2006 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini Quaderni ASRI Materiali di documentazione per l’atto aziendale 81 a cura della Direzione Generale AUSL Rimini Indice Direttiva alle aziende sanitarie per l’adozione dell’atto aziendale........................................................ pag 2 Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale............................................................ pag 21 Protocollo d’intesa tra regione emilia romagna e universita’ degli studi di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Emilia, Parma ........................................................... pag 38 “Direttiva alle aziende sanitarie per l’adozione dell’atto aziendale” di cui all’art.3, comma 4 della L.R n.29/2004 1. Obiettivi generali e ambito di applicazione 2. Valori, Principi e Priorità di politica sanitaria Partecipazione dei cittadini, degli utenti e degli operatori Trasparenza nei risultati, nelle procedure e nei processi organizzativi Integrazione istituzionale, finanziaria, organizzativa e professionale 3. L’azienda sanitaria ed i suoi organi 3.1 La terza aziendalizzazione 3.2 La direzione generale e le direzioni tecniche aziendali 3.3 Il collegio di direzione: funzioni, composizione e funzionamento 3.4 Il collegio aziendale delle professioni sanitarie 4. La struttura dell’azienda: Distretti e Dipartimenti 04 4.1 Distretti: funzioni, ruolo e relazioni con gli Enti Locali 4.2 Dipartimenti: funzioni ed organi di governo 2 1. Obiettivi generali ed ambito di applicazione 1.1 La Legge Regionale 29/2004 prevede che gli atti aziendali che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento delle aziende sanitarie siano adottati dal direttore generale in coerenza con direttive emanate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente (art. 3, comma 4). Queste direttive aggiornano i precedenti indirizzi per la emanazione degli atti aziendali, al fine di adeguarli alle modifiche intercorse, con particolare riguardo alle Leggi Regionali 29/2004 e 2/2003, al nuovo Protocollo regionale d’intesa fra Regione ed Università, nonché alle priorità di politica sanitaria definite dal Piano sociale e sanitario attualmente in discussione. 1.2 Le direttive si riferiscono a tutte le forme di azienda sanitaria del Servizio sanitario regionale della Regione Emilia-Romagna individuate dalla L.R. 29/2004, Aziende USL, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie nonche’ agli Istituti Ortopedici Rizzoli. Le direttive hanno l’obiettivo primario di delineare la configurazione degli assetti organizzativi e delle relazioni funzionali che le aziende dovranno assumere al proprio interno, nelle reciproche relazioni e nei rapporti con gli Enti Locali e con la Regione. A questo scopo, i valori ed i principi generali di organizzazione e di funzionamento del SSR desunti dalla LR 29/2004 e dalla LR 2/2003 e le priorità di politica sanitaria indicate dal Piano Sociale e Sanitario individuano le funzioni che le Aziende sanitarie devono sviluppare e delineano i nuovi assetti organizzativi e le nuove relazioni più adeguati al loro sviluppo. 1.3 L’emanazione di indirizzi comuni a tutte le forme di azienda è resa possibile e, al tempo stessa, richiesta dal fatto che la legge regionale 29/2004 in attuazione delle competenze in materia di ricerca e di assistenza riconosciute alle Regioni dalla riforma costituzionale in atto prevede, per tutte le aziende sanitarie e nel rispetto delle peculiarità di ciascuna, l’esercizio delle funzioni di assistenza, di ricerca e di formazione. Tutte le aziende del SSR condividono la comune tensione verso l’integrazione della tradizionale funzione primaria di assistenza con quelle di ricerca e di formazione. Tuttavia, le diverse forme di azienda attribuiscono un peso relativo diverso a ciascuna delle tre componenti, che costituiscono comunque componenti essenziali di un servizio sanitario moderno che intende mantenersi tale. 1.4 Le direttive intendono garantire un profilo omogeneo alla struttura e al funzionamento delle aziende sanitarie, nel rispetto delle funzioni proprie 04 3 alle loro diverse forme, tenendo conto delle peculiarità locali e salvaguardando l’espressione dell’autonomia su cui si basa la responsabilità di ciascuna azienda. Esse riservano particolare attenzione ad individuare le competenze ed i poteri che gli atti aziendali devono attribuire agli organi aziendali al fine di permettere un efficace esercizio delle loro funzioni ed alla distinzione fra assetti organizzativi ed articolazioni di governo all’interno delle aziende. Minore prescrittività è invece imposta alla definizione della composizione e del funzionamento degli organi e degli organismi aziendali, in ragione sia della generalità di questi indirizzi, che valgono per tutte le aziende sanitarie della regione indipendentemente dalla loro forma, sia del rispetto della autonomia organizzativa di ciascuna azienda, nell’ambito dei vincoli generali di sistema. In taluni punti, infine, le direttive si limitano ad evidenziare problemi che appaiono sufficientemente importanti e diffusi da dover essere indicati come oggetti di attenzione particolare da parte dell’atto aziendale e tuttavia così intrinseci alla organizzazione e al funzionamento dei servizi da non permettere di indicare una soluzione univoca, valida per tutte le aziende. 2. Valori, Princìpi e Priorità di politica sanitaria Partecipazione dei cittadini, degli utenti e degli operatori Trasparenza nei risultati, nelle procedure e nei processi organizzativi Integrazione istituzionale, finanziaria, organizzativa e professionale La legge regionale n. 29 del 2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario nazionale” definisce i valori ispiratori ed i principi fondamentali che guidano l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale (SSR) e devono quindi trovare espressione e concreta attuazione negli atti aziendali delle Aziende sanitarie della regione, in armonia con le direttive emanate dalla Giunta. I cinque principi ispiratori del SSR comprendono: la responsabilità pubblica della tutela della salute; la universalità ed equità di accesso ai servizi sanitari per tutte le persone presenti sul territorio regionale; la globalità di copertura in base alla necessità assistenziale di ciascuno, secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza; il finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale; la portabilità dei diritti in tutto il territorio nazionale. 04 4 Da questi principi generali discendono la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute, che si esprime sia a livello individuale sia a livello collettivo; il principio della libera scelta del luogo di cura, che discende e dipende dai principi di universalismo ed equità di accesso e include tutte le persone presenti nel territorio regionale, ampliando la tutela della salute delle persone migranti; la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori del SSR, che comprende la loro partecipazione ai processi decisionali, direttamente ed attraverso le organizzazioni di rappresentanza collettiva; lo sviluppo delle attività di ricerca e di formazione per l’innovazione tecnologica ed organizzativa dei servizi e il miglioramento continuo della qualità dell’assistenza. A questo scopo la Regione promuove la collaborazione fra il SSR ed il sistema delle Università della regione, in ragione del loro ruolo fondamentale nello sviluppo della ricerca e della formazione. I princìpi di organizzazione definiti dall’art. 2 della L.R. 29/2004 attribuiscono alla Regione la responsabilità di garantire i livelli essenziali di assistenza attraverso le Aziende USL e le Aziende ospedaliere, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e le Aziende ospedaliero-universitarie, organizzate secondo le specificazioni e le peculiarità previste rispettivamente dagli articoli 9 e 10 della L.R. 29/2004. Essi prevedono il dovere di ciascuna azienda sanitaria e del SSR nel suo complesso di offrire prestazioni e servizi di elevata qualità tecnica, professionale e relazionale. A questo dovere sono connessi a livello generale di sistema l’accreditamento istituzionale e la definizione degli accordi contrattuali e, a livello aziendale, la partecipazione organizzativa ed il governo clinico degli operatori, che comportano il loro coinvolgimento nella elaborazione delle strategie aziendali e nella organizzazione dei servizi da un lato e nella revisione sistematica della qualità dei servizi, della appropriatezza delle prestazioni e della continuità dell’assistenza dall’altro. Queste attività a livello aziendale trovano espressione istituzionale nel Collegio di direzione, elevato al rango di organo aziendale. Costituiscono inoltre principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento del SSR l’integrazione fra gli interventi di natura sociale e le attività di assistenza sanitaria, da realizzarsi principalmente a livello distrettuale e per i servizi ad elevata integrazione sanitaria e la promozione e lo sviluppo delle attività di ricerca, di formazione e di formazione permanente, in collaborazione con le Università della Regione, anche avvalendosi della Conferenza Regione-Università, secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle rispettive autonomie. 04 5 I princìpi di funzionamento affermano inoltre l’obbligo di trasparenza e di partecipazione che ricade sulle Aziende, per favorire la valutazione dei servizi e la partecipazione alle scelte assistenziali dei cittadini, degli utenti e delle loro organizzazioni. Costituisce inoltre un principio ispiratore del SSR la compartecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria e sociosanitaria attraverso la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e il Comitato di distretto, e, a livello regionale, la Commissione Regione-Autonomie Locali. L’atto aziendale disciplina le modalità con cui le aziende sanitarie favoriscono la partecipazione dei cittadini alle scelte generali di politica sanitaria e a quelle relative all’organizzazione dei servizi attraverso idonee forme di consultazione riguardo alla individuazione delle priorità e alla elaborazione di proposte di programmi di intervento. Tali iniziative sono sia rivolte alla generalità dei cittadini e condotte in collaborazione con gli Enti Locali, secondo le esperienze già maturate attraverso i Piani per la Salute, sia sviluppando relazioni strutturate con associazioni di cittadini e/o di utenti, generali o specifiche per condizione o per problema. L’atto aziendale disciplina altresì l’attività a livello aziendale e distrettuale dei Comitati consultivi misti previsti dagli artt. 15 e 16 della L.R. 19/1994 e successive modifiche. Queste forme di partecipazione vanno distinte dalle indagini sul gradimento dei servizi offerti e/o utilizzati condotte periodicamente dalle aziende sanitarie come strumento operativo per la gestione dei loro servizi. La legge regionale n. 29/2004 dà ampio rilievo al tema della valorizzazione delle risorse umane e professionali attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali; lo sviluppo delle relazioni interne, con forme strutturate di partecipazione organizzativa; l’attribuzione del potere di elaborazione e di proposta rivolte alla direzione generale rispetto alle scelte di governo aziendale. Accanto alle forme già ampiamente praticate di confronto e di concertazione con le rappresentanze sindacali collettive, si promuove quindi un terreno di coinvolgimento strutturato delle diverse espressioni professionali ai processi di sviluppo e miglioramento dell’organizzazione del lavoro e della qualità dei servizi. L’atto aziendale ha il compito di favorire lo sviluppo di questi processi, assumendo come obiettivi unificanti della partecipazione organizzativa i temi dell’integrazione professionale ed organizzativa che costituiscono gli obiettivi strategici della programmazione regionale e aziendale, cui devono pertanto essere finalizzati anche i sistemi di 04 6 partecipazione. All’atto aziendale spettano tuttavia alcune indicazioni, mentre l’articolazione delle forme e dei percorsi della partecipazione organizzativa può essere meglio definita attraverso i suoi regolamenti attuativi. In questo modo è possibile coniugare la chiarezza degli orientamenti generali con una concezione opportunamente flessibile ed evolutiva di sistemi in buona parte ancora non consolidati. In particolare, agli atti aziendali è affidato il compito di stabilire: le forme con cui vengono articolati, comunicati e posti a verifica la definizione degli obiettivi aziendali e la valutazione del loro raggiungimento, favorendo la trasparenza dei risultati attesi e di quelli conseguiti e dei vincoli imposti dal contesto e fissando i criteri generali della comunicazione interna, intesa anche come ascolto; le forme con cui si realizza l’integrazione professionale nelle singole strutture aziendali e nelle relazioni fra diverse unità operative, privilegiando il lavoro di gruppo quale modalità organizzativa regolata e la formazione integrata di èquipe. Ai successivi regolamenti spetterà invece la definizione più puntuale di: organizzazione del lavoro e della formazione per piccoli gruppi multiprofessionali; sistemi di verifica, per risultati e per prestazioni, della qualità dei processi; forme organizzative che sostengano la comunicazione interna e l’innovazione (gruppi di miglioramento, équipe per l’integrazione, punti formalizzati di comunicazione e di ascolto, ecc). La trasparenza rappresenta la condizione per tutte le forme di partecipazione dei cittadini e degli operatori, a tutti i livelli di governo delle aziende e di gestione dei servizi. L’atto aziendale definisce le modalità attraverso cui si realizza il dovere di trasparenza delle Aziende relativamente sia alle procedure e ai loro processi interni (rispetto, ad esempio, ai criteri di selezione e di valutazione della dirigenza aziendale) sia alle attività svolte e ai risultati ottenuti, attraverso idonee forme di comunicazione rivolte alla popolazione di riferimento da un lato e agli organi istituzionali dall’altro, quali primariamente la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, la Giunta e l’Assemblea legislativa regionali. In particolare, gli impegni delle Aziende riguardo alle nuove procedure previste dall’art. 6 della L.R. 29/2004 relative a certificazioni dei bilanci aziendali e sperimentazione del bilancio di missione, nonché 04 7 all’inserimento delle competenti Commissioni dell’Assemblea Legislativa nel processo di approvazione dei bilanci aziendali da parte della Giunta saranno disciplinate con apposita indicazione regionale. 