritto italiano è di uno strumen- t i n u a S e s s a , « p o t r e b b e re anche quella pubblici in matespingere il no- dello Stato di cui di certo maggiorto euria di successioni stro paese a ri- è cittadino. Viemente garantiropeo e alla creazione v e d e r e a l c u n i ne dunque meno sta nei confronti i n di un certificato suoi dogmi suc- il dogma della dei legittimari. matesuccessorio euStefano Loconte cessori (primo quota di erediIl beneficio del ria di ropeo. fra tutti quello tà riservata per diritto alla quosucGli avvocati della legittima, legge dal nostro ta di legitticon studi internazionali c e s s i o n i , d a e del divieto di ordinamento agli ma che i nostri hanno, complessivamente, tempo auspicapatti successo- eredi cosiddetclienti traevano salutato favorevolmente le ta, è finalmente Andrea Colantoni ri), nell’intento ti “legittimari” dall’applicazione misure di garanzia dei rap- in grado di far di rendere più o “riservatari”. della normativa porti giuridici introdotte f r o n t e a q u e l “competitivo” il Questa innovativa discipli- italiana alla successione dal legislatore sovranazio- le diversità che proprio diritto na sostanziale», continua cross border», osserva Altienale, sebbene l’esclusione s u s s i s t e v a n o successorio». Colantoni, «è affiancata ri, «è venuto meno dall’apdi alcuni paesi non aiuti tra le norme di Paolo Zagami Le novità del (anzi è preceduta) da una plicazione del Regolamento a creare quella uniformità diritto sostanregolamento. disciplina processuale molto in quanto questo ha, inter tra i sistemi di common law ziale nonché tra e civil law, già separati da le norme che regolavano la «Un ruolo centrale nell’am- chiara volta a disciplinare i alia, sottratto alla disciplisignificative distanze nella competenza internazionale bito dell’impianto normativo criteri di determinazione di na della legge n. 218/1995 regolamentazione degli isti- in materia di successioni è costituito dalla possibilità competenza giurisdizionale la norma che prevedeva che tuti sostanziali del diritto internazionali», aggiunge per la persona di scegliere tra gli Stati membri in ma- la successione fosse regolata dalla legge nazionale del successorio, e che in tanti Paolo Zagami, name part- la legge applicabile alla suc- teria successoria». ner dello studio legale in- cessione», spiega Andrea S u c c e s s i o n e c r o s s de cuius nonché permetteva auspicano. «Il duplice obiettivo di- ternazionale Zagamilaw, Colantoni, partner dello b o r d e r e l e g i t t i m a r i . al testatore di scegliere di L GIULIO ANDREANI, DLA PIPER Il fatto che restino fuori Uk, Irlanda e Danimarca è un limite L sor di Dla Piper, componente del o scopo del regolamenteam Tax e responsabile dell’area to Ue 650/2012 è quello private client, spiega ad Affari Ledi favorire la libera cirgali ha caratteristiche e limiti del colazione delle persone regolamento Ue sulle successioni. nell’Unione Europea e consentiDomanda. Cosa prevede il re il corretto funzionamento del Regolamento? mercato comunitaRisposta. Sono prerio. Mi pare però viste una serie dispoche il Regolamensizioni finalizzate sia to non disciplini a stabilire quale legge aspetti che, almenazionale è applicabino in apparenza, le a una successione possono presentacaratterizzata da fatre qualche legame tori di internazionalicon la successione, tà, sia a disciplinare come quelli che atil riconoscimento e tengono al regime l’esecuzione, in altri patrimoniale tra Stati, delle decisioni coniugi, alle doemesse in un paese nazioni, ai piani Giulio Andreani dell’Unione. pensionistici, ai Allo scopo di semcontratti di assiplificare l’applicazione delle curazione, alla comproprietà con predette norme, il Regolamento reversibilità a favore del comprointroduce un certificato successoprietario superstite, alla capacita rio europeo, utilizzabile da eredi, delle persone fisiche, alla scomlegatari, esecutori testamentari parsa, all’assenza e alla morte o amministratori di eredita, per presunta». invocare il loro stato e/o per eserGiulio Andreani, senior advi- citare i loro diritti in un paese dell’Ue diverso da quello in cui risiedono. Una volta emesso, tale certificato è efficace in tutti i paesi dell’Unione, producendo in essi i medesimi effetti, senza la necessita di dar corso ad alcun apposito procedimento. D. Per effetto del Regolamento, quale sarà la legge applicabile alla successione, come regola generale? R. Non è quella di un certo paese in base alla cittadinanza del de cuius, ma la legge del Paese in cui questi aveva la residenza abituale al momento della morte; in ogni caso, prima del suo decesso una persona può decidere che la legge applicabile sia quella del suo paese d’origine. D. C’è, quindi, nel Regolamento una definizione di residenza abituale? R. Il Regolamento non fornisce una definizione di residenza abituale; questa tuttavia può essere individuata, nei casi meno lineari, in base a criteri di collegamen- to tra il defunto e i Paesi in cui ha vissuto o dove ha posseduto dei beni, il principale dei quali è generalmente quello del luogo in cui sussiste il centro degli interessi economici e personali del de cuius, analogamente a quanto avviene da anni al fine di stabilire dov’è la residenza dei contribuenti ai fini fiscali. D. Quali sono, a suo parere, gli aspetti positivi del Regolamento? R. Penso che certamente sia positiva la semplificazione delle successioni caratterizzate da fattori di internazionalità, consentendo una più efficace pianificazione successoria da parte dei cittadini. Purtroppo esso non produce efficacia nel Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che continuano ad applicare il loro diritto nazionale anche alle successioni internazionali, il che costituisce evidentemente una limitazione dei benefici generati dal Regolamento. © Riproduzione riservata Lunedì 13 Giugno 2016 STUDI & CARRIERE III Il Cse fondamentale per chi possiede patrimoni all’estero sottoporre l’intera succes- non necessariamente per il tribuiti dal Regolamento Ue sione alla legge dello Stato cittadino italiano che risie- alle autorità designande». «Il Cse», aggiunge Sessa, di residenza senza, tutta- de abitualmente in un altro via, che potessero venire paese, nel cui ordinamento «permette all’erede e al lepregiudicati i diritti che la non è riconosciuto il diritto gatario di qualificarsi tale legge italiana attribuisce ai di legittima in favore di de- nel panorama comunitario: si tratta di un indubbio legittimari residenti in Ita- terminati eredi». Il certificato successo- vantaggio pratico, che pone lia al momento della morte rio europeo (Cse). A pa- l’erede (il legatario) già un del de cuius». passo avanti Regolamento e trust rere di Bridget nell’ambito interni. Un’importante ap- Ellison, partner delle azioni, plicazione del regolamento dello studio De ad esempio di si ha in Italia in tema di c.d. Berti Jacchia rivendica, che trusts interni e Nicola Ca- Franchini Foregli debba innessa, partner di Cba, osser- lani, «la sezione tentare in un va che ciò vale soprattutto: più innovativa paese comuni«in relazione alla c.d. quota del regolamentario». di legittima: infatti, com’è to è forse quella Alcune lanoto, gli artt. 536 e ss. cod. che istituisce il cune e difciv. individuano particolari certificato sucficoltà apcategorie di soggetti a favore c e s s o r i o e u r o plicative. «Il dei quali la legge riserva una peo: strumento quota di eredità o altri diritti avente piena efRegolamento Nicola Canessa a seguito dell’apertura della ficacia di prova presenta dell e g a l e, i d o n e o successione. le lacune che La redazione degli atti ad eseguire le necessarie potranno determinare difistitutivi dei trust interni iscrizioni dei beni ereditari ficoltà applicative, il cui nupresso gli uf- mero è destinato a crescere ha da sempre tefici pubblici col tempo, man mano che la nuto conto di quein stati mem- casistica di utilizzi del Resti principi, anche b r i d i v e r s i golamento si farà più ricca», attraverso la reda quello di spiega Loconte. dazione di clausoemanazione le che consentono «Un esempio di tale difed atto a ri- f i c o l t à è r a p p r e s e n t a t o al trustee di corrispondere ad dall’ipotesi di commorienza spondere in denaun’esigenza di due soggetti: se le leggi ro al legittimario d i c e r t e z z a rilevanti in tale ipotesi afleso o pretermesso della situa- frontano in maniera diffela sua quota di lezione giuridi- rente gli effetti relativi ad gittima, e che preca derivante un caso di commorienza, vedono che detto dall’apertura nessun soggetto succederà beneficiario possa Vincenza Altieri della succes- all’altro, con rilevanti conseessere escluso da sione. ogni altro benefiguenze (impari ed illogiche) La legge europea (bis), in sul piano successorio». cio riservato ai beneficiari del reddito o del fondo in ossequio alle disposizioni «Sul piano applicativo, trust, qualora abbia richie- del Regolamento, ha indivi- emergono profili di criticità sto al trustee, anche attra- duato l’autorità competen- che chiameranno gli operaverso l’esercizio dell’azione te al rilascio (alla revoca e tori del diritto ad uno sfordi riduzione, la sua quota di modifica) del certificato nei zo interpretativo necessario notai. Si tratta», secondo ad una coerente attuazione legittima. Tutto ciò continua a va- Ellison, «di scelta tutt’altro della disciplina europea», lere ovviamente nell’ambito che irreprensibile, laddove aggiunge Bridget Ellison. della successione di un cit- si considerino la natura del «È, dapprima, di tutta evitadino italiano che risiede certificato ed i poteri, in denza come la scelta della abitualmente in Italia, ma particolare istruttori, at- residenza abituale quale fondamentale criterio di il rischio, non propriamente collegamento abbia una in linea con lo scopo della innegabile utilità pratica: legge, che il giudice compeconsente una più agevole tente si trovi a dover appligestione della successione care una legge straniera». di cittadini regolarmen«Il pendant negativo è cote residenti in uno Stato stituito dal fatto che l’intero membro diverso da quello impianto normativo del Redi origine ed assicura una golamento si regge, sostanmaggior speditezza nella zialmente, sulla definizione devoluzione dei beni eredi- di residenza abituale, non tari, con beneficio sul fron- quindi anagrafica, locuzione te dei costi, in virtù di un che, letta attraverso la lente principio di prossimità delle del diritto italiano, sembra parti interessate e dell’au- avvicinarsi maggiormente torità competente. a quella di domicilio piutTuttavia, ci tosto che a quelporta ad abla, appunto, di rebandonare un sidenza», spiega parametro ogColantoni. «Vero gettivo, quale è che il Regolala nazionalità mento ne fornisce del de cuius, dei criteri interper affidarsi pretativi, ma, alalla lettura, in meno per quanto parte guidata, riguarda la giuridi meri indici sdizione italiana, dell’esistenza si può presumere di un serio e che questo sarà concreto le“il” nodo da scioBridget Ellison game con lo gliere». Stato interesIl Regolamensato». to e l’avvocato d’affari. «Un punto che segnaliamo «Già dallo scorso agosto», problematico è anche quello dice Zagami, «lo studio si è correlato all’identificazione attivato per curare al medel giudice competente, so- glio gli interessi della proprattutto per il caso in cui pria clientela in relazione al il de cuius opti per la legge nuovo certificato successosuccessoria della propria rio europeo fornendo le necittadinanza», aggiunge, cessarie delucidazioni. Le inoltre, Sessa. interazioni tra soggetti ap«Tutta la normativa in partenenti ad ordinamenti punto è intesa ad allineare giuridici diversi - continua la giurisdizione e la legge Zagami - sono ormai quoapplicabile: di modo che sia tidiane ed in proposito, riil giudice della nazione ad tengo che l’avvocato d’affari applicare il diritto della na- debba necessariamente avezione. Le difficoltà tecniche re una solida preparazione sono però molteplici, e per anche in diritto successorio quanto il Regolamento pre- considerato che sempre più veda una legislazione molto spesso si rende necessario scrupolosa e tecnica, i pun- gestire asset ereditari del ti di potenziale disallinea- valore di milioni di euro». mento sono numerosi. Con © Riproduzione riservata ROSA MARIA MARE-EHLERS, STUDIO A&R AVVOCATI RECTHSANWÄLTE Manca un’adeguata informazione per i privati I l regolamento rappresenta senza dubbio un importante tassello nello sviluppo di uno spazio comune europeo di carattere non solo economico ma normativo. Esso parte da un importante dato di fatto: l’aumento della libera circolazione degli individui in Europa. Sempre più soggetti vivono e lavorano al di fuori dei propri confini nazionali, da qui l’incrementarsi di tutta una serie di legami patrimoniali e non, tra cittadini di diversi stati dell’Unione che irrimediabilmente si riflette nel fenomeno successorio». Secondo Rosa Maria MareEhlers, partner dello studio legale internazionale A&R Avvocati Recthsanwälte, «il regolamento consente finalmente l’individuazione di norme di conflitto uniformi tra gli Stati nella materia delle successioni. Ora la norma europea fornisce, per tutti gli Stati aderenti, regole comuni per individuare la legge applicabile alle successioni internazionali. Ciò garantisce prevedibilità e semplicità al sistema». Domanda. Viene, quindi, pre- proco e congiunto previsto dalla legvisto un criterio? ge tedesca e non consentito da quella Risposta. Certo. Criterio princiitaliana. pe risulta, il collegamento con il luoD. Quali le note critiche? go di ultima residenza del de cuius. R. Penso che un punto critico - non Tale criterio, da un lato è positivo perpreso in considerazione ché corrisponde proprio dal legislatore europeo all’esigenza di ancorare - sia la necessità di una le successioni al luogo di maggiore informazione vita effettiva del de cusul Regolamento sulius; dall’altro, però, tale le successioni. In altre criterio proprio perché parole, mentre la conomutevole (ed oggigiorno scenza delle norme da sempre più mutato) può applicarsi alle imprese dare origini a distorsioni passa attraverso diversi non volute. canali di accesso per i D. Ci sono, a suo pasuoi destinatari (camere rere, altre note di medi commercio, associaziorito della norma? nismo di settore ecc) per R. Si. Bisogna riconoRosa Maria i destinatari delle nuove scere che circa la discipliMare-Ehlers regole in materia di sucna dei patti successori e cessione (i privati) manca un canale dei testamenti reciproci e congiunti, d’informazione e di sensibilizzazione finalmente si codificano a livello leanalogo. Spesso il privato che voglia gislativo le condizioni per la verifica disporre del proprio patrimonio per della validità di tali accordi. Tema la fase post mortem non conosce l’esiparticolarmente sentito nei rapporstenza di un piano superiore alla proti bilaterali Italia – Germania in pria legge nazionale. particolare nell’accettazione del cd. D. Cosa rappresenta in questo Berliner Testament, a carattere reci- contesto il Cse? R. Un grande aspetto di novità del Regolamento, ispirato nella sua disciplina ad un documento analogo già esistente nel diritto tedesco il c.d. Erbschein. Per quegli stati che non ne erano dotati, quali l’Italia, tale certificato può essere di aiuto per il riconoscimento della propria legittimazione di erede anche al di fuori dei propri confini nazionali, mentre negli stati come la Germania che già avevano qualcosa di analogo si è originata una sovrapposizione di strumenti di medesima finalità e quindi una certa incertezza circa il rapporto tra questi due documenti che attende ancora di essere chiarito dalla prassi e giurisprudenza europea. © Riproduzione riservata Supplemento a cura di ROBERTO MILIACCA [email protected] e GIANNI MACHEDA [email protected] IV AT T UA L I TÀ Lunedì 13 Giugno 2016 Governo e parlamento si avvalgono di diversi consulenti legali specializzati in vari settori Ecco gli «avvocati legislatori» Tra le norme, quelle su fisco, privatizzazioni, pa e previdenza DI Pagina a cura MARIA CHIARA FURLÒ P areri, consulenze tecniche, comitati. Sempre più spesso gli specialisti del diritto sono chiamati a fare la loro parte nella costruzione delle leggi dello Stato, specialmente quando riguardano temi tributari, pensionistici e finanziari. Fra i più recenti in termini di tempo c’è l’esperienza di Vania Petrella, partner dello studio Cleary Gottlieb, come componen- Vania Petrella te del comitato di esperti in materia fiscale e politica economica (ai membri del comitato non spetta alcun compenso o gettone di presenza), istituito con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, con l’obiettivo di fornire supporto tecnico al sottosegretario di Stato alla presidenza del c o n s i g l i o To m m a s o Nannicini soprattutto nella definizione della riforma delle pensioni. Tra gli altri 14 componenti dell’organismo ci sono i tributaristi Pierpaolo Maspes, Francesco Delli Falconi e Alberto Trabucchi partner dello Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria (Scgt). Ma anche l’altro tributarista Marco Cerrato, partner dello studio Maisto, la collega Paola Camagni dell’omonimo studio e Andrea Tavecchio, socio fondatore dello studio commerciale che porta il suo nome. Il penalista è Giacomo Lunghini, socio dello studio Lunghini Sangiorgio. Sempre con riferimento alle attività di studio e ricerca legate alle tematiche fiscali e tributarie, Stefano Loconte, avvocato e managing partner di Loconte & Partners, è consulente del presidente della Commissione Finanze della Came- ra dei Deputati, l’onorevole Maurizio Bernardo. In particolare, Loconte si è occupato di coordinare il lavoro di sviluppo di proposte per la riforma della fiscalità dei trust e della finanza islamica. Attualmente, sta seguendo inoltre il disegno di legge riguardante il cosiddetto «dopo di noi» (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare), approvato alla Camera e passato ora al Senato. Allo studio Legance appartiene poi Paolo Marzano che da 7 anni ricopre il ruolo di presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d’autore. Il gruppo di lavoro è istituito dalla Legge sul diritto d’autore ed è un organo di diretta consultazione del governo e del ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, su tutte le questioni inerenti la materia del diritto d’autore: ad esempio, la posizione da assumere nella predisposizione delle Direttive Ue, i trattati internazionali, l’attuazione in Italia delle prime e delle seconde, ddl italiani in materia e via discorrendo. Sempre dallo stesso studio proviene poi Filippo Pacciani che, insieme ad altri professionisti, assiste da circa due anni la Consip Spa - ossia la principale pubblici (D.lgs. 50/2016, pubblicato il 18 aprile). Nel contesto della stessa assistenza, il Mef ha poi Stefano Loconte attivato, alla fine del 2015, una opzione (prevista dal mandato che gli avvocati hanno ricevuto da Consip) per ricevere assistenza nel campo delle misure di spending review all’ordine del giorno dell’agenda di Governo, per lo più confluite nella Legge di stabilità per il 2016. Gli stessi professionisti si sono poi occupati di numerosi temi legati alla centralizzazione degli acquisti e, più in generale, della materia degli acquisti pubblici nell’ambito degli strumenti per la realizzazione di obiettivi generali di finanza pubblica: sia in ambito soggettivo, nel senso della individuazione delle amministrazioni e degli Enti di volta in volta obbligati (o aventi la facoltà) all’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione Consip; sia in ambito Andrea Tavecchio centrale di committenza italiana, controllata dal ministero dell’Economia su basi continuative, nella strutturazione e gestione di tutte le procedure di gara ad evidenza pubblica che rientrano nella sua missione istituzionale. In questa fase, ad esempio i professionisti si stanno intensamente occupando delle prime applicazioni del nuovo Codice dei contratti Fabio Ciani oggettivo, nel senso della definizione delle categorie merceologiche di beni e servizi da acquisire attraverso gli strumenti offerti da Consip e della individuazione delle soglie economiche di riferimento; hanno lavorato infine anche sugli strumenti di acquisto e negoziazione di Consip (Convenzioni, Accordi Quadro, Mepa, Sistema dinamico di acquisizione) e sulle loro caratteristiche essenziali. Leggermente diversa l’esperienza che ha portato Fabio Ciani, tributarista e of counsel dello studio legale Tonucci & Partners a far parte, negli anni 2014-2015, della commissione permanente del Consiglio nazionale forense sulle problematiche tributarie, che fu allargata ad alcuni esperti al fine di proporre soluzioni migliorative al legislatore sul tema della voluntary disclosure. Nel 2015 la Commissione Paolo Marzano chiuse i lavori con un elaborato : «Proposte alla Voluntary Disclosure» - in cui si suggeriva di migliorare il regime extrafiscale e penale della voluntary: si proponeva cioè di allargare l’effetto estintivo a tutti i delitti fiscali del dl n. 74/00 (legge sui reati tributari) e a quelli endoscietari «presupposto» i primi. Inoltre, si proponeva di limare l’universalità la cui violazione è causa di decadimento della voluntary stessa e la possibilità di emissione di nuovi accertamenti post voluntary disclosure. Di queste proposte quella sull’allargamento dei delitti fiscali fu in parte accolta anche se permaneva ancora l’esclusione dell’art. 8 e dei reati sulla riduzione delle garanzie patrimoniali. Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners assiste il Mef sull’aumento di capitale di Cassa Depositi e Prestiti Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti riunitosi alla fine Francesco Gianni di maggio ha convocato l’assemblea degli azionisti per deliberare un aumento di capitale di quasi 3 miliardi di euro riservato al Ministero dell’economia e delle finanze. Filippo Pacciani Lo stesso Mef ha successivamente adottato un decreto ministeriale per disciplinare e regolare l’operazione che sarà perfezionata mediante il conferimento di una partecipazione in Poste pari al 35% del capitale sociale e assegnata alla gestione separata della Cdp. Essendo già noto (ormai da oltre un anno abbondante) che lo studio Gop si era accaparrato l’incarico di advisor per le attività relative la cessione sul mercato di una quota di minoranza del capitale di Poste Italiane Spa, anche in questo caso si è occupato di offrire la propria consulenza al Mef, con il socio fondatore, Francesco Gianni, coadiuvato dal counsel Dario Pozzi. Mentre Equita Sim Spa ha agito per il Mef in qualità di advisor finanziario. Il Ministero intende inoltre collocare sul mercato la quota di Poste di cui resta in possesso dopo l’operazione di conferimento a Cdp, pari al 29,7% del capitale. Il collocamento di questa quota avverrà secondo i criteri che verranno deliberati dal Consiglio dei Ministri con apposito dpcm. © Riproduzione riservata Selezione di Sentenze tributarie A CURA DELLO STUDIO FUOCO 1. SENTENZE DI VALORE MODESTO SENZA REGISTRO 2. PERTINENZE NON SOGGETTE A LIMITAZIONI 3. RADDOPPI, ABROGATA CLAUSOLA SALVAGUARDIA 4. IL CREDITO D’IMPOSTA ESTERO NON HA RIMBORSO 5. ANNULLATA LA CARTELLA SENZA DETTAGLI INTERESSI 6. L’INVALIDITÀ DI UNA CARTELLA COLPISCE LE ALTRE 7. DELEGHE DI FIRMA CON DATA DI SCADENZA I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7 13 Giugno 2016 SENTENZE TRIBUTARIE Sentenze di valore modesto senza registro L’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro deve estendersi a tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto (non eccedente 1.033,00 euro), indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito; dunque, non soltanto in relazione alle sentenze emesse dal Giudice di pace, sebbene la norma che prevede l’esenzione sia contenuta nella legge istitutiva di detto organo giudiziario. È quanto afferma la Corte di cassazione nell’ordinanza n.10044/2016,ribaltando una decisione della Ctr Campania che aveva ritenuto che l’esenzione riguardasse solamente i provvedimenti del giudice di pace. Nel caso di specie, si trattava dell’applicazione dell’imposta di registro in relazione ad alcune sentenze emesse dal Tribunale di Nocera Inferiore in sede di appello, su impugnazione di sentenze del locale giudice di pace. La norma attorno alla quale nasce il dibattito è l’articolo 46 della legge 374/91 («istituzione del giudice di pace»), secondo cui: «Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti a esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato (…)». In base a tale previsione, si verifica una deroga rispetto alla disciplina sancita dall’articolo 37 del dpr n. 131/86, che assoggetta all’imposta di registro gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili. Oggetto della discussione è se detta esenzione operi soltanto per le sentenze emesse dal giudice di pace, come ritenuto dalla Ctr della Campania nella sentenza impugnata, oppure se debba estendersi a tutte le controversie di modesto valore, ancorché adottate da un diverso organo giudiziario. Secondo i giudici della regionale, la specialità della norma, inserita in un contesto chiaramente riferito al giudice di pace (addirittura nella legge istitutiva) non ne consente una estensione analogica o interpretativa. Di diverso parere la Cassazione, che ha interpretato la ratio della disposizione, osservando che la stessa non concerne l’intenzione di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace, bensì quella di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto. A nulla rileva, dunque, che l’esenzione sia collocata nel testo che istituisce il giudice di pace, poiché lo stesso tenore letterale della norma fa propendere per una sua applicazione generalizzata, a tutte le procedure giudiziarie il cui valore non ecceda la soglia dei 1.033,00 euro. Nicola Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA Ciò posto, occorre evidenziare che l’assunto del giudice di merito, secondo il quale l’esenzione dal pagamento della tassa di registro implica l’esistenza del duplice presupposto oggettivo (il limite di valore della causa come dianzi indicato) e soggettivo (l’adozione della sentenza da parte del giudice di pace), non trova alcun riscontro esplicito o implicito nella previsione normativa, atteso che l’art.46 dianzi menzionato, nel suo significato testuale, ampiamente comprensivo, dianzi messo in luce, si riferisce genericamente alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00, ciò che abilita l’interprete a ritenere che il legislatore abbia voluto fare riferimento, ai fini dell’esenzione e per quanto qui rileva, alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio. E invero, la sedes materiae (e cioè il 2 fatto che si tratti proprio della legge istitutiva del giudice di pace) non appare elemento idoneo a escludere la conclusione che precede, attesa la lettera omnicomprensiva della previsione normativa che appare coinvolgere l’intero sviluppo del procedimento giudiziale che in primo grado è attribuito alla competenza del predetto organo giudiziale, sotto l’egida dell’unica condizione che si tratti di «cause ....il cui valore non ecceda la somma di € 1.033,00». (…) D’altronde, la ratio manifesta della disciplina qui in esame non è quella di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace ma bensì quella di alleviare l’utente dal costo del servizio di giustizia per le procedure di valore più modesto, in relazione alle quali è evidentemente apparso incongruo pretendere l’assolvimento di un tributo che, per il fatto di essere determinato in termini ordinariamente percentuali rispetto alla rilevanza economica della causa avente valore determinato, ammonta comunque a importo irrisorio e spesso inadeguato a giustificare una complessa procedura di esazione. In relazione a siffatta ratio appare del tutto coerente la previsione di una esenzione generalizzata, in deroga alla previsione dell’art.37 del Dpr n.131/1986, dal pagamento della tassa di registro per tutte le sentenze adottate nelle procedure giudiziarie di valore modesto, indipendentemente dal grado di giudizio e dall’ufficio giudiziario adito, sicché la norma qui in esame non può considerarsi ai fini che qui occupano, né oggetto di applicazione analogica né soggetta a interpretazione di genere estensivo ma semplicemente applicata nel suo lineare e chiaro tenore testuale. SENTENZE TRIBUTARIE Pertinenze non soggette a limitazioni L’acquisto di immobili con destinazione pertinenziale, che seguano quindi il regime fiscale relativo al bene principale, non è soggetto a limitazioni relative alla tipologia o al numero delle pertinenze stesse, rilevando soltanto i presupposti soggettivo e oggettivo sanciti dal codice civile. Così che è possibile acquistare dei terreni agricoli e un magazzino adiacenti a un immobile abitativo già in possesso e già dotato di un giardino di pertinenza, avvalendosi del regime del prezzo valore per l’acquisto di detti immobili, se destinati a costituire pertinenza dell’abitazione stessa. Sono le conclusioni a cui giunge la Ctp di Novara, nella sentenza n. 48/06/16. La vertenza nasce dalla notifica di un avviso di liquidazione, con cui l’Agenzia delle entrate recuperava maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione alla compravendita di un terreno e di un magazzino. Gli acquirenti, ritenendo che detti immobili costituissero pertinenza dell’adiacente immobile abitativo precedentemente acquistato, assoggettavano a tassazione la compravendita applicando il c.d. «prezzo valore». L’Ufficio fiscale, di contro, dissentiva da tale impostazione, osservando che l’abitazione fosse già in precedenza dotata di un giardino pertinenziale e che i terreni e il magazzino non potessero ritenersi un’ulteriore pertinenza, applicando quindi la tassazione sulla base del prezzo pagato. La Ctp di Novara ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, osservando che, per ritenere l’esistenza di una pertinenza, rilevano solamente due parametri, dettati dal codice civile: uno soggettivo, inteso come la volontà di assoggettare il bene a servizio di quello principale; l’altro oggettivo, consistente nel rapporto funzionale tra cosa principale e cosa accessoria. Dunque, non esiste alcuna restrizione in ordine alla tipologia di immobili che possono costituire pertinenza e neppure al numero delle pertinenze stesse; è plausibile pertanto, vista la volontà espressa dagli acquirenti nell’atto, nonché l’attiguità dei nuovi immobili all’abitazione, che essi costituiscano delle pertinenze, potendosi legittimamente fruire del regime del prezzo valore in sede di acquisto. Dopo aver accolto il ricorso, la Ctp ha ritenuto di dover compensare le spese di giudizio, alla luce della complessità delle questioni trattate. Benito Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] L’opposto avviso di liquidazione riguarda la tassazione dell’atto di compravendita [omissis] rogato dal ricorrente e registrato a Novara il [omissis]. Precisava che gli acquirenti richiedevano l’applicazione dell’agevo1azione c.d. «prezzo-valore» in quanto gli immobili oggetto della compravendita erano destinati a costituire pertinenza di altro immobile abitativo di proprietà di parte acquirente. Pertanto contestava l’Ufficio che decideva di non applicare il prezzo-valore in quanto riteneva non individuabile in modo certo il rapporto di accessorialità al bene principale, per cui veniva richiesta tassa di registro, ipotecaria e catastale sulla base di quanto pagato per i terreni, sulla base di euro 32.000,00 [omissis] Il Collegio osserva letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta al fascicolo processuale, che il ricorso merita favorevole accoglimento. Premesso: - che il codice civile definisce pertinenza «le cose destinate in modo durevole a servizio o a ornamento di una altra cosa, la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima (c.c. art. 817); - che i presupposti per la sussistenza dei vincolo pertinenziale sono: la soggettività, rappresentata dalla volontà effettiva di creare un vincolo di strumentalità e complementarietà funzionale tra due beni, e la oggettività consistente nel rapporto funzionale tra la cosa principale e quelle accessorie; - che non sussiste alcuna restrizione né in ordine alla tipologia né in ordine al numero delle pertinenze che rilevano per potersi avvalere del regime «prezzo valore» (art. 1 c. 497 Legge n. 266/2005); - che la circolare n. 6 del 13/02/2006 ha chiarito che «non emergono limitazioni quantitative all’acquisto di immobili con destinazione pertinenziale..». Ciò posto, per i motivi sopra esposti, conclusivamente, si ritiene, nel caso di specie, potersi applicare il meccanismo del c.d. «prezzo-valore» alla cessione dei terreni agricoli e fabbricato a uso magazzino, in quanto sono destinati a costituire pertinenza dell’adiacente immobile a uso abitativo con l’ampliamento del giardino pertinenziale, essendo tale destinazione ben risultante dall’atto di acquisto. Stante la complessità della materia si ritiene equo che le spese di giudizio siano compensate tra le parti. PQM La Commissione tributaria provinciale di Novara, sez. v all’udienza del 05/05/2015, definitivamente pronunciando ACCOGLIE il ricorso. Spese compensate. [omissis] 3 SENTENZE TRIBUTARIE Raddoppi, abrogata clausola salvaguardia In tema di raddoppio dei termini d’accertamento, la c.d. clausola di salvaguardia precedentemente inclusa nell’art. 2, co. 3, del Dlgs 128/2015 (decreto sulla certezza del diritto) deve ritenersi implicitamente abrogata per effetto della legge di Stabilità 2016 e del regime transitorio dettato dal co. 132, che disciplina la sorte degli avvisi di accertamento precedenti al periodo d’imposta 2016, senza riproporre la salvezza per gli atti già notificati. È quanto afferma la Ctr di Brescia, nella sentenza n. 2898/67/16 (Presidente e Relatore Marco Montanari). Il collegio regionale lombardo affronta la delicata e dibattuta questione del raddoppio dei termini d’accertamento, la cui disciplina ha subito recenti modificazioni, fino a essere abolita del tutto con la legge di Stabilità, ma solo per gli accertamenti relativi al periodo d’imposta 2016 e successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, il co. 132, articolo 1, della stessa Legge stabilisce che il raddoppio dei termini opera soltanto a condizione che venga inoltrata, entro gli ordinari termini, la denuncia penale (a differenza della originaria disciplina, ove il raddoppio era legittimato in presenza del solo obbligo di presentazione della denuncia). Il tempestivo inoltro della denuncia era, in verità, già stato introdotto dal decreto sulla cer- tezza del diritto, il quale aveva però previsto una clausola di salvaguardia per gli avvisi già notificati. Clausola che, invece, non viene affatto riproposta nel co. 132 della legge di Stabilità. A parere della Ctr di Brescia, che associa il suo pensiero a numerose altre pronunce precedenti dello stesso tenore, la clausola di salvaguardia deve ritenersi implicitamente abrogata dal co. 132, che disciplina la stessa materia e non risulta, di conseguenza, applicabile il criterio della specialità. Insomma, per i giudici bresciani, «se non fosse intervenuto il co. 132 della legge di Stabilità, la disciplina applicabile al caso di specie sarebbe stata quella previgente, stante la norma di salvaguardia; la novella giustifica il mutamento di questo giudice che in precedenti interventi si era pronunciato a favore del principio della non necessità della presentazione della querela prima della scadenza dei termini ordinari, per salvo il raddoppio». Per tali ragioni, deve rilevarsi la decadenza del potere accertativo dell’Agenzia delle entrate per le annualità accertate usufruendo del raddoppio termini, per le quali non sia stata tempestivamente inoltrata, nei termini ordinari, la denuncia penale. Nicola Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Il successivo comma 132, disciplinando il regime transitorio della novella, ha stabilito che «Le disposizioni di cui all’articolo 57, c. 1 e 2, del Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo43, c. 1 e 2, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai c. 130 e 131 del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d’imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per alcuno dei reati previsti dal Dlgs 10 4 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo d’imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del c. 5 dell’articolo 5-quater del Dl 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni».; va evidenziato come la norma da ultimo richiamata nulla dica sulla vigenza, o meno, dell’art. 2,comma 3°, del Dlgs n. 128 del 2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015, secondo cui: «Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa imposi- tiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto»; poiché le norme, sia il richiamato comma 132 della legge di stabilità ,che il comma 3, dell’art 2 dlgs128/2015, disciplinano la stessa materia e non risulta, conseguentemente, applicabile il criterio della specialità, questo Collegio ritiene che debba intendersi implicitamente abrogato il 3c. del richiamato art.2; insomma se non fosse intervenuto il c. 132 della legge di stabilità la disciplina applicabile al caso di specie sarebbe stata quella indicata dal previgente art. 57 dpr 633/72, stante la norma di salvaguardia di cui al cit. comma 3°, art.2; la novella giustifica il mutamento interpretativo di questo Giudice che in precedenti interventi giurisprudenziali si era pronunciato a favore del principio della non necessità della presentazione della querela prima della scadenza dei termini decadenziali ordinari, per far salvo il raddoppio dei termini [omissis] SENTENZE TRIBUTARIE Il credito d’imposta estero non ha rimborso Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, formatosi ai sensi dell’articolo 165 del Dpr 917/86 (Tuir), non è mai soggetto a rimborso: la norma, infatti, consente la detrazione di tali poste, ma non prevede la possibilità che le stesse vengano rimborsate al contribuente. È quanto afferma la Ctp di Brescia nella sentenza n. 329/02/16. Una società a responsabilità limitata italiana avanzava istanza di rimborso all’Agenzia delle entrate, relativamente al credito d’imposta formatosi per delle royalties percepite oltre confine e assoggettate a imposta definitiva nello stato estero, dando luogo all’eccedenza prevista dall’articolo 165, comma 4, del Tuir. In base a tale norma, l’imposta estera pagata a titolo definitivo su redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota di imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri, costituisce un credito d’imposta fino a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo definitivo in relazione allo stesso reddito estero, verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota di imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito di cui al primo periodo del presente comma. A parere dei giudici di Brescia, tuttavia, l’imposta assolta all’estero, pur dando adito al credito d’imposta in Italia (al verificarsi delle sopra descritte condizioni), non può mai essere chiesta a rimborso, ma può soltanto essere utilizzata in detrazione. Ciò perché l’articolo 165 non nomina mai la possibilità del rimborso, ma si limita a riferire circa la possibilità di detrazione, limitandone l’utilizzo solo all’eccedenza relativa allo stesso reddito. Viepiù che, aggiunge la Ctp, il comma 8 dell’articolo 165 recita che «la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata» e, nel caso di specie, la società richiedente non aveva indicato i redditi esteri e le relative imposte assolte nei modelli Unico precedenti; a maggior ragione, dunque, nessun rimborso poteva disporsi, per cui il collegio giudicante ha rigetto il ricorso, pur compensando le spese stante la complessità della vicenda e i pochi precedenti in merito. Benito Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] La ricorrente a decorrere dal periodo di imposta 2004, ha partecipato in qualità di consolidante al regime di tassazione di gruppo previsto dall’art. 117 del testo unico con la controllata/consolidata... srl. Dal 2004 al 2012 la controllata ha percepito dei redditi di fonte estera a titolo di royalties. I suddetti importi sono stati assoggettati a imposta a titolo definitivo nel paese ove prodotti. Nelle dichiarazioni dal 2008 al 2012, si sono formate eccedenze di imposta estera, regolamentate dall’art. 165 del Tuir 917/86. L’Agenzia delle entrate con le controdeduzioni osserva, preliminarmente, che per i periodi d’imposta dal 2004 al 2012, la società non ha indicato i redditi prodotti all’estero e le relative imposte nel quadro GN dei relativi modelli Unico e non ha compilato i quadri delle dichiarazioni del consolidato dedicati alle eccedenze di imposta e agli eventuali crediti spettanti ai sensi del citato art. 165, pertanto, la società non ha fruito della detrazione prevista dal coma 1, ovvero del riporto previsto dal coma 6 della suddetta disposizione. La ricorrente ha, quindi presentato istanza di rimborso delle somme corrispondenti alle ritenute subite all’estero nello stesso periodo d’imposta e in relazione ai medesimi redditi e per i quali si sarebbero formate eccedenze di imposta estera rispetto all’imposta nazionale. Formatosi il silenzio rifiuto è stato proposto ricorso. Questa Commissione osserva che l’art. 165 del Tuir parla, innanzitutto di detrazione e non di rimborso, al coma 6 quando parla di credito d’imposta recita tra l’altro: «.. Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera relativa allo stesso reddito, di cui al primo periodo del presente comma: .«La norma in questione parla di cre- dito d’imposta ma non di passibilità di rimborso e limita l’utilizzo solo all’eccedenza relativa allo stesso reddito. In nessun comma dell’articolo 165 si parla di possibilità di rimborso, ma solo di credito d’imposta e possibile detrazione. Il comma 8 dell’art. 165 recita «la detrazione non spetta in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata». PQM Rigetta i ricorsi riuniti e compensa le spese, in considerazione della scarsità di giurisprudenza in merito alla materia del contendere. [omissis] 5 SENTENZE TRIBUTARIE Annullata la cartella senza dettagli interessi La mancata indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi addebitati integra un difetto di motivazione dell’atto esattoriale, che deve essere annullato limitatamente a tali importi. Lo afferma la Ctp di Frosinone nella sentenza n. 379/05/2016. Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa da Equitalia, avente a oggetto degli omessi versamenti di ritenute per l’anno 2011. L’Agenzia delle entrate aveva effettuato le iscrizioni a ruolo, a seguito del controllo cartolare della liquidazione previsto dall’articolo 36-bis del dpr 600/73 in cui si evidenziavano discordanze tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Nell’impugnazione proposta in Ctp, il ricorrente denunziava essenzialmente vizi di legittimità della cartella, tra cui il difetto di motivazione della stessa relativamente all’addebito di interessi, per i quali non erano state fornite adeguate informazioni inerenti le modalità di calcolo. Il motivo di ricorso ha fatto breccia nel collegio giudicante, che lo ha accolto annullando parzialmente la cartella. Secondo la Ctp, deve ritenersi parzialmente nulla la cartella che non fornisca al contribuente gli elementi necessari per esercitare compiutamente il proprio diritto alla difesa: in tal senso, l’omissione dei dati di dettaglio circa il calcolo degli interessi, impedisce al destinatario di effettuare agevolmente delle verifiche in merito alla correttezza degli stessi. La decisione dei giudici frusinati si appoggia sulla richiamata giurisprudenza della Cassazione, rinvenibile per esempio nella sentenza n.7056/2016 ove si afferma che l’obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento. Sullo stesso argomento, anche in precedenza la Corte di cassazione, con la sentenza n. 8651/2009 aveva rigettato il ricorso dell’amministrazione finanziaria, su una pronuncia di secondo grado che aveva rilevato il difetto di motivazione della cartella per la mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi. La parziale soccombenza delle parti, oltre alla particolare natura della controversia, ha indotto la Ctp di Frosinone alla integrale compensazione delle spese di giudizio. Nicola Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Con atto depositato in data 25/06/2015, la società... srl, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dal Dott. Loris Leoni, iscritto all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Frosinone e, dall’avv. Chiarolanza Luigi, iscritto all’Ordine degli avvocati di Frosinone ed elettivamente domiciliata in Frosinone alla via Po n. 5, giusta procura in calce al ricorso depositato, ha impugnato la cartella di pagamento n... anno di imposta 2011, per Irpef, addizionale regionale e comunale, per un importo di euro 101.407,51, + sanzioni e interessi. [omissis] Per quanto concerne l’eccepita nullità dell’atto, per omessa indicazione del dettaglio del calcolo degli interessi, per lesione del diritto di difesa, la Corte Suprema, con varie sentenze, ha ritenuto nulla la cartella di pagamento che non fornisca al contribuente gli elementi necessari, al fine di esercitare il proprio diritto alla difesa, per cui 6 esso costituisce un elemento essenziale per la sua legittimità, dovendosi mettere in condizione il contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall’Agente della Riscossione, quindi, deve essere specificato dettagliatamente, il metodo di calcolo o il periodo di riferimento. Conformemente all’indirizzo sopra meglio specificato, si è espressa la cassazione in una recente pronuncia (sentenza n. 7056/2014) nella quale è stato affermato che: «L’obbligo di motivazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento, pure nel caso in cui la stessa rappresenti l’atto consequenziale di un prodromico avviso di accertamento». Condividendo questa Commissione il principio posto dalla Suprema Corte nella pronuncia sopra enunciata, da ciò ne deduce la fondatezza della censura di parte ricorrente, per vizio di motivazione nel calcolo degli interessi. Ciò posto le doglianze espresse nel ricorso sono da accogliere parzialmente; sussistono tuttavia giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della controversia, comportante l’interpretazione di norme, per compensare tra le parti le spese di giudizio. PQM La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo l’avviso impugnato, nella parte in cui determina gli interessi ritenuti dovuti, per carenza di motivazione, cono ogni effetto consequenziale in ordine alle relative sanzioni. Conferma per il resto e dichiara compensate le spese di giudizio. [omissis] SENTENZE TRIBUTARIE L’invalidità di una cartella colpisce le altre In caso di ricorso presentato contro un atto unitario dell’esecuzione o cautelare (nel caso specifico un preavviso di fermo amministrativo) fondato sul mancato pagamento di più cartelle esattoriali, un accoglimento parziale della domanda, che stabilisca l’invalidità della notifica di una delle cartelle ovvero l’inconsistenza parziale della pretesa, rende l’atto esecutivo invalido nella sua interezza. Lo ha stabilito la Commissione tributaria provinciale di Milano nella Sentenza n.3958/35/2016 (relatore Mambriani presidente De Lillo). Nel caso specifico, il ricorso era stato presentato avverso un preavviso di fermo amministrativo emesso in relazione a più cartelle di pagamento che, in parte si erano dimostrate non ritualmente notificate; dalla notifica prodotta in giudizio dal Concessionario alla riscossione era, infatti, risultato che la stessa era avvenuta in un indirizzo non riferibile al contribuente. Da una tale situazione deriva che anche la parziale illegittimità di un atto unitario, causata dalla mancata notifica di uno degli atti pregressi, costituisce un vizio che comporta la nullità dell’atto consequenziale nella sua interezza; infatti la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di garantire al contribuente la conoscenza della pretesa e l’esercizio del diritto di difesa. Pertanto, la illegittimità anche solo parziale delle somme complessivamente richieste, determinano la totale nullità dell’atto dell’esecuzione contestato. Nella sentenza si legge testualmente: «considerata la unitarietà dell’atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di tre cartelle esattoriali, oltre accessori, la invalidità della notifica di una delle cartelle sulle quali è fondato l’atto non può che invalidarlo nella sua interezza». Questo stesso principio è stato recentemente già affermato dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce nella sentenza n. 2809/02/15 del 4 agosto 2015, esprimendo un principio di diritto in linea con quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cassazione, sentenza 4 marzo 2008, n. 5791, e Sezioni unite, sentenza 25 luglio 2007, n. 16412). Quindi la mancata, o irrituale notifica di parte degli atti presupposti, comportano la nullità del successivo atto consequenziale, nella sua interezza. Benito Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] La ricorrente deduce: 1) Omessa notificazione delle cartelle esattoriali sopra indicate, svolgendo anche deduzioni in punto di incertezza della corrispondenza tra le fotocopie delle relate di notifica «solitamente prodotte in atti dall’Agente della riscossione» e gli originali, in punto di contenuto delle cartelle notificate, in punto di effettuazione delle notificazioni da parte di soggetti abilitati. 