MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI Sono ammissibili i sottoindicati costi sottoindicati, fatto salvo comunque il diritto del MIUR di valutarne la congruità e pertinenza in base alla documentazione richiesta. A) COSTI DEL PERSONALE: Le attività del personale dovranno risultare alla ordinata raccolta della documentazione del progetto, nella quale – sotto la responsabilità del Direttore del Progetto – risulti il numero di ore mensilmente dedicate al progetto stesso. a. 1) Personale dipendente - Riguarda il personale in organico dell’Ente finanziato , e quello con contratto a tempo determinato direttamente impegnato nella attività tecnico – scientifica (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, indagini, direzione lavori, collaudi catalogazione, sviluppo software, ecc.) e in quelle di gestione tecnicoscientifica (comprese le attività di coordinamento), con esclusione delle attività di “funzionalità organizzativa” (personale amministrativo di supporto segretariale, magazzinieri, etc.) che rientrano nelle spese generali. Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da determinare come appresso indicato: - per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata di contributi d legge o contrattuali e di oneri differiti); - il costo orario sarà computato dividendo il suddetto costo annuo per le ore lavorative annue; - il calcolo del costo orario andrà evidenziato in un prospetto sottoscritto dal direttore amministrativo, e tenuto a disposizione presso l’Ente per i controlli in loco; - le ore attribuibili al progetto per ogni unità lavorativa non potranno eccedere quelle massime annue consentite dai contratti di lavoro vigenti. a. 2) Personale non dipendente – Riguarda il personale utilizzato dall’Ente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a. 1), a condizione che svolga la propria attività presso le strutture dell’Ente stesso. Il contratto di collaborazione dovrà indicare l’oggetto, durata dell’incarico, remunerazione oraria, attività da svolgere, modalità di esecuzione, nonché l’impegno per il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell’Ente finanziato. Pagina 1 di 6 Il costo riconosciuto sarà quello di fattura al netto di IVA, e sarà determinato in base alle ore dedicate al progetto presso le strutture dell’Ente valorizzate al costo orario previsto in contratto. Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e missioni, benefits, etc. a. 3) Personale distaccato o comandato – Ove la rendicontazione sia presentata da un Consorzio per personale messo a disposizione dal Consorziato, per ogni membro del Consorzio andranno seguite le norme precedenti essendo esclusa la possibilità che il socio di un Consorzio addebiti ad esso il proprio personale con un costo maggiore di quello risultante dal criterio illustrato. B) BENI AMMORTIZZABILI b. 1) Attrezzature e strumentazioni ad ammortamento pluriennale – Riguarda le attrezzature e strumentazioni dell’Ente finanziato nuove di fabbrica, dotate di autonomia funzionale e ai fini del progetto, ed acquistate direttamente dal fornitore o dai suoi concessionari (escluse forme di mera intermediazione commerciale) , ovvero le attrezzature e strumentazioni esistenti presso l’Ente finanziato alla data di decorrenza di ammissibilità dei costi finanziabili. In tale caso sono computabili, ai fini dei contributi, solo le quote del loro ammortamento, limitatamente all’uso effettivo per il progetto e purché le attrezzature e le strumentazioni non abbiano già beneficiato, di contributi nazionali e/o comunitari, non siano state finanziate dall’intervento straordinario, o non siano state già totalmente ammortizzate. I criteri di determinazione del costo per l attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto sono i seguenti: − il costo delle attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare esclusivamente per l attività finanziate sarà determinato in base alla fattura al netto di IVA, più dazi doganali, imballo, trasporto e installazione; sarà escluso ogni ricarico per spese generali (compensate a parte); − per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto, il costo ammissibile imputabile va calcolato in base all’uso effettivo secondo la seguente formula: (A/B) x C x D A = mesi di utilizzo effettivo dell’attrezzatura o della strumentazione nell’ambito del progetto B = tempo di deprezzamento pari a 60 mesi (36 mesi nel caso di strumentazioni ed attrezzature per l’elaborazione e processo dati con costo inferiore ai 25.000 ECU o attrezzature ad elevato contenuto