Quando e come accedere al concordato preventivo di Giorgio Jachia ABSTRACT L’autore nella odierna relazione, espone (su alcuni punti per cenni) le proprie riflessioni – rese quale cultore della materia e giudice delegato alle procedure concorsuali da oltre nove anni – in ordine ai momenti salienti ed ai passaggi procedurali cruciali dell’istituto del concordato preventivo taglia 2014 (ormai, per il decorso del tempo, regolato in maniera del tutto differente dall’originaria e mitica taglia ’42 ma anche del tutto differente dal progetto caratterizzante la riforma degli anni 2005-2007) ed osserva che l’inopinata trasposizione nella disciplina del concordato con continuità aziendale di istituti delle procedure liquidatorie (tanto quando trattasi di istituti della procedura fallimentare richiamati da norme disciplinanti il concordato preventivo tanto quando trattasi di norme dettate per il concordato preventivo quando era soltanto liquidatorio) determina innumerevoli discrasie (soprattutto inerenti: la configurazione della soglia minima per l’ingresso in procedura, da anticipare in caso di continuità; la posizione dei creditori privilegiati e la proseguibilità dei contratti finanziari; la causa della proposta) perché dalla disamina dell’’art. 186 bis l. fall. emerge che questa ulteriore (e forse distinta) procedura concorsuale ha come causa la prosecuzione dell’attività di impresa (e quindi la salvaguardia dell’azienda) seppure condizionata e funzionalizzata al miglior soddisfacimento del credito (rectius della massa dei creditori ma non in senso strettamente numerario). La disamina è anche compiuta per mettere in luce quando – vale a dire da quale livello di difficoltà in avanti è possibile ed opportuno proporla - e perché vale a dire a quali scopi è funzionale la proposta ed in quali condizioni appare del tutto inopportuna – ma soprattutto come proporre ai creditori una soluzione della crisi, vale a dire non solo mettendo in essere una completa descrizione (e una completa comunicazione all’attestatore ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 c.p. e 236 bis l. fall.) di tutte le vicende aziendali ma anche ponendo in essere immediatamente tutte le misure opportune per ridurre l’entità del dissesto (attraverso l’uso della finanza ponte; attraverso immediate cessioni di beni non strategici per un’eventuale continuazione dell’impresa; attraverso la riduzione dei dipendenti; attraverso la sottoscrizione di nuovi accordi con i fornitori strategici e con nuovi clienti, anche istituzionali se del caso in una logica di 1 salvaguardia del distretto o del settore produttivo ). Filo rosso ulteriore è la riflessione inerente l’assunzione del rischio da crisi e le conseguenze in termini di responsabilità civile che derivano dalla ritardata o sbagliata adozione di misure per fronteggiare l’incipiente insolvenza in quanto la riconfigurazione ex legge 134/2012 dei presupposti, delle forme e degli effetti degli istituti volti alla risoluzione delle crisi di impresa offre ulteriori spunti per riscontrare un dovere civilistico in capo agli amministratori di valutare in 1 Cfr., Nerio De Bortoli, Per Superare la Crisi, Venezia-Napoli, febbraio 2013, inedito, laddove auspica accordi tra imprenditori del distretto e del settore produttivo e laddove constata che “le imprese arrivano sempre tardi all’appuntamento”. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 2 di 228 concreto se e con quali strumenti salvaguardare tempestivamente la continuità aziendale o se procedere alla messa in liquidazione della società prima che si manifesti l’insolvenza nonché per individuare gli obblighi (ex artt. 67, III comma, lett. d, 160, 161, 236 bis l. fall.) di esporre informazioni vere e complete nonché di predisporre piani analitici, veritieri, fattibili ed adeguati alla risoluzione della crisi. A fini esemplificativi si riportano schemi per le relazioni rese dai professionisti e di alcune istanze. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 3 di 228 Sommario 1 STRUMENTI NEGOZIALI PER LA CRISI AZIENDALE 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 DEL DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 4 STATUTO DELL’IMPRESA IN CRISI misure protettive e responsabilità funzione del concordato preventivo taglia ‘42 funzioni del nuovo concordato preventivo nuova natura giuridica interessi coinvolti effetti costitutivi dell’omologa ragione e limiti delle riforme profili di inidoneità del concordato preventivo profili di inidoneità dei concordati stragiudiziali CONSAPEVOLE ASSUNZIONE RISCHI 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 6 la rivisitazione del concordato preventivo nuova procedura fallimentare vendita giudiziale urgente dell’azienda in crisi autofallimento da rivisitare vendite anticipate ed urgenti vendite urgenti ex art. 161, comma 7, l. fall. DEL CONCORDATO PREVENTIVO 3.1 lacci tra le due procedure concorsuali generali 3.2 mancata adozione di misure anticrisi 3.3 copendenza prefallimentare e pre-preventivo 3.4 rinvio dell’udienza prefallimentare 3.5 fallimento in pendenza di concordato con riserva 3.6 l’alternativa dell’autofallimento 3.7 valvole di sicurezza nel concordato preventivo 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5 nuovi e rinnovati istituti la novella del dicembre 2013 gravità della crisi ed efficacia delle proposte affrontare la crisi anticipatamente norme debtor oriented innestate nel 2012 riforma restrittiva del 2013 assunzione del rischio da conservazione continuazione attività di impresa in procedura non sospensione della responsabilità momenti della crisi fondanti responsabilità non introduzione di misure di allerta atti autorizzati responsabilità per concessione abusiva del credito responsabilità nei gruppi - cenni considerazioni sui doveri degli organi ASPETTI PROCEDURALI DELLA DOMANDA 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 schema di ricorso ex art 161, primo comma. la legittimazione alla presentazione della domanda tribunale competente fasi della procedura le parti del processo le comunicazioni al pubblico ministero 10 10 12 13 14 15 17 19 19 22 22 22 23 24 26 26 28 29 30 30 31 32 33 33 34 35 36 37 38 38 39 39 42 42 42 45 45 47 48 49 49 51 53 53 53 54 55 56 57 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 4 di 228 6.7 6.8 7 ORGANI DELLA PROCEDURA 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 10 anticipazione norme spossessamento attenuato atti da autorizzare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione classificazione degli effetti effetti interdittivi del concordato anche con riserva divieto di azioni cautelari escussione del pegno effetto retroattivo azioni di cognizione sospensione dei contratti credito da scioglimento dei contratti in corso effetti richiamati PRESUPPOSTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO 9.1 presupposto soggettivo 9.2 lo stato di crisi 9.3 anticipazione della soglia di ingresso 9.4 soglia minima di crisi: nel liquidatorio e in continuità CREDITORI E LIMITATA INCERTEZZA DEI CREDITI 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 11 il collegio il giudice delegato il commissario giudiziale il comitato dei creditori commissario liquidatore EFFETTI DAL DEPOSITO DEL RICORSO 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 9 atti da allegare ex art. 161 l. fall bilancio manca la fase della verifica dei crediti ricognizione dei crediti formazione elenco ammessi al voto elenco non ammessi al voto classamento dei crediti contestati contestazione dei crediti effetti dell’ammissione al voto CONCORDATO CON RISERVA DI PIANO E PROPOSTA 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10 11.11 11.12 11.13 11.14 11.15 deposito ricorso con riserva atti allegati al concordato con riserva pubblicazione a cura della cancelleria anticipazione effetti endoprocedimentali riforma del concordato con riserva del 2013 pubblicazione mensile della situazione finanziaria vaglio di ammissione non necessità audizione prima del rigetto inammissibilità per precedente concessione inammissibilità connesse a ricorsi ex art. 182 sexies? automatic stay dinieghi del termine per depositare il piano anticipati effetti protettivi del concordato con riserva irrevocabilità atti compiuti dopo il deposito del ricorso contenuto minimo del ricorso con riserva 59 60 61 61 61 62 62 62 64 64 64 64 65 66 68 69 70 71 71 71 71 72 72 73 73 74 74 76 78 78 78 78 79 79 79 79 81 81 81 82 82 83 83 83 84 84 84 86 86 88 89 89 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 5 di 228 11.16 11.17 11.18 11.19 11.20 11.21 11.22 11.23 11.24 11.25 11.26 11.27 11.28 11.29 11.30 11.31 11.32 11.33 11.34 11.35 11.36 11.37 11.38 11.39 11.40 11.41 11.42 11.43 12 IL “PIANISTA” E LA REALTÀ SOMMERSA 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 13 schema di piano scelte determinatezza o determinabilità dell’offerta il contenuto della proposta funzione del piano TEMPI DI SODDISFAZIONE 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 15 trasparenza ricostruire la realtà proporre scenari patrimonio soci e amministratori durata della procedura di concordato preventivo stime dei tempi dei cessione immobili redattore ed esecutore del piano LIBERTÀ DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 14 audizione dei creditori richiesta di integrare i documenti decreto di ammissione al concordato con riserva schema di decreto di fissazione del termine termine minimo ulteriori autorizzazioni nel decreto di ammissione obblighi informativi ulteriori obblighi informativi nomina commissario giudiziale fondo spese procedura compenso del commissario giudiziale interinale attività del commissario giudiziale messa a disposizione dei libri contabili mancato deposito delle informazioni attività manifestamente inidonea a predisporre piano procedimento di abbreviazione del termine compimento di una delle condotte previste dall’articolo 173, proroga – divieto di seconda proroga doveri degli amministratori durante la procedura gestione nella fase del concordato con riserva attività straordinaria conseguenze in caso di atti straordinari non autorizzati pagamenti ai dipendenti di mensilità pregresse i finanziamenti e la prededuzione sospensione feriale conclusione: deposito della proposta e del piano conclusione: deposito ricorso ex art. 182 bis l. fall conclusione: caducazione effetti per interruzione indicazione dei tempi di soddisfazione termine anche decennale rateizzazione erariale capacità di rispettare il piano di rateazione erariale tempi di pagamento dei crediti privilegiati pagamento decennale chirografari dopo l’erario? CLASSI E INCAPIENZA PRIVILEGIATI 15.1 15.2 15.3 suddivisione in classi requisiti formali privilegiati incapienti 89 89 90 90 92 92 93 94 94 95 95 95 95 96 96 96 97 97 97 99 99 100 100 101 101 102 103 103 104 104 105 107 107 108 108 109 110 110 111 112 112 114 116 116 118 118 119 119 121 121 124 124 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 6 di 228 15.4 15.5 15.6 15.7 15.8 15.9 15.10 15.11 15.12 15.13 15.14 15.15 15.16 16 attestazione di incapienza dei privilegiati schema di attestazione incapienza esclusione del diritto di voto di una classe medesimo trattamento di più classi trattamento differenziato facoltatività classe istituti bancari classe soci postergati classe società controllante classe accomandante classe degli eventuali inammissibilità classi eterogenee inammissibilità classe credito contestato LA PROPOSTA 16.1 16.2 i contenuti le differenti tipologie della proposta 125 127 127 128 128 129 129 130 131 131 131 132 132 133 133 133 17 CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI 17.1 individuazione 17.2 cessione parziale 17.3 analogie con la liquidazione fallimentare 17.4 effetto esdebitatorio 17.5 percentuale soddisfazione 134 134 134 134 135 135 18 CONCORDATO DI RISANAMENTO INDIRETTO 18.1 cessione con affitto temporaneo 137 137 CONCORDATI CON CONTINUITÀ AZIENDALE 138 138 138 139 140 140 141 142 143 144 144 145 145 146 19 19.1 19.2 19.3 19.4 19.5 19.6 19.7 19.8 19.9 19.10 19.11 19.12 19.13 20 funzione tipi di continuità aziendale attestazione migliore soddisfacimento autonomia del concordato preventivo di continuità limiti del 186 bis l. fall. trasposizioni dal liquidatorio causa del preventivo con continuazione funzione e contenuto del piano di continuità i privilegiati nel concordato di continuità moratoria per i privilegiati capienti “fermo quanto disposto dall’art. 160” incapienza solo finanziaria dei privilegiati? i pagamenti dei privilegiati nel concordato di continuità CONCORDATO CON ASSUNZIONE 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 20.7 20.8 20.9 20.10 20.11 20.12 20.13 l’assuntore garanzia dell’assuntore patrimonio dell’assuntore pluralità di piani con assuntore soggetti coinvolti e liberazione del debitore assunzione cumulativa e liberatoria convenzioni tra assuntori convenzione tra assuntore e debitore differimento traslazione limitazione dell’assunzione mancata attestazione valore azienda oggetto di assunzione revoca di concordato con assunzione piano con transazione della responsabilità degli amministratori 149 149 149 149 150 151 152 152 153 153 153 155 155 155 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 7 di 228 21 CONCORDATO PREVENTIVO DI GRUPPO 21.1 21.2 21.3 21.4 22 CONCORDATO CON FINANZA AGGIUNTIVA 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 23 25 CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE incentivi alla procedura alternativa 169 bis l. fall. contratti che non possono essere interrotti/sospesi decadenza dal beneficio del termine effetti ammissione al concordato con continuità contratti finanziari unilateralmente già eseguiti inadempimento ed insolvenza come presupposti inadempimento per decadenza da dilazione erariale “fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis” una tesi minoritaria contratti finanziari non caducati differenze e similitudini con l’esercizio provvisorio conseguenze in tema di rango del credito FORMAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO 26.1 26.2 26.3 26.4 27 consolidamento schema di transazione fiscale intangibilità iva classazione dei crediti erariali senza transazione fiscale L’ATTESTATORE 24.1 imprenditore onesto e sfortunato 24.2 l’attestatore conferma 24.3 attestatore indipendente 24.4 oggetti dell’attestazione 24.5 il contenuto della relazione attestativa 24.6 schema di relazione attestativa 24.7 l’attestazione 24.8 la responsabilità penale del proponente e dell’attestatore 24.9 attestazioni non ingannate 24.10 attestazione responsabile 24.11 responsabilità civile dell’attestatore 24.12 compenso dell’attestatore 25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 25.10 25.11 25.12 25.13 26 la disciplina delle risorse aggiuntive autonomia patrimoniale finanziamenti ponte finanziamenti durante la procedura finanziamenti “in esecuzione” di un concordato preventivo CONCORDATO CON TRANSAZIONE FISCALE 23.1 23.2 23.3 23.4 24 nozione mancanza di disciplina responsabilità controllante crediti infragruppo primi adempimenti del commissario giudiziale l’azione del commissario giudiziale adunanza dei creditori assenso presunto IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE 27.1 27.2 vaglio di ammissione effetti solo processuali del decreto di ammissione 156 156 156 157 158 159 159 160 161 162 162 163 163 163 167 167 170 170 171 171 172 173 173 174 175 175 176 177 177 180 180 180 181 181 182 182 184 185 185 186 187 188 189 190 190 190 191 191 193 193 194 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 8 di 228 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 28 LA PROCEDURA DALL’APPROVAZIONE ALL’OMOLOGA. 28.1 28.2 29 32 vaglio all’omologa l’immanente controllo sulla fattibilità giuridica il motivato diniego del tribunale di roma sindacabilità dei tempi di adempimento; insindacabilità del loro rispetto; sindacabilità della macroscopica impossibilità del loro rispetto. tempi certi e modalità specificate causa del concordato di continuità controllo sulla causa per le sezioni unite successiva giurisprudenza di legittimità la rilettura del controllo mancanza di causa per irrisorietà mancanza di causa per eccessiva durata EFFETTI DELL’OMOLOGA 30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 31 modifica della fattibilità dopo l’approvazione adempimenti e passaggi procedurali OMOLOGA: CAUSA O CAUSE DEI PREVENTIVI 29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8 29.9 29.10 29.11 29.12 29.13 30 il decreto di ammissione e sua non reclamabilità contenuto del decreto di ammissione deposito delle somme necessarie per la procedura effetti mancato deposito somme per la procedura effetti della non ammissione inammissibilità non autonomamente impugnabile conversione automatica impugnazione e provvisoria esecutività chiusura della procedura, permanenza organi effetti nei confronti del debitore: esdebitazione il residuo la liberazione definitiva del debitore gli effetti traslativi effetti sui crediti L’EVENTUALE INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA 31.1 fattori interruttivi 31.2 le cause interruttive ed il procedimento 31.3 fallimento e interruzione concordato preventivo. 31.4 revoca per abuso 31.5 revoca per uso illecito 31.6 revoca per impossibilità 31.7 condotte anteriori al deposito del ricorso 31.8 condotte inerenti la proposta ed il piano 31.9 condotte durante la procedura 31.10 atto in frode 31.11 valenza decettiva per le condotte anteriori 31.12 condotte antecedenti confessate ma rilevanti LA FASE LIQUIDATORIA 32.1 32.2 32.3 32.4 32.5 32.6 nomina del liquidatore liquidatore nel concordato misto di continuità obblighi informativi del liquidatore Sorveglianza sul liquidatore obblighi di rendiconto del liquidatore obblighi per straordinaria amministrazione 195 195 195 196 197 198 198 199 199 199 201 201 202 202 203 203 203 204 207 207 208 209 210 211 212 212 212 213 213 214 215 216 217 217 217 218 218 222 223 223 223 224 224 224 225 226 226 226 226 226 226 227 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 9 di 228 32.7 obbligo di procedure competitive 32.8 obbligo di tenuta del libro giornale 32.9 obbligo di predisporre piani di riparto 32.10 decreto di esatta esecuzione 227 227 227 228 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 10 di 228 1 STRUMENTI NEGOZIALI PER LA CRISI AZIENDALE 1.1 NUOVI E RINNOVATI ISTITUTI 2 3 Il Governo, quale legislatore di urgenza e poi quale legislatore delegato, ha iniziato con la riforma organica della legge fallimentare a 4 predisporre tre strumenti negoziali tipizzati di superamento della crisi aziendale tra loro alternativi (o forse progressivi, vale a dire modulabili in funzione della gravità della crisi) ma ha poi proceduto alla loro 5 rimodulazione con ulteriori novelle nella convinzione (non credo molto fondata) che potessero dimostrarsi, più in generale, anche veicoli per la ripresa economica ed industriale della nazione. I tre nuovi istituti negoziali tipizzati del diritto della crisi di impresa sono: I. II. III. nuovo concordato preventivo (artt. 160 ss.); piano attestato di risanamento (art. 67, comma 3, lettera d); accordo ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis). In ordine al concordato preventivo è agevole, dopo la fondamentale 2 Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 - recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale - convertito con la legge 14 maggio 2005 n. 80 contenente anche la delega legislativa; Art. 36 del decreto legge 22 dicembre 2006 (cd. decreto milleproroghe), introducente il secondo comma dell’art. 160 l. fall. prevedente: “Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza”. 3 Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali; decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 recante disposizioni integrative e correttive alla riforma organica. 4 Ovviamente l’autonomia privata continua ad esprimersi anche attraverso i concordati stragiudiziali in ordine ai quali ci soffermeremo al termine di questo capitolo. 5 In particolare: A) il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 introducente anche la facoltà di riservarsi il deposito del piano e della domanda nonché anche il concordato in continuità nonché anche una riconfigurazione delle incompatibilità professionali dell’attestatore; B) l'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 che ha introdotto l’obbligo della relazione semestrale per il commissario liquidatore e disciplinato la relativa comunicazione via Pec C) l'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha apportato modifiche all’art. 161 l. fall. inerente nel concordato con riserva gli obblighi informativi e la figura del Commissario Giudiziale. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 11 di 228 6 decisione delle Sezioni Unite e sulla scorta della più attenta dottrina, distinguere: a) una domanda di accesso alla procedura formulata con ricorso; b) una proposta rivolta ai creditori; c) una un piano che indica le modalità attraverso le quali si invera la proposta. Ruolo centrale nella struttura del concordato preventivo ha ora il 7 ricorso ex art. 161, comma 6, con riserva di deposito della proposta e del piano (e della relativa attestazione) configurato come una mera fase preliminare ed eventuale del concordato preventivo ed avente funzioni protettive e temporanee. Significativo fin da adesso è il ricordare che il Tribunale nell’ambito del concordato preventivo con riserva può procedere all’audizione dei creditori. Accanto a tali tre originari istituti negoziali si staglia ora il concordato 8 preventivo di continuità in ordine al quale pare doveroso scrutare ogni dettaglio per comprendere se sia già o sia destinato a diventare un ulteriore autonomo istituto negoziale di risoluzione della crisi del tutto autonomo dal concordato preventivo liquidatorio, tematica di seguito approfondita Va rammentato che fin dall’introduzione dei due nuovi istituti e fin dalla riconfigurazione del concordato è iniziata una riflessione in ordine alla loro funzione ed ai presupposti che dovevano avere singolarmente e nel loro 9 complesso per consentire una composizione negoziale della crisi d’impresa; agevole è infatti l’osservazione che da un punto di vista funzionale il “nuovo concordato preventivo” abbia elementi in comune con gli altri strumenti negoziali atteso che i diversi effetti giuridici ricondotti alla proposta di concordato preventivo omologato, agli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. ed ai piani attestati di risanamento ex 10 art. 67, terzo comma, lett. d) l. fall. trovano tutti una loro causa astratta 6 Cass. Civ, Sezioni Unite civili, 23 gennaio 2013 n. 15211 Disposizione normativa introdotta mediante il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ma risulta già profondamente modificato (in senso di fatto restrittivo perché fondato su oneri informativi più gravosi e più controllati) mediante l'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha apportato modifiche all’art. 161 l. fall.. 8 L’art. 186 sexies è stato inserito mediante il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 9 Cfr., Sido Bonfatti, I presupposti di successo di una disciplina della composizione negoziale della crisi d’impresa, in Bonfatti–Censoni, Manuale di diritto fallimentare, 2007, 223, laddove esamina i diversi generi di accordi utilizzabili per la composizione negoziale della crisi di impresa. 10 Cfr., M. Caruso, in Appunti in tema di diritto fallimentare e “securitization” in Il Fallimento, 2006, 893, laddove rileva che gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis ed il concordato preventivo possono avere anche funzione liquidatoria dell’impresa mentre i piani di risanamento stragiudiziali ex art. 67 lett. D) possono essere diretti soltanto al salvataggio dell’impresa (entrambi aventi rilevanza quali motivi del contratto). 7 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 12 di 228 11 nella ristrutturazione del debito , nella soddisfazione dei creditori 12 senza fallimento del debitore e, se possibile, senza cessazione dell’attività economica. 13 Significativa è la considerazione resa in una decisione di merito secondo la quale le modifiche apportate alla disciplina delle procedure concorsuali dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con particolare riferimento alla possibilità di presentare un concordato con riserva di presentazione del piano ai sensi dell'articolo 161, comma 6, legge fallimentare ed alla previsione del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis, portano a ritenere che lo scopo principale del concordato preventivo sia ora costituito dalla preservazione delle strutture produttive ed aziendali. Si differenzia però dagli altri nuovi strumenti perché uno degli effetti dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo è lo 14 spossessamento attenuato del debitore, status che termina con l'omologazione del concordato preventivo e con l'attribuzione nuovamente all’imprenditore di una piena capacità di agire. 1.2 LA NOVELLA DEL DICEMBRE 2013 11 Va sempre riletta la norma cardine, art. 160 I comma, in cui è racchiusa una prima indicazione sulla causa del preventivo: I. L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito; b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse 12 A delimitare il confine tra l’ambito di applicazione del concordato liquidatorio e quello con continuità vi è oggi il 186, primo comma, l. fall.: Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo 13 Tribunale Piacenza 26 ottobre 2012 – edita in IL CASO.it , Sez. Giurisprudenza, 8113 14 Dal momento dell'ammissione fino all'omologazione del piano l'imprenditore, ai sensi dell'art. 167 l. fall., ha la titolarità e l'amministrazione dell’impresa, sotto la sorveglianza del solo commissario giudiziale (e non più sotto la direzione del giudice delegato). Dopo l'omologazione le regole dovrebbero essere fissate nel piano ed il giudice dovrebbe ai sensi dell'art. 162, primo comma, l. fall., imporne l'esplicitazione. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 13 di 228 In questo coacervo di modifiche si deve registrare anche quanto 15 introdotto dall’art . 11 del D.L. n. 145/2013 che attribuisce per le imprese con più di quindici dipendenti, in caso di affitto o vendita di azienda, rami d’azienda o complesso di beni di imprese sottoposte a procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, o amministrazione straordinaria ), un diritto di prelazione per l’affitto o per l’acquisto in favore di società cooperative costituite da personale dipendente dall’impresa sottoposta alla procedura. L’atto di aggiudicazione dell’affitto o della vendita in favore della società cooperativa, costituisce titolo per l’anticipazione dell’indennità di mobilità (art. 7, comma 5, della legge n. 223/1991) in favore dei lavoratori associatisi in cooperativa, fermi restando i diritti all’indennità nelle forme usuali in favore dei lavoratori che non si sono associati o non sono passati alle dipendenze della stessa. 1.3 GRAVITÀ DELLA CRISI ED EFFICACIA DELLE PROPOSTE Lapalissiana, ma purtroppo contradetta dalla realtà in cui si constata che le imprese italiane di regola accedono alle misure anticrisi quando sono già inadempienti ed insolventi, è la considerazione secondo la quale 16 l’efficacia del concordato preventivo è massima allorché è proposto quando solo il debitore può rilevare elementi negativi inerenti aspetti intrinseci alla propria organizzazione aziendale e minima allorché si verta in una situazione di conclamata insolvenza. Tale considerazione trova oggi anche un aggancio normativo nell’art. 161, comma X, laddove dispone che in caso di pendenza del procedimento per la dichiarazione di fallimento la procedura di concordato con riserva può durare al massimo sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre ulteriori sessanta giorni. Può essere utile descrivere la progressiva manifestazione della crisi dal 15 Si riporta i commi centrali dell’art. 11 del D.L. n. 145/2013: 2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo o amministrazione straordinaria, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. 3. L'atto di aggiudicazione dell'affitto o della vendita alle società cooperative di cui al comma 1, costituisce titolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soci lavoratori delle medesime, ferma l'applicazione delle vigenti norme in materia di integrazione del trattamento salariale in favore dei lavoratori che non passano alle dipendenze della società cooperativa. 16 Cfr., Alfonso Di Carlo in Concordato preventivo, Concordato fallimentare e accordi di ristrutturazione dei debiti. Analisi giuridica ed aziendalistica, a cura di Massimo Ferro, Aldo Ruggiero, Alfonso Di Carlo, Giappichelli, 2009 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 14 di 228 punto di vista aziendalistico individuando più stadi: - Iniziale allorché gli squilibri e le inefficienze sono meramente interne all’organizzazione aziendale e quindi rilevabili esclusivamente dall’imprenditore e dai professionisti che coadiuvano l’impresa; - Avanzato allorché iniziano a manifestarsi le perdite economiche 17 compensate però dall’assorbimento delle riserve di bilancio e del capitale sociale, dall’aumento dei debiti, dalla mancata effettuazioni di investimenti e dalla riduzione delle risorse destinate a funzioni essenziali quali ricerca, sviluppo e marketing; - Manifestazione dell’insolvenza allorché si riscontrano i primi inadempimenti agli obblighi contrattuali e la crisi può essere superata con una significativa riorganizzazione aziendale; - Dissesto allorché lo squilibrio patrimoniale o non è superabile o è superabile soltanto con una sensibile rinuncia dei creditori. Non è chi non veda che il ritardo nell’adozione delle misure anticrisi distrugga risorse dapprima aziendali e poi dei creditori il che va valutato in termini di responsabilità di chi ha amministrato l’impresa. In altre parole i creditori sono indifferenti all’andamento dell’impresa finché possono soddisfarsi ed è giusto che invece abbiano il potere di non approvare la proposta del debitore di ristrutturazione dei propri diritti di credito. Del resto è insito nei concetti base del diritto commerciale il fatto che da un lato sussista il controllo esclusivo dei soci quando l’impresa è solvibile e dall’altro che i creditori non abbiano diritto di interferire nella gestione dell’impresa (salva la residuale facoltà di opporsi dei creditori ad operazioni che potrebbero pregiudicarli, cfr. art. 2445, 2447-quater, 2482, 2487-ter, 2500-novies, 2503 c.c.). 1.4 AFFRONTARE LA CRISI ANTICIPATAMENTE Si legge nel decreto di ammissione n. 1/05 C.P. del Tribunale di Salerno: Ai fini dell’esperibilità del nuovo concordato preventivo il requisito fondamentale è la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. Nel caso di specie, tralasciando il fatto che il Legislatore non ha fornito alcuna definizione né spiegazione di cosa debba intendersi 17 Cfr., Alfonso Di Carlo in Concordato preventivo, Concordato fallimentare e accordi di ristrutturazione dei debiti. Analisi giuridica ed aziendalistica, a cura di Massimo Ferro, Aldo Ruggiero, Alfonso Di Carlo, Giappichelli, 2009 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 15 di 228 per stato di crisi, è agevole il prendere atto che la EDM è in un profondo ed irreversibile stato di crisi economica perché non è più in grado di realizzare il suo oggetto sociale ma ha ancora un considerevole patrimonio. Il Collegio è ben consapevole delle difficoltà che si incontreranno nella liquidazione del medesimo ma la descrizione degli elementi patrimoniali - risultante dalle indicazioni fornite dal ricorrente con gli atti allegati a corredo della domanda e soprattutto con gli atti allegati alla memoria per l’udienza del 31 maggio 2005 – appare allo stato sufficientemente tranquillizzante. È vero che l’attività produttiva è oggi interrotta, ma è anche vero che il ricorrente ha dimostrato l’insussistenza dei sintomi tipici dell’insolvenza atteso che: 1. a carico di EDM non esistono procedure esecutive e/o ricorsi di fallimento; 2. non vi sono protesti; 3. non vi sono diritti reali di garanzia sui beni al di fuori di quelli del credito ipotecario di primo grado (EFIBANCA) e secondo grado (Convenzione Interbancaria) 4. non vi è stato il licenziamento dei lavoratori dipendenti (anche se il ricorrente dichiara che la merce non è stata più consegnata alla clientela “…sia per la logica delle commesse programmate a tempo ed a lotti sia per il blocco dell’attività seguita all’agitazione delle maestranze …”); 5. non vi sono ancora gravi inadempimenti ma missive come quella depositata il 31 maggio 2005 della Del Monte Foods confermano l’interruzione della produzione senza previo scioglimento dei contratti di somministrazione a primari gruppi (con possibili ricadute negative anche in termini di consegna dei prodotti finiti). 1.5 NORME DEBTOR ORIENTED INNESTATE NEL 2012 La denominazione stessa dell’art. 33 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali, descrive con trasparenza che non si è inteso introdurre soltanto misure protettive ispirate al modello del chapter 11 del Bankruptcy code americano. Infatti, si è modificato profondamente l’assetto del concordato 18 preventivo senza ancorare gli incentivi connessi al concordato preventivo 18 Si veda in senso critico anche Franco Estrangeros, La continuità aziendale nella gestione delle crisi: le nuove regole, in http://www.dirittobancario.it/, Settembre 2012 ove si osserva che si tratta tuttavia di modifiche che appaiono unilateralmente pensate senza considerare che l’effetto determinato è quello di una maggiore penalizzazione del substrato produttivo sano, magari ampiamente dipendente dall’azienda in crisi e che, da un lato, potrà subire il blocco anticipato delle proprie iniziative di recupero da un repentino deposito del ricorso ex art. 161 L.F. da parte del debitore (cfr. par. 1), l’inefficacia delle iscrizioni ipotecarie già ottenute (cfr. par. 1) e il danno 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 16 di 228 19 né ad una tempestiva emersione dell’insolvenza né al permanere dell’azienda. Si sono inserite nuovi casi di esenzione dall’azione revocatoria, nuovi casi di prededucibilità ed ulteriori incentivi alla risoluzione della crisi di impresa con gli strumenti differenti dal fallimento contemplati dalla vigente legge fallimentare, vale a dire dal piano di risanamento attestato ex art. 67, comma III, lett. D, l. fall., dall’accordo di ristrutturazione disciplinato dall’art. 182 bis l. fall. oltre che dal concordato preventivo, procedimenti 20 che in primo luogo si differenziano tra loro per il “differente ruolo attribuito, all’interno di ciascuno, all’Autorità Giudiziaria”. Agevole il constatare che il nuovissimo concordato preventivo sia una 21 procedura estremamente “debtor oriented” a prescindere dalla gravità dello stato della crisi di impresa ed a prescindere dalla callidità dell’imprenditore (con l’unica riserva dell’inammissibilità dell’istanza di concordato preventivo in bianco qualora nel corso degli ultimi due anni sia già stata presentata con esito negativo, art. 161 IX comma ). Non a caso tra 22 i primi critici commenti si staglia l’osservazione secondo la quale “la legge mostra di valorizzare le soluzioni alternative al fallimento in quanto tali, quand’anche orientate in senso liquidatorio.”. Nella relazione del Governo al D. L. n. 83/12 si indica però il limite oltre il quale non ci si è potuti spingere: “I finanziamenti e i pagamenti possono essere autorizzati sempre che siano funzionali alla migliore determinato dallo scioglimento di contratti in essere la cui refusione, pur riferendosi ad una fase della procedura, verrebbe gravata dalla falcidia concordataria. 19 il legislatore per ottenere una più rapida definizione delle crisi di impresa incentiva il ricorso al concordato preventivo ma il Diritto della Crisi Di Impresa non può essere inteso come una serie di strumenti ai quali «… ricorrere solo una volta che lo “stato di crisi” abbia raggiunto le dimensioni nefaste dell’insolvenza.» (cfr., Fallir per l’insolvenza altrui, di Lucio Di Nosse e Ciro Esposito, in ilFALLIMENTARISTA, 10.09.12). Su questi temi vedasi, in particolare, Massimo Fabiani, riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d’impresa (appunti sul d.l. 83/2012 e sulla legge di conversione) in il caso. it, 1 agosto 2012,sezione ii n. 303/2012 pag. 1 sez. II, doc. n. 303/2012). 20 Sido Bonfatti, Gli incentivi alle procedure di composizione delle crisi di impresa, Modena, 2012 21 In ordine alla distinzione tra sistemi di regolazione delle crisi e procedure debtor o del creditor oriented vedasi anche Massimo Fabiani, Contratto e processo nel concordato fallimentare, 2009, pag.78 22 Stefano Ambrosini, Contenuti e fattibilità del piano di concordato preventivo alla luce della riforma del 2012 in IL CASO.it , sez II, documento n. 306/2012, 21.06.12, osserva “… come il favor in questione non sia necessariamente connesso a una prospettiva di continuità aziendale. Basti pensare, a tacer d’altro, al fatto che: a) gli effetti connessi al deposito della domanda senza piano si producono anche in caso di concordato liquidatorio; b) la moratoria legale di quattro mesi stabilita dal primo comma dell’art. 182 bis opera pure in caso di accordo che preveda la cessazione dell’attività; c) la tutela dei finanziamenti accordata dal primo comma dell’art. 182 quinquies è applicabile a ogni tipo di concordato e di accordo.” 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 17 di 228 soddisfazione dei creditori concorsuali (in tal modo si ribadisce che la continuità aziendale non è un valore in sé, ma soltanto in quanto strumentale alla soddisfazione dell'interesse del ceto creditorio).” Tale affermazione fa riferimento alle regole oggi insite nell’art. 182 quinquies, I comma, valide anche per i concordati preventivi ordinari del genere liquidatorio: per contrarre finanziamenti prededucibili occorre depositare una specifica relazione attestativa inerente la loro funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori; per essere autorizzato. Tale affermazione fa riferimento anche al comma IV del 182 quinquies con cui si autorizza il proponente un piano con continuità aziendale a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi si deve produrre una relazione attestante che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Nella procedura fallimentare (per valutare se sia conveniente risanare l’azienda o liquidarla) si applica il principio – scolpito nell’art. 105, I, l. fall., “… quando risulta prevedibile che la vendita dell’intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.” - secondo il quale un’impresa deve essere venduta unitariamente soltanto qualora essa valga, nella sua integrità ed operatività, di più rispetto al valore dei singoli elementi del patrimonio immessi nuovamente e separatamente nel mercato per usi alternativi più efficienti. Invece nella procedura preventiva la convenienza del piano è liberamente valutata dalla maggioranza presunta dei creditori, senza criteri prefissati salvo qualora vi sia un conflitto estrinsecato con l’opposizione e solo in tal caso – disciplinato dall’art. 180 IV comma - il Giudice è chiamato a compiere una valutazione comparativa dell’alternativa tra risanamento e liquidazione omologando la proposta qualora “ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”. 1.6 RIFORMA RESTRITTIVA DEL 2013 Viene con il d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 così modificata, in senso restrittivo, l’ultima parte dell’art. 161 comma VI, l. fall.: - Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 18 di 228 all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18. e viene così modificato, in senso restrittivo, il comma VIII dell’art. 161 l. fall.: - Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 19 di 228 2 DEL DIRITTO DELLA CRISI DI IMPRESA 2.1 LA RIVISITAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO Comuni alle due procedure concorsuali generali, fallimento e concordato preventivo, sono le mutate regole dettate dalla nuova legge fallimentare in tema di competenza e presupposto soggettivo, quest'ultimo divenuto identico per effetto dell'abrogazione dei requisiti di 23 meritevolezza (previsti dal pre-vigente articolo 160 l. fall.) i quali 24 dovevano esservi nella fase di instaurazione e dovevano permanere fino al momento dell'omologazione della proposta di concordato. Più in generale è agevole il constatare che con la radicale rivisitazione del concordato preventivo (nonché mediante l’inserimento del comma d) nel terzo comma dell’art. 67 l. fall. e l’introduzione dell’art. 182 bis l. fall.) il legislatore ha voluto tipizzare e ricondurre ulteriori effetti giuridici ad 25 alcune delle espressioni dell’autonomia privata aventi come causa onerosa 26 la finalità di evitare la dichiarazione di fallimento di una impresa . Per questo si può constatare che la procedura minore ha conservato non solo il nome ma anche una delle sue originarie funzioni, quella di 23 La scelta di eliminare i requisiti di meritevolezza, i quali erano l’iscrizione nel registro delle imprese da almeno un biennio; la regolare tenuta della contabilità; il non assoggettamento alla procedura di fallimento o di concordato preventivo nei cinque anni precedenti; la mancanza di condanne per bancarotta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio, è criticata da autorevole dottrina, Cfr. M. Ferro, “I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell’insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva”, in Fall. 5/2005, p. 590, secondo il quale “È però in agguato una soluzione insistentemente acausale della difficoltà d’impresa che rischia di traghettare al suo salvataggio anche imprenditori sleali e deliberatamente artefici delle insolvenze”. 24 Prima della riforma in tema di verifica tanto della permanenza dei requisiti quanto della possibilità che il debitore possa soddisfare l'onere concordatario, si veda, Cass., 19/03/2004, n. 5562 laddove in motivazione precisa: “Le condizioni di ammissibilità e di convenienza del concordato preventivo devono essere accertate con riferimento alla situazione esistente al momento dell'omologazione, la quale, quindi, deve essere negata ove il giudice accerti che tali condizioni, quand'anche inizialmente esistenti, siano successivamente venute a mancare; il calcolo dell'onere concordatario, pertanto, deve essere effettuato al momento dell'omologazione tenendo conto anche degli interessi il cui corso non è sospeso per effetto della procedura di concordato preventivo e, più in generale, ogni valutazione deve prendere in considerazione le nuove circostanze che possono incidere sulla consistenza dell'attivo e del passivo e, quindi, sulla possibilità che il debitore possa soddisfare l'onere concordatario”. 25 Si veda la riflessione sul carattere oneroso anche della causa del concordato preventivo, ARATO, Gli accordi di salvataggio o di liquidazione dell'impresa in crisi, in Il Fallimento, 2006, 837. 26 Cfr., Cristina Rivolta e Paolo Pajardi, “concordato preventivo” in “Codice del fallimento” a cura di Pietro Pajardi, pag., 1169 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 20 di 228 evitare la dichiarazione dell'insolvenza, quella di consentire all'imprenditore 27 (olim onesto e sfortunato) "… attraverso una concertata composizione con i creditori …" di sottrarre il suo patrimonio al fallimento. Prima della riforma l’autorità giudiziaria doveva, nel dare il complesso 28 giudizio di merito, valutare se la personalità economica dell’imprenditore garantiva l’assolvimento degli oneri concordatari e nel contempo, meritava il beneficio di esenzione dal fallimento Più in generale con le riforme il concordato preventivo diventa una procedura di composizione concordata della crisi di più estesa applicazione, più idonea ad impedire la dispersione di ricchezza insita nell'impresa insolvente, ad anticipare tanto la più rapida emersione della crisi dell'impresa quanto una più intensa soddisfazione del ceto creditorio, ed infine usufruibile per consentire un fresh start ad imprese, si in difficoltà economica ma risanabili. All'uopo il concordato preventivo ha ora un presupposto oggettivo differente e più ampio, ricomprendente non solo l'insolvenza ma anche la 29 crisi , sicché è proponibile non solo dalle imprese già inadempienti ma 30 anche da quelle che versano in uno stato di mero dissesto strutturale. Inoltre l'istituto non ha più obbligatoriamente lo scopo soltanto di 31 agevolare l'adempimento del debitore atteso che le abrogate proposte 33 32 tipiche legali consentivano soltanto di differire la scadenza e/o di ridurre 27 App. Milano, decreto n. 925/07, 14.7.2008 in www.fallimentitribunalemilano.net Cfr., Il nuovo concordato preventivo: dallo stato di crisi agli accordi di ristrutturazione di L. Panzani. S. Pacchi, A. Coppola. V.Masini, Milano, 2008 Ipsoa p. 18 ss. 29 Ai sensi dell'art. 160, comma 3, legge fallimentare l'insolvenza è equiparata allo stato di crisi, situazione anch’essa, come è noto, non definita legislativamente. 30 La prima applicazione del nuovo concordato preventivo in assenza di insolvenza e di inadempimenti è resa dal Trib. Salerno, Decreto di Ammissione 1/05, in data 1/06/05, in Fallimento, 2005, 1297, nel quale si accerta e si dichiara la sussistenza di un mero stato di crisi indicandone le modalità di manifestazione: “ … in un profondo ed irreversibile stato di crisi economica perché non … più in grado di realizzare il suo oggetto sociale …”. Si veda la nota critica resa da FAUCEGLIA, Il ruolo del tribunale nella fase di ammissione del nuovo concordato preventivo, ove afferma che «in sede di omologazione il tribunale, in mancanza di classi, non deve svolgere alcuna indagine nel merito circa la fattibilità e convenienza del concordato, né in ordine alla soddisfazione dei dissenzienti, né può, in base ad una valutazione autonoma, negare l’omologa se le maggioranze sono raggiunte" 31 F. FERRARA, “Il Fallimento”, III ed., Milano, 1974, 91 32 Infatti prima della riforma la proposta di concordato preventivo era formulabile da parte dell’imprenditore nelle forme vincolate del: a) concordato con garanzia prevedente il pagamento di una percentuale minima ove il debitore offriva serie garanzie reali o personali per il pagamento integrale dei crediti privilegiati nella misura di almeno il 40% dei creditori chirografi entro sei mesi dalla omologazione del concordato; b) del concordato con cessione dei beni ove il debitore metteva a disposizione dei creditori tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, purché la valutazione di tali beni facesse ritenere che i creditori privilegiati possano 28 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 21 di 228 l'importo delle obbligazioni (mentre il fallimento attuava ed attua una realizzazione coatta dei diritti). Con la novella si è conferito, infatti, al debitore una totale libertà di determinare il contenuto della proposta rivolta ai creditori fino al punto di proporre - mediante le previsioni insite nel piano concordatario - modifiche soggettive ed oggettive ai diritti vantati dai creditori, suddivisibili in classi (“secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei”), 34 caratterizzate da differenti livelli di soddisfazione ). Non solo si è autorizzata anche la previsione del pagamento non integrale dei creditori privilegiati: infatti, alla condizione che un 35 36 professionista "qualificato" attesti la loro incapienza totale o parziale in sede fallimentare, si può prevedere la falcidia in sede concordataria anche dei creditori privilegiati. Ancora, sempre al fine di estendere l'ambito operativo del nuovo concordato preventivo, si è prevista l'approvazione della proposta con la maggioranza semplice presunta dei creditori (ed in caso di concordato pluriclasse anche della maggioranza delle classi) ai quali è stato attribuito ogni giudizio di convenienza, residuando tali valutazioni in capo all'autorità giudiziaria in sede di disamina di opposizioni all'omologazione. Infatti essere soddisfatti integralmente e nella misura di almeno il 40% dei creditori chirografi; c) del concordato “misto, contenente sia l’offerta di pagamento di una determinata percentuale sia la cessione dei beni ai creditori atteso che alla cessione dei beni ai creditori si aggiunge la garanzia personale di un terzo obbligato ad integrare fino alla percentuale concordataria la somma derivante dal realizzo dei beni dell'imprenditore. 33 I concordati incidevano sul debito con limitato riguardo al "quantum" della prestazione ed al tempo dell'adempimento; non implicavano novazione oggettiva del debito stesso il quale persisteva in base al titolo originario e con le stesse garanzie; in caso di risoluzione il creditore, rimasto insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale, poteva avvalersi del titolo originario. Per contro vi era novazione soggettiva allorché interveniva l'assunzione con previsione di immediata liberazione del debitore. 34 La facoltà di attribuire “trattamenti differenziati”, anche derogando al principio della “par condicio creditorum", è sintomo della tendenza all’autotutela e del conseguente abbandono di una eterotutela basata su norme inderogabili nonché della limitazione dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria preposta alla verifica dell’applicazione di dette norme, senza possibilità di valutare la convenienza di determinate scelte al fine di tutelare creditori c.d. deboli o l'interesse diffuso alla preservazione dell'azienda (ma al più di proporre integrazioni al piano ai sensi dell'art. 162 primo comma legge fallimentare). 35 Il professionista attestatore - ai sensi dell'art. 67. terzo comma, lett. d) l. fall. richiamante a sua volta le lett. a) e b) dell'art. 28 l. fall. - deve essere iscritto all'albo dei revisori contabili e, dovendo altresì avere i requisiti previsti per la nomina a curatore, deve svolgere in forma individuale od associata o la professione forense o quella di commercialista. 36 In merito, LO CASCIO, Le nuove procedure di crisi: natura negoziale o pubblicistica?, in il Fallimento, 2008, 997 precisa che: "la previsione nel concordato preventivo di un soddisfacimento dei crediti assistiti da prelazione in misura non integrale (è) un adeguamento della posizione di tali creditori a quella rivestita in un’esecuzione individuale, in modo che ciascun credito possa essere soddisfatto nel limite del concreto esercizio della preferenza" 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 22 di 228 37 secondo il nuovo quarto comma dell’art. 178 l. fall i creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. 2.2 NUOVA PROCEDURA FALLIMENTARE Pare opportuno rappresentare, preliminarmente, anche che nella nuova procedura fallimentare si prevede lo svolgimento di attività immediate conservative dei valori attivi dell’impresa fallita perché inequivocabilmente anche al fallimento non è più attribuita una funzione soltanto liquidatoria ma anche conservativa delle poche risorse residue rimaste in capo alla società fallita. Nell’odierno diritto fallimentare e nell’attuale diritto della crisi di impresa – per la verità ambiti ordinamentali in teoria da tenere distinti ed invero invece oggi tra loro ben confusi - si affastellano più strumenti giuridici, tutti liberamente conformabili dai differenti protagonisti e tutti (ad esclusione del piano attestato ex art. 67 l. fall.) privi di una propria specifica ed esclusiva funzione economica. La mancanza di una propria specifica funzione in capo tanto alla procedura fallimentare quanto agli istituti di cui agli art. 160 e 182 bis comporta che per compiere una ricostruzione sistematica si debba procedere, istituto per istituto: tanto ad una disamina quanto mai attenta dei poteri del debitore, dei creditori e del tribunale quanto ad una individuazione degli effetti giuridici concretamente ritraibili. 2.3 VENDITA GIUDIZIALE URGENTE DELL’AZIENDA IN CRISI Per completezza va qui stigmatizzata l’assenza di un autonomo istituto, da configurarsi su impulso di parte debitrice e senza concertazione con il ceto creditorio, della vendita giudiziale - previa stima, pubblicità adeguata e gara - dell’azienda in crisi, svincolata da livelli predeterminati di soddisfazione dei creditori e con attribuzione ai medesimi del risultato utile. 2.4 AUTOFALLIMENTO DA RIVISITARE Parimenti in dottrina si auspica la rivisitazione dell’autofallimento o la creazione accanto ad esso di una procedura che consenta la salvaguardia 37 Il quarto comma dell’art. 178 l. fall. è stato sostituito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il d.l. 22 giugno 2012, n. 83. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 23 di 228 del valore residuo dell’impresa mediante la cessione immediata dell’azienda, senza concertazione con il ceto creditorio. Ma ciò non di meno si rende opportuno ancora una volta ribadire che l’art. 14 l. fall. è da riformare perché in luogo dell’autofallimento all’imprenditore in crisi ed insolvente l’ordinamento deve consentire di accedere su propria istanza a cinque distinte procedure concorsuali ognuna con una propria autonoma disciplina. La prima: la cessazione su istanza del debitore dell’azienda non proseguibile, istituto del tutto differente dal fallimento anche da un punto delle sanzioni penali. La seconda: l’istituto della vendita giudiziale - previa stima, pubblicità adeguata e gara - dell’azienda in crisi, svincolata da livelli predeterminati di soddisfazione dei creditori. Istituto del tutto differente dal fallimento da un punto delle sanzioni penali e dal concordato preventivo perché troppo oneroso e complesso. La terza: il concordato preventivo di liquidazione. La quarta: il concordato di continuità. La quinta: gli accordi di ristrutturazione. 2.5 VENDITE ANTICIPATE ED URGENTI Pare utile rappresentare – con uno sguardo al dettato normativo - che nel testo, particolarmente succinto, della delega conferita al Governo con la legge 14 maggio 2005 n. 80 non si compie alcun riferimento alle vendite urgenti da compiersi prima dell’approvazione del piano di liquidazione e che, inopinatamente, si è ancorato il termine entro il quale predisporlo alla conclusione dell’inventario così, di fatto, procrastinando troppo il momento programmatico ed allungando i tempi complessivi di liquidazione dell’attivo. Pare altrettanto utile rappresentare – con uno sguardo ora alla realtà dei fatti che la cessione dell’attivo andrebbe realizzata con la massima tempestività vuoi alla luce del normale deprezzamento del valore dei beni in funzione del mero decorso del tempo, vuoi per l’aggravarsi della crisi economica, vuoi per la sola entrata dell’impresa in una procedura concorsuale. Da qui una serie di osservazioni: a) si deve ritenere come un principio inderogabile la vendita dei cespiti mediante gare e procedure competitive: solo la minutaglia non è assoggettata al meccanismo dettato dalla scansione stima, pubblicità adeguata e gara; b) si deve ritenere come principio cardine la vendita dell’azienda nel suo complesso, la vendita dei beni in blocco e solo residuale la 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 24 di 228 vendita atomistica; c) si deve ritenere possibile anche nelle fasi preliminari delle procedure concorsuali (prima dell’approvazione del piano di concordato preventivo da parte dei creditori e prima dell’approvazione del piano di liquidazione nel fallimento da parte del comitato dei creditori) la vendita - previa stima, pubblicità adeguata e gara - dei beni (non atomistica) nonostante che tali ipotesi siano dal legislatore ancorate solo a situazioni di urgenza. Pare pertanto opportuno compiere una lettura di insieme degli istituti di urgenza previsti dalla procedura fallimentare e dal concordato preventivo perché come nelle procedure fallimentari vi è il problema delle vendite urgenti prima dell’approvazione del piano di liquidazione , - da compiersi prima della verifica dello stato passivo e prima della formazione di un comitato dei creditori definitivo - così lo stesso problema della cessione immediata di cespiti si pone nel concordato preventivo allorché prima dell’approvazione del piano da parte dei creditori occorra procedere a vendite ex art. 167 l. fall.. Infatti, l’art. 104 ter, comma IV prevede che prima della approvazione del programma di liquidazione, il curatore posa procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori. Oggi la problematica delle vendite urgenti si pone addirittura nel preconcordato preventivo atteso che ai sensi dei commi VI e VII del 161 l. fall. il tribunale può autorizzare atti di straordinaria amministrazione. Ma non solo la disciplina degli atti urgenti è stata posta persino negli accordi di ristrutturazione previsti dall’art. 182 bis l. fall. Ma non solo l’identicità delle problematiche nella fase degli atti urgenti è così evidente che si è introdotto nel C.P. l’art. 169 bis volto a disciplinare i contratti in corso di esecuzione di cui tratteremo in seguito. Tutto questo conferma che siamo di fronte ad una disciplina delle vendite c.d. anticipate e degli atti urgenti tutta da ricostruire perché spezzata in mille rivoli e con differenti sfaccettature. 2.6 VENDITE URGENTI EX ART. 161, COMMA 7, L. FALL. In questo contesto va ritenuta ammissibile la cessione giudiziale dell’azienda (o di suoi rami) all’interno della procedura di concordato preventivo, anche prima dell’approvazione da parte dei creditori della proposta. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 25 di 228 38 Infatti è stata autorizzata , quale atto urgente, nel corso della procedura con riserva l'alienazione di un bene che non abbia carattere strategico per l'impresa sul presupposto che se tale alienazione non fosse compiuta immediatamente potrebbe determinare un danno ovvero una mancata utilità per la massa dei creditori. A seguito dell’introduzione del settimo comma dell’art. 161 l. fall. l’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo, anche prima di aver depositato il piano, può compiere, previa autorizzazione del tribunale, tutti gli atti urgenti di straordinaria amministrazione. Tuttavia vi è una differente estensione dell’applicazione della norma proprio perché la vendita pre-omologa - previa stima, pubblicità adeguata e gara - è subordinata al riscontro della sussistenza dell’urgenza, solo da taluni Tribunali insita nel normale deprezzamento del valore dei beni vuoi per il decorso del tempo, vuoi per l’aggravarsi della crisi, vuoi per la mera entrata in procedura concorsuale. 38 Tribunale Torino 03 gennaio 2013 – edita in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 26 di 228 3 DEL CONCORDATO PREVENTIVO 3.1 LACCI TRA LE DUE PROCEDURE CONCORSUALI GENERALI La facoltà dell'imprenditore commerciale di depositare un ricorso di concordato preventivo - tanto ai sensi del primo quanto del sesto comma dell’art. 161 l. fall. - è, profondamente interlacciata al potere dei suoi creditori di richiedere, ai sensi dell'art. 6 l. fall., alla stessa autorità giudiziaria di dichiararne il fallimento nonché di chiedere al Tribunale di assumere provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 15, comma VI, legge fallimentare. Come noto il ricorso per la procedura minore può, come prima, ritenersi tempestivamente proposto fintantoché il Tribunale non abbia depositato la sentenza dichiarativa di fallimento, mentre va dichiarato inammissibile se depositato successivamente. Tuttavia le due procedure concorsuali generali sono del tutto differenti perché il concordato preventivo è ontologicamente avulso da una procedura esecutiva, è alternativo alle procedure esecutive, non svolge alcuna funzione pubblicistica - a differenza del “concordato fallimentare” che chiude una procedura esecutiva – perché, evitando l’apertura della procedura esecutiva concorsuale mantiene l’impresa nella logica del 39 mercato, seppure di quel particolare mercato delle imprese in crisi alla ricerca di un sostegno finanziario (anche nelle forme regolato dal nuovo art. 182 quater l. fall.) e quindi ricorrendo, come rappresentato in un 40 autorevole contributo , prevalentemente al credito bancario, più raramente al credito commerciale – mediante dilazioni ottenute dai fornitori ed anticipi dai clienti – e spesso all’intervento finanziario dei soci attraverso il c.d. conferimento di “nuova finanza”. Si tratta quindi di comprendere che se la fase introduttiva delle due procedure concorsuali è efficacemente descritta nei rispettivi dettati normativi, è dal sistema che si ricava invece il sottile filo, facilmente spezzabile, che dovrebbe guidare l’imprenditore in stato di crisi verso accordi con i creditori volti - alternativamente o congiuntamente a 39 Si vedano su queste tematiche anche, Fabrizio Di Marzio, Le soluzioni concordate della crisi d’impresa, in http://www.IL CASO.it /opinioni/84-dimarzio-17-12-07.pdf; Adriano Patti, Crisi di impresa e ruolo del giudice, Milano, 2009 pag. 172 e ss; Dino Crivellari, Dalle Crisi di Impresa al Mercato delle Imprese in Crisi, in http://piazzettamonte.ugcbanca.com/allegati/articolo239.pdf 40 Sido Bonfatti, Il sostegno finanziario dell’impresa in crisi nelle procedure di composizione negoziale della crisi in “Le procedure di composizione negoziale della crisi di impresa: opportunità e responsabilità”, a cura di Sido Bonfatti, Modena, 2011, pag.134. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 27 di 228 seconda dei casi - alla ristrutturazione dei debiti, alla soddisfazione dei 41 crediti ed alla prosecuzione dell'attività d'impresa (solo se funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori). Non si può dimenticare, infatti, che il legislatore continua a scegliere di non dettare norme volte a regolare espressamente il rapporto tra le due procedure concorsuali generali ma interviene (sempre più efficacemente) a descrivere i parametri ai quali ispirare le condotte di tutti coloro che si accostano al capezzale di un’azienda in crisi. Ad esempio, da ultimo, il legislatore per richiamare il Giudice a tempi 42 di trattazione certi, ha modificato il terzo comma dell’art. 15 l. fall. indicando una scansione temporale precisa: l'udienza prefallimentare è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni. Nella stessa ottica - volta a fissare tempi di trattazione brevi e certi – in 43 materia di concordato preventivo con riserva di deposito del piano (regolata dal comma sesto dell’art. 161 l. fall.) si è previsto al comma dieci dell’art. 161 l. fall. che quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il termine di cui al sesto comma è di sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Ulteriori elementi per comprendere i rapporti tra le due procedure 44 concorsuali emergono dall’articolo 182 sexies l. fall. il quale, indirettamente, fissa parametri comportamentali ai quali dovrebbero 41 L’art. 186 bis l. fall. è stato introdotto dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 42 Il terzo comma dell’art. 15 l. fall. è stato sostituito dall'art. 17 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, (convertito in legge dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221). La modifica si applica – ex art. 17, comma 3, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013. 43 Il concordato preventivo con riserva di deposito del piano è stato introdotto mediante il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ma risulta già profondamente modificato (in senso di fatto restrittivo perché fondato su oneri informativi più gravosi e più controllati) mediante l'art. 82 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha apportato modifiche all’art. 161 l. fall.. 44 Articolo introdotto dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I comma: Dalla data del deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo, anche a norma dell'articolo 161, sesto comma, della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545-duodecies del codice civile. II comma. