N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 1 di 20 N. 02183/2015 REG.PROV.COLL. N. 01425/2014 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2014, proposto da Linda Corno, rappresentata e difesa dall’avv. Leonardo Salvemini, con domicilio eletto presso il suo studio, in Milano, piazza Bertarelli 1; contro l’Azienda speciale servizi alla persona dei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Alessandro Albè, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, in Milano, via Filippo Corridoni, 39; nei confronti di Valentina Alberti, Monica Denna, Licia Mischiatti, Tania Pagano, Paolo Guzzi, Cristina Cova, Daniela Bonitta, Simona Zanoni, https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 2 di 20 Michela Bitetti, Ingrid Bienati, Marco Antonio Castiglioni, Annamaria Gentile, Viviana Colombo, Francesca Bellomo, Alessandro Clementi, Sara Gaetana Candiani, Michela Tortelli, Stefania Co’, Nadia Amigoni, Nicola Loconsole, Martina Ferrario, Daniel Iaia, Elena Partito, Maria Adele Chiodini, Manuela Crespi, Christian Bonini, Ilaria Genoni, Elisabetta Ferrario, Milena Pisoni, Lidia Ronga; per l’annullamento, previa misura cautelare, - dell’atto prot. dell’Azienda speciale resistente n. 936 del 04.03.2014, con cui veniva pubblicata la graduatoria relativa alla selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e indeterminato del posto di impiegato amministrativo - Ufficio Segreteria di Direzione Cat. 3 contratto UNEBA - 38 ore settimanali; - dell’avviso di selezione prot. n. 183 del 17.01.2014, con cui veniva indetta la selezione; - dei verbali n. 1, 2, e 3 della commissione giudicatrice; nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato e connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda speciale servizi alla persona dei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo, Vanzaghello; Visti gli atti della causa; https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 3 di 20 Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Parte ricorrente, premettendo di aver partecipato alla “Selezione pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del posto di impiegato amministrativo – ufficio Segreteria di direzione Cat. 3 contratto UNEBA – 38 ore settimanali”, indetta dall’azienda resistente, impugna gli atti in epigrafe, affidando il ricorso ai seguenti motivi. 1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 e dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001, dell’art. 39 della legge 449/1997, e dell’art. 18 del DL 112/2008. L’azienda speciale non si sarebbe mai dotata di un apposito Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, e non avrebbe adottato un piano annuale e triennale sul fabbisogno di personale. 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 97 della Costituzione. L’azienda speciale non avrebbe attivato la procedura di mobilità obbligatoria di cui all’articolo 30, comma 2 bis, del D. Lgs. 165/2001, né avrebbe motivato sul punto. 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 4 del DPR 487/1994, del principio di pubblicità, par condicio e partecipazione. L’estratto del bando di concorso non sarebbe stato pubblicato sulla GURI, come sarebbe previsto dall’articolo 4 del DPR 487/1994. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 4 di 20 4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 3 e 5, del DPR 487/1994, nonché del principio di pubblicità, trasparenza, correttezza e imparzialità. Non sarebbe stata data comunicazione, ai candidati ammessi alla prova orale, del voto conseguito nella seconda prova, come sarebbe previsto dall’articolo 5 del DPR 487/1994. 5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs, 165/2001 e dell’art. 11 del DPR 487/1994, nonché del principio di pubblicità, trasparenza e imparzialità. La commissione non avrebbe verbalizzato una dichiarazione di insussistenza di situazione di incompatibilità tra essa ed i concorrenti, come sarebbe previsto dall’articolo 11 del DPR 487/1994. 6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 12 del DPR 487/1994, nonché del principio di trasparenza, imparzialità, par condicio e buona amministrazione; difetto di motivazione. Parte ricorrente articola in questo motivo diversi ordini di censure: a) nel bando mancherebbero previsioni da applicarsi in caso di parità di punteggio fra due o più concorrenti, come sarebbe previsto dall’articolo 3 del DPR 487/1994; b) nel bando non sarebbero indicati criteri puntuali e specifici di valutazione; inoltre, la mancata predisposizione di criteri inficierebbe la legittimità del voto numerico della prova orale e della prova pratica; c) nella prova pratica sarebbe stato predisposto un unico modello di prova, anziché più modelli tra i quali sorteggiare il modello da porre a base dell’esame; d) per la prova scritta e la prova orale sarebbe mancato ogni adempimento tale da consentire l’anonimato degli elaborati; e) nel bando non sarebbe stato fatto alcun riferimento alla legge 125/1991, sulla pari opportunità per l’accesso al lavoro. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 5 di 20 7. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 12, comma 1, del DPR 487/1994, nonché del principio di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione. Dal verbale numero 3 del 21 febbraio 2014 non risulterebbe che la commissione, prima dell’espletamento della prova orale, abbia accertato l’identità dei candidati. 8. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del DPR 487/1994, del principio di trasparenza e imparzialità, delle garanzie di originalità del prodotto intellettuale del concorrente e del rispetto dei principi di imparzialità, economicità e celerità nello svolgimento della selezione. Tutti gli elaborati relativi alle prove di concorso sarebbero stati svolti su fogli privi di timbrature e firma, ciò che implicherebbe la loro nullità. 9. Violazione e falsa applicazione dell’art. 35 del D. Lgs. 165/2001 e dell’art. 13 del DPR 487/1994, nonché del principio di pubblicità, trasparenza e imparzialità. Le prove orali del 19, 20 e 21 febbraio 2014 si sarebbero svolte in un’aula chiusa ed i concorrenti sarebbero stati chiamati singolarmente ed interrogati a porte chiuse senza che nessun altro soggetto potesse assistere. 10. Violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del DPR 487/1994 e del principio di trasparenza, imparzialità e correttezza, delle garanzie di parità di trattamento dei concorrenti alla selezione. Sarebbero state violate le norme a presidio dell’anonimato degli elaborati, sui quali sarebbe anche stato apposto il nominativo di ciascun candidato. L’azienda intimata si è costituita, spiegando difese in rito e nel merito. Con decreto cautelare 8 maggio 2014, n. 599, questa Sez. III ha accolto la domanda di misure cautelari monocratiche; con ordinanza https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 6 di 20 4 giugno 2014, n. 746, questa Sezione III ha ordinato che l’Azienda resistente fornisse copia conforme delle prove scritte sostenute dai candidati, nonché documentati chiarimenti in ordine alle modalità automatizzate di correzione delle prove scritte. L’Azienda resistente ha adempiuto all’ordinanza depositando in data 12 giugno 2014 quanto ordinatole. Con ordinanza 2 luglio 2014, n. 910, questa Sezione III – rinviando alla fase di merito la delibazione della sussistenza della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo sulla procedura selettiva di cui si tratta, anche con riferimento alla valutazione dell’esatta natura giuridica dell’Azienda resistente – ha rigettato la domanda cautelare, sul presupposto che, pur apparendo il ricorso, ove in ipotesi sussistente la giurisdizione, assistito da consistenti profili di fondatezza in relazione al decimo motivo, con cui si lamentava che sull’elaborato di ciascun candidato fosse stato apposto il nominativo, tuttavia non sussistesse il periculum in mora, anche alla luce della circostanza che parte ricorrente si era posizionata quinta in graduatoria e che i motivi di ricorso puntavano al radicale travolgimento della procedura, la cui eventuale rinnovazione di per sé non avrebbe dato a parte ricorrente alcuna garanzia di vittoria. Con la stessa ordinanza 910/2014 la Sezione ha altresì ordinato alla ricorrente di integrare il contraddittorio in relazione a tutti i candidati utilmente collocatisi in graduatoria, cui non fosse già stato notificato il ricorso, ed ha fissato per la trattazione del merito la prima udienza pubblica del mese di giugno 2015. Parte ricorrente ha quindi provveduto alla integrazione del contraddittorio. