Proposta di Legge Regionale “Promozione della donazione di sangue intero ed emocomponenti, midollo osseo, staminali, organi ed interventi a favore dei donatori”. ad iniziativa dei Consiglieri Regionali: Francesco Mollica Giovanni Carelli Prospero De Franchi Gaetano Fierro Agatino Mancusi Rosa Mastrosimone Vincenzo Ruggiero Rocco Vita P.D.L.- Promozione della donazione di sangue intero ed emocomponenti, midollo osseo, staminali, organi ed interventi a favore dei donatori. RELAZIONE La necessità di approntare una proposta di legge regionale che promuova la donazione, nei vari aspetti che di seguito si evidenzieranno, nasce dall’esigenza di intervenire per fronteggiare emergenze che l’intero territorio nazionale, quindi anche se non soprattutto la nostra regione, si trova ad affrontare, nonostante l’impegno dei numerosi donatori presenti sul nostro territorio. Varie sono le forme di donazione che con tale proposta si vogliono promuovere ed incentivare, dalla donazione tra soggetti viventi, sangue e midollo osseo, a quella post mortem, degli organi. Occorre fare una premessa, inquadrando l’ambito in cui tale provvedimento andrà ad inserirsi, infatti con la promozione della donazione la Regione interviene, così come sancito all’art. 5 comma 2 dello statuto regionale, ad assicurare ai propri cittadini i servizi sociali inerenti alla salute, diritto costituzionalmente riconosciuto e tutelato. Inoltre, la Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ed infatti nell’ambito della promozione della donazione bisogna necessariamente e doverosamente riconoscere l’insostituibile, encomiabile ed imprescindibile ruolo svolto dalle associazioni di volontariato e dalle federazioni che, nei vari settori e con non poche difficoltà sono riuscite, spesso da sole, a fronteggiare esigenze e problematiche che comunque dovevano interessare le istituzioni. La presente proposta vorrebbe incentivare le varie forme di donazione considerando che ognuna di essa pone in rilievo problematiche ed esigenze che comunque trovano un’unica soluzione: il reperimento di donatori e, per alcuni tipi di donazioni, la sensibilizzazione degli stessi verso nuove forme di prelievi, quali le donazioni in aferesi per i donatori di sangue e le donazioni di cellule staminali, di midollo e di organi, per altri donatori. Per quanto attiene la donazione di sangue e di emocomponenti, la legge n. 219 del 21 ottobre 2005 all’art. 11 stabilisce che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale, sovraregionale e sovraziendale per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle regioni. Oggi nella nostra Regione, grazie al ruolo svolto dai donatori e dalle associazioni di volontariato di riferimento, è stata raggiunta l’autosufficienza di sangue ma, purtroppo, siamo ancora molto lontani dall’autosufficienza di emoderivati, con la conseguenza che, per quanto riguarda i farmaci “salvavita” per eccellenza siamo totalmente dipendenti dal mercato dei farmaci. Se si considera che il 40% del plasma occorrente per soddisfare il fabbisogno nazionale di emoderivati, viene importato dall’estero e si considera inoltre l’entità di spesa che ciò comporta, si coglie la necessità di intervenire in questo settore per mantenere l’autosufficienza di sangue e per promuovere l’intensificazione delle attività di plasmaferesi sul territorio. Tale necessità nasce anche dal dovere di prevenire, o comunque di limitare, gli effetti che dal riconoscimento del CROB di Rionero in Vulture come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico derivano; si prevede infatti che il fabbisogno e l’impiego di emocomponenti che tale struttura richiederà verrà a triplicarsi nel corso dei prossimi tre anni. In merito alla donazione di midollo osseo e cellule staminali, l’aumento di patologie che trovano come unica speranza di guarigione il trapianto, deve scuotere le coscienze e deve portare a promuovere interventi di promozione e sensibilizzazione. Il numero di donatori lucani è al 31.12.2007 di circa 2.666, ma, nonostante il ragguardevole risultato, da studi effettuati è emerso che se tutti i potenziali donatori lucani fossero tipizzati, ogni paziente lucano che necessiti di trapianto potrebbe trovare un donatore compatibile lucano, in quanto la nostra popolazione avendo subito poche contaminazioni, conserva una più facile compatibilità. Va comunque riconosciuto l’impegno profuso dalla Regione nel regolare tale settore con l’emanazione, da ultimo della L.R. n. 23 del 18 dicembre 2007- “Istituzione del registro dei donatori di cellule staminali emopoietiche, regolamentazione e organizzazione della rete di raccolta”, e la presente proposta di legge va a proseguire il cammino intrapreso. Altra finalità che la presente proposta intende perseguire è rivolta alla donazione di organi, incentivare ogni attività per portare il maggior numero di persone a sottoscrivere il consenso per l’espianto, fornendo ogni utile informazione per vincere le difficoltà ed i timori spesso legati a tale donazione. Per la donazione del sangue e del midollo osseo, e di quelle alle stesse connesse, oltre alla promozione di campagne di informazione e di sensibilizzazione si può, come con il presente provvedimento si propone di fare, incentivare i donatori con interventi a loro favore. Fermo restando la gratuità della donazione si possono prevedere interventi in un certo senso premiali, già adottati da altre Regioni, a favore di quei donatori che si impegnano particolarmente, garantendo la sicurezza della continuità delle donazioni e della loro non pericolosità per gli ammalati, attraverso donazioni periodiche e volontarie. Con l’approvazione del presente provvedimento si riconoscerà il ruolo fondamentale di coloro che responsabilmente, singolarmente e organizzati in associazioni di volontariato, sono promotori di stili di vita e modelli di comportamento basati sui valori dell’altruismo, sulla cultura della solidarietà, tali da favorire la salute ed il benessere dell’ammalato ricevente. ART. 1 - Finalità 1. La Regione, nell’ambito di una piena tutela della salute fisica e dello stato di benessere dei cittadini, nel rispetto della dignità della persona, promuove la formazione di una più ampia coscienza civile per la donazione di sangue, midollo osseo e organi, come momento di solidarietà sociale, essenziale per l’intera comunità regionale. 