Guida al comando di emergenza negli impianti

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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)
Guida al comando di emergenza negli impianti
(seconda parte)
Pubblicato il: 14/04/2004
Aggiornato al: 15/04/2004
di Gianfranco Ceresini
Il comando di emergenza può essere realizzato con due filosofie circuitali differenti: tramite un comando
diretto sul circuito di potenza o tramite un dispositivo che agisce sul circuito di comando.
1. Schemi di collegamento del comando di emergenza
Il comando di emergenza può essere realizzato con due filosofie circuitali differenti:
1. Tramite un comando diretto sul circuito di potenza (figura 3) . In questo caso il comando di emergenza
agisce direttamente sulla/e linea/e di alimentazione da interrompere e/o chiudere. É il metodo più sicuro ed
affidabile, anche se presenta i rischi di far transitare la linea di potenza all'esterno del locale. Per comandare
direttamente l'emergenza si possono utilizzare interruttori automatici magnetotermici modulari o scatolati, o
interruttori di manovra non automatici.
Fig.4:
Comando di
emergenza a
minima
tensione con
soccorritore
2. Tramite un dispositivo che agisce sul circuito di comando (alimentato normalmente, ma non
necessariamente, a bassissima tensione di sicurezza SELV). Le soluzioni circuitali adottabili sono in questo
caso due:
a. Interruttore con bobina di sgancio "di minima tensione", azionato da pulsante con contatto in
apertura (normalmente chiuso). In questo caso il contatto del pulsante è normalmente chiuso e la
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Le informazioni contenute nel presente documento sono tutelati dal diritto d’autore e possono essere usati solo in conformità alle norme vigenti. In particolare Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico
si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti.
Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili.
Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)
bobina è percorsa da corrente. Il difetto di questa soluzione è che, in caso di assenza della tensione
di rete o anche soltanto di un buco di tensione, la bobina non risulta più percorsa da corrente, come
conseguenza il contatto del pulsante si apre, e si ottiene un intervento di emergenza indesiderato. La
soluzione circuitale realizzata normalmente per ovviare a questo inconveniente, è quella di utilizzare
dispositivi che oltre alla bobina di sgancio possiedono un soccorritore, alimentato da una batteria in
tampone, il quale mantiene alimentata la bobina anche in caso di mancanza della tensione di rete
(figura 4). Ovviamente, per mantenere in efficienza il comando di emergenza, occorre periodicamente
(seguendo le indicazioni del costruttore) controllare lo stato di efficienza delle batterie. Occorre anche
dire comunque che la soluzione con batteria + soccorritore, non sempre è economicamente
sostenibile od accettabile per piccoli impianti, nei quali può essere quindi preferibile la soluzione più
semplice anche se più fragile (figura 5, in cui si agisce sulla bobina di sgancio di un contattore);
b. Interruttore con bobina di sgancio "a lancio di corrente", azionato da pulsante con contatto in
chiusura (normalmente aperto). In questo caso il contatto del pulsante è normalmente aperto e la
bobina non è percorsa da corrente. La norma CEI 64-8 permette questa soluzione solo se
accompagnata da una segnalazione luminosa che indichi la funzionalità del circuito (figura 6).
Occorre, in pratica, collegare in parallelo al contatto del pulsante una lampada a basso consumo di
colore verde, la cui accensione è indice di presenza di tensione sul circuito e quindi di comando di
emergenza pronto ad intervenire. Se la lampada è spenta significa che il circuito di alimentazione
della bobina è interrotto. Poiché questo tipo di segnalazione non è comprensibile da tutti, è
consigliato l'utilizzo della bobina a lancio di corrente solo in impianti dove è presente personale
addestrato. In ogni caso questa seconda soluzione tramite circuito di comando è ritenuta meno
affidabile della prima.
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2. Provvedimenti installativi per migliorare funzionalità e sicurezza del comando
• Entrambe le soluzioni effettuate attraverso il circuito di comando possono presentare problemi. Utilizzando lo
schema con il contatto NC, un incendio potrebbe provocare il cortocircuito dei contatti e determinarne così
l'impossibilità ad aprirsi e ad azionare l'emergenza. Utilizzando lo schema con il contatto NA, allo stesso modo un
incendio potrebbe interrompere l'alimentazione alla bobina di sgancio e causare lo stesso tipo di problema. La
situazione potrebbe risolversi, utilizzando per il circuito di comando dell'emergenza un cavo resistente al fuoco
(CEI 20-36);
Fig.5: Comando di emergenza per diseccitazione della bobina senza soccorritore
• Può accadere che, anche se parte il segnale dal pulsante di emergenza, questi non possa agire comunque a
causa dell'incollamento dei contatti del contattore o dell'interruttore di linea. In questo caso il problema si potrebbe
risolvere in modo analogo a quanto avviene per le macchine, sfruttando il principio della ridondanza dei contatti:
invece di inserire solo un contattore, se ne inseriscono due sulla linea di alimentazione dell'impianto. La
probabilità che entrambi siano incollati è ovviamente tendente a zero (solo tendente, però).
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3. Interruzione contemporanea di più circuiti di alimentazione
A volte è necessario, attraverso il comando di emergenza, interrompere l'alimentazione di diverse linee (vedi
autorimessa con box auto alimentati ognuno dall'impianto del proprietario) e la cosa deve avvenire
contemporaneamente, perché così è richiesto dalla normativa.
I possibili schemi che risolvono il problema sono:
Fig.6: Comando di emergenza a lancio di corrente
•
Utilizzare un interruttore, dotato di bobina di sgancio a minima tensione, per ognuna delle linee da interrompere
Fig.7: Comando di emergenza per interruzione contemporanea di più circuiti attraverso il
sistema bobina minima tensione + interruttore
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e collegare in serie al circuito di alimentazione delle bobine un contatto NC del pulsante di emergenza, il quale
così quando viene azionato, diseccita tutte le bobine e apre tutti gli interruttori delle linee (figura 7), oppure:
•
Installare su ognuna delle linee da interrompere un contattore. Questi contattori vengono montati su un quadro
posto lontano dalla zona pericolosa e il comando di emergenza agisce contemporaneamente su tutte le bobine
dei contattori alimentate da un sistema SELV (figura 8).
