STATUTO della Società Operaia di Mutuo Soccorso di PALMI Fondata nel 1876 Discusso ed approvato dall’Assemblea Ordinaria nell’ adunata del 15 Dicembre 2013 e ratificato dall’ Assemblea Straordinaria il 30 marzo 2014 1 Breve sintesi storica Le SOMS sorte in epoca antecedente al 1860 per fornire istruzione ed assistenza agli operai in caso di invalidità al lavoro o disoccupazione, si diffusero rapidamente in tutto il territorio dopo l’unificazione del Regno e dopo che il concetto di previdenza ebbe il sopravvento sulla carità e sulle opere di assistenza. A Palmi, dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia, il sentitissimo concetto di assistenza e mutualità sfociò nella contemporanea istituzione di due Sodalizi: la Società Agricola di Mutuo Soccorso e la Società Operaia di Mutuo Soccorso, entrambe accomunate anche dalla caratteristica di non svolgere attività politica. La S.O.M.S. scelse subito come logo la stretta di due robuste mani, quale simbolo di solidarietà, di fratellanza e di fede, confortata e guidata nello svolgimento della propria attività da uno Statuto che prevedeva, tra le altre cose, l’erogazione dei necessari contributi a quei Soci che, per motivi di malattia, accertata dal medico sociale, non potevano svolgere alcuna attività lavorativa. Ben inserita nel territorio, la S.O.M.S. ha sempre partecipato vivamente alla vita della Città con suggerimenti, proposte e valutazioni, al di là delle scelte politiche dei locali amministratori. Lo spirito di fratellanza, unitamente a quello mutualistico e sociale, considerati come i cardini del principio unitario e di patriottismo, fornì lo spunto, nel lontano 1882, per conferire a Giuseppe Garibaldi la carica di Presidente Onorario del Sodalizio. L’evoluzione dei tempi e l’avvicendarsi dei contesti storici che registravano quasi sempre condizioni economiche risicate, quando non miserevoli, come in occasione dei terremoti del 1894 e 1908, suggerirono di apportare importanti modifiche e aggiornamenti allo Statuto, a partire dall’omologazione fatta dal Tribunale di Palmi nel settembre 1912 e, passando attraverso una ulteriore approvazione dell’Assemblea dei Soci del 1958, fino all’odierna nuova stesura, necessaria per uniformarsi all’art. 23 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori "misure urgenti per la crescita del Paese", varato dal Governo Monti. Negli ultimi anni la S.O.M.S. si è resa artefice di tantissime manifestazioni riguardanti i problemi della Città, come, per esempio, la grande lotta per il mantenimento dell’Ospedale Civile o il convegno sul Femminicidio, in occasione della "Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne 2013", finalizzato a sensibilizzare maggiormente la società civile perché, prendendo coscienza della triste attualità della violenza sulle donne, rafforzi il suo "NO" a tutte le forme di violenza e a tutte le forme di soprusi verso soggetti più deboli. Particolarmente intenso fu il ruolo svolto dall’ultimo Consiglio d’Amministrazione il quale ha portato a compimento il magnifico Monumento al Lavoro che, realizzato dallo scultore Maurizio Carnevali e inaugurato il 30 aprile 2013 dal Sindaco Dott. Giovanni Barone dopo la benedizione impartita dal Vescovo della Diocesi di Palmi, Sua Eccellenza Mons. Francesco Milito, fa bella mostra di sé davanti al Municipio. Degna di nota, inoltre, in occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, l’organizzazione di varie manifestazioni, tutte volte ad esaltare i valori risorgimentali, fornendo l’occasione per meditare su un secolo e mezzo di storia ,durante il quale il Paese è cambiato profondamente, modificando anche i propri modelli di riferimento e offrendo nel contempo motivi di riflessione sulla necessità di costruire una società migliore, "in un clima di concordia, di solidarietà e di pace", come fu successivamente riportato nel libro che racchiude la storia della società nei suoi primi 135 anni di vita. Il Presidente Saverio Saffioti 2 TITOLO I (Pag 5) Denominazione, Sede, Durata e Natura TITOLO II Scopi (Pag.6) TITOLO III Soci (Pag.9) TITOLO IV (Pag.14) Votazioni, Organi della società e Cariche Sociali TITOLO V (Pag.21) Presidente Onorario - Segretario –Tesoriere TITOLO VI (Pag.23) Patrimonio Sociale – Bilancio TITOLO VII (Pag.25) Norme finali – Scioglimento della Società TITOLO VIII (Pag.26) Norme transitorie 3 Monumento dedicato al lavoro, inaugurato il 30 aprile 2013 4 TITOLO I Denominazione, Sede, Durata e Natura Art. 1- Denominazione È costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione “Società Operaia di Mutuo Soccorso ”, in sigla S.O.M.S. Essa venne istituita nel 1876. È regolata dalla L.15 aprile 1886 n. 3818 e s.m. Art. 2- Sede La S.O.M.S. ha la sede legale a Palmi in via C. Battisti n. 39/41. Art. 3 - Durata Essa ha durata illimitata Art. 4- Natura La Società ha carattere mutualistico e solidaristico sia sociale che sanitario. Essa è apolitica e apartitica. Non ha fine di lucro e di speculazione privata e non può svolgere attività d’impresa. Relazione del Presidente Onorario Vincenzo Guerrera all’inaugurazione del Monumento al Lavoro 5 TITOLO II Scopi, Regolamenti e Bandiera Sociale Art. 5 – Scopi 5.1) La Società si ispira ai principi fondanti richiamati all’art. 1 del primo Statuto adottato sin dall’anno 1876. “Allo scopo di migliorare le condizioni morali e materiali della classe lavoratrice, diffondere fra essa, per quanto è possibile, il mutuo soccorso, il sentimento