Trento, 28 aprile 2016
prot. n. 429/2016
Ill.mo Signor
Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali
ed edilizia abitativa della Provincia Autonoma di Trento
Geom. Carlo Daldoss
Via Vannetti, 32
38122 TRENTO
Oggetto:
Nuova Legge urbanistica provinciale e relativo regolamento di
attuazione - Osservazioni
Ill.mo Signor Assessore,
in ordine ai contenuti del regolamento urbanistico – edilizio unico provinciale che
ci è stato sottoposto nella sua prima versione di data 7 marzo 2016, siamo qui a
formulare le seguenti osservazioni.
Salve tutte le nostre pregresse e quelle future, con l’avvertenza che gli scriventi
non hanno inteso operare una revisione del testo secondo la tecnica legislativa
(refusi e rimandi errati non sono in questa sede considerati).
In generale, rileviamo come la versione del regolamento in parola sia ancora
caratterizzata da un marcato utilizzo dei rimandi e come la stessa si spinga
sovente in aspetti contenutistici della Legge, integrandola nei fatti; cosa che un
regolamento attuativo non dovrebbe fare. Il riferimento è, a titolo esemplificativo
ma non esaustivo, all’Art. 7 (ex 9 e 10 DPP 18-50 “in parte”) afferente gli
«Ulteriori contenuti ed effetti dei piani attuativi»; Art.11 (ex 18 DDP 18-50)
«Durata ed effetti dei vincoli preordinati all’espropriazione», Art. 49
«Specificazione in materia di titoli edilizi», Art.51 (ex Art.3 All.to 2023 “+
integrazioni”) «Varianti in corso d’opera».
Se parliamo di semplificazione della norma, della sua agile consultazione, la
struttura del lavoro propostoci risulta perfettibile ed ancora distante dall’obiettivo
di un testo dalla forte valenza operativa , che limiti il più possibile rimandi e
ridondanze con la disciplina sovraordinata.
La "SEMPLIFICAZIONE", è tema più volte invocato, in questa sede ci si
limita a segnalare gli aspetti più rilevanti. Sottolineiamo, in primis, la novità – in
negativo e mai discussa prima – afferente i formati dei dati di progetto di cui
all’art. 95 – Parte VII – Titolo I / Capo I che introduce il concetto di
“georeferenziazione”, novazione non di poco conto che, per come ora formulata,
impatta indiscriminatamente su tutti i procedimenti di formazione dei titoli edilizi;
vanno pertanto fatti i dovuti distinguo:
-
Art. 95, quando il legislatore afferma al comma 1 => “I dati relativi al
progetto, in formato PDF, devono assicurare il formato vettoriale
georeferenziato, al fine delle sovrapposizioni con mappa catastale,
piano
regolatore
generale
e
strumenti
di
pianificazione
sovraordinati. Il file di tipo vettoriale, deve essere consegnato in
formato DXF o altro formato di scambio con sistemi GIS e in
formato SHP georeferenziato al sistema di coordinate UTM-WGS84
sulla base catastale che può essere fornita dal Servizio Catasto
della Provincia autonoma di Trento”.
Si chiede lo stralcio dell’articolato così formulato per le seguenti ragioni:
1) Non opera nessuna distinzione tra titoli edilizi (opere soggette a
permesso di costruire, piuttosto che SCIA o semplice comunicazione di
manutenzione straordinaria) e se parliamo di semplificazione è
doveroso operare invece una differenziazione tra i gradi d’intervento;
diversamente la cosa andrebbe in senso diametralmente opposto a
quanto fin dall’inizio richiesto ed auspicato dalla ns. categoria,
vanificando il tentativo di semplificazione. Se è comprensibile avere
una parte burocratica importante per un progetto corposo, non risulta
condivisibile dover affrontare un iter sostanzialmente analogo per
pratiche minori.
