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Analisi circolari e istruzioni emanate dalla Banca D'Italia per la rilevazione e
determinazione del TAEG a fini statistici ex Art. 51 TUB - D.lGs. N° 385/1993 e
legge antiusura N° 108\1996 per le aperture di credito in C\C.
Prova illegittimità circolari applicative legge Antiusura.
Normativa di riferimento
A) Il Comma 1° dell'Art. 51 TUB (D.Lgs. N° 385\1993) prescrive con mandato praticamente in
bianco alla Banca D'Italia quanto segue: "1. Le banche inviano alla Banca d'Italia, con le
modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e
documento richiesto. Esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti
dalla Banca d'Italia."
B) Il Comma 1° dell'Art. 2, legge N° 108\1996 prescrive e affida al MEF, sentita la Banca D'Italia
quanto segue: "1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi,
rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di
remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno,
degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della
stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati
senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale."
A) Circolari diffuse in esecuzione dell'Art. 51 TUB
A.1) In merito al mandato praticamente in bianco e senza alcuna indicazione tecnica espressa dal
Legislatore del Testo Unico Bancario, la Banca D'Italia trimestralmente rileva dati statistici
e li pubblica sul suo Bollettino Statistico Trimestrale. Al riguardo tra i dati rilevati assume
rilievo "i tassi di Interesse" praticati dalle Banche per categorie di Crediti concessi.
A.2) Il paragrafo 4.3), di cui si richiama (N° 1) l'estratto, dell'Appendice metodologica al
Bollettino Statistico (il più datato reperibile) N° 29 del Marzo 1998, titolato "Le rilevazioni
sui tassi di interesse" specifica che i "Tassi vengono calcolati, sulla base delle competenze
(comprendendovi provvigioni, commissioni e spese) e dei numeri computistici relativi ai
singoli affidati, attraverso la formula:
(Competenze * 36,5)/Numeri computistici."
Tra le "AVVERTENZE per gli utenti delle serie storiche riportate nel CD-ROM" la
medesima Banca D'Italia precisa che "a partire dalla rilevazione riferita a marzo 1993,
nella formula per il calcolo dei tassi attivi, è stata sostituita la durata dell'anno
commerciale (360 giorni) con quella dell'anno civile (365 giorni)".
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Ciò sta a significare che detta formula viene utilizzata almeno dal 1993, ovvero molto prima
della approvazione della Legge N° 108\1996.
Tale formula e rilevazione degli Interessi, sempre in esecuzione dell'Art. 51 TUB, è stata
oggetto di rinnovazione con circolare N° 251 del 17\7\2003, tutt'ora vigente e richiamata
sempre in Appendice metodologica al bollettino statistico trimestrale del quale si richiama
(N° 2) nell'ultimo pubblicato dalla Banca D'Italia con il N° II 2016 ed il cui estratto
dell'appendice metodologica al paragrafo 2.3) che si richiama conferma che "Sulla base dei
dati rilevati, i tassi di interesse pubblicati nelle tavole statistiche vengono calcolati come
media ponderata dei tassi effettivi applicati alla clientela - escludendo le operazioni a tasso
agevolato - secondo la formula :
t(%) = (Competenze * 36,5)/Numeri computistici."
A.3) Sempre in attuazione del citato Art. 51 TUB, ma in esecuzione di specifica circolare della
Banca Centrale Europea (BCE,) con circolare del 26/6/2002 N° 248, aggiornata a settembre
2014 della quale si richiama (N° 3) in estratto, la Banca D'Italia ha specificato che "Per i
finanziamenti diversi dal credito al consumo e da quelli finalizzati all'acquisto abitazione, se
gli interessi sono capitalizzati ad intervalli regolari durante l’anno, il tasso è calcolato su
base annua applicando la seguente formula:
rag
x = (1+ ------)n -1
n
dove: x è il tasso annuo oggetto di segnalazione; rag è il tasso di interesse annuo
concordato; n è il numero dei periodi di capitalizzazione degli interessi (1 per i pagamenti
annuali, 2 per i pagamenti semestrali, 4 per i pagamenti trimestrali e 12 per i pagamenti
mensili)."
