modalita` di determinazione dei costi ammissibili

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MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili i sottoindicati costi sottoindicati, fatto salvo comunque il diritto del MIUR di
valutarne la congruità e pertinenza in base alla documentazione richiesta.
A) COSTI DEL PERSONALE: Le attività del personale dovranno risultare alla ordinata raccolta
della documentazione del progetto, nella quale – sotto la responsabilità del Direttore del Progetto
– risulti il numero di ore mensilmente dedicate al progetto stesso.
a. 1)
Personale dipendente - Riguarda il personale in organico dell’Ente finanziato , e quello
con contratto a tempo determinato direttamente impegnato nella attività tecnico –
scientifica (ricerca, formazione, progettazione, studi di fattibilità, indagini, direzione
lavori, collaudi catalogazione, sviluppo software, ecc.) e in quelle di gestione tecnicoscientifica (comprese le attività di coordinamento), con esclusione delle attività di
“funzionalità organizzativa” (personale amministrativo di supporto segretariale,
magazzinieri, etc.) che rientrano nelle spese generali.
Il costo relativo sarà determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario da
determinare come appresso indicato:
- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo
lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro
straordinario e diarie, maggiorata di contributi d legge o contrattuali e di oneri
differiti);
- il costo orario sarà computato dividendo il suddetto costo annuo per le ore lavorative
annue;
- il calcolo del costo orario andrà evidenziato in un prospetto sottoscritto dal direttore
amministrativo, e tenuto a disposizione presso l’Ente per i controlli in loco;
- le ore attribuibili al progetto per ogni unità lavorativa non potranno eccedere quelle
massime annue consentite dai contratti di lavoro vigenti.
a. 2)
Personale non dipendente – Riguarda il personale utilizzato dall’Ente con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa, impegnato in attività analoghe a quelle del
personale dipendente di cui al punto a. 1), a condizione che svolga la propria attività
presso le strutture dell’Ente stesso.
Il contratto di collaborazione dovrà indicare l’oggetto, durata dell’incarico,
remunerazione oraria, attività da svolgere, modalità di esecuzione, nonché l’impegno per
il collaboratore a prestare la propria opera presso le strutture dell’Ente finanziato.
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Il costo riconosciuto sarà quello di fattura al netto di IVA, e sarà determinato in base alle
ore dedicate al progetto presso le strutture dell’Ente valorizzate al costo orario previsto in
contratto.
Non sono ammissibili contratti a forfait comprensivi di diarie, rimborsi spese per viaggi e
missioni, benefits, etc.
a. 3)
Personale distaccato o comandato – Ove la rendicontazione sia presentata da un
Consorzio per personale messo a disposizione dal Consorziato, per ogni membro del
Consorzio andranno seguite le norme precedenti essendo esclusa la possibilità che il socio
di un Consorzio addebiti ad esso il proprio personale con un costo maggiore di quello
risultante dal criterio illustrato.
B) BENI AMMORTIZZABILI
b. 1)
Attrezzature e strumentazioni ad ammortamento pluriennale – Riguarda le
attrezzature e strumentazioni dell’Ente finanziato nuove di fabbrica, dotate di autonomia
funzionale e ai fini del progetto, ed acquistate direttamente dal fornitore o dai suoi
concessionari (escluse forme di mera intermediazione commerciale) , ovvero le
attrezzature e strumentazioni esistenti presso l’Ente finanziato alla data di decorrenza di
ammissibilità dei costi finanziabili. In tale caso sono computabili, ai fini dei contributi,
solo le quote del loro ammortamento, limitatamente all’uso effettivo per il progetto e
purché le attrezzature e le strumentazioni non abbiano già beneficiato, di contributi
nazionali e/o comunitari, non siano state finanziate dall’intervento straordinario, o non
siano state già totalmente ammortizzate. I criteri di determinazione del costo per l
attrezzature e le strumentazioni di nuovo acquisto sono i seguenti:
−
il costo delle attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto da utilizzare
esclusivamente per l attività finanziate sarà determinato in base alla fattura al netto di
IVA, più dazi doganali, imballo, trasporto e installazione; sarà escluso ogni ricarico
per spese generali (compensate a parte);
−
per le attrezzature e strumentazioni di nuovo acquisto, il costo ammissibile
imputabile va calcolato in base all’uso effettivo secondo la seguente formula:
(A/B) x C x D
A = mesi di utilizzo effettivo dell’attrezzatura o della strumentazione nell’ambito del
progetto
B = tempo di deprezzamento pari a 60 mesi (36 mesi nel caso di strumentazioni ed
attrezzature per l’elaborazione e processo dati con costo inferiore ai 25.000
ECU o attrezzature ad elevato contenuto tecnologico)
C = costo dell’attrezzatura o strumentazione
D = percentuale di utilizzo dell’attrezzatura o della strumentazione nel progetto di
ricerca
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In via del tutto eccezionale, il tempo di deprezzamento può porsi pari alla durata in mesi
del progetto per le sole attrezzature che al termine dello stesso piano siano ritenute
obsolete dal punto di vista scientifico e pertanto non più utilizzabili per attività di ricerca;
al riguardo dovrà altresì verificarsi che le stesse attrezzature non siano utilizzabili ai fini
produttivi e non possano essere vendute a terzi a valore di mercato.
