UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE - SEDE DI PIACENZA
QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
La legge generale sulla libertà religiosa
Disegni e dibattiti parlamentari
Laura De Gregorio
Quaderno 4, 2012
© Tutti i diritti riservati all’Autore
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta
senza il preventivo assenso dell’Autore e dell’Editore.
Edizioni Libellula Via Roma, 73
73039 Tricase (LE) Italy
Tel./Fax +39/0833.772652
isbn: 978 88 67 35 0124
INDICE
Premessa
Antonio G. Chizzoniti
p. 5
Legge «generale» sulla libertà religiosa, intese con le confessioni religiose diverse
dalla cattolica, legislazione sui culti ammessi: le criticità del diritto ecclesiastico
all’inizio del nuovo millennio
Laura De Gregorio
p. 7
Schede di approfondimento
1 Diritto di libertà di coscienza e di religione
p. 57
2 Principio di laicità
p. 65
3 Divieto di discriminazioni
p. 67
4 Educazione e istruzione dei figli minori
p. 70
5 Obiezione di coscienza
p. 72
6 Assistenza spirituale
p. 74
7 Libertà religiosa nel luogo di lavoro
p. 81
8 Prescrizioni alimentari
p. 83
9 Ministri di culto
p. 86
10 Matrimonio
p. 93
11 Scuola
p. 107
12 Edilizia di culto
p. 110
13 Tutela dei dati personali di natura religiosa
p. 114
14 Festività religiose
p. 117
15 Simboli religiosi
p. 119
16 Confessioni religiose
p. 122
17 Esequie
p. 136
18 Associazioni e fondazioni con finalità di religione o di culto
p. 140
19 Questue e altre forme di finanziamento
p. 142
20 Regime tributario e civile
p. 147
21 Stipulazione di intese
p. 150
22 Tutela penale
p. 165
23 Diritto di accesso ai sistemi di informazione pubblica radiotelevisiva
p. 169
24 Normativa applicabile
p. 171
Appendice
Legge 24 giugno 1929, n. 1159 – Disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul
matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi
p. 177
Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 – Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159
sui culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato
p. 179
Premessa
Quale sia il momento migliore e la modalità maggiormente efficace per ripensare l’assetto legislativo
di un determinato settore della società non è domanda di poco conto. Si consideri l’esperienza, non
facilmente ripetibile, della nascita dell’ordinamento dello Stato Città del Vaticano modellato e disegnato
dall’ebreo Federico Cammeo in circa quattro mesi. Nella normalità delle situazioni, tra l’altro, le variabili da
dover tenere in considerazione si sprecano: l’eredità della normativa precedente, il sistema di creazione delle
leggi, le spinte lobbystiche, la volontà e/o la capacità di saper esprimere, da parte del legislatore, un indirizzo
politico chiaro e lineare… e si potrebbe continuare ricordando, non ultima, la richiesta da parte della società
civile di un cambiamento.
L’esperienza vissuta negli ultimi trent’anni dal nostro ordinamento giuridico, relativamente
all’aggiornamento di quel suo settore che raggruppa le norme poste a tutela della libertà religiosa e quelle
finalizzate a regolare i rapporti dello Stato con le confessioni religiose, comunemente conosciuto come
«diritto ecclesiastico», non è stata immune da queste dinamiche, anzi può essere proposta come un esempio
evidente dell’intreccio di tali criticità. La stagione di rinnovamento delle fonti del diritto ecclesiastico avviata
nel 1984, con la firma dell’Accordo di revisione del Concordato lateranense del 1929, e proseguita con la
sottoscrizione delle prime intese con alcune delle principali confessioni religiose presenti nel nostro paese, al
culmine del suo sviluppo ha espresso, in modo evidente, i limiti di un sistema non del tutto adeguato alla
gestione di un pluralismo religioso ampio e articolato.
Il lavoro proposto da Laura De Gregorio, che si colloca nell’ambito di un progetto di ricerca sugli
«Strumenti di governo delle diversità religiose» da me diretto presso il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Piacenza, prende avvio dalla constatazione, propria di
parte della dottrina e delle forze politiche, della difficoltà di proseguire in una serie infinita di accordi ed
intese, accompagnata dalla convinzione che possa essere utile, se non necessario, un superamento della legge
n. 1159 del 1929 («sui culti ammessi») che ancora oggi regola, con le parti non ritenute contrarie alla nostra
Costituzione, l’esercizio della libertà religiosa di quelle confessioni che non hanno voluto o potuto giungere
alla sottoscrizione di una intesa con lo Stato.
Prendendo spunto dal primo disegno di legge generale sulla libertà religiosa di origine governativa
del 1990, il lavoro ricostruisce, con una metodologia innovativa, il susseguirsi di tutti i progetti legislativi
proposti in materia, attraverso la predisposizione di tabelle e tavole sinottiche che, in un articolato confronto
con i contenuti degli accordi ed intese attualmente in vigore, ne pongono in evidenza similitudini e
divergenze quanto a struttura, formulazione e contenuti.
Il volume, oltre a proporsi quale indispensabile strumento di analisi, offre, anche attraverso le
riflessioni del saggio introduttivo, numerosi spunti originali per una più efficace soluzione dell’ancora
irrisolta questione della predisposizione di una «Legge generale sulla libertà religiosa».
Antonio G. Chizzoniti
Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
5
Legge «generale» sulla libertà religiosa, intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica,
legislazione sui culti ammessi: le criticità del diritto ecclesiastico all’inizio del nuovo millennio
SOMMARIO: 1. Dai «culti ammessi» alle «confessioni religiose»: un percorso ancora incompiuto. 1.1. La legge n.
1159 del 1929 e la condizione giuridica dei culti ammessi nell’Italia dei Patti Lateranensi. 1.2. Le confessioni religiose
diverse dalla cattolica e l’entrata in vigore della Costituzione del 1948. 1.3. La stipula della prime intese ex art. 8, 3°
comma della Costituzione e la crisi della «legge sui culti ammessi». 2. Progetti di legge sulla libertà religiosa e intese:
un primo tentativo di comprensione della situazione attuale. 2.1. Dal disegno di legge del 1990 alla proposta n. 3613 del
2010. 2.2. Intese approvate con legge e intese prive di legge di approvazione: l’attuazione incompleta dell’art. 8, 3°
comma della Costituzione. 3. Il dibattito parlamentare. 4. Le prospettive future.
1. Dai «culti ammessi» alle «confessioni religiose»: un percorso ancora incompiuto.
1.1. La legge n. 1159 del 1929 e la condizione giuridica dei culti ammessi nell’Italia dei Patti
Lateranensi.
Era parso coerente al legislatore del 1929, una volta risolta la «Questione romana» con la
stipula dei Patti Lateranensi, stemperare quel «senso di viva apprensione e preoccupazione per il
trattamento che sarebbe stato fatto dallo Stato ai culti acattolici»1 che si era manifestato negli
ambienti delle minoranze religiose italiane all’indomani della firma dell’11 febbraio. Si trattava,
cioè, di garantire che se «nel Concordato si assicura alla chiesa Cattolica il libero esercizio del suo
potere spirituale e le si conferisce altresì una posizione di speciale prestigio in relazione al fatto che
la religione cattolica è la religione ufficiale dello Stato, […] la piena libertà dell’esercizio degli altri
culti ammessi nello Stato e la uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, qualunque sia la
religione che essi professino, non è e non poteva essere minimamente toccata»2. A questo
provvedeva la legge 24 giugno 1929, n. 1159 «detta giustamente – scrive Piacentini – la Magna
Charta della libertà religiosa in Italia»3. Nei suoi quattordici articoli tale legge non solo veniva a
«riconsacrare principi fondamentali nel nostro diritto pubblico che già esistevano nella nostra
legislazione e nella nostra prassi amministrativa»4, ma lo faceva «in stretta connessione con i Patti
Lateranensi che, a torto, erano stati considerati, in un primo momento, come lesivi di detti
principi»5. Disponendo all’art. 4 che «la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei
diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari», all’art. 5 che «la
discussione in materia religiosa è pienamente libera» e all’art. 6 che «i genitori o chi ne fa le veci
possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle
scuole pubbliche»; precisando contenuti e limiti per l’erezione degli istituti di culti diversi dalla
religione dello Stato (art. 2) e per le nomine dei rispettivi ministri di culto (art. 3); disciplinando,
1
M. PIACENTINI, I culti ammessi nello Stato italiano, Milano, Hoepli, 1934, p. 34.
Relazione del capo del Governo di presentazione dei Patti Lateranensi alla Camera, in Ibidem, pp. 5-6.
3
M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p. 31. In proposito anche O. GIACCHI, La legislazione italiana sui culti ammessi,
Milano, Vita e Pensiero, 1934. Tra i primi commenti alla legge n. 1159 del 1929, oltre ai lavori di Piacentini e Giacchi,
anche R. JACUZIO, Autonomia nazionale delle chiese e delle comunità religiose acattoliche esistenti nel territorio del
regno, Milano, Popolo d’Italia, 1929; C. MAGNI, Intorno al nuovo diritto dei culti acattolici ammessi in Italia, Sassari,
Gallizzi, 1931; A.C. JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico. Il diritto ecclesiastico dello stato italiano, Città di
Castello, Società Anonima Tipografica «Leonardo da Vinci», 1933, (in particolare il capitolo VIII, I culti ammessi, pp.
349-367); U. DELLA SETA, La legge fondamentale sui Culti ammessi. (Valutazione etica), Modena, Guanda, 1937; A.
BERTOLA, Ammissione e riconoscimento dei culti acattolici, Padova, Cedam, 1939.
4
M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p. 31.
5
Ibidem, pp. 31-32.
2
5
7
infine6, l’istituto del matrimonio celebrato «davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel
precedente art. 3» (artt. 7-12), quella legge, insieme al successivo regio decreto 28 febbraio 1930, n.
2897, contenente le norme per l’attuazione, «sembrava assicurare», in sostanza, l’equiparazione di
fatto quasi completa tra la religione cattolica e gli altri culti «ammessi nel Regno» che «non
professino principi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume»8. Tanto è vero
che se «qualche perplessità […] si era verificata nei primi momenti [questa] è stata subito superata.
[…] Gli stessi acattolici – annota sempre Piacentini – sentono che tutte le loro legittime aspirazioni
sono state soddisfatte e che nella legge se la stessa continuerà ad essere applicata con fermezza con
equità e spirito di giustizia c’è sempre la norma che consente il pieno soddisfacimento del loro
sentimento religioso»9.
Dunque, senza arrivare al «miraggio dell’unità della fede religiosa»10, senza giungere a
«costruire in un armonico e coerente sistema unitario il nostro diritto ecclesiastico o dei culti»11,
6
Come specificato nel testo, la legge si compone di quattordici articoli. Oltre a quelli citati si segnalano: l’art. 1 («Sono
ammessi nel Regno culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non
seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume. L’esercizio, anche pubblico, di tali culti è libero») e le
norme transitorie di cui agli artt. 13 («Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale») e 14 («Il Governo del Re ha facoltà di emanare le norme per l’attuazione
della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e di rivedere le norme legislative esistenti
che disciplinano i culti acattolici»). Ancora sulla legge n. 1159 del 1929 vedi D. BARILLARO, Considerazioni
preliminari sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, Milano, Giuffré, 1968, particolarmente pp. 51-63.
7
Il regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, rubricato: «Norme per l’attuazione della legge 24 giugno 1929, n. 1159 sui
culti ammessi nello Stato e per il coordinamento di essa con le altre leggi dello Stato» si componeva, nella sua
formulazione originale, di ventinove articoli. In esso sono in particolare specificate le disposizioni «per l’esercizio
pubblico dei culti ammessi nel Regno» (arttt. 1-2) e quelle sui ministri di culto (artt. 3-9 e 20-22), sull’«erezione in ente
morale degli istituti dei culti diversi dalla religione dello Stato» (artt. 10-19), sull’«istruzione religiosa nelle scuole
pubbliche» (art. 23) e sull’autorizzazione, «quando il numero degli alunni lo giustifichi», ad «aprire per i fedeli del
rispettivo culto, scuole elementari» (art. 24) e, infine, sul matrimonio celebrato davanti ad un ministro di un culto
diverso dalla religione dello Stato (artt. 25-28). Norma transitoria e conclusiva, l’art. 29. Tra i primi commenti, oltre ai
lavori già indicati di Piacentini e Giacchi e ai contributi segnalati nelle note 3 e 6, si veda anche M. FALCO, Il nuovo
decreto sui «Culti ammessi», in Israel, 25 aprile 1930.
8
Art. 1, legge n. 1159 del 1929.
9
M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., pp. 12-13. Nota in proposito Long che «la soddisfazione delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica per la legge del 1929 si basava anche sul favore dei loro organi rappresentativi per
l’assetto verticistico che veniva imposto alle confessioni stesse. Tra la fine del secolo e la prima guerra mondiale alcune
di esse avevano affrontato scissioni o aspri dibattiti interni; la nuova legge consentiva il controllo – da parte dello Stato,
ma anche degli organi della confessione – sulla creazione di nuovi enti e sull’“accreditamento” dei ministri di culto. A
parte queste considerazioni, il favore espresso alla legge sui culti ammessi era frutto di un atteggiamento politico, volto
a manifestare fedeltà al regime e possibilmente ad influire sull’attuazione della legge. Si spiega così la soddisfazione
espressa praticamente da tutte le confessioni interessate, pur se non risulta che, anche per la velocità con cui venne
elaborata, la legge sui culti ammessi sia stata in qualche modo “negoziata” con esse». Cfr. G. LONG, Le confessioni
religiose «diverse dalla cattolica». Ordinamenti interni e rapporti con lo Stato, Bologna, Il Mulino, 1991, p. 24.
10
M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p. 26.
11
C. MAGNI, Intorno al nuovo diritto dei culti acattolici ammessi in Italia, in Studi sassaresi, 1931, p. 10. Interessante è
l’analisi condotta dall’autore volta a dimostrare che in Italia, anche prima del 1929, la parità dei vari culti «non fu
attuata nel nostro diritto in base ad un concetto assoluto». Quanto alla situazione successiva ai Patti Lateranensi, così si
esprime Magni: «Vi sono nel nostro ordinamento giuridico positivo due principii fondamentali affermati esplicitamente
che nascono in realtà da concetti teorici antitetici. L’uno è il principio della libertà religiosa […]. L’altro principio è
invece quello confessionistico […]. Ora si domanda, in sede di interpretazione del diritto vigente e nei casi nei quali la
legge tace, quale dei due principii avrà la prevalenza sull’altro? Quale dei due è principale, fondamentale riguardo
all’altro? In secondo luogo ci si può domandare: forse il nostro sistema è scomponibile in diverse branche sicché mentre
un principio domina una data branca del sistema del nostro diritto ecclesiastico, l’altro principio ne domina un’altra?».
Cfr. Ibidem, pp. 61-62. Per una ricostruzione di sintesi della legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla
cattolica cfr. P. GISMONDI, voce Culti acattolici, in Enciclopedia del diritto, XI, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 440-455; G.
PEYROT, La legislazione sulle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in La legislazione ecclesiastica, a cura di
P.A. D’AVACK, Vicenza, Neri Pozza, 1967, pp. 519-548; Id., voce Confessioni religiose diverse dalla cattolica, in
Digesto delle discipline pubblicistiche, III, Torino, Utet, 1989, pp. 355-359; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse
dalla cattolica», cit. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla bibliografia indicata nel volume di G. LONG, Le
6
8
certo «lo Stato fascista, nel momento stesso in cui si è affermato Stato cattolico»12, pareva aver
«risoluto adeguatamente e felicemente il problema delle minoranze religiose»13 in nulla
sacrificando il concetto di Stato moderno. «Quel che più importa, – rileva ancora Piacentini – è che
si intenda perfettamente che nessuna norma dei Patti Lateranensi deve essere invocata per
disapplicare quelle della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e che nessuna norma della legge anzidetta
può essere invocata per disapplicare quelle dei Patti Lateranensi. La legge e i Patti coesistono (e,
non per nulla, il legislatore li mise in vigore quasi simultaneamente) e si deve sempre trovar modo
di conciliarne, nel superiore interesse dello Stato, le disposizioni»14. Del resto, proprio nel superiore
interesse dello Stato e in forza dell’ampia delega al «Governo del Re […] di emanare le norme per
l’attuazione della presente legge e per il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e di
rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici»15, si era giunti al regio
decreto 30 ottobre 1930, n. 1731 «Norme sulle comunità israelitiche e sulla unione delle comunità
medesime»16. Disposizioni con le quali non solo le comunità israelitiche di tutta l’Italia ricevevano
un ordinamento uniforme e venivano federate, insieme con quelle delle colonie e dei possedimenti,
in una unione obbligatoria, ma che «scolpiscono esse medesime la struttura giuridica degli enti della
confessione israelitica, stabilendo quali siano tali enti, come costituiti, con quali mansioni»17.
Sicché, come rilevava giustamente Jemolo polemizzando con Falco (che quel testo aveva
contribuito a formulare) «siamo quindi risolutamente sul terreno della “costituzione civile” di una
confessione, opera del legislatore statale»18; se «per forma esso appare un decreto-regolamento […],
in effetti è esempio, forse unico nel nostro ordinamento giuridico, di statuto di una confessione
religiosa formato ed emanato dallo Stato»19; il decreto, pertanto «ha, tanto per intenderci, non le
movenze di una delle nostre leggi ecclesiastiche, ma quelle di una legge comunale e provinciale che
fissi la struttura, i compiti, gli organi e le rispettive mansioni dei comuni e delle provincie»20.
Ora, la realtà degli anni successivi al biennio 1929-1930, l’attuazione restrittiva da parte
dello Stato fascista dei diritti di libertà, pur proclamati, e il conseguente inasprirsi delle tensioni,
dimostrarono ben presto che le preoccupazioni, soprattutto (ma non esclusivamente) delle
minoranze religiose, non erano «frutto soltanto dell’immaginazione o della propaganda deleteria
fatta ai danni del nostro paese dai fuoriusciti e dai nemici del fascismo»21. Tale regime, infatti,
mentre vedeva «“nell’unità religiosa una delle grandi forze di un popolo”, per cui “comprometterla
o anche solo incrinarla è commettere un delitto di lesa nazione”, discrimina in seguito gli israeliti,
ufficialmente solo sotto il profilo razziale, privandoli dei loro diritti di cittadini e perseguita ogni
attività espansionistica degli evangelici ritenendo, non senza ragione, che in essi “in genere è
diffuso, benché inconfessato, un senso profondo di ostilità al fascismo derivante dai loro stessi
fondamentali principi religiosi ed è quindi necessario seguirne attentamente l’attività”»22.
confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit. alle pagine 283-308 e a S. LARICCIA, Bibliografia sulle minoranze
religiose in Italia (1929-1972), in Archivio giuridico «Filippo Serafini», 1972, pp. 189-216.
12
M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p. 26.
13
Ivi.
14
Ibidem, p. 29.
15
Art. 14, legge n. 1159 del 1929.
16
Per un commento al regio decreto cfr. M. FALCO, La nuova legge sulle comunità israelitiche italiane, in Rivista di
diritto pubblico, 1931, I, pp. 512-530; A.C. JEMOLO, Alcune considerazioni sul r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731 sulle
Comunità israelitiche, in Il diritto ecclesiastico, 1931, pp. 73-81. Per una ricostruzione della vicenda delle comunità
ebraiche italiane cfr. M.F. MATERNINI ZOTTA, L’ente comunitario ebraico. La legislazione negli ultimi due secoli,
Milano, Giuffrè, 1983; S. DAZZETTI, L’autonomia delle comunità ebraiche italiane nel novecento. Leggi, intese, statuti,
regolamenti, Torino, Giappichelli, 2008.
17
A.C. JEMOLO, Alcune considerazioni sul r.d. 30 ottobre 1930 n. 1731, cit., p. 73.
18
Ibidem, p. 75.
19
Ibidem, p. 77.
20
Ibidem, p. 73.
21
M. PIACENTINI, I culti ammessi, cit., p. 34.
22
Ministero dell’interno, Direzione generale di pubblica sicurezza, circolare n. 441/02977 del 13 marzo 1940, in G.
PEYROT, La legislazione, cit., p. 525. Cfr. anche G. PEYROT, Il diritto di propaganda religiosa nell’art. 19 della
Costituzione, in Il diritto ecclesiastico, 1951, pp. 150-155; Id., Provvedimenti ostativi dell’autorità di polizia e garanzie
7
9
1.2. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica e l’entrata in vigore della Costituzione del 1948.
Non è un caso, dunque, in primo luogo che la Costituzione repubblicana, entrata in vigore
vent’anni più tardi, con i suoi principi di libertà religiosa, uguaglianza senza distinzione di
religione, uguale libertà delle confessioni religiose (non di culti ammessi) evidenzierà fin da subito
tutti i limiti di quella legislazione e dell’ideologia che ne era a fondamento. E, d’altro canto, e
inevitabilmente, chiara è la ragione per cui, fin dal suo esordio, la Corte costituzionale verrà
chiamata a valutare la conformità al testo fondamentale proprio di alcune norme della legislazione
del 192923: con la sentenza 18 novembre 1958, n. 59, distinguendo tra «libertà d’esercizio dei culti
acattolici come pura manifestazione di fede religiosa e le organizzazioni delle varie confessioni
religiose nei loro rapporti con lo Stato»24, dichiarerà la illegittimità costituzionale rispettivamente
costituzionali per il libero esercizio dei culti ammessi, in Il diritto ecclesiastico, 1951, pp. 200-239; Id., Libertà
costituzionali e approvazione governativa dei ministri dei culti ammessi, in Il diritto ecclesiastico, 1951, pp. 839-847;
P. BARILE, Appunti sulla condizione dei culti acattolici in Italia, in Il diritto ecclesiastico, 1952, I, pp. 342-355; G.
PEYROT, In tema di libero esercizio dei culti, in Il diritto ecclesiastico, 1952, I, pp. 92-94; Id., L’applicazione dell’art.
17 della Costituzione alle riunioni a carattere religioso, in Il diritto ecclesiastico, 1952, II, pp. 374-378; S. LENER,
Apertura non autorizzata di templi acattolici e riunioni a scopo di culto ivi tenute senza preavviso, in Il diritto
ecclesiastico, 1953, II, pp. 421-442; G. PEYROT, Osservazioni sui luoghi e sulle riunioni private di culto, in Il diritto
ecclesiastico, 1953, II, pp. 232-242; Id., L’autorizzazione all’apertura dei templi e le norme comuni per le pubbliche
riunioni, in Il diritto ecclesiastico, 1953, II, pp. 267-279; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica»,
cit.; G. ROSSI, Lotte e vittorie degli avventisti italiani per la libertà religiosa, Impruneta (Fi), Edizioni Adv, 2007. Per
ulteriori approfondimenti si rinvia alla bibliografia indicata nel volume di G. LONG, Le confessioni religiose «diverse
dalla cattolica», cit. alle pagine 283-308 e a S. LARICCIA, Bibliografia sulle minoranze, cit.
23
Per un approfondimento sui percorsi della Corte costituzionale in materia di diritto ecclesiastico si veda anzitutto il
volume di R. BOTTA (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006
proposto nella collana «Cinquant’anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana». Cfr. inoltre S.
DOMIANELLO, Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia
ecclesiastica (1957-1986), Milano, Giuffrè, 1987; Ead., Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie
della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998), Milano, Giuffrè, 1999; M. CANONICO, Il ruolo della
giurisprudenza costituzionale nell’evoluzione del diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2005; S. FERRARI, Il diritto
ecclesiastico e le stagioni della giurisprudenza costituzionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista
telematica (www.statoechiese.it), novembre 2007, pp. 1-4; E. VITALI, L'evoluzione del diritto ecclesiastico nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica
(www.statoechiese.it), gennaio 2008, pp. 1-8; A. ALBISETTI, Il diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte
costituzionale, 4 ed., Milano, Giuffrè, 2010.
24
Corte costituzionale, sentenza 18 novembre 1958, n. 59. In proposito si veda F. FINOCCHIARO, Note intorno ai
ministri dei culti acattolici ed ai poteri dell’autorità in relazione al diritto di libertà religiosa, in Il diritto ecclesiastico,
1959, II, pp. 27-45. La novità e l’importanza di questa interpretazione della Corte verrà confermata quasi quarant’anni
più tardi dalle sentenze n. 195/1993 e n. 346/2002 nel dichiarare rispettivamente l’illegittimità costituzionale dell’art. 1
della legge della Regione Abruzzo 16 marzo 1988, n. 29 (Disciplina urbanistica dei servizi religiosi) e dell’art. 1 della
legge della Regione Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature
destinate a servizi religiosi), in entrambi i casi limitatamente alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai
sensi dell’art. 8, 3° comma della Costituzione». «Il rispetto dei principi di libertà e di uguaglianza – dirà, infatti, la
Corte nel 1993 – va garantito non tanto in raffronto alle situazioni delle diverse confessioni religiose […], quanto in
riferimento al medesimo diritto di tutti gli appartenenti alle diverse fedi o confessioni religiose di fruire delle eventuali
facilitazioni disposte in via generale dalla disciplina comune dettata dallo Stato perché ciascuno possa in concreto più
agevolmente esercitare il culto della propria fede religiosa». Ciò si giustifica perché «tutte le confessioni religiose sono
idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti», sicché, «l’aver stipulato l’intesa prevista dall’art. 8,
3° comma della Costituzione per regolare in modo speciale i rapporti con lo Stato non può […] costituire l’elemento di
discriminazione nell’applicazione di una disciplina posta da una legge comune volta ad agevolare l’esercizio di un
diritto di libertà dei cittadini». «Ne risulterebbe in caso contrario violata – confermerà nel 2002 – anche l’eguaglianza
dei singoli nel godimento effettivo della libertà di culto di cui l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di
operare rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario». Relativamente alla sentenza 19-27 aprile 1993, n.
195 vedi R. ACCIAI, La sentenza n. 195 del 1993 della Corte costituzionale e sua incidenza sulla restante legislazione
regionale in materia di finanziamenti all’edilizia di culto, in Giurisprudenza costituzionale, 1993, pp. 2151-2165; G. DI
COSIMO, Sostegni pubblici alle confessioni religiose, tra libertà di coscienza ed eguaglianza, in Giurisprudenza
costituzionale, 1993, pp. 2165-2181; V. TOZZI, Osservazioni a Corte costituzionale 19-27 aprile 1993, n. 195, in
8
10
«dell’art. 1 del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, in quanto richiede l’autorizzazione
governativa per l’apertura di templi od oratori, oltre che per gli effetti civili, anche per l’esercizio
del culto» e dell’art. 2 dello stesso decreto «posto che esso sottopone l’esercizio della facoltà di
tenere cerimonie religiose e compiere altri atti di culto negli edifici aperti al culto alla condizione
che la riunione sia presieduta o autorizzata da un ministro di culto la cui nomina sia stata approvata
dal ministro competente, condizione che non riguarda gli effetti civili ed è in contrasto con la libertà
ampiamente garantita dall’art. 19 della Costituzione»25.
Il riconoscimento dei diritti fondamentali non solo ai singoli individui, ma anche alle
formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell’uomo (art. 2), la garanzia dell’effettività
di esercizio delle libertà, ivi compresa quella religiosa, come emerge dall’art. 3 e, ancora, il
pluralismo delle confessioni religiose, riconosciuto dall’art. 8, marcavano una distanza netta e
definitiva rispetto all’esperienza pre-costituzionale26. Il superamento, in particolare, della
legislazione «liberale» in materia ecclesiastica, che si limitava a garantire principalmente la
posizione dei cittadini di fronte allo Stato e il rilievo peculiare dei gruppi sociali in generale e della
dimensione comunitaria in specie, si configuravano «come premessa fondamentale del nuovo
sistema democratico, come “valore” giuridicamente rilevante cui informare l’assetto del nuovo
Stato»27 che individuava (doveva individuare o, quanto meno, avrebbe dovuto individuare) nel
primo comma dell’art. 8 «non solo un principio di ordine generale, ma piuttosto la regola
fondamentale del diritto italiano ecclesiastico che presiede e coordina l’intera legislazione,
costituzionale ed ordinaria»28. Proprio quella disposizione, insomma, si sarebbe dovuta collocare
«all’apice della gerarchia delle norme costituzionali in materia di religione»29 insieme al principio
di cui all’art. 3 che a livello individuale assicurava la pari dignità sociale e l’uguaglianza davanti
alla legge senza distinzione degli individui, tra l’altro, anche per motivi religiosi.
Sennonché, «non tutti i principi ed i valori che […] connotano e ordinano il micro-sistema
delle norme che disciplinano il fenomeno religioso nel testo della Costituzione vigente […] hanno
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993, 3 dicembre, pp. 691-692; P. COLELLA, Un «passo avanti» a garanzia
dell’uguale libertà delle confessioni religiose, in Giurisprudenza italiana, 1994, I, cc. 100-104. Quanto alla successiva
sentenza 8-16 luglio 2002, n. 346, vedi G. GUZZETTA, Non è l’«eguale libertà» a legittimare l’accesso ai contributi
regionali delle confessioni senza intesa, in Giurisprudenza costituzionale, 2002, pp. 2624-2627; R. TERRANOVA,
Considerazioni in tema di legislazione regionale sul finanziamento dell’edilizia di culto, in Il diritto ecclesiastico, 2003,
I, pp. 1139-1153.
25
Così motiva a tal proposito la sentenza: «per ciò che riguarda l’art. 1 del regio decreto 28 febbraio 1930, è da
considerare che, statuendo esso l’obbligo della autorizzazione per l’apertura di templi ed oratori in modo generale,
involge non soltanto i casi in cui questa autorizzazione sia resa necessaria per il conseguimento di certi vantaggi, quali
ad esempio, quello di cui all’art. 4 dello stesso decreto, ma anche quello relativo all’apertura del tempio in quanto
mezzo per una autonoma professione delle fede religiosa al di fuori dei rapporti con lo Stato». Cfr. M. CONDORELLI,
Riunione a scopo di culto e Costituzione, in Il diritto ecclesiastico, 1958, II, pp. 198-224; C. ESPOSITO, Libertà e
potestà delle confessioni religiose, in Giurisprudenza costituzionale, 1958, pp. 897-902.
26
Si veda in proposito A.C. JEMOLO, Le libertà garantite dagli artt. 8, 19 e 21 della Costituzione, in Il diritto
ecclesiastico, 1952, I, pp. 393-426; Id., Premesse ai rapporti tra Chiesa e Stato, 2 ed., Milano, Giuffrè, 1969
(particolarmente il capitolo III, Lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica, pp. 139-153); N. COLAIANNI,
Confessioni religiose e intese. Contributo all’interpretazione dell’art. 8 della Costituzione, Bari, Cacucci, 1990; G.
LONG, Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell’età della Costituente, Bologna,
Il Mulino, 1990; G. CASUSCELLI, S. DOMIANELLO, voce, Intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, in
Digesto delle discipline pubblicistiche, VIII, Torino, Utet, 1993, pp. 518-543; R. BOTTA, voce Confessioni religiose I)
Profili generali, in Enciclopedia giuridica italiana, IX, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1994, pp. 1-8. Più
recentemente, R. PERTICI, Chiesa e Stato in Italia. Dalla Grande Guerra al nuovo Concordato (1914-1984). Dibattiti
storici in Parlamento, Bologna, Il Mulino, 2009, (in particolare il capitolo VII, Verso il pluralismo confessionale, pp.
459-595); M. MADONNA, Breve storia della libertà religiosa in Italia. Aspetti giuridici e problemi pratici, in Cristiani
d’Italia. Chiese, società, Stato, 1861-2011, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 721-731. Per ulteriori
approfondimenti si rinvia a S. LARICCIA, I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia. Saggio bibliografico (1 gennaio 194830 settembre 1971), in Il diritto ecclesiastico, 1971, I, pp. 348-500.
27
G. CASUSCELLI, Concordati, intese e pluralismo confessionale, Milano, Giuffrè, 1974, p. 146.
28
Ibidem, pp. 146-147.
29
Ibidem, p. 147.
9
11
ricevuto completa o soddisfacente attuazione»30: un’interpretazione riduttiva del primo comma
dell’art. 8 (forse derivante dal pensare la norma ancora troppo dipendente dall’art. 7 e subordinata
alla sua evoluzione) e l’attuazione tardiva del terzo comma dello stesso; la mancata sostituzione del
corpus legislativo, rimasto quello elaborato nel 1929-1931, a fronte di una produzione legislativa
specifica dopo il 1948 insufficiente e quasi sempre disorganica e frammentaria; l’assenza di grandi
leggi o di una legislazione di principi e viceversa importanti modificazioni legislative direttamente
o indirettamente incidenti sulla disciplina del fenomeno religioso; ancora, un’eccessiva prudenza
dei giudici, preoccupati di creare vuoti legislativi, a fronte di scelte spesso palesemente
incompatibili con i principi di libertà religiosa, soprattutto nei confronti delle minoranze: questi, fra
gli altri, gli elementi che venivano rilevati come tipici dell’esperienza repubblicana in materia
ecclesiastica a più di trent’anni dall’entrata in vigore della Costituzione31.
Non si era avuta, insomma, una svolta decisiva auspicata dalla vigenza della Carta
fondamentale e dall’attuazione dei suoi contenuti. E bisognerà così attendere la decisione di
riformare l’Accordo del 1929 con la chiesa Cattolica per procedere anche all’applicazione concreta
dell’art. 8, 3° comma della Costituzione e, dunque, per riproporre la questione della «legge sui culti
ammessi» e della sua collocazione nel nuovo sistema dei rapporti tra lo Stato e le confessioni
religiose. «Resta, necessariamente, il problema – dirà, infatti, l’allora Presidente del Consiglio Craxi
il 25-26 gennaio 1984 nei suoi interventi rispettivamente al Senato e alla Camera dei deputati – di
quelle confessioni religiose che sono oggi, ma potrebbero restare anche in futuro, talvolta per la
stessa impostazione delle credenze, senza intesa, senza, cioè, quel collegamento che la Costituzione
pone alla base del regime giuridico statale delle confessioni. Si porrà allo Stato, quindi, il problema
di una normativa di diritto comune destinata, quanto meno, a regolare interessi non disciplinati o
non disciplinabili sulla base di previe intese, la quale, in attuazione dei generali principi della
Costituzione in tema di solidarietà sociale, di eliminazione degli ostacoli che impediscano
l’effettivo esercizio della libertà e il conseguimento dell’uguaglianza giuridica, consenta di
parificare tali religioni e i loro istituti ad altri organismi sociali»32.
30
G. CASUSCELLI, Post-confessionismo e transizione, Milano, Giuffrè, 1984, p. 96.
Per un approfondimento sulla (mancata/ritardata) attuazione del progetto costituzionale in materia ecclesiastica cfr. S.
LARICCIA, La libertà religiosa nella società italiana, in Teoria e prassi delle libertà di religione, Bologna, Il Mulino,
1975, pp. 313-422; AA.VV., Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica. Atti del secondo Convegno nazionale
di Diritto ecclesiastico, Siena, 27-29 novembre 1980, Milano, Giuffré, 1981; G. CASUSCELLI, Post-confessionismo, cit.;
F. ONIDA, Appunti per una riflessione in tema di attuazione del quadro costituzionale in materia religiosa (a proposito
di libertà e di uguaglianza), in Il diritto ecclesiastico, 1990, I, pp. 423-434; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse
dalla cattolica», cit.; R. ASTORRI, Stato e Chiesa in Italia: dalla revisione concordataria alla «seconda Repubblica», in
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 35-56; R. BOTTA, Dalla riforma del Concordato alla
Costituzione europea: vent’anni di trasformazione delle fonti del diritto ecclesiastico in Italia, in Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 93-114; G. BOUCHARD, Concordato e intese, ovvero un pluralismo imperfetto,
in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 65-72; N. COLAIANNI, A vent’anni dalla prima intesa.
Un’analisi economica, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 233-248; V. TOZZI, Quale
regime per i rapporti Stato-chiese in Italia?, in Il diritto ecclesiastico, 2005, I, pp. 536-564; Id., Religiosità umana,
fenomeno religioso collettivo e Costituzione italiana, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica
(www.statoechiese.it), marzo 2008, pp. 1-23; G. CASUSCELLI, Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale tra deformazione e proliferazione delle fonti, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica
(www.statoechiese.it), luglio 2010, pp. 1-49. Di grande interesse il n. 1 del 1996 della rivista Politica del Diritto, a cura
di F. MARGIOTTA BROGLIO, interamente dedicato al tema Libertà religiosa e rapporti Stato-confessioni nella
prospettiva di revisione della Costituzione (con scritti di S. Berlingò, R. Botta, C. Cardia, N. Colaianni, S. Ferrari, F.
Finocchiaro, S. Lariccia, G. Long, F. Onida e G. Sacerdoti).
32
Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta di giovedì 26 gennaio 1984, p. 6565. Negli stessi termini
anche il resoconto stenografico della seduta del Senato di mercoledì 25 gennaio 1984, p. 7. In quest’ultimo, peraltro,
come nota accuratamente Long, è aggiunto il seguente inciso: «Certo molte di queste saranno sollecitate, dai
procedimenti che si avviano a perfezionarsi, a porsi come interlocutori dello Stato; ma quelle che, essendo prive di
organizzazione giuridica, non siano in grado di valutare gli interessi collettivi degli appartenenti in modo
giuridicamente rilevante esprimendo le “rappresentanze” previste dalla Costituzione o che, per la fede professata, non
accettino il principio dei rapporti formali con lo Stato, vedranno non percorribile, di fatto, la via delle intese». Cfr. G.
LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit., p. 269, nota 17.
31
10
12
1.3. La stipula delle prime intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione e la crisi della «legge sui
culti ammessi».
Ora, se la norma di salvaguardia dell’uguale libertà di cui all’art. 8, 1° comma della
Costituzione forniva strumenti per una ricomposizione unitaria, anche per effetto di quel principio
di laicità che di lì a qualche anno la Corte costituzionale avrebbe riconosciuto come «supremo»33,
del diritto relativo alle confessioni religiose, tuttavia, le incertezze e i dubbi procrastinavano ogni
decisione in merito sia ai contenuti, sia alla forma e allo strumento per ricondurre ad unità l’intero
sistema34. Non è un caso, del resto, che la «stagione delle intese»35, iniziata all’indomani della
33
E’ con la sentenza n. 203 dell’11-12 aprile 1989 che la Corte costituzionale elabora il principio «supremo» di laicità
definito «uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica». In particolare per la
Corte tale principio, «quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione», implicherebbe «non indifferenza
dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di
pluralismo confessionale e culturale». Tra i molti commenti alla sentenza n. 203 del 1989 vedi: N. COLAIANNI, Il
principio supremo di laicità dello Stato e l’insegnamento della religione cattolica, in Il foro italiano, 1989, I, cc. 13331342; G.G. FLORIDIA, S. SICARDI, Dall’eguaglianza dei cittadini alla laicità dello Stato. L’insegnamento confessionale
nella scuola pubblica tra libertà di coscienza, pluralismo religioso e pluralità delle fonti, in Giurisprudenza
costituzionale, 1989, II, pp. 1086-1131; L. MUSSELLI, Insegnamento della religione cattolica e tutela della libertà
religiosa, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, pp. 908-911; A. SACCOMANNO, Osservazioni a Corte costituzionale,
Sentenza 12 aprile 1989, n. 203, in Giurisprudenza costituzionale, 1989, pp. 903-908. Per un primo approfondimento
sul principio di laicità si veda O. GIACCHI, Lo stato laico. Formazione e sviluppo dell’idea e delle sue attuazioni,
Milano, Vita e Pensiero, 1947; A.C. JEMOLO, Le problème de la laïcité en Italie, in AA. VV., La laïcité, Atti della VI
sessione del Centre de Sciences politiques de l’Institut d’études juridiques de Nice, Paris, Presses universitaires de
France, 1960, pp. 455-480; L. GUERZONI, Note preliminari per uno studio della laicità dello Stato sotto il profilo
giuridico, in Archivio giuridico «Filippo Serafini», 1967, 1-2, pp. 61-130; Id., Stato laico e Stato liberale: un’ipotesi
interpretativa, in Il diritto ecclesiastico, 1977, I, pp. 509-554; C. CARDIA, voce Stato laico, in Enciclopedia del diritto,
XLIII, Milano, Giuffrè, 1990, pp. 874-890; L. GUERZONI, Considerazioni critiche sul «principio supremo» di laicità
dello Stato alla luce dell’esperienza giuridica contemporanea, in Il diritto ecclesiastico, 1992, I, pp. 86-112; G. DALLA
TORRE (a cura di), Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell’esperienza giuridica contemporanea, Torino,
Giappichelli, 1993; S. DOMIANELLO, Sulla laicità nella Costituzione, Milano, Giuffrè, 1999; C. MIRABELLI, Prospettive
del principio di laicità dello Stato, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2001, 2 agosto, pp. 331-336; F.
ONIDA, Il principio di laicità, in Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, cit., pp. 277-283; P. STEFANÌ, La laicità
nell’esperienza giuridica dello Stato, Bari, Cacucci, 2007.
34
E’ al riguardo significativo quanto scrive Long nella Premessa al suo volume qui più volte citato: «Lo studioso di
diritto ecclesiastico si trova esposto a due tentazioni, per quanto riguarda le confessioni con intesa. La prima è quella di
esasperare la parcellizzazione “leggendo” ogni intesa alla luce esclusivamente del diritto confessionale e facendone
risaltare l’unicità […]. La seconda è quella di forzare le indubbie similitudini che esistono tra le diverse intese per
delineare un “diritto comune delle confessioni” che riduca ai profili antropologici lo specifico confessionale di ogni
intesa […]. Per quanto riguarda le confessioni senza intesa, il momento attuale è dichiaratamente transitorio. Lo è per
molte confessioni che hanno presentato richiesta di addivenire ad un’intesa e attendono ancora l’inizio delle trattative.
Lo è per chi sostiene la necessità di una normativa di “diritto comune” che sostituisca quella sui culti ammessi e preceda
la stipula di nuove intese. Lo è certamente per chi […] constata le sperequazioni di cui è fonte la stessa divisione tra
confessioni con intesa e senza intesa». Cfr. G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit., pp. 8-9.
35
Con questo termine si fa riferimento al periodo 1984-1987 durante il quale, successivamente alla sottoscrizione
dell’Accordo di revisione del Concordato Lateranense con la chiesa Cattolica, vengono sottoscritte dallo Stato italiano
le intese con le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese (21 febbraio 1984), l’Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del settimo giorno (29 dicembre 1986), le Assemblee di Dio in Italia (29 dicembre 1986), l’Unione delle
Comunità ebraiche italiane (27 febbraio 1987). Si veda in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
28 marzo 1985 (Nomina del rappresentante del Governo ed istituzione della Commissione di studio per la stipula delle
intese ex art. 8 della Costituzione) con il quale «considerata la necessità di dare attuazione al dettato costituzionale
stipulando le previste intese con rappresentanze delle confessioni religiose interessate, da porre a base delle relative
leggi», ai sensi dell’art. 2 «E’ istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione di studio con il
compito di valutare le richieste delle confessioni religiose e di procedere ad ogni necessario adempimento in vista della
predisposizione dei progetti di intesa». La Commissione, che avrebbe dovuto avere durata fino al 31 dicembre 1986,
ottenne poi una proroga del termine fino al 31 luglio 1987. Per un primo approfondimento sulla «stagione delle intese»
e in generale sul periodo successivo all’Accordo del 1984 cfr. G. C ASUSCELLI, I rapporti tra lo stato repubblicano e le
confessioni religiose nel 1984: i «nuovi accordi», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1984, pp. 187-205; S.
11
13
revisione concordataria, avesse presto subito un arresto sicché, in sostanza, la questione tornava «al
punto di partenza: al dibattito – vivo dal 1948 in poi – se l’abrogazione della legislazione sui culti
ammessi debba precedere o seguire la stipulazione di intese»36. La strada dell’abrogazione della
normativa del 1929 e della stipula delle intese si stava rivelando, in effetti, solo teoricamente
semplice. Da un lato, infatti, più ampio del previsto37 era il numero dei gruppi religiosi che si
ponevano di fronte allo Stato come «confessioni» rivendicando la propria individualità ed una
specifica regolamentazione (con conseguenze evidenti quanto all’attuazione dell’art. 8, 3° comma
della Costituzione)38. Dall’altro, l’abrogazione della legislazione fascista richiesta dalla maggior
parte dei gruppi confessionali veniva ripensata perché, rimosse le disposizioni più limitative da
parte della Corte costituzionale, essa conferiva comunque ai «culti ammessi» una situazione
giuridica «diversa» da quella delle altre persone giuridiche39.
