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STATUTO
della
Società Operaia di
Mutuo Soccorso
di
PALMI
Fondata nel 1876
Discusso ed approvato dall’Assemblea Ordinaria
nell’ adunata del 15 Dicembre 2013 e ratificato dall’ Assemblea
Straordinaria il 30 marzo 2014
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Breve sintesi storica
Le SOMS sorte in epoca antecedente al 1860 per fornire istruzione ed assistenza agli operai in
caso di invalidità al lavoro o disoccupazione, si diffusero rapidamente in tutto il territorio dopo
l’unificazione del Regno e dopo che il concetto di previdenza ebbe il sopravvento sulla carità e
sulle opere di assistenza.
A Palmi, dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia, il sentitissimo concetto di assistenza e
mutualità sfociò nella contemporanea istituzione di due Sodalizi: la Società Agricola di Mutuo
Soccorso e la Società Operaia di Mutuo Soccorso, entrambe accomunate anche dalla
caratteristica di non svolgere attività politica.
La S.O.M.S. scelse subito come logo la stretta di due robuste mani, quale simbolo di solidarietà,
di fratellanza e di fede, confortata e guidata nello svolgimento della propria attività da uno
Statuto che prevedeva, tra le altre cose, l’erogazione dei necessari contributi a quei Soci che, per
motivi di malattia, accertata dal medico sociale, non potevano svolgere alcuna attività
lavorativa.
Ben inserita nel territorio, la S.O.M.S. ha sempre partecipato vivamente alla vita della Città con
suggerimenti, proposte e valutazioni, al di là delle scelte politiche dei locali amministratori.
Lo spirito di fratellanza, unitamente a quello mutualistico e sociale, considerati come i cardini
del principio unitario e di patriottismo, fornì lo spunto, nel lontano 1882, per conferire a
Giuseppe Garibaldi la carica di Presidente Onorario del Sodalizio.
L’evoluzione dei tempi e l’avvicendarsi dei contesti storici che registravano quasi sempre
condizioni economiche risicate, quando non miserevoli, come in occasione dei terremoti del
1894 e 1908, suggerirono di apportare importanti modifiche e aggiornamenti allo Statuto, a
partire dall’omologazione fatta dal Tribunale di Palmi nel settembre 1912 e, passando attraverso
una ulteriore approvazione dell’Assemblea dei Soci del 1958, fino all’odierna nuova stesura,
necessaria per uniformarsi all’art. 23 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori
"misure urgenti per la crescita del Paese", varato dal Governo Monti.
Negli ultimi anni la S.O.M.S. si è resa artefice di tantissime manifestazioni riguardanti i
problemi della Città, come, per esempio, la grande lotta per il mantenimento dell’Ospedale
Civile o il convegno sul Femminicidio, in occasione della "Giornata Mondiale contro la
Violenza sulle Donne 2013", finalizzato a sensibilizzare maggiormente la società civile perché,
prendendo coscienza della triste attualità della violenza sulle donne, rafforzi il suo "NO" a tutte
le forme di violenza e a tutte le forme di soprusi verso soggetti più deboli.
Particolarmente intenso fu il ruolo svolto dall’ultimo Consiglio d’Amministrazione il quale ha
portato a compimento il magnifico Monumento al Lavoro che, realizzato dallo scultore
Maurizio Carnevali e inaugurato il 30 aprile 2013 dal Sindaco Dott. Giovanni Barone dopo la
benedizione impartita dal Vescovo della Diocesi di Palmi, Sua Eccellenza Mons. Francesco
Milito, fa bella mostra di sé davanti al Municipio.
Degna di nota, inoltre, in occasione della ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
l’organizzazione di varie manifestazioni, tutte volte ad esaltare i valori risorgimentali, fornendo
l’occasione per meditare su un secolo e mezzo di
storia ,durante il quale il Paese è cambiato profondamente, modificando anche i propri modelli
di riferimento e offrendo nel contempo motivi di riflessione sulla necessità di costruire una
società migliore, "in un clima di concordia, di solidarietà e di pace", come fu successivamente
riportato nel libro che racchiude la storia della società nei suoi primi 135 anni di vita.
Il Presidente
Saverio Saffioti
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TITOLO I (Pag 5)
Denominazione, Sede, Durata e Natura
TITOLO II
Scopi
(Pag.6)
TITOLO III
Soci
(Pag.9)
TITOLO IV (Pag.14)
Votazioni, Organi della società e Cariche Sociali
TITOLO V (Pag.21)
Presidente Onorario - Segretario –Tesoriere
TITOLO VI (Pag.23)
Patrimonio Sociale – Bilancio
TITOLO VII (Pag.25)
Norme finali – Scioglimento della Società
TITOLO VIII (Pag.26)
Norme transitorie
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Monumento dedicato al lavoro, inaugurato il 30 aprile 2013
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TITOLO I
Denominazione, Sede, Durata e Natura
Art. 1- Denominazione
È costituita una Società di Mutuo Soccorso con denominazione
“Società Operaia di Mutuo Soccorso ”, in sigla S.O.M.S.
Essa venne istituita nel 1876.
È regolata dalla L.15 aprile 1886 n. 3818 e s.m.
Art. 2- Sede
La S.O.M.S. ha la sede legale a Palmi in via C. Battisti n. 39/41.
Art. 3 - Durata
Essa ha durata illimitata
Art. 4- Natura
La Società ha carattere mutualistico e solidaristico sia sociale che
sanitario. Essa è apolitica e apartitica. Non ha fine di lucro e di
speculazione privata e non può svolgere attività d’impresa.