della cooperazione, della moralità, della istruzione e della fratellanza”. Opera nel rispetto della legge istitutiva del 15 aprile 1886, n 3818, raccogliendone ogni sua modifica in senso evolutivo, e della normativa codicistica applicabile, in quanto compatibile con il fenomeno mutualistico, nonché delle leggi speciali, adoperandosi ad eseguire ogni adempimento da essi disciplinato e godendo dell’autonomia patrimoniale perfetta, a norma dell’art. 2518 c.c. 5.2) Si riconosce nei principi della lealtà, dell’amicizia, della fraternità, del lavoro, promuovendo la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori, incrementando la solidarietà umana come ideale e come attività, con facoltà di estendere i benefici ai familiari dei Soci, attraverso lo svolgimento di una o più attività indicate dalla disciplina emanata con l’art. 23 del D.L. 179 del 2012, che sostituisce gli artt. 1 e 2 della Legge 15 aprile 1886 n. 3818 nei limiti delle disponibilità finanziarie e patrimoniali del Sodalizio anche mediante la possibile adozione di strumenti previsti dalla legge. 5.3) In particolare, la Società, interpretando in senso evolutivo i principi radicati nelle proprie storiche radici, si propone lo scopo di organizzare nuove forme di mutualità ed iniziative adeguate al passo con i tempi ed ai modelli sociali in trasformazione e, onde facilitarne l’intento, le “attività complementari” di carattere educativo e culturale saranno esclusivamente dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione di valori mutualistici. 5.4) La Società Operaia di Mutuo Soccorso, ha per scopo mutualistico la solidarietà sociale e sanitaria ed opera a favore dei propri Soci, dei loro familiari conviventi, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica, ancorché non esclusiva, attenzione al settore sanitario. 5.5) La Società Operaia di Mutuo Soccorso, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, si propone, secondo le disponibilità economiche e nei limiti del tetto stabilito annualmente dal Consiglio d’Amministrazione, di svolgere una o più delle seguenti attività: a) erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente; 6 b) erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni; c) erogare servizi di assistenza familiare o contributi economici ai familiari dei soci deceduti, che si trovino in particolare stato di disagio economico; d) erogare contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche; e) promuovere attività nel settore dell’informazione e dell’educazione sanitaria e mutualistica, della formazione professionale, della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e i loro familiari conviventi; f) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci. La Società potrà aprirsi alla società civile al fine di divulgarne gli scopi ed i principî di mutualità con l’intento di incentivare l’attenzione della società civile verso il Sodalizio, sempre nel rispetto della legge n. 3818 del 15 aprile 1886, come modificata. 5.6) Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al D. Lgs 30 dic. 1992 n. 502 e successive modificazioni. Per realizzare quanto previsto ai punti a) b) c) d) e) f) del presente articolo, la S.O.M.S. potrà attivare tutte le iniziative conformi al presente statuto che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio scopo sociale. 5.7) In particolare, a puro titolo semplificativo, sarà possibile: 1) promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a domicilio che presso Ospedali, Case di Cura e di Riposo; 2) costituire Consulte per promuovere e realizzare iniziative nel settore mutualistico; 3) promuovere servizi gratuiti di trasporto, anche tramite ambulanze, di soci e familiari conviventi bisognosi di cure mediche; 4) stipulare accordi: a. - con associazioni e cooperative sociali specializzate nel settore sanitario; b. - con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale; c. con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni del volontariato. 5) incrementare la biblioteca sociale e l’archivio documentale costituito dagli atti della Società sin dal momento della sua fondazione. 7 6) offrire borse di studio e favorire l’accesso all’istruzione dei soci e dei loro familiari conviventi; istituire corsi nel settore assistenziale. 7) curare pubblicazioni; organizzare seminari e campagne di sensibilizzazione e diffusione della solidarietà umana e sociale. 8) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili al conseguimento dello scopo sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge. Art. 6 – Regolamenti interni 6.1) Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell’attività mutualistica sono disciplinati dai regolamenti interni, disposti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Art. 7 – Bandiera sociale 7.1) La S.O.M.S. possiede la Bandiera della Società, con il proprio suggello rappresentato da una stretta di mano, e il Gonfalone. 7.2) Il Gonfalone sarà esposto in chiesa durante il funerale dei soci e la Bandiera sociale sarà esposta a mezz’asta davanti alla Sede sociale. 7.3) La Bandiera sarà inoltre esposta in occasione di particolari ricorrenze civili. La presenza del Gonfalone in manifestazioni pubbliche dovrà sempre essere disposta dalla Presidenza. 150° Anniversario dell’Unità d’Italia 8 TITOLO III Numero, categorie e requisiti dei soci Art. 8 – Soci 8.1) Il numero dei soci è illimitato. 