Testo - Bibliografia del Parlamento italiano e degli studi elettorali

DIZIONARIO PARLAMENTARE
Le questioni di procedura» che molte volte impegnano il Parlamento in laboriose discussioni, sono di solito seguite con scarso interesse dal pubblico benché assumano spesso importanza basilare per la vita dell'Istituzione. Sta di fatto che la stessa
terminologia procedurale, in eia accezioni comuni assumono un significato particolare, rende difficile ai non esperti percepire guanto di sostanziale si celi sotto
VapparenzQ formale di molti dibattiti regolamentari.
Allo scopo di contribuire, anche in questo settore, alla migliore conoscenza
della vita delle Assemblee, nella presente rubrica pubblicheremo le voci di un
dizionario parlamentare, dando ragione del significato dell'istituto scelto, illustrando
l'interpretazione di massima della norma regolamentare a cui si riferisce, o chiarendo il senso della prassi parlamentare che esso richiama.
INTERPELLANZA (DIRITTO DI)
1. Nozione del diritto di interpellanza. — 2. Suo fondamento giurid i c o . — 3. Limiti del diritto. — 4. Il diritto di interpellanza in Italia. —
5. L'interrogazione. — 6. L'interpellanza, — 7. La mozione. — 8. La mozione di fiducia e di sfiducia. — 9. Esercizio del diritto di interpellanza nelle
principali Costituzioni straniere e nei rispettivi Regolamenti parlamentari.
SOMMARIO:
1. Il diritto di interpellanza può definirsi la facoltà attribuita ai
membri del Parlamento di interrogare il Governo sui fatti di generale
interesse, o di richiamare la sua attenzione sui pubblici bisogni, o di chiedere conto della condotta politica e amministrativa dei suoi componenti (1).
Soggetti di tale diritto sono i deputati e i senatori, singolarmente considerati come rappresentanti della Nazione nel Parlamento. Soggetti passivi sono i membri del Governo, considerati nella duplice veste di capi
dei singoli dicasteri e di componenti del Consiglio dei Ministri.
(1) Sull'argomento vedi, oltre i testi di diritto costituzionale e i testi delle
Costituzioni e dei Regolamenti parlamentari: V. FAI,ZONE, F . PALERMO, F . COSENTINO, La Costituzione della Repubblica italiana, illustrata con i lavori preparatori,
Roma, J948; L. PRETI, // Governo nella Costituzione italiana, Milano, 1954; M.
BoN VALSASSINA, Sui Regolamenti parlamentari, Padova, 1955; R. ASTRALDI e
F. COSENTINO, / nuovi Regolamenti del Parlamento italiano, Roma, 1950; F. MOHRparlamentare, Roma, 1950; M. MANCINI e U.
GALEOTTI,
tento italiano, Roma, 1887; V. LONGI C M .
STRAMACCI
paratori, Milano, 1958; V. MICELI, // diritto di interpellanza. Milano, 1908; T.
ERSKINE MAY, Leggi, privilegi, procedure e consuetudini del Parlamento inglese,
trad. ital. Torino, 1888; POUDRA C F . PIERRE, Trattato di diritto parlamentare,
trad. ital Torino, 1888.
DIZIONARIO PARLAMEÌ*nrARE
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L'esercizio del diritto di interpellanza è il mezzo principale col quale
si svolge una delle due funzioni fondamentali del Parlamento, quella ispettiva (2). Infatti, accanto alla funzione legislativa, che concerne la formazione delle leggi e degli atti aventi valore di legge, è attribuita al Parlamento una funzione ispettiva, che concerne l'attuazione del controllo delle
due Camere sull'attività del Governo.
Un regime parlamentare non potrebbe concepirsi senza l'attribuzione al Parlamento dell'una e dell'altra funzione. Infatti, l'esercizio della
sola funzione legislativa farebbe del Parlamento esclusivamente un organo tecnico dello Stato, avente lo scopo di produrre norme giuridiche.
Sarebbe sempre un organo di grande rilievo, ma, anche in un sistema costituzionale diverso dal nostro, non potrebbe avere quella posizione di
priorità che solo l'esercizio della funzione ispettiva gli conferisce. Né è
concepibile l'esercizio della sola funzione ispettiva, con l'attribuzione ad
altro apposito organo, eventualmente più ristretto e più qualificato, della
produzione legislativa.
L'esercizio della funzione ispettiva, costituendo il vincolo più importante fra Parlamento e Governo, realizza il presupposto del nostro sistema costituzionale. Ed è un vincolo veramente attivo, in quanto ha per
oggetto gli argomenti più diversi e vari, per cui il rapporto fra i due organi costituzionali diviene stretto, profondo e continuo.
Il diritto di interpellanza, esercitato persistentemente e tempestivamente, contribuisce in maniera decisiva ed insostituibile a rendere più
attivo quel vincolo. Gli altri mezzi con cui si esercita la funzione ispettiva costituiscono, infatti, qualche cosa di eccezionale e di straordinario,
come ad es. il diritto di inchiesta, mentre il diritto di interpellanza, pur
senza invadere le competenze spettanti al Governo, crea un sistema di
controllo complesso e continuativo, che giunge a costituire quasi un
pungolo al Governo stesso per un più sollecito e per un migliore esercizio
dei suoi poteri.
Il diritto di interpellanza sorse con il sorgere stesso del sistema rappresentativo, ma solo con i Parlamenti moderni ha ottenuto una precisa
fisionomia e una maggiore ampiezza. E poiché esso assume un particolarissimo rilievo nei sistemi costituzionali parlamentari, in quello creato
dalla nostra Costituzione repubblicana viene a costituire uno degli elementi fondamentali, tanto che si è perfino detto che la funzione di controllo ha oggi un'importanza più rilevante di quella legislativa.
(2) Vedi in merito: P. BIKTARETTI m RUFFIA, Diritto Costituzionale, Napoli,
1954, pag. 311; C. M(»TATI, Ist. di diritto pubblico, Padova, 1958, pag. 511; P.
ViRGA, Diritto costituzionale, Palermo, 1955, pag. 226; G. BALLADORE PALLIERI,
Diritto costituzionale, Milano, 1955, pag. 247.
i 11
J^ASSEGNÀ t»ARLAM£NTARÈ
2. Il fondamento giuridico del diritto di interpellanza si potrebbe
individuare nella funzione rappresentativa del Parlamento. Questa ipotesi
si basa sul fatto che il diritto di interpellanza è uno dei mezzi posti a
disposizione dei deputati e dei senatori, nella loro qualità di rappresentanti del popolo, per richiamare Tattenzione del Governo sulle necessità
e sulle aspirazioni dei cittadini e sugli inconvenienti derivanti ai cittadini stessi da leggi e regolamenti o da una determinata interpretazione e
applicazione dei medesimi.
Nell'esercizio del diritto di interpellanza si verrebbe a manifestare
così quella funzione rappresentativa che costituisce uno dei caratteri fondamentali del Parlamento, scopo essenziale del quale sarebbe la rappresentanza del popolo, dei suoi interessi e dei suoi sentimenti.
Ci sembra di non poter sottoscrivere questa opinione in quanto
non riteniamo che il Parlamento abbia una funzione rappresentativa in
senso stretto. Le funzioni attribuite all'organo parlamentare sono due:
quella legislativa e quella ispettiva. La rappresentatività non è una funzione, bensì un carattere essenziale del Parlamento. In altre parole, il
Parlamento, cioè l'insieme dei rappresentanti del popolo, esercita le sue
funzioni che sono quelle di fare le leggi e di controllare l'Esecutivo.
