Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio a cura di Irene COPPOLA con il coordinamento di Lucila Inés CÓRDOBA Prodiversitas Edizioni Digitali Argentina – Brasil – Colombia – Ecuador Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Coppola, Irene Famiglia e Diritti nell\'Italia del terzo millennio / Irene Coppola; prólogo de Lucila Córdoba. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Programa Panamericano de Defensa y Desarrollo de la Diversidad Biológica Cultural y Social Prodiversitas, 2016. DVD-ROM, PDF ISBN 978-987-28182-8-9 1. Derecho de Familia . 2. Derecho a la Protección Integral de la Familia. I. Córdoba, Lucila , prolog. II. Título. CDD 346.015 © ProDiversitas. Fatto il deposito legale; Legge 11.723 (Argentina) Maggio 2016. Ciascun autore è personalmente responsabile dei riferimenti bibliografici del proprio contributo Tutti i diritti riservati. Riproduzione e la distribuzione di materiale in questo prodotto informazioni per scopi non commerciali educativo o altri senza previa autorizzazione scritta da parte dei titolari dei diritti d'autore, è consentito a condizione che il pieno riconoscimento è fatta la fonte. La riproduzione di materiale contenuto in questa informazioni per la rivendita o per altri scopi commerciali senza il permesso scritto dei titolari dei diritti d'autore è vietato. La richiesta di autorizzazione deve essere indirizzata agli autori o la curatore Irene COPPOLA: [email protected] Ilustrazione: https://www.tripadvisor.es/LocationPhotoDirectLink-g188589-d8088241i141635803-La_Famiglia-Alkmaar_North_Holland_Province.html ~3~ Sommario Prólogo (en castellano), por Lucila I. CÓRDOBA ............................... 5 Prefazione (en italiano), per Irene COPPOLA ..................................... 9 Breve nota sul contratto di separazione tra coniugi, tra evoluzione e funzione per Irene COPPOLA ....................................................... 11 La negoziazione assistita: nuove forme di tutela della famiglia per Sara CAPRIO ..................................................................................... 37 Riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni per Barbara TABASCO .................................................... 63 Separazione e divorzio innanzi l’ufficiale di stato civile. Primi effetti della riforma sulla separazione e divorzio breve ai sensi dell’art. 12), 2 comma della L. N.° 162/2014 per Filomena ANNUNZIATA .......... 83 Accordi prematrimonali per Lina Pia BARRA ................................ 101 Il ruolo dei nonni nella compagine del nuovo ambito della famiglia italiana per Filomena AMATO........................................................ 129 PMA: Profili normativi ed etici tra passato e presente per Sabina MONTENERO ................................................................................. 155 Convivenza ed unioni civili nell'Italia che cambia per Dea SQUILLANTE ................................................................................. 167 Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio ~5~ Prólogo (en castellano) La producción científica contenida en la Obra “Famiglia e Diritti nell`Italia del terzo millennio”, resulta de trascendente valor no sólo para la comunidad científica que se ve enriquecida con la adquisición de nuevos conocimientos y el descubrimiento de soluciones a problemas existentes, sino que la extensión de los efectos positivos de tales investigaciones son tendientes a provocar bienestar, en la sociedad italiana y en la de una gran cantidad de países cuya fuente primordial es el Derecho de la citada República Los trabajos que integran la presente además de poseer la virtud de haber cumplido con método científico riguroso, describen en forma íntegra los efectos producidos y evolución habida a partir de aquella reforma del año 1975 y los que tuvieran lugar con posterioridad, no sólo en el Derecho Sustancial sino también en el Derecho Adjetivo. Abarcando las partes del sistema jurídico relacionados con las problemáticas jurídicas tratadas. Las pesquisas de las autoras han sido integrales, ya que no sólo han desarrollado los cambios producidos en la legislación formal, sino que se indica en forma acertada cual ha sido la doctrina jurisprudencial y doctrinal autoral devenidas. De allí se deriva otras de las virtudes de la presente trabajo científico, porque la descripción completa de la evolución de la doctrina autoral y jurisprudencial, en temas de interés y actualidad, como lo son: “Acuerdos de separación entre cónyuges”, “Negociación asistida”, “Reparto de Competencias entre la Jurisdicción Ordinaria y la Minoril”, “Separación y Divorcio Registral“, “Acuerdos Prenupciales”, “Derechos y Deberes de los Abuelos”, “Procreación Médicamente Asistida”, y “Convivencias de Parejas”, muestran solución y cumplen con otras de las finalidades de las ciencias, que es dar herramientas para poder predecir hechos futuros, o evitar conflictos en tales temas. Específicamente en materia de Procreación Médicamente Asistida, se explica con argumentos sólidos que el Derecho Italiano se encuentra avanzado con relación a los demás países europeos. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Describen las autoras, que los cambios fundamentales producidos en el Derecho Civil italiano, se fundamentaron en dos aspectos esenciales: la protección de los sujetos vulnerables y la preservación de la libertad de actuación en aquellas facultades individuales de sujetos que no requieren protección estatal, por tener capacidad de garantizarse por sí mismos sus necesidades fundamentales; y que uno de los mayores cambios operados en las legislaciones se vislumbra en las cuestiones vinculadas con las formas de familias adoptadas, la capacidad de los cónyuges por optar por distintos tipos de regímenes patrimoniales matrimoniales, amplitud en los derechos a celebrar convenciones prenupciales, amplitud en los derechos a convenir los efectos de los divorcios, derecho a optar por distintas competencias para la celebración del matrimonio. La obra acierta con lo expresado con Luchini Guastalla, respecto a que “Estamos asistiendo a un "corrimiento" del legislador desde el "grupo" en sí hacia sus componentes considerados individualmente, con una valoración particular a los vínculos que se crean y desarrollan dentro de aquél, con la consiguiente inadmisibilidad de comportamientos que tiendan a poner un lugar preponderante la institución familiar como sujeto autónomo contrapuesto a las posiciones de interés de los miembros individualmente considerados.” Los cambios que se han producido y continúan evolucionando en las estructuras familiares son radicales y fundacionales, ya que influyen en los cimientos del grupo familiar, en cada una de las relaciones interpersonales dentro del grupo, en el modo de nacimiento de vínculos familiares, en el cambio de los roles de cada uno de sus miembros. La transformación se ve claramente reflejada en la legislación de la República Italiana. Describen con profundidad y argumentos sólidos cada una de las autoras de esta obra, que no es posible mutar al Derecho de Familia de otras ramas del Derecho, porque el resultado de la evolución antes mencionada es la aparición de nuevas figuras jurídicas. La transferencia del contenido de los trabajos científicos contenidos en la obra premencionada aportarán soluciones a ~7~ relaciones jurídicas familiares en del país de origen de sus autoras y en todos aquellos que se ven influenciados por él, transmisión que se verá ampliamente favorecida por estar conformada la prestigiosa editora ProDiversitas por miembros de Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. Buenos Aires, 31 de Mayo de 2016. Lucila Inés Córdoba Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio ~9~ Prefazione (en italiano) Questo volume si ispira agli atti del Master in Diritto di Famiglia e Tutela dei Minorenni tenutosi in Nocera Inferiore (Salerno) dall'ottobre 2014 a dicembre 2015 e patrocinato dalla Provincia di Salerno e dalla Città di Nocera Inferiore. Trattasi del primo Master del Sud Italia accreditato dal Consiglio Nazionale Forense in Roma con 24 crediti formativi e che si è pregiato di avere, tra i molti ospiti e relatori, professionalità eccellenti tra Avvocati, Professori, Magistrati e Notai. Mi pregio di essere stata Direttore Scientifico e docente di alcuni moduli di questo Master che oltre a gratificarmi personalmente e professionalmente, ha contribuito a valorizzare ancor di più la sensibilità culturale e le risorse impareggiabili di queste nobili terre. La cerimonia di chiusura e di consegna degli attestati si è svolta nell'Aula Consiliare della Città con la partecipazione del sindaco, degli assessori e del sostituto procuratore di Locri. La famiglia italiana è cambiata ed è in continua evoluzione, non cogliere questo senso di mutamento sociale e di costume, significa rimanere fermi. La famiglia rappresenta la cellula vivente di ogni Stato, il terreno fecondo per la crescita di risorse, il centro di interessi fondante di un Paese, il serbatoio di iniziative e proposte. In questo Master sono state sottolineate tutte le novità legislative che hanno interessato il diritto di famiglia ed il diritto dei minorenni, con attenzione alta per la struttura classica e tradizionale della disciplina di settore per poi implementarla con il nuovo, con il mutamento, con le emergenti istanze; dalla negoziazione assistita, al contratto di separazione ed al divorzio breve; dall'affido condiviso alle unioni civili; dalla procreazione eterologa al contratto di convivenza ed al rapporto con la prole; dalle unioni civili al trust. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Resta, però, ferma la riflessione sul vero senso e sulla più intima sostanza della famiglia ineusauribile fonte di diritti umani sostanzialmente rimessi alla esclusiva disponibilità dei soggetti. Nocera Inferiore 14 aprile 2016. Irene COPPOLA ~ 11 ~ Breve nota sul contratto di separazione tra coniugi, tra evoluzione e funzione per Irene COPPOLA SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Evoluzione storica. – 3. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul tema della negozialità tra coniugi in crisi. – 4. Causa del trasferimento in sede di contratto di crisi coniugale. – 5. Tipologia dei negozi in oggetto. 1. Introduzione Parlare di contratto nell’ambito del diritto di famiglia può apparire ardito dal momento che la dottrina1, aderendo alla concezione istituzionale della famiglia, enfatizza gli aspetti d’ordine pubblico, le regole inderogabili e la tutela del soggetto «debole», mentre la giurisprudenza manifesta persistenti «chiusure» in materia di disponibilità del contributo al mantenimento del coniuge separato e dell’assegno di divorzio, alimentate del resto dalla stessa legislazione che esalta il carattere assistenziale dell’assegno ex art. 5 l.div., con il riconoscimento della figura del «coniuge debole» nel successivo art. 6, comma sesto (così come sostituito dall’art. 11, l. 74/1987). 1 Per i richiami e le relative critiche si rinvia a G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, Milano, 1999, p. 129 ss. Per successive prese di posizione in senso contrario rispetto alla piena esplicazione dell’autonomia contrattuale dei coniugi cfr. Bargelli, L’autonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi in occasione o in vista del divorzio, in Riv. crit.dir. priv., 2001, p. 303 ss.; E. Russo, Le convenzioni matrimoniali, Artt. 159-166-bis, in Il codice civile,commentario diretto da Schlesinger, Milano, 2004, p. 31 s., 95 ss., 288 ss., 324 ss.; ID.,Gli «effetti inderogabili del matrimonio» (contributo allo studio dell’art. 160 c.c.), inRiv. dir. civ., 2004, I, p. 569 ss.; E. Quadri, Autonomia dei coniugi e intervento giudiziale nella disciplina della crisi familiare, in Familia, 2005, p. 1 ss., 14 ss. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Lo stesso codice, con riferimento al tema dei trasferimenti patrimoniali in sede di crisi familiare, evita il più possibile l’uso della parola «contratto»2 in materia di rapporti tra coniugi, preferendo, anche in materia di rapporti patrimoniali, i termini quali «convenzione» o «patto»3. Al contrario, in svariati ordinamenti vicini al nostro non si ha difficoltà a definire l’istituto matrimoniale alla stregua di un contratto: l’art. 1055 del codice di diritto canonico parla di matrimonialis contractus; la dottrina francese, anche se sembra convergere sulla nozione di acte juridique, si divide, poi, tra la tesi «contrattualistica» e quella«istituzionale»4. Tuttavia, una conferma della possibile compatibilità tra i concetti di contratto e di famiglia sembra provenire dal recepimento della normativa comunitaria in tema di commercio elettronico, laddove l’art. 11 d.lgs. 70/2003, stabilendo l’inapplicabilità della relativa regolamentazione ai «contratti disciplinati dal diritto di famiglia», sembra far ammettere al nostro legislatore che la normativa tradizionalmente qualificata come giusfamiliare possa contenere norme che disciplinano contratti. In conclusione, può affermarsi che l’evoluzione, a livello concettuale degli istituti, ha portato all’irruzione della negozialità in tutti i campi riferibili ai rapporti patrimoniali all’interno del nucleo familiare; intendendosi per negozialità5 la «possibilità per determinati 2 Questo termine compare solo nell’art. 162, comma quarto, e nell’art. 166, all’interno della locuzione «contratto di matrimonio». 3 V. sul punto P. Rescigno, Consenso, accordo, convenzione, patto (la terminologialegislativa nella materia dei contratti), in Riv. dir. comm., 1988, I, p. 7. 4 Sul punto cfr. per tutti H., L. e J. Mazeaud, Leçons de droit civil, I, 2, Paris, 1967,p. 49 s.; Hauser e Huet- Weiller, Traité de droit civil, La famille, Fondation et vie dela famille, Paris, 1993, p. 13 s.; Benabent, Droit civil, La famille, Paris, 1994, p. 53;Gaudemet, Le mariage, un contrat ?, in Rev. sc. mor. et pol., 1995, p. 161 ss. 5 G. Oberto, I contratti della crisiconiugale, I, cit., p. 38. ~ 13 ~ soggetti di concludere tra di loro negozi giuridici» e, per quanto attiene ai coniugi, di disciplinare, a mezzo di negozi,determinati aspetti (personali e/o patrimoniali) della vita coniugale. Tale termine, infatti, può vantare, anche nell’accezione qui indicata, illustri precedenti, basti pensare che, già diversi anni fa la Corte Suprema6,constatava che «in dottrina si è indicata la separazione consensuale come uno dei momenti di più significativa emersione della negozialità nel diritto di famiglia». Il concetto viene, dunque, sostanzialmente a coincidere con quello di «autonomia (o libertà) privata», intesa appunto come indicativa del potere, attribuito dall’ordinamento ai soggetti «di autodeterminazione, di autoregolamentazione dei propri interessi fra gli stessi soggetti interessati7» e, dunque, nell’ambito in esame, di regolamentare i rapporti tra i coniugi. 2. Evoluzione storica Lo sviluppo della negozialità nell’ambito della subiecta materia ha inizio con il passaggio dalla«concezione istituzionale»a 6 Cass., 4 febbraio 1993, n. 2270; Cass., 22 gennaio 1994, n. 657; Cass. 20 novembre 2003, n. 7607; Cass., 20 ottobre 2005, n. 20290, in Fam. dir., 2006, p. 150. 7 E. Betti, Teoria generale del negozio giuridico, in Trattato di diritto civile diretto da Vassalli, Torino, 1950, p. 38 ss., 41; sull’autonomia privata v. inoltre, Santi Romano, Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, p. 14 ss.; S. Pugliatti,Autonomia privata, in Enc. dir., IV, Milano, 1959, p. 366 ss.; P. Rescigno, Manuale deldiritto privato italiano, Napoli, 1975, p. 267 ss.; G. Mirabelli, Dei contratti in generale(Artt. 1321-1469), in Commentario del codice civile a cura di magistrati e docenti,Torino, 1980, p. 27 ss.; F. Carresi, Il contratto, I, 1987, p. 97 ss., 321 ss.; R. Sacco,Autonomia nel diritto privato, in Dig. disc. priv., sez. civ., II, Torino, 1987, p. 517 ss.; F. Galgano, Il negozio giuridico, cit., p. 43 ss.; sul carattere non «proprio» degli interessi qui in gioco cfr. C. Donisi, Limiti all’autoregolamentazione degli interessi nel diritto di famiglia, in Famiglia e circolazione giuridica, a cura di Fuccillo, Milano, 1997, p. 7. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio quella«costituzionale» della famiglia 8, operatosi dopo la caduta del regime fascista9. Tuttavia, il superamento della «concezione istituzionale» della famiglia e l’affermazione della teoria del negozio giuridico familiare, si determinano, anche a seguito dei mutamenti che la stessa nozione di negozio giuridico in generale ha conosciuto. Infatti il negozio giuridico familiare, sotto il vigore del c.c. 1865, si riferiva in particolare a quei pochi negozi caratterizzati dall’assenza della patrimonialità quali il matrimonio, l'adozione, la legittimazione, l'emancipazione,ma con l’evolversi dei tempi ha finito con l’assumere una valenza ben più ampia. Già la Relazione ministeriale sul testo definitivo del codice civile(n. 602) lasciava aperta la porta ad un’applicazione, ancorché non diretta, ai negozi familiari delle disposizioni in materia di contratto, prospettando un’interpretazione tesa ad attribuire una«portata espansiva» alle norme stabilite per i contratti facente perno sull’art. 1324 c.c. Negli anni successivi, poi, sono aumentante le voci10 nel senso dell’estensibilità della disciplina contrattuale al di fuori del diritto patrimoniale, nonostante la limitazione desumibile dall’art. 1324 c.c. 8 Sul tema G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 116 ss; F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, in Riv. dir. civ., 2001, I, p. 437 ss. 9 Si veda, al riguardo, l’articolo di F. Santoro-Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, in Dir. giur., 1945, p. 3 ss, ove l’insigne civilista, oltre a ricondurre alla categoria generale del negozio giuridico singoli istituti familiari, contraddistinti dalla presenza di manifestazioni di volontà, teorizzava la configurabilità di un istituto di carattere unitario, il negozio giuridico familiare, come vero e proprio atto di autonomia privata, ancorché caratterizzato da un livello di libertà ridotto rispetto a quello usualmente presente in materia contrattuale. 10 Si veda al riguardo F. Santoro-Passarelli, L’autonomia privata nel diritto di famiglia, in Dir. giur., 1945, p. 382, secondo il quale: «Il codice civile non ~ 15 ~ Ed in vero la concezione del negozio giuridico familiare, come strumento di ampliamento dell’autonomia dei coniugi, è venuto ben presto ad inquadrarsi anche nei principi accolti dalla Costituzione repubblicana ed, in particolare, in quello d’uguaglianza e di pari dignità dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.)11. Questa attenzione per la tutela dell’autonomia dei privati all’interno della comunità familiare ha, poi, trovato i suoi ulteriori sviluppi sul piano della legislazione ordinaria attraverso alcuni interventi della Corte costituzionale, con l’introduzione del divorzio e la riforma del 1975. contiene una disciplina generale del negozio giuridico, la quale può però ricavarsi dalle sue norme, essendo evidente che le norme sui contratti, ‘in quanto compatibili’, siano suscettibili di applicazione non solo agli ‘atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale’ (art. 1324), ma al negozio giuridico anche fuori del diritto patrimoniale. A ciò è da aggiungere che la figura del negozio giuridico nel diritto familiare è supposta dal codice (e la sua utilizzazione s’impone perciò all’interprete), poiché in esso si fa richiamo a nozioni caratteristiche del negozio, come i vizi della volontà (articoli 122, 265), le modalità, quali il termine e la condizione (articoli 108, 257), l’irrevocabilità o la revocabilità dell’atto (articoli 256, 2982), la sua invalidità (artt. 117 segg., 263 segg.)». Contra R. Scognamiglio, Dei contratti ingenerale,in Commentario del codice civile a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 16 s.; L. Cariota Ferrara, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano,Napoli, s.d., p. 182; per l’applicabilità, di volta in volta, ai negozi giuridici familiari dei principi contrattuali «congrui con l’atto di autonomia familiare posto in essere» v. Bianca, Diritto civile, II, Famiglia e successioni, Milano, 1981, p. 18. 11 Si vedaM. Bin, Rapporti patrimoniali tra coniugi e principio di uguaglianza,Torino, 1971; G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 121 ss.; F. Bocchini, Autonomia negoziale e regimi patrimoniali familiari, cit., p. 432 ss. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Per quanto attiene alle decisioni della Consulta basti ricordare l’impatto, sul piano sistematico, dell’abolizione del divieto di donazioni tra coniugi12. Come rilevato in dottrina «L’abrogazione del divieto è ricca di implicazioni perché rende ‘automaticamente’legittima ogni attività negoziale tra coniugi. Anzi, proprio perché l’attività negoziale tra coniugi si presume fondata sugli affetti familiari, essa viene ora in qualche misura agevolata e protetta. Il‘mutuo amore’ o la riconoscenza o, comunque, l’affetto (in sintesi: le situazioni esistenziali) se nel diritto romano doveva soggiacere alle‘istanze’ patrimoniali, ora invece diviene la privilegiata ragione giustificatrice degli atti di attribuzione patrimoniale; e ciò dipende dalla funzionalizzazione dei rapporti patrimoniali nella famiglia ad assicurare una misura di eguaglianza sostanziale tra i coniugi e di tutela della persona»13. A questa storica decisione della Corte costituzionale si affiancarono, poi, quelle tendenti a ricondurre le convenzioni matrimoniali al campo contrattuale14e ad estendere alla separazione consensuale alcune disposizioni dettate con riguardo alla separazione giudiziale15. 12 Corte cost., 27 giugno 1973, n. 91. In dottrina, G. Doria, Autonomia privata e «causa» familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, Milano, 1996, p. 12, 182 s.; P. Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari,Padova, 1997, p. 215. 13 G.Doria, Autonomia privata e «causa» familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, cit., p. 182 s. Prima ancora v. R. Sacco, Regime patrimoniale e convenzioni, in Commentario alla riforma de ldiritto di famiglia a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, p. 334. 14 G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 147 ss. 15 Cfr. in particolare Corte cost., 31 maggio 1983, n. 144; Corte cost., 19 gennaio1987, n. 5; Corte cost., 18 febbraio 1988, n. 186; Corte cost., 6 luglio 1994, n. 278. ~ 17 ~ Per quanto riguarda gli effetti, sul piano sistematico, dell’introduzione del divorzio, basti ricordare l’insistenza con la quale la concezione istituzionale della famiglia aveva fatto richiamo alla regola dell’indissolubilità, per dimostrare l’impossibilità di ricondurre il matrimonio (oltre che gli altri istituti familiari) al concetto di atto di manifestazione di volontà sulla falsariga del paradigma contrattuale16, nonché all’introduzione nel 1987 del divorzio su domanda congiunta. In tale ottica si muovono anche gli ordinamenti stranieri. In Germania, ad esempio, la necessità di salvaguardare la libertà contrattuale dei coniugi in relazione ad ogni aspetto della determinazione dei rispettivi rapporti patrimoniali è stata sempre presente, basti pensare ai lavori preparatori del BGB, § 1408, c. 1.17. In Francia si è assistito ad un processo che ha portato all’emergere del consenso e della negozialità nella famiglia, nel corso di quella che è stata definita come una «révolution tranquille, qui remet en cause la cohérence antérieure en matière de gouvernement de la famille»18, passando attraverso le riforme della tutela (1964), dei regimi matrimoniali (1965), dell’adozione (1966), degli incapaci maggiorenni(1968), della potestà dei genitori (1970), della filiazione (1972) e del divorzio (1975), cui ben può aggiungersi, per i tempi più recenti(1999), la regolamentazione della convivenza more uxorio e l’introduzione del «patto civile di solidarietà», nonché (2005) 16 A. Cicu, Il diritto di famiglia nello stato fascista, in Scritti minori di Antonio Cicu, I, 1,Milano, 1965, p. 165; ID., Matrimonium seminarium rei publicae, Prolusione al corso di diritto civile nella R. Università di Bologna, tenutavi il giorno 6 dicembre 1919, in Scritti minori di Antonio Cicu, cit., p. 201). 17 «Die Ehegatten können ihre güterrechtlichen Verhältnisse durch Vertrag(Ehevertrag) regeln, insbesondere auch nach der Eingehung der Ehe den Güterstand aufheben oder ändern» (Gli sposi possono regolare, rimuovere il regime di proprietà soprattutto dopo l'entrata in matrimonio o modificare i loro rapporti di proprietà coniugali per contratto(contratto di matrimonio)." 18 Théry, Le démariage. Justice et vie privée, Paris, 1993, p. 69. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio un’ulteriore riforma del divorzio, che ha semplificato notevolmente l’iter procedurale dello scioglimento del vincolo nel caso di requêteconjointe19. In tempi ulteriormente più recenti, poi, la legge n° 2006-728 del 23 giugno 2006, in vigore dal 1° gennaio 2007, è venuta a sconvolgere il bisecolare assetto «napoleonico» della materia delle successions e delle libéralités, abrogando o modificando all’incirca duecento articoli del Code Civil. Tale riforma ha previsto, tra l’altro:(a) un rafforzamento dei diritti dei concubins pacsés (più esattamente:l’annotazione d’ufficio del Pacs a margine dell’atto di nascita;l’obbligazione «d’entraide et d’assistance» dei conviventi; un droit temporaire de jouissance d’un an sur le logement commun e ilbeneficio dell’attribuzione preferenziale del droit au logement per il partner superstite); (b) la creazione di un «pacte successoral» in forza del quale un soggetto viene autorizzato a rinunziare in tutto o in parte ad una futura eredità per effetto di un pacte firmato con suo futuro de cuius, a beneficio di determinati parenti (interessante al riguardo la previsione che impone l’intervento di due notai, di cui uno scelto dalle parti e l’altro dalla chambre des notaires); (c) la possibilità di «donation partage trans-générationnelle» in favore dei nipoti ex filio, conl’accordo dei figli (cioè dei genitori dei destinatari) in tal modo pretermessi, con atto compiuto inter vivos dal nonno. 19 La legge n° 2004-439 del 26 maggio 2004, in vigore dal 1° gennaio 2005, pur mantenendo i quattro casi di divorzio precedentemente conosciuti, ne ha alterato sostanzialmente la natura, semplificando notevolmente l’iter del divorzio sur requêteconjointe (già divorzio per consentement mutuel), trasformando il divorce sur demandeacceptée in divorce pour acceptation de la rupture du mariage (quando le parti concordano sul divorzio, ma non sulle relative conseguenze), mantenendo, malgrado le numerose perplessità sollevate e il vastissimo dibattito protrattosi per alcuni anni, l’ipotesi pour faute, di cui ha però attenuato le conseguenze e infine trasformando il divorce pour rupture de la vie commune in divorce pour altération définitive du lien conjugal, fondato su una separazione di fatto di almeno due anni. ~ 19 ~ Per quanto attiene alla riforma italiana del 1975, la negozialità assume un notevole rilievo nel campo familiare, tanto che l’accordo è ormai lo strumento privilegiato per la disciplina dei rapporti familiari20. L’autonomia privata nel campo matrimoniale investe l’ambito che va dalla celebrazione delle nozze sino allo scioglimento del vincolo. Rispetto al sistema previgente, per ciò che attiene ai rapporti tra coniugi nella fase non patologica della loro unione, viene introdotta la regola dell’accordo circa la determinazione dell’indirizzo concordato, di cui all’art. 144 c.c., fissando così nell’accordo dei coniugi la fonte di legittimazione di ogni manifestazione negoziale: l’accordo dei coniugi pone così le regole del ménage e, per ciò stesso, determina e concretizza il contenuto degli obblighi inderogabili incidendo, quindi, su di essi21. 20 Cian, Sui presupposti storici e sui caratteri generali del diritto di famiglia riformato, in Commentario alla riforma del diritto di famiglia, a cura di Carraro, Oppo e Trabucchi, I, 1, Padova, 1977, p. 47 ss.; F. SantoroPassarelli, Libertà e autorità nel diritto civile, Padova, 1977, p. 221 ss.; Zatti e Mantovani, La separazione personale dei coniugi (artt. 150-158), cit., p. 382; E. Russo, Gli atti determinativi d iobblighi legali nel diritto di famiglia, in Le convenzioni matrimoniali ed altri saggi sul nuovo diritto di famiglia, Milano, 1983, p. 221 ss.; S. D’Anna, Note in tema di autonomia negoziale e poteri del giudice in materia di separazione dei coniugi, Nota a Cass., 5gennaio 1984, n. 14, in Riv. notar., 1984, II, p. 595; P. Perlingieri, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1988, 602 ss.; Mantovani, Separazione personale dei coniugi. I) Disciplina sostanziale, cit., p. 28; F. Bocchini, Rapporto coniugale e circolazione dei beni, Napoli, 1995, p. 35 ss.; M. Dogliotti, Separazione e divorzio,Torino, 1995, p. 7; P. Rescigno, I rapporti personali fra coniugi, in Famiglia e diritto a vent’anni dalla riforma, cit., p. 33 ss.; E. Russo, Negozi familiari e procedimenti giudiziali attributivi di efficacia, Nota a Trib. Prato, 25 ottobre 1996, in Dir. fam. pers.,1997, p. 1056 ss. 21 G. Doria, Autonomia privata e «causa» familiare. Gli accordi traslativi tra iconiugi in occasione della separazione personale e del divorzio, cit., p. 76 Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Anche per quanto attiene al dovere di contribuzione ex art. 143,comma terzo, c.c., si osserva che, pur restando ferma l’inderogabilità sancita dall’art. 160 c.c., con conseguente invalidità tanto del patto con cui uno dei coniugi venga esonerato del tutto dall’obbligo di concorrere al sostentamento della famiglia e della prole, quanto di quello che deroghi al criterio di proporzionalità fissato dalla legge, non si hanno difficoltà ad ammettere accordi che traducano, ad esempio, l’astratta regola della proporzionalità alle sostanze e alla capacità di lavoro in una determinazione che, valutatala situazione concreta dei due coniugi, fissi una ripartizione dei doveri secondo percentuali prestabilite. Per ciò che riguarda il campo dei rapporti patrimoniali nella famiglia legittima, si richiama la natura contrattuale delle convenzioni matrimoniali, così come il principio secondo cui l’amministrazione dei beni sottoposti al regime legale è rimessa, per gli atti più rilevanti,all’accordo dei coniugi (cfr. art. 180 c.c. Infine, in caso di crisi coniugale i coniugi non solo possono agire su domanda congiunta, ma anche accordarsi per la corresponsione una tantum dell’assegno. La stessa Corte di Cassazione non esita ormai a richiamare sempre più spesso la regola dell’autonomia negoziale nelle materie legate ai rapporti tra coniugi in crisi 22. 3. Orientamenti dottrinali e giurisprudenziali sul tema della negozialità tra coniugi in crisi. Nel corso degli ultimi anni, sia la dottrina23 che la giurisprudenza hanno, sempre più, fatto ricorso alle regole in tema di autonomia contrattuale nell’ambito del diritto di famiglia. ss.; cfr. anche F. Finocchiaro, Del matrimonio, II, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1993, p. 464. 22 Cass. 24 febbraio 1993, n. 2270; Cass., 22 gennaio 1994, n. 657; Cass., 5 marzo 2001, n.3149, in Familia, 2001, p. 774. ~ 21 ~ Sul versante dottrinale, gli anni più recenti hanno visto una ripresa d’attenzione all’espansione della negozialità, mediante approfondimenti di temi di carattere generale, quali, per esempio, quello dei rapporti tra autonomia privata e «causa familiare»24o tra autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari in genere25, oppure sui «contratti della crisi coniugale»26, ovvero attraverso studi settoriali, quali quelli sulle convenzioni preventive di separazione, di divorzio e di annullamento del matrimonio27, sulla 23 P. Rescigno, Contratto in generale, in Enc. Giur. Treccani, IX, Roma, 1988, 10; E. Russo, Negozio giuridico e dichiarazionidi volontà relative ai procedimenti «matrimoniali» di separazione, di divorzio, di nullità(a proposito del disegno di legge n. 1831/1987 per l’applicazione dell’Accordo18.2.1984 tra l’Italia e la S. Sede nella parte concernente il matrimonio), in Dir. fam. pers., 1989, p. 1092; A. Zoppini, Contratto, autonomia contrattuale, ordine pubblico familiare nella separazione personale dei coniugi, Nota a Cass., 23 dicembre 1988, n. 7044, in Giur. it., 1990, I, 1,c. 1326; L. Rubino, Gli accordi familiari, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale, diretta da Bigiavi, I contratti in generale, diretto da Alpa e Bessone, II, 2,Torino, 1991, p. 1160 ss.; Busnelli e Giusti, Le sort des biens et la pension alimentairedans le divorce sans faute, in AA. VV., Rapports nationaux italiens au XIVº Congrès International de Droit Comparé, Milano, 1994, p. 93 s.; G. Ceccherini, Separazione consensuale e contratti tra coniugi, in Giust. civ., 1996, II, p. 378 ss., 406 ss.; EAD.,Contratti tra coniugi in vista della cessazione del ménage, Padova, 1999, p. 89 ss.; G. Doria, Autonomia privata e «causa» familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, cit., p. 56 ss., 63 ss. 24 G. Doria, Autonomia privata e «causa» familiare. Gli accordi traslativi tra i coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, 182; G. Palmeri, Il contenuto atipico dei negozi familiari, Milano, 2001,p. 30 ss. 25 P. Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, cit., 210. 26 G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, cit., p. 120; T. Auletta, Gli accordi sulla crisi coniugale, in Familia, 2003, p. 43 ss. 27 M. Comporti, Autonomia privata e convenzioni preventive di separazione, di divorzio e di annullamento del matrimonio, in Foro it., 1995, I, c. 105 ss. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio disponibilità dell’assegno ex art. 5 l.div.28, sui trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio29, sulla rilevanza del consenso nella separazione consensuale ed in quella di fatto30, su taluni aspetti dei rapporti tra separazione consensuale e i possibili contratti tra coniugi31. La giurisprudenza, in una nota decisione sulla validità degli accordi preventivi tra coniugi in materia di conseguenze patrimoniali dell’annullamento del matrimonio32, ha richiamato espressamente il principio della libertà contrattuale consacrato dall’art. 1322, operativo anche in tema di trasferimenti immobiliari e mobiliari in sede di separazione personale tra coniugi33, con espliciti e impliciti riferimenti all’autonomia contrattuale, a cominciare dal leading case risalente al 197234; i supremi giudici invocarono il principio in esame, al fine di ammettere la validità dell’impegno con il quale uno dei coniugi, in vista di una futura separazione consensuale, aveva 28 V. Carbone, Autonomia privata e rapporti patrimoniali tra coniugi (in crisi), Nota a Cass., 22 gennaio 1994, n. 657, in Fam. dir., 1994, p. 141 ss. 29 G. Oberto, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio, in Fam. dir., 1995, p. 155 ss.; ID., Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, Milano, 2000, p. 3 ss.; T.V. Russo, I trasferimenti patrimoniali tra coniugi nella separazione e nel divorzio, Napoli, 2001 30 M. Sala, La rilevanza del consenso dei coniugi nella separazione consensuale e nella separazione di fatto, in Riv.trim. dir. proc. civ., 1996, p. 1037. 