8.2) I soci si distinguono nelle seguenti categorie: a) soci fondatori; b) soci effettivi; c) soci benemeriti; d) soci onorari e) soci sostenitori; a) Sono soci fondatori i primi promotori della Società, compresi nell’elenco allegato al presente Statuto; b) Sono soci effettivi coloro che, sia uomini che donne, sono stati ammessi in quanto in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 9) del presente statuto; inoltre le consorti dei Soci, qualora diventino vedove e non sia intervenuta sentenza di separazione o divorzio, acquisiscono la qualifica di Socio effettivo che apparteneva al marito e, con essa, tutti i doveri e diritti, di cui ai successivi artt. 11) e 12). c) Sono soci benemeriti coloro che saranno nominati tali dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, poiché, in qualsiasi modo e forma, avranno giovato alla Società. Essi sono esenti dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla società, nonché del loculo cimiteriale e dei servizi funerari; d) Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche, italiane e estere che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio di Amministrazione. Essi sono esenti dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Società, nonché del loculo cimiteriale e dei servizi funerari; e) Sono soci sostenitori le persone fisiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per la realizzazione degli scopi sociali. Essi sono esenti dal pagamento della quota sociale, non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e 9 delle assistenze mutualistiche erogate dalla società, nonché del loculo cimiteriale e dei servizi funerari. 8.3) Al pari dei Soci effettivi, i soci benemeriti, onorari e sostenitori possono essere nominati membri dei vari comitati. Art. 9 – Ammissione a socio 9.1) Per essere ammesso a Socio effettivo si richiedono requisiti rispettosi di criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività lavorativa, così individuati: a) Godimento dei diritti civili e politici b) Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 50 anni c) Buona condotta morale e civile attestata dai soci presentatori. d) Non aver riportato condanne definitive per delitto doloso, sempre che non sia intervenuta riabilitazione; e) Essere nato a Palmi o esservi residente. f) Esercitare il mestiere, arte o professione, privata o pubblica, come di seguito indicati, a puro titolo esplicativo: “acconciatore, agente di commercio, agricoltore, antennista, autista, autoferrotranviere, autotrasportatore, barbiere, calderaio, calzolaio, carpentiere, carrozziere, cementista, ceramista, conduttore di macchine operatrici complesse e di mezzi specifici per la manutenzione stradale, costruttore di carrozze, cuoco, disegnatore, decoratore, dolciere, elettricista, esecutore di segnaletica stradale, fabbro, falegname, fisioterapista, floricultore, geometra, gruista, idraulico, infermiere, lattoniere, legatorista, lettighiere, libraio, logopedista, maniscalco, marmista, meccanico, muratore, ombrellaio, operatore cinematografico, orefice, orologiaio, panettiere, perito agrario, perito elettrotecnico, perito industriale, pittore, pizzaiolo, radiotecnico, sarto, scalpellino, scultore, stagnino, stuccatore, tappezziere, tecnico informatico, tecnico radiologo, tintore, tipografo, tornitore, verniciatore”. 9.2) Possono essere ammessi a Socio effettivo anche i figli dei Soci, di età compresa tra i 18 e i 50 anni, i quali pur non esercitando mestieri, arti o professioni come sopra riportato, siano in possesso degli altri requisiti previsti. 9.3) La domanda di ammissione a socio deve essere diretta al Presidente, corredata dall’esplicita dichiarazione di aver preso visione dello statuto e dei regolamenti interni. L’accettazione o il rigetto della richiesta è deliberato dal Consiglio d’Amm.ne e viene comunicato al richiedente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di gg. 15 dalla decisione. 9.4) La domanda di ammissione costituisce accettazione incondizionata dello Statuto e dei regolamenti e impegna al rispetto delle deliberazioni degli organi sociali. 9.5) Il vincolo sociale si costituisce dalla data della delibera del Consiglio di Amministrazione con la quale sia accettata la domanda di 10 ammissione; con tale delibera di ammissione il socio viene iscritto nel libro soci e riceve la tessera sociale, previa alla corresponsione della tassa di ammissione e della quota sociale. Art. 10 – Scioglimento del rapporto sociale 10.1) Lo scioglimento del rapporto sociale - che avviene per decesso, recesso, espulsione o decadenza – determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra socio e Società, e cioè: del diritto ai sussidi, alle prestazioni e alle assistenze mutualistiche, nonché al loculo cimiteriale e ai servizi funerari. 10.2) Decesso In caso di decesso del socio, gli eredi non hanno diritto ad alcun rimborso delle quote sociali e di quanto versato alla società a titolo di tassa di ammissione e di eventuali contributi versati quali erogazioni liberali. 10.3) Recesso dei Soci 10.3.1) Il Socio può recedere dalla Società. 10.3.2) Le dimissioni saranno presentate in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione. 10.3.3) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato un mese prima. 10.3.4) Con il recesso terminano immediatamente i diritti ai sussidi, alle prestazioni e all’assistenza mutualistica, nonché al loculo cimiteriale e ai servizi funerari. 