DIZIONARIO PARLAMENTARE Le questioni di procedura» che molte volte impegnano il Parlamento in laboriose discussioni, sono di solito seguite con scarso interesse dal pubblico benché assumano spesso importanza basilare per la vita dell'Istituzione. Sta di fatto che la stessa terminologia procedurale, in eia accezioni comuni assumono un significato particolare, rende difficile ai non esperti percepire guanto di sostanziale si celi sotto VapparenzQ formale di molti dibattiti regolamentari. Allo scopo di contribuire, anche in questo settore, alla migliore conoscenza della vita delle Assemblee, nella presente rubrica pubblicheremo le voci di un dizionario parlamentare, dando ragione del significato dell'istituto scelto, illustrando l'interpretazione di massima della norma regolamentare a cui si riferisce, o chiarendo il senso della prassi parlamentare che esso richiama. INTERPELLANZA (DIRITTO DI) 1. Nozione del diritto di interpellanza. — 2. Suo fondamento giurid i c o . — 3. Limiti del diritto. — 4. Il diritto di interpellanza in Italia. — 5. L'interrogazione. — 6. L'interpellanza, — 7. La mozione. — 8. La mozione di fiducia e di sfiducia. — 9. Esercizio del diritto di interpellanza nelle principali Costituzioni straniere e nei rispettivi Regolamenti parlamentari. SOMMARIO: 1. Il diritto di interpellanza può definirsi la facoltà attribuita ai membri del Parlamento di interrogare il Governo sui fatti di generale interesse, o di richiamare la sua attenzione sui pubblici bisogni, o di chiedere conto della condotta politica e amministrativa dei suoi componenti (1). Soggetti di tale diritto sono i deputati e i senatori, singolarmente considerati come rappresentanti della Nazione nel Parlamento. Soggetti passivi sono i membri del Governo, considerati nella duplice veste di capi dei singoli dicasteri e di componenti del Consiglio dei Ministri. (1) Sull'argomento vedi, oltre i testi di diritto costituzionale e i testi delle Costituzioni e dei Regolamenti parlamentari: V. FAI,ZONE, F . PALERMO, F . COSENTINO, La Costituzione della Repubblica italiana, illustrata con i lavori preparatori, Roma, J948; L. PRETI, // Governo nella Costituzione italiana, Milano, 1954; M. BoN VALSASSINA, Sui Regolamenti parlamentari, Padova, 1955; R. ASTRALDI e F. COSENTINO, / nuovi Regolamenti del Parlamento italiano, Roma, 1950; F. MOHRparlamentare, Roma, 1950; M. MANCINI e U. GALEOTTI, tento italiano, Roma, 1887; V. LONGI C M . STRAMACCI paratori, Milano, 1958; V. MICELI, // diritto di interpellanza. Milano, 1908; T. ERSKINE MAY, Leggi, privilegi, procedure e consuetudini del Parlamento inglese, trad. ital. Torino, 1888; POUDRA C F . PIERRE, Trattato di diritto parlamentare, trad. ital Torino, 1888. DIZIONARIO PARLAMEÌ*nrARE 11 I L'esercizio del diritto di interpellanza è il mezzo principale col quale si svolge una delle due funzioni fondamentali del Parlamento, quella ispettiva (2). Infatti, accanto alla funzione legislativa, che concerne la formazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge, è attribuita al Parlamento una funzione ispettiva, che concerne l'attuazione del controllo delle due Camere sull'attività del Governo. Un regime parlamentare non potrebbe concepirsi senza l'attribuzione al Parlamento dell'una e dell'altra funzione. Infatti, l'esercizio della sola funzione legislativa farebbe del Parlamento esclusivamente un organo tecnico dello Stato, avente lo scopo di produrre norme giuridiche. Sarebbe sempre un organo di grande rilievo, ma, anche in un sistema costituzionale diverso dal nostro, non potrebbe avere quella posizione di priorità che solo l'esercizio della funzione ispettiva gli conferisce. Né è concepibile l'esercizio della sola funzione ispettiva, con l'attribuzione ad altro apposito organo, eventualmente più ristretto e più qualificato, della produzione legislativa. L'esercizio della funzione ispettiva, costituendo il vincolo più importante fra Parlamento e Governo, realizza il presupposto del nostro sistema costituzionale. Ed è un vincolo veramente attivo, in quanto ha per oggetto gli argomenti più diversi e vari, per cui il rapporto fra i due organi costituzionali diviene stretto, profondo e continuo. Il diritto di interpellanza, esercitato persistentemente e tempestivamente, contribuisce in maniera decisiva ed insostituibile a rendere più attivo quel vincolo. Gli altri mezzi con cui si esercita la funzione ispettiva costituiscono, infatti, qualche cosa di eccezionale e di straordinario, come ad es. il diritto di inchiesta, mentre il diritto di interpellanza, pur senza invadere le competenze spettanti al Governo, crea un sistema di controllo complesso e continuativo, che giunge a costituire quasi un pungolo al Governo stesso per un più sollecito e per un migliore esercizio dei suoi poteri. Il diritto di interpellanza sorse con il sorgere stesso del sistema rappresentativo, ma solo con i Parlamenti moderni ha ottenuto una precisa fisionomia e una maggiore ampiezza. E poiché esso assume un particolarissimo rilievo nei sistemi costituzionali parlamentari, in quello creato dalla nostra Costituzione repubblicana viene a costituire uno degli elementi fondamentali, tanto che si è perfino detto che la funzione di controllo ha oggi un'importanza più rilevante di quella legislativa. (2) Vedi in merito: P. BIKTARETTI m RUFFIA, Diritto Costituzionale, Napoli, 1954, pag. 311; C. M(»TATI, Ist. di diritto pubblico, Padova, 1958, pag. 511; P. ViRGA, Diritto costituzionale, Palermo, 1955, pag. 226; G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, Milano, 1955, pag. 247. i 11 J^ASSEGNÀ t»ARLAM£NTARÈ 2. Il fondamento giuridico del diritto di interpellanza si potrebbe individuare nella funzione rappresentativa del Parlamento. Questa ipotesi si basa sul fatto che il diritto di interpellanza è uno dei mezzi posti a disposizione dei deputati e dei senatori, nella loro qualità di rappresentanti del popolo, per richiamare Tattenzione del Governo sulle necessità e sulle aspirazioni dei cittadini e sugli inconvenienti derivanti ai cittadini stessi da leggi e regolamenti o da una determinata interpretazione e applicazione dei medesimi. Nell'esercizio del diritto di interpellanza si verrebbe a manifestare così quella funzione rappresentativa che costituisce uno dei caratteri fondamentali del Parlamento, scopo essenziale del quale sarebbe la rappresentanza del popolo, dei suoi interessi e dei suoi sentimenti. Ci sembra di non poter sottoscrivere questa opinione in quanto non riteniamo che il Parlamento abbia una funzione rappresentativa in senso stretto. Le funzioni attribuite all'organo parlamentare sono due: quella legislativa e quella ispettiva. La rappresentatività non è una funzione, bensì un carattere essenziale del Parlamento. In altre parole, il Parlamento, cioè l'insieme dei rappresentanti del popolo, esercita le sue funzioni che sono quelle di fare le leggi e di controllare l'Esecutivo. Non si vuole con ciò confondere la rappresentatività con la composizione elettiva di un organo, in quanto si tratta di cose ben diverse, tanto che vi può essere un organo a carattere rappresentativo, ma a composizione non elettiva, come