Notiziario Gennaio-Febbraio 2013hot!

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E.N.P.A.M.
POSTAZIONE INFORMATIVA
21-22 GIUGNO 2013
CONVEGNO
22 GIUGNO 2013
GRATUITAMENTE L’ORDINE OFFRE
LA CASELLA DI P.E.C.
OBBLIGATORIA PER TUTTI GLI ISCRITTI
Consiglio dell’Ordine
Commissione Odontoiatria
Presidente: Gianfranco Lima
Presidente: Ernesto Guarneri
Vice Presidente: Fabrizio Mauri
Componenti:
Gianluca Manara
Pierangelo Savoldi
Manlio Troletti
Ernestino Zanardelli
Segretario: Aldo Pani
Tesoriere: Fabio Angelo Priori
Consiglieri:
Marco Agosti
Lucio Aramini
Giuseppe Carnevale
Nerino Carniti
Michele Ceruti
Francesco Crea
Ernesto Guarneri
Ernesto Laterza
Gianluca Manara
Maria Assunta Mariconti
Giorgio Medagliani
Marco Quinzani
Pietro Enrico Signorini
Revisori dei Conti
Effettivi
Presidente: Gianmario Corbani
Componenti:
Carla Fiorentino
Alessandro Lena
Supplente
Anna Maria Bozzetti
Comitato di Redazione
Gianfranco Lima
Ernesto Guarneri
Aldo Pani
Fabio Angelo Priori
Via Palestro 66, 26100 Cremona
Telefono 0372 35224 - Fax 0372 27368
E-mail [email protected]
PEC: [email protected]
www.omedcr.it
In copertina: Lanzani Antonio , “ Piazza S. Agostino in Cremona ”.
Firmata in basso dx. “A. Lanzani inc.”.
La piazza non ha subito alcun mutamento sino ai giorni nostri . La Chiesa di S. Agostino sorse sulle
vestigia della Chiesa di “S. Giacomo in Braida e S. Tommaso” per volere dei monaci Agostiniani tra
la fine del 1200 ed i primi decenni del 1300 .
Collezione Dott. Giovanni Fasani
Sommario
Attività culturali
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Educazione Continua in Medicina
Convegno “Sostenibilità Ambientale e Salute” - 6 aprile 2013
Eventi in provincia
Eventi fuori provincia
Agorà - Società Italiana di Medicina ad indirizzo Estetico
Corsi FAD “La movimentazione manuale dei pazienti” “I farmaci antitumorali: basi farmacologiche, impiego clinico e tossicità”
Corsi ECM FAD “La Comunicazione efficace nelle situazioni difficili” e
“Sicurezza - percorso formativo dei lavoratori - formazione generale”
Scadenza Corsi FAD FNOMCeO
Centro Studi Helios Corsi FAD
VI Edizione Premio Biennale “GEMMA GHERSON” Etica e Pratica Clinica
Bando di concorso Premio Nazionale “Nottola Mario Luzi” dedicato a “Il dolore non necessario”
Vita dell’Ordine
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Orario di apertura degli Uffici
Variazioni Albi
Ai Consulenti Tecnici d’Ufficio e Periti del Tribunale di Cremona
www.impresaitalia.info
Problemi inerenti l’esercizio dell’attività Odontoiatrica
Permessi di accesso alla ZTL del Comune di Cremona
Prestazioni Sanitarie
Osservazioni su certificazioni
Medici disponibili per sostituzioni
PEC - Posta Elettronica Certificata
Modulo di autorizzazione aggiornamento recapiti personali
Richiesta certificati
Sicurezza sul posto di lavoro: convenzione con Centro Devoto di Casalmaggiore
Leggi e decreti
− F.N.O.M.C.eO.:
• Decreto 23 maggio 2012 - Determinazione del numero globale di medici specialisti
da formare nel triennio 2011/2014 e assegnazione dei contratti formazione specialistica
• D.L. 179/12 recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”
• Note della Federazione sul DDL 3533
• Controversie in materia di responsabilità medica - la mediazione non è obbligatoria sentenza Corte Costituzionale
• Mediazione: Circolare 12 novembre 2012 del Ministero della Giustizia
• L’IRAP nella attività medica; la giurisprudenza e le novità che potrebbero derivare dalla
approvazione del disegno di legge di stabilità 2013 e dal disegno di legge recante la
delega fiscale
• IRAP - nota della Federazione inviata alla Commissione Bilancio del Senato sul
DDL 3584 recante Legge di stabilità
• Legge 189/12 - Conversione in legge con modificazioni del DL 158/12 recante
“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello
di tutela della salute”
• DDL 3533 - crescita Italia - approvati gli emendamenti predisposti dalla FNOMCeO
• Iniziative per la proroga del termine per l’adeguamento a carico dei datori di lavoro che
occupano fino a 10 dipendenti alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
di cui al DLgs 81/08 e s.m.i. - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi Interrogazione a risposta immediata - Assemblea della Camera dei Deputati del 28/11/2012
• Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi - Pubblicato il Decreto
Interministeriale del 30 novembre 2012
• Titolari di studio odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori - proroga autocertificazione
dell’effettuazione della valutazione dei rischi al 30 giugno 2013
• Manuale Roversi di Diagnosi e Terapia
• Cooperazione internazionale, la salute globale e la tutela della salute nei Paesi in
via di sviluppo
− REGIONE LOMBARDIA:
• Disponibilità di CAELYX (doxorubicina liposomiale pegilata)
• Sicurezza d’uso dei medicinali contenenti DICLOFENAC
• Tamiflu sospensione orale nuova concentrazione
• Carenza dei medicinali IMMUCYST (BCG) e ONCOTICE (CFU di TICE BCG)
• Sicurezza d’uso dei vaccini antinfluenzali Novartis V&D
• Sicurezza d’uso dei medicinali a base di Calcitonina
• Comunicato stampa EMA sui medicinali a base di PROTAMINA
Sicurezza d’uso del medicinale EVICEL
Sicurezza d’uso del medicinale QUIXIL
Sicurezza d’uso dei medicinali contenenti HES
Sicurezza d’uso dei medicinali denominati “BETA-AGONISTI” a breve durata d’azione
Comunicato stampa EMA sui medicinali a base di DIACEREINA
Sicurezza d’uso di REVLIMID (lenalidomide) e di TYVERB (lapatinib)
Revisione sull’uso dei vaccini monovalenti e polivalenti per morbillo, parotite, rosolia e/o varicella
Disponibilità del medicinale TREMARIL (metixene)
Sicurezza d’uso delle applicazioni spray dei sigillanti a base di fibrina
Sicurezza d’uso di ANGIOX
Sicurezza d’uso di PRADAXA (dabigatran etexilato)
Sicurezza d’uso dei medicinali a base di ACIDO NICOTINICO e LAROPIPRANT
(tredaptive - trevaclyn - pelzont)
• La nuova nota 13 - nuovi scenari di prescrivibilità
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− ASL CREMONA
• Indicazioni operative circa le nuove esenzioni E12 ed E13 valide dal 1° gennaio 2013
• Protocollo Ospedale Territorio
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Punito il Primario vessatore
I doveri speciali del medico specialista
E’ reato l’extramoenia “post-operatoria”
Intramoenia, rimborsi IRAP ai medici
Certificati facili, il medico rifonde l’Erario
Diagnosi preimpianto dovuta
Consenso informato per tutti
Intramoenia: IRAP sull’utente
Prova pratica, l’anonimato non serve
Perdita di chance risarcita solo se chiesta
Gli errori del capo èquipe
Certificato medico e danno erariale
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Medici SSN - niente parcella ai pazienti esenti ticket
INPS - Permessi assistenza disabile solo in via telematica
Garante privacy - sperimentazione senza consenso
Errore medico - risarcimento difficile in caso di gravi patologie
Malattia e fasce di reperibilità
Pensionati e ECM e assicurazione professionale
Legge di stabilità - ricongiunzioni non onerose, ma con meno pensione
MMG in pensione a 70 anni - non possibili deroghe
Newsletter medico-legale INCA
Diffamazione del medico a mezzo stampa
Associazione nazionale per la Ricerca e l’Assistenza integrata alla Sarcoidosi
Previdenza e Assistenza
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53
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66
E.N.P.A.M.
− Convegno “RIFORME ENPAM - LA PREVIDENZA DEI MEDICI E DEGLI
ODONTOIATRI - FONDO SANITA’” - 22 giugno 2013
− Postazione informativa - 21/22 giugno 2013
− Riforma ENPAM - Finalmente il sì dei Ministeri vigilanti
− 2013 - Quota A del Fondo Generale ENPAM
− Ritardo pagamento contributi sulla libera professione 2011
− Riscatti ENPAM, con la Legge di stabilità non cambia nulla
− Arriva l’estratto conto contributivo dei Fondi Speciali
− Aggiornamento indirizzi all’ENPAM
− Area riservata: istruzioni per l’uso
− Area riservata anche per vedove e orfani
− Regolarizzazione contributiva per i pensionandi
− Niente libretti postali per le pensioni ENPAM
O.N.A.O.S.I.
− Regolarizzazione contributiva ONAOSI per gli anni dal 2007 al 2012 per i soggetti già iscritti
volontariamente alla Fondazione
− Iscrizione volontaria all’ONAOSI
− Vademecum prestazioni in denaro riservate agli assistiti ONAOSI - Anno scolastico ed
Accademico 2012/2013
Occasioni di lavoro
Attività culturali
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Il sistema di Educazione Continua in Medicina
Il sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità
cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l'obiettivo di assicurare
efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all'assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei
cittadini.
Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell'ambito
della tutela della salute individuale e collettiva.
Il sistema ECM riguarda anche i liberi professionisti, che possono trovare in esso un metodo di formazione continua e
uno strumento di attestazione della propria costante riqualificazione professionale.
I crediti formativi
Il programma ECM prevede l'attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica
medica e per tutte le professioni sanitarie.
I crediti ECM sono indicatori della quantità della formazione/apprendimento effettuata dagli operatori sanitari in
occasione di attività ECM. Sono assegnati dal Provider ad ogni evento formativo e da questo attestati ai partecipanti a
seguito dell’accertamento dell’apprendimento e ai docenti/tutor del programma formativo. Sono validi su tutto il territorio nazionale.
La Commissione ha ritenuto opportuno prevedere una progressione nel numero di crediti acquisibili annualmente,
istituendo un programma definito per i cinque anni a partire dal 2002 fino al 2006;
dovevano essere conseguiti progressivamente fino ad un totale di 150 crediti formativi.
2002: 10 crediti
2003: 20 crediti
2004: 30 crediti
2005: 30 crediti
2006: 30 crediti
2007: 30 crediti
In data 1° agosto 2007 è stato stipulato l'accordo Stato–Regioni concernente il Riordino del sistema di Formazione
Continua in Medicina. Nell'accordo è riportato, tra l'altro, che ogni professionista sanitario deve acquisire 150 crediti
formativi nel triennio 2008-2010 secondo la seguente ripartizione: 50 crediti/anno (minimo 30 e massimo 70 per anno).
In particolare, dei 150 crediti formativi del triennio 2008-2010, almeno 90 dovranno essere "nuovi" crediti, mentre fino
a 60 potranno derivare dal riconoscimento di crediti formativi acquisiti negli anni della sperimentazione a partire dall'anno 2004 fino all'anno 2007.
In data 4 novembre 2009 è stato siglato l'Accordo Stato–Regioni concernente "Il nuovo sistema di formazione continua
in medicina", nel quale viene stabilito quanto segue: "La quantità di crediti ECM che ogni professionista della sanità
deve acquisire per il periodo 2008-2010 è di 150 crediti ECM sulla base di 50 per anno (minimo 25, massimo 75).
Per questo triennio possono essere considerati, nel calcolo dei 150 crediti, anche 60 crediti già acquisiti negli anni precedenti."
Crediti da acquisire nel triennio 2011/2013
Nell'Accordo Stato-Regioni siglato il 19 aprile 2012 è riportato quanto segue:
"In considerazione del contesto generale e ritenendo comunque opportuno confermare il debito complessivo dei crediti
a 150 per il triennio 2011-2013 (50 crediti annui, minimo 25 massimo 75) si prevede la possibilità per tutti i professionisti sanitari di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti".
Criteri per l’assegnazione dei crediti ECM
Al fine di garantire un quadro completo ed armonico che permetta di comprendere le diverse possibili modalità di formazione/apprendimento utilizzabili sono state identificate le seguenti 10 tipologie:
4
Attività culturali
1. Formazione Residenziale (RES)
2. Convegni e Congressi
3. Formazione Residenziale Interattiva (RES)
4. Training individualizzato (FSC)
5. Gruppi di miglioramento o di studio, commissioni, comitati (FSC)
6. Attività di ricerca (FSC)
7. Audit clinico e/o assistenziale 8FSC)
8. Autoapprendimento senza tutoraggio (FAD)
9. Autoapprendimento con tutoraggio (FAD)
10. Docenza e tutoring + altro
Ad ognuna delle tipologie identificate corrispondono specifiche indicazioni per il calcolo dei crediti. Va sottolineato
tuttavia, che in alcune circostanze e soprattutto nei progetti formativi più impegnativi, le diverse tipologie di formazione possono essere integrate tra loro, con alternanza, ad esempio, di momenti di formazione residenziale, fasi di autoapprendimento, di ricerca, etc. Alcuni progetti, di fatto, non sono più classificabili come esclusivamente residenziali o di
FSC o di FAD e, per questo, si usa il termine blended (sistema “misto”). In questi casi occorre scomporre il progetto
nelle varie componenti e sommare i crediti attribuibili a ciascuna.
Per le tipologie di cui ai punti 2 (convegni, congressi, simposi e conferenze); 5 (gruppi di miglioramento, ecc.); 6
(attività di riceca); 10 (docenza e tutoring), il numero massimo di crediti acquisibili non può eccedere complessivamente il 60% del monte crediti triennale ottenibile da un singolo operatore sanitario (n. 90 crediti formativi su 150).
uovi iscritti
Il debito formativo per il professionista iscritto per la prima volta all’Albo professionale decorre dall’anno successivo a
quello di conseguimento del titolo e dell’iscrizione all’Albo stesso.
Se la data di iscrizione all’Albo professionale non è immediatamente successiva alla data del conseguimento del titolo
abilitante, è comunque legittimo ritenere l’obbligo formativo vigente dall’anno successivo a quello di iscrizione.
Esonero dall’obbligo ECM
Ricordando che è esonerato dall'obbligo dell'E.C.M.:
• personale sanitario che frequenta, in Italia o all'estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4
gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell'art. 66 "Idoneità all'esercizio dell'attività di emergenza" di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici
di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell'art. 1, comma 1,
lettera d) "Piano di interventi contro l'AIDS" di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132
dell'8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
• che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n.
1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
• soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24
dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni; si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell'esonero, data l'impossibilità di frequentare i corsi. L'esonero dall'obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono
assoggettati alle predette disposizioni;
• gli operatori sanitari che soggiornano all’estero per giustificati motivi (per esempio Legge n. 26 dell’11 febbraio
1980) o per attività lavorative svolte.
Occorre specificare che:
• nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l'anno di validità per l'esenzione dai
crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l'astensione obbligatoria cade nel
periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l'esenzione dall'obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente
per l'anno 2003, ossia per l'anno 2003 non si devono acquisire i crediti. Eventuali crediti percepiti nell'anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l'anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall'operatore per le tipologie indicate precedentemente.
Attività culturali
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Co.Ge.A.P.S. – Consorzio Gestione Anagrafica delle Professioni Sanitarie
Il Co.Ge.A.P.S. costituito nel 2003 (operativo dal 2004) ha creato l’anagrafica dei professionisti della salute in Italia.
La funzione ed il ruolo del CoGeAPS di Anagrafe Nazionale dei crediti formativi è definita dagli accordi Stato Regione del 01/08/2007, del 5/11/2009 (recepito dal DPCM 26 luglio 2010) e del 19/04/2012.
In CoGeAPS sono presenti le anagrafiche trasmesse dalle Federazioni Nazionali di:
- Ordini (Medici, Farmacisti, Veterinari, Biologi, Psicologi, Chimici)
- Collegi (Infermieri, Ostetriche, TSRM)
- 20 Associazioni (di professioni sanitarie normate ma non ordinate) che si riferiscono a 17 professioni.
Il CoGeAPS in qualità di banca dati Nazionale dei crediti ECM è lo strumento degli Ordini, Collegi e Associazioni che
rende disponibili i dati delle partecipazioni acquisite dai professionisti e inoltrate dai Provider.
L’Italia è l’unico Paese che prevede l’ECM obbligatorio non solo per i medici ma per tutte le professioni sanitarie
(1.066.230 soggetti al 31/12/2010) in base al principio che la qualità dell’azione sanitaria non dipende solo dagli atti
dei medici, ma da tutta la filiera.
L’attuale normativa pone in carico ad Ordini, Collegi ed Associazioni la verifica della continuità formativa dei professionisti.
Il CoGeAPS dispone ad oggi di:
• dati relativi all’accreditamento dei Provider Nazionali del 2011
• dati sistema nazionale dal 2002 al 2010
• dati regionali acquisiti per:
- Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Trento, Marche, Molise, Toscana
• in importazione dati relativi a:
- Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
• in attesa di dati:
- provincia di Bolzano, Sardegna, Umbria
Altre Regioni non hanno accreditato eventi a regime nel 2010.
Banca Dati CoGeAPD:
- 21 milioni di partecipazioni
- 150 milioni di crediti ECM.
Legge n. 148/2011 – Art. 3 comma 5
Titolo II – Liberalizzazioni, privatizzazioni ed alter misure per favorire lo sviluppo
Art. 3.
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche
5. Fermo restando l'esame di Stato di cui all'articolo 33, quinto comma, della Costituzione per l'accesso alle professioni
regolamentate secondo i principi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono
attività similari, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai
principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti princìpi:
(comma così modificato dall'art. 10, comma 1, legge n. 183 del 2011, poi dall'art. 9, comma 7, legge n. 27 del 2012)
a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di
persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle
connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale;
b) b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti
sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa
vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua
determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.
6
Attività culturali
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona
e l’ISDE - Associazione Medici per l’Ambiente di Cremona
organizzano il Convegno
“SOSTEIBILITA’ AMBIETALE E SALUTE”
che si terrà presso la sede dell’Ordine in Via Palestro 66 a Cremona
sabato 6 aprile 2013 dalle ore 8,30 alle ore 13,30
Il Convegno sarà accreditato dalla Commissione Nazionale ECM
Programma
ore 8,30
ore 8,45
ore 9,00
Registrazione partecipanti
Saluto Dott. Gianfranco LIMA
Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona
Saluto Dott. Roberto ROMIZI - Presidente ISDE Italia
MODERATORE: Dott. Giovanni FASANI
ore 9,20
“Pianura Padana e Sostenibilità Ambientale”
Prof. Pierluigi VIAROLI
ore 9,40 “Fattori di emissione di centrali a Biomasse a confronto”
Prof. Federico VALERIO
ore 10,00 “Verso la strategia Rifiuti Zero”
Dott. Enzo FAVOINO
ore 10,20 “Studi Epidemiologici Dipartimento Epidemiologia
Ambientale Istituto per i Tumori Milano”
Prof. Paolo CROSIGNANI
ore 10,40 DISCUSSIONE
ore 11,00 COFFEE BREAK
MODERATORE: Dott. Federico BALESTRERI
ore 11,30 “Studio Epidemiologico Sarroch”
Prof. Annibale BIGGERI
ore 11,50 “Le diossine di Mantova. Esperienza di un medico di
medicina generale”
Dott.ssa Gloria COSTANI
ore 12,10 “Evoluzione temporale dell’incidenza neoplastica in
Italia: i dati AIRTUM” - Prof. Benedetto TERRACINI
ore 12,30 “Ambiente e Diritto” - Dott. Carlo Maria GRILLO
ore 12,50 DISCUSSIONE
ore 13,10 Conclusione dei lavori
ore 13,30 Pranzo a buffet
Attività culturali
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Convegno
“SOSTEIBILITA’ AMBIETALE E SALUTE”
Cremona, 6 aprile 2013
SCHEDA D’ISCRIZIOE
L’iscrizione al Corso di aggiornamento è gratuita ed in base all’ordine di arrivo delle schede.
I crediti ECM verranno attribuiti esclusivamente ai primi 120 iscritti.
COGNOME _____________________________________________________________________
NOME _________________________________________________________________________
LUOGO DI NASCITA ______________________________________________________________
DATA DI NASCITA _______________________________________________________________
CODICE FISCALE ________________________________________________________________
ENTE/DIPARTIMENTO/SERVIZIO DI APPARTENENZA __________________________________
QUALIFICA _____________________________________________________________________
DISCIPLINA _____________________________________________________________________
INDIRIZZO _______________________________________________ C.A.P. ________________
CITTA’ ________________________________________________________ PROV. __________
TEL.______________________________CELLULARE __________________________________
E-MAIL _________________________________________________________________________
Il trattamento e la diffusione dei dati personali su indicati verrà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di
cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
DATA_______________________ FIRMA______________________________________________
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Attività culturali
Eventi in provincia
• L’Ufficio Pastorale della Salute - Diocesi di Cremona - l’Associazione Medici Cattolici - Sezione di Cremona e U.N.I.T.A.L.S.I. - Sottosezione di Cremona
organizzano la “XXI GIOR'ATA MO'DIALE
DEL MALATO - CHI E’ LA PERSO'A CHE MI
STA DAVA'TI?” che si terrà l’11 febbraio 2013
presso il Centro Pastorale Diocesano in Via S. Antonio del Fuoco a Cremona.
• L’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona promuove un Convegno dal titolo “LE MALATTIE EMORRAGICHE E TROMBOEMBOLICHE COME MODELLO DI GESTIO'E PER
PROCESSI I'TEGRATI” che si terrà il 1° marzo
2013 presso l’Aula Magna dell’Ospedale.
Segreteria Organizzativa:
N.L. Congressi S.r.l
Via Sirte 31 - Roma - tel. 338 6686107
E-mail: [email protected]
Web www.nlcongressi.it/cremona2013
• L’Unità di Patologia Mammaria - Breast Unit dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona in collaborazione con l’Azienda OspedalieroUniversitaria “San Luigi Gonzaga” di Orbassano e
con l’American Society of Clinical Oncology
(ASCO) organizza il Fifth International Symposium
“PRIMARY SYSTEMIC TREATME'T I' THE
MA'AGEME'T OF OPERABLE BREST CA'CER - Towards the rapid assessment of therapy
efficacy” che si terrà a Cremona nei giorni 5 - 7
ottobre 2013.
Segreteria organizzativa:
OVER Srl - Via Pagliari 4 - Cremona
Tel. 0372 23310 - fax 0372 569605
E-mail [email protected]
E-mail [email protected]
Eventi fuori provincia
• L’Università degli Studi di Parma promuove un
Master universitario di II livello in “MEDICI'A
ESTETICA” nel periodo gennaio 2013 - marzo
2014. Le lezioni si terranno presso l’Aula didattica
del Dipartimento di Scienze Chirurgiche
dell’Università degli Studi di Parma per tutti gli
ultimi weekend del mese.
Segreteria organizzativa:
Servizio Master e Formazione Permanente
E-mail: [email protected]
Tel. 0521 033708
www.medicinaestetica-unipr.it
• L’Istituto Ricerca Medico Scientifica Omeopatica Scuola di Formazione e Perfezionamento in Omeopatia - I.R.M.S.O. di Roma promuove il Corso di
“PRATICA CLI'ICA CO' CASI DAL VIVO”,
26 gennaio, 9 febbraio, 13 aprile, 25 maggio 2013.
Per informazioni: I.R.M.S.O.
Istituto Ricerca Medico Scientifica Omeopatica
Via Paolo Emilio 32 - Roma
Tel. 06 3242843 - fax 06 3611963
E-mail: [email protected] - [email protected]
Web www.irmso.it
• Ronco Medical Center Srl - Centro Polispecialistico
di Medicina Integrata ha attivato nel periodo gennaio - novembre 2013 un Corso dal titolo
“IMMU'OLOGIA ED E'DOCRI'OLOGIA
PER LA MODULAZIO'E BIOLOGICA
DELL’ATTIVITA’ METABOLICA CELLULARE E TESSUTALE UMA'A”.
Sono stati assegnati n. 50 crediti ECM.
Sede del corso: Hotel NH Giustiniano - Roma
Per informazioni: Dott.ssa Marirosa Binda
Numero verde 800-017359
E-mail: [email protected]
• Omeomedia Sas con il contributo di Oti Officine
Terapie Innovative Srl ha attivato per gli anni 2013,
2014 e 2015, la Scuola Triennale di
“OMOTOSSICOLOGIA E DISCIPLI'E I'TEGRATE”, con inizio il 26 gennaio 2013.
Sede delle lezioni: Bologna - sede Nobile Collegio
Omeopatico - Via Rusconi 7/A.
Sono stati assegnati 50 crediti formativi ECM per
anno accademico.
Per informazioni: cell. 345 9986006 - 345 3751625
Fax 0532 1916575
E-mail: [email protected]
• L’Università degli Studi di Pavia ed il Laboratorio di
Psicologia dell’Apprendimento promuovono un Corso di Perfezionamento per “ESPERTO I' SOSTEG'O ALL’APPRE'DIME'TO: STRUME'TI
DI VALUTAZIO'E E DI I'TERVE'TO” che si
svolgerà da febbraio a giugno 2013.
Per essere aggiornati sul Corso di Perfezionamento
iscriversi alla mailing list del Laboratorio di Psicologia dell’Apprendimento visitando il sito
http://labpsicoapprendimento.myblog.it/
Per ulteriori informazioni contattare:
E-mail [email protected]
• L’Istituto A. T. Beck - Terapia Cognitivo - Comportamentale di Roma ha attivato il seguente Master in
“DIPE'DE'ZE PATOLOGICHE: TEORIA E
I'TERVE'TI CLI'ICI” con inizio il 9 febbraio
2013 e temine il 30 ottobre 2013.
Sarà richiesto l’accreditamento ECM.
Per informazioni:
Attività culturali
Istituto A.T. Beck
Terapia Cognitivo-Comportamentale
Via Gioberti 54 - Roma
Tel 06 44703820 - fax 06 49382241
E-mail: [email protected]
Web www.istitutobeck.it
• La Clinica Neurologica dell’Azienda Ospedaliera
“Spedali Civili” di Brescia e dell’Università degli
Studi di Brescia organizzano un Convegno su
“MALATTIA DEL MOTONEURONE: STATO
DELL’ARTE” che si terrà presso l’Auditorium Santa
Giulia a Brescia il 22 febbraio 2013.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Segreteria organizzativa:
Studio ConventurSiena - Siena
Tel. 0577 285040 - fax 0577 289334
E-mail [email protected]
• L’Università degli Studi di Padova ha attivato per
l’Anno Accademico 2012-2013 un corso di perfezionamento in “COMU'ICAZIO'E EMOTIVA E
RELAZIO'E TERAPEUTICA (DI AIUTO O DI
CURA) 'ELLE PROFESSIO'I SA'ITARIE E
SOCIALI” che avrà inizio il 1° marzo 2013.
Scadenza domande: 21 febbraio 2013.
Sede: Aula Battocchio 2° piano
Ospedale Giustinianeo - Padova
La partecipazione al corso esonera dall’ottenimento
dei crediti ECM per l’anno 2013.
Per informazioni:
Servizio Formazione Post Lauream
Ufficio Corsi di Perfezionamento
Via VII Febbraio 2 - Padova - tel. 049 8276373
Fax 049 8276386 - e-mail: [email protected]
Web: http://www.unipd.it/corsi_perfezionamento
• L’Associazione Pro.Me.Te.O di Milano e la Società
Italiana Medicina Psicosomatica promuovono un
Seminario dal titolo “MI'DFUL'ESS E MEDICI'A CORPO-ME'TE” che si svolgerà a Milano nei
giorni 2 e 3 marzo 2013.
Sono stati assegnati 10 crediti ECM.
Segreteria Organizzativa:
Associazione del Labirinto Srl
Tel. 02 48700436 - 02 4048435 - fax 02 48715301
E-mail: [email protected]
• La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico “Carlo
Besta” di Milano organizza il 3° Seminario formativo
teorico-pratico “LA
CEFALEA
CRO'ICA:
DALLE TERAPIE CO'VE'ZIO'ALI AGLI
APPROCCI I''OVATIVI” che si terrà nei giorni
14 e 15 marzo 2013.
Segreteria Organizzativa:
Ufficio Formazione Dr.sa Manuela Bloise
Tel. 02 23942547 - fax 02 23942465
E-mail: [email protected]
9
• LS Academy organizza un Corso dal titolo
“VALUTARE LA DIRIGE'ZA DEL SERVIZIO
SA'ITARIO 'AZIO'ALE” che si terrà il 21 marzo 2013 presso il Grand Hotel in Corso Porta Nuova
105 a Verona. Il corso fornisce 11,5 crediti ECM.
Per informazioni:
LS Academy - Via Roma 25, Alzano Lombardo (BG)
Tel. 035 515684 - fax 035 4501262
E-mail: [email protected] - www.lsacademy.it
• L’Università degli Studi di Ferrara ha attivato per
l’Anno Accademico 2012/2013 la 10^ edizione del
Master Universitario di II livello dal titolo
“ECO'OMIA E MA'AGEME'T DEI SERVIZI
SA'ITARI”.
Le lezioni si svolgeranno nel periodo compreso tra
aprile 2013 e gennaio 2014.
Per informazioni:
Dr.sa P. Pedretti cell. 348 6603343
Dr.sa C. Cavicchi cell. 340 3127484
Tel: 0532 455092 - e-mail: [email protected]
Web www.unife.it/master/emss
• L’Istituto di Scienze Cognitive per il progresso nella
pratica e nella ricerca in psicoterapia organizza la II
edizione del “TRAI'I'G SULLA TERAPIA DI
COPPIA FOCALIZZATA SULLE EMOZIO'I”
che si terrà nei giorni 25-28 aprile 2013 a Firenze.
Sono stati richiesti i crediti ECM.
Per informazioni:
Istituto di Scienze Cognitive di Sassari
Tel. 079 230449 - cell. 3925294249
Fax 0799578217
E-mail [email protected]
www.istitutodiscienzecognitive.com
• La Società Italiana di Medicina Estetica promuove il
XXXIV Congresso Nazionale su “LA MEDICI'A
ESTETICA: EVOLUZIO'E E TUTELA DELLA
QUALITA’” nei giorni 10-11 e 12 maggio 2013
presso il Centro Congressi Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & Resorts di Roma.
Segreteria organizzativa:
Editrice Salus Internazionale Srl di Roma
Tel. 06 37353333 - fax 06 37519315
E-mail: [email protected]
• Il Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria
dell’Università degli Studi di Perugia organizza il
Corso dal titolo “IL COU'SELI'G 'UTRIZIO'ALE: TEC'ICHE DI COMU'ICAZIO'E PER
PROMUOVERE IL CAMBIAME'TO DEI
COMPORTAME'TI ALIME'TARI” che si svolgerà dal 27 al 30 maggio 2013 presso il Polo Didattico, Sant’Andrea delle Fratte della Facoltà di Medicina
e Chirurgia di Perugia.
Il Corso è in fase di accreditamento ECM.
Scadenza iscrizioni: 15 aprile 2013.
10
Attività culturali
Segreteria Organizzativa:
Sig. Alberto Antognelli, Centro Sperimentale per
l’Educazione Sanitaria
Tel. 075 5857356 - fax 075 5857361
E-mail: [email protected]
• Il Policlinico S. Orsola - Malpighi di Bologna promuove presso l’Aula Magna “Nuove Patologie” - Pavilion
5 - il Convegno “'O' I'VASIVE VE'TILATIO'
A'D BEYO'D” che si terrà nei giorni 7 e 8 giugno
2013.
Segreteria Organizzativa:
I&C Srl - Via A. Costa 202/6 - Bologna
Tel. 051 6144004 - fax 051 6142772
E-mail: [email protected]
Web www.iec-srl.it
• La Scuola di Psicoterapia ed Ipnosi Clinica della
Società Medica Italiana di Psicoterapia ed Ipnosi
(S.M.I.P.I.) promuove i seguenti eventi formativi:
− Corso di specializzazione in “PSICOTERAPIA E
IP'OSI CLI'ICA PER MEDICI E PSICOLOGI” - da settembre a giugno 2013 a Bologna.
− Master in “PSICOTERAPIA ED IP'OSI PER
LA FORMAZIO'E CO'TI'UA DI MEDICI,
PSICOLOGI ED ODO'TOIATRI”
Informazioni e iscrizioni:
S.M.I.P.I. - Via Porrettana 466 - Casalecchio di Reno
Tel. 051 573046 - fax 051 932309 - Cell. 3473910625
E-mail: [email protected]
• Fondazione Internazionale Fatebenefratelli Scuola Internazionale di Medicina Estetica in collaborazione
con la Società Italiana di Medicina Estetica e l’Union
Internationale de Médecine Estétique promuove per
l’Anno Accademico 2013/2014 il Corso di formazione in “MEDICI'A ESTETICA”.
Per ogni anno di corso sono previsti seminari per i
quali verrà richiesta alla Commissione Nazionale per
la Formazione l’attribuzione dei crediti ECM.
Per informazioni:
Fondazione Internazionale Fatebenefratelli
Segreteria Generale - Roma
Tel. 06 68370.552 - 557 - 562 - fax 06 5818308
Web www.fondazionefatebenefratelli.it
Agorà - Società Italiana di Medicina
ad indirizzo Estetico
Sono disponibili presso la sede dell’Ordine i programmi relativi ai seguenti eventi formativi:
• Scuola di LASERTERAPIA e LASERCHIRURGIA ad indirizzo estetico - corso semestrale - accreditato ECM - sede dei corsi: C.M.A. - Centro Medico
Agorà - Via Gorani 1 - Milano
• Scuola Superiore Post-Universitaria di Medicina ad
indirizzo
estetico - corso quadriennale a.a. 2012/2013 - accreditato ECM - sede delle lezioni:
Agorà - Via Valpetrosa 3/5 - Milano
• Scuola post-universitaria di FITOTERAPIA - corso biennale - accreditato ECM
• Corsi monotematici di Medicina ad indirizzo
ESTETICO - corso annuale - accreditato ECM
Per maggiori informazioni:
AGORA’
Società Italiana di Medicina ad Indirizzo Estetico
Via Valpetrosa 3/5 - Milano
Tel. 0286453780 - fax 02 86453792
E-mail [email protected]
Web: www.societamedicinaestetica.it
Corsi FAD
“La movimentazione manuale dei pazienti”
“I farmaci antitumorali: basi farmacologiche,
impiego clinico e tossicità”
Briefing Studio Srl Provider ECM n. 136 (Nuovo
regolamento) informa che ha realizzato e messo on line
due Corsi FAD denominati:
−
“LA MOVIME'TAZIO'E MA'UALE DEI
PAZIE'TI” http://briefing.ecmcampus.it/
Il corso è rivolto alle discipline mediche: Medicina
Generale, Igiene, Epidemiologica e Sanità Pubblica,
Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro, Medicina Legale, Ortopedia e Traumatologia.