Non si vuole con ciò confondere la rappresentatività con la composizione elettiva di un organo, in quanto si tratta di cose ben diverse,
tanto che vi può essere un organo a carattere rappresentativo, ma a
composizione non elettiva, come pure un organo a composizione elettiva,
ma non a carattere rappresentativo.
Comunque, si tratta sempre di un carattere e non di una funzione
attribuita al Parlamento, per cui si ritiene che il fondamento giuridico
del diritto di interpellanza, spettante ai membri del Parlamento, non possa
individuarsi in un carattere, sia pure essenziale, del Parlamento stesso.
Si è anche sostenuta l'esistenza di un duplice fondamento del diritto
di interpellanza da rinvenirsi nella funzione ispettiva e nella funzione
rappresentativa del Parlamento, ritenendosi che se derivasse solo dalla
funzione ispettiva, esso avrebbe un carattere assai più limitato, nel senso
che non avrebbe altro fine oltre quello di accertare se la condotta del
Governo è conforme alla legge o al programma prestabilito (3). A parte
la poca consistenza del concetto di un duplice fondamento giuridico, sono
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(3) Il MICELI, // diritto d*interpellanza, Milstno, 1908, pag. 13, rileva che
lo scopo precipuo del Parlamento è la rappresentanza degli interessi, dei bisogni,
delle legittime aspirazioni del popolo e sostiene che solo mantenendosi organo di
rappresentanza l'istituto può essere giuridicamente sostenibile. Si ritiene, invece,
come già detto che la rappresentanza è l'elemento caratteristico dell'istituto parlamentare, i cui fini sono invece quelli di fare le leggi e di controllare l'Esecutivo.
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le considerazioni sopra svolte circa la rappresentatività che non ci consentono di accettare questa teoria.
Non resta che mdividuare il fondamento giuridico del diritto di interpellanza nella sola funzione ispettiva del Parlamento, poiché tale diritto è un mezzo, anzi il principale mezzo, per esercitare tale funzione.
Accettata questa soluzione sono necessarie però alcune considerazioni ed osservazioni per meglio delincarne la portata.
Uno dei principi generali del diritto costituzionale è quello che stabilisce che in un sistema parlamentare, come quello vigente nel nostro
Paese, il Governo è chiamato a rispondere della propria condotta dinanzi
al Parlamento. In altre parole, poiché la propria origine il Governo la
deve al Parlamento, al Parlamento deve rispondere delle proprie azioni.
Dal principio della responsabilità ministeriale sorge la funzione ispettiva del Parlamento: anzi, con esattezza si è rilevato che responsabilità
politica del Governo e sindacato parlamentare costituiscono due aspetti
di una medesima realtà politico-giuridica.
I Ministri hanno in ogni momento l'obbligo di rispondere in Parlamento di qualsiasi loro azione pubblica; e si tratta non di obbligo morale, ma giuridico, a cui corrisponde un diritto riconosciuto ai membri del
Parlamento di esercitare una funzione ispettiva, mediante appositi istituti stabiliti da norme giuridiche, quali le interrogazioni, le interpellanze
e le mozioni. E nel nostro sistema costituzionale il principio della responsabihtà ministeriale si attua fino alle estreme conseguenze, quale TobbUgo
giuridico di dimettersi che ha il Governo quando gli sia negata nelle
forme prestabilite la fiducia da un ramo del Parlamento.
II principio fondamentale a cui si ispira il liostro sistema costituzionale é adunque quello della responsabmtà dèi Governo di fronte al
Parlamento. E poiché dalFobbligo giuri(fiéò deKjoverno, in cui si estrinseca tale responsabilità, deriva il coriiisipèàcteite diritte del Parlamento,
si può concludere affermando che il ratid^achto giuridico del diritto di
interpellanza deve individuarsi nel |MÌntìpio della responsabilità ministeriale.
A
3. Delineata così la nozione, occorre stabilire i limiti dell'istituto.
Appare subito difficile tracciare precisi confini per il diritto di interpellanza, in quanto roperajobàc ééve tenere conto non solo dei normali
aspetti giuridici, ma anchte <tì qaeì& politici, assai incerti e indeterminati.
Occorre pertanto procedttef^àd fl*m analisi di tutti gli elementi che caratterizzano l'esercizio d^'àiiriéfe èhe forma oggetto del nostro studio per
individuarne e stabilftii^^t4an limiti che ne derivano.
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RASSEGNA PARLAMENTARE
Un primo limite al diritto di interpellanza consiste in ciò, che i membri del Parlamento non possono costringere un membro del Governo a
rivelare una cosa su cui intenda tacere, senza che intervenga una deliberazione dell'Assemblea, la quale assumerà però il significato di una manifestazione di sfiducia verso il Governo. Questo limite trova fondamento
nel principio che finché ha la fiducia delle Camere, il Governo agisce e
giudica in piena libertà sulla opportunità o meno di rispondere a determinate interrogazioni o interpellanze. L'abuso è così impedito ai titolari del diritto di interpellanza, mentre una deliberazione dell'Assemblea.
assai più ponderata e rilevante della decisione di un membro di essa, acquista un valore politico di grande importanza, in quanto il Governo riceverà in definitiva una manifestazione di sfiducia o finisce per avere un
valore giuridico, qualora il Governo ponga la questione di fiducia sulla
richiesta deirinterpellante di insistere per avere una risposta.
Un altro limite è dato dal principio che tutti i singoli mezzi con cui
si esercita il diritto di interpellanza debbono avere per oggetto la condotta del Governo in determinate questioni, e non tutta l'azione di governo. In caso contrario, ecco l'abuso, il Governo diverrebbe niente altro che un comitato esecutivo del Parlamento, perdendo quella autonoma
vostQ che il sistema costituzionale gli attribuisce.
Ed infatti si vedrà che le interrogazioni devono concernere oggetti
determinati, le interpellanze questioni che riguardino determinati aspetti
della poUtica governativa e le mozioni un determinato oggetto, per impegnare in merito il Governo.
Altro limite deriva dalla distinzione tra interrogazione ed interpellanza propriamente detta. Infatti ne scaturisce un più ristretto esercizio del diritto di interpellanza» poiché non può accadere che ad ogni
semplice domanda se un fatto «ia vero, se una determinata informazione
sia giunta al Governo o sia esatta, se il Governo intenda comunicare
alla Camera documenti che al parlamentare occorrano, o abbia preso o
sia per prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati, segua un dibattito, mentre una discussione potrà svolgersi solamente sugli argomenti
assai più rilevanti, che formano oggetto non delle interrogazioni, ma
delle interpellanze propriamente dette, a seguito della presentazione di
una mozione.
QrLJninore efiìcacia
rali che disciplinano l'esercizio del diritto di interpellanza : tra queste
sono degne di menzione quelle riguardanti la fissazione della data di
discussione al fine di impedire che il Governo sia preso di sorpresa, la
decadenza delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni quando
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siano, iscritte all'ordine del giorno da due mesi e non si sia determinata
ancora la data dello svolgimento, ecc. ecc. (4).
