Prof. Niccolò Abriani Ordinario di Diritto commerciale Università degli Studi di Firenze Società per azioni I La struttura finanziaria. Conferimenti Categorie di azioni Strumenti finanziari Obbligazioni [email protected] Elogio della società per azioni “Come non tessere un caldo elogio di questa creazione insigne dell’economia e del diritto moderno a cui il mondo deve tanta parte del suo sviluppo durante l’ultimo secolo. Essa concilia la concentrazione del comando in poche mani con una partecipazione volontaria ed estesissima di larghe categorie alla formazione del capitale ed ai benefici dell’impresa; essa è aperta, più di qualsiasi altra forma, al controllo dell’opinione pubblica e, come tale, portata naturalmente a conciliare gli interessi particolari con gli interessi collettivi” (Alberto Pirelli, Discorso di apertura dell’Assemblea Assonime, 1927) La società per azioni: caratteri generali (a) Autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio; (b) Standardizzazione delle partecipazioni e possibilità di avvalersi di altri strumenti finanziari per far ricorso ai mercati dei capitali di rischio e di credito; (c) Organizzazione di tipo corporativo: il funzionamento della società è necessariamente affidato ad organi distinti con competenze fissate dalla legge (Assemblea, Organo amm., Organo di controllo) La società per azioni a) Autonomia patrimoniale perfetta Art. 2325. (Responsabilità). Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362. La società per azioni a) Autonomia patrimoniale perfetta Ente - Persona giuridica: Separazione tra regime dei beni posti a servizio del programma associativo (oggetto sociale) e beni residui di quanti hanno adottato l’iniziativa collettiva e di quanti ne sviluppano l’azione La società per azioni a) Autonomia patrimoniale perfetta La società è un soggetto giuridico distinto dalle persone dei soci, dotato di un patrimonio autonomo e distinto rispetto a quello dei soci: risponde dei propri debiti con il suo intero patrimonio, essendo assoggettata, al pari di tutti gli altri soggetti giuridici, al principio generale sancito dall'art. 2740, ai sensi del quale « il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri ». La società per azioni a) Autonomia patrimoniale perfetta Mentre nelle società di persone sono tenuti al pagamento dei debiti sociali, in via sussidiaria, anche i soci o alcuni di essi (c.d. responsabilità illimitata), nella società per azioni (e nella s.r.l.) le obbligazioni sociali gravano esclusivamente sulla società, in quanto nessuno dei soci può essere chiamato al pagamento di debiti sociali (c.d. responsabilità limitata) La società per azioni b) L’azione come unità di misura Le partecipazioni sociali attribuite a ciascun socio a fronte del conferimento sono denominate azioni e possono essere intese ed esaminate come: A) Quote o frazioni del capitale sociale: le « porzioni » di cui è composto lo stesso contratto di società B) Titoli di credito che incorporano le partecipazioni medesime: documento cartolare rappresentativo delle «porzioni » di contratto Azioni (S.p.a. e S.a.p.a.) vs. Quote (società di persone e S.r.l.) La società per azioni b) Le azioni e gli altri strumenti finanziari La standardizzazione delle azioni e la loro incorporazione in titoli di credito hanno consentito lo sviluppo delle borse valori ed in particolare dei mercati azionari nei quali vengono negoziate le azioni emesse dalle società per azioni, che possono così contare su una maggiore raccolta di capitali di rischio. La s.p.a. può inoltre ricorrere ai mercati dei capitali di finanziamento attraverso l'emissione delle obbligazioni e di altri strumenti finanziari, partecipativi e non partecipativi, emessi dalle società a fronte di apporti anche di diversa natura (art. 2346, ult. co. – 2410 ss.) La società per azioni c) La struttura organizzativa (corporativa) L’organizzazione della società per azioni è necessariamente di tipo « corporativo », basata sulla presenza di diversi organi con funzioni rigidamente attribuite dalla legge. c1) Sistema tradizionale 1) L’assemblea, formata dagli azionisti che hanno apportato il capitale di rischio della società, con competenza speciale su alcune decisioni di indirizzo del funzionamento della società (nomina degli altri organi sociali) e alle modifiche del contratto sociale; 2) L’organo amministrativo, di elezione assembleare, formato da persone anche diverse dai soci, cui viene affidata in via esclusiva la gestione dell’impresa azionaria; 3) Il collegio sindacale, anch'esso di nomina assembleare, con compiti di controllo sulla gestione ORGANO AMMINISTRATIVO Revisione legale dei conti Controllo gestione Revisione legale dei conti COLLEGIO SINDACALE Nomina SOCIETA’ REVISIONE Nomina Nomina ASSEMBLEA DEI SOCI c2) Sistema dualistico e monistico La società per azioni può peraltro adottare due sistemi «alternativi» di amministrazione e controllo: Il sistema dualistico Il sistema monistico CONSIGLIO DI GESTIONE Nomina Revisione legale dei conti Controllo gestione SOCIETA’ DI REVISIONE CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA Nomina ASSEMBLEA DEI Nomina SOCI COMITATO CONTROLLO GESTIONE SOCIETA’ DI REVISIONE Controllo Nomina CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nomina Revisione legale dei conti Nomina ASSEMBLEA DEI SOCI La funzione del modello società per azioni: a) la raccolta del risparmio Il tipo s.p.a. ha una naturale vocazione per la grande impresa e per il ricorso ai mercati finanziari: quasi tutte le sue caratteristiche tendono infatti a dar vita ad un modello efficiente per l'esercizio e il finanziamento della grande impresa, al fine di ottenere la quotazione delle azioni, delle obbligazioni e degli altri strumenti finanziari da essa emessi, presso la borsa e presso i mercati regolamentati in genere La funzione del modello società per azioni: b) il modello della impresa di grandi dimensioni (a struttura finanziaria complessa) La disciplina della s.p.a. offre uno strumento giuridico a disposizione delle imprese di medie e grandi dimensioni, che, pur non aspirando alla quotazione, intendano porre in essere una serie complessa e variegata di rapporti economici, sia nell'ambito di coloro che contribuiscono al conferimento di capitale di rischio, sia al di fuori di esso. La funzione del modello società per azioni: b) il modello della impresa di grandi dimensioni Le categorie di azioni (a voto limitato o senza diritto di voto, «correlate», riscattabili, ecc.), i patrimoni destinati ad uno specifico affare, gli strumenti finanziari partecipativi, le stesse obbligazioni, convertibili e non convertibili, sono tutti esempi dell'ampia gamma di istituti giuridici con cui la s.p.a. può regolare operazioni economiche complesse con diverse tipologie di partners industriali, finanziatori e altre imprese in genere Società per azioni “chiuse” e “aperte” Art. 2325-bis. (Società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). - Ai fini dell’applicazione del presente titolo, sono società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante. Le norme di questo titolo si applicano alle società con azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice odi leggi speciali. S.p.a. “aperte” e “chiuse” “chiuse” (“di base”, “di diritto comune”) Spa “aperte” con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante con azioni quotate in mercati regolamentati Società con azioni “diffuse tra il pubblico in misura rilevante” Artt. 111-bis disp. att. c.c., 2-bis Reg. Emittenti Consob.: Le s.p.a. 1)con azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a duecento, 2)che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al cinque per cento e 3.1.) non possano redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis, ovvero 3.2.) abbiano un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro Società per azioni con bilancio in forma abbreviata Art. 2435-bis Le s.p.a. che abbiano superato per due esercizi consecutivi due delle seguenti soglie: 1)totale dell’attivo risultante dallo stato patrimoniale: euro 4.400.000; 2)ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro 8.800.000; 3)dipendenti occupati mediamente nell’esercizio: 50 unità Società “chiuse”: nozione residuale a) società a responsabilità limitata, istituzionalmente chiuse quanto alla compagine sociale e tuttavia legittimate ad emettere titoli di debito e a collocarli sul mercato, sebbene per il tramite di operatori qualificati (art. 2483); b) società per azioni che emettono titoli rappresentativi del capitale ed eventualmente anche obbligazioni o altri strumenti finanziari, ma non ne fanno oggetto di sollecitazione all’investimento; c) società per azioni che, pur conservando una base azionaria (relativamente) ristretta, si rivolgono al mercato sollecitando direttamente o indirettamente il pubblico risparmio ad investire in obbligazioni o altri strumenti finanziari, anche partecipativi, ma comunque non rappresentativi di frazioni del capitale sociale S.p.a. vs. S.r.l. Spiccata funzionalizzazione finanziaria e carattere programmaticamente aperto della società per azioni: A) Tende a prevalere una visione dell’impresa sociale quale strumento per un’efficiente raccolta e un’ottimale allocazione degli investimenti produttivi. S.p.a. vs. S.r.l. B) Rispetto alla gestione dell’impresa azionaria i soci conservano una sovranità solo «latente» (e imperativamente tale: artt. 2364, n. 5 e 2380-bis c.c.). Società per azioni “chiuse” Si applica la generalità delle norme che costituiscono la disciplina della società per azioni (art. 2325 ss.) Società con azioni diffuse Si applicano le norme genericamente rivolte alle «società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio»: Pubblicità dei patti parasociali (art. 2341-ter ) Illegittimità clausole voto max o scaglionato (art. 2351, 3° co.) Convocazione assemblea (art. 2366, 3° co.) Quorum assembleari (artt. 2368 e 2369) Deposito delle azioni per intervento in assemblea (art. 2370) Rappresentanza: limiti quantitativi e per singole assemblee (art. 2372) Società con azioni diffuse Invalidità deliberazioni assembleari: quoziente legittimante e sanatoria deliberazioni organizzative (2378 e 2379-ter) Operazioni con parti correlate (art. 2391-bis) Azione sociale di responsabilità: quorum per esercizio dell’azione da parte dei soci e per rinuncia o transazione (1/40: artt. 2393-bis e 2392, ult. co.) Denuncia collegio sindacale (1/50: art. 2408, 2° co.) Denuncia gravi irregolarità: quorum legittimante (1/20) e legittimazione P.M. (art. 2409) Società con azioni diffuse Revisione legale dei conti (art. 2409-bis e 16 ss. d.lgs. 39/2010: EIP) Componenti Co.Co.Ge. (art. 2409-octiesdecies) Cause convenzionali di recesso (art. 2437, 3° co.) Società con azioni quotate Si applicano (oltre alla disciplina generale ed alle norme dedicate alle società «aperte») le disposizioni che lo stesso codice o leggi speciali dettano espressamente per gli emittenti quotati Le norme dettate dal codice civile in tema di s.p.a. « si applicano alle società emittenti di azioni quotate in mercati regolamentati in quanto non sia diversamente disposto da altre norme di questo codice o di leggi speciali » (art. 2325-bis, 2° co.) Società con azioni quotate A) Codice civile : Nozione società collegata e presunzione influenza notevole (art. 2359, ult. co.) Esenzione dai limiti all’emissione di obbligazioni (art. 2412, 3° co.) Obbligo di redigere la relazione semestrale (art. 2428) Insussistenza obbligo deposito elenco soci aggiornato unitamente al bilancio (art. 2435) Società con azioni quotate A) Codice civile : Mai bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis) Diritto di recesso: Cause: no se a tempo indeterminato (art. 2437) o se inizia o cessa attività di direzione e coordinamento (art. 2497-quater); sì per deliberazione che determina l’esclusione dalla quotazione (art. 2437-quinquies). Determinazione quota di liquidazione (art. 2437-ter); Diritto di opzione: esclusione, prelazione, sovrapprezzo (art. 2441) Fusione: scelta esperto (art. 2501-sexies) Società con azioni quotate B) T.U.F.: Parità di trattamento (art. 92) Definizione di controllo (art. 93) Obblighi informativi (art. 94 ss.) OPA (art. 102 ss.) Informazione societaria (art. 113 ss.) Società con azioni quotate B) T.U.F.: Assetti proprietari: Partecipazioni rivelanti (art. 120) Partecipazioni reciproche (art. 121) Patti parasociali (art. 122-4) Tutela delle minoranze: Integrazione odg assemblea (art. 126-bis) Procedimento assembleare: D. lgs. n. 27/2010 (Sito internet, convocazione unica) Società con azioni quotate B) T.U.F.: Acquisto azioni proprie: Parità di trattamento (art. 132) Azioni di categoria: Azioni di risparmio (art. 145-7) Assemblee speciali e rappresentante comune (art. 147-bis) Società con azioni quotate B) T.U.F.: Organi di amministrazione (147-ter ss.): Amministratori di minoranza e indipendenti Requisiti Organi di controllo (148 ss.): Sindaci di minoranza e presidenza collegio sindacale Poteri doveri sindaci Limiti cumulo incarichi Società con azioni quotate B) T.U.F.: Documenti contabili : Dirigente preposto (art. 154-bis) Revisione legale dei conti (art. 155 ss. ma v. ora d.lgs. 39/2010: EIP) Rapporti con società estere Sanzioni penali e amministrative Abuso di informazioni privilegiate (art. 180 ss.) Enti di Interesse Pubblico Revisione legale dei conti D. Lgs. 39/2010 (Dir. 2006/43/Ce ) Nozione di EIP(art. 16) le società con strumenti finanziari quotati; le banche; le imprese di assicurazione e riassicurazione; le società di intermediazione mobiliare; le società di gestione del risparmio; le società di investimento a capitale variabile; le società di gestione dei mercati regolamentati, le società di gestione dei sistemi di compensazione e di garanzia le società di gestione accentrata di strumenti finanziari gli istituti di pagamento di cui alla direttiva 2009/64/Ce; gli istituti di moneta elettronica; gli intermediari finanziari di cui all'articolo 107 del Tub Società con azioni quotate B) T.U.F.: Adesione codici di comportamento (124-bis, ter) Società con azioni quotate C) Altre leggi speciali Trasferimento di società quotate in borsa: d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 90, Attuazione della direttiva n. 627/88/CEE relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell’acquisto e della cessione di un importante partecipazione in una società quotata in borsa La società per azioni Parte I Costituzione, conferimenti e capitale sociale [email protected] La costituzione della s.p.a. Fattispecie a formazione successiva (artt. 23292331) Procedimento a due fasi a) Stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico, previo controllo del notaio rogante; b) Iscrizione nel registro delle imprese (pubblicità costitutiva). Condizioni per la costituzione 1) Integrale sottoscrizione del capitale sociale; 2) Rispetto delle previsioni relative all'esecuzione dei conferimenti: 2.1) versamento 25% dei conferimenti in denaro ovvero 2.2) Integrale esecuzione e preventiva valutazione dei conferimenti di beni in natura e di crediti (artt. 2342, 2343 e 2343-ter ): Atti anteriori all’iscrizione Gli atti compiuti in nome della costituenda società ai sensi dell'art. 2331 sono atti validi ed efficaci: non si applica alla fattispecie in esame la disciplina di diritto comune in tema di rappresentanza senza potere (art. 1398). Scissione fra l'imputazione degli effetti attivi (diritti) e l'imputazione degli effetti passivi (obbligazioni) Effetti attivi Gli effetti attivi delle operazioni anteriori all'iscrizione (non disciplinati) si imputano automaticamente alla società una volta costituita, senza necessità di specifica approvazione da parte dei competenti organi sociali Effetti passivi Delle obbligazioni nascenti dagli atti anteriori all'iscrizione sono solidalmente e illimitatamente responsabili: (i) necessariamente, coloro che hanno compiuto l'atto, a prescindere dalla circostanza di essere o meno i componenti l'organo amministrativo nominati nell'atto costitutivo (ii) eventualmente, i singoli soci che, pur non compiendo direttamente l'atto, hanno nell'atto costitutivo o con atto separato « deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione » (art. 2331, comma 2) Effetti passivi La società assume responsabilità per le obbligazioni anteriori solo se, successivamente all'iscrizione, abbia approvato l'operazione (art. 2331, comma 3). In quest'ultimo caso, ha luogo un accollo cumulativo da parte della società del debito nascente dall'operazione approvata: (i) nei rapporti esterni, la società risponde del debito solidalmente con gli originari obbligati; (ii) nei rapporti interni, la società che ha approvato l'operazione è comunque obbligata a tenere indenni «coloro che hanno agito» (e i soci) nel caso in cui questi ultimi siano costretti a pagare. Atto costitutivo e statuto Atto costitutivo (necessario): elementi identificativi della società Statuto (non necessario): le regole di organizzazione dell'attività che sarà svolta dalla società (« le norme relative al funzionamento della società » In caso di divergenze, prevale lo statuto (art. 2328, comma 3) Disciplina legale e autonomia statutaria Norme imperative Norme dispositive Autonomia statutaria nelle s.p.a. chiuse e nelle s.p.a. aperte Sistema ante riforma RAPPORTO TRA AUTONOMIA STATUTARIA E GRADO DI APERTURA AL MERCATO 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 APERTURA AL M ERCATO Soc. Quotate AUTONOMIA STATUTARIA S.p.A. S.R.L. 0 1 2 3 4 AUTONOMIA STATUTARIA 5 6 Sistema post riforma A P E R TU R A A L M E R C A TO RAPPORTO TRA AUTONOMIA STATUTARIA E GRADO DI APERTURA AL MERCATO Soc. Quotate 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 S.p.A. aperte AUTONOMIA STATUTARIA S.p.A. chiuse S.R.L. 0 1 2 3 4 AUTONOMIA STATUTARIA 5 6 L’impresa azionaria La struttura organizzativa: la società come organizzazione dell’attività di impresa (assemblea, sistemi di amministrazione e controllo) La struttura finanziaria: la società come strumento di raccolta di risorse destinate all’attività d’impresa (investimenti, conferimenti, azioni, finanziamenti) La struttura finanziaria della società per azioni Capitale Strumenti partecipativi ed ibridi Altri finanziamenti Il patrimonio sociale Il capitale sociale: valore storico (somma dei conferimenti) Il patrimonio sociale: valore variabile (netto: valore delle attività della società, detratte le passività) Il patrimonio netto La disciplina del patrimonio netto si riferisce non già a beni o ad altre entità oggettive isolabili, ma, ad una determinata quantità di valore In particolare a quello corrispondente all'entità che il patrimonio netto presenta al termine di ciascun esercizio, così come risultante dal relativo bilancio : ad un valore, quindi, il cui ammontare, dipendendo dall'andamento della gestione, non risulta previamente determinabile Il patrimonio netto Fino a quando dura la gestione, i soci, pur rappresentando i destinatari ultimi del patrimonio netto, non possono appropriarsi indiscriminatamente del valore del patrimonio sociale. La legge sottopone ad una disciplina articolata (e essenzialmente imperativa): a) la distribuzione tra i soci del valore del patrimonio netto; b) l’impiego che di esso i soci possono fare Il patrimonio netto Le diverse regole che costituiscono la disciplina del patrimonio netto risultano tra loro collegate in un ordine gerarchico, in modo che ognuna di esse si applica solo qualora le regole collocate in una posizione più elevata abbiano trovato integrale applicazione: solo qualora, cioè, il patrimonio netto presenti un ammontare maggiore di quello disciplinato da queste ultime Il patrimonio netto Il patrimonio netto La regola che, trovandosi nel gradino più basso di questa ideale scala gerarchica, è destinata ad applicarsi, in via residuale, a tutti i valori non disciplinati dalle altre regole, è quella che consente la distribuzione tra i soci dei corrispondenti valori in forma di utile (art. 2433). Le altre regole (sovraordinate) rappresentano tutte altrettanti vincoli alla distribuzione in forma di utili del valore cui esse si riferiscono Il capitale sociale Il capitale nominale è l’ammontare del valore complessivo dei conferimenti effettuati (o promessi) dai soci, al momento della costituzione della società (o anche successivamente, in occasione di aumenti di capitale, mediante nuovi conferimenti). Alla disciplina del capitale (nominale) è sottoposto il patrimonio netto fino a concorrenza di tale valore. Il capitale sociale Il contenuto della regola del capitale si risolve nel divieto per gli amministratori di distribuire tra i soci la parte del patrimonio netto che attualmente corrisponde al capitale