Fig.8: Comando di emergenza per interruzione contemporanea di più circuiti attraverso il sistema bobina +
contattore
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4. Locali e tipologie di impianto in cui è previsto il comando di emergenza
Premessa 1: normalmente quando esce una nuova disposizione
legislativa, questa va ad abrogare (manifestamente cioè
scrivendolo o tacitamente cioè sottointendendolo) le disposizioni
legislative precedenti che erano in vigore precedentemente su
quella materia tecnica. Per fare un esempio, nel caso degli
alberghi, il DM 9/4/94 abroga le disposizioni tecniche precedenti,
cioè quelle previste dal DM 8/3/85. Nonostante questo abbiamo
preferito indicare ugualmente, in molti casi, anche la
disposizione precedente in modo da avere un quadro più
completo della situazione. Ci spieghiamo: sempre nel caso degli
alberghi, la tipologia degli studentati non viene presa in
considerazione dal decreto del 1994, ma solo da quello del 1985
ed è a questo quindi che ci si deve riferire in un caso del genere.
Premessa 2: spesso le terminologie delle disposizioni legislative
non coincidono con quelle delle normative più recenti, per cui
occorre fare a volte un lavoro di adattamento e interpretazione.
Il pulsante a fungo, rosso su fondo giallo, è l’emblema
del comando di emergenza
Premessa 3: i “luoghi di lavoro” sono una categoria trasversale a
tutte le altre. Per cui se un certo locale è anche un luogo di lavoro, ad esso vanno applicate sia le disposizioni
particolari del locale in questione, sia quelle relative ai luoghi di lavoro.
4.1. Alberghi e simili: motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze,
agroturismo, ostelli, residence, rifugi alpini
•
Negli alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti letto, il comando di emergenza è
previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 84 del DM 16/2/82). Nel numero di posti letto sono conteggiati
soltanto quelli a disposizione degli ospiti con esclusione del personale addetto. Le attività comprese dal
decreto sono: studentati, villaggi albergo, affittacamere, villaggi turistici, alloggi agroturistici, case per
ferie, ostelli per la gioventù, mentre sono le attività escluse sono: comunità religiose, caserme, case di
reclusione, istituti di prevenzione e pena, case albergo e residence quando non è prevista apposita
licenza di pubblica sicurezza, condomini composti da piccoli appartamenti senza servizi e impianti
comuni, case e appartamenti per vacanze, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici,
alloggi agroturistici, case per ferie, ostelli per la gioventù quando nel loro ambito non esistono unità
immobiliari con oltre 25 posti letto ciascuna.
•
Il comando di emergenza è previsto solo per le attività con capacità ricettiva superiore a 25 posti letto,
dall'art. 9 del DM 9/4/94 "...ai fini della prevenzione degli incendi gli impianti elettrici ..... devono disporre
di apparecchi di manovra ubicati in posizioni protette e devono riportare chiare indicazioni dei circuiti cui
si riferiscono" e dall'art. 17 dello stesso decreto "... all'ingresso della struttura ricettiva devono essere
esposte bene in vista ....una planimetria dell'edificio ........che deve indicare la posizione.... dei
dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas e dell'elettricità". Il DM 9/4/94 si applica ad
alberghi, motel, villaggi-albergo, villaggi turistici, affittacamere, case per vacanze, alloggi agroturistici,
ostelli, residence, rifugi alpini.
4.2. Attività il cui esercizio è soggetto a visita e controllo dei VVF ai fini del rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi
•
In base al punto 0-2 dell'allegato A del DM 8/3/85, in tutte le attività soggette al DM 16/2/82 (rilascio
CPI) ad eccezione dell'attività n. 94 (edifici civili di altezza superiore a 24 m), "L'impianto deve essere
provvisto di un interruttore generale munito di protezione contro le correnti di sovraccarico e di corto
circuito installato in posizione segnalata, manovrabile sotto carico e atto a porre fuori tensione
l'impianto elettrico dell'attività. Tale interruttore, nel caso di alimentazione effettuata con cabina di
trasformazione, è da intendere quello installato sul quadro di manovra posto all'uscita del circuito
secondario del trasformatore". Per l'elenco completo delle 97-1=96 attività sottoposte a questa
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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)
disposizione occorre consultare il DM 16/2/82. Alcune delle voci successive coincidono con le predette
attività.
4.3. Ascensori e montacarichi
•
In base al DM 8/3/85 il comando di emergenza è obbligatorio per i "vani di ascensori e montacarichi in
servizio privato, aventi corsa sopra il terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza
in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici industriali" (attività n. 95 del DM 16/02/82).
Questo comando, richiesto dai Vigili del fuoco, deve interrompere l'alimentazione sia alla luce che alla
forza motrice. La sua posizione, che deve essere adeguatamente segnalata, va concordata con il
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco.
•
Il comando di emergenza era previsto disposto al piano terreno, nei vecchi impianti installati negli edifici
civili, collaudati in base al DPR 1497/63 (denunciati entro il 9/4/91) , e a quelli regolati dal DM 587/87
(denunciati dopo il 9/4/91) e dal DPR 268/94 (denunciati dopo il 29/10/94). Per i nuovi impianti, soggetti
al DPR 162/99, sia che siano installati negli edifici civili che industriali, non occorre più questo comando
di emergenza al pianoterra. L'obbligo precedente derivava dall'art. 6.5 del DPR 1497/63 che recita "Nel
locale del macchinario deve essere disposto: a) un interruttore generale a mano, di tipo protetto contro
contatti accidentali, per togliere tensione all'impianto, salvo che alla linea di illuminazione. L'interruttore
deve essere disposto in posizione ben accessibile. Se nello stesso locale sono installati i macchinari di
più
impianti,
gli
interruttori
generali
relativi
devono
essere
contraddistinti.
