Il Feasibility Study, la proposta del Regolamento per un diritto

Il Feasibility Study, la proposta di Regolamento per un
diritto comune europeo della vendita, gli sviluppi
successivi
Diritto privato europeo, 22 marzo 2016
Dott. Antonio Iannì
[email protected]
sommario
1. antefatti
2. Feasibility Study
3. CESL
4. sviluppi successivi
5. note conclusive
antefatti [1.1]
 dopo la pubblicazione del DCFR, la necessità di muoversi verso una legislazione
europea contrattuale ha condotto la Commissione ad approcciarsi ad obiettivi
(quantomeno idealmente) sempre più ambiziosi
 nel 2010, la Vicepresidente della Commissione Viviane Reding ha promosso una
nuova strategia nell’ambito del Diritto Contrattuale Europeo
 la strategia si compone della:
• 1) pubblicazione di un Libro Verde sulle diverse opzioni per un Diritto Contrattuale
Europeo consumeristico (per i soli rapporti tra consumatori ed professionisti)
• 2) costituzione di un nuovo gruppo di esperti per la preparazione di un nuovo CFR
nell’ambito del Diritto Contrattuale Europeo
• 3) presentazione, ad opera di tale gruppo, di uno studio di fattibilità per un futuro
strumento di Diritto Contrattuale Europeo (cd. ‘Feasibility Study Group’)
antefatti [1.2]
 il primo luglio 2010, la Commissione pubblica il suo Libro Verde, nel quale, tra
le altre cose, si segnalano sette possibili opzioni circa la natura giuridica del
futuro strumento per il Diritto Contrattuale Europeo:
 [con l’espressione generica ‘strumento’ (legal instrument) la Commissione si
riferisce ad una disciplina tendenzialmente completa del rapporto
contrattuale]
1)
pubblicazione sul sito web della Commissione di norme modello non
vincolanti che potranno essere volontariamente utilizzate dal legislatore
europeo, dai legislatori nazionali o dagli stessi contraenti
2)
elaborazione di uno “strumentario” (toolbox) di diritto europeo dei
contratti cui le Istituzioni europee potranno di volta in volta attingere per la
predisposizione della normativa futura
3)
adozione di una Raccomandazione della Commissione, con allegato uno
strumento di diritto europeo dei contratti, che sproni gli Stati ad integrare –
su base volontaria - tale strumento nel diritto nazionale
4)
…
antefatti [1.2]
4)
creazione di un Regolamento che veicoli uno strumento
opzionale che le Parti del contratto potranno
facoltativamente eleggere in luogo della normativa
nazionale altrimenti applicabile (!!!)
5) approvazione di una Direttiva di armonizzazione delle legislazioni nazionali
(cd. “armonizzazione minima”)
[Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori]
6) approvazione di un Regolamento che andrebbe a sostituire le legislazioni
nazionali nella sola materia contrattualistica (cd. “armonizzazione
massima”)
7) approvazione di un Regolamento l’intera disciplina nazionale di diritto
privato patrimoniale (contratti ma anche, ad. es., responsabilità civile)
antefatti [1.3]
ambito di applicazione soggettiva:
• lo strumento potrà applicarsi tanto nei rapporti tra professionisti
(B2B) che nei rapporti tra professionisti e consumatori (B2C)
ambito di applicazione spaziale:
• lo strumento potrà applicarsi tanto ai contratti nazionali che a quelli
transfrontalieri
ambito di applicazione materiale:
• lo strumento potrebbe limitarsi (c.d. “ambito ristretto”) a contenere
norme riguardanti: la definizione di contratto, la responsabilità
precontrattuale, la formazione del contratto, il diritto di recesso, etc.
• allo stesso tempo, lo strumento potrebbe contemplare, oltre alle
materie sopra elencate, questioni correlate come la restituzione, la
responsabilità extracontrattuale, l'acquisto e la perdita della
proprietà e la garanzia reale sui beni mobili (cd. “ambito esteso”)
 [sul punto – scelta tra ambito ristretto ed esteso – la Commissione non sembra avanzare
una qualche preferenza; nessuna preferenza anche per quanto riguarda la possibilità di
dedicare una disciplina ad hoc ai contratti dall’utilizzo più frequente (ad. es. vendita)]
Feasibility Study Group [1.1.]
il 26 aprile 2010, la Commissione nomina un gruppo di
18 esperti (cd. ‘Feasibility Study Group’) con il compito di
individuare l’ossatura principale del futuro strumento
del Diritto Contrattuale Europeo
13 docenti universitari
2 avvocati [avvocato come legislatore?]