2) Carenza del potere di firma del dirigente che ha sottoscritto l’atto, in relazione a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37/2015. 3) Nullità dell’avviso di accertamento per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto di credito vantato dall’Amministrazione nei confronti della ricorrente ex art. 25 dpr n. 602 del 1973 (e/o art. 1 comma 5 bis dl n. 106/205). 4) Illegittimità del preavviso di fermo, avendo la ricorrente adempiuto ai proprio obblighi tributari. Si è costituita in giudizio Equitalia Nord spa (di seguito: Equitalia) depositando in data 15/10/2015 «Memoria di costituzione e controdeduzione con cui ha contestato in fatto e in diritto tutto quanto ex adverso dedotto e domandato e ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Costituisce argomento dirimente, in proposito, l’invalidità della notificazione della cartella esattoriale n. … , che è quella di maggior importo (€ 1.070,89). Dalla relata di notifica prodotta in atti da Equitalia (doc. 6) risulta infatti che la notifica è avvenuta in [omissis], indirizzo questo sulla cui riferibilità alla ricorrente Equitalia nulla ha dedotto e che non è il luogo di residenza della ricorrente. La residenza dichiarata in atti dalla ricorrente infatti risulta essere in [omissis] luogo questo in cui, del resto, sono state ritualmente notificate le altre due cartelle esattoriali sopra indicate. Considerata la unitarietà dell’atto di preavviso di fermo e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il pagamento di una somma complessiva costituita dalla sommatoria di quelle portate dalle tre menzionate cartelle esattoriali, oltre ad accessori, la invalidità della notifica di una delle cartelle sulle quali è fondato l’atto non può che invalidarlo nella sua interezza. Va quindi accolto il ricorso e annullato il preavviso di fermo impugnato. Le spese processuali devono essere compensate in quanto è risultato che le altre due cartelle esattoriali sulle quali si basa il preavviso di fermo sono state ritualmente notificate [omissis]. PQM Visti gli artt. 35 e 36 Dlgs n. 546 del 1992, ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla il preavviso di fermo impugnato. Spese compensate. 7 SENTENZE TRIBUTARIE Deleghe di firma con data di scadenza Il provvedimento di delega, attraverso cui il direttore dell’ufficio tributario trasferisce il potere di sottoscrizione dell’atto impositivo a un proprio funzionario, deve prevedere una scadenza ben definita. Ciò in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di cassazione, secondo cui la delega deve contenere un apposito «termine di validità» per potersi considerare regolare. Sono le conclusioni a cui giunge la Ctp di Frosinone nella sentenza n.249/02/16 (Presidente Ferrara, Relatore Isola). La vertenza nasce dal ricorso proposto contro un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, sottoscritto da un funzionario diverso dal direttore; a fronte dell’eccezione sollevata dal ricorrente, l’Ufficio depositava l’ordine di servizio in forza del quale il direttore aveva concesso ai propri impiegati le deleghe di firma per gli atti impositivi emessi al di sotto di una certa soglia di valore. Il collegio tributario frusinate, tuttavia, ha censurato tale provvedimento sotto diversi profili e ha annullato l’avviso di accertamento, ritenendo la delega inadeguata a svolgere la propria funzione e a legittimare la sottoscrizione apposta dal capo team. In particolare, la sentenza ha richiamato i princi- pi dettati dalla Corte di cassazione nelle sentenze nn. 22800, 22803 e 22810/2015, sui requisiti che la delega deve avere per potersi ritenere legittima. Sotto l’aspetto della «durata» del provvedimento, la sezione seconda osserva che lo stesso deve necessariamente prevedere una data di «fine», non essendo sufficiente che si limiti a indicare la data di decorrenza. Senza una data di scadenza, infatti, la delega si pone come un provvedimento a tempo indeterminato (v’è un inizio, una data di decorrenza, ma non una fine, ovvero un termine): ciò non appare conforme ai requisiti individuati dalla Corte di cassazione, secondo cui la delega deve prevedere «un termine di validità», onde svincolarsi dal poter essere considerata un mero adempimento formale e assolvere concretamente alla propria funzione. D’altronde, se la delega è un provvedimento che necessita di «motivazione», dovendo indicare le ragioni d’urgenza che, in concreto, la rendono necessaria, la stessa deve ragionevolmente specificare anche un termine di durata, ancorché prorogabile al persistere delle predette motivazioni d’urgenza che ne avevano determinato l’adozione, ovvero all’insorgerne di altre. Nicola Fuoco LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA [omissis] Per gli avvisi sottoscritti per delega, la delega conferita dal direttore a un impiegato della carriera direttiva, deve essere a) motivata, nel senso che devono essere indicate sulla stessa le ragioni della delega «ossia le cause che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza, vacanza, malattia, etc,» (Cassazione n. 22803/2015); b) nominativa, nel senso che la stessa deve indicare chiaramente ed espressamente il nominativo dei soggetti delegati, non essendo sufficiente l’indicazione della sola qualifica professionale del dirigente («devono ritenersi quindi illegittime le deleghe impersonali, anche ratione offici, senza indicare nominalmente il soggetto delegato e tale illegittimità si riflette sulla nullità dell’atto impositivo» (Cass, n. 22803/15); c) contenente un «termine di validità» (Cass. n. 22803/15). L’inadeguatezza della delega, che non rispetti i requisiti predetti, «si riflette sulla nullità dell’atto impositivo». Sotto lo specifico 8 profilo della nominatività’» della delega, poi occorre precisare che il nominativo debba essere presente sulla delega e ben individuato, non potendosi ricorrere a una individuazione del nominativo «per relationem», ovvero rinviando ad altri atti e/o disposizioni, poiché una tale delega «in bianco», priva del nominativo del soggetto delegato, «deve essere considerata nulla non essendo possibile verificare agevolmente da parte del contribuente, se il delegatario avesse il potere di sottoscrivere l’atto impugnato e non essendo ragionevole attribuire al contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità dell’atto! (Cass. n. 22803/15). Applicando i suddetti principi nel caso di specie, viene all’evidenza che al delega di firma, ovvero l’allegata disposizione di servizio n. 35/2014, non rispetta i requisiti individuati dalla corte di Cassazione come essenziali per valutare la correttezza della sottoscrizione sostitutiva, ovvero apposta da un funzionario diver- so dal direttore dell’ufficio. È evidenza, infatti, che tale disposizione si limita a individuare le cariche dei funzionari delegati alla sottoscrizione, indicando i «capo area», «capo team», ecc. senza tuttavia individuare il nominativo di tali soggetti, identificando in pieno la fattispecie della cosiddetta delega «in bianco» censurata dalla citata giurisprudenza di legittimità. Anche sotto il profilo del termine di validità, la delega in parola non rispetta i requisiti predetti, allorché la stessa si pone a tempo indeterminato (v’è un vizio, una data di decorrenza, ma non una fine, ovvero un termine) e non conforme ai requisiti individuati dalla Corte di cassazione, secondo cui la delega deve avere «un termine di validità» onde svincolarsi dal poter essere considerata un mero adempimento formale e rispondere concretamente alla propria funzione. [omissis] Lunedì 13 Giugno 2016 A F FA R I L E G A L I Il Tar Lombardia accoglie il ricorso di un proprietario di immobile V NORME UE Divorzi, norme Inibitoria anche con Dia-Scia consolidata armonizzate Ristrutturazioni thrilling DI DARIO FERRARA A nche se la Dia-Scia per i lavori si è consolidata, il vicino di casa può sempre ottenere l’inibitoria sul progetto di ristrutturazione della costruzione contigua alla sua se ha agito entro 60 giorni dal momento in cui si è reso conto che il titolo edilizio del confinante risulta viziato, dopo essersi procurato le relativa pratiche. È quanto emerge dalla sentenza 735/16, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lombardia. Lesione e consapevolezza. Accolto il ricorso del proprietario dell’immobile preoccupato per le intenzioni del vicino, che punta ad abbattere e ricostruire un fabbricato. Secondo il confinante il progetto contiene violazioni alle norme sulle distanze minime tra fabbricati oltre che delle stesse disposizioni urbanistiche. Per il Comune, invece, niente da segnalare: «decorsi i termini a seguito della presentazione della documentazione integrativa», spiega l’ufficio tecnico, la Dia-Scia ha ormai consolidato i suoi effetti. E invece no, perché è l’articolo 19, comma 6 ter, legge 241/90 a imporre all’amministrazione anzitutto di riscontrare l’istanza che proviene dal terzo titolare di un situazione giuridica differenziata, come è il vicino di casa che vuole bloccare il lavori. Ma soprattutto il Comune deve anche bloccare l’opera se risulta che il confinante ha comunque agi- Fioriere via, basta la comunicazione Cancellata la multa al condominio. Non dovrà più pagare 7.500 euro al Comune l’ente di gestione che ha fatto togliere le fioriere lungo tutto il prospetto dell’edificio senza effettuare la segnalazione di inizio attività all’amministrazione: si tratta sì di un intervento di manutenzione straordinaria, ma che richiede soltanto la Cila, comunicazione di inizio attività asseverata, perché non riguarda le parti strutturali dell’edificio. È quanto emerge dalla sentenza 6098/16, pubblicata dalla sezione seconda quater del Tar Lazio. lo dell’articolo 6, comma 2, lettera a) e comma 4 del Dpr 380/01. Insomma: dopo il decreto Sblocca Italia all’interessato basta solo trasmettere al Comune il progetto e la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta sotto la sua responsabilità che i lavori non interessano le parti strutturali dell’edificio, oltre a essere conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti, alle norme antisismiche e alle disposizioni sul rendimento energetico. Sportello unico La comunicazione va presentata allo sporTecnico responsabile Annullata la determinazione dirigenziale tello unico dell’edilizia presso il Comune di Roma Capitale: sbaglia l’amministrazio- deve contenere i documenti con lo stato di ne locale ad applicare la sanzione pecu- fatto dell’immobile prima e dopo l’opera niaria per l’intervento senza Scia posto in con i dati dell’impresa che porta a termine essere dal condominio, per la rimozione i lavori, a partire dal Durc, il documento delle fioriere che ha interessato un’area unico di regolarità contributiva, oltre che la di circa 25 metri localizzata al primo pia- relazione sottoscritta dal tecnico abilitato. no dell’edificio. L’opera realizzata, infatti, È il proprietario committente del manufatnon integra la violazione dell’articolo 37 to o un suo delegato a presentare la Cila ma le amministrazioni locali si del testo unico dell’edilizia stanno attrezzando per ririlevata dai tecnici comunali. La sentenza ceverla online. Nel caso di La manutenzione straordinasul sito www.italia- specie Roma Capitale paga ria effettuata, invece, risulta le spese di giudizio. soggetta al regime dell’edioggi.it/docio7 Dario Ferrara lizia libera di cui all’articoto entro sessanta giorni da quando ha avuto notizia dei profili lesivi dell’intervento: altrimenti il terzo subirebbe una diminuzione della tutela accordatagli rispetto a chi sia leso da un permesso di costruire. Canale unico. È vero, il riferimento ai 60 giorni di tempo non risulta dal comma 3 bis dell’articolo 19 della legge sulla trasparenza: si tratta di un’interpretazione Un garage trasformato in negozio sistematica perché la diffida prevista dalla norma costituisce l’unico «canale» percorribile dall’interessato al fine di ottenere la tutela dal giudice in un secondo momento. Obbligo di motivazione E se invece sono passati più di due mesi? Il terzo può sempre chiedere all’ente locale di agire in autotutela. Anche in questo caso l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi sull’istanza del confinante spiegando i motivi per i quali non intende esercitare il potere di «rimangiarsi» il nulla osta all’opera «incriminata». Spese di giudizio compensate per la novità della questione. © Riproduzione riservata La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7 SARDEGNA/ Piano per la giustizia Passo carrabile All’innovazione non per sempre 1,5 mln di euro DI I STEFANO MANZELLI l comune deve revocare il passo carrabile se il locale prima destinato a garage viene poi trasformato in una attività commerciale. Quindi senza alcuna necessità di transito veicolare verso l’area di stazionamento dei mezzi. Lo ha chiarito il Consiglio di stato, sez. I, con il parere n. 743 del 18 marzo 2016. Il comune di Genova ha negato la voltura di un passo carrabile richiesto per agevolare l’accesso a un locale originariamente destinato a garage e poi trasformato in esercizio commerciale. Contro questa determinazione l’interessato ha proposto ricorso straordinario al Presidente della repubblica ma senza successo. L’articolo 22 del codice e l’art. 46 del relativo regolamento stradale specificano che la concessione di un passo carrabile è subordinata a precise condizioni di carattere oggettivo. Ovvero alla necessità di accedere con veicoli ad un’area laterale idonea al loro stazionamento. Un negozio non può essere certamente paragonato ad un garage, prosegue il parere. Quindi ha fatto bene il comune a revocare la licenza privata di divieto di sosta con rimozione a fronte di un cambiamento sostanziale della destinazione d’uso dei locali. © Riproduzione riservata DI P PAOLO CABONI unti wi-fi e un centro di controllo degli accessi e la realizzazione di un sistema di videoconferenza per le comunicazioni tra le sedi giudiziarie del territorio regionale e di un sistema informativo per la gestione dei dibattimenti in aula in grado di informare i cittadini sullo svolgimento delle attività in corso. Sono i principali interventi programmati dalla Regione Sardegna nei tribunali dell’isola, secondo quanto previsto dal completamento del processo di informatizzazione compreso nel programma «Giustizia digitale». Lo ha annunciato nei giorni scorsi l’assessore agli Affari generali della Regione Sardegna, Gianmario Demuro, durante una riunione con i vertici della giustizia della Sardegna tenutosi a Cagliari. «Abbiamo a disposizione un milione e 500 mila euro compresi nei Por-Fesr 20142020», ha detto Demuro, «con i quali intendiamo sostenere ulteriormente il processo di informatizzazione nei tribunali dell’isola, con l’adozione di nuovi strumenti telematici e dotazioni tecnologiche». A breve ci sarà anche la delibera della Giunta regionale, presieduta da Francesco Pigliaru, che darà il via libera agli interventi © Riproduzione riservata DI PAOLO BOZZACCHI Armonizzare le norme europee che regolano divorzi e separazioni delle coppie internazionali sposate o legate da unioni civili. Questo l’obiettivo dei due regolamenti proposti da 18 paesi membri tra cui l’Italia (erano 17 fino a marzo scorso, poi si è aggiunto Cipro) in seno al Consiglio Giustizia e Affari interni in corso ieri e oggi. Grazie alle nuove norme sarà anzitutto possibile chiarire qual è l’autorità giudiziaria competente, con norme uniche sulla competenza giurisdizionale. Ma anche evitare procedimenti doppi chiarendo qual è la legge applicabile, quando alla fattispecie potrebbero potenzialmente applicarsi più leggi di più paesi (norme sulla legge applicabile). I due regolamenti infine faciliteranno il riconoscimento e l’esecuzione in uno Stato membro di una sentenza in materia patrimoniale emessa in un altro Stato membro. I 18 Paesi aderenti a questa cooperazione rafforzata è dare più certezza al diritto, in una materia che riguarda 16 milioni di cittadini comunitari e genera un ammontare di costi indotti da procedimenti giudiziari paralleli da oltre un miliardo di euro l’anno. Un gruppo di Stati che rappresentano, tra l’altro, oltre i due terzi della popolazione europea e sono: Italia, Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Malta, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. E anche l’Estonia ha già annunciato la sua adesione dopo l’adozione dei provvedimenti. I Regolamenti lasciano comunque intatte a livello giuridico le istituzioni del matrimonio e delle unioni civili, che rimarranno di competenza nazionale. E nei testi saranno inserite anche delle clausole di salvaguardia, prima fra tutte quella che esclude da qualsiasi obbligo tutti i Paesi aderenti in cui non sono previste le unioni civili. Dopo l’accordo in seno al Consiglio dell’Unione europea, i due Regolamenti saranno adottati dall’Europarlamento entro la fine di giugno e poi implementati negli ordinamenti nazionali. VI Lunedì 13 Giugno 2016 A F FA R I L E G A L I Le sezioni unite intervengono su un caso di espressioni diffamatorie rivolte a un collega Sanzionato il legale che insulta Misura disciplinare del tutto indipendente dal contesto DI ADELAIDE CARAVAGLIOS È legittima la sanzione disciplinare dell’avvertimento quando il legale si rivolge al collega con espressioni diffamatorie e ciò indipendentemente dal contesto nel quale sono state pronunciate: lo hanno chiarito le sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 11370/2016. L’art. 20 del codice deontologico forense, espressamente rubricato «Divieto di uso di espressioni sconvenienti o offensive», porrebbe infatti per l’avvocato il preciso obbligo di «evitare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere», obbligo che persisterebbe anche nelle ipotesi di ritorsione, provocazione o reciprocità delle offese, le quali non escludono l’infrazione della regola deontologica. Più precisamente, nel caso di specie era accaduto che un professionista era stato sanzionato disciplinarmente dal proprio consiglio dell’ordine per aver rivolto in sede di giudizio espressioni diffamatorie nei confronti di un collega, sanzione disciplinare che era stata successivamente ridotta a quella minima dell’avvertimento in parziale accoglimento dell’impugnazione dinnanzi al Cnf. In sede di legittimità a nulla è valso lamentare che il giudice aveva decontestualizzato le frasi oggetto di contestazione, «considerandole mera reazione a una provocazione o a un’offesa», senza tenere presente invece che i fatti ascritti erano «veri e inoppugnabili», tali da non poter essere ritenuti di contenuto offensivo o diffamatorio: per il ricorrente, quanto affermato non avrebbe costituito illecito disciplinare, dal momento che non nasceva dalla «gratuita attribuzione di comportamenti specifici», ma costituiva «descrizione di fatti inoppugnabili accertati». Di diverso avviso sono stati gli ermellini, per i quali il contesto nel quale erano state pronunciate le frasi non aveva alcuna rilevanza ai fini della decisione: l’avvocato, quale che sia il contesto in cui opera, «non deve usare espressioni diffamatorie, nei confronti dei colleghi, né di altri». In definitiva, quello che veniva contestato al ricorrente era la fraseologia adottata, risultata sconveniente. Hanno, quindi, rigettato il ricorso e provveduto alla liquidazione delle spese di giudizio. © Riproduzione riservata La sentenza sul sito www.italiaoggi.it/docio7 CONTA LA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO Il socio prende utili se è tale al 31 dicembre La quota di utili va distribuita al socio che risulta tale alla chiusura dell’esercizio ossia al 31 dicembre dell’anno. Quanto sopra è contenuto nella sent. n. 126/2016 della Commissione tributaria provinciale di Rieti da cui emerge che se non è possibile stabilire quando gli utili sono stati effettivamente distribuiti, o se sono distribuiti a fine anno si deve presumere che il socio ne abbia beneficiato. Com’è noto gli utili prodotti dalla società sono formati dall’eccedenza del patrimonio netto rispetto al capitale sociale nominale e alle eventuali riserve oltre che alle perdite dell’esercizio. Ai fini della distribuzione occorre comunque distinguere tra società di persone e società giuridiche. Nelle prime i soci possono decidere la distribuzione con ampia discrezionalità, mentre nelle società di capitali il diritto del socio agli utili nasce dopo una specifica delibera assembleare. Nel caso in esame il contribuente, socio di una società commerciale, ha impugnato la cartella di pagamento con cui l’Agenzia delle entrate ha accertato che la società avesse distribuito utili per una cifra superiore a