3. L’Azienda sanitaria ed i suoi organi 3.1 La terza aziendalizzazione Le innovazioni introdotte dalla L.R. 29/2004 prefigurano una terza forma di aziendalizzazione, dopo le prime esperienze condotte a seguito del d.lgs. 502/1992 (recepite con la L.R. 19/1994) e la revisione operata con il d.lgs. 229/1999 (recepita con la Legge Regionale 11/2000) ridefinendo le funzioni delle Aziende sanitarie, la loro governance interna e le relazioni con i soggetti esterni, fra cui primariamente gli Enti locali e la Regione. In particolare, i punti più rilevanti della nuova configurazione delle aziende ai fini della predisposizione dell’ atto aziendale sono i seguenti: a. tutte le aziende sanitarie devono integrare la tradizionale e primaria funzione di assistenza con le funzioni di formazione e di ricerca, il cui sviluppo è indispensabile per garantire un flusso costante di innovazione al sistema. La differenza fra le principali tipologie di aziende sanitarie (aziende USL, aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie e IRCCS) è quindi nel grado/intensità che le tre funzioni fondamentali assumono in ciascuna, mentre è comune a tutte le aziende sanitarie la ricerca della forma più efficace per la loro integrazione; b. le aziende si caratterizzano per partecipazione, decentramento e collegialità nell’assunzione da parte del direttore generale delle decisioni strategiche relativamente allo sviluppo dell’azienda e all’organizzazione dei servizi. La partecipazione interna, assicurata nelle forme previste dal paragrafo precedente, è arricchita dalle responsabilità attribuite al Collegio di direzione, cui viene conferita ampia autonomia di elaborazione e di proposta. Il decentramento è assicurato dall’articolazione a livello distrettuale del governo dell’azienda, attraverso un ruolo più incisivo del direttore di distretto, che assicura le relazioni con gli Enti locali previste dall’art. 5 della L.R. 29/2004 e dall’art. 51 della L.R. 27/2004. Una più ampia collegialità nella valutazione delle proposte e nella loro traduzione in atti programmatori è richiesta dalla valorizzazione delle diverse componenti professionali interne all’azienda, assieme al più 04 8 incisivo ruolo di indirizzo e di valutazione assunto dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria, ed alla più ampia autonomia distrettuale che pongono alla direzione generale nuovi e più impegnativi compiti per garantire un governo unitario dell’azienda. Queste due caratteristiche fondamentali attribuite alle nuove aziende sanitarie dalla Legge regionale 29/2004 richiedono una riconsiderazione del ruolo della direzione strategica e, in questo contesto, del direttore generale, cui competono tutti i poteri di gestione all’interno dell’azienda. 3.2 La Direzione generale e le direzioni tecniche aziendali La configurazione istituzionale conferita alle aziende sanitarie dalla Legge regionale 29/2004 comporta modifiche all’ordinamento interno ed al contesto esterno. Il nuovo contesto interno ed esterno caratterizza la direzione generale come un organismo che opera in modo collegiale assicurando il concorso dei diversi punti di vista tecnici e professionali alle fasi di elaborazione e di verifica dei programmi di sviluppo e di organizzazione dei servizi e realizzandone l’integrazione per definire le strategie aziendali. Il coordinamento e l’azione di sintesi realizzate dalla direzione generale assicurano il recepimento degli indirizzi di politica sanitaria della Regione e degli Enti locali, mantengono la complessiva coerenza dell’azione di governo dell’azienda e sviluppano le relazioni interaziendali specifiche di area vasta nonché la cooperazione di sistema. La collegialità permette una più efficace integrazione a livello aziendale della partecipazione delle sue componenti professionali e tecniche nonché della autonomia operativa realizzata a livello distrettuale dalla articolazione del governo aziendale, che attribuisce più ampie responsabilità al direttore di distretto in attuazione delle politiche aziendali a livello locale (v.oltre). La direzione generale si avvale delle competenze tecnico-professionali del direttore delle attività socio-sanitarie previsto dall’art. 3, comma 5 della L.R. 29/2004 e della direzione infermieristica e tecnica, della direzione medica di presidio e della direzione farmaceutica (quando non organizzata in dipartimento o programma specifico). La nuova figura del direttore delle attività socio-sanitarie istituita dalla L.R. 29/2004 rafforza il processo di integrazione fra sociale e sanitario, che segna una delle principali priorità del nuovo ciclo di Piano. Al 04 9 direttore delle attività socio-sanitarie compete la funzione di coordinamento tecnico a livello aziendale delle attività riconducibili alla integrazione socio-sanitaria, che si sviluppano a livello di distretto e vengono mantenute sotto la responsabilità del direttore di distretto. Direzione sanitaria La direzione sanitaria promuove l’accesso tempestivo ed appropriato ai servizi e garantisce la continuità dell’assistenza, integrando i percorsi assistenziali fra i presidi e con i servizi territoriali, in collaborazione con le direzioni di distretto; cura l’organizzazione ed assicura il monitoraggio e la verifica del volume e della qualità dell’attività assistenziale, nell’ambito degli indirizzi strategici generali dell’azienda definiti dalla programmazione territoriale dei servizi che devono essere messi a disposizione della popolazione di riferimento. A questo scopo, il direttore sanitario si avvale delle indicazioni dei direttori di distretto, delle proposte elaborate dal Collegio di direzione nonché, limitatamente ai propri settori specifici di attività, del direttore delle attività sociosanitarie, del responsabile medico di presidio, della direzione infermieristica e tecnica aziendale e della direzione aziendale dell’assistenza farmaceutica, ove presente. Il direttore sanitario inoltre coordina la funzione di staff assicurata dalla medicina legale, assicurando l’attuazione del sistema aziendale per la gestione del rischio, che realizza la sua operatività a livello dipartimentale (v.oltre), nonchè l’esercizio delle funzioni relative alla responsabilità professionale e alla gestione del contenzioso (in collaborazione con gli appositi uffici della direzione amministrativa) e delle prestazioni complesse. Direzioni tecniche aziendali Le direzioni tecniche aziendali contribuiscono alla elaborazione e garantiscono l’omogeneità della attuazione delle politiche aziendali definite dalla direzione generale. In base alle indicazioni della direzione sanitaria aziendale esse sviluppano sinergie reciproche e assicurano il supporto tecnico-operativo ai dipartimenti ospedalieri e territoriali. In particolare: La direzione medica di presidio realizza l’integrazione organizzativa dei presidi ospedalieri in cui si articola l’assistenza ospedaliera aziendale e garantisce la sua rispondenza ai piani di committenza; cura l’accesso ai servizi e la continuità dell’assistenza; assicura il supporto ai direttori di 04 10 dipartimento nella programmazione e nella valutazione della verifica dell’efficacia dei risultati e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse assegnate, nella attuazione del programma di gestione del rischio e nella gestione delle risorse professionali di competenza. La direzione dell’assistenza farmaceutica, ove presente, supporta i direttori di dipartimento al fine di ottimizzare l’uso dei farmaci e di altri dispositivi medici, migliorando l’appropriatezza prescrittiva, attraverso la definizione di linee guida, protocolli terapeutici e prontuari farmaceutici in collaborazione con tutti gli operatori interessati, adottando idonee modalità di distribuzione e sviluppando la sicurezza dei pazienti. La direzione infermieristica e tecnica collabora con i direttori dei dipartimenti ospedalieri e territoriali allo sviluppo di processi assistenziali coerenti con le strategie aziendali. In questo ambito, la direzione infermieristica e tecnica organizza le risorse professionali di competenza, nel rispetto degli accordi sindacali e della necessità di integrazione multiprofessionale. Particolare attenzione sarà rivolta agli aspetti relativi allo sviluppo professionale e alla programmazione, selezione, inserimento e valutazione delle risorse professionali di competenza, nonché allo sviluppo del sistema premiante e della produttività. Direzione amministrativa La direzione amministrativa assicura l’attuazione del sistema di governo economico-finanziario aziendale e garantisce che i sistemi e le organizzazioni di supporto alla erogazione dell’assistenza sanitaria siano orientati ai processi produttivi e ne assecondino l’evoluzione nel tempo. La crescente importanza di processi di supporto con una rilevante impronta tecnico-operativa configura questa direzione più sul versante del coordinamento e della integrazione dei servizi tecnici di supporto che sulla conduzione dei singoli servizi “amministrativi” in senso stretto, orientandoli al funzionamento desiderato, piuttosto che determinando i contenuti tecnici delle decisioni. Particolare centralità assumono in questo contesto i problemi legati alla gestione del personale ed alla funzione di approvvigionamento, anche in considerazione della priorità attribuita dalla L.R. 29/2004 allo sviluppo delle risorse umane ed in particolare allo sviluppo della funzione di formazione in tutte le aziende sanitarie da un lato e allo sviluppo di forme diverse di collaborazione fra 04 11 le aziende e con la Agenzia regionale degli acquisti per l’acquisizione di beni e servizi. Per quanto riguarda la gestione del personale, un obiettivo che l’organizzazione aziendale definita dal nuovo atto aziendale deve proporsi è la integrazione delle competenze tra l’amministrazione del personale e la sua direzione professionale. L’organizzazione dovrebbe favorire la elaborazione e la gestione di una politica del personale che articoli acquisizione, percorsi di carriera, formazione, valutazione e sistema premiante in modo congruente alle scelte strategiche dell’azienda, anche al fine di supportare le responsabilità gestionali dei direttori di dipartimento e di unità operativa. Il coordinamento delle politiche di acquisto fra un numero sempre maggiore di aziende diverse per beni e servizi sempre più complessi e critici nell’ambito del processo assistenziale rappresenta un positivo esempio di razionalizzazione dei processi, ma pone anche il rischio di allentare i rapporti con gli utilizzatori finali dei beni, da cui dipende l’efficienza e la qualità del processo assistenziale. Analogamente, la ricerca della correttezza e dell’efficiente acquisizione dei materiali di consumo e delle tecnologie durevoli deve combinarsi con il concorso di esperti del bene da acquisire e di esperti del modo specifico di impiego. 3.3 Il Collegio di direzione: funzioni, composizione e funzionamento. Il Collegio di direzione è organo dell’azienda con compiti di elaborazione e di proposta nei confronti del direttore generale per l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per le attività di formazione e di formazione permanente, di ricerca e di innovazione. L’atto aziendale disciplina inoltre le modalità con cui il Collegio di direzione partecipa all’elaborazione del programma aziendale di formazione permanente, in collaborazione con il Collegio delle Professioni sanitarie e con i singoli dipartimenti e formula proposte in materia di libera professione, inclusa l’individuazione di strumenti e di modalità per il monitoraggio dell’attività libero-professionale intramuraria e per la valutazione dei tempi di attesa, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4 della L.R. 29/2004. Il Collegio di direzione esprime inoltre parere sul regolamento attuativo dell’atto aziendale nonchè su attività aziendali di carattere strategico individuate dall’atto aziendale che incidono sulla organizzazione dei servizi e possono comportare rilevanti effetti sulla qualità dell’assistenza. 