pure un organo a composizione elettiva, ma non a carattere rappresentativo. Comunque, si tratta sempre di un carattere e non di una funzione attribuita al Parlamento, per cui si ritiene che il fondamento giuridico del diritto di interpellanza, spettante ai membri del Parlamento, non possa individuarsi in un carattere, sia pure essenziale, del Parlamento stesso. Si è anche sostenuta l'esistenza di un duplice fondamento del diritto di interpellanza da rinvenirsi nella funzione ispettiva e nella funzione rappresentativa del Parlamento, ritenendosi che se derivasse solo dalla funzione ispettiva, esso avrebbe un carattere assai più limitato, nel senso che non avrebbe altro fine oltre quello di accertare se la condotta del Governo è conforme alla legge o al programma prestabilito (3). A parte la poca consistenza del concetto di un duplice fondamento giuridico, sono w • (3) Il MICELI, // diritto d*interpellanza, Milstno, 1908, pag. 13, rileva che lo scopo precipuo del Parlamento è la rappresentanza degli interessi, dei bisogni, delle legittime aspirazioni del popolo e sostiene che solo mantenendosi organo di rappresentanza l'istituto può essere giuridicamente sostenibile. Si ritiene, invece, come già detto che la rappresentanza è l'elemento caratteristico dell'istituto parlamentare, i cui fini sono invece quelli di fare le leggi e di controllare l'Esecutivo. 'i DIZIONARIO PARLAMENTARE 113 le considerazioni sopra svolte circa la rappresentatività che non ci consentono di accettare questa teoria. Non resta che mdividuare il fondamento giuridico del diritto di interpellanza nella sola funzione ispettiva del Parlamento, poiché tale diritto è un mezzo, anzi il principale mezzo, per esercitare tale funzione. Accettata questa soluzione sono necessarie però alcune considerazioni ed osservazioni per meglio delincarne la portata. Uno dei principi generali del diritto costituzionale è quello che stabilisce che in un sistema parlamentare, come quello vigente nel nostro Paese, il Governo è chiamato a rispondere della propria condotta dinanzi al Parlamento. In altre parole, poiché la propria origine il Governo la deve al Parlamento, al Parlamento deve rispondere delle proprie azioni. Dal principio della responsabilità ministeriale sorge la funzione ispettiva del Parlamento: anzi, con esattezza si è rilevato che responsabilità politica del Governo e sindacato parlamentare costituiscono due aspetti di una medesima realtà politico-giuridica. I Ministri hanno in ogni momento l'obbligo di rispondere in Parlamento di qualsiasi loro azione pubblica; e si tratta non di obbligo morale, ma giuridico, a cui corrisponde un diritto riconosciuto ai membri del Parlamento di esercitare una funzione ispettiva, mediante appositi istituti stabiliti da norme giuridiche, quali le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni. E nel nostro sistema costituzionale il principio della responsabihtà ministeriale si attua fino alle estreme conseguenze, quale TobbUgo giuridico di dimettersi che ha il Governo quando gli sia negata nelle forme prestabilite la fiducia da un ramo del Parlamento. II principio fondamentale a cui si ispira il liostro sistema costituzionale é adunque quello della responsabmtà dèi Governo di fronte al Parlamento. E poiché dalFobbligo giuri(fiéò deKjoverno, in cui si estrinseca tale responsabilità, deriva il coriiisipèàcteite diritte del Parlamento, si può concludere affermando che il ratid^achto giuridico del diritto di interpellanza deve individuarsi nel |MÌntìpio della responsabilità ministeriale. A 3. Delineata così la nozione, occorre stabilire i limiti dell'istituto. Appare subito difficile tracciare precisi confini per il diritto di interpellanza, in quanto roperajobàc ééve tenere conto non solo dei normali aspetti giuridici, ma anchte <tì qaeì& politici, assai incerti e indeterminati. Occorre pertanto procedttef^àd fl*m analisi di tutti gli elementi che caratterizzano l'esercizio d^'àiiriéfe èhe forma oggetto del nostro studio per individuarne e stabilftii^^t4an limiti che ne derivano. « - ' r » . « 114 RASSEGNA PARLAMENTARE Un primo limite al diritto di interpellanza consiste in ciò, che i membri del Parlamento non possono costringere un membro del Governo a rivelare una cosa su cui intenda tacere, senza che intervenga una deliberazione dell'Assemblea, la quale assumerà però il significato di una manifestazione di sfiducia verso il Governo. Questo limite trova fondamento nel principio che finché ha la fiducia delle Camere, il Governo agisce e giudica in piena libertà sulla opportunità o meno di rispondere a determinate interrogazioni o interpellanze. L'abuso è così impedito ai titolari del diritto di interpellanza, mentre una deliberazione dell'Assemblea. assai più ponderata e rilevante della decisione di un membro di essa, acquista un valore politico di grande importanza, in quanto il Governo riceverà in definitiva una manifestazione di sfiducia o finisce per avere un valore giuridico, qualora il Governo ponga la questione di fiducia sulla richiesta deirinterpellante di insistere per avere una risposta. Un altro limite è dato dal principio che tutti i singoli mezzi con cui si esercita il diritto di interpellanza debbono avere per oggetto la condotta del Governo in determinate questioni, e non tutta l'azione di governo. In caso contrario, ecco l'abuso, il Governo diverrebbe niente altro che un comitato esecutivo del Parlamento, perdendo quella autonoma vostQ che il sistema costituzionale gli attribuisce. Ed infatti si vedrà che le interrogazioni devono concernere oggetti determinati, le interpellanze questioni che riguardino determinati aspetti della poUtica governativa e le mozioni un determinato oggetto, per impegnare in merito il Governo. Altro limite deriva dalla distinzione tra interrogazione ed interpellanza propriamente detta. Infatti ne scaturisce un più ristretto esercizio del diritto di interpellanza» poiché non può accadere che ad ogni semplice domanda se un fatto «ia vero, se una determinata informazione sia giunta al Governo o sia esatta, se il Governo intenda comunicare alla Camera documenti che al parlamentare occorrano, o abbia preso o sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati, segua un dibattito, mentre una discussione potrà svolgersi solamente sugli argomenti assai più rilevanti, che formano oggetto non delle interrogazioni, ma delle interpellanze propriamente dette, a seguito della presentazione di una mozione. QrLJninore efiìcacia rali che disciplinano l'esercizio del diritto di interpellanza : tra queste sono degne di menzione quelle riguardanti la fissazione della data di discussione al fine di impedire che il Governo sia preso di sorpresa, la decadenza delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni quando > / { DIZIONARIO PARLAMENTARE 115 siano, iscritte all'ordine del giorno da due mesi e non si sia determinata ancora la data dello svolgimento, ecc. ecc. (4). (4) Il MICELI nel citato studio sul diritto di interpellanza, unica monografia esistente sull'argomento, svolge anche importanti considerazioni politiche, che assumono notevole rilievo, in quanto concorrono ad