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 7 di 20 All’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2015 la causa è stata trattata e trattenuta per la decisione. DIRITTO Preliminarmente, occorre valutare la sussistenza della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo. Parte ricorrente ha sostenuto dapprima che l’azienda resistente avrebbe natura di ente pubblico economico, ma che la procedura di selezione di cui si tratta ricadrebbe nell’ambito della giurisdizione del Giudice Amministrativo in ragione del mutamento dell’orientamento giurisprudenziale consolidato in tema di concorsi espletati dagli enti pubblici economici originato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 20 febbraio 2014, n. 820 (ricorso, pag. 4 e ss); successivamente, sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1842, ha dedotto che si tratterebbe di ente pubblico non economico, cui si applicherebbe la normativa pubblicistica in tema di concorsi (memoria depositata il 30 aprile 2015, pag. 5; memoria depositata il 21 maggio 2015, pag. 3). L’azienda resistente, sul presupposto della sua natura di ente pubblico economico, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, da un lato ritenendo condivisibile il tradizionale orientamento giurisprudenziale secondo cui le valutazioni compiute in sede di selezione del personale da assumere da parte di tali enti costituirebbero esercizio di capacità e poteri di matrice privatistica (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012, n. 712; Cass. civ., SU, 6 febbraio 1998, n. 1274). Dall’altro lato, l’azienda resistente ha dedotto che la citata sentenza 820/2014 si riferirebbe ad una fattispecie diversa da quella oggetto dell’odierno ricorso (in tale caso, il concorso non sarebbe stato https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 8 di 20 bandito da un’azienda speciale, ma direttamente da un Comune), e che comunque sarebbe sorretta da argomenti non convincenti nella parte in cui fa riferimento a profili (responsabilità per danno erariale) che nulla avrebbero a che vedere con la tematica della giurisdizione in tema di concorsi per il personale delle aziende speciali; con riferimento alla citata sentenza 1842/2015, ha dedotto che essa si riferirebbe ad un diverso contesto ordinamentale, prevedendo lo statuto dell’azienda speciale, nel caso oggetto della relativa controversia, l’obbligo per l’ente territoriale di ripianare eventuali debiti dell’azienda, in maniera da assicurare il pareggio di bilancio; analoga previsione mancherebbe invece nello statuto dell’azienda odiernamente resistente. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la presente controversia ricada nell’ambito della giurisdizione di questo Giudice Amministrativo. In proposito, occorre muovere dalla ragione che sta al fondo della scelta di ritenere che gli enti pubblici economici siano sottratti alle normative pubblicistiche. Tale ratio di sistema è ben evidenziata in alcune sentenze, ormai risalenti nel tempo, delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, secondo cui «…le aziende municipalizzate, cui sono da assimilare quelle consortili, costituite a norma del R.D. 2578-1925, rientrano nella più ampia categoria degli enti pubblici economici; l’inquadramento si fonda sul rilievo che esse non esercitano poteri di supremazia ed agiscono come privati imprenditori su un piano paritetico con i soggetti cui vengono in relazione (S.U. 3 dicembre 1996 n.10796; S.U. 2 dicembre 1992 n. 12867)…» (Cass. civ., SU, 6 febbraio 1998, n. 1274); analogamente, Cass. civ., SU, 3 dicembre 1996, n. 10796, secondo cui le controversie inerenti al rapporto di lavoro del https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 9 di 20 personale delle aziende municipalizzate, ancorché investano la legittimità degli atti e dei comportamenti relativi allo status del dipendente ed alla sua carriera, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario «…in considerazione del carattere privatistico del rapporto stesso e dei poteri esercitati da dette aziende, analoghi a quelli di qualsiasi altro imprenditore (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 1991, n. 13452)…»; più recentemente, Cass. civ., SU, Ordinanza 17 aprile 2007, n. 9095, secondo cui «… l’istituto riveste natura di ente pubblico economico in quanto - mediante una struttura imprenditoriale e con criteri di gestione a carattere economico - opera nel settore del credito per il perseguimento di finalità di ordine generale, agendo come un privato imprenditore posto su piano paritetico con i soggetti con cui viene in relazione…». Tale ratio è coerente con gli approdi in tema di riparto della giurisdizione cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa a partire dalla sentenza della Corte costituzionale 204/2004 (si rinvia, in tema di riparto di giurisdizione, a Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460), e nel cui solco si colloca la citata sentenza 820/2014. A fini interpretativi, tale sentenza 820/2014 deve essere letta insieme con la successiva sentenza, sempre della Sezione V del Consiglio di Stato, 8 giugno 2015, n. 2794, a cui il Collegio rinvia, anche ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cpa. Attraverso una puntuale analisi della precedente sentenza 820/2014, la sentenza 2794/2015 precisa infatti l’orientamento della Sezione in tema di procedure selettive per l’individuazione del personale da assumere da parte di aziende speciali e società partecipate pubbliche, giungendo ad affermare che «…ciò che è essenziale per radicare la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure concorsuali per l’assunzione di personale è la riconducibilità dell’atto o del comportamento https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 10 di 20 all’esercizio di pubblici poteri…», cosicchè, laddove sia possibile escludere che l’azienda – indipendentemente dalla circostanza che abbia veste societaria – svolga funzioni amministrative proprie dell’ente pubblico che l’abbia istituita, si radichi la giurisdizione del Giudice Ordinario. Tale orientamento – secondo cui criterio decisivo ai fini del riparto di giurisdizione nella materia di cui si tratta è l’esercizio di un potere pubblicistico – ha una valenza sistematica che il Collegio condivide pienamente, perché in linea con gli approdi in tema di riparto della giurisdizione cui è pervenuta la giurisprudenza amministrativa a partire dalla sentenza della Corte costituzionale 204/2004 (si rinvia, in tema di riparto di giurisdizione, a Cons. Stato, Sez. III, 2 settembre 2014, n. 4460). Tale impostazione sistematica appare – tra l’altro – coerente, oltre che con le normative di stampo pubblicistico citate nelle due sentenze 820/2014 e 2794/2014, anche con l’art. 409 cpc, laddove prevede che «…Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: (…) 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica…», disposizione espressamente richiamata in pronunce del Giudice Amministrativo declinatorie della giurisdizione, sul presupposto che «…gli enti pubblici economici operano mediante una struttura imprenditoriale e con criteri di gestione a carattere economico, seppure per il perseguimento di finalità di ordine generale e quindi, al pari di ogni privato imprenditore, sono posti su piano paritetico con i soggetti con cui vengono in relazione (ex multis T.A.R. Basilicata 31 luglio 2014 n. 515)…» (TAR Lazio – Latina, Sez. I, 28 novembre 2014, n. 1022). https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 11 di 20 Sebbene quindi, in tema di individuazione della qualificazione in senso pubblicistico o meno di un ente, si sia passati nel tempo da una concezione sostanzialistica degli elementi sintomatici (quali l’attribuzione ex lege di poteri amministrativi in senso tecnico o di compiti specifici di cura di interessi pubblici) ad una concezione che, senza abbandonare la prima, si presenta più fondata su indici formali esteriori (individuati nella disciplina organizzativa concernente la persona giuridica, quali la veste giuridica, il potere di nomina o revoca degli amministratori, il potere di controllo sul funzionamento degli organi o sulla legittimità degli atti, la previsione di finanziamenti stabili, ecc.), il criterio fondamentale su cui basarsi è, ora come allora, l’esercizio di un potere di matrice pubblicistica, senza che assuma dignità di criterio autonomo, svincolato da altri, quello della veste giuridica dell’ente, costituente un indice di per sé solo non decisivo, e da valutare insieme con altri. E’ in tale ottica che va quindi letta la giurisprudenza secondo cui l’indagine rivolta a stabilire se un ente sia o meno un ente pubblico economico debba essere compiuta avendo riguardo «…alla struttura giuridica ed al modo in cui l’ente esercita la propria attività finalizzata al perseguimento degli scopi statutari, senza che assuma all’uopo rilievo decisivo l’oggetto dell’attività esercitata…» (Cons. Stato, Sez. V, 14 febbraio 2012, n. 712). Tale giurisprudenza si limita infatti a puntualizzare, come, ai fini della individuazione della qualificazione pubblicistica o meno dell’ente (e della sua sottoposizione alle normative di stampo pubblicistico) sia irrilevante l’oggetto della attività dell’ente. In tal senso, può essere ritenuta condivisibile anche la precisazione del Consiglio di Stato, attinente alla presente controversia perché in https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 12 di 20 tema di servizi sociali, secondo cui «…qualsiasi attività, anche quella istituzionalmente esercitata da enti pubblici e comunemente considerata priva di rilevanza economica - attività e servizi, per lo più connotati da significativo rilievo socioassistenziale, gestiti in funzione di mera copertura delle spese