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 28 di 228 attenersi coloro che governano l’impresa in crisi atteso che resta ferma l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile. per il periodo anteriore al deposito della domanda per l'ammissione al concordato preventivo (anche a norma dell'articolo 161, sesto comma) o della domanda per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182 bis (ovvero della proposta di accordo a norma del sesto comma dello stesso articolo). 3.2 MANCATA ADOZIONE DI MISURE ANTICRISI Ancora più evidente è, oggi, invece la responsabilità – art. 2486, II comma, c.c. - degli amministratori delle società di capitali che aggravino il dissesto compiendo atti dopo la perdita del capitale sociale, che pongano in essere, perduto il capitale, una gestione non conservativa del patrimonio sociale proprio perché l’ordinamento ha apprestato tutti gli strumenti per addivenire ad una rapida emersione dell’insolvenza ed ad una sua risoluzione mediante le procedure alternative al fallimento. 45 Nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono significativi arresti attinenti proprio l’esercizio dell’azione di responsabilità per "mala gestio" consistita nella violazione del divieto di nuove operazioni dopo la perdita del capitale sociale ove, in tema di quantificazione del danno, si afferma che il mancato rinvenimento della contabilità d'impresa non determina in modo automatico che l'ex amministratore risponda della differenza tra l'attivo e il passivo accertati in sede fallimentare, potendo il giudice di merito applicare il criterio differenziale soltanto in funzione equitativa, attraverso l'indicazione delle ragioni che non hanno permesso di accertare gli specifici effetti pregiudizievoli della condotta e che rendono plausibile ascrivere al convenuto l'intero sbilancio patrimo Peraltro il secondo comma dell’art. 182 sexies l. fall. non poteva essere più esplicito in ordine alla responsabilità di chi amministrato l’impresa dal momento in cui si è determinata la perdita superiore ad un terzo del capitale sociale rispetto al patrimonio netto perché in tale norma si afferma che resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al primo comma, l’applicazione dell’articolo 2486 del codice civile. Significativo è poi il raffronto tra la norma (art. 2490, V comma, c. c.) che impone al liquidatore in caso di prosecuzione dell’attività (anche per un solo ramo d’azienda) alcuni specifici obblighi di informativa contabile [segnatamente: 1) Presentare nei bilanci intermedi un’esposizione separata di attività e passività e relativo risultato economico; 2) Indicare nella prima 45 Da ultimo Cass. Civ., Sez.1, n. 11155 04/07/2012 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 29 di 228 relazione le ragioni e le prospettive della continuazione; 3) Indicare e motivare in nota integrativa i criteri di valutazione adottati] e l’articolo 161, comma VII, l. fall. che prescrive al Tribunale - delibata la domanda di concordato preventivo “in bianco” ex art. 161, comma VI l. fall. - di imporre nel decreto di fissazione di un termine per il deposito del piano di disporre obblighi informativi periodici anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa. Nell’ottica dell’individuazione delle responsabilità agevole è il riscontrare che sussiste la vigilanza del Collegio Sindacale tanto sugli obblighi di informativa contabile del liquidatore (allorché prosegua l’attività di impresa al di fuori delle procedure) quanto sugli obblighi informativi del legale rappresentante nel pre-concordato. 3.3 COPENDENZA PREFALLIMENTARE E PRE-PREVENTIVO Nell’ottica dell’individuazione dei poteri delle parti nel corso delle procedure concorsuali e dell’individuazione di forme di tutela preventive atteso che l’attuazione della responsabilità civile per “mala gestio” interviene, per così dire, in un secondo momento - va ricostruito il ruolo dei creditori allorché abbia luogo la situazione descritta nel comma X dell’art. 161 l. fall., vale a dire “… quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento ….”. Il legislatore non ha descritto nelle norme della legge fallimentare alcun potere in capo al Tribunale di sospendere la procedura prefallimentare in caso di deposito del ricorso di concordato preventivo. Allo scrivente la situazione appare quindi quella della copendenza tra le due procedure anche se in alcuni uffici giudiziari si procede alla loro riunione nonostante le oggettive e soggettive diversità. Qualora si accolga la lettura della co-pendenza è agevole il riscontrare che qualora il debitore avanzi un ricorso di concordato preventivo allorché sia pendente un ricorso di fallimento si formano plurimi poteri giuridici: da un lato il tribunale ai sensi dei commi sei e dieci dell’art. 161 l, fall, valuta se concedere al debitore un termine per elaborare la proposta di concordato preventivo; - dall’altro i creditori –ricorrenti possono – anche se 46 in dottrina già emerge una lettura opposta - chiedere al Tribunale di assumere provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 15, comma VI, legge 46 La co-pendenza è diversamente ricostruita: Massimo Fabiani, Vademecum per la domanda “prenotativa” di concordato preventivo, in IL CASO.it , sez. II, n. 313/2012, pag. 13: “In tale cornice, benché già da taluno adombrato, dovrebbe escludersi che il giudice possa adottare provvedimenti conservativi a tutela dell’impresa (quelli descritti nell’art. 15, 8° co. l. fall.), posto che le misure protettive discendono, già, dai riflessi di cui agli artt. 168 e 169 l. fall. , conditi dal meccanismo delle autorizzazioni ex art. 161 l. fall. ” 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 30 di 228 fallimentare. 3.4 RINVIO DELL’UDIENZA PREFALLIMENTARE In questo contesto si deve prendere atto che non sussiste un diritto del debitore al rinvio dell’udienza prefallimentare e che secondo la Corte di Cassazione sussiste un potere di bilanciamento del giudice fallimentare. 47 “Per altro verso è poi utile considerare che la recente riforma della legge fallimentare, per quanto abbia accentuato i profili negoziali e privatistici della procedura, non ha eliminato gli aspetti pubblicistici che le sono propri, e pertanto da ciò consegue la legittimità di un bilanciamento ad opera del giudice fra le iniziative riconducibili alle espressioni di autonomia negoziale delle parti e le esigenze di tutela degli interessi al cui soddisfacimento è finalizzata la procedura fallimentare”. In sintesi la Suprema Corte, nel negare l’esistenza di un diritto del debitore al rinvio dell’udienza prefallimentare, attribuisce al giudice relatore delegato alla trattazione del ricorso prefallimentare il potere di verificare se, esaminata la vicenda concreta, si possa discrezionalmente concedere un rinvio per consentire al debitore di accedere ad una procedura concorsuale minore. In tale significativo precedente si indica anche uno dei criteri utilizzabili dal giudice di merito per valutare le contrapposte istanze: 48 “Per di più la territoriale ha puntualmente e correttamente motivato sul punto … avendo negato il sollecitato rinvio per il tempo trascorso dal momento in cui era insorto lo stato di decozione (circa nove mesi), per l’assenza di iniziative adottate dalla data in cui si era avuto conoscenza dell’insolvenza della società, per la «necessità di evitare il pericolo della dispersione dei beni costituenti la garanzia generica e specifica …»”. 3.5 FALLIMENTO IN PENDENZA DI CONCORDATO CON RISERVA 49 All’uopo va rammentata la decisione – edita – in cui si è affermato il principio che nel bilanciamento tra iniziative riconducibili all'autonomia negoziale delle parti (concordato preventivo) ed esigenze di natura pubblicistica al cui soddisfacimento è finalizzata la procedura fallimentare, il tribunale -in presenza di ricorso contenente domanda di concordato con riserva depositato nel corso dell’istruttoria prefallimentare ma non ancora integrato alla data di rimessione del procedimento al Collegio, non essendo scaduto il termine concesso ex art. 161, 6° co. l. fall. - trovandosi 47 Si veda Cass., I Sez. Civ., 4 settembre 2009 n. 19214. Si veda Cass., I Sez. Civ., 4 settembre 2009 n. 19214. 49 Si veda Tribunale Perugia 19 luglio 2013, in IL CASO.it , da cui è estratta la massima. 48 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 31 di 228 nell'impossibilità di valutare la serietà e la concreta attuabilità del piano, non è tenuto a rimettere in istruttoria il procedimento, ma deve dare la precedenza alla decisione sulle istanze di fallimento, precludendo al debitore di coltivare l'ammissione al concordato preventivo quando il ricorso allo strumento concordatario si configuri come forma di abuso del diritto, ed emergano, a seguito di istruttoria d'ufficio o su segnalazione del creditore, elementi fattuali concreti indicativi di situazioni illecite o illegittime o comunque dannose per la massa dei creditori, non neutralizzabili neanche dallo strumento offerto dal nuovo secondo comma dell'art. 69 bis l. fall. In sintesi dovrebbe prevalere la procedura fallimentare allorché: 1) o il ricorso ex art. 161 l. fall. non sia rituale; 2) o si concreti in un abuso; 3) o pregiudichi irrimediabilmente le ragioni della massa. Esempio di abuso è il deposito di un ricorso ex art. 161 l. fall. in pendenza di procedure di risoluzione di precedenti proposte 3.6 L’ALTERNATIVA DELL’AUTOFALLIMENTO Il professionista nominato per la redazione del piano di concordato preventivo dovrebbe sempre valutare tutte le alternative possibili, non solo con riferimento agli altri strumenti del diritto della crisi di impresa, ma anche ponendosi il concreto dubbio se sia più conveniente depositare richiesta di autofallimento ex art. 14 l. fall. con eventuale segnalazione dell’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio ex art. 104 l. fall.. Non può essere, infatti, dimenticata l’osservazione, formulata incisivamente da autorevole dottrina, secondo la quale dopo la dichiarazione dell’insolvenza 50 “l’impresa diventa contendibile sul mercato ” ma, si permetta di aggiungere, solo se tale impresa è entrata tempestivamente in procedura e solo se è celermente ceduta in blocco, così salvaguardando il suo “valore sistemico” e così evitando la distruzione dei beni immateriali. Va anche rammentato l’istituto del tutto desueto dell’autorizzazione – ai sensi dell’art. 32 comma 2, - resa dal Comitato dei Creditori ( o dal G.D. ex art. 41 u.c. se questo organo non è ancora operativo) al curatore a farsi coadiuvare dal fallito all’uopo retribuito. Infatti non vi è ragione per non contemplare tra le differenti ipotesi da proporre al proprio assistito titolare di una piccola impresa appena sopra soglia ancora attiva ma in evidente illiquidità anche quella di depositare un istanza di autofallimento corredata di un progetto economico da estrinsecarsi attraverso la prosecuzione dell’attività di impresa mediante l’esercizio provvisorio dell’impresa– fino alla vendita, previa stima, da realizzarsi con procedura competitiva – posto in essere dal curatore fallimentare con la collaborazione 50 Luciano Panzani, pag. V, nella prefazione a Il Concordato fallimentare, a cura di S. PACCHI, Lavis, febbraio 2008 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 32 di 228 attiva, eventualmente retribuita, dell’imprenditore fallito. 3.7 VALVOLE DI SICUREZZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO Altro elemento utile per comprendere che il sottile confine tra il fallimento ed il concordato preventivo si regge fondamentalmente su condotte deontologicamente corrette del debitore si rinviene dal permanere inalterata della funzione delle c.d. “valvole di sicurezza” del Concordato Preventivo volte ad evitare l'instaurazione (od il protrarsi) di procedure prive dei presupposti o frutto di una alterata rappresentazione della realtà e ciò nonostante che ai decreti di esclusione dalla procedura non consegua più automaticamente la dichiarazione di fallimento. Gli articoli 162, 173,179 e 180 l. fall. regolano infatti le conseguenze della mancata ammissione, alla procedura di concordato preventivo, della sua interruzione, della non approvazione o non omologazione della proposta presentata da una impresa in crisi disponendo che il tribunale si limiti a depositare, sentito il debitore in camera di consiglio, un mero decreto di non ammissione, interruzione o non omologazione. L'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento ha luogo soltanto qualora, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, il tribunale accerti la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 5 l. fall.. Infatti, anche per queste evenienze, è stato abrogato il potere del Tribunale di dichiarare di ufficio il fallimento in caso di arresto della procedura alternativa. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 33 di 228 4 STATUTO DELL’IMPRESA IN CRISI 4.1 MISURE PROTETTIVE E RESPONSABILITÀ Agevole quindi è il constatare che tutte queste rilevanti innovazioni apportate alla legge fallimentare dalla legge 134/2012 abbiano 51 definitivamente superato le timidezze evidenti nelle prime riforme, concorrano a formare un più funzionale statuto dell’impresa in crisi in cui si stagliano al contempo: - misure protettive del patrimonio aziendale del debitore proponente; - misure protettive dei creditori che hanno ancora rapporti economici con l’impresa in crisi; - specifiche responsabilità in capo agli organi chiamati a gestire l’impresa in crisi. Per comprendere l’opera di lento affinamento degli istituti vale la pena di rileggere – quasi come un decalogo - l’elenco dei “presupposti di 52 successo” delle misure anticrisi formulato a suo tempo in dottrina per constatare che effettivamente sono state recepite quasi tutte le istanze volte all’introduzione di misure protettive (tanto del debitore in crisi quanto dei creditori che con lo stesso intendano continuare ad operare). In particolare sono stati introdotti - con le opportune cautele e le differenti conformazioni attinenti le singole procedure del diritto della crisi 53 di impresa - istituti per : a) produrre “effetti protettivi immediati a favore del debitore – sub specie di protezione da azioni esecutive e cautelari individuali di singoli creditori ostili”; b) produrre “effetti protettivi successivi a favore dei creditori (ed in generale dei soggetti) partecipanti all’esecuzione del “piano” di composizione della situazione di “crisi” – sub specie di esenzione degli atti posti in essere in esecuzione del “piano” (ivi compresi i pagamenti previsti dallo stesso) dall’azione revocatoria (fallimentare); e di sottrazione dei comportamenti coerenti con la esecuzione del piano ad altri possibili profili di responsabilità civile o penale astrattamente configurabili -; 51 Cfr., Massimo Ferro, I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell’insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005, 5, p. 587-600. 52 Si veda, appunto, l’elenco dei “presupposti di successo” di una disciplina normativa volta alla risoluzione della crisi di impresa esposti da Sido Bonfatti, anche in “Le procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa”, Modena, 2009. 53 Si veda Sido Bonfatti, “Le procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa”, Modena, 2009. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 34 di 228 c) adottare “meccanismi di agevolazione della formazione del consenso dei creditori – come la loro suddivisione in classi, e la attribuzione all’approvazione della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe di un effetto vincolante per i dissenzienti” ed ora anche il meccanismo del consenso presunto che trasforma l’astensione in un voto favorevole; d) assicurare un “trattamento preferenziale (“prededuzione”) ai crediti concessi in funzione della attuazione del tentativo di composizione negoziale della crisi dell’impresa, nell’eventuale fallimento consecutivo” Per contro non sono state condivise le istanze per una riduzione della responsabilità civile risarcitoria sia per la partecipazione ai fatti lesivi prodotti nell’attività di direzione delle società controllanti che per la concessione del credito. Ad esempio sono state introdotte nel concordato preventivo (e per taluni aspetti “Accordi di ristrutturazione dei debiti” ex art. 182 l. fall.) plurime misure dirette a fronteggiare la problematica dell’acceso a nuove 54 risorse finanziarie per risanare l’impresa in crisi “posto che, nel caso in cui il risanamento non riesca e consegua il fallimento dell’impresa finanziata, il finanziatore potrebbe correre, fra gli altri, il rischio di (a) mancato (integrale) rimborso delle somme erogate, (b) revocatoria di eventuali garanzie e/o pagamenti ricevuti (c) responsabilità civili per concessione abusiva del credito e (d) responsabilità penale per (concorso in) reati fallimentari”. Infatti, questi rischi restano immanenti nei concordati stragiudiziali. 4.2 FUNZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO TAGLIA ‘42 55 Vanno rammentati gli arresti giurisprudenziali di legittimità secondo i quali anche vigente il vecchio rito non si doveva accordare l’ammissione al concordato preventivo al solo scopo di attribuire un beneficio ad un imprenditore onesto e sfortunato perché l'istituto doveva avere "una finalità ispirata essenzialmente alla tutela dei creditori, intesa come vantaggio economico che a questi può derivare dall'attuazione del concordato rispetto al fallimento, il giudizio di meritevolezza deve essere sganciato da una valutazione in termini puramente etici della condotta; occorre invece valutare essenzialmente la condotta del debitore in ordine alla possibilità di una non difficile realizzazione dell'obiettivo cui è finalizzata la procedura …" 54 Marco Arato, Il finanziamento dell’impresa negli accordi di ristrutturazione e nel concordato: profili giuridici, Milano, Paradigma, 2012 55 Cass. Civ, I sez., 23/05/2008 n. 13419. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 35 di 228 Certo è che all’epoca i concordati preventivi incidevano sul debito con limitato riguardo al "quantum" della prestazione ed al tempo dell'adempimento; non implicavano novazione oggettiva del debito stesso il quale persisteva in base al titolo originario e con le stesse garanzie; in caso di risoluzione il creditore, rimasto insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale, poteva avvalersi del titolo originario. Per contro vi era novazione soggettiva allorché interveniva l'assunzione con previsione di immediata liberazione del debitore. 4.3 FUNZIONI DEL NUOVO CONCORDATO PREVENTIVO Con il nuovo rito è agevole il constatare che il “preventivo” – in questa prima riflessione introduttiva che arricchiremo di seguito – ha assunto una 56 57 multiforme funzione – intesa come causa negoziale concreta del contratto – da individuarsi in concreto, coincidente in taluni casi nella liberazione dell’impresa dalla precedente debitoria per consentirle una pronta ripresa dell’attività economica ed in altre concrete evenienze nella mera cessione dei beni ai creditori al fine di soddisfarli nel migliore dei modi possibile. Ma su questi temi si dovranno compiere considerazioni più complete nel corso della disamina delle differenti forme di estrinsecazione del concordato preventivo con particolare riguardo ai concordati di gruppo, ai concordati con assuntore, a quelli con continuità perché emerge sempre di più che (quantomeno dal punto di vista causale) l’istituto si presta a realizzare finalità del tutto differenti. 58 Ad esempio è stato statuito , seppure in tema di concordato fallimentare, che è ammissibile la proposta proveniente da un terzo e che contempli a suo favore, in sede di esecuzione, un'eventuale eccedenza contenuta nei limiti della ragionevolezza - del valore dei beni trasferiti rispetto all'ammontare di quanto necessario per il pagamento dei crediti concorsuali, poiché essa realizza il giusto guadagno dell'intervento del terzo, che si accolla l'onere ed il rischio dell'operazione e non può dirsi agisca a scopo di liberalità; tale eccedenza è invero equiparabile alle spese necessarie all'esecuzione, da ritenersi giustificate, in analogia all'art.504 cod. proc. civ., ove così sia consentita la trasformazione del patrimonio del debitore negli strumenti volti al soddisfacimento dei creditori. Agevole è quindi il ritenere che in tutti i casi in cui venga coinvolto un soggetto terzo o vi sia un concordato preventivo di gruppo la causa 56 Cass. civ., sez. I, n. 10490/2006 Cass. civ., sez. III, 20.12.2007, n. 26958, Corriere Giuridico, 2008, 923 58 Cass. civ., sez. 6-1, Ordinanza n. 2674 del 22/02/2012 57 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 36 di 228 concreta dei negozi effettivamente realizzati non sarà soltanto quella della soddisfazione dei creditori ma sarà da ricercare nel concreto assetto di interessi che si intende realizzare contemplante anche il giusto guadagno di chi si accolla l'onere ed il rischio dell'operazione. 4.4 NUOVA NATURA GIURIDICA In sintesi la procedura di concordato preventivo è ora uno degli istituti 59 60 del diritto della crisi di impresa , regolato quanto ai contenuti dai principi di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c. e quanto alle forme ed agli 61 62 effetti dalle nuove regole sul procedimento innestate nella vecchia legge fallimentare. Conferma ulteriore dell'allontanamento dalla disciplina del fallimento perviene dalla disamina delle conseguenze del decreto di inammissibilità, il quale apre la strada al fallimento soltanto qualora su istanza del pubblico ministero o su domanda di uno dei creditori venga accertata la sussistenza dello stato si insolvenza. Tanto conferma che di regola che il rigetto della proposta di concordato formulata da una impresa in crisi, comporterà la ripresa del regime privatistico dei suoi rapporti giuridici. Per mera completezza si può rammentare che la natura giuridica del concordato preventivo è stata oggetto prima della riforma di una attenta 59 Da un punto di vista formale al concordato preventivo - disciplinato da una rigida procedura legale - si possono contrapporre gli altri istituti del diritto della crisi di impresa, taluni regolati esclusivamente da accordi privati - gli accordi stragiudiziali - ed altri disciplinati dalle nuove norme del diritto fallimentare, artt. 182 bis ed 67, comma 3, lett. d., soltanto in relazione a singoli effetti - limitazione della revocabilità di taluni atti - e snodi procedurali. 60 In uno dei primi commenti al nuovo articolo 160 l. fall., CENSONI, "La nuova disciplina del concordato preventivo, requisiti e procedimento di ammissione (artt. 160-176 l. f.)", in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, n. 282, Milano, 2005, 192, osserva che "Il nuovo concordato preventivo … nel risalente contrasto tra procedimento e contratto, punta decisamente la prua verso quest’ultimo, conformandosi – quanto ai contenuti – al principio di autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c.c”. 61 Cfr, V. ZANICHELLI, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali, Milano, 2008, 404. 62 Seppure anche nel concordato preventivo sia agevole individuare più atti tipici che l'autorità giudiziaria è chiamata a porre in essere allorché siano presenti tutti gli impulsi, tutti i presupposti, tutte le condizioni vuoi di natura processuale vuoi di natura negoziale prescritti per la loro adozione, questa procedura concorsuale è ontologicamente differente dal concordato fallimentare perché non è parte di una procedura esecutiva, perché non svolge la funzione di chiudere la procedura fallimentare ed anzi è diretta ad evitarne l'apertura. Su questi temi si rinvia a JACHIA, Il concordato fallimentare, in La riforma organica delle procedure concorsuali, a cura di BonfattiPanzani , Milano, 2008, 593 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 37 di 228 63 analisi , e che le diverse impostazioni erano riconducibili a due grandi scuole di pensiero: - le teorie contrattualistiche - secondo le quali il C.P. è una proposta del debitore rivolta ai creditori (chirografari) cosicché se la proposta riscuote il consenso della maggioranza qualificata avviene l’incontro delle volontà necessario per perfezionare il contratto: - le teorie processualistiche – secondo le quali è un complesso di attività compiute da organi giurisdizionali con effetti obbligatori determinanti anche per i creditori assenti e dissenzienti -. È noto anche che la prima lettura prestava il fianco a critiche incentrate particolarmente sulla mancata valorizzazione di due elementi dell’istituto, gli effetti nei confronti di tutti i creditori e la natura del vaglio giurisdizionale. Alla luce delle odierne modifiche, non si può non prendere atto del ruolo essenziale e determinante conferito oggi all’approvazione del piano da parte della maggioranza dei creditori e quindi al fatto che il nucleo del C.P. è un preciso accordo tra debitore e creditore, accordo al quale l’efficacia vincolante per tutti i creditori deriva tuttavia soltanto dalla procedura di omologazione. Prevale oggi la tesi che trattasi di un procedimento di volontaria giurisdizione (con autonoma disciplina) di natura esplicitamente 64 camerale volto ad omologare - così attribuendogli effetti costitutivi anche verso i creditori assenti, dissenzienti o dimenticati – un accordo proposto dal debitore ed approvato dalla maggioranza (per capitale) dei creditori. 4.5 INTERESSI COINVOLTI Da sempre la migliore dottrina ricorda da un lato che sono una pluralità gli interessati tutelati e composti da questa procedura e dall’altro che il concreto assetto da realizzare è tutelato da una serie di “valvole di 65 sicurezza” . All’uopo si rammentano: a) l’interesse privato del debitore (allora incolpevole oggi anche callido) oggi diretto a definire la sua insolvenza mediante un accordo con la maggioranza presunta dei chirografari e dei privilegiati incapienti ma con 63 Vedere per una più completa esposizione delle diverse impostazioni teoriche, Francesca Sferlazzo, “Il concordato preventivo”, 7 aprile 2003, in www.tidona.com/pubblicazioni/aprile03_1.htm 64 Cfr. Maria Rosaria Grossi, La riforma della Legge Fallimentare, Giuffrè Editore, 2005, pag. 292 65 Cfr. Giovanni Nardecchia, Concordato Preventivo, in Le insinuazioni al Passivo, Cedam 2005, I tomo, pagina 223. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 38 di 228 effetti vincolanti per tutta la massa creditoria; b) l’interesse dei creditori al realizzo dei loro crediti ma oggi anche spesso al permanere dei rapporti giuridici con l’impresa; 66 c) l’interesse pubblico ad evitare la disgregazione dell’impresa. o, per dirla come una autorevole ma risalente dottrina, “l’interesse pubblico volto ad evitare la rovina dell’azienda, fonte produttiva della ricchezza 67 nazionale”. 4.6 EFFETTI COSTITUTIVI DELL’OMOLOGA Il Concordato Preventivo era ed è una procedura giudiziaria con effetto vincolante per tutti i creditori la quale si concludeva con una sentenza di omologa ed ora con un decreto, avente effetto costitutivo, nel senso di stabilire un nuovo stato di fatto caratterizzato: a) dalla riduzione dei crediti chirografari (e assistiti da prelazione incapienti) alla percentuale concordataria; b) in alternativa dalla ri-conformazione del credito nelle forme indicate nel piano; c) dall’esdebitazione del fallito. d) il sorgere degli obblighi concordatari. Sempre in tema di effetti va ricordato che “La sentenza di omologazione del concordato preventivo …. pur determinando un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti, non comporta la formazione di un giudicato sull'esistenza, entità e rango dei medesimi e 68 sugli altri diritti implicati nella procedura …” 4.7 RAGIONE E LIMITI DELLE RIFORME Le ragioni “politiche” degli interventi normativi del lontano 2005 69 possono essere comprese rileggendo un brano della relazione illustrativa al disegno di legge - poi non esaminato dal parlamento - CAMERA DEI DEPUTATI N. 5736, DISEGNO DI LEGGE “Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” Presentato il 22 marzo 2005 – 66 Cfr. Giovanni Nardecchia, Concordato Preventivo, in Le insinuazioni al Passivo, Cedam 2005, I tomo, pagina 223; Giuseppe Bozza, “Le condizioni soggettive ed oggettive del nuovo concordato”, in Il Fallimento, n. 8/05, pag. 953 67 Vedere la voce “concordato preventivo” a cura di Cristina Rivolta e Paolo Pajardi, in “Codice del fallimento” a cura di Pietro Pajardi, pag., 1155. 68 Sentenza Cass. Civ. n. 12545 del 22/09/2000 69 V. relazione illustrativa al disegno di legge – poi non esaminato dal parlamento - CAMERA DEI DEPUTATI N. 5736 rinvenibile in http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/sviluppo_piano/ac5736.pdf 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 39 di 228 ove in relazione all’articolo 2 (Disposizioni in materia fallimentare e processuale civile) si osservava: “Gli obiettivi unanimemente condivisi della riforma si sostanziano essenzialmente nella necessità del superamento della contrapposizione tra tutela dei creditori e conservazione degli organismi produttivi. Le nuove regole devono offrire l’opportunità di contemperare nei limiti del possibile entrambe le esigenze, rifiutando sia le soluzioni che avviliscano le attese dei creditori sia quelle che trascurino interessi che gravitano a vario titolo attorno alla vita dell’impresa. Tanto più che queste posizioni si rivelano a volte assai meno confliggenti di quanto si possa in teoria supporre, costituendo la conservazione dell’impresa un valore anche per i creditori, i quali spesso proprio dalla conservazione di quel valore potranno sperare di conseguire un più congruo soddisfacimento del credito in sofferenza. Il giusto equilibrio deve peraltro essere ricercato attraverso il consenso dei creditori ogniqualvolta sia possibile evitare una procedura liquidatoria, e non essere ad essi imposto.” In sintesi dal 2005 ad oggi continuano a non essere accolte due semplici proposte contenute in alcuni dei disegni di legge all’epoca depositati: - la prima proposta era quella di sostituire il fallimento e le procedure minori con due procedure unitarie - la composizione concordata della crisi e la liquidazione concorsuale - al fine di contemperare la tutela degli interessi dei creditori con i principi di conservazione dell’impresa e di valorizzazione degli organismi produttivi e dei patrimoni; - la seconda era quella di eliminare l’automatico spossessamento del debitore anche dalla procedura liquidatoria conferendo al Tribunale un potere di valutazione. 4.8 PROFILI DI INIDONEITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO Il concordato preventivo – soprattutto quello liquidatorio - è una procedura estremamente più costosa rispetto alla liquidazione volontaria ed alla liquidazione fallimentare: paradossalmente, attesa la prassi di posticipare a dopo l’omologa le vendite dei beni non funzionali alla continuazione dell’impresa (o di tutti i beni) anche ostacolante una immediata loro messa in vendita. Difetto che potrebbe superarsi soltanto con una lettura avanzata dell’istituto delle vendite urgenti (di seguito proposta). 4.9 PROFILI DI INIDONEITÀ DEI CONCORDATI STRAGIUDIZIALI Pare opportuno concludere questa disamina introduttiva rappresentando che ovviamente l’autonomia privata continua ad esprimersi anche attraverso il concordato stragiudiziale remissorio, volto a ridurre l’entità del debito, ed il concordato stragiudiziale dilatorio, volto a 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 40 di 228 riscadenzare i termini dei pagamenti, misure che non arginano l’aggressione esecutiva dei singoli creditori. Il contesto nel quale si utilizzano maggiormente gli accordi atipici è quello dei rapporti tra l’azienda in crisi e gli istituti di credito. Ad esempio gli accordi stragiudiziali possono avere per oggetto la conferma dell’operatività delle linee di credito condotta che può determinare il sorge di una responsabilità risarcitoria per “partecipazione“ ai fatti lesivi prodotti da una “direzione e coordinamento” altrui non corretti (art. 2497 cod. civ.). Come già sopra evidenziato accordi stragiudiziali inerenti la 70 concessione di nuove risorse finanziarie all’impresa in crisi espongono a quattro generi di rischi in caso di fallimento: - rischio di mancato rimborso delle somme erogate, rectius rischio che il curatore fallimentare esprima parere contrario all’ammissione del credito allo stato passivo; - rischio di revocatoria (ordinaria e/o fallimentare) di eventuali garanzie e/o pagamenti ricevuti; - rischio di responsabilità civile per concessione abusiva del credito; - rischio per responsabilità penale per (concorso in) reati fallimentari”. 71 In particolare il concordato stragiudiziale dilatorio, volto a riscadenzare i termini dei pagamenti, assume un sapore particolare allorché non ci si limiti a prender atto che il debitore non è in grado di restituire alla scadenza la somma mutuata, non ci limiti a prevedere la restituzione in un termine più lungo, non ci limiti a prevedere (come giusto prezzo della dilazione) la corresponsione degli interessi, ma si preveda anche che a garanzia della restituzione del proprio debito il debitore conceda all’istituto di credito un’ipoteca su un proprio bene immobile. Con ogni evidenza 72 l’ipoteca non è contestuale al debito garantito e la garanzia è concessa proprio per rafforzare la posizione del creditore in presenza di difficoltà finanziarie del debitore. 73 In altri casi, si stipula un nuovo mutuo ipotecario ma all’atto 70 Marco Arato, Il finanziamento dell’impresa negli accordi di ristrutturazione e nel concordato: profili giuridici, Milano, Paradigma, 2012 71 Cfr., Fabrizio Dotti, Il “consolido” ipotecario: problematiche fallimentari e riflessi penali, in diritto.bancario.it, 2013 72 Cfr., Fabrizio Dotti, Il “consolido” ipotecario: problematiche fallimentari e riflessi penali, in diritto.bancario.it, 2013 73 Cfr., Fabrizio Dotti, Il “consolido” ipotecario: problematiche fallimentari e riflessi penali, in diritto.bancario.it, 2013 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 41 di 228 dell’erogazione, il mutuo viene contestualmente utilizzato dal debitore per estinguere il debito sul conto corrente, che quindi viene azzerato. In entrambi i casi un creditore qualificato ottiene una garanzia per un debito pre-esistente. 74 In merito nella giurisprudenza di legittimità civile si afferma che qualora venga dichiarato il fallimento dell'obbligato, è revocabile ex art. 67 legge fall. l'ipoteca, accessoria ad un mutuo, che integri in concreto una garanzia costituita per un debito chirografario preesistente, ma la revoca di detta ipoteca non comporta necessariamente l'esclusione dall'ammissione al passivo di quanto erogato per il suddetto mutuo, essendo l'ammissione incompatibile con le sole fattispecie della simulazione e della novazione, e non anche con quella del negozio indiretto, poiché, in tal caso, la stessa revoca dell'intera operazione - e, quindi, anche del mutuo comporterebbe pur sempre la necessità di ammettere al passivo la somma (realmente) erogata in virtù del mutuo revocato, e ciò in quanto all'inefficacia del contratto conseguirebbe pur sempre la necessità di restituzione, sia pur in moneta fallimentare. La stessa condotta è stata ritenuta nella giurisprudenza di legittimità 75 penale integrante ipotesi di bancarotta preferenziale: infatti integra gli estremi della "simulazione di prelazione" di cui all'art. 216, comma terzo, parte seconda, della legge fallimentare, la condotta di una impresa in situazione di decozione, che consegua da una banca creditrice mutui fondiari garantiti da ipoteca immobiliare utilizzati per il ripianamento dei saldi negativi dei conti correnti intrattenuti con la stessa Banca, così trasformandosi il credito vantato da quest'ultima verso l'impresa da chirografario in privilegiato e, quindi, costituendosi un titolo di prelazione in danno di ogni altro creditore. 74 75 Cfr., Cass. Civ., sez. 1, n. 1807 del 28.1.2013 Cfr., Cass. Pen., sez. 5, n. 16688 del 2.03.04 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 42 di 228 5 CONSAPEVOLE ASSUNZIONE RISCHI 5.1 ASSUNZIONE DEL RISCHIO DA CONSERVAZIONE Operiamo in un sistema nel quale il valore dell'impresa tende a dematerializzarsi; operiamo con imprese che tendono a non avere non solo la proprietà degli immobili ma anche ad avere in affitto l’azienda così sottraendola al concorso tra i creditori; È evidente quindi l’inadeguatezza del sistema tradizionale (patrimonio centrico) di tutela del credito. Tutto ruota, come osserva autorevole dottrina intorno alla tematica 76 della “assunzione del rischio da conservazione dell’azienda”, anzi assunzione del rischio da conservazione di un singolo bene aziendale. Per consentire di affittare l’azienda, di proseguire l’esercizio provvisorio, di vendere l’azienda come unità produttiva attiva si può riacquistare un macchinario, una linea di produzione essenziale per lo svolgimento dell’attività aziendale la quale per i pregressi inadempimenti al contratto di vendita con riserva della proprietà (ex art. 1523 c.c.) era tornato di proprietà del cedente. Vi sono tre distinti dilemmi che si snodano in concreto in maniera differente per ogni crisi di impresa per ogni fallimento. Prima Contrapposizione: da un lato vi è l’interesse alla celere emersione delle situazioni di insolvenza e dall’altro alla rapida definizione delle procedure concorsuali; Seconda contrapposizione: si tratta da un lato di valorizzare ancora, nonostante il dissesto, il vincolo economico impresso ai beni aziendali e dall’altro di giungere ad una loro rapida riallocazione; Terza contrapposizione: si tratta di contemperare le due funzionalizzazioni delle procedure concorsuali, quella al soddisfacimento dei creditori e quella al risanamento della impresa. 5.2 CONTINUAZIONE ATTIVITÀ DI IMPRESA IN PROCEDURA 77 Gli amministratori delle società hanno l’onere di evitare “la distruzione del patrimonio finanziario ed umano costituito dalle imprese in 76 Stefania Pacchi, La riforma del concordato fallimentare: uno sguardo al passato, in Il Concordato fallimentare, a cura di S. Pacchi, Milano , febbraio 2008, p. 4 e 23 77 Per comprendere il punto di vista di chi auspica la continuazione dell’attività economica di un’impresa può essere utile rileggere una frase esposta in un recente commento alle norme introdotte nella legge fallimentare con la legge 134/2012 a firma di Silvio Musso, “La credibilità della continuità aziendale: il ruolo del consulente industriale”, Milano, 2012, p. 79 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 43 di 228 crisi e dai soggetti con cui interagiscono” e di valutare se e come continuare l’attività aziendale consapevoli non solo del differente regime giuridico nel quale si collocano i loro atti a seconda che decidano di avvalersi o meno degli istituti alternativi alla procedura fallimentare ma anche del fatto che (salvo, appunto, in caso di dichiarazione di fallimento) saranno loro (od i liquidatori all’uopo nominati) a gestire comunque 78 l’impresa la quale rimane “totalmente nelle mani dell’imprenditore” perché persino nel concordato preventivo (la procedura alternativa più invasiva, più soggetta al controllo dell’autorità giudiziari) vi è soltanto uno spossessamento attenuato del debitore. In quest’ottica si afferma che “gli 79 organi nominati nella procedura [di concordato preventivo, N.d.R.]… affiancano e non sostituiscono gli organi societari” sicché, ad esempio, la 80 sorveglianza del Commissario Giudiziale (ai sensi dell’art. 185 l. fall.) sull’esecuzione del piano e sull’adempimento del concordato preventivo si affianca alla vigilanza del Collegio Sindacale resa (ai sensi dell’art. 2403 c.c.) nell’interesse dei soci e della società. Il differente regime giuridico tra gli atti assunti al di fuori delle procedure ex artt. 160 e 182-bis l. fall. e quelli compiuti dopo la loro apertura è oggi (dopo le riforme introdotte con la legge 134/2012) scolpito dall’art. 182-sexies, l. fall. (rubricato “riduzione o perdita del capitale della società in crisi) ai sensi del quale le società che abbiano perduto il capitale e decidano di entrare in una delle procedure continuano l’attività sociale senza i limiti della gestione conservativa (art. 2486 c.c. I 81 comma) obbligatoria per gli amministratori prima della messa in liquidazione della società e senza le limitazioni inerenti la mera prosecuzione dell’attività di impresa in caso di autorizzazione a proseguire l’attività economica ai liquidatori da parte dell’assemblea straordinaria (art. 2490, V comma). 82 Tale nuova disposizione, che sancisce “l’irrilevanza della perdita del capitale sociale nei procedimenti di composizione della crisi di impresa”, 78 Luciano Panzani, Il concordato in bianco, in ilFALLIMENTARISTA, 14.09.2012. Norme di comportamento del collegio sindacale elaborate dal CNDEC, gennaio 2012, pag. 81 80 Tra l’altro la seconda parte dell’art. 185 l. fall. contiene una norma significativa ed utile a ricostruire il sistema degli obblighi informativi tra gli organi del concordato preventivo. Il Commissario Giudiziale deve riferire nel corso dell’esecuzione del piano al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Tanto può essere un argomento per ritenere che anche le comunicazioni ex art. 179, II comma, l. fall. inerenti la modifica delle condizioni di fattibilità abbiano come destinatari non solo i creditori ma anche il Tribunale. 81 Sui limiti ai poteri degli amministratori dopo la perdita del capitale sociale si veda Ilaria Pagni, Revoca degli amministratori, azioni di responsabilità e tutela del credito, in Le Società, 4/12 pag. 449. 82 Filippo Lamanna, La legge fallimentare dopo il “decreto sviluppo”, Milano, 2012, pag. 30. 79 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 44 di 228 83 recepisce la tesi giurisprudenziale secondo la quale la proposizione di una domanda di concordato con continuazione dell'attività economica da parte di un’impresa posta in liquidazione è compatibile con la previsione di cui all'articolo 2489 c.c., il quale limita il potere dei liquidatori agli atti utili per la liquidazione della società, ed anche con la previsione di cui all'articolo 2486 c.c., limitante (in caso di gravi perdite del capitale) i poteri degli amministratori (della società non ancora poste in liquidazione) alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. In pratica, qualora la società in crisi che abbia un patrimonio netto 84 inferiore ai due terzi del capitale , decida di depositare una domanda ex art. 161 l. fall. (od ex art. 182 bis l. fall od ancora di concordato ex art. 161, VI comma, con riserva di deposito della proposta e del piano) la situazione di 85 erosione dei valori patrimoniali rispetto al capitale si cristallizza al momento del rilevamento della causa di scioglimento e tale sospensione perdura fino all’omologa della proposta. 86 Vi è quindi nel corso della procedura una parziale sospensione dell’operatività delle norme, una deroga al regime codicistico degli obblighi prescritti allorché si verifichi una causa di scioglimento. Una delle ragioni della novella è rinvenibile nel fatto che proprio l’esdebitazione cui è diretta la procedura concorsuale potrebbe, al suo esito positivo, condurre all’eliminazione definitiva (od al superamento) delle condizioni patrimoniali che avevano imposto la messa in liquidazione della società, che avevano indotto al deposito del ricorso per l’ammissione alla 87 procedura di crisi. In altre parole: “La sospensione …è finalizzata alla riparametrazione della perdita a seguito dell’iter di riduzione del debito” Inoltre la prosecuzione dell’attività di impresa durante la procedura concorsuale potrebbe consentire di conseguire ricavi e comunque di conservare i valori intangibili dell’impresa, così tutelandone l'integrità patrimoniale e così consentendole di adempiere alla proposta di concordato 83 Cfr., Tribunale Varese, In IL CASO.it , I, 7747/2012 Si veda il principio contabile OIC 30 sui bilanci intermedi laddove spiega che: “La perdita di oltre un terzo del capitale si verifica quando le perdite accumulate dalla società, risultanti dalle voci VIII e IX della classe A), Patrimonio netto, del passivo dello stato patrimoniale, al netto delle Riserve (voci da II a VII della medesima classe), superano un terzo del Capitale, oppure – più semplicemente – quando l’ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore ai due terzi del capitale sociale.” 85 Cfr., Alessandro Munari, Crisi di Impresa ed autonomia contrattuale nei piani attestati e negli accordi di ristrutturazione, Milano, 2012, p. 89 86 Cfr. Renato Rordorf, i doveri degli amministratori della società in crisi, Roma, 17 ottobre, Corso CSM, inedito. 87 Luciano De Angelis e Cristina Feriozzi, Le perdite e gli strumenti di soluzione nella crisi di impresa, Milano 2012, p. 100 84 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 45 di 228 preventivo. 5.3 NON SOSPENSIONE DELLA RESPONSABILITÀ Per comprendere, tuttavia, che il legislatore attraverso la sospensione dell’obbligo di ricapitalizzazione ed attraverso le altre misure protettive mira a conservare la continuità aziendale e non ad introdurre aree di immeritata impunità va osservato: • che l’art. 217 bis esclude la responsabilità penale dell’imprenditore e dei creditori per la bancarotta preferenziale e semplice in relazione alle operazioni esecutive dei piani [ex artt. 67, III comma, lett. d), 160 e 182 bis l. fall.] ed ai pagamenti ed alle operazioni di finanziamento autorizzate ex art. 182 quinquies; • che permane, ai sensi del secondo comma dell’art. 186-sexies, la responsabilità degli amministratori ex art. 2486 c.c. per le violazioni già compiute dell’obbligo di gestione conservativa del patrimonio; • che permangono anche nell’esecuzione dei piani [ex artt. 67, III comma, lett. d), 160 e 182 bis l. fall.] gli obblighi di vigilanza del collegio sindacale (atteso che il nuovo regime sospensivo ex art. 186 88 l. fall. non ne determina la sospensione ). 5.4 MOMENTI DELLA CRISI FONDANTI RESPONSABILITÀ Nelle “norme di comportamento del collegio sindacale nella crisi di impresa” elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si descrivono attraverso la regola n. 11 tre generi di condotte che si richiede via via di assumere man mano che progredisce la crisi 89 11.1 (Prevenzione ed emersione della crisi ) si sancisce l’onere di sollecitare gli amministratori a porre rimedio in ordine a fatti idonei a pregiudicare la continuità dell’impresa. All’uopo si osserva: “L’esame dell’attuale assetto normativo sulla crisi di impresa e quello delle regole dettate per definire le funzioni del collegio sindacale nell’organizzazione societaria evidenziano una criticità: non esistono disposizioni che, fungendo da raccordo tra diritto societario e disciplina della crisi di impresa individuino i comportamenti specifici che l’organo è tenuto ad adottare nell’esercizio delle proprie funzioni di 88 Marcello Pollio, Il ruolo del collegio sindacale nelle nuove soluzioni per facilitare la continuità aziendale, Milano, 2012, p. 149 89 Commento della commissione del CNDEC alla norma n. 11.1. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 46 di 228 vigilanza. Di qui l’opportunità di indicare alcuni principi di comportamento che possano orientare l’attività del collegio sindacale, sia in funzione di prevenzione, che in funzione di emersione tempestiva della crisi.”. 11.2. (Segnalazione all’assemblea e denunzia al tribunale) l’onere di convocare l’assemblea qualora l’organo amministrativo non adotti i provvedimenti opportuni e l’onere di segnalare al tribunale ex art. 2409 c.c. eventuali gravi irregolarità amministrative; 11.3-4-5 (Vigilanza del collegio sindacale in caso di adozione di un piano [ex artt. 67, III comma, lett. d), 160 e 182 bis l. fall.]) l’onere di vigilare su ogni fase dell’attività volta alla risoluzione della crisi. Alla luce delle nuove disposizioni ex lege 134/2012, potrebbe individuarsi un onere di vigilare: 90 a) sulla sussistenza del presupposto della continuità aziendale nei piani di risanamento; b) sulla professionalità del redattore del piano; c) sulla veridicità dei dati aziendali esposti nel piano; d) sulla fattibilità del piano; e) sull’adeguatezza del piano rispetto alla crisi dell’impresa; f) sull’indipendenza dell’attestatore; g) sulle competenze tecniche dell’attestatore; h) sul rispetto da parte dell’attestatore delle Linee Guida del CNDEC; i) sull’effettivo deposito del piano; l) sull’attività dell’impresa nella procedura di concordato preventivo (dal ricorso anche in bianco all’omologa); m) sulla fase del pre-concordato preventivo ex art. 161, VI comma, l. fall. ed in particolare sul rispetto degli obblighi informativi imposti dal Tribunale al legale rappresentante nel decreto ex art. 161, comma VII, l. fall. di fissazione di un termine per depositare la proposta ed il piano; n) su eventuali richieste di autorizzazione rivolte al tribunale ex artt. 161, 167, 169, 182 quinquies e sexies e sulle attestazioni all’uopo allegate; o) sulle modifiche del piano; p) sulla sopravvenuta non fattibilità, anche parziale, del piano; q) sull’esecuzione da parte dell’amministratore o del liquidatore dei piani ex artt. ex artt. 67, III comma, lett. d), 160 e 182 bis l. fall.. Il non corretto utilizzo delle procedure di risanamento espone quindi il collegio sindacale alla tipica responsabilità per culpa in vigilando. 90 Marcello Pollio, Il ruolo del collegio sindacale nelle nuove soluzioni per facilitare la continuità aziendale, Milano, 2012, p. 149 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 47 di 228 91 Ma ancora più saliente è la disamina compiuta da attenta dottrina della posizione degli amministratori e del loro obbligo ex art. 2381, III e V comma, c.c., di curare l’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società rispetto al suo scopo sociale ed alle sue dimensioni. In quest’ottica gli amministratori potrebbero essere considerati responsabili di aver cagionato od aggravato la crisi dell’impresa qualora ne fosse causa l’inadeguatezza o gestionale o organizzativa o amministrativa o contabile. 5.5 NON INTRODUZIONE DI MISURE DI ALLERTA Significativamente nemmeno con la legge 134/2012 si introducono 92 93 procedure per la tempestiva emersione delle perdita del capitale sociale; 94 si interviene per disciplinare la fase successiva, allorché la società si trova 95 a fronteggiare tale evenienza. “Gli effetti sospesi riguardano infatti non il primo comma dell’art. 2446 c.c. (spa) né i commi 1, 2 e 3 dell’art. 2448-bis (srl) ma solo i commi finali degli articoli dianzi citati, nonché gli artt. 2447 e 2482-ter”. Per gli organi delle società di capitali ai sensi dell’art. 2446, II comma, permane soltanto l’obbligo di chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in mancanza dei prescritti provvedimenti assembleari. Quindi ancora una volta si è scelto di non incuneare in capo agli organi delle società di capitali specifici obblighi di segnalazione di fatti indicatori della crisi e ciò (a converso) aumenta e non diminuisce l’ambito della responsabilità degli amministratori per la gestione della società decorrente dal momento in cui in sede giudiziaria si proverà che si è determinata la perdita del capitale. 91 Cfr. Renato Rordorf, i doveri degli amministratori della società in crisi, Roma, 17 ottobre, Corso CSM, inedito. 92 Si veda da ultimo, Luciano Panzani, Misure di allerta e prevenzione della crisi. Nuove prospettive?, in IlFALLIMENTARISTA, 15/05/2012, laddove ricorda che la Commissione Trevisanato aveva proposto di istituire un sistema di misure di allerta dirette “a favorire l’emersione tempestiva della crisi d’impresa e l’attivazione delle iniziative volte a porvi rimedio”. Ma che tale progetto non fu accolto perché ritenuto come un’indebita ingerenza nella libertà dell’imprenditore di gestire autonomamente la crisi d’impresa sino a quando questa non fosse sfociata in un vero e proprio stato d’insolvenza. In questo contributo, redatto precedentemente all’ultima riforma, si è auspicato autorevolmente ancora una volta l’introduzione di procedure di allerta anche osservando che “l’esito favorevole di un intervento sulla crisi d’impresa è legato alla sua tempestività”. 93 Si veda, anche, Sabino Fortunato Crisi d’impresa: prevenzione e allerta nelle società. 94 Cfr., Luciano De Angelis e Cristina Feriozzi, Le perdite e gli strumenti di soluzione nella crisi di impresa, Milano 2012, p. 99 95 Luciano De Angelis e Cristina Feriozzi, Le perdite e gli strumenti di soluzione nella crisi di impresa, Milano 2012, p. 99 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 48 di 228 5.6 ATTI AUTORIZZATI Va esaminata con attenzione la norma contenuta nell’art. 182 quater l. fall., atteso che attraverso di essa si sono individuati due regime di pagamenti efficaci compiuti dal debitore nell’ambito di un concordato preventivo con continuità aziendale, quelli autorizzati dal tribunale (perché indicati nella relazione asseverativa come essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori) e quelli compiuti nei limiti dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Non è chi non veda l’elevato rischio di responsabilità civile incuneato in capo all’imprenditore in crisi che intenda continuare l’attività di impresa sotto l’ombrello protettivo del concordato preventivo di continuità ex artt. 182 quater e 186 sexies l. fall., al quale è attribuito l’onere alternativo o di fornire all’attestatore gli elementi per affermare il carattere essenziale (alla prosecuzione dell’attività di impresa) e funzionale del pagamento (ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori) o di compiere l’atto in assenza di autorizzazione trovandosi poi a dover provare di aver compiuti i pagamenti nei limiti dell'ammontare di nuove risorse finanziarie apportate da terzi. In sintesi l’autorizzazione del Tribunale non elide in astratto la responsabilità civile degli amministratori proponenti gli atti endoprocedimentali, ovviamente in concreto se il giudice ha autorizzato un atto straordinario lo ha fatto perché lo ha ritenuto funzionale sulla base di un certa prospettazione di fatti e quindi la responsabilità civile dovrebbe essere sussistente solo in casi limite nei quali ad esempio la predetta prospettazione fattuale non sia veritiera. 96 Significativo è un caso affrontato dalla Suprema Corte ove la difesa 96 Cass. Civ., Sezione 1, 578 del 12/01/2007 “Dopo l'ammissione alla procedura del concordato preventivo non sono consentiti pagamenti lesivi della "par condicio creditorum", nemmeno se realizzati attraverso compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza della procedura concordataria, come si desume dal sistema normativo previsto per la regolamentazione degli effetti del concordato, in cui: l'art. 167 legge fallim., con la sua disciplina degli atti di straordinaria amministrazione, comporta che il patrimonio dell'imprenditore in pendenza di concordato sia oggetto di un'oculata amministrazione perché destinato a garantire il soddisfacimento di tutti i creditori secondo la "par condicio"; l'art. 168, nel porre il divieto di azioni esecutive da parte dei creditori, comporta implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori, perché sarebbe incongruo che ciò che il creditore non può ottenere in via di esecuzione forzata possa conseguire in virtù di spontaneo adempimento, essendo in entrambi i casi violato proprio il principio di parità di trattamento dei creditori; l'art. 184, nel prevedere che il concordato sia obbligatorio per tutti i creditori anteriori, implica che non possa darsi l'ipotesi di un pagamento di debito concorsuale al di fuori dei casi e dei modi previsti dal sistema. A tale regime deroga il pagamento di debiti che, per la loro natura o per le caratteristiche del rapporto 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 49 di 228 dell’imprenditore ha prospettato che i pagamenti compiuti durante il concordato preventivo fossero atti di ordinaria amministrazione perché connessi a contratti pendenti: tali tesi non è stata accolta nel 2007 perché in tutte le sedi giudiziarie si è ritenuto tali pagamenti connessi a contratti pendenti fossero assoggettati al regime ex art. 167 l. fall.; oggi tali atti sono assoggettati ai regimi dell’autorizzazione previo deposito di attestazione. 5.7 RESPONSABILITÀ PER CONCESSIONE ABUSIVA DEL CREDITO Significativa delle conseguenze delle autorizzazioni rese in corso di procedura dall’autorità giudiziaria nonché dell’omologa dei piani è la problematica dell’erogazione di credito ad un’impresa insolvente in preconcordato od in concordato preventivo di continuità che anziché condurre ad un superamento della crisi si sia concretizzata per la prosecuzione dell’attività economica in una diminuzione della massa attiva. Orbene, qui così concludendo queste note senza entrare nella problematica dell’esercizio abusivo del diritto di credito, va ricordato che in 97 dottrina si pone il tema se l’omologa del piano (ex artt. 160 e 182 bis l. fall.) prevedente l’erogazione di finanza ponte ovvero di finanza autorizzata comporti, per effetto della verifica giudiziale, l’eliminazione della responsabilità civile del finanziatore per concessione abusiva di credito atteso che per costui potrebbe essere agevole provare che sia stata erogata al fine di evitare il fallimento, nell’ambito di un piano che in astratto si presentava idoneo alla rimozione dell’insolvenza. 5.8 RESPONSABILITÀ NEI GRUPPI - CENNI Come già ricordato per quanto attiene ai concordati preventivi di 98 gruppo si pone un primo problema identificativo della nozione di gruppo rilevante nel diritto della crisi di impresa da riguardarsi ai sensi del 2359 c.c. con riferimento alle relazioni societarie di controllo e da cui discendono, assumano carattere prededucibile e si sottraggano quindi alla regola del concorso; ma ciò può avvenire soltanto per il tramite dell'autorizzazione del giudice delegato, nelle forme previste dall'art. 167 legge fallim. (Nella fattispecie, la S.C. ha quindi confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'inefficacia di pagamenti eseguiti dal debitore in data successiva alla sua ammissione alla procedura di concordato preventivo e relativi a debiti sorti in data anteriore, non essendovi stata autorizzazione del giudice delegato) 97 Cfr., Marco Arato, Il finanziamento dell’impresa negli accordi di ristrutturazione e nel concordato: profili giuridici, Milano, Paradigma, 2012 98 Si rinvia per l’esaustiva trattazione delle problematiche, qui solo cennate, a due trattazioni: Mauro Vitiello in ilFALLIMENTARISTA, 31.07.12 Il concordato preventivo «di gruppo» ; Giuseppe Bersani, in IlFALLIMENTARISTA, 13/09/2012, L’ammissibilità al concordato preventivo del “gruppo societario” e problemi procedurali 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 50 di 228 di collegamento come una pluralità di imprese formalmente indipendenti sulle quali è effettivamente esercitata una direzione economica unitaria attraverso forme di controllo giuridiche ed economiche. Inopinatamente, nonostante la casistica giurisprudenziale riscontrata in questi anni, manca (anche dopo la legge 134/2012) una disciplina specifica: 1) che consenta la deroga alla competenza territoriale; 2) che consenta l’ammissione alla procedura di una società del gruppo priva dei requisiti dimensionali; 3) che regoli gli effetti del piano unitario; 4) che regoli la mancata approvazione della proposta di una delle società; 5) che disciplini la nuova finanza e quella interinale per il gruppo; 6) che autorizzi la fusione di società ammesse alle procedure. 99 La giurisprudenza afferma che in caso di concordato di gruppo l’attivo e il passivo di ogni società debbano essere tenuti distinti sino all’adunanza dei creditori e che le votazioni debbano essere autonome, così da poter ricostruire la volontà dei creditori di ciascuna società ed evitare che il peso di un eventuale dissenso di ciascuno dei componenti delle due masse creditorie perda o diminuisca la propria rilevanza. Parimenti non è derogata durante la procedura di concordato preventivo della holding, investita del potere di direzione e controllo del gruppo, la responsabilità in sede civile (art. 2497 c.c.) per i danni cagionati al gruppo od alle singole società controllate od ai loro creditori. In particolare la holding che viola i principi di corretta gestione societaria delle società controllate è responsabile (in caso di mancata soddisfazione da parte della controllata) : a) nei confronti dei soci delle controllate per il pregiudizio arrecato al valore della partecipazione sociale; b) dei creditori sociali per la lesione all’integrità del capitale sociale. Pertanto la disciplina della responsabilità civile nei gruppi, art. 2497 c., si applica anche all’evenienze che dovessero essere cagionate nel corso delle procedure di risanamento dei gruppi di impresa. In particolare la holding che viola i principi di corretta gestione societaria delle società controllate è direttamente responsabile nei confronti: - dei soci delle controllate per il pregiudizio arrecato al valore della partecipazione sociale; - dei creditori sociali per la lesione all’integrità del capitale sociale. Comunque i soci ed i creditori possono agire contro la holding solo se non 99 Si veda, per un ulteriore inquadramento sistematico, ed in particolare per le tematiche della fusione tra società del gruppo nonché, in alternativa, per l’utilizzo del trust, Danilo Galletti, Concordato preventivo e gruppi d’imprese: cessione e diversione di beni, e attestazioni condizionate, in IlFALLIMENTARISTA, 21.09.12 ove si osserva: “Non sembra consentito, ad es., determinare un trattamento per i creditori differente da quello che si potrebbe ottenere mediante la realizzazione della responsabilità patrimoniale di ogni singola società.” 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 51 di 228 sono stati soddisfatti dalla società soggetta all’attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento l’azione è esercitata dal curatore . Caso emblematico di responsabilità del collegio sindacale per omessa 100 vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo e quello inerente i finanziamenti a società collegate divenuti causa del dissesto finanziario della società poi dichiarata fallita. In caso di crisi di un gruppo di società, la holding, investita del potere di direzione e controllo del gruppo stesso, può essere chiamata a rispondere in sede civile (art. 2497 c.c.) dei danni cagionati al gruppo od alle singole società controllate od ai loro creditori. 