illuminare l'importanza e la delicatezza del diritto che forma oggetto del nostro esame. Inoltre le considerazioni del MicELij che risalgono al 1908, appaiono relativamente valide oggi, a cinquanta anni di distanza. Così, ad esempio, sostenendo la necessità che per un buon esercizio del diritto di interpellanza occorre un Parlamento che goda di un notevole spirito di indipendenza, scrive : « Non si vuol dire con questo che le Camere debbano essere sempre ostili o diffidenti verso il ministero o debbano fare ad esso una continua e sistematica opposizione; però che in tal caso, nessun ministero potrebbe governare e nessuna Camera potrebbe fecondamente cooperare con TEsecutivo intorno a tutti quei compiti rispetto ai quali la Costituzione domanda il concorso dei due organi. Per spirito di indipendenza nelle Camere noi intendiamo quel profondo sentimento che le Camere hanno del proprio dovere, per cui esse, senza cadere in balìa del Ministero o di mettersi di proposito dehberato ad osteggiarne tutti gli atti, sanno mantenere quella posizione intermedia di un potere che deve cooperare con un altro potere, ma di cui deve in pari tempo sorvegliare la condotta. Posizione, come ognun vede, assai difficile a mantenere per un individuo, diffìcilissim.a per una Assemblea qualunque e si potrebbe dire impossibile quasi per una Assemblea politica ». E più avanti, dopo avere affermato che un'altra condizione fondamentale è Tinteressamento vivo del popolo alla vita dello Stato, aggiunge : « Se la voce di un membro del Parlamento è un indizio di ciò che è Topinione del Parlamento intero o di una parte considerevole di esso e per sopraggiunta l'opinione di interi gruppi di cittadini, o se quella voce avrà la forza di agitare gli animi dei rappresentanti e l'opinione del Paese, allora il Governo si vedrà costretto a considerare la questione con serietà di propositi e fornirà le spiegazioni più ampie alle interrogazioni che gli verranno rivolte ». Ma la parte più viva delle considerazioni del Miceli è quella concernente l'efficacia effettiva del diritto di interpellanza, dove, dopo avere affermato che « i governi parlamentari sono quelli dove il diritto di interpellanza può assumere la massima efficacia, perchè il sindacato parlamentare acquista in essi una sanzione per mezzo del voto di sfiducia e le conseguenti dimissioni del Gabinetto », è costretto ad ammettere che « per una di quelle tante contraddizioni che si incontrano sovente nel giuoco dei pubblici poteri, massime dove questi risultano troppo artificialmente confinati, accade che quel medesimo meccanismo, il quale sotto un aspetto sembrava tanto favorire il sindacato parlamentare, sotto un altro aspetto poi e per l'azione di altre condizioni, viene, in pratica a distruggere ciò che aveva prodotto e ad annichilire la sua influenza benefica per l'esercizio di quel diritto ». Premesso, infatti, che il Governo parlamentare è essenzialmente il Governo del partito che arriva ad avere la maggioranza numerica nelle Camere, e quindi che i rapporti tra Camere e Governo saranno quali li determineranno la dinamica dei partiti e delle maggioranze, conclude che l'efficacia del diritto di interpellanza « dovrà essere necessariamente subordinata all'azione di questi fatti». In un Parlamento inquadrato in partiti, e in cui vi sia una netta linea di separazione tra maggioranza e minoranza, avverrà che ì membri della maggioranza dispiegheranno tutte le forze a sostenere il Gabinetto, mentre quelli dell'opposizione dispiegheranno tutte le forze a combatterlo. Per cui « le interpellanze dei membri del medesimo partito non possono dunque costituire un mezzo di efficace controllo sulla condotta e sull'opera del Governo, ma possono tutto al più servire come un mezzo per dare alle sue idee e ai suoi atti una maggiore pubblicità... Le interpellanze, in altri termini, piuttosto che un mezzo di sindacato, possono addirittura divenire un mezzo di governo». Dall'altra parte, le interpellanze dell'opposizione saranno spesso chiacchiere infeconde anche perchè tale partito non avrà interesse a provocare un voto politico 116 RASSEGNA PARLAMENTARE 4. Nel Regolamento della Camera dei Deputati del 1848 non era contenuta alcuna norma riguardante l'esercizio del diritto di interpellanza, ma ciò nonostante, sin dai primi giorni di vita del Parlamento subalpino, vennero svolte numerose interpellanze (5). Tali interpellanze venivano discusse subito dopo essere state presentate e al dibattito potevano prendere parte tutti i deputati (6), Fu con il Regolamento del 1863 che si vollero codificare le consuetudini che si erano sviluppate in tanti anni di esperienza parlamentare, ma solamente nel J;887 fu introdotta la definizione vera e propria dell'interpellanza. Con il Regolamento del 1868 si era intanto dato vita a un nuovo istituto per lo svolgimento del diritto di interpellanza e cioè alFinterrogazione, ma anche di questa solo nel 1887, con la grande riforma Bonghi, fu stabilito il concetto vero e proprio. Circa venti anni dopo la prima regolamentazione delle interpellanze e delle interrogazioni, e cioè sempre al tempo della riforma del 1877, sorse ristituto della mozione. Già da prima avveniva che Tinterpellanza, in caso di insodisfazione dell'autore, poteva essere trasformata in una risoluzione, che apriva una discussione e si concludeva con una votazione della Camera. Si lamentava però la mancanza nel Regolamento di una particolare procedura per quelle mozioni che ciascun deputato intendeva presentare senza farle precedere da una interpellanza. Con le innovazioni del 1887 la risoluzione si trasformò in mozione e accanto ad essa sorse l'istituto della mozione autonoma, come un invito a deliberare su materie per importanza, senza seguire la procedur terpellanza. Con tali nuovi istituti si ottenne anche lo scopo di rispetta che mostrerà inutilmente la propria impotenza. E conclude : « Ecco in che modo il diritto di interpellanza può perdere tutto il suo valore, tanto nelle mani della maggioranza, come in quelle dell'opposizione e quantunque le Camere possedessero con la votazione politica un istrumento effettivo ed efficace di sindacato parlamentare ». (5) La mancanza di norme sulle interpellanze nel Regolamento del 1848, si deve giustificare con il sistema costituzionale puro che in quello stesso anno si era attuato con lo Statuto. I Regolamenti parlamentari non possono e non debbono fare altro che adeguarsi alla carta costituzionale da cui prendono vita gli organi, la cui attività essi debbono disciplinare. A un sistema costituzionale puro appena instaurato, si riferiva un Regolamento parlamentare che non prevedeva strumenti di controllo politico. Ma poiché il sistema si trasformò di fatto e quasi subito in un sistema costituzionale parlamentare, sorse l'esigenza di adeguarvi i Regolamenti, consacrando in norme scritte gli usi invalsi nelle aule del Parlamento, (6) Per una più particolareggiata indagine sullo sviluppo storico degli istituti creati per l'esercizio del diritto di interpellanza, vedi V. LONGI e M. STRAMACCT, // Regolamento della Camera dei Deputati, illustrato con i lavori preparatori, Milano, 1958, pag, 193 e segg. DIZIONARIO PARLAMEMTARE 117 da un lato l'antico diritto di ciascun deputato di farsi iniziatore di una stesso tempo di tanta poca importanza da non raccogliere Tadesione neppure di un ristretto numero di deputati. Costituzionalizzata infine la mozione come mezzo di espressione della fiducia e della sfiducia del Parlamento nei riguardi del Governo, fu introdotto nei Regolamenti parlamentari l'istituto della mozione di fiducia e di sfiducia. Così, frutto di una esperienza secolare, esiste un complesso di strumenti con cui le Camere esercitano la funzione ispettiva, quella funzione che, come si è detto, costituisce un elemento determinante del nostro sistema costituzionale. 