31 G. Ceccherini, Separazione consensuale e contratti tra coniugi, cit., 406 ss. 32 Cass., 13 gennaio 1993, n. 348, in Corr. giur., 1993, p. 822 e in Giur. it., 1993, 1, 1, c. 1670. 33 G. Ceccherini, Separazione consensuale e contratti tra coniugi, cit., p. 378 s.; F. Longo,Trasferimenti immobiliari a scopo di mantenimento del figlio nel verbale di separazione: causa, qualificazione, problematiche, Nota a App. Genova, 27 maggio1997, in Dir. fam. pers., 1998, p. 576. 34 Cass., 25 ottobre 1972, n. 3299, in Giust. civ., 1973, I, 221; ivi, 1974, I, 173. ~ 23 ~ promesso di trasferire all’altro la proprietà di un bene immobile35 fino a ribadire la legittimità di trasferimenti operati con efficacia reale nello stesso accordo di separazione, riconoscendo al relativo verbale la natura di atto pubblico idoneo alla trascrizione sui pubblici registri immobiliari36. Ed allo stato in merito alle intese costituenti il «contenuto eventuale»dell’accordo di separazione consensuale, non sembra ormai potervi essere dubbio non solo sulla natura negoziale di questi atti, ma anche sul relativo carattere contrattuale, allorquando gli stessi abbiano ad oggetto prestazioni di carattere patrimoniale37. 35 Cfr. Cass., 5 luglio 1984, n. 3940, in Dir. fam. pers., 1984, p. 922. I giudici di legittimità approfittano dell’occasione per soffermarsi sul problema della validità dell’accordo sotto il profilo della «meritevolezza degli interessi alla cui realizzazione il negozio era preordinato». Individuata la causa di quest’ultimo nell’ «attuazione [di]un’obbligazione di mantenimento avente causa lecita», la meritevolezza di tutela, ex art.1322, viene affermata sulla base della constatazione che l’accordo opera «una equiparazione fra l’interesse perseguito dalle parti e quello che, nell’àmbito dei rapporti patrimoniali nascenti dal matrimonio, è previsto e tutelato espressamente dal Legislatore con apposite norme dirette a proteggere la posizione del coniuge meno abbiente (…)essendo inconcepibile sul piano logico-giuridico che lo stesso interesse riceva protezione quando sia previsto dal Legislatore e non anche quando sia ricollegato all’autonomia privata» (cfr. App. Genova, 27 maggio 1997, in Dir. fam., 1998, p. 572). 36 G. Oberto, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio, cit., p. 155 ss 37 Nello stesso senso cfr. anche L. Barbiera, Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, in Commentario del codice civile, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 147 s.; A. Finocchiaro, Sulla pretesa inefficacia di accordi non omologati diretti a modificare il regime della separazione consensuale, in Giust. civ., 1985, I, p. 1659 s.; G. Alpa eG. Ferrando, Se siano efficaci – in assenza di omologazione – gli accordi tra i coniugi separati con i quali vengono modificate le condizioni stabilite nella sentenza di separazione relative al mantenimento dei figli, in Questioni di diritto patrimoniale della famiglia discusse da vari giuristi e dedicate ad Alberto Trabucchi, Padova, 1989, p. 505 s.; G. Metitieri, La funzione notarile Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Anche qui l’art. 1322 c.c. ha ricevuto concreta applicazione in una copiosa serie di casi, che hanno portato il «diritto vivente» a determinare, in nome del principio dell’autonomia contrattuale, una vera e propria dilatazione dell’usuale contenuto dell’accordo di separazione. Si è così deciso, per esempio, che l’accordo dei coniugi sottoposto all’omologazione del tribunale ben può contenere rapporti patrimoniali anche «non immediatamente riferibili, né collegati in relazione causale al regime di separazione o ai diritti ed agli obblighi derivanti dal matrimonio»38. Sempre in materia di transazione, la Corte ha affermato che «anche nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra i coniugi è ammissibile il ricorso alla transazione per porre fine o per prevenire l’insorgenza di una lite tra le parti, sia pure nel rispetto della indisponibilità di talune posizioni soggettive, ed è configurabile la distinzione tra contratto di transazione novativo e non novativo, realizzandosi il primo tutte le volte che le parti diano luogo ad un regolamento d’interessi incompatibile con quello preesistente, in forza di una previsione contrattuale di fatti o di presupposti di fatto estranei al rapporto originario>39. nei trasferimenti di beni tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, in Riv. notar., 1995, I, p. 1177; G. Ceccherini, Separazione consensuale e contratti tra coniugi, cit., p. 407; A. Figone,Sull’annullamento del verbale di separazione consensuale per incapacità naturale, Nota a App. Milano, 18 febbraio1997, in Fam. dir., 1997, p. 441. 38 Cass., 15 marzo 1991, n. 2788, in Foro it., 1991, I, c. 1787; in Corr. giur., 1991,p. 891. 39 Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto novativa e, quindi, non suscettibile di risoluzione per inadempimento, a norma dell’art. 1976 cod. civ., la transazione con la quale il marito si obbligava espressamente, in vista della separazione consensuale, a far conseguire alla moglie la proprietà di un appartamento in costruzione, allo scopo di eliminare una situazione conflittuale tra le parti). Cass., 12 maggio 1994, n. 4647, in Fam. dir., 1994, p. 660; in Vita notar., 1994, p. 1358; in ~ 25 ~ L’estensione della disciplina contrattuale ai negozi familiari ha, poi, portato la giurisprudenza ad affermare, per esempio, l’applicabilità all’accordo di riconciliazione dei principi in tema di formazione del consenso contenuti agli artt. 1326-1328 c.c.40, o dell’art. 1371 c.c. ad una«convenzione accessoria alla sentenza di divorzio»41, o, più ingenerale, degli artt. 1362 ss. c.c. in tema di interpretazione del contratto ad una pattuizione a latere rispetto all’accordo di separazione omologato42, ovvero, ancora, per un accordo prodromico ad una consensuale non concretizzata, ritenuto perfettamente valido ed efficace43, nonché l’impugnabilità del negozio di separazione consensuale per simulazione44e per vizi del consenso45. Giust. civ., 1995, I, p. 202; in Dir. fam. pers., 1995, p. 105; in Nuova giur. civ. comm., 1995, I, p. 882; in Riv. notar., 1995, II, p. 953. 40 Cass., 29 aprile 1983, n. 2948, in Giur. it., 1983, I, 1, c. 1233. 41 Cass., 14 luglio 2003, n. 10978. 42 Cass., 8 novembre 2006, n. 23801, in Foro it., 2007, I, c. 1189. 43 Cass., 6 febbraio 2009, n. 2997. Nella specie la Corte ha rilevato che lo scopo dell’accordo era quello di regolare i rapporti economici più importanti della coppia, prima di rivolgersi al giudice della separazione, eliminando così le controversi e su questioni non strettamente attinenti alla fine dell’unione, ivi compresa la definizione dei rapporti economici con i figli maggiorenni. La Corte, in breve, ha escluso che la separazione consensuale costituisse condizione esplicita o implicita della scrittura privata 44 Cass., 5 marzo 2001, n. 3149, cit. Sul tema cfr. G.Oberto, Simulazioni efrodi nella crisi coniugale (con qualche accenno storico ad altri ordinamenti europei),Nota a Cass., 5 marzo 2001, n. 3149, in Familia, 2001, p. 774 ss. Per una successiva vicenda in cui la Corte Suprema, dopo avere ribadito in motivazione la tesi della negozialità della separazione consensuale, ha negato l’impugnabilità del relativo accordo per simulazione Cass., 20 novembre 2003, n. 7607, in Corr. giur., 2004, p. 307, con nota critica di G. Oberto, Simulazione della separazione consensuale: la Cassazione cambia parere (ma non lo vuole ammettere);L. Balestra, Autonomia negoziale e crisi coniugale: gli accordi in vista della separazione, in Riv. dir. civ., 2005, II, p. 290 ss. Per alcuni accenni al tema v.F.Danovi, La separazione simulata e i suoi rimedi, Nota a App. Bologna, 7 maggio 2000,in Riv. dir. proc., 2001, p. 284 ss.; ID., E’ davvero rilevante (e inattaccabile) la Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Non stupisce, dunque, che, di recente, la giurisprudenza di legittimità sia solita ritenere che «i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati hanno rilevanza solo per le parti, non essendovi coinvolto alcun pubblico interesse, per cui essi sono pienamente disponibili e rientrano nella loro autonomia privata»46. 4. Causa del trasferimento in sede di contratto di crisi coniugale. Nell’ambito delle intese raggiungibili dai coniugi in crisi assumono rilievo le questioni relative ai trasferimenti mobiliari ed immobiliari in sede o in vista della separazione e del divorzio47. Nell' ordinamento italiano, da una lato, vi è una disposizione che consente espressamente ai coniugi in crisi di corrispondere «in simulazione della separazione?, Nota a Cass., 20 novembre 2003, n. 7607, in Dir. fam. pers., 2005, p. 462 ss. Per la rilevanza del fenomeno simulatorio nelle intese concernenti la crisi del matrimonio L. Barbiera, Il matrimonio, Padova, 2006, p. 333. 45 Cass., 4 settembre 2004, n. 17902, in Fam. dir., 2005, p. 508;Cass., 29 marzo 2005, n. 6625; Cass., 10 gennaio 2007, n. 235; Cass., 27 novembre2007, n. 24321; Cass., 20 marzo 2008, n. 7450; Cass., 30 aprile 2008, n. 10932. Sul tema della rilevanza dei vizi del consenso negli accordi di separazione v. per tutti G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 234 ss.; ID., La natura dell’accordo di separazione consensuale e le regole contrattuali ad esso applicabili (II), in Fam. dir.,2000, p. 88 ss.; G. F. Basini, L’annullabilità della separazione consensuale omologata pervizi del consenso, Nota a Cass., 4 settembre 2004, n. 17902, in Familia, 2005, II, p. 382 ss. 46 Così Cass., 23 luglio 1987, n. 6424, in Giust. civ., 1988, I, p. 459. G. Oberto, Contratto e famiglia, cit., p. 242 ss. 47 Sul tema G. Oberto, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio, cit., p. 155 ss.; ID., I contratti della crisi coniugale,II, cit., p. 1211 ss.; ID., Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, cit., p. 3 ss.; T.V. Russo, I trasferimenti patrimoniali tra coniugi nella separazione e nel divorzio, Napoli, 2001; P. Carbone, I trasferimenti immobiliari in occasione della separazione e del divorzio, in Notar., 2005, p. 622 ss. ~ 27 ~ unica soluzione» una prestazione post matrimoniale (di carattere pecuniario) tradizionalmente prevista come periodica48 e dall’altro, una disposizione che ammette(va) esplicitamente la possibilità di inserire nei procedimenti di separazione e divorzio «attribuzioni di beni patrimoniali»49. Tuttavia, la prima delle due norme concerne il solo procedimento di divorzio contenzioso e, come tale, non sembra trasferibile alla procedura di divorzio su domanda congiunta e, tantomeno, a quella di separazione consensuale50, né riferibile a«dazioni» diverse da quelle aventi ad oggetto somme di denaro. La seconda normativa, invece, risulta oggi, se non implicitamente abrogata, quanto meno di fatto inapplicabile per effetto di una nota decisione della Consulta51. In realtà, il fondamento del potere dei coniugi (o ex tali) di liquidare una tantum il contributo al mantenimento del separato, o dell’assegno di divorzio, così come di porre in essere, in occasione della crisi coniugale, negozi traslativi di diritti su uno o più beni determinati, va ricercato non tanto nelle norme ricordate, bensì in due fondamentali princìpi dell'ordinamento. In particolare, nel principio della libertà contrattuale e nel principio di disponibilità dei diritti in gioco52. In ogni caso, l’equiparazione dell’autonomia concessa ai coniugi a quella generalmente riconosciuta ai privati non può, comunque, portare ad attribuire ai primi «maggiore libertà di determinazione di quanta l’ordinamento ne riconosca in generale a tutti i privati nei loro reciproci rapporti». 48 Art. 5, comma ottavo, l. 898/1970, introdotto dall’art. 10, l. 74/1987. Art. 8, lett. f, della tariffa allegata al d.p.r. 131/1986 (approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro). 50 G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 306 ss. 51 Corte cost., 10 maggio 1999, n. 154, in Guida al diritto, 1999, n. 20, p. 28. 52 G. Oberto, Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, cit., p. 3 ss. 49 Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Se è vero quindi che, come è stato autorevolmente sottolineato53, alla causa, quale elemento essenziale del contratto in generale, spetta il compito di «giustificare di fronte all’ordinamento i movimenti dei beni da un individuo all’altro», è proprio alla presenza di tale requisito che, anche nella materia in esame, deve ritenersi condizionata la validità di qualsiasi attribuzione patrimoniale, reale od obbligatoria, in sede di crisi coniugale. Inoltre, in materia di atti traslativi l’ordinamento non s’accontenta della mera esistenza del requisito causale, ma sembra pretendere che tale elemento risulti anche, in maniera esplicita o implicita, dal negozio in questione54. Ciò detto, risulta assai più agevole definire «in negativo», che non «in positivo», il supporto causale delle attribuzioni in esame e, più in generale, dei «contratti della crisi coniugale». In verità si tende a negare il carattere liberale delle attribuzioni effettuate in occasione di separazione o divorzio, in quanto configuranti atti in cui non sono ravvisabili né l’animus donandi, né il titolo gratuito, e si mira a ricercare la giustificazione causale delle attribuzioni in oggetto nella necessità di adempiere all’obbligo legale di mantenimento previsto dagli artt. 156 c.c. e 5, c. 6, l.div.55. Tuttavia, si osserva che, in primo luogo, nei contratti in esame, le parti non sempre fanno espresso richiamo alla causa praeterita (o causa esterna), intesa, appunto, quale (preesistente) 53 M. Giorgianni, Causa, in Enc. dir., VI, Milano, 1960, p. 573. Si vedano, al riguardo, le due seguenti decisioni: Cass., 21giugno 1965, n. 1299, in Giur. it., 1967, I, 1, c. 214; in Foro it., 1966, I, c. 504; in Giur. it., 1965, I, 1, c. 1412;Cass., 20 novembre 1992, n. 12401, in Foro it., 1993, I, c. 1506; in Corr. giur., 1993, p. 174. 55 Fanno richiamo ad una «funzione solutoria» riconnessa all’adempimento dell’obbligo legale di mantenimento alcune pronunzie della Cassazione, Cass., 17 giugno 1992, n. 7470, in Dir. fam., 1993, p. 70 e in Nuova giur.civ. comm., 1993, I, p. 808; Cass., 5 luglio 1984,n. 3940, in Dir. fam., 1984, p. 922. 54 ~ 29 ~ obbligo legale di mantenimento, delle attribuzioni effettuate o previste; cosa che, invece, appare necessaria al fine di evitare la nullità di un negozio che, altrimenti, risulterebbe privo di ogni giustificazione56. Ma, se anche si volesse ammettere che le parti menzionino sempre expressis verbis il proprio intento di adempiere,con le prestazioni previste, alle obbligazioni ex artt. 156 o 5 l.div.,resta il fatto che l’affermata funzione solutoria non esisterebbe, con conseguente nullità dell’attribuzione compiuta, qualora quest’ultima fosse attuata in favore di un coniuge cui tali diritti non dovessero competere57, con la conseguenza che al tradens sarebbe concesso, nei limiti della prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, di riottenere il bene trasferito dimostrando che l’accipiens non versava nelle condizioni descritte dalle norme citate, salva restando la prova (diabolica) da parte di quest’ultimo dell’esistenza di un’altra idonea causa. Ancora, si tende a negare che i contratti in esame possano trovare giustificazione in una transazione, dal momento che non è possibile riscontrare, negli accordi in oggetto, la presenza di concessioni reciproche58; ciò si verifica in tutti gli accordi nei quali si prevede l’unilaterale trasferimento di diritti su uno o più beni mobili o 56 G.Doria, Autonomia privata e «causa» familiare. Gli accordi traslativi tra iconiugi in occasione della separazione personale e del divorzio, cit., p. 279 s. 57 Bianca, Commento all’art. 5, l. 1° dicembre1970, n. 898, in Commentario al diritto italiano della famiglia, a Cura di Cian, Oppo eTrabucchi, VI, 1, Padova, 1993, p. 344, 359. 58 G. Oberto, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione edivorzio, cit., p. 160. In merito al concetto di «concessioni reciproche» si veda P. D’Onofrio, Della transazione, in Commentario del codice civile,diretto da Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1959, p. 192 ss.; A. Palazzo, La Transazione,in Tratt. Rescigno, 13, Torino, 1985, p. 303 ss.; E. Del Prato,La transazione, Milano, 1992, 26 ss..In giurisprudenza Cass., 19 marzo 1999, n. 2526, in Contratti, 1999, p. 1113. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio immobili, nonché in quelle pattuizioni che si limitano a stabilire l’erogazione d’un assegno da una parte all’altra. Di conseguenza, scartate le ipotesi prospettate, potrebbe aderirsi ad una autorevole e risalente dottrina59 che parla, al riguardo, di contratto atipico. Tuttavia, se si considera il carattere di negoziazione globale che la coppia in crisi attribuisce al momento della «liquidazione» del rapporto coniugale, di fronte alla necessità di valutare i molteplici rapporti di dare-avere che la convivenza genera, è lecito chiedersi se, in luogo di una miriade di possibili accordi innominati, non sia possibile individuare una vera e propria causa tipica del negozio patrimoniale della crisi coniugale, cioè, di definizione della crisi coniugale o, più esattamente, dei suoi aspetti patrimoniali. Tale negozio dovrebbe abbracciare ogni forma di costituzione e di trasferimento di diritti patrimoniali compiuti, con o senza controprestazione, in occasione della crisi coniugale: dunque, non necessariamente in seno ad una separazione consensuale, ma anche nei casi di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché in relazione ad una separazione di fatto. L’ipotesi sembra avvalorata dalla stessa terminologia impiegata dal legislatore, laddove si riferisce alle «condizioni della separazione consensuale» (art. 711 c.p.c.) e alle «condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici» in sede di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 4, c. 16, l.div.). Ne consegue che «condizioni della separazione» non sono soltanto quelle «regole di condotta» destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, bensì anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono ancorare la loro disponibilità per una definizione 59 A.C. Jemolo, Convenzioni in vista di annullamento di matrimonio, in Riv. dir. civ.,1967, II, p. 530. ~ 31 ~ consensuale della crisi coniugale, tra le quali rientra anche l’assetto dei propri rapporti economici. Pertanto, aderendo ad un orientamento dottrinale60, sembrerebbe più idoneo parlare di una causa tipica di definizione della crisi coniugale o, meglio, di una causa tipica di definizione degli aspetti economici della crisi coniugale, dal momento che l’intento prevalente delle parti è quello di sistemare, definitivamente e in considerazione della crisi coniugale, le «pendenze». Ad un siffatto negozio tipico potrebbe attribuirsi anche il nome di contratto tipico della crisi coniugale o di contratto postmatrimoniale. Tale impostazione sembra, inoltre, essere stata recepita da una sentenza del 2004 della Corte di legittimità, la quale ha stabilito che «Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cui all’art. 2901 c.c. rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale”, il quale, sfuggendo in quanto tale da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto quello della separazione personale caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita(attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma,una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina 60 G. Oberto, Gli accordi patrimoniali tra coniugi in sede di separazione o divorzio tra contratto e giurisdizione: il caso delle intese traslative, Relazione tenuta al Convegno di Bologna, Il processo di separazione e divorzio: prassi a confronto, 8/4/2011, p. 15. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio di cui all’art. 2901 c.c.,colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della“gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza o meno nel concreto,dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi)patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale»61 . Tuttavia, successivamente a tale pronuncia, la Corte Suprema è tornata nuovamente alla figura del contratto atipico62. A tal riguardo, deve aggiungersi che, in senso contrario alla configurabilità di una causa tipica per i contratti della crisi coniugale non sembra sia possibile addursi l’argomento secondo cui la legge non detterebbe «una sia pur minima disciplina della fattispecie»63. Sul punto, pertanto, si può rilevare come per gli accordi in oggetto, costituenti a tutti gli effetti condizioni della separazione o del divorzio, saranno applicabili tutte le regole per queste ultime dettate dal codice civile. Ne consegue che, ad esempio, per siffatto tipo di intese varrà, sul piano degli effetti, il principio della sottoposizione alla clausola rebus sic stantibus64; inoltre, tali contratti dovranno intendersi come efficaci ex art. 158 c.c. (salvo patto contrario) al momento dell’omologa della separazione (o della pronunzia della sentenza di divorzio). 61 Cass., 23 marzo 2004, n. 5741, in Arch. civ., 2004, p. 1026; Cass., 14 marzo 2006, n. 5473. 62 Cass., 8 novembre 2006, n. 23801, in Foro it., 2007, I, c. 1189; Cass., 24 aprile2007, n. 9863. 63 P. Carbone, I trasferimenti immobiliari in occasione della separazione e del divorzio, in Notariato, 2005, p. 627. 64 Secondo alcuni derogabile sulla base dell’accordo delle parti, G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, cit., p. 473 ss.. ~ 33 ~ Sul piano della forma, varrà il principio per cui questi accordi, costituendo oggetto del contenuto eventuale dell’intesa di separazione, potranno essere inseriti a verbale d’udienza di separazione consensuale (artt. 158 c.c. e 708 c.p.c.) o di divorzio su domanda congiunta (art. 4, sedicesimo comma, l.div.), che costituisce atto pubblico a tutti gli effetti (art. 2699 c.c.), con tutte le relative conseguenze previste dalle disposizioni in tema di pubblicità mobiliare ed immobiliare (art. 2657 c.c.) e dalla normativa fiscale (art. 19, l. 74/1987)65. 5. Tipologia dei negozi in oggetto. Per ciò che riguarda la tipologia degli atti in oggetto, il trasferimento può avvenire in due sedi distinte: quella giudiziale e quella stragiudiziale. Atto traslativo in sede giudiziale è quello che i coniugi pongono in essere dinanzi al giudice nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell’udienza ex art. 711 c.p.c.,oppure in quello di comparizione dinanzi al collegio nella procedura su domanda congiunta, ai sensi dell’art. 4, c. 16, l.div. L’atto traslativo in sede stragiudiziale si compie invece al di fuori di questo contesto,sovente in adempimento di un impegno a trasferire assunto nella fase giudiziale66. L’ammissibilità dei trasferimenti in sede (e non solo in occasione) di separazione e divorzio è stata riconosciuta non soltanto in relazione a negozi aventi efficacia meramente obbligatoria, bensì anche ai casi di atti immediatamente traslativi, a cominciare da una 65 V. per tutti G. Oberto, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio, cit., p. 163 ss., 166 ss.; ID., I contratti della crisi coniugale, II, cit., p. 1267 ss., 1327 ss.; ID., Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tr aconiugi in occasione di separazione e divorzio, cit., p. 167 ss., 195 ss., 283 ss.; P. Carbone, I trasferimenti immobiliari in occasione della separazione e del divorzio, cit., p. 622 ss. 66 G. Oberto,Prestazioni «una tantum» e trasferimenti tra coniugi in occasione di separazione e divorzio, cit., p. 69 ss. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio decisione di legittimità67che, già nel 1941, aveva ammesso la possibilità di inserire una donazione nel verbale di separazione consensuale, per passare ad un’altra pronuncia68, che aveva consentito (quanto meno in astratto) la creazione di un diritto reale d’abitazione in un verbale di separazione. Diversi anni più tardi, il diritto pretorio69ha avallato l’interpretazione, alla stregua di un vero e proprio negozio traslativo, della dichiarazione contenuta nel verbale di separazione personale consensuale con la quale era stata riconosciuta al marito la proprietà esclusiva di un appartamento, confermando la valutazione dei giudici di secondo grado, secondo cui «tale riconoscimento, lungi dall’esprimere, come ritenuto dal Tribunale, una mera dichiarazione di scienza (...), configurava invece una volontà negoziale attributiva di tal bene al [marito] nel quadro di un complessivo regolamento di interessi che fra l’altro prevedeva ad esclusivo carico di costui il pagamento del prezzo dell’appartamento». Si noti che in quello stesso anno la Cassazione, tornando sul problema della distinzione degli atti in oggetto rispetto alla donazione, riconobbe validità agli accordi traslativi, anche se rivolti a disciplinare una mera separazione di fatto, in quanto «causalizzati dalla funzione solutoria (causa soggettiva o concreta) (...) ancorché strutturati in modo da non incorporare, attesa la unilateralità dell’attribuzione (...), la propria causa funzionale (causa oggettiva)»70. 67 Cass., 4 febbraio 1941, n. 345. Cass., 12 giugno 1963, n. 1594. 69 Cass., 11 novembre 1992, n. 12110. 70 La massima della pronunzia recita pertanto: «Il patto fra coniugi con il quale si prevedano trasferimenti immobiliari a regolamentazione dei reciproci rapporti patrimoniali ed a tacitazione dell’obbligo di mantenimento non integra donazione stante la predetta funzione solutoria; tale patto peraltro deve ritenersi valido ed operante anche quando sia inserito in accordi di separazione di fatto alla stregua della liceità di tali accordi pur se non idonei a produrre gli effetti della separazione legale» (Cass., 17giugno 1992, n. 7470, cit.) 68 ~ 35 ~ Successivamente, la Corte di cassazione, occupandosi di un accordo concernente il diritto di proprietà su di un immobile, inserito in un verbale di separazione consensuale, affronta anche i profili concernenti la natura di atto pubblico del verbale e la sua idoneità a costituire titolo per la trascrizione71, affermando che «sono pienamente valide le clausole dell’accordo di separazione che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza (redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato), assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art. 2699 cod. civ., e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo l’omologazione che lo rende efficace, titolo per la trascrizione a norma dell’art. 2657 cod. civ., senza che la validità di trasferimenti siffatti sia esclusa dal fatto che i relativi beni ricadono nella comunione legale tra coniugi»72. 71 Cass., 15 maggio 1997, n. 4306, in Fam. dir., 1997, p. 417 La Corte Suprema, oltre ad affermare la natura di atto pubblico del verbale di separazione consensuale anche ai fini della trascrizione in merito agli atti di trasferimento di diritti immobiliari in esso eventualmente contenuti, ribadisce i seguenti principi di diritto: (a) Carattere negoziale della separazione consensuale, intesa come «negozio di diritto familiare»; (b)Distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale dell’accordo di separazione;(c) Individuazione della causa delle intese in oggetto nella finalità di «regolare l’assetto economico dei rapporti tra coniugi in conseguenza della separazione»; (d) Possibilità di inserire nel verbale redatto dinanzi al presidente del tribunale ogni intesa ritenuta dai coniugi stessi necessaria in relazione all’accordo di separazione; (e) Idoneità del verbale di separazione consensuale a recepire non solo negozi traslativi a titolo oneroso, ma anche «trasferimenti gratuiti», con un’apertura, dunque, alla possibilità di inserimento di donazioni; (f) Possibilità che, in sede di scioglimento della comunione legale, i coniugi pattuiscano esclusioni di beni dalla comunione medesima, a condizione che ciò avvenga con effetto a decorrere dal momento 72 Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio A tale pronuncia, sono seguite numerose decisioni rese in materia fiscale che, discutendo dell’applicabilità dell’art. 19, l. 6marzo 1987, n. 74, hanno sempre dato per scontata la piena validità degli atti traslativi in oggetto73. Ad esse devono aggiungersi anche quelle pronunce che, di volta in volta, hanno affermato la trasmissibilità in capo agli eredi dell’ex coniuge defunto dell’obbligazione di procedere al trasferimento, in capo all’altro ex coniuge, del diritto di proprietà sull’immobile oggetto dell’intesa di divorzio74, ovvero riconosciuto carattere tipico negli accordi traslativi di cui si discute75, ovvero ancora ribadito l’ammissibilità di un trasferimento in favore della prole76, estendendo anche a tale ultimo tipo di negozio le esenzioni fiscali di cui al citato art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 7477. in cui la comunione avrà cessato d’esistere; (g)Automatica sottoposizione dell’accordo di separazione, anche nella parte contenente trasferimenti immobiliari, all’omologazione, con la conseguenza che in esso i coniugi ben possono disporre di diritti su beni della comunione, posto che gli atti traslativi prendono effetto nel momento in cui la comunione cessa d’esistere; (h) Presentazione di un dubbio (anche se a livello di mero obiter, dubbio comunque superato oggi dalla sentenza 10 maggio 1999, n. 154 della Corte costituzionale) circa l’effettiva sottoponibilità degli atti in oggetto al regime fiscale favorevole di cui all’art. 8, lett. f)d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. 73 Cass., 12 maggio 1999, n. 4716;Cass., 12 maggio 2000, n. 6065, in Fam. dir., 2000, p. 437; Cass., 17 febbraio 2001, n. 2347; Cass., 3 dicembre 2001, n.15231; Cass., 22 maggio 2002, n. 7493; Cass., 14 maggio 2003, n. 7437. 74 Cass.,5 settembre 2003, n. 12939, in Dir. fam., 2004, p. 66. 75 Cass., 23 marzo 2004, n. 5741. 76 Cass., 17 giugno 2004, n. 11342. 77 Cass., 30 maggio 2005, n. 11458. ~ 37 ~ La negoziazione assistita: nuove forme di tutela della famiglia per Sara CAPRIO SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La convenzione di negoziazione assistita per separazione e divorzio. – 3. La cooperazione delle parti. – 4. I doveri posti in capo agli avvocati. – 5. Il procedimento. – 6. Le particolarità in caso di figli minori. – 7. Separazione e divorzio innanzi al Sindaco. 1. Premessa. Il diritto di famiglia ha subìto un’evoluzione progressiva negli anni a partire dalla legge sul divorzio del 1970. Negli ultimi anni è cresciuto l’interesse nei confronti dei metodi di risoluzione stragiudiziale delle controversie anche nell’ambito dei conflitti scaturenti dalla disgregazione della famiglia. Con la legge n. 162 del 2014, che ha convertito il d.l. 132 del 2014, il legislatore ha voluto sottolineare il carattere privatistico del rapporto coniugale consentendo ai coniugi di separarsi e di divorziare affidandosi al nuovo strumento della negoziazione assistita evitando in tal modo di ricorrere alla tutela giudiziaria. Il rapporto coniugale ha sempre avuto una dimensione privatistica: è, infatti, l’accordo fra i coniugi a determinare l’assetto dei loro rapporti. Se affiorano disaccordi l’intervento del giudice può solo avere lo scopo di indurre i coniugi ad una soluzione concordata dei loro contrasti, ma spetta sempre ai coniugi trovare un accordo sull’adempimento degli obblighi. Fino ad ora, tuttavia, la modificazione o l’estinzione del rapporto coniugale erano sottratte all’autonomia negoziale dei coniugi. La necessità di avvalersi degli strumenti della giurisdizione si giustificava con la rilevanza pubblicistica attribuita al vincolo coniugale ed alla famiglia intesa come una società naturale fondata sul matrimonio; solo una Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio sentenza poteva modificare l’assetto dei rapporti che la Costituzione riconduce nell’ambito dei rapporti etico-sociali78. Tale situazione è mutata: oggi è possibile per i coniugi sciogliere il loro matrimonio anche soltanto con strumenti negoziali. I nuovi strumenti possono essere utilizzati anche per modificare consensualmente le condizioni della separazione o del divorzio stabilite giudizialmente con sentenza e quelle pattuite in sede di separazione consensuale omologata. La ratio della riforma è di evitare sempre più di ricorrere alla giurisdizione ordinaria: nell’ottica della degiurisdizionalizzazione, infatti, i conflitti devono essere risolti preferenzialmente con strumenti non processuali. Il recente intervento del legislatore ha toccato, come si è detto, anche i conflitti coniugali, con l’introduzione di un’alternativa al ricorso al giudice per la definizione di una separazione o di un divorzio, in presenza di un accordo tra le parti. In sostanza, situazioni sino a questo momento fatte rientrare nella c.d. giurisdizione costitutiva necessaria, ancorché basate su condizioni pattuite tra le parti, per la prima volta vengono fatte uscire dalle aule del Tribunale79. Per l’amministrazione della giustizia non si pone un vero problema di smaltimento del contenzioso consensuale in ambito matrimoniale. I percorsi introdotti dal legislatore del 2014, dunque, si fanno piuttosto apprezzare in quanto strumenti di significativa riduzione dei tempi e dei costi per la definizione di una separazione o di un divorzio, a tutto vantaggio degli utenti del servizio giustizia. 78 M. Sesta, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, in Fam. e dir., 2015, 295. 79 Su questi profili della recente riforma v. M. Crescenzi, La degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia, in Quest. giust., 2015, 1 ss., il quale evidenzia, come, con il decreto legge n. 132 del 2014, due concezioni radicalmente diverse e difficilmente compatibili della separazione e del divorzio convivano oggi nel nostro ordinamento; B. Poliseno, La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio, in Foro it., 2015, V, 34. ~ 39 ~ 2. La convenzione di negoziazione assistita per separazione e divorzio. L’art. 6 l. 162/14 introduce la procedura di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio nonché per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio già stabilite, anche in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti, attribuendo al pubblico ministero una funzione giurisdizionale cognitiva in senso proprio sulla crisi familiare. L’art. 6, 1° comma, l. 162/14 stabilisce che la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte80 può essere conclusa tra i coniugi, al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione o di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio già stabilite. In assenza di disposizioni specificamente dirette a regolare le modalità dell’accordo non vi sono ragioni ostative per l’applicazione della disciplina generale prevista per la negoziazione assistita; esclusa l’operatività della disposizione relativa alla c.d. negoziazione obbligatoria nei casi espressamente menzionati dall’art. 3, devono, infatti, poter trovare applicazione forme e termini previsti dall’art. 2 e ss. per la negoziazione facoltativa. Sembra quasi che l’istituto previsto dall’art. 6 si ponga in un rapporto di genere a specie, come se si trattasse di un’applicazione specifica della negoziazione assistita generale alla materia matrimoniale. In realtà, i due istituti presentano alcune differenze rimarchevoli: in particolare, mentre la negoziazione assistita dell’art. 2 si applica in materia di diritti disponibili, quella in ambito matrimoniale riguarda anche situazioni e stati personali connotati dalla indisponibilità. In effetti, la negoziazione assistita in ambito di diritti disponibili si limita a valorizzare l’efficacia esecutiva di accordi 80 Nel testo originario del d.l. 132/14 si era ritenuto, invece, sufficiente un solo avvocato per entrambe le parti. