Il Feasibility Study, la proposta di Regolamento per un diritto comune europeo della vendita, gli sviluppi successivi Diritto privato europeo, 22 marzo 2016 Dott. Antonio Iannì [email protected] sommario 1. antefatti 2. Feasibility Study 3. CESL 4. sviluppi successivi 5. note conclusive antefatti [1.1] dopo la pubblicazione del DCFR, la necessità di muoversi verso una legislazione europea contrattuale ha condotto la Commissione ad approcciarsi ad obiettivi (quantomeno idealmente) sempre più ambiziosi nel 2010, la Vicepresidente della Commissione Viviane Reding ha promosso una nuova strategia nell’ambito del Diritto Contrattuale Europeo la strategia si compone della: • 1) pubblicazione di un Libro Verde sulle diverse opzioni per un Diritto Contrattuale Europeo consumeristico (per i soli rapporti tra consumatori ed professionisti) • 2) costituzione di un nuovo gruppo di esperti per la preparazione di un nuovo CFR nell’ambito del Diritto Contrattuale Europeo • 3) presentazione, ad opera di tale gruppo, di uno studio di fattibilità per un futuro strumento di Diritto Contrattuale Europeo (cd. ‘Feasibility Study Group’) antefatti [1.2] il primo luglio 2010, la Commissione pubblica il suo Libro Verde, nel quale, tra le altre cose, si segnalano sette possibili opzioni circa la natura giuridica del futuro strumento per il Diritto Contrattuale Europeo: [con l’espressione generica ‘strumento’ (legal instrument) la Commissione si riferisce ad una disciplina tendenzialmente completa del rapporto contrattuale] 1) pubblicazione sul sito web della Commissione di norme modello non vincolanti che potranno essere volontariamente utilizzate dal legislatore europeo, dai legislatori nazionali o dagli stessi contraenti 2) elaborazione di uno “strumentario” (toolbox) di diritto europeo dei contratti cui le Istituzioni europee potranno di volta in volta attingere per la predisposizione della normativa futura 3) adozione di una Raccomandazione della Commissione, con allegato uno strumento di diritto europeo dei contratti, che sproni gli Stati ad integrare – su base volontaria - tale strumento nel diritto nazionale 4) … antefatti [1.2] 4) creazione di un Regolamento che veicoli uno strumento opzionale che le Parti del contratto potranno facoltativamente eleggere in luogo della normativa nazionale altrimenti applicabile (!!!) 5) approvazione di una Direttiva di armonizzazione delle legislazioni nazionali (cd. “armonizzazione minima”) [Direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori] 6) approvazione di un Regolamento che andrebbe a sostituire le legislazioni nazionali nella sola materia contrattualistica (cd. “armonizzazione massima”) 7) approvazione di un Regolamento l’intera disciplina nazionale di diritto privato patrimoniale (contratti ma anche, ad. es., responsabilità civile) antefatti [1.3] ambito di applicazione soggettiva: • lo strumento potrà applicarsi tanto nei rapporti tra professionisti (B2B) che nei rapporti tra professionisti e consumatori (B2C) ambito di applicazione spaziale: • lo strumento potrà applicarsi tanto ai contratti nazionali che a quelli transfrontalieri ambito di applicazione materiale: • lo strumento potrebbe limitarsi (c.d. “ambito ristretto”) a contenere norme riguardanti: la definizione di contratto, la responsabilità precontrattuale, la formazione del contratto, il diritto di recesso, etc. • allo stesso tempo, lo strumento potrebbe contemplare, oltre alle materie sopra elencate, questioni correlate come la restituzione, la responsabilità extracontrattuale, l'acquisto e la perdita della proprietà e la garanzia reale sui beni mobili (cd. “ambito esteso”) [sul punto – scelta tra ambito ristretto ed esteso – la Commissione non sembra avanzare una qualche preferenza; nessuna preferenza anche per quanto riguarda la possibilità di dedicare una disciplina ad hoc ai contratti dall’utilizzo più frequente (ad. es. vendita)] Feasibility Study Group [1.1.] il 26 aprile 2010, la Commissione nomina un gruppo di 18 esperti (cd. ‘Feasibility Study Group’) con il compito di individuare l’ossatura principale del futuro strumento del Diritto Contrattuale Europeo 13 docenti universitari 2 avvocati [avvocato come legislatore?] 