(4) Il MICELI nel citato studio sul diritto di interpellanza, unica monografia
esistente sull'argomento, svolge anche importanti considerazioni politiche, che assumono notevole rilievo, in quanto concorrono ad illuminare l'importanza e la
delicatezza del diritto che forma oggetto del nostro esame. Inoltre le considerazioni
del MicELij che risalgono al 1908, appaiono relativamente valide oggi, a cinquanta
anni di distanza.
Così, ad esempio, sostenendo la necessità che per un buon esercizio del diritto di interpellanza occorre un Parlamento che goda di un notevole spirito di indipendenza, scrive : « Non si vuol dire con questo che le Camere debbano essere
sempre ostili o diffidenti verso il ministero o debbano fare ad esso una continua e
sistematica opposizione; però che in tal caso, nessun ministero potrebbe governare e nessuna Camera potrebbe fecondamente cooperare con TEsecutivo intorno a
tutti quei compiti rispetto ai quali la Costituzione domanda il concorso dei due
organi. Per spirito di indipendenza nelle Camere noi intendiamo quel profondo
sentimento che le Camere hanno del proprio dovere, per cui esse, senza cadere in
balìa del Ministero o di mettersi di proposito dehberato ad osteggiarne tutti gli
atti, sanno mantenere quella posizione intermedia di un potere che deve cooperare
con un altro potere, ma di cui deve in pari tempo sorvegliare la condotta. Posizione, come ognun vede, assai difficile a mantenere per un individuo, diffìcilissim.a
per una Assemblea qualunque e si potrebbe dire impossibile quasi per una Assemblea politica ».
E più avanti, dopo avere affermato che un'altra condizione fondamentale è
Tinteressamento vivo del popolo alla vita dello Stato, aggiunge : « Se la voce di
un membro del Parlamento è un indizio di ciò che è Topinione del Parlamento
intero o di una parte considerevole di esso e per sopraggiunta l'opinione di interi
gruppi di cittadini, o se quella voce avrà la forza di agitare gli animi dei rappresentanti e l'opinione del Paese, allora il Governo si vedrà costretto a considerare
la questione con serietà di propositi e fornirà le spiegazioni più ampie alle interrogazioni che gli verranno rivolte ».
Ma la parte più viva delle considerazioni del Miceli è quella concernente l'efficacia effettiva del diritto di interpellanza, dove, dopo avere affermato che « i governi parlamentari sono quelli dove il diritto di interpellanza può assumere la massima efficacia, perchè il sindacato parlamentare acquista in essi una sanzione per
mezzo del voto di sfiducia e le conseguenti dimissioni del Gabinetto », è costretto
ad ammettere che « per una di quelle tante contraddizioni che si incontrano sovente
nel giuoco dei pubblici poteri, massime dove questi risultano troppo artificialmente
confinati, accade che quel medesimo meccanismo, il quale sotto un aspetto sembrava tanto favorire il sindacato parlamentare, sotto un altro aspetto poi e per
l'azione di altre condizioni, viene, in pratica a distruggere ciò che aveva prodotto
e ad annichilire la sua influenza benefica per l'esercizio di quel diritto ».
Premesso, infatti, che il Governo parlamentare è essenzialmente il Governo
del partito che arriva ad avere la maggioranza numerica nelle Camere, e quindi che
i rapporti tra Camere e Governo saranno quali li determineranno la dinamica dei
partiti e delle maggioranze, conclude che l'efficacia del diritto di interpellanza « dovrà essere necessariamente subordinata all'azione di questi fatti». In un Parlamento
inquadrato in partiti, e in cui vi sia una netta linea di separazione tra maggioranza
e minoranza, avverrà che ì membri della maggioranza dispiegheranno tutte le forze
a sostenere il Gabinetto, mentre quelli dell'opposizione dispiegheranno tutte le forze
a combatterlo. Per cui « le interpellanze dei membri del medesimo partito non possono dunque costituire un mezzo di efficace controllo sulla condotta e sull'opera
del Governo, ma possono tutto al più servire come un mezzo per dare alle sue idee
e ai suoi atti una maggiore pubblicità... Le interpellanze, in altri termini, piuttosto
che un mezzo di sindacato, possono addirittura divenire un mezzo di governo».
Dall'altra parte, le interpellanze dell'opposizione saranno spesso chiacchiere infeconde anche perchè tale partito non avrà interesse a provocare un voto politico
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RASSEGNA PARLAMENTARE
4. Nel Regolamento della Camera dei Deputati del 1848 non era
contenuta alcuna norma riguardante l'esercizio del diritto di interpellanza,
ma ciò nonostante, sin dai primi giorni di vita del Parlamento subalpino,
vennero svolte numerose interpellanze (5). Tali interpellanze venivano
discusse subito dopo essere state presentate e al dibattito potevano prendere parte tutti i deputati (6),
Fu con il Regolamento del 1863 che si vollero codificare le consuetudini che si erano sviluppate in tanti anni di esperienza parlamentare,
ma solamente nel J;887 fu introdotta la definizione vera e propria dell'interpellanza.
Con il Regolamento del 1868 si era intanto dato vita a un nuovo
istituto per lo svolgimento del diritto di interpellanza e cioè alFinterrogazione, ma anche di questa solo nel 1887, con la grande riforma Bonghi, fu stabilito il concetto vero e proprio.
Circa venti anni dopo la prima regolamentazione delle interpellanze e
delle interrogazioni, e cioè sempre al tempo della riforma del 1877, sorse
ristituto della mozione. Già da prima avveniva che Tinterpellanza, in caso
di insodisfazione dell'autore, poteva essere trasformata in una risoluzione,
che apriva una discussione e si concludeva con una votazione della
Camera. Si lamentava però la mancanza nel Regolamento di una particolare procedura per quelle mozioni che ciascun deputato intendeva presentare senza farle precedere da una interpellanza. Con le innovazioni del
1887 la risoluzione si trasformò in mozione e accanto ad essa sorse l'istituto della mozione autonoma, come un invito a deliberare su materie
per
importanza, senza seguire la procedur
terpellanza. Con tali nuovi istituti si ottenne anche lo scopo di rispetta
che mostrerà inutilmente la propria impotenza. E conclude : « Ecco in che modo
il diritto di interpellanza può perdere tutto il suo valore, tanto nelle mani della
maggioranza, come in quelle dell'opposizione e quantunque le Camere possedessero
con la votazione politica un istrumento effettivo ed efficace di sindacato parlamentare ».
(5) La mancanza di norme sulle interpellanze nel Regolamento del 1848, si
deve giustificare con il sistema costituzionale puro che in quello stesso anno si era
attuato con lo Statuto. I Regolamenti parlamentari non possono e non debbono
fare altro che adeguarsi alla carta costituzionale da cui prendono vita gli organi, la cui attività essi debbono disciplinare. A un sistema costituzionale puro
appena instaurato, si riferiva un Regolamento parlamentare che non prevedeva
strumenti di controllo politico. Ma poiché il sistema si trasformò di fatto e quasi
subito in un sistema costituzionale parlamentare, sorse l'esigenza di adeguarvi i Regolamenti, consacrando in norme scritte gli usi invalsi nelle aule del Parlamento,
(6) Per una più particolareggiata indagine sullo sviluppo storico degli istituti creati per l'esercizio del diritto di interpellanza, vedi V. LONGI e M. STRAMACCT,
// Regolamento della Camera dei Deputati, illustrato con i lavori preparatori, Milano, 1958, pag, 193 e segg.