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio transattivi che le parti anche in precedenza erano libere di assumere. In materia matrimoniale, invece, la degiurisdizionalizzazione assume connotazioni più innovative, dal momento che, come si è visto, comporta il venire meno della natura costitutiva necessaria dei procedimenti consensuali della crisi matrimoniale, con una sostanziale per quanto non illimitata liberalizzazione degli accordi tra i coniugi successivi alla crisi matrimoniale. Proprio in ragione di tali differenti ambiti di applicazione e natura, nel primo caso, l’accordo raggiunto tra le parti è sottratto ad ogni controllo esterno, mentre nel secondo caso è necessario, come si vedrà, il nulla osta o l’autorizzazione da parte del pubblico ministero ovvero, in alcuni casi, una vera e propria omologa da parte del Tribunale. Vi è, dunque, da ritenere che si tratti, dal punto di vista concettuale, di due istituti autonomi. Il rinvio alle norme sulla negoziazione assistita è infatti subordinato alla clausola di compatibilità: l’art. 6 richiama, quindi, anche nell’ambito matrimoniale i requisiti formali posti dagli artt. 2 e ss. in merito alla modalità di stipulazione ed al contenuto della convenzione di negoziazione assistita. Pure in questo contesto, dunque, si prevede l’iniziativa di una parte che invii all’altra un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, ossia, secondo la definizione dell’art. 2, un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. Rispetto a tale ultimo aspetto, la legge di conversione ha inserito nell’art. 6 la specificazione che ogni parte deve essere assistita da almeno un avvocato. La legge sembra così escludere che un unico difensore possa assistere entrambi i coniugi, come invece si ammette nei corrispondenti procedimenti avanti al giudice. Tale apparente eccesso di rigore appare peraltro giustificato in un contesto in cui il p.m. esercita un controllo indiretto, senza alcun contatto con le parti, sulla ~ 41 ~ sola base dei documenti e delle prospettazioni formulate da queste ultime81. L’invito in esame, ai sensi dell’art. 4, comma 2, deve essere formulato dall’avvocato ma sottoscritto personalmente dalla parte, con certificazione dell’autografia della firma di quest’ultima da parte dell’avvocato stesso; sul piano del contenuto, inoltre, in conformità al comma 2 dell’art. 2, esso dovrà precisare il termine concordato per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore ad un mese e, in base a quanto aggiunto in sede di conversione, non superiore a tre mesi, seppure prorogabile di ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti. Il requisito che la convenzione sia conclusa in un periodo di tempo determinato dalle parti è ribadito dal comma 3 dell’art. 2. La previsione di un termine finale appare necessaria per evitare che la convenzione diventi un ostacolo al tempestivo accesso al giudice in caso di negoziazione inconcludente. Nel contesto che ci riguarda, peraltro, le trattative tra i coniugi ed i rispettivi legali sono spesso complesse ed elaborate e richiedono tempi non facilmente preventivabili o delimitabili. Nel caso in cui il termine massimo previsto dall’art. 2, comma 2, lett. a) decorra senza che sia ancora stato trovato un accordo, i coniugi che vogliano continuare a percorrere la strada della negoziazione potranno comunque stipulare una nuova convenzione o confermare con espressa dichiarazione quella inizialmente stipulata, senza che ciò possa avere conseguenze negative rispetto alla validità dell’accordo poi così raggiunto. L’invito deve anche specificare l’oggetto della controversia. Tale oggetto, nel contesto che ci riguarda, è peraltro ben delimitato dalla legge: ai sensi dell’art. 6, comma 1, infatti, la convenzione può essere conclusa al fine di raggiungere una soluzione consensuale alla 81 G. Finocchiaro, Il numero dei legali diventa un rebus, in Guida dir., 2014, fasc. 49-50, 62, per cui l’imposizione di almeno un avvocato per parte pare salvaguardare maggiormente i principi del contraddittorio e della difesa. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio separazione, al divorzio82 ovvero per la modifica delle condizioni di separazione o divorzio esistenti tra le parti. L’ambito applicativo del nuovo istituto era inizialmente piuttosto limitato: nel testo originario dell’art. 6, comma 2, infatti, esso non si poteva utilizzare in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. In sede di conversione, tale limite è integralmente caduto, aprendo così le porte della negoziazione matrimoniale ad ogni coppia coniugata o divorziata. Per compensare la generalizzazione del nuovo istituto, il legislatore, nella legge di conversione, ha, d’altro canto, dovuto introdurre una forma di controllo sull’accordo, di cui ci occuperemo successivamente. La lettera e la ratio dell’art. 6 configurano l’istituto in esame come alternativo al procedimento davanti al giudice, in base ad una libera scelta delle parti. La rilevanza che il legislatore attribuisce allo strumento della negoziazione assistita come strumento di degiurisdizionalizzazione e dunque di riduzione del carico di lavoro dei giudici è comunque evidenziata dal comma 7 dell’art. 2, che qualifica come vero e proprio dovere deontologico per l’avvocato informare il cliente, all’atto del conferimento dell’incarico, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita. L’avvocato è chiamato a rappresentare al proprio assistito, come alternativa al tradizionale iter giudiziale, la possibilità di percorrere la strada della negoziazione assistita. In caso di mancata informativa al cliente l’avvocato incorre nella responsabilità disciplinare. La responsabilità disciplinare si configura senz’altro rispetto all’avvocato che, senza neppure rappresentare l’opzione della negoziazione assistita al suo cliente, proceda al deposito di un ricorso giudiziale. Una responsabilità professionale, però, alla luce del tenore e della ratio della norma in esame, potrebbe anche configurarsi per il difensore che trascuri l’alternativa offerta dall’art. 6 e depositi un ricorso consensuale o congiunto: anche in questo caso, infatti, il 82 Nel solo caso previsto dall'art. 3, comma 1°, n. 2), lett. b) della legge n. 898 del 1 dicembre 1970. ~ 43 ~ difensore non avrebbe correttamente svolto il suo ruolo di protagonista della degiurisdizionalizzazione. Non può neppure escludersi una responsabilità contrattuale per l’avvocato che, non rappresentando al cliente la possibilità di utilizzare il nuovo istituto, causi un danno derivante dalla tempistica più lunga del procedimento giudiziale rispetto a quello negoziato, ad esempio, per l’ipotesi in cui, presentato un ricorso congiunto di divorzio, uno dei coniugi deceda prima della pubblicazione della sentenza83. L’invito a sottoscrivere la convenzione di negoziazione assistita, di norma, sarà formulato prima ed in alternativa al deposito di un ricorso consensuale o congiunto avanti al Tribunale. Nulla esclude, però, che le parti possano percorrere la strada della soluzione negoziata del loro contenzioso anche in pendenza del relativo giudizio, ad esempio per accelerare i tempi della definizione concordata di un conflitto nato come contenzioso, ovvero quando la comparizione delle parti avanti al Presidente o al collegio del Tribunale sia stata fissata a distanza di molti mesi, come invero accade nei Tribunali più affollati. In questi casi, ovviamente, il procedimento pendente sarà abbandonato ovvero, in ogni caso, chiuso con una declaratoria di cessazione della materia del contendere. 3. La cooperazione delle parti. L’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita matrimoniale può essere accettato oppure respinto. Nel primo caso, l’accettazione prenderà di norma le forme di una dichiarazione scritta inviata dalla controparte a mezzo posta. Nulla esclude, peraltro, che invito ed accettazione siano contestuali e che il relativo scambio avvenga alla presenza fisica delle parti, dandone atto nella stessa convenzione. Si può anche ammettere che, quando l’invito sia sufficientemente dettagliato e l’accettazione sia conforme ad esso, non vi sia neppure bisogno di una autonoma convenzione, potendo tale funzione essere svolta direttamente dall’invito stesso. Poiché tale 83 R. Lombardi, Separazione consensuale e divorzio congiunto senza l’intervento del giudice, in Quest. dir. fam., 2014, 2. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio invito è per definizione scritto, verrebbe comunque soddisfatto il requisito formale previsto a pena di nullità dal comma 4 dell’art. 2. Delle conseguenze del rifiuto della proposta di stipulare la convenzione di negoziazione assistita o della mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa si occupa il comma 1 dell’art. 4, prevedendo che tale comportamento possa essere valutato ai fini delle spese del giudizio, anche ai sensi dell’art. 96 c.p.c. In altre parole, la mancata adesione alla proposta di avviare un percorso di negoziazione assistita potrebbe avere ripercussioni sulla ripartizione delle spese legali del futuro giudizio. Proprio per questo, il comma 1 dell’art. 2 prevede che la parte che invita a stipulare la convenzione debba contestualmente avvertire la controparte delle conseguenze della sua eventuale condotta ostruzionistica al tentativo di risolvere in via bonaria il conflitto in essere84. Di contro il comportamento tenuto dai coniugi nel corso della negoziazione assistita non è di per sé considerato ai fini della ripartizione delle spese dell’eventuale futuro giudizio. Di base, infatti, il giudice non può sindacare le cause del fallimento di tale trattativa né apprezzare la ragionevolezza delle proposte rispettivamente formulate o respinte dalle parti. Non va escluso, però, che il giudice possa valutare, anche ai sensi dell’art. 96, comma 3°, c.p.c., il comportamento della parte che, violando il programma concordato 84 Le conseguenze subite dalla parte recalcitrante all’apertura di una negoziazione sono simili ma non identiche a quelle previste dall’art. 13 del d. lgs. n. 150 del 2010 in materia di mediazione obbligatoria. Nel contesto in esame, peraltro, non si prevede neppure che la parte che rifiuta l’invito possa addurre un giustificato motivo per il suo atteggiamento di chiusura al dialogo, sebbene si possano senz’altro prospettare casi in cui tale chiusura sia giustificabile, come in caso di separazione causata dai comportamenti violenti o abusanti del coniuge che invia la proposta. D’altro canto, l’art. 4, nell’utilizzare il verbo potere indica chiaramente che non vi è alcun automatismo tra rifiuto dell’invito e provvedimento sulle spese, dovendo comunque il giudice valutare tutte le circostanze della fattispecie ed in particolare applicare la regola generale per cui la condanna alle spese presuppone la soccombenza della parte. ~ 45 ~ nella convenzione di negoziazione assistita, porti al fallimento della negoziazione stessa85. La convenzione, così come la proposta e l’accettazione, deve essere sottoscritta dalle parti personalmente: anche in questo caso la legge attribuisce agli avvocati il potere di autenticare l’autografia di tali sottoscrizioni (art. 2, comma 6). La norma precisa che tale certificazione avviene sotto la responsabilità professionale dei legali coinvolti: specificazione che serve a sottolineare la delicatezza del compito assegnato al difensore dal legislatore. La convenzione può essere stipulata ovunque e la negoziazione assistita può svolgersi in qualsiasi luogo. In caso di giurisdizione transnazionale, per essere ratificato l’accordo deve riguardare coniugi di cui almeno uno domiciliato o residente in Italia nel momento della conclusione dell’accordo. Come si vedrà, infatti, l’accordo stesso deve essere trasmesso al p.m. del Tribunale competente e ciò richiede un collegamento territoriale tra l’Italia ed almeno una delle parti interessate. Della competenza territoriale, l’art. 6 si occupa solo in maniera indiretta: il comma 2, infatti, stabilisce che l’accordo concluso tra i coniugi deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, che non viene però altrimenti individuato. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nella modulistica predisposta a seguito dell’introduzione del nuovo istituto, indica, per le separazioni, alla voce competenza territoriale, quella della Procura del luogo in cui i coniugi hanno avuto l’ultima comune residenza. Si fa riferimento, in altre parole, al criterio di collegamento previsto dall’art. 706 c.p.c. per le separazioni giudiziali. Tuttavia, si ritiene che quelli che vengono qui in rilievo non sono i criteri previsti per i procedimenti contenzioni quanto piuttosto 85 B. Poliseno, La convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione e divorzio, cit., 35. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio quelli dei riti basati sul consenso dei coniugi. Per la separazione, l’art. 711 c.p.c. non prevede autonomi criteri di collegamento ma si ritengono applicabili, per analogia, quelli previsti dall’art. 4, comma 1, della legge sul divorzio, per il divorzio a domanda congiunta: in entrambe le ipotesi, dunque, il Tribunale competente è quello del luogo di residenza o domicilio di uno dei due coniugi. L’accordo, dunque, dovrà essere accompagnato dai certificati di residenza delle parti o da una loro dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà86. Qualora i coniugi non risiedano in Comuni localizzati nel circondario del medesimo Tribunale, per evitare disguidi ed equivoci, è opportuno che le parti, nell’accordo, specifichino il Tribunale al cui Procuratore della Repubblica i loro avvocati dovranno trasmettere l’accordo. La mancanza di una tale specificazione non ha effetti pregiudizievoli sull’accordo, dal momento che la mera trasmissione al Procuratore implica la scelta del Tribunale cui quest’ultimo appartiene, ma può servire ad evitare che, anche solo per un errore, i procuratori delle due parti trasmettano l’accordo ai Procuratori di due Tribunali diversi. Un’ipotesi di questo tipo, in effetti, darebbe luogo ad un conflitto di attribuzioni difficilmente risolvibile, con la possibilità di avere lo stesso accordo avallato da due diverse Procure o ratificato da una e respinto dall’altra. A livello di prassi, sembra opportuno che le Procure richiedano al legale che effettua la trasmissione di dichiarare che il medesimo accordo non sia stato né sarà trasmesso ad altro ufficio giudiziario87. La questione si presenta ancora più complessa per le ipotesi di accordo per la modifica di condizioni di separazione o divorzio. Applicando le norme relative ai procedimenti giudiziali di modifica ex art. 710 c.p.c. ed art. 9, legge sul divorzio, infatti, una molteplicità di Tribunali può essere teoricamente competente: in particolare, oltre a 86 F. Tommaseo, La tutela dell’interesse dei minori dalla riforma della filiazione alla negoziazione assistita delle crisi coniugali, in Fam. dir., 2015, 163. 87 M.A. Lupoi, Separazione e divorzio, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015, 284 ss. ~ 47 ~ quello della residenza di una delle due parti, quello del luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve essere adempiuta. Le parti potrebbero dunque effettuare una sorta di forum shopping, per cui è opportuno che esse nel loro accordo precisino il Tribunale di riferimento ed eventualmente giustifichino tale scelta, fornendo le certificazioni o i documenti comprovanti la situazione di fatto rilevante a tal fine88. 4. I doveri posti in capo agli avvocati. Con la stipula della convenzione, le parti si obbligano ad impegnarsi in una trattativa con la controparte, secondo buona fede. Tale trattativa, in mancanza di una figura terza ed imparziale come nella mediazione, si svolge direttamente tra le parti stesse del conflitto ed i rispettivi legali. Nella convenzione, le parti detteranno, almeno a livello di indicazioni generali, anche le scansioni di tale trattativa, ad esempio, prestabilendo un calendario di incontri e di attività da svolgersi89. Ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, avvocati e parti, nel corso della negoziazione, hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto. Inoltre, i difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite. In sede di conversione del decreto legge, si è aggiunto un comma 4 bis all’art. 9, per esplicitare che la 88 Si sottolinea che, in materia di contenzioso familiare, compreso quello consensuale, la competenza territoriale ha sempre natura inderogabile: anche in questo contesto, dunque, permane tale inderogabilità, su cui dovrà vigilare il p.m. in sede di controllo sull’accordo. Ove i criteri di collegamento utilizzabili in sede giudiziale non risultino applicati, tale controllo non potrà avere esito positivo. 89 M.N. Bugetti, Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco, in Corr. giur., 2015, 519. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 e degli obblighi di lealtà e riservatezza di cui al comma 2 costituisce per l'avvocato illecito disciplinare. Nulla esclude, peraltro, che, nella convenzione o nel corso della negoziazione, le parti possano darsi il reciproco consenso alla produzione, nell’eventuale futuro giudizio, di documenti scambiati nel corso della negoziazione stessa, come ad esempio, le rispettive dichiarazioni dei redditi. Ai sensi del comma 4 dell’art. 9, inoltre, a tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 c.p.p. in quanto applicabili. Il richiamo alla buona fede nella conduzione della negoziazione assistita pone il problema di capire i confini di tale obbligo, in particolare rispetto alla configurabilità di un vero e proprio dovere di disclosure in capo alle parti, ad esempio, rispetto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. A prescindere dalle difficoltà teoriche e pratiche di sanzionare eventuali condotte o dichiarazioni reticenti oppure elusive in un contesto in cui, come si è visto, vige un obbligo di riservatezza, un approccio troppo rigido alla questione rischia di portare alla disapplicazione del nuovo istituto90. E’ evidente, infatti, che, per quanto tenute ad un obbligo di riservatezza reciproca, in un eventuale futuro procedimento giudiziale le parti avrebbero comunque la possibilità di fare uso delle informazioni raccolte nell’ambito della negoziazione, ad esempio, richiedendo ex art. 210 c.p.c. l’esibizione della documentazione da parte degli istituti di credito con cui la controparte abbia dovuto dichiarare di avere rapporti nel corso della trattativa. L’accordo eventualmente raggiunto deve avere la forma scritta ed essere sottoscritto personalmente dalle parti, le cui firme sono poi autenticate dai rispettivi avvocati. 90 M.N. Bugetti, Tentativi di disclosure all’italiana nei processi di separazione e di divorzio, in Fam. e dir., 2012, 932. ~ 49 ~ Ai legali delle parti, l’art. 5, comma 3°, d’altro canto, affida un ulteriore compito impegnativo e delicato, ovvero quello di certificare la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico, ciò che porta a dire che la posizione dell’avvocato assume qui colorazioni pubblicistiche. Le conseguenze di tale certificazione o della sua omissione non sono esplicitate. Considerato che l’accordo deve essere controllato dal p.m., pare che la responsabilità dei professionisti riguardi la redazione di un accordo che sia idoneo a superare tale controllo. Ove, quindi, l’accordo sia bocciato dal p.m., la norma profila una responsabilità professionale che potrebbe avere conseguenze sul contratto d’opera e sul diritto al compenso. Sul piano contenutistico, l’accordo elencherà le condizioni della separazione o del divorzio tra le parti, ovvero le relative modifiche, sulla falsariga di quanto tradizionalmente avviene nei corrispondenti procedimenti giudiziali. In sede di conversione, peraltro, il legislatore ha specificato, nel comma 3 dell’art. 6, che nell’accordo si deve dare atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e che hanno informato le parti stesse della possibilità di esperire la mediazione familiare nonché dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. La legge peraltro non specifica le conseguenze in caso di mancato inserimento di tali formule. In un’ottica formalistica, si potrebbe ritenere che il p.m. debba rispedire l’accordo al mittente per un vizio formale che ne impedisce l’esame nel merito. In tal caso appare possibile per le parti, anche senza stipulare una nuova convenzione, predisporre un accordo integrativo, in sostituzione di quello precedente. L’applicazione all’ambito matrimoniale del comma 4 dell’art. 5, ai sensi del quale costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato, richiede una precisazione. La norma si applica, senz’altro, alle ipotesi di impugnazione dell’accordo in senso proprio, ad esempio per fare valere un vizio del consenso o una simulazione. Non invece ai casi in Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio cui viene richiesta la modifica delle condizioni di separazione o divorzio negoziate tra le parti, al mutare delle circostanze, dal momento che è la legge stessa a prevedere tale rimedio per adeguare l’accordo intercorso all’evolversi della situazione sostanziale di riferimento. 5. Il procedimento. La procedura da seguire è differente a seconda che le parti abbiano oppure no figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti. Nella formulazione originaria del d.l. 132 del 2014 la negoziazione assistita era esclusa in tutte le ipotesi in cui erano presenti queste categorie di figli. La legge di conversione ha superato questo limite, introducendo però il necessario previo controllo del Procuratore della Repubblica sull’accordo raggiunto. La negoziazione assistita matrimoniale rappresenta l’equivalente funzionale del corrispondente procedimento giudiziale: all’accordo raggiunto, infatti, devono essere riconosciuti gli stessi effetti del decreto di omologa della separazione consensuale, della sentenza di divorzio, del decreto camerale di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Per produrre tali effetti, però, l’accordo deve superare il controllo del pubblico ministero. In altre parole, la sua efficacia è soggetta ad una condizione sospensiva, ovvero il positivo superamento di un vaglio che la legge di conversione ha attribuito al p.m., con l’inedita funzione di garante stragiudiziale dell’ordine pubblico e dei diritti indisponibili. Tale vaglio assume connotazioni diverse a seconda che l’accordo riguardi genitori con o senza figli minori, maggiorenni incapaci, maggiorenni non autosufficienti o maggiorenni portatori di handicap grave. In mancanza di figli che rientrano nelle categorie esplicitate, dunque, l’accordo deve essere trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3, ovvero la trasmissione dell’accordo all’ufficiale dello stato civile da parte dei legali delle parti. Tale disposizione lascia ~ 51 ~ privi di soluzione espressa molti rilevanti profili e costringe l’interprete ad una delicata opera di ricostruzione ermeneutica. In primo luogo, si utilizza il verbo trasmettere, senza chiarire come tale trasmissione possa o debba avvenire. Il metodo più sicuro appare la consegna a mano del documento in forma cartacea, oppure l’invio per posta, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o la notifica a mezzo ufficiale giudiziario, che forniscono sufficienti garanzie di certezza. Considerato poi l’attuale stato di avanzamento del processo civile telematico, dovrebbe pure essere possibile effettuare tale trasmissione a mezzo posta elettronica certificata. Non è neppure previsto un termine entro il quale tale trasmissione debba avvenire. Buon senso impone di ritenere che si applichi anche qui il termine di dieci giorni, previsto nell’ipotesi in cui vi sono i figli minori o portatori di handicap grave o maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti91. La relativa trasmissione costituisce per gli avvocati un obbligo, del cui tardivo adempimento potrebbero rispondere in applicazione degli ordinari standard civilistici nonché sul piano deontologico. Manca, altresì, l’indicazione di un termine entro il quale il p.m. è tenuto a comunicare se il nulla osta sia stato o meno concesso. Anche in questo caso, il buon senso impone di ritenere applicabile il termine di cinque giorni previsto per l’ipotesi di accordo con figli minori. La norma non ne fa menzione, ma è evidente che all’accordo possono e devono essere allegati documenti di vario tipo, sulla cui base il p.m. possa effettuare i suoi controlli. Nella prassi, in effetti, si sta cominciando ad elaborare delle liste contenenti la documentazione richiesta a tal fine92. 91 F. Danovi, I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti, in Fam. dir., 2015, 1142, per cui, peraltro, si tratta di un termine non perentorio e il cui mancato rispetto non esime il p.m. dal vagliare l’accordo trasmessogli tardivamente . 92 La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, ad esempio, per la separazione richiede l’estratto per sunto dell’atto di matrimonio, lo stato di Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Il controllo di regolarità dell’accordo consiste nella verifica della sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’istituto, come ad esempio, la mancanza di figli a carico, dei requisiti formali per la validità dell’accordo, come ad esempio, la competenza dell’Ufficio cui l’accordo stesso sia stato trasmesso, della sottoscrizione personale delle parti, della relativa autenticazione da parte dei difensori ed anche del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico93. Si osserva che tale controllo non si estende, invece, alla congruità o all’equità dell’accordo, trattandosi di aspetti rimessi alla fase della negoziazione, e alla conseguente responsabilità degli avvocati. La norma non chiarisce con quali modalità debba avvenire la comunicazione alle parti del rilascio del nullaosta. Poiché da quel momento inizia a decorrere il termine di dieci giorni per la trasmissione dell’accordo all’ufficiale dello stato civile, è evidente che tale comunicazione dovrà avvenire con forme idonee a garantire certezza in merito al raggiungimento del suo scopo ed alla data esatta del suo compimento. L’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, ovviamente, soddisferebbe tali condizioni. famiglia ed il certificato di residenza di entrambi i coniugi. Più articolata la documentazione da allegare all’accordo di divorzio, in particolare, va allegato il provvedimento o l’accordo relativo alla previa separazione. In caso di presenza di figli a carico, inoltre, viene sempre richiesta l’allegazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e, in caso di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi, la relativa certificazione sanitaria. La Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, nella disposizione interna n. 30 del 22 dicembre 2014, dal canto suo, richiede il deposito della documentazione delle condizioni di legge per rilevare la competenza dell’Ufficio e riscontrare la legalità delle clausole, in particolare i certificati di residenza delle parti ed il loro stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi rispetto al deposito dell’accordo, il certificato di matrimonio in caso di separazione, il documento relativo alla separazione in caso di divorzio, oltre ad ogni altro documento idoneo a dimostrare le circostanze rilevanti ai fini del procedimento, ad esempio, le dichiarazioni dei redditi dei coniugi. 93 M. Crescenzi, La degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia, cit., 5 ss. ~ 53 ~ Non viene neppure specificato se la Procura debba trattenere una copia o l’originale dell’accordo94. Non si precisa neanche cosa avvenga qualora il p.m. ravvisi irregolarità nell’accordo raggiunto tra le parti: a contrario, si desume che, in tal caso, il nullaosta dovrà essere negato, con conseguente impossibilità per l’accordo stesso di produrre effetti. Nel silenzio della norma nulla, se non il breve termine entro il quale è chiamato a pronunciarsi, porta ad escludere che il p.m., in caso di dubbi, possa chiedere chiarimenti alle parti, anche sotto forma di produzioni documentali o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. 6. Le particolarità in caso di figli minori. Diverso è l’iter nelle ipotesi in cui vi sono figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti. In questi casi il ruolo del p.m. è più articolato: egli, infatti, a seguito della trasmissione dell’accordo, entro un termine di cinque giorni, è chiamato a valutare se tale accordo risponda all’interesse dei figli o meno. Nel primo caso, egli autorizzerà l’accordo, per cui a quel punto si applicherà il comma 3 dell’art. 6; in caso contrario, dovrà trasmettere l’accordo al Presidente del Tribunale che fisserà, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvederà senza ritardo. 94 La Procura della Repubblica di Milano si è espressa nel senso che all’avvocato viene consegnata una copia, mentre l’originale rimane agli atti dell’Ufficio. In quest’ottica, sorge il dubbio se, qualora la parte avesse bisogno di una copia autentica dell’accordo da lei sottoscritto, debba chiederne il rilascio alla Procura ovvero al proprio avvocato, ma in questo caso, si tratterebbe di una copia della copia. Più condivisibile appare, peraltro, la prassi della Procura della Repubblica di Ascoli Piceno, di riconsegnare alla parte istante uno dei due originali depositati, insieme agli allegati, trattenendo il secondo originale senza allegati alla raccolta. Su questi dettagli operativi, invero di non secondaria importanza, appare opportuno un intervento unificatore delle prassi difformi altrimenti destinate a diffondersi. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Appare necessario che il p.m., prima di vagliare la rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli, verifichi che l’accordo soddisfi i requisiti di forma-contenuto stabiliti dalla legge e che siano soddisfatti i presupposti processuali in merito alla giurisdizione del giudice italiano ed alla competenza territoriale del proprio ufficio giudiziario. La norma non specifica su quali basi il p.m. possa valutare se l’accordo risponda all’interesse dei figli. Si tratta evidentemente di un controllo documentale, dal momento che non si prevede né che il p.m. incontri le parti né che ascolti il minore95. Sarà cura delle parti allegare all’accordo tutti i documenti, in primis, quelli relativi alle rispettive condizioni patrimoniali e reddituali, sulla cui base il p.m. possa riscontrare che l’accordo risponde in effetti all’interesse dei figli. In caso di figli minori, ad esempio, eventuali condizioni che portino ad escluderne l’affidamento condiviso dovranno essere adeguatamente motivate e documentate. A livello di prassi locali, le Procure potrebbero anche fornire una lista di documenti o di dichiarazioni che le parti devono allegare all’accordo al momento della sua trasmissione. Infine, nel modificare l’art. 6 nel senso sopra indicato, il legislatore si è dimenticato di specificare cosa avviene dopo la trasmissione al Presidente del Tribunale dell’accordo ritenuto dal p.m. non rispondente all’interesse dei figli e la fissazione da parte di quest’ultimo di un’udienza di comparizione delle parti. La legge si 95 F. Tommaseo, La tutela dell’interesse dei minori dalla riforma della filiazione alla negoziazione assistita delle crisi coniugali, cit., 162, per cui sussistono ombre sulla legittimità costituzionale delle norme che consentono la separazione e il divorzio stragiudiziali anche in presenza di figli. Si sottolinea come la mancata previsione dell’ascolto del minore appare in evidente contro-tendenza rispetto alle recenti riforme introdotte dalla legge n. 219 del 2012 e dal decreto legislativo n. 154 del 2013. ~ 55 ~ limita, infatti, a richiedere che il Presidente provveda senza ritardo, ma non dà alcun contenuto a tale previsione96. Sembra che, una volta che il p.m. trasmette l’accordo al Presidente del Tribunale, la negoziazione matrimoniale si deve convertire in un procedimento di separazione consensuale, di divorzio congiunto o di modifica congiunta: quella fissata dal Presidente sarà, dunque, un’udienza collegiale, nella quale il Tribunale si confronterà con le parti, analizzando gli eventuali punti deboli del loro accordo, proponendo se del caso adattamenti e modifiche97. In questa sede, in applicazione dell’art. 337-octies c.c. potrà essere disposto l’ascolto del minore, se presente. All’esito, i coniugi potranno recepire tali proposte o suggerimenti, formalizzando, avanti al collegio, un nuovo accordo cui seguirà l’omologa della separazione, la sentenza di divorzio o il decreto di modifica. A tale ricostruzione, si può obiettare che essa preveda una pronuncia giudiziale in mancanza di domanda delle parti, che avevano intrapreso la via della negoziazione assistita e concluso un accordo. Il rilievo non è insuperabile, ove si consideri la trasmissione dell’accordo al p.m. come una istanza di omologazione dell’accordo stesso: avanti al collegio del Tribunale, dunque, si arriva comunque su impulso delle parti, le quali saranno poi chiamate, all’udienza, a formalizzare la propria richiesta di recepimento dell’accordo tra loro raggiunto. Il problema potrebbe essere quello dell’iscrizione del procedimento a ruolo, ma anche questo non appare un ostacolo insormontabile, potendovi le parti provvedere su invito del Presidente contenuto nel decreto di fissazione dell’udienza. 96 M.N. Bugetti, Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco, cit., 523. 97 G. Triscari, L’accordo dei coniugi verificato dal p.m., in Guida al dir., 2014, 57. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Al riguardo si prospetta un’interpretazione alternativa98, che, considerando la negoziazione assistita matrimoniale come una fattispecie integralmente alternativa al procedimento giurisdizionale, valorizza anche in questa fase la natura degiurisdizionalizzata del procedimento: in quest’ottica, all’udienza, le parti compaiono davanti al solo Presidente del Tribunale, il quale le invita ad adeguarsi ai rilievi del pubblico ministero. In caso di rifiuto, egli dovrà negare l’autorizzazione all’accordo; se, invece, le parti accettano di modificare il loro accordo, vi è diversità di opinioni rispetto alle possibili opzioni. Per un primo orientamento, all’esito di questo singolare procedimento il Presidente potrebbe autorizzare direttamente l’accordo, a prescindere dalla misura innovativa del suo contenuto99. 