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Sette
IL PRIMO GIORNALE PER PROFESSIONISTI E IMPRESE
Fisco/1 - Un interpello ad ampia
gittata: incluse tutte le tipologie
di istanze. Estesi anche i soggetti
Liburdi a pag. 8
Fisco/2 - Trasformazioni societarie: i beni non agevolati sono
assoggettati ai criteri ordinari
Poggiani a pag. 9
Impresa/1 - Pmi, la difficoltà è
nel trovare consumatori. La foto
dell’indagine della Bce
dell’Olio a pag. 13
Impresa/2 - R&S, credito d’imposta selettivo: le indicazioni
pratiche per accedere ai finanziamenti
Lenzi a pag. 16
Documenti - I
testi delle sentenze tributarie
commentate nella Selezione
www.italiaoggi.it/docio7
Le recenti sentenze della Cassazione a Sezioni unite hanno chiarito quando
i professionisti non devono versare l’imposta. Al via le richieste di rimborso
MARINO LONGONI
[email protected]
DI
S
i riaprono i giochi sull’Irap. Dopo
anni di giurisprudenza altalenante, e dopo che le richieste del legislatore al governo di chiarire il
concetto di autonoma organizzazione
(presupposto per l’applicazione del
tributo) non avevano trovato risposta (la delega in tal senso, contenuta nella legge n. 23 del 2014
non è stata esercitata), ci ha pensato la Corte di cassazione. Le
recenti sentenze delle Sezioni
unite hanno infatti posto
dei punti fermi in materia
di assoggettabilità all’imposta del reddito di lavoro
autonomo, in particolare per
i professionisti. Si può quindi riaprire ora la partita delle richieste di
rimborso dell’Irap versata ma non
dovuta.
Volendo riassumere in modo sintetico i contenuti più interessanti
delle recenti decisioni si potrebbe partire dal fatto che l’Irap è sempre dovuta
quando i professionisti sono organizzati in
società, in qualsiasi forma.
L’Irap non è invece dovuta quando i professionisti svolgono la loro attività avvalendosi
solo di personale ausiliario: l’infermiera per
il medico o la segretaria per l’avvocato, per
esempio.Enemmenoquandofannogruppoper
condividere
le spese: è il caso in
particolare della cosiddetta medicina di gruppo,
tipica dei medici di famiglia,
che utilizzano congiuntamente una parte
dei locali per motivi logistici e per meglio
rispondere alle esigenze di servizio imposte
dalle aziende sanitarie locali, ma lo stesso
discorso può essere riferito anche
a più avvocati o commercialisti
che condividono lo studio (e magari
anche i servizi
di segreteria o
quelli di pulizia)
mantenendo
però
la propria autonomia
professionale. Un’altra
sentenza delle Sezioni
unite ha precisato che
quando un professionista
si avvale di più di un collaboratore è sempre obbligato
al versamento dell’imposta,
viceversa quando si avvale di
un solo collaboratore, per servizi
di assistenza tecnica, segreteria,
pulizie o altro, l’imposta non è dovuta (sempre che manchi l’autonoma organizzazione).
Una volta delineato meglio il
quadro degli obbligati all’Irap si può
decidere con maggior consapevolezza
se è il caso di versare l’imposta per il
2015 (scadenza il 16 giugno, salvo proroghe dell’ultima ora, sempre possibili). E si
può anche valutare l’opportunità di chiedere il rimborso di quanto versato negli ultimi
48 mesi, se si ritiene che ci siano buone possibilità di successo.
I problemi non mancano, soprattutto per
gli importi inferiori a 20 mila euro. In questo caso, dopo il più che probabile silenzio rifiuto dell’Amministrazione finanziaria alla
richiesta di rimborso, è necessaria la presentazione di un reclamo obbligatorio che
allunga inutilmente i tempi: 90 giorni per
la formazione del silenzio assenso più altri
90 giorni prima di poter accedere al contenzioso. Se l’Amministrazione finanziaria ha
già negato una risposta positiva all’istanza
di rimborso non si capisce perché dovrebbe
dare una risposta positiva al reclamo obbligatorio che viene normalmente presentato
negli stessi termini. L’unico senso che si può
ravvisare in una procedura così contorta è
quello di scoraggiare i contribuenti con richieste più modeste consentendo all’erario
un utile da iperburocrazia.
Una volti arrivati in commissione tributaria, il sentiero del contribuente dovrebbe
essere più agevole: è ragionevole ipotizzare, infatti che le commissioni si atterranno
ai principi di recente fissati dalla Corte di
cassazione. E dall’ottobre del 2016 dovrebbe entrare in vigore il principio, più volte
rinviato, della provvisoria esecutività della
sentenza di primo grado. Quindi l’amministrazione finanziaria soccombente, anche
se intenzionata a presentare appello, dovrà
prima rimborsare il contribuente dell’Irap
non dovuta. Cosa che dovrebbe scoraggiare
appelli meramente dilatori, semplificando
almeno un po’ la vita ai contribuenti.
© Riproduzione riservata
italiaonline.it
Grigolon da pag. 4
Si riaprono i giochi sull’Irap
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I N E V IDENZA
2
Lunedì 13 Giugno 2016
FISCO & PROFESSIONI
In attesa di una norma, le sezioni unite delimitano il perimetro dell’assoggettabilità
Irap, autonoma organizzazione
A parlare è la Cassazione
Pagina a cura
CARLO CICALA
DI
a Corte di cassazione
ha tentato, una prima
volta, di individuare i
criteri per un’uniforme applicazione dell’Irap ai
professionisti e ai lavoratori
autonomi, attraverso un articolato insieme di sentenze
deliberate, da più collegi,
nel cosiddetto «Irap day» o
«dies Irap» (8 febbraio 2007).
Ne sono scaturite numerose
indicazioni unanimi, ma è
anche emerso un dissenso
di fondo. L’orientamento numericamente prevalente si è
attestato sull’affermazione
secondo cui il richiesto surplus idoneo a determinare
l’assoggettamento a Irap
può essere costituito dalla
presenza di un dipendente
stabile (anche solo part time
o solo con funzioni meramente accessorie).
Si è però anche manifestato un indirizzo che
appare più coerente con il
dettato costituzionale e non
ritiene che un dipendente
costituisca fattore di per sé
decisivo per determinare il
riconoscimento della «stabile organizzazione» (Cass.
5009/2007; Cass. 5258/2007).
Stando a questo secondo indirizzo non si esclude che la
presenza di un dipendente
possa costituire indizio di
«stabile organizzazione», e
si rimette la valutazione al
giudice di merito, escludendo un automatismo fra la
presenza del dipendente e la
soggezione a Irap (cfr. sent.
n. 22592 dell’11/12/12). Infine, con le sentenze n. 22024
e 22015 del 25/9/13 (seguite
da numerosi provvedimenti
conformi) la sesta sezione ha
affermato che l’automatica
sottoposizione a Irap del
lavoratore autonomo che
disponga di un dipendente,
qualsiasi sia la natura del
rapporto e qualsiasi siano
le mansioni esercitate vanificherebbe l’affermazione di
principio desunta dalla lettera della legge e dal testo
costituzionale secondo cui il
giudice deve accertare se la
struttura organizzativa costituisca un elemento potenziatore e aggiuntivo ai fi ni
della produzione del reddito,
tale da escludere che l’Irap
divenga una (incostituzionale) «tassa sui redditi di
lavoro autonomo». Questo
indirizzo della sesta sezione,
in dissenso con quello della
quinta sezione ha determinato la remissione del punto
alle sezioni unite che con la
sentenza n. 9451/2016 ha
affermato che: «Con riguardo al presupposto dell’Irap,
il requisito dell’autonoma
organizzazione, previsto
L
Le ultime decisioni della Cassazione sull’Irap
Irap e medicina di
gruppo
Autonoma organizzazione e studi
associati
Autonoma organizzazione e presenza di un dipendente
Autonoma organizzazione e attività di agente
di commercio in
forma associata
Cass. Civ., Sez. Unite, sentenza 13 aprile 2016, n. 7291
La «medicina di gruppo», ai sensi dell’art. 40 del dpr n. 270 del 2000, non è un’associazione tra professionisti, ma un organismo promosso dal servizio sanitario nazionale,
pertanto la relativa non è necessariamente soggetta ad Irap, ma solo in presenza di
un’autonoma organizzazione
Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 14 aprile 2016, n. 7371
L’esercizio di professioni in forma societaria è sempre soggetto ad Irap, posto che
la sussistenza di una autonoma organizzazione è implicita nella forma di esercizio
dell’attività
Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 10 maggio 2016, n. 9451
Il requisito dell’autonoma organizzazione, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione; b) impieghi beni strumentali
eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la
soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria, ovvero
meramente esecutive
Cass. civ., sentenza 28 novembre 2014, n. 25315
L’esercizio in forma associata, per il tramite di una società in nome collettivo, dell’attività di agente di commercio costituisce in ogni caso presupposto d’imposta
Cass. civ., ordinanza 19 dicembre 2014, n. 27005
Autonoma orgaSi deve distinguere l’ipotesi in cui la collaborazione fra professionisti dà luogo ad
nizzazione e coluna vera e propria struttura autonoma con una gestione comune delle entrate, da
laborazione tra
quella (che non determina soggezione ad Irap) in cui i professionisti operano del tutto
professionisti
autonomamente e solo dividono alcune spese di interesse comune
Autonoma orga- Cass. civ., sentenza 27 febbraio 2015, n. 4060
nizzazione e com- È soggetto ad Irap il professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della
pensi a terzi
propria attività, eroghi elevati compensi a terzi
Autonoma orga- Cass. civ., sentenza 21 gennaio 2015, n. 961
nizzazione e at- Nel caso di trasferimento all’estero di un esercente un’attività artistica (sportiva), che
tività artistica/ si avvale un intermediario per la conclusione dei relativi contratti occorre dimostrare
sportiva
l’esistenza di una autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento ad Irap
Cass. civ., sentenza 6 marzo 2015, n. 4578
L’esercizio in forma associata dell’attività professionale, sebbene senza dipendenti o
collaboratori e, comunque, con beni strumentali di esiguo valore, è circostanza di per
Autonoma orsé idonea a far presumere l’esistenza di una autonoma organizzazione di strutture
ganiz zazione e
e mezzi nonché dell’intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle rispetattività profestive competenze, ovvero della sostituibilità nell’espletamento di alcune incombenze,
sionale in forma
così da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della
associata
professionalità di ciascun componente dello studio e, conseguentemente, che debba
essere assoggettato all’Irap, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito
è derivato dalla sola attività dei singoli associati
Cass. Civ., sentenza 19 dicembre 2014, n. 26990
Irap e medico con- Il rapporto con il Ssn del medico convenzionato è un rapporto di lavoro autonomo
venzionato con il parasubordinato; con la conseguenza che i relativi proventi non sono automaticaSsn
mente sottratti all’applicazione dell’Irap e il giudice deve procedere all’accertamento
dell’esistenza dell’autonoma organizzazione
dall’art. 2 del dlgs 15/9/1997,
n. 446, il cui accertamento
spetta al giudice di merito
ed è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente
motivato, ricorrere quando
il contribuente: a) sia, sotto
qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e
non sia, quindi, inserito in
strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità e interesse; b) impieghi
beni strumentali eccedenti,
secondo l’id quod plerumque
accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga
in modo non occasionale di
lavoro altrui che superi la
soglia dell’impiego di un
collaboratore che esplichi
mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».
Balza agli occhi l’aggiunta alle parole della sentenza
del 2007 di un’importante
puntualizzazione che di fatto restringe la portata del
principio: «oppure si avvalga in modo non occasionale
di lavoro altrui che superi
la soglia dell’impiego di un
collaboratore che esplichi
mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive».
Questa novità coinvolge
un gran numero di contribuenti e realizza, almeno in
parte, l’obiettivo perseguito
dall’art. 11, co. 2 della legge
11/3/2014, n. 23, con cui il
governo era stato delegato
a emanare norme volte a
«chiarire la definizione di
autonoma organizzazione,
anche mediante la definizione di criteri oggettivi, adeguandola ai più consolidati
principi desumibili dalla
fonte giurisprudenziale, ai
fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli
artisti e dei piccoli imprenditori all’imposta regionale
sulle attività produttive».
Delega, peraltro, caduta nel
vuoto.
© Riproduzione riservata
FISCO & PROFESSIONI
Pagina a cura
ANDREA BONGI
DI
Riaperto il varco
dei rimborsi
er i liberi professionisti
e i piccoli imprenditori
le sezioni unite della
Cassazione riaprono
la via dei rimborsi dell’Irap
pagata.
Con una serie di recenti sentenze le sezioni unite, fatta eccezione per le associazioni professionali e le società di cui alla
sentenza n.7371 del 14 aprile
ISTANZA DI RIMBORSO IRAP
2016, hanno infatti aperto un
PER ASSENZA AUTONOMA ORGANIZZAZIONE
vero e proprio varco all’interno del quale molti contribuenti,
(fac simile libero professionista con o senza segretaria)
soprattutto liberi professionisti
e piccoli imprenditori, si troveranno nelle condizioni di non
All’Agenzia delle Entrate
assoggettare più la loro attività
Ufficio Provinciale di .............
all’imposta regionale sulle attività produttive e contempoIl/la sottoscritto/a…………nato/a………………il ………residente in……..
raneamente potranno attivarsi
via……C.F…………..
per richiedere il rimborso su
quella finora pagata.
PREMESSO
Il riferimento è nello specifico a due sentenze delle sezioni
Di aver versato alle date e per gli importi elencati le seguenti somme:
unite: la n.9451 del 10 maggio
- euro…. in data…….a titolo di acconto/saldo Irap per l’anno…..(allegare
2016 e la n.7291 del 13 aprile
deleghe)
2016.
Nella prima delle due senCONSIDERATO
tenze ora citate, che riguardava il caso di un avvocato con
che tali somme sono state indebitamente versate in quanto il contribuente
un collaboratore con mansioni
svolge l’attività professionale di ………………………………… con iscrizione
di segreteria, la Cassazione ha
affermato che costituisce autopresso l’ordine/albo di ………….. in assenza del requisito di autonoma
noma organizzazione avvalersi
organizzazione richiesto dall’art. 2 del D.lgs. 446/1997 quale presupposto
in modo non occasionale di laimpositivo dell’Irap.
voro altrui che superi la soglia
dell’impiego di un collaboratore
Al riguardo infatti l’art. 2 del D.Lgs. 446/1997 stabilisce che <<presupposto
che esplichi mansioni di segredell’imposta è l’esercizio di una attività autonomamente organizzata diretta
teria ovvero meramente esecualla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi>>.
tive. Al contrario quindi non è
che la Corte costituzionale, nella sentenza 21.5.2001 n. 156, ha affermato
autonomamente organizzato
il professionista che si avvale
che il presupposto dell’Irap non è integrato «nel caso di una attività professoltanto di personale dedito a
sionale ... svolta in assenza di elementi di organizzazione».
funzioni di segreteria o comunche le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n.9451 del
que generiche e meramente
esecutive.
10 maggio 2016, hanno confermato l’esclusione dall’Irap dell’attività proLa seconda sentenza invefessionali non autonomamente organizzate;
ce riguarda il caso, piuttosto
che il sottoscritto nello svolgimento della sua attività non si avvale di alcun
frequente, della cosiddetta
medicina di gruppo ossia deldipendente e/o collaboratore oppure si avvale unicamente di personale con
la condivisione da parte di più
mansioni di segreteria e senza l’utilizzo di particolari dotazioni di beni struprofessionisti di spazi comuni,
mentali (allegare documentazione probatoria);
utenze, strutture e personale con mansioni di segreteria
CHIEDE
amministrativa. Gli accordi
con cui un insieme di medici
l’immediato ed integrale rimborso delle suddette somme indebitamente verdi base si organizzano secondo
sate, stante la totale insussistenza del presupposto impositivo di cui all’art.
il modello della «medicina di
2 del D.lgs. 446/1997 oltre agli interessi maturati e maturandi.
gruppo», si legge nella sentenza
in commento, non danno luogo
alla costituzione di una società.
Luogo e data…………..
Firma………………….
E pertanto l’Irap risulta applicabile solo quando la
borso di quanto dell’obbligo di versamento.
struttura in questione
copie delle dichiarazioni Irap
Sulla base di questa dispo- alle quali tali importi si riferifinora pagato.
dia luogo a un apparaLa richiesta sizione dunque tutti coloro che scono. Si tratta ovviamente di
to che ecceda il «minidi rimborso. Ov- sulla base delle sentenze sopra un modello tipo che deve essere
mo indispensabile» per
viamente la pos- ricordate ritengono di essere adattato alle singole esigenze
l’esercizio dell’attività
sibilità di richie- nelle condizioni oggettive e con tanto di descrizione dettain oggetto.
dere il rimborso soggettive per non pagare l’im- gliata dell’attività svolta e del
Si tratta dunque di
dell’imposta re- posta regionale e per ottenere il tipo di eventuale apporto del
due pronunce a sezioni
gionale pagata rimborso di quanto già pagato dipendente o collaboratore.
unite in grado di solletrova un preciso in passato, potranno dunque
vare molta attenzione
Gli effetti della richiesta
limite nei termi- inoltrare presso il competente di rimborso. La presentazione
e risvegliare l’interesse
ni di decadenza Ufficio territoriale dell’Agenzia della richiesta di rimborso è il
di molti liberi profesprevisti dall’ordi- delle entrate, entro 48 mesi primo atto di un procedimento
sionisti, ma anche picnamento. A que- dal versamento dell’imposta, più ampio e complesso. Quasi
coli imprenditori, circa
sto proposito la un’istanza di rimborso ai sensi sicuramente l’ufficio non accoil cambio di approccio
norma alla quale dell’art. 38 del Dpr 602/73.
in tema di assoggetglierà la richiesta del contriDisponibile anche sul sito
www.classabbonamenti.com
Nel fac-simile in pagina ab- buente e lascerà decorrere, senfare riferimento
tamento all’imposta
è l’articolo 38 del biamo predisposto un modello za pronunciarsi in alcun modo,
regionale sulle attività
produttive dell’attività svolta Dpr 602/73 ai sensi della quale di istanza da presentare all’uf- il termine previsto dall’articolo
il soggetto che ha effettuato il ficio territorialmente compe- 37 comma 2 del Dpr n. 602/73,
dagli stessi.
Ovviamente tutti coloro che versamento diretto, può pre- tente sulla base della residen- di novanta giorni entro i quasulla base di queste sentenze sentare richiesta di rimborso za del contribuente, alla quale li l’ufficio adito può emettere
decideranno di non assogget- entro il termine di decadenza di occorrerà ovviamente allegare provvedimento di accoglimento
tare più, ex post, il loro valore quarantotto mesi dalla data del sia le ricevute dei versamenti o rifiuto della domanda di rimdella produzione all’Irap, un versamento stesso, nel caso di effettuati in acconto e a saldo borso oppure semplicemente
minuto dopo si attiveranno, ex errore materiale, duplicazione dell’Irap nei 48 mesi ante- non pronunciarsi.
ante, per la richiesta di rim- e inesistenza totale o parziale cedenti alla richiesta, sia le
Decorso tale lasso temporale
P
Il modello
IN EDICOLA
Lunedì 13 Giugno 2016
3
si è tecnicamente formato il c.d.
silenzio-rifiuto che costituisce
atto autonomamente impugnabile di fronte alla commissione
tributaria provinciale ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, lettera g) del dlgs n.546/1992.
Il ricorso contro il silenzio
rifiuto. Non appena formatosi
il silenzio rifiuto, o nell’ipotesi
di un diniego espresso al rimborso da parte dell’ufficio, il
contribuente può attivare le
vie giudiziali per ottenere sentenza favorevole al rimborso
dell’Irap versata in assenza dei
presupposti normativi.
Ovvio che l’istanza di rimborso e le argomentazioni nella stessa sostenute per avvalorare il non assoggettamento
all’imposta regionale della
propria attività, dovranno essere ripetute e ulteriormente
argomentate per convincere
anche la commissione tributaria della sussistenza del diritto
al rimborso.
Poiché il processo tributario è un procedimento basato
soprattutto sulle risultanze
documentali, sarà necessario
che il contribuente dia prova
della sussistenza dei requisiti
per il diritto al rimborso anche
tramite copia di documenti
rilevanti a tal fine quali, per
esempio, il libro dei cespiti
ammortizzabili, le buste paga,
i modelli Irap presentati negli
anni per i quali si chiede il rimborso e così via.
Il rischio-reclamo. Da
quando nel nostro ordinamento è entrato in vigore il nuovo
istituto del reclamo disciplinato dall’articolo 17-bis del dlgs
546 del 1992, la tutela in sede
contenziosa in materia di rifiuto espresso o tacito all’istanza
di rimborso dell’Irap indebitamente pagata si è ulteriormente complicato.
Occorre infatti tener presente che il contribuente deve
infatti preliminarmente verificare a quanto ammonta l’Irap
chiesta a rimborso per evitare
di incorrere in spiacevoli errori
che potrebbero compromettere il diritto al rimborso stesso.
Infatti se l’importo complessivamente chiesto a rimborso a
titolo di Irap non supera l’importo di 20 mila euro, il contribuente deve necessariamente
far precedere il ricorso dal reclamo obbligatorio così come
disciplinato dall’articolo sopra
richiamato.
L’istanza di reclamo deve
essere inoltrata all’ufficio
competente che ha rifiutato la
richiesta di rimborso, mentre
il ricorso alla commissione tributaria provinciale non sarà
procedibile fino alla scadenza
del termine di novanta giorni
dalla data di notifica del reclamo all’ufficio. Entro i suddetti
novanta giorni potrebbe infatti concludersi la procedura con
una «mediazione» fra l’ufficio e
il contribuente che eviterebbe
la successiva presentazione del
ricorso. Circostanza quest’ultima che raramente potrà verificarsi visto che l’ufficio terrà
fede all’originario rifiuto al rimborso e lo stesso contribuente
non sarà disponibile ad alcuna
rinuncia in tal senso.
© Riproduzione riservata
4
Lunedì 13 Giugno 2016
LOTTA ALL’EVASIONE
Le misure contenute nella proposta di direttiva che ha ottenuto il sì dell’ Europarlamento
Dalle deduzioni ai redditi esteri
Stretta dell’Ue contro le frodi
DI
Pagine a cura
GLORIA GRIGOLON
mposta minima sul reddito societario al 15%,
deduzione degli oneri finanziari al 20% e pagamento delle tasse in loco per
le stabili organizzazioni. Per
raggiungere un’unione fiscale
di fatto sarà inoltre necessario
mettere in chiaro l’elenco dei
paradisi fiscali distorsivi degli
equilibri interni e applicare
una trasparenza a maglie larghe che parta dalla disclosure
delle informazioni inerenti
accordi fiscali privati statoimpresa (tax rulings) e giunga
a controlli serrati su società di
comodo e controllate, nonché
su fondi fiduciari e fondazioni.
E se l’avvio dello scambio automatico dei dati semplificherà
nel biennio 2017-2018 la vita
alle amministrazioni tributarie su larga scala, l’introduzione di un codice d’identificazione fiscale sulle transazioni
transfrontaliere (Cif) potrebbe
essere un primo tassello volto
a evitare frodi in casa propria.
Da ultima, la questione dell’interpretazione: onde evitare di
scivolare in problematiche interpretative, sono state fornite
definizioni puntuali di concetti quali stabile organizzazione
(sede fissa d’affari in cui una
società esercita in tutto o in
una parte rilevante la propria
attività) e patent box (con
imposte di favore sui soli proventi legati a spese di ricerca
e sviluppo), nonché quella di
paradiso fiscale, in qualità di
luogo avente imposizione nulla
o soltanto nominale, e pratiche
amministrative che impediscono l’efficace comunicazione tra
governi.
L’Europa compie dunque
un nuovo passo verso la lotta
alla frode fiscale. La proposta
formulata dalla Commissione
e rivolta all’emanazione di una
direttiva anti-evasione ha ricevuto il via libera dalla Plenaria
del parlamento Ue mercoledì
8 giugno. Ora la palla passa al
Consiglio che dovrà decidere a
maggioranza se approvare il
testo o respingerlo. A quel punto saranno gli stati membri a
recepire le nuove regole all’interno del proprio ordinamento.
Le attuali priorità politiche in
termini di fiscalità internazionale hanno evidenziato la
necessità di assicurare che
l’imposta cui le multinazionali
sono obbligate venga versata
nel luogo in cui gli utili sono
generati, ovvero laddove il valore è creato. L’obiettivo di consentire ai governi di esercitare
la propria sovranità fiscale è
stato tradotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo
sviluppo economico (Ocse) in
15 raccomandazioni di azioni
concrete da attuare nel quadro
I
Cause e soluzioni approvate dal parlamento
Ambito
Pratiche scorrette adottate Conseguenze
Intervento autorità
•
Deducibilità
interessi
Finanziare le attività di multinazionali nelle giurisdizioni a
fiscalità elevata attraverso il
debito, disponendo la restituzione di interessi «gonfiati» a
controllate collocate in paesi
a fiscalità privilegiata
Minor base imponibile nei
paesi in cui il fisco è stringen•
te, che aumenta nei paesi a
fiscalità agevolata
•
Ridurre l’onere tributario traDistorsione del mercato traImposizioni in sferendo la residenza fiscale
mite attuazione di tax rulings
•
uscita
o i propri attivi in giurisprulesivi
denza a fiscalità privilegiata
•
Clausola
Switchover
Date le difficoltà nel concedere crediti d’imposta per
imposte versate all’estero,
gli stati tendono a esentare
dalla tassazione i redditi
stranieri
Viene incoraggiato l’ingresso
sul mercato interno di redditi
non tassati e derivanti da
redditi originati in stati terzi
esterni all’Ue
•
In assenza di una regola
generale comunitaria anti
Norma generaelusione servono regole pele antiabuso
riodiche che contrastino coi
nuovi metodi anti elusivi
Limitare l’importo degli
interessi che il contribuente può dedurre in un
esercizio fiscale;
Deducibilità interessi
passivi netti in percentuale fissa (dal 10 al 30%)
e riferito al solo reddito
imponibile
Prevenire l’erosione della
base imponibile nello
stato di origine;
Possibilità di dilazionare
i pagamenti dell’imposta
su più anni
Assoggettare il contribuente al pagamento
d’imposta in loco su dividendi, plusvalenze da
cessione partecipazioni
e redditi da stabili organizzazioni;
Concessione di un credito
•
Colmare i buchi delle discipline comunitarie che
agiscono nelle differenti
giurisdizioni
•
Riduzione dell’onere complessivo e mancate entrate
per il paese originario di
•
destinazione
Eliminare l’incentivo a
trasferire redditi (solitamente redditi passivi
mobili)
Portare utili e valore prodotto a essere tassati
in loco
La differenza nella qualifi •
cazione giuridica dei pagamenti crea disallineamenti.,
Aprono la strada a fraintenDisallineamen- che permettono di ridurre il
dimenti e alla confusione
ti ibridi
debito d’imposta sfruttando
d’imputazione
doppie deduzioni o deduzioni
su redditi non inclusi nell’imponibile
Lo stato terzo segue la
qualificazione giuridica
dello strumento ibrido
o di altra entità ibrida
vigente nello stato membro da cui ha origine il
pagamento
Società controllate Cfc
Le società madri aventi controllate in paesi a fiscalità
privilegiata trasferiscono
ivi gli utili ottenendo illeciti
sconti fiscali
dell’iniziativa Beps. In risposta
all’esigenza di una maggiore
equità fiscale, la Commissione,
su idea di quanto già chiesto
dal Consiglio nell’aprile 2012,
ha definito un piano d’azione
nel giugno 2015, volto a render
concreta la possibilità di una
base imponibile consolidata
comune per le società (Ccctb),
munita di un criterio di ripartizione appropriato. A proposito,
la stessa autorità europea dovrebbe pubblicare quanto prima una proposta ambiziosa di
base unificata. Il Parlamento
ha richiesto inoltre l’introdu-
zione, entro il gennaio 2017, di
un meccanismo di risoluzione
univoco delle controversie con
tempi stretti.
Deducibilità interessi.
Non è raro che le multinazionali finanzino le proprie società in giurisdizioni ad alta
fiscalità attraverso strumenti
di debito, disponendo poi che
queste ultime restituiscano
interessi superiori al dovuto a
società controllate residenti in
giurisdizioni a bassa fiscalità.
Tale stratagemma ha permesso di diminuire la base imponibile di pertinenza nei paesi
più «cari», accrescendo invece
quella di competenza di quei
paesi in cui il fisco è meno aggressivo. Per scoraggiare tale
pratica, la Commissione ha posto un limite all’importo degli
interessi che il contribuente è
autorizzato a dedurre nel corso
dell’esercizio: gli interessi passivi netti saranno così oggetto
di sconto solo fino al 20% (l’Ocse indicava un range compreso
tra il 10 e il 30%).
Imposizioni in uscita.
Nell’intento di disincentivare
i contribuenti intenzionati a
trasferire la propria residenza
fiscale e/o i propri attivi verso
una giurisdizione a bassa fiscalità, l’autorità ha disposto
l’istituzione di una tassa di
uscita pari al 15% sugli attivi oggetto di trasferimento
che comprendono plusvalenze non realizzate. Nel caso
in cui redditi esteri fossero
soggetti ad aliquote inferiori
al di fuori dall’Unione, la differenza dovrà quindi essere
pagata al fisco del Paese Ue
interessato. Ciò anche al fine
di preservare la base imponibile ed evitare distorsioni del
mercato.
LOTTA ALL’EVASIONE
a nuova direttiva anti-evasione stabilisce
quindi norme a contrasto di schemi elusivi
riguardanti settori specifici:
oltre alla deducibilità degli
interessi e all’imposizione in uscita, completano la
clausola dello switch-over, il
quadro una norma generale
antiabuso, la disciplina sulle società controllate estere
e, da ultimo, un quadro per
contrastare i disallineamenti
da ibridi.
Clausola di switch-over.
In un mercato europeo in cui
vigono normative che vietano l’applicazione della doppia
imposizione sugli utili generati, buchi nella giurisprudenza
hanno fatto sì che, nell’incertezza legata alla concessione
di un credito d’imposta legato
a tasse versate all’estero, gli
stati hanno iniziato a esentare da tassazione i redditi oltre confine. La clausola dello
switch-over è stata inserita
proprio per ristabilire il binomio imposizione alla fontecredito d’imposta a valle, col
fine di scoraggiare il trasferimento di utili non supportato
da fini commerciali.
Norma antiabuso. A fronte delle recenti vicende che
hanno visto alcune delle più
note multinazionali al mondo
violare le regole europee sulla
pianificazione fiscale aggressiva, la richiesta di una norma antiabuso subentra a colmare tale carenza. Per far ciò
la Commissione ha previsto
che venga conferito alle autorità comunitarie il potere di
negare ai contribuenti, qualora necessario, il beneficio di
meccanismi fiscali abusivi e
lesivi della concorrenza.
Norme sulle controllate
estere. Tra società madri e
controllate si annida l’elusione, questo almeno secondo
l’evidenza. Contribuenti con
società controllate in giurisdizioni a bassa fiscalità possono infatti attuare strategie
fiscali volte a trasferire verso
queste ultime gran parte de-
L
Stop ai benefici
fiscali abusivi
La misura in percentuali
Se il reddito estero è soggetto ad aliquota fiscale
inferiore fuori dall’Unione, la differenza sarà pagata all’amministrazione fiscale del paese Ue
Concesse deduzioni degli oneri finanziari eccedenti fino al 20% degli utili del
contribuente o fino a un importo di 2 milioni di euro
Tasso minimo di imposta
al 15%
I concetti chiave della proposta emendata
Definire una «lista nera» dei paradisi fiscali intra ed extra
Unione, integrata da un elenco di sanzioni nei confronti delle
giurisdizioni non collaborative e degli istituti finanziari che
operano nei paradisi fiscali
Paradisi
fiscali
schedati
•
•
Trasparenza
a maglie
larghe
•
•
Introdurre una base imponibile consolidata Ccctb comune
per tutte le società
Introdurre metodo comune di calcolo dei tassi di imposta sulle società efficace in ciascuno Stato membro per
consentire il confronto tra i Paesi dell’Ue
Proibire la creazione di società fittizie o società di comodo
Aumentare la trasparenza dei fondi fiduciari e delle fondazioni
Patent box Possono beneficiare di aliquote d’imposta favorevoli solo i
a stretto giro redditi connessi direttamente a spese di ricerca e sviluppo
Tax Rulings
trasparenti
Necessità di accesso per tempo a informazioni su strategie
di pianificazione fiscale delle multinazionali
Codice di
Necessità di uno strumento per registrare movimenti tranidentificazione sfrontalieri. Funge da base per un effettivo scambio di inforfiscale
mazioni tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri
Lunedì 13 Giugno 2016
gli utili prodotti dalla società
madre (soggetta ad elevata
fiscalità); i redditi oggetto del
trasferimento sono di solito
redditi passivi mobili. Tra le
pratiche più sfruttate quella
di trasferire proprietà di attivi immateriali (intellettuali)
alla controllata estera, corrispondendo a questa successivamente redditi in forma
di pagamento di canoni. La
misura pensata dalla Commissione riconduce quindi
alla società madre i redditi
della controllata estera.
Quadro a contrasto dei
disallineamenti da ibridi. Infine, lo scenario che
fonda sulle differenze della
qualificazione giuridica di
strumenti finanziari e dei
pagamenti. L’esistenza di
un disallineamento tra am-
Tra le pratiche più
sfruttate quella di
trasferire proprietà
di attivi immateriali
alla controllata estera, corrispondendo
a questa successivamente redditi in
forma di pagamento
di canoni. La misura
Ue riconduce alla
società madre i redditi della controllata
estera
ministrazioni porta sovente a poter sfruttare doppie
deduzioni o a beneficiare di
sconti sul reddito dichiarato
solo in uno dei due paesi. La
direttiva interviene allora
prescrivendo che la qualificazione giuridica attribuita
a uno strumento ibrido o a
un’entità ibrida dallo stato
membro da cui ha origine
un pagamento, sia esso una
spesa o una perdita, deve essere seguita dall’altro Stato
membro interessato dal disallineamento.
Irap Si o Irap No?
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5
6
Lunedì 13 Giugno 2016
FISCO
I passaggi per individuare di volta in volta la natura della specifica operazione
Imprese edili davanti al bivio
per l’applicazione dell’Iva
Pagine a cura
FRANCO RICCA
DI
P
er le imprese del settore edile, individuare di volta in volta la
natura della specifica
operazione rimane forse la
difficoltà principale per determinare la modalità di applicazione dell’Iva: se con il
meccanismo ordinario della
rivalsa in fattura da parte del
fornitore, oppure con il meccanismo speciale dell’inversione
contabile (o reverse charge) a
cura del cliente. La questione
si pone soprattutto con riguardo alla disposizione della
lettera a-ter) del sesto comma
dell’art. 17 del dpr 633/72, che
ha assoggettato all’inversione
contabile le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione,
di installazione di impianti e
di completamento relative a
edifici. In questo ambito, poi,
particolarmente problematica
è la situazione delle imprese
artigiane che si occupano di
fornitura e posa in opera, per
esempio di serramenti, infissi,
tapparelle, ecc., dove può risultare estremamente difficile
tracciare la linea di confine tra
cessione di beni e prestazione
di servizi. Peraltro, talvolta
manca la consapevolezza della necessità di dover effettuare tale distinzione, nell’erroneo
convincimento che la circostanza che la predetta attività
sia classificata nel codice Ateco 43.32.02, identificato dalla
circolare n. 14/2015 tra quelli
che individuano le operazioni
della citata lettera a-ter), sia
sufficiente per far scattare il
meccanismo dell’inversione
contabile nei rapporti «B2B»,
mentre invece occorre anche
che l’operazione sia qualificabile come prestazione di servizi
e non come cessione di beni.
Inversione contabile
solo sulle prestazioni. Nella circolare n. 14/2015, con riguardo alla disposizione della
citata lettera a-ter), l’Agenzia
ha confermato che devono ritenersi escluse dall’inversione
contabile le forniture di beni
con posa in opera, in quanto tali operazioni, ai fini Iva,
costituiscono cessioni di beni
e non prestazioni di servizi,
assumendo la posa in opera
funzione accessoria rispetto
alla cessione del bene. Invero,
secondo l’insegnamento della
corte di giustizia Ue, l’operazione composta da più elementi deve ricevere una qualificazione unitaria non solo
quando si può individuare un
elemento principale rispetto ad
altri meramente accessori, ma
anche quando i vari elementi,
pur avendo pari importanza
nell’economia dell’operazione,
sono indissolubilmente connessi in modo da costituire
oggettivamente, nell’ottica
dell’acquirente, un’operazione
unica.
La corretta identificazione
della natura dell’operazione
si rivela spesso difficile, sia
perché non sempre il confine
tra l’una e l’altra categoria,
nella varietà e complessità
delle transazioni economiche,
risulta ben delineato, sia per
le incertezze che scaturiscono
dalle differenze tra la normativa interna, che attinge ampiamente all’ordinamento del
diritto civile nazionale, e quella
unionale, che si basa invece su
nozioni proprie.
La corte di giustizia Ue,
nelle molte occasioni in cui si
è occupata della qualificazione
dell’operazione, ha ammesso
che la varietà delle operazioni commerciali non consente
di fornire una risposta esaustiva sul modo di esaminare
correttamente tale questione,
validamente applicabile in
tutti i casi.
Si pone, in primo luogo, la
questione della definizione
delle operazioni complesse,
costituite cioè di più elementi,
ove occorre considerare due
esigenze di segno opposto:
- da un lato, ciascuna operazione deve essere considerata
di regola come autonoma e in-
dipendente
- dall’altro, l’operazione costituita da un unico servizio
(in senso lato) sotto il profilo
economico non deve essere artificialmente divisa in più parti
per non alterare la funzionalità del sistema dell’Iva.
Occorre individuare gli elementi caratteristici dell’operazione per stabilire se il soggetto
passivo fornisca al consumatore, inteso come consumatore medio, più prestazioni
principali distinte o un’unica
prestazione.
Si configura un’operazione
unica, in particolare, nel caso
in cui uno o più elementi devono essere considerati nel
senso che costituiscono l’operazione principale, mentre
uno o alcuni elementi devono
essere considerati come una o
più operazioni accessorie cui
si applica la stessa disciplina
dell’operazione principale. In
merito al requisito della accessorietà, la corte ha chiarito
che una operazione deve essere
considerata accessoria all’operazione principale quando non
costituisce per la clientela un
fine a sé stante, bensì il mezzo
per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale
offerto dal prestatore.
Vi può essere altresì una
prestazione unica, ai fini
dell’Iva, anche quando due o
più elementi forniti dal soggetto passivo al consumatore,
considerato come consumatore
medio, sono a tal punto strettamente connessi da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica indissociabile,
la cui scomposizione avrebbe
carattere artificiale.
Non è decisivo, invece, il fatto
che sia stato fatturato un prezzo unico. Vero è che, quando un
soggetto fornisce ai suoi clienti
un’operazione composta da più
elementi dietro versamento di
un prezzo unico, questa circostanza può militare a favore
dell’unicità dell’operazione.
Tuttavia, nonostante il prezzo
unico, se dalle altre circostanze di fatto emerge che i clienti
intendono acquistare due operazioni distinte, occorre isolare le parti del prezzo unico
relative alle due operazioni,
per assoggettarle al corrispondente trattamento loro proprio,
adottando il sistema di calcolo
o di valutazione più semplice
possibile.
Del resto, se fosse decisiva
la circostanza che il fornitore abbia fatturato un prezzo
unico oppure prezzi distinti,
la qualificazione dell’operazione non dipenderebbe più
dagli elementi oggettivi sopra
evidenziati, bensì dalla mera
discrezionalità del fornitore.
Vanno presi in esame gli elementi oggettivi e non solo l’incidenza dei
Quanto a determinare se l’operazione unica debba qualificarsi cessione o prestazione, occorre ricordare che si considera «cessione di
bene» il trasferimento del potere
di disporre di un bene materiale
come proprietario. La nozione di
cessione, peraltro, non si riferisce al trasferimento di proprietà
nelle forme previste dal diritto
nazionale, ma comprende qualsiasi
operazione di trasferimento di un
bene materiale effettuata da una
parte che autorizza l’altra parte a
disporre di fatto di tale bene come
se ne fosse il proprietario. La finalità della direttiva potrebbe infatti
risultare compromessa qualora la
constatazione della sussistenza
di una cessione di beni, che è una
delle operazioni imponibili, fosse soggetta alla realizzazione di
condizioni che variano a seconda
del diritto civile dello stato membro interessato. Per accertare se
un’operazione configuri una cessione di beni o una prestazione di
servizi, occorre prendere in considerazione tutte le circostanze in
cui essa si svolge, così da rinvenirne gli elementi caratteristici.
In relazione alla questione della qualificazione dell’operazione
costituita dalla fornitura di un
bene specificamente adattato alle
esigenze dell’acquirente, la corte,
nel ribadire che occorre individua-
re gli elementi predominanti, ha
precisato che oltre all’importanza
della prestazione al fine di adattare il bene, sono elementi pertinenti anche la portata, la durata e il
costo dei detti adattamenti.
In relazione a un caso di fornitura di un bene con posa in opera, la
corte ha poi precisato che occorre
stabilire se la posa costituisca semplice elemento accessorio alla fornitura, oppure se essa richieda procedimenti tecnicamente complessi
e l’impiego di apparecchiature specializzate, conoscenze specifiche,
tali da rendere la prestazione non
solo indissociabile dalla fornitura
del bene, ma anche indispensabile all’impiego e allo sfruttamento
successivi di tale bene.
La circostanza che la fornitura di
un bene sia accompagnata dall’installazione non osta, in linea di
principio, a che l’operazione sia
qualificabile come cessione. Un
bene materiale, infatti, può essere
installato o montato, con o senza
collaudo da parte del fornitore
o per suo conto, senza che l’operazione perda necessariamente
la sua qualifica di cessione di un
bene.
Occorre inoltre considerare il
rapporto tra il prezzo del bene e
quello dei servizi, che rappresenta un indice obiettivo di cui si può
tener conto nel qualificare l’opera-
zione; tuttavia, il costo del materiale e dei lavori non deve, da solo,
assumere un’importanza decisiva.
Per qualificare l’operazione, occorre quindi esaminare anche l’importanza della prestazione di servizi
rispetto alla fornitura del bene.
Nel caso della posa in opera,
anche se tale prestazione presenta una complessità e richiede
mezzi rilevanti, non ne consegue
tuttavia che la prestazione di
servizi abbia un carattere prevalente sulla cessione del bene; in
particolare, ciò deve escludersi
se risulta che i lavori si limitano alla posa in opera del bene e
non hanno lo scopo o il risultato
di alterarne la natura e neppure
quello di adattarlo ai bisogni specifici del cliente.
Alla luce di questi criteri, enunciati tra l’altro nella sentenza
29 marzo 2007, causa C-111/05,
richiamata dall’Agenzia delle
entrate nella circolare n. 37 del
22 dicembre 2015, per stabilire,
per esempio, se l’installazione
di un impianto di condizionamento dell’aria, nella quale il
corrispettivo dell’apparecchio
supera quello della componente
lavoro, costituisce ai fini dell’Iva
cessione di beni o prestazione di
servizi, occorre prendere in esame tutti gli elementi oggettivi e
non solo l’incidenza dei valori,
prescindendo invece dal profi lo
soggettivo del fornitore, essendo irrilevante che questi sia un
artigiano idraulico o elettricista,
oppure un commerciante.
In particolare, bisogna considerare anche l’incidenza in termini
«qualitativi» del lavoro, desunta
dalla sua importanza nell’ottica del risultato finale, dalla sua
complessità, dalla sua durata. Su
queste basi, quindi, l’operazione
in esame, unitariamente considerata (giacché sembra doversi
escludere che, nella fattispecie,
l’acquirente abbia inteso ottenere dal fornitore due operazioni
distinte), si potrà configurare
come cessione di beni qualora
l’intervento della posa in opera
abbia funzione meramente accessoria (es. fissaggio alla parete di
un apparecchio integrato), oppure come prestazione di servizi nel
caso in cui il lavoro sia più complesso e impegnativo (es. sopralluogo e consulenza nella progettazione e nella scelta dei materiali,
realizzazione delle tracce per il
passaggio di fili e tubi, installazione del motore, installazione degli
split, collegamenti ecc.).
Questioni del genere richiedono un apprezzamento di fatto delle circostanze concrete che può
portare a valutazioni soggettive
differenti.
Lunedì 13 Giugno 2016
FISCO
7
Reverse charge, guida l’Ateco
P
er l’applicazione del
regime dell’inversione contabile ai sensi
della lettera a-ter),
occorre che l’operazione,
oltre a rientrare fra le prestazioni di servizi, abbia a
oggetto servizi di pulizia,
di demolizione, di installazione impianti e di completamento degli edifici (e non
di immobili tipologicamente diversi dagli edifi ci). Al
riguardo, nella circolare n.
14/2015, l’Agenzia ha dettagliatamente individuato i codici Ateco 2007 nei
quali i predetti servizi sono
classificati. Il riferimento ai
codici di attività richiamati
dalla circolare ha carattere
oggettivo, nel senso che le
prestazioni oggettivamente
riconducibili a detti codici
sono sottoposte all’inversione contabile a prescindere
dal codice di attività con
il quale il soggetto passivo
risulta registrato e indipendentemente dalla circostanza che egli operi o meno
abitualmente nel settore
edile. Peraltro, come ricordato dalla circolare, lo svolgimento sistematico delle
attività descritte nei codici
in esame obbliga il soggetto
a comunicare i codici stessi
all’amministrazione fi nanziaria. Nella prima fase di
applicazione delle nuove
disposizioni, era controverso il regime applicabile alle
prestazioni di servizi di manutenzione e di riparazione
di impianti, che oggettivamente si differenziano da
quelle di «installazione»
(le sole menzionate dalla
norma), ma che sono classifi cate nel medesimo codice
di attività.
L’ a d o z i o n e, d a p a r t e
dell’Agenzia, del riferimento alle descrizioni dei codici
di attività ha portato a ritenere soggette all’inversione
contabile anche le prestazioni di manutenzione e di
riparazione degli impianti,
in quanto menzionate nei
codici individuati nella circolare.
Il meccanismo speciale
troverà applicazione anche
alle prestazioni di servizi,
effettuate successivamente
all’operazione principale
dell’installazione di impianti su edifici, concernenti l’assistenza e la manutenzione
degli impianti medesimi, in
esecuzione di obbligazioni assunte con il contratto
principale, oppure in via
autonoma.
È irrilevante, al riguardo,
che dette prestazioni siano
eseguite dallo stesso soggetto che ha fornito e installato
l’impianto, oppure da terzi
per suo conto, oppure da
terzi in via autonoma sulla
base di un rapporto diretto
con il titolare dell’impianto.
Ovviamente se l’assistenza «post-installazione» è
fornita gratuitamente, in
esecuzione di obblighi di
garanzia, l’operazione non
assumerà rilevanza ai fi ni
dell’Iva. Qualora l’installatore dell’impianto, obbligato
alla garanzia, affida l’esecuzione del servizio a un ter-
I presupposti per l’inversione contabile
Per l’applicazione della disposizione dell’art. 17, sesto comma, lett. a-ter),
del dpr 633/72, devono coesistere i seguenti presupposti:
1. l’operazione deve essere qualificabile, agli effetti dell’Iva, come prestazione di servizi e non come cessione di beni
2. la prestazione deve avere ad oggetto attività di pulizia, demolizione,
installazione impianti o completamento relative ad edifici, come definite
nei codici Ateco 2007 indicati nella circolare n. 14/2015
3. destinatario della prestazione deve essere un soggetto passivo dell’Iva
che agisce in tale veste, eccettuati i soggetti passivi operanti in regimi speciali che non prevedono adempimenti contabili (cfr. circolare n.