tecnologico) C = costo dell’attrezzatura o strumentazione D = percentuale di utilizzo dell’attrezzatura o della strumentazione nel progetto di ricerca Pagina 2 di 6 In via del tutto eccezionale, il tempo di deprezzamento può porsi pari alla durata in mesi del progetto per le sole attrezzature che al termine dello stesso piano siano ritenute obsolete dal punto di vista scientifico e pertanto non più utilizzabili per attività di ricerca; al riguardo dovrà altresì verificarsi che le stesse attrezzature non siano utilizzabili ai fini produttivi e non possano essere vendute a terzi a valore di mercato. Per le attrezzature e strumentazioni in leasing, purché di nuova acquisizione, sono ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (ed alla percentuale di utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione di tutti gli oneri amministrativi, bancari e fiscali: l’importo massimo ammissibile non potrà in nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà inoltre prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. Non sono ammesse le spese relative all’acquisizione di mezzi di trasporto (natanti, autoveicoli, ecc.) ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca. Il costo degli arredi è ammesso solo per arredi nuovi di fabbrica e strettamente funzionali all’intervento finanziato. Non sono finanziabili i mobili di ufficio e le attrezzature destinate ad uffici amministrativi. Per le iniziative rientranti nella fattispecie dei “centri di ricerca”, è ammissibile l’intero costo d’acquisto delle attrezzature, delle strumentazioni e degli impianti speciali e arredi, purché nuovi di fabbrica, in quanto necessari per dare l’opera ultimata, funzionale e funzionante. b. 2) Materiali durevoli ad ammortamento annuale – Materiale durevole di pertinenza al progetto il cui importo è tale da poter essere ammortizzato entro l’anno sulla base delle norme fiscali vigenti. Il costo è interamente rendicontabile nell’anno. Non rientrano nella voce materiali durevoli, in quanto già compresi nelle spese generali i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi da lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali, ecc., vetreria di ordinaria dotazione, ecc.). Pagina 3 di 6 C) MATERIALI DI CONSUMO Riguarda le materie prime, i semilavorati, i materiali di consumo specifico (per esempio reagenti). I costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte); saranno determinati sulla base dei buoni di prelievo corredati dalle fatture originarie, e calcolati sulla base del costo di inventario di magazzino, sempre senza ricarico per le spese generali anche, nel caso di utilizzo di materiali esistenti nel magazzino dell’Ente finanziato. Per i materiali di consumo dovrà essere inoltre attestata la effettiva utilizzazione nel progetto, mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal responsabile dell’Ente finanziato, o da persona delegata. Non rientrano in tale voce essendo già compresi nelle spese generali i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: toner, carta per stampanti, bollette delle utenze, ecc. D) MISSIONI E VIAGGI Sono ammissibili solo le spese liquidate al personale dell’Ente finanziato in organico o con contratto a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, per trasporti, vitto, alloggio, diarie, ecc. e solo sulla base di documentazione idonea a dimostrare la motivazione tecnica della missione / viaggio e la sua pertinenza al progetto. Le modalità di liquidazione delle spese e l’entità delle stesse debbono essere conformi a quanto previsto nelle norme vigenti e nel regolamento dell’Ente per tale voce. E) COMMESSE INTERNE E’ il caso, ad esempio, di prestazioni effettuate da reparti dell’azienda diversi dal gruppo di ricerca, quali, ad esempio: costruzione d’attrezzature o di prototipi, prestazioni del centro di calcolo, esercizio d’impianti, progettazione, studi di fattibilità, ricerche di mercato, ecc. Dette prestazioni dovranno essere documentate mediante emissione di appositi ordini scritti e numerati, nonché, per i centri di calcolo, attraverso idonei “sistemi di accounting” che consentano di associare univocamente ad ogni prestazione le risorse impiegate per il suo svolgimento. Per la determinazione dell’importo complessivo d’ogni singola commessa si terrà conto delle singole voci di costo di cui al presente allegato. In ogni caso, dovrà essere presentata, a consuntivo, analitica rendicontazione dei costi che consentirà di risalire all’importo totale della commessa interna attraverso l’attribuzione dei singoli importi alle suddette