Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria

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Responsabilità sanitaria
e medicina penitenziaria
Dott.ssa Martina Brini
Modena, 16 aprile 2011
RESPONSABILITÀ
Penale
Dolo
Amministrativa
Colpa
Preterintenzione
Civile
Contrattuale
Extracontrattuale
RESPONSABILITÀ
Penale
Dolo
Amministrativa
Colpa
Preterintenzione
Civile
Contrattuale
Extracontrattuale
RESPONSABILITÀ PENALE
La responsabilità penale è sempre PERSONALE
I delitti possono essere:
commissivi
omissivi
procedibili d'ufficio obbligo di denuncia di reato (art. 361
c.p.) e di referto (art. 365 c.p.)
procedibili a querela della persona offesa
RESPONSABILITÀ PENALE
Art. 43 c.p.
Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento
dannoso o pericoloso … è dall’agente preveduto e voluto come
conseguenza della propria azione od omissione.
Il delitto è preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando
dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più
grave di quello voluto dall’agente.
RESPONSABILITÀ PENALE
Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se
preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di
negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline.
Colpa GENERICA: negligenza, imprudenza o imperizia
responsabilità dimostrata volta per volta (prova del
contrario)
Colpa SPECIFICA: inosservanza di leggi, regolamenti,
ordini o discipline addebito di colpa automatico
RESPONSABILITÀ
Penale
Dolo
Amministrativa
Colpa
Preterintenzione
Civile
Contrattuale
Extracontrattuale
RESPONSABILITÀ CIVILE
La responsabilità civile non è personale (assicurazione,
responsabilità di équipe ...)
RESPONSABILITÀ DI EQUIPE
Operatori sanitari dell’équipe:
titolari dell'obbligo di garanzia della salute del paziente
controllo dell'andamento dell'iter clinico
Principio di affidamento
Ciascun membro dell'équipe deve poter confidare sul
corretto agire di colleghi e collaboratori e risponde della
propria condotta, commissiva od omissiva, nell'ambito delle
proprie conoscenze e specializzazioni.
Principio di competenza
Ciascun membro del gruppo è libero di eseguire le mansioni
in relazione alle quali possiede una specifica competenza con
tutta la diligenza, prudenza e perizia richieste.
ECCEZIONI
posizione gerarchica apicale
dovere generico di vigilanza e controllo sull’operato reciproco
RESPONSABILITÀ CIVILE
EXTRA-CONTRATTUALE
Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
(Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito)
CONTRATTUALE
Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno, se non prova che
l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. (Art. 1218
c.c. – Responsabilità del debitore)
RESPONSABILITÀ CIVILE IN AMBITO SANITARIO
Responsabilità CONTRATTUALE:
Sanitario contatto sociale
Azienda contratto atipico di spedalità e
responsabilità per fatto degli ausiliari
Responsabilità da CONTATTO SOCIALE:
contatto sociale
=
rapporto contrattuale che si costituisce tra due
soggetti anche in assenza di una loro valida
manifestazione di volontà (contratto)
«La relazione che si instaura tra la struttura sanitaria e il
paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale,
quand'anche fondato sul solo contatto sociale»
Corte d'Appello di Perugia, 28 ottobre 2004
rapporto medico-paziente
=
contratto (obbligazione di mezzi)
Prescrizione decennale
Responsabilità professionale: mancato adempimento
di quanto stabilito per contratto
Comportamento valutato in rapporto a quello
mediamente tenuto da professionisti sanitari di pari
esperienza e specializzazione
ONERE DELLA PROVA
Responsabilità contrattuale
Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti
che ne costituiscono il fondamento (art. 2697 c.c.)
Responsabilità in ambito sanitario
Il paziente deve solo dimostrare il danno o il peggioramento
della condizione preesistente, non il nesso causale con
l'operato del sanitario (inversione dell'onere della prova)
RESPONSABILITÀ
Penale
Dolo
Amministrativa
Colpa
Preterintenzione
Civile
Contrattuale
Extracontrattuale
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA
Responsabilità a contenuto patrimoniale per danni
causati all'ente nell'ambito o in occasione del rapporto
d'ufficio.
Comporta la condanna al risarcimento del danno
provocato per dolo o colpa grave.
CARTELLA CLINICA
CARTELLA CLINICA
Alla cartella clinica va fatto riferimento come ad
essenziale fonte autonoma di prova per qualsivoglia
accertamento o controllo sull'esattezza dei giudizi
diagnostici e sulla relativa esecuzione delle necessarie
terapie.
Cass. Pen., Sez. V, 18 gennaio 1967
cartella clinica
=
atto pubblico
Documento prodotto da un pubblico ufficiale
nell'esercizio delle sue funzioni
Rilevanza giuridica per quanto riportato
Documento
probatoria
originale
con
autonoma
funzione
Reati connessi alla compilazione
della cartella clinica
Falsità materiale (art. 476 c.p.)
Falsità ideologica (art. 479 c.p.)
Omissione o rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.)
Presuppongono il dolo
Non necessitano della realizzazione di un danno
DANNO EVIDENZIALE
Danno da perdita di prove
Desumibile da pronunce giurisprudenziali
La ricostruzione della modalità e tempistica degli
interventi e della condotta del medico richiede una
corretta compilazione della cartella clinica. Quando
questo non è possibile, la responsabilità dell'accaduto
viene costantemente addossata al professionista.
«Quando non sia possibile stabilire con assoluta esattezza se
il danno patito da un paziente sia stato causato dall'imperizia
del medico curante o da altre cause, e l'incertezza derivi
dalla incompletezza della cartella clinica o dall'omesso
compimento di altri adempimenti ricadenti sul medico,
quest'ultimo deve ritenersi responsabile del danno, allorché
la sua condotta sia stata astrattamente idonea a causarlo»
Cass. Civ., Sez. III, 13 settembre 2000, n. 12103
«È giurisprudenza ormai consolidata che in tema di
responsabilità professionale del medico la difettosa tenuta
della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del
nesso eziologico»
Cass. Civ., Sez. III, 27 aprile 2010, n. 10060
incompleta compilazione
=
responsabilità professionale
Le omissioni nella compilazione assumono valore di
nesso eziologico presunto
Le omissioni sono sintomatiche di inesatto
adempimento (la corretta e completa compilazione
della documentazione è uno degli obblighi dei
sanitari) ricorso alle presunzioni
Responsabilità sanitaria
e medicina penitenziaria
Dott.ssa Martina Brini
Modena, 16 aprile 2011
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