Materiali di documentazione per l atto aziendale

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2006
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini
Quaderni ASRI
Materiali di documentazione
per l’atto aziendale
81
a cura della Direzione Generale AUSL Rimini
Indice
Direttiva alle aziende sanitarie
per l’adozione dell’atto aziendale........................................................ pag 2
Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento
del servizio sanitario regionale............................................................ pag 21
Protocollo d’intesa tra regione emilia romagna
e universita’ degli studi di Bologna, Ferrara,
Modena-Reggio Emilia, Parma ........................................................... pag 38
“Direttiva alle aziende sanitarie per l’adozione dell’atto aziendale”
di cui all’art.3, comma 4 della L.R n.29/2004
1. Obiettivi generali e ambito di applicazione
2. Valori, Principi e Priorità di politica sanitaria
Partecipazione dei cittadini, degli utenti e degli operatori
Trasparenza nei risultati, nelle procedure e nei processi organizzativi
Integrazione istituzionale, finanziaria, organizzativa e professionale
3. L’azienda sanitaria ed i suoi organi
3.1
La terza aziendalizzazione
3.2
La direzione generale e le direzioni tecniche aziendali
3.3
Il collegio di direzione: funzioni, composizione e funzionamento
3.4
Il collegio aziendale delle professioni sanitarie
4. La struttura dell’azienda: Distretti e Dipartimenti
04
4.1
Distretti: funzioni, ruolo e relazioni con gli Enti Locali
4.2
Dipartimenti: funzioni ed organi di governo
2
1. Obiettivi generali ed ambito di applicazione
1.1
La Legge Regionale 29/2004 prevede che gli atti aziendali che
disciplinano l’organizzazione ed il
funzionamento delle aziende
sanitarie siano adottati dal direttore generale in coerenza con direttive
emanate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione
consiliare competente (art. 3, comma 4). Queste direttive aggiornano i
precedenti indirizzi per la emanazione degli atti aziendali, al fine di
adeguarli alle modifiche intercorse, con particolare riguardo alle Leggi
Regionali 29/2004 e 2/2003, al nuovo Protocollo regionale d’intesa fra
Regione ed Università, nonché alle priorità di politica sanitaria definite
dal Piano sociale e sanitario attualmente in discussione.
1.2
Le direttive si riferiscono a tutte le forme di azienda sanitaria del
Servizio sanitario regionale della Regione Emilia-Romagna individuate
dalla L.R. 29/2004, Aziende USL, Aziende ospedaliere, Aziende
ospedaliero-universitarie nonche’ agli Istituti Ortopedici Rizzoli.
Le direttive hanno l’obiettivo primario di delineare la configurazione
degli assetti organizzativi e delle relazioni funzionali che le aziende
dovranno assumere al proprio interno, nelle reciproche relazioni e nei
rapporti con gli Enti Locali e con la Regione. A questo scopo, i valori ed
i principi generali di organizzazione e di funzionamento del SSR desunti
dalla LR 29/2004 e dalla LR 2/2003 e le priorità di politica sanitaria
indicate dal Piano Sociale e Sanitario individuano le funzioni che le
Aziende sanitarie devono sviluppare e delineano i nuovi assetti
organizzativi e le nuove relazioni più adeguati al loro sviluppo.
1.3
L’emanazione di indirizzi comuni a tutte le forme di azienda è resa
possibile e, al tempo stessa, richiesta dal fatto che la legge regionale
29/2004 in attuazione delle competenze in materia di ricerca e di
assistenza riconosciute alle Regioni dalla riforma costituzionale in atto
prevede, per tutte le aziende sanitarie e nel rispetto delle peculiarità di
ciascuna, l’esercizio delle funzioni di assistenza, di ricerca e di
formazione. Tutte le aziende del SSR condividono la comune tensione
verso l’integrazione della tradizionale funzione primaria di assistenza
con quelle di ricerca e di formazione. Tuttavia, le diverse forme di
azienda attribuiscono un peso relativo diverso a ciascuna delle tre
componenti, che costituiscono comunque componenti essenziali di un
servizio sanitario moderno che intende mantenersi tale.
1.4 Le direttive intendono garantire un profilo omogeneo alla struttura e al
funzionamento delle aziende sanitarie, nel rispetto delle funzioni proprie
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3
alle loro diverse forme, tenendo conto delle peculiarità locali e
salvaguardando l’espressione dell’autonomia su cui si basa la
responsabilità di ciascuna azienda.
Esse riservano particolare attenzione ad individuare le competenze ed i
poteri che gli atti aziendali devono attribuire agli organi aziendali al fine
di permettere un efficace esercizio delle loro funzioni ed alla distinzione
fra assetti organizzativi ed articolazioni di governo all’interno delle
aziende. Minore prescrittività è invece imposta alla definizione della
composizione e del funzionamento degli organi e degli organismi
aziendali, in ragione sia della generalità di questi indirizzi, che valgono
per tutte le aziende sanitarie della regione indipendentemente dalla loro
forma, sia del rispetto della autonomia organizzativa di ciascuna
azienda, nell’ambito dei vincoli generali di sistema. In taluni punti,
infine, le direttive si limitano ad evidenziare problemi che appaiono
sufficientemente importanti e diffusi da dover essere indicati come
oggetti di attenzione particolare da parte dell’atto aziendale e tuttavia
così intrinseci alla organizzazione e al funzionamento dei servizi da non
permettere di indicare una soluzione univoca, valida per tutte le
aziende.
2.
Valori, Princìpi e Priorità di politica sanitaria
Partecipazione dei cittadini, degli utenti e degli operatori
Trasparenza nei risultati, nelle procedure e nei processi organizzativi
Integrazione istituzionale, finanziaria, organizzativa e professionale
La legge regionale n. 29 del 2004 “Norme generali sull’organizzazione
ed il funzionamento del Servizio sanitario nazionale” definisce i valori
ispiratori ed i principi fondamentali che guidano l’organizzazione ed il
funzionamento del Servizio sanitario regionale (SSR) e devono quindi
trovare espressione e concreta attuazione negli atti aziendali delle
Aziende sanitarie della regione, in armonia con le direttive emanate
dalla Giunta.
I cinque principi ispiratori del SSR comprendono: la responsabilità
pubblica della tutela della salute; la universalità ed equità di accesso ai
servizi sanitari per tutte le persone presenti sul territorio regionale; la
globalità di copertura in base alla necessità assistenziale di ciascuno,
secondo quanto previsto dai livelli essenziali di assistenza; il
finanziamento pubblico attraverso la fiscalità generale; la portabilità dei
diritti in tutto il territorio nazionale.
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4
Da questi principi generali discendono la centralità del cittadino, in
quanto titolare del diritto alla salute, che si esprime sia a livello
individuale sia a livello collettivo; il principio della libera scelta del luogo
di cura, che discende e dipende dai principi di universalismo ed equità
di accesso e include tutte le persone presenti nel territorio regionale,
ampliando la tutela della salute delle persone migranti; la valorizzazione
delle risorse umane e professionali degli operatori del SSR, che
comprende la loro partecipazione ai processi decisionali, direttamente
ed attraverso le organizzazioni di rappresentanza collettiva; lo sviluppo
delle attività di ricerca e di formazione per l’innovazione tecnologica ed
organizzativa dei servizi e il miglioramento continuo della qualità
dell’assistenza. A questo scopo la Regione promuove la collaborazione
fra il SSR ed il sistema delle Università della regione, in ragione del loro
ruolo fondamentale nello sviluppo della ricerca e della formazione.
I princìpi di organizzazione definiti dall’art. 2 della L.R. 29/2004
attribuiscono alla Regione la responsabilità di garantire i livelli
essenziali di assistenza attraverso le Aziende USL e le Aziende
ospedaliere, nonché gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS) e le Aziende ospedaliero-universitarie, organizzate secondo le
specificazioni e le peculiarità previste rispettivamente dagli articoli 9 e
10 della L.R. 29/2004. Essi prevedono il dovere di ciascuna azienda
sanitaria e del SSR nel suo complesso di offrire prestazioni e servizi di
elevata qualità tecnica, professionale e relazionale. A questo dovere
sono connessi a livello generale di sistema l’accreditamento
istituzionale e la definizione degli accordi contrattuali e, a livello
aziendale, la partecipazione organizzativa ed il governo clinico degli
operatori, che comportano il loro coinvolgimento nella elaborazione
delle strategie aziendali e nella organizzazione dei servizi da un lato e
nella revisione sistematica della qualità dei servizi, della appropriatezza
delle prestazioni e della continuità dell’assistenza dall’altro. Queste
attività a livello aziendale trovano espressione istituzionale nel Collegio
di direzione, elevato al rango di organo aziendale.
Costituiscono inoltre principi fondamentali di organizzazione e di
funzionamento del SSR l’integrazione fra gli interventi di natura sociale
e le attività di assistenza sanitaria, da realizzarsi principalmente a livello
distrettuale e per i servizi ad elevata integrazione sanitaria e la
promozione e lo sviluppo delle attività di ricerca, di formazione e di
formazione permanente, in collaborazione con le Università della
Regione, anche avvalendosi della Conferenza Regione-Università,
secondo il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle rispettive
autonomie.
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5
I princìpi di funzionamento affermano inoltre l’obbligo di trasparenza e
di partecipazione che ricade sulle Aziende, per favorire la valutazione
dei servizi e la partecipazione alle scelte assistenziali dei cittadini, degli
utenti e delle loro organizzazioni.
Costituisce inoltre un principio ispiratore del SSR la compartecipazione
degli Enti locali alla programmazione sanitaria e sociosanitaria
attraverso la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e il Comitato di
distretto, e, a livello regionale, la Commissione Regione-Autonomie
Locali.
L’atto aziendale disciplina le modalità con cui le aziende sanitarie
favoriscono la partecipazione dei cittadini alle scelte generali di politica
sanitaria e a quelle relative all’organizzazione dei servizi attraverso
idonee forme di consultazione riguardo alla individuazione delle priorità
e alla elaborazione di proposte di programmi di intervento. Tali iniziative
sono sia rivolte alla generalità dei cittadini e condotte in collaborazione
con gli Enti Locali, secondo le esperienze già maturate attraverso i
Piani per la Salute, sia sviluppando relazioni strutturate con
associazioni di cittadini e/o di utenti, generali o specifiche per
condizione o per problema. L’atto aziendale disciplina altresì l’attività a
livello aziendale e distrettuale dei Comitati consultivi misti previsti dagli
artt. 15 e 16 della L.R. 19/1994 e successive modifiche. Queste forme
di partecipazione vanno distinte dalle indagini sul gradimento dei servizi
offerti e/o utilizzati condotte periodicamente dalle aziende sanitarie
come strumento operativo per la gestione dei loro servizi.
La legge regionale n. 29/2004 dà ampio rilievo al tema della
valorizzazione delle risorse umane e professionali attraverso il
coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle
relazioni sindacali; lo sviluppo delle relazioni interne, con forme
strutturate di partecipazione organizzativa; l’attribuzione del potere di
elaborazione e di proposta rivolte alla direzione generale rispetto alle
scelte di governo aziendale. Accanto alle forme già ampiamente
praticate di confronto e di concertazione con le rappresentanze
sindacali collettive, si promuove quindi un terreno di coinvolgimento
strutturato delle diverse espressioni professionali ai processi di sviluppo
e miglioramento dell’organizzazione del lavoro e della qualità dei
servizi. L’atto aziendale ha il compito di favorire lo sviluppo di questi
processi, assumendo come obiettivi unificanti della partecipazione
organizzativa i temi dell’integrazione professionale ed organizzativa che
costituiscono gli obiettivi strategici della programmazione regionale e
aziendale, cui devono pertanto essere finalizzati anche i sistemi di
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partecipazione.
All’atto aziendale spettano tuttavia alcune indicazioni, mentre
l’articolazione delle forme e dei percorsi della partecipazione
organizzativa può essere meglio definita attraverso i suoi regolamenti
attuativi. In questo modo è possibile coniugare la chiarezza degli
orientamenti generali con una concezione opportunamente flessibile ed
evolutiva di sistemi in buona parte ancora non consolidati.
In particolare, agli atti aziendali è affidato il compito di stabilire:
le forme con cui vengono articolati, comunicati e posti a verifica la
definizione degli obiettivi aziendali e la valutazione del loro
raggiungimento, favorendo la trasparenza dei risultati attesi e di quelli
conseguiti e dei vincoli imposti dal contesto e fissando i criteri
generali della comunicazione interna, intesa anche come ascolto;
le forme con cui si realizza l’integrazione professionale nelle singole
strutture aziendali e nelle relazioni fra diverse unità operative,
privilegiando il lavoro di gruppo quale modalità organizzativa
regolata e la formazione integrata di èquipe.
Ai successivi regolamenti spetterà invece la definizione più puntuale di:
organizzazione del
lavoro e della formazione per piccoli gruppi
multiprofessionali;
sistemi di verifica, per risultati e per prestazioni, della qualità dei
processi;
forme organizzative che sostengano la comunicazione interna e
l’innovazione (gruppi di miglioramento, équipe per l’integrazione,
punti formalizzati di comunicazione e di ascolto, ecc).
La trasparenza rappresenta la condizione per tutte le forme di
partecipazione dei cittadini e degli operatori, a tutti i livelli di governo
delle aziende e di gestione dei servizi. L’atto aziendale definisce le
modalità attraverso cui si realizza il dovere di trasparenza delle Aziende
relativamente sia alle procedure e ai loro processi interni (rispetto, ad
esempio, ai criteri di selezione e di valutazione della dirigenza
aziendale) sia alle attività svolte e ai risultati ottenuti, attraverso idonee
forme di comunicazione rivolte alla popolazione di riferimento da un lato
e agli organi istituzionali dall’altro, quali primariamente la Conferenza
territoriale sociale e sanitaria, la Giunta e l’Assemblea legislativa
regionali. In particolare, gli impegni delle Aziende riguardo alle nuove
procedure previste dall’art. 6 della L.R. 29/2004 relative a certificazioni
dei bilanci aziendali e sperimentazione del bilancio di missione, nonché
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all’inserimento
delle
competenti
Commissioni
dell’Assemblea
Legislativa nel processo di approvazione dei bilanci aziendali da parte
della Giunta saranno disciplinate con apposita indicazione regionale.