Alla luce di questa nuova situazione ritornava d’attualità40 la prospettiva di «una normativa
di diritto comune destinata, quanto meno, a regolare interessi non disciplinati o non disciplinabili
sulla base di previe intese, la quale, in attuazione dei generali principi della Costituzione […],
consenta di parificare tali religioni e i loro istituti ad altri organismi sociali»41. E, infatti, di lì a
LARICCIA, L’attuazione dell’art. 8, 3 comma della Costituzione: le intese tra lo Stato italiano e le chiese rappresentate
dalla Tavola Valdese, in Il diritto ecclesiastico, 1984, I, pp. 467-494; S. FERRARI (a cura di), Concordato e
Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede, Bologna, Il Mulino, 1985; G. DALLA TORRE,
Secolarizzazione e diritto ecclesiastico. Un’analisi attraverso il 1986, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,
1986, pp. 253-296; M. TEDESCHI, Un anno di rapporti tra Stato e Chiesa: il 1987, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 1987, pp. 271-287; C. CARDIA, Nuovi profili dei rapporti tra società civile e società religiosa:
l’esperienza del 1988, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1988, pp. 261-300; S. BORDONALI, Stato e Chiesa
in Italia negli ultimi venticinque anni, in Il diritto ecclesiastico, 1989, I, pp. 217-256; A. TALAMANCA, Il 1989:
problemi tradizionali e tematiche emergenti nei rapporti tra Stato e confessioni religiose, in Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, 1989, 2 agosto, pp. 337-361; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit.
36
G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica», cit., p. 52.
37
Sottolinea infatti Long che «quello che pare evidente dalla storia del periodo è che i costituenti non avevano in mente
una vasta pluralità di confessioni con cui stipulare le intese da essi previste. Di fronte alla Costituzione erano presenti
tre soli interlocutori “religiosi”: il cattolicesimo, l’ebraismo ed il protestantesimo italiano che si presentava unito nel
Consiglio federale delle Chiese evangeliche. Ed è quindi probabile che, al momento dell’approvazione dell’art. 8, fosse
diffusa l’idea che esso avrebbe potuto essere rapidamente attuato con un paio di intese: con gli ebrei e con gli
evangelici». Cfr. Ibidem, p. 32.
38
Scriveva già nel 1986 Dalla Torre (Secolarizzazione e diritto ecclesiastico, cit., in particolare pp. 291-292), a
proposito della firma delle intese con i pentecostali e con gli avventisti, che «la stipula di queste due nuove intese […]
fa finalmente uscire dal carattere di eccezionalità il regime già avviato per le chiese Valdese e Metodista, permettendo
di cogliere il concreto delinearsi del sistema prefigurato dal Costituente ed articolato su alcuni principi fondamentali».
Sennonché, «la soddisfazione per l’avvio, non più eccezionale e sporadico, del sistema prefigurato in materia dalla
Costituzione, non è certo attenuata dalla facile previsione dei problemi che potranno derivare dalla progressiva
estensione della disciplina d’origine bilaterale, sia per quanto concerne l’accertamento della non contrarietà degli
ordinamenti confessionali con l’ordinamento giuridico generale, sia per quanto concerne la necessaria composizione fra
discipline diverse d’origine convenzionale».
39
In favore di un’applicazione del diritto comune alle confessioni religiose cfr. F. ONIDA, voce Separatismo, in
Enciclopedia del diritto, XLI, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 1343-1350; Id., L’alternativa del diritto comune, in Il diritto
ecclesiastico, 1993, I, pp. 895-907; Id., A vent’anni dal Concordato. «Quale separatismo, oggi»?, in Quaderni di diritto
e politica ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 57-64.
40
Per una ricostruzione delle vicende dei progetti di legge sulla libertà religiosa L. DE GREGORIO, Le alterne vicende
delle proposte di legge sulla libertà religiosa, in Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle
libertà religiose. Atti del seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi
di Salerno e dal Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni, Napoli e Fisciano, 15, 16 e 17 ottobre 2009, a cura di
V. TOZZI, G. MACRÌ, M. PARISI, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 54-89.
41
Camera dei deputati, resoconto stenografico della seduta di giovedì 26 gennaio 1984, p. 6565. Si veda in proposito
anche l’ordine del giorno della Camera dei deputati del 17 aprile 1985 (a firma Spadaccia, Rutelli, Teodori, Crivellini,
Aglietta, Calderisi, Melega, Pannella, Roccella, Stanzani Ghedini) in cui tenendo conto dei «nuovi sistemi di
finanziamento della Chiesa italiana» e «rilevato che qualora queste forme di finanziamento rimanessero – attraverso le
norme di derivazione concordataria – prerogativa esclusiva della Chiesa cattolica si creerebbe una grave situazione di
disparità con le altre confessioni religiose», la Camera impegna il Governo «a prendere tutte le iniziative – sia attivando
i rapporti previsti dall’art. 8 sia attraverso iniziative legislative rivolte a risolvere il problema in linea generale attraverso
12
14
qualche anno, nel 1990, veniva per la prima volta elaborato un disegno di legge recante: «Norme
sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi»42 che, oltre a sancire
l’abrogazione, appunto, della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n.
289, regolava il procedimento per la stipula delle intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione
dettando una serie di disposizioni di attuazione del diritto di libertà religiosa come garantito in
primo luogo dalla Carta costituzionale. Articolato in cinque capi (I Libertà di coscienza e di
religione; II Confessioni e associazioni religiose; III Stipulazione d’intese; IV Reati contro la
libertà di coscienza e di religione; V Disposizioni finali e transitorie), il progetto veniva approvato
dal Consiglio dei ministri il 13 settembre 1990 ma mai presentato in Parlamento. Bisognerà così
attendere il 1997 perché l’idea di una legge generale sulla libertà religiosa si concretizzi
nuovamente. Nel frattempo, l’avvicendarsi dei governi, i dubbi sulla politica ecclesiastica da
perseguire, le incertezze sugli strumenti giuridici da utilizzare43 conducevano ad avviare e poi a
concludere le trattative con altre due confessioni religiose44. Il 29 marzo 1993 e il 20 aprile dello
stesso anno (XI legislatura45) venivano, infatti, firmate le intese con l’Unione Cristiana Evangelica
Battista d’Italia (UCEBI) e con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI), poi approvate
rispettivamente con la legge 12 aprile 1995, n. 116 e con la legge 29 novembre 1995, n. 520 (XII
legislatura46).
Come anticipato, sarà invece durante la XIII legislatura47 che vedrà la luce il disegno di
legge n. 3947 presentato il 3 luglio 1997 dal Presidente del Consiglio dei ministri Prodi, sempre
norme di diritto comune – per porre rimedio a tale disparità». Cfr. Camera dei deputati, resoconto stenografico della
seduta di mercoledì 17 aprile 1985, p. 27311.
42
Disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 13 settembre 1990 non presentato in Parlamento (Norme
sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). Per un approfondimento su tale disegno di
legge cfr. N. COLAIANNI, Confessioni religiose e intese, cit; G. LONG, Le confessioni religiose «diverse dalla cattolica»,
cit., pp. 267-279.
43
Cfr. S. BORDONALI, Il 1990 nei rapporti tra Stato Chiesa e Confessioni religiose, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 1990, 2 agosto, pp. 279-302; M. GUASCO, Dio e Cesare. Distinzione di ordini e limiti di competenze nei
rapporti tra Stato e Chiesa lungo il 1991, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1991/1992, 2 agosto, pp. 215225; N. COLAIANNI, Confessioni religiose e società civile nel 1992: la difficile transizione verso l’alterità, in Quaderni
di diritto e politica ecclesiastica, 1993, 2 agosto, pp. 315-345; A. GIOVAGNOLI, 1993: lo Stato, la Chiesa e il tramonto
della Democrazia Cristiana, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1994, 2 agosto, pp. 289-306; C. CARDIA, La
politica ecclesiastica della Prima Repubblica, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1995, 1 aprile, pp. 41-48;
S. LARICCIA, Laicità e politica nella vicenda dello Stato italiano contemporaneo, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 1995, 1 aprile, pp. 11-39; L. PREZZI, G. MOCELLIN, Stato e Chiesa 1994: anno primo dell’era non
democristiana, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1995, 2 agosto, pp. 351-364.; I. GARZIA, Stato e
confessioni religiose nel 1995: i segni della «normalizzazione», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1996, 2
agosto, pp. 315-326.
44
Si veda in particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 19 marzo 1992 (Nomina del rappresentante
del Governo e della Commissione interministeriale con il compito di preordinare gli studi e le linee operative per la
conduzione delle trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose interessate in vista della stipula delle intese
di cui all’art. 8 della Costituzione) con il quale «considerata l’opportunità di istituire una Commissione interministeriale
al fine di preordinare gli studi e le linee operative per realizzare le predette intese», ai sensi dell’art. 2 «E’ istituita
presso la presidenza del Consiglio dei ministri una Commissione interministeriale con il compito di preordinare gli studi
e le linee operative per la conduzione delle trattative». La Commissione ha avuto durata fino al 31 dicembre 1993.
45
23 aprile 1992-14 aprile 1994.
46
15 aprile 1994-8 maggio 1996. Per un primo approfondimento dei temi in esame cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA – MINISTERO DELL’INTERNO, DIREZIONE GENERALE DEGLI
AFFARI DEI CULTI, L’attuazione della libertà religiosa in Italia. Note essenziali di legislazione e dottrina, Roma,
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 1995 (in particolare il capitolo III, Indicazioni bibliografiche, pp. 199231).
47
9 maggio 1996-29 maggio 2001. E’ durante la XIII legislatura e precisamente il 14 marzo 1997 che, oltre a procedere
con l’istituzione della Commissione interministeriale con il compito di preordinare gli studi e le linee operative per la
conduzione delle trattative con le rappresentanze delle confessioni religiose interessate in vista della stipula delle intese
di cui all’art. 8 della Costituzione, si provvede per la prima volta all’istituzione della Commissione consultiva per la
libertà religiosa con funzioni di studio, informazione e proposta per tutte le questioni attinenti all’attuazione dei
principi della Costituzione e delle leggi in materia di coscienza, di religione e credenza. Come specificato nell’art. 2,
sono compiti di quest’ultima «a) procedere alla ricognizione e all’esame dei problemi relativi alla preparazione di
13
15
rubricato «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi»48.
Identici si presentano la struttura e il contenuto rispetto al disegno del 199049, ad eccezione del capo
dedicato ai «Reati contro la libertà di coscienza e di religione», nel frattempo oggetto di due
fondamentali interventi della Corte costituzionale50. Più «fortunata», se così si può dire, rispetto al
precedente, la vicenda di questo nuovo progetto di legge la cui elaborazione, peraltro, si intreccia
con l’avvio delle trattative e con la successiva firma di due nuove intese. In particolare, mentre il
disegno n. 3947 veniva esaminato, sia in sede referente che in sede consultiva, e riproposto, con le
opportune integrazioni (testo n. 3947/A51), alla presidenza del Consiglio dei ministri il 28 febbraio
2001 in vista della discussione in aula52, si procedeva, il 20 marzo del 2000, alla firma delle intese
con la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova e con l’Unione Buddhista Italiana, così
concludendo positivamente le trattative iniziate già nel 199753.
accordi, convenzioni o intese con le confessioni religiose, elaborando orientamenti di massima in vista della loro
stipulazione; b) studiare e predisporre le modificazioni necessarie ad armonizzare la normativa italiana vigente con le
disposizioni derivanti da atti internazionali sui diritti dell’uomo; c) sollecitare le diverse amministrazioni competenti al
fine di coordinare l’attuazione nei diversi settori rilevanti delle predette disposizioni; d) esaminare, prima
dell’approvazione da parte degli organi competenti, la rispondenza di progetti normativi e di disposizioni
amministrative e regolamentari elaborate dalle amministrazioni competenti in relazione alle questioni di cui all’art. 1; e)
formulare pareri su questioni attinenti alle relazioni tra Stato e confessioni religiose in Italia e nell’Unione europea, che
ad essa vengano sottoposte dalla presidenza del Consiglio dei ministri, segnalando altresì all’attenzione della medesima
problemi che emergono in sede di applicazione della normativa vigente in materia anche di derivazione internazionale;
f) fornire elementi valutativi alle diverse amministrazioni competenti in ordine ai problemi di applicazione della
normativa di cui al punto e), curando anche la diffusione della nuova legislazione ecclesiastica dello Stato; g) effettuare,
anche in collegamento con le amministrazioni interessate, ricerche e studi per la revisione della legislazione vigente
sulle confessioni religiose e sul diritto di libertà di coscienza, di religione o credenza, anche con riferimento ai Trattati
dell’Unione europea».
48
Disegno di legge n. 3947 presentato il 3 luglio 1997 dal Presidente del Consiglio dei ministri R. Prodi (Norme sulla
libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi).
49
Con riferimento alla struttura cfr. Tavola n. 2. Quanto ai contenuti, si riscontrano alcune differenze solo nella
formulazione dei seguenti articoli: 2, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 29, 39, 41.
50
Il riferimento è alla sentenza n. 440 del 1995, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 724, 1° comma del codice
penale «limitatamente alle parole: o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato», e alla sentenza n. 329
del 1997, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 404, 1° comma del codice penale «nella parte in cui prevede la
pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall’art. 406 del codice penale». In dottrina
circa la sentenza 18 ottobre 1995, n. 440 vedi N. COLAIANNI, La bestemmia ridotta e il diritto penale laico, in Il foro
italiano, 1996, cc. 30-37; P. MONETA, Il reato di bestemmia «depurato» dalla Corte Costituzionale, in Legislazione
penale, 1996, pp. 297-307; F.C. PALAZZO, La tutela della religione tra eguaglianza e secolarizzazione, in Cassazione
penale, 1996, I, pp. 47-57; relativamente alla sentenza 10 novembre 1997, n. 329 vedi G. CASUSCELLI, La Consulta e la
tutela penale del sentimento religioso: «buoni motivi» e «cattive azioni», in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,
1998, 3 dicembre, pp. 997-1014; A.G. CHIZZONITI, Il vento delle sentenze della Corte Costituzionale e le foglie secche
della tutela penale della religione, in Cassazione penale, 1998, pp. 1575-1585; T. PADOVANI, La travagliata rinascita
dei delitti in materia di religione, in Studium iuris, 1998, pp. 921-925; con riferimento ad entrambe si veda R.
MAZZOLA, Diritto penale e libertà religiosa dopo le sentenze della Corte Costituzionale, in Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, 2005, 1 aprile, pp. 65-91; V. MORMANDO, I delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà
dei defunti, in Trattato di diritto penale. Parte speciale, a cura di G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Padova, Cedam, 2006,
vol. V, pp. 160-162.
51
Testo n. 3947/A presentato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della presidenza del Consiglio e
Interni) il 28 febbraio 2001 al Presidente del Consiglio dei ministri, relatore D. Maselli (Norme sulla libertà religiosa e
abrogazione della legislazione sui culti ammessi). Con riferimento alla struttura cfr. Tavola n. 2. Quanto ai contenuti, si
riscontrano alcune differenze, rispetto al disegno n. 3947, nella formulazione dei seguenti articoli: 2, 11, 12, 26, 31, 41.
Tra le novità si segnalano: art. 4, 2° comma, art. 8, 1° e 3° comma, art. 9, art. 14, art. 17, art. 22, 2° comma.
52
Per la ricostruzione dei lavori parlamentari si consulti il sito del Parlamento italiano www.parlamento.it.
53
Per un primo approfondimento dei temi in esame cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, UFFICIO DEL
SEGRETARIO GENERALE – SERVIZIO PER I RAPPORTI ISTITUZIONALI E CON LE CONFESSIONI RELIGIOSE, Dall’accordo del
1984 al disegno di legge sulla libertà religiosa. Un quindicennio di politica e legislazione ecclesiastica, Roma,
Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 2000. In particolare si vedano i contributi ivi contenuti di G. LONG, Le
intese con le Chiese evangeliche, pp. 321-325; F. MARGIOTTA BROGLIO, Aspetti della politica religiosa degli ultimi
quindici anni, pp. 5-11; C. MIRABELLI, La giurisprudenza costituzionale in materia di libertà religiosa: sintesi per una
lettura d’insieme, pp. 51-55; A. NICORA, La Chiesa cattolica e l’attuazione dell’Accordo del 1984, pp. 165-170; G.
14
16
L’anticipata fine della legislatura, il 29 maggio 2001, non consentiva né di approvare con
legge le intese stipulate, né di proseguire l’iter del disegno governativo sulla libertà religiosa. Le
novità proposte e soprattutto il dibattito per la prima volta realizzatosi non rimanevano, tuttavia,
senza conseguenze.
La XIV legislatura54, abbandonando «provvisoriamente» il percorso delle intese, vedeva,
infatti, la presenza di ben tre55 proposte, rispettivamente la n. 157656 e la n. 190257 d’iniziativa
camerale e la n. 253158 d’iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri Berlusconi, che in
misura diversa ripetevano contenuti, schemi e formulazioni proprie del testo n. 3947/A59.
Nel corso della XV legislatura60, poi, non solo venivano presentati quattro progetti,
d’iniziativa sia di senatori che di deputati61 (le proposte n. 3662 e n. 13463 e i disegni n. 94564 e n.
PASTORI, La riforma della Presidenza del Consiglio dei ministri e le competenze in materia di rapporti con le
confessioni religiose, pp. 15-17; F. PIZZETTI, Le intese con le confessioni religiose, con particolare riferimento
all’esperienza, come Presidente della Commissione per le intese, delle trattative con i Buddhisti ed i Testimoni di
Geova, pp. 309-319. Si consideri anche Prospettive della politica ecclesiastica italiana. Tavola rotonda (F. Margiotta
Broglio, O. Fumagalli Carulli, F. Pizzetti, G. Rebuffa, G. Sacerdoti), in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,
1997, 1 aprile, pp. 161-186. Si vedano inoltre G. CASUSCELLI, Libertà religiosa e confessioni di minoranza. Tre
indicazioni operative, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp. 61-92; R. LORENZINI, Libertà
religiosa e confessioni senza intesa, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile, pp. 99-106; A.
PIZZORUSSO, Libertà religiosa e confessioni di minoranza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1 aprile,
pp. 49-60; E. VITALI, A proposito delle intese: crisi o sviluppo?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1997, 1
aprile, pp. 93-98; L. ZANNOTTI, La politica ecclesiastica come progetto, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica,
1997, 1 aprile, pp. 147-160; N. COLAIANNI, Le intese con i Buddhisti e i Testimoni di Geova, in Quaderni di diritto e
politica ecclesiastica, 2000, 2 agosto, pp. 475-494; A. NICORA, D. MASELLI, Problemi e prospettive tra lo Stato e la
Chiesa cattolica in Italia, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2000, 2 agosto, pp. 355-364; S. ANGELETTI,
Brevi note di commento all’intesa con l’Unione Buddhista Italiana, in Il diritto ecclesiastico, 2001, I, pp. 967-987: P.
GHERRI, A proposito delle Intese firmate dalla Repubblica Italiana il 20 marzo 2000: quali criteri?, in Il diritto
ecclesiastico, 2001, I, pp. 1031-1037; B. RANDAZZO, La legge «sulla base» di intese tra Governo, Parlamento e Corte
costituzionale. Legge di approvazione?, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2001, 1 aprile, pp. 213-232.
54
30 maggio 2001-27 aprile 2006.
55
Durante la XIV legislatura, peraltro, e, precisamente, in data 22 settembre 2005, quindi, successivamente
all’approvazione da parte della I Commissione permanente del testo n. 1576-1902-2531/AR, è stata presentata dal
deputato A. Perrotta una proposta di legge, la n. 6096, recante: «Disposizioni sulla libertà religiosa». Si compone di soli
quindici articoli che, oltre a riprendere negli artt. 1-12 quasi tutte le disposizioni del capo I del testo n. 3947/A,
ripropone in termini simili le disposizioni dell’art. 19 e dell’art. 22 dello stesso testo rispettivamente negli artt. 13, 14 e
15. Cfr. Proposta di legge n. 6096 d’iniziativa del deputato A. Perrotta presentata il 22 settembre 2005 (Disposizioni
sulla libertà religiosa).
56
Proposta di legge n. 1576 d’iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 14 settembre 2001 (Norme sulla libertà
religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi).
57
Proposta di legge n. 1902 d’iniziativa del deputato G. Molinari presentata il 6 novembre 2001 (Norme sulla libertà
religiosa).
58
Disegno di legge n. 2531 presentato il 18 marzo 2002 dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi (Norme
sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi). Per un commento su tale disegno cfr. C.
MIRABELLI, Il disegno di legge di riforma delle norme sulla libertà religiosa, in Dalla legge sui culti ammessi al
progetto di legge sulla libertà religiosa (1 marzo 2002). Atti del convegno di Ferrara del 25-26 ottobre 2002, a cura di
G. LEZIROLI, Napoli, Jovene, 2004, pp. 131-144; M. PARISI, Promozione della persona umana e pluralismo
partecipativo: riflessioni sulla legislazione negoziata con le confessioni religiose nella strategia costituzionale di
integrazione delle differenze, in Il diritto ecclesiastico, 2004, I, pp. 389-423.
59
La proposta di legge n. 1902, in realtà, è la riproduzione fedele del disegno di legge n. 3947, se si eccettua per l’art.
17, peraltro identico all’art. 19 della proposta n. 1576, e per l’art. 41, non riproposto nell’ambito delle Disposizioni
finali e transitorie del capo IV. Cfr. L. DE GREGORIO, Le alterne vicende, cit.
60
28 aprile 2006-28 aprile 2008.
61
Cfr. L. DE GREGORIO, Le alterne vicende, cit. Per un commento sui progetti presentati durante la XV legislatura e
sull’iter ad essi relativo si vedano i contributi pubblicati su Il diritto ecclesiastico, 2007, 1-2, di: A. ALBISETTI, Qualche
riflessione in materia matrimoniale, pp. 63-65; G. CASUSCELLI, Appunti sulle recenti proposte di legge in tema di
libertà religiosa, pp. 67-81; N. COLAIANNI, Per un diritto di libertà di religione costituzionalmente orientato, pp. 83-97;
M.C. FOLLIERO, La «forma» attuale della laicità e la (legge sulla) libertà religiosa possibile, pp. 99-110; S. LARICCIA,
Garanzie di libertà e di uguaglianza per i singoli e le confessioni religiose, oggi in Italia, pp. 111-115; G. LEZIROLI,
Libertà religiosa e Costituzione, pp. 117-121; P. LILLO, I limiti alla libertà religiosa nei lavori parlamentari (XV
15
17
116065) ma, riprendendo il discorso interrotto nel 2000, venivano firmate, il 4 aprile 2007, sei intese
ex art. 8, 3° comma della Costituzione. Più specificamente, si riproponevano i testi già sottoscritti
nel 2000 con Buddhisti e Testimoni di Geova, mentre per la prima volta giungevano a conclusione
le trattative intercorse con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, l’Unione Induista
Italiana Sanatana Dharma Samgha, la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa
Meridionale e la Chiesa Apostolica in Italia66.
La brevità della XV legislatura non permetteva di attuare pienamente la politica ecclesiastica
che si era scelto di perseguire. Come in un gioco dell’oca, con l’inizio del nuovo ciclo legislativo67,
dunque, sembrava doversi nuovamente tornare al punto di partenza: da un lato, la vigenza della
legislazione del 1929 solo in parte abrogata, dall’altro la firma di intese prive della relativa legge di
approvazione68 e la presenza di progetti di legge sulla libertà religiosa d’iniziativa sia di deputati
che di senatori (n. 44869, n. 61870, n. 361371).
Legislatura), pp. 123-134; L. MUSSELLI, Una libertà senza limiti? Osservazioni minime sulla proposta di legge
d’iniziativa dei deputati Spini e altri, presentata il 28 aprile 2006 «Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della
legislazione sui culti ammessi» e sulla proposta di testo unificato del 19 giugno 2007, pp. 135-142; F. ONIDA, N.
FIORITA, Cenni critici sui nuovi progetti di legge sulla libertà religiosa, pp. 143-147; V. PACILLO, Dai principi alle
regole? Brevi note critiche al testo unificato delle proposte di legge in materia di libertà religiosa, pp. 149-164; V.
PARLATO, Note su libertà religiosa e appartenenza confessionale, pp. 165-170; V. TOZZI, Fasi e mezzi per l’attuazione
del disegno costituzionale di disciplina giuridica del fenomeno religioso, pp. 171-195; G.B. VARNIER, La ricerca di una
legge generale sulla libertà religiosa tra silenzi e rinnovate vecchie proposte, pp. 197-204. Si veda inoltre: G.
CASUSCELLI, Perché temere una disciplina della libertà religiosa conforme a Costituzione?, in Il diritto ecclesiastico,
2007, 3-4, pp. 21-44; M. CANONICO, L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa: prospettiva pericolosa e di
dubbia utilità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2010, pp.
1-29.
62
Proposta di legge n. 36 d’iniziativa del deputato M. Boato presentata il 28 aprile 2006 (Norme sulla libertà religiosa e
abrogazione della legislazione sui culti ammessi).
63
Proposta di legge n. 134 d’iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 28 aprile 2006 (Norme sulla libertà
religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi).
64
Disegno di legge n. 945 d’iniziativa del senatore L. Malan presentato il 12 settembre 2006 (Norme sulla libertà
religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi).
65
Disegno di legge n. 1160 d’iniziativa dei senatori M. Negri e altri presentato il 14 novembre 2006 (Norme sulla
libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi).
66
Cfr. R. BENIGNI, L’intesa con l’Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp. 413-430; L. GRAZIANO, Andando oltre la «standardizzazione» delle intese: la Chiesa
apostolica in Italia e l’art. 8, 3 della Costituzione, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp.
353-370; G. MORI, Ortodossia e intesa con lo Stato italiano: il caso della Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed
Esarcato per l’Europa meridionale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp. 399-412; V.
PACILLO, L’intesa con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni: prime considerazioni, in Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica, 2007, 2 agosto, pp. 371-398; S. ANGELETTI, La nuova intesa con l’Unione Buddhista
Italiana: una doppia conforme per il Sangha italiano, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica
(www.statoechiese.it), maggio 2008, pp. 1-9; G. CASUSCELLI, Libertà religiosa collettiva e nuove intese con le
minoranze confessionali, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo
2008, pp. 1-16; A. SVEVA MANCUSO, L’attuazione dell’art. 8.3 della Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e
alcune osservazioni critiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it),
febbraio 2010, pp. 1-42. Si vedano inoltre gli atti del convegno La libertà alla luce dell’art. 8 della Costituzione,
svoltosi a Roma il 20 febbraio 2008, pubblicati in Coscienza e libertà 2008 (in particolare i contributi di F. MARGIOTTA
BROGLIO, L’attuazione della Costituzione e la legge sulla libertà religiosa, pp. 19-24; A. NARDINI, Il percorso delle
Intese, pp. 41-44; V. SPINI, Il percorso parlamentare delle Intese e della legge sulla libertà religiosa, pp. 24-31; M.
VENTURA, La politica del Governo italiano in materia di libertà religiosa, pp. 45-53).
67
La XVI legislatura è iniziata il 29 aprile 2008.
68
Alle intese firmate il 4 aprile del 2007 si è aggiunta l’intesa stipulata il 16 luglio 2010 tra la Repubblica italiana e
l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), modificativa dell’intesa firmata il 29 marzo 1993 ed approvata
con legge 12 aprile 1995, n. 116. Cfr. Tavola n. 4.
69
Proposta di legge n. 448 d’iniziativa dei deputati R. Zaccaria e altri presentata il 29 aprile 2008 (Norme sulla libertà
religiosa). Per un primo commento cfr. M. CANONICO, L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa, cit.; P.
PICCOLO, Gli ultimi progetti di legge sulla libertà religiosa: elementi di costanza e soluzioni di continuità, in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2010, pp. 1-22.
16
18
Ora, se si considera per un verso che a più di tre anni dall’inizio della legislatura in corso
non è ancora stata avviata alcuna verifica di tali disegni e proposte72, d’altro canto, viceversa, che si
è proceduto con l’esame di alcuni dei progetti presentati per l’approvazione delle intese già
firmate73, sembrerebbe potersi dedurre che il legislatore di inizio millennio intenda attuare i suoi
obiettivi privilegiando lo strumento della contrattazione bilaterale ex art. 8, 3° comma della
Costituzione a scapito di quella normativa «generale» sulla libertà religiosa tante volte annunciata.
Sennonché, la lentezza dei lavori parlamentari induce a ritenere che in realtà forse ancora una volta
non sia presente un vero e proprio «progetto di politica ecclesiastica» di ampio respiro che più che
portare stancamente a compimento iniziative già avviate guardi con convinzione al futuro e alle
specifiche esigenze che la realtà italiana di inizio secolo propone.
A vent’anni dalla revisione dei Patti Lateranensi Margiotta Broglio scriveva che «la vera
occasione perduta appare, in questa più complessa situazione, la mancata approvazione da parte del
Parlamento […] di una legge generale sulla libertà di religione. Da una parte essa avrebbe costituito
uno “zoccolo” comune alla condizione giuridica di tutti i culti, evitando le intese-fotocopia legate
alla clausola della religione più favorita; dall’altra avrebbe richiamata l’attenzione dei giudici e
della pubblica amministrazione su una serie di norme, in materia di diritti individuali e collettivi di
libertà di coscienza e di religione, di derivazione internazionale, da tempo vigenti, ma da sempre
disapplicate, trascurate e ignorate a tutti i livelli»74. Negli stessi termini, si esprimeva Cardia
sostenendo che «l’altro limite che deve segnalarsi è apparentemente estrinseco alla riforma del
1984, perché riguarda la mancata approvazione del disegno di legge sulla libertà di coscienza e di
religione destinato a cancellare la legge del 1929 sui Culti ammessi. Si tratta di un limite solo
all’apparenza estrinseco alla svolta degli anni ’80, dal momento che scopo essenziale del nuovo
Concordato e dell’Intesa con la Tavola Valdese era proprio quello di avviare una riforma capace di
realizzare una trasformazione completa della legislazione ecclesiastica italiana. Sino ad oggi
questo obiettivo non è stato raggiunto»75. Eppure, proseguiva l’autore, «dipende da questa legge il
compimento della riforma avviata nel 1984 e il pieno inserimento del nostro ordinamento tra quelli
più moderni ed avanzati; e dipende da essa se tutte le confessioni religiose potranno avere la
certezza di una condizione giuridica paritaria che coinvolga i diversi aspetti della loro
organizzazione e delle loro attività. In altri termini, senza una legge organica sulla libertà religiosa il
processo riformatore avviato nel 1984 dovrà considerarsi incompiuto» 76.
70
Disegno di legge n. 618 d’iniziativa della senatrice M. Negri presentato il 20 maggio 2008 (Norme sulla libertà
religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi).
71
Proposta di legge n. 3613 d’iniziativa del deputato I. Miglioli presentata il 7 luglio 2010 (Norme sulla libertà
religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi).
72
E’ interessante rilevare che oltre ai progetti citati, rivolti all’abrogazione della legislazione sui culti ammessi e alla
elaborazione di norme sulla libertà religiosa, nella legislatura in corso sono stati presentati disegni e proposte su temi
specifici. In particolare si segnalano in materia di edifici di culto il disegno n. 1042 d’iniziativa del senatore E. Musso,
presentato il 23 settembre 2008 (Disposizioni in materia di realizzazione di edifici di culto) e il disegno n. 2738
d’iniziativa dei senatori S. Mazzatorta e altri, presentato il 19 maggio 2011 (Disposizioni concernenti gli edifici
destinati all’esercizio del culto da parte delle confessioni religiose di minoranza acattoliche e delega al Governo in
materia), nonché la proposta n. 552 d’iniziativa dei deputati F. Garagnani e altri, presentata il 29 aprile 2008
(Disposizioni concernenti gli edifici di culto delle confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato ai
sensi dell’art. 8, 3 comma della Costituzione) e la proposta n. 2186 d’iniziativa dei deputati R. Zaccaria e altri,
presentata il 10 febbraio 2009 (Disposizioni per l’attuazione del diritto di libertà religiosa in materia di edifici di culto).
E’ inoltre stato presentato, in data 9 marzo 2011, il disegno n. 2606 (Norme per la tutela della libertà religiosa nei
rapporti internazionali) d’iniziativa dei senatori L. Malan e altri.
73
Cfr. Tavola n. 4 e in particolare le note ivi inserite.
74
F. MARGIOTTA BROGLIO, La riforma dei Patti Lateranensi dopo vent’anni, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 2004, 1 aprile, pp. 7-8. Dello stesso autore, oltre ai contributi già citati nelle presenti note, in proposito
vedi anche Relazione introduttiva, in Problemi e prospettive dei Patti Lateranensi a 25 anni dalla revisione, Roma,
Fondazione della Camera de deputati, 2009, pp. 21-39.
75
C. CARDIA, Concordato, intese, laicità dello Stato. Bilancio di una riforma, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 2004, 1 aprile, p. 29.
76
Ibidem, p. 30.
17
19
Oggi, se si valutano da un lato i contenuti del dibattito in tema di legge generale sulla libertà
religiosa che coinvolge ormai da tempo operatori diversi (legislatore, dottrina, giurisprudenza) e
dall’altro la situazione di stand by che non pare più di tanto sbloccarsi, sembra potersi affermare che
l’«occasione perduta» non è più stata colta e che l’obiettivo di «realizzare una trasformazione
completa della legislazione ecclesiastica italiana» non è ancora stato raggiunto: nessuna scelta
importante, di «programma», di «sistema», è stata effettuata, nessuna decisione adottata se non
quella di proseguire secondo le contingenti necessità e le scelte (e le pressioni) degli attori in
campo.
Alla luce di queste considerazioni, se, come diceva Jemolo nella Premessa alla prima
edizione de I problemi pratici della libertà77, «nel diritto raramente si può parlare di soluzioni esatte
e di soluzioni sbagliate, ma quasi sempre occorre invece parlare di soluzioni ben motivate o male
motivate»78, provare a ragionare su quanto fino ad oggi è emerso e tentare di ricostruire fili più
volte interrotti e ripresi non per proporre «soluzioni esatte», ma in vista di «soluzioni ben
motivate», potrebbe costituire un valido obiettivo per giustificare lo studio qui realizzato e l’analisi
condotta attraverso i materiali raccolti nel presente volume.
2. Progetti di legge sulla libertà religiosa e intese: un primo tentativo di comprensione della
situazione attuale.
Alla luce di quelle che si evidenziano, se così si può dire, come le «criticità» del diritto
ecclesiastico all’inizio del nuovo millennio, l’insieme dei quadri sinottici qui raccolti può essere
suddiviso in due parti: la prima focalizzata sulle proposte di legge sulla libertà religiosa, la seconda
relativa alle intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione, già approvate con legge o ancora in attesa
di quest’ultimo passaggio. Quale trait d’union e naturale complemento, evidentemente, la
legislazione sui culti ammessi (APPENDICE) ancora vigente, non foss’altro che, da un lato, tutti i
progetti di legge mirano alla sua abrogazione e, dall’altro, tutte le intese hanno provveduto
prontamente ad affrancarsi da essa attraverso la formula per la quale «alla data di entrata in vigore
della presente legge [la legge di approvazione dell’intesa], le disposizioni della legge 24 giugno
1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289 cessano di avere efficacia ed applicabilità
nei riguardi [della confessione religiosa stipulante] degli organismi da essa rappresentati e di coloro
che ne fanno parte».
2.1. Dal disegno di legge del 1990 alla proposta n. 3613 del 2010.
Prendendo le mosse dalla TAVOLA N. 1, dove sono elencati i progetti di legge che a partire
dal 1990 sono stati via via presentati79, due elementi appaiono di immediata lettura: l’ampio arco
temporale coperto dai progetti (1990-2010) e le diverse appartenenze politiche dei loro promotori.
Se si escludono infatti le legislature XI e XII, nelle quali non risultano esservi stati proposte e
disegni sul tema, tutte quelle successive segnalano la presentazione di progetti rubricati «Norme
sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi»80 provenienti da gruppi
politici distinti. La XIII e la XIV legislature si connotano per la presenza di progetti anche di origine
governativa: rispettivamente i disegni n. 3947 e n. 2531.
77
A.C. JEMOLO, I problemi pratici della libertà, 2 ed., Milano, Giuffrè, 1972.
Ibidem, p. VII.
79
Cfr. L. DE GREGORIO, Le alterne vicende, cit.
80
Fanno eccezione le proposte n. 1902 e n. 448 rubricate «Norme sulla libertà religiosa», nonché la proposta n. 6096
rubricata«Disposizioni sulla libertà religiosa».
78
20
Tavola n. 1
1
Disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 13 settembre 1990 non presentato in
Parlamento (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi)
X
LEGISLATURA
2 LUGLIO 1987
22 APRILE 1992
2
Disegno di legge n. 3947 presentato il 3 luglio 1997 dal Presidente del Consiglio dei
ministri R. Prodi (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui
culti ammessi)
XIII
LEGISLATURA
9 MAGGIO 1996
29 MAGGIO 2001
3
Testo n. 3947/A presentato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali, della
Presidenza del Consiglio e Interni) il 28 febbraio 2001 al Presidente del Consiglio dei
ministri, relatore D. Maselli (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione
sui culti ammessi)
XIII
LEGISLATURA
9 MAGGIO 1996
29 MAGGIO 2001
4
Proposta di legge n. 1576 d’iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 14
settembre 2001 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui
culti ammessi)
XIV
LEGISLATURA
30 MAGGIO 2001
27 APRILE 2006
5
Proposta di legge n. 1902 d’iniziativa del deputato G. Molinari presentata il 6 novembre 2001
(Norme sulla libertà religiosa)
XIV
LEGISLATURA
30 MAGGIO 2001
27 APRILE 2006
6
Disegno di legge n. 2531 presentato il 18 marzo 2002 dal Presidente del Consiglio
dei ministri S. Berlusconi (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della
legislazione sui culti ammessi)
XIV
LEGISLATURA
30 MAGGIO 2001
27 APRILE 2006
7
Testo n. 2531-1576-1902/A presentato dalla I Commissione permanente (Affari
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) il 9 aprile 2003 al Presidente del
Consiglio dei ministri, relatore S. Bondi (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della
legislazione sui culti ammessi)
XIV
LEGISLATURA
30 MAGGIO 2001
27 APRILE 2006
8
Testo n. 2531-1576-1902/AR approvato dalla I Commissione permanente (Affari
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) il 13 aprile 2005 a seguito
del rinvio deliberato dall’Assemblea il 24 giugno 2003, relatrice P. Paoletti
Tangheroni (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti
ammessi)
XIV
LEGISLATURA
30 MAGGIO 2001
27 APRILE 2006
9
Proposta di legge n. 6096 d’iniziativa del deputato A. Perrotta presentata il 22 settembre 2005
(Disposizioni sulla libertà religiosa)
XIV
LEGISLATURA
30 MAGGIO 2001
27 APRILE 2006
10
Proposta di legge n. 36 d’iniziativa del deputato M. Boato presentata il 28 aprile
2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti
ammessi)
XV
LEGISLATURA
28 APRILE 2006
28 APRILE 2008
11
Proposta di legge n. 134 d’iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 28 aprile 2006
(Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi)
XV
LEGISLATURA
28 APRILE 2006
28 APRILE 2008
12
Disegno di legge n. 945 d’iniziativa del senatore L. Malan presentato il 12 settembre
2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti
ammessi)
XV
LEGISLATURA
28 APRILE 2006
28 APRILE 2008
13
Disegno di legge n. 1160 d’iniziativa dei senatori M. Negri e altri presentato il 14 novembre
2006 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi)
XV
LEGISLATURA
28 APRILE 2006
28 APRILE 2008
14
Proposta di legge n. 448 d’iniziativa dei deputati R. Zaccaria e altri presentata il 29
aprile 2008 (Norme sulla libertà religiosa)
XVI
LEGISLATURA
29 APRILE 2008
15
Disegno di legge n. 618 d’iniziativa della senatrice M. Negri presentato il 20 maggio 2008
(Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi)
XVI
LEGISLATURA
29 APRILE 2008
16
Proposta di legge n. 3613 d’iniziativa del deputato I. Miglioli presentata il 7 luglio
2010 (Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti
ammessi)
XVI
LEGISLATURA
29 APRILE 2008
21
Le riflessioni sopra svolte, l’esame dei testi presentati nelle commissioni e in Assemblea81,
nonché, evidentemente, l’interruzione delle legislature e la ripresa del dibattito in tema di libertà
religiosa con nuovi interlocutori politici hanno suggerito di ipotizzare, in prima battuta, che la causa
della mancata approvazione di una «legge generale sulla libertà religiosa» dovesse rinvenirsi nella
presenza di insanabili contrasti di contenuto fra i singoli progetti. Per verificare la validità di questa
interpretazione si è così proceduto, attraverso la predisposizione delle TAVOLE N. 2 e N. 3, ad
un’analisi dettagliata di questi ultimi. In particolare, se la TAVOLA N. 2 affronta il profilo della
struttura, la TAVOLA N. 3 indaga quello dei contenuti evidenziando le tematiche ricorrenti:
dall’obiezione di coscienza all’assistenza spirituale; dal matrimonio, alla scuola, all’edilizia di
culto; dai ministri di culto alla procedura per la stipulazione delle intese.
Esaminando la TAVOLA N. 2 è evidente che, se si esclude il capo IV, relativo ai «Reati contro
la libertà di coscienza e di religione», del disegno di legge del 1990, tutte le proposte formulate
successivamente riprendono l’organizzazione normativa di quest’ultimo (fa eccezione solo la
proposta n. 448 presentata il 29 aprile 2008). Ciò che colpisce è la pressoché identica ripartizione
del numero degli articoli all’interno dei singoli capi.
Venendo poi alla TAVOLA N. 3, è possibile individuare contenuti (una minoranza) presenti
esclusivamente in uno dei progetti di legge allo studio: nella proposta n. 448 il principio di laicità, la
tutela dei dati personali di natura religiosa, i simboli religiosi e il diritto di accesso ai sistemi di
informazione pubblica radiotelevisiva; nel disegno di legge del 1990 la già ricordata tutela penale
della libertà di coscienza e di religione. Accanto a questi, materie presenti in quasi tutti i progetti di
legge proposti: è il caso dell’obiezione di coscienza (assente solo nelle proposte n. 6096 e n. 945) e
dell’esercizio della libertà religiosa nel luogo di lavoro (non disciplinato nel progetto del 1990, in
quello presentato dal Presidente del Consiglio Prodi nel 1997 e nella proposta n. 1902).
Analogamente dicasi per le disposizioni relative alle prescrizioni alimentari e per quelle in materia
di festività religiose (non presenti nei testi n. 3947, n. 1902, n. 2531-1576-1902/AR, n. 6096, n. 945
e nel disegno di legge del 1990). Solo la proposta n. 448, poi, dedica un’apposita norma ai cimiteri e
ai crematori, laddove tutti i progetti, ad esclusione di quello del 1990, del n. 3947 e del n. 1902
contengono una disposizione inerente alla sepoltura dei defunti e un riferimento nell’ambito della
disciplina relativa all’assistenza spirituale.
A fronte di queste peculiarità emerge con tutta evidenza un insieme di norme (la
maggioranza) comuni a tutti i testi, un nucleo che, per così dire, ne costituisce l’ossatura
fondamentale. Si tratta delle disposizioni in tema di diritto di libertà di coscienza e di religione,
divieto di discriminazioni, educazione e istruzione dei figli minori (assente dal testo n. 2531-15761902/AR), assistenza spirituale, ministri di culto, scuola, edilizia di culto, questue e altre forme di
finanziamento, confessioni religiose (disciplina del riconoscimento della personalità giuridica alle
confessioni religiose e/o ai loro enti esponenziali, delle vicende connesse a tale riconoscimento e
dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche o in un apposito registro delle confessioni
religiose). Presenti in tutti i progetti di legge, salvo che nella proposta n. 6096, sono poi le norme
che sanciscono l’abrogazione espressa della legislazione sui culti ammessi e precisano il rapporto
tra la legge sulla libertà religiosa e «le disposizioni emanate in attuazione di accordi o intese
stipulati ai sensi dell’art. 7, 2° comma e dell’art. 8, 3° comma della Costituzione» (normativa
applicabile) e quelle relative a: matrimonio, associazioni e fondazioni con finalità di religione o di
culto; regime tributario e civile; stipulazione di intese (che disciplinano la procedura per addivenire
alla stipula di un’intesa ai sensi dell’art. 8, 3° comma della Costituzione).