14/2015)
zo, la fattura che quest’ultimo emetterà nei confronti
dell’installatore sarà emessa in regime di inversione
contabile.
Completamento degli
edifici. Le prestazioni di
«completamento» degli edifici sono identificate dalla circolare rinviando ai codici di
attività del gruppo 43.3 della tabella Ateco, denominato
appunto «completamento e
fi nitura di edifi ci». In proposito, era stato prospettato
da taluni che vi rientrassero
solo le prestazioni rese nel
quadro di interventi di nuova costruzione o di restauro,
risanamento, ristrutturazione, con evidente rinvio
alle tipologie di interventi
edilizi elencate nell’art. 3
del dpr n. 380 del 6 giugno
2001 (testo unico sull’edi-
lizia). L’interpretazione è
stata disattesa dall’Agenzia,
secondo la quale il termine
«completamento» è utilizzato nella lettera a-ter) in
senso atecnico, senza alcun
nesso con la definizione
degli interventi edilizi di
cui al citato dpr 380/2001.
Conseguentemente, per
esempio, la prestazione di
servizi di tinteggiatura di
un edificio o di una sua porzione, rientrante nel codice
attività 43.34.00, è soggetta al regime dell’inversione
contabile anche se resa nel
quadro di lavori di semplice
manutenzione di un edificio
esistente.
Le prestazioni di servizi
di completamento, in sostanza, in virtù del criterio
assunto, corrispondono a
quelle oggettivamente ri-
entranti nelle descrizioni
delle attività comprese nel
gruppo 43.3, a prescindere
dalla tipologia di intervento edilizio nell’ambito del
quale sono fornite (manutenzione, ristrutturazione,
nuova costruzione ecc.). Coerentemente, nel question
time del 10 marzo 2016 in
commissione fi nanze della
camera, l’amministrazione
fi nanziaria ha chiarito che
l’attività dell’impresa che
effettua opere murarie per
un committente soggetto
passivo, nell’ambito di un
ampliamento di un edificio,
è tenuta all’osservanza del
meccanismo dell’inversione
contabile, trattandosi di attività compresa nel codice
43.39.01.
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valori per stabilire se c’è cessione di beni o prestazione di servizi
Prestazioni di servizi, prevale
l’obbligazione del fare. Con la
risoluzione n. 25/E del 6 marzo
2015, l’Agenzia ha risposto a un
quesito concernente l’applicabilità dell’aliquota Iva agevolata, prevista per le prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
delle abitazioni, alle operazioni
poste in essere da imprese artigiane che, sulla base di contratti
di appalto commissionati dagli
utenti finali, producono infissi su
misura per poi installarli.
Per quanto riguarda la qualifi cazione dell’operazione come prestazione di servizi oppure come
cessione di beni, la risoluzione
chiarisce che, nel caso di specie,
le operazioni poste in essere dalle
imprese artigiane sembrano riconducibili al contratto di cessione
con posa in opera, dove l’obbligazione di dare (cessione) prevale
su quella di fare (prestazioni di
servizi). Lo scopo dell’impresa
artigiana è, infatti, quello di produrre infissi in serie con caratteristiche standardizzate, seppur
tenendo conto di semplici variazioni di misura in relazione alle
specifiche esigenze di ogni singolo
cliente, e di cederli con posa accessoria.
In tal senso si era già espressa
l’amministrazione con risoluzione
n. 360009 del 5 luglio 1976, ove
è stato precisare che, in assenza
di clausole contrattuali che obblighino l’assuntore a realizzare un
«quid novi» rispetto all’ordinaria
serie produttiva, è considerato
contratto di vendita di beni la fornitura, anche se con posa in opera,
di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, infissi, ecc.,
qualora il fornitore sia lo stesso
fabbricante o chi fa abitualmente
commercio di detti prodotti.
Nella prospettiva dell’inversione contabile prevista dalle disposizioni in esame, quindi, la risoluzione 25/2015 porta a ritenere
che alla fornitura e posa in opera
di infissi su misura, in via di principio, il meccanismo dell’inversione contabile non si applica perché
l’operazione è qualificabile come
cessione di beni, pur trattandosi
di un’attività inclusa nei codici
Ateco che, secondo la circolare n.
14/2015, identificano l’area delle
operazioni sottoposte al meccanismo speciale.
In merito alla precisazione di
carattere soggettivo contenuta
nella risoluzione, secondo cui si
qualifica «contratto di vendita di
beni la fornitura… qualora il fornitore sia lo stesso fabbricante o
chi fa abitualmente commercio di
detti prodotti», si deve rilevare
che la qualifi cazione dell’operazione, secondo l’insegnamento
della corte di giustizia, deve poggiare esclusivamente su elementi
oggettivi, sicché non sembra corretto, ai detti fini fare riferimento
al tipo di attività esercitata dal
fornitore.
Infatti, qualora la stessa operazione dovesse essere qualifi cata
in modo differente, e assoggettata
pertanto a un diverso trattamento, a seconda delle caratteristiche
del fornitore, risulterebbe violato
il principio di neutralità, che impone di applicare lo stesso trattamento alle stesse operazioni.
Così, per esempio, la fornitura con
posa in opera di una caldaia non
può essere qualificata cessione di
beni quando è posta in essere dal
commerciante di prodotti termosanitari, e prestazione di servizi
quando posta in essere, nelle medesime circostanze, da un artigiano idraulico: la qualifi ca di tale
operazione dovrà fondarsi solo su
elementi oggettivi e sarà quindi
identica in entrambi i casi.
Altro caso dubbio: fornitura e
installazione di ascensori. Con
una nota del 27 luglio 2007, rispondendo all’istanza di interpello
di un’impresa che svolge attività
di produzione e installazione di
ascensori e montacarichi realizzati prevalentemente su specifica
commessa (codice Atecofin 2004
29.22.1 (ora 28.22.01 Ateco 2007),
la direzione regionale della Lombardia ha dichiarato che poiché le
installazioni degli impianti, peraltro realizzati su misura, hanno
carattere prevalente rispetto alla
fornitura, l’attività è riconducibile
alla sezione F della tabella Atecofin 2004, codice 45.31.1 (ora
43.29.01 Ateco 2007), sicché l’impresa, allorquando operi in base a
subappalto, dovrà applicare il reverse charge ai sensi della lettera
a) del sesto comma dell’art. 17.
Secondo tale impostazione, che
postula evidentemente la classificazione dell’operazione descritta
fra le prestazioni di servizi, l’impresa dovrebbe operare in regime
di inversione contabile, a decorrere dall’1/1/2015, anche ai sensi
della lettera a-ter), ovviamente al
ricorrere degli altri presupposti
(rapporto B2B, operazioni relative a edifici).
Come osservato a proposito della posa in opera di infissi, tuttavia,
la sola classificazione Ateco non è
sufficiente a rendere applicabile il
meccanismo speciale di applicazione dell’Iva. A tale fine, occorre inoltre che l’operazione di fornitura e
posa dell’ascensore, unitariamente
considerata, sia qualificabile come
prestazione di servizi, conclusione
che, in via di principio, non sembrerebbe condivisibile.
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Lunedì 13 Giugno 2016
FISCO
Le indicazioni delle Entrate sull’istituto sui nuovi investimenti introdotto dal dlgs 175/2015
Un interpello ad ampia gittata
Incluse tutte le tipologie di istanze. Estesi anche i soggetti
DI
I principi essenziali
Pagina a cura
DUILIO LIBURDI
U
n interpello ad amplissimo raggio e che
racchiude tutte le
possibili tipologie di
istanze previste dall’ordinamento. È questo, in sintesi,
quello che emerge dalle indicazioni dell’amministrazione
finanziaria in merito all’istituto dell’interpello sui nuovi
investimenti introdotto dal
decreto legislativo n. 175 del
2015. Ampio raggio anche in
relazione ai soggetti che possono presentarlo nell’ambito
di una attività che è solo potenzialmente destinata a diventare produttiva di redditi
di impresa. In questo contesto,
un elemento fondamentale
sarà quello delle ricadute occupazionali dell’investimento
che, nel concetto di «positive»
comprende anche l’obiettivo
finalizzato al mantenimento
dei livelli di impiego in modo
tale, per esempio, da evitare
una situazione di crisi. Le disposizioni di legge sono quelle
contenute nell’articolo 2 del
dlgs n. 175 del 2015 relativo, appunto, alla procedura
di interpello per coloro che
intendono effettuare nuovi
investimenti nel territorio
dello Stato. Naturalmente, la disposizione si presta
soltanto in parte a essere di
largo effetto considerato che
nell’ambito della predetta procedura ricadono coloro che effettuano un investimento minimo che deve essere pari a 30
milioni di euro. Quindi, anche
se la novità non appare destinata a una enorme massa di
contribuenti, la possibilità di
«interrogare» l’amministrazione finanziaria sulle questioni
legate agli investimenti effettuati è di indubbio interesse.
Anche perché, come peraltro
evidenziato nella circolare,
lo specifico interpello può di
fatto essere trasversale coprendo tutte le diverse tipologie di istanze previste dallo
statuto dei diritti del contribuente. Preliminarmente va
evidenziato come all’articolo
17 sia stata data attuazione
con il decreto ministeriale del
29 aprile scorso e con il provvedimento dell’Agenzia delle
entrate, contenente gli aspetti
procedurali legati all’interpello, del 20 maggio. Il documento
di prassi dell’amministrazione
finanziaria, nell’illustrare i
soggetti che sono ammessi alla
procedura «speciale» di interpello, evidenzia come anche i
«privati» possano entrare nel
campo di applicazione della
norma a condizione, in linea
con quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera b)
del decreto ministeriale, che
diventino imprenditori attraverso l’investimento stesso.
Mediante lo svolgimento di
attività commerciale ovvero
L’investimento deve esser non inferiore a 30 milioni
Nozione di interpello sui
di euro e deve avere, in particolare, ricadute occunuovi investimenti
pazionali positive
Di fatto, l’istanza specifica racchiude tutte le tipoloTipo di istanza
gie di interpello conosciute dall’ordinamento
Coloro che svolgono attività di impresa ma anche
Soggetti interessati
coloro che si «attrezzano» per svolgerla
Rapporti con contenzioso
La risposta all’interpello preclude gli accertamenti
e accertamento
L’investimento deve essere effettuato nel territoElementi necessari
rio dello Stato e può riguardare anche i gruppi di
imprese
I contenuti da evidenziare
Una istanza con contenuti stringenti.
La circolare dell’Agenzia delle entrate
procede a illustrare quale sia il contenuto dell’istanza di interpello osservando come, in particolare, sia necessario
evidenziare :
- la descrizione dettagliata del piano di
investimento, con riferimento al relativo trattamento fiscale e alle operazioni societarie pianificate per la relativa
attuazione. La descrizione deve necessariamente specificare: l’ammontare
dell’investimento, non inferiore a trenta
milioni di euro, e i metodi prescelti per
la quantificazione; i tempi e le modalità
di realizzazione dello stesso; le ricadute
occupazionali significative da valutare
in relazione all’attività in cui avviene
l’investimento e durature, e i riflessi,
anche in termini quantitativi, che l’investimento oggetto dell’istanza ha sul
sistema fiscale italiano;
- le specifiche disposizioni tributarie di
cui si richiede l’interpretazione, o in relazione alle quali si chiede di valutare
l’eventuale abusività delle operazioni
connesse al piano di investimento, nonché le specifiche disposizioni antielusive
delle quali si chiede la disapplicazione
e gli specifici regimi o istituti ai quali si
chiede di avere accesso;
- l’esposizione, in modo chiaro e univoco, del trattamento fiscale che il contribuente ritiene corretto in relazione al
piano di investimento, con esplicitazione
delle soluzioni e dei comportamenti che
l’istante intende adottare in relazione
alla sua attuazione;
In questo passaggio della circolare, che
commenta il decreto
attuativo delle relative disposizioni di legge, si rende dunque
pienamente evidente
il concetto di omnimediante la partecipazione
al patrimonio di soggetti
che svolgono attività commerciale in Italia. Più in generale, posto che il decreto
richiama appunto soggetti
che non svolgono tipicamente attività di impresa,
sarà possibile l’accesso a
soggetti quali le fondazioni
bancarie.
È evidente come la parte
fondamentale della procedura sia quella di indivi-
comprensività dell’interpello sui nuovi
investimenti rispetto alle tipologie regolate dallo statuto dei diritti del contribuente. In altri termini, la riforma
dell’istituto dell’interpello trova piena
e concreta applicazione in tutte le sue
declinazioni nell’ambito di un ulteriore
previsione di legge molto specifica. Una
previsione specifica è riferita al rapporto
tra attività di interpello e accertamento. Infatti, limitatamente alle questioni
oggetto di interpello, sono nulli gli atti
amministrativi di ogni genere, anche a
contenuto impositivo o sanzionatorio,
emanati dall’Amministrazione finanziaria in difformità della risposta fornita
dall’Agenzia delle entrate, ovvero della
interpretazione sulla quale si è formato
il silenzio-assenso.
Da ciò consegue, in primo luogo, che i
chiarimenti resi nella risposta, sempre
che non intervengano variazioni nelle
circostanze di fatto e di diritto, impediscono ai verificatori di formulare rilievi
in senso difforme; tale effetto preclusivo è circoscritto alle questioni sollevate
nell’istanza e, con particolare riguardo
all’interpello antiabuso, ai settori impositivi cui la stessa si riferisce. I predetti
vincoli all’attività di accertamento sono
riconosciuti a tutti i soggetti ritualmente identificati nei cui confronti spiega
i propri effetti la risposta, ovverosia
il soggetto istante, i soggetti coinvolti
nell’operazione di investimento e quelli
risultanti dallo stesso (impresa target di
operazioni di share deal e nuove entità
risultanti dalle altre tipologie di investimento).
duare la nozione di investimento e, a tale proposito, il
decreto attuativo evidenzia
come rientrino nella ipotesi dell’istanza di interpello
speciale un qualsiasi progetto di realizzazione di una
iniziativa economica con
carattere duraturo, nonché
di ristrutturazione, ottimizzazione o efficientamento
di un complesso aziendale
già esistente e di iniziative
dirette alla partecipazione
al patrimonio dell’impresa.
Come è evidente, dunque,
una nozione estremamente
ampia che non presuppone
l’avvio di una nuova iniziativa ovvero una società start
up ma anche un intervento
ausiliario in una attività già
avviata. In concreto, dunque,
il principio si può tradurre in
immissione di liquidità ovvero in una ristrutturazione di
un soggetto che opera nel territorio dello Stato. In questo
contesto, assume particolare
rilievo il requisito legato alle
ricadute occupazionali in termini di entità e di rilevanza
soprattutto nell’ambito di
quella che è l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate
posto che il decreto, sul punto,
non fornisce alcuna indicazione. L’Agenzia delle entrate afferma che, in sede di interpello,
la valutazione sarà effettuata
caso per caso e non presupporrà, comunque, l’esistenza
di un incremento occupazionale ma rientrerà nel campo
di applicazione dell’ammissibilità dell’interpello anche
l’ipotesi del mantenimento dei
livelli occupazionali esistenti.
Tale affermazione è coerente
con la nozione di investimento che, come esaminato, può
sostanziarsi anche nella ristrutturazione di un soggetto
diverso. Peraltro, la rilevanza
della componente lavoro potrebbe non essere diretta in
considerazione del fatto che
il requisito viene considerato
soddisfatto anche nell’ipotesi
di incremento dell’affidamento in outsourcing delle attività svolte dal soggetto target.
Sulle modalità di effettuazione dell’investimento, posto
che dovrà essere data contezza all’amministrazione
finanziaria della modalità
con la quale viene effettuato l’investimento in modo
tale da poter verificare il
requisito quantitativo, si fa
riferimento all’ipotesi che
il business plan possa coprire, come intuibile, anche
più anni. Questo elemento
è legato in modo indiretto
con l’interpello nel senso
che l’istanza potrà essere
considerata come preventiva (requisito essenziale)
anche in relazione ad un
comportamento fiscale
che si ripercuote su più
periodi di imposta.
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FISCO
Lunedì 13 Giugno 2016
9
I chiarimenti delle Entrate su assegnazione (o cessione) e trasformazioni societarie
Riserve pre-mutazione tassate
Beni non agevolati assoggettati ai criteri ordinari
DI
Le problematiche emergenti
Pagina a cura
FABRIZIO G. POGGIANI
C
on l’operazione di
trasformazione in
società semplice, i
beni che non possono godere dell’agevolazione,
come introdotta dalla Stabilità 2016, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari, configurandosi
in tale ipotesi una fattispecie
riconducibile alla produzione
di ricavi o plusvalenze.
In aggiunta, è necessaria la
tassazione delle riserve che si
sono formate nel corso della
gestione in regime d’impresa, con l’imputazione in capo
ai soci nel periodo d’imposta
successivo all’operazione
straordinaria.
L’Agenzia delle entrate,
con la circolare 26/E dello
scorso 1° giugno, ha fornito i
primi necessari chiarimenti
sull’assegnazione (o cessione)
e trasformazione agevolata,
di cui ai commi da 115 a 120,
dell’art. 1 (legge 208/2015).
Preliminarmente, le Entrate hanno confermato che
la trasformazione in società
semplice è possibile esclusivamente per le società che
hanno, per oggetto esclusivo
o principale, la gestione dei
beni «assegnabili» (immobili
o mobili registrati), dovendo
intendere tale quella essenziale per realizzare gli scopi
indicati dalla legge e/o dallo
statuto sociale; sul punto si
rinvia ai criteri indicati in altro documento di prassi ministeriale (circ. 7/E/2013).
Si rendono applicabili le
norme comuni sull’assegnazione e/o cessione agevolata,
con possibile determinazione
della base imponibile soggetta alla sostitutiva (8%
o 10,5%, se di comodo per
due esercizi su tre di quelli
anteriori al 2016) sul valore
normale (di regola, per gli immobili, secondo le disposizioni
indicate nell’art. 9 del Tuir o,
in alternativa e su richiesta
della società, in misura pari
a quella risultante dall’applicazione all’ammontare delle
rendite risultanti in catasto
dei moltiplicatori determinati
ai fini dell’imposta di registro,
diversificati in base alla tipologia dei beni immobili) con
versamento per il 60% entro
il 30/11/2016 e per la restante
parte entro il 16/06/2017 (salvo ulteriore proroga), mentre
gli «effetti» si realizzano con
la compilazione del modello
dichiarativo, a prescindere
dal pagamento dell’imposta
sostitutiva, che può essere
recuperata con iscrizione a
ruolo.
Si ritiene che detto oggetto
sociale possa presente anche
a ridosso della stipula dell’atto di assegnazione agevolata,
mentre la circolare conferma
che il regime agevolativo ri-
Oggetto sociale
Funzionamento
Beni non agevolati
Riserve presenti
Tassazione soci
Iva
Quote sociali
Necessario l’adeguamento dell’oggetto sociale con
l’indicazione dell’esercizio esclusivo o principale della
gestione dei beni assegnabili, anche in presenza di
terreni agricoli
La società semplice non è dotata di autonomia patrimoniale e i soci, per le obbligazioni sociali, rispondono
solidalmente e personalmente con il proprio patrimonio, fatta salva la presenza di una limitazione della
rappresentanza per alcuni soci
Non possono godere dell’agevolazione i beni che,
all’atto della trasformazione, non possiedono le caratteristiche richieste dalle disposizioni, con la conseguenza che gli stessi devono essere assoggettati a
tassazione con l’applicazione dei criteri ordinari (ricavi
e/o plusvalenze)
Le riserve costituite prima della trasformazione devono essere imputate ai soci nel periodo d’imposta
successivo alla trasformazione, con la conseguente
tassazione, in presenza di trasformazione regressiva
da società di capitali a società semplice.
Devono essere ancora chiarite le modalità di tassazione delle riserve attribuite ai soci non qualificati
L’assenza della qualificazione imprenditoriale in capo
alla società semplice di gestione immobiliare comporta, in caso di trasformazione da società commerciale, la
cessazione dell’attività imprenditoriale, configurandosi
l’ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa («autoconsumo»), con conseguente realizzo del presupposto oggettivo dell’Iva,
determinazione della base imponibile con il criterio del
«valore normale» e possibile applicazione della procedura di rettifica della detrazione
Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni e delle
quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere incrementato della differenza assoggettata
all’imposta sostitutiva
sulta applicabile anche per le
società che gestiscono «terreni agricoli» o nei casi in cui la
società risulti titolare di un
diritto reale, ancorché parziale, sui beni (nuda proprietà,
diritto di abitazione, usufrutto e quant’altro), sebbene nel
primo caso la società debba
avere, quale oggetto sociale,
la gestione esclusiva o principale dei terreni a uso agricolo.
Con riferimento all’ambito
soggettivo, la trasformazione
può essere eseguita soltanto
se all’atto della trasformazione la compagine sociale
è composta dei medesimi
soci presenti alla data del
30/09/2015 e anche nei casi in
cui la società risulti titolare
di un diritto reale «parziale»
sui beni di proprietà della
trasformanda.
L’Agenzia delle entrate,
inoltre, ha confermato, e non
poteva essere altrimenti, che
«ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’art.
67, comma 1, lett. b) del Tuir,
che prevede l’imponibilità
delle plusvalenze realizzate
mediante cessione a titolo
oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque
anni, l’operazione di trasformazione in società semplice
non interrompe il termine
di decorrenza del quinquennio»; la conseguenza è
che nella trasformazione, in
presenza di possesso per un
periodo complessivo (ante e
post operazione straordinaria) di oltre cinque anni, non
emerge alcuna materia imponibile tassabile, poiché la
società semplice «eredita» il
periodo di possesso della società in regime d’impresa.
Ma l’operazione non esclude ulteriori problematiche, in
primo luogo perché la società
semplice è una società che non
può essere destinata all’esercizio di attività commerciali
o artigianali o industriali ma
soltanto alle attività di natura «non» commerciale, come
quelle di mera gestione degli
immobili o di esercizio delle
attività agricole, di cui all’art.
2135 c.c.; in effetti non deve
essere dotata, in tal caso, di
partita Iva e non deve risul-
tare iscritta al registro delle
imprese, per assenza della
qualifica imprenditoriale del
soggetto giuridico, non potendo esercitare altre attività, oltre alla mera locazione
(rentier).
Inoltre, tale veste giuridica
non gode di una propria autonomia patrimoniale e, per le
obbligazioni sociali, rispondono direttamente i soci senza
che il creditore sociale debba
tener conto della capienza del
patrimonio sociale, fatto salvo
il caso in cui sia pubblicizzata, al registro delle imprese,
la limitazione della rappresentanza, e di conseguenza,
della responsabilità di taluni
soci.
I beni che non possiedono le
caratteristiche di quelli agevolati «non» godono dell’agevolazione in commento, con la
conseguenza che se emergono
«plusvalori» latenti, gli stessi
devono essere tassati in ossequio alle disposizioni contenute negli articoli 85 (ricavi),
comma 2, e dell’art. 86 (plusvalenze patrimoniali), comma 1, lett. c), utilizzando il
cosiddetto «valore normale»,
per effetto della «destinazione dei beni a finalità estranee
dall’esercizio d’impresa» (circ.
27/E/2007).
Ulteriore problematica concerne la presenza di riserve
formatesi nei periodi precedenti che, come indicato dalle Entrate nel documento di
prassi in commento (capitolo
III, Parte I), devono essere
imputate ai soci nel periodo d’imposta successivo alla
trasformazione, ai sensi della
lett. b), comma 4, dell’art. 170
del Tuir, in presenza di trasformazione «regressiva» (da
società di capitali a società
personale).
Pertanto, le riserve non
devono mai essere tassate
se la trasformazione avviene
da società personale (snc e
sas) in società semplice, per
effetto del cosiddetto «principio di trasparenza», mentre
dovrebbero essere tassate,
senza alcuna possibilità di
ottenere una «sospensione»,
e, peraltro, si ritiene per l’intero ammontare, in caso di
trasformazione «regressiva»
da una società di capitali a
società semplice.
Con particolare riferimento
all’Iva, per l’assenza di una
qualificazione imprenditoriale della società semplice, come
già indicato in precedenza, la
trasformazione di una società
commerciale in tale soggetto
giuridico, destinato al mero
godimento immobiliare (gestione), determina la cessazione delle attività d’impresa,
configurandosi l’ipotesi di destinazione a finalità estranee
all’esercizio d’impresa, ai sensi del comma 2, n. 5, dell’art.
2, del dpr 633/1972.
Pertanto, la detta operazione straordinaria concretizza il presupposto
oggettivo di applicazione
del tributo (naturalmente,
qualora sia stata eseguita
la detrazione dell’imposta all’atto di acquisto dei
beni) con la necessità di
qualificare l’operazione e
di individuare i criteri di
determinazione della base
imponibile, di cui al comma
2, dell’art. 13, dpr 633/1972
(cosiddetto «valore normale»), con possibile applicazione della disciplina sulla
rettifica della detrazione, di
cui all’art. 19-bis2 del medesimo decreto.
Infine, ai fini dell’imposta
di registro, nel caso in cui la
società si trasformi entro il
prossimo 30 settembre (fatta
salva l’eventuale proroga al
30 novembre, come indicato
nella bozza di decreto competitività) si rende applicabile
l’imposta di registro in misura fissa (euro 200), ai sensi
del comma 1, lett. c), dell’art.
4 della Tariffa, Parte Prima,
del dpr 131/1986 (Tur).
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10
Lunedì 13 Giugno 2016
FISCO
Dopo il 16 giugno scatta il ravvedimento operoso con il pagamento di una mini sanzione
Alla cassa per acconti Imu-Tasi
E la Cassazione chiarisce: non fanno fede i valori Omi
DI
Pagina a cura
SERGIO TROVATO
A
cconti Imu e Tasi al
rush finale. Mancano, infatti, solo tre
giorni per la scadenza del pagamento dell’imposta municipale e dell’imposta sui servizi indivisibili,
fissata per il prossimo 16
giugno. Dopo questa data
i contribuenti potranno
versare in ritardo avvalendosi del ravvedimento
operoso, pagando una mini
sanzione. Gli acconti Imu e
Tasi devono essere versati, oltre che dai titolari di
fabbricati (sono esonerati
quelli adibiti a abitazione
principale, tranne immobili di lusso, ville e castelli),
anche dai possessori di aree
edificabili. Per determinare
la base imponibile di questi
immobili fondata sul valore
di mercato la Cassazione ha
chiarito che i contribuenti
non sono tenuti a fare riferimento ai valori medi fissati dall’Osservatorio del
mercato immobiliare (Omi),
per la quotazione a metro
quadro, né agli indici Istat
delle variazioni dei prezzi
al consumo, in quanto non
tengono conto dei criteri
enunciati dalla legge e in
particolare dell’indice di
edificabilità.
La tesi della Cassazione. Per calcolare Imu e
Tasi, dunque, non occorre
prendere a base i valori indicati dall’Osservatorio del
mercato immobiliare (Omi)
o gli indici Istat. Secondo la
Cassazione (sentenza 9829
del 13 maggio 2016), «il riferimento ai valori medi Omi
per la quotazione a metro
quadro d’immobili nella cui
tipologia non sono comprese, peraltro, aree edificabili,
moltiplicati per gli indici di
edificabilità», non può «considerarsi conforme ai criteri
di determinazione del valore in comune commercio».
Stesso discorso vale per «gli
indici Istat delle variazioni
dei prezzi al consumo in forza dei quali la quotazione di
partenza è stata aggiornata
per i successivi anni d’imposta, che non possono surrogare in alcun modo la necessità di ancorare la base
imponibile alla variazione
del valore in comune commercio all’inizio di ciascun
anno d’imposizione secondo le dinamiche proprie del
mercato immobiliare delle
aree edificabili». Per i giudici di legittimità, invece,
«la misura del valore venale in comune commercio
deve essere tassativamente ricavata dai parametri
vincolanti previsti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, articolo 5,
I vincoli urbanistici gravano sul valore
Sempre controversa rimane la questione
relativa all’incidenza dei vincoli urbanistici sulla natura delle aree e sul loro
valore. La presenza di vincoli nei piani
regolatori comunali non fa venir meno
il regime fiscale dei suoli edificabili, ma
ha senza dubbio un’incidenza sul loro
valore venale e sulla base imponibile di
Imu e Tasi.
Questi tributi, quindi, vanno pagati in
misura ridotta se vi sono limiti imposti
dai piani urbanistici, perché comportano una diminuzione del loro valore di
mercato. L’edificabilità dell’area, invece,
non può essere esclusa dalla presenza di
vincoli o di particolari destinazioni urbanistiche. In questi termini si è espressa la Corte di cassazione, con la sentenza 5161 del 5 marzo 2014. Anche se la
posizione della Suprema corte non è stata univoca. Con la sentenza 25672/2008,
infatti, aveva affermato che se il piano
regolatore generale del comune prevede che un’area sia destinata a verde
pubblico attrezzato, questa prescrizione urbanistica impedisce al privato di
poter edifi care. L’area non è soggetta
comma 5, che hanno riguardo alla zona territoriale di
ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione
d’uso consentita, agli oneri
per gli eventuali lavori di
adattamento del terreno
necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati
sul mercato dalla vendita di
aree aventi analoghe caratteristiche».
Le regole per determinare i valori delle aree.
In effetti per calcolare il valore di un’area edificabile,
per il pagamento di Imu e
Tasi, i criteri da prendere in
considerazione sono quelli
fissati dall’articolo 5 del decreto legislativo 504/1992.
Quindi, occorre stabilire
il valore venale in comune commercio dell’area
al 1° gennaio dell’anno di
imposizione, vale a dire il
suo valore di mercato. La
norma prevede che occorre fare riferimento a zona
territoriale di ubicazione
al pagamento dell’Ici anche se l’edificabilità risulta dallo strumento urbanistico. Mentre con la sentenza 19131/2007
aveva sostenuto che l’Ici fosse dovuta su
un’area edificabile sottoposta a vincolo
urbanistico e destinata a essere espropriata: quello che conta è il valore di
mercato dell’immobile nel momento in
cui è soggetto a imposizione.
Con questa decisione, tra l’altro, i giudici avevano precisato che l’Ici non
ricollega il presupposto dell’imposta
all’idoneità del bene a produrre reddito
o alla sua attitudine a incrementare il
proprio valore.
Il valore dell’immobile assume rilievo
solo per determinare la misura dell’imposta. L’area deve essere considerata
edifi cabile anche se qualifi cata «standard» e vincolata a esproprio. Con
l’ordinanza 15729 del 9 luglio 2014, ha
ribadito che i vincoli urbanistici o paesaggistici non escludono che un’area
possa essere qualificata edificabile, ma
occorre verificare se i vincoli posti dal
piano regionale ne riducono il valore di
mercato.
dell’area, indice di edificabilità, destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali
lavori di adattamento del
terreno necessari per la costruzione e, infine, ai prezzi
medi rilevati sul mercato di
aree aventi le stesse caratteristiche. Per esempio, nel
quantificare il valore si può
fare riferimento agli atti di
compravendita delle aree
aventi caratteristiche analoghe a quelle possedute
dai contribuenti. Del resto,
per stabilire il valore di
un’area edificabile non c’è
nulla di più rispondente al
suo valore di mercato rispetto a quella che deriva
da una libera contrattazione tra le parti. In questi
termini si sono espressi sia
i giudici tributari di merito che la Cassazione. In
particolare, la Cassazione
(ordinanza 13105/2012) in
più circostanze ha chiarito
che i valori delle aree possono essere deliberati anche dalla giunta comunale,
sulla base di una perizia
redatta dall’ufficio tecnico.
Ma i valori deliberati dalla giunta sono meramente
indicativi e equiparabili
al redditometro. Dunque,
il giudice ha il potere di
ritenere illegittime le presunzioni su cui si fondano
qualora il contribuente
sia in grado di provare il
contrario. Con l’ordinanza 13105/2012 ha inoltre
stabilito che il consiglio comunale può autolimitare il
potere di accertamento per
ridurre il contenzioso con
il contribuente indicando
dei valori e questa scelta
rende illegittimi gli atti
impositivi che accertino un
valore superiore a quello
dichiarato. La pronuncia
ha risolto la questione, dibattuta da tempo, relativa
alla diversa efficacia dei
due atti generali (regolamento e delibera di giunta)
per la determinazione dei
valori delle aree edificabili
e le differenti aspettative
dei contribuenti, a seconda
del provvedimento adottato dall’amministrazione
comunale e utilizzato poi
in sede di accertamento.
Secondo la Suprema corte, l’atto regolamentare «è
previsto esclusivamente
nel caso in cui l’amministrazione locale intenda
autoimporsi dei vincoli
all’esercizio della potestà
di accertamento dei tributo». Questo comporta che gli
accertamenti non possono
essere emanati se l’ente ha
fissato i valori medi e i contribuenti li hanno indicati
nella dichiarazione e a essi
si sono attenuti nell’autoliquidazione di Imu e Tasi. In
caso contrario gli atti sono
illegittimi.
Tuttavia, come posto in
rilievo nell’ordinanza, «a
parte questi vincoli non si
può escludere che la giunta
possa commissionare studi
statistici o rilevare detti valori medi recependoli in un
atto amministrativo generale (senza effetti vincolanti-limitativi del potere di accertamento del tributo)». E
la delibera assume la veste
di mero atto di indirizzo o
di norma interna che serve
a fornire criteri uniformi ai
funzionari in sede di accertamento. Infine, va rilevato
che le delibere che fissano i
valori delle aree edificabili
possono avere efficacia retroattiva. Nulla impedisce
al comune di fissare in un
dato momento i valori delle
aree anche per gli anni pregressi, considerato che sono
meramente indicativi e, per
l’effetto, non arrecano alcuna lesione ai contribuenti.
Per la Cassazione, i valori
deliberati dalla giunta sono
paragonabili ai coefficienti
presuntivi di reddito e al
redditometro. Si tratta di
valori che possono essere
contestati dai contribuenti. Pertanto, è del tutto legittima la delibera che stabilisce i valori per gli anni
pregressi.
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FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Ghio
Dichiarazioni
In sede di controllo del valore di un’azienda possono essere
eccepite passività non inerenti (sentenza della Cassazione
numero 10218 del 18 maggio 2016)
N QUADRO RR
Come compilare il quadro RR per determinare l’ammontare
di contributi previdenziali dovuti per il 2015 (circolare Inps
n. 97 dell’8 giugno 2016)
N RATEIZZAZIONE
Come rateizzare gli importi dovuti nei casi previsti (circolare
Inps n. 97 dell’8 giugno 2016)
Cassazione
N IMPOSTA DI REGISTRO
Altre notizie di particolare
interesse
N CODICI TRIBUTO
La versione integrale è disponibile su
www.italiaoggi.it/
docio7
Istituiti codici tributo per utilizzo tramite modello F24 di agevolazioni a favore delle microimprese localizzate nella zona franca dei
comuni della Lombardia colpiti dal sisma del
2012 (risoluzione dell’Agenzia delle entrate n.
45/E del 9 giugno 2016)
Lunedì 13 Giugno 2016
FISCO
Lo prevedono le nuove regole più restrittive del Cdu
Royalties a rischio
Dazi sull’import di beni in licenza
I
Pagina a cura
DI MASSIMO FABIO
l Codice doganale unionale (Cdu) mette a rischio
dazio le royalties. Le regole per la daziabilità dei
diritti di licenza, infatti, sono
state modificate, divenendo
da ora più restrittive per tutte le aziende che importano
prodotti soggetti a licenza.
Le regole prima recate dal
Cdc (Codice doganale comunitario) sono state ora rimodulate, nel complessivo spirito
di semplificazione propugnato dal nuovo Cdu (Codice doganale unionale), in vigore
dallo scorso 1° maggio.
Tutte le aziende residenti, importatrici licenziatarie
di marchi di terzi, dovranno
ora confrontarsi con la nuova rappresentazione delle
condizioni di daziabilità che
sembra essere prima facie
più restrittiva di quanto non
fosse nel contesto del vecchio
Cdc. Tale nuova impostazione
può verosimilmente indurre
gli Uffici a ritenere tutti i
pagamenti effettuati per remunerare diritti di licenza,
comunque riconducibili alla
base imponibile per l’applicazione del dazio in importazione, avviando così contestazioni per il recupero dei dazi
sul valore dei corrispettivi
di diritti di licenza effettivamente pagati.
Del resto, la compressione
delle disposizioni prima recate dagli artt. 157 e seguenti
del Regolamento 2454/93,
ora proposte nell’art. 136 del
Regolamento Ue 2015/2447,
sembra rendere più rigida la
generale condizione di daziabilità dei diritti di licenza.
Sull’argomento oggettivamente controverso si è, tuttavia, espressa la Commissione
Ue che, nel documento Taxud
B4/ (2016) 808781, revision 2,
pubblicato il 28 aprile 2016,
ha avuto modo di precisare
che la potenziale daziabilità
dei corrispettivi pagati in esito ad accordi di licenza non
si può manifestare per il solo
fatto che esista un accordo
tra licenziante e licenziatario. Piuttosto, come peraltro
era necessario fare anche con
il Cdu, sarà opportuno esplorare i parametri del rapporto
trilaterale (licenziante/licenziatario/venditore) per comprendere se davvero esista un
condizionamento esercitato
dal licenziante nei confronti
del venditore della merce.
Più in particolare, premesso quanto indicato dal Cdu
all’art. 71, comma 1, lett. c),
relativamente alla daziabilità dei diritti di licenza, la
nuova disposizione recata
all’art. 136, comma 4, stabilisce: «I corrispettivi e i diritti
di licenza sono considerati
pagati come condizione della
vendita delle merci importate
quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) il venditore o una persona a esso collegata chiede
all’acquirente di effettuare
tale pagamento;
b) il pagamento da parte
dell’acquirente è effettuato
per soddisfare un obbligo del
venditore, conformemente
agli obblighi contrattuali;
c) le merci non possono essere vendute all’acquirente o
da questo acquistate senza
versamento dei corrispettivi
o dei diritti di licenza a un
licenziante.»
Ebbene, confermate le condizioni sub lett. a) e b) rispetto alla previgente normativa,
una lettura troppo conservativa della terza condizione
recata dalla lett. c) potrebbe
indurre l’interprete a ritenere che, in ogni caso, laddove
soltanto esista un accordo di
licenza, discenda in ogni caso
una presupposta daziabilità.
In realtà, non può certamente essere così, come peraltro confermato nell’esegesi di
questa specifica disposizione
riportata dalla Commissione
stanza, la conclusione sulla
eventuale daziabilità degli
importi pagati a una serie di
successive verifiche sui contratti stipulati tra le parti.
Inoltre, se è pur vero che la
nuova disposizione appare
più asciutta nel delineare le
possibili ipotesi, tralasciando peraltro ogni distinzione
fatta nella legislazione previgente rispetto alla peculiarità dei marchi, è pur vero che
lo stesso ultimo documento
della Commissione rinvia alle
posizioni assunte dal Wco nel
proprio commentario n. 25.1,
coevo del Cdc, confermando
una sostanziale continuità
con le precedenti valutazioni
di merito. Ne discende, ovviamente, la necessità per le
aziende importatrici di riconsiderare gli accordi di licenza
in essere, per verificarne l’impatto potenziale rispetto alla
nuova previsione ed evitare
di incorrere in possibili contestazioni.
In ogni caso, se la portata
delle determinazioni tra le
parti conduce a ritenere che
non esista alcuna ipotesi di
SCADENZARIO DI LUGLIO
11
2016
A CURA DELLA FONDAZIONE COMMERCIALISTITALIANI
SCADENZA
TIPOLOGIA
15 Venerdì
MODELLO 730
Adempimento Modello 730
IVA
Adempimento Fatturazione differita
IVA
Adempimento Registrazione dei corrispettivi
IVA
Adempimento Registrazione fatture riepilogative
15 Venerdì
IVA
Adempimento Trasmissione corrispettivi IGD.
15 Venerdì
L.398/1991
Adempimenti contabili Associazioni e pro-loco
7 Giovedì
15 Venerdì
15 Venerdì
16 Sabato
16 Sabato
16 Sabato
C.C.I.A.A.
Versamento Diritto annuale
INPS GESTIONE DIPENDENTI
Versamento Contributi assistenziali e previdenziali
INPS GESTIONE SEPARATA
Versamento Contributi gestione separata
16 Sabato
IVA
Liquidazione e versamento dell’Iva mensile
IVA
Liquidazione e versamento dell’Iva relativa
al secondo mese precedente
IVA (ENTI PUBBLICI)
Liquidazione e versamento dell’IVA mensile
IVA
Versamento IVA anno 2015
MODELLO UNICO PF E SP E MODELLO IRAP
Versamento imposte da Modello Unico PF e
SP e Modello Irap
MODELLO UNICO SC
Versamenti imposte da Modello Unico SC
Soggetti con esercizio coincidente con
l’anno solare
MODELLO UNICO SC
Versamento imposte da Modello Unico SC
Soggetti con esercizio non coincidente con
l’anno solare
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
16 Sabato
RAVVEDIMENTO
Imu
16 Sabato
TOBIN TAX
Versamento Tobin Tax
20 Mercoledì
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Invio domande e riepiloghi
20 Mercoledì
CONAI
Denuncia CONAI
16 Sabato
16 Sabato
16 Sabato
16 Sabato
16 Sabato
16 Sabato
16 Sabato
CONAI
Denuncia CONAI
IVA
20 Mercoledì
Commercio elettronico Trimestrale
IVA
20 Mercoledì
Versamento Iva Commercio elettronico
IVA
25 Lunedì
Presentazione Elenchi Intrastat (mensili)
IVA
25 Lunedì
Presentazione Elenchi Intrastat (trimestarli)
20 Mercoledì
Ue nelle proprie «Guidance»
del 28 aprile 2016. Nel paragrafo 3.7 («Royalties paid to
3rd parties»), al punto 26, si
precisa: «In conclusione, l’art.
136 del Regolamento di esecuzione (Ue) 2015/2447 non
indica come assunto che le royalty e i diritti di licenza siano
automaticamente da includere al valore doganale («Finally, art. 136 UCC IA does not
indicate as assumption that
royalties and licence fees are
automatically includible in
the customs value»)».
Né potrebbe essere diversamente. Infatti, la circostanza
che «le merci non possono essere vendute all’acquirente o
da questo acquistate senza
versamento dei corrispettivi
o dei diritti di licenza a un
licenziante», si verifica nel
solo caso in cui la royalty o il
diritto di licenza sia dovuto
alla fabbricazione, lasciando
dunque, per ogni altra circo-
daziabilità, per il fatto che,
in un rapporto trilaterale,
il fornitore terzo non è affatto condizionato dal licenziante e che sarebbe disposto in ogni caso a vendere
la merce prodotta, a nulla
rilevando se l’acquirente
paghi o non paghi i diritti
di licenza, sarà opportuno
valutare la presentazione
di una richiesta di decisione sulla applicazione della
legge doganale, così come
ora configurata all’art. 22
del Cdu.
Se, invece, dall’analisi dei
rapporti e dei contratti tra le
parti si ravvisa un’evidente
daziabilità dei corrispettivi
pagati al licenziante, sarà
possibile valutare di accedere alla formula di semplificazione a forfait, prevista
ora all’art. 73 del Cdu, così
come concepita dalla circolare
16/D del 6 novembre 2015.
© Riproduzione riservata
RAVVEDIMENTO OPEROSO SPRINT
Regolarizzazione Versamenti imposte e ritenute
IVA
31 Domenica Dichiarazione acquisti intracomunitari Modello
INTRA 12
IVA
31 Domenica
Richiesta rimborso
MODELLO 770
31 Domenica
Presentazione Modello 770 Ordinario
30 Sabato
31 Domenica
MODELLO 770
Presentazione Modello 770 Semplificato
Lo scadenzario in versione integrale
è disponibile sul sito internet
www.italiaoggi.it/scadenzario
12
Lunedì 13 Giugno 2016
VERSO UNICO 2016
Le valutazioni da fare in merito alle cessioni o alle trasformazioni societarie
Intrecci comodo-assegnazioni
La non operatività o meno incide sul costo dell’operazione
DI
Pagina a cura
NORBERTO VILLA
S
Guida alla compilazione
ocietà di comodo al vaglio dell’assegnazione
agevolata. I provvedimenti agevolativi di
assegnazione, cessione e trasformazione in società semplice contenuti nell’ultima
legge di Stabilità non hanno,
per i soggetti con periodo
d’imposta coincidente con
l’anno solare, alcun impatto
immediato nel modello Unico 2016. Ma devono essere
considerati soprattutto con
riguardo alla normativa sulle
società di comodo. È indubbio
che i provvedimenti agevolativi siano di interesse anche
per i soggetti di comodo che
possono vedere gli stessi come
una lecita opzione per lasciarsi alle spalle le problematiche
in tema di non operatività.
Ci sono più intrecci tra i due
provvedimenti.
Assegnazione o cessione
o trasformazione agevolata
Perdite sistematiche da verificare sul bile la disciplina sulle società in perdita
possono essere colte da tutte
quinquennio. Anche per il 2015 il pe- sistematica sarà il 2017.
le società commerciali senza
riodo di monitoraggio è ampliato da 3 Indicazioni sono contenute nella circolare
che sia un discrimine la non
a 5 anni in forza del decreto legislativo 31/E del 2014 e proprio seguendo quanto
operatività o meno della stes175/2014. Il prolungamento non è di poco dalla stessa affermato si ottiene:
sa. Ma questa caratteristica
conto anche considerando che ha un ef- Periodo d’imposta 2015: lo status di socieentra in gioco per determifetto con riguardo alle cosiddette cause tà in perdita sistematica si verifica se:
nare il costo dell’operazione.
di disapplicazione. Infatti, come chiarito - la società è in perdita fiscale nel 2010,
Infatti, è previsto che l’impodalla circolare 12/2012, le situazioni si 2011, 2012, 2013 e 2014;
sta sostitutiva delle imposte
riferiscono esclusivamente a uno dei pe- - la società nello stesso arco temporale,
sui redditi e dell’Irap sulla
riodi d’imposta di riferimento (quelle che ha chiuso per quattro periodi d’imposta
plusvalenza è dovuta in miprima era il triennio e ora e invece il quin- in perdita e per il rimanente periodo con
sura pari all’8% ma la stessa
quennio) e hanno come effetto quello di un reddito inferiore al minimo.
