UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE - SEDE DI PIACENZA QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE La legge generale sulla libertà religiosa Disegni e dibattiti parlamentari Laura De Gregorio Quaderno 4, 2012 © Tutti i diritti riservati all’Autore Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta senza il preventivo assenso dell’Autore e dell’Editore. Edizioni Libellula Via Roma, 73 73039 Tricase (LE) Italy Tel./Fax +39/0833.772652 isbn: 978 88 67 35 0124 INDICE Premessa Antonio G. Chizzoniti p. 5 Legge «generale» sulla libertà religiosa, intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, legislazione sui culti ammessi: le criticità del diritto ecclesiastico all’inizio del nuovo millennio Laura De Gregorio p. 7 Schede di approfondimento 1 Diritto di libertà di coscienza e di religione p. 57 2 Principio di laicità p. 65 3 Divieto di discriminazioni p. 67 4 Educazione e istruzione dei figli minori p. 70 5 Obiezione di coscienza p. 72 6 Assistenza spirituale p. 74 7 Libertà religiosa nel luogo di lavoro p. 81 8 Prescrizioni alimentari p. 83 9 Ministri di culto p. 86 10 Matrimonio p. 93 11 Scuola p. 107 12 Edilizia di culto p. 110 13 Tutela dei dati personali di natura religiosa p. 114 14 Festività religiose p. 117 15 Simboli religiosi p. 119 16 Confessioni religiose p. 122 17 Esequie p. 136 18 Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto p. 140 19 Questue e altre forme di finanziamento p. 142 20 Regime tributario e civile p. 147 21 Stipulazione di intese p. 150 22 Tutela penale p. 165 23 Diritto di accesso ai sistemi di informazione pubblica radiotelevisiva p. 169 24 Normativa applicabile p. 171 Appendice Legge 24 giugno 1929, n. 1159 – Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi p. 177 Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 – Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato p. 179 Premessa Quale sia il momento migliore e la modalità maggiormente efficace per ripensare l’assetto legislativo di un determinato settore della società non è domanda di poco conto. Si consideri l’esperienza, non facilmente ripetibile, della nascita dell’ordinamento dello Stato Città del Vaticano modellato e disegnato dall’ebreo Federico Cammeo in circa quattro mesi. Nella normalità delle situazioni, tra l’altro, le variabili da dover tenere in considerazione si sprecano: l’eredità della normativa precedente, il sistema di creazione delle leggi, le spinte lobbystiche, la volontà e/o la capacità di saper esprimere, da parte del legislatore, un indirizzo politico chiaro e lineare… e si potrebbe continuare ricordando, non ultima, la richiesta da parte della società civile di un cambiamento. L’esperienza vissuta negli ultimi trent’anni dal nostro ordinamento giuridico, relativamente all’aggiornamento di quel suo settore che raggruppa le norme poste a tutela della libertà religiosa e quelle finalizzate a regolare i rapporti dello Stato con le confessioni religiose, comunemente conosciuto come «diritto ecclesiastico», non è stata immune da queste dinamiche, anzi può essere proposta come un esempio evidente dell’intreccio di tali criticità. La stagione di rinnovamento delle fonti del diritto ecclesiastico avviata nel 1984, con la firma dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1929, e proseguita con la sottoscrizione delle prime intese con alcune delle principali confessioni religiose presenti nel nostro paese, al culmine del suo sviluppo ha espresso, in modo evidente, i limiti di un sistema non del tutto adeguato alla gestione di un pluralismo religioso ampio e articolato. Il lavoro proposto da Laura De Gregorio, che si colloca nell’ambito di un progetto di ricerca sugli «Strumenti di governo delle diversità religiose» da me diretto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza, prende avvio dalla constatazione, propria di parte della dottrina e delle forze politiche, della difficoltà di proseguire in una serie infinita di accordi ed intese, accompagnata dalla convinzione che possa essere utile, se non necessario, un superamento della legge n. 1159 del 1929 («sui culti ammessi») che ancora oggi regola, con le parti non ritenute contrarie alla nostra Costituzione, l’esercizio della libertà religiosa di quelle confessioni che non hanno voluto o potuto giungere alla sottoscrizione di una intesa con lo Stato. Prendendo spunto dal primo disegno di legge generale sulla libertà religiosa di origine governativa del 1990, il lavoro ricostruisce, con una metodologia innovativa, il susseguirsi di tutti i progetti legislativi proposti in materia, attraverso la predisposizione di tabelle e tavole sinottiche che, in un articolato confronto con i contenuti degli accordi ed intese attualmente in vigore, ne pongono in evidenza similitudini e divergenze quanto a struttura, formulazione e contenuti. Il volume, oltre a proporsi quale indispensabile strumento di analisi, offre, anche attraverso le riflessioni del saggio introduttivo, numerosi spunti originali per una più efficace soluzione dell’ancora irrisolta questione della predisposizione di una «Legge generale sulla libertà religiosa». Antonio G. Chizzoniti Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche 5 Legge «generale» sulla libertà religiosa, intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, legislazione sui culti ammessi: le criticità del diritto ecclesiastico all’inizio del nuovo millennio SOMMARIO: 1. Dai «culti ammessi» alle «confessioni religiose»: un percorso ancora incompiuto. 1.1. La legge n. 1159 del 1929 e la condizione giuridica dei culti ammessi nell’Italia dei Patti Lateranensi. 1.2. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica e l’entrata in vigore della Costituzione del 1948. 1.3. La stipula della prime intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione e la crisi della «legge sui culti ammessi». 2. Progetti di legge sulla libertà religiosa e intese: un primo tentativo di comprensione della situazione attuale. 2.1. Dal disegno di legge del 1990 alla proposta n. 3613 del 2010. 2.2. Intese approvate con legge e intese prive di legge di approvazione: l’attuazione incompleta dell’art. 8, 3° comma della Costituzione. 3. Il dibattito parlamentare. 4. Le prospettive future. 1. Dai «culti ammessi» alle «confessioni religiose»: un percorso ancora incompiuto. 1.1. La legge n. 1159 del 1929 e la condizione giuridica dei culti ammessi nell’Italia dei Patti Lateranensi. Era parso coerente al legislatore del 1929, una volta risolta la «Questione romana» con la stipula dei Patti Lateranensi, stemperare quel «senso di viva apprensione e preoccupazione per il trattamento che sarebbe stato fatto dallo Stato ai culti acattolici»1 che si era manifestato negli ambienti delle minoranze religiose italiane all’indomani della firma dell’11 febbraio. Si trattava, cioè, di garantire che se «nel Concordato si assicura alla chiesa Cattolica il libero esercizio del suo potere spirituale e le si conferisce altresì una posizione di speciale prestigio in relazione al fatto che la religione cattolica è la religione ufficiale dello Stato, […] la piena libertà dell’esercizio degli altri culti ammessi nello Stato e la uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, qualunque sia la religione che essi professino, non è e non poteva essere minimamente toccata»2. A questo provvedeva la legge 24 giugno 1929, n. 1159 «detta giustamente – scrive Piacentini – la Magna Charta della libertà religiosa in Italia»3. Nei suoi quattordici articoli tale legge non solo veniva a «riconsacrare principi fondamentali nel nostro diritto pubblico che già esistevano nella nostra legislazione e nella nostra prassi amministrativa»4, ma lo faceva «in stretta connessione con i Patti Lateranensi che, a torto, erano stati considerati, in un primo momento, come lesivi di detti principi»5. Disponendo all’art. 4 che «la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari», all’art. 5 che «la discussione in materia religiosa è pienamente libera» e all’art. 6 che «i genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche»; precisando contenuti e limiti per l’erezione degli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato (art. 2) e per le nomine dei rispettivi ministri di culto (art. 3); disciplinando, 1 M. PIACENTINI, I culti ammessi nello Stato italiano, Milano, Hoepli, 1934, p. 34. Relazione del capo del Governo di presentazione dei Patti Lateranensi alla Camera, in Ibidem, pp. 5-6. 3 M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p. 31. In proposito anche O. GIACCHI, La legislazione italiana sui culti ammessi, Milano, Vita e Pensiero, 1934. Tra i primi commenti alla legge n. 1159 del 1929, oltre ai lavori di Piacentini e Giacchi, anche R. JACUZIO, Autonomia nazionale delle chiese e delle comunità religiose acattoliche esistenti nel territorio del regno, Milano, Popolo d’Italia, 1929; C. MAGNI, Intorno al nuovo diritto dei culti acattolici ammessi in Italia, Sassari, Gallizzi, 1931; A.C. JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico dello stato italiano, Città di Castello, Società Anonima Tipografica «Leonardo da Vinci», 1933, (in particolare il capitolo VIII, I culti ammessi, pp. 349-367); U. DELLA SETA, La legge fondamentale sui Culti ammessi. (Valutazione etica), Modena, Guanda, 1937; A. BERTOLA, Ammissione e riconoscimento dei culti acattolici, Padova, Cedam, 1939. 4 M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p. 31. 5 Ibidem, pp. 31-32. 2 5 7 infine6, l’istituto del matrimonio celebrato «davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3» (artt. 7-12), quella legge, insieme al successivo regio decreto 28 febbraio 1930, n. 2897, contenente le norme per l’attuazione, «sembrava assicurare», in sostanza, l’equiparazione di fatto quasi completa tra la religione cattolica e gli altri culti «ammessi nel Regno» che «non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume»8. Tanto è vero che se «qualche perplessità […] si era verificata nei primi momenti [questa] è stata subito superata. […] Gli stessi acattolici – annota sempre Piacentini – sentono che tutte le loro legittime aspirazioni sono state soddisfatte e che nella legge se la stessa continuerà ad essere applicata con fermezza con equità e spirito di giustizia c’è sempre la norma che consente il pieno soddisfacimento del loro sentimento religioso»9. Dunque, senza arrivare al «miraggio dell’unità della fede religiosa»10, senza giungere a «costruire in un armonico e coerente sistema unitario il nostro diritto ecclesiastico o dei culti»11, 6 Come specificato nel testo, la legge si compone di quattordici articoli. Oltre a quelli citati si segnalano: l’art. 1 («Sono ammessi nel Regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero») e le norme transitorie di cui agli artt. 13 («Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale») e 14 («Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l’attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici»). Ancora sulla legge n. 1159 del 1929 vedi D. BARILLARO, Considerazioni preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, Milano, Giuffré, 1968, particolarmente pp. 51-63. 7 Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, rubricato: «Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato» si componeva, nella sua formulazione originale, di ventinove articoli. In esso sono in particolare specificate le disposizioni «per l’esercizio pubblico dei culti ammessi nel Regno» (arttt. 1-2) e quelle sui ministri di culto (artt. 3-9 e 20-22), sull’«erezione in ente morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato» (artt. 10-19), sull’«istruzione religiosa nelle scuole pubbliche» (art. 23) e sull’autorizzazione, «quando il numero degli alunni lo giustifichi», ad «aprire per i fedeli del rispettivo culto, scuole elementari» (art. 24) e, infine, sul matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto diverso dalla religione dello Stato (artt. 25-28). Norma transitoria e conclusiva, l’art. 29. Tra i primi commenti, oltre ai lavori già indicati di Piacentini e Giacchi e ai contributi segnalati nelle note 3 e 6, si veda anche M. FALCO, Il nuovo decreto sui «Culti ammessi», in Israel, 25 aprile 1930. 8 Art. 1, legge n. 1159 del 1929. 9 M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., pp. 12-13. Nota in proposito Long che «la soddisfazione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica per la legge del 1929 si basava anche sul favore dei loro organi rappresentativi per l’assetto verticistico che veniva imposto alle confessioni stesse. Tra la fine del secolo e la prima guerra mondiale alcune di esse avevano affrontato scissioni o aspri dibattiti interni; la nuova legge consentiva il controllo – da parte dello Stato, ma anche degli organi della confessione – sulla creazione di nuovi enti e sull’“accreditamento” dei ministri di culto. A parte queste considerazioni, il favore espresso alla legge sui culti ammessi era frutto di un atteggiamento politico, volto a manifestare fedeltà al regime e possibilmente ad influire sull’attuazione della legge. Si spiega così la soddisfazione espressa praticamente da tutte le confessioni interessate, pur se non risulta che, anche per la velocità con cui venne elaborata, la legge sui culti ammessi sia stata in qualche modo “negoziata” con esse». Cfr. G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 24. 10 M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p. 26. 11 C. MAGNI, Intorno al nuovo diritto dei culti acattolici ammessi in Italia, in Studi sassaresi, 1931, p. 10. Interessante è l’analisi condotta dall’autore volta a dimostrare che in Italia, anche prima del 1929, la parità dei vari culti «non fu attuata nel nostro diritto in base ad un concetto assoluto». Quanto alla situazione successiva ai Patti Lateranensi, così si esprime Magni: «Vi sono nel nostro ordinamento giuridico positivo due principii fondamentali affermati esplicitamente che nascono in realtà da concetti teorici antitetici. L’uno è il principio della libertà religiosa […]. L’altro principio è invece quello confessionistico […]. Ora si domanda, in sede di interpretazione del diritto vigente e nei casi nei quali la legge tace, quale dei due principii avrà la prevalenza sull’altro? Quale dei due è principale, fondamentale riguardo all’altro? In secondo luogo ci si può domandare: forse il nostro sistema è scomponibile in diverse branche sicché mentre un principio domina una data branca del sistema del nostro diritto ecclesiastico, l’altro principio ne domina un’altra?». Cfr. Ibidem, pp. 61-62. Per una ricostruzione di sintesi della legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica cfr. P. GISMONDI, voce Culti acattolici, in Enciclopedia del diritto, XI, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 440-455; G. PEYROT, La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in La legislazione ecclesiastica, a cura di P.A. D’AVACK, Vicenza, Neri Pozza, 1967, pp. 519-548; Id., voce Confessioni religiose diverse dalla cattolica, in Digesto delle discipline pubblicistiche, III, Torino, Utet, 1989, pp. 355-359; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla bibliografia indicata nel volume di G. LONG, Le 6 8 certo «lo Stato fascista, nel momento stesso in cui si è affermato Stato cattolico»12, pareva aver «risoluto adeguatamente e felicemente il problema delle minoranze religiose»13 in nulla sacrificando il concetto di Stato moderno. «Quel che più importa, – rileva ancora Piacentini – è che si intenda perfettamente che nessuna norma dei Patti Lateranensi deve essere invocata per disapplicare quelle della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e che nessuna norma della legge anzidetta può essere invocata per disapplicare quelle dei Patti Lateranensi. La legge e i Patti coesistono (e, non per nulla, il legislatore li mise in vigore quasi simultaneamente) e si deve sempre trovar modo di conciliarne, nel superiore interesse dello Stato, le disposizioni»14. Del resto, proprio nel superiore interesse dello Stato e in forza dell’ampia delega al «Governo del Re […] di emanare le norme per l’attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e di rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici»15, si era giunti al regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 «Norme sulle comunità israelitiche e sulla unione delle comunità medesime»16. Disposizioni con le quali non solo le comunità israelitiche di tutta l’Italia ricevevano un ordinamento uniforme e venivano federate, insieme con quelle delle colonie e dei possedimenti, in una unione obbligatoria, ma che «scolpiscono esse medesime la struttura giuridica degli enti della confessione israelitica, stabilendo quali siano tali enti, come costituiti, con quali mansioni»17. Sicché, come rilevava giustamente Jemolo polemizzando con Falco (che quel testo aveva contribuito a formulare) «siamo quindi risolutamente sul terreno della “costituzione civile” di una confessione, opera del legislatore statale»18; se «per forma esso appare un decreto-regolamento […], in effetti è esempio, forse unico nel nostro ordinamento giuridico, di statuto di una confessione religiosa formato ed emanato dallo Stato»19; il decreto, pertanto «ha, tanto per intenderci, non le movenze di una delle nostre leggi ecclesiastiche, ma quelle di una legge comunale e provinciale che fissi la struttura, i compiti, gli organi e le rispettive mansioni dei comuni e delle provincie»20. Ora, la realtà degli anni successivi al biennio 1929-1930, l’attuazione restrittiva da parte dello Stato fascista dei diritti di libertà, pur proclamati, e il conseguente inasprirsi delle tensioni, dimostrarono ben presto che le preoccupazioni, soprattutto (ma non esclusivamente) delle minoranze religiose, non erano «frutto soltanto dell’immaginazione o della propaganda deleteria fatta ai danni del nostro paese dai fuoriusciti e dai nemici del fascismo»21. Tale regime, infatti, mentre vedeva «“nell’unità religiosa una delle grandi forze di un popolo”, per cui “comprometterla o anche solo incrinarla è commettere un delitto di lesa nazione”, discrimina in seguito gli israeliti, ufficialmente solo sotto il profilo razziale, privandoli dei loro diritti di cittadini e perseguita ogni attività espansionistica degli evangelici ritenendo, non senza ragione, che in essi “in genere è diffuso, benché inconfessato, un senso profondo di ostilità al fascismo derivante dai loro stessi fondamentali principi religiosi ed è quindi necessario seguirne attentamente l’attività”»22. confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit. alle pagine 283-308 e a S. LARICCIA, Bibliografia sulle minoranze religiose in Italia (1929-1972), in Archivio giuridico «Filippo Serafini», 1972, pp. 189-216. 12 M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p. 26. 13 Ivi. 14 Ibidem, p. 29. 15 Art. 14, legge n. 1159 del 1929. 16 Per un commento al regio decreto cfr. M. FALCO, La nuova legge sulle comunità israelitiche italiane, in Rivista di diritto pubblico, 1931, I, pp. 512-530; A.C. JEMOLO, Alcune considerazioni sul r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731 sulle Comunità israelitiche, in Il diritto ecclesiastico, 1931, pp. 73-81. Per una ricostruzione della vicenda delle comunità ebraiche italiane cfr. M.F. MATERNINI ZOTTA, L’ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli, Milano, Giuffrè, 1983; S. DAZZETTI, L’autonomia delle comunità ebraiche italiane nel novecento. Leggi, intese, statuti, regolamenti, Torino, Giappichelli, 2008. 17 A.C. JEMOLO, Alcune considerazioni sul r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731, cit., p. 73. 18 Ibidem, p. 75. 19 Ibidem, p. 77. 20 Ibidem, p. 73. 21 M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p. 34. 22 Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, circolare n. 441/02977 del 13 marzo 1940, in G. PEYROT, La legislazione, cit., p. 525. Cfr. anche G. PEYROT, Il diritto di propaganda religiosa nell’art. 19 della Costituzione, in Il diritto ecclesiastico, 1951, pp. 150-155; Id., Provvedimenti ostativi dell’autorità di polizia e garanzie 7 9 1.2. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica e l’entrata in vigore della Costituzione del 1948. Non è un caso, dunque, in primo luogo che la Costituzione repubblicana, entrata in vigore vent’anni più tardi, con i suoi principi di libertà religiosa, uguaglianza senza distinzione di religione, uguale libertà delle confessioni religiose (non di culti ammessi) evidenzierà fin da subito tutti i limiti di quella legislazione e dell’ideologia che ne era a fondamento. E, d’altro canto, e inevitabilmente, chiara è la ragione per cui, fin dal suo esordio, la Corte costituzionale verrà chiamata a valutare la conformità al testo fondamentale proprio di alcune norme della legislazione del 192923: con la sentenza 18 novembre 1958, n. 59, distinguendo tra «libertà d’esercizio dei culti acattolici come pura manifestazione di fede religiosa e le organizzazioni delle varie confessioni religiose nei loro rapporti con lo Stato»24, dichiarerà la illegittimità costituzionale rispettivamente costituzionali per il libero esercizio dei culti ammessi, in Il diritto ecclesiastico, 1951, pp. 200-239; Id., Libertà costituzionali e approvazione governativa dei ministri dei culti ammessi, in Il diritto ecclesiastico, 1951, pp. 839-847; P. BARILE, Appunti sulla condizione dei culti acattolici in Italia, in Il diritto ecclesiastico, 1952, I, pp. 342-355; G. PEYROT, In tema di libero esercizio dei culti, in Il diritto ecclesiastico, 1952, I, pp. 92-94; Id., L’applicazione dell’art. 17 della Costituzione alle riunioni a carattere religioso, in Il diritto ecclesiastico, 1952, II, pp. 374-378; S. LENER, Apertura non autorizzata di templi acattolici e riunioni a scopo di culto ivi tenute senza preavviso, in Il diritto ecclesiastico, 1953, II, pp. 421-442; G. PEYROT, Osservazioni sui luoghi e sulle riunioni private di culto, in Il diritto ecclesiastico, 1953, II, pp. 232-242; Id., L’autorizzazione all’apertura dei templi e le norme comuni per le pubbliche riunioni, in Il diritto ecclesiastico, 1953, II, pp. 267-279; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit.; G. ROSSI, Lotte e vittorie degli avventisti italiani per la libertà religiosa, Impruneta (Fi), Edizioni Adv, 2007. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla bibliografia indicata nel volume di G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit. alle pagine 283-308 e a S. LARICCIA, Bibliografia sulle minoranze, cit. 23 Per un approfondimento sui percorsi della Corte costituzionale in materia di diritto ecclesiastico si veda anzitutto il volume di R. BOTTA (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006 proposto nella collana «Cinquant’anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana». Cfr. inoltre S. DOMIANELLO, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1957-1986), Milano, Giuffrè, 1987; Ead., Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), Milano, Giuffrè, 1999; M. CANONICO, Il ruolo della giurisprudenza costituzionale nell’evoluzione del diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2005; S. FERRARI, Il diritto ecclesiastico e le stagioni della giurisprudenza costituzionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2007, pp. 1-4; E. VITALI, L'evoluzione del diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2008, pp. 1-8; A. ALBISETTI, Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 4 ed., Milano, Giuffrè, 2010. 24 Corte costituzionale, sentenza 18 novembre 1958, n. 59. In proposito si veda F. FINOCCHIARO, Note intorno ai ministri dei culti acattolici ed ai poteri dell’autorità in relazione al diritto di libertà religiosa, in Il diritto ecclesiastico, 1959, II, pp. 27-45. La novità e l’importanza di questa interpretazione della Corte verrà confermata quasi quarant’anni più tardi dalle sentenze n. 195/1993 e n. 346/2002 nel dichiarare rispettivamente l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi) e dell’art. 1 della legge della Regione Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi), in entrambi i casi limitatamente alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell’art. 8, 3° comma della Costituzione». «Il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza – dirà, infatti, la Corte nel 1993 – va garantito non tanto in raffronto alle situazioni delle diverse confessioni religiose […], quanto in riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa». Ciò si giustifica perché «tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti», sicché, «l’aver stipulato l’intesa prevista dall’art. 8, 3° comma della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può […] costituire l’elemento di discriminazione nell’applicazione di una disciplina posta da una legge comune volta ad agevolare l’esercizio di un diritto di libertà dei cittadini». «Ne risulterebbe in caso contrario violata – confermerà nel 2002 – anche l’eguaglianza dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario». Relativamente alla sentenza 19-27 aprile 1993, n. 195 vedi R. ACCIAI, La sentenza n. 195 del 1993 della Corte costituzionale e sua incidenza sulla restante legislazione regionale in materia di finanziamenti all’edilizia di culto, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, pp. 2151-2165; G. DI COSIMO, Sostegni pubblici alle confessioni religiose, tra libertà di coscienza ed eguaglianza, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, pp. 2165-2181; V. TOZZI, Osservazioni a Corte costituzionale 19-27 aprile 1993, n. 195, in 8 10 «dell’art. 1 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, in quanto richiede l’autorizzazione governativa per l’apertura di templi od oratori, oltre che per gli effetti civili, anche per l’esercizio del culto» e dell’art. 2 dello stesso decreto «posto che esso sottopone l’esercizio della facoltà di tenere cerimonie religiose e compiere altri atti di culto negli edifici aperti al culto alla condizione che la riunione sia presieduta o autorizzata da un ministro di culto la cui nomina sia stata approvata dal ministro competente, condizione che non riguarda gli effetti civili ed è in contrasto con la libertà ampiamente garantita dall’art. 19 della Costituzione»25. Il riconoscimento dei diritti fondamentali non solo ai singoli individui, ma anche alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo (art. 2), la garanzia dell’effettività di esercizio delle libertà, ivi compresa quella religiosa, come emerge dall’art. 3 e, ancora, il pluralismo delle confessioni religiose, riconosciuto dall’art. 8, marcavano una distanza netta e definitiva rispetto all’esperienza pre-costituzionale26. Il superamento, in particolare, della legislazione «liberale» in materia ecclesiastica, che si limitava a garantire principalmente la posizione dei cittadini di fronte allo Stato e il rilievo peculiare dei gruppi sociali in generale e della dimensione comunitaria in specie, si configuravano «come premessa fondamentale del nuovo sistema democratico, come “valore” giuridicamente rilevante cui informare l’assetto del nuovo Stato»27 che individuava (doveva individuare o, quanto meno, avrebbe dovuto individuare) nel primo comma dell’art. 8 «non solo un principio di ordine generale, ma piuttosto la regola fondamentale del diritto italiano ecclesiastico che presiede e coordina l’intera legislazione, costituzionale ed ordinaria»28. Proprio quella disposizione, insomma, si sarebbe dovuta collocare «all’apice della gerarchia delle norme costituzionali in materia di religione»29 insieme al principio di cui all’art. 3 che a livello individuale assicurava la pari dignità sociale e l’uguaglianza davanti alla legge senza distinzione degli individui, tra l’altro, anche per motivi religiosi. Sennonché, «non tutti i principi ed i valori che […] connotano e ordinano il micro-sistema delle norme che disciplinano il fenomeno religioso nel testo della Costituzione vigente […] hanno Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993, 3 dicembre, pp. 691-692; P. COLELLA, Un «passo avanti» a garanzia dell’uguale libertà delle confessioni religiose, in Giurisprudenza italiana, 1994, I, cc. 100-104. Quanto alla successiva sentenza 8-16 luglio 2002, n. 346, vedi G. GUZZETTA, Non è l’«eguale libertà» a legittimare l’accesso ai contributi regionali delle confessioni senza intesa, in Giurisprudenza costituzionale, 2002, pp. 2624-2627; R. TERRANOVA, Considerazioni in tema di legislazione regionale sul finanziamento dell’edilizia di culto, in Il diritto ecclesiastico, 2003, I, pp. 1139-1153. 25 Così motiva a tal proposito la sentenza: «per ciò che riguarda l’art. 1 del regio decreto 28 febbraio 1930, è da considerare che, statuendo esso l’obbligo della autorizzazione per l’apertura di templi ed oratori in modo generale, involge non soltanto i casi in cui questa autorizzazione sia resa necessaria per il conseguimento di certi vantaggi, quali ad esempio, quello di cui all’art. 4 dello stesso decreto, ma anche quello relativo all’apertura del tempio in quanto mezzo per una autonoma professione delle fede religiosa al di fuori dei rapporti con lo Stato». Cfr. M. CONDORELLI, Riunione a scopo di culto e Costituzione, in Il diritto ecclesiastico, 1958, II, pp. 198-224; C. ESPOSITO, Libertà e potestà delle confessioni religiose, in Giurisprudenza costituzionale, 1958, pp. 897-902. 26 Si veda in proposito A.C. JEMOLO, Le libertà garantite dagli artt. 8, 19 e 21 della Costituzione, in Il diritto ecclesiastico, 1952, I, pp. 393-426; Id., Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato, 2 ed., Milano, Giuffrè, 1969 (particolarmente il capitolo III, Lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica, pp. 139-153); N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese. Contributo all’interpretazione dell’art. 8 della Costituzione, Bari, Cacucci, 1990; G. LONG, Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell’età della Costituente, Bologna, Il Mulino, 1990; G. CASUSCELLI, S. DOMIANELLO, voce, Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, in Digesto delle discipline pubblicistiche, VIII, Torino, Utet, 1993, pp. 518-543; R. BOTTA, voce Confessioni religiose I) Profili generali, in Enciclopedia giuridica italiana, IX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1994, pp. 1-8. Più recentemente, R. PERTICI, Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984). Dibattiti storici in Parlamento, Bologna, Il Mulino, 2009, (in particolare il capitolo VII, Verso il pluralismo confessionale, pp. 459-595); M. MADONNA, Breve storia della libertà religiosa in Italia. Aspetti giuridici e problemi pratici, in Cristiani d’Italia. Chiese, società, Stato, 1861-2011, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 721-731. Per ulteriori approfondimenti si rinvia a S. LARICCIA, I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia. Saggio bibliografico (1 gennaio 194830 settembre 1971), in Il diritto ecclesiastico, 1971, I, pp. 348-500. 27 G. CASUSCELLI, Concordati, intese e pluralismo confessionale, Milano, Giuffrè, 1974, p. 146. 28 Ibidem, pp. 146-147. 29 Ibidem, p. 147. 9 11 ricevuto completa o soddisfacente attuazione»30: un’interpretazione riduttiva del primo comma dell’art. 8 (forse derivante dal pensare la norma ancora troppo dipendente dall’art. 7 e subordinata alla sua evoluzione) e l’attuazione tardiva del terzo comma dello stesso; la mancata sostituzione del corpus legislativo, rimasto quello elaborato nel 1929-1931, a fronte di una produzione legislativa specifica dopo il 1948 insufficiente e quasi sempre disorganica e frammentaria; l’assenza di grandi leggi o di una legislazione di principi e viceversa importanti modificazioni legislative direttamente o indirettamente incidenti sulla disciplina del fenomeno religioso; ancora, un’eccessiva prudenza dei giudici, preoccupati di creare vuoti legislativi, a fronte di scelte spesso palesemente incompatibili con i principi di libertà religiosa, soprattutto nei confronti delle minoranze: questi, fra gli altri, gli elementi che venivano rilevati come tipici dell’esperienza repubblicana in materia ecclesiastica a più di trent’anni dall’entrata in vigore della Costituzione31. Non si era avuta, insomma, una svolta decisiva auspicata dalla vigenza della Carta fondamentale e dall’attuazione dei suoi contenuti. E bisognerà così attendere la decisione di riformare l’Accordo del 1929 con la chiesa Cattolica per procedere anche all’applicazione concreta dell’art. 8, 3° comma della Costituzione e, dunque, per riproporre la questione della «legge sui culti ammessi» e della sua collocazione nel nuovo sistema dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. «Resta, necessariamente, il problema – dirà, infatti, l’allora Presidente del Consiglio Craxi il 25-26 gennaio 1984 nei suoi interventi rispettivamente al Senato e alla Camera dei deputati – di quelle confessioni religiose che sono oggi, ma potrebbero restare anche in futuro, talvolta per la stessa impostazione delle credenze, senza intesa, senza, cioè, quel collegamento che la Costituzione pone alla base del regime giuridico statale delle confessioni. Si porrà allo Stato, quindi, il problema di una normativa di diritto comune destinata, quanto meno, a regolare interessi non disciplinati o non disciplinabili sulla base di previe intese, la quale, in attuazione dei generali principi della Costituzione in tema di solidarietà sociale, di eliminazione degli ostacoli che impediscano l’effettivo esercizio della libertà e il conseguimento dell’uguaglianza giuridica, consenta di parificare tali religioni e i loro istituti ad altri organismi sociali»32. 30 G. CASUSCELLI, Post-confessionismo e transizione, Milano, Giuffrè, 1984, p. 96. Per un approfondimento sulla (mancata/ritardata) attuazione del progetto costituzionale in materia ecclesiastica cfr. S. LARICCIA, La libertà religiosa nella società italiana, in Teoria e prassi delle libertà di religione, Bologna, Il Mulino, 1975, pp. 313-422; AA.VV., Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica. Atti del secondo Convegno nazionale di Diritto ecclesiastico, Siena, 27-29 novembre 1980, Milano, Giuffré, 1981; G. CASUSCELLI, Post-confessionismo, cit.; F. ONIDA, Appunti per una riflessione in tema di attuazione del quadro costituzionale in materia religiosa (a proposito di libertà e di uguaglianza), in Il diritto ecclesiastico, 1990, I, pp. 423-434; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit.; R. ASTORRI, Stato e Chiesa in Italia: dalla revisione concordataria alla «seconda Repubblica», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 35-56; R. BOTTA, Dalla riforma del Concordato alla Costituzione europea: vent’anni di trasformazione delle fonti del diritto ecclesiastico in Italia, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 93-114; G. BOUCHARD, Concordato e intese, ovvero un pluralismo imperfetto, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 65-72; N. COLAIANNI, A vent’anni dalla prima intesa. Un’analisi economica, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 233-248; V. TOZZI, Quale regime per i rapporti Stato-chiese in Italia?, in Il diritto ecclesiastico, 2005, I, pp. 536-564; Id., Religiosità umana, fenomeno religioso collettivo e Costituzione italiana, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2008, pp. 1-23; G. CASUSCELLI, Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale tra deformazione e proliferazione delle fonti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), luglio 2010, pp. 1-49. Di grande interesse il n. 1 del 1996 della rivista Politica del Diritto, a cura di F. MARGIOTTA BROGLIO, interamente dedicato al tema Libertà religiosa e rapporti Stato-confessioni nella prospettiva di revisione della Costituzione (con scritti di S. Berlingò, R. Botta, C. Cardia, N. Colaianni, S. Ferrari, F. Finocchiaro, S. Lariccia, G. Long, F. Onida e G. Sacerdoti). 