dottrina - pubbliche affissioni

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L. Bonadonna (Tributi Locali e Regionali n. 3/2006)
Il diritto sulle pubbliche affissioni
La presente trattazione illustrerà gli aspetti relativi al servizio delle pubbliche affissioni e alle sue finalità.
1. Definizione e finalità del servizio delle pubbliche affissioni
Il servizio delle pubbliche affissioni, disciplinato dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del d.lgs. 15 novembre
1993, n. 507, è istituito con il precipuo scopo di garantire l’affissione in appositi impianti a ciò destinati,
di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza
economica. Il regolamento comunale, poi, può prevedere anche di riservare taluni spazi per le affissioni di
messaggi
diffusi
nell’esercizio
di
attività
economiche.
Va poi sottolineato che l’istituzione del servizio è obbligatoria solo per i comuni che abbiano una
popolazione residente superiore a tremila abitanti. Con il regolamento comunale va poi stabilita la
superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, che deve essere proporzionale al numero degli
abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione
superiore
a
trentamila
abitanti,
e
a
12
metri
quadrati
negli
altri
comuni.
A favore del comune che provvede all’esecuzione delle affissioni, a norma dell’art. 19, è previsto il
pagamento di un diritto – comprensivo dell’imposta comunale sulla pubblicità – dovuto da chi richiede il
servizio e in via solidale da colui nell’interesse del quale il servizio è richiesto (1). La misura del tributo si
determina in base alla classe di appartenenza del comune che provvede all’affissione, alla misura della
tariffa applicabile a ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100, al numero dei manifesti, alla durata
dell’affissione. Bisogna poi avere riguardo alle disposizioni del regolamento comunale, in materia di
imposta sulla pubblicità, la cui disciplina si applica, in quanto compatibile, anche al diritto sulle pubbliche
affissioni, ai sensi del comma 6, dell’art. 19 del d.lgs. n. 507 del 1993.
2. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni
A parte le norme di dettaglio stabilite con il regolamento comunale, l’ente locale è obbligato ad una
trasparente gestione del servizio attraverso la piena osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 22
del
d.lgs.
n.
507
del
1993.
Il citato art. 22 stabilisce, a tale proposito, che negli uffici comunali devono essere esposti, per la
pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con
l’indicazione delle categorie delle località alle quali detti spazi appartengono, il registro cronologico delle
commissioni.
Le pubbliche affissioni, infatti, devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal
ricevimento della commissione, che deve essere annotata nel suddetto registro cronologico. La durata
dell’affissione
decorre,
invece,
dal
giorno
in
cui
è
stata
eseguita
al
completo.
Il committente, poi, può richiedere al comune l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei
quantitativi dei manifesti affissi ed il comune deve, lo stesso giorno, mettere a disposizione del
richiedente
il
suddetto
elenco.
In caso di ritardo nell’effettuazione delle affissioni superiore a dieci giorni dalla data richiesta, vi è
l’obbligo di tempestiva comunicazione scritta al committente; il ritardo causato dalle avverse condizioni
atmosferiche
si
considera
caso
di
forza
maggiore.
Parimenti, nel caso di mancanza di spazi disponibili deve essere data comunicazione scritta al
committente, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Colui che richiede il servizio, se si verifichi un
ritardo ovvero se non vi siano spazi disponibili, può scegliere di annullare la commissione senza alcun
onere a suo carico, ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni dalla
presentazione
della
relativa
richiesta
di
annullamento.
In ogni caso il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con
l’obbligo,
però,
di
corrispondere
la
metà
del
diritto
dovuto.
Il comune, poi, ha l’obbligo di procedere alla sostituzione gratuita dei manifesti strappati o deteriorati;
qualora non disponga di ulteriori esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva
comunicazione al committente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
Le modalità per la gestione del servizio previste dall’art. 22 in commento, quindi, evidenziano la maggiore
tutela, rispetto a quanto avveniva in passato, garantita al committente, che può controllare con maggiore
efficacia l’operato del comune ed ottenere una perfetta esecuzione del servizio richiesto.
