1.
NEWSLETTER DIRITTO BANCARIO, FINANZIARIO E FISCALE
DECRETO “COMPETITIVITÀ”
Giugno 2014
1.
Misure a favore del credito alle imprese
(a)
Concessioni di finanziamenti alle imprese
da parte di imprese di assicurazione e
società di cartolarizzazione
(b)
Estensione dell’ambito di applicazione
del regime sostitutivo delle imposte
gravanti su finanziamenti
(c)
Esenzione da ritenuta interessi derivanti da
finanziamenti
2.
Misure a favore delle emissioni
di obbligazioni societarie
(a)
Imposta sostitutiva
(b)
Disapplicazione della ritenuta sugli interessi sui bond
3.
Modifiche alla Legge 130
(a)
Patrimonio separato
(b)
Conti della cartolarizzazione
(c)
Copertura delle riserve tecniche delle imprese
di assicurazione
(d)
Operazioni di cartolarizzazione realizzate
mediante concessione di finanziamenti
4.
Altre misure fiscali – cenni
Introduzione
In data 13 giugno 2014, il Consiglio di Ministri ha approvato il decreto – legge
n. 91/2014, recante disposizioni urgenti per il rilancio e lo sviluppo delle
imprese (il “Decreto”).
Il Decreto, in linea di continuità con il Decreto del 13 dicembre 2013, n. 145
recante interventi urgenti di avvio del Piano “Destinazione Italia”, convertito
in legge con la Legge del 21 febbraio 2014, n. 9 (il “Decreto Destinazione
Italia”) e con il Decreto del 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per
la crescita del Paese, convertito in legge con la Legge del 7 agosto 2013, n. 134
(il “Decreto Crescita”), rientra nell’ambito delle riforme per la competitività e
per il rilancio dell’economia del paese e il sostentamento del flusso del credito
per le attività produttive, anche attraverso la diversificazione ed il
miglioramento delle forme di funding.
In particolare, gli articoli 21 (Misure a favore delle emissioni di obbligazioni societarie)
e 22 (Misure a favore del credito alle imprese) del Decreto introducono rilevanti
novità normative finalizzate a semplificare l’emissione di obbligazioni da parte
delle società e a favorire l’ampliamento delle fonti di finanziamento delle
aziende.
In estrema sintesi, le novità più significative introdotte in argomento dal
Decreto riguardano:
(a)
la concessione di finanziamenti da parte di soggetti diversi dalle banche
(compagnie di assicurazione e società di cartolarizzazione);
(b) la semplificazione del regime fiscale delle emissioni obbligazionarie
collocate tramite private placement con l’eliminazione delle ritenuta sugli
interessi corrisposti a investitori qualificati;
(c)
le modifiche alla legge sulla cartolarizzazione dei crediti volte a
rafforzare la struttura di tali operazioni con particolare riguardo alla
liquidità generata nell’ambito delle stesse e l’ampliamento
dell’operatività dei veicoli per la cartolarizzazione contemplando la
concessione di finanziamenti fra le attività esercitabili da parte delle
stesse società veicolo.
Sebbene l’impianto delineato potrebbe subire modifiche in sede di
conversione, riportiamo di seguito una prima descrizione del quadro
normativo risultante a seguito dell’emanazione del Decreto.
Le nostre sedi:
Roma I-00187
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1.
(a)
Misure a favore del credito alle imprese
Concessioni di finanziamenti alle
imprese da parte di imprese di
assicurazione
e
società
di
cartolarizzazione: le innovazioni introdotte
dal Decreto, consentono a soggetti diversi
dalle banche di concedere finanziamenti in
Italia, al ricorrere di determinate condizioni.
In particolare, sarà consentito alle imprese
di assicurazione e alle società veicolo per la
cartolarizzazione di concedere finanziamenti
nei confronti di soggetti diversi da persone
fisiche e microimprese (come definite
dall’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla
raccomandazione
2003/361/CE
della
Commissione Europea).