10.3.5) Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali. 10.4) Espulsione dei Soci L'espulsione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio: a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale; b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società; c) che abbia usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Società sussidi e indennità; d) che abbia perso i requisiti previsti per la partecipazione alla società. 10.4.1) La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L’espulsione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci. 11 10.4.2) Il socio espulso non ha diritto al rimborso della tassa di ammissione, delle quote sociali e di eventuali contributi versati, né a qualsiasi quota dei fondi sociali, nonché al loculo cimiteriale e ai servizi funerari. 10.5) Decadenza Il Socio che, indipendentemente se risieda in sede o fuori sede, si renda moroso per oltre sei mesi nel versamento della quota sociale, riceverà un avviso, tramite A.R. tassata, con termine perentorio di gg. 15 per allinearsi coi pagamenti. Se entro tale termine non curerà di mettersi in regola sarà considerato decaduto a tutti gli effetti e perderà, di conseguenza, ogni diritto acquisito, compresi quelli funerari. 10.5.1) Qualora il Socio per ragioni plausibili, dopo la ingiunzione di pagamento non possa sanare la morosità, egli deve, prima della scadenza fissata nell’avviso, presentare al Consiglio domanda di dilazione, motivata. Tale dilazione deve esaurirsi entro il 31 dicembre dell’anno in corso. 10.5.2) Il Socio decaduto per morosità può essere riammesso, ma è tenuto al pagamento degli arretrati, quantificati secondo la quota sociale in vigore al momento della riammissione, a partire dalla data della sua decadenza, sempre che sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9). Art. 11 - Doveri dei Soci 11.1) Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei Regolamenti applicativi e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli organi statutari. 11.2) I Soci effettivi sono tenuti a versare la tassa di ammissione e la quota sociale stabilite annualmente dal Consiglio di Amm.ne. L’unica deroga ammessa, dal pagamento della quota sociale , e solo per un’annualità, è quella riconosciuta da parte del Consiglio a favore del socio che si sia contraddistinto per aver profuso a favore del Sodalizio un particolare impegno lavorativo. 11.3) Anche il socio ammalato ha il dovere di corrispondere la quota sociale. 11.4) Il Socio che vuole intentare una lite contro un altro socio ha il dovere di investire il Collegio dei Probiviri per una composizione amichevole. 11.5) I Soci che avessero lamentele nei confronti di persone che rivestono cariche sociali, hanno il dovere di rivolgersi, per iscritto, al Presidente, il quale darà risposta scritta entro cinque giorni. 11.6) In caso di morte di uno dei Soci, gli altri, in seguito ad invito emesso per tempo dalla Presidenza, hanno il dovere di partecipare ai funerali. Art.12 - Diritti dei Soci 12.1) Tutti i soci effettivi, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato 12 avviato procedimento di espulsione o decadenza, hanno diritto al voto per l’elezione delle cariche sociali, nonché il diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla società, nei termini ed alle condizioni previste dai regolamenti applicativi. 12.1.1) I figli del socio sia maschi che femmine, hanno diritto al loculo cimiteriale fino all’età di anni 18 . Dopo il compimento del 18° anno, potranno diventare Soci effettivi, dietro presentazione di regolare domanda e pur in assenza dei requisiti previsti dall’art. 9) del presente Statuto. 12.1.2 I figli disabili, con invalidità civile al 100%, finché nubili o celibi, hanno diritto al loculo cimiteriale. Perdono altresì il diritto al loculo i figli disabili che per qualsiasi motivo fuoriescano dallo stato di famiglia del Socio. 12.2) Il Socio, sia uomo che donna, qualunque sia la data di iscrizione alla Società, qualora abbia raggiunta l’età di anni 65, sarà denominato “Giubilato” e, pertanto, ha diritto allo sconto del 50% sul pagamento della quota sociale. 12.3) Il Socio che compirà gli anni entro il 30 giugno godrà dello sconto per tutto l’anno in corso; il Socio che compirà i 65 nel secondo semestre beneficerà dello sconto a partire dall’anno successivo. 12.4) Il Socio effettivo che, per meriti particolari, è stato insignito della qualità di Socio Benemerito da parte del Consiglio di Amm.ne e ratificato dall’Assemblea, conserva tutti i diritti e doveri del Socio effettivo. Foto di rito degli intervenuti alle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia 13 TITOLO IV Votazioni, Organi della società e Cariche Sociali Art. 13 - Votazioni 13.1) Venti giorni prima delle elezioni deve essere affisso all’Albo, a cura del Segretario, l’avviso per la presentazione della candidatura a Consigliere. 13.2) Sempre a cura del Segretario, dieci giorni prima delle elezioni, dovrà essere affisso all’albo sociale l’elenco dei candidati. 13.3) Hanno diritto alla candidatura tutti i Soci iscritti nel libro dei Soci Effettivi e per i quali non vi siano motivi ostativi (come dimissioni da cariche, morosità, incompatibilità o altro), purché presentino preventiva regolare domanda indirizzata al Presidente del Consiglio di Amm.ne. 13.4) I candidati devono possedere i requisiti previsti all’art. 9 del presente statuto. 13.5) Il voto andrà espresso mediante l’apposizione sulla scheda di nome e cognome del candidato o del numero corrispondente attribuito. 