98 Opzione fatta propria anche dalla Circolare del Ministero dell’interno del 9 dicembre 2014 99 M. Crescenzi, La degiurisdizionalizzazione nei procedimenti di famiglia, cit., 9. In questo senso, pur critico, F. Danovi, I nuovi modelli di separazione e divorzio: una intricata pluralità di protagonisti, cit., 1142. Cfr. Tribunale Termini Imerese, 24 marzo 2015, nel caso di specie, il P.M. ha espresso parere ostativo all’autorizzazione, ritenendo che l'accordo non rispondesse all'interesse dei figli. Il Giudice, invece, considera le condizioni dell'accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita sufficientemente congrue ed idonee a tutelare gli interessi, di natura economica, della prole e, pertanto, autorizza detto accordo. In tema di negoziazione assistita c.d. familiare, in caso di figli minori, il procedimento che si instaura innanzi al Presidente del tribunale a seguito della trasmissione dell'accordo da parte del P.M. ed alla sua denegata autorizzazione, ha natura giurisdizionale, è assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione e si conclude, nel contraddittorio delle parti e senza ritardo, con ordinanza. Il parere del P.M. è obbligatorio ma non vincolante, mentre i coniugi possano integrare o modificare le condizioni dell'accordo con riguardo ai figli: il provvedimento conclusivo consiste in un provvedimento autorizzatorio o nel diniego dell'autorizzazione (e non in un provvedimento di omologazione dell'accordo). Inoltre, non appare ammissibile, in caso di diniego dell'autorizzazione, una possibilità di ~ 57 ~ Per altri, il Presidente non potrebbe autorizzare un accordo integrativo che, andando oltre i rilievi effettuati dal p.m., fosse significativamente diverso da quello originario: su tale nuovo accordo mancherebbe, infatti, il parere del pubblico ministero, ritenuto necessario sia dalla normativa generale su separazione e divorzio che dal d.l. n. 132 del 2014, come modificato in sede di conversione100. Si dovrebbe, dunque, consentire alle parti, su invito dello stesso Presidente, di depositare, in tempo utile, ricorso per separazione consensuale ovvero ricorso congiunto di divorzio o per la modifica delle relative condizioni, così implicitamente rinunciando all’accordo negoziato, vale a dire che nessuno comparirà all’ udienza, ovvero, alla stessa, le parti dichiareranno di rinunziarvi espressamente, e il relativo fascicolo sarà archiviato a seguito di una pronuncia di non luogo a provvedere, mentre un nuovo procedimento giurisdizionale con le relative domande e regolarmente iscritto al ruolo con nuovo fascicolo consentirà o la fissazione di udienza davanti al collegio se si tratti di divorzio o procedimento ex art. 710 c.p.c o art. 9, L. divorzio, ovvero, qualora si tratti di ricorso per separazione personale, che, all’udienza fissata avanti al Presidente ex art. 6 d.l. n. 132/14 convertito con modificazioni dalla L. n. 162/14, si proceda tanto alla archiviazione dell’accordo quanto, allo svolgimento di udienza ex art. 711 c.p.c che verrà fissata alla stessa data e stessa ora sulla base del ricorso già presentato. In alternativa, le parti potrebbero comparire avanti al Presidente e dichiarare di aderire pienamente ai rilievi effettuati dal pubblico ministero: in tal caso, il loro accordo sul quale il p.m. avrebbe già espresso il suo vaglio sarebbe approvabile direttamente dal Presidente. A tale interpretazione si obietta però che consentire al Presidente di autorizzare l’accordo tra le parti, a prescindere dal fatto che ciò avvenga qualunque sia il contenuto dell’accordo ovvero solo trasformazione di tale rito in quello proprio della separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., mentre non va esclusa la proponibilità di un successivo autonomo ricorso per separazione consensuale. 100 Cfr. Tribunale di Torino, 15 gennaio 2015. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio in caso di adesione totale ai rilievi del p.m., vuol dire attribuire, per via interpretativa, al Presidente stesso un potere che, in sede giudiziale, è riservato esclusivamente al collegio, senza che tale soluzione sia giustificata dalla natura degiurisdizionalizzata del procedimento101. In effetti, sembra contraddittorio affermare che l’attribuzione di un inedito potere di autorizzazione in capo al Presidente del Tribunale sarebbe coerente con la natura degiurisdizionalizzata del procedimento, considerato che, nelle separazioni e nei divorzi, proprio il Presidente del Tribunale svolge una funzione tipicamente giurisdizionale. D’altro canto, a seguito delle riserve espresse dal p.m. in merito all’accordo sottoposto al suo vaglio, la necessità di un controllo ulteriore da parte del Tribunale implica la fuoriuscita dell’accordo stesso dall’orbita prettamente negoziale, per essere attratto nell’ambito delle verifiche giurisdizionali tradizionali. Va poi aggiunto che l’interpretazione qui criticata dà per scontato che il Presidente condivida i rilievi o i dubbi sollevati dal p.m. ma non si può escludere che al riguardo non vi sia identità di visioni e che, ad esempio, il Presidente possa ritenere autorizzabile l’accordo originariamente stipulato dalle parti ovvero opinare che tale accordo non sia autorizzabile anche per profili diversi da quelli fatti emergere dal pubblico ministero. Né convince il meccanismo configurato dal Presidente del Tribunale di Torino, alla cui stregua le parti potrebbero rinunciare al procedimento negoziato per depositare un tradizionale ricorso congiunto: allo stesso risultato, infatti, si può pervenire ritenendo che quella fissata dal Presidente sia un’udienza collegiale, all’esito della quale il collegio emetta i tradizionali provvedimenti previsti dalla legge in merito all’accordo espresso dalle parti, previo parere del p.m. Una volta superato il controllo del p.m. o del Tribunale, l’accordo potrà produrre i suoi effetti, in modo retroattivo. La legge, infatti, fa decorrere gli effetti sullo stato personale dei coniugi dalla 101 Cfr. M.A. Lupoi, Separazione e divorzio, cit., 285 ss. ~ 59 ~ data di sottoscrizione dell’accordo di separazione o divorzio. E’ da tale momento, in particolare, che, in caso di separazione, inizierà a decorrere il termine triennale per la richiesta del divorzio. Ai sensi dell’art. 5, inoltre, l'accordo che compone la controversia matrimoniale, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, una volta superato il vaglio del p.m., costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 7. Separazione e divorzio innanzi al Sindaco. Un’ulteriore forma semplificata di soluzione della crisi coniugale è prevista dall’art. 12 della l. 162 del 2014, il quale introduce la possibilità per i coniugi di rivolgersi all’ufficiale di stato civile per ottenere la separazione o il divorzio. I coniugi, infatti, possono concludere innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile, del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale o di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della l. 898/70, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Tale possibilità è prevista solo se non sono presenti figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti102. L’ufficiale di stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo le condizioni tra loro concordate. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscritto dopo il ricevimento delle dichiarazioni. Nei soli casi di separazione personale, ovvero di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di 102 La circolare Ministeriale n. 6 del 2015 ha chiarito che l’esclusione riguarda coniugi che abbiano figli in comune che si trovano nelle condizioni richiamate dalla norma. Non osta invece l’eventuale presenza di figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave o non economicamente autosufficienti non comuni, ma di uno soltanto dei coniugi. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio scioglimento del matrimonio, e non dunque nei casi di modifiche delle relative condizioni, la norma prevede un periodo di riflessione per le parti di trenta giorni. Il Sindaco infatti invita le parti a presentarsi nuovamente innanzi a lui decorsi trenta giorni per confermare l’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dello stesso che quindi si intende revocato103. L’iter procedimentale risulta semplice, tuttavia non appare chiaro dal dettato normativo se l’accordo deve essere raggiunto necessariamente innanzi all’ufficiale dello stato civile o se è possibile che i coniugi concludano l’accordo anche antecedentemente e che l’ufficiale dello stato civile si limiti a recepirlo, anche se appare verosimile propendere per questa seconda ipotesi. Circa il ruolo e la funzione del pubblico ufficiale si ritiene che la sua presenza costituisce una condicio juris di efficacia: questi non si limita ad apporre la data o ad autenticare le firme dei coniugi, ma forma un atto dello stato civile in cui confluisce l’accordo raggiunto dalle parti. Ne discende che al Sindaco sono imposte tutte le verifiche necessarie ai fini della formazione dell’atto: l’identità delle parti, la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge104. Dopo la conferma, l’ufficiale di stato civile procederà ad eseguire gli adempimenti previsti dal comma 5 dell’art. 12, ovvero alla trascrizione della modifica dello status negli atti dello stato civile. Questi è tenuto inoltre a comunicare l’avvenuta iscrizione dell’atto alla cancelleria presso la quale sia eventualmente iscritta la causa concernente la separazione o il divorzio, ovvero a quella del giudice avanti al quale furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica. L’ufficiale di stato civile a tal fine deve acquisire dalle parti ogni informazione necessaria per individuare esattamente la cancelleria competente a ricevere la descritta comunicazione. Questa previsione conferma che l’accordo avanti all’ufficiale di stato civile può essere formalizzato anche in pendenza 103 M. Sesta, Negoziazione assistita e obblighi di mantenimento nella crisi della coppia, cit., 298. 104 F. Danovi, Il d.l. n. 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, in Fam. e dir., 2014, 953. ~ 61 ~ di un procedimento di separazione o divorzio, in cui, a quel punto, di norma, dovrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, salva la possibilità di proseguire il giudizio sugli aspetti patrimoniali che non possano essere trasfusi nell’accordo105. L’accordo infatti non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. Tale limite è stato evidentemente previsto con riferimento a cessioni di immobili tra le parti, anche per evitare possibili frodi o abusi. La non chiara formulazione della norma ha portato a chiedersi se il legislatore voleva vietare in questa sede solo trasferimenti immobiliare o qualsivoglia forma di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, ivi compresa la previsione della corresponsione di assegni di mantenimento. La circolare ministeriale n. 6 del 2015 ha chiarito che il divieto deve intendersi riferito esclusivamente agli accordi produttivi di effetti traslativi di diritti reali. Non vi rientrano, invece, gli accordi che contengono un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico, sia nel caso di separazione consensuale, c.d. assegno di mantenimento, sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, c.d. assegno divorzile. Non può costituire invece oggetto di accordo la previsione della corresponsione in unica soluzione dell’assegno periodico di divorzio, c.d. liquidazione una tantum, in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale. 105 M.N. Bugetti, Separazione e divorzio senza giudice: negoziazione assistita da avvocati e separazione e divorzio davanti al Sindaco, cit., 524 ss. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio ~ 63 ~ Riparto di competenze tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni per Barbara TABASCO Sommario: Introduzione; 1. I primi correttivi dopo la riforma sull’affidamento condiviso; 2.Il riordino delle competenze operato della legge n. 219/2012; 2.1. Decisioni in caso di contrasto tra genitori su questioni importanti per il figlio ex art. 316 c.c.; 2.2. La competenza sulle questioni rientranti nell’art. 317-bis c.c.; 2.3 Competenza sulle richieste di modifica; 3. Attrazione dei procedimenti ex art. 333 c.c. alla competenza del Tribunale Ordinario. Condizioni e limiti; 4. Competenza sull’adozione dei provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale; 5. Ruolo propulsivo del pm e dei parenti in tali procedimenti; 6.Rito applicabile ; 7. Conclusioni e prospettive di riforma Introduzione Con la legge n. 219 del 2012106e il d. Lgs. n. 154 del 2013107, il legislatore italiano ha eliminato le ultime discriminazioni che ancora sussistevano nel nostro ordinamento tra figli legittimi e figli naturali. L’unificazione dello status filiationis è stata realizzata attraverso una serie di modifiche apportate a varie disposizioni del codice civile108, nonché un significativo ridimensionamento delle attribuzioni del tribunale per i minorenni. 106 Pubblicata in G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012, la legge è entrata in vigore il 01/01/2013. . 107 Il d. Lgs. n. 154 del 2013 è stato pubblicato in G.U. 8 gennaio 2014, n. 5, ed è entrato in vigore in data 7 febbraio 2014. 108 Il riferimento va, in particolare, all’art. 1 della legge di riforma, contenente nuove disposizioni in materia di filiazione. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Prima della riforma, il giudice ordinario e il giudice minorile erano investiti, rispettivamente, di una specifica competenza in materia familiare: il tribunale ordinario era funzionalmente competente in materia di affidamento e mantenimento dei figli legittimi, nonché in merito alle questioni relative al mantenimento dei figli naturali, mentre il tribunale per i minorenni erano investito delle questioni relative all’affidamento e alla regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli naturali, nonché delle ulteriori questioni elencate dall’art. 38 disp. att. c.c., tra cui i procedimenti de potestate (artt. 330 e 333 c.c.), i giudizi di affidamento etero-familiare, di adottabilità e di adozione ai sensi della legge n. 184/1983. Ciò determinava che, mentre i genitori coniugati avevano accesso ad un sistema unitario, imperniato sulla competenza del tribunale ordinario, per la regolamentazione di tutte le questioni di varia natura inerenti la prole (affidamento, frequentazione, mantenimento, assegnazione della casa familiare), i genitori non coniugati, al contrario, si trovavano costretti ad imboccare due diverse strade, allorché si trattava di definire gli aspetti sia relazionali che economici della gestione dei figli. Ne conseguiva una disparità di trattamento tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori di esso, stante la maggior difficoltà di accesso ad una giustizia frazionata e binaria, con aggravio di costi e di incertezze gestionali, nonché, come affermava la dottrina109, una disparità di trattamento dal punto di vista delle garanzie giurisdizionali, atteso che i procedimenti innanzi al Tribunale per i minorenni si celebrano nelle forme del rito camerale ex art. 336 c.c., meno garantiste delle regole processuali che disciplinano la separazione (art. 706ssc.p.c.) e il divorzio (art. 4, 1. 1 dicembre 1970, n. 898). 109 A. Graziosi, Profili processuali della legge n. 54 del 2006 sul c.d. affidamento condiviso, inDir. Famiglia, 4, 2006, 1856 ss.; B. D’Angelo - S. Di Matto, L’affidamento dei figli, Maggioli, 2008, 678-681. ~ 65 ~ 1. I primi correttivi dopo la riforma sull’affidamento condiviso La prima incrinatura del tradizionale sistema di ripartizione delle competenze tra giudice ordinario e giudice minorile si verificò con la legge n. 54 del 2006,contenente Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. Sebbene quest’ultima non contenesse esplicite disposizioni al riguardo, l’inciso contenuto nell’art. 4, comma 2, della legge n. 54 del 2006 secondo il quale «le disposizioni della presente legge si applicano anche ai figli di genitori non coniugati», sviluppò un vivace dibattito dottrinale110in merito alla possibile incidenza della predetta disposizione normativa sul profilo della competenza funzionale in materia di filiazione. In particolare, premesso che la riforma introduceva uno statuto unitario, sul piano del diritto sostanziale, per la gestione delle questioni e controversie relative ai figli nella separazione dei genitori, ci si chiedeva se ciò avrebbe determinato, anche, l’unificazione del rito e della competenza in un unico organo giurisdizionale e, in caso di risposta positiva, quale sarebbe stato l’organo giudiziario investito di tale competenza. Accanto alle molteplici e contrapposte opinioni dottrinali corrispondeva un panorama giurisprudenziale altrettanto disomogeneo, che vedeva contrapporsi pronunce di merito che, da un lato, affermavano la devoluzione dell’intera materia al giudice 110 A. Arceri, L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi, Milano, 2007; F. Tommaseo, Le nuove norme sull’affidamento condiviso: b) profili processuali, in Famiglia e diritto, 2006, 389. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio ordinario111 ed altre che, al contrario, affermavano la competenza del giudice minorile112. Fu, poi, il Tribunale milanese, con ordinanza del 20 luglio 2006, a sollecitare una svolta, sollevando conflitto di competenza avanti la Corte di Cassazione, che fu risolto con la storica ordinanza n. 8362 del 22 marzo 2007113. La Corte rilevò, in primo luogo, che la l. 8 febbraio 2006 n. 54 aveva riplasmato l’art. 317-bis c.c. innovandone il contenuto precettivo, ma affermava che tale disposizione continuava a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell’affidamento del figlio nella crisi dell’unione di fatto «sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell’interesse del figlio naturale spettava al tribunale per i minorenni, in forza dell’art.38, comma 1. disp. att. c.c., in parte qua non abrogato,neppure tacitamente, dalla novella». A sua volta, gli artt. 155 ss. c.c., così come riformati, concentravano in capo al tribunale per i minorenni la competenza a provvedere sulla misura e sul modo cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio. Di conseguenza, la Corte Suprema concludeva per la concentrazione in capo al giudice minorile della competenza relativa a tutti i profili relativi airapporti tra genitori naturali e figli, compresi gli aspetti economici, ponendo a fondamento della decisione l’esigenza di evitare che i minori ricevessero dall’ordinamento un trattamento 111 Trib. Roma 23 ottobre 2006, in Corriere del merito, 2007, 2, p. 161 e in Il civilista, 2008, 3, p. 6; Trib. Min. Milano 12 maggio 2006, in Diritto & Giustizia, 2006, 23, 43. 112 Trib. Monza 29 giugno 2006, in Dir. Fam, 2006, 844;Trib. Milano 20 luglio 2006, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 2006, 660. 113 In Giust. civ. Mass., 2007, 4; in Guida al diritto, 2007, 15, 28 con nota di Finocchiaro; in Diritto & Giustizia, 2007; inResp. civ. e prev., 2007, 7-8, 1701; in Giur. it., 2007, 12, 2800; in Dir. Famiglia, 2007, 3, 1168; in Dir. Famiglia, 2007, 4, 1627. ~ 67 ~ diseguale a seconda che fossero nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati», e la necessità di «escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo». Successivamente, la Cassazione è tornata più volte sul profilo del riparto di competenze, affrontando situazioni specifiche non definite con l’ordinanza del 2007. Così, riguardo all’ipotesi di ricorso di uno dei genitori ex art. 148 c.c. ai soli fini della determinazione del concorso dell’altro genitore al mantenimento, ha affermato la competenza esclusiva del giudice ordinario114. Infine, anche la Corte Costituzionale è stata sollecitata ed è intervenuta più volte nel corso del 2009 su spazi lasciati aperti dall’ordinanza della Cassazione. In particolare la Consulta, con la decisione n. 82 del 5 marzo 2010115, ha dichiarato infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 2, 1. 8 febbraio 2006 n. 54, nella parte in cui non prevede la competenza funzionale del tribunale per i minorenni in 114 La competenza in tema di mantenimento di figli minori riconosciuti nati da genitori non coniugati, in assenza di una contestuale domanda di affidamento, vertendosi esclusivamente su diritti patrimoniali, spetta al tribunale ordinario, e non a quello per i minorenni, pur nella vigenza della 1.54/2006. Cass. n. 21754/2008 in Foro it, 2008, 11, I, 3110. 115 Non è fondata, in riferimento all’art. 3 cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art.4, comma 2 ,1 .8 febbraio 2006 n. 54, nella parte in cui non prevede la generalizzata competenza funzionale del tribunale per i minorenni in ordine alle decisioni sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati, la quale, invece, nella interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, costituente diritto vivente, è limitata alle sole ipotesi in cui il contributo sia richiesto contestualmente a misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, considerato che l’intervento dell’autorità giudiziaria si atteggia in modo diverso nelle due differenti ipotesi, Corte Cost., ord., n. 82/2010, in Foro it, 2010, 4, I, 1064. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio ordine alla domanda sul contributo al mantenimento del figlio minore di genitori non coniugati, anche quando essa sia presentata non contestualmente alle misure relative all’esercizio della potestà e all’affidamento del figlio, confermando l’orientamento già espresso nel 2008 dalla Cassazione con la pronuncia n. 21754116. Per effetto dei vari interventi delle altre corti, si era, dunque, delineato un assetto di attribuzione di competenze in materia familiare avente ancora natura binaria (data la ripartizione tra T.O. e T.M. e la mancata previsione normativa di un giudice unico); si trattava, tuttavia, di un sistema maggiormente in linea con l’esigenza di assicurare ai figli nati fuori dal matrimonio parità di accesso alla giustizia rispetto ai figli nati nel matrimonio. Al momento dell’approvazione della legge n. 219/2012, pertanto, il sistema giurisdizionale relativo alla filiazione era caratterizzato dal seguente riparto: - il tribunale ordinario era competente in tema di: affidamento e mantenimento dei figli legittimi nel corso dei giudizi di separazione e divorzio; mantenimento dei figli naturali maggiori d’età; mantenimento dei figli naturali minori d’età, quando il petitum è limitato al mantenimento. - il tribunale per i minorenni si occupa dei procedimenti de potestate, dei procedimenti ex L. n. 184/1983; dell’affidamento e mantenimento dei figli naturali (artt. 38 disp. att. c.c., 317 bis c.c.). E nel 2011 la Cassazione aveva ribadito quanto sopra, ripetendo che la proposizione della domanda relativa al mantenimento del figlio minore può essere rivolta al tribunale per i minorenni soltanto in caso di contestualità fra la stessa e la domanda principale, proposta ai sensi dell’art. 155 c.c., riguardante l’affidamento dei figli e l’esercizio della potestà genitoriale117. 116 Vedi nt. 9. Cass. civ., Sez. VI, 20 giugno 2011, n. 13508, inGiust. civ. Mass., 2011, 6, 928. 117 ~ 69 ~ 2.Il riordino delle competenze operato della legge n. 219/2012 La riforma introdotta dalla legge n. 219/2012 si inserisce nello scenario appena delineato, ove il nuovo riparto di competenze delineato nel 2007, con l’ordinanza di legittimità n. 8362/2007, continuava a basarsi sulla previsione non modificata dell’art. 38 disp. att. c.c., in relazione agli artt. 261 e 148 c.c.,317- bis c.c., 706 ss. c.p.c., art. 4 della legge sul divorzio. L’art 3, comma 1, della legge n. 219/2012 interviene, proprio, sull’art. 38 disp. att. c.c.118 espungendo da detta previsione il riferimento ai seguenti articoli del codice civile: 171, 194, comma 2°, 250, 252, 262, 264, 269, comma 1, 316,317-bis. Conseguentemente, le materie contemplate nei predetti articoli del codice civile vengono attratte alla competenza del giudice ordinario stante il disposto inalterato del comma2, prima parte, dell’art. 3 della legge di riforma, secondo la quale “sono emessi dal tribunale ordinario iprovvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria”. Inoltre, la seconda parte del comma 1 dell’art. 3 dispone che anche per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. la competenza del tribunale per i minorenni è esclusa ed è rimessa al giudice ordinario nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o di divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. 118 Il testo originario dell’art. 38 disp. att., era stato modificato dall’art. 221 della legge n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia e, per quanto riguarda la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità naturale dei figli minori, dall’art. 68 della legge sull’adozione legittimante del 1983. Sul testo originario dell’art. 38 cit., Comporti, Disposizioni di attuazione, nel Commentario al diritto italiano della famiglia, diretto da Cian, Oppo, Trabucchi, V, Padova, 1992, 433 ss. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio 2.1Decisioni in caso di contrasto tra genitori su questioni importanti per il figlio ex art. 316 c.c. Uno dei più rilevanti trasferimenti di competenza introdotto dalla riformain esame è quello relativo alle decisioni contemplate dall’art. 316 c.c. Com’è noto,l’art. 316 c.c. disciplina l’esercizio congiunto della potestà genitoriale,che si sostanzia nell’assumere da parte di entrambi i genitori del minore, le decisioni inerenti la cura, la protezione nonché lo sviluppo psico-fisico del figlio. In epoca anteriore alla legge sull’affidamento condiviso, l’esercizio congiunto delle responsabilità genitoriali ricorreva nei casi di convivenza familiare dato che nella separazione l’esercizio congiunto della potestà non era ammesso. In seguito e per effetto della riforma di cui alla legge n. 54 del 2006, che ha introdotto l’affidamento condiviso anche nella separazione genitoriale, è sorto il problema del coordinamento della nuova disciplina con l’art. 316 c.c. non abrogato, né modificato nella sua formulazione dalla legge n. 54. In altri termini, il comma 2 dell’art. 316 c.c. e il comma 3 dell’art. 155 c.c. sembrano contenere due previsioni corrispondenti ed apparentemente sovrapponibili. La sovrapposizione, invero, è più apparente che reale, stante il fatto che l’art. 316 c.c. conserva uno specifico ambito di operatività. L’art. 155, comma 3 (e più in generale l’intero art. 155 c.c.) riguarda, infatti, l’esercizio della potestà genitoriale sui figli di genitori separati o che si separano, di genitori divorziati e di genitori non coniugati che interrompono la convivenza, mentre l’art. 316 c.c. amministra l’esercizio della potestà genitoriale nella situazioni della famiglia sorta dal matrimonio dei genitori che vive unita, anche laddove i figli siano adottivi. Nel sistema anteriore alla riforma in esame la competenza a dirimere le questioni nel caso di contrasto sull’esercizio della potestà ~ 71 ~ genitoriale veniva ripartita tra il tribunale per i minorenni nell’ipotesi contemplate dall’art. 316 c.c. (genitori coniugati) e il tribunale ordinario nell’ipotesi previste dall’art. 155, comma 3 (genitori coniugati e legalmente separati o in fase di separazione; genitori divorziati o in fase di divorzio). La frammentazione che derivava da tale sistema è stata finalmente superata grazie al passaggio delle competenze sia "separative"sia ex art. 316 c.c. al giudice ordinario. 2.2La competenza sulle questioni rientranti nell’art. 317-bis c.c. In stretto collegamento con la sottrazione al tribunale per i minorenni della competenza riguardo all’art 316 c.c. si pone,anche,la sottrazione della competenza relativa all’art. 317-bis c.c. Questa disposizione codicistica ha sempre rivestito estremo rilievo, dopo il suo inserimento nel codice civile, da parte dei riformatori del 1975 (legge 19 maggio 1975, n. 151). Essa, infatti, venne pensata per estendere, in attuazione dell’art. 30 Cost., agli allora figli naturali riconosciuti i medesimi diritti degli allora figli legittimi. L’art. 317-bis c.c. regola l’esercizio della potestà genitoriale riguardo al figlio naturale riconosciuto (o la cui genitorialità sia stata giudizialmente accertata e dichiarata), e, a seguito della modificazione dell’art. 251 c.c., introdotta dall’art. 1 comma 2, della legge n. 219/2012, anche ai figli ‘incestuosi’ dopo che siano stati riconosciuti dai genitori. Tuttavia, successivamente all’entrata in vigore della legge n. 54/2006, ci si è interrogati se detta norma dovesse intendersi abrogata e, in caso di risposta negativa, come dovesse essere coordinata con la novella sull’affidamento condiviso. Il dubbio interpretativo nasceva specialmente dalla clausola di estensione delle norme introdotte dalla legge n. 54/2006 anche alla filiazione naturale (art. 4, comma 2). Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Ci si domandava, in altri termini, se anche i genitori non coniugati dovessero far capo, per le questioni relative all’esercizio della potestà genitoriale, all’art. 155c.c., e ciò sia nel caso in cui la necessità di regolamentazione sorgesse dal venir meno di una convivenza di fatto, sia nel caso in cui fosse mancata, ab origine, una convivenza tra i genitori. Da un lato c’era chi sosteneva l’assorbimento della “vecchia disposizione” e, in particolare, dell’ultima parte del comma 2 dell’art 317-bis, nel novellato art. 155 c.c.119, dall’altro lato veniva esclusa la tacita abrogazione dell’art. 317-bis c.c.120 sul presupposto che per l’operare dell’art. 4 comma 2 della legge di riforma occorresse la pendenza di una controversia sull’affidamento del figlio riconosciuto121. Su tale linea si è osservato che «tra le predette disposizioni può riscontrarsi un rapporto di complementarietà», in quanto « l’art. 317-bis, comma 2, seconda parte c.c., sembra oggi diretto a disciplinare, l’ipotesi in cui i genitori non abbiano mai convissuto, mentre l’art. 155 ss. c.c., applicabile ai genitori non coniugati in forza del disposto dell’art. 4, comma 2, L. 54/2006, trova applicazione nei casi di rottura della convivenza»122. 119 In argomento,M. A. Lupoi, Aspetti processuali della normativa sull’affidamento condiviso, in Riv. Trim. dir. Proc. civ., 2006, 1063; A. Graziosi, Profili processuali della l. n. 54/2006 sul c.d. affidamento condiviso dei figli, in Dir. Famiglia, 2006,1856; M.C. Gatto, La tutela della prole tra giudice minorile e giudice ordinario, in Famiglia e dir., 2010, 639. 120 Sostenuta altresì daC. Padalino, L ‘affidamento condiviso dei figli, 2006, 266; B. De Filippis, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, 2006, 165. 121 M. Dogliotti, La potestà dei genitori e l’autonomia del minore, VI, 2, Milano, 2007, 251. 122 A. Arceri, L’affidamento dei figli nella crisi della famiglia, in Nuova Giurisprudenza di diritto civile e commerciale, a cura diM. SestaeA. Arceri, Torino, 2012, 133 e 134. ~ 73 ~ Attualmente, il coordinamento tra le due disposizioni può sintetizzarsi nel seguente modo: l’art. 317-bis, comma 1, c.c. opera nel caso di figlio riconosciuto da un solo genitore(esercizio della potestà in via esclusiva); - l’art. 317-bis, comma 2, prima parte c.c., opera per i figli riconosciuti da entrambi i genitori tra loro conviventi (esercizio congiunto della potestà); - l’art. 317-bis, comma 2, seconda parte, c.c. opera nel caso in cui i genitori non convivano e non abbiano ancora fatto ricorso al giudice per la regolamentazione dell’affidamento (esercizio della potestà da parte del genitore con cui il figlio conviva); - l’art. 155 c.c., per le situazioni separative nella convivenza more uxorio(quando cioè i genitori non coniugati interrompano la loro convivenza e si rivolgono al giudice per regolamentare l’affidamento). Come è ben intuibile, i suddetti problemi di coordinamento hanno riguardato anche il profilo della competenza che, prima dell’avvento dell’affidamento condiviso, attribuiva al giudice minorile, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., le controversie relative all’affidamento dei figli naturali e al giudice ordinario, quelle relative al mantenimento, cui fece seguito l’ordinanza n. 8362/2007 che attribuì alla competenza funzionale del Tribunale per i Minorenni le questioni relative alla gestione dei rapporti anche economici tra figli e genitori allora naturali. 2.3 Competenza sulle richieste di modifica In forza delle innovative competenze attribuite al giudice ordinario, le richieste di modifica dei provvedimenti adottati dal tribunale minorile in tema di affidamento e mantenimento dei figli naturali,proposte successivamente al 2.01.2013, ai sensi dell’art 710 c.p.c. o dell’art 9 della legge L. n. 898/1970, sono di pertinenza del tribunale ordinario. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Qualora sia presentato ricorso ex art. 330 c.c. con contestuale domanda di modifica dei provvedimenti adottati nel procedimento separativo, vi è una separazione delle competenze: il ricorso ex art. 330 c.c. deve essere trattato dal giudice minorile, mentre la modifica dei provvedimenti separativi rientra nella competenza del tribunale ordinario. Quando le parti richiedano la sola modifica del provvedimento ex art. 333 c.c. assunto dal tribunale ordinario nel giudizio separativo, la competenza spetta al giudice minorile, mentre, laddove la modifica si estenda, oltre che alle misure ex art. 333 c.c., anche agli altri provvedimenti assunti nel giudizio separativo, la competenza per intero è del tribunale ordinario. 