Tale previsione è in linea con l’apertura
concessa nell’ambito della consultazione
pubblica inerente allo schema di
regolamento attuatuivo dell’art. 39 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che dovrebbe consentire ai FIA italiani (i.e.
fondi comuni d’investimento, SICAV e
SICAF rientranti nell’ambito di applicazione
della direttiva 2001/61/UE) istituiti in
forma chiusa, di concedere finanziamenti a
valere sul proprio patrimonio.
In particolare, il Decreto prevede che le
imprese di assicurazione italiane possano
svolgere l’attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma,
esclusivamente nei confronti dei soggetti
sopra indicati, entro i limiti stabiliti dal
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
come modifidato dal Decreto, e dalle
relative disposizioni attuative emanate
dall’IVASS.
Prima di tali innovazioni introdotte dal
Decreto, le imprese di assicurazione
potevano investire in crediti, ma era loro
preclusa l’attività di concessione diretta di
finanziamenti. In linea con la positiva
esperienza maturata in altre giurisdizioni
europee, la norma in questione intende
favorire tale opportunità di investimento.
La Banca d’Italia disciplinerà i termini e le
modalità per la trasmissione da parte delle
compagnie
di
assicurazione
di
comunicazioni
periodiche
(le
c.d.
segnalazioni statistiche), di ogni altro dato o
documento richiesto e per la loro
partecipazione alla Centrale dei Rischi.
L’IVASS, invece, dovrà stabilire le
condizioni e i limiti operativi per la
concessione dei finanziamenti, prevedendo
in particolare, che:
(i)
i prenditori dei finanziamenti siano
individuati da una banca o da un
intermediario finanziario iscritto
all’albo previsto dall’art. 106 del
D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (il
“Testo Unico Bancario”);
(ii)
la
banca
o
l’intermediario
finanziario di cui sopra trattenga un
significativo interesse economico
nell’operazione di finanziamento
fino alla sua scadenza;
(iii)
il sistema dei controlli interni e
gestione dei rischi dell’impresa sia
adeguato
e
consenta
di
comprendere a pieno i rischi, in
particolare di credito, connessi a
tale categoria di attivi; e
(iv)
l’impresa sia dotata di un adeguato
livello di patrimonializzazione.
Con
riferimento
alle
società
di
cartolarizzazione, il Decreto ha previsto
anche per queste ultime la possibilità di
concedere finanziamenti alle imprese, nel
rispetto di condizioni sostanzialmente
analoghe a quelle previste per le imprese di
assicurazione.
In particolare, tali finanziamenti potranno
essere concessi a condizione che:
(i)
i prenditori dei finanziamenti siano
individuati da una banca o da un
intermediario finanziario iscritto
all’albo previsto dall’art. 106 del
Testo Unico Bancario;
(ii)
la
banca
o
l’intermediario
finanziario di cui sopra trattenga un
significativo interesse economico
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agevolazione anche le operazioni di
finanziamento la cui durata contrattuale sia
stabilita in più di 18 mesi poste in essere da:
nell’operazione di finanziamento
fino alla sua scadenza;
(iii)
i titoli emessi dai veicoli siano
destinati
ai
soli
investitori
qualificati.
Il Decreto pone poi a carico dei servicers
l’onere di verificare che le operazioni poste
inessere siano conformi alla normativa
applicabile.
L’apertura ai veicoli di cartolarizzazione si
pone in continuità con l’apertura data dal
nostro
ordinamento
agli
investitori
istituzionali diversi dalle banche e
all’investimento di capitali di credito tramite
lo strumento della cartolarizzazione. La
legge 30 aprile 1999, n. 130 (la “Legge
130”) ha mostrato grande flessibilità
operativa, coniugando le esigenze di
flessibilità degli investitori con la necessaria
presenza di una banca o di un intermediario
vigilato che – svolgendo il ruolo di soggetto
incaricato dei servizi di cassa e pagamento
(c.d. servicer) – assicura un presidio pubblico
e di trasparenza in ottica di riduzione dei
rischi sistemici.