sostenute, anziché del perseguimento di profitto d’impresa, le cui spese per lo più fanno carico alla finanza pubblica e la cui disciplina è normalmente diversa da quella dei servizi a rilevanza economica -, può essere svolta in forma d’impresa, purché vi sia un soggetto (in questi casi, un’istituzione pubblica) disposto a ricorrere agli operatori di mercato, ossia alle imprese, per procurarsi le relative prestazioni…» (Cons. Stato, Sez. VI, 18 dicembre 2012, n. 6488). Ciò però non ha alcuna ridondanza sul criterio interpretativo fondamentale in tema di qualificazione in senso pubblicistico o meno di un ente che (salvi i casi residuali di norme di rango legislativo che attribuiscano espressamente funzioni pubbliche a soggetti privati) è, e resta, quello dell’esercizio di un potere di matrice pubblicistica. Tanto premesso in termini generali, giovano, ai fini del decidere la presente controversia, alcune puntualizzazioni in ordine al quadro normativo regolante la fattispecie. Lo Statuto dell’azienda resistente recita: - all’art. 1, comma 1: «…Fra i comuni di (…) ai sensi dell’art. 114 del d. lgs. 267/2000 è costituita, a seguito di specifica convenzione, un’azienda speciale per i servizi alla persona…»; - all’art. 1, comma 2: «…L’azienda é ente strumentale dei Comuni aderenti indicati al comma 1 ed è dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale…»; - all’art. 3, comma 1: «…Scopo dell’azienda é l’esercizio di attività di programmazione ed erogazione di servizi di natura sociale, socio-assistenziale e sociosanitaria integrata e - più in generale - di servizi alla persona conferiti dagli https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 13 di 20 Enti soci, ivi compresi interventi di formazione consulenza concernenti le attività dell’azienda o aventi finalità di promozione sociale dei cittadini nel territorio…»; - all’art. 3, comma 5: «…L’erogazione e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzate ai seguenti obiettivi: a) Rafforzamento della capacità d’intervento dei Comuni associati, attraverso la creazione di un nuovo soggetto gestore con piena autonomia giuridica e gestionale capace di realizzare una Rete Locale Integrata di servizi e di razionalizzare su base territoriale la loro erogazione…»; - all’art. 14, rubricato Criteri di partecipazione alla spesa: «… L’Azienda provvede al proprio finanziamento principalmente a mezzo dei contratti di servizio che ciascun ente stipula con l’Azienda sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea…»; - all’art. 15: «…L’Azienda ha facoltà di vendere prestazioni e servizi a soggetti terzi nella misura in cui la produzione di tali servizi non divenga prevalente rispetto all’attività istituzionale e nei limiti delle norme vigenti…». L’articolo 114 del D. Lgs. 267/2000, espressamente richiamato dallo Statuto quale fonte normativa della costituzione dell’azienda resistente, prevede, ai primi due commi: «1. L’azienda speciale è ente strumentale dell’ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale (…) 2. L’istituzione è organismo strumentale dell’ente locale per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale…». Nel caso di specie, non è in dubbio, attese le chiare disposizioni di cui agli artt. 3, comma 1, 14, comma 1, e 15 dello Statuto dell’azienda resistente, che l’attività di questa abbia ad oggetto la “programmazione ed erogazione” di servizi sociali ai cittadini dei comuni associati, che tale attività sia finanziata mediante versamenti da parte dei Comuni associati e che tale attività sia prevalente https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 14 di 20 rispetto ad una – eventuale – attività di vendita di prestazioni e servizi a terzi. Peraltro, ciò appare confermato dalla lettura delle informazioni contenute nel sito internet dell’azienda resistente, secondo cui risultano gestiti dalla azienda resistente «…per nome e per conto dei Comuni…» i servizi: Segretariato sociale, sociale di base, minori e famiglia, affidi, educativo minori, Progetto Pedagogia, integrazione lavorativa, Trasporto disabili presso i CDD del territorio, Assistenza domiciliare anziani e disabili a mezzo voucher sociale, Mediazione culturale, Sportello stranieri, Sportello Assistenti familiari, Ufficio di piano (pagina web “Gli interventi di Azienda Sociale e gli standard di qualità dei servizi”, all’indirizzo web http://www.aziendacastano.it/azcastanoportalnew/content/it/interventi). In particolare, i compiti del servizio denominato “Ufficio di piano” sono così indicati: «E’ un organo tecnico, composto dai Responsabili di Area di Azienda