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Deposito 3/3/2014
N. R.G. 2014/1647
TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
Sezione Specializzata in materia di Impresa
Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 1647/2014 promosso da:
ALDO COSTI (C.F. CSTLDA67P08F205S) con il patrocinio dell’avv. DELLA LUNA
MARCO e dell’avv. ALTARA STEFANO (LTRSFN67H04L219F) VIA E. DE SONNAZ N. 14
10121 TORINO; DOMENICHINI NICOLETTA (DMNNLT67H42L219F) VIA E. DE
SONNAZ N.14 10121 TORINO; elettivamente domiciliato in TORINO, VIA E. DE
SONNAZ N. 14 presso l’avv. ALTARA
V.A.S.A.S. SPA (C.F. 00474770013) con il patrocinio dell’avv. DELLA LUNA MARCO e
dell’avv. ALTARA STEFANO (LTRSFN67H04L219F) VIA E. DE SONNAZ N. 14 10121
TORINO; DOMENICHINI NICOLETTA (DMNNLT67H42L219F) VIA ETTORE DE
SONNAZ 14 10100 TORINO; elettivamente domiciliato in TORINO, VIA E. DE SONNAZ
N. 14 presso l’avv. ALTARA
RICORRENTE/I
contro
ALESSANDRO PAVIOTTI (C.F. PVTLSN63C01C665D) con il patrocinio dell’avv.
CAVALLI GINO e dell’avv. BORGNA PAOLO (BRGPLA47S07B019Q) CORSO
CAVALLOTTI 7 28100 NOVARA; elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO
EMANUELE II N.71 10128 TORINO presso il difensore avv. CAVALLI GINO
RESISTENTE/I
Il Giudice dott. Maria Dolores Grillo,
a scioglimento della riserva assunta, letti gli atti,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 21 gennaio 2014 Costi Aldo, in proprio e quale legale
rappresentante di VASAS spa, esponeva che in data 9 ottobre 2013 con scrittura privata
autentica Paviotti Alessandro, il quale era anche amministratore delegato della società,
aveva venduto n. 920.000 azioni della Vasas spa.
Asseriva che il Paviotti in occasione della vendita aveva consegnato dichiarazione di
assenso alla cessione datata 8 ottobre 2013 da parte del padre Paviotti Adelchi, che
successivamente aveva disconosciuto la suddetta firma.
Sosteneva che le banche appreso del disconoscimento e della contestazione dell’acquisto
avevano sospeso l’operatività dei conti correnti e delle linee di credito e che, inoltre, il
Paviotti aveva omesso di avvisare le case madri Land Rover, Peugeot e Citroen, con il
quale la Vasas aveva contratti di concessione per commercio di autovetture e per la loro
assistenza, del mutamento della compagine sociale in difformità da quanto previsto dai
contratti di concessione.
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Sosteneva che in conseguenza dell’inadempimento del Paviotti si erano ridotti la capacità
commerciale di Vasas ed i margini di profitto, tenuto conto che le case madri avevano
risolto le concessioni ed avevano altresì ritirato l’abilitazione di officina autorizzata per le
riparazioni ed i tagliandi e le banche avevano revocato gli affidamenti.
Censurava inoltre la condotta dell’amministratore Paviotti per aver lasciato scadere canoni
di locazione degli immobili condotti come sede aziendale dalla spa.
Dichiarava che intendeva proporre la causa di merito avente ad oggetto la risoluzione del
contratto di cessione quote e la responsabilità dell’amministratore per mala gestio, con
conseguente diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva il resistente Paviotti il quale chiedeva il rigetto del ricorso sia a fronte
dell’inammissibilità dello stesso per mancata indicazione degli elementi su cui si sarebbe
fondato il credito dei ricorrenti, asserendo da un lato che il danno derivante dalla
risoluzione non avrebbe potuto identificarsi se non con il corrispettivo pagato, dall’altro
che non erano stati indicati elementi per ravvisare la sussistenza di un danno imputabile
alla condotta del Paviotti, quale legale rappresentante della società.
Contestava il fumus assumendo che non era ravvisabile alcuna responsabilità del Paviotti
quale amministratore in quanto le revoche degli affidamenti bancari erano imputabili al
Costi nei cui confronti erano stati elevati protesi e non era stata proposta da Paviotti
Adelchi alcuna domanda di annullamento del contratto, asserendo che la sottoscrizione di
Paviotti Adelchi era autentica.
Contestava la sussistenza del periculum
*
Il ricorso non è fondato.
Quanto al fumus boni iuris si osserva quanto segue.