1 notaio [un notaio non deve mancare mai …]
1 rappresentante della ‘European Consumer Consultative
Group’
1 rappresentante della ‘European E-commerce and Mail Order
Trade Association’
[ … le opinioni non si contano, si pesano?]
Feasibility Study Group [1.2]
 il gruppo ha lavorato soprattutto – ma non solo - “per sottrazione”
dal corposo testo del DCFR
• ed infatti nel maggio del 2011 presenta un elaborato composto di
(soli) 189 articoli
 buona parte dei presupposti sui quali si fondò il lavoro degli esperti costituivano
specifiche indicazioni contenute nel mandato di incarico approvato dalla
Commissione
 i presupposti – anche se non tutti sarebbero poi stati realizzati –
furono i seguenti:
1) si sarebbe trattato di uno strumento opzionale offerto alla libera
scelta delle Parti contraenti in luogo di quello nazionale altrimenti
applicabile
2) la regolamentazione avrebbe ricoperto l’intero ciclo di vita del
contratto (dalla genesi al dissolvimento, quest’ultimo fisiologico o
patologico che fosse)
3) non si sarebbe predisposta una Parte Generale ed una Parte
Speciale, ma piuttosto una regolamentazione tendenzialmente
perfetta ed autoconclusiva per ogni tipologia contrattuale
considerata
Feasibility Study Group [1.2]
4) il testo avrebbe riguardato le tipologie contrattuali di maggior rilievo nelle
transazioni economico-giuridiche tra professionisti e consumatori(B2C) e,
in minor misura, per le relazioni tra professionisti (B2B)
5) si sarebbe trattato di una disciplina applicabile tanto ai rapporti nazionali
che a quelli transfrontalieri
6) ci si sarebbe ispirati al DCFR, senza però limitarsi ad una mera
individuazione (scrematura) delle norme contrattuali in esso contenute
 [il Gruppo, laddove necessario, si prometteva di aggiornare ed integrare le
norme del DFCR]
7) si sarebbe confezionato un articolato particolarmente attento alla
protezione del consumatore
8) ci si sarebbe dovuti coordinare con la disciplina a tutela dei diritti dei
consumatori che nel frattempo – parallelamente allo studio di fattibilità –
era in discussione presso le Istituzioni europee (ovvero Direttiva
2011/83/UE approvata il 25 ottobre 2011)
La proposta di regolamento per un diritto comune
europeo della vendita (Common European Sales Law)
[1.1]
l’11 ottobre 2011, la Commissione Europea presenta la
proposta di Regolamento (segue: CESL) la via di un
Regolamento che veicoli uno strumento opzionale che
le Parti del contratto potranno facoltativamente eleggere
in alternativa all’ordinamento domestico di volta in volta
applicabile
la Proposta in buona parte è influenzata dal lavoro del
Feasibility Study Group
CESL [1.2]
[motivazioni pubblicate dalla Commissione]
si è preferita la strada del Regolamento con strumento
opzionale perché:
1)
un Regolamento che imponesse una disciplina
inderogabilmente sostitutiva di quelle nazionali avrebbe
pesato eccessivamente su quegli imprenditori che non
desiderano operare in contesti transnazionali
 [in part. la disciplina impone un certo standard (robusto) di tutela del
contraente debole; standard il cui rispetto si tradurrebbe in oneri ingenti
per l’imprenditore meramente nazionale]
2)
una Direttiva di armonizzazione non avrebbe realizzato quel
grado di uniformità necessaria per ridurre i costi di
transizione che pesano sulle relazioni transfrontaliere (e
quindi sulla piena realizzazione del mercato unico)
 quindi, alla fine, la Commissione opta per la soluzione n. 4 del Libro
Verde
CESL [1.3]
 La Proposta di Regolamento si snoda attraverso tre sezioni
1) un articolato composto da 16 disposizioni che regola principalmente
l’ambito di applicazione (territoriale, materiale e soggettiva) del
Regolamento
• in questa Prima Parte si specifica la natura opzionale/facoltativa del regime
legale in questione, la sua estensione ai soli rapporti transfrontalieri, etc.