A.4) In data 10/2/2011, sempre in esecuzione del mandato in bianco contenuto nel ridetto art. 51
TUB ed in attuazione delle circolari della BCE in tema di rilevazione statistica dei tassi di
interesse, la Banca D'Italia con firma digitale di Bruna Szego che si richiama (N° 4),
diffonde la seguente formula per il calcolo del "TAEG per gli affidamenti in conto
corrente"
utilizzato + interessi + oneri
TAEG = (----------------------------------------------)t - 1
utilizzato
dove:
l’utilizzato è l’importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato
periodo di riferimento;
gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti
applicando il tasso di interesse contrattuale all’utilizzato, secondo quanto specificamente
previsto dal contratto; si ipotizza che gli interessi vengano liquidati alla fine del periodo di
riferimento e che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale;
gli oneri includono tutte le spese diverse da quelle per interessi sostenute nel periodo di
riferimento connesse con l’affidamento (1); si ipotizza che le spese vengano liquidate alla
fine del periodo di riferimento. Sono escluse le eventuali penali che il cliente è tenuto a
pagare per la mancata esecuzione di uno degli obblighi stabiliti nel contratto di credito;
sono inclusi tra gli oneri i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio
esclusivo del finanziamento (2), i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo
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del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione
o con il rimborso del credito;
se la durata dell’affidamento non è nota si assume un periodo di riferimento trimestrale (),
altrimenti t è pari a 12 rapportato al periodo di riferimento espresso in mesi o frazioni di
mesi
t
per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle ipotesi di calcolo del TAEG
contenute nell’allegato 5C".
A.5) In data 28/3/2013, ancora in esecuzione del mandato in bianco contenuto nel riferito art. 51
TUB ed in attuazione della direttiva UE N° 2011\90\UE in tema di calcolo del TAEG, la
Banca D'Italia, sempre con con firma digitale di Bruna Szego che si richiama (N° 5),
diffonde la seguente formula per il calcolo del "TAEG per i contratti di credito ai
consumatori" precisando però con lettera 20\5\2013, che si richiama (N° 6), in risposta a
specifica diffida, che "Nel marzo scorso, in attuazione della direttiva europea n.
2011/90/UE, esso (n.d.e.: quanto sub A.6) è stato sostituito da un nuovo testo, che ora
disciplina il calcolo del TAEG per tutte le tipologie di finanziamento, ivi compresi gli
affidamenti in conto corrente."
TAEG =
m
m’
-tk
∑Ck (1+x) = ∑ Dl (1+x)-sl
K=1
l= 1
Dove: - X è il TAEG, - m è il numero d’ordine dell’ultimo utilizzo, - k è il numero d’ordine
, - Ck è l’importo dell’utilizzo k, - tk è l’intervallo di tempo,
espresso in anni e frazioni di anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di
ciascun utilizzo successivo, sicché t1 = 0, - m’ è il numero dell’ultimo rimborso o
pagamento di spese, - l è il numero di un rimborso o pagamento di spese, - Dl è l’importo di
un rimborso o pagamento di spese, - sl è l’intervallo di tempo, espresso in anni e frazioni di
anno, compreso tra la data del primo utilizzo e la data di ciascun rimborso o pagamento di
spese.
A.6) Le formule di calcolo del TAEG già nel 2011, come da allegato (N° 7), venivano
pubblicizzate dall'ABI (L'Associazione Bancaria Italiana) quale segno della loro notorietà e
scientificità.
A.7) Si pone in evidenza che le formule sub A.3), sub A.4) e sub A.5), a parità di elementi
costituenti le "competenze", per le aperture di credito in conto corrente, forniscono il
medesimo risultato.