Negli ascensori e nei montacarichi installati in edifici civili nei quali vi sia personale di custodia, deve
essere disposto un interruttore generale, o un comando per l'interruttore generale, in locale facilmente
accessibile al personale di custodia. Dove non vi è personale di custodia, l'interruttore generale o il
comando per l'interruttore generale deve essere disposto al piano terreno, in posizione facilmente
accessibile, in una custodia sotto vetro". Quindi gli interruttori generali richiesti erano due: uno nel
locale macchinario e uno al piano terreno ed entrambi non dovevano togliere tensione all'impianto di
illuminazione. Nel regime attuale (DPR 162/99) l'interruttore del locale macchinario è rimasto, quello
sotto vetro a piano terreno è sparito. Per quanto riguarda gli ascensori denunciati con i vecchi decreti,
(DPR 1497/63 e successivi) fanno fede ancora i vecchi decreti e quindi il comando a pianoterra rimane.
4.4. Autorimesse e autosilo
•
Il comando di emergenza va installato se:
ƒ l'autorimessa è pubblica;
ƒ l'autorimessa è privata con capacità di parcamento superiore a 9 autoveicoli e i box non si
affacciano su spazio a cielo libero;
ƒ l'autorimessa è un autosilo;
ƒ l'autorimessa è stata classificata come luogo con pericolo di esplosione (CEI 31-33).
•
Il comando di emergenza non è richiesto quindi nei casi di autorimesse aperte, di autorimesse con
capacità di parcamento al massimo di 9 autoveicoli, e di autorimesse a box con capacità superiore ai 9
autoveicoli, ma con i box affacciantesi su spazio a cielo libero.
4.5. Autofficine, carrozzerie, elettrauto, gommista
•
Installare il comando di emergenza se:
ƒ l'autofficina ha una capienza superiore a 9 autoveicoli;
ƒ l'autofficina è stata classificata come luogo con pericolo di esplosione (CEI 31-33)
4.6. Autosaloni
•
Installare il comando di emergenza se l'autosalone ha una superficie lorda, comprensiva di depositi e
servizi, superiore ai 400 mq, indipendentemente dal numero di autoveicoli in esposizione (attività 87 del
DM 16/2/82).
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4.7. Aziende e uffici di grandi dimensioni
•
Nelle aziende e uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti, il comando di emergenza è previsto dal
DM 8/3/85 (attività n. 89 del DM 16/2/82).
4.8. Cabine elettriche d'utente MT/BT
•
Occorre installare il comando di emergenza se l'attività alimentata dalla cabina rientra fra quelle
soggette al controllo da parte dei Vigili del fuoco (DM 16/2/82). Ad esempio un ospedale con più di 25
posti letto (attività 86 del DM 16/2/82). L'interruzione può avvenire sull'interruttore generale di bassa
tensione, ma in questo caso rimane in tensione tutto ciò che sta a monte in cabina, trasformatore e
sezionatore di media tensione. Va meglio se il comando di emergenza interrompe invece i dispositivi di
media tensione, in quanto l'unica parte di impianto, all'interno della cabina, che rimane in tensione è la
linea di alimentazione all'interruttore di media. Una soluzione ancora migliore è quella di far si che
l'apparecchiatura di MT si trova in un altro locale; solo in questo caso i Vigili del fuoco possono essere
certi che il locale è privo di parti in tensione. Va ricordato comunque che, in alcuni casi non è
effettuabile il comando sulla MT, in quanto l'emergenza potrebbe richiedere l'alimentazione delle
pompe antincendio alimentate dalla stessa cabina.
•
Fino ad ora nessuna normativa CEI prescriveva il comando di emergenza per le cabine MT/BT. Il
progetto C.882 destinato a diventare la seconda edizione della guida CEI 11-35 sull’esecuzione delle
cabine utente MT/BT, introduce invece il seguente suggerimento: “All’esterno di ognuno dei locali
cabina di ricezione e di trasformazione, in posizione facilmente accessibile, possibilmente vicino alla
porta d’ingresso è opportuno installare un pulsante di sgancio d’emergenza che consenta con un’unica
azione d’interrompere l’alimentazione elettrica. Il comando dovrà pertanto agire sulla bobina d’apertura
dell’interruttore generale di MT. La funzione del comando di emergenza dovrà essere chiaramente
segnalata installando presso il medesimo un idoneo cartello, di colore rosso, recante la scritta (bianca)
“interruttore generale, attivare in caso d’emergenza”, o un’altra scritta similare. Per il collegamento del
pulsante di sgancio si dovrà utilizzare una conduttura in cavo multipolare, ad esempio del tipo FG7OR
2x2,5 mm2, in tubo protettivo”. Il progetto, poi, fornisce questa indicazione: nel caso si utilizzino gruppi
statici di continuità per l’alimentazione in emergenza dei circuiti di sgancio e dei circuiti ausiliari della
cabina, occorre ricordare che l’UPS rimane in tensione anche quando si aziona lo sgancio di
emergenza. Questa situazione andrebbe quindi corretta togliendo tensione anche agli ausiliari e
segnalando attraverso cartelli monitori e/o segnalatori ottici la presenza di tensione sull’UPS.
4.9. Cantieri
•
Nei cantieri soggetti al Dlgs 494/96, le scale e i marciapiedi mobili devono essere dotati di dispositivi di
arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili (art. 8 allegato II). I cantieri soggetti al Dlgs
494/96 sono quelli relativi a lavori edili o di genio civile elencati all'allegato I del decreto stesso. Spesso
questo arresto di emergenza è inglobato direttamente nelle macchine mobili dal costruttore, ma se così
non fosse occorre predisporlo sulla linea di alimentazione.