quella formalmente risultante e che dividendo tali utili tra i soci, spettasse alla stessa società una quota (di utili) superiori a quella dichiarata. Il socio ricorrente ha proposto ricorso ec- cependo di aver ceduto nel corso dell’anno interessato la quota e, quindi, di non aver percepito utili. La Ctp, accertato effettivamente che il ri- corrente prima del mese di agosto dell’anno di riferimento ha ceduto la quota di società, ha ritenuto che gli utili vanno a chi risulta socio alla chiusura dell’esercizio ossia al 31 dicembre dell’anno. L’Agenzia delle entrate ha fondato la pretesa su una presunzione non fondata, invertendo l’onere della prova. Infatti, atteso che non è possibile stabilire quando gli utili sono stati effettivamente distribuiti e se lo siano stati a fine anno, o di fatto prima, si dovrebbe presumere che il ricorrente ne abbia beneficiato. La presunzione muove da fatti noti verso quelli ignoti, e non viceversa, come eccepito dall’Agenzia. Se non è dato sapere quando la società ha distribuito gli utili, questo è un fatto ignoto, da cui non se ne può dedurre uno noto. In assenza di un dato su cui fondare la presunzione, resta il fatto che gli utili si distribuiscono a fine esercizio ed a vantaggio di colui che in quel momento sia socio. Enzo Di Giacomo © Riproduzione riservata Ammessi limiti più rigorosi per il porto d’armi La presa in carico di somme non è impugnabile In Italia il grado di diffusione delle armi riguarda una scelta riservata allo stato il quale, attraverso il ministero dell’interno, può imporre criteri più rigorosi per il rilascio dei permessi, anche alla luce del particolare momento storico e delle peculiarità di situazioni locali «difficili» sotto il profilo dell’ordine pubblico. Lo ha affermato il Consiglio di stato con la sentenza n. 2403 del 6 giugno 2016. La vicenda ha preso le mosse dal diniego di rinnovo di licenza di porto di pistola per difesa personale formulato nei confronti di un avvocato, già vittima di un fallito attentato terroristico. Palazzo Spada, dopo aver richiamato alcuni principi generali di un settore «caldo» per definizione, sottolinea che, a parte l’esigenza di affrontare le emergenze della criminalità organizzata, il Viminale può tener conto (oltre ai requisiti di ordine soggettivo) anche di considerazioni di carattere generale, coinvolgenti l’ordine e la sicurezza pubblica. Ciò vuol dire, per esempio, che si può decidere che l’appartenenza a una categoria professionale non sia di per sé tale da giustificare il possesso di un’arma. In tal caso le scelte restrittive dell’amministrazione sono insindacabili da parte del giudice amministrativo, salvo eventuali profili di eccesso di potere. Inoltre, ogni volta che il ministero dell’interno esamina un’istanza di rinnovo, si procede a una nuova valutazione degli interessi pubblici e privati coinvolti: in pratica, le esigenze proprie del momento in cui è stato originariamente disposto un rilascio o un rinnovo possono essere diverse da quelle successive. Il collegio conclude nel senso che il dovere dello stato di garantire l’incolumità degli individui espresso dalla giurisprudenza Cedu non vuole certo dire garantire le armi a tutti i richiedenti. Sulla base delle argomentazioni enunciate in sentenza, si potrebbe sostenere che se il dosaggio del numero di armi in circolazione dipende anche dal criterio del momento storico, tale elemento, qualora letto a contrario, potrebbe teoricamente condurre a una più ampia diffusione delle armi da fuoco in tempi meno turbolenti. Il che sarebbe La sentenza peraltro assolutamente sul sito www.italia- contraddittorio rispetto alle finalità legislative. oggi.it/docio7 Andrea Scotto La comunicazione con cui Equitalia informa il contribuente di aver preso in carico le somme derivanti dall’accertamento esecutivo, non è impugnabile. Così la sentenza 206/2016 della Ctp di Rieti da cui emerge che il conseguente ricorso proposto avverso tale comunicazione è inammissibile, in quanto tale atto non ha natura di atto impositivo e non rientra tra gli atti impugnabili ex art. 19 del dlgs 546/1992. L’art. 2 dlgs n. 546 del 1992, estendendo la categoria degli atti che rientrano nella giurisdizione tributaria, ha ricompreso in essa «i tributi di ogni genere e specie». Con la nuova formulazione della norma l’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del medesimo decreto ha effettivamente natura tassativa, ma ciò non preclude la facoltà di impugnare altri atti con i quali l’ufficio comunichi al contribuente una precisa pretesa tributaria, fornendo le regioni di fatto e giuridiche, atteso che è possibile una interpretazione estensiva delle norme tributarie nel rispetto delle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento (Cass. n. 15957/2015). Il recente dlgs n. 156/2015, nel modificare il citato art. 2, ha previsto che dal 1° gennaio scorso non rientrano più nella giurisdizione tributaria le controversie concernenti la debenza del canone per l’occupazione di spazi ex art. 63 del dlgs 446/97 nonché del canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani che sono ora attribuite al giudice ordinario. Nel caso in esame il contribuente ha impugnato espressamente la cartella di pagamento, ma Equitalia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto prodotto non avverso la cartella ma avverso l’avviso di presa in carico di cui all’art. 29, comma 1, del dl 78/2010 sostenendo che non è un atto impositivo e pertanto non impugnabile. I giudici tributari, avendo accertato che il ricorrente in effetti aveva allegato al ricorso l’avviso di presa in carico, ha ritenuto che la comunicazione de quo non può essere ritenuta impugnabile dinanzi al giudice tributario ex art. 19 dlgs n. 546/92, in quanto «non porta una pretesa tributaria ma costituisce un mero adempimento informativo previsto dalla normativa a carico dell’ufficio». Enzo Di Giacomo © Riproduzione riservata Lunedì 13 Giugno 2016 A F FA R I L E G A L I VII La legge apre la strada anche ai fondi costituiti presso intermediari filantropici Disabili, dopo di noi il trust Finalità esclusive sono la cura e l’inclusione sociale DI LORENZA MORELLO* T rust in favore di persone con disabilità grave e con la finalità esclusiva di cura e inclusione sociale. È una delle più interessanti novità contenute nel cosiddetto disegno di legge Dopo di noi, all’esame della camera dei deputati per il sì definitivo. Il riconoscimento del trust dal legislatore italiano, non solo sotto il profilo tributario, è l’occasione per dimostrare che il trust può essere utilizzato pure per scopi leciti e nobili e non essere sempre e comunque ammantato del sospetto di coprire nascondimenti, trucchi, furbizie o attività illecite. Ma anche che il trust ben si presta ad essere utilizzato anche nel caso di situazioni in cui si tratti della tutela di situazioni patrimoniali di modesta entità. La legge italiana, infatti, fatta eccezione per alcune disposizioni di carattere tributario, non ha mai preso in considerazione il trust, la cui elaborazione è stata finora curata degli operatori professionali, dalla dottrina giuridica, dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa a prescindere da un quadro normativo di riferimento che non fosse la Convenzione dell’Aia sui trust del 1985 (e dalle leggi dei paesi che disciplinano il trust, di volta in volta prescelte per regolamentare i trust finora istituiti e operanti in Italia). Intermediari filantropici Sarà inoltre possibile istituire fondi presso «intermediari filantropici» che permetteranno di conseguire importanti benefici determinanti per la qualità della vita del disabile. È stata così superata l’esclusività del trust, dando la possibilità anche a persone che non possono assumersi gli oneri collegati alla creazione di un tale strumento giuridico, di programmare il «dopo di noi» con spese di gestione molto basse. La possibilità poi di investire nei fondi costituiti in prodotti assicurativi dà alle famiglie una scelta più ampia di operatività. L’obiettivo del provvedimento, definito «sociale» e non «sanitario», è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone disabili, consentendo loro, per esempio, di continuare a vivere nelle proprie case o in strutture gestite da associazioni («co-housing») ed evitando il ricorso all’assistenza sanitaria. Il testo allarga le tutele anche a quei soggetti che pur avendo i genitori ancora in vita non possono beneficiare del loro sostegno. Struttura del trust Il ddl si occupa dei trust istituiti «in favore delle persone con disabilità grave accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104» che perseguano come «finalità esclusiva», espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, «l’inclusione sociale, la cura e l’assistenza delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito». Questi trust dovrebbero essere contraddistinti da alcune salienti caratteristiche. Anzitutto, l’atto costitutivo dovrebbe: essere confezionato mediante atto pubblico; identificare in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti (disponente, beneficiario, trustee, guardiani) e i rispettivi ruoli; descrivere le funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità in favore delle quali il trust è istituito; indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità; individuare gli obblighi del trustee, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; stabilire che gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con disabilità grave; Stabilire che i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust; indicare gli obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee; indi- viduare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust a carico del trustee; stabilire il termine finale di durata del trust nella data della morte della persona con disabilità grave; stabilire la destinazione del patrimonio residuo. Per un trust dotato di queste caratteristiche il ddl prevede l’applicazione di notevoli vantaggi fiscali. In particolare, verrebbero anzitutto esonerati da imposta di successione e donazione (nonché dall’imposta di bollo) gli atti con i quali si apportano risorse patrimoniali a questi trust. Inoltre, verrebbe previsto l’abbattimento alla misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (e l’esenzione dall’imposta di bollo) nel caso di trasferimenti di beni e diritti in favore di questi trust (si pensi all’acquisto di un immobile che il trustee effettui mediante l’utilizzo del denaro che faccia parte del patrimonio del trust). * Morello Consulting © Riproduzione riservata LETTURE DI DIRITTO Autore - Francesca Cuomo Ulloa Titolo - Estinzione del processo Casa editrice - Zanichelli, BolognaTorino, 2016, pagg. 430 Prezzo - Euro 79 Argomento - Anche per la giustizia civile esiste una collina dove dormono i processi estinti, fatale Spoon River delle parti rinunciatarie, inattive e/o scomparse dall’udienza. Le regole della materia sono state riformate nel 2009, quando la legge n. 69 ha modificato il regime di rilevabilità dell’eccezione, riorganizzando un po’ tutto il sistema disciplinato agli articoli 306-310 c.p.c. Da allora, da quel 2009 ad oggi, mancava ancora un volume interamente dedicato al tema, la cui rilevanza statistica è asseverata dall’alto numero di procedimenti annualmente definiti per estinzione. È dunque Francesca Cuomo Ulloa a mettere ordine in questo garbuglio, partendo dalle sue precedenti esperienze editoriali di successo (due bei libri sulla mediazione) e arrivando con naturalezza a scrivere pagine di grande buon senso su temi toccati perfino dalla legge di stabilità 2016 e da una fitta giurisprudenza di legittimità e di merito. La soccorre in questo lavoro l’esperienza maturata nel redigere i commenti del Breviaria Iuris di Federico Carpi e Michele Taruffo, presso la cui scuola pavese si è formata con rigore e metodo. Adesso che abbiamo finito di leggere siamo un po’ più tranquilli. Adesso lo sappiamo anche noi che i processi, perfino quelli, «tutti, tutti dormono sulla collina». Autori - Cinzia De Stefanis e Antonio Quercia Titolo - Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e società sportive (Ssd) Casa editrice - Maggioli editore, Rimini, 2016, pagg. 588 Prezzo - Euro 60 Argomento - Aggiornato con le numerose novità della legge di stabilità 2016 che ha introdotto la possibilità di concedere o locale a canone agevolato alle Asd taluni immobili demaniali e patrimoniali dello stato e ha anticipato al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore delle modifiche in tema di sistema sanzionatorio, l’opera di Cinzia De Stefanis e Antonio Quercia offre una panoramica a 360 gradi della disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive. Grazie ai continui riferimenti alla dottrina, alla prassi e alle ultime sentenze della Cassazione e delle commissioni tributarie gli autori consentono al lettore di orientarsi con sicurezza nella complessa disciplina civilistica e fiscale che caratterizza la materia. Il volume è strutturato in forma operativa e risponde alle diverse domande sulla costituzione e gestione di una Asd o di una Ssd e sulle differenze tra le due forme giuridiche, sia dal punto di vista dell’impostazione strutturale che delle conseguenze applicative e dei riflessi sull’attività quotidiana. La trattazione è arricchita da facsimile di statuti e modelli che facilitino ulteriormente la comprensione della normativa di riferimento. Interessanti spunti di analisi sorgono anche grazie alla presenza di frequenti riquadri esplicativi dei temi trattati: le f.a.q., le avvertenze, il cavillo giuridico, la prassi, le tabelle riassuntive, la casistica della rubrica «in pratica». Autori - Marta Silvia Cenini e Rossella Esther Cerchia Titolo - Cases and materials on Italian Private Law Casa editrice - Giuffrè, Milano, 2016, pagg. 156 Prezzo - Euro 18 Argomento - Il libro presenta un’introduzione ragionata alle principali tematiche del diritto privato italiano (proprietà, contratto, responsabilità civile, successioni) ed una selezione di recenti casi della Corte di cassazione, commentati dalle autrici e preceduti dalla traduzione in inglese delle disposizioni legislative applicabili. Completano il volume un aggiornamento sulle recenti riforme del diritto di famiglia e la presentazione del sistema multilevel delle fonti del diritto italiano. La presentazione degli istituti civilistici in inglese offerta in questo volume è il frutto di una attenta scelta lessicale e terminologica che si fonda sui risultati della scienza comparatistica e mira a contemperare le esigenze di comprensione del lettore di lingua inglese con le peculiarità del sistema giuridico italiano. Autori - Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido Titolo - Ammortizzatori sociali. Casa editrice - Ipsoa, Milano, 2016, pagg. 317 Prezzo - Euro 50 Argomento - Nato con l’intento di riunire in un unico corpo normativo le diverse disposizioni relative agli strumenti di tutela in costanza di rapporti di lavoro, il dlgs 14 settembre 2015, n. 148 di riforma degli ammortizzatori sociali cambia in realtà l’intera impostazione degli interventi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà sia per il diritto alle prestazioni che per la partecipazione dei datori di lavoro al relativo finanziamento. L’intervento del legislatore è stato sicuramente lodevole, tuttavia si renderanno necessari degli aggiustamenti conseguenti all’applicazione pratica della normativa. Per avere una visione sistematica del quadro attuale delle norme di riferimento Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido, entrambi consulenti del lavoro e revisori contabili, hanno predisposto una vera e propria guida alla lettura dei provvedimenti che affrontano due diverse fasi del rapporto di lavoro: la gestione e la cessazione. Il testo risulta suddiviso in cinque parti: la prima illustra i criteri generali della normativa; la seconda è dedicata alle regole sottostanti al funzionamento della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo). La terza parte è dedicata alla cassa integrazione guadagni straordinaria a cui segue un’analisi dedicata ai fondi di solidarietà e ammortizzatori sociali in deroga. L’ultimo capitolo è rivolto alle misure di sostegno del reddito. Chiude il testo un’appendice normativa. a cura di Francesco Romano VIII Lunedì 13 Giugno 2016 A F FA R I L E G A L I Il punto sulla procedura, tra applicativi nuovi e faticosi dialoghi Processo penale hi-tech Rito telematico dopo quasi due anni di test ancora dal mancato dialogo fra alcuni di loro. Sono invece opo la partenza, alla connessi fra di loro gli applifine del 2014, del Pro- cativi Sicp - Sistema informacesso penale telema- tivo della cognizione penale tico con l’avvio delle - di cui il modulo originario comunicazioni e delle notifi- è il Rege Web, che sostituisce cazioni tramite Pec presso i la quasi totalità dei registri soli Tribunali, le Corti d’ap- di cancelleria previsti dalle disposizioni di pello e le relative attuazione del Procure, dovrebcodice di procebe essere queDocumenti dura penale. Tiap sto l’anno giusto del fascicolo – Trattamento questo per l’indelle indagiinformatizzato formatizzazione ni preliminaatti penali – è del processo peri demateriapoi l’applicativo nale – Ppt – come lizzati scelto recenteannunciato a più mente dal Minivoci dal Ministestero della giuro. «Aggredire il processo penale telematico», è stizia per realizzare in tutti questo l’intento dichiarato fin gli uffici giudiziari la demadall’anno scorso dal ministro terializzazione dei documenAndrea Orlando con tutte le ti del fascicolo delle indagini complicazioni del caso visto preliminari per consentire che non si tratta del proces- una più facile consultazione so civile telematico fondato e gestione degli stessi da parsu un sistema unico che as- te di tutti gli attori del prosolve al tutte le funzioni ma cesso: magistrati, cancellieri, piuttosto di un sistema con- avvocati. L’infrastruttura per trassegnato dalla diversità assolvere a tutte le funzioni di applicativi a seconda della del Ppt è in buona parte già funzione svolta e purtroppo pronta, anche se variamente DI MARZIA PAOLUCCI D diffusa sul territorio naziona- con l’obiettivo di approfondire le e, a seconda degli applicati- tutti gli aspetti del processo vi diversamente adattata alle penale telematico anche nella necessità degli utenti. Tutta- prospettiva di far conoscere e via al momento il Ppt sembra diffondere le novità del setfunzionare solamente per le tore. A cominciare dal nuovo notifiche a mezzo Pec a sog- registro penale Sicp versione getti diversi dall’imputato, 7.0 con la consolle del magila cui obbligatorietà dal 15 strato penale integrata con il programma dicembre 2014 di redazione dei è stata sancita provvedimenti dall’art. 16, dl n. La console «Atti e Docu179/2012, converdel giudice è menti» fornito tito nella legge n. integrata col di fi rma digita221/2012 dedicata programna le, il portale per a «misure urgenti di redazione la trasmissione per la crescita del degli atti telematica delle Paese». Si tratta notizie di reato, delle comunicai vari programzioni richieste dal pubblico ministero ex art. 151 mi per l’assegnazione auc.p.p., delle notificazioni e gli tomatica dei fascicoli e le avvisi ai difensori disposte piattaforme documentali. In dall’Autorità giudiziaria, de- particolare, il Sicp consengli avvisi e delle convocazio- te di esercitare le attività ni urgenti ovvero di altri atti dell’azione penale, a partidisposte dal giudice. A feb- re dalla fase cognitiva fi no braio scorso, presso la Scuola a quella esecutiva permetsuperiore della magistratura, tendo la condivisione sicura la Dgsia – Direzione generale delle informazioni necessasistemi informativi automa- rie alle rispettive attività e tizzati – del Ministero ha te- l’aggiornamento tempestivo nuto un corso ai magistrati dei dati. Il nuovo portale per la trasmissione telematica delle notizie di reato, così com’è stato presentato al Salone della Giustizia 2016 dal Dipartimento dell’ organizzazione giudiziaria di cui la Dgsia è parte, permette invece l’automazione del processo di iscrizione delle notizie di reato accelerando i tempi di iscrizione dei procedimenti penali e consentendo l’immissione diretta di documenti digitali in formato pdf come allegati del fascicolo. Il corso ha preso in esame anche l’integrazione tra gestore del registro e le piattaforme documentali, la gestione informatica dell’acquisizione delle fatture e della liquidazione delle spese di giustizia, l’implementazione e la diffusione del nuovo sistema di comunicazione telematica gestito dal portale del sistema delle notifiche telematiche penali (Snt) reso inderogabile per l’avvio obbligatorio dal 2012 delle notifiche telematiche. © Riproduzione riservata PRESENTANO IL CICLO DI CONVEGNI SIETE PRONTI PER LA MIFID2? TERZO INCONTRO Le funzioni di controllo degli intermediari tra nuovi standard europei, esigenze dei mercati e disciplina di settore italiana 21 giugno 2016 - Ore 9.30 - 13.00 Milano - Hotel Principe di Savoia - Piazza della Repubblica, 17 Modelli di controllo e modelli di business nel contesto europeo: alla ricerca di nuovi equilibri Mario Comana Ordinario di economia degli intermediari finanziari LUISS GUIDO CARLI ROMA Best practices nei controlli sulle reti dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede: la Comunicazione Consob n. 0012130 dell’11 febbraio 2016 Tiziana Togna / Flavio Bongiovanni (tbd) CONSOB Il sistema dei controlli interni integrato nella realtà del Gruppo Fideuram – ISPB: i presidi a tutela dei clienti e dei mercati Laura Piatti Chief Compliance Officer FIDEURAM – INTESASANPAOLO PRIVATE BANKING Modalità di attuazione dei controlli sulla rete distributiva dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede Cristina Rustignoli Direttore Centrale Responsabile Area Governance GRUPPO BANCA GENERALI Le nuove regole di product governance ed il ruolo della Compliance Rodolfo Zingariello Head of Advisory - Compliance Italy UNICREDIT La struttura organizzativa dei controlli sulla rete di vendita: suddivisione delle attività all’interno del Sistema dei Controlli Interni tra verifiche in loco e controlli a distanza Ferdinando Parente Socio Fondatore PARENTE & PARTNERS TAVOLA ROTONDA aperta alle domande del pubblico Controlli, modelli, regole e best practices: armonizzazione, implementazione, efficienza Con la partecipazione di tutti i relatori Moderatore Gabriele Capolino Direttore ed Editore Associato MF/MILANO FINANZA Seguirà light lunch N Y O EVENT E R SI IV T C SS U LA N E D AY In collaborazione con LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE Verrà data precedenza alle adesioni in base all’ordine di arrivo. Saranno avvisati esclusivamente coloro che per motivi di esubero non potranno partecipare Per iscriversi a Le funzioni di controllo degli intermediari tra nuovi standard europei, esigenze dei mercati e disciplina di settore italiana compilare il coupon in caratteri leggibili e inviarlo via fax al n. 02 58.219.452 o inviarlo via e-mail: [email protected], entro venerdì 17 giugno. Nome Cognome Funzione Società/Ente Settore Indirizzo Città Cap. Tel. Fax e-mail Prov. Data Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/03 I dati personali che la riguardano verranno trattati unicamente per permetterLe di partecipare all’evento e, in caso di Suo consenso, per inviarLe materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi di MF Servizi Editoriali S.r.l. e/o di società collegate e/o controllate della casa editrice Class Editori S.p.A. e/o di Assoreti in qualità di co-organizzatore dell’evento (di seguito complessivamente “Titolari”) e/o di terzi. Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo. La mancanza delle informazioni anagrafiche potranno impedire a MF Servizi Editoriali S.r.l. e/o al co-organizzatore dell’evento di inviarLe le informazioni relative alle prossime manifestazioni/eventi di titolarità di MF Servizi Editoriali S.r.l. e/o di società collegate e/o controllate della casa editrice Class Editori S.p.A. e/o del co-organizzatore dell’evento e/o di terzi. I dati da Lei forniti saranno trattati con strumenti informatici, telematici e cartacei. I dati potranno essere trattati da soggetti interni e/o esterni alle società nella loro qualità di Incaricati e/o Responsabili del trattamento. Lei potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs 196/03, rivolgendosi ai Titolari del trattamento: MF Servizi Editoriali S.r.l., Via Marco Burigozzo, 5 20122 Milano e Assoreti co-organizzatore, Via Emilio de’ Cavalieri, 7 00198 Roma. Un elenco completo dei responsabili del trattamento è a Sua disposizione presso le sedi dei Titolari. Consenso al trattamento dei dati Lei presta espressamente il Suo consenso al trattamento dei dati per le seguenti finalità: - invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi delle società Titolari T SI T NO - invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi di società collegate e controllate della casa editrice Class Editori S.p.A. e/o società terze Firma MF Servizi Editoriali S.r.l.: Via Burigozzo, 5 - 20122 Milano Tel. 02.58.219.758 - Fax 02.58.219.452 e-mail: [email protected] - www.mfconference.it T SI T NO Programma, in ordine di intervento Lunedì 13 Giugno 2016 AMBIENTE 35 I dati contenuti nel rapporto dell’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano Energia, 5,6 mld € di efficienza Nel 2015 +10% di investimenti. Terziario e p.a. in coda DI Pagina a cura SILVANA SATURNO L’ Italia cresce in efficienza energetica. Ma potrebbe fare di più, per essere in linea con il Sen, la Strategia energetica nazionale, e il pacchetto normativo Ue per il clima e l’energia, cosiddetto «20-20-20». Nel 2015 sono stati spesi per l’efficienza energetica complessivamente 5,6 miliardi di euro, il 10% in più rispetto all’anno precedente. Aumento che ha confermato il trend positivo registrato a partire dal 2012. Il merito va principalmente al settore residenziale (3 miliardi di euro di investimenti) e al comparto industriale (1,8 miliardi di euro complessivi). Decisamente più limitato l’apporto del terziario e uffici, compresa la pubblica amministrazione, i cui investimenti in efficienza energetica nel 2015 hanno rappresentato appena il 14% del totale (in particolare, ammontano a soli 105 milioni di euro gli investimenti stimati su edifici della p.a.: prevalentemente scuole). È quanto emerge dall’Energy efficiency Report relativo al 2015 redatto dall’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano e presentato nei giorni scorsi. Gli obiettivi e il potenziale dell’efficienza energetica. Al termine del 2015, l’Italia ha fatto registrare un consumo di energia primaria di circa 165 Mtep, ossia al di sotto della soglia prevista dal «20-20-20» (167 Mtep), e di poco superiore a quella indicata dalla «Sen» (158 Mtep). Tuttavia, si chiarisce nel report, il raggiungimento della quota-target è dovuto principalmente al calo dei consumi e della produzione conseguenti alla crisi economica, con inevitabile riduzione del consumo energetico, e non a un miglioramento dell’efficienza: nello scenario di riferimento della Sen e del Pacchetto 20-20-20 per il 2015 si prevedevano consumi energetici pari a 197,5 Mtep, quasi il 20% in più di quelli registrati. Per l’efficienza energetica, dunque, «ancora molto si può fare», ha commentato Vittorio Chiesa, Responsabile Energy&Strategy Group della School of Management del Politecnico di Milano in occasione della presentazione del report, «è innegabile che la crisi economica abbia portato i consumi a un livello già prossimo a quello target per il 2020, e che le previsioni di crescita del Pil dei prossimi 3-5 anni non siano tali da fare immaginare un’inversione di tendenza. Ma non è certo vera efficienza quella che si basa sul mancato consumo». Secondo Chiesa «è quindi necessario che gli ope- Le soluzioni per l’efficienza energetica Fonte: Energy & Strategy Group, 2015 ratori e gli stakeholder dell’efficienza energetica nel paese si diano dei nuovi obiettivi, concreti e raggiungibili». I dati 2015: edifici più efficienti. Partiamo dal residenziale: l’anno scorso in Italia si è investito in efficienza energetica circa 3 miliardi di euro: in particolare, si è registrato un vero e proprio boom delle pompe di calore (sistemi termodinamici per la produzione di energia termica per riscaldamento e acqua calda sanitaria, oltre che per raffreddamento nel caso di reversibilità), con un aumento del volume d’affari di oltre il 50% (1,1 mld di euro). Oltre alle pompe di calore, vi è stata anche una crescita significativa degli interventi sull’illuminazione (450 mln di investimenti), grazie al progressivo aumento di maturità della tecnologia Led. Rimanendo nel «building», per quanto riguarda gli uffici, risultano investimenti per 605 milioni di euro (anche qui soprattutto per l’efficientamento nell’illuminazione), 105 dei quali, come accennato, legati a investimenti realizzati su edifici della pubblica amministrazione (il 60% di questi impiegato per interventi sulle 43 mila scuole del territorio). Passando al terziario (130 milioni di euro di investimenti nel 2015), si nota come, analogamente al residenziale, qui si intervenga prevalentemente sull’involucro edilizio e sul riscaldamento/raffrescamento. Il campione analizzato, ai fini dell’indagine, è rappresentato da Gdo e hotel, ove gli investimenti maggiori hanno riguardato l’efficientamento dell’illuminazione e della refrigerazione. Il comparto industriale. Efficienza energetica, gli investimenti nel 2015 Fonte: Energy & Strategy Group, 2015 Il trend 2012-2015 Fonte: Energy & Strategy Group, 2015 Attraverso investimenti per 1,3 miliardi di euro, negli ambiti industriali analizzati (più energivori) si sono predilette le soluzioni tecnologiche per l’efficientamento del processo produttivo e l’erogazione dei servizi generali: sistemi di combustione efficienti (per 387 milioni di euro, la maggior parte proveniente dal settore metallurgico), cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e termica, oggetto di interventi per 378 milioni di euro) ed efficientamento dell’illuminazione sono state le scelte/soluzioni su cui si è puntato di più. I settori con maggiore propensione all’efficienza energetica sono risultati essere quelli della carta (2,8% degli investimenti sulla bolletta annua), dei prodotti per l’edilizia, del vetro e della ceramica, che tuttavia movimentano cifre limitate. La metallurgia, che per dimensioni ha i valori assoluti maggiori (353,6 milioni di euro di investimento) si col- loca soltanto a metà classifica. Fanalino di coda il settore alimentare, ultimo dopo chimica e meccanica. Le ESCo. Ruolo ancora marginale per le «Energy service company», società che effettuano interventi finalizzati a migliorare l’efficienza energetica: il fatturato complessivo nel 2015 ha raggiunto 1,43 mld di euro, ma gli investimenti in efficienza energetica non hanno superato i 654 milioni. Lunedì 13 Giugno 2016 Lavoro Il settimanale delle 43 UNICOe730 in edicola con Opportunità professionali SCELTI & PRESCELTI Ritornano i premi del Comitato Leonardo La mappatura chiesta dall’Unione europea certifica 174 attività svolte in Italia Riparte l’iniziativa Premi di laurea promossa dal Comitato Leonardo (http://www.comitatoleonardo.it/), che premia ogni anno le migliori tesi sull’eccellenza del Made in Italy in diversi settori: dallo sport alla sostenibilità, dalla moda alla nautica, dal design del gioiello alla meccanica fino alla valorizzazione e internazionalizzazione delle imprese italiane. Per l’edizione 2016 sono stati indetti 10 bandi per l’assegnazione di altrettanti Premi di laurea concessi da prestigiose aziende italiane. In palio 7 borse di studio di importo pari a 3.000 euro e 3 tirocini formativi di 6 mesi offerti da Simest Spa, Fondazione Manlio Masi e Bonfiglioli Riduttori Spa presso le loro sedi. Per informazioni: http://www.comitatoleonardo. it/it/premi-di-laurea/premi-dilaurea-comitato-leonardo. Botteghe di mestiere aperte ai giovani Aspiranti chef, stilisti, falegnami ma anche innovatori pronti a mettersi in gioco con i tirocini di Botteghe di mestiere e dell’innovazione. Sono aperte infatti le candidature, riservate a giovani di età compresa tra 18 e 35 anni non compiuti e attualmente inoccupati, per svolgere un tirocinio presso le 92 botteghe aperte in tutte le regioni. I selezionati avranno la possibilità di imparare direttamente in azienda o in un laboratorio artigiano le tecniche e i segreti del mestiere, ricevendo una borsa mensile di 500 euro lordi. Per candidarsi c’è tempo fino al 30 giugno 2016. Per informazioni: http://www.botteghemestiereinnovazione.it. La Rai cerca professori d’orchestra Supplemento a cura di FRANCA FLORIS [email protected] Corte di cassazione. I lavoratori non sono tutti uguali. Ai dipendenti pubblici continua ad applicarsi l’art. 18, con obbligo di reintegra se il licenziamento è illegittimo SU Giuliano Poletti. Stretta contro l’abuso dei voucher: almeno due ore prima dell’utilizzo, dovranno essere comunicati i dati del lavoratore e luogo e durata della prestazione Ù GI La Rai cerca orchestrali da assumere a tempo indeterminato per l’Orchestra sinfonica nazionale, con sede a Torino. Il bando di concorso riguarda due professori d’orchestra nel ruolo di corno basso, un secondo violoncello e un bassotuba, tutti in possesso del diploma di licenza superiore dello strumento per il quale si partecipa, conseguito presso un Conservatorio di stato o Istituto musicale pareggiato, o diploma accademico di secondo livello. Per informazioni e scadenze per la presentazione delle domande: www.lavoraconnoi.rai.it. Professioni a iosa 44 Lunedì 13 Giugno 2016 L’ I N C H I E S T A La mappatura della situazione italiana effettuata dal Dipartimento delle politiche europee Professioni senza barriere, l’Ue punta sulla deregulation DI Pagine a cura BEATRICE MIGLIORINI professionisti devono poter circolare all’interno dell’Unione europea come se fossero dei commercianti. Ecco perché le limitazioni, in termini normativi, devono essere ridotte al minimo. Affinché questo sia possibile, però, è necessario che le normative nazionali relative ai percorsi formativi e alla regolamentazione delle singole attività siano quanto più possibile armonizzati. Ma quante e quali sono le professioni in Italia? E in che modo è possibile agire su di esse? Sono questi i quesiti a cui il Dipartimento per le politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, su indicazione della Commissione Ue, ha provato a dare risposta attraverso il Piano nazionale di riforma delle professioni, una vera e propria mappatura della situazione italiana, con tanto di strategie di riforma annesse per alcuni settori. Un’operazione che nasce dalla direttiva 2013/55/Ue che ha introdotto il cosiddetto «esercizio di trasparenza», che ha portato l’Italia, così come gli altri paesi Ue, a condurre uno screening di tutta la regolamentazione nazionale relativa alla professioni al fi ne di valutare se effettivamente tale regolamentazione sia non discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo imperativo di interesse generale. Presupposto di tale screening è stata l’attività condotta in collaborazione con tutte le amministrazioni di interessate, per l’aggiornamento nazionale delle professioni regolamentate, collegato al date base della Commissione Ue. Un documento, quindi, che si è reso necessario anche alla luce del fatto che la defi nizione di «attività professionale» in Europa fornisce un quadro estremamente variegato: alle professioni regolamentate nella forma ordinistica, infatti, si affiancano nuove professioni regolamentate attraverso certificazioni o accreditamenti. L’assunto che muove le fila è quello di valutare una possibile deregolamentazione dei servizi professionali, giudicati ancora troppo chiusi e, quindi, ostacolo della libera circolazione dei professionisti nell’Europa dopo il Trattato di Schengen. «In Ue, per esempio», ha spiegato Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, che ha preso parte al Forum del Merca- I Nel Belpaese certificate 174 attività Tessera professionale europea, Cluster 1, Cluster 2 e professioni eliminate. Queste le colonne portanti della mappatura effettuata dal Dipartimento delle politiche europee presso la Presidenza del Consiglio dei ministri che arriva a contare 174 professioni regolamentate. Una suddivisione che parte, quindi, da una delle principali novità introdotte dalla direttiva 2013/55/Ue e che è volta a semplificare il riconoscimento delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente la procedura per chi intende esercitare una professione regolamentata in altri stati membri (si veda IoLavoro del 25 gennaio 2016). La direttiva stabilisce, infatti, che la tessera può essere introdotta per quelle professioni che rispettano i seguenti criteri: esistenza di una significativa mobilità; esistenza di un suf- ficiente interesse manifestato dalle parti interessate; professione o istruzione regolamentate in un numero significativo di stati membri. Ragion per cui, al momento, è stato previsto l’avvio per le cinque professioni indicate. Sempre sulla base della frequenza, inoltre, è stata effettuata la divisione in cluster. Al n.1, infatti, appartengono quelle attività che risultano essere in comune almeno a tre o cinque stati, mentre il n.2 risulta essere completato in via residuale. Infine, il Piano ha posto in evidenza l’eliminazione dall’elenco di alcune attività. E se per quanto attiene all’attività di facchinaggio, allo stimatore e pesatore pubblico e allo zoonomo si è trattato di una vera e propria deregolamentazione dei requisiti professionali, negli altri casi è emersa l’inesistenza di una regolamentazione specifica della qualifica professionale ai sensi della direttiva 2013/55/Ue. Occhi puntati sui percorsi formativi Avere un quadro preciso delle professioni esistenti nel paese e, per ciascuna di esse, valutare gli obiettivi della regolamentazione, l’adeguatezza delle misure, le eventuali azioni da intraprendere e le criticità. Con questi obiettivi è stata portata avanti la mappatura delle professioni da parte del Dipartimento delle politiche europee. Per ciascuna di esse, infatti, è stato analizzato in prima battuta, lo stato dell’arte e, successivamente sono state poste in evidenza le azioni prioritarie da portare avanti. Dall’analisi condotta è emerso innanzitutto come, per quanto riguarda le professioni rientranti nel programma Tessera professionale europea vi siano delle criticità relative ai fisioterapisti. In particolare, l’Aifi (Associazione italiana fisioterapisti), ha fatto presente come gli standard formativi italiani siano più bassi rispetto agli altri paese europei, con la conseguenza che i professionisti italiani sono spesso costretti a ricorrere alle misure compensative per poter esercitare all’estero. Ecco perché la richiesta inoltrata è stata quella di riuscire a raggiungere nel più breve tempo possibile una formazione specialistica prevista dalla comunità professionale a livello internazionale. Non dissimili le criticità emerse in merito alla professione di chimico. Dal report, infatti, è emerso come ad avviso del Consiglio nazionale della categoria sia necessario un continuo aggiornamento dei percorsi formativi. Da qui la necessità di rivedere i contenuti didattici dei corsi universitari per adeguarli alle esigenze del contesto produttivo. Sempre in tema di percorsi di formazione, criticità sono emerse anche in relazione alla professione di perito industriale che si compone di 37 specializzazioni. A tal proposito è stata posta in evidenza la necessità di semplificare e accorpare, per aree tecniche similari, le diverse specialità della professione di perito industriale. A richiedere, invece, una armonizzazione delle normative a livello nazionale in modo che sia fatta chiarezza circa le competenze di ciascuna professione e, di conseguenza, sia garantita la possibilità di esercizio della professione negli stati membri, i restauratori, i tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali e i tecnici del restauro dei beni culturali. Per quanto riguarda, invece, la categoria degli accompagnatori turistici, è stata posta in evidenza la necessità di sostituire l’attuale titolo di studio richiesto per accedere all’esame di abilitazione con un diploma di laurea almeno triennale. Previsto, invece, un alleggerimento delle norme relative ai professionisti dell’estetica per i quali torna a prospettarsi la possibilità di esercitare anche a domicilio e non solo presso locali ad hoc. Infine, per quanto riguarda gli igienisti dentali è stato posto l’accento sulla necessità di adozione di una carta europea della mobilità anche per l’igienista dentale in modo da garantire la possibili- tà di mobilità all’interno dell’Ue. to unico, che si è svolto il 18 maggio a Bruxelles, «ci sono i fioristi e i florovivaisti, gli agopunturisti e i chiropratici, i riparatori di biciclette e i rilegatori di libri, i buttafuori delle discoteche e gli steward degli stadi sportivi, i pescatori e i portuali, i camionisti e i calzolai, i gruisti e gli organisti. Ogni stato, quindi, ha le sue professioni e ognuna di queste ha la sua legge e il suo percorso formativo. Nel database delle professioni regolamentate della Commissione», ha sottolineato Stella, «se ne contano ben 589 e se a queste si aggiungono quelle non regolamentate il numero sale a quota 5.500. Un esercito di circa 50 milioni di persone che muove un giro d’affari di oltre 500 miliardi di euro». Un quadro che rende quanto mai indispensabile conoscere il più precisamente possibile la situazione italiana, nella prospettiva di un costruttivo confronto tra stati. Allo stato attuale, infatti, dopo che ciascun paese ha depositato il proprio report, è stata avviata la fase di consultazione tra stati, nel corso della quale ciascun paese, al fi ne di trovare le linee di indirizzo per poter deregolamentare ancora, dovrà andare a controllare la situazione presso almeno tre stati differenti. «È indispensabile lavorare nei prossimi mesi», ha spiegato Stella a ItaliaOggi Sette, «affinché troviamo dei punti in comune tra paesi per non trovarci dei profi li professionali che non siamo in grado di gestire. Pur nel garantire la libertà di circolazione, non possiamo correre il rischio di avere a che fare con dei soggetti che esercitano nel nostro paese una attività senza essere sicuri del percorso formativo che hanno alle spalle. Non possiamo sacrificare sull’altare della liberalizzazione, il valore dei nostri professionisti». © Riproduzione riservata L’ I N C H I E S T A Lunedì 13 Giugno 2016 45 La mappatura delle professioni esistenti in Italia Professioni Tessera professionale europea • • • • • Farmacista Infermiere Fisioterapista Guida alpina Agente di affari in mediazione e agente immobiliare Professioni Cluster 1 * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Architetto/ Architetto junior Avvocato Biologo / Biologo junior Chimico/Chimico junior Dottore commercialista Esperto contabile Geologo/ Geologo junior Geometra Ingegnere civile ambientale / Ingegnere civile ambientale junior Ingegnere industriale / Ingegnere industriale junior Ingegnere dell’informazione / Ingegnere dell’informazione junior Agrotecnico/Agrotecnico laureato Perito agrario Dottore agronomo e dottore forestale / Dottore agronomo e forestale junior/ Biotecnologo agrario Perito industriale Perito industriale chimico Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio Perito industriale in impiantistica elettrica e automazione Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale Perito industriale informatico Agente e rappresentante di commercio Impiantista Mediatore marittimo Attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione Agente di affari in mediazione Autoriparatore Consulente in proprietà industriale Insegnante di scuola guida Istruttore di guida Consulente del lavoro Conduttore generatore di vapore I, II, III e IV grado Conduttore impianti termici Veterinario Ottico Professioni Cluster 2 ** • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Assistente sanitario Igienista dentale Logopedista Ortottista/ Assistente in oftalmologia Tecnico sanitario di laboratorio biomedico Tecnico sanitario di radiologia medica Ostetricia Terapista occupazionale Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare Tecnico della riabilitazione psichiatrica Tecnico ortopedico Tecnico di neuro fisiopatologia Dietista Podologo Farmacologia Genetica medica Geratria Igiene e medicina preventiva • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Medicina di emergenza e urgenza Tecnico audioprotesista Tecnico audiometrista Educatore professionale Spedizioniere doganale/Doganalista Assistente sociale/Assistente sociale specialistica Attuario/Attuario junior Giornalista Mediatore Tecnologo alimentare Conservatore di beni architettonici e ambientali Paesaggista Pianificatore territoriale Pianificatore junior Ricercatore presso università e enti di ricerca Docente di scuola dell’infanzia Docente di scuola primaria Docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi Guardia particolare giurata Titolare di istituto di vigilanza privata Investigatore privato Titolare di istituto di investigazioni private Steward/ Addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo Estetista Accompagnatore turistico Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo Guida turistica Restauratori dei beni culturali Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali Tecnico del restauro dei beni culturali Acconciatore Vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande Tintolavanderia Spedizioniere Maestro di sci Fantino Guidatore cavalli da corsa Allenatore professionista cavalli da corsa Classificatore di carcasse bovine Classificatore di carcasse suine Assistente bagnante Aiuto allenatore Allenatore Allenatore capo Allenatore IV livello Preparatore atletico Maestro di scherma Professioni eliminate dalla precedente classificazione • • • • • • • • • • • Attività di facchinaggio Stimatore e pesatore pubblico Zoonomo Abilitazione a funzioni direttive Agente di viaggio Avvocato patrocinante davanti alla Corte di cassazione Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali Gioielleria e taglio delle pietre preziose Istituti di bellezza, attività di manicure e massaggio facciale Professore d’orchestra Traduttore Fonte: Dipartimento per le Politiche europee * Professioni più comuni tra tre o cinque stati ** Professioni che hanno una minore frequenza 46 Lunedì 13 Giugno 2016 RISORSE UMANE La visione di Oracle pone al centro il cloud. E la gestione delle risorse umane si adegua Scambi e sinergie senza confini Obiettivi aziendali raggiunti da collaboratori interattivi DI PIETRO SCARDILLO L a visione di Oracle per i prossimi anni