nominale (penalmente sanzionato: art. 2626). Capitale e conferimenti I conferimenti devono presentare, globalmente considerati, un valore effettivo almeno pari a quello assegnato loro dai soci, vale a dire al capitale nominale . Capitale minimo: centoventimila euro, per quanto riguarda le società per azioni (art. 2327); diecimila euro, per quanto riguarda le società a responsabilità limitata (art. 2463, comma 2, n. 4). Capitale e tipi di società (ammontare) Diverso ambito di discrezionalità lasciato ai soci nella determinazione dell’ammontare del capitale sociale: Nelle società di persone ai soci risulta accordata completa libertà in ordine alla fissazione di siffatto ammontare Nelle società di capitali la legge richiede che tale ammontare raggiunga un importo minimo Capitale e tipi di società (modalità di determinazione) Nelle società di persone, i soci non determinano direttamente la misura del capitale sociale, quanto piuttosto il valore attribuito ai singoli conferimenti: è l’importo complessivo del valore dei conferimenti ad indicare, automaticamente, la misura del capitale sociale. (N.B. I soci possono anche non indicare tale valore complessivo: in tal caso il capitale corrisponderà alla somma necessaria a conseguire l’oggetto sociale: art. 2253, 2° co.) Capitale e tipi di società (modalità di determinazione) Nelle società di capitali la misura del capitale viene determinata dai soci, nel rispetto dei minimi di legge, in via autonoma e preliminare, rispetto alla indicazione del valore dei conferimenti: sarà invece il valore complessivo di questi ultimi a dover raggiungere almeno l’importo (previamente determinato) del capitale sociale. I soci devono indicare la misura complessiva del capitale sociale nell’atto costituivo (la mancanza costituisce causa di nullità della società: art. 2332, 1° comma, n. 3, cod. civ.). Capitale e tipi di società (formazione: esecuzione dei conferimenti) Nelle società di persone la legge (i) non pone limiti espressi alla conferibilità, con l’esito che tutte le entità risultano in via di principio conferibili; (ii) non richiede il rispetto di alcuna modalità in ordine alla attuazione dei conferimenti; (iii) assegna rilevanza, in sede di formazione del capitale, unicamente al valore assegnato dai soci ai conferimenti (prescindendo da quello che il loro oggetto effettivamente presenta) Capitale e tipi di società (formazione: esecuzione dei conferimenti) Nelle società di capitali la legge (i) esclude espressamente la conferibilità di opere e servizi nelle società per azioni (art. 2342, 5° co.; v. per s.r.l. art. 2464, 6° co.); (ii) impone la liberazione, all’atto della sottoscrizione, di almeno parte del valore delle partecipazioni, e cioè l’immediata esecuzione dei corrispondenti conferimenti (artt. 2342, 2° co. , e 2464, 4° e 5° co.) Capitale e tipi di società (formazione: esecuzione dei conferimenti) (iii) richiede che il valore complessivo dei conferimenti sia almeno pari all’ammontare globale del capitale sociale (artt. 2346, 5° comma, 2464, 1° comma), e, conseguentemente Capitale e tipi di società (formazione: esecuzione dei conferimenti) (iv) prevede un articolato procedimento di valutazione delle entità conferite, chiamando un esperto ad attestare che il loro valore sia “almeno pari a quello loro attribuito dai soci ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo” (artt. 2343, 1° comma, e 2465, 1° comma, cod. civ.), e disponendo inoltre, per le società per azioni, un successivo controllo di tale stima da parte degli amministratori, che, in presenza di “fondati motivi”, dovranno procedere alla sua revisione (art. 2343, 3° comma, cod. civ.). Conferimenti: nozione Il conferimento è la prestazione patrimoniale promessa o eseguita dal socio al momento della sua adesione al contratto sociale (in sede di costituzione) o in una sua successiva modifica (aumento del capitale a pagamento). Le entità patrimoniali conferite dal socio vengono acquisite dalla società e contribuiscono a formarne il patrimonio. Conferimento e contratto di società Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili (art. 2247) Il contratto di società non è un contratto reale, neppure nelle ipotesi in cui la legge impone l’immediata ed integrare esecuzione dell’obbligo di conferimento (Cass. 26 gennaio 1996, n. 611; Trib. Siena, 27.9.06; Trib. Milano, 8.1.2009). E v. ora sostituzione del versamento con prestazione di garanzia (non equivalente alla consegna della somma) Conferimenti: nozione Sui beni conferiti il socio non vanta alcun diritto di restituzione, né durante la società, né al suo scioglimento. Fa eccezione unicamente il caso di recesso del socio conferente, a seguito della revisione stima del conferimento, ai sensi dell'art. 2343, ult. comma Al di fuori di tale ipotesi, il diritto di rimborso in ipotesi di recesso o al termine della liquidazione ha ad oggetto una somma di danaro pari al valore dei conferimenti ( al valore nominale delle azioni emesse a fronte del conferi-mento), e non la restituzione di quanto conferito, ancorché sussistente allo scioglimento della società. Conferimenti: causa La causa tipica del conferimento consiste nell'attribuzione di capitale di rischio a favore della società, in cambio dell'assegnazione di partecipazioni azionarie a favore del socio. L'attribuzione del capitale di rischio viene imputata a capitale: il valore dei beni conferiti (o una sua parte, come vedremo in seguito) viene sottoposto alla disciplina del capitale, mediante l'appostamento della relativa voce nel patrimonio netto, al passivo dello stato patrimoniale . Il problema della conferibilità: l’impostazione tradizionale Conferibilità = Idoneità astratta di una determinata entità ad essere conferita Al tal fine, si è soliti operare una selezione sulla base di taluni criteri, i quali, a loro volta, sono tratti al di fuori della disciplina dei conferimenti, e segnatamente nella disciplina del capitale sociale, e prima ancora nella sua funzione (di garanzia/produttivistica) Conferibilità e disciplina dei conferimenti Il problema della conferibilità dipende non già dalla disciplina del capitale, e dalla funzione che essa è chiamata a svolgere, ma va risolto a partire dall’analisi della disciplina dei conferimenti. Conferibilità e valutazione dei conferimenti Oggetto del conferimento non è tanto l’entità oggetto della prestazione, quanto piuttosto, e direttamente, il suo valore, e segnatamente il suo valore in quanto imputato a capitale, e cioè sottoposto alla disciplina del capitale nominale Conferibilità e valutazione dei conferimenti La conferibilità non è dunque una qualità che alcuni beni presentano prima di essere conferiti, né quindi un presupposto astratto del conferimento Al contrario, la conferibilità rappresenta la quantità di “valore conferibile” da ricondurre all’oggetto della prestazione: la cui entità può accertarsi solo in concreto ed all’esito di tale vicenda, e dunque della applicazione della relativa disciplina Conferibilità e valutazione dei conferimenti Il problema della conferibilità coincide con quello della valutabilità: esso, dunque, si risolve integralmente nella questione dei criteri da adottare ai fini di tale valutazione A parte i segnalati casi in cui è la stessa legge a vietare il conferimento di determinate entità (servizi nelle società per azioni), di per sé altrimenti conferibili. Valutazioni dei soci e valutazioni degli esperti La disciplina dei conferimenti si incentra sul momento della valutazione, tuttavia A) In taluni casi la valutazione è rimessa al potere discrezionale, se non anche alla autonomia “negoziale” dei soci B)In altri deve essere compiuta da esperti esterni Valutazioni dei soci e valutazioni degli esperti A) La legge lascia ai soci il compito di operare tale valutazione in quelle società, le società di persone, dove non è previsto alcun limite minimo legale di capitale; B) La valutazione è affidata ad esperti, configurandosi cioè come valutazione “esterna”, sulla base allora di criteri predeterminati, nelle società in cui viene previsto un limite legale minimo di capitale. Valutazioni dei conferimenti e limiti minimi di capitale Il capitale minimo svolge una funzione di selezione dei tipi sociali: vale a circoscrivere la scelta dei soci in ordine alla adozione della disciplina alla quale sottoporre il proprio investimento, e dunque a subordinare l’adozione di talune di tali discipline al raggiungimento di un ammontare minimo di investimento. Valutazioni dei conferimenti e limiti minimi di capitale La sottrazione ai soci del potere di valutare i conferimenti risulta funzionale a garantire che tale precetto sia osservato non soltanto sul piano formale, e dunque con riguardo al capitale nominale, ma anche su quello sostanziale ed effettivo. La legge richiede che i soci investano risorse di importo almeno pari a tale entità, che cioè il loro investimento, e dunque il relativo rischio, raggiunga effettivamente una soglia corrispondente a quel vincolo Valutazioni dei conferimenti e limiti minimi di capitale Previsione di un limite minimo di capitale = Necessità che il valore complessivo dei beni conferiti sia almeno pari all’ammontare dell’intero capitale nominale (il quale allora rappresenterà a sua volta il limite minimo del valore complessivo dei conferimenti) Necessità di sottrarre ai soci il potere di valutare se quanto da loro conferito raggiunga effettivamente la soglia prevista dalla legge, ed affidarlo ad un soggetto esterno. Valutazioni dei conferimenti e limiti minimi di capitale L’esperto non è chiamato tanto ad indicare il valore assoluto del conferimento, quanto piuttosto ad attestare che il valore del bene conferito risulta almeno pari al valore nominale delle azioni che ad esse si riferiscono Tale riscontro di per sé garantisce che il valore complessivo di tutti i beni conferiti risulti almeno pari, e dunque non inferiore, all’ammontare complessivo del capitale nominale Valutazioni dei conferimenti e limiti minimi di capitale L’esperto è chiamato non tanto a valutare il bene oggetto del conferimento, quanto piuttosto ad attestare il rapporto che intercorre tra tale valore e quello del valore nominale delle azioni Valore per il quale il bene è conferito e valore del bene conferito E’ il valore per il quale il bene è stato conferito, non anche il valore (assoluto o negoziato che sia) del bene conferito, a rappresentare il parametro per determinare la misura rilevante per le vicende relative al singolo bene : eventuale evizione del bene o emersione di eventuali suoi vizi; per quanto in particolare riguarda le società per azioni, conseguenze di una eventuale ridefinizione del valore del bene in sede di controllo della valutazione degli esperti da parte degli amministratori Valore di apporto e valore di conferimento Valore di apporto: valore complessivo per il quale esso è stato conferito (indipendentemente dalla disciplina alla quale tale valore risulta poi destinato, dal fatto cioè che esso sia stato integralmente imputato a capitale o meno) Valore di conferimento: la parte del valore di apporto che risulti imputata a capitale, e cioè destinata ad essere regolata dalla relativa disciplina: un valore, quest’ultimo, che allora coincide, per definizione, con il valore nominale della corrispondente partecipazione Valore di apporto e valore di conferimento L’esperto è chiamato a confrontare il valore del bene conferito: deve cioè verificare se il valore del bene conferito raggiunga o meno il valore di conferimento o, se del caso, quello di apporto: risulti almeno pari, cioè, al valore nominale della partecipazione, aumentato dell’eventuale sovrapprezzo: e, in caso positivo, attestare che ciò sia accaduto Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l. S.p.A. S.r.l. Art. 2327 (Capitale minimo:120.000) Art. 2463, n. 4 (Cap. minimo: 1) Art. 2342 (Conferimenti) Art. 2464 (Conferimenti) Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti) Art. 2465 (Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti) Art. 2343-bis (Acquisti pericolosi) Art. 2465, 2 e 3° co. (4° e 5° co.) Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote) Art. 2345 (Prestazioni accessorie) Art. 2346, 4° co. (Assegnazione non proporzionale delle azioni) Art. 2466 (Mancata esecuzione dei conferimenti) Art. 2468, 2° co. ult. parte (Determi- nazione non proporzionale delle partecipazioni) Capitale minimo S.p.A. Art. 2327 (Capitale minimo) 120.000 euro S.r.l. Art. 2463, n. 4 (Cap. minimo) 1 euro Art. 2446, 2447 , 2484, n. 4 (Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale e scioglimento della società) Art. 2482-bis e 2482-ter (Riduzione del capitale per perdite al di sotto del minimo legale e scioglimento della società) “Ricapitalizza o liquida” “Ricapitalizza o liquida” Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l. S.p.A. S.r.l. Art. 2342 (Conferimenti) Art. 2464 (Conferimenti) I. Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. III. Se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. II. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. IV. Alla sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l’intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l. S.p.A. Art. 2342 (Conferimenti) S.r.l. Art. 2464 (Conferimenti) IV. (Segue) Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Conferimenti nella s.p.a. e nella s.r.l. S.p.A. S.r.l. Art. 2342 (Conferimenti) Art. 2464 (Conferimenti) Penultimo co. (Unipersonalità sopravvenuta) Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni. Ultimo co. (Unipersonalità sopravvenuta ) Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni. Entità conferibili S.p.A. S.r.l. Art. 2342 (Conferimenti) Art. 2464 (Conferimenti) Ult. co. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di servizi. II. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Conferimenti d’opera nella s.r.l. S.p.A. Art. 2342 (Conferimenti) Ult. co. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di servizi (II Direttiva CE) S.r.l. Art. 2464 (Conferimenti) VI. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l’intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d’opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l’atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Seconda direttiva 77/91/CEE Art. 7 “Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell’attivo non possono tuttavia essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazioni di servizi” La riforma societaria: la legge delega n. 366/2001 Art. 4, 5 co., lett. a): prevedeva che il legislatore delegato provvedesse a “dettare una disciplina dei conferimenti tale da consentire “: alla società ,“l’acquisizione di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell’impresa sociale, a condizione che sia garantita l’effettiva formazione del capitale sociale”; ai soci, “di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali” (= art. 3, 2° co., lett. c) per s.r.l. Il decreto delegato S.p.A. Art. 2342 (Conferimenti) S.r.l. Art. 2464 (Conferimenti) II. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica. La riforma societaria e le entità conferibili Fermo restando il divieto di conferimento di opera e di servizi, la diversità delle due norme significa che nella società per azioni certe ipotesi di conferimenti debbano continuare a ritenersi precluse? Mentre nella società a responsabilità limitata vi sarebbe, per effetto dell’art. 2646, 2° comma, una libertà di conferire in qualche misura più ampia quanto ad oggetto? La riforma societaria e le entità conferibili L’area dei conferimenti destinati alla formazione del capitale risulta dunque delineata: A) dall’art. 2342, 5° co (divieto di conferimenti d’opera e di servizi) B) dall’art. 2343 (ammissibilità di tutti i conferimenti diversi dal denaro, che risultino suscettibili di stima, e come tali iscrivibili a bilancio per il valore risultante) La riforma societaria e le entità conferibili Problema della conferibilità del know how: B1) “in senso stretto”, caratterizzato da un apporto tecnologico o di procedure lavorative, B2) “in senso lato”, caratterizzato dalla capacità e qualità professionali del conferente (non consentito, ovviamente, neppure sotto il profilo della prestazione d’opera). In ogni caso, problema della segretezza (e relazione di stima, allegata all’atto costitutivo: 2343-bis) Apporti non conferibili e assegnazione non proporzionale Art. 2346, 4° co. (e v. art. 2468, 2°, ult. parte e 2263) . “A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.” Strumenti finanziari e apporti non conferibili Esigenza “di consentire l’acquisizione alla società di valori a volte di notevole rilievo” (Relazione al d.lgs. n. 6) e di “ten[er] conto anche di apporti utilizzabili per l’attività sociale pur se non imputabili di per sé a capitale, non possedendo i requisiti all’uopo necessari” (Relazione illustrativa allo schema di disegno di legge delega predisposto dalla Commissione Mirone, in data 15-2-2000). Strumenti finanziari e apporti non conferibili Stimolare la partecipazione di apporti d’opera o di servizi attraverso la possibile emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali e di partecipazione, privi del voto nell’assemblea generale degli azionisti (art. 2346, 6° co.), ma eventualmente dotati di tale diritto su argomenti specificamente indicati, e della facoltà di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco (art. 2351, ult. co.). Conferimenti in natura e di crediti S.p.A. S.r.l. Art. 2342 (Conferimenti) Art. 2464 (Conferimenti) III. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. V. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Stima dei conferimenti in natura S.p.A. S.r.l. Art. 2343 (Stima dei conferimenti) Art. 2465 (Stima dei conferimenti) I. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società (…) I. Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili o di una società di revisione iscritta nell’albo speciale. Contenuto della relazione S.p.A. S.r.l. Art. 2343 (Stima dei conferimenti) Art. 2465 (Stima dei conferimenti) I. contenente -la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, - l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo e - i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all’atto costitutivo. I. (segue) La relazione, che deve contenere -la descrizione dei beni o crediti conferiti, - l’indicazione dei criteri di valutazione adottati e - l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, deve essere allegata all’atto costitutivo. Stima dei conferimenti in natura S.p.A. S.r.l. Art. 2343 (Stima dei conferimenti) Art. 2465 (Stima dei conferimenti) II. L’esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64 del codice di procedura civile. III. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis III. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Stima dei conferimenti in natura S.p.A. Art. 2343 (Stima dei conferimenti) III (segue). Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. S.r.l. Art. 2465 (Stima dei conferimenti) Stima dei conferimenti in natura S.p.A. Art. 2343 (Stima dei conferimenti) IV. Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. S.r.l. Art. 2465 (Stima dei conferimenti) Stima dei conferimenti in natura S.p.A. Art. 2343 (Stima dei conferimenti) IV. (segue) L’atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell’articolo 2346, che per effetto dell’annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci. 2346, 5° co. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale S.r.l. Art. 2465 (Stima dei conferimenti) Conferimenti in natura e di crediti e aumento del capitale sociale Art. 2440: in presenza di aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti, richiama quanto disposto dal terzo e dal quinto comma dell’art. 2342 e dall’art. 2343. Art. 2439, 1° co.: estende anche ai sottoscrittori delle nuove azioni l’obbligo del deposito del “quarto”, oltre l’eventuale intero sovrapprezzo (sovrapprezzo in sede di costituzione?) Art. 2441, 4° co.: esclusione o limitazione del diritto di opzione in ipotesi di conferimenti in natura (anche di crediti? Rapporto con il 5 e 6° co.) Direttiva 2006/68/CE (1) La possibilità, rimessa alla determinazione degli Stati membri, di derogare alla disciplina dei conferimenti in natura a determinate condizioni; (2) La possibilità, rimessa alla determinazione degli Stati membri, di agevolare l’acquisto di azioni proprie; (3) La possibilità, rimessa alla determinazione degli Stati membri, di superare il divieto di assistenza finanziaria a determinate condizioni (4) L’obbligo di agevolare la riduzione volontaria del capitale sociale Direttiva 2006/68/CE 1) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura (i) qualora il bene oggetto del conferimento sia costituito da valori mobiliari o da strumenti del mercato monetario, i quali siano valutati al prezzo medio ponderato di negoziazione, calcolato su un periodo da definirsi ad opera degli Stati membri; Direttiva 2006/68/CE 1) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura (ii) qualora il bene oggetto del conferimento sia costituito da attività, diverse da quelle indicate al punto precedente, il cui valore equo: (a) sia già stato valutato da “un esperto indipendente abilitato” non prima dei sei mesi precedenti l’effettivo conferimento, oppure (b) sia stato definito in documenti contabili obbligatori riferiti all’esercizio precedente e sottoposti a revisione. Direttiva 2006/68/CE 1) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura In ogni caso è richiesta una dichiarazione degli amministratori, oggetto di pubblicità, contenente alcune informazioni relative al conferimento e la dichiarazione che non sono occorsi fatti nuovi rilevanti che possano modificare il valore delle attività alla data del conferimento; Direttiva 2006/68/CE 2) Acquisto di azioni proprie (i) l’autorizzazione assembleare potrà avere durata quinquennale; (ii) il limite massimo relativo al capitale potrà essere introdotto solo su espressa volontà degli Stati membri, ed in ogni caso non potrà essere inferiore al 10% Direttiva 2006/68/CE 3) Assistenza finanziaria Superamento del divieto a condizione che: (i) siano rispettate condizioni di mercato eque, con particolare riferimento al tasso di interesse, e che sia stato valutato il merito di credito del beneficiario; (ii) l’operazione sia autorizzata dall’assemblea, alla quale sia stata preventivamente presentata una relazione dell’organo amministrativo che ne illustri le ragioni, i rischi, le condizioni e l’interesse per la società; (iii) l’importo complessivo dell’assistenza finanziaria concessa a terzi sia limitata agli utili distribuibili e alla riserve disponibili Direttiva 2006/68/CE 4) Riduzione del capitale sociale Gli Stati membri dovranno prevedere una disciplina della riduzione del capitale sociale, che consenta ai creditori di rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria per ottenere adeguate tutele a condizione che possano dimostrare che la riduzione del capitale pregiudica i loro diritti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie Art. 23 della legge n. 34/2008 (Legge comunitaria 2007) Il legislatore italiano ha ritenuto di avvalersi di tali facoltà, indicando specifici criteri di delega ed indicando termini di esercizio della delega di soli 90 giorni dall’entrata in vigore della legge 34/2008 D.lgs. 4 agosto 2008, n. 142 1) Deroga alla disciplina dei conferimenti in natura Art. 2343-ter (Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima) Art. 2343-quater (Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione) Art. 2440-bis (Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima) Art. 2343-ter Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima 1. Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non è richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, non e' altresì richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, …. Art. 2343-ter 2. Non è altresì richiesta la relazione di cui all’articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda: a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento [valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno], a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero Art. 2343-ter b) al valore risultante [canc. “equo”] dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità [effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società e dotato di adeguata e comprovata professionalità] Art. 2343-ter 3. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documen-tazione è allegata all’atto costitutivo. 4. Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea. 5. L’esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Un’abrogazione implicita dell’art. 2343 ? Regola: Valutazione effettuata da esperto indipendente dotato di adeguata e comprovata professionalità (ex art. 2343ter, 2° co. lett. b) Eccezione: Perizia dell’esperto nominato dal Tribunale (ex art. 2343) Art. 2343-quater Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione Gli amministratori verificano, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società, se: i) nel periodo successivo a quello di cui all’articolo 2343-ter, primo comma, sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese [alla data effettiva del conferimento], comprese le situazioni in cui il mercato dei valori o strumenti non è più liquido, ovvero Art. 2343-quater ii) se, successivamente al termine dell’esercizio cui si riferisce il bilancio di cui alla lettera a) del secondo comma dell’articolo 2343-ter, o alla data della valutazione di cui alla lettera b) del medesimo comma si sono verificati fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni o dei crediti conferiti alla data di iscrizione della società nel registro delle imprese [il valore equo dei beni o dei crediti conferiti] . Gli amministratori verificano altresì nel medesimo termine i requisiti di professionalità ed indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b). Art. 2343-quater 2. Qualora gli amministratori ritengano che siano intervenuti i fatti di cui al primo comma, ovvero ritengano non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto che ha reso la valutazione di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), , si procede, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343 [procedono ad una nuova valutazione. Si applica in tal caso l’articolo 2343.] Art. 2343-quater 3.Fuori dai casi di cui al secondo comma, è depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese, nel medesimo termine di cui al primo comma, una dichiarazione degli amministratori contenente le seguenti informazioni: a) la descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogo alla relazione di cui all’articolo 2343, primo comma; b) il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione e, se del caso, il metodo di valutazione; c) la dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo; Art. 2343-quater d) la dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione di cui alla lettera b); e) la dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità e indipendenza dell’esperto di cui all’articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b). 4. Fino all’iscrizione della dichiarazione le azioni sono inalienabili e devono restare depositate presso la società. Art. 2440-bis Aumento di capitale delegato liberato mediante conferimenti di beni in natura e di crediti senza relazione di stima [Abrogato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224] [Nel caso sia attribuita agli amministratori la facoltà di cui all’articolo 2443, secondo comma, e sia deliberato il conferimento di beni in natura o crediti valutati in conformità dell’articolo 2343-ter, gli amministratori, espletata la verifica di cui all’articolo 2343-quater, primo comma, depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese, in allegato al verbale della deliberazione di aumento del capitale, una dichiarazione con i contenuti di cui all’articolo 2343-quater, terzo comma, dalla quale risulti la data della delibera di aumento del capitale] Art. 2440 Conferimenti di beni in natura e di crediti (come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224) Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, terzo e quinto comma, e 2343. L'aumento di capitale mediante conferimento di beni in natura o di crediti può essere sottoposto, su decisione degli amministratori, alla disciplina di cui agli articolo 2343-ter e 2343-quater. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2343-ter, primo comma, rileva il periodo di negoziazione di sei mesi precedenti la data alla quale si riferisce la relazione degli amministratori redatta ai sensi dell'articolo 2441, sesto comma. Il conferimento e' eseguito entro sessanta giorni da tale data, ovvero entro novanta giorni qualora l'aumento sia deliberato da una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio. Art. 2440 (come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224) Qualora trovi applicazione l'articolo 2343-ter, secondo comma, il conferimento e' eseguito, nel caso di cui alla lettera a), entro il termine dell'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio, ovvero, nel caso di cui alla lettera b), entro sei mesi dalla data cui si riferisce la valutazione. La verifica prevista dall'articolo 2343-quater, primo comma, e' eseguita dagli amministratori nel termine di trenta giorni dall'esecuzione del conferimento ovvero, se successiva, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento del capitale. La dichiarazione di cui all'articolo 2343-quater, terzo comma, e' allegata all'attestazione prevista dall'articolo 2444. Art. 2440 (come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224) Qualora siano conferiti beni in natura o crediti valutati ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, nel termine indicato al quinto comma uno o più soci che rappresentino, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343; la domanda dei soci non ha effetto qualora gli amministratori all'esito della verifica prevista dal quinto comma procedano ai sensi dell'articolo 2343-quater, secondo comma. Art. 2441, 6° co. (come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224) Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell’esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l’esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’assemblea. Art. 2441, 6° co. (come modificato dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224) Il parere del collegio sindacale e, nell'ipotesi prevista dal quarto comma, la relazione giurata dell'esperto designato dal Tribunale ovvero la documentazione indicata dall'articolo 2343-ter, terzo comma, devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione Art. 2443, 4° comma (introdotto dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224) Se agli amministratori e' attribuita la facoltà di adottare le deliberazioni di cui all'articolo 2441, 4° co., qualora essi decidano di deliberare l'aumento di capitale con conferimenti di beni in natura o di crediti senza la relazione dell'esperto di cui all'articolo 2343, avvalendosi delle disposizioni contenute nell'articolo 2343-ter, il conferimento non può avere efficacia, salvo che consti il consenso di tutti i soci, prima del decorso del termine di trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di aumento, contenente anche le dichiarazioni previste nelle lettere a), b), c) ed e), di cui all'articolo 2343-quater, 3° co. Art. 2443, 4° comma (introdotto dal d.lgs. 29 novembre 2010, n. 224) Entro detto termine uno o più soci che rappresentano, e che rappresentavano alla data della delibera di aumento del capitale, almeno il ventesimo del capitale sociale, nell'ammontare precedente l'aumento medesimo, possono richiedere che si proceda, su iniziativa degli amministratori, ad una nuova valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2343. In mancanza di tale domanda, gli amministratori depositano per l'iscrizione nel registro delle imprese unitamente all'attestazione di cui all'articolo 2444 la dichiarazione prevista all'articolo 2343-quater, terzo comma, lettera d). Acquisti pericolosi S.p.A. Art. 2343-bis (Acquisto della società da promotori, fondatori, soci e amministratori) I. L’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei promotori, dei fondatori, dei soci o degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese, deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria. S.r.l. Art. 2465 II. La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l’acquisto, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell’articolo 2479. Acquisti pericolosi S.p.A. Art. 2343-bis II. L’alienante deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società contenente la descrizione dei beni o dei crediti, il valore a ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione seguiti, nonché l’attestazione che tale valore non è inferiore al corrispettivo, che deve comunque essere indicato. S.r.l. Art. 2465 Acquisti pericolosi S.p.A. Art. 2343-bis III. La relazione deve essere depositata nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l’assemblea. I soci possono prenderne visione. Entro trenta giorni dall’autorizzazione il verbale dell’assemblea, corredato dalla relazione dell’esperto designato dal tribunale, deve essere depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese. S.r.l. Art. 2465 Acquisti pericolosi S.p.A. Art. 2343-bis IV. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli acquisti che siano effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società né a quelli che avvengono nei mercati regolamentati o sotto il controllo dell’autorità giudiziaria o amministrativa. V. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni causati alla società, ai soci ed ai terzi. S.r.l. Art. 2465 III. Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell’articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell’articolo 2343-bis. Inadempimento e socio moroso S.p.A. Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). I. Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l’esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. S.r.l. Art. 2466 (Mancata esecuzione dei conferimenti). I. Se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. II. Decorso inutilmente questo termine gli amministratori, qualora non ritengano utile promuovere azione per l’esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci in proporzione alla loro partecipazione la quota del socio moroso. Inadempimento e socio moroso S.p.A. Art. 2344 (Mancato pagamento delle quote). I. (segue) In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati. II. Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. S.r.l. II. (segue) La vendita è effettuata a rischio e pericolo del medesimo per il valore risultante dall’ultimo bilancio approvato. III. In mancanza di offerte per l’acquisto, se l’atto costitutivo lo consente, la quota è venduta all’incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Inadempimento e socio moroso S.p.A. S.r.l. III. Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l’esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale. III. (segue) Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. IV. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. IV. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. Conferimenti in natura nella s.r.l. S.p.A. S.r.l. V. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso in cui per qualsiasi motivo siano scadute o divengano inefficaci la polizza assicurativa o la garanzia bancaria prestate ai sensi dell’articolo 2464. Resta salva in tal caso la possibilità del socio di sostituirle con il versamento del corrispondente importo di danaro. Prestazioni accessorie nella s.p.a. S.p.A. Art. 2345 (Prestazioni accessorie). I. Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni acces-sorie non consistenti in danaro, deter-minandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. S.r.l. Cfr. art. 2464, ult. co. Prestazioni accessorie nella s.p.a. S.p.A. Art. 2345 (Prestazioni accessorie). II. Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni. III. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori. S.r.l. Cfr. art. 2464, ult. co. Prestazioni accessorie nella s.p.a. S.p.A. Art. 2345 (Prestazioni accessorie). IV. Se non è diversamente disposto dall’atto costitutivo, gli obblighi previsti in questo articolo non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci. . S.r.l. Cfr. art. 2464, ult. co. Apporti dei soci diversi dal conferimento a) Apporti a patrimonio: a1) Versamenti effettuati a copertura di perdite (presenti o future); a2) Versamenti in conto aumento di capitale b) Finanziamenti: b1) in situazioni fisiologiche; b2) in situazioni anomale (art. 2467, 2° co.) Apporti dei soci diversi dal conferimento Analogia funzionale: Operazioni praticate soprattutto nelle società mediopiccole (e nei gruppi) Mirano a sopperire all’endemica sottocapitalizzazione nominale attraverso nuova liquidità Apporti dei soci diversi dal conferimento Diversità strutturale (causale): assimilazione al capitale sotto il profilo (non della disciplina,ma) della causa dell’attribuzione: non vi è obbligo di restituzione; b) l’apporto sorge già geneticamente caratterizzato da un obbligo di restituzione a) Apporti a patrimonio vs. Finanziamenti Appostazione contabile: a) Gli apporti a patrimonio costituiscono una posta del netto patrimoniale e vanno classificati come una riserva (voce A, VII: «altre riserve distintamente indicate»); b) i finanziamenti costituiscono veri e propri debiti della società e come tali vanno rappresentati al passivo dello stato patrimoniale (voce D, 3): «debiti verso soci per finanziamenti»). Apporti a patrimonio vs. Finanziamenti Appostazione contabile: a) Gli apporti a patrimonio costituiscono un provento che produce riflessi sul conto economico; b) I finanziamenti, proprio in quanto vanno appostati tra i debiti della società finanziata, non costituiscono un provento e non producono riflessi sul conto economico (anche se postergati: il cessare degli effetti della postergazione non implica alcun ripristino di valore da indicare come onere). Apporti a patrimonio vs. Finanziamenti Diversa incidenza delle perdite: a) sono destinate ad intaccare gli apporti a patrimonio (le corrispondenti riserve), sino ad annullarli(e), b) non possono avere alcuna influenza diretta sui finanziamenti, il cui utilizzo al fine di un ripianamento delle perdite presuppone la preventiva rinuncia al credito del socio finanziatore (cui conseguirà una sopravvenienza attiva che potrà essere imputata a capitale o a copertura delle perdite). Apporti a patrimonio vs. Finanziamenti Aumento di capitale: a) la posta relativa agli apporti a patrimonio (in quanto iscritta al passivo ideale) potrà essere imputata a capitale, nell’ambito di un operazione di aumento che dovrà considerarsi gratuito. Apporti a patrimonio vs. Finanziamenti Aumento di capitale: b) la posta relativa alle somme versate a titolo di finanziamento (in quanto iscritta al passivo reale), non potrà essere utilizzata se non in presenza del consenso dei soci creditori: ove questi abbiano inteso sottoscrivere le azioni o quote di nuova emissione, l’aumento, che dovrà comunque considerarsi a pagamento, potrà essere effettuato mediante compensazione del debito del socio verso la società con il credito che lo stesso vanta verso la società per il finanziamento eseguito. Apporti a patrimonio vs. Finanziamenti Apporti a patrimonio Finanziamenti Passivo ideale A, VII Passivo reale D, 3 Influenza sul c. economico Ininfluenza sul c. economico Incidenza delle perdite Non incidenza perdite Utilizzabili per aumento gratuito Non utilizzabili per aumento gratuito Apporti a patrimonio Tertium genus tra conferimenti e finanziamenti: «Nell’ordinamento societario è ammissibile l’effettuazione (da parte dei soci) di c.d. versamenti societatis causa – ossia di veri e propri conferimenti «a rischio», che confluiscono nel patrimonio sociale come componenti del netto – non imputati, o non imputati nell’immediato, a capitale, non essendo desumibile dalla disciplina positiva alcun generale principio che imponga l’imputazione a capitale di tutti i conferimenti» (Cass., 14 aprile 2006, n. 8876, in Foro it., 2007, 3217) Apporti a patrimonio Imputazione a patrimonio: «I versamenti in conto capitale non vanno imputati al capitale ma al patrimonio», in quanto «la volontà degli autori dei versamenti è proprio quella di non assoggettarli, fino a futura diversa decisione, al regime del capitale» e «che, rispetto a detti apporti, sarebbe erroneo parlare di aumenti di fatto di capitale, in quanto nella disciplina codicistica il capitale può essere costituito e aumentato solo con procedure tipizzate» (Cass., 24 luglio 2007, n. 16393, ivi, 2008, I, 2244 e in RDS, 2009, 288) Apporti a patrimonio Insussistenza di pretese restitutorie dei soci: «Una volta che le somme in conto capitale siano confluite nel coacervo del patrimonio comune, è escluso che i soci eroganti, finché dura la società, possano esercitare pretese restitutorie»» (Cass., 24 luglio 2007, n. 16393 Finanziamenti dei soci (artt. 2467) Art. 2467 (Finanziamenti dei soci). Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, deve essere restituito. Finanziamenti dei soci (segue) Art. 2467, 2° co. Ai fini del precedente comma si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualunque forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. FINANZIAMENTO DEI SOCI (art. 2467 c.c.) Finanziamento dei soci a favore della società il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori il rimborso deve essere restituito se è avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento se concessi (art. 24672 c.c.): a) in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; b) in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Finanziamenti dei soci (artt. 2467, 2497-quinquies) Art. 2497-quinquies (Finanziamenti nell’attività di direzione e coordinamento). Ai finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti si applica l’art. 2467. FINANZIAMENTO INTRAGRUPPO (art. 2497-quinquies c.c.) ? Holding Alfa S. P. A. Beta ? 24 67 S. R. L. Gamma S. P. A. Delta Dai conferimenti alle azioni Il conferimento è la prestazione patrimoniale promessa o eseguita dal socio al momento della sua adesione al contratto sociale (in sede di costituzione) o in una sua successiva modifica (aumento del capitale a pagamento). Le entità patrimoniali conferite dal socio vengono acquisite dalla società e contribuiscono a formarne il patrimonio. Sui beni conferiti il socio non vanta alcun diritto di restituzione, né durante la società, né al suo scioglimento Dai conferimenti alle azioni La causa tipica del conferimento consiste nella attribuzione di capitale di rischio a favore della società, in cambio dell'assegnazione di partecipazioni azionarie L'attribuzione del capitale di rischio viene imputata a capitale: il valore dei beni conferiti (o una sua parte) viene sottoposto alla disciplina del capitale, mediante l'appostamento della relativa voce nel patrimonio netto, al passivo delle stato patrimoniale Il capitale è poi diviso in azioni, ciascuna delle quali attribuisce al socio i diritti derivanti in virtù della sua partecipazione al contratto sociale Dai conferimenti alle azioni I conferimenti contribuiscono a formare il patrimonio effettivo della società, rappresentato nell'attivo dello stato patrimoniale (v. § 35) Il valore dei conferimenti viene cristallizzato nella voce capitale del patrimonio netto, che vincola una corrispondente parte dell'attivo (vietata la restituzione -distribuzione ai soci) Il capitale sociale è suddiviso in azioni, assegnate ai soci conferenti Dai conferimenti alle azioni Le azioni incorporano altrettante «parti uguali» del rapporto sociale (le partecipazioni sociali). Il capitale sociale, quale cifra astratta e tendenzialmente costante, ed il numero delle azioni in cui è suddiviso sono a loro volta due elementi essenziali dello statuto sociale, la cui modifica è assoggettata all'insieme di regole previste in generale per tutte le modifiche dello statuto delle società per azioni L’assegnazione delle azioni A) La prospettiva della società: riflesso della formazione del capitale B) La prospettiva del socio: riflesso della prestazione del conferimento L’assegnazione delle azioni A) «In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale » (art. 2346, co. 5). I soci sono invece liberi di convenire che non tutto il valore dei beni conferiti venga imputato a capitale, bensì solo una sua parte. La differenza tra il valore complessivo dei beni conferiti e la parte imputata a capitale costituisce pertanto il soprapprezzo pagato dai soci per ottenere l'assegnazione delle azioni e viene imputata ad un'altra voce del patrimonio netto, denominata riserva da soprapprezzo L’assegnazione delle azioni B) Dal punto di vista dei singoli soci, l'assegnazione delle azioni avviene in linea di principio in proporzione ai conferimenti effettuati. Tuttavia, una volta rispettato il principio appena ricordato, relativo all'ammontare complessivo dei conferimenti, nulla impedisce che i soci convengano nell'atto costitutivo una diversa assegnazione delle azioni Assegnazione non proporzionale S.p.A. S.r.l. Art. 2346, 4° co. (Conferimenti) Art. 2464 (Conferimenti) V. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. I. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. IV. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. Art. 2468 (Quote di partecipazione) II, ult. parte . Se l’atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazio-ni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. . Conferimenti e partecipazioni nella s.r.l. L’oggetto del conferimento può essere costituito da opera o servizi (2464, 6° co.) Derogabilità del principio di proporzionalità tra conferimento e partecipazione (2468, 2° co., ult. parte) Derogabilità del principio di proporzionalità tra partecipazione e diritti sociali (2468, 3° co.) Conferimenti e partecipazioni (vecchia disciplina) Artt. 2474, 2° e 3° co., 2475, n. 5): Il valore nominale della “quota di partecipazione” coincideva con l’ammontare della “quota di conferimento”. Entità del conferimento = Misura della partecipazione alla società Conferimenti e partecipazioni (nuova disciplina) Art. 2468, 2°, ult. parte: “se l’atto costitutivo non prevede diversamente” (e v. artt. 2263, 2346, 4° co.) . Da principio imperativo a regola suppletiva (elemento naturale) Conferimenti e partecipazioni (nuova disciplina) Art. 2346, 4° co. : “A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L’atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.” Conferimenti e partecipazioni nelle società di persone Art. 2263, 1° co., c.c. “Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti” Conferimento e partecipazioni Socio A conferisce (=sottoscrive una parte di capitale pari a) 200.000 e riceve una partecipazione pari a (o azioni per) 150.000. Socio B conferisce (=sottoscrive una parte di capitale pari a) 100.000 e riceve una partecipazione pari a (o azioni per) 150.000 Capitale: 300.000, diviso in due quote paritarie Ricostruzione A Le partecipazioni assegnate al socio A hanno un valore (150) inferiore al prezzo di emissione/sottoscrizione (e dunque al conferimento, pari a 200). Le partecipazioni assegnate al socio B hanno un valore (150) superiore al prezzo di emissione/sottoscrizione (e dunque al conferimento, pari a 100). Ricostruzione B Il socio A sottoscrive una partecipazione pari a 2/3 del capitale (per un valore di 200.000 euro) e ne riceve 1/2 (150.000). Il socio B sottoscrive un partecipazione pari a 1/3 del capitale (per un valore di 100.000 euro) e ne riceve 1/2 (150.000). Ricostruzione B Scansione sistematica 1) Creazione della società di capitali (capitale, azioni/partecipazioni); 2) Sottoscrizione del capitale (e delle relative azioni/partecipazioni); 3) Assegnazione delle azioni/ partecipazioni, in misura non proporzionale “alla parte del capitale sociale sottoscritta”. La società per azioni Parte II La struttura finanziaria Azioni – Strumenti finanziari – Obbligazioni [email protected] La nuova struttura finanziaria della S.p.a. (la legge delega n. 366/2001) «Obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali» (art. 2, comma 1, lett. a) La nuova struttura finanziaria della S.p.a. (la legge delega n. 366/2001) L’auspicato rafforzamento della competitività delle nostre società, correlata a un più ampio accesso ai mercati dei capitali, presupponeva una radicale riscrittura delle regole che informano la struttura finanziaria delle imprese in forma societaria Principi ispiratori Permettere ai soci di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali (art. 4, comma 5, lett. a), ultima parte); Prevedere la possibilità di emettere azioni senza indicazione del valore nominale, determinandone la disciplina conseguente (art. 4, comma 6, lett. a); Prevedere la possibilità, i limiti e le condizioni di emissione di strumenti finanziari non partecipativi e partecipativi dotati di diversi diritti patrimoniali e amministrativi (art. 4, comma 6, lett. c); Principi ispiratori Modificare la disciplina relativa all’emissione di obbligazioni, attenuandone o rimuovendone i limiti e consentendo all’autonomia statutaria di demandare la relativa competenza all’organo amministrativo (art. 4, comma 6, lett. d); Consentire la costituzione di patrimoni dedicati a uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione a esso (art. 4, comma 4, lett. b). Principi ispiratori Riservare un adeguato spazio all’autonomia statutaria in ordine: - alle modalità di esercizio del diritto di voto (art. 4, comma 7, lett. a) - ai quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea (art. 4 comma 7, lett. d) Rivedere la disciplina dell’aumento di capitale, del diritto di opzione e del sovrapprezzo, consentendo di delegare agli amministratori anche operazioni di aumento con esclusione del diritto di opzione (art. 4, comma 9, lett. b). La struttura finanziaria della società per azioni Capitale Strumenti partecipativi ed ibridi Altri finanziamenti La s.p.a. come disciplina dell’investimento La marcata preminenza assegnata dalla nuova disciplina al profilo finanziario tende a far trascolorare la società azionaria da soggetto dell’impresa a disciplina strutturale del suo finanziamento La s.p.a. come disciplina dell’investimento Gli azionisti vengono in considerazione non tanto come coloro che partecipano alla comune attività economica indicata quale oggetto sociale nello statuto, ma come quei finanziatori della stessa il cui apporto soggiace a un rischio di grado più elevato rispetto agli altri investitori, caratterizzandosi per la postergazione della remunerazione e per l’assunzione di primo grado del rischio di perdita derivante dallo svolgimento dell’attività. Principi generali (tradizionali) Il capitale sociale è suddiviso in azioni Le azioni sono indivisibili e di eguale valore Salvo diversa disposizione statutaria, le azioni attribuiscono eguali diritti patrimoniali ed amministrativi E’ ammessa la creazione di azioni fornite di diritti diversi (categorie speciali) Novità introdotte dalla riforma: due nuclei normativi 1) Atipicità delle categorie azionarie (2348, 2° co.) «Si possono (..) creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi (…)»; «in tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie» Novità introdotte dalla riforma: due nuclei normativi 2) Nuove fattispecie tipiche di azioni speciali «Rimanendo naturalmente salva la possibilità di elaborare nuove forme di categorie di azioni rispetto a quelle già riconosciute dalla pratica», il legislatore della riforma ha ritenuto «opportuno espressamente far riferimento ad alcune ipotesi che, per la loro utilità o per i problemi interpretativi cui hanno dato luogo, meritano una diretta considerazione» Novità introdotte dalla riforma: due nuclei normativi 1) + 2) = L’emissione di categorie speciali di azioni allarga i canali di finanziamento dell’impresa, dal momento che maggiore è la diversità dei prodotti finanziari che una società può offrire, più ampia è la tipologia di investitori che verso quella società possono far affluire risorse a titolo di finanziamento/investimento La composizione del capitale sociale Il capitale sociale è suddiviso in azioni Le azioni sono indivisibili e di eguale valore Salvo diversa disposizione statutaria, le azioni attribuiscono eguali diritti patrimoniali ed amministrativi E’ ammessa la creazione di azioni fornite di diritti diversi (categorie speciali) Le categorie speciali Libertà di creazione di categorie speciali anche in sede di modifica dell’atto costitutivo (principio maggioritario) Principio di atipicità delle categorie speciali (libertà di conformazione del contenuto; soppressione della correlazione sacrificio dei diritti amministrativi/privilegio patrimoniale) Limiti tuttora invalicabili dall’autonomia statutaria: divieto del patto leonino; limite quantitativo delle azioni a voto limitato (non oltre la metà del capitale sociale) Legittimazione ai diritti non espressamente esclusi? Partecipazione al capitale e diritto di voto Azioni a voto pieno Azioni Azioni a voto limitato con dirittoAzioni di voto su argomenti determinati con diritto di voto Azioni “condizionato” senza diritto di voto Partecipazione al capitale e diritto di voto Azioni Azioni a voto plurimo Azioni a voto pieno con diritto di voto limitato o Azioni condizionato, senza diritto di voto Partecipazione al capitale e diritti patrimoniali Azioni Azioni con diritto ordinarie Azioni con diritto di priorità di preferenza Azioni correlate Azioni postergate Altre categorie speciali di azioni “tipizzate” Azioni di risparmio Azioni riscattabili Azioni in favore dei prestatori lavoro Azioni di di godimento 2348 COMMA 2 Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l’atto costitutivo o con successive modificazioni di questo. (Testo ante riforma) 2/3 Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. 2348 COMMA 3 NUOVO Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. 3/ 3 1/3 2350 COMMA 1 Azioni privilegiate Ogni azione attribuisce il diritto a una Ogni azione attribuisce il diritto a una parte proporzionale degli utili netti e parte proporzionale degli utili netti e del patrimonio netto risultante dalla del patrimonio netto risultante dalla liquidazione salvi i diritti stabiliti a liquidazione, salvi i diritti stabiliti a favore di speciali categorie di azioni favore di speciali categorie di azioni. a norma degli articoli precedenti. Azioni privilegiate Attribuiscono diritti patrimoniali diversi e maggiori Possono essere attribuiti uno o più dei seguenti privilegi: il diritto di priorità nella ripartizione degli utili il diritto di preferenza nella ripartizione degli utili il diritto di preferenza in sede di rimborso del capitale al termine della liquidazione della società Azioni postergate Partecipano alle perdite soltanto per la parte eccedente la parte di capitale rappresentata dalle altre azioni La partecipazione alle perdite non può essere totalmente esclusa (divieto del patto leonino) Azioni correlate 2/ 3 Fuori dai casi di cui all'articolo 2447-bis, la società può emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore. Lo statuto stabilisce i criteri di individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore, le modalità di rendicontazione, i diritti attribuiti a tali azioni, nonché le eventuali condizioni e modalità di conversione in azioni di altra categoria (art. 2350, 2° co.) Azioni correlate 3/ 3 Non possono essere pagati dividendi ai possessori delle azioni previste dal precedente comma se non nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società (art. 2350, 3° co.). 1/5 Azioni e diritto di voto Ogni azione attribuisce il diritto di voto (art. 2351, 1° co.) Azioni a voto limitato 2/5 (art. 2351 2° co.) L ’ atto costitutivo può tuttavia Salvo quanto previsto dalle leggi stabilire che le azioni speciali, lo statuto può privilegiate nella ripartizione prevedere la creazione di azioni degli utili e nel rimborso del senza diritto di voto, con diritto capitale allo scioglimento di voto limitato a particolari della società abbiano diritto di argomenti, con diritto di voto voto soltanto nelle delibesubordinato al verificarsi di razioni previste nell ’ articolo particolari condizioni non 2365. Le azioni con voto meramente potestative. Il valore limitato non possono superare di tali azioni non può la metà del capitale sociale. complessivamente superare la metà del capitale sociale. Corso di Diritto commerciale 2003/2004 Azioni a voto plurimo 4/5 Dal vecchio al nuovo art. 2351, 4° Il testo originario Non possono emettersi azioni a voto plurimo. Art. 2351, comma 4 Testo vigente “Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti” Ampiezza del privilegio A) Voto plurimo generale (riferito indistintamente a tutte le materie di competenza assembleare); B) Voto plurimo selettivo, su “particolari argomenti”: b1) materie specificamente indicate (ad es. sole deliberazioni di autorizzazione di operazioni gestorie ex art. 2364 n. 5 c.c.); b2) materie di competenza dell’assemblea ordinaria (oppure della sola straordinaria); b3) indicazione residuale (ad es. su tutte le deliberazioni con la sola eccezione di quelle per le quali è riconosciuto il diritto di recesso ai soci non consenzienti). Portata del voto plurimo A) Clausola che assegna alle azioni un voto doppio o triplo; B) Clausola che configura il moltiplicatore del voto in misura non unitaria ma decimale (ad es., 1,5 o 2,5 voti, pari rispettivamente a 3 e 5 voti ogni due azioni) e, più in generale, nei termini che risultino di volta in volta più adeguati ad individuare il punto di equilibrio in concreto preferibile per le diverse componenti della compagine sociale; C) Clausola che prevede una variazione del moltiplicatore: ad esempio, diritto di voto triplo nelle deliberazioni di competenza dell’assemblea ordinaria e doppio (o anche 3 voti ogni due azioni) in quelle da assumersi in sede straordinaria. Azioni a voto plurimo condizionato A) clausole che fanno scattare il voto plurimo al verificarsi di una condizione sospensiva (c.d. sunrise clauses); B) clausole che prevedono il venir meno del voto plurimo al verificarsi di una condizione risolutiva (c.d. sunset clauses); C) clausole che prevedono l’aurora / tramonto del voto plurimo in via definitiva; D) clausole che prevedono l’aurora / tramonto del voto plurimo in via temporanea o limitata a una sola assemblea; E) clausola che ricollega l’aurora / tramonto del voto plurimo ad avvenimenti oggettivi; Azioni a voto plurimo condizionato F) clausola che ricollega l’aurora / tramonto del voto plurimo a profili soggettivi inerenti ai titolari delle azioni: f1) Aurora/possesso continuativo delle azioni per un arco temporale minimo (anche inferiore al biennio) e tramonto/cessione delle azioni; f2) Tramonto del voto plurimo relativo ad azioni offerte ai soci originari al trasferimento della partecipazione a soggetti non parenti dei primi (ovvero a società non controllanti delle o controllate dalle prime); f3) Tramonto del voto plurimo relativo ad azioni offerte ad amministratori e/o dipendenti alla cessazione del relativo rapporto (di amministrazione e/o lavoro); Azioni a voto plurimo e altre categorie azionarie Residua portata del limite quantitativo della metà del capitale di cui all’art. 2351, comma 2, c.c.: i) riferibilità dello stesso alle sole azioni senza voto o a voto limitato; ii) inapplicabilità alle azioni a voto plurimo; iii) inapplicabilità alle azioni ordinarie – o comunque (sebbene dotate di diritti speciali) “a voto unitario” – che pure son destinate a subire una sostanziale limitazione della loro “potenza di voto” dal riconoscimento di una pluralità di voti a favore della nuova categoria. Azioni a voto plurimo e altre categorie azionarie Azioni a voto plurimo e azioni a voto depotenziato (oppure scaglionato o contingentato o comunque limitato) Possibile “opposte” coesistenza delle categorie Moltiplicazione dell’effetto leva. Effetto leva e controllo di diritto C = [V / (M+1)] + 1 C: numero di azioni necessario per il controllo di diritto V: azioni con diritto di voto esercitabile M: multiplo applicabile alle proprie azioni Effetto leva e controllo di diritto Ipotesi A: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarie C = (100 / 3+1) + 1 = 25 + 1 Ipotesi B: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarie / Senza voto C = (50 / 3+1) + 1 = 12,5 + 1 Effetto leva e controllo di diritto Ipotesi A: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarie 152 voti = 78 (26 x 3) + 74 Ipotesi B: Azioni a voto plurimo / Azioni ordinarie / Senza voto 76 voti = 39 (13 x 3) + 37 + 0 Azioni a voto plurimo e successione generazionale Figlia/o 1 140 azioni a voto triplo Figlia/o 2, 3, 4 120 azioni ordinarie + 30 azioni senza voto Coniuge superstite 410 azioni senza voto Azioni a voto plurimo e successione generazionale Figlia/o 1: 420 voti Figlia/o 2, 3, 4: 360 voti (120 x 3 + 0 x3) Coniuge superstite: 0 voti (410 x 0) Azioni a voto plurimo e altre categorie azionarie B) Attribuzione incrociata del voto plurimo: B1) Ai soci finanziatori azioni di categoria B, a voto doppio sulla nomina e revoca del collegio sindacale e sull’approvazione di specifiche operazioni “di interesse primordiale” ex art. 2364 n. 5 c.c. B2) Ai soci imprenditori azioni di categoria A, con voto doppio su tutte le altre deliberazioni da assumersi in sede ordinaria Voto ordinario per tutte nelle deliberazioni dell’assemblea straordinaria Voto plurimo e diritto speciale di nomina degli organi sociali Clausola che preveda la ripartizione tra due distinte categorie di azioni del diritto di nominare, rispettivamente, la maggioranza dell’organo di amministrazione, da un lato, e dell’organo di controllo, dall’altro, sul presupposto che a ciascuna di esse sia assegnato un voto plurimo sulle rispettive deliberazioni, tale da riconoscere loro la maggioranza dei diritti di voto rispettivamente esercitabili. Le società quotate: Clausola di maggiorazione del voto vs. Categoria di zioni a voto plurimo Maggiorazione del voto (minimo 2 anni). Azioni a voto plurimo solo se emesse ante quotazione. Incompatibilità dei due istituti Clausola di maggiorazione del voto Art. 127-quinquies «1. Gli statuti possono disporre che sia attribuito voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. In tal caso, gli statuti possono altresì prevedere che colui al quale spetta il diritto di voto possa irrevocabilmente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato. Clausola di maggiorazione del voto 2. Gli statuti stabiliscono le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, prevedendo in ogni caso un apposito elenco. La Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari e l'osservanza delle disposizioni del titolo II, capo II, sezione II. Restano fermi gli obblighi di comunicazione previsti in capo ai titolari di partecipazioni rilevanti. Clausola di maggiorazione del voto 3. La cessione dell'azione a titolo oneroso o gratuito, ovvero la cessione diretta o indiretta di partecipazioni di controllo in società o enti che detengono azioni a voto maggiorato in misura superiore alla soglia prevista dall'art. 120, comma 2, comporta la perdita della maggiorazione del voto. Se lo statuto non dispone diversamente, il diritto di voto maggiorato: a) è conservato in caso di successione per causa di morte nonché in caso di fusione e scissione del titolare delle azioni; b) si estende alle azioni di nuova emissione in caso di aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. Clausola di maggiorazione del voto 4. Il progetto di fusione o di scissione di una società il cui statuto prevede la maggiorazione del voto può prevedere che il diritto di voto maggiorato spetti anche alle azioni spettanti in cambio di quelle a cui è attribuito voto maggiorato. Lo statuto può prevedere che la maggiorazione del voto si estenda proporzionalmente alle azioni emesse in esecuzione di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti. 5. Le azioni cui si applica il beneficio previsto dal comma 1 non costituiscono una categoria speciale di azioni ai sensi dell'art. 2348 cod. civ. Clausola di maggiorazione del voto 6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ. 