04 12 In caso di decisioni assunte dal direttore generale in dissenso rispetto al parere o alle proposte del Collegio di direzione, il direttore generale formula adeguate motivazioni, che trasmette al Collegio. Il Collegio di direzione è in carica per tre anni e la sua composizione è disciplinata dall’atto aziendale, prevedendo comunque come membri di diritto i direttori dei dipartimento aziendali. Fanno altresì parte del Collegio medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con compiti di coordinamento e specialisti ambulatoriali responsabili di struttura organizzativa, complessivamente identificati in un numero compreso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque, secondo le modalità previste dall’atto aziendale. L’atto aziendale disciplina altresì la partecipazione al Collegio di direzione di componenti della direzione aziendale, incluse figure infermieristiche e tecnico-sanitarie o riabilitative cui siano state attribuite responsabilità organizzative di livello aziendale o dipartimentale. Il Collegio di direzione è presieduto dal direttore sanitario dell’azienda. Il funzionamento del Collegio di direzione è disciplinato da apposito regolamento elaborato dal Collegio ed adottato dal direttore generale, prevedendo la possibilità che il Collegio elegga al proprio interno un vicepresidente. Le funzioni attribuite al Collegio di direzione richiedono il potenziamento e la riorganizzazione delle attività di formazione, ricerca e di gestione del rischio attualmente svolte in numerose aziende sanitarie attraverso uffici variamente denominati, generalmente collocati in staff al direttore generale. Tali attività dovrebbero rientrare, in base agli attuali indirizzi, nelle competenze dei dipartimenti e del Collegio di direzione. Per quanto riguarda il programma aziendale di formazione, l’atto aziendale e/o il suo regolamento attuativo dovrà prevedere che il programma di formazione aziendale nell’ambito della ECM (oggi predisposto dagli uffici formazione) sia elaborato e proposto al direttore generale da parte del Collegio di direzione, che diventa quindi il referente diretto degli uffici formazione per questa fase. Ottenuta l’approvazione da parte del direttore generale, gli stessi uffici curano l’attuazione del programma, in collaborazione con i referenti presenti a livello dipartimentale (v. oltre). Particolare attenzione nello svolgimento di questa funzione dovrà essere dedicata allo sviluppo delle attività formative previste per ciascuna azienda nell’ambito della rete formativa regionale prevista dal Protocollo d’intesa fra Regione ed Università, che riguarda in particolare i corsi di laurea per le professioni sanitarie ed i corsi di specializzazione 04 13 medica. Dal momento che, in base al Protocollo Regione-Università, questo comporta il riconoscimento formale sia da parte dell’Università sia da parte dell’Azienda delle attività didattiche già attualmente svolte in varie forme da personale dipendente dal SSN, l’atto aziendale deve riconoscere esplicitamente questa funzione, individuando le aree dell’azienda principalmente interessate, delineando il suo assetto organizzativo generale, ed indicando le specifiche responsabilità della Direzione generale, del Collegio di direzione e dei direttori di dipartimento e di unità operativa in attuazione del Protocollo d’Intesa Regione-Università in merito alla formazione specialistica. La gestione del rischio è una componente essenziale della funzione di governo clinico che ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni in molte delle sue numerose componenti, che devono tuttavia essere ora ricomposte in un sistema integrato a livello aziendale e (in parte) regionale. Tre problemi fondamentali emergono: 1) ricomporre in un modello integrato attività attualmente disperse in settori diversi, clinici, amministrativi e tecnici; 2) sviluppare la funzione di consulenza e supporto ai clinici responsabili della attività assistenziale per quesiti di natura etico-professionale e problemi di responsabilità professionale; 3) organizzare la gestione del contenzioso, incluse le relazioni con le compagnie assicurative, integrando competenze economiche, legali, cliniche e medico-legali. L’atto aziendale dispone la organizzazione integrata delle diverse componenti della gestione del rischio secondo il Programma aziendale di gestione del rischio, adottato dal Direttore generale su proposta del Collegio di direzione e diretto dal Direttore sanitario aziendale, avvalendosi di una funzione in staff alla Direzione generale. Le attività relative al Programma aziendale di gestione del rischio hanno nel Collegio di direzione l’organo di governo e nei Dipartimenti la principale sede operativa e di gestione. (Ulteriori e più puntuali indicazioni sulle funzioni e sulla ottimale collocazione delle attività di medicina legale saranno date da parte della Regione nell’ambito della riorganizzazione dei Dipartimenti di sanità pubblica). La funzione di ricerca e sviluppo dell’innovazione tecnologica ed organizzativa rappresenta una funzione istituzionale delle aziende sanitarie, al pari della funzione di assistenza ed è strettamente connessa alle attività di formazione, con cui deve essere integrata. Al fine di sviluppare le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del SSR, la Regione ha avviato il Programma di Ricerca ed Innovazione (PRI-ER) che prevede il finanziamento di una serie si programmi di ricerca e di innovazione tecnologica ed organizzativa in ambito cardiologico, oncologico e della assistenza territoriale. Con questo programma la 04 14 Regione intende sviluppare sia la capacità di cogliere tempestivamente le nuove opportunità e di selezionare le nuove tecnologie che dovranno essere adottate dal SSR, sia aumentare la capacità di “assorbimento” delle nuove iniziative da parte delle aziende. Mentre il primo obiettivo sarà perseguito principalmente attraverso iniziative a livello regionale (in collaborazione con le Aziende e con ovvi riferimenti nazionali ed internazionali), il secondo afferisce principalmente al livello aziendale, e dovrà essere perseguito attraverso una organizzazione specifica delle aziende. In tale organizzazione, il Collegio di direzione rappresenta il punto di collegamento e di elaborazione di programmi di ricerca e di valutazione delle innovazioni organizzative e di programmi di formazione, gestiti a livello dipartimentale ed orientati sia a coloro che hanno la responsabilità diretta della gestione della tecnologia sia ai loro principali utilizzatori. Inoltre, anche al fine di garantire la necessaria trasparenza, le Aziende sanitarie dovranno istituire sistemi per il controllo di gestione delle risorse direttamente ed indirettamente dedicate a tali attività, evidenziando in particolare fonti di finanziamento e destinatari delle ricerche “commissionate” dall’esterno. Al Comitato Etico aziendale spetta infine l’accertamento e la segnalazione di eventuali conflitti di interesse. 3.4 Il Collegio Aziendale delle Professioni sanitarie. Il Collegio aziendale delle professioni sanitarie comprende rappresentanti del personale dipendente e convenzionato dell’azienda eletti da tutte le componenti professionali dell’Azienda, secondo criteri stabiliti dall’Atto aziendale. Il Collegio valorizza lo sviluppo delle competenze professionali degli operatori; collabora con il Collegio di direzione alla elaborazione del programma per la formazione permanente e ne valuta la diffusione fra le diverse figure professionali dell’azienda; collabora con il Comitato Etico aziendale per gli aspetti relativi all’etica delle professioni; promuove la collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale nell’ambito di forme di organizzazione del lavoro integrate. Il regolamento definisce la modalità di scelta del Presidente, prevedendo la partecipazione al Collegio di direzione allorché tratta argomenti di comune interesse. 04 15 4. La struttura dell’Azienda: Distretti e Dipartimenti La L.R. 29/2004 stabilisce che le aziende USL sono articolate in distretti ed organizzate per dipartimenti, sottolineando la differenza fra i distretti come organo di decentramento del governo aziendale ed i dipartimenti come assetto organizzativo fondamentale per la organizzazione e la gestione della produzione dei servizi e delle prestazioni assistenziali. 4.1 Distretti: funzioni, ruolo e relazioni con gli Enti Locali I distretti rappresentano l’articolazione territoriale fondamentale del governo aziendale, il luogo della formulazione dei piani di committenza, che esprimono il fabbisogno di assistenza specialistica e territoriale, in forma residenziale, ambulatoriale e domiciliare. Sul piano istituzionale, essi costituiscono il punto privilegiato delle relazioni fra attività aziendali ed Enti locali, particolarmente nel settore delle cure primarie e della integrazione fra servizi sociali e sanitari. L’assistenza territoriale ha nel distretto il suo luogo di governo; nel dipartimento delle cure primarie la sua forma organizzativa specifica; nel Nucleo delle cure primarie l’unità operativa fondamentale e nei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta i suoi principali protagonisti, nell’ambito di equipe multiprofessionali. L’atto aziendale dovrà quindi specificare le caratteristiche e le modalità operative dei Nuclei delle cure primarie, indicando in particolare il ruolo svolto dalle diverse forme associative previste. La qualificazione del distretto quale articolazione fondamentale del governo aziendale è funzionale allo sviluppo delle nuove e più incisive forme di collaborazione fra aziende sanitarie ed Enti Locali delineate dall’art. 5 della L.R. 29/2004, e rappresenta la sede ottimale per lo sviluppo dell’assistenza territoriale e della integrazione fra servizi sanitari e sociali, indicati come la priorità del Piano Sociale e Sanitario per il prossimo triennio. Particolare rilievo assume in questo contesto il Fondo Regionale per la non autosufficienza, istituito dall’art. 51 della LR 27/2004, che ha nel distretto il suo punto nodale di programmazione e di gestione. Particolare cogenza assumono inoltre le previsioni della L.R. 29/2004 relative all’equità nella attribuzione delle risorse aziendali ai diversi ambiti distrettuali (art. 5, comma 4) nonché alla “autonomia tecnicogestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno del bilancio aziendale” (art. 4, comma 2) attribuita all’attività distrettuale. Mentre le relazioni fra distretti ed Enti Locali sono definite puntualmente dalla L.R. 29/2004, ulteriori indicazioni per definire le relazioni del 04 16 distretto con i dipartimenti saranno emanate negli indirizzi specifici per i dipartimenti ospedalieri, i dipartimenti delle cure primarie, di sanità pubblica e di salute mentale. In quella sede saranno date anche indicazioni rispetto a ruolo e composizione dell’Ufficio di coordinamento delle attività territoriali. Al direttore di distretto sono assegnati compiti di governo del proprio ambito territoriale, curando in particolare le relazioni con il Comitato di distretto ed assicurando il rispetto del budget assegnato nonché il raggiungimento dei livelli di autosufficienza territoriale previsti dalla programmazione aziendale. Strumento fondamentale a questo scopo è il piano delle attività territoriali. Il direttore di distretto gestisce inoltre, unitamente al Comitato di distretto, il fondo distrettuale per la non autosufficienza ed approva il piano delle attività per la non autosufficienza elaborato dall’ufficio di piano di cui all’art. 51 della L.R. 27/2004. 4.2 Dipartimenti: funzioni ed organi di governo I dipartimenti rappresentano la struttura organizzativa fondamentale delle aziende con l’obiettivo di garantire la globalità degli interventi preventivi ed assistenziali e la continuità dell’assistenza; assicurare il governo clinico del sistema di produzione dei servizi sanitari sia in termini di sistema decisionale finalizzato ad assicurare l’obbligo di qualità tecnica delle prestazioni e dei servizi, sia in termini di partecipazione dei professionisti alle decisioni di carattere strategico, organizzativo e gestionali che influenzano la qualità dei servizi e il rendimento delle risorse disponibili. I dipartimenti aggregano una pluralità di unità operative/servizi di discipline o funzioni assistenziali affini o complementari ed assicurano la gestione unitaria delle risorse al fine di soddisfare gli obiettivi negoziati a livello aziendale, adottando soluzioni organizzative che garantiscano servizi rispondenti alle necessità assistenziali e alle preferenze della persona, tecnicamente appropriati sul piano clinico ed organizzativo e di elevata qualità tecnica. In particolare, i dipartimenti perseguono l'ottimizzazione dell'uso delle risorse con particolare riferimento a quelle di uso comune alle diverse unità operative/servizi attraverso la definizione di criteri espliciti di accesso alle risorse e/o di allocazione interna, nonché la ricerca e la messa in pratica di innovazioni organizzative capaci di sfruttare adeguatamente le innovazioni tecnologiche al fine di migliorare la qualità dei servizi e la loro sostenibilità economica. 04 17 Obiettivi della organizzazione dipartimentale sono: sviluppare la globalità degli interventi e la continuità dell’assistenza; promuovere il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche e professionali attraverso la predisposizione di programmi di formazione e di ricerca, e la verifica sistematica e continuativa dell’attività svolta e dei risultati raggiunti; facilitare la valorizzazione e la partecipazione degli operatori al processo decisionale relativo alle scelte strategiche, organizzative e gestionali finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi e del rendimento delle risorse, garantendo una continua e capillare diffusione delle informazioni; I dipartimenti, fatta eccezione in quelli di Emergenza-Urgenza, hanno di norma estensione intra-aziendale e possono interessare servizi ospedalieri e/o territoriali. Al fine di garantire la continuità assistenziale e/o di realizzare economie di gestione possono essere previste forme di integrazione funzionale fra dipartimenti di aziende sanitarie diverse, denominate programmi interaziendali. Il responsabile del programma interaziendale è nominato dal direttore generale dell’azienda che maggiormente contribuisce in termini di attività svolte e di risorse assistenziali impegnate, di concerto con il direttore generale della seconda azienda. I programmi interaziendali costituiscono la forma ordinaria di coordinamento e di integrazione fra attività di dipartimenti di Aziende sanitarie diverse. I dipartimenti interaziendali possono essere organizzati in via sperimentale, sulla base di programmi espressamente motivati e valutati al termine del periodo di sperimentazione relativamente ai loro risultati clinico-assistenziali, di gradimento per i destinatari dei servizi e per gli operatori e per le loro ricadute economiche e gestionali sulle aziende interessate. Sono organi del dipartimento il direttore di dipartimento ed il Comitato di dipartimento. Il direttore rappresenta il dipartimento nei rapporti con gli altri organi dell'azienda e con gli interlocutori esterni. Il direttore presiede e dirige il Comitato di dipartimento al fine di perseguire l’integrazione tra le diverse unità organizzative, l'ottimizzazione dell'organizzazione e della gestione delle risorse assegnate, lo sviluppo e l'uniforme