13.6) Le schede saranno vidimate con il sigillo della Società e firmate da due scrutatori, prima dell’inizio delle votazioni. 13.7) Su ciascuna scheda si indicheranno le preferenze stabilite. 13.8) Verranno eletti consiglieri i Soci che avranno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti verrà eletto il Socio con maggiore anzianità di iscrizione alla Società Art. 14 – Organi e cariche della Società 14.1) Gli Organi della Società sono: L’Assemblea dei Soci Il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Il Comitato dei Sindaci Il Collegio dei Probiviri Le cariche della società sono: Il Vice-Presidente Il Tesoriere Il Presidente Onorario 14.2) Tutte le cariche sono gratuite e revocabili. 14 14.3) Ai Soci che rivestono cariche amministrative è fatto espresso divieto, pena destituzione, di ricoprire incarichi similari in altre Società di Mutuo Soccorso o in altre Associazioni. 14.4) Non possono rivestire cariche amministrative coloro che rivestono cariche istituzionali. 14.5) I Soci che si siano dimessi dalla carica di Amministratore o che abbiano rifiutato la nomina di Consigliere subito dopo l’elezione non potranno ricandidarsi per due legislature. Art. 15 - Assemblea 15.1) L’Assemblea è ordinaria e straordinaria. 15.2) All’Assemblea ordinaria spetta: a) approvare il bilancio; b) eleggere il Consiglio di Amministrazione; c) approvare i regolamenti; d) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla Legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione. 15.3) L’Assemblea straordinaria delibera su: a) modifiche statutarie; b) scioglimento della Società e devoluzione del patrimonio, secondo le norme vigenti in materia e le finalità dello Statuto. c) nomina dei liquidatori e definizione dei relativi poteri. 15.4) hanno diritto al voto in Assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci effettivi. 15.5) Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. In caso di assenza per impedimento effettivamente documentato, il Socio assente, può esercitare il suo diritto di voto, avvalendosi dell’istituto della delega fatta ad un altro Socio. 15.6) L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all’anno e deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. 15.7) L’Assemblea è convocata, oltre che dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio, ogni qualvolta lo si ritiene necessario, su richiesta del collegio Sindacale o da almeno un quinto (1/5) dei soci effettivi. In tale caso la domanda deve essere presentata al Presidente, almeno dieci giorni prima della data richiesta per la convocazione e deve contenere l’oggetto su cui l’Assemblea dovrà deliberare. 15 15.8) La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita mediante lettera consegnata anche a mano a ciascun socio, ovvero con affissione dell’avviso di convocazione nei locali della sede sociale o mediante altri mezzi di diffusione dell’avviso stesso, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 15.9) L’avviso deve contenere l’indicazione della data della riunione, l’ordine del giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso se non a distanza di almeno48 ore. 15.10) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei votanti ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. 15.11) L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 dei votanti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. 15.12) L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente e delibera a maggioranza dei votanti presenti. 15.13) In caso di decisioni attinenti la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti che dovranno essere almeno i 2/3 dei soci votanti. 15.14) Nelle adunanze dell’Assemblea non può essere trattata altra materia fuori di quella contenuta nell’ordine del giorno. 15.14.1) Ogni Socio può presentare mozioni e mozioni d’ordine. Può inoltre presentare, per iscritto, interpellanze che saranno discusse nella prossima adunanza. 15.15) L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio di Amministrazione. 15.16) Il Presidente comunica all’Assemblea ordinaria, prima di procedere alle operazioni di voto, il numero dei consiglieri da eleggere, il numero delle preferenze da attribuire e i componenti del seggio elettorale, fissati dal Consiglio d’Amm.ne. 15.16.1) Il seggio sarà composto da: Presidente di Seggio, Segretario da lui scelto e da tre Scrutatori. 15.16.2) Sia il Presidente che gli Scrutatori sono scelti tra i Soci effettivi o tra i Soci Onorari e Benemeriti. 15.17) Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario. 15.18) Nell’assemblea straordinaria il verbale è redatto dal Notaio. 15.19) L’Assemblea vota, in casi ordinari, per alzata di mano; in quelli di grande interesse sociale, per appello nominale; nei soli casi riguardanti le persone, a schede segrete o a palline bianche e nere. 16 15.20) Il diritto di voto è sospeso, per gli amministratori, nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità; deve, anche, astenersi dal voto il Socio che abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società. 15.21) Alle discussioni della Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, non possono prendere parte o essere presenti i Soci personalmente interessati ad esse. Art. 16 – Il Consiglio di Amministrazione 16.1) Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo. Esso viene eletto dall’Assemblea dei Soci con scrutinio segreto. 