Relazione del Presidente Onorario Vincenzo Guerrera all’inaugurazione del
Monumento al Lavoro
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TITOLO II
Scopi, Regolamenti e Bandiera Sociale
Art. 5 – Scopi
5.1) La Società si ispira ai principi fondanti richiamati all’art. 1 del
primo Statuto adottato sin dall’anno 1876. “Allo scopo di migliorare le
condizioni morali e materiali della classe lavoratrice, diffondere fra essa,
per quanto è possibile, il mutuo soccorso, il sentimento della cooperazione,
della moralità, della istruzione e della fratellanza”.
Opera nel rispetto della legge istitutiva del 15 aprile 1886, n 3818,
raccogliendone ogni sua modifica in senso evolutivo, e della normativa
codicistica applicabile, in quanto compatibile con il fenomeno
mutualistico, nonché delle leggi speciali, adoperandosi ad eseguire ogni
adempimento da essi disciplinato e godendo dell’autonomia patrimoniale
perfetta, a norma dell’art. 2518 c.c.
5.2) Si riconosce nei principi della lealtà, dell’amicizia, della fraternità,
del lavoro, promuovendo la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori, incrementando la solidarietà umana come ideale e come
attività, con facoltà di estendere i benefici ai familiari dei Soci, attraverso
lo svolgimento di una o più attività indicate dalla disciplina emanata con
l’art. 23 del D.L. 179 del 2012, che sostituisce gli artt. 1 e 2 della Legge 15
aprile 1886 n. 3818 nei limiti delle disponibilità finanziarie e patrimoniali
del Sodalizio anche mediante la possibile adozione di strumenti previsti
dalla legge.
5.3) In particolare, la Società, interpretando in senso evolutivo i
principi radicati nelle proprie storiche radici, si propone lo scopo di
organizzare nuove forme di mutualità ed iniziative adeguate al passo con i
tempi ed ai modelli sociali in trasformazione e, onde facilitarne l’intento,
le “attività complementari” di carattere educativo e culturale saranno
esclusivamente dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di
diffusione di valori mutualistici.
5.4) La Società Operaia di Mutuo Soccorso, ha per scopo mutualistico
la solidarietà sociale e sanitaria ed opera a favore dei propri Soci, dei loro
familiari conviventi, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della
mutualità con specifica, ancorché non esclusiva, attenzione al settore
sanitario.
5.5) La Società Operaia di Mutuo Soccorso, sulla base del principio
costituzionale di sussidiarietà, si propone, secondo le disponibilità
economiche e nei limiti del tetto stabilito annualmente dal Consiglio
d’Amministrazione, di svolgere una o più delle seguenti attività:
a)
erogare trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di
infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità
temporanea o permanente;
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b)
erogare sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la
diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c)
erogare servizi di assistenza familiare o contributi economici ai
familiari dei soci deceduti, che si trovino in particolare stato di disagio
economico;
d)
erogare contributi economici e servizi di assistenza ai soci che si
trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito
dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza
di provvidenze pubbliche;
e)
promuovere
attività
nel
settore
dell’informazione
e
dell’educazione sanitaria e mutualistica, della formazione professionale,
della cultura e del tempo libero, nonché partecipare a tutte le iniziative atte
ad elevare socialmente, culturalmente e fisicamente i soci e i loro familiari
conviventi;
f)
diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami
di solidarietà fra i soci. La Società potrà aprirsi alla società civile al fine
di divulgarne gli scopi ed i principî di mutualità con l’intento di
incentivare l’attenzione della società civile verso il Sodalizio, sempre nel
rispetto della legge n. 3818 del 15 aprile 1886, come modificata.
5.6) Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche
attraverso l’istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al
D. Lgs 30 dic. 1992 n. 502 e successive modificazioni.
Per realizzare quanto previsto ai punti a) b) c) d) e) f) del presente
articolo, la S.O.M.S. potrà attivare tutte le iniziative conformi al presente
statuto che si rendessero necessarie per il conseguimento del proprio
scopo sociale.
5.7) In particolare, a puro titolo semplificativo, sarà possibile:
1)
promuovere servizi sanitari e socio-assistenziali, sia a domicilio
che presso Ospedali, Case di Cura e di Riposo;
2)
costituire Consulte per promuovere e realizzare iniziative nel
settore mutualistico;
3)
promuovere servizi gratuiti di trasporto, anche tramite ambulanze,
di soci e familiari conviventi bisognosi di cure mediche;
4)
stipulare accordi:
a. - con associazioni e cooperative sociali specializzate nel
settore sanitario;
b. - con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati,
centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica
strumentale;
c. con ordini professionali di medici specialistici, centri di
assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni
del volontariato.
5)
incrementare la biblioteca sociale e l’archivio documentale
costituito dagli atti della Società sin dal momento della sua fondazione.
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6)
offrire borse di studio e favorire l’accesso all’istruzione dei soci e
dei loro familiari conviventi; istituire corsi nel settore assistenziale.
7)
curare pubblicazioni; organizzare seminari e campagne di
sensibilizzazione e diffusione della solidarietà umana e sociale.
8)
stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte
le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie utili al conseguimento
dello scopo sociale, avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di
legge.
Art. 6 – Regolamenti interni
6.1) Le regole ed i criteri per lo svolgimento dell’attività mutualistica
sono disciplinati dai regolamenti interni, disposti dal Consiglio di
Amministrazione ed approvati dall’Assemblea ordinaria dei Soci.
Art. 7 – Bandiera sociale
7.1) La S.O.M.S. possiede la Bandiera della Società, con il proprio
suggello rappresentato da una stretta di mano, e il Gonfalone.
7.2) Il Gonfalone sarà esposto in chiesa durante il funerale dei soci e la
Bandiera sociale sarà esposta a mezz’asta davanti alla Sede sociale.
7.3) La Bandiera sarà inoltre esposta in occasione di particolari
ricorrenze civili. La presenza del Gonfalone in manifestazioni pubbliche
dovrà sempre essere disposta dalla Presidenza.