è elevata al 10,5% per le sointerrompere il periodo di osservazione Pur se soggetta a critiche, la prassi ha
cietà non operative in almeno
di riferimento come si vede dall’esempio sostenuto che la presenza di una causa di
disapplicazione nell’anno in cui dovrebdue dei tre esercizi precedenche segue:
ti quello in corso al momento
• periodo di osservazione: 2010 - 2011 - be applicarsi la normativa non concede al
contribuente nessuna esimenti. Ovvero:
dell’assegnazione, cessione o
2012 - 2013 - 2014
trasformazione. Ciò significa
• periodo (teorico) di applicazione: in presenza di 5 anni di perdita consecutiva la penalizzazione scatta pure se nel seche occorre un monitoraggio
2015
della situazione per gli anni
• esistenza di una causa di disapplicazio- sto anno la società può vantare una causa
2013, 2014 e 2015. In base al
ne automatica nell’ambito del triennio, di disapplicazione di cui al provvedimento del 12 giugno 2012. Infine, ricordiacontenuto della relazione di
limitatamente al 2011.
accompagnamento la società
La disciplina è inapplicabile per il 2015. mo che diversi invece sono i riferimenti
è considerata di comodo nel
Il successivo periodo di osservazione ri- con riguardo alle cause di esclusione di
triennio di riferimento sia per
levante per la disciplina in esame inizie- cui all’art. 30 della legge n. 724 del 1994,
l’ipotesi di mancato superarà a decorrere solo dal 2012 e sarà dato le quali anche nell’ipotesi delle perdite
mento del test di redditività
dal quinquennio 2012, 2013, 2014, 2015 e sistematiche hanno la forza escludere
sia nel caso in cui la società si
2016 di conseguenza, il successivo perio- l’applicazione della normativa in tema
trovasse nella situazione deldo d’imposta cui potrà rendersi applica- di società di comodo se intervengono nel
periodo di imposta di applicazione della
la perdita sistematica.
disciplina (per esempio se il quinquenQualche dubbio in più
nio di perdita è il 2010-2014 le cause di
nasce nel caso si sia in
esclusione perché abbiano effetto devono
presenza, nel triennio,
Anche
se
in
presenza
nell’anno
2016
intervenire nel 2015).
di cause di esclusione
della scelta agevolativa, il 2015 è da
o di disapplicazione. Si
considerare un’annualità ordinaria con
ritiene che in presenza
riguardo al regime delle comodo. Un
te un even- scita di beni rilevanti per il
di cause di esclusione,
tuale effetto test di operatività renderà
nell’anno in questioimpatto lo si avrà nel 2016, in quanto
della scelta lo stesso meno pesante. A tal
ne, la società sia da
la fuoriuscita di beni rilevanti per il test
con riguardo fine è da ricordare che il peso
considerare a tutti gli
di
operatività
renderà
lo
stesso
meno
al 2015. Non dei beni mobili (e mobili regieffetti operativa. E così
pesante.
vi è traccia di strati) è rapportato ai periodovrebbe essere anche
A
tal
fi
ne
è
da
ricordare
che
il
peso
dei
ciò nel testo di di permanenza all’interno
con riguardo all’anno
n o r m a t i v o . della società del bene stesso.
in cui avesse operato
beni mobili (e mobili registrati) è rapCiò significa Infatti, il valore dei beni,
una causa di disapportato ai periodi di permanenza all’inch e, a n ch e assunto in base alle regole
plicazione automatica
terno della società del bene stesso
se in presen- dell’articolo 110, comma 1 del
o da interpello. Ciò
za nell’anno Tuir, deve essere ragguagliain quanto nell’anno
2 0 1 6 d e l l a to ai giorni di effettivo possesper tale situazione la
scelta agevo- so degli stessi, da parte della
normativa in tema di
comodo non ha trovato appli- mente compresa nell’ambito lativa, il 2015 è da conside- società, nel corso del periodo
rare un’annualità ordinaria d’imposta. È evidente quindi
cazione, anche se è vero che se di applicazione delle regole.
Un secondo aggancio tra as- con riguardo al regime delle che più le progettate operaesiste una disapplicazione la
società in quell’anno sarebbe segnazione (e simili) e società comodo. Un impatto lo si avrà zioni del 2016 saranno svolte
da considerare soggettiva- di comodo è quello concernen- nel 2016, in quanto la fuoriu- velocemente più si avrà un
Perdite, verifica prolungata su 5 anni
impatto ai fini delle comodo
2016.
Tema ulteriore che deve essere ancora analizzato dalla
prassi è la possibilità che il
provvedimento di trasformazione in società semplice possa
utilizzarsi al fine di sfuggire
dalle comodo già per il 2015.
Nel modello Unico è, infatti,
presente la casella «impegno
allo scioglimento» che consente di sfuggire alla normativa
sulle società di comodo. La
stessa va barrata nel caso in
cui il soggetto assume con la
dichiarazione l’impegno di richiedere la cancellazione dal
registro delle imprese entro
il termine di presentazione
della dichiarazione dei redditi successivi. In tal caso la
disapplicazione è concessa
per il periodo d’imposta in cui
è effettuata la richiesta per
quello precedente e per quello
successivo.
Ora occorre coordinare tale
situazione con la possibilità
di trasformazione agevolata
in società semplice. Tecnicamente la trasformazione
non equivale di certo a uno
scioglimento ma si potrebbe
ipotizzare un’apertura in tal
senso da parte dell’Agenzia.
Ciò comporterebbe, calibrando bene i tempi, una uscita
dal regime penalizzante.
Però sono importanti i tempi.
Supposta la rilevanza a tali
fini della trasformazione, in
presenza di impegno la non
applicazione è relativa ai periodi d’imposta sopra identificati. Quindi, interpretata
letteralmente la norma, si
potrebbero ottenere queste
due situazioni:
Caso 1
• trasformazione intervenuta in data 30 giugno 2016;
• modello Unico con impegno allo scioglimento inviato
il 30 settembre 2016;
• per il periodo d’imposta
2015 la normativa sulle comodo è applicabile;
• per il periodo d’imposta
1° gennaio - 30 giugno 2016 la
normativa sulle comodo non è
applicabile;
• per i periodi d’imposta
successivi non è applicabile in
quanto le società semplici non
sono soggette alla stessa.
Caso 2
• trasformazione intervenuta in data 30 settembre
2016;
• modello Unico con impegno allo scioglimento inviato
il 28 settembre 2016;
• per il periodo d’imposta
2015 la normativa sulle comodo non è applicabile;
• per il periodo d’imposta
1° gennaio - 30 giugno 2016 la
normativa sulle comodo non è
applicabile;
• per i periodi d’imposta
successivi non è applicabile in
quanto le società semplici non
sono soggette alla stessa.
© Riproduzione riservata
Lunedì 13 Giugno 2016
IMPRESA
13
Dall’indagine semestrale della Bce: si amplia la forbice tra grandi e piccole imprese
Pmi, la crisi è nella domanda
La difficoltà maggiore sta nel trovare consumatori
DI
Pagina a cura
LUIGI DELL’OLIO
Il trend del Pil
P
iù dell’accesso al credito, quello che fa soffrire le piccole e medie
aziende europee è la
difficoltà di trovare clienti. È
la conclusione alla quale arriva
l’ultima indagine semestrale
della Bce sul rapporto tra banche e Pmi, condotta tra il 10
marzo e il 21 aprile 2016, che
ha interessato un campione di
11.725 imprese, di cui il 91%
con meno di 250 dipendenti.
Un risultato che fa emergere
il nodo principale che attanaglia l’economia del Vecchio
Continente: la debolezza della domanda, principale causa
della deflazione e zavorra per
la crescita destinata a durare.
Infatti, l’austherity prolungata
ha creato una forte pressione
al ribasso sugli stipendi, provocando di fatti minori disponibilità finanziarie per le famiglie. Così cala la disponibilità
ai consumi e le aziende sono
indotte ad abbassare i prezzi
e ridurre la produzione, agendo di conseguenza con tagli
occupazionali. Il risultato è il
continuo avvitarsi in un circolo vizioso dal quale diventa
difficile uscire, anche perché
la deflazione spinge a rinviare
ulteriormente gli acquisti.
I numeri. Secondo quanto
emerge dal sondaggio dell’Eurotower, ben il 27% delle Pmi
europee si trova a fare i conti
con grosse difficoltà nel piazzare i propri prodotti, un livello
cresciuto di due punti percentuali nell’arco di un semestre e
di ben sette punti in un anno.
Se si considera che nel frattempo l’economia dell’Eurozona si
è avviata su un percorso di
crescita (per quanto non entusiasmante), è evidente come si
stia ampliando la forbice della competitività tra le grandi
aziende e quelle di dimensioni
limitate.
Al tempo stesso tende a calare (dal 14 al 12% negli ultimi
sei mesi) la quota di aziende
che dichiarano di incontrare
difficoltà nel finanziarsi presso
le banche. L’Italia è poco sopra
la media (13% di Pmi che si vedono rifiutare le richieste di finanziamento), ma anche per il
nostro Paese l’indagine rivela
passi in avanti importanti, con
un 15% di aziende intervistate
che rileva un calo dei tassi di
finanziamento.
Pesano le commissioni.
Il picco negativo è raggiunto
dalla Grecia (31% di Pmi che
trovano le porte delle filiali
sbarrate), mentre in Austria e
Germania questa preoccupazione riguarda solo il 6% delle aziende, in Finlandia l’8%.
Inoltre, un po’ ovunque migliora per la prima volta dall’avvio
della crisi anche l’accesso al
credito per le micro imprese,
che segnalano una maggiore
disponibilità delle banche a fi-
I fatturati
nanziare i progetti di crescita
con un’ottica di medio-lungo
periodo.
Mentre, sia le medie aziende
che quelle di minori dimensioni, continuano a rilevare il problema dei costi commissionali,
in continua crescita, segno evidente del fatto che le banche
da una parte allargano i cordoni della borsa, ma dall’altra
alzano la posta per tutelarsi
da eventuali insolvenze. Comunque, tirando le fila dell’in-
dagine, emerge chiaramente
l’impatto positivo delle misure
adottate dalla stessa Bce per
consentire il ritorno del flusso
di liquidità verso l’economia
reale.
In ripresa i ricavi. Rispetto
ai sondaggi precedenti si registra un aumento generalizzato
dei ricavi in tutta l’area euro,
anche per le micro imprese,
mentre è rimasta sostanzialmente invariata la redditività.
L’Italia su questo fronte è tra
i Paesi che fanno registrare le
migliori performance, con il
fatturato medio delle Pmi segnalato in crescita del 6% nel
semestre considerato, contro
un calo dell’8% nei sei mesi
precedenti.
Inoltre, circa il 40% delle
aziende dichiarano livelli di
liquidità molto differenti da
quelli usuali: sotto il normale
il 49% delle Pmi della Grecia,
il 23% di quelle francesi, il 19%
delle italiane e portoghesi. Al
contrario in Germania, Austria
e Olanda le imprese dichiarano
liquidità superiore al normale.
«Nell’Eurozona la situazione finanziaria delle grandi imprese
rimane migliore di quella delle
piccole e medie», sottolinea nel
report la Banca centrale europea. Tra le grandi imprese che
hanno chiesto finanziamenti
appena lo 0,5% ha ricevuto
un diniego, per le aziende di
ridotte dimensioni le risposte
negative sono invece state pari
all’8%. Differenze anche nel
costo dei prestiti, «con il tasso
medio caricato sui prestiti delle
grandi imprese circa 180 punti
più basso di quello pagato dalle
Pmi», è scritto nel rapporto. A
questo proposito va considerato che nei giorni scorsi l’istituto di Francoforte ha avviato il
programma di acquisto di obbligazioni societarie (corporate), dunque un aumento della
domanda di «carta» corporate
che il mercato ha già anticipato facendo abbassare la curva
dei rendimenti e, con essa, il
costo del credito per le grandi
imprese che dovessero decidere di raccogliere denaro con
l’emissione di obbligazioni.
Bankitalia conferma: il picco negativo è alle spalle
I dati della Bce trovano
conferma nell’analisi del
governatore di Bankitalia,
Ignazio Visco, che ha sottolineato: «I prestiti delle
banche si sono stabilizzati
alla fine dell’anno e, per
la prima volta dopo quattro anni, sono cresciuti
nei primi mesi del 2016,
sebbene in misura molto
contenuta». Aggiungendo che nel frattempo, «le
politiche di offerta sono
diventate più espansive,
ma rimangono fortemente differenziate in ragione
del rischio e della dimensione della clientela». Con
il progressivo miglioramento della congiuntura,
aggiunge Bankitalia, negli
ultimi tempi si è ridotta la
vulnerabilità finanziaria
delle imprese.
Gli investimenti
14
Lunedì 13 Giugno 2016
IMPRESA
Datori di lavoro chiamati alla verifica per evitare sanzioni fino a 780 euro per lavoratore
Ferie, c’è l’operazione arretrati
Entro il 30/6 va consentita la fruizione del residuo 2014
DI
Pagina a cura
CARLA DE LELLIS
C
Il piano ferie
onto alla rovescia
per sistemare gli
Ferie relative all’anno 2014
arretrati di ferie dei
• due settimane andavano fruite durante l’anno 2014 (cioè nell’anno di
dipendenti. Entro
maturazione);
fine mese, infatti, i datori di
lavoro devono verificare che
• due settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2016;
i propri lavoratori dipenden• l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato. La contribuzione,
ti abbiano fruito di almeno
tuttavia, va in ogni caso assolta su tutte le ferie arretrate al 30 giugno
quattro settimane di ferie
maturate nell’anno 2014, che
2016 (ferie che, evidentemente, riguarderanno il periodo dal 1° luglio
rappresenta il minimo inde2015 al 30 giugno 2016), entro il 20 agosto 2016 (termine di proroga
rogabile, per evitare il rischio
estiva) con la denuncia contributiva del mese di luglio 2016
di una sanzione amministrativa d’importo variabile da
Ferie relative all’anno 2015
130 a 780 euro per lavoratore. Inoltre, i datori di lavoro
• due settimane andavano fruite durante l’anno 2015 (cioè nell’anno di
devono concedere durante
maturazione);
quest’anno la fruizione di
• due settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2016;
almeno due settimane di ferie da maturare nel corso del
• l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato. La contribuzione,
2016: in mancanza rischiano
tuttavia, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti
la stessa sanzione.
al 30 giugno 2016 (ferie che, evidentemente, riguarderanno il periodo
Tre i periodi di ferie. La
dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016), entro il 20 agosto 2016 con la
disciplina sulle ferie (dlgs n.
66/2003) distingue tre diffedenuncia contributiva relativa al mese di luglio 2016
renti periodi:
a) primo periodo di due
Ferie relative all’anno 2016
settimane (quota parte del
• due settimane vanno fruite durante quest’anno (anno di maturazione);
«minimo» legale di quattro
settimane);
• due settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2018;
b) secondo periodo di due
• l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato. La contribuzione,
settimane (che completa il
tuttavia, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti
«minimo legale»);
al 30 giugno 2018 (ferie che, evidentemente, riguarderanno il periodo
c) terzo periodo, pari all’eccedenza del minimo di quatdal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018), entro il 20 agosto 2018 con la
tro settimane stabilito dalla
denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2018
legge, che può essere previsto
dai Ccnl o dal contratto di assunzione.
Primo periodo di due
settimane. Il primo periodo è pari a due settimane e
va fruito nel corso dell’anno
Ultima particolarità riguarda gli obblighi dell’obbligazione contributiva si fi ssa
stesso di maturazione. Può
contributivi. Si tratta di una «partico- alla medesima scadenza di fruizione
essere fruito anche in modo
larità» in quanto, in deroga al principio delle ferie fi ssata dalla legge e/o dalininterrotto, su richiesta del
generale per cui i contributi si pagano la contrattazione collettiva. Tenendo
lavoratore interessato. Risulle retribuzioni erogate, sulle ferie conto della predette ripartizione in tre
chiesta che deve comunque
non godute è dovuta la contribuzione periodi delle ferie, ne deriva che sul perispettare i principi del codice
riodo maturato per l’anno 2013 e non
anticipata.
civile il che significa che, quaÈ dal 1999 che l’Inps, sulla base della ancora fruito dai lavoratori alla fine
lora mancano disposizioni di
convenzione Oil n. 132/1970, ha comin- del mese di giugno deve essere comunCcnl, deve essere formulata
ciato a pretendere l’anticipo dei con- que versata la contribuzione all’Inps,
tempestivamente in manietributi sulle ferie rispetto all’effettivo proprio perché a fine giugno scade (anra tale che il datore di lavoro
momento di fruizione, una volta decor- che) il termine di fruizione. A tal fine,
possa operare il corretto consi 18 mesi dalla maturazione. L’Inps, in i datori di lavoro devono sommare alla
temperamento tra esigenze
sostanza, ha disposto che la scadenza retribuzione del mese di luglio 2015 un
dell’impresa e intecompenso ferie non godute virtuale (virressi del prestatore
tuale, cioè, perché non effettivamente
di lavoro (così recita
liquidato ai propri lavoratori). Quindi
Sulle ferie vige il divieto di
il codice civile). Allo
devono procedere al calcolo e al versamonetizzazione
scadere dell’anno di
mento dei contributi entro il 20 agosto
del periodo minimo legale (quattro
maturazione, ove il
(proroga estiva).
settimane). Tale periodo, in altre parole,
lavoratore non abse non fruito dai lavoratori, non può mai
bia goduto delle fee comples- mesi dalla fine dell’anno di
rie per almeno due
essere sostituito da un’indennità «ferie
s i v a m e n t e, maturazione, salvo più ampio
settimane, il datore
non godute».
va fruito nel termine eventualmente fissadiventa passibile di
Sempre
in
relazione
al
minimo
legale,
corso dell’an- to dalla contrattazione colletsanzione. Per il lavoil
ministero
del
lavoro
ha
precisato
che
no di matu- tiva. Allo scadere del termine,
ratore, invece, quanle
ferie,
se
non
godute
entro
il
termine
razione e non se il lavoratore non ha goduto
to è stato maturato e
di tutto questo secondo periooltre.
non fruito determina
dei 18 mesi successivi all’anno di
S e c o n d o do di ferie, il datore è passibiun arretrato di ferie
maturazione, possono essere fruite dal
periodo di le di sanzione. Per il lavoratodi cui potrà fruire
lavoratore anche successivamente a patto
(altre) due re, invece, se non ammesso a
successivamente; in
che
il
datore
di
lavoro
vi
acconsenta
settimane. fruirne neppure in un tempo
ultima istanza, gli
Anche il se- diverso, significa vantare un
saranno indennizcondo perio- credito di ferie arretrate di
zate a fine rapporto
lavoro. Attenzione; perché due settimane cui egli ha di- do di ferie è di due settimane. cui potrà fruire successivavenga sanzionato il datore ritto, e anche nel caso in cui il Può essere fruito ininterrot- mente; in ultima istanza, gli
di lavoro è sufficiente che il godimento sia successivo, poi- tamente, su richiesta del verranno indennizzate a fine
lavoratore non abbia goduto ché il periodo di ferie (di due lavoratore, oppure in modo rapporto lavoro.
Terzo periodo di misura
anche solo di una parte delle settimane), tassativamente frazionato nel termine di 18
Contribuzione anticipata sul non goduto
variabile. Il terzo periodo di
ferie, infine, è quello eccedente il minimo legale di quattro
settimane. Questo periodo,
generalmente previsto dalla
contrattazione collettiva o dal
contratto di assunzione, può
essere fruito con maggiore
libertà. È un periodo, infatti,
esente dalle regole normative
e, pertanto, se non fruito, può
essere anche «monetizzato»,
cioè barattato con un’indennità sostitutiva, cosa che non è
mai possibile (è vietato dalla
legge) con riferimento ai primi due periodi, se non a chiusura del rapporto di lavoro.
La scadenza di giugno.
Con riferimento al minimo
legale (quattro settimane), i
datori di lavoro:
• durante quest’anno devono permettere ai propri
dipendenti di fruire di due
settimane di ferie, eventualmente in maniera consecutiva se così sono state organizzate (per esempio nel caso
di ferie collettive) o se è così
stato esplicitamente richiesto
dal/i lavoratore/i;
• entro il 30 giugno (o termine più lungo fissato dal
Ccnl) devono consentire la
fruizione dell’eventuale arretrato di ferie relative al
«minimo legale» maturato
nell’anno 2014.
Disattendere queste incombenze decreta l’applicazione
di una sanzione amministrativa di misura pari da 130 a
780 euro per lavoratore.
La monetizzazione delle
ferie. Sulle ferie vige il divieto di monetizzazione del periodo minimo legale (quattro
settimane). Tale periodo, in
altre parole, se non fruito dai
lavoratori, non può mai essere sostituito da un’indennità
«ferie non godute». Le ferie
che possono essere sostituite
con apposita indennità sono,
eventualmente:
- le ferie maturate (e non
godute) fino al 29 aprile 2003
(data di entrata in vigore del
dlgs n. 66/2003 di riforma della disciplina);
- le ferie maturate (e non
godute) dal lavoratore il cui
rapporto di lavoro cessi entro
l’anno di riferimento;
- le settimane o i giorni di
ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura
superiore al periodo minimo
legale (quattro settimane).
Sempre in relazione alle
quattro settimane di ferie
(minimo legale), il ministero del lavoro ha precisato
che le stesse, se non godute
entro il termine dei 18 mesi
successivi all’anno di maturazione ovvero nel diverso
e più ampio termine fissato
dalla contrattazione collettiva, possono essere fruite dal
lavoratore anche successivamente a patto che il datore di
lavoro vi acconsenta.
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Lunedì 13 Giugno 2016
IMPRESA
15
Investimento di 1,4 miliardi per la realizzazione di una infrastruttura ultralarga
Banda, arriva la rete pubblica
Coinvolte sei regioni. Procedura di gara in due fasi
DI
I
Pagina a cura
CINZIA DE STEFANIS
nvestimento pubblico
pari a 1,4 mld per la realizzazione della rete
in fibra nelle cosiddette
«aree bianche», cioè in quelle
zone in cui le infrastrutture
private per la banda larga
sono del tutto inesistenti.
Per ora sono sei le regioni a
cui sono destinati i primi fondi pubblici: Abruzzo, Molise,
Emilia Romagna, Lombardia,
Toscana e Veneto. Le risorse
complessive pari 1,4 miliardi, saranno suddivise in più
di un miliardo di fondi statali
e 352 milioni di fondi strutturali a livello regionale. La
domanda di partecipazione,
deve pervenire, attraverso il
«caricamento su piattaforma
telematica» Infratel entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno
18 luglio 2016, pena l’irricevibilità della domanda e, comunque, la non ammissione
alla procedura. Entro l’estate
partiranno i bandi per tutte
le altre regioni. Per partecipare alla procedura di gara, gli
operatori economici interessati devono preventivamente
registrarsi sul portale http://
www.gareinfratel.it attraverso il quale si accede alla piattaforma telematica. A tal fine
devono seguire le istruzioni
disponibili sulla pagina «registrazione» accessibile dalla
home page del portale medesimo. È con il bando Infratel
che vengono dettate le regole
di accesso per la concessione
di costruzioni e la gestione di
una infrastruttura a banda
ultralarga nelle sei regioni
interessate. Intanto il Piemonte è la prima regione,
dopo le sei del primo bando
per le aree bianche, a firmare l’accordo operativo con il
ministero dello sviluppo per
la realizzazione di un rete
pubblica per la banda ultralarga. L’accordo consentirà di
collegare 781mila unità immobiliari (abitazioni, aziende,
La procedura in sintesi
Prime sei
regioni
Via libera al primo bando per la realizzazione della rete nelle
aree bianche, quelle cioè a fallimento di mercato. Possono
partire le procedure per gli interventi nelle prime sei regioni
(Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana
e Veneto) con le quali si sono chiusi specifici accordi di
programma e relative convenzioni operative per l’utilizzo
dei fondi Fers e Feasr. Entro l’estate partiranno i bandi per
tutte le altre regioni
La procedura sarà strutturata in due fasi. Nella prima fase
cd. di prequalifica dei concorrenti l’organo deputato a tale
compito, verifica il possesso e la regolarità dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale,
economico-finanziario e tecnico-organizzativo, previsti nel
bando, degli operatori economici che hanno presentato richiesta di invito. I concorrenti in possesso di detti requisiti
sono ammessi a partecipare alla gara
Doppia fase
La seconda consiste nella valutazione delle offerte. I concorrenti ammessi a partecipare alla gara sono espressamente
invitati a presentare l’offerta tecnica ed economica corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste
nella lettera di invito, secondo tempi, modalità e condizioni
ivi espressamente indicati. Le concessioni principalmente
sono finalizzate a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di
telecomunicazioni. Infratel Italia si riserva fin d’ora il diritto di
non procedere con l’aggiudicazione della procedura di gara
ove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto dell’affidamento. Infratel Italia si riserva, altresì,
il diritto di non concludere motivatamente il contratto anche
qualora sia in precedenza avvenuta l’aggiudicazione
uffici p.a.) e circa 1,3 milioni
di cittadini. Le risorse per
coprire il fabbisogno provengono per 193,8 milioni di euro
dal Fondo sviluppo e coesione e per circa 90 milioni dai
fondi regionali europei Fesr e
Feasr. Infratel Italia, società
in house del Mise, sarà il soggetto attuatore.
La procedura di gara si
svolgerà in due fasi. La prima ha la finalità di prequalificare i concorrenti e ha una
durata 45 giorni. Nel corso
della prequalifica gli operatori economici interessati
devono fornire informazioni
in riferimento ai requisiti minimi di partecipazione e sulle
infrastrutture che intendono
utilizzare. La seconda riguarda invece la valutazione
delle offerte e nel corso della
quale i concorrenti ammessi
a partecipare alla gara sono
invitati a presentare l’offerta
tecnica ed economica.
Soggetti ammessi. Ammessi alla gara sono gli imprenditori individuali anche
artigiani, le società commerciali, le società cooperative,
i consorzi tra società cooperative, i consorzi tra imprese
artigiane, i consorzi stabili
(articolo 45, comma 2, del dlgs
50/2016), i raggruppamenti
temporanei di concorrenti, i
consorzi ordinari di concorrenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto
di rete e il gruppo europeo di
interesse economico.
I raggruppamenti temporanei possono presentare offerte
anche se non ancora costituiti. In tal caso la domanda di
partecipazione deve:
- essere sottoscritta digitalmente da tutti gli operatori
economici che costituiranno
il raggruppamento o i consorzi;
- indicare l’impresa mandataria-capogruppo;
- contenere l’impegno che,
in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza
alla impresa qualificata nella domanda di partecipazione
come mandataria, la quale
stipulerà il contratto in nome
e per conto proprio e delle
mandanti;
- specificare le parti dei
lavori e delle prestazioni che
saranno eseguite dai singoli
operatori economici raggruppati o consorziati.
Nel caso di partecipazione
alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio, saranno escluse
tutte le offerte presentate.
È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei
raggruppamenti temporanei
e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di
domanda di partecipazione.
La concessione verrà aggiudicata con il criterio
dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/
prezzo secondo quanto previsto dall’articolo 95 del dlgs n.
50/2016 in base al piano tecnico di costruzione, gestione
e manutenzione, alle misure
adottate per regolare equivalenze rispetto agli operatori,
al miglioramento del piano di
copertura, al miglioramento
dei servizi offerti agli altri
operatori, al prezzo e al ribasso su tempi di costruzione e
avvio della gestione.
© Riproduzione riservata
Guida alla redazione delle domande di partecipazione al bando Infratel
La domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, deve pervenire,
attraverso il «caricamento su piattaforma telematica» di Infratel entro e
non oltre il termine perentorio delle
ore 13.00 del giorno 18 luglio 2016,
pena l’irricevibilità della domanda e,
comunque, la non ammissione alla
procedura. Dopo aver compiuto le
operazioni di registrazione e abilitazione il concorrente può procedere
alla predisposizione e successiva presentazione della domanda di partecipazione e della documentazione a
corredo della stessa. Ogni documento relativo alla procedura deve essere redatto in ogni sua parte in lingua
italiana e dovrà essere formato e
presentato in conformità e secondo
le modalità stabilite nel bando di
gara. Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento elettronico inviato,
caricato, allegato dal concorrente in
relazione alla procedura e alla presentazione della domanda di partecipazione, deve essere sottoscritto
con la firma digitale. È responsabilità degli operatori economici, in ogni
caso, l’invio tempestivo e completo
di quanto richiesto nel termine sopraindicato, anche atteso che la piattaforma telematica www.gareinfratel.it non accetta offerte presentate
dopo la data e l’orario stabiliti come
termine ultimo di presentazione delle offerte. Allo scadere del termine
fissato per la presentazione delle
domande di partecipazione, le stesse
sono acquisite definitivamente dalla piattaforma telematica e, oltre ad
essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo
segreto, riservato e sicuro. La procedura di qualificazione sarà dichiarata
aperta, dalla commissione nominata
dalla stazione appaltante la quale si
riunirà in seduta pubblica nel giorno
e nel luogo indicati nel bando. A tale
seduta pubblica, nonché a quelle successive che si svolgeranno nel luogo e
nei giorni indicati tramite piattaforma telematica, potrà intervenire un
incaricato per ciascun concorrente,
che abbia la legale rappresentanza
dell’operatore medesimo ovvero sia
stato da questi all’uopo delegato a
rappresentarlo. Tali poteri dovranno
risultare da idonea procura corredata
da copia di un valido documento di
identità del conferente degli stessi.
La commissione operando attraverso
la piattaforma telematica procederà
alla verifica della ricezione delle «domande di partecipazione» tempestivamente presentate, all’apertura in
seduta pubblica delle «domande di
partecipazione», alla verifica della
presenza dei documenti richiesti e
contenuti nella Documentazione
amministrativa e all’accertamento
provvisorio della idoneità dei candidati.
16
Lunedì 13 Giugno 2016
IMPRESA
Le indicazioni pratiche per accedere ai finanziamenti previsti dalla Stabilità 2015
R&S, credito d’imposta selettivo
Non agevolabili tutte le attività svolte dalle imprese
I
DI
Pagina a cura
ROBERTO LENZI
l credito di imposta alla
ricerca sembra aperto a
tutti, ma attenzione non
tutte le attività di ricerca,
svolte dalle imprese sono riconducibili alla R&S agevolabile. Da evidenziare che se le
imprese utilizzano il credito di
imposta in modo inappropriato sono soggette a sanzioni fino
al 200% di quanto utilizzato.
Inoltre rischiano conseguenze
penali, legate alle eventuali false attestazioni. L’agevolazione
sembra semplicissima: calcolo
della media del triennio precedente, «possibilmente bassa»,
conteggio dei costi dell’attività di ricerca svolta nell’anno
2015, raffronto con la media
precedente, sulla differenza
applicazione della percentuale
spettante e utilizzo diretto dal
1° gennaio con F24. Le imprese
anche se in perdita, non versano i contributi ai dipendenti
e compensano. Tutto facile per
chi non è dentro la materia.
Bonus ricerca. Il credito di
imposta per attività di ricerca e
sviluppo introdotto dalla legge
di stabilità 2015 è un’agevolazione operativa a partire dalle
spese dell’esercizio 2015 fino a
quelle dell’esercizio 2019. A se-
Qualche risposta sulle attività finanziabili
Il manuale di Frascati con le specifiche sulla ricerca e sviluppo e il manuale di Oslo con quelle
sull’innovazione sono strumenti utili per l’individuazione delle attività finanziabili
Tra le attività finanziabili troviamo i calcoli, la
progettazione, il lavoro di grafica e le modalità
operative effettuate ai fini della realizzazione e
messa in funzionamento di progetti pilota e prototipi. Invece le attività realizzate per la modifica del
prototipo, idonea alla preparazione, esecuzione
o mantenimento di produzioni standardizzate o
per promuovere la vendita di prodotti
La mia ricerca non è brevet- È consigliabile attenersi alle disposizioni della
tata, ma è frutto del know normativa Patent box cioè le informazioni relative
how aziendale come posso alla R&S devono:
garantire la sua validità?
• essere segrete
• avere valore economico
• essere sottoposte a misure da ritenersi
ragionevolmente adeguate a mantenerle
segrete
Come è possibile sapere
cosa rientra a livello pratico nella ricerca e sviluppo
finanziata dal bonus?
Nel caso di un’impresa
manifatturiera quali attività
di ricerca e sviluppo sono
finanziabili?
conda della tipologia di spesa si
può usufruire di un bonus del
25% (personale non altamente qualificato, ammortamenti
strumenti e attrezzature, privative industriali) o del 50%
(personale altamente qualificato, consulenze esterne).
I principali requisiti per poter accedere all’agevolazione
sono di avere sostenuto almeno
30 mila euro di costi finanzia-
Che cosa è ammesso
«Ricerca fondamentale»: lavori sperimentali o teorici svolti,
aventi quale principale finalità
l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza
che siano previste applicazioni o
utilizzazioni pratiche dirette.
«Ricerca industriale»: attività di
ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per
mettere a punto nuovi prodotti,
processi o servizi o per mettere
un miglioramento dei prodotti,
processi o servizi esistenti.
«Sviluppo sperimentale»: le
attività di acquisizione, combi-
nazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità
esistenti di natura scientifi ca,
tecnologica, commerciale allo
scopo di produrre piani, progetti
o disegni per prodotti, processi
o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di
altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione
concernenti nuovi prodotti,
processi e servizi; tali attività
possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani
e altra documentazione, purché
non siano destinati a uso commerciale.
bili nell’anno di riferimento per
attività di ricerca e sviluppo.
Ma l’agevolazione non viene
concessa sul totale delle spese
sostenute ma sull’incremento
rispetto alla media delle stesse
spese nel triennio 2012-2014,
triennio di riferimento che
resta fisso fino al 2019. L’agevolazione è automatica, non è
quindi soggetta a istruttorie,
è sufficiente che al bilancio
sia allegata la relazione del
revisore contabile che attesta
il sostenimento delle spese e
l’incremento rispetto alla media del triennio per il quale si
beneficia delle agevolazioni.
Che cosa vuol dire fare
ricerca nelle imprese oggi?
Anche qui la risposta sembra
semplice, cioè attività di ricerca fondamentale, ricerca
industriale e sviluppo sperimentale. Ma i professionisti e
le imprese che vogliono ottenere il credito di imposta alla
ricerca si stanno domandando
cosa vuol dire esattamente
«prodotti, processi o servizi
nuovi migliorati o modificati»,
ossia migliorato rispetto a che
cosa?
Al prodotto esistente o allo
stato dell’arte? In questo ultimo caso quale è lo stato dell’arte da considerare, regionale,
nazionale o comunitario? Può
venire in soccorso il Manuale
Frascati con le specifiche sulla
ricerca e sviluppo e il manuale
di Oslo con quelle sull’innovazione che danno dei confini
maggiormente precisi.
Know how tutelabile, le condizioni
Le condizioni affinché ci sia un know
how giuridicamente tutelabile:
a) Le informazioni devono essere
segrete. Nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi i dati non
devono essere generalmente noti o
facilmente accessibili agli esperti e
agli operatori del settore. Devono
essere informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione,
devono essere tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli.
In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte del concorrente
richieda sforzi o investimenti;
b) devono avere valore economico
in quanto segrete. Questo è dimostrabile se il loro utilizzo comporta,
da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di
mantenere o aumentare la quota di
mercato;
c) devono essere sottoposte, a misure da ritenersi ragionevolmente
adeguate a mantenerle segrete.
Per fare questo è opportuno che il
titolare delle informazioni renda
edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle
informazioni e della necessità di
mantenerne il segreto, sia come
condizione contrattuale sia come
informazione comunque diretta a
collaboratori e dipendenti.
Una situazione tipo nella meccanica
«L’attività di R&S nel settore
dell’ingegneria meccanica ha spesso una connessione con il lavoro di
progettazione e di grafica. In questo settore spesso nelle Pmi non
esistono reparti dedicati alla R&S,
e i problemi di ricerca di solito vengono affrontati dal personale che si
occupa della progettazione. Il manuale specifica che se i calcoli, la
progettazione, il lavoro di grafica
e le modalità operative vengono effettuati ai fini della realizzazione e
messa in funzionamento di progetti
pilota e prototipi, le attività possono
essere incluse nella R&S. Se invece le attività sono realizzate per la
modifica del prototipo, idonea alla
preparazione, esecuzione o mante-
nimento di produzioni standardizzate o per promuovere la vendita di
prodotti non rientrano in attività di
ricerca».
Se l’attività di ricerca è il know
how. È abbastanza evidente che
l’attività di ricerca e sviluppo svolta nelle imprese dovrebbe ricondursi ad alcuni filoni specifici dei
beni intangibili: know how, modelli e disegni, brevetti e software.
Esaminando le Pmi, emerge che le
attività che le imprese svolgono,
principalmente per attività di R&S,
non vengono brevettate, quindi rimangono all’interno del know how.
L’Agenzia delle entrate ha specificato da poco, relativamente alla
normativa patent box, che il know
how per essere riconosciuto deve
avere determinate caratteristiche.
Sarebbe probabilmente opportuno
che le imprese che utilizzano il credito di imposta, in questo ambito,
si uniformassero a queste specifiche. La circolare sul Patent box
in particolare prevede che il know
how deve essere giuridicamente tutelabile e al tal fine specifica che le
informazioni devono essere segrete,
devono avere valore economico e devono essere sottoposte a misure da
ritenersi ragionevolmente adeguate
a mantenerle segrete. La conclusione potrebbe essere, che le imprese
che non applicano quanto sopra, pur
modificando i prodotti, anche in ma-
niera significativa potrebbero trovarsi a dover aprire un contenzioso
a consuntivo. Però considerando che
il credito imposta alla ricerca è una
normativa italiana, che non è soggetta alla normativa sugli aiuti di stato,
il ministero potrebbe essere libero
di dare una interpretazione anche
più estensiva del concetto riportato
sopra, per venire incontro alla voglia
di ricerca delle imprese. Un chiarimento dall’Agenzia delle entrate
sarebbe opportuno, per permettere
agli uffici delle stesse di applicare
criteri uniformi su tutto il territorio,
senza obbligare le imprese a richiedere singoli pareri sull’ammissibilità
dell’attività svolta, come prevede la
normativa.
Lunedì 13 Giugno 2016
IMPRESA
17
Le coordinate sul credito d’imposta per beni strumentali riservato alle imprese meridionali
Bonus Sud, conto alla rovescia
Dal 30/6 va presentata la comunicazione alle Entrate
DI
Pagina a cura
BRUNO PAGAMICI
D
al 30 giugno 2016 le
imprese del Mezzogiorno possono presentare la comunicazione
all’Agenzia delle entrate per
ottenere il bonus investimenti.
Il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi,
anche mediante contratti di
leasing, spetta alle strutture
produttive ubicate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna
e Abruzzo. L’agevolazione, introdotta dalla legge di stabilità
2016, riguarda gli investimenti effettuati nel periodo che
decorre dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2019. Il bonus
è fruibile da parte di tutti i
soggetti titolari di reddito di
impresa, indipendentemente
dalla forma giuridica (ditte
individuali, società di persone
e di capitali, cooperative), dalle
dimensioni aziendali, nonché
dal regime contabile adottato.
La spesa massima ammissibile
varia a seconda delle dimensioni aziendali ed è pari a 1,5
milioni di euro per le piccole
imprese, a 5 milioni di euro per
le medie imprese e a 15 milioni
di euro per le grandi imprese.
Il credito d’imposta maturato
potrà essere utilizzato solo in
compensazione, presentando il
modello F24 tramite i servizi
telematici Entratel o Fisconline. Le risorse disponibili ammontano a complessivi 617
milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017, 2018 e
2019.
Le regioni agevolate.
L’art. 1, commi da 98 a 108, della legge di stabilità 2016 (legge
Il credito d’imposta per il Mezzogiorno
Aree
agevolabili
• Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia (intero territorio regionale);
• Zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, p.
3, lett. c), del trattato Ue. In queste regioni non tutto
il territorio regionale è agevolato, ma solo determinate zone censuarie di singoli comuni, individuate
dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020
C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014
Misura del credito Misura massima del 20% per le piccole imprese, del 15%
d’imposta
per le medie imprese e del 10% per le grandi imprese
Beni
agevolabili
Le acquisizioni, effettuate anche tramite contratti di
locazione finanziaria, correlate agli investimenti facenti
parte di un progetto iniziale, di macchinari, impianti e
attrezzature varie destinati a strutture produttive già
esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali
agevolabili (i beni devono essere nuovi)
Beni esclusi
I beni immobili e i mezzi di trasporto a motore
Limiti
dell’investimento
Il limite massimo dell’investimento ammissibile è di 1,5
milioni di euro per le piccole imprese, 5 milioni di euro
per le medie imprese e 15 milioni di euro per le grandi
imprese
n. 208/2015) ha introdotto, a
decorrere dal 1° gennaio 2016
e fino al 31 dicembre 2019, un
credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali
nuovi, destinati a strutture
produttive ubicate nelle zone
assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle
deroghe previste dall’art. 107,
par. 3, lett. a), del Trattato sul
funzionamento dell’Ue, e nelle zone assistite delle regioni
Molise, Sardegna e Abruzzo,
ammissibili alle deroghe previste dall’art. 107, par. 3, lett.
c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
come individuate dalla Carta
degli aiuti a finalità regionale
2014-2020 C(2014) 6424 final
del 16 settembre 2014, nella
misura massima del 20% per
le piccole imprese, del 15% per
le medie imprese e del 10%
per le grandi imprese.
La comunicazione. I beneficiari dell’agevolazione dovranno presentare all’Agenzia
delle entrate un’apposita comunicazione (il cui modello è
stato approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 45080 del
24 marzo 2016), la quale costituisce presupposto per la
fruizione del credito d’impo-
sta. La comunicazione dovrà
essere presentata all’Agenzia
esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite i
soggetti incaricati, a partire
dal 30 giugno 2016 fino al
31 dicembre 2019. L’Agenzia, che a tal fine metterà a
disposizione il software «Creditoinvestimentisud», sulla
base della completezza dei
dati esposti nel modello, rilascia in via telematica per ogni
comunicazione presentata apposita ricevuta attestante la
fruibilità o meno del credito
d’imposta. Il bonus maturato
potrà essere utilizzato solo in
compensazione, presentando
il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici
Entratel o Fisconline, pena il
rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto
giorno successivo alla data di
rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta. In mancanza a
tutt’oggi di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle entrate per quanto riguarda
la definizione delle modalità
e dei termini di fruizione del
credito d’imposta, visti i numerosi punti in comune tra
la normativa sul credito d’imposta per il Mezzogiorno e la
Visco Sud (finanziaria 2007),
sembrerebbero validi in linea
generale i profili applicativi di
quest’ultima, con riferimento
alla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 38/E/2008, emanata in occasione alla predetta
agevolazione, nonché alla circolare n. 5/E/2015 illustrativa
del credito di imposta per gli
investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 18 del
dl n. 91/2014.
Escluse le imprese in difficoltà finanziaria e quelle di specifici settori
Possono beneficiare del credito di
imposta i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente
dalla forma giuridica (ditte individuali, società di persone e di capitali), dalle dimensioni aziendali
nonché dal regime contabile adottato. Con riferimento alla data di
inizio dell’attività di impresa, vista
l’assenza di qualsiasi preclusione
da parte della norma, si ritiene
che l’accesso al beneficio sia consentito anche alle imprese neo-costituite, la cui nascita, vale a dire,
avvenga nel corso di uno dei periodi d’imposta di vigenza del credito d’imposta (dal 2016 al 2019).
Sono invece esclusi i soggetti che
operano nei settori: dell’industria
siderurgica e carbonifera; della costruzione navale; delle fibre sintetiche; dei trasporti e delle relative
infrastrutture; della produzione e
della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche; del
credito; del settore finanziario e
assicurativo. Sono anche escluse le
imprese in difficoltà finanziaria.
Il credito d’imposta. Come indicato nel modello di richiesta, l’age-
volazione è attribuita solo in relazione alle seguenti tipologie di
progetto: creazione di un nuovo
stabilimento; ampliamento della
capacità produttiva di uno stabilimento esistente; diversificazione
della produzione di uno stabilimento esistente per ottenere prodotti
mai fabbricati precedentemente;
cambiamento fondamentale del
processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente.
Nell’ambito di tali progetti di investimento, costituiscono beni agevolabili le acquisizioni correlate
agli investimenti di macchinari,
impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già
esistenti o che vengono impiantate
nelle aree territoriali agevolabili.
Alla luce della circ. 38/E/2008, si
ritiene che rientrino tra i beni in
questione sia gli impianti generici
(quali impianti di produzione e distribuzione di energia, officine di
manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione,
parco motori, pompe, impianti di
trasporto interno, servizi vapore,
riscaldamento e condizionamento,
impianti di allarme) che gli impianti specifici e altri impianti (quali,
per esempio, forni e loro pertinenze), nonché i beni individuabili
quali «macchinario», automatico e
non automatico.
Si ritiene, altresì, che siano agevolabili: attrezzature industriali e
commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e
ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa; attrezzatura varia
e utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell’impresa; attrezzatura che completa la
capacità funzionale di impianti e
macchinari, anche se con un più
rapido ciclo d’usura.
Sono invece esclusi dal novero dei
beni incentivabili, come indicato
nella relazione illustrativa della disposizione: i beni immobili;
i mezzi di trasporto a motore. I
beni oggetto di investimento, per
espressa previsione legislativa,
devono possedere i requisiti della
«strumentalità», della «novità» e
della «territorialità».
L’investimento ammissibile.
L’ammontare dell’investimento
ammissibile all’agevolazione è
commisurato, per ciascun periodo
d’imposta e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni dei predetti
beni. Dal calcolo dell’investimento
ammissibile restano esclusi gli ammortamenti dei beni che formano
oggetto dell’investimento agevolato, che, pertanto, non devono
essere sottratti dall’importo complessivo dell’investimento lordo.
Per esempio, se per una struttura
produttiva si deve fare un investimento nuovo in impianti e attrezzature, il prezzo di acquisto di tali
beni deve essere ridotto degli ammortamenti degli impianti e delle
attrezzature già esistenti nella
struttura produttiva, senza tener
conto degli ammortamenti relativi alla categoria di macchinari che
non è interessata ad alcuna acquisizione. Nel caso di beni in leasing,
occorre portare in diminuzione gli
«ammortamenti figurativi» (nei
casi del metodo finanziario si terrà
invece conto degli ammortamenti
contabilizzati e dedotti).
18
PREVIDENZA
Lunedì 13 Giugno 2016
Alcune simulazioni sui contributi per le pensioni pagate in proprio dagli ex lavoratori
Volontaria 2016, costi stabili
L’inflazione negativa non aumenta l’importo da versare
DI
Pagina a cura
CARLA DE LELLIS
ontributi volontari stabili per l’anno 2016. Il
tasso d’inflazione negativo, infatti, non aumenta l’importo da versare che
si mantiene allo stesso livello
dell’anno scorso. Per esempio,
un ex lavoratore dipendente
che ha cominciato a versare i
contributi volontari prima del
1996 deve versare quest’anno
2.909 euro per coprire l’intero anno di contributi, cioè la
stessa spesa del 2015; e se ha
cominciato a pagare i contributi da sé (questo il significato
di «volontaria») dopo il 1995,
deve versare 3.431 euro, anche
in questo caso la stessa spesa
dell’anno scorso. Stesso discorso varrebbe anche per artigiani e commercianti, se non fosse che per questi lavoratori c’è
quest’anno l’aumento delle aliquote di contribuzione (0,45%).
Di conseguenza, subiscono un
lieve aumento di spesa: rispetto
all’anno scorso (2015), quando
la spesa minima è stata rispettivamente di 3.521,64 (artigiani) e 3.535,56 euro (commercianti) se d’età oltre i 21 anni,
quest’anno dovranno pagare
3.591,60 (artigiani) e 3.605,64
euro (commercianti) ovvero
3.125,16 euro (3.055,20 euro nel
2015) e 3.139,20 euro (3.069,12
euro nel 2015) se d’età fino a
21 anni. Anche i lavoratori parasubordinati (eccetto i professionisti senza cassa), come per
artigiani e commercianti, c’è il
rincaro per via dell’aumento
dell’aliquota di contribuzione
(+1%, rispetto al 2015). Questo,
pertanto, il conto della volontaria: per coprire l’anno 2016
devono sborsare 4.198 euro
(come nel 2015) se si tratta di
professionisti ai quali l’aliquota di contribuzione è stabile al
27%; ma 4.820 euro (4.664 nel
2015, quindi 156 euro in più)
se si tratta di altri lavoratori
parasubordinati (co.co.co. ecc.)
ai quali, invece, quest’anno
l’aliquota di contribuzione è
salita al 31% (dal 30% dell’anno 2015). Come di consueto, a
fare i conti dei contributi volontari è stato l’Inps (circolare
n. 14/2016) ricordando che la
prima scadenza di versamento, relativa al 1° trimestre 2016
(gennaio/marzo), è fissata al 30
giugno.