2) I dati in formato PDF differiscono in struttura e semantica dai DXF o
SHP, si dica esattamente quali dati progettuali vanno eventualmente
consegnati ed in quale fase del procedimento. A livello espositivo poi,
forse, il legislatore intendeva dire che il formato PDF dovrà fungere da
contenitore dei dati georiferiti. Manifestiamo comunque la nostra
contrarietà sul quanto, ad oggi infatti molti strumenti urbanistici e
dataset ancillari sono generati a scale nominali eterogenee, fatto di
per se sufficiente a mettere in crisi e sovente vanificare l’accuratezza
degli overlay, analisi alle quali il legislatore sembra voler tendere. Se
questa è la finalità sarà opportuno passare prima da una
normalizzazione cartografica, che non può essere fatta a cura e spese
private. In termini generali poi di tutela dei diritti sugli elaborati in
forma digitale, soprattutto grafico analitici, andranno fatti dei
ragionamenti sull’opportunità di spingersi verso il raster in luogo del
vettoriale, dato il primo che ai fini amministrativi nulla toglie e che
tutela maggiormente il mondo professionale dai sempre possibili rischi
di appropriazione terza degli elaborati che, va ricordato, hanno un
valore economico. E’ appena il caso di evidenziare invero come la
fornitura di dati vettoriali in formato *.DXF prevedesse, fino a poco
tempo fa, un riconoscimento economico nella misura pari al 20% della
prestazione.
3) Parlare, inoltre, di georeferenziazione eminentemente cartografica è
un ulteriore aggravio ed un esercizio formale, dal dubbio significato,
che implica un notevole dispendio sia di tempo che di risorse,
ovviamente anche economiche. Di più, il dato cartografico non ha
probatorietà giuridica, è sussidiario allo stato dei luoghi, e stante
proprio la sussidiarietà di questa informazione ci si chiede quale sia la
sua finalità di raccolta. Un dato che andrà spesso a scontrarsi con
quello catastale, generando un’informazione insalubre, tecnicamente
debole, ma dai risvolti pesanti stante l’istituto dell’asseverazione dei
titoli edilizi. Fatta eccezione per un terzo circa dei Comuni Catastali
che compongono il territorio trentino, che nell’ultimo decennio sono
stati oggetto di reimpianto cartografico fondato sui rilevamenti ex
novo e quindi con una accuratezza intrinseca allineata ai nostri tempi,
la restante parte della cartografia (i 2/3) non può offrire pari
precisione e veridicità. E vi sono casi nei quali la stessa cartografia
catastale a corredo dello strumento urbanistico è stata “adattata”.
Riteniamo perciò che la georeferenziazione proposta sia cosa da
evitare. Diverso è, invece, il discorso per l’informazione territoriale
frutto delle acquisizioni celerimetriche o GNSS rappresentative dello
stato dei luoghi, che correntemente costituiscono fondamento per le
nuove progettualità e/o per interventi corposi, delle quali il mondo
professionale è in possesso e sul quale potranno essere fatti i
necessari ragionamenti per una eventuale condivisione, a fronte di
un’appropriata tutela dei diritti e garanzia della proprietà, argomento
che non può essere liquidato in poche righe. La cosa investe, infatti,
l’intero universo dei set di dati costituenti le progettualità, alle più
varie scale d’intervento.
4) Si evidenzia che la base catastale corrente è inquadrata nel datum
geodetico congruente UTM - ETRF2000 (2008.0).
-
Al comma 2 l’Art. 95 prosegue => “Il file vettoriale consegnato deve
prevedere le indicazioni dell’ingombro
del progetto per
l’inserimento planimetrico dell’opera principale e delle opere
secondarie”.
1) Riallacciandoci ai punti 2) e 3) che precedono, al comma 2 i file
richiesti sono *.dxf oppure *.shp distinti per opere principali e opere
secondarie (non ben specificate). Si parla di “ingombro del progetto
per l’inserimento planimetrico dell’opera”, un dato che sconfina dal
campo urbanistico edilizio in quello catastale (tipo di frazionamento),
duplicandolo e generando sicure discrasie stanti le note difformità tra
cartografia di conservazione e stato dei luoghi, cui si accennava
poc’anzi.
-
Art. 94 Informatizzazione dei procedimenti comma 3 => “Le modalità di
consegna del progetto prevedono la consegna mediante il
protocollo Pitre o mediante posta elettronica certificata degli atti
su supporto digitale CD assieme alla consegna ordinaria della
copia cartacea”.
1) L’architetto non è refrattario alla tecnologia e in un’ottica di
informatizzazione dei procedimenti vede di buon occhio anche una
sorta di “Openkat urbanistico - edilizio” dedicato all’invio telematico ed
alla gestione dell’iter dei procedimenti, ma va fin da subito chiarito
come la cosa si possa sostanziare nel dettaglio. In un’ottica di
riduzione ad una singola copia della documentazione cartacea, pare
che la consegna del digitale mediante il protocollo Pitre o mediante
PEC si sommi al CD, se così è si rinnova la richiesta che quest’ultimo
venga eliminato, vista la trasmissione in digitale certificato.