−
“I FARMACI A'TITUMURALI: BASI FARMACOLOGICHE, IMPIEGO CLI'ICO E TOSSICITA’” http://briefing.ecmcampus.it/
Il Corso è rivolto alle seguenti discipline mediche:
Medicina Generale, Medicina Interna, Medicina del
Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro.
I Corsi rilasciano 5 crediti ECM (ciascuno).
E’ possibile accedere per visionare parte dei contenuti senza alcun impegno di acquisto, se poi si è interessati al rilascio dei crediti ECM è necessario pagare una quota di iscrizione di € 60,00 IVA inclusa.
Per informazioni:
Briefing Studio Srl - Pisa
Tel. 050 981242 - cell. 348 2201270 - fax 050 7217495
E-mail [email protected]
Web www.briefingstudio.it
Attività culturali
Corsi ECM FAD
“La Comunicazione efficace
nelle situazioni difficili” e
“Sicurezza - percorso formativo
dei lavoratori - formazione generale -”
Antiforma S.r.l. comunica che è attivo il seguente
Corso ECM a distanza: “SICUREZZA - PERCORSO
FORMATIVO DEI LAVORATORI - FORMAZIO'E GE'ERALE”. Il corso, attivo dall’1 settembre
2012 all’1 settembre 2013, ha una durata di 4 ore ed è
frequentabile 24 h su 24, rilascia 6 crediti ECM.
Il percorso formativo affronta i seguenti temi: rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per
i vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo e
assistenza. Alla fine del corso sarà sottoposto un questionario per la verifica dell’apprendimento.
Quota di partecipazione: € 70,00 + IVA (21%)
comprende la frequenza al corso FAD e l’assistenza tutor
via e-mail.
E’ possibile ripetere il test senza limiti ed è attivo
un servizio e-mail per le richieste di chiarimenti e delucidazioni ai docenti (e-tutor), per facilitare e supportare
l’apprendimento.
Per ottenere i crediti è necessario rispondere correttamente all’80% delle domande del test di apprendimento e compilare il questionario di gradimento.
Iscrizioni: La formalizzazione dell’iscrizione
avviene tramite la registrazione in piattaforma e il
pagamento dell’intera quota del Corso a mezzo bonifico
intestato a:
Antiforma S.r.l. - Credito Bergamasco, Viale Monza 343,
Milano.
Cod. IBAN IT - 81 - R - 03336 - 01601 - 000000009006.
Referenti Organizzativi Antiforma S.r.l.:
Alice Giannitrapani e Sara Zottola
Antiforma S.r.l. - Via Marco Aurelio 55 - Milano
Tel. 02 28970249
E-mail: [email protected]
Web www.antiforma.it
Scadenza Corsi FAD FOMCeO
La Federazione ha recentemente deciso, per economicità e per rendere coerente con la normativa il proprio profilo di provider nazionale accreditato, di far fronte con una propria struttura tecnica alla lettura e valutazione di merito dei test di valutazione inviati per fax dai
partecipanti ai corsi di formazione a distanza sul
“governo clinico” (Audit, Sicurezza, Appropriatezza).
Ciò ha determinato un sensibile ritardo nella lettura dei documenti (anche a fronte dell’aumentato numero
11
dei test pervenuti nel corso del periodo estivo) che ha
causato un arretrato ormai in via di smaltimento. Già nei
prossimi giorni, infatti, la Federazione sarà in grado di
fornire a tutti i partecipanti notizie sull’esito delle prove.
Tuttavia, vista la scadenza del 31 dicembre 2012
per le modalità on-line dei corsi, per consentire a coloro
che non avessero superato il corso di ripetere la prova, la
FNOMCeO ha deciso di prorogare la scadenza del Corso
“Audit” solo in modalità fax fino all’8 settembre 2013.
Di pari passo per il Corso “Sicurezza” è stata
prorogata la scadenza, sempre solo in modalità fax,
al 6 febbraio 2013.
Gli interessati agli esiti dei corsi possono contattare il numero telefonico 06.6841121 o, nel caso di necessità di un contatto diretto con un operatore, il numero
telefonico 011.5815110. Altra possibilità è verificare
l’esito sul portale della FNOMCeO cliccando sull’icona
“ESITI DEI CORSI”.
* * *
Dal 1° ottobre 2012 è a disposizione sulla piattaforma FadInMed un altro capitolo in tema di “clinical
governance” che segue i corsi RCA, Audit e Sicurezza dal
titolo “Appropriatezza delle cure”.
Il corso on-line, così come la modalità fax, deve
essere concluso entro il 30 settembre 2013.
Centro Studi Helios
Corsi FAD
Il Centro Studi Helios offre la possibilità a tutti gli
iscritti ai corsi ECM erogati dal Centro di usufruire
gratuitamente di crediti formativi relativi alla formazione
obbligatoria sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 del
D.Lgs 81/08 e dagli Accordi Stato Regioni in materia di
formazione per la sicurezza, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 11/02/2012.
Ciò può avvenire in due modi:
a) iscrivendosi ad un qualsiasi dei nostri corsi ECM e
richiedendo l'abilitazione gratuita al corso in modalità
di E-learning: Formazione Generale dei Lavoratori
b) frequentando uno dei corsi specifici attivati dal Centro.
1) Sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore socio
sanitario (D.Lgs 81/08) (32 ore FAD 48 crediti
ECM)
2) Sicurezza nei luoghi di lavoro nelle strutture sanitarie (D.Lgs 81/08) (16 ore Residenziali 18 crediti
ECM)
12
Attività culturali
Per quest'ultimo corso il Centro Studi Helios
effettuerà, su richiesta, specifiche edizioni residenziali
nei luoghi concordati con i richiedenti.
Commissione di Bioetica dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trento
Via Valentina Zambra 16 - Trento.
Ricordiamo che il D.Lgs. 81/08 definisce (art. 2
comma 1 lettera a):
Per le modalità di invio leggere attentamente il regolamento pubblicato sul sito dell’Ordine:
www.ordinemedicitn.org
“lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al
solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, […]”
Per i dettagli dell’offerta:
http://www.ecmitalia.it/ECM/ecm_sicurezza.htm
Sul sito www.ecmitalia.it è disponibile l’elenco aggiornato dei corsi con i dettagli dei programmi didattici.
Per chiarimenti contattare la Segreteria dell’Ordine di
Trento: Tel. 0461 825094
E-mail [email protected]
Bando di Concorso Premio azionale
“ottola Mario Luzi” dedicato a
IL DOLORE O ECESSARIO
ISTITUITO DA:
VI Edizione Premio Biennale
“GEMMA GHERSO”
ETICA E PRATICA CLIICA
Cittadinanzattiva toscana onlus,
Tribunale per i diritti del malato,
Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana.
La Commissione di Bioetica dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Trento ha trasmesso il bando della VI Edizione Premio
Biennale “Gemma Gherson”: ETICA E PRATICA
CLI'ICA.
Con il contributo di:
Assessorato al Diritto alla Salute della Regione Toscana,
Comune di Montepulciano (Siena).
OGGETTO DEL BA'DO
Preparazione di un lavoro originale di ricerca e riflessione su temi concreti che coinvolgono direttamente il ruolo
del medico e della medicina nei diversi contesti in cui si
svolge l’attività medica, quando nel processo decisionale
i valori (del vivere, del morire, della vita nella società), i
doveri (del professionista, del cittadino, dell’essere umano), i diritti delle persone coinvolte, il confronto con realtà diverse o la “novità” della situazione possano rendere
difficile e problematica la scelta.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIO'E
Possono partecipare tutti gli iscritti agli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.
I lavori presentati potranno essere anche frutto di collaborazione con altri operatori socio sanitari o associazioni
di malati ove un medico abbia avuto un ruolo di rilievo.
PREMI
Il premio per il 1° classificato è di € 1.500,00, per il 2°
classificato è di € 1.000,00. Premio speciale € 500,00 per
lavori promettenti da incoraggiare.
I lavori dovranno pervenire entro e non oltre il
31 maggio 2013 al seguente indirizzo:
Con il patrocinio di:
Centro Studi Mario Luzi “La barca” - Pienza (Siena)
Comune di Pienza (Siena).
Cerimonia di consegna dei premi Montepulciano,
Teatro A. Poliziano - 14 settembre 2013.
Il bando di concorso è consultabile sui seguenti siti:
www.cittadinanzattivatoscana.it
www.executiveplanning.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla
Segreteria Organizzativa del Premio entro e non oltre il
25 maggio 2013.
Segreteria Organizzativa
del Premio Nazionale “Nottola-Mario Luzi”:
Executive Planning Srl
Loc. Salceto 99 - 53036 Poggibonsi (SI)
Tel./fax 0577 982120
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web www.executiveplanning.it
Vita dell’Ordine
Orario di apertura degli Uffici
Ricordiamo che gli Uffici dell’Ordine sono aperti
dalle ore 8,30 alle ore 12,30
dal LU'EDI’ al VE'ERDI’.
Nel pomeriggio gli operatori sono comunque a
disposizione degli iscritti previo appuntamento telefonico
(0372 35224).
E’ possibile, inoltre, lasciare messaggi attraverso
il servizio di segreteria telefonica oppure attraverso
e-mail ([email protected])
o indirizzo PEC ([email protected])
Variazioni Albi
ALBO MEDICI CHIRURGHI
ISCRIZIONI PER TRASFERIMENTO
Patria Gilda, Cremona
Sacconi Tazio, Cremona
Toso Mirko, Bonemerse
Zangrandi Ilaria, Cremona
CANCELLAZIONI
Riboldi Ottorino, dimissioni
Torresani Paola Orsola, dimissioni
Bertetti Barbara, trasferita a Parma
ALBO ODO'TOIATRI
NUOVE ISCRIZIONI
Fa’ Paolo, Pizzighettone
Lucchesi Luca, Castelverde
CANCELLAZIONE
Donadio Marta, dimissioni
Frati Claudio, dimissioni
TOTALE ISCRITTI ALL’ORDINE PROVINCIALE
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
al 31 dicembre 2012
n. 1876
(n. 1629 Albo Medici Chirurghi e
n. 247 Albo Odontoiatri).
Ai Consulenti Tecnici d’Ufficio e Periti del
Tribunale di Cremona
Il Presidente del Tribunale di Cremona, Dottor
Carlo Maria Grillo, ha inviato una comunicazione, datata
20/09/2012, avente ad oggetto “Banche dati Distrettuali
civili (SICID e SIECIC). Avvio bonifica delle anagrafiche
distrettuali”, cui è stato allegato il “Modulo per la comunicazione di variazione anagrafica per i Consulenti Tecnici”, da utilizzare, in caso di variazione dei dati anagrafici, da parte degli iscritti negli elenchi dei C.T.U. e dei
13
Periti del Tribunale di Cremona.
Detta
modulistica è scaricabile dal sito
“www.omedcr.it” e dal sito “www.giustizia.brescia.it”.
www.impresaitalia.info
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 30 giugno 2011
vista la comunicazione della FNOMCeO n. 38
del 27 maggio 2011 con la quale ha fatto presente che:
“Pervengono a questa Federazione segnalazioni, da parte di diversi Ordini, concernenti le numerose
irregolarità e inesattezze in merito all’inserimento di
nominativi di medici in vari elenchi, divisi per specialità, tenuti nel portale www.impresaitalia.info.
In buona sostanza, gli stessi nominativi sono ripetuti in elenchi diversi ed associati erroneamente a specialità non possedute dagli stessi.
Dalle verifiche effettuate presso i nostri Uffici,
risulta che Impresaitalia.info fornisce pubblicità a professionisti ed aziende, a titolo oneroso, su base nazionale, in diversi settori che vanno dalla ristorazione e abbigliamento alle varie attività specialistiche
mediche,
dentistiche ed alle farmacie.
La richiesta a tale forma di pubblicità si effettua
compilando un modulo online.
Lo stesso modulo risulta, inoltre, essere l’unico
mezzo per poter contattare la società Impresaitalia.info.
Tutto ciò premesso, comunichiamo che la Federazione ha chiesto parere al Ministero della Salute, al
fine di conoscere le eventuali iniziative da intraprendere
di fronte a tali forme di pubblicità erronee e fuorvianti,
ed ha segnalato l’iniziativa stessa all’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato ed alle Associazioni a
tutela dei consumatori.”
Ha deliberato, tramite il proprio legale di fiducia,
di assumere la tutela dei Colleghi iscritti all’Ordine di
Cremona e risultanti inseriti nell’elenco pubblicato sul
sito internet www.impresaitalia.info.
Chi fosse interessato a intraprendere azione nei
confronti del suddetto sito è pregato di segnalarlo
alla Segreteria dell’Ordine:
telefono: 0372 35224
telefax: 0372 27368
e-mail: [email protected]
PEC: [email protected]
Problemi inerenti l’esercizio dell’attività
Odontoiatrica
Un componente la Commissione Odontoiatria è
sempre disponibile ad incontrare i Colleghi presso
l’Ordine, previo appuntamento, per problemi inerenti la
professione.
14
Vita dell’Ordine
Permessi di accesso alla ZTL del Comune di Cremona
AI COLLEGHI MEDICI
Il Comune di Cremona nell’ambito di una razionalizzazione dei permessi di accesso
alla ZTL, che funzionante dalle ore 19,00 alle ore 9,00, aveva richiesto mesi indietro un incontro
con il nostro Ordine nel quale ci informava che non sarebbero più stati concessi permessi gratuiti
ma solo a pagamento.
L’Ordine inviava a tutti i Colleghi possessori di un permesso la richiesta di rinnovare o
meno questo permesso, avendo ottenuto comunque un risultato non trascurabile che era un esborso
annuo di € 120,00 (€ 10,00 mensili).
Un ulteriore approfondimento della questione ha portato alla nostra conoscenza la presenza di un’area pedonale, nella quale è permessa circolazione nelle 24 ore solo a vetture autorizzate. Ribadendo che l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona
non ha alcun potere sulle decisioni del Comune, noi riteniamo che sia:
1. compito dell’ASL stabilire un protocollo d’intesa con il Comune per i Medici di Medicina Generale e Pediatri che hanno pazienti in area pedonale;
2. possibilità per tutti i Medici che devono svolgere una prestazione sanitaria in ZTL e non vogliono acquistare il pass, di applicare l’art. 4 della Legge 24/11/1981 n. 689 che recita “non risponde alle violazione amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o
nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa” al quale
fa riferimento lo stesso Comune di Cremona”.
IL PRESIDENTE DELL’ORDINE
Vita dell’Ordine
15
PRESTAZIO'I SA'ITARIE
Il Medico di Medicina Generale effettua nell’ ambito della sua professione delle prestazioni che possono essere
di carattere o sanitario o non sanitario.
PRESTAZIOI SAITARIE
Le prestazioni sanitarie rese alla persona (diagnosi, cura e riabilitazione) riguardando la tutela della salute delle persone, della salute della collettività e della salute nel posto di lavoro non sono assoggettate all’IVA (art. 10 D.P.R. n.
633/72 – comma 18) e possono essere:
Gratuite:
Certificazioni esonero dall’educazione fisica
Certificato di diagnosi e prognosi per l’assenza dal lavoro
Certificato per il rientro a scuola
Certificati di idoneità per attività sportive nella scuola dell’obbligo a seguito di richiesta dell’autorità scolastica
ai sensi del Decreto 28/02/1983 Art. 1 lett. A e C
Certificato per l’ammissione a case di riposo o simili - ai sensi Art. 45 dell’ACN vigente
a pagamento senza IVA:
Certificato anamnestico per patente di guida
Certificati per invio di minori in colonie o comunità
Certificati di idoneità per attività sportive
Certificato per soggiorni marini/montani o per vacanze
Certificato anamnestico per porto di armi
Visita domiciliare al di fuori degli obblighi convenzionali
Visita ambulatoriale al di fuori degli obblighi convenzionali
a pagamento con IVA:
Le prestazioni che richiedono di fornire un parere per soddisfare una condizione legale o contrattuale sono tutte a
pagamento e sono assoggettate all’IVA del 21% :
− Certificato anamnestico per rinnovo contrassegno portatori di handicap
− Certificazioni per assegno di invalidità o pensione di invalidità ordinaria
− Certificazioni peritali
− Riconoscimento di cause di servizio
− Prestazioni di medicina legale
− Certificati ad uso assicurativo
− Certificato per riconoscimento invalidità civile
− Certificati di inabilità temporanea per le agenzie di viaggio
− Certificato di inabilità per delega a riscuotere la pensione
− Certificato per mancata comparizione disposta dall’autorità giudiziaria
PRESTAZIOI O SAITARIE
Le prestazioni non sanitarie sono assoggettate all’IVA del 21%
Funzioni sindacali
Funzioni di insegnamento
'OTE
Nei casi particolari in cui lo scopo della prestazione non risulti ben individuato, per usufruire dell’esenzione dell’IVA
diventa necessario da parte del medico menzionare nella certificazione “Finalità principale di tutela della salute”.
La certificazione, in mancanza di tale dichiarazione, deve essere assoggettata ad IVA.
Le certificazioni rilasciate dal Medico di Famiglia sono tutte tracciabili, in particolare la trasmissione on-line della
certificazione di invalidità civile all’INPS.
Il medico ha l’obbligo di rilasciare ricevuta/fattura di prestazione professionale con o senza IVA (Art. 10 n. 18 DPR
633/72) e la parcella deve essere assoggettata a bollo mediante l’applicazione di una marca da € 1,81 se l’importo è
superiore a € 77,47.
A seguito di una prestazione sanitaria, resa in regime di gratuità, sarebbe opportuno conservare una dichiarazione del
paziente cui è stata rilasciata (prestazione resa a titolo gratuito), per evitare la possibile insorgenza di contenziosi in
caso di verifica incrociata.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale dell’IVA i Medici di Famiglia che, nell’anno solare
precedente, abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti dall’imposta (ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 633/72).
16
Vita dell’Ordine
OSSERVAZIOI SU CERTIFICAZIOI
Alla luce di recenti episodi verificatisi ad alcuni nostri Colleghi, l’Ordine invita tutti gli iscritti a prestare molta attenzione nel redigere ogni tipo di certificazione, tenendo sempre presente che per certificato
medico si intende:
una dichiarazione scritta, su richiesta, che ha lo scopo di attestare fatti obbiettivamente accertati.
Sì che lo stesso non può definirsi tale se contiene soltanto un giudizio personale di chi lo rilascia.
L’elemento essenziale di un certificato è il: DATO OBIETTIVO TECNICAMENTE RILEVABILE.
Soltanto l’obiettività clinica riscontrata costituisce il fatto di cui il certificato è destinato a provare la verità
e non quanto è stato dichiarato dal paziente e neppure il giudizio espresso dal medico. Pertanto qualsiasi
fatto non direttamente verificato dal medico dovrà essere indicato come riferito dalla persona assistita ed è
privo di rilevanza giuridica, così come sono prive di tale rilevanza la diagnosi e la prognosi.
Il certificato deve contenere alcune indicazioni essenziali:
-
il nome e la qualifica di chi lo rilascia,
l’oggetto dell’attestazione,
la persona a cui si riferisce,
la descrizione dei fatti di apprezzamento obiettivo,
un giudizio interpretativo dei fatti medesimi,
la data ed il luogo di rilascio.
Esso, inoltre, deve essere stilato con grafia chiara, leggibile da chiunque.
Per evitare di incorrere, seppur in buona fede, in violazioni del nostro Codice Deontologico, ricordiamo quanto recita l’art. 24 del Codice Deontologico:
Certificazione
Il medico è tenuto a rilasciare al cittadino certificazioni relative al suo stato di salute che attestino
dati clinici direttamente constatati e/o oggettivamente documentati.
Egli è tenuto alla massima diligenza, alla più attenta e corretta registrazione dei dati e alla formulazione di
giudizi obiettivi e scientificamente corretti.
In particolare, per quanto riguarda i certificati di inizio o continuazione di malattia, è implicito che
possono essere stilati solo dal medico che acquisisca direttamente dal paziente i dati oggettivi da documentare. Nel caso un assistito avesse necessità di un certificato di malattia e si trovasse a distanza tale da poter
contattare ma non poter farsi visitare dal proprio medico curante, dovrà rivolgersi ai sanitari operanti nel
posto in cui si trova (medico di assistenza primaria, medico di continuità assistenziale, medico di pronto
soccorso). Il medico curante, anche se al corrente delle condizioni di salute del proprio paziente, non potrà
in nessun caso stilare un certificato di malattia “a distanza”, tuttavia se lo ritiene opportuno potrà contattare
il Collega che eventualmente farà il certificato, per informarlo sull’anamnesi del proprio paziente, previo
consenso di quest’ultimo.
Quanto detto non vale soltanto per la certificazione di malattia, ma per tutti i tipi di certificato, compresi quello anamnestico per il rilascio ed il rinnovo della patente di guida e quello anamnestico preliminare
per il successivo accertamento delle condizioni psicofisiche per il rilascio dell’autorizzazione a porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro al volo o al porto d’armi per uso difesa personale.
In questi casi la definizione “certificato anamnestico” non deve trarre in inganno, è sempre necessaria una
raccolta diretta dell’anamnesi da parte del medico, mediante una visita/colloquio con l’assistito, benché
l’accertamento successivo dei requisiti specifici verrà eseguito da altri sanitari.
Vita dell’Ordine
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Medici disponibili per sostituzioni
Qui di seguito sono elencati i Medici che hanno segnalato la loro disponibilità ad effettuare sostituzioni:
PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina
Dott.ssa BECCAGUTTI Federica
Dott.ssa FRAMONDEA Angela
Dott. LUPI Fiorenzo
Dott. LUPI Giuseppe
Dott. SUARDI Paolo
Dott.ssa ROVIDA Laura
Dott.ssa RUFFINI Elena
Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia)
Pontevico (BS), tel. 030 9307850 - cell. 348 7666558
Trescore Cremasco (CR), tel. 0373 290000 - cell. 347 1166078
Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 320 6739025
Cremona, tel. 0372 437277 - cell. 328 0282301
Orzinuovi (BS), tel. 030 941676 (iscritto Ordine Brescia)
Romanengo (CR), tel. 0373 72847 - cell. 339 2666012
Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 3402289362
MEDICI DI MEDICI'A GE'ERALE
Dott.ssa ACERBI Laura Giuseppina
Pontevico (BS), tel. 030 9930558 - cell. 339 7882879 (iscritta Ordine Brescia)
Dott.ssa BARBAGALLO Maria Lucia Cremona, tel. 0372 21532 - cell. 329 9303769
Dott. BEDANI Fulvio
Cremona, cell. 393 0124789 - 347 2207392
Dott.ssa BENELLI Elda Vittoria
Madignano (CR), tel. 0373 65311 - cell. 328 0872701
Dott.ssa BERTOCCHI Elisa
Casalmaggiore (CR), tel. 0375 201365 - cell. 349 5179437
Dott.ssa BINI Annamaria
Martignana Po (CR), cell. 339 6298195
Dott.ssa BOTTANI Elisabetta
Parma, cell. 320 8979475 (iscritta Ordine Parma)
Dott. BRAMBILLA Paolo
Soncino (CR), cell. 335 6668268
Dott. BURGIO Michele
Chiaravalle (AN), cell. 320 2766363 (iscritto Ordine Macerata)
Dott.ssa CARENZI Silvia Francesca
Crema (CR), cell. 339 2291445
Dott. CONCARI Silvano Elia
Torre de Picenardi (CR), tel. 0375 94136 - cell. 336 629252 (iscritto Ordine Mantova)
Dott.ssa CROTTI Chiara
Crema (CR), tel. 0373 250746 - cell. 328 2823946
Dott.ssa DALL’ARA Francesca
Cremona, tel. 0372 414403 - cell. 349 4077541
Dott. DI GIOVANNI Michele
Palermo, cell. 347 7349379 (iscritto Ordine Brescia)
Dott. ELNADI Mohamed
Soresina (CR), cell. 334 9427552 (iscritto Ordine Lodi)
Dott. FERRARI Massimiliano
Calvatone (CR), tel. 0375 97486 - cell. 338 5842587
Dott.ssa GARAVELLI Claudia
Torre de’ Picenardi (CR), tel. 0375 94311 - cell. 338 1384708
Dott. GOGA Roel
Piadena (CR), cell. 349 5329248
Dott.ssa GUARNERI Antonella
Cremona, tel. 0372 24318 - cell. 336 416320
Dott.ssa GUARNERI Federica
Gambara (BS), cell. 339 4189921 (iscritta Ordine di Brescia)
Dott.ssa GUERRA Clelia
Casalmaggiore (CR), tel. 0375 42625 - cell. 333 9900428
Dott. HAMED ABDOU ELOULIMY Aiman
Lodi, cell. 389 4829092
Dott.ssa INZOLI Irene
Crema (CR), tel. 0373 200415 - cell. 348 4435612
Dott.ssa LABATE Domenica
Reggio Emilia, cell. 349 7748818 (iscritto Ordine Reggio Emilia)
Dott. MARSELLA Filippo
Motta Baluffi (CR), tel. 0375 968008, cell. 333 9054592
Dott.ssa MINICOZZI Patrizia
Bonemerse (CR), tel. 0372 496821 - cell. 347 7292906
Dott. PALAZZO Davide
Bernalda (MT), cell. 320 8408360 - 338 2232192 (iscritto Ordine Matera)
Dott.ssa PANACCIONE Alessia
Pomezia (Roma), cell. 333 2949450 (iscritto Ordine Roma)
Dott. PEZZANI Ciro
Torricella del Pizzo (CR), tel. 0375 99172 - cell. 339 8692249
Dott.ssa PIZZI Alessia
Padenghe sul Garda (BS), tel. 0372 433295 - cell. 339 3834848
Dott. QUINZANI Filippo
Cremona, tel. 0372 34911 - cell. 338 7757624
Dott. RIZZINI Stefano
Cremona, tel. 0372 410732 - cell. 340 5707656
Dott. ROTA Marco
Cremona, tel. 030 3701132 - cell. 333 1204319 (iscritto Ordine Brescia)
Dott.ssa RUFFINI Elena
Crema (CR), tel. 0373 200257 - cell. 3402289362
Dott.ssa SPOTTI Maria
Cremona, tel. 0372 435832 - cell. 328 2566054
Dott. TRIULZI Davide
Quintano (CR), cell. 340 3466226
Dott.ssa VARISCO Daniela
Capralba (CR), tel. 0373 450079 - cell. 348 7593116
Dott. ZANINI Gianluca
Castiglione delle Stiviere (MN), cell. 328 4057353 (iscritto Ordine Mantova)
Si chiede cortesemente di tenere informati gli Uffici dell’Ordine in caso di indisponibilità ad
effettuare sostituzioni
18
Vita dell’Ordine
P. E. C. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si sollecitano tutti gli iscritti, che ancora non hanno a
disposizione la PEC, di adeguarsi rapidamente al fine di
ottemperare ad un obbligo di legge
L’ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DI CREMONA
FORNISCE GRATUITAMENTE UNA CASELLA PEC
A TUTTI GLI ISCRITTI
Il comma 7 dell’articolo 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con Legge 28 gennaio
2009 n. 2, prescrive che:
“I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un
elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.
Come già anticipato la F.N.O.M.C.e O. con comunicazione n. 44 del 16 novembre 2009 aveva segnalato
che:
“Da recenti contatti con il Ministero della Funzione Pubblica, da noi sollecitati ed ottenuti, si è chiarito che la
scadenza del 29 novembre 2009, prevista dalle vigenti disposizioni di legge relative all’oggetto, è da intendersi come termine ordinatorio e non perentorio.”
Si comunica quindi che il Consiglio dell’Ordine di Cremona nella seduta del 29 aprile 2010, valutato nuovamente tutto il materiale pervenuto in merito all’oggetto, ha deliberato di sottoscrivere una convenzione
con il gestore ARUBAPEC facendosi carico di tutte le relative spese, in modo da fornire una casella
PEC gratuita a tutti gli iscritti.
Quindi invitiamo tutti i Colleghi che non lo avessero ancora fatto ad attivare una casella PEC seguendo le sottoriportate procedure:
accedere al portale www.pec.it
cliccare in alto a destra su “convenzioni”
inserire il codice convenzione “OMCEO-CR-0023”
nella pagina successiva inserire codice fiscale, cognome e nome
inserire poi i dati richiesti
la richiesta della casella PEC viene salvata e vengono generati in PDF i documenti
necessari alla sottoscrizione del servizio PEC
— la casella sarà attivata solamente dopo la ricezione via fax (0575 862020 - 862026) della
documentazione sottoscritta, a cui va allegato un documento d’identità.
—
—
—
—
—
—
Il servizio di help desk verrà erogato tramite i numeri
0575 / 0500 - 0575 / 0504
attivo dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì
oppure via e-mail: [email protected]
Dopo l’attivazione si raccomanda l’invio alla Segreteria dell’Ordine dell’indirizzo PEC,
utilizzando la modulistica appositamente predisposta e riportata sul Notiziario.
Vita dell’Ordine
19
MODULO DI AUTORIZZAZIO'E AGGIOR'AME'TO
RECAPITI PERSO'ALI
DA INVIARE COMPILATO IN STAMPATELLO A:
ORDI'E PROVI'CIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODO'TOIATRI
Via Palestro 66 – 26100 CREMO'A
FAX 0372 27368
E-mail [email protected]
PEC: [email protected]
Il / La sottoscritto / a
Cognome _____________________________________ Nome ___________________________________
Nato a _____________________________________________ il _________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________
autorizza
l’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona all’utilizzo del proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________________________________
indirizzo e-mail (normale) ________________________________________________________________
tel. cellulare ____________________________________________________________________________
I dati, forniti all’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona, saranno utilizzati
nel rispetto delle vigenti norme di Legge sulla riservatezza, per le comunicazioni trasmesse via mail da tale
Ente che provvederà anche alla trasmissione degli stessi alla FNOMCeO.
Data _________________________
Firma________________________________________
Allegare fotocopia carta d’identità
20
Vita dell’Ordine
Richiesta certificati
Si ricorda che, per il rispetto delle norme sulla privacy, l’Ordine rilascia i certificati di iscrizione
solo al diretto interessato, oppure a persona che sia
fornita di specifica delega scritta.
Gli iscritti sono pertanto invitati a collaborare, evitando lamentele in quanto il personale amministrativo si limita ad attenersi ai dettami del Codice
sulla privacy.
Si ricorda, inoltre, che gli iscritti si possono
avvalere della possibilità di autocertificare i dati relativi alla propria iscrizione.
Tale autocertificazione deve contenere i dati
anagrafici, l’Albo di appartenenza, il numero e la
data di iscrizione all’Ordine.
Dal 1° gennaio 2012, la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14 del 2011 recante “adempimenti
urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni
in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di
cui all’art. 15, della Legge 12 novembre 2011,
n. 183 prevede che i certificati avranno validità
solo nei rapporti tra i privati e le amministrazioni
non potranno più chiedere ai cittadini certificati o
informazioni già in possesso di altre pubbliche
amministrazioni”.
Sicurezza sul posto di lavoro:
convenzione con
Centro Devoto di Casalmaggiore
Le sempre più pressanti normative in tema di
sicurezza e i nuovi obblighi che ne derivano per i
datori di lavoro hanno indotto l’Ordine Provinciale
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona a valutare la possibilità di conferire ad un soggetto esterno l’incarico di RSPP, al fine di:
− sfoltire notevolmente le pratiche burocratiche
che attualmente ci competono (si ricorda che a
partire dal 31 dicembre 2012 deve essere redatto
in forma esaustiva il documento di valutazione
dei rischi anche per chi ha meno di 10 dipendenti);
− evitare i periodici corsi di aggiornamento (sono
previste fino a 48 ore ogni 5 anni, con costi importanti in termini di partecipazione ai corsi e di
giornate lavorative perse);
− semplificare le procedure di aggiornamento del
personale, migliorandone al contempo le caratteristiche qualitative in termini di effettiva
prevenzione (affidandolo a personale molto più
qualificato in tal senso del datore di lavoro).
A tale scopo si è stabilita una convenzione
con la ditta ‘Centro Devoto S.a.s’ di Casalmaggiore, aperta a tutti i Colleghi Medici ed
Odontoiatri che vogliano aderire e che abbiano
almeno un dipendente.
Questi i termini della convenzione; a fronte di
un modico esborso annuale (€ 300 + IVA) il
“Centro Devoto Sas” assume l’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(R.S.P.P. D.lgs. 81/2008), comprensivo della
elaborazione/aggiornamento del Documento di
Valutazione dei Rischi, della formazione del personale assunto prima del 26 gennaio 2012 e del servizio di aggiornamento alla normativa in merito alla
sicurezza e igiene sul posto di lavoro.
Particolarmente importante è il tema
dell’aggiornamento del personale dipendente; in base agli accordi sanciti dalla Conferenza StatoRegioni del 21 dicembre 2011, e ormai divenuti
“Legge”, vi è l’obbligo, per il datore di lavoro, di
procedere alla formazione dei lavoratori, compresi i
lavoratori interinali e stagionali, secondo un percorso formativo ben definito come durata, contenuti
minimi, modalità di formazione e con vincoli
precisi in merito ai requisiti dei soggetti formatori
ed ai contenuti che dovranno contenere gli attestati
di formazione.
Anche le sanzioni previste a riguardo sono
particolarmente pesanti: arresto da due a quattro
mesi o ammenda da € 1.200 a € 6.400 .
I Colleghi interessati a tale convenzione
possono comunicarlo alla Segreteria dell’Ordine,
lasciando i loro recapiti.
A partire dal 1° settembre 2012 saranno contattati direttamente dal “Centro Devoto” con cui
verranno stabiliti i dettagli tecnico-operativi.
Leggi e decreti
Decreto 23 maggio 2012 Determinazione del numero globale di
medici specialisti da formare nel
triennio 2011/2014 e assegnazione
dei contratti formazione specialistica
Si riporta la comunicazione n. 80 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 25 ottobre 2012.
“Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 22 ottobre 2012 è stato pubblicato il
Decreto 23 maggio 2012 recante “Determinazione del
numero globale di medici specialisti da formare nel
triennio 2011/2014 ed assegnazione dei contratti di formazione specialistica per l’anno accademico 2011/2012”.
Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art.
35 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che
prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile
del terzo anno, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze
sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della
situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero della Sanità ed al Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e ai sensi degli articoli 37
e seguenti del Decreto Legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, secondo i quali, all’atto dell’iscrizione alle scuole
di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano uno specifico contratto annuale di formazione specialistica.
Si riportano di seguito le disposizioni di maggior
rilievo.
L’art. 1 del provvedimento prevede in particolare
che per il triennio 2011/2014 il fabbisogno dei medici
specialisti da formare nelle scuole di specializzazione di
medicina e chirurgia è determinato in 8.438 unità per
l’a.a. 2011/2012; in 8.170 unità per l’a.a. 2012/2013, in
8.190 unità per l’a.a. 2013/2014.
L’art. 2 dispone che per l’anno accademico
2011/2012 il numero dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato è fissato in 5.000 unità.
L’art. 3 prevede che “per far fronte ad esigenze
formative specifiche evidenziate dalle singole Regioni e
Province autonome in cui insistono le strutture formative,
ove sussistano risorse aggiuntive, comunque acquisite
dalle Università e nel limite dei posti programmati di cui
all’art. 2, possono essere previsti ulteriori contratti di for-
21
mazione specialistica in aggiunta a quelli finanziati dallo
Stato.
2. Le Regioni e le Province Autonome, ove non
insistano nel loro territorio Facoltà di Medicina e Chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con Università
di altre Regioni al fine di destinare contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la formazione di ulteriori
medici secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale o provinciale”.
L’art. 5 stabilisce che, nell’ambito dei posti di cui
all’art. 2 del decreto, i posti riservati al Ministero della
Difesa per le esigenze delle sanità militare siano determinati in 22.
D.L. 179/12 recante
Misure urgenti per la crescita del Paese
Si riporta la comunicazione n. 81 trasmessa dalla
FNOMCeO in data 25 ottobre 2012 in merito all’oggetto.
“Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 245 del 19 ottobre
2012, Supplemento Ordinario n. 194/L, è stato pubblicato
il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 recante
“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
Il provvedimento contiene tra l’altro disposizioni
di particolare interesse per la categoria medica e per gli
Ordini provinciali.
In particolare l’art. 5 recante “Posta elettronica
certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese
e dei professionisti” dispone che “al fine di favorire la
presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo
scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità
telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli
indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle
imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo
sviluppo economico.
2. L’Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti
presso il registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo
16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. L’accesso all’INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, nonché ai professionisti e alle imprese in esso presenti.
22
4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine
del contenimento dei costi e dell’utilizzo razionale delle
risorse, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell’Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture
informatiche delle Camere di Commercio deputate alla
gestione del registro imprese e ne definisce con proprio
regolamento, da emanare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le modalità di accesso e di aggiornamento.
5. Nel regolamento di cui al comma 4 sono anche
definite le modalità e le forme con cui gli Ordini e i Collegi professionali comunicano all’Indice nazionale di cui
al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti
telematici resi disponibili dalle Camere di Commercio
per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine
di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi
indirizzi”.
L’art. 7 concernente “Trasmissione telematica
delle certificazioni di malattia nel settore pubblico” introduce misure, volte ad estendere la procedura relativa
alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia attualmente utilizzata da tutti i dipendenti del settore
privato e dalla gran parte di dipendenti pubblici, anche
alle categorie di dipendenti del settore pubblico attualmente non ricomprese nel regime del D.Lgs. 165/01,
rafforzando le iniziative in atto per assicurare un quadro
completo delle assenze nei settori pubblico e privato e
un efficace sistema di controllo delle stesse, nonché per
semplificare gli adempimenti a carico dei lavoratori e
dei medici.
Rimane comunque escluso dall’obbligo di rilascio in modalità telematica delle certificazioni di malattia il personale appartenente alle Forze armate e ai Corpi
armati dello Stato e al Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco.
Con riferimento al certificato inerente al congedo
per la malattia del figlio, di cui all’art. 47 del
D.Lgs 151/01, l’art. 7, comma 3, del decreto-legge
179/12 mira inoltre a uniformare gli adempimenti a carico dei medici curanti, che non dovranno utilizzare procedure diverse (telematiche o cartacee) in base alla tipologia di lavoratore.
La certificazione viene inviata dal medico curante
del SSN ovvero dal medico convenzionato direttamente
all’INPS utilizzando il sistema per la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia realizzato in attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 26 febbraio 2010, attualmente utilizzato dalla quasi totalità dei
medici curanti.
Le relative modalità attuative sono rimesse ad un
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la Pubblica amministrazione e
la semplificazione, del Ministro delegato per
l’innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro della Salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati
personali.
Leggi e decreti
La norma mira, quindi, a uniformare gli adempimenti a carico dei medici curanti, ampliando le funzionalità delle procedure telematiche già in uso.
L’art. 7 prevede infine che ai fini della fruizione
del congedo per la malattia del figlio è il lavoratore che
comunica direttamente al medico, all’atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell’articolo 47,
del D.Lgs. 151/01 le generalità del genitore che usufruirà del congedo medesimo.
L’art. 12 recante “Fascicolo sanitario elettronico
e sistemi di sorveglianza nel settore sanitario” dispone
che il fascicolo sanitario elettronico è l’insieme di dati e
documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi riguardanti
l’assistito.
Il fascicolo sanitario (FSE), istituito dalle Regioni
e Province autonome, è alimentato in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai
soggetti che prendono in cura l’assistito nell’ambito del
servizio sanitario nazionale e dei servizi socio sanitari
regionali, nonché su richiesta del cittadino, con i dati
medici in suo possesso.
La consultazione dei dati e documenti presenti
nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2), può essere realizzata soltanto con
il consenso dell’assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all’erogazione della prestazione sanitaria.
L’art. 13 recante “Prescrizione medica e cartella
clinica digitale” dispone che “le regioni e le province
autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le
equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in
ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60% nel
2013, all’80% nel 2014 e al 90% nel 2015.
2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto
il territorio nazionale. Con Decreto del Ministro della
Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
Stato Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.
3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente
in formato elettronico.
L’inosservanza di tale obbligo comporta
l’applicazione di quanto
previsto
dall’articolo
55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”.
Al fine di consentire un esame più approfondito
della materia è possibile scaricare copia del provvedimento sul portale della FNOMCeO al link della Gazzetta Ufficiale.
Leggi e decreti
ote della Federazione sul D.D.L. 3533
Si riporta la comunicazione n. 85 trasmessa dalla
FNOMCeO in data 14 novembre 2012 in merito alle note inviate alla Commissione Igiene e Sanità e alla Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato della
Repubblica con allegati gli emendamenti predisposti al
disegno di legge n. 3533 concernente “Conversione in
legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”.
“La Federazione ha posto in rilievo la necessità
che alcune norme del provvedimento siano emendate. In
particolare all’art. 7 vengono proposte alcune modifiche
che precisano ruolo e responsabilità del medico certificatore e garantiscono la corretta identificazione del lavoratore che usufruisce del congedo.
All’art. 12 si propone un emendamento che esprime la necessità di definire compiti e responsabilità dei
soggetti che implementano il FSE. All’art. 13 si propone
di declinare per obiettivi le percentuali di dematerializzazione ivi definite.
La FNOMCeO, con riferimento specifico all’art.
13, comma 3, sopraccitato, ritiene che esso vada emendato nel senso di prevedere che, affinchè si configuri
l’ipotesi di illecito disciplinare, debbano ricorrere sia
l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia l’elemento soggettivo del dolo o della colpa. Inoltre, l’applicazione delle sanzioni deve avvenire in
base ai criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le
previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento, ove la reiterazione è da intendersi come recidiva ovvero irrogazione di successive sanzioni a carico di un
soggetto già sanzionato per la violazione dell’obbligo di
trasmissione telematica.
All’uopo si rileva che la Commissione Igiene e
Sanità del Senato della Repubblica nella seduta in sede
consultiva del 13 novembre 2012 ha approvato un parere
che recepisce le osservazioni di questa Federazione.
Al tempo stesso si sottolinea che tutti gli emendamenti proposti dalla FNOMCeO sono stati presentati
presso la Commissione Industria, Commercio, Turismo e
vedono la firma del Sen. Enzo Giorgio Ghigo e del Sen.
Antonio Tomassini, Presidente della Commissione Igiene
e Sanità. Un emendamento proposto dalla Federazione
inerente all’art. 13, comma 3, del disegno di legge
(sull’ipotesi di illecito disciplinare) è stato presentato anche dalla Sen. Fiorenza Bassoli, relatrice al provvedimento in Commissione Igiene e Sanità.”
Controversie in materia di responsabilità
medica - la mediazione non è obbligatoria
- sentenza Corte Costituzionale
Si riporta la comunicazione n. 82 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 30 ottobre 2012.
23
“Si ritiene opportuno segnalare che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per
eccesso di delega legislativa del D.Lgs 4 marzo 2010
n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Si rileva che l’art. 5, comma 1, del D.Lgs 28/10
prevede che “chi intende esercitare in giudizio un’azione
relativa ad una controversia in materia di condominio,
diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007,
n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le
materie ivi regolate.
L’esperimento del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a
pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui
all’articolo 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione
non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della
domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni”.
Pertanto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale che deve essere ancora depositata e pubblicata sulla G.U. permane soltanto la mediazione facoltativa.
Di fatto l’art. 5 del D.Lgs. 28/10 citato in premessa, che prevedeva l’obbligatorietà della mediazione per le
controversie in materia di responsabilità medica, viene
travolto.
Mediazione: Circolare 12 novembre 2012
del Ministero della Giustizia
Si riporta la comunicazione n. 88 pervenuta dalla
FNOMCeO in data 19 novembre 2012.
“Facendo seguito alla comunicazione n. 82 del 30
ottobre 2012, si trasmette per opportuna conoscenza copia della Circolare 12 novembre 2012 emanata dal Ministero della Giustizia recante “Pronuncia della Corte Costituzionale sulla illegittimità costituzionale della obbligatorietà della mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010.
Prime indicazioni”.
24
La Circolare del Ministero della Giustizia chiarisce che gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del
dispositivo della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.
Questo significa che fino ad allora sussiste
l’obbligo della mediazione e gli organismi possono portare a termine le mediazioni iniziate ai sensi dell’art. 5,
comma 1 del D.Lgs 28/10 (controversie in materia di responsabilità medica).
La Circolare evidenzia che per i procedimenti in
corso gli organismi di mediazione debbono avvisare le
parti della pronuncia della Corte Costituzionale, spiegando che dal momento della pubblicazione della sentenza
della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale verrà
meno l’obbligatorietà del tentativo di mediazione.
Pertanto una volta a conoscenza del mutamento
della natura della conciliazione (da obbligatoria a facoltativa) le parti potranno decidere se andare avanti o devolvere la controversia al giudice ordinario.
Con riferimento agli organismi di mediazione la
Circolare sottolinea che gli stessi dovranno tenere presenti i futuri effetti della pronuncia sulle previsioni di cui
al D.M. 180/10 e s.m.i.
In particolare la Circolare rileva che le ripercussioni derivanti dalla non obbligatorietà della mediazione
avranno ad oggetto specificatamente:
− l’art. 7, comma 5, lett. d) del D.M. 180/10 inerente
alla previsione per cui, nei casi di obbligatorietà della
mediazione, il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte
chiamata in mediazione e la segreteria dell’organismo
può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e di mancato
accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art. 11,
comma 4, del D.Lgs 28/2010;
− l’art. 16, comma 4, lett. d), in base al quale nelle materie di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010
l’importo massimo delle spese di mediazione deve
essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e
della metà per i restanti;
− l’art. 16, comma 9, ultimo periodo, che, con riguardo
alle modalità di corresponsione delle spese di mediazione, precisa che in ogni caso, nelle medesime ipotesi di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010
l’organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di
svolgere la mediazione.”
Gli interessati potranno prendere visione di suddetta circolare presso la Segreteria dell’Ordine.
Leggi e decreti
L’IRAP nella attività medica;
la giurisprudenza e le novità che potrebbero
derivare dalla approvazione del disegno
di legge di stabilità 2013 e dal disegno di legge
recante la delega fiscale
Si riporta la circolare trasmessa dalla FNOMCeO
in data 5 dicembre 2012 in merito all’oggetto.
“Con la presente nota si vuole cercare di delineare
il campo di applicazione dell’IRAP relativamente
all’attività medica, che è stato in questi anni controverso
e di difficile applicazione e continua a destare qualche
perplessità interpretativa.
Si sottolinea comunque che non vi è alcun dubbio
che la valutazione della assoggettabilità all’IRAP del reddito dei professionisti e in particolare dei medici necessiti
di una distinzione caso per caso.
Si dovrà innanzitutto chiarire in prima analisi cosa
si intenda per autonoma organizzazione a cui è direttamente riconducibile il presupposto impositivo dell’IRAP.
In seconda analisi si dovrà verificarne il campo di applicazione e specificatamente se il presupposto impositivo
trovi applicazione solo ai medici titolari di studio o partecipanti a studi associati o anche ai medici che percepiscano un compenso per le attività svolte all’interno di strutture da altri organizzate.
E’ bene subito chiarire che l’assoggettamento
all’IRAP si fonda su due cardini principali: lo svolgimento abituale di un’attività autonoma diretta allo scambio di
beni e servizi, purché organizzata, ed in secondo luogo la
sussistenza di un’autonoma organizzazione.
L’autonoma organizzazione consiste di fatto
nell’esistenza di investimenti di capitale e lavoro con apporto di prestazioni di terzi (dipendenti o collaboratori)
che sotto il diretto coordinamento dell’imprenditore o del
professionista consentono di raggiungere un incremento
di fatturato rispetto a quanto riuscirebbe a raggiungere
l’imprenditore o il professionista da solo.
In particolare si rileva che la Corte Suprema di
Cassazione - Sezione Sesta Civile - con Sentenza n. 5320
del 3 aprile 2012 è tornata ad esprimersi sul concetto di
autonoma organizzazione e correlativamente sui limiti al
rimborso IRAP, ribadendo che “in tema di IRAP
l’esercizio per professione abituale, anchorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall’impresa
commerciale costituisce, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale
con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto
dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.
Leggi e decreti
Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui
accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro
autonomo:
− sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile
dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse;
− impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che,
secondo l’“id quod plerumque accidit, costituiscono
nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio
dell’attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la
prova dell’assenza delle predette condizioni”.
Pertanto il presupposto impositivo dell’IRAP troverebbe applicazione solamente al titolare dello studio
medico o al partecipante allo studio associato quando sia
presente il presupposto dell’autonoma organizzazione
dell’attività professionale come definito dalla sentenza
della Corte Suprema di Cassazione n. 5320/12 sopraccitata e quindi tutte le volte nelle quali il medico si trovi
nelle seguenti condizioni:
1. sia il titolare dello studio professionale o meglio il
responsabile dell’organizzazione o partecipante allo
studio associato;
2. si avvalga in modo non occasionale del lavoro di terzi
(collaboratori e dipendenti);
3. si avvalga di beni strumentali significativi (impianti,
mobilio ecc).
La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito con sentenza n. 9692 del 2012 che non sono soggetti ad IRAP i
proventi che un lavoratore autonomo percepisca come
compenso per le attività svolte all’interno di una struttura
da altri organizzata.
Pertanto sulla base di tale orientamento giurisprudenziale si dovrebbe ritenere che i medici collaboratori
che prestano la propria attività in strutture sanitarie gestite da terzi siano esenti dall’IRAP.
Si rileva invece che l’esercizio in forma associata
dell’attività medica rientra tra i casi per i quali
l’orientamento consolidato della Corte Suprema di Cassazione ritiene che “l’autonoma organizzazione” sia sempre sussistente sulla base della considerazione che la
struttura dello studio associato rechi fisiologicamente
vantaggi di tipo organizzativo al professionista.
La Corte Suprema di Cassazione ha sancito che
gli elementi costitutivi dell’organizzazione di cui fruisce
il professionista inserito nello studio associato siano sempre sufficienti a far presumere un incremento della sua
capacità produttiva. Ciò non toglie che il professionista
associato al fine di essere esonerato dal pagamento
25
dell’imposta potrebbe cercare di dimostrare, fornendo
idonee prove, il difetto dell’autonoma organizzazione e
dei relativi vantaggi presunti.
In questo quadro si inserisce l’attività parlamentare di questi giorni che ha visto l’approvazione di due
emendamenti in materia di IRAP all’interno del disegno
di stabilità e del disegno di legge recante la delega
fiscale.
Per quanto concerne la Legge di stabilità 2013,
approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati, si
prevede che a decorrere dall’anno 2014 sia istituito un
fondo finalizzato ad escludere dall’ambito di applicazione dell’IRAP le persone fisiche che svolgono una attività
di impresa o di lavoro autonomo a fronte di due requisiti:
− il mancato impiego di lavoratori dipendenti o assimilati a questi;
− l’impiego anche mediante locazione di beni strumentali il cui ammontare massimo sia determinato con
decreto del Ministero dell’Economia e Finanze.
La novità è di particolare rilevanza perché
l’esclusione dei professionisti dall’IRAP viene di fatto
definita con il decreto sopraccitato che determinerà il valore dei beni strumentali che danno diritto all’esenzione.
E’ bene però chiarire che tale normativa, se pur
approvata definitivamente, non entrerà in vigore nel breve termine e bisognerà peraltro verificare quali siano gli
effetti pratici di tali modifiche.
Si rileva comunque che, allo stato attuale in attesa
della nuova normativa, qualora il medico professionista
ritenga di rientrare nelle condizioni di esenzione al presupposto impositivo dell’IRAP e quindi ritenga di non
effettuare il relativo versamento, l’onere della prova che
l’IRAP sia dovuta spetterà all’Agenzia dell’Entrate che
dovrà dimostrare che il medico si avvale di autonoma
organizzazione.
Ciò detto, considerata la delicatezza della materia
che ha un carattere di generalità e visti i relativi dubbi
interpretativi della stessa, sarebbe opportuno verificare
caso per caso le varie situazioni operative, eventualmente
con l’ausilio di consulenti fiscali, onde evitare possibili
sanzioni.
Infine l’art. 4, comma 2, del Disegno di Legge
concernente “Delega al Governo recante disposizioni per
un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla
crescita” - Atto Senato 3519-A, già approvato in prima
lettura dalla Camera dei Deputati, prevede che
nell’ambito dell’esercizio della delega fiscale venga
affidato al Governo il compito di chiarire la definizione
di autonoma organizzazione, adeguandola ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai
fini dell’assoggettabilità dei professionisti e dei piccoli
imprenditori all’IRAP.”
26
IRAP - nota della Federazione inviata
alla Commissione Bilancio del Senato
sul D.D.L. 3584 recante Legge di stabilità
Presso la Segreteria dell’Ordine è consultabile la
comunicazione n. 94, con allegata la nota inviata dalla
Federazione alla Commissione Bilancio del Senato della
Repubblica con l’emendamento predisposto all’art. 3,
comma 28, del disegno di legge n. 3584 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - Atto
Senato n. 3584”.
“La FNOMCeO ritiene che la disposizione di cui
all’art. 3, comma 28, del disegno di legge di stabilità
2013, che prevede che dal 2014 potranno essere esentati
dal pagamento dell’Imposta le imprese e i professionisti
che non si avvalgono di dipendenti o assimilati e che
impieghino, anche mediante locazione, beni strumentali
di valore inferiore a una certa soglia definita con decreto
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, debba essere modificata nel senso di prevedere l’esenzione dal presupposto impositivo dell’IRAP anche di quei professionisti che all’interno dei propri studi vedano la presenza di
lavoratori o assimilati, i quali siano però previsti da soggetti terzi in qualche modo sovraordinati al professionista
e/o all’imprenditore.”
Legge 189/12 - Conversione in legge
con modificazioni del D.L. 158/12
recante “Disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante
un più alto livello di tutela della salute”
“Si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 263 del 10 novembre 2012 - Suppl. Ordinario n. 201 - è stata pubblicata la
Legge 8 novembre 2012, n. 189 concernente
“Conversione in legge, con modificazioni, del DecretoLegge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante
un più alto livello di tutela della salute”.
Considerata la rilevanza delle disposizioni introdotte dalla Legge 189/12 si procede di seguito ad una
breve sintesi delle norme che si considerano di maggior
rilevanza.
L’art. 1 recante “Riordino dell’assistenza territoriale e mobilità del personale delle aziende sanitarie” prevede che le Regioni ridefiniscano l’organizzazione dei
servizi territoriali di assistenza primaria mediante il ricorso a forme organizzative sia monoprofessionali sia multiprofessionali. Le prime sono denominate - da parte delle
norme in esame - aggregazioni funzionali territoriali;
esse condividono in forma strutturata obiettivi e percorsi
assistenziali, strumenti di valutazione della qualità assi-
Leggi e decreti
stenziale, linee guida, audit e strumenti analoghi.
Le seconde sono denominate unità complesse di
cure primarie; esse erogano prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l’integrazione dei professionisti
delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria, tenuto conto della peculiarità delle aree territoriali, quali
aree metropolitane, aree a popolazione sparsa ed isole
minori.
La riorganizzazione dovrebbe essere volta a
garantire l’attività assistenziale per l’intero arco della
giornata e per tutti i giorni della settimana. In particolare
per le unità complesse di cure primarie le Regioni privilegiano la costituzione di reti di poliambulatori territoriali
dotati di strumentazione di base, aperti al pubblico per
tutto l’arco della giornata, nonché nei giorni prefestivi e
festivi con idonea turnazione, che operino in coordinamento e in collegamento telematico con le strutture ospedaliere. Le forme monoprofessionali e multiprofessionali
summenzionate erogano l’assistenza primaria attraverso
il personale convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale (Medici di Medicina Generale, Pediatri di
Libera Scelta e Specialisti Ambulatoriali).
In base alle norme in esame gli accordi collettivi
nazionali relativi al personale convenzionato devono prevedere l’adozione delle forme suddette, nonché definire
gli altri contenuti individuati dall’art. 1 - tra cui:
l’istituzione del ruolo unico per le funzioni di medico di
medicina generale del Servizio Sanitario Nazionale
(fermo restando che le graduatorie sono redatte a livello
regionale) la definizione dei compiti, delle funzioni e dei
criteri di selezione del referente o del coordinatore delle
forme organizzative summenzionate; la possibilità per le
Aziende del Servizio Sanitario Nazionale di stipulare accordi con le medesime forme organizzative per
l’erogazione di specifiche attività assistenziali, con particolare riguardo ai pazienti affetti da patologia cronica,
secondo modalità ed in funzione di obiettivi definiti in
ambito regionale.
L’art. 1 introduce specifici termini temporali per
l’adeguamento degli accordi collettivi nazionali e per la
stipulazione - senza ulteriori oneri a carico della finanza
pubblica - dei relativi accordi regionali attuativi; in caso
di mancato rispetto del termine temporale per
l’adeguamento degli Accordi Collettivi Nazionali si
provvede in via transitoria con Decreto del Ministro della
Salute, emanato secondo la procedura di cui al comma 7.
Il comma 5 prevede che, nell’ambito del patto della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, vengano definiti modalità, criteri e procedure per valorizzare, ai fini della formazione specifica
in medicina generale, l’attività remunerata svolta dai medici in formazione presso le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale e presso i Servizi della medicina convenzionata.
Leggi e decreti
L’art. 2 concernente “Esercizio dell’attività libero
professionale intramuraria” fissa al 31 dicembre 2012 il
termine per la ricognizione straordinaria degli spazi da
dedicare all’attività suddetta. Gli spazi ambulatoriali potranno essere acquisiti anche tramite l’acquisto o la locazione presso Strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici. Entro il 31 marzo 2013 dovrà essere attivata un’infrastruttura di rete per il collegamento in voce o
in dati tra l’Ente o l’Azienda e le singole Strutture nelle
vengono erogate le prestazioni di attività libero professionale intramuraria, interna o in rete.
Il pagamento di tutte le prestazioni dovrà essere
corrisposto al competente Ente o Azienda del Servizio
Sanitario Nazionale mediante mezzi che assicurino la
tracciabilità.
Le Ragioni e le Province autonome potranno autorizzare, limitatamente alle Aziende Sanitarie nelle quali
risultino non disponibili gli spazi per l’esercizio
dell’attività libero professionale, l’adozione di un programma sperimentale che preveda lo svolgimento delle
stesse attività presso gli studi privati dei professionisti
collegati in rete, previa sottoscrizione di una convenzione
annuale rinnovabile tra il professionista interessato e
l’azienda di appartenenza.
Entro il 28 febbraio 2015 la Regione o la Provincia autonoma interessata provvede alla verifica del programma sperimentale summenzionato; in caso di verifica
positiva la Regione può consentire in via permanente ed
ordinaria, limitatamente allo specifico Ente o Azienda del
Servizio Sanitario Regionale ove si sia svolto il programma sperimentale, lo svolgimento dell’attività intramuraria
presso gli studi professionali collegati in rete.
L’art. 2-bis recante “Misure in materia di tariffe
massime per le remunerazione delle prestazioni sanitarie”
prevede l’istituzione, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, di una Commissione
per la formulazione di proposte sull’aggiornamento delle
tariffe massime per la remunerazione delle strutture sanitarie accreditate che erogano, in base ad accordi e contratti, assistenza ospedaliera ed ambulatoriale a carico del
Servizio Sanitario Nazionale.
L’art. 3 concernente “Responsabilità professionale
dell’esercente le professioni sanitarie” esclude la responsabilità penale per i casi di colpa lieve, a condizione che
nello svolgimento dell’attività il soggetto si sia attenuto a
lineee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica. Il primo comma fa salva, invece la responsablità civile - che viene dalla norma in esame ricondotta
nell’ambito della cosiddetta responsabilità extracontrattuale. Si prevede, tuttavia, che nella determinazione della
misura del risarcimento del danno, il giudice tenga debitamente conto dell’eventuale conformità dell’operato alle
linee guida e buone pratiche summenzionate.
Il comma 2 demanda ad un regolamento governativo, adottato secondo la procedura definita dal medesimo comma 2 e dal primo periodo del comma 4 (su pro-
27
posta del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri
dello Sviluppo Economico e dell’Economia e delle
Finanze, sentite l’Associazione Nazionale fra le Imprese
Assicuratrici (ANIA), la Federazione Nazionale degli
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, nonché
le Federazioni Nazionali degli Ordini e dei Collegi delle
professioni sanitarie e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali
interessate), la disciplina di alcuni profili dei contratti
assicurativi contro la responsabilità civile (per gli esercenti professioni sanitarie). Il regolamento deve prevedere: l’istituzione di un fondo per garantire idonea copertura assicurativa per alcuni casi, individuati sulla base di
definite categorie di rischio professionale; l’obbligo di
inserire nei contratti di assicurazione clausole che dispongono alla scadenza la variazione in aumento o in
diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno
di sinistri; la limitazione della possibilità di disdetta della
polizza (da parte dell’impresa assicuratrice) al caso di
reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario
accertata con sentenza definitiva. In ogni caso, ai sensi
del secondo periodo del comma 4, è esclusa, a carico degli Enti ed Aziende del Servizio Sanitario Nazionale ogni
copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore
rispetto a quella prevista (per il relativo personale) dalla
normativa contrattuale vigente.
Il comma 3 concerne la determinazione del danno
biologico eventualmente conseguente all’attività degli
esercenti professioni sanitarie.
L’art. 3-bis recante “Gestione e monitoraggio dei
rischi sanitari” prevede che, al fine di ridurre i costi connessi al complesso dei rischi relativi alla propria attività,
le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito
della loro organizzazione e senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, provvedano ad analisi e
studi in materia ed adottino le necessarie soluzioni per la
gestione dei rischi medesimi, per la prevenzione del contenzioso e la riduzione degli oneri assicurativi.
Il Ministero della Salute e le Regioni monitorano
a livello nazionale e a livello regionale i dati relativi al
rischio clinico.
L’art. 4 concernente “Dirigenza sanitaria e governo clinico” introduce una nuova disciplina sui criteri, i
requisiti e la procedura per la nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali ed ospedaliere
(comma 1, lettera a)). Le novelle prevedono che la nomina (da parte della Regione) avvenga nell’ambito di elenchi di idonei, redatti a livello regionale - si può attingere
anche ad un nominativo inserito nell’elenco di idonei di
un’altra Regione - .
Gli elenchi sono redatti mediante avviso pubblico
e successiva selezione da parte di una commissione, costituita dalla Regione in prevalenza tra esperti indicati da
qualificate istituzioni scientifiche indipendenti (di cui
uno designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).
28
Si prevede in particolare alla lettera b) che le Regioni concordino in sede di Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome criteri e sistemi per la valutazione dell’attività dei direttori generali.
La lettera b-bis del comma 1) stabilisce che il direttore del dipartimento di prevenzione (delle Aziende
Sanitarie Locali) può essere scelto da parte del direttore
generale esclusivamente tra i direttori di struttura complessa del dipartimento medesimo, aventi almeno cinque
anni di anzianità nella funzione.
Inoltre, si modifica la disciplina sulle valutazioni
dei dirigenti medici e sanitari del Servizio Sanitario Nazionale (lettera c) del comma 1), prevedendo una verifica
annuale correlata alla retribuzione di risultato; si stabilisce inoltre una nuova normativa, per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa. Si prevede la selezione di una terna di candidati idonei da parte di
una commissione composta dal direttore sanitario
dell’azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale
nominativo costituito dall’insieme degli elenchi regionali
dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli
regionali del SSN; è prevista quindi la nomina da parte
del direttore generale nell’ambito della suddetta terna con
obbligo di motivazione per l’ipotesi in cui s’intenda nominare uno dei due candidati aventi punteggio inferiore.
Le novelle definiscono altresì criteri, requisiti e
procedure per il conferimento degli incarichi di struttura
semplice (lettera d), capoverso 7-quater) e modificano i
limiti numerici per alcuni contratti di lavoro subordinato
a termine, relativi a determinati incarichi dirigenziali
(lettere e-bis) ed e-ter)).
Si modifica, inoltre, la disciplina del collegio di
direzione (nell’ambito dell’Ente o Azienda del Servizio
Sanitario Regionale) (lettera f). I commi 2 e 3 dello stesso articolo 4 recano norme transitorie, con riferimento ad
alcune delle novelle di cui al precedente comma 1.
Il comma 4 prevede che ogni Regione promuova,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali sanitarie e della loro qualità. Il comma 5 esclude i
contratti a tempo determinato del personale sanitario del
Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi quelli dei dirigenti, dall’ambito di applicazione della disciplina generale sui contratti di lavoro subordinato a termine (di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive
modificazioni).
L’art. 4-bis recante “Disposizioni in materia di
assunzioni del personale di Servizio Sanitario Nazionale
e livelli di spesa” prevede la possibilità di una parziale
disapplicazione del blocco delle assunzioni del personale
nel Servizio Sanitario Regionale, con riferimento alle
Leggi e decreti
Regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari e nelle quali sia operante, per l’anno 2012, il blocco
summenzionato.
L’art. 7, comma 11, prevede che, con decreto ministeriale, si disciplini l’obbligo di idonea certificazione
medica per i cittadini che pratichino un’attività sportiva
non agonistica o amatoriale e si definiscano linee guida
per lo svolgimento di controlli sanitari sui praticanti e per
la dotazione e l’impiego da parte di società sportive sia
professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita.
Il comma 1 dell’articolo 11 prevede una revisione
straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale, al
fine di escludere dalla rimborsabilità (a carico del Servizio Sanitario Nazionale) i farmaci terapeuticamente superati. Lo stesso comma pone, inoltre, una norma a regime,
in base alla quale ogni revisione del prontuario in esame
può includere nell’ambito della rimborsabilità i medicinali equivalenti a quelli in scadenza di brevetto o di certificato di protezione complementare con effetto non anteriore alla scadenza medesima.
L’art. 12 concerne alcune procedure relative ai
medicinali. Si segnala, tra l’altro, che: la domanda di inserimento del farmaco tra quelli rimborsabili (a carico del
Servizio Sanitario Nazionale) è istruita - in base al comma 1 - contestualmente alla contrattazione del relativo
prezzo; la domanda in esame - ai sensi del comma 2 può essere presentata soltanto dopo il conseguimento
dell’autorizzazione all’immissione in commercio, tranne
le eccezioni individuate dal comma 3; si definiscono, al
comma 6, alcune fattispecie di automatico collocamento
(senza contrattazione del prezzo) di un farmaco generico
o biosimilare nella classe di rimborso a cui appartenga il
medicinale di riferimento; si esclude che, in caso di
estensione delle indicazioni terapeutiche di un medicinale, esso possa essere prescritto per le nuove indicazioni
con rimborso a carico del Servizio Sanitario Nazionale
prima o senza il contestuale espletamento delle procedure
di cui al comma 7; il comma 8 pone una novella intesa ad
accelerare la stipula di convenzioni (da parte delle Regioni, singole o in consorzio tra di esse) con i centri e le aziende per la lavorazione del plasma raccolto in Italia; si
pongono - ai commi da 9 a 12 - alcune norme, soprattutto
di natura amministrativa ed organizzativa, in materia di
sperimentazioni cliniche sull’uomo di medicinali.
L’art. 14 prevede norme inerenti alla contribuzione obbligatoria in favore della Fondazione ONAOSI per
determinati periodi pregressi (commi 8 e 9); in particolare il comma 8 dispone che “per il periodo 1° gennaio
2003 - 21 giugno 2007 la misura del contributo obbligatorio alla Fondazione ONAOSI, a carico dei sanitari dipendenti pubblici, iscritti ai rispettivi Ordini professionali
italiani dei farmacisti, dei medici chirurghi e odontoiatri
e dei veterinari, è determinata forfettariamente per ogni
contribuente in 12 euro mensili per gli ultimi 5 mesi del
Leggi e decreti
2003 e per l’anno 2004, in 10 euro mensili per gli anni
2005 e 2006, nonché in 11 euro mensili per il 2007. Per
il periodo 1° gennaio 2003 - 1° gennaio 2007 la misura
del contributo a carico dei sanitari, individuati quali nuovi obbligati dalla lettera e), primo comma dell’articolo 2,
della legge 7 luglio 1901, n. 306, e successive modificazioni, è anch’essa forfettariamente determinata negli
identici importi di cui al presente comma.
9. Le somme versate alla Fondazione ONAOSI
dai soggetti di cui al comma 8 per il periodo 1° gennaio
2003 - 21 giugno 2007 sono trattenute dalla Fondazione
a titolo di acconto dei contributi da versare. Con delibera
della Fondazione sono stabilite la procedura, le modalità
e le scadenze per l’eventuale conguaglio o rimborso.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono
estinti ogni azione o processo relativo alla determinazione, pagamento, riscossione o ripetizione dei contributi di
cui al primo periodo.