32 Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta di giovedì 26 gennaio 1984, p. 6565. Negli stessi termini anche il resoconto stenografico della seduta del Senato di mercoledì 25 gennaio 1984, p. 7. In quest’ultimo, peraltro, come nota accuratamente Long, è aggiunto il seguente inciso: «Certo molte di queste saranno sollecitate, dai procedimenti che si avviano a perfezionarsi, a porsi come interlocutori dello Stato; ma quelle che, essendo prive di organizzazione giuridica, non siano in grado di valutare gli interessi collettivi degli appartenenti in modo giuridicamente rilevante esprimendo le “rappresentanze” previste dalla Costituzione o che, per la fede professata, non accettino il principio dei rapporti formali con lo Stato, vedranno non percorribile, di fatto, la via delle intese». Cfr. G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit., p. 269, nota 17. 31 10 12 1.3. La stipula delle prime intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione e la crisi della «legge sui culti ammessi». Ora, se la norma di salvaguardia dell’uguale libertà di cui all’art. 8, 1° comma della Costituzione forniva strumenti per una ricomposizione unitaria, anche per effetto di quel principio di laicità che di lì a qualche anno la Corte costituzionale avrebbe riconosciuto come «supremo»33, del diritto relativo alle confessioni religiose, tuttavia, le incertezze e i dubbi procrastinavano ogni decisione in merito sia ai contenuti, sia alla forma e allo strumento per ricondurre ad unità l’intero sistema34. Non è un caso, del resto, che la «stagione delle intese»35, iniziata all’indomani della 33 E’ con la sentenza n. 203 dell’11-12 aprile 1989 che la Corte costituzionale elabora il principio «supremo» di laicità definito «uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica». In particolare per la Corte tale principio, «quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione», implicherebbe «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale». Tra i molti commenti alla sentenza n. 203 del 1989 vedi: N. COLAIANNI, Il principio supremo di laicità dello Stato e l’insegnamento della religione cattolica, in Il foro italiano, 1989, I, cc. 13331342; G.G. FLORIDIA, S. SICARDI, Dall’eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato. L’insegnamento confessionale nella scuola pubblica tra libertà di coscienza, pluralismo religioso e pluralità delle fonti, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, II, pp. 1086-1131; L. MUSSELLI, Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà religiosa, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, pp. 908-911; A. SACCOMANNO, Osservazioni a Corte costituzionale, Sentenza 12 aprile 1989, n. 203, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, pp. 903-908. Per un primo approfondimento sul principio di laicità si veda O. GIACCHI, Lo stato laico. Formazione e sviluppo dell’idea e delle sue attuazioni, Milano, Vita e Pensiero, 1947; A.C. JEMOLO, Le problème de la laïcité en Italie, in AA. VV., La laïcité, Atti della VI sessione del Centre de Sciences politiques de l’Institut d’études juridiques de Nice, Paris, Presses universitaires de France, 1960, pp. 455-480; L. GUERZONI, Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo giuridico, in Archivio giuridico «Filippo Serafini», 1967, 1-2, pp. 61-130; Id., Stato laico e Stato liberale: un’ipotesi interpretativa, in Il diritto ecclesiastico, 1977, I, pp. 509-554; C. CARDIA, voce Stato laico, in Enciclopedia del diritto, XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 874-890; L. GUERZONI, Considerazioni critiche sul «principio supremo» di laicità dello Stato alla luce dell’esperienza giuridica contemporanea, in Il diritto ecclesiastico, 1992, I, pp. 86-112; G. DALLA TORRE (a cura di), Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell’esperienza giuridica contemporanea, Torino, Giappichelli, 1993; S. DOMIANELLO, Sulla laicità nella Costituzione, Milano, Giuffrè, 1999; C. MIRABELLI, Prospettive del principio di laicità dello Stato, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2001, 2 agosto, pp. 331-336; F. ONIDA, Il principio di laicità, in Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., pp. 277-283; P. STEFANÌ, La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato, Bari, Cacucci, 2007. 34 E’ al riguardo significativo quanto scrive Long nella Premessa al suo volume qui più volte citato: «Lo studioso di diritto ecclesiastico si trova esposto a due tentazioni, per quanto riguarda le confessioni con intesa. La prima è quella di esasperare la parcellizzazione “leggendo” ogni intesa alla luce esclusivamente del diritto confessionale e facendone risaltare l’unicità […]. La seconda è quella di forzare le indubbie similitudini che esistono tra le diverse intese per delineare un “diritto comune delle confessioni” che riduca ai profili antropologici lo specifico confessionale di ogni intesa […]. Per quanto riguarda le confessioni senza intesa, il momento attuale è dichiaratamente transitorio. Lo è per molte confessioni che hanno presentato richiesta di addivenire ad un’intesa e attendono ancora l’inizio delle trattative. Lo è per chi sostiene la necessità di una normativa di “diritto comune” che sostituisca quella sui culti ammessi e preceda la stipula di nuove intese. Lo è certamente per chi […] constata le sperequazioni di cui è fonte la stessa divisione tra confessioni con intesa e senza intesa». Cfr. G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit., pp. 8-9. 35 Con questo termine si fa riferimento al periodo 1984-1987 durante il quale, successivamente alla sottoscrizione dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense con la chiesa Cattolica, vengono sottoscritte dallo Stato italiano le intese con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese (21 febbraio 1984), l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno (29 dicembre 1986), le Assemblee di Dio in Italia (29 dicembre 1986), l’Unione delle Comunità ebraiche italiane (27 febbraio 1987). Si veda in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 28 marzo 1985 (Nomina del rappresentante del Governo ed istituzione della Commissione di studio per la stipula delle intese ex art. 8 della Costituzione) con il quale «considerata la necessità di dare attuazione al dettato costituzionale stipulando le previste intese con rappresentanze delle confessioni religiose interessate, da porre a base delle relative leggi», ai sensi dell’art. 2 «E’ istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione di studio con il compito di valutare le richieste delle confessioni religiose e di procedere ad ogni necessario adempimento in vista della predisposizione dei progetti di intesa». La Commissione, che avrebbe dovuto avere durata fino al 31 dicembre 1986, ottenne poi una proroga del termine fino al 31 luglio 1987. Per un primo approfondimento sulla «stagione delle intese» e in generale sul periodo successivo all’Accordo del 1984 cfr. G. C ASUSCELLI, I rapporti tra lo stato repubblicano e le confessioni religiose nel 1984: i «nuovi accordi», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1984, pp. 187-205; S. 11 13 revisione concordataria, avesse presto subito un arresto sicché, in sostanza, la questione tornava «al punto di partenza: al dibattito – vivo dal 1948 in poi – se l’abrogazione della legislazione sui culti ammessi debba precedere o seguire la stipulazione di intese»36. La strada dell’abrogazione della normativa del 1929 e della stipula delle intese si stava rivelando, in effetti, solo teoricamente semplice. Da un lato, infatti, più ampio del previsto37 era il numero dei gruppi religiosi che si ponevano di fronte allo Stato come «confessioni» rivendicando la propria individualità ed una specifica regolamentazione (con conseguenze evidenti quanto all’attuazione dell’art. 8, 3° comma della Costituzione)38. Dall’altro, l’abrogazione della legislazione fascista richiesta dalla maggior parte dei gruppi confessionali veniva ripensata perché, rimosse le disposizioni più limitative da parte della Corte costituzionale, essa conferiva comunque ai «culti ammessi» una situazione giuridica «diversa» da quella delle altre persone giuridiche39. Alla luce di questa nuova situazione ritornava d’attualità40 la prospettiva di «una normativa di diritto comune destinata, quanto meno, a regolare interessi non disciplinati o non disciplinabili sulla base di previe intese, la quale, in attuazione dei generali principi della Costituzione […], consenta di parificare tali religioni e i loro istituti ad altri organismi sociali»41. E, infatti, di lì a LARICCIA, L’attuazione dell’art. 8, 3 comma della Costituzione: le intese tra lo Stato italiano e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, in Il diritto ecclesiastico, 1984, I, pp. 467-494; S. FERRARI (a cura di), Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede, Bologna, Il Mulino, 1985; G. DALLA TORRE, Secolarizzazione e diritto ecclesiastico. Un’analisi attraverso il 1986, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1986, pp. 253-296; M. TEDESCHI, Un anno di rapporti tra Stato e Chiesa: il 1987, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1987, pp. 271-287; C. CARDIA, Nuovi profili dei rapporti tra società civile e società religiosa: l’esperienza del 1988, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1988, pp. 261-300; S. BORDONALI, Stato e Chiesa in Italia negli ultimi venticinque anni, in Il diritto ecclesiastico, 1989, I, pp. 217-256; A. TALAMANCA, Il 1989: problemi tradizionali e tematiche emergenti nei rapporti tra Stato e confessioni religiose, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1989, 2 agosto, pp. 337-361; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit. 36 G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit., p. 52. 37 Sottolinea infatti Long che «quello che pare evidente dalla storia del periodo è che i costituenti non avevano in mente una vasta pluralità di confessioni con cui stipulare le intese da essi previste. Di fronte alla Costituzione erano presenti tre soli interlocutori “religiosi”: il cattolicesimo, l’ebraismo ed il protestantesimo italiano che si presentava unito nel Consiglio federale delle Chiese evangeliche. Ed è quindi probabile che, al momento dell’approvazione dell’art. 8, fosse diffusa l’idea che esso avrebbe potuto essere rapidamente attuato con un paio di intese: con gli ebrei e con gli evangelici». Cfr. Ibidem, p. 32. 38 Scriveva già nel 1986 Dalla Torre (Secolarizzazione e diritto ecclesiastico, cit., in particolare pp. 291-292), a proposito della firma delle intese con i pentecostali e con gli avventisti, che «la stipula di queste due nuove intese […] fa finalmente uscire dal carattere di eccezionalità il regime già avviato per le chiese Valdese e Metodista, permettendo di cogliere il concreto delinearsi del sistema prefigurato dal Costituente ed articolato su alcuni principi fondamentali». Sennonché, «la soddisfazione per l’avvio, non più eccezionale e sporadico, del sistema prefigurato in materia dalla Costituzione, non è certo attenuata dalla facile previsione dei problemi che potranno derivare dalla progressiva estensione della disciplina d’origine bilaterale, sia per quanto concerne l’accertamento della non contrarietà degli ordinamenti confessionali con l’ordinamento giuridico generale, sia per quanto concerne la necessaria composizione fra discipline diverse d’origine convenzionale». 39 In favore di un’applicazione del diritto comune alle confessioni religiose cfr. F. ONIDA, voce Separatismo, in Enciclopedia del diritto, XLI, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 1343-1350; Id., L’alternativa del diritto comune, in Il diritto ecclesiastico, 1993, I, pp. 895-907; Id., A vent’anni dal Concordato. «Quale separatismo, oggi»?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 57-64. 40 Per una ricostruzione delle vicende dei progetti di legge sulla libertà religiosa L. DE GREGORIO, Le alterne vicende delle proposte di legge sulla libertà religiosa, in Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose. Atti del seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno e dal Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni, Napoli e Fisciano, 15, 16 e 17 ottobre 2009, a cura di V. TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 54-89. 41 Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta di giovedì 26 gennaio 1984, p. 6565. Si veda in proposito anche l’ordine del giorno della Camera dei deputati del 17 aprile 1985 (a firma Spadaccia, Rutelli, Teodori, Crivellini, Aglietta, Calderisi, Melega, Pannella, Roccella, Stanzani Ghedini) in cui tenendo conto dei «nuovi sistemi di finanziamento della Chiesa italiana» e «rilevato che qualora queste forme di finanziamento rimanessero – attraverso le norme di derivazione concordataria – prerogativa esclusiva della Chiesa cattolica si creerebbe una grave situazione di disparità con le altre confessioni religiose», la Camera impegna il Governo «a prendere tutte le iniziative – sia attivando i rapporti previsti dall’art. 8 sia attraverso iniziative legislative rivolte a risolvere il problema in linea generale attraverso 12 14 qualche anno, nel 1990, veniva per la prima volta elaborato un disegno di legge recante: «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi»42 che, oltre a sancire l’abrogazione, appunto, della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, regolava il procedimento per la stipula delle intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione dettando una serie di disposizioni di attuazione del diritto di libertà religiosa come garantito in primo luogo dalla Carta costituzionale. Articolato in cinque capi (I Libertà di coscienza e di religione; II Confessioni e associazioni religiose; III Stipulazione d’intese; IV Reati contro la libertà di coscienza e di religione; V Disposizioni finali e transitorie), il progetto veniva approvato dal Consiglio dei ministri il 13 settembre 1990 ma mai presentato in Parlamento. Bisognerà così attendere il 1997 perché l’idea di una legge generale sulla libertà religiosa si concretizzi nuovamente. Nel frattempo, l’avvicendarsi dei governi, i dubbi sulla politica ecclesiastica da perseguire, le incertezze sugli strumenti giuridici da utilizzare43 conducevano ad avviare e poi a concludere le trattative con altre due confessioni religiose44. Il 29 marzo 1993 e il 20 aprile dello stesso anno (XI legislatura45) venivano, infatti, firmate le intese con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) e con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), poi approvate rispettivamente con la legge 12 aprile 1995, n. 116 e con la legge 29 novembre 1995, n. 520 (XII legislatura46). Come anticipato, sarà invece durante la XIII legislatura47 che vedrà la luce il disegno di legge n. 3947 presentato il 3 luglio 1997 dal Presidente del Consiglio dei ministri Prodi, sempre norme di diritto comune – per porre rimedio a tale disparità». Cfr. Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 aprile 1985, p. 27311. 42 Disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 13 settembre 1990 non presentato in Parlamento (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). Per un approfondimento su tale disegno di legge cfr. N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese, cit; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit., pp. 267-279. 43 Cfr. S. BORDONALI, Il 1990 nei rapporti tra Stato Chiesa e Confessioni religiose, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1990, 2 agosto, pp. 279-302; M. GUASCO, Dio e Cesare. Distinzione di ordini e limiti di competenze nei rapporti tra Stato e Chiesa lungo il 1991, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1991/1992, 2 agosto, pp. 215225; N. COLAIANNI, Confessioni religiose e società civile nel 1992: la difficile transizione verso l’alterità, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993, 2 agosto, pp. 315-345; A. GIOVAGNOLI, 1993: lo Stato, la Chiesa e il tramonto della Democrazia Cristiana, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1994, 2 agosto, pp. 289-306; C. CARDIA, La politica ecclesiastica della Prima Repubblica, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1995, 1 aprile, pp. 41-48; S. LARICCIA, Laicità e politica nella vicenda dello Stato italiano contemporaneo, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1995, 1 aprile, pp. 11-39; L. PREZZI, G. MOCELLIN, Stato e Chiesa 1994: anno primo dell’era non democristiana, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1995, 2 agosto, pp. 351-364.; I. GARZIA, Stato e confessioni religiose nel 1995: i segni della «normalizzazione», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1996, 2 agosto, pp. 315-326. 44 Si veda in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 19 marzo 1992 (Nomina del rappresentante del Governo e della Commissione interministeriale con il compito di preordinare gli studi e le linee operative per la conduzione delle trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose interessate in vista della stipula delle intese di cui all’art. 8 della Costituzione) con il quale «considerata l’opportunità di istituire una Commissione interministeriale al fine di preordinare gli studi e le linee operative per realizzare le predette intese», ai sensi dell’art. 2 «E’ istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione interministeriale con il compito di preordinare gli studi e le linee operative per la conduzione delle trattative». La Commissione ha avuto durata fino al 31 dicembre 1993. 45 23 aprile 1992-14 aprile 1994. 46 15 aprile 1994-8 maggio 1996. Per un primo approfondimento dei temi in esame cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA – MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI, L’attuazione della libertà religiosa in Italia. Note essenziali di legislazione e dottrina, Roma, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1995 (in particolare il capitolo III, Indicazioni bibliografiche, pp. 199231). 47 9 maggio 1996-29 maggio 2001. E’ durante la XIII legislatura e precisamente il 14 marzo 1997 che, oltre a procedere con l’istituzione della Commissione interministeriale con il compito di preordinare gli studi e le linee operative per la conduzione delle trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose interessate in vista della stipula delle intese di cui all’art. 8 della Costituzione, si provvede per la prima volta all’istituzione della Commissione consultiva per la libertà religiosa con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all’attuazione dei principi della Costituzione e delle leggi in materia di coscienza, di religione e credenza. Come specificato nell’art. 2, sono compiti di quest’ultima «a) procedere alla ricognizione e all’esame dei problemi relativi alla preparazione di 13 15 rubricato «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi»48. Identici si presentano la struttura e il contenuto rispetto al disegno del 199049, ad eccezione del capo dedicato ai «Reati contro la libertà di coscienza e di religione», nel frattempo oggetto di due fondamentali interventi della Corte costituzionale50. Più «fortunata», se così si può dire, rispetto al precedente, la vicenda di questo nuovo progetto di legge la cui elaborazione, peraltro, si intreccia con l’avvio delle trattative e con la successiva firma di due nuove intese. In particolare, mentre il disegno n. 3947 veniva esaminato, sia in sede referente che in sede consultiva, e riproposto, con le opportune integrazioni (testo n. 3947/A51), alla presidenza del Consiglio dei ministri il 28 febbraio 2001 in vista della discussione in aula52, si procedeva, il 20 marzo del 2000, alla firma delle intese con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e con l’Unione Buddhista Italiana, così concludendo positivamente le trattative iniziate già nel 199753. accordi, convenzioni o intese con le confessioni religiose, elaborando orientamenti di massima in vista della loro stipulazione; b) studiare e predisporre le modificazioni necessarie ad armonizzare la normativa italiana vigente con le disposizioni derivanti da atti internazionali sui diritti dell’uomo; c) sollecitare le diverse amministrazioni competenti al fine di coordinare l’attuazione nei diversi settori rilevanti delle predette disposizioni; d) esaminare, prima dell’approvazione da parte degli organi competenti, la rispondenza di progetti normativi e di disposizioni amministrative e regolamentari elaborate dalle amministrazioni competenti in relazione alle questioni di cui all’art. 1; e) formulare pareri su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e confessioni religiose in Italia e nell’Unione europea, che ad essa vengano sottoposte dalla presidenza del Consiglio dei ministri, segnalando altresì all’attenzione della medesima problemi che emergono in sede di applicazione della normativa vigente in materia anche di derivazione internazionale; f) fornire elementi valutativi alle diverse amministrazioni competenti in ordine ai problemi di applicazione della normativa di cui al punto e), curando anche la diffusione della nuova legislazione ecclesiastica dello Stato; g) effettuare, anche in collegamento con le amministrazioni interessate, ricerche e studi per la revisione della legislazione vigente sulle confessioni religiose e sul diritto di libertà di coscienza, di religione o credenza, anche con riferimento ai Trattati dell’Unione europea». 48 Disegno di legge n. 3947 presentato il 3 luglio 1997 dal Presidente del Consiglio dei ministri R. Prodi (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 49 Con riferimento alla struttura cfr. Tavola n. 2. Quanto ai contenuti, si riscontrano alcune differenze solo nella formulazione dei seguenti articoli: 2, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 29, 39, 41. 50 Il riferimento è alla sentenza n. 440 del 1995, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 724, 1° comma del codice penale «limitatamente alle parole: o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato», e alla sentenza n. 329 del 1997, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 404, 1° comma del codice penale «nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall’art. 406 del codice penale». In dottrina circa la sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 vedi N. COLAIANNI, La bestemmia ridotta e il diritto penale laico, in Il foro italiano, 1996, cc. 30-37; P. MONETA, Il reato di bestemmia «depurato» dalla Corte Costituzionale, in Legislazione penale, 1996, pp. 297-307; F.C. PALAZZO, La tutela della religione tra eguaglianza e secolarizzazione, in Cassazione penale, 1996, I, pp. 47-57; relativamente alla sentenza 10 novembre 1997, n. 329 vedi G. CASUSCELLI, La Consulta e la tutela penale del sentimento religioso: «buoni motivi» e «cattive azioni», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1998, 3 dicembre, pp. 997-1014; A.G. CHIZZONITI, Il vento delle sentenze della Corte Costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione, in Cassazione penale, 1998, pp. 1575-1585; T. PADOVANI, La travagliata rinascita dei delitti in materia di religione, in Studium iuris, 1998, pp. 921-925; con riferimento ad entrambe si veda R. MAZZOLA, Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte Costituzionale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2005, 1 aprile, pp. 65-91; V. MORMANDO, I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, a cura di G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Padova, Cedam, 2006, vol. V, pp. 160-162. 51 Testo n. 3947/A presentato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e Interni) il 28 febbraio 2001 al Presidente del Consiglio dei ministri, relatore D. Maselli (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). Con riferimento alla struttura cfr. Tavola n. 2. Quanto ai contenuti, si riscontrano alcune differenze, rispetto al disegno n. 3947, nella formulazione dei seguenti articoli: 2, 11, 12, 26, 31, 41. Tra le novità si segnalano: art. 4, 2° comma, art. 8, 1° e 3° comma, art. 9, art. 14, art. 17, art. 22, 2° comma. 52 Per la ricostruzione dei lavori parlamentari si consulti il sito del Parlamento italiano www.parlamento.it. 53 Per un primo approfondimento dei temi in esame cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO PER I RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE, Dall’accordo del 1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, Roma, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 2000. In particolare si vedano i contributi ivi contenuti di G. LONG, Le intese con le Chiese evangeliche, pp. 321-325; F. MARGIOTTA BROGLIO, Aspetti della politica religiosa degli ultimi quindici anni, pp. 5-11; C. MIRABELLI, La giurisprudenza costituzionale in materia di libertà religiosa: sintesi per una lettura d’insieme, pp. 51-55; A. NICORA, La Chiesa cattolica e l’attuazione dell’Accordo del 1984, pp. 165-170; G. 14 16 L’anticipata fine della legislatura, il 29 maggio 2001, non consentiva né di approvare con legge le intese stipulate, né di proseguire l’iter del disegno governativo sulla libertà religiosa. Le novità proposte e soprattutto il dibattito per la prima volta realizzatosi non rimanevano, tuttavia, senza conseguenze. La XIV legislatura54, abbandonando «provvisoriamente» il percorso delle intese, vedeva, infatti, la presenza di ben tre55 proposte, rispettivamente la n. 157656 e la n. 190257 d’iniziativa camerale e la n. 253158 d’iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi, che in misura diversa ripetevano contenuti, schemi e formulazioni proprie del testo n. 3947/A59. Nel corso della XV legislatura60, poi, non solo venivano presentati quattro progetti, d’iniziativa sia di senatori che di deputati61 (le proposte n. 3662 e n. 13463 e i disegni n. 94564 e n. PASTORI, La riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri e le competenze in materia di rapporti con le confessioni religiose, pp. 15-17; F. PIZZETTI, Le intese con le confessioni religiose, con particolare riferimento all’esperienza, come Presidente della Commissione per le intese, delle trattative con i Buddhisti ed i Testimoni di Geova, pp. 309-319. Si consideri anche Prospettive della politica ecclesiastica italiana. Tavola rotonda (F. Margiotta Broglio, O. Fumagalli Carulli, F. Pizzetti, G. Rebuffa, G. Sacerdoti), in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp. 161-186. Si vedano inoltre G. CASUSCELLI, Libertà religiosa e confessioni di minoranza. Tre indicazioni operative, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp. 61-92; R. LORENZINI, Libertà religiosa e confessioni senza intesa, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp. 99-106; A. PIZZORUSSO, Libertà religiosa e confessioni di minoranza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp. 49-60; E. VITALI, A proposito delle intese: crisi o sviluppo?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp. 93-98; L. ZANNOTTI, La politica ecclesiastica come progetto, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp. 147-160; N. COLAIANNI, Le intese con i Buddhisti e i Testimoni di Geova, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000, 2 agosto, pp. 475-494; A. NICORA, D. MASELLI, Problemi e prospettive tra lo Stato e la Chiesa cattolica in Italia, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000, 2 agosto, pp. 355-364; S. ANGELETTI, Brevi note di commento all’intesa con l’Unione Buddhista Italiana, in Il diritto ecclesiastico, 2001, I, pp. 967-987: P. GHERRI, A proposito delle Intese firmate dalla Repubblica Italiana il 20 marzo 2000: quali criteri?, in Il diritto ecclesiastico, 2001, I, pp. 1031-1037; B. RANDAZZO, La legge «sulla base» di intese tra Governo, Parlamento e Corte costituzionale. Legge di approvazione?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2001, 1 aprile, pp. 213-232. 54 30 maggio 2001-27 aprile 2006. 55 Durante la XIV legislatura, peraltro, e, precisamente, in data 22 settembre 2005, quindi, successivamente all’approvazione da parte della I Commissione permanente del testo n. 1576-1902-2531/AR, è stata presentata dal deputato A. Perrotta una proposta di legge, la n. 6096, recante: «Disposizioni sulla libertà religiosa». Si compone di soli quindici articoli che, oltre a riprendere negli artt. 1-12 quasi tutte le disposizioni del capo I del testo n. 3947/A, ripropone in termini simili le disposizioni dell’art. 19 e dell’art. 22 dello stesso testo rispettivamente negli artt. 13, 14 e 15. Cfr. Proposta di legge n. 6096 d’iniziativa del deputato A. Perrotta presentata il 22 settembre 2005 (Disposizioni sulla libertà religiosa). 56 Proposta di legge n. 1576 d’iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 14 settembre 2001 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 57 Proposta di legge n. 1902 d’iniziativa del deputato G. Molinari presentata il 6 novembre 2001 (Norme sulla libertà religiosa). 58 Disegno di legge n. 2531 presentato il 18 marzo 2002 dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). Per un commento su tale disegno cfr. C. MIRABELLI, Il disegno di legge di riforma delle norme sulla libertà religiosa, in Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa (1 marzo 2002). Atti del convegno di Ferrara del 25-26 ottobre 2002, a cura di G. LEZIROLI, Napoli, Jovene, 2004, pp. 131-144; M. PARISI, Promozione della persona umana e pluralismo partecipativo: riflessioni sulla legislazione negoziata con le confessioni religiose nella strategia costituzionale di integrazione delle differenze, in Il diritto ecclesiastico, 2004, I, pp. 389-423. 59 La proposta di legge n. 1902, in realtà, è la riproduzione fedele del disegno di legge n. 3947, se si eccettua per l’art. 17, peraltro identico all’art. 19 della proposta n. 1576, e per l’art. 41, non riproposto nell’ambito delle Disposizioni finali e transitorie del capo IV. Cfr. L. DE GREGORIO, Le alterne vicende, cit. 60 28 aprile 2006-28 aprile 2008. 61 Cfr. L. DE GREGORIO, Le alterne vicende, cit. Per un commento sui progetti presentati durante la XV legislatura e sull’iter ad essi relativo si vedano i contributi pubblicati su Il diritto ecclesiastico, 2007, 1-2, di: A. ALBISETTI, Qualche riflessione in materia matrimoniale, pp. 63-65; G. CASUSCELLI, Appunti sulle recenti proposte di legge in tema di libertà religiosa, pp. 67-81; N. COLAIANNI, Per un diritto di libertà di religione costituzionalmente orientato, pp. 83-97; M.C. FOLLIERO, La «forma» attuale della laicità e la (legge sulla) libertà religiosa possibile, pp. 99-110; S. LARICCIA, Garanzie di libertà e di uguaglianza per i singoli e le confessioni religiose, oggi in Italia, pp. 111-115; G. LEZIROLI, Libertà religiosa e Costituzione, pp. 117-121; P. LILLO, I limiti alla libertà religiosa nei lavori parlamentari (XV 15 17 116065) ma, riprendendo il discorso interrotto nel 2000, venivano firmate, il 4 aprile 2007, sei intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione. Più specificamente, si riproponevano i testi già sottoscritti nel 2000 con Buddhisti e Testimoni di Geova, mentre per la prima volta giungevano a conclusione le trattative intercorse con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, l’Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale e la Chiesa Apostolica in Italia66. La brevità della XV legislatura non permetteva di attuare pienamente la politica ecclesiastica che si era scelto di perseguire. Come in un gioco dell’oca, con l’inizio del nuovo ciclo legislativo67, dunque, sembrava doversi nuovamente tornare al punto di partenza: da un lato, la vigenza della legislazione del 1929 solo in parte abrogata, dall’altro la firma di intese prive della relativa legge di approvazione68 e la presenza di progetti di legge sulla libertà religiosa d’iniziativa sia di deputati che di senatori (n. 44869, n. 61870, n. 361371). Legislatura), pp. 123-134; L. MUSSELLI, Una libertà senza limiti? Osservazioni minime sulla proposta di legge d’iniziativa dei deputati Spini e altri, presentata il 28 aprile 2006 «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi» e sulla proposta di testo unificato del 19 giugno 2007, pp. 135-142; F. ONIDA, N. FIORITA, Cenni critici sui nuovi progetti di legge sulla libertà religiosa, pp. 143-147; V. PACILLO, Dai principi alle regole? Brevi note critiche al testo unificato delle proposte di legge in materia di libertà religiosa, pp. 149-164; V. PARLATO, Note su libertà religiosa e appartenenza confessionale, pp. 165-170; V. TOZZI, Fasi e mezzi per l’attuazione del disegno costituzionale di disciplina giuridica del fenomeno religioso, pp. 171-195; G.B. VARNIER, La ricerca di una legge generale sulla libertà religiosa tra silenzi e rinnovate vecchie proposte, pp. 197-204. Si veda inoltre: G. CASUSCELLI, Perché temere una disciplina della libertà religiosa conforme a Costituzione?, in Il diritto ecclesiastico, 2007, 3-4, pp. 21-44; M. CANONICO, L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa: prospettiva pericolosa e di dubbia utilità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2010, pp. 1-29. 62 Proposta di legge n. 36 d’iniziativa del deputato M. Boato presentata il 28 aprile 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 63 Proposta di legge n. 134 d’iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 28 aprile 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 64 Disegno di legge n. 945 d’iniziativa del senatore L. Malan presentato il 12 settembre 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 65 Disegno di legge n. 1160 d’iniziativa dei senatori M. Negri e altri presentato il 14 novembre 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 66 Cfr. R. BENIGNI, L’intesa con l’Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp. 413-430; L. GRAZIANO, Andando oltre la «standardizzazione» delle intese: la Chiesa apostolica in Italia e l’art. 8, 3 della Costituzione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp. 353-370; G. MORI, Ortodossia e intesa con lo Stato italiano: il caso della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp. 399-412; V. PACILLO, L’intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni: prime considerazioni, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp. 371-398; S. ANGELETTI, La nuova intesa con l’Unione Buddhista Italiana: una doppia conforme per il Sangha italiano, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2008, pp. 1-9; G. CASUSCELLI, Libertà religiosa collettiva e nuove intese con le minoranze confessionali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2008, pp. 1-16; A. SVEVA MANCUSO, L’attuazione dell’art. 8.3 della Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2010, pp. 1-42. Si vedano inoltre gli atti del convegno La libertà alla luce dell’art. 8 della Costituzione, svoltosi a Roma il 20 febbraio 2008, pubblicati in Coscienza e libertà 2008 (in particolare i contributi di F. MARGIOTTA BROGLIO, L’attuazione della Costituzione e la legge sulla libertà religiosa, pp. 19-24; A. NARDINI, Il percorso delle Intese, pp. 41-44; V. SPINI, Il percorso parlamentare delle Intese e della legge sulla libertà religiosa, pp. 24-31; M. VENTURA, La politica del Governo italiano in materia di libertà religiosa, pp. 45-53). 