Sociale e dai Funzionari dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito del Castanese, che collabora con l’organismo politico (Sindaci dei Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo e Vanzaghello) per elaborare gli indirizzi e gli obiettivi di politica sociale e curare l’attuazione di quanto previsto nel Piano di Zona, “il piano regolatore” degli interventi e servizi sociali del territorio…» (indirizzo web http://www.aziendacastano.it/azcastanoportalnew/content/it/ufficio-di-piano). Ne risulta che tali servizi sono svolti in luogo dei Comuni, che li hanno delegati alla azienda resistente; in particolare, risulta che l’Ufficio di piano dell’azienda resistente svolga funzioni di programmazione in materia di servizi sociali dei comuni associati. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 15 di 20 Quindi l’azienda resistente: a) svolge funzioni amministrative proprie dei Comuni associati (attività delegata dai Comuni ed attività di pianificazione dei servizi), attività caratterizzata dall’esercizio di poteri amministrativi in quanto naturalmente connotata da discrezionalità amministrativa e possibilità di incidere unilateralmente ed autoritativamente su posizioni soggettive dei cittadini; b) non risulta agire come privato imprenditore su un piano paritetico con altri soggetti, se non limitatamente alla attività – eventuale e comunque espressamente prevista, per statuto, come non prevalente – diversa da quella delegata dai Comuni associati, espressamente (e significativamente) qualificata dallo statuto come “istituzionale”; c) trae la parte prevalente delle proprie risorse finanziarie dai corrispettivi erogati dai Comuni associati per l’espletamento della funzioni da questi delegate. Ne consegue che l’azienda resistente non è un ente pubblico economico, dovendo invece essere inquadrata fra gli enti pubblici non economici di livello locale di cui all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, con conseguente sua integrale sottoposizione, in materia di selezione del personale da assumere, alle normative pubblicistiche in materia di concorsi, che trovano la loro fonte a livello primario nell’articolo 97, comma 4, della Costituzione, e radicamento della giurisdizione del Giudice Amministrativo (Cons. Stato, Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1842). Tanto premesso in tema di giurisdizione, nel merito, assorbiti ogni motivo o censura non espressamente delibati, è fondato il decimo motivo, nella parte in cui viene lamentata violazione del principio di anonimato. https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 16 di 20 Risulta infatti, dalla documentazione inviata dall’azienda resistente in adempimento dell’istruttoria disposta con la citata ordinanza 746/2014, che le prove scritte consistevano in un quiz a risposta multipla redatto su un modulo contenente, fra l’altro, una riga in testa al compito su cui apporre il nome e cognome del candidato ed una in calce, su cui apporre la firma del candidato; gli elaborati trasmessi (depositati in data 12 giugno 2014 da n. 21 a n. 85) riportano tutti, tranne il n. 63, sulla riga in testa al modulo il nominativo del candidato, e riportano tutti in calce la firma del candidato. Ciò risulta violare platealmente il principio di anonimato delle prove, che costituisce principio generale (e fondante) in tema di selezioni pubbliche, sì da dover essere osservato, in ragione del disposto dell’art. 18, commi 1 e 2, del D. Lgs.112/2008, anche nelle selezioni effettuate dalle società a partecipazione pubblica. Né a diversa conclusione possono portare le argomentazioni difensive dell’azienda resistente secondo cui le modalità della prova (quiz a risposta multipla) escluderebbero qualunque discrezionalità dell’amministrazione, atteso che tali modalità non consentono di escludere la possibilità che soggetti diversi dal candidato, resi edotti del nominativo del candidato apposto in testa all’elaborato, abbiano provveduto a riempire una o più domande lasciate in bianco. Sul punto, è il caso di ricordare come l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato abbia, con sentenze 20 novembre 2013, nn. 26, 27 e 28, enunciato il seguente principio di diritto: «Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 17 di 20 de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione». Nel corpo delle sentenze, peraltro, l’Adunanza Plenaria ha fra l’altro preso in esame – ritenendolo non condivisibile – l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la violazione dell’anonimato in un procedimento amministrativo relativo a un