(b)

imprese di assicurazione costituite e
autorizzate in base alle normative di
Stati membri dell’Unione Europea;

organismi di investimento collettivo
del risparmio costituiti negli Stati
membri dell’Unione Europea e negli
Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo inclusi nella white
list di cui al Decreto del Ministero
dell’Economia e delle Finanze
emanato ai sensi dell’art. 168-bis del
D.P.R. 917/1986.
Il Decreto ha inoltre previsto un estensione
dell’ambito oggettivo di applicazione del
regime dell’imposta sostitutiva. Infatti, a
seguito delle modifiche apportate, non solo
le cessioni di credito stipulate in relazione ai
finanziamenti potranno beneficiare di tale
regime, ma anche le eventuali successive
cessioni dei relativi crediti o contratti,
unitamente ai trasferimenti delle garanzie ad
essi relativi, ricadranano nell’ambito di
applicazione dell’imposta sostitutiva. La
previsione è volta a favorire la circolazione
dei crediti concessi sotto il regime
agevolativo dell’ imposta sostitutiva.
Il Decreto ha previsto un ampliamento della
platea di soggetti ammessi a fruire del
regime dell’imposta sostitutiva sulle
operazioni di finanziamento a medio e
lungo termine previsto dagli artt. 15 e
seguenti del D.P.R. n. 601/1973 al fine di
incrementare l’offerta fiscalmente agevolata
di credito anche da parte di soggetti non
residenti, anche non bancari.
Per effetto delle modifiche apportate dal
Decreto sono ammesse a fruire di tale
società di cartolarizzazione;
Pertanto, anche i finanziamenti concessi da
parte di tali soggetti potranno essere
assoggettati, sempre su opzione, a imposta
sostitutiva al pari dei finanziamenti bancari e
delle garanzie prestate in relazione ad
operazioni di finanziamento strutturate
come emissioni di obbligazioni o titoli
similari alle obbligazioni.
Estensione dell’ambito di applicazione
del regime sostitutivo delle imposte
gravanti su finanziamenti:
Il regime dell’imposta sostitutiva prevede, in
sintesi, l’applicazione su base opzionale di
un’imposta dello 0,25% in sostituzione delle
imposte indirette ordinariamente applicabili
sugli atti relativi alle operazioni di
finanziamento a medio e lungo termine, ivi
incluse le garanzie di qualunque tipo
prestate con riferimento a tali finanziamenti.

(c)
Esenzione da ritenuta su interessi
derivanti da finanziamenti esteri.
Al fine di favorire i finanziamenti alle
imprese, il Decreto prevede che la ritenuta
del 20% (26% a decorrere dal 1 luglio 2014)
ordinariamente applicabile su interessi e altri
proventi derivanti da finanziamenti erogati a
imprese residenti da soggetti non residenti,
non si applica qualora tali proventi siano
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corrisposti in relazione a finanziamenti a
medio e lungo termine erogati alle imprese
da:

enti creditizi stabiliti negli Stati
membri dell’Unione Europea;

imprese di assicurazioni costituite e
autorizzate ai sensi di normative
emanate da Stati membri dell’Unione
Europea;

organismi di investimento collettivo
del risparmio che non fanno ricorso
alla leva finanziaria, ancorché privi di
soggettività tributaria, costituiti negli
Stati membri dell’Unione Europea e
negli Stati aderenti all’Accordo sullo
spazio economico europeo inclusi
nella white list di cui al Decreto del
Ministero dell’Economia e delle
Finanze emanato ai sensi dell’art.
168-bis del D.P.R. 917/1986.
altri proventi delle obbligazioni, titoli
similari e cambiali finanziarie non quotate
emesse da società non quotate e detenute da
investitori qualificati ai sensi dell’articolo
100 del decreto legislativo 58/1998
(“TUF”).