•
Nei cantieri soggetti alla sezione 704 della norma CEI 64-8 (cantieri di costruzione e di demolizione)
"devono essere previsti dispositivi per l'interruzione di emergenza dell'alimentazione di tutti gli
apparecchi utilizzatori per i quali possa essere necessario interrompere tutti i conduttori attivi per
eliminare un pericolo". La guida CEI 64-17, all'art. 6.9 afferma "Tutte le macchine che possono causare
pericolo quali ad esempio gru, betoniere e sistemi di pompaggio devono essere dotati singolarmente di
dispositivi per l'arresto di emergenza installato dal relativo costruttore come prevede la Direttiva
Macchine. Non è richiesta l'installazione di dispositivi di arresto di emergenza sui quadri ASC in quanto
le apparecchiature e le macchine che possono causare pericolo devono essere dotate di tale
dispositivo. Nota: Dispositivi di arresto aggiuntivi possono essere installati sui quadri ASC più vicini alle
apparecchiature da proteggere prevedendo che l'azionamento non provochi ulteriori pericoli, ad
esempio mancanza dell'illuminazione del cantiere. Riassumiamo: la norma CEI 64-8 prevede
l'installazione del comando di emergenza, la Guida CEI 64-17 ne smentisce la richiesta con la
giustificazione che questo comando è già installato sulle macchine; a sua volta la nota della guida CEI
64-17 smentisce quanto precedentemente affermato e dà ragione alla CEI 64-8. La chiarezza non
abbonda, la conclusione qual è? Occorre il comando di emergenza o no? In realtà la norma CEI 64-8 si
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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)
riferisce all'interruzione d'emergenza dell'alimentazione dal quadro generale di cantiere, mentre la
guida CEI 64-17 si riferisce all'arresto di emergenza delle macchine. Possiamo comunque dire che è
fortissimamente consigliata l'installazione di un comando di emergenza sul quadro generale, soprattutto
quando le dimensioni del cantiere sono notevoli. In questo caso, poiché i quadri di cantiere sono
normalmente chiusi a chiave, il dispositivo di emergenza deve essere installato all'esterno del quadro
stesso per rispettare il criterio di accessibilità del comando; se invece il quadro è aperto, come
comando di emergenza è utilizzabile l'interruttore generale del quadro, a patto che sia adeguatamente
segnalato. In ogni caso è preferibile la soluzione con il pulsante esterno.
•
4.10.
Nei cantieri navali con più di 5 addetti il comando di emergenza è esplicitamente previsto dal DM 8/3/85
(attività n. 69 del DM 16/2/82).
Cave e miniere
•
Il DPR 128/59 all'art. 359, dice "All'esterno della miniera o cava deve essere installato un interruttore
generale, in modo da potersi togliere la tensione all'intero impianto sotterraneo. All'interno, ogni
importante ramo derivato dall'impianto deve essere provvisto di interruttore atto a mettere, in ogni
momento, fuori tensione il ramo stesso. Tutti gli interruttori suddetti devono essere onnipolari. Gli
apparecchi di interruzione devono essere chiaramente riconoscibili, facilmente accessibili e sistemati in
posizione protetta da urti. Ciascuno di essi deve portare in modo evidente l'indicazione della parte di
impianto da esso comandata".
•
Un'analoga disposizione viene richiamata dall'art. 43 del più recente Dlgs 624/96: " Il direttore
responsabile provvede all’impiego .... dei sistemi automatici di allarme e dei dispositivi per l’arresto
automatico degli impianti elettrici e dei motori a combustione interna".
4.11.
Centrali termiche e generatori di aria calda alimentati a gas
•
Per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h),
alimentati da combustibili gassosi, il DM 12 aprile 1996 prevede che "l’interruttore generale nei locali di
installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata
di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore, deve essere installato all’esterno dei locali, in posizione
segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall’apparecchio utilizzatore, in
posizione facilmente raggiungibile e segnalata".
•
Negli impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (circa 116 kW), il comando di emergenza è previsto dal DM
8/3/85 (attività 91 del DM 16/2/82). In queste attività sono compresi anche i forni da pane.
•
Se la centrale termica è classificata come luogo con pericolo di esplosione devono essere rispettate le
disposizioni della norma CEI 31-33, che all'art. 8.1 afferma "per motivi di emergenza, al di fuori del
luogo pericoloso devono essere previsti uno o più dispositivi atti ad interrompere le alimentazioni
elettriche del luogo pericoloso. La costruzione elettrica che deve continuare a funzionare per prevenire
pericoli aggiuntivi non deve essere compresa nel circuito di arresto di emergenza; essa deve costituire
un circuito separato". É da notare che in questo caso il comando di emergenza va installato
indipendentemente dalla potenza della centrale termica.
•
Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di
impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le centrali termiche.
4.12.
Centrali termiche e generatori di aria calda alimentati a gasolio
•
Per gli impianti termici di potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/h (circa 35 kW) e sino a 4.000.000 di
Kcal/h, alimentati con combustibili liquidi derivati dal petrolio (oli combustibili e gasoli), la Circolare
ministeriale n. 73 del 29 luglio 1971 prevede che "tutti i circuiti devono far capo ad un interruttore
generale, da installarsi all'esterno sia del locale caldaia che del locale serbatoio e in posizione
facilmente e sicuramente raggiungibile".Come precisato nella circolare sono comprese le centrali
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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)
termiche per: riscaldamento di ambienti, produzione di acqua calda per edifici civili, cucine e lavaggio
stoviglie, sterilizzazione e disinfezione mediche, lavaggio biancheria e simili, distruzione rifiuti (fino a 1
tonnellata al giorno), forni da pane e forni di altre imprese artigiane trattanti materiali non combustibili
nè infiammabili, considerate tali ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860. Sono invece escluse le
centrali termiche inserite in cicli di produzione industriale (esempio: in raffinerie di petrolio, industrie
chimiche, industrie tessili, ecc.).