7. Qualora la deliberazione di modifica dello statuto di cui al comma 6 sia adottata nel corso del procedimento di quotazione in un mercato regolamentato delle azioni di una società non risultante da una fusione che coinvolga una società con azioni quotate, la relativa clausola può prevedere che ai fini del possesso continuativo previsto dal comma 1 sia computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione nell'elenco previsto dal comma 2. Clausola di maggiorazione del voto 8. Se lo statuto non dispone diversamente, la maggiorazione del diritto di voto si computa anche per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale. La maggiorazione non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in forza del possesso di determinate aliquote di capitale». Azioni a voto plurimo e società quotate Art. 127-sexies 1. In deroga all'art. 2351, quarto comma, c.c., gli statuti non possono prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. 2. Le azioni a voto plurimo emesse anteriormente all'inizio delle negoziazioni in un mercato regolamentato mantengono le loro caratteristiche e diritti. Azioni a voto plurimo e società quotate Se lo statuto non dispone diversamente, al fine di mantenere inalterato il rapporto tra le varie categorie di azioni, le società che hanno emesso azioni a voto plurimo ovvero le società risultanti dalla fusione o dalla scissione di tali società possono procedere all'emissione di azioni a voto plurimo con le medesime caratteristiche e diritti di quelle già emesse limitatamente ai casi di: a) aumento di capitale ai sensi dell'art. 2442 cod. civ. ovvero mediante nuovi conferimenti senza esclusione o limitazione del diritto d'opzione; b) fusione o scissione. Azioni a voto plurimo e società quotate 3. Nel caso previsto dal comma 2 gli statuti non possono prevedere ulteriori maggiorazioni del diritto di voto a favore di singole categorie di azioni né ai sensi dell'art. 127-quinquies. 4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 2376 cod. civ., da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo”. Introduzione delle clausole statutarie e recesso Azioni a voto plurimo – “4. Ove la società non si avvalga della facoltà di emettere nuove azioni a voto plurimo ai sensi del comma 2, secondo periodo, è esclusa in ogni caso la necessità di approvazione delle deliberazioni, ai sensi dell'art. 2376 cod. civ., da parte dell'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria delle azioni a voto plurimo”. Maggiorazione del diritto di voto – “6. La deliberazione di modifica dello statuto con cui viene prevista la maggiorazione del voto non attribuisce il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 cod. civ.“ Maggiorazione del voto A) Clausole che limitano il meccanismo della maggiorazione a una sola categoria di azioni (o escludano altra categoria dal beneficio in questione). B) Clausole che introducono presupposti ulteriori oltre al possesso minimo richiesto dalla legge (o superiore). C) Clausole che fissano la percentuale della maggiorazione in misura decimale (ad es. 1,25 o 1,5 voti per ogni azione “fedelmente” posseduta). D) Clausole che attribuiscano una maggiorazione crescente proporzionale alla durata del possesso (ad es. 1 voto aggiuntivo ogni 3 azioni primo bienni, 1 voto aggiuntivo ogni 2 azioni primo quinquennio, voto doppio oltre 10 anni). Maggiorazione del voto Introduzione di presupposti ulteriori ai fini della maggiorazione, riservandola ad es. agli azionisti (persone fisiche o giuridiche) che siano residenti o comunque abbiano sede nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo Maggiorazione del voto nelle s.p.a. non quotate Premessa maior: tutte le azioni possono essere a voto plurimo; Premessa minor: tutte le azioni a voto plurimo possono essere subordinate al verificarsi di condizioni non meramente potestative (quale certamente sarebbe il possesso continuativo delle azioni protratto per un certo arco di tempo); Corollario: piena legittimità di un meccanismo di maggiorazione fidelizzante Maggiorazione del voto nelle s.p.a. non quotate Previsione statutaria di un meccanismo che, prescindendo dall’istituto della categoria azionaria connotata dalla sunrise clause, incida in termini assoluti ed oggettivi sul calcolo dei voti, accordando la maggiorazione nel voto a tutte le azioni che risultino appartenere continuativamente allo stesso soggetto da un certo periodo (= modello delineato per le società quotate dal nuovo art. 127 quinquies TUF) Loyalty shares e Loyalty shareholders Nelle spa non quotate possono essere previste statutariamente: a) vere e proprie loyalty shares (categorie di azioni a voto plurimo collegato alla fidelitas dei rispettivi titolari); b) regole di attribuzione di un diritto di voto maggiorato destinate a valere per tutti i loyalty shareholders Maggior autonomia statutaria 1) Limite massimo della maggiorazione (3 vs. 2) 2) Limite temporale minimo del possesso: (<0 vs. 2): possesso continuativo anche inferiore al biennio (annuale o semestrale). Meccanismo di “premialità graduale”: ad es. tre voti ogni due azioni continuativamente possedute per almeno un anno; il voto doppio per ogni azione continuativamente possedute per almeno un biennio; voto triplo per ogni azione continuativamente posseduta per almeno un quadriennio. Clausole fidelizzanti Clausola “di fedeltà prospettica”, che condizioni il voto plurimo non soltanto alla circostanza che le azioni siano state possedute per almeno un biennio, ma altresì che non possano essere cedute nel biennio (o anche solo nell’anno, o ancora nel triennio) successivo alla votazione. Chi volesse conservare la libertà di cedere le azioni dovrebbe dichiararlo prima dell’assemblea, rinunciando in tal modo al voto plurimo; altrimenti le azioni diventerebbero incedibili; oppure la cessione farebbe venire meno il diritto di voto (in assoluto, non solo plurimo) o addirittura sterilizzerebbe tutti i diritti sociali Trahison de la loyauté Conversione delle azioni a voto plurimo in azioni a voto ordinario, a voto limitato o senza voto: a)in ogni ipotesi di alienazione delle azioni; b)soltanto in caso di cessione a soci che non siano a loro volta “fedeli”. N.B. In ipotesi di conversione in azioni senza voto (o a voto limitato) occorre prevedere appositi meccanismi diretti a garantire che almeno la metà delle azioni sia rappresentato da azioni a voto unitario o plurimo. Clausole di scaglionamento e tetto massimo anche nelle s.p.a. aperte Art. 2351, comma 3 «Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità delle azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato a una misura massima o disporne scaglionamenti». Clausole di tetto massimo e scaglionamento (vecchio testo) 3/ 5 Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti. Clausole di tetto massimo e scaglionamento (attuale art. 2351, 3° co.) 3/ 5 Lo statuto può altresì prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne scaglionamenti. Azioni riscattabili (art. 2437-sexies) Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della società o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis. Azioni di risparmio (artt. 145 ss. TUF) 1. Emissione riservata alle società italiane con azioni ordinarie quotate nel limite della metà del capitale 2. Privilegi patrimoniali (art. 145, 2° co.: rinvio all’atto costitutivo, anche per i diritti in caso di esclusione dalle negoziazioni + postergazione nelle perdite). 3. Escluso il diritto di voto; esclusi dal calcolo dei quorum assembleari e delle aliquote per l’esercizio dei poteri della minoranza Spetta il diritto di opzione; diritti amministrativi non esclusi? Azioni di risparmio (artt. 145 ss. TUF) Stabile organizzazione di gruppo: Assemblea speciale Rappresentante comune (da informare delle operazioni societarie idonee ad influenzare le quotazioni delle azioni della categoria) Azioni con prestazioni accessorie (art. 2345) Obblighi ulteriori rispetto al conferimento e non consistenti in esborsi di danaro Indicazione nell’atto costitutivo del contenuto, della durata, delle modalità e del compenso (ed eventuali sanzioni per l’inadempimento) Obblighi modificabili solo con il consenso unanime dei soci salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo Azioni nominative e trasferibili solo con il consenso degli amministratori Natura di obblighi sociali o distinto rapporto contrattuale? (applicabilità della disciplina relativa alla prestazione tipica; sanzioni per l’inadempimento) Azionariato dei dipendenti (art. 2349, 1° co.) 1/2 In caso di assegnazione straordinaria Se lo statuto lo prevede, l'assemblea di utili ai prestatori di lavoro straordinaria può deliberare dipendenti dalla società possono l'assegnazione di utili ai prestatori di essere emesse, per un lavoro dipendenti dalla società o da ammontare corrispondente agli società controllate mediante utili stessi, speciali categorie di l'emissione, per un ammontare azioni da assegnare corrispondente agli utili stessi, di individualmente ai prestatori di speciali categorie di azioni da lavoro, con norme particolari assegnare individualmente ai riguardo alla forma, al modo di prestatori di lavoro, con norme trasferimento ed ai diritti particolari riguardo alla forma, al modo spettanti agli azionisti. di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente. Azionariato dei dipendenti Favor legislativo per l’azionariato dei dipendenti (2349, 2358 co.3, 2441 co.8). Assegnazione individuale gratuita (per il dipendente) di azioni ex 2349 emesse a seguito di aumento di capitale, coperto mediante la destinazione straordinaria degli utili di esercizio; possibilità di stabilire norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento e ai diritti spettanti (categoria speciale) Altri canali: piano di stock options; management buy out; azionariato collettivo (fondi pensione) Azioni di godimento (art. 2353) Emissione in sede di riduzione reale del capitale sociale in favore dei soli azionisti rimborsati Funzione: preservare un diritto di partecipazione sul patrimonio sociale (mancato recupero integrale del valore in sede di rimborso) Diritti patrimoniali: partecipano agli utili (previo pagamento di un dividendo pari all’interesse legale a favore delle azioni non rimborsate in sede di riparto degli utili) e al riparto del residuo in sede di liquidazione (previo rimborso del capitale alle altre azioni) Diritto di voto escluso (salva diversa disposizione dell’atto costitutivo); riconoscibili gli ulteriori diritti amministrativi (non strumentali al voto) Anche se condizionati alla titolarità di un’aliquota del capitale sociale ? Strumenti partecipativi ed ibridi Strumenti con diritti con Strumenti diritto di voto amministrativi Partecipazioni (diversi dal voto) a patrimoni destinati Prestiti postergati Strumenti finanziari (art. 2346, 6° co.) 6/ 6 Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. Strumenti finanziari per dipendenti 2/2 (art. 2349, ult. co.) L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto. Strumenti finanziari e diritto di voto (art. 2351, ult. co.) 5/ 5 Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano. Strumenti finanziari e diritti di partecipazione I titolari di strumenti finanziari partecipativi, al pari degli azionisti, traggono la propria posizione soggettiva direttamente dal contratto sociale, al quale in qualche modo (com)partecipano. Strumenti finanziari partecipativi: tra genus e species “Delle azioni e degli altri strumenti partecipativi” Il nuovo diritto societario prevede due diverse forme di partecipazione al contratto di società per azioni, classificabili in un unico genus definito “strumenti finanziari partecipativi”, rispetto al quale vengono previsti e disciplinati due species: a) quella principale ed imprescindibile, consistente nelle azioni b) quella residuale ed eventuale, rappresentata dagli “altri” strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, 6° co. Strumenti finanziari e diritti di partecipazione All’autonomia statutaria è lasciata la facoltà di “riempire” il contenuto di tali strumenti finanziari facendo ricorso all’intero armamentario dei diritti spettanti agli azionisti, con la sola (espressa) eccezione del voto nell’assemblea generale degli azionisti ? “Gli strumenti finanziari in questione possono conferire tutti i diritti partecipativi escluso quello del diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti” (Relazione al d.lgs. n. 6/2003) Strumenti finanziari e diritti di partecipazione Gli strumenti finanziari possono essere dotati “di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti” (art. 2346, 6° co.). “Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere dotati del diritto di voto su argomenti specialmente indicati” (art. 2351, comma 5) Strumenti finanziari e diritto di voto Agli strumenti finanziari partecipativi può essere riservata, “secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco” (art. 2351, 5° co.) Strumenti finanziari e diritto di voto Non può essere attribuito, in nessun caso, il diritto di voto nell’assemblea in concorso con gli azionisti, in alcuna materia di competenza dell’assemblea ordinaria o straordinaria; ii) Può essere attribuito il diritto di voto, nella loro assemblea speciale, in ordine ad una pluralità di materie, ivi inclusa la designazione di un amministratore indipendente; iii) E’ richiesto dalla legge il loro voto nell’assemblea speciale per l’approvazione delle deliberazioni che determinino un pregiudizio agli strumenti finanziari (art. 2376) i) Strumenti finanziari e diritto di voto Il diritto di voto eventualmente spettante agli strumenti finanziari partecipativi non è comunque qualificabile come diritto di voto in senso proprio Non hanno diritto di partecipare all’assise assembleare (salvo espresso riconoscimento statutario, in deroga all’art. 2370, 1° co.) E v. quorum assembleari (“capitale sociale”: artt. 2368, 2369) L’assemblea speciale delle azioni di categoria e degli strumenti finanziari partecipativi Art. 2376 “Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata” L’assemblea speciale b) Competenze statutarie 1) Ulteriori deliberazioni a tutela degli interessi di categoria (nomina del rappresentante comune degli azionisti di risparmio, costituzione di un fondo comune) L’assemblea speciale degli strumenti finanziari partecipativi 2) Esercizio collettivo di diritti amministrativi “sociali” (non attribuiti ai singoli titolari di strumenti finanziari partecipativi) : 2.1) Legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari o consiliari (direttamente lesive); diritto di fare denunzie ex artt. 2408 e 2409, etc.; diritto di visionare i libri sociali di cui all’art. 2421 2.2) “Nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco” (art. 2351, ult. co.) Diritti di “voto/veto” 2.3) Diritto di votare, in modo vincolante per la società, su altre materie 2.3.1) di competenza dell’assemblea ordinaria o straordinaria ? 2.3.2) su “argomenti” di natura gestoria di competenza degli amministratori? Compatibile con la fissazione in termini inderogabili delle competenze degli organi sociali (artt. 2364 e ss. e 2380-bis) Limiti ai diritti di “voto/veto” Inammissibili clausole che richiedano la deliberazione dell’assemblea speciale degli strumenti finanziari partecipativi per rendere efficaci o comunque eseguibili: (i) deliberazioni assembleari di approvazione del bilancio e di nomina e revoca delle cariche sociali (art. 2369, 4° co.); (ii) decisioni di natura gestoria o comunque di competenza degli amministratori (art. 2380-bis); Limiti ai diritti di “voto/veto” Ammissibile: (i) L’approvazione dell’assemblea speciale degli strumenti finanziari come condizione di efficacia della autorizzazione al compimento di atti amministrativi assunta dall’assemblea ex art. 2364, 1° co., n. 5 (ii) La diretta autorizzazione dell’assemblea speciale degli strumenti finanziari al compimento di atti amministrativi (mera autorizzazione non vincolante: e v. infra, per categorie di azioni a voto determinante) Limiti ai diritti di “voto/veto” In ogni caso, “su argomenti specificamente indicati”: il diritto di voto degli strumenti finanziari partecipativi dev’essere selettivamente riferito a singole materie e non può estendersi nella sostanza alla totalità o quasi delle competenze assembleari Azioni a diritto di voto determinante Per la legittimità di una clausola statutaria che attribuisca ad una categoria di azioni “il diritto di subordinare (..) al voto favorevole di tutte o parte delle azioni della speciale categoria, l’approvazione di una o più deliberazioni assembleari”, v. Massima n. 73 del Consiglio notarile di Milano (innalzamento dei quozienti) Va però esclusa la possibilità del voto determinante nella s.p.a. «per le deliberazioni di approvazione del bilancio e di nomina e di revoca delle cariche sociali, ai sensi dell’art. 2369, comma 4 , c.c.» Azioni con potere di autorizzazione Legittimità della previsione statutaria che attribuisca «solo ad una parte delle azioni il compito di decidere, a maggioranza, sull’autorizzazione di un atto gestorio» ex art. 2364, primo comma, n. 5, c.c. Applicabilità in tal caso del limite della metà del capitale, di cui all’art. 2351, comma 2°, c.c.? Si tratta di un’attribuzione che viene aggiunta ad alcune azioni: pur dando luogo ad un voto in assemblea, non rende le restanti azioni quali azioni a voto non pieno (e v. strumenti finanziari ex 2351, ult. co.). Azioni con diritto di nomina Categoria di azioni dotata del diritto di nominare un certo numero e comunque una percentuale non maggioritaria degli amministratori e/o dei componenti del consiglio di sorveglianza (e v. ancora l’ art. 2351, quinto comma, c.c.) Nullità clausola che attribuisca: - il diritto di nomina degli amministratori delegati - il diritto di nominare gli amministratori tra i quali il c.d.a. eleggerà i delegati (v. invece art. 2468, 3° co.) Strumenti finanziari e altri diritti di partecipazione Diritto di ricevere le convocazioni delle assemblee, (se prevista raccomandata o altri mezzi di comunicazione ex art. 2366, comma 3) Di richiedere la convocazione dell’assemblea (art. 2367) Di intervenire in assemblea senza voto (art. 2370) Di impugnare le deliberazioni assembleari annullabili (art. 2377, 3° co.) Di impugnare le deliberazioni consiliari annullabili (art. 2388, 4° co.) Strumenti