I contributi volontari.
I «contributi volontari» non
sono obbligatori: il versamento, infatti, è deciso «volontariamente» dal lavoratore. E perché uno che ha perso il lavoro
dovrebbe avere convenienza a
versare i contributi volontari?
Le possibilità sono tre: perfezionare i requisiti per il diritto
a una pensione; incrementare
l’importo del trattamento pensionistico cui si avrebbe diritto,
se sono già stati perfezionati i
requisiti; o per entrambe le ragioni.
C
La volontaria di artigiani e commercianti
Classi di reddito
Fino a 15.548 euro
ARTIGIANI
COMMERCIANTI
Contribuzione mensile
Contribuzione mensile
23,10%
20,10% (1)
23,19%
20,19% (1)
299,10 euro
260,43 euro
300,47 euro
261,60 euro
Da 15.549 a 20.644 euro
348,37 euro
303,12 euro
349,75 euro
304,48 euro
Da 20.645 a 25.740 euro
446,47 euro
388,48 euro
448,20 euro
390,22 euro
Da 25.741 a 30.836 euro
544,56 euro
473,84 euro
546,68 euro
475,96 euro
Da 30.837 a 35.932 euro
642,66 euro
559,20 euro
645,17 euro
561,70 euro
Da 35.933 a 41.028 euro
740,76 euro
644,56 euro
743,65 euro
647,44 euro
Da 41.029 a 46.122 euro
838,84 euro
729,90 euro
842,11 euro
733,17 euro
da 46.123 euro
887,87 euro
772,56 euro
891,33 euro
776,02 euro
(1) Aliquota agevolata lavoratori di età non superiore a 21 anni
L’autorizzazione. Per
versare i contributi volontari
occorre ottenere l’autorizzazione dall’Inps o da altro ente
di appartenenza, il cui rilascio
è però subordinato alla cessazione ovvero all’interruzione
del rapporto di lavoro che ha
dato origine all’obbligo assicurativo. L’autorizzazione,
peraltro, può essere concessa
anche se il rapporto di lavoro
(subordinato o autonomo) non
è cessato nel caso di: sospensione dal lavoro, anche per
periodi di breve durata se tali
periodi sono assimilabili alla
interruzione o cessazione del
lavoro (aspettativa per motivi
di famiglia ecc.); sospensione o
interruzione del rapporto di
lavoro previsti da specifiche
norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi
al 31 dicembre 1996 (congedi
per formazione, congedi per
gravi e documentati motivi
familiari, aspettativa non
retribuita per motivi privati
o malattia, sciopero; attività
svolta con contratto di lavoro
part-time, se effettuati a copertura o a integrazione dei
periodi di attività lavorativa
svolta a orario ridotto; integrazione dei versamenti per
attività lavorativa svolta nel
settore agricolo con iscrizione per meno di 270 giornate
complessive di contribuzione
effettiva e figurativa nel corso
dell’anno.
Ancora, possono richiedere
l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria anche i
lavoratori iscritti alla gestione separata; mentre non possono effettuare versamenti
volontari i titolari di pensione
diretta. Infine, si tenga conto
che l’autorizzazione concessa
non decade mai; pertanto i
versamenti volontari anche se
interrotti possono essere ripresi in qualsiasi momento senza
dover presentare una nuova
domanda.
I requisiti. Per ottenere
Le scadenze del 2016
Periodo di riferimento
Termini per il versamento
1° trimestre 2016 (gennaio-marzo)
30 giugno 2016
2° trimestre 2016 (aprile-giugno)
30 settembre 2016
3° trimestre 2016 (luglio-settembre)
31 dicembre 2016
4° trimestre 2016 (ottobre-dicembre)
31 marzo 2017
La volontaria dei parasubordinati
Minimale
15.548,00
15.548,00
Aliquota
Contribuzione volontaria
Mensile
Annua
27,00%
(1)
349,83
4.197,96
31,00%
(2)
401,66
4.819,88
(1) Professioni senza cassa, per i quali non c’è stato l’aumento dell’aliquota di contribuzione
(2) Altri lavoratori (collaboratori, lavoratori a progetto, venditori porta a porta ecc.)
l’autorizzazione l’ex lavoratore deve poter far valere uno
dei seguenti requisiti: almeno
cinque anni di contributi (pari
a 260 contributi settimanali
ovvero a 60 contributi mensili)
indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati; almeno tre anni di
contribuzione nei cinque anni
che precedono la data di presentazione della domanda.
I requisiti devono essere perfezionati con la contribuzione
effettiva (obbligatoria, volontaria e da riscatto), escludendo
la contribuzione figurativa a
qualsiasi titolo accreditata.
Quando ottenere l’autorizzazione
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria
viene concessa dal primo sabato successivo
alla data di presentazione della domanda, per
la generalità dei lavoratori dipendenti; per
esempio, chi abbia presentato la domanda il
18/5/2016, otterrà l’autorizzazione dal 21 maggio 2016 in avanti; pertanto, il primo versamento riguarderà il «secondo trimestre 2016»,
per il periodo dal 21 maggio al 30 giugno 2016;
primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda, nel caso di lavoratori autonomi (artigiani e commercianti); per esempio,
chi abbia presentato la domanda il 20 maggio
2016, otterrà l’autorizzazione a partire dal
mese di maggio 2016 in avanti (dal 1° maggio);
pertanto, il primo versamento riguarderà il
«secondo trimestre 2016», limitatamente ai
mesi maggio e giugno. Se la domanda viene
presentata prima della cessazione dell’attività
lavorativa dipendente o autonoma, la decorrenza è fissata rispettivamente dal primo sabato successivo alla cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ovvero dal primo giorno
del mese successivo alla cancellazione dagli
elenchi per gli artigiani e i commercianti. È
possibile effettuare i versamenti volontari
anche per i periodi che si collocano temporalmente nel semestre antecedente la data
di presentazione della domanda, solo se non
sono già coperti da altra contribuzione.
SPENDERE MEGLIO
Lunedì 13 Giugno 2016
19
I depositi online prendono piede: le proposte delle banche e a cosa fare attenzione
Conti correnti, web taglia-costi
Risparmi oltre 100 € all’anno rispetto ai c/c tradizionali
DI
Pagina a cura
SIBILLA DI PALMA
resce il feeling tra
gli italiani e i conti
correnti online, tanto che negli ultimi
dieci anni i clienti digitali
delle banche in Italia sono
quasi triplicati. Ad attrarre
è soprattutto la possibilità di
risparmio, considerato che i
conti online permettono di tagliare i costi di oltre 100 euro
all’anno rispetto ai depositi
tradizionali. Ecco una piccola guida con le offerte degli
operatori e gli aspetti ai quali
fare attenzione.
C
Correntisti online in
crescita. Secondo dati Nielsen, in dieci anni i clienti
bancari attivi online in
Italia sono quasi triplicati.
Passando dai quattro milioni del 2005 ai 10,7 milioni
del 2015. Soprattutto per
l’effetto della diffusione mobile: di questi 10,7 milioni,
infatti, circa il 22% entra in
banca tramite smartphone
o tablet, più del doppio rispetto al 2014. L’appeal crescente sta anche nei costi:
secondo una simulazione di
Of, l’Osservatorio finanziario condotta su 13 istituti, il
costo medio (Isc) del conto
corrente di una banca online
per una famiglia con operatività media (228 operazioni l’anno) ammonta a dieci
euro all’anno. Mentre aprirlo presso una banca tradizionale costa131 euro. Ecco,
dunque, che sempre più italiani scelgono di affidarsi al
web dove è possibile trovare
proposte a costo zero (in cui
spesso la banca si fa carico
anche dell’imposta di bollo),
che non prevedono cioè alcun canone mensile o spese
sui bonifici, con prelievi allo
sportello e pagamento delle
bollette gratuiti e possibilità di richiedere
carte di credito
o di debito.
A cosa fare
attenzione.
Prima di scegliere il conto corrente
occorre però
valutare alcuni aspetti. In
primo luogo,
l’Isc (Indicatore sintetico di
costo) che dà
il costo indicativo annuo in
euro. Da considerare, poi,
che la soluzione online non è
sempre conveniente. Bisogna infatti fare
attenzione alle operazioni
che si intendono eseguire,
altrimenti si rischia di far
lievitare le spese. Il conto
Le proposte delle banche
Istituto di credito Prodotto
• ContoCorrente YouBanking
• Conto online a zero canone
• Sono previste operazioni illimitate e nessuna spesa di
liquidazione, oltre a prelievi, carta di credito e libretto
Banco Popolare
assegni gratuiti
• La banca si fa carico dell’imposta di bollo dossier titoli
fino al 31 dicembre 2017 e per un importo massimo di
2 mila euro annui
• Conto corrente a zero canone che include: carta di
debito, carta di credito e prepagata, prelievi gratuiti in
Ing Direct
Italia e in Europa, operazioni gratuite da web, mobile,
app e in filiale
• Conto Webank a zero canone con bonifici gratuiti inclusi,
Webank
domiciliazione delle bollette, libretto assegni, possibilità
di pagare bollettini e tasse
• Conto Yellow
• Soluzione online con dossier titoli (con la possibilità
di ottenere il rimborso parziale o totale dell’imposta di
Che Banca!
bollo fino al prossimo 31 dicembre), interessi trimestrali
sulle somme in giacenza superiori a 5 mila euro, carta
di credito a canone zero
• Hello! Money
• Conto corrente con interessi lordi fino all’1% e per un
massimo di tre trimestri senza vincoli (in caso di giacenHello Bank!
ze medie trimestrali tra 25 mila e 100 mila euro)
• Se si accreditano almeno 3 mila euro è previsto un
buono regalo Amazon da 150 euro
• Conto Websella.it
• A canone zero con carte di credito e debito incluse,
Banca Sella
operazioni illimitate, bonifici online e domiciliazione
utenze gratuiti
• Conto online a canone zero
• Aprendolo fino al prossimo 30 giugno ed effettuando
un bonifico entro il 31 luglio 2016 di almeno 5 mila
Iw Bank
euro è possibile ricevere un buon regalo Amazon da
150 euro
• Conto a zero canone
Fineco
• Bonifici gratuiti e illimitati, prelievi gratis, libretto assegni e domiciliazione utenze gratuiti
online conviene infatti se
si effettuano tutte le operazioni via web, ma se ci si
rivolge allo sportello in molti casi occorre pagare (per
i bonifici, ad
e s e m p i o, s i
raggiungono
picchi attorno ai sette
euro). È bene
poi accertarsi se la banca
si fa carico
del bollo, che
ammonta a
34,20 euro
annui se la
giacenza media supera i
5 mila euro.
Molti conti
sono a costo
zero, che però
non va confuso con il canone azzerabile.
In quest’ultimo caso, per poter beneficiare dello sconto, è necessario
rispettare determinate condizioni (di solito, un numero
minimo di operazioni o l’ac-
credito
di dello
d ll stipendio).
i
di ) Da
D
valutare inoltre il tema delle
commissioni sui prelievi, che
alcune banche non prevedono anche se si effettuano
presso altri istituti, mentre
altre le applicano (di solito
attorno ai due euro per ciascun prelievo). Occhio poi al
portafoglio titoli per il quale
si può arrivare a spendere
anche 200 euro all’anno tra
spese di amministrazione e
diritti di custodia. Spesso il
web è inoltre associato alla
paura di frodi online. Per
questo la Fondazione per
l’Educazione Finanziaria
e al Risparmio ha elaborato una serie di consigli che
permettono di tutelarsi. In
primo luogo, custodire con
cura le informazioni e gli
strumenti con cui si accede
ai servizi della banca (password, codici, carte, e così
via); controllare regolarmente gli estratti conto, in
modo da assicurarsi che le
operazioni riportate siano
quelle realmente effettuate; avvalersi dei servizi di
“notifica movimenti” offerti
dagli istituti di credito così
da poter essere avvisati in
tempo reale di presunte irregolarità; installare adeguati software di protezione
(anti-virus e antispyware)
sui dispositivi che si utilizzano per accedere all’Internet Banking.
Le proposte delle banche. ContoCorrente YouBanking è il conto online a zero
canone di Banco Popolare.
Sono previste operazioni illimitate e nessuna spesa di
liquidazione, oltre a prelievi, carta di credito e libretto
assegni gratuiti. La banca,
inoltre, si fa carico dell’imposta di bollo dossier titoli fino
al 31 dicembre 2017 e per un
importo massimo di 2mila
euro annui. Ing Direct propone invece un conto corrente a
zero canone che include: carta di debito, carta di credito
e prepagata, prelievi gratuiti
in Italia e in Europa, operazioni gratuite da web, mobile,
app e in filiale.
Webank offre Conto Webank a zero canone con
bonifici gratuiti inclusi, domiciliazione delle bollette,
libretto assegni, possibilità
di pagare bollettini e tasse.
Si chiama invece Conto
Yellow la soluzione online
offerta da Che Banca! con
dossier titoli (con la possibilità di ottenere il rimborso
parziale o totale dell’imposta di bollo fino al prossimo 31 dicembre), interessi
trimestrali sulle somme in
giacenza superiori a 5mila
euro, carta di credito a canone zero. Hello Bank! propone Hello! Money, conto
corrente con interessi lordi
fino all’1% e per un massimo
di tre trimestri senza vincoli
(in caso di giacenze medie
trimestrali tra 25mila e
100mila euro). Se si accreditano almeno 3mila euro
è previsto un buono regalo
Amazon da 150 euro. Conto
Websella.it è una soluzione a canone zero con carte
di credito e debito incluse,
operazioni illimitate, bonifici online e domiciliazione
utenze gratuiti. Mentre
aprendo fino al prossimo
30 giugno il conto online
(a canone zero) di Iw Bank
ed effettuando un bonifico
entro il 31 luglio 2016 di
almeno 5mila euro è possibile ricevere un buon regalo
Amazon da 150 euro. Infine, è sempre a zero canone
anche il conto proposto da
Fineco con bonifici gratuiti
e illimitati, prelievi gratis,
libretto assegni e domiciliazione utenze gratuiti.
© Riproduzione riservata
20
Lunedì 13 Giugno 2016
A F FA R I I N P I A Z Z A
Cambiano i portafogli, alla luce delle incertezze che caratterizzano le altre asset class
La riscoperta delle commodity
In ripresa oro e petrolio. Resta l’allerta sulla volatilità
DI
L
Pagina a cura
LUIGI DELL’OLIO
Le correlazioni tra commodity
e materie prime non sono
più il grande malato della finanza internazionale. Anzi, la risalita degli
ultimi mesi ha portato molti
investitori a riscoprire questa
asset class, a maggior ragione
se si considera l’incertezza che
contraddistingue in questa fase
sia il comparto azionario, che
quello obbligazionario. Quanto
al futuro, ci sono gestori che vedono ancora spazi di recupero
per le quotazioni delle principali materie prime, ferma restando la consapevolezza che
su questo fronte la volatilità è
destinata a restare elevata.
Il cambio di rotta. Geoff
Blanning, head of commodities
di Schroders, indica tre segnali
per giustificare il mutamento
di sentiment sul mercato. «Da
inizio anno almeno una dozzina di commodity ha guadagnato più del 10%, alcune oltre il
30%, e i maggiori aumenti dei
prezzi, in termini percentuali,
avvengono in corrispondenza
dell’inizio di un ciclo di rialzi»,
ricorda. Il momento migliore
(cioè con i minori rischi) per
comprare qualcosa è quando
le aspettative del consenso si
stanno trasformando da ribassiste a rialziste, come sta succedendo ora per le commodity.
Per gli investitori è arrivato
il momento di focalizzarsi su
questa trascurata asset class».
Il primo motivo per investire in
commodity, secondo l’esperto, è
per proteggersi dall’inflazione.
Un’indicazione a prima vista
paradossale, considerato che
oggi il problema principale
sembra l’opposto, cioè il calo
dei prezzi, evidente soprattutto in Europa, che spinge i
consumatori a rimandare gli
acquisti, con ricadute a cascata sulla produzione e l’occupazione. Blanning guarda però
al medio periodo e spiega che
la continua stampa di moneta
da parte delle Banche centrali
globali inevitabilmente porterà a una crescita dei prezzi. «È
vero che finora gli interventi
non hanno generato inflazione,
ma, a nostro avviso, il rapido
aumento dei prezzi delle materie prime da inizio anno è un
segnale che forse è iniziata la
fase inflazionistica. E il modo
per proteggersi è molto chiaro:
comprare commodity», spiega.
La seconda ragione è il dollaro, la valuta di riferimento
di quasi tutte le commodity. Il
che significa che diventano più
care quando il biglietto verde
si apprezza. Inoltre, quando il
dollaro è forte, normalmente
costringe le Banche centrali
ad adottare politiche più restrittive allo scopo di sostenere le proprie divise, il che limita la creazione di liquidità.
Quest’anno, però, questa dinamica ha iniziato a invertirsi
Dividendi con il segno più
La primavera è la stagione nella quale la
maggior parte delle aziende quotate distribuisce i dividendi relativi all’esercizio
precedente e, arrivati a questo punto, è il
momento di fare un primo bilancio. Secondo
l’analisi di Henderson Global Investment,
l’andamento degli utili distribuiti ai soci è
positivo in tutto il mondo e il trend si spiega
in buona parte con l’andamento del dollaro. Nel 2015 la divisa statunitense si era
rivalutata molto rispetto a quasi tutte le
valute, celando l’effettiva crescita dei dividendi globali. Nel primo trimestre del 2016,
nonostante in molti casi il dollaro fosse ancora più forte rispetto a un anno fa, l’effetto
delle oscillazioni del cambio è stato il più
contenuto negli ultimi due anni. «I dividendi
straordinari sono praticamente raddoppiati
rispetto all’anno scorso, facendo salire di
quattro punti percentuali la crescita complessiva, in particolare grazie alle distribuzioni abbondanti negli Stati Uniti e a Hong
Kong», si legge in un report della società
d’investimento.
L’Europa ha iniziato l’anno in positivo, con
con l’indebolimento della divisa
americana. Il terzo risiede sta
nel crescente ruolo dell’India.
La sua richiesta di petrolio, per
esempio, sta aumentando a un
ritmo superiore a quello della
Cina, cosa che fa la differenza
a livello di dinamiche sul mercato del greggio.
La carta della diversificazione. La riscoperta delle
commodity si ritrova anche
nell’analisi di Wisdom Tree,
che ricorda come sull’obbligazionario, a fronte di rendimenti
risicati, sia in atto un progressivo innalzamento dell’asticella
una crescita complessiva del 10,8%. Rettificata per l’effetto dei dividendi straordinari (principalmente dovuto a Vivendi in
Francia) e gli effetti temporali, la crescita
sottostante è stata del 3,6%. Le dinamiche
stagionali in Europa implicano che oltre
un terzo dei dividendi del primo trimestre
è costituito dalle società farmaceutiche
svizzere Novartis e Roche, che hanno incrementato le distribuzioni, ma nel complesso
i dividendi in Svizzera sono scesi del 3,4%
(dato complessivo) a quota 13,9 miliardi di
dollari a causa del lieve calo del franco e del
pagamento di un dividendo straordinario da
parte di Schindler nel primo trimestre dello
scorso anno. Nel mondo, il Giappone è in
testa grazie alla rapida crescita sottostante
del 10,5%, non più offuscata dalla debolezza
dello yen. Tra le regioni più deboli, il Regno
Unito ha registrato un calo dei dividendi del
5,0% rispetto allo scorso anno.
Infine, guardando all’intero 2016, Henderson prevede un aumento dei dividendi
globali del 3,9% a 1.180 miliardi di dollari
quest’anno grazie al calo del dollaro.
del rischio. Questo mentre la
crescita dell’azionario, in atto
dal 2009, sembra avviarsi verso la conclusione come emerge
dagli altri e bassi degli ultimi
tempi. «In questo contesto si
colloca la ripresa delle materie
prime, che però restano ancora lontane nel confronto con
la media degli ultimi cinque
anni», spiegano gli esperti. Per
il quale è auspicabile un’esposizione diversificata su questo
fronte puntando su portafogli
diversificati di materie prime.
Del resto, ricordano da Wisdom
Tree, le principali commodity nei settori dell’energia,
dell’agricoltura, dei metalli industriali e preziosi hanno una
correlazione molto bassa sia
verso l’equity e i bond, che tra
loro. Quindi una loro presenza
in portafoglio può contribuire
a ridurre il rischio complessivo
degli investimenti.
David Donora, responsabile
materie prime di Columbia
Threadneedle Investments,
aggiunge un altro elemento
che induce a guardare positivo
soprattutto verso le commodity
agricole: «Se, come prevediamo,
quest’anno la Fed attuerà non
più di un aumento dei tassi, la
forza del dollaro sarà proba-
bilmente moderata, riducendo
uno dei maggiori ostacoli degli
ultimi anni», spiega. Inoltre, i
segnali che arrivano dalla
domanda indicano un cambiamento di rotta con «una discreta elasticità al prezzo, che
concorre a riportare l’equilibrio
sui mercati». Nel breve periodo, Columbia Threadneedle
è ottimista su farina di soia,
frumento, caffè, zucchero e
in misura minore mais. «In
questi mercati le condizioni
rimangono favorevoli a un rialzo dei prezzi. Manteniamo
invece un assetto da neutrale
a ribassista», aggiunge, «sul
bestiame».
Le strategie d’investimento. L’investimento in commodity può avvenire in vari modi:
quello diretto concerne il trading di futures sulle singole
materie prime. Altrimenti è
possibile acquistare azioni delle società minerarie o giocare
la carta della diversificazione
tramite Etf o fondi comuni che
hanno un paniere composto
da una pluralità di aziende. I
primi puntano sulla gestione
passiva, mentre i secondi affidano a un gestore professionale
la movimentazione del portafoglio, ma a fronte di commissioni più elevate. Vi è, infine, la
carta degli Etc, anch’essi cloni
finanziari come gli Etf, ma caratterizzati dalla particolarità
di avere come sottostanti direttamente le materie prime,
fisiche (in questo caso si parla
di Etc physically-backed) o attraverso contratti derivati sulle
stesse.
© Riproduzione riservata
C O N TA B I L I TÀ
Lunedì 13 Giugno 2016
21
I comportamenti da adottare in presenza di questa forma contrattuale, spesso utilizzata
Estromissione di immobili
al test dell’affitto di azienda
Pagine a cura
DI NORBERTO VILLA
E FRANCO CORNAGGIA
E
stromissione dell’immobile strumentale
dell’imprenditore e
maxi-ammortamento
alla prova dell’affitto d’azienda. Con le circolari 23/E e 26/E
sono stati chiariti i comportamenti da adottare in presenza
di questa forma contrattuale
che negli ultimi tempi, anche a
causa del suo utilizzo per fronteggiare situazioni di crisi, è
spesso utilizzata.
Il codice civile non detta
una disciplina specifica e autonoma del contratto di affitto d’azienda essendovi quale
unica norma regolatrice l’art.
2562 il quale opera però un
semplice rinvio all’art.2561 in
tema di usufrutto d’azienda.
È vero però che le norme in
tema di cessione dell’azienda
richiamano l’affitto d’azienda
(l’art. 2556 in tema di forma
del contratto, l’art. 2557 con riguardo al divieto di concorrenza e anche l’art. 2558 in tema
di successione nei contratti).
Se poi si passa a verificare
il trattamento contabile che
deve essere riservato a tale
fattispecie non si hanno, nelle
norme, delle indicazioni specifiche. Con il risultato che
occorre dare applicazione ai
principi generali con qualche
dubbio.
È possibile partire dal momento in cui il contratto è
stipulato. In questo momento
occorre per prima cosa verificare come comportarsi contabilmente con riguardo ai beni
facenti parte dell’azienda affittata. Le soluzioni ipotizzabili sono due: l’iscrizione degli
stessi nel bilancio del conduttore con impatto sullo stato
patrimoniale o invece l’iscrizione (nel medesimo bilancio)
ma solo nei conti d’ordine.
Quindi si ipotizzano almeno
inizialmente due diverse strade percorribili:
a) iscrizione dei beni affittati
nei conti d’ordine (che dal 2016
non saranno più posti in calce
dello stato patrimoniale ma indicati in nota integrativa);
b) iscrizione dei beni affittati
nell’attivo dello stato patrimoniale.
La prima soluzione è stata esaminata e fatta propria
dalla Direzione regionale delle
Entrate dell’Emilia Romagna
(nota n. 42049 del 7 ottobre
1996), mentre la seconda tesi
è stata oggetto di analisi da
parte dell’Assonime (circolare
n. 34 del 10 maggio 2000).
Secondo l’impostazione sub
a), i beni ottenuti in affitto
devono semplicemente essere
iscritti tra i conti d’ordine, ma
non possono essere rilevati
nell’attivo dello stato patri-
Maxi-amortamento 140% e affitto d’azienda
•
•
•
•
È prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’articolo 2561 del
codice civile
Il maxi-ammortamento spetta solo all’affittuario che calcola e deduce gli
ammortamenti
Non è prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’articolo 2561
del codice civile
Il maxi-ammortamento spetta solo al conduttore che calcola e deduce
gli ammortamenti
Maxi-ammortamenti, benefici a uno solo
Doppia regola per il maxi-ammortamento
nel caso di affitto di azienda. La soluzione
è arrivata grazie alla circolare 23/E che ha
chiarito un punto ancora dubbio dell’agevolazione proprio partendo dalle diverse
previsioni civilistiche possibili. Si prevede,
infatti, che nel caso di investimenti agevolabili concernenti aziende condotte in affitto
o in usufrutto, la maggiorazione spetti:
• se non è stata prevista la deroga convenzionale alle disposizioni dell’articolo
2561 del codice civile concernenti l’obbligo
di conservazione dell’efficienza dei beni,
spetterà solo all’affittuario o usufruttuario, quale soggetto che, ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del Tuir, calcola e deduce
gli ammortamenti;
• se invece in deroga all’articolo 2561 del
codice civile, si sia previsto che il concedente continui a calcolare gli ammortamenti, la maggiorazione spetterà solo a
quest’ultimo.
La soluzione appare coerente con il testo
normativo. Ciò in quanto la legge di Stabilità 2016 stabilisce che, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi
effettuati nel periodo 15 ottobre 2015 - 31
dicembre 2016, «il costo di acquisizione è
maggiorato del 40%»; tale maggiorazione
ha effetto «ai fini delle imposte sui redditi»
e «con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria». Quindi il
beneficio si traduce in un incremento del
costo di acquisizione del bene del 40%, che
determina un aumento della quota annua
di ammortamento fiscalmente deducibile.
Pertanto sarà solo il soggetto che può ai
sensi delle disposizioni generali del Tuir
dedurre gli ammortamenti che ha titolo
per godere anche della maggiorazione degli stessi.
Sostituzione dei beni di difficile gestione
Il conduttore potrebbe avere la necessità
di sostituire i beni strumentali dell’azienda. Ciò discende dagli obblighi civilistici
posti in capo allo stesso. Ma anche questo
passaggio comporta delle problematiche di
tipo contabile (e fiscale). Se si concorda
con il fatto che il titolo di proprietà dei beni
affittati non transita ci si deve chiedere se
una eventuale loro sostituzione possa lasciare indifferente il proprietario o meno.
Si ipotizzi il conduttore che sostituisce una
scrivania facente parte dell’azienda affittata. La vendita della vecchia scrivania deve
esser effettuata dal proprietario? Difficile dare una risposta negativa ma ciò non
sempre risulta agevole anche perché tale
cessione potrebbe non essere conosciuta
dal proprietario.
Sul punto sarebbe bene che il fatto sia
regolamentato all’interno del contratto
di modo tale da prevedere un obbligo di
portare a conoscenza del proprietario di
tali situazioni.
Non si vedono (anche se talvolta sono state
avanzate) soluzione differenti come possibili. Non si vede come tale vendita possa essere posta in essere dal conduttore: lo stesso si troverebbe a vendere un bene non di
sua proprietà. Ciò potrebbe poi comportare
effetti a catena. Si ipotizzi il caso dell’unica
azienda affittata dall’imprenditore indivimoniale in quanto l’affittuario
ha la disponibilità ma non la
proprietà del bene.
Vi è da ricordare che il pas-
duale. In tal caso come noto l’imprenditore
individuale ha ancora la qualifica di imprenditore e una propria partita Iva ma tale due
caratteristiche sono sospese nel corso della
durata del contratto. Se in tale situazione
un bene dell’azienda deve essere venduto,
accogliendo la tesi espressa sopra ci si troverebbe nella necessità di far venire meno
(magari in modo temporanea) la sospensione riconosciuta all’imprenditore così da
consentirgli di vendere il bene.
È evidente come tale soluzione rappresenti
non pochi problemi di gestione anche da un
punto di vista fiscale. L’imprenditore individuale nel periodo di sospensione non produce reddito d’impresa mentre il risultato
della vendita dovrebbe invece rientrare
quale componente di tale fattispecie reddituale. Ma inoltre vi è da considerare che la
diversa composizione dell’azienda potrebbe
comportare effetti anche sui rapporti patrimoniali tra proprietario e conduttore. Si
pensi al fatto che magari a diverso titolo
ma il conduttore ha iscritto in contabilità il
suo obbligo di restituzione dell’azienda. Ma
tale obbligo faceva riferimento all’azienda
originaria che è rimasta tale ma con una
differenza: un bene che ne faceva parte è
già stato monetizzato dal proprietario e
pertanto ciò comporta una rivisitazione
anche di tale situazione.
saggio di proprietà è sempre
stato considerato elemento
decisivo per consentire l’iscrizione in bilancio di una data
attività anche se le modifiche
intervenute a partire dal 1°
gennaio 2016 potrebbe anche
supportare una tesi differente.
L’introduzione nel nostro sistema del principio di prevalenza della sostanza sulla forma
potrebbe infatti autorizzare a
ritenere che l’affitto d’azienda
(con magari dei contenuti specifici sul punto) pur non portando mai al passaggio della
proprietà formale del bene possa essere ritenuto sufficiente
per certificare il passaggio dei
rischi e dei benefici del bene in
capo al conduttore, con possibilità pertanto per lo stesso di
iscriverlo in bilancio.
La differente tesi è stata
invece tra gli altri sostenuta
da Assonime considerando
che il conduttore nell’assumere la posizione di gestore
dell’azienda, assumerebbe di
conseguenza un «analogo dominio sui singoli cespiti per
mantenere l’efficienza produttiva dell’azienda stessa..».
Nella circolare Assonime n.34
del 10/5/2000 sostiene che tale
tesi è in grado di rispondere
al «sia agli effetti delle rappresentazioni in bilancio, sia agli
effetti della disciplina fiscale
in genere».
Da queste diverse impostazioni discendono una serie di
conseguenze. Nel caso in cui
l’affittuario abbia l’obbligo
di rappresentare in bilancio
i deperimenti di valore delle
immobilizzazioni detenute in
affitto, la scelta precedente
diviene decisiva per individuare il comportamento da
adottare.
L’affittuario iscrive un onere che si presume possa riflettere le diminuzioni di valore
corrente dei cespiti affittati,
per effetto del deperimento
e del logorio. Tale onere sostanzialmente rappresenta
un ammortamento ma nel
caso di mancata iscrizione
del bene nell’attivo dello stato
patrimoniale si ritiene assuma
natura di un accantonamento
per costi certi nell’esistenza (la
riduzione del valore corrente
dei beni strumentali appare
innegabile), ma di importo
stimato.
Quanto alla rappresentazione in bilancio, si ha di conseguenza:
• a livello di stato patrimoniale, si ritiene che i «fondi di
ammortamento» relativi alle
immobilizzazioni in affitto, posto che tali immobilizzazioni
non compaiono all’attivo, debbano essere iscritti tra i fondi
per rischi e oneri nella voce
B.3 del passivo (con denominazione fondo manutenzione
e ripristino dei beni di azienda
condotta in affitto);
• a livello di conto economico tra gli accantonamenti, alla
voce B.13 (altri accantonamenti), in quanto trattasi in sostanza di accantonamenti relativi
a costi certi nell’esistenza, ma
di importo stimato.
22
P
Lunedì 13 Giugno 2016
ossibile la deduzione
degli ammortamenti
sia per chi affitta sia
per chi riceve l’azienda. La regola fiscale segue gli
accordi civilistici e la linea di
confine è dettata dal rispetto
o dalla deroga dell’articolo
2561 del codice civile.
Il comma 8 dell’art. 102 del
Tuir stabilisce come regola
generale che per le aziende
date in affitto o in usufrutto le
quote di ammortamento sono
deducibili nella determinazione del reddito dell’affittuario
o dell’usufruttuario.
Ma oltre a ciò permette la
deducibilità delle quote di
ammortamento per il proprietario nei casi in cui si sia in
presenza di deroga convenzionale alle norme dell’articolo
dell’art. 2561 del codice civile,
concernenti l’obbligo di conservazione dell’efficienza dei
beni ammortizzabili il quale
stabilisce che «L’usufruttuario
dell’azienda deve esercitarla
sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire
l’azienda senza modificarne
la destinazione e in modo da
conservare l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti
e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente
dalla gestione dell’azienda,
si applica l’articolo 1015. La
differenza tra le consistenze
di inventario all’inizio e al
termine dell’usufrutto è regolata in danaro, sulla base
dei valori correnti al termine
dell’usufrutto».
In sostanza ai fini fiscali si
stabilisce che nel caso in cui
il contratto di affitto preveda espressamente la deroga
all’articolo 2561 del codice
civile (e cioè che l’affittuario
non ha l’obbligo di restituire
i beni aziendali nello stesso
stato di efficienza nel quale
si trovavano all’inizio del rapporto contrattuale), è possibile
che le quote di ammortamento
siano dedotte dal proprietario
dell’azienda, qualora questi
conservi la qualifica di imprenditore.
In altri termini, il legislatore
fiscale riprende l’impostazione
civilistica, operando di fatto
un’equiparazione tra deduzione degli ammortamenti in capo
all’affittuario e rilevazione periodica delle differenze inventariali a carico dell’affittuario
stesso. Gli ammortamenti
assumono cioè la funzione di
quantificare la diminuzione di
valori correnti dei beni affittati, che l’affittuario sarà tenuto
a corrispondere al proprietario
al termine del contratto di affitto.
Operativamente, l’affittuario
determinerà gli ammortamenti
sulla base delle risultanze del
libro cespiti del proprietario,
fino a giungere eventualmente
a un completo azzeramento del
valore fiscale residuo del cespite. È prevista cioè una perfetta continuità dei valori sotto il
profilo fiscale, in modo tale che
variazioni sotto il profilo della
titolarità dei cespiti (ossia il
passaggio da proprietario ad
affittuario) siano ininfluenti
rispetto all’ordinario processo
C O N TA B I L I TÀ
Sì alla deduzione
ammortamenti
Così la contabilità
Al termine del contratto di affitto, la somma che l’affittuario deve rendere al
proprietario per differenze inventariali (ossia la diminuzione del valore corrente
dei beni affittati) sia pari a 1.000 e che gli ammortamenti effettuati dall’affittuario ammontino invece complessivamente a 1.500. Le scritture contabili
saranno le seguenti:
a) l’affittuario rileverà (con ciò azzerando il saldo del fondo ammortamento):
Fondo ammor tam.
beni affittati
1.500
----------------------
Banca
1.000
----------------------
Sopravvenienze
attive
500
--------------------
b) il proprietario rileverà:
Fondo ammortam.
Banca
1.500
1.000
----------------------
Sopravvenienze
passive
500
----------------------
--------------------
Naturalmente, nell’ipotesi in cui il fondo di ammortamento fosse inferiore
all’indennizzo dovuto dall’affittuario, le scritture contabili saranno speculari
a quelle sopra riportate: l’affittuario rileverà una sopravvenienza passiva e il
proprietario una sopravvenienza attiva.
Estromissione agevolata con distinguo
Estromissione agevolata per gli imprenditori individuali bloccata nel caso di affitto
di azienda. Una delle norme agevolative
introdotta dall’ultima legge di Stabilità
era quella che consentiva l’estromissione
da parte delle imprese individuali degli
immobili strumentali con un carico fiscale
modesto. Salvo proroghe l’opzione era da
cogliere entro il 31 maggio scorso. Con la
circolare 26 del 1° giugno l’amministrazione
finanziaria ha chiarito come tale opzione
possa conciliarsi con il caso dell’affitto
d’azienda. Dopo aver sottolineato che possono (potevano) fruire dell’agevolazione in
commento anche le imprese individuali che
alle predette date versano in stato di liquidazione, la circolare ha infatti sostenuto
«al contrario, la facoltà di fruire dell’agevolazione è preclusa se, al 1° gennaio 2016,
la qualifica di imprenditore individuale sia
venuta meno; in tale ipotesi, infatti, si è
già verificato il presupposto per l’attribuzione del bene alla sfera patrimoniale privata dell’imprenditore, con la conseguente
applicazione dell’imposta ordinaria sulle
plusvalenze eventualmente realizzate. Non
è dato avvalersi dell’agevolazione nel caso
in cui l’unica azienda dell’imprenditore individuale sia stata concessa in affitto o in
usufrutto anteriormente al 1° gennaio 2016,
atteso che per l’intera durata dell’affitto o
della concessione viene a cessare l’attività
d’impresa, come si desume, agli effetti delle
imposte sui redditi, dall’articolo 67, comma
1, lettera h), del Tuir. In tale ipotesi tutti i
beni che fanno parte dell’azienda concessa
in affitto restano beni relativi all’impresa
e, in caso di successiva cessione dell’azienda stessa, concorreranno alla formazione
dell’eventuale plusvalenza realizzata».
di ammortamento già in corso.
È inoltre inserita una norma
cautelativa dell’interesse erariale: qualora il libro cespiti
non sia stato correttamente tenuto dal proprietario, le quote
di ammortamento relative al
periodo già decorso si considerano in ogni caso già dedotte
per il 50% del loro ammontare.
Da un punto di vista contabile tale componente deve intendersi quale un accantonamento a un fondo spese future
e quindi:
• occorre rilevare un accantonamento al fondo ripristino
beni in affitto, con iscrizione
del valore alla voce 13 del conto economico;
• sorge un fondo per rischi e
oneri, da rilevare in stato patrimoniale alla voce B3.
Ma in forza del citato art.
102, comma 8 del Tuir capo
all’affittuario, il costo è determinato facendo riferimento ai
coefficienti di ammortamento,
ma tale scelta vuole solo individuare un parametro certo di
calcolo. Nella sostanza ciò che
civilisticamente è un accantonamento ai fini fiscali indipendentemente dalle scritture
contabili diviene in tutto e per
tutto un ammortamento recuperandosi in tal modo (grazie
a una regola specifica) la deducibilità di tale componente
negativo.
Riepilogando quindi si può
dire che nel rispetto degli obblighi civilistici il conduttore
«deve» in bilancio dar conto
degli obblighi di restituzione.
In assenza di deroghe e quindi qualora siano a suo carico
l’usura e il logorio dei beni deve
annualmente accantonare una
somma a tali fini. Tale somma
è da qualificare come accantonamento. Se ci si fermasse a
ciò tale importo risulterebbe
non deducibile. Ma grazie alla
regola specifica introdotta
dall’art. 102 del Tuir si ha la
possibilità di mutare in ambito fiscale la natura di tale
somma da accantonamento
ad ammortamento recuperando in tal modo la deducibilità della stessa, a patto che la
sua individuazione e calcolo
sia effettuato in base alle regole ordinarie previste per il
caso degli ammortamenti.
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Differenze inventariali sotto la lente
Le differenze inventariali alla prova
della contabilità. I diversi possibili
comportamenti in bilancio devono
partire dall’accordo intervenuto tra
le parti. Oltre a corrispondere un
canone di affitto periodico, all’affittuario fa capo un altro obbligo di
natura patrimoniale: al termine del
contratto deve riconoscere al proprietario una somma in denaro pari
al deperimento dei beni intervenuto nel periodo in cui ne ha avuto la
disponibilità. La normativa prevede
infatti la corresponsione di un indennizzo al proprietario a titolo di risarcimento della diminuzione del valore
corrente dei beni concessi in affitto,
verificatosi durante il contratto. In
ipotesi semplificatrice, supponiamo
un affitto di azienda composta dai
seguenti beni:
• immobilizzazioni materiali;
• autorizzazione all’esercizio del commercio al dettaglio;
• contratto di affitto dei locali in cui
viene esercitata l’attività.
Appare chiaro che al termine del
contratto di affitto le uniche differenze inventariali possibili saranno
relative ai beni strumentali affittati,
che vedranno decurtato il loro valore corrente in seguito al deperimento
conseguente all’utilizzo e all’obsolescenza tecnologica. È altresì evidente che tale diminuzione di valore si
formi gradatamente nei diversi esercizi in cui l’affittuario ha avuto la disponibilità dei beni. Ne consegue che
l’affittuario dovrebbe provvedere a
rilevare periodicamente tali costi, in
modo tale da imputare a ogni esercizio la rispettiva quota di competenza,
in ossequio ai corretti criteri di redazione del bilancio di esercizio previsti
dal codice civile. Operando diversamente, la differenza inventariale verrebbe rilevata unicamente nell’esercizio in cui il contratto di affitto ha
termine, con un conseguente aggravio
di costi a carico di quest’ultimo bilancio, a fronte di oneri che si sono
formati in precedenza. Ciò violerebbe
il principio di competenza, ma anche
quello della prudenza, che impone la
rilevazione dei costi anche quando
sono soltanto probabili, e preclude
altresì la possibilità di fornire al lettore del bilancio un quadro corretto
e veritiero dell’effettiva situazione
patrimoniale ed economica.
Anno 25 - Numero 140 - €
0,50
Lunedì 13 Giugno 2016
Affari
Sette
in edicola con
Legali
IL PRIMO GIORNALE DEI PROFESSIONISTI DELLA GIUSTIZIA
CONSULENTI
RISTRUTTURAZIONI
LEGGE SUI DISABILI
Ecco gli avvocati
che fanno le norme
Scia consolidata?
Inibitoria possibile
Dopo di noi
arriva il trust
Furlò a pag.
Ferrara a pag.
Morello a pag.
IV
V
VII
A un anno dall’entrata in vigore del regolamento, si amplia l’attività di consulenza
Successioni Ue in crescita
DI
ROBERTO MILIACCA
li avvocati italiani guardano con grande attenzione al nuovo meccanismo delle successioG
ni transfrontaliere. Entrato in vigore poco meno di
un anno fa, per effetto della legge 161/2014 che ha
dato attuazione al regolamento Ue n.650/2012, il
regolamento europeo sulle successioni disciplina
i casi di successione mortis causa per tutti quei
cittadini Ue che vivono abitualmente in uno Stato
diverso da quello in cui sono nati. Si tratta di circa
8 milioni di persone, in tutta Europa, e gli italiani
cominciano a essere un gruppo sempre più nutrito, proprietari di immobili o intestatari di attività
all’estero. Grazie al nuovo regolamento entrato in
vigore il 17 agosto del 2015, è stato fissato il principio secondo cui il residente all’estero può scegliere
il tipo di legislazione applicabile in caso di successione, cioè o quella del paese di residenza o quella del paese di nascita, e costui può organizzare
in anticipo la propria successione, assicurando i
diritti degli eredi, legatari e degli altri congiunti
del defunto, nonché dei creditori della successione. Il tutto, sulla base delle proprie convenienze
(non fiscali, comunque, perché la normativa non
tocca questo profilo). Agli eredi viene data invece
la possibilità, a fini probatori, di richiedere a un
notaio, un Certificato successorio europeo. Si tratta
di un documento dal valore probatorio che potrà
essere utilizzato in tutti i paesi che hanno adottato
il regolamento, e che attesta la propria qualità di
erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità e far così valere i relativi
poteri, diritti e facoltà negli altri stati Ue differenti da quello di rilascio. Gli avvocati specializzati
in diritto successorio e tributario hanno iniziato
a svolgere attività di consulenza nei confronti di
questi cittadini Ue. Un settore in lenta espansione
da coltivare anche in Italia.
CONVIVENZE e UNIONI CIVILI
Le nuove famiglie dopo la legge Cirinnà
Con il testo della legge commentato comma per comma
IN EDICOLA CON
Disponibile anche sul sito www.classabbonamenti.com
II
Lunedì 13 Giugno 2016
STUDI & CARRIERE
La normativa comunitaria ha introdotto un nuovo documento probatorio intra-Ue
Successioni europee, per
i legali è l’ora del Certificato
Pagine a cura
di ANGELO COSTA
chiarato del regolamento è, evidenzia come.
studio legale e tributario «Nell’ambito della nostra
«Il Regolamento crea il associato Quorum. «Que- esperienza cross border nel
da un lato, quello di garantire la certezza del diritto, quadro per una
s t a c i r c o s t a n z a settore private clients, abnon è una novità, biamo avuto modo di assia successione «all’eu- facendo in modo che l’intera c o m p e t i z i o n e
essendo già cono- stere diversi clienti stranieropea» compie quasi successione venga regolata legislativa tra
sciuta dall’art. 46, ri che, nella loro qualità di
un anno. Dal 17 ago- da un’unica legge preven- nazioni», seconlegge n. 218/95, legittimari di de cuius citsto del 2015 è infatti tivamente individuabile e, do Gian Carlo
ma il Regolamen- tadino italiano, avevano un
applicabile in tutti gli stati dall’altro lato, quello di tu- Sessa, socio di
to ne muta i crite- reale interesse (e non solo
dell’Unione europea, con telare in maniera efficace i Nctm Studio
ri. Detta legge, in i legittimari stranieri…)
esclusione di Danimarca, diritti di eredi e legatari, di Legale: «oggi
generale, è indi- all’applicazione della legge
Regno Unito e Irlanda, il altre persone vicine al de- p a r e i n f a t t i
viduata in quella italiana alla successione
regolamento Ue n. 650/2012 funto, nonché dei creditori p o s s i b i l e u n
del de cuius», “mercato” sul
dello Stato in cui transnazionale», racconta
relativo alla comspiega Stefano diritto succesil defunto ha la Vincenza Altieri, partpetenza, alla legL o c o n t e , ma- sorio, essendo
propria residenza ner dello Studio Legale
ge applicabile, al
naging partner possibile – con
abituale (non più Delfino Willkie Farr &
riconoscimento e
Gian Carlo Sessa
dello Studio le- la scelta della
dunque la resi- Gallagher. «Rispetto alla
all’esecuzione
normativa vigale e tributa- residenza abidenza
delle decisioni
gente in molti
rio Loconte & tuale – scegliere anche la anagrafica), ma
nonché all’accetpropria legge successoria.
altri Stati, euPartners.
è consentito al
tazione e all’eseUn simile quadro», con- soggetto di optaropei o meno, il
«La previsione
cuzione degli atti
diritto italiano è
di uno strumen- t i n u a S e s s a , « p o t r e b b e re anche quella
pubblici in matespingere il no- dello Stato di cui
di certo maggiorto euria di successioni
stro paese a ri- è cittadino. Viemente garantiropeo
e alla creazione
v e d e r e a l c u n i ne dunque meno
sta nei confronti
i
n
di un certificato
suoi dogmi suc- il dogma della
dei legittimari.
matesuccessorio euStefano Loconte
cessori (primo quota di erediIl beneficio del
ria di
ropeo.
fra tutti quello tà riservata per
diritto alla quosucGli avvocati
della legittima, legge dal nostro
ta di legitticon studi internazionali c e s s i o n i , d a
e del divieto di ordinamento agli
ma che i nostri
hanno, complessivamente, tempo auspicapatti successo- eredi cosiddetclienti traevano
salutato favorevolmente le ta, è finalmente
Andrea
Colantoni
ri), nell’intento ti “legittimari”
dall’applicazione
misure di garanzia dei rap- in grado di far
di rendere più o “riservatari”.
della normativa
porti giuridici introdotte f r o n t e a q u e l “competitivo” il Questa innovativa discipli- italiana alla successione
dal legislatore sovranazio- le diversità che
proprio diritto na sostanziale», continua cross border», osserva Altienale, sebbene l’esclusione s u s s i s t e v a n o
successorio».