5.9 CONSIDERAZIONI SUI DOVERI DEGLI ORGANI Resta il fatto che lo stato di crisi pre-insolvenza è un dato economico e che è l'imprenditore ad avere l'onere di dimostrarne la sussistenza 101 provando di trovarsi in una situazione così grave da consentire, ad esempio, di essere ammesso al concordato preventivo anche in assenza dei sintomi dell'insolvenza. Al contrario nel caso di dichiarazione di fallimento sarà il curatore ad avere l’onere di provare nei processi per l’accertamento della responsabilità civile degli amministratori il momento nel quale si è verificata la perdita superiore ad un terzo del capitale sociale rispetto al patrimonio netto (non coincidente con il momento nel quale si è manifestata l’insolvenza vale a dire l’incapacità ad adempiere alle proprie obbligazioni) così aprendo la strada al risarcimento di quei danni in relazione ai quali si provi l’essere conseguenza dell’illecita prosecuzione dell’attività sociale. Tanto si è qui esposto anche per ricordare alcuni aspetti essenziali utili a ricostruire la tematica della responsabilità degli organi nel diritto della crisi di impresa. L’imprenditore in crisi nel momento in cui chiede che l’impresa sia ammessa ad una delle forme di tutela del diritto della crisi di impresa è 100 Cass. Civ., Sez. 1, n. 18728 del 6/09/2007. Nella fattispecie la S.C. ha confermato la statuizione di condanna dei giudici di merito affermando che non è invocabile un'automatica liceità dei finanziamenti a favore delle società collegate, se non risultano i vantaggi per la società amministrata delle operazioni che la depauperavano, occorrendo un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile non coincidente con la logica in sé dell'operazione interna al gruppo d'imprese 101 La prima applicazione di concordato senza insolvenza è quella affrontata dal Tribunale di Salerno, Decreto di Ammissione 1/05 del 1 giugno 2005, in il Fallimento, n. 11/2005, pag. 129, nel quale si osserva che: “Nel caso di specie … è agevole il prendere atto che la ricorrente è in un profondo ed irreversibile stato di crisi economica perché non è più in grado di realizzare il suo oggetto sociale, ma ha ancora un considerevole patrimonio … ed … ha dimostrato l’insussistenza dei sintomi tipici dell’insolvenza …” 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 52 di 228 consapevole: - che l’ammissione in procedura dell’impresa non incide sulla sfera delle responsabilità di chi l’ha amministrata; - che l’autorizzazione a compiere atti non elide la responsabilità di chi li ha proposti e di chi li eseguirà qualora si provi la sussistenza dei requisiti per affermare che tali atti siano illeciti e dannosi; - che dal momento in cui l’impresa entra in una delle procedure di crisi chi l’amministra assume l’obbligo di formulare proposte ai creditori fondate su piani veritieri e fattibili e l’obbligo di esporre un flusso informativo completo, veritiero ed aggiornato della propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Ma non solo. Dalla disamina degli obblighi gravanti sul collegio sindacale e sugli amministratori (ma anche dalle situazioni qui non esaminate inerenti i gruppi di imprese ed inerenti la problematica dei vincoli contrattualmente assunti in occasione di un finanziamento bancario) emergono sempre più elementi che muovono verso l’individuazione di un vero e proprio obbligo, qualora si siano registrate perdite patrimoniali significative, di scegliere tempestivamente se risanare l’impresa o liquidarla e correlativamente per fondare una responsabilità in capo agli amministratori per mancata tempestiva adozione di una misura di risoluzione negoziata della crisi qualora abbiano invece proseguito l’attività illecitamente. In quest’ottica sembrano muoversi le già illustrate prescrizioni rese dal CNDEC al collegio sindacale nonché riferimenti esposti in dottrina dove ci si interroga in ordine alla responsabilità non solo per mancata adozione di una qualsivoglia misura in senso lato di crisi – dalla mera gestione conservativa alla liquidazione volontaria od ad uno dei piani previsti dalla legge fallimentare – ma anche alla responsabilità per averla adottata in ritardo o per averne adottata una non adeguata. Inequivocabile è invece la responsabilità per aver adottato una misura di crisi violando gli obblighi di veritiera allegazione e di veritiera informazione. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 53 di 228 6 ASPETTI PROCEDURALI DELLA DOMANDA 6.1 SCHEMA DI RICORSO EX ART 161, PRIMO COMMA. TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ___ Ricorso per ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni ex artt. 160 L. Fall. Il sottoscritto..………………….., nato a ……………………. il ………… e residente …………………………, non in proprio, ma nella sua qualità di liquidatore unico della società ……………………., con sede in ………………., iscritta al Registro Imprese al n° …………..ed al R.E.A. al n° ……………., con C.F. n° …………….. - P.IVA n° …………….., nominato liquidatore unico dall’assemblea straordinaria dei soci del ………….. con la quale sono stati attribuiti i poteri per la presentazione del presente ricorso CHIEDE che la suddetta società venga ammessa alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli articoli 160 e seguenti l. fall., secondo il seguente piano di ristrutturazione dei debiti che prevede anche la cessione di tutti i beni esistenti nel patrimonio della società. I. CENNI STORICI, ORGANI SOCIETARI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE II. CAUSE CHE HANNO DETERMINATO LO STATO DI CRISI III. MODALITÀ DI ADEMPIMENTO DELLA PROCEDURA IV. ELENCAZIONE ANALITICO–ESTIMATIVA DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ La situazione economico-patrimoniale di riferimento è redatta al ………….. Le variazioni intervenute tra la data di riferimento e la data di presentazione della proposta saranno evidenziate al termine del presente paragrafo. V DESCRIZIONE DEL PIANO ATTIVITA’ PASSIVITA’ NUOVA FINANZA FABBISOGNO CONCORDATO V. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA Da quanto sopra emerge che i beni ceduti ai creditori in uno all’immissione di nuova finanza consentono l’integrale pagamento dei privilegiati ed un pagamento dei chirografi nella percentuale di ____. *** Visto quanto sopra P.Q.M. Si insiste nella suestesa proposta di concordato preventivo ex art. 160 L.F., chiedendone, previa ammissione, la conseguente omologa. *** Si producono le scritture contabili e gli altri documenti di cui al separato indice. Il legale rappresentante 6.2 LA LEGITTIMAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 54 di 228 102 La domanda di ammissione al concordato - va presentata in forma di ricorso; - va sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza sociale o da un loro procuratore speciale; - va diretta al Tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell’impresa da intendersi come il luogo dove l’imprenditore svolge prevalentemente l’attività di direzione e di amministrazione; - va approvata (salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto) nelle società di persone dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale; - va deliberata (salva diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto) dagli amministratori nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative; - deve risultare da verbale redatto da notaio; - deve essere depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell’articolo 2436 del codice civile. 103 Il requisito di cui all'articolo 152, comma 3, legge fallimentare (secondo il quale la decisione o la deliberazione della società di accedere alla procedura di concordato preventivo devono risultare da verbale redatto da notaio, ed essere depositate ed iscritte nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 c.c.) è necessario non solo per la sottoscrizione della proposta e delle condizioni del concordato ma anche per la sottoscrizione ed il deposito della “domanda” propriamente detta. La terminologia utilizzata dal citato articolo 152 l. fall. non tiene, infatti, conto della distinzione, successivamente introdotta dal decreto legge numero 83 del 2012, il quale ha più correttamente definito come “domanda” l'istanza rivolta al tribunale tramite il ricorso per l'ammissione e l'omologazione del concordato, quale “proposta” le modalità quantitative, qualitative e temporali di soddisfacimento dei creditori e “piano” l'insieme delle attività attraverso le quali il debitore si propone di ottenere il verificarsi delle condizioni per l'adempimento della proposta. 6.3 TRIBUNALE COMPETENTE La riformulazione dell’art. 161 L. Fall. specifica che il trasferimento, anche se effettivo, dell’impresa intervenuto nell’anno precedente al 102 Cfr. Ida Raiola, “Profili Procedurali Del Concordato Preventivo”, www.ilfallimento.it/dottrina/03.shtm , antecedente alla riforma. 103 Tribunale Modena 28 novembre 2012 - Massima estratta da IL CASO.it , ove è edita 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 55 di 228 deposito del ricorso non rileva ai fini della determinazione della competenza. Del tutto irrilevante è quindi l’indagine in ordine all’effettività del trasferimento della sede principale rilevando ancora invece la verifica in ordine alla sede principale dell’impresa (del resto in linea con il contenuto dei commi I e II dell’art.9 l. fall. in materia di fallimento). 104 La presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale dell'impresa non può dirsi superata in caso di mera presenza di uffici, personale, stabilimenti o sedi secondarie in una località diversa dalla sede legale, anche quando agli stessi siano riferibili rilevanti impegni negoziali ed economici, ove, tuttavia, non risulti una netta preminenza di dette iniziative fuori sede rispetto al complesso delle attività imprenditoriali. Parimenti, non valgono ai fini del superamento della medesima presunzione né la stipulazione in altro luogo di contratti di locazione, fornitura dell'energia elettrica e del servizio telefonico, trattandosi di attività preparatorie e interne, come tali inidonee ad evidenziare il trasferimento di sede, né la riunione in altro luogo dell'assemblea dei soci o del consiglio di amministrazione. 6.4 FASI DELLA PROCEDURA Il preventivo è una procedura estremamente complessa, lunga e costosa ed in questo momento, per le evidenti difficoltà di alienazione degli immobili, di difficile esecuzione (come del resto il fallimento). Tra gli altri si registrano questi stati ed eventi che ne denotano l’ulteriore caratteristica, l’essere plurifasica: 1 Predisposizione della Proposta ai creditori; 2 Ricorso con riserva di deposito; 3 Ammissione al concordato con riserva; 4 Concessione del termine per depositare il piano; 5 Obblighi informativi; 6 Eventuali autorizzazioni; 7 Eventuale Proroga del termine; 8 Gestione durante la procedura con riserva 9 Mancato deposito del piano nel termine concesso; 10 Inammissibilità della proposta con riserva (art. 162 L.F.) 11 Deposito della proposta e del piano; 12 Ammissione alla procedura di concordato preventivo 13 Ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità 104 Massima estratta da IL CASO.it , ove è edita, di Tribunale Novara 03 aprile 2013 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 56 di 228 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Gestione dell’impresa e dell’azienda durante la procedura; Vendite urgenti Affitto o vendita dell’azienda; Esercizio del diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto da parte di cooperativa costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. Eventuali autorizzazione; Revoca dell’ammissione Mancata approvazione della procedura Modifica del piano e della proposta; Approvazione del concordato; Modifica della fattibilità dopo l’approvazione Opposizione all’omologazione Omologazione del concordato; Chiusura della procedura; Esecuzione; Inadempimento rilevante; Annullamento; Risoluzione. 6.5 LE PARTI DEL PROCESSO Il debitore è ancora l’unico legittimato a proporre il concordato preventivo. Come si è già ricordato, l’aver anticipato la soglia di ingresso allo stato di crisi, l’aver attribuito a questa procedura una funzione preventiva dell’insolvenza ha comportato anche il fatto di non poter attribuire in capo ai creditori la facoltà di proporla perché non è stato dichiarato lo stato di insolvenza. Infatti, in assenza della dichiarazione di insolvenza, i creditori non hanno titolo per aggredire collettivamente il patrimonio del debitore. Ciò non toglie che si sarebbe potuto prevedere la facoltà di proporre un 105 concordato preventivo anche in capo al creditore nel contesto delle 106 questa procedura prevede procedura prefallimentare. Allo stato 105 In sede scientifica si era auspicato prima della modifica legislativa il riconoscimento anche a soggetti diversi dal debitore della facoltà di attivare, in presenza di insolvenza, la procedura di composizione concordata della crisi. Si veda, R. SACCHI, Procedure di Crisi, in http://www. ipsoa. it/Fallimento/documenti/116580. ASP laddove scrive: “…Anche la scelta di riservare l’attivazione della procedura al solo imprenditore appare legata a schemi concettuali in via di superamento. Sotto questo profilo sarebbe preferibile, per lo meno nel caso di insolvenza, consentire l’apertura della procedura e la presentazione del piano pure a terzi …” 106 Si veda anche A. JORIO, in Prefazione, VIII, in Ambrosini-Demarchi ,“Il Nuovo Concordato preventivo”, Milano, 2005; A. JORIO, Il concordato preventivo e gli accordi stragiudiziali: “privatizzazione” della procedura e tutela giudiziaria, in atti del convegno, Milano 2005, 1; L. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 57 di 228 esclusivamente l’iniziativa del debitore avendo però, in un ottica di bilanciamento dei poteri, la maggioranza dei creditori il compito di valutare la convenienza della procedura. Accanto al debitore, innovativamente si è previsto che possa avere ingresso un assuntore: infatti il primo comma, lett. b), dell'art. 160 l. fall. faculta il debitore ad attribuire ad un assuntore le attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato preventivo. L’assuntore è una parte adesiva il cui ruolo sarà di seguito messo in luce dettagliatamente nel paragrafo dedicato a questa forma di concordato. I creditori sono una parte avente funzione propulsiva nell’istituto antagonista – la procedura fallimentare – ma avente nel concordato preventivo un ruolo soltanto ricettivo della proposta e quindi approvativo od oppositivo alla stessa sul cui contenuto non posso incidere. L’unico acquirente dei beni prodotti, gli istituti di credito, i fornitori sono parti del processo solo in quanto siano creditori. Parimenti i dipendenti sono parti del processo di regola solo in quanto creditori. Come già detto, la cooperativa dei lavoratori ex art. 11 del D.L. n. 145/2013 è titolare di un diritto di prelazione destinato ad interloquire con la facoltà del debitore di proporre concordati di continuità ed a sconvolgere l’esito dell’eventuale gara di aggiudicazione del fitto o della vendita dell’azienda (con più di quindici dipendenti). 6.6 LE COMUNICAZIONI AL PUBBLICO MINISTERO La domanda di concordato è ora soltanto comunicata al pubblico ministero, (art. 161 l. fall., formulazione del decreto correttivo). Prima della riforma l’intervento del Pubblico Ministero era considerato 107 anche dalla Corte di Cassazione come previsto a pena di nullità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in ragione della necessità di soddisfare l’interesse pubblico connesso all’istituto. Dopo la riforma, prima del correttivo, era controverso il ruolo da GHIA, Concordato con cessione dei beni, in atti del convegno, Milano 2005, laddove a 12 scrive “…mentre nel fallimento l’istanza può essere avanzata anche dai creditori, limitando al debitore la legittimazione alla istanza di concordato si potrebbe, alla luce del novellato art. 111 della Costituzione sul giusto processo, palesare una violazione del principio di eguaglianza, nonché del diritto di difesa del creditore”. 107 Cass., Sez. 1, N. 4699 del 16/04/1992 “L'art. 162 R.D. 16.3. 1942 n. 267, nell'esigere che il pubblico ministero sia sentito al fine della pronuncia sulla ammissibilità della domanda di concordato preventivo, fissa un principio di obbligatorietà del suo intervento da ritenersi operante anche nelle successive fasi della procedura; ne consegue la nullità della sentenza resa nel medesimo giudizio in grado di appello, se il predetto organo non sia stato chiamato a partecipare in tale fase”. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 58 di 228 attribuire al pubblico ministero nel nuovo concordato preventivo atteso che il tema era esaminato anche in relazione alla tematica dell'abrogazione implicita dell'intero vecchio art. 162 l. fall. in cui non solo si imponeva di sentirlo prima di dichiarare inammissibile la proposta ma soprattutto si attribuiva al Giudice tale potere di disamina preventiva delle proposte. In altri termini la questione del ruolo di un organo pubblico nel processo civile si interlacciava, appunto, con quelle attinenti la nuova ripartizione dei compiti degli organi e la vastità del potere di riscontro affidato al tribunale. Si vedano, appunto. per il periodo intermedio un provvedimento reso dal 108 Tribunale di Salerno , ove si afferma che il parere del Pubblico Ministero 109 era ancora necessario e la tesi opposta esposta in un provvedimento del Tribunale di Milano. Dopo il correttivo la conferma del ruolo del Pubblico Ministero nel nuovo concordato preventivo non emerge ora soltanto dalla citata nuova disposizione dell’art. 161 l. fall., ma soprattutto dalle successive norme inserite negli artt. 162, 173, 179, 180 l. fall. in cui gli si attribuisce il potere - al pari dei creditori - di richiedere il fallimento nei casi di non ammissione, interruzione della procedura, mancata approvazione e mancata omologazione. Tanto ha consentito definitivamente di scindere i diversi 110 piani di intervento, perché “sparisce così definitivamente il fallimento come conseguenza automatica del rigetto della domanda di concordato preventivo” in quanto ove intervenga uno di tali eventi il tribunale di ufficio fermerà soltanto la procedura e, su impulso o dei creditori o del Pubblico Ministero, dapprima accerterà l'eventuale sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 5 l. fall., e poi dichiarerà il fallimento del debitore. Tanto consente di prendere atto che sussiste ancora un interesse pubblico giuridicamente tutelato sotteso ad una corretta gestione delle crisi di impresa tale da consentire all'organo pubblico di intervenire non solo per richiedere il fallimento in caso di esisto infausto della proposta di 111 concordato preventivo ma anche per esprimere il proprio parere in ogni fase della procedura Conseguentemente dovrebbe ritenersi necessaria la comunicazione al Pubblico Ministero non solo della domanda ma anche degli atti principali della procedura: comunicazione del decreto di ammissione, del decreto di 108 Trib. Salerno Decreto di Ammissione, n 1/05 C. P. del 1/06/05, in Il Fallimento, n. 11/2005 1297. 109 Trib. Milano, decreto N. 10693 del 12.12.05 in Il Fallimento 2006, 576. 110 Si veda in senso conforme, L. PANZANI, Il decreto correttivo della riforma delle procedure concorsuali, In Il Quotidiano Giuridico, settembre 2007. 111 Conforme Rago, I poteri del tribunale sul controllo della fattibilità del piano nel concordato preventivo dopo il decreto correttivo, in Il Fallimento, 2008, 268 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 59 di 228 non ammissione, della relazione del Commissario Giudiziale ex art. 172 l. fall. ed eventualmente ex art. 173 l. fall., dell'attestazione del Giudice Delegato di constatazione dell'approvazione o mancata approvazione da parte dei creditori, dell'apertura e dell'esito del giudizio di omologazione. Per contro, la nuova norma rende più agevole la procedura perché non si richiede che tale organo faccia pervenire un parere a seguito della comunicazione. Di conseguenza dopo il correttivo non si dovrebbe più ritenere che la mancata comunicazione al Pubblico Ministero della domanda o di uno degli atti conclusivi delle diverse fasi del concordato sia prevista a pena di nullità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, perché il legislatore ha scelto una forma più attenuata di tutela dell'interesse pubblico connesso all’istituto. 112 Inoltre superato il sistema della conversione automatica della procedura di concordato preventivo in fallimento mediante l’adozione di un unico provvedimento con il quale si dichiarava inammissibile la procedura 113 alternativa e si dichiarava il fallimento dell’imprenditore; introdotto lo schema del decreto di inammissibilità seguito eventualmente e sempre su impulso di parte dalla sentenza dichiarativa di fallimento ci si chiede se permangano taluni effetti della consecuzione delle procedure concorsuali, anche se in senso contrario militano i loro differenti presupposti e la nuova irrevocabilità ai sensi del novellato art. 67 l. fall. di taluni atti. 6.7 ATTI DA ALLEGARE EX ART. 161 L. FALL Ex art. 161 l. fall. il debitore deve allegare: Certificato della CCIAA attestante l’iscrizione al registro imprese; 7. una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; 8. uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti 6. 112 Vedere per una completa disamina del tema della consecuzione delle procedure e dei suoi effetti, SANTANGELI, “La consecuzione delle procedure concorsuali nell’evoluzione giurisprudenziale”, in judicium.it 4.11.2003. 113 Per una applicazione della conversione automatica del C.P. in fallimento – vale a dire con pronuncia contestuale della dichiarazione di inammissibilità della domanda di C.P. per difetto del requisito di meritevolezza e della sentenza dichiarativa di fallimento, Trib. Modena, 30.1. 2003, pubblicato in http://www.cedifmodena.it/Documenti/massime/m003_02a.htm: “In assenza del rispetto dei requisiti di cui all'ultimo comma dell'art. 161 l. fall. in ordine alla mancata approvazione della domanda di concordato preventivo ex art. 152 l. fall. e di una sufficiente dimostrazione del profilo di meritevolezza, la domanda di concordato preventivo deve essere rigettata e conseguentemente dichiarato il fallimento, qualora sia comprovata l'assoluta certezza dello stato di insolvenza”. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 60 di 228 e delle cause di prelazione; 9. l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; 10. il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; 11. un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta 12. eventuale transazione fiscale; 13. attestazione veridicità e fattibilità predisposta da un professionista con i requisiti di cui all’art. 67 l. fall.; 6.8 BILANCIO Va sempre allegato un bilancio infra-annuale - approvato dall’assemblea e regolarmente depositato al registro delle imprese - con riferimento alla data di presentazione della domanda perché è con riferimento a quella data che si compie la divisione tra crediti concorsuali ed obbligazioni prededucibili, tra crediti concorsuali ed obbligazioni successive non ammesse alla procedura. Tale allegazione nel concordato preventivo iniziato con la riserva di piano farà riferimento al giorno del deposito del ricorso ex art. 161, comma VI, l. fall.. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 61 di 228 7 ORGANI DELLA PROCEDURA 7.1 IL COLLEGIO Pare opportuno descrivere i principali compiti del Collegio: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Valuta l’ammissione al concordato con riserva e concede il termine per il deposito; Nomina il Commissario Giudiziale nel c.p. con riserva; Individua gli obblighi informativi; Revoca l’ammissione con riserva; Valuta la ripartizione in classi dei creditori; Valuta l’incapienza di alcuni creditori privilegiati; Propone integrazioni al piano (162 I c.) Valuta l’ammissibilità della proposta nel concordato preventivo e nel concordato con continuità; Nomina il Commissario Giudiziale; Autorizza nel concordato con riserva o nel decreto di ammissione la revoca o la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni prorogabili una sola volta. Autorizza, assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111 l. fall.; autorizza, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi Revoca l’ammissione alla procedura di concordato; Omologa la proposta concordataria; Nomina il Commissario Liquidatore. Emette la sentenza dichiarativa di fallimento, a seguito dell’interruzione del C.P., su istanza di un creditore o del P.M.; Decide sui reclami avverso i provvedimenti del G.D.. 7.2 IL GIUDICE DELEGATO Pare opportuno descrivere i principali compiti del Giudice Delegato: 1 opera fin dal concordato con riserva; 2 Non vigila più sull’attività dell’impresa durante la procedura (art. 167, primo comma, l. fall.); 3 Autorizza le attività eccedenti l’ordinaria amministrazione (art. 167, secondo c. l. fall.); 4 Autorizza lo scioglimento dai contratti dopo l’ammissione alla procedura; 5 Nomina periti e stimatori; 6 Riceve dal C.G. l’inventario e la relazione ex art. 172 l. fall; 7 Presiede l’adunanza dei creditori (art. 174 l. fall.); 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 62 di 228 8 9 10 11 12 Ammette i creditori al voto (art. 176 l. fall.) Riferisce al Tribunale in caso di mancata approvazione del concordato (art. 179 l. fall.) Ha funzione di giudice istruttore nel giudizio di omologazione (art. 180 l. fall.); Ha funzione di giudice relatore nel giudizio di revoca del C.P. (art. 173 l. fall.); Emette il decreto di esatta esecuzione del C.P (artt. 135, 136, 182, 185 l. fall.) 7.3 IL COMMISSARIO GIUDIZIALE Pare opportuno descrivere i principali compiti del Commissario Giudiziale: 1 se nominato opera ex art. 161, commi VI e ss.; 2 Riferisce ex art.. 173 l. fall., anche nel concordato con riserva; 3 Vigila sull’amministrazione dei beni del debitore durante la procedura (art. 167, I c.); 4 Verifica l’elenco dei creditori e dei debitori presentato dall’imprenditore 5 Redige l’inventario; 6 Redige la relazione ex art. 172 L.F.; 7 Propone modifiche al piano; 8 Riferisce i fatti interruttivi ex art. 173 l. fall; 9 Convoca i creditori per l’adunanza ex art. 174 L.F. 10 Illustra (art. 175 l. fall) in sede di adunanza la sua relazione; 11 Comunica ex art. 179 l. fall. il mutamento delle condizioni di fattibilità del piano; 12 Esprime parere motivato sull’omologazione (art. 180) 13 Può costituirsi nel giudizio di omologazione 14 Sorveglia sull’adempimento del concordato dopo la sua omologazione 7.4 IL COMITATO DEI CREDITORI 1 Nominato nel decreto di omologazione in caso di C.P. liquidatorio (art. 182); 2 Assiste alle vendite 3 Determina le modalità delle vendite; 7.5 COMMISSARIO LIQUIDATORE 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 63 di 228 1 Nomina nel decreto di omologazione in caso di C.P. liquidatorio (art. 182); 2 Procede alle vendite; 3 Segue il recupero dei crediti, giudizialmente e stragiudizialmente; 4 Stipula i contratti di cessione. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 64 di 228 8 EFFETTI DAL DEPOSITO DEL RICORSO 8.1 ANTICIPAZIONE In sintesi la concatenazione tra la modifica del 168 l. fall. e l’introduzione del comma sesto dell’art. 161 l. fall. determina l’anticipazione del momento dal quale decorrono tutti gli effetti endoprocedimentali ed interinali del concordato preventivo, dall’originario momento del deposito del decreto di ammissione all’odierno momento della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda, con o senza riserva. 8.2 NORME Gli effetti sostanziali dell’apertura della procedura di concordato preventivo sono ora disciplinati da molti degli articoli della rinnovellata legge fallimentare dedicati all’istituto del concordato preventivo. Si stagliano : - 167 l. fall. dettante norme sull’amministrazione dei beni durante la procedura; - 168 l. fall. dettante norme sugli effetti della presentazione del ricorso - 169 l. fall. indicante le norme richiamate della legge fallimentare; - 169 bis l. fall. dettante norme sui contratti in corso di esecuzione; - 182 quater l. fall. dettante norme in tema di prededucibilità dei crediti; - 182 quinquies l. fall. dettante norme in tema di finanziamenti; - 182 quinquies, comma IV, l. fall. dettante norme in tema di concordato in continuità aziendale; - 186 bis, comma II, l. fall. dettante norme in tema di pagamenti ai privilegiati capienti nel concordato in continuità aziendale; - 186 bis, comma III, l. fall. dettante norme in tema di contratti in corso di esecuzione nel concordato in continuità aziendale; - 186 bis, comma IV e ss., l. fall. dettante norme sui contratti pubblici in corso di esecuzione e sugli appalti; 8.3 SPOSSESSAMENTO ATTENUATO Come noto l’imprenditore in crisi, con il deposito della domanda di 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 65 di 228 concordato, tanto con riserva (art. 161, comma VI) quanto ordinaria (a differenza di quanto accade in caso di fallimento) durante la procedura di concordato (ed anche dopo la sua positiva chiusura a seguito dell’omologazione della proposta), conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. 114 In quest’ottica si afferma che “gli organi nominati nella procedura [di concordato preventivo, N.d.R.]… affiancano e non sostituiscono gli organi societari” sicché, ad esempio, la sorveglianza del Commissario 115 Giudiziale (ai sensi dell’art. 185 l. fall.) sull’esecuzione del piano e sull’adempimento del concordato preventivo si affianca alla vigilanza del Collegio Sindacale resa (ai sensi dell’art. 2403 c.c.) nell’interesse dei soci e della società. In particolare il debitore: 1) evita la dichiarazione di fallimento con connesso 116 spossessamento , mantenendo la disponibilità e l'amministrazione del proprio patrimonio e l'esercizio dell'impresa; 2) accede immediatamente ad un sistema di protezione del patrimonio aziendale dall’aggressione dei creditori; 3) può continuare a compiere atti di ordinaria amministrazione (quand’anche abbia già perduto in tutto od in parte il capitale sociale in virtù dell’art. 186 bis l. fall.) perché si presume che la prosecuzione dell’attività di impresa durante la procedura concorsuale consenta di conseguire ricavi e di conservare i valori intangibili dell’impresa, così tutelandone l'integrità patrimoniale e così consentendole di adempiere alla proposta di concordato preventivo; 4) può chiedere di essere autorizzato dal Tribunale a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione ed altri atti specifici; 5) può chiedere la sospensione o l’interruzione dei contratti pendenti ex art. 169 l. fall.. 6) può accedere a finanziamenti ponte. 8.4 ATTI DA AUTORIZZARE 114 Norme di comportamento del collegio sindacale elaborate dal CNDEC, gennaio 2012, pag. 81 Tra l’altro la seconda parte dell’art. 185 l. fall. contiene una norma significativa ed utile a ricostruire il sistema degli obblighi informativi tra gli organi del concordato preventivo. Il Commissario Giudiziale deve riferire nel corso dell’esecuzione del piano al Giudice Delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Tanto può essere un argomento per ritenere che anche le comunicazioni ex art. 179, II comma, l. fall. inerenti la modifica delle condizioni di fattibilità abbiano come destinatari non solo i creditori ma anche il Tribunale. 116 Si veda, Mauro Vitiello, Gli effetti sui rapporti pendenti del concordato preventivo, dell’esercizio provvisorio e dell’affitto di azienda del fallito, in ilFALLIMENTARISTA, 26.01.12) 115 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 66 di 228 Ai sensi del secondo comma dell’art. 167, l. fall., i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni ed in genere gli altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori (salvo se aventi un valore inferiore ad un limite fissato in un decreto collegiale di autorizzazione generale degli atti aventi modico importo). 8.5 ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE Si può parlare oltre che di “spossessamento attenuato” anche di “autonomia contrattuale attenuata” perché il debitore non conserva completamente la sua capacità giuridica durante il concordato perché, ai sensi dell'art. 167 l. fall., per il compimento di una serie di atti è necessaria l'autorizzazione scritta del giudice delegato. In sintesi, a) per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione scritta del giudice delegato; b) la mancata autorizzazione degli atti straordinari rende gli atti compiuti inefficaci rispetto alla massa concorsuale; Negli atti di ordinaria amministrazione si annoverano tutti gli atti finalizzati a conservare l’integrità del patrimonio del debitore; Sono atti di straordinaria amministrazione a) quelli dai quali possono scaturire gli effetti pregiudizievoli quali la diminuzione o dispersione dei beni dell’impresa. b) quelli dai quali possa potenzialmente scaturire una violazione della par condicio tra i creditori Il criterio distintivo è scolpito nei seguenti provvedimenti giudiziari: - 117 117 Non necessita di autorizzazione ai sensi del settimo comma dell'articolo 161 l .fall., e non può, pertanto, considerarsi atto urgente di straordinaria amministrazione, l’attivazione della procedura di mobilità dei dipendenti dell'impresa in concordato preventivo; detta scelta non comporta, infatti, ulteriori costi prededucibili (se non quelli professionali necessari per l'attivazione della procedura), e consente di ottenere un alleggerimento dei costi fissi. Tribunale Milano 23 novembre 2012 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 67 di 228 - - 118 119 118 In tema di concordato preventivo , la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art. 167 legge fall., deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi. 119 Ai fini della opponibilità alla massa del credito del professionista, l'incarico conferito ad avvocato dall'imprenditore in concordato preventivo non è da annoverare automaticamente nella categoria degli atti di straordinaria amministrazione e dunque da autorizzarsi dal giudice delegato, ma vanno applicati i seguenti principi: a) escluso che criterio discretivo utile sia quello del rapporto proporzionale tra spese e condizioni dell'impresa, viene in evidenza il solo criterio per cui è atto di ordinaria amministrazione quello connotato dalla pertinenza e idoneità dell'incarico stesso - anche se di costo elevato allo scopo di conservare e/o risanare l'impresa; b) il criterio di proporzionalità, che pertanto non va ridotto al vaglio della crisi aziendale (che, anzi, a grave crisi ben può correlarsi, come necessario, un radicale intervento disegnato da elevata competenza tecnico-legale), deve invece riferirsi al merito della prestazione, in termini di rapporto di adeguatezza funzionale (o non eccedenza) della stessa alle necessità risanatorie dell'azienda e con giudizio da formulare ex ante; c) si deve escludere comunque l'ammissione tra le passività concorsuali le volte in cui l'incarico sia conferito per esigenze personali e dilatorie dell'impresa (auspicante il mero allontanamento della dichiarazione di fallimento). Pertanto, in ipotesi di credito da conferimento di incarico professionale in corso di procedura, la ratio dell'intervento autorizzatorio del giudice sugli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è quella di far si che degli atti potenzialmente lesivi dell'integrità del patrimonio del debitore siano posti in essere con efficacia nei confronti dei creditori solo quelli non dannosi per i medesimi, posto che la situazione di crisi e il rischio di un'evoluzione infausta della stessa impongono cautele particolari a tutela della loro garanzia e così di verificare se, prescindendo dal costo dell'opera professionale, questa si presenti come certamente Tribunale Terni 28 dicembre 2012 Tribunale Terni 28 dicembre 2012 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 68 di 228 - - utile al fine della preservazione del patrimonio e della concreta possibilità dell'utile gestione del concordato. 120 Deve essere respinta la domanda con la quale il debitore, già ammesso alla procedura di concordato preventivo con riserva ex articolo 161, comma 6, L.F., chiede l'autorizzazione, ai sensi del settimo comma della citata norma, a conferire incarico professionale a determinati avvocati per la redazione del piano e della proposta di concordato preventivo e per la assistenza e consulenza della società concordataria in tutte le fasi procedurali, nonché ad altro professionista per la redazione della relazione attestata di cui all'articolo 161, comma 3, L. FALL. Gli atti in questione devono, infatti, essere considerati di ordinaria amministrazione, in quanto addirittura necessari per lo svolgimento della procedura di concordato, sia sotto il profilo della consulenza ed assistenza del debitore nella predisposizione del piano e della proposta concordataria di cui si intende chiedere l’omologazione, sia per l’attestazione prescritta dall’art. 161, comma 3, L.F.. 121 È atto di straordinaria amministrazione , il finanziamento soci che si prospetti come urgente e necessario a garantire la continuità aziendale e che sia astrattamente idoneo ad incidere sul patrimonio del debitore. Concreta atto straordinario autorizzabile ex art. 167 l. fall. il pagamento ad Agenzia delle entrate di un importo minore della pretesa così definendo la posizione a mezzo conveniente accertamento per adesione. 122 Ad esempio non è atto di straordinaria amministrazione e non necessita quindi di autorizzazione ai sensi dell'articolo 161, comma 7, L. FALL. il licenziamento collettivo. 123 Concreta atto di straordinaria amministrazione la ripresa dell'attività produttiva di una società in liquidazione non solo allo scopo di evadere gli ordini già acquisiti ma anche per "soddisfare le esigenze dello spaccio aziendale". 124 Concreta atto di straordinaria amministrazione l'atto di assunzione a tempo determinato di personale dipendente al fine di garantire il funzionamento dello spaccio aziendale. - 8.6 CLASSIFICAZIONE DEGLI EFFETTI 120 Tribunale Terni 28 dicembre 2012 - Massima tratta da IL CASO.it , ove è edita Tribunale Milano 11 dicembre 2012 - Massima tratta da IL CASO.it , ove è edita 122 Tribunale Cosenza 06 marzo 2013 - Edita in IL CASO.it 123 Tribunale Pinerolo 09 gennaio 2013 - - Edita in IL CASO.it 124 Tribunale Pinerolo 09 gennaio 2013 - - Edita in IL CASO.it 121 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 69 di 228 Come già ricordato sono stati via via implementati - con le opportune cautele e le differenti conformazioni attinenti le singole procedure del 125 diritto della crisi di impresa - istituti per : a) produrre “effetti protettivi immediati a favore del debitore – sub specie di protezione da azioni esecutive e cautelari individuali di singoli creditori ostili”; b) produrre “effetti protettivi successivi a favore dei creditori (ed in generale dei soggetti) partecipanti all’esecuzione del “piano” di composizione della situazione di “crisi” – sub specie di esenzione degli atti posti in essere in esecuzione del “piano” (ivi compresi i pagamenti previsti dallo stesso) dall’azione revocatoria (fallimentare); e di sottrazione dei comportamenti coerenti con la esecuzione del piano ad altri possibili profili di responsabilità civile o penale astrattamente configurabili -; c) adottare “meccanismi di agevolazione della formazione del consenso dei creditori – come la loro suddivisione in classi, e la attribuzione all’approvazione della maggioranza dei creditori appartenenti a ciascuna classe di un effetto vincolante per i dissenzienti” ed ora anche il meccanismo del consenso presunto che trasforma l’astensione in un voto favorevole; d) assicurare un “trattamento preferenziale (“prededuzione”) ai crediti concessi in funzione della attuazione del tentativo di composizione negoziale della crisi dell’impresa, nell’eventuale fallimento consecutivo” 8.7 EFFETTI INTERDITTIVI DEL CONCORDATO ANCHE CON RISERVA Per converso - il che non è poco atteso che ciò accade solo in virtù della pubblicazione a cura della cancelleria di una domanda giudiziaria (anche senza allegati ex art. 161, comma VI, l. fall.) nemmeno vagliata dall’Autorità Giudiziaria - ai sensi dell’art. 168, l. fall.: 1) i creditori non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore; 2) diventano inefficaci le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione stessa così «disinnescando la corsa dei creditori dell'imprenditore in crisi a costituirsi cause di prelazione, spesso causa del mancato raggiungimento di soluzioni negoziali di risanamento.» (Relazione Camera); 3) Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese e le decadenze non si verificano. In dottrina si osserva che è stato introdotto persino un effetto di 125 Si veda Sido Bonfatti, “Le procedure di composizione negoziale delle crisi d’impresa”, Modena, 2009. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 70 di 228 126 retroattivo attesa l’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione stessa, previsione, tuttavia, che non opera ad esempio per il sequestro conservativo. 8.8 DIVIETO DI AZIONI CAUTELARI Il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, che consegue alla presentazione di ricorso per concordato preventivo con riserva, ha inizio con la pubblicazione nel registro delle imprese. Infatti l’art. 168 l. fall. si applica anche nella fase del concordato con riserva perché il primo comma di questo articolo recita che dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. Conseguentemente deve essere congruamente motivata la richiesta di 127 un termine di un termine più lungo rispetto a quello minimo di 60 giorni – così come la richiesta di proroga del termine – proprio per degli effetti inibitori delle azioni esecutive e cautelari previste dal novellato articolo 168 L.F.. Pertanto 128 - l'eventuale procedimento di espropriazione forzata pendente deve essere dal giudice dell'esecuzione dichiarato improcedibile con contestuale liberazione dal vincolo pignoratizio delle somme detenute dal terzo pignorato; 129 - la improseguibilità della procedura esecutiva (nel caso di specie immobiliare) a seguito della pubblicazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo nel registro delle imprese configura una ipotesi di sospensione, non già di estinzione, della procedura medesima sino al passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla domanda di concordato, sicché è ammissibile la revoca del provvedimento dichiarativo dell’improseguibilità, e, ove il concordato non sia omologato, il creditore procedente può proseguire l’azione esecutiva 126 La generale intensificazione dell’automatic stay, di Federico Rolfi, Magistrato, in ilFALLIMENTARISTA, 2012 127 Tribunale Vercelli 20 settembre 2013 - in IL CASO.it , Sez. Giurisprudenza, 9504 128 Tribunale Aosta 27 settembre 2013 - edita in IL CASO.it 129 Tribunale Bari 18 novembre 2013 - edita in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 71 di 228 - - individuale; 130 L'art. 168 L. FALL. comporta la negazione temporanea (rectius mera sospensione anche se vi sono affermazioni di estinzione) del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e l'inosservanza del divieto sancito dallo stesso art. 168 determina la nullità degli atti, rilevabile anche d'ufficio dal giudice e deducibile con la opposizione all'esecuzione; 131 A seguito della pubblicazione nel Registro delle Imprese della domanda di concordato preventivo, l'esecuzione forzata in corso non diviene improcedibile ma va sospesa per tutto il tempo in cui opera il divieto di cui all'art. 168 L.F., giacche la nullità sancita dallo stesso art. 168 non travolge gli atti esecutivi già compiuti, ma impedisce soltanto il compimento di ulteriori atti di impulso processuale. 8.9 ESCUSSIONE DEL PEGNO 132 Va menzionata la deroga all’art. 168 l. fall. in materia di pegno: Infatti la banca ha facoltà di escutere il pegno che risulti da scrittura avente data certa anteriore alla apertura della procedura di concordato preventivo in base all'art. 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, il quale, in deroga al divieto di cui all'articolo 168 L.F., riconosce detta facoltà anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione. 8.10 EFFETTO RETROATTIVO Nel caso le azioni siano state già presentate, la nullità opera con efficacia retroattiva. 8.11 AZIONI DI COGNIZIONE Va rammentato che restano proponibili le azioni di cognizione nei confronti del debitore innanzi al giudice normalmente competente per il merito. 8.12 130 SOSPENSIONE DEI CONTRATTI Tribunale Siracusa 26 luglio 2013 - edita in IL CASO.it Tribunale Siracusa 26 luglio 2013 edita in IL CASO.it 132 Tribunale Ravenna 25 ottobre 2013, edita in IL CASO.it 131 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 72 di 228 Con l’art. 169 bis l. fall., di seguito esaminato e qui menzionato per motivi sistematici, si è stabilito che il debitore possa chiedere di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso od alla loro sospensione per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta 8.13 CREDITO DA SCIOGLIMENTO DEI CONTRATTI IN CORSO 133 Qualora il concordato preveda lo scioglimento di determinati contratti in corso di esecuzione, la proposta deve prevedere l'indennizzo spettante alle controparti contrattuali e l'inserimento di queste nell'elenco dei creditori di cui all'articolo 161, comma 2, L.F., ai fini dell'ammissione al voto. 8.14 EFFETTI RICHIAMATI L'art. 169 l. fall., di seguito esaminato e qui menzionato per motivi sistematici, indica che le seguenti norme della procedura fallimentare sono applicabili al concordato preventivo: Art. 45. Formalità eseguite dopo la dichiarazione di fallimento Art. 55. Effetti del fallimento sui debiti pecuniari Art. 56. Compensazione in sede di fallimento Art. 57. Crediti infruttiferi Art. 58. Obbligazioni e titoli di debito Art. 59. Crediti non pecuniari Art. 60. Rendita perpetua e rendita vitalizia Art. 61. Creditore di più coobbligati solidali Art. 62. Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto Art. 63. Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia 133 Tribunale Novara 27 marzo 2013, edita in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 73 di 228 9 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO 9.1 PRESUPPOSTO SOGGETTIVO In giurisprudenza si è ritenuto che il debitore-proponente il concordato preventivo debba lui dimostrare di essere un imprenditore commerciale nonché di avere - ai sensi del novellato art. 1 l. fall. facente di nuovo espresso riferimento al concordato preventivo - o superato nei tre esercizi precedenti uno dei requisiti dimensionali prescritti dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 1 od una debitoria superiore ad € 500.000,00. 134 Resta isolata l'opinione espressa in dottrina secondo la quale il tribunale, tanto di fronte ad una proposta di concordato preventivo quanto in caso di deposito di un ricorso per autofallimento, dovrebbe applicare la presunzione insita nel secondo comma dell'art. 1 e non dovrebbe procedere di ufficio alla verifica della sussistenza di almeno uno dei requisiti. L'abrogazione dei requisiti di meritevolezza consente di non accertare più i requisiti etici precedentemente fissati dall'art. 160, secondo comma, formulazione previgente: l’iscrizione nel registro delle imprese da almeno un biennio, la regolare tenuta della contabilità, il non assoggettamento alla procedura di fallimento o di concordato preventivo nei cinque anni precedenti, la mancanza di condanne per bancarotta o per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria o il commercio. Tanto comporta che si sia ampliato il numero dei casi in cui è possibile raggiungere l’accordo tra debitore e creditori e soprattutto, tenuto conto dell'attribuzione del giudizio di convenienza ai soli creditori - salva la residuale verifica giudiziaria in ordine alla posizione del creditore opponente e l'accertamento della sussistenza di un trattamento non inferiore rispetto al fallimento per il creditore privilegiato incapiente -, muta i compiti attribuiti in sede di ammissione all'autorità giudiziaria. Si deve ritenere che non sia applicabile, perché non richiamato dall'art. 160 l. fall. e dalle norme successive, l’ultimo capoverso dell’art. 15 l. fall. secondo il quale non può essere dichiarato il fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente inferiore a euro trentamila”. Va rammentata la causa soggettiva di esclusione della cessazione dell’attività da oltre un anno decorrente dalla cancellazione dal registro delle imprese 134 Cfr., CENSONI, in Il nuovo concordato preventivo: profili sostanziali, in Il nuovo fallimento, decreto correttivo alla legge fallimentare, atti del convegno, 15.10.2007, 5. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 74 di 228 9.2 LO STATO DI CRISI Da un punto di vista economico si può individuare la crisi allorché la gestione aziendale non è più economica per il verificarsi di squilibrio e di inefficienze. Si tratta comunque di un fenomeno economico determinato da fattori del tutto variabili ed eterogenei sicché la causa può essere qualificata come: Esogena (matrice rinvenuta all’esterno dell’impresa); Endogena (matrice rinvenuta all’interno dell’impresa); Finanziaria (problematica rapporti debito – credito); Economica (collocazione dell’impresa sul mercato). A seconda della gravità la crisi può essere Reversibile o Irreversibile Sono ritenute sintomi dello stato di crisi: lo squilibrio finanziario; l’interruzione del credito bancario; la mancanza di liquidità; le difficoltà economiche di clienti e/o fornitori; la mancanza di pagamenti da parte di clienti; impedimenti di carattere produttivo; l’eccedenza del passivo contabile rispetto all’attivo. Concreta il concetto di crisi anche il "rischio di insolvenza", situazione, questa, che si verifica quando l'imprenditore, pur potendo adempiere i debiti scaduti, preveda che non sarà in grado di adempiere ai debiti di prossima scadenza. 9.3 ANTICIPAZIONE DELLA SOGLIA DI INGRESSO A livello normativo è agevole il prendere le mosse ricordando che lo 135 “stato di crisi” comprende - ai sensi del nuovo comma secondo dell’art. 136 160 l. fall. divenuto con il correttivo terzo comma - anche l’insolvenza . 137 Tuttavia, in un contesto nel quale si è superata la concezione autoritaria delle procedure concorsuali (presente nella legislazione del 1942), in un 135 Nel periodo intermedio si era dubitato che le imprese insolventi potessero essere ammesse alla procedura, Cfr., Trib. Treviso, decreto 22.7.05. 136 Va riletta una delle ultime decisioni della Suprema Corte - Cass. 1, 2007, n. 16215 - attinenti la vecchia procedura di concordato preventivo laddove applica due consolidate statuizioni giurisprudenziali. Si veda, appunto laddove ricorda che nel vecchio rito "Il presupposto oggettivo dello stato di insolvenza non si differenzia nella procedura di concordato preventivo e in quella di fallimento se non sotto il profilo … che nel concordato l'insolvenza non deve essere tale da impedire una prognosi favorevole in ordine al pagamento dei creditori almeno nei tempi e nelle misure minime previste dalla legge" e che "in ipotesi di fallimento dichiarato ex art. 173 l. fall. non è necessaria l'indagine sulla sussistenza dello stato di insolvenza, presupponendolo già l'ammissione alla procedura di concordato (atteso che, ndr.) l'insolvenza è uguale a quella richiesta per il fallimento". Vedremo che è oggi controverso se nel decreto di ammissione il giudice di merito debba accertare e dichiarare la sussistenza di un mero stato di crisi o di una conclamata insolvenza. 137 “… il fallimento ha un duplice aspetto, per un verso è sanzione personale e per un verso è una esecuzione collettiva”, F. FERRARA, “Il Fallimento", Milano 1974 , prefazione. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 75 di 228 contesto nel quale all’art. 5 della legge fallimentare vi è la definizione 138 giuridica dello stato di insolvenza , continua a mancare una definizione 139 dello “stato di crisi” quando sarebbe auspicabile una legislativa 140 individuazione normativa della soglia minima di crisi . Come già ricordato sono mutate le condizioni di ammissibilità alla procedura, si è anticipata la soglia d’ingresso consentendo di presentare la domanda di concordato preventivo anche all’impresa in stato di crisi, anche all’impresa che non sia ancora inadempiente, che non possa più conseguire il proprio oggetto sociale ed anche all’impresa che non abbia ancora eroso il suo patrimonio e quindi la garanzia dei creditori. Forse la mancanza di una definizione legislativa deriva proprio dall’inconciliabilità tra l’impostazione classica presente nella dottrina, la quale elabora l’insolvenza in chiave giuridica incentrandola sulla figura del 141 debitore e contrapponendola all’inadempimento , e la nuova teorica dello stato di crisi concepita dal legislatore in un’ottica prevalentemente economica ed individuabile, in un’alterazione dello stato di equilibrio 142 economico, e/o finanziario e/o patrimoniale dell’impresa . Preso atto di questa dissonanza, si potrebbe descrivere lo stato di crisi minimo al di là del quale non può esservi ammissione alla procedura di concordato preventivo come quella situazione nella quale, pur non essendovi inadempimenti, pur non essendosi verificati quei fatti descritti 143 dalla giurisprudenza come indiziari dello stato di insolvenza , pur non 138 Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione lo stato di insolvenza è descritto come una “…situazione di impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, della Società (omissis) a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito, quantomeno, della carenza delle condizioni di liquidità necessaria allo svolgimento della attività di impresa …” (Cass. I, 04.03.2005 n. 4789). 139 Ad esempio il progetto di legge fallimentare elaborato dalla speciale Commissione istituita con D. M. 27.2.2004, nell’art. 2 definiva lo stato di crisi come “la situazione patrimoniale, economica o finanziaria in cui si trova l’impresa, tale da determinare il rischio di insolvenza”. 140 L’accertamento della sussistenza del presupposto oggettivo resta ovviamente uno dei controlli di merito che al giudice non si può ritenere che sia stato sottratto. 141 v. F. CARNELUTTI, Natura del processo fallimentare, Riv. dir. proc. civ. 1937, I, p. 216 ss laddove il concetto di insolvenza è rappresentato dal debitore che vorrebbe dare ma non ha, a differenza dell’inadempimento nel quale il debitore ha e non vuole dare. Meno inconciliabile è la contrapposizione con la definizione giurisprudenziale di insolvenza, più ancorata alla dinamica dell’impresa, atteso che l’insolvenza consiste nella mancanza di liquidità e di credito che impedisce, in modo irreversibile, al debitore di far fronte alle proprie obbligazioni scadute e non. 142 Cfr., A. PATTI, in Il Fallimento, 1/2002, p. 5 ss. 143 Tra i sintomi dell’insolvenza, tra gli altri fatti che, a norma dell'art. 5 della legge fallimentare, si possono mostrare rivelatori dell'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni sono stati in giurisprudenza individuati anche i seguenti: la cessazione dell’attività produttiva; l’abbandono della sede sociale; - l’irreperibilità e la latitanza dell’imprenditore; - la pluralità degli inadempimenti; - l’entità degli inadempimenti; - il perdurare nel tempo degli inadempimenti; - 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 76 di 228 essendovi l'impotenza dell'imprenditore a soddisfare le proprie obbligazioni vi è un affanno economico finanziario così profondo, così strutturale da rendere impossibile la prosecuzione della normale attività economica, da rendere probabile, qualora non si intervenga, l’insorgenza dello stato di insolvenza. 144 Altri autori hanno individuato lo stato di crisi in una situazione nella quale il debitore è in grado di adempiere ai debiti scaduti ma è probabile che non sia in grado di adempiere a quelli che scadranno oppure più semplicemente nell'insolvenza reversibile e nella difficoltà ad adempiere i propri debiti allorché rischi di produrre un dissesto. In dottrina, valorizzando apporti delle scienze economiche ed aziendalistiche, si è posta l'attenzione sul carattere progressivo della crisi, individuando le situazioni di mero declino caratterizzate soltanto da una mera perdita di valore, quelle di crisi acuta caratterizzate da tensioni finanziarie contrapponendole alle fasi dell'insolvenza e del dissesto; si sono inoltre suddivise le crisi in reversibili ed irreversibili oltre, poi, a soffermarsi sull'individuazione di cause endogene all'impresa in crisi e contraccolpi derivanti dal mercato o da altre crisi industriali. Resta il fatto che lo stato di crisi pre-insolvenza è un dato economico è che è l'imprenditore ad avere l'onere di dimostrarne la sussistenza provando di trovarsi in una situazione così grave da consentire di essere ammesso al concordato preventivo anche in assenza dei sintomi dell'insolvenza. 9.4 SOGLIA MINIMA DI CRISI: NEL LIQUIDATORIO E IN CONTINUITÀ Fin dal primo commento dello scrivente in ordine al nuovo concordato 145 preventivo si è posto il tema di quale sia la soglia minima di crisi tale da giustificare la concessione all’imprenditore-debitore di richiedere una parziale “esdebitazione” anche nei confronti dei creditori dissenzienti, assenti o persino ignorati o tale da consentire di ottenere una gestione giudiziale del proprio stato di crisi con pagamento integrale dei debiti ma l’intervenuta levata nell’ultimo anno di protesti per importi significativi; - l’effettuazione di pagamenti anomali vale a dire non attraverso la tempestiva consegna di somme di denaro e/o di titoli di credito regolarmente datati ma, ad esempio, attraverso la sistematica emissione di titoli di credito post-datati, la cessione come corrispettivo di altri beni, il pagamento ritardato nel tempo; la contrazione di ulteriori debiti ad elevato tasso di interesse; - la cessione parziale o totale dell’azienda; - la cessione dei beni strumentali; - l’avvenuto espletamento con esito negativo di una procedura esecutiva individuale; - l’eccedenza del passivo sull'attivo patrimoniale; -la diminuzione fraudolenta dell’attivo. 144 Cfr., L. MANDRIOLI, “Il concordato preventivo e la transazione fiscale”, in La riforma organica delle procedure concorsuali, a cura di Bonfatti-Panzani, Milano 2008, 667 145 L’accertamento della sussistenza del presupposto oggettivo resta ovviamente uno dei controlli di merito che al Giudice non si può ritenere che sia stato sottratto. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 77 di 228 differito nel tempo. La questione del presupposto oggettivo – in un concordato preventivo privato di molti dei precedenti requisiti – assume una importanza decisiva non solo perché attiene al rapporto tra risanamento e tutela dei creditori ma anche perché all’ammissione di una impresa in crisi alla procedura di C.P. consegue ad esempio la facoltà di richiedere anche l’ammissione alla 146 procedura della Cassa Integrazione Guadagni . Certo è che la tempestività è la prima chiave per la ripresa dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità. Ancora una volta va criticata la contaminazione tra liquidatorio, in cui non vi è alcuna ragione “premiale”, e concordato ex art. 186 bis l. fall. in cui va invece stimolata ed agevolata la tempestiva emersione della crisi, anche quando solo il debitore può rilevare elementi negativi inerenti aspetti intrinseci alla propria organizzazione aziendale 146 Sul punto ad esempio si veda il C.P. n. 1/05 del Tribunale di Salerno nel quale in una situazione di crisi senza ancora inadempimenti a seguito dell’ammissione alla procedura di diritto vi è stata ammissione alla C.I.G.S.. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 78 di 228 10 CREDITORI E LIMITATA INCERTEZZA DEI CREDITI 10.1 MANCA LA FASE DELLA VERIFICA DEI CREDITI La mancata previsione anche nel nuovo concordato preventivo di una procedura di verifica dei crediti – dovendosi limitare il commissario giudiziale a compilare un elenco dei creditori sulla base dei documenti forniti – comporta l’attribuire al contenzioso ordinario l’accertamento dei crediti contestati e l’impugnabilità delle deliberazioni con quorum contestato. 10.2 RICOGNIZIONE DEI CREDITI Ciò non di meno anche nel nuovo rito si deve riscontrare che nel concordato preventivo viene effettivamente svolta una ponderata attività di ricognizione dei crediti: - ex art. 161 L.F.: “il debitore deve presentare con il ricorso […] l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione”; - ex art. 171 L.F.: “il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 161 L.F., apportando le necessarie rettifiche”; - ex art. 176 L.F.: “il G.D. può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi 10.3 FORMAZIONE ELENCO AMMESSI AL VOTO Sono ammessi al voto in sede di adunanza: creditori chirografari, le cui ragioni di credito trovino titolo e causa anteriori alla data del decreto di ammissione; creditori il cui credito non è ancora esigibile; creditori il cui credito è stato contestato; creditori il cui credito non è compreso nell’elenco allegato dal debitore ma di cui si abbia comunque conoscenza; creditori privilegiati di cui si propone il pagamento non integrale perché sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito”; 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 79 di 228 creditori privilegiati che abbiano rinunciato, e nei limiti della rinunzia, al diritto di prelazione. 10.4 ELENCO NON AMMESSI AL VOTO Non hanno diritto al voto i privilegiati di cui sia previsto il pagamento integrale. Si discute se abbiano diritto di voto i privilegiati di cui sia previsto il pagamento differito (che dovrebbe includere la corresponsione di interessi). Si discute se abbiano diritto di voto i privilegiati di cui sia previsto il pagamento in natura. Non hanno diritto al voto, altresì, e sono esclusi dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato. 10.5 CLASSAMENTO DEI CREDITI CONTESTATI 147 La sussistenza di crediti oggetto di contestazione giudiziale impone alla società proponente il concordato preventivo - anche quando ritenga le relative pretese prive di fondamento - di farne espressa menzione nella proposta. Parimenti il debitore può disconoscere altri crediti indicando nel piano la loro natura contesta ma specificando che dalla contestazione non è ancor scaturita un’azione: ad esempio quando una fornitura di beni è effettivamente stata ricevuta dal debitore il quale ne ha prontamente contestato la non corrispondenza a quanto pattuito. In entrambi i casi il credito va inserito nel piano specificando che le relative risorse saranno oggetto di una riserva apposita. Infatti solo così operando vi è informazione dell’intero ceto creditorio. 10.6 CONTESTAZIONE DEI CREDITI In adunanza ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene conveniente la proposta di concordato e contestare i crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti. Il Giudice Delegato può ammettere ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze i crediti contestati. 10.7 147 EFFETTI DELL’AMMISSIONE AL VOTO Si veda, Tribunale Catania 21 novembre 2013, in IL CASO.it, Sez. Giurisprudenza, 9769 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 80 di 228 Come già ricordato la verifica e la graduazione dei crediti ha effetti esclusivamente endoprocedimentali in relazione al diritto di voto; Tanto implica: 1) l’accertamento in sede ordinaria dei crediti contestati; 2) l’impugnazione in sede ordinaria delle deliberazioni con quorum contestato; 3) la necessità di esibire al C.L. in sede di riparto i titoli ed i documenti giustificativi del credito. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 81 di 228 11 CONCORDATO CON RISERVA DI PIANO E PROPOSTA 11.1 DEPOSITO RICORSO CON RISERVA L'imprenditore, ai sensi del sesto comma dell’art. 161 l. fall., può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano, l’attestazione e l’ulteriore documentazione prescritta allo scadere del termine fissato dal giudice. Inequivocabilmente il fulcro della tutela accordata all’impresa in crisi è oggi contenuto in una complessa e concatenata struttura normativa mediante la quale non solo si è introdotto (artt. 161, VI comma) nel nostro ordinamento l’istituto dell’automatic stay, non solo si è ricondotta la decorrenza degli effetti protettivi alla pubblicazione immediata (a cura della cancelleria, e quindi senza alcun filtro giudiziario) del ricorso mediante la sua iscrizione nel registro delle imprese (art. 161, V comma, l. fall.) ma si sono conferite altre facoltà esercitabili nel corso di tale fase della procedura di concordato preventivo (es. scioglimento dai contratti pendenti) e si sono riconfigurati gli effetti protettivi del concordato preventivo. 