finanziari e altri diritti di partecipazione Legittimazione ad esercitare l’azione sociale di responsabilità verso gli amministratori (art. 2393bis) e verso i sindaci (art. 2407) alla denunzia di fatti censurabili al collegio sindacale (art. 2408, 1° co.), con eventuale diritto di pretendere che il collegio indaghi senza ritardo sui fatti denunziati (art. 2408, 2° co.) alla denunzia di gravi irregolarità al tribunale (art. 2409) Diritto di esaminare i libri sociali e di estrarne copie (art. 2422) Di prendere visione del bilancio e delle relative relazioni prima dell’assemblea (art. 2429), Di prendere visione delle relazioni e dei pareri in caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione (art. 2441, 6° co.), Di prendere visione della situazione patrimoniale depositata ai sensi dell’art. 2446 Di prendere visione del progetto di del progetto di fusione o di scissione e dei documenti previsti dalla legge (artt. 2501-ter e ss.) Strumenti finanziari e diritto di opzione Art. 29, 4° co. Seconda direttiva (77/91/CEE): “Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall’atto costitutivo. L’esclusione o la limitazione possono tuttavia essere decise dall’assemblea” (la norma non ha subito modificazioni dal successivo emendamento apportato dalla Direttiva 2006/68/CE del 6 settembre 2006). Limiti espliciti Il diritto di opzione è rimasto l’unico diritto sociale che: a) può essere attribuito solo agli azionisti e b) non può mai mancare nel contenuto delle azioni. Azioni riscattande e a recesso agevolato (o libero) Categoria di azioni caratterizzata da una clausola c.d. di “put” (variamente costruita) e non di “call” Lecita ex art. 2348, 2° co. Inapplicabilità delle regole sulla determinazione del prezzo secondo i criteri dettati in tema di recesso, di cui all’art. 2437-sexies (diritto potestativo ad imporre il riscatto, non soggezione) Violazione del patto leonino e deviazione dalla causa societaria Validità della clausola che prevedesse un valore di rimborso (o un prezzo di riscatto) pari al “valore reale della quota al momento dello scioglimento del rapporto, diminuito degli utili percepiti durante societate fino al momento del riscatto o recesso” L’esclusione dagli utili in questo caso sarebbe infatti volontaria e non imposta (criterio valido in quanto riferito ad azioni riscattande, nullo per le azioni riscattabili) Azioni incorporanti un diritto unilaterale a sciogliersi incondizionatamente dal vincolo sociale Compatibilità dell’investimento a tempo con la fattispecie societaria. Confini di legittimità? a) Condizioni di esercizio dei diritti di riscatto (o recesso) b) Determinazione del prezzo di rimborso Azioni incorporanti un diritto unilaterale a sciogliersi incondizionatamente dal vincolo sociale A) Condizioni di esercizio dei diritti di riscatto (o recesso): legittimità del recesso ad nutum ? B) Determinazione del prezzo di rimborso: B1) Il fair value è criterio vincolante anche per le ipotesi di recesso convenzionale? B2) Predeterminazione di un prezzo fisso e patto leonino Predeterminazione di un prezzo fisso e patto leonino 1) Determinazione di un prezzo fisso inferiore al valore nominale o al prezzo di sottoscrizione: sempre compatibile 2) Determinazione di un prezzo fisso uguale o superiore al valore nominale o al prezzo di sottoscrizione: 2A) Se il rimborso è a carico della società 2B) Se il rimborso è esclusivamente a carico degli altri soci o di terzi Predeterminazione di un prezzo fisso e patto leonino 2A) Se il rimborso è a carico della società: Il prezzo di riscatto (o il valore del rimborso) in tanto possono essere pagati in quanto la società possa attingere al patrimonio netto (se riscatto, disponibile ex art. 2357) Anche se il valore del rimborso risulta superiore al valore reale, la clausola del prezzo fisso non determina criterio di esonero dalla partecipazione alle perdite, ma criterio di ripartizione non proporzionale dei diritti patrimoniali in sede di liquidazione della quota. Predeterminazione di un prezzo fisso e patto leonino Nuovo art. 2357 (d.lgs. 4.8.08, n. 142): permette di superare il 10% nelle società chiuse. Permette di estendere la clausola di rimborso a carico della società anche per partecipazioni rilevanti (e finanche di maggioranza) Azioni riscattande e a recesso agevolato (o libero) Per il recesso ad nutum, la legge richiede comunque all’atto costitutivo di indicare un termine a partire dal quale lo stesso possa essere esercitato Necessario scarto temporale tra la fase dell’investimento e quella del disinvestimento Violazione del patto leonino e deviazione dalla causa societaria Nullità della clausola che attribuisca ad una categoria il diritto di put, ponendo a carico degli altri soci l’obbligo di acquistare le azioni ad un prezzo che garantisca a priori il valore dell’investimento iniziale e/o il rendimento del medesimo. (“Il corrispettivo del riacquisto dovrà essere pari alla somma versata dal socio per la liberazione delle azioni cedende, maggiorata degli interessi composti in ragione d’anno al tasso indicato, anche se frattanto fossero intervenute riduzioni di capitale per perdite o aumenti di capitale gratuiti”) Predeterminazione di un prezzo fisso e patto leonino 2B) Se il rimborso è esclusivamente a carico degli altri soci o di terzi, violazione del patto leonino, salvo che : a) Il riscatto sia condizionato alla situazione patrimoniale della società (ad es., ad un patrimonio netto superiore al capitale sociale o anche pari ad almeno i due terzi del capitale) b) Ridefinizione correttiva del prezzo in relazione alla situazione patrimoniale della società (prezzo di sottoscrizione + remunerazione se utili – riduzione se perdite) Strumenti finanziari riscattabili a) Non sottoposti ai limiti di cui all’art. 2437-ter b) Trascinabili nel bring along c) Anche strumenti finanziari riscattandi a prezzo predeterminato: sia da parte della società, sia da parte dei soci (senza limite del divieto del patto leonino) Strumenti finanziari riscattabili e condizioni del riscatto a) Strumenti incondizionatamente riscattabili b) Strumenti riscattabili in ipotesi di violazione di obblighi statutari c) Strumenti riscattabili in ipotesi di violazione di obblighi contemplati in patto parasociale d) Strumenti riscattabili in ipotesi di mancato rinnovo del patto parasociale (o di recesso dallo stesso, se a tempo indeterminato) ? Introduzione di azioni di categoria e di strumenti finanziari Principio maggioritario Quozienti ordinari (per azioni rafforzati soltanto per l’emissione di azioni non a voto pieno di cui all’art. 2351, 2° co.: 1/3 capitale sociale anche in seconda convocazione: 2369, 5° co) Favor legislativo (legge delega) Introduzione di categorie di azioni (e strumenti finanziari) e diritto di recesso L’art. 2437, primo comma, lettera g) riconosce il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla deliberazione riguardante «le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione». Portata dell’art. 2437, 1° co., lett. g) Per le delibere che abbiano come oggetto diretto la modifica dei diritti (patrimoniali e/o amministrativi) dei diritti delle categorie di azioni? I portatori di azioni speciali vengono a godere di un diritto individuale di recesso che si accompagna alla tutela collettiva data dal meccanismo della delibera di assemblea di categoria prevista dall’art. 2376 ? Portata dell’art. 2437, 1° co., lett. g) Anche in caso di modifica statutaria che preveda una nuova categoria speciale di azioni e che – pur non modificando direttamente i diritti speciali di una categoria preesistente – incida, inevitabilmente, sui “diritti di voto e di partecipazione” delle azioni preesistenti? Portata dell’art. 2437, 1° co., lett. g) Anche in caso di emissione di strumenti finanziari o di obbligazioni che possono determinare una compressione dei diritti degli azionisti di partecipare al risultato economico della società (e, nel caso di strumenti finanziari, una riduzione del potere di influire sulle decisioni assembleari)? Portata dell’art. 2437, 1° co., lett. g) L’incertezza sulla norma è destinata a produrre rilevanti conseguenze sul piano operativo e a sollevare un notevole contenzioso. La preventiva qualificazione della delibera come legittimante il recesso è il presupposto dell’obbligo degli amministratori di determinare e far conoscere ai soci il valore di liquidazione delle azioni nei 15 gg antecedenti l’assemblea (Trib. Milano, 30 aprile 2008, Caso Fincaf) Per una interpretazione restrittiva La necessità di valutare le conseguenze economiche del recesso potrebbe indurre la maggioranza a rinunciare all’adozione della delibera o a ricercare un compromesso con il socio dissenziente (potere di veto/ricatto). Contrasto con i principi generali dettati dalla legge delega: obiettivo primario di favorire la crescita, l’efficienza e la competitività delle imprese Per una interpretazione restrittiva L’ampliamento delle cause legali di recesso è ispirato alla finalità di superare i poteri di veto degli azionisti (revoca liquidazione, introduzione limiti alla circolazione) Per una interpretazione restrittiva Il rimedio del recesso è riconosciuto in funzione sostitutiva rispetto alla compressione del potere del singolo socio di condizionare con il proprio voto l’adozione di deliberazioni che possano pregiudicare il suo interesse individuale. La fattispecie di cui alla lett. g) va pertanto selettivamente riferita a quelle sole deliberazioni che hanno direttamente ad oggetto la modificazione dei diritti di voto o di partecipazione dei soci e per la cui adozione , prima della riforma (e del riconoscimento del diritto di recesso di cui alla norma in esame) si poteva dubitare dell’applicazione del principio maggioritario Delibere aventi ad oggetto: a) introduzione clausola di tetto massimo o di voto scalare; b) elevazione delle aliquote di capitale legittimanti (ad es., per l’esercizio dell’azioni di responsabilità ex art. 2393-bis) c) soppressione della clausola di dividendo garantito? d) introduzione del sistema dualistico? In definitiva, la riforma estende (e non limita) le possibilità della società di ridefinire la propria struttura finanziaria, anche incidendo sulle situazioni soggettive dei soci Si rafforza l’exit per abbassare la voice Patrimoni e finanziamenti destinati (artt. 2447-bis ss.) La società può: a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare; b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi. Patrimoni e finanziamenti destinati: limite quantitativo (art. 2447-bis, 2° co.) Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali. Patrimoni destinati: costituzione (artt. 2447-ter) 1/2 La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare: a) l'affare al quale è destinato il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare; 2/2 e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; f) la nomina di una società di revisione per il controllo contabile sull'andamento dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione contabile da parte di una società di revisione ed emette titoli sul patrimonio diffusi tra il pubblico in misura rilevante ed offerti ad investitori non professionali; g) le regole di rendicontazione dello specifico affare. Strumenti finanziari 1/2 di partecipazione all’affare (art. 2447-octies ) Per ogni categoria di strumenti finanziari previsti dalla lettera e) del primo comma dell'articolo 2447-ter l'assemblea dei possessori delibera: 1) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria, con funzione di controllo sul regolare andamento dello specifico affare, e sull'azione di responsabilità nei loro confronti; 2/2 Strumenti finanziari di partecipazione all’affare (art. 2447-octies ) 2) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; 3) sulle modificazioni dei diritti attribuiti dagli strumenti finanziari; 4) sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce; 5) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari. Altri finanziamenti mediante emissione di strumenti finanziari Titoli di debito sottoscritti da investitori istituzionali Appello diretto al mercato dei capitali (obbligazioni e altri titoli di debito) Emissione di obbligazioni: la competenza (art. 2410) 1. Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori. 2. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436. Emissione di obbligazioni convertibili (art. 2420-bis) L’assemblea straordinaria può deliberare l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. Obbligazioni con warrant (diritto di sottoscrivere o acquistare azioni della stessa emittente) A) Azioni già in portafoglio della società: consentito al consiglio di amministrazione di deliberare l'emissione dei titoli, salva però la necessaria autorizzazione dell'assemblea ordinaria ai fini del potere di disporre delle azioni proprie (art. 2357-ter). B) Azioni offerte in sottoscrizione: occorre provvedere alla loro emissione, la delibera di emissione delle obbligazioni dovrebbe restare di competenza dell'assemblea straordinaria, dovendosi procedere, a maggior tutela dei portatori del warrant, a una decisione dell'assemblea che impegni i soci all'aumento di capitale a servizio. Le obbligazioni: il contenuto (art. 2411) Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società. I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società. La disciplina del presente capo si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società. 2410 CO. 1 La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l ’ ultimo bilancio approvato. 2412 CO. 1 La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite. 2410 COMMA 2 Tale somma può essere superata: 1)quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi; 2412 COMMA 3 Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Art. 2412, 4° co. Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati. Pegno di azioni (art. 2352) Disciplinare gli effetti societari prodotti dalla costituzione del vincolo rispetto ad alcune prerogative connesse alla partecipazione sociale Diritto di voto (1° comma) Diritto di opzione in ipotesi di aumento del capitale a pagamento (2° comma) Estensione del pegno alle azioni attribuite in ipotesi di aumento gratuito del capitale (3° comma) Altri diritti amministrativi (6° comma) Obbligo del socio di provvedere al versamento delle percentuali ancora dovute in ipotesi di pegno su azioni non interamente liberate (4° co.) Diritto di voto (art. 2352, 1° comma) Nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario. Nel caso di sequestro delle azioni il diritto di voto è esercitato dal custode. Regola legale: spettanza al creditore pignoratizio Salvo convenzione contraria (nel titolo costitutivo del pegno) Regolamentazione statutaria della fattispecie (rinvio) Diritto di voto (segue) A) Spettanza al creditore pignoratizio: limiti all’esercizio del diritto di voto (es. scioglimento) B) Spettanza al socio: limiti all’esercizio del diritto di voto Diritto di intervento: art. 2370, 1° comma (diversa disciplina statutaria) Disciplina convenzionale contraria (oggetto delle deliberazioni; preventiva consultazione; interferenza disciplina patti parasociali) Altri diritti amministrativi (art. 2352, 6° comma) Salvo che dal titolo o dal provvedimento del giudice risulti diversamente, i diritti amministrativi diversi da quelli previsti nel presente articolo spettano, nel caso di pegno o di usufrutto, sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario; nel caso di sequestro sono esercitati dal custode Regola legale: spettanza congiunta Salvo convenzione contraria (nel titolo costitutivo del pegno) Deroghe statutarie Altri diritti amministrativi Diritti connessi all’esercizio del diritto di voto Diritto di intervenire in assemblea (art. 2370 c.c.) Diritto di richiedere la convocazione dell’assemblea (art. 2367 c.c.) Diritto di integrare l’ordine del giorno (126 TUIF) Diritto di ottenere il rinvio dell’assemblea (art. 2374 c.c.) Diritto di impugnare le deliberazioni assembleari invalide (art. 2377 c.c.) Diritto di ottenere copia della documentazione assembleare (130 TUIF) Altri diritti amministrativi Diritti relativi al controllo della gestione sociale Diritto di impugnare le deliberazioni consiliari lesive dei diritti dei soci (art. 2388 c.c.) Azione sociale di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2393-bis c.c.) Denuncia di fatti censurabili al collegio sindacale (art. 2408 c.c.) Denuncia di gravi irregolarità al tribunale (art. 2409 c.c.) Diritto di consultare i libri sociali richiamati dall’art. 2422 c.c. Altri diritti amministrativi Impugnativa deliberazioni Impugnazione, da parte del socio, della delibera eventualmente adottata con il voto favorevole del creditore pignoratizio (e viceversa). Duplice impugnazione della medesima delibera (ex art. 2377 c.c.) per il medesimo vizio: a) l’azione di uno dei due soggetti legislativamente legittimati dovrebbe escludere quella dell’altro; b) le azioni che siano state disgiuntamente promosse dovrebbero essere riunite e congiuntamente istruite ai sensi dell’art. 273 c.p.c. Altri diritti amministrativi Diritto di recesso In contrasto rispetto al divieto di quegli usi della cosa che non siano necessari alla conservazione della stessa (art. 2792, 1° co., c.c.. Cass. 10144/2002: il dir. di recesso si configura “come un atto di disposizione in ordine alla partecipazione societaria, di esclusiva spettanza del socio, essendo la tutela del creditore pignoratizio affidata, in presenza di una diminuzione del valore delle azioni conseguente ai deliberati mutamenti societari [di cui all’art. 2437 c.c.], all’istituto della vendita anticipata ex art. 2795 c.c.” Altri diritti amministrativi Diritto di recesso Dal riconoscimento a) del diritto di recedere esclusivamente in capo al socio e b) del diritto di voto esclusivamente in capo al creditore, derivano delicati problemi di coordinamento tra l’art. 2352 e l’art. 2437 c.c.: quest’ultima disposizione riconosce il diritto di recesso solo ai “soci che non hanno concorso alle deliberazioni” (determinanti l’insorgenza del diritto di recedere dalla società). Diritto di pegno e art. 2355-bis Inapplicabilità dell’art. 2355-bis ai limiti statutari alla costituzione di pegno su azioni: – - la clausola che vieti di dare in pegno le azioni non soggiace al limite temporale (5 anni) di cui al 1° comma; – - la clausola che subordini al mero gradimento di soci o organi sociali la costituzione in pegno (o l’attribuzione dei diritti amministrativi al creditore pignoratizio) non richiede la contestuale previsione dei correttivi di cui al 2° comma. Diritto di pegno e art. 2355-bis Inapplicabilità dei limiti statutari al trasferimento, se non espressamente estesi alla costituzione di pegno. Diritto di pegno e operazioni sul capitale sociale: aumento gratuito (art. 2352, 3° co.) Aumento gratuito del capitale mediante imputazione a capitale delle riserve e degli altri fondi disponibili iscritti in bilancio e attribuzioni di nuove azioni (nel caso di aumento del valore nominale ex art. 2442, 3° co. c.c., l’oggetto del vincolo è formalmente immutato) 1) Spettanza del diritto di opzione al socio 2) Automatica estensione del vincolo alle azioni di nuova emissione assegnate gratuitamente ai soci (art. 2352, 3° co.) Duplice ratio: a) si assiste a una pura “espansione nominale” del capitale nei confronti di un patrimonio il cui valore economico a seguito dell’operazione resta immutato (Asquini); b) un’eventuale attribuzione, in piena proprietà delle azioni gratuite al socio si tradurrebbe inevitabilmente in una riduzione ingiustificata della garanzia del creditore, in quanto le azioni gravate da pegno a suo vantaggio verrebbero a rappresentare una porzione proporzionalmente minore del patrimonio sociale. Diritto di pegno e operazioni sul capitale sociale: aumento gratuito (segue) Le azioni di nuova emissione assegnate gratuitamente ai soci ex art. 2442 sono qualificabili come frutti delle azioni originarie ? a) Sì, se sono stati imputati a capitale di utili distribuibili e riserve disponibili (= utili, frutti civili o naturali); b) Se riserve indisponibili, più dubbio N.B. Se frutti, la data di costituzione rimane quella originaria (anche ai fini delle eventuali revocatorie). Diritto di pegno e aumento del capitale a pagamento (art. 2352, 2° co.) “Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati” 1) Spettanza del diritto di opzione al socio 2) Attribuzione al socio delle azioni di nuova emissione 3) Estensione del vincolo alle azioni optate (o sul ricavato della cessione del diritto di opzione) ? In assenza di adeguato sovrapprezzo, rischio di una riduzione della garanzia del creditore, in quanto le azioni gravate da pegno