Per le attrezzature e strumentazioni in leasing, purché di nuova acquisizione, sono
ammessi esclusivamente i canoni relativi al periodo di utilizzo (ed alla percentuale di
utilizzo), limitatamente alla quota capitale delle singole rate pagate, con esclusione di tutti
gli oneri amministrativi, bancari e fiscali: l’importo massimo ammissibile non potrà in
nessun caso superare il valore commerciale netto del bene. Il contratto di leasing dovrà
inoltre prevedere esplicitamente una clausola di riacquisto, ovvero un periodo di leasing
pari alla vita utile del bene oggetto del contratto.
Non sono ammesse le spese relative all’acquisizione di mezzi di trasporto (natanti,
autoveicoli, ecc.) ad eccezione di mezzi specificatamente attrezzati come laboratori
mobili, ove necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca.
Il costo degli arredi è ammesso solo per arredi nuovi di fabbrica e strettamente funzionali
all’intervento finanziato. Non sono finanziabili i mobili di ufficio e le attrezzature
destinate ad uffici amministrativi.
Per le iniziative rientranti nella fattispecie dei “centri di ricerca”, è ammissibile l’intero
costo d’acquisto delle attrezzature, delle strumentazioni e degli impianti speciali e arredi,
purché nuovi di fabbrica, in quanto necessari per dare l’opera ultimata, funzionale e
funzionante.
b. 2)
Materiali durevoli ad ammortamento annuale – Materiale durevole di pertinenza al
progetto il cui importo è tale da poter essere ammortizzato entro l’anno sulla base delle
norme fiscali vigenti. Il costo è interamente rendicontabile nell’anno.
Non rientrano nella voce materiali durevoli, in quanto già compresi nelle spese generali i
costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali: attrezzi da lavoro,
minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale (guanti, occhiali,
ecc., vetreria di ordinaria dotazione, ecc.).
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C)
MATERIALI DI CONSUMO
Riguarda le materie prime, i semilavorati, i materiali di consumo specifico (per esempio
reagenti). I costi saranno determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro
riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto ed
imballo, senza alcun ricarico per spese generali (compensate a parte); saranno determinati
sulla base dei buoni di prelievo corredati dalle fatture originarie, e calcolati sulla base del
costo di inventario di magazzino, sempre senza ricarico per le spese generali anche, nel caso
di utilizzo di materiali esistenti nel magazzino dell’Ente finanziato.
Per i materiali di consumo dovrà essere inoltre attestata la effettiva utilizzazione nel progetto,
mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilità dal responsabile
dell’Ente finanziato, o da persona delegata.
Non rientrano in tale voce essendo già compresi nelle spese generali i costi dei materiali
minuti necessari per la funzionalità operativa quali: toner, carta per stampanti, bollette delle
utenze, ecc.
D)
MISSIONI E VIAGGI
Sono ammissibili solo le spese liquidate al personale dell’Ente finanziato in organico o con
contratto a tempo determinato ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, per
trasporti, vitto, alloggio, diarie, ecc. e solo sulla base di documentazione idonea a dimostrare
la motivazione tecnica della missione / viaggio e la sua pertinenza al progetto. Le modalità di
liquidazione delle spese e l’entità delle stesse debbono essere conformi a quanto previsto nelle
norme vigenti e nel regolamento dell’Ente per tale voce.
E)
COMMESSE INTERNE
E’ il caso, ad esempio, di prestazioni effettuate da reparti dell’azienda diversi dal gruppo di
ricerca, quali, ad esempio: costruzione d’attrezzature o di prototipi, prestazioni del centro di
calcolo, esercizio d’impianti, progettazione, studi di fattibilità, ricerche di mercato, ecc.
Dette prestazioni dovranno essere documentate mediante emissione di appositi ordini scritti e
numerati, nonché, per i centri di calcolo, attraverso idonei “sistemi di accounting” che
consentano di associare univocamente ad ogni prestazione le risorse impiegate per il suo
svolgimento.
Per la determinazione dell’importo complessivo d’ogni singola commessa si terrà conto delle
singole voci di costo di cui al presente allegato. In ogni caso, dovrà essere presentata, a
consuntivo, analitica rendicontazione dei costi che consentirà di risalire all’importo totale
della commessa interna attraverso l’attribuzione dei singoli importi alle suddette voci di costo.