67 La XVI legislatura è iniziata il 29 aprile 2008. 68 Alle intese firmate il 4 aprile del 2007 si è aggiunta l’intesa stipulata il 16 luglio 2010 tra la Repubblica italiana e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), modificativa dell’intesa firmata il 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116. Cfr. Tavola n. 4. 69 Proposta di legge n. 448 d’iniziativa dei deputati R. Zaccaria e altri presentata il 29 aprile 2008 (Norme sulla libertà religiosa). Per un primo commento cfr. M. CANONICO, L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa, cit.; P. PICCOLO, Gli ultimi progetti di legge sulla libertà religiosa: elementi di costanza e soluzioni di continuità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2010, pp. 1-22. 16 18 Ora, se si considera per un verso che a più di tre anni dall’inizio della legislatura in corso non è ancora stata avviata alcuna verifica di tali disegni e proposte72, d’altro canto, viceversa, che si è proceduto con l’esame di alcuni dei progetti presentati per l’approvazione delle intese già firmate73, sembrerebbe potersi dedurre che il legislatore di inizio millennio intenda attuare i suoi obiettivi privilegiando lo strumento della contrattazione bilaterale ex art. 8, 3° comma della Costituzione a scapito di quella normativa «generale» sulla libertà religiosa tante volte annunciata. Sennonché, la lentezza dei lavori parlamentari induce a ritenere che in realtà forse ancora una volta non sia presente un vero e proprio «progetto di politica ecclesiastica» di ampio respiro che più che portare stancamente a compimento iniziative già avviate guardi con convinzione al futuro e alle specifiche esigenze che la realtà italiana di inizio secolo propone. A vent’anni dalla revisione dei Patti Lateranensi Margiotta Broglio scriveva che «la vera occasione perduta appare, in questa più complessa situazione, la mancata approvazione da parte del Parlamento […] di una legge generale sulla libertà di religione. Da una parte essa avrebbe costituito uno “zoccolo” comune alla condizione giuridica di tutti i culti, evitando le intese-fotocopia legate alla clausola della religione più favorita; dall’altra avrebbe richiamata l’attenzione dei giudici e della pubblica amministrazione su una serie di norme, in materia di diritti individuali e collettivi di libertà di coscienza e di religione, di derivazione internazionale, da tempo vigenti, ma da sempre disapplicate, trascurate e ignorate a tutti i livelli»74. Negli stessi termini, si esprimeva Cardia sostenendo che «l’altro limite che deve segnalarsi è apparentemente estrinseco alla riforma del 1984, perché riguarda la mancata approvazione del disegno di legge sulla libertà di coscienza e di religione destinato a cancellare la legge del 1929 sui Culti ammessi. Si tratta di un limite solo all’apparenza estrinseco alla svolta degli anni ’80, dal momento che scopo essenziale del nuovo Concordato e dell’Intesa con la Tavola Valdese era proprio quello di avviare una riforma capace di realizzare una trasformazione completa della legislazione ecclesiastica italiana. Sino ad oggi questo obiettivo non è stato raggiunto»75. Eppure, proseguiva l’autore, «dipende da questa legge il compimento della riforma avviata nel 1984 e il pieno inserimento del nostro ordinamento tra quelli più moderni ed avanzati; e dipende da essa se tutte le confessioni religiose potranno avere la certezza di una condizione giuridica paritaria che coinvolga i diversi aspetti della loro organizzazione e delle loro attività. In altri termini, senza una legge organica sulla libertà religiosa il processo riformatore avviato nel 1984 dovrà considerarsi incompiuto» 76. 70 Disegno di legge n. 618 d’iniziativa della senatrice M. Negri presentato il 20 maggio 2008 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 71 Proposta di legge n. 3613 d’iniziativa del deputato I. Miglioli presentata il 7 luglio 2010 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 72 E’ interessante rilevare che oltre ai progetti citati, rivolti all’abrogazione della legislazione sui culti ammessi e alla elaborazione di norme sulla libertà religiosa, nella legislatura in corso sono stati presentati disegni e proposte su temi specifici. In particolare si segnalano in materia di edifici di culto il disegno n. 1042 d’iniziativa del senatore E. Musso, presentato il 23 settembre 2008 (Disposizioni in materia di realizzazione di edifici di culto) e il disegno n. 2738 d’iniziativa dei senatori S. Mazzatorta e altri, presentato il 19 maggio 2011 (Disposizioni concernenti gli edifici destinati all’esercizio del culto da parte delle confessioni religiose di minoranza acattoliche e delega al Governo in materia), nonché la proposta n. 552 d’iniziativa dei deputati F. Garagnani e altri, presentata il 29 aprile 2008 (Disposizioni concernenti gli edifici di culto delle confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai sensi dell’art. 8, 3 comma della Costituzione) e la proposta n. 2186 d’iniziativa dei deputati R. Zaccaria e altri, presentata il 10 febbraio 2009 (Disposizioni per l’attuazione del diritto di libertà religiosa in materia di edifici di culto). E’ inoltre stato presentato, in data 9 marzo 2011, il disegno n. 2606 (Norme per la tutela della libertà religiosa nei rapporti internazionali) d’iniziativa dei senatori L. Malan e altri. 73 Cfr. Tavola n. 4 e in particolare le note ivi inserite. 74 F. MARGIOTTA BROGLIO, La riforma dei Patti Lateranensi dopo vent’anni, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 7-8. Dello stesso autore, oltre ai contributi già citati nelle presenti note, in proposito vedi anche Relazione introduttiva, in Problemi e prospettive dei Patti Lateranensi a 25 anni dalla revisione, Roma, Fondazione della Camera de deputati, 2009, pp. 21-39. 75 C. CARDIA, Concordato, intese, laicità dello Stato. Bilancio di una riforma, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, p. 29. 76 Ibidem, p. 30. 17 19 Oggi, se si valutano da un lato i contenuti del dibattito in tema di legge generale sulla libertà religiosa che coinvolge ormai da tempo operatori diversi (legislatore, dottrina, giurisprudenza) e dall’altro la situazione di stand by che non pare più di tanto sbloccarsi, sembra potersi affermare che l’«occasione perduta» non è più stata colta e che l’obiettivo di «realizzare una trasformazione completa della legislazione ecclesiastica italiana» non è ancora stato raggiunto: nessuna scelta importante, di «programma», di «sistema», è stata effettuata, nessuna decisione adottata se non quella di proseguire secondo le contingenti necessità e le scelte (e le pressioni) degli attori in campo. Alla luce di queste considerazioni, se, come diceva Jemolo nella Premessa alla prima edizione de I problemi pratici della libertà77, «nel diritto raramente si può parlare di soluzioni esatte e di soluzioni sbagliate, ma quasi sempre occorre invece parlare di soluzioni ben motivate o male motivate»78, provare a ragionare su quanto fino ad oggi è emerso e tentare di ricostruire fili più volte interrotti e ripresi non per proporre «soluzioni esatte», ma in vista di «soluzioni ben motivate», potrebbe costituire un valido obiettivo per giustificare lo studio qui realizzato e l’analisi condotta attraverso i materiali raccolti nel presente volume. 2. Progetti di legge sulla libertà religiosa e intese: un primo tentativo di comprensione della situazione attuale. Alla luce di quelle che si evidenziano, se così si può dire, come le «criticità» del diritto ecclesiastico all’inizio del nuovo millennio, l’insieme dei quadri sinottici qui raccolti può essere suddiviso in due parti: la prima focalizzata sulle proposte di legge sulla libertà religiosa, la seconda relativa alle intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione, già approvate con legge o ancora in attesa di quest’ultimo passaggio. Quale trait d’union e naturale complemento, evidentemente, la legislazione sui culti ammessi (APPENDICE) ancora vigente, non foss’altro che, da un lato, tutti i progetti di legge mirano alla sua abrogazione e, dall’altro, tutte le intese hanno provveduto prontamente ad affrancarsi da essa attraverso la formula per la quale «alla data di entrata in vigore della presente legge [la legge di approvazione dell’intesa], le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 cessano di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi [della confessione religiosa stipulante] degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte». 2.1. Dal disegno di legge del 1990 alla proposta n. 3613 del 2010. Prendendo le mosse dalla TAVOLA N. 1, dove sono elencati i progetti di legge che a partire dal 1990 sono stati via via presentati79, due elementi appaiono di immediata lettura: l’ampio arco temporale coperto dai progetti (1990-2010) e le diverse appartenenze politiche dei loro promotori. Se si escludono infatti le legislature XI e XII, nelle quali non risultano esservi stati proposte e disegni sul tema, tutte quelle successive segnalano la presentazione di progetti rubricati «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi»80 provenienti da gruppi politici distinti. La XIII e la XIV legislature si connotano per la presenza di progetti anche di origine governativa: rispettivamente i disegni n. 3947 e n. 2531. 77 A.C. JEMOLO, I problemi pratici della libertà, 2 ed., Milano, Giuffrè, 1972. Ibidem, p. VII. 79 Cfr. L. DE GREGORIO, Le alterne vicende, cit. 80 Fanno eccezione le proposte n. 1902 e n. 448 rubricate «Norme sulla libertà religiosa», nonché la proposta n. 6096 rubricata«Disposizioni sulla libertà religiosa». 78 20 Tavola n. 1 1 Disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 13 settembre 1990 non presentato in Parlamento (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) X LEGISLATURA 2 LUGLIO 1987 22 APRILE 1992 2 Disegno di legge n. 3947 presentato il 3 luglio 1997 dal Presidente del Consiglio dei ministri R. Prodi (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XIII LEGISLATURA 9 MAGGIO 1996 29 MAGGIO 2001 3 Testo n. 3947/A presentato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) il 28 febbraio 2001 al Presidente del Consiglio dei ministri, relatore D. Maselli (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XIII LEGISLATURA 9 MAGGIO 1996 29 MAGGIO 2001 4 Proposta di legge n. 1576 d’iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 14 settembre 2001 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XIV LEGISLATURA 30 MAGGIO 2001 27 APRILE 2006 5 Proposta di legge n. 1902 d’iniziativa del deputato G. Molinari presentata il 6 novembre 2001 (Norme sulla libertà religiosa) XIV LEGISLATURA 30 MAGGIO 2001 27 APRILE 2006 6 Disegno di legge n. 2531 presentato il 18 marzo 2002 dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XIV LEGISLATURA 30 MAGGIO 2001 27 APRILE 2006 7 Testo n. 2531-1576-1902/A presentato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) il 9 aprile 2003 al Presidente del Consiglio dei ministri, relatore S. Bondi (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XIV LEGISLATURA 30 MAGGIO 2001 27 APRILE 2006 8 Testo n. 2531-1576-1902/AR approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) il 13 aprile 2005 a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea il 24 giugno 2003, relatrice P. Paoletti Tangheroni (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XIV LEGISLATURA 30 MAGGIO 2001 27 APRILE 2006 9 Proposta di legge n. 6096 d’iniziativa del deputato A. Perrotta presentata il 22 settembre 2005 (Disposizioni sulla libertà religiosa) XIV LEGISLATURA 30 MAGGIO 2001 27 APRILE 2006 10 Proposta di legge n. 36 d’iniziativa del deputato M. Boato presentata il 28 aprile 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XV LEGISLATURA 28 APRILE 2006 28 APRILE 2008 11 Proposta di legge n. 134 d’iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 28 aprile 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XV LEGISLATURA 28 APRILE 2006 28 APRILE 2008 12 Disegno di legge n. 945 d’iniziativa del senatore L. Malan presentato il 12 settembre 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XV LEGISLATURA 28 APRILE 2006 28 APRILE 2008 13 Disegno di legge n. 1160 d’iniziativa dei senatori M. Negri e altri presentato il 14 novembre 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XV LEGISLATURA 28 APRILE 2006 28 APRILE 2008 14 Proposta di legge n. 448 d’iniziativa dei deputati R. Zaccaria e altri presentata il 29 aprile 2008 (Norme sulla libertà religiosa) XVI LEGISLATURA 29 APRILE 2008 15 Disegno di legge n. 618 d’iniziativa della senatrice M. Negri presentato il 20 maggio 2008 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XVI LEGISLATURA 29 APRILE 2008 16 Proposta di legge n. 3613 d’iniziativa del deputato I. Miglioli presentata il 7 luglio 2010 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi) XVI LEGISLATURA 29 APRILE 2008 21 Le riflessioni sopra svolte, l’esame dei testi presentati nelle commissioni e in Assemblea81, nonché, evidentemente, l’interruzione delle legislature e la ripresa del dibattito in tema di libertà religiosa con nuovi interlocutori politici hanno suggerito di ipotizzare, in prima battuta, che la causa della mancata approvazione di una «legge generale sulla libertà religiosa» dovesse rinvenirsi nella presenza di insanabili contrasti di contenuto fra i singoli progetti. Per verificare la validità di questa interpretazione si è così proceduto, attraverso la predisposizione delle TAVOLE N. 2 e N. 3, ad un’analisi dettagliata di questi ultimi. In particolare, se la TAVOLA N. 2 affronta il profilo della struttura, la TAVOLA N. 3 indaga quello dei contenuti evidenziando le tematiche ricorrenti: dall’obiezione di coscienza all’assistenza spirituale; dal matrimonio, alla scuola, all’edilizia di culto; dai ministri di culto alla procedura per la stipulazione delle intese. Esaminando la TAVOLA N. 2 è evidente che, se si esclude il capo IV, relativo ai «Reati contro la libertà di coscienza e di religione», del disegno di legge del 1990, tutte le proposte formulate successivamente riprendono l’organizzazione normativa di quest’ultimo (fa eccezione solo la proposta n. 448 presentata il 29 aprile 2008). Ciò che colpisce è la pressoché identica ripartizione del numero degli articoli all’interno dei singoli capi. Venendo poi alla TAVOLA N. 3, è possibile individuare contenuti (una minoranza) presenti esclusivamente in uno dei progetti di legge allo studio: nella proposta n. 448 il principio di laicità, la tutela dei dati personali di natura religiosa, i simboli religiosi e il diritto di accesso ai sistemi di informazione pubblica radiotelevisiva; nel disegno di legge del 1990 la già ricordata tutela penale della libertà di coscienza e di religione. Accanto a questi, materie presenti in quasi tutti i progetti di legge proposti: è il caso dell’obiezione di coscienza (assente solo nelle proposte n. 6096 e n. 945) e dell’esercizio della libertà religiosa nel luogo di lavoro (non disciplinato nel progetto del 1990, in quello presentato dal Presidente del Consiglio Prodi nel 1997 e nella proposta n. 1902). Analogamente dicasi per le disposizioni relative alle prescrizioni alimentari e per quelle in materia di festività religiose (non presenti nei testi n. 3947, n. 1902, n. 2531-1576-1902/AR, n. 6096, n. 945 e nel disegno di legge del 1990). Solo la proposta n. 448, poi, dedica un’apposita norma ai cimiteri e ai crematori, laddove tutti i progetti, ad esclusione di quello del 1990, del n. 3947 e del n. 1902 contengono una disposizione inerente alla sepoltura dei defunti e un riferimento nell’ambito della disciplina relativa all’assistenza spirituale. A fronte di queste peculiarità emerge con tutta evidenza un insieme di norme (la maggioranza) comuni a tutti i testi, un nucleo che, per così dire, ne costituisce l’ossatura fondamentale. Si tratta delle disposizioni in tema di diritto di libertà di coscienza e di religione, divieto di discriminazioni, educazione e istruzione dei figli minori (assente dal testo n. 2531-15761902/AR), assistenza spirituale, ministri di culto, scuola, edilizia di culto, questue e altre forme di finanziamento, confessioni religiose (disciplina del riconoscimento della personalità giuridica alle confessioni religiose e/o ai loro enti esponenziali, delle vicende connesse a tale riconoscimento e dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche o in un apposito registro delle confessioni religiose). Presenti in tutti i progetti di legge, salvo che nella proposta n. 6096, sono poi le norme che sanciscono l’abrogazione espressa della legislazione sui culti ammessi e precisano il rapporto tra la legge sulla libertà religiosa e «le disposizioni emanate in attuazione di accordi o intese stipulati ai sensi dell’art. 7, 2° comma e dell’art. 8, 3° comma della Costituzione» (normativa applicabile) e quelle relative a: matrimonio, associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto; regime tributario e civile; stipulazione di intese (che disciplinano la procedura per addivenire alla stipula di un’intesa ai sensi dell’art. 8, 3° comma della Costituzione). Quanto fino ad ora emerso dalla lettura incrociata di questi dati sembra confutare l’ipotesi paventata che l’esistenza di differenze significative fra i progetti sia una delle cause della mancata elaborazione di una legge generale sulla libertà religiosa. L’analisi dettagliata delle singole disposizioni proposta nelle SCHEDE DI APPROFONDIMENTO non fa che confermare questi dubbi. Se, in altre parole, si focalizza l’attenzione sulle norme, si può agevolmente notare, in primo luogo, per 81 Solo nel corso della XIV legislatura il dibattito sui progetti di legge in materia di libertà religiosa si è svolto, oltre che nelle commissioni, anche in Assemblea. 22 molte fra esse, formulazioni assolutamente identiche82, indipendentemente dalla provenienza politica di cui le stesse avrebbero dovuto/potuto essere espressione; per altre semplici differenze formali, stilistiche; per altre ancora (una minoranza), differenze sostanziali che sembrerebbero nascere da diversi approcci e da peculiari valutazioni della materia. Emblematici, tra gli altri, i casi dell’art. 4 (Educazione e istruzione dei figli minori)83, dell’art. 8 (Assistenza spirituale)84 e dell’art. 32 relativo alla deliberazione del Consiglio dei ministri sul progetto di intesa85. Con riferimento all’art. 486, per esempio, due formulazioni di massima (indicative, parrebbe, di due diverse concezioni di famiglia) possono dirsi presenti: la prima87 contenente l’inciso «in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente tenendo conto dell’interesse primario del minore», la seconda88 priva di esso. In questo schema di base e salvo per il testo n. 2531-15761902/AR che non contempla disposizioni in tema di educazione e istruzione dei figli minori, ben otto progetti propongono il medesimo testo89; uno90, più articolato, richiama le convenzioni internazionali e si connota per non fare mai riferimento a «i genitori» ma a «coloro che esercitano la potestà sul minore»; altri si differenziano a seconda che il diritto di istruire ed educare i figli si debba realizzare «in coerenza con la propria fede religiosa o credenza» 91, ovvero solo con «la propria fede religiosa»92 o, ancora, «secondo le proprie convinzioni e la propria religione»93 o «secondo le indicazioni di coloro che esercitano la potestà»94. Un’ultima segnalazione, infine, riguarda la specificazione, in un unico progetto95, della nazionalità dei genitori e il riferimento anche ai figli adottivi. Simile può dirsi la situazione in tema di assistenza spirituale96. Dopo aver rilevato che ben sette progetti presentano la stessa formulazione97, si deve sottolineare che l’«esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni» si specifica, se non ulteriormente connotato98, in alcuni progetti solo con «l’adempimento delle pratiche di culto»99, in altri100, invece, anche con «l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare» e con «quelle relative all’astensione dalle attività 82 Significativo al riguardo è il numero degli articoli (la numerazione fa riferimento al disegno di legge del 1990 salvo per ciò che riguarda l’art. 9 e l’art. 14 che seguono la successione numerica del disegno n. 2531) che presentano lo stesso testo in dieci o più progetti di legge (è indicato nella parentesi il numero di formulazioni identiche): art. 1 (12); art. 6, 1° comma (10); art. 7, 1° comma (13); art. 12 (11); art. 3 (12); art. 6, 2° comma (12); art. 7, 2° comma (12); art. 9 (11); art. 40 (12); art. 14 (11); art. 20 (11); art. 13 (10); art. 14 (10); art. 15 (12); art. 16 (10); art. 19 (14); art. 41 (14); art. 26 (14); art. 27 (10); art. 28 (10); art. 31 (11); art. 32 (14); art. 33 (14); art. 34 (14); art. 35 (13); art. 42 (11); art. 43 (12). 83 Il riferimento è da intendersi all’art. 8 nel progetto n. 448. 84 Il riferimento è da intendersi all’art. 7 nel progetto n. 2531-1576-1902/AR e all’art. 14 nel progetto n. 448. 85 Il riferimento è da intendersi all’art. 31 nel progetto del 1990 e nei progetti n. 3947 e n. 1902; all’art. 33 nei progetti n. 2531, n. 2531-1576-1902/A e n. 945; all’art. 38 nel progetto n. 448. 86 Vedi p. 71 87 Cfr. art. 4 n. 3947/A; art. 4 n. 1576; art. 4 n. 2531 Figli minori; art. 4 n. 36; art. 4 n. 134; art. 4 n. 1160; art. 4 n. 618; art. 4 n. 3613; art. 4 n. 945 Figli minori; art. 4 n. 6096; art. 8 n. 448 Educazione religiosa dei figli. 88 Cfr. art. 4 1990; art. 4 n. 3947; art. 4 n. 1902; art. 4 n. 2531-1576-1902/A Figli minori. 89 Cfr. art. 4 n. 3947/A; art. 4 n. 1576; art. 4 n. 2531 Figli minori; art. 4 n. 36; art. 4 n. 134; art. 4 n. 1160; art. 4 n. 618; art. 4 n. 3613. 90 Cfr. art. 8 n. 448 Educazione religiosa dei figli. 91 Cfr. art. 4 1990; art. 4 n. 3947; art. 4 n. 1902; art. 4 n. 3947/A; art. 4 n. 1576; art. 4 n. 2531 Figli minori; art. 4 n. 36; art. 4 n. 134; art. 4 n. 1160; art. 4 n. 618; art. 4 n. 3613; art. 4 n. 6096. 92 Cfr. art. 4 n. 2531-1576-1902/A Figli minori. 93 Cfr. art. 4 n. 945 Figli minori. 94 Cfr. art. 8 n. 448 Educazione religiosa dei figli. 95 Cfr. art. 4 n. 6096. 96 Vedi pp. 75-80 97 Cfr. art. 8 n. 3947/A; art. 8 n. 1576; art. 8 n. 36; art. 8 n. 134; art. 8 n. 1160; art. 8 n. 618; art. 8 n. 3613. 98 Cfr. art. 7 n. 2531-1576-1902/AR Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni; art. 8 n. 6096; art. 8 n. 945 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni. 99 Cfr. art. 8 1990; art. 8 n. 3947; art. 8 n. 1902. 100 Cfr. art. 8 n. 3947/A; art. 8 n. 1576; art. 8 n. 36; art. 8 n. 134; art. 8 n. 1160; art. 8 n. 618; art. 8 n. 3613; art. 8 n. 2531 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni; art. 8 n. 2531-1576-1902/A Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni; art. 14 n. 448 Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive. 23 Tavola n. 2 13/9/1990 XIII LEGISLATURA XIII LEGISLATURA XIV LEGISLATURA XIV LEGISLATURA XIV LEGISLATURA N. 2531-15761902/A I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE artt. 1-12 artt. 1-12 artt. 1-14 artt. 1-14 artt. 1-12 artt. 1-14 artt. 1-14 artt. 1-13 II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE artt. 13-25 artt. 13-25 artt. 15-26 artt. 15-26 artt. 13-25 artt. 15-27 artt. 15-27 artt. 14-26 X LEGISLATURA N. 3947 N. 3947/A N. 1576 N. 1902 22 24 N. 2531 XIV LEGISLATURA N. 2531-15761902/AR XIV LEGISLATURA N. 6096 XIV LEGISLATURA artt. 1-15 N. 36 N. 134 N. 945 N. 1160 N. 448 N. 618 N. 3613 XV LEGISLATURA XV LEGISLATURA XV LEGISLATURA XV LEGISLATURA XVI LEGISLATURA XVI LEGISLATURA XVI LEGISLATURA CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE CAPO I LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE artt. 1-14 artt. 1-14 artt. 1-14 artt. 1-14 artt. 1-15 artt. 1-14 artt. 1-14 CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE CAPO II CONFESSIONI E ASSOCIAZIONI RELIGIOSE artt. 15-26 artt. 15-26 artt. 15-27 artt. 15-26 artt. 16-21 artt. 15-26 artt. 15-26 CAPO III DIRITTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE artt. 22-29 CAPO IV MATRIMONIO RELIGIOSO CON EFFETTI CIVILI 23 25 13/9/1990 X LEGISLATURA N. 3947 N. 3947/A N. 1576 N. 1902 N. 2531 N. 2531-15761902/A N. 2531-15761902/AR XIII LEGISLATURA XIII LEGISLATURA XIV LEGISLATURA XIV LEGISLATURA XIV LEGISLATURA III STIPULAZIONE D’INTESE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA COSTITUZIONE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA COSTITUZIONE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA COSTITUZIONE artt. 26-35 artt. 26-35 artt. 27-36 artt. 27-36 artt. 26-35 artt. 28-37 artt. 28-37 artt. 27-36 V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE artt. 39-43 artt. 36-41 artt. 37-41 artt. 37-41 artt. 36-40 artt. 38-42 artt. 38-42 artt. 37-41 XIV LEGISLATURA XIV LEGISLATURA IV REATI CONTRO LA LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE artt. 36-38 24 26 N. 6096 XIV LEGISLATURA N. 36 XV LEGISLATURA N. 134 XV LEGISLATURA N. 945 N. 1160 XV LEGISLATURA XV LEGISLATURA N. 448 XVI LEGISLATURA N. 618 N. 3613 XVI LEGISLATURA XVI LEGISLATURA artt. 30-33 CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE AI SENSI DELL’ART. 8 DELLA COSTITUZIONE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE CAPO V INTESE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE CAPO III STIPULAZIONE DI INTESE artt. 27-36 artt. 27-36 artt. 28-37 artt. 27-36 artt. 34-43 artt. 27-36 artt. 27-36 CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE artt. 37-41 artt. 37-41 artt. 38-42 artt. 37-41 artt. 44-47 artt. 37-41 artt. 37-41 25 27 Tavola n. 3 13/9/1990 X LEGISLATURA N. 3947 XIII LEGISLATURA N. 3947/A XIII LEGISLATURA N. 1576 XIV LEGISLATURA N. 1902 XIV LEGISLATURA N. 2531 XIV LEGISLATURA N. 25311576-1902/A XIV LEGISLATURA 1 2 5 6 c. 1 7 c. 1 12 1 2 5 6 c. 1 7 c. 1 12 1 2 5 6 c. 1 7 c. 1 13 1 2 5 6 c. 1 7 c. 1 13 1 2 5 6 c. 1 7 c. 1 12 1 2 5 6 c. 1 7 c. 1 13 1 2 5 6 c. 1 7 c. 1 13 DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI 3 6 c. 2 3 6 c. 2 3 6 c. 2 3 6 c. 2 3 6 c. 2 3 6 c. 2 3 6 c. 2 EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DEI FIGLI MINORI 4 4 4 4 4 4 4 OBIEZIONE DI COSCIENZA 7 c. 2 7 c. 2 7 c. 2 7 c. 2 7 c. 2 7 c. 2 7 c. 2 ASSISTENZA SPIRITUALE 8 8 8 8 8 8 8 LIBERTA’ RELIGIOSA NEL LUOGO DI LAVORO 9 c. 1, 2 9 c. 1, 2 9 9 PRESCRIZIONI ALIMENTARI 8 c. 1 9 c. 3 8 c. 1 9 c. 3 8 c. 1 8 c. 1 DIRITTO DI LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE PRINCIPIO DI LAICITA’ MINISTRI DI CULTO MATRIMONIO SCUOLA EDILIZIA DI CULTO 9 25 40 9 25 37 10 26 38 10 26 38 9 25 37 10 27 39 10 27 39 10 10 11 11 10 11 11 11 11 12 12 11 12 12 20 20 14 22 c. 1, 3 14 22 c. 1, 3 20 14 22 14 22 8 c. 1 8 c. 1 8 c. 1 8 c. 1 TUTELA DEI DATI PERSONALI DI NATURA RELIGIOSA FESTIVITA’ RELIGIOSE SIMBOLI RELIGIOSI 26 28 N. 253115761902/AR N. 6096 N. 36 N. 134 N. 945 N. 1160 XIV LEGISLATURA XV LEGISLATURA XV LEGISLATURA XV LEGISLATURA XV LEGISLATURA 1 2 5 6 7 12 1 2 5 6 c. 1 7 c. 1 13 1 2 5 6 c. 1 7 c. 1 13 1 2 5 6 c. 1 7 13 1 2 5 6 c. 1 7 c. 1 13 N. 448 XVI LEGISLATURA N. 618 N. 3613 XVI LEGISLATURA XVI LEGISLATURA 1 2 5 6 c. 1 7 c. 1 13 1 2 5 6 c. 1 7 c.1 13 XIV LEGISLATURA 1 2 4 5 c. 1 6 c. 1 12 1 c. 1 2 c. 1, 2, 3, 4 4 6 c. 1 7 c. 1 10 1 c. 2 3 5 c. 2 3 3 6 c. 2 3 6 c. 2 3 6 c. 2 3 6 c. 2 3 6 c. 3 3 6 c. 2 3 6 c. 2 4 4 4 4 4 8 4 4 7 c. 2 7 c. 2 7 c. 2 7 c. 2 7 c. 2 7 c. 2 6 c. 2 7 8 8 8 8 8 14 8 8 8 9 9 c. 1, 2 9 c. 1, 2 9 9 c. 1, 2 15 c. 1, 2, 3, 4 9 c. 1, 2 9 c. 1, 2 8 c. 1 9 c. 3 8 c. 1 9 c. 3 8 c. 1 9 c. 3 14 c. 3 15 c. 5 8 c. 1 9 c. 3 8 c. 1 9 c. 3 10 26 38 10 26 38 10 27 39 10 26 38 12 25 44 c. 4 10 26 38 10 26 38 11 11 11 11 11 11 9 26 38 10 10 22 30 31 32 33 44 c. 5 11 11 12 12 12 12 9 12 12 13 21 14 14 22 c. 1, 3 14 22 c. 1, 3 14 22 14 22 c. 1, 3 23 c. 4, 5 23 c. 1, 2, 3, 6 14 22 c. 1, 3 14 22 c. 1, 3 8 c. 1 8 c. 1 2 c. 3 14 c. 2 8 c. 1 8 c. 1 8 c. 1 14 c. 3 2 c. 5 14 c. 4 27 29 13/9/1990 X LEGISLATURA CONFESSIONI RELIGIOSE N. 3947 XIII LEGISLATURA N. 3947/A XIII LEGISLATURA N. 1576 XIV LEGISLATURA N. 1902 XIV LEGISLATURA N. 2531 XIV LEGISLATURA N. 25311576-1902/A XIV LEGISLATURA 13 13 15 15 13 15 15 14 15 16 17 14 15 16 17 16 17 18 19 16 17 18 19 14 15 16 17 16 17 18 19 16 17 18 19 18 19 18 19 20 21 20 21 18 19 20 21 20 21 39 41 36 38 37 39 37 39 36 38 38 40 38 40 8 c. 3 22 c. 2 23 8 c. 3 22 c. 2 23 21 8 c. 3 23 24 8 c. 3 23 24 ESEQUIE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI CON FINALITA’ DI RELIGIONE O DI CULTO 21 21 QUESTUE E ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO 12 22 12 22 41 13 13 12 22 13 13 REGIME TRIBUTARIO E CIVILE 23 24 23 24 24 25 24 25 23 24 25 26 25 26 STIPULAZONE DI INTESE 26 27 28 29 26 27 28 29 27 28 29 30 27 28 29 30 26 27 28 29 28 29 30 31 28 29 30 31 30 31 32 33 34 35 30 31 32 33 34 35 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 30 31 32 33 34 35 32 33 34 35 36 37 32 33 34 35 36 37 39 40 40 41 40 41 39 40 41 42 41 42 TUTELA PENALE DIRITTO DI ACCESSO AI SISTEMI DI INFORMAZIONE PUBBLICA RADIOTELEVISIVA NORMATIVA APPLICABILE 36 37 38 42 43 28 30 N. 253115761902/AR N. 6096 XIV LEGISLATURA N. 36 N. 134 N. 945 N. 1160 N. 448 XV LEGISLATURA XV LEGISLATURA XV LEGISLATURA XV LEGISLATURA XVI LEGISLATURA 14 15 15 15 15 15 16 17 18 16 17 18 19 16 17 18 19 16 17 18 19 16 17 18 19 19 20 20 21 20 21 20 21 20 21 37 39 37 39 37 39 38 40 37 39 16 17 18 19 20 22 26 44 c. 1, 2, 3 45 7 c. 3 22 23 15 8 c. 3 22 c. 2 23 8 c. 3 22 c. 2 23 8 c. 3 23 24 8 c. 3 22 c. 2 23 12 12 13 13 13 13 N. 618 N. 3613 XVI LEGISLATURA XVI LEGISLATURA 15 15 16 17 18 19 16 17 18 19 20 21 20 21 37 39 37 39 13 14 c. 5 24 21 8 c. 3 22 c. 2 23 8 c. 3 22 c. 2 23 10 13 13 28 27 24 25 24 25 34 c. 1, 3 27 28 29 30 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 40 41 40 41 XIV LEGISLATURA 13 24 25 24 25 24 25 25 26 24 25 27 28 29 30 27 28 29 30 27 28 29 30 28 29 30 31 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 31 32 33 34 35 36 32 33 34 35 36 37 31 32 33 34 35 36 5 6 c. 2 29 35 34 c. 2 36 37 c. 4 37 c. 1, 2, 3 38 39 40 41 42 43 11 40 41 40 41 40 41 41 42 40 41 29 31 46 47 in determinati giorni o periodi previsti come festività». E se, a partire dal testo n. 3947/A, si disciplina quasi sempre101 l’ipotesi delle esequie «in caso di decesso in servizio» degli appartenenti «alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri servizi assimilati», dei degenti in «ospedali, case di cura e di assistenza» e di coloro che si trovano «negli istituti di prevenzione e pena», si individuano poi tre differenti formulazioni a seconda che le esequie stesse siano celebrate «da un ministro di culto della confessione di appartenenza»102, «da un ministro di culto, da una guida spirituale o dal soggetto equiparato della confessione di appartenenza»103, ovvero, «secondo la confessione di appartenenza»104. La struttura dell’art. 8 (che, come accade per altre disposizioni, è molto più articolata nella proposta n. 448) presenta due ulteriori specificità: l’esercizio della libertà religiosa è limitato agli «appartenenti alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell’art. 8, 3° comma, della Costituzione»105 e la normativa in tema di esequie concerne solo gli «appartenenti a una confessione religiosa avente personalità giuridica»106. Si consideri ancora l’art. 31 32 (Stipulazione di intese)107. Da un lato undici progetti propongono un’identica formulazione108, dall’altro tre di essi109 introducono un comma che si presenta quale novità (che vorrebbe/dovrebbe segnare un nuovo stile di lavoro nel procedimento di stipula delle intese secondo il dettato costituzionale) fissando il termine di «quarantacinque giorni dalla assegnazione» per acquisire «il parere delle competenti commissioni parlamentari». Sennonché, non pare di facile applicazione il primo comma del testo n. 2531-1576-1902/A che, dopo aver ribadito quanto già presente negli altri progetti di legge circa il ruolo del Presidente del Consiglio dei ministri (il cui compito è quello di «sottoporre il progetto di intesa alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. l, della legge 23 agosto 1988, n. 400»), aggiunge l’inciso secondo il quale la deliberazione del Consiglio dei ministri predetta sarebbe «diretta anche ad approvare la scelta di concludere l’intesa con la confessione interessata». Due le interpretazioni possibili. Si può ritenere la formulazione indicata priva di un significato preciso, una semplice ripetizione, insomma, dal momento che la deliberazione del Consiglio dei ministri comporta una valutazione complessiva, inscindibile, del progetto di intesa sottoposto all’esame, valutazione che potrebbe concludersi con il rigetto dello stesso, ovvero, con la sua approvazione dopo opportune modifiche. Una seconda lettura, tuttavia, suggerisce di distinguere due momenti e individuare nel contenuto della deliberazione del Consiglio dei ministri un duplice oggetto: da un lato la scelta di concludere l’intesa, dall’altro la scelta di concludere l’intesa con lo specifico contenuto del progetto. Ragionando in questi termini si potrebbe ritenere che una volta giunti ad approvare la scelta di concludere l’intesa con la confessione religiosa richiedente, tale scelta dovrebbe considerarsi definitiva, acquisita, sicché poi solo sul contenuto di essa potrebbe ulteriormente decidersi nel senso dell’approvazione, dell’approvazione con integrazioni, ovvero del rigetto. Questa interpretazione sembra trovare una conferma nel successivo art. 34 dello stesso progetto che si occupa delle «eventuali modifiche» al progetto di intesa, rese necessarie «in relazioni alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede parlamentare», dando per scontato che l’intesa comunque debba essere stipulata in virtù, appunto, 101 Fa eccezione il progetto n. 6096 il cui art. 8 non contiene tale disposizione. Cfr. art. 8 n. 3947/A; art. 8 n. 1576; art. 8 n. 36; art. 8 n. 134; art. 8 n. 1160; art. 8 n. 618; art. 8 n. 3613; art. 8 n. 2531 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni; art. 7 n. 2531-1576-1902/AR Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni; art. 14 n. 448 Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive. 103 Cfr. art. 8 n. 2531-1576-1902/A Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni. 104 Cfr. art. 8 n. 945 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni. 105 Cfr. art. 7 n. 2531-1576-1902/AR Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni; art. 8 n. 945 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni. 106 Fa eccezione il progetto n. 448. 107 Vedi p. 159 108 Cfr. art. 31 1990; art. 31 n. 3947; art. 32 n. 3947/A; art. 32 n. 1576; art. 31 n. 1902; art. 33 n. 2531 Deliberazione del Consiglio dei ministri; art. 32 n. 36; art. 32 n. 134; art. 32 n. 1160; art. 32 n. 618; art. 32 n. 3613. 109 Cfr. art. 33 n. 2531-1576-1902/A Deliberazione del Consiglio dei ministri; art. 32 n. 2531-1576-1902/AR Deliberazione del Consiglio dei ministri; art. 33 n. 945 Deliberazione del Consiglio dei ministri. 