concorso sarebbe irrilevante ove la prova concorsuale consistesse nella soluzione di quesiti a risposta multipla e non risultassero, perciò, riconosciuti all’amministrazione margini di discrezionalità valutativa, qualora non fosse fornita prova del fatto che l’osservanza della regola procedimentale dell’anonimato avrebbe determinato un differente esito procedimentale. Ciò fa ritenere non condivisibile la giurisprudenza citata dall’azienda resistente nella memoria del 5 maggio 2015, anteriore alle citate pronunce della Adunanza Plenaria. Con riferimento poi alla sentenza Cons. Stato, Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 315, anch’essa ivi citata e posteriore alle sentenze della AP 26, 27 e 28, il Collegio ritiene che essa riguardi diversa fattispecie. In tal caso infatti, i candidati erano stati invitati dalla commissione a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul banco, in modo che potesse essere consultato dai membri della commissione in ogni momento, sicché i commissari avrebbero potuto venire a conoscenza dell’abbinamento tra il nominativo del candidato ricavabile dalla carta d’identità ed il codice segreto leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare; il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto non violabile, nemmeno in astratto, il principio dell’anonimato perché «... in applicazione di massime di comune esperienza, le complesse caratteristiche grafiche del codice https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 18 di 20 segreto assegnato a ciascun candidato (costituito da un codice a barre e da una serie alfanumerica) rendevano del tutto remota la possibilità di una relativa memorizzazione in funzione di un successivo abbinamento col nominativo del candidato, anche tenuto conto dell’elevato numero dei candidati e della circostanza che la sorveglianza in aula non era eseguita solo dai commissari, ma anche dai componenti del comitato di vigilanza, aventi la funzione esclusiva di vigilare sul corretto svolgimento della prova preselettiva ed estranei alla commissione. Peraltro, nella specie non v’era possibilità alcuna per i commissari né di influire sulla predisposizione dei quesiti oggetto di prova - predisposti, ai sensi dell’art. 2 d.m. 28 giugno 2012, n. 196, direttamente dal M.i.u.r. -, né di influire sulla correzione degli elaborati, affidata esclusivamente al consorzio interuniversiatrio Cineca, con modalità elettroniche, il quale era, altresì, incaricato della predisposizione dei plichi destinati a ciascun candidato, della stampa dei fogli di istruzione per la compilazione del modulo-risposte e della determinazione del punteggio relativo ad ogni modulo-risposte fornito dai candidati, con comminatoria di nullità della prova, qualora la scheda anagrafica fosse inserita nella busta destinata al Cineca o la busta contenente il modulo-risposte risultasse firmata o contrassegnata dal candidato…». Nel caso di specie, invece, il nominativo dei candidati era indicato per esteso e in chiaro in testa agli elaborati, ed i quesiti erano stati predisposti e corretti dalla commissione d’esame. Da tali motivi l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della selezione, con la precisazione che l’effetto conformativo della presente sentenza implica, in caso di riedizione del potere, l’integrale rispetto delle normative pubblicistiche in tema di concorsi. Il Collegio reputa opportuno mandare alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 19 di 20 Corte dei conti della Lombardia per le proprie valutazioni in ordine alla eventuale sussistenza di ipotesi di responsabilità erariale. Le spese seguono la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati; b) manda alla Segreteria per la trasmissione della presente sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti della Lombardia per le proprie valutazioni in ordine alla eventuale sussistenza di responsabilità erariale; c) condanna l’azienda speciale resistente al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché alla rifusione del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Milano nelle camere di consiglio del giorno 11 giugno 2015 e del giorno 24 settembre 2015 con l’intervento dei magistrati: Adriano Leo, Presidente Antonio De Vita, Primo Referendario Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE IL PRESIDENTE https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015 N. 01425/2014 REG.RIC. Pagina 20 di 20 DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 15/10/2015 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsavvocati/ucmProxy 15/10/2015