2) un Primo Allegato nel quale è contenuto il regime legale (vero e proprio)
sulla vendita; regime che le Parti potranno scegliere come disciplina
materiale del loro rapporto
• in questa Seconda Parte si trova la normativa per l’intera piattaforma
contrattuale, ovvero il testo del diritto comune europeo della vendita:
disposizioni generali, trattative, conclusione del contratto, obblighi delle
Parti, etc.
3) un Secondo Allegato nel quale è contenuto il modulo informativo standard
che l’imprenditore è tenuto a rilasciare al consumatore prima della
conclusione del contratto e con il quale si rende preventivamente edotto il
consumatore dell’applicazione – sempre laddove acconsenta – del regime
comune europeo in luogo di quello nazionale altrimenti applicabile
CESL [1.5]: ambito di applicazione della Proposta di Regolamento
(artt. 4-7)
 ambito di applicazione territoriale (art. 4)
• il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti
transfrontalieri (art. 4 CESL)
[tuttavia, non è impedito che gli Stati membri, in sede di “recepimento”, decidano
di estendere la possibilità di optare per la normativa anche in caso di contratti
nazionali]
• tra professionisti (B2B): un contratto fra professionisti è transfrontaliero
se le parti hanno la residenza abituale in paesi diversi, uno dei quali sia
almeno uno Stato membro
• tra professionisti e consumatori (B2C): un contratto fra un professionista
e un consumatore è transfrontaliero se
(a) l'indirizzo indicato dal consumatore, l'indirizzo di consegna del bene o
l'indirizzo di fatturazione si trovano in un paese diverso da quello in cui il
professionista ha la residenza abituale, e (b) almeno uno di questi paesi è
uno Stato membro
CESL [1.5]: ambito di applicazione della Proposta di
Regolamento (artt. 4-7)
ambito di applicazione materiale (art. 5)
1)
contratti di compravendita di beni (anche laddove si tratti di beni da
fabbricare o produrre)
2)
contratti di somministrazione di contenuti digitali (indipendentemente
dalla presenza – o meno - di un relativo supporto materiale)
3)
contratti di servizi cd. “connessi” (indipendentemente dal fatto che per
quei servizi sia stato pattuito un prezzo separato); sono da considerarsi
connessi i servizi «che abbiano ad oggetto i beni o il contenuto digitale,
come l'installazione, la manutenzione, la riparazione o altra
trasformazione» (art. 2 lett. m CESL)
4)
contratti - di vendita di beni, somministrazione di contenuti digitali o
contratti di servizi cd. “connessi” – di fornitura: l’imprenditore si obbliga
ad una corresponsione periodica del bene o servizio a fronte di un
correlato pagamento rateale ad opera del consumatore
• Sono invece esclusi – tra gli altri ed in part. - i contratti misti e quelli collegati al
credito al consumo (art. 6 CESL)
CESL [1.5]: ambito di applicazione della Proposta di Regolamento
(artt. 4-7)
ambito di applicazione soggettiva (art. 7)
perché possa trovare applicazione la disciplina europea
è necessario che:
1) il venditore di beni o fornitore di servizi sia un
imprenditore
e
che
la
controparte
acquirente/beneficiario sia un consumatore (B2C)
oppure
2) il rapporto si instauri tra due professionisti (B2B) di
cui almeno una sia una piccola o media impresa
(ad es. – ma non solo - meno di 250 dipendenti)
CESL [1.6]: le condizioni dell’opzione
la scelta per il regime europeo della vendita deve essere
frutto di un accordo specifico ed esplicito tra le Parti
Contraenti (artt. 8-10 CESL)
nei contratti B2C il consumatore, preventivamente
informato sul punto, dovrà rilasciare un consenso ad hoc
del tutto distinto da quello necessario per la conclusione
del contratto
«il contratto che Lei sta per concludere sarà regolato dal
diritto comune europeo della vendita, un regime
alternativo al diritto nazionale dei contratti a
disposizione
dei
consumatori
nelle
situazioni
transfrontaliere … »
CESL [1.6]: talune novità di rilievo
la cd. ‘battaglia dei formulari’
[Clausole contrattuali standard confliggenti]
se proposta ed accettazione fanno riferimento – a mo’ di
integrazione – a clausole contrattuali standard e tali
clausole dovessero risultare confliggenti, l’accordo è
comunque concluso
• però faranno parte del contratto le sole clausole che (nella
sostanza) coincidono (art. 39 I All.)