102 30 32 della deliberazione del Consiglio dei ministri precedentemente acquisita ai sensi dell’art. 33, 1° comma del testo n. 2531-1576-1902/A. Gli esempi citati, come anticipato, sono emblematici di un modus operandi del legislatore sulla libertà religiosa. Scorrendo i testi contenuti nelle SCHEDE DI APPROFONDIMENTO, infatti, si può agevolmente constatare che quanto evidenziato per gli articoli esaminati è applicabile a tutte le disposizioni contenute nei progetti presentati. Il che, evidentemente, costituisce elemento imprescindibile per approfondire le motivazioni circa la mancata approvazione della legge generale sulla libertà religiosa nel corso di oltre un ventennio. 2.2. Intese approvate con legge e intese prive di legge di approvazione: l’attuazione incompleta dell’art. 8, 3° comma della Costituzione. Le riflessioni fino a qui svolte, nell’indagare analiticamente i progetti e le singole norme, se da un lato, dunque, sembrano confermare l’inesistenza di un contrasto insanabile sul piano dei contenuti, dall’altro, inducono a chiedersi quale possa essere allora la vera ragione della mancata approvazione di una legge generale sulla libertà religiosa e se, per esempio, questa non possa ricercarsi in una divergenza, più o meno consapevole, proprio sullo strumento stesso della «legge generale» ritenuto non idoneo (o non più idoneo) alla gestione del fenomeno religioso nella sua attuale e articolata configurazione. Questo interrogativo, evidentemente, ne reca con sé un altro, relativo allo strumento delle intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione, le cui vicende sono, non a caso, strettamente collegate con quelle dei progetti di legge esaminati. Le TAVOLE N. 4 e N. 5 possono aiutare a dare risposta a queste domande e a segnalare eventuali momenti di «criticità». La TAVOLA N. 4 elenca le intese già approvate con legge, le modifiche intervenute e quelle intese che, già stipulate, ancora mancano della relativa legge di approvazione. Con riferimento a queste ultime sono indicati anche i progetti presentati nell’attuale legislatura e finalizzati, appunto, alla loro approvazione. E’ al riguardo necessario sottolineare la presenza sia di progetti di iniziativa «governativa», che di progetti di iniziativa «legislativa». Una novità da non trascurare e che trova il suo fondamento nella decisione della Giunta per il regolamento della Camera dei deputati che nella seduta di mercoledì 28 febbraio 2007 si è espressa in modo favorevole sull’ammissibilità dell’iniziativa legislativa parlamentare riguardo ai progetti di legge di regolazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose110. La TAVOLA N. 5, invece, esamina i contenuti e affianca al testo delle intese quello dell’Accordo del 1984 con la chiesa Cattolica e del relativo Protocollo addizionale. Come emerge anche da una lettura superficiale è significativo che la TAVOLA N. 5 e la precedente N. 3 siano, per molti aspetti, tra loro sovrapponibili. Su un piano generale i gruppi contenutistici si ripetono con una frequenza pressoché identica, fatte salve, tra le altre, le norme in materia di giuramento, di strutture ospedaliere confessionali, di membri diversi dai ministri di culto che svolgono funzioni specifiche all’interno della confessione religiosa, di istituti teologici, di beni culturali. Quanto alle singole disposizioni, poche sono le differenze da un lato, fra le norme delle intese e, dall’altro, fra queste ultime, i testi dell’Accordo del 1984 e quelli dei progetti di legge. Si può al più rilevare una maggiore analiticità e articolazione delle prime (per esempio in materia di istruzione scolastica o di 110 Si veda in proposito Camera dei deputati – Giunta per il regolamento, resoconto della seduta di mercoledì 28 febbraio 2007, pp. 34-36. Come riportato nel testo, l’interrogativo circa l’ammissibilità dell’iniziativa legislativa parlamentare riguardo ai progetti di legge di regolazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose era emerso dopo la presentazione, da parte dell’on. M. Boato, di due progetti di legge concernenti rispettivamente l’approvazione di modifiche all’intesa con la Tavola valdese e all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno. La novità della questione aveva indotto la presidenza della Camera a sospendere la stampa dei progetti di legge in attesa di «acquisire l’orientamento della Giunta per il regolamento». Per un primo commento cfr. J. PASQUALI CERIOLI, Il progetto di legge parlamentare di approvazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica: nuovi orientamenti e interessanti prospettive, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2010, pp. 1-16. 31 33 assistenza spirituale) rispetto alle disposizioni contenute nei progetti di legge e nell’Accordo di Villa Madama. Tavola n. 4 1 Legge 11 agosto 1984, n. 449 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese IX LEGISLATURA 12 LUGLIO 1983 1 LUGLIO 1987 2 Legge 22 novembre 1988, n. 516 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno X LEGISLATURA 2 LUGLIO 1987 22 APRILE 1992 3 Legge 22 novembre 1988, n. 517 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia X LEGISLATURA 2 LUGLIO 1987 22 APRILE 1992 4 Legge 8 marzo 1989, n. 101 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane X LEGISLATURA 2 LUGLIO 1987 22 APRILE 1992 5 Legge 5 ottobre 1993, n. 409 Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in attuazione dell’art. 8, 3 comma della Costituzione XI LEGISLATURA 23 APRILE 1992 14 APRILE 1994 6 Legge 12 aprile 1995, n. 116 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) XII LEGISLATURA 15 APRILE 1994 8 MAGGIO 1996 7 Legge 29 novembre 1995, n. 520 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) XII LEGISLATURA 15 APRILE 1994 8 MAGGIO 1996 8 Legge 20 dicembre 1996, n. 638 Modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane in attuazione dell’art. 8, 3 comma della Costituzione XIII LEGISLATURA 9 MAGGIO 1996 29 MAGGIO 2001 9 Intesa tra la Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, 4 aprile 2007111 XV LEGISLATURA 28 APRILE 2006 28 APRILE 2008 10 Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione Buddhista Italiana, 4 aprile 2007112 XV LEGISLATURA 28 APRILE 2006 28 APRILE 2008 11 Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 4 aprile 2007113 111 XV LEGISLATURA 28 APRILE 2006 28 APRILE 28 APRILE2008 2008 In data 8 giugno 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2237 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova in Italia in attuazione dell’art. 8, terzo comma della Costituzione». Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente il 17 giugno 2010, è stato nuovamente assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 27 luglio 2010. 112 In data 14 aprile 2010 è stato presentato, su iniziativa dei senatori L. Malan e S. Ceccanti, il disegno di legge n. 2104 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana». In data 8 giugno 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2236 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana in attuazione dell’art. 8, terzo comma della Costituzione». Entrambi i disegni, assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente, rispettivamente il 12 maggio e il 17 giugno 2010, sono stati poi nuovamente assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 27 luglio 2010. 113 In data 28 aprile 2010 è stato presentato, su iniziativa dei senatori L. Malan e S. Ceccanti, il disegno di legge n. 2138 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». In data 8 giugno 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2232 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in attuazione dell’art. 8, terzo comma della Costituzione». Entrambi i disegni, assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente, rispettivamente il 19 maggio e il 17 giugno 2010, sono stati poi nuovamente assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 27 luglio 2010. A seguito della discussione e dell’assorbimento del disegno n. 2138 nel disegno n. 2232, in data 12 ottobre 2011 quest’ultimo è stato approvato e trasmesso, il 25 ottobre 2011, dal Presidente del Senato alla Camera dei deputati. E’ attualmente in corso in Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente l’esame del disegno di legge n. 4716. 32 34 12 Intesa tra la Repubblica italiana e la l’Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, 4 aprile 2007114 XV LEGISLATURA 28 APRILE 2006 28 APRILE 2008 13 Intesa tra la Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale, 4 aprile 2007115 XV LEGISLATURA 28 APRILE 2006 28 APRILE 2008 14 Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, 4 aprile 2007116 XV LEGISLATURA 28 APRILE 2006 28 APRILE 2008 15 Legge 8 giugno 2009, n. 67 Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516 recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno in attuazione dell’art. 8, 3 comma della Costituzione XVI LEGISLATURA 29 29 APRILE APRILE2008 2008 16 Legge 8 giugno 2009, n. 68 Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409 di approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in attuazione dell’art. 8, 3 comma della Costituzione XVI LEGISLATURA 29 29 APRILE APRILE2008 2008 17 Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), modificativa dell’intesa firmata il 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, 16 luglio 2010117 XVI LEGISLATURA 29 29 APRILE APRILE2008 2008 In data 12 maggio 2010 è stato presentato, su iniziativa dei senatori L. Malan e S. Ceccanti, il disegno di legge n. 2181 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha». In data 8 giugno 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2235 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha in attuazione dell’art. 8, terzo comma della Costituzione». Entrambi i disegni, assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente, rispettivamente il 1 giugno e il 17 giugno 2010, sono stati poi nuovamente assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 27 luglio 2010. 115 In data 6 maggio 2010 è stato presentato, su iniziativa dei senatori L. Malan e S. Ceccanti, il disegno di legge n. 2169 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale». In data 8 giugno 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2233 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale in attuazione dell’art. 8, terzo comma della Costituzione». Entrambi i disegni, assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente il 17 giugno 2010, sono stati poi nuovamente assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 27 luglio 2010. A seguito della discussione e dell’assorbimento del disegno n. 2169 nel disegno n. 2233, in data 12 luglio 2011 quest’ultimo è stato approvato e trasmesso, il 15 luglio 2011, dal Presidente del Senato alla Camera dei deputati. Il 3 novembre 2011 si è concluso l’esame in Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente del disegno di legge n. 4517. 116 In data 4 maggio 2010 è stato presentato, su iniziativa dei senatori L. Malan e S. Ceccanti, il disegno di legge n. 2154 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Apostolica in Italia». In data 8 giugno 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2234 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Apostolica in Italia in attuazione dell’art. 8, terzo comma della Costituzione». Entrambi i disegni, assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente, rispettivamente il 26 maggio e il 17 giugno 2010, sono stati poi nuovamente assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 27 luglio 2010. A seguito della discussione e dell’assorbimento del disegno n. 2154 nel disegno n. 2234, in data 12 luglio 2011 quest’ultimo è stato approvato e trasmesso, il 15 luglio 2011, dal Presidente del Senato alla Camera dei deputati. Il 3 novembre 2011 si è concluso l’esame in Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente del disegno di legge n. 4518. 117 In data 9 settembre 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il Ministro dell’interno R. Maroni e con il Ministro dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2326 rubricato: «Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), in attuazione dell’art. 8, 3° comma della Costituzione». Il disegno di legge recepisce l’intesa firmata il 16 luglio 2010 con la quale l’UCEBI, mutando l’orientamento espresso in sede di trattative dell’intesa del 1993, ha deciso di figurare tra i soggetti che concorrono al riparto della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF, sia per quanto riguarda le somme derivanti dalle scelte operate espressamente dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in favore dell’Unione stessa, sia per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte degli stessi. Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 5 novembre 2010, il disegno n. 2326 è stato approvato il 27 luglio 2011. Il 3 novembre 2011 si è concluso l’esame in Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente del disegno di legge n. 4569. 114 33 35 Tavola n. 5 Chiese rappresentate dalla Tavola valdese Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno Assemblee di Dio in Italia Legge 22 11 1988 n. 517 Unione delle Comunità ebraiche italiane Legge 8 3 1989 n. 101 Legge 20 12 1996 n. 638 Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) Legge 11 8 1984 n. 449 Legge 5 10 1993 n. 409 Legge 8 6 2009 n. 68 Legge 22 11 1988 n. 516 Legge 8 6 2009 n. 67 Legge 12 4 1995 n. 116 Intesa 16 7 2010 NORMATIVA APPLICABILE - Attuazione dell’art. 8 della Costituzione 1 c. 1 1 c. 1 1 c. 1 1 c. 1 1 c. 1 - Cessazione di efficacia della legge n. 1159/1929 e del regio decreto n. 289/1930 1 c. 2 1 c. 2 1 c. 2 34 c. 2 1 c. 2 - Cessazione di efficacia di norme contrastanti 19 36 28 34 c. 1, 3 23 32 33 22 24 Legge 25 3 1985 n. 121 PREAMBOLO 13 c. 1 1 1 13 c. 2 14 7 PRINCIPIO DI BILATERALITA’ A’ 18 20 35 37 27 29 1 AUTONOMIA DELL’ORDINA MENTO CONFESSIONA LE EX ART. 8, 2 COMMA DELLA COSTITUZIONE E 2 2 2 2 3 c. 1 7 c. 4 DIRITTO DI LIBERTA’ RELIGIOSA 16 2 c. 1 3 28 c. 1 20 c. 1, 3 34 36 2 1 c. 2 2 c. 1, 2, 3 19 c. 1 Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) Legge 29 11 1995 n. 520 Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova Unione Buddhista Italiana Intesa 4 4 2007 Intesa 4 4 2007 Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni Intesa 4 4 2007 Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha Intesa 4 4 2007 Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale Chiesa Apostolica in Italia Intesa 4 4 2007 Intesa 4 4 2007 1 c. 1 22 27 28 29 26 32 1 c. 2 20 c. 1 25 c. 1 26 c. 1 27 c. 1 24 c. 1 30 c. 1 32 20 c. 2 25 c. 3 26 c. 2 27 c. 3 24 c. 2 30 c. 2 31 33 19 21 24 26 25 27 26 28 23 25 29 31 3 c. 1, 2 1 c. 1, 2 1 c. 1, 2 2 c. 1, 2 1 1 c. 1, 2 1 2 3 c. 3 15 1 c. 3, 4 1 c. 3 2 17 1 c. 1, 2, 3, 4 2 c. 3 2 18 1 c. 3, 4 20 35 37 Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) Legge 29 11 1995 n. 520 Intesa 4 4 2007 Intesa 4 4 2007 3 c. 2 4 c. 1, 2 8 1 c. 2 2 c. 1, 4 4 c. 2 2 c. 1 4 c. 3 2 c. 2 5 c. 5 9 29 Unione Buddhista Italiana 2 c. 3 1 c. 2 7 c. 1 Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni Intesa 4 4 2007 2 c. 2 3 c. 1, 4 Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha Intesa44 4 4 2007 Intesa 2007 Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale Intesa 4 4 442007 Intesa 2007 1 c. 2 7 c. 1 1 c. 2 2 c. 5 10 11 12 13 14 15 13 6 1 c. 2 2 c. 1, 4 2 c. 1 3 c. 2 7 c. 2 3 c. 3 7 c. 2 2 c. 2 2 c. 2 7 c. 4 7 c. 5 10 7 c. 4 2 c. 3 2 c. 3 3 c. 6 7 7 c. 3 22 2 c. 4 21 7 c. 3 21 9 10 11 12 13 14 25 c. 2 26 21 4 5 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Chiesa Apostolica in Italia Intesa44 4 4 2007 Intesa 2007 16 17 18 19 20 21 22 10 11 12 13 14 15 27 c. 2 13 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 19 13 8 8 12 3 3 37 39 4 Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede Chiese rappresentate dalla Tavola valdese Legge 11 8 1984 n. 449 Legge 5 10 1993 n. 409 Legge 8 6 2009 n. 68 Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno Assemblee di Dio in Italia Legge 22 11 1988 n. 517 Unione delle Comunità ebraiche italiane Legge 8 3 1989 n. 101 Legge 20 12 1996 n. 638 Legge 22 11 1988 n. 516 Legge 8 6 2009 n. 67 Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) Legge 12 4 1995 n. 116 Intesa 16 7 2010 Legge 25 3 1985 n. 121 LIBERTA’ RELIGIOSA NEL LUOGO DI LAVORO 11 4 c. 2 31 c. 1 17 c. 2, 3 PRESCRIZIONI ALIMENTARI 6 c. 2 7 c. 2 GIURAMENTO c. 1 ASSISTENZA SPIRITUALE - ai ai militari militari 5 c. 1, 2, 3, 5 7 10 3 c. 1, 2, 3, 4 7 7 8 4 5 c. 1, 2, 3, 5 ospedalieri, nelle ospedalieri, nelle case di di cura cura oo di case riposo, nei di riposo, nei pensionati pensionati 6 8 10 4 7 7 9 4 6 - negli negli istituti istituti peniii penitenziari 8 9 10 6 7 7 10 4 7 16 11 15 28 17 34 26 17 18 - negli negli istituti istituti 5 7 c. 4 EDILIZIA DI CULTO 12 BENI CULTURALI 6 FESTIVITA’ RELIGIOSE 17 4 5 17 38 40 Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova Legge 29 11 1995 n. 520 Unione Buddhista Italiana Intesa 4 4 2007 Intesa 4 4 2007 Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni Intesa 4 4 2007 Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha Intesa 4 4 2007 Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale Chiesa Apostolica in Italia Intesa 4 4 2007 Intesa 4 4 2007 7 c. 1, 2 23 24 c. 1 9 c. 1, 3 3 c. 4 4 c. 4 5 c. 1, 2, 3, 4 9 4 c. 1, 2, 4, 5 6 7 c. 1, 2, 3, 4 10 4 c. 1, 2, 4, 5 3 3 c. 1, 2, 3, 4, 5 7 6 9 3 4 c. 1, 2, 4 6 8 10 4 c. 1, 2, 4 4 5 7 7 9 4 4 c. 3, 4 6 9 10 4 c. 3, 4 5 6 7 14 8 15 14 16 10 c. 1, 2, 3, 4 13 16 15 17 11 28 24 9 16 7 23 39 41 Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede Chiese rappresentate dalla Tavola valdese Legge 11 8 1984 n. 449 Legge 5 10 1993 n. 409 Legge 8 6 2009 n. 68 Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno Assemblee di Dio in Italia Legge 22 11 1988 n. 517 Unione delle Comunità ebraiche italiane Legge 8 3 1989 n. 101 Legge 20 12 1996 n. 638 Legge 22 11 1988 n. 516 Legge 8 6 2009 n. 67 Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) Legge 12 4 1995 n. 116 Intesa 16 7 2010 Legge 25 3 1985 n. 121 9 c. 2 5 9 c. 2 SCUOLA - Insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto 9 c. 1 - Diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi 9 c. 2, 3 11 8 11 c. 1, 2, 3 8 - Studio del fatto religioso e delle sue implicazioni 10 12 9 11 c. 4 9 - Assenze per motivi religiosi e prove di esame 17 c. 4, 5 4 c. 3, 4 9 c. 1 - Scuole confessionali 13 12 10 c. 2 UNIVERSITA’ E ISTITUTI SUPERIORI - Riconoscimento di lauree e diplomi 15 c. 1 14 c. 1 10 c. 1 13 c. 1 Amministrazione, oneri finanziari e nomina del personale docente 15 c. 3 14 c, 2, 4 10 c. 2, 4 13 c. 2 - Rinvio del servizio militare per gli studenti delle facoltà teologiche 15 c. 2 14 c. 3 10 c. 3 13 c. 3 10 c. 1, 3 6 4 c. 3 STRUTTURE OSPEDALIERE CONFESSIONA LI 29 7 14 40 42 Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) Legge 29 11 1995 n. 520 Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova Unione Buddhista Italiana Intesa 4 4 2007 Intesa 4 4 2007 Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni Intesa 4 4 2007 Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha Intesa 4 4 2007 Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale Chiesa Apostolica in Italia Intesa 4 4 2007 Intesa 4 4 2007 10 5 c. 1, 2, 3 5 c. 1 11 c. 1, 2 5 c. 1, 2, 3 6 c. 1, 2, 3 8 11 5 c. 4, 5 5 c. 2, 3 11 c. 3 5 c. 4, 5 6 c. 4, 5 9 9 c. 2 7 c. 1 12 6 6 12 7 10 11 c. 1 11 c. 2, 4 11 c. 3 41 43 Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede Chiese rappresentate dalla Tavola valdese Legge 11 8 1984 n. 449 Legge 5 10 1993 n. 409 Legge 8 6 2009 n. 68 Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno Assemblee di Dio in Italia Legge 22 11 1988 n. 517 Unione delle Comunità ebraiche italiane Legge 8 3 1989 n. 101 Legge 20 12 1996 n. 638 Legge 22 11 1988 n. 516 Legge 8 6 2009 n. 67 Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI) Legge 12 4 1995 n. 116 Intesa 16 7 2010 Legge 25 3 1985 n. 121 ESEQUIE - Cimiteri 7 c. 4 16 c. 1, 2, 4 - Riti funebri 5 c. 3, 5 7 c. 3 10 3 c. 4 7 8 c. 4 16 c. 3, 5, 6 5 c. 3, 5 QUESTUE E ALTRE FORME DI FINANZIAMEN TO - Questue 16 28 c. 1 20 c. 1 2 c. 3 19 c. 1 3 1 2 3 5 6 29 31 33 21 24 25 30 34 c. 4 16 25 - 8/°° 1 2 4 5 30 31 33 23 24 25 1 2 3 TUTELA PENALE 4 Autofinanziament o DIRITTO DI ACCESSO AI SISTEMI DI INFORMAZIO NE PUBBLICA RADIOTELEVI SIVA 2 c. 4, 5 28 c. 2 42 44 20 c. 2 19 c. 2 Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI) Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova Legge 29 11 1995 n. 520 Unione Buddhista Italiana Intesa 4 4 2007 Intesa 4 4 2007 Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni Intesa 4 4 2007 Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha Intesa 4 4 2007 Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa Meridionale Chiesa Apostolica in Italia Intesa 4 4 2007 Intesa 4 4 2007 8 c. 2 24 c. 1, 3 9 c. 2 10 c. 5 5 c. 4 9 8 c. 1 7 c. 4 10 24 c. 2, 4, 5 9 c. 1 3 c. 3 15 17 1 c. 3 18 23 19 21 23 19 22 23 25 27 20 21 23 20 22 24 25 27 25 12 22 26 28 30 34 16 18 18 20 22 27 28 30 17 18 19 20 22 9 1 c. 5 43 45 3 c. 3 7 20 c. 1 Più che giungere a risposte s’infittiscono i dubbi. Questi ultimi rilievi non lasciano evidentemente indifferenti suscitando perplessità rispetto alla necessità/opportunità di una legge generale sulla libertà religiosa e soprattutto mettendo in rilievo l’impressione di pesanti lacune riguardo alla formulazione e articolazione di un simile strumento. In altre parole, è giuridicamente necessaria/opportuna tale legge118 (motivata dal richiamo al principio di uguaglianza dei cittadini e a quello di uguale libertà delle confessioni religiose e volta a consentire una ricomposizione unitaria della disciplina del «fenomeno religioso»)? In caso affermativo, quale dovrebbe esserne il contenuto (si può ipotizzare una semplice estensione, nell’interesse generale, delle norme già concordate con alcune confessioni religiose)? Ancora: è sufficiente una legge che indichi solo i principi generali e rinvii poi ai contenuti delle intese e al diritto comune, o è da preferire una normativa pressoché completa alla luce delle più recenti acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali? Viceversa, si potrebbe procedere per il futuro semplicemente all’abrogazione della legislazione sui culti ammessi e all’esclusiva stipula delle intese, ai sensi dell’art. 8, 3° comma della Costituzione? Lasciando per il momento senza risposta tutte queste domande, sembra interessante spostare l’attenzione sul dibattito parlamentare che ha caratterizzato la presentazione dei progetti di legge esaminati, sia per cogliere il grado di consapevolezza, da parte del legislatore, dei problemi da affrontare, sia per proporre alcune soluzioni per l’avvenire. 3. Il dibattito parlamentare. La lettura dei lavori parlamentari119 che hanno accompagnato la presentazione dei progetti di legge sulla libertà religiosa può essere condotta su due diversi livelli. Un primo livello, più generale, che illustra le riflessioni, i temi, le problematiche che in ciascuna legislatura sono stati ritenuti più rilevanti e su cui i relatori e gli altri membri delle commissioni hanno reputato utile soffermare e approfondire il dibattito. Un secondo livello, viceversa, più specifico, che prende in considerazione singole norme la cui diversa formulazione ha suscitato interesse e attenzione. Rinviando per quest’ultimo aspetto alle SCHEDE DI APPROFONDIMENTO, che permettono un riscontro di quelle differenze, a volte solo di stile, di una stessa norma fra un progetto e l’altro, è opportuno rivolgere l’attenzione al contenuto generale del dibattito parlamentare che si è svolto essenzialmente nell’ambito della Commissione Affari costituzionali. In questa prospettiva si deve in primo luogo sottolineare un aspetto comune a ogni discussione, quello relativo agli scopi e alla necessità (se da riconoscersi) di una legge generale sulla libertà religiosa. Al riguardo, in particolare, se vi è convergenza sulla abrogazione della legislazione sui culti ammessi del 1929-1930120, non altrettanto può dirsi sulla funzione della legge in sé che necessariamente richiama finalità e obiettivi delle intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione. «Gli strumenti normativi attualmente esistenti nell’ordinamento – si legge nella relazione introduttiva dell’on. Maselli del 24 marzo 1998 – risultano insufficienti per garantire la libertà spirituale dei non credenti e la libertà delle Chiese con le quali non sia stata raggiunta alcuna intesa. Per questi motivi il disegno di legge in esame prevede che lo Stato non possa non farsi protagonista di una azione multilaterale di tutela della libertà religiosa che, senza abbandonare la soluzione delle intese, contribuisca a porre principi generali di tutela della libertà religiosa come elementi integranti di un organico sistema di garanzia»121. Questo schema (tutela della libertà 118 Interessante è in proposito la seguente riflessione di F. Finocchiaro proposta al Convegno di Ferrara del 25-26 ottobre 2002: «nel periodo che stiamo vivendo è ancora necessario che lo Stato e la Chiesa, lo Stato e le altre confessioni religiose pattuiscano un particolare regime quando il diritto comune è già abbastanza libero?». Cfr. F. FINOCCHIARO, Il Concordato del 1984 e le intese. Le confessioni senza intesa, in Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa, cit., p. 121. 119 Il riferimento è ai lavori della XIII, XIV e XV legislatura iniziati in Commissione Affari costituzionali rispettivamente in data 24 marzo 1998, 30 maggio 2002 e 7 novembre 2006. 120 Cfr. tra gli altri: D. Maselli, 24 marzo 1998; S. Bondi, 30 maggio 2002. 121 Cfr. D. Maselli, 24 marzo 1998. 44 46 religiosa attraverso legge ordinaria generale e intese) non è peraltro pacificamente accolto. In primo luogo da quanti rilevano l’inutilità in sé di una legge di tal genere, di una normativa, cioè, che dovrebbe porsi come «attuativa» dei principi costituzionali sul tema122. Ancora, da chi vede solo «nell’intesa trasfusa in legge lo strumento ordinario di disciplina dei rapporti con le confessioni religiose non cattoliche»123. Tra quanti sono favorevoli al modello che integra le disposizioni di una legge ordinaria con quelle delle intese, da un lato si sottolinea «l’opportunità di limitare l’aspetto normativo all’essenziale»124, dall’altro si precisa che proprio nella legge dovrà trovare posto la disciplina per l’attuazione dell’art. 8, 3° comma della Costituzione, ossia quell’insieme di regole che definiscono le procedure per addivenire alla stipula delle intese la cui necessità, «una volta garantito dalla disciplina in esame, in termini generali, il diritto alla libertà religiosa e assicurato in via di principio il rispetto delle esigenze proprie delle diverse confessioni, risulterà ridotta»125. Accanto a quello appena esposto, la discussione sui progetti di legge evidenzia un altro aspetto di particolare interesse: se, infatti, da un lato è chiara la consapevolezza che «la situazione italiana è profondamente mutata»126, dall’altro, nel dare conto dei «problemi pratici» che la libertà religiosa comporta, differenti sono gli elementi critici via via avvertiti. Così, se nel corso della XIII legislatura è il fenomeno delle sette a suscitare interrogativi127, diventa poi decisamente l’Islam l’elemento attorno al quale ogni dibattito si origina e si articola, condizionando l’elaborazione delle proposte e dei disegni presentati. L’«eccezionalità» dell’Islam 128, in particolare, insieme alla sua «intrinseca pericolosità»129 e alla necessità di preservare una specifica «identità religiosa e confessionale»130 del paese sono i temi su cui si soffermano, con toni diversi, il dibattito e le riflessioni parlamentari. Due rilievi paiono al riguardo significativi. Da un lato è interessante verificare come già nel corso della XIV legislatura venissero proposti emendamenti per l’esposizione obbligatoria del crocifisso131, riconosciuto «quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile nel patrimonio storico e civico-culturale della Repubblica», non solo in «tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado», ma anche «in tutte le università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti locali territoriali, in tutte le aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie ospedaliere, in tutte le stazioni e autostazioni, i porti e gli aereoporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani all’estero». D’altro canto, sembra opportuno evidenziare come, con anticipo rispetto alle iniziative 122 Cfr. tra gli altri: L. Massa, 12 maggio 1998; S. Cola, 30 giugno 1998; G. D’Alia, 4 luglio 2007. Cfr. tra gli altri: G. D’Alia, 4 luglio 2007. 124 Cfr. tra gli altri: L. Massa, 12 maggio 1998. 125 Cfr. tra gli altri: M. Pacini, 11 dicembre 2002. 126 In questi termini già si esprimeva il relatore on. D. Maselli il 24 marzo 1998 iniziando i lavori per la legge sulla libertà religiosa in Commissione Affari costituzionali. 127 Si veda in proposito l’emendamento a firma Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi, presentato in data 13 ottobre 1999, rivolto ad introdurre l’art. 4 bis il cui incipit così recitava: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni». 128 Cfr. tra gli altri: A. Maccanico, 12 giugno 2002 e S. Bondi, Resoconto stenografico 296 del 10 aprile 2003. 129 Cfr. tra gli altri: L. Dussin, 18 e 19 giugno 2002; M. Saponara, 18 giugno 2002; F. Bricolo, 19 giugno 2002; R. Menia, 27 giugno 2002. Si veda al riguardo l’emendamento a firma Cota, Bricolo, Stucchi, presentato in data 24 luglio 2007, relativo all’art. 10 (Pubblicazioni): «Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa, purché scritti o con traduzione a fronte in italiano». 130 Cfr. tra gli altri: A. Gibelli, 25 febbraio 2003; F. Garagnani, 8 aprile 2003 (e, in data 25 febbraio 2003, gli emendamenti a sua firma rispettivamente all’art. 1 e all’art. 12). Si vedano inoltre gli emendamenti all’art. 1 e all’art. 1 bis, a firma Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri, presentati in data 13 settembre 2005, nonché, con riferimento agli stessi articoli, gli emendamenti, a firma Cota, Bricolo, Stucchi, presentati in data 24 luglio 2007. 131 Il riferimento è all’emendamento all’art. 3 (Divieto di discriminazioni), a firma Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri, presentato in data 13 settembre 2005. Il testo citato prevedeva, tra l’altro, che «l’immagine del crocifisso» dovesse essere esposta «in luogo elevato e ben visibile a tutti». Anche nel corso della XV legislatura, peraltro, era stato presentato in termini simili un emendamento, a firma Cota, Bricolo, Stucchi, in data 24 luglio 2007. 123 45 47 svizzere in materia di edilizia di culto, un emendamento all’art. 21 del testo del 2002 prevedesse «per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto per la ristrutturazione o il loro cambiamento d’uso», rispetto alle «confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo Stato secondo quanto disposto dall’art. 8 della Costituzione», la necessità di una «previa approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum»132. L’esame fino a qui condotto, nel delineare quelle che appaiono come le linee principali del dibattito parlamentare in tema di legge generale sulla libertà religiosa, non può non concludersi con un accenno ai contenuti (dove disponibili)133 di quella indagine conoscitiva che, già a partire dalla XIII legislatura, ha rappresentato una costante nell’elaborazione dei progetti di legge in materia. Da questo punto di vista è interessante sia confrontare i nominativi dei soggetti per i quali si è proceduto alle audizioni134, sia verificare, con riferimento alla legislatura precedente per la quale solo sono pubblici i risultati, il tipo di richieste, suggerimenti, consigli espressi dai soggetti uditi. Iniziando dalle istanze presentate dai rappresentanti dei vari gruppi confessionali, è utile innanzitutto segnalare il grado di consapevolezza circa il ruolo e la funzione che deve/può ovvero non deve e non può avere una legge generale sulla libertà religiosa, nonché circa il legame fra lo strumento della legge e quello delle intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione. Il generale apprezzamento per questo tipo di strumento (pur con richieste di modifica e di integrazione di determinati elementi) e la sua inevitabile complementarietà con quello delle intese emergono in particolare dai resoconti delle audizioni compiute. Per un verso, la presenza di una legge sulla libertà religiosa e la previsione in essa di «determinazioni procedurali relative alla elaborazione e alla stipulazione delle intese»135 sono invocate quale momento di certezza giuridica e garanzia di 132 Il riferimento è all’emendamento all’art. 21 (Edilizia di culto), a firma Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri, presentato in data 13 settembre 2005. Anche in tal caso, nel corso della XV legislatura, in data 24 luglio 2007, era stato presentato un emendamento simile, a firma Cota, Bricolo, Stucchi. 133 I resoconti delle audizioni sono disponibili sul sito del Parlamento italiano solo per la XV legislatura. 134 L’attività conoscitiva della XIII legislatura si è così svolta: Rappresentanti dell’Unione delle comunità ebraiche (19 gennaio 1999); Movimento evangelico internazionale «Fiumi di Potenza» (28 gennaio 1999); Rappresentanti delle Chiese cristiane dei Fratelli (16 febbraio 1999); Rappresentanti dell’Unione buddhista italiana (23 febbraio 1999); Rappresentanti dei Testimoni di Geova (9 marzo 1999); Rappresentanti delle Chiese ortodosse in Italia (23 marzo 1999); Rappresentanti del CESNUR, Centro studi nuove religioni (20 aprile 1999); Rappresentanti della Commissione consultiva della presidenza del Consiglio per la libertà religiosa (5 maggio 1999); Rappresentanti del Centro culturale islamico d’Italia (1 luglio 1999). L’attività conoscitiva della XIV legislatura si è così svolta: Dott. G. Villella; Prof. C. Cardia; Don G. Baget Bozzo; Prof. F. Castro (22 ottobre 2002); Prof. F. Pizzetti; Prof. G. Conso; Prof. K.F. Allam (31 ottobre 2002); On. D. Maselli; Prof.ssa R. Aluffi Beck Peccoz; Prof. P. Zoccatelli (19 novembre 2002); Mons. G. Betori; Dott. V. Marano; Prof. G. Ferrari; Prof. F. Cardini (26 novembre 2002). L’attività conoscitiva della XV legislatura si è così svolta: Mons. G. Betori e Prof. V. Marano, rispettivamente Segretario generale e Coordinatore dell’Osservatorio giuridico legislativo della CEI (9 gennaio e 16 luglio 2007); Rappresentanti delle confessioni religiose che hanno stipulato un’intesa con lo Stato o per le quali é in corso la relativa procedura: M. Bonafede, P. Naso e D. Maselli (Tavola valdese); R. Gattegna e D. Tedeschi (Unione delle Comunità ebraiche in Italia); S. Bogliolo (Alleanza evangelica italiana) L. Peloni e M. Varlese (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni); F. Di Maria e B. De Gregori (Unione induista italiana); T. Rimoldi e D. Bognandi (Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo giorno); R. Grossi (Istituto buddista italiano Soka Gakkai); P. Piccioli e G. Daniele (Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova); G. Raspa (Unione buddisti italiani); Nilos Vatopedinos (Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale – Patriarcato di Costantinopoli); A. Maffei e D. Tomasetto (Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia); A. R. Naccache (Bené Berith Giovani); H. Milkau (Chiesa Evangelica Luterana in Italia) (9 gennaio e 16 luglio 2007); Componenti della Consulta per l’Islam italiano: E. Ahmad; K. Altoubat; M. Scialoja; Y.S.Y. Pallavicini; G. Jivraj Antivalle; Z.A. Dolal; M.N. Dachan; S. Sbai; M. Saady; K.B.A.B. Soltane; M.S. Thiam; R. Amaidia (10 gennaio e 16 luglio 2007); Rappresentanti dell’Unione atei agnostici razionalisti: G. Villella, R. Sgroia e R. Carcano, (10 gennaio e 16 luglio 2007); Esperti: Prof. G. Casuscelli; Prof. A. Marini; Prof. N. Colaianni; Prof.ssa M.P. Baccari Vari; Prof. L. Lombardi Vallauri; Prof. F.S. Marini; Prof. S. Lariccia; Prof. M. Introvigne; Prof. S. Kouider; Prof. L. Musselli; Prof.ssa S. Domianello; Prof. F. Zannini; Prof. G. Dalla Torre; Prof. P. Grossi; Prof. M. Ventura; Prof. C. Mirabelli; Prof. D. Maselli, (11 gennaio 2007); Rappresentanti dell’Osservatorio nazionale abusi psicologici: P. Santovecchi e S. Loriga, (16 luglio 2007); Rappresentanti della Consulta giovanile per il pluralismo religioso e culturale: F. Spano e G. Budano, (16 luglio 2007); Rappresentante del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai Testimoni di Geova: A. Fontani, (16 luglio 2007). 