Trento, 28 aprile 2016 prot. n. 429/2016 Ill.mo Signor Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa della Provincia Autonoma di Trento Geom. Carlo Daldoss Via Vannetti, 32 38122 TRENTO Oggetto: Nuova Legge urbanistica provinciale e relativo regolamento di attuazione - Osservazioni Ill.mo Signor Assessore, in ordine ai contenuti del regolamento urbanistico – edilizio unico provinciale che ci è stato sottoposto nella sua prima versione di data 7 marzo 2016, siamo qui a formulare le seguenti osservazioni. Salve tutte le nostre pregresse e quelle future, con l’avvertenza che gli scriventi non hanno inteso operare una revisione del testo secondo la tecnica legislativa (refusi e rimandi errati non sono in questa sede considerati). In generale, rileviamo come la versione del regolamento in parola sia ancora caratterizzata da un marcato utilizzo dei rimandi e come la stessa si spinga sovente in aspetti contenutistici della Legge, integrandola nei fatti; cosa che un regolamento attuativo non dovrebbe fare. Il riferimento è, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all’Art. 7 (ex 9 e 10 DPP 18-50 “in parte”) afferente gli «Ulteriori contenuti ed effetti dei piani attuativi»; Art.11 (ex 18 DDP 18-50) «Durata ed effetti dei vincoli preordinati all’espropriazione», Art. 49 «Specificazione in materia di titoli edilizi», Art.51 (ex Art.3 All.to 2023 “+ integrazioni”) «Varianti in corso d’opera». Se parliamo di semplificazione della norma, della sua agile consultazione, la struttura del lavoro propostoci risulta perfettibile ed ancora distante dall’obiettivo di un testo dalla forte valenza operativa , che limiti il più possibile rimandi e ridondanze con la disciplina sovraordinata. La "SEMPLIFICAZIONE", è tema più volte invocato, in questa sede ci si limita a segnalare gli aspetti più rilevanti. Sottolineiamo, in primis, la novità – in negativo e mai discussa prima – afferente i formati dei dati di progetto di cui all’art. 95 – Parte VII – Titolo I / Capo I che introduce il concetto di “georeferenziazione”, novazione non di poco conto che, per come ora formulata, impatta indiscriminatamente su tutti i procedimenti di formazione dei titoli edilizi; vanno pertanto fatti i dovuti distinguo: - Art. 95, quando il legislatore afferma al comma 1 => “I dati relativi al progetto, in formato PDF, devono assicurare il formato vettoriale georeferenziato, al fine delle sovrapposizioni con mappa catastale, piano regolatore generale e strumenti di pianificazione sovraordinati. Il file di tipo vettoriale, deve essere consegnato in formato DXF o altro formato di scambio con sistemi GIS e in formato SHP georeferenziato al sistema di coordinate UTM-WGS84 sulla base catastale che può essere fornita dal Servizio Catasto della Provincia autonoma di Trento”. Si chiede lo stralcio dell’articolato così formulato per le seguenti ragioni: 1) Non opera nessuna distinzione tra titoli edilizi (opere soggette a permesso di costruire, piuttosto che SCIA o semplice comunicazione di manutenzione straordinaria) e se parliamo di semplificazione è doveroso operare invece una differenziazione tra i gradi d’intervento; diversamente la cosa andrebbe in senso diametralmente opposto a quanto fin dall’inizio richiesto ed auspicato dalla ns. categoria, vanificando il tentativo di semplificazione. Se è comprensibile avere una parte burocratica importante per un progetto corposo, non risulta condivisibile dover affrontare un iter sostanzialmente analogo per pratiche minori. 2) I dati in formato PDF differiscono in struttura e semantica dai DXF o SHP, si dica esattamente quali dati progettuali vanno eventualmente consegnati ed in quale fase del procedimento. A livello espositivo poi, forse, il legislatore intendeva dire che il formato PDF dovrà fungere da contenitore dei dati georiferiti. Manifestiamo comunque la nostra contrarietà sul quanto, ad oggi infatti molti strumenti urbanistici e dataset ancillari sono generati a scale nominali eterogenee, fatto di per se sufficiente a mettere in crisi e sovente vanificare l’accuratezza degli overlay, analisi alle quali il legislatore sembra voler tendere. Se questa è la finalità sarà opportuno