•
Negli impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con
potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (circa 116 kW), il comando di emergenza è previsto dal DM
8/3/85 (attività 91 del DM 16/2/82).
•
Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di
impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le centrali termiche.
4.13.
Centri commerciali ed altri locali di vendita
•
Nei locali adibiti a esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio (come i centri commerciali) con
superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi, il comando di emergenza è
previsto dal DM 8/3/85 (attività 87 del DM 16/2/82).
•
Segnaliamo anche che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui
sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i grandi magazzini di vendita e
similari. Anche la guida CEI 64-51 sui centri commerciali riprende l'argomento all'art. 7.2.1 affermando
che "nelle medie e grandi strutture commerciali deve essere sempre possibile, per ragioni di sicurezza,
mettere fuori tensione i circuiti elettrici, con l'esclusione dei circuiti di sicurezza, con manovre
chiaramente indicate e concentrate in un unico posto. Tale operazione deve poter essere effettuata
anche dall'esterno o da un locale di disimpegno direttamente accessibile dall'esterno. Il dispositivo di
apertura deve essere facilmente e non soggetto danneggiamenti o manomissioni. L'azionamento di
questo dispositivo di apertura non deve provocare l'entrata in servizio automatica della sorgente
autonoma di riserva, ove esista. In caso di alimentazione da sistemi di II categoria è ammesso agire o
sull'interruttore principale in bassa tensione, o, simultaneamente, su tutti gli interruttori posti sul quadro
generale che proteggono i singoli circuiti".
4.14.
Centri di elaborazione dati
•
Nelle centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre 25 addetti, il comando di
emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 82 del DM 16/2/82).
•
Segnaliamo anche che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui
sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i grandi calcolatori.
4.15.
Depositi di GPL
•
Nei depositi e rivendite di gas combustibili in bombole, compressi per capacità complessiva a partire da
0,75 mc, e nei depositi e rivendite di gas combustibili, in bombole o bidoni, disciolti o liquefatti per
quantitativi complessivi superiori a 75 kg, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n.
3 del DM 16/2/82). In queste attività sono compresi anche gli impianti di stoccaggio di bombolette spray
pressurizzate con g.p.l.
•
Nei depositi di gas combustibili in serbatoi fissi compressi per capacità complessiva a partire da 0,75
mc, e nei depositi di gas combustibili in serbatoi fissi disciolti o liquefatti per capacità complessiva a
partire da 0,3 mc, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 4 del DM 16/2/82).
•
Nei depositi di gas comburenti in serbatoi fissi compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc, e
nei depositi di gas comburenti in serbatoi fissi liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc, il
comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 5 del DM 16/2/82).
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si riserva tutti i diritti sulla scheda e su tutti i relativi contenuti.
Il materiale e i contenuti presentati nel sono stati attentamente vagliati e analizzati, e sono stati elaborati con la massima cura. In ogni caso errori, inesattezze e omissioni sono possibili.
Voltimum Italia s.r.l. a socio Unico declina qualsiasi responsabilità per errori ed omissioni eventualmente presenti nel sito.
Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)
•
4.16.
Nei depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di
capacità complessiva superiore a 5.000 kg, si applica il DM 13/10/94 che al punto 10.1.2 dell'allegato
afferma "I comandi principali di distribuzione di energia elettrica devono essere accentrati in un unico
quadro di comando adeguatamente segnalato, collocato in prossimità dell'ingresso, e comunque
all'esterno della zona di rispetto degli elementi pericolosi", e al punto 11.7.5 "Gli eventuali motori
elettrici per l'azionamento delle pompe devono avere l'alimentazione indipendente e preferenziale
rispetto a tutti gli altri impianti elettrici del deposito". In sostanza viene richiesto un interruttore generale
che in caso di emergenza mantenga l'alimentazione delle pompe antincendio.
Depositi, stabilimenti, impianti e rivendite di liquidi infiammabili
•
Questa voce comprende molte attività previste dal DM 16/2/82: attività n. 12, 13, 15, e 16, per le quali è
dunque previsto il comando di emergenza in base al punto 0-e dell'allegato A del DM 8/3/85.
•
Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di
impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i sistemi di
pompaggio dei liquidi infiammabili.
4.17.
Depositi, stabilimenti, impianti e rivendite di oli lubrificanti
•
4.18.
Questa voce comprende due attività previste dal DM 16/2/82: attività n. 14 e 17, per le quali è dunque
previsto il comando di emergenza in base al punto 0-e dell'allegato A del DM 8/3/85.
Edifici pregevoli per arte o storia ed edifici che contengono biblioteche, musei,
archivi, gallerie, collezioni e simili
•
Negli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie,
collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al Regio
decreto 7 novembre 1942, n. 1564, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 90 del
DM 16/2/82).
•
Il comando di emergenza viene previsto anche dal DM 569 del 20/5/92 dove afferma all'art. 11 che
"all'ingresso dell'attività va esposta una pianta dell'edificio corredata delle seguenti indicazioni: .......
dispositivi di arresto degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica e dell'eventuale
impianto di ventilazione e di condizionamento". Il decreto in oggetto viene applicato negli edifici storici
ed artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre. La stessa identica disposizione, parola per
parola, viene ripreso dal DPR 418/95 che si applica agli edifici pubblici e privati che, nella loro globalità,
risultino formalmente sottoposti a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, destinati a
contenere biblioteche ed archivi.
