1. NEWSLETTER DIRITTO BANCARIO, FINANZIARIO E FISCALE DECRETO “COMPETITIVITÀ” Giugno 2014 1. Misure a favore del credito alle imprese (a) Concessioni di finanziamenti alle imprese da parte di imprese di assicurazione e società di cartolarizzazione (b) Estensione dell’ambito di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti su finanziamenti (c) Esenzione da ritenuta interessi derivanti da finanziamenti 2. Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie (a) Imposta sostitutiva (b) Disapplicazione della ritenuta sugli interessi sui bond 3. Modifiche alla Legge 130 (a) Patrimonio separato (b) Conti della cartolarizzazione (c) Copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione (d) Operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante concessione di finanziamenti 4. Altre misure fiscali – cenni Introduzione In data 13 giugno 2014, il Consiglio di Ministri ha approvato il decreto – legge n. 91/2014, recante disposizioni urgenti per il rilancio e lo sviluppo delle imprese (il “Decreto”). Il Decreto, in linea di continuità con il Decreto del 13 dicembre 2013, n. 145 recante interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, convertito in legge con la Legge del 21 febbraio 2014, n. 9 (il “Decreto Destinazione Italia”) e con il Decreto del 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito in legge con la Legge del 7 agosto 2013, n. 134 (il “Decreto Crescita”), rientra nell’ambito delle riforme per la competitività e per il rilancio dell’economia del paese e il sostentamento del flusso del credito per le attività produttive, anche attraverso la diversificazione ed il miglioramento delle forme di funding. In particolare, gli articoli 21 (Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie) e 22 (Misure a favore del credito alle imprese) del Decreto introducono rilevanti novità normative finalizzate a semplificare l’emissione di obbligazioni da parte delle società e a favorire l’ampliamento delle fonti di finanziamento delle aziende. In estrema sintesi, le novità più significative introdotte in argomento dal Decreto riguardano: (a) la concessione di finanziamenti da parte di soggetti diversi dalle banche (compagnie di assicurazione e società di cartolarizzazione); (b) la semplificazione del regime fiscale delle emissioni obbligazionarie collocate tramite private placement con l’eliminazione delle ritenuta sugli interessi corrisposti a investitori qualificati; (c) le modifiche alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti volte a rafforzare la struttura di tali operazioni con particolare riguardo alla liquidità generata nell’ambito delle stesse e l’ampliamento dell’operatività dei veicoli per la cartolarizzazione contemplando la concessione di finanziamenti fra le attività esercitabili da parte delle stesse società veicolo. Sebbene l’impianto delineato potrebbe subire modifiche in sede di conversione, riportiamo di seguito una prima descrizione del quadro normativo risultante a seguito dell’emanazione del Decreto. Le nostre sedi: Roma I-00187 Via XXIV Maggio 43 Tel.: +39 06 466221 Fax: +39 06 46622600 Email: [email protected] Londra EC2N 1AR 15th Floor 125 Old Broad Street Tel.: +44 20 75691500 Fax: +44 20 75691501 Email: [email protected] Pechino 100022 Unit 07, Floor 9, Tower B Parkview Green Tower No. 9 Dong Da Qiao Road Chaoyang District 100020 Beijing+86 10 6563 3988 +86 10 6563 3986 [email protected] Milano I-20121 Via G. Verdi 2 Tel.: +39 02 7215 71 Fax: +39 02 7215 7224 Email: [email protected] Bruxelles B-1000 Rue Montoyer 23 Tel.: +32 2 7759900 Fax: +32 2 7759927 Email: [email protected] Shanghai 200040 Suite 4806, Wheelock Square 1717 Nanjing West Road Tel.: +86 21 6171 8585 Fax +86 21 6171 8558 Email: [email protected] New York NY 10020 One Rockefeller Plaza, Suite 2404 Tel.: + 1 212 6606400 Fax: + 1 212 6606401 Email: [email protected] Hong Kong S.A.R. Suite 3701, Edinburgh Tower The Landmark 15 Queen's Road Central Tel.: +85 2 3192 7070 Fax: +85 2 2810 0833 Email: [email protected] 1. (a) Misure a favore del credito alle imprese Concessioni di finanziamenti alle imprese da parte di imprese di assicurazione e società di cartolarizzazione: le innovazioni introdotte dal Decreto, consentono a soggetti diversi dalle banche di concedere finanziamenti in Italia, al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, sarà consentito alle imprese di assicurazione e alle società veicolo per la cartolarizzazione di concedere finanziamenti nei confronti di soggetti diversi da persone fisiche e microimprese (come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea). Tale previsione è in linea con l’apertura concessa nell’ambito della consultazione pubblica inerente allo schema di regolamento attuatuivo dell’art. 