5. L'interrogazione è una semplice domanda rivolta al Governo per sapere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta al Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare al Parlamento un determinato documento, o abbia preso o intenda prendere una risoluzione su un determinato oggetto; oppure per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione. Appare già da questa definizione, tratta dai Regolamenti della Camera e del Senato, il concetto di domanda pura e semplice che caratterizza l'interrogazione. Alla domanda dovrà seguire una risposta; alla risposta la replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno sodisfatto della risposta. Ecco così brevemente delineato nella sua essenza l'istituto della interrogazione, il cui fondamento giuridico è eguale a quello del diritto di interpellanza in genere, ma il cui principio ispiratore lo distingue dagli altri mezzi creati per lesercizio del diritto stesso. Infatti, la distinzione, ad esempio, dalla interpellanza, non si basa solo sulla diversità qualitativa, né sul diverso grado di importanza delle materie formanti oggetto dell^uno o dell'altro istituto, ma su motivi assai più rilevanti. Intanto l'interrogazione crea un rapporto fra Governo e interrogante e non fra Governo e Assemblea: di conseguenza, allo svolgimento dell'interrogazione partecipano esclusivamente l'interrogato e l'interrogante, mentre con l'interpellanza può aprirsi una discussione a cui tutti possono prendere parte, qualora sia presentata una mosdone relativa all'interpellanza stessa. Inoltre, un'altra caratteristica dell'interrogazione, che deriva dalla definizione stessa, è che con essa si tende a fornire all'interrogante esclusivamente la cognizione di un determinato fatto, senza che sul fatto stesso possa pronunciarsi un giudizio, 118 RASSEGNA PARLAMENTARE Posti questi principi si può accennare brevemente agli aspetti fondamentali della procedura stabilita per lo svolgimento delle interrogazioni. Il primo atto da compiere al riguardo è la presentazione per iscritto e senza motivazione della domanda che costituisce l'oggetto dell'interrogazione stessa (7). Tutte le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto della seduta in cui furono annunziate (8). Il giorno stabilito per lo svolgimento, il Governo risponde immediatamente alla domanda che forma oggetto dell'interrogazione (9). La fissazione della data di svolgimento avviene ordinariamente a seguito di accordi per la formulazione dell'ordine del giomo delle sedute. 1 Regolamenti parlamentari prevedono che il Governo può anche dichiarare di non poter rispondere o di voler differire la risposta: in realtà l'una e l'altra facoltà viene esercitata implicitamente con il rinvio, illimitato o limitato, della data di svolgimento delFinterrogazione (10). La facoltà del Governo di non rispondere trova il suo fondamento in quei limiti posti all'esercizio del diritto di interpellanza sopra ricordati, che si giustificano con l'esigenza che al Governo sia riconosciuta una certa autonomia nell'esercizio delle proprie funzioni. La risposta del Governo su una interrogazione può dar luogo a una replica, assai breve e concisa, dell'interrogante: oggetto della replica dovrebbe essere esclusivamente la dichiarazione se l'interrogante sia sodisfatto o meno della risposta del rappresentante del Governo (11). Altre norme particolari sono previste dai Regolamenti parlamentari: così quella per la quale un parlamentare non può svolgere più di due interrogazioni nella stessa seduta; quella per cui se l'interrogante non si trovi presente quando arriva il suo turno, l'interrogazione si intende ritirata (Reg. Senato) o si considera trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta (Reg. Camera) (12); quella per cui quando siano svolte, ritirate, rinviate o comunque decadute le prime 15 interrogazioni (Reg. Camera) o tutte le interrogazioni (Res. Senato) (13) poste all'cr(7) Art. 110 del Regolamento della Camera; art. 96 del Regolamento del Senato. (8) Art. 112 del Regolamento della Camera; art. 98 del Regolamento del Senato. (9) Art. 113 del Regolamento della Camera; art. 99 del Regolamento del Senato. (10) Art. 113 del Regolamento della Camera; art. 99 del Regolamento del Senato. (11) Art. 114 del Regolamento della Camera; art. 100 del Regolamento del Senato. (12) Art. 99, comma 2^ del Regolamento del Senato; art. 113, comma 2 \ del Regolamento della Camera. (13) Art. 113, comma 3^ del Regolamento della Camera; art. 101 del Regolamento del Senato, DIZIONARIO PARLAMENTARE 119 dine dei giorno, e in ogni caso trascorsa un'ora dal principio della seduta (Reg. Senato) o 40 minuti (Reg. Camera), il Presidente deve rinviare le altre interrogazioni (14), I Regolamenti prevedono inoltre le interrogazioni con carattere di urgenza; alla Camera, quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, può, dopo l'annunzio fattone dal Presidente, rispondere subito o nella seduta successiva; al Senato, invece, la richiesta di urgenza è giudicata dal Presidente, il quale può disporne lo svolgimento immediato o nella seduta successiva, ma il Governo potrà sempre chiedere di differire la risposta, indicandone il giorno (15). Infine, sull'esempio della Camera dei Comuni, nel 1910 fu introdotto nel Regolamento della Camera l'istituto della interrogazione con risposta scritta, allo scopo di abbreviare lo svolgimento delle interrogazioni. Tale innovazione, che sollevò allora non poche perplessità, si ò rivelata un ottimo mezzo di snelhmento dei lavori parlamentari, senza che si venisse meno ai caratteri fondamentali della interrogazione: la domanda per iscritto, la risposta del Governo, la pubblicità data sia alla domanda che alla risposta. Il Governo entro dieci giorni darà risposta scritta all'interrogante, risposta che sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta (16), Lo svolgimento delle interrogazioni, come pure quello delle interpellanze e delle mozioni, deve essere fatto a parte da ogni altra discuslomo vacanza dello svolgimento, essa si intende decaduta e viene cancellata dall'ordine del giorno (17). 