a suo vantaggio verrebbero a rappresentare una porzione proporzionalmente minore del patrimonio sociale. Pegno e azioni di nuova emissione A) La garanzia non si estende alle azioni optate né al ricavato della cessione del diritto di opzione): Assimilazione del diritto d’opzione all’utilità aleatoria prodotta dal titolo, per la quale – diversamente dall’usufrutto (art. 1998, 1° comma c.c.) – è espressamente esclusa l’estensione della garanzia (art. 1998, 3° comma c.c.) (G. Ferri) B) La garanzia si estende al ricavato della cessione del diritto di opzione, ma non alle azioni optate L’estensione al ricavato della vendita del diritto d’opzione si fonda su un’applicazione in via analogica dell’art. 1998 c.c.. L’estensione del vincolo alle azioni optate è invece esclusa, sulla base del rilievo che le stesse pervengono al socio debitore per effetto di un acquisto a titolo oneroso (Bigiavi). C) il diritto di pegno si estende ad una parte delle azioni optate, ovvero, a scelta delle parti, a tutti i titoli sottoscritti, ma pro quota, in misura cioè pari al “plusvalore del patrimonio sociale rispetto al capitale aumentato” Conservazione del valore economico della partecipazione oggetto di pegno, che potrebbe subire una sensibile riduzione in ipotesi di aumento senza (o con inadeguato) sovrapprezzo (Asquini). Pegno e azioni di nuova emissione Tesi oggi prevalente: B) La garanzia si estende al ricavato della cessione del diritto di opzione (ma non alle azioni optate) A differenza dell’esercizio del diritto di opzione – che ha una valenza eminentemente organizzativa – la vendita rappresenta una vicenda estranea all’organizzazione societaria, attraverso la quale si trasferisce ad altri, “realizzandola”, una facoltà compresa nella partecipazione azionaria gravata dal vincolo: l’estensione della garanzia è pertanto inevitabile, in analogia con quanto previsto dall’art. 2803 c.c., assistendosi a una sorta di “conversione” automatica dell’oggetto del diritto reale limitato, che avverrebbe indipendentemente dalla volontà del creditore (Angelici) Opportuna (e frequente) previsione nel titolo costitutivo del pegno Al fine di evitare l’annacquamento patrimoniale delle azioni sottoposte al vincolo e la correlativa insufficienza della garanzia, il creditore potrebbe pur sempre valersi degli strumenti generali, predisposti dall’ordinamento giuridico, nel caso di deterioramento della “cosa data in pegno” (art. 2795 c.c., in combinato disposto con l’art. 2743 c.c.) Pegno e azioni di nuova emissione (disciplina convenzionale) Sistematica previsione della estensione della garanzia azioni di nuova emissione. Ratio: non si può far dipendere dalla scelta del socio la tutela del creditore, che subirebbe una riduzione della consistenza patrimoniale della garanzia, tanto più sensibile quanto maggiore è la differenza tra il valore reale e il valore di emissione delle azioni attribuite al socio libere da pegno. In materia di fusione, alcune operazioni si potrebbero realizzare nolente il creditore pignoratizio (in coerenza al principio desumibile dall’art. 2352, 2° co.). Problema di raccordo con le norme in tema di pegno (e fideiussione) c.d. “omnibus”. Pegno e azioni di nuova emissione N.B. Applicazione della soluzione in tutti i casi di attribuzione al socio di una porzione del patrimonio sociale: 1) Liquidazione della società, quando, in presenza di un residuo patrimoniale attivo distribuibile ai soci, dopo l’avvenuto pagamento dei creditori, o dopo che siano state accantonate le somme in denaro necessarie per pagarli, ne venisse attribuita – in denaro o in natura – una parte al socio (anche se beni insuscettibili di pegno, es. immobili: assegnazione al creditore o vendita dei beni assegnati, se il credito è scaduto) 1) Riduzione volontaria del capitale (2445): estensione del vincolo pignoratizio alla parte del patrimonio rimborsata – in denaro o in natura – al socio debitore, a fronte dell’annullamento delle sue azioni o della diminuzione del loro valore nominale, con la conseguente applicazione dell’art. 2803 c.c. Pegno e riduzione del capitale per perdite Art. 2447: 1) Scioglimento della società: il creditore pignoratizio avrebbe diritto di soddisfarsi sull’eventuale quota di liquidazione spettante al socio debitore, le cui azioni sono costituite in pegno 2) Ricostituzione del capitale: v. aumento a titolo oneroso (spettanza al socio del diritto di opzione e delle azioni optate, non estensione del vincolo) 3) Trasformazione: il pegno precedentemente esistente, si trasferisce proporzionalmente sulla quota sociale rappresentativa della partecipazione del socio debitore nella “nuova” società N.B.: Se per effetto della trasformazione il socio, che avesse dato in pegno le proprie azioni, assumesse responsabilità illimitata sarebbe necessario, al fine dell’assunzione della relativa delibera di trasformazione, il consenso del socio debitore, oltre che quello del creditore pignoratizio (art. 2500-sexies, 1° comma c.c.: “è comunque richiesto il consenso del soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata” ). Il trasferimento delle azioni Disciplina legale Limiti statutari Patti parasociali Il principio di libera trasferibilità delle azioni Favorire l'investimento azionario: la possibilità di vendere le proprie azioni liberamente, a chiunque ed in qualsiasi momento, facilita lo smobilizzo dell'investimento, rende possibile la formazione di un mercato per il loro acquisto e pertanto contribuisce ad incrementare l'afflusso di capitali di rischio alle società per azioni. Nei regolamenti dei mercati azionari la libera trasferibilità delle azioni è espressamente richiesta, tra i requisiti all'ammissione delle azioni alla negoziazione in borsa (e v. art. 123 T.U.F.) Limiti legali alla trasferibilità delle azioni Azioni liberate con conferimenti di beni in natura o di crediti (fino a che non sia stata effettuata la verifica della stima a cura dell'organo amministrativo: art. 2343, comma 3) Azioni con prestazioni accessorie (« non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori »: art. 2345, comma 2) Disciplina speciale (o oneri per benefici fiscali) Limiti convenzionali : patti parasociali Efficacia circoscritta agli aderenti al patto: non può essere estesa ai terzi che, eventualmente, acquisiscano azioni in violazione del limite convenzionale (c.d. efficacia obbligatoria o relativa o inter partes del patto parasociale). Invalido il divieto di alienazione se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde ad un apprezzabile interesse di una delle parti (art. 1379 ) Art. 122, 123 TUF Art. 2341-bis e ter c.c. Patti parasociali Tre differenti discipline 1. S.p.a. quotate (artt. 122 e 123 T.U.F.) 2. S.p.a. “aperte” non quotate: che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (artt. 2341-bis e 2341-ter c.c.) 3. Società “chiuse”: che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio (art. 2341-bis c.c.) Sindacati di blocco Patti parasociali tendenti a limitare la libera circolazione dei titoli azionari al fine di stabilizzare gli assetti proprietari, erigendo una barriera o un filtro all’ingresso di estranei nella società o nel gruppo di controllo della stessa Sindacati di voto Patti parasociali con i quali alcuni soci, al fine di reciprocamente valorizzare le rispettive partecipazioni azionarie, assumono l’obbligazione di esercitare il diritto di voto in assemblea secondo modalità preventivamente concordate (v. infra) Patti parasociali: efficacia obbligatoria A differenza delle clausole statutarie, dotate di efficacia “reale” (cioè vincolanti per tutti i soci, presenti e futuri), gli accordi parasociali hanno mera efficacia “obbligatoria”: 1) Obbligo di risarcimento dei danni gravante sull’inadempiente nei confronti degli altri aderenti all’accordo. 2) Validità degli atti in violazione del patto (ad esempio, la cessione delle proprie partecipazioni sociali in violazione di un sindacato di blocco o l’esercizio del diritto di voto in assemblea difformemente da un sindacato di voto) Limiti alla circolazione delle azioni art. 2355-bis 1. Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento e può, per un periodo non superiore a cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto, vietarne il trasferimento. Limiti alla circolazione delle azioni 2. Le clausole dello statuto che subordinano il trasferimento delle azioni al mero gradimento di organi sociali o di altri soci sono inefficaci se non prevedono, a carico della società o degli altri soci, un obbligo di acquisto oppure il diritto di recesso dell’alienante; resta ferma l’applicazione dell’articolo 2357. Il corrispettivo dell’acquisto o rispettivamente la quota di liquidazione sono determinati secondo le modalità e nella misura previste dall’articolo 2437-ter. Limiti alla circolazione delle azioni 3. La disposizione del precedente comma si applica in ogni ipotesi di clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte delle azioni, salvo che sia previsto il gradimento e questo sia concesso. Limiti alla circolazione delle azioni 4. Le limitazioni al trasferimento delle azioni devono risultare dal titolo Efficacia reale dei limiti statutari Gli effetti della clausola statutaria limitativa della trasferibilità si estendono anche ai terzi (c.d. efficacia reale o assoluta o erga omnes della clausola statutaria), anche alla luce della circostanza che essa è oggetto di pubblicità legale mediante iscrizione nel registro delle imprese ed è altresì riportata sui singoli certificati azionari Efficacia reale dei limiti statutari Il patto limitativo entra a far parte del contratto sociale, diviene “legge di funzionamento” dell’ente. La legge, pertanto, al fine di non snaturare le caratteristiche tipologiche della società per azioni, delimita i confini oltre i quali l'autonomia statutaria non può spingersi nel limitare con efficacia reale la circolazione delle azioni I vincoli all’autonomia statutaria (i “limiti alle limitazioni”) (i) Limite temporale al divieto assoluto di alienazione delle azioni: non superiore ai cinque anni dal momento della costituzione o dal momento in cui viene introdotto il divieto. I vincoli all’autonomia statutaria (i “limiti alle limitazioni”) (ii) Condizioni di efficacia delle clausole di mero gradimento: (ii1) obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci, oppure (ii2) il diritto di recesso dell'alienante I vincoli all’autonomia statutaria (i “limiti alle limitazioni”) (iii) Condizione di efficacia di tutte le clausole che sottopongono a particolari condizioni il trasferimento a causa di morte: (ii1) obbligo di acquisto a carico della società o degli altri soci, oppure (ii2) il diritto di recesso dell'alienante Salvo che sia previsto il gradimento (agli eredi o legatari) e questo sia concesso Clausole incondizionatamente valide: prelazione inter vivos Clausola di prelazione: il socio che intende alienare le azioni deve preventivamente offrirle, alle medesime condizioni, agli altri soci, in proporzione alle azioni da essi possedute Nella pratica un numero infinito di varianti ed aggiunte. Clausole incondizionatamente valide prelazione “impropria” Clausola di prelazione impropria: attribuisce il diritto agli altri soci di acquistare le azioni del socio alienante non già al prezzo offerto dal terzo acquirente, bensì ad un prezzo determinato sulla base di particolari criteri oggettivi oppure da un arbitratore all'uopo nominato Clausole incondizionatamente valide gradimento “non mero” L’efficacia del trasferimento delle azioni è subordinata al gradimento di un organo sociale, che dovrà però rilasciarlo al riscontro della sussistenza di requisiti (o in base a criteri) preventivamente indicati dallo statuto, con conseguente obbligo di motivazione dell'eventuale diniego Clausole incondizionatamente valide Clausole di tetto massimo Clausola che impedisce, rendendoli inefficaci nei confronti della società, i trasferimenti di azioni che comportano, in capo all'acquirente, il superamento di una percentuale prestabilita dallo statuto. Rappresenta un limite alla circolazione? Incide più sulla posizione dell'acquirente che su quella dell'alienante Anche nelle s.p.a. “aperte” (azioni a voto massimo) Ma v. Passivity Rule / Sterilizzazione (art. 104-bis: opt-in) Clausole di riscatto azioni riscattabili e riscattande La previsione statutaria del riscatto delle azioni è legittima, purché il prezzo di riscatto sia determinato ai sensi dell'art. 2437-ter (art. 2437sexies) Azioni soggette all’altrui diritto di riscatto (o obblighi di covendita: v. ora Trib. Milano, 8.1.2008) Introduzione e soppressione dei limiti statutari L’art. 2437, comma 2, lett. b)attribuisce (salva diversa disposizione dello statuto) il diritto di recesso a favore dei soci che non hanno concorso all’approvazione di deliberazioni che hanno introdotto o rimosso “vincoli alla circolazione dei titoli azionari”. Introduzione e soppressione dei limiti statutari Le clausole statutarie limitative della circolazione delle azioni possono essere previste sin dall'origine dall'atto costitutivo, così come possono essere successivamente introdotte nello statuto, o rimosse, con una deliberazione dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze normalmente richieste per le modificazioni statutarie. È possibile — ma non necessario — che lo statuto preveda in tali casi il diritto di recesso per i soci che non hanno concorso all'approvazione delle relativa deliberazione assembleare. Efficacia reale dei limiti statutari Gli effetti della clausola statutaria limitativa della trasferibilità si estendono anche ai terzi (c.d. efficacia reale o assoluta o erga omnes della clausola statutaria), anche alla luce della circostanza che essa è oggetto di pubblicità legale mediante iscrizione nel registro delle imprese ed è altresì riportata sui singoli certificati azionari Efficacia reale dei limiti statutari Gli effetti della clausola statutaria limitativa della trasferibilità si estendono anche ai terzi (c.d. efficacia reale o assoluta o erga omnes della clausola statutaria), anche alla luce della circostanza che essa è oggetto di pubblicità legale mediante iscrizione nel registro delle imprese ed è altresì riportata sui singoli certificati azionari Operazioni sulle azioni Limiti all’acquisto di partecipazioni in altre società Limiti all’acquisto di azioni in società controllanti Operazioni sulle proprie azioni Assistenza finanziaria Limiti all’acquisto di partecipazioni in altre società Divieto di assunzione di partecipazioni in società (o in altre «imprese», indipendentemente dalla forma giuridica da esse rivestita) tali da determinare una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale (art. 2361 , 1° co.). Limiti all’assunzione di partecipazioni in società (o in altre «imprese») comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime (art. 2361 , 2° co.: preventiva approvazione assemblea ordinaria) Limiti agli incroci azionari Per tutte le società: limite all’acquisto di azioni della società controllante da parte delle società da questa controllate (art. 2359 ss.): v. azioni proprie (20% per spa aperte) Per le società quotate: disciplina speciale delle partecipazioni reciproche (art. 121 T.u.f.) Società quotate e partecipazioni reciproche Partecipazioni in s.p.a quotata 2% Partecipazione di s.p.a. quotata in s.p.a non quotata 10% La società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti” tale limite “e deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite” stesso Le partecipazioni reciproche (art. 121) La società che ha superato il limite successivamente: non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti 2) deve alienarle entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite 1) Le partecipazioni reciproche (art. 121) In caso di mancata alienazione entro il termine previsto, la sospensione del diritto di voto si estende all'intera partecipazione, cioè anche alle azioni o quote rientranti nel limite. Se non è possibile accertare quale delle due società abbia superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l'obbligo di alienazione si applicano ad entrambe, salvo loro diverso accordo Partecipazioni reciproche e gruppi (art. 121) Rilevanza degli “incroci di gruppo”: “Se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale di una società con azioni quotate, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società con azioni quotate controllata dal primo”. (implica solo la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni eccedenti il limite stesso ) Violazione dei limiti alle partecipazioni reciproche A) In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del voto, le deliberazioni assembleari sono impugnabili ex art. 2377 c.c. (l’impugnazione può essere proposta anche dalla Consob) se, senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza B) La violazione del divieto di acquisto di partecipazioni reciproche oltre i limiti è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 193, 2° co.) Innalzamento del limite al 5% Il limite del 2% agli “incroci azionari” in società con azioni quotate può essere elevato al 5% a condizione che il superamento del due per cento da parte di entrambe le società abbia luogo a seguito di un accordo preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria delle società interessate. Nozione di controllo (art. 2359) Controllo azionario: 1) disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di essa (controllo di diritto) o 2) disponga di voti sufficienti per esercitarvi un’influenza dominante (controllo di fatto) Per l’applicazione del n. 1 e del n. 2 «si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta» Controllo non azionario 3) per particolari vincoli contrattuali tali da porre altra società sotto l’influenza dominante di un’altra società. Limiti agli acquisti di azioni della controllata (art. 2359-bis ss.) Sostanziale equiparazione alle azioni proprie (indiretto acquisto di azioni proprie per tramite di controllate): I) Quanto ai presupposti: L’acquisto può essere fatto soltanto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato della società controllata; b) Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate; c) L’operazione deve essere autorizzata dall’assemblea ordinaria della controllata con delibera contenente le stesse specificazioni richieste per l’acquisto di azioni proprie (anche a) della controllante?) Limiti agli acquisti di azioni della controllata (art. 2359-bis ss.) II) Quanto al limite quantitativo (ora per sole s.p.a. aperte): In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate a norma dei commi primo e secondo può eccedere la quinta parte del capitale della società controllante qualora questa sia una società che faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine delle azioni possedute dalla medesima società controllante o dalle società da essa controllate (d.lgs. n. 224/2010). Limiti agli acquisti di azioni della controllata (art. 2359-bis ss.) III) Quanto alla Disciplina delle azioni in portafoglio: a) la società controllata non può esercitare il diritto di voto nelle assemblee della società controllante; b) deve essere costituita, a fronte dell’acquisto (e conservata sino a che le azioni o quote non siano trasferite), una riserva indisponibile; c) le azioni o quote in esubero devono essere alienate entro un anno, secondo modalità da determinarsi dall’assemblea e, in mancanza, essere annullate Divieti assoluti (art. 2359-5 e 2360) a) In nessun caso la società controllata può sottoscrivere azioni o quote della società controllante, pena la loro intestazione ai suoi amministratori o a chi le ha sottoscritte (art. 2359 quinquies) ; b) In nessun caso due società (anche non legate da rapporti di controllo) possono costituire o aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni anche se per interposto ente o persona. (X versa 100 mila euro per sottoscrivere l’aumento di capitale da 200 a 300 mila di Y Y versa 100 mila euro per sottoscrivere l’aumento di capitale da 200 a 300 mila di X = L’aumento complessivo di capitale delle due società è di 200 mila euro, ma la somma realmente impegnata è di 100 mila) Incroci azionari: criticità Annacquamenti di capitale determinati dalla presenza di carta contro carta nei patrimoni delle due società tra cui essa intercorre (X investe il proprio capitale in azioni di Y, che trovano in tutto o in parte il loro corrispondente patrimoniale nelle azioni di X possedute da Y); b) Gioco pendolare delle perdite, che se intaccano il capitale di una delle società X e Y tra le quali c’è incrocio azionario rimbalzano dalla società X, che ha subito la perdita, alla società Y in quanto partecipante al capitale di X e poi