La Fondazione ONAOSI è comunque autorizzata
a non avviare le procedure per la riscossione coattiva
per crediti di importo inferiore a 500 euro. Per gli anni
successivi al 2007 resta confermato, per la determinazione dei contributi dovuti alla Fondazione, quanto disposto
dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 29 novembre 2007, n. 222”.
Il comma 1 dell’art. 15 opera una revisione della
disciplina sul trasferimento alle Regioni delle funzioni in
materia di assistenza sanitaria del personale navigante
(marittimo e dell’aviazione civile). Il comma 2 dell’art.
15 individua le prestazioni rese dal Ministero della Salute a titolo oneroso (per le quali la tariffa è rideterminata
secondo la procedura di cui al comma 3). I commi 3-bis
e 3-ter differiscono il termine per il riordino di alcuni
organi collegiali ed organismi operanti presso il Ministero della Salute ed escludono dall’ambito del medesimo
riordino la Commissione Centrale per gli Esercenti le
Professioni Sanitarie in considerazione delle funzioni di
giurisdizione speciale esercitate dalla stessa.
Alla fine di consentire un esame più approfondito
della materia è possibile scaricare copia del provvedimento al link Gazzetta Ufficiale del portale della
FNOMCeO.
DDL 3533 - crescita Italia approvati gli emendamenti
predisposti dalla FOMCeO
“Facendo seguito alla comunicazione n. 85 del 14
gennaio 2012, si ritiene opportuno segnalare che gli
emendamenti predisposti dalla FNOMCeO e proposti
alla attenzione della Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato della Repubblica sono stati
approvati rispettivamente nelle sedute del 27 novembre
29
(emendamenti 7.4, 7.6, 7.9) e del 3 dicembre 2012
(emendamenti 13.11-testo 2 e 13.12-testo 2).
Di particolare rilevanza per l’intera categoria professionale medica l’emendamento approvato all’art. 13
recante “Prescrizione medica e cartella clinica digitale”
che prevede che, in caso di mancato rilascio da parte del
medico delle prescrizioni di farmaceutica e specialistica
in formato elettronico, “affinché si configuri l’ipotesi di
illecito disciplinare, devono ricorrere sia l’elemento oggettivo dell’inosservanza all’obbligo di trasmissione, sia
l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.
Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento”.
Con l’accoglimento della modifica sopraccitata
proposta da questa Federazione è stata corretta una
disposizione del provvedimento che rischiava di esporre
il medico a sanzioni troppo gravi ed ingiustificate o ad
obbligarlo a rifiutare il rilascio della prescrizione stessa”.
Presso la sede dell’Ordine sono disponibili per
opportuna conoscenza tutti gli emendamenti predisposti
dalla Federazione e approvati dalla Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato della Repubblica.
Iniziative per la proroga del termine per
l’adeguamento a carico dei datori di lavoro
che occupano fino a 10 dipendenti alle
procedure standardizzate per la valutazione
dei rischi di cui al DLgs 81/08 e s.m.i. Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi - Interrogazione a risposta immediata Assemblea della Camera dei Deputati del
28 novembre 2012
La Federazione con comunicazione del 4/12/2012
ha ritenuto opportuno segnalare che il Governo, rappresentato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento,
Dino Piero Giarda, nella seduta dell’Assemblea della
Camera dei Deputati del 28 novembre 2012, ha risposto
ad una interrogazione parlamentare inerente alla fattispecie indicata in oggetto. Il Ministro, nella analisi delle
problematiche derivanti dalla applicazione della normativa di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.,
(“I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f).
Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla
data di entrata in vigore del decreto interministeriale di
cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non
30
oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei
rischi”), ha evidenziato la possibilità di valutare
l’adozione di una breve proroga rispetto al termine.
T utto q uesto o vviamente nell’attesa
dell’emanazione del
decreto
interministeriale
sopraccitato.
Considerata la rilevanza della materia per tutti i
titolari di studio medico con dipendenti, è in visione presso la Segreteria dell’Ordine, la risposta del Governo.
Leggi e decreti
Si ricorda che il documento di valutazione dei rischi deve, ai sensi dell’art. 29, comma 4, del D.Lgs
81/08, essere sempre custodito all’interno del proprio
studio (l’art. 55, comma 5, lett. f, dispone la sanzione
amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro).
Si evidenzia quindi che l’art. 1, comma 3, del decreto interministeriale 30 novembre 2012 prevede che i
datori di lavoro nell’effettuazione della valutazione dei
rischi debbano utilizzare la modulistica allegata al decreto.
Procedure standardizzate per la
valutazione dei rischi
Pubblicato il Decreto Interministeriale del
30 novembre 2012
Pertanto, stante il modello allegato al decreto interministeriale indicato in oggetto, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del relativo documento secondo i criteri di seguito elencati:
Facendo seguito alla nota del 4 dicembre 2012 la
Federazione con comunicazione dell’11 dicembre 2012
ha ritenuto opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6/12/2012 è stato pubblicato il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante “Recepimento delle procedure standardizzate di
effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, ai
sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo
decreto legislativo”.
− descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle
mansioni;
− identificazione dei pericoli presenti nel proprio studio
professionale;
− valutazione dei rischi associati ai pericoli identificativi e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
− definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e della sicurezza.
Si rileva che scopo della procedura è indicare un
modello di riferimento sulla base del quale effettuare la
valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il modello, approvato dalla Commissione Consultiva, si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzato anche dalle imprese fino a
50 lavoratori.
Pertanto tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori, ai quali fino
ad oggi è stato concesso di autocertificare la valutazione
dei rischi (art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/08), dovranno
procedere ad elaborare il documento di valutazione dei
rischi secondo il modello di cui alle procedure standardizzate.
Si rileva che l’effettuazione della valutazione dei
rischi sulla base delle procedure standardizzate è una precisa responsabilità del titolare dello studio professionale,
in quanto il datore di lavoro a cui è correlato un pesante
apparato sanzionatorio (l’art. 55 comma 1, lett. a, del
D.Lgs 81/08 e s.m.i. prevede l’arresto da tre mesi a sei
mesi o l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro).
Ciò detto si ritiene, come evidenziato dal Ministro
per i rapporti col Parlamento Dino Piero Giarda nella risposta ad una interrogazione parlamentare del 28 novembre 2012, che il Governo potrebbe concedere una breve
proroga del termine del 31 dicembre 2012 previsto
dall’art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Fino alla
data del 31 dicembre 2012 è infatti consentito ai datori di
lavoro che occupano fino a 10 lavoratori di predisporre
una autocertificazione del documento di valutazione dei
rischi.
Ciò detto si consiglia a tutti i titolari di studio medico e odontoiatrico che occupano fino a 10 dipendenti di
attivarsi entro il 31 dicembre 2012 ai fini della compilazione del modello in allegato al decreto interministeriale
30 novembre 2012 che permetterà di redigere il DVR
secondo le procedure standardizzate di cui all’art. 29,
comma 5, del D.Lgs 81/08. Tutto questo al fine di rispettare le disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nel luoghi di lavoro e correlativamente di evitare sanzioni.
Si ricorda che il DVR deve avere data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento, ai soli fini della
prova della data, da parte del Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale e del Medico Competente ove nominato.
Leggi e decreti
31
In assenza del Rappresentante dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS) e del Medico Competente la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla
legge (ricorso alla c.d. autoprestazione presso uffici postali prevista dall’art. 8 del D.Lgs 261/99).
Il disegno di legge di stabilità - Atto Senato 3584 dopo l’approvazione dell’Assemblea del Senato della
Repubblica sarà trasmesso alla Camera dei Deputati per
l’approvazione definitiva.
Si evidenzia ovviamente che tali disposizioni trovano applicazione anche agli Ordini Provinciali che
occupino fino a 10 lavoratori. I Presidenti degli Ordini
provinciali in quanto datori di lavoro dovranno quindi
anch’essi attivarsi per elaborare il DVR secondo le procedure standardizzate allegate al decreto interministeriale
30 novembre 2012.
Manuale Roversi di Diagnosi e Terapia
Si sottolinea inoltre che l’art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 30 novembre 2012 prevede che
anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori
possano effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012.
In conclusione si rileva che, qualora una azienda
con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR
(in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare
comunque un DVR pur non essendovi obbligata), tale
documento non dovrà essere necessariamente rielaborato
secondo le indicazioni standardizzate, fermi restando gli
obblighi di aggiornamento legati alla natura dinamica del
DVR (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali interpello n. 7 del 15 novembre 2012).
Titolari di studio odontoiatrico
che occupano fino a 10 lavoratori proroga autocertificazione dell’effettuazione
della valutazione dei rischi al 30 giugno 2013
Facendo seguito alla riunione dell’Assemblea della CAO del 14 dicembre 2012, dove tra l’altro sono state
illustrate le procedure standardizzate per la valutazione
dei rischi di cui al Decreto Interministeriale 30 novembre
2012 con riferimento specifico ai titolari di studio odontoiatrico che occupano fino a 10 lavoratori, si informa
che la Commissione Bilancio del Senato della Repubblica nella seduta di martedì 18 dicembre 2012 ha approvato un emendamento presentato dai relatori al disegno di
legge di stabilità 2013 Sen. Giovanni Legnini e Sen. Paolo Tancredi, che prevede la proroga al 30 giugno 2013
del termine dell’autocertificazione dell’effettuazione della valutazione dei rischi.
Ciò ovviamente consentirebbe di approfondire
anche lo studio delle procedure standardizzate citate in
premessa calzandole specificatamente all’attività odontoiatrica.
Si riportano la comunicazioni n. 76 e n. 99 pervenute dalla FNOMCeO rispettivamente in data 10 ottobre
e 20 dicembre 2012.
“Come già saprete la “Merqurio Editore” ha realizzato, per conto della Sanofi-Aventis, l’XI Edizione del
“Manuale Roversi di Diagnosi e Terapia”, un esaustivo
compedio di medicina pratica, destinato al medico di medicina generale. L’opera, alla quale è stato concesso il
patrocinio della FNOMCeO, costituisce un valido strumento di agile consultazione e di supporto alla professione medica sia per i giovani agli inizi che per i sanitari che
esercitano da molti anni.
Nell’attuale edizione di 2000 pagine, suddivise in
distretti anatomici, il sanitario trova testi ricchi ed esaurienti nei contenuti ma sintetici nella forma, oltre ad immagini e tabelle che lo aiutano ad affrontare ogni risvolto
di patologia e il modo di trattarlo con efficacia.
− per quanto riguarda la “modalità elettronica” ciascun
collega interessato e iscritto all’Albo potrà scaricare
gratuitamente l’applicazione del Manuale Roversi e
quella della Banca Dati e Interazione tra Farmaci;
− la “versione cartacea” potrà, invece, essere acquistata
alle seguenti condizioni:
∗ con il 70% di sconto, per i Componenti dei Consigli Direttivi degli Ordini;
∗ con il 40% di sconto per i medici già iscritti da
tempo.
Appena possibile sul Portale della FNOMCeO
verrà inserito un link con le indicazioni sia per scaricare
il volume in versione elettronica che per l’acquisto online - in versione cartacea, attraverso la compilazione
di apposito format da inoltrare alla seguente cartella di
posta elettronica: [email protected] .
In ogni caso, successivamente all’inserimento del
link, per qualsivoglia eventuale ulteriore chiarimento relativo all’acquisto in modalità cartacea, ci si potrà rivolgere direttamente alla Dottoressa Maria Greco (della
Casa Editrice Merqurio) ai
seguenti
recapiti:
[email protected] - numero verde: 800014863.”
32
Leggi e decreti
“Cooperazione internazionale,
la salute globale e la tutela della
salute nei Paesi in via di sviluppo”
Nella seduta di Consiglio dell’Ordine dell’11
dicembre 2012 sono stato nominato quale Referente
dell’Ordine di Cremona per il Progetto FNOMCeO
“Cooperazione internazionale, la salute globale e la
tutela della salute nei Paesi in via di sviluppo”, di cui
trovate qui di seguito il testo integrale della comunicazione relativa a detta iniziativa.
Chiedo pertanto ai Colleghi interessati, che volessero
rendersi disponibili a partecipare al Progetto su indicato,
di comunicarlo per iscritto alla Segreteria dell’Ordine.
Il Vice Presidente
Dott. Mauri Fabrizio
“Tale iniziativa – che riguarda la “cooperazione
internazionale, la salute globale e la tutela della salute
nei Paesi in via di sviluppo” – prende le mosse dalla necessità di dare un adeguato spazio etico-professionale
alla questione della conoscenza dei problemi che sottendono alla tutela della salute nel mondo globalizzato, per
spaziare in un ambito più vasto di natura applicativa.
Quello della tutela della salute globale è un tema dalle forti implicazioni umane e sociali tali da rendere ineludibile un confronto con la dimensione etica relativamente al ruolo politico e alla responsabilità della professione medica. Per operare fattivamente in questo campo, occorre uscire dalle strade già battute, aprendosi non
solo a quello che succede in zone particolarmente infelici
e periferiche del pianeta, ma all’assetto complessivo delle relazioni tra società e salute in tutti i Paesi.
Si tratta, quindi, di un ritorno forte del tema
dell’interdipendenza nel campo della salute, tema che
richiede di essere affrontato con differenti approcci.
C’è bisogno innanzitutto di informazione attendibile, ma anche di interpretazioni sociologiche, quali ad
esempio la fuga dei medici dai paesi africani, le valutazioni ambientali, come far funzionare al meglio le città
perché consentano un incremento delle condizioni di salute della popolazione, come migliorare la qualità dei
servizi sanitari nei paesi in via di sviluppo, come valorizzare gli operatori sanitari disponibili attraverso le tecnologie della comunicazione, temi – come facilmente si
comprende – molto sensibili dal punto di vista politico e,
di riflesso, anche medico-organizzativo, che aprono vasti
campi di indagine sui quali è sicuramente il momento di
attivare un più sistematico programma di ricerca e di coordinamento.
La tematica è stata affrontata, da un punto di vista
bioetico, dalla FNOMCeO a Padova nel 2008; sono se-
guite le iniziative CUAMM e AMREF. Recentemente si
è aggiunta la partecipazione dell’Ordine e
dell’Università degli Studi di Torino, i cui rappresentanti – rispettivamente il Vice Presidente Dr. Guido Giustetto e il Prof. Geppo Costa – fanno parte della Commissione Europea per la “Equity Action”, che ha come
scopo la riduzione delle diseguaglianze nell’accesso alle
cure, anche attraverso la promozione di ricerche e la formazione dei professionisti sanitari.
Tale problematica sta da tempo assumendo un
rilievo del tutto particolare anche nel nostro Paese ed è
altresì contemplata nel recente Decreto Balduzzi come
un punto meritevole di attenta considerazione e di gestione ottimale.
Vista l’importanza e la vastità della materia, la
FNOMCeO si propone quale organismo di coordinamento nella gestione dei suoi molteplici aspetti, dando il via
ad una specifica attività nel senso sopra descritto e si sta
all’uopo organizzando in collaborazione con i soggetti
particolarmente interessati ai temi in oggetto, quali: le
Università (quelle di Torino, Firenze e Roma sono già
presenti nelle persone dei Prof.i Costa, Maciocco e Marceca), l’Istituto Nazionale per la promozione della salute
dei migranti, il CUAMM-Medici per l’Africa, l’AMREF.
Altre istituzioni ed organismi, sia a livello nazionale che
internazionale, andranno individuati affinché possano
dare il loro prezioso apporto all’intera operazione.
Uno dei momenti qualificanti di questa attività
sarà l’organizzazione di un convegno a carattere nazionale, da tenersi presumibilmente a Roma, presso una sede particolarmente qualificata che potrebbe essere messa
a disposizione dalle autorità Vaticane, nel mese di giugno 2013.
Tra gli obiettivi che tale operazione, nel suo complesso, si propone, emergono:
la formazione di medici e operatori sanitari di Paesi
in via di sviluppo mediante stage in Italia presso
Dipartimenti universitari o ospedali pubblici;
il censimento delle Associazioni nazionali di volontariato medico operanti (disposte ad operare) nei
Paesi in via di sviluppo;
il reperimento e l’iscrizione in apposito registro di
medici (anche pensionati e/o giovani disoccupati
precari) disponibili ad attività di volontariato;
la promozione di iniziative finalizzate al riconoscimento, anche giuridico ed economico, dei distacchi
degli operatori sanitari.”
Leggi e decreti
33
Regione Lombardia
La Regione Lombardia al fine di diffondere l’informazione presso gli operatori sanitari interessati
alla prescrizione, somministrazione e fornitura dei farmaci in oggetto, ha trasmesso le seguenti
note informative AIFA-EMA.
Disponibilità di CAELYX
(doxorubicina liposomiale pegilata)
Tamiflu sospensione orale
nuova concentrazione
In particolare si segnala che si stanno risolvendo le
problematiche relative alla produzione del farmaco, ma
che la normale disponibilità è prevista per metà 2013.
• La concentrazione di Tamiflu sospensione orale cambierà da 12 mg/ml a 6 mg/ml;
• l’unità di misura del dispenser cambierà da milligrammi (mg) a millilitri (ml);
• le tabelle di dosaggio riportate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto europeo verranno modificate
con l’inclusione di una colonna per il volume in millilitri in riferimento alla nuova formulazione da 6 mg/
ml (Annex).
Nel frattempo il farmaco potrà essere richiesto attraverso lo specifico portale webCaelyx Managed Access
(www.caelyxmanagedaccess.com), tenendo presente che
dovrà essere data la priorità ai pazienti che sono già in
terapia con Caelyx ed a quelli per i quali non esistono
adeguate terapie alternative.
Sicurezza d’uso dei medicinali
contenenti DICLOFEAC
L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha avviato una revisione sui medicinali contenenti Diclofenac
per valutare la loro sicurezza cardiovascolare.
Il Diclofenac è un farmaco anti-infiammatorio non
steroideo (FANS) non selettivo largamente utilizzato, un
tipo di medicinale utilizzato per alleviare il dolore e
l’infiammazione.
Una recente revisione di studi scientifici del Comitato per i prodotti medicinali per uso umano (Committee
for Medicinal Products for Human Use - CHMP) ha valutato i dati più recenti sul rischio di effetti indesiderati cardiovascolari (come attacco cardiaco o ictus) con FANS
non selettivi.
E’ stato concluso che gli ultimi dati disponibili
forniscono ulteriori evidenze sui rischi conosciuti di questi medicinali. Complessivamente, gli studi indicano costantemente un leggero aumento del rischio con Diclofenac rispetto ad altri FANS non selettivi, similare ai rischi
degli inibitori COX-2 (un’altra classe di antidolorifici).
La revisione coprirà i medicinali contenenti
Diclofenac formulati per l’uso sistemico (come quelli
assunti per bocca o per iniezione).
L’Agenzia Europea dei Medicinali valuterà
l’impatto delle più recenti informazioni sul profilo beneficio-rischio di Diclofenac e considererà la necessità di aggiornare gli attuali consigli in relazione al rischio cardiovascolare.
La prescrizione di Tamiflu sospensione orale dovrà riportate il dosaggio in millilitri e dal momento della
sua disponibilità dovrà essere utilizzata la nuova concentrazione da 6 mg/ml. I pazienti e i genitori/tutori dei bambini dovranno essere attentamente informati del cambiamento, rispetto al passato, di confezione, dispenser dosatore e foglietto illustrativo della nuova sospensione orale.
I quantitativi in stock della precedente formulazione di Tamiflu con concentrazione da 12 mg/ml saranno
gestiti in modo da minimizzare qualsiasi sovrapposizione,
compresa la possibilità di ritiro di questa formulazione,
per i clienti che eventualmente ne faranno richiesta.
Tamiflu è indicato per il trattamento dell’influenza
nei pazienti con età pari o superiore ad un anno che presentano la tipica sintomatologia influenzale, quando il
virus influenzale sta circolando nella comunità, entro due
giorni dal primo esordio dei sintomi.
Tamiflu è altresì indicato per la prevenzione postesposizione in soggetti di età pari o superiore ad un anno
dopo contatto con un caso con diagnosi clinica di influenza, quando il virus influenzale sta circolando nella comunità. In caso di pandemia influenzale, Tamiflu è altresì
indicato per il trattamento e la prevenzione postesposizione dell’influenza nei bambini di età inferiore ai
12 mesi.
Carenza dei medicinali IMMUCYST (BCG)
e OCOTICE (CFU di TICE BCG)
La Ditta Alfa Wassermann Spa, titolare
dell’Autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale IMMUCYST (BCG) 1 fiala liof per instillazioni
intravescicali, ha comunicato la carenza del farmaco a
causa di problemi nel sito produttivo Sanofi Pasteur Li-
34
mited (Toronto, Ontario, Canada), con conseguente sospensione della produzione e della fornitura del farmaco
fino alla fine del 2013.
Tale carenza ha impatto anche sulla disponibilità
del medicinale alternativo ONCOTICE (CFU di TICE
BCG) 3 flaconcini 2 ml + tappo della ditta MSD Italia Srl
sul territorio nazionale.
L’AIFA ha ritenuto opportuno, in tale situazione
di ridotta disponibilità del farmaco, procedere ad un confronto con la Società Italiana di Urologia (SIU) con la
finalità di definire indicazioni per un appropriato utilizzo
del farmaco e, ove possibile, per l’individuazione di valide alternative terapeutiche.
Il medicinale è, infatti, somministrato usualmente
da esperti nel trattamento di patologie urologiche
tumorali.
Circa il 20% dei carcinomi transizionali della vescica che si presentano alla prima osservazione sono ad
alto rischio: infiltrano la lamina propria e/o sono di alto
grado (pTa-T1 o Carcinoma in situ). La percentuale di
progressione a tumori muscolo-invasivi di queste neoplasie può arrivare al 40%. La terapia standard di questi tumori consiste nella resezione trans-uretrale (TUR) seguita da terapia endovescicale adiuvante. Dopo la TUR, il
BCG risulta la terapia adiuvante indispensabile nei pazienti con Ta-T1 ad alto grado e/o Carcinoma in situ
(Cis).
Il Bacillo di Calmette e Guerin (BCG), così come
riportato nelle principali linee guida nazionali ed internazionali, rappresenta la terapia immunitaria adiuvante di
scelta per il trattamento dei Ta-T1 alto grado e Cis.
Pertanto, in accordo con la Società Italiana di
Urologia (SIU), si consiglia quanto segue:
• la terapia con BCG deve essere eseguita solo nei pazienti ad alto rischio (Ta-T1 alto grado (G3)) e/o Cis.
Qualora si debba ridurre il mantenimento per problemi di approvvigionamento si consiglia di eseguire la
terapia per almeno 1 anno.
• nei pazienti con Ca transizionale di alto grado che
presentino fattori prognostici negativi come Cis concomitante, invasione linfo-vascolare, carcinomi multipli, carcinomi che invadono i dotti prostatici, in accordo con le linee guida europee ed internazionali,
può essere indicata la cistectomia.
• nei casi in cui il BCG non possa essere reperito ed i
pazienti, per varie e diverse ragioni (età, comorbidità, volontà), non possano essere sottoposti ad
interventi chirurgici di cistectomia, è consigliabile
rivolgersi a centri di riferimento ed eccellenza per il
trattamento di tale patologia per ricevere consigli o
per il trattamento dei pazienti stessi.
Informazioni relative ai centri sono reperibili sul
sito web della SIU (http://www.siu.it).
L’Ufficio Qualità dei Prodotti di AIFA rilascia
alle strutture sanitarie l’autorizzazione all’importazione
del medicinale analogo regolarmente registrato all’estero.
Leggi e decreti
Sicurezza d’uso dei
vaccini antinfluenzali ovartis V&D
A seguito di un sospetto difetto di qualità, presenza di un fenomeno di aggregazione proteica, osservato
nella produzione dei vaccini influenzali e riscontrato in
alcuni lotti, peraltro mai rilasciati sul commercio, era stato disposto in data 25 ottobre il divieto di utilizzo di tutta
la produzione in attesa di ulteriori controlli.
Al termine di approfondite verifiche effettuate sul
vaccino, sia dall’Azienda, sia dall’Istituto Superiore di
Sanità e della valutazione della documentazione fornita
da Novartis V&D su richiesta dell’Agenzia Italiana del
Farmaco, è emerso che la presenza di aggregati non
dispersibili era limitata ad una piccola quota della produzione non immessa nel ciclo distributivo neanche prima
del divieto dell’AIFA. I controlli effettuati su altri lotti
sono risultati negativi.
L’AIFA ha pertanto emanato un provvedimento di
rimozione del divieto d’uso, rendendo nuovamente disponibili per la vaccinazione antinfluenzale i vaccini
Agrippal, Fluad Influpozzi ed Influpozzi adiuvato esclusivamente per le confenzioni derivate dai lotti di partenza
controllati. Le attività di controllo continuano in maniera
intensiva e rinforzata per il rilevamento di eventuali aggregati non dispersibili sulle nuove produzioni prima del
rilascio di nuove confezioni sul ciclo distributivo.
Contestualmente si ricorda che è sempre attivo il
sistema di sorveglianza post-marketing con il monitoraggio costante di eventuali reazioni avverse osservate dopo
la somministrazione di qualsiasi vaccino o farmaco ed
inserite nella rete nazionale di farmacovigilanza.
Si fa presente che la formazione di aggregati,
dispersibili dopo agitazione della siringa pre-riempita, è
un fenomeno previsto che può verificarsi con i vaccini e
gli stampati dei prodotti già riportano, come nelle precedenti stagioni, l’istruzione di riportare a temperatura ambiente, di agitare prima dell’uso e di ispezionare visivamente il vaccino prima dell’uso.
In ogni caso qualora venisse osservata la presenza
di aggregati in un vaccino e che tali aggregati non si dovessero disperdere dopo l’agitazione della siringa, si invita a non utilizzare quella specifica siringa di vaccino, a
conservarla in frigo e a contattare l’AIFA, Ufficio Qualità dei Prodotti, che attiverà la procedura per il prelievo
controllato dello stesso presso l’indirizzo in cui è stato
conservato, ai fini dei conseguenti accertamenti. Si sottolinea agli operatori sanitari che gli interventi regolatori di
divieti temporanei dell’utilizzo di qualsiasi prodotto
(vaccini inclusi) per controlli sulla qualità/sicurezza degli
stessi sono da considerare come forme di tutela per il paziente ricevente la somministrazione.
Le ulteriori verifiche che vengono effettuate, al
minimo sospetto di un difetto di qualità, devono quindi
rassicurare gli operatori sanitari ed i pazienti e non, al
contrario, alimentare diffidenza verso il prodotto specifico o, peggio ancora, verso tutta la classe di medicinali, in
questo caso dei vaccini.
Leggi e decreti
AIFA richiama l’attenzione sul fatto che la vaccinazione antinfluenzale rappresenta il trattamento di prima
linea nella prevenzione dell’influenza e nel controllo della diffusione della malattia nella popolazione, aumenta le
probabilità di non ammalarsi meno gravemente e senza
complicanze.
Sicurezza d’uso dei
medicinali a base di Calcitonina
Il 19 luglio 2012 l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha completato una revisione dei benefici e
dei rischi dei medicinali a base di calcitonina, concludendo che c’era un’evidenza di un piccolo aumento del rischio di cancro in seguito all’uso a lungo termine di questi medicinali. Il Comitato per i Prodotti Medicinali per
Uso Umano (CHMP) dell’Agenzia raccomandò che tali
medicinali fossero autorizzati per l’uso a breve termine
nella malattia di Paget, per la perdita acuta di massa
ossea dovuta ad improvvisa immobilizzazione e per
l’ipercalcemia causata dal cancro.
Il Comitato concluse inoltre che i benefici dei medicinali a base di calcitonina non superavano i rischi nel
trattamento dell’osteoporosi e che non dovevano essere
più utilizzati per tale patologia.
Dopo un’ulteriore revisione, il Comitato ha confermato le raccomandazioni il 15 novembre 2012.
• La calcitonina non sarà più utilizzata per il trattamento dell’osteoporosi. I pazienti in trattamento per
l’osteoporosi con calcitonina spray nasale o altre formulazioni sono invitati a rivolgersi al proprio medico,
alla successiva visita di controllo, il quale consiglierà
un adeguato trattamento alternativo.
• I pazienti in trattamento con calcitonina iniettabile
che hanno qualsiasi domanda devono rivolgersi al
proprio medico o al farmacista.
• I medici devono tenere presente che la calcitonina
non deve più essere impiegata per il trattamento
dell’osteoporosi.
• La calcitonina sarà disponibile solo come soluzione
iniettabile e per infusione, e deve essere utilizzata solamente per:
− la prevenzione della perdita acuta di massa ossea
dovuta ad improvvisa immobilizzazione, per un
periodo di trattamento raccomandato di due settimane e fino ad un periodo massimo di trattamento
di quattro settimane;
− il morbo di Paget, limitatamente ai pazienti che
non rispondono ai trattamenti alternativi o per i
quali tali trattamenti non sono adeguati, e per un
periodo di tempo di norma limitato ai tre mesi (un
trattamento più lungo e una ripetizione periodica
del trattamento possono essere considerati tenendo
conto dei benefici e dei rischi);
− ipercalcemia causata dal cancro.
• Il trattamento con calcitonina deve essere limitato ad
un periodo più breve possibile utilizzando la minor
dose efficace.
35
Comunicato stampa EMA
sui medicinali a base di PROTAMIA
L’AIFA ha completato una revisione relativa alla
catena di fornitura dei medicinali contenenti protamina.
Il Comitato per i Prodotti Medicinali per Uso
Umano (CHMP) dell’Agenzia ha concluso che la protamina solfato proveniente dalle zone di pesca dell’isola di
Hokkaido, al largo delle coste del Giappone, non si
discosta in modo significativo dai lotti precedenti del
prodotto derivati dalle tradizionali zone di pesca al largo
dell’isola giapponese di Honshu.
Il Comitato raccomanda pertanto che la protamina
solfato proveniente dalle zone di pesca di Hokkaido
possa essere utilizzata per la fabbricazione di prodotti
medicinali sia come principio attivo che come eccipiente.
Di conseguenza, non ci sarà carenza di scorte di
medicinali contenenti protamina nell’Unione Europea.
Il CHMP ha inoltre osservato che è importante per
i titolari di autorizzazioni all’immissione in commercio
di medicinali contenenti protamina valutare fornitori
autorizzati alternativi di protamina per gestire al meglio
eventuali problemi futuri di approvvigionamento.
Sicurezza d’uso del medicinale EVICEL
− EVICEL deve essere nebulizzato utilizzando esclusivamente CO2 pressurizzata;
− la nebulizzazione di EVICEL non deve essere impiegata negli interventi di chirurgia endoscopica;
− nella chirurgia a cielo aperto: quando si
applica
EVICEL per nebulizzazione usando un regolatore di
pressione, la pressione massima deve essere di 1,7
bar. Il prodotto deve essere nebulizzato a una distanza
di almeno 10 cm dalla superficie del tessuto.
− nella chirurgia laparoscopica: la nebulizzazione di
EVICEL deve essere impiegata soltanto se è possibile
valutare in modo accurato la distanza di nebulizzazione, come raccomandato dal fabbricante. La pressione
massima deve essere di 1,4 bar e il prodotto deve essere nebulizzato ad almeno 4 cm dalla superficie del
tessuto.
− prima di applicare EVICEL, la superficie della ferita
deve essere asciugata mediante tecniche standard (ad
es. applicazione intermittente di compresse di garza,
tamponi o utilizzo di dispositivi di aspirazione).
− data la possibilità che si verifichi embolia di aria o
gas, quando si nebulizza EVICEL è necessario monitorare attentamente la pressione sanguigna, il battito
cardiaco, la saturazione dell’ossigeno e la CO2
espirata.
36
Leggi e decreti
Sicurezza d’uso del medicinale QUIXIL
− QUIXIL deve essere nebulizzato utilizzando esclusivamente CO2 pressurizzata;
− la nebulizzazione di QUIXIL non deve essere impiegata negli interventi di chirurgia endoscopica;
− nella chirurgia a cielo aperto: quando si
applica
QUIXIL per nebulizzazione usando un regolatore di
pressione, la pressione massima deve essere di 2,5
bar. Il prodotto deve essere nebulizzato a una distanza
di almeno 10 cm dalla superficie del tessuto;
− prima di applicare QUIXIL, la superficie della ferita
deve essere asciugata mediante tecniche standard (ad
es. applicazione intermittente di compresse di garza,
tamponi o utilizzo di dispositivi di aspirazione);
− data la possibilità che si verifichi embolia di aria o
gas, quando si nebulizza QUIXIL è necessario monitorare attentamente la pressione sanguigna, il battito
cardiaco, la saturazione dell’ossigeno e la CO2
espirata.
Sicurezza d’uso dei
medicinali contenenti HES
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha iniziato una
revisione delle soluzioni contenenti amido idrossietilico
(HES) utilizzate per la gestione dell’ipovolemia (ridotto
volume ematico causato da disidratazione o perdita di
sangue) e dello shock ipovolemico (un forte calo della
pressione sanguigna causata dalla diminuzione del volume ematico) in pazienti critici ed, in particolare, nei
pazienti con sepsi (danni agli organi causati da batteri e
dalle loro tossine nel sangue a seguito di un’infezione).
Le soluzioni contenenti HES sono somministrate
per infusione (goccia a goccia) in vena e sono utilizzati
come espansori del volume per sostituire i liquidi persi in
pazienti con ipovolemia al fine di evitare uno shock.
Preoccupazioni sulla sicurezza sono state sollevate in seguito alla pubblicazione di studi recenti che
confrontavano l’impiego nei pazienti critici di soluzioni
contenenti amido idrossietilico (HES) con altri espansori
del volume.
Uno studio di confronto di HES con Ringer acetato (un altro espansore del volume) nei pazienti con sepsi
grave ha mostrato che i pazienti trattati con HES presentavano un più elevato rischio di morte e avevano una
maggiore probabilità di ricevere terapia sostitutiva renale
(trattamento per l’insufficienza renale come la dialisi).
Questi risultati sono simili a quelli di un precedente studio in pazienti con sepsi grave.
Inoltre, uno studio più recente effettuato in 7.000
pazienti in terapia intensiva che confrontava HES con
soluzione salina ha mostrato una necessità maggiore di
ricorrere a terapia di sostituzione renale, ma nessun aumento del rischio di morte nei pazienti trattati con HES.