Per effetto di tali modifiche, i suddetti
proventi non scontano l’ordinaria ritenuta
alla fonte prevista dall’art. 26, primo comma
del D.P.R. 600/1973 e sono assoggettati, in
linea generale, a un’imposta sostitutiva del
20% (26% a decorrere dal 1 luglio 2014)
riducibile in base al trattato contro le doppie
imposizioni (generalmente al 10%). Inoltre,
al ricorrere di determinate condizioni, il
Decreto Legislativo 239/1996 prevede uno
speciale regime di esonero dall’imposta
sostitutiva qualora gli interessi e i proventi
derivanti dai titoli ivi disciplinati siano
percepiti da determinate categorie di
soggetti non residenti individuate dalla
norma.
Per effetto di tali modifiche il Decreto ha
dunque esteso anche ai finanziamenti concessi
dai soggetti non residenti elencati privi di una
stabile organizzazione in Italia il regime di
esenzione da ritenuta alla fonte sugli interessi,
attualmente riservato soltanto ai paritetici
soggetti residenti in Italia.
Tale misura mira a rimuovere le
incongruenze normative che risultavano
penalizzanti per le operazioni c.d. di private
placement, molto diffuse sui mercati
internazionali e idonee a consentire la
provvista a favore delle imprese italiane
anche da parte di soggetti finanziatori che
investono
unicamente
in
strumenti
finanziari negoziabili. In relazione a tali
operazioni, che per ragioni di costo non
prevedono di norma l’accentramento dei
titoli presso sistemi di gestione accentrata
ovvero
l’intervento
di
intermediari
finanziari, l’imposta sostitutiva sarà
normalmente applicata dall’emittente ai
sensi dell’art. 5, comma 2, del Decreto
Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 nella sua
formulazione vigente.
Con questa misura, limitata ai finanziamenti
in favore di soggetti che esercitano attività di
impresa in qualsiasi forma, si intende
eliminare il rischio di doppia imposizione
giuridica che economicamente risulta traslato
sul debitore, favorendo così l’accesso alle
imprese italiane a costi competitivi anche a
fonti di finanziamento estere.
2.
Misure a favore delle emissioni di
obbligazioni societarie
Come anticipato, nell’ottica di agevolare
l’emissione di obbligazioni da parte di società di
capitali e, in particolare, facilitare i c.d. private
placement, il Decreto ha introdotto le seguenti
previsioni:
(a)
Imposta sostitutiva:
Il Decreto ha esteso il regime dell’imposta
sostitutiva di cui al Decreto Legislativo 1
aprile 1996, n. 239 anche agli interessi ed
(b)
Esenzione da ritenuta su interessi
derivanti da bonds:
La modifica al comma 9-bis dell’articolo 32
del Decreto Crescita introdotta dal Decreto
ha la finalità di meglio precisare le
condizioni
previste
ai
fini
della
disapplicazione della ritenuta di cui all’art.
26, primo comma del D.P.R. n. 600 del
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struttura delle operazioni estendendo il
regime della segregazione anche a eventuali
investimenti realizzati con i proventi
dell’incasso dei crediti, in modo da agevolare
una migliore e più efficiente gestione della
cassa.
1973 sui proventi dei titoli obbligazionari e
cambiali finanziarie ivi disciplinate.
In particolare, come chiarito dal Decreto,
tali proventi non sono soggetti alla ritenuta
alla fonte del 20% (26% a decorrere dal 1
luglio 2014) se percepiti da organismi di
investimento collettivo del risparmio
(OICR) istituiti in Italia o in uno Stato
membro dell’Unione Europea, il cui
patrimonio sia investito in misura superiore
al 50 per cento in tali titoli e le cui quote
siano detenute esclusivamente da investitori
qualificati ai sensi dell’articolo 100 del TUF.
Allo scopo di eliminare una residua
asimmetria di trattamento fiscale relativa alle
operazioni di cartolarizzazione, il Decreto
ha previsto, altresì, che la medesima ritenuta
non si applica agli interessi e altri proventi
corrisposti a società per la cartolarizzazione
dei crediti emittenti titoli detenuti dai
predetti investitori qualificati ai sensi
dell’articolo 100 del TUF e il cui patrimonio
sia investito in misura superiore al 50 per
cento in tali obbligazioni, titoli similari o
cambiali finanziarie.