16.2) Il Consiglio è composto da 9 a 15 membri eletti tra i Soci effettivi; dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili. 16.3) Il Consiglio indica, nella sua prima riunione, a scheda segreta e nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, che saranno eletti a maggioranza di voti assoluta; mentre gli altri consiglieri a maggioranza relativa. 16.4) Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso, indicato dal Presidente. 16.5) Non possono far parte del Consiglio più di tre persone che esercitano lo stesso mestiere. In caso di concorrenza ha la precedenza il socio con maggiore anzianità di iscrizione. Inoltre non possono far parte del Consiglio membri che siano parenti fra di loro entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado. 16.6) Il Consiglio di Amministrazione indica il Comitato dei Sindaci. 16.7) Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio. 16.8) Il Consiglio di Amministrazione nomina le Commissioni: 1. Cultura e Istruzione 2. Lavoro 3. Mutuo Soccorso e Sanità 4. Commissione per la gestione Cimiteriale. 16.9) Il Consiglio di Amministrazione nomina, per il buon andamento della sala, due responsabili, scelti tra i Consiglieri. 16.10) Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Comitato dei Sindaci. 16.11) La convocazione del Consiglio deve essere comunicata ai soci almeno 3(tre) giorni prima della data stabilita mediante lettera consegnata anche a mano a ciascun socio, ovvero con affissione dell’avviso di convocazione nei locali della sede sociale o mediante altri mezzi di diffusione dell’avviso stesso, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 16.11.1) L’avviso deve contenere l’indicazione della data della riunione, l’ordine del giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda 17 convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso se non a distanza di almeno 48 ore. 16.11.2) Nei casi di urgenza, la convocazione avverrà con le stesse modalità almeno 24 ore prima della riunione. 16.12) Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei suoi componenti e in forma palese. 16.13) Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni. 16.14) Delle riunioni è redatto processo verbale a firma del Presidente e dal Segretario. 16.15) Gli Amministratori investiti di particolari incarichi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate. 16.16) Nelle adunanze Consiliari non può essere trattata altra materia fuori di quella contenuta nell’ordine del giorno. Ogni Consigliere può presentare mozioni e mozioni d’ordine. Può inoltre presentare, per iscritto, interpellanze che saranno discusse nella prossima adunanza. 16.17) Il numero legale in prima convocazione è la metà dei Consiglieri più uno. 16.18) Alle adunanze del Consiglio d’Amm.ne possono assistere i Soci effettivi. Se però, vengono discussi argomenti che riguardano singole persone, sono ammessi i soli Consiglieri. 16.19) I Consiglieri che per quattro volte consecutive, senza giustificato motivo manchino alle ordinarie riunioni del Consiglio, si intendono decaduti dall’ufficio e non potranno ricandidarsi per due legislature. In questo caso il Presidente nominerà per surroga i nuovi Consiglieri, secondo l’ordine di graduatoria formulata all’atto delle elezioni. 16.20) In caso di decadenza di un Consigliere per decesso, per dimissioni o per esclusione, nel termine di un mese deve darsi luogo alla sostituzione. 16.21) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all’Assemblea dei Soci. 16.22) In particolare al Consiglio spetta di: a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; b) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo; c) fissare l’ammontare della quota di iscrizione e della quota sociale e le eventuali modifiche; d) redigere regolamenti interni e regolamenti aggiuntivi definendo le prestazioni mutualistiche anno per anno e l’ammontare delle risorse finanziarie da destinare a tali prestazioni; e) stipulare tutti gli atti e contatti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all’attività ed alla gestione sociale; 18 f) studiare e regolamentare le norme delle attività che implicano modificazioni allo Statuto o che prevedono nuove incombenze da parte della Società e dei suoi organi, da sottoporre a discussione ed approvazione dell’Assemblea; g) depennare i soci nei casi previsti all’art.10 e seguenti; h) convocare l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria con il relativo ordine del giorno; i) indicare il Comitato dei Sindaci; j) indicare il seggio elettorale in seno all’Assemblea. Art.17- Presidente dell’Associazione 17.1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della S.O.M.S. nonché la firma sociale. 17.2) Il Presidente può ricoprire la stessa carica per non più di 4 (quattro) legislature consecutive. 17.3) Al Presidente è affidata la conduzione di tutte le adunanze sociali, il mantenimento dell’ordine e del decoro nelle discussioni. Spetta a lui regolare le deliberazioni, le votazioni, rilasciare tutti i mandati di pagamento e rappresentare la Società sia in giudizio, sia presso le altre autorità, uniformandosi alle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea. 17.4) In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno esercitate dal Vice Presidente. In mancanza ancora del Vice Presidente, assumerà la Presidenza il Consigliere più anziano. 17.5) Il Presidente, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, può disporre del patrimonio sociale, impiegando fondi o ritirando quelli già impiegati. 