3. L’Azienda sanitaria ed i suoi organi
3.1 La terza aziendalizzazione
Le innovazioni introdotte dalla L.R. 29/2004 prefigurano una terza forma
di aziendalizzazione, dopo le prime esperienze condotte a seguito del
d.lgs. 502/1992 (recepite con la L.R. 19/1994) e la revisione operata
con il d.lgs. 229/1999 (recepita con la Legge Regionale 11/2000)
ridefinendo le funzioni delle Aziende sanitarie, la loro governance
interna e le relazioni con i soggetti esterni, fra cui primariamente gli Enti
locali e la Regione. In particolare, i punti più rilevanti della nuova
configurazione delle aziende ai fini della predisposizione dell’ atto
aziendale sono i seguenti:
a. tutte le aziende sanitarie devono integrare la tradizionale e
primaria funzione di assistenza con le funzioni di formazione e di
ricerca, il cui sviluppo è indispensabile per garantire un flusso
costante di innovazione al sistema. La differenza fra le principali
tipologie di aziende sanitarie (aziende USL, aziende ospedaliere,
aziende ospedaliero-universitarie e IRCCS) è quindi nel
grado/intensità che le tre funzioni fondamentali assumono in
ciascuna, mentre è comune a tutte le aziende sanitarie la ricerca
della forma più efficace per la loro integrazione;
b. le aziende si caratterizzano per partecipazione, decentramento e
collegialità nell’assunzione da parte del direttore generale delle
decisioni strategiche relativamente allo sviluppo dell’azienda e
all’organizzazione dei servizi.
La partecipazione interna, assicurata nelle forme previste dal paragrafo
precedente, è arricchita dalle responsabilità attribuite al Collegio di
direzione, cui viene conferita ampia autonomia di elaborazione e di
proposta. Il decentramento è assicurato dall’articolazione a livello
distrettuale del governo dell’azienda, attraverso un ruolo più incisivo del
direttore di distretto, che assicura le relazioni con gli Enti locali previste
dall’art. 5 della L.R. 29/2004 e dall’art. 51 della L.R. 27/2004. Una più
ampia collegialità nella valutazione delle proposte e nella loro
traduzione in atti programmatori è richiesta dalla valorizzazione delle
diverse componenti professionali interne all’azienda, assieme al più
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incisivo ruolo di indirizzo e di valutazione assunto dalla Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria, ed alla più ampia autonomia distrettuale
che pongono alla direzione generale nuovi e più impegnativi compiti per
garantire un governo unitario dell’azienda.
Queste due caratteristiche fondamentali attribuite alle nuove aziende
sanitarie
dalla
Legge
regionale
29/2004
richiedono
una
riconsiderazione del ruolo della direzione strategica e, in questo
contesto, del direttore generale, cui competono tutti i poteri di gestione
all’interno dell’azienda.
3.2 La Direzione generale e le direzioni tecniche aziendali
La configurazione istituzionale conferita alle aziende sanitarie dalla
Legge regionale 29/2004 comporta modifiche all’ordinamento interno ed
al contesto esterno.
Il nuovo contesto interno ed esterno caratterizza la direzione generale
come un organismo che opera in modo collegiale assicurando il
concorso dei diversi punti di vista tecnici e professionali alle fasi di
elaborazione e di verifica dei programmi di sviluppo e di organizzazione
dei servizi e realizzandone l’integrazione per definire le strategie
aziendali.
Il coordinamento e l’azione di sintesi realizzate dalla direzione generale
assicurano il recepimento degli indirizzi di politica sanitaria della
Regione e degli Enti locali, mantengono la complessiva coerenza
dell’azione di governo dell’azienda e sviluppano le relazioni
interaziendali specifiche di area vasta nonché la cooperazione di
sistema. La collegialità permette una più efficace integrazione a livello
aziendale della partecipazione delle sue componenti professionali e
tecniche nonché della autonomia operativa realizzata a livello
distrettuale dalla articolazione del governo aziendale, che attribuisce più
ampie responsabilità al direttore di distretto in attuazione delle politiche
aziendali a livello locale (v.oltre).
La direzione generale si avvale delle competenze tecnico-professionali
del direttore delle attività socio-sanitarie previsto dall’art. 3, comma 5
della L.R. 29/2004 e della direzione infermieristica e tecnica, della
direzione medica di presidio e della direzione farmaceutica (quando non
organizzata in dipartimento o programma specifico).
La nuova figura del direttore delle attività socio-sanitarie istituita dalla
L.R. 29/2004 rafforza il processo di integrazione fra sociale e sanitario,
che segna una delle principali priorità del nuovo ciclo di Piano. Al
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direttore delle attività socio-sanitarie compete la funzione
di
coordinamento tecnico a livello aziendale delle attività riconducibili alla
integrazione socio-sanitaria, che si sviluppano a livello di distretto e
vengono mantenute sotto la responsabilità del direttore di distretto.
Direzione sanitaria
La direzione sanitaria promuove l’accesso tempestivo ed appropriato ai
servizi e garantisce la continuità dell’assistenza, integrando i percorsi
assistenziali fra i presidi e con i servizi territoriali, in collaborazione con
le direzioni di distretto; cura l’organizzazione ed assicura il monitoraggio
e la verifica del volume e della qualità dell’attività assistenziale,
nell’ambito degli indirizzi strategici generali dell’azienda definiti dalla
programmazione territoriale dei servizi che devono essere messi a
disposizione della popolazione di riferimento. A questo scopo, il
direttore sanitario si avvale delle indicazioni dei direttori di distretto,
delle proposte elaborate dal Collegio di direzione nonché, limitatamente
ai propri settori specifici di attività, del direttore delle attività sociosanitarie, del responsabile medico di presidio, della direzione
infermieristica e tecnica aziendale e della direzione aziendale
dell’assistenza farmaceutica, ove presente. Il direttore sanitario inoltre
coordina la funzione di staff assicurata dalla medicina legale,
assicurando l’attuazione del sistema aziendale per la gestione del
rischio, che realizza la sua operatività a livello dipartimentale (v.oltre),
nonchè l’esercizio delle funzioni relative alla responsabilità
professionale e alla gestione del contenzioso (in collaborazione con gli
appositi uffici della direzione amministrativa) e delle prestazioni
complesse.
Direzioni tecniche aziendali
Le direzioni tecniche aziendali contribuiscono alla elaborazione e
garantiscono l’omogeneità della attuazione delle politiche aziendali
definite dalla direzione generale. In base alle indicazioni della direzione
sanitaria aziendale esse sviluppano sinergie reciproche e assicurano il
supporto tecnico-operativo ai dipartimenti ospedalieri e territoriali. In
particolare:
La direzione medica di presidio realizza l’integrazione organizzativa dei
presidi ospedalieri in cui si articola l’assistenza ospedaliera aziendale e
garantisce la sua rispondenza ai piani di committenza; cura l’accesso ai
servizi e la continuità dell’assistenza; assicura il supporto ai direttori di
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dipartimento nella programmazione e nella valutazione della verifica
dell’efficacia dei risultati e dell’efficienza nell’utilizzo delle risorse
assegnate, nella attuazione del programma di gestione del rischio e
nella gestione delle risorse professionali di competenza.
La direzione dell’assistenza farmaceutica, ove presente, supporta i
direttori di dipartimento al fine di ottimizzare l’uso dei farmaci e di altri
dispositivi medici, migliorando l’appropriatezza prescrittiva, attraverso la
definizione di linee guida, protocolli terapeutici e prontuari farmaceutici
in collaborazione con tutti gli operatori interessati, adottando idonee
modalità di distribuzione e sviluppando la sicurezza dei pazienti.
La direzione infermieristica e tecnica collabora con i direttori dei
dipartimenti ospedalieri e territoriali allo sviluppo
di processi
assistenziali coerenti con le strategie aziendali. In questo ambito, la
direzione infermieristica e tecnica organizza le risorse professionali di
competenza, nel rispetto degli accordi sindacali e della necessità di
integrazione multiprofessionale. Particolare attenzione sarà rivolta agli
aspetti relativi allo sviluppo professionale e alla programmazione,
selezione, inserimento e valutazione delle risorse professionali di
competenza, nonché allo sviluppo del sistema premiante e della
produttività.
Direzione amministrativa
La direzione amministrativa assicura l’attuazione del sistema di governo
economico-finanziario aziendale e garantisce che i sistemi e le
organizzazioni di supporto alla erogazione dell’assistenza sanitaria
siano orientati ai processi produttivi e ne assecondino l’evoluzione nel
tempo.
La crescente importanza di processi di supporto con una rilevante
impronta tecnico-operativa configura questa direzione più sul versante
del coordinamento e della integrazione dei servizi tecnici di supporto
che sulla conduzione dei singoli servizi “amministrativi” in senso stretto,
orientandoli al funzionamento desiderato, piuttosto che determinando i
contenuti tecnici delle decisioni. Particolare centralità assumono in
questo contesto i problemi legati alla gestione del personale ed alla
funzione di approvvigionamento, anche in considerazione della priorità
attribuita dalla L.R. 29/2004 allo sviluppo delle risorse umane ed in
particolare allo sviluppo della funzione di formazione in tutte le aziende
sanitarie da un lato e allo sviluppo di forme diverse di collaborazione fra
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11
le aziende e con la Agenzia regionale degli acquisti per l’acquisizione di
beni e servizi.
Per quanto riguarda la gestione del personale, un obiettivo che
l’organizzazione aziendale definita dal nuovo atto aziendale deve
proporsi è la integrazione delle competenze tra l’amministrazione del
personale e la sua direzione professionale. L’organizzazione dovrebbe
favorire la elaborazione e la gestione di una politica del personale che
articoli acquisizione, percorsi di carriera, formazione, valutazione e
sistema premiante in modo congruente alle scelte strategiche
dell’azienda, anche al fine di supportare le responsabilità gestionali dei
direttori di dipartimento e di unità operativa.
Il coordinamento delle politiche di acquisto fra un numero sempre
maggiore di aziende diverse per beni e servizi sempre più complessi e
critici nell’ambito del processo assistenziale rappresenta un positivo
esempio di razionalizzazione dei processi, ma pone anche il rischio di
allentare i rapporti con gli utilizzatori finali dei beni, da cui dipende
l’efficienza e la qualità del processo assistenziale. Analogamente, la
ricerca della correttezza e dell’efficiente acquisizione dei materiali di
consumo e delle tecnologie durevoli deve combinarsi con il concorso di
esperti del bene da acquisire e di esperti del modo specifico di impiego.
3.3
Il Collegio di direzione: funzioni, composizione e funzionamento.
Il Collegio di direzione è organo dell’azienda con compiti di
elaborazione e di proposta nei confronti del direttore generale per
l’organizzazione e lo sviluppo dei servizi, per le attività di formazione e
di formazione permanente, di ricerca e di innovazione. L’atto aziendale
disciplina inoltre le modalità con cui il Collegio di direzione partecipa
all’elaborazione del programma aziendale di formazione permanente, in
collaborazione con il Collegio delle Professioni sanitarie e con i singoli
dipartimenti e formula proposte in materia di libera professione, inclusa
l’individuazione di strumenti e di modalità per il monitoraggio dell’attività
libero-professionale intramuraria e per la valutazione dei tempi di
attesa, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4 della L.R. 29/2004.
Il Collegio di direzione esprime inoltre parere sul regolamento attuativo
dell’atto aziendale nonchè su attività aziendali di carattere strategico
individuate dall’atto aziendale che incidono sulla organizzazione dei
servizi e possono comportare rilevanti effetti sulla qualità
dell’assistenza.
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In caso di decisioni assunte dal direttore generale in dissenso rispetto al
parere o alle proposte del Collegio di direzione, il direttore generale
formula adeguate motivazioni, che trasmette al Collegio.
Il Collegio di direzione è in carica per tre anni e la sua composizione è
disciplinata dall’atto aziendale, prevedendo comunque come membri di
diritto i direttori dei dipartimento aziendali. Fanno altresì parte del
Collegio medici di medicina generale e pediatri di libera scelta con
compiti di coordinamento e specialisti ambulatoriali responsabili di
struttura organizzativa, complessivamente identificati in un numero
compreso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque, secondo le
modalità previste dall’atto aziendale. L’atto aziendale disciplina altresì la
partecipazione al Collegio di direzione di componenti della direzione
aziendale, incluse figure infermieristiche e tecnico-sanitarie o
riabilitative cui siano state attribuite responsabilità organizzative di
livello aziendale o dipartimentale.
Il Collegio di direzione è presieduto dal direttore sanitario dell’azienda. Il
funzionamento del Collegio di direzione è disciplinato da apposito
regolamento elaborato dal Collegio ed adottato dal direttore generale,
prevedendo la possibilità che il Collegio elegga al proprio interno un
vicepresidente.
Le funzioni attribuite al Collegio di direzione richiedono il potenziamento
e la riorganizzazione delle attività di formazione, ricerca e di gestione
del rischio attualmente svolte in numerose aziende sanitarie attraverso
uffici variamente denominati, generalmente collocati in staff al direttore
generale. Tali attività dovrebbero rientrare, in base agli attuali indirizzi,
nelle competenze dei dipartimenti e del Collegio di direzione.