•
La necessità del comando di emergenza in questo tipo di locali viene ripresa anche dalla norma CEI
64-15, all'art. 5.1.1 dove viene affermato "deve essere previsto un comando di emergenza atto a porre
fuori tensione l'intero impianto elettrico, con l'eccezione dei servizi di sicurezza, posto in ambiente
segnalato e facilmente raggiungibile dall'esterno in caso di emergenza". Data la particolarità del luogo,
la norma consiglia alcune soluzioni per l'installazione differenti da quelle tradizionali. Ad esempio
ammette la possibilità di utilizzare più comandi, ad esempio uno per gli impianti di sicurezza legati
all'evacuazione delle persone ed uno per gli impianti di sicurezza legati alla tutela delle opere contenute
nell'edificio. Questo a patto che i diversi comandi siano simultaneamente accessibili da un unico punto.
Un'altra particolarità ammessa riguarda l'ubicazione del comando di emergenza, che, per ovvi motivi,
viene richiesta in luoghi non accessibili al pubblico, o se ciò non fosse possibile, in luoghi comunque
sorvegliati e non a portata di mano del pubblico. La solita custodia sotto vetro in un luogo accessibile e
non sorvegliato, non viene ritenuta una soluzione accettabile.
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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)
4.19.
Grandi cucine a gas
•
Per gli impianti termici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW (circa 30.000 kcal/h),
alimentati da combustibili gassosi, il DM 12 aprile 1996 prevede che "l’interruttore generale nei locali di
installazione di apparecchi per la climatizzazione di edifici ed ambienti, per la produzione centralizzata
di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore, deve essere installato all’esterno dei locali, in posizione
segnalata ed accessibile. Negli altri casi deve essere collocato lontano dall’apparecchio utilizzatore, in
posizione facilmente raggiungibile e segnalata". Le grandi cucine a gas rientrano in questi altri casi e
quindi il comando di emergenza deve essere collocato lontano dall’apparecchio utilizzatore, in
posizione facilmente raggiungibile e segnalata, ma non all'esterno dei locali.
•
Negli impianti per la produzione del calore (fra le quali quindi anche le cucine) alimentati a combustibile
solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.000 kcal/h (circa 116 kW), il comando di
emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività 91 del DM 16/2/82).
•
Se la grande cucina a gas è classificata come luogo con pericolo di esplosione devono essere
rispettate le disposizioni della norma CEI 31-33, che all'art. 8.1 afferma "per motivi di emergenza, al di
fuori del luogo pericoloso devono essere previsti uno o più dispositivi atti ad interrompere le
alimentazioni elettriche del luogo pericoloso. La costruzione elettrica che deve continuare a funzionare
per prevenire pericoli aggiuntivi non deve essere compresa nel circuito di arresto di emergenza; essa
deve costituire un circuito separato". E' da notare che in questo caso il comando di emergenza va
installato indipendentemente dalla potenza della cucina.
•
Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di
impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica le grandi cucine.
4.20.
Gruppi elettrogeni
•
Per i gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza
complessiva superiore a 25 kW, il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 64 del
DM 16/2/82). Un dubbio è sorto sul fatto che i gruppi elettrogeni che alimentano servizi antincendio
siano effettivamente soggetti al controllo dei vigili del fuoco. Un parere del Ministero dell'interno (Prot.
nr. P761 Sott. 4 del 21/06/01) considera i gruppi elettrogeni a servizio esclusivo per gli impianti idrici
antincendio rientranti tra quelle di cui al punto 64 del DM 16.02.82, specificando che le per quanto
riguarda le norme di sicurezza antincendio applicabili, deve farsi riferimento ai criteri generali di cui
all'art. 3 del DPR 577/82. A questo punto non è chiaro se ai gruppi elettrogeni che alimentano servizi
antincendio si debba applicare il DM 8/3/85, e quindi conseguente comando di emergenza. Poichè la
circolare di cui parliamo al punto successivo (n. 31/78) lo esclude, la logica suggerisce di seguire
questa interpretazione.
•
La circolare del Ministero dell'Interno n. 31 del 31/8/78, modificata dalla circolare M.I. n. 12 dell'8/7/03,
al punto 4.2 afferma "l'arresto del motore deve provocare l'esclusione della corrente elettrica dei circuiti
di alimentazione del motore stesso fatta eccezione della illuminazione di sicurezza del locale ove il
gruppo è ubicato, la quale deve, in ogni caso, essere garantita", mentre al punto 7.1 dice che "I
comandi dei circuiti, esclusi quelli incorporati nell'impianto, devono essere centralizzati su quadro da
situare il più lontano possibile dai gruppi e in posizione facilmente accessibile". Il campo di applicazione
di questa circolare è il seguente: installazioni aventi potenza elettrica compresa tra 25 KW e 1200 kW
nel caso di accoppiamento a macchina generatrice elettrica e di potenza di targa del motore accoppiato
a macchina operatrice elettrica compresa tra 25 kW e 1200 kW. Non si applicano ad installazioni
inserite in processi di produzione industriale, ad installazioni antincendio e ad installazioni impiegate
per il movimento di qualsiasi struttura. Quindi questa circolare esclude esplicitamente dal proprio
campo di applicazione i gruppi elettrogeni a servizio di impianti idrici antincendio.
4.21.
Impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione
•
Il DPR 340/03 (24/10/03) prevede all’art. 7 che “Gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. devono
essere dotati di un sistema di emergenza avente le caratteristiche di ….. interrompere integralmente il
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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)
circuito elettrico dell'impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali che alimentano
impianti di sicurezza. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione
facilmente raggiungibile ed essere evidenziato con idonea segnaletica”. E ancora all’art. 9 dello stesso
decreto si afferma che “L'interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro
ubicato nel locale gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone
classificate con pericolo di esplosione. In ogni caso l'interruttore generale deve essere chiaramente
segnalato e facilmente accessibile”.
•
4.22.