A.8) Si pone ancora in rilievo che in termini strettamente matematici un'altra formula che
realizza il medesimo risultato applicato alle competenze generate dalle aperture di credito in
conto corrente è la seguente
TAEG = [(1+TAN/4)4] -1
dove
TAN è il Tasso Annuo Nominale, ovvero l'equivalente di rag nella formula sub A.3);
4 è il n° di trimestri di ciascun anno. Per completezza scientifica nei calcoli, 4 va sostituito
dal rapporto tra il N° di giorni di ogni anno ed il numero di giorni di ogni trimestre.
Detta formula, peraltro, anche se indirettamente, è quella che ha avuto conferma dalla
Suprema Corte, II sez. Penale, con la allegata (N° 8) sentenza N° 12028\2010 che ha
confermato la sentenza del GUP di Ascoli Piceno N° 117/2009, che si allega (N° 9), la quale
ha riscontrato la usurarietà nei rapporti oggetto di censura scegliendo tra le varie ipotesi
elaborative del CT dott. Paolo Ferri, che in stralcio si allega (N° 10), proprio gli esiti
calcolati con detta formula come di seguito riesposta
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TASSI EFEFTTIVO ANNUO = [1+ (TEG trim.le/4)]^4 - 1
dove TEG trim.le = I x 36,5
∑N
e dove I è la somma delle competenze collegate al credito, comprensive delle CMS e ∑ N e
la sommatoria trimestrale dei Numeri computistici.
A.9) Dalla esposizione storica delle circolari emanate dalla Banca D'Italia in esecuzione del
Mandato in Bianco del TUB in tema di calcolo del TEG per le aperture di credito in conto
corrente, sin dal 1993 c'è praticamente assoluta coerenza con la scientificità e con il dettato
della BCE la quale, si rammenda, deve garantire la omogeneità di determinazione dei TEG
in Tutta l'Unione Europea.
B) Circolari diffuse in esecuzione della Legge N° 108\1996.
B.1) Dal 1996 a tutto il 2009 con aggiornamento, che si richiama (N° 11), a febbraio 2006, la
Banca D'Italia ha diffuso le "istruzioni per la rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio
ai sensi della legge sull'Usura" con le quali ha dato esecuzione alla precisa prescrizione
normativa sub B) con la seguente formula per le aperture di credito in Conto corrente
escludendo tra gli ONERI le Commissioni di Massimo Scoperto
TEGM =
INTERESSI DEBITORI x 36500 +
NUMERI DEBITORI
ONERI
ACCORDATO
B.2) Tale formula raffrontata con il dettato letterale della norma e della Legge antiusura in
generale che, si rammenta, ha riscritto anche l'Art. 644 C. P., presenta le seguenti gravi
anomalie.
B.2.1) Il Ministro del Tesoro, secondo il letterale dettato normativo, avrebbe dovuto
effettuare le RILEVAZIONI del TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) COME
SEGUE:
B.2.1) Computandovi tutte le competenze escluse solo le imposte e tasse;
B.2.2) Calcolando un Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), ovvero una
espressione percentuale che tenesse conto degli effetti della capitalizzazione
infrannuale (confermata dalla richiamata - N° 12 - Cassazione Penale N°
33331\2011) rappresentativo della media trimestrale dei Tassi effettivi
applicati;
B.2.3) Riconducendo ad anno il TEGM;
B.2.4) Raffrontando le competenze trimestrali (Interessi + Commissioni +
remunerazioni a qualsiasi titolo + spese collegate al credito) al Credito
Erogato (Comma 4° Art. 644 C. P.) e non al credito Accordato.