Per quanto riguarda il programma aziendale di formazione, l’atto
aziendale e/o il suo regolamento attuativo dovrà prevedere che il
programma di formazione aziendale nell’ambito della ECM (oggi
predisposto dagli uffici formazione) sia elaborato e proposto al direttore
generale da parte del Collegio di direzione, che diventa quindi il
referente diretto degli uffici formazione per questa fase. Ottenuta
l’approvazione da parte del direttore generale, gli stessi uffici curano
l’attuazione del programma, in collaborazione con i referenti presenti a
livello dipartimentale (v. oltre).
Particolare attenzione nello svolgimento di questa funzione dovrà
essere dedicata allo sviluppo delle attività formative previste per
ciascuna azienda nell’ambito della rete formativa regionale prevista dal
Protocollo d’intesa fra Regione ed Università, che riguarda in particolare
i corsi di laurea per le professioni sanitarie ed i corsi di specializzazione
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medica. Dal momento che, in base al Protocollo Regione-Università,
questo comporta il riconoscimento formale sia da parte dell’Università
sia da parte dell’Azienda delle attività didattiche già attualmente svolte
in varie forme da personale dipendente dal SSN, l’atto aziendale deve
riconoscere esplicitamente questa funzione, individuando le aree
dell’azienda principalmente interessate, delineando il suo assetto
organizzativo generale, ed indicando le specifiche responsabilità della
Direzione generale, del Collegio di direzione e dei direttori di
dipartimento e di unità operativa in attuazione del Protocollo d’Intesa
Regione-Università in merito alla formazione specialistica.
La gestione del rischio è una componente essenziale della funzione di
governo clinico che ha avuto un notevole sviluppo negli ultimi anni in
molte delle sue numerose componenti, che devono tuttavia essere ora
ricomposte in un sistema integrato a livello aziendale e (in parte)
regionale. Tre problemi fondamentali emergono: 1) ricomporre in un
modello integrato attività attualmente disperse in settori diversi, clinici,
amministrativi e tecnici; 2) sviluppare la funzione di consulenza e
supporto ai clinici responsabili della attività assistenziale per quesiti di
natura etico-professionale e problemi di responsabilità professionale; 3)
organizzare la gestione del contenzioso, incluse le relazioni con le
compagnie assicurative, integrando competenze economiche, legali,
cliniche e medico-legali. L’atto aziendale dispone la organizzazione
integrata delle diverse componenti della gestione del rischio secondo il
Programma aziendale di gestione del rischio, adottato dal Direttore
generale su proposta del Collegio di direzione e diretto dal Direttore
sanitario aziendale, avvalendosi di una funzione in staff alla Direzione
generale. Le attività relative al Programma aziendale di gestione del
rischio hanno nel Collegio di direzione l’organo di governo e nei
Dipartimenti la principale sede operativa e di gestione. (Ulteriori e più
puntuali indicazioni sulle funzioni e sulla ottimale collocazione delle
attività di medicina legale saranno date da parte della Regione
nell’ambito della riorganizzazione dei Dipartimenti di sanità pubblica).
La funzione di ricerca e sviluppo dell’innovazione tecnologica ed
organizzativa rappresenta una funzione istituzionale delle aziende
sanitarie, al pari della funzione di assistenza ed è strettamente
connessa alle attività di formazione, con cui deve essere integrata. Al
fine di sviluppare le attività di ricerca e sviluppo nell’ambito del SSR, la
Regione ha avviato il Programma di Ricerca ed Innovazione (PRI-ER)
che prevede il finanziamento di una serie si programmi di ricerca e di
innovazione tecnologica ed organizzativa in ambito cardiologico,
oncologico e della assistenza territoriale. Con questo programma la
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14
Regione intende sviluppare sia la capacità di cogliere tempestivamente
le nuove opportunità e di selezionare le nuove tecnologie che dovranno
essere adottate dal SSR, sia aumentare la capacità di “assorbimento”
delle nuove iniziative da parte delle aziende. Mentre il primo obiettivo
sarà perseguito principalmente attraverso iniziative a livello regionale
(in collaborazione con le Aziende e con ovvi riferimenti nazionali ed
internazionali), il secondo afferisce principalmente al livello aziendale,
e dovrà essere perseguito attraverso una organizzazione specifica delle
aziende. In tale organizzazione, il Collegio di direzione rappresenta il
punto di collegamento e di elaborazione di programmi di ricerca e di
valutazione delle innovazioni organizzative e di programmi di
formazione, gestiti a livello dipartimentale ed orientati sia a coloro che
hanno la responsabilità diretta della gestione della tecnologia sia ai loro
principali utilizzatori. Inoltre, anche al fine di garantire la necessaria
trasparenza, le Aziende sanitarie dovranno istituire sistemi per il
controllo di gestione delle risorse direttamente ed indirettamente
dedicate a tali attività, evidenziando in particolare fonti di finanziamento
e destinatari delle ricerche “commissionate” dall’esterno. Al Comitato
Etico aziendale spetta infine l’accertamento e la segnalazione di
eventuali conflitti di interesse.
3.4 Il Collegio Aziendale delle Professioni sanitarie.
Il Collegio aziendale delle professioni sanitarie comprende
rappresentanti del personale dipendente e convenzionato dell’azienda
eletti da tutte le componenti professionali dell’Azienda, secondo criteri
stabiliti dall’Atto aziendale. Il Collegio valorizza lo sviluppo delle
competenze professionali degli operatori; collabora con il Collegio di
direzione alla elaborazione del programma per la formazione
permanente e ne valuta la diffusione fra le diverse figure professionali
dell’azienda; collabora con il Comitato Etico aziendale per gli aspetti
relativi all’etica delle professioni; promuove la collaborazione
multidisciplinare e multiprofessionale nell’ambito di forme di
organizzazione del lavoro integrate. Il regolamento definisce la modalità
di scelta del Presidente, prevedendo la partecipazione al Collegio di
direzione allorché tratta argomenti di comune interesse.
04
15
4. La struttura dell’Azienda: Distretti e Dipartimenti
La L.R. 29/2004 stabilisce che le aziende USL sono articolate in
distretti ed organizzate per dipartimenti, sottolineando la differenza fra i
distretti come organo di decentramento del governo aziendale ed i
dipartimenti come assetto organizzativo fondamentale per la
organizzazione e la gestione della produzione dei servizi e delle
prestazioni assistenziali.
4.1 Distretti: funzioni, ruolo e relazioni con gli Enti Locali
I distretti rappresentano l’articolazione territoriale fondamentale del
governo aziendale, il luogo della formulazione dei piani di committenza,
che esprimono il fabbisogno di assistenza specialistica e territoriale, in
forma residenziale, ambulatoriale e domiciliare. Sul piano istituzionale,
essi costituiscono il punto privilegiato delle relazioni fra attività aziendali
ed Enti locali, particolarmente nel settore delle cure primarie e della
integrazione fra servizi sociali e sanitari.
L’assistenza territoriale ha nel distretto il suo luogo di governo; nel
dipartimento delle cure primarie la sua forma organizzativa specifica;
nel Nucleo delle cure primarie l’unità operativa fondamentale e nei
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta i suoi principali
protagonisti, nell’ambito di equipe multiprofessionali. L’atto aziendale
dovrà quindi specificare le caratteristiche e le modalità operative dei
Nuclei delle cure primarie, indicando in particolare il ruolo svolto dalle
diverse forme associative previste. La qualificazione del distretto quale
articolazione fondamentale del governo aziendale è funzionale allo
sviluppo delle nuove e più incisive forme di collaborazione fra aziende
sanitarie ed Enti Locali delineate dall’art. 5 della L.R. 29/2004, e
rappresenta la sede ottimale per lo sviluppo dell’assistenza territoriale e
della integrazione fra servizi sanitari e sociali, indicati come la priorità
del Piano Sociale e Sanitario per il prossimo triennio. Particolare rilievo
assume in questo contesto il Fondo Regionale per la non
autosufficienza, istituito dall’art. 51 della LR 27/2004, che ha nel
distretto il suo punto nodale di programmazione e di gestione.
Particolare cogenza assumono inoltre le previsioni della L.R. 29/2004
relative all’equità nella attribuzione delle risorse aziendali ai diversi
ambiti distrettuali (art. 5, comma 4) nonché alla “autonomia tecnicogestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata all’interno
del bilancio aziendale” (art. 4, comma 2) attribuita all’attività distrettuale.
Mentre le relazioni fra distretti ed Enti Locali sono definite puntualmente
dalla L.R. 29/2004, ulteriori indicazioni per definire le relazioni del
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16
distretto con i dipartimenti saranno emanate negli indirizzi specifici per i
dipartimenti ospedalieri, i dipartimenti delle cure primarie, di sanità
pubblica e di salute mentale. In quella sede saranno date anche
indicazioni rispetto a ruolo e composizione dell’Ufficio di coordinamento
delle attività territoriali.
Al direttore di distretto sono assegnati compiti di governo del proprio
ambito territoriale, curando in particolare le relazioni con il Comitato di
distretto ed assicurando il rispetto del budget assegnato nonché il
raggiungimento dei livelli di autosufficienza territoriale previsti dalla
programmazione aziendale. Strumento fondamentale a questo scopo è
il piano delle attività territoriali. Il direttore di distretto gestisce inoltre,
unitamente al Comitato di distretto, il fondo distrettuale per la non
autosufficienza ed approva il piano delle attività per la non
autosufficienza elaborato dall’ufficio di piano di cui all’art. 51 della L.R.
27/2004.
4.2 Dipartimenti: funzioni ed organi di governo
I dipartimenti rappresentano la struttura organizzativa fondamentale
delle aziende con l’obiettivo di garantire la globalità degli interventi
preventivi ed assistenziali e la continuità dell’assistenza; assicurare il
governo clinico del sistema di produzione dei servizi sanitari sia in
termini di sistema decisionale finalizzato ad assicurare l’obbligo di
qualità tecnica delle prestazioni e dei servizi, sia in termini di
partecipazione dei professionisti alle decisioni di carattere strategico,
organizzativo e gestionali che influenzano la qualità dei servizi e il
rendimento delle risorse disponibili.
I dipartimenti aggregano una pluralità di unità operative/servizi di
discipline o funzioni assistenziali affini o complementari ed assicurano
la gestione unitaria delle risorse al fine di soddisfare gli obiettivi
negoziati a livello aziendale, adottando soluzioni organizzative che
garantiscano servizi rispondenti alle necessità assistenziali e alle
preferenze della persona, tecnicamente appropriati sul piano clinico ed
organizzativo e di elevata qualità tecnica.
In particolare, i dipartimenti perseguono l'ottimizzazione dell'uso delle
risorse con particolare riferimento a quelle di uso comune alle diverse
unità operative/servizi attraverso la definizione di criteri espliciti di
accesso alle risorse e/o di allocazione interna, nonché la ricerca e la
messa in pratica di innovazioni organizzative capaci di sfruttare
adeguatamente le innovazioni tecnologiche al fine di migliorare la
qualità dei servizi e la loro sostenibilità economica.
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Obiettivi della organizzazione dipartimentale sono:
sviluppare la globalità degli interventi e la continuità dell’assistenza;
promuovere il mantenimento e lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze tecniche e professionali attraverso la predisposizione di
programmi di formazione e di ricerca, e la verifica sistematica e
continuativa dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;
facilitare la valorizzazione e la partecipazione degli operatori al
processo decisionale relativo alle scelte strategiche, organizzative e
gestionali finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi e del
rendimento delle risorse, garantendo una continua e capillare
diffusione delle informazioni;
I dipartimenti, fatta eccezione in quelli di Emergenza-Urgenza, hanno di
norma estensione intra-aziendale e possono interessare servizi
ospedalieri e/o territoriali. Al fine di garantire la continuità assistenziale
e/o di realizzare economie di gestione possono essere previste forme di
integrazione funzionale fra dipartimenti di aziende sanitarie diverse,
denominate programmi interaziendali. Il responsabile del programma
interaziendale è nominato dal direttore generale dell’azienda che
maggiormente contribuisce in termini di attività svolte e di risorse
assistenziali impegnate, di concerto con il direttore generale della
seconda azienda.
I programmi interaziendali costituiscono la forma ordinaria di
coordinamento e di integrazione fra attività di dipartimenti di Aziende
sanitarie diverse. I
dipartimenti interaziendali possono essere
organizzati in via sperimentale, sulla base di programmi espressamente
motivati e valutati al termine del periodo di sperimentazione
relativamente ai loro risultati clinico-assistenziali, di gradimento per i
destinatari dei servizi e per gli operatori e per le loro ricadute
economiche e gestionali sulle aziende interessate.
Sono organi del dipartimento il direttore di dipartimento ed il Comitato di
dipartimento. Il direttore rappresenta il dipartimento nei rapporti con gli
altri organi dell'azienda e con gli interlocutori esterni. Il direttore
presiede e dirige il Comitato di dipartimento al fine di perseguire
l’integrazione tra le diverse unità organizzative, l'ottimizzazione
dell'organizzazione e della gestione delle risorse assegnate, lo sviluppo
e l'uniforme applicazione di procedure comuni e il raggiungimento degli
obiettivi negoziati con la direzione generale.
Il direttore di dipartimento è un direttore di struttura complessa
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nominato dal direttore generale entro una terna di candidati indicata dal
Comitato di dipartimento, con scelta motivata e secondo criteri espliciti
e predefiniti, a cui è conferito il mandato di realizzare il programma
dipartimentale su base triennale, annualmente verificato relativamente
allo stato di realizzazione. In caso di dissenso rispetto alla proposta del
Comitato di dipartimento, il direttore generale motiva.
Il direttore di dipartimento è sovraordinato ai direttori di unità operativa
per gli aspetti di natura gestionale attinenti il dipartimento e mantiene la
direzione della struttura alla quale appartiene, salvo deroga motivata
dal direttore generale all’atto della nomina.