135 Cfr. audizione di Mons. G. Betori e Prof. V. Marano in data 9 gennaio 2007. 46 48 legittimità. Emblematiche al riguardo le richieste e le osservazioni del consulente legale dell’Unione Buddhista italiana136 e del vicario arcivescovile per la Calabria e la Sicilia della Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale – Patriarcato di Costantinopoli137, maturate in una situazione di «attesa» per l’approvazione delle intese già stipulate con lo Stato, nei confronti di una legge avvertita ormai come «atto dovuto da parte del legislatore». Per altro verso, e quanto alle intese, se è problema comunemente avvertito quello relativo al riconoscimento della personalità giuridica e al ruolo e significato di tale riconoscimento in vista dello strumento di cui all’art. 8, 3° comma della Costituzione, diventa poi interesse specifico di alcuni la precisa individuazione del soggetto qualificabile come interlocutore con l’autorità statale. Da questo punto di vista significative, anche nella prospettiva di quale strada scegliere per il futuro, sono le affermazioni di Scialoja138 che, nell’audizione del 10 gennaio 2007, riferendosi a quanto dichiarato dal relatore, on. Zaccaria, secondo cui «il progetto di legge tende a rendere meno urgente il problema delle intese» così affermava: «Su questo punto posso concordare, anche se debbo osservare che, una volta imboccata da parte dello Stato italiano la strada delle intese con le varie chiese cristiane e con le religioni diverse da quelle cristiane, risulta difficile fermarsi. Intendo dire che la presenza o l’assenza di un’intesa con lo Stato diventa, da parte della comunità religiosa, anche un problema di status non solamente giuridico ma anche sociale»139. Considerazioni analoghe a quelle descritte si ritrovano altresì nei resoconti delle audizioni dei c.d. «esperti» la cui complessità e argomentazione testimonia una particolare attenzione al tema140, indice della consapevolezza che le scelte al riguardo non costituiscono solo una questione di tecnica legislativa, ma implicano precise conseguenze di metodo e di contenuto. Ed è forse per questo che, scorrendo i resoconti delle audizioni, ogni ipotesi, ogni alternativa, ogni combinazione giuridica sembra essere già stata formulata, già esaminata e offerta, in tutte le sue varianti e implicazioni, alla riflessione del legislatore. Dalla privatizzazione e riconduzione al diritto comune della materia religiosa, motivata dalla inutilità non solo di una legge ordinaria generale, ma anche di un particolare regime di relazioni fra Stato e confessioni religiose, essendo ormai il diritto comune «già abbastanza libero»141, alla assoluta necessità e centralità di una tale legge in attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 8, 1° comma e 19 della Costituzione142. Dalla opportunità di essa, «non 136 Cfr. audizione di G. Raspa in data 9 gennaio 2007. Cfr. audizione di N. Vatopedinos in data 9 gennaio 2007. 138 Componente della Consulta per l’Islam italiano. 139 Cfr. audizione di M. Scialoja in data 10 gennaio 2007. 140 Se il volume Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose. Atti del seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno e dal Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni, Napoli e Fisciano, 15, 16 e 17 ottobre 2009, a cura di V. TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI, Torino, Giappichelli, 2010, che raccoglie gli atti del seminario di studio svoltosi a Napoli e Fisciano il 15-17 ottobre 2009, costituisce il contributo più recente, sono gli incontri di Ferrara e di Firenze, rispettivamente del 2002 e del 2006 (si tratta in particolare del Convegno di Ferrara del 25-26 ottobre 2002 e del Seminario ristretto svoltosi presso l’Università degli Studi di Firenze il 24 novembre 2006. Cfr. Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge sulla libertà religiosa. Atti del Convegno di Ferrara del 25-26 ottobre 2002, a cura di G. LEZIROLI, Napoli, Jovene, 2004 e i contributi, pubblicati su Il diritto ecclesiastico, 2007, 1-2, di A. Albisetti, G. Casuscelli, N. Colaianni, M.C. Folliero, S. Lariccia, G. Leziroli, P. Lillo, L. Musselli, F. Onida, N. Fiorita, V. Pacillo, V. Parlato, V. Tozzi, G.B. Varnier come specificati nella nota 61), ad esprimere la continuità di interesse per il tema da parte della dottrina ecclesiasticistica italiana conscia dell’importanza e del significato della materia in esame. 141 Cfr. audizione di L. Lombardi Vallauri in data 11 gennaio 2007. 142 Cfr. audizione di S. Domianello in data 11 gennaio 2007. Negli stessi termini cfr. V. T OZZI, Dimensione pubblica del fenomeno religioso e collaborazione delle confessioni religiose con lo Stato, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2009, pp. 1-18, secondo cui «se l’oggetto della dimensione pubblica del fenomeno religioso è la religiosità come comportamento umano e non il potere dei gruppi religiosi dominanti, sarà la legge sulle libertà religiose a dover regolare il diritto individuale e collettivo di libertà di professione di fede religiosa, in maniera uguale per tutti, costituendo la base sulla quale innestare i raccordi da stabilire nella legislazione contrattata con i gruppi più presenti e radicati nella società» (p. 11). Si veda sul punto il dibattito tra Tozzi e Canonico, in particolare: V. TOZZI, Necessità di una legge generale sulle libertà religiose (Risposta a Marco Canonico), in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2010, pp. 1-23; M. CANONICO, L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa, cit. 137 47 49 perché ha una carica innovativa dirompente, ma perché è sistematica, perché indica distintamente facoltà che sono comprese nel diritto di libertà religiosa dal punto di vista individuale, specifica aspetti collettivi e specifica e tocca anche alcuni aspetti istituzionali»143, ad una decisiva rivalutazione dell’art. 8, 3° comma della Costituzione, «che rappresenta una soluzione originalissima dei rapporti tra Stato e confessioni religiose»144 elaborata dal nostro costituente, poiché tale testo «non dice che i rapporti tra Stato e confessioni religiose possono essere disciplinati per legge sulla base di intese, bensì dice sono»145, con la conseguenza che «non possiamo pensare ad una legge sulla libertà religiosa come ad una legge svuotatrice del sistema delle intese»146. In questa prospettiva, che esprime il dibattito sullo strumento giuridico, si inseriscono poi le analisi sui rapporti tra diritti dei singoli e diritti dei gruppi religiosi, sui legami di appartenenza dei primi ai secondi, nonché, evidentemente, sui contenuti della legge e delle intese147. Ed è significativa, nella diversità degli approcci, dei rilievi formulati, delle soluzioni auspicate dalla dottrina la coscienza dell’importanza e della necessità di un quadro giuridico certo, chiaro, definito (ma non definitivo) all’interno del quale potersi muovere e agire nel rispetto di quei principi di laicità, uguaglianza e uguale libertà sanciti dalla Costituzione. E’ infatti sempre invitando il legislatore ad assumere una decisione, a compiere una scelta, ad indicare una strada da seguire che convergono le sollecitazioni dottrinali. Come a dire, insomma, che oltre non è possibile andare, se non travalicando i propri compiti, ma che un indirizzo e un percorso sono stati comunque disegnati e suggeriti. Ed è allora a partire da quest’ultima considerazione che alcune riflessioni possono essere qui espresse. 4. Le prospettive future. Ritornando in particolare alle affermazioni di Jemolo citate all’inizio di queste note circa l’impossibilità di individuare nel diritto soluzioni esatte e soluzioni sbagliate e la necessità, invece, di costruire soluzioni ben motivate, un primo dato può dirsi acquisito: non mancano in materia di libertà religiosa idee, riflessioni, analisi, proposte. La situazione contingente, certo, induce a domandarsi se, in fondo, non sia sufficiente la legge sui culti ammessi (che pure si dice di voler abrogare) eventualmente accompagnata da altre intese stipulate ai sensi dell’art. 8, 3° comma della Costituzione (magari, per cominciare, da quelle già sottoscritte nell’aprile del 2007 e nel luglio 2010148). Ci si deve tuttavia interrogare, in primo luogo, se, a fronte della complessità sempre maggiore della dimensione religiosa (sia individuale sia collettiva), non sia piuttosto l’assenza di un progetto di politica ecclesiastica di ampio respiro a determinare le «non scelte» del legislatore e la supplenza quotidiana della giurisprudenza e dell’amministrazione149. Un problema di «obiettivo», dunque, innanzitutto, potrebbe spiegare, per esempio, disegni e proposte pressoché identici che non sembrano mai recepire quelle novità legislative di rango costituzionale 150 e le conseguenze pur 143 Cfr. audizione di C. Mirabelli in data 11 gennaio 2007. Cfr. audizione di G. Dalla Torre in data 11 gennaio 2007. Ibidem. 146 Ibidem. 147 Da questo punto di vista le audizioni non fanno che riproporre il dibattito dottrinale vivo tra gli studiosi di diritto ecclesiastico come dimostrano i numerosi contributi proposti sulle principali riviste del settore. 148 Cfr. Tavola n. 4. 149 Cfr. S. DOMIANELLO, Il ripensamento e la ridistribuzione suggeriti ai sistemi giuridici liberaldemocratici dalla naturale metamorfosi della domanda di libertà in materia religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2011, pp. 1-24. 150 Cfr. A. MANGIA, Stato e confessioni religiose dopo la riforma del Titolo V, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2002, 2 agosto, pp. 343-360; G. PASTORI, Regioni e confessioni religiose nel nuovo ordinamento costituzionale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2003, 1 aprile, pp. 3-12; G. D’ANGELO, Crisi dello Stato, riforme costituzionali, principio di sussidiarietà, Roma, Aracne editrice, 2005; D. MILANI, La tutela degli interessi religiosi delle comunità locali tra riforma della Costituzione e nuovi statuti regionali, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2005, 1 aprile, pp. 201-244; V. TOZZI, Riforme costituzionali e superamento degli accordi con le 144 145 48 50 rilevanti che esse implicano al riguardo151; ovvero, intese stipulate e mai approvate per le quali nella legislatura in corso sono presenti anche disegni per l’approvazione di iniziativa legislativa152. Sennonché, e in secondo luogo, anche un problema di «metodo» e di strumenti giuridici concorre a determinare la situazione attuale. In altre parole, il dubbio che «una» legge ordinaria e «generale» non sia più idonea e sufficiente a gestire la complessità153 del fenomeno religioso potrebbe, per esempio, motivare la mancata trasformazione in legge di uno dei tanti progetti. Da questo punto di vista è significativo che nella legislatura in corso siano stati presentati proposte e disegni variamente rubricati in materia di edifici di culto154 che, come specifica il relatore con organizzazioni religiose, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2005, 1 aprile, pp. 245-261; I. BOLGIANI, Nuove dinamiche di relazione tra Stato e Chiesa cattolica. Le fonti pattizie nel quadro dell’evoluzione ordina mentale civile e canonica, in Ead., (a cura di), La Chiesa cattolica in Italia. Normativa pattizia, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1-53; A. BETTETINI, Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni a carattere locale tra Chiesa e Istituzioni pubbliche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio 2010, pp. 1-27; P. FLORIS, Laicità e collaborazione a livello locale. Gli equilibri tra fonti centrali e periferiche nella disciplina del fenomeno religioso, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), febbraio 2010, pp. 1-25; A. LICASTRO, Libertà religiosa e competenze amministrative decentrate, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2010, pp. 1-34. 151 Si veda in proposito il recente contributo di Albisetti che nel segnalare il «fondamentale passo avanti» compiuto dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 (che nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 – Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 – si sono pronunciate in merito alla posizione nella gerarchia delle fonti interne delle norme contenute nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e in generale delle norme in esecuzione di trattati internazionali), pone in rilievo l’importanza dell’art. 117, 1° comma della Costituzione così come modificato dalla riforma del 2001. Specifica in particolare l’autore che nelle pronunce citate la Corte, proprio «in forza di quanto disposto dall’art. 117, 1° comma novellato […] che interpreta i vincoli derivanti da “obblighi internazionali” come limiti (insieme alla Carta costituzionale) alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, conferisce alle norme di derivazione “internazionale” la posizione di fonti normative “interposte”, vale a dire sottoposte a tutte le norme costituzionali come grado gerarchico ma integratrici del dettato della Carta che espressamente ad esse rimanda». In tal modo, innanzitutto «l’espresso richiamo contenuto nell’art. 117 novellato ai vincoli derivanti dall’ordinamento internazionale consente alla Corte di fare un passo in più: le norme Cedu e con esse tutte le norme di esecuzione dei Trattati internazionali, se conformi a Costituzione, integrano il dettato costituzionale e dunque possono essere utilizzate come parametro di legittimità nel sindacato di costituzionalità di tutte le leggi ordinarie di diritto interno». Di più, «le osservazioni dei giudici costituzionali non si fermano qui. In effetti, […] data la caratteristica peculiare della Cedu di prevedere “la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell’uomo”, le norme Cedu devono essere interpretate dai giudici interni “nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione”: così, non solo esse entrano nel giudizio di legittimità costituzionale quali parametri di riferimento, ma ci entrano corredate di tutta la giurisprudenza della Corte europea». Cfr. A. ALBISETTI, Giurisprudenza costituzionale e diritto ecclesiastico nei primi anni duemila, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2010, pp. 1-21. 152 Cfr. Tavola n. 4. 153 Significativa è la riflessione proposta da Casuscelli sulla proliferazione delle fonti («Quanto alla proliferazione è sufficiente il raffronto tra la prima edizione del codice del diritto ecclesiastico del 1985 e la quinta edizione del 2009 perché il dato emerga in tutta la sua evidenza. Le edizioni intermedie testimoniano la costante, progressiva crescita numerica che le fonti normative della disciplina – siano esse unilaterali, siano di derivazione pattizia – hanno registrato da quel lontano 1984, anno di svolta che avrebbe dovuto costituire l’atteso, storico tornante per l’avvio della riforma e dell’adeguamento costituzionale del complesso normativo della nostra disciplina e per ricostruire il senso smarrito di una galassia di leggi e leggine non coordinate») e sulla de-formazione delle stesse («Quanto alla de-formazione è sufficiente scorrere l’indice cronologico del codice del 2009 per accorgersi della costante e progressiva perdita di ruolo della legge quale fonte tipica di regolamentazione degli interessi e delle situazioni giuridiche soggettive (individuali e/o collettivi o istituzionali) sottesi alle esperienze di fede, positive o negative (tutte costituzionalmente garantite) e dell’accresciuto ricorso non di rado improvvido (oltre che a leggi-provvedimento) ad altri atti aventi forza di legge (in particolare ai decreti legislativi) a fonti secondarie e ad altri atti/provvedimenti di incerta natura e collocazione. Risulta sempre crescente negli anni infatti il numero dei decreti legge, legislativi, del Presidente della repubblica, del Presidente del consiglio dei ministri, interministeriali, di norme regolamentari, di Autorità indipendenti, di codici, dei “privati”, di comitati etici, di risoluzioni etc…»). Cfr. G. C ASUSCELLI, Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale, cit. (in particolare le pp. 8-9 e 10-12). Si veda anche, nello stesso contributo, quanto indicato nella nota 60 nonché nel paragrafo 8. 154 Cfr. nota 72. 49 51 riguardo ad uno di essi, «del fenomeno religioso intende disciplinare, quantomeno in prima battuta, il solo profilo afferente agli edifici di culto»155. Alla luce di queste considerazioni, e in vista di una soluzione «ben motivata», potrebbe essere utile, in primo luogo, procedere con un’indagine che ricostruisca non solo principi e normativa vigente, ma anche, per ciascuna delle materie individuate come «qualificanti» la libertà religiosa, prassi amministrative e indirizzi giurisprudenziali nazionali e comunitari 156. Il ruolo peculiare svolto dalla giurisprudenza (particolarmente della Corte costituzionale) in materia e l’importanza sempre maggiore che deve oggi riconoscersi, «oltre che alla “posizione del diritto” (nel senso di produzione delle norme), al suo “uso”, soprattutto come strumento per la gestione e soddisfazione degli interessi nel nostro caso “religiosi”»157, obbligano a non limitare l’indagine suggerita alla sfera legislativa, ma ad estenderla, appunto, al «quotidiano attuarsi» del religioso nelle sue diverse modalità. Questa preliminare attività conoscitiva, tenendo in conto livelli astratti (i principi) e dimensioni concrete, operative158, dovrebbe in modo più consapevole guidare la riflessione sia circa la necessità/opportunità (o meno) di una legge «generale» sulla libertà religiosa (e relativi contenuti), sia in merito alla necessità/opportunità (o meno) di nuove intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione, sia, infine, con riguardo al «destino» delle intese già approvate prima e successivamente al 1990. Naturalmente, occorrerà poi ragionare sugli obiettivi da perseguire in relazione ad un fenomeno, quello religioso, sempre più articolato e multiforme. Anche nel nostro paese l’equilibrio raggiunto con la stipulazione delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica (ma appartenenti sempre ad un orizzonte religioso «noto»), la proclamazione del principio supremo di laicità dello Stato, l’abrogazione delle norme lesive dei principi costituzionali di uguaglianza, uguale libertà e libertà religiosa hanno iniziato a manifestare alcuni limiti di fronte ad uno sviluppo della fenomenologia religiosa che ha proposto problemi nuovi rispetto all’esperienza pregressa, mettendo in discussione alcuni traguardi raggiunti che parevano ormai definitivamente acquisiti. Dai simboli alle prescrizioni alimentari, per esempio, alle festività religiose si è preso atto cioè che anche in Italia vi sono gruppi sociali che appaiono «altri» rispetto a quelli tradizionali e conosciuti159. Soprattutto, gruppi che non chiedono più soltanto il rispetto della propria fede 155 Proposta di legge n. 2186 d’iniziativa dei deputati R. Zaccaria e altri, presentata il 10 febbraio 2009 (Disposizioni per l’attuazione del diritto di libertà religiosa in materia di edifici di culto). Per un primo commento cfr. M. CANONICO, L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa, cit. 156 Sulla necessità di una tale indagine cfr. G. CASUSCELLI, Appunti sulle recenti proposte di legge, cit. 157 Cfr. A.G. CHIZZONITI, Il rapporto fra istituzioni civili e soggetti religiosi collettivi a livello amministrativo; interventismo, sussidiarietà e rapporti con le autonomie, in Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose, cit, p. 105. 158 Ibidem, pp. 104-115. L’autore, nel proporre «un ripensamento generale che tenga conto non solo della enunciazione dei principi, ma anche e soprattutto della predisposizione delle procedure e della messa a punto degli strumenti necessari per la loro concretizzazione», non nasconde peraltro che si tratti di «un passaggio doveroso e allo stesso tempo di difficile realizzazione» (p. 113). 159 Per un primo approfondimento si segnalano V. TOZZI, (a cura di) Integrazione europea e società multi-etnica, Torino, Giappichelli, 2000; R. BOTTA, Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società globale, Torino, Giappichelli, 2002; S. BORDONALI, Le istanze religiose di fronte ai meccanismi di produzione giuridica, in Il diritto ecclesiastico, 2005, I, pp. 81-97; N. COLAIANNI, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2006; P. LILLO, Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso, Torino, Giappichelli, 2007; P. PICOZZA, G. RIVETTI (a cura di), Religione, cultura e diritto tra globale e locale, Milano, Giuffré, 2007; C. CARDIA, Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2008, pp. 1-17; A. FERRARI, (a cura di) Islam in Europa/ Islam in Italia tra diritto e società, Bologna, Il Mulino, 2008; M.C. FOLLIERO, Libertà religiosa e società multiculturali: la risposta italiana, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2008, pp. 1-14; A. FUCCILLO, (a cura di), Multireligiosità e reazione giuridica, Torino, Giappichelli, 2008; C. CARDIA, Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana, 3 ed., Torino, Giappichelli, 2010; M.C. FOLLIERO, Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese: il principio di cooperazione al tempo della postdemocrazia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2010, pp. 116; A. FERRARI, Libertà religiosa e nuove presenze confessionali (ortodossi e islamici): tra cieca deregulation e superspecialità, ovvero del difficile spazio per la differenza religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista 50 52 religiosa, ma che tendono a riprodurre al proprio interno comportamenti in alcuni casi confliggenti con i valori costitutivi della società nella quale si inseriscono. In quest’ottica è significativo innanzitutto quanto già nel 2006 si leggeva nella proposta di legge n. 134: «In realtà lo Stato italiano ha tutto da guadagnare dall’integrazione di chi si vuole integrare e tutto da perdere nell’alimentare una situazione grigia di non regolazione e di confusione in materia»160. Altrettanto interessante, poi, è il disegno di legge n. 2606 presentato il 9 marzo 2011 e rubricato «Norme per la tutela della libertà religiosa nei rapporti internazionali»161 che prevede limitazioni degli aiuti a soggetti che non proteggono determinati diritti umani tra cui la libertà religiosa (art. 2162), impedisce di erogare o di ricevere a/da essi finanziamenti, beni o servizi (artt. 2 e 3) e, ancora, propone di tenere conto di queste circostanze «nella redazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato» (art. 4). Ora, al di là delle concrete difficoltà che l’integrazione e l’attuazione della libertà religiosa in un contesto plurale inevitabilmente implicano, per affrontare i «problemi pratici» che questa comporta forse è proprio in tale direzione che il legislatore potrebbe provare a dirigersi utilizzando non strumenti eccezionali, ma quelli ordinari che l’ordinamento pone a sua disposizione, così da non più rinviare scelte e decisioni che, nel rispetto dei principi costituzionali, solo a lui competono. Laura De Gregorio telematica (www.statoechiese.it), luglio 2011, pp. 1-28; E. PACE, Il riconoscimento dell’alterità religiosa, in Cristiani d’Italia. Chiese, società, Stato, 1861-2011, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 611-616. Si vedano al riguardo anche i contributi pubblicati sul n. 1 aprile 2000 della rivista Quaderni di diritto e politica ecclesiastica sul tema Multiculturalismo e religione: il caso italiano. 160 Proposta di legge n. 134 d’iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 28 aprile 2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). 161 Disegno di legge n. 2606 d’iniziativa dei senatori L. Malan e altri presentata il 9 marzo 2011 (Norme per la tutela della libertà religiosa nei rapporti internazionali). 162 In particolare così precisa l’art. 2: «a) impediscono l’esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti; b) limitano in modo rilevante i diritti di coloro che appartengono a un gruppo religioso o professano una religione; c) diffondono incitamento all’odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori; d) non intervengono adeguatamente a difesa di gruppi religiosi oggetto di attacchi che mettono in pericolo l’incolumità degli aderenti». 51 53 Schede di approfondimento DIRITTO DI LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE 52 57 53 58 1. La libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, è garantita a tutti in conformità alla Costituzione, alle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili GHOO¶XRPRHDLSULQFLSLGHOGLULWWR internazionale generalmente riconosciuti in materia. Art. 1 1990 Art. 1 n. 3947 Art. 1 n. 3947/A Art. 1 n. 1576 Art. 1 n. 1902 Art. 1 n. 2531 Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione Art. 1 n. 2531-1576-1902/A Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione Art. 1 n. 36 Art. 1 n. 134 Art. 1 n. 1160 Art. 1 n. 618 Art. 1 n. 3613 1. Le disposizioni della presente legge garantiscono la libertà di coscienza e di religione, quale diritto fondamentale della persona, in conformità alla &RVWLWX]LRQHDOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFR italiano, alle convenzioni internazionali UDWLILFDWHGDOO¶,WDOLDVXLGLULWWLLQYLRODELOL GHOO¶XRPRHGDLSULQFLSLGHOGLULWWR internazionale generalmente riconosciuti in materia. Art. 1 n. 2531-1576-1902/AR Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione Art. 1 n. 945 Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di religione 1. La libertà di coscienza e di religione è garantita a tutti in conformità alla Costituzione. Art. 1 n. 6096 1. La Repubblica garantisce a tutti la libertà di religione quale diritto fondamentale della persona in conformità alla Costituzione e nel ULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶8QLRQH europea e delle convenzioni internazionali sui diritti inviolabili GHOO¶XRmo nonché delle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute in materia. Art. 1 c. 1 n. 448 Principi generali 54 59 Art. 2 c. 1, 2, 3, 4 n. 448 Contenuto e limiti 1. La libertà di religione comprende e presuppone la libertà di coscienza e la libertà di pensiero in materia UHOLJLRVD(¶ garantito il diritto di mutare religione o di non averne alcuna. La discussione sui temi religiosi è libera. 2. La libertà di religione comprende altresì il diritto di professare liberamente la propria religione, in qualsiasi forma individuale o associata, in privato e in pubblico, di diffonderla e di farne propaganda, Art. 2 n. 6096 1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, purché non sia in contrasto con la legislazione italiana, in qualsiasi forma, individuale o associata, di diffonderla, di osservarne i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. 2. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli artt. 18 e 19 della Costituzione. Art. 2 n. 2531-15761902/AR Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione Art. 2 n. 945 Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione 1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria religione, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o di non averne alcuna. 2. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste dagli artt. Art. 2 n. 2531-15761902/A Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione 1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da quelle previste Art. 2 n. 2531 Esercizio del diritto di libertà di coscienza e di religione 1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di Art. 2 n. 3947/A Art. 2 n. 1576 Art. 2 n. 36 Art. 2 n. 134 Art. 2 n. 1160 Art. 2 n. 618 Art. 2 n. 3613 1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza o di non averne alcuna. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di Art. 2 n. 3947 Art. 2 n. 1902 1. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato o in pubblico. Comprende inoltre il diritto di mutare religione o credenza. Non possono essere disposte limitazioni alla libertà di coscienza e di religione diverse da Art. 2 1990 La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa o credenza, in qualsiasi forma individuale o associata, di diffonderla e farne propaganda, di osservare i riti e di esercitare il culto in privato ed in pubblico e di agire, individualmente e in comune con altri, nel rispetto della legge, in coerenza con i propri convincimenti. Non possono essere disposte limitazioni 55 60 a tale diritto diverse da quelle previste dagli artt. 18 e 19 della Costituzione. La libertà di coscienza e di religione comprende il diritto di mutare religione o credenza e di non averne alcuna. quelle previste dagli artt. 18 e 19 della Costituzione. religione diverse da quelle previste dagli artt. 19 e 20 della Costituzione. religione diverse da quelle previste dagli artt. 18 e 19 della Costituzione. dagli artt. 18 e 19 della Costituzione. 2. Il diritto di libertà di coscienza e di religione è esercitato nel rispetto GHOO¶RUGLQDPHQWR giuridico italiano, nonché dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. 18, 19 e 20 della Costituzione. di osservarne i riti e di esercitarne il culto. 3. Nessuno può essere obbligato a manifestare opinioni in materia religiosa o a dichiarare la propria appartenenza religiosa, salvi i casi espressamente previsti a tutela della libertà stessa e di altri diritti costituzionalmente JDUDQWLWL(¶ assicurata la protezione dei dati personali in conformità alle norme vigenti che disciplinano la materia. 4. La libertà di religione non può essere sottoposta a limitazioni diverse da quelle previste GDOO¶DUW. 19 della Costituzione. 56 61 Art. 5 n. 3947/A Art. 5 n. 1576 Art. 5 n. 2531 Diritti di riunione e di associazione per finalità di religione o di culto Art. 5 n. 36 Art. 5 n. 134 Art. 5 n. 945 Diritti di riunione e di associazione per finalità di religione o di culto Art. 5 n. 1160 Art. 5 n. 618 Art. 5 n. 3613 1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli artt. 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto. Art. 5 1990 Art. 5 n. 3947 Art. 5 n. 1902 1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli artt. 17 e 18 della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto. 1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli artt. 17 e 18, primo comma, della Costituzione sono liberamente esercitati anche per finalità di religione o di culto, nei limiti e con le modalità indicati nei medesimi articoli. Art. 5 n. 2531-1576-1902/A Diritti di riunione e di associazione per finalità di religione o di culto Art. 4 n. 2531-1576-1902/AR Diritti di riunione e di associazione per finalità di religione o di culto 1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli artt. 17 e 18 della Costituzione sono esercitati anche per finalità ammesse di religione o di culto. Art. 5 n. 6096 1. I diritti di riunione e di associazione previsti dagli artt. 17 e 18 della Costituzione possono essere liberamente esercitati da tutti anche per finalità di religione o di culto. Art. 4 n. 448 Riunione e associazione 57 62 Art. 6 c. 1 n. 2531 Partecipazione a confessioni o associazioni religiose 1. La libertà religiosa riconosciuta a tutti comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole. Art. 6 c. 1 1990 Art. 6 c. 1 n. 3947 Art. 6 c. 1 n. 3947/A Art. 6 c. 1 n. 1576 Art. 6 c. 1 n. 1902 Art. 6 c. 1 n. 36 Art. 6 c. 1 n. 134 Art. 6 c. 1 n. 1160 Art. 6 c. 1 n. 618 Art. 6 c. 1 n. 3613 1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, nonché il diritto di partecipazione, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole. 1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita ed DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole nel rispetto GHOO¶RUGLQDPHQWR giuridico italiano nonché dei diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Art. 6 c. 1 n. 2531-1576-1902/A Partecipazione a confessioni o associazioni religiose 1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa e di recedere da essa, come anche il diritto di partecipare alla vita ed DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole. Art. 5 c. 1 n. 2531-15761902/AR Partecipazione a confessioni o associazioni religiose Art. 6 c. 1 n. 945 Partecipazione a confessioni o associazioni religiose 1. La libertà religiosa riconosciuta a tutti comprende il diritto di aderire liberamente a una confessione o associazione religiosa, con la possibilità di recedere da essa in qualsiasi momento, nonché il diritto di partecipare DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD confessione o associazione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole purché in modo conforme DOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFR italiano. Art. 6 n. 6096 1. La libertà religiosa comprende il diritto di aderire liberamente ad una confessione o associazione religiosa, di recedere da essa in modo libero e incondizionato, nonché il diritto di partecipare, senza ingerenza da parte dello Stato, alla vita e DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD confessione religiosa di appartenenza in conformità alle sue regole. Art. 6 c. 1 n. 448 Autonomia confessionale 58 63 1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione. Art. 7 c. 1 1990 Art. 7 c. 1 n. 3947 Art. 7 c. 1 n. 3947/A Art. 7 c. 1 n. 1576 Art. 7 c. 1 n. 1902 Art. 7 c. 1 n. 2531 Libertà di coscienza Art. 6 c. 1 n. 2531-1576-1902/AR Libertà di coscienza Art. 7 n. 6096 Art. 7 c. 1 n. 36 Art. 7 c. 1 n. 134 Art. 7 c. 1 n. 1160 Art. 7 c. 1 n. 618 Art. 7 c. 1 n. 3613 1. I cittadini hanno diritto di agire secondo i dettami imprescindibili della propria coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e delle convenzioni internazionali. Art. 7 c. 1 n. 2531-1576-1902/A Libertà di coscienza 1. I cittadini hanno diritto di agire secondo coscienza, nel rispetto dei diritti e dei doveri sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. Art. 7 n. 945 Libertà di coscienza 1. Tutti hanno diritto di agire in conformità ai dettami della propria coscienzaQHOO¶RVVHUYDQ]DGHOOHOHJJLH nel rispetto dei diritti e dei doveri inderogabili sanciti dalla Costituzione. Art. 7 c. 1 n. 448 Obiezione di coscienza 59 64 Art. 13 n. 2531-1576-1902/A Pubblicazioni Art. 12 n. 2531-1576-1902/AR Pubblicazioni Art. 13 n. 945 Pubblicazioni 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa purché il loro contenuto non contrasti con le disposizioni di cui DOO¶DUWparagrafo 3, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e le FROOHWWHHIIHWWXDWHDOO¶LQWHUQRH DOO¶LQJUHVVRGHLULVSHWWLYLOXRJKLRHGLILFL di culto avvengono liberamente. Art. 12 1990 Art. 12 n. 3947 Art. 13 n. 3947/A Art. 13 n. 1576 Art. 12 n. 1902 Art. 13 n. 2531 Pubblicazioni Art. 13 n. 36 Art. 13 n. 134 Art. 13 n. 1160 Art. 13 n. 618 Art. 13 n. 3613 1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate DOO¶LQWHUQRHDOO¶LQJUHVVRGHLULVpettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente. 1. Le affissioni di materiale religioso e la distribuzione di stampati riguardanti la vita religiosa nonché le collette HIIHWWXDWHDOO¶LQWHUQRHDOO¶LQJUHVVRGHL rispettivi luoghi o edifici di culto avvengono liberamente purché conformi DOO¶RUGLQamento giuridico italiano. Art. 12 n. 6096 /¶DIILVVLRQHHODGLVWULEX]LRQHGL pubblicazioni e di stampati relativi alla vita religiosa e le collette effettuate in conformità ai fini statutari delle FRQIHVVLRQLUHOLJLRVHDOO¶LQWHUQRH DOO¶LQJUHVVRGHLULVSHWWLYLOXRJKL o edifici di culto avvengono liberamente. Art. 10 n. 448 Propaganda e collette PRINCIPIO DI LAICITÁ 60 65 61 66 2. La presente legge si fonda sul principio della laicità dello Stato al quale è data attuazione nelle leggi della Repubblica. Art. 1 c. 2 n. 448 Principi generali DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI 62 67 63 68 Art. 3 n. 2531-1576-1902/A Divieto di discriminazioni 1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria fede religiosa, né essere obbligato a dichiarazioni VSHFL¿FDPHQWHUHODWLYH alla propria appartenenza confessionale. Art. 3 1990 Art. 3 n. 3947 Art. 3 n. 3947/A Art. 3 n. 1576 Art. 3 n. 1902 Art. 3 n. 2531 Divieto di discriminazioni Art. 3 n. 36 Art. 3 n. 134 Art. 3 n. 945 Divieto di discriminazioni Art. 3 n. 1160 Art. 3 n. 618 Art. 3 n. 3613 1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione o credenza, né essere obbligato a dichiarazioni VSHFL¿FDPHQWHUHODWLYH alla propria appartenenza confessionale. 