Nell’ottica del miglioramento della gestione del servizio delle pubbliche affissioni va segnalato, infine, che
l’art. 145, comma 57, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001),
ha aggiunto all’art. 18 del d.lgs. n. 507 del 1993 il comma 3-bis, che attribuisce all’ente locale la facoltà
di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla
repressione dell’abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica.
3. Le tariffe per il diritto sulle pubbliche affissioni
Il diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell’art. 19, è dovuto a favore del comune che provvede
all’esecuzione delle affissioni. Come accennato in precedenza, per individuare la tariffa applicabile occorre
preliminarmente verificare la classe di appartenenza dell’ente locale, secondo il dettato dell’art. 2 del
d.lgs.
n.
507
del
1993.
La commisurazione della tariffa, poi, è rapportata a ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100
(misura che, per semplicità, può essere sviluppata in 0,7 metri quadrati). Per ogni commissione inferiore
a cinquanta fogli è prevista una maggiorazione del 50 per cento. Per i manifesti costituiti da otto a dodici
fogli, invece, il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la
maggiorazione
è
pari
al
100
per
cento.
Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, se il committente richiede espressamente che
l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per
cento.
A norma dell’art. 22, comma 9, per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il
materiale da affiggere ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la
maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di 25.82 e per ciascuna commissione. La
medesima maggiorazione è dovuta anche nel caso in cui si richieda l’af- fissione di manifesti aventi
contenuto commerciale, non solo per il giorno in cui essi sono stati consegnati ma anche per i due giorni
successivi.
La possibilità di maggiorare le tariffe del diritto in discorso deriva, in alcuni casi, direttamente
dall’autonomia regolamentare dell’ente impositore. L’art. 3, comma 6, del d.lgs. n.507 del 1993, ad
esempio, attribuisce al comune la facoltà di applicare alle tariffe la maggiorazione fino al 50 per cento,
per le sole affissioni di carattere commerciale, in relazione a rilevanti flussi turistici rilevabili in base a
oggettivi indici di ricettività, limitatamente, però, ad un periodo complessivo nel corso dell’anno non
superiore
a
quattro
mesi.
La determinazione della tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni, inoltre, è anche influenzata dalla
possibilità, per l’ente locale, di suddividere le località del proprio territorio, in base a quanto disposto
dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, in due categorie in relazione alla loro importanza.
Alla categoria speciale così individuata, che assume, cioè, una particolare rilevanza socio-economica, è
possibile
applicare
una
maggiorazione
fino al
150 per
cento della tariffa
normale.
Va precisato che la superficie della categoria speciale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, non può superare il
35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell’art. 4 del d.lgs.
30 aprile 1992, n. 285, recante le disposizioni sul codice della strada; l’amministrazione finanziaria, poi,
con la risoluzione n. 31/E del 17 febbraio 1996, ha chiarito che le zone comprese nella suddetta categoria
speciale non devono necessariamente essere collocate nel centro abitato. L’ente locale, infatti, può
legittimamente considerare “speciali” località situate al di fuori del centro abitato, in cui l’affissione
assuma,
appunto,
una
particolare
rilevanza.
Va poi rammentato che l’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto la
possibilità per i comuni di aumentare le tariffe dell’imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni fino ad
un massimo del 20 per cento, a partire dall’anno 1998. Successivamente il legislatore, con l’emanazione
dell’art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che a decorrere dall’anno 2000
l’aumento in questione può raggiungere il 50 per cento, per le sole superfici, però, superiori al metro
quadrato.