ad es.: è il caso del conflitto tra le clausole (standard) che è solita utilizzare
l’impresa-Alfa e quelle che è invecesolita utilizzare l’impresa-Beta
in questo caso la normativa si preoccupa di tutelare (in
part.) le PMI a fronte dello “strapotere” di quelle di grandi
dimensioni
CESL [1.6]: talune novità di rilievo
iniquo sfruttamento
 [vizio del consenso > anche se “assomiglia” (looks like) molto alla
disciplina italiana della rescissione]
una parte può ottenere l’annullamento del contratto se al
tempo della sua conclusione:
• 1) essa si trovava in uno stato di dipendenza o aveva un rapporto di fiducia con
l'altra parte, versava in condizioni di difficoltà economica o aveva urgenti
necessità, era affetta da prodigalità, era ignorante o inesperta …
• … e (cumulativamente) 2) l'altra parte ne aveva conoscenza o doveva
ragionevolmente averne conoscenza e, date le circostanze e lo scopo del
contratto, ha approfittato della situazione in cui essa versava ottenendo un
beneficio eccessivo o un vantaggio ingiusto (art. 51 I All.)
 nota bene: a differenza di quanto disposto nel DCFR, il CESL non legittima il
giudice ad intervenire per conformare il contratto iniquo allo standard di
buona fede > l’unica strada rimane quella dell’annullamento
CESL [1.6]: talune novità di rilievo
clausole contrattuali desunte da dichiarazioni
precontrattuali (art. 69 I All.)
• le dichiarazioni dell’imprenditore (incluse le pubblicità commerciali),
aventi ad oggetto le caratteristiche del bene o servizio, rese all’altra
parte (o al pubblico), prima della conclusione del contratto, vincolano
in ogni caso il dichiarante-imprenditore > costituiscono – in sostanza –
parte integrante della piattaforma contrattuale
clausole di onnicomprensività (art. 72 I All.)
• se un documento contrattuale scritto contiene una clausola in cui si
stabilisce che in esso sono contenute tutte le clausole del contratto
(clausola di onnicomprensività), le dichiarazioni, le promesse o gli
accordi precedenti che non siano inclusi nel documento non fanno
parte del contratto
il ritiro della Proposta CESL [1.1]
nel giugno 2015 la Commissione ha lanciato una
consultazione pubblica sulla normativa di
armonizzazione che dovrà essere prodotta in futuro
la Commissione ha promosso la consultazione
(chiusa già a settembre) senza contestualmente
ritirare la CESL
• quest'ultima dovrebbe essere emendata od addirittura sostituita da una
diversa proposta ... o quantomeno queste sono le intenzioni …
il ritiro della Proposta CESL [1.2]
nel dicembre del 2015 la Commissione - sviluppando una
delle sue nuove strategie - licenzia due proposte di
Direttive che rappresentano dunque l'ultimo passaggio (il
più recente) dell'intero percorso
• il nuovo piano d’azione riguarda l’implementazione del cd. ‘Mercato
Unico Digitale’ (Digital Single Market)
la Proposta CESL non è stata ancora ufficialmente
abbandonata/ritirata, ma di fatto verrà superata dai nuovi
impegni – anche “legislativi” - della Commissione
il ritiro della Proposta CESL
ed i nuovi progetti normativi [1.3]
«
come annunciato dalla Commissione nel programma di lavoro per il 2015,
queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati sul
regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita. In particolare,
non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un corpus completo di
norme, ma contengono invece un corpus mirato di norme completamente
armonizzate […] La scelta della forma giuridica della direttiva lascia agli Stati
membri la libertà di adattarne l'attuazione nel diritto nazionale. Invece, per
poter spiegare direttamente i suoi effetti un regolamento richiederebbe un
regime molto più dettagliato e completo rispetto a una direttiva[…nel
contempo] Uno strumento non vincolante, come un contratto tipo volontario,