3.
Modifiche alla Legge 130
Il Decreto ha introdotto rilevanti modifiche alla
Legge 130, dirette principalmente a rendere lo
strumento delle cartolarizzazioni più flessibile, al
fine di agevolare l’accesso alle risorse finanziarie,
da parte delle imprese, mediante il ricorso a tale
strumento.
(a)
Patrimonio separato: A seguito delle
novità introdotte dal Decreto, rientrano nel
patrimonio separato di ciascuna operazione
di cartolarizzazione (e, pertanto, non
assoggettabili ad azioni da parte di terzi
diversi dai portatori dei titoli), oltre ai crediti
vantati nei confronti dei debitori ceduti,
qualsiasi credito maturato dalla società di
cartolarizzazione in relazione alla specifica
operazione di cartolarizzazione, nonché la
cassa generata dagli incassi dei crediti ceduti
e le attività finanziarie acquistate dalla
società di cartolarizzazione nel contesto
della medesima operazione.
Queste misure mirano a fugare possibili
incertezze interpretative e a irrobustire la
(b)
Conti della cartolarizzazione:
Il Decreto ha apportato talune modifiche
all’articolo 3 della Legge 130, volte a
salvaguardare la libera e immediata
disponibilità
degli
incassi
generati
nell’ambito
di
un’
operazione
di
cartolarizzazione. A tal fine viene stabilito
che i conti correnti utilizzati nel contesto di
un’operazione di cartolarizzazione non sono
assoggettabili ad azioni da parte di soggetti
diversi dai portatori dei titoli della specifica
operazione e che l’eventuale apertura di una
procedura concorsuale nei confronti del
depositario, non comporta la sospensione
dei pagamenti a valere sulle somme
accreditate sui conti aperti presso lo stesso
depositario, anche in relazione a somme che
vengano depositate su tali conti nel corso
della procedura. Il Decreto prevede, infatti,
che tali somme siano immediatamente
disponibili, senza necessità di specifiche
domande od insinuazioni nell’ambito della
procedura.
Con la nuova formulazione del comma 2-ter
della Legge 130, inoltre, viene chiarito che i
conti correnti utilizzati dai soggetti incaricati
della riscossione dei crediti ceduti e dei
servizi di cassa e di pagamento di
un’operazione di cartolarizzazione, non
sono assoggettabili ad azioni da parte di
creditori degli stessi, se non nei limiti di
eventuali somme depositate in eccesso
rispetto a quanto dovuto alla società di
cartolarizzazione. Inoltre, anche per l’ipotesi
in esame, è previsto che le somme
depositate su tali conti correnti siano
immediatamente disponibili per essere
trasferite alla società di cartolarizzazione
anche nell’ipotesi di apertura di una
procedura concorsuale, senza necessità di
specifiche domande agli organi della
procedura.
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(c)
Copertura delle riserve tecniche delle
imprese di assicurazione: la modifica
(a) Credito d’imposta per investimenti
in beni strumentali nuovi.
all’articolo 5, comma 2-bis, della legge 130
mira ad ampliare l’ambito di applicazione
della norma, consentendo alle imprese di
assicurazione l’utilizzo di qualsiasi titolo
emesso nell’ambito di un’operazione di
cartolarizzazione, e non solamente dei titoli
emessi nell’ambito di operazioni di
cartolarizzazione dei cosiddetti mini-bond,
quale attivo ammesso a copertura di riserve
tecniche.
Il Decreto ha introdotto un credito
d’imposta a favore di soggetti titolari
di reddito d’impresa che effetuano
investimenti in beni strumentali nuovi
per un valore superiore a € 10.000
impiegati in strutture produttive
ubicate nel territorio dello Stato.
Il credito d’imposta è pari al 15% delle
spese sostenute in eccedenza rispetto
alla media degli investimenti in beni
strumentali effettuati nei cinque
periodi d’imposta precedenti, con
facoltà di escludere dal calcolo della
media il periodo in cui l’investimento
è stato maggiore.