Quanto fino ad ora emerso dalla lettura incrociata di questi dati sembra confutare l’ipotesi
paventata che l’esistenza di differenze significative fra i progetti sia una delle cause della mancata
elaborazione di una legge generale sulla libertà religiosa. L’analisi dettagliata delle singole
disposizioni proposta nelle SCHEDE DI APPROFONDIMENTO non fa che confermare questi dubbi. Se,
in altre parole, si focalizza l’attenzione sulle norme, si può agevolmente notare, in primo luogo, per
81
Solo nel corso della XIV legislatura il dibattito sui progetti di legge in materia di libertà religiosa si è svolto, oltre che
nelle commissioni, anche in Assemblea.
22
molte fra esse, formulazioni assolutamente identiche82, indipendentemente dalla provenienza
politica di cui le stesse avrebbero dovuto/potuto essere espressione; per altre semplici differenze
formali, stilistiche; per altre ancora (una minoranza), differenze sostanziali che sembrerebbero
nascere da diversi approcci e da peculiari valutazioni della materia. Emblematici, tra gli altri, i casi
dell’art. 4 (Educazione e istruzione dei figli minori)83, dell’art. 8 (Assistenza spirituale)84 e dell’art.
32 relativo alla deliberazione del Consiglio dei ministri sul progetto di intesa85.
Con riferimento all’art. 486, per esempio, due formulazioni di massima (indicative, parrebbe,
di due diverse concezioni di famiglia) possono dirsi presenti: la prima87 contenente l’inciso «in caso
di contrasto fra i genitori decide il giudice competente tenendo conto dell’interesse primario del
minore», la seconda88 priva di esso. In questo schema di base e salvo per il testo n. 2531-15761902/AR che non contempla disposizioni in tema di educazione e istruzione dei figli minori, ben
otto progetti propongono il medesimo testo89; uno90, più articolato, richiama le convenzioni
internazionali e si connota per non fare mai riferimento a «i genitori» ma a «coloro che esercitano la
potestà sul minore»; altri si differenziano a seconda che il diritto di istruire ed educare i figli si
debba realizzare «in coerenza con la propria fede religiosa o credenza» 91, ovvero solo con «la
propria fede religiosa»92 o, ancora, «secondo le proprie convinzioni e la propria religione»93 o
«secondo le indicazioni di coloro che esercitano la potestà»94. Un’ultima segnalazione, infine,
riguarda la specificazione, in un unico progetto95, della nazionalità dei genitori e il riferimento
anche ai figli adottivi.
Simile può dirsi la situazione in tema di assistenza spirituale96. Dopo aver rilevato che ben
sette progetti presentano la stessa formulazione97, si deve sottolineare che l’«esercizio della libertà
religiosa in particolari condizioni» si specifica, se non ulteriormente connotato98, in alcuni progetti
solo con «l’adempimento delle pratiche di culto»99, in altri100, invece, anche con «l’adempimento
delle prescrizioni religiose in materia alimentare» e con «quelle relative all’astensione dalle attività
82
Significativo al riguardo è il numero degli articoli (la numerazione fa riferimento al disegno di legge del 1990 salvo
per ciò che riguarda l’art. 9 e l’art. 14 che seguono la successione numerica del disegno n. 2531) che presentano lo
stesso testo in dieci o più progetti di legge (è indicato nella parentesi il numero di formulazioni identiche): art. 1 (12);
art. 6, 1° comma (10); art. 7, 1° comma (13); art. 12 (11); art. 3 (12); art. 6, 2° comma (12); art. 7, 2° comma (12); art. 9
(11); art. 40 (12); art. 14 (11); art. 20 (11); art. 13 (10); art. 14 (10); art. 15 (12); art. 16 (10); art. 19 (14); art. 41 (14);
art. 26 (14); art. 27 (10); art. 28 (10); art. 31 (11); art. 32 (14); art. 33 (14); art. 34 (14); art. 35 (13); art. 42 (11); art. 43
(12).
83
Il riferimento è da intendersi all’art. 8 nel progetto n. 448.
84
Il riferimento è da intendersi all’art. 7 nel progetto n. 2531-1576-1902/AR e all’art. 14 nel progetto n. 448.
85
Il riferimento è da intendersi all’art. 31 nel progetto del 1990 e nei progetti n. 3947 e n. 1902; all’art. 33 nei progetti
n. 2531, n. 2531-1576-1902/A e n. 945; all’art. 38 nel progetto n. 448.
86
Vedi p. 71
87
Cfr. art. 4 n. 3947/A; art. 4 n. 1576; art. 4 n. 2531 Figli minori; art. 4 n. 36; art. 4 n. 134; art. 4 n. 1160; art. 4 n. 618;
art. 4 n. 3613; art. 4 n. 945 Figli minori; art. 4 n. 6096; art. 8 n. 448 Educazione religiosa dei figli.
88
Cfr. art. 4 1990; art. 4 n. 3947; art. 4 n. 1902; art. 4 n. 2531-1576-1902/A Figli minori.
89
Cfr. art. 4 n. 3947/A; art. 4 n. 1576; art. 4 n. 2531 Figli minori; art. 4 n. 36; art. 4 n. 134; art. 4 n. 1160; art. 4 n. 618;
art. 4 n. 3613.
90
Cfr. art. 8 n. 448 Educazione religiosa dei figli.
91
Cfr. art. 4 1990; art. 4 n. 3947; art. 4 n. 1902; art. 4 n. 3947/A; art. 4 n. 1576; art. 4 n. 2531 Figli minori; art. 4 n. 36;
art. 4 n. 134; art. 4 n. 1160; art. 4 n. 618; art. 4 n. 3613; art. 4 n. 6096.
92
Cfr. art. 4 n. 2531-1576-1902/A Figli minori.
93
Cfr. art. 4 n. 945 Figli minori.
94
Cfr. art. 8 n. 448 Educazione religiosa dei figli.
95
Cfr. art. 4 n. 6096.
96
Vedi pp. 75-80
97
Cfr. art. 8 n. 3947/A; art. 8 n. 1576; art. 8 n. 36; art. 8 n. 134; art. 8 n. 1160; art. 8 n. 618; art. 8 n. 3613.
98
Cfr. art. 7 n. 2531-1576-1902/AR Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni; art. 8 n. 6096; art. 8 n. 945
Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni.
99
Cfr. art. 8 1990; art. 8 n. 3947; art. 8 n. 1902.
100
Cfr. art. 8 n. 3947/A; art. 8 n. 1576; art. 8 n. 36; art. 8 n. 134; art. 8 n. 1160; art. 8 n. 618; art. 8 n. 3613; art. 8 n.
2531 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni; art. 8 n. 2531-1576-1902/A Esercizio della libertà
religiosa in particolari condizioni; art. 14 n. 448 Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive.
23
Tavola n. 2
13/9/1990
XIII
LEGISLATURA
XIII
LEGISLATURA
XIV
LEGISLATURA
XIV
LEGISLATURA
XIV
LEGISLATURA
N.
2531-15761902/A
I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
artt.
1-12
artt.
1-12
artt.
1-14
artt.
1-14
artt.
1-12
artt.
1-14
artt.
1-14
artt.
1-13
II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
artt.
13-25
artt.
13-25
artt.
15-26
artt.
15-26
artt.
13-25
artt.
15-27
artt.
15-27
artt.
14-26
X
LEGISLATURA
N.
3947
N.
3947/A
N.
1576
N.
1902
22
24
N.
2531
XIV
LEGISLATURA
N.
2531-15761902/AR
XIV
LEGISLATURA
N.
6096
XIV
LEGISLATURA
artt.
1-15
N.
36
N.
134
N.
945
N.
1160
N.
448
N.
618
N.
3613
XV
LEGISLATURA
XV
LEGISLATURA
XV
LEGISLATURA
XV
LEGISLATURA
XVI
LEGISLATURA
XVI
LEGISLATURA
XVI
LEGISLATURA
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
CAPO I
LIBERTA’ DI
COSCIENZA E
DI RELIGIONE
artt.
1-14
artt.
1-14
artt.
1-14
artt.
1-14
artt.
1-15
artt.
1-14
artt.
1-14
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
PROCEDURA
PER
L’ISCRIZIONE
NEL REGISTRO
DELLE
CONFESSIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
CAPO II
CONFESSIONI E
ASSOCIAZIONI
RELIGIOSE
artt.
15-26
artt.
15-26
artt.
15-27
artt.
15-26
artt.
16-21
artt.
15-26
artt.
15-26
CAPO III
DIRITTI DELLE
CONFESSIONI
RELIGIOSE
ISCRITTE NEL
REGISTRO
DELLE
CONFESSIONI
RELIGIOSE
artt.
22-29
CAPO IV
MATRIMONIO
RELIGIOSO
CON EFFETTI
CIVILI
23
25
13/9/1990
X
LEGISLATURA
N.
3947
N.
3947/A
N.
1576
N.
1902
N.
2531
N.
2531-15761902/A
N.
2531-15761902/AR
XIII
LEGISLATURA
XIII
LEGISLATURA
XIV
LEGISLATURA
XIV
LEGISLATURA
XIV
LEGISLATURA
III
STIPULAZIONE
D’INTESE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE AI
SENSI
DELL’ART. 8
DELLA
COSTITUZIONE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE DA
PARTE DELLE
CONFESSIONI
RELIGIOSE AI
SENSI
DELL’ART. 8
DELLA
COSTITUZIONE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE DA
PARTE DELLE
CONFESSIONI
RELIGIOSE AI
SENSI
DELL’ART. 8
DELLA
COSTITUZIONE
artt.
26-35
artt.
26-35
artt.
27-36
artt.
27-36
artt.
26-35
artt.
28-37
artt.
28-37
artt.
27-36
V
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
artt.
39-43
artt.
36-41
artt.
37-41
artt.
37-41
artt.
36-40
artt.
38-42
artt.
38-42
artt.
37-41
XIV
LEGISLATURA
XIV
LEGISLATURA
IV
REATI CONTRO
LA LIBERTA’
DI COSCIENZA
E DI
RELIGIONE
artt.
36-38
24
26
N.
6096
XIV
LEGISLATURA
N.
36
XV
LEGISLATURA
N.
134
XV
LEGISLATURA
N.
945
N.
1160
XV
LEGISLATURA
XV
LEGISLATURA
N.
448
XVI
LEGISLATURA
N.
618
N.
3613
XVI
LEGISLATURA
XVI
LEGISLATURA
artt.
30-33
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE DA
PARTE DELLE
CONFESSIONI
RELIGIOSE AI
SENSI
DELL’ART. 8
DELLA
COSTITUZIONE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE
CAPO V
INTESE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE
CAPO III
STIPULAZIONE
DI INTESE
artt.
27-36
artt.
27-36
artt.
28-37
artt.
27-36
artt.
34-43
artt.
27-36
artt.
27-36
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO VI
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
CAPO IV
DISPOSIZIONI
FINALI E
TRANSITORIE
artt.
37-41
artt.
37-41
artt.
38-42
artt.
37-41
artt.
44-47
artt.
37-41
artt.
37-41
25
27
Tavola n. 3
13/9/1990
X
LEGISLATURA
N. 3947
XIII
LEGISLATURA
N. 3947/A
XIII
LEGISLATURA
N. 1576
XIV
LEGISLATURA
N. 1902
XIV
LEGISLATURA
N. 2531
XIV
LEGISLATURA
N. 25311576-1902/A
XIV
LEGISLATURA
1
2
5
6 c. 1
7 c. 1
12
1
2
5
6 c. 1
7 c. 1
12
1
2
5
6 c. 1
7 c. 1
13
1
2
5
6 c. 1
7 c. 1
13
1
2
5
6 c. 1
7 c. 1
12
1
2
5
6 c. 1
7 c. 1
13
1
2
5
6 c. 1
7 c. 1
13
DIVIETO DI
DISCRIMINAZIONI
3
6 c. 2
3
6 c. 2
3
6 c. 2
3
6 c. 2
3
6 c. 2
3
6 c. 2
3
6 c. 2
EDUCAZIONE E
ISTRUZIONE DEI FIGLI
MINORI
4
4
4
4
4
4
4
OBIEZIONE DI
COSCIENZA
7 c. 2
7 c. 2
7 c. 2
7 c. 2
7 c. 2
7 c. 2
7 c. 2
ASSISTENZA
SPIRITUALE
8
8
8
8
8
8
8
LIBERTA’ RELIGIOSA
NEL LUOGO DI LAVORO
9 c. 1, 2
9 c. 1, 2
9
9
PRESCRIZIONI
ALIMENTARI
8 c. 1
9 c. 3
8 c. 1
9 c. 3
8 c. 1
8 c. 1
DIRITTO DI LIBERTA’ DI
COSCIENZA E DI
RELIGIONE
PRINCIPIO DI LAICITA’
MINISTRI DI CULTO
MATRIMONIO
SCUOLA
EDILIZIA DI CULTO
9
25
40
9
25
37
10
26
38
10
26
38
9
25
37
10
27
39
10
27
39
10
10
11
11
10
11
11
11
11
12
12
11
12
12
20
20
14
22 c. 1, 3
14
22 c. 1, 3
20
14
22
14
22
8 c. 1
8 c. 1
8 c. 1
8 c. 1
TUTELA DEI DATI
PERSONALI DI NATURA
RELIGIOSA
FESTIVITA’ RELIGIOSE
SIMBOLI RELIGIOSI
26
28
N. 253115761902/AR
N. 6096
N. 36
N. 134
N. 945
N. 1160
XIV
LEGISLATURA
XV
LEGISLATURA
XV
LEGISLATURA
XV
LEGISLATURA
XV
LEGISLATURA
1
2
5
6
7
12
1
2
5
6 c. 1
7 c. 1
13
1
2
5
6 c. 1
7 c. 1
13
1
2
5
6 c. 1
7
13
1
2
5
6 c. 1
7 c. 1
13
N. 448
XVI
LEGISLATURA
N. 618
N. 3613
XVI
LEGISLATURA
XVI
LEGISLATURA
1
2
5
6 c. 1
7 c. 1
13
1
2
5
6 c. 1
7 c.1
13
XIV
LEGISLATURA
1
2
4
5 c. 1
6 c. 1
12
1 c. 1
2 c. 1, 2, 3, 4
4
6 c. 1
7 c. 1
10
1 c. 2
3
5 c. 2
3
3
6 c. 2
3
6 c. 2
3
6 c. 2
3
6 c. 2
3
6 c. 3
3
6 c. 2
3
6 c. 2
4
4
4
4
4
8
4
4
7 c. 2
7 c. 2
7 c. 2
7 c. 2
7 c. 2
7 c. 2
6 c. 2
7
8
8
8
8
8
14
8
8
8
9
9 c. 1, 2
9 c. 1, 2
9
9 c. 1, 2
15 c. 1, 2, 3, 4
9 c. 1, 2
9 c. 1, 2
8 c. 1
9 c. 3
8 c. 1
9 c. 3
8 c. 1
9 c. 3
14 c. 3
15 c. 5
8 c. 1
9 c. 3
8 c. 1
9 c. 3
10
26
38
10
26
38
10
27
39
10
26
38
12
25
44 c. 4
10
26
38
10
26
38
11
11
11
11
11
11
9
26
38
10
10
22
30
31
32
33
44 c. 5
11
11
12
12
12
12
9
12
12
13
21
14
14
22 c. 1, 3
14
22 c. 1, 3
14
22
14
22 c. 1, 3
23 c. 4, 5
23 c. 1, 2, 3, 6
14
22 c. 1, 3
14
22 c. 1, 3
8 c. 1
8 c. 1
2 c. 3
14 c. 2
8 c. 1
8 c. 1
8 c. 1
14 c. 3
2 c. 5
14 c. 4
27
29
13/9/1990
X
LEGISLATURA
CONFESSIONI
RELIGIOSE
N. 3947
XIII
LEGISLATURA
N. 3947/A
XIII
LEGISLATURA
N. 1576
XIV
LEGISLATURA
N. 1902
XIV
LEGISLATURA
N. 2531
XIV
LEGISLATURA
N. 25311576-1902/A
XIV
LEGISLATURA
13
13
15
15
13
15
15
14
15
16
17
14
15
16
17
16
17
18
19
16
17
18
19
14
15
16
17
16
17
18
19
16
17
18
19
18
19
18
19
20
21
20
21
18
19
20
21
20
21
39
41
36
38
37
39
37
39
36
38
38
40
38
40
8 c. 3
22 c. 2
23
8 c. 3
22 c. 2
23
21
8 c. 3
23
24
8 c. 3
23
24
ESEQUIE
ASSOCIAZIONI E
FONDAZIONI CON
FINALITA’ DI
RELIGIONE O DI CULTO
21
21
QUESTUE E ALTRE
FORME DI
FINANZIAMENTO
12
22
12
22
41
13
13
12
22
13
13
REGIME TRIBUTARIO E
CIVILE
23
24
23
24
24
25
24
25
23
24
25
26
25
26
STIPULAZONE DI
INTESE
26
27
28
29
26
27
28
29
27
28
29
30
27
28
29
30
26
27
28
29
28
29
30
31
28
29
30
31
30
31
32
33
34
35
30
31
32
33
34
35
31
32
33
34
35
36
31
32
33
34
35
36
30
31
32
33
34
35
32
33
34
35
36
37
32
33
34
35
36
37
39
40
40
41
40
41
39
40
41
42
41
42
TUTELA PENALE
DIRITTO DI ACCESSO AI
SISTEMI DI
INFORMAZIONE
PUBBLICA
RADIOTELEVISIVA
NORMATIVA
APPLICABILE
36
37
38
42
43
28
30
N. 253115761902/AR
N. 6096
XIV
LEGISLATURA
N. 36
N. 134
N. 945
N. 1160
N. 448
XV
LEGISLATURA
XV
LEGISLATURA
XV
LEGISLATURA
XV
LEGISLATURA
XVI
LEGISLATURA
14
15
15
15
15
15
16
17
18
16
17
18
19
16
17
18
19
16
17
18
19
16
17
18
19
19
20
20
21
20
21
20
21
20
21
37
39
37
39
37
39
38
40
37
39
16
17
18
19
20
22
26
44 c. 1, 2, 3
45
7 c. 3
22
23
15
8 c. 3
22 c. 2
23
8 c. 3
22 c. 2
23
8 c. 3
23
24
8 c. 3
22 c. 2
23
12
12
13
13
13
13
N. 618
N. 3613
XVI
LEGISLATURA
XVI
LEGISLATURA
15
15
16
17
18
19
16
17
18
19
20
21
20
21
37
39
37
39
13
14 c. 5
24
21
8 c. 3
22 c. 2
23
8 c. 3
22 c. 2
23
10
13
13
28
27
24
25
24
25
34 c. 1, 3
27
28
29
30
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
31
32
33
34
35
36
40
41
40
41
XIV
LEGISLATURA
13
24
25
24
25
24
25
25
26
24
25
27
28
29
30
27
28
29
30
27
28
29
30
28
29
30
31
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
31
32
33
34
35
36
31
32
33
34
35
36
32
33
34
35
36
37
31
32
33
34
35
36
5
6 c. 2
29
35
34 c. 2
36
37 c. 4
37 c. 1, 2, 3
38
39
40
41
42
43
11
40
41
40
41
40
41
41
42
40
41
29
31
46
47
in determinati giorni o periodi previsti come festività». E se, a partire dal testo n. 3947/A, si
disciplina quasi sempre101 l’ipotesi delle esequie «in caso di decesso in servizio» degli appartenenti
«alle Forze armate, alla Polizia di Stato o ad altri servizi assimilati», dei degenti in «ospedali, case
di cura e di assistenza» e di coloro che si trovano «negli istituti di prevenzione e pena», si
individuano poi tre differenti formulazioni a seconda che le esequie stesse siano celebrate «da un
ministro di culto della confessione di appartenenza»102, «da un ministro di culto, da una guida
spirituale o dal soggetto equiparato della confessione di appartenenza»103, ovvero, «secondo la
confessione di appartenenza»104. La struttura dell’art. 8 (che, come accade per altre disposizioni, è
molto più articolata nella proposta n. 448) presenta due ulteriori specificità: l’esercizio della libertà
religiosa è limitato agli «appartenenti alle confessioni religiose che non abbiano stipulato intese con
lo Stato italiano ai sensi dell’art. 8, 3° comma, della Costituzione»105 e la normativa in tema di
esequie concerne solo gli «appartenenti a una confessione religiosa avente personalità giuridica»106.
Si consideri ancora l’art. 31
32 (Stipulazione di intese)107. Da un lato undici progetti
propongono un’identica formulazione108, dall’altro tre di essi109 introducono un comma che si
presenta quale novità (che vorrebbe/dovrebbe segnare un nuovo stile di lavoro nel procedimento di
stipula delle intese secondo il dettato costituzionale) fissando il termine di «quarantacinque giorni
dalla assegnazione» per acquisire «il parere delle competenti commissioni parlamentari».
Sennonché, non pare di facile applicazione il primo comma del testo n. 2531-1576-1902/A che,
dopo aver ribadito quanto già presente negli altri progetti di legge circa il ruolo del Presidente del
Consiglio dei ministri (il cui compito è quello di «sottoporre il progetto di intesa alla deliberazione
del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. l, della legge 23 agosto 1988, n. 400»),
aggiunge l’inciso secondo il quale la deliberazione del Consiglio dei ministri predetta sarebbe
«diretta anche ad approvare la scelta di concludere l’intesa con la confessione interessata». Due le
interpretazioni possibili. Si può ritenere la formulazione indicata priva di un significato preciso, una
semplice ripetizione, insomma, dal momento che la deliberazione del Consiglio dei ministri
comporta una valutazione complessiva, inscindibile, del progetto di intesa sottoposto all’esame,
valutazione che potrebbe concludersi con il rigetto dello stesso, ovvero, con la sua approvazione
dopo opportune modifiche. Una seconda lettura, tuttavia, suggerisce di distinguere due momenti e
individuare nel contenuto della deliberazione del Consiglio dei ministri un duplice oggetto: da un
lato la scelta di concludere l’intesa, dall’altro la scelta di concludere l’intesa con lo specifico
contenuto del progetto. Ragionando in questi termini si potrebbe ritenere che una volta giunti ad
approvare la scelta di concludere l’intesa con la confessione religiosa richiedente, tale scelta
dovrebbe considerarsi definitiva, acquisita, sicché poi solo sul contenuto di essa potrebbe
ulteriormente decidersi nel senso dell’approvazione, dell’approvazione con integrazioni, ovvero del
rigetto. Questa interpretazione sembra trovare una conferma nel successivo art. 34 dello stesso
progetto che si occupa delle «eventuali modifiche» al progetto di intesa, rese necessarie «in
relazioni alle osservazioni, ai rilievi e agli indirizzi emersi in seno al Consiglio dei ministri o in sede
parlamentare», dando per scontato che l’intesa comunque debba essere stipulata in virtù, appunto,
101
Fa eccezione il progetto n. 6096 il cui art. 8 non contiene tale disposizione.
Cfr. art. 8 n. 3947/A; art. 8 n. 1576; art. 8 n. 36; art. 8 n. 134; art. 8 n. 1160; art. 8 n. 618; art. 8 n. 3613; art. 8 n.
2531 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni; art. 7 n. 2531-1576-1902/AR Esercizio della libertà
religiosa in particolari condizioni; art. 14 n. 448 Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive.
103
Cfr. art. 8 n. 2531-1576-1902/A Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni.
104
Cfr. art. 8 n. 945 Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni.
105
Cfr. art. 7 n. 2531-1576-1902/AR Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni; art. 8 n. 945 Esercizio
della libertà religiosa in particolari condizioni.
106
Fa eccezione il progetto n. 448.
107
Vedi p. 159
108
Cfr. art. 31 1990; art. 31 n. 3947; art. 32 n. 3947/A; art. 32 n. 1576; art. 31 n. 1902; art. 33 n. 2531 Deliberazione del
Consiglio dei ministri; art. 32 n. 36; art. 32 n. 134; art. 32 n. 1160; art. 32 n. 618; art. 32 n. 3613.
109
Cfr. art. 33 n. 2531-1576-1902/A Deliberazione del Consiglio dei ministri; art. 32 n. 2531-1576-1902/AR
Deliberazione del Consiglio dei ministri; art. 33 n. 945 Deliberazione del Consiglio dei ministri.
102
30
32
della deliberazione del Consiglio dei ministri precedentemente acquisita ai sensi dell’art. 33, 1°
comma del testo n. 2531-1576-1902/A.
Gli esempi citati, come anticipato, sono emblematici di un modus operandi del legislatore
sulla libertà religiosa. Scorrendo i testi contenuti nelle SCHEDE DI APPROFONDIMENTO, infatti, si può
agevolmente constatare che quanto evidenziato per gli articoli esaminati è applicabile a tutte le
disposizioni contenute nei progetti presentati. Il che, evidentemente, costituisce elemento
imprescindibile per approfondire le motivazioni circa la mancata approvazione della legge generale
sulla libertà religiosa nel corso di oltre un ventennio.
2.2. Intese approvate con legge e intese prive di legge di approvazione: l’attuazione incompleta
dell’art. 8, 3° comma della Costituzione.
Le riflessioni fino a qui svolte, nell’indagare analiticamente i progetti e le singole norme, se
da un lato, dunque, sembrano confermare l’inesistenza di un contrasto insanabile sul piano dei
contenuti, dall’altro, inducono a chiedersi quale possa essere allora la vera ragione della mancata
approvazione di una legge generale sulla libertà religiosa e se, per esempio, questa non possa
ricercarsi in una divergenza, più o meno consapevole, proprio sullo strumento stesso della «legge
generale» ritenuto non idoneo (o non più idoneo) alla gestione del fenomeno religioso nella sua
attuale e articolata configurazione. Questo interrogativo, evidentemente, ne reca con sé un altro,
relativo allo strumento delle intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione, le cui vicende sono, non
a caso, strettamente collegate con quelle dei progetti di legge esaminati. Le TAVOLE N. 4 e N. 5
possono aiutare a dare risposta a queste domande e a segnalare eventuali momenti di «criticità».
La TAVOLA N. 4 elenca le intese già approvate con legge, le modifiche intervenute e quelle
intese che, già stipulate, ancora mancano della relativa legge di approvazione. Con riferimento a
queste ultime sono indicati anche i progetti presentati nell’attuale legislatura e finalizzati, appunto,
alla loro approvazione. E’ al riguardo necessario sottolineare la presenza sia di progetti di iniziativa
«governativa», che di progetti di iniziativa «legislativa». Una novità da non trascurare e che trova il
suo fondamento nella decisione della Giunta per il regolamento della Camera dei deputati che nella
seduta di mercoledì 28 febbraio 2007 si è espressa in modo favorevole sull’ammissibilità
dell’iniziativa legislativa parlamentare riguardo ai progetti di legge di regolazione dei rapporti tra
Stato e confessioni religiose110.
La TAVOLA N. 5, invece, esamina i contenuti e affianca al testo delle intese quello
dell’Accordo del 1984 con la chiesa Cattolica e del relativo Protocollo addizionale. Come emerge
anche da una lettura superficiale è significativo che la TAVOLA N. 5 e la precedente N. 3 siano, per
molti aspetti, tra loro sovrapponibili. Su un piano generale i gruppi contenutistici si ripetono con
una frequenza pressoché identica, fatte salve, tra le altre, le norme in materia di giuramento, di
strutture ospedaliere confessionali, di membri diversi dai ministri di culto che svolgono funzioni
specifiche all’interno della confessione religiosa, di istituti teologici, di beni culturali. Quanto alle
singole disposizioni, poche sono le differenze da un lato, fra le norme delle intese e, dall’altro, fra
queste ultime, i testi dell’Accordo del 1984 e quelli dei progetti di legge. Si può al più rilevare una
maggiore analiticità e articolazione delle prime (per esempio in materia di istruzione scolastica o di
110
Si veda in proposito Camera dei deputati – Giunta per il regolamento, resoconto della seduta di mercoledì 28
febbraio 2007, pp. 34-36. Come riportato nel testo, l’interrogativo circa l’ammissibilità dell’iniziativa legislativa
parlamentare riguardo ai progetti di legge di regolazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose era emerso dopo la
presentazione, da parte dell’on. M. Boato, di due progetti di legge concernenti rispettivamente l’approvazione di
modifiche all’intesa con la Tavola valdese e all’intesa con l’Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo
giorno. La novità della questione aveva indotto la presidenza della Camera a sospendere la stampa dei progetti di legge
in attesa di «acquisire l’orientamento della Giunta per il regolamento». Per un primo commento cfr. J. PASQUALI
CERIOLI, Il progetto di legge parlamentare di approvazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica: nuovi
orientamenti e interessanti prospettive, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica
(www.statoechiese.it), marzo 2010, pp. 1-16.
31
33
assistenza spirituale) rispetto alle disposizioni contenute nei progetti di legge e nell’Accordo di
Villa Madama.
Tavola n. 4
1
Legge 11 agosto 1984, n. 449 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese
rappresentate dalla Tavola valdese
IX
LEGISLATURA
12 LUGLIO 1983
1 LUGLIO 1987
2
Legge 22 novembre 1988, n. 516 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione
italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno
X
LEGISLATURA
2 LUGLIO 1987
22 APRILE 1992
3
Legge 22 novembre 1988, n. 517 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee
di Dio in Italia
X
LEGISLATURA
2 LUGLIO 1987
22 APRILE 1992
4
Legge 8 marzo 1989, n. 101 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle
Comunità ebraiche italiane
X
LEGISLATURA
2 LUGLIO 1987
22 APRILE 1992
5
Legge 5 ottobre 1993, n. 409 Integrazione dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e la
Tavola valdese in attuazione dell’art. 8, 3 comma della Costituzione
XI
LEGISLATURA
23 APRILE 1992
14 APRILE 1994
6
Legge 12 aprile 1995, n. 116 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana
Evangelica Battista d’Italia (UCEBI)
XII
LEGISLATURA
15 APRILE 1994
8 MAGGIO 1996
7
Legge 29 novembre 1995, n. 520 Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa
Evangelica Luterana in Italia (CELI)
XII
LEGISLATURA
15 APRILE 1994
8 MAGGIO 1996
8
Legge 20 dicembre 1996, n. 638 Modifica dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e
l’Unione delle Comunità ebraiche italiane in attuazione dell’art. 8, 3 comma della Costituzione
XIII
LEGISLATURA
9 MAGGIO 1996
29 MAGGIO 2001
9
Intesa tra la Repubblica italiana e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, 4 aprile
2007111
XV
LEGISLATURA
28 APRILE 2006
28 APRILE 2008
10
Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione Buddhista Italiana, 4 aprile 2007112
XV
LEGISLATURA
28 APRILE 2006
28 APRILE 2008
11
Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, 4 aprile
2007113
111
XV
LEGISLATURA
28 APRILE 2006
28
APRILE
28 APRILE2008
2008
In data 8 giugno 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2237 recante: «Norme per la regolazione dei
rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova in Italia in attuazione dell’art. 8, terzo comma
della Costituzione». Assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente il 17 giugno
2010, è stato nuovamente assegnato alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 27
luglio 2010.
112
In data 14 aprile 2010 è stato presentato, su iniziativa dei senatori L. Malan e S. Ceccanti, il disegno di legge n. 2104
recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Buddhista Italiana». In data 8 giugno 2010 è
stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2236 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione
Buddhista Italiana in attuazione dell’art. 8, terzo comma della Costituzione». Entrambi i disegni, assegnati alla I
Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente, rispettivamente il 12 maggio e il 17 giugno 2010,
sono stati poi nuovamente assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 27
luglio 2010.
113
In data 28 aprile 2010 è stato presentato, su iniziativa dei senatori L. Malan e S. Ceccanti, il disegno di legge n. 2138
recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni». In
data 8 giugno 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2232 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti
tra lo Stato e la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni in attuazione dell’art. 8, terzo comma della
Costituzione». Entrambi i disegni, assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente,
rispettivamente il 19 maggio e il 17 giugno 2010, sono stati poi nuovamente assegnati alla I Commissione permanente
(Affari costituzionali) in sede deliberante il 27 luglio 2010. A seguito della discussione e dell’assorbimento del disegno
n. 2138 nel disegno n. 2232, in data 12 ottobre 2011 quest’ultimo è stato approvato e trasmesso, il 25 ottobre 2011, dal
Presidente del Senato alla Camera dei deputati. E’ attualmente in corso in Commissione permanente (Affari
costituzionali) in sede referente l’esame del disegno di legge n. 4716.
32
34
12
Intesa tra la Repubblica italiana e la l’Unione Induista Italiana Sanatana Dharma Samgha, 4 aprile
2007114
XV
LEGISLATURA
28 APRILE 2006
28 APRILE 2008
13
Intesa tra la Repubblica italiana e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa
Meridionale, 4 aprile 2007115
XV
LEGISLATURA
28 APRILE 2006
28 APRILE 2008
14
Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia, 4 aprile 2007116
XV
LEGISLATURA
28 APRILE 2006
28 APRILE 2008
15
Legge 8 giugno 2009, n. 67 Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 516 recante approvazione
dell’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l’Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del settimo giorno in attuazione dell’art. 8, 3 comma della Costituzione
XVI
LEGISLATURA
29
29 APRILE
APRILE2008
2008
16
Legge 8 giugno 2009, n. 68 Modifica della legge 5 ottobre 1993, n. 409 di approvazione dell’intesa
tra il Governo della Repubblica italiana e la Tavola valdese in attuazione dell’art. 8, 3 comma della
Costituzione
XVI
LEGISLATURA
29
29 APRILE
APRILE2008
2008
17
Intesa tra la Repubblica italiana e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI),
modificativa dell’intesa firmata il 29 marzo 1993 ed approvata con legge 12 aprile 1995, n. 116, 16
luglio 2010117
XVI
LEGISLATURA
29
29 APRILE
APRILE2008
2008
In data 12 maggio 2010 è stato presentato, su iniziativa dei senatori L. Malan e S. Ceccanti, il disegno di legge n.
2181 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma
Samgha». In data 8 giugno 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2235 recante: «Norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha in attuazione dell’art. 8,
terzo comma della Costituzione». Entrambi i disegni, assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)
in sede referente, rispettivamente il 1 giugno e il 17 giugno 2010, sono stati poi nuovamente assegnati alla I
Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 27 luglio 2010.
115
In data 6 maggio 2010 è stato presentato, su iniziativa dei senatori L. Malan e S. Ceccanti, il disegno di legge n.
2169 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato
per l’Europa Meridionale». In data 8 giugno 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S.
Berlusconi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2233 recante:
«Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa
Meridionale in attuazione dell’art. 8, terzo comma della Costituzione». Entrambi i disegni, assegnati alla I Commissione
permanente (Affari costituzionali) in sede referente il 17 giugno 2010, sono stati poi nuovamente assegnati alla I
Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 27 luglio 2010. A seguito della discussione e
dell’assorbimento del disegno n. 2169 nel disegno n. 2233, in data 12 luglio 2011 quest’ultimo è stato approvato e
trasmesso, il 15 luglio 2011, dal Presidente del Senato alla Camera dei deputati. Il 3 novembre 2011 si è concluso
l’esame in Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente del disegno di legge n. 4517.
116
In data 4 maggio 2010 è stato presentato, su iniziativa dei senatori L. Malan e S. Ceccanti, il disegno di legge n.
2154 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Apostolica in Italia». In data 8 giugno
2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2234 recante: «Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la
Chiesa Apostolica in Italia in attuazione dell’art. 8, terzo comma della Costituzione». Entrambi i disegni, assegnati alla I
Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente, rispettivamente il 26 maggio e il 17 giugno 2010,
sono stati poi nuovamente assegnati alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede deliberante il 27
luglio 2010. A seguito della discussione e dell’assorbimento del disegno n. 2154 nel disegno n. 2234, in data 12 luglio
2011 quest’ultimo è stato approvato e trasmesso, il 15 luglio 2011, dal Presidente del Senato alla Camera dei deputati. Il
3 novembre 2011 si è concluso l’esame in Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente del disegno
di legge n. 4518.
117
In data 9 settembre 2010 è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri S. Berlusconi di concerto con il
Ministro dell’interno R. Maroni e con il Ministro dell’economia e delle finanze G. Tremonti il disegno di legge n. 2326
rubricato: «Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione dell’intesa tra il Governo della
Repubblica italiana e l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia (UCEBI), in attuazione dell’art. 8, 3° comma della
Costituzione». Il disegno di legge recepisce l’intesa firmata il 16 luglio 2010 con la quale l’UCEBI, mutando
l’orientamento espresso in sede di trattative dell’intesa del 1993, ha deciso di figurare tra i soggetti che concorrono al
riparto della quota dell’otto per mille del gettito IRPEF, sia per quanto riguarda le somme derivanti dalle scelte operate
espressamente dai contribuenti, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, in favore dell’Unione stessa, sia per quanto
riguarda le quote relative alle scelte non espresse da parte degli stessi. Assegnato alla I Commissione permanente
(Affari costituzionali) in sede deliberante il 5 novembre 2010, il disegno n. 2326 è stato approvato il 27 luglio 2011. Il 3
novembre 2011 si è concluso l’esame in Commissione permanente (Affari costituzionali) in sede referente del disegno
di legge n. 4569.
114
33
35
Tavola n. 5
Chiese
rappresentate
dalla Tavola
valdese
Ratifica ed
esecuzione
dell’accordo, con
protocollo
addizionale,
firmato a Roma
il 18 febbraio
1984, che
apporta
modificazioni al
Concordato
lateranense
dell’11 febbraio
1929 tra la
Repubblica
italiana e la
Santa Sede
Unione italiana
delle Chiese
cristiane
avventiste del
settimo giorno
Assemblee di Dio
in Italia
Legge 22 11 1988 n. 517
Unione delle
Comunità
ebraiche italiane
Legge 8 3 1989 n. 101
Legge 20 12 1996 n. 638
Unione Cristiana
Evangelica
Battista d’Italia
(UCEBI)
Legge 11 8 1984 n. 449
Legge 5 10 1993 n. 409
Legge 8 6 2009 n. 68
Legge 22 11 1988 n. 516
Legge 8 6 2009 n. 67
Legge 12 4 1995 n. 116
Intesa 16 7 2010
NORMATIVA
APPLICABILE
- Attuazione
dell’art. 8 della
Costituzione
1 c. 1
1 c. 1
1 c. 1
1 c. 1
1 c. 1
- Cessazione di
efficacia della
legge n.
1159/1929 e del
regio decreto n.