L’Agenzia Europea dei Medicinali valuterà il
rapporto rischio-beneficio di soluzioni per infusione
contenenti HES ed esprimerà un parere sulla questione se
le autorizzazioni all’immissione in commercio devono
essere mantenute, modificate, sospese o revocate in tutta
l’UE.
Sicurezza d’uso dei medicinali denominati
“BETA-AGOISTI” a breve durata d’azione
L’Agenzia Europea dei Medicinali ha iniziato una
revisione dei medicinali denominati “beta agonisti a
breve durata d’azione” per valutare la loro sicurezza ed
efficacia quando sono usati per impedire il parto
pretermine.
I beta-agonisti a breve durata d’azione sono
ampiamente utilizzati in Europa per il trattamento
dell’asma, e sono solitamente somministrati per inalazione usando un inalatore. Essi determinano il rilassamento della muscolatura liscia, presente in molti organi compresi le pareti interne delle vie aeree, in modo da dilatarle
e rendere più agevole la respirazione.
Tuttavia, in alcuni Paesi europei alcuni betaagonisti a breve durata d’azione sono anche approvati
come “tocoltici” (medicinali che bloccano le contrazioni
del parto) per impedire il parto pretermine, poiché determinano il rilassamento della muscolatura liscia
dell’utero.
Quando sono usati per tale scopo sono solitamente
somministrati per iniezione o come compresse o suppositori, e a dosaggi maggiori rispetto a quelli utilizzati nel
trattamento dell’asma. Il
rischio
cardiovascolare
(problemi che interessano il cuore e i vasi sanguigni, associato a questi medicinali quando usati per impedire il
parto pretermine, a causa del loro dosaggio più alto, è
noto.
Di conseguenza, le informazioni per la prescrizione riportano delle avvertenze su questa problematica di
sicurezza e i medicinali non devono essere utilizzati nei
pazienti con storia o rischio di malattia cardiovascolare.
Inoltre, vi è incertezza sull’efficacia dell’uso
prolungato di questi medicinali (per più di 48 ore), nella
prevenzione del parto pretermine. Pertanto sono stati
sollevati dei dubbi in merito al vantaggio terapeutico
dell’utilizzo di questi medicinali come tocolitici rispetto
al rischio di insorgenza di reazioni avverse di tipo cardiovascolare.
L’Agenzia Europea dei Medicinali valuterà le
ultime evidenze scientifiche disponibili sul profilo beneficio/rischio dei beta-agonisti a breve durata d’azione
quando adoperati per impedire il parto pretermine nelle
donne incinte.
Comunicato stampa EMA sui
medicinali a base di DIACEREIA
L’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) ha avviato una revisione sui medicinali contenenti diacereina,
utilizzati per trattare i sintomi dell’osteoartrite e altre ma-
Leggi e decreti
lattie articolari, come dolore e rigidità articolare.
Questo fa seguito a una revisione dell’Agenzia dei
Medicinali francese del luglio 2012, cha ha concluso che
i benefici della diacereina non superano i rischi nel trattamento sintomatico dell’osteoartrite dell’anca e del ginocchio. La revisione francese è stata condotta nell’ambito
di una rivalutazione nazionale dei prodotti medicinali
autorizzati nel paese prima del 2005.
Nelle sue conclusioni, l’Agenzia francese ha fatto
riferimento a problemi di sicurezza (patologie digestive
molto frequenti, qualche caso grave di patologia epatica e
reazioni cutanee) ed ha evidenziato anche che le evidenze
dagli studi clinici e dalla letteratura scientifica
sull’efficacia della diacereina per l’osteoartrite erano deboli.
L’EMA inizia ora una revisione dei dati disponibili sui benefici e sui rischi della diacereina ed emetterà
un’opinione sulle autorizzazioni all’immissioni in commercio dei medicinali contenenti diacerina in Europa.
Sicurezza d’uso di REVLIMID (lenalidomide)
e di TYVERB (lapatinib)
− REVLIMID (lenalidomide): sono state segnalate gravi lesioni epatiche, anche con esito fatale, associate
all’utilizzo di revlimid in combinazione con desametasone. E’ importante quindi adattare la dose del medicinale in pazienti con insufficienza renale al fine di
evitare un suo sovradosaggio che potrebbe aumentare
il rischio di effetti collaterali; è altresì necessario monitorare la funzionalità epatica.
− TYVERB (lapatinib): dati di confronto hanno evidenziato un’efficacia superiore di trastuzumab rispetto a
lapatinib, in pazienti con tumore mammario metastatico HER2 positivo. Si raccomanda pertanto di utilizzare TYVERB in associazione con capecitabina, in pazienti con malattia avanzata o metastatica con pregressione solamente dopo precedente terapia, a base
di antracicline e taxani con trastuzumab.
Revisione sull’uso
dei vaccini monovalenti e polivalenti
per morbillo, parotite, rosolia e/o varicella
In particolare il Comitato per i Prodotti Medicinali
per Uso Umano (CHMP) dell’EMA, ha concluso che la
vaccinazione MPRV deve continuare ad essere evitata
durante la gravidanza ma che la vaccinazione involontaria di donne gravide con detti vaccini, non deve essere
una ragione per interrompere la gravidanza. La vaccinazione MPRV deve inoltre continuare ad essere evitata in
pazienti con il sistema immunitario gravemente
indebolito.
37
Disponibilità del medicinale
TREMARIL (metixene)
Si fa riferimento alla nuova disponibilità sul mercato nazionale del medicinale Tremaril (metixene) 5 mg /
20 cpr.
La Novartis Farma S.p.A., titolare dell’AIC del
medicinale Tremaril (Metixene) 5 mg / 20 cpr, aveva segnalato lo stato di carenza del farmaco preannunciando la
successiva interruzione della produzione.
Il Centro Nazionale Malattie Rare (CNMR)
dell’Istituto Superiore di Sanità, interpellato al riguardo
dall’AIFA - Ufficio Qualità dei Prodotti, ha comunicato
che il medicinale è utilizzato off-label insieme ad altri
anticolinergici nella terapia delle distonie e distonie focali sin dagli anni ’80 e che il ritiro dal mercato di tale farmaco avrebbe obbligato i clinici ad impiegare altre molecole che potrebbero rivelarsi, per alcuni pazienti, meno
efficaci o meno tollerate.
AIFA, al fine di garantire la disponibilità di farmaci in situazioni di criticità e la continuità terapeutica ai
pazienti in trattamento, ha verificato la disponibilità della
Novartis Farma S.p.A. a rinunciare ad interrompere la
produzione del medicinale e contestualmente ha avviato
le procedure necessarie per il technology transfer allo
stabilimento chimico farmaceutico militare - Agenzia
Industrie Difesa che produrrà il medicinale a denominazione generica.
Al momento, è disponibile un lotto del medicinale
Tremaril (Metixene) 5 mg/20 cpr della Novartis Farma
S.p.A., che assicura la continuità terapeutica fino
all’inizio della nuova produzione dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare.
Sicurezza d’uso delle applicazioni spray
dei sigillanti a base di fibrina
− Le informazioni sul prodotto devono essere aggiornate con raccomandazioni chiare e coerenti per gli operatori sanitari riguardo alla pressione consigliata e alla
distanza da impiegare durante l’applicazione spray.
− I titolari dell’autorizzazione all’immissione in commercio di questi medicinali devono assicurare che essi
siano usati con riduttori di pressione che non superano la pressione massima richiesta per erogare la colla
di fibrina e che contengano le etichette con
l’indicazione della pressione e della distanza consigliate;
− Le informazioni sul prodotto devono includere
un’avvertenza sul fatto che il rischio di embolia gassosa sembra essere più alto quando i sigillanti di fibrina vengono erogati con l’ausilio di aria, rispetto a
CO2 e che i pazienti devono essere attentamente
monitorati per segni di embolia gassosa
38
Leggi e decreti
Sicurezza d’uso di AGIOX
In particolare si segnala che:
• nei pazienti sottoposti a intervento coronario percutaneo (PCI) un’iniezione di un bolo endovenoso (EV)
di 0,75 mg/kg peso corporeo deve essere seguita immediatamente da un’infusione endovenosa di 1,75
mg/kg/ora almeno per la durata della procedura (PCI)
• il mancato inizio di un’infusione endovenosa immediatamente dopo il bolo endovenoso produce concentrazioni plasmatiche sub-terapeutiche di bivalirudina
• nei pazienti con insufficienza renale moderata
(Velocità di filtrazione glomerulare (GFR), 30 - 59
mL/min) la velocità dell’infusione EV deve essere
ridotta a 1,4 mg/kg/ora e il tempo di coagulazione
attivato (ACT) deve essere monitorato
• bivalirudina è controindicata nei pazienti con insufficienza renale grave e nei pazienti dipendenti dalla
dialisi.
Sicurezza d’uso di PRADAXA
(dabigatran etexilato)
Pradaxa è autorizzato nell’Unione Europea per le
seguenti indicazioni:
1. Prevenzione primaria di episodi tromboembolici in
pazienti adulti sottoposti a chirurgia sostitutiva elettiva totale dell’anca o del ginocchio;
2. Prevenzione di ictus e embolia sistemica in pazienti
adulti con fibrillazione atriale non valvolare con uno
o più dei fattori di rischio (in Italia l’iter autorizzativo
per questa nuova indicazione e per il nuovo dosaggio
da 150 mg non si è ancora concluso).
Pradaxa è ora controindicato nei pazienti portatori
di protesi valvolari cardiache che richiedano trattamento
anticoagulante. I dati su cui si basa questa variazione del
RCP derivano da uno studio clinico di fase II e dalla sua
estensione. Lo studio ha valutato dabigatran etexilato e
warfarin su un totale di 252 pazienti, in parte sottoposti a
impianto chirurgico recente di valvola meccanica (cioè
arruolati durante il ricovero osapedaliero) e in parte sottoposti a impianto chirurgico di valvola cardiaca meccanica da più di tre mesi.
Questa popolazione di pazienti presenta una condizione clinica che è ben diversa da quella dei pazienti
per i quali oggi il trattamento con Pradaxa è approvato.
Lo studio ha esaminato un intervallo di dose compreso
tra 150 mg due volte al giorno e 300 mg due volte al
giorno e la maggior parte dei pazienti è stata trattata con
una dose superiore a quelle approvate. Sono stati osservati più eventi tromboembolici ed episodi di sanguinamento con dabigatran etexilato rispetto a warfarin. Nei
pazienti dell’immediato post-operatorio, i sanguinamenti
maggiori si sono manifestati soprattutto come versamenti
pericardiaci emorragici.
Sicurezza d’uso dei medicinali a base di
ACIDO ICOTIICO e LAROPIPRAT
(tredaptive - trevaclyn - pelzont)
In particolare si segnala che:
• Lo studio HPS2-THRIVE (Heart Protection Study
2-Treatment of HDL to Reduce the Incidence of
Vascular Events) relativo a TREDAPTIVE / TREVACLYN / PELZONT (acido nicotinico e laropiprant), compresse a rilascio-modificato, non ha raggiunto l’endpoint primario di riduzione degli eventi
vascolari maggiori che includeva la combinazione
mortalità per eventi coronarici, attacco cardiaco non
fatale, ictus o rivascolarizzazioni
• Nello studio, l’aggiunta TREDAPTIVE / TREVACLYN / PELZONT alla terapia con statina non ha
ridotto ulteriormente il rischio di eventi cardiovascolari maggiori
• Si è osservato un incremento statisticamente significativo nell’incidenza di alcuni tipi di effetti indesiderati seri non-fatali nel gruppo di pazienti trattati con
TREDAPTIVE / TREVACLYN / PELZONT e statina rispetto al gruppo trattato con statina senza TREDAPTIVE / TREVACLYN / PELZONT. Analisi preliminari indicano che gli eventi rientrano nelle seguenti categorie generiche di patologie: ematiche e
linfatiche, gastrointestinali, infettive, metaboliche,
muscolo-scheletriche, respiratorie e dermatologiche.
Sono in fase di valutazione ulteriori analisi per valutare gli eventi avversi all’interno di queste categorie
• Il gruppo indipendente di ricerca dell’Università di
Oxford sta conducendo queste valutazioni addizionali, incluse analisi regionali, per poter comprendere
meglio i risultati
• Sulla base dei dati disponibili e finchè non saranno
completate ulteriori analisi, i medici non dovrebbero
iniziare il trattamento con TREDAPTIVE / TREVACLYN / PELZONT in nuovi pazienti. MSD continuerà a collaborare con l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e con le altre autorità regolatorie per
fornire informazioni aggiornate agli operatori sanitari.
Le note AIFA-EMA complete sono
disponibili presso gli Uffici dell’Ordine.
Leggi e decreti
La nuova nota 13
uovi scenari di prescrivibilità
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
del 27 Novembre 2012 è stato pubblicato il nuovo testo
della nota 13 AIFA che introduce modifiche
sostanziali rispetto a quella emanata nel Luglio 2011.
La nuova versione tiene conto non solo dei dati
aggiornati della letteratura, ma adotta nuovamente un
metodo di punteggio per la classificazione del rischio
cardiovascolare, diverso da quello legato al progetto
Cuore nazionale.
Le categorie a rischio sono adeguate alle linee
guida ESC/EAS che presentano delle nuove carte del rischio di malattia cardiovascolare mortale a 10 anni in
base ai seguenti fattori di rischio: età, sesso, fumo, pressione sistolica, colesterolo totale.
Nelle carte del rischio, rilevanti per le nazioni europee considerate a basso rischio, tra cui l’Italia, vengono
identificati quattro livelli di rischio di evento
cardiovascolare fatale a dieci anni: very high risk
(SCORE > = 10%), high risk (SCORE > = 5% e
< 10%), moderate risk ( > = 1% e < 5%), low risk
(SCORE < 1%).
La nuova nota 13, limita la prescrizione a carico
del SSN, nel caso dei pazienti affetti da ipercolesterolemia non corretta dalla sola dieta, seguita per almeno 3
mesi ed ipercolesterolemia poligenica, a 3 categorie di
rischio individuate e rappresentate da pazienti a rischio
moderato ( risk score > = 5% e < 10%), rischio elevato
( > = 10% e = 14%); rischio molto elevato ( > = 15%) per
evento CV fatale, stabilendo target terapeutici di colesterolo LDL rispettivamente < 115 mg/dl, < 100 mg/dl, <70
mg/dl; individua inoltre, altra novità, categorie particolari
di pazienti che possono giovarsi del trattamento
di fibrati, qualora in trattamento con statine, abbiano un
Colesterolo HDL basso (< 40 mg/dl nei maschi e < 50
mg/dl nelle femmine) e trigliceridi elevati
( > 200 mg/dl).
Nelle tre categorie da sottoporre a trattamento a
carico del SSN vengono indicati, in maniera difforme
dalla nota precedente, i trattamenti di primo e secondo
livello, indicando in modo esplicito e dettagliato le circostanze per l’uso a carico del SSN di Rosuvastatina e
dell’associazione tra Ezetimibe e statine in forma fissa
precostituita o estemporanea, riproducendo come indicazione, in un grafico, l’attività delle singole statine nella
riduzione percentuale dell’ LDL colesterolo.
Anche le dislipidemia familiari sono classificate
in maniera difforme dalla precedente versione della nota,
sottolineando la necessità che i pazienti siano trattati
avendo come target un Colesterolo LDL< 100mg/dl.
Completamente rivoluzionata poi l'indicazione al
trattamento delle iperlipidemie in pazienti con insufficienza renale cronica in stadio 3 e 4 che hanno un obiettivo di Colesterolo LDL < 70 mg/dl. In adulti con IRC e
LDL-C > = 130 mg/ml, l'associazione simvastatina+ezetimibe viene indicata come trattamento farmacolo-
39
gico di prima scelta mentre come seconda scelta indicato
l'uso di altre statine a minima escrezione renale, rimanendo invariata la possibilita' d'uso degli omega 3 nei soggetti con ipertrigliceridemia > = 500mg/dL.
L’indicazione dell’Agenzia circa l’uso
dell’associazione fissa deriva dai dati dello studio
SHARP pubblicato ai tempi della precedente stesura della nota 13 e perciò non recepito dagli estensori precedentemente.
In questo studio, pubblicato su Lancet, Early Online Publication, il 9 Giugno 2011, 4650 pazienti con insufficienza renale cronica (con una creatinina di almeno
1.7 mg/dL per gli uomini e 1.5 mg/dL nelle donne, 3023
in trattamento emodialitico sostitutivo e 6247 no) senza
storia nota di infarto miocardico o di rivascolarizzazione
coronaria, sono stati allocati al braccio
simvastatina/ezetimibe e 4620 al placebo.
L’end point primario era di tipo composito e rappresentato dagli eventi aterosclerotici maggiori (infarto
miocardico non fatale, morte di origine coronarica, ictus
ischemico o qualsiasi tipo di rivascolarizzazione arteriosa).
Dopo un follow up medio di 4,9 anni,
l’utilizzo di simvastatina/ezetimibe ha portato a una riduzione media del colesterolo LDL di 0,85 mmol/L rispetto al placebo.
Soprattutto, l’utilizzo dell’associazione ha determinato una riduzione relativa del 17% degli eventi
aterosclerotici maggiori (526 [11,3%] nel gruppo simvastatina / ezetimibe vs 619 [13,4%] nel gruppo placebo;
rischio relativo [RR] 0,83, 95% CI 0,74–0,94; log-rank
p=0,0021).
Si è osservato inoltre un trend verso un minor numero di infarti miocardici fatali e non nei pazienti del
braccio trattamento (213 [4,6%] vs 230 [5,0%]; RR 0,92,
95% CI 0,76–1,11; p = 0,37) e si è osservato un numero
significativamente minore di ictus ischemici (114 [2,5%]
vs 157 [3,4%]; RR 0,72, 95% CI 0,57–0,92; p = 0,0073)
e di rivascolarizzazioni arteriose (284 [6,1%] vs 352
[7,6%]; RR 0,79, 95% CI 0,68–0,93; p=0,0036).
Tra pazienti in dialisi e non in dialisi nessuna eterogeneità statisticamente significativa (p=0.25) nella riduzione di eventi. Gli eventi avversi segnalati nel gruppo
in trattamento non sono stati difformi da quelli trattati
con placebo.
Nei pazienti con IRC in stadio 5 non vi sono studi
che dimostrino un risultato favorevole al trattamento della dislipidemia. Come citato nella nuova nota 13,
il risultato di uno studio con Rosuvastatina condotto con
un follow-up medio di 3,8 anni (studio Aurora in N.
Engl. J. Med. 2009; 360:1395-407) in pazienti in
emodialisi, la statina ha ridotto il colesterolo LDL, senza
nessun effetto significativo sull’end point primario composto da morte per cause cardiovascolari, infarto miocardio non fatale, stroke non fatale.
I medici dovranno quindi confrontarsi su queste
nuove indicazioni dell’Agenzia che aprono nuovi scenari
di prescrivibilità ai soggetti che presentino le caratteristiche clinico-laboratoristiche indicate.
40
Leggi e decreti
ASL Cremona
Indicazioni operative circa le nuove esenzioni
E12 ed E13 valide dal 1° gennaio 2013
Si riporta nota prot. n. 65014/AB/ri che il Dipartimento Cure Primarie dell’ASL della
provincia di Cremona ha trasmesso in data 30/11/2012.
“In previsione dell’entrata in vigore delle nuove esenzioni relative a disoccupati e lavoratori
cassintegrati/lavoratori in mobilità (nuovi codici E12 e E13), stabilita nel 1 gennaio 2013, Regione
Lombardia ha comunicato un piano operativo per consentire agli assistiti beneficiari delle future
esenzioni di recarsi gradualmente in ASL, evitando spiacevoli code e disagi.
Pertanto:
•
dal 17 dicembre 2012 al 31 dicembre 2012 gli operatori dell’ASL potranno eccezionalmente
registrare nel sistema operativo le nuove esenzioni E12 e E13, con decorrenza 1 gennaio 2013,
rilasciando agli assistiti l’attestato prodotto da Lombardia Informatica;
la notte del 31 dicembre 2012 tutte le esenzioni E08 ed E09 attive decadranno automaticamente, mediante l’intervento di Lombardia Informatica nel sistema operativo;
•
dal 1 gennaio 2013, le ASL non potranno più rilasciare le esenzioni E08 ed E09, ma rilasceranno agli aventi diritto le nuove esenzioni E12 ed E13, secondo la consueta prassi;
•
per quanto riguarda l’esenzione da riconoscere ai disoccupati (E12), si precisa che il reddito cui
fare riferimento è quello relativo al nucleo familiare fiscale, risultante dall’ultima dichiarazione
dei redditi disponibile.
•
dal 1 gennaio 2013, i medici prescrittori (Medici di Medicina Generale, Pediatri di Famiglia,
Medici Specialisti) non potranno più indicare nelle prescrizioni le vecchie codifiche E08 e E09.
•
alle unità erogatrici delle prestazioni (strutture sanitarie, farmacie), viene precisato che le prescrizioni recanti i vecchi codici E08 e E09 rilasciate in data antecedente al 1 gennaio 2013
rimangono valide per il tempo previsto dalle disposizioni vigenti, a condizione che nel momento in cui viene richiesta la prestazione sussistono i requisiti prima previsti per la validità dei
vecchi codici di esenzione (stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria o
in deroga, contratto di solidarietà difensivo a prescindere dal reddito).
Leggi e decreti
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Protocollo Ospedale Territorio
Con la pubblicazione e trasmissione nel gennaio 2007 del PROTOCOLLO DI INTESA FRA MEDICI TERRITORIALI (Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta) – ASL – DISTRETTO DI
CREMONA E CASALMAGGIORE – DIREZIONE DELL’AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA, esteso poi anche al Distretto di Crema, rifacentesi ad adempimenti e norme preesistenti, venivano
riassunti gli adempimenti riguardanti i medici specialisti ospedalieri, e Direzioni Sanitarie delle strutture
accreditate, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e l’ASL.
Da allora ha avuto inizio un monitoraggio di questo accordo con osservazioni e segnalazioni che
hanno quindi portato nell’ottobre c.a. al seguente nuovo documento:
ASL DELLA PROVINCIA DI CREMONA
(Dipartimento Cure Primarie – Dipartimento Programmazione Acquisto e Controllo)
MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG)
CENTRI UNICI DI PRENOTAZIONE (CUP) DELLE STRUTTURE ACCREDITATE
Problemi riguardanti la prescrizione di accertamenti e le modalità di prenotazione
valutazioni ed eventuali soluzioni condivise.
In sintesi gli argomenti oggetto di analisi sono stati i seguenti:
− Uso del bollino verde: da apporre solo per richieste di visite o prestazioni di PRIMO ACCESSO, evitan-
do un uso improprio;
− Richiesta di visite o accertamenti da parte del medico specialista. Qualora un medico specialista avesse
necessità di effettuare una seconda visita (quindi di controllo) in tempi brevi, questi dovrebbe rilasciare
la richiesta sul proprio ricettario del SSR al paziente che si recherà al CUP utilizzando dei canali preferenziali di prenotazione;
− Quando un medico di medicina generale invia un paziente da uno specialista, sarebbe opportuno che il
paziente avesse già effettuato accertamenti (quando possibile ed appropriati) per un primo inquadramento diagnostico, così come sarebbe opportuno che lo Specialista per i successivi accertamenti, visite di
controllo a breve termine relative allo stesso quesito clinico ricorresse alla prescrizione diretta sul ricettario del SSR;
− Per una corretta compilazione delle ricette viene consigliata una maggiore attenzione nel riportare tutte
le informazioni previste (codice fiscale paziente, eventuale esenzione ticket, timbro, data, firma, priorità
d’accesso, [U D P] e per le visite o la diagnostica la motivazione o il sospetto diagnostico); mentre per le
prescrizioni in esenzione attenzione nel prescrivere prestazioni esenti e non esenti sulla stessa ricetta o
prestazioni della stessa branca su ricette diverse. Per l’esenzione con codice 048 (per neoplasia) viene
chiarito il concetto che solo il medico prescrittore può decidere se un accertamento è coerente con la specifica neoplasia della quale il paziente è affetto e gli operatori del CUP in questo caso non sono tenuti ad
intervenire rinviando il paziente dal medico. Inoltre viene chiarito che le prescrizioni dei medici territoriali non possano essere modificate a seguito di valutazioni derivanti da affermazioni degli assistiti. Eccezionalmente qualora un assistito presenti una prescrizione in assenza dell’esenzione, quando tale esenzione identifica precisamente le prestazioni correlate, la Struttura Accreditata può fotocopiare l’originale
della tessera di esenzione (in via sperimentale provvisoria fino a nuove decisioni) ed unirla alla prescrizione.
Comunque in tutti i casi di imprecisioni sulla ricetta per eventuali chiarimenti non va esclusa
l’opzione di contattare il medico prescrittore, sempre nel rispetto delle regole deontologiche mediante
comunicazioni costruttive e cortesi.
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Leggi e decreti
Punito il primario vessatore
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 30 ottobre - 5 novembre 2012
E’ perseguibile per abuso d’ufficio il primario che
dequalifica i dipendenti, ledendo il loro diritto alla qualificazione professionale ed emarginandoli per punirli o
costringerli a lasciare la struttura.
Lo ha stabilito la sesta sezione penale della
Cassazione, con la sentenza n. 41215/2012 depositata il 22 ottobre, che ha respinto il ricorso del medico e
dell’azienda ospedaliero-universitaria, quale responsabile
civile, affermando il seguente principio di diritto: in ragione del perdurare in vigore del DPR n. 3 del 1957, art.
13, “il primario di un ospedale è tenuto, quale pubblico
dipendente, a prestare la sua opera in conformità delle
leggi e in modo da assicurare sempre l’interesse della
pubblica amministrazione, in particolare ispirandosi nei
rapporti con i colleghi, ai sensi dell’art. 13 dello statuto
degli impiegati civili dello Stato, al principio di una assidua e solerte collaborazione.
Sussiste, pertanto, il reato di abuso di ufficio con
violazione di legge, secondo la nuova formulazione
dell’art. 323 del Codice penale, allorché il medesimo
ponga in essere comportamenti di vessazione ed emarginazione dei medici del reparto che non assecondano le
proprie scelte”.
Il comportamento del primario, stante la qualifica
di pubblico dipendente, rileva anche sotto il profilo della
violazione delle norme costituzionali, e in particolare
dell’art. 97 che impone alla Pa di agire secondo criteri
imparziali, utilizzato dai giudici quale parametro di riferimento per il reato di abuso d’ufficio nella parte in cui
esso esprime un carattere immediatamente precettivo,
che si traduce sia nel divieto di favoritismi sia nel divieto
di vessazione, emarginazione e discriminazione motivata
da ritorsione e finalizzata a procurare un ingiusto danno.
Nella fattispecie il direttore di una clinica urologica universitaria del Veneto fu rinviato a giudizio per rispondere di abuso d’ufficio (art. 323 Cp) e interruzione
di pubblico servizio (art. 340 Cp) con l’accusa di avere
tenuto atti e comportamenti di emarginazione e dequalificazione di due sostituti che si erano rassegnati a mansioni
emarginate e in un caso ad accettare di svolgere
l’incarico in un presidio di livello inferiore.
In primo grado, il Tribunale di Padova dichiarò
l’imputato colpevole e lo condannò, con le attenuanti generiche, alla pena di un anno e sei medi di reclusione,
con la non menzione e la sospensione condizionale disponendo una provvisionale, in solido con l’Aou quale
responsabile civile al risarcimento dei danni a favore dei
medici di 150mila euro, condanna parzialmente ridotta
dalla Corte d’appello di Venezia che lo assolse del reato
di interruzione di pubblico servizio e ridusse a 70mila
euro il valore della provvisionale.
Confermando la sentenza d’appello la Cassazione
ha stigmatizzato, in particolare, la precisa volontà
dell’imputato di colpire i sottoposti nell’attività più importante e qualificante del chirurgo, sospendendone la
crescita professionale e procurandogli danno professionale, alla reputazione, alla vita di relazione e alla sfera psicologica.
I doveri speciali del medico specialista
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 30 ottobre - 5 novembre 2012
Qual è la diligenza richiesta al medico specialista
rispetto a quella degli altri sanitari e quanto la colpa è
grave o lieve? E ancora, qual è l’atto medico “facile” e
quello “difficile”? Temi di attualità che si innestano nel
dibattito sulla prossima riforma della responsabilità sanitaria voluta dal Ministro Balduzzi.
Aspetti che hanno trovato una compiuta ricostruzione nella sentenza n. 17143/2012 del 9 ottobre della
terza sezione civile della Cassazione che, con richiami a
copiosa giurisprudenza , ha stabilito il principio secondo
il quale la “normalità” risponde a un giudizio relazionale
di valore, in ragione delle circostanze del caso, quindi la
condotta del medico specialista va esaminata con
maggior rigore ai fini della responsabilità professionale,
dovendo aversi riguardo alla peculiare specializzazione e
alla necessità di adeguare la condotta alla natura e al
livello di pericolosità della prestazione, implicante scrupolosa attenzione e adeguata preparazione professionale
(Cass. n. 583/2005).
Nella fattispecie, la Corte ha accolto, con rinvio
per nuova valutazione in fatto, le doglianze dei genitori
di una bambina avverso la Corte d’appello di Napoli che
aveva respinto la domanda di risarcimento per la perdita
totale e irreversibile del visus all’occhio destro e la forte
miopia all’occhio sinistro subita dalla figlia a causa di
fibroplasia retro lenticolare, asseritamente insorta per
essere nata pretermine e lasciata per 45 giorni in incubatrice senza assistenza e senza il necessario controllo della
concentrazione di ossigeno.
Il medico, ricordano i giudici, è tenuto a una prestazione improntata alla diligenza professionale qualificata dalla specifica attività esercitata ex art. 1176, co. 2,
Cc e 2236 Cc, nel cui ambito va distinta una diligenza
professionale generica e una diligenza variamente qualificata, giacché chi assume un’obbligazione nella qualità
di specialista è tenuto alla perizia che è normale della
categoria.
L’onere della prova grava comunque sul sanitario,
senza distinzione tra interventi “facili” e “difficili”. La
difficoltà dell’intervento e la diligenza del professionista
vanno valutate in concreto, rapportandole al livello di
specializzazione e alle strutture tecniche a sua disposizione. Il medico deve valutare con prudenza e scrupolo i
limiti della propria adeguatezza professionale e deve
adottare tutte le misure volte a ovviare alle carenze strutturali ed organizzative. Se non è possibile deve informare
Leggi e decreti
il paziente, financo consigliandogli il ricovero in una
struttura più idonea. La Cassazione ribadisce infine come
in sede civile il nesso causale vada accertato facendo riferimento alla “probabilità relativa” (il criterio del “più
probabile che non”).
E’ reato l’extramoenia “post-operatoria”
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 6-12 novembre 2012
Si faceva pagare 200 euro a visita per i controlli
post-operatori nel suo studio professionale, senza informare i pazienti che era possibile effettuare il check gratuitamente in ospedale, essendo la prestazione remunerata dalla tariffa onnicomprensiva corrisposta per il ricovero e l’intervento. Per questo un chirurgo coordinatore
dell’unità di coloproctologia di una struttura pubblica
sarda è stato condannato in primo e secondo grado a Cagliari e dichiarato colpevole di reato continuato di abuso
d’ufficio.
La sesta sezione penale della Cassazione
(sentenza n. 40824/2012, depositata il 17 ottobre) ha ora
confermato la bontà delle decisioni di merito e dichiarato
inammissibile il ricorso del medico. La cui tesi difensiva
è riassumibile così: non è chiaro quale fosse il conflitto
tra l’interesse dell’ospedale e quello del camice bianco;
non si può ritenere ingiusta la spesa posta a carico del
paziente per l’esecuzione della visita privata.
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi di
impugnazione. “Il medico - chiarisce la sentenza - con la
visita post-operatoria in ambito privato viene a percepire
un ingiusto vantaggio (da doppia retribuzione) con danno
del paziente (che viene a versare un emolumento già
compreso nel ticket) quale conseguenza della dolosa e
funzionale carenza di informazione, al paziente stesso,
della possibilità di ottenere il medesimo risultato terapeutico in sede ospedaliera”. Il difetto di informazione è
quindi “doloso”, “in un contesto in cui il pubblico ufficiale ha violato manifestamente il dovere di astensione,
indirizzando le parti nel suo studio privato per una prestazione che doveva essere contrattualmente praticata in
ambito ospedaliero”.
Il comportamento dello specialista ha di fatto causato “un inammissibile frazionamento dell’intervento
ospedaliero”. Anche perché l’oggetto del contratto
d’opera professionale concluso tra il paziente e la struttura “è l’esito chirurgico nella sua globalità” e al chirurgo
compete soltanto “l’obbligo di “concludere” l’intervento
professionale nella sede naturale, ospedaliera, e senza
esborsi economici non dovuti”. Con una sola eccezione:
il caso in cui sia il paziente stesso, adeguatamente informato, a optare per la visita privata, magari perché desidera che il controllo sia eseguito dalla stessa persona che ha
eseguito l’operazione. Nella fattispecie - sottolinea la
Cassazione - non risultava affatto che i pazienti fossero
stati informati del loro diritto di essere visitati gratuitamente in ospedale.
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Intramoenia, rimborsi IRAP ai medici
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 13-19 novembre 2012
E’illegittimo da parte delle aziende sanitarie trattenere quote a titolo di rimborso IRAP sui compensi per
la libera professione intramoenia dei medici.
L’illegittimità è stata a suo tempo stabilita dalla
sentenza della Cassazione n. 8533/2012 che ha definitivamente consolidato l’orientamento giurisprudenziale
secondo cui il soggetto passivo IRAP sulle prestazioni
libero-professionali intramurarie va individuato nelle
aziende sanitarie.
Conseguenza: i medici possono chiedere il rimborso.
Anche se, sempre secondo la Cassazione, il diritto
al rimborso non sussiste se il regolamento aziendale sulla
libera professione intramuraria ha previsto la traslazione
degli oneri relativi all’IRAP sui medici. Ma questa operazione richiede per forza l’accettazione dei sindacati di
categoria e una specifica e chiara previsione nel regolamento aziendale.
E i sindacati si sono organizzati.
Primo fra tutti l’Anaao che dà assistenza ai suoi
iscritti nel caso sia possibile chiedere il rimborso.
Attualmente le aziende sanitarie detraggono dalle
somme riscosse per l’intramoenia (1,3 miliardi circa
l’anno) l’8,5% dovuto come IRAP.
Per ciò che attiene alla libera professione intramuraria l’IRAP è un’imposta di carattere reale e deve essere
assolta dalle aziende sanitarie in quanto soggetti passivi:
non esistono a tutt’oggi disposizioni normative o ministeriali che ne autorizzino o giustifichino il riaddebito successivo verso il personale medico dipendente in quanto il
soggetto passivo di tale imposta non è il percettore delle
somme erogate a titolo di reddito assimilato a quello di
lavoro dipendente, ma il solo soggetto che eroga i menzionati compensi.