150° Anniversario dell’Unità d’Italia
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TITOLO III
Numero, categorie e requisiti dei soci
Art. 8 – Soci
8.1) Il numero dei soci è illimitato.
8.2) I soci si distinguono nelle seguenti categorie:
a)
soci fondatori;
b)
soci effettivi;
c)
soci benemeriti;
d)
soci onorari
e)
soci sostenitori;
a) Sono soci fondatori i primi promotori della Società, compresi
nell’elenco allegato al presente Statuto;
b) Sono soci effettivi coloro che, sia uomini che donne, sono stati
ammessi in quanto in possesso dei requisiti previsti dal successivo
art. 9) del presente statuto; inoltre le consorti dei Soci, qualora
diventino vedove e non sia intervenuta sentenza di separazione o
divorzio, acquisiscono la qualifica di Socio effettivo che
apparteneva al marito e, con essa, tutti i doveri e diritti, di cui ai
successivi artt. 11) e 12).
c) Sono soci benemeriti coloro che saranno nominati tali
dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di
Amministrazione, poiché, in qualsiasi modo e forma, avranno
giovato alla Società. Essi sono esenti dal pagamento della quota
sociale, non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, né diritto
ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e delle assistenze
mutualistiche erogate dalla società, nonché del loculo cimiteriale
e dei servizi funerari;
d) Sono soci onorari le persone fisiche e giuridiche, italiane e estere
che attraverso la loro adesione possono favorire in modo
rilevante il perseguimento degli scopi della Società Operaia di
Mutuo Soccorso. Sono nominati dall’Assemblea dei Soci su
proposta del Consiglio di Amministrazione. Essi sono esenti dal
pagamento della quota sociale, non hanno diritto all’elettorato
attivo e passivo né diritto ad usufruire dei sussidi, delle
prestazioni e delle assistenze mutualistiche erogate dalla Società,
nonché del loculo cimiteriale e dei servizi funerari;
e) Sono soci sostenitori
le persone fisiche che effettuano
conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per la
realizzazione degli scopi sociali. Essi sono esenti dal pagamento
della quota sociale, non hanno diritto all’elettorato attivo e
passivo, né diritto ad usufruire dei sussidi, delle prestazioni e
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delle assistenze mutualistiche erogate dalla società, nonché del
loculo cimiteriale e dei servizi funerari.
8.3) Al pari dei Soci effettivi, i soci benemeriti, onorari e sostenitori
possono essere nominati membri dei vari comitati.
Art. 9 – Ammissione a socio
9.1) Per essere ammesso a Socio effettivo si richiedono requisiti
rispettosi di criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico
e l’attività lavorativa, così individuati:
a)
Godimento dei diritti civili e politici
b)
Età non inferiore a 18 anni e non superiore a 50 anni
c)
Buona condotta morale e civile attestata dai soci presentatori.
d)
Non aver riportato condanne definitive per delitto doloso, sempre
che non sia intervenuta riabilitazione;
e)
Essere nato a Palmi o esservi residente.
f)
Esercitare il mestiere, arte o professione, privata o pubblica, come
di seguito indicati, a puro titolo esplicativo:
“acconciatore, agente di commercio, agricoltore, antennista, autista,
autoferrotranviere, autotrasportatore, barbiere, calderaio, calzolaio,
carpentiere, carrozziere, cementista, ceramista, conduttore di macchine
operatrici complesse e di mezzi specifici per la manutenzione stradale,
costruttore di carrozze, cuoco, disegnatore, decoratore, dolciere,
elettricista, esecutore di segnaletica stradale, fabbro, falegname,
fisioterapista, floricultore, geometra, gruista, idraulico, infermiere,
lattoniere, legatorista, lettighiere, libraio, logopedista, maniscalco,
marmista, meccanico, muratore, ombrellaio, operatore cinematografico,
orefice, orologiaio, panettiere, perito agrario, perito elettrotecnico, perito
industriale, pittore, pizzaiolo, radiotecnico, sarto, scalpellino, scultore,
stagnino, stuccatore, tappezziere, tecnico informatico, tecnico radiologo,
tintore, tipografo, tornitore, verniciatore”.
9.2) Possono essere ammessi a Socio effettivo anche i figli dei Soci, di
età compresa tra i 18 e i 50 anni, i quali pur non esercitando mestieri, arti
o professioni come sopra riportato, siano in possesso degli altri requisiti
previsti.
9.3) La domanda di ammissione a socio deve essere diretta al
Presidente, corredata dall’esplicita dichiarazione di aver preso visione
dello statuto e dei regolamenti interni. L’accettazione o il rigetto della
richiesta è deliberato dal Consiglio d’Amm.ne e viene comunicato al
richiedente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine
di gg. 15 dalla decisione.
9.4) La domanda di ammissione costituisce accettazione incondizionata
dello Statuto e dei regolamenti e impegna al rispetto delle deliberazioni
degli organi sociali.
9.5) Il vincolo sociale si costituisce dalla data della delibera del
Consiglio di Amministrazione con la quale sia accettata la domanda di
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ammissione; con tale delibera di ammissione il socio viene iscritto nel libro
soci e riceve la tessera sociale, previa alla corresponsione della tassa di
ammissione e della quota sociale.
Art. 10 – Scioglimento del rapporto sociale
10.1) Lo scioglimento del rapporto sociale - che avviene per decesso,
recesso, espulsione o decadenza – determina la risoluzione di diritto dei
rapporti mutualistici in corso fra socio e Società, e cioè: del diritto ai
sussidi, alle prestazioni e alle assistenze mutualistiche, nonché al loculo
cimiteriale e ai servizi funerari.
10.2) Decesso
In caso di decesso del socio, gli eredi non hanno diritto ad alcun
rimborso delle quote sociali e di quanto versato alla società a titolo di
tassa di ammissione e di eventuali contributi versati quali erogazioni
liberali.