289/1930
1 c. 2
1 c. 2
1 c. 2
34 c. 2
1 c. 2
- Cessazione di
efficacia di norme
contrastanti
19
36
28
34 c. 1, 3
23
32
33
22
24
Legge 25 3 1985 n. 121
PREAMBOLO
13 c. 1
1
1
13 c. 2
14
7
PRINCIPIO DI
BILATERALITA’
A’
18
20
35
37
27
29
1
AUTONOMIA
DELL’ORDINA
MENTO
CONFESSIONA
LE EX ART. 8, 2
COMMA
DELLA
COSTITUZIONE
E
2
2
2
2
3 c. 1
7 c. 4
DIRITTO DI
LIBERTA’
RELIGIOSA
16
2 c. 1
3
28 c. 1
20 c. 1, 3
34
36
2
1 c. 2
2 c. 1, 2, 3
19 c. 1
Chiesa
Evangelica
Luterana in
Italia (CELI)
Legge 29 11 1995 n. 520
Congregazione
cristiana dei
Testimoni di
Geova
Unione
Buddhista
Italiana
Intesa 4 4 2007
Intesa 4 4 2007
Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi
degli Ultimi
Giorni
Intesa 4 4 2007
Unione Induista
Italiana,
Sanatana
Dharma Samgha
Intesa 4 4 2007
Sacra Arcidiocesi
Ortodossa
d’Italia ed
Esarcato per
l’Europa
Meridionale
Chiesa
Apostolica in
Italia
Intesa 4 4 2007
Intesa 4 4 2007
1 c. 1
22
27
28
29
26
32
1 c. 2
20 c. 1
25 c. 1
26 c. 1
27 c. 1
24 c. 1
30 c. 1
32
20 c. 2
25 c. 3
26 c. 2
27 c. 3
24 c. 2
30 c. 2
31
33
19
21
24
26
25
27
26
28
23
25
29
31
3 c. 1, 2
1 c. 1, 2
1 c. 1, 2
2 c. 1, 2
1
1 c. 1, 2
1
2
3 c. 3
15
1 c. 3, 4
1 c. 3
2
17
1 c. 1, 2, 3, 4
2 c. 3
2
18
1 c. 3, 4
20
35
37
Congregazione
cristiana dei
Testimoni di
Geova
Chiesa
Evangelica
Luterana in
Italia (CELI)
Legge 29 11 1995 n. 520
Intesa 4 4 2007
Intesa 4 4 2007
3 c. 2
4 c. 1, 2
8
1 c. 2
2 c. 1, 4
4 c. 2
2 c. 1
4 c. 3
2 c. 2
5 c. 5
9
29
Unione
Buddhista
Italiana
2 c. 3
1 c. 2
7 c. 1
Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi
degli Ultimi
Giorni
Intesa 4 4 2007
2 c. 2
3 c. 1, 4
Unione Induista
Italiana,
Sanatana
Dharma Samgha
Intesa44 4
4 2007
Intesa
2007
Sacra Arcidiocesi
Ortodossa
d’Italia ed
Esarcato per
l’Europa
Meridionale
Intesa 4
4 442007
Intesa
2007
1 c. 2
7 c. 1
1 c. 2
2 c. 5
10
11
12
13
14
15
13
6
1 c. 2
2 c. 1, 4
2 c. 1
3 c. 2
7 c. 2
3 c. 3
7 c. 2
2 c. 2
2 c. 2
7 c. 4
7 c. 5
10
7 c. 4
2 c. 3
2 c. 3
3 c. 6
7
7 c. 3
22
2 c. 4
21
7 c. 3
21
9
10
11
12
13
14
25 c. 2
26
21
4
5
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Chiesa
Apostolica in
Italia
Intesa44 4
4 2007
Intesa
2007
16
17
18
19
20
21
22
10
11
12
13
14
15
27 c. 2
13
14
15
16
17
18
14
15
16
17
18
19
13
8
8
12
3
3
37
39
4
Ratifica ed
esecuzione
dell’accordo, con
protocollo
addizionale,
firmato a Roma
il 18 febbraio
1984, che
apporta
modificazioni al
Concordato
lateranense
dell’11 febbraio
1929 tra la
Repubblica
italiana e la
Santa Sede
Chiese
rappresentate
dalla Tavola
valdese
Legge 11 8 1984 n. 449
Legge 5 10 1993 n. 409
Legge 8 6 2009 n. 68
Unione italiana
delle Chiese
cristiane
avventiste del
settimo giorno
Assemblee di Dio
in Italia
Legge 22 11 1988 n. 517
Unione delle
Comunità
ebraiche italiane
Legge 8 3 1989 n. 101
Legge 20 12 1996 n. 638
Legge 22 11 1988 n. 516
Legge 8 6 2009 n. 67
Unione Cristiana
Evangelica
Battista d’Italia
(UCEBI)
Legge 12 4 1995 n. 116
Intesa 16 7 2010
Legge 25 3 1985 n. 121
LIBERTA’
RELIGIOSA
NEL LUOGO DI
LAVORO
11
4 c. 2
31 c. 1
17 c. 2, 3
PRESCRIZIONI
ALIMENTARI
6 c. 2
7 c. 2
GIURAMENTO
c. 1
ASSISTENZA
SPIRITUALE
- ai
ai militari
militari
5 c. 1, 2, 3, 5
7
10
3 c. 1, 2, 3, 4
7
7
8
4
5 c. 1, 2, 3, 5
ospedalieri, nelle
ospedalieri,
nelle
case di
di cura
cura oo di
case
riposo,
nei
di riposo, nei
pensionati
pensionati
6
8
10
4
7
7
9
4
6
- negli
negli istituti
istituti
peniii
penitenziari
8
9
10
6
7
7
10
4
7
16
11
15
28
17
34
26
17
18
- negli
negli istituti
istituti
5
7 c. 4
EDILIZIA DI
CULTO
12
BENI
CULTURALI
6
FESTIVITA’
RELIGIOSE
17
4
5
17
38
40
Chiesa
Evangelica
Luterana in
Italia (CELI)
Congregazione
cristiana dei
Testimoni di
Geova
Legge 29 11 1995 n. 520
Unione
Buddhista
Italiana
Intesa 4 4 2007
Intesa 4 4 2007
Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi
degli Ultimi
Giorni
Intesa 4 4 2007
Unione Induista
Italiana,
Sanatana
Dharma Samgha
Intesa 4 4 2007
Sacra Arcidiocesi
Ortodossa
d’Italia ed
Esarcato per
l’Europa
Meridionale
Chiesa
Apostolica in
Italia
Intesa 4 4 2007
Intesa 4 4 2007
7 c. 1, 2
23
24 c. 1
9 c. 1, 3
3 c. 4
4 c. 4
5 c. 1, 2, 3, 4
9
4 c. 1, 2, 4, 5
6
7 c. 1, 2, 3, 4
10
4 c. 1, 2, 4, 5
3
3 c. 1, 2, 3, 4, 5
7
6
9
3
4 c. 1, 2, 4
6
8
10
4 c. 1, 2, 4
4
5
7
7
9
4
4 c. 3, 4
6
9
10
4 c. 3, 4
5
6
7
14
8
15
14
16
10 c. 1, 2, 3, 4
13
16
15
17
11
28
24
9
16
7
23
39
41
Ratifica ed
esecuzione
dell’accordo, con
protocollo
addizionale,
firmato a Roma
il 18 febbraio
1984, che
apporta
modificazioni al
Concordato
lateranense
dell’11 febbraio
1929 tra la
Repubblica
italiana e la
Santa Sede
Chiese
rappresentate
dalla Tavola
valdese
Legge 11 8 1984 n. 449
Legge 5 10 1993 n. 409
Legge 8 6 2009 n. 68
Unione italiana
delle Chiese
cristiane
avventiste del
settimo giorno
Assemblee di Dio
in Italia
Legge 22 11 1988 n. 517
Unione delle
Comunità
ebraiche italiane
Legge 8 3 1989 n. 101
Legge 20 12 1996 n. 638
Legge 22 11 1988 n. 516
Legge 8 6 2009 n. 67
Unione Cristiana
Evangelica
Battista d’Italia
(UCEBI)
Legge 12 4 1995 n. 116
Intesa 16 7 2010
Legge 25 3 1985 n. 121
9 c. 2
5
9 c. 2
SCUOLA
- Insegnamento di
catechesi o di
dottrina religiosa
o pratiche di culto
9 c. 1
- Diritto di non
avvalersi di
insegnamenti
religiosi
9 c. 2, 3
11
8
11 c. 1, 2, 3
8
- Studio del fatto
religioso e delle
sue implicazioni
10
12
9
11 c. 4
9
- Assenze per
motivi religiosi e
prove di esame
17 c. 4, 5
4 c. 3, 4
9 c. 1
- Scuole
confessionali
13
12
10 c. 2
UNIVERSITA’
E ISTITUTI
SUPERIORI
- Riconoscimento
di lauree e
diplomi
15 c. 1
14 c. 1
10 c. 1
13 c. 1
Amministrazione,
oneri finanziari e
nomina del
personale docente
15 c. 3
14 c, 2, 4
10 c. 2, 4
13 c. 2
- Rinvio del
servizio militare
per gli studenti
delle facoltà
teologiche
15 c. 2
14 c. 3
10 c. 3
13 c. 3
10 c. 1, 3
6
4 c. 3
STRUTTURE
OSPEDALIERE
CONFESSIONA
LI
29
7
14
40
42
Chiesa
Evangelica
Luterana in
Italia (CELI)
Legge 29 11 1995 n. 520
Congregazione
cristiana dei
Testimoni di
Geova
Unione
Buddhista
Italiana
Intesa 4 4 2007
Intesa 4 4 2007
Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi
degli Ultimi
Giorni
Intesa 4 4 2007
Unione Induista
Italiana,
Sanatana
Dharma Samgha
Intesa 4 4 2007
Sacra Arcidiocesi
Ortodossa
d’Italia ed
Esarcato per
l’Europa
Meridionale
Chiesa
Apostolica in
Italia
Intesa 4 4 2007
Intesa 4 4 2007
10
5 c. 1, 2, 3
5 c. 1
11 c. 1, 2
5 c. 1, 2, 3
6 c. 1, 2, 3
8
11
5 c. 4, 5
5 c. 2, 3
11 c. 3
5 c. 4, 5
6 c. 4, 5
9
9 c. 2
7 c. 1
12
6
6
12
7
10
11 c. 1
11 c. 2, 4
11 c. 3
41
43
Ratifica ed
esecuzione
dell’accordo, con
protocollo
addizionale,
firmato a Roma
il 18 febbraio
1984, che
apporta
modificazioni al
Concordato
lateranense
dell’11 febbraio
1929 tra la
Repubblica
italiana e la
Santa Sede
Chiese
rappresentate
dalla Tavola
valdese
Legge 11 8 1984 n. 449
Legge 5 10 1993 n. 409
Legge 8 6 2009 n. 68
Unione italiana
delle Chiese
cristiane
avventiste del
settimo giorno
Assemblee di Dio
in Italia
Legge 22 11 1988 n. 517
Unione delle
Comunità
ebraiche italiane
Legge 8 3 1989 n. 101
Legge 20 12 1996 n. 638
Legge 22 11 1988 n. 516
Legge 8 6 2009 n. 67
Unione Cristiana
Evangelica
Battista d’Italia
(UCEBI)
Legge 12 4 1995 n. 116
Intesa 16 7 2010
Legge 25 3 1985 n. 121
ESEQUIE
- Cimiteri
7 c. 4
16 c. 1, 2, 4
- Riti funebri
5 c. 3, 5
7 c. 3
10
3 c. 4
7
8 c. 4
16 c. 3, 5, 6
5 c. 3, 5
QUESTUE E
ALTRE FORME
DI
FINANZIAMEN
TO
- Questue
16
28 c. 1
20 c. 1
2 c. 3
19 c. 1
3
1
2
3
5
6
29
31
33
21
24
25
30
34 c. 4
16
25
- 8/°°
1
2
4
5
30
31
33
23
24
25
1
2
3
TUTELA
PENALE
4
Autofinanziament
o
DIRITTO DI
ACCESSO AI
SISTEMI DI
INFORMAZIO
NE PUBBLICA
RADIOTELEVI
SIVA
2 c. 4, 5
28 c. 2
42
44
20 c. 2
19 c. 2
Chiesa
Evangelica
Luterana in
Italia (CELI)
Congregazione
cristiana dei
Testimoni di
Geova
Legge 29 11 1995 n. 520
Unione
Buddhista
Italiana
Intesa 4 4 2007
Intesa 4 4 2007
Chiesa di Gesù
Cristo dei Santi
degli Ultimi
Giorni
Intesa 4 4 2007
Unione Induista
Italiana,
Sanatana
Dharma Samgha
Intesa 4 4 2007
Sacra Arcidiocesi
Ortodossa
d’Italia ed
Esarcato per
l’Europa
Meridionale
Chiesa
Apostolica in
Italia
Intesa 4 4 2007
Intesa 4 4 2007
8 c. 2
24 c. 1, 3
9 c. 2
10 c. 5
5 c. 4
9
8 c. 1
7 c. 4
10
24 c. 2, 4, 5
9 c. 1
3 c. 3
15
17
1 c. 3
18
23
19
21
23
19
22
23
25
27
20
21
23
20
22
24
25
27
25
12
22
26
28
30
34
16
18
18
20
22
27
28
30
17
18
19
20
22
9
1 c. 5
43
45
3 c. 3
7
20 c. 1
Più che giungere a risposte s’infittiscono i dubbi. Questi ultimi rilievi non lasciano
evidentemente indifferenti suscitando perplessità rispetto alla necessità/opportunità di una legge
generale sulla libertà religiosa e soprattutto mettendo in rilievo l’impressione di pesanti lacune
riguardo alla formulazione e articolazione di un simile strumento. In altre parole, è giuridicamente
necessaria/opportuna tale legge118 (motivata dal richiamo al principio di uguaglianza dei cittadini e
a quello di uguale libertà delle confessioni religiose e volta a consentire una ricomposizione unitaria
della disciplina del «fenomeno religioso»)? In caso affermativo, quale dovrebbe esserne il
contenuto (si può ipotizzare una semplice estensione, nell’interesse generale, delle norme già
concordate con alcune confessioni religiose)? Ancora: è sufficiente una legge che indichi solo i
principi generali e rinvii poi ai contenuti delle intese e al diritto comune, o è da preferire una
normativa pressoché completa alla luce delle più recenti acquisizioni dottrinali e giurisprudenziali?
Viceversa, si potrebbe procedere per il futuro semplicemente all’abrogazione della legislazione sui
culti ammessi e all’esclusiva stipula delle intese, ai sensi dell’art. 8, 3° comma della Costituzione?
Lasciando per il momento senza risposta tutte queste domande, sembra interessante spostare
l’attenzione sul dibattito parlamentare che ha caratterizzato la presentazione dei progetti di legge
esaminati, sia per cogliere il grado di consapevolezza, da parte del legislatore, dei problemi da
affrontare, sia per proporre alcune soluzioni per l’avvenire.
3. Il dibattito parlamentare.
La lettura dei lavori parlamentari119 che hanno accompagnato la presentazione dei progetti di
legge sulla libertà religiosa può essere condotta su due diversi livelli.
Un primo livello, più generale, che illustra le riflessioni, i temi, le problematiche che in
ciascuna legislatura sono stati ritenuti più rilevanti e su cui i relatori e gli altri membri delle
commissioni hanno reputato utile soffermare e approfondire il dibattito. Un secondo livello,
viceversa, più specifico, che prende in considerazione singole norme la cui diversa formulazione ha
suscitato interesse e attenzione. Rinviando per quest’ultimo aspetto alle SCHEDE DI
APPROFONDIMENTO, che permettono un riscontro di quelle differenze, a volte solo di stile, di una
stessa norma fra un progetto e l’altro, è opportuno rivolgere l’attenzione al contenuto generale del
dibattito parlamentare che si è svolto essenzialmente nell’ambito della Commissione Affari
costituzionali.
In questa prospettiva si deve in primo luogo sottolineare un aspetto comune a ogni
discussione, quello relativo agli scopi e alla necessità (se da riconoscersi) di una legge generale
sulla libertà religiosa. Al riguardo, in particolare, se vi è convergenza sulla abrogazione della
legislazione sui culti ammessi del 1929-1930120, non altrettanto può dirsi sulla funzione della legge
in sé che necessariamente richiama finalità e obiettivi delle intese ex art. 8, 3° comma della
Costituzione. «Gli strumenti normativi attualmente esistenti nell’ordinamento – si legge nella
relazione introduttiva dell’on. Maselli del 24 marzo 1998 – risultano insufficienti per garantire la
libertà spirituale dei non credenti e la libertà delle Chiese con le quali non sia stata raggiunta alcuna
intesa. Per questi motivi il disegno di legge in esame prevede che lo Stato non possa non farsi
protagonista di una azione multilaterale di tutela della libertà religiosa che, senza abbandonare la
soluzione delle intese, contribuisca a porre principi generali di tutela della libertà religiosa come
elementi integranti di un organico sistema di garanzia»121. Questo schema (tutela della libertà
118
Interessante è in proposito la seguente riflessione di F. Finocchiaro proposta al Convegno di Ferrara del 25-26
ottobre 2002: «nel periodo che stiamo vivendo è ancora necessario che lo Stato e la Chiesa, lo Stato e le altre
confessioni religiose pattuiscano un particolare regime quando il diritto comune è già abbastanza libero?». Cfr. F.
FINOCCHIARO, Il Concordato del 1984 e le intese. Le confessioni senza intesa, in Dalla legge sui culti ammessi al
progetto di legge sulla libertà religiosa, cit., p. 121.
119
Il riferimento è ai lavori della XIII, XIV e XV legislatura iniziati in Commissione Affari costituzionali
rispettivamente in data 24 marzo 1998, 30 maggio 2002 e 7 novembre 2006.
120
Cfr. tra gli altri: D. Maselli, 24 marzo 1998; S. Bondi, 30 maggio 2002.
121
Cfr. D. Maselli, 24 marzo 1998.
44
46
religiosa attraverso legge ordinaria generale e intese) non è peraltro pacificamente accolto. In primo
luogo da quanti rilevano l’inutilità in sé di una legge di tal genere, di una normativa, cioè, che
dovrebbe porsi come «attuativa» dei principi costituzionali sul tema122. Ancora, da chi vede solo
«nell’intesa trasfusa in legge lo strumento ordinario di disciplina dei rapporti con le confessioni
religiose non cattoliche»123. Tra quanti sono favorevoli al modello che integra le disposizioni di una
legge ordinaria con quelle delle intese, da un lato si sottolinea «l’opportunità di limitare l’aspetto
normativo all’essenziale»124, dall’altro si precisa che proprio nella legge dovrà trovare posto la
disciplina per l’attuazione dell’art. 8, 3° comma della Costituzione, ossia quell’insieme di regole
che definiscono le procedure per addivenire alla stipula delle intese la cui necessità, «una volta
garantito dalla disciplina in esame, in termini generali, il diritto alla libertà religiosa e assicurato in
via di principio il rispetto delle esigenze proprie delle diverse confessioni, risulterà ridotta»125.
Accanto a quello appena esposto, la discussione sui progetti di legge evidenzia un altro
aspetto di particolare interesse: se, infatti, da un lato è chiara la consapevolezza che «la situazione
italiana è profondamente mutata»126, dall’altro, nel dare conto dei «problemi pratici» che la libertà
religiosa comporta, differenti sono gli elementi critici via via avvertiti. Così, se nel corso della XIII
legislatura è il fenomeno delle sette a suscitare interrogativi127, diventa poi decisamente l’Islam
l’elemento attorno al quale ogni dibattito si origina e si articola, condizionando l’elaborazione delle
proposte e dei disegni presentati. L’«eccezionalità» dell’Islam 128, in particolare, insieme alla sua
«intrinseca pericolosità»129 e alla necessità di preservare una specifica «identità religiosa e
confessionale»130 del paese sono i temi su cui si soffermano, con toni diversi, il dibattito e le
riflessioni parlamentari. Due rilievi paiono al riguardo significativi.
Da un lato è interessante verificare come già nel corso della XIV legislatura venissero
proposti emendamenti per l’esposizione obbligatoria del crocifisso131, riconosciuto «quale elemento
essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile nel patrimonio storico e civico-culturale della
Repubblica», non solo in «tutte le aule delle scuole di ogni ordine e grado», ma anche «in tutte le
università e accademie del sistema pubblico integrato di istruzione, negli uffici della pubblica
amministrazione considerata in ogni sua branca e degli enti locali territoriali, in tutte le aule nelle
quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità
montane, in tutti i seggi elettorali, in tutti gli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari
e nei reparti delle aziende sanitarie ospedaliere, in tutte le stazioni e autostazioni, i porti e gli
aereoporti, in tutte le sedi diplomatiche e consolari italiane e in tutti gli uffici pubblici italiani
all’estero». D’altro canto, sembra opportuno evidenziare come, con anticipo rispetto alle iniziative
122
Cfr. tra gli altri: L. Massa, 12 maggio 1998; S. Cola, 30 giugno 1998; G. D’Alia, 4 luglio 2007.
Cfr. tra gli altri: G. D’Alia, 4 luglio 2007.
124
Cfr. tra gli altri: L. Massa, 12 maggio 1998.
125
Cfr. tra gli altri: M. Pacini, 11 dicembre 2002.
126
In questi termini già si esprimeva il relatore on. D. Maselli il 24 marzo 1998 iniziando i lavori per la legge sulla
libertà religiosa in Commissione Affari costituzionali.
127
Si veda in proposito l’emendamento a firma Dussin, Fontan, Fontanini, Stucchi, presentato in data 13 ottobre 1999,
rivolto ad introdurre l’art. 4 bis il cui incipit così recitava: «Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo
da ridurla in totale stato di soggezione è punito con la reclusione da cinque a quindici anni».
128
Cfr. tra gli altri: A. Maccanico, 12 giugno 2002 e S. Bondi, Resoconto stenografico 296 del 10 aprile 2003.
129
Cfr. tra gli altri: L. Dussin, 18 e 19 giugno 2002; M. Saponara, 18 giugno 2002; F. Bricolo, 19 giugno 2002; R.
Menia, 27 giugno 2002. Si veda al riguardo l’emendamento a firma Cota, Bricolo, Stucchi, presentato in data 24 luglio
2007, relativo all’art. 10 (Pubblicazioni): «Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita
religiosa, purché scritti o con traduzione a fronte in italiano».
130
Cfr. tra gli altri: A. Gibelli, 25 febbraio 2003; F. Garagnani, 8 aprile 2003 (e, in data 25 febbraio 2003, gli
emendamenti a sua firma rispettivamente all’art. 1 e all’art. 12). Si vedano inoltre gli emendamenti all’art. 1 e all’art. 1
bis, a firma Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri, presentati in data 13 settembre 2005, nonché, con riferimento agli stessi
articoli, gli emendamenti, a firma Cota, Bricolo, Stucchi, presentati in data 24 luglio 2007.
131
Il riferimento è all’emendamento all’art. 3 (Divieto di discriminazioni), a firma Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri,
presentato in data 13 settembre 2005. Il testo citato prevedeva, tra l’altro, che «l’immagine del crocifisso» dovesse
essere esposta «in luogo elevato e ben visibile a tutti». Anche nel corso della XV legislatura, peraltro, era stato
presentato in termini simili un emendamento, a firma Cota, Bricolo, Stucchi, in data 24 luglio 2007.
123
45
47
svizzere in materia di edilizia di culto, un emendamento all’art. 21 del testo del 2002 prevedesse
«per la realizzazione di nuovi edifici destinati a funzioni di culto per la ristrutturazione o il loro
cambiamento d’uso», rispetto alle «confessioni religiose che non abbiano stipulato intesa con lo
Stato secondo quanto disposto dall’art. 8 della Costituzione», la necessità di una «previa
approvazione da parte della popolazione del comune interessato espressa mediante referendum»132.
L’esame fino a qui condotto, nel delineare quelle che appaiono come le linee principali del
dibattito parlamentare in tema di legge generale sulla libertà religiosa, non può non concludersi con
un accenno ai contenuti (dove disponibili)133 di quella indagine conoscitiva che, già a partire dalla
XIII legislatura, ha rappresentato una costante nell’elaborazione dei progetti di legge in materia. Da
questo punto di vista è interessante sia confrontare i nominativi dei soggetti per i quali si è
proceduto alle audizioni134, sia verificare, con riferimento alla legislatura precedente per la quale
solo sono pubblici i risultati, il tipo di richieste, suggerimenti, consigli espressi dai soggetti uditi.
Iniziando dalle istanze presentate dai rappresentanti dei vari gruppi confessionali, è utile
innanzitutto segnalare il grado di consapevolezza circa il ruolo e la funzione che deve/può ovvero
non deve e non può avere una legge generale sulla libertà religiosa, nonché circa il legame fra lo
strumento della legge e quello delle intese ex art. 8, 3° comma della Costituzione. Il generale
apprezzamento per questo tipo di strumento (pur con richieste di modifica e di integrazione di
determinati elementi) e la sua inevitabile complementarietà con quello delle intese emergono in
particolare dai resoconti delle audizioni compiute. Per un verso, la presenza di una legge sulla
libertà religiosa e la previsione in essa di «determinazioni procedurali relative alla elaborazione e
alla stipulazione delle intese»135 sono invocate quale momento di certezza giuridica e garanzia di
132
Il riferimento è all’emendamento all’art. 21 (Edilizia di culto), a firma Fontanini, Dussin, Gibelli, Polledri, presentato
in data 13 settembre 2005. Anche in tal caso, nel corso della XV legislatura, in data 24 luglio 2007, era stato presentato
un emendamento simile, a firma Cota, Bricolo, Stucchi.
133
I resoconti delle audizioni sono disponibili sul sito del Parlamento italiano solo per la XV legislatura.
134
L’attività conoscitiva della XIII legislatura si è così svolta: Rappresentanti dell’Unione delle comunità ebraiche (19
gennaio 1999); Movimento evangelico internazionale «Fiumi di Potenza» (28 gennaio 1999); Rappresentanti delle
Chiese cristiane dei Fratelli (16 febbraio 1999); Rappresentanti dell’Unione buddhista italiana (23 febbraio 1999);
Rappresentanti dei Testimoni di Geova (9 marzo 1999); Rappresentanti delle Chiese ortodosse in Italia (23 marzo
1999); Rappresentanti del CESNUR, Centro studi nuove religioni (20 aprile 1999); Rappresentanti della Commissione
consultiva della presidenza del Consiglio per la libertà religiosa (5 maggio 1999); Rappresentanti del Centro culturale
islamico d’Italia (1 luglio 1999). L’attività conoscitiva della XIV legislatura si è così svolta: Dott. G. Villella; Prof. C.
Cardia; Don G. Baget Bozzo; Prof. F. Castro (22 ottobre 2002); Prof. F. Pizzetti; Prof. G. Conso; Prof. K.F. Allam (31
ottobre 2002); On. D. Maselli; Prof.ssa R. Aluffi Beck Peccoz; Prof. P. Zoccatelli (19 novembre 2002); Mons. G.
Betori; Dott. V. Marano; Prof. G. Ferrari; Prof. F. Cardini (26 novembre 2002). L’attività conoscitiva della XV
legislatura si è così svolta: Mons. G. Betori e Prof. V. Marano, rispettivamente Segretario generale e Coordinatore
dell’Osservatorio giuridico legislativo della CEI (9 gennaio e 16 luglio 2007); Rappresentanti delle confessioni religiose
che hanno stipulato un’intesa con lo Stato o per le quali é in corso la relativa procedura: M. Bonafede, P. Naso e D.
Maselli (Tavola valdese); R. Gattegna e D. Tedeschi (Unione delle Comunità ebraiche in Italia); S. Bogliolo (Alleanza
evangelica italiana) L. Peloni e M. Varlese (Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni); F. Di Maria e B. De
Gregori (Unione induista italiana); T. Rimoldi e D. Bognandi (Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del settimo
giorno); R. Grossi (Istituto buddista italiano Soka Gakkai); P. Piccioli e G. Daniele (Congregazione cristiana dei
Testimoni di Geova); G. Raspa (Unione buddisti italiani); Nilos Vatopedinos (Sacra Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per
l’Europa meridionale – Patriarcato di Costantinopoli); A. Maffei e D. Tomasetto (Unione Cristiana Evangelica Battista
d’Italia); A. R. Naccache (Bené Berith Giovani); H. Milkau (Chiesa Evangelica Luterana in Italia) (9 gennaio e 16
luglio 2007); Componenti della Consulta per l’Islam italiano: E. Ahmad; K. Altoubat; M. Scialoja; Y.S.Y. Pallavicini;
G. Jivraj Antivalle; Z.A. Dolal; M.N. Dachan; S. Sbai; M. Saady; K.B.A.B. Soltane; M.S. Thiam; R. Amaidia (10
gennaio e 16 luglio 2007); Rappresentanti dell’Unione atei agnostici razionalisti: G. Villella, R. Sgroia e R. Carcano,
(10 gennaio e 16 luglio 2007); Esperti: Prof. G. Casuscelli; Prof. A. Marini; Prof. N. Colaianni; Prof.ssa M.P. Baccari
Vari; Prof. L. Lombardi Vallauri; Prof. F.S. Marini; Prof. S. Lariccia; Prof. M. Introvigne; Prof. S. Kouider; Prof. L.
Musselli; Prof.ssa S. Domianello; Prof. F. Zannini; Prof. G. Dalla Torre; Prof. P. Grossi; Prof. M. Ventura; Prof. C.
Mirabelli; Prof. D. Maselli, (11 gennaio 2007); Rappresentanti dell’Osservatorio nazionale abusi psicologici: P.
Santovecchi e S. Loriga, (16 luglio 2007); Rappresentanti della Consulta giovanile per il pluralismo religioso e
culturale: F. Spano e G. Budano, (16 luglio 2007); Rappresentante del Coordinamento nazionale fuoriusciti dai
Testimoni di Geova: A. Fontani, (16 luglio 2007).
135
Cfr. audizione di Mons. G. Betori e Prof. V. Marano in data 9 gennaio 2007.
46
48
legittimità. Emblematiche al riguardo le richieste e le osservazioni del consulente legale
dell’Unione Buddhista italiana136 e del vicario arcivescovile per la Calabria e la Sicilia della Sacra
Arcidiocesi d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale – Patriarcato di Costantinopoli137,
maturate in una situazione di «attesa» per l’approvazione delle intese già stipulate con lo Stato, nei
confronti di una legge avvertita ormai come «atto dovuto da parte del legislatore». Per altro verso, e
quanto alle intese, se è problema comunemente avvertito quello relativo al riconoscimento della
personalità giuridica e al ruolo e significato di tale riconoscimento in vista dello strumento di cui
all’art. 8, 3° comma della Costituzione, diventa poi interesse specifico di alcuni la precisa
individuazione del soggetto qualificabile come interlocutore con l’autorità statale. Da questo punto
di vista significative, anche nella prospettiva di quale strada scegliere per il futuro, sono le
affermazioni di Scialoja138 che, nell’audizione del 10 gennaio 2007, riferendosi a quanto dichiarato
dal relatore, on. Zaccaria, secondo cui «il progetto di legge tende a rendere meno urgente il
problema delle intese» così affermava: «Su questo punto posso concordare, anche se debbo
osservare che, una volta imboccata da parte dello Stato italiano la strada delle intese con le varie
chiese cristiane e con le religioni diverse da quelle cristiane, risulta difficile fermarsi. Intendo dire
che la presenza o l’assenza di un’intesa con lo Stato diventa, da parte della comunità religiosa,
anche un problema di status non solamente giuridico ma anche sociale»139.
Considerazioni analoghe a quelle descritte si ritrovano altresì nei resoconti delle audizioni
dei c.d. «esperti» la cui complessità e argomentazione testimonia una particolare attenzione al
tema140, indice della consapevolezza che le scelte al riguardo non costituiscono solo una questione
di tecnica legislativa, ma implicano precise conseguenze di metodo e di contenuto. Ed è forse per
questo che, scorrendo i resoconti delle audizioni, ogni ipotesi, ogni alternativa, ogni combinazione
giuridica sembra essere già stata formulata, già esaminata e offerta, in tutte le sue varianti e
implicazioni, alla riflessione del legislatore. Dalla privatizzazione e riconduzione al diritto comune
della materia religiosa, motivata dalla inutilità non solo di una legge ordinaria generale, ma anche di
un particolare regime di relazioni fra Stato e confessioni religiose, essendo ormai il diritto comune
«già abbastanza libero»141, alla assoluta necessità e centralità di una tale legge in attuazione dei
principi di cui agli artt. 2, 3, 8, 1° comma e 19 della Costituzione142. Dalla opportunità di essa, «non
136
Cfr. audizione di G. Raspa in data 9 gennaio 2007.
Cfr. audizione di N. Vatopedinos in data 9 gennaio 2007.
138
Componente della Consulta per l’Islam italiano.
139
Cfr. audizione di M. Scialoja in data 10 gennaio 2007.
140
Se il volume Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge generale sulle libertà religiose. Atti del
seminario di studio organizzato dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Salerno e dal
Dipartimento di Teoria e Storia delle Istituzioni, Napoli e Fisciano, 15, 16 e 17 ottobre 2009, a cura di V. TOZZI, G.
MACRÌ, M. PARISI, Torino, Giappichelli, 2010, che raccoglie gli atti del seminario di studio svoltosi a Napoli e Fisciano
il 15-17 ottobre 2009, costituisce il contributo più recente, sono gli incontri di Ferrara e di Firenze, rispettivamente del
2002 e del 2006 (si tratta in particolare del Convegno di Ferrara del 25-26 ottobre 2002 e del Seminario ristretto svoltosi
presso l’Università degli Studi di Firenze il 24 novembre 2006. Cfr. Dalla legge sui culti ammessi al progetto di legge
sulla libertà religiosa. Atti del Convegno di Ferrara del 25-26 ottobre 2002, a cura di G. LEZIROLI, Napoli, Jovene,
2004 e i contributi, pubblicati su Il diritto ecclesiastico, 2007, 1-2, di A. Albisetti, G. Casuscelli, N. Colaianni, M.C.
Folliero, S. Lariccia, G. Leziroli, P. Lillo, L. Musselli, F. Onida, N. Fiorita, V. Pacillo, V. Parlato, V. Tozzi, G.B.
Varnier come specificati nella nota 61), ad esprimere la continuità di interesse per il tema da parte della dottrina
ecclesiasticistica italiana conscia dell’importanza e del significato della materia in esame.
141
Cfr. audizione di L. Lombardi Vallauri in data 11 gennaio 2007.
142
Cfr. audizione di S. Domianello in data 11 gennaio 2007. Negli stessi termini cfr. V. T OZZI, Dimensione pubblica del
fenomeno religioso e collaborazione delle confessioni religiose con lo Stato, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale
Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2009, pp. 1-18, secondo cui «se l’oggetto della dimensione pubblica
del fenomeno religioso è la religiosità come comportamento umano e non il potere dei gruppi religiosi dominanti, sarà
la legge sulle libertà religiose a dover regolare il diritto individuale e collettivo di libertà di professione di fede
religiosa, in maniera uguale per tutti, costituendo la base sulla quale innestare i raccordi da stabilire nella legislazione
contrattata con i gruppi più presenti e radicati nella società» (p. 11). Si veda sul punto il dibattito tra Tozzi e Canonico,
in particolare: V. TOZZI, Necessità di una legge generale sulle libertà religiose (Risposta a Marco Canonico), in Stato,
Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2010, pp. 1-23; M. CANONICO,
L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa, cit.
137
47
49
perché ha una carica innovativa dirompente, ma perché è sistematica, perché indica distintamente
facoltà che sono comprese nel diritto di libertà religiosa dal punto di vista individuale, specifica
aspetti collettivi e specifica e tocca anche alcuni aspetti istituzionali»143, ad una decisiva
rivalutazione dell’art. 8, 3° comma della Costituzione, «che rappresenta una soluzione
originalissima dei rapporti tra Stato e confessioni religiose»144 elaborata dal nostro costituente,
poiché tale testo «non dice che i rapporti tra Stato e confessioni religiose possono essere disciplinati
per legge sulla base di intese, bensì dice sono»145, con la conseguenza che «non possiamo pensare
ad una legge sulla libertà religiosa come ad una legge svuotatrice del sistema delle intese»146. In
questa prospettiva, che esprime il dibattito sullo strumento giuridico, si inseriscono poi le analisi sui
rapporti tra diritti dei singoli e diritti dei gruppi religiosi, sui legami di appartenenza dei primi ai
secondi, nonché, evidentemente, sui contenuti della legge e delle intese147. Ed è significativa, nella
diversità degli approcci, dei rilievi formulati, delle soluzioni auspicate dalla dottrina la coscienza
dell’importanza e della necessità di un quadro giuridico certo, chiaro, definito (ma non definitivo)
all’interno del quale potersi muovere e agire nel rispetto di quei principi di laicità, uguaglianza e
uguale libertà sanciti dalla Costituzione. E’ infatti sempre invitando il legislatore ad assumere una
decisione, a compiere una scelta, ad indicare una strada da seguire che convergono le sollecitazioni
dottrinali. Come a dire, insomma, che oltre non è possibile andare, se non travalicando i propri
compiti, ma che un indirizzo e un percorso sono stati comunque disegnati e suggeriti.
Ed è allora a partire da quest’ultima considerazione che alcune riflessioni possono essere qui
espresse.
4. Le prospettive future.
Ritornando in particolare alle affermazioni di Jemolo citate all’inizio di queste note circa
l’impossibilità di individuare nel diritto soluzioni esatte e soluzioni sbagliate e la necessità, invece,
di costruire soluzioni ben motivate, un primo dato può dirsi acquisito: non mancano in materia di
libertà religiosa idee, riflessioni, analisi, proposte. La situazione contingente, certo, induce a
domandarsi se, in fondo, non sia sufficiente la legge sui culti ammessi (che pure si dice di voler
abrogare) eventualmente accompagnata da altre intese stipulate ai sensi dell’art. 8, 3° comma della
Costituzione (magari, per cominciare, da quelle già sottoscritte nell’aprile del 2007 e nel luglio
2010148).
Ci si deve tuttavia interrogare, in primo luogo, se, a fronte della complessità sempre
maggiore della dimensione religiosa (sia individuale sia collettiva), non sia piuttosto l’assenza di un
progetto di politica ecclesiastica di ampio respiro a determinare le «non scelte» del legislatore e la
supplenza quotidiana della giurisprudenza e dell’amministrazione149. Un problema di «obiettivo»,
dunque, innanzitutto, potrebbe spiegare, per esempio, disegni e proposte pressoché identici che non
sembrano mai recepire quelle novità legislative di rango costituzionale 150 e le conseguenze pur
143
Cfr. audizione di C. Mirabelli in data 11 gennaio 2007.
Cfr. audizione di G. Dalla Torre in data 11 gennaio 2007.
Ibidem.
146
Ibidem.
147
Da questo punto di vista le audizioni non fanno che riproporre il dibattito dottrinale vivo tra gli studiosi di diritto
ecclesiastico come dimostrano i numerosi contributi proposti sulle principali riviste del settore.
148
Cfr. Tavola n. 4.
149
Cfr. S. DOMIANELLO, Il ripensamento e la ridistribuzione suggeriti ai sistemi giuridici liberaldemocratici dalla
naturale metamorfosi della domanda di libertà in materia religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista
telematica (www.statoechiese.it), aprile 2011, pp. 1-24.
150
Cfr. A. MANGIA, Stato e confessioni religiose dopo la riforma del Titolo V, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 2002, 2 agosto, pp. 343-360; G. PASTORI, Regioni e confessioni religiose nel nuovo ordinamento
costituzionale, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2003, 1 aprile, pp. 3-12; G. D’ANGELO, Crisi dello Stato,
riforme costituzionali, principio di sussidiarietà, Roma, Aracne editrice, 2005; D. MILANI, La tutela degli interessi
religiosi delle comunità locali tra riforma della Costituzione e nuovi statuti regionali, in Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica, 2005, 1 aprile, pp. 201-244; V. TOZZI, Riforme costituzionali e superamento degli accordi con le
144
145
48
50
rilevanti che esse implicano al riguardo151; ovvero, intese stipulate e mai approvate per le quali nella
legislatura in corso sono presenti anche disegni per l’approvazione di iniziativa legislativa152.
Sennonché, e in secondo luogo, anche un problema di «metodo» e di strumenti giuridici
concorre a determinare la situazione attuale. In altre parole, il dubbio che «una» legge ordinaria e
«generale» non sia più idonea e sufficiente a gestire la complessità153 del fenomeno religioso
potrebbe, per esempio, motivare la mancata trasformazione in legge di uno dei tanti progetti. Da
questo punto di vista è significativo che nella legislatura in corso siano stati presentati proposte e
disegni variamente rubricati in materia di edifici di culto154 che, come specifica il relatore con
organizzazioni religiose, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2005, 1 aprile, pp. 245-261; I. BOLGIANI, Nuove
dinamiche di relazione tra Stato e Chiesa cattolica. Le fonti pattizie nel quadro dell’evoluzione ordina mentale civile e
canonica, in Ead., (a cura di), La Chiesa cattolica in Italia. Normativa pattizia, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1-53; A.
BETTETINI, Tra autonomia e sussidiarietà: contenuti e precedenti delle convenzioni a carattere locale tra Chiesa e
Istituzioni pubbliche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), maggio
2010, pp. 1-27; P. FLORIS, Laicità e collaborazione a livello locale. Gli equilibri tra fonti centrali e periferiche nella
disciplina del fenomeno religioso, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it),
febbraio 2010, pp. 1-25; A. LICASTRO, Libertà religiosa e competenze amministrative decentrate, in Stato, Chiese e
pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), novembre 2010, pp. 1-34.
151
Si veda in proposito il recente contributo di Albisetti che nel segnalare il «fondamentale passo avanti» compiuto
dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 348 e 349 del 2007 (che nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art.
5 bis del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 – Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 – si sono pronunciate in merito alla posizione nella gerarchia delle fonti
interne delle norme contenute nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo e in generale delle norme in esecuzione
di trattati internazionali), pone in rilievo l’importanza dell’art. 117, 1° comma della Costituzione così come modificato
dalla riforma del 2001. Specifica in particolare l’autore che nelle pronunce citate la Corte, proprio «in forza di quanto
disposto dall’art. 117, 1° comma novellato […] che interpreta i vincoli derivanti da “obblighi internazionali” come
limiti (insieme alla Carta costituzionale) alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, conferisce alle norme di
derivazione “internazionale” la posizione di fonti normative “interposte”, vale a dire sottoposte a tutte le norme
costituzionali come grado gerarchico ma integratrici del dettato della Carta che espressamente ad esse rimanda». In tal
modo, innanzitutto «l’espresso richiamo contenuto nell’art. 117 novellato ai vincoli derivanti dall’ordinamento
internazionale consente alla Corte di fare un passo in più: le norme Cedu e con esse tutte le norme di esecuzione dei
Trattati internazionali, se conformi a Costituzione, integrano il dettato costituzionale e dunque possono essere utilizzate
come parametro di legittimità nel sindacato di costituzionalità di tutte le leggi ordinarie di diritto interno». Di più, «le
osservazioni dei giudici costituzionali non si fermano qui. In effetti, […] data la caratteristica peculiare della Cedu di
prevedere “la competenza di un organo giurisdizionale, la Corte europea per i diritti dell’uomo”, le norme Cedu devono
essere interpretate dai giudici interni “nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse
interpretazione ed applicazione”: così, non solo esse entrano nel giudizio di legittimità costituzionale quali parametri di
riferimento, ma ci entrano corredate di tutta la giurisprudenza della Corte europea». Cfr. A. ALBISETTI, Giurisprudenza
costituzionale e diritto ecclesiastico nei primi anni duemila, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista
telematica (www.statoechiese.it), giugno 2010, pp. 1-21.
152
Cfr. Tavola n. 4.
153
Significativa è la riflessione proposta da Casuscelli sulla proliferazione delle fonti («Quanto alla proliferazione è
sufficiente il raffronto tra la prima edizione del codice del diritto ecclesiastico del 1985 e la quinta edizione del 2009
perché il dato emerga in tutta la sua evidenza. Le edizioni intermedie testimoniano la costante, progressiva crescita
numerica che le fonti normative della disciplina – siano esse unilaterali, siano di derivazione pattizia – hanno registrato
da quel lontano 1984, anno di svolta che avrebbe dovuto costituire l’atteso, storico tornante per l’avvio della riforma e
dell’adeguamento costituzionale del complesso normativo della nostra disciplina e per ricostruire il senso smarrito di
una galassia di leggi e leggine non coordinate») e sulla de-formazione delle stesse («Quanto alla de-formazione è
sufficiente scorrere l’indice cronologico del codice del 2009 per accorgersi della costante e progressiva perdita di ruolo
della legge quale fonte tipica di regolamentazione degli interessi e delle situazioni giuridiche soggettive (individuali e/o
collettivi o istituzionali) sottesi alle esperienze di fede, positive o negative (tutte costituzionalmente garantite) e
dell’accresciuto ricorso non di rado improvvido (oltre che a leggi-provvedimento) ad altri atti aventi forza di legge (in
particolare ai decreti legislativi) a fonti secondarie e ad altri atti/provvedimenti di incerta natura e collocazione. Risulta
sempre crescente negli anni infatti il numero dei decreti legge, legislativi, del Presidente della repubblica, del Presidente
del consiglio dei ministri, interministeriali, di norme regolamentari, di Autorità indipendenti, di codici, dei “privati”, di
comitati etici, di risoluzioni etc…»). Cfr. G. C ASUSCELLI, Diritto ecclesiastico ed attuazione costituzionale, cit. (in
particolare le pp. 8-9 e 10-12). Si veda anche, nello stesso contributo, quanto indicato nella nota 60 nonché nel
paragrafo 8.
154
Cfr. nota 72.
49
51
riguardo ad uno di essi, «del fenomeno religioso intende disciplinare, quantomeno in prima battuta,
il solo profilo afferente agli edifici di culto»155.
Alla luce di queste considerazioni, e in vista di una soluzione «ben motivata», potrebbe
essere utile, in primo luogo, procedere con un’indagine che ricostruisca non solo principi e
normativa vigente, ma anche, per ciascuna delle materie individuate come «qualificanti» la libertà
religiosa, prassi amministrative e indirizzi giurisprudenziali nazionali e comunitari 156. Il ruolo
peculiare svolto dalla giurisprudenza (particolarmente della Corte costituzionale) in materia e
l’importanza sempre maggiore che deve oggi riconoscersi, «oltre che alla “posizione del diritto”
(nel senso di produzione delle norme), al suo “uso”, soprattutto come strumento per la gestione e
soddisfazione degli interessi nel nostro caso “religiosi”»157, obbligano a non limitare l’indagine
suggerita alla sfera legislativa, ma ad estenderla, appunto, al «quotidiano attuarsi» del religioso
nelle sue diverse modalità. Questa preliminare attività conoscitiva, tenendo in conto livelli astratti (i
principi) e dimensioni concrete, operative158, dovrebbe in modo più consapevole guidare la
riflessione sia circa la necessità/opportunità (o meno) di una legge «generale» sulla libertà religiosa
(e relativi contenuti), sia in merito alla necessità/opportunità (o meno) di nuove intese ex art. 8, 3°
comma della Costituzione, sia, infine, con riguardo al «destino» delle intese già approvate prima e
successivamente al 1990.
Naturalmente, occorrerà poi ragionare sugli obiettivi da perseguire in relazione ad un
fenomeno, quello religioso, sempre più articolato e multiforme. Anche nel nostro paese l’equilibrio
raggiunto con la stipulazione delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica (ma
appartenenti sempre ad un orizzonte religioso «noto»), la proclamazione del principio supremo di
laicità dello Stato, l’abrogazione delle norme lesive dei principi costituzionali di uguaglianza,
uguale libertà e libertà religiosa hanno iniziato a manifestare alcuni limiti di fronte ad uno sviluppo
della fenomenologia religiosa che ha proposto problemi nuovi rispetto all’esperienza pregressa,
mettendo in discussione alcuni traguardi raggiunti che parevano ormai definitivamente acquisiti.
Dai simboli alle prescrizioni alimentari, per esempio, alle festività religiose si è preso atto cioè che
anche in Italia vi sono gruppi sociali che appaiono «altri» rispetto a quelli tradizionali e
conosciuti159. Soprattutto, gruppi che non chiedono più soltanto il rispetto della propria fede
155
Proposta di legge n. 2186 d’iniziativa dei deputati R. Zaccaria e altri, presentata il 10 febbraio 2009 (Disposizioni per
l’attuazione del diritto di libertà religiosa in materia di edifici di culto). Per un primo commento cfr. M. CANONICO,
L’idea di una legge generale sulla libertà religiosa, cit.
156
Sulla necessità di una tale indagine cfr. G. CASUSCELLI, Appunti sulle recenti proposte di legge, cit.
157
Cfr. A.G. CHIZZONITI, Il rapporto fra istituzioni civili e soggetti religiosi collettivi a livello amministrativo;
interventismo, sussidiarietà e rapporti con le autonomie, in Proposta di riflessione per l’emanazione di una legge
generale sulle libertà religiose, cit, p. 105.
158
Ibidem, pp. 104-115. L’autore, nel proporre «un ripensamento generale che tenga conto non solo della enunciazione
dei principi, ma anche e soprattutto della predisposizione delle procedure e della messa a punto degli strumenti
necessari per la loro concretizzazione», non nasconde peraltro che si tratti di «un passaggio doveroso e allo stesso
tempo di difficile realizzazione» (p. 113).
159
Per un primo approfondimento si segnalano V. TOZZI, (a cura di) Integrazione europea e società multi-etnica,
Torino, Giappichelli, 2000; R. BOTTA, Tutela del sentimento religioso ed appartenenza confessionale nella società
globale, Torino, Giappichelli, 2002; S. BORDONALI, Le istanze religiose di fronte ai meccanismi di produzione
giuridica, in Il diritto ecclesiastico, 2005, I, pp. 81-97; N. COLAIANNI, Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un
percorso costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2006; P. LILLO, Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso, Torino,
Giappichelli, 2007; P. PICOZZA, G. RIVETTI (a cura di), Religione, cultura e diritto tra globale e locale, Milano, Giuffré,
2007; C. CARDIA, Carta dei valori e multiculturalità alla prova della Costituzione, in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2008, pp. 1-17; A. FERRARI, (a cura di) Islam in
Europa/ Islam in Italia tra diritto e società, Bologna, Il Mulino, 2008; M.C. FOLLIERO, Libertà religiosa e società
multiculturali: la risposta italiana, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it),
giugno 2008, pp. 1-14; A. FUCCILLO, (a cura di), Multireligiosità e reazione giuridica, Torino, Giappichelli, 2008; C.