passare prima da una normalizzazione cartografica, che non può essere fatta a cura e spese private. In termini generali poi di tutela dei diritti sugli elaborati in forma digitale, soprattutto grafico analitici, andranno fatti dei ragionamenti sull’opportunità di spingersi verso il raster in luogo del vettoriale, dato il primo che ai fini amministrativi nulla toglie e che tutela maggiormente il mondo professionale dai sempre possibili rischi di appropriazione terza degli elaborati che, va ricordato, hanno un valore economico. E’ appena il caso di evidenziare invero come la fornitura di dati vettoriali in formato *.DXF prevedesse, fino a poco tempo fa, un riconoscimento economico nella misura pari al 20% della prestazione. 3) Parlare, inoltre, di georeferenziazione eminentemente cartografica è un ulteriore aggravio ed un esercizio formale, dal dubbio significato, che implica un notevole dispendio sia di tempo che di risorse, ovviamente anche economiche. Di più, il dato cartografico non ha probatorietà giuridica, è sussidiario allo stato dei luoghi, e stante proprio la sussidiarietà di questa informazione ci si chiede quale sia la sua finalità di raccolta. Un dato che andrà spesso a scontrarsi con quello catastale, generando un’informazione insalubre, tecnicamente debole, ma dai risvolti pesanti stante l’istituto dell’asseverazione dei titoli edilizi. Fatta eccezione per un terzo circa dei Comuni Catastali che compongono il territorio trentino, che nell’ultimo decennio sono stati oggetto di reimpianto cartografico fondato sui rilevamenti ex novo e quindi con una accuratezza intrinseca allineata ai nostri tempi, la restante parte della cartografia (i 2/3) non può offrire pari precisione e veridicità. E vi sono casi nei quali la stessa cartografia catastale a corredo dello strumento urbanistico è stata “adattata”. Riteniamo perciò che la georeferenziazione proposta sia cosa da evitare. Diverso è, invece, il discorso per l’informazione territoriale frutto delle acquisizioni celerimetriche o GNSS rappresentative dello stato dei luoghi, che correntemente costituiscono fondamento per le nuove progettualità e/o per interventi corposi, delle quali il mondo professionale è in possesso e sul quale potranno essere fatti i necessari ragionamenti per una eventuale condivisione, a fronte di un’appropriata tutela dei diritti e garanzia della proprietà, argomento che non può essere liquidato in poche righe. La cosa investe, infatti, l’intero universo dei set di dati costituenti le progettualità, alle più varie scale d’intervento. 4) Si evidenzia che la base catastale corrente è inquadrata nel datum geodetico congruente UTM - ETRF2000 (2008.0). - Al comma 2 l’Art. 95 prosegue => “Il file vettoriale consegnato deve prevedere le indicazioni dell’ingombro del progetto per l’inserimento planimetrico dell’opera principale e delle opere secondarie”. 1) Riallacciandoci ai punti 2) e 3) che precedono, al comma 2 i file richiesti sono *.dxf oppure *.shp distinti per opere principali e opere secondarie (non ben specificate). Si parla di “ingombro del progetto per l’inserimento planimetrico dell’opera”, un dato che sconfina dal campo urbanistico edilizio in quello catastale (tipo di frazionamento), duplicandolo e generando sicure discrasie stanti le note difformità tra cartografia di conservazione e stato dei luoghi, cui si accennava poc’anzi. - Art. 94 Informatizzazione dei procedimenti comma 3 => “Le modalità di consegna del progetto prevedono la consegna mediante il protocollo Pitre o mediante posta elettronica certificata degli atti su supporto digitale CD assieme alla consegna ordinaria della copia cartacea”. 