11.2 ATTI ALLEGATI AL CONCORDATO CON RISERVA Ex art. 161, comma 6, l. fall. il debitore deve allegare: a) gli ultimi tre bilanci; b) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti. 148 c) Determina ex art. 152 l. fall.. 149 All’uopo va rammentata la decisione edita secondo la quale l’imprenditore non può depositare, in luogo dei bilanci degli ultimi tre esercizi, il Modello Unico relativo ai medesimi periodi, non essendo idoneo detto documento a consentire un riscontro da parte del Tribunale dello stato di crisi dell’impresa essendo strumento deputato alla determinazione del reddito, che unisce indicazioni frammentarie e risente delle variazioni previste dalla specifica normativa fiscale, senza evidenziare l’evoluzione dei rapporti di natura economica, finanziaria e patrimoniale dell’impresa. 148 Sul punto vedasi il precedente paragrafo dedicato alla legittimazione alla presentazione della domanda. 149 Tribunale Mantova 31 gennaio 2013 - – edita in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 82 di 228 Parimenti va precisato che l’elenco dei creditori richiesto dal comma sesto non può che essere lo stesso elenco richiesto dalla lettera b) del secondo comma che quindi deve sostanziarsi in un elenco nominativo completo di tutti i creditori, comprensivo sia dei chirografari che dei prelatizi (non esclusi i creditori per tributi e contributi previdenziali, ai quali si proponga una “transazione fiscale” ex art. 182-ter, legge fallimentare), che riporti per ciascuno l’ammontare del credito, specificando la parte chirografaria e la parte prelatizia e, per questa seconda, il titolo della prelazione; in particolare, ove si tratti di privilegio generale o speciale (art. 2747 c.c.) deve essere indicata (o quanto meno resa identificabile) la norma di legge che lo prevede. Va fin da adesso precisato anche che nel piano il credito per rivalsa Iva, assistito da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, codice civile, può essere degradato a chirografario solo attraverso il meccanismo previsto dall’art. 160, comma 2, legge fallimentare. Parimenti va precisato che per i crediti dei c.d. fornitori va distinta la parte imponibile dalla parte di credito per rivalsa Iva. 11.3 PUBBLICAZIONE A CURA DELLA CANCELLERIA Ai sensi del comma 5 dell’art. 161 l. fall. la domanda di concordato è comunicata al pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. Il comma 5 dell'art. 161 l. fall.,, prevedendo che la domanda di ammissione con riserva sia oggetto di immediata pubblicazione nel registro delle imprese a cura del cancelliere, ricollega, tramite tale meccanismo 150 della pubblicità , una sostanziale presunzione assoluta di conoscenza della pendenza della procedura. 11.4 ANTICIPAZIONE EFFETTI ENDOPROCEDIMENTALI 151 In altre parole la pubblicazione , effettuata a cura della cancelleria ai sensi del quinto comma, ha valore “prenotativo” degli effetti derivanti dalla futura concessione del termine. In sintesi la concatenazione tra la modifica del 168 l. fall. e l’introduzione del comma sesto dell’art. 161 l. fall. determina l’anticipazione del momento dal quale decorrono tutti gli effetti endoprocedimentali ed interinali del concordato preventivo, 150 Federico Rolfi, La generale intensificazione dell’automatic stay , in IlFALLIMENTARISTA, 3.08.12 151 .Tribunale Ravenna 06 marzo 2013 – edita in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 83 di 228 dall’originario momento del deposito del decreto di ammissione all’odierno momento della pubblicazione della domanda con riserva, 11.5 RIFORMA DEL CONCORDATO CON RISERVA DEL 2013 Viene con l d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 così modificata, in senso restrittivo, l’ultima parte dell’art. 161 comma VI, l. fall.: - Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale può nominare il commissario giudiziale di cui all’articolo 163, secondo comma, n. 3; si applica l’articolo 170, secondo comma. Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18; e viene così modificato, in senso restrittivo, il comma VIII dell’art. 161 l. fall.: - 11.6 Con il decreto che fissa il termine di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale se nominato, sino alla scadenza del termine fissato. Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. In caso di violazione di tali obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo. Quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori. PUBBLICAZIONE MENSILE DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA Il debitore, con periodicità mensile, deposita una situazione finanziaria dell’impresa che, entro il giorno successivo, è pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere. 11.7 VAGLIO DI AMMISSIONE 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 84 di 228 All’uopo va osservato che il tribunale dovrebbe, prima di autorizzare il ritardato deposito della proposta di concordato preventivo e del relativo 152 piano, verificare la legittimità della procedura : a) la regolarità formale della domanda vale dire la sottoscrizione da parte del legale rappresentante e l’allegazione delle delibere autorizzanti ex art. 152 l. fall.; b) la propria competenza ex artt. 9 e 161 l. fall.; c) la qualifica di imprenditore commerciale fallibile ex art. 1 l. fall.; d) la sussistenza dello stato di crisi (o di insolvenza); e) l’eventuale pendenza di un ricorso prefallimentare; e) l’allegazione dei tre ultimi bilanci; f) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti. g) l’assenza nei due anni precedenti di altra domanda di concordato preventivo con riserva non omologato. Si discute se il Collegio possa riscontrare l’abuso dello strumento del concordato con riserva. 11.8 NON NECESSITÀ AUDIZIONE PRIMA DEL RIGETTO 153 Il diniego della concessione del termine di cui all'articolo 161, comma 6, L. FALL. non presuppone l'audizione del debitore. 11.9 INAMMISSIBILITÀ PER PRECEDENTE CONCESSIONE Non necessita di alcun approfondimento il nono comma dell’articolo 161 l. fall. il quale recita: IX. La domanda di cui al sesto comma è inammissibile quando il debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. 11.10 INAMMISSIBILITÀ CONNESSE A RICORSI EX ART. 182 SEXIES? L'imprenditore in crisi ha due strumenti anticipatori, una concorsuale (161, comma sesto, l. fall) ed uno non concorsuale (182, comma sesto, l. fall) inequivocabilmente alternativi nel senso della non co-pendenza. 154 Infatti è stata dichiarata inammissibile la domanda di concordato con 152 Cfr., la Massima estratta da IL CASO.it , relativa al Tribunale Benevento 29 agosto 2013 Massima estratta da IL CASO.it - Tribunale Pisa 21 febbraio 2013 154 Tribunale Perugia 04 febbraio 2013, in IL CASO.it 153 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 85 di 228 riserva ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L. FALL. qualora sia pendente il procedimento cautelare di cui all’articolo 182 bis, comma 6, L. FALL. ed il debitore abbia dichiarato di perseguire in via primaria l’obiettivo della conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Certo è che all'esito del periodo di grazia l’imprenditore può depositare (tanto qualora gli sia stato concesso ex art 161, comma sesto, tanto quando lo abbia ottenuto ex art. 182 sexies) tanto la proposta concordato preventivo quanto l'accordo di ristrutturazione. Vi è quindi da chiedersi se il fatto che all'esito del 182 sexies possa depositare ai sensi del 182 comma VIII proposta di concordato preventivo avente taluni effetti dal deposito del ricorso ex art. 182 l. fall possa essere considerato un motivo testuale per non ammettere il deposito del ricorso ex art. 162 comma sesto ritenendo che l'imprenditore possa richiedere un solo periodo di grazia anche quando non pendono ricorsi di fallimento. 155 Certo, tenuto anche conto del fatto che il pendolo è tornato a favore di una rapida definizione della crisi ed il legislatore ci chiede di fissare il ricorso prefallimentare entro 45 giorni dal suo deposito, è ancora più agevole il motivare che non si può rinviare la trattazione di un prefallimentare prima per la pendenza di un 182 sexies e poi per un 161 sexies. 4) il fatto che all'esito del 182 sexies possa depositare ai sensi del 182 comma VIII proposta di concordato preventivo avente taluni effetti dal deposito del ricorso ex art. 182 l. fall potrebbe essere considerato un motivo testuale per non ammettere il deposito del ricorso ex art. 162 comma sesto ritenendo che l'imprenditore possa richiedere un solo periodo di grazia anche quando non pendono ricorsi di fallimento? Oggi infatti il pendolo è tornato a favore di una rapida definizione della crisi ed il legislatore ci chiede di fissare il ricorso prefallimentare 155 Per una analisi molto critica dell’accelerazione dei tempi della procedura prefallimentare si veda Lucio Di Nosse, La notifica del ricorso di fallimento dall’1 gennaio 2014, in IlFalllimentarista.it ove osserva: “Inoltre viene spontaneo chiedersi perché, in tempi di grave difficoltà per l’economia nazionale, da un lato il legislatore abbia concesso all’imprenditore in crisi, rectius quasi sempre in stato d’insolvenza, termini generosi in materia di C.P. in bianco o preconcordato (da 60 a 120 giorni, prorogabili da 120 a 180) grazie al deposito di una domanda meramente prenotativa, avente però effetti giuridici molto rilevanti per debitore e creditori, e poi abbia optato per la concessione di termini così brevi per la fissazione dell’udienza prefallimentare. L’imprenditore resistente non avrà nemmeno il tempo per concordare con il creditore ricorrente una soluzione transattiva, per rinvenire nuove risorse finanziarie, per incassare i propri crediti ed estinguere i debiti azionati. Se anche i tribunali vorranno rigorosamente rispettare il termine di gg. 45 nel fissare l’udienza, nessuna norma ulteriore impedisce che il procedimento prefallimentare possa articolarsi in più udienze e si possa di fatto adottare una tempistica pragmaticamente più accettabile, se il fine è quello di consentire il salvataggio dell’impresa e dei livelli occupazionali, che costituiscono gli scopi principali della riforma della L.F.”. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 86 di 228 entro 45 giorni dal suo deposito ed è ancora più agevole il motivare che non si può rinviare la trattazione di un prefallimentare prima per la pendenza di un 182 sexies e poi per un 161 sexies. Ma in caso di assenza di ricorsi prefallimentare la c.d. passarella è stata ammessa ma mi sorgono delle perplessità alla luce appunto dell'ultima parte del 182bis comma VIII; 11.11 AUTOMATIC STAY Il comma VI dell’art. 161 l. fall. attribuisce all’imprenditore commerciale (soprasoglia ex art. 1 l. fall.) la facoltà di depositare un ricorso di concordato preventivo riservandosi di depositare la proposta che sottoporrà ai creditori, il piano e (quasi) tutti gli altri allegati prescritti. A seguito della pubblicazione nel registro delle imprese, senza vaglio giudiziario, si producono dal giorno della pubblicazione gli effetti fino al giorno fissato dal giudice per il deposito del piano. Secondo una parte della dottrina si tratta di un vero e proprio “automatic stay” dovendosi secondo tale lettura escludere ogni discrezionalità del giudice in merito alla concessione del termine salvo il caso di inammissibilità per già intervenuto deposito di una domanda cui non abbia fatto seguito l’ammissione ex art. 163 l. fall. o l’omologazione ex art. 182 bis l. fall. 156 Nella stessa direzione si registra una decisione edita resa da una Corte di Appello in cui si afferma che il Tribunale dopo la presentazione del ricorso ex art. 161, VI comma, L. fall., non può svolgere alcuna valutazione, neanche in termini di strumentalità del ricorso stesso, ma è vincolato ad assumere solo il provvedimento con il quale fissa il termine per l’integrazione della domanda con la necessaria documentazione. Nell provvedimento si osserva che “il Tribunale non poteva più emettere alcuna decisione sulla richiesta di dichiarazione di fallimento e gli era anche preclusa la valutazione sulla strumentalità del ricorso, visto che l'opzione chiara del legislatore è quella di offrire al debitore una facoltà in qualsiasi momento esercitabile per sospendere la procedura fallimentare e verificare la possibilità di soddisfare le pretese dei ereditari, garantendo al contempo la continuità aziendale”. 11.12 DINIEGHI DEL TERMINE PER DEPOSITARE IL PIANO Per contro nella giurisprudenza di merito dei Tribunali si riscontrano plurimi (e motivati) dinieghi di ammissione alla procedura taluni fondati sul 156 Appello Caltanissetta 22 maggio 2013 – Massima tratta da IL CASO.it , ove è edita. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 87 di 228 concetto di abuso della procedura. 157 Semplici i dinieghi per mancato deposito degli ultimi tre bilanci ed in particolare per le società di persone con l’osservazione che il debitore deve provare che gli stessi siano stati regolarmente approvati dall’assemblea dei 158 soci e depositati al registro delle imprese. Parimenti semplici i dinieghi fondati sulla constatazione che il ricorso sia abusivo perché depositato durante la procedura fallimentare per ostacolare la dichiarazione di fallimento non procrastinabile in relazione alla decorrenza del termine annuale dalla cancellazione della società, problematica che si lega anche alla tesi del tutto ardita che una società cancellata abbia la possibilità di proporre concordato con riserva. 159 Più complesso il caso inedito in cui il Tribunale ha dichiarato improcedibile la nuova procedura di pre-concordato ex art. 161, comma VI, l. fall. perché depositata dopo che non era stata adempiuta la promessa insita in un primo concordato preventivo, dopo che il debitore era già stato ascoltato nella procedura di risoluzione del primo concordato preventivo, così concretizzando un abuso del diritto del debitore ad utilizzare gli strumenti di composizione della crisi aziendale idoneo ad arrecare un ulteriore sacrificio - sproporzionato ed ingiustificato - alle ragioni dei creditori. 160 Simile il caso edito di presentazione di domanda di concordato con riserva dopo il mancato raggiungimento delle maggioranze in ordine a precedente domanda di concordato o nel corso del procedimento ex art. 173 L. Fall perché va qualificata come illegittima, e se attuato attraverso il ricorso ad uno strumento previsto dalla legge, quale abuso del diritto, la condotta che tenda ad impedire che un procedimento di concordato preventivo si concluda secondo le modalità previste dalla legge fallimentare, ovvero con una sentenza dichiarativa di fallimento che, in presenza di istanze provenienti dai creditori o dal pubblico ministero, faccia seguito al decreto di revoca 161 È ravvisabile un abuso nel ricorso al concordato preventivo con riserva previsto dall'articolo 161, comma 6, L. FALL. qualora 157 Inedito, Tribunale di Salerno n. 13/13 C. Prev. del 21.02.13, Vedasi, Tribunale Pisa 21 febbraio 2013, edita IL CASO.it , secondo il quale i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. da depositarsi unitamente al ricorso per concordato preventivo con riserva, devono essere stati effettivamente approvati e la pubblicazione della relativa delibera nel registro delle imprese deve precedere il deposito del ricorso 159 Inedito, Tribunale di Salerno, Sent. Dichiarativa Fall. n. 65/2012 del 05/12/2012 160 Massima estratta da IL CASO.it - Tribunale Messina 01 febbraio 2013 161 Massima estratta da IL CASO.it - Tribunale Nocera Inferiore 21 novembre 2013 158 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 88 di 228 l'imprenditore depositi il ricorso producendo copie inattendibili dei bilanci, ometta la produzione della delibera dell'organo di gestione prevista dall'articolo 152 L. FALL. e rinunci a spiegare qualsiasi difesa nell'ambito del procedimento per dichiarazione di fallimento pendente. 162 È stato statuito che il tribunale possa precludere al debitore la facoltà (ampiamente riconosciuta - ed oggi anzi incentivata dall’ordinamento) di coltivare l’ammissione al concordato preventivo, dando invece la precedenza all’istanza di fallimento proposta dal creditore (o dal p.m.), laddove emergano condotte penalmente sanzionabili o laddove pregiudichi, definitivamente e in concreto, una più proficua liquidazione fallimentare, in danno della massa dei creditori ad es. per il consolidamento di un’ipoteca, o la maturazione medio tempore della prescrizione di eventuali azioni di massa esperibili dal curatore. 11.13 ANTICIPATI EFFETTI PROTETTIVI DEL CONCORDATO CON RISERVA In dottrina si definisce “protezione dell'impresa” quell'insieme di 163 finalizzate ad evitare che, nelle more dell'attivazione e “misure completamento delle procedure di soluzione della crisi, la platea dei creditori si lanci in una sorta di competizione nell’aggredire individualmente gli assets aziendali allo scopo di assicurarsi cause legittime di prelazione, con la conseguenza, ovviamente negativa, di compromettere l'integrità complessiva dell'impresa, facendo naufragare ogni tentativo di salvataggio concordato della medesima”. L’imprenditore in crisi, con il deposito della domanda di concordato in bianco (art. 161, comma VI): 1) evita la dichiarazione di fallimento con connesso 164 spossessamento , mantenendo la disponibilità e l'amministrazione del proprio patrimonio e l'esercizio dell'impresa; 2) accede immediatamente ad un sistema di protezione del patrimonio aziendale dall’aggressione dei creditori; 3) può continuare a compiere atti di ordinaria amministrazione; 4) può chiedere di essere autorizzato dal Tribunale a compiere atti urgenti di straordinaria amministrazione ed altri atti specifici; 5) può chiedere la sospensione o l’interruzione dei contratti pendenti 162 Massima estratta da IL CASO.it - Tribunale Terni 26 febbraio 2013 La generale intensificazione dell’automatic stay, di Federico Rolfi, Magistrato, in ilFALLIMENTARISTA, 2012 164 Si veda, Mauro Vitiello, Gli effetti sui rapporti pendenti del concordato preventivo, dell’esercizio provvisorio e dell’affitto di azienda del fallito, in ilFALLIMENTARISTA, 26.01.12) 163 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 89 di 228 ex art. 169 l. fall.; 11.14 IRREVOCABILITÀ ATTI COMPIUTI DOPO IL DEPOSITO DEL RICORSO Ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera e sono immediatamente irrevocabili gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161 l. fall.. Ci si chiede se tale effetto di irrevocabilità sia automatico e destinato a prodursi anche in caso di non ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma IV quando è certo che tale effetto si produca in caso di revoca dell’ammissione ex art. 163 l. fall.. 11.15 CONTENUTO MINIMO DEL RICORSO CON RISERVA Il legislatore non ha indicato un contenuto minimo del “ricorso in 165 bianco” sicché è corso un’attenta riflessione nel cui contesto si registrano osservazioni secondo le quali le informazioni debbono essere certamente più complete allorché si richiedono, oltre alla mera concessione del termine, anche autorizzazioni ulteriori e/o proroghe nonché che più è scarna la comunicazione e meno tempo sarà concesso per redigere la proposta. 11.16 AUDIZIONE DEI CREDITORI Il tribunale può in ogni momento sentire i creditori, anche prima di concedere il termine. 11.17 165 RICHIESTA DI INTEGRARE I DOCUMENTI Stefano Ambrosini, i finanziamenti bancari alle imprese in crisi nei nuovi articoli 182-quater e 182-quinquies, l. fall, in IlFALLIMENTARISTA, 13.9.2012 «Né appare lecito inferire dall’obbligo di “descrizione analitica” delle modalità e dei tempi di adempimento un – chiaramente insussistente – onere di descrizione sintetica nel caso di ricorso senza piano, giacché una lettura siffatta si porrebbe in flagrante contrasto tanto con la lettera quanto con la ratio del nuovo istituto.» Federico Rolfi, La generale intensificazione dell’automatic stay , in IlFALLIMENTARISTA, 3.08.12: «presentare almeno indicativamente un quadro delle voci attive e passive dell’impresa; prospettare l’insieme degli atti di gestione che, nelle more del deposito della documentazione, si intendono assumere previa autorizzazione del Tribunale, con l’illustrazione delle relative finalità, oltre ad una quantificazione di massima degli oneri che conseguiranno al compimento degli atti di ordinaria amministrazione.» Massimo Fabiani, riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d’impresa (appunti sul d.l. 83/2012 e sulla legge di conversione) in IL CASO.it , 1 agosto 2012,sezione ii n. 303/2012 pag. 1 sez. II, doc. n. 303/2012: «il tribunale …in presenza di giustificati motivi potrà concedere il termine massimo, mentre in mancanza di motivi o in presenza di motivi palesemente incongrui si limiterà a concedere il termine minimo» 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 90 di 228 Si discute se il Collegio possa ordinare di integrare la documentazione ex art. 162 e 161, comma VI, anche se il primo comma dell’art. 162 non è espressamente richiamato. 11.18 DECRETO DI AMMISSIONE AL CONCORDATO CON RISERVA Il collegio nel decreto motivato di ammissione ex art. 161, comma VI: a) fissa un termine non superiore a sessanta giorni se sono pendenti ricorsi di fallimento o un termine compreso fra sessanta e centoventi giorni per il deposito del piano; b) nomina il giudice delegato alla procedura; c) può nominare il commissario giudiziale; d) deve disporre gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. 11.19 SCHEMA DI DECRETO DI FISSAZIONE DEL TERMINE sentita la relazione del giudice delegato, ha pronunziato il seguente: DECRETO nel procedimento n. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ R.G. Concordati Preventivi promosso con ricorso depositato il da $$cognome_debitore$$, in persona del esaminato il ricorso presentato ai sensi dell’art. 161 comma 6 l.f., motivato con la sussistenza di grave crisi aziendale, nonché la richiesta di concessione del termine indicato nel predetto articolo nella misura massima possibile; dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1 e 9 l.f.; considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso: - la decisione e/o delibera dell'organo amministrativo risultante da verbale autentico ai sensi dell'art. 152 l.f.; - gli ultimi tre bilanci approvati e pubblicati; l’elenco nominativo dei creditori; rilevato che è pendente istanza per la dichiarazione di fallimento n. e che pertanto ai sensi dell'art. 161 ult. comma l. fall. non può essere concesso termine superiore a "sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni"; ritenuta la necessità che la ricorrente adempia agli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa, ai sensi dell’art. 161 comma 6 l.f.; PQM visto l’art. 161 comma 6 l.f.; . concede alla ricorrente termine di giorni 60 (sessanta) con decorrenza dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 91 di 228 commi secondo e terzo dell’art. 161 l.f., delega alla procedura il giudice dott. Cecilia Marino demandando allo stesso di provvedere all’assunzione di ogni eventuale incombente istruttorio; nomina un commissario giudiziale nella persona del___________________________________ il quale dovrà vigilare sull’attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l. fall. e degli altri obblighi sottoindicati; dispone che la ricorrente: ---) entro il termine di quindici giorni dall’avvenuta comunicazione del presente decreto depositi la somma di € __________________ quale anticipo per il compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla procedura di concerto col commissario giudiziale; ---) decorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni 30 giorni successivi depositi in cancelleria una breve relazione informativa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) sui seguenti punti: a) stato di avanzamento nell’elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione: degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire; misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso; risorse per provvedere al pagamento del detto compenso; b) situazione finanziaria, con indicazione di: incasso crediti; pagamenti fatti; disponibilità esistenti in cassa o su banche; c) andamento della gestione corrente, con indicazione di: costi e ricavi di periodo; più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, industriale, negoziale ecc.); procedure esecutive e cause pendenti e loro stato. La ricorrente è avvertita che: a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità; b) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso vietato prima dell’omologazione il pagamento dell’attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato; c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà improcedibile la 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 92 di 228 domanda; d) è in facoltà del Tribunale disporre l’immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l’attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano; e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l’altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale. Si comunichi alla proponente, alla parte istante e al P.M. 11.20 TERMINE MINIMO 166 In mancanza di adeguate motivazioni ed indicazioni in ordine al contenuto del piano di concordato, a fronte della presentazione di domanda di concordato con riserva appare opportuno concedere il termine minimo. 11.21 ULTERIORI AUTORIZZAZIONI NEL DECRETO DI AMMISSIONE Il Tribunale nel decreto ex art. 161, comma VI su richiesta del debitore può: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 166 autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione; autorizzare ex art 169 bis lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione attribuendo all’altro contraente un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento in moneta fallimentare mediante ammissione in chirografo; autorizzare ex art 169 bis la sospensione dei contratti in corso di esecuzione per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta; autorizzare ex art 182 quater la contrazione di finanza interinale; autorizzare ex art 182 quinquies finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori; autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti; autorizzare in caso di continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei Tribunale Ravenna 06 marzo 2013 – edita in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 93 di 228 8) requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori; autorizzare a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi se vi è attestazione che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. 11.22 OBBLIGHI INFORMATIVI 167 Nel provvedimento autorizzativo è previsto che il tribunale prescriva obblighi informativi periodici. A seguito del decreto del tribunale di fissazione del termine per il deposito della domanda con tutti gli allegati nonché degli “obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell’impresa”, la gestione dell’azienda nel periodo interinale viene sottoposta ad un sorta di controllo interinale del Tribunale, talvolta compiuto direttamente ed in altri casi compiuto con l’ausilio del Commissario Giudiziale. A seconda delle concrete evenienze il Tribunale valuterà quali informazioni richiedere tra le quali vi possono essere : a) deposito di una relazione aggiornata o di un prospetto attinente la propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa; b) modifiche intervenute nel corso della procedura in ordine ai crediti; c) elenco dei creditori assistiti da prelazione (qualora l’elenco delle garanzie non sia insito nell’elenco dei creditori); d) elenco finanziamenti ricevuti dal sistema bancario e/o finanziario; e) elenco finanziamenti erogati dai soci e/o da società controllanti, controllate e/o collegate; f) elenco contratti di anticipazione su fatture in essere con indicazione degli importi ceduti od anticipati; g) elenco delle cessioni di crediti tributari; f) elenco dei principali contratti pendenti; g) descrizione dei S.A.L.; h) descrizione principali attività comunque in essere; h) descrizione dei diritti vantati dai terzi sui beni sociali; 167 Vedasi il decreto di cui al VI comma dell'art. 161, l. fall., Tribunale Modena, 14 settembre 2012, in IL CASO.it , I, 7786, con il quale tra gli obblighi informativi imposti dal tribunale si è previsto il deposito mensile di un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute nel periodo, di importo unitario superiore ad una certa soglia, relative alla ordinaria amministrazione dell’attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 94 di 228 i) elenco dei beni dei terzi in leasing od in comodato. 11.23 ULTERIORI OBBLIGHI INFORMATIVI La materia è troppo giovane per poter giungere a delle conclusioni in ordine all’estensione del potere del Collegio Fallimentare di imporre obblighi informativi e parimenti, del resto, ogni procedura dovrebbe essere trattata singolarmente. In quest’ottica si registra il quesito se nell’elenco tra gli obblighi informativi possa chiedersi di specificare le operazioni compiute negli ultimi due anni antecedenti la presentazione del ricorso consistenti in dismissione di beni, cessioni di crediti, prestazioni di garanzia in favore di terzi, transazioni, conciliazioni giudiziali, compensazioni, atti di destinazione, contratti preliminari, pagamenti effettuati in favore degli organi amministrativi e di controllo, distribuzione di utili in qualunque forma, pagamenti effettuati in favore dei professionisti, pagamenti in favore dei soci e in generale operazioni finanziarie. In altre parole ci si chiede se attraverso gli obblighi informativi possa inserirsi un’indagine tesa ad evidenziare atti revocabili o suscettibili di frodare i creditori, così consentendo già al Commissario Giudiziale ex art. 161, comma VI, di evidenziare tali pregressi comportamenti. La risposta potrebbe essere rinvenuta nel fatto che l’eventuale emersione tempestiva dei comportamenti di frode, prima della redazione del piano, potrebbe consentire ad una redattore del piano attento e consapevole di darne atto e di interloquire in merito (se del caso depositando anche atti transattivi della responsabilità degli amministratori) così evitando che l’atto in frode (alle ragioni dei creditori) commesso prima della redazione del piano emerga dopo la redazione del piano e divenga rilevante in quanto drenante parte delle risorse che avrebbero dovuto e potuto essere invece destinate ai creditori. In buona sostanza si tratta di comprendere se gli obblighi informativi siano soltanto funzionali al “governo” della fase preconcordataria o siano anche conformabili per chiedere rivelazioni sull’impresa (outing ….) prodromico alla presentazione di un piano fattibile perché fondato su una corretta rappresentazione della realtà aziendale. 11.24 NOMINA COMMISSARIO GIUDIZIALE Nel (già) novellato art. 161, comma VI, si contempla la facoltà del Collegio di nominare un Commissario Giudiziale (interinale) ma non si indica nulla in materia di creazione di un fondo spese per la relativa 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 95 di 228 retribuzione. Certo è che così operando ci si muove in un’ottica di assoluta complicazione perché è ben vero che il debitore mantiene la gestione dell’impresa però è vero anche che per compiere ogni atto “non ordinario” dovrà predisporre un’istanza assieme al redattore del piano, farla asseverare all’attestatore, trasmetterla al Giudice Delegato il quale, acquisito il parere del Commissario Giudiziale reso all’esito di significativi riscontri, valuterà se autorizzarlo. 11.25 FONDO SPESE PROCEDURA Nei decreti di fissazione del termine è spesso apposto l’ordine di depositare una somma per le spese iniziali della procedura. 11.26 COMPENSO DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE INTERINALE Prevale l’opinione che il commissario giudiziale nominato nella fase della riserva debba essere liquidato, in caso di mancata ammissione dell’impresa alla procedura ex art. 163 l. fall, dal collegio con decreto di liquidazione che potrebbe individuare il suo compenso (come in caso di interruzione ex art. 173 l. fall) in una percentuale non elevata del compenso che avrebbe avuto nel caso di omologazione della proposta ex art. 180 l. fall. 11.27 ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE Il Commissario Giudiziale nel corso della procedura con riserva: - Può assumere sommarie informazioni; - Può esaminare i libri contabili che sono a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale; - Deve riferire al Tribunale che il debitore ha posto in essere una delle - condotte previste dall’articolo 173. Deve verificare che il debitore abbia adempiuto agli obblighi informativi periodici; È sentito dal Tribunale prima che venga adottato il decreto con il quale si abbrevia il termine per il deposito del piano; 11.28 MESSA A DISPOSIZIONE DEI LIBRI CONTABILI Nell’articolo 161, comma IV, l. fall. si è aggiunta la locuzione: si applica l’art. 170, comma 2; pertanto il ricorrente dovrà tenere a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale i libri contabili. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 96 di 228 168 Si discute se la messa a disposizione dei libri contabili sia un effetto di tutti decreti di ammissione al concordato con riserva o soltanto di quelli con nomina del Commissario Giudiziale. Certo è che in assenza del Commissario Giudiziale il Giudice Delegato non avrà modo di esaminarli direttamente e che quindi, la norma assume un connotato di effettività solo in caso di nomina anticipata del Commissario Giudiziale al quale è così attribuito un potere di riscontro da utilizzare soprattutto in funzione del rilascio dei pareri in ordine alle istanze di autorizzazione allo scioglimento dai contratti, al compimento di atti straordinari ed all’acquisizione di finanziamenti od al compimento di pagamenti. 11.29 MANCATO DEPOSITO DELLE INFORMAZIONI Ai sensi del comma VIII dell’art. 161 l. fall. la violazione dell’obbligo del deposito mensile della situazione finanziaria dell’impresa, la violazione degli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, impongono l’applicazione dell'articolo 162, commi secondo e terzo. 11.30 ATTIVITÀ MANIFESTAMENTE INIDONEA A PREDISPORRE PIANO Ai sensi del comma ottavo quando risulta che l’attività compiuta dal debitore è manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e del piano, il tribunale, anche d’ufficio, sentito il debitore e il commissario giudiziale se nominato, abbrevia il termine fissato con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo. 11.31 PROCEDIMENTO DI ABBREVIAZIONE DEL TERMINE Del tutto non disciplinato è il procedimento che il tribunale deve adottare quando emerge che il debitore non sta svolgendo attività dirette a predisporre il piano. Non si indica se l’audizione è compiuta dal Collegio o dal Giudice Delegato o se dal Giudice Delegato in esecuzione di una delega del Collegio. 168 Filippo Lamanna, Criticità e abusi del preconcordato dopo un anno di applicazione. Valutazione dell’esito dei primi preconcordati presso il Tribunale di Milano: statistiche e proiezioni. Le correzioni introdotte dal Decreto “Del Fare” relazione al convegno organizzato da AREL: La crisi economica e la tutela del patrimonio produttivo dell’impresa. Esperienze applicative delle nuove norme per il risanamento: le criticità; Milano, ABI, 31 ottobre 2013. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 97 di 228 Non si indica se vi siano forme e tempi di convocazione. Non si indica se l’audizione del debitore debba avvenire congiuntamente a quella altrettanto necessaria del Commissario Giudiziale. Quel che è certo è che si tratta di un marchingegno che non è idoneo a concludere la procedura perché prevede 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. relazione del Commissario Giudiziario inerente la stasi; provvedimento collegiale di delega al giudice delegato dell’audizione; convocazione avanti al giudice delegato del debitore e del commissario giudiziale; decreto di mera abbreviazione del termine per depositare il piano; scadenza del termine; mancato deposito del piano; convocazione del debitore ex art. 162 l. fall.; decreto di inammissibilità 11.32 COMPIMENTO DI DALL’ARTICOLO 173, UNA DELLE CONDOTTE PREVISTE Il commissario giudiziale, quando accerta che il debitore ha posto in essere una delle condotte previste dall’articolo 173, deve riferirne immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all’articolo 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, può, con decreto, dichiarare improcedibile la domanda e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza reclamabile a norma dell’articolo 18. 11.33 PROROGA – DIVIETO DI SECONDA PROROGA Per completezza va rammentato il provvedimento con cui non è stata 169 accolta una seconda proroga perché con ogni evidenza il concordato preventivo concreta una eccezionale sospensione dei diritti dei creditori. 11.34 DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI DURANTE LA PROCEDURA Per comprendere l’attuale complessità della gestione di una impresa in crisi ammessa alla procedura di concordato preventivo è opportuno rammentare che gli amministratori delle società coinvolte in una procedure ex artt. 160 e ss. sono chiamati: I) a redigere un piano [lett. e) art. 161, II comma, l. fall.] 169 Il termine concesso ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F. per il deposito della documentazione e del piano di concordato preventivo non può essere prorogato una seconda volta qualora sia già stata concessa una prima proroga nella misura massima prevista e ciò anche se il termine così complessivamente concesso non superi la misura massima accordabile (gg. 120 + 60). (Massima estratta da IL CASO.it ) Tribunale Terni 16 settembre 2013 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 98 di 228 II) III) 170 contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; a nominare un attestatore indipendente [nel significato emergente dal combinato disposto degli artt. 67, terzo comma, lett. d) e 236 bis l. fall.]; a richiedere, predisponendo i relativi documenti, al professionista 170 attestatore di redigere relazioni asseverative volte a verificare e quindi confermare: 1) la veridicità dei dati aziendali; 2) la fattibilità del piano; 3) la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori della prosecuzione dell’attività d’impresa [nel caso di concordato in continuità ex art. 186 l. fall.]; 4) la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento in caso di continuazione di contratti pubblici [nel caso di concordato in continuità ex art. 186 l. fall.]; 5) la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto in caso di partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici [nel caso di concordato in continuità ex art. 186 l. fall.]; 6) di nuovo la veridicità dei dati e la fattibilità del piano in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano; 7) la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori [182 quinquies, I comma] dei finanziamenti prededucibili alla luce del complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione; 8) in relazione alla concessione di pegno o ipoteca a garanzia di finanziamenti prededucibili la loro funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori [182 quinquies, III comma]; 9) in relazione ai finanziamenti prededucibili nei concordati in continuità aziendale [182 quinquies, IV comma] la loro indispensabilità per garantire la continuità aziendale e la loro funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori; 10) in relazione al pagamento di crediti anteriori all’ammissione alla procedura il loro carattere essenziale per la prosecuzione della attività di impresa e la loro Si rinvia ad uno degli ultimi contributi sul tema: Luciano Quattrocchio, Concordato in continuità e ruolo dell’attestatore: poteri divinatori o applicazione di principi di best practice, in ilFALLIMENTARISTA, 3/08/2012 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 99 di 228 funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori [nel caso di concordato in continuità ex art. 186 l. fall. ai sensi del IV dell’art. 182 quater l. fall.]. 11.35 GESTIONE NELLA FASE DEL CONCORDATO CON RISERVA Tuttavia tanto nella fase pre-concordataria quanto in quella tra l’ammissione e l’omologazione, previo il deposito di specifiche attestazioni, il Tribunale può autorizzare – a condizione che si realizzi “la miglior soddisfazione dei creditori” - il compimento di specifici atti di straordinaria amministrazione, di contrazione di finanziamenti (di ogni genere), di pagamenti di creditori concorsuali al di fuori di ogni riparto. Vi è quindi da chiedersi (e da darsi una risposta negativa) al quesito se 171 si opera (ancora) in uno “schema legislativo che pone al primo posto il soddisfacimento delle obbligazioni a qualsiasi titolo e in qualsiasi contesto assunte rispetto ad altre istanze, se pur socialmente rilevanti come quello del recupero degli organismi aziendali validi …”. All’uopo appare opportuno prendere spunto dalle seguenti riflessioni giurisprudenziali: 172 La procedura concorsuale iniziata a seguito della concessione del termine ex articolo 161 sesto comma, è caratterizzata da un momento conservativo del patrimonio del debitore (mediante il blocco delle azioni esecutive e cautelari) e da uno dinamico (consistente nella gestione prudente e provvisoria dell’impresa, finalizzata alla formulazione di una proposta di soddisfazione basata su un piano). Ne deriva che il divieto di pagamento dei crediti pregressi e la facoltà, per l’imprenditore, di compiere gli atti di ordinaria amministrazione (tra i quali rientrano anche l’adempimento dei contratti pendenti) vanno conciliati come segue: (a) il divieto di pagamento dei crediti pregressi sussiste in tutte quelle situazioni giuridiche che si sono definitivamente cristallizzate in un rapporto di credito/debito; (b) per i rapporti giuridici pendenti nei quali le prestazioni delle parti non sono ancora eseguite o compiutamente eseguite, laddove il rapporto prosegua non vi è – di regola – divieto di pagamento dei crediti anteriori, a meno che il rapporto sinallagmatico non sia caratterizzato da un contratto di durata dal quale sorgono coppie di prestazioni isolabili sotto il profilo funzionale ed economico (fattispecie che ricorre, ad es., nei contratti di somministrazione). 11.36 ATTIVITÀ STRAORDINARIA Altro aspetto degno di nota perché inerente i poteri dell'imprenditore durante la procedura di crisi è il nuovo regime previsto dal novellato art. 161, VI comma, l. fall. per gli atti di straordinaria amministrazione. 171 S. PACCHI, La riforma del concordato fallimentare: uno sguardo al passato, pag. 4 in Il Concordato fallimentare, a cura di S. PACCHI, Lavis, febbraio 2008 172 Tribunale Reggio Emilia 09 agosto 2013 – Edito in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 100 di 228 Dal deposito della domanda di concordato con riserva di deposito dei documenti (ai sensi dell’art. 161, comma VI, l. fall.) e fino al deposito del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo (o del parificato a questi fini provvedimento di omologa ex art. 182 bis l. fall.) l’imprenditore conserva la gestione dell'impresa, compie gli atti di ordinaria amministrazione, senza autorizzazione del tribunale. Ora, innovativamente, si prevede un regime interinale di autorizzazione da parte del collegio prima della nomina del commissario giudiziale per gli atti urgenti di straordinaria amministrazione, provvedimento autorizzatorio di particolare delicatezza perché i crediti di terzi sorti durante tale periodo sono prededucibili ex art. 111 l. fall.. Permane quindi la responsabilità degli amministratori per gli atti endoprocedimentali di straordinaria amministrazione posti in essere in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 167 l. fall.. 11.37 CONSEGUENZE IN CASO DI ATTI STRAORDINARI NON AUTORIZZATI 173 La domanda di concordato preventivo con riserva va dichiarata inammissibile quando siano stati compiuti atti di straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del tribunale. 11.38 PAGAMENTI AI DIPENDENTI DI MENSILITÀ PREGRESSE Non pare condivisibile la tesi che durante la procedura di concordato con riserva possano pagarsi crediti pre-concorsuali ed in particolare spettanze dovute ai lavoratori dipendenti per mensilità precedenti salvo che il ricorrente abbia provato che trattasi di concordato di continuità ed abbia depositato, in conformità al comma IV, del 182 quinquies attestazione specifica di un professionista (attestatore ex art.67, III comma lett. d) secondo la quale tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (od in subordine salvo che il debitore provi che tali pagamenti sono compiuti con nuove risorse finanziarie apportate senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori). 174 Infatti è stato ritenuto che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 161, comma 7, e 167 L.F., sussista il divieto di pagamento di crediti anteriori tra l'iscrizione del ricorso per concordato preventivo e l'omologa 173 174 Tribunale Pinerolo 09 gennaio 2013 - - Edita in IL CASO.it Tribunale Milano 28 febbraio 2013 - Edita in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 101 di 228 del medesimo e che tale violazione comporti l’inammissibilità della domanda. Per contro, nel senso che trattasi invece di atti di ordinaria 175 amministrazione vi è decisione edita secondo la quale non è atto di straordinaria amministrazione e non richiede pertanto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 161, comma 7, L. FALL. il pagamento ai dipendenti di emolumenti riguardanti il periodo anteriore alla presentazione della domanda di concordato preventivo con riserva. 11.39 I FINANZIAMENTI E LA PREDEDUZIONE Il tema dei finanziamenti sarà trattato nel capitolo dedicato al concordato preventivo e qui ci si limita a ricordare il problema, con riferimento al concordato con riserva, della richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili durante la fase del concordato preventivo con riserva e continuità aziendale. 176 All’uopo si segnala il caso in cui è stata respinta la richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili con rilascio di garanzie ipotecarie e pignoratizie formulata con ricorso per concordato preventivo con riserva e con previsione di continuità aziendale per mancata indicazione circa il contenuto del piano in elaborazione, il valore dei beni immobili non strategici da dismettere per far fronte ai debiti annuali e circa le condizioni concordate con gli istituti di credito per l'erogazione dei finanziamenti. 11.40 SOSPENSIONE FERIALE Secondo la giurisprudenza prevalente il termine fissato dal tribunale per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non è processuale e quindi non è soggetto alla sospensione feriale dei termini così come continuano a decorrere i termini relativi agli obblighi informativi di cui all'articolo 161, comma 8, l. fall. . 177 Non si applica perché le limitazioni all'esercizio dei diritti ed alle facoltà di autotutela dei creditori imposte dal legislatore come effetto della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 168 L. FALL. sono anche di carattere sostanziale ed assai gravi e pregnanti. 178 Inoltre non si applica perché l'applicazione della sospensione feriale 175 Tribunale Novara 17 aprile 2013 – Edita in IL CASO.it - Sez. Giurisprudenza, 8818 Tribunale Treviso 16 ottobre 2012 - Edita in IL CASO.it 177 Tribunale Monza 06 agosto 2013, edito in IL CASO.it 178 Tribunale Monza 06 agosto 2013, edito in IL CASO.it 176 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 102 di 228 dei termini si tradurrebbe nella dilatazione di termini che il legislatore ha stabilito come massimi e non ulteriormente prorogabili. 179 Non si applica inoltre perché qualora sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento - fattispecie da cui l’art. 161, comma 10, L. FALL. fa discendere l’abbreviazione dei termini alla misura minima prevista - è proprio la necessità di coordinamento (astratta o concreta) tra i due procedimenti a rendere “trasmissibile”, per connessione, l’esonero dalla sospensione feriale dal primo al secondo. 180 181 In senso contrario vi sono più provvedimenti editi tra cui uno in cui si osserva che il termine di giorni 60 accordato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L. FALL. è soggetto alla sospensione feriale perché ai sensi dell’art. 36-bis l. fall. , nell’ambito della legge fallimentare riformata, non sono, infatti, soggetti a sospensione feriale i soli termini previsti per i reclami ex art. 26 e 36 e, nell'ambito del concordato preventivo, la corte di cassazione ha già ritenuto applicabile la sospensione feriale dei termini a quelli previsti dall’art. 181 L. FALL. in ragione della natura eccezionale delle deroghe a tale principio che, nell’ambito della materia concorsuale, sono limitate ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento e per la relativa revoca. 11.41 CONCLUSIONE: DEPOSITO DELLA PROPOSTA E DEL PIANO Significativamente lo spazio temporale protetto può essere utilizzato tanto per elaborare un accordo di ristrutturazione – ai sensi degli artt.. 182 bis, 182 quater e quinquies l. fall. – quanto di un “concordato preventivo ordinario” – descritto dall’art. 160 l. fall. – che di un “concordato preventivo con continuità aziendale” ai sensi degli artt. 186 bis e 182 quinquies IV comma (con riferimento al pagamento immediato in deroga ai principi concorsuali di crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi di 182 cui sia attestata l’essenzialità per la prosecuzione della attività di impresa e la funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori). 179 Tribunale Terni 31 luglio 2013, edito in IlCaso.it Il termine fissato ai sensi dell’art. 161, comma 6, L.F. per il deposito della proposta di concordato preventivo … è soggetto alla regola della sospensione feriale dei termini … se il Tribunale non ha dichiarato l’urgenza del procedimento ex art. 92 Or. Giudiziario. Non sono soggetti a sospensione i termini previsti dall’art. 161, comma 8, L.F. per gli obblighi informativi incombenti sull’impresa debitrice. Tribunale Reggio Emilia 09 agosto 2013- Edito in IL CASO.it 181 Tribunale Catania 25 luglio 2013 - Edito in IL CASO.it 182 Tutte le attestazioni debbano essere compiute da un professionista terzo ai sensi dell’art. 67, III comma, lett. d l. fall., punibile penalmente, ex art. 236 bis l. fall. allorché dolosamente esponga informazioni false ovvero ometta di riferire informazioni rilevanti. 180 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 103 di 228 11.42 CONCLUSIONE: DEPOSITO RICORSO EX ART. 182 BIS L. FALL L'imprenditore in crisi ha due strumenti anticipatori, una concorsuale (161, comma sesto, l. fall) ed uno non concorsuale (182, comma sesto, l. fall) inequivocabilmente alternativi nel senso della non co-pendenza. 183 Infatti è stata dichiarata inammissibile la domanda di concordato con riserva ai sensi dell’articolo 161, comma 6, L. FALL. qualora sia pendente il procedimento cautelare di cui all’articolo 182 bis, comma 6, L. FALL. ed il debitore abbia dichiarato di perseguire in via primaria l’obiettivo della conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. Certo è che all'esito del periodo di grazia l’imprenditore può depositare (tanto qualora gli sia stato concesso ex art 161, comma sesto, tanto quando lo abbia ottenuto ex art. 182 sexies) tanto la proposta concordato preventivo quanto l'accordo di ristrutturazione. 11.43 CONCLUSIONE: CADUCAZIONE EFFETTI PER INTERRUZIONE In caso di mancata ammissione alla procedura di concordato preventivo gli effetti provvisori sono caducati ex tunc salvo per quanto riguarda – ai sensi dell’art. 67, III comma, lett. E), ultima parte – gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso ex art. 161 l. fall.. 183 Tribunale Perugia 04 febbraio 2013, in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 104 di 228 12 IL “PIANISTA” E LA REALTÀ SOMMERSA 12.1 TRASPARENZA Pare opportuno affrontare il tema della redazione del piano dal punto di vista di chi per professione lo esamina dopo il suo deposito e, quindi, ne compie una attenta valutazione, estremamente critica. All’uopo, con estrema franchezza, va affermato che tanto, tra valutazioni dell’attestatore, stime del commissario giudiziale (nominato ex art. 161, comma sesto, l. fall.) vaglio di ammissione del collegio (ex art. 163 l. fall.), disamina approfondita del commissario giudiziale (nominato ex art. 163, comma secondo n. 2 e tenuto a relazionare vuoi ex art. 172 l. fall vuoi ex art. 173 l. fall.), osservazioni del Giudice Delegato in ordine alle richieste di autorizzazione, tutto verrà a galla. Il punto essenziale dell’attività del redattore del piano (qualora non scelto tra i professionisti storici dell’impresa) è da un lato il porre le domande giuste all’imprenditore ed il pretendere risposte corrispondenti alla realtà aziendale e dall’altro l’individuare tutti i documenti necessari e tutti i dati essenziali (c.d. ricostruzione della realtà aziendale ed individuazione di eventuali anomalie). Dal punto di vista del Giudice, quel che risulta sempre più evidente (ed al contempo quel che risulta troppo spesso mancante) è che l’attestatore 184 dovrebbe soltanto confermare, attraverso una completa rilettura , che il piano è fondato su dati veri e completi ed è fattibile perché il redattore del piano e l’imprenditore hanno l’obbligo giuridico di una esposizione della realtà aziendale completa, precisa ed esatta. In alternativa l’attestatore dovrebbe soltanto non confermare senza intromettersi nella redazione del piano. Dal punto di vista del Giudice, quel che risulta sempre più evidente (ed al contempo quel che risulta troppo spesso mancante) è che anche il Commissario Giudiziale, rivisitando il piano e la relazione attestativa dovrebbe limitarsi a confermare i dati ed ad esporli da un punto di vista generale. Per contro la disamina delle relazioni dei Commissari Giudiziali mostra che al momento del deposito della proposta e del piano la maggior parte dei dati essenziali non è ancora emersa sicché la 184 Vedasi, per comprenderne quale si ritiene debba essere la sua attività, il capitolo dedicato all’attestatore. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 105 di 228 procedura si consuma in una defatigante attività da parte del Commissario Giudiziale di individuazione di elementi non comunicati e di adeguamento della proposta e del piano all’effettiva realtà aziendale ed alle esigenze sopravvenute. Da qui l’auspicio: - che il redattore del piano si assuma le sue responsabilità, sia scelto all’esterno dell’impresa ed inizi la sua attività compiendo una adeguata analisi del valore e delle condizioni di un’azienda in crisi; - che il redattore del piano richieda un prospetto contabile descrittivo dello stato dei conti al momento del conferimento dell’incarico; - che il redattore del piano, compiuta una prima analisi, depositi una relazione riservata volta a riferire al solo imprenditore (anch’esso in crisi): 1. se sia verosimile che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; 2. se, appunto, la crisi appaia reversibile e quindi affrontabile con un riorganizzazione aziendale (vuoi finanziaria o vuoi industriale) del tutto interna; 3. se, viceversa, la crisi sia ad uno stadio avanzato affrontabile mediante l’adozione di misure anticrisi nel cui contesto i creditori dovranno accettare una riduzione dei propri diritti di credito; 4. se l’azienda sia in uno stato di evidente dissesto sicché si deve soltanto valutare l’alternativa tra l’autofallimento od un concordato liquidatorio con il salvataggio dei soli rami aziendali ancora attivi da cedere ad altro soggetto; 5. se, si riscontrino atti assoggettabili a revocatoria fallimentare e/o ordinaria; 6. se, si riscontrino atti qualificabili come simulati; 7. se emergano atti qualificabili come pregiudizievoli delle ragioni dei creditori e fonte di responsabilità per coloro che hanno agito; 8. se emergano pagamenti preferenziali o condotte distrattive; 9. se sia opportuno mettere in liquidazione volontaria l’impresa (atto societario involgente un mutamento nei criteri di giudizio della fallibilità atteso che l’impresa non si rivolge più al mercato) 10. se l’attività di gestione sia compatibile con il grado di crisi e se i pagamenti in corso potrebbero essere qualificati come preferenziali o pregiudizievoli delle ragioni dei creditori e fonte di responsabilità per coloro che hanno agito. 12.2 RICOSTRUIRE LA REALTÀ 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 106 di 228 In altre parole il redattore del piano deve ricostruire la realtà aziendale prima che lo facciano gli altri. 185 All’uopo il redattore del piano può porre e porsi tante domande tra le quali possono essere enucleo le seguenti senza alcuna pretesa di completezza: A) L’ultimo bilancio approvato rappresenta esattamente la realtà aziendale? B) Occorre compiere una svalutazione dei crediti, una diminuzione del valore e/o della quantità delle rimanenze, una riduzione del valore delle società partecipate? C) L’ultimo rendiconto mensile o di periodo contiene una descrizione aggiornata a competa dei costi sostenuti e di competenza ( rateo 13^ e 14^, quote ammortamento, risconti attivi) ? D) Nell’ultimo anno si registra produttività e marginalità? E) Negli ultimi 2 mesi si registra produttività e marginalità? F) Qual è il tempo medio per l’incasso dei crediti? G) Vi sono contenziosi significativi? Vi è una relazione del difensore su ogni posizione? Quali sono le probabilità e d i tempi di realizzo? H) Qual è lo stato delle garanzie societarie e personali concesse al sistema bancario I) Vi sono recenti atti di trasferimento? J) Dove sono canalizzati i pagamenti? K) Vi sono cessione de crediti? L) Vi sono debito per imposte e contributi previdenziali? M) Vi sono stati recenti investimenti ? Qual è l’efficienza ed obsolescenza degli impianti? Quali sono i costi di manutenzione ? N) Vanno modificati i fornitori? O) Qual è la situazione delle altre aziende del settore? P) Vi è mercato interno o estero? Q) Quali elementi e componenti sono da (ri)valutare per tornare alla marginalità? Occorre procedere per tornare alla marginalità: - a riduzione di personale; - revisione del processo di produzione; - licenziamenti; - incentivi alle dimissioni; - a riduzione dei compensi degli amministratori; - a sostituzione (riduzione del numero) degli amministratori - rinuncia ad ordini in corso di esecuzione; - abbattimento dei costi di produzione; - compensi medi degli amministratori: rischio/opportunità 185 Cfr., Dottor Nerio De Bortoli, Per Superare la Crisi, Venezia-Napoli, febbraio 2013, inedito laddove suggerisce di affidare la redazione del piano ad un professionista estraneo alle pregresse vicende societarie e descrive i controlli che costui è tenuto a compiere, qui nel testo liberamente ripresi. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 107 di 228 sostituzione e valutazione all’amministratore 12.3 del ticket da far pagare PROPORRE SCENARI Compiuta una completa individuazione della realtà aziendale, svolta la più attenta analisi del valore e delle condizioni dell’azienda in crisi il redattore del piano deve riservatamente rappresentare scenari alternativi al fallimento indicando che tale obiettivo può essere raggiunto con, ad esempio, una o più delle seguenti misure: A) Predisposizione di un “Piano” industriale, economico e finanziario; B) Adozione solo di comportamenti non “pregiudizievoli”; C) Postergazione volontaria dei finanziamenti soci e dei finanziamenti infragruppo; D) Interventi finanziari dei soci o delle società “Capogruppo” E) Ristrutturazione del credito bancario: F) - conferma delle linee di credito; G) - conversione dei crediti bancari in capitali di rischio; H) - Rilascio di garanzie a fronte di moratorie; I) - Consolidamento dei crediti a breve termine; J) Dismissioni di “Asset” non strategici; K) Dismissioni di “Asset” strategici; L) Acquisizione di “nuova finanza” M) Limiti degli interventi stragiudiziali N) Assoggettabilità di atti a revocatoria fallimentare e/ordinaria; O) Configurabilità di responsabilità risarcitoria per “ concessione abusiva di credito”; P) Configurabilità di una responsabilità risarcitoria (art. 2497 cod. civ.); Q) Postergazione dei finanziamenti soci R) esposizione del patrimonio ad azioni esecutive S) Revocabilità dei pagamenti conseguiti T) Revocabilità delle garanzie acquisite 12.4 PATRIMONIO SOCI E AMMINISTRATORI Sempre nell’ottica del compimento da parte del redattore del piano di tutte le verifiche (le quali altrimenti saranno comunque compiute a valle dal Commissario Giudiziario) va segnalata la necessità in indicare i beni nella disponibilità dei soci illimitatamente responsabili e, se del caso, degli amministratori. 186 All’uopo appare opportuno riferire l’affermazione giurisprudenziale 186 Tribunale Napoli 04 dicembre 2012 – Il Caso.it - Giurisprudenza, 8360 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 108 di 228 secondo la quale l’omessa indicazione nella domanda dei beni nella disponibilità dei soci illimitatamente responsabili - in dispregio della prescrizione contenuta nell'art. 161, comma 2, lett. d), l. fall. - non consente ai creditori di esprimere un voto pienamente informato sulla proposta concordataria tenendo per di più in considerazione, nell'ipotesi alternativa di fallimento, il maggior attivo acquisibile alla procedura costituito dall'intero patrimonio dei soci illimitatamente responsabili a cui si estende ex art. 147 l. fall. la declaratoria di fallimento. 12.5 DURATA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO Il redattore del piano deve tenere individuare anche i tempi per l’esecuzione del piano. Non a caso oggi la lettera e) del secondo comma dell’art. 161 l. fall. indica che il piano deve contenere un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. 12.6 STIME DEI TEMPI DEI CESSIONE IMMOBILI Agevole è il reperire a cura del redattore del piano analisi descrittive dei tempi medi di vendita degli immobili così ancorando le proprie affermazioni a dati di comune esperienza. All’uopo va rammentato che le tempistiche delle vendite degli immobili ad uso abitativo si attestano su valori progressivamente in aumento ad esempio passando, nelle grandi città capoluogo di regione, dai 168 giorni del 2011 ai 184 giorni del 2012. Il dato deve far riflettere sia per quanto esprime sia come elemento utile a valutare tutte le stime dei tempi di realizzazione dei piani in quanto andranno ad essere realizzati in una situazione economica globale estremamente critica. Inoltre a contribuire all’aumento delle tempistiche di vendita vi sono difficoltà nel reperimento dei mutui per i potenziali acquirenti tanto di immobili quanto di aziende o di rami aziendali. Ancora va rammentato che un eventuale mancato adeguamento del prezzo alle mutate condizioni di mercato, alle minori odierne quotazioni, determina un ulteriore allungamento dei tempi di cessione. In sintesi non si può affermare il valore teorico di un bene (atteso che tutti ritengono di possedere e quindi di stimare un immobile di un pregio assoluto quale potrebbe essere la Casa Bianca) ma si deve indicare nel piano il valore attuale del bene, con riferimento alla sua concreta vendibilità con riferimento anche al momento storico in cui si ritiene di porla in essere. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 109 di 228 12.7 REDATTORE ED ESECUTORE DEL PIANO Nulla osta a che il redattore del piano sia indicato nel piano medesimo come liquidatore giudiziale se costui – ferma la sussistenza dei requisiti descritti dall’art. 28 legge fallimentare - è scelto all’esterno dell’impresa, è in grado di documentare la propria estraneità alla catena di responsabilità che ha cagionato la crisi, si è assunto le sue responsabilità fin dall’inizio e quindi dichiara nel piano di averlo redatto e di essere disponibile ad eseguirlo. Più raramente potrà apparire opportuna la nomina come liquidatore giudiziale di chi ha cagionato la crisi o di chi ha contribuito ad aggravarla non assumendo tempestivamente adeguati accorgimenti per fronteggiarla. 187 Sul punto si registrano anche alcune decisioni di merito ove si è affermato che nella proposta di concordato preventivo deve ritenersi ammissibile la nomina del liquidatore da parte dell'imprenditore a condizione che il soggetto indicato sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, legge fallimentare. 187 Tribunale Monza 10 luglio 2012, in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 110 di 228 13 LIBERTÀ DEL CONTENUTO DELLA PROPOSTA 13.1 SCHEMA DI PIANO Il piano concordatario 1) Le ragioni del piano Le ragioni che militano a favore della soluzione concordataria muovono dallo stato di crisi economico-finanziaria dell’impresa …. Di qui la necessità per la ricorrente di liquidare integralmente il proprio patrimonio con modalità e tempistiche tali da massimizzarne il ricavato e consentire la migliore soddisfazione del ceto creditorio. 2) La struttura del piano liquidatorio 2.1) Suddivisione dei creditori in classi In ossequio ai criteri di omogeneità di situazione giuridica e di interessi economici, di cui all’art. 160, lett. c), l. fall., i creditori, come indicati nella documentazione allegata, possono essere così raggruppati: I CLASSE: ..........; II CLASSE: ..........; III CLASSE: ..........; 2.2) ragioni della ripartizione Tale distinzione trova le sue ragioni .......... (motivare la diversità di trattamento riservata alle diverse classi di creditori). 2.3) cessazione dell’attività aziendale/prosecuzione 2.4) attivo concordatario 2.5) modalità di cessione 3 I tempi di esecuzione del piano concordatario. In considerazione dei tempi necessari ed ipotizzabili per la cessione degli assets con le modalità sopra individuate e per l’incasso dei crediti che residueranno alla data di cessazione dell’esercizio provvisorio, si ritiene che la liquidazione dell’attivo si possa certamente concludere entro il [...]. Si ritiene, pertanto, che i tempi di adempimento della proposta possano essere indicati come segue: [...] 4 La convenienza del concordato preventivo rispetto al fallimento Non v’è dubbio che la proposta concordataria appaia più conveniente per il ceto creditorio rispetto alla dichiarazione di fallimento della società. In ipotesi di fallimento, infatti, verrebbero meno: [...] Con il buon esito del Concordato Preventivo (e quindi con tempi molto 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 111 di 228 più celeri rispetto a quelli fallimentari) ai creditori sarà consentito [...]. 5) Le modalità di esecuzione del piano concordatario 13.2 SCELTE Va considerata come estremamente positiva la scelta del legislatore di 188 consentire una totale libertà del contenuto della proposta concordataria (in luogo di imporre rigide alternative legificate) affidando al giurista in sede di elaborazione concreta del piano, esaminata l’effettiva realtà aziendale e creditizia ed individuate le effettive possibilità di risanamento della impresa, l’onere di compiere le necessarie valutazioni economiche, giuridiche nella redazione del piano. Infatti, nella redazione del piano si possono distinguere tre grandi generi di scelte: scelte tecniche verificate in sede di fattibilità economica; decisioni giuridiche soggette ad un vaglio di legittimità; scelte di allocazione riscontrabili in termini di analisi della equità dei costi/benefici trasferiti ai singoli soggetti. Per contro, un tempo, la proposta formulabile da parte dell’imprenditore era vincolata alle rigide alternative del: • concordato con garanzia con pagamento di una percentuale minima (ove il debitore offriva serie garanzie reali o personali per il pagamento integrale dei crediti privilegiati nella misura di almeno il 40% dei creditori chirografi entro sei mesi dalla omologazione del concordato), • del concordato con cessione dei beni (ove il debitore metteva a disposizione dei creditori tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, purché la valutazione di tali beni facesse ritenere che i creditori privilegiati possano essere soddisfatti integralmente e nella misura di almeno il 40% dei creditori chirografi). • e del concordato “misto, la quale conteneva sia l’offerta di pagamento di una determinata percentuale, sia, nel contempo, la 189 cessione dei beni ai creditori: “si configura un'ipotesi di concordato preventivo c.d. misto quando alla cessione dei beni ai creditori risulti aggiunta la garanzia personale di un terzo che, 188 Qui recependo una precisa indicazione della Commissione Trevisanato laddove suggeriva la “apertura ad ogni possibile contenuto del piano di sistemazione della crisi, che veda protagonisti il debitore e i creditori e riservi al giudice un ruolo più defilato di quello rivestito nelle vigenti procedure cosiddette minori” 189 Tribunale Genova 14 aprile 1981, in Fallimento 1982 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 112 di 228 senza snaturare il contenuto del tipo di concordato prescelto (che rimane perciò quello della cessione dei beni ai creditori), rafforza sussidiariamente la garanzia principale, in quanto assicura il contributo del terzo garante ove il realizzo dei beni dell'imprenditore non risulti sufficiente a soddisfare i creditori nella misura minima del quaranta per cento” La principale differenza tra i due tipi risiedeva nel fatto che nel concordato con garanzia i creditori avevano diritto ad una determinata percentuale, mentre nel concordato per cessione i creditori avevano diritto al dividendo derivante dalla liquidazione, la cui misura rimane indeterminata fino alla chiusura delle operazioni. Si riportano le descrizioni delle vecchie proposte perché prevale l’orientamento dottrinario secondo il quale le stesse non sono abrogate ma conglobate nel novero delle proposte oggi proponibili. 13.3 DETERMINATEZZA O DETERMINABILITÀ DELL’OFFERTA 190 Indubitabile che la prestazione debba essere “determinata o 191 in base a una semplice operazione aritmetica”, perché determinabile altrimenti non sarebbe possibile individuarne gli effetti soprattutto in relazione a creditori non ancora palesati. 13.4 IL CONTENUTO DELLA PROPOSTA La proposta va formulata da parte dell’imprenditore con la forma di un piano finalizzato alla “ristrutturazione dei debiti” e/o alla “soddisfazione dei crediti” “attraverso qualsiasi forma”, vale a dire risanando ovvero liquidando il complesso aziendale, a seconda delle concrete evenienze del debitore e della sua impresa nonché delle aspettative e disponibilità del ceto 190 Si veda, seppure per il vecchio rito del concordato fallimentare, Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 10634 del 09/05/2007, ove si indica un canone non derogabile anche nel nuovo rito perché posto anche nell’interesse dei creditori successivamente determinati: “Dunque, non assolve al disposto dell'art. 124 L. fall. la proposta di concordato nella quale la percentuale complessivamente offerta ai creditori chirografari non sia determinata o determinabile in base a una semplice operazione aritmetica al momento della omologazione della proposta; la sentenza deve, invero, contenere l'esatta e non modificabile indicazione della percentuale spettante a tutti i creditori chirografari manifestatisi e a quelli che potrebbero successivamente richiedere il pagamento di quanto loro dovuto” 191 Con riferimento al solo concordato preventivo, cfr. PALUCHOWSKI, Prime esperienze applicative dei nuovi concordati e casi nella giurisprudenza in atti del Convegno di Carate Brianza del giorno 11.11.2005 laddove ritiene inammissibile una proposta di concordato con un’offerta nella quale, in sintesi, si affermi “pagherò nella misura in cui reperirò risorse e quando le reperirò” 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 113 di 228 192 creditorio. Tanto ha indotto autorevole dottrina ad esaltare “la straordinaria duttilità del contenuto del piano". In sintesi sono quattro le linee di azione esemplificativamente individuate dal legislatore per la predisposizione di un piano: a) la ristrutturazione dei debiti ed il soddisfacimento dei crediti in qualsiasi forma; b) l'individuazione di forme di attribuzione delle attività delle imprese interessate dal piano; c) la suddivisione dei creditori in classi; d) la previsione di trattamenti differenziati a creditori appartenenti a classi differenti. Il legislatore ha scelto, infatti, di consentire una totale libertà193 del contenuto della proposta concordataria, utilizzabile per “dare a ciascun 194 creditore ciò che è più adeguato per la sua posizione”. Per questo il legislatore a titolo esemplificativo ha indicato la possibilità di prevedere diverse soluzioni finanziarie e o patrimoniali individuando in particolare operazioni straordinarie e la trasformazione diretta o indiretta dei crediti in capitale di rischio mediante attribuzione ai creditori o a società da questi partecipate di azioni o quote. Il 160 l. fall. novellato è quindi una delle più autorevoli espressione di quel processo di progressivo adattamento della disciplina concorsuale alle 195 esigenze dell’autonomia privata ed al superamento dell’impostazione classica basata sulla tipizzazione delle proposte concorsuali. In prima battuta è agevole il riscontrare che la ristrutturazione dei debiti comporta necessariamente una modifica del rapporto obbligatorio con riferimento alternativamente o congiuntamente ai soggetti, all’oggetto ed al tempo dell’adempimento. In tale direzione muove anche l’osservazione di chi ritiene che la 196 197 proposta concordataria debba essere “determinata o determinabile in 192 Cfr., Censoni, “La nuova disciplina del concordato preventivo requisiti e procedimento di ammissione (artt. 160-176 l. f.)”, 6. 193 Qui recependo una precisa indicazione della Commissione Trevisanato laddove suggeriva la “apertura ad ogni possibile contenuto del piano di sistemazione della crisi, che veda protagonisti il debitore e i creditori e riservi al giudice un ruolo più defilato di quello rivestito nelle vigenti procedure cosiddette minori”. 194 STANGHELLINI, Piano di regolazione dell’insolvenza, classi di creditori e liquidazione, in Il Fallimento, 2004, 28. 195 Si veda su questi temi anche BARACCHINI, "La suddivisione dei creditori in classi", in Riforma della legge fallimentare, Atti del convegno, Milano 18-25.10.2005, 1 196 Si veda, seppure per il vecchio rito, Cass., I Sez., N. 10634 del 09/05/2007. In tale provvedimento mi pare si indichi un canone non derogabile anche nel nuovo rito perché posto anche nell’interesse dei creditori successivamente determinati “Dunque, non assolve al disposto 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 114 di 228 base a una semplice operazione aritmetica”. 198 Non vanno, per un altro verso, nemmeno dimenticati i limiti nei quali può essere esercita l’autonomia privata sicché, la proposta, i patti intercorrenti tra i diversi proponenti, i patti tra i terzi ed il fallito non possono essere in contrasto con norme imperative, ed in particolare in relazione al concordato fallimentare non possono costituire negozi in frode alla legge in quanto diretti a violare la par condicio creditorum od in quanto diretti a sottrarre beni al fallimento od ancora in quanto concretizzanti un mercato di voto. 199 Ad esempio in dottrina si è rilevato che non sarebbe ammissibile la previsione di una cessione traslativa verso i creditori della proprietà o di diritti reali sui beni del fallito, in quanto nessuno (e tantomeno i creditori) 200 possono essere costretti ad acquisire diritti reali. Parimenti problematica è l’attribuzione, a titolo di soddisfacimento della proprio pretesa, ai creditori di partecipazioni societarie. 13.5 FUNZIONE DEL PIANO Con riserva di approfondire il tema, in prima battuta è utile rappresentare che nel piano si dovrebbero A) fornire informazioni dettagliate sul tipo di crisi e sulle sue cause, per la cui soluzione ritiene di poter accedere al concordato; B) chiarire le finalità del concordato, illustrando le motivazioni che suggeriscono la liquidazione o, sussistendo ancora “valori aziendali” da tutelare, il risanamento anche soltanto di alcuni rami aziendali; C) descrivere gli interventi che si intende porre in essere (dalla mera liquidazione al risanamento). D) descrivere le modalità di reperimento del capitale necessario agli dell'art. 124 L. fall. la proposta di concordato nella quale la percentuale complessivamente offerta ai creditori chirografari non sia determinata o determinabile in base a una semplice operazione aritmetica al momento della omologazione della proposta; la sentenza deve, invero, contenere l'esatta e non modificabile indicazione della percentuale spettante a tutti i creditori chirografari manifestatisi e a quelli che potrebbero successivamente richiedere il pagamento di quanto loro dovuto”. 197 Cfr. PALUCHOWSKI, Prime esperienze applicative dei nuovi concordati e casi nella giurisprudenza in atti del Convegno di Carate Brianza del 11.11.2005 laddove ritiene inammissibile una proposta di concordato con un’offerta nella quale, in sintesi, si affermi “pagherò nella misura in cui reperirò risorse e quando le reperirò”. 198 Cfr. sul punto BLATTI- MINUTOLI, “Proposta di concordato, sub art. 124”, in La legge Fallimentare, a cura di M. FERRO, Bologna, 2007, 1002. 199 NORELLI, La sistemazione dell’insolvenza attraverso il nuovo concordato fallimentari, in www.judicium.it, 2006, 10. 200 Cfr., SABATELLI, Profili genetici del «nuovo» concordato fallimentare, in Fallimento online, www.ilfallimento.ipsoa.it, 2007, 8. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 115 di 228 obiettivi indicati nel piano 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 116 di 228 14 TEMPI DI SODDISFAZIONE 14.1 INDICAZIONE DEI TEMPI DI SODDISFAZIONE Vanno qui ripresi, schematicamente, alcuni concetti già esposti nei capitoli precedenti per porre in luce che il redattore del piano deve descrivere i tempi di adempimento agli obblighi assunti dal proponente con la proposta concordataria. Come, appunto, già ricordato: 1) la soddisfazione dei creditori deve avvenire in tempi certi e con 201 modalità specificate perché così prescrive il novellato comma 2 lett. E) dell’art. 161 l. fall. laddove indica che il debitore deve presentare con il ricorso un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta; 2) tale norma trova diretto riscontro nella motivazione della sentenza cardine in materia di concordato preventivo resa dalle Sezioni 202 Unite Civili laddove (seppure con riferimento ad un caso disciplinato da normativa pre-vigente rispetto alla norma ora riletta) significa che “la proposta di concordato deve necessariamente avere ad oggetto la regolazione della crisi, la quale a sua volta può assumere concretezza soltanto attraverso le indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei crediti (in esse comprese quindi le relative percentuali ed i tempi di adempimento), rispetto alla quale la relativa valutazione (sotto i diversi aspetti della verosimiglianza dell'esito e della sua convenienza) è rimesso al giudizio dei creditori, in quanto diretti interessati”.; 203 3) Autorevole dottrina , in estrema sintesi, ritrae anche da questo passaggio motivazionale i tre elementi salienti della causa del concordato preventivo: A) la direzione del piano verso il superamento della crisi dell’azienda o mediante la sua liquidazione o mediante la sua prosecuzione; B) il conferimento ai creditori di un livello pur minimale di soddisfazione del credito; C) l’esecuzione del piano in tempi ragionevolmente contenuti. 201 La lettera E è stata aggiunta all’art. 161 l. fall. dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 202 Vedere, Cass. Civ., S.U. n. 1521/2013. 203 Cfr., Vittorio Zanichelli, Note in tema di tempi di adempimento del concordato preventivo, http://www.ipsoa.it/Impresa/note_in_tema_di_tempi_di_adempimento_del_concordato_preventivo _id1140539_art.aspx 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 117 di 228 Tutto ciò secondo una parte della dottrina dovrebbe comportare la non ammissibilità di un piano che preveda una soddisfazione dei creditori in tempi lunghissimi. Tanto dovrebbe comportare (portando in avanti tale lettura) che il singolo creditore possa accettare un pagamento in tempi lunghi ma che le previsioni del piano, proprio perché vincolanti per tutti ed approvate a maggioranza, possano essere ammesse soltanto se fanno riferimento ad adempimenti in tempi ragionevoli. 204 Si legge infatti in un recente contributo che “l’obbligo di indicare nel piano di concordato - oltre alle modalità - anche i tempi di adempimento della proposta è stato introdotto con il D.L. n. 83/2012, per cui tale elemento acquista una valenza vincolante in relazione ai presupposti per la risoluzione del concordato (art. 186).”. In tale contributo si legge anche: “Ma il principio enunciato dalla Corte introduce un vincolo alla libertà del proponente di indicare i tempi dell’adempimento in quanto questi devono essere ragionevoli a tutela anche dei creditori che non hanno aderito alla proposta e in ordine alla sussistenza di tale requisito deve dunque esprimersi il tribunale, non trattandosi di diritto disponibile rimesso alla maggioranza ma di condizione di rispondenza della causa in concreto del singolo concordato allo schema legale.” Tale lettura è stata però ritenuta da altra autorevole dottrina come un’invasione di campo, come uno sconfinamento del controllo di legalità perché così operando il Tribunale esaminerebbe il merito della proposta resa ai creditori attraverso il controllo della legittimità dei tempi fissati per la sua esecuzione. 205 In questo contesto va ricordato un caso di non ammissione alla procedura di concordato, peraltro in continuità aziendale, perché il piano prevedeva un termine troppo lungo per adempiere. “La causa concreta del concordato, intesa come funzione economica del medesimo, si invera necessariamente nel superamento della crisi, attraverso il soddisfacimento dei creditori in misura apprezzabile, in una qualsivoglia forma giuridicamente percorribile ed in un lasso di tempo ragionevolmente breve. Una anomala dilatazione della tempistica di acquisizione della liquidità necessaria per il pagamento dei creditori concorsuali è incompatibile persino con i dettami della Legge Pinto e si smarca a priori da qualsivoglia sindacato di convenienza del risultato economico conseguibile dai creditori, dovendosi ritenere che un pagamento eccessivamente dilazionato equivalga ad un ‘non pagamento’. Ne deriva la 204 Cfr., Vittorio Zanichelli, Note in tema di tempi di adempimento del concordato preventivo, in www.ipsoa.it 205 Tribunale Siracusa 15 novembre 2013, in IL CASO.it . 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 118 di 228 valutazione di inammissibilità giuridica del concordato 14.2 TERMINE ANCHE DECENNALE RATEIZZAZIONE ERARIALE Pare il caso di procedere come un gambero, esponendo per prima l’ultima norma introdotta dal legislatore con il cosiddetto “decreto del fare” in tema di dilazione dei termini per la riscossione mediante ruolo dei crediti erariali perché potrebbe porsi in termini dissonanti rispetto alle disposizioni del concordato preventivo inerenti il piano, i suoi obiettivi e i tempi in cui deve essere prevista la soddisfazione dei creditori. Vi è infatti da chiedersi quali ricadute potrà avere sulla formulazione del contenuto del piano e sull’esecuzione del concordato preventivo in continuità la previsione normativa - contenuta nell’art. 52 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con la legge n.98 del 9 agosto 2013) – secondo la quale i contribuenti che versino in una situazione di obiettiva difficoltà potranno ottenere una dilazione, per il pagamento di somme iscritte a ruolo, fino a 120 rate mensili a condizione che dimostrino di versare in uno stato di difficoltà derivante dall’attuale congiuntura economica la quale non gli permette di eseguire il pagamento del suo debito tributario già sottoposto a rateazione ordinaria e che provino di essere in grado di rispettare il nuovo piano di rateazione. In sintesi per ottenere la rateizzazione fino a 120 mesi occorre dimostrare di versare in uno stato di grave difficoltà finanziaria non causata dal debitore ma ricollegabile al momento storico ed alla crisi economica; dimostrare l'impossibilità di adempiere in 72 rate mensili; dimostrare la capacità di adempiere nel termine massimo di dieci anni. Tale norma consente quindi anche di stipulare transazioni fiscali con un termine di pagamento di dieci anni anche di crediti privilegiati, transazioni certamente depositabili nelle procedure ex art. 182 bis l. fall. volte ad omologare un fascio di accordi aventi come causa la ristrutturazione dei debiti. 14.3 CAPACITÀ ERARIALE DI RISPETTARE IL PIANO DI RATEAZIONE Pare il caso di rammentare che, qualora si intenda allegare ad una procedura di crisi una transazione fiscale prevedente la rateizzazione del credito erariale in dieci anni il professionista attestatore [nominato con i criteri di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d)] avrà l’onere di rappresentare anche al Tribunale ed anche ai creditori che la società proponente non è in grado di adempiere al credito erariale in sei anni ma che lo sarà in dieci sulla base di valutazioni ancorate a fatti certi e verificabili. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 119 di 228 In tal caso infatti egli deve attestare che in generale la soddisfazione del ceto creditorio ed in particolare quella erariale non sia solo possibile o probabile ma anche che, per le specifiche indicazioni rese nel piano, si concretizzerà effettivamente nei modi e nei tempi ivi previsti. 206 In altre parole il piano – redatto dal proponente il concordato preventivo – e la relazione attestativa – elaborata dall’indipendente 207 professionista nominato ex art. 67, terzo comma, lett. d) - devono fondarsi su fatti certi perché in relazione ad essi i creditori devono poter fondatamente valutare la soddisfazione dei crediti. Parimenti la valutazione compiuta dal professionista attestatore della dilazione erariale deve compiere riferimenti a fatti verificabili. 14.4 TEMPI DI PAGAMENTO DEI CREDITI PRIVILEGIATI La seconda parte del primo comma dell’art. 182 ter pone una norma del tutto conforme al principio della graduazione dei crediti privilegiati: “Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.” 14.5 PAGAMENTO DECENNALE CHIROGRAFARI DOPO L’ERARIO? Mi pare di dover a questo punto segnalare una discrasia ulteriore nel diritto dell’azienda in crisi in continuità perché da un lato si autorizza l’erario a stipulare volontariamente un accordo prevedente il pagamento in dieci anni dei propri crediti e dall’altro si impone ex lege tale termine anche ai creditori estranei a tale accordo, anzi a tutti i creditori. Ciò comporta un primo onere in capo al Tribunale, quello della verifica attenta dell’attestazione di fattibilità perché non è chi non veda che la stessa in relazione ad eventi così lontani nel tempo potrebbe prestarsi a valutazioni non ancorate a fatti certi come chiesto dalla più attenta 206 Si veda la già richiamata sentenza dichiarativa di fallimento, con contestuale dichiarazione di inammissibilità del c.p. resa dal Tribunale di Firenze, Sez. III, 7 gennaio 2013, n. 2. 207 Sul punto si rinvia anche a Antonio Di Iuli, Il caso Richard Ginori e la fattibilità del piano, in Ilfallimentarista, 29/04/2013. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 120 di 228 208 giurisprudenza di merito. Ma tale discrasia viene offerta al dibattito, senza pretesa di immediata risoluzione, non senza svolgere in merito ad essa ulteriori considerazioni ma dopo aver riletto un altro aspetto dell’istituto del concordato preventivo. 208 Ad esempio- senza però compiere riferimento alcuno al caso concreto esaminato dal Tribunale di Firenze ed alle connesse statuizioni - vi è da chiedersi se in un differente contesto normativo piani di continuazione con elementi di intrinseca incertezza in ordine al verificarsi di eventi futuri potrebbero essere omologati in quanto funzionali alla migliore prosecuzione dell’attività economica (quando oggi vanno respinti perché non funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori). Spunti per arricchire questa riflessione si trovano (a contrario) nella sentenza dichiarativa di fallimento, con contestuale dichiarazione di inammissibilità del piano, resa dal Tribunale di Firenze, Sez III, 7 gennaio 2013, n.2 ove appunto si legge: “A monte ed indipendentemente, il Tribunale rileva che il piano si presenta dotato sui quali esso si basa e questa incertezza si rinviene nella attestazione.”. Si veda anche il relativo commento esteso da Antonio Di Iulio, Il caso Richard Ginori e la fattibilità del piano, in Ilfallimentarista, 29/04/2013. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 121 di 228 15 CLASSI E INCAPIENZA PRIVILEGIATI 15.1 SUDDIVISIONE IN CLASSI 209 “La divisione in classi è … un atto negoziale, di natura unilaterale e non vincolato nelle forme”. Tale affermazione giurisprudenziale dovrebbe indurre chi redige un piano ad indicare con chiarezza le proprie scelte, a precisare ad esempio se ritiene che i privilegiati siano o meno una classe, o rappresentare le conseguenze in tema di formazione delle classi del verificarsi o meno di un evento futuro ed incerto contemplato nella proposta. Ad esempio nel piano sarà opportuno prevedere i criteri di inserimento nelle classi dei creditori privilegiati rinunzianti integralmente al privilegio, indicando anche se formano più classi autonome. Infatti, è bene rammentarlo, che nell’incertezza è l’autorità giudiziaria a dover qualificare una determinata disposizione del piano, a dover verificare se tale previsione sia equivoca, a decidere se descriva la formazione di una sola classe o di più classi. Più in generale, in relazione alla facoltà di formare le classi attribuita con la riforma al proponente il piano, non può non osservarsi che il legislatore ha fatto proprio quell’insegnamento gius-economico secondo il quale la separazione patrimoniale - ed in questo caso la modifica dei criteri di ripartizione interna al patrimonio separato – può essere usata come strumento per la risoluzione dei conflitti tra diverse categorie di soggetti aventi tutti diritti sul patrimonio del debitore. 210 Infatti, come “l’isolamento delle masse patrimoniali destinate a scopi particolari, rappresenta indubbiamente uno strumento che agevola e stimola i processi di realizzazione del profitto e dell’efficienza ...”, così la 211 ripartizione dei creditori in classi, scombinando l’assetto preesistente reso su una applicazione rigida della par condicio creditorum, consente al debitore di proporre una migliore allocazione delle veramente scarse 212 risorse, di “dare a ciascun creditore ciò che è più adeguato per la sua posizione”. 209 Trib. Modena, decreto 18.10.2005, in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2006, 661 con nota di JACHIA, Diniego di omologazione senza fallimento e spese processuali nel concordato preventivo. 210 PALOMBI, “I patrimoni destinati ad uno specifico affare: due modelli a confronto”, 01-032005, in http://www.jei.it/approfondimentigiuridici/notizia.php?ID_articoli=436. 211 M. FERRO, “Classe dei Creditori”, in Le insinuazioni al Passivo, a cura di M. Ferro, Bologna, 2005, I tomo, 152. 212 STANGHELLINI, Piano di regolazione dell’insolvenza, classi di creditori e liquidazione, in Il Fallimento, 2004, 28. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 122 di 228 213 Da un altro punto di vista la suddivisione in classi può servire anche per superare resistenze strategiche di taluni creditori, ad esempio privi di un proprio interesse al risanamento dell’impresa; parimenti la previsione di trattamenti differenziati fra classi può servire ad incentivare l’approvazione della proposta di concordato. Il giudizio sulla ragionevolezza della suddivisione in classi dovrà tenere conto del concreto esercizio dei criteri della posizione giuridica e dell’interesse economico omogeneo. Il criterio della "posizione giuridica" impone di tenere presente nella 214 formazione delle classi in primo luogo il grado di protezione del credito e quindi le tradizionali categorie dei creditori prededucibili, privilegiati speciali, privilegiati generali, chirografari e postergati. Inoltre il proponente potrebbe distinguere i creditori in relazione alla natura contestata del credito od alla sussistenza di un titolo esecutivo. Per contro l'elemento dell'omogeneità degli interessi economici “può 215 diventare un fattore aggregante che può frastagliare” le ipotetiche classi formate secondo il criterio della posizione giuridica. Tra gli interessi economici rilevanti, in via ovviamente del tutto esemplificativa, si possono elencare: l’entità del credito; la posizione del creditore nel piano di recupero; il ruolo avuto nell’impresa fallita dal creditore, se lavoratore dipendente, fornitore o finanziatore. Inoltre anche la previsione di differenti modalità e tempi di soddisfazione possono servire per frammentare i creditori. Per i creditori privilegiati capienti non dovrebbero esser prevedibili pagamenti non solleciti, non in denaro e non integrali. Vi sono tuttavia orientamenti giurisprudenziali secondo i quali sarebbero ammissibili classi di privilegiati capienti e di creditori in 213 Cfr., su questi temi GALLETTI, Classi di Creditori, Cortina, 1.2007, 1; GALLETTI, La formazione di classi nel concordato preventivo: ipotesi applicative, in www.IL CASO.it , 2007. 214 Cfr., BONFATTI, La ripartizione dell’attivo, in BONFATTI – CENSONI Manuale di Diritto Fallimentare, II ed., Padova, 2007, 347 ove si legge: “Agli antipodi dei crediti cc.dd. “della massa” si pongono i crediti postergati, oggi disciplinati anche in diritto comune (cfr. soprattutto il novellato art. 2411, comma 1°, c.c.) a seguito della riforma del diritto societario introdotta dal d.lgs. 17.1. 2003, n. 6. Dopo i crediti “della massa” - art. 111, comma 1°, n. 1) l. fall. - vengono soddisfatti i crediti privilegiati - art. 111, comma 1°, n 2) -; dopo i crediti privilegiati, vengono soddisfatti i crediti chirografari - art. 111, comma 1°, n. 3) -; e dopo i crediti chirografari (ordinari) vengono soddisfatti i crediti subordinati (o postergati) caratterizzati pertanto da una sorta di antiprivilegio”. Si veda inoltre BOATTO, Il trattamento dei creditori privilegiati, in La nuova legge fallimentare: orientamenti e prassi dei tribunali, Atti del Convegno, 27.3. 2007, 12. 215 BERTACCHINI, "La suddivisione dei creditori in classi", in Riforma della legge fallimentare, Atti del convegno, Milano 18-25.10.2005, 1 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 123 di 228 216 prededuzione con pagamento integrale ma differito , necessariamente con corresponsione di interessi. Inoltre sarebbe configurabile anche l’assegnazione del bene ipotecato al creditore ipotecario capiente 217 Non va dimenticato che secondo la prevalente dottrina non è ammissibile dividere i membri di una classe “omogenea” in più classi, al fine di privilegiare taluni di essi. Il controllo sulla ragionevolezza dei criteri usati dal debitore per la della suddivisione dei creditori in classi va affrontato con estremo rigore 218 anche perché in dottrina si è posto il tema della legittimazione alla presentazione dell'opposizione per quei creditori che abbiano espresso un voto contrario nell'ambito di una classe che abbia votato a favore perché alla lettera gli artt. 129 e 180 l. fall. sembrano, riconoscere tale legittimazione soltanto ai creditori appartenenti a classi dissenzienti e non a quelli dissenzienti all’interno di una classe consenziente. 219 Da ultimo va ripresa l'osservazione resa da un autore secondo il quale la scomposizione in classi ha l'effetto di fare "sorgere «in via di fatto», a vantaggio dei creditori appartenenti alle classi favorite, titoli preferenziali ad personam, che non riflettono, cioè, priorità in linea generale ed astratta prefigurate dal legislatore. Più esattamente il privilegio in via di fatto accordato ai creditori preferiti si radica definitivamente, qualora il concordato sia stato omologato ed abbia ricevuto rituale esecuzione". Tale osservazione è compiuta al fine di esternare delle perplessità sulla legittimità delle disparità di trattamento sofferte dai creditori appartenenti alle classi sfavorite, soprattutto qualora non abbiano inteso aderire alla proposta concordataria. In concreto, tuttavia, tali perplessità potrebbero ritenersi superate in relazioni ai creditori privilegiati perché tali trattamenti sfavorevoli non dovrebbero riguardarli in quanto costoro possono subire decurtazioni solo se incapienti o comunque soltanto per la parte di credito incapiente e comunque godono sempre dell'applicazione del principio del divieto del sovvertimento dell'ordine dei privilegi. Parimenti per i chirografari non possono essere previsti - salvo che con 216 Si vedano, ma per il concordato preventivo, Trib. Milano, decreto di ammissione 12/05 del 29.09.05; Trib. di Messina, decreto 29.12. 2005, in Il Fallimento, 2006, 679, con nota di L. PANZANI, La postergazione dei crediti nel nuovo concordato preventivo, in Il Fallimento, 2006, 681. 217 Cfr., su questi temi GALLETTI, Classi di Creditori, Cortina,1. 2007, 4. 218 CATALOZZI, La falcidia concordataria dei creditori assistiti da prelazione, in Il Fallimento, 2008, 1009 219 ABETE, Tipicità delle cause di prelazione e strumenti di formazione dei privilegi fattuali, Il fallimento, 2008, 1007 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 124 di 228 la loro acquiescenza espressa mediante la mancata opposizione - trattamenti peggiorativi rispetto all'alternativa fallimentare (parametro imposto dall'art. 180 l. fall.). Di conseguenza l'evenienza descritta e consistente nell'accordare un trattamento migliorativo ad una classe potrà avere luogo - senza esporre il proponente al rischio di una fondata opposizione - soltanto qualora nel piano si preveda l'apporto da parte di terzi di nuova finanza, non distribuita secondo i principi della par condicio creditorum . 15.2 REQUISITI FORMALI Dalla lettura delle lettera C) ed D dell’art.160 l. fall. alla luce del primo comma dell’art. 163 l. fall emerge che per ritenersi ammissibile una proposta di concordato deve: a) indicare specificatamente che trattasi di concordato con classi; b) descrivere i criteri di composizione giuridica ed economica di ogni classe; c) individuare i criteri matematici di attribuzione del trattamento ad ogni singola classe. Infatti, ai sensi del primo comma dell’art. 163 l. fall., emerge che al collegio devono essere esplicitamente rappresentate nella proposta, affinché possa verificarne la correttezza: a) le classi; b) i criteri di loro formazione; c) i criteri di attribuzione 15.3 PRIVILEGIATI INCAPIENTI Il piano di concordato può prevedere il non integrale soddisfacimento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che: A) il soddisfacimento previsto nel piano sia non inferiore a quello realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione (ovvero di fallimento), tenendo conto della collocazione preferenziale del credito; B) il valore di mercato attribuibile al cespite oggetto di prelazione sia indicato in una relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti ex art. 67 L.F.; C) non sia alterato l’ordine delle cause legittime di prelazione. L’ordinamento prevede una triplice garanzia per i privilegiati incapienti: I) Garanzia: Attestazione di incapienza; 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 125 di 228 II) Garanzia: Vaglio del Tribunale sulla ragionevolezza della suddivisione in classi, sulla ragionevolezza dei trattamenti differenziati e sull’incapienza dei privilegiati; III) Garanzia: Vaglio del Tribunale dell’eventuale opposizione del creditore Privilegiato incapiente in sede di omologa; 15.4 ATTESTAZIONE DI INCAPIENZA DEI PRIVILEGIATI La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lettera d). Con il decreto correttivo del 2007 viene definitivamente ammessa la comprimibilità anche delle ragioni creditorie tutelate da un privilegio generale ma sempre soltanto in caso di incapienza, atteso quanto previsto nell’articolo 160 , secondo comma, l. fall.. In sintesi, riprendendo e sviluppando una felice e sintetica descrizione, nel piano si può prevedere una riduzione del credito dei privilegiati a condizione che. sussistano tre presupposti: 220 “a) che la somma promessa sia non inferiore a quella realizzabile in caso di vendita, tenendo conto della collocazione preferenziale; b) che il valore di mercato attribuibile al cespite oggetto della garanzia (che può ben consistere anche in credito) sia indicato in una relazione…; c) che non sia alterato l’ordine delle cause legittime di prelazione”. Comunque va registrata l’opinione secondo la quale il successo del nuovo concordato preventivo è condizionato dalla mancanza della volontà 221 politica di ridurre il numero dei privilegi, di ridurre il novero degli “… obblighi di protezione assunti dall’ordinamento in favore di talune classi di creditori …”. Infatti nel nostro sistema vi è, come veniva ricordato in uno dei primi 222 commenti , una “enorme proliferazione delle cause di prelazione (che) costituisce un limite rilevante all’efficacia della presentazione di proposte 220 BOATTO, Il trattamento dei creditori privilegiati, in La nuova legge fallimentare: orientamenti e prassi dei tribunali, atti del Convegno, 27.3. 2007, 10. 221 Cfr., BLATTI-MINUTOLI, Art. 124 L. Fall., in La Legge Fallimentare, a cura di M. Ferro, Padova,. 3. 2007, 993. 222 PANZANI, La riforma delle procedure concorsuali, in www.ilquotidianogiuridico.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 126 di 228 che suddividano in classi i creditori.”. 223 In sintesi è quindi possibile degradare i creditori privilegiati essendo stata predisposta: a) una tutela preventiva costituita dalla relazione di stima che attesti l’incapienza; b) una tutela intermedia costituita dal vaglio del tribunale, ai sensi del primo comma dell’art. 163 l. fall., sulla ragionevolezza del trattamento differenziato; c) una tutela successiva in caso di opposizione resa da un creditore appartenente a classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi in caso di opposizione del 20% dei creditori; tutela successiva consistente nella verifica da parte del tribunale che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Ai sensi del combinato disposto del 162, primo comma, l. fall. e del 163, primo comma, il Tribunale dovrebbe poter assumere provvedimenti interlocutori, richiedendo al proponente di rettificare la proposta anche con riferimento ad irragionevolezze nella formulazione delle classi. Rimane comunque inderogabile il rispetto dell’ordine dei privilegi che consente di soddisfare i crediti di posizione inferiore soltanto se siano stati prima soddisfatti integralmente quelli di grado superiore. Se il Fondo di Garanzia presso l’I.N.P.S. – anche ai sensi dell'art. 47, commi 2 e 3, del DPR n. 639 del 1970 come nel testo modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992) - in caso di fallimento deve erogare il t.f.r. e le ultime tre mensilità non si potrà configurare (e poi ammettere) un piano nel quale si falcidino le ragioni dei creditori perché gli stessi potrebbero avere nel fallimento un trattamento migliore. Rispetto dell'ordine dei privilegi non significa che il credito di grado superiore debba essere pagato di più di quello inferiore ma soltanto che non debba essere soddisfatto in misura inferiore. Conseguentemente risulta 224 legittima la previsione del piano in cui qualora si sia provata l'incapienza tanto di crediti erariali quanto di altri previdenziali di grado inferiore, è corretta la formazione di una unica classe con un trattamento paritario di tali posizioni. Si discute inoltre se nel concordato preventivo con attestazione dell'incapienza di taluni creditori privilegiati la nuova finanza possa essere 223 Si veda RUGGERO, Il Concordato Fallimentare, in atti del convegno di Cortina D’Ampezzo del 21.01.2007; STANGHELLINI, Art. 124 l. Fall.. in Commentario alla Legge Fallimentare, a cura di Jorio–Fabiani, 2007, 1972. 224 Trib. Salerno 4.12. 2007, in Il caso.it, Sezione I -, Pagina 1078 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 127 di 228 dal proponente il piano liberamente distribuita o debba essere attribuita rispettando criteri legali derivanti da interpretazioni restrittive della norma che prevede che il trattamento stabilito per ciascuna classe non possa avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. In una prima lettura si potrebbe affermare che anche in caso di adduzione di nuove risorse le stesse debbano essere integralmente utilizzate dapprima per giungere al pagamento integrale dei creditori privilegiati e solo dopo dei chirografari. In una seconda lettura potrebbe affermarsi che siccome i privilegiati sono stati soddisfatti con il patrimonio aziendale al 60 % la nuova finanza va distribuita tra le diverse classi di chirografari senza poter attribuire ad essi una soddisfazione superiore a quella dei privilegiati. In una terza lettura, qui accolta, potrebbe affermarsi che siccome la nuova finanza non è soggetta al vincolo di garanzia ex art. 2740 c.c. essa può essere liberamente distribuita tra le diverse classi di chirografari. Militano a favore di questa lettura non restrittiva anche ulteriori considerazioni attinenti l'inopportunità di costruire ulteriori paletti in una situazione nella quale alla nuova finanza non è stata accordata alcuna effettiva protezione oltre a ragioni di diritto privato legate al fatto. Infatti essa gode di una limita esenzione da revocatoria e della prededucibilità ex art. 111 l. fall. dei crediti maturati durante la procedura di concordato preventivo. Non vi è per contro alcuna protezione per chi investe nell'impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo, non è stato previsto un regime di prededuzione della nuova finanza nell’eventuale successivo fallimento consecutivo od in qualsivoglia trattamento di favore 225 rispetto ai creditori pregressi. 15.5 SCHEMA DI ATTESTAZIONE INCAPIENZA Da quanto sopra lo scrivente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 160, comma secondo, l. fall. , attesta che il piano concordatario proposto dalla società proponente, pur non riconoscendo la soddisfazione integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione fallimentare e che il trattamento stabilito per ciascuna classe non ha avuto l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. 15.6 225 ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI VOTO DI UNA CLASSE BONFATTI, La riforma della disciplina dell’azione revocatoria fallimentare, del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, Padova, 2006, 333; BONFATTI, Le procedure di composizione negoziale delle crisi di impresa, in La Disciplina dell’azione revocatoria, Milano, 2005, 138 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 128 di 228 226 si preveda di soddisfare integralmente i creditori Laddove chirografari, in base al principio generale desumibile dalla lettera di cui all'art. 177 l.f., vale a dire che all'integrale pagamento corrisponde una sostanziale indifferenza per le sorti del concordato, deve escludersi il diritto di voto per tali creditori, tanto più quando il pagamento integrale non sia meramente vagheggiato o sperato, ma rappresenti una certezza, nell'ipotesi in cui (come nel caso di specie) vi sia un assuntore che si impegni ad accollarsi il pagamento dell'onere concordatario al fine di vedersi trasferire tutte le attività che sono in capo alla società ricorrente. Da questo caso emerge la problematica dell’esclusione dal diritto di voto delle classi interamente soddisfatte. 15.7 MEDESIMO TRATTAMENTO DI PIÙ CLASSI 227 La formazione di una pluralità di classi con il medesimo trattamento deve ritenersi ammissibile qualora sia giustificata da un’oggettiva diversità di interessi (nel caso concreto non può ritenersi giuridicamente identica la posizione dei creditori muniti di privilegio speciale garantiti aliunde con quella dei creditori muniti di privilegio generale, in relazione alla quota chirografaria non assistita da privilegio). In altre parole in un contesto di degradazione al chirografo di più generi di privilegiati si possono prevedere più classi con lo stesso trattamento. Ovviamente non possono essere create classi con lo stesso o con differente trattamento economico formate da creditori con posizioni giuridiche ed economiche eguali. 15.8 TRATTAMENTO DIFFERENZIATO Nella formazione delle classi, alla differenziazione di trattamento deve 228 corrispondere una apprezzabile rilevanza sul piano economico e ciò al fine di evitare un'articolazione di classi costruite in modo del tutto arbitrario al solo scopo di manipolare il risultato della votazione in violazione del principio della buona fede; questo principio esplica, infatti, la sua funzione anche nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa alternativi al fallimento con lo scopo di arginare l'abuso delle facoltà che la legge riconosce al debitore che propone un concordato. 226 Tribunale Perugia 16 luglio 2012, in IL CASO.it Tribunale Bergamo 29 novembre 2012 in IL CASO.it 228 Tribunale Milano 19 luglio 2011 227 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 129 di 228 15.9 FACOLTATIVITÀ 229 Esempio concreto di (contestato anche avanti alla Corte di Appello da parte di creditori opponenti) mancato classamento è l’inserimento nell’unica classe di chirografari anche delle banche nonostante che fossero passibili nell’alternativa fallimentare di azioni revocatorie per oltre 7 milioni di euro, da ritenersi portatrici quindi di un differente interesse. La Corte di Appello nel rigettare l’opposizione ha affermato che nel sistema risultante dalla riforma dell'ordinamento concorsuale contrassegnato, com'è noto, da una più marcata rilevanza privatistica e contrattualistica della procedura concordataria - la formazione delle classi, volta a giustificare il trattamento diversificato di categorie creditorie accomunate per posizione giuridica ed omogeneità di interesse economico, risponde in effetti alla discrezionalità del debitore proponente e dunque, in definitiva, alla sua autonomia negoziale ex art.1322 cc. Ha poi rammentato che sulla base di una ratio estendibile anche al 230 concordato preventivo la Corte di Cassazione ha ribadito che "non sussiste alcuna obbligatorietà nella formazione delle classi dei creditori, pur in presenza di interessi di alcuni creditori differenziati rispetto a quelli della generalità degli altri, dal momento che la mera discrezionalità della classificazione discende sia dal dato normativo testuale, sia "dall'impossibilità di gestire tutti gli interessi di cui sono portatori i creditori, apparendo fisiologico il conflitto tra gli stessi ed invero essendo accomunati, ove non siano prospettate modalità satisfattive diverse per creditori nella medesima posizione giuridica, dall'interesse - uguale per tutti - consistente nel perseguimento del maggior grado di soddisfacimento". In sintesi secondo la Corte di Appello il potere del giudice di censurare la mancata formazione di classi può giustificarsi solamente quando la scelta del debitore si concreti in un vero e proprio abuso del diritto in ambito concorsuale, ipotesi, questa, riscontrabile solamente in casi limite, nei quali l'uso strumentale della procedura concordataria da parte del debitore assume rilevanza casuale genetica tale da determinare la nullità del contratto ex articolo 1418 c.c. rilevabile anche d'ufficio. 15.10 229 230 CLASSE ISTITUTI BANCARI Appello Torino n. 260/13 21 maggio 2013, in IL CASO.it Cass. Civ, I sezione, 10 febbraio 2011 n.3274 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 130 di 228 Nel concordato preventivo la scelta di effettuare una suddivisione dei 231 creditori in classi è rimessa alla discrezionalità dell'imprenditore proponente il concordato e il sindacato del tribunale deve limitarsi a verificare la presenza di omogeneità -per posizione giuridica e/o interesse economico- tra i creditori inseriti nella medesima classe, affinché il voto espresso a maggioranza sia il più possibile genuino, evitando che il voto delle singole classi possa essere inquinato dalla posizione peculiare di taluno dei creditori Nel concordato preventivo con suddivisione dei creditori in classi è del 232 tutto legittima la collocazione in classi diverse di istituti bancari e fornitori, essendo differente e meritevole di valorizzazione la posizione soggettiva di chi eroga credito rispetto ai fornitori di beni e servizi, differenziandosi sia per struttura imprenditoriale che per diversa capacità di sopportare un differimento nei pagamenti oltre che, di regola, per dimensione dei crediti. 15.11 CLASSE SOCI POSTERGATI 233 In base al principio generale dettato dall'art. 177 l.f., secondo il quale il diritto di voto non compete a coloro le cui sorti non sono incise dai concreti assetti concordatari, per cui non sono legittimati ad esprimersi sull'approvazione di una proposta che vede esclusivamente come destinatari terzi soggetti, è coerente con suddetto principio escludere dal voto i soci postergati (non destinatari, nel caso di specie, di alcun pagamento, neppure derivato dalla finanza esterna) la cui posizione non è influenzata dall'esito, qualunque esso sia, del concordato. D'altra parte, l'esclusione dal voto è coerente anche con la previsione della postergazione ex art. 2467 c.c. che risponde all'esigenza di “sanzionare”, in un certo qual modo, i soci di quelle società a ristretta base sociale quali storicamente sono le s.r.l. normalmente dotati degli strumenti per cogliere prima di tutti gli altri creditori i sintomi del rischio di insolvenza - per avere concesso credito alla società allorché essa versava in condizioni economico-finanziarie tali da richiedere invece un apporto di capitale. Per cui non sarebbe ragionevole, in sede di concordato preventivo, attribuire a chi ha, in un certo senso, “violato le regole del gioco” - scegliendo la più comoda strada del finanziamento anziché del conferimento, ed evitando così di farsi carico della funzione 231 Tribunale Mantova, 07 marzo 2013 -Sez. Giurisprudenza, 8784 - pubb. 15/04/2013, in IL CASO.it 232 Tribunale Mantova, 07 marzo 2013 -Sez. Giurisprudenza, 8784 - pubb. 15/04/2013, in IL CASO.it 233 Tribunale Perugia 16 luglio 2012 , in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 131 di 228 partecipativa del rischio di impresa - un trattamento “premiale” , nel senso di concedere a tali soci la possibilità di pronunciarsi e di incidere, magari in maniera determinante, sulla posizione dei creditori terzi. Pertanto possono essere inseriti in una classe di creditori non votanti 15.12 CLASSE SOCIETÀ CONTROLLANTE 234 Non è conforme ai criteri di corretta formazione delle classi l'inclusione del credito da finanziamento della società controllante all'interno dell'unica classe dei creditori chirografari, non potendo il tribunale valutare se i restanti creditori chirografari, una volta resi edotti della presenza di crediti postergati ex articolo 2467 c.c., ne abbiano accettato il trattamento in misura pari al proprio. 15.13 CLASSE ACCOMANDANTE 235 Nel concordato preventivo di una società in accomandita semplice con suddivisione dei creditori in classi è corretta la costituzione di una classe costituita dal solo socio accomandante, quale creditore della società, posto che l'accomandante della società è portatore di un interesse economico rispetto all'approvazione del concordato differente da quello degli altri creditori e quindi è indispensabile che il suo voto sia espresso separatamente, mediante l’isolamento in un'apposita classe. Il socio accomandante di società in accomandita semplice ammessa al concordato preventivo, se creditore della società, può essere ammesso al voto non operando la previsione dell'art. 177 ul.co. L. FALL. che costituisce norma eccezionale soggetta ad interpretazione restrittiva, non suscettibile, pertanto, di interpretazione analogica. classe di postergati 236 È corretta la costituzione di autonoma classe composta dai crediti dei soci per il rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società, postergati, ai sensi dell'art. 2467 c.c., rispetto al soddisfacimento degli altri creditori, essendo diversa la loro posizione giuridica, differente sia dai privilegiati che dai chirografari, posto che la citata norma ne prevede il rimborso solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori. 15.14 CLASSE DEGLI EVENTUALI Nella proposta di concordato preventivo appare opportuna la formazione di una apposita classe per crediti derivanti da obbligazioni di 234 Tribunale Terni, 26 aprile 2012, in IL CASO.it Tribunale Mantova, 07 marzo 2013 -Sez. Giurisprudenza, 8784 - pubb. 15/04/2013 236 Tribunale Mantova 11 aprile 2013, in IL CASO.it 235 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 132 di 228 237 garanzia condizionate al mancato pagamento da parte del debitore principale, limitatamente a quelle garanzie prestate in favore di terzi a fronte dei debiti liquidi del debitore e con esclusione quindi di quelle relative ad eventuali responsabilità risarcitorie. 15.15 INAMMISSIBILITÀ CLASSI ETEROGENEE Nel concordato preventivo, il conflitto di interessi che riguardi i creditori aventi diritto al voto non può essere eliminato mediante la 238 creazione di apposite classi costituite dai singoli creditori in conflitto; questa soluzione, infatti, non fa altro che aggravare il conflitto di interessi perché consente a tali creditori di incidere sull'esito del concordato concorrendo alla formazione della maggioranza per classi. 15.16 INAMMISSIBILITÀ CLASSE CREDITO CONTESTATO Poiché la ratio dell'articolo 160, legge fallimentare implica il pieno riconoscimento e la conseguente indicazione dei crediti vantati dai destinatari della proposta di concordato, con la conseguenza che il loro riconoscimento rileva ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze, deve ritenersi inammissibile la proposta la quale preveda due sole classi, di cui 239 una senza diritto di voto e formata da un solo creditore chirografario, il cui credito sia contestato ed al quale venga offerta una percentuale diversa rispetto a quella offerta per i crediti non contestati. 237 Tribunale Firenze 09 maggio 2012, in IL CASO.it Tribunale Monza 02 novembre 2011, in IL CASO.it 239 Tribunale Roma 09 febbraio 2011, in IL CASO.it 238 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 133 di 228 16 LA PROPOSTA 16.1 I CONTENUTI La proposta si deve basare su di un piano di regolazione della crisi (art. 160, l.f.) il cui contenuto non è precisato dalla legge. Il piano può giungere agli obiettivi legali della “ristrutturazione dei debiti” e/o della “soddisfazione dei crediti” “attraverso qualsiasi forma”, vale a dire risanando ovvero liquidando il complesso aziendale a seconda delle concrete evenienze del debitore e della sua impresa nonché delle aspettative e disponibilità del ceto creditorio. All’uopo il debitore nel piano: − può consistere nell’attribuzione di obbligazioni o azioni, in una riduzione concordata dei crediti, ecc.; − può prevedere la cessione dei beni ai creditori; − può prevedere la cessione dei beni ad un assuntore, che può essere anche una società da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano da attribuire ai creditori per effetto del concordato; − può individuare forme di attribuzione delle attività delle imprese interessate dal piano; − può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei; e di trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse senza alterare l’ordine delle cause di prelazione (art. 160, 2° co., l.f.).; − può prevedere trattamenti differenziati non solo nella misura della soddisfazione, ma anche nella forma. 16.2 LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DELLA PROPOSTA Pare evidente che il concordato preventivo oggi non sia riconducibile ad un unico schema legale ma sia un fascio di soluzioni possibili configurabili alla luce di regole talune comuni a tutti i concordati altre specifiche per la singola tipologia. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 134 di 228 17 CONCORDATO CON CESSIONE DEI BENI 17.1 INDIVIDUAZIONE Rientrano nella categoria dei concordati con “cessione dei beni” tutti quelli in cui il debitore mette a disposizione dei creditori l’intero suo patrimonio affinché questo venga liquidato. A seguito dell'omologazione del concordato preventivo con cessione "pro solvendo" dei beni, si determina, rispetto ai crediti concordatari, la 240 scissione fra titolarità del debito, che resta all'imprenditore, e legittimazione all'adempimento, che compete al liquidatore. Il debitore potrà dare indicazioni attraverso la formazione delle classi in ordine ai meccanismi di ripartizione dei beni, se del caso anche attribuendo al creditore ipotecario parzialmente incapiente l’intero bene sul quale ha la garanzia. Parimenti il debitore potrà dare indicazioni in ordine alle modalità di liquidazione atteso che l’art. 182 l. fall. detta disposizioni derogabili : “ ….e non dispone diversamente ….”. 17.2 CESSIONE PARZIALE 241 La cessione parziale dei beni ai creditori è ammissibile solamente nell'ambito di un concordato che favorisca la conservazione dell'impresa; essa non può, pertanto, essere prevista in un concordato esclusivamente liquidatorio ove i creditori devono potersi soddisfare sull'intero patrimonio del debitore, così come previsto dall'articolo 2740 c.c.. 17.3 ANALOGIE CON LA LIQUIDAZIONE FALLIMENTARE Plurime sono le contiguità tra il concordato liquidatorio ed il fallimento: 1) compiti del liquidatore analoghi al curatore fallimentare; 2) obbligo di redigere la relazione ex art. 33 l. fall.; 3) natura coattiva delle vendite; 4) distribuzione del ricavato mediante piano di riparto (seppure per 240 Cass. Civ., Sez. U, n. 4779 del 28 maggio 1987; In dottrina si veda da ultimo Filippo Rasile e Gessica Zanotti, Il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo con cessione dei beni: poteri, legittimazione attiva e passiva, casi pratici ; in IlFallimentarist.it, 16.01.14 241 Appello Roma 05 marzo 2013, in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 135 di 228 prassi giurisprudenziale e non per obbligo 17.4 242 legislativo). EFFETTO ESDEBITATORIO 243 L'effetto esdebitatorio del concordato preventivo con cessione dei beni non consegue alla semplice messa a disposizione dei beni bensì all'effettivo pagamento della percentuale dei crediti che la proposta prevede di pagare. 17.5 PERCENTUALE SODDISFAZIONE In caso di remissione di tutto l’attivo ai creditori vi è da chiedersi se l’indicazione di una percentuale di soddisfazione sia necessaria e sia poi vincolante per il debitore. Infatti una parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto inammissibile il ricorso privo dell'indicazione della percentuale di soddisfacimento ed altra parte ha ritenuto che l’indicazione della percentuale di soddisfacimento dei creditori non sia obbligatoria e comunque non sia requisito di ammissibilità del ricorso. 244 Dopo la decisione delle sezioni unite è da ritenere che un livello di soddisfazione debba essere indicato ai fini informativi ma non abbia valore di impegno vincolante salvo precisa esplicita indicazione. Nella giurisprudenza di legittimità si legge infatti che 245 In tema di concordato preventivo con cessione dei beni, dopo la riforma fallimentare di cui al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successive modificazioni, l'indicazione della percentuale di pagamento ai creditori e dell'epoca di presumibile liquidazione corrisponde essenzialmente ad una funzione informativa, idonea ad integrare la determinatezza e l'intelligibilità della proposta stessa, ma non entra - almeno di regola e salvo diversa esplicitazione - in modo diretto a far parte altresì degli obblighi assunti del debitore stesso, come sarebbe nel concordato misto, in cui ai creditori viene garantita una data percentuale di soddisfacimento; ne consegue che unico obbligo assunto dal debitore è quello di porre a disposizione dei creditori i beni liberi da vincoli ignoti che ne impediscano la liquidazione ovvero ne alterino in modo sensibile il valore, spettando ai creditori, che 242 Filippo Rasile e Gessica Zanotti, Il liquidatore giudiziale nel concordato preventivo con cessione dei beni: poteri, legittimazione attiva e passiva, casi pratici ; in IlFallimentarist.it, 16.01.14 243 Tribunale Firenze 09 maggio 2012, in IL CASO.it 244 Cass. Civ., Sezioni Unite, 23 gennaio, in 2013 n. 15211 245 Cass. Civ., Sez. I, n. 13817 del 23 giugno 2011 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 136 di 228 ne condividano la valutazione, accettare il rischio di un diverso esito della liquidazione stessa, comparandone la complessiva convenienza sulla base delle alternative praticabili. 246 “Va da se, però, che per gli altri tipi di concordato (si pensi ad esempio al concordato con continuità aziendale) è necessario indicare la percentuale offerta in quanto, in tali ipotesi, mancando il riferimento ai beni di proprietà del debitore oggetto di cessione, sarebbe del tutto indeterminato e comunque non determinabile l’oggetto della proposta, facendo venir meno tutto ciò, evidentemente, anche la causa concordata”. 246 Nicola Graziano, brevi riflessioni interpretative a cassazione, sezioni unite civili, del 23 gennaio, in 2013 n. 15211, edita in IL CASO.it , 13 marzo 2011 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 137 di 228 18 CONCORDATO DI RISANAMENTO INDIRETTO 18.1 CESSIONE CON AFFITTO TEMPORANEO 247 Può essere definito quale “concordato di risanamento indiretto” (tale essendo quello in cui l’attività di impresa continua con lo stesso complesso aziendale gestito da un diverso soggetto) la proposta che preveda la cessione dei beni ai creditori e nel contempo la prosecuzione dell’attività mediante affitto dell’azienda ad altra società. 247 Tribunale Benevento 27 marzo 2013 , in lcaso.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 138 di 228 19 CONCORDATI CON CONTINUITÀ AZIENDALE 19.1 FUNZIONE Si scolpisce in dottrina il concordato preventivo in continuità 248 indicando che il legislatore con l’intervento del 2012 “persegue l’obbiettivo della salvaguardia ‘sostenibile’ dei valori aziendali” e si osserva che “la fattispecie ruota attorno allo sfruttamento dell’azienda (quale mezzo per soddisfare i creditori) grazie alla prosecuzione, anche transitoria, dell’attività, funzionale o 1) al mantenimento della titolarità dell’impresa; o 2) al conferimento dell’azienda in una società anche di nuova costituzione mediante quindi “ristrutturazione” della titolarità; o 3) alla cessione, come sbocco finale del percorso imprenditoriale, ad altro imprenditore”. 