CARDIA, Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana, 3 ed., Torino, Giappichelli, 2010;
M.C. FOLLIERO, Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese: il principio di cooperazione al tempo della postdemocrazia, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica (www.statoechiese.it), giugno 2010, pp. 116; A. FERRARI, Libertà religiosa e nuove presenze confessionali (ortodossi e islamici): tra cieca deregulation e superspecialità, ovvero del difficile spazio per la differenza religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista
50
52
religiosa, ma che tendono a riprodurre al proprio interno comportamenti in alcuni casi confliggenti
con i valori costitutivi della società nella quale si inseriscono. In quest’ottica è significativo
innanzitutto quanto già nel 2006 si leggeva nella proposta di legge n. 134: «In realtà lo Stato
italiano ha tutto da guadagnare dall’integrazione di chi si vuole integrare e tutto da perdere
nell’alimentare una situazione grigia di non regolazione e di confusione in materia»160. Altrettanto
interessante, poi, è il disegno di legge n. 2606 presentato il 9 marzo 2011 e rubricato «Norme per la
tutela della libertà religiosa nei rapporti internazionali»161 che prevede limitazioni degli aiuti a
soggetti che non proteggono determinati diritti umani tra cui la libertà religiosa (art. 2162), impedisce
di erogare o di ricevere a/da essi finanziamenti, beni o servizi (artt. 2 e 3) e, ancora, propone di
tenere conto di queste circostanze «nella redazione del documento programmatico relativo alla
politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato» (art. 4).
Ora, al di là delle concrete difficoltà che l’integrazione e l’attuazione della libertà religiosa
in un contesto plurale inevitabilmente implicano, per affrontare i «problemi pratici» che questa
comporta forse è proprio in tale direzione che il legislatore potrebbe provare a dirigersi utilizzando
non strumenti eccezionali, ma quelli ordinari che l’ordinamento pone a sua disposizione, così da
non più rinviare scelte e decisioni che, nel rispetto dei principi costituzionali, solo a lui competono.
Laura De Gregorio
telematica (www.statoechiese.it), luglio 2011, pp. 1-28; E. PACE, Il riconoscimento dell’alterità religiosa, in Cristiani
d’Italia. Chiese, società, Stato, 1861-2011, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2011, pp. 611-616. Si vedano al riguardo
anche i contributi pubblicati sul n. 1 aprile 2000 della rivista Quaderni di diritto e politica ecclesiastica sul tema
Multiculturalismo e religione: il caso italiano.
160
Proposta di legge n. 134 d’iniziativa dei deputati V. Spini e altri presentata il 28 aprile 2006 (Norme sulla libertà
religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi).
161
Disegno di legge n. 2606 d’iniziativa dei senatori L. Malan e altri presentata il 9 marzo 2011 (Norme per la tutela
della libertà religiosa nei rapporti internazionali).
162
In particolare così precisa l’art. 2: «a) impediscono l’esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti
che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti; b) limitano in modo rilevante i diritti di
coloro che appartengono a un gruppo religioso o professano una religione; c) diffondono incitamento all’odio per
motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori; d) non intervengono adeguatamente a difesa di gruppi religiosi
oggetto di attacchi che mettono in pericolo l’incolumità degli aderenti».
51
53
Schede di approfondimento
DIRITTO DI LIBERTA’ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE
52
57
53
58
1. La libertà di coscienza e di religione,
quale diritto fondamentale della persona,
è garantita a tutti in conformità alla
Costituzione, alle convenzioni
internazionali sui diritti inviolabili
GHOO¶XRPRHDLSULQFLSLGHOGLULWWR
internazionale generalmente riconosciuti
in materia.
Art. 1 1990
Art. 1 n. 3947
Art. 1 n. 3947/A
Art. 1 n. 1576
Art. 1 n. 1902
Art. 1 n. 2531
Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di
religione
Art. 1 n. 2531-1576-1902/A
Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di
religione
Art. 1 n. 36
Art. 1 n. 134
Art. 1 n. 1160
Art. 1 n. 618
Art. 1 n. 3613
1. Le disposizioni della presente legge
garantiscono la libertà di coscienza e di
religione, quale diritto fondamentale
della persona, in conformità alla
&RVWLWX]LRQHDOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFR
italiano, alle convenzioni internazionali
UDWLILFDWHGDOO¶,WDOLDVXLGLULWWLLQYLRODELOL
GHOO¶XRPRHGDLSULQFLSLGHOGLULWWR
internazionale generalmente riconosciuti
in materia.
Art. 1 n. 2531-1576-1902/AR
Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di
religione
Art. 1 n. 945
Diritto fondamentale di libertà di coscienza e di
religione
1. La libertà di coscienza e di religione è
garantita a tutti in conformità alla
Costituzione.
Art. 1 n. 6096
1. La Repubblica garantisce a tutti la
libertà di religione quale diritto
fondamentale della persona in
conformità alla Costituzione e nel
ULVSHWWRGHOOHGLVSRVL]LRQLGHOO¶8QLRQH
europea e delle convenzioni
internazionali sui diritti inviolabili
GHOO¶XRmo nonché delle norme del diritto
internazionale generalmente riconosciute
in materia.
Art. 1 c. 1 n. 448
Principi generali
54
59
Art. 2 c. 1, 2, 3, 4 n.
448
Contenuto e limiti
1. La libertà di
religione
comprende e
presuppone la
libertà di coscienza
e la libertà di
pensiero in materia
UHOLJLRVD(¶
garantito il diritto
di mutare religione
o di non averne
alcuna. La
discussione sui
temi religiosi è
libera.
2. La libertà di
religione
comprende altresì il
diritto di professare
liberamente la
propria religione, in
qualsiasi forma
individuale o
associata, in privato
e in pubblico, di
diffonderla e di
farne propaganda,
Art. 2 n. 6096
1. La libertà di
coscienza e di
religione
comprende il diritto
di professare
liberamente la
propria fede
religiosa, purché
non sia in contrasto
con la legislazione
italiana, in qualsiasi
forma, individuale
o associata, di
diffonderla, di
osservarne i riti e di
esercitare il culto in
privato o in
pubblico.
2. Non possono
essere disposte
limitazioni alla
libertà di coscienza
e di religione
diverse da quelle
previste dagli artt.
18 e 19 della
Costituzione.
Art. 2 n. 2531-15761902/AR
Esercizio del diritto di
libertà di coscienza e di
religione
Art. 2 n. 945
Esercizio del diritto di
libertà di coscienza e di
religione
1. La libertà di
coscienza e di
religione
comprende il diritto
di professare
liberamente la
propria religione, in
qualsiasi forma
individuale o
associata, di
diffonderla e farne
propaganda, di
osservare i riti e di
esercitare il culto in
privato o in
pubblico.
Comprende inoltre
il diritto di mutare
religione o di non
averne alcuna.
2. Non possono
essere disposte
limitazioni alla
libertà di coscienza
e di religione
diverse da quelle
previste dagli artt.
Art. 2 n. 2531-15761902/A
Esercizio del diritto di
libertà di coscienza e di
religione
1. La libertà di
coscienza e di
religione
comprende il diritto
di professare
liberamente la
propria fede
religiosa, in
qualsiasi forma
individuale o
associata, di
diffonderla e farne
propaganda, di
osservare i riti e di
esercitare il culto in
privato o in
pubblico.
Comprende inoltre
il diritto di mutare
religione o di non
averne alcuna. Non
possono essere
disposte limitazioni
alla libertà di
coscienza e di
religione diverse da
quelle previste
Art. 2 n. 2531
Esercizio del diritto di
libertà di coscienza e di
religione
1. La libertà di
coscienza e di
religione
comprende il diritto
di professare
liberamente la
propria fede
religiosa o
credenza, in
qualsiasi forma
individuale o
associata, di
diffonderla e farne
propaganda, di
osservare i riti e di
esercitare il culto in
privato o in
pubblico.
Comprende inoltre
il diritto di mutare
religione o
credenza o di non
averne alcuna. Non
possono essere
disposte limitazioni
alla libertà di
coscienza e di
Art. 2 n. 3947/A
Art. 2 n. 1576
Art. 2 n. 36
Art. 2 n. 134
Art. 2 n. 1160
Art. 2 n. 618
Art. 2 n. 3613
1. La libertà di
coscienza e di
religione
comprende il diritto
di professare
liberamente la
propria fede
religiosa o
credenza, in
qualsiasi forma
individuale o
associata, di
diffonderla e farne
propaganda, di
osservare i riti e di
esercitare il culto in
privato o in
pubblico.
Comprende inoltre
il diritto di mutare
religione o
credenza o di non
averne alcuna. Non
possono essere
disposte limitazioni
alla libertà di
coscienza e di
Art. 2 n. 3947
Art. 2 n. 1902
1. La libertà di
coscienza e di
religione
comprende il diritto
di professare
liberamente la
propria fede
religiosa o
credenza, in
qualsiasi forma
individuale o
associata, di
diffonderla e farne
propaganda, di
osservare i riti e di
esercitare il culto in
privato o in
pubblico.
Comprende inoltre
il diritto di mutare
religione o
credenza. Non
possono essere
disposte limitazioni
alla libertà di
coscienza e di
religione diverse da
Art. 2 1990
La libertà di
coscienza e di
religione
comprende il diritto
di professare
liberamente la
propria fede
religiosa o
credenza, in
qualsiasi forma
individuale o
associata, di
diffonderla e farne
propaganda, di
osservare i riti e di
esercitare il culto in
privato ed in
pubblico e di agire,
individualmente e
in comune con
altri, nel rispetto
della legge, in
coerenza con i
propri
convincimenti. Non
possono essere
disposte limitazioni
55
60
a tale diritto diverse
da quelle previste
dagli artt. 18 e 19
della Costituzione.
La libertà di
coscienza e di
religione
comprende il diritto
di mutare religione
o credenza e di non
averne alcuna.
quelle previste
dagli artt. 18 e 19
della Costituzione.
religione diverse da
quelle previste
dagli artt. 19 e 20
della Costituzione.
religione diverse da
quelle previste
dagli artt. 18 e 19
della Costituzione.
dagli artt. 18 e 19
della Costituzione.
2. Il diritto di
libertà di coscienza
e di religione è
esercitato nel
rispetto
GHOO¶RUGLQDPHQWR
giuridico italiano,
nonché dei diritti
fondamentali della
persona garantiti
dalla Costituzione e
dalle convenzioni
internazionali.
18, 19 e 20 della
Costituzione.
di osservarne i riti e
di esercitarne il
culto.
3. Nessuno può
essere obbligato a
manifestare
opinioni in materia
religiosa o a
dichiarare la
propria
appartenenza
religiosa, salvi i
casi espressamente
previsti a tutela
della libertà stessa
e di altri diritti
costituzionalmente
JDUDQWLWL(¶
assicurata la
protezione dei dati
personali in
conformità alle
norme vigenti che
disciplinano la
materia.
4. La libertà di
religione non può
essere sottoposta a
limitazioni diverse
da quelle previste
GDOO¶DUW. 19 della
Costituzione.
56
61
Art. 5 n. 3947/A
Art. 5 n. 1576
Art. 5 n. 2531
Diritti di riunione e di associazione
per finalità di religione o di culto
Art. 5 n. 36
Art. 5 n. 134
Art. 5 n. 945
Diritti di riunione e di associazione
per finalità di religione o di culto
Art. 5 n. 1160
Art. 5 n. 618
Art. 5 n. 3613
1. I diritti di riunione e di
associazione previsti dagli artt.
17 e 18, primo comma, della
Costituzione sono liberamente
esercitati anche per finalità di
religione o di culto.
Art. 5 1990
Art. 5 n. 3947
Art. 5 n. 1902
1. I diritti di riunione e di
associazione previsti dagli artt.
17 e 18 della Costituzione sono
liberamente esercitati anche per
finalità di religione o di culto.
1. I diritti di riunione e di
associazione previsti dagli artt.
17 e 18, primo comma, della
Costituzione sono liberamente
esercitati anche per finalità di
religione o di culto, nei limiti e
con le modalità indicati nei
medesimi articoli.
Art. 5 n. 2531-1576-1902/A
Diritti di riunione e di associazione
per finalità di religione o di culto
Art. 4 n. 2531-1576-1902/AR
Diritti di riunione e di associazione
per finalità di religione o di culto
1. I diritti di riunione e di
associazione previsti dagli artt.
17 e 18 della Costituzione sono
esercitati anche per finalità
ammesse di religione o di culto.
Art. 5 n. 6096
1. I diritti di riunione e di
associazione previsti dagli artt.
17 e 18 della Costituzione
possono essere liberamente
esercitati da tutti anche per
finalità di religione o di culto.
Art. 4 n. 448
Riunione e associazione
57
62
Art. 6 c. 1 n. 2531
Partecipazione a confessioni o
associazioni religiose
1. La libertà religiosa
riconosciuta a tutti
comprende il diritto di
aderire liberamente ad
una confessione o
associazione religiosa e di
recedere da essa, come
anche il diritto di
partecipare, senza
ingerenza da parte dello
Stato, alla vita ed
DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD
confessione religiosa di
appartenenza in
conformità alle sue
regole.
Art. 6 c. 1 1990
Art. 6 c. 1 n. 3947
Art. 6 c. 1 n. 3947/A
Art. 6 c. 1 n. 1576
Art. 6 c. 1 n. 1902
Art. 6 c. 1 n. 36
Art. 6 c. 1 n. 134
Art. 6 c. 1 n. 1160
Art. 6 c. 1 n. 618
Art. 6 c. 1 n. 3613
1. La libertà religiosa
comprende il diritto di
aderire liberamente ad
una confessione o
associazione religiosa e di
recedere da essa, nonché
il diritto di
partecipazione, senza
ingerenza da parte dello
Stato, alla vita ed
DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD
confessione religiosa di
appartenenza in
conformità alle sue
regole.
1. La libertà religiosa
comprende il diritto di
aderire liberamente ad
una confessione o
associazione religiosa e di
recedere da essa, come
anche il diritto di
partecipare, senza
ingerenza da parte dello
Stato, alla vita ed
DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD
confessione religiosa di
appartenenza in
conformità alle sue regole
nel rispetto
GHOO¶RUGLQDPHQWR
giuridico italiano nonché
dei diritti fondamentali
della persona garantiti
dalla Costituzione e dalle
convenzioni
internazionali.
Art. 6 c. 1 n. 2531-1576-1902/A
Partecipazione a confessioni o
associazioni religiose
1. La libertà religiosa
comprende il diritto di
aderire liberamente ad
una confessione o
associazione religiosa e di
recedere da essa, come
anche il diritto di
partecipare alla vita ed
DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD
confessione religiosa di
appartenenza in
conformità alle sue
regole.
Art. 5 c. 1 n. 2531-15761902/AR
Partecipazione a confessioni o
associazioni religiose
Art. 6 c. 1 n. 945
Partecipazione a confessioni o
associazioni religiose
1. La libertà religiosa
riconosciuta a tutti
comprende il diritto di
aderire liberamente a una
confessione o
associazione religiosa,
con la possibilità di
recedere da essa in
qualsiasi momento,
nonché il diritto di
partecipare
DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD
confessione o
associazione religiosa di
appartenenza in
conformità alle sue regole
purché in modo conforme
DOO¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFR
italiano.
Art. 6 n. 6096
1. La libertà religiosa
comprende il diritto di
aderire liberamente ad
una confessione o
associazione religiosa, di
recedere da essa in modo
libero e incondizionato,
nonché il diritto di
partecipare, senza
ingerenza da parte dello
Stato, alla vita e
DOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD
confessione religiosa di
appartenenza in
conformità alle sue
regole.
Art. 6 c. 1 n. 448
Autonomia confessionale
58
63
1. I cittadini hanno diritto di agire
secondo i dettami imprescindibili della
propria coscienza, nel rispetto dei diritti
e dei doveri sanciti dalla Costituzione.
Art. 7 c. 1 1990
Art. 7 c. 1 n. 3947
Art. 7 c. 1 n. 3947/A
Art. 7 c. 1 n. 1576
Art. 7 c. 1 n. 1902
Art. 7 c. 1 n. 2531
Libertà di coscienza
Art. 6 c. 1 n. 2531-1576-1902/AR
Libertà di coscienza
Art. 7 n. 6096
Art. 7 c. 1 n. 36
Art. 7 c. 1 n. 134
Art. 7 c. 1 n. 1160
Art. 7 c. 1 n. 618
Art. 7 c. 1 n. 3613
1. I cittadini hanno diritto di agire
secondo i dettami imprescindibili della
propria coscienza, nel rispetto dei diritti
e dei doveri sanciti dalla Costituzione e
delle convenzioni internazionali.
Art. 7 c. 1 n. 2531-1576-1902/A
Libertà di coscienza
1. I cittadini hanno diritto di agire
secondo coscienza, nel rispetto dei diritti
e dei doveri sanciti dalla Costituzione e
dalle leggi.
Art. 7 n. 945
Libertà di coscienza
1. Tutti hanno diritto di agire in
conformità ai dettami della propria
coscienzaQHOO¶RVVHUYDQ]DGHOOHOHJJLH
nel rispetto dei diritti e dei doveri
inderogabili sanciti dalla Costituzione.
Art. 7 c. 1 n. 448
Obiezione di coscienza
59
64
Art. 13 n. 2531-1576-1902/A
Pubblicazioni
Art. 12 n. 2531-1576-1902/AR
Pubblicazioni
Art. 13 n. 945
Pubblicazioni
1. Le affissioni e la distribuzione di
pubblicazioni e stampati relativi alla vita
religiosa purché il loro contenuto non
contrasti con le disposizioni di cui
DOO¶DUWparagrafo 3, del Patto
internazionale relativo ai diritti civili e
politici, adottato a New York il 19
dicembre 1966, ratificato ai sensi della
legge 25 ottobre 1977, n. 881, e le
FROOHWWHHIIHWWXDWHDOO¶LQWHUQRH
DOO¶LQJUHVVRGHLULVSHWWLYLOXRJKLRHGLILFL
di culto avvengono liberamente.
Art. 12 1990
Art. 12 n. 3947
Art. 13 n. 3947/A
Art. 13 n. 1576
Art. 12 n. 1902
Art. 13 n. 2531
Pubblicazioni
Art. 13 n. 36
Art. 13 n. 134
Art. 13 n. 1160
Art. 13 n. 618
Art. 13 n. 3613
1. Le affissioni e la distribuzione di
pubblicazioni e stampati relativi alla vita
religiosa e le collette effettuate
DOO¶LQWHUQRHDOO¶LQJUHVVRGHLULVpettivi
luoghi o edifici di culto avvengono
liberamente.
1. Le affissioni di materiale religioso e la
distribuzione di stampati riguardanti la
vita religiosa nonché le collette
HIIHWWXDWHDOO¶LQWHUQRHDOO¶LQJUHVVRGHL
rispettivi luoghi o edifici di culto
avvengono liberamente purché conformi
DOO¶RUGLQamento giuridico italiano.
Art. 12 n. 6096
/¶DIILVVLRQHHODGLVWULEX]LRQHGL
pubblicazioni e di stampati relativi alla
vita religiosa e le collette effettuate in
conformità ai fini statutari delle
FRQIHVVLRQLUHOLJLRVHDOO¶LQWHUQRH
DOO¶LQJUHVVRGHLULVSHWWLYLOXRJKL o edifici
di culto avvengono liberamente.
Art. 10 n. 448
Propaganda e collette
PRINCIPIO DI LAICITÁ
60
65
61
66
2. La presente legge si fonda sul principio della laicità dello Stato al quale è data attuazione nelle leggi della Repubblica.
Art. 1 c. 2 n. 448
Principi generali
DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI
62
67
63
68
Art. 3 n. 2531-1576-1902/A
Divieto di discriminazioni
1. Nessuno può essere
discriminato o soggetto a
costrizioni in ragione della
propria fede religiosa, né
essere obbligato a dichiarazioni
VSHFL¿FDPHQWHUHODWLYH
alla propria appartenenza
confessionale.
Art. 3 1990
Art. 3 n. 3947
Art. 3 n. 3947/A
Art. 3 n. 1576
Art. 3 n. 1902
Art. 3 n. 2531
Divieto di discriminazioni
Art. 3 n. 36
Art. 3 n. 134
Art. 3 n. 945
Divieto di discriminazioni
Art. 3 n. 1160
Art. 3 n. 618
Art. 3 n. 3613
1. Nessuno può essere
discriminato o soggetto a
costrizioni in ragione della
propria religione o credenza, né
essere obbligato a dichiarazioni
VSHFL¿FDPHQWHUHODWLYH
alla propria appartenenza
confessionale.
1. Nessuno può essere
discriminato o soggetto a
costrizioni in ragione della
propria religione né essere
obbligato a dichiarazioni
VSHFL¿FDPHQWHUHODWLYH
alla propria appartenenza
confessionale.
Art. 3 n. 2531-1576-1902/AR
Divieto di discriminazioni
1. Nessuno può essere
discriminato o soggetto a
costrizione in ragione della
propria religione o del proprio
credo.
Art. 3 n. 6096
1. Nessuno può essere in
alcun modo sottoposto a
discriminazioni, distinzioni,
esclusioni, restrizioni o
SUHIHUHQ]HIRQGDWHVXPRWLYLGL
ordine religioso, né nei rapporti
JLXULGLFLWUDSULYDWLQpLQ
TXHOOLWUDLSULYDWLHODSXEEOLFD
amministrazione.
*OLDWWLGLYLROHQ]DRGL
GLVFULPLQD]LRQHSHUPRWLYL
religiosi e l’istigazione a
commetterli sono puniti a norma
dell’art. 3 della legge 13 ottobre
QHVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQLHGHOGHFUHWR
legge 26 aprile 1993, n. 122,
FRQYHUWLWRFRQPRGL¿FD]LRQL
dalla legge 25 giugno 1993, n.
205.
3. Nei casi di discriminazione
SHUPRWLYLUHOLJLRVLVLDSSOLFDQR
le disposizioni degli artt. 43 e 44
del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero,
GLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYR
luglio 1998, n. 286.
Art. 3 n. 448
Divieto di discriminazione
64
69
2. Non possono essere posti in essere atti
DYHQWLORVFRSRGLGLVFULPLQDUHQXRFHUH
o recare molestia a coloro che abbiano
esercitato i diritti di cui al comma 1.
Art. 6 c. 2 1990
Art. 6 c. 2 n. 3947
Art. 6 c. 2 n. 3947/A
Art. 6 c. 2 n. 1576
Art. 6 c. 2 n. 1902
Art. 6 c. 2 n. 2531
Partecipazione a confessioni o associazioni
religiose
Art. 6 c. 2 n. 2531-1576-1902/A
Partecipazione a confessioni o associazioni
religiose
Art. 6 c. 2 n. 36
Art. 6 c. 2 n. 134
Art. 6 c. 2 n. 1160
Art. 6 c. 2 n. 618
Art. 6 c. 2 n. 3613
(¶YLHWDWRSRUUHLQHVVHUHDWWLDYHQWLOR
scopo di discriminare, recare molestia o
nuocere a coloro che esercitano i diritti
di cui al comma 1.
Art. 5 c. 2 n. 2531-1576-1902/AR
Partecipazione a confessioni o associazioni
religiose
(¶YLHWDWRGLVFULPLQDUHRUHFDUH
molestia a coloro che esercitano i diritti
di cui al comma 1.
Art. 6 c. 2 n. 945
Partecipazione a confessioni o associazioni
religiose
*OLDWWLDYHQWLORVFRSRGL
discriminare, nuocere o recare molestia a
coloro che hanno esercitato i diritti di cui
DLFRPPLHVRQRYLHWDWL
Art. 6 c. 3 n. 448
Autonomia confessionale
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DEI FIGLI MINORI
65
70
66
71
Art. 8 n. 448
(GXFD]LRQHUHOLJLRVDGHL¿JOL
1. L’istruzione e
l’educazione in materia
religiosa sono impartite ai
minori, anche se nati fuori
dal matrimonio, secondo
le indicazioni di coloro
che esercitano la potestà
su di essi nel rispetto della
personalità, dei diritti dei
minori stessi e comunque
senza pregiudizio della
loro salute, secondo
quanto disposto dalla
&RQYHQ]LRQHVXLGLULWWL
del fanciullo, fatta a New
<RUNLOQRYHPEUH
UHVDHVHFXWLYDFRQ
legge 27 maggio 1991,
n. 176.
2. In caso di contrasto tra
coloro che esercitano la
potestà sul minore decide
il giudice competente,
tenendo conto
dell’interesse del minore
stesso.
3. Fermo restando
quanto disposto dall’art.
GHOFRGLFHFLYLOH
tutti i minori, dopo
il compimento del
quattordicesimo anno di
età , possono compiere
autonomamente le scelte
pertinenti all’esercizio del
diritto di libertà religiosa.
Art. 4 n. 6096
1. I genitori italiani hanno
diritto di educare i propri
¿JOLDQFKHVHQDWLIXRUL
del matrimonio e se
DGRWWLYLLQFRHUHQ]DFRQ
la propria fede religiosa o
credenza.
2. In base a quanto
disposto dall’art. 316
GHOFRGLFHFLYLOHL
minori, a decorrere dal
quattordicesimo anno di
età, possono compiere
autonomamente le scelte
inerenti l’esercizio della
libertà religiosa; in
caso di contrasto fra i
genitori decide il giudice
competente.
Art. 4 n. 945
Figli minori
1. I genitori hanno
diritto di istruire ed
HGXFDUHL¿JOLVHFRQGR
OHSURSULHFRQYLQ]LRQL
e la propria religione,
GHYRQRULVSHWWDUHODORUR
SHUVRQDOLWjHQRQGHYRQR
recare pregiudizio alla
loro salute.
2. Fermo restando
quanto disposto dall’art.
GHOFRGLFHFLYLOH
i minori, a partire dal
quattordicesimo anno di
età, possono compiere
autonomamente le scelte
pertinenti all’esercizio del
diritto di libertà religiosa;
in caso di contrasto fra i
genitori decide il giudice
competente, tenendo
conto dell’interesse
primario del minore.
Art. 4 n. 2531-1576-1902/A
Figli minori
1. I genitori hanno diritto
di istruire ed educare
L¿JOLDQFKHVHQDWL
fuori del matrimonio, in
coerenza con la propria
fede religiosa, nel rispetto
della loro personalità,
senza pregiudizio della
salute dei medesimi e
nel rispetto dei diritti
garantiti dall’ordinamento
giuridico italiano e
GDOOHFRQYHQ]LRQL
internazionali.
2. Fermo restando
quanto disposto dall’art.
GHOFRGLFHFLYLOH
i minori, a partire dal
quattordicesimo anno di
età, possono compiere
autonomamente le scelte
pertinenti all’esercizio del
diritto di libertà religiosa.
Art. 4 n. 3947/A
Art. 4 n. 1576
Art. 4 n. 2531
Figli minori
Art. 4 n. 36
Art. 4 n. 134
Art. 4 n. 1160
Art. 4 n. 618
Art. 4 n. 3613
1. I genitori hanno diritto
di istruire ed educare
L¿JOLDQFKHVHQDWL
fuori del matrimonio, in
coerenza con la propria
fede religiosa o credenza,
nel rispetto della loro
personalità e senza
pregiudizio della salute
dei medesimi.
2. Fermo restando
quanto disposto dall’art.
GHOFRGLFHFLYLOH
i minori, a partire dal
quattordicesimo anno di
età, possono compiere
autonomamente le scelte
pertinenti all’esercizio del
diritto di libertà religiosa;
in caso di contrasto fra i
genitori decide il giudice
competente, tenendo
conto dell’interesse
primario del minore.
Art. 4 1990
Art. 4 n. 3947
Art. 4 n. 1902
1. I genitori hanno diritto
di istruire ed educare
L¿JOLDQFKHVHQDWL
fuori del matrimonio, in
coerenza con la propria
fede religiosa o credenza,
nel rispetto della loro
personalità e senza
pregiudizio della salute
dei medesimi.
2. Fermo restando
quanto disposto dall’art.
GHOFRGLFHFLYLOH
i minori, a partire dal
quattordicesimo anno di
età, possono compiere
autonomamente le scelte
pertinenti all’esercizio del
diritto di libertà religiosa.
OBIEZIONE DI COSCIENZA
67
72
68
73
Le modalità per l’esercizio dell’obiezione di coscienza
VRQRGLVFLSOLQDWHGDOOHQRUPHGHWWDWHSHUOHVSHFL¿FKH
materie.
Art. 7 c. 2 1990
2. Le modalità per l’esercizio dell’obiezione di
FRVFLHQ]DQHLGLYHUVLVHWWRULVRQRGLVFLSOLQDWHGDOOD
legge.
Art. 7 c. 2 n. 3947
Art. 7 c. 2 n. 3947/A
Art. 7 c. 2 n. 1576
Art. 7 c. 2 n. 1902
Art. 7 c. 2 n. 2531
Libertà di coscienza
Art. 7 c. 2 n. 2531-1576-1902/A
Libertà di coscienza
Art. 6 c. 2 n. 2531-1576-1902/AR
Libertà di coscienza
Art. 7 c. 2 n. 36
Art. 7 c. 2 n. 134
Art. 7 c. 2 n. 1160
Art. 7 c. 2 n. 618
Art. 7 c. 2 n. 3613
2. Le modalità per l’esercizio dell’obiezione di
FRVFLHQ]DVRQRGLVFLSOLQDWHHVFOXVLYDPHQWHGDOODOHJJH
dello Stato.
Art. 7 c. 2 n. 448
Obiezione di coscienza
ASSISTENZA SPIRITUALE
69
74
70
75
Art. 8 n. 3947
Art. 8 n. 1902
1.
L’appartenenza
alle Forze
armate, alla
Polizia di Stato
o ad altri servizi
assimilati, la
degenza in
ospedali, case di
cura e di
assistenza, la
permanenza
negli istituti di
prevenzione e
pena non
impediscono
l’esercizio della
libertà religiosa
e l’adempimento
delle pratiche di
culto.
2. Con
regolamento da
adottare ai sensi
dell’art. 17,
comma 1, della
legge 23 agosto
1988, n. 400, su
proposta dei
Art. 8 1990
L’appartenenza
alle Forze
armate, alla
Polizia o ad altri
servizi
assimilati, la
degenza in
ospedali, case di
cura o di
assistenza, la
permanenza
negli istituti di
prevenzione e
pena non
impediscono
l’esercizio della
libertà religiosa
e l’adempimento
delle pratiche di
culto.
1.
L’appartenenza
alle Forze
armate, alla
Polizia di Stato
o ad altri servizi
assimilati, la
degenza in
ospedali, case di
cura e di
assistenza, la
permanenza
negli istituti di
prevenzione e
pena non
impediscono
l’esercizio della
libertà religiosa
e l’adempimento
delle pratiche di
culto,
l’adempimento
delle
prescrizioni
religiose in
materia
alimentare e di
quelle relative
all’astensione
Art. 8 n. 3947/A
Art. 8 n. 1576
Art. 8 n. 36
Art. 8 n. 134
Art. 8 n. 1160
Art. 8 n. 618
Art. 8 n. 3613
1.
L’appartenenza
alle Forze
armate, alle
Forze di polizia
o ad altri servizi
assimilati, la
degenza in
strutture
sanitarie, sociosanitarie ed
assistenziali, la
permanenza
negli istituti di
prevenzione e
pena non
impediscono
l’esercizio della
libertà religiosa
e l’adempimento
delle pratiche di
culto,
l’adempimento
delle
prescrizioni
religiose in
materia
alimentare e di
quelle relative
Art. 8 n. 2531
Esercizio della
libertà religiosa in
particolari
condizioni
1.
L’appartenenza
alle Forze
armate, alle
Forze di polizia
o ad altri servizi
assimilati, la
degenza in
strutture
sanitarie, sociosanitarie ed
assistenziali, la
permanenza
negli istituti di
prevenzione e
pena non
impediscono
l’esercizio della
libertà religiosa
e l’adempimento
delle pratiche di
culto,
l’adempimento
delle
prescrizioni
religiose in
materia
alimentare e di
quelle relative
Art. 8 n. 25311576-1902/A
Esercizio della
libertà religiosa in
particolari
condizioni
1.
L’appartenenza
alle Forze
armate, alle
Forze di polizia
o ad altri servizi
assimilati, la
degenza in
strutture
sanitarie, sociosanitarie ed
assistenziali, la
permanenza
negli istituti di
prevenzione e
pena non
impediscono
l’esercizio della
libertà religiosa
agli appartenenti
alle confessioni
religiose che
non abbiano
stipulato intese
con lo Stato
italiano ai sensi
dell’art. 8, terzo
comma, della
Costituzione,
Art. 7 n. 25311576-1902/AR
Esercizio della
libertà religiosa in
particolari
condizioni
1.
L’appartenenza
alle Forze
armate, alle
Forze di polizia
o ad altri servizi
assimilati, la
degenza in
strutture
sanitarie, sociosanitarie ed
assistenziali, la
permanenza
negli istituti di
prevenzione e
pena non
impediscono
l’esercizio della
libertà religiosa
agli appartenenti
alle confessioni
religiose che
non abbiano
stipulato intese
con lo Stato
italiano ai sensi
dell’art. 8, terzo
comma, della
Costituzione,
Art. 8 n. 945
Esercizio della
libertà religiosa in
particolari
condizioni
1.
L’appartenenza
alle Forze
armate, alle
Forze di polizia
o ad altri servizi
assimilati, la
degenza in
strutture
sanitarie, sociosanitarie e
assistenziali, la
permanenza
negli istituti di
prevenzione e
pena non
impediscono
l’esercizio della
libertà religiosa,
purché non
derivino nuovi o
maggiori oneri
per le
amministrazioni
interessate e
purché
conforme alla
legislazione
italiana e ai
Art. 8 n. 6096
1.
L’appartenenza
alle Forze
armate, alla
Polizia di Stato
o ad altri corpi o
servizi
assimilati, la
degenza in
ospedali, in case
di cura e di
assistenza, la
permanenza
negli istituti di
prevenzione e
pena e in ogni
altro luogo in
cui l’individuo è
sottoposto a
restrizioni della
libertà personale
non possono
costituire
motivo di
violazione del
rispetto della
dignità umana,
delle
convinzioni e
Art. 14 n. 448
Libertà religiosa in
particolari
condizioni
restrittive
71
76
ministri
competenti,
sono stabilite le
modalità di
attuazione della
disposizione di
cui al comma 1.
dalle attività in
determinati
giorni o periodi
previsti come
festività dagli
statuti delle
confessioni e
associazioni
religiose di cui
al capo II della
presente legge,
purché non
derivino nuovi o
maggiori oneri
per le pubbliche
amministrazioni
interessate.
2. I ministri
competenti, con
regolamenti da
emanare ai sensi
dell’art. 17,
comma 3, della
legge 23 agosto
1988, n. 400,
definiscono le
modalità di
attuazione del
comma 1 del
presente
articolo. Sugli
schemi di
regolamento è
acquisito il
parere delle
competenti
commissioni
parlamentari.
3. In caso di
all’astensione
dalle attività in
determinati
giorni o periodi
previsti come
festività dalle
leggi di
approvazione
delle intese di
cui all’art. 8,
terzo comma,
della
Costituzione,
purché non
derivino nuovi o
maggiori oneri
per le
amministrazioni
interessate.
2. I ministri
competenti, con
regolamenti da
adottare ai sensi
dell’art. 17,
comma 3, della
legge 23 agosto
1988, n. 400,
definiscono le
modalità di
attuazione del
comma 1 che,
per le Forze
armate, le Forze
di polizia e per
gli altri servizi
assimilati
devono essere
compatibili con
le esigenze di
all’astensione
dalle attività in
determinati
giorni o periodi
previsti come
festività dalle
leggi di
approvazione
delle intese di
cui all’art. 8,
terzo comma,
della
Costituzione,
purché non
derivino nuovi o
maggiori oneri
per le
amministrazioni
interessate.
2. I ministri
competenti, con
regolamenti da
adottare ai sensi
dell’art. 17,
comma 3, della
legge 23 agosto
1988, n. 400,
definiscono le
modalità di
attuazione del
comma 1 che,
per le Forze
armate, le Forze
di polizia e per
gli altri servizi
assimilati
devono essere
compatibili con
le esigenze di
purché non ne
derivino nuovi o
maggiori oneri
per le
amministrazioni
interessate.
2. I ministri
competenti, con
regolamenti da
adottare ai sensi
dell’art. 17,
comma 3, della
legge 23 agosto
1988, n. 400,
definiscono le
modalità di
attuazione del
comma 1 che,
per le Forze
armate, le Forze
di polizia e per
gli altri servizi
assimilati
devono essere
compatibili con
le esigenze di
servizio. Sugli
schemi di
regolamento é
acquisito il
parere delle
competenti
commissioni
parlamentari.
3. In caso di
decesso dei
soggetti che si
trovino nelle
condizioni di cui
purché non ne
derivino nuovi o
maggiori oneri
per le
amministrazioni
interessate.
2. I ministri
competenti, con
regolamenti da
adottare ai sensi
dell’art. 17,
comma 3, della
legge 23 agosto
1988, n. 400,
definiscono le
modalità di
attuazione del
comma 1 che,
per le Forze
armate, le Forze
di polizia e per
gli altri servizi
assimilati
devono essere
compatibili con
le esigenze di
servizio. Sugli
schemi di
regolamento é
acquisito il
parere delle
competenti
commissioni
parlamentari.
3. In caso di
decesso dei
soggetti che si
trovino nelle
condizioni di cui
relativi contratti
di lavoro.
2. I ministri
competenti, con
regolamenti da
adottare ai sensi
dell’art. 17,
comma 3, della
legge 23 agosto
1988, n. 400,
definiscono le
modalità di
attuazione del
comma 1 che,
per le Forze
armate, le Forze
di polizia e per
gli altri servizi
assimilati,
devono essere
compatibili con
le esigenze di
servizio.
delle credenze
religiose degli
individui, e non
impediscono
l’esercizio della
libertà religiosa
né delle pratiche
di culto
individuali che
non arrecano
molestie alle
altre persone.
L’esercizio delle
pratiche di culto
collettive può
essere
sottoposto a
limitazioni
ragionevoli e
proporzionate.
2. I soggetti
indicati al
comma 1 hanno
diritto di
ricevere
periodicamente
assistenza
spirituale dai
ministri di culto
della
confessione
religiosa alla
quale hanno
dichiarato di
appartenere, in
locali idonei
anche sotto il
profilo della
tutela della
72
77
decesso in
servizio dei
soggetti di cui al
comma 1, che
appartengono a
una confessione
avente
personalità
giuridica, l’ente
di appartenenza
adotta le misure
necessarie,
d’intesa con i
familiari del
defunto, per
assicurare che le
esequie siano
celebrate da un
ministro di culto
della
confessione di
appartenenza.
servizio. Sugli
schemi di
regolamento é
acquisito il
parere delle
competenti
commissioni
parlamentari.
3. In caso di
decesso dei
soggetti che si
trovino nelle
condizioni di cui
al comma 1,
appartenenti a
una confessione
avente
personalità
giuridica, l’ente
di appartenenza
ovvero la
struttura di
ricovero o
detenzione
adotta le misure
necessarie,
d’intesa con i
familiari del
defunto, per
assicurare che le
esequie siano
celebrate da un
ministro di culto
della
confessione di
appartenenza.
servizio. Sugli
schemi di
regolamento é
acquisito il
parere delle
competenti
commissioni
parlamentari.
3. In caso di
decesso dei
soggetti che si
trovino nelle
condizioni di cui
al comma 1,
appartenenti a
una confessione
avente
personalità
giuridica, l’ente
di appartenenza
ovvero la
struttura di
ricovero o
detenzione
adotta le misure
necessarie,
d’intesa con i
familiari del
defunto, per
assicurare che le
esequie siano
celebrate da un
ministro di
culto, da una
guida spirituale
o dal soggetto
equiparato della
confessione di
appartenenza.
al comma 1,
appartenenti a
una confessione
avente
personalità
giuridica, l’ente
di appartenenza
ovvero la
struttura di
ricovero o
detenzione
adotta le misure
necessarie,
d’intesa con i
familiari del
defunto, per
assicurare che le
esequie siano
celebrate da un
ministro di culto
della
confessione di
appartenenza.
al comma 1,
appartenenti a
una confessione
avente
personalità
giuridica, l’ente
di appartenenza
ovvero la
struttura di
ricovero o
detenzione
adotta le misure
necessarie,
d’intesa con i
familiari del
defunto, per
assicurare che le
esequie siano
celebrate
secondo la
confessione di
appartenenza.
riservatezza.
3. Ai soggetti
indicati al
comma 1 è
assicurato, su
loro richiesta e
in quanto
compatibile con
l’organizzazione
e con il
funzionamento
dei corpi, dei
servizi e degli
istituti ivi
richiamati,
l’adempimento
delle
prescrizioni
religiose in
materia
alimentare e di
quelle relative
all’astensione
dal lavoro in
conformità agli
statuti della
confessione
religiosa alla
quale hanno
dichiarato di
appartenere,
comunque senza
nuovi o
maggiori oneri
per la finanza
pubblica.
4. I soggetti
indicati al
comma 1, nella
73
78
propria stanza o
nello spazio ad
essi
personalmente
destinato,
possono esporre
immagini o
simboli della
propria
confessione
religiosa.
5. In caso di
decesso dei
soggetti indicati
al comma 1, nel
corso del
servizio, della
degenza o della
detenzione,
l’ente o l’istituto
presso il quale si
trovano adotta,
su richiesta del
coniuge, del
convivente o, in
mancanza, di un
parente del
defunto, le
misure
necessarie ad
assicurare che le
esequie siano
celebrate in
locali idonei dal
ministro di culto
della
confessione
religiosa di
appartenenza dei
74
79
predetti soggetti.
6. Con
regolamenti
adottati, entro
un anno dalla
data di entrata in
vigore della
presente legge,
dai ministri
competenti ai
sensi dell’art.
17, comma 3,
della legge 23
agosto 1988, n.
400, sono
definite le
modalità di
attuazione delle
disposizioni del
presente articolo
mediante il
ragionevole
bilanciamento
delle esigenze
organizzative
dell’istituzione e
della
salvaguardia dei
diritti inviolabili
della persona.
Gli schemi di
regolamento
sono trasmessi
alle Camere, per
l’espressione del
parere delle
competenti
commissioni
parlamentari, da
75
80
rendere entro
trenta giorni
dalla data della
trasmissione.
Decorso tale
termine, i
regolamenti
possono essere
comunque
emanati.
LIBERTA’ RELIGIOSA NEL LUOGO DI LAVORO
76
81
77
82
Art. 15 c. 1, 2, 3, 4 n. 448
Lavoro privato e divieto di discriminazione
(¶YLHWDWDRJQLGLVFULPLQD]LRQHIRQGDWDVXPRWLYL
di ordine religioso nei rapporti di impiego pubblico
RSULYDWRHGLODYRURGLSHQGHQWHRDXWRQRPRVDOYR
quanto disposto dall’art. 3, commi 3 e 5, del decreto
OHJLVODWLYROXJOLRQ
(¶JDUDQWLWRO¶DGHPSLPHQWRGHLGRYHULHVVHQ]LDOL
GHOFXOWRQHOODYRURGRPHVWLFRHQHLUDSSRUWLGL
ODYRURDGHVVRDVVLPLODELOL,OGLYLHWRGLRSHUDUH
distinzioni, esclusioni, restrizioni o preferenze fondate
VXOODUHOLJLRQHDOO¶DWWRGHOO¶DVVXQ]LRQHLOGLYLHWRGL
OLFHQ]LDPHQWRGHWHUPLQDWRGDPRWLYLUHOLJLRVLLOGLYLHWR
di indagine sulle opinioni religiose e la nullità di patti
RGLDWWLGLUHWWLD¿QLGLGLVFULPLQD]LRQHUHOLJLRVDVRQR
UHJRODWLGDOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLLQPDWHULD
/DYLROD]LRQHGHOGLYLHWRGLGLVFULPLQD]LRQH
comporta in ogni caso la nullità degli atti che la
realizzano e la responsabilità per danno patrimoniale e
non patrimoniale a carico di chi la pone in essere.
,FRQWUDWWLFROOHWWLYLHLQGLYLGXDOLGLODYRURDVVLFXUDQR
O¶HIIHWWLYRHVHUFL]LRGHOODOLEHUWjUHOLJLRVDVHFRQGRL
principi contenuti nel presente capo.