applicazione di procedure comuni e il raggiungimento degli obiettivi negoziati con la direzione generale. Il direttore di dipartimento è un direttore di struttura complessa 04 18 nominato dal direttore generale entro una terna di candidati indicata dal Comitato di dipartimento, con scelta motivata e secondo criteri espliciti e predefiniti, a cui è conferito il mandato di realizzare il programma dipartimentale su base triennale, annualmente verificato relativamente allo stato di realizzazione. In caso di dissenso rispetto alla proposta del Comitato di dipartimento, il direttore generale motiva. Il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di unità operativa per gli aspetti di natura gestionale attinenti il dipartimento e mantiene la direzione della struttura alla quale appartiene, salvo deroga motivata dal direttore generale all’atto della nomina. Il direttore di dipartimento è supportato a livello aziendale dalla direzione medica di presidio, dalla direzione infermieristica e tecnica e dalla direzione dell’assistenza farmaceutica e può avvalersi di un ufficio dipartimentale di staff secondo le modalità stabilite dall’atto aziendale o dal suo regolamento applicativo. Il Comitato di dipartimento è l’organo collegiale di supporto al direttore del dipartimento. E’ convocato dal direttore del dipartimento, che ne stabilisce l’ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento elaborato dal Comitato ed approvato dal direttore generale. I regolamenti aziendali disciplinano le modalità di funzionamento, con particolare riferimento alla diffusa disponibilità della documentazione, nonché alle forme di consultazione e di partecipazione degli operatori. Il Comitato è composto dai direttori delle unità operative, dai dirigenti con incarico di responsabilità di gestione di struttura organizzativa, dai dirigenti con incarico professionale di alta competenza e dal coordinatore infermieristico/tecnico di ogni unità operativa/servizio. Fanno inoltre parte del Comitato dirigenti sanitari e medici ed operatori sanitari del comparto, eletti in rappresentanza degli omologhi operanti nelle unità operative del dipartimento. L’atto aziendale stabilisce le modalità di selezione della componente elettiva e determina l’adeguata proporzione fra la componente di diritto del Comitato e la sua componente elettiva, che non può comunque superare il 50%. L’atto aziendale può altresì disciplinare la partecipazione alla selezione di operatori titolari di contratti atipici e di specializzandi in attività presso il dipartimento. Il Comitato di dipartimento assicura la partecipazione degli operatori ai processi relativi alla programmazione delle attività e alla definizione del suo assetto organizzativo - gestionale. In particolare, il Comitato di 04 19 dipartimento: garantisce l'adozione di modelli organizzativi e di gestione delle risorse che siano coerenti agli indirizzi aziendali, funzionali al raggiungimento degli obiettivi aziendali, e coerenti per l'insieme delle strutture organizzative del dipartimento, promuovendo altresì il processo di innovazione e di miglioramento della qualità; definisce i criteri per l'individuazione delle priorità degli interventi di mantenimento e/o sviluppo delle risorse professionali, strutturali e tecnologiche in dotazione al dipartimento, che il direttore propone all’attenzione del Collegio di direzione per la formulazione dei relativi programmi aziendali e ne assicura l'applicazione in sede di predisposizione del piano di esercizio; definisce i criteri per la individuazione dei fabbisogni prioritari di formazione e di ricerca e predispone i relativi piani di periodo, per la determinazione dei fabbisogni di risorse e la relativa allocazione tra le diverse unità operative; approva il piano annuale di dipartimento risultante dal processo di budgeting; seleziona e pianifica le iniziative per il miglioramento dell'integrazione tra le unità operative, della diffusione delle informazioni e per la ricerca del consenso relativo alla definizione di norme di buona pratica professionale; propone l'attivazione e le caratteristiche assistenziali di nuove unità operative e di nuovi settori/moduli organizzativi; attiva gruppi di miglioramento e ne individua i responsabili; definisce i criteri per la produzione della relazione di esercizio e ne approva il contenuto; partecipa alla selezione dei dirigenti di struttura complessa, indicando le caratteristiche di conoscenza e competenza aggiuntive e specifiche alle necessità assistenziali e di sviluppo del dipartimento che dovrebbero essere soddisfatte dai nuovi direttori. 04 20 LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29 NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 marzo 2006 n. 2 INDICE Art. 1 - Tutela della salute e Servizio sanitario regionale Art. 2 - Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale Art. 3 - Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie Art. 4 - Distretti sanitari Art. 5 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali Art. 6 - Bilancio, patrimonio ed investimenti delle Aziende sanitarie Art. 7 - Sperimentazioni gestionali Art. 8 - Personale del Servizio sanitario regionale Art. 9 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Università Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Art. 11 - Promozione della ricerca e della formazione in sanità Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 Art. 13 - Entrata in vigore Art. 1 Tutela della salute e Servizio sanitario regionale 1. Il Servizio sanitario regionale (di seguito denominato 'Ssr') è costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attività assistenziali rivolte ad assicurare, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (di seguito denominato 'Ssn') e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e modificato dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. 2. Il Ssr si ispira ai seguenti principi a) la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e partecipe della definizione delle prestazioni, della organizzazione dei servizi e della loro 04 21 valutazione; b) la responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona e delle comunità locali; c) l'universalità e l'equità di accesso alle prestazioni e ai servizi, secondo le necessità di ciascuna persona presente nel territorio regionale, in base alle regole di accesso determinate dalla normativa statale e dagli accordi internazionali; d) la globalità della copertura assistenziale, quale garanzia dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso delle prestazioni e dei servizi garantiti secondo le necessità di ciascuno, nel rispetto dei principi della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità di accesso ai servizi, della qualità dell'assistenza, dell'efficacia ed appropriatezza dei servizi e delle prestazioni, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse; e) il finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza, mediante stanziamenti a carico del fondo sanitario regionale, alimentato attraverso l'imposizione tributaria generale; l'eventuale ricorso alla partecipazione alla spesa da parte degli utilizzatori dei servizi e delle prestazioni si ispira a principi di equità e di progressività; f) la valorizzazione delle responsabilità individuali e collettive nella promozione di stili di vita e di ambienti di vita e di lavoro idonei a mantenere lo stato di salute degli individui e delle collettività; g) la libera scelta del luogo di cura, nell'ambito dei soggetti, delle strutture e dei professionisti accreditati con cui sono stati stipulati accordi contrattuali; h) la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la loro partecipazione alle attività di ricerca e di formazione continua, nonché il loro coinvolgimento nei processi decisionali, anche attraverso le loro organizzazioni di rappresentanza; i) la valorizzazione della funzione delle formazioni sociali e dell'autonoma iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività d'interesse generale e di rilevanza sociale, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione; l) la compartecipazione degli Enti locali alla programmazione delle attività ed alla verifica dei risultati di salute; m) la leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato, attraverso la promozione delle opportune forme di coordinamento, anche al fine di assicurare la portabilità dei diritti dei cittadini della Regione Emilia-Romagna e la reciprocità di trattamento; n) la collaborazione con le Università, per il loro ruolo fondamentale nella formazione e nella ricerca, con la finalità di promuovere in particolare la formazione del personale del Ssr e di sviluppare la ricerca biomedica e sanitaria, valorizzandone i risultati come strumento di innovazione gestionale ed organizzativa del sistema sanitario. 04 22 Art. 2 Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale 1. La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza attraverso: a) le Aziende Unità sanitarie locali, (di seguito denominate 'Aziende Usl' o 'Azienda Usl'); b) le Aziende ospedaliere, nonché, in connessione con specifiche esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca scientifica, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito denominati 'IRCCS') e, secondo le modalità di cui all'articolo 9 della presente legge, le Aziende ospedaliero-universitarie, già Aziende ospedaliere integrate con l'Università. La costituzione di Aziende ospedaliere è disposta dalla Regione motivando sulla base della complessità della casistica trattata e del ruolo di ospedale di riferimento per specifici programmi regionali di assistenza individuati dal Piano sanitario regionale; c) altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali le Aziende e gli Istituti di cui alle lettere a) e b) - di seguito denominati 'Aziende sanitarie' - abbiano stipulato accordi contrattuali. 2. L'organizzazione del Ssr prevede: a) l'obbligo di qualità tecnica, professionale e relazionale per tutti i servizi e le prestazioni resi da parte delle Aziende sanitarie e delle altre strutture che forniscono prestazioni e servizi al Ssr; b) la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle loro rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla valutazione dei servizi, secondo le indicazioni contenute nella Carta dei servizi e nell'atto aziendale; c) la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e privata delle prestazioni e dei servizi; d) la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria regionale e locale, nonché alla verifica dei risultati di salute ottenuti dalle Aziende sanitarie; e) la partecipazione delle Aziende sanitarie all'elaborazione, da parte degli Enti locali, dei Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale; f) il governo clinico delle Aziende sanitarie e la partecipazione organizzativa degli operatori; g) il confronto e la concertazione quali metodi di relazione con le organizzazioni sindacali; h) l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra l'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo i principi di cui all'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del 04 23 sistema integrato di interventi e servizi sociali), favorendo in particolare l'integrazione sociale delle persone con patologie psichiatriche e con dipendenze da droga, alcool e farmaci, secondo i principi di libertà e di dignità umana alla base della legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori). 3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie sono subordinate alle relative autorizzazioni; l'esercizio di attività sanitarie per conto del Ssr è subordinato all'accreditamento istituzionale, e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Ssr è subordinato alla definizione degli accordi contrattuali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 ottobre 1998 n. 34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997) e successive modifiche e dalla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517) e successive modifiche. 4. La Regione, con riferimento alle attività ed agli oggetti attinenti all'organizzazione ed al funzionamento del Ssr, assicura il coordinamento delle autonomie funzionali operanti nel territorio regionale, secondo il criterio di favorire l'esercizio concertato delle funzioni tra loro omogenee e nel rispetto dell'autonomia ad esse garantita. 5. I rapporti tra il Ssr e le Università sono disciplinati nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato, dalle disposizioni della presente legge, nonchè attraverso la stipulazione del protocollo d'intesa di cui all'articolo 9. 6. La Regione promuove le opportune forme di autocoordinamento fra le Regioni e di coordinamento con lo Stato, nonché, nell'ambito dell'attuazione degli obblighi comunitari, il collegamento con le scelte di protezione della salute effettuate dall'Unione europea. Art. 3 Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie 1. Le Aziende Usl hanno autonomia imprenditoriale. La loro organizzazione ed il loro funzionamento sono determinati nell'atto aziendale, adottato dal direttore generale ai sensi della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche. Le Aziende Usl assicurano, nell'esercizio unitario delle loro funzioni di prevenzione, incluse quelle relative alla sicurezza alimentare ed alla sanità animale, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione delle attività dei propri servizi con quelle degli altri soggetti pubblici e privati accreditati erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e 04 24 sociali. L'atto aziendale disciplina l'articolazione distrettuale delle Aziende Usl e l'organizzazione delle Aziende sanitarie secondo il modello dipartimentale, nonché i compiti e le responsabilità dei dirigenti di dipartimento e di distretto. 2. Le Aziende Usl sono finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza, secondo criteri di equità e trasparenza, in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e nell'accessibilità ai servizi. 