Colantoni, «è affiancata ri, «è venuto meno dall’apdi alcuni paesi non aiuti tra le norme di
Paolo Zagami
Le novità del (anzi è preceduta) da una plicazione del Regolamento
a creare quella uniformità diritto sostanregolamento. disciplina processuale molto in quanto questo ha, inter
tra i sistemi di common law ziale nonché tra
e civil law, già separati da le norme che regolavano la «Un ruolo centrale nell’am- chiara volta a disciplinare i alia, sottratto alla disciplisignificative distanze nella competenza internazionale bito dell’impianto normativo criteri di determinazione di na della legge n. 218/1995
regolamentazione degli isti- in materia di successioni è costituito dalla possibilità competenza giurisdizionale la norma che prevedeva che
tuti sostanziali del diritto internazionali», aggiunge per la persona di scegliere tra gli Stati membri in ma- la successione fosse regolata dalla legge nazionale del
successorio, e che in tanti Paolo Zagami, name part- la legge applicabile alla suc- teria successoria».
ner dello studio legale in- cessione», spiega Andrea
S u c c e s s i o n e c r o s s de cuius nonché permetteva
auspicano.
«Il duplice obiettivo di- ternazionale Zagamilaw, Colantoni, partner dello b o r d e r e l e g i t t i m a r i . al testatore di scegliere di
L
GIULIO ANDREANI, DLA PIPER
Il fatto che restino fuori Uk, Irlanda e Danimarca è un limite
L
sor di Dla Piper, componente del
o scopo del regolamenteam Tax e responsabile dell’area
to Ue 650/2012 è quello
private client, spiega ad Affari Ledi favorire la libera cirgali ha caratteristiche e limiti del
colazione delle persone
regolamento Ue sulle successioni.
nell’Unione Europea e consentiDomanda. Cosa prevede il
re il corretto funzionamento del
Regolamento?
mercato comunitaRisposta. Sono prerio. Mi pare però
viste una serie dispoche il Regolamensizioni finalizzate sia
to non disciplini
a stabilire quale legge
aspetti che, almenazionale è applicabino in apparenza,
le a una successione
possono presentacaratterizzata da fatre qualche legame
tori di internazionalicon la successione,
tà, sia a disciplinare
come quelli che atil riconoscimento e
tengono al regime
l’esecuzione, in altri
patrimoniale tra
Stati, delle decisioni
coniugi, alle doemesse in un paese
nazioni, ai piani
Giulio Andreani
dell’Unione.
pensionistici, ai
Allo scopo di semcontratti di assiplificare l’applicazione delle
curazione, alla comproprietà con
predette norme, il Regolamento
reversibilità a favore del comprointroduce un certificato successoprietario superstite, alla capacita
rio europeo, utilizzabile da eredi,
delle persone fisiche, alla scomlegatari, esecutori testamentari
parsa, all’assenza e alla morte
o amministratori di eredita, per
presunta».
invocare il loro stato e/o per eserGiulio Andreani, senior advi-
citare i loro diritti in un paese
dell’Ue diverso da quello in cui
risiedono. Una volta emesso, tale
certificato è efficace in tutti i paesi dell’Unione, producendo in
essi i medesimi effetti, senza la
necessita di dar corso ad alcun
apposito procedimento.
D. Per effetto del Regolamento, quale sarà la legge
applicabile alla successione,
come regola generale?
R. Non è quella di un certo paese in base alla cittadinanza del
de cuius, ma la legge del Paese
in cui questi aveva la residenza
abituale al momento della morte;
in ogni caso, prima del suo decesso una persona può decidere che
la legge applicabile sia quella del
suo paese d’origine.
D. C’è, quindi, nel Regolamento una definizione di residenza abituale?
R. Il Regolamento non fornisce
una definizione di residenza abituale; questa tuttavia può essere
individuata, nei casi meno lineari, in base a criteri di collegamen-
to tra il defunto e i Paesi in cui
ha vissuto o dove ha posseduto
dei beni, il principale dei quali
è generalmente quello del luogo
in cui sussiste il centro degli interessi economici e personali del
de cuius, analogamente a quanto
avviene da anni al fine di stabilire dov’è la residenza dei contribuenti ai fini fiscali.
D. Quali sono, a suo parere,
gli aspetti positivi del Regolamento?
R. Penso che certamente sia
positiva la semplificazione delle successioni caratterizzate da
fattori di internazionalità, consentendo una più efficace pianificazione successoria da parte dei
cittadini. Purtroppo esso non produce efficacia nel Regno Unito,
Irlanda e Danimarca, che continuano ad applicare il loro diritto
nazionale anche alle successioni
internazionali, il che costituisce
evidentemente una limitazione
dei benefici generati dal Regolamento.
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Lunedì 13 Giugno 2016
STUDI & CARRIERE
III
Il Cse fondamentale per chi possiede patrimoni all’estero
sottoporre l’intera succes- non necessariamente per il tribuiti dal Regolamento Ue
sione alla legge dello Stato cittadino italiano che risie- alle autorità designande».
«Il Cse», aggiunge Sessa,
di residenza senza, tutta- de abitualmente in un altro
via, che potessero venire paese, nel cui ordinamento «permette all’erede e al lepregiudicati i diritti che la non è riconosciuto il diritto gatario di qualificarsi tale
legge italiana attribuisce ai di legittima in favore di de- nel panorama comunitario:
si tratta di un indubbio
legittimari residenti in Ita- terminati eredi».
Il certificato successo- vantaggio pratico, che pone
lia al momento della morte
rio europeo (Cse). A pa- l’erede (il legatario) già un
del de cuius».
passo avanti
Regolamento e trust rere di Bridget
nell’ambito
interni. Un’importante ap- Ellison, partner
delle azioni,
plicazione del regolamento dello studio De
ad esempio di
si ha in Italia in tema di c.d. Berti Jacchia
rivendica, che
trusts interni e Nicola Ca- Franchini Foregli debba innessa, partner di Cba, osser- lani, «la sezione
tentare in un
va che ciò vale soprattutto: più innovativa
paese comuni«in relazione alla c.d. quota del regolamentario».
di legittima: infatti, com’è to è forse quella
Alcune lanoto, gli artt. 536 e ss. cod. che istituisce il
cune e difciv. individuano particolari certificato sucficoltà apcategorie di soggetti a favore c e s s o r i o e u r o plicative. «Il
dei quali la legge riserva una peo: strumento
quota di eredità o altri diritti avente piena efRegolamento
Nicola
Canessa
a seguito dell’apertura della ficacia di prova
presenta dell e g a l e, i d o n e o
successione.
le lacune che
La redazione degli atti ad eseguire le necessarie potranno determinare difistitutivi dei trust interni iscrizioni dei beni ereditari ficoltà applicative, il cui nupresso gli uf- mero è destinato a crescere
ha da sempre tefici pubblici col tempo, man mano che la
nuto conto di quein stati mem- casistica di utilizzi del Resti principi, anche
b r i d i v e r s i golamento si farà più ricca»,
attraverso la reda quello di spiega Loconte.
dazione di clausoemanazione
le che consentono
«Un esempio di tale difed atto a ri- f i c o l t à è r a p p r e s e n t a t o
al trustee di corrispondere ad dall’ipotesi di commorienza
spondere in denaun’esigenza di due soggetti: se le leggi
ro al legittimario
d i c e r t e z z a rilevanti in tale ipotesi afleso o pretermesso
della situa- frontano in maniera diffela sua quota di lezione giuridi- rente gli effetti relativi ad
gittima, e che preca derivante un caso di commorienza,
vedono che detto
dall’apertura nessun soggetto succederà
beneficiario possa
Vincenza
Altieri
della succes- all’altro, con rilevanti conseessere escluso da
sione.
ogni altro benefiguenze (impari ed illogiche)
La legge europea (bis), in sul piano successorio».
cio riservato ai beneficiari
del reddito o del fondo in ossequio alle disposizioni
«Sul piano applicativo,
trust, qualora abbia richie- del Regolamento, ha indivi- emergono profili di criticità
sto al trustee, anche attra- duato l’autorità competen- che chiameranno gli operaverso l’esercizio dell’azione te al rilascio (alla revoca e tori del diritto ad uno sfordi riduzione, la sua quota di modifica) del certificato nei zo interpretativo necessario
notai. Si tratta», secondo ad una coerente attuazione
legittima.
Tutto ciò continua a va- Ellison, «di scelta tutt’altro della disciplina europea»,
lere ovviamente nell’ambito che irreprensibile, laddove aggiunge Bridget Ellison.
della successione di un cit- si considerino la natura del «È, dapprima, di tutta evitadino italiano che risiede certificato ed i poteri, in denza come la scelta della
abitualmente in Italia, ma particolare istruttori, at- residenza abituale quale
fondamentale criterio di il rischio, non propriamente
collegamento abbia una in linea con lo scopo della
innegabile utilità pratica: legge, che il giudice compeconsente una più agevole tente si trovi a dover appligestione della successione care una legge straniera».
di cittadini regolarmen«Il pendant negativo è cote residenti in uno Stato stituito dal fatto che l’intero
membro diverso da quello impianto normativo del Redi origine ed assicura una golamento si regge, sostanmaggior speditezza nella zialmente, sulla definizione
devoluzione dei beni eredi- di residenza abituale, non
tari, con beneficio sul fron- quindi anagrafica, locuzione
te dei costi, in virtù di un che, letta attraverso la lente
principio di prossimità delle del diritto italiano, sembra
parti interessate e dell’au- avvicinarsi maggiormente
torità competente.
a quella di domicilio piutTuttavia, ci
tosto che a quelporta ad abla, appunto, di rebandonare un
sidenza», spiega
parametro ogColantoni. «Vero
gettivo, quale
è che il Regolala nazionalità
mento ne fornisce
del de cuius,
dei criteri interper affidarsi
pretativi, ma, alalla lettura, in
meno per quanto
parte guidata,
riguarda la giuridi meri indici
sdizione italiana,
dell’esistenza
si può presumere
di un serio e
che questo sarà
concreto le“il” nodo da scioBridget
Ellison
game con lo
gliere».
Stato interesIl Regolamensato».
to e l’avvocato d’affari.
«Un punto che segnaliamo «Già dallo scorso agosto»,
problematico è anche quello dice Zagami, «lo studio si è
correlato all’identificazione attivato per curare al medel giudice competente, so- glio gli interessi della proprattutto per il caso in cui pria clientela in relazione al
il de cuius opti per la legge nuovo certificato successosuccessoria della propria rio europeo fornendo le necittadinanza», aggiunge, cessarie delucidazioni. Le
inoltre, Sessa.
interazioni tra soggetti ap«Tutta la normativa in partenenti ad ordinamenti
punto è intesa ad allineare giuridici diversi - continua
la giurisdizione e la legge Zagami - sono ormai quoapplicabile: di modo che sia tidiane ed in proposito, riil giudice della nazione ad tengo che l’avvocato d’affari
applicare il diritto della na- debba necessariamente avezione. Le difficoltà tecniche re una solida preparazione
sono però molteplici, e per anche in diritto successorio
quanto il Regolamento pre- considerato che sempre più
veda una legislazione molto spesso si rende necessario
scrupolosa e tecnica, i pun- gestire asset ereditari del
ti di potenziale disallinea- valore di milioni di euro».
mento sono numerosi. Con
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ROSA MARIA MARE-EHLERS, STUDIO A&R AVVOCATI RECTHSANWÄLTE
Manca un’adeguata informazione per i privati
I
l regolamento rappresenta
senza dubbio un importante
tassello nello sviluppo di uno
spazio comune europeo di
carattere non solo economico ma
normativo. Esso parte da un importante dato di fatto: l’aumento della
libera circolazione degli individui in
Europa. Sempre più soggetti vivono e
lavorano al di fuori dei propri confini
nazionali, da qui l’incrementarsi di
tutta una serie di legami patrimoniali e non, tra cittadini di diversi stati
dell’Unione che irrimediabilmente si
riflette nel fenomeno successorio».
Secondo Rosa Maria MareEhlers, partner dello studio legale internazionale A&R Avvocati
Recthsanwälte, «il regolamento
consente finalmente l’individuazione
di norme di conflitto uniformi tra gli
Stati nella materia delle successioni.
Ora la norma europea fornisce, per
tutti gli Stati aderenti, regole comuni
per individuare la legge applicabile
alle successioni internazionali. Ciò
garantisce prevedibilità e semplicità al sistema».
Domanda. Viene, quindi, pre-
proco e congiunto previsto dalla legvisto un criterio?
ge tedesca e non consentito da quella
Risposta. Certo. Criterio princiitaliana.
pe risulta, il collegamento con il luoD. Quali le note critiche?
go di ultima residenza del de cuius.
R. Penso che un punto critico - non
Tale criterio, da un lato è positivo perpreso in considerazione
ché corrisponde proprio
dal legislatore europeo
all’esigenza di ancorare
- sia la necessità di una
le successioni al luogo di
maggiore informazione
vita effettiva del de cusul Regolamento sulius; dall’altro, però, tale
le successioni. In altre
criterio proprio perché
parole, mentre la conomutevole (ed oggigiorno
scenza delle norme da
sempre più mutato) può
applicarsi alle imprese
dare origini a distorsioni
passa attraverso diversi
non volute.
canali di accesso per i
D. Ci sono, a suo pasuoi destinatari (camere
rere, altre note di medi commercio, associaziorito della norma?
nismo di settore ecc) per
R. Si. Bisogna riconoRosa Maria
i destinatari delle nuove
scere che circa la discipliMare-Ehlers
regole in materia di sucna dei patti successori e
cessione (i privati) manca un canale
dei testamenti reciproci e congiunti,
d’informazione e di sensibilizzazione
finalmente si codificano a livello leanalogo. Spesso il privato che voglia
gislativo le condizioni per la verifica
disporre del proprio patrimonio per
della validità di tali accordi. Tema
la fase post mortem non conosce l’esiparticolarmente sentito nei rapporstenza di un piano superiore alla proti bilaterali Italia – Germania in
pria legge nazionale.
particolare nell’accettazione del cd.
D. Cosa rappresenta in questo
Berliner Testament, a carattere reci-
contesto il Cse?
R. Un grande aspetto di novità
del Regolamento, ispirato nella sua
disciplina ad un documento analogo
già esistente nel diritto tedesco il c.d.
Erbschein. Per quegli stati che non
ne erano dotati, quali l’Italia, tale
certificato può essere di aiuto per il
riconoscimento della propria legittimazione di erede anche al di fuori
dei propri confini nazionali, mentre
negli stati come la Germania che
già avevano qualcosa di analogo si
è originata una sovrapposizione di
strumenti di medesima finalità e
quindi una certa incertezza circa il
rapporto tra questi due documenti
che attende ancora di essere chiarito dalla prassi e giurisprudenza
europea.
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Supplemento a cura
di ROBERTO MILIACCA
[email protected]
e GIANNI MACHEDA
[email protected]
IV
AT T UA L I TÀ
Lunedì 13 Giugno 2016
Governo e parlamento si avvalgono di diversi consulenti legali specializzati in vari settori
Ecco gli «avvocati legislatori»
Tra le norme, quelle su fisco, privatizzazioni, pa e previdenza
DI
Pagina a cura
MARIA CHIARA FURLÒ
P
areri, consulenze
tecniche, comitati.
Sempre più spesso
gli specialisti del diritto sono chiamati a fare la
loro parte nella costruzione
delle leggi dello Stato, specialmente quando riguardano temi tributari, pensionistici e finanziari.
Fra i più recenti in termini di tempo c’è l’esperienza di Vania Petrella,
partner dello studio Cleary
Gottlieb, come componen-
Vania Petrella
te del comitato di esperti
in materia fiscale e politica economica (ai membri
del comitato non spetta alcun compenso o gettone di
presenza), istituito con decreto dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri, con
l’obiettivo di fornire supporto tecnico al sottosegretario
di Stato alla presidenza del
c o n s i g l i o To m m a s o
Nannicini soprattutto
nella definizione della
riforma delle pensioni.
Tra gli altri 14 componenti dell’organismo
ci sono i tributaristi
Pierpaolo Maspes,
Francesco Delli Falconi e Alberto Trabucchi partner dello
Studio di Consulenza
Giuridico-Tributaria
(Scgt).
Ma anche l’altro tributarista Marco Cerrato, partner dello
studio Maisto, la collega Paola Camagni
dell’omonimo studio e
Andrea Tavecchio,
socio fondatore dello studio commerciale che porta
il suo nome. Il penalista è
Giacomo Lunghini, socio dello studio Lunghini
Sangiorgio.
Sempre con riferimento
alle attività di studio e ricerca legate alle tematiche
fiscali e tributarie, Stefano
Loconte, avvocato e managing partner di Loconte &
Partners, è consulente del
presidente della Commissione Finanze della Came-
ra dei Deputati, l’onorevole
Maurizio Bernardo. In
particolare, Loconte si è occupato di coordinare il lavoro di sviluppo di proposte
per la riforma della fiscalità dei trust e della finanza
islamica.
Attualmente, sta seguendo inoltre il disegno di legge riguardante il cosiddetto
«dopo di noi» (Disposizioni
in materia di assistenza
in favore delle persone con
disabilità grave prive del
sostegno familiare), approvato alla Camera e passato
ora al Senato.
Allo studio Legance
appartiene poi Paolo
Marzano che da 7 anni
ricopre il ruolo di presidente del Comitato Consultivo Permanente per il
diritto d’autore. Il gruppo
di lavoro è istituito dalla
Legge sul diritto d’autore ed è un organo di diretta consultazione del
governo e del ministro
dei Beni e delle attività
culturali e del turismo,
Dario Franceschini, su
tutte le questioni inerenti la materia del diritto
d’autore: ad esempio, la
posizione da assumere
nella predisposizione
delle Direttive Ue, i trattati
internazionali, l’attuazione
in Italia delle prime e delle
seconde, ddl italiani in materia e via discorrendo.
Sempre dallo stesso studio proviene poi Filippo
Pacciani che, insieme ad
altri professionisti, assiste
da circa due anni la Consip
Spa - ossia la principale
pubblici (D.lgs. 50/2016,
pubblicato il 18 aprile).
Nel contesto della stessa
assistenza, il Mef ha poi
Stefano Loconte
attivato, alla fine del 2015,
una opzione (prevista dal
mandato che gli avvocati
hanno ricevuto da
Consip) per ricevere assistenza nel
campo delle misure
di spending review
all’ordine del giorno dell’agenda di
Governo, per lo più
confluite nella Legge di stabilità per il
2016.
Gli stessi professionisti si sono poi
occupati di numerosi temi legati alla
centralizzazione degli acquisti e, più in
generale, della materia degli acquisti
pubblici nell’ambito
degli strumenti per la realizzazione di obiettivi generali di finanza pubblica:
sia in ambito soggettivo, nel
senso della individuazione
delle amministrazioni e degli Enti di volta in volta obbligati (o aventi la facoltà)
all’utilizzo degli strumenti
di acquisto e di negoziazione Consip; sia in ambito
Andrea Tavecchio
centrale di committenza
italiana, controllata dal
ministero dell’Economia su basi continuative, nella
strutturazione e gestione di
tutte le procedure di gara
ad evidenza pubblica che rientrano nella sua missione
istituzionale.
In questa fase, ad esempio i professionisti si stanno intensamente occupando
delle prime applicazioni del
nuovo Codice dei contratti
Fabio Ciani
oggettivo, nel senso della
definizione delle categorie
merceologiche di beni e servizi da acquisire attraverso gli strumenti offerti da
Consip e della individuazione delle soglie economiche di riferimento; hanno
lavorato infine anche sugli
strumenti di acquisto
e negoziazione di Consip (Convenzioni, Accordi Quadro, Mepa,
Sistema dinamico di
acquisizione) e sulle
loro caratteristiche
essenziali.
Leggermente diversa l’esperienza che ha
portato Fabio Ciani, tributarista e of
counsel dello studio
legale Tonucci &
Partners a far parte,
negli anni 2014-2015,
della commissione
permanente del Consiglio nazionale forense sulle problematiche
tributarie, che fu allargata
ad alcuni esperti al fine di
proporre soluzioni migliorative al legislatore sul tema
della voluntary disclosure.
Nel 2015 la Commissione
Paolo Marzano
chiuse i lavori con un elaborato : «Proposte alla Voluntary Disclosure» - in cui
si suggeriva di migliorare il
regime extrafiscale e penale
della voluntary: si proponeva cioè di allargare l’effetto
estintivo a tutti i delitti fiscali del dl n. 74/00 (legge
sui reati tributari) e a quelli
endoscietari «presupposto»
i primi. Inoltre, si
proponeva di limare
l’universalità la cui
violazione è causa di
decadimento della
voluntary stessa e la
possibilità di emissione di nuovi accertamenti post voluntary
disclosure.
Di queste proposte
quella sull’allargamento dei delitti fiscali fu in parte accolta
anche se permaneva
ancora l’esclusione
dell’art. 8 e dei reati
sulla riduzione delle
garanzie patrimoniali.
Gianni Origoni Grippo
Cappelli & Partners assiste il Mef sull’aumento di
capitale di Cassa Depositi
e Prestiti
Il Consiglio di amministrazione di Cassa Depositi
e Prestiti riunitosi alla fine
Francesco Gianni
di maggio ha convocato l’assemblea degli azionisti per
deliberare un aumento di
capitale di quasi 3 miliardi
di euro riservato al Ministero dell’economia e delle
finanze.
Filippo Pacciani
Lo stesso Mef ha successivamente adottato un decreto
ministeriale per disciplinare
e regolare l’operazione che
sarà perfezionata mediante
il conferimento di una partecipazione in Poste pari al
35% del capitale sociale e
assegnata alla gestione separata della Cdp.
Essendo già noto (ormai
da oltre un anno abbondante) che lo studio Gop si era
accaparrato l’incarico di advisor per le attività relative
la cessione sul mercato di
una quota di minoranza del
capitale di Poste Italiane
Spa, anche in questo caso si
è occupato di offrire la propria consulenza al Mef, con
il socio fondatore, Francesco Gianni, coadiuvato
dal counsel Dario Pozzi.
Mentre Equita Sim Spa ha
agito per il Mef in qualità di
advisor finanziario.
Il Ministero intende inoltre collocare sul mercato la
quota di Poste di cui resta
in possesso dopo l’operazione di conferimento a Cdp,
pari al 29,7% del capitale. Il
collocamento di questa quota avverrà secondo i criteri
che verranno deliberati dal
Consiglio dei Ministri con
apposito dpcm.
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Selezione di
Sentenze
tributarie
A CURA DELLO
STUDIO FUOCO
1. SENTENZE DI VALORE MODESTO SENZA REGISTRO
2. PERTINENZE NON SOGGETTE A LIMITAZIONI
3. RADDOPPI, ABROGATA CLAUSOLA SALVAGUARDIA
4. IL CREDITO D’IMPOSTA ESTERO NON HA RIMBORSO
5. ANNULLATA LA CARTELLA SENZA DETTAGLI INTERESSI
6. L’INVALIDITÀ DI UNA CARTELLA COLPISCE LE ALTRE
7. DELEGHE DI FIRMA CON DATA DI SCADENZA
I testi integrali delle sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7
13 Giugno 2016
SENTENZE TRIBUTARIE
Sentenze di valore
modesto senza registro
L’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro deve estendersi a tutte le sentenze adottate nelle
procedure giudiziarie di valore modesto (non eccedente 1.033,00 euro), indipendentemente dal grado di
giudizio e dall’ufficio giudiziario adito; dunque, non
soltanto in relazione alle sentenze emesse dal Giudice
di pace, sebbene la norma che prevede l’esenzione
sia contenuta nella legge istitutiva di detto organo
giudiziario. È quanto afferma la Corte di cassazione
nell’ordinanza n.10044/2016,ribaltando una decisione
della Ctr Campania che aveva ritenuto che l’esenzione
riguardasse solamente i provvedimenti del giudice
di pace. Nel caso di specie, si trattava dell’applicazione dell’imposta di registro in relazione ad alcune
sentenze emesse dal Tribunale di Nocera Inferiore
in sede di appello, su impugnazione di sentenze del
locale giudice di pace. La norma attorno alla quale
nasce il dibattito è l’articolo 46 della legge 374/91
(«istituzione del giudice di pace»), secondo cui: «Le
cause e le attività conciliative in sede non contenziosa
il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e
gli atti e i provvedimenti a esse relativi sono soggetti
soltanto al pagamento del contributo unificato (…)». In
base a tale previsione, si verifica una deroga rispetto
alla disciplina sancita dall’articolo 37 del dpr n.
131/86, che assoggetta all’imposta di registro gli atti
dell’autorità giudiziaria in materia di controversie
civili. Oggetto della discussione è se detta esenzione
operi soltanto per le sentenze emesse dal giudice di
pace, come ritenuto dalla Ctr della Campania nella
sentenza impugnata, oppure se debba estendersi a tutte
le controversie di modesto valore, ancorché adottate
da un diverso organo giudiziario. Secondo i giudici
della regionale, la specialità della norma, inserita
in un contesto chiaramente riferito al giudice di pace
(addirittura nella legge istitutiva) non ne consente una
estensione analogica o interpretativa.
Di diverso parere la Cassazione, che ha interpretato
la ratio della disposizione, osservando che la stessa
non concerne l’intenzione di agevolare l’accesso alla
tutela giurisdizionale avanti al giudice di pace, bensì
quella di alleviare l’utente dal costo del servizio di
giustizia per le procedure di valore più modesto. A
nulla rileva, dunque, che l’esenzione sia collocata nel
testo che istituisce il giudice di pace, poiché lo stesso
tenore letterale della norma fa propendere per una
sua applicazione generalizzata, a tutte le procedure
giudiziarie il cui valore non ecceda la soglia dei
1.033,00 euro.
Nicola Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
Ciò posto, occorre evidenziare che
l’assunto del giudice di merito,
secondo il quale l’esenzione dal
pagamento della tassa di registro
implica l’esistenza del duplice
presupposto oggettivo (il limite
di valore della causa come dianzi
indicato) e soggettivo (l’adozione
della sentenza da parte del giudice
di pace), non trova alcun riscontro
esplicito o implicito nella previsione
normativa, atteso che l’art.46 dianzi
menzionato, nel suo significato
testuale, ampiamente comprensivo,
dianzi messo in luce, si riferisce
genericamente alle cause e alle attività
conciliative in sede non contenziosa
il cui valore non eccede € 1.033,00,
ciò che abilita l’interprete a ritenere
che il legislatore abbia voluto fare
riferimento, ai fini dell’esenzione e
per quanto qui rileva, alle sentenze
adottate in tutti i gradi di giudizio.
E invero, la sedes materiae (e cioè il
2
fatto che si tratti proprio della legge
istitutiva del giudice di pace) non
appare elemento idoneo a escludere
la conclusione che precede, attesa
la lettera omnicomprensiva della
previsione normativa che appare
coinvolgere l’intero sviluppo del
procedimento giudiziale che in primo
grado è attribuito alla competenza
del predetto organo giudiziale, sotto
l’egida dell’unica condizione che si
tratti di «cause ....il cui valore non
ecceda la somma di € 1.033,00».
(…) D’altronde, la ratio manifesta
della disciplina qui in esame non
è quella di agevolare l’accesso
alla tutela giurisdizionale avanti
al giudice di pace ma bensì quella
di alleviare l’utente dal costo del
servizio di giustizia per le procedure
di valore più modesto, in relazione
alle quali è evidentemente apparso
incongruo pretendere l’assolvimento
di un tributo che, per il fatto di
essere determinato in termini
ordinariamente percentuali rispetto
alla rilevanza economica della causa
avente valore determinato, ammonta
comunque a importo irrisorio e
spesso inadeguato a giustificare una
complessa procedura di esazione. In
relazione a siffatta ratio appare del
tutto coerente la previsione di una
esenzione generalizzata, in deroga
alla previsione dell’art.37 del Dpr
n.131/1986, dal pagamento della
tassa di registro per tutte le sentenze
adottate nelle procedure giudiziarie di
valore modesto, indipendentemente
dal grado di giudizio e dall’ufficio
giudiziario adito, sicché la norma
qui in esame non può considerarsi ai
fini che qui occupano, né oggetto di
applicazione analogica né soggetta a
interpretazione di genere estensivo
ma semplicemente applicata nel suo
lineare e chiaro tenore testuale.
SENTENZE TRIBUTARIE
Pertinenze non
soggette a limitazioni
L’acquisto di immobili con destinazione pertinenziale, che seguano quindi il regime fiscale relativo
al bene principale, non è soggetto a limitazioni
relative alla tipologia o al numero delle pertinenze
stesse, rilevando soltanto i presupposti soggettivo
e oggettivo sanciti dal codice civile.
Così che è possibile acquistare dei terreni agricoli
e un magazzino adiacenti a un immobile abitativo già in possesso e già dotato di un giardino
di pertinenza, avvalendosi del regime del prezzo
valore per l’acquisto di detti immobili, se destinati
a costituire pertinenza dell’abitazione stessa.
Sono le conclusioni a cui giunge la Ctp di Novara, nella sentenza n. 48/06/16.
La vertenza nasce dalla notifica di un avviso
di liquidazione, con cui l’Agenzia delle entrate
recuperava maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, in relazione alla compravendita
di un terreno e di un magazzino. Gli acquirenti, ritenendo che detti immobili costituissero
pertinenza dell’adiacente immobile abitativo
precedentemente acquistato, assoggettavano a
tassazione la compravendita applicando il c.d.
«prezzo valore». L’Ufficio fiscale, di contro,
dissentiva da tale impostazione, osservando che
l’abitazione fosse già in precedenza dotata di un
giardino pertinenziale e che i terreni e il magazzino
non potessero ritenersi un’ulteriore pertinenza,
applicando quindi la tassazione sulla base del
prezzo pagato.
La Ctp di Novara ha accolto il ricorso proposto
dal contribuente, osservando che, per ritenere
l’esistenza di una pertinenza, rilevano solamente
due parametri, dettati dal codice civile: uno soggettivo, inteso come la volontà di assoggettare
il bene a servizio di quello principale; l’altro
oggettivo, consistente nel rapporto funzionale tra
cosa principale e cosa accessoria. Dunque, non
esiste alcuna restrizione in ordine alla tipologia
di immobili che possono costituire pertinenza
e neppure al numero delle pertinenze stesse; è
plausibile pertanto, vista la volontà espressa dagli
acquirenti nell’atto, nonché l’attiguità dei nuovi
immobili all’abitazione, che essi costituiscano
delle pertinenze, potendosi legittimamente fruire
del regime del prezzo valore in sede di acquisto.
Dopo aver accolto il ricorso, la Ctp ha ritenuto di
dover compensare le spese di giudizio, alla luce
della complessità delle questioni trattate.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] L’opposto avviso di liquidazione riguarda la tassazione
dell’atto di compravendita [omissis]
rogato dal ricorrente e registrato a
Novara il [omissis]. Precisava che
gli acquirenti richiedevano l’applicazione dell’agevo1azione c.d. «prezzo-valore» in quanto gli immobili
oggetto della compravendita erano
destinati a costituire pertinenza di altro immobile abitativo di proprietà di
parte acquirente. Pertanto contestava
l’Ufficio che decideva di non applicare il prezzo-valore in quanto riteneva non individuabile in modo certo
il rapporto di accessorialità al bene
principale, per cui veniva richiesta
tassa di registro, ipotecaria e catastale sulla base di quanto pagato per i
terreni, sulla base di euro 32.000,00
[omissis]
Il Collegio osserva letti gli atti ed
esaminata la documentazione prodotta al fascicolo processuale, che
il ricorso merita favorevole accoglimento.
Premesso: - che il codice civile definisce pertinenza «le cose destinate
in modo durevole a servizio o a ornamento di una altra cosa, la destinazione può essere effettuata dal
proprietario della cosa principale o
da chi ha un diritto reale sulla medesima (c.c. art. 817);
- che i presupposti per la sussistenza dei vincolo pertinenziale sono: la
soggettività, rappresentata dalla volontà effettiva di creare un vincolo
di strumentalità e complementarietà
funzionale tra due beni, e la oggettività consistente nel rapporto funzionale tra la cosa principale e quelle
accessorie;
- che non sussiste alcuna restrizione
né in ordine alla tipologia né in ordine al numero delle pertinenze che
rilevano per potersi avvalere del regime «prezzo valore» (art. 1 c. 497
Legge n. 266/2005);
- che la circolare n. 6 del 13/02/2006
ha chiarito che «non emergono limitazioni quantitative all’acquisto di
immobili con destinazione pertinenziale..».
Ciò posto, per i motivi sopra esposti,
conclusivamente, si ritiene, nel caso
di specie, potersi applicare il meccanismo del c.d. «prezzo-valore» alla
cessione dei terreni agricoli e fabbricato a uso magazzino, in quanto
sono destinati a costituire pertinenza
dell’adiacente immobile a uso abitativo con l’ampliamento del giardino
pertinenziale, essendo tale destinazione ben risultante dall’atto di acquisto.
Stante la complessità della materia si
ritiene equo che le spese di giudizio
siano compensate tra le parti.
PQM
La Commissione tributaria provinciale di Novara, sez. v all’udienza del
05/05/2015, definitivamente pronunciando ACCOGLIE il ricorso. Spese
compensate. [omissis]
3
SENTENZE TRIBUTARIE
Raddoppi, abrogata
clausola salvaguardia
In tema di raddoppio dei termini d’accertamento, la
c.d. clausola di salvaguardia precedentemente inclusa
nell’art. 2, co. 3, del Dlgs 128/2015 (decreto sulla
certezza del diritto) deve ritenersi implicitamente
abrogata per effetto della legge di Stabilità 2016 e del
regime transitorio dettato dal co. 132, che disciplina
la sorte degli avvisi di accertamento precedenti al
periodo d’imposta 2016, senza riproporre la salvezza
per gli atti già notificati. È quanto afferma la Ctr di
Brescia, nella sentenza n. 2898/67/16 (Presidente
e Relatore Marco Montanari). Il collegio regionale
lombardo affronta la delicata e dibattuta questione
del raddoppio dei termini d’accertamento, la cui
disciplina ha subito recenti modificazioni, fino a
essere abolita del tutto con la legge di Stabilità,
ma solo per gli accertamenti relativi al periodo
d’imposta 2016 e successivi. Per i periodi d’imposta
precedenti, il co. 132, articolo 1, della stessa Legge
stabilisce che il raddoppio dei termini opera soltanto
a condizione che venga inoltrata, entro gli ordinari
termini, la denuncia penale (a differenza della originaria disciplina, ove il raddoppio era legittimato
in presenza del solo obbligo di presentazione della
denuncia). Il tempestivo inoltro della denuncia era,
in verità, già stato introdotto dal decreto sulla cer-
tezza del diritto, il quale aveva però previsto una
clausola di salvaguardia per gli avvisi già notificati.
Clausola che, invece, non viene affatto riproposta nel
co. 132 della legge di Stabilità. A parere della Ctr
di Brescia, che associa il suo pensiero a numerose
altre pronunce precedenti dello stesso tenore, la
clausola di salvaguardia deve ritenersi implicitamente abrogata dal co. 132, che disciplina la stessa
materia e non risulta, di conseguenza, applicabile
il criterio della specialità. Insomma, per i giudici
bresciani, «se non fosse intervenuto il co. 132 della
legge di Stabilità, la disciplina applicabile al caso
di specie sarebbe stata quella previgente, stante
la norma di salvaguardia; la novella giustifica
il mutamento di questo giudice che in precedenti
interventi si era pronunciato a favore del principio
della non necessità della presentazione della querela prima della scadenza dei termini ordinari, per
salvo il raddoppio». Per tali ragioni, deve rilevarsi
la decadenza del potere accertativo dell’Agenzia
delle entrate per le annualità accertate usufruendo
del raddoppio termini, per le quali non sia stata
tempestivamente inoltrata, nei termini ordinari, la
denuncia penale.
Nicola Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] Il successivo comma 132, disciplinando il regime transitorio della
novella, ha stabilito che «Le disposizioni di cui all’articolo 57, c. 1 e 2, del
Dpr. 26 ottobre 1972, n. 633, e all’articolo43, c. 1 e 2, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai
c. 130 e 131 del presente articolo, si
applicano agli avvisi relativi al periodo d’imposta in corso alla data del 31
dicembre 2016 e ai periodi successivi.
Per i periodi d’imposta precedenti, gli
avvisi di accertamento devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la
dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello in cui la dichiarazione avrebbe
dovuto essere presentata. Tuttavia, in
caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo
331 del codice di procedura penale per
alcuno dei reati previsti dal Dlgs 10
4
marzo 2000, n. 74, i termini di cui al
periodo precedente sono raddoppiati
relativamente al periodo d’imposta in
cui è stata commessa la violazione;
il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la
Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei
termini di cui al primo periodo. Resta
fermo quanto disposto dall’ultimo periodo del c. 5 dell’articolo 5-quater del
Dl 28 giugno 1990, n. 167, convertito,
con modificazioni, dalla L. 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni».; va evidenziato come la norma
da ultimo richiamata nulla dica sulla
vigenza, o meno, dell’art. 2,comma 3°,
del Dlgs n. 128 del 2015, entrato in vigore il 2 settembre 2015, secondo cui:
«Sono comunque fatti salvi gli effetti
degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative tributarie e degli altri atti
impugnabili con i quali l’Agenzia delle entrate fa valere una pretesa imposi-
tiva o sanzionatoria, notificati alla data
di entrata in vigore del presente decreto»; poiché le norme, sia il richiamato
comma 132 della legge di stabilità ,che
il comma 3, dell’art 2 dlgs128/2015,
disciplinano la stessa materia e non
risulta, conseguentemente, applicabile il criterio della specialità, questo
Collegio ritiene che debba intendersi
implicitamente abrogato il 3c. del richiamato art.2; insomma se non fosse
intervenuto il c. 132 della legge di stabilità la disciplina applicabile al caso
di specie sarebbe stata quella indicata
dal previgente art. 57 dpr 633/72, stante la norma di salvaguardia di cui al cit.
comma 3°, art.2; la novella giustifica
il mutamento interpretativo di questo
Giudice che in precedenti interventi
giurisprudenziali si era pronunciato a
favore del principio della non necessità della presentazione della querela
prima della scadenza dei termini decadenziali ordinari, per far salvo il raddoppio dei termini [omissis]
SENTENZE TRIBUTARIE
Il credito d’imposta
estero non ha rimborso
Il credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero,
formatosi ai sensi dell’articolo 165 del Dpr 917/86
(Tuir), non è mai soggetto a rimborso: la norma,
infatti, consente la detrazione di tali poste, ma non
prevede la possibilità che le stesse vengano rimborsate al contribuente. È quanto afferma la Ctp di
Brescia nella sentenza n. 329/02/16. Una società a
responsabilità limitata italiana avanzava istanza di
rimborso all’Agenzia delle entrate, relativamente al
credito d’imposta formatosi per delle royalties percepite oltre confine e assoggettate a imposta definitiva
nello stato estero, dando luogo all’eccedenza prevista
dall’articolo 165, comma 4, del Tuir. In base a tale
norma, l’imposta estera pagata a titolo definitivo su
redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente
la quota di imposta italiana relativa ai medesimi
redditi esteri, costituisce un credito d’imposta fino
a concorrenza della eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera pagata a titolo
definitivo in relazione allo stesso reddito estero,
verificatasi negli esercizi precedenti fino all’ottavo.
Nel caso in cui negli esercizi precedenti non si sia
verificata tale eccedenza, l’eccedenza dell’imposta
estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo
esercizio successivo ed essere utilizzata quale credito
d’imposta nel caso in cui si produca l’eccedenza
della quota di imposta italiana rispetto a quella
estera relativa allo stesso reddito di cui al primo
periodo del presente comma. A parere dei giudici
di Brescia, tuttavia, l’imposta assolta all’estero,
pur dando adito al credito d’imposta in Italia (al
verificarsi delle sopra descritte condizioni), non può
mai essere chiesta a rimborso, ma può soltanto essere
utilizzata in detrazione. Ciò perché l’articolo 165
non nomina mai la possibilità del rimborso, ma si
limita a riferire circa la possibilità di detrazione,
limitandone l’utilizzo solo all’eccedenza relativa
allo stesso reddito. Viepiù che, aggiunge la Ctp, il
comma 8 dell’articolo 165 recita che «la detrazione
non spetta in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi
prodotti all’estero nella dichiarazione presentata»
e, nel caso di specie, la società richiedente non aveva
indicato i redditi esteri e le relative imposte assolte nei
modelli Unico precedenti; a maggior ragione, dunque,
nessun rimborso poteva disporsi, per cui il collegio
giudicante ha rigetto il ricorso, pur compensando le
spese stante la complessità della vicenda e i pochi
precedenti in merito.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] La ricorrente a decorrere
dal periodo di imposta 2004, ha partecipato in qualità di consolidante al
regime di tassazione di gruppo previsto dall’art. 117 del testo unico con
la controllata/consolidata... srl. Dal
2004 al 2012 la controllata ha percepito dei redditi di fonte estera a titolo
di royalties. I suddetti importi sono
stati assoggettati a imposta a titolo definitivo nel paese ove prodotti. Nelle
dichiarazioni dal 2008 al 2012, si sono
formate eccedenze di imposta estera,
regolamentate dall’art. 165 del Tuir
917/86. L’Agenzia delle entrate con
le controdeduzioni osserva, preliminarmente, che per i periodi d’imposta
dal 2004 al 2012, la società non ha
indicato i redditi prodotti all’estero e
le relative imposte nel quadro GN dei
relativi modelli Unico e non ha compilato i quadri delle dichiarazioni del
consolidato dedicati alle eccedenze di
imposta e agli eventuali crediti spettanti ai sensi del citato art. 165, pertanto, la società non ha fruito della detrazione prevista dal coma 1, ovvero
del riporto previsto dal coma 6 della
suddetta disposizione.
La ricorrente ha, quindi presentato
istanza di rimborso delle somme corrispondenti alle ritenute subite all’estero nello stesso periodo d’imposta e in
relazione ai medesimi redditi e per i
quali si sarebbero formate eccedenze
di imposta estera rispetto all’imposta
nazionale. Formatosi il silenzio rifiuto
è stato proposto ricorso.
Questa Commissione osserva che
l’art. 165 del Tuir parla, innanzitutto
di detrazione e non di rimborso, al
coma 6 quando parla di credito d’imposta recita tra l’altro: «.. Nel caso in
cui negli esercizi precedenti non si sia
verificata tale eccedenza, l’eccedenza
dell’imposta estera può essere riportata a nuovo fino all’ottavo esercizio
successivo ed essere utilizzata quale
credito d’imposta nel caso in cui si
produca l’eccedenza della quota d’imposta italiana rispetto a quella estera
relativa allo stesso reddito, di cui al
primo periodo del presente comma:
.«La norma in questione parla di cre-
dito d’imposta ma non di passibilità
di rimborso e limita l’utilizzo solo
all’eccedenza relativa allo stesso reddito. In nessun comma dell’articolo
165 si parla di possibilità di rimborso,
ma solo di credito d’imposta e possibile detrazione. Il comma 8 dell’art.
165 recita «la detrazione non spetta
in caso di omessa presentazione della
dichiarazione o di omessa indicazione
dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione presentata».
PQM
Rigetta i ricorsi riuniti e compensa le
spese, in considerazione della scarsità
di giurisprudenza in merito alla materia del contendere. [omissis]
5
SENTENZE TRIBUTARIE
Annullata la cartella
senza dettagli interessi
La mancata indicazione, sulla cartella di pagamento, del dettaglio del calcolo degli interessi
addebitati integra un difetto di motivazione dell’atto
esattoriale, che deve essere annullato limitatamente
a tali importi. Lo afferma la Ctp di Frosinone nella
sentenza n. 379/05/2016. Il contribuente aveva
impugnato una cartella di pagamento emessa da
Equitalia, avente a oggetto degli omessi versamenti
di ritenute per l’anno 2011. L’Agenzia delle entrate
aveva effettuato le iscrizioni a ruolo, a seguito del
controllo cartolare della liquidazione previsto
dall’articolo 36-bis del dpr 600/73 in cui si evidenziavano discordanze tra le somme dichiarate
e quelle effettivamente versate.
Nell’impugnazione proposta in Ctp, il ricorrente
denunziava essenzialmente vizi di legittimità
della cartella, tra cui il difetto di motivazione
della stessa relativamente all’addebito di interessi, per i quali non erano state fornite adeguate
informazioni inerenti le modalità di calcolo. Il
motivo di ricorso ha fatto breccia nel collegio
giudicante, che lo ha accolto annullando parzialmente la cartella. Secondo la Ctp, deve ritenersi
parzialmente nulla la cartella che non fornisca al
contribuente gli elementi necessari per esercitare
compiutamente il proprio diritto alla difesa: in
tal senso, l’omissione dei dati di dettaglio circa il
calcolo degli interessi, impedisce al destinatario
di effettuare agevolmente delle verifiche in merito
alla correttezza degli stessi.
La decisione dei giudici frusinati si appoggia
sulla richiamata giurisprudenza della Cassazione,
rinvenibile per esempio nella sentenza n.7056/2016
ove si afferma che l’obbligo di motivazione della
cartella di pagamento deve intendersi esteso anche
all’indicazione e alla comprensione delle modalità
di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato il pagamento.
Sullo stesso argomento, anche in precedenza la
Corte di cassazione, con la sentenza n. 8651/2009
aveva rigettato il ricorso dell’amministrazione
finanziaria, su una pronuncia di secondo grado
che aveva rilevato il difetto di motivazione della
cartella per la mancata indicazione dei criteri di
calcolo degli interessi.
La parziale soccombenza delle parti, oltre alla
particolare natura della controversia, ha indotto
la Ctp di Frosinone alla integrale compensazione
delle spese di giudizio.
Nicola Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] Con atto depositato in data
25/06/2015, la società... srl, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che
disgiuntamente tra loro, dal Dott. Loris Leoni, iscritto all’albo dei dottori
commercialisti ed esperti contabili di
Frosinone e, dall’avv. Chiarolanza Luigi, iscritto all’Ordine degli avvocati di
Frosinone ed elettivamente domiciliata in Frosinone alla via Po n. 5, giusta
procura in calce al ricorso depositato,
ha impugnato la cartella di pagamento
n... anno di imposta 2011, per Irpef,
addizionale regionale e comunale, per
un importo di euro 101.407,51, + sanzioni e interessi. [omissis]
Per quanto concerne l’eccepita nullità
dell’atto, per omessa indicazione del
dettaglio del calcolo degli interessi, per lesione del diritto di difesa, la
Corte Suprema, con varie sentenze, ha
ritenuto nulla la cartella di pagamento
che non fornisca al contribuente gli
elementi necessari, al fine di esercitare il proprio diritto alla difesa, per cui
6
esso costituisce un elemento essenziale per la sua legittimità, dovendosi
mettere in condizione il contribuente
di verificare la correttezza dei calcoli
effettuati dall’Agente della Riscossione, quindi, deve essere specificato
dettagliatamente, il metodo di calcolo
o il periodo di riferimento. Conformemente all’indirizzo sopra meglio
specificato, si è espressa la cassazione
in una recente pronuncia (sentenza n.