Art. 9 n. 6096
/¶DGHPSLPHQWRGHLGRYHULHVVHQ]LDOLGHOFXOWR
QHOODYRURGRPHVWLFRLOGLYLHWRGLOLFHQ]LDPHQWR
determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di
ODYRURLOGLYLHWRGLLQGDJLQHVXOOHRSLQLRQLUHOLJLRVHHOD
QXOOLWjGLSDWWLRGLDWWLGLUHWWLD¿QLGLGLVFULPLQD]LRQH
UHOLJLRVDVRQRUHJRODWLGDOOHGLVSRVL]LRQLYLJHQWLLQ
PDWHULDHGDLULVSHWWLYLFRQWUDWWLFROOHWWLYLHLQGLYLGXDOL
GLODYRUR
Art. 9 c. 1, 2 n. 3947/A
Art. 9 c. 1, 2 n. 1576
Art. 9 n. 2531
Libertà religiosa nei luoghi di lavoro
Art. 9 n. 2531-1576-1902/A
Libertà religiosa nei luoghi di lavoro
Art. 8 n. 2531-1576-1902/AR
Libertà religiosa nei luoghi di lavoro
Art. 9 c. 1, 2 n. 36
Art. 9 c. 1, 2 n. 134
Art. 9 n. 945
Libertà religiosa nei luoghi di lavoro
Art. 9 c. 1, 2 n. 1160
Art. 9 c. 1, 2 n. 618
Art. 9 c. 1, 2 n. 3613
/¶DGHPSLPHQWRGHLGRYHULHVVHQ]LDOLGHOFXOWR
QHOODYRURGRPHVWLFRLOGLYLHWRGLOLFHQ]LDPHQWR
determinato da ragioni di fede religiosa nei luoghi di
ODYRURLOGLYLHWRGLLQGDJLQHVXOOHRSLQLRQLUHOLJLRVHH
ODQXOOLWjGLSDWWLRDWWLGLUHWWLD¿QLGLGLVFULPLQD]LRQH
UHOLJLRVDVRQRUHJRODWLGDOOHYLJHQWLGLVSRVL]LRQLLQ
materia.
,FRQWUDWWLFROOHWWLYLHLQGLYLGXDOLGLODYRUR
contemplano l’esercizio della libertà religiosa, con
ULIHULPHQWRDOOHVXHYDULHHVSUHVVLRQLFRPHLQGLFDWH
negli artt. 1, 2 e 3.
PRESCRIZIONI ALIMENTARI
78
83
79
84
Art. 14 c. 3 n. 448
Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive
3. Ai soggetti indicati al comma 1 è assicurato, su loro
richiesta e in quanto compatibile con l’organizzazione
HFRQLOIXQ]LRQDPHQWRGHLFRUSLGHLVHUYL]LHGHJOL
LVWLWXWLLYLULFKLDPDWLO¶DGHPSLPHQWRGHOOHSUHVFUL]LRQL
UHOLJLRVHLQPDWHULDDOLPHQWDUHHGLTXHOOHUHODWLYH
DOO¶DVWHQVLRQHGDOODYRURLQFRQIRUPLWjDJOLVWDWXWLGHOOD
confessione religiosa alla quale hanno dichiarato di
DSSDUWHQHUHFRPXQTXHVHQ]DQXRYLRPDJJLRULRQHUL
SHUOD¿QDQ]DSXEEOLFD
Art. 8 c. 1 n. 2531
Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni
Art. 8 c. 1 n. 2531-1576-1902/A
Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni
1. L’appartenenza alle Forze armate, alle Forze di
SROL]LDRDGDOWULVHUYL]LDVVLPLODWLODGHJHQ]DLQ
VWUXWWXUHVDQLWDULHVRFLRVDQLWDULHHGDVVLVWHQ]LDOL
ODSHUPDQHQ]DQHJOLLVWLWXWLGLSUHYHQ]LRQHHSHQD
non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e
l’adempimento delle pratiche di culto, l’adempimento
delle prescrizioni religiose in materia alimentare
HGLTXHOOHUHODWLYHDOO¶DVWHQVLRQHGDOOHDWWLYLWjLQ
GHWHUPLQDWLJLRUQLRSHULRGLSUHYLVWLFRPHIHVWLYLWjGDOOH
OHJJLGLDSSURYD]LRQHGHOOHLQWHVHGLFXLDOO¶DUWWHU]R
FRPPDGHOOD&RVWLWX]LRQHSXUFKpQRQGHULYLQRQXRYL
o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.
Art. 8 c. 1 n. 3947/A
Art. 8 c. 1 n. 1576
Art. 8 c. 1 n. 36
Art. 8 c. 1 n. 134
Art. 8 c. 1 n. 1160
Art. 8 c. 1 n. 618
Art. 8 c. 1 n. 3613
1. L’appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di
6WDWRRDGDOWULVHUYL]LDVVLPLODWLODGHJHQ]DLQRVSHGDOL
case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti
GLSUHYHQ]LRQHHSHQDQRQLPSHGLVFRQRO¶HVHUFL]LRGHOOD
libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto,
l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia
DOLPHQWDUHHGLTXHOOHUHODWLYHDOO¶DVWHQVLRQHGDOOH
DWWLYLWjLQGHWHUPLQDWLJLRUQLRSHULRGLSUHYLVWLFRPH
IHVWLYLWjGDJOLVWDWXWLGHOOHFRQIHVVLRQLHDVVRFLD]LRQL
religiose di cui al capo II della presente legge, purché
QRQGHULYLQRQXRYLRPDJJLRULRQHULSHUOHSXEEOLFKH
amministrazioni interessate.
80
85
3. La macellazione rituale, in conformità a prescrizioni religiose, è regolata dalla
QRUPDWLYDYLJHQWHLQPDWHULD
Art. 9 c. 3 n. 3947/A
Art. 9 c. 3 n. 1576
Art. 9 c. 3 n. 36
Art. 9 c. 3 n. 134
Art. 9 c. 3 n. 1160
Art. 9 c. 3 n. 618
Art. 9 c. 3 n. 3613
5. La macellazione rituale in conformità alle prescrizioni religiose e la preparazione
GLDOLPHQWLHGLEHYDQGHSHU¿QLUHOLJLRVLVRQRUHJRODWHGDOODQRUPDWLYDQD]LRQDOH
HFRPXQLWDULDYLJHQWHLQPDWHULD/¶HYHQWXDOHQHFHVVLWjGHOODFHUWL¿FD]LRQHGHOOH
DXWRULWjUHOLJLRVHSUHYLVWDGDOOHQRUPHVWDWXWDULHQRQSXzFRPSRUWDUHOLPLWD]LRQL
LUUDJLRQHYROLHVSURSRU]LRQDWHDOODOLEHUWjGLFRQFRUUHQ]DHDOODOLEHUDFLUFROD]LRQH
dei prodotti.
Art. 15 c. 5 n. 448
Lavoro privato e divieto di discriminazione
MINISTRI DI CULTO
81
86
82
87
Art. 9 n. 3947
Art. 10 n. 3947/A
Art. 10 n. 1576
Art. 9 n. 1902
Art. 10 n. 36
1. I ministri di culto
di una confessione
religiosa sono liberi
di svolgere il loro
ministero
spirituale.
2. I ministri di culto
di una confessione
religiosa avente
personalità
giuridica, in
possesso della
cittadinanza
italiana, che
compiono atti
rilevanti per
l’ordinamento
giuridico italiano,
dimostrano la
propria qualifica
depositando, presso
l’ufficio
competente per
l’atto, apposita
certificazione
rilasciata dalla
confessione di
appartenenza.
Art. 9 1990
I ministri di culto
di una confessione
religiosa sono liberi
di svolgere il loro
ministero
spirituale.
I ministri di culto
di una confessione
religiosa
riconosciuta, che
compiono atti
rilevanti per
l’ordinamento
giuridico italiano,
dimostrano la
propria qualifica
depositando, presso
l’ufficio
competente,
apposita
certificazione
rilasciata dalla
confessione di
appartenenza.
1. I ministri di culto
di una confessione
religiosa sono liberi
di svolgere il loro
ministero
spirituale.
2. I ministri di culto
di una confessione
religiosa avente
personalità
giuridica, in
possesso della
cittadinanza
italiana, che
compiono atti
rilevanti per
l’ordinamento
giuridico italiano,
dimostrano la
propria qualifica
depositando presso
l’ufficio
competente per
l’atto apposita
certificazione
rilasciata dalla
confessione di
appartenenza.
3. I ministri di culto
di una confessione
Art. 10 n. 2531
Ministri di culto
1. I ministri di culto
e le guide spirituali
o i soggetti
equiparati di una
confessione
religiosa sono liberi
di svolgere il loro
ministero
spirituale.
2. I ministri di culto
e le guide spirituali
o i soggetti
equiparati in
possesso della
cittadinanza
italiana, di una
confessione
religiosa che non
abbia stipulato
un’intesa con lo
Stato ai sensi
dell’art. 8, terzo
comma, della
Costituzione,
possono compiere
atti rilevanti per
l’ordinamento
giuridico italiano,
se la loro nomina è
stata approvata dal
Art. 10 n. 2531-15761902/A
Ministri di culto, guide
spirituali o soggetti
equiparati
1. I ministri di culto
di una confessione
religiosa sono liberi
di svolgere il loro
ministero
spirituale.
2. I ministri di culto
di una confessione
religiosa che non
abbia stipulato
un’intesa con lo
Stato ai sensi
dell’art. 8, terzo
comma, della
Costituzione, in
possesso della
cittadinanza
italiana possono
compiere atti
rilevanti per
l’ordinamento
giuridico italiano,
se la loro nomina è
stata approvata dal
ministro
dell’interno. Con
regolamento del
ministro
dell’interno, da
adottare ai sensi
Art. 9 n. 2531-15761902/AR
Ministri di culto
Art. 10 n. 945
Ministri di culto
1. I ministri di culto
di una confessione
religiosa sono liberi
di svolgere il loro
ministero
spirituale.
2. I ministri di culto
di una confessione
religiosa avente
personalità
giuridica, in
possesso della
cittadinanza
italiana, che
compiono atti
rilevanti per
l’ordinamento
giuridico italiano,
dimostrano la
propria qualifica
depositando, presso
l’ufficio
competente per
l’atto, apposita
certificazione
rilasciata dalla
confessione di
appartenenza.
3. I ministri di culto
di una confessione
Art. 10 n. 134
Art. 10 n. 1160
Art. 10 n. 618
Art. 10 n. 3613
1. I ministri di culto
di una confessione
religiosa sono liberi
di svolgere il loro
ministero spirituale
a condizione che
esso sia conforme
all’ordinamento
giuridico italiano.
2. I ministri di culto
di una confessione
religiosa avente
personalità
giuridica, in
possesso della
cittadinanza
italiana, dimostrano
la propria qualifica
depositando presso
l’ufficio
competente per
l’atto apposita
certificazione
rilasciata dalla
confessione di
appartenenza.
3. I ministri di culto
di una confessione
religiosa priva di
personalità
Art. 10 n. 6096
1. I ministri di culto
delle confessioni
religiose sono liberi
di svolgere il loro
ministero spirituale
senza ingerenza
dello Stato nel
rispetto dei principi
stabiliti nel
presente capo.
2. I ministri di culto
di una confessione
religiosa che non è
iscritta nel registro
di cui al capo II,
ovvero di una
confessione
religiosa il cui ente
esponenziale non è
iscritto nel
medesimo registro,
godono ad ogni
effetto del relativo
stato se sono in
possesso della
cittadinanza
italiana e se la loro
qualifica risulta da
un apposito elenco
tenuto dal ministro
Art. 12 n. 448
Ministri di culto
83
88
religiosa priva di
personalità
giuridica, ovvero di
una confessione il
cui ente
esponenziale non
abbia la personalità
giuridica, in
possesso della
cittadinanza
italiana, possono
compiere gli atti di
cui al comma 2 se
la loro nomina è
stata approvata dal
ministro
dell’interno. Con
regolamento del
ministro
dell’interno,
adottato ai sensi
dell’art. 17, comma
3, della legge 23
agosto 1988, n.
400, sono stabilite
le modalità e le
procedure relative.
ministro
dell’interno. Con
regolamento del
ministro
dell’interno, da
adottare ai sensi
dell’art. 17, comma
3, della legge 23
agosto 1988, n.
400, sono stabilite
le modalità e le
procedure relative.
Con il medesimo
regolamento, il
ministro
dell’interno
provvede ad
identificare le
figure di ministro
di culto e di guida
spirituale o di
soggetto equiparato
tenendo conto della
natura e delle
tradizioni delle
singole confessioni
religiose, e in
particolare del
ruolo effettivo
svolto dal
richiedente
all’interno della
specifica
confessione
religiosa, e sentito
il parere non
vincolante della
confessione stessa.
dell’art. 17, comma
3, della legge 23
agosto 1988, n.
400, sono stabilite
le modalità e le
procedure relative.
religiosa priva di
personalità
giuridica, ovvero di
una confessione il
cui ente
esponenziale non
abbia personalità
giuridica, in
possesso della
cittadinanza
italiana, possono
compiere gli atti di
cui al comma 2 se
la loro nomina è
stata approvata dal
ministro
dell’interno.
giuridica, in
possesso della
cittadinanza
italiana, possono
compiere gli atti di
cui al comma 2 se
la loro nomina è
stata approvata dal
ministro
dell’interno.
dell’interno.
3. Sono iscritti
nell’elenco di cui al
comma 2, a loro
richiesta, i ministri
di culto di
confessioni
religiose i cui
statuti non
contrastano con i
principi
dell’ordinamento
giuridico italiano,
secondo le norme
del regolamento
adottato, entro un
anno dalla data di
entrata in vigore
della presente
legge, con decreto
del ministro
dell’interno ai sensi
dell’art. 17, comma
3, della legge 23
agosto 1988, n.
400. Lo schema di
regolamento è
trasmesso alle
Camere per
l’espressione del
parere delle
competenti
commissioni
parlamentari, da
rendere entro trenta
giorni dalla data
della trasmissione.
Decorso tale
termine, il
84
89
regolamento può
essere comunque
emanato.
4. I ministri di culto
di una confessione
religiosa iscritta nel
registro delle
confessioni, ai
sensi del capo II,
che sono in
possesso della
cittadinanza
italiana, possono
compiere atti
rilevanti per
l’ordinamento
giuridico italiano, a
condizione che
abbiano dimostrato
la propria qualifica
depositando presso
la prefettura-ufficio
territoriale del
Governo
competente per
territorio
un’apposita
certificazione
rilasciata dalla
confessione
religiosa di
appartenenza.
5. I ministri di culto
condannati a pena
detentiva con
sentenza passata in
giudicato perdono i
benefici connessi al
loro stato, fatti
85
90
salvi i diritti
previdenziali già
maturati.
6. Le disposizioni
della presente
legge, nelle quali è
fatto riferimento ai
ministri di culto, si
applicano ai
soggetti ad essi
equiparabili
secondo gli statuti
delle rispettive
confessioni
religiose.
86
91
Art. 25 n. 448
Previdenza
1. Con decorrenza
dal 1o gennaio
dell’anno
VXFFHVVLYRD
quello in corso
alla data di entrata
LQYLJRUHGHOOD
presente legge, ai
ministri di culto
delle confessioni
religiose iscritte
nel registro delle
confessioni
religiose, che sono
cittadini italiani e
residenti in Italia,
si applica l’art. 42,
comma 6, della
legge 23 dicembre
1999, n. 488.
Art. 26 n. 1160
1. Ai ministri
di culto delle
confessioni
religiose che
hanno ottenuto
la personalità
giuridica, che
sono residenti in
Italia, si applica
l’art. 42, comma
6, della legge 23
dicembre 1999, n.
HVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQL
Art. 27 n. 945
Iscrizione al Fondo
di previdenza del
clero dei ministri di
culto delle confessioni
religiose diverse dalla
cattolica
1. I ministri di culto
delle confessioni
UHOLJLRVHGLYHUVH
dalla cattolica
sono iscritti, se
retribuiti, al Fondo
GLSUHYLGHQ]D
istituito con legge
22 dicembre 1973,
n. 903, sulla base
delle procedure
e con le modalità
SUHYLVWHGDOODOHJJH
VWHVVDHVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQL
FRPHPRGL¿FDWD
dall’art. 42 della
legge 23 dicembre
1999, n. 488,
HVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQL
Art. 27 n. 2531-15761902/A
Iscrizione al Fondo
di previdenza del
clero dei ministri di
culto delle confessioni
religiose diverse dalla
cattolica
Art. 26 n. 2531-15761902/AR
Iscrizione al Fondo
di previdenza del
clero dei ministri di
culto delle confessioni
religiose diverse dalla
cattolica
1. I ministri di culto
delle confessioni
UHOLJLRVHGLYHUVH
dalla cattolica sono
iscritti al Fondo
GLSUHYLGHQ]D
istituito con legge
22 dicembre 1973,
n. 903, sulla base
delle procedure
e con le modalità
SUHYLVWHGDOOD
legge stessa, come
PRGL¿FDWDGDOO¶DUW
42, comma 6, della
legge 23 dicembre
1999, n. 488.
Art. 27 n. 2531
Iscrizione al Fondo
di previdenza del
clero dei ministri di
culto delle confessioni
religiose diverse dalla
cattolica
1. I ministri di culto
delle confessioni
UHOLJLRVHGLYHUVH
dalla cattolica
SRVVRQRLVFULYHUVL
al Fondo di
SUHYLGHQ]DLVWLWXLWR
con legge 22
dicembre 1973,
n. 903, sulla base
delle procedure
e con le modalità
SUHYLVWHGDOOD
legge stessa, come
PRGL¿FDWDGDOO¶DUW
42, comma 6, della
legge 23 dicembre
1999, n. 488.
Art. 26 n. 3947/A
Art. 26 n. 1576
Art. 26 n. 36
Art. 26 n. 134
Art. 26 n. 618
Art. 26 n. 3613
1. Ai ministri
di culto delle
confessioni
religiose che
hanno ottenuto
la personalità
giuridica, che siano
residenti in Italia,
si applica l’art. 42,
comma 6, della
legge 23 dicembre
1999, n. 488.
Art. 25 n. 3947
Art. 25 n. 1902
1. I ministri di culto
delle confessioni
religiose che
hanno ottenuto
la personalità
JLXULGLFDDYHQWL
cittadinanza
italiana e che
siano residenti in
Italia, possono
LVFULYHUVLDO)RQGR
GLSUHYLGHQ]D
istituito con legge
22 dicembre 1973,
QHVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQL
sulla base delle
procedure e con le
PRGDOLWjSUHYLVWH
dalla legge stessa.
Art. 25 1990
I ministri di culto
delle confessioni
religiose
riconosciute,
DYHQWLFLWWDGLQDQ]D
italiana e che
siano residenti in
Italia, possono
LVFULYHUVLDO)RQGR
GLSUHYLGHQ]D
istituito con legge
22 dicembre 1973,
QHVXFFHVVLYH
PRGL¿FD]LRQL
sulla base della
procedura e con le
PRGDOLWjSUHYLVWH
dalla legge stessa.
87
92
,PLQLVWULGLFXOWRODFXLQRPLQDVLDVWDWDDSSURYDWDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJH
JLXJQRQVLQRDTXDQGRPDQWHQJRQRODTXDOL¿FDORURULFRQRVFLXWD
FRQVHUYDQRLOUHJLPHJLXULGLFRHSUHYLGHQ]LDOHORURULVHUYDWRGDOODSUHGHWWDOHJJH
dal regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, e da ogni altra disposizione che li
riguardi.
Art. 40 1990
Art. 37 n. 3947
Art. 38 n. 3947/A
Art. 38 n. 1576
Art. 37 n. 1902
Art. 39 n. 2531
Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929
Art. 39 n. 2531-1576-1902/A
Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929
Art. 38 n. 2531-1576-1902/AR
Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929
Art. 39 n. 945
Nomina di ministri di culto approvata ai sensi della legge n. 1159 del 1929
Art. 38 n. 1160
Art. 38 n. 618
Art. 38 n. 3613
,PLQLVWULGLFXOWRODFXLQRPLQDqVWDWDDSSURYDWDDLVHQVLGHOO¶DUWGHOODOHJJH
JLXJQRQVLQRDTXDQGRPDQWHQJRQRODTXDOL¿FDORURULFRQRVFLXWD
FRQVHUYDQRLOUHJLPHJLXULGLFRHSUHYLGHQ]LDOHORURULVHUYDWRGDOODPHGHVLPDOHJJH
GDOUHJLRGHFUHWRIHEEUDLRQHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLHGDRJQL
altra disposizione che li riguardi.
Art. 38 n. 36
Art. 38 n. 134
Art. 44 c. 4 n. 448
(I¿FDFLDGHOORVWDWRJLXULGLFRSUHHVLVWHQWH
MATRIMONIO
88
93
89
94
Art. 10 n. 3947
Art. 10 n. 1902
1
Art. 11 n. 3947/A
Art. 11 n. 1576
Art. 11 n. 36
Art. 11 n. 134
Art. 11 n. 3613
Il riferimento è da intendersi all’art. 10, comma 2.
Art. 10 1990
Art. 11 n. 2531
Matrimonio
Art. 11 n. 2531-15761902/A
Matrimonio
Art. 10 n. 2531-15761902/AR
Matrimonio
Art. 11 n. 9451
Matrimonio
Art. 11 n. 1160
Art. 11 n. 618
Art. 30 n. 448
Richiesta
1. Le confessioni
religiose iscritte nel
registro delle
confessioni
religiose possono
fare acquisti,
vendite e altri
negozi giuridici
secondo le
disposizioni del
presente capo. I
matrimoni celebrati
davanti ai ministri
del culto delle
medesime
confessioni
religiose producono
effetti civili
secondo le
disposizioni del
capo IV.
Art. 22 n. 448
Diritti delle confessioni
religiose iscritte nel
registro delle
confessioni religiose
90
95
Coloro che
intendono celebrare
il matrimonio
davanti ad un
ministro di culto di
una confessione
religiosa
riconosciuta
devono specificarlo
all’ufficiale dello
stato civile all’atto
della richiesta della
pubblicazione
prevista dagli artt.
93 e seguenti del
codice civile.
L’ufficiale dello
stato civile, il quale
ha proceduto alle
pubblicazioni
richieste dai
nubendi, accerta
che nulla si oppone
alla celebrazione
del matrimonio
secondo le vigenti
norme di legge e ne
dà attestazione in
un nulla osta che
rilascia ai nubendi
in duplice
originale. Il nulla
osta deve precisare
che la celebrazione
del matrimonio
avrà luogo nel
comune indicato
dai nubendi, che
essa seguirà
1. Coloro che
intendono celebrare
il matrimonio
davanti ad un
ministro di culto di
una confessione
religiosa avente
personalità
giuridica devono
specificarlo
all’ufficiale dello
stato civile all’atto
della richiesta della
pubblicazione
prevista dagli artt.
93 e seguenti del
codice civile.
L’ufficiale dello
stato civile, il quale
ha proceduto alle
pubblicazioni
richieste dai
nubendi, accerta
che nulla si oppone
alla celebrazione
del matrimonio
secondo le vigenti
norme di legge e ne
dà attestazione in
un nulla osta che
rilascia ai nubendi
in duplice
originale. Il nulla
osta deve precisare
che la celebrazione
del matrimonio
avrà luogo nel
comune indicato
dai nubendi, che
1. Coloro che
intendono celebrare
il matrimonio
davanti ad un
ministro di culto di
una confessione
religiosa avente
personalità
giuridica che ne
abbia fatto esplicita
richiesta al ministro
competente devono
specificarlo
all’ufficiale dello
stato civile all’atto
della richiesta della
pubblicazione
prevista dagli artt.
93 e seguenti del
codice civile. Nella
richiesta al ministro
competente la
confessione
religiosa specifica
altresì se preferisca
che gli articoli del
codice civile
riguardanti il
matrimonio siano
letti durante il rito
o al momento delle
pubblicazioni.
L’ufficiale dello
stato civile, il quale
ha proceduto alle
pubblicazioni
richieste dai
nubendi, accerta
che nulla si oppone
1. Coloro che
intendono celebrare
il matrimonio
davanti ad un
ministro di culto di
una confessione
religiosa avente
personalità
giuridica, o davanti
ad uno dei ministri
di culto di cui
all’art. 10, comma
3, devono
specificarlo
all’ufficiale dello
stato civile all’atto
della richiesta della
pubblicazione
prevista dagli artt.
93 e seguenti del
codice civile.
L’ufficiale dello
stato civile, il quale
ha proceduto alle
pubblicazioni
richieste dai
nubendi, accerta
che nulla si oppone
alla celebrazione
del matrimonio
secondo le vigenti
norme di legge e ne
dà attestazione in
un nulla osta che
rilascia ai nubendi
in duplice
originale. Il nulla
osta deve precisare
che la celebrazione
1. Coloro che
intendono celebrare
il matrimonio
davanti ad un
ministro di culto a
una guida spirituale
o a un soggetto
equiparato la cui
nomina sia stata
approvata dal
ministro
dell’interno, ai
sensi dell’art. 10,
comma 2, devono
specificarlo
all’ufficiale dello
stato civile all’atto
della richiesta della
pubblicazione
prevista dagli artt.
93 e seguenti del
codice civile.
L’ufficiale dello
stato civile, il quale
ha proceduto alle
pubblicazioni
richieste dai
nubendi, accerta
che nulla si oppone
alla celebrazione
del matrimonio
secondo le vigenti
norme di legge e ne
dà attestazione in
un nulla osta che
rilascia ai nubendi
in duplice
originale. Il nulla
osta deve precisare
1. La Repubblica
italiana riconosce
gli effetti civili ai
matrimoni celebrati
secondo le
disposizioni del
presente articolo, a
condizione che
l’atto relativo sia
trascritto nei
registri dello stato
civile.
2. Coloro che
intendono celebrare
il matrimonio
davanti ad un
ministro di culto la
cui nomina sia stata
approvata dal
ministro
dell’interno, ai
sensi dell’art. 9,
comma 2, devono
specificarlo
all’ufficiale dello
stato civile all’atto
della richiesta della
pubblicazione
prevista dagli artt.
93 e seguenti del
codice civile.
L’ufficiale dello
stato civile, il quale
ha proceduto alle
pubblicazioni
richieste dai
nubendi, accerta
che nulla si oppone
alla celebrazione
1. Coloro che
intendono celebrare
il matrimonio
davanti ad un
ministro di culto di
una confessione
religiosa avente
personalità
giuridica devono
specificare tale
intendimento
all’ufficiale dello
stato civile all’atto
della richiesta della
pubblicazione
prevista dagli artt.
93 e seguenti del
codice civile. Nella
richiesta al ministro
competente la
confessione
religiosa specifica
altresì se preferisca
che gli articoli del
codice civile
riguardanti il
matrimonio siano
letti durante il rito
o al momento delle
pubblicazioni.
L’ufficiale dello
stato civile, il quale
ha proceduto alle
pubblicazioni
richieste dai
nubendi, accerta
che nulla si oppone
alla celebrazione
del matrimonio
1. La Repubblica,
attesa la pluralità
dei sistemi di
celebrazione cui si
ispira il suo
ordinamento,
riconosce gli effetti
civili al matrimonio
religioso celebrato
davanti al ministro
di culto o soggetto
equiparato di una
confessione
religiosa iscritta nel
registro delle
confessioni
religiose, a
condizione che sia
stata previamente
effettuata la
pubblicazione nella
casa comunale e
che l’atto sia
successivamente
regolarmente
trascritto nei
registri dello stato
civile.
2. Gli effetti civili
del matrimonio
celebrato ai sensi
del comma 1 sono
regolati in ogni loro
aspetto dalle norme
del codice civile,
salvo quanto
previsto dal
presente capo.
3. Coloro che
91
96
davanti al ministro
di culto indicato dai
medesimi, che il
ministro di culto ha
comunicato la
propria
disponibilità e
depositato la
certificazione di cui
all’art. 9. Attesta
inoltre che
l’ufficiale dello
stato civile ha
spiegato ai nubendi
i diritti e i doveri
dei coniugi dando
ai medesimi lettura
degli articoli del
codice civile al
riguardo.
Il ministro di culto,
nel celebrare il
matrimonio,
osserva le
disposizioni di cui
agli artt. 107, 108 e
109 del codice
civile, omettendo la
lettura degli articoli
del codice civile.
Lo stesso ministro
di culto redige,
subito dopo la
celebrazione, l’atto
di matrimonio in
duplice originale e
allega il nulla osta
rilasciato
dall’ufficiale dello
essa seguirà
davanti al ministro
di culto indicato dai
medesimi, che il
ministro di culto ha
comunicato la
propria
disponibilità e
depositato la
certificazione di cui
all’art. 9. Attesta
inoltre che
l’ufficiale dello
stato civile ha
spiegato ai nubendi
i diritti e i doveri
dei coniugi dando
ai medesimi lettura
degli articoli del
codice civile al
riguardo.
2. Il ministro di
culto, nel celebrare
il matrimonio,
osserva le
disposizioni di cui
agli artt. 107 e 108
del codice civile,
omettendo la
lettura degli articoli
del codice civile
riguardanti i diritti
e i doveri dei
coniugi. Lo stesso
ministro di culto
redige, subito dopo
la celebrazione,
l’atto di
matrimonio in
alla celebrazione
del matrimonio
secondo le vigenti
norme di legge e ne
dà attestazione in
un nulla osta che
rilascia ai nubendi
in duplice
originale. Il nulla
osta deve precisare
che la celebrazione
del matrimonio
avrà luogo nel
comune indicato
dai nubendi, che
essa seguirà
davanti al ministro
di culto indicato o
in caso di
impedimento di
questi davanti ad
un ministro di culto
allo scopo delegato
dai medesimi, che
il ministro di culto
ha comunicato la
propria
disponibilità e
depositato la
certificazione di cui
all’art. 10. Il nulla
osta attesta inoltre
che l’ufficiale dello
stato civile ha
spiegato ai nubendi
i diritti e i doveri
dei coniugi dando
ai medesimi lettura
degli articoli del
del matrimonio
avrà luogo nel
comune indicato
dai nubendi, che
essa seguirà
davanti al ministro
di culto indicato dai
medesimi, che il
ministro di culto ha
comunicato la
propria
disponibilità e
depositato la
certificazione di cui
all’art. 10, comma
2, ovvero la
certificazione
relativa
all’approvazione di
cui al comma 3 del
medesimo articolo.
Attesta inoltre che
l’ufficiale dello
stato civile ha
spiegato ai nubendi
i diritti e i doveri
dei coniugi, dando
ai medesimi lettura
degli articoli del
codice civile al
riguardo.
2. Il ministro di
culto, nel celebrare
il matrimonio,
osserva le
disposizioni di cui
agli artt. 107 e 108
del codice civile,
omettendo la
che la celebrazione
del matrimonio
avrà luogo nel
comune indicato
dai nubendi, che
essa seguirà
davanti al ministro
di culto, alla guida
spirituale o al
soggetto equiparato
indicato dai
medesimi, che il
ministro di culto, la
guida spirituale o il
soggetto equiparato
ha comunicato la
propria
disponibilità e
depositato la
certificazione
relativa
all’approvazione
della nomina di cui
all’art. 10, comma
2. Attesta inoltre
che l’ufficiale dello
stato civile ha
spiegato ai nubendi
i diritti e i doveri
dei coniugi, dando
ai medesimi lettura
degli articoli del
codice civile al
riguardo.
2. Il ministro di
culto, la guida
spirituale o il
soggetto
equiparato, nel
del matrimonio
secondo le vigenti
norme di legge e ne
dà attestazione in
un nulla osta che
rilascia ai nubendi
in duplice
originale. Il nulla
osta deve precisare
che la celebrazione
del matrimonio
avrà luogo nel
comune indicato
dai nubendi, che
essa seguirà
davanti al ministro
di culto indicato dai
medesimi, che il
ministro di culto ha
comunicato la
propria
disponibilità e
depositato la
certificazione
relativa
all’approvazione
della nomina di cui
all’art. 9, comma 2.
Attesta inoltre che
l’ufficiale dello
stato civile ha
spiegato ai nubendi
i diritti e i doveri
dei coniugi, dando
ai medesimi lettura
degli articoli del
codice civile al
riguardo.
3. Il ministro di
secondo le vigenti
norme di legge e ne
dà attestazione in
un nulla osta che
rilascia ai nubendi
in duplice
originale. Il nulla
osta deve precisare
che la celebrazione
del matrimonio
avrà luogo nel
comune indicato
dai nubendi, che
essa seguirà
davanti al ministro
di culto indicato o
in caso di
impedimento di
questi davanti ad
un ministro di culto
allo scopo delegato
dai medesimi, che
il ministro di culto
ha comunicato la
propria
disponibilità e
depositato la
certificazione di cui
all’art. 10. Il nulla
osta attesta inoltre
che l’ufficiale dello
stato civile ha
spiegato ai nubendi
i diritti e i doveri
dei coniugi dando
ai medesimi lettura
degli articoli del
codice civile al
riguardo.
intendono celebrare
il matrimonio
religioso con effetti
civili devono
specificarlo
all’ufficiale dello
stato civile all’atto
della richiesta della
pubblicazione di
matrimonio
prevista dagli artt.
93 e seguenti del
codice civile,
indicando la
confessione
religiosa prescelta e
il ministro di culto
davanti al quale
sarà celebrato il
matrimonio.
92
97
stato civile.
La trasmissione di
un originale
dell’atto di
matrimonio per la
trascrizione nei
registri dello stato
civile è fatta dal
ministro di culto
davanti al quale è
avvenuta la
celebrazione
all’ufficiale dello
stato civile del
comune del luogo.
Il ministro di culto
ha l’obbligo di
effettuare la
trasmissione
dell’atto non oltre i
cinque giorni dalla
celebrazione e di
darne
contemporaneamen
te avviso ai
contraenti.
L’ufficiale dello
stato civile,
constatata la
regolarità dell’atto
e l’autenticità del
nulla osta allegato,
effettua la
trascrizione entro le
ventiquattro ore dal
ricevimento
dell’atto e ne dà
notizia al ministro
di culto.
duplice originale e
allega il nulla osta
rilasciato
dall’ufficiale dello
stato civile.
3. La trasmissione
di un originale
dell’atto di
matrimonio per la
trascrizione nei
registri dello stato
civile è fatta dal
ministro di culto
davanti al quale è
avvenuta la
celebrazione
all’ufficiale dello
stato civile di cui al
comma 1. Il
ministro di culto ha
l’obbligo di
effettuare la
trasmissione
dell’atto non oltre i
cinque giorni dalla
celebrazione e di
darne
contemporaneamen
te avviso ai
contraenti.
L’ufficiale dello
stato civile,
constatata la
regolarità dell’atto
e l’autenticità del
nulla osta allegato,
effettua la
trascrizione entro le
ventiquattro ore dal
codice civile al
riguardo.
2. Il ministro di
culto, nel celebrare
il matrimonio,
osserva le
disposizioni di cui
agli artt. 107 e 108
del codice civile,
omettendo la
lettura degli articoli
del codice civile
riguardanti i diritti
e i doveri dei
coniugi qualora la
confessione abbia
optato per la lettura
al momento delle
pubblicazioni. Lo
stesso ministro di
culto redige, subito
dopo la
celebrazione, l’atto
di matrimonio in
duplice originale e
allega il nulla osta
rilasciato
dall’ufficiale dello
stato civile.
3. La trasmissione
di un originale
dell’atto di
matrimonio per la
trascrizione nei
registri dello stato
civile è fatta dal
ministro di culto
davanti al quale è
avvenuta la
lettura degli articoli
del codice civile
riguardanti i diritti
e i doveri dei
coniugi. Lo stesso
ministro di culto
redige subito dopo
la celebrazione
l’atto di
matrimonio in
duplice originale e
allega il nulla osta
rilasciato
dall’ufficiale dello
stato civile.
3. La trasmissione
di un originale
dell’atto di
matrimonio per la
trascrizione nei
registri dello stato
civile è fatta dal
ministro di culto,
davanti al quale è
avvenuta la
celebrazione,
all’ufficiale dello
stato civile di cui al
comma 1. Il
ministro di culto ha
l’obbligo di
effettuare la
trasmissione
dell’atto non oltre i
cinque giorni dalla
celebrazione e di
darne
contemporaneamen
te avviso ai
celebrare il
matrimonio,
osserva le
disposizioni di cui
agli artt. 107 e 108
del codice civile
avvalendosi, se
necessario, della
collaborazione di
un interprete. Lo
stesso ministro di
culto, la guida
spirituale o il
soggetto equiparato
redige subito dopo
la celebrazione
l’atto di
matrimonio in
duplice originale e
allega il nulla osta
rilasciato
dall’ufficiale dello
stato civile.
3. La trasmissione
di un originale
dell’atto di
matrimonio per la
trascrizione nei
registri dello stato
civile è fatta dal
ministro di culto,
dalla guida
spirituale o dal
soggetto equiparato
davanti ai quali è
avvenuta la
celebrazione,
all’ufficiale dello
stato civile di cui al
culto, nel celebrare
il matrimonio,
osserva le
disposizioni di cui
agli artt. 107 e 108
del codice civile,
avvalendosi, se
necessario, della
collaborazione di
un interprete. Lo
stesso ministro di
culto redige subito
dopo la
celebrazione l’atto
di matrimonio in
duplice originale e
allega il nulla osta
rilasciato
dall’ufficiale dello
stato civile.
4. La trasmissione
di un originale
dell’atto di
matrimonio per la
trascrizione nei
registri dello stato
civile è fatta dal
ministro di culto,
davanti al quale è
avvenuta la
celebrazione,
all’ufficiale dello
stato civile di cui al
comma 2. Il
ministro di culto ha
l’obbligo di
effettuare la
trasmissione
dell’atto non oltre i
2. Il ministro di
culto, nel celebrare
il matrimonio,
osserva le
disposizioni di cui
agli artt. 107 e 108
del codice civile,
omettendo la
lettura degli articoli
del codice civile
riguardanti i diritti
e i doveri dei
coniugi qualora la
confessione abbia
optato per la lettura
al momento delle
pubblicazioni. Lo
stesso ministro di
culto redige, subito
dopo la
celebrazione, l’atto
di matrimonio in
duplice originale e
allega il nulla osta
rilasciato
dall’ufficiale dello
stato civile.
3. La trasmissione
di un originale
dell’atto di
matrimonio per la
trascrizione nei
registri dello stato
civile è fatta dal
ministro di culto
davanti al quale è
avvenuta la
celebrazione
all’ufficiale dello
93
98
Il matrimonio ha
effetto dal
momento della
celebrazione anche
se l’ufficiale dello
stato civile che ha
ricevuto l’atto
abbia omesso di
effettuare la
trascrizione nel
termine prescritto.
All’art. 83 del
codice civile le
espressioni “culti
ammessi nello
Stato” sono
sostituite dalla
seguente:
“confessioni
religiose
riconosciute”.
ricevimento
dell’atto e ne dà
notizia al ministro
di culto.
4. Il matrimonio ha
effetto dal
momento della
celebrazione anche
se l’ufficiale dello
stato civile che ha
ricevuto l’atto
abbia omesso di
effettuare la
trascrizione nel
termine prescritto.
5. All’art. 83 del
codice civile le
parole: “culti
ammessi nello
Stato” sono
sostituite dalle
seguenti:
“confessioni
religiose aventi
personalità
giuridica”.
6. Il presente
articolo non
modifica né
pregiudica le
disposizioni che
danno attuazione
ad intese o accordi
stipulati ai sensi
dell’art. 7, secondo
comma, e dell’art.
8, terzo comma,
della Costituzione.
celebrazione
all’ufficiale dello
stato civile di cui al
comma 1. Il
ministro di culto ha
l’obbligo di
effettuare la
trasmissione
dell’atto non oltre i
cinque giorni dalla
celebrazione e di
darne
contemporaneamen
te avviso ai
contraenti.
L’ufficiale dello
stato civile,
constatate la
regolarità dell’atto
e l’autenticità del
nulla osta allegato,
effettua la
trascrizione entro le
ventiquattro ore dal
ricevimento
dell’atto e ne dà
notizia al ministro
di culto.
4. Il matrimonio ha
effetti civili dal
momento della
celebrazione anche
se l’ufficiale dello
stato civile che ha
ricevuto l’atto
abbia omesso di
effettuare la
trascrizione nel
termine prescritto.
contraenti.
L’ufficiale dello
stato civile,
constatata la
regolarità dell’atto
e l’autenticità del
nulla osta allegato,
effettua la
trascrizione entro le
ventiquattro ore dal
ricevimento
dell’atto e ne dà
notizia al ministro
di culto.
4. Il matrimonio ha
effetti civili dal
momento della
celebrazione anche
se l’ufficiale dello
stato civile che ha
ricevuto l’atto
abbia omesso di
effettuare la
trascrizione nel
termine prescritto.
5. All’art. 83 del
codice civile le
parole: «dei culti
ammessi nello
Stato» sono
sostituite, dalle
seguenti: «delle
confessioni
religiose aventi
personalità
giuridica o la cui
nomina è stata
approvata dal
ministro
comma 1. Il
ministro di culto, la
guida spirituale o il
soggetto equiparato
ha l’obbligo di
effettuare la
trasmissione
dell’atto non oltre i
cinque giorni dalla
celebrazione e di
darne
contemporaneamen
te avviso ai
contraenti.
L’ufficiale dello
stato civile,
constatata la
regolarità dell’atto
e l’autenticità del
nulla osta allegato,
effettua la
trascrizione entro le
ventiquattro ore dal
ricevimento
dell’atto e ne dà
notizia al ministro
di culto, alla guida
spirituale o al
soggetto
equiparato.
4. Il matrimonio ha
effetti civili dal
momento della
celebrazione anche
se l’ufficiale dello
stato civile che ha
ricevuto l’atto
abbia omesso di
effettuare la
cinque giorni dalla
celebrazione e di
darne
contemporaneamen
te avviso ai
contraenti.
L’ufficiale dello
stato civile,
constatata la
regolarità dell’atto
e l’autenticità del
nulla osta allegato,
effettua la
trascrizione entro le
ventiquattro ore dal
ricevimento
dell’atto e ne dà
notizia al ministro
di culto.
5. Il matrimonio ha
effetti civili dal
momento della
celebrazione anche
se l’ufficiale dello
stato civile che ha
ricevuto l’atto
abbia omesso di
effettuare la
trascrizione nel
termine prescritto.
6. La rubrica del
capo II del titolo VI
del libro I del
codice civile è
sostituita dalla
seguente: «Del
matrimonio
celebrato davanti ai
ministri del culto
stato civile di cui al
comma 1. Il
ministro di culto ha
l’obbligo di
effettuare la
trasmissione
dell’atto non oltre i
cinque giorni dalla
celebrazione e di
darne
contemporaneamen
te avviso ai
contraenti.
L’ufficiale dello
stato civile,
constatate la
regolarità dell’atto
e l’autenticità del
nulla osta allegato,
effettua la
trascrizione entro le
ventiquattro ore dal
ricevimento
dell’atto e ne dà
notizia al ministro
di culto.
4. Il matrimonio ha
effetti civili dal
momento della
celebrazione anche
se l’ufficiale dello
stato civile che ha
ricevuto l’atto
abbia omesso di
effettuare la
trascrizione nel
termine prescritto.
5. All’art. 83 del
codice civile le
94
99
5. All’art. 83 del
codice civile le
parole: “dei culti
ammessi nello
Stato” sono
sostituite dalle
seguenti: “delle
confessioni
religiose aventi
personalità
giuridica”.
6. Il presente
articolo non
modifica né
pregiudica le
disposizioni che
danno attuazione
ad accordi o intese
stipulati o da
stipulare ai sensi
dell’art. 7, secondo
comma, e dell’art.
8, terzo comma,
della Costituzione.
dell’interno». Nella
rubrica del
medesimo articolo
le parole:
«ammessi nello
Stato» sono
sostituite dalle
seguenti: «diversi
dal cattolico».
6. Il presente
articolo non
modifica né
pregiudica le
disposizioni che
danno attuazione
ad accordi o intese
stipulati ai sensi
dell’art. 7, secondo
comma, e dell’art.
8, terzo comma,
della Costituzione.
trascrizione nel
termine prescritto.
5. La rubrica del
capo II del titolo VI
del libro I del
codice civile è
sostituita dalla
seguente: «Del
matrimonio
celebrato davanti a
ministri del culto
cattolico e del
matrimonio
celebrato davanti a
ministri di culto, a
guide spirituali o a
soggetti equiparati
dei culti diversi dal
cattolico».
6. L’art. 83 del
codice civile è
sostituito dal
seguente: «Art. 83 (Matrimonio
celebrato davanti a
ministri di culto, a
guide spirituali o a
soggetti equiparati
dei culti diversi dal
cattolico). Il
matrimonio
celebrato davanti a
ministri di culto, a
guide spirituali o a
soggetti equiparati
la cui nomina è
stata approvata dal
ministro
dell’interno è
cattolico o di culti
diversi».