3. Sono organi delle Aziende Usl: il direttore generale, cui spetta la responsabilità complessiva della gestione; il Collegio di direzione, con compiti di proposta per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di ricerca ed innovazione e la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori; il Collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile. 4. Gli atti aziendali di cui al comma 1 sono adottati dai direttori generali in coerenza con le direttive emanate dalla Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11 (Modifiche della l.r. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e della l.r. 20 dicembre 1994, n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" ai sensi del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229). Tali direttive sono emanate previo parere della Commissione consiliare competente. La Giunta regionale trasmette altresì, prima della verifica di conformità di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2000, gli atti aziendali alla Commissione consiliare competente. Gli atti aziendali, tra l'altro, stabiliscono: a) la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la presenza del personale medico convenzionato; b) le forme e le modalità delle relazioni tra il Collegio di direzione e gli altri organi dell'Azienda; c) la partecipazione del Collegio di direzione all'elaborazione del programma aziendale di formazione permanente ed alla formulazione di proposte in materia di libera professione, ivi compresa l'individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell'attività libero-professionale intramuraria; d) la composizione e le forme di rappresentanza del Collegio aziendale delle professioni sanitarie. 5. La Regione nomina il direttore generale ed i componenti del Collegio 04 25 sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, ed uno designato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria. E' assicurata allo Stato la possibilità di designare un componente all'interno del Collegio sindacale. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. L'atto aziendale di cui al comma 1 disciplina la presenza di un direttore delle attività socio-sanitarie. 6. Le Aziende e gli Istituti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono organizzati in analogia con le Aziende Usl, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10. La remunerazione delle loro attività assistenziali è definita nell'ambito di accordi da essi stipulati con l'Azienda o le Aziende Usl interessate, salvo gli eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche funzioni assistenziali, nonché i trasferimenti collegati alle procedure della mobilità sanitaria interregionale. Per le Aziende ospedaliero-universitarie e gli IRCCS la remunerazione è effettuata in base alle tariffe stabilite ai sensi del comma 8 dell'articolo 9, tenendo conto dei maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. 7. Le Aziende sanitarie si uniformano al principio della partecipazione organizzativa degli operatori ai processi di sviluppo e miglioramento organizzativo per il conseguimento degli obiettivi aziendali. Art. 4 Distretti sanitari 1. I distretti sanitari, individuati dall'atto aziendale secondo le modalità stabilite dall'articolo 5, costituiscono l'articolazione territoriale delle Aziende Usl allo scopo di: a) promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonché con la popolazione e con le sue forme associative, secondo il principio di sussidiarietà, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e l'elaborazione dei relativi programmi di intervento; b) assicurare l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria primaria ed ai servizi sociosanitari di cui all'articolo 3-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, nonché il coordinamento delle proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza sovradistrettuale; c) favorire la partecipazione dei cittadini. 2. Nell'ambito delle risorse assegnate, i distretti sono dotati di autonomia tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata 04 26 all'interno del bilancio aziendale. I distretti attuano, con riferimento a ciascun ambito territoriale, le strategie aziendali sulla base dei Programmi delle attività territoriali, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, che comprendono in particolare: a) i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati a livello di distretto; b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da specifica ed elevata necessità d'integrazione, nonché, se delegate dai Comuni, le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. 3. L'atto aziendale stabilisce le forme e le modalità d'integrazione fra l'attività distrettuale ed i dipartimenti di sanità pubblica e salute mentale. Art. 5 Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali 1. L'Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - Modifiche alla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19), esprime parere sulla nomina del direttore generale da parte della Regione. La Conferenza esprime altresì parere ai fini della verifica di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche. La Conferenza può chiedere alla Regione di procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine della revoca dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche. 2. La Conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali alla definizione dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari. 3. La Conferenza promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie, strategie ed interventi volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche attraverso i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale. 4. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, d'intesa con i direttori generali, individua i distretti e 04 27 modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di conformità alla programmazione regionale. La Conferenza assicura altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed alla accessibilità dei servizi ed ai risultati di salute. 5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la Conferenza può istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle Aziende sanitarie interessate. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è disciplinato dalla Conferenza, di concerto con le Aziende sanitarie interessate per le risorse di loro competenza. 6. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più circoscrizioni comunali è istituito il Comitato di distretto, composto dai sindaci dei Comuni, o loro delegati, e, ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali, dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale Comitato opera in stretto raccordo con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e disciplina le forme di partecipazione e di consultazione alla definizione del Programma delle attività territoriali. 7. Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle attività territoriali di cui all'articolo 9, comma 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, il Comitato di distretto esprime parere obbligatorio sul Programma delle attività territoriali, sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei servizi del distretto e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del Programma delle attività territoriali. Qualora tale parere risulti negativo, il direttore generale procede solo previo parere dell'Ufficio di presidenza della Conferenza. Il direttore generale adotta altresì, d'intesa con il Comitato di distretto, il Programma delle attività territoriali, limitatamente alle attività sociosanitarie. 8. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso il proprio regolamento, e l'Azienda Usl, attraverso l'atto aziendale, disciplinano rispettivamente le relazioni con il Comitato di distretto e con i distretti. 9. Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il Comitato di distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il Comitato può avanzare motivata richiesta al direttore generale di revoca della nomina. Art. 6 Bilancio, patrimonio ed investimenti delle Aziende sanitarie 1. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo ed il bilancio d'esercizio sottoposto a revisione contabile costituiscono gli strumenti della programmazione economico04 28 finanziaria per il governo delle Aziende sanitarie. Gli strumenti contabili documentano l'impegno delle risorse relative ai livelli essenziali di assistenza. Il bilancio di missione, presentato unitamente al bilancio d'esercizio, rende conto del perseguimento degli obiettivi di salute assegnati alle Aziende sanitarie dalla Regione e dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie. 2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione consiliare esprime parere sulla proposta di finanziamento delle Aziende sanitarie predisposta dalla Giunta regionale, sul quadro generale degli obiettivi loro assegnati, nonché sul bilancio economico preventivo di ciascuna Azienda sanitaria. La Giunta regionale approva i bilanci consuntivi delle Aziende sanitarie, previo parere della competente Commissione consiliare, e riferisce annualmente al Consiglio sullo stato del Ssr e dei bilanci delle Aziende sanitarie per le opportune valutazioni. 3. I beni mobili ed immobili delle Aziende sanitarie destinati al perseguimento dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, ai sensi dell'articolo 828, comma 2, del codice civile. La sottrazione di tali beni al regime di proprietà pubblica può avvenire esclusivamente previa espressa autorizzazione regionale, sulla base di un analitico programma di riqualificazione dei servizi sanitari. 4. La Regione può, ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, autorizzare l'indebitamento delle Aziende sanitarie allo scopo di finanziare spese di investimento anche oltre i limiti di cui all'articolo 2, comma 2-sexies, lettera g), numero 1 e numero 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, previa motivata ed analitica valutazione dell'idoneità delle Aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti. 5. La Regione promuove il rispetto dei tempi di pagamento nei contratti fra imprese ed Aziende sanitarie, anche attraverso il coordinamento delle stesse. Art. 7 Sperimentazioni gestionali 1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti alla gestione del personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, é autorizzata dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. L'autorizzazione può essere concessa, in misura comunque non superiore a cinque anni, su proposta dell'Azienda sanitaria interessata che motivi analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi, della convenienza economica e della funzionalità rispetto alla programmazione regionale. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 04 29 del 1992, nel testo aggiunto dall'articolo 11 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 229 del 1999 e modificato dall'articolo 3 del decreto legge n. 347 del 2001 convertito dalla legge n. 405 del 2001. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle partecipazioni societarie delle Aziende sanitarie di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1994, nel testo introdotto dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del 2003, nonché alla partecipazione da parte delle medesime alle forme di gestione di attività e servizi sociosanitari costituite dagli Enti locali, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1994, nel testo introdotto dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del 2003. Art. 8 Personale del Servizio sanitario regionale 1. Il rapporto di lavoro del personale del Ssr è di dipendenza, regolato ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Eventuali previsioni speciali sono stabilite dalla Regione, nell'ambito dei principi della normativa statale. Le Aziende sanitarie esercitano, nei confronti del personale del Ssr, le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro. 2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, ad eccezione di quanto stabilito dall'articolo 15-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 229 del 1999, e tenendo conto del principio fondamentale di reversibilità desumibile dall'articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004 n. 138. 3. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti sanitari è effettuata dal direttore generale ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, sulla base di una rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla commissione di cui al medesimo articolo. 4. L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura semplice e complessa, nonché di quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419). La 04 30 validità dei contratti individuali relativi agli incarichi di cui al periodo precedente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge è condizionata all'esclusività del rapporto di lavoro. 5. La Regione stabilisce le disposizioni sull'esercizio della libera professione intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria, curando di prevenire l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi fra attività istituzionale ed attività libero professionale e di garantire il superamento delle liste di attesa ed il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi nonché della efficienza generale del servizio. La Regione disciplina, in coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), l'utilizzo del proprio studio professionale da parte dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo nello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in regime ambulatoriale. 6. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il Ssn è disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992. La Regione detta le opportune disposizioni affinché le attività dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nonché delle professioni sanitarie di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel testo introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale dei dirigenti sanitari), siano raccordate con le attività e le funzioni delle Aziende Usl, con particolare riferimento al livello distrettuale. 