1 notaio [un notaio non deve mancare mai …] 1 rappresentante della ‘European Consumer Consultative Group’ 1 rappresentante della ‘European E-commerce and Mail Order Trade Association’ [ … le opinioni non si contano, si pesano?] Feasibility Study Group [1.2] il gruppo ha lavorato soprattutto – ma non solo - “per sottrazione” dal corposo testo del DCFR • ed infatti nel maggio del 2011 presenta un elaborato composto di (soli) 189 articoli buona parte dei presupposti sui quali si fondò il lavoro degli esperti costituivano specifiche indicazioni contenute nel mandato di incarico approvato dalla Commissione i presupposti – anche se non tutti sarebbero poi stati realizzati – furono i seguenti: 1) si sarebbe trattato di uno strumento opzionale offerto alla libera scelta delle Parti contraenti in luogo di quello nazionale altrimenti applicabile 2) la regolamentazione avrebbe ricoperto l’intero ciclo di vita del contratto (dalla genesi al dissolvimento, quest’ultimo fisiologico o patologico che fosse) 3) non si sarebbe predisposta una Parte Generale ed una Parte Speciale, ma piuttosto una regolamentazione tendenzialmente perfetta ed autoconclusiva per ogni tipologia contrattuale considerata Feasibility Study Group [1.2] 4) il testo avrebbe riguardato le tipologie contrattuali di maggior rilievo nelle transazioni economico-giuridiche tra professionisti e consumatori(B2C) e, in minor misura, per le relazioni tra professionisti (B2B) 5) si sarebbe trattato di una disciplina applicabile tanto ai rapporti nazionali che a quelli transfrontalieri 6) ci si sarebbe ispirati al DCFR, senza però limitarsi ad una mera individuazione (scrematura) delle norme contrattuali in esso contenute [il Gruppo, laddove necessario, si prometteva di aggiornare ed integrare le norme del DFCR] 7) si sarebbe confezionato un articolato particolarmente attento alla protezione del consumatore 8) ci si sarebbe dovuti coordinare con la disciplina a tutela dei diritti dei consumatori che nel frattempo – parallelamente allo studio di fattibilità – era in discussione presso le Istituzioni europee (ovvero Direttiva 2011/83/UE approvata il 25 ottobre 2011) La proposta di regolamento per un diritto comune europeo della vendita (Common European Sales Law) [1.1] l’11 ottobre 2011, la Commissione Europea presenta la proposta di Regolamento (segue: CESL) la via di un Regolamento che veicoli uno strumento opzionale che le Parti del contratto potranno facoltativamente eleggere in alternativa all’ordinamento domestico di volta in volta applicabile la Proposta in buona parte è influenzata dal lavoro del Feasibility Study Group CESL [1.2] [motivazioni pubblicate dalla Commissione] si è preferita la strada del Regolamento con strumento opzionale perché: 1) un Regolamento che imponesse una disciplina inderogabilmente sostitutiva di quelle nazionali avrebbe pesato eccessivamente su quegli imprenditori che non desiderano operare in contesti transnazionali [in part. la disciplina impone un certo standard (robusto) di tutela del contraente debole; standard il cui rispetto si tradurrebbe in oneri ingenti per l’imprenditore meramente nazionale] 2) una Direttiva di armonizzazione non avrebbe realizzato quel grado di uniformità necessaria per ridurre i costi di transizione che pesano sulle relazioni transfrontaliere (e quindi sulla piena realizzazione del mercato unico) quindi, alla fine, la Commissione opta per la soluzione n. 4 del Libro Verde CESL [1.3] La Proposta di Regolamento si snoda attraverso tre sezioni 1) un articolato composto da 16 disposizioni che regola principalmente l’ambito di applicazione (territoriale, materiale