DIZIONARIO PARLAMEMTARE
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da un lato l'antico diritto di ciascun deputato di farsi iniziatore di una
stesso tempo
di tanta poca importanza da non raccogliere Tadesione neppure di un
ristretto numero di deputati.
Costituzionalizzata infine la mozione come mezzo di espressione
della fiducia e della sfiducia del Parlamento nei riguardi del Governo, fu
introdotto nei Regolamenti parlamentari l'istituto della mozione di fiducia e di sfiducia.
Così, frutto di una esperienza secolare, esiste un complesso di strumenti con cui le Camere esercitano la funzione ispettiva, quella funzione
che, come si è detto, costituisce un elemento determinante del nostro
sistema costituzionale.
5. L'interrogazione è una semplice domanda rivolta al Governo
per sapere se un fatto sia vero, se una informazione sia pervenuta al
Governo, o sia esatta, se il Governo intenda comunicare al Parlamento
un determinato documento, o abbia preso o intenda prendere una risoluzione su un determinato oggetto; oppure per sollecitare informazioni
o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione. Appare già da
questa definizione, tratta dai Regolamenti della Camera e del Senato, il
concetto di domanda pura e semplice che caratterizza l'interrogazione.
Alla domanda dovrà seguire una risposta; alla risposta la replica dell'interrogante per dichiarare se sia o meno sodisfatto della risposta. Ecco
così brevemente delineato nella sua essenza l'istituto della interrogazione,
il cui fondamento giuridico è eguale a quello del diritto di interpellanza
in genere, ma il cui principio ispiratore lo distingue dagli altri mezzi
creati per lesercizio del diritto stesso.
Infatti, la distinzione, ad esempio, dalla interpellanza, non si basa
solo sulla diversità qualitativa, né sul diverso grado di importanza delle
materie formanti oggetto dell^uno o dell'altro istituto, ma su motivi
assai più rilevanti.
Intanto l'interrogazione crea un rapporto fra Governo e interrogante
e non fra Governo e Assemblea: di conseguenza, allo svolgimento dell'interrogazione partecipano esclusivamente l'interrogato e l'interrogante,
mentre con l'interpellanza può aprirsi una discussione a cui tutti possono
prendere parte, qualora sia presentata una mosdone relativa all'interpellanza stessa.
Inoltre, un'altra caratteristica dell'interrogazione, che deriva dalla
definizione stessa, è che con essa si tende a fornire all'interrogante esclusivamente la cognizione di un determinato fatto, senza che sul fatto stesso
possa pronunciarsi un giudizio,
118
RASSEGNA PARLAMENTARE
Posti questi principi si può accennare brevemente agli aspetti fondamentali della procedura stabilita per lo svolgimento delle interrogazioni.
Il primo atto da compiere al riguardo è la presentazione per iscritto
e senza motivazione della domanda che costituisce l'oggetto dell'interrogazione stessa (7). Tutte le interrogazioni sono pubblicate nel resoconto
della seduta in cui furono annunziate (8).
Il giorno stabilito per lo svolgimento, il Governo risponde immediatamente alla domanda che forma oggetto dell'interrogazione (9). La
fissazione della data di svolgimento avviene ordinariamente a seguito di
accordi per la formulazione dell'ordine del giomo delle sedute. 1 Regolamenti parlamentari prevedono che il Governo può anche dichiarare di
non poter rispondere o di voler differire la risposta: in realtà l'una e
l'altra facoltà viene esercitata implicitamente con il rinvio, illimitato o
limitato, della data di svolgimento delFinterrogazione (10).
La facoltà del Governo di non rispondere trova il suo fondamento
in quei limiti posti all'esercizio del diritto di interpellanza sopra ricordati,
che si giustificano con l'esigenza che al Governo sia riconosciuta una
certa autonomia nell'esercizio delle proprie funzioni.
La risposta del Governo su una interrogazione può dar luogo a una
replica, assai breve e concisa, dell'interrogante: oggetto della replica
dovrebbe essere esclusivamente la dichiarazione se l'interrogante sia sodisfatto o meno della risposta del rappresentante del Governo (11).
Altre norme particolari sono previste dai Regolamenti parlamentari:
così quella per la quale un parlamentare non può svolgere più di due
interrogazioni nella stessa seduta; quella per cui se l'interrogante non si
trovi presente quando arriva il suo turno, l'interrogazione si intende ritirata (Reg. Senato) o si considera trasformata in interrogazione con richiesta di risposta scritta (Reg. Camera) (12); quella per cui quando siano
svolte, ritirate, rinviate o comunque decadute le prime 15 interrogazioni
(Reg. Camera) o tutte le interrogazioni (Res. Senato) (13) poste all'cr(7) Art. 110 del Regolamento della Camera; art. 96 del Regolamento del
Senato.
(8) Art. 112 del Regolamento della Camera; art. 98 del Regolamento del
Senato.
(9) Art. 113 del Regolamento della Camera; art. 99 del Regolamento del
Senato.
(10) Art. 113 del Regolamento della Camera; art. 99 del Regolamento del
Senato.
(11) Art. 114 del Regolamento della Camera; art. 100 del Regolamento del
Senato.
(12) Art. 99, comma 2^ del Regolamento del Senato; art. 113, comma 2 \
del Regolamento della Camera.
(13) Art. 113, comma 3^ del Regolamento della Camera; art. 101 del Regolamento del Senato,
DIZIONARIO PARLAMENTARE
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dine dei giorno, e in ogni caso trascorsa un'ora dal principio della seduta
(Reg. Senato) o 40 minuti (Reg. Camera), il Presidente deve rinviare le
altre interrogazioni (14),
I Regolamenti prevedono inoltre le interrogazioni con carattere di
urgenza; alla Camera, quando il Governo riconosca che una interrogazione ha carattere di urgenza, può, dopo l'annunzio fattone dal Presidente, rispondere subito o nella seduta successiva; al Senato, invece, la richiesta di urgenza è giudicata dal Presidente, il quale può disporne lo
svolgimento immediato o nella seduta successiva, ma il Governo potrà
sempre chiedere di differire la risposta, indicandone il giorno (15).
Infine, sull'esempio della Camera dei Comuni, nel 1910 fu introdotto
nel Regolamento della Camera l'istituto della interrogazione con risposta scritta, allo scopo di abbreviare lo svolgimento delle interrogazioni.
Tale innovazione, che sollevò allora non poche perplessità, si ò rivelata
un ottimo mezzo di snelhmento dei lavori parlamentari, senza che si
venisse meno ai caratteri fondamentali della interrogazione: la domanda
per iscritto, la risposta del Governo, la pubblicità data sia alla domanda
che alla risposta. Il Governo entro dieci giorni darà risposta scritta all'interrogante, risposta che sarà inserita nel resoconto stenografico della
seduta (16),
Lo svolgimento delle interrogazioni, come pure quello delle interpellanze e delle mozioni, deve essere fatto a parte da ogni altra discuslomo
vacanza
dello svolgimento, essa si intende decaduta e viene cancellata dall'ordine
del giorno (17).
6. L'interpellanza è una domanda rivolta al Governo circa i motivi e gli intendimenti della sua condotta in questioni che riguardano
(14) Art. 117 del Regolamento della Camera; art. 101 del Regolamento del
Senato.