7. La Regione promuove e conclude accordi integrativi al fine di conformare ai principi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge gli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), relativamente al personale medico convenzionato ed alle farmacie pubbliche e private. Tali accordi integrativi sono finalizzati all'integrazione professionale ed organizzativa dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e dei medici di continuità assistenziale con i servizi distrettuali e con gli altri servizi aziendali, anche favorendo forme associative tra il personale medico convenzionato. 04 31 Art. 9 Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Università 1. La Regione determina, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992, il fabbisogno di personale sanitario del Ssr. 2. Le Università degli studi di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma concorrono, per gli aspetti concernenti le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, all'elaborazione della programmazione sanitaria regionale. Le Università partecipano altresì alla programmazione sanitaria regionale mediante parere obbligatorio: a) sulla proposta di Piano sanitario regionale approvato dalla Giunta; b) b) sugli atti di programmazione regionale concernenti la definizione degli indirizzi di ricerca del Ssr e degli interventi che interessano le strutture sanitarie destinate all'esercizio di attività formative. 3. Il protocollo d'intesa fra la Regione e le Università individua l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università, determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale, assicurandone la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca. Il protocollo disciplina altresì la programmazione della formazione del personale del Ssr e le modalità con cui gli accordi attuativi locali definiscono l'organizzazione dei dipartimenti integrati ed individuano le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali dell'Università. 4. La collaborazione fra Ssr ed Università si realizza attraverso le Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Parma, che costituiscono le Aziende di riferimento, rispettivamente, per le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca delle Facoltà di medicina. 5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, la programmazione sanitaria regionale individua le ulteriori sedi nelle quali si realizza la collaborazione tra la Regione e le Università, con particolare riguardo alle scuole di specializzazione mediche o ad altre Facoltà. A tal fine, il protocollo d'intesa, di cui al comma 3, è integrato da specifici accordi stipulati tra la Regione e l'Università interessata, aventi ad oggetto la disciplina, in coerenza con la programmazione attuativa locale, delle forme di integrazione delle attività assistenziali con le funzioni di didattica e di ricerca. 6. La Regione, previa intesa della Conferenza Regione-Università di cui alla legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e 04 32 semplificazione. Rapporti con l'università), disciplina le Aziende ospedalierouniversitarie in analogia alle Aziende Usl e secondo i principi del decreto legislativo n. 517 del 1999, assicurando la partecipazione della componente universitaria al governo delle Aziende e garantendo all'Università la nomina di un componente del Collegio sindacale. Il direttore generale delle Aziende ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'Università. Il protocollo d'intesa disciplina la verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e di quanto previsto dall'articolo 5 della presente legge. 7. L'atto aziendale disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel protocollo d'intesa di cui al comma 3, la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata ed individua le strutture complesse a direzione universitaria. L'atto aziendale è adottato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'Università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al presente comma. 8. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle Aziende di riferimento concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università, con particolare riferimento a beni mobili ed immobili, sia dal Ssr. La Giunta regionale classifica tali Aziende, limitatamente all'attività direttamente svolta, nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale, riconoscendo altresì i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca. Il protocollo d'intesa disciplina le modalità per la compartecipazione della Regione e delle Università, per quanto di rispettiva competenza, ai risultati di gestione delle Aziende. 9. La Regione promuove e valorizza le attività di ricerca svolte dalle Aziende ospedaliero-universitarie e nelle altre sedi di collaborazione di cui al comma 5, concorrendo al finanziamento di programmi di ricerca e di formazione di comune interesse, definiti d'intesa tra la Regione e le singole Università nell'ambito degli indirizzi formulati dalla Conferenza Regione-Università. Art. 10 Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (sostituito da art. 1 L.R. 3 marzo 2006 n. 2) 1. Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ('IRCCS' o 'Istituti') aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr, nel cui ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della ricerca nazionale ed internazionale. 2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta la 04 33 responsabilità complessiva della gestione e della attuazione delle deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il Consiglio di indirizzo e verifica, al quale spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, con particolare riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi 4, 5 e 6 e all'articolo 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 (Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3); il Collegio sindacale, al quale spettano le funzioni di vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile; il Collegio di direzione, al quale spettano le funzioni di cui all'articolo 3 commi 3 e 4 della presente legge; il direttore scientifico, cui compete la gestione delle attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e con gli atti di programmazione regionale in materia. 3. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della programmazione regionale. Agli Istituti si applicano, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, le disposizioni della presente legge. Le direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 4, riconoscendo il ruolo peculiare degli Istituti, disciplinano in forma specifica per gli IRCCS le competenze degli organi, individuano le idonee forme di controllo ed assicurano che gli atti aziendali degli Istituti adottati dal direttore generale: a) disciplinino la organizzazione della ricerca; b) favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della ricerca nazionale ed internazionale e la funzionalizzazione della loro attività di ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria. 4. Al direttore generale, nominato dalla Regione secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, ai direttori amministrativo e sanitario si applicano gli articoli 3, comma 1-quinquies, e 3, commi 7 e 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche; al direttore scientifico, nominato dallo Stato sentita la Regione, spetta la responsabilità delle attività di ricerca degli Istituti. 5. Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri, dei quali tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale e sanitaria. Limitatamente al Consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti Ortopedici Rizzoli, sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia 04 34 dell'Università degli Studi di Bologna per le attività di ricerca e di didattica connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti d'intesa con l'Università degli Studi di Bologna. I componenti del Consiglio di indirizzo e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilità e durano in carica cinque anni. 6. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre nominati dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno nominato dalla Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della Salute. 7. La Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche è composta dal direttore scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da un dirigente dei ruoli del personale del Servizio sanitario regionale, preposto a una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuato dal Collegio di direzione. 8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, da altre leggi regionali e dall'atto aziendale di cui all'articolo 3 della presente legge, per quanto di competenza, all'organizzazione ed al funzionamento degli Istituti si applicano le disposizioni desumibili dai principi fondamentali contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003, nonché le disposizioni statali e regionali in materia di Aziende sanitarie. 9. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca corrente e finalizzata degli Istituti con quelle degli analoghi Istituti aventi sede in altre regioni, la Regione promuove l'autocoordinamento fra le Regioni e la collaborazione con lo Stato. Art. 11 Promozione della ricerca e della formazione in sanità 1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e la formazione continua del personale del Ssr, la Regione può promuovere, previe opportune intese con l'Università, forme di organizzazione che integrino le competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti, anche attraverso l'istituzione di fondazioni per la promozione della ricerca e della formazione in sanità, cui possono partecipare, con propria determinazione, le Aziende sanitarie della provincia interessata. 2. Le risorse destinate a strutture, servizi ed interventi nell'ambito del Ssr da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 1998, n. 461) sono deliberate secondo il principio della leale 04 35 collaborazione, tenendo conto delle priorità e degli obiettivi determinati dalla programmazione regionale e locale. Art. 12 Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 1. L'articolo 25 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) è abrogato. 2. L'articolo 37 della legge regionale n. 50 del 1994 è sostituito dal seguente: “Art. 37 Il controllo regionale sugli atti delle Aziende sanitarie 1. Il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie è esercitato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica). 2. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli atti delle Aziende sanitarie previsto dalla suddetta legge è interrotto qualora il direttore generale competente in materia di sanità richieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. 3. Il termine per l'esercizio del controllo è sospeso dall'1 al 20 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio. 4. L'Albo per la pubblicazione degli atti, istituito presso ogni Azienda sanitaria, è collocato nella sede dell'Azienda stessa, in luogo di transito o comunque agevolmente accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici. 5. Gli atti adottati dai direttori generali delle Aziende sanitarie sono pubblicati mediante affissione, anche per estratto, all'Albo di cui al comma precedente per quindici giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno della loro pubblicazione. 6. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 412 del 1991 sono pubblicati in forma integrale contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale, ad essi non può essere data esecuzione. 7. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del direttore generale. 8. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel termine di trenta giorni, rimasta senza esito." 3. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2000, è abrogato. 04 36 4. Dopo l'articolo 43 della legge regionale n. 50 del 1994 è inserito il seguente articolo: “Art. 43 bis Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie 1. Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie a) coloro che ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo di Azienda sanitaria; b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti od affini fino al secondo grado che nella Azienda sanitaria ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere dell'Azienda sanitaria; c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria; d) i fornitori dell'Azienda sanitaria; e) gli amministratori, i dipendenti ed, in generale, chi, a qualsiasi titolo, svolge in modo continuativo un'attività retribuita presso istituzioni sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali o contrattuali con l'Azienda sanitaria; f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Azienda sanitaria, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo." Art. 13 Entrata in vigore 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. 