6. L'interpellanza è una domanda rivolta al Governo circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta in questioni che riguardano (14) Art. 117 del Regolamento della Camera; art. 101 del Regolamento del Senato. (15) Art. 118 del Regolamento della Camera; art. 103 del Regolamento del Senato. (16) Art. 115 del Regolamento della Camera; art. 104 del Regolamento del Senato. (17) Art. 132 del Regolamento della Camera. Lo svolgimento a sé stante da ogni altra discussione fu introdotto in conseguenza del fatto che alla Camera era stato più volte criticato il sistema dì rinviare lo svolgimento di interrogazioni e di interpellanze alla discussione dei bilanci. Come rilevano Mancini e Galeotti a pag. 371 dell'op. c/7., tale sistema era preferito dal Governo al fine di evitare una doppia discussione sullo stesso argomento. Le interpellanze però perdevano in tal modo il loro particolare carattere e, inoltre, poiché gli interpellanti intervenivano per i primi nella discussione generale del bilancio, avveniva che tra lo svolgimento della interpellanza e la risposta del Governo correvano parecchi giorni di seduta. 120 RASSKiNA PARLAMENTARE determinati aspetti della sua politica (18). Dalla definizione appare evidente la differenziazione sia dal concetto di interrogazione, sia da quello di mozione. Infatti l'interpellanza non riguarda i fatti, ma i motivi e gli intendimenti dell'azione governativa, e solamente in merito a particolari aspetti di tale azione e non a vasti settori della politica governativa, come nelle mozioni. Si è già detto che l'interpellanza implica un giudizio e quindi un dibattito tra Finterpellante e il rappresentante del Governo, mentre neUo svolgimento deUa interrogazione, l'interrogante deve esclusivamente dichiarare se è sodisfatto o meno. Infine, come si vedrà, dall'interpellanza può scaturire un dibattito generale, tramite presentazione di una mozione, e di conseguenza anche un voto di fiducia e di sfiducia. Le interpellanze a carattere amministrativo dovrebbero concernere solo gh atti compiuti dal Ministero e non queUi che si stiano per compiere, mentre quelle a carattere politico possono riguardare anche le azioni future del Ministero e quindi basarsi anche su delle ipotesi (19). Sin dagli albori del nostro Parlamento le interpellanze furono un importante strumento di controllo poUtico, usato con tanta larghezza da far sentire l'esigenza di disciplinare il loro svolgimento (20). Ciascun deputato e ciascun senatore che intende rivolgere ima interpellanza al Governo, ne dovrà fare domanda per iscritto, senza motivazione: il Presidente dell'Assemblea ne darà pubbUca lettura e vi sarà anche la pubblicazione nel resoconto della seduta in cui l'interpellanza è stata annunziata (21), È interessante notare che un solo parlamentare può presentare l'interpellanza: nell'attuale sistema di partiti organizzati, che caratterizza il Parlamento, rimane al singolo deputato la possibilità di esercitare da solo il diritto di interpellanza, che viene così a costituire accanto a quella di presentare le proposte di legge, una delle due maggiori facoltà concesse ai membri del Parlamento. Norme particolari disciplinano la fissazione della data di svolgimento delle interpellanze. Il Regolamento del Senato stabilisce che l'Assemblea, (18) L'ORLANDO, Diritto Pubblico e Costituzionale, pag. 229, definisce l'interpellanza e la seconda forma sotto la quale si esercita la funzione di controllo non solo per domandare delle spiegazioni ad un ministro ma anche per sottomettere gli atti di questo alla discussione tutte le volte che l'interpellante crede di aver materia per farlo e di provocare anche un apprezzamento della Camera a mezzo di una mozione nella quale approvi o biasimi il Ministro i. (19) L'affermazione è del PALMERSTC»^ ed è riportata da MANCINI e GALEOTTI a pag. 415 AtìVop. dt. (20) Prima dell'inserimento di apposite norme nei Regolamenti, le interpellanze venivano svolte immediatamente, dando luogo a ima discussione a cui potevano prendere parte tutti i membri dell'Assemblea. Vedi in proposito MANCINI e GALEOTTI, op. cit., pag. 367. (21) Art. 119 del Regolamento della Camera; art. 105 del Regolamento d^l Senato. DIZIONARIO PARLAMENTARE 121 sentito il Governo e gli interpellanti, determina, se è necessario con votazione per alzata e seduta e senza discussione, in quale giorno le interpellanze debbano essere svolte (22). 11 Regolamento della Camera disciplina la materia agli articoli 120 e 121, i quali articoli, essendo stati formulati e rimaneggiati in diverse e ormai lontane occasioni, determinano un sistema alquanto complesso, ma che nella prassi consolidatasi ormai da tempo, si semplifica e si eguaglia a quello previsto dal più moderno Regolamento del Senato. In particolare il Regolamento della Camera stabilisce che il lunedì di ogni settimana dovrebbe essere il giorno destinato di preferenza allo svolgimento delle interpellanze. I deputati che intendono svolgere una interpellanza nel successivo lunedì, debbono farne domanda a voce o per iscritto. Nella stessa seduta nessun deputato può svolgere più di due interpellanze. Il Governo può dichiarare di respingere una interpellanza, cioè di non voler rispondere ad essa. Allora Tinterpellante può chiedere alla Camera di essere ammesso a svolgere la sua interpellanza nel giorno che egli propone. In tal caso si ha una dehberazione dell'Assemblea, che, se accoglie l'istanza dell'interpellante, potrà essere ritenuta come una manifestazione di sfiducia al Governo. I Regolamenti parlamentari prevedono, inoltre, che col consenso delle Assemblee le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente. Se il primo dei proponenti chiede di svolgere la propria interpellanza, è dato immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti delle altre (23). Dopo le spiegazioni del Governo, l'interpellante può dichiarare le ragioni per le quali si considera sodisfatto o meno. Nel caso non sia sodisfatto può presentare una mozione, di cui il Presidente darà lettura all'Assemblea. Qualora l'interpellante non si avvalga di tale facoltà, qualsiasi parlamentare può presentare una mozione sull'argomento oggetto dell'interpellanza. Tra più mozioni si tiene conto di quella che sia stata presentata per prima (24). Questa mozione derivante da interpellanza, a suo tempo chiamata « risoluzione », forma quasi un ponte fra l'interpellanza e la mozione vera e propria, che fu introdotta nel Regolamento della Camera nel 1887. (22) Art. 106 del Regolamento del Senato. (23) Art. 122 del Regolamento della Camera; art. 107 del Regolamento del Senato. (24) Art. 123 del Regolamento della Camera; art. 108 dd Regolamento del Senato, 122 ^. RASSFXiNA PARLAMENTARE la funzione ispettiva assu 7- Attraverso me il più alto rilievo. Con la mozione si invita l'Assemblea ad esprimere il proprio pensiero su un determinato oggetto, mediante una vera e propria dichiarazione motivata, che, anche se non può considerarsi un atto giuridico, assume un enorme valore politico. Può, adunque, definirsi un invito a prendere una deliberazione su un determinato oggetto, per impegnare il Governo ad adottare una determinata condotta in merito. La mozione costituisce uno dei punti fondamentali dei Regolamenti Parlamentari : per essa è prevista una procedura eguale a quella dei progetti di legge, comprendente, quindi, la discussione generale, quella degli eventuali ordini del giorno e quella degli eventuali emendamenti. Prescindendo dalla mozione di fiducia