10.3) Recesso dei Soci
10.3.1) Il Socio può recedere dalla Società.
10.3.2) Le dimissioni saranno presentate in forma scritta con
raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio di Amministrazione.
10.3.3) Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con
la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato un mese prima.
10.3.4) Con il recesso terminano immediatamente i diritti ai sussidi,
alle prestazioni e all’assistenza mutualistica, nonché al loculo cimiteriale e
ai servizi funerari.
10.3.5) Il socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna
somma da lui versata che fosse affluita ai fondi sociali.
10.4) Espulsione dei Soci
L'espulsione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei
confronti del socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei
regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli
organi sociali, con inadempimenti che non consentano la
prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto sociale;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento
delle quote sociali e nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad
altro titolo verso la società;
c) che abbia usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire
alla Società sussidi e indennità;
d) che abbia perso i requisiti previsti per la partecipazione alla
società.
10.4.1) La delibera di esclusione, debitamente motivata, deve essere
comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
L’espulsione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera
nel libro dei soci.
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10.4.2) Il socio espulso non ha diritto al rimborso della tassa di
ammissione, delle quote sociali e di eventuali contributi versati, né a
qualsiasi quota dei fondi sociali, nonché al loculo cimiteriale e ai servizi
funerari.
10.5) Decadenza
Il Socio che, indipendentemente se risieda in sede o fuori sede, si renda
moroso per oltre sei mesi nel versamento della quota sociale, riceverà un
avviso, tramite A.R. tassata, con termine perentorio di gg. 15 per allinearsi
coi pagamenti. Se entro tale termine non curerà di mettersi in regola sarà
considerato decaduto a tutti gli effetti e perderà, di conseguenza, ogni
diritto acquisito, compresi quelli funerari.
10.5.1) Qualora il Socio per ragioni plausibili, dopo la ingiunzione di
pagamento non possa sanare la morosità, egli deve, prima della scadenza
fissata nell’avviso, presentare al Consiglio domanda di dilazione, motivata.
Tale dilazione deve esaurirsi entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
10.5.2) Il Socio decaduto per morosità può essere riammesso, ma è
tenuto al pagamento degli arretrati, quantificati secondo la quota sociale
in vigore al momento della riammissione, a partire dalla data della sua
decadenza, sempre che sia in possesso dei requisiti previsti dall’art. 9).
Art. 11 - Doveri dei Soci
11.1) Tutti i soci sono tenuti all’osservanza del presente Statuto, dei
Regolamenti applicativi e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli
organi statutari.
11.2) I Soci effettivi sono tenuti a versare la tassa di ammissione e la
quota sociale stabilite annualmente dal Consiglio di Amm.ne.
L’unica deroga ammessa, dal pagamento della quota sociale , e solo
per un’annualità, è quella riconosciuta da parte del Consiglio a favore del
socio che si sia contraddistinto per aver profuso a favore del Sodalizio un
particolare impegno lavorativo.
11.3) Anche il socio ammalato ha il dovere di corrispondere la quota
sociale.
11.4) Il Socio che vuole intentare una lite contro un altro socio ha il
dovere di investire il Collegio dei Probiviri per una composizione
amichevole.
11.5) I Soci che avessero lamentele nei confronti di persone che
rivestono cariche sociali, hanno il dovere di rivolgersi, per iscritto, al
Presidente, il quale darà risposta scritta entro cinque giorni.
11.6) In caso di morte di uno dei Soci, gli altri, in seguito ad invito
emesso per tempo dalla Presidenza, hanno il dovere di partecipare ai
funerali.
Art.12 - Diritti dei Soci
12.1) Tutti i soci effettivi, che siano in regola con i versamenti a
qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato
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avviato procedimento di espulsione o decadenza, hanno diritto al voto per
l’elezione delle cariche sociali, nonché il diritto di partecipare a tutti i
programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla società, nei termini ed
alle condizioni previste dai regolamenti applicativi.
12.1.1) I figli del socio sia maschi che femmine, hanno diritto al loculo
cimiteriale fino all’età di anni 18 . Dopo il compimento del 18° anno,
potranno diventare Soci effettivi, dietro presentazione di regolare
domanda e pur in assenza dei requisiti previsti dall’art. 9) del presente
Statuto.
12.1.2 I figli disabili, con invalidità civile al 100%, finché nubili o celibi,
hanno diritto al loculo cimiteriale. Perdono altresì il diritto al loculo i
figli disabili che per qualsiasi motivo fuoriescano dallo stato di famiglia
del Socio.
12.2) Il Socio, sia uomo che donna, qualunque sia la data di iscrizione
alla Società, qualora abbia raggiunta l’età di anni 65, sarà denominato
“Giubilato” e, pertanto, ha diritto allo sconto del 50% sul pagamento
della quota sociale.
12.3) Il Socio che compirà gli anni entro il 30 giugno godrà dello
sconto per tutto l’anno in corso; il Socio che compirà i 65 nel secondo
semestre beneficerà dello sconto a partire dall’anno successivo.
12.4) Il Socio effettivo che, per meriti particolari, è stato insignito
della qualità di Socio Benemerito da parte del Consiglio di Amm.ne e
ratificato dall’Assemblea, conserva tutti i diritti e doveri del Socio effettivo.
Foto di rito degli intervenuti alle celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia
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TITOLO IV
Votazioni, Organi della società e Cariche Sociali
Art. 13 - Votazioni
13.1) Venti giorni prima delle elezioni deve essere affisso all’Albo, a
cura del Segretario, l’avviso per la presentazione della candidatura a
Consigliere.
13.2) Sempre a cura del Segretario, dieci giorni prima delle elezioni,
dovrà essere affisso all’albo sociale l’elenco dei candidati.