04 37 PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BOLOGNA, FERRARA, MODENA-REGGIO EMILIA, PARMA in attuazione dell’art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 29 PREMESSA Il Protocollo d’intesa sottoscritto da Regione e Università in data 18 marzo 1998, riconoscendo l’inadeguatezza del regime delle "convenzioni" a realizzare il comune impegno a promuovere i tre fondamentali obiettivi di garantire la qualità e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, assicurare la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario, promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, si proponeva di rendere "pienamente complementari" la programmazione e la gestione delle attività di rispettiva competenza del Servizio sanitario regionale e dell’Università. Anche tale strategia, per quanto utile a avviare nuove e più efficaci forme di relazione tra Regione ed Università, si è rivelata insufficiente a fronte dei numerosi e significativi cambiamenti, sul piano istituzionale, normativo ed organizzativo, intervenuti dalla sottoscrizione del suddetto Protocollo d’intesa. Nello sviluppo dei rapporti tra Regione ed Università si intende rispettare e sostenere il rilievo nazionale ed internazionale delle Università della regione e delle loro Facoltà Mediche, sia negli aspetti formativi, sia nella ricerca scientifica. Fra i cambiamenti più significativi e con un impatto diretto sulle relazioni fra Università e Sistema sanitario regionale possono essere citati: 04 x la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata dalla L. Cost. n. 3/2001 e dalla L. n. 131/2003, che assegna alle Regioni nuove e più ampie competenze di legislazione concorrente in materia di organizzazione sanitaria, formazione, ricerca, e professioni; x le leggi regionali 24/03/2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università" e 23/12/2004, n. 29 "Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale", in attuazione delle nuove competenze che la riforma costituzionale assegna alla Regione; x l’articolazione, assai più complessa rispetto al passato, del sistema formativo universitario, con particolare riguardo allo sviluppo, tuttora in 38 corso sul piano normativo e su quello organizzativo, dei corsi di laurea e della formazione post-laurea delle professioni sanitarie; x le modificazioni introdotte dall’autonomia amministrativo-finanziaria e didattica dell’Università; x l’attuazione del Programma di Formazione Continua degli operatori del Servizio sanitario nazionale introdotto dagli articoli 16-bis, 16-ter e 16quater del novellato D. Lgs. 502/92 che attribuisce alle Regioni nuove competenze in materia di elaborazione e gestione dei programmi di educazione continua in medicina (ECM), di accreditamento degli eventi formativi e di attribuzione dei relativi crediti; x l’esplicita previsione da parte del D. Lgs 229/1999 della costituzione, nell’ambito del servizio sanitario nazionale, di strutture (ospedali, distretti, dipartimenti) con funzioni di insegnamento all’interno di una rete formativa regionale che collabora con le Università nella formazione degli specializzandi e delle professioni sanitarie. Su un piano più generale, l’evoluzione del Servizio Sanitario Regionale ha accentuato l’autonomia delle Aziende Sanitarie, principalmente attraverso lo strumento di auto-organizzazione rappresentato dall’atto aziendale, mentre il Piano Sanitario Regionale ha introdotto forme innovative di assistenza, che privilegiano l’assistenza territoriale, residenziale e non, coordinandola con l’assistenza ospedaliera, compresa quella erogata nelle strutture di riferimento per la Facoltà di Medicina e chirurgia. Il Servizio sanitario regionale si è strutturato secondo un sistema a rete integrata di servizi, che, attraverso il modello hub and spoke, connette funzionalmente i centri di riferimento regionale, spesso sedi di presenza universitaria, con le altre strutture. A questo si aggiungono lo sviluppo di una politica regionale della ricerca biomedica e sanitaria, promossa attraverso il Programma per la Ricerca e la Innovazione (PRI- ER), e le nuove responsabilità assunte dalla Regione nella determinazione del fabbisogno di personale per il Servizio sanitario regionale, per quanto riguarda in particolare le diverse specializzazioni mediche e le professioni sanitarie. Questi cambiamenti organizzativi e strutturali hanno profondamente modificato le esigenze della ricerca biomedica e sanitaria e aumentato qualitativamente e quantitativamente la domanda di formazione, per effetto dell’attribuzione di competenze e responsabilità nuove a figure professionali "tradizionali" e per il manifestarsi di nuove esigenze. Tutti ciò richiede più avanzate forme di collaborazione tra la Regione e il sistema delle Università della regione Emilia-Romagna, in ragione del loro ruolo fondamentale nella didattica e nella ricerca. 04 39 Regione ed Università individuano nell’integrazione lo strumento idoneo per realizzare il concorso delle rispettive autonomie. Tale integrazione si realizza nell’istituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria, nel concorso alla promozione della ricerca biomedica e sanitaria, nella programmazione delle attività didattiche e formative. Articolo 1 (Oggetto) Oggetto del Protocollo d’intesa, di seguito denominato Protocollo, è la definizione dei rapporti fra Servizio sanitario regionale e Università con specifico riferimento a: partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale; azienda ospedaliero-universitaria; finanziamento; formazione; ricerca; compartecipazione ai risultati di gestione Articolo 2 (Partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale) Regione e Università, nel rispetto delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, convengono quanto segue: a. le Università concorrono alla programmazione sanitaria regionale ed al raggiungimento dei relativi obiettivi per quanto riguarda le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e dei suoi Corsi di laurea, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2, della L.R. n. 29/2004. Tali attività si svolgono nelle Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento di cui all’art 9, comma 4 e in altre sedi del Servizio sanitario regionale, così come previsto dal comma 5 del suddetto articolo; b. Regione e Università programmano congiuntamente l’integrazione tra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo: x alle priorità del programma regionale per la ricerca biomedica e sanitaria di cui all’art. 9, comma 9, della L.R. n. 29/2004, definite dalla Conferenza Regione - Università, istituita dall’art. 53 della L.R. n. 6/2004; 04 40 alle scelte programmatiche concernenti le attività didattiche, anche al fine di soddisfare i fabbisogni formativi regionali; c. Le Università concorrono, per gli aspetti concernenti le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, alla elaborazione della programmazione sanitaria regionale. Le Università partecipano altresì alla programmazione sanitaria regionale mediante parere obbligatorio: x sulla proposta di Piano sanitario regionale approvata dalla Giunta; x sugli atti di programmazione regionale concernenti la definizione degli indirizzi di ricerca del Servizio sanitario regionale e degli interventi che interessano le strutture sanitarie di cui alla lettera a). d. Le singole Università partecipano alla formulazione dei piani attuativi locali (PAL), secondo le modalità stabilite con le Conferenze territoriali sociali e sanitarie. x Articolo 3 (Azienda ospedaliero-universitaria) Le Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Parma costituiscono, rispettivamente per le Università di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma, le aziende di riferimento per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca della Facoltà di Medicina e chirurgia, così come previsto dall’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 29/2004. Le Aziende ospedaliero-universitarie garantiscono l'integrazione fra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario regionale e dall’Università, nel rispetto reciproco dei rispettivi obiettivi istituzionali e di programmazione e nell’ambito del sistema di relazioni fra le Aziende del Servizio sanitario regionale, in cui rivestono un ruolo funzionale: x alla programmazione sanitaria; x allo sviluppo di piani per la formazione e l’aggiornamento del personale, per l’attività di ricerca e di innovazione, di informazione e comunicazione ai cittadini, di facilitazione all'accesso ai servizi e di programmi per il governo clinico; x alla rete regionale dei servizi e della ricerca, all’interno della quale le funzioni di eccellenza delle Aziende ospedaliero-universitarie costituiscono risorse dell’intero Servizio sanitario regionale. 04 41 Articolo 4 (Atto aziendale) Ai sensi dell’art. 9, comma 7 della L.R. n. 19/1994 e dell’art. 3, comma 4, della L.R. n. 29/2004, il Direttore generale adotta l’atto aziendale dell’Azienda ospedaliero-universitaria, d’intesa con il Rettore dell’Università interessata, in relazione ai Dipartimenti ad attività integrata (DAI) ed alle strutture complesse a direzione universitaria. L’atto aziendale, fatte salve le ulteriori disposizioni regionali: x individua i Dipartimenti ad attività integrata; x definisce le procedure per l’istituzione, la modifica e la soppressione delle strutture complesse; x disciplina la procedura di attribuzione e revoca degli incarichi di direzione delle strutture complesse e semplici, dei programmi di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 517/1999, delle articolazioni funzionali, dei moduli, nonché degli incarichi di natura professionale, in coerenza con quanto stabilito dai vigenti protocolli d’intesa Regione - Università; x disciplina le modalità per l’istituzione del collegio tecnico per la valutazione e la verifica delle attività svolte dai professori e ricercatori universitari di cui all’articolo 5, comma 13, del D. Lgs. n. 517/1999, in coerenza con quanto stabilito dai vigenti protocolli d’intesa RegioneUniversità; x definisce la procedura di nomina dei garanti per i procedimenti di sospensione di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 517/1999, in coerenza con quanto stabilito dai vigenti protocolli d’intesa Regione-Università. Articolo 5 (Accordo attuativo locale) L’accordo attuativo locale di cui all’art. 9, comma 3, della L.R. 29/2004 individua, secondo i criteri di cui ai successivi artt. 6 e 7: x le strutture di degenza, ambulatoriali, ed i servizi di supporto che compongono i Dipartimenti ad attività integrata; x l’afferenza alle strutture aziendali dei professori e ricercatori universitari, nonché delle figure equiparate; x le strutture complesse e semplici a direzione universitaria e a direzione ospedaliera, fermo restando che entrambe possono avere al loro interno personale dipendente dalle due amministrazioni; x l’impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del personale universitario secondo quanto stabilito dall’art 8; 04 42 il sistema delle relazioni funzionali e operative fra i dipartimenti dell’azienda ed i dipartimenti universitari. L’accordo attuativo locale definisce le modalità per la ricognizione delle risorse conferite all’Azienda, ai sensi dell’art. 9, rispettivamente da Regione e Università. Tale ricognizione è effettuata anche ai fini della determinazione dello stato patrimoniale delle Aziende ospedaliero-universitarie. x Articolo 6 (Strutture a direzione universitaria) La dotazione complessiva dei posti letto per le attività assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dei suoi corsi di laurea dovrà tenere conto sia delle dimensioni minime ottimali delle strutture sia dei fabbisogni della fase clinica del percorso formativo previsto dagli ordinamenti didattici. Tale dotazione complessiva è di norma non inferiore a tre posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 2004-2005. In sede di accordo attuativo locale, la determinazione dei posti letto di cui sopra sarà definita anche tenendo conto delle esigenze didattiche connesse ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e del numero degli iscritti al primo anno delle Scuole di specializzazione mediche. Tale determinazione non potrà comunque essere superiore ai limiti stabiliti dai Piani attuativi locali adottati dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie. Per l’individuazione delle unità operative di degenza e dei servizi di supporto in cui è articolato il complesso delle strutture assistenziali essenziali alla Facoltà di Medicina e Chirurgia per le sue finalità istituzionali, gli accordi attuativi si uniformano ai seguenti criteri: x rispetto del livello minimo di operatività di ciascuna funzione, rappresentato dal valore minimo di attività necessaria per garantire l’adeguata qualificazione della struttura in relazione ai suoi compiti assistenziali, didattici e di ricerca, determinato con riferimento ai valori medi osservati a livello regionale nel triennio 2002-2004; x adeguata presenza di personale medico universitario nella dotazione organica dell’unità operativa. Il Direttore Generale, previa verifica dell’adeguata presenza di personale medico universitario nella dotazione organica della Unità operativa, assicura le risorse necessarie a garantire la coerenza e l’integrazione dell’attività di assistenza, didattica e ricerca. 