3. Attrazione dei procedimenti ex art. 333 c.c. alla competenza del Tribunale Ordinario. Condizioni e limiti Come anticipato, la seconda parte del comma 1dell’art. 3 contiene un’ulteriore novità, laddove dispone che anche per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. la competenza del tribunale per i minorenni è esclusa e rimessa al giudice ordinario nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o di divorzio o giudizio ai sensi dell’art. 316 c.c. E aggiunge, come si è già detto, al comma 1 dell’art. 3 che «in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario». Tale previsione è di grandissimo rilievo, poiché introduce un correttivo indispensabile in funzione del principio di concentrazione delle tutele per quanto attiene alla gestione dei procedimenti di cui all’art. 333 c.c. Per comprendere ed apprezzare tale innovazione occorre soffermarsi sul meccanismo precedente la riforma in esame. In linea generale può dirsi che, pendente un procedimento separativo tra coniugi (o di divorzio o di modifica delle condizioni di ~ 75 ~ separazione o di divorzio), può rendersi necessario adottare un provvedimento limitativo della potestà genitoriale, alle condizioni e nei limiti prefigurati dall’art. 333 c.c. Tal genere di provvedimento, che può tradursi, nei casi più gravi, in una misura di affidamento del minore ai Servizi socioassistenziali e, altresì, nei casi estremi, nella sua collocazione eterofamiliare, può essere adottato soltanto sulla base di riscontri oggettivi ed approfonditi circa la sussistenza di condotte genitoriali inadeguate e causative di un pregiudizio grave a carico del minore. Gli accertamenti necessari per l’assunzione di un provvedimento di tale natura richiedono, conseguentemente, un’istruttoria scrupolosa. La competenza funzionale in materia è stata sempre riservata in via esclusiva al giudice c.d. specializzato, anche quando fosse in corso il giudizio di separazione, determinando un meccanismo macchinoso e defatigante per le parti. Infatti, poteva capitare che il giudice della separazione,dovendo attendere le determinazioni del tribunale per i minorenni, si trovava spesso nell’impossibilità di regolamentare l’affidamento del figlio ai genitori e i rapporti tra genitori e figlio, e nell’ipotesi in cui, diversamente, avesse assunto provvedimenti sui rapporti genitori-figlio, noncurante della pendenza dell’altro procedimento, si determinava una situazione caratterizzata da provvedimenti contrastanti. Il che determinava anche una deminutio delle funzioni proprie del tribunale ordinario, il quale si trovava a dover adeguare la propria decisione a quella del tribunale per i minorenni pur nell’eventualità che, avendo approfondito la conoscenza della vicenda, egli fosse di parere diverso riguardo alle misure da assumere. Un ulteriore inconveniente era, poi, dato dal fatto che il tribunale per i minorenni, investito di ricorso ex art. 333 c.c. in pendenza di un giudizio di separazione tra le parti, poteva dichiararsi funzionalmente incompetente, considerando i provvedimenti invocati Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio rientranti in ipotesi di regolamentazione dei rapporti tra genitori coniugati e figli123. Quanto sopra imponeva, dunque, un aggiustamento sostanziale, che finalmente è stato introdotto con la riforma in esame, la quale ha previsto che la gestione del fascicolo relativo alla separazione-divorzio-regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori del matrimonio e alle misure contemplate dall’art. 333 c.c. è affidata al tribunale ordinario. Pertanto, nessun dubbio si pone nell’ipotesi in cui il giudizio de potestate ex art. 333 c.c. sia proposto ex novo da uno dei genitori dinanzi al giudice minorile in pendenza di un procedimento di separazione, di divorzio, di annullamento o nullità del matrimonio o di responsabilità dei genitori naturali davanti al tribunale ordinario. In questo caso, infatti, il giudice minorile dovrà dichiarare la propria incompetenza124, essendo competente il tribunale ordinario davanti al quale è in corso il giudizio separativo e dinanzi al quale il procedimento de potestate dovrà essere riassunto nei termini di legge. Nell’ipotesi in cui l’apertura di un fascicolo ex art. 333 c.c. avvenga in un momento in cui tra i genitori non è in corso un procedimento per la regolamentazione dell’affidamento del figlio, la competenza è del tribunale per i minorenni. 123 In tal senso il Tribunale per i minorenni di Firenze (3 giugno 2011): «[omissis] ritenuto che, pur prendendo atto del provvedimento della Corte d’Appello di Firenze 22 dicembre 2010 (in cui si afferma che pur in pendenza di una controversia innanzi al T.O., non esclude quella parallela del Tribunale per i minorenni in ordine all’assunzione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale), nel caso di specie il contenuto del provvedimento richiesto è comunque connesso ai rapporti genitori-figli su cui è pendente la causa innanzi al tribunale ordinario (...)». 124 In merito alla forma del provvedimento da adottare a cura del giudice minorile, considerata la natura non decisoria e non definitiva dei provvedimenti di volontaria giurisdizione, si veda Cass., S.U., 15.07.2003, n. 11026 e Cass. 13.09.2012, n. 15341 ~ 77 ~ Infine, dubbi si pongono sull’operatività o meno della vis attractiva nell’ipotesi in cui venga proposto il giudizio ex art. 333 c.c. da uno dei genitori dinanzi al tribunale per i minorenni,in assenza di un giudizio separativo, che si instauri solo successivamente125. 4. Competenza sull’adozione dei provvedimenti ablativi della responsabilità genitoriale Si ritiene che tra i provvedimenti che il giudice del procedimento separativo può adottare non rientri la pronuncia ex art. 330 c.c., benché l’art. 38, primo comma, disp.att., c.c.stabilisca che per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetti al giudice ordinario. La decadenza dalla potestà (rectius dalla responsabilità) genitoriale non si ritiene, infatti, compatibile con la natura delle questioni che attengono all’affidamento e al mantenimento dei minori. Queste ultime presuppongono tutte il diritto soggettivo del padre e della madre alla genitorialità. Qualora si realizzi un abuso dei poteri e una violazione dei doveri a carico di un genitore, tale da causare un grave pregiudizio al figlio e da legittimare l’adozione di misure ablative della sua responsabilità, la competenza non può che spettare al tribunale minorile. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha sancito, anche recentemente126, la reciproca autonomia delle attribuzioni del tribunale minorile, competente ad assumere i provvedimenti incidenti sulla spettanza (an) della responsabilità genitoriale, e del tribunale ordinario, quale giudice della separazione, competente sulle modalità 125 Per il non operare della vis attractiva si veda R. Rossi, Filiazione: cosa cambia, Officina del diritto, Giuffrè, 2012, 59. A favore della vis attractiva si veda C. Trapuzzano, Riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni. Disciplina vigente e prospettive di riforma, in www.associazionemagistrati.it, 4. 126 Cass., 8.03.2013, n. 5847. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio di esercizio (quomodo)della responsabilità medesima127, anche quando l’affidamento della prole sia richiesto in ragione dell’esistenza di un grave pregiudizio peri figli minori128. Sicché non vi è alcuna interferenza tra gli aspetti concernenti il riconoscimento della responsabilità e aspetti inerenti al suo esercizio. 5. Ruolo propulsivo del pm e dei parenti in tali procedimenti La noma prevede l’attrazione della competenza sui provvedimenti de potestate in favore del Tribunale ordinario quando il procedimento in corso davanti a quest’ultimo verta tra le stesse parti. Si pone, allora, il problema di stabilire se tale vincolo operi anche quando la richiesta dei provvedimenti ex art. 333 c.c. provenga dal pm minorile o dai parenti legittimati ex art. 336 c.c., che non possono promuovere il giudizio separativo davanti al tribunale ordinario. Nei procedimenti di separazione e divorzio è noto che il pm è un mero interventore ex art. 70 c.p.c, mentre è escluso l’intervento, anche ad adiuvandum, dei parenti. Pertanto, alla luce del dato letterale, la competenza del tribunale ordinario è esclusa. Ciò, però, non toglie che i due uffici siano tenuti alla trasmissione degli atti allo scopo di assicurare un opportuno coordinamento dei rispettivi interventi. Quando la richiesta dei provvedimenti de potestate provenga dalle parti e la competenza spetti al tribunale ordinario, comunque il pm ordinario interveniente dovrà esercitare i poteri che gli competono con particolare scrupolo, in ragione della natura degli interessi incisi,avvalendosi eventualmente dei poteri di integrazione istruttoria, senza preclusioni,precisando le conclusioni e avvalendosi, se del caso, del potere di impugnazione che gli spetta su tali questioni, inapplicazione estensiva dell’art. 740 c.p.c. 127 128 Cass. 24.03.2011, n. 6841. Cass. 5.10.2011, n. 20352. ~ 79 ~ 6. Rito applicabile Consideriamo, in primo luogo, il rito applicabile ai procedimenti relativi all’affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, che, d’ora innanzi, andranno introdotti e si svolgeranno davanti al tribunale ordinario. Il nuovo art. 38, comma 2, disp. att. c.c. stabilisce che a detti procedimenti debbano applicarsi, in quanto compatibili, gli artt. 737 e ss. c.p.c. Di conseguenza, il rito camerale che il tribunale ordinario dovrà adottare per regolamentare i rapporti genitori-figli nati fuori del matrimonio corrisponde al rito proprio dei procedimenti ex art. 333 c.c. Nessun dubbio, di conseguenza, sulla possibilità di innestare il ricorso ex art. 333 c.c. (eventualmente nella forma di subprocedimento) nel procedimento pendente ex artt. 316 e 317-bis c.c. avanti al tribunale ordinario. Riguardo, invece, ai giudizi relativi all’affidamento e mantenimento dei figli che siano pendenti avanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della nuova legge, gli stessi proseguiranno davanti allo stesso organo, come è logico concludere, e come è espressamente desumibile dalle disposizioni transitorie, precisamente, dal comma 2 dell’art. 4 della Novella: «ai processi relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell’articolo 3 della presente legge». È, dunque, evidente, nella disposizione transitoria sopra riportata la giusta preoccupazione del legislatore di uniformare il rito applicabile ai fini della regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli e delle responsabilità genitoriali riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio In definitiva, tutti detti procedimenti, sia successivi all’entrata in vigore della nuova legge, sia pendenti avanti al tribunale per i minorenni a tale data, dovranno essere amministrati nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, così come regolamentati dagli artt. 737 ss. c.p.c. Nelle ipotesi in cui la competenza a decidere sulle questioni de potestate sia attribuita al tribunale ordinario, si pone il problema delle garanzie da assicurare alle parti in ordine al rito applicabile. Sebbene l’art. 38 disp. att. c.c. richiama il rito camerale, resta, comunque, il fatto che queste misure possono essere assunte senza garanzia di collegialità dal presidente, nella fase sommaria, o dal giudice istruttore, nella fase a cognizione piena dei giudizi di separazione e divorzio. Pertanto, in questi casi, proprio in guisa del richiamo alle disposizioni dedicate ai procedimenti camerali, in quanto compatibili, deve essere comunque assicurata la reclamabilità delle misure adottate sul punto. Ragion per cui, sembrerebbe ragionevole applicare un meccanismo analogo a quello previsto dagli artt. 709 ter e 710 c.p.c., con l’effetto che, ferma restando la reclamabilità dei provvedimenti presidenziali davanti alla Corte d’appello, i provvedimenti assunti dal giudice istruttore nel corso del giudizio separativo saranno reclamabili davanti al tribunale collegiale, mentre i provvedimenti di modifica emessi successivamente alla sentenza saranno reclamabili in Corte d’appello129. 7. Conclusioni e prospettive di riforma La riforma in esame ha realizzato uno svuotamento parziale delle attribuzioni funzionali di un ufficio giudiziario che, oramai, ha fatto il suo tempo e che è destinato a venir soppiantato da un sistema 129 C. Trapuzzano, Riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni. Disciplina vigente e prospettive di riforma, in www.associazionemagistrati.it, 5. ~ 81 ~ giudiziario minorile moderno e in grado di rispettare le garanzie costituzionali del “giusto processo”. Seppur alcuni hanno ravvisato in questa riforma il rischio di non offrire al minore una giustizia specializzata, poiché si farebbero “trattare cause di minori alla stregua delle questioni societarie o condominiali, senza formazione professionale dei giudici destinatari, senza priorità, senza l’ausilio di specialisti che sono nel Tribunale per i minorenni130”, è possibile obiettare che il giudice ordinario è da sempre impegnato nella gestione di questioni familiari, considerato che rientrano nella sua competenza funzionale le cause di separazione e di divorzio. Al contrario, i tribunali minorili, numericamente inferiori rispetto ai tribunali ordinari, incontrano non pochi problemi organizzativi e di funzionamento, tali da ritardare la definizione delle controversie, ponendosi in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo. Inoltre, il rito applicato nei procedimenti relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli innanzi al Tribunale per i minorenni è un rito camerale, che, come tale, non è adeguato alla gestione delle suddette questioni di natura contenziosa. Infatti, la caratterizzazione del rito camerale in senso inquisitorio, con modalità di svolgimento improntate ai poteri discrezionali del giudice, comporta la non applicazione delle regole del contraddittorio e del giusto processo. Al contrario, i giudizi in materia familiare che si svolgono davanti al tribunale ordinario sembrano essere rispettosi di tali regole e garanzie. In ogni caso, il trasferimento delle competenze sollecita l’avvento delle “sezioni della famiglia”, poiché solo con l’istituzione di un giudice unico specializzato sarà realizzata la parità dei diritti. 130 Resoconto stenografico dell’Assemblea, Seduta n. 724 di martedì 27 novembre 2012, pag. 3. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Il Tribunale per la famiglia e i minori, costituito in ogni circondario, dovrebbe, infatti,comprendere le competenze sui procedimenti de potestate,nonché su quelli relativi all’affidamento e al mantenimento dei figli nei giudizi separativi. Siffatta impostazione consentirebbe una piena realizzazione dei principi costituzionali del giustoprocesso e dell’adeguata tutela dell’interesse dei minori. Proprio in tale direzione si sono mosse le proposte di riforma (d.d.l.) presentate nelle ultime legislature. Ild.d.l.n. 2517 C, recante Misure urgenti e delega in materia di diritto di famiglia edei minori, auspicava l’attribuzione a un unico organo giudiziario della cognizione di tuttele tematiche inerenti la famiglia e i minori. Inoltre, prospettava l’introduzione disignificative modifiche degli aspetti processuali, al fine di meglio tutelare i diritti deisoggetti coinvolti. All’uopo, si prevedeva la soppressione del tribunale per i minorenni e la creazione disezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti d’appello, a composizioneesclusivamente togata. Secondo altra versione, la coesistenza con i tribunali per i minorenni potrebbegiustificarsi in ragione dell’attribuzione di competenze a questi ultimi nel solo settorepenale. Nello stesso senso si esprime il d.d.L n. 3323. che contempla l’istituzione disezioni specializzate della famiglia e delle persone presso i Tribunali e le Corti d’appello,senza esclusione alcuna, nonché l’istituzione di analoghe sezioni specializzate presso ogniufficio di procura. Ancora, i d.d.l.nn. 2252 e 5165 prevedono anch’essi l’istituzione delTribunale della persona e della procura della persona. Da ultimo, lo schema di disegno dilegge delega al governo, recante disposizioni per l’efficienza del processo civile, approvatodal Consiglio dei ministri il 31/08/2014, all’art. 1 ha testualmente previsto che il Governo èdelegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, uno o più decreti legislativi recanti l’implementazione del Tribunale delle imprese el’istituzione del Tribunale della famiglia e della persona. ~ 83 ~ Separazione e divorzio innanzi l’ufficiale di stato civile. Primi effetti della riforma sulla separazione e divorzio breve ai sensi dell’art. 12), 2 comma della L. N.° 162/2014 per Filomena ANNUNZIATA SOMMARIO: 1. Principi generali. – 2. Il procedimento amministrativo innanzi l’Ufficiale di Stato Civile. – 2.1 Presupposti e limiti. – 3. Il divieto di patti relativi al trasferimento di diritti patrimoniali. – 4.Osservazioni conclusive. 1. Principi generali. Con l’entrata in vigore del decreto legge 12 settembre 2014, n.° 132,rubricato “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n.° 162, sono state introdotte nell' ordinamento giuridico italiano disposizioni idonee a consentire, da un lato, misure deflattive del contenzioso civile, attraverso la possibilità di trasferire, in sede arbitrale, tutti i procedimenti pendenti dinanzi l’autorità giudiziaria, dall’altro, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo civile. Scopo della semplificazione prevista nella disciplina di cui innanzi si ravvisa essenzialmente nella sottrazione di buona parte dei procedimenti concernenti la patologia del rapporto coniugale, alla competenza esclusiva dei Tribunali, spingendo verso modelli di composizione in sede privata del momento di crisi della famiglia. Le modifiche apportate dalla legge di conversione innanzi citata, per il caso in esame, hanno inciso in maniera significativa sul disegno di legge originario, relativamente alla procedura relativa alla Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio separazione e divorzio, sia riguardo alla negoziazione assistita da avvocati, sia relativamente alla dichiarazione di fronte l’Ufficiale di Stato Civile, instaurando in sostanza due percorsi contraddistinti da problematiche e complessità di differente livello e che, nel caso in esame porterà ad approfondire segnatamente, gli accordi dei coniugi in tema sia di separazione che di divorzio innanzi l’Ufficiale di Stato Civile, dati determinati presupposti. L’effetto innovativo e rivoluzionario della riforma risiede complessivamente, nella scelta operata a monte, da parte del legislatore, di alleggerire principalmente il carico del lavoro dei Tribunali civili ed i tempi oggettivamente troppo lunghi per addivenire alle soluzioni di composizione giudiziale del momento di rottura e di crisi del rapporto di coppia, connotati troppo spesso da livelli di conflittualità non idonei alla risoluzione delle problematiche involgenti la fase più delicata del rapporto di coppia e coincidente, come si diceva innanzi, con la gestione del momento patologico del rapporto coniugale. Fatta questa premessa, una particolare considerazione va fatta anche in ordine all’impatto che tale riforma ha avuto sui mass media, laddove non si è mancato di evidenziare questo aspetto di necessità di intervenire in una materia delicata quale quella della patologia del rapporto di coppia; non è infatti casuale la scelta della tecnica di redazione della legge in parola ovverossia attraverso la forma del decreto – legge, originariamente concepito per porre rimedi normativi a situazioni caratterizzate dalla necessità ed urgenza, ai sensi degli artt. 76) e ss. della Costituzione, e che denota, in questo caso, la decisa volontà, da parte del Legislatore, di trovare una risposta immediata ai problemi della giustizia. Sicuramente queste nuove disposizioni normative determineranno una vera e propria rivoluzione nella disciplina della separazione e del divorzio e porteranno ad una nuova concezione dell’istituto del matrimonio, con connotati maggiormente privatistici, soprattutto nella fase di allentamento e scioglimento del vincolo coniugale, attraverso moduli procedimentali sia di tipo privatistico che ~ 85 ~ amministrativo. Una rivoluzione, in linea anche con la scelta di altri paesi europei quale ad es. la Francia ove tali moduli operano già da tempo, che implica, altresì, una evoluzione nozionistica coincidente con il divenire sociale131. Partitamente in Francia gli istituti della separazione legale (laseparation de corps ) e del divorzio sono regolati dal Code Civil , rispettivamente agli artt. 296, 309, 229 e 286 e dal Code de procedure civilagli artt. 1075 e 1136. La legislazione francese valorizza in ogni modo l’accordo tra le parti, consentendo in ogni tempo di tramutare la separazione da giudiziale a consensuale, nonché attraverso l’instaurazione di un’unica procedura divorzile, unificando il modulo procedimentale tra separation de corps e divorce dinanzi il giudice, abbreviando i tempi rispetto all’Italia, atteso che mediamente in Francia il procedimento si definisce in 447 giorni, secondo i dati diffusi dalla Commissione Europea per l’efficienza della giustizia negli Stati membri dell’Unione Europea, rispetto all’Italia che stima solo per il procedimento divorzile 634 giorni per la definizione del procedimento, quasi sempre, preceduto dal procedimento di separazione giudiziale che dura in Italia mediamente quattro o cinque anni, salvo la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale. Per quanto riguarda il procedimento di separazione e divorzio in Francia, anch’esso è modulato come quello italiano, con l’unica differenza data dal coinvolgimento più incisivo del notaio, il quale redige il progetto di liquidazione dei beni comuni e regolamenta i rispettivi interessi economici degli ex coniugi, i quali se non hanno trovato una forma composita per definire gli aspetti economici della separazione e/o divorzio, solo in quel caso ed entro un anno dalla intervenuta pronuncia di divorzio, sia in forma giudiziale che innanzi l’Ufficiale di Stato Civile, si procede da parte del giudice alla regolamentazione degli effetti economici sulla base del progetto di liquidazione. 1M. Gradi, Inefficienza della giustizia civile e fuga dal processo: commento al D.L. n.° 132/14, Ed. Leone, 2014; Michele IUS, Passa il divorzio breve alla Camera dei Deputati, comparazione con altri paesi europei, 2014. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio 2.“Il procedimento amministrativo innanzi l’Ufficiale di Stato Civile( cfr. art. 12, D.L. n.° 132/2014”. L’art. 12) del D.L. n.° 132%2014, convertito in L. n.° 164/2014 è rubricato “ Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi l’Ufficiale di Stato Civile “; tale articolo, a differenza dell’art. 6) del D.L n.° 132/2014 che regola l’introduzione della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, entrato immediatamente in vigore dall’adozione del D.L. succitato, in data 13 settembre 2014, è invece entrato in vigore solo a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. di cui innanzi, e cioè dall’11 dicembre 2014, data campale per gli Ufficiali di Stato Civile132, allo scopo di far adeguare i Comuni con l’adozione di appositi regolamenti in tema. L’art. 12) del D.L. n.° 132/2014 consente ai coniugi di concludere, innanzi il Sindaco, quale Ufficiale dello Stato Civile: a) un accordo di separazione personale; b) un accordo di scioglimento del matrimonio, nei casi di cui all’art. 3), comma primo, numero 2), lett. b), della L. 1 dicembre 1970, n.° 898; c) un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre nei casi di cui all’art. 3), comma primo, numero 2), lett. b), della Legge 1 dicembre 1970, n.° 898; un accordo di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. L’art. 12) del D.L. n.° 132/14 necessariamente va raccordato, quanto alle competenze in tema di recepimento dell’accordo delle parti che intendono formalizzare la volontà di separazione o divorzio, a seconda dei casi, sia con gli artt. 14) e 54), comma 3, del D.Lgs. n.° 267/2000 ( T.U.E.L. . Testo Unico Enti Locali ), a norma dei quali viene stabilito che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende 132 Cfr. artt. 14), comma 2 e 54), comma 3 del D.Lgs n.° 267/2000 “Le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune……” ~ 87 ~ alla tenuta dei registri dello stato civile e della popolazione, dei servizi elettorali, leva militare, anagrafe e statistica, sia con l’art. 1) del D.P.R. del 3 novembre 2000, n.° 396.Il rinvio all’art. 1) del D.P.R. n.° 396/2000 nella sua interezza lascia agevolmente desumere che il Legislatore abbia voluto recepire, nella norma di cui innanzi,una concezione in senso lato della figura dell’Ufficiale di Stato Civile, astrattamente intesa, e, dunque, non già con riferimento in via di competenza esclusiva in capo al Sindaco, bensì al Sindaco nella qualità di Ufficiale di Governo nelle funzioni e compiti ad esso demandati in tema di tenuta dei registri dello Stato Civile, in aggiunta ai compiti e funzioni dei dipendenti a tempo indeterminato del Comune e degli organi monocratici elettivi quali i consiglieri comunale e gli assessori, cui pure sono demandati, nello spirito della legge n.° 162/2014, i compiti e le funzioni in ordine alla ricezione della dichiarazione di cui all’art. 12) del D.L. n.° 132/2014. D’altro canto una limitazione di competenza alla sola figura del Sindaco, non avrebbe trovato una giustificazione né sul piano logico che giuridico. E’ appena il caso di ricordare che non occorre una delega specifica per il ricevimento dell’accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle relative condizioni, poiché la nuova attività rientra nella delega già conferita dal Sindaco ai dipendenti: l’Ufficiale di Stato Civile, salvo il caso in cui abbia una delega limitata al rilascio di certificati ed estratti, ovvero ad atti diversi da quelli inerenti al matrimonio ( ad es. l’esercizio della delega solo per la formazione di atti di morte o di nascita ), è competente ad esercitare le funzioni disciplinate dall’art. 12) del D.L. n.° 132/14, senza la necessità di alcun atto ulteriore di conferma o di ampliamento delle funzioni. Pare logico e coerente ritenere che, secondo i principi generali in materia di delega alle funzioni di Ufficiale di Stato Civile, i Comuni espressamente vadano a contemplare, nei rispettivi regolamenti sull’Anagrafe civile e sui Registri dello Stato Civile, una modifica della delega che comprenda anche specificamente i nuovi compiti di Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio cui all’art. 12) del D.L. n.° 132/2014 con Legge di conversione n.° 162/2014.133 Sovviene ulteriormente considerare che, sotto il profilo della competenza, il procedimento dinanzi l’Ufficiale dello Stato Civile di cui al succitato art. 12) del D.L. n.° 132/2014, non ha abrogato in via implicita le norme che regolamentano la separazione consensuale ed il divorzio di fronte al Tribunale. Sotto il profilo poi della competenza territoriale i coniugi possono scegliere di presentare la dichiarazione contenente l’accordo di separazione od il divorzio: 1) sia presso il Comune in cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio, a seconda che si sia trattato di matrimonio civile o c.d. concordatario o di matrimonio celebrato all’estero ma trascritto successivamente nei registri dello stato civile del comune di residenza dei coniugi; 2) sia presso il Comune di residenza di uno dei coniugi, o del Comune dove entrambe i coniugi risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione residente; ovviamente, ai sensi dell’art. 5) del D.L. n.° 5/2012, è sottinteso che deve trattarsi del Comune di attuale residenza di uno o di entrambe i coniugi. Non è invece competente il Comune che procede alla trascrizione, per motivi di residenza di uno degli sposi, dell’atto di matrimonio già iscritto o trascritto a norma dei criteri sopraindicati. La circolare del Ministero dell’Interno n.° 16 del 1° ottobre 2014 ha precisato che : “ Ai fini della corretta individuazione dell’Ufficiale dello Stato Civile competente, si precisa che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel Comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso ( c.d. concordatario o di altri culti religiosi ) la cui trascrizione avviene nel Comune di celebrazione, o 133 Cfr. F. Bartolini, La riforma della giustizia civile, IV, 87, 2015; F. Danovi, Il D.L. n.° 132/2014: le novità in tema di separazione e divorzio, 2014, in Famiglia e Diritto, 2014, XII,1141. ~ 89 ~ quello celebrato all’estero la cui trascrizione avviene nel Comune di residenza o di iscrizione “. In sintesi, sul piano della competenza, il legislatore ha accentuato il meccanismo dei criteri territoriali alternativi, dando la possibilità ai coniugi di ricorrere alternativamente e scegliere dunque l’ufficio del comune che risulti meglio attrezzato e consenta tempi più rapidi, fatti salvi i tradizionali criteri di competenza giurisdizionale; il che ha fatto osservare ai primi commentatori della legge in tema, che in tal modo si è venuto ad accentuare quel fenomeno del c.d forum shopping, mutuato da altri settori del diritto in tema di contratti del consumatore, e che di fatto potrebbe determinare una scelta dell’ufficio solo in relazione alla rapidità del procedimento. Nell’imminenza della legge sono state dettate dal Ministero dell’Interno alcune linee guida impartite tramite le circolarinn. 16 del 01 ottobre 2014, 19 del 28 novembre 2014, 6 del 24 aprile 2015 ai fini di dettare le istruzioni ai Comuni, segnatamente agli Uffici di Stato Civile in materia di trascrizione di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. E’ stato, altresì, adottato, sempre dal Ministero dell’Interno, con apposito D.M. del 9 dicembre 2014, il testo del regolamento, mediante cui diramare ai Comuni le formule ed i moduli da attuare, da parte degli Uffici di Stato Civile, in materia di recepimento degli accordi di cui all’art. 12) della L. n.° 162/2014. 2.1. Presupposti e limiti Il procedimento innanzi l’Ufficiale di Stato Civile si articola essenzialmente in due fasi: nella prima i coniugi compaiono per concludere l’accordo di separazione personale, oppure l’accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio modifica delle condizioni di separazione o di divorzio134. Nella seconda fase, da esperirsi in un termine non inferiore a trenta giorni, i coniugi si presentano innanzi l’Ufficiale di Stato Civile per la conferma dell’accordo. Nella fase preliminare sarà utile raccogliere, da parte dell’Ufficiale di Stato Civile, le informazioni utili alla trascrizione dell’accordo, attraverso la sottoscrizione congiunta da parte dei coniugi delle dichiarazioni contenenti le informazioni necessarie per potere acquisire la documentazione utile ai fini degli accertamenti e dei controlli ad opera della pubblica amministrazione procedente. Una volta acquisite tali informazioni, l’Ufficiale di Stato Civile potrà esprimere la sua valutazione di completezza e sufficienza degli atti , anche attraverso l’acquisizione di concerto anche presso altre pp.aa., oltre naturalmente tutte quelle riscontrabili presso lo stesso ente, quali ad es. le informazioni relative allo stato di famiglia dei coniugi, ai fini dell’accertamento della non presenza di figli minori, l’estratto di nascita del figlio incapace, l’estratto dell’atto di matrimonio. Si tratta in sostanza di un iter a struttura complessa che vede protagonisti i coniugi, da un lato, con la presenza solo facoltativa e non obbligatoria degli avvocati, dall’altro l’Ufficiale di Stato Civile, preposto alla ricezione della dichiarazione dei coniugi ed alla sua successiva trascrizione. Dubbi si pongono su cosa debba intendersi per recepimento delle volontà dei coniugi, da parte dell’Ufficiale di Stato Civile. Dalle prime linee guida e dagli atti d’indirizzo del Ministero dell’Interno, si è chiarito che, l’Ufficiale di Stato Civile, una volta identificati i comparenti, dati per presupposti i doveri di controllo solo relativamente alla sussistenza dei presupposti legittimanti la richiesta del procedimento amministrativo de quo, ricevute le dichiarazioni 134 Cfr. B. DeFilippis – M. Rossi, Divorzio breve, divorzio fai da te, cognome dei figli, figli non riconosciuti dalla madre, unioni civili in Biblioteca del diritto di famiglia, 2015, II,113. ~ 91 ~ degli interessati, debba procedere senza alcun indugio a redigere l’atto destinato a contenere il predetto accordo. La circolare applicativa del Ministero dell’Interno n.° 19/2014 ha chiarito che, una volta che le dichiarazioni siano state acquisite da parte dell’ufficio di stato civile, l’Ufficiale debba senz’altro procedere alla sua redazione ed iscrizione successiva, nei registri di stato civile, dopo la conferma data dai coniugi, ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. g del D.L 132/14. L’accordo raggiunto, secondo le modalità dell’art. 12), tiene luogo degli effetti della sentenza di separazione e/o divorzio, acquisendo, sin dall’atto della trascrizione, forza di legge di legge tra le parti ed ai fini del regime di pubblicità deli atti, esso accordo risulterà opponibile ai terzi, oltre che naturalmente tra le parti stesse. Un aspetto rilevante di tale parificazione alla sentenza di separazione e/o divorzio, sarà rappresentato proprio dalla estensibilità ai predetti accordi di tutti i rimedi e le tutele previste dall’art. 156 c.c. ( ordine a terzi, sequestro), con ciò definitivamente chiarendo la natura dell’accordo, quale contratto vero e proprio tra le parti con valore di sentenza, connotato dall’assenza del filtro giudiziario sia del P.M. che dinanzi il Presidente del Tribunale. Il presupposto essenziale perché i coniugi possano esperire la procedura di cui all’art. 12) del D.L. n.° 132/2014 innanzi l’Ufficiale di Stato Civile, parimenti alla procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati ex art. 6) del D.L. n.° 132/2014, è dato dall’esistenza di un accordo consensualmente prestato dalle parti,; in difetto di tale condizione risulterà ineludibile il ricorso alla consueta procedura giudiziale. L’art. 12) della L. n.° 132/14 consente ai coniugi di concludere, innanzi l’Ufficiale di Stato Civile: 1)un’accordo di separazione personale, 2)un accordo di scioglimento del matrimonio, nei casi di cui all’art. 3, comma 1, numero 2), lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n.° 898, 3)un accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sempre nei casi di cui all’art. 3), comma 1), numero 2) della L n.° 898/70, 4)un accordo di modifica delle condizioni di separazione e di divorzio. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Come già si diceva innanzi, la procedura di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, naturalmente richiede, quale presupposto comune alla procedura innanzi il Tribunale civile, che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno tre anni: a)dalla avvenuta comparizione dei coniugi all’udienza presidenziale, nella separazione personale;b)ovvero dalla certificazione dell’accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita; c) dalla data di certificazione dell’accordo di separazione concluso innanzi l’Ufficiale di Stato Civile. In relazione ai limiti della presente procedura, va soggiunto che essa non potrà essere esperita laddove siano presenti: figli minori, figli maggiorenni incapaci, figli maggiorenni portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, L. n.° 104/1992; il Ministero dell’Interno, sul punto ha interpretato la norma nel modo più rigoroso possibile, secondo cui la procedura di recepimento di accordo di separazione e/o divorzio innanzi l’Ufficiale di Stato Civile implica l’assenza dei figli, non solo all’interno della coppia che decida di procedere a ciò, altresì anche se vi sono figli nati fuori del matrimonio dei coniugi che decidano di separarsi. La dichiarazione viene acquisita mediante le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46) e 47) del D.P.R. n.° 445/2000 e s.m.i135. L’Ufficio di Stato Civile, di regola, attraverso i poteri di cui all’art. 43) del D.P.R. n.° 445/00 e s.m.i., acquisisce d’ufficio le informazioni fatte oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46) e 47), nonché tutti i dati ed i documenti già in possesso sia della pubblica amministrazione procedente, sia di altre amministrazioni interessate, a condizione, però in quest’ultimo caso, che i dichiaranti indichino espressamente gli elementi per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Trattasi di un principio generale recepito dal nostro ordinamento giuridico, che 135 Cfr. AA.VV, Degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato, in Foro Italiano, 2015, VI, 3; A. Proto Pisani, Ancora su separazione e divorzio – A few notes on separation and divorce, 2014. ~ 93 ~ affonda le proprie radici nella L. n.° 15/68 e valorizzato nella legge sul procedimento amministrativo n.°241/90 e s.m.i. e nella L. n.