13.3) Hanno diritto alla candidatura tutti i Soci iscritti nel libro dei
Soci Effettivi e per i quali non vi siano motivi ostativi (come dimissioni
da cariche, morosità, incompatibilità o altro), purché presentino
preventiva regolare domanda indirizzata al Presidente del Consiglio di
Amm.ne.
13.4) I candidati devono possedere i requisiti previsti all’art. 9 del
presente statuto.
13.5) Il voto andrà espresso mediante l’apposizione sulla scheda di
nome e cognome del candidato o del numero corrispondente attribuito.
13.6) Le schede saranno vidimate con il sigillo della Società e firmate
da due scrutatori, prima dell’inizio delle votazioni.
13.7) Su ciascuna scheda si indicheranno le preferenze stabilite.
13.8) Verranno eletti consiglieri i Soci che avranno riportato il
maggior numero di preferenze. A parità di voti verrà eletto il Socio con
maggiore anzianità di iscrizione alla Società
Art. 14 – Organi e cariche della Società
14.1) Gli Organi della Società sono:
 L’Assemblea dei Soci
 Il Consiglio di Amministrazione
 Il Presidente
 Il Comitato dei Sindaci
 Il Collegio dei Probiviri
Le cariche della società sono:
 Il Vice-Presidente
 Il Tesoriere
 Il Presidente Onorario
14.2) Tutte le cariche sono gratuite e revocabili.
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14.3) Ai Soci che rivestono cariche amministrative è fatto espresso
divieto, pena destituzione, di ricoprire incarichi similari in altre Società di
Mutuo Soccorso o in altre Associazioni.
14.4) Non possono rivestire cariche amministrative coloro che rivestono
cariche istituzionali.
14.5) I Soci che si siano dimessi dalla carica di Amministratore o che
abbiano rifiutato la nomina di Consigliere subito dopo l’elezione non
potranno ricandidarsi per due legislature.
Art. 15 - Assemblea
15.1) L’Assemblea è ordinaria e straordinaria.
15.2) All’Assemblea ordinaria spetta:
a) approvare il bilancio;
b) eleggere il Consiglio di Amministrazione;
c) approvare i regolamenti;
d) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati
dalla Legge, dallo Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di
Amministrazione.
15.3) L’Assemblea straordinaria delibera su:
a) modifiche statutarie;
b) scioglimento della Società e devoluzione del patrimonio, secondo
le norme vigenti in materia e le finalità dello Statuto.
c) nomina dei liquidatori e definizione dei relativi poteri.
15.4) hanno diritto al voto in Assemblea i soci che risultino iscritti nel
libro dei soci effettivi.
15.5) Ciascun socio ha diritto ad un solo voto. In caso di assenza per
impedimento effettivamente documentato, il Socio assente, può esercitare il
suo diritto di voto, avvalendosi dell’istituto della delega fatta ad un altro
Socio.
15.6) L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno due volte all’anno e
deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
sociale.
15.7)
L’Assemblea è convocata, oltre che dal Presidente, previa
deliberazione del Consiglio, ogni qualvolta lo si ritiene necessario, su
richiesta del collegio Sindacale o da almeno un quinto (1/5) dei soci
effettivi.
In tale caso la domanda deve essere presentata al Presidente, almeno
dieci giorni prima della data richiesta per la convocazione e deve
contenere l’oggetto su cui l’Assemblea dovrà deliberare.
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15.8) La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
deve essere comunicata ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita
mediante lettera consegnata anche a mano a ciascun socio, ovvero con
affissione dell’avviso di convocazione nei locali della sede sociale o
mediante altri mezzi di diffusione dell’avviso stesso, stabiliti dal Consiglio
di Amministrazione.
15.9) L’avviso deve contenere l’indicazione della data della riunione,
l’ordine del giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda
convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso se non a distanza di
almeno48 ore.
15.10) L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente almeno la maggioranza dei votanti ed
in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
15.11) L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima
convocazione quando siano presenti almeno i 2/3 dei votanti e in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
15.12) L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal
Presidente e delibera a maggioranza dei votanti presenti.
15.13) In caso di decisioni attinenti la modifica dello Statuto o lo
scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea Straordinaria, sia in prima
che in seconda convocazione delibera col voto favorevole della
maggioranza dei presenti che dovranno essere almeno i 2/3 dei soci
votanti.
15.14) Nelle adunanze dell’Assemblea non può essere trattata altra
materia fuori di quella contenuta nell’ordine del giorno.
15.14.1) Ogni Socio può presentare mozioni e mozioni d’ordine. Può
inoltre presentare, per iscritto, interpellanze che saranno discusse nella
prossima adunanza.
15.15) L’Assemblea dei Soci elegge il Consiglio di Amministrazione.
15.16) Il Presidente comunica all’Assemblea ordinaria, prima di
procedere alle operazioni di voto, il numero dei consiglieri da eleggere, il
numero delle preferenze da attribuire e i componenti del seggio elettorale,
fissati dal Consiglio d’Amm.ne.
15.16.1) Il seggio sarà composto da: Presidente di Seggio, Segretario da
lui scelto e da tre Scrutatori.
15.16.2) Sia il Presidente che gli Scrutatori sono scelti tra i Soci effettivi
o tra i Soci Onorari e Benemeriti.
15.17) Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal
Presidente e dal Segretario.
15.18) Nell’assemblea straordinaria il verbale è redatto dal Notaio.
15.19) L’Assemblea vota, in casi ordinari, per alzata di mano; in quelli
di grande interesse sociale, per appello nominale; nei soli casi riguardanti
le persone, a schede segrete o a palline bianche e nere.
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15.20) Il diritto di voto è sospeso, per gli amministratori, nelle
deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la
loro responsabilità; deve, anche, astenersi dal voto il Socio che abbia, per
conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.