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che dovrebbe consentire ai FIA italiani (i.e. fondi comuni d’investimento, SICAV e SICAF rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/61/UE) istituiti in forma chiusa, di concedere finanziamenti a valere sul proprio patrimonio. In particolare, il Decreto prevede che le imprese di assicurazione italiane possano svolgere l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, esclusivamente nei confronti dei soggetti sopra indicati, entro i limiti stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modifidato dal Decreto, e dalle relative disposizioni attuative emanate dall’IVASS. Prima di tali innovazioni introdotte dal Decreto, le imprese di assicurazione potevano investire in crediti, ma era loro preclusa l’attività di concessione diretta di finanziamenti. In linea con la positiva esperienza maturata in altre giurisdizioni europee, la norma in questione intende favorire tale opportunità di investimento. La Banca d’Italia disciplinerà i termini e le modalità per la trasmissione da parte delle compagnie di assicurazione di comunicazioni periodiche (le c.d. segnalazioni statistiche), di ogni altro dato o documento richiesto e per la loro partecipazione alla Centrale dei Rischi. L’IVASS, invece, dovrà stabilire le condizioni e i limiti operativi per la concessione dei finanziamenti, prevedendo in particolare, che: (i) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all’albo previsto dall’art. 106 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il “Testo Unico Bancario”); (ii) la banca o l’intermediario finanziario di cui sopra trattenga un significativo interesse economico nell’operazione di finanziamento fino alla sua scadenza; (iii) il sistema dei controlli interni e gestione dei rischi dell’impresa sia adeguato e consenta di comprendere a pieno i rischi, in particolare di credito, connessi a tale categoria di attivi; e (iv) l’impresa sia dotata di un adeguato livello di patrimonializzazione. Con riferimento alle società di cartolarizzazione, il Decreto ha previsto anche per queste ultime la possibilità di concedere finanziamenti alle imprese, nel rispetto di condizioni sostanzialmente analoghe a quelle previste per le imprese di assicurazione. In particolare, tali finanziamenti potranno essere concessi a condizione che: (i) i prenditori dei finanziamenti siano individuati da una banca o da un intermediario finanziario iscritto all’albo previsto dall’art. 106 del Testo Unico Bancario; (ii) la banca o l’intermediario finanziario di cui sopra trattenga un significativo interesse economico CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Diritto Bancario, Finanziario e Fiscale Giugno 2014 Pagina 2 agevolazione anche le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in più di 18 mesi poste in essere da: nell’operazione di finanziamento fino alla sua scadenza; (iii) i titoli emessi dai veicoli siano destinati ai soli investitori qualificati. Il Decreto pone poi a carico dei servicers l’onere di verificare che le operazioni poste inessere siano conformi alla normativa applicabile. L’apertura ai veicoli di cartolarizzazione si pone in continuità con l’apertura data dal nostro ordinamento agli investitori istituzionali diversi dalle banche e all’investimento di capitali di credito tramite lo strumento della cartolarizzazione. La legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge 130”) ha mostrato grande flessibilità operativa, coniugando le esigenze di flessibilità degli investitori con la necessaria presenza di una banca o di un intermediario vigilato che – svolgendo il ruolo di soggetto incaricato dei servizi di cassa e pagamento (c.d. servicer) – assicura un presidio pubblico e di trasparenza in ottica di riduzione dei rischi sistemici. (b) imprese di assicurazione costituite e autorizzate in base alle normative di Stati membri dell’Unione Europea; organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. 917/1986. Il Decreto ha inoltre previsto un estensione dell’ambito oggettivo di applicazione del regime dell’imposta sostitutiva. Infatti, a seguito delle modifiche apportate, non solo le cessioni di credito stipulate in relazione ai finanziamenti potranno beneficiare di tale regime, ma anche le eventuali successive cessioni dei relativi crediti o contratti, unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad essi relativi, ricadranano nell’ambito di applicazione dell’imposta sostitutiva. La previsione è volta a favorire la circolazione dei crediti concessi sotto il regime agevolativo dell’ imposta sostitutiva. Il Decreto ha previsto un ampliamento della platea di soggetti ammessi a fruire del regime dell’imposta sostitutiva sulle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine previsto dagli artt. 15 e seguenti del D.P.R. n. 601/1973 al fine di incrementare l’offerta fiscalmente agevolata di credito anche da parte di soggetti non residenti, anche non bancari. Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto sono ammesse a fruire di tale società di cartolarizzazione; Pertanto, anche i finanziamenti concessi da parte di tali soggetti potranno essere assoggettati, sempre su opzione, a imposta sostitutiva al pari dei finanziamenti bancari e delle garanzie prestate in relazione ad operazioni di finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alle obbligazioni. Estensione dell’ambito di applicazione del regime sostitutivo delle imposte gravanti su finanziamenti: Il regime dell’imposta sostitutiva prevede, in sintesi, l’applicazione su base opzionale di un’imposta dello 0,25% in sostituzione delle imposte indirette ordinariamente applicabili sugli atti relativi alle operazioni di finanziamento a medio e lungo termine, ivi incluse le garanzie di qualunque tipo prestate con riferimento a tali finanziamenti. (c) Esenzione da ritenuta su interessi derivanti da finanziamenti esteri. Al fine di favorire i finanziamenti alle imprese, il Decreto prevede che la ritenuta del 20% (26% a decorrere dal 1 luglio 2014) ordinariamente applicabile su interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti erogati a imprese residenti da soggetti non residenti, non si applica qualora tali proventi siano CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Diritto Bancario, Finanziario e Fiscale Giugno 2014 Pagina 3 corrisposti in relazione a finanziamenti a medio e lungo termine erogati alle imprese da: enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell’Unione Europea; imprese di assicurazioni costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell’Unione Europea; organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella white list di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del D.P.R. 917/1986. altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie non quotate emesse da società non quotate e detenute da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 58/1998 (“TUF”). Per effetto di tali modifiche, i suddetti proventi non scontano l’ordinaria ritenuta alla fonte prevista dall’art. 26, primo comma del D.P.R. 600/1973 e sono assoggettati, in linea generale, a un’imposta sostitutiva del 20% (26% a decorrere dal 1 luglio 2014) riducibile in base al trattato contro le doppie imposizioni (generalmente al 10%). Inoltre, al ricorrere di determinate condizioni, il Decreto Legislativo 239/1996 prevede uno speciale regime di esonero dall’imposta sostitutiva qualora gli interessi e i proventi derivanti dai titoli ivi disciplinati siano percepiti da determinate categorie di soggetti non residenti individuate dalla norma. Per effetto di tali modifiche il Decreto ha dunque esteso anche ai finanziamenti concessi dai soggetti non residenti elencati privi di una stabile organizzazione in Italia il regime di esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi, attualmente riservato soltanto ai paritetici soggetti residenti in Italia. Tale misura mira a rimuovere le incongruenze normative che risultavano penalizzanti per le operazioni c.d. di private placement, molto diffuse sui mercati internazionali e idonee a consentire la provvista a favore delle imprese italiane anche da parte di soggetti finanziatori che investono unicamente in strumenti finanziari negoziabili. In relazione a tali operazioni, che per ragioni di costo non prevedono di norma l’accentramento dei titoli presso sistemi di gestione accentrata ovvero l’intervento di intermediari finanziari, l’imposta sostitutiva sarà normalmente applicata dall’emittente ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 nella sua formulazione vigente. Con questa misura, limitata ai finanziamenti in favore di soggetti che esercitano attività di impresa in qualsiasi forma, si intende eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica che economicamente risulta traslato sul debitore, favorendo così l’accesso alle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere. 2. Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie Come anticipato, nell’ottica di agevolare l’emissione di obbligazioni da parte di società di capitali e, in particolare, facilitare i c.d. private placement, il Decreto ha introdotto le seguenti previsioni: (a) Imposta sostitutiva: Il Decreto ha esteso il regime dell’imposta sostitutiva di cui al Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 anche agli interessi ed (b) Esenzione da ritenuta su interessi derivanti da bonds: La modifica al comma 9-bis dell’articolo 32 del Decreto Crescita introdotta dal Decreto ha la finalità di meglio precisare le condizioni previste ai fini della disapplicazione della ritenuta di cui all’art. 26, primo comma del D.P.R. n. 600 del CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Diritto Bancario, Finanziario e Fiscale Giugno 2014 Pagina 4 struttura delle operazioni estendendo il regime della segregazione anche a eventuali investimenti realizzati con i proventi dell’incasso dei crediti, in modo da agevolare una migliore e più efficiente gestione della cassa. 1973 sui proventi dei titoli obbligazionari e cambiali finanziarie ivi disciplinate. In particolare, come chiarito dal Decreto, tali proventi non sono soggetti alla ritenuta alla fonte del 20% (26% a decorrere dal 1 luglio 2014) se percepiti da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia o in uno Stato membro dell’Unione Europea, il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del TUF. Allo scopo di eliminare una residua asimmetria di trattamento fiscale relativa alle operazioni di cartolarizzazione, il Decreto ha previsto, altresì, che la medesima ritenuta non si applica agli interessi e altri proventi corrisposti a società per la cartolarizzazione dei crediti emittenti titoli detenuti dai predetti investitori qualificati ai sensi dell’articolo 100 del TUF e il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali obbligazioni, titoli similari o cambiali finanziarie. 3. Modifiche alla Legge 130 Il Decreto ha introdotto rilevanti modifiche alla Legge 130, dirette principalmente a rendere lo strumento delle cartolarizzazioni più flessibile, al fine di agevolare l’accesso alle risorse finanziarie, da parte delle imprese, mediante il ricorso a tale strumento. (a) Patrimonio separato: A seguito delle novità introdotte dal Decreto, rientrano nel patrimonio separato di ciascuna operazione di cartolarizzazione (e, pertanto, non assoggettabili ad azioni da parte di terzi diversi dai portatori dei titoli), oltre ai crediti vantati nei confronti dei debitori ceduti, qualsiasi credito maturato dalla società di cartolarizzazione in relazione alla specifica operazione di cartolarizzazione, nonché la cassa generata dagli incassi dei crediti ceduti e le attività finanziarie acquistate dalla società di cartolarizzazione nel contesto della medesima operazione. Queste misure mirano a fugare possibili incertezze interpretative e a irrobustire la (b) Conti della cartolarizzazione: Il Decreto ha apportato talune modifiche all’articolo 3 della Legge 130, volte a salvaguardare la libera e immediata disponibilità degli incassi generati nell’ambito di un’ operazione di cartolarizzazione. A tal fine viene stabilito che i conti correnti utilizzati nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione non sono assoggettabili ad azioni da parte di soggetti diversi dai portatori dei titoli della specifica operazione e che l’eventuale apertura di una procedura concorsuale nei confronti del depositario, non comporta la sospensione dei pagamenti a valere sulle somme accreditate sui conti aperti presso lo stesso depositario, anche in relazione a somme che vengano depositate su tali conti nel corso della procedura. Il Decreto prevede, infatti, che tali somme siano immediatamente disponibili, senza necessità di specifiche domande od insinuazioni nell’ambito della procedura. Con la nuova formulazione del comma 2-ter della Legge 130, inoltre, viene chiarito che i conti correnti utilizzati dai soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento di un’operazione di cartolarizzazione, non sono assoggettabili ad azioni da parte di creditori degli stessi, se non nei limiti di eventuali somme depositate in eccesso rispetto a quanto dovuto alla società di cartolarizzazione. Inoltre, anche per l’ipotesi in esame, è previsto che le somme depositate su tali conti correnti siano immediatamente disponibili per essere trasferite alla società di cartolarizzazione anche nell’ipotesi di apertura di una procedura concorsuale, senza necessità di specifiche domande agli organi della procedura. CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Diritto Bancario, Finanziario e Fiscale Giugno 2014 Pagina 5 (c) Copertura delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione: la modifica (a) Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi. all’articolo 5, comma 