considera il Cloud come fulcro, motore e abilitatore della trasformazione digitale delle aziende. Grazie allo sviluppo di applicazioni condivise, personalizzate e integrate con l’utilizzo della multicanalità consentita dal Cloud, le imprese, piccole medie grandi, diventano più agili e l’innovazione diventa più accessibile. Sulla base di questa mission si spiega lo slogan Integrated Cloud - Applications & Platform Services, che accompagna il logo. Ne deriva una cultura aziendale che si caratterizza per la sua informalità, per famiglie professionali interattive presenti nelle aree funzionali (commerciale, consulenza, supporto postvendita), per un clima di collaborazione fatta di scambi, sinergie e integrazioni a livello internazionale tra i collaboratori di Oracle, per i quali, in particolare in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea), non hanno senso i confini nazionali. Nella realtà operativa la visione che viene sostenuta verso ogni collaboratore è quella di considerarsi non in un’azienda italiana, ma in un’unica impresa globale dove i processi sono comuni in ciascuna parte del mondo Oracle. La funzione delle Risorse umane in un contesto globalizzato. In coerenza con questo sistema integrato internazionale va, per esempio, indicata la recente campagna di recruiting, che prevede l’assunzione di 1.400 giovani nei centri di Amsterdam, Dublino, Malaga e Dubai per la vendita e il supporto del Cloud. «Il reclutamento, la gestione e lo sviluppo del personale», dichiara Gabriela Bizzozero, direttrice R.U. di Oracle Italia, «avvengono nel contesto Emea, in cui il processo di assunzione è centralizzato e viene affidato ai recruiter, che conoscono molto bene il business specifico connesso con il ruolo da ricoprire e quindi le relative skills adatte al territorio interessato, utilizzando spesso canali social. Il sistema di valutazione delle performance è uguale in tutto il mondo Oracle (nel gruppo la visione globalizzata risponde a un principio basilare) e si basa sul presupposto del management by objectives, che prevede un colloquio-intervista capodipendente a inizio anno, con la possibilità di fruire di eventuali brevi interventi di coaching per il raggiungimento dei risultati attesi. La funzione delle Risorse umane beneficia, quindi, dei processi gestionali in digitale, che li rende più veloci, più snelli e facilmente implementabili. Sono così visibili e condivisi i percorsi di formazione e di carriera per i diversi livelli l’acquisizione di conoscenze e competenze necessarie alla ricerca in comune di soluzioni personalizzate tecnologiche con l’uso del digitale. A questo scopo Oracle Corporation è stata fondata nel 1977 e ha la sua sede centrale in è stata fondata Oracle UniverCalifornia. Attualmente è presente in oltre 145 paesi nel mondo con più di sity; mentre Oracle Academy 130.000 dipendenti. Oracle propone ai suoi clienti una ricca esperienza di è l’iniziativa di punta in area soluzioni tecnologiche completamente integrate e ottimizzate, costituite da education e promuove l’apprendimento delle tecnologie Oracle sistemi software e hardware fruibili sia in Cloud sia in modalità tradizionali già a livello di scuola superiore nei data center e poi universitario. L’obiettivo è quello di collegare sempre più In Italia è presente dal 1993 con 1.215 collaboratori distribuiti nelle sede il mondo della scuola a quello principali di Milano (646) e di Roma (440) e nelle filiali di Torino (66), di Padel lavoro. Ogni anno vengono raggiunti 2,2 milioni di studendova (45) e di Bologna (18) ti in circa 100 paesi e inoltre è previsto un significativo numeIl personale è composto dal 24% di dirigenti, dal 38% di quadri, dal 38% di ro di borse di studio. impiegati. Del totale il 76% è costituito da uomini e il 24% da donne, suddiviso Accordo Modis-Oracle. tra il 55% di laureati e il 45% di diplomati. Il 97% dei dipendenti ha il contratto Importanti trend digitali come il mobile, il Cloud, gli analytics a tempo indeterminato, il 2% a tempo determinato, l’1% in apprendistato e i big data, la sicurezza e più Nel 2015 sono state effettuate un centinaio di assunzioni in generale le Apps, rapprecessii di iintegramanageriali sentano i comi li e per le l categorie t i iintero». t t Impegno sulla formazio- zione e di stanprofessionali, l’area del Talent parti dove le management e quello, di par- ne. I programmi di formazione dardizzazione, imprese stanno ticolare importanza, dello svi- spesso sono personalizzati se- connessi con le maggiormente luppo organizzativo. Peraltro, condo le richieste segnalate a acquisizioni di investendo e l’80% del personale pratica lo livello individuale, grazie alla altre aziende che quindi possmart working, quindi nessu- vasta gamma di opportunità (dal 2005 più sono aprire opna rilevazione delle presenze del servizio training. Tra i vari di cento nel portunità di imin quanto si lavora per obiet- corsi, quelli avanzati di lingua mondo, più di piego, in quanto tivi. Ai collaboratori l’azienda inglese sono molto frequenta- una decina in spesso hanno fornisce tutto il necessario per ti (è tassativo conoscere bene Italia). Ampio difficoltà nel reoperare dal proprio domicilio, l’inglese per lavorare in Ora- è lo spettro delperire adeguate mentre in sede si possono svol- cle), mentre particolarmente la formazione professionaligere riunioni di lavoro con si- impegnativi sono gli interven- tecnica rivolta tà. Per questa stemi di videoconference molto ti formativi che affiancano le alla propria ragione nel Gabriela Bizzozero evoluti collegati con il mondo strutture organizzative nei pro- clientela per mese di aprile di quest’anno Modis Italia, divisione specializzata del gruppo Adecco nel recruiting Ict, e Oracle University, la divisione che si occupa Venticinquemila opportunità di lavoro palmente addetti alle casse, scaffalisti, di formazione, hanno concluso dall’estate 2016. Villaggi turistici, alberghi, magazzinieri, addetti al banco ortofrutta, un accordo di collaborazione strutture ricettive in generale, ma anche a quelli pescheria, gastronomia, macelleria con l’obiettivo di favorire l’insesistema dei trasporti e società di servizi e panetteria-pasticceria. Non mancano offerte da parte delle Agenrimento o il rientro di disoccualla persona hanno avviato la ricerca di colpati e inoccupati nel mondo del laboratori tramite le Agenzie per il lavoro zie per il lavoro anche per ottici, operatolavoro. Gli allievi riceveranno da impiegare nei prossimi mesi. A rivelarlo ri sociosanitari, infermieri professionisti, gli attestati ufficiali Oracle di è una rilevazione effettuata da Assolavoro, addetti all’assistenza di base. La richiesta frequenza dei corsi e potranl’Associazione nazionale delle Agenzie per per queste figure professionali arriva sono di conseguenza affrontare il lavoro, che conferma le principali stime prattutto da villaggi turistici e strutture qualsiasi esame di certificadel settore turismo che concordano su una dedicate all’assistenza degli anziani. Il settore primario e quello industriale zione compatibile con i corsi previsione di crescita delle presenze con fruiti. Questa iniziativa cerca tassi fino al 3% e in alcuni casi al 5 per cen- prevedono richieste per il personale da adidi coprire il digital skill gap to. Ad avere più chance sono soprattutto i bire alla raccolta nei campi e alla produpresente nelle organizzazioni, giovani, che potranno cogliere l’opportunimeglio conosciuto come Digità di misurarsi con una prima, importante, tal Mismatch, in mancanza di esperienza lavorativa. Molte realtà, infatun’offerta formativa scolastica ti, soprattutto villaggi turistici, alberghi, adeguata degli istituti superiospa, supermercati e aziende della Grande ri e delle università. distribuzione organizzata, ricercano proWelfare e Csr. Numerosi fili professionali anche alle prime armi. sono gli interventi in questo Si richiedono prevalentemente camerieri, campo, tra questi il programcuochi, hostess e addetti all’accoglienza, ma gratuito di assistenza istruttori sportivi, animatori, addetti alle psicologica per i dipendenvendite, receptionist e figure specializzate zione e distribuzione di prodotti che regiti e per i loro familiari in come tecnici del suono e delle luci, costu- strano una crescita assai rilevante durante caso di situazioni critiche; la stagione estiva, come yogurt, bevande, misti, scenografi e disc jockey. assicurazione spese mediNumerose le opportunità anche per fo- creme protettive, oltre che per l’area amche estesa anche ai parenti; tografi professionisti e amatoriali, skipper ministrativa e commerciale. varie convenzioni con strutTra i requisiti più gettonati: la conoscene personale di bordo per spostamenti in ture sanitarie e di Wellness; mare, oltre che per accompagnatori di par- za di almeno una lingua straniera (restano facilitazioni sulla mobilità tecipanti a tour da terra e vacanze studio. in cima alla classifica il cinese e il russo, per ridurre l’uso dell’auto Tra le figure che registrano richieste oltre l’inglese), spiccate doti di relazione, a beneficio dell’ambiente. quest’anno anche addetti alla sicurezza flessibilità e disponibilità a lavorare su turMentre nell’ambito della per strutture e per singole persone, guide ni (compresi weekend e festivi), disponibiCsr diverse sono le iniziatituristiche specializzate, personal shopper lità a viaggiare. Per le figure specializzate ve a favore del volontariato è requisito preferenziale la certificazione e dogsitter. e di sostegno finanziario ad Nella Gdo, invece, si ricercano princi- delle competenze. alcune Onlus. Oracle Italia in pillole L’estate arriva con 25 mila opportunità PERCORSI Lunedì 13 Giugno 2016 47 In strutture sempre più complesse si fa spazio una figura che affianca la direzione Hr Tutte le risorse al posto giusto L’organizzazione aziendale affidata a professionisti DI Pagina a cura ROBERT HASSAN S ettantamila-ottantamila euro lordi annui, più una quota variabile fino al 20% del fisso: è il compenso medio di un responsabile organizzazione e sviluppo, con oltre dieci anni di esperienza, che lavora all’interno dell’area risorse umane di una grande azienda. La retribuzione lorda annua di una figura più junior, dopo 3-5 anni di esperienza, è invece mediamente di 35 mila/ 45mila euro, dopo 5-10 anni è di 45 mila-65 mila, più la quota variabile. Il suo stipendio, tuttavia, dipende generalmente dall’organico gestito, dal suo perimetro d’intervento e dal fatturato realizzato dalla società. Il responsabile organizzazione e sviluppo si occupa essenzialmente della gestione dei progetti di organizzazione aziendale, dell’analisi e valutazione dei ruoli, del disegno dell’organizzazione, della mappatura dei processi e delle procedure aziendali. È coinvolto essenzialmente nell’analisi e gestione dei processi aziendali, nella progettazione dei sistemi di valutazione delle prestazioni e i piani di compensazione, nell’implementazione dei piani di reporting a supporto del processo decisionale. Generalmente è alle dirette dipendenze del direttore risorse umane. Un’esperienza di almeno 3-5 anni nell’analisi organizzativa di strutture complesse è necessaria per ricoprire un ruolo più manageriale, unita ad una forte capacità analitica. È preferibile la provenienza da società di consulenza. «Il responsabile organizzazione e sviluppo è un ruolo sempre più complesso e strategico in un ambiente di business e organizzativo sempre più alle prese con organizzazioni che si destrutturano, ma al contempo ampliano la loro presenza L’identikit Mansioni Gestione dei progetti di organizzazione aziendale, analisi e valutazione dei ruoli, del disegno dell’organizzazione, della mappatura dei processi e delle procedure aziendali a livello li ll globale l b l aumentando t d collaborazione e sinergia tra le varie sedi e quelle con i fornitori e partner della catena del valore», spiega Enrico Pedretti, direttore marketing di Manageritalia, associazione di manager nel terziario. «Devono lavorare sempre più in logica di team misti, interni e esterni, sviluppare talenti e garantire attrattività degli stessi con politiche di valutazione e compensation adeguate. Non ultime le sempre frequenti gestioni di merger & acquisition e quindi integrazioni e reingegnerizzazioni dei business. È un profilo che deve riuscire a gestire tutte queste leve coinvolgendo nel suo utilizzo tutti i manager e tutta l’azienda per farlo diventare un vero e proprio modus vivendi. Deve essere capace di reagire ai frequenti mutamenti dei mercati e del business velocemente e coerentemente a cultura e strategie aziendali. Non meno complesso è comunque gestire questi aspetti in realtà meno «grandi», ma pur sempre complesse, dove oggi spesso è proprio la governance di questi aspetti organizzativi in chiave lean, ma prescrittiva, a creare le condizioni per fare il salto Competenze Un’esperienza di almeno 3-5 anni nell’analisi organizzativa di strutture complesse è necessaria per ricoprire un ruolo più manageriale, unita a una forte capacità analitica. È preferibile la provenienza da società di consulenza e competere t iin mercati ti ormaii globali anche stando nel salotto di casa», conclude Pedretti. L’area dell’organizzazione dialoga costantemente con i vari ambiti delle risorse umane e con tutte le direzioni aziendali. La funzione assume un ruolo strategico nella gestione del cambiamento, per esempio: acquisizioni/ fusioni, dismissioni. Frequentemente la funzione «organizzazione» è inserita all’interno di un’unica area di attività correlata alla selezione e alla formazione. In un’azienda di dimensioni più piccole, infatti, il responsabile organizzazione e sviluppo può coincidere con il responsabile della formazione che si occupa, più in generale, della realizzazione e del monitoraggio del piano di formazione e della gestione del relativo budget. Il responsabile della formazione necessita di una certa maturità professionale e di ottime qualità relazionali. Può provenire dal settore delle risorse umane: dopo aver svolto delle mansioni generaliste, può decidere di concentrarsi su questo settore specifico. Da qualche anno sono disponibili dei corsi post universitari molto mirati e di qualità per gli studenti che de- Retribuzione 70 mila-80 mila euro lordi annui, più una quota variabile fino al 20% del fisso, con oltre dieci anni di esperienza. Dopo 3-5 anni di esperienza è invece mediamente di 35 mila-45 mila euro, dopo 5-10 anni è di 45 mila-65 mila, più la quota variabile siderano id specializzarsi. i li iQ Questa t figura ha l’obiettivo di mantenere ed arricchire il potenziale del proprio personale, migliorare le prestazioni di ogni collaboratore, omogeneizzare le culture, guidare i manager attorno a sistemi di riferimento comuni provenienti dalla politica delle risorse umane. Deve sapere assicurare l’interfaccia con i collaboratori esterni e valutare gli apporti e i cambiamenti indotti. È un profilo che può progredire verso altre posizioni di specialista della funzione risorse umane oppure verso un ruolo di responsabile human research. E’ alle dirette dipendenze del direttore risorse umane. Il compenso medio del responsabile della formazione di una grande azienda con più di dieci anni di esperienza è di circa 60 mila-70 mila euro lordi annui. La retribuzione generalmente dipende dall’organico da gestire, dal proprio perimetro di intervento, così come dal fatturato realizzato dalla società. Si può inoltre applicare una quota variabile fino al 30% dello stipendio fisso ed un’auto aziendale a disposizione. © Riproduzione riservata STRATEGIE DI LAVORO Cambiare destino professionale si può Il trovarsi, da un giorno all’altro, nella condizione di cambiare lavoro e di doversi adeguare a offerte non sempre in linea con ciò che si credeva essere il proprio «destino» professionale è, oggi, una possibilità non così remota per molti. Si tratta di una situazione, anche dal punto di vista personale, decisamente non semplice, che pone di fronte a un’autentica «ristrutturazione» della propria carriera e a una revisione obbligata delle proprie competenze. Spesso, il licenziamento scatena reazioni di frustrazione e la prima cosa da fare sarà il non lasciarsi sovrastare da emozioni negative di ansia nei confronti del futuro. Sarà, dunque, indispensabile il sapersi prendere il tempo adeguato per elaborare l’accaduto e per riflettere su come organizzare la propria vita da lì in avanti. Lo strumento per eccellenza al quale si dovrà ricorrere è il curriculum vitae che, per i lavoratori non giovanissimi, con un lungo trascorso all’interno della stessa azienda, andrà rivisitato in tutte le sue parti, mettendo in risalto le qualità e la responsabilità ottenuta nel tempo, nonché le esperienze più significative. Per dirla in altre parole, dovremo far sì che la continuità lavorativa e la «fedeltà» alla precedente organizzazione di appartenenza divengano i cavalli di battaglia nel riproporsi sul mercato del lavoro, da sfruttare a proprio vantaggio. Anche l’aspetto grafico e formale del curriculum avrà un suo «peso» nella valutazione: quindi, si dovranno cogliere suggerimenti e spunti, facilmente reperibili anche sul web, al fine di rendere il proprio portfolio, a tutti gli effetti, appetibile e interessante. Tuttavia, non si dovrà abusare di internet, affidandosi soltanto a tale strumento per la ricerca: la propria personalità e le sfaccettature della carriera potrebbero perdersi in una miriade di candidature spesso simili l’una all’altra. Facciamoci conoscere di persona, entriamo nelle società di ricerca e selezione e/o aderiamo a un percorso di ricollocamento, in modo che la nostra professionalità e le competenze trasversali possano essere colte direttamente e apprezzate! Angelo Boccato [email protected] Relazioni strategiche Sempre nell’area risorse umane un’altra figura con buone prospettive è l’addetto alle relazioni normative che si occupa di tutti gli affari sociali del gruppo. Data la continua evoluzione di questa materia e dell’importanza crescente delle relazioni sociali nell’azienda questa figura ricopre un’importanza strategica: è il garante della stabilità del clima sociale ed è tenuto ad assicurare la corretta applicazione del diritto del lavoro all’interno dell’azienda, il che significa non solo supervisionare la corretta applicazione della normativa del lavoro, ma anche dirimere e controllare tutte le questioni relative al diritto sociale, per esempio la consulenza agli operativi, la gestione in generale di tutte le controversie in corso relative alle rappresentanze sindacali interne. L’addetto alle relazioni normative è chiamato anche ad assicurare il controllo legislativo: leggi e decreti, negoziazioni di settore e aggiornamenti dei contratti collettivi; a condurre o partecipare a tutte le trattative sulle varie pratiche; a gestire i rapporti con le parti sociali. È alle dirette dipendenze del direttore delle risorse umane. Il profilo dipende principalmente dalle dimensioni dell’azienda e dal perimetro d’intervento. Questo professionista generalmente ha una formazione post universitaria in risorse umane e/o giuridica, completata da una comprovata esperienza sul terreno pertinente che gli ha permesso di acquisire una certa dimestichezza nelle relazioni. È indispensabile, infine, un’ottima conoscenza del diritto del lavoro. La sua retribuzione lorda annua dopo 3-5 anni di esperienza mediamente è di 35 mila-45 mila euro, dopo 5-10 anni è di 45 mila-65 mila, oltre i dieci anni è di 60 mila-90 mila euro. A questa retribuzione fissa è possibile considerare anche una quota variabile dal 10% al 20%. 48 AZIENDE Lunedì 13 Giugno 2016 La compagnia avvia le selezioni. In estate tocca agli assistenti di volo Nuovi piloti per easyJet Tra cadetti e comandanti a bordo in 450 Pagina a cura LAURA ROTA DI e asyJet ha annunciato l’assunzione di oltre 450 nuovi piloti in tutta Europa che, a seconda delle esigenze, saranno assegnati alle 28 basi, incluse le tre italiane di Venezia, Milano Malpensa e Napoli. Gli incarichi disponibili variano da piloti cadetti, all’inizio della loro carriera, a copiloti provenienti da altre compagnie aeree. Oltre a questa ricerca di nuovi talenti, le opportunità riguarderanno più di 140 degli attuali primi ufficiali della compagnia aerea, che avranno la possibilità di essere promossi comandanti. Dei 450 posti, 400 saranno per piloti cadetti e copiloti e 50 per comandanti. In estate inizieranno anche le selezioni per gli assistenti di volo. Quest’anno easyJet ha lanciato la Amy Johnson Flying Initiative, volta a indurre sempre più donne a intraprendere la carriera di pilota nel trasporto aereo. Le donne rappresentano attualmente il 6% dei nuovi piloti assunti da easyJet, un dato in linea con la media del settore. La compagnia mira a raddoppiare questa percentuale nel corso dei prossimi due anni e si offrirà di sottoscrivere l’intero prestito necessario per l’addestramento di sei nuovi piloti di sesso femminile. «Siamo lieti», dichiara il comandante Brian Tyrrell, head of flight operations di easyJet, «di aver aperto le selezioni per oltre 450 posti di pilota nella compagnia. In easyJet vantiamo un team di grande talento e offriamo ai nostri piloti percorsi di carriera attrattivi e caratterizzati dalla possibilità di avanzare dal grado di primo ufficiale a quello di comandante più velocemente che in altre compagnie. Questo è il momento ideale per entrare in easyJet, dato che continuiamo a crescere e a svilupparci per mantenere la nostra posizione di compagnia aerea leader in Europa e non vedo l’ora di dare a breve il benvenuto ai candidati selezionati». Le fasi iniziali della carriera dei nuovi piloti passa attraverso le scuole di addestramento partner di easyJet: Ctc Aviation, Cae e Fte Jerez. A tal fine molti dei nuovi cadetti potranno fare domanda per ottenere un prestito (tra £30.000 e £100.000), sottoscritto interamente o in parte da easyJet, e la stessa possibilità verrà messa a disposizione di piloti provenienti da altri vettori per ottenere il proprio type-rate. I piloti faranno esperienza pratica delle operazioni e accumuleranno ore di volo, concentrate maggiormente in estate, il che garantisce alla compagnia un margine di flessibilità, data la natura stagionale del trasporto aereo. A fronte delle previsioni di crescita continua dell’azienda, il tempo necessario per avanzare dal grado di primo ufficiale a quello di comandante è normalmente inferiore a quello di altre compagnie aeree. Dopo almeno un anno, i piloti entrano in easyJet come dipendenti a tempo indeterminato con il rango di secondo ufficiale. Dopo altri due anni di volo, diventano primi ufficiali. A quel punto, l’obiettivo diventa il raggiungimento del rango di comandante, oltre il quale esistono ulteriori possibilità di carriera in ruoli dirigenziali o di training. easyJet ha una flotta di oltre 245 aeromobili che operano su più di 800 collegamenti in 31 paesi. Gli interessati possono presentare la domanda al sito https://careers.easyjet. com/pilots/. Tecnici per Bonfiglioli Mechatronic research Dfs sbarca in Laguna e cerca 200 sales assistant Bonfiglioli Riduttori rilancia la scommessa sul Polo Meccatronica, rafforzando il proprio radicamento in Trentino. A quattro anni dall’avvio del Bonfi glioli Mechatronic Research, il 1° giugno la multinazio- Dfs, la divisione travel retail del colosso mondiale del lusso Lvmh, darà vita nel cuore di Venezia a un department store specializzato nella vendita al dettaglio