7. L’art. 83 del
codice civile è
sostituito dal
seguente: «Art. 83 (Matrimonio
celebrato davanti a
ministri dei culti
diversi dal
cattolico). Il
matrimonio
celebrato davanti a
ministri di culti
diversi dal
cattolico, la cui
nomina è stata
approvata dal
ministro
dell’interno, è
regolato dalle
disposizioni del
capo III, salvo
quanto stabilito
nella legge speciale
concernente tale
matrimonio».
8. Il presente
articolo non
modifica né
pregiudica le
disposizioni che
danno attuazione
ad accordi o intese
stipulati ai sensi
dell’art. 7, secondo
comma, e dell’art.
8, terzo comma,
della Costituzione.
parole: “dei culti
ammessi nello
Stato” sono
sostituite dalle
seguenti: “delle
confessioni
religiose aventi
personalità
giuridica”.
6. Il presente
articolo non
modifica né
pregiudica le
disposizioni che
danno attuazione
ad accordi o intese
stipulati o da
stipulare ai sensi
dell’art. 7, secondo
comma, e dell’art.
8, terzo comma,
della Costituzione.
95
100
regolato dalle
disposizioni del
capo III, salvo
quanto stabilito
nella legge speciale
concernente tale
matrimonio».
1. L’ufficiale dello
stato civile, il quale
ha proceduto alla
pubblicazione
richiesta dai
nubendi, accerta
che nulla si oppone
alla celebrazione
del matrimonio
secondo le vigenti
norme di legge e ne
dà attestazione in
un nulla osta che
rilascia ai nubendi
in duplice
originale.
2. La celebrazione
del matrimonio
deve avere luogo
nel comune
indicato dai
nubendi, davanti al
ministro del culto
allo scopo delegato
o al sostituto da lui
designato in caso di
impedimento. Il
ministro di culto
Art. 31 n. 448
Nulla osta
96
101
1. Il ministro di
culto, nel celebrare
il matrimonio,
osserva le
disposizioni di cui
agli artt. 107 e 108
del codice civile e
dà solenne lettura
degli articoli del
medesimo codice
civile relativi ai
diritti e ai doveri
dei coniugi prima
di raccoglierne il
consenso.
2. Il ministro di
culto, subito dopo
la celebrazione,
redige l’atto di
matrimonio in
Art. 32 n. 448
Celebrazione
deve comunicare la
propria
disponibilità e
depositare la
certificazione
rilasciata dalla
confessione
religiosa di
appartenenza. Di
tali condizioni deve
essere apposta
indicazione nel
nulla osta rilasciato
a norma del comma
1.
97
102
duplice originale,
ove questo sia
richiesto dalle
disposizioni della
confessione
religiosa, e allega il
nulla osta rilasciato
dall’ufficiale dello
stato civile.
3. L’omissione
della lettura degli
articoli del codice
civile ai sensi del
comma 1
costituisce causa di
intrascrivibilità del
matrimonio e di
invalidità della
trascrizione,
qualora effettuata.
4. I coniugi
possono rendere al
ministro di culto le
dichiarazioni che la
legge consente
siano rese nell’atto
di matrimonio in
ordine alla
legittimazione del
figlio naturale, di
cui agli artt. 280 e
seguenti del codice
civile, e alla scelta
del regime di
separazione dei
beni ai sensi
dell’art. 162,
secondo comma,
del medesimo
98
103
1. La trasmissione
di un originale
dell’atto di
matrimonio per la
trascrizione nei
registri dello stato
civile è fatta dal
ministro di culto
davanti al quale è
avvenuta la
celebrazione
all’ufficiale dello
stato civile di cui
all’art. 31.
2. Il ministro di
culto ha l’obbligo
di effettuare la
trasmissione
dell’atto di cui al
comma 1
prontamente e
comunque non
oltre cinque giorni
dalla celebrazione
del matrimonio e di
darne
Art. 33 n. 448
Trascrizione
codice civile. Le
dichiarazioni sono
opponibili ai terzi a
decorrere dalla
trascrizione
dell’atto di
matrimonio nei
registri dello stato
civile.
99
104
contemporaneamen
te avviso ai
contraenti.
3. L’ufficiale dello
stato civile,
constatate la
regolarità dell’atto
e l’autenticità del
nulla osta allegato,
effettua la
trascrizione ai sensi
del comma 1 entro
il giorno successivo
al ricevimento
dell’atto e ne dà
notizia al ministro
di culto.
4. Il matrimonio ha
effetti civili dal
momento della
celebrazione anche
se l’ufficiale dello
stato civile che ha
ricevuto l’atto ha
omesso di
effettuare la
trascrizione nel
termine prescritto
dal comma 3.
5. All’art. 83 del
codice civile, le
parole: « dei culti
ammessi nello
Stato », ovunque
ricorrono, sono
sostituite dalle
seguenti: « delle
confessioni
religiose iscritte nel
100
105
5. Sono
riconosciuti effetti
civili al matrimonio
religioso celebrato
davanti ai ministri
di culto la cui
nomina è stata
approvata ai sensi
dell’art. 3 della
legge 24 giugno
1929, n. 1159, e
che mantengono la
qualifica loro
riconosciuta. Al
matrimonio
Art. 44 c. 5 n. 448
Efficacia dello stato
giuridico preesistente
registro delle
confessioni
religiose ».
6. Il presente
articolo non
modifica né
pregiudica le
disposizioni che
danno attuazione
ad accordi o intese
stipulati o da
stipulare ai sensi
dell’art. 7, secondo
comma, e dell’art.
8, terzo comma,
della Costituzione,
ai sensi di quanto
previsto dall’art. 46
della presente
legge.
101
106
religioso così
celebrato si
applicano le
disposizioni del
capo IV della
presente legge.
SCUOLA
102
107
103
108
Art. 12 n. 3947/A
Art. 12 n. 1576
Art. 12 n. 36
Art. 12 n. 134
Art. 12 n. 1160
Art. 12 n. 618
Art. 12 n. 3613
1. Nelle scuole
pubbliche di ogni
ordine e grado
l’insegnamento è
impartito nel rispetto
della libertà di
coscienza e della pari
dignità senza
distinzione di
religione.
2. Su richiesta degli
alunni e dei loro
genitori le istituzioni
scolastiche possono
organizzare,
nell’ambito delle
attività di promozione
culturale, sociale e
civile previste
dall’ordinamento
scolastico, libere
attività
complementari
relative al fenomeno
religioso e alle sue
applicazioni, in
conformità ai criteri e
con le modalità
stabilite da tale
Art. 11 1990
Art. 11 n. 3947
Art. 11 n. 1902
1. Gli alunni e i loro
genitori possono
chiedere, ai
competenti organi
della scuola, di
svolgere, nell’ambito
delle attività di
promozione culturale,
sociale e civile
previste
dall’ordinamento
scolastico, libere
attività
complementari
relative al fenomeno
religioso e alle sue
applicazioni, in
conformità ai criteri e
con le modalità
stabilite da tale
ordinamento.
1. Nelle scuole
pubbliche di ogni
ordine e grado
l’insegnamento è
impartito nel rispetto
della libertà di
coscienza e della pari
dignità senza
distinzione di
religione.
2. Su richiesta degli
alunni o dei loro
genitori le istituzioni
scolastiche possono
organizzare,
nell’ambito delle
attività didattiche
integrative
determinate dalle
stesse istituzioni
nell’esercizio della
propria autonomia, e
previste
dall’ordinamento
scolastico vigente,
libere attività
complementari
relative al fenomeno
religioso e alle sue
Art. 12 n. 2531
Insegnamento nelle
scuole
1. Nelle scuole
pubbliche di ogni
ordine e grado
l’insegnamento è
impartito nel rispetto
della dignità della
persona e della sua
fede religiosa.
2. Gli alunni e i loro
genitori possono
chiedere ai
competenti organi
della scuola di
svolgere, nell’ambito
delle attività di
promozione culturale,
sociale e civile
previste
dall’ordinamento
scolastico, libere
attività didattiche
complementari
relative allo studio
delle religioni, in
conformità ai criteri e
con le modalità
stabilite da tale
ordinamento.
Art. 12 n. 2531-15761902/A
Insegnamento nelle
scuole
1. Nelle scuole
pubbliche di ogni
ordine e grado
l’insegnamento è
impartito nel rispetto
della libertà di
coscienza e della pari
dignità senza
distinzione di
religione.
2. Gli alunni o i loro
genitori possono
chiedere ai
competenti organi
della scuola di
svolgere, nell’ambito
delle attività di
promozione culturale,
sociale e civile
previste
dall’ordinamento
scolastico, libere
attività didattiche
complementari
relative allo studio
delle religioni, in
conformità ai criteri e
con le modalità
stabilite da tale
Art. 11 n. 2531-15761902/AR
Insegnamento nelle
scuole
Art. 12 n. 945
Insegnamento nelle
scuole
1. Nelle scuole
pubbliche di ogni
ordine e grado
l’insegnamento è
impartito nel rispetto
della libertà di
coscienza e della pari
dignità , senza
distinzione di
religione.
2. Su richiesta degli
alunni o dei loro
genitori le istituzioni
scolastiche possono
organizzare libere
attività
complementari
relative al fenomeno
religioso.
Art. 11 n. 6096
1. Nelle scuole di
ogni ordine e grado
l’insegnamento è
impartito nel rispetto
della libertà di
coscienza e di
religione e della pari
dignità degli alunni,
dei docenti e del
personale
amministrativo e
ausiliario senza
distinzione di
religione.
2. Su richiesta degli
alunni e dei loro
genitori le istituzioni
scolastiche possono
organizzare,
nell’ambito delle
attività di promozione
culturale, sociale e
civile previste
dall’ordinamento
scolastico, libere
attività
complementari
relative alla materia
religiosa e alle sue
Art. 9 n. 448
Scuole pubbliche e
paritarie
104
109
ordinamento senza
oneri aggiuntivi a
carico delle pubbliche
amministrazioni
interessate.
implicazioni, senza
oneri aggiuntivi a
carico delle
amministrazioni
interessate.
ordinamento.
espressioni, in
conformità ai criteri e
con le modalità
stabiliti da tale
ordinamento, senza
oneri aggiuntivi a
carico della finanza
pubblica.
3. Per le scuole non
statali il cui progetto
educativo ha
un’ispirazione di
carattere religioso, la
parità è riconosciuta
ove queste siano in
possesso dei requisiti
di cui all’art. 1 della
legge 10 marzo 2000,
n. 62, e successive
modificazioni.
EDILIZIA DI CULTO
105
110
106
111
*OLHGL¿FLDSHUWLDOFXOWRSXEEOLFRGHOOHFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHDYHQWLSHUVRQDOLWj
giuridica non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per
JUDYLUDJLRQLVHQWLWHOHFRQIHVVLRQLVWHVVHRLORURHQWLHVSRQHQ]LDOL
Art. 14 n. 3947/A
Art. 14 n. 1576
Art. 14 n. 2531
7XWHODGHJOLHGL¿FLGLFXOWR
Art. 14 n. 2531-1576-1902/A
7XWHODGHJOLHGL¿FLGLFXOWR
Art. 13 n. 2531-1576-1902/AR
7XWHODGHJOLHGL¿FLGLFXOWR
Art. 14 n. 36
Art. 14 n. 134
Art. 14 n. 945
7XWHODGHJOLHGL¿FLGLFXOWR
Art. 14 n. 1160
Art. 14 n. 618
Art. 14 n. 3613
*OLHGL¿FLDSHUWLDOFXOWRSXEEOLFRGHOOHFRQIHVVLRQLLVFULWWHQHOUHJLVWURGHOOH
confessioni religiose non possono essere sottratti alla loro destinazione, neppure per
HIIHWWRGLDOLHQD]LRQL¿QRDFKHODGHVWLQD]LRQHVWHVVDQRQqFHVVDWDFRQLOFRQVHQVR
della confessione interessata, e non possono essere occupati, requisiti, espropriati o
GHPROLWLVHQRQSHUJUDYLUDJLRQLHSUHYLRDFFRUGRFRQOHFRQIHVVLRQLVWHVVHRFRQL
loro enti esponenziali.
6DOYLLFDVLGLXUJHQWHQHFHVVLWjODIRU]DSXEEOLFDQRQSXzHQWUDUHQHJOLHGL¿FL
LQGLFDWLDOFRPPDSHUO¶HVHUFL]LRGHOOHSURSULHIXQ]LRQLVHQ]DSUHYLRDYYLVRH
VHQ]DDYHUHSUHVRDFFRUGLFRQO¶DXWRULWjUHOLJLRVDFRPSHWHQWH
Art. 23 c. 4, 5 n. 448
(GL¿FLGLFXOWR
107
112
Art. 20 n. 3947
Art. 20 n. 1902
1. Le disposizioni in tema di
concessioni e locazioni di beni
immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato in
favore di enti ecclesiastici,
nonché in tema di disciplina
urbanistica dei servizi religiosi,
di utilizzo dei fondi per le opere
di urbanizzazione secondaria o,
comunque, di interventi per la
costruzione, il ripristino, il
restauro e la conservazione di
edifici aperti all’esercizio
pubblico del culto, possono
essere applicate alle confessioni
religiose aventi personalità
giuridica che abbiano una
presenza organizzata
nell’ambito del comune.
L’applicazione delle predette
disposizioni ha luogo, tenuto
conto delle esigenze religiose
Art. 20 1990
Le disposizioni in tema di
concessioni e locazioni di beni
immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato in
favore di enti ecclesiastici,
nonché in tema di disciplina
urbanistica dei servizi religiosi,
di utilizzo dei fondi per le opere
di urbanizzazione secondaria e,
comunque, di interventi per la
costruzione, il ripristino, il
restauro e la conservazione di
edifici aperti all’esercizio
pubblico del culto, possono
essere applicate alle confessioni
religiose riconosciute che
abbiano una presenza
organizzata nell’ambito del
comune. L’applicazione delle
predette disposizioni ha luogo,
tenuto conto delle esigenze
religiose della popolazione,
1. Le disposizioni in tema di
concessioni e locazioni di beni
immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato e degli
enti locali in favore di enti
ecclesiastici, nonché in tema di
disciplina urbanistica dei servizi
religiosi, di utilizzo dei fondi
per le opere di urbanizzazione
secondaria o, comunque, di
interventi per la costruzione, il
ripristino, il restauro e la
conservazione di edifici aperti
all’esercizio pubblico del culto,
sono applicate alle confessioni
religiose aventi personalità
giuridica che abbiano una
presenza organizzata
nell’ambito del comune.
L’applicazione delle predette
disposizioni ha luogo, tenuto
conto delle esigenze religiose
Art. 22 c. 1, 3 n. 3947/A
Art. 22 c. 1, 3 n. 1576
Art. 22 n. 2531
Edilizia di culto
Art. 22 n. 2531-1576-1902/A
Edilizia di culto
Art. 21 n. 2531-1576-1902/AR
Edilizia di culto
Art. 22 c. 1, 3 n. 36
Art. 22 c. 1, 3 n. 134
Art. 22 n. 945
Edilizia di culto
Art. 22 c. 1, 3 n. 1160
Art. 22 c. 1, 3 n. 618
Art. 22 c. 1, 3 n. 3613
1. Le disposizioni in tema di
concessioni e locazioni di beni
immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato e degli
enti locali in favore di enti
ecclesiastici sono applicate alle
confessioni religiose aventi
personalità giuridica che hanno
una presenza organizzata
nell’ambito del relativo comune.
2. L’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1
ha luogo sulla base di intese tra
le confessioni interessate e le
autorità competenti.
3. Gli edifici di culto costruiti
con contributi regionali o
comunali non possono essere
sottratti alla loro destinazione se
non sono decorsi venti anni
dall’erogazione del contributo.
4. Gli atti ed i negozi che
Art. 14 n. 6096
1. Le confessioni religiose
iscritte nel registro delle
confessioni religiose che hanno
una presenza organizzata
nell’ambito del comune possono
adibire al culto edifici esistenti,
di cui è cessata la specifica
destinazione precedente, o
costruire nuovi edifici da
destinare al medesimo uso,
anche in deroga alle norme
urbanistiche, ove
irragionevolmente limitative, e
comunque nel rispetto della
normativa in materia di
parametri urbanistici, di
sicurezza e di accessibilità degli
edifici aperti al pubblico.
2. Alle confessioni religiose di
cui al comma 1 si applicano le
disposizioni in tema di
concessioni e locazioni di beni
Art. 23 c. 1, 2, 3, 6 n. 448
Edifici di culto
108
113
sulla base di intese tra le
confessioni interessate e le
autorità competenti.
Gli edifici di culto costruiti con
contributi regionali o comunali
non possono essere sottratti alla
loro destinazione se non sono
decorsi venti anni dalla
erogazione del contributo. Il
vincolo è trascritto nei registri
immobiliari; gli atti e i negozi
che comportino violazione del
vincolo sono nulli.
della popolazione, sulla base di
intese tra le confessioni
interessate e le autorità
competenti.
2. Gli edifici di culto costruiti
con contributi regionali o
comunali non possono essere
sottratti alla loro destinazione se
non sono decorsi venti anni
dalla erogazione del contributo.
L’atto da cui trae origine il
vincolo, redatto nelle forme
prescritte, è trascritto nei registri
immobiliari. Gli atti e i negozi
che comportano violazione del
vincolo sono nulli.
della popolazione, sulla base di
intese tra le confessioni
interessate e le autorità
competenti.
…
3. Gli edifici di culto costruiti
con contributi regionali o
comunali non possono essere
sottratti alla loro destinazione se
non sono decorsi venti anni
dalla erogazione del contributo.
L’atto da cui trae origine il
vincolo, redatto nelle forme
prescritte, è trascritto nei registri
immobiliari. Gli atti e i negozi
che comportano violazione del
vincolo sono nulli.
comportano violazione del
vincolo di cui al comma 3 sono
considerati nulli.
immobili demaniali e
patrimoniali dello Stato e degli
enti locali in favore di enti
ecclesiastici, nonché in tema di
disciplina urbanistica dei servizi
religiosi, di utilizzo dei fondi
per le opere di urbanizzazione
secondaria o comunque di
interventi per la costruzione, il
ripristino, il restauro e la
conservazione di edifici aperti
all’esercizio pubblico del culto.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano
tenendo conto dell’uguale
libertà di tutte le confessioni
religiose e delle esigenze
religiose della popolazione.
…
6. Gli edifici di culto costruiti
con contributi regionali o
comunali non possono essere
sottratti comunque alla loro
destinazione se non sono
decorsi venti anni
dall’erogazione del contributo.
L’atto da cui trae origine il
vincolo, redatto nelle forme
prescritte, è trascritto nei registri
immobiliari. Gli atti e i negozi
che comportano violazione del
vincolo sono nulli.
TUTELA DEI DATI PERSONALI DI NATURA RELIGIOSA
109
114
110
115
3. Nessuno può essere obbligato a manifestare opinioni in materia religiosa o a dichiarare la propria appartenenza
UHOLJLRVDVDOYLLFDVLHVSUHVVDPHQWHSUHYLVWLDWXWHODGHOODOLEHUWjVWHVVDHGLDOWULGLULWWLFRVWLWX]LRQDOPHQWHJDUDQWLWL
(¶DVVLFXUDWDODSURWH]LRQHGHLGDWLSHUVRQDOLLQFRQIRUPLWjDOOHQRUPHYLJHQWLFKHGLVFLSOLQDQRODPDWHULD
Art. 2 c. 3 n. 448
Contenuto e limiti
111
116
,VRJJHWWLLQGLFDWLDOFRPPDKDQQRGLULWWRGLULFHYHUHSHULRGLFDPHQWHDVVLVWHQ]DVSLULWXDOHGDLPLQLVWULGLFXOWRGHOOD
FRQIHVVLRQHUHOLJLRVDDOODTXDOHKDQQRGLFKLDUDWRGLDSSDUWHQHUHLQORFDOLLGRQHLDQFKHVRWWRLOSUR¿ORGHOODWXWHOD
GHOODULVHUYDWH]]D
Art. 14 c. 2 n. 448
Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive
FESTIVITá RELIGIOSE
112
117
113
118
Art. 14 c. 3 n. 448
Libertà religiosa in particolari condizioni retrittive
3. Ai soggetti indicati al comma 1 è assicurato, su loro
richiesta e in quanto compatibile con l’organizzazione
HFRQLOIXQ]LRQDPHQWRGHLFRUSLGHLVHUYL]LHGHJOL
LVWLWXWLLYLULFKLDPDWLO¶DGHPSLPHQWRGHOOHSUHVFUL]LRQL
UHOLJLRVHLQPDWHULDDOLPHQWDUHHGLTXHOOHUHODWLYH
DOO¶DVWHQVLRQHGDOODYRURLQFRQIRUPLWjDJOLVWDWXWLGHOOD
confessione religiosa alla quale hanno dichiarato di
DSSDUWHQHUHFRPXQTXHVHQ]DQXRYLRPDJJLRULRQHUL
SHUOD¿QDQ]DSXEEOLFD
Art. 8 c. 1 n. 2531
Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni
Art. 8 c. 1 n. 2531-1576-1902/A
Esercizio della libertà religiosa in particolari condizioni
1. L’appartenenza alle Forze armate, alle Forze di
SROL]LDRDGDOWULVHUYL]LDVVLPLODWLODGHJHQ]DLQ
VWUXWWXUHVDQLWDULHVRFLRVDQLWDULHHGDVVLVWHQ]LDOL
ODSHUPDQHQ]DQHJOLLVWLWXWLGLSUHYHQ]LRQHHSHQD
non impediscono l’esercizio della libertà religiosa e
l’adempimento delle pratiche di culto, l’adempimento
delle prescrizioni religiose in materia alimentare
HGLTXHOOHUHODWLYHDOO¶DVWHQVLRQHGDOOHDWWLYLWjLQ
GHWHUPLQDWLJLRUQLRSHULRGLSUHYLVWLFRPHIHVWLYLWjGDOOH
OHJJLGLDSSURYD]LRQHGHOOHLQWHVHGLFXLDOO¶DUWWHU]R
FRPPDGHOOD&RVWLWX]LRQHSXUFKpQRQGHULYLQRQXRYL
o maggiori oneri per le amministrazioni interessate.
Art. 8 c. 1 n. 3947/A
Art. 8 c. 1 n. 1576
Art. 8 c. 1 n. 36
Art. 8 c. 1 n. 134
Art. 8 c. 1 n. 1160
Art. 8 c. 1 n. 618
Art. 8 c. 1 n. 3613
1. L’appartenenza alle Forze armate, alla Polizia di
6WDWRRDGDOWULVHUYL]LDVVLPLODWLODGHJHQ]DLQRVSHGDOL
case di cura e di assistenza, la permanenza negli istituti
GLSUHYHQ]LRQHHSHQDQRQLPSHGLVFRQRO¶HVHUFL]LRGHOOD
libertà religiosa e l’adempimento delle pratiche di culto,
l’adempimento delle prescrizioni religiose in materia
DOLPHQWDUHHGLTXHOOHUHODWLYHDOO¶DVWHQVLRQHGDOOH
DWWLYLWjLQGHWHUPLQDWLJLRUQLRSHULRGLSUHYLVWLFRPH
IHVWLYLWjGDJOLVWDWXWLGHOOHFRQIHVVLRQLHDVVRFLD]LRQL
religiose di cui al capo II della presente legge, purché
QRQGHULYLQRQXRYLRPDJJLRULRQHULSHUOHSXEEOLFKH
amministrazioni interessate.
SIMBOLI RELIGIOSI
114
119
115
120
/¶DEELJOLDPHQWRLQGRVVDWRLQFRQIRUPLWjDSUHFHWWLUHOLJLRVLGHYHFRQVHQWLUHDLVRJJHWWLDELOLWDWLO¶LGHQWL¿FD]LRQHGHOODSHUVRQD
Art. 2 c. 5 n. 448
Contenuto e limiti
116
121
4. I soggetti indicati al comma 1, nella propria stanza o nello spazio ad essi personalmente destinato, possono esporre immagini o
simboli della propria confessione religiosa.
Art. 14 c. 4 n. 448
Libertà religiosa in particolari condizioni restrittive
CONFESSIONI RELIGIOSE
117
122
118
123
Art. 14 n. 2531-1576-1902/AR
Libertà delle confessioni religiose
Art. 15 n. 945
Libertà delle confessioni religiose
1. La libertà delle confessioni
religiose garantita dalle norme
costituzionali comprende, tra
l’altro, il diritto di celebrare i
propri riti, purché non siano
contrari al buon costume;
GLDSULUHHGL¿FLGHVWLQDWL
all’esercizio del culto; di
diffondere e fare propaganda
della propria religione; di
formare e nominare liberamente
i ministri di culto; di emanare
liberamente atti in materia
spirituale; di fornire assistenza
spirituale ai propri appartenenti;
di comunicare e corrispondere
liberamente con le proprie
organizzazioni o con altre
confessioni religiose; di
SURPXRYHUHODYDORUL]]D]LRQH
delle proprie espressioni
culturali nel rispetto dei diritti
e delle libertà delle altre
confessioni religiose.
(¶IDWWRGLYLHWRGLVYROJHUH
propaganda politica consistente
nell’incitamento all’odio e
alla discriminazione fra le
confessioni religiose.
3. I diritti di cui al comma
1 possono essere sottoposti
unicamente alle restrizioni
SUHYLVWHGDOO¶DUWSDUDJUDIR
GHO3DWWRLQWHUQD]LRQDOHUHODWLYR
DLGLULWWLFLYLOLHSROLWLFLDGRWWDWR
a New York il 19 dicembre
UDWL¿FDWRDLVHQVLGHOOD
legge 25 ottobre 1977, n. 881.
Art. 15 n. 2531-1576-1902/A
Libertà delle confessioni religiose
1. La libertà delle confessioni
religiose garantita dalle norme
costituzionali comprende, tra
l’altro, il diritto di celebrare i
propri riti, purché non siano
contrari al buon costume;
GLDSULUHHGL¿FLGHVWLQDWL
all’esercizio del culto; di
diffondere e fare propaganda
della propria fede religiosa; di
formare e nominare liberamente
i ministri di culto e le guide
spirituali o i soggetti equiparati;
di emanare liberamente atti in
materia spirituale; di fornire
assistenza spirituale ai propri
appartenenti; di comunicare e
corrispondere liberamente con
le proprie organizzazioni o con
altre confessioni religiose; di
SURPXRYHUHODYDORUL]]D]LRQH
delle proprie espressioni
culturali, nel rispetto dei
diritti e delle libertà delle altre
confessioni religiose.
(¶IDWWRGLYLHWRGLVYROJHUH
propaganda politica consistente
nell’incitamento all’odio e
alla discriminazione fra le
confessioni religiose.
3. I diritti di cui al comma
1 possono essere sottoposti
unicamente alle restrizioni
SUHYLVWHGDOO¶DUWSDUDJUDIR
GHO3DWWRLQWHUQD]LRQDOHUHODWLYR
DLGLULWWLFLYLOLHSROLWLFLDGRWWDWR
a New York il 19 dicembre
UDWL¿FDWRDLVHQVLGHOOD
legge 25 ottobre 1977, n. 881.
Art. 13 n. 3947
Art. 15 n. 3947/A
Art. 15 n. 1576
Art. 13 n. 1902
Art. 15 n. 2531
Libertà delle confessioni religiose
Art. 15 n. 36
Art. 15 n. 134
Art. 15 n. 1160
Art. 15 n. 618
Art. 15 n. 3613
1. La libertà delle confessioni
religiose garantita dalle norme
costituzionali comprende, tra
l’altro, il diritto di celebrare i
propri riti, purché non siano
contrari al buon costume;
GLDSULUHHGL¿FLGHVWLQDWL
all’esercizio del culto; di
diffondere e fare propaganda
della propria fede religiosa
e delle proprie credenze;
di formare e nominare
liberamente i ministri di culto;
di emanare liberamente atti in
materia spirituale; di fornire
assistenza spirituale ai propri
appartenenti; di comunicare e
corrispondere liberamente con
le proprie organizzazioni o con
altre confessioni religiose; di
SURPXRYHUHODYDORUL]]D]LRQH
delle proprie espressioni
culturali.
Art. 13 1990
La libertà delle confessioni
religiose garantita dalle norme
costituzionali comprende il
diritto di celebrare i propri
riti, purché non siano contrari
al buon costume; di aprire
HGL¿FLGHVWLQDWLDOO¶HVHUFL]LR
del culto; di diffondere e fare
propaganda della propria
fede religiosa e delle proprie
credenze; di formare e nominare
liberamente i ministri di culto;
di emanare liberamente atti in
materia spirituale; di fornire
assistenza spirituale ai propri
appartenenti; di comunicare e
corrispondere liberamente con
le proprie organizzazioni o con
altre confessioni religiose; di
SURPXRYHUHODYDORUL]]D]LRQH
delle proprie espressioni
culturali.
1. La Repubblica garantisce
la libertà delle confessioni
religiose secondo le disposizioni
della Costituzione.
2. Le confessioni religiose
hanno il diritto:
a) di celebrare i propri riti,
purché non siano contrari al
buon costume;
b) di costruire o di destinare
HGL¿FLDOO¶HVHUFL]LRGHOFXOWR
nel rispetto delle norme
urbanistiche;
c) di emanare, pubblicare e
diffondere atti e documenti
UHODWLYLDOOHORURDWWLYLWj
d) di insegnare, di esercitare
il magistero spirituale, di
diffondere la propria dottrina e
di farne propaganda;
e) di formare e di nominare
liberamente i ministri di culto;
f) di fornire assistenza spirituale
ai propri appartenenti;
g) di comunicare e di
corrispondere liberamente,
all’interno della Repubblica e
nelle relazioni con l’estero, con
le proprie organizzazioni o con
altre confessioni religiose;
h) GLSURPXRYHUHOD
YDORUL]]D]LRQHGHOOHSURSULH
espressioni culturali e artistiche.
/¶HVHUFL]LRGHOOHDWWLYLWjGL
cui al comma 2 non può in alcun
caso pregiudicare l’esercizio dei
GLULWWLLQYLRODELOLGHJOLDGHUHQWL
alla confessione religiosa.
Art. 5 n. 448
Libertà delle confessioni religiose
119
124
2. Le confessioni religiose, le loro associazioni e organizzazioni garantiscono ai propri aderenti il rispetto delle libertà
FRVWLWX]LRQDOLHGHLGLULWWLLQYLRODELOLGHOODSHUVRQDDOO¶LQWHUQRGHOOHULVSHWWLYHFRPXQLWjHDVVLFXUDQRDGHVVLLOULVSHWWRGHLSULQFLSL
del giusto processo in ogni procedimento che li riguarda in ragione della loro appartenenza alla confessione medesima.
Art. 6 c. 2 n. 448
Autonomia confessionale
120
125
3
2
1
Il riferimento è da intendersi agli artt. 15 e 16.
Il riferimento è da intendersi agli artt. 15 e 16.
Il riferimento è da intendersi agli artt. 15 e 16.
1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che la rappresenta può chiedere
GLHVVHUHULFRQRVFLXWDFRPHSHUVRQDJLXULGLFDDJOLHIIHWWLFLYLOL,OULFRQRVFLPHQWR
ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro
dell’interno, udito il parere del Consiglio di Stato, ai sensi degli artt. 17 e 18.
Art. 14 19901
Art. 14 n. 39472
Art. 16 n. 3947/A
Art. 16 n. 1576
Art. 14 n. 19023
Art. 16 n. 36
Art. 16 n. 134
Art. 16 n. 1160
Art. 16 n. 618
Art. 16 n. 3613
1. La confessione religiosa o l’ente esponenziale che la rappresenta può chiedere
GLHVVHUHULFRQRVFLXWDFRPHSHUVRQDJLXULGLFDDJOLHIIHWWLFLYLOL,OULFRQRVFLPHQWR
ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro
GHOO¶LQWHUQRDFTXLVLWRLOSDUHUHGHO&RQVLJOLRGL6WDWRSUHYLDGHOLEHUD]LRQHGHO
Consiglio dei ministri.
Art. 16 n. 2531
Riconoscimento della personalità giuridica
Art. 16 n. 2531-1576-1902/A
Riconoscimento della personalità giuridica
Art. 15 n. 2531-1576-1902/AR
Riconoscimento della personalità giuridica
Art. 16 n. 945
Riconoscimento della personalità giuridica
121
126
3
2
1
Il riferimento è da intendersi all’art. 16.
Il riferimento è da intendersi all’art. 16.
Il riferimento è da intendersi all’art. 17.
La domanda di riconoscimento è presentata al
ministero dell’interno unitamente allo statuto e alla
GRFXPHQWD]LRQHUHODWLYDDOO¶RUJDQL]]D]LRQHGHOOD
confessione religiosa.
La domanda di riconoscimento può essere presa in
considerazione solo se la confessione ha sede in Italia
e se è rappresentata, giuridicamente e di fatto, da un
FLWWDGLQRLWDOLDQRDYHQWHGRPLFLOLRLQ,WDOLD
Art. 15 1990
Art. 17 n. 3947/A
1. La domanda di riconoscimento è presentata al
1. La domanda di riconoscimento è presentata al
ministro dell’interno unitamente allo statuto ed alla
ministro dell’interno unitamente allo statuto ed alla
documentazione di cui all’art. 18.
documentazione di cui all’art. 18.
2. La domanda di riconoscimento può essere presa
in considerazione solo se la confessione o l’ente
esponenziale ha sede in Italia e se è rappresentata,
JLXULGLFDPHQWHHGLIDWWRGDXQFLWWDGLQRLWDOLDQRDYHQWH
domicilio in Italia.
Domanda di riconoscimento
Art. 17 n. 36
Art. 17 n. 134
Art. 17 n. 945
Domanda di riconoscimento
Art. 17 n. 1160
Art. 17 n. 618
Art. 17 n. 3613
Art. 15 n. 39471
Art. 17 n. 1576
Art. 15 n. 19022
Art. 17 n. 2531
Domanda di riconoscimento
Art. 17 n. 2531-1576-1902/A
Domanda di riconoscimento
Art. 16 n. 2531-1576-1902/AR3
122
127
Art. 18 n. 2531-1576-1902/A
Requisiti per il riconoscimento
Art. 17 n. 2531-1576-1902/AR
Requisiti per il riconoscimento
Art. 18 n. 945
Requisiti per il riconoscimento
1. Dallo statuto e dalla documentazione allegata alla
GRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRGHYRQRULVXOWDUHROWUH
alla indicazione della denominazione, della sede e
delle caratteristiche della confessione, le norme di
organizzazione, amministrazione e funzionamento e
ogni elemento utile alla conoscenza della presenza
VRFLDOHHDOODYDOXWD]LRQHGHOODVWDELOLWjHGHOODEDVH
patrimoniale di cui dispone la confessione o l’ente
HVSRQHQ]LDOHLQUHOD]LRQHDOOH¿QDOLWjSHUVHJXLWH,O
Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere
anche sul carattere confessionale dell’organizzazione
richiedente, accerta, in particolare, che lo statuto e
O¶DWWLYLWjGHOODFRQIHVVLRQHUHOLJLRVDQRQFRQWUDVWLQR
con l’ordinamento giuridico italiano e che il medesimo
VWDWXWRQRQFRQWHQJDGLVSRVL]LRQLOHVLYHGHLGLULWWL
fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione
HGDOOHFRQYHQ]LRQLLQWHUQD]LRQDOL
Art. 16 n. 3947
Art. 18 n. 3947/A
Art. 18 n. 1576
Art. 16 n. 1902
Art. 18 n. 2531
Requisiti per il riconoscimento
Art. 18 n. 36
Art. 18 n. 134
Art. 18 n. 1160
Art. 18 n. 618
Art. 18 n. 3613
1. Dallo statuto o dalla documentazione allegata alla
GRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRGHYRQRULVXOWDUHROWUHDOOD
indicazione della denominazione e della sede, le norme
di organizzazione, amministrazione e funzionamento
HRJQLHOHPHQWRXWLOHDOODYDOXWD]LRQHGHOODVWDELOLWjH
della base patrimoniale di cui dispone la confessione o
O¶HQWHHVSRQHQ]LDOHLQUHOD]LRQHDOOH¿QDOLWjSHUVHJXLWH
Il Consiglio di Stato, nel formulare il proprio parere
anche sul carattere confessionale del richiedente,
accerta, in particolare, che lo statuto non contrasti
con l’ordinamento giuridico italiano e non contenga
GLVSRVL]LRQLFRQWUDULHDLGLULWWLLQYLRODELOLGHOO¶XRPR
Art. 16 1990
Dallo statuto o dalla documentazione allegata alla
GRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRGHYRQRULVXOWDUHROWUH
alla indicazione della denominazione, della sede e
delle caratteristiche della confessione, le norme di
organizzazione, amministrazione e funzionamento
della confessione e ogni elemento utile alla
conoscenza della presenza sociale, della stabilità e
della base patrimoniale di cui dispone in relazione
DOOH¿QDOLWjSHUVHJXLWH,O&RQVLJOLRGL6WDWRQHO
formulare il proprio parere sul carattere confessionale
dell’organizzazione richiedente, accerta, in particolare,
che lo statuto non contrasti con l’ordinamento giuridico
italiano e non contenga disposizioni contrarie ai diritti
LQYLRODELOLGHOO¶XRPR
123
128
1
1. La confessione religiosa o
l’ente esponenziale che ha
ottenuto la personalità giuridica
deve iscriversi nel registro delle
persone giuridiche. Nel registro
devono risultare le norme di
funzionamento ed i poteri degli
organi di rappresentanza della
persona giuridica. La
confessione o l’ente può
concludere negozi giuridici solo
previa iscrizione nel registro
predetto.
1. La confessione religiosa o
l’ente esponenziale che ha
ottenuto la personalità giuridica
deve iscriversi nel registro delle
persone giuridiche. Nel registro,
con le indicazioni previste dagli
artt. 33 e 34 del codice civile,
devono risultare le norme di
funzionamento ed i poteri degli
organi di rappresentanza della
persona giuridica. Decorsi i
termini previsti dall’art. 27 delle
disposizioni per l’attuazione del
codice civile, approvata con
regio decreto 30 marzo 1942, n.
318, la confessione o l’ente può
concludere negozi giuridici solo
previa iscrizione nel registro
predetto.
Il riferimento è da intendersi all’art. 15.
Art. 19 n. 1576
Art. 17 n. 1902
Art. 19 n. 36
Art. 19 n. 134
Art. 19 n. 1160
Art. 19 n. 618
Art. 19 n. 3613
Art. 17 1990
Art. 17 n. 3947
Art. 19 n. 3947/A
1. La confessione religiosa o
l’ente esponenziale che ha
ottenuto la personalità giuridica
deve iscriversi nel registro delle
persone giuridiche. Nel registro
devono risultare, oltre alle
indicazioni prescritte dalle
norme vigenti in materia, le
norme di funzionamento ed i
poteri degli organi di
rappresentanza della persona
giuridica. Decorsi trenta giorni
dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto di
riconoscimento di cui all’art. 16,
la confessione o l’ente
esponenziale può concludere
negozi giuridici solo previa
iscrizione nel registro predetto.
Art. 19 n. 2531
Iscrizione nel registro delle persone
giuridiche
Art. 19 n. 2531-1576-1902/A
Iscrizione nel registro delle persone
giuridiche
Art. 18 n. 2531-1576-1902/AR1
Iscrizione nel registro delle persone
giuridiche
Art. 19 n. 945
Iscrizione nel registro delle persone
giuridiche
1. La confessione religiosa o
l’ente esponenziale che la
rappresenta, che ha ottenuto la
personalità giuridica, deve
iscriversi nel registro delle
persone giuridiche dal quale
devono risultare le norme di
funzionamento ed i poteri degli
organi di rappresentanza della
persona giuridica.
Art. 13 n. 6096
Art. 17 n. 448
1. Ciascuna confessione
religiosa o l’ente esponenziale
che la rappresenta secondo il
suo statuto può richiedere
l’iscrizione nel registro delle
confessioni religiose, dalla
quale consegue l’acquisto della
personalità giuridica agli effetti
civili. Il ministro dell’interno
dispone con decreto l’iscrizione
in apposito registro tenuto
presso il ministero dell’interno.
2. Ai fini dell’iscrizione ai sensi
del comma 1, il ministro
dell’interno può chiedere il
parere del Consiglio di Stato in
caso di dubbi motivati sulla
sussistenza dei prescritti
requisiti. Il Consiglio di Stato
esprime il parere entro sessanta
giorni dalla richiesta.
Art. 16 n. 448
Personalità giuridica
125
130
1. La confessione religiosa o
l’ente esponenziale sono iscritti
nel registro delle confessioni
religiose dalla data di adozione
Art. 19 n. 448
Registro delle confessioni religiose
2. Lo statuto e la
documentazione ad esso allegata
deve contenere, oltre
all’indicazione della
denominazione e della sede
della confessione religiosa o
dell’ente esponenziale, le norme
di organizzazione,
amministrazione e
funzionamento e gli elementi
essenziali che caratterizzano la
confessione religiosa, i
documenti atti a comprovare la
stabilità , le caratteristiche
concrete dell’organizzazione e
la consistenza patrimoniale della
confessione o dell’ente
esponenziale in relazione alle
finalità perseguite. Si applicano,
oltre a quanto previsto nel
presente articolo, le disposizioni
dell’art. 16 del codice civile.
3. Le norme dello statuto e gli
elementi essenziali indicati al
comma 2 non devono contenere
disposizioni contrarie ai diritti
fondamentali previsti dalla
Costituzione e non devono
contrastare con i principi
dell’ordinamento giuridico
italiano.
126
131
del decreto ministeriale previsto
dall’art. 17, comma 2. La
trascrizione nel registro è
comunque eseguita entro il
settimo giorno successivo a tale
data.
2. Nel registro delle confessioni
religiose devono essere indicati
i legali rappresentanti e i poteri
degli organi di rappresentanza
della confessione religiosa o
dell’ente esponenziale nonché le
norme di funzionamento
essenziali. Le limitazioni dei
poteri sono opponibili ai terzi
dal giorno successivo alla loro
pubblicazione nel registro delle
confessioni religiose.
3. La capacità giuridica delle
confessioni religiose e degli enti
esponenziali iscritti nel registro
è disciplinata dalle norme del
codice civile in materia di
associazioni e fondazioni, in
quanto non esplicitamente
derogate.
127
132
Art. 20 n. 448
0RGL¿FD]LRQLDOORVWDWXWR
/HPRGL¿FD]LRQLDOORVWDWXWRGHOOD
confessione religiosa o dell’ente
esponenziale iscritti nel registro delle
FRQIHVVLRQLUHOLJLRVHGHYRQRHVVHUH
comunicate al ministro dell’interno, che
SURYYHGHSURQWDPHQWHDOODSXEEOLFD]LRQH
nel registro. Dalla data della trascrizione
QHOUHJLVWURWDOLPRGL¿FD]LRQLVRQR
opponibili ai terzi.
2. In caso di perdita dei requisiti
di cui all’art. 18, con decreto del
ministro dell’interno, sentito il parere
del Consiglio di Stato, è disposta la
cancellazione dal registro. Dalla data
della cancellazione, la confessione
religiosa o l’ente esponenziale cessa di
DYHUHSHUVRQDOLWjJLXULGLFDDJOLHIIHWWL
FLYLOL
Art. 20 n. 2531
Mutamenti della confessione religiosa
Art. 20 n. 2531-1576-1902/A
Mutamenti della confessione religiosa
Art. 19 n. 2531-1576-1902/AR
Mutamenti della confessione religiosa
Art. 20 n. 945
Mutamenti della confessione religiosa
2JQLPXWDPHQWRVRVWDQ]LDOHQHO¿QH
nella destinazione del patrimonio e nel
modo di esistenza della confessione
religiosa o dell’ente esponenziale
FLYLOPHQWHULFRQRVFLXWLDFTXLVWDHI¿FDFLD
FLYLOHPHGLDQWHULFRQRVFLPHQWRFRQ
decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del ministro dell’interno,
acquisito il parere del Consiglio di Stato,
SUHYLDGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLRGHL
ministri.
2. In caso di mutamento che faccia
perdere alla confessione religiosa o
all’ente esponenziale uno dei requisiti
prescritti per il suo riconoscimento,
TXHVWRSXzHVVHUHUHYRFDWRFRQGHFUHWR
del Presidente della Repubblica, su
proposta del ministro dell’interno,
acquisito il parere del Consiglio di Stato,
SUHYLDGHOLEHUD]LRQHGHO&RQVLJOLRGHL
ministri.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono
trasmessi dal ministro dell’interno per
l’iscrizione nel registro delle persone
giuridiche.