Il direttore di dipartimento è supportato a livello aziendale dalla
direzione medica di presidio, dalla direzione infermieristica e tecnica e
dalla direzione dell’assistenza farmaceutica e può avvalersi di un ufficio
dipartimentale di staff secondo le modalità stabilite dall’atto aziendale o
dal suo regolamento applicativo.
Il Comitato di dipartimento è l’organo collegiale di supporto al direttore
del dipartimento. E’ convocato dal direttore del dipartimento, che ne
stabilisce l’ordine del giorno, secondo le modalità previste dal
regolamento elaborato dal Comitato ed approvato dal direttore
generale. I regolamenti aziendali disciplinano le modalità di
funzionamento, con particolare riferimento alla diffusa disponibilità della
documentazione, nonché alle forme di consultazione e di
partecipazione degli operatori.
Il Comitato è composto dai direttori delle unità operative, dai dirigenti
con incarico di responsabilità di gestione di struttura organizzativa, dai
dirigenti con incarico professionale di alta competenza e dal
coordinatore infermieristico/tecnico di ogni unità operativa/servizio.
Fanno inoltre parte del Comitato dirigenti sanitari e medici ed operatori
sanitari del comparto, eletti in rappresentanza degli omologhi operanti
nelle unità operative del dipartimento.
L’atto aziendale stabilisce le modalità di selezione della componente
elettiva e determina l’adeguata proporzione fra la componente di diritto
del Comitato e la sua componente elettiva, che non può comunque
superare il 50%. L’atto aziendale può altresì disciplinare la
partecipazione alla selezione di operatori titolari di contratti atipici e di
specializzandi in attività presso il dipartimento.
Il Comitato di dipartimento assicura la partecipazione degli operatori ai
processi relativi alla programmazione delle attività e alla definizione del
suo assetto organizzativo - gestionale. In particolare, il Comitato di
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19
dipartimento:
garantisce l'adozione di modelli organizzativi e di gestione delle
risorse che siano coerenti agli indirizzi aziendali, funzionali al
raggiungimento degli obiettivi aziendali, e coerenti per l'insieme delle
strutture organizzative del dipartimento, promuovendo altresì il
processo di innovazione e di miglioramento della qualità;
definisce i criteri per l'individuazione delle priorità degli interventi di
mantenimento e/o sviluppo delle risorse professionali, strutturali e
tecnologiche in dotazione al dipartimento, che il direttore propone
all’attenzione del Collegio di direzione per la formulazione dei relativi
programmi aziendali e ne assicura l'applicazione in sede di
predisposizione del piano di esercizio;
definisce i criteri per la individuazione dei fabbisogni prioritari di
formazione e di ricerca e predispone i relativi piani di periodo, per la
determinazione dei fabbisogni di risorse e la relativa allocazione tra le
diverse unità operative;
approva il piano annuale di dipartimento risultante dal processo di
budgeting;
seleziona e pianifica le iniziative per il miglioramento dell'integrazione
tra le unità operative, della diffusione delle informazioni e per la
ricerca del consenso relativo alla definizione di norme di buona
pratica professionale;
propone l'attivazione e le caratteristiche assistenziali di nuove unità
operative e di nuovi settori/moduli organizzativi;
attiva gruppi di miglioramento e ne individua i responsabili;
definisce i criteri per la produzione della relazione di esercizio e ne
approva il contenuto;
partecipa alla selezione dei dirigenti di struttura complessa, indicando
le caratteristiche di conoscenza e competenza aggiuntive e
specifiche alle necessità assistenziali e di sviluppo del dipartimento
che dovrebbero essere soddisfatte dai nuovi direttori.
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LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2004, n. 29
NORME GENERALI SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 3 marzo 2006 n. 2
INDICE
Art. 1 - Tutela della salute e Servizio sanitario regionale
Art. 2 - Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale
Art. 3 - Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie
Art. 4 - Distretti sanitari
Art. 5 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali
Art. 6 - Bilancio, patrimonio ed investimenti delle Aziende sanitarie
Art. 7 - Sperimentazioni gestionali
Art. 8 - Personale del Servizio sanitario regionale
Art. 9 - Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Università
Art. 10 - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Art. 11 - Promozione della ricerca e della formazione in sanità
Art. 12 - Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50
Art. 13 - Entrata in vigore
Art. 1
Tutela della salute e Servizio sanitario regionale
1. Il Servizio sanitario regionale (di seguito denominato 'Ssr') è costituito dalle
strutture, dalle funzioni e dalle attività assistenziali rivolte ad assicurare,
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (di seguito denominato 'Ssn') e nel
rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto
fondamentale della persona ed interesse della collettività ai sensi dell'articolo
32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio sanitario nazionale) e dell'articolo 1 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) nel testo
introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme
per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo
1 della legge 30 novembre 1998, n. 419) e modificato dall'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, recante interventi urgenti in
materia di spesa sanitaria, convertito con modificazioni dalla legge 16
novembre 2001, n. 405.
2. Il Ssr si ispira ai seguenti principi
a) la centralità del cittadino, in quanto titolare del diritto alla salute e partecipe
della definizione delle prestazioni, della organizzazione dei servizi e della loro
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valutazione;
b) la responsabilità pubblica per la tutela del diritto alla salute della persona e
delle comunità locali;
c) l'universalità e l'equità di accesso alle prestazioni e ai servizi, secondo le
necessità di ciascuna persona presente nel territorio regionale, in base alle
regole di accesso determinate dalla normativa statale e dagli accordi
internazionali;
d) la globalità della copertura assistenziale, quale garanzia dei livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, in quanto complesso delle prestazioni e
dei servizi garantiti secondo le necessità di ciascuno, nel rispetto dei principi
della dignità della persona, del bisogno di salute, dell'equità di accesso ai
servizi, della qualità dell'assistenza, dell'efficacia ed appropriatezza dei
servizi e delle prestazioni, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse;
e) il finanziamento pubblico dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza,
mediante stanziamenti a carico del fondo sanitario regionale, alimentato
attraverso l'imposizione tributaria generale; l'eventuale ricorso alla
partecipazione alla spesa da parte degli utilizzatori dei servizi e delle
prestazioni si ispira a principi di equità e di progressività;
f) la valorizzazione delle responsabilità individuali e collettive nella
promozione di stili di vita e di ambienti di vita e di lavoro idonei a mantenere
lo stato di salute degli individui e delle collettività;
g) la libera scelta del luogo di cura, nell'ambito dei soggetti, delle strutture e
dei professionisti accreditati con cui sono stati stipulati accordi contrattuali;
h) la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la loro
partecipazione alle attività di ricerca e di formazione continua, nonché il loro
coinvolgimento nei processi decisionali, anche attraverso le loro
organizzazioni di rappresentanza;
i) la valorizzazione della funzione delle formazioni sociali e dell'autonoma
iniziativa delle persone, singole o associate, per lo svolgimento di attività
d'interesse generale e di rilevanza sociale, in attuazione dell'articolo 118 della
Costituzione;
l) la compartecipazione degli Enti locali alla programmazione delle attività ed
alla verifica dei risultati di salute;
m) la leale collaborazione con le altre Regioni e con lo Stato, attraverso la
promozione delle opportune forme di coordinamento, anche al fine di
assicurare la portabilità dei diritti dei cittadini della Regione Emilia-Romagna
e la reciprocità di trattamento;
n) la collaborazione con le Università, per il loro ruolo fondamentale nella
formazione e nella ricerca, con la finalità di promuovere in particolare la
formazione del personale del Ssr e di sviluppare la ricerca biomedica e
sanitaria, valorizzandone i risultati come strumento di innovazione gestionale
ed organizzativa del sistema sanitario.
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Art. 2
Principi di organizzazione del Servizio sanitario regionale
1. La Regione assicura i livelli essenziali ed uniformi di assistenza attraverso:
a) le Aziende Unità sanitarie locali, (di seguito denominate 'Aziende Usl' o
'Azienda Usl');
b) le Aziende ospedaliere, nonché, in connessione con specifiche
esigenze assistenziali, didattiche o di ricerca scientifica, gli Istituti di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (di seguito denominati 'IRCCS')
e, secondo le modalità di cui all'articolo 9 della presente legge, le
Aziende ospedaliero-universitarie, già Aziende ospedaliere integrate
con l'Università. La costituzione di Aziende ospedaliere è disposta dalla
Regione motivando sulla base della complessità della casistica trattata
e del ruolo di ospedale di riferimento per specifici programmi regionali di
assistenza individuati dal Piano sanitario regionale;
c) altri soggetti pubblici e privati accreditati, con i quali le Aziende e gli
Istituti di cui alle lettere a) e b) - di seguito denominati 'Aziende
sanitarie' - abbiano stipulato accordi contrattuali.
2. L'organizzazione del Ssr prevede:
a) l'obbligo di qualità tecnica, professionale e relazionale per tutti i servizi
e le prestazioni resi da parte delle Aziende sanitarie e delle altre
strutture che forniscono prestazioni e servizi al Ssr;
b) la trasparenza nei confronti dei cittadini, degli utenti e delle loro
rappresentanze organizzate e la loro partecipazione alla valutazione dei
servizi, secondo le indicazioni contenute nella Carta dei servizi e
nell'atto aziendale;
c) la programmazione a rete e la regolazione dell'offerta pubblica e privata
delle prestazioni e dei servizi;
d) la partecipazione degli Enti locali alla programmazione sanitaria
regionale e locale, nonché alla verifica dei risultati di salute ottenuti
dalle Aziende sanitarie;
e) la partecipazione delle Aziende sanitarie all'elaborazione, da parte degli
Enti locali, dei Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale;
f) il governo clinico delle Aziende sanitarie e la partecipazione
organizzativa degli operatori;
g) il confronto e la concertazione quali metodi di relazione con le
organizzazioni sindacali;
h) l'integrazione tra le diverse forme di assistenza sanitaria e tra
l'assistenza sanitaria e quella sociale, secondo i principi di cui
all'articolo 3-septies del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive
modifiche, ed in base alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme
per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del
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23
sistema integrato di interventi e servizi sociali), favorendo in particolare
l'integrazione sociale delle persone con patologie psichiatriche e con
dipendenze da droga, alcool e farmaci, secondo i principi di libertà e di
dignità umana alla base della legge 13 maggio 1978, n. 180
(Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori).
3. La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie sono
subordinate alle relative autorizzazioni; l'esercizio di attività sanitarie per
conto del Ssr è subordinato all'accreditamento istituzionale, e l'esercizio di
attività sanitarie a carico del Ssr è subordinato alla definizione degli accordi
contrattuali, secondo quanto previsto dalla legge regionale 12 ottobre 1998 n.
34 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie pubbliche e private in attuazione del D.P.R. 14 gennaio 1997) e
successive modifiche e dalla legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme
per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517) e successive modifiche.
4. La Regione, con riferimento alle attività ed agli oggetti attinenti
all'organizzazione ed al funzionamento del Ssr, assicura il coordinamento
delle autonomie funzionali operanti nel territorio regionale, secondo il criterio
di favorire l'esercizio concertato delle funzioni tra loro omogenee e nel
rispetto dell'autonomia ad esse garantita.
5. I rapporti tra il Ssr e le Università sono disciplinati nel rispetto dei principi
fondamentali dettati dalle leggi dello Stato, dalle disposizioni della presente
legge, nonchè attraverso la stipulazione del protocollo d'intesa di cui
all'articolo 9.
6. La Regione promuove le opportune forme di autocoordinamento fra le
Regioni e di coordinamento con lo Stato, nonché, nell'ambito dell'attuazione
degli obblighi comunitari, il collegamento con le scelte di protezione della
salute effettuate dall'Unione europea.
Art. 3
Organizzazione e finanziamento delle Aziende sanitarie
1. Le Aziende Usl hanno autonomia imprenditoriale. La loro organizzazione
ed il loro funzionamento sono determinati nell'atto aziendale, adottato dal
direttore generale ai sensi della legge regionale n. 19 del 1994 e successive
modifiche. Le Aziende Usl assicurano, nell'esercizio unitario delle loro
funzioni di prevenzione, incluse quelle relative alla sicurezza alimentare ed
alla sanità animale, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e
l'integrazione delle attività dei propri servizi con quelle degli altri soggetti
pubblici e privati accreditati erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e
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sociali. L'atto aziendale disciplina l'articolazione distrettuale delle Aziende Usl
e l'organizzazione delle Aziende sanitarie secondo il modello dipartimentale,
nonché i compiti e le responsabilità dei dirigenti di dipartimento e di distretto.
2. Le Aziende Usl sono finanziate dalla Regione in relazione ai livelli
essenziali ed uniformi di assistenza, secondo criteri di equità e trasparenza,
in base alla popolazione residente nel proprio ambito territoriale, con le
opportune ponderazioni collegate alle differenze nei bisogni assistenziali e
nell'accessibilità ai servizi.
3. Sono organi delle Aziende Usl: il direttore generale, cui spetta la
responsabilità complessiva della gestione; il Collegio di direzione, con compiti
di proposta per l'organizzazione e lo sviluppo dei servizi e delle attività di
ricerca ed innovazione e la valorizzazione delle risorse umane e professionali
degli operatori; il Collegio sindacale, con compiti di vigilanza sulla regolarità
amministrativa e contabile.
