il trasferimento d`azienda \(outsourcing\)

IL TRASFERIMENTO D’AZIENDA (OUTSOURCING)
La materia, disciplinata nel nostro ordinamento dall’articolo 2112 c.c., già
novellato dal Decreto Legislativo n. 18/01, subisce un’ulteriore modifica allo scopo
di avvicinare ulteriormente la disciplina italiana a quella comunitaria.
In particolare si stabilisce che la definizione di ramo d’azienda venga effettuata,
all’atto del trasferimento, dal cedente e dal cessionario.
Nella nuova formulazione comunitaria il concetto di autonomia funzionale non è
citato, pertanto la cessione potrà riguardare anche una singola unità produttiva
(ufficio o reparto) privi di autonomia, purché tale entità presenti una idonea
organizzazione di mezzi, suscettibile di integrazione ad opera del cessionario.
In altre parole si ritiene sufficiente anche una potenziale idoneità all’esercizio di
impresa.
Importante novità è ravvisabile altresì nello speciale regime di solidarietà tra
appaltante e appaltatore nel caso in cui l’alienante stipuli con l’acquirente un
contratto di appalto che prevede l’utilizzo del ramo d’azienda oggetto di
trasferimento.
Le norme
Titolo IV
Art. 31
Gruppi di impresa
1. I gruppi di impresa, individuati ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile e del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74, possono
delegare lo svolgimento degli adempimenti di cui all'articolo 1 della
legge 11 gennaio 1979, n. 12, alla societa' capogruppo per tutte le
societa' controllate e collegate.
2. I consorzi, ivi compresi quelli costituiti in forma di societa'
cooperativa di cui all'articolo 27 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, possono svolgere
gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12, per conto dei soggetti consorziati o delegarne l'esecuzione a una
societa' consorziata.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non rilevano ai fini della
individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali
e legislative in capo alle singole societa' datrici di lavoro.
Note all'art. 31:
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile e' il
seguente:
(Testo in vigore dal 1° gennaio 2004).
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra
societa'
in
virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra
societa'
esercita
un'influenza
notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
(Testo in vigore fino al 31 dicembre 2003).
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra
societa'
in
virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra
societa'
esercita
un'influenza
notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.».
- Il testo del decreto legislativo 2 aprile 2002, n. 74
(Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre
1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato
aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e
la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi
di imprese di dimensioni comunitarie), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2002, n. 96.
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n.
12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente
del lavoro), e' il seguente:
«Art. 1 (Esercizio della professione di consulente del
lavoro). - Tutti gli adempimenti in materia di lavoro,
previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti,
quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente
od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti
se
non
da coloro che siano iscritti nell'albo dei
consulenti del lavoro a norma dell'art. 9 della presente
legge salvo il disposto del successivo art. 40, nonche' da
coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e
procuratori
legali,
dei
dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono
tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro
delle
province nel cui ambito territoriale intendono
svolgere gli adempimenti di cui sopra.
I
dipendenti
del
Ministero del lavoro e della
previdenza sociale che abbiano prestato servizio, almeno
per 15 anni, con mansioni di ispettori del lavoro presso
gli ispettorati del lavoro, sono esonerati dagli esami per
l'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro e dal
tirocinio per esercitare tale attivita'. Il personale di
cui al presente comma non potra' essere iscritto all'albo
della provincia dove ha prestato servizio se non dopo 4
anni dalla cessazione del servizio stesso.
Il titolo di consulente del lavoro spetta alle persone
che, munite dell'apposita abilitazione professionale, sono
iscritte nell'albo di cui all'art. 8 della presente legge.
Le imprese considerate artigiane ai sensi della legge
25 luglio 1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
degli adempimenti di cui al primo comma a servizi o a
centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettive
associazioni di categoria. Tali servizi possono essere
organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se
dipendenti dalle predette associazioni.
