Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini Modena, 16 aprile 2011 RESPONSABILITÀ Penale Dolo Amministrativa Colpa Preterintenzione Civile Contrattuale Extracontrattuale RESPONSABILITÀ Penale Dolo Amministrativa Colpa Preterintenzione Civile Contrattuale Extracontrattuale RESPONSABILITÀ PENALE La responsabilità penale è sempre PERSONALE I delitti possono essere: commissivi omissivi procedibili d'ufficio obbligo di denuncia di reato (art. 361 c.p.) e di referto (art. 365 c.p.) procedibili a querela della persona offesa RESPONSABILITÀ PENALE Art. 43 c.p. Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso … è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. RESPONSABILITÀ PENALE Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Colpa GENERICA: negligenza, imprudenza o imperizia responsabilità dimostrata volta per volta (prova del contrario) Colpa SPECIFICA: inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline addebito di colpa automatico RESPONSABILITÀ Penale Dolo Amministrativa Colpa Preterintenzione Civile Contrattuale Extracontrattuale RESPONSABILITÀ CIVILE La responsabilità civile non è personale (assicurazione, responsabilità di équipe ...) RESPONSABILITÀ DI EQUIPE Operatori sanitari dell’équipe: titolari dell'obbligo di garanzia della salute del paziente controllo dell'andamento dell'iter clinico Principio di affidamento Ciascun membro dell'équipe deve poter confidare sul corretto agire di colleghi e collaboratori e risponde della propria condotta, commissiva od omissiva, nell'ambito delle proprie conoscenze e specializzazioni. Principio di competenza Ciascun membro del gruppo è libero di eseguire le mansioni in relazione alle quali possiede una specifica competenza con tutta la diligenza, prudenza e perizia richieste. ECCEZIONI posizione gerarchica apicale dovere generico di vigilanza e controllo sull’operato reciproco RESPONSABILITÀ CIVILE EXTRA-CONTRATTUALE Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. (Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito) CONTRATTUALE Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (Art. 1218 c.c. – Responsabilità del debitore) RESPONSABILITÀ CIVILE IN AMBITO SANITARIO Responsabilità CONTRATTUALE: Sanitario contatto sociale Azienda contratto atipico di spedalità e responsabilità per fatto degli ausiliari Responsabilità da CONTATTO SOCIALE: contatto sociale = rapporto contrattuale che si costituisce tra due soggetti anche in assenza di una loro valida manifestazione di volontà (contratto) «La relazione che si instaura tra la struttura sanitaria e il paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale, quand'anche fondato sul solo contatto sociale» Corte d'Appello di Perugia, 28 ottobre 2004 rapporto medico-paziente = contratto (obbligazione di mezzi) Prescrizione decennale Responsabilità professionale: mancato adempimento di quanto stabilito per contratto Comportamento valutato in rapporto a quello mediamente tenuto da professionisti sanitari di pari esperienza e specializzazione ONERE DELLA PROVA Responsabilità contrattuale Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.) Responsabilità in ambito sanitario Il paziente deve solo dimostrare il danno o il peggioramento della condizione preesistente, non il nesso causale con l'operato del sanitario (inversione dell'onere della prova) RESPONSABILITÀ Penale Dolo Amministrativa Colpa Preterintenzione Civile Contrattuale Extracontrattuale RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA Responsabilità a contenuto patrimoniale per danni causati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto d'ufficio. Comporta la condanna al risarcimento del danno provocato per dolo o colpa grave. CARTELLA CLINICA CARTELLA CLINICA Alla cartella clinica va fatto riferimento come ad essenziale fonte autonoma di prova per qualsivoglia accertamento o controllo sull'esattezza dei giudizi diagnostici e sulla relativa esecuzione delle necessarie terapie. Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 1967 cartella clinica = atto pubblico Documento prodotto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni Rilevanza giuridica per quanto riportato Documento probatoria originale con autonoma funzione Reati connessi alla compilazione della cartella clinica Falsità materiale (art. 476 c.p.) Falsità ideologica (art. 479 c.p.) Omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) Presuppongono il dolo Non necessitano della realizzazione di un danno DANNO EVIDENZIALE Danno da perdita di prove Desumibile da pronunce giurisprudenziali La ricostruzione della modalità e tempistica degli interventi e della condotta del medico richiede una corretta compilazione della cartella clinica. Quando questo non è possibile, la responsabilità dell'accaduto viene costantemente addossata al professionista. «Quando non sia possibile stabilire con assoluta esattezza se il danno patito da un paziente sia stato causato dall'imperizia del medico curante o da altre cause, e l'incertezza derivi dalla incompletezza della cartella clinica o dall'omesso compimento di altri adempimenti ricadenti sul medico, quest'ultimo deve ritenersi responsabile del danno, allorché la sua condotta sia stata astrattamente idonea a causarlo» Cass. Civ., Sez. III, 13 settembre 2000, n. 12103 «È giurisprudenza ormai consolidata che in tema di responsabilità professionale del medico la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico» Cass. Civ., Sez. III, 27 aprile 2010, n. 10060 incompleta compilazione = responsabilità professionale Le omissioni nella compilazione assumono valore di nesso eziologico presunto Le omissioni sono sintomatiche di inesatto adempimento (la corretta e completa compilazione della documentazione è uno degli obblighi dei sanitari) ricorso alle presunzioni Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini Modena, 16 aprile 2011