Con riferimento alla domanda di risoluzione per inadempimento, difetta il fumus.
Infatti si deve osservare che, a parte la genericità dell’inadempimento, parrebbe che lo
stesso sia imputabile da un lato al fatto che era stata prodotta dichiarazione dell’altro socio
in cui rinunciava alla prelazione risultata apocrifica con la conseguenza che a seguito del
disconoscimento le banche avevano revocato i fid, dall’altro che, non avendo, il Paviotti
comunicato la cessione di quote alle case madri Land Rover e Peugeot era stati risolti i
contratti di concessione con conseguente perdita di fatturato da parte della società
La prima censura non è fondata sotto un duplice ordine di profili.
In primo luogo se è vero che il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di
capitali ed avente ad oggetto l'acquisto delle azioni sociali, poiché è preordinato a
garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, è
opponibile anche al terzo acquirente (Cass. 12797/12) è altresì vero che il socio di una
società di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita
di azioni sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio
l'esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla violazione è
derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi,
perché l’interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento
di cessione (Cass. 12797/12) e che nel caso di specie non solo il socio pretermesso non
ha chiesto alcunché, ma la circostanza del disconoscimento è stata allegata, ma non è
stata provata, non avendo il ricorrente prodotto alcun atto di disconoscimento ed è del
tutto irrilevante che il Costi avesse proposto querela (tra l’altro non prodotta) in quanto
trattandosi di dichiarazioni provenienti dalla stessa parte non proverebbero la veridicità di
quanto affermato.
E non è contestato dal Costi che Paviotti Adelchi non avesse impugnato l’atto di vendita
per violazione del suo diritto di prelazione.
Con riferimento al secondo profilo, riguardante il fatto che il Paviotti non aveva dato avviso
alle case madri Land Rover e Peugeot, in violazione del contratto di concessione, che era
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in corso una cessione di quote atteso che l’art. 6 co. 3 del contratto con Land Rover (cfr:
doc. 5a ric) prevedeva l’obbligo di informare preventivamente la società di ogni modifica
degli assetti proprietari e di non effettuare alcuna modifica senza il consenso della Società
e parimenti il contratto con Peugeot prevedeva la comunicazione preventiva del
trasferimento della proprietà dell’azienda e la necessità di consenso, pur risultando tale
circostanza provata, si deve osservare che la violazione della stessa non comporta alcun
danno ristorabile, atteso che la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone
fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato
la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le
carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio
sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono
giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art.1497 cod. civ., la
risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e
obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo
valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie
contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni
sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte
a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale
diligenza (Cass. 16031/07, 26690/06).
Nel caso di specie non solo manca una tale garanzia, ma nel contratto si legge che il
corrispettivo era stato determinato senza alcuna garanzia sulla consistenza patrimoniale
economica e finanziaria della società, dichiarazione che, contrariamente a quanto asserito
dal ricorrente che non può ritenersi frutto di alcun intento fraudolento da parte del Paviotti,
considerato che la società negli ultimi due anni presentava perdite (precisamente €
228.747,00 al 31.12.2011 ed € 17.566,00 al 31.12.2012) e che il predetto aveva rinunciato
alla restituzione del finanziamento soci per € 500.000,00 come si desume dal contratto
preliminare.
*
Per quanto concerne la domanda proposta nei confronti della società si osserva quanto
segue.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato la natura contrattuale della
responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che questa ha
soltanto l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità fra
queste ed il danno verificato (ex multis 22911/10)
Quindi presupposto dell’azione di responsabilità è costituito dal fatto che dalla condotta
dell’amministratore sia derivato un danno.
Nel caso di specie al di là della somma richiesta, manca la prova di un danno effettivo
cagionato alla società dalla condotta del Paviotti alla luce delle seguenti argomentazioni.
In primo luogo si deve osservare che pur essendo provato che il Paviotti non aveva
comunicato preventivamente la cessione delle azioni a Land Rover e Peugeot e che
valendosi della normativa contrattuale, Land Rover e Peugeot avevano risolto i contratti,
tuttavia da tale risoluzione non sarebbe derivato automaticamente un danno qualora la
Vasas avesse ricercato altre case costruttrici al fine di stipulare contratti di concessione,
considerato che Peugeot aveva dato un preavviso di sei mesi (cfr: doc. 6a ric) e che Land
Rover in un primo tempo non aveva risolto il contratto (cfr: 6b) ma aveva fissato un
incontro, risolvendo il contratto solo all’esito dello stesso, evidentemente non ritenendo
che la nuova proprietà fornisse idonee garanzie.