4. Gli atti aziendali di cui al comma 1 sono adottati dai direttori generali in
coerenza con le direttive emanate dalla Giunta regionale, ai sensi di quanto
previsto all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato
dall'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 11 (Modifiche della
l.r. 12 maggio 1994, n. 19 "Norme per il riordino del servizio sanitario
regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato
dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517" e della l.r. 20 dicembre 1994,
n. 50 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo
delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" ai sensi del
d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229). Tali direttive sono emanate previo parere della
Commissione consiliare competente. La Giunta regionale trasmette altresì,
prima della verifica di conformità di cui al comma 9 dell'articolo 4 della legge
regionale n. 19 del 1994, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale
n. 11 del 2000, gli atti aziendali alla Commissione consiliare competente. Gli
atti aziendali, tra l'altro, stabiliscono:
a) la composizione del Collegio di direzione, prevedendo la presenza del
personale medico convenzionato;
b) le forme e le modalità delle relazioni tra il Collegio di direzione e gli altri
organi dell'Azienda;
c) la partecipazione del Collegio di direzione all'elaborazione del
programma aziendale di formazione permanente ed alla formulazione
di proposte in materia di libera professione, ivi compresa
l'individuazione di strumenti e modalità per il monitoraggio dell'attività
libero-professionale intramuraria;
d) la composizione e le forme di rappresentanza del Collegio aziendale
delle professioni sanitarie.
5. La Regione nomina il direttore generale ed i componenti del Collegio
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sindacale. Il Collegio sindacale è composto da tre membri, di cui uno
designato dalla Regione, con funzioni di Presidente, ed uno designato dalla
Conferenza territoriale sociale e sanitaria. E' assicurata allo Stato la
possibilità di designare un componente all'interno del Collegio sindacale. Il
direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal
direttore amministrativo e dal direttore sanitario, secondo quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1-quater e 1-quinquies del decreto legislativo n. 502
del 1992 e successive modifiche. L'atto aziendale di cui al comma 1 disciplina
la presenza di un direttore delle attività socio-sanitarie.
6. Le Aziende e gli Istituti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) sono
organizzati in analogia con le Aziende Usl, fatto salvo quanto previsto dagli
articoli 9 e 10. La remunerazione delle loro attività assistenziali è definita
nell'ambito di accordi da essi stipulati con l'Azienda o le Aziende Usl
interessate, salvo gli eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche
funzioni assistenziali, nonché i trasferimenti collegati alle procedure della
mobilità sanitaria interregionale. Per le Aziende ospedaliero-universitarie e gli
IRCCS la remunerazione è effettuata in base alle tariffe stabilite ai sensi del
comma 8 dell'articolo 9, tenendo conto dei maggiori costi indotti sulle attività
assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca.
7. Le Aziende sanitarie si uniformano al principio della partecipazione
organizzativa degli operatori ai processi di sviluppo e miglioramento
organizzativo per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Art. 4
Distretti sanitari
1. I distretti sanitari, individuati dall'atto aziendale secondo le modalità
stabilite dall'articolo 5, costituiscono l'articolazione territoriale delle Aziende
Usl allo scopo di:
a) promuovere e sviluppare la collaborazione con i Comuni, nonché con la
popolazione e con le sue forme associative, secondo il principio di
sussidiarietà, per la rappresentazione delle necessità assistenziali e
l'elaborazione dei relativi programmi di intervento;
b) assicurare l'accesso ottimale all'assistenza sanitaria primaria ed ai
servizi sociosanitari di cui all'articolo 3-quinquies del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e successive modifiche, nonché il coordinamento delle
proprie attività fra di loro e con i servizi aziendali a valenza
sovradistrettuale;
c) favorire la partecipazione dei cittadini.
2. Nell'ambito delle risorse assegnate, i distretti sono dotati di autonomia
tecnico-gestionale ed economico-finanziaria, con contabilità separata
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all'interno del bilancio aziendale. I distretti attuano, con riferimento a ciascun
ambito territoriale, le strategie aziendali sulla base dei Programmi delle
attività territoriali, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche, che comprendono in
particolare:
a) i servizi e le prestazioni di assistenza primaria assicurati a livello di
distretto;
b) le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, caratterizzate da specifica
ed elevata necessità d'integrazione, nonché, se delegate dai Comuni,
le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
3. L'atto aziendale stabilisce le forme e le modalità d'integrazione fra l'attività
distrettuale ed i dipartimenti di sanità pubblica e salute mentale.
Art. 5
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Enti locali
1. L'Ufficio di presidenza della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, di
cui all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, come modificato
dall'articolo 7 della legge regionale 20 ottobre 2003, n. 21 (Istituzione
dell'Azienda unità sanitaria locale di Bologna - Modifiche alla legge regionale
12 maggio 1994, n. 19), esprime parere sulla nomina del direttore generale
da parte della Regione. La Conferenza esprime altresì parere ai fini della
verifica di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modifiche. La Conferenza può chiedere alla Regione di
procedere alla verifica del direttore generale, anche al fine della revoca
dell'incarico, qualora la gestione presenti una situazione di grave e
persistente disavanzo, in caso di violazione di legge o del principio di buon
andamento e di imparzialità della amministrazione, ovvero nel caso di
manifesta inattuazione nella realizzazione del piano attuativo locale, di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera f) della legge regionale n. 19 del 1994 e
successive modifiche.
2. La Conferenza promuove, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti
territoriali, la partecipazione dei Consigli comunali e dei Consigli provinciali
alla definizione dei piani attuativi locali, nonché la partecipazione dei cittadini
e degli utenti alla valutazione dei servizi sanitari.
3. La Conferenza promuove, con il supporto delle Aziende sanitarie, strategie
ed interventi volti alla promozione della salute ed alla prevenzione, anche
attraverso i Piani per la salute previsti dal Piano sanitario regionale.
4. Fermi restando i compiti e le funzioni di cui all'articolo 11 della legge
regionale n. 19 del 1994 e successive modifiche, la Conferenza territoriale
sociale e sanitaria, d'intesa con i direttori generali, individua i distretti e
04
27
modifica i loro ambiti territoriali. Il direttore generale adotta i provvedimenti
conseguenti, trasmettendoli alla Giunta regionale per la verifica di conformità
alla programmazione regionale. La Conferenza assicura altresì l'equa
distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli
obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed alla accessibilità dei servizi
ed ai risultati di salute.
5. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie, la Conferenza può
istituire un apposito ufficio, avvalendosi anche delle risorse delle Aziende
sanitarie interessate. L'organizzazione ed il funzionamento di tale ufficio è
disciplinato dalla Conferenza, di concerto con le Aziende sanitarie interessate
per le risorse di loro competenza.
6. In ogni ambito distrettuale comprendente più Comuni o più circoscrizioni
comunali è istituito il Comitato di distretto, composto dai sindaci dei Comuni,
o loro delegati, e, ove previsto dalla legge e nel rispetto degli statuti comunali,
dai presidenti delle circoscrizioni facenti parte del distretto. Tale Comitato
opera in stretto raccordo con la Conferenza territoriale sociale e sanitaria e
disciplina le forme di partecipazione e di consultazione alla definizione del
Programma delle attività territoriali.
7. Fermi restando i poteri di proposta e di verifica delle attività territoriali di cui
all'articolo 9, comma 5 della legge regionale n. 19 del 1994 e successive
modifiche, il Comitato di distretto esprime parere obbligatorio sul Programma
delle attività territoriali, sull'assetto organizzativo e sulla localizzazione dei
servizi del distretto e verifica il raggiungimento dei risultati di salute del
Programma delle attività territoriali. Qualora tale parere risulti negativo, il
direttore generale procede solo previo parere dell'Ufficio di presidenza della
Conferenza. Il direttore generale adotta altresì, d'intesa con il Comitato di
distretto, il Programma delle attività territoriali, limitatamente alle attività
sociosanitarie.
8. La Conferenza territoriale sociale e sanitaria, attraverso il proprio
regolamento, e l'Azienda Usl, attraverso l'atto aziendale, disciplinano
rispettivamente le relazioni con il Comitato di distretto e con i distretti.
9. Il direttore generale nomina i direttori di distretto, d'intesa con il Comitato di
distretto. Quando ricorrano gravi motivi, il Comitato può avanzare motivata
richiesta al direttore generale di revoca della nomina.
Art. 6
Bilancio, patrimonio ed investimenti delle Aziende sanitarie
1. Il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio
economico preventivo ed il bilancio d'esercizio sottoposto a revisione
contabile costituiscono gli strumenti della programmazione economico04
28
finanziaria per il governo delle Aziende sanitarie. Gli strumenti contabili
documentano l'impegno delle risorse relative ai livelli essenziali di assistenza.
Il bilancio di missione, presentato unitamente al bilancio d'esercizio, rende
conto del perseguimento degli obiettivi di salute assegnati alle Aziende
sanitarie dalla Regione e dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la competente Commissione consiliare
esprime parere sulla proposta di finanziamento delle Aziende sanitarie
predisposta dalla Giunta regionale, sul quadro generale degli obiettivi loro
assegnati, nonché sul bilancio economico preventivo di ciascuna Azienda
sanitaria. La Giunta regionale approva i bilanci consuntivi delle Aziende
sanitarie, previo parere della competente Commissione consiliare, e riferisce
annualmente al Consiglio sullo stato del Ssr e dei bilanci delle Aziende
sanitarie per le opportune valutazioni.
3. I beni mobili ed immobili delle Aziende sanitarie destinati al perseguimento
dei loro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, ai
sensi dell'articolo 828, comma 2, del codice civile. La sottrazione di tali beni
al regime di proprietà pubblica può avvenire esclusivamente previa espressa
autorizzazione regionale, sulla base di un analitico programma di
riqualificazione dei servizi sanitari.
4. La Regione può, ai sensi dell'articolo 119, ultimo comma, della
Costituzione, autorizzare l'indebitamento delle Aziende sanitarie allo scopo di
finanziare spese di investimento anche oltre i limiti di cui all'articolo 2, comma
2-sexies, lettera g), numero 1 e numero 2, del decreto legislativo n. 502 del
1992 e successive modifiche, previa motivata ed analitica valutazione
dell'idoneità delle Aziende stesse a sostenerne gli oneri conseguenti.
5. La Regione promuove il rispetto dei tempi di pagamento nei contratti fra
imprese ed Aziende sanitarie, anche attraverso il coordinamento delle stesse.
Art. 7
Sperimentazioni gestionali
1. La sperimentazione di nuove modalità gestionali ed organizzative
nell'erogazione dei servizi sanitari e sociosanitari, attinenti alla gestione del
personale o ad innovazioni di prodotto e di processo, é autorizzata dalla
Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.
L'autorizzazione può essere concessa, in misura comunque non superiore a
cinque anni, su proposta dell'Azienda sanitaria interessata che motivi
analiticamente le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi,
della convenienza economica e della funzionalità rispetto alla
programmazione regionale. Alle sperimentazioni gestionali si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502
04
29
del 1992, nel testo aggiunto dall'articolo 11 del decreto legislativo 7 dicembre
1993, n. 517 (Modificazioni al d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, recante
riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 10 del decreto
legislativo n. 229 del 1999 e modificato dall'articolo 3 del decreto legge n. 347
del 2001 convertito dalla legge n. 405 del 2001.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle partecipazioni societarie
delle Aziende sanitarie di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale n.
19 del 1994, nel testo introdotto dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del
2003, nonché alla partecipazione da parte delle medesime alle forme di
gestione di attività e servizi sociosanitari costituite dagli Enti locali, ai sensi
dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1994, nel testo
introdotto dall'articolo 57 della legge regionale n. 2 del 2003.
Art. 8
Personale del Servizio sanitario regionale
1. Il rapporto di lavoro del personale del Ssr è di dipendenza, regolato ai
sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
Eventuali previsioni speciali sono stabilite dalla Regione, nell'ambito dei
principi della normativa statale. Le Aziende sanitarie esercitano, nei confronti
del personale del Ssr, le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.
2. La dirigenza sanitaria ha rapporto di lavoro esclusivo, disciplinato da
disposizioni regionali e dalla contrattazione collettiva, ad eccezione di quanto
stabilito dall'articolo 15-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel
testo introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 229 del 1999, e
tenendo conto del principio fondamentale di reversibilità desumibile
dall'articolo 2-septies del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81, recante
interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004 n. 138.
3. L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa ai dirigenti
sanitari è effettuata dal direttore generale ai sensi dell'articolo 15-ter del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, sulla base di una
rosa di tre candidati selezionati fra i soggetti idonei dalla commissione di cui
al medesimo articolo.
4. L'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento ai dirigenti sanitari di incarichi di direzione di struttura semplice
e complessa, nonché di quelli previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 29
dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale
ed Università, a norma dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419). La
04
30
validità dei contratti individuali relativi agli incarichi di cui al periodo
precedente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge è
condizionata all'esclusività del rapporto di lavoro.
5. La Regione stabilisce le disposizioni sull'esercizio della libera professione
intra ed extramuraria della dirigenza sanitaria, curando di prevenire
l'instaurarsi di condizioni di conflitto di interessi fra attività istituzionale ed
attività libero professionale e di garantire il superamento delle liste di attesa
ed il miglioramento continuo della qualità delle prestazioni e dei servizi
nonché della efficienza generale del servizio. La Regione disciplina, in
coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 marzo 2000 (Atto di indirizzo e coordinamento concernente
l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza
sanitaria del Servizio sanitario nazionale), l'utilizzo del proprio studio
professionale da parte dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro esclusivo
nello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria in regime
ambulatoriale.
6. Il rapporto di lavoro del personale medico convenzionato con il Ssn è
disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 502 del 1992. La Regione
detta le opportune disposizioni affinché le attività dei medici di medicina
generale e dei pediatri di libera scelta, nonché delle professioni sanitarie di
cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, nel
testo introdotto dall'articolo 6 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254
(Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, per il potenziamento delle strutture per l'attività libero-professionale
dei dirigenti sanitari), siano raccordate con le attività e le funzioni delle
Aziende Usl, con particolare riferimento al livello distrettuale.