e soggettiva) del Regolamento • in questa Prima Parte si specifica la natura opzionale/facoltativa del regime legale in questione, la sua estensione ai soli rapporti transfrontalieri, etc. 2) un Primo Allegato nel quale è contenuto il regime legale (vero e proprio) sulla vendita; regime che le Parti potranno scegliere come disciplina materiale del loro rapporto • in questa Seconda Parte si trova la normativa per l’intera piattaforma contrattuale, ovvero il testo del diritto comune europeo della vendita: disposizioni generali, trattative, conclusione del contratto, obblighi delle Parti, etc. 3) un Secondo Allegato nel quale è contenuto il modulo informativo standard che l’imprenditore è tenuto a rilasciare al consumatore prima della conclusione del contratto e con il quale si rende preventivamente edotto il consumatore dell’applicazione – sempre laddove acconsenta – del regime comune europeo in luogo di quello nazionale altrimenti applicabile CESL [1.5]: ambito di applicazione della Proposta di Regolamento (artt. 4-7) ambito di applicazione territoriale (art. 4) • il diritto comune europeo della vendita può applicarsi ai soli contratti transfrontalieri (art. 4 CESL) [tuttavia, non è impedito che gli Stati membri, in sede di “recepimento”, decidano di estendere la possibilità di optare per la normativa anche in caso di contratti nazionali] • tra professionisti (B2B): un contratto fra professionisti è transfrontaliero se le parti hanno la residenza abituale in paesi diversi, uno dei quali sia almeno uno Stato membro • tra professionisti e consumatori (B2C): un contratto fra un professionista e un consumatore è transfrontaliero se (a) l'indirizzo indicato dal consumatore, l'indirizzo di consegna del bene o l'indirizzo di fatturazione si trovano in un paese diverso da quello in cui il professionista ha la residenza abituale, e (b) almeno uno di questi paesi è uno Stato membro CESL [1.5]: ambito di applicazione della Proposta di Regolamento (artt. 4-7) ambito di applicazione materiale (art. 5) 1) contratti di compravendita di beni (anche laddove si tratti di beni da fabbricare o produrre) 2) contratti di somministrazione di contenuti digitali (indipendentemente dalla presenza – o meno - di un relativo supporto materiale) 3) contratti di servizi cd. “connessi” (indipendentemente dal fatto che per quei servizi sia stato pattuito un prezzo separato); sono da considerarsi connessi i servizi «che abbiano ad oggetto i beni o il contenuto digitale, come l'installazione, la manutenzione, la riparazione o altra trasformazione» (art. 2 lett. m CESL) 4) contratti - di vendita di beni, somministrazione di contenuti digitali o contratti di servizi cd. “connessi” – di fornitura: l’imprenditore si obbliga ad una corresponsione periodica del bene o servizio a fronte di un correlato pagamento rateale ad opera del consumatore • Sono invece esclusi – tra gli altri ed in part. - i contratti misti e quelli collegati al credito al consumo (art. 6 CESL) CESL [1.5]: ambito di applicazione della Proposta di Regolamento (artt. 4-7) ambito di applicazione soggettiva (art. 7) perché possa trovare applicazione la disciplina europea è necessario che: 1) il venditore di beni o fornitore di servizi sia un imprenditore e che la controparte acquirente/beneficiario sia un consumatore (B2C) oppure 2) il rapporto si instauri tra due professionisti (B2B) di cui almeno una sia una piccola o media impresa (ad es. – ma non solo - meno di 250 dipendenti) CESL [1.6]: le condizioni dell’opzione la scelta per il regime europeo della vendita deve essere frutto di un accordo specifico ed esplicito tra le Parti Contraenti (artt. 8-10 CESL) nei contratti B2C il consumatore, preventivamente informato sul punto, dovrà rilasciare un consenso ad hoc del tutto distinto da quello necessario per la conclusione del contratto «il contratto che Lei sta per concludere sarà regolato dal diritto