Ed è su questo principio che la Cassazione ha individuato il soggetto passivo dell’imposta nell’azienda
sanitaria.
La legge infatti parla di “attività autonomamente
organizzata”.
Anche la Corte costituzionale si è espressa, fin dal
2001, sulla legittimità dell’IRAP e ha precisato che, essendo il presupposto stesso dell’imposizione costituito
dall’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata, l’imposta non può essere applicata alle professioni esercitate in assenza di elementi di organizzazione.
Quindi solo il professionista organizzato, e cioè
con un’organizzazione di capitali o lavoro altrui, dovrebbe essere soggetto al pagamento dell’IRAP.
Ma l’intramoenia è assimilata per legge ai fini fiscali, al rapporto di lavoro dipendente e quindi, i dirigenti
medici con la libera professione svolgono la stessa attività professionale per conto delle aziende sanitarie e con
inserimento nella relativa struttura organizzativa e per
questo restano lavoratori dipendenti privi di un’autonoma
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organizzazione, di cui è esclusivamente titolare l’azienda
sanitaria, unico soggetto passivo tenuto al pagamento
dell’imposta.
Ma, come spiega l’Anaao, è vero anche che la
giurisprudenza ammette la possibilità di una ripartizione
(o addirittura una totale traslazione) degli oneri relativi
all’IRAP tra l’Amministrazione e i medici, purché sia
concordata con i sindacati di categoria e recepita nel Regolamento aziendale.
Gli oneri che derivano dall’introduzione
dell’IRAP rappresentano infatti un costo per l’azienda
sanitaria, a carico della quale, al contrario, l’attività libero-professionale intramuraria, svolta dai dirigenti medici,
non deve comportare alcun onere.
In questo è la stessa sentenza della Cassazione che
ha confermato il principio nel momento in cui ha condannato l’azienda sanitaria a restituire ai dirigenti medici la
quota trattenuta perché “nel regolamento per la libera
professione non vi era un’adeguata menzione del recupero del costo IRAP nelle tariffe da applicare”.
Leggi e decreti
2011 risultavano solo due ricette a carico del SSN.
Il lavoratore sosteneva che la sussistenza delle
patologie era stata confermata dalle visite fiscali (tranne
due volte), sicché l’atto pubblico dei certificati di malattia sarebbe stato contestabile solo mediante querela di
falso. Tesi respinta dalla Corte che ha ritenuto la pratica
sportiva incompatibile con le patologie e ha ribadito che
“l’espletamento di altra attività lavorativa ed extralavorativa durante lo stato di malattia è idoneo a violare i doveri contrattuali di correttezza e buona fede”, posto che prestare una seconda attività “è di per sé indice di una scarsa
attenzione del lavoratore alla propria salute” oltreché dimostrativo del fatto “che lo stato di malattia non è assoluto e non impedisce, comunque l’espletamento di
un’attività ludica o lavorativa”: (vedi Cass. Civ. sentenza
n. 9474/2009). Anche il medico, con i 39 certificati confezionati, fondati spesso sulle mere dichiarazioni del
lavoratore evidenzia una grave negligenza con danno per
l’Erario.
Diagnosi preimpianto dovuta
Certificati facili, il medico rifonde l’Erario
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 20-26 novembre 2012
Il medico che rilasci molti certificati di malattia
sulla base dei soli sintomi riferiti, senza procedere con
esami diagnostici adatti a supportare un lungo periodo di
malattia, produce un danno erariale per danno materiale
e di immagine della pubblica amministrazione. Tanto più
se tali certificati sono stati utilizzati dall’assistito, pubblico dipendente, per svolgere attività sportiva agonistica.
Le attestazioni di malattia sono riferibili a una certificazione amministrativa solo per quanto attiene alle attività
espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri
elementi di prova.
E’ con questa motivazione che la Corte dei Conti
della Toscana con sentenza n. 479/2012 depositata l’11
ottobre, richiamando la sentenza della Cassazione
n. 2701/2003, ha condannato una dottoressa a rifondere
all’Erario 11.392,44 euro, pari al 35% della somma imputata al pubblico dipendente quale danno erariale.
A febbraio 2012 la Procura della Corte dei Conti,
a seguito del processo penale che aveva condannato il
lavoratore per truffa aggravata ai danni dello Stato, conveniva in giudizio quest’ultimo e il suo medico di famiglia che gli aveva rilasciato diverse certificazioni per
lombosciatalgia, gastroenterite febbrile e otite acuta.
Negli stessi giorni, però il lavoratore giocava
come calciatore nel campionato di serie D. Gli venivano
quindi contestati l’ingiusto profitto e la lesione del prestigio e dell’immagine della PA. A fronte della corposa certificazione medica, peraltro, da gennaio 2006 a gennaio
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 20-26 novembre 2012
E’ un diritto delle coppie essere informate sulla
salute degli embrioni. Ed è un dovere dei centri pubblici
dove si esegue la fecondazione assistita garantire la diagnosi preimpianto, anche rivolgendosi ad altre strutture.
Parola del Giudice Giorgio Latti del Tribunale di Cagliari, che ha ordinato all’Ospedale microcitemico di assicurare l’esame degli embrioni a una coppia sterile (la moglie è affetta da talassemia major e il marito portatore
sano) e di trasferire in utero soltanto quelli sani o portatori sani di talassemia. Il laboratorio di citogenetica del
Centro si era infatti rifiutato di procedere con la diagnosi,
sostenendo che fosse vietata dalla Legge 40/2004. La
coppia avrebbe potuto rivolgersi a un Centro privato, pagando però 9 mila euro a ciclo. Di qui la decisione di rivolgersi alla magistratura.
L’ordinanza del 9 novembre ricostruisce i precedenti. A partire dalla pronuncia del 2007 dello stesso Tribunale cagliaritano, in cui la liceità della diagnosi preimpianto è fatta discendere dal diritto al consenso informato
(dello stesso tenore poco dopo il Tribunale di Firenze).
Entrambi hanno disapplicato le linee guida ministeriali
del 22 luglio 2004, che consentivano solo indagini “di
tipo osservazionale”. Il Tar Lazio nel 2008 ha annullato
le guideline, e le successive linee guida (DM 11 aprile
2008) non hanno riprodotto la limitazione alla diagnosi di
tipo osservazionale.
L’ordinanza cita anche la sentenza numero
151/2009 della Consulta perché, nel ritenere incostituzionale l’obbligo di un unico e contemporaneo impianto di
massimo tre embrioni, ha riconosciuto al medico la possibilità di valutare il caso singolo “riducendo al minimo
ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto”.
Leggi e decreti
Sulla base di questi princìpi il Tribunale di Bologna, nel 2009, ha ordinato a un Centro l’applicazione della fecondazione previa diagnosi preimpianto di minimo
sei embrioni e il trasferimento di quelli non portatori della malattia della madre. Il Tribunale di Salerno, nel 2010,
ha ammesso la diagnosi preimpianto anche per le coppie
fertili se corrono il rischio di trasmettere malattie gravi e
inguaribili.
“Considerando l’evoluzione giurisprudenziale conclude il Tribunale - non vi è dubbio che la diagnosi
genetica preimpianto debba considerarsi pienamente ammissibile, al fine di assicurare la compatibilità della
Legge 40/2004 con i princìpi del nostro ordinamento”.
Anche perché ha come scopo “consentire alla donna una
decisione informata e consapevole in ordine al trasferimento degli embrioni formati ovvero al rifiuto di tale trasferimento”, in analogia con i diritti previsti per le donne
dalla legge 194 sull’aborto. E qui il giudice cita la pronuncia di fine agosto della Corte europea dei diritti umani, che ha bocciato “per incoerenza” il divieto di diagnosi
preimpianto.
Esulta Filomena Gallo, avvocato e segretario
dell’Associazione Luca Coscioni, che con Angelo Calandrini assiste la coppia di Cagliari: “L’ordinanza ristabilisce l’equità dell’accesso alle cure”. E sono in molti ormai
a chiedere che la legge 40 venga riscritta.
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sanitario. Senza il consenso informato, l’intervento del
medico è, al di fuori dei casi di trattamento sanitario per
legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità,
sicuramente illecito, anche quando sia nell’interesse del
paziente”.
Il fine dell’informazione non cambia, anche se il
paziente è un camice bianco, che deve essere messo nella
condizione di essere “libero di accettare o rifiutare la prestazione medica” con cognizione di causa. Al massimo,
precisano i Supremi Giudici, “la qualità del paziente potrà incidere sulle modalità di informazione che si sostanzia in spiegazioni dettagliate e adeguate al livello culturale del paziente con l’adozione di un linguaggio che tenga
conto del suo particolare stato soggettivo e che, nel caso
di paziente medico, potrà essere parametrata alle sue conoscenze scientifiche”.
Una nuova sezione della Corte d’Appello di Torino dovrà quindi riesaminare il caso, tenendo anche presente che “in assenza di un consenso consapevolmente
prestato occorre l’accertamento che il paziente avrebbe
rifiutato quel determinato intervento o quella terapia se
fosse stato adeguatamente informato”.
Intramoenia: IRAP sull’utente
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 11-17 dicembre 2012
Consenso informato per tutti
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 4-10 dicembre 2012
Il paziente medico ha diritto come gli altri a ricevere un’informazione accurata e puntuale per poter esprimere il suo consenso alla prestazione medica. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione (sentenza n.
20984/2012, depositata la settimana scorsa), accogliendo
il ricorso di un radiologo piemontese, in servizio presso
una struttura ospedaliera di Novara dove aveva subìto un
intervento.
In seguito all’operazione, a causa della terapia
cortisonica somministratagli per curare una encefalite
post influenzale, aveva riportato lesioni ossee da patologia articolare femorale. Da qui la richiesta di risarcimento danni, motivata con il fatto che non era stato edotto sui
rischi della cura.
A dicembre 2006 la Corte d’Appello di Torino gli
aveva negato il risarcimento: secondo i giudici di secondo grado, il paziente, essendo un medico, “aveva le cognizioni scientifiche per rendersi conto del trattamento
cui veniva sottoposto”.
Ma questa tesi non è stata sposata dalla Cassazione, che ha fatto notare come i medici dell’ospedale al più
“hanno presunto che il paziente fosse d’accordo”. Ma in
una materia così delicata ogni presunzione è bandita. “Il
consenso informato - si legge nella sentenza - costituisce,
di norma, legittimazione e fondamento del trattamento
Tra alcuni mesi sarà attuata la nuova forma di
svolgimento della libera professione intramuraria che
prenderà il posto della vecchia “allargata”.
La Legge Balduzzi ha provveduto a disciplinare i
nuovi studi in rete e ha introdotto alcuni importanti vincoli quali la completa tracciabilità di tutta la gestione,
dalla prenotazione al pagamento. La 189/2012 peraltro ha
ribadito un principio già presente nella legge Turco del
2007 e cioè che la tariffa deve remunerare la copertura
integrale di tutti i costi diretti e indiretti della libera professione.
Con la nuova Legge però la trasparenza e la lotta
all’evasione fiscale la pagheranno i cittadini perché se è
vero che l’unico costo nuovo è la trattenuta del 5% per
liste d’attesa e prevenzione, resta il fatto che nella vecchia allargata le aziende non ribaltavano i costi diretti
(ammortamenti, utenze, materiale di consumo, personale
di accoglienza ecc.) perché il medico visitava a casa sua
senza quei costi a carico delle aziende e poteva dedurre
dal reddito un 25% forfetario.
Un aspetto importante che però la Legge non ha
toccato è quello della tipologia di tali costi e della loro
declinazione e quantificazione. In questo scenario si inserisce la annosa e diffusa questione dell’IRAP ovvero del
ribaltamento dell’imposta sull’importo finale della
tariffa.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione
sembra aver chiarito gli aspetti generali di tale operazione. Occorre però fare un approfondimento perché la
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massima della Cassazione non è esattamente nella direzione che intendono i diretti interessati e i sindacati che li
rappresentano. Nel caso oggetto del ricorso l’azienda sanitaria aveva provveduto a ribaltare l’importo dell’IRAP
sul costo finale della tariffa senza però che tale circostanza risultasse dal Regolamento aziendale.
La Corte d’Appello e successivamente la Cassazione hanno stabilito che l’operazione è fattibile solo a condizione che risulti in modo esplicito e trasparente
dall’Atto aziendale sull’Alpi la volontà di ribaltare il
costo dell’imposta sulla tariffa.
Nel caso oggetto della pronuncia i medici avevano
sottoscritto una modulistica, ma da essi non risultava in
maniera inequivocabile che la tariffa comprendesse anche
il recupero dell’IRAP anche perché gli stessi moduli facevano rinvio diretto al Regolamento aziendale dove questo
passaggio era inesistente. Quindi motivi formali e procedurali hanno portato alla decisione dei giudici, mentre
resta impregiudicata la possibilità di ribaltare gli oneri
finanziari dell’imposta.
E’ necessario a questo punto fare un passo indietro. L’IRAP è un’imposta il cui soggetto passivo è il datore di lavoro per cui non è in dubbio che sia a carico
dell’azienda sanitaria ed essa soltanto abbia l’onere di
versarla all’erario. Ma è altrettanto fuori discussione che
gli importi costituenti l’imposta possono essere considerati fattori di costo della produzione e pertanto trasferiti sul
prezzo finale.
In tal senso la Corte Costituzionale con la sentenza
n. 156 del 21 maggio 2001 ha affermato che “...come si
verifica per qualsiasi altro costo (anche di carattere fiscale) gravante sulla produzione,
l’onere economico
dell’imposta potrà essere … trasferito sul prezzo dei beni
o servizi prodotti, secondo le leggi del mercato, o essere
totalmente o parzialmente recuperato attraverso opportune
scelte organizzative …”.
Per fare ciò occorre - secondo l’insegnamento della Suprema Corte - la consapevolezza da parte dei medici
che svolgono la libera professione mediante la previsione
nell’ “apposito atto” di cui all’articolo 54, comma 1, del
CCNL dell’8 giugno 2000 e il conseguente contratto che
ciascuno dei medici interessati stipula con l’azienda.
I sindacati medici questo lo sanno benissimo tanto
è vero che le informative diramate dopo l’emanazione
della sentenza 8533/2012 hanno trionfalmente affermato
che è illegittima la trattenuta IRAP da parte delle aziende,
invitando tutti i medici loro iscritti a chiederne la restituzione. Gli stessi sindacati hanno tuttavia riconosciuto che
esiste la possibilità di una traslazione dell’importo
dell’imposta sulla tariffa ma a condizione che venga preventivamente concordata con loro e successivamente
recepita nel Regolamento aziendale. E’ lo stesso meccanismo, quindi, delineato dalla Cassazione con l’aggiunta,
logica e coerente, del passaggio in contrattazione integrativa (anche se da loro utilizzato il generico termine
“concordata”).
Il messaggio è chiaro: perché possa ritenersi legittima la trattenuta, deve essere accettata formalmente dai
sindacati - cioè i diretti interessati - e poi espressamente
Leggi e decreti
menzionata nel Regolamento. Quello che non dicono - ma
ovviamente sottintendono - è che basta non firmare
l’accordo aziendale per bloccare l’operazione ribaltamento. Questa tattica è fondata sul presupposto dell’esistenza
di un sostanziale potere di veto dei sindacati sulla materia.
Presupposto però del tutto inesistente.
L’attuale scenario postula la piena legittimità di
due contrapposte posizioni: da una parte i sindacati
medici che vogliono naturalmente evitare aggravio di costi sulla tariffa finale e dall’altra quella delle aziende che
devono necessariamente recuperare tutti i costi diretti ed
indiretti perché - è bene ricordare che lo impone la legge dalla gestione della libera professione non può conseguire
neanche un euro di passivo per il SSN, anzi dovrebbe
realizzarsi un minimo di utile.
Quello che non è consentito dalla vigente legislazione ai sindacati è di imporre alle aziende sanitarie, con
lo strumento della mancata firma sull’accordo, di subire
una passività che costituirebbe inevitabilmente danno
erariale.
Orbene, il potere di veto non sussiste non soltanto perché le norme del decreto 150/2011 hanno introdotto la possibilità di autodefinizione in via provvisoria di
aspetti di contrattazione collettiva (articolo 54 che novella
il decreto 165 introducendo un comma 3-ter nell’articolo
40) ma soprattutto perché anche prima del Decreto
Brunetta la materia in questione consentiva all’azienda di
poter andare avanti unilateralmente, una volta constatata
la materiale impossibilità di giungere a un accordo: basta
leggere attentamente la clausola contrattuale del 2000 e
verificare come la materia specifica dell’Alpi rientra proprio tra i punti per i quali è prevista una sorta di
“liberatoria” in caso di stallo nella ricerca del consenso.
Tra l’altro, qualora si volesse ritenere in ogni caso
sussistente il potere di veto, la conseguenza è che la
negoziazione dovrebbe proseguire all’infinito essendo
impossibile pensare che l’azienda debba essere addirittura
obbligata a fare quello che dicono i sindacati.
E nelle more della definizione dell’accordo il
Regolamento sull’Alpi non potrebbe essere adottato e,
quindi, l’esercizio della libera professione rimarrebbe inevitabilmente sospeso.
Nel nostro ordinamento giuridico in tema di contrattazione collettiva permane il principio che contrattare
è obbligatorio e che concludere l’accordo assolutamente
no, visto che il consenso presume la reciproca convenienza e ci sono meccanismi per consentire alle parti di riassumere “le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e di
decisione”.
Pertanto lo schema per la corretta definizione delle
tariffe dell’Alpi è il seguente: negoziazione con i sindacati
dei criteri generali, stipula del contratto integrativo ovvero
presa d’atto della mancata conclusione del contratto, recepimento dei criteri nel Regolamento aziendale, richiesta a
ciascun medico di indicare il proprio onorario, costruzione della tariffa aggiungendo all’onorario in senso montante tutti i costi diretti e indiretti, pubblicizzazione
all’utenza delle tariffe, rinegoziazione annuale
dell’onorario.
Leggi e decreti
Infine, un aspetto che ha generato degli equivoci. I
sindacati hanno invitato tutti i loro iscritti a richiedere
alle aziende la restituzione degli importi illegittimamente
trattenuti.
Ma se il ribaltamento dell’IRAP costituisce un
fattore di costo che concorre a determinare l’importo
finale della tariffa, nel momento in cui viene dichiarato
illegittimo il ribaltamento la conseguenza automatica è
che la tariffa diminuisce e non che aumenta l’onorario
del medico: i beneficiari della restituzione dovrebbero
verosimilmente essere gli utenti che avevano da pagare
un importo una cui quota è stata ritenuta - per alcune
condizioni procedurali non rispettate - illegittima.
Prova pratica, l’anonimato non serve
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 18-24 dicembre 2012
La prova pratica per un concorso da dirigente medico non necessita dell’anonimato perché è cosa diversa
dalla prova scritta: mentre quest’ultima non deve essere
“in via immediata e diretta riferibile a un concorrente”
per “evitare il rischio, anche potenziale, di condizionamenti esterni”, l’altra è idonea “a far emergere l’abilità
tecnica di ogni candidato nella risoluzione di un caso clinico specifico” e “nella loro idoneità a saperne fornire
una descrizione sintetica, precisa e adeguata”. Di conseguenza, anche se prevede una parte scritta, come la redazione di un referto sintetico a commento di esami radiologici, endoscopici ed ecografici, non deve essere anonima.
Il chiarimento è arrivato dalla terza sezione del
Consiglio di Stato (decisione n. 6087/2012 del 29 novembre 2012), che ha accolto l’appello proposto
dall’ASL imperiese e annullato una sentenza del Tar Liguria emessa nel 2001. Il tribunale amministrativo regionale aveva dato ragione a una dottoressa che aveva superato la prova scritta, ma non quella pratica, per un concorso bandito nel 1998 dall’Azienda Sanitaria per coprire
vari posti di dirigente medico di I livello. Di qui il ricorso, che fu accolto dal Tar soltanto nella parte in cui la
concorrente denunciava l’omessa applicazione della regola dell’anonimato alla prova pratica, strutturata come
una prova scritta.
Ma il Consiglio di Stato non concorda con le motivazioni del Tribunale. “Accentuare la portata generale e
inderogabile della regola dell’anonimato in tutti i casi in
cui la prova pratica contenga un qualsiasi elemento
“scritto” tende ad assimilare indebitamente la prova pratica a quella scritta, si che l’una diventi il succedaneo
dell’altra”.
Configurando così la prova pratica in un modo
“che non risponde ai criteri del bando, con il risultato di
renderne inutile lo svolgimento”. Secondo Palazzo Spada, infatti, con l’anonimato sarebbe venuto meno
“l’obiettivo che si prefisse la ASL”, ovvero
47
“l’accertamento, per mezzo della prova pratica stessa,
delle capacità tecnico-professionali del candidato, piuttosto che del possesso di conoscenze teoriche”.
Per la candidata esclusa, dopo ben 14 anni, una
sconfitta amara. E una magra consolazione: la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Perdita di chance risarcita solo se chiesta
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 18-24 dicembre 2012
Non si può accordare il risarcimento per danno da
perdita di chance a chi non lo ha chiesto, perché questa
richiesta è “ontologicamente diversa” da quella di risarcimento del danno da mancato raggiungimento del risultato
sperato. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione (sentenza n. 21245/2012, depositata il 29 novembre), chiudendo definitivamente il caso che per primo,
nel 2004, portò a ipotizzare la possibilità di riconoscere
anche in campo sanitario questa fattispecie di danno, più
frequente nella giurisprudenza di altri ordinamenti, quello francese in primis.
La vicenda. Otto anni fa (sentenza n. 4400/2004)
la Cassazione annullò con rinvio alla Corte d’Appello di
Milano una sentenza con cui era stato rigettato il ricorso
della moglie e del figlio di un uomo, morto in un ospedale lombardo per la rottura di un aneurisma dell’aorta addominale, di cui i medici non si erano accorti, diagnosticando invece un globo vescicolare (si veda Il Sole 24 Ore
n. 16/2004). Il “no” si basava sull’incertezza sulla presenza di colpa grave, la cui prova - aveva sottolineato la
Cassazione - i giudici di appello avevano erroneamente
addebitato ai ricorrenti. La Suprema Corte si era poi
dilungata sul danno da perdita di chance, evidenziando
come potesse essere considerato anche nei casi di colpa
medica, a patto che fosse chiesto.
La Corte di Appello milanese, nel 2008, si è di
nuovo pronunciata respingendo ancora la domanda degli
eredi: anche ipotizzando che i medici avessero fatto la
giusta diagnosi e si fossero attivati per contattare una
struttura dotata di chirurgia vascolare e di rianimazione
nelle due ore trascorse tra l’insorgenza dei sintomi e il
decesso, le possibilità di sopravvivenza erano ridotte al
minimo (il 10%).
Troppo poco per ritenere accertato il nesso di causalità materiale tra l’omessa corretta diagnosi e la morte.
La Corte ha poi negato il risarcimento del danno da
perdita di chance escludendo che fosse compreso nella
domanda iniziale.
La sentenza. Contro la decisione la moglie e il
figlio dell’uomo si sono nuovamente rivolti alla Cassazione, che però stavolta ha confermato in toto le conclusioni di merito con una sentenza complessa e non sempre
chiarissima.
48
Leggi e decreti
Il rilievo dei ricorrenti secondo cui nell’atto introduttivo del giudizio avevano chiesto il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla morte del familiare, dunque anche quello da perdita di chance, non è fondato, “perché
basato sull’equivoco di fondo che la liquidazione di
quest’ultimo possa essere operata d’ufficio dal giudice,
essendo la relativa domanda insita, come un minus, in
quella volta a far valere il pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato”. Si tratta invece
di una domanda diversa, che andrebbe commisurata
all’accertamento che il paziente avesse perso, per
l’inadempimento dei medici, occasioni di guarigione che
statisticamente aveva. E non, come avviene per l’altra,
all’accertamento del nesso di causalità.
Altra questione sarebbe se una volta provato il nesso di causalità materiale si dovesse accertare anche quello
di “causalità giuridica”, cioè il rapporto tra la lesione causata dalla condotta illecita del medico e i danni che ne
sono derivati, selezionandoli sulla base dell’articolo 1223
Cc.
Ma questo scrutinio si impone “solo quando, certo
che l’evento lesivo è stato cagionato dalla colpevole condotta del medico, sia emerso che i danni lamentati sono
stati altresì determinati dal concorso di altri fattori naturali, quali le precarie condizioni di salute del paziente”.
Nella fattispecie, il nesso di causalità materiale è
stato escluso, dunque ogni indagine sulla causalità giuridica è preclusa.
Quanto all’esclusione del nesso causale, censurato
dai ricorrenti, la Cassazione taglia corto: la Corte
d’appello - quando ha affermato, anche ipotizzando una
immediata corretta diagnosi della patologia, la mancanza
di “una soglia di probabilità di sopravvivenza apprezzabile in termini tali da consentire di addebitare all’ente ospedaliero la responsabilità della morte” - ha applicato correttamente i princìpi giuridici che governano la materia. La
regola del “più probabile che non” non permette un esito
diverso.
Gli errori del capo équipe
tratto da “Il Sole 24 Ore Sanità”
del 18-24 dicembre 2012
Rispondono penalmente di lesioni aggravate i
componenti dell’équipe chirurgica che commette l’errore
macroscopico di asportare l’ovaio sano al posto di quello
malato.
La quarta sezione penale della Cassazione
(sentenza n. 48226/2012, depositata la settimana scorsa)
ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello
di Palermo ai medici di una clinica di Erice (Trapani),
censurando in particolare la condotta del capo della
“squadra” e chiarendo che è “negligente il comportamento del chirurgo responsabile dell’intervento il quale, facendo esclusivo affidamento sulla pregressa diagnosi
svolta dal suo aiuto e comunicatagli verbalmente in sala
operatoria, proceda all’operazione senza aver prima proceduto al riscontro della stessa”, anche con un’ecografia.
L’errore iniziale era stato commesso dalla dottoressa addetta all’accettazione (condannata pure per falsità
per aver alterato la cartella), che aveva compilato la cartella clinica annotando che andava esportato l’ovaio sinistro, mentre quello affetto da una grossa cisti era il destro.
Soltanto qualche giorno prima, però, il capo dell’équipe
aveva visitato privatamente la paziente: il fatto che la visita fosse avvenuta in studio, e non in clinica, non sminuisce la portata di quello che la stessa Cassazione definisce
“un errore eclatante”.
Non può essere accettata, per la Cassazione, la tesi
difensiva del chirurgo, che fa leva sul principio di affidamento, cioè sul suo presunto obbligo di doversi fidare dei
colleghi che in precedenza si erano occupati del caso.
“Nessun “principio di affidamento” - si legge nella
sentenza - può invocare a propria discolpa il medico il
quale, in spregio alla regola minima di prudenza e diligenza, aveva proceduto all’asportazione chirurgica sulla base
di una mera annotazione cartacea, pur proveniente dal
medico addetto all’accettazione, senza fare luogo
all’agevole, rapido e sicuro riscontro ecografico”.
Neanche può condividersi il riferimento alla
“medicina dell’evidenza”. Anzi: l’omissione risulta ancor
più grave proprio perché l’intervento è stato effettuato in
laparoscopia e “la visione endoscopica non risulta risolutiva, poiché non in grado di evidenziare quale fosse
l’ovaio malato da estirpare”.
Sussiste anche la circostanza aggravante accertata
dalla Corte d’Appello a carico dell’èquipe, ovvero
“l’indebolimento permanente dell’organo della riproduzione: a parte il sicuro pregiudizio dell’equilibrio ormonale e psichico non può seriamente dubitarsi del fatto che
l’eliminazione dell’unico ovaio sano abbia lasciato la paziente, in età fertile, con infime chance di restare gravida
nel futuro”.
In via provvisionale alla donna sono stati concessi
40mila euro di risarcimento, cifra che sarà probabilmente
aumentata nel corso della causa civile. Va però sottolineato che le condanne sono blande: due mesi per la dottoressa, un mese per l’aiuto e poco di più per il capo
dell’équipe.
Certificato medico e danno erariale
a cura di Marco Perelli Ercolini
Il medico curante che redige certificati medici senza accertamento della patologia di assistiti pubblici dipendenti, rischia il danno erariale, se in caso di certificazioni
ricorrenti non può fondare la propria certificazione con
dimostrazione di esami, ma si basa solo sulla storia e sui
sintomi dichiarati dal paziente.
Corte dei Conti Toscana - sentenza numero 479/201
Leggi e decreti
Medici SS
iente parcella ai pazienti esenti ticket
49
Errore medico - Risarcimento difficile
in caso di gravi patologie
a cura di Marco Perelli Ercolini
a cura di Marco Perelli Ercolini
Il medico che lavora per il SSN non è tenuto a rilasciare per prestazioni libero-professionali la parcella ai
pazienti esenti ticket; non avendo pagato alcunché;
l’obbligo scatta invece per i pazienti che hanno pagato il
ticket per il contributo partecipativo alla spesa sanitaria,
esibito al momento della visita.
La perdita di speranze di guarigione, anche in caso
di errore medico (importante la prova del nesso causale
tra condotta del medico e lesione in concreto patita dal
paziente) rende difficile il risarcimento, né può essere liquidata d’ufficio.
I compensi relativi a prestazioni esenti ticket
erogati dalla ASL sono sottoposti, peraltro, regolarmente
agli obblighi fiscali.
Da precisare che in materia civile vige la regola
del “più probabile che non”, mentre nel processo penale
della prova “oltre il ragionevole dubbio”.
Commissione tributaria regionale Sicilia
Sentenza numero 129 del 5 giugno 2012
Corte di Cassazione
Sentenza numero 21245 del 29 novembre 2012
IPS - Permessi assistenza disabile
solo in via telematica
a cura di Marco Perelli Ercolini
L'INPS, con il messaggio n. 18728 del 15 novembre 2012, a seguito delle disposizioni contenute nella
circolare n. 117/2012, relativamente alla presentazione
esclusivamente in via telematica dal 1° ottobre 2012
delle domande di permessi per l'assistenza al familiare
disabile in situazione di gravità, (art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104), precisa che l'invio riguarda soltanto i
lavoratori dipendenti del settore privato e non i soggetti
titolari di un rapporto di lavoro alle dipendenze di
amministrazioni pubbliche, che devono continuare a far
riferimento al proprio datore di lavoro.
Malattia e fasce reperibilità
a cura di Marco Perelli Ercolini
SETTORE
ORMA DI
RIFERIMETO
dalle 9 alle 13
Decreto 206
dalle 15 alle 18
del 18 dic. 2009
Pubblica
Amm.ne
ESEZIOE
DALLE FASCE
- patologie gravi
con terapie salva
vita
anche nei giorni - infortuni sul
non lavorativi e lavoro
festivi
- malattie per
causa di servizio
e patologie connesse a invalidità
riconosciuta
Garante privacy
Sperimentazione senza consenso
- visite fiscali già
effettuate
a cura di Marco Perelli Ercolini
Il Garante della Privacy con provvedimento n.110
del 25 ottobre 2012 ha autorizzato una sperimentazione
clinica (trattamento di dati clinici) su politraumatizzati
gravi anche senza consenso qualora non siano temporaneamente in grado di darlo.
In loro vece e sino al momento in cui risultassero
in grado di comprendere le indicazioni rese nell'informativa e di prestare validamente il consenso, lo stesso potrà
essere dato da chi esercita legalmente la potestà, dal familiare, dal convivente o in loro assenza dal responsabile
della struttura ospedaliera.
FASCE
DM 15 luglio
1986
Lavoratore
Privato
dalle 10 alle 12 - documentazione
dalle 17 alle 19 ospedaliera
- infortunio sul
incluse le dome- lavoro
niche e i festivi - per esigenze
sanitarie
giustificanti
OTE: per assenza del lavoratore all’indirizzo
indicato controllo ambulatoriale
50
Leggi e decreti
Pensionati e ECM e
assicurazione professionale
MMG in pensione a 70 anni non possibili deroghe
a cura di Marco Perelli Ercolini
a cura di Marco Perelli Ercolini
Il medico pensionato è tenuto obbligatoriamente
ai corsi di aggiornamento e a stipulare la assicurazione
per il rischio professionale?
Mentre alcuni Medici di Medicina Generale non
vedono l’ora di poter lasciare la convenzione, altri sperano di poter continuare oltre i 70 anni.
Il quesito è stato rivolto per tramite la
F eder.S.P.eV. (Federazione Sanitari Pensionati e Vedove) alla Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri.
Ebbene i pensionati, seppur iscritti all’Albo professionale, che non svolgono la professione in modo abituale non sono tenuti né ai corsi ECM, né alla stipula di
una assicurazione contro il rischio professionale. Infatti
la semplice condizione di iscrizione all’Albo professionale non implica né i corsi ECM né l’assicurazione, al contrario è l’esercizio della professione che ancora
all’aggiornamento e, dal prossimo 13 agosto 2013 salvo
ulteriori proroghe, alla assicurazione contro il rischio
professionale, anche se per l’esercizio professionale è per
legge obbligatorio essere iscritto all’Ordine dei Medici
Chirurghi o degli Odontoiatri, per non incorrere nel reato
di esercizio abusivo della professione sanitaria.
Ricordiamo come il termine della convenzione
abbia fissato il paletto massimo il giorno del 70esimo
compleanno e come in passato alcuni medici abbiano
ottenuto la possibilità di proseguire per ulteriori due anni,
mediante una sospensiva d’urgenza del magistrato.
Legge di stabilità - ricongiunzioni
non onerose, ma con meno pensione
a cura di Marco Perelli Ercolini
Al pubblico dipendente che si dimetteva senza
aver maturato il diritto a pensione restava solo la possibilità di trasferire i contributi all’INPS per un trattamento
economico all’età pensionabile in base alla Legge
322/1958.
Abolita questa legge rimaneva la possibilità però
onerosa della ricongiunzione.
Con la Legge di stabilità viene prevista la ricongiunzione gratuita per coloro che sono passati prima del
30 luglio 2010 dal pubblico impiego all’INPS.
Tuttavia questa forma chiamata “totalizzazione
retributiva” valorizza i periodi contributivi delle diverse
gestioni per un trattamento economico di pensione col
sistema retributivo, ma gestione per gestione, singolarmente e non nella loro totalità e pertanto con trattamenti
inferiori: non si pagheranno oneri, ma al prezzo di intascare una pensione ridotta e non prima di 62 anni di età.