Negli impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione, il comando di emergenza è previsto
dal DM 8/3/85 (attività n. 7 del DM 16/2/82).
Impianti di distribuzione stradale di gas naturale (metano) per autotrazione
•
Il DM 24/05/02 prevede all’art. 2.8 l’installazione di un “Sistema comandato da pulsanti di sicurezza,
con riarmo manuale, collocati in prossimità del locale compressori, della zona rifornimento veicoli e del
locale gestore, in grado di …. interrompere integralmente il circuito elettrico dell’impianto, ad esclusione
delle linee preferenziali che alimentano impianti di sicurezza”.
•
Negli impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione, il comando di emergenza è previsto
dal DM 8/3/85 (attività n. 7 del DM 16/2/82).
4.23.
Impianti sportivi
•
4.24.
Il DM 18/3/96, all'art. 17 prevede che per gli impianti sportivi in cui si svolgono attività regolate dal CONI
e dalle Federazioni riconosciute dal CONI, ove è prevista la presenza di spettatori in numero superiore
a 100, "il quadro elettrico generale deve essere ubicato in posizione facilmente accessibile, segnalata e
protetta dall'incendio per consentire di porre fuori tensione l'impianto elettrico dell'attività".
Laboratori elettrici
•
4.25.
La norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi
per il comando di emergenza e fra questi indica i laboratori elettrici
Lampade a scarica ad alta tensione
•
4.26.
La norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi
per il comando di emergenza e fra questi indica le lampade a scarica alimentate ad alta tensione.
Locali di pubblico spettacolo
•
Nei locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti, il comando di
emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 83 del DM 16/2/82). In questo tipo di locali sono
compresi: impianti sportivi, sale convegni, case da gioco (casinò), sale da bingo, sale giochi, drive in,
palestre sportive, sale da fitness, circoli privati ove si svolgono trattenimenti danzanti, mentre sono
esclusi: ristoranti, bar, sale consiliari, chiese ed edifici destinati al culto, musei.
•
Il DM 19/8/96 al titolo 18, punto 4, afferma che "all'ingresso del locale deve essere disponibile una
planimetria generale, per le squadre di soccorso, riportante l'ubicazione ...... dei dispositivi di arresto
degli impianti elettrici e dell'eventuale impianto di distribuzione di gas combustibile". Ricordiamo che il
presente decreto si applica a "teatri; cinematografi; cinema-teatri; auditori e sale convegno; locali di
trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici
ed attrezzature per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; sale da ballo e
discoteche; teatri tenda; circhi; luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; luoghi
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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)
all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente
destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i locali multiuso utilizzati occasionalmente
per attività di intrattenimento e pubblico spettacolo. Sono invece esclusi a) i luoghi all'aperto, quali
piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per
assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, purché di
altezza non superiore a m 0,8 e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora,
purché installate in aree non accessibili al pubblico; b) i locali, destinati esclusivamente a riunioni
operative, di pertinenza di sedi di associazioni ed enti; c) i pubblici esercizi dove sono impiegati
strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo; d) i pubblici esercizi in cui è
collocato l'apparecchio musicale “karaoke” o simile, a condizione che non sia installato in sale
appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento
prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone; e) i pubblici esercizi
dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza
assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi)”. Occorre infine ricordare che il decreto in
questione abroga tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi in materia.
•
Anche la norma CEI 64-8, sezione 752, prevede "un comando di emergenza atto a porre fuori tensione
l'intero impianto elettrico con l'eccezione dei servizi di sicurezza, posto in un ambiente facilmente
raggiungibile dall'esterno in caso di emergenza", ma non accessibile al pubblico, o posto in un armadio
chiuso a chiave.
•
La stessa disposizione viene ripresa dalla guida CEI 64-14 dove all'art. 10.14.2 dice che occorre "sia
presente, ma non disponibile al pubblico, un comando di emergenza posto in un luogo facilmente
raggiungibile dall'esterno".
•
Infine anche la guida CEI 64-54, agli articoli 3.5.1 e 8.3.1 prevede che “in uno o più punti
costantemente presidiati e facilmente raggiungibili dall’esterno, secondo la tipologia del luogo e
dell’impianto, in caso di emergenza si dovranno prevedere dei pulsanti di comando atti a porre fuori
tensione l’intero impianto elettrico esclusi i circuiti di sicurezza”.
4.27.
Luoghi con pericolo di esplosione
•
Il DPR 547/55, all'art. 333 afferma che "le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi
contemplati negli articoli 329 e 331 devono essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi o prima
dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari". I luoghi degli articoli 329 e 331 sono stati
individuati dal DM 22/12/58 attraverso due tabelle che elencano i luoghi pericolosi per presenza di gas
e quelli pericolosi per presenza di polveri. Il comando di emergenza, secondo il DPR 547/55, è dunque
obbligatorio solo nei luoghi elencati dal DM 22/12/58 e non in tutti i luoghi classificati con pericolo di
esplosione secondo le norme CEI.
•
In ogni caso anche le norme CEI prevedono l'installazione del comando di emergenza, questa volta in
tutti i luoghi classificati come tali per la presenza di gas, all'art. 8.1 della CEI 31-33: "per motivi di
emergenza, al di fuori del luogo pericoloso devono essere previsti uno o più dispositivi atti ad
interrompere le alimentazioni elettriche del luogo pericoloso. La costruzione elettrica che deve
continuare a funzionare per prevenire pericoli aggiuntivi non deve essere compresa nel circuito di
arresto di emergenza; essa deve costituire un circuito separato" (ad esempio i rilevatori di atmosfera
esplosiva).
•
Inoltre molte delle attività elencate dal DM 16/2/82, sottoposte all'obbligo del Certificato di Prevenzione
Incendi, e quindi soggette all'obbligo dell'installazione del comando di emergenza in base al DM 8/3/85,
sono classificate come luoghi con pericolo di esplosione.