Il credito d’imposta, da ripartire e
utilizzare in 3 quote annuali di pari
importo, potrà essere compensato con
altri tributi a decorrere dal secondo
periodo d’imposta successivo a quello
in cui è stato effettuato l’investimento.
L’agevolazione spetta a condizione
che i beni non siano ceduti a terzi o
destinati
ad
attività
estranee
all’esercizio dell’impresa prima del
secondo periodo d’imposta successivo
a quello d’acquisto. Del pari, il credito
d’imposta è soggetto a revoca se il
bene viene trasferito in strutture
produttive situate al di fuori del
territorio dello Stato entro il termine
di
decadenza
dell’attività
di
accertamento (i.e. entro la fine del
quarto anno successivo a quello in cui
viene presentata la dichiarazione).
Tale modifica è volta ad aumentare
l’interesse da parte delle imprese di
assicurazione all’acquisto di titoli emessi
nell’ambito
di
operazioni
di
cartolarizzazione.
(d)
Operazioni
di
cartolarizzazione
realizzate
mediante concessione di finanziamenti:
Il Decreto, al fine di regolare la possibilità
per le società disciplinate dalla Legge 130 di
concedere credito anche sotto forma di
finanziamento,
ha
introdotto
delle
modifiche all’articolo 7 della Legge 130,
prevdendo l’aggiunta di 4 nuovi commi. Le
nuove disposizion pongono le basi per
consentire alle suddette società, che
rappresentano un punto di collegamento tra
le imprese finanziate e gli investitori
istituzionali, la concessione di finanziamenti
e l’emissione di titoli a fronte dei
finanziamenti concessi.
In un’ottica di tutela degli investitori, della
riserva di attività bancaria e di riduzione dei
rischi sistemici, i titoli emessi a fronte delle
operazioni realizzate tramite la concessione
di uno o più finanziamenti possono essere
acquistati solo da investitori qualificati, ai
sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58.
4.
(b) Modifiche alla disciplina ACE –
aiuto alla crescita economica.
Altre misure fiscali - cenni
Al fine di una completa analisi delle
disposizioni di natura fiscale introdotte dal
Decreto e finalizzate al rilancio e allo
sviluppo delle imprese si segnalano altresì i
seguenti interventi.
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Il Decreto ha previsto importanti
novità anche con riferimento alla
disciplina ACE introdotta dall’articolo
1 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.
201 (c.d. “Salva Italia”).
L’ACE, in sintesi, è un incentivo al
rafforzamento patrimoniale delle
imprese che opera mediante la
deduzione dal reddito complessivo
netto del rendimento nozionale
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riferito all’introduzione di nuovo
capitale di rischio da parte dei soci.
Per effetto delle modifiche apportate
dal Decreto, per le società le cui azioni
sono
quotate
nei
mercati
regolamentati di Stati membri
dell’Unione Europea o aderenti allo
spazio
economico
europeo,
l’incremento di capitale proprio
rilevante ai fini dell’ACE è aumentato
del
40%.
Il
potenziamento
dell’incentivo è tuttavia limitato al
periodo d’imposta in cui avviene
l’ammissione alla quotazione e per i
due successivi. La misura si applica
alle società la cui ammissione alla
quotazione avviene dalla data di
entrata in vigore del Decreto tuttavia
la sua efficacia è subordinata alla
preventiva
autorizzazione
della
Commissione Europea chiamata a
verificare
la
compatibilità
dell’agevolazione con il mercato
interno.
Da ultimo, per effetto delle modifiche
introdotte dal Decreto, a decorrere dal
periodo d’imposta 2014, la base ACE
non utilizzata potrà essere portata a
nuovo e utilizzata negli esercizi
successivi
o,
alternativemente,
convertita in crediti d’imposta da
ripartire in 5 quote annuali di pari
importo e utilizzare in compensazione
per i versamenti dell’Imposta
Regionale sulle attività produttive.
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