Ricordiamo che con circolare n. 18 dell’8/10/2010
l’INPDAP aveva peraltro già precisato che per i dipendenti della pubblica amministrazione cessati senza aver
maturato il diritto a pensione per mancanza dei requisiti
di età al raggiungimento dell’età pensionabile spetta con
l’anzianità contributiva minima prevista un trattamento di
pensione.
Contro questa possibilità che aveva aperto dei
contenziosi, ha tagliato la testa al toro una clausola contrattuale e precisamente la norma transitoria n. 8, rendendo così vani eventuali contenziosi di opposizione alla
delibera della ASL di decadenza per limiti di età della
convenzione o pretese con richieste di proseguimento.
ewsletter medico-legale ICA
Gli interessati potranno consultare dal sito
dell’Ordine www.omedcr.it le seguenti Newsletter
medico-legali:
− numero 33/2012: “Quarto rapporto
(Registro Nazionale dei Mesoteliomi)”;
RENAM
− numero 34/2012: “Lavoro di notte e tumore del
seno: risultati di due recenti studi”;
− numero 35/2012: “Quarto rapporto
(Registro Nazionale dei Mesoteliomi) 2°”;
RENAM
− numero 36/2012: “Emersione e riconoscimento delle
malattie professionali in Europa: atti del dibattito di
Eurogip”.
Diffamazione del medico a mezzo stampa
a cura di Mauro Marin
MMG Direttore Distretto Sanitario di Pordenone
Il medico che si vede diffamato da un articolo
pubblicato sulla stampa lesivo della sua reputazione può
presentare entro tre mesi una querela all’autorità giudiziaria e chiedere un risarcimento dei danni al giornalista,
al direttore responsabile (art. 57 e 596-bis CP) e, se
l’articolo non è firmato, anche all’editore (art. 57-bis
CP).
Leggi e decreti
L’esimente del diritto di cronaca non può essere
invocata dal giornalista se prima della pubblicazione di
una notizia non ha provveduto a verificarne la fonte
originaria, secondo la sentenza n. 19046 del 18.02.2010
della Cassazione Sezione Penale V e la sentenza
n. 5081/2010 della Cassazione Sezione Civile 3°.
Il diritto di cronaca è infatti esercitato in modo
legittimo se si rispettano i limiti interni del diritto stesso,
ovvero verità oggettiva dei fatti, sussistenza di un interesse pubblico all’informazione e forma civile
nell’esposizione, secondo la sentenza n. 16917 del
20.07.2010 della Cassazione Sezione Civile 3°.
Secondo la decisione nota come il decalogo del
giornalista, contenuta nella sentenza della Cassazione n.
5259 del 18.10.1984 (in Foro It. 1984, I, 2711), affinché
la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive
dell’onore possa considerarsi lecita espressione del diritto
di cronaca e non comporti responsabilità civile per violazione al diritto all’onore, devono ricorrere tre condizioni:
1) la verità oggettiva dell’informazione o anche solo putativa purché frutto di un diligente lavoro di ricerca;
51
1. di accertare in tutte le direzioni possibili la verità della notizia esaminando, controllando e verificando i
fatti oggetto della narrazione (Trib. Roma 17.04.1987
in Dir. Inf. 1987, 989 e Trib. Roma 18.07.1991 in Dir.
Inf. 1992, 83),
2. di attivarsi al fine di attingere a più fonti, anche tra
loro contrapposte, elementi di giudizio e di valutazione in ordine alla verità complessiva delle notizie
(Trib. Milano 18.09.1989 in Dir. Inf. 1990, 144),
3. di fornire la prova della cura/diligenza posta negli
accertamenti diretti ad eliminare ogni dubbio o incertezza in ordine alla verità (Cassazione a Sezioni Unite
30.06.1984 in Dir. Inf. 1985, 173 e Cassazione
2.04.1987 in Giur. It 1988, II, 434).
In merito al criterio dell’interesse sociale alla pubblicazione della notizia: “L’utilità sociale
dell’informazione è inseparabilmente legata alla veridicità dell’informazione medesima” posto che “la diffusione
di notizie non corrispondenti al vero è non soltanto inutile ma controindicata al formarsi di una retta opinione
(Cassazione 10.02.1989, Mulser, in Dir. Inf. 1990, 628).
2) l’utilità sociale dell’informazione;
3) la forma civile nell’esposizione dei fatti e della loro
valutazione che non ecceda lo scopo informativo da
conseguire e che sia improntata a leale chiarezza.
Secondo la sentenza della Cassazione del
4.02.1987 (in Dir. Inf. 1988, 511), riguardo alle interpellanze è stata esclusa la liceità della pubblicazione pedissequa in quanto la pubblicazione anche fedele delle dichiarazioni di terzi lesive della reputazione altrui costituisce veicolo tipico (ed espediente) della diffusione della
diffamazione con apporto causale predominante del giornalista (…) non potendo la stampa trasformarsi in cassa
di risonanza delle altrui opinioni diffamatorie.
Uguale orientamento è stato espresso con la sentenza della Cassazione Civile Sezione III n. 23366/2004.
In particolare, si è ritenuta (App. Napoli
12.06.1992 in Dir. Inf. 1993, 120) la responsabilità del
giornalista se questi, facendo riferimento ad una interpellanza e quindi prendendo spunto dall’esercizio di una
semplice attività conoscitiva ipotizza, attraverso la drammatizzazione delle notizie e per il particolare risalto ad
esse fornite l’accadimento di fatti penalmente rilevanti o
altrimenti censurabili e articoli così il suo discorso in modo tale che il lettore prenda in seria considerazione detti
accadimenti lesivi della reputazione di determinati
soggetti.
Secondo la giurisprudenza, il giornalista ha
l’obbligo:
In merito al criterio della continenza della forma
espositiva per cui necessita il requisito che la diffusione
delle notizie avvenga in forma civile e corretta con esposizione dei fatti obiettiva e improntata a leale chiarezza.
La Cassazione, nella sentenza nota come il decalogo del giornalista (n. 5259 del 18.10.1984), ha individuato la sussistenza del difetto di leale chiarezza tutte le
volte in cui il giornalista, sottraendosi alla possibilità di
fornire informazioni dirette a colpire la reputazione delle
persone, ricorre (testualmente) a “subdoli espedienti” per
trasmetterle in maniera indiretta.
Gli espedienti definiti dalla Cassazione come
subdoli sono:
a) le insinuazioni e i sottointesi;
b) le espressioni in forma dubitativa (esempio:
affermare sulla stampa che non è escludibile un danno erariale a vantaggio ingiusto di un privato, senza
prima verificare i fatti); infatti la diffusione della notizia a mezzo stampa impone una preliminare attività di
verifica e controllo in ogni caso, non sussistendo
particolari ragioni di urgenza nella pubblicazione
(App. Napoli 23.04.1992 in Dir. Inf. 1993, 114);
c) la drammatizzazione della notizia usando un tono
sproporzionatamente scandalizzato o sdegnato allo
scopo di suggestionare i lettori più ingenui o meno
istruiti per l’enfasi usata piuttosto che per i fatti concreti dimostrati. Il racchiudere parole tra virgolette
con significato sottointeso denigratorio è ricon-
52
Leggi e decreti
osciuto dalla Cassazione citata del 18.10.1984 come
un altro tipico subdolo espediente che viola il criterio
di leale chiarezza espositiva in difetto della quale sussiste la diffamazione. Va rilevato che il titolo di per sé
costituisce reato di diffamazione se ha una autonoma
efficacia suggestionante che travisi la verità dei fatti
(Trib. Roma 19.12.1989 in Giust. Civ. 1990, I, 842).
Presupposto essenziale del diritto giornalistico di
critica è un’informazione corretta e veritiera (Trib. Roma
14.12.1985 in Dir. Inf. 1986, 518) e pertanto non si può
invocare il diritto di critica tutte le volte in cui oggetto
della pubblicazione siano fatti non veritieri (Trib. Monza
25.03.1994 in Foro It., II, 717).
Infatti va rilevato che il diritto di critica non consiste nell’esposizione di un fatto, ma nell’espressione di
un giudizio, secondo la sentenza del 4.01.2010 del Tribunale di Napoli sezione X.
Il medico danneggiato dalla pubblicazione di una
notizia diffamatoria può chiedere al direttore del giornale
la rettifica dell’informazione da pubblicarsi entro due
giorni e/o la pubblicazione nello stesso spazio
dell’eventuale sentenza di condanna per diffamazione,
oltre al risarcimento dei danni.
Associazione nazionale per la Ricerca
e l’Assistenza integrata alla Sarcoidosi
Si riporta le lettera trasmessa dal Presidente
dell’Associazione nazionale ACSI - Amici contro la
Sarcoidosi Italia, pervenuta in data 28 novembre 2012.
“Gentilissimi colleghi, molti di Voi avranno sicuramente tra i propri pazienti persone affette da
Sarcoidosi.
Dunque conoscono questa patologia, oltre che in
senso teorico, anche per averla riscontrata sul campo e
sanno già quanto le persone colpite da questa patologia
abbiano necessità di essere seguite e di avere un riscontro
appropriato proprio nel rapporto con Voi, medici di base.
Nel conoscere queste persone, avrete certamente
notato come molti di loro abbiano dovuto attrezzarsi, anche e soprattutto dal punto di vista psicologico, per gestire la vita con la malattia, la sofferenza e le situazioni di
disguido e difficoltà all’interno del sistema sanitario.
Proprio dalla loro condizione scaturisce chiaramente la necessità di fare qualcosa per contribuire a crescere e rendere efficace con il sistema sanitario, attraverso il rapporto con il proprio medico di base.
Come senz’altro ricorderete, il saper cogliere i
segni e sintomi di questa malattia in modo tempestivo
permette di limitare grandemente danni che, se si producono, non saranno più rimediabili.
Questo consentirebbe al paziente una prospettiva
di vita più decorosa e caratterizzata da minore invalidità
e carico sociale.
Questo, peraltro, limiterebbe enormemente i costi
futuri di cui la società dovrebbe farsi carico, indotti dalla
gestione di un paziente cronico.
E proprio per questo che Voi rappresentate il primo punto di contatto capace di riscontrare in un potenziale paziente l’insorgere di un problema e quindi di segnalare, avvertire, sensibilizzare.
A fianco alle persone colpite da Sarcoidosi e malattie affini, da un anno esiste anche l’Associazione Nazionale ‘Amici contro la Sarcoidosi Italia’ con sede legale a Bologna e con sedi decentrate in tutte le Regioni.
L’Associazione ha come scopo precipuo
l’assistenza dei malati, (anche facilitando la comunicazione fra malati e medici e migliorando i rapporti, spesso
nebulosi, con le strutture pubbliche e i centri di diagnosi
e cura), la tutela dei loro diritti, la ricerca medicoscientifica.
L’Associazione quest’anno vorrà individuare, con
l’aiuto dell’AIPO, della SIMER (associazioni di pneumologia ospedaliera ed universitaria) e della WASOG
(associazione che riunisce nel mondo i ricercatori sulla
sarcoidosi) i Centri di riferimento per la presa in carico
delle persone colpite da sarcoidosi nelle Regioni italiane,
e costituirà in seno alle stesse una Commissione per la
risoluzione delle problematiche di presa in carico sanitaria ed assistenziale delle persone con sarcoidosi che, a
tutt’oggi sono piuttosto cospicue ed irrisolte.
Invitiamo pertanto tutti i medici di base a far riferimento all’associazione in caso di necessità e a rendersi
portavoce presso i propri pazienti dell’esistenza di questa, che in loro aiuto si è costituita”.
Per informazioni:
www.sarcoidosi.org
mail: [email protected]
Previdenza e Assistenza
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Fondazione E.N.P.A.M.
e
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cremona
organizzano un
Convegno in tema di
“RIFORME E.'.P.A.M. LA PREVIDE'ZA DEI MEDICI E
DEGLI ODO'TOIATRI FO'DO SA'ITA’”
Sabato 22 giugno 2013 - alle ore 8,30
presso il Salone dell’Ordine dei Medici
in Via Palestro 66 - Cremona
POSTAZIO'E I'FORMATIVA
Si informa inoltre che presso la Sede dell’Ordine dei Medici di Cremona - Via Palestro 66 I Piano - saranno presenti i Funzionari della Fondazione con una postazione informativa per
fornire ai Colleghi chiarimenti sulla loro posizione contributiva, sui riscatti, ricongiunzioni,
allineamenti, ipotesi di trattamento, ecc.
Venerdì 21 giugno 2013
dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Sabato 22 giugno 2013
dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Gli interessati sono pertanto invitati a fissare l’appuntamento telefonando
alla Segreteria dell’Ordine al n. 0372 35224.
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Previdenza e Assistenza
Riforma EPAM - Finalmente il sì dei Ministeri vigilanti
a cura di Marco Perelli Ercolini
La riforma pensionistica dell’ENPAM è stata definitivamente approvata.
I Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno riconosciuto che l’Ente previdenziale dei medici e dei dentisti ha
una sostenibilità a oltre 50 anni, come richiesto dal Decreto Salva Italia.
La riforma dell’ENPAM prevede un graduale adeguamento alle nuove aspettative di vita: a partire dal 2013
l’età del pensionamento ordinario di vecchiaia sarà di 65 anni e 6 mesi e aumenterà di un semestre all’anno fino a raggiungere i 68 anni nel 2018.
Non ci sarà invece alcun aumento di contributi fino al 2015, anno in cui è previsto lo sblocco delle convenzioni
(i “CCNL” dei medici convenzionati).
Per il Fondo Generale - Quota A e il Fondo Speciale degli specialisti esterni è previsto il sistema contributivo
Fornero. Ovviamente in base al concetto del pro rata per il rispetto dei diritti acquisiti la parte di pensione maturata
fino al 31 dicembre 2012 dagli specialisti convenzionati in forma individuale verrà calcolata con il contributivo indiretto.
Per tutti gli altri Fondi è previsto invece il contributivo indiretto per i quali è prevista la rivalutazione è agganciata all’inflazione (che notoriamente è sempre in crescita), invece che al PIL, che può avere anche un andamento
prossimo allo zero (come accaduto nel 2011) o addirittura negativo (come previsto per il 2012).
Le riforma entrerà in vigore col 1° gennaio 2013.
In particolare, negli interventi di riordino normativo è stato rispettato il principio del “pro rata”: la parte di
pensione maturata fino al 31/12/2012 verrà calcolata con i vecchi criteri; non verrà pertanto toccato quanto assegnato
prima del 2013 (contributi ordinari, aliquota modulare, riscatti della laurea, allineamento, etc).
PRI'CIPALI MODIFICHE COMU'I A TUTTE LE GESTIO'I
Dati Enpam - testo aggiornato il 15/11/2012 con data pubblicazione il 24/03/2012
Fondo Generale Quota A:
Fondo Generale Quota B:
Fondo Medici Medicina generale:
Fondo Specialisti Ambulatoriali:
Fondo Specialisti Esterni:
17% delle entrate contributive ENPAM - 348.846 iscritti attivi
15% delle entrate contributive ENPAM - 151.948 iscritti attivi
53% delle entrate contributive ENPAM - 68.670 iscritti attivi
14% delle entrate contributive ENPAM - 17.720 iscritti attivi
0,8% delle entrate contributive ENPAM - 6.629 iscritti attivi
Pensione di vecchiaia
Innalzamento graduale dell’età per la pensione di vecchiaia dagli attuali 65 anni fino a 68 anni (dal 2018)
fino al
31.12.2012
65 anni
2013
2014
2015
2016
2017
65 anni e
6 mesi
66 anni
66 anni e
6 mesi
67 anni
67 anni e
6 mesi
dal 2018
in poi
68 anni
Pensione anticipata
Resta possibile andare in pensione anticipata, anche se, come richiesto dal Ministro Fornero, l’età minima aumenterà
fino a 62 anni (dal 2018).
fino al
31.12.2012
58 anni con
applicazione
finestre
2013
2014
2015
2016
2017
59 anni
e 6 mesi
60 anni
60 anni
e 6 mesi
61 anni
61 anni
e 6 mesi
dal 2018
in poi
62 anni
Previdenza e Assistenza
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Chi sceglierà il pensionamento anticipato avrà una riduzione rispetto alla pensione ordinaria perché percepirà
l’assegno per un numero maggiore di anni.
Oltre che il requisito dell’età minima sarà necessario maturare un’anzianità contributiva di 35 anni e
un’anzianità di laurea di 30 anni; oppure, senza il requisito dell’età minima, si potrà andare in pensione anticipata con
un’anzianità contributiva di 42 anni e un’anzianità di laurea di 30 anni.
Contributi
L’aliquota contributiva resta per tutti la stessa fino al 2014. Si prevede un aumento graduale dal 2015, quando cioè
verranno sbloccate le convenzioni.
Premio per chi rimane
Chi resterà a lavoro più a lungo continuerà ad essere premiato: i contributi versati dopo il compimento dell’età per la
pensione di vecchiaia varranno il 20% in più.
Misure a favore dei giovani
Per le giovani generazioni sono previste misure migliorative. Gli iscritti con età inferiore ai 50 anni potranno contare,
a partire dal 1° gennaio 2013, su un tasso di rivalutazione dei contributi versati al 100% dell’inflazione, per tutti gli
altri invece il tasso è pari al 75%, fatta eccezione della Quota A del Fondo Generale e del Fondo degli Specialisti
esterni per i quali è previsti il contributivo Foriero con rivalutazione in base al PIL.
2013 - Quota “A” del Fondo Generale EPAM
a cura di Marco Perelli Ercolini
CO'TRIBUTI QUOTA A per il 2013
(indicizzazione ISTAT giugno 2011-giugno 2012 pari al 3,825%)
riscossi mediante cartella esattoriale
fasce di età
contributo
contributo maternità(*)
totale
sino al compimento del 30° anno di età
201,34
239,54
dal 30° sino al
compimento del 35° anno
390,82
429,02
dal 35° sino al
compimento del 40° anno
733,41
dal 40° sino al
compimento del 65° anno
1.354,46
1.392,66
iscritti ammessi
al contributo ridotto
733,41
771,61
38,20
771,61
(*) Hanno diritto all’indennità erogata dall’ENPAM le professioniste madri (o se aventi titolo anche i padri) nei casi di maternità,
adozione e aborto che non percepiscono da altro ente alcuna indennità o retribuzione nel periodo assistibile.
Il pagamento può essere effettuato in una unica rata oppure in 4 rate (aprile, giugno, settembre e novembre di
ciascun anno), attualmente previo invio dell’avviso bonario da parte dell’esattore.
Se l’avviso bonario arriva dopo la scadenza di una o più rate, il versamento va effettuato entro 15 giorni dalla
data di ricevimento.
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Previdenza e Assistenza
Ritardo pagamento contributi sulla libera professione 2011
I contributi per la Quota B del Fondo Generale del 2011 andavano versati entro il 31 ottobre 2012.
Per chi è in ritardo con i versamenti, la sanzione è dell’1 per cento pagando entro il 29 gennaio 2013, e cioè a
90 giorni dalla scadenza.
Oltre questo termine la sanzione diventa proporzionale al ritardo. La percentuale in base alla quale gli uffici
della Fondazione determinano l’importo è calcolata, infatti, sul numero di giorni o mesi di ritardo ed è pari al tasso
ufficiale di riferimento maggiorata di 5,5 punti.
Il calcolo della sanzione si ferma alla data del pagamento. Per pagare i contributi in ritardo è possibile utilizzare
i bollettini MAV che sono stati inviati dalla Banca Popolare di Sondrio in prossimità della scadenza.
L’importo residuo che comprende la sanzione verrà comunicato successivamente dagli uffici della Fondazione.
Riscatti EPAM, con la legge di stabilità non cambia nulla
La Legge di stabilità non inciderà minimamente sulla convenienza dei riscatti e delle ricongiunzioni: la Fondazione ENPAM smentisce quanto affermato dal sito Dottnet.it
In un articolo pubblicato domenica 14 ottobre 2012, il notiziario Dottnet ha affermato che “tra le vittime illustri
dell’ultima Legge di stabilità firmata Mario Monti potrebbero esserci anche i riscatti e le ricongiunzioni firmate
ENPAM”. Questa affermazione è priva di ogni fondamento.
Come correttamente riportato da tutti gli altri organi di stampa, i contributi previdenziali obbligatori e facoltativi versati a Enti come l’ENPAM, non sono soggetti né alla proposta franchigia di 250 euro né al nuovo tetto di 3.000
euro inserito nel disegno di Legge di stabilità.
Infatti, tutte le bozze di DDL circolate in questi giorni lasciano intatto l’articolo 10, comma 1, lettera e) del
Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che è il riferimento giuridico per la deducibilità fiscale dei contributi versati,
anche facoltativamente, alle forme di previdenza obbligatoria di appartenenza.
Arriva l’estratto conto contributivo dei Fondi Speciali
La Fondazione ENPAM sta predisponendo l’invio degli estratti conto per i contributi versati ai Fondi speciali
nel 2011. La comunicazione interesserà 95 mila medici e odontoiatri (circa 70 mila contribuenti al Fondo di medicina
generale, 20 mila al Fondo ambulatoriali, 5 mila al Fondo specialisti esterni, compresi i medici che prestano la loro
attività presso le società di capitali).
Il prospetto riporta in dettaglio il mese e l’anno di riferimento del compenso sul quale è stato calcolato il contributo, la provincia di appartenenza dell’azienda che ha provveduto al versamento e il nome dell’azienda. Nell’estratto
conto sono anche registrate le somme eventualmente versate dai medici di medicina generale per l’aliquota modulare.
Se avete lavorato per una società di capitale accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale il versamento contributivo
a vostro favore è annuale.
Attraverso la lettura dell’estratto conto, gli iscritti potranno segnalare all’ufficio posizioni contributive, eventuali irregolarità o inesattezze riscontrate e l’ufficio provvederà, qualora ce ne fossero le condizioni, a modificare
l’estratto conto e a trasmettere la nuova situazione contributiva.
Aggiornamento indirizzi all’EPAM
Medici ed odontoiatri iscritti all’Albo (anche se pensionati):
I medici e i dentisti iscritti all’Albo hanno l’obbligo di legge di segnalare qualsiasi variazione di residenza al
proprio Ordine dei Medici e degli Odontoiatri provinciale. Visto che non esiste una prassi unica di comunicazione, la
Fondazione consiglia di prendere contatto con l’Ordine Provinciale per informarsi sul tipo di modalità accettata per
questo tipo di comunicazioni. L’Ordine trasmetterà d’ufficio il nuovo indirizzo all’ENPAM.
Previdenza e Assistenza
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Medici ed odontoiatri non più iscritti all’Albo e titolari di pensione di reversibilità o indiretta:
I pensionati non più iscritti all’Ordine dei Medici, le vedove, gli orfani e gli altri titolari di pensioni indirette,
devono invece comunicare il proprio cambio di indirizzo direttamente all’ENPAM. Per farlo è necessario inviare il
modulo “comunicazione variazione di residenza” o “comunicazione variazione di domicilio”, presenti sul sito della
Fondazione. Il modulo va inviato all’ENPAM, insieme a una copia del documento di identità, per posta (Fondazione
ENPAM, Via Torino 38 - 00184 Roma) oppure per fax al numero 06 / 4829 4648.
Cosa succede se non si varia indirizzo
Chi dimentica di comunicare il nuovo indirizzo rischio di non ricevere le comunicazioni dell’ENPAM e, in casi
estremi, anche la pensione. Infatti gli uffici della Fondazione inviano a casa una serie di documenti per gli adempimenti previdenziali o utili ai fini fiscali: se l’indirizzo non è più valido, le Poste restituiscono la corrispondenza
al mittente.
Lo stesso vale per gli assegni della pensione. E’ infatti capitato che, a seguito di fusioni bancarie, alcuni accrediti su conto corrente non siano andati a buon fine (poiché i pensionati non avevano comunicato le nuove coordinate
bancarie). In diversi casi, quando l’ENPAM ha cercato di avvisare gli interessati o ha inviato la pensione per assegno,
la posta è tornata indietro perché nemmeno l’indirizzo del pensionato era corretto. La presenza in archivio di un indirizzo errato impedisce anche agli iscritti e ai superstiti di iscriversi all’area riservata del sito internet dell’ENPAM poiché, per ragioni di sicurezza, metà della password di accesso viene inviata per posta.
Area riservata: istruzioni per l’uso
Aumentano le registrazioni all’area riservata del sito della Fondazione (www.enpam.it) ora accessibile anche ai
titolari di pensione indiretta o di reversibilità. Iscriversi è semplice: basta entrare nella home page del sito e cliccare
in alto a destra su “aree riservate agli iscritti e familiari superstiti”.
Da qui si deve scegliere la
− “registrazione tradizionale”, aperta a tutti i medici iscritti alla Fondazione
− “registrazione agevolata”, riservata a chi ha già la seconda metà della password
− “registrazioni superstiti” per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità. Una volta inseriti i dati richiesti
(fondamentale è il codice Enpam di 13 cifre), si riceve subito una e-mail con la prima metà della password. La seconda metà verrà recapitata per posta, nel giro di pochi giorni, all’indirizzo presente negli archivi della Fondazione.
Iscriversi all’area riservata, dà la possibilità di consultare la situazione contributiva, distinta per anno e per
Fondo; presentare il Modello D telematico; seguire lo stato di avanzamento delle pratiche di maternità, adozione e
affidamento; stampare le certificazioni fiscali e i duplicati dei bollettini Mav e Rav per il pagamento dei contributi del
Fondo generale o le rate dei riscatti; richiedere l’attivazione e visualizzare i movimenti e l’estratto conto della Carta
Fondazione ENPAM.
Per i pensionati è possibile visualizzare e stampare i cedolini della pensione e i Cud e comunicare, o variare, il
codice Iban per l’accredito della pensione.
Area riservata anche per vedove e orfani
È attiva da ottobre sul sito www.enpam.it l’area riservata ai titolari di una pensione indiretta o di reversibilità.
Diventa più facile e veloce stampare i cedolini mensili della pensione o il Cud, senza dover ricorrere alla compilazione
di moduli e provvedere alla spedizione delle richieste di documenti.
I vantaggi
All’interno dell’area riservata del sito www.enpam.it sono disponibili tre sezioni.
Nella prima si possono visualizzare i propri dati anagrafici,così come presenti negli archivi della Fondazione.
Nella seconda è possibile verificare il dettaglio della pensione e stampare i cedolini mensili. Attualmente,
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Previdenza e Assistenza
anche per evitare i costi della spedizione, i cedolini vengono inviati per posta solo quando si registra una variazione
della pensione di almeno 5 euro (in più o in meno) rispetto al mese precedente. Chi si iscrive all’area riservata potrà
invece consultarli ogni mese.
La terza sezione consente di accedere ai certificati emessi dall’ENPAM e al Cud. Niente più problemi per disguidi postali o in caso di smarrimento: registrandosi all’area riservata d’ora in poi il Cud si potrà scaricare con
un semplice click. Attraverso il tasto “gestione profilo”, infine, è possibile aggiornare le informazioni impostate al
momento della registrazione; si possono quindi modificare la password, i recapiti telefonici e di posta elettronica e la
domanda o la risposta segreta.
Il Codice EPAM spiegato
Il codice ENPAM, che individua la posizione previdenziale dell’iscritto o del pensionato, è formato da 13
caratteri. I primi dieci (nove numeri e una lettera) sono generati per ciascun medico o dentista al momento della sua
iscrizione all’Ordine.
A questa serie si aggiungono poi 3 cifre che corrispondono alla categoria dell’iscritto, se si tratta cioè del medico/ odontoiatra oppure di un familiare che ha diritto alla pensione.
In questo modo si garantisce il massimo della riservatezza sui dati e si evitano confusioni. Per esempio: la serie
che identifica il medico/odontoiatra è 000.
Al coniuge corrisponde 101, se ci sono coniugi divorziati che hanno diritto alla pensione si avranno 102, 103
etc. Il primo figlio che per età ha diritto alla pensione è individuato dalla serie 201, gli altri avranno 202, 203 etc.
I genitori che hanno diritto alla pensione corrispondono a 301 e 302.
Eventuali fratelli e sorelle hanno il codice 401, 402 (e così di seguito). Ai titolari di assegno di mantenimento o
divorzile, trattenuto direttamente sulla pensione del medico o del dentista in vita, viene assegnato il codice 501, 502 e
così di seguito.
Regolarizzazione contributiva per i pensionandi
Per non rallentare i tempi di erogazione della pensione, i medici che sono in ritardo con il pagamento dei
contributi, nati nel 1948 e pensionandi nel 2013 al Fondo generale, devono regolarizzare la propria posizione contributiva. Nella lettera giunta agli interessati sono specificati gli importi, gli anni cui si riferiscono e l’agenzia di riscossione della provincia (Equitalia) cui devono essere versati.
iente libretti postali per le pensioni EPAM
I pensionati della Fondazione ENPAM non possono richiedere l’accredito della loro pensione su libretti postali. L’accredito è possibile solo su conti correnti postali o bancari. Poste Italiane Spa ha infatti recentemente ribadito
che sui libretti postali accetta solo pagamenti disposti da una Pubblica amministrazione (es: INPS o ex INPDAP).
Gli ordini di bonifico provenienti dall’ENPAM vengono rifiutati con la motivazione “rapporto inesistente”.
La Fondazione ENPAM si scusa per questo disagio indipendente dalla sua volontà.
Previdenza e Assistenza
59
Regolarizzazione contributiva OAOSI per gli anni dal 2007 al 2012
per i soggetti già iscritti volontariamente alla Fondazione
In questi giorni sta arrivando a tutti i sanitari contribuenti ONAOSI già iscritti come volontari, che hanno diritto
a mantenere l’iscrizione, una lettera raccomandata nella quale vengono stabilite le modalità di regolarizzazione delle
rispettive morosità.
Nell’aprile scorso il CdA e il CdI ONAOSI avevano deliberato una modifica regolamentare che consente ai
sanitari già iscritti all’ONAOSI di regolarizzare eventuali contributi mancanti nel periodo che va dal 2007 al 2012.
Il provvedimento, secondo quanto prevede la legge, è dovuto passare al vaglio dei Ministeri vigilanti (Lavoro
ed Economia) che l’hanno approvato definitivamente nell’agosto scorso.
Con questo atto si dà a tutti i sanitari interessati - che risultino non aver versato o versato solo in parte quote
volontarie ONAOSI dal 2007 al 2012 - la possibilità i regolarizzare la propria posizione contributiva. Nelle lettere,
oltre che sul sito www.onaosi.it, sono riportati tutti i dettagli e le indicazioni per gli adempimenti necessari.
Nota bene: la regolarizzazione riguarda esclusivamente soggetti con iscrizione volontaria già deliberata dalla
Fondazione, ma con contribuzione mancante o incompleta. Non è prevista quindi alcuna nuova iscrizione, ma appunto
la regolarizzazione contributiva della iscrizione già esistente.
La facoltà di regolarizzazione riguarda i seguenti soggetti con relativi termini di scadenza:
• volontari viventi iscritti a partire dall’ 1/01/2007: possono regolarizzare le quote pagate in modo incompleto per
gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 entro e non oltre il 5/10/2012. Decorso tale termine si applica l’art. 24,
c. 4, dello Statuto con perdita definitiva dello status di contribuente e del diritto ad ogni prestazione, nonché
l’impossibilità di nuova iscrizione;
• attuali iscritti volontari (2012) che non hanno versato il contributo 2012: possono versarlo entro e non oltre il
30/09/2012. Decorso tale termine, si applica l’art. 24, c. 4 dello Statuto con perdita definitiva dello status di
contribuente e del diritto ad ogni prestazione, nonché l’impossibilità di nuova iscrizione;
• attuali iscritti volontari (2012) che hanno versato in modo incompleto il contributo 2012: possono versarlo entro
e non oltre il 30/09/2012. Decorso tale termine, si applica l’art. 24, c. 4, dello Statuto con perdita definitiva dello status di contribuente e del diritto ad ogni prestazione, nonché l’impossibilità di nuova iscrizione;
• Attuali pubblici dipendenti che siano stati in precedenza contribuenti volontari hanno la facoltà di regolarizzare
periodi di contribuzione volontaria per gli anni 2007-2011 entro e non oltre il 5/10/2012. Ove non pervenga
riscontro entro tale termine - fermo restando il permanere della condizione di dipendente pubblico che garantisce lo status di contribuente obbligatorio - non potranno essere conteggiati come anzianità contributiva i periodi
senza contribuzione regolare.
• Sanitari con 67 anni di età compiuti al 31 dicembre 2009 e che abbiano maturato un’anzianità contributiva complessiva minima di 15 anni: possono fare domanda e versare il previsto una tantum entro e non oltre il
5/10/2012. Decorso tale termine, non sono più ammesse iscrizioni vitalizie per i contribuenti con anzianità contributiva di quindici anni.
La richiesta di regolarizzazione non riguarderà, in ogni caso, debiti contributivi che risultino inferiori ad Euro 10,33.
Perché regolarizzare i contributi e/o iscriversi all’OAOSI
La regolarità dei versamenti ONAOSI da parte del sanitario è indispensabile per non perdere definitivamente lo
status di contribuente e per continuare a fruire delle prestazioni e servizi eventualmente già in godimento, ma anche
per non interrompere quella essenziale continuità di contribuzione al fine dei benefici e vantaggi futuri.
L’iscrizione ONAOSI costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela assicurativa
prevido - assistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia fondata sulla solidarietà
intraprofessionale.
La Fondazione ONAOSI è l’ente dei professionisti sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, cui volontariamente possono iscriversi anche i sanitari libero professionisti e dipendenti di aziende private entro i primi cinque anni di iscrizione al rispettivo Albo Professionale.
L’ONAOSI assiste direttamente nelle sue strutture di Perugia, Torino, Pavia, Padova, Bologna e Messina i figli
dei colleghi scomparsi accompagnandoli e sostenendoli in ogni necessità, economica o pedagogica, sino al conseguimento del massimo livello di formazione specialistica universitaria.
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Previdenza e Assistenza
Tutti gli orfani dei sanitari contribuenti, anche quelli che non accedono nelle strutture dell’ONAOSI, ricevono
l’assistenza in via indiretta mediante assistenti sociali di elevata professionalità e sono sostenuti economicamente
dall’ONAOSI mediante assegni di studio, borse, premi al merito, assegni di conseguimento di progressi scolastici, contributi per studio all’estero, contributi per il conseguimento di titoli professionalizzanti, accesso gratuito a case vacanza.
L’iscrizione annuale all’ONAOSI costa ai Sanitari una quota minima di 2,09 euro al mese (25 euro annui) ad una
quota massima di 13,81 euro al mese per 12 mensilità.
