Trasformazione societaria semplificata la stima

Decreto Competitività: trasformazione societaria,
semplificata la stima
Decreto Competitività: trasformazione societaria, semplificata la
stima
Il D.L. 91/2014, il c.d. “Decreto Competitività”, oggi convertito con la Legge 116/2014, apporta diverse
modifiche al diritto societario e interviene anche sui criteri di stima del capitale di una società di persone,
nel caso di sua trasformazione in una società per azioni (s.p.a.) o in una società in accomandita per azioni
(s.a.p.a.), attraverso l'applicabilità delle procedure di stima più snelle previste dall'art. 2343 ter del Codice
Civile.
Perchè la stima
1
Ciò che conta maggiormente in una società di persone è sicuramente il “capitale umano”, rispetto alla
centralità del capitale vero e proprio, che assume, invece, grande rilevanza nelle società di capitali (s.r.l.,
s.p.a. e s.a.p.a), in quanto rappresenta una garanzia per i terzi e per i creditori in modo particolare.
Ne consegue, dunque, che, quando una società di persone intende trasformarsi in una società di capitali, è
necessario che il suo patrimonio venga stimato, così che quanto riportato in bilancio nella posta Capitale
Sociale, non sia inferiore al minimo previsto per legge e, sopratutto, sia effettivo.
Prima del D.L. 91/2014
Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione doveva essere determinato sulla stima degli
elementi dell'attivo e del passivo, risultanti da una relazione redatta in base all'art.. 2343 c.c., se la società
si trasformava in una s.p.a., o in una s.a.p.a., ovvero, in base all'art. 2465 c.c., se la società assumeva le vesti
di una s.r.l..
In tutti i due casi era (e lo è ancora oggi) necessario nominare un esperto che procedeva alla stima, con la
grande differenza, però, che in caso di s.r.l., l'esperto era scelto dalla stessa società, invece, per le società
azionarie, la scelta era di competenza del Tribunale, nel cui circondario aveva sede la società.
Questa differenza trova giustificazione nella circostanza che le società azionarie hanno una potenziale
propensione a rivolgersi al mercato dei capitali, rispetto alle s.r.l.
Di certo, il sistema previsto dall'art. 2465 c.c., è più snello, riduce i tempi, poiché non è necessario
presentare alcuna istanza in Tribunale e, soprattutto è meno costoso, poiché, nella gran parte dei casi,
l'esperto nominato dal Tribunale ha un costo maggiore, rispetto a quello nominato dalla società.
Dopo il D.L. 91/2014
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semplificata la stima
La novella legislativa ha, quindi, introdotto la possibilità di procedere alla stima del capitale sociale, in
alternativa alla perizia giurata, mediante i criteri e le modalità alternative descritti nell'art. 2343-ter c.c.,
vale a dire:
1) mediante la media dei prezzi dell'ultimo semestre, se ad essere stimati sono dei valori mobiliari o
strumenti del mercato, il cui valore è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati
negoziati su uno o più mercati regolamentati;
2) mediante ricorso al criterio del fair value, iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente, sottoposto a
revisione e senza che siano stati espressi rilievi, se oggetto della stima sono beni in natura o crediti;
3) mediante al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre 6 mesi alla
trasformazione e conforme ai principi ed ai criteri generali riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto
della cessione, a condizione che essa sia stata redatta da un esperto indipendente, dotato di adeguata e
comprovata professionalità.
Nella pratica, l'unico modo alternativo alla stima disciplinata dall'art. 2343 c.c., applicabile alla
trasformazione di una società di persone, è rappresentato dall'utilizzo di una perizia già predisposta per
altri fini. Basti pensare, infatti, che “difficilmente” una società di persone è sottoposta a revisione contabile!
Punti critici
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a) Se l'intento del Legislatore è quello di facilitare l'ingresso di nuove società azionarie sul mercato, non ha
colto nel segno.
Il ricorso ad una perizia già predisposta, snellisce sicuramente l'iter rispetto al necessario ricorso al
Tribunale, ma dubito che le società di persone siano solite sottoporre il loro patrimonio a stima, se non per
costituirsi (oggi), un grimaldello per bypassare l'art. 2343 c.c..
b) La formulazione dell'art. 2500 ter c.c. è infelice nel richiamo alle norme contenute negli artt. 2343 e
2343 ter c.c., e questo provocherà non pochi problemi pratici, nel caso in cui si opti per i sistemi di
valutazione alternativi all'esperto nominato dal tribunale (art. 2343 c.c.).
L'art. 2500 ter c.c., infatti, mentre fa esplicito riferimento e rinvio al secondo, terzo e quarto comma
dell'art. 2343 c.c., in materia di responsabilità dell'esperto e del procedimento di verifica della stima da
parte dell'organo amministrativo, non contiene alcun rinvio alle analoghe norme, contenute negli artt. 2343
ter e quater c.c., e, quindi, non applicabili in caso il patrimonio societario sia stato valutato nei modi
alternativi di cui all'art. 2343 ter c.c..
Cosa potrà comportare? .. che “l'esperto indipendente” non risponderà mai in caso di sua responsabilità?
… le norme in questione potranno essere applicate ugualmente in via analogica? (ne dubito)
Come al solito … staremo a vedere!!
Avvocato Gennaro Marasciuolo
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Questo post è stato pubblicato il 19 settembre 2014
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