7. La Regione promuove e conclude accordi integrativi al fine di conformare
ai principi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge gli accordi collettivi
nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre
1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), relativamente al
personale medico convenzionato ed alle farmacie pubbliche e private. Tali
accordi integrativi sono finalizzati all'integrazione professionale ed
organizzativa dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e
dei medici di continuità assistenziale con i servizi distrettuali e con gli altri
servizi aziendali, anche favorendo forme associative tra il personale medico
convenzionato.
04
31
Art. 9
Relazioni fra Servizio sanitario regionale ed Università
1. La Regione determina, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto legislativo n.
502 del 1992, il fabbisogno di personale sanitario del Ssr.
2. Le Università degli studi di Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e
di Parma concorrono, per gli aspetti concernenti le attività assistenziali
essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali di didattica e di
ricerca, all'elaborazione della programmazione sanitaria regionale. Le
Università partecipano altresì alla programmazione sanitaria regionale
mediante parere obbligatorio:
a) sulla proposta di Piano sanitario regionale approvato dalla Giunta;
b) b) sugli atti di programmazione regionale concernenti la definizione
degli indirizzi di ricerca del Ssr e degli interventi che interessano le
strutture sanitarie destinate all'esercizio di attività formative.
3. Il protocollo d'intesa fra la Regione e le Università individua l'attività
assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle
Università, determinata nel quadro della programmazione nazionale e
regionale, assicurandone la funzionalità e la coerenza con le esigenze della
didattica e della ricerca. Il protocollo disciplina altresì la programmazione
della formazione del personale del Ssr e le modalità con cui gli accordi
attuativi locali definiscono l'organizzazione dei dipartimenti integrati ed
individuano le strutture essenziali per l'esercizio dei compiti istituzionali
dell'Università.
4. La collaborazione fra Ssr ed Università si realizza attraverso le Aziende
ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Parma, che
costituiscono le Aziende di riferimento, rispettivamente, per le Università di
Bologna, di Ferrara, di Modena-Reggio Emilia e di Parma per le attività
assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica
e di ricerca delle Facoltà di medicina.
5. Fermo restando quanto stabilito dal comma 4, la programmazione sanitaria
regionale individua le ulteriori sedi nelle quali si realizza la collaborazione tra
la Regione e le Università, con particolare riguardo alle scuole di
specializzazione mediche o ad altre Facoltà. A tal fine, il protocollo d'intesa,
di cui al comma 3, è integrato da specifici accordi stipulati tra la Regione e
l'Università interessata, aventi ad oggetto la disciplina, in coerenza con la
programmazione attuativa locale, delle forme di integrazione delle attività
assistenziali con le funzioni di didattica e di ricerca.
6. La Regione, previa intesa della Conferenza Regione-Università di cui alla
legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e
04
32
semplificazione. Rapporti con l'università), disciplina le Aziende ospedalierouniversitarie in analogia alle Aziende Usl e secondo i principi del decreto
legislativo n. 517 del 1999, assicurando la partecipazione della componente
universitaria al governo delle Aziende e garantendo all'Università la nomina di
un componente del Collegio sindacale. Il direttore generale delle Aziende
ospedaliero-universitarie è nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il
rettore dell'Università. Il protocollo d'intesa disciplina la verifica dei risultati
dell'attività dei direttori generali, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e di quanto previsto dall'articolo 5 della
presente legge.
7. L'atto aziendale disciplina, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nel
protocollo d'intesa di cui al comma 3, la costituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento dei dipartimenti ad attività integrata ed individua le strutture
complesse a direzione universitaria. L'atto aziendale è adottato dal direttore
generale d'intesa con il rettore dell'Università limitatamente ai dipartimenti ed
alle strutture di cui al presente comma.
8. Al sostegno economico-finanziario delle attività svolte dalle Aziende di
riferimento concorrono risorse messe a disposizione sia dall'Università, con
particolare riferimento a beni mobili ed immobili, sia dal Ssr. La Giunta
regionale classifica tali Aziende, limitatamente all'attività direttamente svolta,
nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale, riconoscendo
altresì i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di
didattica e di ricerca. Il protocollo d'intesa disciplina le modalità per la
compartecipazione della Regione e delle Università, per quanto di rispettiva
competenza, ai risultati di gestione delle Aziende.
9. La Regione promuove e valorizza le attività di ricerca svolte dalle Aziende
ospedaliero-universitarie e nelle altre sedi di collaborazione di cui al comma
5, concorrendo al finanziamento di programmi di ricerca e di formazione di
comune interesse, definiti d'intesa tra la Regione e le singole Università
nell'ambito degli indirizzi formulati dalla Conferenza Regione-Università.
Art. 10
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(sostituito da art. 1 L.R. 3 marzo 2006 n. 2)
1. Gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ('IRCCS' o 'Istituti')
aventi sede nel territorio regionale sono parte integrante del Ssr, nel cui
ambito svolgono funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività
assistenziali, di ricerca e di formazione, partecipando altresì al sistema della
ricerca nazionale ed internazionale.
2. Sono organi degli IRCCS: il direttore generale, al quale spetta la
04
33
responsabilità complessiva della gestione e della attuazione delle
deliberazioni del Consiglio di indirizzo e verifica; il Consiglio di indirizzo e
verifica, al quale spettano le funzioni di indirizzo e di controllo, con particolare
riferimento alle scelte strategiche dell'ente ed alla gestione e valorizzazione
del patrimonio, nonché alle funzioni ed alle attività di cui all'articolo 8, commi
4, 5 e 6 e all'articolo 9 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288
(Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico,
a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3); il Collegio
sindacale, al quale spettano le funzioni di vigilanza sulla regolarità
amministrativa e contabile; il Collegio di direzione, al quale spettano le
funzioni di cui all'articolo 3 commi 3 e 4 della presente legge; il direttore
scientifico, cui compete la gestione delle attività di ricerca in coerenza con il
programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo
n. 502 del 1992 e successive modifiche e con gli atti di programmazione
regionale in materia.
3. Gli Istituti svolgono la loro attività assistenziale e, per quanto di
competenza, l'attività di ricerca nell'ambito degli indirizzi e della
programmazione regionale. Agli Istituti si applicano, sulla base dei principi
fondamentali contenuti nella legislazione statale, le disposizioni della
presente legge. Le direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 4,
riconoscendo il ruolo peculiare degli Istituti, disciplinano in forma specifica per
gli IRCCS le competenze degli organi, individuano le idonee forme di
controllo ed assicurano che gli atti aziendali degli Istituti adottati dal direttore
generale:
a) disciplinino la organizzazione della ricerca;
b) favoriscano il pieno inserimento dei medesimi nel sistema della ricerca
nazionale ed internazionale e la funzionalizzazione della loro attività di
ricerca e di formazione al miglioramento continuo della qualità delle
prestazioni e dei servizi di assistenza sanitaria.
4. Al direttore generale, nominato dalla Regione secondo le modalità di cui
all'articolo 5, comma 1, della presente legge, si applicano gli articoli 3 e 3-bis
del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche, ai direttori
amministrativo e sanitario si applicano gli articoli 3, comma 1-quinquies, e 3,
commi 7 e 11, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche;
al direttore scientifico, nominato dallo Stato sentita la Regione, spetta la
responsabilità delle attività di ricerca degli Istituti.
5. Il Consiglio di indirizzo e verifica è composto da cinque membri, dei quali
tre nominati dalla Regione di cui uno con funzioni di presidente, uno dal
Ministro della salute ed uno dalla competente Conferenza territoriale sociale
e sanitaria. Limitatamente al Consiglio di indirizzo e verifica degli Istituti
Ortopedici Rizzoli, sede ulteriore della Facoltà di Medicina e Chirurgia
04
34
dell'Università degli Studi di Bologna per le attività di ricerca e di didattica
connesse alla ortopedia, la Regione nomina uno dei tre componenti d'intesa
con l'Università degli Studi di Bologna. I componenti del Consiglio di indirizzo
e verifica devono essere scelti tra soggetti di provata competenza ed
onorabilità e durano in carica cinque anni.
6. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre nominati
dalla Regione, uno dei quali con funzione di presidente, uno nominato dalla
Conferenza territoriale sociale e sanitaria ed uno dal Ministro della Salute.
7. La Commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche è composta dal direttore
scientifico, che la presiede, dal direttore sanitario e da un dirigente dei ruoli
del personale del Servizio sanitario regionale, preposto a una struttura
complessa della disciplina oggetto dell'incarico, individuato dal Collegio di
direzione.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, da altre
leggi regionali e dall'atto aziendale di cui all'articolo 3 della presente legge,
per quanto di competenza, all'organizzazione ed al funzionamento degli
Istituti si applicano le disposizioni desumibili dai principi fondamentali
contenuti nel decreto legislativo n. 288 del 2003, nonché le disposizioni statali
e regionali in materia di Aziende sanitarie.
9. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di ricerca corrente e
finalizzata degli Istituti con quelle degli analoghi Istituti aventi sede in altre
regioni, la Regione promuove l'autocoordinamento fra le Regioni e la
collaborazione con lo Stato.
Art. 11
Promozione della ricerca e della formazione in sanità
1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e la
formazione continua del personale del Ssr, la Regione può promuovere,
previe opportune intese con l'Università, forme di organizzazione che
integrino le competenze scientifiche, tecniche e professionali presenti, anche
attraverso l'istituzione di fondazioni per la promozione della ricerca e della
formazione in sanità, cui possono partecipare, con propria determinazione, le
Aziende sanitarie della provincia interessata.
2. Le risorse destinate a strutture, servizi ed interventi nell'ambito del Ssr da
parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153
(Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma
1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della Legge 23
dicembre 1998, n. 461) sono deliberate secondo il principio della leale
04
35
collaborazione, tenendo conto delle priorità e degli obiettivi determinati dalla
programmazione regionale e locale.
Art. 12
Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50
1. L'articolo 25 della legge regionale 20 dicembre 1994, n. 50 (Norme in
materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende
unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere) è abrogato.
2. L'articolo 37 della legge regionale n. 50 del 1994 è sostituito dal seguente:
“Art. 37
Il controllo regionale sugli atti delle Aziende sanitarie
1. Il controllo sugli atti delle Aziende sanitarie è esercitato dalla Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n.
412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).
2. Il termine di quaranta giorni per l'esercizio del controllo sugli atti delle
Aziende sanitarie previsto dalla suddetta legge è interrotto qualora il direttore
generale competente in materia di sanità richieda chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio.
3. Il termine per l'esercizio del controllo è sospeso dall'1 al 20 agosto e dal 24
dicembre al 6 gennaio.
4. L'Albo per la pubblicazione degli atti, istituito presso ogni Azienda sanitaria,
è collocato nella sede dell'Azienda stessa, in luogo di transito o comunque
agevolmente accessibile al pubblico negli orari di apertura degli uffici.
5. Gli atti adottati dai direttori generali delle Aziende sanitarie sono pubblicati
mediante affissione, anche per estratto, all'Albo di cui al comma precedente
per quindici giorni consecutivi. Tali atti diventano esecutivi dal giorno della
loro pubblicazione.
6. Gli atti soggetti a controllo preventivo della Regione, ai sensi dell'articolo 4,
comma 8, della legge n. 412 del 1991 sono pubblicati in forma integrale
contestualmente al loro invio al controllo. Nelle more del controllo regionale,
ad essi non può essere data esecuzione.
7. La Giunta regionale nomina i commissari per l'adozione degli atti
obbligatori per legge, in caso di ritardo od omissione da parte del direttore
generale.
8. La nomina dei commissari avviene previa diffida a provvedere nel termine
di trenta giorni, rimasta senza esito."
3. Il comma 10 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1994, come
modificato dall'articolo 4 della legge regionale n. 11 del 2000, è abrogato.
04
36
4. Dopo l'articolo 43 della legge regionale n. 50 del 1994 è inserito il seguente
articolo:
“Art. 43 bis
Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende sanitarie
1. Incompatibilità dei componenti del Collegio sindacale delle Aziende
sanitarie
a) coloro che ricoprano l'ufficio di direttore generale, direttore sanitario,
direttore amministrativo di Azienda sanitaria;
b) coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti od affini fino
al secondo grado che nella Azienda sanitaria ricoprano l'ufficio di
direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure
svolgano funzioni dirigenziali nell'Istituto di credito tesoriere
dell'Azienda sanitaria;
c) i dipendenti dell'Azienda sanitaria;
d) i fornitori dell'Azienda sanitaria;
e) gli amministratori, i dipendenti ed, in generale, chi, a qualsiasi titolo,
svolge in modo continuativo un'attività retribuita presso istituzioni
sanitarie di carattere privato che abbiano rapporti convenzionali o
contrattuali con l'Azienda sanitaria;
f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività
dell'Azienda sanitaria, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile
verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi
dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condizioni di
cui al comma 2 dello stesso articolo."
Art. 13
Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo
31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
04
37
PROTOCOLLO D’INTESA TRA REGIONE EMILIA ROMAGNA E
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
BOLOGNA, FERRARA, MODENA-REGGIO EMILIA, PARMA
in attuazione dell’art. 9 della legge regionale 23 dicembre 2004 n. 29
PREMESSA
Il Protocollo d’intesa sottoscritto da Regione e Università in data 18 marzo
1998, riconoscendo l’inadeguatezza del regime delle "convenzioni" a
realizzare il comune impegno a promuovere i tre fondamentali obiettivi di
garantire la qualità e sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, assicurare
la qualità e la congruità della formazione del personale medico e sanitario,
promuovere lo sviluppo della ricerca biomedica e sanitaria, si proponeva di
rendere "pienamente complementari" la programmazione e la gestione delle
attività di rispettiva competenza del Servizio sanitario regionale e
dell’Università. Anche tale strategia, per quanto utile a avviare nuove e più
efficaci forme di relazione tra Regione ed Università, si è rivelata insufficiente
a fronte dei numerosi e significativi cambiamenti, sul piano istituzionale,
normativo ed organizzativo, intervenuti dalla sottoscrizione del suddetto
Protocollo d’intesa.