(15) Art. 118 del Regolamento della Camera; art. 103 del Regolamento del
Senato.
(16) Art. 115 del Regolamento della Camera; art. 104 del Regolamento del
Senato.
(17) Art. 132 del Regolamento della Camera. Lo svolgimento a sé stante
da ogni altra discussione fu introdotto in conseguenza del fatto che alla Camera
era stato più volte criticato il sistema dì rinviare lo svolgimento di interrogazioni
e di interpellanze alla discussione dei bilanci. Come rilevano Mancini e Galeotti
a pag. 371 dell'op. c/7., tale sistema era preferito dal Governo al fine di evitare
una doppia discussione sullo stesso argomento. Le interpellanze però perdevano in
tal modo il loro particolare carattere e, inoltre, poiché gli interpellanti intervenivano per i primi nella discussione generale del bilancio, avveniva che tra lo svolgimento della interpellanza e la risposta del Governo correvano parecchi giorni di
seduta.
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RASSKiNA PARLAMENTARE
determinati aspetti della sua politica (18). Dalla definizione appare evidente la differenziazione sia dal concetto di interrogazione, sia da quello
di mozione. Infatti l'interpellanza non riguarda i fatti, ma i motivi e gli
intendimenti dell'azione governativa, e solamente in merito a particolari aspetti di tale azione e non a vasti settori della politica governativa,
come nelle mozioni. Si è già detto che l'interpellanza implica un giudizio
e quindi un dibattito tra Finterpellante e il rappresentante del Governo,
mentre neUo svolgimento deUa interrogazione, l'interrogante deve esclusivamente dichiarare se è sodisfatto o meno. Infine, come si vedrà, dall'interpellanza può scaturire un dibattito generale, tramite presentazione
di una mozione, e di conseguenza anche un voto di fiducia e di sfiducia.
Le interpellanze a carattere amministrativo dovrebbero concernere
solo gh atti compiuti dal Ministero e non queUi che si stiano per compiere, mentre quelle a carattere politico possono riguardare anche le
azioni future del Ministero e quindi basarsi anche su delle ipotesi (19).
Sin dagli albori del nostro Parlamento le interpellanze furono un
importante strumento di controllo poUtico, usato con tanta larghezza da
far sentire l'esigenza di disciplinare il loro svolgimento (20).
Ciascun deputato e ciascun senatore che intende rivolgere ima interpellanza al Governo, ne dovrà fare domanda per iscritto, senza motivazione: il Presidente dell'Assemblea ne darà pubbUca lettura e vi sarà
anche la pubblicazione nel resoconto della seduta in cui l'interpellanza è stata annunziata (21), È interessante notare che un solo parlamentare può presentare l'interpellanza: nell'attuale sistema di partiti
organizzati, che caratterizza il Parlamento, rimane al singolo deputato
la possibilità di esercitare da solo il diritto di interpellanza, che viene
così a costituire accanto a quella di presentare le proposte di legge, una
delle due maggiori facoltà concesse ai membri del Parlamento.
Norme particolari disciplinano la fissazione della data di svolgimento
delle interpellanze. Il Regolamento del Senato stabilisce che l'Assemblea,
(18) L'ORLANDO, Diritto Pubblico e Costituzionale, pag. 229, definisce l'interpellanza e la seconda forma sotto la quale si esercita la funzione di controllo
non solo per domandare delle spiegazioni ad un ministro ma anche per sottomettere gli atti di questo alla discussione tutte le volte che l'interpellante crede di
aver materia per farlo e di provocare anche un apprezzamento della Camera a
mezzo di una mozione nella quale approvi o biasimi il Ministro i.
(19) L'affermazione è del PALMERSTC»^ ed è riportata da MANCINI e GALEOTTI a pag. 415 AtìVop. dt.
(20) Prima dell'inserimento di apposite norme nei Regolamenti, le interpellanze venivano svolte immediatamente, dando luogo a ima discussione a cui
potevano prendere parte tutti i membri dell'Assemblea. Vedi in proposito MANCINI
e GALEOTTI, op. cit., pag.
367.
(21) Art. 119 del Regolamento della Camera; art. 105 del Regolamento d^l
Senato.
DIZIONARIO PARLAMENTARE
121
sentito il Governo e gli interpellanti, determina, se è necessario con votazione per alzata e seduta e senza discussione, in quale giorno le interpellanze debbano essere svolte (22). 11 Regolamento della Camera disciplina la materia agli articoli 120 e 121, i quali articoli, essendo stati formulati e rimaneggiati in diverse e ormai lontane occasioni, determinano
un sistema alquanto complesso, ma che nella prassi consolidatasi ormai
da tempo, si semplifica e si eguaglia a quello previsto dal più moderno
Regolamento del Senato.
In particolare il Regolamento della Camera stabilisce che il lunedì
di ogni settimana dovrebbe essere il giorno destinato di preferenza allo
svolgimento delle interpellanze. I deputati che intendono svolgere una
interpellanza nel successivo lunedì, debbono farne domanda a voce o
per iscritto. Nella stessa seduta nessun deputato può svolgere più di due
interpellanze.
Il Governo può dichiarare di respingere una interpellanza, cioè di
non voler rispondere ad essa. Allora Tinterpellante può chiedere alla
Camera di essere ammesso a svolgere la sua interpellanza nel giorno che
egli propone. In tal caso si ha una dehberazione dell'Assemblea, che, se
accoglie l'istanza dell'interpellante, potrà essere ritenuta come una manifestazione di sfiducia al Governo.
I Regolamenti parlamentari prevedono, inoltre, che col consenso
delle Assemblee le interpellanze relative a fatti od argomenti identici, o
strettamente connessi, possono essere svolte contemporaneamente. Se il
primo dei proponenti chiede di svolgere la propria interpellanza, è dato
immediato avviso del giorno fissato per lo svolgimento ai proponenti
delle altre (23).
Dopo le spiegazioni del Governo, l'interpellante può dichiarare le
ragioni per le quali si considera sodisfatto o meno. Nel caso non sia
sodisfatto può presentare una mozione, di cui il Presidente darà lettura
all'Assemblea. Qualora l'interpellante non si avvalga di tale facoltà, qualsiasi parlamentare può presentare una mozione sull'argomento oggetto
dell'interpellanza. Tra più mozioni si tiene conto di quella che sia stata
presentata per prima (24).
Questa mozione derivante da interpellanza, a suo tempo chiamata
« risoluzione », forma quasi un ponte fra l'interpellanza e la mozione vera
e propria, che fu introdotta nel Regolamento della Camera nel 1887.
(22) Art. 106 del Regolamento del Senato.
(23) Art. 122 del Regolamento della Camera; art. 107 del Regolamento
del Senato.
(24) Art. 123 del Regolamento della Camera; art. 108 dd Regolamento
del Senato,
122
^.
RASSFXiNA PARLAMENTARE
la funzione ispettiva assu
7- Attraverso
me il più alto rilievo. Con la mozione si invita l'Assemblea ad esprimere il proprio pensiero su un determinato oggetto, mediante una vera e
propria dichiarazione motivata, che, anche se non può considerarsi un
atto giuridico, assume un enorme valore politico. Può, adunque, definirsi
un invito a prendere una deliberazione su un determinato oggetto, per
impegnare il Governo ad adottare una determinata condotta in merito.