7056/2014) nella quale è stato affermato che: «L’obbligo di motivazione
della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione
e alla comprensione delle modalità di
calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione di cui viene intimato
il pagamento, pure nel caso in cui la
stessa rappresenti l’atto consequenziale di un prodromico avviso di accertamento».
Condividendo questa Commissione il
principio posto dalla Suprema Corte
nella pronuncia sopra enunciata, da ciò
ne deduce la fondatezza della censura
di parte ricorrente, per vizio di motivazione nel calcolo degli interessi. Ciò
posto le doglianze espresse nel ricorso sono da accogliere parzialmente;
sussistono tuttavia giusti motivi, ravvisabili nella particolare natura della
controversia, comportante l’interpretazione di norme, per compensare tra
le parti le spese di giudizio.
PQM
La Commissione, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara illegittimo
l’avviso impugnato, nella parte in cui
determina gli interessi ritenuti dovuti,
per carenza di motivazione, cono ogni
effetto consequenziale in ordine alle
relative sanzioni. Conferma per il resto e dichiara compensate le spese di
giudizio. [omissis]
SENTENZE TRIBUTARIE
L’invalidità di una
cartella colpisce le altre
In caso di ricorso presentato contro un atto unitario dell’esecuzione o cautelare (nel caso specifico
un preavviso di fermo amministrativo) fondato sul
mancato pagamento di più cartelle esattoriali, un
accoglimento parziale della domanda, che stabilisca l’invalidità della notifica di una delle cartelle
ovvero l’inconsistenza parziale della pretesa, rende
l’atto esecutivo invalido nella sua interezza. Lo ha
stabilito la Commissione tributaria provinciale di
Milano nella Sentenza n.3958/35/2016 (relatore
Mambriani presidente De Lillo).
Nel caso specifico, il ricorso era stato presentato
avverso un preavviso di fermo amministrativo
emesso in relazione a più cartelle di pagamento
che, in parte si erano dimostrate non ritualmente
notificate; dalla notifica prodotta in giudizio dal
Concessionario alla riscossione era, infatti, risultato che la stessa era avvenuta in un indirizzo non
riferibile al contribuente. Da una tale situazione
deriva che anche la parziale illegittimità di un atto
unitario, causata dalla mancata notifica di uno
degli atti pregressi, costituisce un vizio che comporta la nullità dell’atto consequenziale nella sua
interezza; infatti la correttezza del procedimento è
assicurata mediante il rispetto di una sequenza di
determinati atti, con le relative notificazioni, allo
scopo di garantire al contribuente la conoscenza
della pretesa e l’esercizio del diritto di difesa.
Pertanto, la illegittimità anche solo parziale delle
somme complessivamente richieste, determinano la
totale nullità dell’atto dell’esecuzione contestato.
Nella sentenza si legge testualmente: «considerata la unitarietà dell’atto di preavviso di fermo
e la circostanza che, con lo stesso, è richiesto il
pagamento di una somma complessiva costituita
dalla sommatoria di tre cartelle esattoriali, oltre
accessori, la invalidità della notifica di una delle
cartelle sulle quali è fondato l’atto non può che
invalidarlo nella sua interezza».
Questo stesso principio è stato recentemente già
affermato dalla Commissione tributaria provinciale
di Lecce nella sentenza n. 2809/02/15 del 4 agosto
2015, esprimendo un principio di diritto in linea
con quanto stabilito dalla Suprema Corte (Cassazione, sentenza 4 marzo 2008, n. 5791, e Sezioni
unite, sentenza 25 luglio 2007, n. 16412). Quindi
la mancata, o irrituale notifica di parte degli atti
presupposti, comportano la nullità del successivo
atto consequenziale, nella sua interezza.
Benito Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] La ricorrente deduce:
1) Omessa notificazione delle cartelle
esattoriali sopra indicate, svolgendo
anche deduzioni in punto di incertezza
della corrispondenza tra le fotocopie
delle relate di notifica «solitamente
prodotte in atti dall’Agente della riscossione» e gli originali, in punto di
contenuto delle cartelle notificate, in
punto di effettuazione delle notificazioni da parte di soggetti abilitati.
2) Carenza del potere di firma del dirigente che ha sottoscritto l’atto, in relazione a quanto stabilito dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 37/2015.
3) Nullità dell’avviso di accertamento per intervenuta decadenza e/o prescrizione del diritto di credito vantato
dall’Amministrazione nei confronti
della ricorrente ex art. 25 dpr n. 602
del 1973 (e/o art. 1 comma 5 bis dl n.
106/205).
4) Illegittimità del preavviso di fermo,
avendo la ricorrente adempiuto ai proprio obblighi tributari. Si è costituita
in giudizio Equitalia Nord spa (di seguito: Equitalia) depositando in data
15/10/2015 «Memoria di costituzione
e controdeduzione con cui ha contestato in fatto e in diritto tutto quanto
ex adverso dedotto e domandato e ha
chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Costituisce argomento dirimente, in proposito, l’invalidità della notificazione della cartella esattoriale n.
… , che è quella di maggior importo
(€ 1.070,89). Dalla relata di notifica
prodotta in atti da Equitalia (doc. 6)
risulta infatti che la notifica è avvenuta in [omissis], indirizzo questo sulla
cui riferibilità alla ricorrente Equitalia
nulla ha dedotto e che non è il luogo
di residenza della ricorrente. La residenza dichiarata in atti dalla ricorrente
infatti risulta essere in [omissis] luogo
questo in cui, del resto, sono state ritualmente notificate le altre due cartelle esattoriali sopra indicate. Considerata la unitarietà dell’atto di preavviso
di fermo e la circostanza che, con lo
stesso, è richiesto il pagamento di una
somma complessiva costituita dalla
sommatoria di quelle portate dalle tre
menzionate cartelle esattoriali, oltre ad
accessori, la invalidità della notifica di
una delle cartelle sulle quali è fondato
l’atto non può che invalidarlo nella sua
interezza. Va quindi accolto il ricorso
e annullato il preavviso di fermo impugnato. Le spese processuali devono
essere compensate in quanto è risultato che le altre due cartelle esattoriali
sulle quali si basa il preavviso di fermo sono state ritualmente notificate
[omissis].
PQM
Visti gli artt. 35 e 36 Dlgs n. 546 del
1992, ACCOGLIE il ricorso e, per
l’effetto, annulla il preavviso di fermo
impugnato. Spese compensate.
7
SENTENZE TRIBUTARIE
Deleghe di firma
con data di scadenza
Il provvedimento di delega, attraverso cui il direttore dell’ufficio tributario trasferisce il potere
di sottoscrizione dell’atto impositivo a un proprio
funzionario, deve prevedere una scadenza ben
definita. Ciò in ossequio a quanto stabilito dalla Corte di cassazione, secondo cui la delega deve
contenere un apposito «termine di validità» per
potersi considerare regolare.
Sono le conclusioni a cui giunge la Ctp di Frosinone nella sentenza n.249/02/16 (Presidente Ferrara, Relatore Isola).
La vertenza nasce dal ricorso proposto contro un
avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate, sottoscritto da un funzionario diverso
dal direttore; a fronte dell’eccezione sollevata dal
ricorrente, l’Ufficio depositava l’ordine di servizio in forza del quale il direttore aveva concesso
ai propri impiegati le deleghe di firma per gli atti
impositivi emessi al di sotto di una certa soglia di
valore. Il collegio tributario frusinate, tuttavia, ha
censurato tale provvedimento sotto diversi profili
e ha annullato l’avviso di accertamento, ritenendo
la delega inadeguata a svolgere la propria funzione e a legittimare la sottoscrizione apposta dal
capo team.
In particolare, la sentenza ha richiamato i princi-
pi dettati dalla Corte di cassazione nelle sentenze
nn. 22800, 22803 e 22810/2015, sui requisiti che
la delega deve avere per potersi ritenere legittima.
Sotto l’aspetto della «durata» del provvedimento,
la sezione seconda osserva che lo stesso deve necessariamente prevedere una data di «fine», non
essendo sufficiente che si limiti a indicare la data
di decorrenza. Senza una data di scadenza, infatti, la delega si pone come un provvedimento a
tempo indeterminato (v’è un inizio, una data di
decorrenza, ma non una fine, ovvero un termine):
ciò non appare conforme ai requisiti individuati dalla Corte di cassazione, secondo cui la delega deve prevedere «un termine di validità», onde
svincolarsi dal poter essere considerata un mero
adempimento formale e assolvere concretamente
alla propria funzione.
D’altronde, se la delega è un provvedimento che
necessita di «motivazione», dovendo indicare le
ragioni d’urgenza che, in concreto, la rendono
necessaria, la stessa deve ragionevolmente specificare anche un termine di durata, ancorché prorogabile al persistere delle predette motivazioni
d’urgenza che ne avevano determinato l’adozione,
ovvero all’insorgerne di altre.
Nicola Fuoco
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
[omissis] Per gli avvisi sottoscritti per
delega, la delega conferita dal direttore
a un impiegato della carriera direttiva,
deve essere a) motivata, nel senso che
devono essere indicate sulla stessa le
ragioni della delega «ossia le cause
che ne hanno resa necessaria l’adozione, quali carenza di personale, assenza,
vacanza, malattia, etc,» (Cassazione n.
22803/2015); b) nominativa, nel senso
che la stessa deve indicare chiaramente ed espressamente il nominativo dei
soggetti delegati, non essendo sufficiente l’indicazione della sola qualifica
professionale del dirigente («devono
ritenersi quindi illegittime le deleghe
impersonali, anche ratione offici, senza
indicare nominalmente il soggetto delegato e tale illegittimità si riflette sulla
nullità dell’atto impositivo» (Cass, n.
22803/15); c) contenente un «termine di
validità» (Cass. n. 22803/15). L’inadeguatezza della delega, che non rispetti i
requisiti predetti, «si riflette sulla nullità
dell’atto impositivo». Sotto lo specifico
8
profilo della nominatività’» della delega, poi occorre precisare che il nominativo debba essere presente sulla delega e
ben individuato, non potendosi ricorrere
a una individuazione del nominativo
«per relationem», ovvero rinviando ad
altri atti e/o disposizioni, poiché una tale
delega «in bianco», priva del nominativo del soggetto delegato, «deve essere
considerata nulla non essendo possibile verificare agevolmente da parte del
contribuente, se il delegatario avesse il
potere di sottoscrivere l’atto impugnato
e non essendo ragionevole attribuire al
contribuente una tale indagine amministrativa al fine di verificare la legittimità
dell’atto! (Cass. n. 22803/15). Applicando i suddetti principi nel caso di specie, viene all’evidenza che al delega di
firma, ovvero l’allegata disposizione di
servizio n. 35/2014, non rispetta i requisiti individuati dalla corte di Cassazione
come essenziali per valutare la correttezza della sottoscrizione sostitutiva,
ovvero apposta da un funzionario diver-
so dal direttore dell’ufficio. È evidenza,
infatti, che tale disposizione si limita a
individuare le cariche dei funzionari
delegati alla sottoscrizione, indicando
i «capo area», «capo team», ecc. senza
tuttavia individuare il nominativo di tali
soggetti, identificando in pieno la fattispecie della cosiddetta delega «in bianco» censurata dalla citata giurisprudenza
di legittimità. Anche sotto il profilo del
termine di validità, la delega in parola
non rispetta i requisiti predetti, allorché
la stessa si pone a tempo indeterminato
(v’è un vizio, una data di decorrenza,
ma non una fine, ovvero un termine)
e non conforme ai requisiti individuati
dalla Corte di cassazione, secondo cui
la delega deve avere «un termine di
validità» onde svincolarsi dal poter essere considerata un mero adempimento
formale e rispondere concretamente alla
propria funzione. [omissis]
Lunedì 13 Giugno 2016
A F FA R I L E G A L I
Il Tar Lombardia accoglie il ricorso di un proprietario di immobile
V
NORME UE
Divorzi,
norme
Inibitoria anche con Dia-Scia consolidata armonizzate
Ristrutturazioni thrilling
DI
DARIO FERRARA
A
nche se la Dia-Scia
per i lavori si è consolidata, il vicino di
casa può sempre ottenere l’inibitoria sul progetto
di ristrutturazione della costruzione contigua alla sua se
ha agito entro 60 giorni dal
momento in cui si è reso conto
che il titolo edilizio del confinante risulta viziato, dopo
essersi procurato le relativa
pratiche. È quanto emerge
dalla sentenza 735/16, pubblicata dalla seconda sezione
del Tar Lombardia.
Lesione e consapevolezza. Accolto il ricorso del
proprietario dell’immobile
preoccupato per le intenzioni
del vicino, che punta ad abbattere e ricostruire un fabbricato. Secondo il confinante
il progetto contiene violazioni alle norme sulle distanze
minime tra fabbricati oltre
che delle stesse disposizioni
urbanistiche. Per il Comune,
invece, niente da segnalare:
«decorsi i termini a seguito
della presentazione della documentazione integrativa»,
spiega l’ufficio tecnico, la
Dia-Scia ha ormai consolidato i suoi effetti. E invece no,
perché è l’articolo 19, comma
6 ter, legge 241/90 a imporre
all’amministrazione anzitutto di riscontrare l’istanza che
proviene dal terzo titolare di
un situazione giuridica differenziata, come è il vicino
di casa che vuole bloccare
il lavori. Ma soprattutto il
Comune deve anche bloccare l’opera se risulta che il
confinante ha comunque agi-
Fioriere via, basta la comunicazione
Cancellata la multa al condominio. Non dovrà più pagare 7.500 euro al Comune l’ente
di gestione che ha fatto togliere le fioriere
lungo tutto il prospetto dell’edificio senza
effettuare la segnalazione di inizio attività
all’amministrazione: si tratta sì di un intervento di manutenzione straordinaria, ma
che richiede soltanto la Cila, comunicazione di inizio attività asseverata, perché non
riguarda le parti strutturali dell’edificio.
È quanto emerge dalla sentenza 6098/16,
pubblicata dalla sezione seconda quater
del Tar Lazio.
lo dell’articolo 6, comma 2, lettera a) e
comma 4 del Dpr 380/01. Insomma: dopo il
decreto Sblocca Italia all’interessato basta
solo trasmettere al Comune il progetto e
la comunicazione di inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta
sotto la sua responsabilità che i lavori non
interessano le parti strutturali dell’edificio, oltre a essere conformi agli strumenti
urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti,
alle norme antisismiche e alle disposizioni
sul rendimento energetico.
Sportello unico
La comunicazione va presentata allo sporTecnico responsabile
Annullata la determinazione dirigenziale tello unico dell’edilizia presso il Comune
di Roma Capitale: sbaglia l’amministrazio- deve contenere i documenti con lo stato di
ne locale ad applicare la sanzione pecu- fatto dell’immobile prima e dopo l’opera
niaria per l’intervento senza Scia posto in con i dati dell’impresa che porta a termine
essere dal condominio, per la rimozione i lavori, a partire dal Durc, il documento
delle fioriere che ha interessato un’area unico di regolarità contributiva, oltre che la
di circa 25 metri localizzata al primo pia- relazione sottoscritta dal tecnico abilitato.
no dell’edificio. L’opera realizzata, infatti, È il proprietario committente del manufatnon integra la violazione dell’articolo 37 to o un suo delegato a presentare la Cila ma
le amministrazioni locali si
del testo unico dell’edilizia
stanno attrezzando per ririlevata dai tecnici comunali.
La sentenza
ceverla online. Nel caso di
La manutenzione straordinasul sito www.italia- specie Roma Capitale paga
ria effettuata, invece, risulta
le spese di giudizio.
soggetta al regime dell’edioggi.it/docio7
Dario Ferrara
lizia libera di cui all’articoto entro sessanta giorni da
quando ha avuto notizia dei
profili lesivi dell’intervento:
altrimenti il terzo subirebbe
una diminuzione della tutela accordatagli rispetto a chi
sia leso da un permesso di
costruire.
Canale unico. È vero, il
riferimento ai 60 giorni di
tempo non risulta dal comma 3 bis dell’articolo 19 della legge sulla trasparenza: si
tratta di un’interpretazione
Un garage trasformato in negozio
sistematica perché la diffida
prevista dalla norma costituisce l’unico «canale» percorribile dall’interessato al fine di
ottenere la tutela dal giudice
in un secondo momento.
Obbligo di motivazione
E se invece sono passati più
di due mesi? Il terzo può sempre chiedere all’ente locale di
agire in autotutela. Anche in
questo caso l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi
sull’istanza del confinante
spiegando i motivi per i quali
non intende esercitare il potere di «rimangiarsi» il nulla
osta all’opera «incriminata».
Spese di giudizio compensate per la novità della questione.
© Riproduzione riservata
La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/docio7
SARDEGNA/ Piano per la giustizia
Passo carrabile All’innovazione
non per sempre 1,5 mln di euro
DI
I
STEFANO MANZELLI
l comune deve revocare
il passo carrabile se il
locale prima destinato a
garage viene poi trasformato in una attività commerciale. Quindi senza alcuna
necessità di transito veicolare
verso l’area di stazionamento dei mezzi. Lo ha chiarito il
Consiglio di stato, sez. I, con
il parere n. 743 del 18 marzo
2016. Il comune di Genova
ha negato la voltura di un
passo carrabile richiesto per
agevolare l’accesso a un locale
originariamente destinato a
garage e poi trasformato in
esercizio commerciale. Contro
questa determinazione l’interessato ha proposto ricorso
straordinario al Presidente
della repubblica ma senza
successo. L’articolo 22 del
codice e l’art. 46 del relativo
regolamento stradale specificano che la concessione di un
passo carrabile è subordinata
a precise condizioni di carattere oggettivo. Ovvero alla necessità di accedere con veicoli
ad un’area laterale idonea al
loro stazionamento. Un negozio non può essere certamente paragonato ad un garage,
prosegue il parere. Quindi ha
fatto bene il comune a revocare la licenza privata di divieto di sosta con rimozione
a fronte di un cambiamento
sostanziale della destinazione d’uso dei locali.
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DI
P
PAOLO CABONI
unti wi-fi e un centro di controllo degli
accessi e la realizzazione di un sistema di
videoconferenza per le comunicazioni tra le sedi giudiziarie del territorio regionale e
di un sistema informativo per
la gestione dei dibattimenti
in aula in grado di informare
i cittadini sullo svolgimento
delle attività in corso. Sono i
principali interventi programmati dalla Regione Sardegna
nei tribunali dell’isola, secondo quanto previsto dal completamento del processo di
informatizzazione compreso
nel programma «Giustizia digitale». Lo ha annunciato nei
giorni scorsi l’assessore agli
Affari generali della Regione
Sardegna, Gianmario Demuro, durante una riunione con
i vertici della giustizia della
Sardegna tenutosi a Cagliari. «Abbiamo a disposizione
un milione e 500 mila euro
compresi nei Por-Fesr 20142020», ha detto Demuro, «con
i quali intendiamo sostenere
ulteriormente il processo di
informatizzazione nei tribunali dell’isola, con l’adozione
di nuovi strumenti telematici e dotazioni tecnologiche».
A breve ci sarà anche la delibera della Giunta regionale,
presieduta da Francesco Pigliaru, che darà il via libera
agli interventi
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DI
PAOLO BOZZACCHI
Armonizzare le norme
europee che regolano
divorzi e separazioni
delle coppie internazionali sposate o legate
da unioni civili. Questo
l’obiettivo dei due regolamenti proposti da
18 paesi membri tra cui
l’Italia (erano 17 fino a
marzo scorso, poi si è aggiunto Cipro) in seno al
Consiglio Giustizia e Affari interni in corso ieri
e oggi. Grazie alle nuove norme sarà anzitutto
possibile chiarire qual
è l’autorità giudiziaria
competente, con norme
uniche sulla competenza
giurisdizionale. Ma anche evitare procedimenti
doppi chiarendo qual è la
legge applicabile, quando
alla fattispecie potrebbero potenzialmente applicarsi più leggi di più paesi
(norme sulla legge applicabile). I due regolamenti
infine faciliteranno il riconoscimento e l’esecuzione
in uno Stato membro di
una sentenza in materia
patrimoniale emessa in
un altro Stato membro. I
18 Paesi aderenti a questa cooperazione rafforzata è dare più certezza
al diritto, in una materia
che riguarda 16 milioni
di cittadini comunitari e
genera un ammontare di
costi indotti da procedimenti giudiziari paralleli
da oltre un miliardo di
euro l’anno. Un gruppo
di Stati che rappresentano, tra l’altro, oltre i due
terzi della popolazione
europea e sono: Italia,
Germania, Francia, Spagna, Paesi Bassi, Belgio,
Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Grecia, Croazia,
Lussemburgo, Malta, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia. E
anche l’Estonia ha già annunciato la sua adesione
dopo l’adozione dei provvedimenti. I Regolamenti
lasciano comunque intatte a livello giuridico le
istituzioni del matrimonio
e delle unioni civili, che rimarranno di competenza
nazionale. E nei testi saranno inserite anche delle
clausole di salvaguardia,
prima fra tutte quella che
esclude da qualsiasi obbligo tutti i Paesi aderenti
in cui non sono previste
le unioni civili. Dopo l’accordo in seno al Consiglio
dell’Unione europea, i
due Regolamenti saranno adottati dall’Europarlamento entro la fine di
giugno e poi implementati negli ordinamenti
nazionali.
VI
Lunedì 13 Giugno 2016
A F FA R I L E G A L I
Le sezioni unite intervengono su un caso di espressioni diffamatorie rivolte a un collega
Sanzionato il legale che insulta
Misura disciplinare del tutto indipendente dal contesto
DI
ADELAIDE CARAVAGLIOS
È
legittima la sanzione
disciplinare dell’avvertimento quando il legale si rivolge al collega
con espressioni diffamatorie
e ciò indipendentemente dal
contesto nel quale sono state
pronunciate: lo hanno chiarito le sezioni unite della
Cassazione nella sentenza
n. 11370/2016. L’art. 20 del
codice deontologico forense,
espressamente rubricato «Divieto di uso di espressioni sconvenienti o offensive», porrebbe
infatti per l’avvocato il preciso
obbligo di «evitare espressioni
sconvenienti od offensive negli
scritti in giudizio e nell’attività
professionale in genere», obbligo che persisterebbe anche
nelle ipotesi di ritorsione, provocazione o reciprocità delle
offese, le quali non escludono
l’infrazione della regola deontologica.
Più precisamente, nel caso
di specie era accaduto che un
professionista era stato sanzionato disciplinarmente dal
proprio consiglio dell’ordine
per aver rivolto in sede di giudizio espressioni diffamatorie
nei confronti di un collega,
sanzione disciplinare che era
stata successivamente ridotta
a quella minima dell’avvertimento in parziale accoglimento dell’impugnazione dinnanzi
al Cnf.
In sede di legittimità a nulla
è valso lamentare che il giudice aveva decontestualizzato le
frasi oggetto di contestazione,
«considerandole mera reazione
a una provocazione o a un’offesa», senza tenere presente
invece che i fatti ascritti erano «veri e inoppugnabili», tali
da non poter essere ritenuti di
contenuto offensivo o diffamatorio: per il ricorrente, quanto
affermato non avrebbe costituito illecito disciplinare, dal
momento che non nasceva
dalla «gratuita attribuzione di
comportamenti specifici», ma
costituiva «descrizione di fatti
inoppugnabili accertati».
Di diverso avviso sono stati gli ermellini, per i quali il
contesto nel quale erano state
pronunciate le frasi non aveva
alcuna rilevanza ai fini della
decisione: l’avvocato, quale
che sia il contesto in cui opera,
«non deve usare espressioni
diffamatorie, nei confronti
dei colleghi, né di altri». In
definitiva, quello che veniva
contestato al ricorrente era la
fraseologia adottata, risultata
sconveniente.
Hanno, quindi, rigettato il ricorso e provveduto alla liquidazione delle spese di giudizio.
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La sentenza
sul sito www.italiaoggi.it/docio7
CONTA LA DATA DI CHIUSURA DELL’ESERCIZIO
Il socio prende utili se è tale al 31 dicembre
La quota di utili va distribuita al socio
che risulta tale alla chiusura dell’esercizio ossia al 31 dicembre dell’anno.
Quanto sopra è contenuto nella sent. n.
126/2016 della Commissione tributaria
provinciale di Rieti da cui emerge che se
non è possibile stabilire quando gli utili
sono stati effettivamente distribuiti, o
se sono distribuiti a fine anno si deve
presumere che il socio ne abbia beneficiato.
Com’è noto gli utili prodotti dalla società sono formati dall’eccedenza del
patrimonio netto rispetto al capitale
sociale nominale e alle eventuali riserve oltre che alle perdite dell’esercizio.
Ai fini della distribuzione occorre comunque distinguere tra società di persone e società giuridiche. Nelle prime i
soci possono decidere la distribuzione
con ampia discrezionalità, mentre
nelle società di capitali il diritto del
socio agli utili nasce dopo una specifica
delibera assembleare.
Nel caso in esame il contribuente, socio di
una società commerciale, ha impugnato
la cartella di pagamento con cui l’Agenzia
delle entrate ha accertato che la società
avesse distribuito utili per una cifra superiore a quella formalmente risultante e
che dividendo tali utili tra i soci, spettasse alla stessa società una quota (di utili)
superiori a quella dichiarata.
Il socio ricorrente ha proposto ricorso ec-
cependo di aver ceduto nel corso dell’anno interessato la quota e, quindi, di non
aver percepito utili.
La Ctp, accertato effettivamente che il ri-
corrente prima del mese di agosto dell’anno di riferimento ha ceduto la quota di
società, ha ritenuto che gli utili vanno a
chi risulta socio alla chiusura dell’esercizio ossia al 31 dicembre dell’anno.
L’Agenzia delle entrate ha fondato la
pretesa su una presunzione non fondata,
invertendo l’onere della prova. Infatti, atteso che non è possibile stabilire
quando gli utili sono stati effettivamente distribuiti e se lo siano stati a
fine anno, o di fatto prima, si dovrebbe
presumere che il ricorrente ne abbia
beneficiato. La presunzione muove
da fatti noti verso quelli ignoti, e non
viceversa, come eccepito dall’Agenzia.
Se non è dato sapere quando la società ha distribuito gli utili, questo è
un fatto ignoto, da cui non se ne può
dedurre uno noto.
In assenza di un dato su cui fondare
la presunzione, resta il fatto che gli
utili si distribuiscono a fine esercizio
ed a vantaggio di colui che in quel momento sia socio.
Enzo Di Giacomo
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Ammessi limiti più rigorosi
per il porto d’armi
La presa in carico di
somme non è impugnabile
In Italia il grado di diffusione delle armi riguarda una
scelta riservata allo stato il quale, attraverso il ministero dell’interno, può imporre criteri più rigorosi per
il rilascio dei permessi, anche alla luce del particolare
momento storico e delle peculiarità di situazioni locali
«difficili» sotto il profilo dell’ordine pubblico. Lo ha
affermato il Consiglio di stato con la sentenza n. 2403
del 6 giugno 2016. La vicenda ha preso le mosse dal
diniego di rinnovo di licenza di porto di pistola per difesa personale formulato nei confronti di un avvocato,
già vittima di un fallito attentato terroristico. Palazzo
Spada, dopo aver richiamato alcuni principi generali
di un settore «caldo» per definizione, sottolinea che,
a parte l’esigenza di affrontare le emergenze della
criminalità organizzata, il Viminale può tener conto
(oltre ai requisiti di ordine soggettivo) anche di considerazioni di carattere generale, coinvolgenti l’ordine
e la sicurezza pubblica. Ciò vuol dire, per esempio,
che si può decidere che l’appartenenza a una categoria
professionale non sia di per sé tale da giustificare il
possesso di un’arma. In tal caso le scelte restrittive
dell’amministrazione sono insindacabili da parte del
giudice amministrativo, salvo eventuali profili di eccesso di potere. Inoltre, ogni volta che il ministero
dell’interno esamina un’istanza di rinnovo, si procede a
una nuova valutazione degli interessi pubblici e privati
coinvolti: in pratica, le esigenze proprie del momento
in cui è stato originariamente disposto un rilascio o un
rinnovo possono essere diverse da quelle successive.
Il collegio conclude nel senso che il dovere dello stato
di garantire l’incolumità degli individui espresso dalla
giurisprudenza Cedu non vuole certo dire garantire
le armi a tutti i richiedenti. Sulla base delle argomentazioni enunciate in sentenza, si potrebbe sostenere
che se il dosaggio del numero di armi in circolazione
dipende anche dal criterio del momento storico, tale
elemento, qualora letto a contrario, potrebbe teoricamente condurre a una più ampia diffusione delle armi
da fuoco in tempi meno
turbolenti. Il che sarebbe
La sentenza
peraltro assolutamente
sul sito www.italia- contraddittorio rispetto
alle finalità legislative.
oggi.it/docio7
Andrea Scotto
La comunicazione con cui Equitalia informa il contribuente di aver preso in carico le somme derivanti
dall’accertamento esecutivo, non è impugnabile.
Così la sentenza 206/2016 della Ctp di Rieti da cui
emerge che il conseguente ricorso proposto avverso
tale comunicazione è inammissibile, in quanto tale atto
non ha natura di atto impositivo e non rientra tra gli
atti impugnabili ex art. 19 del dlgs 546/1992.
L’art. 2 dlgs n. 546 del 1992, estendendo la categoria degli atti che rientrano nella giurisdizione tributaria, ha
ricompreso in essa «i tributi di ogni genere e specie».
Con la nuova formulazione della norma l’elenco degli
atti impugnabili di cui all’art. 19 del medesimo decreto
ha effettivamente natura tassativa, ma ciò non preclude la facoltà di impugnare altri atti con i quali l’ufficio
comunichi al contribuente una precisa pretesa tributaria, fornendo le regioni di fatto e giuridiche, atteso che
è possibile una interpretazione estensiva delle norme
tributarie nel rispetto delle norme costituzionali di
tutela del contribuente e di buon andamento (Cass.
n. 15957/2015). Il recente dlgs n. 156/2015, nel modificare il citato art. 2, ha previsto che dal 1° gennaio
scorso non rientrano più nella giurisdizione tributaria
le controversie concernenti la debenza del canone per
l’occupazione di spazi ex art. 63 del dlgs 446/97 nonché
del canone per lo scarico e la depurazione delle acque
reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani che sono
ora attribuite al giudice ordinario.
Nel caso in esame il contribuente ha impugnato espressamente la cartella di pagamento, ma Equitalia ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto prodotto
non avverso la cartella ma avverso l’avviso di presa
in carico di cui all’art. 29, comma 1, del dl 78/2010 sostenendo che non è un atto impositivo e pertanto non
impugnabile. I giudici tributari, avendo accertato che
il ricorrente in effetti aveva allegato al ricorso l’avviso
di presa in carico, ha ritenuto che la comunicazione de
quo non può essere ritenuta impugnabile dinanzi al
giudice tributario ex art. 19 dlgs n. 546/92, in quanto
«non porta una pretesa tributaria ma costituisce un
mero adempimento informativo previsto dalla normativa a carico dell’ufficio».
Enzo Di Giacomo
© Riproduzione riservata
Lunedì 13 Giugno 2016
A F FA R I L E G A L I
VII
La legge apre la strada anche ai fondi costituiti presso intermediari filantropici
Disabili, dopo di noi il trust
Finalità esclusive sono la cura e l’inclusione sociale
DI
LORENZA MORELLO*
T
rust in favore di persone con disabilità grave
e con la finalità esclusiva di cura e inclusione sociale. È una delle più
interessanti novità contenute
nel cosiddetto disegno di legge
Dopo di noi, all’esame della camera dei deputati per il sì definitivo. Il riconoscimento del
trust dal legislatore italiano,
non solo sotto il profilo tributario, è l’occasione per dimostrare
che il trust può essere utilizzato pure per scopi leciti e nobili
e non essere sempre e comunque ammantato del sospetto di
coprire nascondimenti, trucchi,
furbizie o attività illecite. Ma
anche che il trust ben si presta
ad essere utilizzato anche nel
caso di situazioni in cui si tratti
della tutela di situazioni patrimoniali di modesta entità. La
legge italiana, infatti, fatta eccezione per alcune disposizioni
di carattere tributario, non ha
mai preso in considerazione il
trust, la cui elaborazione è stata finora curata degli operatori professionali, dalla dottrina
giuridica, dalla giurisprudenza
e dalla prassi amministrativa a
prescindere da un quadro normativo di riferimento che non
fosse la Convenzione dell’Aia
sui trust del 1985 (e dalle leggi dei paesi che disciplinano il
trust, di volta in volta prescelte
per regolamentare i trust finora
istituiti e operanti in Italia).
Intermediari filantropici
Sarà inoltre possibile istituire fondi presso «intermediari filantropici» che permetteranno
di conseguire importanti benefici determinanti per la qualità
della vita del disabile. È stata
così superata l’esclusività del
trust, dando la possibilità anche a persone che non possono
assumersi gli oneri collegati
alla creazione di un tale strumento giuridico, di programmare il «dopo di noi» con spese
di gestione molto basse. La
possibilità poi di investire nei
fondi costituiti in prodotti assicurativi dà alle famiglie una
scelta più ampia di operatività.
L’obiettivo del provvedimento,
definito «sociale» e non «sanitario», è garantire la massima
autonomia e indipendenza delle persone disabili, consentendo
loro, per esempio, di continuare
a vivere nelle proprie case o in
strutture gestite da associazioni («co-housing») ed evitando il
ricorso all’assistenza sanitaria.
Il testo allarga le tutele anche
a quei soggetti che pur avendo
i genitori ancora in vita non
possono beneficiare del loro
sostegno.
Struttura del trust
Il ddl si occupa dei trust istituiti «in favore delle persone
con disabilità grave accertata
con le modalità di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104» che perseguano come
«finalità esclusiva», espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust, «l’inclusione
sociale, la cura e l’assistenza
delle persone con disabilità
in favore delle quali il trust è
istituito». Questi trust dovrebbero essere contraddistinti da
alcune salienti caratteristiche.
Anzitutto, l’atto costitutivo dovrebbe: essere confezionato mediante atto pubblico; identificare in maniera chiara e univoca
i soggetti coinvolti (disponente,
beneficiario, trustee, guardiani)
e i rispettivi ruoli; descrivere le
funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità
in favore delle quali il trust è
istituito; indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione
dei bisogni delle persone con
disabilità, comprese le attività
finalizzate a ridurre il rischio
della istituzionalizzazione delle
medesime persone con disabilità; individuare gli obblighi
del trustee, con riguardo al
progetto di vita e agli obiettivi
di benessere che lo stesso deve
promuovere in favore delle
persone con disabilità grave,
adottando ogni misura idonea
a salvaguardarne i diritti; stabilire che gli esclusivi beneficiari del trust siano le persone con
disabilità grave;
Stabilire che i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel
trust siano destinati esclusivamente alla realizzazione
delle finalità assistenziali del
trust; indicare gli obblighi e
le modalità di rendicontazione a carico del trustee; indi-
viduare il soggetto preposto
al controllo delle obbligazioni
imposte all’atto dell’istituzione del trust a carico del trustee; stabilire il termine finale
di durata del trust nella data
della morte della persona con
disabilità grave; stabilire la
destinazione del patrimonio
residuo. Per un trust dotato
di queste caratteristiche il
ddl prevede l’applicazione di
notevoli vantaggi fiscali. In
particolare, verrebbero anzitutto esonerati da imposta di
successione e donazione (nonché dall’imposta di bollo) gli
atti con i quali si apportano
risorse patrimoniali a questi
trust. Inoltre, verrebbe previsto l’abbattimento alla misura
fissa delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale (e l’esenzione dall’imposta di bollo) nel
caso di trasferimenti di beni e
diritti in favore di questi trust
(si pensi all’acquisto di un immobile che il trustee effettui
mediante l’utilizzo del denaro
che faccia parte del patrimonio del trust).
* Morello Consulting
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LETTURE DI DIRITTO
Autore - Francesca Cuomo Ulloa
Titolo - Estinzione del processo
Casa editrice - Zanichelli, BolognaTorino, 2016, pagg. 430
Prezzo - Euro 79
Argomento - Anche per la giustizia
civile esiste una collina dove dormono i processi estinti, fatale Spoon
River delle parti
rinunciatarie, inattive e/o scomparse
dall’udienza. Le
regole della materia sono state riformate nel 2009,
quando la legge n.
69 ha modificato il
regime di rilevabilità dell’eccezione,
riorganizzando un
po’ tutto il sistema disciplinato agli
articoli 306-310 c.p.c. Da allora, da
quel 2009 ad oggi, mancava ancora un
volume interamente dedicato al tema,
la cui rilevanza statistica è asseverata dall’alto numero di procedimenti
annualmente definiti per estinzione.
È dunque Francesca Cuomo Ulloa a
mettere ordine in questo garbuglio,
partendo dalle sue precedenti esperienze editoriali di successo (due bei
libri sulla mediazione) e arrivando con
naturalezza a scrivere pagine di grande buon senso su temi toccati perfino
dalla legge di stabilità 2016 e da una
fitta giurisprudenza di legittimità e
di merito. La soccorre in questo lavoro
l’esperienza maturata nel redigere i
commenti del Breviaria Iuris di Federico Carpi e Michele Taruffo, presso
la cui scuola pavese si è formata con
rigore e metodo. Adesso che abbiamo
finito di leggere siamo un po’ più tranquilli. Adesso lo sappiamo anche noi
che i processi, perfino quelli, «tutti,
tutti dormono sulla collina».
Autori - Cinzia De Stefanis e Antonio
Quercia
Titolo - Associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e società sportive (Ssd)
Casa editrice - Maggioli editore, Rimini, 2016, pagg. 588
Prezzo - Euro 60
Argomento - Aggiornato con le numerose novità della legge di stabilità
2016 che ha introdotto la possibilità di
concedere o locale a canone agevolato
alle Asd taluni immobili demaniali e
patrimoniali dello stato e ha anticipato al 1° gennaio 2016 l’entrata in
vigore delle modifiche in tema di sistema sanzionatorio, l’opera di Cinzia
De Stefanis e Antonio Quercia offre
una panoramica a 360 gradi della
disciplina delle associazioni sportive
dilettantistiche e
delle società sportive. Grazie ai continui riferimenti alla
dottrina, alla prassi
e alle ultime sentenze della Cassazione
e delle commissioni
tributarie gli autori
consentono al lettore di orientarsi con
sicurezza nella complessa disciplina civilistica e fiscale
che caratterizza la materia. Il volume è strutturato in forma operativa
e risponde alle diverse domande sulla
costituzione e gestione di una Asd o
di una Ssd e sulle differenze tra le
due forme giuridiche, sia dal punto
di vista dell’impostazione strutturale che delle conseguenze applicative
e dei riflessi sull’attività quotidiana.
La trattazione è arricchita da facsimile di statuti e modelli che facilitino
ulteriormente la comprensione della
normativa di riferimento. Interessanti spunti di analisi sorgono anche grazie alla presenza di frequenti riquadri
esplicativi dei temi trattati: le f.a.q., le
avvertenze, il cavillo giuridico, la prassi, le tabelle riassuntive, la casistica
della rubrica «in pratica».
Autori - Marta Silvia Cenini e Rossella Esther Cerchia
Titolo - Cases and materials on Italian Private Law
Casa editrice - Giuffrè, Milano, 2016,
pagg. 156
Prezzo - Euro 18
Argomento - Il libro presenta un’introduzione ragionata alle principali
tematiche del diritto privato italiano
(proprietà, contratto, responsabilità
civile, successioni)
ed una selezione di
recenti casi della
Corte di cassazione,
commentati dalle
autrici e preceduti
dalla traduzione in
inglese delle disposizioni legislative
applicabili. Completano il volume un
aggiornamento sulle
recenti riforme del diritto di famiglia
e la presentazione del sistema multilevel delle fonti del diritto italiano. La
presentazione degli istituti civilistici
in inglese offerta in questo volume è
il frutto di una attenta scelta lessicale e terminologica che si fonda sui
risultati della scienza comparatistica
e mira a contemperare le esigenze di
comprensione del lettore di lingua
inglese con le peculiarità del sistema
giuridico italiano.
Autori - Alfredo Casotti e Maria Rosa
Gheido
Titolo - Ammortizzatori sociali.
Casa editrice - Ipsoa, Milano, 2016,
pagg. 317
Prezzo - Euro 50
Argomento - Nato con l’intento di
riunire in un unico corpo normativo
le diverse disposizioni relative agli
strumenti di tutela in costanza di
rapporti di lavoro, il dlgs 14 settembre 2015, n. 148 di riforma degli ammortizzatori sociali cambia in realtà
l’intera impostazione degli interventi
di integrazione salariale ordinaria e
straordinaria e dei
fondi di solidarietà
sia per il diritto alle
prestazioni che per
la partecipazione
dei datori di lavoro
al relativo finanziamento. L’intervento
del legislatore è
stato sicuramente
lodevole, tuttavia
si renderanno necessari degli aggiustamenti conseguenti all’applicazione pratica della normativa. Per avere
una visione sistematica del quadro
attuale delle norme di riferimento
Alfredo Casotti e Maria Rosa Gheido, entrambi consulenti del lavoro e
revisori contabili, hanno predisposto
una vera e propria guida alla lettura dei provvedimenti che affrontano
due diverse fasi del rapporto di lavoro: la gestione e la cessazione. Il testo
risulta suddiviso in cinque parti: la
prima illustra i criteri generali della
normativa; la seconda è dedicata alle
regole sottostanti al funzionamento
della cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo). La terza parte è dedicata alla cassa integrazione guadagni
straordinaria a cui segue un’analisi
dedicata ai fondi di solidarietà e ammortizzatori sociali in deroga. L’ultimo capitolo è rivolto alle misure di
sostegno del reddito. Chiude il testo
un’appendice normativa.
a cura di Francesco Romano
VIII Lunedì 13 Giugno 2016
A F FA R I L E G A L I
Il punto sulla procedura, tra applicativi nuovi e faticosi dialoghi
Processo penale hi-tech
Rito telematico dopo quasi due anni di test
ancora dal mancato dialogo
fra alcuni di loro. Sono invece
opo la partenza, alla connessi fra di loro gli applifine del 2014, del Pro- cativi Sicp - Sistema informacesso penale telema- tivo della cognizione penale
tico con l’avvio delle - di cui il modulo originario
comunicazioni e delle notifi- è il Rege Web, che sostituisce
cazioni tramite Pec presso i la quasi totalità dei registri
soli Tribunali, le Corti d’ap- di cancelleria previsti dalle
disposizioni di
pello e le relative
attuazione del
Procure, dovrebcodice di procebe essere queDocumenti
dura penale. Tiap
sto l’anno giusto
del fascicolo
– Trattamento
questo per l’indelle
indagiinformatizzato
formatizzazione
ni
preliminaatti penali – è
del processo peri
demateriapoi l’applicativo
nale – Ppt – come
lizzati
scelto recenteannunciato a più
mente dal Minivoci dal Ministestero della giuro. «Aggredire il
processo penale telematico», è stizia per realizzare in tutti
questo l’intento dichiarato fin gli uffici giudiziari la demadall’anno scorso dal ministro terializzazione dei documenAndrea Orlando con tutte le ti del fascicolo delle indagini
complicazioni del caso visto preliminari per consentire
che non si tratta del proces- una più facile consultazione
so civile telematico fondato e gestione degli stessi da parsu un sistema unico che as- te di tutti gli attori del prosolve al tutte le funzioni ma cesso: magistrati, cancellieri,
piuttosto di un sistema con- avvocati. L’infrastruttura per
trassegnato dalla diversità assolvere a tutte le funzioni
di applicativi a seconda della del Ppt è in buona parte già
funzione svolta e purtroppo pronta, anche se variamente
DI
MARZIA PAOLUCCI
D
diffusa sul territorio naziona- con l’obiettivo di approfondire
le e, a seconda degli applicati- tutti gli aspetti del processo
vi diversamente adattata alle penale telematico anche nella
necessità degli utenti. Tutta- prospettiva di far conoscere e
via al momento il Ppt sembra diffondere le novità del setfunzionare solamente per le tore. A cominciare dal nuovo
notifiche a mezzo Pec a sog- registro penale Sicp versione
getti diversi dall’imputato, 7.0 con la consolle del magila cui obbligatorietà dal 15 strato penale integrata con
il programma
dicembre 2014
di redazione dei
è stata sancita
provvedimenti
dall’art. 16, dl n.
La console
«Atti e Docu179/2012, converdel giudice è
menti» fornito
tito nella legge n.
integrata
col
di fi rma digita221/2012 dedicata
programna
le, il portale per
a «misure urgenti
di
redazione
la trasmissione
per la crescita del
degli atti
telematica delle
Paese». Si tratta
notizie di reato,
delle comunicai vari programzioni richieste dal
pubblico ministero ex art. 151 mi per l’assegnazione auc.p.p., delle notificazioni e gli tomatica dei fascicoli e le
avvisi ai difensori disposte piattaforme documentali. In
dall’Autorità giudiziaria, de- particolare, il Sicp consengli avvisi e delle convocazio- te di esercitare le attività
ni urgenti ovvero di altri atti dell’azione penale, a partidisposte dal giudice. A feb- re dalla fase cognitiva fi no
braio scorso, presso la Scuola a quella esecutiva permetsuperiore della magistratura, tendo la condivisione sicura
la Dgsia – Direzione generale delle informazioni necessasistemi informativi automa- rie alle rispettive attività e
tizzati – del Ministero ha te- l’aggiornamento tempestivo
nuto un corso ai magistrati dei dati.
Il nuovo portale per la trasmissione telematica delle
notizie di reato, così com’è
stato presentato al Salone
della Giustizia 2016 dal Dipartimento dell’ organizzazione giudiziaria di cui la Dgsia
è parte, permette invece
l’automazione del processo
di iscrizione delle notizie di
reato accelerando i tempi di
iscrizione dei procedimenti
penali e consentendo l’immissione diretta di documenti
digitali in formato pdf come
allegati del fascicolo.
Il corso ha preso in esame anche l’integrazione
tra gestore del registro e le
piattaforme documentali, la
gestione informatica dell’acquisizione delle fatture e della liquidazione delle spese di
giustizia, l’implementazione
e la diffusione del nuovo sistema di comunicazione telematica gestito dal portale
del sistema delle notifiche
telematiche penali (Snt) reso
inderogabile per l’avvio obbligatorio dal 2012 delle notifiche telematiche.
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PRESENTANO IL CICLO DI CONVEGNI
SIETE PRONTI PER LA MIFID2?