Art. 18 n. 3947
Art. 20 n. 3947/A
Art. 20 n. 1576
Art. 18 n. 1902
Art. 20 n. 36
Art. 20 n. 134
Art. 20 n. 1160
Art. 20 n. 618
Art. 20 n. 3613
/HPRGL¿FD]LRQLDOORVWDWXWRGHOOD
confessione religiosa o dell’ente
esponenziale che abbiano ottenuto la
SHUVRQDOLWjJLXULGLFDGHYRQRHVVHUH
comunicate al ministro dell’interno.
2. In caso di mutamento che faccia
perdere alla confessione o all’ente
uno dei requisiti in base ai quali il
riconoscimento è stato concesso,
il riconoscimento della personalità
JLXULGLFDqUHYRFDWRFRQGHFUHWRGHO
Presidente della Repubblica, su proposta
del ministro dell’interno, udito il parere
del Consiglio di Stato.
Art. 18 1990
/HPRGL¿FD]LRQLGHOORVWDWXWRHGHOOD
organizzazione della confessione
religiosa o dell’ente esponenziale
ULFRQRVFLXWRGHYRQRHVVHUHFRPXQLFDWH
al ministero dell’interno.
In caso di mutamento che faccia
perdere alla confessione o all’ente
uno dei requisiti in base ai quali il
riconoscimento è stato concesso, il
ULFRQRVFLPHQWRVWHVVRqUHYRFDWRFRQ
decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del ministro dell’interno,
udito il parere del Consiglio di Stato.
128
133
1. Per gli acquisti delle confessioni religiose o dei loro enti esponenziali che
abbiano ottenuto la personalità giuridica, si applicano le disposizioni delle leggi
FLYLOLFRQFHUQHQWLJOLDFTXLVWLGHOOHSHUVRQHJLXULGLFKH
Art. 19 1990
Art. 19 n. 3947
Art. 21 n. 3947/A
Art. 21 n. 1576
Art. 19 n. 1902
Art. 21 n. 2531
Acquisti delle confessioni religiose
Art. 21 n. 2531-1576-1902/A
Acquisti delle confessioni religiose
Art. 20 n. 2531-1576-1902/AR
Acquisti delle confessioni religiose
Art. 21 n. 36
Art. 21 n. 134
Art. 21 n. 945
Acquisti delle confessioni religiose
Art. 21 n. 1160
Art. 21 n. 618
Art. 21 n. 3613
1. Per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio delle confessioni
religiose o dei loro enti esponenziali che hanno ottenuto l’iscrizione nel registro
GHOOHFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHVLDSSOLFDQROHGLVSRVL]LRQLGHLULVSHWWLYLVWDWXWL
IDWWHVDOYHOHGLVSRVL]LRQLGHOOHOHJJLFLYLOLFRQFHUQHQWLOHSHUVRQHJLXULGLFKHLQ
FRQIRUPLWjFRQTXDQWRSUHYLVWRGDOO¶DUWGHOOD&RVWLWX]LRQH
Art. 26 n. 448
Acquisti
1. Le confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose possono
IDUHDFTXLVWLYHQGLWHHDOWULQHJR]LJLXULGLFLVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLGHOSUHVHQWH
FDSR,PDWULPRQLFHOHEUDWLGDYDQWLDLPLQLVWULGHOFXOWRGHOOHPHGHVLPHFRQIHVVLRQL
UHOLJLRVHSURGXFRQRHIIHWWLFLYLOLVHFRQGROHGLVSRVL]LRQLGHOFDSR,9
Art. 22 n. 448
Diritti delle confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose
129
134
1. Le confessioni religiose e
gli istituti di culto riconosciuti
ai sensi della legge 24 giugno
1929, n. 1159, esistenti alla
GDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOOD
SUHVHQWHOHJJHFRQVHUYDQR
la personalità giuridica in
precedenza riconosciuta.
2. Alle confessioni religiose e
agli istituti di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni della
presente legge.
3. Le confessioni religiose e
gli istituiti di cui al comma 1
GHYRQRULFKLHGHUHO¶LVFUL]LRQH
nel registro delle confessioni
religiose, ai sensi del capo II,
entro due anni dalla data di
HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWH
legge.
1. Le confessioni religiose e
gli istituti di culto riconosciuti
ai sensi della legge 24 giugno
QFRQVHUYDQROD
personalità giuridica. Ad essi si
applicano le disposizioni della
presente legge. Essi richiedono
l’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche, ai sensi
dell’art. 19 della presente legge,
entro due anni dalla data della
VXDHQWUDWDLQYLJRUH
1. Le confessioni religiose e
gli istituti di culto riconosciuti
ai sensi della legge 24 giugno
1929, n. 1159, o riconosciuti
quali enti di culto in base ad
DOWUHGLVSRVL]LRQLFRQVHUYDQROD
personalità giuridica. Ad essi si
applicano le disposizioni della
presente legge. Essi richiedono
l’iscrizione nel registro delle
persone giuridiche, ai sensi
dell’art. 19, entro due anni dalla
GDWDGLHQWUDWDLQYLJRUHGHOOD
presente legge.
1. Le confessioni religiose e
gli istituti di culto riconosciuti
ai sensi della legge 24 giugno
1929, n. 1159, o riconosciuti
quali enti di culto in base ad
DOWUHGLVSRVL]LRQLFRQVHUYDQR
la personalità giuridica. Ad essi
si applicano le disposizioni
della presente legge. Essi
GHYRQRULFKLHGHUHO¶LVFUL]LRQH
nel registro delle persone
giuridiche, ai sensi dell’art.
19, entro due anni dalla data di
HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWH
legge.
1. Le confessioni religiose e
gli istituti di culto riconosciuti
ai sensi della legge 24 giugno
QFRQVHUYDQROD
personalità giuridica. Ad essi
si applicano le disposizioni
della presente legge. Essi
GHYRQRULFKLHGHUHO¶LVFUL]LRQH
nel registro delle persone
giuridiche, ai sensi dell’art.
19, entro due anni dalla data di
HQWUDWDLQYLJRUHGHOODSUHVHQWH
legge.
3
2
Il riferimento è da intendersi all’art. 17.
Il riferimento è da intendersi all’art. 17.
Il riferimento è da intendersi all’art. 17.
4
Il riferimento è da intendersi all’art. 18.
1
Art. 44 c. 1, 2, 3 n. 448
(I¿FDFLDGHOORVWDWRJLXULGLFR
preesistente
Art. 37 n. 1160
Art. 37 n. 618
Art. 38 n. 945
Confessioni religiose già riconosciute
Art. 38 n. 2531
Confessioni religiose già riconosciute
Art. 38 n. 2531-1576-1902/A
Confessioni religiose già riconosciute
Art. 37 n. 2531-1576-1902/AR4
Confessioni religiose già riconosciute
Art. 39 19901
Art. 36 n. 39472
Art. 37 n. 3947/A
Art. 37 n. 1576
Art. 36 n. 19023
Art. 37 n. 36
Art. 37 n. 134
Art. 37 n. 3613
130
135
1. Le confessioni religiose che siano persone giuridiche straniere restano regolate
GDOO¶DUWGHOOHGLVSRVL]LRQLVXOODOHJJHLQJHQHUDOH2YHDEELDQRXQDSUHVHQ]D
sociale organizzata in Italia e intendano essere riconosciute ai sensi della presente
OHJJHHVVHGHYRQRSUHVHQWDUHGRPDQGDGLULFRQRVFLPHQWRGHOODSHUVRQDOLWj
JLXULGLFDDOOHFRQGL]LRQLHVHFRQGRLOSURFHGLPHQWRSUHYLVWLGDOOHGLVSRVL]LRQLGLFXL
al capo II.
Art. 41 1990
Art. 38 n. 3947
Art. 39 n. 3947/A
Art. 39 n. 1576
Art. 38 n. 1902
Art. 40 n. 2531
Persone giuridiche straniere
Art. 40 n. 2531-1576-1902/A
Persone giuridiche straniere
Art. 39 n. 2531-1576-1902/AR
Persone giuridiche straniere
Art. 39 n. 36
Art. 39 n. 134
Art. 40 n. 945
Persone giuridiche straniere
Art. 39 n. 1160
Art. 39 n. 618
Art. 39 n. 3613
1. Le confessioni religiose che hanno personalità giuridica secondo un ordinamento
straniero restano regolate dall’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale.
/HFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHGLFXLDOFRPPDRYHLQWHQGDQRHVVHUHULFRQRVFLXWHDL
VHQVLGHOODSUHVHQWHOHJJHGHYRQRSUHVHQWDUHGRPDQGDSHURWWHQHUHO¶LVFUL]LRQHQHO
registro delle confessioni religiose alle condizioni e secondo le disposizioni della
medesima legge.
Art. 45 n. 448
Persone giuridiche straniere
ESEQUIE
131
136
132
137
,FLPLWHULHLFUHPDWRULVRQRGRWDWLGLVDOHLGRQHHDO¿QHGLFRQVHQWLUHLOULVSHWWRGHLULWLGLFRPPHPRUD]LRQHGHOGHIXQWRHXQ
dignitoso commiato.
Art. 13 n. 448
Cimiteri
133
138
,QFDVRGLGHFHVVRLQVHUYL]LR
dei soggetti di cui al comma
1, che appartengono a una
FRQIHVVLRQHDYHQWHSHUVRQDOLWj
giuridica, l’ente di appartenenza
adotta le misure necessarie,
d’intesa con i familiari del
defunto, per assicurare che
le esequie siano celebrate
da un ministro di culto della
confessione di appartenenza.
Art. 8 c. 3 n. 3947/A
Art. 8 c. 3 n. 1576
Art. 8 c. 3 n. 36
Art. 8 c. 3 n. 134
Art. 8 c. 3 n. 1160
Art. 8 c. 3 n. 618
Art. 8 c. 3 n. 3613
3. In caso di decesso dei soggetti
FKHVLWURYLQRQHOOHFRQGL]LRQL
di cui al comma 1, appartenenti
DXQDFRQIHVVLRQHDYHQWH
personalità giuridica, l’ente di
DSSDUWHQHQ]DRYYHURODVWUXWWXUD
GLULFRYHURRGHWHQ]LRQHDGRWWD
le misure necessarie, d’intesa
con i familiari del defunto,
per assicurare che le esequie
siano celebrate da un ministro
di culto della confessione di
appartenenza.
Art. 8 c. 3 n. 2531
Esercizio della libertà religiosa in
particolari condizioni
Art. 7 c. 3 n. 2531-1576-1902/AR
Esercizio della libertà religiosa in
particolari condizioni
3. In caso di decesso dei soggetti
FKHVLWURYLQRQHOOHFRQGL]LRQL
di cui al comma 1, appartenenti
DXQDFRQIHVVLRQHDYHQWH
personalità giuridica, l’ente di
DSSDUWHQHQ]DRYYHURODVWUXWWXUD
GLULFRYHURRGHWHQ]LRQHDGRWWD
le misure necessarie, d’intesa
con i familiari del defunto, per
assicurare che le esequie siano
celebrate da un ministro di
culto, da una guida spirituale
o dal soggetto equiparato della
confessione di appartenenza.
Art. 8 c. 3 n. 2531-1576-1902/A
Esercizio della libertà religiosa in
particolari condizioni
3. In caso di decesso dei soggetti
FKHVLWURYLQRQHOOHFRQGL]LRQL
di cui al comma 1, appartenenti
DXQDFRQIHVVLRQHDYHQWH
personalità giuridica, l’ente di
DSSDUWHQHQ]DRYYHURODVWUXWWXUD
GLULFRYHURRGHWHQ]LRQHDGRWWD
le misure necessarie, d’intesa
con i familiari del defunto, per
assicurare che le esequie siano
celebrate secondo la confessione
di appartenenza.
Art. 8 c. 3 n. 945
Esercizio della libertà religiosa in
particolari condizioni
5. In caso di decesso dei
soggetti indicati al comma 1,
QHOFRUVRGHOVHUYL]LRGHOOD
degenza o della detenzione,
l’ente o l’istituto presso il quale
VLWURYDQRDGRWWDVXULFKLHVWD
GHOFRQLXJHGHOFRQYLYHQWHR
in mancanza, di un parente del
defunto, le misure necessarie
ad assicurare che le esequie
siano celebrate in locali
idonei dal ministro di culto
della confessione religiosa
di appartenenza dei predetti
soggetti.
Art. 14 c. 5 n. 448
Libertà religiosa in particolari
condizioni restrittive
134
139
Art. 23 n. 2531
Sepoltura dei defunti
Art. 23 n. 2531-1576-1902/A
Sepoltura dei defunti
Art. 22 n. 2531-1576-1902/AR
Sepoltura dei defunti
Art. 15 n. 6096
Art. 23 n. 945
Sepoltura dei defunti
1. Fermo il disposto dell’art. 100 del regolamento
di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la
sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle
prescrizioni rituali della confessione o associazione
UHOLJLRVDGLDSSDUWHQHQ]DDYHQWHSHUVRQDOLWjJLXULGLFD
compatibilmente con le norme di polizia mortuaria e
FRQOHQRUPHYLJHQWLLQPDWHULDGLFUHPD]LRQH
Art. 22 c. 2 n. 3947/A
Art. 22 c. 2 n. 1576
Art. 22 c. 2 n. 36
Art. 22 c. 2 n. 134
Art. 22 c. 2 n. 1160
Art. 22 c. 2 n. 618
Art. 22 c. 2 n. 3613
2. Fermo il disposto dell’art. 100 del regolamento
di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la
sepoltura dei defunti è effettuata nel rispetto delle
prescrizioni rituali della confessione o associazione
UHOLJLRVDGLDSSDUWHQHQ]DDYHQWHSHUVRQDOLWjJLXULGLFD
compatibilmente con le norme di polizia mortuaria.
1. Fermo restando il disposto dell’art. 100 del
regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
il trattamento delle salme e la sepoltura dei defunti
sono eseguiti nel rispetto delle prescrizioni rituali della
FRQIHVVLRQHUHOLJLRVDGLDSSDUWHQHQ]DRYHLVFULWWDQHO
registro delle confessioni religiose, compatibilmente
FRQOHQRUPHYLJHQWLLQPDWHULDGLSROL]LDPRUWXDULD
Art. 24 n. 448
Sepoltura
ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI CON FINALITA’ DI RELIGIONE O DI CULTO
135
140
136
141
Art. 24 n. 945
$VVRFLD]LRQLHIRQGD]LRQLFRQ¿QDOLWj
di religione o di culto
1. Associazioni e fondazioni
possono ottenere il
riconoscimento della personalità
giuridica con decreto del
PLQLVWURGHOO¶LQWHUQRSUHYLR
DFFHUWDPHQWRGHO¿QHGL
religione o di culto. Alle stesse
VLDSSOLFDQROHQRUPHUHODWLYH
DOOHSHUVRQHJLXULGLFKHSULYDWH
VDOYRTXDQWRDWWLHQHDOOHDWWLYLWj
di religione o di culto.
Art. 24 n. 2531-1576-1902/A
$VVRFLD]LRQLHIRQGD]LRQLFRQ¿QDOLWj
di religione o di culto
Art. 23 n. 2531-1576-1902/AR
$VVRFLD]LRQLHIRQGD]LRQLFRQ¿QDOLWj
di religione o di culto
1. Associazioni e fondazioni
possono ottenere il
riconoscimento della personalità
giuridica con decreto del
PLQLVWURGHOO¶LQWHUQRSUHYLR
DFFHUWDPHQWRGHO¿QHGL
religione o di culto.
Art. 24 n. 2531
$VVRFLD]LRQLHIRQGD]LRQLFRQ¿QDOLWj
di religione o di culto
Art. 23 n. 36
Art. 23 n. 134
Art. 23 n. 1160
Art. 23 n. 618
Art. 23 n. 3613
1. Associazioni e fondazioni
FRQ¿QDOLWjGLUHOLJLRQHR
di culto possono ottenere il
riconoscimento della personalità
giuridica con le modalità ed i
UHTXLVLWLSUHYLVWLGDOODQRUPDWLYD
YLJHQWHLQPDWHULD$OOHVWHVVHVL
DSSOLFDQROHQRUPHUHODWLYHDOOH
SHUVRQHJLXULGLFKHSULYDWHVDOYR
TXDQWRDWWLHQHDOOHDWWLYLWjGL
religione o di culto.
Art. 21 1990
Art. 21 n. 3947
Art. 23 n. 3947/A
Art. 23 n. 1576
Art. 21 n. 1902
1. Associazioni e fondazioni
FRQ¿QDOLWjGLUHOLJLRQHR
di culto possono ottenere il
riconoscimento della personalità
giuridica con le modalità ed
LUHTXLVLWLSUHYLVWLGDOFRGLFH
FLYLOH$OOHVWHVVHVLDSSOLFDQR
OHQRUPHUHODWLYHDOOHSHUVRQH
JLXULGLFKHSULYDWHVDOYRTXDQWR
DWWLHQHDOOHDWWLYLWjGLUHOLJLRQHR
di culto.
1. Le associazioni e le
IRQGD]LRQLFRQ¿QDOLWjGL
religione o di culto collegate a
una confessione religiosa iscritta
nel registro delle confessioni
UHOLJLRVHFKHQHKDDSSURYDWR
lo statuto, possono acquistare
la personalità giuridica quali
HQWLFRQIHVVLRQDOLFLYLOPHQWH
ULFRQRVFLXWLVHLO¿QHGL
religione o di culto ha carattere
SUHYDOHQWHHFRVWLWXWLYR
2. Le associazioni e le
fondazioni che non rispondono
ai requisiti indicati al comma
1 possono acquistare la
personalità giuridica di diritto
SULYDWRDQRUPDGHOUHJRODPHQWR
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 febbraio
2000, n. 361. Alle stesse si
DSSOLFDQROHQRUPHUHODWLYHDOOH
SHUVRQHJLXULGLFKHSULYDWHVDOYR
TXDQWRDWWLHQHDOOHDWWLYLWjGL
religione e di culto.
3. Le modalità e i requisiti per
il riconoscimento ai sensi del
comma 1 sono disciplinati con
regolamento adottato, entro un
anno dalla data di entrata in
YLJRUHGHOODSUHVHQWHOHJJHFRQ
decreto del ministro dell’interno
ai sensi dell’art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400.
Art. 21 n. 448
Associazioni e fondazioni
QUESTUE E ALTRE FORME DI FINANZIAMENTO
137
142
138
143
/HDI¿VVLRQLHODGLVWULEX]LRQHGL
SXEEOLFD]LRQLHVWDPSDWLUHODWLYLDOOD
YLWDUHOLJLRVDHOHFROOHWWHHIIHWWXDWH
DOO¶LQWHUQRHDOO¶LQJUHVVRGHLULVSHWWLYL
OXRJKLRHGL¿FLGLFXOWRDYYHQJRQR
liberamente.
Art. 12 1990
Art. 12 n. 3947
Art. 13 n. 3947/A
Art. 13 n. 1576
Art. 12 n. 1902
Art. 13 n. 2531
Pubblicazioni
Art. 13 n. 36
Art. 13 n. 134
Art. 13 n. 1160
Art. 13 n. 618
Art. 13 n. 3613
/HDI¿VVLRQLHODGLVWULEX]LRQHGL
SXEEOLFD]LRQLHVWDPSDWLUHODWLYLDOOD
YLWDUHOLJLRVDSXUFKpLOORURFRQWHQXWR
non contrasti con le disposizioni di
cui all’art. 18, paragrafo 3, del Patto
LQWHUQD]LRQDOHUHODWLYRDLGLULWWLFLYLOL
e politici, adottato a New York il 19
GLFHPEUHUDWL¿FDWRDLVHQVL
della legge 25 ottobre 1977, n. 881,
e le collette effettuate all’interno e
DOO¶LQJUHVVRGHLULVSHWWLYLOXRJKLRHGL¿FL
GLFXOWRDYYHQJRQROLEHUDPHQWH
Art. 13 n. 2531-1576-1902/A
Pubblicazioni
Art. 12 n. 2531-1576-1902/AR
Pubblicazioni
Art. 13 n. 945
Pubblicazioni
Art. 10 n. 448
Propaganda e collette
/¶DI¿VVLRQHHODGLVWULEX]LRQHGL
SXEEOLFD]LRQLHGLVWDPSDWLUHODWLYLDOOD
YLWDUHOLJLRVDHOHFROOHWWHHIIHWWXDWH
LQFRQIRUPLWjDL¿QLVWDWXWDULGHOOH
confessioni religiose all’interno e
DOO¶LQJUHVVRGHLULVSHWWLYLOXRJKLRHGL¿FL
GLFXOWRDYYHQJRQROLEHUDPHQWH
Art. 12 n. 6096
/HDI¿VVLRQLGLPDWHULDOHUHOLJLRVRH
la distribuzione di stampati riguardanti
ODYLWDUHOLJLRVDQRQFKpOHFROOHWWH
effettuate all’interno e all’ingresso
GHLULVSHWWLYLOXRJKLRHGL¿FLGLFXOWR
DYYHQJRQROLEHUDPHQWHSXUFKpFRQIRUPL
all’ordinamento giuridico italiano.
139
144
1
$GHFRUUHUHGDOSHULRGRGLLPSRVWDVXFFHVVLYRDTXHOORLQFRUVRDOODGDWDGLHQWUDWD
LQYLJRUHGHOODSUHVHQWHOHJJHOHSHUVRQH¿VLFKHSRVVRQRGHGXUUHGDOSURSULRUHGGLWR
DJOL HIIHWWL GHOOD LPSRVWD VXO UHGGLWR GHOOH SHUVRQH ¿VLFKH OH HURJD]LRQL OLEHUDOL LQ
GHQDUR¿QRDOO¶LPSRUWRGLOLUHGXHPLOLRQLDIDYRUHGHOOHFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHDYHQWL
personalità giuridica o del loro ente esponenziale iscritti in apposito elenco istituito
presso il ministero dell’interno.
2. Con appositi regolamenti da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge
DJRVWRQVXSURSRVWDULVSHWWLYDPHQWHGHOPLQLVWURGHOO¶LQWHUQRHGHO
PLQLVWURGHOOH¿QDQ]HVRQRGLVFLSOLQDWH
a) le condizioni e le modalità per l’iscrizione nell’elenco, anche con riferimento alla
destinazione delle erogazioni;
EOHPRGDOLWjGHOODGHGX]LRQHGHOOHHURJD]LRQLHGHLUHODWLYLFRQWUROOLFRQ
SDUWLFRODUHULJXDUGRDOO¶HIIHWWLYDDFTXLVL]LRQHGHOOHHQWUDWHGDSDUWHGHLEHQH¿FLDULHG
DOO¶XWLOL]]D]LRQHGHOOHVRPPHULFHYXWH
$GHFRUUHUHGDOSHULRGRGLLPSRVWDVXFFHVVLYRDTXHOORGHOO¶HQWUDWDLQYLJRUHGHOOD
SUHVHQWHOHJJHOHSHUVRQH¿VLFKHSRVVRQRGHGXUUHGDOSURSULRUHGGLWRDJOLHIIHWWL
GHOODLPSRVWDVXOUHGGLWRGHOOHSHUVRQH¿VLFKHOHHURJD]LRQLOLEHUDOLLQGHQDUR¿QR
DOO¶LPSRUWRGLOLUHGXHPLOLRQLDIDYRUHGHOOHFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHULFRQRVFLXWH
QRQFKpGLRJQLDOWURHQWHRDVVRFLD]LRQHFKHSHUVHJXD¿QDOLWjGLUHOLJLRQHGLFXOWRR
umanitarie, che non abbia scopo di lucro e che sia iscritto in apposito elenco istituito
SUHVVRLOPLQLVWHURGHOOH¿QDQ]H
Con apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto
QVXSURSRVWDGHOPLQLVWURGHOOH¿QDQ]HGLFRQFHUWRFRQLOPLQLVWUR
dell’interno, sono disciplinate:
a) le condizioni e le modalità per l’iscrizione, nell’elenco di cui al primo comma,
DQFKHFRQULIHULPHQWRDOOHDWWLYLWjGLUHOLJLRQHGLFXOWRRXPDQLWDULHDOOHTXDOL
GHYRQRGHVWLQDUVLOHHURJD]LRQL
EOHPRGDOLWjGHOODGHGX]LRQHGHOOHHURJD]LRQLHGHLUHODWLYLFRQWUROOLFRQ
SDUWLFRODUHULJXDUGRDOO¶HIIHWWLYDDFTXLVL]LRQHGHOOHHQWUDWHGDSDUWHGHLEHQH¿FLDULHG
DOO¶XWLOL]]D]LRQHGHOOHVRPPHULFHYXWH
L’importo indicato è da intendersi pari a 1000 euro.
Art. 22 n. 3947
Art. 22 n. 19021
Art. 22 1990
140
145
$OOHPLQRULHQWUDWHGHULYDQWLGDOO¶DWWXD]LRQHGHOO¶DUWYDOXWDWHLQOLUHRWWRFHQWRPLOLRQLSHUO¶DQQRLQOLUHFLQTXHPLODGXHFHQWRPLOLRQLSHUO¶DQQRHGLQ
OLUHWUHPLODTXDWWURFHQWRPLOLRQLDGHFRUUHUHGDOO¶DQQRVLSURYYHGHSHUJOLDQQLHPHGLDQWHXWLOL]]RGHOOHSURLH]LRQLSHUJOLVWHVVLDQQLGHOORVWDQ]LDPHQWR
LVFULWWRDL¿QLGHOELODQFLRWULHQQDOHDOFDSLWRORGHOORVWDWRGLSUHYLVLRQHGHOPLQLVWHURGHOWHVRURSHUO¶DQQRDOO¶XRSRSDU]LDOPHQWHXWLOL]]DQGR
O¶DFFDQWRQDPHQWRUHODWLYRDOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHLPLQLVWUL
,OPLQLVWURGHOWHVRURqDXWRUL]]DWRDGDSSRUWDUHFRQSURSULGHFUHWLOHRFFRUUHQWLYDULD]LRQLGLELODQFLR
Art. 41 n. 3947
141
146
/HFRQIHVVLRQLLVFULWWHQHOUHJLVWURGHOOHFRQIHVVLRQLUHOLJLRVHHOHIRQGD]LRQLHOHDVVRFLD]LRQLFRQ¿QDOLWjGLUHOLJLRQHRGLFXOWR
VRQRHTXLSDUDWHDOOHRUJDQL]]D]LRQLQRQOXFUDWLYHGLXWLOLWjVRFLDOHGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRGLFHPEUHQDL¿QLGHOOD
GHVWLQD]LRQHGHOFLQTXHSHUPLOOHGHOO¶LPSRVWDVXOUHGGLWRGHOOHSHUVRQH¿VLFKH
2. All’art. 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
QHVXFFHVVLYHPRGL¿FD]LRQLUHODWLYRDJOLRQHULGHGXFLELOLGRSRODOHWWHUDLqLQVHULWDODVHJXHQWH©LELVOHHURJD]LRQLOLEHUDOL
LQGHQDUR¿QRDOO¶LPSRUWRGLHXURDIDYRUHGLXQDFRQIHVVLRQHUHOLJLRVDRGHOVXRHQWHHVSRQHQ]LDOHLVFULWWDQHOUHJLVWURGHOOH
confessioni religiose; ».
Art. 29 n. 448
Cinque per mille ed erogazioni liberali
REGIME TRIBUTARIO E CIVILE
142
147
143
148
Art. 25 n. 2531
Regime tributario delle confessioni religiose
Art. 25 n. 2531-1576-1902/A
Regime tributario delle confessioni religiose
Art. 24 n. 2531-1576-1902/AR
Regime tributario delle confessioni religiose
Art. 25 n. 945
Regime tributario delle confessioni religiose
1. La legge dispone i casi nei quali agli
effetti tributari le confessioni religiose
DYHQWLSHUVRQDOLWjJLXULGLFDRLORURHQWL
HVSRQHQ]LDOLDYHQWL¿QHGLUHOLJLRQHRGL
FXOWRFRPHDQFKHOHDWWLYLWjGLUHWWHDWDOL
scopi, sono equiparati agli enti ed alle
DWWLYLWjDYHQWL¿QDOLWjGLEHQH¿FHQ]DRGL
LVWUX]LRQH/HDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOH
GLUHOLJLRQHRGLFXOWRGDHVVLVYROWH
restano soggette alle leggi dello Stato
FRQFHUQHQWLWDOLDWWLYLWjHGDOUHJLPH
WULEXWDULRSUHYLVWRSHUOHPHGHVLPH
Art. 23 n. 3947
Art. 24 n. 3947/A
Art. 24 n. 1576
Art. 23 n. 1902
Art. 24 n. 36
Art. 24 n. 134
Art. 24 n. 1160
Art. 24 n. 618
Art. 24 n. 3613
1. Agli effetti tributari le confessioni
UHOLJLRVHDYHQWLSHUVRQDOLWjJLXULGLFD
RLORURHQWLHVSRQHQ]LDOLDYHQWL¿QH
di religione, credenza o culto, nonché
OHDWWLYLWjGLUHWWHDWDOLVFRSLVRQR
HTXLSDUDWLDJOLHQWLHGDOOHDWWLYLWjDYHQWL
¿QDOLWjGLEHQH¿FHQ]DRGLLVWUX]LRQH
/HDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOHGL
UHOLJLRQHFUHGHQ]DRFXOWRGDHVVLVYROWH
restano soggette alle leggi dello Stato
FRQFHUQHQWLWDOLDWWLYLWjHGDOUHJLPH
WULEXWDULRSUHYLVWRSHUOHPHGHVLPH
Art. 23 1990
Agli effetti tributari le confessioni o i
loro enti esponenziali, le associazioni
HOHLVWLWX]LRQLDYHQWL¿QHGLUHOLJLRQH
o di culto, riconosciute come persone
JLXULGLFKHFRPHSXUHOHDWWLYLWjGLUHWWHD
WDOLVFRSLVRQRHTXLSDUDWLDTXHOOLDYHQWL
¿QHGLEHQH¿FHQ]DRGLLVWUX]LRQH/H
DWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOHGLUHOLJLRQHRGL
FXOWRGDHVVLVYROWHUHVWDQRVRJJHWWHDOOH
OHJJLGHOOR6WDWRFRQFHUQHQWLWDOLDWWLYLWj
HDOUHJLPHWULEXWDULRSUHYLVWRSHUOH
medesime.
1. Agli effetti tributari le confessioni
religiose iscritte nel registro delle
confessioni religiose o i loro enti
HVSRQHQ]LDOLDYHQWL¿QHGLUHOLJLRQHRGL
FXOWRQRQFKpOHDWWLYLWjGDHVVHVYROWH
e dirette a tali scopi, sono equiparate
DJOLHQWLHDOOHDWWLYLWjDYHQWL¿QDOLWjGL
EHQH¿FHQ]DRGLLVWUX]LRQH
/HDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOHGL
UHOLJLRQHVYROWHGDOOHFRQIHVVLRQL
religiose e dagli enti esponenziali
indicati al comma 1 restano soggette alle
OHJJLGHOOR6WDWRFRQFHUQHQWLWDOLDWWLYLWj
HDOUHJLPHWULEXWDULRSUHYLVWRSHUOH
medesime.
Art. 28 n. 448
Effetti tributari
144
149
Art. 27 n. 448
Effetti civili
$JOLHIIHWWLFLYLOLVL
considerano comunque:
DDWWLYLWjGLUHOLJLRQHTXHOOH
dirette all’esercizio del culto
e alla celebrazione dei riti,
alla formazione di ministri di
culto, a scopi missionari e di
diffusione della fede e a scopi di
educazione religiosa;
EDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOHGL
religione, quelle di assistenza
HEHQH¿FHQ]DLVWUX]LRQH
educazione e cultura e, in ogni
FDVROHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLRD
scopo di lucro.
Art. 25 n. 2531-1576-1902/AR
Attività di religione o di culto
Art. 26 n. 945
Attività di religione o di culto
$JOLHIIHWWLFLYLOLVL
considerano comunque:
DDWWLYLWjGLUHOLJLRQHRGL
culto quelle dirette all’esercizio
del culto e dei riti, alla cura
delle anime, a rispondere alle
esigenze spirituali della persona,
alla formazione di ministri
di culto, a scopi missionari
e di diffusione della propria
religione ed alla educazione
religiosa;
EDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOH
di religione o di culto, quelle
GLDVVLVWHQ]DHEHQH¿FHQ]D
istruzione, educazione e cultura
HLQRJQLFDVROHDWWLYLWj
commerciali o a scopo di lucro.
Art. 26 n. 2531-1576-1902/A
Attività di religione o di culto
$JOLHIIHWWLFLYLOLVL
considerano comunque:
DDWWLYLWjGLUHOLJLRQHRGL
culto quelle dirette all’esercizio
del culto e dei riti, alla cura
delle anime, alla formazione
di ministri di culto, di guide
spirituali o di soggetti
equiparati, a scopi missionari e
di diffusione della propria fede
ed alla educazione religiosa;
EDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOH
di religione o di culto, quelle
GLDVVLVWHQ]DHEHQH¿FHQ]D
istruzione, educazione e cultura
HLQRJQLFDVROHDWWLYLWj
commerciali o a scopo di lucro.
Art. 24 n. 3947
Art. 25 n. 3947/A
Art. 25 n. 1576
Art. 24 n. 1902
Art. 25 n. 36
Art. 25 n. 134
Art. 25 n. 1160
Art. 25 n. 618
Art. 25 n. 3613
$JOLHIIHWWLFLYLOLVL
considerano comunque:
DDWWLYLWjGLUHOLJLRQH
credenza o culto quelle dirette
all’esercizio del culto e dei
riti, alla cura delle anime,
alla formazione di ministri di
culto, a scopi missionari e di
diffusione della propria fede ed
alla educazione religiosa;
EDWWLYLWjGLYHUVHGDTXHOOH
di religione, credenza o
culto quelle di assistenza
HEHQH¿FHQ]DLVWUX]LRQH
educazione e cultura e, in ogni
FDVROHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLRD
scopo di lucro.
Art. 24 1990
Art. 26 n. 2531
Attività di religione o di culto
$JOLHIIHWWLFLYLOLVL
considerano comunque: a)
DWWLYLWjGLUHOLJLRQHRGLFXOWR
quelle dirette all’esercizio
del culto e dei riti, alla cura
delle anime, alla formazione
dei ministri di culto, a scopi
missionari e di diffusione della
propria fede e alla educazione
UHOLJLRVDEDWWLYLWjGLYHUVH
da quelle di religione o di
culto quelle di assistenza
HEHQH¿FHQ]DLVWUX]LRQH
educazione e cultura e, in ogni
FDVROHDWWLYLWjFRPPHUFLDOLRD
scopo di lucro.
STIPULAZIONE DI INTESE
145
150
146
151
4
3
2
1
Il riferimento è da intendersi all’art. 16.
Il riferimento è da intendersi all’art. 16.
Il riferimento è da intendersi all’art. 16.
Il riferimento è da intendersi all’art. 17.
1. Le confessioni religiose organizzate secondo propri statuti non contrastanti con
l’ordinamento giuridico italiano, le quali chiedono che i loro rapporti con lo Stato
siano regolati per legge sulla base di intese ai sensi dell’art. 8 della Costituzione,
SUHVHQWDQRODUHODWLYDLVWDQ]DXQLWDPHQWHDOODGRFXPHQWD]LRQHHDJOLHOHPHQWLGLFXL
all’art. 18, al Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 26 19901
Art. 26 n. 39472
Art. 27 n. 3947/A
Art. 27 n. 1576
Art. 26 n. 19023
Art. 28 n. 2531
Istanza per l’intesa
Art. 28 n. 2531-1576-1902/A
Istanza per l’intesa
Art. 27 n. 2531-1576-1902/AR4
Istanza per l’intesa
Art. 27 n. 36
Art. 27 n. 134
Art. 28 n. 945
Istanza per l’intesa
Art. 27 n. 1160
Art. 27 n. 618
Art. 27 n. 3613
1. Le confessioni religiose iscritte nel registro delle confessioni religiose possono
FKLHGHUHDO*RYHUQRFKHLORURUDSSRUWLFRQOR6WDWRVLDQRUHJRODWLSHUOHJJHVXOOD
base di un’intesa ai sensi dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione.
…
3. L’istanza per l’intesa è presentata unitamente alla documentazione e agli elementi
di cui all’art. 18 della presente legge, con l’indicazione di massima delle materie per
le quali è richiesta l’adozione di una disciplina negoziata.
Art. 34 c. 1, 3 n. 448
Istanza al Presidente del Consiglio dei ministri
147
152
1. Se la richiesta è presentata da una confessione
UHOLJLRVDQRQDYHQWHSHUVRQDOLWjJLXULGLFDLO3UHVLGHQWH
del Consiglio dei ministri comunica la richiesta
DOPLQLVWHURGHOO¶LQWHUQRDI¿QFKpYHUL¿FKLFKHOR
statuto della confessione religiosa non contrasti con
O¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFRLWDOLDQR$WDO¿QHLOPLQLVWUR
dell’interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato
ai sensi dell’art. 18.
Se la richiesta è presentata da una confessione religiosa
non riconosciuta, il Presidente del Consiglio comunica
ODULFKLHVWDDOPLQLVWURGHOO¶LQWHUQRSHUFKpYHUL¿FKLFKH
lo statuto della confessione religiosa non contrasti con
O¶RUGLQDPHQWRJLXULGLFRLWDOLDQR$WDO¿QHLOPLQLVWUR
dell’interno acquisisce il parere del Consiglio di Stato a
termini del precedente art. 16.
2
Il riferimento è da intendersi all’art. 16.
Il riferimento è da intendersi all’art. 16.
3
Il riferimento è da intendersi all’art. 17.
4
Il riferimento è da intendersi all’art. 16.
1
Art. 27 n. 39471
Art. 28 n. 3947/A
Art. 28 n. 1576
Art. 27 n. 19022
Art. 29 n. 2531
Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica
Art. 28 n. 36
Art. 28 n. 134
Art. 28 n. 1160
Art. 28 n. 618
Art. 28 n. 3613
Art. 27 1990
1. Se l’istanza, corredata della documentazione e
dagli elementi di cui all’art. 18, è presentata da una
FRQIHVVLRQHUHOLJLRVDQRQDYHQWHSHUVRQDOLWjJLXULGLFD
il Presidente del Consiglio dei ministri comunica la
ULFKLHVWDDOPLQLVWHURGHOO¶LQWHUQRDI¿QFKpYHUL¿FKL
che lo statuto della confessione religiosa non contrasti
con l’ordinamento giuridico italiano e non contenga
GLVSRVL]LRQLOHVLYHGHLGLULWWLIRQGDPHQWDOLGHOOD
SHUVRQDJDUDQWLWLGDOOD&RVWLWX]LRQHHGDOOHFRQYHQ]LRQL
LQWHUQD]LRQDOL$WDOH¿QHLOPLQLVWURGHOO¶LQWHUQR
acquisisce il parere del Consiglio di Stato ai sensi
dell’art. 18.
Art. 29 n. 2531-1576-1902/A
Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica
Art. 28 n. 2531-1576-1902/AR3
Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica
Art. 29 n. 9454
Istanza di confessione religiosa non avente personalità giuridica
148
153
Art. 28 n. 3947
Art. 29 n. 3947/A
Art. 29 n. 1576
Art. 28 n. 1902
Art. 30 n. 2531
Rappresentanza delle confessioni religiose
Art. 29 n. 36
Art. 29 n. 134
Art. 29 n. 1160
Art. 29 n. 618
Art. 29 n. 3613
1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, acquisite le necessarie
YDOXWD]LRQLSULPDGLDYYLDUHOH
SURFHGXUHGLLQWHVDLQYLWDODFRQIHVVLRQH
religiosa interessata a indicare chi, a tal
¿QHODUDSSUHVHQWD
Art. 28 1990
II Presidente del Consiglio, acquisite le
QHFHVVDULHYDOXWD]LRQLRYHULWHQJDGL
DYYLDUHOHSURFHGXUHGLLQWHVDLQYLWDOD
confessione interessata a indicare chi, a
WDO¿QHODUDSSUHVHQWD
1. Il Presidente del Consiglio dei
PLQLVWULDFTXLVLWHOHYDOXWD]LRQL
QHFHVVDULHSHUGHFLGHUHVHDYYLDUHOH
WUDWWDWLYHSULPDGLDYYLDUHOHSURFHGXUH
GLLQWHVDLQYLWDODFRQIHVVLRQH
LQWHUHVVDWDDLQGLFDUHFKLDWDOH¿QHOD
rappresenta.
Art. 30 n. 2531-1576-1902/A
Rappresentanza delle confessioni religiose
Art. 29 n. 2531-1576-1902/AR
Rappresentanza delle confessioni religiose
Art. 30 n. 945
Rappresentanza delle confessioni religiose
1. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, acquisite le necessarie
YDOXWD]LRQLSULPDGLDYYLDUHOH
SURFHGXUHGLLQWHVDLQYLWDODFRQIHVVLRQH
religiosa interessata a indicare chi, a tale
¿QHODUDSSUHVHQWDLQIRU]DGHOSURSULR
statuto.
Art. 35 n. 448
Rappresentante
149
154
2
1
1. Il Governo è
rappresentato dal
Presidente del Consiglio
dei ministri il quale
delega il sottosegretario
di Stato segretario del
Consiglio dei ministri per
la conduzione della
trattativa con il
rappresentante della
confessione interessata,
sulla base delle
valutazioni espresse e
delle proposte formulate
dalla commissione di
studio di cui all’art. 30.
2. Il sottosegretario di
Stato, conclusa la
trattativa, trasmette al
Presidente del Consiglio
dei ministri, con propria
relazione, il progetto di
intesa.
Il Governo è
rappresentato nella
trattativa dal
sottosegretario di Stato
segretario del Consiglio
dei ministri.
Il sottosegretario conduce
la trattativa sulla base
delle valutazioni espresse
e delle proposte formulate
dalla commissione di
studio di cui all’art. 30.
Il sottosegretario di Stato,
conclusa la trattativa,
trasmette al Presidente del
Consiglio, con propria
relazione, il progetto di
intesa siglato unitamente
a chi rappresenta la
confessione religiosa.
Il riferimento è da intendersi all’art. 32.
Il riferimento è da intendersi all’art. 31.
Art. 29 n. 3947
Art. 29 n. 1902
Art. 31 n. 25311
Rappresentanza del Governo
Art. 29 1990
1. Ai fini della
stipulazione dell’intesa il
Governo è rappresentato
dal Presidente del
Consiglio dei ministri il
quale delega un
sottosegretario di Stato
alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per
la conduzione della
trattativa con il
rappresentante della
confessione religiosa
interessata, sulla base
delle valutazioni espresse
e delle proposte formulate
dalla commissione di
studio di cui all’art. 31.
2. Il sottosegretario di
Stato, conclusa la
trattativa, trasmette al
Presidente del Consiglio
dei ministri, con propria
relazione, il progetto di
intesa.
Art. 30 n. 3947/A
Art. 30 n. 1576
Art. 30 n. 36
Art. 30 n. 134
Art. 30 n. 1160
Art. 30 n. 618
Art. 30 n. 3613
1. Il Governo è
rappresentato dal
Presidente del Consiglio
dei ministri il quale
delega il sottosegretario
di Stato segretario del
Consiglio dei ministri per
la conduzione della
trattativa con il
rappresentante della
confessione interessata,
sulla base delle
valutazioni espresse e
delle proposte formulate
dalla commissione di
studio di cui all’art. 32.
2. Il sottosegretario di
Stato, conclusa la
trattativa, trasmette al
Presidente del Consiglio
dei ministri, con propria
relazione, il progetto di
intesa.
3 Il testo dell’intesa non
può comunque contenere
Art. 31 n. 2531-1576-1902/A
Rappresentanza del Governo
Art. 30 n. 2531-1576-1902/AR2
Rappresentanza del Governo
1. Il Governo è
rappresentato dal
Presidente del Consiglio
dei ministri il quale
delega il sottosegretario
di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
per la conduzione della
trattativa con il
rappresentante della
confessione interessata,
sulla base delle
valutazioni espresse e
delle proposte formulate
dalla commissione di
studio di cui all’art. 32.
2. Il sottosegretario di
Stato, conclusa la
trattativa, trasmette al
Presidente del Consiglio
dei ministri, con propria
relazione, il progetto di
intesa.
3 Il testo dell’intesa di cui
al comma 2 non può
Art. 31 n. 945
Rappresentanza del Governo
2. Ai fini della
stipulazione dell’intesa di
cui al comma 1, lo Stato é
rappresentato dal
Presidente del Consiglio
dei ministri.
Art. 34 c