1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizioni in ragione della propria religione né essere obbligato a dichiarazioni VSHFL¿FDPHQWHUHODWLYH alla propria appartenenza confessionale. Art. 3 n. 2531-1576-1902/AR Divieto di discriminazioni 1. Nessuno può essere discriminato o soggetto a costrizione in ragione della propria religione o del proprio credo. Art. 3 n. 6096 1. Nessuno può essere in alcun modo sottoposto a discriminazioni, distinzioni, esclusioni, restrizioni o SUHIHUHQ]HIRQGDWHVXPRWLYLGL ordine religioso, né nei rapporti JLXULGLFLWUDSULYDWLQpLQ TXHOOLWUDLSULYDWLHODSXEEOLFD amministrazione. *OLDWWLGLYLROHQ]DRGL GLVFULPLQD]LRQHSHUPRWLYL religiosi e l’istigazione a commetterli sono puniti a norma dell’art. 3 della legge 13 ottobre QHVXFFHVVLYH PRGL¿FD]LRQLHGHOGHFUHWR legge 26 aprile 1993, n. 122, FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQL dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. 3. Nei casi di discriminazione SHUPRWLYLUHOLJLRVLVLDSSOLFDQR le disposizioni degli artt. 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, GLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYR luglio 1998, n. 286. Art. 3 n. 448 Divieto di discriminazione 64 69 2. Non possono essere posti in essere atti DYHQWLORVFRSRGLGLVFULPLQDUHQXRFHUH o recare molestia a coloro che abbiano esercitato i diritti di cui al comma 1. Art. 6 c. 2 1990 Art. 6 c. 2 n. 3947 Art. 6 c. 2 n. 3947/A Art. 6 c. 2 n. 1576 Art. 6 c. 2 n. 1902 Art. 6 c. 2 n. 2531 Partecipazione a confessioni o associazioni religiose Art. 6 c. 2 n. 2531-1576-1902/A Partecipazione a confessioni o associazioni religiose Art. 6 c. 2 n. 36 Art. 6 c. 2 n. 134 Art. 6 c. 2 n. 1160 Art. 6 c. 2 n. 618 Art. 6 c. 2 n. 3613 (¶YLHWDWRSRUUHLQHVVHUHDWWLDYHQWLOR scopo di discriminare, recare molestia o nuocere a coloro che esercitano i diritti di cui al comma 1. Art. 5 c. 2 n. 2531-1576-1902/AR Partecipazione a confessioni o associazioni religiose (¶YLHWDWRGLVFULPLQDUHRUHFDUH molestia a coloro che esercitano i diritti di cui al comma 1. Art. 6 c. 2 n. 945 Partecipazione a confessioni o associazioni religiose *OLDWWLDYHQWLORVFRSRGL discriminare, nuocere o recare molestia a coloro che hanno esercitato i diritti di cui DLFRPPLHVRQRYLHWDWL Art. 6 c. 3 n. 448 Autonomia confessionale EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DEI FIGLI MINORI 65 70 66 71 Art. 8 n. 448 (GXFD]LRQHUHOLJLRVDGHL¿JOL 1. L’istruzione e l’educazione in materia religiosa sono impartite ai minori, anche se nati fuori dal matrimonio, secondo le indicazioni di coloro che esercitano la potestà su di essi nel rispetto della personalità, dei diritti dei minori stessi e comunque senza pregiudizio della loro salute, secondo quanto disposto dalla &RQYHQ]LRQHVXLGLULWWL del fanciullo, fatta a New <RUNLOQRYHPEUH UHVDHVHFXWLYDFRQ legge 27 maggio 1991, n. 176. 2. In caso di contrasto tra coloro che esercitano la potestà sul minore decide il giudice competente, tenendo conto dell’interesse del minore stesso. 3. Fermo restando quanto disposto dall’art. GHOFRGLFHFLYLOH tutti i minori, dopo il compimento del quattordicesimo anno di età , possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all’esercizio del diritto di libertà religiosa. Art. 4 n. 6096 1. I genitori italiani hanno diritto di educare i propri ¿JOLDQFKHVHQDWLIXRUL del matrimonio e se DGRWWLYLLQFRHUHQ]DFRQ la propria fede religiosa o credenza. 2. In base a quanto disposto dall’art. 316 GHOFRGLFHFLYLOHL minori, a decorrere dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte inerenti l’esercizio della libertà religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente. Art. 4 n. 945 Figli minori 1. I genitori hanno diritto di istruire ed HGXFDUHL¿JOLVHFRQGR OHSURSULHFRQYLQ]LRQL e la propria religione, GHYRQRULVSHWWDUHODORUR SHUVRQDOLWjHQRQGHYRQR recare pregiudizio alla loro salute. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. GHOFRGLFHFLYLOH i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all’esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell’interesse primario del minore. Art. 4 n. 2531-1576-1902/A Figli minori 1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare L¿JOLDQFKHVHQDWL fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa, nel rispetto della loro personalità, senza pregiudizio della salute dei medesimi e nel rispetto dei diritti garantiti dall’ordinamento giuridico italiano e GDOOHFRQYHQ]LRQL internazionali. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. GHOFRGLFHFLYLOH i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all’esercizio del diritto di libertà religiosa. Art. 4 n. 3947/A Art. 4 n. 1576 Art. 4 n. 2531 Figli minori Art. 4 n. 36 Art. 4 n. 134 Art. 4 n. 1160 Art. 4 n. 618 Art. 4 n. 3613 1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare L¿JOLDQFKHVHQDWL fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. GHOFRGLFHFLYLOH i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all’esercizio del diritto di libertà religiosa; in caso di contrasto fra i genitori decide il giudice competente, tenendo conto dell’interesse primario del minore. Art. 4 1990 Art. 4 n. 3947 Art. 4 n. 1902 1. I genitori hanno diritto di istruire ed educare L¿JOLDQFKHVHQDWL fuori del matrimonio, in coerenza con la propria fede religiosa o credenza, nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi. 2. Fermo restando quanto disposto dall’art. GHOFRGLFHFLYLOH i minori, a partire dal quattordicesimo anno di età, possono compiere autonomamente le scelte pertinenti all’esercizio del diritto di libertà religiosa. OBIEZIONE DI COSCIENZA 67 72 68 73 Le modalità per l’esercizio dell’obiezione di coscienza VRQRGLVFLSOLQDWHGDOOHQRUPHGHWWDWHSHUOHVSHFL¿FKH materie. Art. 7 c. 2 1990 2. Le modalità per l’esercizio dell’obiezione di FRVFLHQ]DQHLGLYHUVLVHWWRULVRQRGLVFLSOLQDWHGDOOD legge. Art. 7 c. 2 n. 3947 Art. 7 c. 2 n. 3947/A Art. 7 c. 2 n. 1576 Art. 7 c. 2 n. 1902 Art. 7 c. 2 n. 2531 Libertà di coscienza Art. 7 c. 2 n. 2531-1576-1902/A Libertà di coscienza Art. 6 c. 2 n. 2531-1576-1902/AR Libertà di coscienza Art. 7 c. 2 n. 36 Art. 7 c. 2 n. 134 Art. 7 c. 2 n. 1160 Art. 7 c. 2 n. 618 Art. 7 c. 2 n. 3613 2. Le modalità per l’esercizio dell’obiezione di FRVFLHQ]DVRQRGLVFLSOLQDWHHVFOXVLYDPHQWHGDOODOHJJH dello Stato. Art. 7 c. 2 n. 448 Obiezione di coscienza ASSISTENZA SPIRITUALE 69 74 70 75 Art. 8 n. 3947 Art. 8 n. 1902 1. L’appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto. 2. Con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Art. 8 1990 L’appartenenza alle Forze armate, alla Polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto. 1. L’appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all’astensione Art. 8 n. 3947/A Art. 8 n. 1576 Art. 8 n. 36 Art. 8 n. 134 Art. 8 n. 1160 Art. 8 n. 618 Art. 8 n. 3613 1. L’appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative Art. 8 n. 2531 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni 1. L’appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative Art. 8 n. 25311576-1902/A Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni 1. L’appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa agli appartenenti alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, Art. 7 n. 25311576-1902/AR Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni 1. L’appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, sociosanitarie ed assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa agli appartenenti alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intese con lo Stato italiano ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, Art. 8 n. 945 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni 1. L’appartenenza alle Forze armate, alle Forze di polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in strutture sanitarie, sociosanitarie e assistenziali, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non impediscono l’esercizio della libertà religiosa, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate e purché conforme alla legislazione italiana e ai Art. 8 n. 6096 1. L’appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri corpi o servizi assimilati, la degenza in ospedali, in case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena e in ogni altro luogo in cui l’individuo è sottoposto a restrizioni della libertà personale non possono costituire motivo di violazione del rispetto della dignità umana, delle convinzioni e Art. 14 n. 448 Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive 71 76 ministri competenti, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1. dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività dagli statuti delle confessioni e associazioni religiose di cui al capo II della presente legge, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le pubbliche amministrazioni interessate. 2. I ministri competenti, con regolamenti da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. 3. In caso di all’astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività dalle leggi di approvazione delle intese di cui all’art. 8, terzo comma, della Costituzione, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate. 2. I ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati devono essere compatibili con le esigenze di all’astensione dalle attività in determinati giorni o periodi previsti come festività dalle leggi di approvazione delle intese di cui all’art. 8, terzo comma, della Costituzione, purché non derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate. 2. I ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati devono essere compatibili con le esigenze di purché non ne derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate. 2. I ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati devono essere compatibili con le esigenze di servizio. Sugli schemi di regolamento é acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. 3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui purché non ne derivino nuovi o maggiori oneri per le amministrazioni interessate. 2. I ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati devono essere compatibili con le esigenze di servizio. Sugli schemi di regolamento é acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. 3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui relativi contratti di lavoro. 2. I ministri competenti, con regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definiscono le modalità di attuazione del comma 1 che, per le Forze armate, le Forze di polizia e per gli altri servizi assimilati, devono essere compatibili con le esigenze di servizio. delle credenze religiose degli individui, e non impediscono l’esercizio della libertà religiosa né delle pratiche di culto individuali che non arrecano molestie alle altre persone. L’esercizio delle pratiche di culto collettive può essere sottoposto a limitazioni ragionevoli e proporzionate. 2. I soggetti indicati al comma 1 hanno diritto di ricevere periodicamente assistenza spirituale dai ministri di culto della confessione religiosa alla quale hanno dichiarato di appartenere, in locali idonei anche sotto il profilo della tutela della 72 77 decesso in servizio dei soggetti di cui al comma 1, che appartengono a una confessione avente personalità giuridica, l’ente di appartenenza adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto della confessione di appartenenza. servizio. Sugli schemi di regolamento é acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. 3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l’ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o detenzione adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto della confessione di appartenenza. servizio. Sugli schemi di regolamento é acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. 3. In caso di decesso dei soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l’ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o detenzione adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto, da una guida spirituale o dal soggetto equiparato della confessione di appartenenza. al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l’ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o detenzione adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto della confessione di appartenenza. al comma 1, appartenenti a una confessione avente personalità giuridica, l’ente di appartenenza ovvero la struttura di ricovero o detenzione adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate secondo la confessione di appartenenza. riservatezza. 3. Ai soggetti indicati al comma 1 è assicurato, su loro richiesta e in quanto compatibile con l’organizzazione e con il funzionamento dei corpi, dei servizi e degli istituti ivi richiamati, l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare e di quelle relative all’astensione dal lavoro in conformità agli statuti della confessione religiosa alla quale hanno dichiarato di appartenere, comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. I soggetti indicati al comma 1, nella 73 78 propria stanza o nello spazio ad essi personalmente destinato, possono esporre immagini o simboli della propria confessione religiosa. 5. In caso di decesso dei soggetti indicati al comma 1, nel corso del servizio, della degenza o della detenzione, l’ente o l’istituto presso il quale si trovano adotta, su richiesta del coniuge, del convivente o, in mancanza, di un parente del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate in locali idonei dal ministro di culto della confessione religiosa di appartenenza dei 74 79 predetti soggetti. 6. Con regolamenti adottati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai ministri competenti ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo mediante il ragionevole bilanciamento delle esigenze organizzative dell’istituzione e della salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alle Camere, per l’espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari, da 75 80 rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, i regolamenti possono essere comunque emanati. LIBERTA’ RELIGIOSA NEL LUOGO DI LAVORO 76 81 77 82 Art. 15 c. 1, 2, 3, 4 n. 448 Lavoro privato e divieto di discriminazione (¶YLHWDWDRJQLGLVFULPLQD]LRQHIRQGDWDVXPRWLYL di ordine religioso nei rapporti di impiego pubblico RSULYDWRHGLODYRURGLSHQGHQWHRDXWRQRPRVDOYR quanto disposto dall’art. 3, commi 3 e 5, del decreto OHJLVODWLYROXJOLRQ (¶JDUDQWLWRO¶DGHPSLPHQWRGHLGRYHULHVVHQ]LDOL GHOFXOWRQHOODYRURGRPHVWLFRHQHLUDSSRUWLGL ODYRURDGHVVRDVVLPLODELOL,OGLYLHWRGLRSHUDUH distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze fondate VXOODUHOLJLRQHDOO¶DWWRGHOO¶DVVXQ]LRQHLOGLYLHWRGL OLFHQ]LDPHQWRGHWHUPLQDWRGDPRWLYLUHOLJLRVLLOGLYLHWR di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti RGLDWWLGLUHWWLD¿QLGLGLVFULPLQD]LRQHUHOLJLRVDVRQR UHJRODWLGDOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLLQPDWHULD /DYLROD]LRQHGHOGLYLHWRGLGLVFULPLQD]LRQH comporta in ogni caso la nullità degli atti che la realizzano e la responsabilità per danno patrimoniale e non patrimoniale a carico di chi la pone in essere. ,FRQWUDWWLFROOHWWLYLHLQGLYLGXDOLGLODYRURDVVLFXUDQR O¶HIIHWWLYRHVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDVHFRQGRL principi contenuti nel presente capo. Art. 9 n. 6096 /¶DGHPSLPHQWRGHLGRYHULHVVHQ]LDOLGHOFXOWR QHOODYRURGRPHVWLFRLOGLYLHWRGLOLFHQ]LDPHQWR determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di ODYRURLOGLYLHWRGLLQGDJLQHVXOOHRSLQLRQLUHOLJLRVHHOD QXOOLWjGLSDWWLRGLDWWLGLUHWWLD¿QLGLGLVFULPLQD]LRQH UHOLJLRVDVRQRUHJRODWLGDOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLLQ PDWHULDHGDLULVSHWWLYLFRQWUDWWLFROOHWWLYLHLQGLYLGXDOL GLODYRUR Art. 9 c. 1, 2 n. 3947/A Art. 9 c. 1, 2 n. 1576 Art. 9 n. 2531 Libertà religiosa nei luoghi di lavoro Art. 9 n. 2531-1576-1902/A Libertà religiosa nei luoghi di lavoro Art. 8 n. 2531-1576-1902/AR Libertà religiosa nei luoghi di lavoro Art. 9 c. 1, 2 n. 36 Art. 9 c. 1, 2 n. 134 Art. 9 n. 945 Libertà religiosa nei luoghi di lavoro Art. 9 c. 1, 2 n. 1160 Art. 9 c. 1, 2 n. 618 Art. 9 c. 1, 2 n. 3613 /¶DGHPSLPHQWRGHLGRYHULHVVHQ]LDOLGHOFXOWR QHOODYRURGRPHVWLFRLOGLYLHWRGLOLFHQ]LDPHQWR determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di ODYRURLOGLYLHWRGLLQGDJLQHVXOOHRSLQLRQLUHOLJLRVHH ODQXOOLWjGLSDWWLRDWWLGLUHWWLD¿QLGLGLVFULPLQD]LRQH UHOLJLRVDVRQRUHJRODWLGDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLLQ materia. ,FRQWUDWWLFROOHWWLYLHLQGLYLGXDOLGLODYRUR contemplano l’esercizio della libertà religiosa, con ULIHULPHQWRDOOHVXHYDULHHVSUHVVLRQLFRPHLQGLFDWH negli artt. 1, 2 e 3. PRESCRIZIONI ALIMENTARI 78 83 79 84 Art. 14 c. 3 n. 448 Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive 3. Ai soggetti indicati al comma 1 è assicurato, su loro richiesta e in quanto compatibile con l’organizzazione HFRQLOIXQ]LRQDPHQWRGHLFRUSLGHLVHUYL]LHGHJOL LVWLWXWLLYLULFKLDPDWLO¶DGHPSLPHQWRGHOOHSUHVFUL]LRQL UHOLJLRVHLQPDWHULDDOLPHQWDUHHGLTXHOOHUHODWLYH DOO¶DVWHQVLRQHGDOODYRURLQFRQIRUPLWjDJOLVWDWXWLGHOOD confessione religiosa alla quale hanno dichiarato di DSSDUWHQHUHFRPXQTXHVHQ]DQXRYLRPDJJLRULRQHUL SHUOD¿QDQ]DSXEEOLFD Art. 8 c. 1 n. 2531 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni Art. 8 c. 1 n. 2531-1576-1902/A Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni 1. L’appartenenza alle Forze armate, alle Forze di SROL]LDRDGDOWULVHUYL]LDVVLPLODWLODGHJHQ]DLQ VWUXWWXUHVDQLWDULHVRFLRVDQLWDULHHGDVVLVWHQ]LDOL ODSHUPDQHQ]DQHJOLLVWLWXWLGLSUHYHQ]LRQHHSHQD non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare HGLTXHOOHUHODWLYHDOO¶DVWHQVLRQHGDOOHDWWLYLWjLQ GHWHUPLQDWLJLRUQLRSHULRGLSUHYLVWLFRPHIHVWLYLWjGDOOH OHJJLGLDSSURYD]LRQHGHOOHLQWHVHGLFXLDOO¶DUWWHU]R FRPPDGHOOD&RVWLWX]LRQHSXUFKpQRQGHULYLQRQXRYL o maggiori oneri per le amministrazioni interessate. Art. 8 c. 1 n. 3947/A Art. 8 c. 1 n. 1576 Art. 8 c. 1 n. 36 Art. 8 c. 1 n. 134 Art. 8 c. 1 n. 1160 Art. 8 c. 1 n. 618 Art. 8 c. 1 n. 3613 1. L’appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di 6WDWRRDGDOWULVHUYL]LDVVLPLODWLODGHJHQ]DLQRVSHGDOL case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti GLSUHYHQ]LRQHHSHQDQRQLPSHGLVFRQRO¶HVHUFL]LRGHOOD libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia DOLPHQWDUHHGLTXHOOHUHODWLYHDOO¶DVWHQVLRQHGDOOH DWWLYLWjLQGHWHUPLQDWLJLRUQLRSHULRGLSUHYLVWLFRPH IHVWLYLWjGDJOLVWDWXWLGHOOHFRQIHVVLRQLHDVVRFLD]LRQL religiose di cui al capo II della presente legge, purché QRQGHULYLQRQXRYLRPDJJLRULRQHULSHUOHSXEEOLFKH amministrazioni interessate. 80 85 3. La macellazione rituale, in conformità a prescrizioni religiose, è regolata dalla QRUPDWLYDYLJHQWHLQPDWHULD Art. 9 c. 3 n. 3947/A Art. 9 c. 3 n. 1576 Art. 9 c. 3 n. 36 Art. 9 c. 3 n. 134 Art. 9 c. 3 n. 1160 Art. 9 c. 3 n. 618 Art. 9 c. 3 n. 3613 5. La macellazione rituale in conformità alle prescrizioni religiose e la preparazione GLDOLPHQWLHGLEHYDQGHSHU¿QLUHOLJLRVLVRQRUHJRODWHGDOODQRUPDWLYDQD]LRQDOH HFRPXQLWDULDYLJHQWHLQPDWHULD/¶HYHQWXDOHQHFHVVLWjGHOODFHUWL¿FD]LRQHGHOOH DXWRULWjUHOLJLRVHSUHYLVWDGDOOHQRUPHVWDWXWDULHQRQSXzFRPSRUWDUHOLPLWD]LRQL LUUDJLRQHYROLHVSURSRU]LRQDWHDOODOLEHUWjGLFRQFRUUHQ]DHDOODOLEHUDFLUFROD]LRQH dei prodotti. Art. 15 c. 5 n. 448 Lavoro privato e divieto di discriminazione MINISTRI DI CULTO 81 86 82 87 Art. 9 n. 3947 Art. 10 n. 3947/A Art. 10 n. 1576 Art. 9 n. 1902 Art. 10 n. 36 1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale. 2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando, presso l’ufficio competente per l’atto, apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza. Art. 9 1990 I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale. I ministri di culto di una confessione religiosa riconosciuta, che compiono atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando, presso l’ufficio competente, apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza. 1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale. 2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando presso l’ufficio competente per l’atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza. 3. I ministri di culto di una confessione Art. 10 n. 2531 Ministri di culto 1. I ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale. 2. I ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati in possesso della cittadinanza italiana, di una confessione religiosa che non abbia stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, possono compiere atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano, se la loro nomina è stata approvata dal Art. 10 n. 2531-15761902/A Ministri di culto, guide spirituali o soggetti equiparati 1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale. 2. I ministri di culto di una confessione religiosa che non abbia stipulato un’intesa con lo Stato ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, in possesso della cittadinanza italiana possono compiere atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano, se la loro nomina è stata approvata dal ministro dell’interno. Con regolamento del ministro dell’interno, da adottare ai sensi Art. 9 n. 2531-15761902/AR Ministri di culto Art. 10 n. 945 Ministri di culto 1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale. 2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, che compiono atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano, dimostrano la propria qualifica depositando, presso l’ufficio competente per l’atto, apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza. 3. I ministri di culto di una confessione Art. 10 n. 134 Art. 10 n. 1160 Art. 10 n. 618 Art. 10 n. 3613 1. I ministri di culto di una confessione religiosa sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale a condizione che esso sia conforme all’ordinamento giuridico italiano. 2. I ministri di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, dimostrano la propria qualifica depositando presso l’ufficio competente per l’atto apposita certificazione rilasciata dalla confessione di appartenenza. 3. I ministri di culto di una confessione religiosa priva di personalità Art. 10 n. 6096 1. I ministri di culto delle confessioni religiose sono liberi di svolgere il loro ministero spirituale senza ingerenza dello Stato nel rispetto dei principi stabiliti nel presente capo. 2. I ministri di culto di una confessione religiosa che non è iscritta nel registro di cui al capo II, ovvero di una confessione religiosa il cui ente esponenziale non è iscritto nel medesimo registro, godono ad ogni effetto del relativo stato se sono in possesso della cittadinanza italiana e se la loro qualifica risulta da un apposito elenco tenuto dal ministro Art. 12 n. 448 Ministri di culto 83 88 religiosa priva di personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia la personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal ministro dell’interno. Con regolamento del ministro dell’interno, adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative. ministro dell’interno. Con regolamento del ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative. Con il medesimo regolamento, il ministro dell’interno provvede ad identificare le figure di ministro di culto e di guida spirituale o di soggetto equiparato tenendo conto della natura e delle tradizioni delle singole confessioni religiose, e in particolare del ruolo effettivo svolto dal richiedente all’interno della specifica confessione religiosa, e sentito il parere non vincolante della confessione stessa. dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità e le procedure relative. religiosa priva di personalità giuridica, ovvero di una confessione il cui ente esponenziale non abbia personalità giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal ministro dell’interno. giuridica, in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere gli atti di cui al comma 2 se la loro nomina è stata approvata dal ministro dell’interno. dell’interno. 3. Sono iscritti nell’elenco di cui al comma 2, a loro richiesta, i ministri di culto di confessioni religiose i cui statuti non contrastano con i principi dell’ordinamento giuridico italiano, secondo le norme del regolamento adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del ministro dell’interno ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle competenti commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data della trasmissione. Decorso tale termine, il 84 89 regolamento può essere comunque emanato. 4. I ministri di culto di una confessione religiosa iscritta nel registro delle confessioni, ai sensi del capo II, che sono in possesso della cittadinanza italiana, possono compiere atti rilevanti per l’ordinamento giuridico italiano, a condizione che abbiano dimostrato la propria qualifica depositando presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio un’apposita certificazione rilasciata dalla confessione religiosa di appartenenza. 5. I ministri di culto condannati a pena detentiva con sentenza passata in giudicato perdono i benefici connessi al loro stato, fatti 85 90 salvi i diritti previdenziali già maturati. 6. Le disposizioni della presente legge, nelle quali è fatto riferimento ai ministri di culto, si applicano ai soggetti ad essi equiparabili secondo gli statuti delle rispettive confessioni religiose. 86 91 Art. 25 n. 448 Previdenza 1. Con decorrenza dal 1o gennaio dell’anno VXFFHVVLYRD quello in corso alla data di entrata LQYLJRUHGHOOD presente legge, ai ministri di culto delle confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose, che sono cittadini italiani e residenti in Italia, si applica l’art. 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Art. 26 n. 1160 1. Ai ministri di culto delle confessioni religiose che hanno ottenuto la personalità giuridica, che sono residenti in Italia, si applica l’art. 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. HVXFFHVVLYH PRGL¿FD]LRQL Art. 27 n. 945 Iscrizione al Fondo di previdenza del clero dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica 1. I ministri di culto delle confessioni UHOLJLRVHGLYHUVH dalla cattolica sono iscritti, se retribuiti, al Fondo GLSUHYLGHQ]D istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle procedure e con le modalità SUHYLVWHGDOODOHJJH VWHVVDHVXFFHVVLYH PRGL¿FD]LRQL FRPHPRGL¿FDWD dall’art. 42 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, HVXFFHVVLYH PRGL¿FD]LRQL Art. 27 n. 2531-15761902/A Iscrizione al Fondo di previdenza del clero dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica Art. 26 n. 2531-15761902/AR Iscrizione al Fondo di previdenza del clero dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica 1. I ministri di culto delle confessioni UHOLJLRVHGLYHUVH dalla cattolica sono iscritti al Fondo GLSUHYLGHQ]D istituito con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle procedure e con le modalità SUHYLVWHGDOOD legge stessa, come PRGL¿FDWDGDOO¶DUW 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Art. 27 n. 2531 Iscrizione al Fondo di previdenza del clero dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica 1. I ministri di culto delle confessioni UHOLJLRVHGLYHUVH dalla cattolica SRVVRQRLVFULYHUVL al Fondo di SUHYLGHQ]DLVWLWXLWR con legge 22 dicembre 1973, n. 903, sulla base delle procedure e con le modalità SUHYLVWHGDOOD legge stessa, come PRGL¿FDWDGDOO¶DUW 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Art. 26 n. 3947/A Art. 26 n. 1576 Art. 26 n. 36 Art. 26 n. 134 Art. 26 n. 618 Art. 26 n. 3613 1. Ai ministri di culto delle confessioni religiose che hanno ottenuto la personalità giuridica, che siano residenti in Italia, si applica l’art. 42, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Art. 25 n. 3947 Art. 25 n. 1902 1. I ministri di culto delle confessioni religiose che hanno ottenuto la personalità JLXULGLFDDYHQWL cittadinanza italiana e che siano residenti in Italia, possono LVFULYHUVLDO)RQGR GLSUHYLGHQ]D istituito con legge 22 dicembre 1973, QHVXFFHVVLYH PRGL¿FD]LRQL sulla base delle procedure e con le PRGDOLWjSUHYLVWH dalla legge stessa. Art. 25 1990 I ministri di culto delle confessioni religiose riconosciute, DYHQWLFLWWDGLQDQ]D italiana e che siano residenti in Italia, possono LVFULYHUVLDO)RQGR GLSUHYLGHQ]D istituito con legge 22 dicembre 1973, QHVXFFHVVLYH PRGL¿FD]LRQL sulla base della procedura e con le PRGDOLWjSUHYLVWH dalla legge stessa. 87 92 ,PLQLVWULGLFXOWRODFXLQRPLQDVLDVWDWDDSSURYDWDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJH JLXJQRQVLQRDTXDQGRPDQWHQJRQRODTXDOL¿FDORURULFRQRVFLXWD FRQVHUYDQRLOUHJLPHJLXULGLFRHSUHYLGHQ]LDOHORURULVHUYDWRGDOODSUHGHWWDOHJJH dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li riguardi. Art. 40 1990 Art. 37 n. 3947 Art. 38 n. 3947/A Art. 38 n. 1576 Art. 37 n. 1902 Art. 39 n. 2531 Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929 Art. 39 n. 2531-1576-1902/A Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929 Art. 38 n. 2531-1576-1902/AR Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929 Art. 39 n. 945 Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929 Art. 38 n. 1160 Art. 38 n. 618 Art. 38 n. 3613 ,PLQLVWULGLFXOWRODFXLQRPLQDqVWDWDDSSURYDWDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJH JLXJQRQVLQRDTXDQGRPDQWHQJRQRODTXDOL¿FDORURULFRQRVFLXWD FRQVHUYDQRLOUHJLPHJLXULGLFRHSUHYLGHQ]LDOHORURULVHUYDWRGDOODPHGHVLPDOHJJH GDOUHJLRGHFUHWRIHEEUDLRQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGDRJQL altra disposizione che li riguardi. Art. 38 n. 36 Art. 38 n. 134 Art. 44 c. 4 n. 448 (I¿FDFLDGHOORVWDWRJLXULGLFRSUHHVLVWHQWH MATRIMONIO 88 93 89 94 Art. 10 n. 3947 Art. 10 n. 1902 1 Art. 11 n. 3947/A Art. 11 n. 1576 Art. 11 n. 36 Art. 11 n. 134 Art. 11 n. 3613 Il riferimento è da intendersi all’art. 10, comma 2. Art. 10 1990 Art. 11 n. 2531 Matrimonio Art. 11 n. 2531-15761902/A Matrimonio Art. 10 n. 2531-15761902/AR Matrimonio Art. 11 n. 9451 Matrimonio Art. 11 n. 1160 Art. 11 n. 618 Art. 30 n. 448 Richiesta 1. Le confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose possono fare acquisti, vendite e altri negozi giuridici secondo le disposizioni del presente capo. I matrimoni celebrati davanti ai ministri del culto delle medesime confessioni religiose producono effetti civili secondo le disposizioni del capo IV. Art. 22 n. 448 Diritti delle confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose 90 95 Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa riconosciuta devono specificarlo all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli artt. 93 e seguenti del codice civile. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà 1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica devono specificarlo all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli artt. 93 e seguenti del codice civile. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che 1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica che ne abbia fatto esplicita richiesta al ministro competente devono specificarlo all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli artt. 93 e seguenti del codice civile. Nella richiesta al ministro competente la confessione religiosa specifica altresì se preferisca che gli articoli del codice civile riguardanti il matrimonio siano letti durante il rito o al momento delle pubblicazioni. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone 1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica, o davanti ad uno dei ministri di culto di cui all’art. 10, comma 3, devono specificarlo all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli artt. 93 e seguenti del codice civile. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione 1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto a una guida spirituale o a un soggetto equiparato la cui nomina sia stata approvata dal ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 10, comma 2, devono specificarlo all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli artt. 93 e seguenti del codice civile. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare 1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le disposizioni del presente articolo, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile. 2. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto la cui nomina sia stata approvata dal ministro dell’interno, ai sensi dell’art. 9, comma 2, devono specificarlo all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli artt. 93 e seguenti del codice civile. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione 1. Coloro che intendono celebrare il matrimonio davanti ad un ministro di culto di una confessione religiosa avente personalità giuridica devono specificare tale intendimento all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione prevista dagli artt. 93 e seguenti del codice civile. Nella richiesta al ministro competente la confessione religiosa specifica altresì se preferisca che gli articoli del codice civile riguardanti il matrimonio siano letti durante il rito o al momento delle pubblicazioni. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio 1. La Repubblica, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili al matrimonio religioso celebrato davanti al ministro di culto o soggetto equiparato di una confessione religiosa iscritta nel registro delle confessioni religiose, a condizione che sia stata previamente effettuata la pubblicazione nella casa comunale e che l’atto sia successivamente regolarmente trascritto nei registri dello stato civile. 