Come noto, il Ministro del Tesoro (ora MEF), per il tramite della Banca D'Italia, ha
invece operato la Rilevazione dei TEGM violando la Legge atteso che:
B.3) Non ha rilevato sino al 31\12\2009 il Tasso Effettivo Globale Medio ma la somma di un
TAN (Interessi x 36500/NUMERI DEBITORI)
+ una insignificante percentuale
[(Oneri x 100 )/ ACCORDATO]
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non prevista dalla legge;
B.4) Non ha Rilevato dall'1\1\2010 il Tasso Effettivo Globale Medio ma la somma di un
TAN = [(Interessi x 36.500)/(NUMERI DEBITORI)]
+ un altro
TAN = [(Oneri su base annua)/ ACCORDATO]
in violazione della legge che richiede il TEGM;
B.5) Ha raffrontato il secondo addendo dei due ibridi TAN con l'ACCORDATO (non previsto
dalla legge) anziché con il Credito Erogato (previsto dalla Legge: 4° comma Art. 644 c.
p).
B.6) Appare indubbio, per tutto quanto rappresentato e provato sub A), che il Ministro del
Tesoro (ora MEF) e la Banca D'Italia abbiano violato volutamente la legge e per tale
ragione siano passibili d'indagine penale per commissione di vari reati tra i quali Falso
Ideologico, Abuso D'ufficio, istigazione e concorso all'Usura, Saccheggio ed altro.
Il Computo del TEGM è, quindi, dimostrato essere ILLEGITTIMO. Illegittimità, peraltro,
non scusabile visto che la Banca D'Italia, per altri fini ed in attuazione della normativa di
cui al citato Art. 51 TUB esplicante un mandato totalmente in bianco, ha diffuso istruzioni
rivelative alla rilevazione dei Tassi di Interesse perfettamente coerenti con la scientificità
matematica.
B.7) Le formule di cui sub B.3) e B.4) dovrebbero tradurre correttamente la inequivocabile
disposizione normativa riprodotta sub B) ma che, invece, disattendono perchè la
uguaglianza espressa nelle dette formule NON E' VERA per le seguenti evidenti ragioni
B.7.1) In primo Luogo occorre definire e tradurre Tecnicamente e matematicamente, ai
sesi dell'Art. 12 delle Preleggi, cosa significa TEGM che il Legislatore
espressamente ha imposto venga RILEVATO.
- T sta per Tasso, ovvero una espressione percentuale;
- E sta per Effettivo, ovvero una espressione percentuale che tenga conto degli
effetti della capitalizzazione infrannuale (citata Cassazione Penale
N°
33331\\2011);
- G sta per Globale, ovvero una percentuale calcolata raffrontando tutte le
competenze (Interessi, commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e
spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno) con il credito
EROGATO (come precisa inequivocabilmente il comma 4° dell'Art. 644 C. P.
e non con il credito ACCORDATO come ha Illegittimamente (Cassazione
Penale N° 46669\2011, pagine 16 e 17, Allegato N° 13) imposto la Banca
D'Italia con il recepimento del Ministro del Tesoro;
- M sta per Medio, ovvero una percentuale esprimente la media trimestrale nelle
aperture di credito in C\C e non la punta massima o minima, ovvero esprimente
la media del sistema creditizio.
B.7.2) Tale percentuale, prevede espressamente la norma, deve essere "riferita ad anno",
quindi si tratta di RILEVARE un Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) che
tenga conto dell'effetto capitalizzazione. Ma, vista la precisa disposizione della
Norma si può anche sintetizzare la volontà del Legislatore nella RILEVAZIONE di
un Tasso Effettivo Globale (TEG). Quindi, ai fini della traduzione matematica e
tecnica della Normativa Antiusura TEG, TAEG e TEGM possono essere ritenute
perfettamente equivalenti perchè il contenuto delle variabili che ne debbono fare
parte è stato espressamente indicato dal Legislatore.
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B.8) La Banca D'Italia, invece, su subdelega del Ministro del Tesoro (ora MEF), atteso che la
norma sub B) delega quest'ultimo a RILEVARE il TEGM, con le formula di cui sub B.3) e
sub B.4), ha operato una RILEVAZIONE ("fotografia", come afferma la Suprema Corte, II
Sez. Penale a pag. 10 della Sentenza N° 12028\2010) completamente diversa da quella
indicata e descritta dalla Norma sicchè da ritenersi FALSA con la conseguente ipotesi di
commissione del Reato di FALSO IDEOLOGICO ex Art. 476 e segg. C. P., ovvero Abuso
D'Ufficio Ex Art. 323 C. P., con l'aggravante che, le corrette formule e per fini senza
alcuna delimitazione normativa come visto sub A), la Banca D'Italia le conosce e le
imopne agli Istituti Vigilati.