Se vi è una copia cartacea completa di tutta la modulistica e della
documentazione tecnica grafico analitica ed ancillare – sottofirmata da
istante, progettista, direttore lavori, imprese e/o lavoratori autonomi,
quella sottoposta a firma digitale come si rapporta al tema della
conservazione e conseguentemente a quello delle firme? Delega al
progettista (non banale), procura (dispendiosa), autorizzazione
dell’avente titolo, piuttosto che raccolta e tenuta dei documenti da
parte del professionista come avviene già in ambito catastale urbano?
E’ necessario vengano definite con scrupolo tutte le procedure secondo
precise linee guida, a maggior ragione vista l’attuale assenza della
nuova modulistica correlata a quanto si sta discutendo.
-
Art. 97 “Documentazione essenziale e documentazione ulteriore”
=> Necessita dire da che cosa è costituita la documentazione essenziale e
quella ulteriore ad individuazione della documentazione complessiva posta
a corredo dei titoli edilizi e dell’autorizzazione paesaggistica, sia in prima
emissione che in variante e/o sanatoria.
-
Art. 4 “Definizione degli elementi geometrici delle costruzioni e
criteri di misurazione” – definizioni generali => Abbiamo delle
riserve sull’impostazione di fondo. E’ noto come siano in corso a livello
nazionale i lavori per la stesura di un regolamento edilizio unico che avrà
nelle definizioni standard il suo nocciolo centrale. Tali definizioni sono da
poco state oggetto di accordo statale, sono 42 (in allegato), e le vediamo
differire sostanzialmente da quelle proposte dal legislatore locale, che si
trova dinnanzi anche ad una nuova riforma in itinere del Titolo V della
Costituzione. E’ necessario approfondire, soprattutto dal punto di vista
giuridico, quanto sia opportuno e salutare il disallineamento delle fonti,
soprattutto in materia penale, stante il sistema sanzionatorio superstite
del codice dell’urbanistica e dell’edilizia trentina. Piuttosto che spingersi
verso possibili convergenze.
Parlando di definizioni, è molto importante il riferimento alla
"SOSTENIBILITÀ", tema contenuto nella nuova L.P. n°15/2015, ma non
ritroviamo una declinazione operativa nel regolamento in trattazione. In
poche righe di osservazioni non è possibile incidere in maniera significativa
su un argomento che richiederebbe, per sua natura, un intervento
organico, ma non ci si sottrae dal porre due questioni fondamentali. La
prima, riguarda le nuove regole che dovrebbero "contenere" la
sostenibilità. Va evitato di gestire l'argomento (come fatto con la
precedente normativa) attraverso rimandi e rinvii a norme derogatorie e/o
correttive (cfr. scomputi DGP. 1531/2010), che hanno creato confusione e
non pochi problemi interpretativi sotto il profilo formale e procedurale.
Partendo dalle definizioni, va pertanto improntato un testo che integri
elementi e concetti di sostenibilità, anche attingendo a esperienze
nazionali sul tema, che definiscano un testo innovativo sotto questo
profilo, che si ponga come riferimento concreto per tutti gli strumenti
urbanistici locali. Nel merito, dovendo mettere ordine ai numerosi sistemi
di misurazione contenuti nei PRG, questa trasformazione dovrebbe
avvenire attraverso un sistema capace di promuovere quella qualità del
costruito che il precedente sistema (l.p. 1/2008) non è stato in grado di
stimolare. Per essere più incisivi, ma senza la pretesa di essere esaustivi,
si portano alcuni esempi:
a) La misurazione dei parametri edilizi (volumi, superfici, altezze, ecc.),
dovrebbe avvenire con un criterio che permetta di escludere gli
elementi tecnici dell'involucro, dei vani scala, degli elementi e spazi
comuni per poterli realizzare senza penalizzazioni volumetriche e
dell'indice edificatorio, favorendo i fattori di forma ed evitando i
sistemi derogatori di cui si è già fatto cenno anche nelle ns. pregresse
comunicazioni ante varo legislativo. Va pertanto sposato un sistema di
misurazione dell'indice al netto, per favorire una progettazione
maggiormente dedicata alla qualità costruttiva, sotto numerosi
aspetti: energetico, strutturale, architettonico, sociale. Anche la
misurazione dell'altezza dovrebbe avvenire in numero di piani, criterio
che appare più convincente della misurazione a metà falda, evitando
dunque inutili complicazioni geometriche che nulla hanno a che fare
con la pianificazione. É noto come la misurazione degli indici al lordo
non sia capace di rispondere alle esigenze di qualità costruttiva che
proprio i temi della sostenibilità impongono. E l'altezza a metà falda ha
innescato contraddizioni con la qualità costruttiva e architettonica,
favorendo
avorendo il proliferare di abbaini e falde a bassa pendenza. Inoltre, la
misurazione a indici netti deve configurarsi come parametro unico per
definire il carico urbanistico e dunque deve essere coordinato, e in
continuità, con la determinazione di tutti gli
gli altri parametri edilizi:
oneri concessori, standard parcheggio, requisiti igienico sanitari.