15.21) Alle discussioni della Assemblea, sia Ordinaria che
Straordinaria, non possono prendere parte o essere presenti i Soci
personalmente interessati ad esse.
Art. 16 – Il Consiglio di Amministrazione
16.1) Il Consiglio di Amministrazione è l’organo esecutivo. Esso viene
eletto dall’Assemblea dei Soci con scrutinio segreto.
16.2) Il Consiglio è composto da 9 a 15 membri eletti tra i Soci effettivi;
dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.
16.3) Il Consiglio indica, nella sua prima riunione, a scheda segreta e
nel proprio ambito, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, che
saranno eletti a maggioranza di voti assoluta; mentre gli altri consiglieri a
maggioranza relativa.
16.4) Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione
possono essere svolte anche da un estraneo al Consiglio stesso, indicato
dal Presidente.
16.5) Non possono far parte del Consiglio più di tre persone che
esercitano lo stesso mestiere. In caso di concorrenza ha la precedenza il
socio con maggiore anzianità di iscrizione. Inoltre non possono far parte
del Consiglio membri che siano parenti fra di loro entro il 3° grado ed
affini entro il 2° grado.
16.6) Il Consiglio di Amministrazione indica il Comitato dei Sindaci.
16.7) Il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica fino
all’insediamento del nuovo Consiglio.
16.8) Il Consiglio di Amministrazione nomina le Commissioni:
1. Cultura e Istruzione
2. Lavoro
3. Mutuo Soccorso e Sanità
4. Commissione per la gestione Cimiteriale.
16.9) Il Consiglio di Amministrazione nomina, per il buon andamento
della sala, due responsabili, scelti tra i Consiglieri.
16.10) Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni qualvolta il
Presidente ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta del Comitato dei
Sindaci.
16.11) La convocazione del Consiglio deve essere comunicata ai soci
almeno 3(tre) giorni prima della data stabilita mediante lettera consegnata
anche a mano a ciascun socio, ovvero con affissione dell’avviso di
convocazione nei locali della sede sociale o mediante altri mezzi di
diffusione dell’avviso stesso, stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
16.11.1) L’avviso deve contenere l’indicazione della data della
riunione, l’ordine del giorno, l’ora e il luogo della prima e della seconda
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convocazione che non potrà essere fissata in ogni caso se non a distanza di
almeno 48 ore.
16.11.2) Nei casi di urgenza, la convocazione avverrà con le stesse
modalità almeno 24 ore prima della riunione.
16.12) Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei
suoi componenti e in forma palese.
16.13) Il Consigliere personalmente interessato nelle questioni che si
discutono deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni.
16.14) Delle riunioni è redatto processo verbale a firma del Presidente
e dal Segretario.
16.15) Gli Amministratori investiti di particolari incarichi hanno diritto
al rimborso delle spese sostenute e regolarmente documentate.
16.16) Nelle adunanze Consiliari non può essere trattata altra materia
fuori di quella contenuta nell’ordine del giorno. Ogni Consigliere può
presentare mozioni e mozioni d’ordine.
Può inoltre presentare, per iscritto, interpellanze che saranno discusse
nella prossima adunanza.
16.17) Il numero legale in prima convocazione è la metà dei Consiglieri
più uno.
16.18) Alle adunanze del Consiglio d’Amm.ne possono assistere i Soci
effettivi.
Se però, vengono discussi argomenti che riguardano singole persone,
sono ammessi i soli Consiglieri.
16.19) I Consiglieri che per quattro volte consecutive, senza giustificato
motivo manchino alle ordinarie riunioni del Consiglio, si intendono
decaduti dall’ufficio e non potranno ricandidarsi per due legislature.
In questo caso il Presidente nominerà per surroga i nuovi Consiglieri,
secondo l’ordine di graduatoria formulata all’atto delle elezioni.
16.20) In caso di decadenza di un Consigliere per decesso, per
dimissioni o per esclusione, nel termine di un mese deve darsi luogo alla
sostituzione.
16.21) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
sia di carattere ordinario che straordinario per la gestione
della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono
riservati all’Assemblea dei Soci.
16.22) In particolare al Consiglio spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere i rendiconti preventivo e consuntivo;
c) fissare l’ammontare della quota di iscrizione e della quota
sociale e le eventuali modifiche;
d) redigere regolamenti interni e regolamenti aggiuntivi definendo le
prestazioni mutualistiche anno per anno e l’ammontare delle
risorse finanziarie da destinare a tali prestazioni;
e) stipulare tutti gli atti e contatti di ogni genere, assumere tutte le
obbligazioni inerenti all’attività ed alla gestione sociale;
18
f) studiare e regolamentare le norme delle attività che implicano
modificazioni allo Statuto o che prevedono nuove incombenze da
parte della Società e dei suoi organi, da sottoporre a discussione
ed approvazione dell’Assemblea;
g) depennare i soci nei casi previsti all’art.10 e seguenti;
h) convocare l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria con il
relativo ordine del giorno;
i) indicare il Comitato dei Sindaci;
j) indicare il seggio elettorale in seno all’Assemblea.
Art.17- Presidente dell’Associazione
17.1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della S.O.M.S. nonché
la firma sociale.
17.2) Il Presidente può ricoprire la stessa carica per non più di 4
(quattro) legislature consecutive.
17.3) Al Presidente è affidata la conduzione di tutte le adunanze sociali,
il mantenimento dell’ordine e del decoro nelle discussioni. Spetta a lui
regolare le deliberazioni, le votazioni, rilasciare tutti i mandati di
pagamento e rappresentare la Società sia in giudizio, sia presso le altre
autorità, uniformandosi alle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea.
17.4) In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni saranno
esercitate dal Vice Presidente. In mancanza ancora del Vice Presidente,
assumerà la Presidenza il Consigliere più anziano.