comune europeo della vendita, un regime alternativo al diritto nazionale dei contratti a disposizione dei consumatori nelle situazioni transfrontaliere … » CESL [1.6]: talune novità di rilievo la cd. ‘battaglia dei formulari’ [Clausole contrattuali standard confliggenti] se proposta ed accettazione fanno riferimento – a mo’ di integrazione – a clausole contrattuali standard e tali clausole dovessero risultare confliggenti, l’accordo è comunque concluso • però faranno parte del contratto le sole clausole che (nella sostanza) coincidono (art. 39 I All.) ad es.: è il caso del conflitto tra le clausole (standard) che è solita utilizzare l’impresa-Alfa e quelle che è invecesolita utilizzare l’impresa-Beta in questo caso la normativa si preoccupa di tutelare (in part.) le PMI a fronte dello “strapotere” di quelle di grandi dimensioni CESL [1.6]: talune novità di rilievo iniquo sfruttamento [vizio del consenso > anche se “assomiglia” (looks like) molto alla disciplina italiana della rescissione] una parte può ottenere l’annullamento del contratto se al tempo della sua conclusione: • 1) essa si trovava in uno stato di dipendenza o aveva un rapporto di fiducia con l'altra parte, versava in condizioni di difficoltà economica o aveva urgenti necessità, era affetta da prodigalità, era ignorante o inesperta … • … e (cumulativamente) 2) l'altra parte ne aveva conoscenza o doveva ragionevolmente averne conoscenza e, date le circostanze e lo scopo del contratto, ha approfittato della situazione in cui essa versava ottenendo un beneficio eccessivo o un vantaggio ingiusto (art. 51 I All.) nota bene: a differenza di quanto disposto nel DCFR, il CESL non legittima il giudice ad intervenire per conformare il contratto iniquo allo standard di buona fede > l’unica strada rimane quella dell’annullamento CESL [1.6]: talune novità di rilievo clausole contrattuali desunte da dichiarazioni precontrattuali (art. 69 I All.) • le dichiarazioni dell’imprenditore (incluse le pubblicità commerciali), aventi ad oggetto le caratteristiche del bene o servizio, rese all’altra parte (o al pubblico), prima della conclusione del contratto, vincolano in ogni caso il dichiarante-imprenditore > costituiscono – in sostanza – parte integrante della piattaforma contrattuale clausole di onnicomprensività (art. 72 I All.) • se un documento contrattuale scritto contiene una clausola in cui si stabilisce che in esso sono contenute tutte le clausole del contratto (clausola di onnicomprensività), le dichiarazioni, le promesse o gli accordi precedenti che non siano inclusi nel documento non fanno parte del contratto il ritiro della Proposta CESL [1.1] nel giugno 2015 la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica sulla normativa di armonizzazione che dovrà essere prodotta in futuro la Commissione ha promosso la consultazione (chiusa già a settembre) senza contestualmente ritirare la CESL • quest'ultima dovrebbe essere emendata od addirittura sostituita da una diversa proposta ... o quantomeno queste sono le intenzioni … il ritiro della Proposta CESL [1.2] nel dicembre del 2015 la Commissione - sviluppando una delle sue nuove strategie - licenzia due proposte di Direttive che rappresentano dunque l'ultimo passaggio (il più recente) dell'intero percorso • il nuovo piano d’azione riguarda l’implementazione del cd. ‘Mercato Unico Digitale’ (Digital Single Market) la Proposta CESL non è stata ancora ufficialmente abbandonata/ritirata, ma di fatto verrà superata dai nuovi impegni – anche “legislativi” - della Commissione il ritiro della Proposta CESL ed i nuovi progetti normativi [1.3] « come annunciato dalla Commissione nel programma di lavoro per il 2015, queste due proposte si basano sull'esperienza acquisita durante i negoziati sul regolamento relativo a un diritto comune europeo della vendita. In particolare, non adottano più l'approccio di un regime facoltativo e di un corpus completo