Il pagamento del diritto deve essere effettuato, ai sensi del comma 7 dell’art. 19, del d.lgs. n. 507 del
1993, secondo le modalità di cui all’art. 9, ivi stabilite per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità. Il
committente, pertanto, contestualmente alla richiesta di effettuazione del servizio, dovrà fornire la prova
dell’avvenuto versamento del tributo a mezzo di conto corrente postale o direttamente presso la tesoreria
comunale allegando alla richiesta stessa la relativa attestazione di pagamento. Una deroga a tale
procedura è prevista per le affissioni non aventi contenuto commerciale; in tal caso il comune, infatti, può
consentire il pagamento diretto presso gli uffici comunali, a condizione che sussistano particolari esigenze
organizzative e che la loro motivazione sia compiutamente illustrata nel regolamento comunale.
(Si omettono le tabelle)
Tale maggiorazione va applicata nei soli comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, nel caso
in cui il committente richieda che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti.
(Si omettono le tabelle)
La maggiorazione si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 6, alle sole affissioni di carattere commerciale.
(Si omettono le tabelle)
4. Riduzioni ed esenzioni
Le riduzioni della tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni, per le quali è stabilito il pagamento pari alla
metà, sono disciplinate dall’art. 20 del d.lgs. n. 507 del 1993, che ripropone quasi integralmente le stesse
fattispecie
agevolative
previste,
in
materia
di
imposta
sulla
pubblicità,
dall’art.
16.
Va brevemente ricordato che a tali fattispecie – che riguardano i manifesti di comitati, associazioni,
fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, i manifesti relativi ad attività politiche,
sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la
partecipazione di enti pubblici territoriali, i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a
spettacoli viaggianti e di beneficenza – vanno aggiunte le fattispecie relative ai manifesti riguardanti in
via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi in cui è prevista l’esenzione e
quelle
relative
agli
annunci
mortuari.
Occorre precisare, però, che l’art. 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria
2005), ha profondamente innovato la materia. Con l’inserimento, nel corpo del d.lgs. n. 507 del 1993,
dell’art. 20-bis, è stato innanzitutto stabilito che i comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi
totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’art. 20. In pratica, la nuova norma statuisce che le
affissioni che riguardano le fattispecie disciplinate dall’art. 20, effettuate in tali spazi, a cura del soggetto
interessato sono esenti dal pagamento del diritto. L’art. 20-bis, inoltre, specifi- ca anche che l’affissione
deve avvenire secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 507 e dal regolamento comunale e senza
l’obbligo, per l’ente locale, di fornire personale per l’affissione. Ciò vuol dire che è il soggetto interessato
che provvede all’affissione e, conseguentemente, poiché il comune non svolge alcun servizio, non deve
pretendere alcuna somma a titolo di diritto. In concreto, però, il comune è tenuto a disciplinare lo
svolgimento delle affissioni negli spazi previsti dal comma 480, secondo le procedure previste dal d.lgs. n.
507
del
1993
e
dal
proprio
regolamento.
Il comma 1-bis dell’art. 20 del d.lgs. n. 507 del 1993, parimenti aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, della
legge n. 311 del 2004, lascia inalterata l’applicazione della riduzione alla metà del diritto sulle pubbliche
affissioni per i manifesti che non vengono affissi negli spazi che il comune deve riservare ai sensi dell’art.
20-bis.
Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni, infine, sono disciplinate dall’art. 21 del d.lgs. n. 507 del
1993; in virtù della particolare chiarezza di tali fattispecie, ci si limita alla loro semplice elencazione:
• manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti
nell’ambito
del
proprio
territorio;
• manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle
armi;
•
manifesti
dello
Stato,
delle
regioni
e
delle
province
in
materia
di
tributi;
•
manifesti
delle
autorità
di
polizia
in
materia
di
pubblica
sicurezza;
• manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento
europeo,
regionali,
amministrative;
•
ogni
altro
manifesto
la
cui
affissione
sia
obbligatoria
per
legge;
• manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
---------(1) Il diritto dovuto per l’espletamento del servizio è comprensivo sia dell’imposta sulla pubblicità, sia del
costo medio del servizio reso, nel senso che si riferisce non solo all’utilizzo degli impianti destinati alle
affissioni, ma anche al materiale lavoro di affissione effettuato dal personale comunale.
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