non conseguirebbe l'obiettivo di migliorare l'instaurazione e il funzionamento
del mercato interno»
E-commerce in Europa: un po’ di cifre
[fonti: Eurostat, Commissione Eu]
 (a mo’ di esempio) Zalando nell’ ottobre 2014 si è quotata alla borsa di
Francoforte raccogliendo 604 milioni di Euro
 l’Europa è il primo mercato mondiale per l'e-commerce, davanti agli Usa (con
280 miliardi di euro) e alla regione Asia-Pacifico (216 miliardi di euro)
 nel 2014 in UE la quota di fatturato da e-commerce è aumentata del 17 %
eppure
 la vendita transfrontaliera è ancora limitata se si considera che solo il 15% dei
clienti ha comprato da un altro Stato Europeo e che solo il 5% delle aziende
vende anche verso altri Paesi europei
pertanto
 la Commissione Europea si è posta l’obiettivo di portare almeno un terzo delle
PMI a commerciare on line entro il 2020
 ci troviamo di fronte ad una nuova fase di edificazione del mercato unico:
libertà di circolazione e di scambio 2.0 !
Proposta di Direttiva relativa a determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto
digitale [1.1]
 direttiva di armonizzazione massima (art. 4)
• anche se, ad es., la proposta non specifica se il contratto per la fornitura
di contenuto digitale sia da considerarsi un contratto di vendita, di
servizio, di noleggio o un contratto sui generis > tale aspetto è lasciato
alla decisione degli Stati membri
 la normativa trova applicazione nel caso di rapporto B2C (rapporto tra
fornitore e consumatore) (art. 3)
 in part., è prevista una responsabilità del fornitore – con onere della
prova a suo carico - in caso di: i) omessa fornitura del contenuto; ii)
qualsiasi difetto di conformità del contenuto fornito (artt. 9 e ss.)
Proposta di Direttiva relativa a determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto
digitale [1.2]
 nel caso di omessa fornitura
• diritto al recesso
 nel caso di fornitura difforme
• gerarchia rimediale (ad es. ed in part. il ripristino è preferito ad altre
soluzioni)
 diritto di recesso (dopo i primi 12 mesi) nel caso di contratto di
fornitura di lungo periodo, specialmente se si tratta di rapporto a
tempo indeterminato (art. 16)
 imperatività delle norme a favore del consumatore(art. 19)
• deroghe contrattuali in pejus non sono vincolanti
Proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti dei
contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a
distanza di beni [1.1]
 direttiva di armonizzazione massima (art. 3)
• anche se non si applica ai contratti a distanza di fornitura di servizi
• anche se non si applica ai supporti durevoli che incorporano contenuto
digitale utilizzati esclusivamente come vettore per la fornitura del
contenuto digitale al consumatore
 la normativa trova applicazione nel caso di rapporto B2C (rapporto tra
venditore e consumatore) (art. 1)
 in part., è prevista una specifica disciplina: i) sulla conformità dei beni;
ii) sui rimedi in caso di non conformità; iii) sulle modalità di esercizio dei
rimedi
Proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti dei
contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a
distanza di beni [1.1]
gerarchia rimediale (artt. 9-13)
• in part. prima riparazione e/o sostituzione e solo dopo (ed
eventualmente) altre soluzioni (ad es. riduzione del prezzo)
[gerarchia rimediale che risale alla Direttiva 99/44/CE …]
imperatività delle norme
consumatore (art. 18)
a
favore
• deroghe contrattuali in peius non sono vincolanti
del
note conclusive: la piramide rovesciata del diritto privato
europeo contrattuale
Comunicazione del 2001, Piano
d’azione del 2003, DCFR
Libro verde 2010 e Feasibility Study
Direttiva 2011/83 e CESL
n. 2 Direttive del
2015
armonizzazione verticale > orizzontale > verticale