Prot. n. 6/ST/AG/GOP-10 Roma 20 Gennaio 2010 Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Note di chiarimento sull’ambito di applicazione della valutazione ambientale strategica (VAS). Da parte di molti comuni italiani giungono segnalazioni di difficoltà interpretative circa le disposizioni di cui all’art. 6, commi 2, 3 e 3bis del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare riguardo ai suoi effetti sulle attività correnti in materia di pianificazione urbanistica, generale e di dettaglio (PRG, strumenti operativi variamente denominati, piani di settore, piani attuativi e relative varianti). Il comma 2 del citato articolo 6 dispone chiaramente che la valutazione ambientale strategica (VAS) deve essere effettuata per tutti i piani e programmi che presentino entrambi i seguenti requisiti: 1) sono elaborati “(...) per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli”; 2) definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto (rispettivamente i progetti di competenza statale; i progetti di competenza delle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano; i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle citate province autonome). Ai sensi del medesimo comma 2 la valutazione ambientale strategica (VAS) deve essere effettuata in ogni caso anche per i piani e programmi “per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”. L’effettuazione della valutazione ambientale dei piani e programmi di più elevato impatto potenziale sull’ambiente (ossia quelli elaborati per i settori elencati al comma 2) è prescritta dunque solo laddove essi definiscano il “quadro di riferimento” per l’approvazione “dei progetti” ritenuti di particolare rilevanza dal decreto legislativo, ossia quelli elencati negli allegati II, III e IV. Per questo motivo la valutazione ambientale è evidentemente, in questi casi, definita “strategica”. Nessuna valutazione ambientale è quindi dovuta per eventuali piani territoriali o urbanistici che non definiscano il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto, e/o che non riguardino i siti di protezione speciale della flora e della fauna selvatica specificati dal comma 2. Il comma 3 dispone che l’autorità competente proceda invece alla preventiva verifica di assoggettabilità, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto, laddove: 1) i piani e programmi “di cui al comma 2” determinano “l’uso di piccole aree a livello locale”, ovvero 2) per le modifiche minori dei piani e dei programmi “di cui al comma 2”. Deve trattarsi comunque di piani o programmi (o di modifiche ai medesimi) aventi i requisiti specificati al comma 2 (appartenenza ai settori tematici indicati, definizione del quadro di riferimento dei progetti elencati negli allegati, ovvero effetti su siti di protezione speciale della flora e della fauna selvatica). A conclusione della verifica di assoggettabilità si procede alla VAS qualora l'autorità competente valuti che, pur trattandosi di piccole aree o di modifiche minori, tali provvedimenti possano avere “impatti significativi sull'ambiente”. Il comma 3bis prevede la preventiva verifica di assoggettabilità anche per i piani e i programmi, “diversi da quelli di cui al paragrafo 2”, che comunque definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione “dei progetti”, qui non meglio specificati. L’uso della preposizione articolata (“dei” progetti) e non di quella semplice (“di” progetti) pare peraltro presupporre come sottinteso che si tratti anche in questo caso degli stessi progetti già specificati al comma 2. Anche per le fattispecie contemplate al comma 3bis, a conclusione della verifica di assoggettabilità, si procede alla VAS qualora l'autorità competente valuti che tali piani o programmi possano avere “impatti significativi sull'ambiente”. Dal momento che per i settori di più rilevante impatto ambientale potenziale - ossia quelli elencati al comma 2, tra i quali sono comprese sia la “pianificazione territoriale” che la “destinazione dei suoli” l’assoggettamento a VAS postula necessariamente, come detto, il requisito di essere “quadro di riferimento” dei progetti elencati negli allegato II, III e IV del decreto (senza la presenza dei quali la VAS sarebbe quindi esclusa), l’unica interpretazione plausibile e non contraddittoria del comma 3bis appare quella che al tempo stesso: - riferisce in via esclusiva la locuzione“diversi da quelli di cui al paragrafo 2” ai soli settori non citati nell’elencazione di cui al comma 2, e non ad altri requisiti; - riconduce per logica deduzione i “progetti” (non meglio specificati) di cui al comma 3bis ai soli “ progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto” di cui al comma 2. Ogni diversa interpretazione pare contraria alla lettera ed alla ratio legis, in quanto: a) imporrebbe - contraddittoriamente - un requisito più selettivo (essere “quadro di riferimento” dei progetti elencati negli allegati al decreto) ai piani o programmi dei settori di più rilevante impatto ambientale potenziale, ed un requisito meno selettivo ai piani e programmi di tutti gli altri settori, potenzialmente assai meno impattanti; b) porterebbe a sottoporre ingiustificatamente a verifica di assoggettabilità ogni piano o programma (di qualsiasi settore tematico, compresi quelli virtualmente non impattanti), per il solo fatto di costituire quadro di riferimento di non meglio specificati “progetti”, compresi quelli del tutto estranei alla sfera di applicazione della valutazione ambientale disciplinata dal D.Lgs 152/2006 e successive modifiche; c) nel caso di piani o programmi che abbiano ad oggetto la“pianificazione territoriale” o la “destinazione dei suoli” la verifica di cui alla precedente lettera b), peraltro, si concluderebbe inevitabilmente con il non assoggettamento a VAS di tali piani o programmi, per ovvia mancanza del requisito di “quadro di riferimento” dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto, prescritto dal comma 2; d) produrrebbe appesantimenti procedimentali del tutto ingiustificati in termini di tempi, di costi, nonché di efficacia dell’azione amministrativa degli enti locali. Di conseguenza si può fondatamente ritenere che l’ambito di applicazione del comma 3bis non riguarda i settori tematici elencati al comma 2. Tale comma non può quindi intendersi riferito né alla “pianificazione territoriale” né alla “destinazione dei suoli”, la cui valutazione ambientale è disciplinata in via esclusiva dai commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, nel senso sopra indicato. Ai fini di fornire indicazioni utili ai Comuni, tali da garantire una applicazione corretta ed omogenea su tutto il territorio nazionale della norma in esame, si chiede a Codesto Spett.le Ministero una nota di conferma circa la correttezza delle argomentazioni suesposte. Cordiali saluti Il Segretario Generale Angelo Rughetti Consigliere Massimiliano Atelli Capo Ufficio Legislativo Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Via Cristoforo Colombo n. 44 00147 Roma