Romaniello (Sel), emendamenti a bilancio previsione 2013 Rifinanziamento del Progetto COPES per il 2013, disabili, esenzione bollo, e gas: sono gli argomenti più rilevanti degli emendamenti al Bilancio regionae di previsione 2023 presentati dal capogruppo SEL Giannino Romaniello. Oltre al COPES, in dettaglio, si propone di inserire l’articolo 12 bis “Sostegno alle famiglie con un componente in stato vegetativo o minima coscienza e Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)” con il seguente testo: 1. La Regione Basilicata incoraggia l’assistenza familiare dei pazienti affetti da stato vegetativo (SV), stato di minima coscienza (SCM), locked-in syndrome (LIS) e Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) al fine di consentire al paziente di vivere il più a lungo possibile in un contesto familiare in alternativa alla degenza nelle strutture ospedaliere, con conseguente risparmio per la spesa sanitaria regionale. 2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Basilicata riconosce, ai nuclei familiari residenti in Basilicata che hanno al loro interno un componente in stato vegetativo (SV), stato di minima coscienza (SCM), locked-in syndrome (LIS) e Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), un contributo mensile di Euro 500,00 destinato al familiare-care giver per lo svolgimento di attività di aiuto e supporto al congiunto nelle suddette condizioni. Per i disabili, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’anno 2012 in Euro 240.000,00, si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB … del Bilancio Regionale 2013. le assunzioni finalizzate all’inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68, previste dall’art. 20 della legge regionale 30.12.2011 e successive modifiche e integrazioni. “ 2Al comma 4 dell’art. 20 della Legge Regionale 8 agosto 20212 , n.16 sostituire le parole “per l’anno 2012” con “ per l’anno 2013” 3Al comma 4 dell’art. 20 della Legge Regionale 8 agosto 20212 , n.16 dopo le parole “per la medesima tipologia di personale.” aggiungere “ Non rientra in tale computo la spesa derivante dalle assunzioni a tempo determinato dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68 previste dai progetti speciali di cui all’. 20 della legge regionale 30.12.2011 e successive modifiche e integrazioni. “ Si propone di inserire l’articolo 12 quater “Esenzione dalla tassa automobilistica regionale per i veicoli a basso impatto ambientale”: 3Ai sensi dell’art. 2, comma 60 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), così come convertito con legge 24 novembre 2006, n. 286 (Conversione in legge con modificazioni, del decreto legge 24 novembre 2006, n. 262 recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall’art. 2 del regolamento di cui al decreto del Ministero delle finanze 18/11/1998, n. 462 e per le cinque annualità successive, i veicoli nuovi sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano sia a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 ed immatricolati per la prima volta dal 1° gennaio 2013. 4Al termine del periodo complessivo di esenzione, per i veicoli ad alimentazione esclusiva GPL o metano, in applicazione dell’art. 17, comma 5, lettera a) della legge 27/12/1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), l’importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto, mentre per i veicoli a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano la tassa automobilistica è dovuta per intero. Per il gas si propone di modificare il comma 1 dell’art 2 (Modifiche alla L.R. 2/09/1991 n. 16 e s.m.i.) come segue: - alla lettera b) del comma 1 dell’art. 1 della L.R. 2/09/1991 sostituire euro 0,0258228 con 0,22; - al comma 2 dell’art. 1 della L.R. 2/09/1991 eliminare la parola “agricoli”; - dopo il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 2/09/1991 inserire il seguente comma 3: 3. Per gli usi agricoli le aliquote dell’addizionale e dell’imposta sostitutiva di cui al punto 1 sono determinate nella misura del 30 per cento della corrispondente imposta di consumo.