Documenti collegati L. Bonadonna (Tributi Locali e Regionali n. 3/2006) Il diritto sulle pubbliche affissioni La presente trattazione illustrerà gli aspetti relativi al servizio delle pubbliche affissioni e alle sue finalità. 1. Definizione e finalità del servizio delle pubbliche affissioni Il servizio delle pubbliche affissioni, disciplinato dagli artt. 18, 19, 20, 21 e 22 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, è istituito con il precipuo scopo di garantire l’affissione in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica. Il regolamento comunale, poi, può prevedere anche di riservare taluni spazi per le affissioni di messaggi diffusi nell’esercizio di attività economiche. Va poi sottolineato che l’istituzione del servizio è obbligatoria solo per i comuni che abbiano una popolazione residente superiore a tremila abitanti. Con il regolamento comunale va poi stabilita la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, che deve essere proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni. A favore del comune che provvede all’esecuzione delle affissioni, a norma dell’art. 19, è previsto il pagamento di un diritto – comprensivo dell’imposta comunale sulla pubblicità – dovuto da chi richiede il servizio e in via solidale da colui nell’interesse del quale il servizio è richiesto (1). La misura del tributo si determina in base alla classe di appartenenza del comune che provvede all’affissione, alla misura della tariffa applicabile a ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100, al numero dei manifesti, alla durata dell’affissione. Bisogna poi avere riguardo alle disposizioni del regolamento comunale, in materia di imposta sulla pubblicità, la cui disciplina si applica, in quanto compatibile, anche al diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del comma 6, dell’art. 19 del d.lgs. n. 507 del 1993. 2. La gestione del servizio delle pubbliche affissioni A parte le norme di dettaglio stabilite con il regolamento comunale, l’ente locale è obbligato ad una trasparente gestione del servizio attraverso la piena osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 22 del d.lgs. n. 507 del 1993. Il citato art. 22 stabilisce, a tale proposito, che negli uffici comunali devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle categorie delle località alle quali detti spazi appartengono, il registro cronologico delle commissioni. Le pubbliche affissioni, infatti, devono essere effettuate secondo l’ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata nel suddetto registro cronologico. La durata dell’affissione decorre, invece, dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Il committente, poi, può richiedere al comune l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi dei manifesti affissi ed il comune deve, lo stesso giorno, mettere a disposizione del richiedente il suddetto elenco. In caso di ritardo nell’effettuazione delle affissioni superiore a dieci giorni dalla data richiesta, vi è l’obbligo di tempestiva comunicazione scritta al committente; il ritardo causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. Parimenti, nel caso di mancanza di spazi disponibili deve essere data comunicazione scritta al committente, entro dieci giorni dalla richiesta di affissione. Colui che richiede il servizio, se si verifichi un ritardo ovvero se non vi siano spazi disponibili, può scegliere di annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di annullamento. In ogni caso il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l’obbligo, però, di corrispondere la metà del diritto dovuto. Il comune, poi, ha l’obbligo di procedere alla sostituzione gratuita dei manifesti strappati o deteriorati; qualora non disponga di ulteriori esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestiva comunicazione al committente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Le modalità per la gestione del servizio previste dall’art. 22 in commento, quindi, evidenziano la maggiore tutela, rispetto a quanto avveniva in passato, garantita al committente, che può controllare con maggiore efficacia l’operato del comune ed ottenere una perfetta esecuzione del servizio richiesto. Nell’ottica del miglioramento della gestione del servizio delle pubbliche affissioni va segnalato, infine, che l’art. 145, comma 57, lett. b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l’anno 2001), ha aggiunto all’art. 18 del d.lgs. n. 507 del 1993 il comma 3-bis, che attribuisce all’ente locale la facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell’abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell’impiantistica. 3. Le tariffe per il diritto sulle pubbliche affissioni Il diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi dell’art. 19, è dovuto a favore del comune che provvede all’esecuzione delle affissioni. Come accennato in precedenza, per individuare la tariffa applicabile occorre preliminarmente verificare la classe di appartenenza dell’ente locale, secondo il dettato dell’art. 2 del d.lgs. n. 507 del 1993. La commisurazione della tariffa, poi, è rapportata a ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 (misura che, per semplicità, può essere sviluppata in 0,7 metri quadrati). Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli è prevista una maggiorazione del 50 per cento. Per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli, invece, il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la maggiorazione è pari al 100 per cento. Nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, se il committente richiede espressamente che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento. A norma dell’art. 22, comma 9, per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere ovvero nelle ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di 25.82 e per ciascuna commissione. La medesima maggiorazione è dovuta anche nel caso in cui si richieda l’af- fissione di manifesti aventi contenuto commerciale, non solo per il giorno in cui essi sono stati consegnati ma anche per i due giorni successivi. La possibilità di maggiorare le tariffe del diritto in discorso deriva, in alcuni casi, direttamente dall’autonomia regolamentare dell’ente impositore. L’art. 3, comma 6, del d.lgs. n.507 del 1993, ad esempio, attribuisce al comune la facoltà di applicare alle tariffe la maggiorazione fino al 50 per cento, per le sole affissioni di carattere commerciale, in relazione