° 183/2011, il cui art. 15), segnatamente, introduce il criterio della completa “ decertificazione “ nei rapporti tra cittadino e p.a., per tutte le dichiarazioni aventi ad oggetto status e condizioni personali, trasferendo sul privato l’obbligo di attestare, attraverso il meccanismo della dichiarazione sostitutiva di certificazione, condizioni e qualità personali del privato, valorizzando il principio della assunzione di responsabilità del dichiarante, sanzionando penalmente le dichiarazioni omesse e/o mendaci del cittadino. Ovviamente ciò non esime la p.a. procedente, da un lato dall’azionare i meccanismi dell’accertamento d’ufficio ex art. 43 del D.P.R. n.° 445/00 e s.m.i. del contenuto delle dichiarazioni rese dai privati sullo status, come pure di acquisire ex officio tutte le informazioni necessarie anche presso altre pubbliche amministrazioni, al fine di verificare il contenuto veritiero delle dichiarazioni rese dai privati. La questione è risultata particolarmente dibattuta, almeno nelle premesse iniziali della legge, e cioè, de iure condendo si è discusso molto se, relativamente alla dichiarazione sull’assenza dei figli, la p.a. procedente avesse l’obbligo di concludere tutto il procedimento amministrativo di verifica della fondatezza della dichiarazione, prima di trascrivere la dichiarazione di separazione e/o divorzio nei registri dello stato civile, e che però, nonostante i principi della legge sul procedimento amministrativo abbiano particolarmente inciso sui tempi brevi e sull’obbligo di conclusione del procedimento stesso, rischiava di determinare un aggravio del procedimento in questione con notevole sfasatura e dilatazione dell’iter del procedimento stesso, ciò sia in palese violazione del principio di tempestiva formazione degli atti di stato civile, sia delle esigenze poste dallo stesso procedimento di separazione e divorzio innanzi l’Ufficiale di Stato Civile. Per tale motivo, si è reputata quale unica via percorribile quella della dichiarazione resa dagli interessati nel contesto dell’atto civile e nel momento della sua formazione, fatti salvi gli obblighi sia Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio pure postumi di verifica e controllo di veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ad opera della p.a. procedente. Orbene, mentre nel caso delle dichiarazioni sull’assenza di figli minori, o maggiorenni incapaci, portatori di handicap ai sensi della L. n.° 104/92 e s.m.i., il contenuto delle dichiarazioni di scienza rese dai privati è agevolmente verificabile, ad opera della p.a. procedente, attraverso la richiesta di informazioni ex officio presso le altre pp.aa, ad es. sarà agevolmente verificabile la condizione del figlio portatore di grave handicap richiedendo all’azienda sanitaria locale territoriale competente il verbale di visita medica della Commissione Ispettiva di controllo che abbia accertato ad es. la condizione di minorazione fisica del figlio della coppia che vuole separarsi, non così agevole risulterà invece l’accertamento della condizione di non autosufficienza economica dei figli maggiorenni, atteso che tale condizione, come è noto, non è fatta oggetto di specifica attività di registrazione amministrativa, ma pur sempre verificabile aliundedalla p.a. ( ad es.attraverso le interrogazioni sulle condizioni reddituali, familiari ed anagrafiche dei coniugi). In tali casi l’unica modalità di verifica è data proprio dalla dichiarazione che assumeranno i coniugi, e dal principio di affermazione responsabile delle dichiarazioni rese sulla condizione dei figli maggiorenni economicamente autosufficienti. Al riguardo, il rischio paventato, soprattutto dagli esperti del diritto di famiglia, non remoto, è che i genitori, pur di addivenire alla separazione od al divorzio con modalità poco onerosa e, soprattutto in tempi rapidi, rispetto alla tradizionale procedura in Tribunale, dichiarino con eccessiva disinvoltura la condizione di indipendenza economica dei figli, dichiarazione rispetto alla quale si ritiene l’Ufficiale di Stato Civile nulla possa sindacare, dovendo egli limitarsi a recepire il contenuto di dichiarazioni su cui nulla possa eccepire quanto, sia al procedimento di formazione delle volontà dei ~ 95 ~ dichiaranti, sia quanto al contenuto genuino delle dichiarazioni stesse136. Quid iurisqualora emerga che i due coniugi abbiano dichiarato il falso? Si aprirà la strada delle sanzioni penali previste dalla legge ed in merito, la circolare del Ministero dell’Interno n.° 19 del 28 novembre 2014, a proposito dei poteri di verifica dei Comuni osserva : “ …E’ di immediata rilevanza il rilievo procedurale di tali esclusioni e la necessità che l’Ufficiale di Stato Civile acquisisca di concerto, da ciascuno dei coniugi, adeguata dichiarazione circa l’assenza di figli – anche di una sola parte – ricadenti nelle predette condizioni, da rendere, ai sensi dell’art. 46) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.° 445 e disponga gli idonei controlli ai sensi dell’art. 71) dello stesso regolamento. Il contenuto della richiamata attività di controllo, per quanto attiene alla condizione d’incapacità dei figli maggiorenni, va riferito al tradizionale regime civilistico dell’incapacità di agire ed ai correlati istituti della tutela, curatela, amministrazione di sostegno ecc. “. Proprio tale punto della circolare fa emergere la necessità che la procedura ex art.12) sia applicabile solo nei casi in cui non vi siano figli minorenni o figli maggiorenni incapaci ecc., anche di una sola parte, non rilevando la differenza tra i figli avuti all’interno della coppia e figli avuti da altre unioni; trattasi di un aspetto che, pur nell’ottica di tutela del minore o del maggiorenne non autosufficiente in senso economico, e cioè di quei soggetti deboli cui non presta indifferenza l’ordinamento giuridico e dunque ritenuta meritevole di approfondimento la questione, in ogni caso l’ufficio di stato civile dovrà seguire l’indirizzo ministeriale di cui alla nota citata137. 6 Cfr. M. A.Lupoi, “Trattato della separazione e divorzio”, Maggioli, Rimini, 2015; F.Danovi, Il D.L. n.° 132/14: le novità in tema di separazione e divorzio. AA.VV. Degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato, in Foro Italiano, 2015, V, 3. 7 Cfr. M. Blasi, “Divorzio breve e facile. La riforma della l. 6 maggio 2015, n. 55 coordinata con il d.l. n. 132/2014, convertito in l. n. 162/2014 patrimoniali”, Giappichelli. Torino, 2015. Circ. Min. Int. 28 novembre 2014, n.° 19. Min. Int. D.M. 9 dicembre 2014. Circ. Min. Int. 1 ottobre Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio 3. Il divieto di patti relativi al trasferimento di diritti patrimoniali. Ulteriore limite è contenuto nel comma 3, terzo periodo dell’art. 12) della L. n.° 162/2014: “ L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale “. Tale locuzione ha dato luogo nella prassi applicativa iniziale, nell’interpretazione di alcuni uffici di stato civile, alla convinzione che ai coniugi fosse inibito di rendere innanzi l’Ufficiale di Stato Civile, la dichiarazione relativa anche agli accordi pattizi inerenti l’assegno di mantenimento o la regolamentazione ad es. del diritto di uso dell’abitazione coniugale, con ciò lasciando intendere che l’accordo vertesse solo sullo status, con ciò escludendo qualsiasi accordo inerente le condizioni del patrimonio dei coniugi. Orbene, sul punto sovviene una recente circolare del Ministero dell’Interno, la n.° 6/15, la quale ha chiarito il significato della locuzione utilizzata dal legislatore all’art. 12), comma 2) del D.L. n.° 132/2014 “…..l’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale………………”138. La predetta circolare ha chiarito che il termine trasferimento patrimoniale non possa andare ad incidere sulle pattuizioni relative all’assegno di mantenimento, atteso che esso, ai sensi dell’art. 143 c.c., presuppone una prestazione a carattere periodico con funzione prevalentemente assistenziale, con effetti obbligatori alla prestazione di corresponsione del mantenimento, in favore del coniuge debole in senso economico, e non certo con effetti traslativi di un diritto reale. Per tali motivi, sempre nella suddetta circolare, viene chiarito, altresì, che l’accordo innanzi l’Ufficiale di Stato Civile, non potrà ad es.contemplare la pattuizione di un accordo di corresponsione e 2014, n.° 16. Circ. Min. Int. 10 dicembre 2014, n.° 21. Circ. Min. Int. 24 aprile 2015, n.° 6. Nota del Min. Int. di chiarimenti su quesito del Min. Giustizia- Dip.Affari Giustizia del 13 marzo 2015. 138 Cfr. D.M. 9 dicembre 2014 – Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni; Circ. Min. Interno n.° 6/15 ~ 97 ~ liquidazione una tantum dell’assegno di mantenimento, sottoforma di attribuzione definitiva di un patrimonio in favore del coniuge debole economicamente, essendo chiara la differenza ontologica tra le due modalità di prestazione dell’assegno di mantenimento, nell’un caso dell’assegno periodico di mantenimento con gli effetti c.d. obbligatori a carattere periodico della prestazione, nell’altro caso della c.d prestazione una tantum del mantenimento sottoforma di erogazione unitaria ed unica della prestazione con gli effetti della traslazione di un diritto patrimoniale su di un bene, mobile e/o immobile, connotato dai caratteri della realità e della definitività degli effetti traslativi. Naturalmente sarà possibile, invece, come già innanzi detto, intervenire, per modificare o revocare le precedenti condizioni di separazione o divorzio. L’Ufficiale di Stato Civile recepirà quanto concordato dai coniugi, senza entrare nel merito della somma pattuita o della congruità della stessa. Ciò che invece non sembra possibile inserire nell’accordo di separazione è la regolamentazione ed assegnazione della casa coniugale, in quanto, si teme che un’applicazione distorta della norma possa determinare un effetto di espropriazione di fatto di un diritto reale immobiliare e dunque di ablazione e traslazione definitiva del bene. Si segnala, altresì, che il pregio della detta circolare di avere, altresì, definitivamente chiarito che il ricorso all’istituto dell’art.12), comma 2, del D.L. n.° 132/14, non è inibito nel caso in cui uno solo dei coniugi abbia figli minori, o maggiorenni non autosufficienti in senso economico o portatori di handicap; inizialmente la prassi applicativa, in maniera distorta portava ad interporre rifiuto da parte dei Comuni all’esperibilità del detto procedimento, in quanto si interpretava la norma in senso estensivo139. 139 Circolare Ministero dell’Interno n.° 6/15 – Direzione Centrale per i Servizi Demografici. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio 4. Osservazioni conclusive. Muovendo dalle premesse iniziali secondo cui i nuovi modelli offerti dal legislatore negli istituti della separazione e divorzio indubbiamente incoraggiano e valorizzano i principi della libera disponibilità delle parti nella fase di patologia del rapporto matrimoniale, fatte salve le debite eccezioni e le deroghe contemplate dal legislatore, possiamo affermare che attraverso gli istituti sia della c.d. negoziazione assistita dagli avvocati nei procedimenti in materia di separazione e divorzio, nonché in quelli dinanzi l’Ufficiale di Stato Civile, l’obiettivo primario del legislatore sia stato maggiormente quello di favorire un processo di alternativo di funzionalità alle esigenze delle coppie, sempre più alternativo a quello offerto dal sistema giudiziario, che nella materia de qua appare essere sempre più lontano dai bisogni contingenti delle persone e dalla necessità di maggiore celerità dei procedimenti nella fase di crisi e di rottura del rapporto coniugale, cercando di approdare a modelli negoziali alternativi alla giustizia, maggiormente destrutturati e capaci realmente di assecondare le esigenze ed i bisogni della famiglia. Certamente, l’istituto passato in rassegna s’inserisce in questi modelli di degiurisdizionalizzazione dei procedimenti in tema di separazione e divorzio, recependo un mutato orientamento e concezione della famiglia stessa, che da nucleare diventa sempre più allargata in senso lato, secondo il divenire sociale.Pur tuttavia, il commentatore, in tale sede, non può che rilevare, altresì, che in tal modo, il legislatore prende atto del sistema di crisi della giustizia, la quale proprio in tale materia non è stata in grado di offrire risposte celeri e soprattutto di certezza dei tempi di definizione dei procedimenti stessi,e di certezza del diritto, il che equivale a dire che lo Stato,insubiecta materia, abbia inteso quasi abdicare alle sue funzioni, devolvendo e trasferendo in sede privata la composizione e definizione degli accordi in materia di separazione e divorzio; questo dato induce a maggiore riflessione l’operatore del diritto, e sicuramente induce anche alla stimolazione di nuovi modelli comportamentali tendenti sempre più alla valorizzazione di forme ~ 99 ~ responsabilizzate di accordi, limitando l’attività dei giudici ai casi in cui sia effettivamente necessario quel presidio di legalità e filtro posto a tutela dei soggetti più deboli. Il che induce, altresì, a considerare, che anche nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazioni, per quanto concerne l’argomento trattato, il legislatore abbia voluto instillare e valorizzare sia i principi di responsabilità consapevole dei privati, sia delle stesse pubbliche amministrazioni e degli uffici ed apparati amministrativi, secondo i canoni di un’azione della pubblica amministrazione sempre più improntata ai principi di buon andamento, correttezza ed imparzialità della funzione amministrativa, nonché di maggiore funzionalità del procedimento di degiurisdizionalizzazione oggetto del presente lavoro alle esigenze dei privati140. 140 Cfr. V. Schlein M.P., op. cit., p.87 e ss. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio ~ 101 ~ Accordi prematrimonali per Lina Pia BARRA SOMMARIO: 1. Principi, autonomia ed accordi tra i coniugi. – 2. Il fenomeno sociale degli accordi prematrimoniali: proposta di legge. – 3. La legislazione dei prenuptial agreements: esame comparatistico. – 4. I patti prematrimoniali: limiti. – 5. Orientamenti giurisprudenziali, prospettive di riforma e riflessioni conclusive. 1. Principi, autonomia ed accordi tra i coniugi. Il diritto di famiglia disciplina rapporti personali e patrimoniali tramite norme imperative e norme dispositive141. Il sistema italiano è incentrato attorno a concetti di tutela pubblicistica e di autonomia negoziale e contrattuale. Per quanto concerne il rapporto di coniugio è risaputo che i coniugi, pur essendo d’accordo, non potevano modificare il proprio status se non ricorrendo all’autorità giudiziaria con un ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto. Oggi, la situazione è cambiata in seguito all’introduzione della negoziazione assistita, che, in alcune ipotesi specifiche, consente ai coniugi di separarsi o divorziare senza dover ricorrere all’autorità giudiziaria. Il matrimonio è certamente un atto di autonomia privata142, tuttavia la regolamentazione dei c.d. patti prematrimoniali ha sempre trovato scarso seguito nel nostro ordinamento. Il fenomeno dei prenuptial agreements si innesta nel più ampio dibattito circa 141 G. Cian, Autonomia privata e diritto di famiglia, in A.A.V.V., Confini attuali dell'autonomia privata, a cura di A. Belvedere e C. Granelli, Padova, 2001, 35 ss. 142 G. Ferrando, Il matrimonio, in Trattato di dir. civ. e comm., Milano, 2002, 1775 ss. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio l'opportunità di valorizzare, in seguito alle recenti riforme che hanno investito il diritto di famiglia, l'autonomia privata nei rapporti tra coniugi con particolare riferimento alla definizione dei riflessi patrimoniali della crisi coniugale143. L’esigenza di stipulare patti prematrimoniali nasce anche dalla constatazione della realtà, ove sono sempre più numerosi i casi di famiglie che si separano, per poi instaurare nuovi nuclei familiari. Così, accanto alla famiglia tradizionalmente intesa tra persone legate dal vincolo del matrimonio è possibile individuare altri tipi di famiglie144. Con la proposta di legge n. 4563 del 2003 si evidenzia l'assenza nel nostro ordinamento di strumenti in grado di regolamentare ex ante ed in modo vincolante l’ipotesi in cui si giunga alla fine del matrimonio, con evidenti vantaggi ai fini della tutela del superiore interesse dei figli che possono trovarsi coinvolti nella crisi coniugale. Gli accordi riguarderebbero soprattutto gli effetti patrimoniali145 della crisi, la sfera personale146 difficilmente potrà infatti essere resa oggetto d'accordo senza ledere i principi costituzionali che tutelano la libertà e la dignità della persona o il superiore interesse dei figli, i quali ricevono una tutela rinforzata. L'art. 162 c.c. stabilisce che:“ fatto salvo quanto stabilito dall'art. 160 c.c., è consentita, ai soggetti di cui allo stesso articolo, la stipula di 143 G. Ferrando, Autonomia privata ed effetti patrimoniali della crisi coniugale, in Studi in onore di Schlesinger, Milano, 2004, 229. 144 C. S. Pastore, La famiglia di fatto, analisi e disciplina di un modello familiare diffuso, Torino, 2007. 145 G. Oberto, I trasferimenti mobiliari e immobiliari in occasione di separazione e divorzio, in Fam. e dir., I e II, 1995. 146 R. Tommassini, I rapporti personali tra i coniugi, in Tratt. dir. priv., Torino, 1999, 140. ~ 103 ~ convenzioni di natura patrimoniale prima della celebrazione del matrimonio, ai sensi dell'art. 1322c.c.”147. 2. Il fenomeno sociale degli accordi prematrimoniali: proposta di legge. Attualmente nel nostro ordinamento i coniugi possono regolamentare convenzionalmente il loro regime patrimoniale ai sensi dell'art. 162 c.c. optando o per il regime di comunione legale o per quello di separazione dei beni al momento della celebrazione del 147 L'art. 1322 c.c., come è noto, prevede la possibilità per i contraenti di stipulare contratti non appartenenti ai tipi legali e capaci di realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico. In effetti, si tratta di una norma che realizza di per sé un interesse fondamentale ovvero la libertà dei privati di muoversi fuori dagli schemi contrattuali tipici. Si tratta di una norma che consente di 'adeguare' l'ordinamento giuridico ai bisogni sociali ed economici derivanti dalla prassi che si evolve molto più velocemente del diritto. In dottrina si discute sui rapporti tra tipicità ed atipicità. In particolare, secondo una certa posizione persiste la tendenza a ricondurre ogni figura nuova ad una nota e tipizzata. Cfr. G. Astuti, I contratti obbligatori nella storia del diritto italiano. Parte generale, Milano, 1952. Altra dottrina si mostra più propensa ad individuare e valorizzare le peculiarità e le tendenze innovative che sono espressioni dell'autonomia delle parti. Cfr. P. Rescigno, Note sull'atipicità contrattuale, in I contratti atipici, Torino, 1991; G. De Nova, I tipi contrattuali, Padova, 1974. Secondo Rodolfo Sacco, la tendenza a ricondurre in via ermeneutica il contratto innominato agli schemi tipici troverebbe in parte giustificazione nell'incapacità delle norme generali sulle obbligazioni, contenute nel Titolo II del Libro IV, a disciplinare in modo organico i contratti atipici. Cfr. R. Sacco, Autonomia contrattuale e tipi, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1966. L'autore, inoltre, evidenzia come la giurisprudenza italiana abbia in genere deciso i singoli casi concreti, in cui si è trovata ad individuare la disciplina applicabile ad uno specifico contratto innominato, riconducendo la fattispecie atipica ad uno o più tipi legali combinati tra loro o, in subordine, ad un tipo di 'matrice giurisprudenziale'. Dunque, in nessuna aula giudiziaria ha mai avuto ingresso un contratto atipico regolato solo e soltanto sulla base delle norme di cui agli artt. 1321- 1469 c.c. Cfr. G. De Nova, Il contratto, Utet, 2004. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio matrimonio con la possibilità di modificarlo durante la vita matrimoniale148. La proposta di legge n. 2669 del 15 ottobre 2014149 che tenta di introdurre gli accordi prematrimoniali intende ampliare il contenuto 148 G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, Giuffrè, Milano, 1999, 485 e ss. 149 ART. 1.1. Al quarto comma dell’articolo 156 del codice civile, dopo le parole: « che pronunzia la separazione » sono inserite le seguenti: « , in mancanza di accordi stipulati ai sensi dell’articolo 162-bis ». ART. 2. 1. Dopo l’articolo 162 del codice civile è inserito il seguente: « ART. 162-bis. – (Accordi prematrimoniali). – I futuri coniugi, prima di contrarre matrimonio, possono stipulare, con la forma prevista dall’articolo 162, ovvero mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, accordi prematrimoniali volti a disciplinare i rapporti dipendenti dall’eventuale separazione personale e dall’eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Gli accordi prematrimoniali riguardanti i figli minori o economicamente non autosufficienti devono essere autorizzati dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decretolegge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. Qualora il procuratore della Repubblica ritenga che l’accordo non risponda all’interesse dei figli, ne indica i motivi e invita le parti a un’eventuale riformulazione. Qualora non ritenga autorizzabile neppure la versione eventualmente riformulata, nega definitivamente l’autorizzazione. Negli accordi prematrimoniali un coniuge può attribuire all’altro una somma di denaro periodica o una somma di denaro una tantum ovvero un diritto reale su uno o più immobili, anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell’articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica degli stessi. In ogni caso ciascun coniuge non può attribuire all’altro più di metà del proprio patrimonio. Gli accordi prematrimoniali possono anche contenere la rinuncia del futuro coniuge al mantenimento da parte dell’altro, fatto salvo il diritto agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti. Tramite gli accordi prematrimoniali un coniuge può anche trasferire all’altro coniuge o a un terzo beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro ~ 105 ~ delle convenzioni di cui all'art. 162 c.c. riconoscendo ai coniugi la possibilità di disciplinare, in qualsiasi momento, anche prima di vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità. Le parti possono stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con gli accordi prematrimoniali. Con gli accordi prematrimoniali, in deroga al divieto dei patti successori e alle norme in materia di riserva del coniuge legittimario, possono essere previste anche norme per la successione di uno o di entrambi i coniugi, fatti salvi i diritti degli altri legittimari. Alla modificazione degli accordi prematrimoniali si procede con le forme previste dal primo comma. Gli accordi prematrimoniali possono essere stipulati o modificati dai coniugi anche durante il matrimonio e comunque prima del deposito del ricorso per separazione personale, ovvero prima della sottoscrizione della convenzione di negoziazione assistita ovvero della conclusione dell’accordo di cui, rispettivamente agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. I ricorsi di separazione personale e di divorzio devono contenere il riferimento agli accordi prematrimonali. Per l’opponibilità ai terzi degli accordi prematrimoniali, si applica il quarto comma dell’articolo 162 del presente codice ovvero, nel caso in cui gli accordi stessi siano stati conclusi mediante accordo di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalle legge 10 novembre 2014, n. 162, intendendo sostituito il notaio rogante con l’avvocato o con gli avvocati che hanno assistito i coniugi nella procedura di negoziazione assistita. ART.3. 1. Dopo l’articolo 6 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è inserito il seguente: « ART. 6-bis. – 1. Il tribunale adito, nel pronunciare con sentenza lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone in conformità agli accordi prematrimoniali di cui all’articolo 162-bis del codice civile ». ART.4. 1. Al primo comma dell’articolo 156 del codice civile, dopo le parole: « pronunziando la separazione, » sono inserite le seguenti: « dispone in conformità agli accordi prematrimoniali di cui all’articolo 162-bis; in mancanza di contrario accordo prematrimoniale ». ART.5. 1. Al comma 1 dell’articolo 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dopo la parola:« provvedimenti » sono inserite le seguenti:«,compresi gli accordi prematrimoniali di cui all’articolo 162-bis del codice civile,». Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio contrarre il matrimonio, i loro rapporti patrimoniali anche e specialmente nell'ottica di una eventuale separazione personale o di un eventuale divorzio150. Attraverso gli accordi prematrimoniali151 i coniugi possono gestire anticipatamente e consensualmente i loro rapporti patrimoniali, evitando di doverlo fare in un momento successivo in cui il matrimonio è entrato già in crisi ed è difficile raggiungere un accordo. Il contenuto delle convenzioni si limita a regolamentare i rapporti patrimoniali senza incidere sui diritti e sugli obblighi inderogabili, quali il diritto agli alimenti o il dovere di assistenza morale o materiale ex art. 143 c.c., che derivano dal matrimonio, e senza incidere sullo status coniugale. In altri termini attraverso tali accordi prematrimoniali è possibile specificare e determinare l'entità e le modalità concrete per la realizzazione dei diritti disponibili che scaturiscono dal matrimonio. Nella proposta di legge è previsto che le convenzioni riguardanti i figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti devono essere preventivamente autorizzate dal giudice, al fine di tutelare sostanzialmente i diritti e le aspettative dei figli. Con riguardo alla forma della convenzione, si richiede l'atto pubblico redatto da notaio alla presenza di due testimoni, che garantisce non solo la provenienza delle dichiarazioni e l'identità di chi le sottoscrive, ma anche che le stesse siano state espresse in totale libertà e piena consapevolezza. La medesima forma è richiesta per le modifiche o lo scioglimento della convenzione. Tali accordi non confliggono con i principi del nostro ordinamento in quanto si limitano a disciplinare diritti disponibili come il mantenimento, il trasferimento di proprietà o in uso della casa 150 V. Carbone, Assegno di divorzio: dall'invalidità della rinuncia preventiva all'indisponibilità assoluta, nota a Cass. 4 giugno 1992, n. 6857, in Corr. giur., 1992, 863. 151 D. G. Ruggero, Gli accordi prematrimoniali, Napoli, 2005, 220 ss. ~ 107 ~ familiare, il regolamento di altri beni mobili o immobili, a tutela della libertà e della purezza della volontà che non verrebbero compresse. Nel nuovo art.162-bis c.c., viene altresì previsto che, salva la facoltà per le parti, così come avviene per ogni tipo di contratto, di modificare in ogni momento il contenuto dell'accordo con la stessa forma dell'atto pubblico, le stesse parti possano disciplinare direttamente anche le ipotesi di incremento o decremento delle condizioni patrimoniali di una o di entrambe 3. La legislazione dei prenuptial agreements: esame comparatistico. Gli accordi prematrimoniali ed i contratti di convivenza, che nell’ordinamento italiano non sono esplicitamente contemplati, rappresentano una realtà consolidata, anche se recente, tipica di vari ordinamenti stranieri, in particolare, ma non solo, di quelli di common-law. Con i termini “prenuptial agreements” e “cohabitation contracts” si indicano quei patti stipulati da coppie prima del matrimonio e destinati a regolare vari aspetti, patrimoniali e non, dello stesso, nonché dell’eventuale crisi coniugale, (prenuptial agreements), oppure rivolti a disciplinare, sotto diversi profili, una convivenza more uxorio non ancora intrapresa o già in corso (cohabitation contracts). All’origine della differenza tra gli ordinamenti che espressamente prevedono tali istituti e sistemi, come quello italiano, che li ignorano, vi è sicuramente la diversa ampiezza riconosciuta alla sfera dell’autonomia privata nei rispettivi contesti giuridici. È noto infatti che in ordinamenti quale quello degli Stati Uniti, che è stato tra i primi, negli anni ’70 a riconoscere valore giuridico ai prenuptial agreements, vige un’impostazione molto liberale dei rapporti di diritto privato, secondo cui anche quelli di natura familiare sono contrattualizzabili152. In Italia prevale invece una concezione pubblicistica del matrimonio e dei procedimenti di separazione e divorzio che è di ostacolo all’ammissibilità di tali istituti. 152 Jessep, Gli accordi prenuziali negli ordinamenti di common law, in Corso di diritto di famiglia, 2006. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Anche nel nostro paese tuttavia si registra, una evoluzione a livello soprattutto culturale e dottrinale, tendente a superare gli argomenti fino ad adesso addotti dalla giurisprudenza a sostegno della tesi dell’invalidità per l’ordinamento italiano di tali accordi153. Al di là delle divergenze rilevabili negli ordinamenti154 di tradizione diversa, si può cogliere comunque una tendenza comune a concepire il diritto di famiglia come diritto “misto”155 , in cui l’autodeterminazione delle parti coesiste con esigenze pubblicistiche di tutela di particolari valori, quali la solidarietà coniugale e l’intangibilità degli interessi della prole.. Per comprendere meglio la natura di tali accordi e la portata delle questioni legate alla loro applicazione occorre esaminare innanzitutto quegli ordinamenti che già li prevedono156, prendendo in considerazione separatamente contratti di convivenza e accordi prematrimoniali. Negli Stati Uniti, che sono, come già detto, da considerarsi il paese pioniere nel riconoscimento della rilevanza giuridica dei prenuptial agreements, attualmente la disciplina di tali accordi è diversa nei vari Stati della Federazione, mancando una specifica legislazione a livello federale. In realtà negli ultimi decenni sono stati portati avanti progetti di uniformazione della disciplina della materia, che si sono concretizzati nell’”Uniform Premarital Agreement Act” (UPAA)157 del 153 G. Oberto, I contratti della crisi coniugale, I, Giuffrè, Milano, 1999, 421 ss. 154 M.R. Marella, Gli accordi fra i coniugi fra suggestioni comparatistiche e diritto interno, in Separazione e divorzio, diretto da G. Ferrando, vol. I, Utet, 2003. 155 Sica, Famiglia di fatto e cohabitation contracts, Milano 1997, 250. 156 DALLON, The Likely impact of the all principles of the law of family dissolution on property division, Birmingham Young University Law Review, 2001. 157 L'Uniform Premarital Agreement Act del 1983, che mira ad assolvere la funzione di rulebook for advising couples on drafting valid prenuptial agreements e a dare avvio ad un processo di armonizzazione della disciplina dei prenuptial agreements nei diversi Stati, definisce il “Premarital ~ 109 ~ 1983 e nei “Principles of the Law of Family Dissolution” redatti dall’American Law Institute nel 2002. Questi due documenti racchiudono principi e regole destinati ad accomunare le legislazioni dei vari Stati della Federazione, ma quest’obiettivo è oggi solo in parte raggiunto visto che solo in 26 hanno adottato l’UPAA. Volendo individuare il cuore delle regole contenute nell’UPAA, si può affermare che esso consiste nel concetto di unconscionability158 che è il fulcro attorno al quale ruota la disciplina dei prenuptial agreements. Il termine unconscionability ed il relativo aggettivo unconscionable corrispondono in buona sostanza al concetto di iniquità, che nel sistema dell’ UPAA, costituisce il principale limite all’efficacia degli accordi prematrimoniali. Secondo l’UPAA un prenuptial agreement non è applicabile, quando determini una situazione di iniquità, da valutarsi sia con riferimento al momento della stipulazione dell’accordo che a quello della sua esecuzione159 . Non si può dunque sostenere che negli Stati Uniti in materia di rapporti familiari viga un affidamento incondizionato nell’autonomia delle parti, la quale risulta invece sottoposta ad un controllo formale e sostanziale da parte dell’autorità giudiziaria. Se la funzione del prenuptial agreement consiste nel consentire alla coppia che intende sposarsi di derogare al regime legale degli effetti soprattutto patrimoniali che scaturiscono dal matrimonio o dall’ipotetica separazione e divorzio, tale deroga non può spingersi fino al punto da determinare soluzioni inique, in considerazione soprattutto delle esigenze di tutela del coniuge “debole”. Una delle parti può astenersi dall’adempiere l’accordo se dimostra, alternativamente, di non aver fino a quel momento dato esecuzione allo stesso o che lo stesso risulta iniquo al momento dell’esecuzione. agreement” come “an agreement between prospetive spouses made in contemplation of marriage and to be effective upon marriage”. 158 Blomberg, Unconscionability: the heart of Uniform Premarital Agreement Act. 159 Al Murden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto italiano, in Fam. dir., 2005, 548. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Questa ultima previsione intende tutelare la parte debole del rapporto da eventuali modificazioni sfavorevoli della sua situazione economica intervenute dopo la stipulazione. Bisogna sottolineare la tendenza da parte dei tribunali americani ad interpretare questa clausola in senso restrittivo. Il compito che spetta ai tribunali è quello di contemperare il principio del rispetto della volontà delle parti con esigenze sociali di tutela della parte svantaggiata: secondo un’opinione diffusa in dottrina il giudice dovrebbe limitarsi a dichiarare l’unconscionability solo in casi di palese iniquità, perché altrimenti si darebbe corso ad una concezione paternalistica del diritto che è da ritenersi superata. L’UPAA pone inoltre a carico delle parti di un prenuptial agreement l’obbligo di una dichiarazione fedele circa i beni materiali e finanziari di proprietà, che se disatteso, può determinare nella parte sfavorita, il diritto di chiedere che l’accordo venga dichiarato unenforceable, previa dimostrazione dell’altrui omissione. La disciplina dei singoli Stati non è affatto uniforme, variando sensibilmente da Stato a Stato il livello di iniquità capace di invalidare un premarital agreement nonché lo standard di financial disclosure richiesto. In alcuni Stati poi l’unconscionability di un prenuptial agreement è determinata dalla disparità di potere di negoziazione che ha spinto la parte con minore potere a concludere l’accordo contro la propria volontà o senza la conoscenza esatta dei suoi termini160. 