e di sfiducia, di cui si parlerà successivamente, si può distinguere una mozione derivante da interpellanza dalla cosidetta mozione autonoma (25). n sistema fu instaurato per creare una apposita procedura per quelle mozioni non aventi carattere di disegno di leggere che non si riferissero all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e che potesse adoperarsi senza farlo precedere da una interpellanza. La mozione fu introdotta, dunque, nel Regolamento per facilitare e regolare l'esercizio delle facoltà che a ciascun deputato competono di richiamare l'attenzione del Governo, del Parlamento e del Paese sugli argomenti che a lui sembrano di notevole interesse. Oggi la mozione presenta sostanzialmente i caratteri di una interpelpero lanza Mentre la mozione derivante da una interpellanza può essere presentata anche da un solo parlamentare, la mozione autonoma deve essere sottoscritta da più di un parlamentare e precisamente da almeno dieci deputati alla Camera e da almeno otto senatori al Senato (26). L'Assemblea, udito il Governo, il proponente e non più di due dei suoi membri, fissa il giorno in cui la mozione dovrà essere svolta e discussa (27). La mozione, una volta letta all'Assemblea, non può essere ritirata (25) Non si può concordare con il PALLOTTA, // controllo politico del Parlamento sul Governo, 1954, pag, 72, sull'affermazione che le mozioni propriamente dette siano quelle di fiducia e di sfiducia, previste dalla Costituzione, mentre le altre sarebbero mere mozioni esecutive, in quanto si ritiene che le prime — anche storicamente — costituiscono ima sottospecie, caratterizzata da particolari cautele procedurali e da gravi conseguenze giuridico-costituzionali, delle mozioni semplici che rimangono, pertanto, le vere e proprie mozioni. (26) Art. 124 del Regolamento della Camera; art. 109 del Regolamento del Senato. (27) Art. 125, comma P , del Regolamento della Camera; art. 110 del Regolamento del Senato. DIZIONARIO PARLAMENTARE 123 (28). Questa una gimento del diritto di interpellanza. Al contrario di questi ultimi, infatti, la mozione, una volta presentata, non appartiene più a chi l'ha presentata, ma appartiene all'Assemblea che delibera su di essa. La disposizione fu però introdotta nel Regolamento per evitare che con la presentazione di una mozione si infliggesse una censura al Governo senza che poi, con il ritiro, si potesse conoscere sulla censura stessa il pensiero del medesimo. Fino al 1890 occorreva l'assenso della Camera per il ritiro; successivamente il divieto divenne ancora più drastico, bastando pochi parlamentari ad impedire l'iniziativa del ritiro stesso. I Regolamenti parlamentari prevedono anche la discussione abbinata di più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, come pure di mozioni e interpellanze egualmente connesse e disciplinano minutamente lo svolgimento di tali discussioni (29). ^ Circa la procedura ordinaria di discussione delle mozioni, essa è la medesima di quella prevista per i progetti di legge. Così la presentazione degli emendamenti segue gli stessi criteri e la discussione relativa avviene dopo chiusa la discussione generale. Ma l'importanza della mozione risulta dal fatto che, secondo il Regolamento della Camera, gli ordini del giorno possono essere presentati e messi in votazione, ma non possono essere svolti e non hanno nella votazione, neanche quelli puri e semplici, la precedenza sulle mozioni, né si potrebbero votare ordini del giorno le cui conclusioni fossero identiche a quelle di una mozione respinta. Egualmente una particolare disciplina è stabilita per la votazione degh emendamenti : se l'emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima della mozione; se è soppressivo si vota il mantenimento del testo della mozione che si intende sopprimere con l'emendamento; se è sostitutivo si pone in votazione prima il testo della mozione che si intende sostituire con l'emendamento : se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade, mentre se è soppresso si pone ai voti l'emendamento (30). Vi è, cioè, un sistema completamente diverso da quello ordinario, in quanto l'emendamento, di solito, ha la precedenza. Tutte queste norme particolari attribuiscono alla mozione una posizione regolamentare privilegiata, al fine di ottenere che la volontà dell'Assemblea corrisponda il più che possibile alla proposta originaria e (28) Art. 125, comma 2°, del Regolamento della Camera; art. 110, comma 2°, del Regolamento del Senato. (29) Art. 126, 127, 128, 129 del Regolamento della Camera; art. I l i , 112 e 113 del Regolamento del Senato. (30) Art. 130 del Regolamento della Camera. 124 RASSEGNA P.\RLAMEVTARE tempo, il testo approvato sia Tespressione chiara di quella volontà (31). 8. Una particolare rilevanza assumono le mozioni di fiducia e di sfiducia inserite nel nostro ordinamento con la nuova Costituzione Repubblicana. Mentre per l'intero periodo prefascista il Parlamento votava per consuetudine la fiducia al Governo per mezzo dello strumento tecnico degli ordini del giorno, con la nuova Costituzione si è voluto consacrare in una norma la consuetudine stessa, con l'istituzione del nuovo strumento della mozione di fiducia e di sfiducia (32). Per questo particolare tipo di mozione la procedura prevede i seguenti requisiti: la motivazione, che però è un elemento comune a tutte le mozioFii; la sottoscrizione, per le mozioni di sfiducia, da parte di almeno un decimo dei membri di una Assemblea; il divieto di svolgere la mozione di sfiducia prima di tre giorni dalla sua presentazione; il divieto della votazione per divisione del testo; il divieto di presentazione di ordini del giorno; il divieto di presentazione di emendamenti (33). Il fatto che la Costituzione, di tutti gli strumenti esistenti per lo svolgimento del diritto di interpellanza, preveda esclusivamente la mozione di fiducia o di sfiducia, è do\TJto all'importanza che questo mezzo riveste per i rapporti tra Parlamento e Governo e per il funzionamento di rsi) NeUe tornate del 12 maggio 1888 e del 16 febbraio 1889, il Presidente della Camera affermava che il testo delle mozioni costitxiisce f il tema della votazione 1 senza di che « sarebbe illusorio il diritto di un deputato di presentare la mozione se la Camera non dovesse essere condotta a deliberare sulla medesima i. (32) Già U D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98 prevede\^ — per il periodo dell'Assemblea Costituente e fino alla convocazione del Parlamento — la mozione di sfiducia, f33) Art, 131 del Reeolamento della Camera: art. 114 e 68, comma y\ del Regolamento del Senato. Il di\'ieto di presentare ordini del giorno, prcNisto per la discussione delle mozioni di sfiducia, non impedisce che un ordine del giorno sia il mezzo atto a manifestare un atteggiamento dell'Assemblea. Infatti, fermi restando gli istimti della mozione di fiducia e della mozione di sfiducia come mezzi autonomi per raggiungere i fini, che le loro stesse denominazioni comportano, l'istituto dell'ordine del giorno, assai antico, nel diritto parlamentare italiano, conser\a il suo valore e il suo significato politico nei casi in cui non si tratti di