1) L’architetto non è refrattario alla tecnologia e in un’ottica di informatizzazione dei procedimenti vede di buon occhio anche una sorta di “Openkat urbanistico - edilizio” dedicato all’invio telematico ed alla gestione dell’iter dei procedimenti, ma va fin da subito chiarito come la cosa si possa sostanziare nel dettaglio. In un’ottica di riduzione ad una singola copia della documentazione cartacea, pare che la consegna del digitale mediante il protocollo Pitre o mediante PEC si sommi al CD, se così è si rinnova la richiesta che quest’ultimo venga eliminato, vista la trasmissione in digitale certificato. Se vi è una copia cartacea completa di tutta la modulistica e della documentazione tecnica grafico analitica ed ancillare – sottofirmata da istante, progettista, direttore lavori, imprese e/o lavoratori autonomi, quella sottoposta a firma digitale come si rapporta al tema della conservazione e conseguentemente a quello delle firme? Delega al progettista (non banale), procura (dispendiosa), autorizzazione dell’avente titolo, piuttosto che raccolta e tenuta dei documenti da parte del professionista come avviene già in ambito catastale urbano? E’ necessario vengano definite con scrupolo tutte le procedure secondo precise linee guida, a maggior ragione vista l’attuale assenza della nuova modulistica correlata a quanto si sta discutendo. - Art. 97 “Documentazione essenziale e documentazione ulteriore” => Necessita dire da che cosa è costituita la documentazione essenziale e quella ulteriore ad individuazione della documentazione complessiva posta a corredo dei titoli edilizi e dell’autorizzazione paesaggistica, sia in prima emissione che in variante e/o sanatoria. - Art. 4 “Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e criteri di misurazione” – definizioni generali => Abbiamo delle riserve sull’impostazione di fondo. E’ noto come siano in corso a livello nazionale i lavori per la stesura di un regolamento edilizio unico che avrà nelle definizioni standard il suo nocciolo centrale. Tali definizioni sono da poco state oggetto di accordo statale, sono 42 (in allegato), e le vediamo differire sostanzialmente da quelle proposte dal legislatore locale, che si trova dinnanzi anche ad una nuova riforma in itinere del Titolo V della Costituzione. E’ necessario approfondire, soprattutto dal punto di vista giuridico, quanto sia opportuno e salutare il disallineamento delle fonti, soprattutto in materia penale, stante il sistema sanzionatorio superstite del codice dell’urbanistica e dell’edilizia trentina. Piuttosto che spingersi verso possibili convergenze. Parlando di definizioni, è molto importante il riferimento alla "SOSTENIBILITÀ", tema contenuto nella nuova L.P. n°15/2015, ma non ritroviamo una declinazione operativa nel regolamento in trattazione. In poche righe di osservazioni non è possibile incidere in maniera significativa su un argomento che richiederebbe, per sua natura, un intervento organico, ma non ci si sottrae dal porre due questioni fondamentali. La prima, riguarda le nuove regole che dovrebbero "contenere" la sostenibilità. Va evitato di gestire l'argomento (come fatto con la precedente normativa) attraverso rimandi e rinvii a norme derogatorie e/o correttive (cfr. scomputi DGP. 1531/2010), che hanno creato confusione e non pochi problemi interpretativi sotto il profilo formale e procedurale. Partendo dalle definizioni, va pertanto improntato un testo che integri elementi e concetti di sostenibilità, anche attingendo a esperienze nazionali sul tema, che definiscano un testo innovativo sotto questo profilo, che si ponga come riferimento concreto per tutti gli strumenti urbanistici locali. Nel merito, dovendo mettere ordine ai numerosi sistemi di misurazione contenuti nei PRG, questa trasformazione dovrebbe avvenire attraverso un sistema capace di promuovere quella qualità del costruito che il precedente sistema (l.p. 1/2008) non è stato in grado di stimolare. Per essere più incisivi, ma senza la pretesa di essere esaustivi, si portano alcuni esempi: a) La misurazione dei parametri edilizi (volumi, superfici, altezze, ecc.), dovrebbe avvenire con un criterio che permetta di escludere gli elementi tecnici dell'involucro, dei vani scala, degli elementi e spazi comuni per poterli realizzare senza penalizzazioni volumetriche e dell'indice edificatorio, favorendo i fattori di forma ed evitando i sistemi derogatori di cui si è già fatto cenno anche nelle ns. pregresse comunicazioni ante varo legislativo. Va pertanto sposato un sistema di misurazione dell'indice al netto, per favorire una progettazione maggiormente dedicata alla qualità costruttiva, sotto numerosi aspetti: energetico, strutturale, architettonico, sociale. Anche