B.9) Con circolare interna N° 1166966 del 2\12\2005, riservata alle Filiali e che si richiama (N°
14), la Banca D'Italia ha specificato come computare la Commissione di Massimo
Scoperto (CMS) ai fini del TEGM ma dalla lettura della medesima circolare è facile
desumere che non viene affatto rispettata la Legge la quale, si ripete, richiede il TEGM e
non altro.
B.9.1) Con tale circolare la Banca D'Italia ha introdotto una sorta di Tasso Soglia
aggiuntivo solo per la CMS ed il cui supero, peraltro secondo al stessa Banca
D'Italia, non produce automatica violazione della norma ma va raffrontato con il
margine disponibile del Tasso di Interesse se inferiore, ovviamente, al Tasso Soglia.
Insomma una confusione logico matematica che nulla ha a che fare con il TEGM,
aumentato come da disposizione di Legge di cui al comma 4° dell'Art. 2, Legge N°
108\1996, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, voluto dal Legislatore.
B.10) Ad Agosto del 2009, la Banca D'Italia, dopo un chiarimento legislativo che, secondo la
Suprema Corte Penale, costituisce interpretazione autentica della normativa antisura già
vigente, confermante che la CMS concorre alla determinazione del tasso usurario, emana
un'altra Circolare che in estratto si richiama (N° 15) con la quale include tra gli ONERI di
cui alla formula sub B.4) anche le CMS ma confermando il raffronto con l'ACCORDATO
ed escludendo l'effetto capitalizzazione. Circolare, da utlimo rinnovata nella sostanza delle
formule di calcolo con la richiamata (N° 16) datata Luglio 2016.
B.9) V'è da chiedersi, per la Banca D'Italia qual'è la formula di determinazione del TEG per le
aperture di credito in conto corrente? Non può affatto giustificarsi l'adozione di formule
diverse a seconda della finalità. Peraltro le formule scentificamente corrette sono prioprio
quelle in merito alle quali (Art. 51 TUB) il legislatore non ha fornito alcuna indicazione di
contenuto. Mentre quelle prive di valenza scentifica sono quelle per le quali il Legislatore
(Legge 108\1996) ne ha precisato tutte le componenti ed in particolare le "Commissioni e
remunerazionmi a qualsiasi titolo" (Art. 644, comma 4° C. P.) e confermato con specifica
Legge di interpretazione autentica N° 24 del 28\2\2001 con la quale a scanso di equivoci si
ribadisce che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo".
C) La giurisprudenza di Cassazione Penale in materia di USURA e determinazione del tasso
usurario ha sempre confermato la inclusione della Commissione di Massimo Scoperto (CMS) nel
TEG e si citano le principali sentenze.
C.1) La N° 12028\2010 già riferita e allegata;
C.2) La N° 28743\2010 che si richiama (N° 17);
C.4) La N° 46669\2010 già riferita e richiamata;
C.6) La N° 33331\2010 già riferita e richiamata ed esplicitante che l'Anatocismo (effetto
capitalizzazione infrannuale) va computato nel TEG ai fini dell'USURA;
C.5) La N° 28928/2014 che si richiama (N° 18).
D) Maldestro appapre, invece, il recente orientamento sospinto dalla Cassazione Civile con le
sentenze N° 12965 del 31/5/20169 e N° 22270 del 3/11/2016 volte ad escludere le
Commissioni di Massimo Scoperto (CMS) sino al 2009 dal comoputo del TEG. Tale
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orientamento si fonda principalmente sull'esigenza di omogeneità tra metodo di Rilevazione
(comma 1° Art. 2, legge N° 108\1996) del TEGM imposto dalla Banca D'Italia ed escludente
le CMS e Metodo di Determianzione (Afrt. 644, comma 4° C. P.) del TEG imposto dalla
scientificità matematica e tecnica Bancaria.