17.6) I pagamenti andranno fatti mediante assegno, con firma di traenza congiunta del Presidente e del Tesoriere. I pagamenti e i contributi mutualistici e di solidarietà di modesta entità, vanno effettuati in contante, secondo il limite stabilito annualmente dal Consiglio di Amm.ne. I prelievi dal c/c vanno effettuati tramite assegno con firma di traenza congiunta del Presidente e del Tesoriere. 17.7) Il Presidente deve mensilmente esaminare i conti della Società e verificare la cassa. 17.8) Nessun documento scritto da parte del Consigliere o del Socio, può essere letto nel Consiglio o nell’Assemblea senza essere stato prima esaminato dall’Ufficio di Presidenza. 17.9) Le deliberazioni tanto dell’Assemblea quanto del Consiglio d’Amm.ne ed i conti mensili potranno essere visionati dai Soci effettivi, dopo aver formulato regolare richiesta scritta indirizzata al Presidente, il quale dovrà soddisfare la richiesta entro cinque giorni. 19 Art. 18 - Comitato dei Sindaci 18.1) Il Comitato dei Sindaci è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti. I suoi componenti, indicati dal Consiglio d’Amministrazione e ratificati dall’Assemblea, possono essere scelti tra Soci e non Soci. I due Sindaci supplenti subentrano, in ordine di età, qualora si verifichi una vacanza tra i Sindaci effettivi. 18.2) I Sindaci durano in carica 2 (due) anni e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio della carica. 18.3) I sindaci sono rieleggibili per non più di 4 (quattro) legislature. Art. 19 - Compiti dei Sindaci 19.1) I Sindaci possono intervenire alle sedute dell’Assemblea e del Consiglio d’Amministrazione partecipando alla discussione con funzioni consultive e devono: a) esaminare i bilanci annuali della Società e presentare al Consiglio relazione scritta; b) esaminare i registri contabili e sorvegliarne la regolarità; c) verificare la contabilità, quando lo ritengano opportuno, mediante riscontri di cassa; d) vigilare sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dell’esecuzione delle deliberazioni assembleari ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. 19.2) Le deliberazioni del Collegio sindacale sono fedelmente trascritte nel verbale di ciascuna adunanza. Art. 20 - Collegio dei Probiviri 20.1) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri non soci, ratificati dall’Assemblea su indicazione del Consiglio d’Amm.ne 20.2) I Probiviri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili. 20.3) Essi hanno il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci o fra soci e società, riguardanti il rapporto sociale o la gestione mutualistica. 20.4) I Probiviri svolgono la loro attività a titolo gratuito; a loro compete soltanto il rimborso di eventuali spese regolarmente documentate. 20 20.5) Il Collegio dei Probiviri opererà libero da ogni regola procedurale, avendo soltanto l’obbligo di sentire l’interessato, se lo richiede, al fine di eseguire in contraddittorio con il medesimo una disamina degli addebiti. 20.6) La decisione del Collegio dei Probiviri dovrà essere motivata e comunicata all’interessato con Raccomandata A.R.. 20.7) La decisione del Collegio dei Probiviri costituisce l’espressione definitiva della volontà della Società. Presentazione del libro “Storia della SOMS di Palmi”- 30 aprile 2012 TITOLO V Presidente Onorario- Segretario - Tesoriere Art. 21 – Presidente Onorario 21.1) La figura del Presidente Onorario è facoltativa ed è a discrezione del Consiglio di Amministrazione che lo indica e lo propone all’Assemblea per la ratifica. La scelta dovrà essere fatta tra i Soci che si siano contraddistinti per i principi di moralità, di lealtà, di amicizia, di fraternità, nonché per l’osservanza del Presente Statuto. 21 21.2) La carica del Presidente Onorario viene meno per dimissioni, comunicate con lettera raccomandata, o per decesso. 21.3) Egli, figura rappresentativa del Sodalizio e "Punto di riferimento autorevole, quale rappresentante dell'immagine sociale", in deroga speciale a quanto stabilito dall’art. 11.2), non versa la quota sociale, partecipa alle Assemblee ed ai Consigli di Amministrazione con diritto di voto ed ha la facoltà di sensibilizzare e stimolare il Consiglio d’Amm.ne verso le iniziative che ritiene confacenti ai fini dello Statuto della Società. Art. 22 – Segretario 22.1) Il Segretario, nominato dal Presidente tra i soci e i non soci, è responsabile del suo ufficio ed ha i seguenti obblighi: a) redigere i processi verbali delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nonché di quello dei Sindaci; b) custodire e conservare i registri, i documenti e tutto quanto altro appartiene alla Società; c) mantenere la corrispondenza; d) compilare e conservare l’elenco di tutti i Soci per ordine alfabetico; e) predisporre le convocazioni e la loro trasmissione; f) adempiere a tutte le altre incombenze che per fatti speciali la Presidenza crederà delegargli; g) curare l’inventario patrimoniale; h) catalogare e aggiornare la biblioteca sociale; i) curare il registro di carico e scarico dei libri dati in prestito ai Soci. Art. 23– Tesoriere 23.1) Al Tesoriere compete: a) riscuotere la quota di ammissione, le quote sociali e qualunque altro introito rilasciandone quietanza; b) attendere alla contabilità della Società, segnando in apposito registro tutti i mandati di pagamento che verranno rilasciati dalla Presidenza; c) redigere ad ogni fine mese il rendiconto sociale che dalla Presidenza sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio. 22 24° Trofeo podistico Città di Palmi 1° maggio 2013 TITOLO VI Patrimonio Sociale - Bilancio Art. 24 - Patrimonio Sociale 24.1) Il patrimonio sociale è costituito: a) dal fondo sociale formato dalle quote di adesione versate dai soci; b) da contributi dei soci; c) dagli avanzi di gestione di ciascun esercizio, che vanno a costituire riserva indivisibile; d) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri; e) da donazioni ed atti di liberalità, da parte di soci e di terzi, persone fisiche o giuridiche; da proventi di lasciti, da sovvenzioni e da contributi di Enti pubblici e privati sia italiani che stranieri. 