Per lo svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa
relative agli adempimenti di cui al primo comma, nonche'
per l'esecuzione delle attivita' strumentali ed accessorie,
le imprese di cui al quarto comma possono avvalersi anche
di centri di elaborazione dati costituiti e composti
esclusivamente da soggetti iscritti agli albi di cui alla
presente legge con versamento, da parte degli stessi, della
contribuzione integrativa alle casse di previdenza sul
volume di affari ai fini IVA, ovvero costituiti o promossi
dalle rispettive associazioni di categoria alle condizioni
definite al citato quarto comma. I criteri di attuazione
della presente disposizione sono stabiliti dal Ministero
del
lavoro
e
della
previdenza
sociale sentiti i
rappresentanti delle associazioni di categoria e degli
ordini e collegi professionali interessati. Le imprese con
oltre 250 addetti che non si avvalgono, per le operazioni
suddette, di proprie strutture interne possono demandarle a
centri di elaborazione dati, di diretta costituzione od
esterni, i quali devono essere in ogni caso assistiti da
uno o piu' soggetti di cui al primo comma.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale e' istituito un comitato di monitoraggio, composto
dalle associazioni di categoria, dai rappresentanti degli
ordini e collegi di cui alla presente legge e delle
organizzazioni
sindacali
comparativamente
piu'
rappresentative
a
livello
nazionale, allo scopo di
esaminare i problemi connessi all'evoluzione professionale
ed occupazionale del settore».
- Il testo dell'art. 27 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577
(Provvedimenti per la cooperazione), e' il seguente:
«Art.
27.
Le societa' cooperative legalmente
costituite, comprese quelle tra pescatori lavoratori, che,
mediante la costituzione di una struttura organizzativa
comune,
si
propongono, per facilitare i loro scopi
mutualistici,
l'esercizio
in
comune
di
attivita'
economiche, possono costituirsi in consorzio come societa'
cooperative, ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del
codice civile.
Per procedere a tale costituzione e' necessario:
a) un
numero di societa' cooperative legalmente
costituite non inferiore a tre;
b) la
sottoscrizione
di un capitale di almeno
1.000.000 di lire di cui sia versato almeno la meta'.
Le quote di partecipazione delle consorziate possono
essere rappresentate da azioni il cui valore nominale non
puo' essere inferiore a lire 50.000, ne' superiore a lire l
.000.000 ciascuna.
I consorzi fra cooperative di pescatori possono essere
costituiti
da un numero di societa' cooperative non
inferiore a tre. Il limite di capitale indicato nel secondo
comma e' ridotto a lire 500.000, di cui sia versata almeno
la meta'.».
Art. 32
Modifica all'articolo 2112 comma quinto, del Codice civile
1. Fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di
trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle
direttive europee in materia, il comma quinto dell'articolo 2112 del
codice civile e' sostituito dal seguente: «Ai fini e per gli effetti
di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda
qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o
fusione, comporti il mutamento nella titolarita' di un'attivita'
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identita' a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
del quale il trasferimento e' attuato ivi compresi l'usufrutto o
l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si
applicano altresi' al trasferimento di parte dell'azienda, intesa
come articolazione funzionalmente autonoma di un'attivita' economica
organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al
momento del suo trasferimento».
2. All'articolo 2112 del codice civile e' aggiunto, in fine, il
seguente comma: «Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente
un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo
d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un
regime di solidarieta' di cui all'articolo 1676».
Note all'art. 32:
- Il testo dell'art. 2112 del codice civile, come
modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
«Art. 2112 (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in
caso
di
trasferimento
d'azienda).
In
caso di
trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti
che ne derivano.
Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido,
per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e
411 del codice di procedura civile il lavoratore puo'
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni
derivanti dal rapporto di lavoro.
Il cessionario e' tenuto ad applicare i trattamenti
economici e normativi previsti dai contratti collettivi
nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del
trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti
da
altri contratti collettivi applicabili
all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si
produce
esclusivamente
fra
contratti collettivi del
medesimo livello.
Ferma restando la facolta' di esercitare il recesso ai
sensi della normativa in materia di licenziamenti, il
trasferimento d'azienda non costituisce di per se' motivo
di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di
lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, puo' rassegnare le
proprie dimissioni con gli effetti di cui all'art. 2119,
primo comma.
Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo
si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti
il mutamento nella titolarita' di un'attivita' economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identita' a prescindere dalla tipologia negoziale o dal
provvedimento sulla base del quale il trasferimento e'
attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le
disposizioni del presente articolo si applicano altresi' al
trasferimento
di
parte
dell'azienda,
intesa
come
articolazione
funzionalmente
autonoma di un'attivita'
economica organizzata, identificata come tale dal cedente e
dal cessionario al momento del suo trasferimento.
Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un
contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando
il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e
appaltatore opera un regime di solidarieta' di cui all'art.
1676.».
- Il testo dell'art. 1676 del codice civile, e' il
seguente:
«Art. 1676 (Diritti degli ausiliari dell'appaltatore
verso il committente). - Coloro che, alle dipendenze
dell'appaltatore, hanno dato la loro attivita' per eseguire
l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione
diretta contro il committente per conseguire quanto e' loro
dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente
ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la
domanda.».