2. Gli effetti civili del matrimonio celebrato ai sensi del comma 1 sono regolati in ogni loro aspetto dalle norme del codice civile, salvo quanto previsto dal presente capo. 3. Coloro che 91 96 davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all’art. 9. Attesta inoltre che l’ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli artt. 107, 108 e 109 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile. Lo stesso ministro di culto redige, subito dopo la celebrazione, l’atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all’art. 9. Attesta inoltre che l’ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso ministro di culto redige, subito dopo la celebrazione, l’atto di matrimonio in alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato o in caso di impedimento di questi davanti ad un ministro di culto allo scopo delegato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all’art. 10. Il nulla osta attesta inoltre che l’ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi dando ai medesimi lettura degli articoli del del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all’art. 10, comma 2, ovvero la certificazione relativa all’approvazione di cui al comma 3 del medesimo articolo. Attesta inoltre che l’ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del codice civile, omettendo la che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto, alla guida spirituale o al soggetto equiparato indicato dai medesimi, che il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione relativa all’approvazione della nomina di cui all’art. 10, comma 2. Attesta inoltre che l’ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 2. Il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato, nel del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione relativa all’approvazione della nomina di cui all’art. 9, comma 2. Attesta inoltre che l’ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi, dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. 3. Il ministro di secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta deve precisare che la celebrazione del matrimonio avrà luogo nel comune indicato dai nubendi, che essa seguirà davanti al ministro di culto indicato o in caso di impedimento di questi davanti ad un ministro di culto allo scopo delegato dai medesimi, che il ministro di culto ha comunicato la propria disponibilità e depositato la certificazione di cui all’art. 10. Il nulla osta attesta inoltre che l’ufficiale dello stato civile ha spiegato ai nubendi i diritti e i doveri dei coniugi dando ai medesimi lettura degli articoli del codice civile al riguardo. intendono celebrare il matrimonio religioso con effetti civili devono specificarlo all’ufficiale dello stato civile all’atto della richiesta della pubblicazione di matrimonio prevista dagli artt. 93 e seguenti del codice civile, indicando la confessione religiosa prescelta e il ministro di culto davanti al quale sarà celebrato il matrimonio. 92 97 stato civile. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all’ufficiale dello stato civile del comune del luogo. Il ministro di culto ha l’obbligo di effettuare la trasmissione dell’atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamen te avviso ai contraenti. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto. duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile. 3. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all’ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l’obbligo di effettuare la trasmissione dell’atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamen te avviso ai contraenti. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal codice civile al riguardo. 2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi qualora la confessione abbia optato per la lettura al momento delle pubblicazioni. Lo stesso ministro di culto redige, subito dopo la celebrazione, l’atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile. 3. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l’atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile. 3. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l’obbligo di effettuare la trasmissione dell’atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamen te avviso ai celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del codice civile avvalendosi, se necessario, della collaborazione di un interprete. Lo stesso ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato redige subito dopo la celebrazione l’atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile. 3. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto, dalla guida spirituale o dal soggetto equiparato davanti ai quali è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile di cui al culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del codice civile, avvalendosi, se necessario, della collaborazione di un interprete. Lo stesso ministro di culto redige subito dopo la celebrazione l’atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile. 4. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all’ufficiale dello stato civile di cui al comma 2. Il ministro di culto ha l’obbligo di effettuare la trasmissione dell’atto non oltre i 2. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del codice civile, omettendo la lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi qualora la confessione abbia optato per la lettura al momento delle pubblicazioni. Lo stesso ministro di culto redige, subito dopo la celebrazione, l’atto di matrimonio in duplice originale e allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile. 3. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all’ufficiale dello 93 98 Il matrimonio ha effetto dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. All’art. 83 del codice civile le espressioni “culti ammessi nello Stato” sono sostituite dalla seguente: “confessioni religiose riconosciute”. ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto. 4. Il matrimonio ha effetto dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. 5. All’art. 83 del codice civile le parole: “culti ammessi nello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “confessioni religiose aventi personalità giuridica”. 6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad intese o accordi stipulati ai sensi dell’art. 7, secondo comma, e dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. celebrazione all’ufficiale dello stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l’obbligo di effettuare la trasmissione dell’atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamen te avviso ai contraenti. L’ufficiale dello stato civile, constatate la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto. 4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. contraenti. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto. 4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. 5. All’art. 83 del codice civile le parole: «dei culti ammessi nello Stato» sono sostituite, dalle seguenti: «delle confessioni religiose aventi personalità giuridica o la cui nomina è stata approvata dal ministro comma 1. Il ministro di culto, la guida spirituale o il soggetto equiparato ha l’obbligo di effettuare la trasmissione dell’atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamen te avviso ai contraenti. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto, alla guida spirituale o al soggetto equiparato. 4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamen te avviso ai contraenti. L’ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto. 5. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. 6. La rubrica del capo II del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: «Del matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto stato civile di cui al comma 1. Il ministro di culto ha l’obbligo di effettuare la trasmissione dell’atto non oltre i cinque giorni dalla celebrazione e di darne contemporaneamen te avviso ai contraenti. L’ufficiale dello stato civile, constatate la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto. 4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto. 5. All’art. 83 del codice civile le 94 99 5. All’art. 83 del codice civile le parole: “dei culti ammessi nello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “delle confessioni religiose aventi personalità giuridica”. 6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati o da stipulare ai sensi dell’art. 7, secondo comma, e dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. dell’interno». Nella rubrica del medesimo articolo le parole: «ammessi nello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «diversi dal cattolico». 6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell’art. 7, secondo comma, e dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. trascrizione nel termine prescritto. 5. La rubrica del capo II del titolo VI del libro I del codice civile è sostituita dalla seguente: «Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati dei culti diversi dal cattolico». 6. L’art. 83 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 83 (Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati dei culti diversi dal cattolico). Il matrimonio celebrato davanti a ministri di culto, a guide spirituali o a soggetti equiparati la cui nomina è stata approvata dal ministro dell’interno è cattolico o di culti diversi». 7. L’art. 83 del codice civile è sostituito dal seguente: «Art. 83 (Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti diversi dal cattolico). Il matrimonio celebrato davanti a ministri di culti diversi dal cattolico, la cui nomina è stata approvata dal ministro dell’interno, è regolato dalle disposizioni del capo III, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio». 8. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati ai sensi dell’art. 7, secondo comma, e dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. parole: “dei culti ammessi nello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “delle confessioni religiose aventi personalità giuridica”. 6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati o da stipulare ai sensi dell’art. 7, secondo comma, e dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. 95 100 regolato dalle disposizioni del capo III, salvo quanto stabilito nella legge speciale concernente tale matrimonio». 1. L’ufficiale dello stato civile, il quale ha proceduto alla pubblicazione richiesta dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. 2. La celebrazione del matrimonio deve avere luogo nel comune indicato dai nubendi, davanti al ministro del culto allo scopo delegato o al sostituto da lui designato in caso di impedimento. Il ministro di culto Art. 31 n. 448 Nulla osta 96 101 1. Il ministro di culto, nel celebrare il matrimonio, osserva le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del codice civile e dà solenne lettura degli articoli del medesimo codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi prima di raccoglierne il consenso. 2. Il ministro di culto, subito dopo la celebrazione, redige l’atto di matrimonio in Art. 32 n. 448 Celebrazione deve comunicare la propria disponibilità e depositare la certificazione rilasciata dalla confessione religiosa di appartenenza. Di tali condizioni deve essere apposta indicazione nel nulla osta rilasciato a norma del comma 1. 97 102 duplice originale, ove questo sia richiesto dalle disposizioni della confessione religiosa, e allega il nulla osta rilasciato dall’ufficiale dello stato civile. 3. L’omissione della lettura degli articoli del codice civile ai sensi del comma 1 costituisce causa di intrascrivibilità del matrimonio e di invalidità della trascrizione, qualora effettuata. 4. I coniugi possono rendere al ministro di culto le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell’atto di matrimonio in ordine alla legittimazione del figlio naturale, di cui agli artt. 280 e seguenti del codice civile, e alla scelta del regime di separazione dei beni ai sensi dell’art. 162, secondo comma, del medesimo 98 103 1. La trasmissione di un originale dell’atto di matrimonio per la trascrizione nei registri dello stato civile è fatta dal ministro di culto davanti al quale è avvenuta la celebrazione all’ufficiale dello stato civile di cui all’art. 31. 2. Il ministro di culto ha l’obbligo di effettuare la trasmissione dell’atto di cui al comma 1 prontamente e comunque non oltre cinque giorni dalla celebrazione del matrimonio e di darne Art. 33 n. 448 Trascrizione codice civile. Le dichiarazioni sono opponibili ai terzi a decorrere dalla trascrizione dell’atto di matrimonio nei registri dello stato civile. 99 104 contemporaneamen te avviso ai contraenti. 3. L’ufficiale dello stato civile, constatate la regolarità dell’atto e l’autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione ai sensi del comma 1 entro il giorno successivo al ricevimento dell’atto e ne dà notizia al ministro di culto. 4. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l’ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l’atto ha omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto dal comma 3. 5. All’art. 83 del codice civile, le parole: « dei culti ammessi nello Stato », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « delle confessioni religiose iscritte nel 100 105 5. Sono riconosciuti effetti civili al matrimonio religioso celebrato davanti ai ministri di culto la cui nomina è stata approvata ai sensi dell’art. 3 della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e che mantengono la qualifica loro riconosciuta. Al matrimonio Art. 44 c. 5 n. 448 Efficacia dello stato giuridico preesistente registro delle confessioni religiose ». 6. Il presente articolo non modifica né pregiudica le disposizioni che danno attuazione ad accordi o intese stipulati o da stipulare ai sensi dell’art. 7, secondo comma, e dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 46 della presente legge. 101 106 religioso così celebrato si applicano le disposizioni del capo IV della presente legge. SCUOLA 102 107 103 108 Art. 12 n. 3947/A Art. 12 n. 1576 Art. 12 n. 36 Art. 12 n. 134 Art. 12 n. 1160 Art. 12 n. 618 Art. 12 n. 3613 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. 2. Su richiesta degli alunni e dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue applicazioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale Art. 11 1990 Art. 11 n. 3947 Art. 11 n. 1902 1. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere, ai competenti organi della scuola, di svolgere, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue applicazioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento. 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. 2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell’ambito delle attività didattiche integrative determinate dalle stesse istituzioni nell’esercizio della propria autonomia, e previste dall’ordinamento scolastico vigente, libere attività complementari relative al fenomeno religioso e alle sue Art. 12 n. 2531 Insegnamento nelle scuole 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della dignità della persona e della sua fede religiosa. 2. Gli alunni e i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività didattiche complementari relative allo studio delle religioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale ordinamento. Art. 12 n. 2531-15761902/A Insegnamento nelle scuole 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità senza distinzione di religione. 2. Gli alunni o i loro genitori possono chiedere ai competenti organi della scuola di svolgere, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività didattiche complementari relative allo studio delle religioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabilite da tale Art. 11 n. 2531-15761902/AR Insegnamento nelle scuole Art. 12 n. 945 Insegnamento nelle scuole 1. Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità , senza distinzione di religione. 2. Su richiesta degli alunni o dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare libere attività complementari relative al fenomeno religioso. Art. 11 n. 6096 1. Nelle scuole di ogni ordine e grado l’insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità degli alunni, dei docenti e del personale amministrativo e ausiliario senza distinzione di religione. 2. Su richiesta degli alunni e dei loro genitori le istituzioni scolastiche possono organizzare, nell’ambito delle attività di promozione culturale, sociale e civile previste dall’ordinamento scolastico, libere attività complementari relative alla materia religiosa e alle sue Art. 9 n. 448 Scuole pubbliche e paritarie 104 109 ordinamento senza oneri aggiuntivi a carico delle pubbliche amministrazioni interessate. implicazioni, senza oneri aggiuntivi a carico delle amministrazioni interessate. ordinamento. espressioni, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti da tale ordinamento, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. 3. Per le scuole non statali il cui progetto educativo ha un’ispirazione di carattere religioso, la parità è riconosciuta ove queste siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni. EDILIZIA DI CULTO 105 110 106 111 *OLHGL¿FLDSHUWLDOFXOWRSXEEOLFRGHOOHFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHDYHQWLSHUVRQDOLWj giuridica non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per JUDYLUDJLRQLVHQWLWHOHFRQIHVVLRQLVWHVVHRLORURHQWLHVSRQHQ]LDOL Art. 14 n. 3947/A Art. 14 n. 1576 Art. 14 n. 2531 7XWHODGHJOLHGL¿FLGLFXOWR Art. 14 n. 2531-1576-1902/A 7XWHODGHJOLHGL¿FLGLFXOWR Art. 13 n. 2531-1576-1902/AR 7XWHODGHJOLHGL¿FLGLFXOWR Art. 14 n. 36 Art. 14 n. 134 Art. 14 n. 945 7XWHODGHJOLHGL¿FLGLFXOWR Art. 14 n. 1160 Art. 14 n. 618 Art. 14 n. 3613 *OLHGL¿FLDSHUWLDOFXOWRSXEEOLFRGHOOHFRQIHVVLRQLLVFULWWHQHOUHJLVWURGHOOH confessioni religiose non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per HIIHWWRGLDOLHQD]LRQL¿QRDFKHODGHVWLQD]LRQHVWHVVDQRQqFHVVDWDFRQLOFRQVHQVR della confessione interessata, e non possono essere occupati, requisiti, espropriati o GHPROLWLVHQRQSHUJUDYLUDJLRQLHSUHYLRDFFRUGRFRQOHFRQIHVVLRQLVWHVVHRFRQL loro enti esponenziali. 6DOYLLFDVLGLXUJHQWHQHFHVVLWjODIRU]DSXEEOLFDQRQSXzHQWUDUHQHJOLHGL¿FL LQGLFDWLDOFRPPDSHUO¶HVHUFL]LRGHOOHSURSULHIXQ]LRQLVHQ]DSUHYLRDYYLVRH VHQ]DDYHUHSUHVRDFFRUGLFRQO¶DXWRULWjUHOLJLRVDFRPSHWHQWH Art. 23 c. 4, 5 n. 448 (GL¿FLGLFXOWR 107 112 Art. 20 n. 3947 Art. 20 n. 1902 1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o, comunque, di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all’esercizio pubblico del culto, possono essere applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell’ambito del comune. L’applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose Art. 20 1990 Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria e, comunque, di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all’esercizio pubblico del culto, possono essere applicate alle confessioni religiose riconosciute che abbiano una presenza organizzata nell’ambito del comune. L’applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione, 1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o, comunque, di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all’esercizio pubblico del culto, sono applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che abbiano una presenza organizzata nell’ambito del comune. L’applicazione delle predette disposizioni ha luogo, tenuto conto delle esigenze religiose Art. 22 c. 1, 3 n. 3947/A Art. 22 c. 1, 3 n. 1576 Art. 22 n. 2531 Edilizia di culto Art. 22 n. 2531-1576-1902/A Edilizia di culto Art. 21 n. 2531-1576-1902/AR Edilizia di culto Art. 22 c. 1, 3 n. 36 Art. 22 c. 1, 3 n. 134 Art. 22 n. 945 Edilizia di culto Art. 22 c. 1, 3 n. 1160 Art. 22 c. 1, 3 n. 618 Art. 22 c. 1, 3 n. 3613 1. Le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici sono applicate alle confessioni religiose aventi personalità giuridica che hanno una presenza organizzata nell’ambito del relativo comune. 2. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ha luogo sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti. 3. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dall’erogazione del contributo. 4. Gli atti ed i negozi che Art. 14 n. 6096 1. Le confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose che hanno una presenza organizzata nell’ambito del comune possono adibire al culto edifici esistenti, di cui è cessata la specifica destinazione precedente, o costruire nuovi edifici da destinare al medesimo uso, anche in deroga alle norme urbanistiche, ove irragionevolmente limitative, e comunque nel rispetto della normativa in materia di parametri urbanistici, di sicurezza e di accessibilità degli edifici aperti al pubblico. 2. Alle confessioni religiose di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in tema di concessioni e locazioni di beni Art. 23 c. 1, 2, 3, 6 n. 448 Edifici di culto 108 113 sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari; gli atti e i negozi che comportino violazione del vincolo sono nulli. della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti. 2. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L’atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli. della popolazione, sulla base di intese tra le confessioni interessate e le autorità competenti. … 3. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dalla erogazione del contributo. L’atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli. comportano violazione del vincolo di cui al comma 3 sono considerati nulli. immobili demaniali e patrimoniali dello Stato e degli enti locali in favore di enti ecclesiastici, nonché in tema di disciplina urbanistica dei servizi religiosi, di utilizzo dei fondi per le opere di urbanizzazione secondaria o comunque di interventi per la costruzione, il ripristino, il restauro e la conservazione di edifici aperti all’esercizio pubblico del culto. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano tenendo conto dell’uguale libertà di tutte le confessioni religiose e delle esigenze religiose della popolazione. … 6. Gli edifici di culto costruiti con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti comunque alla loro destinazione se non sono decorsi venti anni dall’erogazione del contributo. L’atto da cui trae origine il vincolo, redatto nelle forme prescritte, è trascritto nei registri immobiliari. Gli atti e i negozi che comportano violazione del vincolo sono nulli. TUTELA DEI DATI PERSONALI DI NATURA RELIGIOSA 109 114 110 115 3. Nessuno può essere obbligato a manifestare opinioni in materia religiosa o a dichiarare la propria appartenenza UHOLJLRVDVDOYLLFDVLHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWLDWXWHODGHOODOLEHUWjVWHVVDHGLDOWULGLULWWLFRVWLWX]LRQDOPHQWHJDUDQWLWL (¶DVVLFXUDWDODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPHYLJHQWLFKHGLVFLSOLQDQRODPDWHULD Art. 2 c. 3 n. 448 Contenuto e limiti 111 116 ,VRJJHWWLLQGLFDWLDOFRPPDKDQQRGLULWWRGLULFHYHUHSHULRGLFDPHQWHDVVLVWHQ]DVSLULWXDOHGDLPLQLVWULGLFXOWRGHOOD FRQIHVVLRQHUHOLJLRVDDOODTXDOHKDQQRGLFKLDUDWRGLDSSDUWHQHUHLQORFDOLLGRQHLDQFKHVRWWRLOSUR¿ORGHOODWXWHOD GHOODULVHUYDWH]]D Art. 14 c. 2 n. 448 Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive FESTIVITá RELIGIOSE 112 117 113 118 Art. 14 c. 3 n. 448 Libertà religiosa in particolari condizioni retrittive 3. Ai soggetti indicati al comma 1 è assicurato, su loro richiesta e in quanto compatibile con l’organizzazione HFRQLOIXQ]LRQDPHQWRGHLFRUSLGHLVHUYL]LHGHJOL LVWLWXWLLYLULFKLDPDWLO¶DGHPSLPHQWRGHOOHSUHVFUL]LRQL UHOLJLRVHLQPDWHULDDOLPHQWDUHHGLTXHOOHUHODWLYH DOO¶DVWHQVLRQHGDOODYRURLQFRQIRUPLWjDJOLVWDWXWLGHOOD confessione religiosa alla quale hanno dichiarato di DSSDUWHQHUHFRPXQTXHVHQ]DQXRYLRPDJJLRULRQHUL SHUOD¿QDQ]DSXEEOLFD Art. 8 c. 1 n. 2531 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni Art. 8 c. 1 n. 2531-1576-1902/A Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni 1. L’appartenenza alle Forze armate, alle Forze di SROL]LDRDGDOWULVHUYL]LDVVLPLODWLODGHJHQ]DLQ VWUXWWXUHVDQLWDULHVRFLRVDQLWDULHHGDVVLVWHQ]LDOL ODSHUPDQHQ]DQHJOLLVWLWXWLGLSUHYHQ]LRQHHSHQD non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia alimentare HGLTXHOOHUHODWLYHDOO¶DVWHQVLRQHGDOOHDWWLYLWjLQ GHWHUPLQDWLJLRUQLRSHULRGLSUHYLVWLFRPHIHVWLYLWjGDOOH OHJJLGLDSSURYD]LRQHGHOOHLQWHVHGLFXLDOO¶DUWWHU]R FRPPDGHOOD&RVWLWX]LRQHSXUFKpQRQGHULYLQRQXRYL o maggiori oneri per le amministrazioni interessate. Art. 8 c. 1 n. 3947/A Art. 8 c. 1 n. 1576 Art. 8 c. 1 n. 36 Art. 8 c. 1 n. 134 Art. 8 c. 1 n. 1160 Art. 8 c. 1 n. 618 Art. 8 c. 1 n. 3613 1. L’appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di 6WDWRRDGDOWULVHUYL]LDVVLPLODWLODGHJHQ]DLQRVSHGDOL case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti GLSUHYHQ]LRQHHSHQDQRQLPSHGLVFRQRO¶HVHUFL]LRGHOOD libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto, l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia DOLPHQWDUHHGLTXHOOHUHODWLYHDOO¶DVWHQVLRQHGDOOH DWWLYLWjLQGHWHUPLQDWLJLRUQLRSHULRGLSUHYLVWLFRPH IHVWLYLWjGDJOLVWDWXWLGHOOHFRQIHVVLRQLHDVVRFLD]LRQL religiose di cui al capo II della presente legge, purché QRQGHULYLQRQXRYLRPDJJLRULRQHULSHUOHSXEEOLFKH amministrazioni interessate. SIMBOLI RELIGIOSI 114 119 115 120 /¶DEELJOLDPHQWRLQGRVVDWRLQFRQIRUPLWjDSUHFHWWLUHOLJLRVLGHYHFRQVHQWLUHDLVRJJHWWLDELOLWDWLO¶LGHQWL¿FD]LRQHGHOODSHUVRQD Art. 2 c. 5 n. 448 Contenuto e limiti 116 121 4. I soggetti indicati al comma 1, nella propria stanza o nello spazio ad essi personalmente destinato, possono esporre immagini o simboli della propria confessione religiosa. Art. 14 c. 4 n. 448 Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive CONFESSIONI RELIGIOSE 117 122 118 123 Art. 14 n. 2531-1576-1902/AR Libertà delle confessioni religiose Art. 15 n. 945 Libertà delle confessioni religiose 1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l’altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; GLDSULUHHGL¿FLGHVWLQDWL all’esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria religione; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di SURPXRYHUHODYDORUL]]D]LRQH delle proprie espressioni culturali nel rispetto dei diritti e delle libertà delle altre confessioni religiose. (¶IDWWRGLYLHWRGLVYROJHUH propaganda politica consistente nell’incitamento all’odio e alla discriminazione fra le confessioni religiose. 3. I diritti di cui al comma 1 possono essere sottoposti unicamente alle restrizioni SUHYLVWHGDOO¶DUWSDUDJUDIR GHO3DWWRLQWHUQD]LRQDOHUHODWLYR DLGLULWWLFLYLOLHSROLWLFLDGRWWDWR a New York il 19 dicembre UDWL¿FDWRDLVHQVLGHOOD legge 25 ottobre 1977, n. 881. Art. 15 n. 2531-1576-1902/A Libertà delle confessioni religiose 1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l’altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; GLDSULUHHGL¿FLGHVWLQDWL all’esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa; di formare e nominare liberamente i ministri di culto e le guide spirituali o i soggetti equiparati; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di SURPXRYHUHODYDORUL]]D]LRQH delle proprie espressioni culturali, nel rispetto dei diritti e delle libertà delle altre confessioni religiose. (¶IDWWRGLYLHWRGLVYROJHUH propaganda politica consistente nell’incitamento all’odio e alla discriminazione fra le confessioni religiose. 3. I diritti di cui al comma 1 possono essere sottoposti unicamente alle restrizioni SUHYLVWHGDOO¶DUWSDUDJUDIR GHO3DWWRLQWHUQD]LRQDOHUHODWLYR DLGLULWWLFLYLOLHSROLWLFLDGRWWDWR a New York il 19 dicembre UDWL¿FDWRDLVHQVLGHOOD legge 25 ottobre 1977, n. 881. Art. 13 n. 3947 Art. 15 n. 3947/A Art. 15 n. 1576 Art. 13 n. 1902 Art. 15 n. 2531 Libertà delle confessioni religiose Art. 15 n. 36 Art. 15 n. 134 Art. 15 n. 1160 Art. 15 n. 618 Art. 15 n. 3613 1. La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende, tra l’altro, il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; GLDSULUHHGL¿FLGHVWLQDWL all’esercizio del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di SURPXRYHUHODYDORUL]]D]LRQH delle proprie espressioni culturali. Art. 13 1990 La libertà delle confessioni religiose garantita dalle norme costituzionali comprende il diritto di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; di aprire HGL¿FLGHVWLQDWLDOO¶HVHUFL]LR del culto; di diffondere e fare propaganda della propria fede religiosa e delle proprie credenze; di formare e nominare liberamente i ministri di culto; di emanare liberamente atti in materia spirituale; di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; di comunicare e corrispondere liberamente con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; di SURPXRYHUHODYDORUL]]D]LRQH delle proprie espressioni culturali. 1. La Repubblica garantisce la libertà delle confessioni religiose secondo le disposizioni della Costituzione. 2. Le confessioni religiose hanno il diritto: a) di celebrare i propri riti, purché non siano contrari al buon costume; b) di costruire o di destinare HGL¿FLDOO¶HVHUFL]LRGHOFXOWR nel rispetto delle norme urbanistiche; c) di emanare, pubblicare e diffondere atti e documenti UHODWLYLDOOHORURDWWLYLWj d) di insegnare, di esercitare il magistero spirituale, di diffondere la propria dottrina e di farne propaganda; e) di formare e di nominare liberamente i ministri di culto; f) di fornire assistenza spirituale ai propri appartenenti; g) di comunicare e di corrispondere liberamente, all’interno della Repubblica e nelle relazioni con l’estero, con le proprie organizzazioni o con altre confessioni religiose; h) GLSURPXRYHUHOD YDORUL]]D]LRQHGHOOHSURSULH espressioni culturali e artistiche. /¶HVHUFL]LRGHOOHDWWLYLWjGL cui al comma 2 non può in alcun caso pregiudicare l’esercizio dei GLULWWLLQYLRODELOLGHJOLDGHUHQWL alla confessione religiosa. Art. 5 n. 448 Libertà delle confessioni religiose 119 124 2. Le confessioni religiose, le loro associazioni e organizzazioni garantiscono ai propri aderenti il rispetto delle libertà FRVWLWX]LRQDOLHGHLGLULWWLLQYLRODELOLGHOODSHUVRQDDOO¶LQWHUQRGHOOHULVSHWWLYHFRPXQLWjHDVVLFXUDQRDGHVVLLOULVSHWWRGHLSULQFLSL del giusto processo in ogni procedimento che li riguarda in ragione della loro appartenenza alla confessione medesima. Art. 6 c. 2 n. 448 Autonomia confessionale 120 125 3 2 1 Il riferimento è da intendersi agli artt. 15 e 16. Il riferimento è da intendersi agli artt. 15 e 16. Il riferimento è da intendersi agli artt. 15 e 16. 1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che la rappresenta può chiedere GLHVVHUHULFRQRVFLXWDFRPHSHUVRQDJLXULGLFDDJOLHIIHWWLFLYLOL,OULFRQRVFLPHQWR ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 17 e 18. Art. 14 19901 Art. 14 n. 39472 Art. 16 n. 3947/A Art. 16 n. 1576 Art. 14 n. 19023 Art. 16 n. 36 Art. 16 n. 134 Art. 16 n. 1160 Art. 16 n. 618 Art. 16 n. 3613 1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che la rappresenta può chiedere GLHVVHUHULFRQRVFLXWDFRPHSHUVRQDJLXULGLFDDJOLHIIHWWLFLYLOL,OULFRQRVFLPHQWR ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro GHOO¶LQWHUQRDFTXLVLWRLOSDUHUHGHO&RQVLJOLRGL6WDWRSUHYLDGHOLEHUD]LRQHGHO Consiglio dei ministri. Art. 16 n. 2531 Riconoscimento della personalità giuridica Art. 16 n. 2531-1576-1902/A Riconoscimento della personalità giuridica Art. 15 n. 2531-1576-1902/AR Riconoscimento della personalità giuridica Art. 16 n. 945 Riconoscimento della personalità giuridica 121 126 3 2 1 Il riferimento è da intendersi all’art. 16. Il riferimento è da intendersi all’art. 16. Il riferimento è da intendersi all’art. 17. La domanda di riconoscimento è presentata al ministero dell’interno unitamente allo statuto e alla GRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD confessione religiosa. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione ha sede in Italia e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un FLWWDGLQRLWDOLDQRDYHQWHGRPLFLOLRLQ,WDOLD Art. 15 1990 Art. 17 n. 3947/A 1. La domanda di riconoscimento è presentata al 1. La domanda di riconoscimento è presentata al ministro dell’interno unitamente allo statuto ed alla ministro dell’interno unitamente allo statuto ed alla documentazione di cui all’art. 18. documentazione di cui all’art. 18. 2. La domanda di riconoscimento può essere presa in considerazione solo se la confessione o l’ente esponenziale ha sede in Italia e se è rappresentata, JLXULGLFDPHQWHHGLIDWWRGDXQFLWWDGLQRLWDOLDQRDYHQWH domicilio in Italia. Domanda di riconoscimento Art. 17 n. 36 Art. 17 n. 134 Art. 17 n. 945 Domanda di riconoscimento Art. 17 n. 1160 Art. 17 n. 618 Art. 17 n. 3613 Art. 15 n. 39471 Art. 17 n. 1576 Art. 15 n. 19022 Art. 17 n. 2531 Domanda di riconoscimento Art. 17 n. 2531-1576-1902/A Domanda di riconoscimento Art. 16 n. 2531-1576-1902/AR3 122 127 Art. 18 n. 2531-1576-1902/A Requisiti per il riconoscimento Art. 17 n. 2531-1576-1902/AR Requisiti per il riconoscimento Art. 18 n. 945 Requisiti per il riconoscimento 1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla GRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRGHYRQRULVXOWDUHROWUH alla indicazione della denominazione, della sede e delle caratteristiche della confessione, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e ogni elemento utile alla conoscenza della presenza VRFLDOHHDOODYDOXWD]LRQHGHOODVWDELOLWjHGHOODEDVH patrimoniale di cui dispone la confessione o l’ente HVSRQHQ]LDOHLQUHOD]LRQHDOOH¿QDOLWjSHUVHJXLWH,O Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale dell’organizzazione richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto e O¶DWWLYLWjGHOODFRQIHVVLRQHUHOLJLRVDQRQFRQWUDVWLQR con l’ordinamento giuridico italiano e che il medesimo VWDWXWRQRQFRQWHQJDGLVSRVL]LRQLOHVLYHGHLGLULWWL fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione HGDOOHFRQYHQ]LRQLLQWHUQD]LRQDOL Art. 16 n. 3947 Art. 18 n. 3947/A Art. 18 n. 1576 Art. 16 n. 1902 Art. 18 n. 2531 Requisiti per il riconoscimento Art. 18 n. 36 Art. 18 n. 134 Art. 18 n. 1160 Art. 18 n. 618 Art. 18 n. 3613 1. Dallo statuto o dalla documentazione allegata alla GRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRGHYRQRULVXOWDUHROWUHDOOD indicazione della denominazione e della sede, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento HRJQLHOHPHQWRXWLOHDOODYDOXWD]LRQHGHOODVWDELOLWjH della base patrimoniale di cui dispone la confessione o O¶HQWHHVSRQHQ]LDOHLQUHOD]LRQHDOOH¿QDOLWjSHUVHJXLWH Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere anche sul carattere confessionale del richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano e non contenga GLVSRVL]LRQLFRQWUDULHDLGLULWWLLQYLRODELOLGHOO¶XRPR Art. 16 1990 Dallo statuto o dalla documentazione allegata alla GRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRGHYRQRULVXOWDUHROWUH alla indicazione della denominazione, della sede e delle caratteristiche della confessione, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento della confessione e ogni elemento utile alla conoscenza della presenza sociale, della stabilità e della base patrimoniale di cui dispone in relazione DOOH¿QDOLWjSHUVHJXLWH,O&RQVLJOLRGL6WDWRQHO formulare il proprio parere sul carattere confessionale dell’organizzazione richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti LQYLRODELOLGHOO¶XRPR 123 128 1 1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. La confessione o l’ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto. 1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro, con le indicazioni previste dagli artt. 