La mozione costituisce uno dei punti fondamentali dei Regolamenti
Parlamentari : per essa è prevista una procedura eguale a quella dei progetti di legge, comprendente, quindi, la discussione generale, quella degli
eventuali ordini del giorno e quella degli eventuali emendamenti.
Prescindendo dalla mozione di fiducia e di sfiducia, di cui si parlerà
successivamente, si può distinguere una mozione derivante da interpellanza dalla cosidetta mozione autonoma (25).
n sistema fu instaurato per creare una apposita procedura per quelle
mozioni non aventi carattere di disegno di leggere che non si riferissero
all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e che potesse adoperarsi senza
farlo precedere da una interpellanza. La mozione fu introdotta, dunque,
nel Regolamento per facilitare e regolare l'esercizio delle facoltà che a
ciascun deputato competono di richiamare l'attenzione del Governo, del
Parlamento e del Paese sugli argomenti che a lui sembrano di notevole
interesse.
Oggi la mozione presenta sostanzialmente i caratteri di una interpelpero
lanza
Mentre la mozione derivante da una interpellanza può essere presentata anche da un solo parlamentare, la mozione autonoma deve essere
sottoscritta da più di un parlamentare e precisamente da almeno dieci
deputati alla Camera e da almeno otto senatori al Senato (26).
L'Assemblea, udito il Governo, il proponente e non più di due dei
suoi membri, fissa il giorno in cui la mozione dovrà essere svolta e
discussa (27).
La mozione, una volta letta all'Assemblea, non può essere ritirata
(25) Non si può concordare con il PALLOTTA, // controllo politico del Parlamento sul Governo, 1954, pag, 72, sull'affermazione che le mozioni propriamente dette siano quelle di fiducia e di sfiducia, previste dalla Costituzione, mentre
le altre sarebbero mere mozioni esecutive, in quanto si ritiene che le prime — anche storicamente — costituiscono ima sottospecie, caratterizzata da particolari cautele procedurali e da gravi conseguenze giuridico-costituzionali, delle mozioni semplici che rimangono, pertanto, le vere e proprie mozioni.
(26) Art. 124 del Regolamento della Camera; art. 109 del Regolamento
del Senato.
(27) Art. 125, comma P , del Regolamento della Camera; art. 110 del Regolamento del Senato.
DIZIONARIO PARLAMENTARE
123
(28). Questa
una
gimento del diritto di interpellanza. Al contrario di questi ultimi, infatti,
la mozione, una volta presentata, non appartiene più a chi l'ha presentata,
ma appartiene all'Assemblea che delibera su di essa. La disposizione fu
però introdotta nel Regolamento per evitare che con la presentazione di
una mozione si infliggesse una censura al Governo senza che poi, con il
ritiro, si potesse conoscere sulla censura stessa il pensiero del medesimo.
Fino al 1890 occorreva l'assenso della Camera per il ritiro; successivamente il divieto divenne ancora più drastico, bastando pochi parlamentari ad impedire l'iniziativa del ritiro stesso.
I Regolamenti parlamentari prevedono anche la discussione abbinata
di più mozioni relative a fatti od argomenti identici, o strettamente connessi, come pure di mozioni e interpellanze egualmente connesse e disciplinano minutamente lo svolgimento di tali discussioni (29).
^
Circa la procedura ordinaria di discussione delle mozioni, essa è la
medesima di quella prevista per i progetti di legge. Così la presentazione
degli emendamenti segue gli stessi criteri e la discussione relativa avviene
dopo chiusa la discussione generale. Ma l'importanza della mozione risulta
dal fatto che, secondo il Regolamento della Camera, gli ordini del giorno
possono essere presentati e messi in votazione, ma non possono essere
svolti e non hanno nella votazione, neanche quelli puri e semplici, la precedenza sulle mozioni, né si potrebbero votare ordini del giorno le cui conclusioni fossero identiche a quelle di una mozione respinta. Egualmente
una particolare disciplina è stabilita per la votazione degh emendamenti :
se l'emendamento è aggiuntivo si pone ai voti prima della mozione; se è
soppressivo si vota il mantenimento del testo della mozione che si intende
sopprimere con l'emendamento; se è sostitutivo si pone in votazione
prima il testo della mozione che si intende sostituire con l'emendamento :
se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade, mentre se è soppresso si
pone ai voti l'emendamento (30).
Vi è, cioè, un sistema completamente diverso da quello ordinario,
in quanto l'emendamento, di solito, ha la precedenza.
Tutte queste norme particolari attribuiscono alla mozione una posizione regolamentare privilegiata, al fine di ottenere che la volontà dell'Assemblea corrisponda il più che possibile alla proposta originaria e
(28) Art. 125, comma 2°, del Regolamento della Camera; art. 110, comma 2°,
del Regolamento del Senato.
(29) Art. 126, 127, 128, 129 del Regolamento della Camera; art. I l i , 112
e 113 del Regolamento del Senato.
(30) Art. 130 del Regolamento della Camera.
124
RASSEGNA P.\RLAMEVTARE
tempo, il testo approvato sia Tespressione chiara
di quella volontà (31).
8. Una particolare rilevanza assumono le mozioni di fiducia e di
sfiducia inserite nel nostro ordinamento con la nuova Costituzione Repubblicana.
Mentre per l'intero periodo prefascista il Parlamento votava per
consuetudine la fiducia al Governo per mezzo dello strumento tecnico
degli ordini del giorno, con la nuova Costituzione si è voluto consacrare
in una norma la consuetudine stessa, con l'istituzione del nuovo strumento della mozione di fiducia e di sfiducia (32).
Per questo particolare tipo di mozione la procedura prevede i seguenti
requisiti: la motivazione, che però è un elemento comune a tutte le
mozioFii; la sottoscrizione, per le mozioni di sfiducia, da parte di almeno
un decimo dei membri di una Assemblea; il divieto di svolgere la mozione
di sfiducia prima di tre giorni dalla sua presentazione; il divieto della
votazione per divisione del testo; il divieto di presentazione di ordini del
giorno; il divieto di presentazione di emendamenti (33).
Il fatto che la Costituzione, di tutti gli strumenti esistenti per lo
svolgimento del diritto di interpellanza, preveda esclusivamente la mozione di fiducia o di sfiducia, è do\TJto all'importanza che questo mezzo
riveste per i rapporti tra Parlamento e Governo e per il funzionamento di
rsi) NeUe tornate del 12 maggio 1888 e del 16 febbraio 1889, il Presidente
della Camera affermava che il testo delle mozioni costitxiisce f il tema della votazione 1 senza di che « sarebbe illusorio il diritto di un deputato di presentare
la mozione se la Camera non dovesse essere condotta a deliberare sulla medesima i.
(32) Già U D.L.L. 16 marzo 1946, n. 98 prevede\^ — per il periodo dell'Assemblea Costituente e fino alla convocazione del Parlamento — la mozione di
sfiducia,
f33) Art, 131 del Reeolamento della Camera: art. 114 e 68, comma y\ del
Regolamento del Senato. Il di\'ieto di presentare ordini del giorno, prcNisto per
la discussione delle mozioni di sfiducia, non impedisce che un ordine del giorno
sia il mezzo atto a manifestare un atteggiamento dell'Assemblea. Infatti, fermi
restando gli istimti della mozione di fiducia e della mozione di sfiducia come mezzi
autonomi per raggiungere i fini, che le loro stesse denominazioni comportano,
l'istituto dell'ordine del giorno, assai antico, nel diritto parlamentare italiano, conser\a il suo valore e il suo significato politico nei casi in cui non si tratti di discutere una mozione di sfiducia. In altri termini, in mancanza di mozioni di sfiducia, un ordine del giorno di fiducia non è altro che una mozione e pertanto va
votato per appello nominale; in mancanza di mozioni e di ordini del giorno di
fiducia, un ordine del giorno che esprima sfiducia al Governo, dovrà essere votato
e votato per appello nominale, purché si riferisca all'argomento in discussione.