160 Alcuni Tribunali hanno poi cercato di estendere ai prenuptial agreements il principio di buona fede, ma una sentenza della Corte d’ Appello dell’Indiana ha riformato la sentenza di primo grado che riconosceva alla moglie il diritto agli utili dell’attività del marito che aveva agito sia prima che durante il matrimonio contrariamente a buona fede, sostenendo che in nessuna legge dello Stato era previsto che in ogni contratto vigesse dovere di buona fede e reasonableness. Un ulteriore motivo di unconscionability, secondo l’UPAA si verifica quando l’accordo prenuziale prevede l’esclusione dell’obbligo di mantenimento e delle prestazioni alimentari ed una delle parti si ritrovi poi in stato di bisogno o di insufficienza di mezzi. Tale disposizione è esplicitamente rivolta ad evitare che la parte debole del rapporto ricorra ~ 111 ~ Per avere un quadro più preciso della funzione concretamente svolta dai prenuptial agreements negli Stati Uniti bisogna operare una distinzione, in base ai due diversi regimi patrimoniali previsti nei vari Stati: alcuni si basano sul regime della community of property, secondo il quale i beni non personali sono attribuiti in comunione ad entrambi i coniugi e sono divisi in parti uguali al momento del divorzio; altri seguono invece il modello della equitable distribution, in base al quale non vi sono beni da attribuire in comunione e al momento dello scioglimento del matrimonio il giudice può assegnare i beni in base ad un criterio di equità indipendentemente dall’intestazione formale degli stessi. Negli Stati che fanno riferimento al primo regime patrimoniale, nel giudizio di divorzio il giudice è vincolato alle disposizioni di legge, mentre negli Stati che adottano il secondo modello la discrezionalità del giudice è certamente molto più ampia. I prenuptial agreements assumono ruoli diversi a seconda del contesto in cui operano: nei common property states consentono ai nubendi di svincolarsi dal regime legale predefinito, negli equitable distribution states consentono invece ai nubendi di sottrarsi alla discrezionalità del giudice. Bisogna tenere conto che in alcuni Stati che adottano l’equitable distribution, non tutti i beni dei coniugi sono ad essa soggetti: la cosiddetta separate property, che comprende i beni personali, è infatti sottratta. A questi requisiti di carattere sostanziale si aggiungono quelli riguardanti la formazione del consenso: oltre alla all’assistenza statale, quando possa concretamente ricevere sostegno dal coniuge. In ipotesi del genere l’UPAA prevede che il giudice possa imporre, nonostante i termini dell’accordo, ad un coniuge di provvedere al sostentamento dell’altro. Del resto le preoccupazioni legate all’esigenza di alleggerimento degli oneri finanziari dello Stato corrispondono a motivazioni di carattere etico: anche l’ordinamento americano sembra accogliere, il principio per cui il dovere di solidarietà reciproca che lega i coniugi permane anche dopo lo scioglimento dell’unione, indipendentemente dalle pattuizioni stipulate dagli stessi. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio violazione dell’obbligo di fair e reasonable disclosure il sistema americano prevede quale causa di nullità dell’agreement il ricorso all’inganno e alla violenza nella stipulazione dello stesso, nonché la mancata possibilità di consultare un legale prima della prestazione del consenso. È previsto, infine, nella maggioranza degli Stati americani che l’accordo venga stipulato entro il termine massimo di una settimana prima del matrimonio. Una situazione radicalmente diversa in tema di prenuptial agreements si riscontra nell’ordinamento inglese161, il quale nega valore vincolante a tale tipo di accordi. È bene sottolineare come in materia di diritto di famiglia, l’ordinamento inglese mantenga un atteggiamento statalista, secondo il quale alla giurisdizione nazionale spetta la competenza esclusiva a decidere in merito alle questioni di maggiore rilievo, incluse quelle attinenti i rapporti patrimoniali tra coniugi. La resistenza dell’ordinamento inglese rispetto al dispiegamento dell’efficacia delle intese in vista del divorzio si spiega anche con l’assenza in esso di regole sull’attribuzione della proprietà in costanza di matrimonio analoghe a quelle che in altri paesi prescrivono il regime della comunione dei beni, con la conseguenza che al matrimonio si applicano le comuni regole sulla proprietà dei beni, che prevedono la titolarità esclusiva dell’intestatario162. All’assenza di norme che prestabiliscano il regime della comunione, si aggiungono i vasti poteri attribuiti al giudice in sede di definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi sia in caso di nullità del matrimonio che in caso di divorzio, nonché in caso di rottura di una civil partnership163. 161 CRETNEY and MASSON, Principles of family law, London, 2003. Lowe Prenuptial agreement, in InDiret 2008, p.7. 163 Solo per fare qualche esempio, in virtù dei poteri riconosciutigli, il giudice inglese può disporre di trasferire la proprietà di determinati beni da un coniuge ad un altro o imporre la vendita di altri ed indicare a quale dei due coniugi debba andare il ricavato: nell’esercitare i propri poteri il giudice deve 162 ~ 113 ~ In un contesto come quello descritto, in cui un ruolo predominante è attribuito al giudice, che è a sua volta vincolato a principi cogenti posti a tutela di interessi considerati di rilevanza generale, poco spazio possono trovare le intese in vista di un’eventuale separazione o divorzio. In effetti la casistica giurisprudenziale inglese, a partire dal dopoguerra, conferma il dato, deducibile a livello legislativo, che in linea generale per il sistema d’oltre Manica, i prenuptial agreements, così come i cohabitation contracts, sono privi di efficacia164. solo tenere conto di alcune circostanze come l’interesse del minore o la condizione economica e le abitudini di vita di entrambi i coniugi, nonché il tenore di vita goduto prima della rottura del matrimonio. 164 Il primo caso avente ad oggetto l’applicazione di un prenuptial agreement fu esaminato dalla House of Lords nel 1929 (Hyman v Hyman) ; in quell’occasione la suprema Corte inglese stabilì che un accordo stipulato prima delle nozze non potesse impedire al coniuge avente diritto di chiedere, durante il giudizio di divorzio, l’attribuzione di un assegno di mantenimento, sulla base del rilievo che l’imposizione al marito dell’obbligo di mantenere la moglie era rivolto a tutelare non solo costei ma anche i terzi che entrassero in contatto con lei. Sempre con la stessa sentenza si affermava poi la contrarietà all’ordine pubblico dell’esclusione della giurisdizione statale che l’applicazione dell’accordo avrebbe comportato. Altri esempi di questo indirizzo si possono ritrovare nella giurisprudenza inglese che quasi sistematicamente ha ignorato in sede di separazione e divorzio quanto pattuito dai coniugi prima della celebrazione del matrimonio. In Miller v Miller , ad esempio, la house of Lords ha riconosciuto alla moglie un assegno assai superiore a quanto era stato preventivamente concordato col marito (7.5 milioni di sterline contro 275.000). Forse in questo caso sulla decisione dei giudici ha influito anche il fatto che la sottoscrizione dell’accordo era stata “imposta” alla moglie come unica condizione per convolare a nozze, che a sua volta era per la predetta l’unica condizione per tenere il bambino concepito con l’allora partner. A partire da Hyman vs Hyman la giurisprudenza inglese ha sempre negato valore vincolante ai prenuptial agreements eccetto che in un caso, Ella v Ella che non mancò di esercitare una certa influenza quantomeno a livello politico e dottrinale. In Ella vs Ella per la prima volta un tribunale inglese ha dato Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Dopo aver esaminato, seppur per sommi capi, la configurazione dell’istituto in due dei principali ordinamenti di common law, è bene spostare l’attenzione sul versante degli ordinamenti di civil law, in particolare quelli di Germania e Francia. In Germania165 il principio della libertà contrattuale sancito dal BGB trova applicazione anche alla materia dei rapporti tra coniugi, è così consentito ai nubendi di determinare preventivamente qualsiasi aspetto patrimoniale di un futuro divorzio. La libertà dei soggetti che intendono unirsi in matrimonio può spingersi anche fino ad escludere del tutto la corresponsione di un assegno di divorzio. In determinati casi tuttavia la giurisprudenza tedesca ha dichiarato la nullità degli accordi contratti in cui la rinunzia al mantenimento è oggetto di uno scambio con l’affidamento dei figli166. corso ad un accordo prematrimoniale relativamente alla questione della scelta della giurisdizione competente: le parti in causa avevano doppia cittadinanza, inglese ed israeliana, ed avevano convenuto che in caso di divorzio a doversi esprimere sarebbe stato il giudice israeliano. Dopo che la moglie aveva adito il Tribunale di Londra, il marito eccepì l’esistenza della predetta clausola del prenuptial agreement e chiedeva, ottenendo ragione, che il giudizio fosse devoluto alla competenza esclusiva del giudice israeliano. Il caso Ella v Ella si segnala dunque per essere il primo che vede il riconoscimento del valore per il sistema inglese di un prenuptial agreement, ma anche perché questo riconoscimento è operato indipendentemente dalla circostanza che una delle parti non avesse avuto la possibilità di consultare un legale, che in altri ordinamenti di common law costituisce invece un requisito di validità dell’agreement 165 Con ogni probabilità il tradizionale favore da sempre mostrato in Germania per tale tipo di accordi trova le sue origini, da un lato, nella concezione protestante del matrimonio e nell'introduzione del divorzio da epoca assai più remota che non da noi e, dall'altro, nell'influsso del diritto romano, nel quale, come si è dimostrato, i patti dotali in vista del divorzio erano ampiamente conosciuti e praticati. 166 Si segnala, in senso opposto all’ orientamento generale, una sentenza del BGH (19 dicembre 1989) con la quale è stata dichiarata la nullità di un accordo che prevedeva la rinunzia da parte della moglie all’assegno di ~ 115 ~ In Francia, in tema di efficacia degli accordi prematrimoniali si registra una sostanziale dicotomia tra dottrina e giurisprudenza, la prima incline a riconoscere la validità di tali accordi, la seconda a negarla167. Bisogna tuttavia tenere conto del fatto che il codice civile dà ampio spazio all’autonomia privata nell’ambito delle convenzioni matrimoniali, stipulate cioè durante il matrimonio. Attraverso tali convenzioni è consentito, in caso di scioglimento del matrimonio per morte o per divorzio di derogare al principio di divisione paritaria dei beni, ma non è permessa l’attribuzione dell’intera massa in caso di divorzio. 4. I patti prematrimoniali: limiti. I patti prematrimoniali consistono in accordi stipulati tra i futuri sposi in ordine alla gestione del matrimonio ed alla sua eventuale fine. Si tratta di obbligazioni che i futuri coniugi assumono in una scritto per disciplinare la loro vita coniugale e l'eventuale fallimento della stessa. Essi rappresentano un emblema di modernità, la loro applicazione, il più delle volte, evita il processo o quantomeno ne riduce i tempi, a tutto vantaggio dei cittadini e dello Stato. Nel tempo si sono susseguiti divergenti orientamenti circa la qualificazione giuridica di tali intese in vista del futuro ed eventuale divorzio, che sono sfociati in una netta divaricazione tra le conclusioni della dottrina e della maggioritaria giurisprudenza. La giurisprudenza, in particolare, tende a prevedere la nullità di tali accordi per illiceità della causa e/o illiceità o impossibilità dell'oggetto, sulla base di una serie di argomentazioni giuridiche. In divorzio, sulla base del rilievo che l’intesa era stata raggiunta in circostanze eccezionali. 167 In varie sentenze la Court de Cassation ha in particolare sancito la nullità delle clausole contemplanti una “prestation compensatoire”, giungendo ad identica conclusione anche per le intese sulla liquidazione e lo scioglimento della comunione, che sono proibite finché la comunione non sia dissolta, cioè dopo il divorzio. Cfr. D.G. Ruggiero, Gli accordi prematrimoniali, cit., 221. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio ordine di tempo è opportuno partire dalla prospettiva pubblicistica tipica degli orientamenti più risalenti secondo cui la nullità per illiceità della causa derivava dalla violazione dell'art. 160 c.c., intesa come massima espressione della totale indisponibilità dei diritti e dei doveri che scaturiscono dal matrimonio, ed in particolare dello status coniugalis. Inoltre, la possibilità per i coniugi di revocare o modificare l'assegno post-matrimoniale, in forza dell'art. 9 l. 898 del 1970, era ritenuta una forma di tutela sufficientemente efficace da rendere superfluo il ricorso agli accordi pre- divorzio168. Successivamente è emerso l'orientamento incentrato sulla primaria ed inviolabile libertà insita nella scelta dello status matrimoniale unitamente al fondamentale diritto di difesa nel processo di divorzio, fino a sostenere che “gli accordi preventivi possono condizionare il comportamento delle parti non solo per i profili economici preconcordati ma – quando sono accettati in funzione di prezzo o contropartita per il consenso al divorzio - anche per quanto attiene alla volontà stessa di divorziare169. Si tratterebbe, in sostanza, di un accordo tendente a configurare una “transazione sullo status matrimoniale”; e ancora, “gli accordi preventivi tra i coniugi sul regime economico del divorzio hanno sempre l'effetto, se non anche lo scopo, di condizionare il comportamento delle parti nel giudizio concernente uno status;in una sfera, cioè, in cui la libertà di scelta ed il diritto di difesa esigono invece di essere indeclinabilmente garantiti” 170. La dottrina maggioritaria, invece, si è mostrata favorevole a riconoscere validità a tali accordi, contestando in toto le argomentazioni addotte dalla giurisprudenza a sostegno della nullità di dette intese, sottolineando come l'oggetto degli accordi non è determinare lo status, ma regolare i rapporti economici che da questo 168 Cass., 4 giugno 1992, n. 6857. Cass., 18 febbraio 2000, n. 1810. 170 Cass., 11 giugno 1997, n. 5244; Cass., 11 agosto 1992, n. 9494; Cass., 28 ottobre 1994, n. 8912; Cass., 7 settembre 1995, n. 9416; Cass., 11 giugno 1997, n. 5244; Cass., 20 marzo 1998, n. 2955. 169 ~ 117 ~ discendono, nel rispetto della piena autonomia delle parti di optare per una soluzione transattiva della controversia171, sempre che si tratti di profili patrimoniali e non già degli status. In altre parole, la scure della nullità riguarda i soli accordi inerenti lo status coniugalis, dovendosi concludere per la piena validità delle intese tese a regolamentare i diritti disponibili di natura patrimoniale, in ossequio alla valorizzazione della concezione privatistica della famiglia, corroborata altresì, dai principi costituzionali di uguaglianza e solidarietà tra i coniugi e dal nuovo impianto privatistico dell'assetto dei loro interessi per effetto delle leggi successive. Inoltre, numerose applicazioni dei suddetti principi possono essere rinvenute tanto in tema di separazione consensuale e divorzio, specie se congiunto, quanto in materia di riconoscimento172 degli accordi non omologati, in sede di separazione consensuale, ovvero contenuti nel ricorso di divorzio congiunto173, nonché, infine, nelle recenti aperture a favore della validità di accordi patrimoniali nelle separazioni di fatto. 171 G. Doria, Autonomia privata e causa familiare, Milano, 1997, 157 ss. S. Bonilli, Gli accordi in vista del divorzio, in Contratti, 1998, 473 ss. 173 G. Ferrando, Crisi coniugale e accordi intesi a definirne gli assetti economici, in Familia, 2001, 243 ss., secondo cui lo scioglimento del matrimonio non può non ricondursi, come effetto, al provvedimento giudiziale, che è all'origine del nuovo status. Mentre è l'accordo la fonte di determinazione del regolamento dei rapporti coniugali. L'accordo recepito nel provvedimento di separazione consensuale o di divorzio congiunto può avere un contenuto molto ampio, essendo teso a definire ogni vicenda o pretesa reciproca tra i coniugi. In questo senso la giurisprudenza ne ha talvolta definita la natura come 'transattiva', proprio per sottolineare l'attitudine a superare una situazione di contrasto, mediante reciproche concessioni sulle rispettive pretese. L'accordo omologato può anche prevedere l'impegno a trasferire diritti reali immobiliari- impegno che sarà attuato con un successivo negozio traslativo – o contenere lui stesso un accordo immediatamente traslativo. Con un certo formalismo si esclude invece che la domanda di divisione, in quanto presuppone già verificatosi lo scioglimento della comunione, possa essere proposta in corso di causa di separazione. 172 Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio 5. Orientamenti giurisprudenziali, prospettive di riforma e riflessioni conclusive. La posizione assunta dalla Corte di Cassazione in riferimento agli accordi prematrimoniali è di totale chiusura, pare quindi opportuno procedere ad un breve excursus circa gli orientamenti giurisprudenziali. La prima pronuncia risale al 1981 precisa che gli accordi preventivi sono da considerarsi nulli perché avrebbero lo scopo o quanto meno l'effetto di condizionare il comportamento delle parti nel futuro procedimento di divorzio. Si tratterebbe di un atto di commercializzazione dello status di coniuge che, in quanto libero ed indisponibile, non può essere oggetto di negoziazione tra le parti. La causa di tali accordi viene pertanto ritenuta illecita perché inidonea a limitare la libertà di difendersi nel giudizio di divorzio con irreparabile compromissione d'un obiettivo d'ordine pubblico174. L'illiceità della causa sarà, a partire da questa pronuncia, il leit motiv presente in tutte le decisioni successive175. Dagli anni 2000, in materia di accordi prematrimoniali, la Corte ha assunto delle decisioni discutibili: dapprima ha enunciato il principio generale della nullità di tali accordi per illiceità della causa poi nel caso concreto ha ritenuto valido l'accordo176. Con la sentenza n. 8109 del 2000177 la Corte ha ritenuto valido un accordo preventivo sull'ammontare dell'assegno di divorzio. La Corte perviene a tale conclusione ritenendo che la nullità di tale accordo sia relativa e pertanto poteva essere invocata solo dal coniuge 174 Cass.11 giugno 1981, n. 3777, in Foro it., 1981, I, 184. Cass. 20 maggio 1985, n. 3080, in Giur. it., 1985. 176 G. Oberto, Gli accordi prematrimoniali in Cassazione, in Fam. Dir., 2013, 4, 321, il quale parla di 'macchina spaccacapelli' di jheringiana memoria. 177 Cass. 14 giugno 2000, n.8109, in Fam. dir., 2000, e E. Bargelli, Accordi in vista del divorzio: il revirement incompiuto della Cassazione, in Nuova giur. civ. comm., 2000, VI, 704. 175 ~ 119 ~ che aveva diritto all'assegno e non dal coniuge onerato trasformando la nullità per violazione delle regole d'ordine pubblico in relativa178. Con la sentenza n. 15349 del 2000 la Corte stabilisce che la nullità degli accordi preventivi oltre a dover essere richiesta esclusivamente dal coniuge avente diritto all'assegno, può essere fatta valere da questo solo durante la procedura di divorzio179. Interessante dal punto di vista sistematico è la sentenza n. 2492 del 2001 nella quale la Corte ritiene che all’accordo non è applicabile l'art. 160 c.c. perché il vincolo matrimoniale è ormai sciolto mentre la norma attiene a rapporti in corso180. Con la sentenza n. 15064 del 2003181 la Corte dichiara la nullità degli accordi preventivi ma ammette “che le parti, in sede di divorzio, dichiarino espressamente che, in virtù di una pregressa operazione tra di esse, l'assegno di divorzio sia già corrisposto una tantum, con conseguente richiesta al giudice di stabilire conformemente l'assegno medesimo”. La Corte precisa anche che nel caso di un accordo che abbia regolato tutti gli aspetti patrimoniali è possibile per l'avente diritto richiedere la corresponsione dell'assegno a seguito di mutate esigenze patrimoniali. Si ammette pertanto che tale accordo preventivo sia valido per l'attualità ma che possa essere invalidato a seguito di mutate circostanze. Si segnala un'ordinanza del Tribunale di Torino, del 20 aprile 2012, con la quale il giudice, dopo aver scardinato le motivazioni addotte dalla giurisprudenza e dalla dottrina contrarie alla validità degli accordi prematrimoniali, ha ritenuto valido di un accordo con il quale i coniugi avevano stabilito che l'erogazione dell'assegno a favore 178 F. Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, 1997, Padova, 427. 179 Cass. 01 dicembre 2000, n. 15349, in Giust. Civ., 2001, I, 1592 180 Cass. 21 febbraio 2001, n.2492, in Nuova Giust. civ. comm., 2002, I, 345. La decisione ritiene valido tale accordo perché non riscontra una limitazione alla libertà prevista dall'art. 9 della legge. 181 Cass. 09 ottobre 2003, n. 15064, in Giust. civ. Mass., 2003,12. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio della moglie avrebbe avuto fine con l'avvio del giudizio per lo scioglimento del matrimonio con impegno per la stessa di nulla pretendere182. Successivamente la Corte di Cassazione con la sentenza del 21 dicembre 2012 dopo aver ripercorso brevemente la giurisprudenza in materia di accordi prematrimoniali afferma che l'illiceità di tali accordi debba essere valutata in concreto perché l'indisponibilità dell'assegno di divorzio deve essere letta a tutela del coniuge economicamente più debole. La vicenda attiene ad un accordo tra due coniugi con cui la moglie si impegnava, in caso di fallimento del matrimonio, a trasferire al coniuge un immobile in adempimento delle spese da questo sostenute per la restaurazione dello stesso. La Suprema Corte, accogliendo la ricostruzione offerta dalla Corte di Appello di Ancona, inquadra tale accordo in un contratto atipico meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. nel quale il fallimento del matrimonio viene a collocarsi come evento dedotto in condizione e non come causa dell'accordo183. In particolare si stabilisce che la valutazione in termini di liceità o meno degli accordi deve essere fatta tenendo conto dell'oggetto degli accordi: se viene regolato l'intero assetto patrimoniale con possibili arricchimenti o impoverimenti delle parti, l'accordo è nullo; se al contrario vengono previste alcune prestazioni tra loro proporzionali, l'accordo deve ritenersi valido. Secondo tale interpretazione, la sproporzione tra le prestazioni assolve la funzione di distinguere il ruolo assunto dall'evento divorzio, se vi è sproporzione tra le prestazioni è presumibile che “l'impegno predetto sia una sorta di sanzione dissuasiva volta a condizionare la libertà decisionale degli sposi anche in ordine all'assunzione di iniziative tendenti allo scioglimento del vincolo coniugale”. Al contrario se le 182 G. Oberto, Accordi preventivi di divorzio: la prima picconata è del Tribunale di Torino, in Fam. Dir., 2012, 803. 183 A. Zaccaria, Possono i coniugi optare per un regime patrimoniale 'atipico'?, in Studium iuris, 2000, 948. ~ 121 ~ prestazioni sono tra loro proporzionali l'evento assolve, secondo la Corte, la funzione di condizione184. Questa sentenza non riconosce tout court la validità degli accordi prematrimoniali e si riferisce ad una vicenda diversa nella quale vi erano delle obbligazioni a carico di un coniuge e l'impegno dello stesso di estinguerle mediante il trasferimento di un immobile. Si tratta di una datio in solutum, ai sensi dell'art. 1197 c.c. che estingue una precedente obbligazione. La Cassazione con sentenza del 21 agosto 2013 n. 19304 ha da ultimo sostenuto l'ammissibilità di un patto volto a disciplinare una conseguenza economica della crisi coniugale (e della condizione ivi prevista), senza alcuna limitazione alla libertà dei coniugi. Nel caso de quo la Corte ha considerato l'accordo dei coniugi come un contratto di mutuo al quale è stata apposta una condizione sospensiva. La Corte ha perciò statuito che non si trattava di un contratto atipico185. La nullità degli accordi prematrimoniali proclamata a più riprese dalla giurisprudenza ha trovato il supporto di parte minoritaria della dottrina186. La dottrina prevalente, al contrario, ritiene tali accordi validi perché rilegge l'istituto del matrimonio alla luce delle avvenute 184 E. Smaniotto, Contratti prematrimoniali e tutela di interessi meritevoli non contrari all'ordine pubblico e al buon costume, in Contratti, 2013, 221. 185 Pur essendo pacifico che la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza familiare, non c'è nessuna norma imperativa che impedisca ai coniugi, prima o durante il matrimonio di riconoscere l'esistenza di un debito verso l'altro e di subordinarne la restituzione all'evento, futuro ed incerto, della separazione coniugale. 186 E. Dalmotto, Indisponibilità sostanziale e disponibilità processuale dell'assegno di divorzio, in Giur. it., 1993, 338; G. Gabrielli, Indisponibilità preventiva degli effetti patrimoniali del divorzio: in difesa dell'orientamento adottato dalla giurisprudenza, in Riv. dir. civ., 1996, 695, il quale però fonda la nullità esclusivamente sulla violazione dell'art. 160 c.c. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio modifiche normative e della mutata concezione sociologica della famiglia. Con la novella del 1987, ed in particolare, con l'art. 4, co. 13, legge div., è stato visto un superamento del principio dell'ordinamento italiano circa l'invalidità di un accordo di tipo preventivo fra i coniugi, sui rapporti prematrimoniali successivi al divorzio187. Tale norma, la quale prevede la possibilità per i coniugi di decidere liberamente le condizioni patrimoniali prima che venga adottata da parte del giudice la decisione sullo status, letta insieme all'introduzione del divorzio su domanda congiunta, dimostra la duplice volontà del legislatore di favorire l'accelerazione del procedimento e di scindere l'aspetto patrimoniale (disponibile) dallo status (indisponibile). Rileggendo in questi termini la normativa vigente in materia di divorzio, bisogna concludere con il superamento dell'idea che portava a guardare con sfavore alla contrattazione privata in ambito familiare188. Dal punto di vista sistematico non si comprende inoltre la contrapposizione creata dalla giurisprudenza tra accordi preventivi in caso di separazione, ritenuti validi, ed accordi preventivi in caso di divorzio, considerati nulli. Ulteriori dati normativi a supporto della tesi della disponibilità degli interessi in ambito familiare, sono le norme in materia di scelta del regime patrimoniale, che implica indirettamente anche una scelta in merito alla sorte dei beni nell'eventualità della crisi del matrimonio189; la possibilità di corrispondere l'assegno di divorzio in 187 A. Pazzaglia, Riflessioni sugli accordi economici preventivi di divorzio, in Vita not., 2001, 1031. 188 A. Arceri, La pianificazione della crisi coniugale: il consenso sulle condizioni della separazione, accordi a latere e pattuizioni in vista del futuro divorzio, in Fam. dir., 2013, 94. 189 E. Al Murden, I prenuptial agreements negli Stati Uniti e nella prospettiva del diritto italiano, cit., 549. ~ 123 ~ un'unica soluzione190; può considerarsi un'apertura alla negozialità endofamiliare anche l'introduzione del patto di famiglia191. Gli argomenti sostenuti dalla Corte di Cassazione a fondamento della tesi negativa sono: - illiceità della causa per contrasto all'ordine pubblico perché gli accordi sarebbero in grado di influenzare il comportamento e la libertà delle parti sia di proporre la domanda di divorzio e sia di difendersi nel relativo giudizio; - illiceità della causa anche perché tali accordi realizzerebbero un atto di disposizione dello status di coniuge192; - violazione dell'art. 160 c.c. che non consente ai coniugi di derogare ai diritti e doveri derivanti dal matrimonio193; - contrarietà alle norme in materia di divorzio perché la quantificazione della somma a cui il coniuge ha diritto viene fatta senza un controllo di equità da parte del tribunale relativamente alla corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione e contrasto con l'art. 9, co. 1, della Legge n. 898/1970 perché sarebbe impedita la revisione della misura e modalità dei contributi da corrispondersi194. A tal proposito ed in base alle precedenti affermazioni si ritiene che il pericolo di condizionamento dell'attività di difesa del coniuge debba essere valutato non solo nel giudizio di divorzio ma anche nei procedimenti di separazione. L'interprete non può che operare una valutazione d'insieme secondo le norme dell'ordinamento volte ad evitare le violazioni del diritto di difesa. Tali accordi dovranno ritenersi nulli solo se al loro interno vi siano delle clausole 190 E. Bargelli, Limiti dell'autonomia privata nella crisi coniugale, in Riv. dir. civ., 2003, II, 57 ss. 191 G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, in Fam. dir., 2012, 69. 192 Cass. 20 maggio 1985, n.3080, in Foro it., 1986, I, 751. 193 Cass. 11 giugno 1981, n. 3777, in Giu.it., 1981, I, 1. 194 Cass. 6 dicembre 1991, n. 13128, in Giust. civ., 1992, I; Cass., 4 giugno 1992, n. 6857, in Corr. Giur.,1992; Cass. 7 settembre 1995, n. 9416, in Vita not., 1995. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio in grado di riprodurre, attraverso la collusione delle parti, un procedimento giudiziario in frode alla legge195. Altra precisazione da compiere attiene all'oggetto dell'accordo prematrimoniale. Gli accordi prematrimoniali devono essere suddivisi in due grandi blocchi: quelli aventi prestazioni personali e quelli che disciplinano solo gli effetti patrimoniali della fine del matrimonio. Nel primo caso, gli accordi sono effettivamente nulli perché i coniugi si stanno vincolando in merito al proprio status, quale diritto irrinunciabile e fondamentale della persona. Nel secondo caso, invece, gli accordi sono validi, non si dispone di status, ma di effetti patrimoniali della fine del matrimonio ovvero delle conseguenze patrimoniali della dismissione dello status. Per ciò che concerne, la condanna di tali accordi per mancanza del controllo di equità della corresponsione dell'assegno in un'unica soluzione, contemplato dall'art. 5, co. 8, legge n. 898/1970, non è condivisibile perché si ritiene che tale controllo vale solo per la corresponsione disposta nel procedimento ordinario e non anche per quella concordata dai coniugi tra le condizioni del divorzio inserite nel ricorso su domanda congiunta, ai sensi dell'art. 4, co. 13, legge n. 898 /1970196 . In riferimento alla modificabilità delle pattuizioni si rileva che gli accordi non necessariamente devono ritenersi invalidi ma modificabili. La nullità assoluta dell'accordo non sembra la soluzione migliore perché non sempre realizza l'equità e la giustizia nella singola vicenda. Di tale assunto sembra essersi accorta la Corte di Cassazione che nelle sentenze precedenti, modifica e adatta la portata della nullità degli accordi prematrimoniali indirizzandola verso una nullità relativa. In ogni caso, una volta ritenuti ammissibili gli accordi, è importante 195 A. Pazzaglia, Riflessioni sugli accordi economici preventivi di divorzio, cit., 1032. 196 F. Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari,1997, Padova, 427. ~ 125 ~ predisporre, nella fase genetica dell'accordo, percorsi guidati che garantiscano la consapevolezza dei coniugi nella scelta dell'accordo oppure un potere di intervento del giudice per bilanciare le forze contrattuali tra i coniugi. Questo impedirebbe la stipulazione di accordi preventivi caratterizzati da evidenti squilibri tra le posizioni oppure accordi in cui la volontà del coniuge debole risulta forzata e non del tutto consapevole. Un simile intervento appare necessario anche nella fase esecutiva per riequilibrare un accordo avvenuto in tempi molto distanti dalla sua applicazione. Alla luce di ciò, il quesito che ora si pone è individuare lo strumento più idoneo per realizzarli. Una soluzione pare essere offerta dall'istituto delle convenzioni matrimoniali. Il codice civile non definisce le convenzioni matrimoniali e secondo la ricostruzione offerta dalla Corte di Cassazione197, le convenzioni possono essere stipulate solo nello svolgimento del rapporto matrimoniale e solo in riferimento ad un insieme di beni. Sembra pertanto preferibile riferire all'espressione convenzioni matrimoniali un significato ampio198 comprensivo di tutte le pattuizioni intervenute tra i nubendi prima e durante il matrimonio, fino allo scioglimento dello stesso199. Si ritiene che le convenzioni matrimoniali siano idonee ad offrire un modello alternativo rispetto a quello del diritto comune applicabile a tutti gli atti negoziali non strettamente strumentali alla definizione di un regime patrimoniale familiare200. 197 Cass., 15 maggio 1997, n. 4206, in Fam.e dir., 1997; Cass. 12 settembre 1997, n. 9034, in Rep. Foro.it., 1997; Cass. 24 aprile 2007, n. 9863, in Giust. civ., 2008. 198 F. Bocchini, Autonomia negoziale e regime patrimoniali familiari, in Riv .dir. Civ., 2001, 452. 199 L. Gatt, Convenzioni matrimoniali: verso il superamento dell'orientamento dominante della Cassazione, in Fam., 2009, 907 ss. 200 M.R. Marella, Gli accordi fra i coniugi fra suggestioni comparatistiche e diritto interno, in Separazione e divorzio, 2003, I. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Se si ammette che l'autonomia privata entra in ambito familiare e che i coniugi sono dotati di un potere di autoregolamentazione, non vietato dall'impianto normativo dell'ordinamento, appare necessario che lo strumento da utilizzare deve essere dotato di formalismo e tecnicismo tale da filtrare l'autonomia coordinandola con gli interessi in gioco. Formalismo che si riconduce a finalità di protezione, autoresponsabilità, certezza e controllo201. Andando a riconoscere alle convenzioni matrimoniali il ruolo e la funzione di modello regolamentare per tutte le pattuizioni in materia di rapporti patrimoniali tra i coniugi202, non occorre neppure soffermarsi sull'ammissibilità di convenzioni matrimoniali atipiche203 nelle quali includere anche gli accordi prematrimoniali. L'autonomia negoziale così esercitata deve però rispettare i limiti previsti dalle norme in materia di convenzioni, ed in particolare gli artt. 160, 161 e 166 bis c.c. L'art. 160 c.c. statuisce che i coniugi non possono derogare né ai doveri né ai diritti previsti dalla legge per effetto del matrimonio. Tali diritti e doveri si ritiene appartengano al cosiddetto regime primario di cui all'art. 143 c.c. a cui i coniugi modificando la regolamentazione degli aspetti patrimoniali, potrebbero indirettamente derogare. La norma non vieta che i coniugi stabiliscano la misura o le modalità con cui adempiere i propri doveri ma vieta rinunce preventive. Riportando la norma al caso degli accordi prematrimoniali si sottolinea come la preventiva rinuncia dell'assegno in caso di divorzio non rientri nei limiti dell'art. 160 c.c. poiché il diritto a 201 E. Bargelli e F.D. Busnelli, Convenzione matrimoniale, cit., 514, i quali sottolineano come le esigenze di forma tutelino i coniugi in termini di ponderazione e di autoresponsabilità e tutelino i terzi in termini di conoscibilità, controllo giudiziale, prova e certezza dell'atto. 202 Cass. 22 gennaio 1994, n.657; Cass. 24 febbraio 1993, n. 2270. 