discutere una mozione di sfiducia. In altri termini, in mancanza di mozioni di sfiducia, un ordine del giorno di fiducia non è altro che una mozione e pertanto va votato per appello nominale; in mancanza di mozioni e di ordini del giorno di fiducia, un ordine del giorno che esprima sfiducia al Governo, dovrà essere votato e votato per appello nominale, purché si riferisca all'argomento in discussione. Questi principi furono adottati dalla Camera durante la prima Legislatura Repubblicana, quando appunto furono votati per appello nominale ordini del giorno di fiducia o di sfiducia, considerati così come particolari mozioni. Gli ordini del giorno imphcanti sfiducia furono inoltre posti in votazione immediatamente, ritenendosi che non si dovessero attendere i tre giorni di inter\allo tra presentazione e votazione, previsti i>er le mozioni di sfiducia. DIZIONÀRIO PARLAMENTARE 125 tutto il sistema costituzionale. Ne sono prova le limitazioni previste in merito nella Costituzione stessa, con le quali si è creduto di risolvere il problema della stabilità dell'Esecutivo, ponendo il Governo al riparo da possibili sorprese. 9. Per meglio comprendere la natura del diritto di interpellanza è indispensabile svolgere una breve indagine di diritto comparato per conoscere come esso viene esercitato nei Paesi stranieri. Ci limiteremo alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti d'America. In Francia si conoscono le interrogazioni, le interpellanze e Je mozioni. Il diritto di interrogazione è considerato quello che hanno i membri del Parlamento di domandare informazioni sugli affari, la cui importanza non comporta né discussione, né votazione. Tale diritto fu pienamente riconosciuto sin dal 1870. Le interrogazioni possono riguardare qualsiasi argomento e perfino la interpretazione che il Ministro intende dare agli articoli di un disegno di legge definitivamente approvato o che deve essere ancora votato da un altro ramo del Parlamento. La nuova Costituzione del 1958 prevede l'istituto al comma 2° dell'articolo 48 che riguarda la disciplina dei lavori parlamentari, là dove recita : « Ogni settimana una seduta è riservata di preferenza alle interrogazioni dei membri del Parlamento e alle risposte del Governo ». Secondo il Regolamento parlamentare del 20 marzo 1947, al momento non ancora sostituito, le interrogazioni orali e quelle con risposta scritta potevano essere presentate da un solo deputato, dovevano essere redatte sommariamente e non dovevano contenere alcuna imputazione di caratrere personale nei confronti di terzi. Quelle con risposta scritta, qualora non avessero ricevuto esito nel termine di un mese, potevano essere convertite in interrogazioni orali: la trasformazione opposta, da orali a scritte, avviene invece secondo i nostri Regolamenti parlamentari. Il Regolamento francese stabilisce dettagliatamente le norme circa la fissazione della data di svolgimento delle interrogazioni. Per quanto Ministro e hanno diritto alla parola, ma l'int collega. La replica non può superare e deve limitarsi strettamente all'oggetto indicato dal testo dell'interrogazione. Il diniego da parte del Ministro a rispondere per un motivo di pub- 126 RASSÉGNA PARLAMENTARE blico interesse è previsto dal Regolamento solo in relazione alle interrogazioni con risposta scritta. Le interpellanze assumono in Francia un rihevo politico e possono paragonarsi alle mozioni di cui ai nostri Regolamenti parlamentari, in quanto danno luogo a una discussione di ordine generale nella quale tutti possono intervenire. Per le interpellanze è stabilito che le relative domande non possono essere formulate che da un solo deputato mediante richiesta scritta al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Governo e all'Assemblea. La fissazione della data di svolgimento delle interpellanze ha luogo su proposta della Conferenza dei Presidenti o dopo un accordo intervenuto direttamente tra il Governo e Tinterpellante. Tuttavia, quando insieme airinterpellanza è presentata una domanda scritta, firmata da cinquanta deputati, l'Assemblea può decidere di procedere alla fissazione della data dello svolgimento subito dopo la notifica della interpellanza al Governo. Circa lo svolgimento, possono parlare, per cinque minuti, l'autore dell'interpellanza, i Presidenti dei Gruppi o i loro delegati e il Governo. Inoltre il Regolamento dell'Assemblea nazionale prevede la possibilità dello svolgimento congiunto di più interpellanze vertenti su oggetto identico o connesso. L'autore dell'interpellanza ha la precedenza nella risposta al Governo, ma il Presidente del Gruppo al quale appartiene l'interpellante, o in mancanza l'interpellante medesimo, può designare un altro deputato del Gruppo per sostituirlo in caso di impedimento. Dopo che l'interpellante ha svolto l'interpellanza, è aperta una discussione generale, alla quale ciascun deputato può iscriversi. Accanto agli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza non è previsto invece quello della mozione vera e propria. Però, come si è detto, le interpellanze hanno una notevole somiglianza con le nostre mozioni, anche perchè nella discussione di esse possono essere presentati ordini del giorno motivati. Uno dei firmatari di tali ordini del giorno ha diritto alla parola e ciascun deputato può dichiarare il suo voto in merito con interventi di durata non superiore ai cinque minuti. La precedenza spetta agli ordini del giorno puri e semplici, nonché a quelli richiedenti l'istituzione di una Commissione di inchiesta. Tutti gU ordini del giorno sono votati dall'Assemblea: prima della votazione possono essere presentati emendamenti o aggiunte di firme. Circa le mozioni di fiducia e di sfiducia la nuova Costituzione stabilisce che l'Assemblea nazionale può mettere in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione di una mozione di sfiducia. Tale mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un decimo dei DIZIONARIO PARLAMENTARE 127 membri dell'Assemblea nazionale stessa. La votazione non può aver luogo prima di 48 ore dalla presentazione della mozione. Sono verificati solo i voti favorevoli alla mozione di fiducia, che deve essere approvata a maggiormiza dei componenti l'Assemblea. Se la mozione è respinta, i firmatari non possono proporne una nuova nel corso della stessa sessione. Però, poiché il Primo Ministro può impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all'Assemblea sulla votazione di un testo, la Costituzione stabilisce che tale testo è considerato adottato, salvo che sia approvata una mozione di sfiducia, presentata nel termine di 24 ore, anche dai firmatari di una mozione respinta nella stessa sessione. Quando l'Assemblea nazionale adotta una mozione di sfiducia, il Primo Ministro deve presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Gabinetto. In Germania, il Regolamento del Bundestag, approvato il 6 dicembre 1951, prevede gh istituti dell'interrogazione, dell'interpellanza e della mozione, mentre la Costituzione Federale disciplina solo la mozione di sfiducia. È previsto innanzi tutto che ciascun deputato può rivolgere al Governo federale brevi interrogazioni con