Questi principi furono adottati dalla Camera durante la prima Legislatura
Repubblicana, quando appunto furono votati per appello nominale ordini del
giorno di fiducia o di sfiducia, considerati così come particolari mozioni. Gli ordini del giorno imphcanti sfiducia furono inoltre posti in votazione immediatamente, ritenendosi che non si dovessero attendere i tre giorni di inter\allo tra
presentazione e votazione, previsti i>er le mozioni di sfiducia.
DIZIONÀRIO PARLAMENTARE
125
tutto il sistema costituzionale. Ne sono prova le limitazioni previste in
merito nella Costituzione stessa, con le quali si è creduto di risolvere
il problema della stabilità dell'Esecutivo, ponendo il Governo al riparo
da possibili sorprese.
9. Per meglio comprendere la natura del diritto di interpellanza
è indispensabile svolgere una breve indagine di diritto comparato per
conoscere come esso viene esercitato nei Paesi stranieri. Ci limiteremo
alla Francia, alla Germania, alla Gran Bretagna e agli Stati Uniti
d'America.
In Francia si conoscono le interrogazioni, le interpellanze e Je mozioni.
Il diritto di interrogazione è considerato quello che hanno i membri del
Parlamento di domandare informazioni sugli affari, la cui importanza
non comporta né discussione, né votazione. Tale diritto fu pienamente
riconosciuto sin dal 1870.
Le interrogazioni possono riguardare qualsiasi argomento e perfino
la interpretazione che il Ministro intende dare agli articoli di un disegno
di legge definitivamente approvato o che deve essere ancora votato da
un altro ramo del Parlamento. La nuova Costituzione del 1958 prevede
l'istituto al comma 2° dell'articolo 48 che riguarda la disciplina dei lavori
parlamentari, là dove recita : « Ogni settimana una seduta è riservata di
preferenza alle interrogazioni dei membri del Parlamento e alle risposte
del Governo ».
Secondo il Regolamento parlamentare del 20 marzo 1947, al momento non ancora sostituito, le interrogazioni orali e quelle con risposta
scritta potevano essere presentate da un solo deputato, dovevano essere
redatte sommariamente e non dovevano contenere alcuna imputazione
di caratrere personale nei confronti di terzi. Quelle con risposta scritta,
qualora non avessero ricevuto esito nel termine di un mese, potevano
essere convertite in interrogazioni orali: la trasformazione opposta, da
orali a scritte, avviene invece secondo i nostri Regolamenti parlamentari.
Il Regolamento francese stabilisce dettagliatamente le norme circa
la fissazione della data di svolgimento delle interrogazioni. Per quanto
Ministro
e hanno diritto alla parola, ma l'int
collega. La replica non può superare
e deve limitarsi strettamente all'oggetto indicato dal testo dell'interrogazione.
Il diniego da parte del Ministro a rispondere per un motivo di pub-
126
RASSÉGNA PARLAMENTARE
blico interesse è previsto dal Regolamento solo in relazione alle interrogazioni con risposta scritta.
Le interpellanze assumono in Francia un rihevo politico e possono
paragonarsi alle mozioni di cui ai nostri Regolamenti parlamentari, in
quanto danno luogo a una discussione di ordine generale nella quale tutti
possono intervenire.
Per le interpellanze è stabilito che le relative domande non possono
essere formulate che da un solo deputato mediante richiesta scritta al
Presidente, il quale ne dà comunicazione al Governo e all'Assemblea. La
fissazione della data di svolgimento delle interpellanze ha luogo su proposta della Conferenza dei Presidenti o dopo un accordo intervenuto
direttamente tra il Governo e Tinterpellante. Tuttavia, quando insieme
airinterpellanza è presentata una domanda scritta, firmata da cinquanta
deputati, l'Assemblea può decidere di procedere alla fissazione della data
dello svolgimento subito dopo la notifica della interpellanza al Governo.
Circa lo svolgimento, possono parlare, per cinque minuti, l'autore
dell'interpellanza, i Presidenti dei Gruppi o i loro delegati e il Governo.
Inoltre il Regolamento dell'Assemblea nazionale prevede la possibilità dello svolgimento congiunto di più interpellanze vertenti su oggetto
identico o connesso. L'autore dell'interpellanza ha la precedenza nella
risposta al Governo, ma il Presidente del Gruppo al quale appartiene
l'interpellante, o in mancanza l'interpellante medesimo, può designare
un altro deputato del Gruppo per sostituirlo in caso di impedimento.
Dopo che l'interpellante ha svolto l'interpellanza, è aperta una discussione generale, alla quale ciascun deputato può iscriversi.
Accanto agli istituti dell'interrogazione e dell'interpellanza non è
previsto invece quello della mozione vera e propria. Però, come si è detto,
le interpellanze hanno una notevole somiglianza con le nostre mozioni,
anche perchè nella discussione di esse possono essere presentati ordini
del giorno motivati. Uno dei firmatari di tali ordini del giorno ha diritto
alla parola e ciascun deputato può dichiarare il suo voto in merito con
interventi di durata non superiore ai cinque minuti. La precedenza spetta
agli ordini del giorno puri e semplici, nonché a quelli richiedenti l'istituzione di una Commissione di inchiesta. Tutti gU ordini del giorno sono
votati dall'Assemblea: prima della votazione possono essere presentati
emendamenti o aggiunte di firme.
Circa le mozioni di fiducia e di sfiducia la nuova Costituzione stabilisce che l'Assemblea nazionale può mettere in causa la responsabilità
del Governo mediante la votazione di una mozione di sfiducia. Tale
mozione non è ammissibile se non è firmata da almeno un decimo dei
DIZIONARIO PARLAMENTARE
127
membri dell'Assemblea nazionale stessa. La votazione non può aver
luogo prima di 48 ore dalla presentazione della mozione. Sono verificati
solo i voti favorevoli alla mozione di fiducia, che deve essere approvata
a maggiormiza dei componenti l'Assemblea. Se la mozione è respinta,
i firmatari non possono proporne una nuova nel corso della stessa sessione. Però, poiché il Primo Ministro può impegnare la responsabilità
del Governo dinanzi all'Assemblea sulla votazione di un testo, la Costituzione stabilisce che tale testo è considerato adottato, salvo che sia approvata una mozione di sfiducia, presentata nel termine di 24 ore, anche dai
firmatari di una mozione respinta nella stessa sessione.
Quando l'Assemblea nazionale adotta una mozione di sfiducia, il
Primo Ministro deve presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Gabinetto.
In Germania, il Regolamento del Bundestag, approvato il 6 dicembre 1951, prevede gh istituti dell'interrogazione, dell'interpellanza e della
mozione, mentre la Costituzione Federale disciplina solo la mozione di
sfiducia.