la misurazione dell'altezza dovrebbe avvenire in numero di piani, criterio che appare più convincente della misurazione a metà falda, evitando dunque inutili complicazioni geometriche che nulla hanno a che fare con la pianificazione. É noto come la misurazione degli indici al lordo non sia capace di rispondere alle esigenze di qualità costruttiva che proprio i temi della sostenibilità impongono. E l'altezza a metà falda ha innescato contraddizioni con la qualità costruttiva e architettonica, favorendo avorendo il proliferare di abbaini e falde a bassa pendenza. Inoltre, la misurazione a indici netti deve configurarsi come parametro unico per definire il carico urbanistico e dunque deve essere coordinato, e in continuità, con la determinazione di tutti gli gli altri parametri edilizi: oneri concessori, standard parcheggio, requisiti igienico sanitari. b) Il regolamento sarebbe poi opportuno introducesse altri concetti di sostenibilità legati alla dotazione minima degli edifici con particolare riferimento agli spazi spazi comuni, alla gestione delle risorse idriche, all'invarianza idraulica. c) La questione delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti merita maggiore attenzione. La definizione delle categorie funzionali rilevanti dal punto di vista urbanistico appare appare fondamentale per le sue ricadute non solo urbanistiche e formali (ad esempio gli adempimenti e le certificazioni in materia di commercio). Non è mai stata fatta chiarezza fra "funzioni urbanistiche" ed "usi compatibili" con tali funzioni. L'articolo 24 comma omma 8 della nuova Legge introduce un elenco di funzioni a cui i PRG devono attenersi, si tratta ora di adeguare i comportamenti ad un unico riferimento, per macro categorie. Il regolamento potrebbe, coerentemente alla disciplina dei parcheggi e del contributo buto di costruzione, specificare gli usi compatibili, anche con riguardo a quelli attualmente ricorrenti alla camera di commercio, semplificando dunque tutte le fattispecie di cambi d'uso. Pare si siano infine perse le prerogative sancite dall’ex Art. 120 della L.P. 1/2008 – comma 2 – per azioni attivabili dagli enti locali in tema di obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza, del decoro urbanistico e della de tutela del paesaggio, che risultano opportune. Nel rimanere a disposizione si chiede riscontro scritto alla presente comunicazione. arch. Susanna Serafini Presidente Allegato: quadro nazionale delle definizioni uniformi QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI VOCE ACRONIMO DEFINIZIONE 1 ‐ Superficie territoriale ST 2 ‐ Superficie fondiaria 3 ‐ Indice di edificabilità territoriale 4 ‐ Indice di edificabilità fondiaria 5 ‐ Carico urbanistico SF Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. 6 ‐ Dotazioni Territoriali 7 ‐ Sedime IT IF CU DT 8 ‐ Superficie coperta SC 9 ‐ Superficie permeabile SP 10 ‐ Indice di permeabilità 11 ‐ Indice di copertura 12 ‐ Superficie totale IPT/IPF 13 ‐ Superficie lorda SL 14‐ Superficie utile SU SA 15 ‐ Superficie accessoria 16‐ Superficie complessiva IC ST SC Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico‐edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio‐economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra , con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 1 17‐ Superficie calpestabile 18 ‐ Sagoma 19 ‐ Volume totale o volumetria complessiva 20 ‐ Piano fuori terra 21 ‐ Piano seminterrato 22 ‐ Piano interrato 23 ‐ Sottotetto 24 ‐ Soppalco 25 ‐ Numero dei piani 26 ‐ Altezza lorda 27 ‐ Altezza del fronte 28‐ Altezza dell'edificio 29 ‐ Altezza utile 30 ‐ Distanze 31 ‐ Volume tecnico 32 ‐ Edificio 33 ‐ Edificio Unifamiliare 34 ‐ Pertinenza 35 ‐ Balcone 36 ‐ Ballatoio 37 ‐ Loggia/Loggiato 38 ‐ Pensilina Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata: • all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; • all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. Altezza massima tra quella dei vari fronti. Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. 2 39 ‐ Portico/Porticato 40 ‐ Terrazza 41 ‐ Tettoia 42 ‐ Veranda Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. 3