19.2 TIPI DI CONTINUITÀ AZIENDALE La legge 134/2012 non si è limitata a consentire la continuità aziendale alle imprese che, perduto il capitale entrino in procedura, ma anche introdotto un nuovo genere di concordato preventivo, disciplinato ai sensi dell’art. 186 bis l. fall. , riguardante specifici casi di prosecuzione dell’attività economica da parte dell’originaria impresa. Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede - la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, - la cessione dell'azienda in esercizio - ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo.” Pertanto in tutti e solo questi casi risulta: a) facoltativa la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa; b) obbligatorio procedere ad una un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; 248 Stefania Pacchi, Flash sul concordato preventivo in continuità in quotidianogiuridico.it del 27.08.13 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 139 di 228 c) obbligatorio da parte del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. 249 Nel concordato con continuità aziendale disciplinato dall’art. 186 bis l. fall. - in costanza di specifiche e speciali attestazioni disciplinate da tale norma e da quelle contenute negli artt. 182 quinquies, comma IV, e 182 sexies - è possibile: a) pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi; b) prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; c) prevedere la non risoluzione dei contratti in corso di esecuzione (anche con pubbliche amministrazioni); d) autorizzare finanza interinale. 19.3 ATTESTAZIONE MIGLIORE SODDISFACIMENTO 250 “Il concordato con continuità aziendale, per rientrare nel tipo descritto dall'art.186-bis l. fall., e godere dei benefici che la legge gli riconosce, deve soddisfare tre requisiti, e cioè che il piano preveda, quale modalità esecutiva, la prosecuzione dell'attività d'impresa, che detto piano contenga un'analitica indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura, e che lo stesso piano sia attestato dal professionista in ordine alla funzionalità della prosecuzione dell'attività al migliore soddisfacimento dei creditori.” L’attestatore deve quindi affermare che la prosecuzione dell’attività d’impresa prevista nel piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori comparando la prospettiva di pagamento ai creditori in ipotesi di prosecuzione dell’impresa rispetto alla prospettiva di pagamento in caso di cessazione dell’attività descrivendo anche i flussi di cassa che , e quindi in un’ottica meramente liquidatoria. 251 In giurisprudenza ed in dottrina si descrive il percorso logico che deve compiere l’attestatore partendo dall'esame del bilancio previsionale, descrivendo i costi ed i ricavi attesi dall'esercizio dell'impresa, per rilasciare prima l'attestazione di fattibilità del piano e poi di migliore soddisfazione 249 Marco Arato, il concordato con continuità aziendale , Agosto 2012, in ilFALLIMENTARISTA. 250 Silvia Zenati, Il concordato con continuità aziendale: requisiti del piano e oggetto della relazione di attestazione, in ilFallimentarista, 23 ottobre 2013 251 P.Vella-F.Lamanna-S.Pacchi, Il concordato con continuità aziendale, in M. Ferro, P. Bastia, G.M. Nonno, Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione, Milano 2013, 161; Silvia Zenati, Il concordato con continuità aziendale: requisiti del piano e oggetto della relazione di attestazione, in ilFallimentarista, 23 ottobre 2013 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 140 di 228 dei creditori. 19.4 AUTONOMIA CONTINUITÀ DEL CONCORDATO PREVENTIVO DI Manca, dopo l’abrogazione dell’amministrazione controllata, una specifica procedura concorsuale diretta alla ristrutturazione delle imprese ancora attive, manca una disciplina che si applichi esclusivamente al risanamento ed alla conservazione dell’azienda da continuare. Anche per questa ragione è necessaria una lettura molto attenta degli istituti introdotti dal legislatore con gli artt. 186 bis e 182 quinquies, comma n. 4, l. fall. perché dalla corretta loro ricostruzione dipendono le scelte che potranno essere compiute dai debitori all’atto della redazione delle proposte di concordato preventivo. La visione ermeneutica qui proposta però si fonda sulla constatazione che, seppure in maniera approssimativa, il legislatore voleva collocarsi in una ottica “defallimentarizzata” sicché si deve ritenere che le norme del diritto fallimentare non possano essere utilizzate come fonte del diritto della continuazione di impresa e che le norme del concordato preventivo c.d. di liquidazione possano essere utilizzate come fonte del diritto della continuazione di impresa solo ove compatibili. Ad esempio: la maggior parte degli autori ritiene che il 182 l. fall. non si applichi ai concordati disciplinati dal 186 bis. l. fall. perché non avrebbe alcun senso nominare un liquidatore giudiziale in un concordato di continuità puro in cui non vi sia cessione di alcun bene. Ad esempio: è di questi giorni l’impugnazione del decreto di omologazione reso dal Tribunale di Salerno con nomina di un liquidatore giudiziale per un concordato preventivo “misto” ex art. 186 bis l. fall. prevedente anche la liquidazione di parte dei beni. Da qui una questione centrale, che sarà oggetto di attenta disamina nei prossimi paragrafi e che qui è introdotta in via preliminare: perché (se non si applica il 182 l. fall. al concordato preventivo ex art. 186 bis l. fall.) allora tutti gli autori ritengono che il 169 l. fall. si applichi ai concordati preventivi ex art. 186 bis l. fall. nonostante che il 186 bis l. fall. non richiami né il 182 l. fall. né il 169 l. fall. ma soltanto il 169 bis? Ma questa è una prima considerazione letterale utile per constatare che la trasposizione nella disciplina del concordato con continuità aziendale di istituti della procedura fallimentare e di quella del concordato liquidatorio determina discrasie inerenti la posizione dei creditori privilegiati, la proseguibilità dei contratti finanziari e la transazione fiscale. 19.5 LIMITI DEL 186 BIS L. FALL. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 141 di 228 Ma ciò non basta tant’è che il primo passo in una nuova direzione è stato l’introdurre finalmente attraverso l’art. 186 bis l. fall. una procedura concorsuale dedicata esclusivamente al risanamento dell’impresa. Tuttavia - qui anticipando le conclusioni alle quali si perverrà al termine di queste brevi note – il concordato preventivo con continuità aziendale si connota per incompletezza e disorganicità per un difetto genetico: - perché si è scelto di mantenerlo all’interno del solco della procedura di concordato preventivo; - perché si è scelto di ridurlo ad una mera proposta ai creditori di prosecuzione dell’attività economica purché funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori. Nel recente dibattito dedicato a “Il concordato in continuità: i protagonisti si confrontano” e svoltosi dal 19 al 21 settembre 2013 a Modena in occasione del Convegno nazionale dell’Unione Giovani dottori commercialisti ed esperti contabili si è senza mezzi termini affermato che “favorire la continuità significa comprimere i diritti dei creditori, in nome di un valore, l’impresa” e che “pensare di ‘salvare capra e cavoli’, come pretende di fare l’art. 186 bis l. fall. quando impone che il concordato in continuità sia conveniente rispetto alla liquidazione, è quasi un’utopia, poiché non è solo nel dato numerico (percentuale in più o in meno) che sta la convenienza, ma può risiedere in mille variabili che valgono operatore per operatore e che anch’esse non sono tutte formalizzabili in una norma”. Ma secondo autorevole dottrina si tratta anche di capire che miglior soddisfacimento dei creditori significa maggiore utilità della massa, non utilità numeraria del singolo creditore. E qui in caso di opposizione si tratta di avere il coraggio di scrivere che in un C.P. di continuazione miglior soddisfacimento dei creditori significa continuazione dei contratti di lavoro e di somministrazione ma significa anche prosecuzione dell’attività del settore industriale. 19.6 TRASPOSIZIONI DAL LIQUIDATORIO Ma non è proprio detto che maggior soddisfazione non sarà inteso attraverso la ricezione delle disposizioni inserite nelle norme del diritto fallimentare e del c. p. liquidatorio ove all’articolo 180, comma 4, l. fall. il miglior soddisfacimento dei creditori è misurato non in termini di salvaguardia del valore azienda ma in paragone numerariamente con la liquidazione fallimentare Pertanto, da un lato la mancanza di un autonomo istituto di cessione dell’azienda in crisi e dall’altro l’inserimento del 186 bis l. fall. nell’istituto del concordato preventivo determinano la trasposizione dei principi del liquidatorio nel “diritto della continuazione dell’azienda in crisi” e creano evidenti discrasie nell’applicazione di vetusti istituti a nuove 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 142 di 228 realtà. 19.7 CAUSA DEL PREVENTIVO CON CONTINUAZIONE Ci dobbiamo quindi chiedere se per la predetta collocazione nell’ambito del preventivo, il concordato con continuazione abbia (come il 252 liquidatorio) anche una causa concreta connessa ad un livello minimo di soddisfazione per i creditori. 253 della proposta In tal caso ciò comporterebbe l’inammissibilità qualora tale livello minimo di soddisfazione non sia realizzabile o non sia certamente realizzabile nonostante che il piano proposto sia l’unico 254 strumento (oltre all’autofallimento ) attuabile per raggiungere la continuazione dell’attività aziendale e/o la rapida emersione e risoluzione della crisi. Queste prime considerazioni - ma soprattutto quelle di seguito compiute con riferimento alle concrete discrasie riscontrabili attraverso (per così dire) casi e materiali - dovrebbero indurre il legislatore a prendere atto che la continuità aziendale può essere per davvero realizzata soltanto attraverso procedure volte all’effettiva salvaguardia delle medie aziende in crisi, affrancandosi del tutto dall’attuale diritto concorsuale (tanto da quello fallimentare quanto da quello dettato a suo tempo per il concordato preventivo liquidatorio). Inoltre tutto ciò potrebbe indurre il giurista ad interpretare, certo senza forzature, tanto le nuove norme (ed in particolare il complesso assetto derivante degli artt. 169 bis, 182 quinquies e 186 bis l. fall.) quanto quelle a suo tempo dettate per le procedure liquidatorie tenendo conto della mutata realtà in cui ora, inopinatamente, tutte insieme si applicano. 252 Sulla nozione di causa del concordato preventivo come scolpita dalle S.U. Civili nella basilare sentenza n. 1521/2013 si veda il successivo paragrafo ________________________________________ 253 Ad esempio- senza però compiere riferimento alcuno al caso concreto esaminato dal Tribunale di Firenze ed alle connesse statuizioni - vi è da chiedersi se in un differente contesto normativo piani di continuazione con elementi di intrinseca incertezza in ordine al verificarsi di eventi futuri potrebbero essere omologati in quanto funzionali alla migliore prosecuzione dell’attività economica (quando oggi vanno respinti perché non funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori). Spunti per arricchire questa riflessione si trovano (a contrario) nella sentenza dichiarativa di fallimento, con contestuale dichiarazione di inammissibilità del piano, resa dal Tribunale di Firenze, Sez. III, 7 gennaio 2013, n.2 ove appunto si legge: “A monte ed indipendentemente, il Tribunale rileva che il piano si presenta dotato sui quali esso si basa e questa incertezza si rinviene nella attestazione.”. Si veda anche il relativo commento esteso da Antonio Di Iulio, Il caso Richard Ginori e la fattibilità del piano, in Ilfallimentarista, 29/04/2013. 254 Su questi temi si rinvia anche al mio contributo, Giorgio Jachia, auto-fallimento da riformare: architettare nuove tutele per imprese attive, ma insolventi, in Ilfallimentarista, 24 maggio 2012 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 143 di 228 19.8 FUNZIONE E CONTENUTO DEL PIANO DI CONTINUITÀ 255 Anche il “piano di continuità” (così come quello liquidatorio) - in 256 forza del novellato art. 161, 1° comma, lett. E – deve, quindi, recare la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta formulata dal debitore ai creditori ed al contempo - in virtù dei 257 principi in tema di causa scolpiti nella giurisprudenza della Corte di 258 Cassazione – avere come scopo il superamento della crisi (o liquidando, o cedendo o ristrutturando l’impresa) arrecando una soddisfazione seppure minimale del credito in tempi ragionevolmente contenuti. Va poi rammentato che il piano di continuità: 259 a) si attua solo nelle tre forme della prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, della cessione dell'azienda in esercizio post-ammissione in procedura e/o post omologa del concordato preventivo ovvero con conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione; b) deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; c) deve essere corredato da una relazione del professionista, di cui all'articolo 161, terzo comma, attestante che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; 255 Stefano Ambrosini, Appunti in tema di concordato con continuità aziendale, in Il caso.it, Sezione I, 04/08/2013, n. 371/13 256 La lettera E è stata aggiunta all’art. 161 l. fall. dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 257 Cfr., Corte Cass., Sezioni Unite Civili, 23.01.2013 n. 1521/2013 258 Si rinvia a Vittorio Zanichelli, Note in tema di tempi di adempimento del concordato preventivo, per attente considerazioni in ordine ai tre connotati della causa del concordato preventivo descritte nella giurisprudenza della Suprema Corte http://www.ipsoa.it/Impresa/note_in_tema_di_tempi_di_adempimento_del_concordato_preventivo _id1140539_art.aspx. Come già segnalato il tema della causa del concordato preventivo è approfondito nel successivo paragrafo 3.8. 259 Va ribadito che prevale la lettura secondo la quale la disciplina dell’art. 186 bis l. fall. non si applica ai casi di affitto dell’azienda già pendenti al momento del deposito della domanda ex art. 161 (sia primo che settimo comma) l. fall.; cfr., sul tema del contratto di affitto già pendente ma propedeutico alla cessione dell’azienda, Stefano Ambrosini, Appunti in tema di concordato con continuità aziendale, in Il caso.it, Sezione I, 04/08/2013, n. 371/13, Pag. 6 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 144 di 228 d) può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione; e) può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa. 19.9 I PRIVILEGIATI NEL CONCORDATO DI CONTINUITÀ Pare il caso di esplicitare quanto qui si ritiene proponendo una lettura con glosse dell’art. 186 bis l. fall.: • II. Nei casi previsti dal presente articolo: • c) il piano può prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo 160, secondo comma, una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori {CAPIENTI} muniti di privilegio, pegno o ipoteca, • salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. • {SALVO CHE SIA ATTESTATA EX ART. 160. II C., L’INCAPIENZA PATRIMONIALE DEL PRIVILEGIATO AL MOMENTO DEL DEPOSITO DEL RICORSO E LA CAPIENZA FINANZIARIA DEL MEDESIMO CON RISORSE PROVENIENTI DALLA CONTINAZIONE} • In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto. 19.10 MORATORIA PER I PRIVILEGIATI CAPIENTI Nel secondo comma dell’art. 186 bis l. fall. è racchiusa non solo la nuova regola generale secondo la quale si può prevedere una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno od ipoteca ma anche una regola procedurale, quella secondo la quale in caso di moratoria i creditori muniti di cause di prelazione non hanno diritto al voto, regola procedurale che si presta però ad ulteriori riflessioni a più ampio spettro. Infatti il raggio di applicazione della norma generale è immediatamente ristretto da due regole aggiuntive. La prima regola aggiuntiva dispone che in caso di concordato “misto” la moratoria non possa essere prevista per i privilegi connessi ai beni che si prevede di liquidare, ai beni non funzionali alla prosecuzione dell’attività economica: in tal caso varrà la regola generale secondo la quale tali creditori (se qualificati economicamente capienti) non solo 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 145 di 228 non voteranno ma saranno liquidati solo dopo la cessione del bene sul quale sussiste la causa di prelazione. Va ora rammentato che la regola generale, autorizzante la moratoria annuale, è stata apprezzata in dottrina perché introduce la possibilità di pagare con dilazioni anche i creditori privilegiati ma è stata al contempo criticata perché vi pone un limite temporale ritenuto da taluno del tutto astratto, del tutto avulso dalla realtà. 19.11 “FERMO QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 160” Per comprendere il tenore delle riflessioni rese intorno alla moratoria occorre ora leggere la regola aggiuntiva posta dall’inciso “fermo quanto disposto dall’art. 160”. Attraverso tale disposizione si richiama una disposizione del diritto concorsuale ormai del tutto condivisa, certamente innovativa rispetto al concordato preventivo originario, rispetto al concordato preventivo del 1942. Anche nel concordato preventivo in continuità mantengono il rango di privilegiati solo i creditori capienti e lo perdono quelli in relazione ai quali il debitore abbia prodotto una relazione che ne attesti l’incapienza. 19.12 INCAPIENZA SOLO FINANZIARIA DEI PRIVILEGIATI? Senza qui anticipare riflessioni altrui pare doveroso rammentare che in 260 una recente lezione autorevole dottrina ha oralmente posto il tema del pagamento nel concordato di continuità che prevede da un lato la possibilità di una moratoria infrannuale e dall’altro richiama la disciplina dei creditori privilegiati incapienti fissata dall’art. 160 l. fall.. In tale sede si è proposta una lettura dell’incapienza non solo economica ma anche finanziaria. Nei limiti di una riproposizione del tema, senza quindi alcuna pretesa di completezza ed adeguatezza, pare il caso di rappresentare che effettivamente si pongono situazioni nelle quali il creditore privilegiato potrebbe essere dall’attestatore qualificato come capiente economicamente ma con risorse finanziarie che l’impresa potrà acquisire oltre il decorso dell’anno. In effetti il richiamo compiuto nella lettera C del secondo comma dell’art. 186 bis – “fermo quanto disposto dall’art. 160” – potrebbe essere 260 Cfr., intervento del Prof. Sido Bonfatti al Convegno nazionale dei giovani dottori commercialisti ed esperti contabili, tenutosi in Modena dal 19 al 21 settembre 2013, dedicato a “Il concordato in continuità: i protagonisti si confrontano”. Cfr. ora, Sido Bonfatti, “La disciplina dei crediti privilegiati nel concordato preventivo con continuità aziendale” in IL CASO.it ., 28 ottobre 2013. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 146 di 228 ricollegato alla prescrizione resa dalla precedente disposizione resa nella lettera A, sempre del secondo comma dell’art. 186 bis: “il piano deve indicare analiticamente costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività, le risorse finanziarie necessarie e le modalità di loro reperimento”. In sintesi ci si chiede perché non possa essere omologato un piano di continuità in cui sia attestato da un lato che il privilegiato sarà pagato integralmente con le risorse acquisite al terzo anno di attività e dall’altro che costui nell’ipotetico fallimento non sarà meglio soddisfatto. 19.13 I PAGAMENTI DEI PRIVILEGIATI NEL CONCORDATO DI CONTINUITÀ Allo stato dell’arte, tenuto conto delle norme attuali, si deve comunque immaginare una prosecuzione dell’azienda in crisi soltanto attraverso le regole vigenti. Pertanto, procedendo per complicazioni successive e giungendo infine ai casi dubbi, si possono ipotizzare le seguenti situazioni di non immediato pagamento dei creditori privilegiati ed ipotecari nel concordato preventivo di continuità in ordine alle quali si offre al dibattito la problematica segnalando se la posizione è controversa in dottrina. I. Sono - ai sensi dell’art. 186 bis, secondo comma, lett. c) - pagati in maniera differita (oltre l’anno) i crediti quando il bene oggetto della prelazione sia oggetto di programmata liquidazione. II. Sono – ai sensi dell’art. 186 bis, secondo comma, lett. c) - pagati in maniera differita fino ad un anno (c.d. moratoria) tutti i crediti privilegiati capienti economicamente. III. Sono pagati – ai sensi dell’art. 160, primo comma, lett. c) - nei tempi indicati per la classe di appartenenza quei creditori privilegiati che abbiano stipulato261 un patto extra-concordatario specificamente destinato a regolare le modalità di pagamento nel nuovo senso voluto dalle parti. IV. Sono pagati – ai sensi dell’art. 182 ter - entro il termine indicato nella transazione fiscale i crediti 261 Cfr., su questo solo specifico punto, Filippo Lamanna, Concordato: la scadenza immediata delle obbligazioni e l’obbligo, inderogabile, di pagare gli interessi sui crediti privilegiati, in ilFALLIMENTARISTA, 23 maggio 2013 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 147 di 228 privilegiati erariali per i quali sia intervenuto tale accordo. V. Sono pagati – ai sensi dell’art. 182 ter e dell’art. 160 primo e secondo comma - entro il termine indicato nella transazione fiscale i crediti privilegiati di rango inferiore a quelli erariali (purché secondo autorevole dottrina tale termine indicato nel piano per i crediti della loro classe di appartenenza sia stato ritenuto causalmente compatibile con una soddisfazione dei crediti entro un termine ragionevole). VI. Potrebbero secondo autorevole dottrina essere – ai sensi dell’art. 186 bis secondo comma lett. c) e dell’art. 160, comma secondo – essere pagati in maniera differita fino ad un anno tutti i crediti privilegiati di cui sia attestata non solo l’incapienza economica ma anche finanziaria al momento dell’ammissione e dell’omologazione ma anche la sussistenza delle risorse finanziarie (rinvenienti dalla continuazione dell’attività economica) che ne consentiranno il pagamento entro l’anno. VII. Potrebbero secondo autorevole essere– ai sensi dell’art. 186 bis secondo comma lett. c) e dell’art. 160, comma secondo – pagati in maniera differita oltre l’anno tutti i crediti privilegiati incapienti economicamente ma di cui sia attestata ex art. 160, comma, secondo l. fall. l’incapienza finanziaria al momento dell’ammissione e dell’omologazione e sia individuata la risorsa finanziaria (rinveniente dalla continuazione dell’attività economica) che ne consentirà il pagamento entro l’anno. VIII. Potrebbero – secondo autorevole dottrina262 - essere pagati secondo il piano di ammortamento originario soltanto i mutui di scopo nel c.p. in continuità allorché l’erogazione delle somme di denaro sia frazionata e non ancora interamente eseguita dall’istituto bancario. 262 Simone Bertolotti, Riforma del concordato preventivo e contratti di finanziamento, Febbraio 2013, in http://iusletter.com/wp-content/uploads/Focus_On_Febbraio_2013.pdf 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 148 di 228 IX. Potrebbero – secondo la lettura qui offerta al dibattito essere pagati secondo il piano di ammortamento originario tutti i mutui, tutti i contratti finanziari, quand’anche l’erogazione sia già integralmente avvenuta, purché regolarmente adempiuti fino al momento dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo (anche in bianco) perché nel concordato in continuità gli artt. 169bis e 186bis terzo comma dispongono che si presuma la funzionalità alla continuazione dell’attività aziendale di tutti i rapporti giuridici in corso di esecuzione, quand’anche una parte abbia già eseguito integralmente la propria prestazione perché l’altra non essendo inadempiente e non essendo stata dichiarata insolvente non può essere ritenuta come decaduta dal beneficio del termine. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 149 di 228 20 CONCORDATO CON ASSUNZIONE 20.1 L’ASSUNTORE Accanto al debitore, innovativamente si è previsto che possa avere ingresso un assuntore: infatti il primo comma, lett. b), dell'art. 160 l. fall. faculta il debitore ad attribuire ad un assuntore le attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato preventivo. 263 Tale previsione normativa recepisce una prassi già sussistente senza però disciplinarla. Di conseguenza pare il caso di precisare che le evenienze concrete, i patti tra debitore ed assuntore potranno essere esternati nel ricorso o rimanere sullo sfondo. L'assunzione classica si estrinsecherà nella presenza di una clausola prevedente che a seguito dell'esecuzione del piano concordatario ad opera dell'assuntore il giudice emetterà un provvedimento traslativo di tutte o parte delle attività dell'impresa a favore dell'assuntore 264 In dottrina si sono individuati tre elementi che le parti possono regolare: a) l’accollo, eventualmente parziale, degli obblighi concordatari in capo all'assuntore; b) la previsione della cessione di attività a favore dell'assuntore; c) l'eventuale liberazione del debitore all'atto dell'omologazione della proposta o la previsione della responsabilità congiunta del debitore e dell'assuntore per la realizzazione del piano. L'assuntore può anche essere un creditore il che comporta che sono del tutto ammessi accordi tra debitore e creditore aventi ad oggetto le attività delle imprese in crisi e le modalità di ristrutturazione dei loro debiti. 20.2 GARANZIA DELL’ASSUNTORE In caso di c.p. con assunzione (parziale o totale, di attivo e/o debiti) è necessaria una specifica prestazione di garanzia dell’assuntore per il 55,8%; 20.3 PATRIMONIO DELL’ASSUNTORE Per il 40% occorre anche una valutazione del patrimonio dell’assuntore nella relazione del professionista attestatore (contra 263 Trib. Catania, 16 febbraio 1983, in Dir. fall., 1983, II, 1010. ALLEGRITTI, Riforma della legge fallimentare. la nuova disciplina del concordato preventivo, inedito; PINCIONE, Il concordato con assunzione, in La riforma della legge fallimentare: il nuovo concordato preventivo e gli accordi stragiudiziali, atti del Convegno, 14-15.6.2005, Milano 264 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 150 di 228 60%); 20.4 PLURALITÀ DI PIANI CON ASSUNTORE Il numero di casi giurisprudenziali editi di nuovo concordato 265 (resa all’indomani preventivo con assuntore conferma l’osservazione della prima novella) secondo la quale difficilmente potranno esservi, al di fuori delle grandi imprese, delle effettive possibilità di cedere le attività ad 266 un assuntore, come era accaduto per le società del gruppo Parmalat cui si applica la c.d. “legge Marzano”. Può essere quindi utile proporre alcuni casi sui quali va aperta una riflessione per comprenderne l’ammissibilità. i) piano liquidatorio con assuntore L’assuntore: a) assume gli obblighi concordatari, senza conferire nuova finanza vale a dire conferendo un valore pari al valore dei beni residui del debitore; b) rilascia garanzia ipotecaria su immobili non del debitore; c) acquisisce tutti i beni del debitore che liquida direttamente senza nomina di un Commissario Liquidatore. ii) piano conservativo dell’azienda traslata in capo all’assuntore L’assuntore: a) assume gli obblighi concordatari senza conferire nuova finanza vale a dire conferendo un valore pari al valore dei beni residui del debitore; su immobili non del debitore; b) rilascia garanzia ipotecaria su immobili non del debitore; c) acquisisce tutti i beni tra cui uno stabilimento industriale attivo che si impegna a gestire iii) piano conservativo dell’azienda traslata in capo conferente nuove risorse L’assuntore: a) conferisce nuova finanza; b) assume gli obblighi concordatari; c) rilascia garanzia ipotecaria su immobili di sua proprietà; d) acquisisce tutti i beni tra cui uno stabilimento industriale attivo che 265 Cfr. Rita Gismondi, La nuova disciplina del concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti in dircomm.it, IV 7-8 – luglio-agosto 2005, in www.dircomm.it/2005/n.7.8/03.html 266 Va appunto ricordato che il piano descritto nell’art. 160 c.p. riprende anche con riferimento all’assuntore le previsioni contenute nell’art. 4-bis della legge 18 febbraio 2004, n. 39 in tema di ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza (la c.d. “Legge Marzano”) che ha convertito in legge il D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 151 di 228 si impegna a continuare a gestire. iv) piano limitato conservativo dell’azienda traslata in capo non conferente nuove risorse L’assuntore: a) assume solo parte degli obblighi concordatari vale a dire conferisce una somma limitata di denaro; b) rilascia garanzia ipotecaria su immobili non del debitore; c) acquisisce lo stabilimento industriale attivo che si impegna a gestire; d) non acquisisce crediti, azioni ed altri immobili che saranno liquidati dal commissario liquidatore 20.5 SOGGETTI COINVOLTI E LIBERAZIONE DEL DEBITORE Dal punto di vista processuale può quindi essere utile rappresentare la complessità soggettiva della “parte che assume obbligazioni”: - il debitore, proponente il concordato, che è ancora l’unico soggetto legittimato a proporre il concordato preventivo perché l’impresa è ancora in bonis; - l’assuntore, parte adesiva, che dovrebbe o sottoscrivere la proposta per adesione o sottoscrivere degli impegni aggiuntivi e che secondo l’interpretazione prevalente assume gli obblighi descritti nel piano nei confronti di tutti i creditori sociali, senza possibilità di limitazione a quelli indicati nelle scritture contabili; - il terzo conferente nuova finanza; 267 - il terzo fideiussore il quale si limita a fornire un rafforzamento della garanzia patrimoniale del fallito, obbligandosi in solido con questi, senza un interesse personale all’adempimento del debito principale e conservando diritto all’azione di regresso e quindi potendo assumere una responsabilità limita ad una parte delle obbligazioni (o eventualmente ai soli debiti risultanti dalle scritture contabili). - assuntore: consente la traslazione senza procedura competitiva delle attività fallimentari; ci si chiede se comporti necessariamente la traslazione di tutte le obbligazioni facenti capo all’impresa in crisi. 267 Con il provvedimento in data 05/11/2010 il Tribunale Della Spezia, ha affermato che è ammissibile una proposta di concordato con assuntore preceduta da una delibera straordinaria di trasformazione della proponente da Srl in società personale, sospensivamente condizionata all'omologa del concordato preventivo, nell'ipotesi in cui le due persone fisiche destinate a divenire soci illimitatamente responsabili siano anche fidejussori dell'impresa che apportano i propri beni personali per implementare la soddisfazione dei soli creditori assistiti da fidejussione al fine di beneficiare degli effetti esdebitativi di cui all'art. 184 l.f., a meno che l'operazione concordataria non sia frodatoria per gli interessi dei creditori garantiti da fidejussione, nel solco della disciplina di cui all'art. 173 l.f.. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 152 di 228 20.6 ASSUNZIONE CUMULATIVA E LIBERATORIA Nel piano va precisato se a) l’assuntore diventa obbligato in via principale; b) se l’obbligazione del debitore diventi sussidiaria e se tale graduazione di responsabilità sia opponibile ai creditori; c) se il debitore resti l’obbligato o sia liberato con effetti immediato all’atto dell’omologazione. Da un punto di vista strutturale si deve ritenere che di regola il debitore, salvo esplicito patto contrario, resti obbligato in solido all’assuntore – assunzione cumulativa - fino all’esatta esecuzione del piano. Per contro si definisce assunzione liberatoria quella nella quale si prevede che il debitore sia immediatamente liberato delle proprie obbligazioni. 268 Alla luce anche di una recente decisione di legittimità in tema di assuntore del concordato fallimentare vanno esaminate anche le vicende dell’obbligazione in caso di liberazione del debitore. Infatti secondo la suprema corte può essere attribuita all’assuntore del concordato fallimentare la qualifica di successore a titolo particolare del fallito nella sola ipotesi in cui vi sia stato il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie con la contestuale liberazione del debitore originario; in mancanza di detta coeva liberazione, l'assuntore non succede al debitore originario nella titolarità passiva del rapporto obbligatorio, sicché egli, in quanto terzo, non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., relativamente a procedura avente ad oggetto l'immobile di proprietà del debitore originario 269 Infatti altra decisione di legittimità afferma che il terzo assuntore del concordato preventivo di una società in stato di insolvenza è legittimato, in qualità di successore a titolo particolare del liquidatore, a spiegare intervento nel giudizio di responsabilità da quest'ultimo promosso, ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., nei confronti degli amministratori e dei sindaci delle società, in rappresentanza della massa dei creditori. 20.7 CONVENZIONI TRA ASSUNTORI Nel piano potranno essere indicati più assuntori. Anche in questo caso ci si chiede la rilevanza esterna delle clausole di divisione del debito. 268 269 Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 24263 del 30/11/2010 Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 4309 del 23/02/2010 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 153 di 228 20.8 CONVENZIONE TRA ASSUNTORE E DEBITORE 270 In dottrina un autore ha indicato come documento da allegare necessariamente al piano la convenzione tra assuntore e debitore volta a disciplinare, secondo lo schema dell’accollo, le obbligazioni interne alla parte proponente il piano. 271 In giurisprudenza va rammentato un caso nel quale il Tribunale non ha richiesto il deposito degli accordi paraconcordatari. Riterrei che gli accordi interni siano di principio atti irrilevanti avendo esclusivamente validità tra le parti, assuntore e debitore, perché le relative vicende originarie e sopravvenute non dovrebbero essere di regola opponibili ai creditori. Infatti il debitore non è legittimato a chiedere la risoluzione del concordato preventivo per la mancata retrocessione di un bene prevista negli accordi tra debitore ed assuntore nemmeno nel caso in cui tali accordi “interni” siano stati depositati agli atti della procedura. 20.9 DIFFERIMENTO TRASLAZIONE L’assuntore, con l’omologa del concordato, diviene il cessionario totale o parziale delle attività dell’impresa in crisi. Di regola la traslazione consegue alla definitività dell’omologazione anche se usualmente è differita all’atto dell’emissione da parte del Giudice Delegato del Decreto di esatta esecuzione del piano e di tutti gli obblighi concordatari nonché di chiusura della procedura. 272 Di recente un Tribunale ha ammesso un concordato preventivo in cui si prevedeva l’immediata traslazione della proprietà dello stabilimento industriale all’atto dell’omologa e del passaggio in capo all’assuntore definitivamente delle obbligazioni nei confronti degli ipotecari e dei dipendenti. Invece era prevista la traslazione della proprietà di altri beni dopo l’accertamento della compiuta esecuzione di tutti gli obblighi del concordato. 20.10 LIMITAZIONE DELL’ASSUNZIONE 273 In un decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo il Tribunale ha ammesso un piano prevedente: 270 Cfr. A. Audino, art. 160, in Commentario Breve alla Legge Fallimentare, a cura di Maffei Alberti, pag. 926. 271 Tribunale di Salerno, decreto di ammissione n. 3/11Il 272 Tribunale di Salerno, decreto di ammissione n. 3/11Il 273 Tribunale di Bologna caso n.4/2006 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 154 di 228 1) attribuzione delle attività dell’impresa debitrice ad un terzo soggetto; 2) limitazione dell’impegno dell’assuntore all’importo di € 403.456,26 determinato con riferimento ai soli “debiti come attualmente risultanti dalla contabilità” della debitrice oltre le spese di procedura; 3) suddivisione dei creditori in quattro distinte classi, sottoposte a trattamento differenziato. Nel provvedimento si osserva: d) ritenuto che la “restrizione” quantitativa formulata dalla società accollante “ASSUNTORE S.R.L.” – ancorché non esplicitamente prevista in tema di C.P., ove invece attualmente si trova disciplinata per tabulas la possibilità di trasferire il patrimonio societario al terzo, che se ne renda “assuntore” – corrisponde peraltro ad una delle “clausole” autorizzate viceversa in sede di “concordato fallimentare”, poiché il testo postriforma dell’art.124 co. ult. R.D. 267/1942 (pur destinato a trovare applicazione soltanto dopo la vacatio legis semestrale) autorizza l’assuntore a “… limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli crediti ammessi al passivo…al tempo della proposta. In tal caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito…”: ebbene, quest’ultima norma finisce sia per offrire un’indicazione positiva circa l’ammissibilità di una disposizione del genere anche nell’ambito del C.P., sia per fornire la soluzione – in forza di analogia, o meglio, di un’interpretazione estensiva – riguardo il trattamento destinato ai creditori “pretermessi”, verso i quali non varrebbe l’impegno dell’assuntore, né comunque opererebbe la falcidia concordataria, superando così la regola del vincolo erga omnes altrimenti insito in ogni concordato omologato; peraltro, nella presente fattispecie la suddetta “soglia” potrebbe assumere un rilievo esclusivamente “virtuale”, qualora – ai fini del calcolo del passivo – la contabilità della società debitrice si rivelasse completa ed attendibile, come richiesto dall’ordinamento; e) ritenuto che le modalità della proposta in oggetto, da parte dell’assuntore “ASSUNTORE S.R.L.” sono senza dubbio adeguate ad ottemperarvi – sotto la condizione dell’omologa definitiva del C.P., il cui verificarsi implica l’immediato adempimento – conformemente al relativo contenuto; la fideiussione a prima richiesta da essa ottenuta – pari ad Eu.*400 mila*, rilasciata da affidabile istituto bancario, per la durata dell’intero 2006, con sua proroga automatica di altri sei mesi, se il C.P. non fosse stato ancora omologato (v. doc.24 allegato) – risulta accompagnata altresì dall’apertura di un libretto bancario nominativo, ove sono versati altri Eu.*10mila* (ivi, doc.25): salvo quanto disposto per le spese della procedura, gli importi così “garantiti” sono già sufficienti a fornire il necessario fabbisogno. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 155 di 228 20.11 MANCATA ATTESTAZIONE VALORE AZIENDA OGGETTO DI ASSUNZIONE Si legge in un decreto 274 di non ammissione non impugnato: La principale soluzione di continuità nella catena attestativa è la congruità del prezzo offerto per l’azienda, ceduta al prezzo offerto dall’”Assuntore s.r.l.” senza verifica di mercato 20.12 REVOCA DI CONCORDATO CON ASSUNZIONE 275 Nella sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento si legge: 20.13 PIANO CON TRANSAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI Tra le clausole apposte in concordati preventivi con assuntore vi è quella del conferimento di finanza esterna a titolo di risarcimento dei danni cagionati dagli amministratori. Non è agevole comprendere quali effetti avrebbe avuto l’omologazione del concordato con tale clausola. 274 275 caso Salerno 1/03 – decreto di inammissibilità del 26 .04.11 fall. 50/11 – c.p: 3/11 Sentenza Corte Di Appello Di Salerno n. 27/12 del 3 luglio 2012) 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 156 di 228 21 CONCORDATO PREVENTIVO DI GRUPPO 21.1 NOZIONE 276 Per quanto attiene ai concordati preventivi di gruppo si pone un primo problema identificativo della nozione di gruppo rilevante nel diritto della crisi di impresa da riguardarsi ai sensi del 2359 c.c. con riferimento alle relazioni societarie di controllo e di collegamento come una pluralità di imprese formalmente indipendenti sulle quali è effettivamente esercitata una direzione economica unitaria attraverso forme di controllo giuridiche ed economiche. 21.2 MANCANZA DI DISCIPLINA Inopinatamente, nonostante la casistica giurisprudenziale riscontrata in questi anni, manca (anche dopo la legge 134/2012) una disciplina specifica: 1) che consenta la deroga alla competenza territoriale; 2) che consenta l’ammissione alla procedura di una società del gruppo priva dei requisiti dimensionali; 3) che regoli gli effetti del piano unitario; 4) che regoli la mancata approvazione della proposta di una delle società; 5) che disciplini la nuova finanza e quella interinale per il gruppo; 277 La giurisprudenza afferma che in caso di concordato di gruppo l’attivo e il passivo di ogni società debbano essere tenuti distinti sino all’adunanza dei creditori e che le votazioni debbano essere autonome, così da poter ricostruire la volontà dei creditori di ciascuna società ed evitare che il peso di un eventuale dissenso di ciascuno dei componenti delle due masse creditorie perda o diminuisca la propria rilevanza. 276 Si rinvia per l’esaustiva trattazione delle problematiche, qui solo cennate, a due trattazioni: Mauro Vitiello in ilFALLIMENTARISTA, 31.07.12 Il concordato preventivo «di gruppo» ; Giuseppe Bersani, in IlFALLIMENTARISTA, 13/09/2012, L’ammissibilità al concordato preventivo del “gruppo societario” e problemi procedurali 277 Si veda, per un ulteriore inquadramento sistematico, ed in particolare per le tematiche della fusione tra società del gruppo nonché, in alternativa, per l’utilizzo del trust, Danilo Galletti, Concordato preventivo e gruppi d’imprese: cessione e diversione di beni, e attestazioni condizionate, in IlFALLIMENTARISTA, 21.09.12 ove si osserva: “Non sembra consentito, ad es., determinare un trattamento per i creditori differente da quello che si potrebbe ottenere mediante la realizzazione della responsabilità patrimoniale di ogni singola società.” 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 157 di 228 21.3 RESPONSABILITÀ CONTROLLANTE Parimenti non è derogata durante la procedura di concordato preventivo della holding, investita del potere di direzione e controllo del gruppo, la responsabilità in sede civile (art. 2497 c.c.) per i danni cagionati al gruppo od alle singole società controllate od ai loro creditori. In particolare la holding che viola i principi di corretta gestione societaria delle società controllate è responsabile (in caso di mancata soddisfazione da parte della controllata) : a) nei confronti dei soci delle controllate per il pregiudizio arrecato al valore della partecipazione sociale; b) dei creditori sociali per la lesione all’integrità del capitale sociale. Pertanto la disciplina della responsabilità civile nei gruppi, art. 2497 c., si applica anche all’evenienze che dovessero essere cagionate nel corso delle procedure di risanamento dei gruppi di impresa. In particolare la holding che viola i principi di corretta gestione societaria delle società controllate è direttamente responsabile nei confronti: - dei soci delle controllate per il pregiudizio arrecato al valore della partecipazione sociale; - dei creditori sociali per la lesione all’integrità del capitale sociale. Comunque i soci ed i creditori possono agire contro la holding solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all’attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento l’azione è esercitata dal curatore . Caso emblematico di responsabilità del collegio sindacale per omessa 278 vigilanza circa il compimento da parte dell'organo amministrativo e quello inerente i finanziamenti a società collegate divenuti causa del dissesto finanziario della società poi dichiarata fallita. In caso di crisi di un gruppo di società, la holding, investita del potere di direzione e controllo del gruppo stesso, può essere chiamata a rispondere in sede civile (art. 2497 c.c.) dei danni cagionati al gruppo od alle singole società controllate od ai loro creditori. 279 I finanziamenti effettuati tra società appartenenti al medesimo gruppo involgono un delicato giudizio sulla corrispondenza dell’atto ai principi di corretta gestione imprenditoriale e societaria (articolo 2497 primo comma codice civile), sul bilanciamento degli interessi di tutte le società coinvolte (articolo 2497 ter), sugli eventuali vantaggi compensativi (articolo 2497 primo comma secondo periodo) e sulla certezza o sulla probabilità o possibilità che la società erogante 278 Cass. Civ., Sez. 1, n. 18728 del 6/09/2007. Nella fattispecie la S.C. ha confermato la statuizione di condanna dei giudici di merito affermando che non è invocabile un'automatica liceità dei finanziamenti a favore delle società collegate, se non risultano i vantaggi per la società amministrata delle operazioni che la depauperavano, occorrendo un interesse economicamente e giuridicamente apprezzabile non coincidente con la logica in sé dell'operazione interna al gruppo d'imprese 279 Tribunale Reggio Emilia 09 agosto 2013 – Edito in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 158 di 228 riceva una seria ed incontestabile contropartita a seguito del finanziamento predetto. Pertanto, se – di regola – in una situazione economica e finanziaria fisiologica i predetti finanziamenti possono rientrare negli atti di ordinaria amministrazione, nell’ipotesi in cui una o tutte le società del gruppo si trovino in situazione di insolvenza, l’attività di trasferimento deve essere qualificata come di straordinaria amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 161 settimo comma. 21.4 CREDITI INFRAGRUPPO 280 In ordine alla problematica dei crediti infragruppo vertono i maggiori problemi di configurazione del piano unitario perché si tratta di finanziamenti: 1) dalla controllata alla controllante, ove si applica la postergazione ai sensi degli articoli degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c; 2) dalla controllata alla controllante; 3) tra controllate , società che quindi non hanno tra loro rapporti diretti. Quindi tali crediti vanno considerati chirografari ponendosi però il tema del relativo voto per evidente conflitto di interessi. 280 Cfr., Piero de Bei, Trattamento dei finanziamenti infragruppo nel concordato preventivo, in IlFallimentarista, 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 159 di 228 22 CONCORDATO CON FINANZA AGGIUNTIVA 22.1 LA DISCIPLINA DELLE RISORSE AGGIUNTIVE Mi pare utile rappresentare ora che vi sono più modi di affrontare il tema dell’apporto da parte di un terzo di ulteriori risorse all’impresa in crisi assoggettata alla procedura di concordato preventivo. Vale la pena però di osservare che il debitore è il proprietario dell’impresa, è il soggetto che ha finanziato l’impresa con capitale di rischio. Ovviamente le modalità di partecipazione al capitale e ai rischi dipendono dalla forma giuridica dell’impresa. In quest’ottica nuova finanza è capitale di rischio immesso da un terzo 281 nelle forme e nei tempi descritti nel piano di concordato o attestato ed è elemento imprescindibile per l’eventuale risanamento dell’impresa in 282 quanto al manifestarsi dello stato di crisi “la liquidità , fino a quel momento scarsa, si prosciuga istantaneamente, in quanto i fornitori chiedono pagamenti in termini anticipati rispetto al passato, o cessano del tutto le forniture.” Il punto incontroverso è che la nuova finanza ora gode, in un ipotetico successivo fallimento, del regime della prededucibilità ai sensi dell’art. 111, primo comma, legge fallimentare. Incontroverso è anche il fatto che il terzo possa assumere differenti ruoli a seconda che sia un mero finanziatore od un vero e proprio 283 assuntore il che determinerà differenti conseguenze Incontroverso è infine che la nuova finanza possa essere liberamente impiegata nell’attività dell’impresa durante la pendenza della procedura. 281 Cfr., M. Monteleone, Risanamento e liquidazione dell'impresa in crisi, relazione, laddove contrappone i nuovi finanziamenti tra quelli da concedere in pendenza della procedura e quelli da concedere dopo l'omologazione della proposta, strumentali alla corretta esecuzione del concordato. 282 M. Monteleone, Risanamento e liquidazione dell'impresa in crisi, relazione. 283 Significativamente nel novellato concordato preventivo all’art. 160 l. fall. si menziona la “figura legale” dell’assuntore il quale potrà essere anche un creditore ed al quale si potrà prevedere di attribuire le attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato; tali espressioni normative consentono di affermare che l’assuntore avrà il ruolo di coprogettatore del piano e che esso potrà essere strutturato liberamente. La forma usuale, ma derogabile, sarà caratterizzato da un lato dalla cessione all’assuntore delle attività e delle azioni di pertinenza della massa e dall’altro dall’accollo sempre in capo a lui di tutte o solo di parte delle passività. Inoltre consente di confermare la tesi della concertabilità tra debitore e creditori delle soluzioni della crisi. Infine l’uso del riferimento alla pluralità di imprese potrebbe assumere importanza nell’ambito di concordati di gruppo. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 160 di 228 Controversi, e qui entra un profilo di estrema incertezza nell’applicazione dell’istituto, sono i criteri utilizzabili per la destinazione della nuova finanza non reimpiegata nell’attività d’impresa. In relazione alla distribuibilità tra i creditori delle risorse aggiuntive, delle risorse non provenienti dal patrimonio del debitore emergono tre principali letture: a) distribuibilità delle risorse esterne senza limite alcuno, anche ai chirografari ed a prescindere dalla percentuale di soddisfacimento prevista per i privilegiati assistiti da causa di prelazione su bene incapiente (art. 2740 c.c.) (ed indipendentemente dalla percentuale di soddisfacimento prevista per i privilegiati generali dei quali sia attestata l’incapienza); b) distribuibilità delle risorse ulteriori nel rispetto dell’ordine dei privilegi con conseguente attribuibilità di importi ai chirografari solo in caso di integrale pagamento di tutti i privilegiati; c) distribuibilità della nuova finanza liberamente rispettando però il limite della percentuale di soddisfacimento prevista per i privilegiati incapienti; esemplificativamente qualora i privilegiati siano soddisfatti con il patrimonio aziendale al 60 % la nuova finanza potrebbe essere distribuita tra i chirografari ma senza attribuire ad essi una soddisfazione superiore a quella dei privilegiati. 22.2 AUTONOMIA PATRIMONIALE Ad esempio nei primi mesi del 2010 il Tribunale non ha ammesso un piano prevedente l’attribuzione di risorse ai chirografari in ragione del mancato integrale pagamento anche dei privilegiati incapienti. In tale ottica si ritiene del tutto irrilevante la provenienza delle risorse ulteriori dal patrimonio di un terzo e non dal patrimonio dell’impresa in crisi. Per contro prevale in letteratura la tesi che la responsabilità patrimoniale riguarda esclusivamente il patrimonio del debitore e che le risorse aggiuntive siano estranee alle obbligazioni. In quest’ottica impedire il pagamento dei chirografari in caso di pagamento parziale dei privilegiati incapienti potrebbe essere considerato come un indebito limite all'autonomia privata nei concordati (e preventivo e fallimentare). Secondo la lettura qui accolta qualora il pagamento sia compiuto con risorse esterne all’impresa proponente l'ordine dei privilegi non dovrebbe avere alcuna rilevanza sia perché su tali beni aggiuntivi non vi è alcuna prelazione sia perché oggi il credito privilegiato incapiente è equiparato a quello chirografario. Conseguentemente sarebbe legittima la previsione di un trattamento superiore in capo ad una classe di chirografari puri rispetto ad una di chirografari perché privilegiati incapienti. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 161 di 228 22.3 FINANZIAMENTI PONTE I “finanziamenti ponte” - regolati dall’art. 182 quater, comma secondo - sono prededucibili a condizione che: (a) siano effettivamente erogati prima dell’ammissione alla procedura; (b) siano “in funzione della presentazione della domanda” di ammissione alla procedura di concordato preventivo, (c) siano “previsti dal piano di cui all’art. 160” l. fall., (d) la prededuzione sia “espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo”. Il finanziamento ponte effettuato da un socio è prededucibile alle stesse condizioni ma nel limite dell’80%, Tali finanziamenti non sono postergati derogando alle norme: Dei soci a favore della Srl (art. 2467 c.c.); Alla società da chi esercita direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti (art. 2497 quinquies c.c.) b) Esclusione della finanza ponte da revocatoria fallimentare La Finanza ponte (o interinale) per definizione viene concessa quando non è ancora sicuro che il Piano venga poi attestato e la domanda ammessa con provvedimento specifico, o se l’Adr sarà omologato per cui non può godere della esclusione da revocatoria; quest’ultima è infatti limitata alle operazioni poste in essere in esecuzione del c.p., del Piano o dell’AdR (art. 67 lett. d) ed l) LF), non nella fase di elaborazione di questi rimedi. È la serietà e qualità del Piano l’unica vera garanzia in questa fase. c) Esclusione di responsabilità civili e penali per uso e concessione di finanza ponte Il rischio di incorrere in reati da parte dell’imprenditore e/o degli istituti di credito in questa fase è stato perimetrato dal riformato art. 217 bis LF (Esenzioni dai reati di bancarotta): Le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma( B. preferenziale), e 217 (B. semplice) non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo di cui all'articolo 160 o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis o del piano di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, (1) nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182-quinquies 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 162 di 228 22.4 FINANZIAMENTI DURANTE LA PROCEDURA Durante la procedura possono nei concordati (anche liquidatori) (anche con riserva) essere autorizzati finanziamenti ex art. 182-quinquies purché la funzionalità alla “migliore soddisfazione dei creditori” sia attestata. 22.5 FINANZIAMENTI “IN ESECUZIONE” DI UN CONCORDATO PREVENTIVO Ai sensi del primo comma dell’art. 182 quater, l. fall., i crediti derivanti da finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati” in “esecuzione di un concordato preventivo” sono “prededucibili ai sensi e per gli effetti dell’art. 111” della legge fallimentare e non sono assoggettati ad azione revocatoria. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 163 di 228 23 CONCORDATO CON TRANSAZIONE FISCALE 23.1 CONSOLIDAMENTO A seguito della stipulazione della transazione fiscale il credito erariale si “consolida”: il redattore del piano può descrivere con assoluta certezza l’ammontare del debito verso l’erario perché la pretesa tributaria viene definitivamente dall’ufficio il quale non ha più la facoltà del medesimo di procedere ad ulteriori accertamenti. Parimenti il debitore decade dalla facoltà di contestare pretese anche non definitive. 23.2 SCHEMA DI TRANSAZIONE FISCALE Spett.le Agenzia delle Entrate Ufficio di ………………………………………………………… Spett.le Agenzia delle Entrate Direzione Regionale ………………….………………………… Spett.le Equitalia S.p.a. Agente della riscossione per la Provincia di ………………….. PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE ex art. 182-ter L.F. La società ..............................................................., con sede legale in ..................................................., codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di ............................................................., in persona del legale rappresentante, Sig. ......................................., rappresentata e difesa dall’Avv. ......................................., giusta delega in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata, presso lo studio di quest’ultimo in ..................................... premesso che: • la società ....................................... [breve rappresentazione storica della debitrice]; • le cause del dissesto sono da ricercare ....................................... [breve descrizione]; • la ricorrente possiede i requisiti previsti dall’art. 1 L. FALL. e si trova in evidente stato di crisi, come emerge dalla situazione patrimoniale allegata alla presente istanza, dalla quale si evince un indebitamento pari a complessivi € ................................. a fronte di un attivo realizzabile di soli € ....................................; • la presente proposta è stata approvata ai sensi dell’art. 152, c. 1, lett. b), L. FALL. e detta approvazione risulta da verbale redatto dal 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 164 di 228 Notaio Dott. ................................., depositato a norma dell’art. 1436 C.C. nel Registro delle Imprese tenuta dalla C.C.I.A.A. di .................................................. in data .................... prot. n. ......................................; • la società esponente è debitrice nei confronti dell’Erario per IVA, IRES, IRAP, ritenute IRPEF; • è stata effettuata, presso l’Agenzia delle Entrate e presso l’Agente della Riscossione, la ricognizione dei debiti verso l’Erario, verificando sia i debiti iscritti a ruolo ed affidati a quest’ultimo, sia quelli non ancora definiti; • sulla base di tale ricognizione l’Agenzie delle Entrate e l’Agente della Riscossione hanno rilasciato le rispettive certificazioni ai fini del consolidamento del debito tributario; • l’esito della ricognizione ha portato a stilare l’elenco dei debiti erariali che segue in cui è riportato il rango e l’ammontare: Debiti affidati all’Agente della Riscossione (imposte, tasse, sanzioni iscritte a ruolo): € ................... Tipologia Privilegio Chirografo Debito per IVA Debito per IRAP Debito per ritenute IRPEF Debiti per tributi non iscritti a ruolo o iscritti e non ancora consegnati: € ........................................... Tipologia Privilegio Chirografo Debito per IVA Debito per IRAP Debito per ritenute IRPEF • la società, allo scopo di dar corso ad una composizione negoziale della crisi d’impresa, intende addivenire con i creditori ad un Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L. FALL. secondo le modalità ed i termini meglio esposti di seguito. Tutto ciò sopra premesso la ricorrente espone la seguente PROPOSTA DI TRANSAZIONE FISCALE 1) Per i tributi, imposte e tasse non suscettibili di transazione fiscale si propone il soddisfacimento sulla base di istanza di rateazione già presentata dalla ricorrente all’Agente della Riscossione; 2) con riferimento al complessivo debito tributario, suscettibile di 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 165 di 228 transazione fiscale ai sensi dell’art. 182-ter L. FALL. si propone quanto segue: 2a.. tributo IVA iscritto a ruolo: soddisfacimento in denaro nella misura integrale pari a complessivi € ............................., con dilazione in numero ............ rate annuali anticipate senza interessi, ciascuna di € ............................., la prima delle quali verrà corrisposta entro e non oltre ............................. dalla data di omologa dell’Accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182-bis L. FALL. e le seguenti il ............................. di ciascuno dei successivi anni fino al .............................; 2b.. tutti gli altri debiti tributari (iscritti e non a ruolo): soddisfacimento, in una unica soluzione in misura pari al ..............%, entro e non oltre .................... dalla data di omologa dell’Accordo di ristrutturazione del debito di cui all’art. 182-bis L.F.: € ........................................; 3) che l’approvazione del concordato preventivo ex art. 160 L. FALL. determinerebbe l’abbandono delle cause attualmente pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie, instauratesi a seguito dei ricorsi promossi contro gli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate, ai quali hanno fatto seguito le iscrizioni a ruolo ad oggi ricomprese nel debito affidato all’Agente della Riscossione, sopra dettagliato. Considerato che: • la società debitrice possiede i requisiti di cui all’art. 1 L. FALL. e si trova in stato di crisi, per cui sussistono i presupposti di cui agli artt. 160 e ss.- l. fall.; • la società proponente non è debitrice né per dazi, né per prelievi e contributi agricoli ma è, al contrario, debitrice per IVA non versata, oltre che per IRES, IRAP, IRPEF (quest’ultima in qualità di sostituto d’imposta); • l’Agenzia delle Entrate/Equitalia vanta (relativamente alle pretese suscettibili di transazione fiscale) un credito complessivo suscettibile di transazione fiscale ex art. 182-ter L. FALL. pari ad € ...................., credito che rappresenta il ..............% dell’intero indebitamento della società pari a complessivi € ....................................; • con riguardo al credito dell’Erario a titolo di IVA, stante il D.L. 185/2008, convertito nella L. 2/2009, la proposta di transazione può essere limitata alla sola dilazione del tributo con esclusione quindi di qualsiasi possibilità di una sua riduzione; • tuttavia la mera dilazione del credito IVA riguarda il solo tributo e non anche le sanzioni e gli interessi come peraltro precisato dalla Circolare n. 40/E del 18.04.2008; • nel caso di specie la percentuale ed i tempi di pagamento prospettati all’Amministrazione Finanziaria non sono inferiori a quelli che saranno offerti, nell’ambito dell’Accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis L. FALL. in corso di perfezionamento, ai creditori che 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 166 di 228 hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli dell’Agenzia delle Entrate; • anche la percentuale di pagamento offerta all’Amministrazione Finanziaria predetta, relativamente al credito tributario di natura chirografaria, non è inferiore a quella massima offerta agli altri creditori chirografari aderenti all’accordo; • la presente transazione fiscale deve ritenersi per l’Erario conveniente a dispetto del pagamento parziale dei crediti tributari privilegiati stante l’evidente incapienza, nell’ipotesi di fallimento della società debitrice, dell’attivo patrimoniale a soddisfare anche solo in percentuale le ragioni di credito dell’Amministrazione Finanziaria; • comunque, i pagamenti previsti dalla presente Transazione fiscale avverrebbero da parte del socio unico mediante versamento a fondo perduto delle giacenze liquide necessarie rinvenute grazie agli sforzi finanziari intrapresi dalla famiglia, titolare di un consistente patrimonio immobiliare, e pertanto sulla base di nuova finanza apportata da terzi; • se la presente transazione non verrà accolta il gettito dell’Erario subirà comunque un grave pregiudizio in quanto nell’ipotesi di fallimento l’Amministrazione Finanziaria si troverebbe a non incassare alcuna somma a fronte diversamente di proposte di adempimento non solo parziale, ma addirittura totale con riguardo all’IVA, prospettate dall’imprenditore; • la soluzione proposta dal debitore comporta quindi un miglior soddisfacimento del credito dell’Amministrazione finanziaria rispetto all’ipotesi di avvio di una procedura concorsuale di fallimento, tenendo peraltro conto dei principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa e della tutela degli interessi erariali. Tutto ciò premesso, chiede l’assenso alla proposta di transazione fiscale ai sensi e per gli effetti dell’art. 182-ter L.F. • Elenco allegati: 1) certificato della Camera di Commercio; 2) delibera degli amministratori che autorizza la presentazione della domanda di concordato preventivo; 3) documento comprovante il deposito e l’iscrizione al Registro delle Imprese ex art. 2436 C.C. del documento di cui al punto precedente; 4) copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l’esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo sino alla data di presentazione della domanda. Con osservanza. (Luogo e data) (Firma) 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 167 di 228 23.3 INTANGIBILITÀ IVA 284 La Suprema Corte ha affermato che, pur essendo riconosciuta al debitore in concordato preventivo la possibilità di non attivare necessariamente lo strumento processuale della transazione fiscale, anche in presenza di debiti per Iva, la previsione dell’intangibilità dell’Iva non ha natura di norma processuale, legata allo specifico procedimento di transazione fiscale, ma si tratta di una norma sostanziale relativa al trattamento dei crediti destinata ad operare anche al di fuori del ristretto ambito del procedimento di transazione fiscale e, quindi, applicabile alla procedura concordataria indipendentemente dall'accesso o meno del debitore alla transazione fiscale 285 D’altra parte, come sottolinea la Suprema Corte "non avrebbe alcuna giustificazione... che il legislatore abbia inteso lasciare alla scelta discrezionale del debitore assoggettarsi all'onere dell'integrale pagamento dell'IVA..., optando per la transazione fiscale oppure avvalersi della possibilità di proporne un pagamento parziale decidendo per il concordato senza transazione". Ne deriva che, una volta assolta la precondizione, il ricavato della liquidazione del patrimonio deve essere ripartito tra i creditori concorsuali sempre nel rispetto dell'ordine dei privilegi. Il contribuente-debitore può proporre al fisco per determinati tributi la transazione fiscale soltanto come clausola del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti; è istituto inapplicabile nell’ambito dei concordati stragiudiziali e nei piani attestati. 