È previsto innanzi tutto che ciascun deputato può rivolgere al Governo federale brevi interrogazioni con richiesta di risposta orale. A
tale scopo l'Assemblea deve riservare ogni mese un'ora alle interrogazioni, il cui oggetto deve comunque essere comunicato almeno con tre
giorni di tempo al Ministro competente. La risposta del Governo non
dà luogo a discussione, ma l'interrogante può fare altre domande che
ritenga necessarie in relazione all'oggetto della interrogazione.
Interrogazioni con risposta scritta possono essere presentate al Presidente con una breve motivazione da parte di membri dell'Assemblea,
che raggiungano un numero pari a quello minimo prescritto — nella legislatura in atto — per la costituzione di un Gruppo Parlamentare. Scopo
delle interrogazioni è quello di chiedere al Governo federale informazioni
su oggetti determinati. Dopo la risposta del Governo, se il deputato non
è sodisfatto, o se entro quattordici giorni non giunge alcuna risposta,
egli può di nuovo presentare la sua interrogazione.
Le interpellanze al Governo federale devono essere presentate in
forma succinta, con precisa determinazione dell'oggetto e con una breve
motivazione scritta: debbono essere firmate da almeno trenta deputati.
Il Presidente comunica al Governo federale le interpellanze e lo invita
a dichiarare per iscritto se e quando risponderà.
Uno degli interpellanti può prendere la parola per una esposizione
dei motivi della interpellanza, prima che il Governo risponda, mentre alla
risposta del Governo seguirà immediatamente la discussione, ove sia
r
128
RASSEGNA PARLAMENTARE
richiesta da almeno trenta deputati presenti alla seduta. Se il Governo
rifiuta di rispondere a una interpellanza
successive
deliberare
meno trenta deputati vi si dichiarino favorevoli.
poi
appoggiata
trenta membri presenti: la mozione stessa può essere inviata per il suo
esame ad una Commissione o la sua votazione può essere rimandata alla
seduta successiva.
È prevista, inoltre, la mozione di sfiducia al Cancelliere federale, che
deve essere appoggiata da un quarto dei membri dell'Assemblea e deve
essere redatta in modo da proporre per l'elezione del nuovo Cancelliere
un candidato designato nominativamente. Tra la presentazione della mozione e l'elezione debbono trascorrere quarantotto ore.
In Inghilterra le norme permanenti della Camera dei Comuni, quali
risultano fino al 20 novembre 1950, prevedono l'istituto della interrogazione. Questa non deve di regola riguardare argomenti, né contenere
espressioni di un'opinione, né insinuazioni, né allusioni dirette alle discussioni in corso, né enunciazioni di fatti diversi da quelli strettamente necessari per la comprensione dell'interrogazione stessa. Molte interrogazioni
si rifanno a precedenti divergenze tra deputati e ministri e tendono tanto
a sollecitare provvedimenti invocati dal popolo, quanto ad ottenere informazioni.
Il primo esempio di interrogazione sembra risalire al 1721, ma solo
nel 1835 l'elenco delle interrogazioni apparve sul FogUo di Informazioni
Parlamentari, mentre l'introduzione di norme particolari per regolarne
l'orario dello svolgimento e il modo di presentarle e di rispondervi risale
alla seconda metà del secolo scorso (34). Prima vi erano al loro posto le
petizioni, spesso recanti milioni di firme.
L'interrogazione è in grandissimo uso nel Parlamento inglese, sia per
la rapidità del suo svolgimento, sia perchè con tale mezzo possono essere
sollevate le questioni più disparate.
L'annunzio delle interrogazioni è dato dai deputati, per iscritto, al
Segretario Generale al banco della Presidenza. Le norme permanenti
riguardano i giorni in cui possono essere svolte le interrogazioni ordi(34) Come riferisce il TODD, Governo Parlamentare in Inghilterra, trad. it.,
Torino .1886, pag. 921, fu esattamente nel 1854, allorquando venne compilato dal
MAY, sotto la direzione dello SPEAKER, il Manuale delle regole e degli ordini della
Camera dei Comuni, che si introdussero norme particolari in materia.
1
4a
DIZIONARIO PARLAMENTARE
129
narie e quelle speciali in caso di urgenza. Sono previste quelle con rispo
sta orale e quelle con risposta scritta, come pure può aversi la trasformazione di un'interrogazione da orale a scritta, qualora l'interrogante non
risulti presente al momento dello svolgimento, ovvero il suo turno non
sia ancora giunto allo scadere di una determinata ora, a meno che non
si accetti il rinvio ad altra seduta.
Se il Ministro rifiuta di rispondere ad una interrogazione su un argomento di pubblico interesse, può interpellarsi in merito la Camera.
Interpellanze vere e proprie possono individuarsi, nella sola Camera
dei Lords nelle « motions for papers », molto diffuse in quel ramo del
Parlamento perchè producono brevi dibattiti su iniziativa individuale e
perchè danno diritto all'interpellante di rispondere.
La mancanza nel diritto parlamentare inglese di mozioni vere e proprie nel senso da noi dato a questa parola sembra doversi giustificare
col fatto che i deputati possono colà senza alcuna Umitazione presentare
a proposte » di ogni genere : se queste avranno contenuto legislativo, si
tratterà di proposte di legge di iniziativa parlamentare; se avranno invece
contenuto di altro genere si tratterà in sostanza di qualcosa di analogo
alle nostre mozioni.
Il termine « motion » acquista invece significato assai diverso e riferibile ad istituti alquanto diversi tra loro, ma tutti riconducibili al concetto di « mozione d'ordine », quale è inteso da noi nelle riunioni degli
organi collegiali, cioè di una iniziativa che si riferisce alla posizione della
questione discussa, a un richiamo al regolamento o alla logica dei dibattiti, o comunque a questioni di carattere essenzialmente procedurale.
Così, aUa Camera dei Comuni, sono previste mozioni per l'aggiornamento al fine di facilitare il compimento dei lavori dei Comitati permanenti, per consentire l'inizio dell'esame di un disegno di legge, ecc. ecc.
Secondo le norme regolamentari della Camera dei Rappresentanti
degU Stati Uniti d'America, quali risultano dal testo approvato nel 1789,
con le modificazioni apportatevi sino al 1951, non sono previste interrogazioni e interpellanze, ma solo richieste che, inviate ai Capi dei Dipartimenti, devono ottenere risposta entro una settimana. Ciò dipende evidentemente dal diverso sistema costituzionale, basato sul principio della divisione dei poteri e deirirresponsabilità dell'esecutivo di fronte al
Congresso.
Come in Inghilterra, con il termine a motion » si indicano soprattutto
le mozioni d'ordine (per un rinvio, per un rinvio a giorno fisso, per soprassedere, per una pregiudiziale, per il ricorso a una diversa procedura,
ecc.). Mozioni vere e proprie o risoluzioni rientrano invece nelle proposte
130
kÀSSÈGNA t^ARLAMÉNTÀRÈ
di iniziativa parlamentare, che possono riguardare qualsiasi genere di
questioni. Tali mozioni o risoluzioni sono redatte per iscritto su iniziativa anche di un solo deputato e vengono inserite nel processo verbale
col nome del proponente, a meno che non siano ritirate nello stesso
giorno. Possono essere ritirate anche dopo che il Presidente ne abbia dato
comunicazione alla Camera, ma non dopo che siano intervenuti una deliberazione o un emendamento al riguardo.
MAURO STRAMACCI