2. A tal fine riconosce il Donatore quale promotore di un primario servizio sociosanitario e il ruolo fondamentale, insopprimibile e necessario delle Associazioni e Federazioni di volontariato legalmente riconosciute, rappresentative a livello Nazionale e/o Regionale ed iscritte nel registro regionale del volontariato da almeno due anni. ART. 2 – Obiettivi prioritari Per l’attuazione delle finalità di cui all’art.1 è considerato prioritario il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) promuovere in collaborazione con le Associazioni o Federazioni di volontariato un’adeguata e costante informazione ed educazione sanitaria della popolazione sulla donazione di sangue ed emocomponenti, sul significato e sul contenuto delle procedure aferetiche, sulla donazione di midollo osseo e cellule staminali, sui trapianti di organi e tessuti e su tutte le questioni connesse a tali argomenti, per una piena consapevolezza dell’utilità della donazione, al fine di incrementare l’adesione di nuovi donatori; b) assicurare, per quanto attiene la donazione del sangue, il mantenimento dell’autosufficienza di sangue intero ed il raggiungimento dell’autosufficienza di plasma, favorendo la conversione dalla donazione tradizionale di sangue intero alla donazione di plasma o di emocomponenti, nel rispetto della legge n. 219 del 2005; c) diffondere tra i cittadini la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l’insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia anche il trapianto di organi e che, al contempo, consentano a tutti di essere potenziali donatori, favorendo la salute ed il benessere dell’ammalato ricevente. 1 ART. 3 – Attività per l’informazione e l’educazione sanitaria 1. Per promuovere un’adeguata opera d’informazione ed educazione sanitaria di cui all’art. 2 lettera a), la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente sovvenzioni alle associazioni o federazioni di donatori operanti nel territorio regionale, di cui al precedente art. 1 comma 2. 2. Una quota non superiore al 30 per cento di tale sovvenzione può essere destinata al funzionamento delle associazioni o federazioni medesime. 3. La domanda di sovvenzione di cui al comma 1, accompagnata da una relazione illustrativa dell’attività svolta nell’anno precedente nonché da un programma di massima e da un preventivo di spesa delle attività che l’associazione o federazione intende sostenere nell’anno, deve essere presentata all’autorità competente. 4. E’ fatto altresì obbligo alle beneficiarie delle sovvenzioni di presentare, entro il 31 marzo dell’anno successivo, la documentazione attestante l’impiego delle sovvenzioni stesse, secondo la destinazione prevista dal provvedimento di concessione. 5. Resta fermo che le associazioni o federazioni non potranno presentare tale domanda di sovvenzione se per le stesse attività ottengono finanziamenti previsti da altre normative regionali. 6. Per quanto concerne le attività di plasmaferesi territoriali le associazioni o federazioni di volontariato possono presentare appositi progetti per il raggiungimento dell’autosufficienza regionale che, ottenuto il pare preventivo della Commissione Tecnica Regionale già costituita presso il Dipartimento di sicurezza e solidarietà sociale, saranno finanziati dalla Regione Basilicata. ART. 4 – Interventi a favore dei donatori 1. Fermo restando il principio fondamentale della gratuità di ogni forma di donazione, la Regione Basilicata prevede interventi premiali a favore dei donatori di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi. 2. Ai fini di cui al comma 1 del presente articolo la Regione Basilicata istituisce l’esenzione del ticket: a) sui prelievi di sangue per i donatori di sangue che abbiano effettuato almeno 25 donazioni presso le strutture autorizzate alla raccolta e che, per motivi fisici o legati a sopravvenute malattie, non siano più in grado di donare il sangue; b) sugli esami del sangue richiesti contestualmente alla donazione, non compresi in quelli già esenti, per i donatori di sangue che abbiano effettuato almeno due donazioni di sangue 2 intero o di emocomponenti nell’anno precedente alla richiesta. La medesima esenzione del ticket si applica anche a coloro che hanno donato il midollo osseo o che hanno effettuato una donazione di organo tra viventi. 3. La Giunta regionale, entro centoottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, può individuare ulteriori esami oggetto di esenzione per i donatori di cui al comma 1. ART. 5 - Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia, agli accordi Stato-Regioni, alle ordinanze ministeriali vigenti nel tempo. 2. Per l’adozione degli atti, connessi e conseguenti alle disposizioni contenute nella presente legge provvedono, per le rispettive competenze, la Giunta regionale, l’Assessorato alla Sicurezza sociale e i Direttori Generali delle Asl e delle Aziende Ospedaliere interessate. ART. 6 – Norma Finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili per l’anno 2008 in Euro_________ si provvederà con i fondi stanziati sulla UPB_____________. 2. Gli stanziamenti necessari alla copertura degli oneri relativi agli esercizi successivi al 2008 saranno determinati con le rispettive leggi di bilancio. ART. 7 – Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata. Potenza, lì 3 luglio 2008 3