D.1) La Suprema Corte Civile, però non si è posto il problema se la Banca D'Italia avesse o
meno rispettato la Legge nel diffondere le Istruzioni applicative della normativa Antiusura.
E se tale violazione, oggetto di nuemrose denuncie querele già al vaglio della Magistratura
Penale, dovesse essere confermata, potrebbe far emergere non poco imbarazzo in capo al
massimo organo giurisdizionale che avrebbe poggiato le sue sentenze su assunti illegittimi.
E) La esclusione della CMS sino al 2009, la esclusione della Capitalizzazione nelle formule sub
B.3) e sub B.4), la sostituzione dell'ACCORDATO al posto del Credito Erogato, nella
rilevazione e determinazione del TEG, nonostante la chiara ed inequivocabile letteralità della
norma di cui sub B) e del comma 4° dell'Art. 644 C. P., ribadito anche dalla citata Legge N°
24\2001, è da ritenere faccia emergere un vero e proprio Abuso d'Ufficio delle Autorità
Amministrative delegate dal Legislatore.
E.1) E se ciò fosse riscontrato dalle Autorità Giudiziarie interessate (sono state presentate dalla
SOS UTENTI numerose Denuncie querele in varie Procure a tal fine) si aprirebbe la strada
per contestare il medesimo reato di ABUSO D'UFFICIO, salvo altri, anche a chi fa uso di
tali Falsità amministrative per accertare verità giudiziarie Civili e Penali.
E.2) Si pone in rilievo che i Magistrati e loro Ausiliari, indipendentemente, quali Pubblici
Ufficiali, ex Art. 331 C.p.P., hanno l'obbligo di denunciare i reati dei quali vengono a
conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio. Inoltre, l'omessa
denuncia dei reati da parte del Pubblico Ufficiale può essere sanzionato ex Art. 361 C. P..
Infine, non va trascurato l'Art. 51 C. P. che assoggetta alla punibilità anche chi esegue un
ordine quando può essere provato che tale ordine sia illegittimo.
Roma, 15\2\2017
Gennaro Baccile
(Presidente Onorario SOS UTENTI)
Allagati:
N° 1) Estratto Bollettino Statistico Banca D'Italia N° 29\1998;
N° 2) Estratto Bollettino Statistico Banca D'Italia N° II\2016;
N° 3) Estratto Circolare Banca D'Italia N° 248 del 26/2/2002, 2° aggiornamento del settembr5e
2014;
N° 4) Circolare Banca D'Italia a firma digitale Bruna Szego del 10\2\2011;
N° 5) Circolare Banca D'Italia a firma digitale Bruna Szego del 28/3/2013;
N° 6) Lettera risposta Banca D'Italia a Utente del 20\5\2013;
N° 7) Fascicolo informazioni ABI su calcolo TAEG;
N° 8) Sentenza Cassazione Penale N° 12028\2010;
N° 9) Sentenza GUP Ascoli Piceno N° 117/2009;
N° 10) Estratto Consulenza Tecnica per il GUP del Dott. Paolo Ferri;
N° 11) Estratto Istruzioni Banca D'Italia ai sensi della legge sull'Usura aggiornamento febbraio
2006;
N° 12) Sentenza Cassazione Penale N° 33331\2011;
N° 13) Sentenza Cassazione Penale N° 46669/2011;
N°14) Lettera Banca D'Italia alle filiali su commissione massimo scopeto nel TAEG del
2/12/2005;
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N° 15) Istruzioni Banca D'Italia ai sensi della legge sull'Usura Agosto 2009;
N° 16) Istruzioni Banca D'Italia ai sensi della legge sull'Usura Luglio 2016;
N° 17) Sentenza Cassazione Penale N° 28743/2010;
N° 18) Sentenza Cassazione Penale N° 28928/2014.