17.5) Il Presidente, previa approvazione del Consiglio di
Amministrazione, può disporre del patrimonio sociale, impiegando fondi o
ritirando quelli già impiegati.
17.6) I pagamenti andranno fatti mediante assegno, con firma di
traenza congiunta del Presidente e del Tesoriere. I pagamenti e i contributi
mutualistici e di solidarietà di modesta entità, vanno effettuati in contante,
secondo il limite stabilito annualmente dal Consiglio di Amm.ne. I prelievi
dal c/c vanno effettuati tramite assegno con firma di traenza congiunta del
Presidente e del Tesoriere.
17.7) Il Presidente deve mensilmente esaminare i conti della Società e
verificare la cassa.
17.8) Nessun documento scritto da parte del Consigliere o del Socio,
può essere letto nel Consiglio o nell’Assemblea senza essere stato prima
esaminato dall’Ufficio di Presidenza.
17.9) Le deliberazioni tanto dell’Assemblea quanto del Consiglio
d’Amm.ne ed i conti mensili potranno essere visionati dai Soci effettivi,
dopo aver formulato regolare richiesta scritta indirizzata al Presidente, il
quale dovrà soddisfare la richiesta entro cinque giorni.
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Art. 18 - Comitato dei Sindaci
18.1) Il Comitato dei Sindaci è composto da tre Sindaci effettivi e da
due supplenti. I suoi componenti, indicati dal Consiglio d’Amministrazione
e ratificati dall’Assemblea, possono essere scelti tra Soci e non Soci. I due
Sindaci supplenti subentrano, in ordine di età, qualora si verifichi una
vacanza tra i Sindaci effettivi.
18.2) I Sindaci durano in carica 2 (due) anni e scadono alla data
dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al
secondo esercizio della carica.
18.3) I sindaci sono rieleggibili per non più di 4 (quattro) legislature.
Art. 19 - Compiti dei Sindaci
19.1) I Sindaci possono intervenire alle sedute dell’Assemblea e del
Consiglio d’Amministrazione partecipando alla discussione con funzioni
consultive e devono:
a) esaminare i bilanci annuali della Società e presentare al
Consiglio relazione scritta;
b) esaminare i registri contabili e sorvegliarne la regolarità;
c) verificare la contabilità, quando lo ritengano opportuno, mediante
riscontri di cassa;
d) vigilare sull’osservanza delle leggi, dello statuto e dell’esecuzione
delle deliberazioni assembleari ed in particolare sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato
dalla Società e sul suo concreto funzionamento.
19.2) Le deliberazioni del Collegio sindacale sono fedelmente trascritte
nel verbale di ciascuna adunanza.
Art. 20 - Collegio dei Probiviri
20.1) Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri non soci,
ratificati dall’Assemblea su indicazione del Consiglio d’Amm.ne
20.2) I Probiviri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.
20.3) Essi hanno il compito di risolvere eventuali controversie tra i soci
o fra soci e società, riguardanti il rapporto sociale o la gestione
mutualistica.
20.4) I Probiviri
svolgono la loro attività a titolo gratuito; a loro
compete soltanto il rimborso di eventuali spese regolarmente documentate.
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20.5) Il Collegio dei Probiviri opererà libero da ogni regola
procedurale, avendo soltanto l’obbligo di sentire l’interessato, se lo
richiede, al fine di eseguire in contraddittorio con il medesimo una
disamina degli addebiti.
20.6) La decisione del Collegio dei Probiviri dovrà essere motivata e
comunicata all’interessato con Raccomandata A.R..
20.7) La decisione del Collegio dei Probiviri costituisce l’espressione
definitiva della volontà della Società.
Presentazione del libro “Storia della SOMS di Palmi”- 30 aprile 2012
TITOLO V
Presidente Onorario- Segretario - Tesoriere
Art. 21 – Presidente Onorario
21.1) La figura del Presidente Onorario è facoltativa ed è a discrezione
del Consiglio di Amministrazione che lo indica e lo propone all’Assemblea
per la ratifica.
La scelta dovrà essere fatta tra i Soci che si siano contraddistinti per i
principi di moralità, di lealtà, di amicizia, di fraternità, nonché per
l’osservanza del Presente Statuto.
21
21.2) La carica del Presidente Onorario viene meno per dimissioni,
comunicate con lettera raccomandata, o per decesso.
21.3) Egli, figura rappresentativa del Sodalizio e "Punto di riferimento
autorevole, quale rappresentante dell'immagine sociale", in deroga
speciale a quanto stabilito dall’art. 11.2), non versa la quota sociale,
partecipa alle Assemblee ed ai Consigli di Amministrazione con diritto di
voto ed ha la facoltà di sensibilizzare e stimolare il Consiglio d’Amm.ne
verso le iniziative che ritiene confacenti ai fini dello Statuto della Società.
Art. 22 – Segretario
22.1) Il Segretario, nominato dal Presidente tra i soci e i non soci, è
responsabile del suo ufficio ed ha i seguenti obblighi:
a) redigere i processi verbali delle adunanze dell’Assemblea e del
Consiglio di Amministrazione, nonché di quello dei Sindaci;
b) custodire e conservare i registri, i documenti e tutto quanto altro
appartiene alla Società;
c) mantenere la corrispondenza;
d) compilare e conservare l’elenco di tutti i Soci per ordine
alfabetico;
e) predisporre le convocazioni e la loro trasmissione;
f) adempiere a tutte le altre incombenze che per fatti speciali la
Presidenza crederà delegargli;
g) curare l’inventario patrimoniale;
h) catalogare e aggiornare la biblioteca sociale;
i) curare il registro di carico e scarico dei libri dati in prestito ai
Soci.