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F)
ATTIVITA’ COMMISSIONATE ALL’ESTERNO
Riguarda tutte le attività commissionate dall’Ente finanziato e svolte da terzi affidatari, cioè
da soggetti (pubblici o privati) diversi dall’Ente finanziato, ma operanti nell’interesse dello
stesso. Esse possono essere delle seguenti tipologie in funzione del contenuto e della natura
giuridica del fornitore dei beni / servizi:
f. 1) Commesse esterne di ricerca – Riguardano le ATTIVITA’ DI RICERCA commissionate
dall’Ente finanziato e svolte da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o
pubblici.
Nell’atto dell’impegno giuridicamente valido, sottoscritto dal fornitore del servizio,
dovrà prevedersi esplicitamente che la proprietà intellettuale esclusiva dei risultati della
ricerca è del committente, facendo specifico riferimento al progetto finanziato.
Per la valutazione della congruità e pertinenza del costo sostenuto, potranno richiedersi
informazioni sul realizzatore dell’attività (anno di costituzione, numero dei dipendenti,
curricula, ecc.)
f. 2) Consulenze scientifiche – Devono far riferimento a prestazioni a carattere scientifico
rese da professionisti (ovvero da persone fisiche). Per valutare la congruità e pertinenza
del costo sostenuto, potranno richiedersi informazioni sul professionista incaricato
(curriculum).
f. 3) Prestazioni di terzi – Riguardano le prestazioni dei SERVIZI DI TIPO NON
SCIENTIFICO rese da persone fisiche o da soggetti aventi personalità giuridica. Nel
caso di prestazioni rese da professionisti non potranno in nessun caso essere superate le
tariffe professionali, ove esistenti.
G)
ACQUISIZIONE E LOCAZIONE DI IMMOBILI
Il costo sarà determinato sulla base dei titoli di spesa fiscalmente validi in base alle normative
vigenti al netto di IVA.
I fabbricati non devono essere stati oggetto di precedenti agevolazioni negli ultimi dieci anni.
Il costo relativo all’acquisizione delle aree non potrà in generale essere superiore al 10%
dell’importo ammesso a finanziamento, salo il caso in cui, ad evitare speculazioni, sia prevista
una clausola che vieti la cessione della proprietà per un periodo minimo.
Il bene immobile deve avere la destinazione d’uso prevista dal progetto per un periodo
convenuto predeterminato e concordato con il MIUR.
L’affitto immobili non è consentito.
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H)
COSTI SPECIFICI DI PROGETTO
Riguarda l’acquisizione di risultati di ricerche, brevetti, know – how, diritti di licenza,
software specifico, ecc. (il cui sfruttamento od utilizzo deve essere compatibile con la durata
dell’attività finanziata e limitatamente ai casi in cui le citate immobilizzazioni immateriali
costituiscano contributo necessario per le attività di progetto) nonché l’acquisto di prototipi
e/o attrezzature non dotate di per sé d autonomia funzionale ai fini del progetto (quali, ad
esempio, le attrezzature necessarie per la realizzazione di prototipi, di camere anecoiche o
similari, ecc.)
Rientrano in queste voci anche i costi sostenuti per informazione e pubblicità, ivi incluse le
spese per la pubblicazione e pubblicizzazione di bandi.
Il costo sarà determinato in base alle fatture, salva verifica di congruità.
I)
SPESE GENERALI
Comprendono le spese, che non essendo esplicitamente contenute nelle altre voci di spesa
ammesse, ed essendo individuabili come costi “indiretti”, siano ritenute pertinenti alla
realizzazione dell’iniziativa finanziata. In tale voce rientrano:
−
Le spese per funzionalità ambientale (pulizia, energia, illuminazione, riscaldamento,
acqua, lubrificanti, gas, ecc.) per funzionalità operativa (per esempio: posta, telefono,
cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, etc.), assistenza al personale (per esempio
infermeria, mensa, trasporti, previdenza interna, ecc.) personale indiretto (amministrativi,
segretarie, ecc.) funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e
consiglio di amministrazione, contabilità generale e industriale, acquisti, ecc.) costo del
personale per l’esecuzione di attività non classificabili come ricerca e/o sviluppo in senso
stretto , quali, ad esempio, incontri con i clienti, fornitori, enti normalizzazione, corsi,
congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e
partecipazione, materiale didattico, ecc.) spese generali inerenti ad immobili ed impianti
generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.),
nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria della strumentazione e delle
attrezzature di ricerca e sviluppo .
In sede di rendicontazione non sarà necessario produrre i giustificativi di spesa relativi alle
spese generali.
In ogni caso il criterio di calcolo delle spese generali a consuntivo dovrà essere in percentuale
dell’importo rendicontato.
Spese di garanzia bancaria o assicurativa: Non sono ammissibili.
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