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi i termini previsti dall’art. 27 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile, approvata con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la confessione o l’ente può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto. Il riferimento è da intendersi all’art. 15. Art. 19 n. 1576 Art. 17 n. 1902 Art. 19 n. 36 Art. 19 n. 134 Art. 19 n. 1160 Art. 19 n. 618 Art. 19 n. 3613 Art. 17 1990 Art. 17 n. 3947 Art. 19 n. 3947/A 1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che ha ottenuto la personalità giuridica deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche. Nel registro devono risultare, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. Decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di riconoscimento di cui all’art. 16, la confessione o l’ente esponenziale può concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro predetto. Art. 19 n. 2531 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche Art. 19 n. 2531-1576-1902/A Iscrizione nel registro delle persone giuridiche Art. 18 n. 2531-1576-1902/AR1 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche Art. 19 n. 945 Iscrizione nel registro delle persone giuridiche 1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che la rappresenta, che ha ottenuto la personalità giuridica, deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche dal quale devono risultare le norme di funzionamento ed i poteri degli organi di rappresentanza della persona giuridica. Art. 13 n. 6096 Art. 17 n. 448 1. Ciascuna confessione religiosa o l’ente esponenziale che la rappresenta secondo il suo statuto può richiedere l’iscrizione nel registro delle confessioni religiose, dalla quale consegue l’acquisto della personalità giuridica agli effetti civili. Il ministro dell’interno dispone con decreto l’iscrizione in apposito registro tenuto presso il ministero dell’interno. 2. Ai fini dell’iscrizione ai sensi del comma 1, il ministro dell’interno può chiedere il parere del Consiglio di Stato in caso di dubbi motivati sulla sussistenza dei prescritti requisiti. Il Consiglio di Stato esprime il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Art. 16 n. 448 Personalità giuridica 125 130 1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale sono iscritti nel registro delle confessioni religiose dalla data di adozione Art. 19 n. 448 Registro delle confessioni religiose 2. Lo statuto e la documentazione ad esso allegata deve contenere, oltre all’indicazione della denominazione e della sede della confessione religiosa o dell’ente esponenziale, le norme di organizzazione, amministrazione e funzionamento e gli elementi essenziali che caratterizzano la confessione religiosa, i documenti atti a comprovare la stabilità , le caratteristiche concrete dell’organizzazione e la consistenza patrimoniale della confessione o dell’ente esponenziale in relazione alle finalità perseguite. Si applicano, oltre a quanto previsto nel presente articolo, le disposizioni dell’art. 16 del codice civile. 3. Le norme dello statuto e gli elementi essenziali indicati al comma 2 non devono contenere disposizioni contrarie ai diritti fondamentali previsti dalla Costituzione e non devono contrastare con i principi dell’ordinamento giuridico italiano. 126 131 del decreto ministeriale previsto dall’art. 17, comma 2. La trascrizione nel registro è comunque eseguita entro il settimo giorno successivo a tale data. 2. Nel registro delle confessioni religiose devono essere indicati i legali rappresentanti e i poteri degli organi di rappresentanza della confessione religiosa o dell’ente esponenziale nonché le norme di funzionamento essenziali. Le limitazioni dei poteri sono opponibili ai terzi dal giorno successivo alla loro pubblicazione nel registro delle confessioni religiose. 3. La capacità giuridica delle confessioni religiose e degli enti esponenziali iscritti nel registro è disciplinata dalle norme del codice civile in materia di associazioni e fondazioni, in quanto non esplicitamente derogate. 127 132 Art. 20 n. 448 0RGL¿FD]LRQLDOORVWDWXWR /HPRGL¿FD]LRQLDOORVWDWXWRGHOOD confessione religiosa o dell’ente esponenziale iscritti nel registro delle FRQIHVVLRQLUHOLJLRVHGHYRQRHVVHUH comunicate al ministro dell’interno, che SURYYHGHSURQWDPHQWHDOODSXEEOLFD]LRQH nel registro. Dalla data della trascrizione QHOUHJLVWURWDOLPRGL¿FD]LRQLVRQR opponibili ai terzi. 2. In caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 18, con decreto del ministro dell’interno, sentito il parere del Consiglio di Stato, è disposta la cancellazione dal registro. Dalla data della cancellazione, la confessione religiosa o l’ente esponenziale cessa di DYHUHSHUVRQDOLWjJLXULGLFDDJOLHIIHWWL FLYLOL Art. 20 n. 2531 Mutamenti della confessione religiosa Art. 20 n. 2531-1576-1902/A Mutamenti della confessione religiosa Art. 19 n. 2531-1576-1902/AR Mutamenti della confessione religiosa Art. 20 n. 945 Mutamenti della confessione religiosa 2JQLPXWDPHQWRVRVWDQ]LDOHQHO¿QH nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della confessione religiosa o dell’ente esponenziale FLYLOPHQWHULFRQRVFLXWLDFTXLVWDHI¿FDFLD FLYLOHPHGLDQWHULFRQRVFLPHQWRFRQ decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, SUHYLDGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLRGHL ministri. 2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione religiosa o all’ente esponenziale uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, TXHVWRSXzHVVHUHUHYRFDWRFRQGHFUHWR del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, acquisito il parere del Consiglio di Stato, SUHYLDGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLRGHL ministri. 3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi dal ministro dell’interno per l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Art. 18 n. 3947 Art. 20 n. 3947/A Art. 20 n. 1576 Art. 18 n. 1902 Art. 20 n. 36 Art. 20 n. 134 Art. 20 n. 1160 Art. 20 n. 618 Art. 20 n. 3613 /HPRGL¿FD]LRQLDOORVWDWXWRGHOOD confessione religiosa o dell’ente esponenziale che abbiano ottenuto la SHUVRQDOLWjJLXULGLFDGHYRQRHVVHUH comunicate al ministro dell’interno. 2. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione o all’ente uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento è stato concesso, il riconoscimento della personalità JLXULGLFDqUHYRFDWRFRQGHFUHWRGHO Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato. Art. 18 1990 /HPRGL¿FD]LRQLGHOORVWDWXWRHGHOOD organizzazione della confessione religiosa o dell’ente esponenziale ULFRQRVFLXWRGHYRQRHVVHUHFRPXQLFDWH al ministero dell’interno. In caso di mutamento che faccia perdere alla confessione o all’ente uno dei requisiti in base ai quali il riconoscimento è stato concesso, il ULFRQRVFLPHQWRVWHVVRqUHYRFDWRFRQ decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato. 128 133 1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che abbiano ottenuto la personalità giuridica, si applicano le disposizioni delle leggi FLYLOLFRQFHUQHQWLJOLDFTXLVWLGHOOHSHUVRQHJLXULGLFKH Art. 19 1990 Art. 19 n. 3947 Art. 21 n. 3947/A Art. 21 n. 1576 Art. 19 n. 1902 Art. 21 n. 2531 Acquisti delle confessioni religiose Art. 21 n. 2531-1576-1902/A Acquisti delle confessioni religiose Art. 20 n. 2531-1576-1902/AR Acquisti delle confessioni religiose Art. 21 n. 36 Art. 21 n. 134 Art. 21 n. 945 Acquisti delle confessioni religiose Art. 21 n. 1160 Art. 21 n. 618 Art. 21 n. 3613 1. Per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che hanno ottenuto l’iscrizione nel registro GHOOHFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHVLDSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLGHLULVSHWWLYLVWDWXWL IDWWHVDOYHOHGLVSRVL]LRQLGHOOHOHJJLFLYLOLFRQFHUQHQWLOHSHUVRQHJLXULGLFKHLQ FRQIRUPLWjFRQTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOOD&RVWLWX]LRQH Art. 26 n. 448 Acquisti 1. Le confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose possono IDUHDFTXLVWLYHQGLWHHDOWULQHJR]LJLXULGLFLVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWH FDSR,PDWULPRQLFHOHEUDWLGDYDQWLDLPLQLVWULGHOFXOWRGHOOHPHGHVLPHFRQIHVVLRQL UHOLJLRVHSURGXFRQRHIIHWWLFLYLOLVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLGHOFDSR,9 Art. 22 n. 448 Diritti delle confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose 129 134 1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, esistenti alla GDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOOD SUHVHQWHOHJJHFRQVHUYDQR la personalità giuridica in precedenza riconosciuta. 2. Alle confessioni religiose e agli istituti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della presente legge. 3. Le confessioni religiose e gli istituiti di cui al comma 1 GHYRQRULFKLHGHUHO¶LVFUL]LRQH nel registro delle confessioni religiose, ai sensi del capo II, entro due anni dalla data di HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWH legge. 1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno QFRQVHUYDQROD personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi richiedono l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 19 della presente legge, entro due anni dalla data della VXDHQWUDWDLQYLJRUH 1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, o riconosciuti quali enti di culto in base ad DOWUHGLVSRVL]LRQLFRQVHUYDQROD personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi richiedono l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 19, entro due anni dalla GDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOOD presente legge. 1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159, o riconosciuti quali enti di culto in base ad DOWUHGLVSRVL]LRQLFRQVHUYDQR la personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi GHYRQRULFKLHGHUHO¶LVFUL]LRQH nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 19, entro due anni dalla data di HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWH legge. 1. Le confessioni religiose e gli istituti di culto riconosciuti ai sensi della legge 24 giugno QFRQVHUYDQROD personalità giuridica. Ad essi si applicano le disposizioni della presente legge. Essi GHYRQRULFKLHGHUHO¶LVFUL]LRQH nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 19, entro due anni dalla data di HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWH legge. 3 2 Il riferimento è da intendersi all’art. 17. Il riferimento è da intendersi all’art. 17. Il riferimento è da intendersi all’art. 17. 4 Il riferimento è da intendersi all’art. 18. 1 Art. 44 c. 1, 2, 3 n. 448 (I¿FDFLDGHOORVWDWRJLXULGLFR preesistente Art. 37 n. 1160 Art. 37 n. 618 Art. 38 n. 945 Confessioni religiose già riconosciute Art. 38 n. 2531 Confessioni religiose già riconosciute Art. 38 n. 2531-1576-1902/A Confessioni religiose già riconosciute Art. 37 n. 2531-1576-1902/AR4 Confessioni religiose già riconosciute Art. 39 19901 Art. 36 n. 39472 Art. 37 n. 3947/A Art. 37 n. 1576 Art. 36 n. 19023 Art. 37 n. 36 Art. 37 n. 134 Art. 37 n. 3613 130 135 1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate GDOO¶DUWGHOOHGLVSRVL]LRQLVXOODOHJJHLQJHQHUDOH2YHDEELDQRXQDSUHVHQ]D sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi della presente OHJJHHVVHGHYRQRSUHVHQWDUHGRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRGHOODSHUVRQDOLWj JLXULGLFDDOOHFRQGL]LRQLHVHFRQGRLOSURFHGLPHQWRSUHYLVWLGDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXL al capo II. Art. 41 1990 Art. 38 n. 3947 Art. 39 n. 3947/A Art. 39 n. 1576 Art. 38 n. 1902 Art. 40 n. 2531 Persone giuridiche straniere Art. 40 n. 2531-1576-1902/A Persone giuridiche straniere Art. 39 n. 2531-1576-1902/AR Persone giuridiche straniere Art. 39 n. 36 Art. 39 n. 134 Art. 40 n. 945 Persone giuridiche straniere Art. 39 n. 1160 Art. 39 n. 618 Art. 39 n. 3613 1. Le confessioni religiose che hanno personalità giuridica secondo un ordinamento straniero restano regolate dall’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale. /HFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHGLFXLDOFRPPDRYHLQWHQGDQRHVVHUHULFRQRVFLXWHDL VHQVLGHOODSUHVHQWHOHJJHGHYRQRSUHVHQWDUHGRPDQGDSHURWWHQHUHO¶LVFUL]LRQHQHO registro delle confessioni religiose alle condizioni e secondo le disposizioni della medesima legge. Art. 45 n. 448 Persone giuridiche straniere ESEQUIE 131 136 132 137 ,FLPLWHULHLFUHPDWRULVRQRGRWDWLGLVDOHLGRQHHDO¿QHGLFRQVHQWLUHLOULVSHWWRGHLULWLGLFRPPHPRUD]LRQHGHOGHIXQWRHXQ dignitoso commiato. Art. 13 n. 448 Cimiteri 133 138 ,QFDVRGLGHFHVVRLQVHUYL]LR dei soggetti di cui al comma 1, che appartengono a una FRQIHVVLRQHDYHQWHSHUVRQDOLWj giuridica, l’ente di appartenenza adotta le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto della confessione di appartenenza. Art. 8 c. 3 n. 3947/A Art. 8 c. 3 n. 1576 Art. 8 c. 3 n. 36 Art. 8 c. 3 n. 134 Art. 8 c. 3 n. 1160 Art. 8 c. 3 n. 618 Art. 8 c. 3 n. 3613 3. In caso di decesso dei soggetti FKHVLWURYLQRQHOOHFRQGL]LRQL di cui al comma 1, appartenenti DXQDFRQIHVVLRQHDYHQWH personalità giuridica, l’ente di DSSDUWHQHQ]DRYYHURODVWUXWWXUD GLULFRYHURRGHWHQ]LRQHDGRWWD le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto della confessione di appartenenza. Art. 8 c. 3 n. 2531 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni Art. 7 c. 3 n. 2531-1576-1902/AR Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni 3. In caso di decesso dei soggetti FKHVLWURYLQRQHOOHFRQGL]LRQL di cui al comma 1, appartenenti DXQDFRQIHVVLRQHDYHQWH personalità giuridica, l’ente di DSSDUWHQHQ]DRYYHURODVWUXWWXUD GLULFRYHURRGHWHQ]LRQHDGRWWD le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro di culto, da una guida spirituale o dal soggetto equiparato della confessione di appartenenza. Art. 8 c. 3 n. 2531-1576-1902/A Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni 3. In caso di decesso dei soggetti FKHVLWURYLQRQHOOHFRQGL]LRQL di cui al comma 1, appartenenti DXQDFRQIHVVLRQHDYHQWH personalità giuridica, l’ente di DSSDUWHQHQ]DRYYHURODVWUXWWXUD GLULFRYHURRGHWHQ]LRQHDGRWWD le misure necessarie, d’intesa con i familiari del defunto, per assicurare che le esequie siano celebrate secondo la confessione di appartenenza. Art. 8 c. 3 n. 945 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni 5. In caso di decesso dei soggetti indicati al comma 1, QHOFRUVRGHOVHUYL]LRGHOOD degenza o della detenzione, l’ente o l’istituto presso il quale VLWURYDQRDGRWWDVXULFKLHVWD GHOFRQLXJHGHOFRQYLYHQWHR in mancanza, di un parente del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate in locali idonei dal ministro di culto della confessione religiosa di appartenenza dei predetti soggetti. Art. 14 c. 5 n. 448 Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive 134 139 Art. 23 n. 2531 Sepoltura dei defunti Art. 23 n. 2531-1576-1902/A Sepoltura dei defunti Art. 22 n. 2531-1576-1902/AR Sepoltura dei defunti Art. 15 n. 6096 Art. 23 n. 945 Sepoltura dei defunti 1. Fermo il disposto dell’art. 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione UHOLJLRVDGLDSSDUWHQHQ]DDYHQWHSHUVRQDOLWjJLXULGLFD compatibilmente con le norme di polizia mortuaria e FRQOHQRUPHYLJHQWLLQPDWHULDGLFUHPD]LRQH Art. 22 c. 2 n. 3947/A Art. 22 c. 2 n. 1576 Art. 22 c. 2 n. 36 Art. 22 c. 2 n. 134 Art. 22 c. 2 n. 1160 Art. 22 c. 2 n. 618 Art. 22 c. 2 n. 3613 2. Fermo il disposto dell’art. 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle prescrizioni rituali della confessione o associazione UHOLJLRVDGLDSSDUWHQHQ]DDYHQWHSHUVRQDOLWjJLXULGLFD compatibilmente con le norme di polizia mortuaria. 1. Fermo restando il disposto dell’art. 100 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, il trattamento delle salme e la sepoltura dei defunti sono eseguiti nel rispetto delle prescrizioni rituali della FRQIHVVLRQHUHOLJLRVDGLDSSDUWHQHQ]DRYHLVFULWWDQHO registro delle confessioni religiose, compatibilmente FRQOHQRUPHYLJHQWLLQPDWHULDGLSROL]LDPRUWXDULD Art. 24 n. 448 Sepoltura ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI CON FINALITA’ DI RELIGIONE O DI CULTO 135 140 136 141 Art. 24 n. 945 $VVRFLD]LRQLHIRQGD]LRQLFRQ¿QDOLWj di religione o di culto 1. Associazioni e fondazioni possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del PLQLVWURGHOO¶LQWHUQRSUHYLR DFFHUWDPHQWRGHO¿QHGL religione o di culto. Alle stesse VLDSSOLFDQROHQRUPHUHODWLYH DOOHSHUVRQHJLXULGLFKHSULYDWH VDOYRTXDQWRDWWLHQHDOOHDWWLYLWj di religione o di culto. Art. 24 n. 2531-1576-1902/A $VVRFLD]LRQLHIRQGD]LRQLFRQ¿QDOLWj di religione o di culto Art. 23 n. 2531-1576-1902/AR $VVRFLD]LRQLHIRQGD]LRQLFRQ¿QDOLWj di religione o di culto 1. Associazioni e fondazioni possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del PLQLVWURGHOO¶LQWHUQRSUHYLR DFFHUWDPHQWRGHO¿QHGL religione o di culto. Art. 24 n. 2531 $VVRFLD]LRQLHIRQGD]LRQLFRQ¿QDOLWj di religione o di culto Art. 23 n. 36 Art. 23 n. 134 Art. 23 n. 1160 Art. 23 n. 618 Art. 23 n. 3613 1. Associazioni e fondazioni FRQ¿QDOLWjGLUHOLJLRQHR di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed i UHTXLVLWLSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYD YLJHQWHLQPDWHULD$OOHVWHVVHVL DSSOLFDQROHQRUPHUHODWLYHDOOH SHUVRQHJLXULGLFKHSULYDWHVDOYR TXDQWRDWWLHQHDOOHDWWLYLWjGL religione o di culto. Art. 21 1990 Art. 21 n. 3947 Art. 23 n. 3947/A Art. 23 n. 1576 Art. 21 n. 1902 1. Associazioni e fondazioni FRQ¿QDOLWjGLUHOLJLRQHR di culto possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica con le modalità ed LUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOFRGLFH FLYLOH$OOHVWHVVHVLDSSOLFDQR OHQRUPHUHODWLYHDOOHSHUVRQH JLXULGLFKHSULYDWHVDOYRTXDQWR DWWLHQHDOOHDWWLYLWjGLUHOLJLRQHR di culto. 1. Le associazioni e le IRQGD]LRQLFRQ¿QDOLWjGL religione o di culto collegate a una confessione religiosa iscritta nel registro delle confessioni UHOLJLRVHFKHQHKDDSSURYDWR lo statuto, possono acquistare la personalità giuridica quali HQWLFRQIHVVLRQDOLFLYLOPHQWH ULFRQRVFLXWLVHLO¿QHGL religione o di culto ha carattere SUHYDOHQWHHFRVWLWXWLYR 2. Le associazioni e le fondazioni che non rispondono ai requisiti indicati al comma 1 possono acquistare la personalità giuridica di diritto SULYDWRDQRUPDGHOUHJRODPHQWR di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alle stesse si DSSOLFDQROHQRUPHUHODWLYHDOOH SHUVRQHJLXULGLFKHSULYDWHVDOYR TXDQWRDWWLHQHDOOHDWWLYLWjGL religione e di culto. 3. Le modalità e i requisiti per il riconoscimento ai sensi del comma 1 sono disciplinati con regolamento adottato, entro un anno dalla data di entrata in YLJRUHGHOODSUHVHQWHOHJJHFRQ decreto del ministro dell’interno ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Art. 21 n. 448 Associazioni e fondazioni QUESTUE E ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO 137 142 138 143 /HDI¿VVLRQLHODGLVWULEX]LRQHGL SXEEOLFD]LRQLHVWDPSDWLUHODWLYLDOOD YLWDUHOLJLRVDHOHFROOHWWHHIIHWWXDWH DOO¶LQWHUQRHDOO¶LQJUHVVRGHLULVSHWWLYL OXRJKLRHGL¿FLGLFXOWRDYYHQJRQR liberamente. Art. 12 1990 Art. 12 n. 3947 Art. 13 n. 3947/A Art. 13 n. 1576 Art. 12 n. 1902 Art. 13 n. 2531 Pubblicazioni Art. 13 n. 36 Art. 13 n. 134 Art. 13 n. 1160 Art. 13 n. 618 Art. 13 n. 3613 /HDI¿VVLRQLHODGLVWULEX]LRQHGL SXEEOLFD]LRQLHVWDPSDWLUHODWLYLDOOD YLWDUHOLJLRVDSXUFKpLOORURFRQWHQXWR non contrasti con le disposizioni di cui all’art. 18, paragrafo 3, del Patto LQWHUQD]LRQDOHUHODWLYRDLGLULWWLFLYLOL e politici, adottato a New York il 19 GLFHPEUHUDWL¿FDWRDLVHQVL della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e le collette effettuate all’interno e DOO¶LQJUHVVRGHLULVSHWWLYLOXRJKLRHGL¿FL GLFXOWRDYYHQJRQROLEHUDPHQWH Art. 13 n. 2531-1576-1902/A Pubblicazioni Art. 12 n. 2531-1576-1902/AR Pubblicazioni Art. 13 n. 945 Pubblicazioni Art. 10 n. 448 Propaganda e collette /¶DI¿VVLRQHHODGLVWULEX]LRQHGL SXEEOLFD]LRQLHGLVWDPSDWLUHODWLYLDOOD YLWDUHOLJLRVDHOHFROOHWWHHIIHWWXDWH LQFRQIRUPLWjDL¿QLVWDWXWDULGHOOH confessioni religiose all’interno e DOO¶LQJUHVVRGHLULVSHWWLYLOXRJKLRHGL¿FL GLFXOWRDYYHQJRQROLEHUDPHQWH Art. 12 n. 6096 /HDI¿VVLRQLGLPDWHULDOHUHOLJLRVRH la distribuzione di stampati riguardanti ODYLWDUHOLJLRVDQRQFKpOHFROOHWWH effettuate all’interno e all’ingresso GHLULVSHWWLYLOXRJKLRHGL¿FLGLFXOWR DYYHQJRQROLEHUDPHQWHSXUFKpFRQIRUPL all’ordinamento giuridico italiano. 139 144 1 $GHFRUUHUHGDOSHULRGRGLLPSRVWDVXFFHVVLYRDTXHOORLQFRUVRDOODGDWDGLHQWUDWD LQYLJRUHGHOODSUHVHQWHOHJJHOHSHUVRQH¿VLFKHSRVVRQRGHGXUUHGDOSURSULRUHGGLWR DJOL HIIHWWL GHOOD LPSRVWD VXO UHGGLWR GHOOH SHUVRQH ¿VLFKH OH HURJD]LRQL OLEHUDOL LQ GHQDUR¿QRDOO¶LPSRUWRGLOLUHGXHPLOLRQLDIDYRUHGHOOHFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHDYHQWL personalità giuridica o del loro ente esponenziale iscritti in apposito elenco istituito presso il ministero dell’interno. 2. Con appositi regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge DJRVWRQVXSURSRVWDULVSHWWLYDPHQWHGHOPLQLVWURGHOO¶LQWHUQRHGHO PLQLVWURGHOOH¿QDQ]HVRQRGLVFLSOLQDWH a) le condizioni e le modalità per l’iscrizione nell’elenco, anche con riferimento alla destinazione delle erogazioni; EOHPRGDOLWjGHOODGHGX]LRQHGHOOHHURJD]LRQLHGHLUHODWLYLFRQWUROOLFRQ SDUWLFRODUHULJXDUGRDOO¶HIIHWWLYDDFTXLVL]LRQHGHOOHHQWUDWHGDSDUWHGHLEHQH¿FLDULHG DOO¶XWLOL]]D]LRQHGHOOHVRPPHULFHYXWH $GHFRUUHUHGDOSHULRGRGLLPSRVWDVXFFHVVLYRDTXHOORGHOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOOD SUHVHQWHOHJJHOHSHUVRQH¿VLFKHSRVVRQRGHGXUUHGDOSURSULRUHGGLWRDJOLHIIHWWL GHOODLPSRVWDVXOUHGGLWRGHOOHSHUVRQH¿VLFKHOHHURJD]LRQLOLEHUDOLLQGHQDUR¿QR DOO¶LPSRUWRGLOLUHGXHPLOLRQLDIDYRUHGHOOHFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHULFRQRVFLXWH QRQFKpGLRJQLDOWURHQWHRDVVRFLD]LRQHFKHSHUVHJXD¿QDOLWjGLUHOLJLRQHGLFXOWRR umanitarie, che non abbia scopo di lucro e che sia iscritto in apposito elenco istituito SUHVVRLOPLQLVWHURGHOOH¿QDQ]H Con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto QVXSURSRVWDGHOPLQLVWURGHOOH¿QDQ]HGLFRQFHUWRFRQLOPLQLVWUR dell’interno, sono disciplinate: a) le condizioni e le modalità per l’iscrizione, nell’elenco di cui al primo comma, DQFKHFRQULIHULPHQWRDOOHDWWLYLWjGLUHOLJLRQHGLFXOWRRXPDQLWDULHDOOHTXDOL GHYRQRGHVWLQDUVLOHHURJD]LRQL EOHPRGDOLWjGHOODGHGX]LRQHGHOOHHURJD]LRQLHGHLUHODWLYLFRQWUROOLFRQ SDUWLFRODUHULJXDUGRDOO¶HIIHWWLYDDFTXLVL]LRQHGHOOHHQWUDWHGDSDUWHGHLEHQH¿FLDULHG DOO¶XWLOL]]D]LRQHGHOOHVRPPHULFHYXWH L’importo indicato è da intendersi pari a 1000 euro. Art. 22 n. 3947 Art. 22 n. 19021 Art. 22 1990 140 145 $OOHPLQRULHQWUDWHGHULYDQWLGDOO¶DWWXD]LRQHGHOO¶DUWYDOXWDWHLQOLUHRWWRFHQWRPLOLRQLSHUO¶DQQRLQOLUHFLQTXHPLODGXHFHQWRPLOLRQLSHUO¶DQQRHGLQ OLUHWUHPLODTXDWWURFHQWRPLOLRQLDGHFRUUHUHGDOO¶DQQRVLSURYYHGHSHUJOLDQQLHPHGLDQWHXWLOL]]RGHOOHSURLH]LRQLSHUJOLVWHVVLDQQLGHOORVWDQ]LDPHQWR LVFULWWRDL¿QLGHOELODQFLRWULHQQDOHDOFDSLWRORGHOORVWDWRGLSUHYLVLRQHGHOPLQLVWHURGHOWHVRURSHUO¶DQQRDOO¶XRSRSDU]LDOPHQWHXWLOL]]DQGR O¶DFFDQWRQDPHQWRUHODWLYRDOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL ,OPLQLVWURGHOWHVRURqDXWRUL]]DWRDGDSSRUWDUHFRQSURSULGHFUHWLOHRFFRUUHQWLYDULD]LRQLGLELODQFLR Art. 41 n. 3947 141 146 /HFRQIHVVLRQLLVFULWWHQHOUHJLVWURGHOOHFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHHOHIRQGD]LRQLHOHDVVRFLD]LRQLFRQ¿QDOLWjGLUHOLJLRQHRGLFXOWR VRQRHTXLSDUDWHDOOHRUJDQL]]D]LRQLQRQOXFUDWLYHGLXWLOLWjVRFLDOHGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUHQDL¿QLGHOOD GHVWLQD]LRQHGHOFLQTXHSHUPLOOHGHOO¶LPSRVWDVXOUHGGLWRGHOOHSHUVRQH¿VLFKH 2. All’art. 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, QHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLUHODWLYRDJOLRQHULGHGXFLELOLGRSRODOHWWHUDLqLQVHULWDODVHJXHQWH©LELVOHHURJD]LRQLOLEHUDOL LQGHQDUR¿QRDOO¶LPSRUWRGLHXURDIDYRUHGLXQDFRQIHVVLRQHUHOLJLRVDRGHOVXRHQWHHVSRQHQ]LDOHLVFULWWDQHOUHJLVWURGHOOH confessioni religiose; ». Art. 29 n. 448 Cinque per mille ed erogazioni liberali REGIME TRIBUTARIO E CIVILE 142 147 143 148 Art. 25 n. 2531 Regime tributario delle confessioni religiose Art. 25 n. 2531-1576-1902/A Regime tributario delle confessioni religiose Art. 24 n. 2531-1576-1902/AR Regime tributario delle confessioni religiose Art. 25 n. 945 Regime tributario delle confessioni religiose 1. La legge dispone i casi nei quali agli effetti tributari le confessioni religiose DYHQWLSHUVRQDOLWjJLXULGLFDRLORURHQWL HVSRQHQ]LDOLDYHQWL¿QHGLUHOLJLRQHRGL FXOWRFRPHDQFKHOHDWWLYLWjGLUHWWHDWDOL scopi, sono equiparati agli enti ed alle DWWLYLWjDYHQWL¿QDOLWjGLEHQH¿FHQ]DRGL LVWUX]LRQH/HDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOH GLUHOLJLRQHRGLFXOWRGDHVVLVYROWH restano soggette alle leggi dello Stato FRQFHUQHQWLWDOLDWWLYLWjHGDOUHJLPH WULEXWDULRSUHYLVWRSHUOHPHGHVLPH Art. 23 n. 3947 Art. 24 n. 3947/A Art. 24 n. 1576 Art. 23 n. 1902 Art. 24 n. 36 Art. 24 n. 134 Art. 24 n. 1160 Art. 24 n. 618 Art. 24 n. 3613 1. Agli effetti tributari le confessioni UHOLJLRVHDYHQWLSHUVRQDOLWjJLXULGLFD RLORURHQWLHVSRQHQ]LDOLDYHQWL¿QH di religione, credenza o culto, nonché OHDWWLYLWjGLUHWWHDWDOLVFRSLVRQR HTXLSDUDWLDJOLHQWLHGDOOHDWWLYLWjDYHQWL ¿QDOLWjGLEHQH¿FHQ]DRGLLVWUX]LRQH /HDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOHGL UHOLJLRQHFUHGHQ]DRFXOWRGDHVVLVYROWH restano soggette alle leggi dello Stato FRQFHUQHQWLWDOLDWWLYLWjHGDOUHJLPH WULEXWDULRSUHYLVWRSHUOHPHGHVLPH Art. 23 1990 Agli effetti tributari le confessioni o i loro enti esponenziali, le associazioni HOHLVWLWX]LRQLDYHQWL¿QHGLUHOLJLRQH o di culto, riconosciute come persone JLXULGLFKHFRPHSXUHOHDWWLYLWjGLUHWWHD WDOLVFRSLVRQRHTXLSDUDWLDTXHOOLDYHQWL ¿QHGLEHQH¿FHQ]DRGLLVWUX]LRQH/H DWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOHGLUHOLJLRQHRGL FXOWRGDHVVLVYROWHUHVWDQRVRJJHWWHDOOH OHJJLGHOOR6WDWRFRQFHUQHQWLWDOLDWWLYLWj HDOUHJLPHWULEXWDULRSUHYLVWRSHUOH medesime. 1. Agli effetti tributari le confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose o i loro enti HVSRQHQ]LDOLDYHQWL¿QHGLUHOLJLRQHRGL FXOWRQRQFKpOHDWWLYLWjGDHVVHVYROWH e dirette a tali scopi, sono equiparate DJOLHQWLHDOOHDWWLYLWjDYHQWL¿QDOLWjGL EHQH¿FHQ]DRGLLVWUX]LRQH /HDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOHGL UHOLJLRQHVYROWHGDOOHFRQIHVVLRQL religiose e dagli enti esponenziali indicati al comma 1 restano soggette alle OHJJLGHOOR6WDWRFRQFHUQHQWLWDOLDWWLYLWj HDOUHJLPHWULEXWDULRSUHYLVWRSHUOH medesime. Art. 28 n. 448 Effetti tributari 144 149 Art. 27 n. 448 Effetti civili $JOLHIIHWWLFLYLOLVL considerano comunque: DDWWLYLWjGLUHOLJLRQHTXHOOH dirette all’esercizio del culto e alla celebrazione dei riti, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della fede e a scopi di educazione religiosa; EDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOHGL religione, quelle di assistenza HEHQH¿FHQ]DLVWUX]LRQH educazione e cultura e, in ogni FDVROHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLRD scopo di lucro. Art. 25 n. 2531-1576-1902/AR Attività di religione o di culto Art. 26 n. 945 Attività di religione o di culto $JOLHIIHWWLFLYLOLVL considerano comunque: DDWWLYLWjGLUHOLJLRQHRGL culto quelle dirette all’esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, a rispondere alle esigenze spirituali della persona, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria religione ed alla educazione religiosa; EDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOH di religione o di culto, quelle GLDVVLVWHQ]DHEHQH¿FHQ]D istruzione, educazione e cultura HLQRJQLFDVROHDWWLYLWj commerciali o a scopo di lucro. Art. 26 n. 2531-1576-1902/A Attività di religione o di culto $JOLHIIHWWLFLYLOLVL considerano comunque: DDWWLYLWjGLUHOLJLRQHRGL culto quelle dirette all’esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, di guide spirituali o di soggetti equiparati, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa; EDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOH di religione o di culto, quelle GLDVVLVWHQ]DHEHQH¿FHQ]D istruzione, educazione e cultura HLQRJQLFDVROHDWWLYLWj commerciali o a scopo di lucro. Art. 24 n. 3947 Art. 25 n. 3947/A Art. 25 n. 1576 Art. 24 n. 1902 Art. 25 n. 36 Art. 25 n. 134 Art. 25 n. 1160 Art. 25 n. 618 Art. 25 n. 3613 $JOLHIIHWWLFLYLOLVL considerano comunque: DDWWLYLWjGLUHOLJLRQH credenza o culto quelle dirette all’esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione di ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede ed alla educazione religiosa; EDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOH di religione, credenza o culto quelle di assistenza HEHQH¿FHQ]DLVWUX]LRQH educazione e cultura e, in ogni FDVROHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLRD scopo di lucro. Art. 24 1990 Art. 26 n. 2531 Attività di religione o di culto $JOLHIIHWWLFLYLOLVL considerano comunque: a) DWWLYLWjGLUHOLJLRQHRGLFXOWR quelle dirette all’esercizio del culto e dei riti, alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari e di diffusione della propria fede e alla educazione UHOLJLRVDEDWWLYLWjGLYHUVH da quelle di religione o di culto quelle di assistenza HEHQH¿FHQ]DLVWUX]LRQH educazione e cultura e, in ogni FDVROHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLRD scopo di lucro. STIPULAZIONE DI INTESE 145 150 146 151 4 3 2 1 Il riferimento è da intendersi all’art. 16. Il riferimento è da intendersi all’art. 16. Il riferimento è da intendersi all’art. 16. Il riferimento è da intendersi all’art. 17. 1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell’art. 8 della Costituzione, SUHVHQWDQRODUHODWLYDLVWDQ]DXQLWDPHQWHDOODGRFXPHQWD]LRQHHDJOLHOHPHQWLGLFXL all’art. 18, al Presidente del Consiglio dei ministri. Art. 26 19901 Art. 26 n. 39472 Art. 27 n. 3947/A Art. 27 n. 1576 Art. 26 n. 19023 Art. 28 n. 2531 Istanza per l’intesa Art. 28 n. 2531-1576-1902/A Istanza per l’intesa Art. 27 n. 2531-1576-1902/AR4 Istanza per l’intesa Art. 27 n. 36 Art. 27 n. 134 Art. 28 n. 945 Istanza per l’intesa Art. 27 n. 1160 Art. 27 n. 618 Art. 27 n. 3613 1. Le confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose possono FKLHGHUHDO*RYHUQRFKHLORURUDSSRUWLFRQOR6WDWRVLDQRUHJRODWLSHUOHJJHVXOOD base di un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione. … 3. L’istanza per l’intesa è presentata unitamente alla documentazione e agli elementi di cui all’art. 18 della presente legge, con l’indicazione di massima delle materie per le quali è richiesta l’adozione di una disciplina negoziata. Art. 34 c. 1, 3 n. 448 Istanza al Presidente del Consiglio dei ministri 147 152 1. Se la richiesta è presentata da una confessione UHOLJLRVDQRQDYHQWHSHUVRQDOLWjJLXULGLFDLO3UHVLGHQWH del Consiglio dei ministri comunica la richiesta DOPLQLVWHURGHOO¶LQWHUQRDI¿QFKpYHUL¿FKLFKHOR statuto della confessione religiosa non contrasti con O¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFRLWDOLDQR$WDO¿QHLOPLQLVWUR dell’interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 18. Se la richiesta è presentata da una confessione religiosa non riconosciuta, il Presidente del Consiglio comunica ODULFKLHVWDDOPLQLVWURGHOO¶LQWHUQRSHUFKpYHUL¿FKLFKH lo statuto della confessione religiosa non contrasti con O¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFRLWDOLDQR$WDO¿QHLOPLQLVWUR dell’interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato a termini del precedente art. 16. 2 Il riferimento è da intendersi all’art. 16. Il riferimento è da intendersi all’art. 16. 3 Il riferimento è da intendersi all’art. 17. 4 Il riferimento è da intendersi all’art. 16. 1 Art. 27 n. 39471 Art. 28 n. 3947/A Art. 28 n. 1576 Art. 27 n. 19022 Art. 29 n. 2531 Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica Art. 28 n. 36 Art. 28 n. 134 Art. 28 n. 1160 Art. 28 n. 618 Art. 28 n. 3613 Art. 27 1990 1. Se l’istanza, corredata della documentazione e dagli elementi di cui all’art. 18, è presentata da una FRQIHVVLRQHUHOLJLRVDQRQDYHQWHSHUVRQDOLWjJLXULGLFD il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la ULFKLHVWDDOPLQLVWHURGHOO¶LQWHUQRDI¿QFKpYHUL¿FKL che lo statuto della confessione religiosa non contrasti con l’ordinamento giuridico italiano e non contenga GLVSRVL]LRQLOHVLYHGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLGHOOD SHUVRQDJDUDQWLWLGDOOD&RVWLWX]LRQHHGDOOHFRQYHQ]LRQL LQWHUQD]LRQDOL$WDOH¿QHLOPLQLVWURGHOO¶LQWHUQR acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 18. Art. 29 n. 2531-1576-1902/A Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica Art. 28 n. 2531-1576-1902/AR3 Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica Art. 29 n. 9454 Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica 148 153 Art. 28 n. 3947 Art. 29 n. 3947/A Art. 29 n. 1576 Art. 28 n. 1902 Art. 30 n. 2531 Rappresentanza delle confessioni religiose Art. 29 n. 36 Art. 29 n. 134 Art. 29 n. 1160 Art. 29 n. 618 Art. 29 n. 3613 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie YDOXWD]LRQLSULPDGLDYYLDUHOH SURFHGXUHGLLQWHVDLQYLWDODFRQIHVVLRQH religiosa interessata a indicare chi, a tal ¿QHODUDSSUHVHQWD Art. 28 1990 II Presidente del Consiglio, acquisite le QHFHVVDULHYDOXWD]LRQLRYHULWHQJDGL DYYLDUHOHSURFHGXUHGLLQWHVDLQYLWDOD confessione interessata a indicare chi, a WDO¿QHODUDSSUHVHQWD 1. Il Presidente del Consiglio dei PLQLVWULDFTXLVLWHOHYDOXWD]LRQL QHFHVVDULHSHUGHFLGHUHVHDYYLDUHOH WUDWWDWLYHSULPDGLDYYLDUHOHSURFHGXUH GLLQWHVDLQYLWDODFRQIHVVLRQH LQWHUHVVDWDDLQGLFDUHFKLDWDOH¿QHOD rappresenta. Art. 30 n. 2531-1576-1902/A Rappresentanza delle confessioni religiose Art. 29 n. 2531-1576-1902/AR Rappresentanza delle confessioni religiose Art. 30 n. 945 Rappresentanza delle confessioni religiose 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, acquisite le necessarie YDOXWD]LRQLSULPDGLDYYLDUHOH SURFHGXUHGLLQWHVDLQYLWDODFRQIHVVLRQH religiosa interessata a indicare chi, a tale ¿QHODUDSSUHVHQWDLQIRU]DGHOSURSULR statuto. Art. 35 n. 448 Rappresentante 149 154 2 1 1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri il quale delega il sottosegretario di Stato segretario del Consiglio dei ministri per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all’art. 30. 2. Il sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa. Il Governo è rappresentato nella trattativa dal sottosegretario di Stato segretario del Consiglio dei ministri. Il sottosegretario conduce la trattativa sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all’art. 30. Il sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio, con propria relazione, il progetto di intesa siglato unitamente a chi rappresenta la confessione religiosa. Il riferimento è da intendersi all’art. 32. Il riferimento è da intendersi all’art. 31. Art. 29 n. 3947 Art. 29 n. 1902 Art. 31 n. 25311 Rappresentanza del Governo Art. 29 1990 1. Ai fini della stipulazione dell’intesa il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri il quale delega un sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione religiosa interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all’art. 31. 2. Il sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa. Art. 30 n. 3947/A Art. 30 n. 1576 Art. 30 n. 36 Art. 30 n. 134 Art. 30 n. 1160 Art. 30 n. 618 Art. 30 n. 3613 1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri il quale delega il sottosegretario di Stato segretario del Consiglio dei ministri per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all’art. 32. 2. Il sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa. 3 Il testo dell’intesa non può comunque contenere Art. 31 n. 2531-1576-1902/A Rappresentanza del Governo Art. 30 n. 2531-1576-1902/AR2 Rappresentanza del Governo 1. Il Governo è rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri il quale delega il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la conduzione della trattativa con il rappresentante della confessione interessata, sulla base delle valutazioni espresse e delle proposte formulate dalla commissione di studio di cui all’art. 32. 2. Il sottosegretario di Stato, conclusa la trattativa, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, con propria relazione, il progetto di intesa. 3 Il testo dell’intesa di cui al comma 2 non può Art. 31 n. 945 Rappresentanza del Governo 2. Ai fini della stipulazione dell’intesa di cui al comma 1, lo Stato é rappresentato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Art. 34 c