Nello sviluppo dei rapporti tra Regione ed Università si intende rispettare e
sostenere il rilievo nazionale ed internazionale delle Università della regione e
delle loro Facoltà Mediche, sia negli aspetti formativi, sia nella ricerca
scientifica.
Fra i cambiamenti più significativi e con un impatto diretto sulle relazioni fra
Università e Sistema sanitario regionale possono essere citati:
04
x
la riforma del Titolo V della Costituzione, attuata dalla L. Cost. n. 3/2001
e dalla L. n. 131/2003, che assegna alle Regioni nuove e più ampie
competenze di legislazione concorrente in materia di organizzazione
sanitaria, formazione, ricerca, e professioni;
x
le leggi regionali 24/03/2004, n. 6 "Riforma del sistema amministrativo
regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali.
Innovazione e semplificazione. Rapporti con l’Università" e 23/12/2004,
n. 29 "Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del
Servizio sanitario regionale", in attuazione delle nuove competenze che
la riforma costituzionale assegna alla Regione;
x
l’articolazione, assai più complessa rispetto al passato, del sistema
formativo universitario, con particolare riguardo allo sviluppo, tuttora in
38
corso sul piano normativo e su quello organizzativo, dei corsi di laurea
e della formazione post-laurea delle professioni sanitarie;
x
le modificazioni introdotte dall’autonomia amministrativo-finanziaria e
didattica dell’Università;
x
l’attuazione del Programma di Formazione Continua degli operatori del
Servizio sanitario nazionale introdotto dagli articoli 16-bis, 16-ter e 16quater del novellato D. Lgs. 502/92 che attribuisce alle Regioni nuove
competenze in materia di elaborazione e gestione dei programmi di
educazione continua in medicina (ECM), di accreditamento degli eventi
formativi e di attribuzione dei relativi crediti;
x
l’esplicita previsione da parte del D. Lgs 229/1999 della costituzione,
nell’ambito del servizio sanitario nazionale, di strutture (ospedali,
distretti, dipartimenti) con funzioni di insegnamento all’interno di una
rete formativa regionale che collabora con le Università nella
formazione degli specializzandi e delle professioni sanitarie.
Su un piano più generale, l’evoluzione del Servizio Sanitario Regionale ha
accentuato l’autonomia delle Aziende Sanitarie, principalmente attraverso lo
strumento di auto-organizzazione rappresentato dall’atto aziendale, mentre il
Piano Sanitario Regionale ha introdotto forme innovative di assistenza, che
privilegiano l’assistenza territoriale, residenziale e non, coordinandola con
l’assistenza ospedaliera, compresa quella erogata nelle strutture di
riferimento per la Facoltà di Medicina e chirurgia.
Il Servizio sanitario regionale si è strutturato secondo un sistema a rete
integrata di servizi, che, attraverso il modello hub and spoke, connette
funzionalmente i centri di riferimento regionale, spesso sedi di presenza
universitaria, con le altre strutture. A questo si aggiungono lo sviluppo di una
politica regionale della ricerca biomedica e sanitaria, promossa attraverso il
Programma per la Ricerca e la Innovazione (PRI- ER), e le nuove
responsabilità assunte dalla Regione nella determinazione del fabbisogno di
personale per il Servizio sanitario regionale, per quanto riguarda in particolare
le diverse specializzazioni mediche e le professioni sanitarie.
Questi cambiamenti organizzativi e strutturali hanno profondamente
modificato le esigenze della ricerca biomedica e sanitaria e aumentato
qualitativamente e quantitativamente la domanda di formazione, per effetto
dell’attribuzione di competenze e responsabilità nuove a figure professionali
"tradizionali" e per il manifestarsi di nuove esigenze. Tutti ciò richiede più
avanzate forme di collaborazione tra la Regione e il sistema delle Università
della regione Emilia-Romagna, in ragione del loro ruolo fondamentale nella
didattica e nella ricerca.
04
39
Regione ed Università individuano nell’integrazione lo strumento idoneo per
realizzare il concorso delle rispettive autonomie. Tale integrazione si realizza
nell’istituzione dell’Azienda ospedaliero-universitaria, nel concorso alla
promozione della ricerca biomedica e sanitaria, nella programmazione delle
attività didattiche e formative.
Articolo 1
(Oggetto)
Oggetto del Protocollo d’intesa, di seguito denominato Protocollo, è la
definizione dei rapporti fra Servizio sanitario regionale e Università con
specifico riferimento a:
partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria
regionale;
azienda ospedaliero-universitaria;
finanziamento;
formazione;
ricerca;
compartecipazione ai risultati di gestione
Articolo 2
(Partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale)
Regione e Università, nel rispetto delle rispettive autonomie e delle specifiche
finalità istituzionali, convengono quanto segue:
a. le Università concorrono alla programmazione sanitaria regionale ed al
raggiungimento dei relativi obiettivi per quanto riguarda le attività
assistenziali essenziali alle attività didattiche e di ricerca della Facoltà di
Medicina e dei suoi Corsi di laurea, secondo quanto previsto dall’art. 9,
comma 2, della L.R. n. 29/2004. Tali attività si svolgono nelle Aziende
ospedaliero-universitarie di riferimento di cui all’art 9, comma 4 e in altre
sedi del Servizio sanitario regionale, così come previsto dal comma 5
del suddetto articolo;
b. Regione e Università programmano congiuntamente l’integrazione tra
le attività assistenziali, didattiche e di ricerca, con particolare riguardo:
x alle priorità del programma regionale per la ricerca biomedica e
sanitaria di cui all’art. 9, comma 9, della L.R. n. 29/2004, definite
dalla Conferenza Regione - Università, istituita dall’art. 53 della L.R.
n. 6/2004;
04
40
alle scelte programmatiche concernenti le attività didattiche, anche al
fine di soddisfare i fabbisogni formativi regionali;
c. Le Università concorrono, per gli aspetti concernenti le attività
assistenziali essenziali allo svolgimento delle proprie funzioni
istituzionali di didattica e di ricerca, alla elaborazione della
programmazione sanitaria regionale. Le Università partecipano altresì
alla programmazione sanitaria regionale mediante parere obbligatorio:
x sulla proposta di Piano sanitario regionale approvata dalla Giunta;
x sugli atti di programmazione regionale concernenti la definizione
degli indirizzi di ricerca del Servizio sanitario regionale e degli
interventi che interessano le strutture sanitarie di cui alla lettera a).
d. Le singole Università partecipano alla formulazione dei piani attuativi
locali (PAL), secondo le modalità stabilite con le Conferenze territoriali
sociali e sanitarie.
x
Articolo 3
(Azienda ospedaliero-universitaria)
Le Aziende ospedaliero-universitarie di Bologna, di Ferrara, di Modena e di
Parma costituiscono, rispettivamente per le Università di Bologna, di Ferrara,
di Modena-Reggio Emilia e di Parma, le aziende di riferimento per le attività
assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica
e di ricerca della Facoltà di Medicina e chirurgia, così come previsto
dall’articolo 9, comma 4, della L.R. n. 29/2004.
Le Aziende ospedaliero-universitarie garantiscono l'integrazione fra le attività
assistenziali, didattiche e di ricerca svolte dal Servizio sanitario regionale e
dall’Università, nel rispetto reciproco dei rispettivi obiettivi istituzionali e di
programmazione e nell’ambito del sistema di relazioni fra le Aziende del
Servizio sanitario regionale, in cui rivestono un ruolo funzionale:
x alla programmazione sanitaria;
x allo sviluppo di piani per la formazione e l’aggiornamento del personale,
per l’attività di ricerca e di innovazione, di informazione e
comunicazione ai cittadini, di facilitazione all'accesso ai servizi e di
programmi per il governo clinico;
x alla rete regionale dei servizi e della ricerca, all’interno della quale le
funzioni di eccellenza delle Aziende ospedaliero-universitarie
costituiscono risorse dell’intero Servizio sanitario regionale.
04
41
Articolo 4
(Atto aziendale)
Ai sensi dell’art. 9, comma 7 della L.R. n. 19/1994 e dell’art. 3, comma 4,
della L.R. n. 29/2004, il Direttore generale adotta l’atto aziendale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria, d’intesa con il Rettore dell’Università interessata, in
relazione ai Dipartimenti ad attività integrata (DAI) ed alle strutture complesse
a direzione universitaria.
L’atto aziendale, fatte salve le ulteriori disposizioni regionali:
x individua i Dipartimenti ad attività integrata;
x definisce le procedure per l’istituzione, la modifica e la soppressione
delle strutture complesse;
x disciplina la procedura di attribuzione e revoca degli incarichi di
direzione delle strutture complesse e semplici, dei programmi di cui
all’art. 5 del D. Lgs. n. 517/1999, delle articolazioni funzionali, dei
moduli, nonché degli incarichi di natura professionale, in coerenza con
quanto stabilito dai vigenti protocolli d’intesa Regione - Università;
x disciplina le modalità per l’istituzione del collegio tecnico per la
valutazione e la verifica delle attività svolte dai professori e ricercatori
universitari di cui all’articolo 5, comma 13, del D. Lgs. n. 517/1999, in
coerenza con quanto stabilito dai vigenti protocolli d’intesa RegioneUniversità;
x definisce la procedura di nomina dei garanti per i procedimenti di
sospensione di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 517/1999, in coerenza con
quanto stabilito dai vigenti protocolli d’intesa Regione-Università.
Articolo 5
(Accordo attuativo locale)
L’accordo attuativo locale di cui all’art. 9, comma 3, della L.R. 29/2004
individua, secondo i criteri di cui ai successivi artt. 6 e 7:
x le strutture di degenza, ambulatoriali, ed i servizi di supporto che
compongono i Dipartimenti ad attività integrata;
x l’afferenza alle strutture aziendali dei professori e ricercatori universitari,
nonché delle figure equiparate;
x le strutture complesse e semplici a direzione universitaria e a direzione
ospedaliera, fermo restando che entrambe possono avere al loro
interno personale dipendente dalle due amministrazioni;
x l’impegno orario minimo di presenza nelle strutture aziendali del
personale universitario secondo quanto stabilito dall’art 8;
04
42
il sistema delle relazioni funzionali e operative fra i dipartimenti
dell’azienda ed i dipartimenti universitari.
L’accordo attuativo locale definisce le modalità per la ricognizione delle
risorse conferite all’Azienda, ai sensi dell’art. 9, rispettivamente da Regione e
Università. Tale ricognizione è effettuata anche ai fini della determinazione
dello stato patrimoniale delle Aziende ospedaliero-universitarie.
x
Articolo 6
(Strutture a direzione universitaria)
La dotazione complessiva dei posti letto per le attività assistenziali essenziali
alle attività didattiche e di ricerca della Facoltà di Medicina e Chirurgia e dei
suoi corsi di laurea dovrà tenere conto sia delle dimensioni minime ottimali
delle strutture sia dei fabbisogni della fase clinica del percorso formativo
previsto dagli ordinamenti didattici. Tale dotazione complessiva è di norma
non inferiore a tre posti letto per ogni studente iscritto al primo anno del corso
di laurea in Medicina e Chirurgia nell’anno accademico 2004-2005.
In sede di accordo attuativo locale, la determinazione dei posti letto di cui
sopra sarà definita anche tenendo conto delle esigenze didattiche connesse
ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e del numero degli iscritti al primo
anno delle Scuole di specializzazione mediche. Tale determinazione non
potrà comunque essere superiore ai limiti stabiliti dai Piani attuativi locali
adottati dalle Conferenze territoriali sociali e sanitarie.
Per l’individuazione delle unità operative di degenza e dei servizi di supporto
in cui è articolato il complesso delle strutture assistenziali essenziali alla
Facoltà di Medicina e Chirurgia per le sue finalità istituzionali, gli accordi
attuativi si uniformano ai seguenti criteri:
x rispetto del livello minimo di operatività di ciascuna funzione,
rappresentato dal valore minimo di attività necessaria per garantire
l’adeguata qualificazione della struttura in relazione ai suoi compiti
assistenziali, didattici e di ricerca, determinato con riferimento ai valori
medi osservati a livello regionale nel triennio 2002-2004;
x adeguata presenza di personale medico universitario nella dotazione
organica dell’unità operativa.
Il Direttore Generale, previa verifica dell’adeguata presenza di personale
medico universitario nella dotazione organica della Unità operativa, assicura
le risorse necessarie a garantire la coerenza e l’integrazione dell’attività di
assistenza, didattica e ricerca.
04
43
Articolo 7
(Dipartimenti ad attività integrata)
L’organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione delle
Aziende sanitarie. Per le Aziende ospedaliero–universitarie tale
organizzazione deve assicurare, oltre agli obiettivi previsti dagli indirizzi
regionali in materia, l’esercizio integrato delle attività assistenziali, didattiche
e di ricerca. A questo scopo, gli eventuali Dipartimenti universitari si
strutturano su modelli che favoriscono il pieno ed efficace funzionamento dei
Dipartimenti ad attività integrata.
L’atto aziendale disciplina la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento
dei Dipartimenti ad attività integrata, al fine di:
x prevedere una composizione dei dipartimenti che assicuri la coerenza
tra le attività assistenziali, didattiche e di ricerca;
x assicurare la sinergia tra i piani di sviluppo aziendali e la
programmazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia;
x definire il percorso attraverso cui pervenire alla confluenza delle attività
dei Dipartimenti universitari e dei Dipartimenti assistenziali nei
Dipartimenti ad attività integrata.
Il Direttore generale nomina i Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata
d’intesa con il Rettore.
In via sperimentale possono essere organizzati Dipartimenti Interaziendali ad
attività integrata.