richiesta di risposta orale. A tale scopo l'Assemblea deve riservare ogni mese un'ora alle interrogazioni, il cui oggetto deve comunque essere comunicato almeno con tre giorni di tempo al Ministro competente. La risposta del Governo non dà luogo a discussione, ma l'interrogante può fare altre domande che ritenga necessarie in relazione all'oggetto della interrogazione. Interrogazioni con risposta scritta possono essere presentate al Presidente con una breve motivazione da parte di membri dell'Assemblea, che raggiungano un numero pari a quello minimo prescritto — nella legislatura in atto — per la costituzione di un Gruppo Parlamentare. Scopo delle interrogazioni è quello di chiedere al Governo federale informazioni su oggetti determinati. Dopo la risposta del Governo, se il deputato non è sodisfatto, o se entro quattordici giorni non giunge alcuna risposta, egli può di nuovo presentare la sua interrogazione. Le interpellanze al Governo federale devono essere presentate in forma succinta, con precisa determinazione dell'oggetto e con una breve motivazione scritta: debbono essere firmate da almeno trenta deputati. Il Presidente comunica al Governo federale le interpellanze e lo invita a dichiarare per iscritto se e quando risponderà. Uno degli interpellanti può prendere la parola per una esposizione dei motivi della interpellanza, prima che il Governo risponda, mentre alla risposta del Governo seguirà immediatamente la discussione, ove sia r 128 RASSEGNA PARLAMENTARE richiesta da almeno trenta deputati presenti alla seduta. Se il Governo rifiuta di rispondere a una interpellanza successive deliberare meno trenta deputati vi si dichiarino favorevoli. poi appoggiata trenta membri presenti: la mozione stessa può essere inviata per il suo esame ad una Commissione o la sua votazione può essere rimandata alla seduta successiva. È prevista, inoltre, la mozione di sfiducia al Cancelliere federale, che deve essere appoggiata da un quarto dei membri dell'Assemblea e deve essere redatta in modo da proporre per l'elezione del nuovo Cancelliere un candidato designato nominativamente. Tra la presentazione della mozione e l'elezione debbono trascorrere quarantotto ore. In Inghilterra le norme permanenti della Camera dei Comuni, quali risultano fino al 20 novembre 1950, prevedono l'istituto della interrogazione. Questa non deve di regola riguardare argomenti, né contenere espressioni di un'opinione, né insinuazioni, né allusioni dirette alle discussioni in corso, né enunciazioni di fatti diversi da quelli strettamente necessari per la comprensione dell'interrogazione stessa. Molte interrogazioni si rifanno a precedenti divergenze tra deputati e ministri e tendono tanto a sollecitare provvedimenti invocati dal popolo, quanto ad ottenere informazioni. Il primo esempio di interrogazione sembra risalire al 1721, ma solo nel 1835 l'elenco delle interrogazioni apparve sul FogUo di Informazioni Parlamentari, mentre l'introduzione di norme particolari per regolarne l'orario dello svolgimento e il modo di presentarle e di rispondervi risale alla seconda metà del secolo scorso (34). Prima vi erano al loro posto le petizioni, spesso recanti milioni di firme. L'interrogazione è in grandissimo uso nel Parlamento inglese, sia per la rapidità del suo svolgimento, sia perchè con tale mezzo possono essere sollevate le questioni più disparate. L'annunzio delle interrogazioni è dato dai deputati, per iscritto, al Segretario Generale al banco della Presidenza. Le norme permanenti riguardano i giorni in cui possono essere svolte le interrogazioni ordi(34) Come riferisce il TODD, Governo Parlamentare in Inghilterra, trad. it., Torino .1886, pag. 921, fu esattamente nel 1854, allorquando venne compilato dal MAY, sotto la direzione dello SPEAKER, il Manuale delle regole e degli ordini della Camera dei Comuni, che si introdussero norme particolari in materia. 1 4a DIZIONARIO PARLAMENTARE 129 narie e quelle speciali in caso di urgenza. Sono previste quelle con rispo sta orale e quelle con risposta scritta, come pure può aversi la trasformazione di un'interrogazione da orale a scritta, qualora l'interrogante non risulti presente al momento dello svolgimento, ovvero il suo turno non sia ancora giunto allo scadere di una determinata ora, a meno che non si accetti il rinvio ad altra seduta. Se il Ministro rifiuta di rispondere ad una interrogazione su un argomento di pubblico interesse, può interpellarsi in merito la Camera. Interpellanze vere e proprie possono individuarsi, nella sola Camera dei Lords nelle « motions for papers », molto diffuse in quel ramo del Parlamento perchè producono brevi dibattiti su iniziativa individuale e perchè danno diritto all'interpellante di rispondere. La mancanza nel diritto parlamentare inglese di mozioni vere e proprie nel senso da noi dato a questa parola sembra doversi giustificare col fatto che i deputati possono colà senza alcuna Umitazione presentare a proposte » di ogni genere : se queste avranno contenuto legislativo, si tratterà di proposte di legge di iniziativa parlamentare; se avranno invece contenuto di altro genere si tratterà in sostanza di qualcosa di analogo alle nostre mozioni. Il termine « motion » acquista invece significato assai diverso e riferibile ad istituti alquanto diversi tra loro, ma tutti riconducibili al concetto di « mozione d'ordine », quale è inteso da noi nelle riunioni degli organi collegiali, cioè di una iniziativa che si riferisce alla posizione della questione discussa, a un richiamo al regolamento o alla logica dei dibattiti, o comunque a questioni di carattere essenzialmente procedurale. Così, aUa Camera dei Comuni, sono previste mozioni per l'aggiornamento al fine di facilitare il compimento dei lavori dei Comitati permanenti, per consentire l'inizio dell'esame di un disegno di legge, ecc. ecc. Secondo le norme regolamentari della Camera dei Rappresentanti degU Stati Uniti d'America, quali risultano dal testo approvato nel 1789, con le modificazioni apportatevi sino al 1951, non sono previste interrogazioni e interpellanze, ma solo richieste che, inviate ai Capi dei Dipartimenti, devono ottenere risposta entro una settimana. Ciò dipende evidentemente dal diverso sistema costituzionale, basato sul principio della divisione dei poteri e deirirresponsabilità dell'esecutivo di fronte al Congresso. Come in Inghilterra, con il termine a motion » si indicano soprattutto le mozioni d'ordine (per un rinvio, per un rinvio a giorno fisso, per soprassedere, per una pregiudiziale, per il ricorso a una diversa procedura, ecc.). Mozioni vere e proprie o risoluzioni rientrano invece nelle proposte 130 kÀSSÈGNA t^ARLAMÉNTÀRÈ di iniziativa parlamentare, che possono riguardare qualsiasi genere di questioni. Tali mozioni o risoluzioni sono redatte per iscritto su iniziativa anche di un solo deputato e vengono inserite nel processo verbale col nome del proponente, a meno che non siano ritirate nello stesso giorno. Possono essere ritirate anche dopo che il Presidente ne abbia dato comunicazione alla Camera, ma non dopo che siano intervenuti una deliberazione o un emendamento al riguardo. MAURO STRAMACCI