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Dati rubati: nessuna assistenza
giudiziaria
Importante sentenza del Tribunale federale nel caso dell’italo-francese Hervé
Falciani con la HSBC di Ginevra, che contrasta con la prassi adottata in questi
ultimi anni dalle autorità svizzere
/ 18.04.2017
di Ignazio Bonoli
Nella controversia che oppone alcune banche svizzere ad alcuni paesi (o regioni), il Tribunale
federale ha emesso una sentenza che potrebbe frenare almeno le pretese avanzate sulla base di dati
rubati. La faccenda prende avvio dall’esperto di informatica della banca HSBC di Ginevra Hervé
Falciani che, fino al 2008, aveva sottratto circa 130’000 dati di clienti della banca e che, dopo la
mancata cessione ad altre banche, li aveva venduti alle autorità francesi e di altri paesi.
La Francia aveva poi trasmesso questi dati a parecchie dozzine di altri paesi (una cinquantina
secondo lo stesso Falciani). Lo stesso venne condannato in contumacia dal Tribunale penale federale
di Bellinzona a cinque anni di carcere per spionaggio economico, mai scontati perché la Francia non
ne concede l’estradizione. Sulla base di questi dati, sia la Francia, sia altri paesi, hanno chiesto a
Berna l’assistenza giudiziaria in materia fiscale. Ora però il Tribunale federale ha decretato che
questa assistenza non può essere concessa nel caso di dati sottratti illegalmente.
Il sospetto è che la posizione rigida delle autorità svizzere sia anche dovuta al fatto che la Francia ha
negato l’estradizione di Falciani. La questione della concessione dell’assistenza giudiziaria anche in
altri casi e ad altri paesi, basata su dati non derivati direttamente da un furto, è però rimasta aperta.
A livello politico si stanno comunque cercando allentamenti al principio secondo cui furti di dati non
devono essere premiati. Il Consiglio federale cerca cioè di reagire alle molte critiche ricevute
dall’estero, alle quali ha sempre risposto negando la possibilità di un’assistenza amministrativa.
In effetti, in alcuni casi le autorità svizzere hanno suggerito alle autorità dei paesi interessati di
avviare inchieste approfondite e – sulla base dei dati raccolti – chiedere adeguate informazioni
fiscali. A livello di tribunali però questi dati continuano ad essere trattati alla stregua delle sentenze
sui dati «rubati». Secondo il Tribunale federale anche i dati raccolti mediante inchieste nei paesi
terzi, che però possano lasciar supporre una base di dati rubati, non possono dar seguito
all’assistenza amministrativa.
Questo rigido atteggiamento contrasta però con una precedente sentenza, sempre su un caso
francese, in cui la richiesta di assistenza si basava su dati rubati. In questo caso si trattava però di
un ex-cliente francese di UBS, ma il furto di dati era avvenuto in Francia, per cui non poteva essere
perseguito in base al diritto svizzero.
Nel caso della HSBC, la domanda di assistenza francese si basava sull’accordo franco-svizzero sulla
doppia imposizione che, nel 2009, è stato adeguato alle nuove prescrizioni standard dell’OCSE.
L’amministrazione federale delle contribuzioni ha quindi accettato le richieste francesi di assistenza
amministrativa, che però il Tribunale federale amministrativo ha bloccato, così come ha fatto in
seconda istanza il Tribunale federale, basandosi sulla legge sull’assistenza amministrativa. La stessa
prevede che l’assistenza non deve essere concessa – tra l’altro – se le informazioni necessarie sono
state ottenute mediante atti punibili in Svizzera, principio applicabile anche se non menzionato
espressamente nell’accordo franco-svizzero.
D’altro canto la Francia aveva concordato con la Svizzera di non utilizzare informazioni sottratte
illegalmente per giustificare la domanda di assistenza. Nel caso specifico si tratta di un’utilizzazione
indiretta dei dati sottratti da Falciani, ma, secondo il Tribunale federale, questi devono sottostare ai
medesimi principi.
La decisione è importante poiché stabilisce alcuni principi che si applicano ai probabilmente
numerosi casi di richieste di assistenza, in Francia, ma anche altrove, anche se per il momento
soltanto la Francia ha promesso di non utilizzare dati rubati. La Svizzera dovrebbe quindi rifiutare
ogni assistenza basata su dati rubati in Svizzera. Il principio si applica sicuramente per dati rubati
che sono stati comprati. Non si sa ancora come verranno trattati Stati terzi che hanno ottenuto i
dati, ma senza pagarli. La cosa si complica ulteriormente quando si tratti di dati rubati a una banca
svizzera, ma operante all’estero. In uno di questi casi l’assistenza amministrativa è stata accordata.
Le singole situazioni vanno comunque analizzate caso per caso.
Da notare che tutte queste procedure riguardano fatti avvenuti in passato e si estingueranno da sé a
poco a poco. Dal 2018 entrerà infatti in vigore l’accordo internazionale sullo scambio automatico di
informazioni fiscali, basato per la prima volta sui dati del 2017. Sono però ancora molti i casi aperti –
non solo in Francia, ma anche in Germania e in parte negli Stati Uniti, con ramificazioni in vari
paesi, come dimostra il recente caso olandese. La resistenza di UBS alle richieste francesi e la
sentenza del Tribunale federale sembrano voler porre fine alla tendenza che vedeva la Svizzera
trattare, per principio, positivamente ogni richiesta dall’estero.
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