Articolo 8
(Personale)
Regione ed Università aggiornano, entro dodici mesi dalla sottoscrizione del
presente protocollo, gli accordi vigenti in attuazione del D. Lgs 517/1999, per
il personale universitario docente, ricercatore, tecnico ed amministrativo.
Regione ed Università convengono che:
x il debito orario del personale universitario docente e ricercatore è pari a
quello complessivo stabilito per il personale dirigente del Servizio
sanitario nazionale ed è articolato in base al piano di attività dell’unità
operativa ed alla programmazione dell’attività didattica e di ricerca;
x ai fini della determinazione delle dotazioni organiche, il debito orario del
personale universitario docente e dei ricercatori è valutato dall’Azienda
nella misura del 50% del corrispondente personale del Servizio
sanitario nazionale;
x ai dirigenti medici e ai docenti universitari sono garantite pari
opportunità di accesso agli incarichi dirigenziali di tutte le strutture
04
44
organizzative in cui si articola l’Azienda ospedaliero-universitaria, ferma
restando la direzione universitaria delle strutture di cui all’art. 6. I
responsabili di tutte le strutture rispondono delle risorse assegnate e
dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati.
Per quanto riguarda l’attribuzione e la verifica degli incarichi dirigenziali, fino
all’aggiornamento di cui al punto precedente, si applicano le modalità e le
procedure di cui al Protocollo d’intesa sottoscritto in data 18 marzo 1998,
integrato dal successivo accordo del 27 marzo 2001, che prevede in
particolare:
I responsabili delle Unità operative sono incaricati, relativamente alle funzioni
assistenziali, dal Direttore generale, sulla base di requisiti di esperienza
professionale, curriculum scientifico, capacità gestionale ed organizzativa.
I responsabili di strutture complesse a direzione universitaria ricevono
l’incarico dal Direttore generale d’intesa con il Rettore, sentito il Direttore del
Dipartimento ad attività integrata.
La responsabilità dirigenziale delle altre strutture complesse viene attribuita
applicando le procedure previste dall’art. 8, commi 3 e 4, della L.R. n.
29/2004. Nel caso in cui, espletata tale procedura, il Direttore generale
intenda attribuire la responsabilità dirigenziale a professori universitari inclusi
nella rosa di tre candidati di cui al citato art. 8 della L.R. 29/2004, il
conferimento dell’incarico deve essere preceduto da apposito accordo tra
Azienda e Università che stabilisca l’inserimento temporaneo dell’unità
operativa interessata tra quelle a direzione universitaria. Alla cessazione per
qualsiasi motivo dell’incarico così conferito, cessa la direzione universitaria
della struttura.
La direzione delle strutture che non rientrano tra quelle individuate ai sensi
del precedente art. 6 è confermata, per la durata dell’incarico, in capo al
professore universitario che ne fosse eventualmente titolare al momento della
stipulazione dell’accordo attuativo tra Azienda e Università.
Ciascun incarico di direzione è soggetto alle valutazioni e alle verifiche
previste dalle disposizioni vigenti per il personale del Servizio sanitario
regionale.
Articolo 9
(Finanziamento)
Regione e Università concorrono al funzionamento delle Aziende
ospedaliero-universitarie mediante l’apporto di personale, beni mobili ed
immobili, nonché mediante la partecipazione ai piani di investimento
poliennali concordati.
04
45
Le Università concorrono al sostegno delle Aziende ospedaliero-universitarie
mediante la retribuzione del personale universitario, le immobilizzazioni, le
attrezzature e ogni altra risorsa eventualmente utilizzata anche per
l’assistenza. I relativi oneri sostenuti dall’Università sono rilevati nell’analisi
economica e finanziaria delle Aziende ospedaliero-universitarie ed evidenziati
nei rispettivi bilanci.
La Regione classifica le Aziende ospedaliero-universitarie nella fascia dei
presìdi a più elevata complessità assistenziale e concorre al loro sostegno
mediante:
a. il corrispettivo delle prestazioni previsto dall’accordo di fornitura
tra le Aziende ospedaliero-universitarie e le Aziende unità
sanitarie locali interessate;
b. il corrispettivo delle prestazioni prodotte dalle Aziende
ospedaliero-universitarie in favore delle altre Aziende del Servizio
sanitario regionale;
c. un incremento del corrispettivo di cui alle precedenti lettere a) e b)
nella misura dell’8% per le attività di ricovero ordinario e in day hospital;
d. eventuali trasferimenti regionali connessi a specifiche funzioni
assistenziali non oggetto di remunerazione tariffaria, nonché i
trasferimenti collegati alla mobilità interregionale.
La Regione si impegna altresì a determinare l’ammontare dell’incremento da
prevedere per le prestazioni di assistenza ambulatoriale gravate dai maggiori
costi indotti dalle funzioni di didattica e di ricerca.
Nel caso in cui l’Azienda ospedaliero-universitaria e le Aziende unità sanitarie
locali non pervengano alla compiuta definizione dell’accordo di fornitura, è
attivato un tavolo di concertazione composto da un rappresentante della
Conferenza territoriale sociale e sanitaria, un rappresentante della Regione
ed un rappresentante dell’Università, nonché dai Direttori generali delle
Aziende interessate.
Articolo 10
(Formazione)
Regione e Università disciplinano, con specifici protocolli d’intesa, la
collaborazione tra Servizio sanitario regionale e Facoltà di Medicina e
Chirurgia per ciò che concerne:
a. la formazione specialistica dei laureati in Medicina e Chirurgia;
b. i Corsi di laurea e post-laurea delle professioni sanitarie.
Fino alla stipula di tali protocolli, sono prorogati gli accordi sottoscritti in data
16 febbraio 2000 e 1 agosto 1996.
04
46
L’Osservatorio regionale per la formazione medico–specialistica, istituito
presso l’Assessorato Regionale alla Sanità con delibera della Giunta
regionale n.340 del 2004 in attuazione del D. Lgs. n. 368/1999, procede alla
verifica periodica dell’applicazione del protocollo regionale e degli accordi
attuativi locali in materia di formazione medico-specialistica e formula
proposte per il suo aggiornamento.
Regione e Università, sulla base della stima del fabbisogno di personale delle
professioni sanitarie, determinano:
x il numero degli operatori da formare per profilo professionale;
x i Corsi di laurea e post - laurea da attivare da parte delle diverse
Università;
x le sedi formative in possesso dei requisiti richiesti dai Corsi di studio.
Università e Regione, nel rispetto delle rispettive autonomie e finalità
istituzionali, convengono di attivare un Osservatorio delle professioni
sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione,
con il compito di procedere alla verifica del grado di attuazione del protocollo
d'intesa e di formulare indicazioni per il suo aggiornamento periodico.
Università e Regione, sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio regionale
per la formazione medico-specialistica e dell'Osservatorio regionale delle
professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della
prevenzione, aggiornano i protocolli sopra richiamati, al fine di:
a. programmare congiuntamente il fabbisogno;
b. valorizzare l’apporto del Servizio sanitario regionale alla formazione;
c. ridefinire le sedi della rete formativa per assicurare, anche sulla base
delle caratteristiche delle strutture assistenziali, un’articolazione
coerente con il percorso formativo stabilito dai singoli ordinamenti
didattici, in modo da adeguare tale percorso alle esigenze del ruolo
professionale dei medici e degli allievi in formazione. Regione e
Università si impegnano pertanto ad individuare, nell’ambito della
programmazione regionale e locale, idonee sedi anche presso strutture
ospedaliere e territoriali di Aziende sanitarie diverse dalle Aziende
ospedaliero-universitarie di riferimento.
Articolo 11
(Partecipazione del personale del SSR alla didattica)
L’accordo attuativo locale definisce le modalità e i termini per la
partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale all’attività
didattica pre- e post-laurea, sulla base dei seguenti criteri:
04
47
a. il personale del Servizio sanitario regionale partecipa all’attività
didattica, esercitando docenza, tutorato e altre attività formative, nel
rispetto dell’ordinamento didattico e dell’organizzazione delle strutture
didattiche dell’Università;
b. l’Università e l’Azienda, nell’ambito delle rispettive competenze,
definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del
personale del Servizio sanitario regionale all’attività didattica;
c. l’attività didattica viene svolta salvaguardando le esigenze relative
all’esercizio delle attività assistenziali.
L’Università concorda con l’Azienda le modalità di utilizzazione del personale
del Servizio sanitario regionale anche ai fini del riconoscimento, da parte
dell’Azienda, del maggiore impegno professionale.
Articolo 12
(Ricerca)
Regione ed Università concorrono, con propri finanziamenti, all’attuazione di
programmi di rilevante interesse per la Regione e per l’Università, definiti di
intesa in sede di Conferenza Regione-Università, finalizzati a sviluppare
innovazioni scientifiche, nuove modalità gestionali, organizzative e formative.
A tali programmi la Regione concorre per il triennio 2005-2007 con un
finanziamento di dieci milioni di Euro annui, quale quota-parte dell’incremento
di cui al punto c) dell’art. 9.
Regione e Università, nell’ambito delle rispettive autonomie e delle specifiche
finalità istituzionali, concorrono alla promozione di programmi di ricerca
biomedica e sanitaria e di trasferimento tecnologico nelle Aziende
ospedaliero-universitarie di riferimento e nelle sedi di cui all'art. 14. A tal fine,
in attuazione dell’art. 11 della L.R. n. 29/2004, Università e Regione
promuovono forme di organizzazione che integrino e valorizzino le
competenze scientifiche, tecniche e professionali del Servizio sanitario
regionale e delle Università, anche tramite l’istituzione di fondazioni per la
promozione della ricerca biomedica e sanitaria, con l'eventuale
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
Articolo 13
(Compartecipazione ai risultati di gestione)
A fronte di situazioni di disavanzo delle Aziende ospedaliero-universitarie,
fatti salvi gli interventi dello Stato a sostegno dell’intera rete nazionale
(Policlinici e Aziende ospedaliero-universitarie), Regione e Università
04
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concordano specifici piani di riorganizzazione poliennali, tenendo conto di
quanto previsto all’art. 5 e del dimensionamento delle strutture a direzione
universitaria di cui agli artt. 6 e 7.
Eventuali risultati positivi di gestione dell’Azienda ospedaliero-universitaria,
dedotte le quote destinate al ripiano di eventuali disavanzi degli anni
precedenti, sono utilizzati per il finanziamento di programmi di ricerca e di
miglioramento della qualità.
Articolo 14
(Sedi della collaborazione tra Regione ed Università)
La programmazione sanitaria regionale individua eventuali ulteriori sedi,
rispetto all’Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento, nelle quali si
realizza la collaborazione tra Regione e Università. A tal fine, il presente
protocollo d’intesa è affiancato da specifici accordi da stipularsi tra la Regione
e l’Università interessata, aventi ad oggetto la disciplina, in coerenza con la
programmazione attuativa locale, delle forme di integrazione delle attività
assistenziali con le funzioni di didattica e di ricerca. Tali accordi definiscono,
tra l’altro, l’incremento del corrispettivo delle attività di ricovero in relazione ai
maggiori costi indotti dall’attività di didattica e di ricerca, riconosciuto in
misura dell’8% e limitatamente alle strutture a direzione universitaria.
La collaborazione fra Regione ed Università può estendersi agli apporti
formativi e tecnico-scientifici forniti da altre facoltà in relazione a specifiche
esigenze del SSR e dell’ Università, secondo le modalità di cui all’art. 9,
comma 5, della L.R. 29/2004.
Qualora nell’Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento o nelle ulteriori
sedi di cui al punto precedente non siano disponibili specifiche strutture
assistenziali essenziali per l’attività didattica, le Università concordano con la
Regione l’eventuale utilizzo di idonee strutture assistenziali, pubbliche o, in
via subordinata, private accreditate, senza oneri aggiuntivi per il Servizio
sanitario regionale.
Articolo 15
(Sperimentazioni cliniche e prestazioni per conto terzi)
Regione ed Università convengono di elaborare congiuntamente indirizzi per
promuovere e organizzare le attività di sperimentazione condotte nelle
Aziende ospedaliero-universitarie in pazienti in regime di ricovero ed
ambulatoriale, inclusa l’acquisizione dell’autorizzazione del Comitato etico
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49
locale e l’utilizzazione dei fondi che derivano dalla partecipazione a tali
attività.
Articolo 16
(Durata)
Il presente Protocollo d’intesa entra in vigore alla data della stipula, ha la
durata di anni tre ed è rinnovato per un ulteriore triennio previo accordo tra le
parti.
Al fine di valutare l’attuazione del presente Protocollo nelle Aziende
ospedaliero-universitarie della regione, Regione ed Università convengono di
istituire presso la Conferenza Regione-Università un Osservatorio composto,
in forma paritetica, da quattro docenti universitari designati dai Rettori e da
quattro dirigenti medici dipendenti delle Aziende ospedaliero-universitarie, da
un Preside designato dai presidi delle Facoltà di medicina e chirurgia delle
Università della regione e da un dirigente regionale.
Articolo 17
(Rinvio)
Per quanto non previsto nel presente Protocollo d’intesa o in altre fonti ad
esso connesse o comunque oggetto di concertazione da parte della Regione
e delle Università, alle Aziende ospedaliero-universitarie si applicano la L.R.
n. 29/2004 e le disposizioni da essa derivate.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Università ritengono che, qualora una parte consistente delle proprie
attività di didattica, ricerca ed assistenza venga svolta in più Ospedali del
territorio, occorra perseguire ogni utile tentativo per costituire un'Azienda
unica che li comprenda. Questo al fine di realizzare la maggior integrazione
possibile tra i presìdi, nella convinzione che l'ottimizzazione dell'uso delle
risorse, l'efficacia delle attività assistenziali e l'eccellenza delle attività
didattiche e di ricerca possano essere raggiunte compiutamente soltanto
attraverso una gestione congiunta.
04
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Note
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