TERZO INCONTRO
Le funzioni di controllo degli intermediari tra nuovi standard
europei, esigenze dei mercati e disciplina di settore italiana
21 giugno 2016 - Ore 9.30 - 13.00
Milano - Hotel Principe di Savoia - Piazza della Repubblica, 17
Modelli di controllo e modelli di business
nel contesto europeo: alla ricerca di nuovi equilibri
Mario Comana Ordinario di economia degli
intermediari finanziari LUISS GUIDO CARLI ROMA
Best practices nei controlli sulle reti dei consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede:
la Comunicazione Consob n. 0012130
dell’11 febbraio 2016
Tiziana Togna / Flavio Bongiovanni (tbd) CONSOB
Il sistema dei controlli interni integrato
nella realtà del Gruppo Fideuram – ISPB:
i presidi a tutela dei clienti e dei mercati
Laura Piatti Chief Compliance Officer
FIDEURAM – INTESASANPAOLO PRIVATE BANKING
Modalità di attuazione dei controlli
sulla rete distributiva dei consulenti
finanziari abilitati all’offerta fuori sede
Cristina Rustignoli Direttore Centrale Responsabile
Area Governance GRUPPO BANCA GENERALI
Le nuove regole di product governance
ed il ruolo della Compliance
Rodolfo Zingariello Head of Advisory - Compliance
Italy UNICREDIT
La struttura organizzativa dei controlli sulla rete
di vendita: suddivisione delle attività all’interno
del Sistema dei Controlli Interni tra verifiche in loco
e controlli a distanza
Ferdinando Parente Socio Fondatore PARENTE & PARTNERS
TAVOLA ROTONDA
aperta alle domande del pubblico
Controlli, modelli, regole e best practices:
armonizzazione, implementazione, efficienza
Con la partecipazione di tutti i relatori
Moderatore
Gabriele Capolino
Direttore ed Editore Associato MF/MILANO FINANZA
Seguirà light lunch
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EVENT
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In collaborazione con
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA PREVIA REGISTRAZIONE
Verrà data precedenza alle adesioni in base all’ordine di arrivo. Saranno avvisati
esclusivamente coloro che per motivi di esubero non potranno partecipare
Per iscriversi a Le funzioni di controllo degli intermediari tra nuovi standard
europei, esigenze dei mercati e disciplina di settore italiana compilare il coupon
in caratteri leggibili e inviarlo via fax al n. 02 58.219.452 o inviarlo via e-mail:
[email protected], entro venerdì 17 giugno.
Nome
Cognome
Funzione
Società/Ente
Settore
Indirizzo
Città
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Fax
e-mail
Prov.
Data
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs 196/03
I dati personali che la riguardano verranno trattati unicamente per permetterLe di partecipare all’evento e, in caso di Suo consenso, per inviarLe materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi di MF Servizi
Editoriali S.r.l. e/o di società collegate e/o controllate della casa editrice Class Editori S.p.A. e/o di Assoreti in qualità di co-organizzatore dell’evento (di seguito complessivamente “Titolari”) e/o di terzi. Il conferimento
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00198 Roma. Un elenco completo dei responsabili del trattamento è a Sua disposizione presso le sedi dei Titolari.
Consenso al trattamento dei dati
Lei presta espressamente il Suo consenso al trattamento dei dati per le seguenti finalità:
- invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi delle società Titolari
T SI
T NO
- invio di materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi di società collegate e controllate della casa editrice Class Editori S.p.A. e/o società terze
Firma
MF Servizi Editoriali S.r.l.: Via Burigozzo, 5 - 20122 Milano Tel. 02.58.219.758 - Fax 02.58.219.452
e-mail: [email protected] - www.mfconference.it
T SI
T NO
Programma, in ordine di intervento
Lunedì 13 Giugno 2016
AMBIENTE
35
I dati contenuti nel rapporto dell’Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano
Energia, 5,6 mld € di efficienza
Nel 2015 +10% di investimenti. Terziario e p.a. in coda
DI
Pagina a cura
SILVANA SATURNO
L’
Italia cresce in efficienza energetica.
Ma potrebbe fare
di più, per essere
in linea con il Sen, la Strategia energetica nazionale, e il
pacchetto normativo Ue per
il clima e l’energia, cosiddetto
«20-20-20». Nel 2015 sono stati spesi per l’efficienza energetica complessivamente 5,6
miliardi di euro, il 10% in più
rispetto all’anno precedente.
Aumento che ha confermato
il trend positivo registrato a
partire dal 2012.
Il merito va principalmente
al settore residenziale (3 miliardi di euro di investimenti)
e al comparto industriale (1,8
miliardi di euro complessivi).
Decisamente più limitato
l’apporto del terziario e uffici,
compresa la pubblica amministrazione, i cui investimenti in efficienza energetica nel
2015 hanno rappresentato
appena il 14% del totale (in
particolare, ammontano a soli
105 milioni di euro gli investimenti stimati su edifici
della p.a.: prevalentemente
scuole). È quanto emerge
dall’Energy efficiency Report relativo al 2015 redatto
dall’Energy&Strategy Group
del Politecnico di Milano e
presentato nei giorni scorsi.
Gli obiettivi e il potenziale dell’efficienza energetica. Al termine del 2015,
l’Italia ha fatto registrare un
consumo di energia primaria
di circa 165 Mtep, ossia al di
sotto della soglia prevista dal
«20-20-20» (167 Mtep), e di
poco superiore a quella indicata dalla «Sen» (158 Mtep).
Tuttavia, si chiarisce nel report, il raggiungimento della
quota-target è dovuto principalmente al calo dei consumi
e della produzione conseguenti
alla crisi economica, con inevitabile riduzione del consumo
energetico, e non a un miglioramento dell’efficienza: nello scenario di riferimento della Sen
e del Pacchetto 20-20-20 per il
2015 si prevedevano consumi
energetici pari a 197,5 Mtep,
quasi il 20% in più di quelli registrati. Per l’efficienza energetica, dunque, «ancora molto
si può fare», ha commentato
Vittorio Chiesa, Responsabile Energy&Strategy Group
della School of Management
del Politecnico di Milano in
occasione della presentazione
del report, «è innegabile che la
crisi economica abbia portato i
consumi a un livello già prossimo a quello target per il 2020, e
che le previsioni di crescita del
Pil dei prossimi 3-5 anni non
siano tali da fare immaginare un’inversione di tendenza.
Ma non è certo vera efficienza
quella che si basa sul mancato
consumo». Secondo Chiesa «è
quindi necessario che gli ope-
Le soluzioni per l’efficienza energetica
Fonte: Energy & Strategy Group, 2015
ratori e gli stakeholder dell’efficienza energetica nel paese
si diano dei nuovi obiettivi,
concreti e raggiungibili».
I dati 2015: edifici più efficienti. Partiamo dal residenziale: l’anno scorso in Italia si è
investito in efficienza energetica circa 3 miliardi di euro: in
particolare, si è registrato un
vero e proprio boom delle pompe di calore (sistemi termodinamici per la produzione di
energia termica per riscaldamento e acqua calda sanitaria,
oltre che per raffreddamento
nel caso di reversibilità), con
un aumento del volume d’affari di oltre il 50% (1,1 mld di
euro). Oltre alle pompe di calore, vi è stata anche una crescita
significativa degli interventi
sull’illuminazione (450 mln di
investimenti), grazie al progressivo aumento di maturità
della tecnologia Led.
Rimanendo nel «building»,
per quanto riguarda gli uffici,
risultano investimenti per 605
milioni di euro (anche qui soprattutto per l’efficientamento nell’illuminazione), 105 dei
quali, come accennato, legati a
investimenti realizzati su edifici
della pubblica amministrazione
(il 60% di questi impiegato per
interventi sulle 43 mila scuole
del territorio).
Passando al terziario (130
milioni di euro di investimenti
nel 2015), si nota come, analogamente al residenziale, qui
si intervenga prevalentemente sull’involucro edilizio e sul
riscaldamento/raffrescamento.
Il campione analizzato, ai fini
dell’indagine, è rappresentato da Gdo e hotel, ove gli investimenti maggiori hanno
riguardato l’efficientamento
dell’illuminazione e della refrigerazione.
Il comparto industriale.
Efficienza energetica, gli investimenti nel 2015
Fonte: Energy & Strategy Group, 2015
Il trend 2012-2015
Fonte: Energy & Strategy Group, 2015
Attraverso investimenti per
1,3 miliardi di euro, negli ambiti industriali analizzati (più
energivori) si sono predilette
le soluzioni tecnologiche per
l’efficientamento del processo produttivo e l’erogazione
dei servizi generali: sistemi
di combustione efficienti (per
387 milioni di euro, la maggior
parte proveniente dal settore
metallurgico), cogenerazione
(produzione combinata di energia elettrica e termica, oggetto
di interventi per 378 milioni
di euro) ed efficientamento
dell’illuminazione sono state le
scelte/soluzioni su cui si è puntato di più. I settori con maggiore propensione all’efficienza
energetica sono risultati essere
quelli della carta (2,8% degli
investimenti sulla bolletta annua), dei prodotti per l’edilizia,
del vetro e della ceramica, che
tuttavia movimentano cifre
limitate. La metallurgia, che
per dimensioni ha i valori assoluti maggiori (353,6 milioni
di euro di investimento) si col-
loca soltanto a metà classifica.
Fanalino di coda il settore alimentare, ultimo dopo chimica
e meccanica.
Le ESCo. Ruolo ancora
marginale per le «Energy service company», società che effettuano interventi finalizzati
a migliorare l’efficienza energetica: il fatturato complessivo nel 2015 ha raggiunto 1,43
mld di euro, ma gli investimenti in efficienza energetica non hanno superato i 654
milioni.
Lunedì 13 Giugno 2016
Lavoro
Il settimanale delle
43
UNICOe730
in edicola con
Opportunità professionali
SCELTI & PRESCELTI
Ritornano i premi
del Comitato Leonardo
La mappatura chiesta dall’Unione europea
certifica 174 attività svolte in Italia
Riparte l’iniziativa Premi di laurea promossa dal Comitato
Leonardo (http://www.comitatoleonardo.it/), che premia ogni
anno le migliori tesi sull’eccellenza del Made in Italy in
diversi settori: dallo sport alla
sostenibilità, dalla moda alla
nautica, dal design del gioiello
alla meccanica fino alla valorizzazione e internazionalizzazione
delle imprese italiane. Per
l’edizione 2016 sono stati indetti
10 bandi per l’assegnazione di
altrettanti Premi di laurea
concessi da prestigiose aziende
italiane. In palio 7 borse di
studio di importo pari a 3.000
euro e 3 tirocini formativi di 6
mesi offerti da Simest Spa,
Fondazione Manlio Masi e
Bonfiglioli Riduttori Spa presso
le loro sedi. Per informazioni:
http://www.comitatoleonardo.
it/it/premi-di-laurea/premi-dilaurea-comitato-leonardo.
Botteghe di mestiere
aperte ai giovani
Aspiranti chef, stilisti, falegnami
ma anche innovatori pronti a
mettersi in gioco con i tirocini di
Botteghe di mestiere e dell’innovazione. Sono aperte infatti le
candidature, riservate a giovani
di età compresa tra 18 e 35 anni
non compiuti e attualmente
inoccupati, per svolgere un
tirocinio presso le 92 botteghe
aperte in tutte le regioni. I
selezionati avranno la possibilità
di imparare direttamente in
azienda o in un laboratorio
artigiano le tecniche e i segreti
del mestiere, ricevendo una borsa
mensile di 500 euro lordi. Per
candidarsi c’è tempo fino al 30
giugno 2016. Per informazioni:
http://www.botteghemestiereinnovazione.it.
La Rai cerca
professori d’orchestra
Supplemento a cura
di FRANCA FLORIS
[email protected]
Corte di cassazione. I lavoratori non sono tutti uguali. Ai
dipendenti pubblici continua
ad applicarsi l’art. 18, con obbligo di reintegra se il licenziamento è illegittimo
SU
Giuliano Poletti. Stretta
contro l’abuso dei voucher: almeno due ore prima dell’utilizzo, dovranno essere comunicati
i dati del lavoratore e luogo e
durata della prestazione
Ù
GI
La Rai cerca orchestrali da
assumere a tempo indeterminato
per l’Orchestra sinfonica nazionale, con sede a Torino. Il bando di
concorso riguarda due professori
d’orchestra nel ruolo di corno
basso, un secondo violoncello e un
bassotuba, tutti in possesso del
diploma di licenza superiore dello
strumento per il quale si partecipa, conseguito presso un Conservatorio di stato o Istituto musicale
pareggiato, o diploma accademico
di secondo livello. Per informazioni e scadenze per la presentazione
delle domande: www.lavoraconnoi.rai.it.
Professioni
a iosa
44
Lunedì 13 Giugno 2016
L’ I N C H I E S T A
La mappatura della situazione italiana effettuata dal Dipartimento delle politiche europee
Professioni senza barriere,
l’Ue punta sulla deregulation
DI
Pagine a cura
BEATRICE MIGLIORINI
professionisti devono
poter circolare all’interno dell’Unione europea
come se fossero dei commercianti. Ecco perché le limitazioni, in termini normativi, devono essere ridotte al
minimo. Affinché questo sia
possibile, però, è necessario
che le normative nazionali
relative ai percorsi formativi
e alla regolamentazione delle
singole attività siano quanto più possibile armonizzati. Ma quante e quali sono
le professioni in Italia? E in
che modo è possibile agire su
di esse? Sono questi i quesiti
a cui il Dipartimento per le
politiche europee presso la
Presidenza del Consiglio dei
ministri, su indicazione della
Commissione Ue, ha provato
a dare risposta attraverso il
Piano nazionale di riforma
delle professioni, una vera
e propria mappatura della situazione italiana, con
tanto di strategie di riforma
annesse per alcuni settori.
Un’operazione che nasce dalla direttiva 2013/55/Ue che
ha introdotto il cosiddetto
«esercizio di trasparenza»,
che ha portato l’Italia, così
come gli altri paesi Ue, a
condurre uno screening di
tutta la regolamentazione nazionale relativa alla
professioni al fi ne di valutare se effettivamente tale
regolamentazione sia non
discriminatoria, proporzionata e basata su un motivo
imperativo di interesse generale. Presupposto di tale
screening è stata l’attività
condotta in collaborazione
con tutte le amministrazioni
di interessate, per l’aggiornamento nazionale delle
professioni regolamentate,
collegato al date base della
Commissione Ue. Un documento, quindi, che si è reso
necessario anche alla luce
del fatto che la defi nizione
di «attività professionale»
in Europa fornisce un quadro estremamente variegato:
alle professioni regolamentate nella forma ordinistica,
infatti, si affiancano nuove
professioni regolamentate
attraverso certificazioni o
accreditamenti.
L’assunto che muove le fila
è quello di valutare una possibile deregolamentazione
dei servizi professionali, giudicati ancora troppo chiusi e,
quindi, ostacolo della libera
circolazione dei professionisti nell’Europa dopo il Trattato di Schengen. «In Ue, per
esempio», ha spiegato Gaetano Stella, presidente di
Confprofessioni, che ha preso parte al Forum del Merca-
I
Nel Belpaese certificate 174 attività
Tessera professionale europea, Cluster 1, Cluster 2 e professioni eliminate.
Queste le colonne portanti della mappatura effettuata dal Dipartimento delle
politiche europee presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri che arriva a
contare 174 professioni regolamentate. Una suddivisione
che parte, quindi, da una
delle principali novità
introdotte dalla direttiva 2013/55/Ue e che
è volta a semplificare il riconoscimento
delle qualifiche professionali e a rendere più efficiente
la procedura per chi
intende esercitare
una professione regolamentata in altri stati
membri (si veda IoLavoro del 25 gennaio 2016). La
direttiva stabilisce, infatti,
che la tessera può essere introdotta per quelle professioni che rispettano i seguenti criteri: esistenza di una
significativa mobilità; esistenza di un suf-
ficiente interesse manifestato dalle parti
interessate; professione o istruzione regolamentate in un numero significativo di
stati membri. Ragion per cui, al momento, è stato previsto l’avvio per le cinque
professioni indicate. Sempre sulla base
della frequenza, inoltre, è stata effettuata la divisione in cluster.
Al n.1, infatti, appartengono
quelle attività che risultano
essere in comune almeno a
tre o cinque stati, mentre
il n.2 risulta essere completato in via residuale.
Infine, il Piano ha posto
in evidenza l’eliminazione dall’elenco di alcune
attività. E se per quanto
attiene all’attività di facchinaggio, allo stimatore
e pesatore pubblico e allo
zoonomo si è trattato di una
vera e propria deregolamentazione dei requisiti professionali,
negli altri casi è emersa l’inesistenza
di una regolamentazione specifica della
qualifica professionale ai sensi della direttiva 2013/55/Ue.
Occhi puntati sui percorsi formativi
Avere un quadro preciso delle professioni esistenti nel paese e, per ciascuna
di esse, valutare gli obiettivi della regolamentazione, l’adeguatezza delle misure,
le eventuali azioni da intraprendere e le
criticità. Con questi obiettivi è stata portata avanti la mappatura delle professioni
da parte del Dipartimento delle politiche
europee. Per ciascuna di esse, infatti, è
stato analizzato in prima battuta, lo stato
dell’arte e, successivamente sono state
poste in evidenza le azioni prioritarie
da portare avanti. Dall’analisi condotta
è emerso innanzitutto come, per quanto
riguarda le professioni rientranti nel programma Tessera professionale europea vi
siano delle criticità relative ai fisioterapisti. In particolare, l’Aifi (Associazione
italiana fisioterapisti), ha fatto presente
come gli standard formativi italiani siano
più bassi rispetto agli altri paese europei,
con la conseguenza che i professionisti
italiani sono spesso costretti a ricorrere
alle misure compensative per poter esercitare all’estero. Ecco perché la richiesta
inoltrata è stata quella di riuscire a raggiungere nel più breve tempo possibile
una formazione specialistica prevista
dalla comunità professionale a livello
internazionale. Non dissimili le criticità
emerse in merito alla professione di chimico. Dal report, infatti, è emerso come
ad avviso del Consiglio nazionale della
categoria sia necessario un continuo
aggiornamento dei percorsi formativi.
Da qui la necessità di rivedere i contenuti didattici dei corsi universitari per
adeguarli alle esigenze del contesto produttivo. Sempre in tema di percorsi di
formazione, criticità sono emerse anche
in relazione alla professione di perito
industriale che si compone di 37 specializzazioni. A tal proposito è stata posta
in evidenza la necessità di semplificare e
accorpare, per aree tecniche similari, le
diverse specialità della professione di perito industriale. A richiedere, invece, una
armonizzazione delle normative a livello
nazionale in modo che sia fatta chiarezza
circa le competenze di ciascuna professione e, di conseguenza, sia garantita la
possibilità di esercizio della professione
negli stati membri, i restauratori, i tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali e i tecnici del restauro
dei beni culturali. Per quanto riguarda,
invece, la categoria degli accompagnatori turistici, è stata posta in evidenza la
necessità di sostituire l’attuale titolo di
studio richiesto per accedere all’esame
di abilitazione con un diploma di laurea
almeno triennale. Previsto, invece, un alleggerimento delle norme relative ai professionisti dell’estetica per i quali torna
a prospettarsi la possibilità di esercitare
anche a domicilio e non solo presso locali ad hoc. Infine, per quanto riguarda
gli igienisti dentali è stato posto l’accento sulla necessità di adozione di una
carta europea della mobilità anche per
l’igienista dentale in modo da garantire
la possibili- tà di mobilità all’interno
dell’Ue.
to unico, che si è svolto il 18
maggio a Bruxelles, «ci sono
i fioristi e i florovivaisti, gli
agopunturisti e i chiropratici, i riparatori di biciclette e
i rilegatori di libri, i buttafuori delle discoteche e gli
steward degli stadi sportivi,
i pescatori e i portuali, i camionisti e i calzolai, i gruisti
e gli organisti. Ogni stato,
quindi, ha le sue professioni
e ognuna di queste ha la sua
legge e il suo percorso formativo. Nel database delle
professioni regolamentate
della Commissione», ha sottolineato Stella, «se ne contano ben 589 e se a queste si
aggiungono quelle non regolamentate il numero sale a
quota 5.500. Un esercito di
circa 50 milioni di persone
che muove un giro d’affari di
oltre 500 miliardi di euro».
Un quadro che rende quanto
mai indispensabile conoscere
il più precisamente possibile
la situazione italiana, nella
prospettiva di un costruttivo
confronto tra stati. Allo stato attuale, infatti, dopo che
ciascun paese ha depositato
il proprio report, è stata avviata la fase di consultazione
tra stati, nel corso della quale ciascun paese, al fi ne di
trovare le linee di indirizzo
per poter deregolamentare
ancora, dovrà andare a controllare la situazione presso
almeno tre stati differenti.
«È indispensabile lavorare nei prossimi mesi», ha
spiegato Stella a ItaliaOggi
Sette, «affinché troviamo dei
punti in comune tra paesi
per non trovarci dei profi li
professionali che non siamo in grado di gestire. Pur
nel garantire la libertà di
circolazione, non possiamo
correre il rischio di avere a
che fare con dei soggetti che
esercitano nel nostro paese
una attività senza essere sicuri del percorso formativo
che hanno alle spalle. Non
possiamo sacrificare sull’altare della liberalizzazione,
il valore dei nostri professionisti».
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L’ I N C H I E S T A
Lunedì 13 Giugno 2016
45
La mappatura delle professioni esistenti in Italia
Professioni Tessera professionale europea
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Farmacista
Infermiere
Fisioterapista
Guida alpina
Agente di affari in mediazione e agente immobiliare
Professioni Cluster 1 *
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Architetto/ Architetto junior
Avvocato
Biologo / Biologo junior
Chimico/Chimico junior
Dottore commercialista
Esperto contabile
Geologo/ Geologo junior
Geometra
Ingegnere civile ambientale / Ingegnere civile ambientale junior
Ingegnere industriale / Ingegnere industriale junior
Ingegnere dell’informazione / Ingegnere dell’informazione junior
Agrotecnico/Agrotecnico laureato
Perito agrario
Dottore agronomo e dottore forestale / Dottore agronomo e
forestale junior/ Biotecnologo agrario
Perito industriale
Perito industriale chimico
Perito industriale in costruzioni ambiente e territorio
Perito industriale in impiantistica elettrica e automazione
Perito industriale in meccanica ed efficienza energetica
Perito industriale in prevenzione e igiene ambientale
Perito industriale informatico
Agente e rappresentante di commercio
Impiantista
Mediatore marittimo
Attività disinfestazione, derattizzazione e sanificazione
Agente di affari in mediazione
Autoriparatore
Consulente in proprietà industriale
Insegnante di scuola guida
Istruttore di guida
Consulente del lavoro
Conduttore generatore di vapore I, II, III e IV grado
Conduttore impianti termici
Veterinario
Ottico
Professioni Cluster 2 **
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Assistente sanitario
Igienista dentale
Logopedista
Ortottista/ Assistente in oftalmologia
Tecnico sanitario di laboratorio biomedico
Tecnico sanitario di radiologia medica
Ostetricia
Terapista occupazionale
Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare
Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Tecnico ortopedico
Tecnico di neuro fisiopatologia
Dietista
Podologo
Farmacologia
Genetica medica
Geratria
Igiene e medicina preventiva
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Medicina di emergenza e urgenza
Tecnico audioprotesista
Tecnico audiometrista
Educatore professionale
Spedizioniere doganale/Doganalista
Assistente sociale/Assistente sociale specialistica
Attuario/Attuario junior
Giornalista
Mediatore
Tecnologo alimentare
Conservatore di beni architettonici e ambientali
Paesaggista
Pianificatore territoriale
Pianificatore junior
Ricercatore presso università e enti di ricerca
Docente di scuola dell’infanzia
Docente di scuola primaria
Docente di istituti di istruzione secondaria di I e II grado
Addetti servizi di controllo delle attività di intrattenimento e
spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi
Guardia particolare giurata
Titolare di istituto di vigilanza privata
Investigatore privato
Titolare di istituto di investigazioni private
Steward/ Addetti ai servizi di accoglienza in ambito sportivo
Estetista
Accompagnatore turistico
Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo
Guida turistica
Restauratori dei beni culturali
Tecnici del restauro di beni culturali con competenze settoriali
Tecnico del restauro dei beni culturali
Acconciatore
Vendita al dettaglio o somministrazione di alimenti e bevande
Tintolavanderia
Spedizioniere
Maestro di sci
Fantino
Guidatore cavalli da corsa
Allenatore professionista cavalli da corsa
Classificatore di carcasse bovine
Classificatore di carcasse suine
Assistente bagnante
Aiuto allenatore
Allenatore
Allenatore capo
Allenatore IV livello
Preparatore atletico
Maestro di scherma
Professioni eliminate dalla precedente classificazione
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Attività di facchinaggio
Stimatore e pesatore pubblico
Zoonomo
Abilitazione a funzioni direttive
Agente di viaggio
Avvocato patrocinante davanti alla Corte di cassazione
Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali
Gioielleria e taglio delle pietre preziose
Istituti di bellezza, attività di manicure e massaggio facciale
Professore d’orchestra
Traduttore
Fonte: Dipartimento per le Politiche europee
* Professioni più comuni tra tre o cinque stati
** Professioni che hanno una minore frequenza
46
Lunedì 13 Giugno 2016
RISORSE UMANE
La visione di Oracle pone al centro il cloud. E la gestione delle risorse umane si adegua
Scambi e sinergie senza confini
Obiettivi aziendali raggiunti da collaboratori interattivi
DI
PIETRO SCARDILLO
L
a visione di Oracle per i
prossimi anni considera il Cloud come fulcro,
motore e abilitatore della trasformazione digitale delle
aziende. Grazie allo sviluppo di
applicazioni condivise, personalizzate e integrate con l’utilizzo
della multicanalità consentita
dal Cloud, le imprese, piccole
medie grandi, diventano più
agili e l’innovazione diventa
più accessibile. Sulla base di
questa mission si spiega lo slogan Integrated Cloud - Applications & Platform Services, che
accompagna il logo. Ne deriva
una cultura aziendale che si caratterizza per la sua informalità, per famiglie professionali
interattive presenti nelle aree
funzionali (commerciale, consulenza, supporto postvendita),
per un clima di collaborazione
fatta di scambi, sinergie e integrazioni a livello internazionale tra i collaboratori di Oracle,
per i quali, in particolare in
Europa, Medio Oriente e Africa (Emea), non hanno senso i
confini nazionali. Nella realtà
operativa la visione che viene
sostenuta verso ogni collaboratore è quella di considerarsi
non in un’azienda italiana, ma
in un’unica impresa globale
dove i processi sono comuni
in ciascuna parte del mondo
Oracle.
La funzione delle Risorse umane in un contesto
globalizzato. In coerenza con
questo sistema integrato internazionale va, per esempio,
indicata la recente campagna
di recruiting, che prevede l’assunzione di 1.400 giovani nei
centri di Amsterdam, Dublino,
Malaga e Dubai per la vendita
e il supporto del Cloud. «Il reclutamento, la gestione e lo sviluppo del personale», dichiara
Gabriela Bizzozero, direttrice
R.U. di Oracle Italia, «avvengono nel contesto Emea, in
cui il processo di assunzione è
centralizzato e viene affidato ai
recruiter, che conoscono molto
bene il business specifico connesso con il ruolo da ricoprire e
quindi le relative skills adatte
al territorio interessato, utilizzando spesso canali social. Il
sistema di valutazione delle
performance è uguale in tutto
il mondo Oracle (nel gruppo la
visione globalizzata risponde a
un principio basilare) e si basa
sul presupposto del management by objectives, che prevede un colloquio-intervista capodipendente a inizio anno, con la
possibilità di fruire di eventuali
brevi interventi di coaching per
il raggiungimento dei risultati
attesi. La funzione delle Risorse umane beneficia, quindi,
dei processi gestionali in digitale, che li rende più veloci, più
snelli e facilmente implementabili. Sono così visibili e condivisi i percorsi di formazione
e di carriera per i diversi livelli
l’acquisizione di conoscenze
e competenze necessarie alla
ricerca in comune di soluzioni
personalizzate tecnologiche con
l’uso del digitale. A questo scopo
Oracle Corporation è stata fondata nel 1977 e ha la sua sede centrale in
è stata fondata Oracle UniverCalifornia. Attualmente è presente in oltre 145 paesi nel mondo con più di
sity; mentre Oracle Academy
130.000 dipendenti. Oracle propone ai suoi clienti una ricca esperienza di
è l’iniziativa di punta in area
soluzioni tecnologiche completamente integrate e ottimizzate, costituite da
education e promuove l’apprendimento delle tecnologie Oracle
sistemi software e hardware fruibili sia in Cloud sia in modalità tradizionali
già a livello di scuola superiore
nei data center
e poi universitario. L’obiettivo è
quello di collegare sempre più
In Italia è presente dal 1993 con 1.215 collaboratori distribuiti nelle sede
il mondo della scuola a quello
principali di Milano (646) e di Roma (440) e nelle filiali di Torino (66), di Padel lavoro. Ogni anno vengono
raggiunti 2,2 milioni di studendova (45) e di Bologna (18)
ti in circa 100 paesi e inoltre è
previsto un significativo numeIl personale è composto dal 24% di dirigenti, dal 38% di quadri, dal 38% di
ro di borse di studio.
impiegati. Del totale il 76% è costituito da uomini e il 24% da donne, suddiviso
Accordo Modis-Oracle.
tra il 55% di laureati e il 45% di diplomati. Il 97% dei dipendenti ha il contratto
Importanti trend digitali come
il mobile, il Cloud, gli analytics
a tempo indeterminato, il 2% a tempo determinato, l’1% in apprendistato
e i big data, la
sicurezza e più
Nel 2015 sono state effettuate un centinaio di assunzioni
in generale le
Apps, rapprecessii di iintegramanageriali
sentano i comi li e per le
l categorie
t
i
iintero».
t
t
Impegno sulla formazio- zione e di stanprofessionali, l’area del Talent
parti dove le
management e quello, di par- ne. I programmi di formazione dardizzazione,
imprese stanno
ticolare importanza, dello svi- spesso sono personalizzati se- connessi con le
maggiormente
luppo organizzativo. Peraltro, condo le richieste segnalate a acquisizioni di
investendo e
l’80% del personale pratica lo livello individuale, grazie alla altre aziende
che quindi possmart working, quindi nessu- vasta gamma di opportunità (dal 2005 più
sono aprire opna rilevazione delle presenze del servizio training. Tra i vari di cento nel
portunità di imin quanto si lavora per obiet- corsi, quelli avanzati di lingua mondo, più di
piego, in quanto
tivi. Ai collaboratori l’azienda inglese sono molto frequenta- una decina in
spesso hanno
fornisce tutto il necessario per ti (è tassativo conoscere bene Italia). Ampio
difficoltà nel reoperare dal proprio domicilio, l’inglese per lavorare in Ora- è lo spettro delperire adeguate
mentre in sede si possono svol- cle), mentre particolarmente la formazione
professionaligere riunioni di lavoro con si- impegnativi sono gli interven- tecnica rivolta
tà. Per questa
stemi di videoconference molto ti formativi che affiancano le alla propria
ragione nel
Gabriela
Bizzozero
evoluti collegati con il mondo strutture organizzative nei pro- clientela per
mese di aprile
di quest’anno
Modis Italia, divisione specializzata del gruppo Adecco nel
recruiting Ict, e Oracle University, la divisione che si occupa
Venticinquemila opportunità di lavoro palmente addetti alle casse, scaffalisti,
di formazione, hanno concluso
dall’estate 2016. Villaggi turistici, alberghi, magazzinieri, addetti al banco ortofrutta,
un accordo di collaborazione
strutture ricettive in generale, ma anche a quelli pescheria, gastronomia, macelleria
con l’obiettivo di favorire l’insesistema dei trasporti e società di servizi e panetteria-pasticceria.
Non mancano offerte da parte delle Agenrimento o il rientro di disoccualla persona hanno avviato la ricerca di colpati e inoccupati nel mondo del
laboratori tramite le Agenzie per il lavoro zie per il lavoro anche per ottici, operatolavoro. Gli allievi riceveranno
da impiegare nei prossimi mesi. A rivelarlo ri sociosanitari, infermieri professionisti,
gli attestati ufficiali Oracle di
è una rilevazione effettuata da Assolavoro, addetti all’assistenza di base. La richiesta
frequenza dei corsi e potranl’Associazione nazionale delle Agenzie per per queste figure professionali arriva sono di conseguenza affrontare
il lavoro, che conferma le principali stime prattutto da villaggi turistici e strutture
qualsiasi esame di certificadel settore turismo che concordano su una dedicate all’assistenza degli anziani.
Il settore primario e quello industriale
zione compatibile con i corsi
previsione di crescita delle presenze con
fruiti. Questa iniziativa cerca
tassi fino al 3% e in alcuni casi al 5 per cen- prevedono richieste per il personale da adidi coprire il digital skill gap
to. Ad avere più chance sono soprattutto i bire alla raccolta nei campi e alla produpresente nelle organizzazioni,
giovani, che potranno cogliere l’opportunimeglio conosciuto come Digità di misurarsi con una prima, importante,
tal Mismatch, in mancanza di
esperienza lavorativa. Molte realtà, infatun’offerta formativa scolastica
ti, soprattutto villaggi turistici, alberghi,
adeguata degli istituti superiospa, supermercati e aziende della Grande
ri e delle università.
distribuzione organizzata, ricercano proWelfare e Csr. Numerosi
fili professionali anche alle prime armi.
sono gli interventi in questo
Si richiedono prevalentemente camerieri,
campo, tra questi il programcuochi, hostess e addetti all’accoglienza,
ma gratuito di assistenza
istruttori sportivi, animatori, addetti alle
psicologica per i dipendenvendite, receptionist e figure specializzate zione e distribuzione di prodotti che regiti e per i loro familiari in
come tecnici del suono e delle luci, costu- strano una crescita assai rilevante durante
caso di situazioni critiche;
la stagione estiva, come yogurt, bevande,
misti, scenografi e disc jockey.
assicurazione spese mediNumerose le opportunità anche per fo- creme protettive, oltre che per l’area amche estesa anche ai parenti;
tografi professionisti e amatoriali, skipper ministrativa e commerciale.
varie convenzioni con strutTra i requisiti più gettonati: la conoscene personale di bordo per spostamenti in
ture sanitarie e di Wellness;
mare, oltre che per accompagnatori di par- za di almeno una lingua straniera (restano
facilitazioni sulla mobilità
tecipanti a tour da terra e vacanze studio. in cima alla classifica il cinese e il russo,
per ridurre l’uso dell’auto
Tra le figure che registrano richieste oltre l’inglese), spiccate doti di relazione,
a beneficio dell’ambiente.
quest’anno anche addetti alla sicurezza flessibilità e disponibilità a lavorare su turMentre nell’ambito della
per strutture e per singole persone, guide ni (compresi weekend e festivi), disponibiCsr diverse sono le iniziatituristiche specializzate, personal shopper lità a viaggiare. Per le figure specializzate
ve a favore del volontariato
è requisito preferenziale la certificazione
e dogsitter.
e di sostegno finanziario ad
Nella Gdo, invece, si ricercano princi- delle competenze.
alcune Onlus.
Oracle Italia in pillole
L’estate arriva con 25 mila opportunità
PERCORSI
Lunedì 13 Giugno 2016
47
In strutture sempre più complesse si fa spazio una figura che affianca la direzione Hr
Tutte le risorse al posto giusto
L’organizzazione aziendale affidata a professionisti
DI
Pagina a cura
ROBERT HASSAN
S
ettantamila-ottantamila euro lordi annui,
più una quota variabile
fino al 20% del fisso: è
il compenso medio di un responsabile organizzazione e
sviluppo, con oltre dieci anni
di esperienza, che lavora all’interno dell’area risorse umane
di una grande azienda. La retribuzione lorda annua di una
figura più junior, dopo 3-5 anni
di esperienza, è invece mediamente di 35 mila/ 45mila euro,
dopo 5-10 anni è di 45 mila-65
mila, più la quota variabile. Il
suo stipendio, tuttavia, dipende generalmente dall’organico
gestito, dal suo perimetro d’intervento e dal fatturato realizzato dalla società. Il responsabile organizzazione e sviluppo
si occupa essenzialmente della
gestione dei progetti di organizzazione aziendale, dell’analisi e
valutazione dei ruoli, del disegno dell’organizzazione, della
mappatura dei processi e delle
procedure aziendali. È coinvolto essenzialmente nell’analisi e
gestione dei processi aziendali,
nella progettazione dei sistemi
di valutazione delle prestazioni e i piani di compensazione,
nell’implementazione dei piani di reporting a supporto del
processo decisionale. Generalmente è alle dirette dipendenze del direttore risorse umane.
Un’esperienza di almeno 3-5
anni nell’analisi organizzativa di strutture complesse
è necessaria per ricoprire un
ruolo più manageriale, unita
ad una forte capacità analitica.
È preferibile la provenienza da
società di consulenza.
«Il responsabile organizzazione e sviluppo è un ruolo
sempre più complesso e strategico in un ambiente di business
e organizzativo sempre più alle
prese con organizzazioni che si
destrutturano, ma al contempo ampliano la loro presenza
L’identikit
Mansioni
Gestione dei progetti di
organizzazione aziendale, analisi e valutazione
dei ruoli, del disegno
dell’organizzazione, della mappatura dei processi e delle procedure
aziendali
a livello
li ll globale
l b l aumentando
t d
collaborazione e sinergia tra
le varie sedi e quelle con i fornitori e partner della catena
del valore», spiega Enrico Pedretti, direttore marketing di
Manageritalia, associazione
di manager nel terziario. «Devono lavorare sempre più in
logica di team misti, interni e
esterni, sviluppare talenti e garantire attrattività degli stessi
con politiche di valutazione e
compensation adeguate. Non
ultime le sempre frequenti gestioni di merger & acquisition
e quindi integrazioni e reingegnerizzazioni dei business. È
un profilo che deve riuscire a
gestire tutte queste leve coinvolgendo nel suo utilizzo tutti
i manager e tutta l’azienda
per farlo diventare un vero e
proprio modus vivendi. Deve
essere capace di reagire ai frequenti mutamenti dei mercati e del business velocemente
e coerentemente a cultura e
strategie aziendali. Non meno
complesso è comunque gestire
questi aspetti in realtà meno
«grandi», ma pur sempre complesse, dove oggi spesso è proprio la governance di questi
aspetti organizzativi in chiave
lean, ma prescrittiva, a creare
le condizioni per fare il salto
Competenze
Un’esperienza di almeno 3-5 anni nell’analisi
organizzativa di strutture complesse è necessaria per ricoprire un
ruolo più manageriale,
unita a una forte capacità analitica. È preferibile
la provenienza da società di consulenza
e competere
t
iin mercati
ti ormaii
globali anche stando nel salotto di casa», conclude Pedretti.
L’area dell’organizzazione
dialoga costantemente con
i vari ambiti delle risorse
umane e con tutte le direzioni
aziendali. La funzione assume
un ruolo strategico nella gestione del cambiamento, per
esempio: acquisizioni/ fusioni,
dismissioni. Frequentemente
la funzione «organizzazione» è
inserita all’interno di un’unica
area di attività correlata alla
selezione e alla formazione. In
un’azienda di dimensioni più
piccole, infatti, il responsabile
organizzazione e sviluppo può
coincidere con il responsabile
della formazione che si occupa,
più in generale, della realizzazione e del monitoraggio del
piano di formazione e della
gestione del relativo budget. Il
responsabile della formazione
necessita di una certa maturità
professionale e di ottime qualità relazionali. Può provenire
dal settore delle risorse umane:
dopo aver svolto delle mansioni generaliste, può decidere di
concentrarsi su questo settore specifico. Da qualche anno
sono disponibili dei corsi post
universitari molto mirati e di
qualità per gli studenti che de-
Retribuzione
70 mila-80 mila euro lordi annui, più una quota
variabile fino al 20% del
fisso, con oltre dieci anni di esperienza. Dopo
3-5 anni di esperienza
è invece mediamente
di 35 mila-45 mila euro, dopo 5-10 anni è di
45 mila-65 mila, più la
quota variabile
siderano
id
specializzarsi.
i li
iQ
Questa
t
figura ha l’obiettivo di mantenere ed arricchire il potenziale del proprio personale, migliorare le prestazioni di ogni
collaboratore, omogeneizzare
le culture, guidare i manager
attorno a sistemi di riferimento comuni provenienti dalla
politica delle risorse umane.
Deve sapere assicurare l’interfaccia con i collaboratori
esterni e valutare gli apporti
e i cambiamenti indotti. È un
profilo che può progredire verso altre posizioni di specialista
della funzione risorse umane
oppure verso un ruolo di responsabile human research.
E’ alle dirette dipendenze del
direttore risorse umane. Il
compenso medio del responsabile della formazione di
una grande azienda con più
di dieci anni di esperienza è
di circa 60 mila-70 mila euro
lordi annui. La retribuzione
generalmente dipende dall’organico da gestire, dal proprio
perimetro di intervento, così
come dal fatturato realizzato
dalla società. Si può inoltre
applicare una quota variabile fino al 30% dello stipendio
fisso ed un’auto aziendale a
disposizione.
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STRATEGIE DI LAVORO
Cambiare destino professionale si può
Il trovarsi, da un giorno all’altro, nella
condizione di cambiare lavoro e di doversi adeguare a offerte non sempre in
linea con ciò che si credeva essere il proprio «destino» professionale è, oggi, una
possibilità non così remota per molti.
Si tratta di una situazione, anche dal
punto di vista personale, decisamente
non semplice, che pone di fronte a un’autentica «ristrutturazione» della propria
carriera e a una revisione obbligata delle proprie competenze.
Spesso, il licenziamento scatena reazioni di frustrazione e la prima cosa da
fare sarà il non lasciarsi sovrastare da
emozioni negative di ansia nei confronti
del futuro. Sarà, dunque, indispensabile
il sapersi prendere il tempo adeguato
per elaborare l’accaduto e per riflettere
su come organizzare la propria vita da
lì in avanti.
Lo strumento per eccellenza al quale si
dovrà ricorrere è il curriculum vitae che,
per i lavoratori non giovanissimi, con un
lungo trascorso all’interno della stessa
azienda, andrà rivisitato in tutte le sue
parti, mettendo in risalto le qualità e
la responsabilità ottenuta nel tempo,
nonché le esperienze più significative.
Per dirla in altre parole, dovremo far
sì che la continuità lavorativa e la «fedeltà» alla precedente organizzazione
di appartenenza divengano i cavalli di
battaglia nel riproporsi sul mercato del
lavoro, da sfruttare a proprio vantaggio. Anche l’aspetto grafico e formale
del curriculum avrà un suo «peso»
nella valutazione: quindi, si dovranno
cogliere suggerimenti e spunti, facilmente reperibili anche sul web, al fine
di rendere il proprio portfolio, a tutti gli
effetti, appetibile e interessante.
Tuttavia, non si dovrà abusare di internet, affidandosi soltanto a tale strumento per la ricerca: la propria personalità e le sfaccettature della carriera
potrebbero perdersi in una miriade di
candidature spesso simili l’una all’altra. Facciamoci conoscere di persona,
entriamo nelle società di ricerca e selezione e/o aderiamo a un percorso di
ricollocamento, in modo che la nostra
professionalità e le competenze trasversali possano essere colte direttamente
e apprezzate!
Angelo Boccato
[email protected]
Relazioni
strategiche
Sempre nell’area risorse umane un’altra
figura con buone prospettive è l’addetto alle
relazioni normative che
si occupa di tutti gli affari sociali del gruppo.
Data la continua evoluzione di questa materia
e dell’importanza crescente delle relazioni
sociali nell’azienda questa figura ricopre un’importanza strategica: è il
garante della stabilità
del clima sociale ed è
tenuto ad assicurare la
corretta applicazione
del diritto del lavoro
all’interno dell’azienda, il che significa non
solo supervisionare la
corretta applicazione
della normativa del lavoro, ma anche dirimere e controllare tutte le
questioni relative al diritto sociale, per esempio la consulenza agli
operativi, la gestione in
generale di tutte le controversie in corso relative alle rappresentanze
sindacali interne. L’addetto alle relazioni normative è chiamato anche
ad assicurare il controllo legislativo: leggi e
decreti, negoziazioni di
settore e aggiornamenti
dei contratti collettivi;
a condurre o partecipare a tutte le trattative
sulle varie pratiche; a
gestire i rapporti con
le parti sociali. È alle
dirette dipendenze del
direttore delle risorse
umane. Il profilo dipende principalmente dalle
dimensioni dell’azienda
e dal perimetro d’intervento. Questo professionista generalmente
ha una formazione post
universitaria in risorse umane e/o giuridica, completata da una
comprovata esperienza
sul terreno pertinente
che gli ha permesso di
acquisire una certa dimestichezza nelle relazioni. È indispensabile,
infine, un’ottima conoscenza del diritto del
lavoro. La sua retribuzione lorda annua dopo
3-5 anni di esperienza
mediamente è di 35
mila-45 mila euro, dopo
5-10 anni è di 45 mila-65
mila, oltre i dieci anni è
di 60 mila-90 mila euro.
A questa retribuzione
fissa è possibile considerare anche una quota variabile dal 10% al
20%.
48
AZIENDE
Lunedì 13 Giugno 2016
La compagnia avvia le selezioni. In estate tocca agli assistenti di volo
Nuovi piloti per easyJet
Tra cadetti e comandanti a bordo in 450
Pagina a cura
LAURA ROTA
DI
e
asyJet ha annunciato
l’assunzione di oltre
450 nuovi piloti in
tutta Europa che, a seconda delle esigenze, saranno
assegnati alle 28 basi, incluse
le tre italiane di Venezia, Milano Malpensa e Napoli. Gli
incarichi disponibili variano
da piloti cadetti, all’inizio
della loro carriera, a copiloti
provenienti da altre compagnie aeree. Oltre a questa
ricerca di nuovi talenti, le
opportunità riguarderanno
più di 140 degli attuali primi ufficiali della compagnia
aerea, che avranno la possibilità di essere promossi comandanti. Dei 450 posti, 400
saranno per piloti cadetti e
copiloti e 50 per comandanti.
In estate inizieranno anche
le selezioni per gli assistenti
di volo. Quest’anno easyJet
ha lanciato la Amy Johnson
Flying Initiative, volta a indurre sempre più donne a
intraprendere la carriera di
pilota nel trasporto aereo. Le
donne rappresentano attualmente il 6% dei nuovi piloti
assunti da easyJet, un dato in
linea con la media del settore.
La compagnia mira a raddoppiare questa percentuale nel
corso dei prossimi due anni e
si offrirà di sottoscrivere l’intero prestito necessario per
l’addestramento di sei nuovi
piloti di sesso femminile.
«Siamo lieti», dichiara il
comandante Brian Tyrrell,
head of flight operations di easyJet,
«di aver aperto le
selezioni per oltre
450 posti di pilota
nella compagnia.
In easyJet vantiamo un team di
grande talento e
offriamo ai nostri piloti percorsi di carriera attrattivi e
caratterizzati dalla possibilità di avanzare dal grado
di primo ufficiale a quello di
comandante più velocemente
che in altre compagnie. Questo è il momento ideale per
entrare in easyJet, dato che
continuiamo a crescere e a
svilupparci per mantenere
la nostra posizione di compagnia aerea leader in Europa e
non vedo l’ora di dare a breve
il benvenuto ai candidati selezionati».
Le fasi iniziali della carriera dei nuovi piloti passa
attraverso le scuole di addestramento partner di easyJet:
Ctc Aviation, Cae e Fte Jerez.
A tal fine molti dei nuovi cadetti potranno fare domanda
per ottenere un prestito (tra
£30.000 e £100.000), sottoscritto interamente o in parte
da easyJet, e la stessa possibilità verrà messa a disposizione di piloti provenienti
da altri vettori per ottenere
il proprio type-rate. I piloti
faranno esperienza pratica
delle operazioni e accumuleranno ore di volo, concentrate
maggiormente in estate, il che
garantisce alla compagnia un
margine di flessibilità, data
la natura stagionale del trasporto aereo. A fronte delle
previsioni di crescita continua dell’azienda, il tempo
necessario per avanzare dal
grado di primo ufficiale a
quello di comandante è normalmente inferiore a quello
di altre compagnie aeree.
Dopo almeno un anno, i piloti entrano in easyJet come
dipendenti a tempo
indeterminato con
il rango di secondo
ufficiale. Dopo altri
due anni di volo, diventano primi ufficiali. A quel punto,
l’obiettivo diventa
il raggiungimento
del rango di comandante, oltre il quale esistono ulteriori
possibilità di carriera in ruoli dirigenziali o di training.
easyJet ha una flotta di oltre
245 aeromobili che operano
su più di 800 collegamenti in
31 paesi. Gli interessati possono presentare la domanda
al sito https://careers.easyjet.
com/pilots/.