L’asserito danno, quindi, è imputabile solo in parte alla condotta del Paviotti, essendo
invece in buona parte imputabile al Costi, sia perchè le revoche erano state comunicate
solo a seguito dell’inclusioni nell’elenco protesti del nominativo del Costi che era stato
protestato per mancato pagamento assegni (è irrilevante la circostanza delle motivazioni
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in relazione alle quali egli aveva consegnato gli assegni ed i predetti erano stati messi
all’incasso, tenuto conto che gli assegni sono mezzi di pagamento e non di garanzia), sia
perché non aveva ricercato altre opportunità mettendo in liquidazione della società.
Quanto alla revoca degli affidamenti bancari si deve osservare che contrariamente a
quanto asserito dalla difesa del ricorrente non è verosimile che gli stessi fossero avvenuti
per il disconoscimento e per la revoca delle concessioni.
Infatti Intesa San Paolo revocava gli affidamenti in data 14 novembre 2013, circostanza
questa che consente di escludere la conoscenza da parte della stessa della revoca delle
concessioni da parte di Land Rover e Peugeot considerato che Peugeot comunicava la
propria revoca in data 14 novembre 2013 e Land Rover con invio per posta ordinaria in
data 8 novembre 2013.
La revoca di CR Asti era giustificata dalla mancata produzione di documentazione (tra cui
effettivamente anche la conferma dei mandati delle concessionaria) e la sospensione degli
affidamenti parte di Banco Popolare di Novara, comunicata in data 11 novembre 2012 era
giustificata dalle risultanze del verbale di Assemblea Ordinaria di Vasas spa del
31.10.2013.
A ciò si aggiunga un elemento certo e cioè che a carico del Costi erano stati iscritti in data
8 novembre 2013 due protesti di assegni ed altro protesto in data 10 dicembre 2013,
circostanze queste che di per sé sole avrebbero giustificato la revoca degli affidamenti e
delle concessioni da parte delle case madre.
Sul punto è irrilevante, oltre che indimostrato, che al Costi non sia stata revocata la
convenzione assegni sul conto personale, tenuto conto che il ritardo delle banche
riguardante il suo conto personale si può giustificare in ordine al fatto che egli, come
riferito, non emetteva assegni.
Infine per quanto concerne il mancato pagamento dei canoni, si deve osservare che lo
stesso è imputabile al Costi, atteso che per quanto concerne l’immobile della Bertolino il
mancato pagamento era relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre e, quanto meno,
con riferimento ai mesi di novembre e dicembre era il Costi che doveva provvedere al
pagamento, sanando anche la morosità pregressa. Lo stesso dicasi per Progetto.Re,
atteso che se è vero che il pagamento relativo al terzo trimestre scadeva il 5 ottobre 2013
la citazione veniva notificata solo il 25 novembre 2011, con la conseguenza che il
predetto avrebbe potuto, prima di tale data effettuare il dovuto pagamento.
Pertanto difetta il fumus circa la sussistenza di un danno riconducibile alla condotta del
Paviotti.
*
Ma difetta anche il periculum considerato che il Paviotti Alessandro è titolare di
partecipazioni finanziaria ed è proprietario di beni immobili e non ha compiuto alcun atto
da cui si possa desumere la sua volontà di ridurre il proprio patrimonio. Né il periculum
può desumersi dalla condotta del Paviotti, condotta che pur integrare gli estremi
dell’inadempimento (limitatamente peraltro alla mancata comunicazione della cessione),
non dimostra che lo stesso voglia privarsi del proprio patrimonio.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
*
Il ricorrente deve essere tenuto alle spese del presente procedimento che vengono
liquidate per le fasi introduttiva di studio e decisoria ai sensi del DM 140/12 sui valori medi
dello scaglione di riferimento (cioè fino ad € 1.500.000,00) aumentati del 20% in
considerazione del valore della domanda e quindi € 17.820,00, mentre non sono
riconoscibili spese.
P.Q.M.
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visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c 671 e ss. c.p.c.
- respinge la domanda di sequestro conservativo proposta da Costi Aldo in proprio e
quale legale rappresentante di Vasas
- dichiara tenuto e condanna Costi Aldo al pagamento in favore di Paviotti Alessandro
delle spese del presente giudizio che liquida in € 17.820,00, oltre IVA e CPA come per
legge
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Torino 28 febbraio 2014
Il Giudice
dr.a Maria Dolores Grillo
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