voci di costo. Pagina 4 di 6 F) ATTIVITA’ COMMISSIONATE ALL’ESTERNO Riguarda tutte le attività commissionate dall’Ente finanziato e svolte da terzi affidatari, cioè da soggetti (pubblici o privati) diversi dall’Ente finanziato, ma operanti nell’interesse dello stesso. Esse possono essere delle seguenti tipologie in funzione del contenuto e della natura giuridica del fornitore dei beni / servizi: f. 1) Commesse esterne di ricerca – Riguardano le ATTIVITA’ DI RICERCA commissionate dall’Ente finanziato e svolte da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici. Nell’atto dell’impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal fornitore del servizio, dovrà prevedersi esplicitamente che la proprietà intellettuale esclusiva dei risultati della ricerca è del committente, facendo specifico riferimento al progetto finanziato. Per la valutazione della congruità e pertinenza del costo sostenuto, potranno richiedersi informazioni sul realizzatore dell’attività (anno di costituzione, numero dei dipendenti, curricula, ecc.) f. 2) Consulenze scientifiche – Devono far riferimento a prestazioni a carattere scientifico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche). Per valutare la congruità e pertinenza del costo sostenuto, potranno richiedersi informazioni sul professionista incaricato (curriculum). f. 3) Prestazioni di terzi – Riguardano le prestazioni dei SERVIZI DI TIPO NON SCIENTIFICO rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica. Nel caso di prestazioni rese da professionisti non potranno in nessun caso essere superate le tariffe professionali, ove esistenti. G) ACQUISIZIONE E LOCAZIONE DI IMMOBILI Il costo sarà determinato sulla base dei titoli di spesa fiscalmente validi in base alle normative vigenti al netto di IVA. I fabbricati non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni negli ultimi dieci anni. Il costo relativo all’acquisizione delle aree non potrà in generale essere superiore al 10% dell’importo ammesso a finanziamento, salo il caso in cui, ad evitare speculazioni, sia prevista una clausola che vieti la cessione della proprietà per un periodo minimo. Il bene immobile deve avere la destinazione d’uso prevista dal progetto per un periodo convenuto predeterminato e concordato con il MIUR. L’affitto immobili non è consentito. Pagina 5 di 6 H) COSTI SPECIFICI DI PROGETTO Riguarda l’acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, know – how, diritti di licenza, software specifico, ecc. (il cui sfruttamento od utilizzo deve essere compatibile con la durata dell’attività finanziata e limitatamente ai casi in cui le citate immobilizzazioni immateriali costituiscano contributo necessario per le attività di progetto) nonché l’acquisto di prototipi e/o attrezzature non dotate di per sé d autonomia funzionale ai fini del progetto (quali, ad esempio, le attrezzature necessarie per la realizzazione di prototipi, di camere anecoiche o similari, ecc.) Rientrano in queste voci anche i costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi. Il costo sarà determinato in base alle fatture, salva verifica di congruità. I) SPESE GENERALI Comprendono le spese, che non essendo esplicitamente contenute nelle altre voci di spesa ammesse, ed essendo individuabili come costi “indiretti”, siano ritenute pertinenti alla realizzazione dell’iniziativa finanziata. In tale voce rientrano: − Le spese per funzionalità ambientale (pulizia, energia, illuminazione, riscaldamento, acqua, lubrificanti, gas, ecc.) per funzionalità operativa (per esempio: posta, telefono, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, etc.), assistenza al personale (per esempio infermeria, mensa, trasporti, previdenza interna, ecc.) personale indiretto (amministrativi, segretarie, ecc.) funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione, contabilità generale e industriale, acquisti, ecc.) costo del personale per l’esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso stretto , quali, ad esempio, incontri con i clienti, fornitori, enti normalizzazione, corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.) spese generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.), nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e sviluppo . In sede di rendicontazione non sarà necessario produrre i giustificativi di spesa relativi alle spese generali. In ogni caso il criterio di calcolo delle spese generali a consuntivo dovrà essere in percentuale dell’importo rendicontato. Spese di garanzia bancaria o assicurativa: Non sono ammissibili. Pagina 6 di 6