Leggi gli emendamenti - Consiglio Regionale della Basilicata

Romaniello (Sel), emendamenti a bilancio previsione 2013
Rifinanziamento del Progetto COPES per il 2013, disabili, esenzione bollo, e gas:
sono gli argomenti più rilevanti degli emendamenti al Bilancio regionae di previsione
2023 presentati dal capogruppo SEL Giannino Romaniello.
Oltre al COPES, in dettaglio, si propone di inserire l’articolo 12 bis “Sostegno alle
famiglie con un componente in stato vegetativo o minima coscienza e Sclerosi
Laterale Amiotrofica (SLA)” con il seguente testo:
1. La Regione Basilicata incoraggia l’assistenza familiare dei pazienti affetti da stato
vegetativo (SV), stato di minima coscienza (SCM), locked-in syndrome (LIS) e
Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) al fine di consentire al paziente di vivere il più a
lungo possibile in un contesto familiare in alternativa alla degenza nelle strutture
ospedaliere, con conseguente risparmio per la spesa sanitaria regionale.
2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Basilicata
riconosce, ai nuclei familiari residenti in Basilicata che hanno al loro interno un
componente in stato vegetativo (SV), stato di minima coscienza (SCM), locked-in
syndrome (LIS) e Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), un contributo mensile di Euro
500,00 destinato al familiare-care giver per lo svolgimento di attività di aiuto e
supporto al congiunto nelle suddette condizioni.
Per i disabili, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della
presente legge, quantificati per l’anno 2012 in Euro 240.000,00, si provvede mediante
gli stanziamenti iscritti alla UPB … del Bilancio Regionale 2013. le assunzioni
finalizzate all’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla
Legge 12 marzo 1999, n.68, previste dall’art. 20 della legge regionale 30.12.2011 e
successive modifiche e integrazioni. “
2Al comma 4 dell’art. 20 della Legge Regionale 8 agosto 20212 , n.16 sostituire le
parole “per l’anno 2012” con “ per l’anno 2013”
3Al comma 4 dell’art. 20 della Legge Regionale 8 agosto 20212 , n.16 dopo le parole
“per la medesima tipologia di personale.” aggiungere “ Non rientra in tale computo
la spesa derivante dalle assunzioni a tempo determinato dei soggetti diversamente
abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68 previste dai progetti speciali di cui all’.
20 della legge regionale 30.12.2011 e successive modifiche e integrazioni. “
Si propone di inserire l’articolo 12 quater “Esenzione dalla tassa automobilistica
regionale per i veicoli a basso impatto ambientale”:
3Ai sensi dell’art. 2, comma 60 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), così come convertito con legge 24
novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24
novembre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il
primo periodo fisso previsto dall’art. 2 del regolamento di cui al decreto del
Ministero delle finanze 18/11/1998, n. 462 e per le cinque annualità successive, i
veicoli nuovi sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano sia a doppia
alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano appartenenti alle categorie
internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2013.
4Al termine del periodo complessivo di esenzione, per i veicoli ad alimentazione
esclusiva GPL o metano, in applicazione dell’art. 17, comma 5, lettera a) della legge
27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), l’importo
della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto, mentre per i veicoli a doppia
alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta
per intero.
Per il gas si propone di modificare il comma 1 dell’art 2 (Modifiche alla L.R.
2/09/1991 n. 16 e s.m.i.) come segue:
- alla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 della L.R. 2/09/1991 sostituire euro 0,0258228
con 0,22;
- al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 2/09/1991 eliminare la parola “agricoli”;
- dopo il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 2/09/1991 inserire il seguente comma 3:
3. Per gli usi agricoli le aliquote dell’addizionale e dell’imposta sostitutiva di cui al
punto 1 sono determinate nella misura del 30 per cento della corrispondente imposta
di consumo.