2-bis, della legge 130 mira ad ampliare l’ambito di applicazione della norma, consentendo alle imprese di assicurazione l’utilizzo di qualsiasi titolo emesso nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, e non solamente dei titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dei cosiddetti mini-bond, quale attivo ammesso a copertura di riserve tecniche. Il Decreto ha introdotto un credito d’imposta a favore di soggetti titolari di reddito d’impresa che effetuano investimenti in beni strumentali nuovi per un valore superiore a € 10.000 impiegati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali effettuati nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore. Il credito d’imposta, da ripartire e utilizzare in 3 quote annuali di pari importo, potrà essere compensato con altri tributi a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento. L’agevolazione spetta a condizione che i beni non siano ceduti a terzi o destinati ad attività estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello d’acquisto. Del pari, il credito d’imposta è soggetto a revoca se il bene viene trasferito in strutture produttive situate al di fuori del territorio dello Stato entro il termine di decadenza dell’attività di accertamento (i.e. entro la fine del quarto anno successivo a quello in cui viene presentata la dichiarazione). Tale modifica è volta ad aumentare l’interesse da parte delle imprese di assicurazione all’acquisto di titoli emessi nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione. (d) Operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante concessione di finanziamenti: Il Decreto, al fine di regolare la possibilità per le società disciplinate dalla Legge 130 di concedere credito anche sotto forma di finanziamento, ha introdotto delle modifiche all’articolo 7 della Legge 130, prevdendo l’aggiunta di 4 nuovi commi. Le nuove disposizion pongono le basi per consentire alle suddette società, che rappresentano un punto di collegamento tra le imprese finanziate e gli investitori istituzionali, la concessione di finanziamenti e l’emissione di titoli a fronte dei finanziamenti concessi. In un’ottica di tutela degli investitori, della riserva di attività bancaria e di riduzione dei rischi sistemici, i titoli emessi a fronte delle operazioni realizzate tramite la concessione di uno o più finanziamenti possono essere acquistati solo da investitori qualificati, ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 4. (b) Modifiche alla disciplina ACE – aiuto alla crescita economica. Altre misure fiscali - cenni Al fine di una completa analisi delle disposizioni di natura fiscale introdotte dal Decreto e finalizzate al rilancio e allo sviluppo delle imprese si segnalano altresì i seguenti interventi. CHIOMENTI STUDIO LEGALE - Newsletter Diritto Bancario, Finanziario e Fiscale Il Decreto ha previsto importanti novità anche con riferimento alla disciplina ACE introdotta dall’articolo 1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. “Salva Italia”). L’ACE, in sintesi, è un incentivo al rafforzamento patrimoniale delle imprese che opera mediante la deduzione dal reddito complessivo netto del rendimento nozionale Giugno 2014 Pagina 6 riferito all’introduzione di nuovo capitale di rischio da parte dei soci. Per effetto delle modifiche apportate dal Decreto, per le società le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati di Stati membri dell’Unione Europea o aderenti allo spazio economico europeo, l’incremento di capitale proprio rilevante ai fini dell’ACE è aumentato del 40%. Il potenziamento dell’incentivo è tuttavia limitato al periodo d’imposta in cui avviene l’ammissione alla quotazione e per i due successivi. La misura si applica alle società la cui ammissione alla quotazione avviene dalla data di entrata in vigore del Decreto tuttavia la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea chiamata a verificare la compatibilità dell’agevolazione con il mercato interno. Da ultimo, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto, a decorrere dal periodo d’imposta 2014, la base ACE non utilizzata potrà essere portata a nuovo e utilizzata negli esercizi successivi o, alternativemente, convertita in crediti d’imposta da ripartire in 5 quote annuali di pari importo e utilizzare in compensazione per i versamenti dell’Imposta Regionale sulle attività produttive. La Newsletter "Diritto Bancario e Finanziario" è una pubblicazione di CHIOMENTI Studio Legale. Per informazioni o segnalazioni si prega di rivolgersi alla Vostra persona di riferimento in CHIOMENTI Studio Legale. 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