Tecnici per Bonfiglioli
Mechatronic research
Dfs sbarca in Laguna
e cerca 200 sales assistant
Bonfiglioli Riduttori rilancia la scommessa sul Polo
Meccatronica, rafforzando il proprio radicamento in
Trentino. A quattro anni dall’avvio del Bonfi glioli
Mechatronic Research, il 1° giugno la multinazio-
Dfs, la divisione travel retail del colosso mondiale del lusso Lvmh, darà vita nel cuore di Venezia a
un department store specializzato nella vendita al
dettaglio di brand primari nel settore luxury. Sarà
il primo di questo tipo in Europa, avrà una sede
di prestigio presso il Fondaco dei Tedeschi e, con
una superficie di 8.000 metri quadrati, si propone
di essere punto di riferimento per il mercato
mondiale del luxury e
per la vita culturale di
Venezia. L’azienda ricerca per questo progetto
200 sales assistant full e
part-time da assumere direttamente con contratto
a tempo indeterminato,
con diploma di maturità
o equivalente, esperienza di almeno sei mesi
nell’attività di vendita e
consulenziale, preferibilmente nel settore lusso, orientamento e predisposizione al servizio al cliente e alla vendita assistita,
buona conoscenza dell’inglese e, possibilmente, di
una lingua tra cinese, russo, arabo, giapponese e
lingue europee, passione, ottime doti comunicative
e relazionali, attitudine al lavoro in team, standing
curato, disponibilità a lavorare nei weekend e su
turni anche nelle fasce serali. Le figure selezionate
dovranno occuparsi del servizio alla clientela, nel
rispetto degli standard aziendali, assicurare l’immagine e il visual dello store, contribuire al raggiungimento degli obiettivi di vendita e conoscere
il settore e i prodotti.
Dfs è presente in 11 paesi con 14 punti vendita e
boutique presso i principali aeroporti internazionali, conta più di 9.000 dipendenti e dispone di un’ampia gamma di prodotti di 700 noti brand. Il gruppo
ha incaricato l’agenzia per il lavoro Gi Group, attraverso la propria divisione Fashion & Luxury, del
recruiting dei profili da impiegare nel nuovo punto
vendita. Gli interessati devono inviare il curriculum
con foto al sito www.gigroup.it.
nale emiliana ha assunto una ventina di giovani, in
prevalenza diplomati tecnici, ma anche laureati, con
un dottorato di ricerca o un master, dopo alcune
settimane di formazione presso il Plant Bonfiglioli
di Vignola (Mo), per le produzioni meccatroniche
concentrate in questa regione. Con loro, otto nuovi
colleghi faranno capo alla sede di Rovereto, ma lavoreranno in giro per l’Italia.
Con questi inserimenti, Bonfi glioli sale a 64 occupati in Polo Meccatronica, procedendo verso il
traguardo dei 100 addetti fi ssato per il 2018. Nei
prossimi due anni saranno assunte 36 persone a Rovereto in base a un accordo con Trentino Sviluppo
e la provincia di Trento. Gli aspetti da sviluppare
sono pianificazione, qualità, produzione, progettazione R&D meccanica ed elettronica, commerciali:
quindi, i profi li sono diplomati di istituto tecnico
industriale, laureati in discipline ingegneristiche,
del software, della meccatronica e dell’elettronica e
misure. «Ci rivolgeremo», spiega Fausto Carboni, a.d.
di Bonfiglioli, «all’università di Trento e agli istituti
tecnici, sicuri di poter attingere risorse motivate e
preparate per alimentare le nostra organizzazione,
che sarà costituita sempre più da ingegneri, laureati
e tecnici di alto livello. Nell’insieme, le iniziative di
Trentino Sviluppo inerenti la realizzazione di laboratori tecnologici al Polo con l’università di Trento
e la fondazione Bruno Kessler fungeranno senz’altro
da acceleratori del processo di sviluppo progettuale.
È un’iniziativa della quale vogliamo essere parte».
L’indirizzo al quale inviare il curriculum è selezione.
[email protected].
NEWS
Infracom Italia opera
dal 1999 nel mercato nazionale dei servizi Ict, offrendo alle imprese servizi
e piattaforme tecnologiche
per indirizzare le esigenze
di comunicazione, sicurezza e business continuity.
L’headquarter è a Verona
ed è presente in tutta
Italia, con centri di competenza a Milano, Firenze
e Roma. Per potenziare il
proprio team, l’azienda
è alla ricerca di nuove
risorse. Curriculum a [email protected].
Veneto Banca seleziona
per la direzione centrale
di Montebelluna (Tv) It
governance specialist, responsabile applicazioni
interne, architetto software applicazioni transazionali, analista programmatore applicazioni di
sintesi, analista sviluppatore esperto Java, specialista convalida interna,
specialista integrazione
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contabilità e bilanci a Cesena; manutentore elettrico e
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internazionale di 18 organizzazioni che lavorano
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più di 90 paesi del mondo
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nell’area food, cosmetica o farmaceutica. Offre
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I L P R O F E S S I O N I STA
Lunedì 13 Giugno 2016
49
Rocco Vitale, alla guida dal 2003 dell’Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza
Una vocazione chiamata lavoro
Dedicare le proprie competenze alla protezione e alla formazione altrui
significa essere consapevoli che al di là dell’impiego c’è sempre una persona
DI
A
BEATRICE MIGLIORINI
l lavoro per il lavoro. Con queste
parole potrebbe essere riassunta l’esperienza professionale di
Rocco Vitale, classe 1946, calabrese di nascita, lombardo di adozione, presidente dell’Associazione italiana
formatori e operatori della sicurezza,
che dopo un ventennio dedicato
alla pubblica amministrazione,
in particolare alla regione Lombardia, luogo in cui è cresciuto e a studiato, ha scelto
di dedicarsi alla libera
professione provando a
mettere a frutto giorno
per giorno tutto quello
che negli anni all’interno
della p.a. aveva appreso. Il
tutto, scegliendo di seguire due
strade differenti. La prima, quella a
lui più cara, legata al mondo accademico. «Dopo anni di inattività», ha raccontato a ItaliaOggi Sette Vitale, «ho avuto la
possibilità di tornare a insegnare diritto
del lavoro. Un’attività che negli anni mi
ha arricchito moltissimo, anche termini
professionali, perché mi ha permesso sia
di approfondire alcuni temi sia perché,
così facendo, ho potuto applicarmi nello
scrivere di materie a cui sono profondamente legato». Ma l’aspetto più importante è stato quello umano. «Aver avuto la
possibilità negli anni di stare a contatto
con i ragazzi mi ha permesso di sviluppare, negli anni, la capacità di capire che
a situazioni simili possono corrispondere,
spesso, problemi differenti per risolvere i
quali sono necessarie soluzioni innovative. Una continua sfida, quindi, sostenuta
dall’interesse che vedevo negli studenti
giorno per giorno che mi ha insegnato a
rimettermi sempre in discussione». Di
pari passo con il ritorno al mondo accademico è arrivata, poi, anche l’esperienza libero professionale con un incarico
di consulenza in una delle aziende che,
alla metà degli anni 90 spiccava tra le
multinazionali, la Nokia. «Venendo dalla
pubblica amministrazione o, comunque,
dal mondo accademico, ero abituato ad
un ambiente sostanzialmente gerarchico
dove gli incarichi erano ben distinti. Lavorando in Nokia, invece», ha raccontato
il numero uno di Aifos, «mi sono trovato
in un ambiente estremamente
produttivo dove, però, tutti
erano considerati nella stesso
modo. Un qualcosa che nelle
esperienze nostrane è quasi impensabile». Conclusa
l’esperienza in Nokia, poi,
nel 2003 è arrivato il momento dell’avventura in
Aifos. Una scelta che, in
un primo momento,
non si è rivelata facile
per stessa ammissione dell’attuale numero
uno dell’Associazione ma
che, col tempo ha dato i suoi
frutti. «All’inizio la platea a cui
ci rivolgevamo consisteva principalmente
in soggetti che avevano bisogno di colmare delle vere e proprie lacune culturali
in materia di formazione e sicurezza sul
lavoro. Prevalentemente lavoravamo con
persone fisiche. Dopo un paio di anni,
poi», ha proseguito Vitale, «abbiamo
scelto di aprire anche alle aziende e, allo
stato attuale abbiamo circa 2000 soci che
sono essenzialmente formatori e docenti.
Inoltre, abbiamo anche 500 aziende associate che fanno formazione a loro volta.
Siamo passati, quindi, dal fare attività
di formazione diretta, a fare formazione
a chi deve poi fare la formazione diretta.
Un passaggio», ha sottolineato il numero
uno dell’Associazione, «di cui non possiamo anche andare profondamente fieri e
che, negli anni, ci ha permesso anche di
abbandonare progressivamente il classico metodo di didattica frontale per dare
vita a un approccio più dinamico e interattivo che, ci siamo resi conto, essere
anche il più produttivo». Portare avanti
un’attività che negli anni si è differen-
ziata dalle altre grazie
a un approccio meno
tecnico normativo
ma più incentrato sull’aspetto
umano certo,
non è stato
semplice, «allo
stato attuale,
però»,
ha concluso
Vitale,
«Aifos
è una
vera e
propria
squadra
composta da 32
dipendenti a tempo
pieno, altri 10 collaboratori,
con un età media tra i 30 ed
i 31 anni di cui il 90% sono
donne. E quando vedi che le
persone ci sono, allora vuol
dire che funziona».
Chi è Rocco Vitale
• Legato alla natura, appena può si rifugia in montagna in compagnia delle Dolomiti del Brenta
• Il modellismo è passione e quando si tratta di battaglie napoleoniche è meglio non disturbarlo
• Viaggiatore appassionato, tra i luoghi che porta nel cuore l’Algeria e i suoi paesaggi magici
• Alcuni libri sono da consultazione, altri libri danno delle idee, altri ancora si leggono e basta
• Amante della tecnologia in tutte le sue forme, tra le cose che lo affascinano di più la grafica in 3D
NOME
Rocco Vitale
NATO A
Bova (Rc)
IL
15 dicembre 1946
PROFESSIONE
Laureato in Scienze politiche, ha lavorato per un ven-
tennio nella p.a. dove ha svolto numerosi
incarichi dirigenziali fino ad assumere
il ruolo di Direttore generale della
formazione professionale della Regione
Lombardia. Da sempre dedito all’insegnamento è professore a contratto, di
diritto del lavoro, presso l’Università di
Brescia. Dopo una esperienza decennale
come consulente esterno per Nokia, nel
2003 fonda Aifos (Associazione
italiana formatori e operatori
della sicurezza) di cui è presidente. Autore di articoli e libri si è
specializzato nella formazione
dei formatori in materia di
sicurezza promuovendo nuove metodologie didattiche.
50
Lunedì 13 Giugno 2016
P RO F E S S I O N I S T I I N C R E S C I TA
Giordano Beani entra in Amundi Sgr
Ferretti al franchising Gabetti in Toscana
Simone Ferretti è il nuovo franchising
manager Toscana per Gabetti Franchising
Agency e Grimaldi. Ferretti
ha maturato
una significativa esperienza nel settore
immobiliare,
iniziando nel
1994 come consulente Tecnocasa e aprendo
nel 1998 la sua
prima agenzia
affiliata al marchio. Negli anni, proseguendo la
sua esperienza, ha gestito sino
Giuseppe Bono confermato
a.d. di Fincantieri
Il consiglio di amministrazione di
Fincantieri, presieduto da Giampiero Massolo, ha confermato Giuseppe
Bono quale amministratore delegato
della società. Al presidente Massolo
sono state conferite deleghe in materia di rappresentanza istituzionale,
concorso alle strategie internazionali,
controllo interno e security aziendale. All’amministratore delegato Bono
sono state conferite le più ampie deleghe per la gestione ordinaria e straordinaria della società a eccezione di
a 18 agenzie affiliate Tecnocasa in Toscana,
specializzate
sia in ambito
residenziale sia
in mediazione
creditizia. Il
nuovo manager
rafforza lo staff
di Claudio Sugamosto, consigliere delegato
Tree Real Estate Area Centro,
supportando
l’Area Centro di
Tree Real Estate, con particolare focus su
Gabetti Franchising Agency e
Grimaldi.
quanto riservato alla competenza
esclusiva del consiglio.
Alberto Alfiero nominato
vicepresidente di imprebanca
Il consiglio di amministrazione
di imprebanca, banca multicanale
di riferimento per imprese e privati
del territorio, ha cooptato Alberto Alfiero consigliere di amministrazione
e nominato vicepresidente, a seguito delle dimissioni di Simon Pietro
Salini. Alfiero, 52 anni laureato in
economia e commercio, è dal 1991 in
Banca Finnat Euramerica dove oggi
Amundi Sgr
annuncia l’ingresso di Giordano Beani
come responsabile investment
management &
advisory. Beani ha maturato
una lunga esperienza occupandosi di risparmio gestito dal
1989, dapprima
come gestore
azionario presso Unicredit e
Prime, per poi
assumere nel
1996 il ruolo di
responsabile azionario del Gruppo
Deutsche Bank. Nel 2000 approda
ricopre l’incarico di vicedirettore
generale della Banca, responsabile
della direzione servizi finanziari. È
presidente della New Millennium
Sicav e della Rinascimento Sicav,
Fondi multicomparto UCIT IV di
diritto Lussemburghese, tra gli altri
incarichi fa parte dell’advisory board
del mercato Aim Italia, della Borsa
italiana. Il consiglio di amministrazione di imprebanca risulta ora
così composto: Tommaso Gozzetti,
presidente; Alberto Alfiero, vicepresidente; Gian Morris Attia, vicepresidente; Stefano Caporicci, Andrea
Caporlingua, Dario Coen, Giancarlo
Cremonesi, consiglieri; Lucio Mac-
in BNL in qualità di direttore
investimenti,
carica che ricopre fino al 2014
per il Gruppo
BNP Paribas in
Italia, a seguito
dell’acquisizione di BNL avvenuta nel 2006,
per poi diventare responsabile dei fondi
azionari globali SRI presso
la capogruppo
BNP Paribas
Asset Management a Parigi.
Giordano Beani ha conseguito il
titolo CFA nel 1993.
chia e Andrea Pecchio, consiglieri
indipendenti.
Del Portillo nominato head
of It & operations di i-Faber
i-Faber, società di UniCredit e player di riferimento nel mercato italiano
del procurement e della supply chain,
annuncia la nomina di Alessandro
Del Portillo quale head of It & operations. Nel nuovo ruolo, a diretto
riporto dell’amministratore delegato
Ludovica Lardera, Del Portillo sarà il
responsabile della gestione dei sistemi
informativi, dello sviluppo e manteni-
LA RIFORMA
del
NO PROFIT
Tutte le novità della Riforma
del Terzo Settore, definita un vera
e propria rivoluzione, che modificherà
significativamente la disciplina
delle imprese no profit.
CON IL TESTO DELLA LEGGE
COMMENTATO ARTICOLO PER ARTICOLO
Disponibile anche sul sito
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P RO F E S S I O N I S T I I N C R E S C I TA
mento delle piattaforme tecnologiche,
delle architetture e della supervisione
delle operation It. Prima di arrivare
in i-Faber Del Portillo ha lavorato per
oltre 14 anni nel settore della consulenza It, ricoprendo diversi ruoli prima
tecnici nell’ambito delle architetture e
in seguito manageriali, fino ad assumere responsabilità di business unit
nell’ambito dell’innovazione e della
system integration cross industry in
particolare per il mondo finance e pa.
Il percorso professionale di Del Portillo
parte da Genova, sua città natale, dove
ha completato gli studi, fornendo con-
Gioffreda cresce in Bnp Paribas s.s.
Alessandro
Gioffreda, 51
anni, è stato
nominato nuovo responsabile dell’Europa
continentale
di Bnp Paribas
securities services, assumendo
la responsabilità
dell’attività commerciale di 17
paesi. Membro
del comitato esecutivo di Bnp Paribas securities
services, Gioffreda ha ricoperto
dal 2001, all’interno della stessa società, il ruolo di responsabile di sei paesi, tra
business oriented e quindi di supportare quotidianamente le attività di
delivery.
Assinform rinnova
il consiglio generale
sulenza per una realtà locale focalizzata sulle pmi per poi trasferirsi a Torino
prima e a Milano successivamente. La
sua esperienza è stata da ultimo focalizzata nell’ambito del management
consulting e a seguire nel ruolo di cio,
ampliando le proprie capacità di visione strategica senza mai perdere la
sua capacità di essere costantemente
L’assemblea di Assinform, l’associazione che rappresenta in Confindustria le principali imprese di
Information technology (It) operanti
in Italia, ha eletto i componenti del
nuovo consiglio generale per il quadriennio 2016-2020. Il consiglio generale risulta così composto: Giorgia
Abeltino, Google Italy; Simone Batti-
cui l’Italia. Precedentemente,
dopo aver iniziato la sua carriera
presso la Banca
Manusardi, dove
ha maturato
un’esperienza
significativa nel
post-trade, nel
1989 entra in
JP Morgan per
seguire le attività di securities
services, ramo
di business successivamente
acquisito dal
gruppo che è divenuto oggi BNP
Paribas. Gioffreda è anche membro
del cda di Assosim.
ferri, Tim; Fabio Benasso, Accenture;
Alvise Biffi, Secure Network; Enrico
Castanini, Liguria Digitale; Paolo
Castellacci, Sesa; Nicola Ciniero,
IBM Italia; Giancarlo Cremonesi,
InfoCamere; Roberto Di Fonzo, Sisal; Giuseppe Di Franco, Atos Italia;
Andrea Farina, Business-e Spa; Domenico Favuzzi, Exprivia; Maria Rita
Fiasco, Gruppo Pragma; Gianmarco
Gabrieli, Green Cloud; Fabrizio Gea,
Confindustria Canavese; Antonio
Giugliano, Present; Antonio Grioli,
Zucchetti; Roberto Liscia, Consorzio
Netcomm; Marzia Maiorano, Mida;
Giuseppe Massanova, Olivetti; Nunzio Mirtillo, Ericsson It Solutions &
Lunedì 13 Giugno 2016
51
Services; Vincenzo Morabito, BTO
Research; Giorgio Mosca, LeonardoFinmeccanica; Simone Puksic, Insiel;
Carlo Purassanta, Microsoft; Giovanni Radis, Unione Industriale di Torino; Fabrizio Rauso, Sogei - Società
Generale d’Informatica; Carlo Ridolfi, BT Italia; Paola Rigoldi, Hewlett
Packard Enterprise; Walter Ruffinoni, NTT DATA Italia; Fabio Spoletini,
Oracle Italia; Marco Svara, Schneider
Electric; Alberto Tripi, AlmavivA.
Rinnovato il consiglio
direttivo di Assofranchising
L’Assemblea dei soci Assofranchising ha nominato dei nuovi eletti
per il consiglio direttivo del triennio
2016-2018: Massimo Barbieri (Burger King), Alberto Cogliati (Engel &
Voelkers), Massimo Del Mul (Van4You), Leonardo Rivola (Prink), Roberto Zanoni (EcorNaturaSì). Tante
le conferme del massimo organismo
statutario dell’Associazione: Italo
Bussoli, presidente e segretario generale di Assofranchising; Luciano
Cimmino (Carpisa, Jaked, Yamamay); Graziano Fiorelli (Mail Boxes Etc.); Simone Frigerio (Frigerio
Viaggi Network); Jerome Lassara
(Accor Hospitality Italia); Benedetto
Lavino (Bottega Verde); Sebastiano
Marinaccio (Mercatino Franchising);
Pierantonio Milani (La Piadineria);
Pasquale Natuzzi (Divani&Divani
by Natuzzi); Raffaello Pellegrini
(NaturHouse); Marco Procacciante
(Vision Group); Chicco Reggiani (CareDENT); Matteo Rignano (Doctor
Glass); Marco Speretta (Gruppo Tree
Real Estate).
L’EVOLUZIONE DI
I signori azionisti della Società GALA S.p.A. sono convocati in Assemblea
Ordinaria in Roma, presso la Residenza di Ripetta sita in via di Ripetta
n. 231, per il giorno 28 giugno 2016 alle ore 9.30 ed in seconda convocazione,
eventualmente occorrendo, per il giorno 29 giugno 2016, stesso luogo e
ora, per deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
• Approvazione del Bilancio d’esercizio 2015. Relazione del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Delibere inerenti e conseguenti;
• Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del
numero dei suoi componenti e dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti;
• Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione
dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti
Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni relative a:
- l’intervento e il voto in Assemblea;
- l’esercizio del voto per delega;
- l’esercizio del diritto di integrare l’ordine del giorno e di porre domande prima dell’Assemblea sulle materie all’ordine del giorno;
- la presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all’ordine del giorno e della
documentazione relativa all’Assemblea;
sono riportate nell’avviso di convocazione integrale il cui testo è disponibile sul sito www.gala.it, unitamente alla relativa documentazione, al quale
si rimanda.
Roma, 13 giugno 2016
* compreso il prezzo del quotidiano
ESTRATTO DI AVVISO DI
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
F.to Ing. Filippo Tortoriello
GALA S.p.A. - Sede: Roma – Via Savoia, 43 / 47 - 00198
Capitale sociale: € 16.366.456 interamente versato
R.E.A. di Roma n. 993254 - Partita I.V.A. n. 06832931007
IN EDICOLA a soli € 4,00
è un magazine
www.gala.it
www.classabbonamenti.com
52
PROFESSIONISTI IN CRESCITA
Lunedì 13 Giugno 2016
Gop con Trilantic Capital
Partners nell’integrazione
tra Gamenet e Intralot Italia
Stefano Ambrosioni
Lo studio legale internazionale
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli &
Partners ha assistito Trilantic Capital
Partners, socio di controllo di Gamenet spa, nell’operazione di integrazione delle attività italiane di Intralot,
provider di servizi e sistemi per il
settore dei giochi pubblici nel mondo
nonché concessionario in Italia, nelle
attività di giochi e scommesse condotte dal gruppo facente capo a Gamenet
spa. Per Gop ha operato un team guidato dal partner Ilaria Maria Placco
con il supporto del counsel Stefano
Ambrosioni e il senior associate Carmine Di Benedetto. Lo Studio Caiazzo, Donnini, Pappalardo ha assistito
Intralot Italia, con un team costituito
dal partner Roberto Donnini e dal senior associate Alessandro Pilarski. Al
termine della transazione, Trilantic
Capital Partners Europe controllerà
circa l’80% delle attività operative.
Gli studi coinvolti
nel passaggio di Arcaplanet
a Permira
Si è perfezionato il passaggio del
gruppo Arcaplanet, attivo nella vendita di prodotti dedicati alla cura degli
animali, da Motion Equity Partners a
Permira. Lo studio Giliberti Pappalettera Triscornia e associati per i profili
legali, coadiuvato da Bonn & Schmitt
Avocats, e Maisto e associati per quelli
COMUNE DI FERRARA
Avviso di procedura aperta
Il Comune di Ferrara, P.zza Municipale, 2 – 44121 Ferrara
– tel. 0532/419284 – fax 0532/419397 - f.paparella@
comune.fe.it indice procedura aperta per la fornitura dei
libri di testo agli alunni delle scuole primarie residenti nel
Comune d Ferrara per gli aa.ss. 2016/2017-2017/20182018/2019 (CIG: 6701753D84). Importo a base di gara
per il triennio contrattuale Euro 429.784,39 criterio
di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) d.lgs 50/2016; Termine ultimo per la
presentazione delle offerte: 4/07/2016 ore 13, corredate
dai documenti indicati nel bando di gara spedito in
G.U.U.E in data 27/05/2016 e pubblicato in forma
integrale unitamente al disciplinare di gara, ai capitolati
d’appalto e relativi allegati sul sito internet www.comune.
fe.it/contratti, e affissi all’Albo Pretorio del Comune di
Ferrara in pari data. Apertura delle offerte 06/07/2016
ore 10 presso la Residenza Municipale. Resp .del
Procedimento dott. Mauro Vecchi – Direttore Istituzione
dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie.
Allen & Overy con UniCredit
per un bond da 750 mln
Allen & Overy ha assistito UniCredit spa nell’emissione di un
bond subordinato Tier 2 con un
valore nominale pari a 750 milioni euro. L’obbligazione, documentata ai sensi del programma emtn
di UniCredit è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited,
Mediobanca - Banca di Credito
Finanziario spa, Merrill Lynch
International, Ing Bank nv e UniCredit Bank ag agiscono in qualità di joint lead manager mentre
CaixaBank, sa, Kbc Bank nv e Skandinaviska Enskilda Banken ab
(publ) agiscono in qualità di co-lead manager. Il team di Allen &
Overy che ha seguito l’operazione è guidato dai partner Craig Byrne
e Cristiano Tommasi (nella foto), coadiuvati dall’associate Alessandro Laurito. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il counsel
Michele Milanese, ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
fiscali hanno seguito l’operazione per
Permira. Per Giliberti Pappalettera Triscornia sono intervenuti i soci
Alessandro Triscornia e Riccardo
Coda, assistiti dalla senior associate
Camilla Peri e dal trainee Luca Maria De Giorgi per la negoziazione lato
corporate, dal senior associate Davide
Valli per i profili banking e dal senior
associate Gianluca Grazioli per la
definizione degli accordi di investimento, parasociali e di management.
Per Maisto e associati hanno operato
il socio Marco Valdonio, il senior associate Mauro Messi e l’associate Alban
Zaimaj. Linklaters ha assistito Permira nell’ambito del finanziamento finalizzato all’acquisizione, con un team
guidato dal partner Davide Mencacci
e coadiuvato dal managing associate
Alessandro Tanno e dagli associate
Marco Carrieri e Antonella Mulas.
Clifford Chance ha agito in qualità di
consulente legale delle banche finanziatrici (UniCredit, Bnp Paribas, Banca Popolare di Milano, Mediobanca,
Natixis, Crédit Agricole, Ge Interbanca e Ikb) con i soci Charles Adams e
Ferdinando Poscio, coadiuvati da Thea
Romeo e Federica Coscia e, per quanto
riguarda i profili fiscali, dal counsel
Marco Palanca insieme all’associate
C.U.C. Comuni di Sesto F.no,
Signa e Vaglia
AVVISO DI GARA - C.I.G. 66972086DF
Il Comune di Sesto Fiorentino indice
procedura aperta in modalità telematica
per affidamento gestione del Nido d’infanzia
“Querceto”. Importo appalto: € 1.690.000 € 3.380.000 in caso di rinnovo; Durata: 3
anni +3; Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; Garanzie:
cauzione provvisoria pari al 2%; Ricezione
offerte: ore 13.00 del 30/6/16. I seduta di
gara: ore 10.00 del 7/07/16; Spedizione
GUUE: 23/05/16; documentazione di gara su
http://start.e.toscana.it/comunidellapiana/.
Il Dirigente Avv. Franco Zucchermaglio
REGIONE AUTONOMA
DELLA VALLE D’AOSTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
VIA PROMIS, 2/A
11100 AOSTA
TEL. 0165/272611 FAX 0165/272216.
Ai sensi delle leggi vigenti, si comunica che alla
gara per l’appalto relativo al completamento dei
lavori di sistemazione e di potenziamento delle
condotte di adduzione ai serbatoi e delle reti
di distribuzione alle frazioni alte del comune di
Aymavilles con i relativi impianti di telecontrollo
e di trattamento delle acque - CIG: 6391167DD7
hanno presentato offerta valida n. 7 concorrenti;
aggiudicatario: Ediluboz S.r.l. / SO.GE.A.
di Francesconi & C. S.n.c., ribasso 9,00%.
Il dirigente – Arch. Franco Pagano
Roberto Ingrassia. I venditori sono
stati assistiti da Luther con il socio
Mathieu Laurent e il senior associate Etienne Hein e da Pedersoli con
il socio Alessandro Marena e Alice
Fazzioli. Lca Studio Legale, con un
team composto da Benedetto Lonato
e Riccardo Massimilla, ha assistito il
Ceo e fondatore Michele Foppiani e gli
altri key manager nell’operazione di
reinvestimento e nella finalizzazione
con il nuovo socio di maggioranza degli accordi di management e dei patti
parasociali.
dell’operazione è di circa 130 milioni
di euro. Per BonelliErede ha agito
un team multidisciplinare guidato
da Andrea Carta Mantiglia, leader del Focus Team Healthcare, con
la senior counsel Monica Fantino, che
hanno supportato il general counsel
Daria Ghidoni e il suo team in-house
(Giuseppe Colangelo e Silvia Signoretti) in relazione a tutti i profili di
diritto societario legati all’operazione. Il socio Antonella Negri ha curato
di profili di diritto del lavoro; il socio
Giovanni Guglielmetti con il senior
associate Marco Blei hanno seguito
gli aspetti di proprietà intellettuale;
il socio Emanuela Da Rin con l’associate Luigi Zagheno hanno seguito il financing e l’of counsel Vincenzo
Salvatore con Elisa Stefanini hanno
curato i profili regolatori. I venditori
sono stati assistiti da Lombardi Molinari Segni con un team coordinato dal
name partner Ugo Molinari e composto dai partner Margherita Santoiemma e Maria Milano e dall’associate Francesca Battistutta.
BonelliErede e Lombardi
Molinari Segni nella
Dentons avvia la practice
compravendita di Italchimici Antitrust con l’ingresso
BonelliErede ha assistito Recorda- di un nuovo partner
ti, gruppo farmaceutico internazionale, in relazione all’acquisizione del
100% del capitale sociale di Italchimici da Progressio sgr, quale gestore
del fondo Progressio Investimenti II,
Idea Capital Funds sgr, quale gestore
del Fondo Idea Efficienza Energetica
e Sviluppo sostenibile e da alcuni manager della società stessa, assistiti da
Lombardi Molinari Segni. Il valore
Lo studio legale Dentons avvia il
dipartimento Antitrust con l’ingresso
di un nuovo partner, Michele Carpagnano, proveniente dallo studio
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& partners. Ha maturato un’ampia
esperienza in tutte le aree del diritto
della concorrenza nazionale ed Ue, sia
in ambito contenzioso (amministra-
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
CIG 6704768595 CUP D82I15001350005
L’Università degli Studi di Brescia, sede legale
Piazza del Mercato, n.15–25121 Brescia
Tel +39 03029881 fax +39 0302988389 comunica
di aver aggiudicato con procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 63, comma 2 lett. b) n.2 “la concorrenza è
assente per motivi tecnici”, del D.lgs. 18 aprile 2016
n. 50 – la fornitura di strumentazione denominata
Aerosol Jet 300-UP System, per un importo di
€ 275.375,66 Dazi doganali e IVA esclusi. Operatore
economico aggiudicatario: Optomec Inc 3911 Singer
Blvd NE NM 87109 Albuquerque STATI UNITI. Data
aggiudicazione 24/05/2016. Responsabile Unico del
Procedimento Dott.ssa Gabriella Donda – Esperto
processi di Acquisizione dei Servizi Dipartimentali,
domiciliata ai fini del presente appalto in Viale
Europa, n. 11 – Brescia tel +39 0303717369.
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO
STESSO APPALTO: n. 2016/S 070-1222392 del
09/04/2016.
DATA DI SPEDIZIONE: 31/05/2016
IL DIRIGENTE DEL SETTORE ACQUISIZIONI, EDILIZA E SICUREZZA
DOTT. LUIGI MICELLO
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Generale New Business Iniziative & Eventi Speciali: Francesco Rossi. Vicedirettore
Generale Stampa e Web Business & Luxury Stefano Maggini; Vicedirettore Generale
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PROFESSIONISTI IN CRESCITA
Michele Carpagnano
tivo e civile) sia extragiudiziale e di
consulenza.
Legance e Linklaters
nell’exchange offer di Enel
financial international
Legance e Linklaters hanno prestato assistenza nell’ambito di un’offerta
di scambio volontaria non vincolante
promossa da Enel Finance International nv, in forza della quale quest’ultima scambierà obbligazioni emesse
dalla stessa e garantite da Enel per
un ammontare nominale complessivo
pari a euro 1.073.967.000 con obbligazioni di nuova emissione, anch’esse
garantite da Enel, per un ammontare nominale complessivo pari a euro
1.257.412.000. Legance ha assistito
Enel spa con un team composto dal
partner Andrea Giannelli, dal
counsel Antonio Siciliano e dall’associate Silvia Cecchini. Linklaters
ha assistito i dealer managers con
un team guidato dalla counsel Linda Taylor e coadiuvato dall’associate
Benjamin Baker e dal trainee AlexMcCabe.
Latham & Watkins e
Legance nell’acquisizione da
parte di Cvc di Sisal Group
I fondi gestiti da Cvc Capital partners hanno sottoscritto un contratto
vincolante per l’acquisizione del 100%
del capitale dell’operatore per giochi e
servizi di pagamento Sisal Group spa,
dai fondi gestiti da Apax Partners, Permira e Clessidra. L’operazione, il cui
perfezionamento è atteso entro fine
settembre, ha un valore di impresa
pari a un miliardo di euro. Latham &
Watkins ha assistito Cvc con un team
guidato da Stefano Sciolla e composto da Giovanni Spedicato, Guido
Andrea Giannelli
Bartolomei, Andrea Stincardini e
Giovanna Garbarino per gli aspetti di
diritto societario, da Cesare Milani e
Francesca Serafini per gli aspetti di
diritto amministrativo, da Marcello
Bragliani, Jay Sadanandan, Jocelyn
Seitzman, Gabriele Pavanello e Fede-
Lunedì 13 Giugno 2016
53
Dla Piper con Almaviva contact
nella riorganizzazione dei siti
Lo studio legale Dla Piper, con
Giampiero Falasca, partner responsabile del dipartimento employment,
e il suo team di giuslavoristi, ha assistito Almaviva Contact, azienda del
settore call center, nella procedura di
riorganizzazione del personale conclusasi con un accordo stipulato presso
il ministero dello sviluppo economico.
Mediante tale accordo è stata revocata la procedura di licenziamento
collettivo, inizialmente intimata nei
Stefano Sciolla
rico Maria Imbriani per gli aspetti di
diritto finanziario. Legance - avvocati
associati ha assistito Apax Partners,
Permira e Clessidra con un team composto dal partner Filippo Troisi, dal senior counsel Alberto Vaudano e dall’associate Andrea Sorace. Facchini Rossi
& soci ha assistito Cvc per gli aspetti
fiscali dell’operazione con un team
composto dai soci Luca Rossi, Marina
Ampolilla e Giancarlo Lapecorella,
dal senior associate Antonio Privitera
e dagli associate Valentina Buzzi, Laura Golinelli e Vincenzo Maiese. Maisto
e associati ha assistito i venditori per
gli aspetti fiscali dell’operazione con un
team guidato da Marco Valdonio.
Giampiero Falasca
confronti 2.988 lavoratori, ed è stato
concordato un percorso alternativo che
prevede l’utilizzo degli ammortizzatori
sociali (contratto di solidarietà e Cigs)
per un periodo massimo di 18 mesi,
in combinazione con alcune flessibilità
organizzative.
continua a pag. 54
COSA SUCCEDE DOPO LA
Voluntary
Disclosure
RISCHI E OPPORTUNITÀ PER I PATRIMONI
REGOLARIZZATI E QUELLI ANCORA NASCOSTI
Contraddittorio col fisco e contenzioso
Gli aspetti penali della Voluntary
Il common reporting standard
Lo scambio di informazioni automatico
La messa in sicurezza dei patrimoni
Trust, fondi, assicurazioni, fondazioni ecc.
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54
Lunedì 13 Giugno 2016
segue da pag. 53
Cleary Gottlieb
con Italcementi davanti
alla Commissione europea
Cleary Gottlieb, con un team composto da Mario Siragusa, Matteo Beretta
e Saverio Valentino, ha assistito Italcementi nel procedimento davanti alla
Commissione europea che ha autorizzato, ai sensi del regolamento Ue sulle
concentrazioni, l’acquisizione del gruppo
italiano Italcementi, attivo nella produzione di materiali per l’edilizia, da parte
del suo concorrente tedesco HeidelbergCement. L’approvazione è subordinata
alla vendita, da parte di HeidelbergCement, delle attività belghe di Italcementi. L’impresa risultante dalla concentrazione sarà il secondo operatore al mondo
nel mercato del cemento, il produttore
leader nel comparto dei materiali inerti
e il terzo operatore mondiale nel settore
del calcestruzzo.
Gatti Pavesi Bianchi
con Industrial stars
of Italy 2 all’Aim Italia
PROFESSIONISTI IN CRESCITA
Orrick e R&P Legal
nell’emissione di Yachtline 1618
Orrick e R&P legal hanno assistito rispettivamente Anthilia Capital
Partners sgr (che gestisce i fondi di
private debt Anthilia Bond Impresa
Territorio e Anthilia Bit Parallel) in
qualità di sottoscrittore e Yachtline
1618 spa in qualità di emittente di un
prestito obbligazionario dell’importo complessivo di 8 milioni di euro. I
titoli, collocati in due tranche di 5 e
3 milioni di euro, sono assistiti dalla
Linea di Credito di Firma per il sostegno delle pmi denominata «InnovFin
Sme Guarantee Facility», con il supporto finanziario dell’Unione europea
ai sensi del programma Horizon 2020
Financial Instruments. Per Anthilia Capital partners sgr, la parte
legale dell’operazione è stata curata da un team di Orrick con i partner Patrizio Messina (nella foto), head del Finance team italiano, e
Gianrico Giannesi, insieme al senior associate Simone Lucatello e
all’associate Rocco De Nicola. Advisor finanziario dell’emittente è
stato Advicapital srl mentre i consulenti legali sono stati R&P Legal
con il partner Giovanni Luppi e l’associate Francesco Pezcoller e
lo Studio legale Capone.
Palazzetti e dalla dottoressa Chiara
Lo studio legale Gatti Pavesi Bian- Iris Ruggeri.
chi assiste Industrial Stars of Italy 2
che ha comunicato di aver ricevuto
da Borsa Italiana il provvedimento Gattai Minoli Agostinelli &
d’ammissione alle negoziazioni su partners assiste Cmt Utensili
Aim Italia. Il team dello studio legale
che segue l’operazione è formato dai in appello
soci Gianni Martoglia e Anton Carlo
Frau, affiancati dall’avvocato Silvia
Lo studio Gattai Minoli Agosti-
DIAMAN SICAV
Société d’Investissement à Capital Variable
Sede legale: 12, rue Eugène Ruppert, L-2453 Lussemburgo
Registro delle imprese (R.C.S.) di Lussemburgo N° B-119.895
AVVISO DI CONVOCAZIONE
ALL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
L’Assemblea generale straordinaria degli azionisti di DIAMAN Sicav (la “Società”)
tenutasi in data 12 maggio 2016 non si è validamente costituita e non è stata autorizzata
a deliberare sui punti all’ordine del giorno per mancanza del quorum richiesto. Si è
pertanto deciso di convocare una seconda assemblea con lo stesso ordine del giorno.
È dunque convocata un’Assemblea generale straordinaria degli Azionisti della SICAV,
che si terrà presso la sede legale della Società il giorno 4 luglio 2016 alle ore 14.30 per
discutere e deliberare sul ordine del giorno.
L’ordine del giorno è disponibile presso la sede legale della Società. Questo documento
può essere richiesto gratuitamente da chiunque possa dimostrare di essere un azionista
della Società.
VOTAZIONE
Si informano gli azionisti che non è richiesto alcun quorum costitutivo per l’Assemblea
generale straordinaria riconvocata e che tutte le delibere saranno approvate alla
maggioranza dei due terzi dei voti espressi. Nel conteggio dei voti espressi non rientrano
i voti connessi ad azioni in relazione a cui l’azionista non ha preso parte al voto oppure
si è astenuto o ha espresso un voto non valido. Ciascuna azione detenuta dà diritto a
esprimere un voto, esercitabile anche tramite delega.
La bozza dello statuto e un modello di delega sono disponibili presso la sede legale della
Società. Questi documenti possono essere richiesti gratuitamente da chiunque possa
dimostrare di essere un azionista della Società.
Il Consiglio d’Amministrazione chiede agli azionisti che non potranno intervenire a
questa Assemblea di inviare le relative deleghe entro il 30 giugno 2016, tramite posta
alla sede legale della Società, via fax al numero +352 250721 2345 o via e-mail
all’indirizzo [email protected].
Il Consiglio d’Amministrazione
nelli & Partners ha assistito con
successo Cmt Utensili, società attiva nella produzione di utensili
di metallo duro per la lavorazione
del legno, in un giudizio d’appello
contro l’Agenzia delle entrate in
materia di transfer pricing ItaliaUsa sulla distribuzione di prodotti.
In particolare, lo studio ha assistito
il cliente con un team guidato dal
Eugenio Romita
partner Eugenio Romita.
Crea avvocati associati con
H3G al Giurì della pubblicità
Crea avvocati associati, con un team
guidato dall’of counsel Elena Carpani
ha assistito con successo H3G spa
avanti al Giurì dell’autodisciplina pubblicitaria nel procedimento promosso
contro Telecom Italia spa. L’organo autodisciplinare, comunica lo studio, ha
accertato l’ingannevolezza della campagna pubblicitaria di Telecom Italia
trasmessa sulle principali emittenti
nazionali e relativa all’offerta telefonica «Tim Next» e la sua conseguente
contrarietà al codice di autodisciplina
della comunicazione commerciale. Il
Giurì ha quindi inibito a Telecom Italia la prosecuzione della campagna
pubblicitaria.
Gabriele Ventura
AEROPORTO DI SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO
INVITO A FORMULARE OFFERTE VINCOLANTI PER L’ACQUISTO DI AZIONI DELLA SOCIETÀ
l dott. Marco Tanini, liquidatore giudiziale del concordato preventivo definitivamente omologato (R.G. n. 4/2013
- Giudice Delegato dott.ssa Marianna Serrao - Commissario Giudiziale dott. Giovanni Coniglio) di Aeroporto di
Siena S.p.A. in liquidazione in concordato preventivo (c.f. 80002080523 e p. iva. 00267450526), con sede
in Siena, piazza La Lizza n. 7 (“ADS”), invita a effettuare offerte vincolanti, di importo non inferiore ad Euro
9.000.000,00, per l’acquisto di n. 31.577.497 azioni ordinarie di ADS, prive di valore nominale, rappresentative
del 56,34% del capitale sociale pari ad euro 13.378.013, sottoscritte e non liberate dal socio Fondo Galaxy
S.a.r.l..
La procedura di vendita, ex art. 2344 c.c., avviene a mezzo di CFO SIM S.p.A., Società di Intermediazione
Mobiliare iscritta al n° 197 dell’albo delle imprese di investimento, ed è regolata dal bando, disponibile in
versione integrale sul sito ww.cfosim.com, che prevede, tra le altre cose, quanto segue:
a. una prima fase sino al 24 giugno 2016 durante la quale i potenziali acquirenti potranno manifestare, con
le modalità di cui al bando, il proprio interesse all’acquisto del Pacchetto e contestualmente richiedere,
previa sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza, l’accesso alla virtual data room (VDR) che
conterrà le ulteriori informazioni relative alle azioni in vendita e copia della documentazione rilevante per la
formulazione di offerte vincolanti;
b. una seconda fase dal 25 alle ore 12.00 del 29 giugno 2016 durante la quale i soggetti che hanno
validamente presentato le manifestazioni di interesse di cui alla lettera a. potranno presentare, nei termini
di cui al bando, offerte vincolanti per l’acquisto delle azioni;
c. in caso di formulazione di due o più offerte vincolanti entro il termine di cui alla lettera b. che precede, una
fase di “rilancio” che si terrà dinnanzi al Commissario Giudiziale e alla presenza di ADS e di CFO il giorno 30
giugno 2016 a cui potranno partecipare i soggetti che avranno validamente presentato le offerte vincolanti;
d. la vendita delle azioni sarà effettuata ai sensi dell’art. 2344 c.c. a rischio e per conto di Galaxy e, come
da prassi, senza il rilascio di dichiarazioni e garanzie (c.d. “visto e piaciuto”) da parte della procedura
concordataria;
e. le azioni saranno vendute libere da qualsivoglia gravame e/o trascrizione pregiudizievole e/o da qualsiasi
vincolo contrattuale che ne limiti la circolazione e, subordinatamente all’ottenimento delle necessarie
autorizzazioni degli organi della procedura di concordato di ADS, saranno liberamente trasferibili.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi a CFO SIM S.p.A. nella persona del dott.
Federico Oriani, via dell’Annunciata 23/4 – 20121 Milano, tel. 02 303431, e-mail: [email protected].
Il liquidatore
dott. Marco Tanini
Milano, 10 giugno 2016
Si rende noto che in data 8 giugno 2016 è venuto a scadenza per decorso del relativo termine di durata
l’accordo parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122, commi 1 e 5 del D.lgs. 58/1998 (“Accordo”),
sottoscritto in data 25 luglio 2014 fra Aedes SIIQ S.p.A. (“Aedes”), da un lato, e Sator Capital Limited
- in qualità di manager e quindi in nome e per conto del fondo di private equity di diritto inglese Sator
Private Equity Fund “A” LP (“Fondo”) -, Agarp S.r.l., Prarosa S.p.A., Praviola S.r.l., Tiepolo S.r.l. e Itinera
S.p.A., dall’altro lato.
Si ricorda che l’Accordo aveva ad oggetto complessivamente n. 199.348.063 azioni ordinarie Aedes
pari al 62,335% del capitale sociale e prevedeva l’impegno dei partecipanti, nei confronti di Aedes,
di adottare procedure e modalità tese a ridurre al minimo l’eventuale effetto di atti di disposizione
di strumenti finanziari Aedes sul prezzo di mercato delle azioni di Aedes. Si rammenta che l’accordo
vedeva fra i suoi partecipanti il Fondo, Tiepolo S.r.l., Prarosa S.p.A., Agarp S.r.l., Itinera S.p.A., Praviola
S.r.l., Mughetto S.r.l. e Gam Holding S.r.l.; questi ultimi hanno aderito all’Accordo a far data dal 17
dicembre 2015, a seguito dell’operazione di scissione parziale non proporzionale di Praviola S.r.l. a
favore dei medesimi.
Si informa che l’Accordo è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano in data 30 luglio
2014. La comunicazione dello scioglimento dell’Accordo viene depositata in data odierna.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di Aedes SIIQ S.p.A. all’indirizzo www.aedes-siiq.com
e sul meccanismo di diffusione e stoccaggio 1Info.
Milano, 13 giugno 2016
VE LO DICE
classmeteo.it
DISPONIBILE SU:
tGiornali
tClassTV
(canale 27 digitale terrestre)
FMR-ART’E’ S.P.A.
Avviso ai sensi degli articoli 129 e 131, comma 4, del Regolamento CONSOB
n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni.
Domani in ufficio,
macchina o motorino?
tClassTV
in liquidazione
(interattivo)
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
tSito internet
FMR-ART’E’ S.p.A. in liquidazione - I Signori azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede legale della società in
via della Tecnica n. 75 a San Lazzaro di Savena (BO) il giorno
28 giugno 2016 ore 10.00, in un’unica convocazione, per discutere
e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
• Approvazione del bilancio d’esercizio di FMR-ART’E’ S.p.A. in
liquidazione al 31 dicembre 2015: delibere inerenti e conseguenti;
• Comunicazioni del Liquidatore.
tSito mobile
tiPhone
tiPad
tBlackberry
tSamsung
San Lazzaro di Savena (BO), 13 giugno 2016
Il Liquidatore
(Federico Antonio Castelnuovo)
PER 27.000 LOCALITÀ ITALIANE
E 170.000 CITTÀ DEL MONDO