23.4 CLASSAZIONE DEI CREDITI ERARIALI SENZA TRANSAZIONE FISCALE 286 Dalla disamina della giurisprudenza della Suprema Corte si può trarre questa scaletta logica: a) impossibilità di prevedere nella proposta di concordato preventivo la falcidia del credito Iva (ed assimilati); b) possibilità di prevedere nella proposta di concordato preventivo il pagamento dei crediti erariali (diversi da quelli IVA ed assimilati) nei limiti della loro capienza; 284 285 286 Cass. Civ., Sez. I, 4 novembre 2011 n. 22931 Cass. Civ., Sez. I, 4 novembre 2011 n. 22931 Cass. Civ., Sez I, 04/11/2011, n. 22932 con commento di Daniele Fico, Omologazione del concordato in presenza di voto contrario dell'agenzia delle entrate, in quotidianogiuridico.it, del 29.02.12 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 168 di 228 c) d) facoltatività della transazione fiscale; irrilevanza del voto contrario e dell’opposizione di Agenzia delle Entrate se al contempo: d1) i crediti falcidiati non attengono ai crediti IVA ed assimilati; d2) sono comunque raggiunte le prescritte maggioranze; d3) l’incapienza del credito erariale privilegiato è attestata ex art. 160, comma secondo; d4) è stato compiuto un corretto e ragionevole classamento dei crediti; d5) è provato che tutti i crediti erariali non sarebbero meglio soddisfatti in un ipotetico fallimento; d6) l’opposizione è ammissibile perché o formulata da creditore appartenente a classe dissenziente o, in assenza di classi, o formulata in una situazione nella quale i creditori dissenzienti rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto. In assenza di transazione con il fisco, al contrario, il debitore non ottiene i richiamati benefici ma può optare per la contestazione della pretesa dell’erario in vista di un minore esborso nel caso in cui gli importi contestati non incidono in maniera rilevante e se pertanto il consenso dell’amministrazione finanziaria non è decisivo ai fini del raggiungimento della maggioranza. Un’ulteriore conseguenza dell’omologazione dell’accordo anche sul debito verso l’erario è l’estinzione dei giudizi in corso aventi ad oggetto i tributi concordati, effetto, questo, che non si verifica per gli altri creditori che quando votano sulla proposta di concordato preventivo sostanzialmente formulano il loro consenso soltanto in relazione alla percentuale o alle modalità di soddisfacimento prospettate, ben potendo non solo perseguire l’eventuale contenzioso in corso, ma iniziarlo anche ex novo qualora in disaccordo con l’ammontare o la qualità dei crediti indicati nella domanda. Con riferimento, poi, al secondo motivo dedotto dalla ricorrente - violazione degli artt. 160 e 182-ter legge fall. per avere ritenuto ammissibile il giudice di merito la falcidia del credito iva nell’ambito di un concordato senza transazione fiscale – la S.C., anche alla luce di quanto previsto dall’art. 32 D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009, n. 2, che ha modificato il primo comma dell’art. 182-ter legge fall. introducendo la precisazione secondo cui per l’imposta sul valore aggiunto la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento (disposizione estesa dall’art. 29 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, anche alle ritenute operate e non versate), ha ritenuto fondata la censura. Sul punto, tuttavia, i giudici di legittimità si pongono l’interrogativo relativo a se l’intangibilità dell’iva sussista soltanto se viene attivata la transazione fiscale, oppure se sia indipendente dall’opzione del debitore e, quindi, si imponga anche nell’ipotesi in cui la transazione non venga perseguita ma la proposta tratti l’amministrazione finanziaria come ogni altro creditore. La Cassazione risolve la questione considerando inderogabile la disposizione, qualunque sia l’opzione del creditore ed a supporto della inderogabilità menziona la natura della medesima in 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 169 di 228 quanto non norma processuale, come tale connessa allo specifico procedimento di transazione fiscale, bensì norma sostanziale poiché attiene al trattamento dei crediti nell’ambito dell’esecuzione concorsuale dettata da motivazioni concernenti la peculiarità del credito e prescindono dalle particolari modalità con cui si svolge la procedura della crisi. Né, a conforto della tesi contraria, osserva la S.C., può dedursi che la necessità dell’integrale pagamento dell’iva generi quella dell’integrale pagamento di tutti i crediti privilegiati con grado anteriore in conformità al principio previsto dall’art. 160, comma 2, legge fall., secondo cui “il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione”, essendo la disposizione che esclude il credito iva da quelli che possono formare oggetto di transazione a carattere eccezionale che attribuisce al credito in esame un trattamento peculiare ed inderogabile. Tali considerazioni, portano i giudici di legittimità a concludere che la proposta concordataria pur ammissibile sotto il profilo del mancato ricorso alla transazione di cui all’art. 182-ter legge fall. - nella quale vi sia la previsione del parziale pagamento del debito verso l’erario per iva rende inammissibile la domanda di concordato. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 170 di 228 24 L’ATTESTATORE 24.1 IMPRENDITORE ONESTO E SFORTUNATO 287 Nella realtà non si può riscontrare la famosa contrapposizione tra la 288 condotta di chi (onesto e sfortunato ) gestisce un’azienda in crisi al fine di risanarla, anche attraverso strumenti concorsuali, e quella di colui (callido e da sanzionare) il quale si limita a condurre un’impresa all’applicazione di una procedura liquidatoria. Tale schematizzazione porterebbe a descrivere 289 un imprenditore adamantino che responsabilmente rileva con tempestività l’esistenza della crisi e pone in essere tutte le misure necessarie alla sopravvivenza dell’organizzazione produttiva e dall’altra quella, per così dire cialtronesca, di chi distrugge le ultime risorse dell’impresa e riduce ulteriormente la garanzia patrimoniale dei suoi creditori. Dalla disamina della giurisprudenza di merito inerente l’interruzione del concordato preventivo emergono, invece, tante situazioni di abuso del 287 Enrico Cavalieri, La riforma del diritto delle crisi d’impresa: aspetti di natura economicoaziendale, Rivista italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, gennaio e febbraio 2004, n. 1 e 2 288 Il concordato preventivo era, in estrema sintesi, considerato in dottrina un beneficio attribuito all’imprenditore onesto ma sfortunato, sull’orlo del fallimento per evitarne la relativa dichiarazione. Tale concezione va però oggi ripresa nella sua esatta portata giurisprudenziale per comprendere i limiti nei quali aveva rilevanza la correttezza professionale di tutte le parti processuali via via coinvolte nella gestione dell’impresa in crisi, aveva rilevanza discernere le condotte sintomo di una gestione dell'impresa inadeguata al beneficio richiesto (cfr. Cass. n. 4407/1988). All’uopo si rilegga Cass. Civ., Sez. 1, n. 2972/2006 in cui si tratta, all’indomani delle prime riforme, un concordato preventivo vecchio rito e si afferma: “Ai fini dell'omologazione del concordato preventivo, la verifica in ordine al requisito della "meritevolezza" posto dall'art. 181 n. 4, della legge fall. postula una valutazione delle cause del dissesto e della condotta del debitore, la quale, in assenza di ulteriore precisazione, dev'essere esaminata nell'ottica di un apprezzamento positivo della sua correttezza non tanto morale, quanto professionale, che non può essere esclusa qualora si riscontrino errori di gestione o comportamenti non immuni da critiche; l'aspetto etico dev'essere preso in considerazione soltanto nella misura in cui determini un ragionevole dubbio in ordine alla correttezza tecnico-professionale dell'imprenditore, occorrendo verificare caso per caso e con prudente apprezzamento se egli, per le qualità espresse nella sua gestione, che non possono essere ricondotte soltanto ad onestà e probità, possa accedere al beneficio.” 289 L’esperienza concreta conferma l’osservazione resa all’indomani della prima riforma da Massimo Ferro, I nuovi strumenti di regolazione negoziale dell’insolvenza e la tutela giudiziaria delle intese fra debitore e creditori: storia italiana della timidezza competitiva, in Il Fallimento e le altre procedure concorsuali, 2005, 5, p. 587-600: “É però in agguato una soluzione insistentemente acausale della difficoltà d’impresa che rischia di traghettare al suo salvataggio anche imprenditori sleali e deliberatamente artefici delle insolvenze, soprattutto verso creditori istituzionali (fisco, previdenza) o involontari (danneggiati da attività produttive pericolose).” 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 171 di 228 diritto di ricorrere alle misure alternative al fallimento. La mancanza fino al settembre 2012 di garanzie e guarentigie poste a salvaguardia della terzietà dell’attestatore ha avuto gravi ripercussioni anche sulla ricostruzione sistematica delle procedure concorsuali del diritto della crisi di impresa atteso che fino ad oggi i commissari giudiziari non hanno considerato gli attestatori come tecnici che hanno prima di loro compiuto valutazioni, ma come dei soggetti ibridi i quali non si sono limitati ad esaminare un piano già redatto ma hanno contribuito (almeno in parte) a redigerlo. Oggi invece si dovrebbe, proprio a seguito della novella del 2012, iniziare un nuovo dialogo tra attestatore indipendente e commissario giudiziale. 24.2 L’ATTESTATORE CONFERMA Come già osservato nei paragrafi dedicati alla redazione del piano l’attestatore dovrebbe soltanto confermare, attraverso una completa 290 rilettura , che il piano è fondato su dati veri e completi ed è fattibile perché il redattore del piano e l’imprenditore hanno l’obbligo giuridico di una esposizione della realtà aziendale completa, precisa ed esatta. In alternativa l’attestatore dovrebbe soltanto non confermare senza intromettersi nella redazione del piano. 24.3 ATTESTATORE INDIPENDENTE Ai sensi della nuova formulazione dell’art. 67, terzo comma, lettera d) l’attestatore: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 290 è designato dal debitore; è iscritto nel Registro dei revisori legali; in possesso dei requisiti previsti dall’art. 28 lett. a) e b) del R.D. n. 267/42 (in materia di requisiti per la nomina a curatore; è in possesso dei requisiti che lo renderebbero in astratto eleggibile alla carica di sindaco; è indipendente sia rispetto all’impresa, sia rispetto a chiunque abbia interesse all’operazione di risanamento; non ha rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio”; non può essere il consulente abituale dell’imprenditore o uno dei professionisti appartenenti alla sua associazione professionale; non può avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; Vedasi, per comprenderne quale si ritiene debba essere la sua attività, il capitolo dedicato all’attestatore. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 172 di 228 9. svolge il suo incarico solo dal momento in cui gli è formalmente conferito. In sintesi con la riforma del 2012 si è introdotta una disciplina unitaria per tutto il diritto della crisi di impresa in tema di professionista attestatore indicando, all’art. 67, III comma, lett. d, il requisito della sua indipendenza, del suo non essere legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio. Su queste molto più solide basi si svolge oggi l’attestazione responsabile. 24.4 OGGETTI DELL’ATTESTAZIONE In particolare via a verificare: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 291 291 l’attestatore nel concordato preventivo è chiamato via la veridicità dei dati aziendali; la fattibilità del piano; la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori della prosecuzione dell’attività d’impresa; la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento in caso di continuazione di contratti pubblici; la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto in caso di partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici; di nuovo la veridicità dei dati e la fattibilità del piano in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano; la funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori (182 quinquies, I comma) dei finanziamenti prededucibili alla luce del complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione; in relazione alla concessione di pegno o ipoteca a garanzia di finanziamenti prededucibili la loro funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori (182 quinquies, III comma); in relazione ai finanziamenti prededucibili per i concordati in continuità aziendale (182 quinquies, IV comma) la loro necessarietà per garantire la continuità aziendale e la loro funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori; in relazione al pagamento di crediti anteriori all’ammissione alla procedura il loro carattere essenziale per la prosecuzione della attività di impresa e la loro funzionalità ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. Vedasi, da ultimo, Luciano Quattrocchio, Concordato in continuità e ruolo dell’attestatore: poteri divinatori o applicazione di principi di best practice, in ilFALLIMENTARISTA, 3/08/2012 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 173 di 228 Ma non solo. Oltre ad aver statuito il principio della terzietà dell’attestatore va osservato che l’affidamento dei creditori (e dell’ordinamento) ad un sistema di attestazioni ex art. 67, III comma, lett. d, è salvaguardato dalla responsabilità civile e penale (ex art. 236 l. fall.) del professionista nonché dall’obbligo, ex art. 48 c.p., di non ingannarlo che grava anche sull’imprenditore e sul professionista redattore del piano. Queste complesse ed interlacciate tematiche consentono di comprendere che il legislatore ha gravato l’imprenditore, i professionisti redattori del piano e il professionista attestatore, dell’obbligo - penalmente e 292 civilmente salvaguardato – di una corretta rappresentazione del dato di partenza (la situazione aziendale) e di quello d'arrivo (il piano di soddisfazione), tutti tenuti ad esaminare non solo i documenti contabili aziendali ma a verificarne la corrispondenza con l’effettiva realtà dell'azienda medesima, in relazione alla quale l’attestatore ha anche un proprio specifico obbligo di compiere concrete esplorazioni e verifiche così garantendo una propria valutazione imparziale e genuina. 24.5 IL CONTENUTO DELLA RELAZIONE ATTESTATIVA Oggi l’oggetto delle attestazioni è il medesimo in tutti e tre gli istituti del diritto della crisi di impresa: in tutti deve attestare la veridicità dei dati aziendali; in due, ai sensi degli art. 67, terzo comma, lett. d) ed ai sensi dell’art. 161 l. fall. , la fattibilità del piano; infine ai sensi dell’art. 182-bis l. fall. la attuabilità dell’accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei. 24.6 SCHEMA DI RELAZIONE ATTESTATIVA Nei formulari ovunque reperibili si rappresenta l’opportunità di suddividere la relazione attestativa in più parti: 1) Introduzione: a) titoli del professionista; b) dati anagrafici dell'impresa; c) indicazione dell'incarico conferito; d) data dell’incarico; e) dichiarazione esplicita di sussistenza dei requisiti di indipendenza e terzietà; 2) Descrizione analitica dei documenti esaminati; 3) Descrizione analitica dell’attività compiuta; 292 Trib Firenze C.P. 18-1-2012 n. 10498/2011 R.G 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 174 di 228 4) Illustrazione del piano e della relativa documentazione; 3) Verifica della veridicità dei dati aziendali, a) descrizione dei documenti analizzati; b) descrizione delle verifiche e degli accertamenti esplicati; c) descrizione dei criteri seguiti per il controllo; d) descrizione dei metodi di campionamento eventualmente utilizzati; 4) Verifica della fattibilità del piano 5) Attestazioni conclusive, con il giudizio di veridicità dei dati aziendali ed il pronostico di fattibilità del piano 24.7 L’ATTESTAZIONE A ben vedere di fattibilità la rinnovata e corretta legge fallimentare non parla né agli articoli 162 e 163 l. fall., laddove disciplina il giudizio di ammissione, né agli artt. 173, 179 e 180 dedicati ai poteri del giudice durante la procedura ed all'atto dell'omologazione. Il fugace riferimento alla fattibilità del piano si rinviene soltanto nell'articolo 161, comma terzo, ove si "Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati da una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d), che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo". Tale disposizione è, poi, richiamata dal secondo comma dell'art. 162, l. fall., laddove attribuisce al tribunale il potere di dichiarare inammissibile la proposta di concordato qualora verifichi che non ricorrono le condizioni di cui all'art. 160, commi primo e secondo, e 161. Certo è, quindi, che l'obbligo di giudicare l'attendibilità dei dati contabili e la fattibilità del piano sono attribuiti dal legislatore a questa nuova figura, a questo professionista esterno all'impresa. La relazione del professionista è quindi la prima garanzia della serietà della proposta concordataria. In questa direzione si legga un autorevole intervento293 secondo il quale i creditori “…non possono che confidare principalmente nella competenza, nell’onestà, e nell’effettiva autonomia dell’esperto (peraltro di fiducia del debitore e vincolato sostanzialmente ai dati contabili da questi forniti)” In merito all'attività del professionista va preliminarmente annotato che è opinione comune che la sua indagine debba articolarsi in diverse fasi: - la prima di carattere ispettivo- ricognitivo; - una seconda valutativa della regolarità contabile; 293 Cfr., Patti, Il sindacato dell’autorità giudiziaria nella fase dell’ammissione, in il Fallimento, n. 9/2006, 1019. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 175 di 228 - una terza valutativa della fattibilità giuridica, della fattibilità economica e della convenienza della proposta e del piano; una finale attestativa della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano nonché esplicitativa dei controlli effettuati, in modo da rendere possibile il suo riscontro. 24.8 LA RESPONSABILITÀ DELL’ATTESTATORE PENALE DEL PROPONENTE E Il quadro effettuale è stato, appunto, in questi anni così non corrispondente ad una corretta tutela del credito da provocare due reazioni una giurisprudenziale – concretizzatasi in un controllo molto penetrante in ordine ad ogni fase del concordato preventivo - ed una, estremamente tardiva, del legislatore. Per queste ragioni va rimarcato che l’introduzione nel nuova lettera d) del terzo comma dell’articolo 67 l. fall., della definizione normativa di indipendenza dell’attestatore e la qualificazione come reato ex art. 236 294 bis l. fall. di due condotte tipiche poste in essere dall’attestatore hanno modificato radicalmente la ripartizione delle responsabilità all’interno del diritto della crisi di imprese perché tali precetti si rivolgono, ai sensi degli articoli 48 e 110 c.p., anche a tutti coloro che elaborano il piano o lo propongono ai creditori. I creditori e l’ordinamento si affidano ad un sistema di attestazioni ex art. 67 salvaguardate dalla responsabilità civile e penale del professionista. 24.9 ATTESTAZIONI NON INGANNATE Come già accennato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 48 c.p. e 236 bis l. fall., chiunque, ed in particolare l’imprenditore richiedente l’attestazione che abbia ingannato il professionista attestatore risponde lui del reato di falso in attestazioni e relazioni commesso dal professionista ingannato. La nuova figura di reato prevista 295 dall’art. 236 bis l. fall. è stata introdotta per tutelare la “correttezza delle informazioni sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria del 294 Va riletto l’art. 236 bis: I Il professionista (Soggetto attivo, reato proprio) che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), 161, terzo comma, 182-bis, 182quinquies e 186-bis (I condotta tipica alternativa) espone informazioni false ovvero (II condotta tipica alternativa) omette di riferire informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. II. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata. (circ. aggravante). III. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà. (circ. aggravante) 295 Si veda la Rel. n. III/07/2012 Roma, 13 luglio 2012 dell’ufficio del Massimario della Cassazione, a cura di Luca Pistorelli. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 176 di 228 296 debitore”, per tutelare la “terzietà preventiva” punendo l’attestatore che dolosamente (dolo generico) commetta una delle condotte alternative descritte nel primo comma della norma incriminatrice. Tuttavia va ribadito che se l’attestatore è stato ingannato, ai sensi dell’art. 48 c.p., il medesimo è immune da responsabilità penale nonché che del fatto commesso dall’attestatore ingannato risponde chi l’ha determinato a inconsapevolmente commetterlo. In altre parole i creditori e l’ordinamento si affidano ad un sistema di attestazioni ex art. 67, III comma, lett. d salvaguardate dalla responsabilità civile e penale del professionista nonché dall’obbligo di non ingannarlo che grava sull’imprenditore e sul professionista redattore del piano. In quest’ottica responsabilizzante anche chi predispone il piano e non solo chi lo attesta va osservato che è punito il professionista - soggetto attivo di un reato proprio - che solo nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 67, terzo comma, lettera d), rese ai sensi degli artt. 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis - prima condotta tipica alternativa - esponga informazioni false ovvero - seconda condotta tipica alternativa ometta di riferire informazioni rilevanti. Pertanto non è punita la dolosa falsità (160, II) nell’attestazione di incapienza dei privilegiati che però si riverbera nell’erronea attestazione resa dal professionista attestatore ex art. 161, terzo comma. Parimenti agevole è il riscontrare che non è previsto che il reato sia commesso con il dolo specifico per le condotte tipiche anche se è evidente che la condotta è finalizzata all’ammissione alle procedure di soluzione concordata della crisi. 24.10 ATTESTAZIONE RESPONSABILE L’attestazione in estrema sintesi può essere definita come una descrizione particolareggiata dei criteri utilizzati per pervenire ai giudizi di veridicità e fattibilità, con specifica indicazione degli elementi controllati e delle verifiche effettuate. Dal punto di vista contenutistico – in prima osservazione - si individua dapprima un giudizio di veridicità dei dati aziendali compiuto mediante la verifica l’esistenza dei beni materiali, immateriali, dei crediti, dei contratti e di tutti gli elementi posti a fondamento della domanda di ammissione. Vi è poi un giudizio di fattibilità del piano di risoluzione della crisi che si articola attraverso: a) la descrizione della gravità, delle cause e delle 296 Francesco Mucciarelli, Il ruolo dell’attestatore e la nuova fattispecie penale di “falso in attestazioni e relazioni, in IlFALLIMENTARISTA, 3/08/2012 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 177 di 228 conseguenze della crisi; b) l’analisi delle strategie proposte; c) la concreta valutazione dell’effettiva realizzabilità di ogni dismissione ed attività inadempimento attestatore e ammissione al passivo Vanno ricordati, procedendo per gradi nella ricostruzione degli effetti 297 delle attestazioni inidonee, i casi giurisprudenziali di attestatori non ammessi allo stato passivo del successivo fallimento per avere depositato una relazione inidonea e di attestatori ammessi in privilegio per un 298 importo ridotto ma non in prededuzione. 24.11 RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’ATTESTATORE 299 Si ritiene che, in caso di insuccesso dell'accordo, l'esperto che ha attestato il piano possa rispondere contrattualmente nei confronti dell'imprenditore ed in via extracontrattuale verso i terzi, con applicazione però dell'art. 2236 c.c. La sua responsabilità sarà esclusa in caso di mero errore valutativo, ma non se c'è dolo o colpa grave. Lo svolgimento del controllo, qualunque esso sia, da parte del Tribunale non è esimente per l’attestatore. 24.12 COMPENSO DELL’ATTESTATORE Nel vigore del previgente regolamento il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili aveva pubblicato nel giugno 2011 il commentario alla Nuova tariffa che all’31 prevedeva «Alla lettera d) del secondo comma è stata aggiunta la precisazione che la suddetta norma tariffaria si applica anche per le valutazioni peritali eseguite in forza di 297 Trib Firenze C.P. 18-1-2012 n. 10498/2011 R.G La pretesa dell'opponente … scaturisce dalla relazione redatta ex art. 161 della L.F.. La pretesa è infondata perché la relazione suddetta, per quanto accertato dal commissario nominato in sede di esame della domanda di concordato preventivo possa non esservi dubbi. Sempre, infatti, il debitore nell'eseguire la prestazione cui è tenuto (per legge o per contratto o per altra causa) "deve usare la diligenza del buon padre di famiglia". E quando l'obbligazione sia inerente ad un'attività professionale "la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività prestata" (art. 1176 c.c.). Si tratta perciò di valutare, nel caso di specie, se il rag. N. abbia adempiuto alla sua prestazione con fa diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Al quesito deve darsi risposta assolutamente negativa. “Per questo la relazione è da considerarsi assolutamente inidonea allo scopo per cui è prevista. E ciò è dipeso da inadempienze dello stesso attestatore (non da circostanze esterne e fortuite) che hanno svuotato il simulacro del suo prodotto. Per questo nessun compenso può essergli riconosciuto, posto che la sua prestazione manca di tutti i requisiti di legge. Anzi dovrà essere indagata la sua responsabilità contrattuale verso il cliente ed extracontrattuale verso i creditori, in vista di un eventuale risarcimento” 298 Tribunale di Milano decreto n. 26836/11 299 Tribunale Roma 13 marzo 2012 (www.IL CASO.it ) 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 178 di 228 altre leggi (a titolo esemplificativo le relazioni; di cui all’articolo 67, comma 3, lett. d), R.D. 16 marzo 1942, n. 267 L.F.; di cui all’articolo 161, comma 3, L.F.; di cui all’ articolo 182 bis, comma 1, L.F.) Rimane inteso che in questo articolo sono solo stabiliti i compensi spettanti per l’attività di attestazione del piano o dell’accordo, mentre per la remunerazione dell’attività rivolta alla redazione del piano o dell’accordo trova applicazione l’ articolo 53 della tariffa…. Omissis….». Pertanto il compenso spettante al professionista attestatore ex art. 161, terzo comma, L. FALL. veniva calcolato applicando alla somma delle attività e delle passività concordatarie le percentuali di cui alla lettera b) dell’art. 31 TP. ( b) valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni). Tale compenso, secondo quanto disposto dal quarto comma dell’art. 31 TP, poteva essere ridotto dal 20% al 60% in considerazione del fatto che tale relazione si basa su situazioni contabili fornite dal cliente e sulla base delle quali è stata già redatta la domanda di concordato preventivo. Con l’introduzione del Decreto Ministro Giustizia 20 luglio 2012 , n. 140 “ Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (12G0161) (GU n. 195 del 22-8-2012) si rende ora applicabile , per interpretazione analogica, il novellato art. 21 “ Valutazioni, perizie e pareri “ a mente del quale “ 1. Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazioni di singoli beni, di diritti, di aziende o rami d'azienda, di patrimoni, di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione delle relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili. Riquadro 3 [Art. 21] - sul valore della perizia o della valutazione: fino ad euro 1.000.000 dallo 0,80% al 1% ; per il di più fino ad euro 3.000.000 dallo 0,50% allo 0,70%; per il di più oltre 3.000.000 dallo 0,025% allo 0,050% 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 179 di 228 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 180 di 228 25 CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE 25.1 INCENTIVI ALLA PROCEDURA ALTERNATIVA Altra disciplina incentivante il concordato preventivo è quella introdotta dall’art. 169 bis in palese deroga ai principi affermati nell’art. 74 l. fall. tant’è che nella schede predisposte dagli uffici della Camera dei Deputati in occasione della conversione in legge del D.L. sviluppo si legge che per il relazione della Camera dei Deputati “Tale credito è, diversamente da quanto accade per i crediti di cui agli artt. 72 ss. L.F., attratto nel regime del concorso tra i creditori.” Infatti si prevede che l’imprenditore in crisi nel ricorso di concordato preventivo (ed addirittura in quello di pre-concordato) possa chiedere di 300 essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso (o di autorizzarne la sospensione). Qui in palese deroga ai principi ordinari si prevede che il contraente abbia diritto soltanto ad un indennizzo in moneta fallimentare equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento quando il credito di costui sorge dopo il deposito del ricorso di concordato preventivo e quindi dovrebbe essere un credito della massa. 25.2 169 BIS L. FALL. Il debitore, col ricorso introduttivo può chiedere al Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, al Giudice Delegato: di essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta (art. 169bis, I comma, L.F.). In tali casi, la controparte ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento, che sarà soddisfatto come credito anteriore al concordato (art. 169bis, 2° co., L.F.). 301 Non è ammissibile lo scioglimento del contratto preliminare rispetto al quale anteriormente al deposito del ricorso per concordato preventivo sia stata trascritta dal promissario acquirente domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.. 300 Su queste tematiche si veda, Massimo Fabiani, riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d’impresa (appunti sul d.l. 83/2012 e sulla legge di conversione) in il caso. it, 1 agosto 2012,sezione ii n. 303/2012 pag, 1 sez. II, doc. n. 303/2012. 301 Tribunale Padova 15 gennaio 2013 – edita in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 181 di 228 25.3 CONTRATTI CHE NON POSSONO ESSERE INTERROTTI/SOSPESI a. rapporti di lavoro subordinato b. contratti preliminari di compravendita trascritti a norma dell’art.2645bis c.c c. contratti di finanziamento destinati ad uno specifico affare ex art. 72ter L. FALL. d. contratti di locazione immobiliare, ogni qual volta la procedura concordataria venga instaurata dal locatore dell’immobile. 25.4 DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE Accanto all’art. 186 bis l. fall. si staglia ora una disciplina incentivante tutti i concordati preventivi introdotta dall’art. 169 bis l. fall. n palese deroga ai principi affermati nell’art. 74 l. fall. tant’è che nella schede predisposte dagli uffici della Camera dei Deputati in occasione della conversione in legge del D.L. sviluppo si legge: “Tale credito è, diversamente da quanto accade per i crediti di cui agli artt. 72 ss. l. fall., attratto nel regime del concorso tra i creditori.” Infatti si prevede che l’imprenditore in crisi nel ricorso di concordato preventivo (ed addirittura in quello di pre-concordato) possa chiedere di 302 essere autorizzato a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso (o di autorizzarne la sospensione). Qui in palese deroga ai principi ordinari si prevede che il contraente abbia diritto soltanto ad un indennizzo in moneta fallimentare equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento quando il credito di costui sorge dopo il deposito del ricorso di concordato preventivo e quindi dovrebbe essere un credito della massa. Occorre procedere ad una lettura attenta del primo comma del nuovo art. 169 bis l. fall. laddove con una forma contorta detta due regole: “Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161 può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.”. Tale norma, infatti, non conferisce soltanto una potestà in capo del debitore 302 Su queste tematiche si veda, Massimo Fabiani, riflessioni precoci sull’evoluzione della disciplina della regolazione concordata della crisi d’impresa (appunti sul d.l. 83/2012 e sulla legge di conversione) in il caso.it, 1 agosto 2012, sezione II n. 303/2012 pag. 1. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 182 di 228 proponente il concordato preventivo ma regola, a contrario, tutti i contratti in corso di esecuzione al momento del deposito della domanda di ammissione al concordato preventivo (anche in bianco) prevedendo che continui la loro normale esecuzione. 25.5 EFFETTI AMMISSIONE AL CONCORDATO CON CONTINUITÀ Il primo esempio di catena normativa dal legislatore (forse inconsapevolmente) trasfusa da procedure liquidatorie al nuovo concordato in continuazione è quella che disciplina gli effetti dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo. Secondo la giurisprudenza di merito e la dottrina (quasi unanime, allo stato) al concordato ex art. 186 bis l. fall. si dovrebbe applicare senza 303 remore la disciplina dettata dall’art. 169 l. fall. per il liquidatorio, la quale a sua volta richiama istituti del diritto fallimentare. Sul punto è eloquente la 304 seguente annotazione resa in un recente ed autorevole contributo: “Capita talora di leggere domande di concordato preventivo in cui (inammissibilmente) o si omette di conteggiare gli interessi relativi ai crediti privilegiati, o si prevede espressamente che essi non debbano essere pagati, o si prevede addirittura la prosecuzione delle rateizzazioni di debiti ipotecari pregressi o una nuova rateizzazione degli stessi.” Tale lettura appare certamente aderente al dato letterale e valorizza certamente il fatto che, pur originando da un contratto di mutuo, al momento dell’apertura della procedura concorsuale una prestazione è già stata interamente compiuta sicché residua soltanto l’obbligazione restitutoria del debitore che in virtù dell’art. 169 l. fall. e degli art. 54 e 55 l. fall. scade anticipatamente. Tale lettura, tuttavia ed al contempo, si mostra del tutto chiusa rispetto alle esigenze finanziarie delle medie aziende in crisi non ancora inadempienti. 25.6 CONTRATTI FINANZIARI UNILATERALMENTE GIÀ ESEGUITI 305 Autorevole dottrina con riferimento a tutti i concordati preventivi rammenta che “l’art. 169 l. fall. testualmente statuisce che, con riferimento 303 Art. 169 - Norme applicabili - Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. Testo modificato dall’art. 144 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 inserendovi il richiamo all’art. 45 l. fall.. 304 Cfr., Filippo Lamanna, “Concordato: la scadenza immediata delle obbligazioni e l’obbligo, inderogabile, di pagare gli interessi sui crediti privilegiati” in Ilfallimentarista, 23 maggio 2013. 305 Cfr., Filippo Lamanna, “Concordato: la scadenza immediata delle obbligazioni e l’obbligo, inderogabile, di pagare gli interessi sui crediti privilegiati” in Ilfallimentarista, 23 maggio 2013. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 183 di 228 alla data di presentazione della domanda di concordato (ivi compresa, dunque, anche la domanda di concordato cd. con riserva ex art. 161, comma 6, l. fall.), si applicano, tra gli altri, anche gli artt.55 e 59 l. fall.”. Quindi, secondo tale lettura, anche per il concordato in continuità è prevista l’automatica decadenza dal beneficio del termine, è prevista la scadenza immediata di tutte le obbligazioni pregresse anche quando abbiano origine da un contratto bilaterale interamente adempiuto da una parte. Secondo tale dottrina manca per le obbligazioni pecuniarie disciplinate da un contratto di mutuo una regola conforme a quella dettata per i contratti in corso di esecuzione dagli art. 169 bis l. fall. e 186 bis l. fall., disciplina che consenta al debitore di valutare caso per caso se sia più conveniente in funzione della continuazione dell’attività aziendale: - chiedere l’autorizzazione all’interruzione del rapporto giuridico così determinando l’immediata anticipata scadenza del debito che se chirografario deve essere classato e pagato nei tempi e modi indicati per tale classe di creditori e che se ipotecario dovrà essere o pagato entro l’anno dall’omologazione o al momento della liquidazione del bene non strategico; - proseguire il rapporto secondo il piano di ammortamento originariamente stipulato. In quest’ottica emerge quindi l’evidente discrasia tra le regole che presidiano la prosecuzione dell’attività economica in concordato preventivo e le esigenze delle imprese, alle quali occorre invece proporre interventi economici e giuridici mirati e specificatamente disciplinati. 306 Altro autore rappresenta che in relazione ai mutui vanno compiute due significative considerazioni: “la Banca esaurisce la propria obbligazione tipica con l'erogazione della somma a favore del soggetto sovvenuto, il quale, una volta percepita la somma erogata, risulta essere mero debitore”; “Conferma di quanto precede si ricava anche dalla natura reale del contratto di mutuo, il quale si perfeziona con la consegna del denaro o delle cose fungibili a favore della parte mutuata e non con il mero consenso dei contraenti.” Pertanto tale autore conclude che “è da ritenere che, una volta ammessa la parte mutuataria alla procedura di concordato preventivo, il debito residuo derivante dal contratto di mutuo stipulato inter partes debba essere considerato per intero, in quanto da considerarsi scaduto ai sensi dell'art. 55 l. fall., la cui persistente applicazione alla procedura di concordato è prevista dall'art. 169 l. fall..” 306 Simone Bertolotti, Riforma del concordato preventivo e contratti di finanziamento, Febbraio 2013, in http://iusletter.com/wp-content/uploads/Focus_On_Febbraio_2013.pdf 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 184 di 228 307 In tale ottica tutti i contratti di finanziamento, in caso di concordato con continuità aziendale, non sarebbero soggetti alla continuazione automatica di cui all’art. 186-bis, terzo comma; gli istituti bancari non sarebbero obbligati (dall’art. 186-bis, terzo comma) a mantenere in vigore le linee di credito. Sappiamo tutti – però e tuttavia - che le imprese in concordato preventivo non sono (più) necessariamente insolventi perché ai sensi dell’art. 160 l. fall. possono essere ammesse in procedura anche quelle in mera crisi. Sappiamo tutti che nel diritto civile la decadenza dal beneficio del termine non è fissata in relazione ad una mera situazione soggettiva di crisi; essa è prevista dall’art. 1186 in questi rigorosi casi: “Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore [1184], il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio(1), le garanzie che aveva date [2743, 2813] o non ha dato le garanzie che aveva promesse”. Da qui i dubbi sul risultato giuridico ed economico di questa lettura, ovviamente solo e soltanto per il concordato preventivo in continuità. 308 Ma andiamo per gradi e quindi rileggiamo una recente decisione di merito – del tutto conforme però a tutte quelle edite – secondo la quale il contratto di mutuo stipulato ed adempiuto dalla mutuante prima del deposito della domanda di concordato preventivo non può qualificarsi come rapporto pendente, poiché l'obbligazione restitutoria gravante sul mutuatario si configura come debito disciplinato dall'articolo 55, l. fall. in forza del richiamo contenuto nell'articolo 169 l. fall.. Ebbene quel che non convince in questa interpretazione letterale di norme richiamate a catena è il risultato giuridico ed economico al quale (purtroppo) si perviene (e ciò nonostante – come vedremo – il fatto che il legislatore avesse contestualmente introdotto un altro significativo istituto, la prosecuzione dei contratti in corso di esecuzione; il che induce al dubbio che il legislatore non abbia capito di dover modificare anche l’art. 169 l. fall quando ha introdotto l’art. 169 bis l. fall od al dubbio che non abbia capito di doverlo fare con riferimento al concordato preventivo di continuità quando ha introdotto l’art. 186 bis l. fall.). 25.7 INADEMPIMENTO ED INSOLVENZA COME PRESUPPOSTI Infatti la decadenza dal beneficio del termine è prevista nel diritto 307 Cfr., Alberto Guiotto, L’apporto di nuova finanza nel Concordato con continuità aziendale e requisiti per il beneficio della prededuzione, Bergamo, 5 febbraio 2013 308 Trib. Monza, 16 gennaio 2013, in IL CASO.it , II, 8530, pubb. 18.02.13 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 185 di 228 civile per l’inadempiente e nel diritto fallimentare per l’insolvente. Era prevista nel vecchio concordato preventivo per l’insolvente. Correttamente è prevista nel nuovo concordato preventivo per l’imprenditore in crisi che voglia liquidare l’impresa. 25.8 INADEMPIMENTO PER DECADENZA DA DILAZIONE ERARIALE Non va poi dimenticato che anche la decadenza dal beneficio – disciplinato dall’articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 - della dilazione dei termini per la riscossione mediante ruolo dei crediti erariali è collegata ad un significativo inadempimento. 25.9 “FERMO QUANTO PREVISTO NELL'ARTICOLO 169-BIS” Va rammento anche che il terzo comma dell’art. 186 bis l. fall. non richiama l’art. 169 l. fall. ma richiama esplicitamente l’art. 169 bis l. fall. Infatti la norma cosi è stata predisposta: “Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura.” L’interpretazione qui offerta alla discussione: è aderente ai principi ed alle norme del diritto civile (e tributario) perché la decadenza dal beneficio del termine si applica ivi solo all’inadempiente ed ora inopinatamente si dovrebbe altrimenti applicare (per un evidente errore normativo) anche all’imprenditore adempiente regolarmente sol perché ammesso ad una procedura di crisi diretta alla continuazione della sua azienda; si fonda sulla distinzione tra debiti nascenti da rapporti obbligatori scaduti e obbligazioni nascenti da contratti in corso, distinzione che è già presente nella procedura fallimentare con riferimento alle ipotesi in cui vi è continuità economica dell’azienda ove il curatore fallimentare, ad esempio, è tenuto a corrispondere il pagamento dei canoni di leasing. In altre parole anche nella disciplina fallimentare sono già presenti deroghe alla rigida regola dell’anticipata scadenza dei debiti, ai sensi degli art. 72 e ss. per i rapporti pendenti. In alternativa vi è da chiedersi se il legislatore (che indubitabilmente per il concordato in continuità ha scritto meno di quanto volesse e di quanto dovesse) non debba ora introdurre una nuova norma che consenta soltanto agli imprenditori onesti e non inadempienti – ammessi alla procedura di concordato preventivo in continuità - di proseguire i contratti bancari ( e di leasing) in corso alle pregresse condizioni (e non costringerli a rinegoziarli in situazioni di crisi). 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 186 di 228 Peraltro questa lettura avrebbe anche la funzione incentivante di fare emergere la crisi prima che essa giunga a creare inadempimenti. 25.10 UNA TESI MINORITARIA Va ora riletta una posizione minoritaria in dottrina che non ha ancora un eco in giurisprudenza perché valorizza il nuovo art. 169 bis l. fall. e, forse, fa leva su un aspetto non valorizzato dalla lettura prevalente, il regolare adempimento del contratto fino al momento dell’ammissione in procedura. 309 In tale contributo si afferma che “la formulazione dell’art. 169 bis L. Fall. pare più ampia rispetto a quella adottata dal legislatore con l’articolo 72 L. Fall.” per giungere poi alla conclusione che per tutti i concordati preventivi siano suscettibili di sospensione e/o scioglimento non solo i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, bensì, più genericamente, ogni contratto di durata, in tutte le possibili forme. Il passaggio successivo è compiuto con riferimento soltanto ai concordati di continuità per i quali la disciplina dell’art. 169 bis l. fall. è da leggersi alla luce del terzo comma del 186 bis l. fall., norma finalizzata ad impedire che l’interruzione automatica dei rapporti giuridici comprometta le prospettive di ristrutturazione e di continuazione aziendale. In 310 quest’ottica si afferma che “Il terzo comma dell’articolo 186bis L. FALL. amplia, dunque, la disciplina dei contratti in corso di esecuzione già contenuta nell’art. 169bis L.F., proprio allo scopo di favorire la 311 prosecuzione dell’attività aziendale.”. Pertanto l’autore giunge alla seguente chiara conclusione: “Nessun particolare problema si pone se, fino al momento della pubblicazione del ricorso, il contratto pendente ha avuto da entrambe le parti regolare esecuzione. In tali casi, il debitore potrà alternativamente scegliere di: (i) proseguire regolarmente il rapporto (naturalmente, le obbligazioni che sorgeranno dopo la pubblicazione del ricorso dovranno essere regolarmente adempiute e, anche in ipotesi di successivo fallimento, non saranno revocabili) senza avere il timore che lo stesso possa essere risolto per effetto dell’apertura della procedura concorsuale; (ii) domandare lo scioglimento e/o la temporanea sospensione del contratto.” In quest’ottica si pone ancora una volta l’interrogativo sulla ragione per la quale si dovrebbe prevedere nel concordato preventivo in continuità 309 Filippo Canepa, I contratti pendenti nel “nuovo” concordato preventivo e il trattamento dei debiti per i leasing in http://www.replegal.it 310 Filippo Canepa, ibidem. 311 Filippo Canepa, ibidem. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 187 di 228 l’automatica decadenza dal beneficio del termine allorché ad esempio il debitore sia entrato in procedura avendo fino a quale momento adempiuto regolarmente a tutti i mutui, chirografari ed ipotecari, e preveda nel piano di proseguire l’attività economica senza dover rinegoziare tutti i contratti finanziari ed anzi continuando ad adempiervi? Si può ancora, alla luce di questa attenta lettura degli artt. 169 bis e 186 bis l. fall., rispondere soltanto dicendo che l’imprenditore in continuità decade dal beneficio del termine perché si applica al concordato in continuità l’art. 169 l. fall. il quale richiama l’art. 54 l. fall.? Si può non valorizzare il regolare adempimento, si può non conferire significato alla mancanza del presupposto al quale è stato fino ad oggi ancorato l’istituto della decadenza dal beneficio del termine? 25.11 CONTRATTI FINANZIARI NON CADUCATI Un breve cenno va anche compiuto a quei contratti finanziari che, 312 secondo una parte della dottrina , proseguono anche dopo l’ammissione alla procedura di concordato preventivo quali ad esempio i mutui ad erogazione frazionata o condizionata ad eventi futuri quali il superamento degli stati di avanzamento lavori relativi alla costruzione di immobili. 313 In tali casi secondo tale dottrina – qui ripresa - il contratto proseguirebbe sia perché il mutuo non si è ancora perfezionato con la consegna di tutte le somme di denaro, sia perché il contratto di finanziamento non può dirsi interamente eseguito da nessuna delle due parti, sia perché si applicherebbero gli artt. 169 bis e 186 bis per “la presenza di un intenso legame tra la concessione del finanziamento e lo scopo cui esso è destinato”. Tale lettura è qui parzialmente condivisa, soprattutto nella parte in cui preserva l’intero finanziamento in parte già pervenuto ed in parte ancora da erogare all’impresa. Ciò non di meno non è chi non veda non solo che tutti i finanziamenti erogati ad una impresa redigente un piano di continuità sono caratterizzati dalla presenza di un intenso legame tra la concessione del finanziamento e la prosecuzione dell’attività economica e che tale elemento è valorizzato dalle due norme in materia, gli artt. 169 bis e 186 bis l. fall.. Ciò non di meno non è chi non veda che così operando la stessa impresa vedrebbe, ad esempio, proseguire una linea di credito garantita da ipoteca solo perché parzialmente erogata e dovrebbe restituire entro l’anno 312 cfr., Simone Bertolotti, Riforma del concordato preventivo e contratti di finanziamento, Febbraio 2013, in http://iusletter.com/wp-content/uploads/Focus_On_Febbraio_2013.pdf 313 cfr., Simone Bertolotti, ibidem. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 188 di 228 l’altra – anch’essa garantita da ipoteca - sol perché interamente erogata. Ciò non di meno non è chi non veda che così operando due creditori ipotecari di rango ipotecario riceverebbero due trattamenti differenti. 25.12 DIFFERENZE E SIMILITUDINI CON L’ESERCIZIO PROVVISORIO Curiosamente dottrina e giurisprudenza non hanno annotato che l’istituto del diritto concorsuale che più si avvicina al concordato con continuazione è l’esercizio provvisorio dell’azienda fallita. In entrambi i casi – con differenti graduazioni - al contempo si perseguono due obiettivi: da un lato la salvaguardia dell’azienda e dell’attività economica che non va interrotta; dall’altro la soddisfazione dei creditori. Nell’esercizio provvisorio – espletato dopo che con la sentenza dichiarativa di fallimento si è accertato lo stato di insolvenza – si pone come limite il non arrecare pregiudizio ai creditori. Nel 186 bis l. fall. che si applica ad imprese in bonis il limite alla proseguibilità dell’attività di impresa è la funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori. Ebbene secondo dottrina e giurisprudenza l’ammissione al concordato ex art. 186 bis l. fall. produce solo due dei tre effetti tipici ricondotti all’apertura dell’esercizio provvisorio. Infatti in entrambi gli istituti vale la regola generale della prosecuzione dei contratti pendenti e quella aggiuntiva della possibilità di sospenderli caso per caso. Per contro soltanto nell’esercizio provvisorio i crediti sorti durante l’esercizio provvisorio, i crediti connessi alla prosecuzione dell’attività aziendale sono soddisfatti in prededuzione. In sintesi secondo dottrina e giurisprudenza nel fallimento con esercizio provvisorio i finanziamenti regolarmente adempiuti proseguono e le relative rate vanno pagate come da piano di ammortamento (con pagamenti qualificati come prededucibili). Per contro nel 186 bis l. fall. i finanziamenti regolarmente adempiuti, quand’anche funzionali alla prosecuzione dell’attività economica dell’azienda, scadono ed il debito va immediatamente pagato per l’intera sorte capitale. (Vi è però da chiedersi se addirittura l’impresa non insolvente, non inadempiente, sol perché ammessa ad un concordato preventivo di continuazione debba anche pagare la penale per estinzione anticipata del finanziamento). Il parallelo con l’esercizio provvisorio dimostra che nessun ostacolo giuridico si frappone al concepire una differente regola che preservi dall’automatica decadenza dal beneficio del termine i contratti finanziari con prestazione unilateralmente già eseguita 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 189 di 228 25.13 CONSEGUENZE IN TEMA DI RANGO DEL CREDITO Tutte queste considerazioni portano a comprendere che nel nuovo diritto dell’azienda in crisi il rango del creditore dovrebbe mutare a seconda anche del suo ruolo nel risanamento dell’impresa. Per contro, allo stato, ferma la richiamata interpretazione prevalente in dottrina e giurisprudenza, i mutuatari si divideranno secondo i tradizionali criteri in creditori chirografari e privilegiati salva la possibilità che, attraverso il meccanismo previsto dagli art.182 quater e quinquies, vengano rinegoziati e trasformati in crediti prededucibili o che, attraverso accordi specifici, vengano volontariamente trasformati in crediti da pagare secondo un nuovo piano di ammortamento e quindi inseriti in una classe apposita. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 190 di 228 26 FORMAZIONE DEL CONSENSO INFORMATO 26.1 PRIMI ADEMPIMENTI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE Il commissario giudiziale: Accetta l’incarico; Apre la pec della procedura; redige l'inventario del patrimonio del debitore. Chiede la nomina consulente del lavoro per esame CIGS; Chiede la nomina consulente per la stima del patrimonio immobiliare; Chiede la nomina stimatore per valutazione patrimonio mobiliare; Chiede la nomina consulente al fine di effettuare ai sensi degli artt. 166, comma II e 88, comma II, L.F., la trascrizione della ordinanza relativamente agli immobili della procedura ed ai beni mobili registrati; 8. Chiede l’accensione conto bancario per riversare somme; 9. Predispone, sulla base delle scritture contabili e dell’elenco dei creditori depositato dalla società, le lettere ai creditori in cui si comunica: l’avvenuta ammissione alla procedura della società, la data di adunanza innanzi al G.D., la richiesta dell’espressione di voto e del credito vantato; 10. Analizza la contabilità della società e la raffronta con il piano; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 26.2 L’AZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE Il commissario giudiziale all’inizio della sua attività procede poi alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla base delle scritture contabili (verifica documentale). Predispone, al fine di fornire ai creditori gli elementi per dare un “consenso informato” alla proposta concordato una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno tre giorni prima dell'adunanza dei creditori. Predispone gli elenchi dei creditori ed in particolare di quelli ammessi al voto: Creditori ammessi al voto in adunanza: • creditori chirografari, le cui ragioni di credito trovino titolo e causa anteriori alla data del decreto di ammissione; • creditori il cui credito non è ancora esigibile; • creditori il cui credito è stato contestato; • creditori il cui credito non è compreso nell’elenco allegato dal debitore ma di cui si abbia comunque conoscenza; 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 191 di 228 • creditori privilegiati incapienti ammessi al voto per la parte residua del credito 26.3 ADUNANZA DEI CREDITORI Il Commissario Giudiziale nell’adunanza dei creditori: • presenta la prova della comunicazione effettuata a tutti i creditori, ai sensi dell’art.171 2 comma L.F.; • illustra la relazione ex art. 172 l. fall.; • illustra gli elenchi dei creditori ammessi al voto • esprime un parere in ordine ai crediti per i quali vi è difformità tra l’accertamento del Commissario Giudiziale e la quantificazione o la qualifica operata dal creditore; Il proponente il concordato: a) il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente: b) illustra la proposta; c) procede ad eventuali modifiche del piano e della proposta prima del voto; d) esprime un parere in ordine ai crediti per i quali vi è difformità; e) ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti Il G.D. : - ammette e quantifica i crediti ai soli fini del voto; - prende atto delle espressioni di voto. - Prende atto nei 20 giorni successivi di eventuali dissensi - procede al computo delle maggioranze 26.4 ASSENSO PRESUNTO Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato setale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero delle classi. Come già osservato apparentemente è rimasta immutata la regola secondo la quale il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 177, I comma, I parte). Parimenti immutata la regola secondo la quale ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 192 di 228 verifica inoltre nel maggior numero delle classi. (art. 177, I comma, II parte). Apparentemente perché - così inserendo una misura ulteriormente incentivante anche i concordati liquidatori - ai sensi dell’art. 178, IV comma, i creditori che non hanno esercitato il voto …. si ritengono consenzienti e come tali sono considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 193 di 228 27 IL GIUDIZIO DI AMMISSIONE 27.1 VAGLIO DI AMMISSIONE Il giudizio di ammissibilità, si estrinseca nella verifica: 1 della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale fallibile del ricorrente; 2 della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi dell’imprenditore; 3 della sussistenza di un piano proposto dal debitore alla massa dei creditori; 4 della completezza e regolarità della domanda (es: requisiti ex art. 152 l. fall. ) 5 della regolarità e completezza della documentazione depositata 314 6 dell’idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori; 7 della sussistenza della relazione del professionista asseveratore; 8 della completezza della relazione attestativa laddove deve indicare a) la documentazione esaminata; b) i controlli compiuti; c) l'iter logico posto a base delle proprie valutazioni; d) procedere alla valutazione della regolarità procedurale; 9 della sussistenza nella relazione attestativa del giudizio del professionista asseveratore di veridicità del piano; 10 della sussistenza nella relazione attestativa del giudizio del professionista asseveratore di fattibilità giuridica del piano; 11 della sussistenza nella relazione attestativa del giudizio del professionista asseveratore di fattibilità economica del piano; 315 12 della correttezza e della coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di veridicità del piano; 316 13 della correttezza e della coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di veridicità del piano; 314 315 316 Cassazione civile, sez. I 27 maggio 2013 Cassazione civile, sez. I 27 maggio 2013 Cassazione civile, sez. I 27 maggio 2013 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 194 di 228 317 14 dell’eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; 318 15 dell'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. 16 della corretta formazione di eventuali classi di creditori; 17 della sussistenza dei presupposti per un eventuale pagamento non integrale dei creditori privilegiati incapienti; 18 della sussistenza dei requisiti per accordare la prededucibilità ai finanziamenti ponte. 319 Nella giurisprudenza di legittimità si afferma che il controllo del tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Resta, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica. 320 Nel concordato preventivo pertiene esclusivamente ai creditori il giudizio di fattibilità economica del piano, inteso quale l'opinabile giudizio prognostico circa la realizzabilità in concreto dell'attivo prospettato. 27.2 EFFETTI SOLO PROCESSUALI DEL DECRETO DI AMMISSIONE Ai sensi del nuovo 168 l. fall. tutti gli effetti sostanziali decorrono dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese senza più alcun riferimento al decreto di ammissione. Significativa è l’apertura della procedura e la nomina del Commissario 317 318 319 320 Cassazione civile, sez. I 27 maggio 2013 Cassazione civile, sez. I 27 maggio 2013 Cassazione civile, sez. I 27 maggio 2013 Tribunale Mantova 07 marzo 2013 in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 195 di 228 Giudiziale. 27.3 IL DECRETO DI AMMISSIONE E SUA NON RECLAMABILITÀ Il contenuto del decreto di ammissione è puntualmente descritto nell’art. 163 l. fall. il quale non a caso non descrive quello del decreto di non ammissione perché lo stesso è da ritenersi disciplinato dall’art. 162 l. fall. Il decreto di ammissione era ritenuto e dovrebbe essere ritenuto non soggetto a reclamo né ad impugnazione mediante ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., per il suo carattere di provvedimento non definitivo ma meramente valutativo della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del concordato, il cui esame e la cui valutazione sono devoluti al successivo decreto di omologazione. 27.4 CONTENUTO DEL DECRETO DI AMMISSIONE Nel decreto di ammissione oltre alla formula di apertura della procedura ed alla descrizione del vaglio compiuto secondo i passaggi testè accennati, vi sono anche le seguenti disposizioni ordinatorie: 1) la nomina del giudice delegato alla procedura di concordato; 2) la nomina il commissario giudiziale compiuta osservando le disposizioni degli articoli 28 e 29 l. fall.; 3) la convocazione dell'adunanza dei creditori non oltre trenta giorni dalla data del provvedimento e l'indicazione del termine per la comunicazione della sua indizione ai creditori; 4) l'indicazione della somma da depositare entro un termine non superiore a quindici giorni, importo di regola pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ma diminuibile fino al 20 per cento di tali spese. 27.5 DEPOSITO DELLE SOMME NECESSARIE PER LA PROCEDURA Nel testo previgente l’art. 163 richiamava espressamente l’immutato art. 162, comma 2 che recitava e recita: “in tali casi il tribunale dichiara d’ufficio il fallimento del debitore”. Nel testo attuale tale articolo dispone che “il commissario giudiziale provvede a norma dell’art. 173, quarto comma”, norma anch’essa non modificata ove tale quarto comma non è mai esistito, norma che nelle intenzioni del Governo avrebbe dovuta essere cambiata con il disegno di legge denominato maxiemendamento. Allo stato in caso di mancato deposito il Commissario avrà solo 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 196 di 228 l’obbligo di riferire al G.D. il quale potrà agire ai sensi dell’art. 173 l.f.. 27.6 EFFETTI MANCATO DEPOSITO SOMME PER LA PROCEDURA Si veda una delle ultime applicazione di conversione del C.P. in fallimento con pronuncia contestuale del decreto di rigetto della domanda di ammissione al C.P. per mancato deposito della somma necessaria per le spese di procedura e della sentenza dichiarativa di fallimento nella 321 procedura 5/04 del Tribunale di Modena del 26 novembre 2004 . Oggi si dovrebbe disporre l’emissione del decreto di rigetto della domanda di C.P. con contestuale apertura di una procedura volta a verificare la sussistenza dello stato di insolvenza. 