Certamente l’iscrizione ONAOSI - soprattutto per i giovani sanitari neolaureati, che si affacciano al mondo del
lavoro - costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela assicurativa prevido - assistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia fondata sulla solidarietà interprofessionale. La copertura
dell’ONAOSI opera immediatamente: dal momento dell’iscrizione i figli dei sanitari, e gli stessi sanitari che affrontassero condizioni di disagio, sono assicurati e aiutati dall’ONAOSI.
Iscrizione volontaria all’OAOSI
L’iscrizione ONAOSI costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela assicurativa
prevido - assistenziale a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia fondata sulla solidarietà
interprofessionale.
La Fondazione ONAOSI, è l’ente dei professionisti sanitari dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, cui volontariamente possono iscriversi anche i sanitari liberi professionisti e dipendenti di aziende private, che da oltre cento
anni assicura una costante assistenza agli orfani dei sanitari italiani.
L’ONAOSI assiste direttamente nelle sue strutture di Perugia, Torino, Pavia, Padova, Bologna e Messina i figli
dei colleghi scomparsi accompagnandoli e sostenendoli in ogni necessità, economica e pedagogica, sino al conseguimento del massimo livello di formazione specialistica universitaria.
Tutti gli orfani dei sanitari contribuenti, anche quelli che non accedono nelle strutture dell’ONAOSI, ricevono
l’assistenza in via indiretta mediante assistenti sociali di elevata professionalità e sono sostenuti economicamente
dall’ONAOSI mediante assegni di studio, borse, premi al merito, assegni di conseguimento di progressi scolastici, contributi per studio all’estero, contributi per il conseguimento di titoli professionalizzanti, accesso gratuito a case vacanza.
L’iscrizione annuale all’ONAOSI costa ai sanitari una quota minima di 2,09 euro al mese (25 euro annui) ad una
quota massima di 13,81 euro al mese.
Certamente l’iscrizione ONAOSI - soprattutto per i giovani sanitari neolaureati, che si affacciano al mondo del
lavoro - costituisce una moderna, lungimirante e davvero vantaggiosa forma di tutela assicurativa prevido - assistenziale
a favore dei figli dei Sanitari italiani e della loro famiglia fondata sulla solidarietà interprofessionale.
La copertura dell’ONAOSI opera immediatamente: dal momento dell’iscrizione i figli dei sanitari, e gli stessi
sanitari che affrontassero condizioni di disagio, sono assicurati e aiutati dall’ONAOSI.
Il 31/03 di ogni anno scade il termine entro il quale pagare la quota annuale ONAOSI da parte dei contribuenti
volontari. Tale versamento tempestivo è indispensabile per non perdere i diritti acquisiti e per continuare a fruire delle
prestazioni e servizi eventualmente già in godimento ma anche per non interrompere la regolarità e continuità di contribuzione al fine dei benefici e vantaggi futuri.
Per i eo iscritti agli ordini professionali: (art. 24 comma 1 del vigente Statuto)
A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 485, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i sanitari neo iscritti
rispettivamente agli Albi provinciali dei Medici Chirurghi, Odontoiatri, Medici Veterinari e Farmacisti, è ammessa la
facoltà di iscriversi come contribuenti volontari entro 5 (cinque) anni dalla data di prima iscrizione all’Albo.
Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile.
Per i Sanitari ex dipendenti di Pubbliche Amministrazioni: (art. 24 comma 3 del vigente Statuto)
Per i sanitari già contribuenti obbligatori, che cessino da tale regime di contribuzione, è ammessa la facoltà di
iscriversi come contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla cessazione.
Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria non è accoglibile.
Le modalità di versamento sono consultabili sul sito www.onaosi.it .
Previdenza e Assistenza
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VADEMECUM PRESTAZIOI I DEARO RISERVATE AGLI ASSISTITI OAOSI
Anno scolastico ed accademico 2012/2013
MODALITA’ DI RICHIESTA DEI CO'TRIBUTI
Per ottenere l’assegnazione dei contributi occorre presentare, una domanda in carta semplice, accludendo la
documentazione scolastica e/o universitaria attestante il possesso dei requisiti previsti. La domanda deve essere presentata dall’assistito, se maggiorenne, o dal genitore/tutore in caso di assistiti minorenni o interdetti.
Le domande devono essere presentate alla Fondazione ONAOSI, Via Ruggero D’Andreotto n. 18, 06124
Perugia, fax 075/5001313 o agli Uffici periferici di Servizio Sociale competenti territorialmente (alle domande e/o alla
documentazione trasmesse a mezzo fax deve essere sempre allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento,
in corso di validità, del richiedente).
SCADE'ZE DELLE DOMA'DE (le domande devono essere presentate entro tali date, a pena di decadenza):
• 28 febbraio 2013: nuovi richiedenti un contributo per formazione post lauream 2012/2013 (le domande devono
pervenire entro tale data; non fa fede il timbro postale, bensì la data di arrivo all’OFAOSI);
• 28 febbraio 2013: contributo per soggiorni di studio all’estero 2012/2013 (le domande devono pervenire entro tale
data; non fa fede il timbro postale, bensì la data di arrivo all’OFAOSI);
• 30 giugno 2013: contributi base per prescolari, scuola primaria, scuola secondaria di primo e secondo grado e qualificazione professionale, relativi all’anno scolastico 2012/2013 ed eventuali contributi integrativi fuori sede e/o
contributi integrativi per ospitalità in convitti esterni;
• 31 agosto 2013: integrazione assistenziale relativa all’anno scolastico ed accademico 2012/2013;
• 31 ottobre 2013: premio di promozione 2012/2013;
• 28 febbraio 2014: contributo base e contributo integrativo fuori sede per studenti universitari relativi al corrente
anno accademico 2012/2013;
• 30 aprile 2014: premio di studio per l’a/a 2012/2013, riservato agli studenti universitari;
• premio di laurea 2012/2013: entro 2 mesi dalla laurea.
CO'TRIBUTI AGLI ASSISTITI OSPITI 'ELLE STRUTTURE 2012/2013
Agli assistiti ospitati nelle strutture vengono di norma corrisposte le seguenti somme omnicomprensive (per gli
universitari, fino al conseguimento della laurea, purché vi sia l’iscrizione all’anno accademico 2012/2013 e purché in
possesso dei requisiti previsti dalle Disposizioni per l’accesso e la conferma del posto studio nelle strutture universitarie della Fondazione):
• convittori: € 600,00 da erogarsi in un’unica soluzione dopo la chiusura dell’anno scolastico;
• universitari ospiti del Collegio Unico di Perugia: € 2.200,00 di cui 800,00 entro il mese di novembre 2012,
€ 700,00 entro il mese di marzo 2013 ed € 700,00 entro il mese di agosto 2013;
• universitari ospiti dei Centri Formativi di Torino, Pavia, Padova, Bologna, Perugia e Messina: € 7.000,00 di
cui 3.000,00 entro il mese di novembre 2012, € 2.000,00 entro il mese di marzo 2013 ed € 2.000,00 entro il mese di
agosto 2013.
Per gli ospiti universitari assistiti ammessi per la prima volta alle prestazioni nel corso dell’anno accademico
2012/2013 l’importo del contributo sarà calcolato a partire dal mese in cui viene presentata la domanda, rapportando
in undicesimi le somme omnicomprensive sopra riportate. Inoltre, soltanto per gli ospiti universitari assistiti non orfani
figli di Sanitari contribuenti trentennali viventi, ammessi per la prima volta alle prestazioni dall’1/9/2012
(a/a 2012/13) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere c) e d) dello Statuto vigente, è prevista una modulazione del contributo, in base alla fascia di reddito del Sanitario dante causa.
Tutti gli assistiti ospiti possono beneficiare, altresì, dei seguenti contributi integrativi: premio di promozione,
premio di studio, premio di laurea, contributo per scambi culturali all’estero, contributo per soggiorni di studio
all’estero, integrazione assistenziale.
62
Previdenza e Assistenza
CO'TRIBUTI BASE A DOMICILIO 2012/2013
In alternativa all’assistenza diretta nelle strutture della Fondazione, agli assistiti (che non abbiano compiuto il
30° anno di età, all’atto della richiesta) vengono assegnati i seguenti contributi base annui:
• età prescolare: € 3.200,00 annui da erogarsi in due tranches di € 1.600,00 cadauna, dietro richiesta del genitore o
del tutore con allegata la dichiarazione sostitutiva che l’assistito rientra per il 2012/2013 in una fascia di età per la
quale non è previsto l’obbligo scolastico; viene concesso fino a quando l’assistito non si iscrive alla Scuola
Primaria;
• Scuola Primaria (elementare): € 3.300,00 per anno scolastico da erogarsi in due tranches di € 1.650,00 cadauna,
dietro richiesta del genitore o del tutore con allegata la documentazione di iscrizione alla scuola per l’a/s
2012/2013; il contributo annuale viene concesso per tutta la durata degli studi;
• Scuola Secondaria di primo grado (media inferiore): € 3.400,00 per anno scolastico da erogarsi in due tranches
di € 1.700,00 cadauna, dietro richiesta del genitore o del tutore con allegata la documentazione di iscrizione alla
scuola per l’a/s 2012/2013; il contributo annuale viene concesso per tutta la durata degli studi;
• Scuola Secondaria di secondo grado (media superiore): € 3.600,00 per anno scolastico da erogarsi in due
tranches di € 1.800,00 cadauna, dietro richiesta del genitore o del tutore - ovvero dell’interessato se maggiorenne con allegata la documentazione di iscrizione alla scuola per l’a/s 2012/2013; il contributo annuale viene concesso
per la durata legale del corso di studi e per una sola ripetenza;
• qualifica professionale: ai sensi dell’art. 1, comma 622 della Legge 296/2006, agli assistiti che frequentano un
corso di qualifica professionale di durata almeno triennale viene erogato un contributo annuo di € 3.600,00 fino al
compimento del 18° anno di età o fino al compimento del corso. Il contributo viene erogato in due tranches di
€ 1.800,00 cadauna, dietro richiesta del genitore o del tutore - ovvero dell’interessato se maggiorenne - con allegata
la documentazione di iscrizione per l’a/s 2012/2013;
• Università o corsi di studi equivalenti (conservatori, accademia belle arti, scuole per interpreti e traduttori, Istituto europeo per il design, ecc...): € 4.000,00 per anno accademico da erogarsi in due tranches di € 2.000,00 cadauna,
dietro richiesta dell’interessato, con allegata la documentazione di iscrizione all’ateneo per l’a/a 2012/2013 comprovante i requisiti di seguito indicati. Il contributo viene erogato agli assistiti, che non possiedano già una laurea
equivalente o superiore, per la durata legale del corso di studi, compresa l’eventuale laurea specialistica, purché vi
sia l’iscrizione all’anno di corso successivo e vengano acquisiti, ogni anno accademico, almeno 30 crediti (o superati 3 esami per i corsi del vecchio ordinamento o per le lauree specialistiche a ciclo unico). Qualora vi sia il
passaggio da un corso di laurea ad un altro i requisiti vengono calcolati sulla durata del secondo corso di laurea.
Nel caso di iscrizione in qualità di ripetente, o fuori corso, nonché nel caso di cambio di facoltà o corso di laurea,
viene erogato:
− un ulteriore contributo annuale per i corsi di durata triennale;
− un ulteriore contributo annuale per le lauree specialistiche biennali;
− fino a due ulteriori contributi annuali per i corsi di durata quinquennale o superiore.
Per gli assistiti ammessi per la prima volta alle prestazioni nel corso dell’anno accademico e scolastico
2012/2013, l’importo dei contributi base, nonché l’eventuale indennità per fuori sede, verranno calcolati a partire dal
mese in cui viene presentata la domanda, rapportando in dodicesimi gli importi previsti (ai fini del calcolo, l’anno scolastico o accademico inizia convenzionalmente il 1° settembre e termina il 31 agosto). Inoltre, soltanto per gli assistiti
non orfani figli di Sanitari contribuenti trentennali viventi, ammessi per la prima volta alle prestazioni dal 1° settembre
2012 (anno scolastico ed accademico 2012/2013) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere c) e d) dello Statuto vigente, è
prevista una modulazione dell’importo dei contributi, in base alla fascia di reddito del Sanitario dante causa.
CO'TRIBUTO PER GLI STUDE'TI CHE STUDIA'O FUORI SEDE 2012/2013
Agli assistiti che beneficiano del contributo base a domicilio 2012/2013, può essere assegnato anche il contributo fuori sede (in due tranches di pari importo), purchè si verifichino le condizioni di seguito indicate.
Tale contributo viene erogato agli studenti che frequentano una scuola (o Università o corso di formazione post
lauream) sita in una località di diversa provincia e distante almeno km. 100 dal comune di residenza, nonché a coloro
che, pur frequentando istituti siti a distanze minori, dimostrino esclusivamente tramite contratto di locazione registrato
o ricevuta fiscale di pagare un affitto o una retta. Le condizioni, le modalità ed i limiti per ottenere questa indennità
sono analoghi a quelli del contributo base. Gli importi da erogarsi sono i seguenti: € 500,00 per Scuola Secondaria di I
grado, € 600,00 per Scuola Secondaria di II grado o corso di qualifica professionale, € 2.000,00 per Università o corsi
equivalenti.
Previdenza e Assistenza
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CO'TRIBUTO PER OSPITALITA’ I' CO'VITTI ESTER'I 2012/2013
Agli assistiti (che beneficiano del contributo base a domicilio 2012/2013) studenti di scuola primaria, scuola
secondaria di I e II grado ospiti di convitti di altri enti viene eventualmente concessa, oltre al contributo base, una ulteriore somma per il pagamento della retta presso i menzionati convitti, dietro presentazione della documentazione atta a
dimostrare il versamento effettuato per l’ospitalità in convitto. In ogni caso, l’importo complessivamente erogabile per
anno scolastico non può essere superiore ad € 5.000,00 (importo in cui vanno ricompresi il contributo base e
l’indennità per fuori sede).
CO'TRIBUTO PER FORMAZIO'E PROFESSIO'ALE 2012/2013
Agli studenti diplomati non laureati, che si iscrivono ad un corso di formazione professionale di durata minima
annuale con attestato finale, può essere annualmente concesso dal Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile
giudizio e con le modalità stabilite da tale organo, un contributo pari, al massimo, ad € 4.000,00 annue, oltre
all’eventuale indennità “fuori sede” per un massimo di € 2.000,00. Il contributo deve essere richiesto entro la fine
dell’anno scolastico. Nell’ambito dell’istruttoria del contributo è prevista l’acquisizione di informazioni dettagliate
relative al corso di formazione ed una relazione del Servizio Sociale della Fondazione ONAOSI con l’acquisizione di
informazioni e di dati reddituali relativi al nucleo familiare.
I'TEGRAZIO'E ASSISTE'ZIALE 2012/2013
Vengono erogati i seguenti contributi agli assistiti, sia a domicilio sia ospiti delle strutture (purché posseggano,
rispettivamente, i requisiti per ottenere il contributo base a domicilio 2012/2013, oppure i requisiti per beneficiare del
contributo agli assistiti ospiti nelle strutture 2012/2013 oppure beneficino del contributo per formazione post lauream
2012/2013) che si trovino in condizioni economiche disagiate e che ne facciano richiesta entro il mese di agosto 2013:
• € 2.500,00 agli assistiti il cui reddito dell’anno 2012, sommato a quelli (sempre dell’anno 2012) dei genitori
viventi, sia inferiore o pari ad € 21.000,00 (compresi i contributi certificati da CUD, erogati dall’ONAOSI
nell’anno 2012);
• € 1.500,00 agli assistiti il cui reddito dell’anno 2012, sommato a quelli (sempre dell’anno 2012) dei genitori viventi, sia inferiore o pari ad € 32.000,00 (compresi i contributi certificati da CUD, erogati dall’ONAOSI nell’anno
2012).
Il contributo viene erogato in un’unica soluzione dopo la presentazione di apposita istanza, corredata di tutta la
documentazione necessaria.
PREMIO DI PROMOZIO'E, DI STUDIO E DI LAUREA 2012/2013
Per l’anno scolastico ed accademico 2012/2013, vengono erogati agli assistiti (sia a domicilio, purché posseggano i requisiti per beneficiare del contributo base 2012/2013, oppure ospiti delle strutture):
• studenti di Scuola Primaria (elementare) che, al termine dell’a/s 2012/2013, abbiano riportato la promozione alla
classe successiva: un premio di promozione di € 370,00, dietro richiesta e su presentazione della documentazione
attestante l’avvenuta promozione (va richiesto entro il 31 ottobre 2013);
• studenti di Scuola Secondaria di primo grado (media inferiore) non ripetenti che, al termine dell’a/s 2012/2013,
abbiano riportato la promozione alla classe successiva, con una media nelle votazioni finali non inferiore a 8/10,
ovvero abbiano superato l’esame finale del ciclo con una votazione non inferiore a 8: un premio promozione di
€ 670,00 in un’unica soluzione, dietro richiesta e su presentazione della documentazione attestante tale media,
oppure tale votazione (va richiesto entro il 31 ottobre 2013);
• studenti di Scuola Secondaria di secondo grado (media superiore) non ripetenti che, al termine dell’a/s 2012/2013,
abbiano riportato la promozione alla classe successiva con una media nelle votazioni finali non inferiore a 7/10,
ovvero abbiano conseguito la maturità con votazione non inferiore a 70/100: un premio promozione di € 800,00 in
un’unica soluzione, dietro richiesta e su presentazione della documentazione attestante tale media, oppure tale votazione (va richiesto entro il 31 ottobre 2013);
• studenti universitari in regola con il corso di studi che completino tutti gli esami previsti dal piano di studi per
l’anno di corso con una media non inferiore a 24/30: un premio di studio di € 800,00 in un’unica soluzione dietro
richiesta e su presentazione della documentazione attestante tali requisiti (va richiesto entro il 30 aprile 2014);
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Previdenza e Assistenza
riservato agli studenti universitari ospiti delle strutture ONAOSI e/o agli assistiti a domicilio figli di Sanitari contribuenti trentennali viventi, di cui all’art. 6, comma 1, lettere c) e d) dello Statuto;
• studenti universitari in regola con il corso di studi che completino tutti gli esami previsti dal piano di studi per
l’anno di corso con una media non inferiore a 24/30: un premio di studio di € 1.800,00 in un’unica soluzione dietro richiesta e su presentazione della documentazione attestante tali requisiti (va richiesto entro il 30 aprile 2014);
riservato agli universitari assistiti a domicilio in quanto orfani di Sanitario contribuente o in quanto figli di Sanitario contribuente inabile di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) dello Statuto;
• studenti universitari in regola con il corso di studi che si laureino con una votazione non inferiore a 100/110: un
premio di laurea di € 1.000,00 in un’unica soluzione dietro richiesta e su presentazione della documentazione
attestante tali requisiti. Tale contributo viene concesso una sola volta nella vita accademica dell’assistito. Per gli
assistiti che conseguono la laurea specialistica biennale in regola con il corso di studi con votazione non inferiore a
100/110 e che hanno già ricevuto il premio di laurea per il corso di primo livello, sarà erogato un importo a
conguaglio della somma già ricevuta (pari alla differenza tra € 1.000,00 e il premio di laurea già percepito in precedenza). (va richiesto entro due mesi dalla laurea).
CO'TRIBUTO PER SCAMBI CULTURALI ALL’ESTERO 2012/2013
Può essere attribuito agli universitari assistiti (sia a domicilio, purché posseggano i requisiti per beneficiare del
contributo base 2012/2013, sia ospiti delle strutture purché posseggano i requisiti per beneficiare del contributo agli
assistiti ospiti delle strutture 2012/2013) un contributo per scambi culturali all’estero (Erasmus, Socrates, SISM, ecc.)
dei seguenti importi:
o € 500,00 per scambi culturali all’estero di durata pari o inferiore a sei mesi,
o € 1.000,00 per scambi culturali all’estero di durata superiore a sei mesi.
Tali somme vengono erogate in un’unica soluzione dopo la presentazione della documentazione che attesti
l’avvenuta partecipazione allo scambio culturale. Ogni assistito potrà usufruire di tale contributo per una sola volta.
CO'TRIBUTO PER SOGGIOR'I DI STUDIO ALL’ESTERO 2012/2013
I contributi (nel numero massimo di 150 annui) possono essere erogati alle seguenti tipologie di assistiti (sia a
domicilio, purché posseggano i requisiti per beneficiare del contributo base a domicilio 2012/2013, sia ospiti delle
strutture purché posseggano i requisiti per beneficiare del contributo agli assistiti ospiti delle strutture 2012/2013) che
intendano frequentare corsi di lingua all’estero di durata minima di due settimane:
o studenti degli ultimi 3 anni della Scuola Secondaria di secondo grado (media superiore) non ripetenti,
o studenti universitari non fuori corso e non ripetenti.
Il contributo è pari alle spese documentate (per spese di viaggio, iscrizione al corso e forfettarie di soggiorno)
con il limite massimo di € 1.300,00 di cui:
a) la metà della spesa sostenuta inizialmente al momento della presentazione in originale o copia autentica della
documentazione attestante ciò,
b) il restante importo dopo la presentazione della documentazione atta a dimostrare l’avvenuta partecipazione al corso,
nonché le spese effettivamente sostenute.
Nel caso di mancata partecipazione all’intero corso o di mancata presentazione in originale della documentazione atta a dimostrare le spese sostenute, le somme di cui al punto b) non verranno erogate. Qualora le domande degli
aventi diritto siano superiori a n. 150 verranno redatte due distinte graduatorie, una per 75 posti per gli studenti di
Scuola secondaria di secondo grado ed una per i restanti 75 posti per gli studenti universitari, basate sulla media dei
voti riportati nell’ultimo anno scolastico o accademico. A parità di voto verrà data la precedenza in base all’ordine di
arrivo delle domande.
Alla domanda occorre allegare un certificato scolastico/universitario di iscrizione per l’anno scolastico/
accademico 2012/2013, nonché (per gli studenti della scuola secondaria di 2° grado) la documentazione attestante le
votazioni riportate nelle singole materie al termine dell’anno scolastico 2011/2012 o (per gli studenti universitari) la
documentazione attestante le votazioni riportate negli esami universitari sostenuti, oppure il voto di diploma per gli
studenti iscritti ad un primo anno di un corso di laurea, oppure il voto di laurea triennale in caso di studenti iscritti ad
un primo anno di corso di laurea magistrale/specialistica biennale.
Per ulteriori informazioni relative alle modalità di partecipazione, si prega contattare gli Uffici
dell’Amministrazione centrale e/o gli Uffici periferici di Servizio Sociale. Le domande devono pervenire, a pena di
decadenza, entro il 28 febbraio 2013 (non fa fede il timbro postale, bensì la data di effettiva ricezione da parte della
Fondazione).
Previdenza e Assistenza
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CO'TRIBUTO PER FORMAZIO'E POST LAUREAM 2012/2013
I contributi - nel numero massimo di 100 annui, di cui una parte saranno riservati agli assistiti che già ne usufruiscono e che ne chiedono la conferma - possono essere erogati, per una sola volta nel corso della vita accademica
dell’assistito, ai laureati che siano iscritti a corsi di specializzazione e perfezionamento, dottorati di ricerca o master, di
durata minima annuale e riservati esclusivamente ai laureati i quali non usufruiscano di altre borse di studio o finanziamenti per un importo uguale o superiore al contributo ONAOSI. Gli assistiti nuovi richiedenti, al momento della scadenza del bando, devono avere un’età inferiore ad anni 30.
Il contributo continua ad essere erogato fino alla fine del corso ed, in ogni caso, non oltre il compimento del
32° anno di età, a condizione che negli anni successivi vengano superati tutti gli esami previsti dal piano di studi. Non
sono ammesse ripetenze o prolungamenti oltre la durata legale del corso.
I contributi vengono assegnati con la seguente sequenza di priorità:
a) assistiti ammessi al contributo negli anni accademici precedenti, i quali frequentano corsi di durata pluriennale
(conferma annuale del contributo);
b) assistiti nuovi richiedenti laureati in corso, sulla base di apposita graduatoria basata sul voto di laurea. A parità
di voto verrà data la precedenza all’assistito più giovane;
c) assistiti nuovi richiedenti, laureati fuori corso, iscritti a corsi per i quali è previsto un accesso previo concorso
pubblico (dottorati di ricerca e scuole di specializzazione, ecc.) sulla base di apposita graduatoria basata sul voto
di laurea, decurtato di 10 punti per ogni anno di fuori corso per il quale l’assistito medesimo ha beneficiato delle
prestazioni della Fondazione. A parità di voto verrà data la precedenza all’assistito più giovane.
I contributi eventualmente ancora disponibili dopo l’assegnazione in favore degli assistiti di cui ai punti a), b)
e c), saranno assegnati agli assistiti nuovi richiedenti, laureati fuori corso, che frequentano corsi ad accesso libero
(master, ecc.), ovverosia senza concorso pubblico, sulla base di apposita graduatoria basata sul voto di laurea, decurtato di 10 punti per ogni anno di fuori corso per il quale l’assistito medesimo ha beneficiato delle prestazioni della Fondazione. A parità di punteggio verrà data la precedenza all’assistito più giovane.
Il contributo forfettario annuo è di euro 4.000,00, maggiorato di eventuale contributo fuori sede e
dell’integrazione assistenziale alle stesse condizioni (medesimi requisiti) e con gli stessi importi previsti per gli assistiti universitari. Il contributo forfettario verrà decurtato dell’importo di eventuali borse di studio, finanziamenti o contributi specifici per la frequenza del corso, erogati all’assistito medesimo da parte di terzi.
Per gli assistiti non orfani figli di Sanitari contribuenti trentennali viventi, ammessi per la prima volta alle prestazioni dal 1° settembre 2012 (a/a 2012/2013) ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere c) e d) dello Statuto vigente, è prevista una modulazione del contributo per formazione post lauream ed eventuale fuori sede , in base alla fascia di reddito del Sanitario dante causa.
Le domande dei nuovi richiedenti devono pervenire alla Fondazione, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio
2013 (non fa fede il timbro postale, bensì la data di effettiva ricezione da parte della Fondazione).
Il modello di domanda è disponibile nel sito www.onaosi.it, alla sezione “moduli riservati agli assistiti”.
Per ulteriori informazioni relative alle modalità di partecipazione, si prega contattare l’Ufficio Formazione
(tel. 075/5869245).
Per ulteriori informazioni, nonché per situazioni particolari e per eventuali richieste di contributi straordinari, è
possibile rivolgersi, oltre che agli Uffici della sede centrale di Perugia (tel. 075/5869511), agli Uffici di Servizio Sociale (competenti territorialmente), Bologna (tel. 051/6158301).
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Occasioni di lavoro
Ricerca Medico del Lavoro per collaborazione
La Dott.ssa Greta Boccasavia, Medico del Lavoro esercitante nella provincia di Cremona, ricerca la collaborazione di un Medico a tempo indeterminato, con i requisiti per l’attività di Medicina del Lavoro (art. 38
D.lgs. 81/08). Gli interessati potranno contattare:
Dott.ssa Boccasavia sul cellulare 335 8258210, oppure lasciare i propri recapiti all’indirizzo e-mail:
[email protected] .
Fondazione “Opera Pia SS. Redentore” - Castelverde
Occasioni
La Fondazione “Opera Pia SS. Redentore” di Castelverde ricerca medici disponibili per il servizio di guardia
medica. Per informazioni contattare il Direttore Sanitario Dott. Priori Fabio Angelo 347 9021727.
Fondazione Villa S. Cuore - Casalmorano
La Fondazione Villa Sacro Cuore - RSA in Casalmorano ricerca medici disponibili per il servizio di guardia
medica notturna. Per informazioni: Tel. 0374 74140.
Fondazione “Ospedale della Carità” Onlus - Casalbuttano
La Fondazione “Ospedale della Carità” di Casalbuttano ricerca medici per servizio di guardia medica notturna. Per informazioni contattare il Direttore Sanitario Dott. Giulio Molinari - tel. 0374 361118.
Fondazione Bevilacqua Rizzi onlus - Annicco
La Fondazione Bevilacqua Rizzi onlus di Annicco ricerca Medico-Direttore Sanitario in rapporto di libera
professione. Per informazioni contattare il numero 0374 79132 interno 1 o inviare una e-mail al seguente
indirizzo: [email protected] .
di
Fondazione RSA Vezzoli - Romanengo
La RSA Fondazione Vezzoli 56 posti letto anziani non autosufficienti sta cercando urgentemente un medico
per 24 ore settimanali al mattino, a cui affidare anche funzioni di Direzione Sanitaria con possibilità di
assunzione. Per informazioni contattare la Direzione al numero 366 9714810.
Collaborazione per stagione estiva 2013
lavoro
La società Holiday System Srl organizza colonie estive per ragazzi/e in Trentino ed è alla ricerca di medici,
anche specializzandi, da inserire come Responsabile Sanitario o aiuto nei propri soggiorni. I periodi vanno
da 13 giorni a 15 giorni a partire dal 9 di giugno. Per il turno di 13 giorni è previsto un compenso netto di €
930, per il responsabile mentre per il turno da 15 giorni il compenso netto è di € 1000 per il responsabile medico e di € 910,00 per l’aiuto.
Per informazioni contattare i seguenti recapiti: tel. 0464 42385, fax 0464 101091,
e-mail: [email protected] - [email protected]
GlobalMediRec
GlobalMediRec offre nuove opportunità per giovani medici neo-specializzati negli Ospedali del NHS
(Servizio Sanitario Pubblico) nel Regno Unito. Attualmente sono alla ricerca di:
• n. 3 Anestesisti. Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale.
Il salario è tra £ 45.000 - 50.000 pounds per anno, per un orario di lavoro che non supera le 48 h settimanali. GlobalMediRec organizza interviste telefoniche, aiuta con la registrazione GMC (Ordine dei Medici Inglese) e tutta la logistica di movimento al Regno Unito.
• 2 posti per Specialisti Medici (Consultant) in Medicina Interna. Esperienza in patologie della Terza Età e
Medicina Acuta . Si tratta di posti di lavoro fisso a tempo pieno, con 1 anno di contratto iniziale.
Il salario è tra £ 74.000 - 101.000 pounds per anno, per un orario di lavoro che non supera le 37,5 ore
settimanali, più le guardi che vengono pagate a parte.
Per informazioni è possibile inviare il Curriculum Vitae a: [email protected]
Tel. +44 203 2392699 +44 7881590203. L’Assistenza ai medici è totalmente e integralmente gratuita.
Occasioni di lavoro
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SEC Pharma
Selezioni di personale sanitario per il Regno Unito
La BPL, agenzia di reclutamento specializzata nel settore sanitario con sede in Irlanda, in collaborazione con il NHL Trust (SSN del Regno Unito) e la rete EURES Italiana, ricerca 2 Medici Radiologi per la
posizione di “Consultant”. Tutte le posizioni sono a tempo determinato, full time 40 ore settimanali.
La retribuzione è regolata dal NHS (National Health Service), sulla base dell'esperienza e del livello di specializzazione. Le candidature saranno preselezionate dai Consulenti EURES di ciascuna regione/provincia,
poi inoltrate alla Best Personnel Ltd che selezionerà i candidati da invitare ad un colloquio iniziale in lingua
Inglese via Skype. La Best Personnel Ltd assisterà i candidati durante il loro iter di selezione assunzione ed
inserimento in modo totalmente gratuito.
Requisiti richiesti:
Cittadinanza comunitaria; Completamento degli studi in un Paese della Comunità Europea; Conoscenza
dell’Inglese, sia parlato che scritto, almeno a livello B2; Titolo di studio: Laurea in Medicina e Chirurgia,
Specializzazione nell’area medica suindicata, possesso del Abilitazione ed iscrizione al relativo Ordine.
Modalità di candidatura e procedura di selezione:
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare potranno inviare un CV modello Europass, in lingua Inglese, al servizio EURES della propria regione/provincia di residenza/domicilio.
L'elenco dei servizi EURES attivi sul territorio nazionale potrà essere consultato al seguente link:
http://www.cliclavoro.gov.it/servizi/eures/Pagine/default.aspx cliccando su "Trova l'EURES Adviser più
vicino a te". Per i candidati residenti o domiciliati in Regione Lombardia le candidature potranno essere
trasmesse al Consulente EURES regionale ([email protected])
Opportunità di lavoro in Francia
Riviere Consulting seleziona le candidature di medici italiani. I profili attualmente ricercati sono i
seguenti: Radiologi, Psichiatri, Medici Generalisti, Anestesisti, Cardioligi, Gastroenterologi, Oftalmologi,
Pediatri, Pneumologi, Medici del Lavoro. Requisiti Richiesti: motivazione, possesso del diploma di specializzazione; buona conoscenza della lingua francese; disponibilità a trasferirsi all'estero.
Per invio CV scrivere a: [email protected] - P. Delogu: +33 153055197 Mob.: +336088827
Opportunità di carriera in Francia
Medicis Consult seleziona candidature di medici specializzati o specializzandi italiani aiutandoli
nell'inserimento professionale in strutture sanitarie pubbliche e private in Francia.
Profili attualmente ricercati: radiologi, medici del lavoro, anestesisti-rianimatori, medici fisici e riabilitatori,
neurologi, oftalmologi, cardiologi, ginecologi, dentisti, psichiatri, pediatri, urgentisti, gastroenterologi,
medici generici, medici interni, urologi, pneumologi, medici del lavoro.
Requisiti: Forte motivazione, laurea e diploma di specializzazione (La possibilità é rivolta anche a candidati motivati in corso di specializzazione), Minima conoscenza della lingua francese.
Per maggiori informazioni ed invio del proprio CV, redatto in lingua francese (inizialmente accettata anche
la redazione in italiano), si prega di rivolgersi a:
Daniela ONOFRI Consultante +33 0145 330315 - e-mail: [email protected]
Occasioni di lavoro
SEC Recruitment Ltd - Divisione Pharma - per multinazionale italiana ricerca:
• un Medico di Ricerca Clinica (Clinical Research Physician). Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Pneumologia, il candidato ideale è un giovane medico con ottimo percorso accademico ed
esperienza nella scrittura di protocolli clinici, interessato ad entrare nell’industria farmaceutica e con un
buon inglese scritto e parlato. Si offre un contratto a tempo indeterminato. L’opportunità offre un pacchetto retributivo eccellente e ha brillanti prospettive di carriera nel lungo periodo.
• a Roma un Medico di Prodotto (Medical Advisor). Laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in
Dermatologia (requisito fondamentale), il candidato ideale è un giovane medico con ottimo percorso
accademico, interessato ad entrare nell’industria farmaceutica e con un buon inglese parlato e scritto.
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ha brillanti prospettive di carriera nel lungo periodo.
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A''O XXVI - 'umero 1
Direttore Responsabile: Dott. Bodini Paolo Umberto
Aut. del Tribunale di Cremona n. 202 del 15 maggio 1987
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