REGISTRO DELLE IMPRESE OFFERTA DI AZIONI IN OPZIONE 1/2006 febbraio 2006 www.an.camcom.it PREMESSA .........................................................................................................................................3 1. OFFERTA DI AZIONI IN OPZIONE (ART. 2441 C.C)............................................................3 1. OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (ART. 2441 C.C)................3 PREMESSA “Per diritti e bolli vedi la sezione DIRITTI – BOLLI – COSTI” “ Per le modalità di predisposizione, firma, spedizione della pratica telematica e degli allegati vedi la sezione GUIDA E SOFTWARE DELLA PRATICA TELEMATICA “ 1. OFFERTA DI AZIONI IN OPZIONE (ART. 2441 C.C) Vedi il capitolo successivo 1. OFFERTA IN OPZIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI (ART. 2441 C.C) Le predette operazioni riguardano solo le SPA e non le SRL. Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle azioni possedute e agli obbligazionisti convertibili in base al rapporto di cambio. L’offerta di opzione deve essere depositata presso l’ufficio del registro delle imprese; il termine per esercitare tale diritto deve essere di almeno 30 giorni, che decorrono dalla iscrizione al RI. Sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali per le spa quotate in mercati regolamentati. La legge prevede espressamente quando e in che misura il diritto di opzione può essere escluso o limitato. In relazione al deposito dell’avviso di opzione, possono presentarsi due casi 1) il diritto d’opzione viene disciplinato direttamente nell’ambito della relativa deliberazione. Es. - DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE o DI EMISSIONE DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE – l’assemblea straordinaria o l’organo amministrativo (se delegato ai sensi dell’art. 2443 c.c.) stabilisce già le modalità di esercizio del diritto d’opzione. Il notaio che deposita la delibera presenta contestualmente anche l’avviso di opzione, inserendone il testo saliente nelle note di fedra. La pratica è unica. 2) il diritto di opzione viene disciplinato in fase diversa dalla relativa deliberazione. Es: l’assemblea delibera l’aumento del capitale sociale, DELEGANDO L’ORGANO AMMINISTRATIVO A STABILIRE LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO D’OPZIONE. Gli amministratori offrono in opzione le quote del socio recedente (art. 2437 quater). L’amministratore DEVE PRESENTARE una pratica a sé, per il deposito dell’avviso di opzione. TERMINE: nessuno Modello S2 informatico (codice forma atto C - codice atto A99 -data atto: data dell’avviso) Modello NOTE: nel riquadro della macchina da scrivere inserire il testo dell’avviso ALLEGATI: è possibile allegare copia dell’avviso di opzione