321 http://www.cedifmodena.it/Documenti/s05_04MO.htm 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 197 di 228 27.7 EFFETTI DELLA NON AMMISSIONE Come già ricordato l'art. 162 l. fall. regola anche le conseguenze della mancata ammissione di una impresa in crisi alla procedura di concordato preventivo disponendo che il tribunale di regola si limiti a depositare, sentito il debitore in camera di consiglio, un mero provvedimento di non ammissione. Ciò perché la facoltà dell'imprenditore commerciale di depositare una proposta di concordato preventivo, ai sensi del novellato art. 160 l. fall., è ancora, come prima della riforma, profondamente interlacciata al potere dei suoi creditori di richiedere, ai sensi dell'art. 6 l. fall., alla stessa autorità giudiziaria di dichiararne il fallimento. 322 Tanto comporta però che ai decreti di esclusione dalla procedura non consegua più automaticamente la dichiarazione di insolvenza. L'eventuale dichiarazione di fallimento potrà avere luogo - come nel 323 caso di revoca della procedura ai sensi dell'art. 173 l. fall. - soltanto qualora su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, il tribunale accerti la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 5 l. fall. Tale evenienza si estrinsecherà in maniera meno discontinua qualora il tribunale non abbia già dichiarato inammissibili gli eventuali connessi ricorsi di fallimento ed abbia soltanto posposto il loro esame rispetto alla disamina della proposta di concordato preventivo. 324 325 Tanto conferma che permangono anche dopo il correttivo le c.d. “valvole di sicurezza” del Concordato Preventivo finalizzate ad evitare l'instaurazione di procedure prive dei presupposti o frutto di una alterata rappresentazione della realtà. La non ammissione alla procedura va quindi vista come l’unica conseguenza del deposito di una proposta privi dei requisiti prescritti dalla legge; per contro l eventuale coevo fallimento avrà la sua funzione tipica ed 322 Gli articoli 162, 173,179 e 180 l. fall. regolano le conseguenze della mancata ammissione, alla procedura di concordato preventivo, della sua interruzione, della non approvazione o non omologazione della proposta presentata da una impresa in crisi disponendo che il tribunale si limiti a depositare, sentito il debitore in camera di consiglio, un mero decreto di non ammissione, interruzione o non omologazione. L'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento ha luogo soltanto qualora, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, il tribunale accerti la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 1 e 5 l. fall. 323 Si rinvia per un ulteriore approfondimento della tematica del fallimento correlato ad un concordato preventivo con esito infausto al successivo capitolo di questa opera Fauceglia, "Revoca dell’ammissione al concordato e dichiarazione di fallimento in corso di procedura" 324 Cfr., Nardecchia, Concordato Preventivo, in Le insinuazioni al Passivo, a cura di M. Ferro, Bologna, 2005, I tomo, pagina 223. 325 Decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 recante disposizioni integrative e correttive alla riforma organica. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 198 di 228 il suo tipico modo di pronuncia avendo luogo a seguito di un preciso accertamento compiuto su richiesta del P.M. o di un creditore. Comunque non è chi non veda che un fallimento dichiarato su istanza dei creditori o su richiesta del P.M. in un tale frangente sia comunque collegato al rigetto della proposta di ammissione alla procedura minore perché la Corte di Appello potrà, accogliendo il reclamo, limitarsi a ritenere insussistenti i presupposti per la dichiarazione di fallimento (ad esempio per decorso dell'anno dalla cancellazione del registro delle imprese) o affermare anche la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta di concordato preventivo. 27.8 INAMMISSIBILITÀ NON AUTONOMAMENTE IMPUGNABILE Ai sensi del III comma dell’art. 162 l. fall., contro la sentenza che dichiara il fallimento è proponibile reclamo a norma dell’articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all’ammissibilità della proposta di concordato Pertanto qualora venga soltanto dichiarata l’inammissibilità della proposta concordataria il decreto non può essere reclamato in Corte di Appello, il che conferma che la facoltà dei creditori di ricorrere per la dichiarazione di fallimento e quella del debitore di chiedere il concordato preventivo sono tra loro fortemente interlacciate. Inoltre è agevole il constatare che in caso di mero rigetto il decreto di inammissibilità non incide su diritti soggettivi, ha carattere interlocutorio. 27.9 CONVERSIONE AUTOMATICA Controversa è l’ampiezza applicativa attuale dell'istituto della 326 conversione automatica caratterizzato vigente il testo storico della legge fallimentare dall’adozione di un unico provvedimento con il quale, dichiarato o inammissibile, o interrotto o non omologato il concordato preventivo, si pronunciava contestualmente il fallimento dell’imprenditore. In caso di consecuzione valeva come principio generale quello secondo il quale la massa dei creditori non doveva subire danni riconducibili al tempo perduto per l’inutile tentato esperimento concordatario. Non è questo il momento per riprendere tutti gli aspetti connessi alla decorrenza del termine di prescrizione delle azioni revocatorie, all’ambito degli atti revocabili ed alla prededucibilità delle obbligazioni assunte durante la procedura di concordato. 326 Cfr., Santangeli, “La consecuzione delle giurisprudenziale”, pubblicata in judicium.it 04.11.03 procedure concorsuali nell’evoluzione 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 199 di 228 28 LA PROCEDURA DALL’APPROVAZIONE ALL’OMOLOGA. 28.1 MODIFICA DELLA FATTIBILITÀ DOPO L’APPROVAZIONE Quando il commissario giudiziario rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto. 28.2 ADEMPIMENTI E PASSAGGI PROCEDURALI Il giudizio di omologazione risulta conforme nel suo contenuto allo schema uniforme del rito camerale. Da una prima lettura dell’art. 180 l. fall., emerge che se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell’articolo 177 l. fall. successivamente possono intervenire i seguenti i adempimenti ed eventi: 327 I) richiesta del G.D. di fissazione dell’udienza ; II) emissione da parte del presidente del collegio del decreto di fissazione dell’udienza con contestuale fissazione del termine (non inferiore a giorni quindici e non superiore a giorni trenta) per proporre opposizioni; III) pubblicazione del decreto di fissazione dell’udienza a norma dell’art. 17 (adempimento introdotto dal correttivo) sicchè eventuali interessati (non aventi la qualifica di creditore dissenziente) conoscono la data dell’udienza attraverso la 328 pubblicazione del decreto di fissazione; in dottrina ed in 329 giurisprudenza si afferma che gli astenuti non vanno avvisati; 327 A differenza dal concordato fallimentare l’omologazione del concordato preventivo è ad instaurazione officiosa. 328 A. Caiafa, La Legge Fallimentare Riformata e Corretta, Padova 2007, pag. 756 329 Cfr., Trib. Palermo, Decreto di Omologazione in data 18 maggio 2007, R.G.C. n. 6414/2007, R.C.P. n. 3/2006 : “Va, infine, evidenziato che, correttamente, il decreto collegiale con cui è stata fissata l’udienza in Camera di consiglio ai fini dell’omologazione del concordato preventivo è stato notificato, oltre che ai Commissari giudiziali, ai soli creditori dissenzienti Savini s.r.l., Saib s.p.a. e Anfer s.r.l., dovendosi intendere come tali solo quelli che hanno espresso voto non favorevole all’approvazione della proposta concordataria e non anche quelli che hanno omesso di esprimere il proprio voto (anche se nel computo delle maggioranze previste dalla legge per l’approvazione del concordato preventivo la mancata espressione di voto equivale, sostanzialmente, ad un voto contrario). Invero, questi ultimi creditori hanno dimostrato, con il loro comportamento omissivo, indifferenza al buono o cattivo esito della proposta, cosicché appare superfluo notiziarli dell’inizio di una procedura di omologazione cui verosimilmente non hanno interesse a partecipare (e, salva, in caso contrario, la possibilità di costituirsi nel termine previsto dall’art. 180, co. 2, L. Fall. ).” 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 200 di 228 IV) notifica del decreto, a cura del debitore, al commissario giudiziale ed ad eventuali creditori dissenzienti; V) comunicazione di cancelleria al pubblico ministero del deposito del decreto di fissazione dell’udienza (non espressamente indicato ma derivante per applicazione analogica dall’art. 161 l. fall. in quanto in alternativa si dovrebbe imporre un adempimento, notifica al P.M., non attribuito dalla legge alle parti quando è chiara, nel citato art. 161 l. fall. l’attribuzione all’ufficio dell’onere delle comunicazioni al P.M.); VI) deposito del motivato parere del C.G. entro dieci giorni prima dell’udienza; VII) costituzione almeno dieci giorni prima dell'udienza del debitore, del commissario giudiziale, degli eventuali creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato; VIII) eventuali opposizioni di "qualunque interessato"; IX) eventuali opposizioni inerenti la convenienza proposte da creditori appartenenti a classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, da creditori dissenzienti che rappresentino il venti per cento dei crediti ammessi al voto X) eventuale assunzione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio; 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 201 di 228 29 OMOLOGA: CAUSA O CAUSE DEI PREVENTIVI 29.1 VAGLIO ALL’OMOLOGA Dopo la riforma, prima del correttivo e delle ulteriori modifiche dell’art. 180 l. fall., è stata usata una espressione felicissima allorché si ebbe ad affermare che il controllo per l’omologa si muoveva “…sul filo dell’equivoco tra mera presa d’atto delle maggioranze e vera e propria 330 decisione…” . Oggi dopo la rilettura dei controlli compiuta dalle Sezioni Unite 331 Civili è evidente che si tratta di una decisione e che il relativo vaglio attiene: a) permanenza dei presupposti di ammissione: in pura teoria qui potrebbe avere rilevanza la constatazione dell’erronea ammissione perché il debitore non ha i requisiti di fallibilità o la scoperta dell’insussistenza originaria dello stato di crisi o l’accertamento del suo superamento per fatti sopravvenuti; b) controllo sulla completezza e regolarità degli atti della procedura: in pura teoria qui potrebbe intervenire il riscontro tardivo dell’incoerenza ed illogicità delle attestazioni di veridicità delle scritture contabili, di fattibilità, di incapienza dei privilegiati; c) controllo sulla legittimità degli atti, intesa come rispetto delle norme di legge, di carattere generale o speciale: qui si deve procedere: 1. ad una riverifica (almeno implicitamente) della corretta formazione di eventuali classi di creditori; ad una riverifica (almeno implicitamente) della corretta degradazione al chirografo dei privilegiati incapienti; al riscontro della regolarità delle votazioni; alla verifica dell’approvazione della proposta; 2. 3. 4. 332 d) “controllo sulla completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori ai fini della consapevole espressione del loro voto”; e) verifica della fattibilità giuridica (quale presupposto del piano) 333 giuridica del piano con le norme intesa come compatibilità 330 Ilaria Pagni, Il procedimento di omologa (profili processuali), in il Fallimento, n. 9/2006, pag. 1074. 331 Vedere, Cass. Civ., S.U. n. 1521/2013. 332 Cass. Civ., sez I, n. 24970 del 6 novembre 2013 333 Cass. Civ., sez I, n. 24970 del 6 novembre 2013 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 202 di 228 inderogabili; 334 f) verifica della “manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minima soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto).” 29.2 L’IMMANENTE CONTROLLO SULLA FATTIBILITÀ GIURIDICA A seguito della più volte richiamata decisione a Sezioni Unite della 335 Suprema Corte di Cassazione si sono delimitati meglio i limiti e i confini non solo del sindacato giurisdizionale del giudizio di omologa ma anche di quello di ammissione e di quello di interruzione della procedura perché si è affermato che la fattibilità giuridica del piano è un presupposto indefettibile la cui sussistenza va riscontrata in ogni stato e grado della procedura. Va rammentato che nella giurisprudenza di merito si era invocata la remissione della questione della fattibilità alle sezioni unite perché si profilavano una serie di inconciliabili contrapposizioni e tra esse quella tra chi restrittivamente affermava che in assenza di opposizione in sede di omologa il giudice non ha alcun sindacato sulla fattibilità del piano perché come la convenienza dell’accordo rimessa alle valutazioni dei creditori r chi affermava che il giudice deve riscontrare la fattibilità del piano non la convenienza economica del piano. Vedremo che molti degli attuali discorsi ruotano sul significato da attribuire all’espressione “tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti” che secondo un autorevole precedente hanno quantomeno una 336 estensione massima definita perché non può essere prospetticamente lo stesso dell’alternativa fallimentare. 29.3 IL MOTIVATO DINIEGO DEL TRIBUNALE DI ROMA 337 Va preliminarmente annotato il primo diniego di ammissione per difetto della causa del contratto in relazione ad un piano nel quale si 334 335 336 Cass. Civ., sez I, n. 24970 del 6 novembre 2013 Cass. Civ., S.U. n.1521 del 23 gennaio 2013 Decreto Tribunale Modena n. 20/13 del 13/06/2013 in quotidianogiuridico.it del 31.07.2013 Trib. Roma, decreto di non ammissione di proposta di concordato preventivo, 16.04.2008 in quotidiano giuridico del 24.4.2008 con nota di Jachia, Inammissibilità per mancanza di causa della proposta di concordato preventivo prevedente un pagamento irrisorio ai chirografari; Edito anche in IL CASO.it documento 1185/2008. 337 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 203 di 228 prevedeva per tutti i creditori chirografari l'attribuzione di un pagamento pari all'irrisoria percentuale del tre per diecimila. In tale atto giurisdizionale si rinviene un attenta disamina dell'istituto partendo dall'osservazione che "Come atto di autonomia, esso deve essere fornito di una causa: deve cioè assolvere ad una funzione oggettivamente 338 apprezzabile sotto il profilo della ragionevolezza economica". Da tale osservazione discende anche, come di seguito ripreso, che il controllo di ammissibilità deve "svolgersi secondo un criterio non formale ma funzionale: proprio della verifica sulla consistenza causale dei negozi giuridici." 29.4 SINDACABILITÀ DEI TEMPI DI ADEMPIMENTO; 29.5 INSINDACABILITÀ DEL LORO RISPETTO; 29.6 SINDACABILITÀ DELLA MACROSCOPICA IMPOSSIBILITÀ DEL LORO RISPETTO. Appare opportuno compiere un rapido ed introduttivo riferimento ad 339 un piano ed ad un caso giuridico per comprendere i termini della sottile distinzione tra fattibilità giuridica ed economica partendo proprio da uno dei punti centrali del ragionamento reso dalle Sezioni Unite, quello ove hanno statuito il principio generale secondo il quale nel piano si deve contemplare un soddisfacimento (almeno parziale) di tutti i creditori – con “tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti”. Una Corte di Appello ha accolto il reclamo avverso alla dichiarazione di inammissibilità fondata sulla convinzione che i tempi di esecuzione 340 indicati nel piano “non sarebbero stati rispettati in quanto dipendenti dai tempi di dismissione degli assets societari, non prevedibili con certezza anche in considerazione della non favorevole contingenza economica” ritenendo che la tematica del rispetto dei tempi indicati nel piano sia un controllo sulla fattibilità economica del piano rimesso ai creditori; “ha 338 Nel caso concreto poi il Trib. Roma, provvedimento citato, giunge al diniego in relazione ad una proposta di pagamento dei chirografari al tre per diecimila affermando che: "Sul piano della fattispecie concreta (processo di concordato) che l’operazione proposta non superi il vaglio di ragionevolezza già si delucida considerando i costi della procedura rispetto all’entità della somma offerta ai creditori chirografari (essendo i primi di un ammontare prudenzialmente stimato come superiore di oltre venti volte rispetto alla seconda)" 339 Sentenza Corte d'appello Catania 10/06/2013, n. 1177 edita in http://www.quotidianogiuridico.it del 9 settembre 2013 con commento di Maria Paola Ferrari “Il controllo del Tribunale sulla fattibilità del concordato preventivo”. 340 Cfr., Maria Paola Ferrari “Il controllo del Tribunale sulla fattibilità del concordato preventivo”. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 204 di 228 341 escluso il vaglio del tribunale in merito alla possibilità che i creditori non siano soddisfatti secondo i termini indicati nel piano concordatario”. Come di seguito approfondito attiene invece alla fattibilità giuridica la tematica dell’indicazione nel piano di termini così procrastinati da rendere insignificante la soddisfazione dei creditori, da rendere la proposta priva di causa concreta. Ma non ci si può qui fermare. Infatti, come di seguito meglio approfondito, attiene alla fattibilità giuridica il controllo della macroscopica impossibilità giuridica di eseguire il piano. Quindi con riferimento alla fissazione dei tempi di liquidazione dei 342 cespiti si deve registrare anche un’ulteriore pronuncia di merito secondo la quale sono rilevabili di ufficio dal giudice perché attengono all’impossibilità del piano: 1) la mancata fissazione dei tempi di adempimento; 2) una generica fissazione dei tempi di adempimento; 3) una valutazione evidentemente errata dei tempi di adempimento. Peraltro tali situazioni denotano anche una carenza nella relazione attestativa e determinano anche per questo motivo l’interruzione della procedura. 29.7 TEMPI CERTI E MODALITÀ SPECIFICATE Va all’uopo esaminata la norma chiave in materia di redazione del piano per comprendere che tutto il diritto concorsuale ruota intorno all’istituto della soddisfazione dei creditori in tempi certi e con modalità specificate quando invece nel diritto della crisi di azienda potrebbe porsi come cardine la salvaguardia dell’unità produttiva. 343 Ai sensi del novellato comma 2 lett. E) dell’art. 161 l. fall. il debitore deve presentare con il ricorso un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta. Tale norma trova diretto riscontro nella motivazione della sentenza cardine in materia di concordato preventivo resa dalle Sezioni Unite 344 Civili laddove (seppure con riferimento ad un caso disciplinato da normativa pre-vigente rispetto alla norma ora riletta) significa che “la proposta di concordato deve necessariamente avere ad oggetto la regolazione della crisi, la quale a sua volta può assumere concretezza 341 342 Cfr., Maria Paola Ferrari “Il controllo del Tribunale sulla fattibilità del concordato preventivo”. Decreto Tribunale Modena n. 20/13 del 13/06/2013 in quotidianogiuridico.it del 31.07.2013 La lettera E è stata aggiunta all’art. 161 l. fall. dall'art. 33 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 344 Vedere, Cass. Civ., S.U. n. 1521/2013. 343 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 205 di 228 soltanto attraverso le indicazioni delle modalità di soddisfacimento dei crediti (in esse comprese quindi le relative percentuali ed i tempi di adempimento), rispetto alla quale la relativa valutazione (sotto i diversi aspetti della verosimiglianza dell'esito e della sua convenienza) è rimesso al giudizio dei creditori, in quanto diretti interessati”. Anche l’odierna giurisprudenza di merito compie precisi riferimenti alla causa concreta della proposta del debitore ed al controllo che di essa deve compiere il Tribunale. 345 La causa concreta del concordato, intesa come funzione economica del medesimo, si invera necessariamente nel superamento della crisi, attraverso il soddisfacimento dei creditori in misura apprezzabile, in una qualsivoglia forma giuridicamente percorribile ed in un lasso di tempo ragionevolmente breve. Una anomala dilatazione della tempistica di acquisizione della liquidità necessaria per il pagamento dei creditori concorsuali è incompatibile persino con i dettami della Legge Pinto e si smarca a priori da qualsivoglia sindacato di convenienza del risultato economico conseguibile dai creditori, dovendosi ritenere che un pagamento eccessivamente dilazionato equivalga ad un “non pagamento”. Ne deriva la valutazione di inammissibilità giuridica del concordato. Il controllo di legittimità del Tribunale, dopo la pronuncia delle S.U. n. 1521 del 23 gennaio 2013, è limitato al controllo sulla causa contrattuale. Nei casi di accertata impossibilità della causa concreta, che nel caso di specie emerge tanto con riferimento alla inalienabilità dell’accreditamento che alla inutilizzabilità a brevissimo termine di quel complesso immobiliare sulla cui continuativa ed ininterrotta gestione poggia l’attuazione del piano aziendale, il Tribunale non può che constatare la non fattibilità della proposta, non omologando il concordato. L’imminente indisponibilità dell’elemento logistico (immobile) che tiene in piedi la “continuità aziendale” è aspetto infatti che, lungi dal consegnarsi ad una valutazione di mera convenienza economica, assorbe il profilo causale della procedura, disallineandone aprioristicamente gli esiti ipotizzabili dall’obiettivo specifico del piano, che sta nel superamento della crisi e, in uno ad esso, nel soddisfacimento appropriato dei creditori. Come pure, una proposta che ambisca a “monetizzare” un accreditamento regionale (nello specifico, sanitario) frutto dell’esercizio ponderato della discrezionalità amministrativa del soggetto pubblico titolare dell’esercizio del potere è ipotesi priva delle precondizioni normative necessarie a sottometterla al vaglio di convenienza dei 345 Tra le altre, Tribunale Siracusa 15 novembre 2013, in IL CASO.it, Sez. Giurisprudenza, 9777 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 206 di 228 creditori. Sussiste dunque una ipotesi concordataria che è “ab origine” radicalmente priva di praticabilità giuridica, per l’incongruità dei meccanismi e degli strumenti all’uopo prescelti. 346 Autorevole dottrina , in estrema sintesi, ritrae anche da questo passaggio motivazionale i tre elementi salienti della causa del concordato preventivo: A) la direzione del piano verso il superamento della crisi dell’azienda o mediante la sua liquidazione o mediante la sua prosecuzione; B) il conferimento ai creditori di un livello pur minimale di soddisfazione del credito; C) l’esecuzione del piano in tempi ragionevolmente contenuti. Tanto dovrebbe comportare (secondo la stessa dottrina) come logico corollario, la non ammissibilità di un piano che preveda una soddisfazione dei creditori in tempi lunghissimi. Tanto dovrebbe comportare (portando in avanti tale lettura) che il singolo creditore possa accettare un pagamento in tempi lunghi ma che le previsioni del piano, proprio perché vincolanti per tutti ed approvate a maggioranza, possano essere ammesse soltanto se fanno riferimento ad adempimenti in tempi ragionevoli. 347 Si legge infatti in un recente contributo che “l’obbligo di indicare nel piano di concordato - oltre alle modalità - anche i tempi di adempimento della proposta è stato introdotto con il D.L. n. 83/2012, per cui tale elemento acquista una valenza vincolante in relazione ai presupposti per la risoluzione del concordato (art. 186).”. In tale contributo si legge anche: “Ma il principio enunciato dalla Corte introduce un vincolo alla libertà del proponente di indicare i tempi dell’adempimento in quanto questi devono essere ragionevoli a tutela anche dei creditori che non hanno aderito alla proposta e in ordine alla sussistenza di tale requisito deve dunque esprimersi il tribunale, non trattandosi di diritto disponibile rimesso alla maggioranza ma di condizione di rispondenza della causa in concreto del singolo concordato allo schema legale.” Tale lettura è stata però ritenuta da altra autorevole dottrina come un’invasione di campo, come uno sconfinamento del controllo di legalità perché così operando il Tribunale esaminerebbe il merito della proposta resa ai creditori attraverso il controllo della legittimità dei tempi fissati per la sua esecuzione. 346 Cfr., Vittorio Zanichelli, Note in tema di tempi di adempimento del concordato preventivo, http://www.ipsoa.it/Impresa/note_in_tema_di_tempi_di_adempimento_del_concordato_preventivo _id1140539_art.aspx 347 Cfr., Vittorio Zanichelli, Note in tema di tempi di adempimento del concordato preventivo, in www.ipsoa.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 207 di 228 29.8 CAUSA DEL CONCORDATO DI CONTINUITÀ La lettura appena compiuta consente di prendere atto che nessuno dei tre elementi individuati dalla Corte di Cassazione per descrivere la causa del concordato preventivo può essere travasato senza forzature dal concordato preventivo liquidatorio a quello di continuità atteso che prioritaria potrebbe essere la salvaguardia dell’unità produttiva rispetto alla soddisfazione dei creditori in tempi certi e con modalità specificate. Infatti il diritto della crisi dell’azienda in continuazione non può ruotare intorno a principi così restrittivi, quali la soddisfazione dei creditori in tempi certi e con modalità specificate, a previsioni del piano ancorate soltanto a fatti certi, ma si incentra su misure che hanno come causa il risanamento dell’azienda, vicenda inevitabilmente complessa. Vi è da chiedersi - fin dall’inizio di questa lunga dissertazione per farne quindi un continuo momento di approfondimento - se in assenza di norme esplicite in materia di decadenza dal beneficio del termine, di concordato di gruppo in continuazione, di soddisfazione dei creditori differita nel tempo, il controllo di legalità vada compiuto per il concordato di continuità con gli stessi strumenti di quello liquidatorio (quantomeno però consapevoli degli effetti distorti che tutto ciò determina) o se si possano introdurre, almeno su alcuni punti, letture meno rigide delle norme vigenti (o se si debba soltanto auspicare una rivisitazione ulteriore). 29.9 CONTROLLO SULLA CAUSA PER LE SEZIONI UNITE 348 Alla luce della sentenza delle Sezioni Unite Civili il controllo del giudice assume una chiara delimitazione che non dovrebbe essere più messa in discussione perché potrebbe essere un punto avanzato di composizione del contrasto interpretativo. Infatti si è evitato di attribuire il controllo sulla fattibilità interamente ai creditori distinguendo tra fattibilità giuridica e fattibilità economica ed affermando che solo quest’ultima, la mera fattibilità economica è da collegare agli istituti della convenienza tutti di pertinenza di soli creditori. Per contro spetta al giudice valutare e controllare la fattibilità giuridica della proposta concordataria ricollegata all’istituto della causa sicché il giudice dovrà verificare, avendo il concordato un contenuto libero, la sussistenza della causa in astratto, direzione del piano alla soddisfazione dei creditori, ed in concreto, realizzabilità della proposta (senza sconfinare in 348 Vedere, Cass. Civ., S.U. n. 1521/2013. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 208 di 228 un giudizio prognostico sui suoi risultati). 29.10 SUCCESSIVA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ 349 Nella successiva giurisprudenza di legittimità tale rigoroso criterio è stato applicato affermando che in tema di concordato preventivo, il giudice deve controllare la legittimità del giudizio di fattibilità della proposta concordataria, competendo, invece, esclusivamente ai creditori la valutazione afferente la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. 350 Il menzionato controllo , da effettuarsi in tutte le fasi in cui si articola la procedura, si attua verificandosene l'effettiva realizzabilità della causa concreta, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, priva di contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, e dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. In tema di concordato preventivo, il controllo del tribunale va 351 effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. 352 Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo , 1. la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; 2. l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; 3. l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente "prima facie", a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. 353 Resta , invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica. Analogamente altra decisone della prima sezione richiama in questi 349 Cass. Civ., sez Cass. Civ., sez 351 Cass. Civ., sez 352 Cass. Civ., sez 353 Cass. Civ., sez 350 I, n. 21901 del 25/09/2013 I, n. 21901 del 25/09/2013 I, n. 13083 del 27/05/2013 I, n. 13083 del 27/05/2013 I, n. 13083 del 27/05/2013 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 209 di 228 termini la decisione delle Sezioni Unite 354 “Le Sezioni Unite premettono che anche la fattibilità, intesa come prognosi di concreta realizzabilità del piano concordatario, è presupposto di ammissibilità del concordato sul quale il giudice deve pronunciarsi esercitando un sindacato che non è di “secondo grado” non si esercita, cioè, sulla sola completezza e congruità logica dell’attestazione del professionista di cui all’art. 161, terzo comma, legge fallimentare ma consiste nella verifica diretta del presupposto stesso”. 355 “Le Sezioni Unite distinguono quindi tra fattibilità giuridica, intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili, e fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo ….intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, nel che è insito anche un margine di rischio, del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori in coerenza con l’impianto generale prevalentemente contrattualistico dell’istituto del concordato”. Di conseguenza le Sezioni Unite secondo questa sentenza attribuiscono al controllo di ufficio: 356 g) “il controllo sulla completezza e correttezza dei dati informativi forniti dal debitore ai creditori ai fini della consapevole espressione del loro voto”; 357 h) la compatibilità giuridica del piano con le norme inderogabili; 358 i) “la manifesta non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi mediante una sia pur minima soddisfazione dei creditori chirografari in un tempo ragionevole (causa in astratto).” 359 Infatti, si conclude il brano con la drastica osservazione, “di fronte alla manifesta irrealizzabilità del piano , invero non c’è da effettuare valutazioni o da assumere rischi di sorta”. 29.11 LA RILETTURA DEL CONTROLLO Secondo la Suprema Corte in sede di ammissione e di omologa il giudice ha 354 Cass. Civ., sez Cass. Civ., sez 356 Cass. Civ., sez 357 Cass. Civ., sez 358 Cass. Civ., sez 359 Cass. Civ., sez 355 I, n. 24970 del 6 novembre 2013 I, n. 24970 del 6 novembre 2013 I, n. 24970 del 6 novembre 2013 I, n. 24970 del 6 novembre 2013 I, n. 24970 del 6 novembre 2013 I, n. 24970 del 6 novembre 2013 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 210 di 228 la piena sindacabilità, anche in via di ufficio, a) della completezza e correttezza dei dati informativi comunicati ai creditori; b) della fattibilità giuridica, “intesa come non incompatibilità del piano con norme inderogabili”; c) della manifesta non fattibilità economica - “intesa come realizzabilità nei fatti del medesimo”- la quale si invera soltanto quando è evidente non attitudine del piano presentato dal debitore a raggiungere gli obiettivi prefissati, ossia a realizzare la causa concreta del concordato. 360 In dottrina si stigmatizza che nella giurisprudenza di merito il sindacato sulla fattibilità economica sia nei fatti estremamente penetrante. “Lo sdoppiamento del giudizio di fattibilità nell’ambito giuridico e nell’ambito economico ha raddoppiato la presenza, nell’ordinamento, di un concetto nuovo e indeciso, quale appunto quello di “fattibilità”. La questione si è poi ulteriormente complicata con il ricorso all’idea della “causa concreta”, elaborata nel diverso settore del diritto contrattuale e difficilmente collocabile nel contesto delle procedure concorsuali”. “Una valutazione economica spetta senza dubbio ai partner economici del debitore. In primo luogo ai creditori concorsuali, inoltre a tutti gli altri soggetti chiamati a collaborare nella ristrutturazione pur non essendo creditori concorsuali (nuovi finanziatori, affittuari o acquirenti di aziende o di beni, nuovi fornitori, e così via). Non spetta invece al giudice esprimere valutazioni economiche sugli atti di autonomia privata, poiché egli esprime solo valutazioni giuridiche”. Solo “La radicale irragionevolezza, la manifesta illogicità della pianificazione economica, descritta come mancanza della causa in concreto, sono oggetto di un giudizio comunque indefettibile, in quanto preoccupato di escludere in ogni caso idee strampalate sulla soluzione della crisi d’impresa. 29.12 MANCANZA DI CAUSA PER IRRISORIETÀ 361 Nel concordato preventivo , l’impossibilità di soddisfare anche solo in una percentuale minima il ceto creditorio chirografario impedisce di operare una valutazione positiva sulla fattibilità economica del piano concordatario, ovvero la idoneità a soddisfarne la causa concreta. 360 Cfr., Fabrizio Di Marzio , in IlFALLIMENTARISTA, 13/01/2014, Fattibilità giuridica vs. fattibilità economica 361 Tribunale Rovigo 03 dicembre 2013 , in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 211 di 228 362 In tema di concordato preventivo , il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità - che deve svolgersi in tutte le fasi del concordato preventivo - non è limitato alla completezza, alla congruità logica e alla coerenza complessiva della relazione del professionista, ma si estende alla fattibilità giuridica della proposta, la cui valutazione implica un giudizio in ordine alla sua compatibilità con le norme inderogabili e con la causa in concreto dell'accordo, il quale ha come finalità il superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e l'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro. Con particolare riguardo al concordato preventivo con cessione di beni, il controllo di legittimità consiste nella verifica dell'idoneità della documentazione a fornire elementi di giudizio ai creditori circa la convenienza della proposta. 29.13 MANCANZA DI CAUSA PER ECCESSIVA DURATA 363 Va esaminato con attenzione un caso di non ammissione alla procedura di concordato, peraltro in continuità aziendale, perché il piano prevedeva un termine troppo lungo per adempiere. “La causa concreta del concordato, intesa come funzione economica del medesimo, si invera necessariamente nel superamento della crisi, attraverso il soddisfacimento dei creditori in misura apprezzabile, in una qualsivoglia forma giuridicamente percorribile ed in un lasso di tempo ragionevolmente breve. Una anomala dilatazione della tempistica di acquisizione della liquidità necessaria per il pagamento dei creditori concorsuali è incompatibile persino con i dettami della Legge Pinto e si smarca a priori da qualsivoglia sindacato di convenienza del risultato economico conseguibile dai creditori, dovendosi ritenere che un pagamento eccessivamente dilazionato equivalga ad un ‘non pagamento’. Ne deriva la valutazione di inammissibilità giuridica del concordato”. 362 363 Cass. Civ., sez I, 11014 del 09/05/2013 Tribunale Siracusa 15 novembre 2013, in IL CASO.it . 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 212 di 228 30 EFFETTI DELL’OMOLOGA 30.1 IMPUGNAZIONE E PROVVISORIA ESECUTIVITÀ In tema di concordato preventivo364, l'art. 183 legge fall., quale risulta a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, stabilisce che avverso il decreto del tribunale che si pronuncia sull'omologazione va proposto reclamo alla corte d'appello, mentre l'art. 180, terzo comma, legge fall. prevede che tale decreto non sia soggetto a reclamo, in mancanza di opposizione dei creditori. Dal combinato disposto di tali norme consegue che il reclamo alla corte d'appello può effettuarsi allorchè l'omologazione venga respinta ovvero qualora venga accolta, nonostante la presenza di opposizioni, mentre, laddove nessun creditore abbia proposto opposizione, è ammissibile ricorso immediato per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di decreto dotato dei caratteri della decisorietà e della definitività, in quanto obbligatorio per i creditori, di cui determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie. La provvisoria esecutività365 che, ai sensi dell'articolo 180, comma 5, L.F. assiste il decreto di omologa del concordato preventivo non è suscettibile di sospensione. 30.2 CHIUSURA DELLA PROCEDURA, PERMANENZA ORGANI Con l’esecutività del provvedimento di omologazione, olim sentenza ora decreto, la procedura di concordato preventivo si chiude. Ciò, però, non significa che decadono gli organi della procedura in quanto: a) ai sensi dell’art. 182 L. Fall. opereranno i liquidatori qualora vi sia stata cessione di beni ai creditori (e non vi siano nel piano disposizioni diverse); b) ai sensi dell’art. 182 L. Fall. opera il comitato dei creditori per assistere alla liquidazione; c) ai sensi dell’art. 185 l. fall. il Commissario Giudiziale sorveglia l’adempimento del piano e riferisce al Giudice Delegato l’accadimento di fatti lesivi dei diritti dei creditori; d) il Giudice Delegato, ai sensi dell’art. 136, comma 3, richiamato dall’art. 185, comma 2, l. fall., opererà fino all’emissione del decreto di 364 365 Cass. Cic., sez. I, n. 15699 del 15.07.11 Appello Genova 14 novembre 2013, in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 213 di 228 accertamento dell’esatta esecuzione del piano concordatario ove, se del caso, ordinerà lo svincolo delle cauzioni, la cancellazione delle ipoteche. Il debitore con l’omologazione torna in bonis tant’è che ai sensi dell’art. 136 legge fallimentare le spese di pubblicazione ed affissione del decreto di esatta esecuzione sono a suo carico. Ciò significa che, di regola e salva diversa disposizione del piano mentre l’imprenditore torna libero di operare il suo patrimonio si scinde restando quello attribuito al soddisfacimento dei creditori come un patrimonio separato. 366 A questo proposito non va dimenticato che in relazione alla tassazione dei provvedimenti di omologazione con cessione dei beni ai creditori prevale l’opinione di chi ritiene che debbano essere tassati in misura fissa ex art 8 lettera g) della Tariffa Parte Prima, del T.U. dell’imposta di registro e non come altri afferma in misura proporzionale ex art. 8 lettera a) della medesima Tariffa salvo la misura fissa per le sole disposizioni del provvedimento concernenti operazioni soggette ad Iva. Tanto perché il concordato con cessione dei beni ai creditori non comporta alcun effetto novativo in quanto, fino al momento della alienazione, i beni del debitore concordatario restano oggetto di sua esclusiva proprietà, ed in quanto non potrebbe rinvenirsi alcuna novazione oggettiva di obbligazione, ma solo il parziale ristoro dei diritti dei creditori attraverso realizzi, recuperi, vendite di beni ad opera del debitore concordatario. 30.3 EFFETTI NEI CONFRONTI DEL DEBITORE: ESDEBITAZIONE Il concordato preclude ai creditori di realizzare, dopo la cessazione del fallimento, la parte insoddisfatta dei loro crediti perché la riduzione alla percentuale concordataria o alla proposta concordataria è definitiva, salvo il caso di risoluzione od annullamento del concordato. ". In sintesi si produceva olim in capo al debitore l'effetto esdebitatorio per la parte eccedente la percentuale offerta nel concordato ed oggi tale effetto si produce nei limiti indicati nel piano; pertanto i creditori non possono più agire contro il fallito per la parte non soddisfatta del loro credito. 30.4 IL RESIDUO Si è scritto, però, che quasi immutati sono gli effetti in capo al debitore 366 Cfr., Elena Abbate, La tassazione delle sentenze di omologa di concordato preventivo con cessio bonorum, in www.judicum.it 2006 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 214 di 228 e non del tutto per due ordini di ragioni di cui la prima si ricollega ad una questione più generale: in tutti i casi in cui abbia luogo una novazione oggettiva dell'obbligazione si verranno a creare nuove posizioni giuridiche con la conseguenza che risulterà assai impervia l'individuazione del residuo. Ci si chiede come sarà determinata l'entità del credito che il creditore anteriore avrà ancora nei confronti del fideiussore del debitore qualora a seguito dell'omologazione di una proposta di concordato abbia ricevuto (magari anche avendo votato contro la proposta) in luogo del pagamento di una somma di denaro uno strumento finanziario o una azione di una società non quotata in borsa. 30.5 LA LIBERAZIONE DEFINITIVA DEL DEBITORE La seconda ragione per la quale si individuano modifiche negli effetti in capo al debitore riguarda la tesi - sotto il regime previgente 367 assolutamente maggioritaria - secondo la quale rimaneva - in capo al debitore esdebitato dall'esecuzione di un concordato preventivo (o fallimentare) - una obbligazione naturale per l'adempimento delle sue obbligazioni, tutelata nei limiti della “soluti retentio” disciplinata dall'art. 2034 del codice civile. Tale tesi non dovrebbe essere più condivisibile, dopo la riforma, atteso che l’effetto esdebitatorio non è più configurato come una misura di 368 beneficio accordata nel solo interesse del debitore ma è diventato uno strumento mirante alla liberazione delle imprese dai vincoli e dagli oneri connessi alla precedente insolvenza e diretto a consentire una immediata ripresa dell’attività economica. In quest'ottica l'esdebitazione post-concordato va intesa (come 369 l'esdebitazione ex art. 144 l. fall.) quale un istituto finalizzato ad assicurare al più presto all’imprenditore una celere ripresa, a debiti azzerati, dell'attività economica (cd. possibilità di fresh start). Peraltro in caso di 367 Si veda Corte Cass., Sez. 1, Sent. n. 3120 del 25/10/1974: "Dopo il concordato il debitore fallito e pur sempre soggetto passivo dell'obbligazione, avente ad oggetto l'intera somma originariamente dovuta, ma per la parte eccedente la percentuale concordataria tale obbligazione, in conseguenza del concordato, diventa soltanto un'obbligazione naturale, regolata esclusivamente dalla normativa dell'art 2034 cod civ.." 368 Su questi temi si vedano anche N. SALANITRO, Motivi ispiratori e valutazioni interpretative della riforma concorsuale, in Banca, borsa, tit. cred., 2006, I, 511; Cfr., M. VITIELLO, Il concordato fallimentare, in atti del convegno di Synergia Formazione, pag. 6 laddove approfondisce la tematica del cambiamento della funzione dell’istituto, trasformatosi da “… beneficio per il debitore, in passato unico legittimato a presentare la proposta, a beneficio per l’impresa …” . 369 Cfr., Tribunale di La Spezia, 5.10.2006, Ordinanza di rigetto di ricorso per esdebitazione, inedita 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 215 di 228 piano prevedente una novazione oggettiva resterebbe difficilmente 370 individuabile la quota esdebitata . Anzi, se in generale i nuovi concordati sono stati concepiti come strumenti destinati anche a conservare per quanto possibile i mezzi 371 organizzativi dell'impresa , se attraverso di essi l'ordinamento giuridico 372 consente una ripartizione delle scarse risorse tra i creditori disciplinata non solo dal principio di eguaglianza dei creditori chirografari e dal rispetto dell’ordine dei privilegi ma anche, in deroga agli artt. 2740 e 2741 del codice civile, dei motivati criteri di formazione delle classi, il pagamento ad uno solo dei creditori - dopo il fallimento della parte di credito "esdebitata" dovrebbe essere ritenuto del tutto ingiustificato (e quindi non tutelabile neppure nei limiti dell'art. 2034 c.c.). 30.6 GLI EFFETTI TRASLATIVI Va individuato - salva diversa esplicita disposizione del piano - nel decreto di omologazione il titolo diretto ed immediato in base al quale nei concordati proposti da un assuntore si prevede il trasferimento, liberi da ipoteche (salvo quelle eventualmente poste a garanzia del vincolo concordatario), dei beni dal patrimonio del fallito (ma nella disponibilità giuridica del fallimento) al proponente. Tanto comporta che sia l'eventuale decreto del Giudice Delegato di 373 trasferimento che l'eventuale rogito notarile siano da considerarsi come meri strumenti per dare esecuzione ad operazioni - come il pagamento del 374 prezzo , la consegna della casa, la cancellazione di ipoteche - il cui 370 Si veda Cass. Civ., Sez. 1, Sent. n. 3120 del 25/10/1974 laddove si afferma che "In ordine all'obbligazione naturale l'autonomia negoziale non può estrinsecarsi con una promessa di pagamento, produttiva di un nuovo e diverso vincolo giuridico, ne può trasformarla per novazione e neppure rafforzarla con una fideiussione od altri mezzi di garanzia: di tal che l'obbligazione naturale non può costituire neppure un valido rapporto causale sottostante ad un titolo cambiario e l'emissione di una cambiale contenente la promessa del suo pagamento non produce effetti giuridici tra le parti, ne vale a trasformarla in obbligazione civile. Pertanto, ove l'obbligazione naturale del fallito per la parte eccedente la percentuale concordataria e la fideiussione prestata per tale debito costituiscano il rapporto causale sottostante all'emissione di cambiali, questi titoli sono inefficaci per difetto di causa.". Tale lettura conferma la difficoltà di individuare, qualora nel piano si preveda una novazione oggettiva, la parte di obbligazione non adempiuta. 371 Cfr., Bruno Pagamici, Il concordato fallimentare, in Fallimento e Crisi di Impresa, n. 1/08 372 Si rinvia a JACHIA, Della scelta dei protagonisti del rinnovellato concordato fallimentare, in M. VIETTI, E. MAROTTA, F. DI MARZIO, (a cura di) La riforma Fallimentare, lavori preparatori ed obiettivi, Torino, 2007, 88 373 Si veda Corte Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4339 del 17/12/1974. 374 Non va dimenticato poi che se il piano concordatario contempla anche la cessione al proponente o ad un terzo delle attività della società fallita, il proponente il piano deve tenere in debito conto il fatto che l'Agenzia delle entrate ha chiarito che il valore fiscale delle attività 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 216 di 228 inadempimento non vale ad impedire il trasferimento, già avvenuto come effetto automatico dell'omologazione, ma può essere motivo di risoluzione del concordato. 30.7 EFFETTI SUI CREDITI Più in particolare si distinguono tra gli effetti comunque aventi natura costitutiva: a) effetti dilatori allorché vi sia una mera ristrutturazione delle scadenze dei debiti; b) effetti parzialmente remissori allorché vi sia soltanto il pagamento di una percentuale dei debiti; 375 c) effetti modificativi delle originarie obbligazioni del debitore; Non va dimenticato che a seguito dell'efficacia del decreto di omologazione del concordato fallimentare sorge in capo al creditore, 376 seppure parzialmente soddisfatto, l'obbligo di liberare i beni da garanzie reali. trasferite coincide con il valore fiscale delle passività accollate e ciò perché il valore delle passività accollate misura il costo fiscalmente riconoscibile delle attività acquisite dalla società fallita. 375 FILOCAMO, Effetti del concordato per i creditori, sub art. 184 l. fall, in La legge Fallimentare, a cura di M. FERRO, Bologna, 2007, 1464; 376 si vedano P. RONCOLETTA, Del concordato in P. PAJARDI, Codice del Fallimento, Milano, 2001, quarta ed., p. 1007 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 217 di 228 31 L’EVENTUALE INTERRUZIONE DELLA PROCEDURA 31.1 FATTORI INTERRUTTIVI Come già più volte menzionato è di ogni evidenza che permangono 377 (anche dopo il correttivo ed anche dopo i decreti legge del 2012 e del 378 2013 che anzi nel loro insieme le esaltano) le c.d. “valvole di sicurezza” del Concordato Preventivo, quegli strumenti che consentivano e consentono al Giudice di intervenire ed interrompere la procedura, che consentono al Tribunale di non sottoporre all’adunanza dei creditori situazioni anomale o di non omologare proposte anche approvate dall’Adunanza . Situazioni di interruzione della procedura sono oggi così riscontrabili: a) Dall’art. 161, sesto comma, l. fall.; b) Dall’art. 161, ottavo comma, l. fall.; c) Dall’art.162 l. fall.; d) Mancato deposito somme e) Dall’art. 173 – atti in frode f) Mancata approvazione g) Modifica della fattibilità dopo l’approvazione; h) Dall’art. 186 bis l. fall. 31.2 LE CAUSE INTERRUTTIVE ED IL PROCEDIMENTO Il testo dell’art. 173 l. fall., rimasto invariato durante il periodo della riforma, è stato appunto “corretto” con il decreto correttivo ma senza intaccare la funzione di controllo, modificandone invece forme ed effetti. Si prevede innanzitutto che il Commissario giudiziale riferisca, al tribunale e non al Giudice Delegato: 1) gli atti in frode; 2) il compimento di atti non autorizzati; 3) la sopravvenuta mancanza delle condizioni di ammissibilità. Il tribunale apre, quindi, di ufficio il sub-procedimento per la revoca dell’ammissione al concordato fissando una udienza ed avvisando della fissazione dell’udienza e dell’inizio della sub-procedura il debitore, il 377 decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 recante disposizioni integrative e correttive alla riforma organica. 378 Cfr., Giovanni Nardecchia, Concordato Preventivo, in Le insinuazioni al Passivo, Cedam 2005, I tomo, pagina 223. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 218 di 228 379 commissario Giudiziale, il pubblico ministero, i creditori. Il sub-procedimento si svolge nelle forme di cui all’articolo 15 l. fall. ed il tribunale, all’esito, provvede con decreto nel quale revoca l’ammissione o conferma l’ammissione. Del tutto confermato è anche lo schema dei controlli durante il corso della procedura. Ai sensi dell’art. 173 legge fallimentare, testo corretto, di ufficio apre la procedura volta alla dichiarazione di revoca dell’ammissibilità e solo su richiesta del PM o di un creditore dichiara il fallimento dell’impresa nel corso della procedura allorché o si accertano condotte fraudolente del debitore o si accerti la mancanza delle condizioni di ammissibilità descritte dagli artt. 160 e 161 o il compimento di atti senza autorizzazione; 31.3 FALLIMENTO E INTERRUZIONE CONCORDATO PREVENTIVO. In caso di revoca su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero può contestualmente procedere alla dichiarazione di fallimento ma con due distinti provvedimenti, ricorribili congiuntamente. L’interruzione della procedura va quindi vista come l’unica sanzione rispetto a comportamenti scorretti del debitore o come l’unico rimedio alla sopravvenuta mancanza delle condizioni di ammissibilità. L’eventuale coevo fallimento avrà la sua funzione tipica ed il suo tipico modo di pronuncia avendo luogo a seguito di un preciso iter solo su richiesta del P.M. o di un creditore. Certo è che il fallimento connesso all’interruzione di una procedura di concordato preventivo (od una non ammissione od ad una non omologazione) risulterà in qualche modo connesso alla procedura di concordato preventivo perché la Corte di Appello potrà: a) accogliere il reclamo solo contro la sentenza di fallimento; b) accogliere il reclamo anche contro il diniego di concordato preventivo e, a secondo dei casi, ammettere la proposta (se trattatasi di decreto di inammissibilità ex art. 162 l. fall.), o revocare l’interruzione dell’iter ((se trattatasi di decreto di revoca dell’ammissione ex art. 173 l. fall.) od omologare la proposta (se trattatasi di decreto che respinge l’omologazione ex art. 180 l. fall.)solo contro la sentenza di fallimento; c) sospendere la liquidazione dell’attivo ex art. 19 l. fall.. 31.4 379 REVOCA PER ABUSO Ci si chiede quali siano i tempi per dare avviso a tutti i creditori e quali siano le conseguenze del mancato avviso in capo ad uno di essi. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 219 di 228 Va riletto il brano centrale di una sentenza di conferma resa da una 380 Corte di Appello in ordine ad una dichiarazione di revoca dell’ammissione alla procedura di concordato preventivo con contestuale dichiarazione di fallimento. 380 Corte di appello di Salerno n. 27/12 del 3 luglio 2012; fall. n. 50/12 Tribunale Salerno 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 220 di 228 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 221 di 228 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 222 di 228 31.5 REVOCA PER USO ILLECITO Va riletto anche il brano tratto dalla medesima sentenza all’uso illecito dello strumento concordatario. 381 381 in ordine Corte di appello di Salerno n. 27/12 del 3 luglio 2012; fall. n. 50/12 Tribunale Salerno 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 223 di 228 31.6 REVOCA PER IMPOSSIBILITÀ Altra causa di interruzione della procedura è l’accertamento in qualunque momento, anche in fase di omologa, della mancanza delle condizioni prescritte per l'ammissibilità del concordato. Di essa si è già trattato con riferimento all’accertamento della mancanza del presupposto della fattibilità giuridica. 31.7 CONDOTTE ANTERIORI AL DEPOSITO DEL RICORSO In ordine alle cause di revoca anteriori al deposito del ricorso si pone la tematica della loro scoperta connessa a quella della loro mancata indicazione nel ricorso da parte del debitore. In altre parole secondo la prevalente giurisprudenza la confessione priverebbe l’atto della sua forza interruttiva. In primo luogo il Tribunale procede a revoca se accerta (rectius se scopre) che il debitore: - ha prima della procedura occultato o dissimulato parte dell'attivo, - ha prima della procedura commesso altri atti di frode. 31.8 CONDOTTE INERENTI LA PROPOSTA ED IL PIANO Inoltre il Tribunale procede a revoca se accerta che il debitore: - ha nel piano dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti; 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 224 di 228 382 - ha nel piano esposto passività insussistenti . 31.9 CONDOTTE DURANTE LA PROCEDURA Infine il Tribunale procede a revoca se accerta che il debitore: -- ha durante la procedura compiuto atti non autorizzati a norma dell’art. 167 l. fall; - ha durante la procedura compiuto atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. 31.10 ATTO IN FRODE 383 Si definiscono atti in frode quelli che consentono di prospettare ai creditori, al fine di ottenerne il consenso, una surrettizia, incongrua ed errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitrice. 384 Ad esempio sono da considerarsi atti di frode i pagamenti non autorizzati dagli organi della procedura di concordato preventivo effettuati dopo l'apertura della medesima in violazione della par condicio creditorum e ciò anche se realizzati attraverso la compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza di procedura. 385 Rientrano nella nozione di atti in frode gli indebiti prelievi dalle casse sociali quand'anche evidenziati nel ricorso, nel piano, nella proposta e nella relazione di fattibilità. Per sfuggire alla revoca del concordato ex art. 173 l. fall. non è sufficiente, infatti, che il debitore si limiti ad indicare nella predetta documentazione il quantum complessivo dei prelievi, essendo viceversa necessario indicare quando sono avvenuti i singoli prelievi, ad opera di chi e per quali motivi. 31.11 VALENZA DECETTIVA PER LE CONDOTTE ANTERIORI 386 Secondo la giurisprudenza di legittimità i comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato sono rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla procedura esclusivamente nel caso in cui abbiano valenza decettiva e siano, quindi, tali da 382382 L'esposizione di passività insussistenti altera la formazione del consenso informato dei creditori. 383 384 385 386 Tribunale Siracusa 20 dicembre 2012 in IL CASO.it Tribunale Siracusa 20 dicembre 2012 in IL CASO.it Tribunale Napoli 04 dicembre 2012 in IL CASO.it Cass. Civ., sez. I 15 ottobre 2013 – edita in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 225 di 228 pregiudicare l'espressione di un consenso informato da parte dei creditori. La rilevanza di detti comportamenti è, infatti, data dalla loro attitudine ad ingannare i creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, sottacendo l'esistenza di parte dell'attivo o aumentando artatamente il passivo, in modo da far apparire la proposta maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione fallimentare. Detta attitudine deve ricorrere, ai fini in questione, anche per gli "altri atti di frode" non espressamente presi in considerazione dalla norma. 387 In una decisione di un Corte di Appello si afferma che la nozione di atto in frode (posto in essere prima del deposito del ricorso) che assume rilievo quale presupposto per la revoca della procedura richiede che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, tali cioè che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta. 31.12 CONDOTTE ANTECEDENTI CONFESSATE MA RILEVANTI 388 Va premesso che una Corte di Appello ha condiviso il giudizio reso da un creditore secondo il quale la proposta concordataria era priva di buona fede ed offriva ai creditori una soluzione negoziata solo apparente, coprendo l’avvenuta e pianificata dissipazione del patrimonio sociale, mascherata ed attuata con la stipula di una serie di contratti. 389 Da tale giudizio discende la considerazione svolta in dottrina che i comportamenti depauperativi posti in essere con la prospettiva e la finalità di avvalersi dello strumento del concordato, ponendo i creditori di fronte ad una situazione di pregiudicate o insussistenti garanzie patrimoniali in modo da indurli ad accettare una proposta comunque migliore della prospettiva liquidatoria, mantengono la loro rilevanza interruttiva della procedura perché altrimenti il concordato rappresenterebbe il risultato utile della preordinata attività contraria al principio di buona fede, immanente nell’ordinamento. 387 388 389 Appello Torino 21 maggio 2013 – edita in IL CASO.it Corte D'appello Di Roma - Sez. I – n. 3532 - 3 Luglio 2012, Maddalena Arlenghi, Atti in frode avvenuti prima della presentazione della domanda di concordato preventivo, In IlFallimentarista 08/08/2013 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 226 di 228 32 LA FASE LIQUIDATORIA 32.1 NOMINA DEL LIQUIDATORE Si discute se in sede di omologazione di concordato preventivo con cessione dei beni il Collegio sia vincolato nella nomina del liquidatore giudiziale dalla designazione effettuata dal proponente nel piano (approvato dai creditori) perché secondo una parte della giurisprudenza390 sarebbe dalla legge attribuito in primis al proponente il concordato di prevedere autonomamente la fase liquidatoria mentre secondo altra lettura si tratta di una mera indicazione. 32.2 LIQUIDATORE NEL CONCORDATO MISTO DI CONTINUITÀ In ipotesi di concordato misto, in parte liquidatorio ed in parte con continuità aziendale, secondo parte della giurisprudenza391 per individuare le norme da applicare nel caso concreto occorre verificare se le operazioni di dismissione previste, ulteriori rispetto all’eventuale cessione dell’azienda in esercizio, siano o meno prevalenti, in termini quantitativi e qualitativi, rispetto al valore azienda che permane in esercizio, quand’anche per mezzo di cessione a terzi. Per contro secondo altra parte della giurisprudenza si applica la disciplina del concordato liquidatorio, con nomina del liquidatore, per la parte di cessione dei beni e per il resto vale la disciplina speciale. 32.3 OBBLIGHI INFORMATIVI DEL LIQUIDATORE Il liquidatore dovrà tenere informato il comitato dei creditori, il commissario giudiziale ed il g.d. in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante la relazione ex art. 33 l. fall nonché ogni qualvolta si debbano concludere operazioni di particolare rilevanza; su dette relazioni esprimerà le sue considerazioni il commissario giudiziale; 32.4 SORVEGLIANZA SUL LIQUIDATORE Il Commissario Giudiziale svolge l’attività di sorveglianza sull’attività del liquidatore e per questo di regola le due funzioni non possono essere svolte dalla stessa persona. 32.5 390 391 OBBLIGHI DI RENDICONTO DEL LIQUIDATORE Tribunale Mantova 03 ottobre 2013 in IL CASO.it Tribunale Mantova 03 ottobre 2013 in IL CASO.it 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 227 di 228 Il liquidatore, oltre i rendiconti annuali e quello finale, dovrà presentare al giudice delegato una relazione semestrale sull'attività svolta, informandone il commissario giudiziale che, da parte sua, rimetterà allo stesso giudice delegato le sue osservazioni in proposito; 32.6 OBBLIGHI PER STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE Per quanto concerne il compimento di atti di straordinaria amministrazione, il liquidatore dovrà informare il liquidatore della società e chiedere il parere del commissario giudiziale e del comitato dei creditori, dandone anche notizia, almeno dieci giorni prima del perfezionamento di tali atti, al giudice delegato che dirimerà ogni eventuale contrasto di pareri adottando le decisioni definitive; 32.7 OBBLIGO DI PROCEDURE COMPETITIVE Per la realizzazione dei beni mobili registrati il liquidatore dovrà effettuare almeno due tentativi di vendita, da tenersi secondo le modalità stabilite dagli artt. 105 a 108 ter l.fall, in quanto compatibili, così come testualmente previsto dall’art. 182 l. fall. ; 32.8 OBBLIGO DI TENUTA DEL LIBRO GIORNALE Il liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale preventivamente vidimato dal giudice delegato, e provvederà direttamente al pagamento delle spese di giustizia e di amministrazione, tenendone informati il commissario giudiziale ed il giudice delegato con relazioni da depositarsi mensilmente; per quanto concerne le spese sostenute personalmente dal commissario giudiziale o dal liquidatore, costoro dovranno renderne conto annualmente, con modalità che saranno meglio precisate dal giudice delegato, tenute presenti le disposizioni dettate dall'art. 116 l. fall. ; 32.9 OBBLIGO DI PREDISPORRE PIANI DI RIPARTO Il liquidatore provvederà a ripartire le disponibilità liquide tra i creditori concorrenti mediante piani di riparto da approvarsi dal giudice delegato (sentito il parere del commissario giudiziale) con modalità analoghe a quelle stabilite negli artt. 110 e segg. l.fall; i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario indicato nel precedente punto 5) invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al giudice delegato un elenco degli assegni spediti. 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Quando e come accedere al concordato preventivo Foglio n. 228 di 228 32.10 DECRETO DI ESATTA ESECUZIONE Il Concordato Preventivo si considera eseguito allorché sono adempiute tutte le obbligazioni previste. Per la formale chiusura della fase esecutiva il Giudice Delegato pronuncerà il “Decreto di esatta esecuzione”. Salerno, lì 24 gennaio 2014 Giorgio Jachia Giudice Delegato alle procedure concorsuali nel Tribunale di Salerno