4.28.
Luoghi di lavoro
•
Innanzitutto, molte delle 97 attività elencate dal DM 16/2/82, presuppongono la presenza di lavoratori
subordinati, cioè sono luoghi di lavoro.
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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)
•
Il DPR 547/55, al capo IV, art. 288 dice che "gli impianti elettrici di utilizzazione devono essere provvisti,
all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione, di un interruttore onnipolare". Certo è un indizio un pò
flebile, per sostenere che il legislatore, nel 1955, intendesse con questo l'installazione di un comando di
emergenza, ma comunque il concetto, un pò allargato, è lo stesso.
•
Un altro indizio viene dal DM 10/3/98 allorquando afferma che (punto 8.2 dell'allegato VIII) "Per i luoghi
di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano (di emergenza) deve includere anche una
planimetria nella quale siano riportati ..... l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione
elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili".
4.29.
Magazzini
•
4.30.
Nei locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1000 mq, il comando
di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 88 del DM 16/2/82).
Metropolitane
•
4.31.
Il DM 11/1/88 all'art. 6.2.1.1 afferma che "Adiacenti agli idranti o naspi situati a piano banchina devono
essere collocati interruttori per la esclusione della tensione alla linea di contatto; appositi cartelli devono
correlare l'uso degli idranti all'azionamento dei suddetti interruttori". Questo decreto si applica agli
impianti fissi delle stazioni sotterranee e delle linee sotterranee, mentre non si applica alle stazioni fuori
terra, alle linee fuori terra, ai depositi e alle officine in superficie.
Officine di verniciatura
•
4.32.
Nelle officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti,
il comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 21 del DM 16/2/82). Va precisato che per
numero di addetti si intende il numero di addetti effettivamente impiegati nella lavorazione specifica.
Ospedali, Case di cura e simili
•
4.33.
Negli ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti letto il comando di emergenza è previsto dal DM
8/3/85 (attività n. 86 del DM 16/2/82). Essendo queste strutture in genere molto estese, è consigliato
utilizzare un comando di emergenza per ogni compartimento antincendio, o eventualmente per gruppi
di compartimento antincendio attigui, segnalando chiaramente la zona che viene disattivata con
ciascun comando. Fra le attività comprese nel punto 86 del DM 16/2/82 sono da considerare anche le
case di riposo.
Ristoranti
•
La guida CEI 64-53, all’art. 14.5.1 prevede l’installazione di un comando di emergenza all’interno del
locale cucina e in casi particolari anche all’esterno. Il testo completo dell’articolo è il seguente: “Deve
essere previsto un comando di emergenza interno al locale (cucina), in posizione facilmente
accessibile, che interrompa l’alimentazione di tutti gli apparecchi utilizzatori elettrici della cucina, o di
parte di essi, per i quali sia necessario eliminare pericoli imprevisti (anche di natura non elettrica). Si
raccomanda che tale comando non interrompa i circuiti luce. Deve essere inoltre previsto, in caso di a)
presenza di un apparecchio di illuminazione di emergenza autonomo ricaricabile con autonomia minima
1 ora e tempo di ricarica massimo 12 ore in prossimità del centralino d’appartamento e in caso di
presenza di b) lampade ad accensione automatica nelle varie stanze e corridoi, un comando di
emergenza installato all’esterno del locale cucina in posizione facilmente accessibile da un ingresso,
per togliere tensione a tutto l’impianto”.
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Guida al comando di emergenza negli impianti (seconda parte)
4.34.
Scuole di ogni ordine, grado e tipo
•
•
Nelle scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti, il
comando di emergenza è previsto dal DM 8/3/85 (attività n. 85 del DM 16/2/82). Il decreto si applica
anche alle università, ma non agli asili nido.
Il comando di emergenza è anche espressamente previsto dal DM 26/8/92, all'art. 7.0 dell'allegato:
"ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che permetta di
togliere tensione all'impianto elettrico dell'attività; tale interruttore deve essere munito di comando di
sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell'ingresso o in posizione presidiata". Questa disposizione
vale per le scuole di tipo 1,2,3,4 e 5, cioè le scuole con un numero di presenze dai 101 in sù, mentre
non si applica alle scuole di tipo 0 (fino a 100 persone). In pratica quindi, questa prescrizione non fa
altro che ripetere quella del decreto 8/3/85.
•
L'installazione del comando di emergenza viene naturalmente ripresa anche dalla guida 64-52, all'art.
6.3: "Ogni struttura scolastica deve essere munita di un comando di emergenza, posto in posizione
segnalata, che permetta di togliere tensione all'intero impianto elettrico con l'eccezione
dell'alimentazione di sicurezza e delle pompe antincendio. A tal fine può essere utilizzato un comando a
lancio di corrente, purché sia dotato di una opportuna segnalazione che indichi permanentemente la
funzionalità del circuito di comando, posto nelle vicinanze dell'ingresso della struttura o in posizione
presidiata". In questo caso non vengono posti limiti inferiori al numero di persone presenti nella scuola
per l'installazione del comando di emergenza: ricordiamo comunque che la CEI 64-52 è una guida, non
una norma.
•
Segnaliamo per completezza che la norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di
impianti in cui sono usati dispositivi per il comando di emergenza e fra questi indica i laboratori didattici.
4.35.
Sistemi di ventilazione
•
4.36.
La norma CEI 64-8, nel commento all'art. 464.1, riporta esempi di impianti in cui sono usati dispositivi
per il comando di emergenza e fra questi i sistemi di ventilazione
Stabilimenti e impianti di gas
•
Questa voce comprende due attività previste dal DM 16/2/82: attività n. 1 e 2, per le quali è dunque
previsto il comando di emergenza in base al punto 0-e dell'allegato A del DM 8/3/85.
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