04 43 Articolo 7 (Dipartimenti ad attività integrata) L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione delle Aziende sanitarie. Per le Aziende ospedaliero–universitarie tale organizzazione deve assicurare, oltre agli obiettivi previsti dagli indirizzi regionali in materia, l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. A questo scopo, gli eventuali Dipartimenti universitari si strutturano su modelli che favoriscono il pieno ed efficace funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata. L’atto aziendale disciplina la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento dei Dipartimenti ad attività integrata, al fine di: x prevedere una composizione dei dipartimenti che assicuri la coerenza tra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca; x assicurare la sinergia tra i piani di sviluppo aziendali e la programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia; x definire il percorso attraverso cui pervenire alla confluenza delle attività dei Dipartimenti universitari e dei Dipartimenti assistenziali nei Dipartimenti ad attività integrata. Il Direttore generale nomina i Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata d’intesa con il Rettore. In via sperimentale possono essere organizzati Dipartimenti Interaziendali ad attività integrata. Articolo 8 (Personale) Regione ed Università aggiornano, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, gli accordi vigenti in attuazione del D. Lgs 517/1999, per il personale universitario docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo. Regione ed Università convengono che: x il debito orario del personale universitario docente e ricercatore è pari a quello complessivo stabilito per il personale dirigente del Servizio sanitario nazionale ed è articolato in base al piano di attività dell’unità operativa ed alla programmazione dell’attività didattica e di ricerca; x ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, il debito orario del personale universitario docente e dei ricercatori è valutato dall’Azienda nella misura del 50% del corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale; x ai dirigenti medici e ai docenti universitari sono garantite pari opportunità di accesso agli incarichi dirigenziali di tutte le strutture 04 44 organizzative in cui si articola l’Azienda ospedaliero-universitaria, ferma restando la direzione universitaria delle strutture di cui all’art. 6. I responsabili di tutte le strutture rispondono delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati. Per quanto riguarda l’attribuzione e la verifica degli incarichi dirigenziali, fino all’aggiornamento di cui al punto precedente, si applicano le modalità e le procedure di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 marzo 1998, integrato dal successivo accordo del 27 marzo 2001, che prevede in particolare: I responsabili delle Unità operative sono incaricati, relativamente alle funzioni assistenziali, dal Direttore generale, sulla base di requisiti di esperienza professionale, curriculum scientifico, capacità gestionale ed organizzativa. I responsabili di strutture complesse a direzione universitaria ricevono l’incarico dal Direttore generale d’intesa con il Rettore, sentito il Direttore del Dipartimento ad attività integrata. La responsabilità dirigenziale delle altre strutture complesse viene attribuita applicando le procedure previste dall’art. 8, commi 3 e 4, della L.R. n. 29/2004. Nel caso in cui, espletata tale procedura, il Direttore generale intenda attribuire la responsabilità dirigenziale a professori universitari inclusi nella rosa di tre candidati di cui al citato art. 8 della L.R. 29/2004, il conferimento dell’incarico deve essere preceduto da apposito accordo tra Azienda e Università che stabilisca l’inserimento temporaneo dell’unità operativa interessata tra quelle a direzione universitaria. Alla cessazione per qualsiasi motivo dell’incarico così conferito, cessa la direzione universitaria della struttura. La direzione delle strutture che non rientrano tra quelle individuate ai sensi del precedente art. 6 è confermata, per la durata dell’incarico, in capo al professore universitario che ne fosse eventualmente titolare al momento della stipulazione dell’accordo attuativo tra Azienda e Università. Ciascun incarico di direzione è soggetto alle valutazioni e alle verifiche previste dalle disposizioni vigenti per il personale del Servizio sanitario regionale. Articolo 9 (Finanziamento) Regione e Università concorrono al funzionamento delle Aziende ospedaliero-universitarie mediante l’apporto di personale, beni mobili ed immobili, nonché mediante la partecipazione ai piani di investimento poliennali concordati. 04 45 Le Università concorrono al sostegno delle Aziende ospedaliero-universitarie mediante la retribuzione del personale universitario, le immobilizzazioni, le attrezzature e ogni altra risorsa eventualmente utilizzata anche per l’assistenza. I relativi oneri sostenuti dall’Università sono rilevati nell’analisi economica e finanziaria delle Aziende ospedaliero-universitarie ed evidenziati nei rispettivi bilanci. La Regione classifica le Aziende ospedaliero-universitarie nella fascia dei presìdi a più elevata complessità assistenziale e concorre al loro sostegno mediante: a. il corrispettivo delle prestazioni previsto dall’accordo di fornitura tra le Aziende ospedaliero-universitarie e le Aziende unità sanitarie locali interessate; b. il corrispettivo delle prestazioni prodotte dalle Aziende ospedaliero-universitarie in favore delle altre Aziende del Servizio sanitario regionale; c. un incremento del corrispettivo di cui alle precedenti lettere a) e b) nella misura dell’8% per le attività di ricovero ordinario e in day hospital; d. eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche funzioni assistenziali non oggetto di remunerazione tariffaria, nonché i trasferimenti collegati alla mobilità interregionale. La Regione si impegna altresì a determinare l’ammontare dell’incremento da prevedere per le prestazioni di assistenza ambulatoriale gravate dai maggiori costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca. Nel caso in cui l’Azienda ospedaliero-universitaria e le Aziende unità sanitarie locali non pervengano alla compiuta definizione dell’accordo di fornitura, è attivato un tavolo di concertazione composto da un rappresentante della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, un rappresentante della Regione ed un rappresentante dell’Università, nonché dai Direttori generali delle Aziende interessate. Articolo 10 (Formazione) Regione e Università disciplinano, con specifici protocolli d’intesa, la collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Facoltà di Medicina e Chirurgia per ciò che concerne: a. la formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia; b. i Corsi di laurea e post-laurea delle professioni sanitarie. Fino alla stipula di tali protocolli, sono prorogati gli accordi sottoscritti in data 16 febbraio 2000 e 1 agosto 1996. 04 46 L’Osservatorio regionale per la formazione medico–specialistica, istituito presso l’Assessorato Regionale alla Sanità con delibera della Giunta regionale n.340 del 2004 in attuazione del D. Lgs. n. 368/1999, procede alla verifica periodica dell’applicazione del protocollo regionale e degli accordi attuativi locali in materia di formazione medico-specialistica e formula proposte per il suo aggiornamento. Regione e Università, sulla base della stima del fabbisogno di personale delle professioni sanitarie, determinano: x il numero degli operatori da formare per profilo professionale; x i Corsi di laurea e post - laurea da attivare da parte delle diverse Università; x le sedi formative in possesso dei requisiti richiesti dai Corsi di studio. Università e Regione, nel rispetto delle rispettive autonomie e finalità istituzionali, convengono di attivare un Osservatorio delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, con il compito di procedere alla verifica del grado di attuazione del protocollo d'intesa e di formulare indicazioni per il suo aggiornamento periodico. Università e Regione, sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio regionale per la formazione medico-specialistica e dell'Osservatorio regionale delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, aggiornano i protocolli sopra richiamati, al fine di: a. programmare congiuntamente il fabbisogno; b. valorizzare l’apporto del Servizio sanitario regionale alla formazione; c. ridefinire le sedi della rete formativa per assicurare, anche sulla base delle caratteristiche delle strutture assistenziali, un’articolazione coerente con il percorso formativo stabilito dai singoli ordinamenti didattici, in modo da adeguare tale percorso alle esigenze del ruolo professionale dei medici e degli allievi in formazione. Regione e Università si impegnano pertanto ad individuare, nell’ambito della programmazione regionale e locale, idonee sedi anche presso strutture ospedaliere e territoriali di Aziende sanitarie diverse dalle Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento. Articolo 11 (Partecipazione del personale del SSR alla didattica) L’accordo attuativo locale definisce le modalità e i termini per la partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all’attività didattica pre- e post-laurea, sulla base dei seguenti criteri: 04 47 a. il personale del Servizio sanitario regionale partecipa all’attività didattica, esercitando docenza, tutorato e altre attività formative, nel rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle strutture didattiche dell’Università; b. l’Università e l’Azienda, nell’ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all’attività didattica; c. l’attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative all’esercizio delle attività assistenziali. L’Università concorda con l’Azienda le modalità di utilizzazione del personale del Servizio sanitario regionale anche ai fini del riconoscimento, da parte dell’Azienda, del maggiore impegno professionale. Articolo 12 (Ricerca) Regione ed Università concorrono, con propri finanziamenti, all’attuazione di programmi di rilevante interesse per la Regione e per l’Università, definiti di intesa in sede di Conferenza Regione-Università, finalizzati a sviluppare innovazioni scientifiche, nuove modalità gestionali, organizzative e formative. A tali programmi la Regione concorre per il triennio 2005-2007 con un finanziamento di dieci milioni di Euro annui, quale quota-parte dell’incremento di cui al punto c) dell’art. 9. Regione e Università, nell’ambito delle rispettive autonomie e delle specifiche finalità istituzionali, concorrono alla promozione di programmi di ricerca biomedica e sanitaria e di trasferimento tecnologico nelle Aziende ospedaliero-universitarie di riferimento e nelle sedi di cui all'art. 14. A tal fine, in attuazione dell’art. 11 della L.R. n. 29/2004, Università e Regione promuovono forme di organizzazione che integrino e valorizzino le competenze scientifiche, tecniche e professionali del Servizio sanitario regionale e delle Università, anche tramite l’istituzione di fondazioni per la promozione della ricerca biomedica e sanitaria, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Articolo 13 (Compartecipazione ai risultati di gestione) A fronte di situazioni di disavanzo delle Aziende ospedaliero-universitarie, fatti salvi gli interventi dello Stato a sostegno dell’intera rete nazionale (Policlinici e Aziende ospedaliero-universitarie), Regione e Università 04 48 concordano specifici piani di riorganizzazione poliennali, tenendo conto di quanto previsto all’art. 5 e del dimensionamento delle strutture a direzione universitaria di cui agli artt. 6 e 7. Eventuali risultati positivi di gestione dell’Azienda ospedaliero-universitaria, dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali disavanzi degli anni precedenti, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca e di miglioramento della qualità. Articolo 14 (Sedi della collaborazione tra Regione ed Università) La programmazione sanitaria regionale individua eventuali ulteriori sedi, rispetto all’Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento, nelle quali si realizza la collaborazione tra Regione e Università. A tal fine, il presente protocollo d’intesa è affiancato da specifici accordi da stipularsi tra la Regione e l’Università interessata, aventi ad oggetto la disciplina, in coerenza con la programmazione attuativa locale, delle forme di integrazione delle attività assistenziali con le funzioni di didattica e di ricerca. Tali accordi definiscono, tra l’altro, l’incremento del corrispettivo delle attività di ricovero in relazione ai maggiori costi indotti dall’attività di didattica e di ricerca, riconosciuto in misura dell’8% e limitatamente alle strutture a direzione universitaria. La collaborazione fra Regione ed Università può estendersi agli apporti formativi e tecnico-scientifici forniti da altre facoltà in relazione a specifiche esigenze del SSR e dell’ Università, secondo le modalità di cui all’art. 9, comma 5, della L.R. 29/2004. Qualora nell’Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento o nelle ulteriori sedi di cui al punto precedente non siano disponibili specifiche strutture assistenziali essenziali per l’attività didattica, le Università concordano con la Regione l’eventuale utilizzo di idonee strutture assistenziali, pubbliche o, in via subordinata, private accreditate, senza oneri aggiuntivi per il Servizio sanitario regionale. Articolo 15 (Sperimentazioni cliniche e prestazioni per conto terzi) Regione ed Università convengono di elaborare congiuntamente indirizzi per promuovere e organizzare le attività di sperimentazione condotte nelle Aziende ospedaliero-universitarie in pazienti in regime di ricovero ed ambulatoriale, inclusa l’acquisizione dell’autorizzazione del Comitato etico 04 49 locale e l’utilizzazione dei fondi che derivano dalla partecipazione a tali attività. Articolo 16 (Durata) Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore alla data della stipula, ha la durata di anni tre ed è rinnovato per un ulteriore triennio previo accordo tra le parti. Al fine di valutare l’attuazione del presente Protocollo nelle Aziende ospedaliero-universitarie della regione, Regione ed Università convengono di istituire presso la Conferenza Regione-Università un Osservatorio composto, in forma paritetica, da quattro docenti universitari designati dai Rettori e da quattro dirigenti medici dipendenti delle Aziende ospedaliero-universitarie, da un Preside designato dai presidi delle Facoltà di medicina e chirurgia delle Università della regione e da un dirigente regionale. Articolo 17 (Rinvio) Per quanto non previsto nel presente Protocollo d’intesa o in altre fonti ad esso connesse o comunque oggetto di concertazione da parte della Regione e delle Università, alle Aziende ospedaliero-universitarie si applicano la L.R. n. 29/2004 e le disposizioni da essa derivate. DICHIARAZIONE A VERBALE Le Università ritengono che, qualora una parte consistente delle proprie attività di didattica, ricerca ed assistenza venga svolta in più Ospedali del territorio, occorra perseguire ogni utile tentativo per costituire un'Azienda unica che li comprenda. Questo al fine di realizzare la maggior integrazione possibile tra i presìdi, nella convinzione che l'ottimizzazione dell'uso delle risorse, l'efficacia delle attività assistenziali e l'eccellenza delle attività didattiche e di ricerca possano essere raggiunte compiutamente soltanto attraverso una gestione congiunta. 04 50 Note