Art. 23– Tesoriere
23.1) Al Tesoriere compete:
a) riscuotere la quota di ammissione, le quote sociali e qualunque
altro introito rilasciandone quietanza;
b) attendere alla contabilità della Società, segnando in apposito
registro tutti i mandati di pagamento che verranno rilasciati dalla
Presidenza;
c) redigere ad ogni fine mese il rendiconto sociale che dalla
Presidenza sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio.
22
24° Trofeo podistico Città di Palmi 1° maggio 2013
TITOLO VI
Patrimonio Sociale - Bilancio
Art. 24 - Patrimonio Sociale
24.1) Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal fondo sociale formato dalle quote di adesione versate dai soci;
b) da contributi dei soci;
c) dagli avanzi di gestione di ciascun esercizio, che vanno a
costituire riserva indivisibile;
d) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituiti a
copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
e) da donazioni ed atti di liberalità, da parte di soci e di terzi,
persone fisiche o giuridiche; da proventi di lasciti, da sovvenzioni
e da contributi di Enti pubblici e privati sia italiani che stranieri.
24.2) I lasciti e le donazioni che la S.O.M.S. dovesse ricevere per un fine
determinato, dovranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale quali
fondi destinati, e le rendite da essi derivanti dovranno essere erogate in
conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.
24.3) Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci, sia durante
l’esistenza della Società che nei casi di scioglimento.
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24.4) Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale saranno
depositate dal Presidente, congiuntamente al Tesoriere, presso un Istituto
di Credito locale su C/C intestato alla Società.
24.5) La gestione patrimoniale immobiliare e delle attività di natura
sociale, sono dirette a contribuire sul piano delle risorse finanziarie a
perseguire finalità istituzionali e/o ridurre gli oneri a carico dei soci per
ottenere le relative prestazioni di cui all’art.2 della legge 3818/1886 e
succ. modifiche.
24.6) Nelle scelte in ordine all’impiego ed all’amministrazione dei fondi
disponibili, va osservata ogni norma e cautela utile ad evitare l’esposizione
al rischio di compimento di operazioni speculative.
24.7) La società potrà in particolare destinare parte del proprio
patrimonio ad iniziative di solidarietà sociale anche mediante la
costituzione
di
comitati
specifici,
nominati
dal
Consiglio
d’Amministrazione.
Art. 25 - Bilancio
25.1) L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo annuale, sarà depositato in sede a disposizione dei
soci almeno dieci giorni prima dell’Assemblea ordinaria.
25.2) Per l’approvazione, che dovrà avvenire entro 4 mesi dalla
chiusura dell’esercizio sociale, il bilancio sarà corredato, oltre che dalla
relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione
sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici, anche dalla relazione
del Collegio dei Sindaci.
25.3) Il bilancio preventivo annuale sarà redatto dal Consiglio
d’Amministrazione e, accompagnato dalla relazione dei Sindaci, verrà
depositato in Segreteria, a disposizione dei Soci, almeno dieci giorni prima
dell’Assemblea ordinaria che lo ratificherà, entro il 31 dicembre di ogni
anno
Delegazione SOMS in visita al Campidoglio - 2011
24
Convegno “Pietra Verde” di Delianuova
TITOLO VII
Norme finali
Art. 26 – Scioglimento della Società
26.1) Nel caso di scioglimento della Società per liquidazione o perdita
della natura di Società di Mutuo Soccorso, ovvero, per atto d’Autorità, il
patrimonio è devoluto ad altra Società Operaia di Mutuo Soccorso,
esistente nella provincia di Reggio Calabria o nella Regione Calabria o,
in assenza, ad altra Società Operaia di Mutuo Soccorso nella funzione di
istituzione analoga operante nel campo della mutualità, ovvero ad uno dei
Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato, ex
articoli 11 e 20 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992.
25
Intitolazione Sala Sociale al Presidente Onorario “Francesco Isola”
TITOLO VIII
Norme transitorie all’adeguamento dello Statuto di cui all’art. 23 del D.
Lgs n. 179 del 18/10/2012 convertito in legge n. 221 del 17/12/2012.
Art. 27 - Norme transitorie
27.1) Il Consiglio d’Amministrazione della Società attualmente in carica
eserciterà i compiti previsti dallo Statuto fino alla riunione dell’Assemblea
dei Soci che verrà convocata, con all’ordine del giorno la nomina del
nuovo Consiglio di Amministrazione, subito dopo l’approvazione
dell’adeguamento del presente Statuto al decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale
19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17
dicembre 2012, n. 221.
27.2) Atteso che la frequentazione nei locali della Società è stata estesa
negli anni anche a persone che non rivestono la qualità di Socio,
procedendo all’individuazione degli stessi si statuisce in via eccezionale
che a costoro sia riconosciuto, previa domanda, in ragione della
partecipazione pluriennale all’attività ricreativa, culturale e sociale, la
qualità di Socio effettivo. Detto riconoscimento, seppur pieno, trova
eccezione, per ragioni di evidente equità, nella limitazione del diritto alle
onoranze funebri ed alla concessione a titolo precario del loculo
cimiteriale per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare.
27.3) Questi nuovi soci avranno la tessera sociale e verseranno il
contributo che non usufruirà del beneficio di “Giubilato”, come
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contemplato all’art. 12.2 dello statuto. Hanno diritto al voto ma non
possono ricoprire cariche sociali.
27.4) Considerato che alla data dell’approvazione del presente statuto
esiste la figura del Presidente Onorario indicato dal Consiglio di Amm.ne
il 27/1/1992 e ratificato dall’Assemblea il 25/05/1992, tale carica si
intende confermata con tutte le caratteristiche previste dall’art.21.
.
“Calata d’ú cippu”- inizio montaggio della Varia 2013 ad opera delle maestranze SOMS
27.5) Per tutto quanto non previsto specificatamente nel presente statuto
si farà riferimento alla vigente normativa prevista dal Codice Civile e dalle
Leggi Speciali.
Palmi 30 marzo 2014
27