b) Il regolamento sarebbe poi opportuno introducesse altri concetti di
sostenibilità legati alla dotazione minima degli edifici con particolare
riferimento agli spazi
spazi comuni, alla gestione delle risorse idriche,
all'invarianza idraulica.
c) La questione delle destinazioni d'uso urbanisticamente rilevanti merita
maggiore attenzione. La definizione delle categorie funzionali rilevanti
dal punto di vista urbanistico appare
appare fondamentale per le sue ricadute
non solo urbanistiche e formali (ad esempio gli adempimenti e le
certificazioni in materia di commercio). Non è mai stata fatta chiarezza
fra "funzioni urbanistiche" ed "usi compatibili" con tali funzioni.
L'articolo 24 comma
omma 8 della nuova Legge introduce un elenco di
funzioni a cui i PRG devono attenersi, si tratta ora di adeguare i
comportamenti ad un unico riferimento, per macro categorie. Il
regolamento potrebbe, coerentemente alla disciplina dei parcheggi e
del contributo
buto di costruzione, specificare gli usi compatibili, anche con
riguardo a quelli attualmente ricorrenti alla camera di commercio,
semplificando dunque tutte le fattispecie di cambi d'uso.
Pare si siano infine perse le prerogative sancite dall’ex Art. 120 della L.P. 1/2008 –
comma 2 – per azioni attivabili dagli enti locali in tema di obblighi particolari e
interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza, del decoro urbanistico e della
de
tutela del paesaggio, che risultano opportune.
Nel rimanere a disposizione si chiede riscontro scritto alla presente comunicazione.
arch. Susanna Serafini
Presidente
Allegato: quadro nazionale delle definizioni uniformi
QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI VOCE ACRONIMO DEFINIZIONE 1 ‐ Superficie territoriale ST 2 ‐ Superficie fondiaria 3 ‐ Indice di edificabilità territoriale 4 ‐ Indice di edificabilità fondiaria 5 ‐ Carico urbanistico SF Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. 6 ‐ Dotazioni Territoriali 7 ‐ Sedime IT IF CU DT 8 ‐ Superficie coperta SC 9 ‐ Superficie permeabile SP 10 ‐ Indice di permeabilità 11 ‐ Indice di copertura 12 ‐ Superficie totale IPT/IPF 13 ‐ Superficie lorda SL 14‐ Superficie utile SU SA 15 ‐ Superficie accessoria 16‐ Superficie complessiva IC ST SC Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico‐edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio‐economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra , con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 1 17‐ Superficie calpestabile 18 ‐ Sagoma 19 ‐ Volume totale o volumetria complessiva 20 ‐ Piano fuori terra 21 ‐ Piano seminterrato 22 ‐ Piano interrato 23 ‐ Sottotetto 24 ‐ Soppalco 25 ‐ Numero dei piani 26 ‐ Altezza lorda 27 ‐ Altezza del fronte 28‐ Altezza dell'edificio 29 ‐ Altezza utile 30 ‐ Distanze 31 ‐ Volume tecnico 32 ‐ Edificio 33 ‐ Edificio Unifamiliare 34 ‐ Pertinenza 35 ‐ Balcone 36 ‐ Ballatoio 37 ‐ Loggia/Loggiato 38 ‐ Pensilina Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio e delimitata: • all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; • all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. Altezza massima tra quella dei vari fronti. Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio unifamiliare si intende quello riferito un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. 2 39 ‐ Portico/Porticato 40 ‐ Terrazza 41 ‐ Tettoia 42 ‐ Veranda Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. 3