nuovamente da Y a X in proporzione alla quota di azioni Y possedute da X e così via, in misura decrescente, dall’una all’altra società; c) Attribuzione agli amministratori della società più forte di una riserva aggiuntiva di voti e quindi di strumenti supplementari di potere a) Acquisto di azioni proprie (art. 2357 ss.) Presupposti a) L’acquisto può essere fatto soltanto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato; b) Possono essere acquistate solo azioni interamente liberate; c) L’operazione deve essere autorizzata dall’assemblea ordinaria con delibera che deve fissarne le modalità, indicando in particolare: - numero massimo di azioni da acquistare; - durata (non superiore a diciotto mesi) - prezzo minimo e massimo Limite quantitativo Per sole s.p.a. aperte: Qualora questa la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni proprie non può eccedere la quinta parte del capitale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate N.B. Casi speciali di deroga per acquisti “involontari” Le azioni o quote in esubero devono essere alienate entro un anno, secondo modalità da determinarsi dall’assemblea e, in mancanza, essere annullate Disciplina delle azioni proprie a) Sterilizzazione del diritto di voto b) Proporzionale attribuzione alle altre azioni del diritto di opzione e del diritto agli utili c) Imposta costituzione al passivo di una riserva indisponibile (che va conservata sino a che le azioni non siano trasferite) Sospensione del voto e quorum assembleari S.p.a. chiuse: le azioni proprie vanno computate ai fini del calcolo sia del quorum costitutivo, sia del quorum deliberativo (si considerano “presenti, ma astenute”). S.p.a. aperte: le azioni proprie vanno computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo, ma non del quorum deliberativo (per il quale si calcolano soltanto le azioni che possono votare e non quelle per le quali il voto è sospeso, in base alla regola generale dettata dall’art. 2368, co.3). Per quale ragione? Autorizzazione alla rivendita e trading di azioni proprie (art. 2359-bis ss.) a) Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate, se non previa autorizzazione dell’assemblea che deve stabilirne le modalità. b) Il trading è consentito se vi sia « a monte » una copertura assembleare, che fissi le modalità delle operazioni, indicando il numero delle azioni da rivendere (o riacquistare), la durata (sempre non superiore a 18 mesi), corrispettivo minimo e massimo. Divieto di autosottoscrizione (art. 2357-4) Divieto di autosottoscrizione delle azioni proprie emesse in sede di costituzione o aumento del capitale (art. 2357 quater) Riforma 2003: possibile autorizzazione assembleare per esercitare il diritto di opzione: compatibile con art. 18, 1° par. II Direttiva? Possibilità ora abrogata dal d.lgs. n. 224/2010); Il divieto di assistenza finanziaria dopo la Direttiva 2006/68/CE Superamento del divieto a condizione che: (i) siano rispettate condizioni di mercato eque, con particolare riferimento al tasso di interesse, e che sia stato valutato il merito di credito del beneficiario; (ii) l’operazione sia autorizzata dall’assemblea, alla quale sia stata preventivamente presentata una relazione dell’organo amministrativo che ne illustri le ragioni, i rischi, le condizioni e l’interesse per la società; (iii) l’importo complessivo dell’assistenza finanziaria concessa a terzi sia limitata agli utili distribuibili e alla riserve disponibili Assistenza finanziaria (art. 2358) La concessione di assistenza finanziaria (effettuata per favorire l’acquisto di azioni della società o per agevolare la sottoscrizione di nuove azioni emesse a fronte di un aumento del capitale) viene regolata sul modello dell’acquisto di azioni proprie. Identici presupposti patrimoniali (plusvalenze disponibili), ma Procedura peculiare (Relazione degli amministratori) Autorizzazione assemblea straordinaria La relazione degli amministratori Deve illustrare: - I termini dell’operazione - La sua giustificazione economico-aziendale - Il suo impatto sulla liquidità e solvibilità della società Deve attestare che l’operazione «ha luogo a condizioni di mercato, in particolare per quanto riguarda le garanzie prestate e il tasso di interesse praticato per il rimborso del finanziamento». Deve restare «depositata presso la sede sociale durante i trenta giorni che precedono l’assemblea» L’autorizzazione dell’assemblea (straordinaria) e i limiti quantitativi all’assistenza finanziaria Autorizzazione (o diniego di autorizzazione) all’operazione, come descritta nella relazione Le somme impiegate per l ’ erogazione di prestiti e/o l ’ ammontare delle garanzie fornite non possono superare l ’ importo complessivo «degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato» (tal fine si deve tenere conto «anche dell’eventuale acquisto di proprie azioni ai sensi dell’art. 2357»). Casi speciali 1) Se beneficiari dell ’ assistenza finanziaria siano «singoli amministratori» della società o della controllante o la stessa controllante ovvero terzi che agiscono in nome proprio ma per conto dei predetti soggetti: la relazione degli amministratori deve altresì attestare «che l ’ operazione realizza al meglio l’interesse della società» (art. 2358, 5° co.). 2) «Resta salvo quanto previsto dagli artt. 2391-bis e 2501-bis» qualora l ’ assistenza finanziaria configuri una operazione con parti correlate oppure sia strumentale ad una fusione con indebitamento. Tipologie di operazioni Fusione Leveraged buy-out Trasformazione Spin off di rami di azienda Scissione Patti parasociali e Clausole statutarie LBO Operazione finanziaria a mezzo della quale una società, nella maggior parte dei casi appositamente costituita dai promotori dell’operazione (c.d. società newco), acquista il controllo di un’altra società (c.d. società target) ricorrendo a tal fine ad un indebitamento sostanzialmente garantito dal patrimonio della target e dalla sua capacità di generare flussi finanziari. LBO Assetto societario / Categorie di azioni L’assetto societario del LBO può essere strutturato su più livelli, con la costituzione di una struttura piramidale, per riflettere le posizioni delle diverse categorie di azionisti coinvolti: LBO sponsor (azionista di controllo), altri azionisti, management, creditori in favore dei quali siano emesse componenti di equity (equity sweetener, in forma di warrant e/o obbligazioni convertibili). LBO e struttura del debito i) ii) iii) iv) Articolazione dei debiti in categorie differenziate per profilo di rischio e rendimento: debito revolving (tra cui anticipi su crediti); debiti senior e garantiti (secured), a loro volta distinti in tranches con diversi ordini di garanzia; debiti junior (prestiti non garantiti o subordinati e obbligazioni ad alto rendimento, high-yield bonds); debito mezzanino (convertibile) LBO e struttura finanziaria della target L’acquisizione LBO prevede un ammontare di debito collegato al valore delle attività operative (Enterprise Value) e al reddito operativo (EBIT o EBITDA - Earnings Before Interest Taxes Depreciation Amortization) dell’entità acquisita. La società target ‘ideale’ opera in settori maturi e limitatamente ciclici, vanta una posizione di leadership difendibile, manifesta flussi di cassa stabili e ha accumulato un basso livello di debito finanziario. MLBO: La struttura finanziaria della target Il successo dell’operazione dipende dalle caratteristiche finanziarie della società target: Flussi di cassa storici e futuri stabili e previsioni di crescita costante degli utili, così da garantire liquidità sufficienti per accollarsi il risanamento del debito; Basso livello di indebitamento, in modo che la società post-fusione non risulti eccessivamente indebitata; Presenza di attività cedibili o scorporabili sottovalutate rispetto al loro valore di mercato che siano, se necessario, alienabili al fine di ripagare il debito. MLBO L’operazione si conclude mediante la fusione per incorporazione della target nella newco; oppure, viceversa, della newco nella target La disciplina del Merger Leveraged Buy-Out (“MLBO”) è contenuta nell’art. 2501-bis c.c. MLBO: art. 2501-bis c.c. Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo. Il progetto di fusione di cui all’articolo 2501-ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione. MLBO: art. 2501-bis c.c. La relazione di cui all’articolo 2501-quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere. La relazione degli esperti di cui all’articolo 2501sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma. MLBO: art. 2501-bis c.c. Al progetto deve essere allegata una relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti della società obiettivo o della società acquirente. Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505-bis. MLBO: Le fasi della procedura Fase propedeutica i) Gli investitori (finanziari, istituzionali e/o industriali) individuano una società target; ii) studio della miglior struttura economico-finanziaria dell’operazione di acquisto da parte della banca di investimenti; iii) elaborazione da parte degli advisor finanziari di una preliminare struttura dell’operazione; iv) svolgimento da parte della società acquirente di una due diligence della target; MLBO: Le fasi della procedura Fase propedeutica (segue) v) costituzione da parte dei soggetti interessati all’acquisto di una newco: normalmente è una scatola vuota, priva di assets propri e con un capitale sociale modesto e largamente inferiore al prezzo di vendita della target; vi) assunzione da parte della newco dei finanziamenti necessari all’acquisto della target. MLBO: Le fasi della procedura Acquisto delle azioni della target Costituzione delle garanzie Contestualmente all’acquisizione o subito dopo il prestito viene garantito da pegno sulle azioni della target ed, eventualmente, anche da pegno sulle azioni della newco. Fusione per incorporazione della newco nella target Restituzione del finanziamento ottenuto MLBO: Assetti proprietari I soci si distinguono tra: (i) soci che cedono le proprie azioni in occasione dell’acquisizione, che escono dalla compagine sociale e dunque non partecipano alla fusione, il cui interesse quindi è dunque di massimizzare il valore della propria partecipazione; (ii) soci che non cedono le proprie partecipazioni e si trovano successivamente coinvolti nella fusione: devono comprendere quali siano le condizioni alle quali avviene la fusione e in particolare quale sarà il rapporto di cambio. Questi soci devono essere ragionevolmente informati sulle prospettive della società risultante dalla fusione in ordine alla possibilità di ripagare il debito. MLBO: Obblighi di informativa Progetto di fusione: Deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione ed il rapporto di cambio delle azioni. Viene depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione. I dati contenuti nel progetto servono: (i) ai soci che dovranno deliberare in merito alla medesima ed avere ogni informazione utile per poter decidere con cognizione di causa e (ii)ai creditori che possono proporre opposizione. MLBO: Obblighi di informativa Relazione degli amministratori: (i)illustrare le ragioni che giustificano l’operazione (quindi non solo la fusione ma anche l’acquisizione che precede la fusione e l’indebitamento che precede l’acquisizione); MLBO: Obblighi di informativa ii) contenere un piano economico e finanziario con indicazione delle fonti delle risorse finanziarie (questo piano ha un ruolo centrale atteso che il rischio principale di un’acquisizione di questo genere è l’incapacità della società risultante dalla fusione di pagare il debito contratto. Il piano deve abbracciare un arco temporale sufficientemente ampio e deve essere legato alla durata del finanziamento); MLBO: Obblighi di informativa iii) descrivere gli obiettivi che si intendono raggiungere (ossia le ragioni di tipo industrialecommerciale che giustificano l’operazione ad esempio riduzione dei costi, creazione di economie di scala, aumento della redditività) MLBO: Obblighi di informativa Relazione della società di revisione della società target o acquirente: Richiesta nel caso in cui all’operazione partecipi una società quotata o che ricorra al mercato del capitale di rischio che deve fornire un riscontro contabile delle risorse finanziarie indicate nel progetto di fusione Elementi MLBO Elementi coessenziali alla fattispecie delineata dall’art. 2501-bis: a)che vi sia stato un acquisto del controllo; b)che l’acquisto del controllo sia avvenuto utilizzando lo strumento del debito (“indebitamento”). MLBO e “indebitamento” Indebitamento (2501-bis) / Finanziamenti in qualunque forma effettuati (art. 2467) Non si applica in ipotesi di dotazione di mezzi propri della società, come i conferimenti a capitale o sopraprezzo, i versamenti a fondo perduto e in genere gli apporti che non sono soggetti a vincolo di restituzione e che non debbono essere registrati tra le voci del c.d. passivo «reale» del bilancio”. MLBO e “indebitamento” Sono invece ricompresi: i)prestiti obbligazionari destinati all’acquisizione; ii)debiti derivanti dalla dilazione di pagamento eventualmente pattuita in sede di acquisizione delle partecipazioni; iii)finanziamenti soci Indebitamento e acquisizione del controllo Applicabile ai debiti “anomali” rispetto alla normale attività d’impresa che siano di fatto stati contratti per procedere all’acquisizione o da essa direttamente discendenti Non applicabile alla fusione tra società già fortemente indebitate per motivi “imprenditoriali” o comunque diversi dal nesso con l’acquisizione della partecipazione di controllo nella target. MLBO e “indebitamento” I finanziamenti devono essere ancora in essere al momento della fusione” e “non ha alcun rilievo quanto tempo sia passato fra l’assunzione del finanziamento, l’acquisto del controllo e la fusione”. Il finanziamento non deve necessariamente coprire l’intero prezzo di acquisto, né una determinata percentuale minima dello stesso o una determinata soglia Indebitamento e acquisizione del controllo La proposizione subordinata «per acquisire il controllo dell’altra» dà rilievo alla finalità dell’assunzione del debito. Il participio passato del verbo «contrarre» sembra escludere la rilevanza dei debiti preesistenti alla decisione della società di investire nell’acquisto del controllo” (M. S. Spolidoro). Indebitamento e acquisizione del controllo 1) Finalizzazione del debito all’acquisizione del controllo; 2) Rapporto di causalità tra fusione e finalizzazione del patrimonio della società acquisita a garanzia o a fonte di rimborso del debito. MLBO e assistenza finanziaria: art. 2501-bis vs. art. 2358 ? Il nuovo art. 2358 c.c. (introdotto nel 2008), che legittima l’assistenza finanziaria nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili, richiede l’approvazione dell’assemblea straordinaria e l’assolvimento di una serie di obblighi informativi molto analitici, dispone che “resta salvo” l’art. 2501bis c.c. La disciplina dell’art. 2501-bis c.c. va applicata in modo concorrente con la disciplina dell’art. 2358? MLBO e assistenza finanziaria: art. 2501-bis vs. art. 2358 ? Tesi più rigorosa: dal punto di vista sostanziale la fusione si configurerebbe comunque come una fattispecie di assistenza finanziaria, determinando l’accollo da parte della società del debito contratto per l’acquisizione ad opera di un terzo delle sue azioni (Demuro, Cerrato). MLBO e assistenza finanziaria: art. 2501-bis vs. art. 2358 ? Avverbi «direttamente o indirettamente» inseriti dal d.lgs. n. 142/2008 nella riformulazione del divieto di assistenza finanziaria di cui al nuovo primo comma dell’art. 2358 ? MLBO e assistenza finanziaria: art. 2501-bis vs. art. 2358 ? Tesi prevalente: la fusione a seguito di acquisizione mediante indebitamento, in quanto assoggettata alla disciplina speciale dell’art. 2501-bis c.c., non incontra i limiti e non è di per sé sottoposta alle procedure di cui all’art. 2358 c.c. (Spolidoro, Abriani, Morano, Cacchi Pessani). La previsione dell’apparato documentale e procedimentale di cui all’art. 2501-bis c.c. vale a disapplicare l’art. 2358 c.c. ? L’art. 2501-bis c.c. (che viene “fatta salva”) disciplina autonomamente l’operazione di fusione. MLBO e assistenza finanziaria: art. 2501-bis vs. art. 2358 ? L’inciso contenuto nell’attuale formulazione dell’art. 2358 c.c., laddove fa salva l’applicazione delle procedure “aggravate” di cui agli artt. 2501-bis e 2381-bis deve interpretarsi «nel senso che qualora l’assistenza finanziaria configuri una operazione con parti correlate oppure sia strumentale ad una fusione con indebitamento, il mero rispetto delle regole dettate dal nuovo art. 2358 non è di per sé solo sufficiente a garantire la legittimità dell’operazione, dovendosi altresì osservare, rispettivamente, la disciplina delle operazioni con parti correlate (art. 2391-bis) o della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento (art. 2501-bis c.c). Tale applicazione congiunta sarà peraltro necessaria soltanto nelle ipotesi in cui sussistano in concreto i requisiti previsti da ciascuna di queste disposizioni». MLBO e assistenza finanziaria: art. 2501-bis vs. art. 2358 ? «Non potrebbe invece condividersi una diversa e più rigorosa interpretazione, che (…) postuli una generale sussunzione delle operazioni di merger leveraged buy out all’interno della sfera applicativa del divieto di assistenza finanziaria», posto che «tale irrigidimento interpretativo, oltre a non trovare alcun supporto nei lavori preparatori, risulterebbe in palese contrasto con la ratio ispiratrice dell’intervento comunitario dichiaratamente diretto a incoraggiare un mercato delle partecipazioni che agevoli il ricambio degli assetti proprietari» (Abriani, Le azioni, in Trattato di diritto commerciale diretto da Cottino) MLBO e assistenza finanziaria: art. 2501-bis vs. art. 2358 ? Quinto Considerando della Direttiva 2006/68 Riafferma la necessità di tutelare gli interessi degli azionisti e dei terzi, ma al contempo giustifica l’introduzione della facoltà per gli Stati membri di superare l’assolutezza del divieto di assistenza finanziaria – di cui all’originaria II Direttiva – proprio alla luce dell’esigenza di «rafforzare la flessibilità con riguardo ai cambiamenti della struttura proprietaria». MLBO e assistenza finanziaria: art. 2501-bis vs. art. 2358 ? L’art. 2358 c.c. è dettato in tema di s.p.a. In caso di s.r.l., si dovrebbe anche, secondo la tesi più rigorosa, estendere l’art. 2474 c.c.? Sostanziale irrealizzabilità di merger lbo su s.r.l.? N.B. Tali fusioni erano ritenute pienamente ammissibili dall’opinione prevalente dopo il 2003 sulla base del disposto dell’art. 2501-bis c.c. e sono oggi permesse nella maggior parte dei paesi europei (la seconda direttiva non riguarda, come noto, tale tipo societario). MLBO e assistenza finanziaria: art. 2501-bis vs. art. 2358 ? Se l’operazione si realizza nell’ambito dell’attività direzione e coordinamento esercitata dalla società controllante (indebitata per l’acquisizione) nei confronti della società target controllata, trovano comunque applicazione gli artt. 2497 ss. c.c., a maggior tutela dei soci e dei terzi coinvolti dall’operazione di fusione Sono inoltre applicabili: a) per i soci, gli artt. 2373 e 2391-bis c.c.; b) per i creditori, gli artt. 2503 s. c.c. MLBO e incremento del controllo Qualora una società abbia contratto debiti per acquisire una partecipazione non di controllo in altra società, ovvero per incrementare una preesistente partecipazione già qualificabile come di controllo, la successiva fusione tra dette società richiede l’osservanza delle regole procedimentali ed informative dettate dall’art. 2501-bis c.c.? MLBO e incremento del controllo L’art. 2501-bis c.c. si applica: a)a tutte le “fusioni a seguito di acquisizione di partecipazioni con indebitamento” oppure b)alle sole “fusioni a seguito di acquisizione del controllo con indebitamento ? MLBO e incremento del controllo L’ambito di applicazione dell’art. 2501-bis c.c. è delineato dal primo comma della disposizione: «nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest’ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo». «La legge parla solo dell’acquisto del controllo, il che presuppone che il controllo prima non ci sia» (M.S. Spolidoro) Orientamento n. 22/2010 Commissione Notariato Firenze In linea di principio si deve “ritenere che lo spettro applicativo della disposizione sia insuscettibile di estensione tanto all’acquisto di una partecipazione che non permetta di conseguire il controllo della società partecipante alla futura fusione, quanto all’incremento di una preesistente partecipazione di controllo, già in essa precedentemente detenuta”.