a rilevanti flussi turistici rilevabili in base a oggettivi indici di ricettività, limitatamente, però, ad un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a quattro mesi. La determinazione della tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni, inoltre, è anche influenzata dalla possibilità, per l’ente locale, di suddividere le località del proprio territorio, in base a quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993, in due categorie in relazione alla loro importanza. Alla categoria speciale così individuata, che assume, cioè, una particolare rilevanza socio-economica, è possibile applicare una maggiorazione fino al 150 per cento della tariffa normale. Va precisato che la superficie della categoria speciale, ai sensi dell’art. 4, comma 2, non può superare il 35 per cento di quella del centro abitato, come delimitato ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante le disposizioni sul codice della strada; l’amministrazione finanziaria, poi, con la risoluzione n. 31/E del 17 febbraio 1996, ha chiarito che le zone comprese nella suddetta categoria speciale non devono necessariamente essere collocate nel centro abitato. L’ente locale, infatti, può legittimamente considerare “speciali” località situate al di fuori del centro abitato, in cui l’affissione assuma, appunto, una particolare rilevanza. Va poi rammentato che l’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha previsto la possibilità per i comuni di aumentare le tariffe dell’imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni fino ad un massimo del 20 per cento, a partire dall’anno 1998. Successivamente il legislatore, con l’emanazione dell’art. 30, comma 17, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha stabilito che a decorrere dall’anno 2000 l’aumento in questione può raggiungere il 50 per cento, per le sole superfici, però, superiori al metro quadrato. Il pagamento del diritto deve essere effettuato, ai sensi del comma 7 dell’art. 19, del d.lgs. n. 507 del 1993, secondo le modalità di cui all’art. 9, ivi stabilite per il pagamento dell’imposta sulla pubblicità. Il committente, pertanto, contestualmente alla richiesta di effettuazione del servizio, dovrà fornire la prova dell’avvenuto versamento del tributo a mezzo di conto corrente postale o direttamente presso la tesoreria comunale allegando alla richiesta stessa la relativa attestazione di pagamento. Una deroga a tale procedura è prevista per le affissioni non aventi contenuto commerciale; in tal caso il comune, infatti, può consentire il pagamento diretto presso gli uffici comunali, a condizione che sussistano particolari esigenze organizzative e che la loro motivazione sia compiutamente illustrata nel regolamento comunale. (Si omettono le tabelle) Tale maggiorazione va applicata nei soli comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, nel caso in cui il committente richieda che l’affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti. (Si omettono le tabelle) La maggiorazione si applica, ai sensi dell’art. 3, comma 6, alle sole affissioni di carattere commerciale. (Si omettono le tabelle) 4. Riduzioni ed esenzioni Le riduzioni della tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni, per le quali è stabilito il pagamento pari alla metà, sono disciplinate dall’art. 20 del d.lgs. n. 507 del 1993, che ripropone quasi integralmente le stesse fattispecie agevolative previste, in materia di imposta sulla pubblicità, dall’art. 16. Va brevemente ricordato che a tali fattispecie – che riguardano i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti pubblici territoriali, i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza – vanno aggiunte le fattispecie relative ai manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali che non rientrano nei casi in cui è prevista l’esenzione e quelle relative agli annunci mortuari. Occorre precisare, però, che l’art. 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), ha profondamente innovato la materia. Con l’inserimento, nel corpo del d.lgs. n. 507 del 1993, dell’art. 20-bis, è stato innanzitutto stabilito che i comuni devono riservare il 10 per cento degli spazi totali per l’affissione dei manifesti ai soggetti di cui all’art. 20. In pratica, la nuova norma statuisce che le affissioni che riguardano le fattispecie disciplinate dall’art. 20, effettuate in tali spazi, a cura del soggetto interessato sono esenti dal pagamento del diritto. L’art. 20-bis, inoltre, specifi- ca anche che l’affissione deve avvenire secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 507 e dal regolamento comunale e senza l’obbligo, per l’ente locale, di fornire personale per l’affissione. Ciò vuol dire che è il soggetto interessato che provvede all’affissione e, conseguentemente, poiché il comune non svolge alcun servizio, non deve pretendere alcuna somma a titolo di diritto. In concreto, però, il comune è tenuto a disciplinare lo svolgimento delle affissioni negli spazi previsti dal comma 480, secondo le procedure previste dal d.lgs. n. 507 del 1993 e dal proprio regolamento. Il comma 1-bis dell’art. 20 del d.lgs. n. 507 del 1993, parimenti aggiunto dal comma 480 dell’art. 1, della legge n. 311 del 2004, lascia inalterata l’applicazione della riduzione alla metà del diritto sulle pubbliche affissioni per i manifesti che non vengono affissi negli spazi che il comune deve riservare ai sensi dell’art. 20-bis. Le esenzioni dal diritto sulle pubbliche affissioni, infine, sono disciplinate dall’art. 21 del d.lgs. n. 507 del 1993; in virtù della particolare chiarezza di tali fattispecie, ci si limita alla loro semplice elencazione: • manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell’ambito del proprio territorio; • manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; • manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi; • manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza; • manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative; • ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; • manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. ---------(1) Il diritto dovuto per l’espletamento del servizio è comprensivo sia dell’imposta sulla pubblicità, sia del costo medio del servizio reso, nel senso che si riferisce non solo all’utilizzo degli impianti destinati alle affissioni, ma anche al materiale lavoro di affissione effettuato dal personale comunale. Stampa il documento