24.2) I lasciti e le donazioni che la S.O.M.S. dovesse ricevere per un fine determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale quali fondi destinati, e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore. 24.3) Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci, sia durante l’esistenza della Società che nei casi di scioglimento. 23 24.4) Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale saranno depositate dal Presidente, congiuntamente al Tesoriere, presso un Istituto di Credito locale su C/C intestato alla Società. 24.5) La gestione patrimoniale immobiliare e delle attività di natura sociale, sono dirette a contribuire sul piano delle risorse finanziarie a perseguire finalità istituzionali e/o ridurre gli oneri a carico dei soci per ottenere le relative prestazioni di cui all’art.2 della legge 3818/1886 e succ. modifiche. 24.6) Nelle scelte in ordine all’impiego ed all’amministrazione dei fondi disponibili, va osservata ogni norma e cautela utile ad evitare l’esposizione al rischio di compimento di operazioni speculative. 24.7) La società potrà in particolare destinare parte del proprio patrimonio ad iniziative di solidarietà sociale anche mediante la costituzione di comitati specifici, nominati dal Consiglio d’Amministrazione. Art. 25 - Bilancio 25.1) L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo annuale, sarà depositato in sede a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima dell’Assemblea ordinaria. 25.2) Per l’approvazione, che dovrà avvenire entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio sarà corredato, oltre che dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici, anche dalla relazione del Collegio dei Sindaci. 25.3) Il bilancio preventivo annuale sarà redatto dal Consiglio d’Amministrazione e, accompagnato dalla relazione dei Sindaci, verrà depositato in Segreteria, a disposizione dei Soci, almeno dieci giorni prima dell’Assemblea ordinaria che lo ratificherà, entro il 31 dicembre di ogni anno Delegazione SOMS in visita al Campidoglio - 2011 24 Convegno “Pietra Verde” di Delianuova TITOLO VII Norme finali Art. 26 – Scioglimento della Società 26.1) Nel caso di scioglimento della Società per liquidazione o perdita della natura di Società di Mutuo Soccorso, ovvero, per atto d’Autorità, il patrimonio è devoluto ad altra Società Operaia di Mutuo Soccorso, esistente nella provincia di Reggio Calabria o nella Regione Calabria o, in assenza, ad altra Società Operaia di Mutuo Soccorso nella funzione di istituzione analoga operante nel campo della mutualità, ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, ex articoli 11 e 20 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992. 25 Intitolazione Sala Sociale al Presidente Onorario “Francesco Isola” TITOLO VIII Norme transitorie all’adeguamento dello Statuto di cui all’art. 23 del D. Lgs n. 179 del 18/10/2012 convertito in legge n. 221 del 17/12/2012. Art. 27 - Norme transitorie 27.1) Il Consiglio d’Amministrazione della Società attualmente in carica eserciterà i compiti previsti dallo Statuto fino alla riunione dell’Assemblea dei Soci che verrà convocata, con all’ordine del giorno la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, subito dopo l’approvazione dell’adeguamento del presente Statuto al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. 27.2) Atteso che la frequentazione nei locali della Società è stata estesa negli anni anche a persone che non rivestono la qualità di Socio, procedendo all’individuazione degli stessi si statuisce in via eccezionale che a costoro sia riconosciuto, previa domanda, in ragione della partecipazione pluriennale all’attività ricreativa, culturale e sociale, la qualità di Socio effettivo. Detto riconoscimento, seppur pieno, trova eccezione, per ragioni di evidente equità, nella limitazione del diritto alle onoranze funebri ed alla concessione a titolo precario del loculo cimiteriale per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare. 27.3) Questi nuovi soci avranno la tessera sociale e verseranno il contributo che non usufruirà del beneficio di “Giubilato”, come 26 contemplato all’art. 12.2 dello statuto. Hanno diritto al voto ma non possono ricoprire cariche sociali. 27.4) Considerato che alla data dell’approvazione del presente statuto esiste la figura del Presidente Onorario indicato dal Consiglio di Amm.ne il 27/1/1992 e ratificato dall’Assemblea il 25/05/1992, tale carica si intende confermata con tutte le caratteristiche previste dall’art.21. . “Calata d’ú cippu”- inizio montaggio della Varia 2013 ad opera delle maestranze SOMS 27.5) Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente statuto si farà riferimento alla vigente normativa prevista dal Codice Civile e dalle Leggi Speciali. Palmi 30 marzo 2014 27