di norme, ma contengono invece un corpus mirato di norme completamente armonizzate […] La scelta della forma giuridica della direttiva lascia agli Stati membri la libertà di adattarne l'attuazione nel diritto nazionale. Invece, per poter spiegare direttamente i suoi effetti un regolamento richiederebbe un regime molto più dettagliato e completo rispetto a una direttiva[…nel contempo] Uno strumento non vincolante, come un contratto tipo volontario, non conseguirebbe l'obiettivo di migliorare l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno» E-commerce in Europa: un po’ di cifre [fonti: Eurostat, Commissione Eu] (a mo’ di esempio) Zalando nell’ ottobre 2014 si è quotata alla borsa di Francoforte raccogliendo 604 milioni di Euro l’Europa è il primo mercato mondiale per l'e-commerce, davanti agli Usa (con 280 miliardi di euro) e alla regione Asia-Pacifico (216 miliardi di euro) nel 2014 in UE la quota di fatturato da e-commerce è aumentata del 17 % eppure la vendita transfrontaliera è ancora limitata se si considera che solo il 15% dei clienti ha comprato da un altro Stato Europeo e che solo il 5% delle aziende vende anche verso altri Paesi europei pertanto la Commissione Europea si è posta l’obiettivo di portare almeno un terzo delle PMI a commerciare on line entro il 2020 ci troviamo di fronte ad una nuova fase di edificazione del mercato unico: libertà di circolazione e di scambio 2.0 ! Proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale [1.1] direttiva di armonizzazione massima (art. 4) • anche se, ad es., la proposta non specifica se il contratto per la fornitura di contenuto digitale sia da considerarsi un contratto di vendita, di servizio, di noleggio o un contratto sui generis > tale aspetto è lasciato alla decisione degli Stati membri la normativa trova applicazione nel caso di rapporto B2C (rapporto tra fornitore e consumatore) (art. 3) in part., è prevista una responsabilità del fornitore – con onere della prova a suo carico - in caso di: i) omessa fornitura del contenuto; ii) qualsiasi difetto di conformità del contenuto fornito (artt. 9 e ss.) Proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale [1.2] nel caso di omessa fornitura • diritto al recesso nel caso di fornitura difforme • gerarchia rimediale (ad es. ed in part. il ripristino è preferito ad altre soluzioni) diritto di recesso (dopo i primi 12 mesi) nel caso di contratto di fornitura di lungo periodo, specialmente se si tratta di rapporto a tempo indeterminato (art. 16) imperatività delle norme a favore del consumatore(art. 19) • deroghe contrattuali in pejus non sono vincolanti Proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni [1.1] direttiva di armonizzazione massima (art. 3) • anche se non si applica ai contratti a distanza di fornitura di servizi • anche se non si applica ai supporti durevoli che incorporano contenuto digitale utilizzati esclusivamente come vettore per la fornitura del contenuto digitale al consumatore la normativa trova applicazione nel caso di rapporto B2C (rapporto tra venditore e consumatore) (art. 1) in part., è prevista una specifica disciplina: i) sulla conformità dei beni; ii) sui rimedi in caso di non conformità; iii) sulle modalità di esercizio dei rimedi Proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni [1.1] gerarchia rimediale (artt. 9-13) • in part. prima riparazione e/o sostituzione e solo dopo (ed eventualmente) altre soluzioni (ad es. riduzione del prezzo) [gerarchia rimediale che risale alla Direttiva 99/44/CE …] imperatività delle norme consumatore (art. 18) a favore • deroghe contrattuali in peius non sono vincolanti del note conclusive: la piramide rovesciata del diritto privato europeo contrattuale Comunicazione del 2001, Piano d’azione del 2003, DCFR Libro verde 2010 e Feasibility Study Direttiva 2011/83 e CESL n. 2 Direttive del 2015 armonizzazione verticale > orizzontale > verticale