di brand primari nel settore luxury. Sarà il primo di questo tipo in Europa, avrà una sede di prestigio presso il Fondaco dei Tedeschi e, con una superficie di 8.000 metri quadrati, si propone di essere punto di riferimento per il mercato mondiale del luxury e per la vita culturale di Venezia. L’azienda ricerca per questo progetto 200 sales assistant full e part-time da assumere direttamente con contratto a tempo indeterminato, con diploma di maturità o equivalente, esperienza di almeno sei mesi nell’attività di vendita e consulenziale, preferibilmente nel settore lusso, orientamento e predisposizione al servizio al cliente e alla vendita assistita, buona conoscenza dell’inglese e, possibilmente, di una lingua tra cinese, russo, arabo, giapponese e lingue europee, passione, ottime doti comunicative e relazionali, attitudine al lavoro in team, standing curato, disponibilità a lavorare nei weekend e su turni anche nelle fasce serali. Le figure selezionate dovranno occuparsi del servizio alla clientela, nel rispetto degli standard aziendali, assicurare l’immagine e il visual dello store, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di vendita e conoscere il settore e i prodotti. Dfs è presente in 11 paesi con 14 punti vendita e boutique presso i principali aeroporti internazionali, conta più di 9.000 dipendenti e dispone di un’ampia gamma di prodotti di 700 noti brand. Il gruppo ha incaricato l’agenzia per il lavoro Gi Group, attraverso la propria divisione Fashion & Luxury, del recruiting dei profili da impiegare nel nuovo punto vendita. Gli interessati devono inviare il curriculum con foto al sito www.gigroup.it. nale emiliana ha assunto una ventina di giovani, in prevalenza diplomati tecnici, ma anche laureati, con un dottorato di ricerca o un master, dopo alcune settimane di formazione presso il Plant Bonfiglioli di Vignola (Mo), per le produzioni meccatroniche concentrate in questa regione. Con loro, otto nuovi colleghi faranno capo alla sede di Rovereto, ma lavoreranno in giro per l’Italia. Con questi inserimenti, Bonfi glioli sale a 64 occupati in Polo Meccatronica, procedendo verso il traguardo dei 100 addetti fi ssato per il 2018. Nei prossimi due anni saranno assunte 36 persone a Rovereto in base a un accordo con Trentino Sviluppo e la provincia di Trento. Gli aspetti da sviluppare sono pianificazione, qualità, produzione, progettazione R&D meccanica ed elettronica, commerciali: quindi, i profi li sono diplomati di istituto tecnico industriale, laureati in discipline ingegneristiche, del software, della meccatronica e dell’elettronica e misure. «Ci rivolgeremo», spiega Fausto Carboni, a.d. di Bonfiglioli, «all’università di Trento e agli istituti tecnici, sicuri di poter attingere risorse motivate e preparate per alimentare le nostra organizzazione, che sarà costituita sempre più da ingegneri, laureati e tecnici di alto livello. Nell’insieme, le iniziative di Trentino Sviluppo inerenti la realizzazione di laboratori tecnologici al Polo con l’università di Trento e la fondazione Bruno Kessler fungeranno senz’altro da acceleratori del processo di sviluppo progettuale. È un’iniziativa della quale vogliamo essere parte». L’indirizzo al quale inviare il curriculum è selezione. [email protected]. NEWS Infracom Italia opera dal 1999 nel mercato nazionale dei servizi Ict, offrendo alle imprese servizi e piattaforme tecnologiche per indirizzare le esigenze di comunicazione, sicurezza e business continuity. L’headquarter è a Verona ed è presente in tutta Italia, con centri di competenza a Milano, Firenze e Roma. Per potenziare il proprio team, l’azienda è alla ricerca di nuove risorse. Curriculum a [email protected]. Veneto Banca seleziona per la direzione centrale di Montebelluna (Tv) It governance specialist, responsabile applicazioni interne, architetto software applicazioni transazionali, analista programmatore applicazioni di sintesi, analista sviluppatore esperto Java, specialista convalida interna, specialista integrazione dei rischi e stagista direzione hr. Curriculum al sito www.venetobanca,it, lavora con noi. Amadori, operante nella produzione e commercializzazione di carni avicole, cerca agenti di commercio per Brescia, Bergamo, Bologna, Ravenna, Piacenza, Genova e provincia di Modena; elettricisti a Marzeno di Brisighella (Ra); assicurazione qualità, consumer product marketing, analista funzionale e specialista contabilità e bilanci a Cesena; manutentore elettrico e tecnico laboratorio analisi a Malo (Vi). Curriculum a www.amadori.it, lavora con noi. Oxfam, confederazione internazionale di 18 organizzazioni che lavorano con partner e comunità di più di 90 paesi del mondo per combattere la povertà, ricerca mediatori linguistico culturali laureati o diplomati, con conoscenza a livello madrelingua di una o più lingue straniere e capacità relazionali per Firenze, Arezzo, Siena, Livorno e Sicilia e offre uno stage ufficio stampa ad Arezzo. Candidarsi a www. oxfamitalia.org, collabora con noi. Henkel cerca figure in Italia: senior brand manager beauty care e brand manager laudry & home care, laureati in economia o marketing, con conoscenza dell’inglese ed esperienza nel settore beauty; mixing & raw material department foreman, con laurea in ingegneria chimica, chimica, chimica industriale e 2-3 anni di esperienza nell’area food, cosmetica o farmaceutica. Offre inoltre stage. Candidarsi a www.henkel.it, lavorare in Henkel. I L P R O F E S S I O N I STA Lunedì 13 Giugno 2016 49 Rocco Vitale, alla guida dal 2003 dell’Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza Una vocazione chiamata lavoro Dedicare le proprie competenze alla protezione e alla formazione altrui significa essere consapevoli che al di là dell’impiego c’è sempre una persona DI A BEATRICE MIGLIORINI l lavoro per il lavoro. Con queste parole potrebbe essere riassunta l’esperienza professionale di Rocco Vitale, classe 1946, calabrese di nascita, lombardo di adozione, presidente dell’Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza, che dopo un ventennio dedicato alla pubblica amministrazione, in particolare alla regione Lombardia, luogo in cui è cresciuto e a studiato, ha scelto di dedicarsi alla libera professione provando a mettere a frutto giorno per giorno tutto quello che negli anni all’interno della p.a. aveva appreso. Il tutto, scegliendo di seguire due strade differenti. La prima, quella a lui più cara, legata al mondo accademico. «Dopo anni di inattività», ha raccontato a ItaliaOggi Sette Vitale, «ho avuto la possibilità di tornare a insegnare diritto del lavoro. Un’attività che negli anni mi ha arricchito moltissimo, anche termini professionali, perché mi ha permesso sia di approfondire alcuni temi sia perché, così facendo, ho potuto applicarmi nello scrivere di materie a cui sono profondamente legato». Ma l’aspetto più importante è stato quello umano. «Aver avuto la possibilità negli anni di stare a contatto con i ragazzi mi ha permesso di sviluppare, negli anni, la capacità di capire che a situazioni simili possono corrispondere, spesso, problemi differenti per risolvere i quali sono necessarie soluzioni innovative. Una continua sfida, quindi, sostenuta dall’interesse che vedevo negli studenti giorno per giorno che mi ha insegnato a rimettermi sempre in discussione». Di pari passo con il ritorno al mondo accademico è arrivata, poi, anche l’esperienza libero professionale con un incarico di consulenza in una delle aziende che, alla metà degli anni 90 spiccava tra le multinazionali, la Nokia. «Venendo dalla pubblica amministrazione o, comunque, dal mondo accademico, ero abituato ad un ambiente sostanzialmente gerarchico dove gli incarichi erano ben distinti. Lavorando in Nokia, invece», ha raccontato il numero uno di Aifos, «mi sono trovato in un ambiente estremamente produttivo dove, però, tutti erano considerati nella stesso modo. Un qualcosa che nelle esperienze nostrane è quasi impensabile». Conclusa l’esperienza in Nokia, poi, nel 2003 è arrivato il momento dell’avventura in Aifos. Una scelta che, in un primo momento, non si è rivelata facile per stessa ammissione dell’attuale numero uno dell’Associazione ma che, col tempo ha dato i suoi frutti. «All’inizio la platea a cui ci rivolgevamo consisteva principalmente in soggetti che avevano bisogno di colmare delle vere e proprie lacune culturali in materia di formazione e sicurezza sul lavoro. Prevalentemente lavoravamo con persone fisiche. Dopo un paio di anni, poi», ha proseguito Vitale, «abbiamo scelto di aprire anche alle aziende e, allo stato attuale abbiamo circa 2000 soci che sono essenzialmente formatori e docenti. Inoltre, abbiamo anche 500 aziende associate che fanno formazione a loro volta. Siamo passati, quindi, dal fare attività di formazione diretta, a fare formazione a chi deve poi fare la formazione diretta. Un passaggio», ha sottolineato il numero uno dell’Associazione, «di cui non possiamo anche andare profondamente fieri e che, negli anni, ci ha permesso anche di abbandonare progressivamente il classico metodo di didattica frontale per dare vita a un approccio più dinamico e interattivo che, ci siamo resi conto, essere anche il più produttivo». Portare avanti un’attività che negli anni si è differen- ziata dalle altre grazie a un approccio meno tecnico normativo ma più incentrato sull’aspetto umano certo, non è stato semplice, «allo stato attuale, però», ha concluso Vitale, «Aifos è una vera e propria squadra composta da 32 dipendenti a tempo pieno, altri 10 collaboratori, con un età media tra i 30 ed i 31 anni di cui il 90% sono donne. E quando vedi che le persone ci sono, allora vuol dire che funziona». Chi è Rocco Vitale • Legato alla natura, appena può si rifugia in montagna in compagnia delle Dolomiti del Brenta • Il modellismo è passione e quando si tratta di battaglie napoleoniche è meglio non disturbarlo • Viaggiatore appassionato, tra i luoghi che porta nel cuore l’Algeria e i suoi paesaggi magici • Alcuni libri sono da consultazione, altri libri danno delle idee, altri ancora si leggono e basta • Amante della tecnologia in tutte le sue forme, tra le cose che lo affascinano di più la grafica in 3D NOME Rocco Vitale NATO A Bova (Rc) IL 15 dicembre 1946 PROFESSIONE Laureato in Scienze politiche, ha lavorato per un ven- tennio nella p.a. dove ha svolto numerosi incarichi dirigenziali fino ad assumere il ruolo di Direttore generale della formazione professionale della Regione Lombardia. Da sempre dedito all’insegnamento è professore a contratto, di diritto del lavoro, presso l’Università di Brescia. Dopo una esperienza decennale come consulente esterno per Nokia, nel 2003 fonda Aifos (Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza) di cui è presidente. Autore di articoli e libri si è specializzato nella formazione dei formatori in materia di sicurezza promuovendo nuove metodologie didattiche. 50 Lunedì 13 Giugno 2016 P RO F E S S I O N I S T I I N C R E S C I TA Giordano Beani entra in Amundi Sgr Ferretti al franchising Gabetti in Toscana Simone Ferretti è il nuovo franchising manager Toscana per Gabetti Franchising Agency e Grimaldi. Ferretti ha maturato una significativa esperienza nel settore immobiliare, iniziando nel 1994 come consulente Tecnocasa e aprendo nel 1998 la sua prima agenzia affiliata al marchio. Negli anni, proseguendo la sua esperienza, ha gestito sino Giuseppe Bono confermato a.d. di Fincantieri Il consiglio di amministrazione di Fincantieri, presieduto da Giampiero Massolo, ha confermato Giuseppe Bono quale amministratore delegato della società. Al presidente Massolo sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale, concorso alle strategie internazionali, controllo interno e security aziendale. All’amministratore delegato Bono sono state conferite le più ampie deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria della società a eccezione di a 18 agenzie affiliate Tecnocasa in Toscana, specializzate sia in ambito residenziale sia in mediazione creditizia. Il nuovo manager rafforza lo staff di Claudio Sugamosto, consigliere delegato Tree Real Estate Area Centro, supportando l’Area Centro di Tree Real Estate, con particolare focus su Gabetti Franchising Agency e Grimaldi. quanto riservato alla competenza esclusiva del consiglio. Alberto Alfiero nominato vicepresidente di imprebanca Il consiglio di amministrazione di imprebanca, banca multicanale di riferimento per imprese e privati del territorio, ha cooptato Alberto Alfiero consigliere di amministrazione e nominato vicepresidente, a seguito delle dimissioni di Simon Pietro Salini. Alfiero, 52 anni laureato in economia e commercio, è dal 1991 in Banca Finnat Euramerica dove oggi Amundi Sgr annuncia l’ingresso di Giordano Beani come responsabile investment management & advisory. Beani ha maturato una lunga esperienza occupandosi di risparmio gestito dal 1989, dapprima come gestore azionario presso Unicredit e Prime, per poi assumere nel 1996 il ruolo di responsabile azionario del Gruppo Deutsche Bank. Nel 2000 approda ricopre l’incarico di vicedirettore generale della Banca, responsabile della direzione servizi finanziari. È presidente della New Millennium Sicav e della Rinascimento Sicav, Fondi multicomparto UCIT IV di diritto Lussemburghese, tra gli altri incarichi fa parte dell’advisory board del mercato Aim Italia, della Borsa italiana. Il consiglio di amministrazione di imprebanca risulta ora così composto: Tommaso Gozzetti, presidente; Alberto Alfiero, vicepresidente; Gian Morris Attia, vicepresidente; Stefano Caporicci, Andrea Caporlingua, Dario Coen, Giancarlo Cremonesi, consiglieri; Lucio Mac- in BNL in qualità di direttore investimenti, carica che ricopre fino al 2014 per il Gruppo BNP Paribas in Italia, a seguito dell’acquisizione di BNL avvenuta nel 2006, per poi diventare responsabile dei fondi azionari globali SRI presso la capogruppo BNP Paribas Asset Management a Parigi. Giordano Beani ha conseguito il titolo CFA nel 1993. chia e Andrea Pecchio, consiglieri indipendenti. Del Portillo nominato head of It & operations di i-Faber i-Faber, società di UniCredit e player di riferimento nel mercato italiano del procurement e della supply chain, annuncia la nomina di Alessandro Del Portillo quale head of It & operations. Nel nuovo ruolo, a diretto riporto dell’amministratore delegato Ludovica Lardera, Del Portillo sarà il responsabile della gestione dei sistemi informativi, dello sviluppo e manteni- LA RIFORMA del NO PROFIT Tutte le novità della Riforma del Terzo Settore, definita un vera e propria rivoluzione, che modificherà significativamente la disciplina delle imprese no profit. CON IL TESTO DELLA LEGGE COMMENTATO ARTICOLO PER ARTICOLO Disponibile anche sul sito IN EDICOLA CON www.classabbonamenti.com P RO F E S S I O N I S T I I N C R E S C I TA mento delle piattaforme tecnologiche, delle architetture e della supervisione delle operation It. Prima di arrivare in i-Faber Del Portillo ha lavorato per oltre 14 anni nel settore della consulenza It, ricoprendo diversi ruoli prima tecnici nell’ambito delle architetture e in seguito manageriali, fino ad assumere responsabilità di business unit nell’ambito dell’innovazione e della system integration cross industry in particolare per il mondo finance e pa. Il percorso professionale di Del Portillo parte da Genova, sua città natale, dove ha completato gli studi, fornendo con- Gioffreda cresce in Bnp Paribas s.s. Alessandro Gioffreda, 51 anni, è stato nominato nuovo responsabile dell’Europa continentale di Bnp Paribas securities services, assumendo la responsabilità dell’attività commerciale di 17 paesi. Membro del comitato esecutivo di Bnp Paribas securities services, Gioffreda ha ricoperto dal 2001, all’interno della stessa società, il ruolo di responsabile di sei paesi, tra business oriented e quindi di supportare quotidianamente le attività di delivery. Assinform rinnova il consiglio generale sulenza per una realtà locale focalizzata sulle pmi per poi trasferirsi a Torino prima e a Milano successivamente. La sua esperienza è stata da ultimo focalizzata nell’ambito del management consulting e a seguire nel ruolo di cio, ampliando le proprie capacità di visione strategica senza mai perdere la sua capacità di essere costantemente L’assemblea di Assinform, l’associazione che rappresenta in Confindustria le principali imprese di Information technology (It) operanti in Italia, ha eletto i componenti del nuovo consiglio generale per il quadriennio 2016-2020. Il consiglio generale risulta così composto: Giorgia Abeltino, Google Italy; Simone Batti- cui l’Italia. Precedentemente, dopo aver iniziato la sua carriera presso la Banca Manusardi, dove ha maturato un’esperienza significativa nel post-trade, nel 1989 entra in JP Morgan per seguire le attività di securities services, ramo di business successivamente acquisito dal gruppo che è divenuto oggi BNP Paribas. Gioffreda è anche membro del cda di Assosim. ferri, Tim; Fabio Benasso, Accenture; Alvise Biffi, Secure Network; Enrico Castanini, Liguria Digitale; Paolo Castellacci, Sesa; Nicola Ciniero, IBM Italia; Giancarlo Cremonesi, InfoCamere; Roberto Di Fonzo, Sisal; Giuseppe Di Franco, Atos Italia; Andrea Farina, Business-e Spa; Domenico Favuzzi, Exprivia; Maria Rita Fiasco, Gruppo Pragma; Gianmarco Gabrieli, Green Cloud; Fabrizio Gea, Confindustria Canavese; Antonio Giugliano, Present; Antonio Grioli, Zucchetti; Roberto Liscia, Consorzio Netcomm; Marzia Maiorano, Mida; Giuseppe Massanova, Olivetti; Nunzio Mirtillo, Ericsson It Solutions & Lunedì 13 Giugno 2016 51 Services; Vincenzo Morabito, BTO Research; Giorgio Mosca, LeonardoFinmeccanica; Simone Puksic, Insiel; Carlo Purassanta, Microsoft; Giovanni Radis, Unione Industriale di Torino; Fabrizio Rauso, Sogei - Società Generale d’Informatica; Carlo Ridolfi, BT Italia; Paola Rigoldi, Hewlett Packard Enterprise; Walter Ruffinoni, NTT DATA Italia; Fabio Spoletini, Oracle Italia; Marco Svara, Schneider Electric; Alberto Tripi, AlmavivA. Rinnovato il consiglio direttivo di Assofranchising L’Assemblea dei soci Assofranchising ha nominato dei nuovi eletti per il consiglio direttivo del triennio 2016-2018: Massimo Barbieri (Burger King), Alberto Cogliati (Engel & Voelkers), Massimo Del Mul (Van4You), Leonardo Rivola (Prink), Roberto Zanoni (EcorNaturaSì). Tante le conferme del massimo organismo statutario dell’Associazione: Italo Bussoli, presidente e segretario generale di Assofranchising; Luciano Cimmino (Carpisa, Jaked, Yamamay); Graziano Fiorelli (Mail Boxes Etc.); Simone Frigerio (Frigerio Viaggi Network); Jerome Lassara (Accor Hospitality Italia); Benedetto Lavino (Bottega Verde); Sebastiano Marinaccio (Mercatino Franchising); Pierantonio Milani (La Piadineria); Pasquale Natuzzi (Divani&Divani by Natuzzi); Raffaello Pellegrini (NaturHouse); Marco Procacciante (Vision Group); Chicco Reggiani (CareDENT); Matteo Rignano (Doctor Glass); Marco Speretta (Gruppo Tree Real Estate). L’EVOLUZIONE DI I signori azionisti della Società GALA S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria in Roma, presso la Residenza di Ripetta sita in via di Ripetta n. 231, per il giorno 28 giugno 2016 alle ore 9.30 ed in seconda convocazione, eventualmente occorrendo, per il giorno 29 giugno 2016, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente: Ordine del giorno • Approvazione del Bilancio d’esercizio 2015. Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti; • Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti; • Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni relative a: - l’intervento e il voto in Assemblea; - l’esercizio del voto per delega; - l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno; - la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; - la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e della documentazione relativa all’Assemblea; sono riportate nell’avviso di convocazione integrale il cui testo è disponibile sul sito www.gala.it, unitamente alla relativa documentazione, al quale si rimanda. Roma, 13 giugno 2016 * compreso il prezzo del quotidiano ESTRATTO DI AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Il Presidente del Consiglio di Amministrazione F.to Ing. Filippo Tortoriello GALA S.p.A. - Sede: Roma – Via Savoia, 43 / 47 - 00198 Capitale sociale: € 16.366.456 interamente versato R.E.A. di Roma n. 993254 - Partita I.V.A. n. 06832931007 IN EDICOLA a soli € 4,00 è un magazine www.gala.it www.classabbonamenti.com 52 PROFESSIONISTI IN CRESCITA Lunedì 13 Giugno 2016 Gop con Trilantic Capital Partners nell’integrazione tra Gamenet e Intralot Italia Stefano Ambrosioni Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito Trilantic Capital Partners, socio di controllo di Gamenet spa, nell’operazione di integrazione delle attività italiane di Intralot, provider di servizi e sistemi per il settore dei giochi pubblici nel mondo nonché concessionario in Italia, nelle attività di giochi e scommesse condotte dal gruppo facente capo a Gamenet spa. Per Gop ha operato un team guidato dal partner Ilaria Maria Placco con il supporto del counsel Stefano Ambrosioni e il senior associate Carmine Di Benedetto. Lo Studio Caiazzo, Donnini, Pappalardo ha assistito Intralot Italia, con un team costituito dal partner Roberto Donnini e dal senior associate Alessandro Pilarski. Al termine della transazione, Trilantic Capital Partners Europe controllerà circa l’80% delle attività operative. Gli studi coinvolti nel passaggio di Arcaplanet a Permira Si è perfezionato il passaggio del gruppo Arcaplanet, attivo nella vendita di prodotti dedicati alla cura degli animali, da Motion Equity Partners a Permira. Lo studio Giliberti Pappalettera Triscornia e associati per i profili legali, coadiuvato da Bonn & Schmitt Avocats, e Maisto e associati per quelli COMUNE DI FERRARA Avviso di procedura aperta Il Comune di Ferrara, P.zza Municipale, 2 – 44121 Ferrara – tel. 0532/419284 – fax 0532/419397 - f.paparella@ comune.fe.it indice procedura aperta per la fornitura dei libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel Comune d Ferrara per gli aa.ss. 2016/2017-2017/20182018/2019 (CIG: 6701753D84). Importo a base di gara per il triennio contrattuale Euro 429.784,39 criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) d.lgs 50/2016; Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 4/07/2016 ore 13, corredate dai documenti indicati nel bando di gara spedito in G.U.U.E in data 27/05/2016 e pubblicato in forma integrale unitamente al disciplinare di gara, ai capitolati d’appalto e relativi allegati sul sito internet www.comune. fe.it/contratti, e affissi all’Albo Pretorio del Comune di Ferrara in pari data. Apertura delle offerte 06/07/2016 ore 10 presso la Residenza Municipale. Resp .del Procedimento dott. Mauro Vecchi – Direttore Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie. Allen & Overy con UniCredit per un bond da 750 mln Allen & Overy ha assistito UniCredit spa nell’emissione di un bond subordinato Tier 2 con un valore nominale pari a 750 milioni euro. L’obbligazione, documentata ai sensi del programma emtn di UniCredit è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario spa, Merrill Lynch International, Ing Bank nv e UniCredit Bank ag agiscono in qualità di joint lead manager mentre CaixaBank, sa, Kbc Bank nv e Skandinaviska Enskilda Banken ab (publ) agiscono in qualità di co-lead manager. Il team di Allen & Overy che ha seguito l’operazione è guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi (nella foto), coadiuvati dall’associate Alessandro Laurito. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il counsel Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione. fiscali hanno seguito l’operazione per Permira. Per Giliberti Pappalettera Triscornia sono intervenuti i soci Alessandro Triscornia e Riccardo Coda, assistiti dalla senior associate Camilla Peri e dal trainee Luca Maria De Giorgi per la negoziazione lato corporate, dal senior associate Davide Valli per i profili banking e dal senior associate Gianluca Grazioli per la definizione degli accordi di investimento, parasociali e di management. Per Maisto e associati hanno operato il socio Marco Valdonio, il senior associate Mauro Messi e l’associate Alban Zaimaj. Linklaters ha assistito Permira nell’ambito del finanziamento finalizzato all’acquisizione, con un team guidato dal partner Davide Mencacci e coadiuvato dal managing associate Alessandro Tanno e dagli associate Marco Carrieri e Antonella Mulas. Clifford Chance ha agito in qualità di consulente legale delle banche finanziatrici (UniCredit, Bnp Paribas, Banca Popolare di Milano, Mediobanca, Natixis, Crédit Agricole, Ge Interbanca e Ikb) con i soci Charles Adams e Ferdinando Poscio, coadiuvati da Thea Romeo e Federica Coscia e, per quanto riguarda i profili fiscali, dal counsel Marco Palanca insieme all’associate C.U.C. Comuni di Sesto F.no, Signa e Vaglia AVVISO DI GARA - C.I.G. 66972086DF Il Comune di Sesto Fiorentino indice procedura aperta in modalità telematica per affidamento gestione del Nido d’infanzia “Querceto”. Importo appalto: € 1.690.000 € 3.380.000 in caso di rinnovo; Durata: 3 anni +3; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Garanzie: cauzione provvisoria pari al 2%; Ricezione offerte: ore 13.00 del 30/6/16. I seduta di gara: ore 10.00 del 7/07/16; Spedizione GUUE: 23/05/16; documentazione di gara su http://start.e.toscana.it/comunidellapiana/. Il Dirigente Avv. Franco Zucchermaglio REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA STAZIONE UNICA APPALTANTE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI VIA PROMIS, 2/A 11100 AOSTA TEL. 0165/272611 FAX 0165/272216. Ai sensi delle leggi vigenti, si comunica che alla gara per l’appalto relativo al completamento dei lavori di sistemazione e di potenziamento delle condotte di adduzione ai serbatoi e delle reti di distribuzione alle frazioni alte del comune di Aymavilles con i relativi impianti di telecontrollo e di trattamento delle acque - CIG: 6391167DD7 hanno presentato offerta valida n. 7 concorrenti; aggiudicatario: Ediluboz S.r.l. / SO.GE.A. di Francesconi & C. S.n.c., ribasso 9,00%. Il dirigente – Arch. Franco Pagano Roberto Ingrassia. I venditori sono stati assistiti da Luther con il socio Mathieu Laurent e il senior associate Etienne Hein e da Pedersoli con il socio Alessandro Marena e Alice Fazzioli. Lca Studio Legale, con un team composto da Benedetto Lonato e Riccardo Massimilla, ha assistito il Ceo e fondatore Michele Foppiani e gli altri key manager nell’operazione di reinvestimento e nella finalizzazione con il nuovo socio di maggioranza degli accordi di management e dei patti parasociali. dell’operazione è di circa 130 milioni di euro. Per BonelliErede ha agito un team multidisciplinare guidato da Andrea Carta Mantiglia, leader del Focus Team Healthcare, con la senior counsel Monica Fantino, che hanno supportato il general counsel Daria Ghidoni e il suo team in-house (Giuseppe Colangelo e Silvia Signoretti) in relazione a tutti i profili di diritto societario legati all’operazione. Il socio Antonella Negri ha curato di profili di diritto del lavoro; il socio Giovanni Guglielmetti con il senior associate Marco Blei hanno seguito gli aspetti di proprietà intellettuale; il socio Emanuela Da Rin con l’associate Luigi Zagheno hanno seguito il financing e l’of counsel Vincenzo Salvatore con Elisa Stefanini hanno curato i profili regolatori. I venditori sono stati assistiti da Lombardi Molinari Segni con un team coordinato dal name partner Ugo Molinari e composto dai partner Margherita Santoiemma e Maria Milano e dall’associate Francesca Battistutta. BonelliErede e Lombardi Molinari Segni nella Dentons avvia la practice compravendita di Italchimici Antitrust con l’ingresso BonelliErede ha assistito Recorda- di un nuovo partner ti, gruppo farmaceutico internazionale, in relazione all’acquisizione del 100% del capitale sociale di Italchimici da Progressio sgr, quale gestore del fondo Progressio Investimenti II, Idea Capital Funds sgr, quale gestore del Fondo Idea Efficienza Energetica e Sviluppo sostenibile e da alcuni manager della società stessa, assistiti da Lombardi Molinari Segni. Il valore Lo studio legale Dentons avvia il dipartimento Antitrust con l’ingresso di un nuovo partner, Michele Carpagnano, proveniente dallo studio Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & partners. Ha maturato un’ampia esperienza in tutte le aree del diritto della concorrenza nazionale ed Ue, sia in ambito contenzioso (amministra- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO CIG 6704768595 CUP D82I15001350005 L’Università degli Studi di Brescia, sede legale Piazza del Mercato, n.15–25121 Brescia Tel +39 03029881 fax +39 0302988389 comunica di aver aggiudicato con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) n.2 “la concorrenza è assente per motivi tecnici”, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – la fornitura di strumentazione denominata Aerosol Jet 300-UP System, per un importo di € 275.375,66 Dazi doganali e IVA esclusi. Operatore economico aggiudicatario: Optomec Inc 3911 Singer Blvd NE NM 87109 Albuquerque STATI UNITI. Data aggiudicazione 24/05/2016. Responsabile Unico del Procedimento Dott.ssa Gabriella Donda – Esperto processi di Acquisizione dei Servizi Dipartimentali, domiciliata ai fini del presente appalto in Viale Europa, n. 11 – Brescia tel +39 0303717369. PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: n. 2016/S 070-1222392 del 09/04/2016. DATA DI SPEDIZIONE: 31/05/2016 IL DIRIGENTE DEL SETTORE ACQUISIZIONI, EDILIZA E SICUREZZA DOTT. LUIGI MICELLO Avvisi di Pubblicità legale su Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Friuli, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana Via Burigozzo 8, 20122 Milano Tel. 02/58219511-516 Fax 02/58305643 Andrea Carta Mantiglia Lazio Via Santa Maria in Via, 12 00187 Roma tel 06/69760854 Fax 06/6781314 Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia Via Camillo de Nardis 11, 80127 Napoli tel 081/5603291 fax 081/5603708 Calabria e Sicilia Gds Media & Communication Srl Via Lincoln 19 90133 Palermo tel 091/6230511 fax 091/6230524 www.italiaoggi.it Telefono 02-58219.1 - e-mail: [email protected] Direttore ed editore Paolo Panerai (02-58219209) Direttore Marino Longoni (02-58219207) Redazione: Silvana Saturno (02-58219378) Roxy Tomasicchio (02-58219335) Impaginazione e grafica: Alessandra Superti (responsabile) ItaliaOggi Editori - Erinne srl - 20122 Milano, via Marco Burigozzo 5, tel. 02-58219.1; telefax 02-58317598; 00187 Roma, via Santa Maria in Via 12, tel. 06-6976081 r.a.; telefax 06-69920373, 69920374. Stampa: Milano, Litosud via Aldo Moro 2, Pessano con Bernago (Mi) Distribuzione: Erinne srl - via Marco Burigozzo 5 - 20122 Milano, tel. 02-58219283. Concessionaria esclusiva per la pubblicità: Class Pubblicità - Via Burigozzo 8 - 20122 Milano - Tel. 02-58219521-2. Class Pubblicità SpA Direzione Generale: Milano, via Burigozzo 8 - tel. 02 58219522 Sede legale e amministrativa: Milano, via Burigozzo 5 - tel. 02 58219.1 Class Roma: Roma, Via C. Colombo 456 - tel. 06 69760855 Presidente: Angelo Sajeva. Vicepresidente: Gianalberto Zapponini. Vicedirettore Generale New Business Iniziative & Eventi Speciali: Francesco Rossi. Vicedirettore Generale Stampa e Web Business & Luxury Stefano Maggini; Vicedirettore Generale TV Indoor & Moving TVConsumer Giovanni Russo. Per informazioni commerciali: [email protected] Tariffe abbonamenti ItaliaOggi - Euro 320,00 annuale, estero euro 900,00 annuale: Abbonamento estero via aerea. ItaliaOggi Sette - Registrazione del tribunale di Milano n. 174 del 25/3/95 - Direttore responsabile: Paolo Panerai. Testata che fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 SERVIZIO ABBONAMENTI per informazioni e segnalazioni CHIAMATA GRATUITA NUMERO VERDE 800-822195 CHIAMATA GRATUITA FAX VERDE 800-822196 PROFESSIONISTI IN CRESCITA Michele Carpagnano tivo e civile) sia extragiudiziale e di consulenza. Legance e Linklaters nell’exchange offer di Enel financial international Legance e Linklaters hanno prestato assistenza nell’ambito di un’offerta di scambio volontaria non vincolante promossa da Enel Finance International nv, in forza della quale quest’ultima scambierà obbligazioni emesse dalla stessa e garantite da Enel per un ammontare nominale complessivo pari a euro 1.073.967.000 con obbligazioni di nuova emissione, anch’esse garantite da Enel, per un ammontare nominale complessivo pari a euro 1.257.412.000. Legance ha assistito Enel spa con un team composto dal partner Andrea Giannelli, dal counsel Antonio Siciliano e dall’associate Silvia Cecchini. Linklaters ha assistito i dealer managers con un team guidato dalla counsel Linda Taylor e coadiuvato dall’associate Benjamin Baker e dal trainee AlexMcCabe. Latham & Watkins e Legance nell’acquisizione da parte di Cvc di Sisal Group I fondi gestiti da Cvc Capital partners hanno sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione del 100% del capitale dell’operatore per giochi e servizi di pagamento Sisal Group spa, dai fondi gestiti da Apax Partners, Permira e Clessidra. L’operazione, il cui perfezionamento è atteso entro fine settembre, ha un valore di impresa pari a un miliardo di euro. Latham & Watkins ha assistito Cvc con un team guidato da Stefano Sciolla e composto da Giovanni Spedicato, Guido Andrea Giannelli Bartolomei, Andrea Stincardini e Giovanna Garbarino per gli aspetti di diritto societario, da Cesare Milani e Francesca Serafini per gli aspetti di diritto amministrativo, da Marcello Bragliani, Jay Sadanandan, Jocelyn Seitzman, Gabriele Pavanello e Fede- Lunedì 13 Giugno 2016 53 Dla Piper con Almaviva contact nella riorganizzazione dei siti Lo studio legale Dla Piper, con Giampiero Falasca, partner responsabile del dipartimento employment, e il suo team di giuslavoristi, ha assistito Almaviva Contact, azienda del settore call center, nella procedura di riorganizzazione del personale conclusasi con un accordo stipulato presso il ministero dello sviluppo economico. Mediante tale accordo è stata revocata la procedura di licenziamento collettivo, inizialmente intimata nei Stefano Sciolla rico Maria Imbriani per gli aspetti di diritto finanziario. Legance - avvocati associati ha assistito Apax Partners, Permira e Clessidra con un team composto dal partner Filippo Troisi, dal senior counsel Alberto Vaudano e dall’associate Andrea Sorace. Facchini Rossi & soci ha assistito Cvc per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dai soci Luca Rossi, Marina Ampolilla e Giancarlo Lapecorella, dal senior associate Antonio Privitera e dagli associate Valentina Buzzi, Laura Golinelli e Vincenzo Maiese. Maisto e associati ha assistito i venditori per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team guidato da Marco Valdonio. Giampiero Falasca confronti 2.988 lavoratori, ed è stato concordato un percorso alternativo che prevede l’utilizzo degli ammortizzatori sociali (contratto di solidarietà e Cigs) per un periodo massimo di 18 mesi, in combinazione con alcune flessibilità organizzative. continua a pag. 54 COSA SUCCEDE DOPO LA Voluntary Disclosure RISCHI E OPPORTUNITÀ PER I PATRIMONI REGOLARIZZATI E QUELLI ANCORA NASCOSTI Contraddittorio col fisco e contenzioso Gli aspetti penali della Voluntary Il common reporting standard Lo scambio di informazioni automatico La messa in sicurezza dei patrimoni Trust, fondi, assicurazioni, fondazioni ecc. In collaborazione con IN EDICOLA CON Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com 54 Lunedì 13 Giugno 2016 segue da pag. 53 Cleary Gottlieb con Italcementi davanti alla Commissione europea Cleary Gottlieb, con un team composto da Mario Siragusa, Matteo Beretta e Saverio Valentino, ha assistito Italcementi nel procedimento davanti alla Commissione europea che ha autorizzato, ai sensi del regolamento Ue sulle concentrazioni, l’acquisizione del gruppo italiano Italcementi, attivo nella produzione di materiali per l’edilizia, da parte del suo concorrente tedesco HeidelbergCement. L’approvazione è subordinata alla vendita, da parte di HeidelbergCement, delle attività belghe di Italcementi. L’impresa risultante dalla concentrazione sarà il secondo operatore al mondo nel mercato del cemento, il produttore leader nel comparto dei materiali inerti e il terzo operatore mondiale nel settore del calcestruzzo. Gatti Pavesi Bianchi con Industrial stars of Italy 2 all’Aim Italia PROFESSIONISTI IN CRESCITA Orrick e R&P Legal nell’emissione di Yachtline 1618 Orrick e R&P legal hanno assistito rispettivamente Anthilia Capital Partners sgr (che gestisce i fondi di private debt Anthilia Bond Impresa Territorio e Anthilia Bit Parallel) in qualità di sottoscrittore e Yachtline 1618 spa in qualità di emittente di un prestito obbligazionario dell’importo complessivo di 8 milioni di euro. I titoli, collocati in due tranche di 5 e 3 milioni di euro, sono assistiti dalla Linea di Credito di Firma per il sostegno delle pmi denominata «InnovFin Sme Guarantee Facility», con il supporto finanziario dell’Unione europea ai sensi del programma Horizon 2020 Financial Instruments. Per Anthilia Capital partners sgr, la parte legale dell’operazione è stata curata da un team di Orrick con i partner Patrizio Messina (nella foto), head del Finance team italiano, e Gianrico Giannesi, insieme al senior associate Simone Lucatello e all’associate Rocco De Nicola. Advisor finanziario dell’emittente è stato Advicapital srl mentre i consulenti legali sono stati R&P Legal con il partner Giovanni Luppi e l’associate Francesco Pezcoller e lo Studio legale Capone. Palazzetti e dalla dottoressa Chiara Lo studio legale Gatti Pavesi Bian- Iris Ruggeri. chi assiste Industrial Stars of Italy 2 che ha comunicato di aver ricevuto da Borsa Italiana il provvedimento Gattai Minoli Agostinelli & d’ammissione alle negoziazioni su partners assiste Cmt Utensili Aim Italia. Il team dello studio legale che segue l’operazione è formato dai in appello soci Gianni Martoglia e Anton Carlo Frau, affiancati dall’avvocato Silvia Lo studio Gattai Minoli Agosti- DIAMAN SICAV Société d’Investissement à Capital Variable Sede legale: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo N° B-119.895 AVVISO DI CONVOCAZIONE ALL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI L’Assemblea generale straordinaria degli azionisti di DIAMAN Sicav (la “Società”) tenutasi in data 12 maggio 2016 non si è validamente costituita e non è stata autorizzata a deliberare sui punti all’ordine del giorno per mancanza del quorum richiesto. Si è pertanto deciso di convocare una seconda assemblea con lo stesso ordine del giorno. È dunque convocata un’Assemblea generale straordinaria degli Azionisti della SICAV, che si terrà presso la sede legale della Società il giorno 4 luglio 2016 alle ore 14.30 per discutere e deliberare sul ordine del giorno. L’ordine del giorno è disponibile presso la sede legale della Società. Questo documento può essere richiesto gratuitamente da chiunque possa dimostrare di essere un azionista della Società. VOTAZIONE Si informano gli azionisti che non è richiesto alcun quorum costitutivo per l’Assemblea generale straordinaria riconvocata e che tutte le delibere saranno approvate alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Nel conteggio dei voti espressi non rientrano i voti connessi ad azioni in relazione a cui l’azionista non ha preso parte al voto oppure si è astenuto o ha espresso un voto non valido. Ciascuna azione detenuta dà diritto a esprimere un voto, esercitabile anche tramite delega. La bozza dello statuto e un modello di delega sono disponibili presso la sede legale della Società. Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente da chiunque possa dimostrare di essere un azionista della Società. Il Consiglio d’Amministrazione chiede agli azionisti che non potranno intervenire a questa Assemblea di inviare le relative deleghe entro il 30 giugno 2016, tramite posta alla sede legale della Società, via fax al numero +352 250721 2345 o via e-mail all’indirizzo [email protected]. Il Consiglio d’Amministrazione nelli & Partners ha assistito con successo Cmt Utensili, società attiva nella produzione di utensili di metallo duro per la lavorazione del legno, in un giudizio d’appello contro l’Agenzia delle entrate in materia di transfer pricing ItaliaUsa sulla distribuzione di prodotti. In particolare, lo studio ha assistito il cliente con un team guidato dal Eugenio Romita partner Eugenio Romita. Crea avvocati associati con H3G al Giurì della pubblicità Crea avvocati associati, con un team guidato dall’of counsel Elena Carpani ha assistito con successo H3G spa avanti al Giurì dell’autodisciplina pubblicitaria nel procedimento promosso contro Telecom Italia spa. L’organo autodisciplinare, comunica lo studio, ha accertato l’ingannevolezza della campagna pubblicitaria di Telecom Italia trasmessa sulle principali emittenti nazionali e relativa all’offerta telefonica «Tim Next» e la sua conseguente contrarietà al codice di autodisciplina della comunicazione commerciale. Il Giurì ha quindi inibito a Telecom Italia la prosecuzione della campagna pubblicitaria. Gabriele Ventura AEROPORTO DI SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO INVITO A FORMULARE OFFERTE VINCOLANTI PER L’ACQUISTO DI AZIONI DELLA SOCIETÀ l dott. Marco Tanini, liquidatore giudiziale del concordato preventivo definitivamente omologato (R.G. n. 4/2013 - Giudice Delegato dott.ssa Marianna Serrao - Commissario Giudiziale dott. Giovanni Coniglio) di Aeroporto di Siena S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo (c.f. 80002080523 e p. iva. 00267450526), con sede in Siena, piazza La Lizza n. 7 (“ADS”), invita a effettuare offerte vincolanti, di importo non inferiore ad Euro 9.000.000,00, per l’acquisto di n. 31.577.497 azioni ordinarie di ADS, prive di valore nominale, rappresentative del 56,34% del capitale sociale pari ad euro 13.378.013, sottoscritte e non liberate dal socio Fondo Galaxy S.a.r.l.. La procedura di vendita, ex art. 2344 c.c., avviene a mezzo di CFO SIM S.p.A., Società di Intermediazione Mobiliare iscritta al n° 197 dell’albo delle imprese di investimento, ed è regolata dal bando, disponibile in versione integrale sul sito ww.cfosim.com, che prevede, tra le altre cose, quanto segue: a. una prima fase sino al 24 giugno 2016 durante la quale i potenziali acquirenti potranno manifestare, con le modalità di cui al bando, il proprio interesse all’acquisto del Pacchetto e contestualmente richiedere, previa sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza, l’accesso alla virtual data room (VDR) che conterrà le ulteriori informazioni relative alle azioni in vendita e copia della documentazione rilevante per la formulazione di offerte vincolanti; b. una seconda fase dal 25 alle ore 12.00 del 29 giugno 2016 durante la quale i soggetti che hanno validamente presentato le manifestazioni di interesse di cui alla lettera a. potranno presentare, nei termini di cui al bando, offerte vincolanti per l’acquisto delle azioni; c. in caso di formulazione di due o più offerte vincolanti entro il termine di cui alla lettera b. che precede, una fase di “rilancio” che si terrà dinnanzi al Commissario Giudiziale e alla presenza di ADS e di CFO il giorno 30 giugno 2016 a cui potranno partecipare i soggetti che avranno validamente presentato le offerte vincolanti; d. la vendita delle azioni sarà effettuata ai sensi dell’art. 2344 c.c. a rischio e per conto di Galaxy e, come da prassi, senza il rilascio di dichiarazioni e garanzie (c.d. “visto e piaciuto”) da parte della procedura concordataria; e. le azioni saranno vendute libere da qualsivoglia gravame e/o trascrizione pregiudizievole e/o da qualsiasi vincolo contrattuale che ne limiti la circolazione e, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni degli organi della procedura di concordato di ADS, saranno liberamente trasferibili. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi a CFO SIM S.p.A. nella persona del dott. Federico Oriani, via dell’Annunciata 23/4 – 20121 Milano, tel. 02 303431, e-mail: [email protected]. Il liquidatore dott. Marco Tanini Milano, 10 giugno 2016 Si rende noto che in data 8 giugno 2016 è venuto a scadenza per decorso del relativo termine di durata l’accordo parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5 del D.lgs. 58/1998 (“Accordo”), sottoscritto in data 25 luglio 2014 fra Aedes SIIQ S.p.A. (“Aedes”), da un lato, e Sator Capital Limited - in qualità di manager e quindi in nome e per conto del fondo di private equity di diritto inglese Sator Private Equity Fund “A” LP (“Fondo”) -, Agarp S.r.l., Prarosa S.p.A., Praviola S.r.l., Tiepolo S.r.l. e Itinera S.p.A., dall’altro lato. Si ricorda che l’Accordo aveva ad oggetto complessivamente n. 199.348.063 azioni ordinarie Aedes pari al 62,335% del capitale sociale e prevedeva l’impegno dei partecipanti, nei confronti di Aedes, di adottare procedure e modalità tese a ridurre al minimo l’eventuale effetto di atti di disposizione di strumenti finanziari Aedes sul prezzo di mercato delle azioni di Aedes. Si rammenta che l’accordo vedeva fra i suoi partecipanti il Fondo, Tiepolo S.r.l., Prarosa S.p.A., Agarp S.r.l., Itinera S.p.A., Praviola S.r.l., Mughetto S.r.l. e Gam Holding S.r.l.; questi ultimi hanno aderito all’Accordo a far data dal 17 dicembre 2015, a seguito dell’operazione di scissione parziale non proporzionale di Praviola S.r.l. a favore dei medesimi. Si informa che l’Accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 30 luglio 2014. La comunicazione dello scioglimento dell’Accordo viene depositata in data odierna. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Aedes SIIQ S.p.A. all’indirizzo www.aedes-siiq.com e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1Info. Milano, 13 giugno 2016 VE LO DICE classmeteo.it DISPONIBILE SU: tGiornali tClassTV (canale 27 digitale terrestre) FMR-ART’E’ S.P.A. Avviso ai sensi degli articoli 129 e 131, comma 4, del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni. Domani in ufficio, macchina o motorino? tClassTV in liquidazione (interattivo) CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA tSito internet FMR-ART’E’ S.p.A. in liquidazione - I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della società in via della Tecnica n. 75 a San Lazzaro di Savena (BO) il giorno 28 giugno 2016 ore 10.00, in un’unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO • Approvazione del bilancio d’esercizio di FMR-ART’E’ S.p.A. in liquidazione al 31 dicembre 2015: delibere inerenti e conseguenti; • Comunicazioni del Liquidatore. tSito mobile tiPhone tiPad tBlackberry tSamsung San Lazzaro di Savena (BO), 13 giugno 2016 Il Liquidatore (Federico Antonio Castelnuovo) PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE E 170.000 CITTÀ DEL MONDO