203 S. Patti, La rilevanza del contratto nel diritto di famiglia, in Fam. Pers. Succ., 2005; Cass. 16 settembre 1969, n. 1311, in Foro it., 1970. ~ 127 ~ percepire l'assegno nasce ex novo con la pronuncia di divorzio e non può essere considerato come una continuazione dell'obbligo contributivo esistente in costanza di matrimonio. L'art. 160 c.c. assolve la funzione tipica delle clausole generali ed è specificazione settoriale della clausola generale dell'ordine pubblico. Oggi il limite formale previsto dalla norma deve essere coordinato con l'art. 30 delle disp. prel. come modificato dalla L. 31 maggio 1995, n. 218204. Tale modifica consente oggi ai coniugi di scegliere, mediante un accordo stipulato per iscritto, di regolare i propri rapporti patrimoniali con la legge di uno stato in cui uno dei coniugi ha la cittadinanza. Questa modifica estende l'ambito dell'autonomia dei coniugi in materia di scelta della legge applicabile ma si ritiene che resti necessaria una puntuale enunciazione del contenuto della disciplina applicabile205. 204 “1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile dello Stato di cui almeno uno di esso è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. 2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile è valido se è considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo è stato stipulato”. 205 E. Bargelli e F.D. Busnelli, Convenzione matrimoniale, cit., 515; G. Oberto, Contratti prematrimoniali e accordi preventivi sulla crisi coniugale, cit., 69. La redazione di un contratto prematrimoniale, per avere serie prospettive di successo, dovrebbe rispettare una serie di condizioni: - la controparte dovrebbe essere sempre rappresentata da un legale, altrimenti il giudice potrebbe sospettare che alla parte sia stato imposto con la forza la sottoscrizione del patto stesso; - le clausole anomale dovrebbero essere bandite e considerate invalide, come ad esempio la previsione di penalità economiche se la consorte dovesse ingrassare o mettere gli occhiali; - le parti dovrebbero essere sincere riguardo la loro posizione economicopatrimoniale, dal momento che ogni omissione potrebbe far invalidare i patti; - i patti dovrebbero essere stilati in largo anticipo rispetto alla data del matrimonio, altrimenti si darebbe l'impressione di aver 'strappato' l'accordo sul filo di lana;- i patti dovrebbero essere adeguati periodicamente, in modo da consentirne un'agevole applicazione in caso di rottura;- un eventuale impegno da parte del coniuge debole a non pretendere nulla in caso di rottura, Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Le convenzioni matrimoniali, riviste secondo le indicazioni della dottrina più attenta, si presentano come un modello unitario idoneo a regolare tutti gli atti negoziali che regolano gli interessi e le esigenze patrimoniali tra i coniugi, con gli indubbi vantaggi precedentemente illustrati. Passi in avanti sono stati fatti con la proposta di legge dell'ottobre 2014 che vede l'introduzione dell'art 162-bis.c.c. rubricato per l'appunto 'accordi prematrimoniali'. Appare auspicabile un intervento legislativo al fine di risolvere i dubbi emersi relativi alla tutela delle posizioni deboli e soprattutto ai limiti della autonomia contrattuale. Non vi è dubbio che si debba essere favorevoli ai patti prematrimoniali laddove si pensi che la loro introduzione porti ad una migliore organizzazione della vita familiare, ad una più equa ripartizione delle risorse patrimoniali, ad evitare o diminuire controversie giudiziarie, a tutelare i membri della famiglia legittima206. È evidente che la strada da percorrere è ancora tanta, la libertà di autodeterminazione costituisce un limite sia interno che esterno, perché ormai, per quanto sia stata progressivamente abbandonata la concezione pubblicistica della famiglia per lasciare spazio ad una visione prevalentemente privatistica, il nostro legislatore resta sempre ancorato all'atavica, seppur autorevolissima impostazione, secondo la quale il diritto di famiglia è quell'isola che il diritto può solo lambire207. potrebbe essere ritenuto troppo penalizzante dal giudice; - per essere sicuri della validità e dell'attualità dell'accordo, al momento dell'applicazione, sarebbe preferibile un accordo di tipo giuridico più che economico, esempio calcolando l'importo del futuro mantenimento in termini di percentuale rispetto al reddito che percepirà il soggetto tenuto a versarlo. 206 G. Oberto, Suggerimenti per un intervento in tema di accordi preventivi sulla crisi coniugale, in Fam. e dir., 2014. 207 A.C. Jemolo, La famiglia e il diritto, in Annali del seminario Giuridico dell'Università di Catania, 1949, III, 57. ~ 129 ~ Il ruolo dei nonni nella compagine del nuovo ambito della famiglia italiana per Filomena AMATO SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Evoluzione del ruolo dei nonni nel diritto di famiglia. Cenni storici. – 3. Il diritto degli ascendenti nel nuovo art. 317 bis c.c. – 4. La tutela giurisdizionale del diritto degli ascendenti. – 5. Il diritto dei nonni e le pronunce della Corte di Giustizia Europea. – 6. Conclusioni. 1. Introduzione. Nell’affrontare la risoluzione di conflitti coniugali (separazioni e/o divorzio) si è notato che i nonni sono spesso bersaglio delle ostilità dei coniugi in quanto ritenuti a vario titolo responsabili del fallimento coniugale. I nonni assumono, quasi sempre, un comportamento di “resa” di fronte agli attacchi dei coniugi, ritenendo che in questo modo di evitare un aggravamento della crisi familiare a beneficio del benessere del minore. Da questo stato d’animo deriva la rinuncia a porre richieste in ordine al loro diritto all’affetto dei nipoti minori, accontentandosi delle briciole di un legame così profondo e prezioso per entrambi. Lo studio del diritto di visita dei nonni, più genericamente il diritto all’affetto, anche con riferimento alle sentenze della Corte di Giustizia Europea, le cui origini si perdono nell’antica storia delle relazioni umane, costituisce l’occasione per conoscere i nuovi strumenti di tutela offerti agli ascendenti per consentire loro, innanzitutto, di assumere la consapevolezza di essere titolari di un diritto soggettivo perfetto e cogente, sganciato dalle dinamiche coniugali, e per riaffermare l’importante ruolo rivestito nel progetto di vita del minore. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio 2. Evoluzione del ruolo dei nonni nel diritto di famiglia. Cenni storici. Prima del 1942 poneva gli ascendenti erano posti al vertice della struttura piramidale della famiglia. Le decisioni di maggiore interesse venivano affidate agli avi, fulcro di potere ed esperienza, mentre ai genitori veniva delegata l’esecuzione delle stesse. Con l’avvento del codice civile e della Carta Costituzionale in uno alla profonda trasformazione del modello di famiglia, il modello patriarcale entra definitivamente in crisi. Il nuovo schema di famiglia è quello mononucleare composto da padre, madre e figlio consacrato nell’art. 29 della Costituzione che definisce la famiglia come società naturale . Questo nuovo modello è democratico ed i ruoli dei suoi componenti risultano mutati anche in conseguenza del ruolo che la figura femminile assume nella società, connotato di maggiore autonomia anche e sopratutto sul piano economico. La legge sul divorzio contribuisce alla radicale modifica della famiglia; dalla disgregazione del matrimonio nascono nuove famiglie, le c.d. famiglie allargate composte da ex coniugi, figli dei coniugi, figli degli ex coniugi, tutti coinvolti in un processo di trasformazione ed innovazione che assegna nuovi ruoli. In questo processo evolutivo muta anche il ruolo degli ascendenti ed in particolare dei nonni. I nonni vengono chiamati ad affiancare i genitori nella crescita e nella cura dei nipoti rivestendo un ruolo sempre più incisivo nella crescita del minore. Il legislatore recependo tali trasformazioni sociali appronta una disciplina giuridica non più dal solo punto vista materiale ovvero degli obblighi di mantenimento, ma tesa a valorizzare i diritti di natura affettiva dei minori. Da qui la legge n. 54 del 2006 che disciplina l’affidamento condiviso. L’art. 155 c.c. introduce la novità rappresentata dal diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. ~ 131 ~ Il rapporto tra nonni e nipoti rappresenta un evidente risultato dell’opera di adeguamento del diritto alle nuove forme di famiglia. Altro esempio legislativo ispirato a tali principi è la legge sulla adozione rubricata “Del Diritto del minore ad avere una famiglia” che pone al centro dell’attenzione il diritto del minore alla relazione affettiva e all’assistenza morale a prescindere da valutazioni di carattere squisitamente economiche208. Molti autori hanno visto in tale prospettiva innovatrice della riforma del diritto della famiglia, l’esigenza del diritto nazionale di recepire concretamente i principi affermati nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, in particolare, l’interesse superiore del minore inteso come insieme di diritti e tutele insopprimibili, nella Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 e infine nel Regolamento CE N.2201/2003209. In questo solco storico e giuridico arriva un nuovo radicale intervento legislativo del diritto di famiglia contenuto nel D.lgs. n. 219/2012 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” e del suo decreto attuativo D.lgs. n. 154/2013. Il legislatore con tale riforma ha recepito i mutamenti sociali ed in particolare la profonda modifica della famiglia non più mononucleare. 208 P. Corder, Rapporti dei minorenni con gli ascendenti (art. 317 bis c.c., come modificato dall’art. 42 del DLgs n.154/2003), in La riforma della filiazione, a cura di C.M. Bianca, 2015, 99 e ss; si veda anche P. Perlingieri, Norme costituzionali e rapporti di diritto civile, in Tendenze e metodi della civilistica italiana, Napoli, 1979, 95 ss; T. Longobardo, La Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (New York 20 novembre 1989), in Dir. Fam., 1991, 970 ss. 209 F. Danovi, Il d.lgs. n.154/2013 e l’attuazione della delega sul versante processuale: l’ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva, in Famiglia e Diritto n.05, 2014, 535 ss.; C. Murgo Il diritto degli avi e l’interesse dei minori: due corti a confronto, in www.giustiziacivile.com, 2015. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Con la legge 219/2012 di riforma della filiazione viene introdotto l’art. 315 bis c.c.,che prevede tra l’altro il diritto del figlio di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. La portata della norma consente di dedurre in primo luogo che trattasi di regola generale applicabile non solo nei casi di conflitto familiare (prima della riforma il suo ruolo era relegato dall’art 155 c.c. ai casi di crisi della coppia), ma anche nella naturale evoluzione dei rapporti familiari; in secondo luogo che si applica per ogni figlio non essendo rilevante l’esistenza o non del vincolo matrimoniale dei genitori. Il d.lgs. 154/2013 ha modificato l’art 317 bis c.c. che riconosce il diritto del minore a mantenere rapporti significativi con i propri parenti attribuendo agli stessi per la prima volta un diritto soggettivo perfetto azionabile e tutelabile in giudizio con azione separata ed autonoma rispetto a quella dei coniugi e/o conviventi. L’importanza della riforma è certamente quella di avere colmato una lacuna legislativa rappresentata nel nostro ordinamento dall’assenza di una norma che consentisse ai nonni di poter agire in giudizio per la tutela del proprio diritto all’affetto dei nipoti minori. L’azione processuale degli ascendenti, secondo la nuova formulazione dell’art 38 disp. att. c.c. che richiama l’art. 317 bis c.c., ha però sollevato perplessità e dubbi di legittimità costituzionale. La norma, infatti, prevede che a decidere sui giudizi promossi dagli ascendenti ex art 317 bis c.c. è il Tribunale per i minorenni. Tale previsione costituisce l’oggetto dell’attuale dibattito dottrinale e della giurisprudenza di merito in quanto rappresenta una contraddizione rispetto alla ratio della riforma ispirata all’eliminazione di disparità tra filiazione legittima e naturale ed alla concentrazione delle tutele in materia di diritto di famiglia. Il diritto degli ascendenti trova altresì consacrazione nelle recenti pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che accogliendo il ricorso di due nonni italiani, sancisce il principio secondo cui il diritto di visita dell’ascendente è tutelato dall’art 8 della CEDU rubricato “Diritto al rispetto della vita privata e familiare”. ~ 133 ~ 3. Il diritto degli ascendenti nel nuovo art. 317 bis c.c. Con la legge di riforma sulla filiazione, il legislatore ha ricostruito ed al tempo stesso innovato il contenuto del termine “rapporto” tra minore ed ascendenti, sulla scorta di quanto già ribadito sul piano interpretativo nell’applicazione dell’affidamento condiviso nei casi di affidamento monogenitoriale, in particolare, rispetto al diritto di visita del genitore non affidatario210. Prima della riforma l’esperienza della risoluzione dei casi concreti, evidenziava che la relazione tra ascendente e minore veniva disciplinata con la previsione di tempi e modalità di visita in modo alquanto rigoroso e circoscritto. Pur nel rigore formale, emergeva l’esigenza di assicurare lo svolgimento di un rapporto stabile e qualitativamente valido tra nonni e nipoti, consapevoli che la presenza di tale importante figura parentale rappresentava per lo sviluppo del fanciullo. La giurisprudenza era giunta ad affermare che, pur in assenza di una disposizione di legge specifica che sanciva il diritto dei nonni di frequentare i nipoti, il giudice poteva emettere ex art 333 c.c. provvedimenti che regolano le modalità di incontro. Un primo intervento legislativo in questa direzione, come già ricordato, viene attuato con l’art 155 c.c. così come modificato dalla legge di riforma dell’affidamento condiviso, oggi trasposto nel nuovo art. 337 ter c.c. La norma prevedeva il diritto del minore in caso di conflitto familiare (separazione divorzio, annullamento del matrimonio, ovvero crisi della famiglia di fatto), di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. 210 A. Graziosi, Profili processuali della L. n.54/2006 sul c.d. affidamento condiviso dei figli, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2006, 1886 ss. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio La formulazione di detta norma, nonostante la portata innovativa, non conteneva gli elementi necessari per attribuire al diritto degli ascendenti il valore di diritto soggettivo. La stessa norma continuava a disciplinare la materia tenendo conto solo della posizione del minore. Tale precisazione è importante in quanto nella risoluzione del caso concreto il giudice poteva disporre limitazioni nelle frequentazioni tra minori e parenti, nell’esclusivo interesse della prole. Inoltre i parenti non avevano alcuna legittimazione ad intervenire nei giudizi di separazione o divorzio, solo su richiesta di uno o di entrambi i genitori il giudice poteva regolamentare il diritto di visita dei minori in favore degli ascendenti e dei parenti. In tale direzione anche le pronunce della Suprema Corte che confermavano l’esclusione dei parenti dal giudizio di separazione o divorzio stabilendo il seguente principio: “la legge n. 54 del 2006 ha riconosciuto il ruolo degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale affermando all’art. 155 1 comma il diritto del figlio minore a conservare, nel regime della separazione e del divorzio dei genitori rapporti significativi tra i medesimi”. La disciplina introdotta dalla novella non va tuttavia ad incidere sulla natura e sull’oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e sulle posizioni e sui diritti delle parti in essi coinvolti. L’avere sancito la titolarità da parte del minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei di provenienza genitoriale non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa, a far ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati ad essere parti. In questa prospettiva vanno negate le condizioni per l’intervento ad adiuvandum, tenuto conto che, come è noto, “la legittimazione a detto intervento presuppone la titolarità nel terzo di una situazione giuridica in relazione di connessione, da intendersi in termini di pregiudizialità dipendenza, con il rapporto dedotto in giudizio tale da esporlo ad effetti riflessi del giudicato e che non è configurabile un interesse proprio del minore che nel giudizio non è parte”211. 211 Cass. 6 ottobre 2009, n.22081. ~ 135 ~ La lettura di tale massima, ripresa in altre pronunce della Suprema Corte e di merito, consente di comprendere i limiti della giurisprudenza di legittimità verso un’espansione del diritto dell’ascendente, in palese contrasto con la ratio della riforma sull’affidamento condiviso. In senso contrario, autorevole dottrina riteneva invece che, il riconoscimento della legittimazione attiva dell’ascendente, nella forma dell’intervento ad adiuvandum, non poneva necessariamente il riconoscimento di un diritto soggettivo perfetto, ma di un vantaggio che aveva un preciso fondamento giuridico. In questo senso si richiama la decisione della Suprema Corte che precede ed anticipa le riforme del diritto degli ascendenti affermando che: “in tema di provvedimenti connessi all’affidamento dei figli in sede di separazione personale dei coniugi, la mancanza di un’espressa previsione di legge non è sufficiente a precludere al giudice di riconoscere e regolamentare la facoltà di incontro e frequentazione con i minori né a conferire a tale possibilità carattere solo residuale presupponente il ricorso di gravissimi motivi. Infatti non possono ritenersi privi di tutela vincoli che affondano le radici nella tradizione familiare che trovano il loro fondamento anche nella Costituzione (art. 29), laddove anche in tale tipo di provvedimento deve risultare sempre e solo ispirato al precipuo interesse del minore”212. In questo panorama giuridico, l’art. 317 bis c.c. 1 comma introdotto dalla recente riforma della filiazione, assorbe le esigenze di tutela di tutti i componenti della famiglia trasformandole nel diritto degli ascendenti a partecipare alla crescita del minore con un ruolo specifico ed autonomo, che nell’insieme delle relazioni affettive, consente agli stessi di contribuire, con il proprio bagaglio di affetti ed esperienze, al progetto educativo del minore213. 212 Cass. 25 settembre 1998, n. 9606. P. Corder, Rapporti dei minorenni con gli ascendenti (art. 317 bis c.c., come modificato dall’art.42 del DLgs n.154/2003), cit., 109 ss; F. Danovi, Ancora inammissibile l’intervento dei nonni nella separazione e nel divorzio, 213 Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Il tempo dell’incontro e della frequentazione costituiscono, secondo la novella, l’aspetto formale - pratico, utile all’estrinsecazione di un rapporto molto più ampio e complesso. Il diritto dei nonni è un diritto soggettivo, perfetto e simmetrico rispetto a quello del minore, utile a conservare rapporti significativi con gli ascendenti. La correlazione di questi diritti porta altresì ad affermare che come il diritto del minore a ricevere affetto dai suoi ascendenti è un diritto indipendente rispetto al rapporto padre-figlio, così il diritto degli ascendenti è indipendente ed autonomo dalle vicende coniugali. Il legislatore ha qualificato come diritto soggettivo quello degli ascendenti recependo l’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, che hanno invece, per lungo tempo, considerato il diritto degli ascendenti come mero interesse legittimo, non tutelabile in via autonoma. Da ciò discende come corollario di tale qualificazione che la violazione dei doveri dei genitori di assicurare il “naturale” rapporto nonno–nipote, produce un danno ingiusto e, come tale, tutelabile in sede giudiziaria. Su tale punto giova precisare che si tratta di un obbligo, quello dei genitori non “impugnabile”, insuscettibile di esecuzione forzata, salvo l’adempimento spontaneo214. In ogni caso la giurisprudenza di merito ha precisato, in diverse sentenze, che spetta al giudice il potere di disciplinare le visite nonni-nipoti, laddove i nonni sono portatori di un interesse coincidente con quello del minore, fino ad arrivare all’emanazione di un ordine al genitore per consentire la visita. In altri termini, con il ricorso la parte chiede al giudice di disporre e/o ripristinare le frequentazioni, senza l’emanazione di alcun ulteriore provvedimento limitativo o sanzionatorio nei confronti dei genitori (ovviamente in Dir. fam. e pers., 2010, 1547 ss; C. Ingenito, Inammissibilità dell’intervento degli ascendenti nel giudizio di separazione personale, in Giust. Civ., 2010, I, 2817. 214 P. Corder, Rapporti dei minorenni con gli ascendenti (art. 317 bis c.c., come modificato dall’art.42 del DLgs n.154/2003), cit., 103 ss; ~ 137 ~ trattandosi di contestazioni non vi è dubbio che l’intervento del giudice assume un significato prescrittivo e di richiamo)215. Il diritto dell’ascendente può essere azionato, come già detto, a prescindere, completamente, dalla posizione dei genitori e dalle vicende della loro relazione. Da tanto consegue che può essere rivolto ad entrambi o ad uno di essi, a seconda dei casi. Sul piano sostanziale si può, dunque, affermare il seguente principio: l’art. 317 bis c.c. prevede al 1° comma il diritto soggettivo perfetto degli ascendenti alla conservazione dei rapporti con i nipoti minori; il 2° comma pone il rimedio ad eventuali violazioni, prevedendo che l’ascendente potrà agire in giudizio per ottenere dal Giudice i provvedimenti più idonei per ripristinare ed assicurare detto diritto, avendo come unico parametro di valutazione l’interesse del minore. La consapevolezza dei gravi danni derivanti dalla violazione del diritto de quo sull’equilibrio psico-fisico del minore percepibili nel lungo termine, deve ispirare l’operato di quanti saranno chiamati a vario titolo ad intervenire nel procedimento. Da qui la previsione di un insieme di norme atte a tutelare concretamente il diritto degli ascendenti. In primis va segnalato che la norma, modificando l’art. 74 c.c., ha attribuito uguale tutela di ascendenza e discendenza sia ai figli nati in costanza di matrimonio che ai figli nati fuori dal matrimonio e quindi da una convivenza. I nonni sono titolari di un vero e proprio diritto soggettivo che si sostanzia nel diritto di visita/relazione dei propri nipoti minori, 215 F. Danovi, Il d.lgs. n.154/2013 e l’attuazione della delega sul versante processuale: l’ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva, cit., 537; F.G. Basini, Violazioni del cosiddetto “Diritto di visita dei nonni” e risarcimento del danno, dopo l’entrata in vigore della L. n.219/2012, in Resp. Civ. e Prev., 2013, 7 ss; G. Buffone, I rapporti con gli ascendenti, il nuovo art. 317 bis c.c., in Il civilista, speciale: Le novità del decreto di filiazione, 2014, 68 . Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio sganciato da ogni considerazione formale del modello familiare assunto dai genitori. Tale tutela è senza dubbio effettiva stante la previsione di norme processuali che regolano l’azione davanti al Tribunale per i minorenni. In sede di applicazione della riforma, viene richiamata una recente sentenza della Corte di Cassazione che chiarisce la portata della norma, ribadendo il principio dell’interesse del minore nella risoluzione dei casi aventi ad oggetto il diritto degli ascendenti, così come innovato dalla riforma. La Corte stabilisce che le norme sul diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti, non attribuiscono a quest’ultimi un autonomo diritto di visita, ma introducono un ulteriore elemento di indagine e di valutazione nella scelta e nell’articolazione dei provvedimenti da adottare nella prospettiva di una rafforzata tutela del diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. Argomentando in tal senso, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto da una nonna che lamentava la perdita del suo diritto di visita con la nipote minore, ostacolato dal padre della stessa. La Corte pur riconoscendo la piena legittimazione attiva dell’ascendente, ritiene che il rifiuto della minore, più volte manifestato in sede di ascolto, impedisce l’accoglimento della domanda. Il diritto dell’ascendente pur avendo una sua autonoma rilevanza giuridica si espande e si attua solo nel rispetto e nei limiti del superiore interesse del minore216. 4. La tutela giurisdizionale del diritto degli ascendenti. L’art. 317 bis c.c. in combinato disposto con l’art 38 disp. att. c.c. così come introdotto dalla legge di riforma della filiazione, ha posto diversi problemi interpretativi tali da suscitare dubbi di legittimità costituzionale. 216 Cass. civile 19 gennaio 2015, n. 752. ~ 139 ~ Per comprendere le motivazioni dell’attuale dibattito giurisprudenziale e dottrinale, occorre fare una premessa sulla portata giuridica della legge di riforma in tema di filiazione. La disciplina processuale della riforma sulla filiazione è ispirata a due principi fondamentali. Il primo è quello della piena e totale equiparazione tra figli naturali e figli legittimi. L’altro è quello di assicurare una concentrazione della competenza per materia avanti allo stesso giudice in tema di affidamento e mantenimento dei minori. Tali finalità hanno guidato i lavori della Commissione parlamentare. Nella legge delega venivano indicati due istituti sui quali operare una rivisitazione della normativa processuale: l’ascolto del minore e la previsione ed il ruolo dell’ascendente di cui al D.Lgs. n. 154/2013. Il legislatore con l’art. 315 bis c.c., come già evidenziato, ha ribadito il diritto del figlio a crescere in famiglia e a mantenere rapporti significativi con i parenti e non già solo nei casi di crisi della famiglia. In modo simmetrico la legge di delega al governo sulla riforma della filiazione, all’art. 2, comma 1 lett. p, ha evidenziato la necessità di una previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minori. Il D.lgs. n. 154/2013, emanato in attuazione della legge delega “frena” la portata innovatrice contenuta nella delega e “restringe” inspiegabilmente il diritto degli ascendenti. Da qui la formulazione dell’art. 317 bis c.c. rubricato “Rapporti con gli ascendenti” che recita al I comma: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”, al II comma: “L’ascendente al quale sia impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’art. 336, secondo comma”. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Sul piano processuale il legislatore della riforma nel riscrivere l’art 38 disp. att. c.c. stabilisce che “sono di competenza del giudice per i minorenni i procedimenti promossi ai sensi dell’art 317 bis c.c.”. Sul piano sostanziale è indubbio l’enorme passo avanti compiuto dal legislatore innovando la portata e il significato del diritto degli ascendenti. Con tale norma, secondo l’opinione di autorevole dottrina217 viene colmata una “lacuna” del sistema con il riconoscimento di un vero e proprio diritto, direttamente spettante anche agli stessi nonni (e non più solo ai nipoti) e di una correlata ed autonoma azione a tutela degli ascendenti, che fino alla recente riforma, escludeva tassativamente ogni forma di intervento per gli stessi nei procedimenti della crisi coniugale e della famiglia, relegando la loro partecipazione solo ai giudizi aventi ad oggetto provvedimenti de potestate ovvero di limitazione e/o revoca della potestà genitoriale ai sensi dell’art. 333 c.c. Per la prole naturale ante riforma era prevista una distinzione tra competenza del giudice ordinario per i giudizi aventi ad oggetto il mantenimento dei figli naturali e la competenza del giudice minorile per l’affidamento degli stessi. Prima della riforma si sono avute rare pronunce di merito in tale direzione e solo alcuni interventi della Suprema Corte, dopo la legge sull’affidamento condiviso dei minori. Al riguardo, si segnala la nota sentenza n. 21753 del 29 agosto 2008 che ha ribadito la competenza del giudice minorile laddove le parti avessero proposto cumulativamente la domanda relativa all’affidamento e quella avente ad oggetto il mantenimento della prole. Sul piano processuale si assiste invece, come accennato, ad un “arretramento” della riforma o anche ad un ennesimo “valzer” di 217 P. Corder, Rapporti dei minorenni con gli ascendenti (art. 317 bis c.c., come modificato dall’art.42 del DLgs n.154/2003), cit., 100 ss; C. Murgo “Il diritto degli avi e l’interesse dei minori: due corti a confronto”, cit.; F. Tommaseo, “La nuova legge sulla filiazione: i profili processuali”, in Diritto e famiglia, 2013, 252 ss. ~ 141 ~ competenze come è stato definito da autorevole dottrina218. L’art. 38 disp. att. c.c., così come modificato, prevede che restano di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti previsti dalle seguenti norme: art. 84 c.c. ammissione del minore al matrimonio; art. 90 c.c. nomina del curatore speciale per il minore al matrimonio; art. 332 c.c. sulla reintegrazione della potestà genitoriale; art. 330 c.c. sulla decadenza della potestà genitoriale; art. 334 c.c. sulla cattiva amministrazione del patrimonio del minore; art. 335 c.c. sulla riammissione del genitore nell’esercizio della amministrazione del patrimonio del minore; art. 317 c.c. autorizzazione alla continuazione dell’impresa. La norma nel restringere la competenza del giudice minorile a favore del giudice ordinario, in perfetta armonia con quanto previsto dalla legge di delega al governo, non completa tale innovazione stabilendo al successivo comma che “sono altresì di competenza del Tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati nell’art. 317 bis c.c.”. Il legislatore, dunque, dovendo scegliere se attribuire la tutela del diritto degli ascendenti alla conservazione di rapporti significativi con i nipoti minori, al giudice ordinario e/o al giudice speciale minorile, ha scelto quest’ultimo. La formulazione della norma si pone in netto contrasto con quanto indicato nella legge delega e, al tempo stesso, “vanifica” sotto certi aspetti, la profonda esigenza innovativa della riforma della filiazione, stabilendo in modo definitivo che il diritto degli ascendenti è tutelabile solo avanti al giudice per i minorenni. 218 F. Danovi, Diritti dei nonni e competenze del Giudice minorile: la parola alla Corte Costituzionale, in Dir. fam. e pers., 2015, 1040; ID., Nobili intenti e tecniche approssimative nei nuovi procedimenti per i figli (non più) “naturali”, in Corriere Giur., 2013, 537 ss.; A. Graziosi, Una buona novella di fine legislatura: tutti i figli hanno uguali diritti dinanzi al Tribunale ordinario, in Fam. e Dir., 2013, 267. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio La nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c. pone un’ulteriore eccezione contenuta nella disposizione della norma che recita: “per i procedimenti di cui all’art. 333 c.c. resta esclusa la competenza del Tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio, ai sensi dell’art. 316 c.c”. In tali ipotesi, per tutta la durata del processo, la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. I procedimenti previsti dall’art. 333 c.c. richiamato dalla norma attengono ai giudizi de potestate, più precisamente sono quelli relativi ad un affievolimento e/o ablazione della potestà genitoriale. Tale eccezione comporta una vis attrattiva del processo speciale in quello ordinario. Il giudice della separazione e/o del divorzio viene, dunque, chiamato a pronunciarsi anche su questioni inerenti la capacità e/o idoneità dei genitori. La nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c. ha sollevato diverse critiche e, al tempo stesso, ha manifestato incoerenza rispetto alla ratio della riforma, sino al dubbio di legittimità costituzionale. Su tale punto pare opportuno analizzare l’ordinanza del 5.5.2014 del Tribunale per i minorenni di Bologna, chiamato a decidere sul ricorso dei nonni paterni di una minore, promosso ai sensi dell’art. 317 bis c.c. e dell’art 38 disp. att. c.c. primo comma, in pendenza di un giudizio di separazione giudiziale tra il figlio e la nuora, la quale aveva manifestato nei loro confronti una accesa ostilità, teso ad accertare il loro diritto a mantenere rapporti assidui e significativi con la nipote minorenne, chiedendo di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare l’esercizio effettivo del diritto, disciplinando i tempi e i modi di frequentazione della bambina da parte degli stessi. Il giudice rimettente, nel provvedimento di sospensione e rimessione degli atti alla Corte Costituzionale, rileva che: “è ammissibile e rilevante la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art 38 disp. att. c.c. per eccesso di delega legislativa e violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione nella parte in cui attribuisce al Tribunale per i minorenni la ~ 143 ~ competenza funzionale ed inderogabile a trattare le controversie relative al diritto dei nonni di conservare rapporti significativi con i nipoti”. La motivazione del giudice remittente riceve il consenso anche di autorevole dottrina, che ritiene che tale separazione delle competenze comporta il rischio di una frantumazione della tutela processuale che dovrebbe, invece, essere univoca, così come era nello spirito della legge 219/2012, mentre crea una proliferazione dei processi che non tiene conto affatto dell’interesse preminente del minore219. L’ordinanza del giudice a quo rileva altresì che la previsione introdotta dal d.lgs. 154/2013 si pone in contrasto con gli artt. 3 e 111 della Costituzione, per irragionevolezza e rottura del principio di concentrazione processuale, poiché impedisce di trattare nello stesso giudizio la regolamentazione dei rapporti tra genitore-figlio-nonni220. I contrasti che si pongono sul piano della legittimità costituzionale, così come evidenziati, sono formali e sostanziali e costituiscono lo spunto per una riflessione sulle criticità che la formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c. pone. In particolare, in ordine all’aspetto formale, si osserva che la legge di delega all’art 2, 1° comma invitava il Governo ad introdurre la legittimazione degli ascendenti a far valere il proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minori. Non essendo state indicate norme diverse su tale punto, nel silenzio della legge, il legislatore avrebbe dovuto prevedere la competenza del giudice 219 F. Danovi, Diritti dei nonni e competenze del Giudice minorile: la parola alla Corte Costituzionale, cit., 1042; si veda anche G. Vassallo,“Diritti dei nonni di vedere i nipoti: dubbi di costituzionalità sulla competenza”, in www.altalex.com. 220 C. Murgo, Il diritto degli avi e l’interesse dei minori: due corti a confronto, cit.; C.M. CEA, Profili processuali della Legge 219/2012, in www.questionegiustizia.it. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio ordinario. La previsione, invece, del giudice speciale minorile rappresenta una palese violazione della norma di riforma. Nel provvedimento del giudice bolognese, si fa altresì rilevare che, i dubbi di legittimità costituzionale, permangono anche nel caso in cui si volesse invocare un’esigenza sistematica di attribuzione della competenza speciale del giudice minorile per i giudizi promossi ex art 317 bis c.c. Tale giustificazione è smentita dall’ampio contenuto che il diritto dei nonni riveste. Le richieste degli ascendenti possono essere diverse, spaziare dalla semplice regolamentazione dei tempi di visita sino ad arrivare ad istanze di censura della responsabilità genitoriale. Trattasi di giudizi a contenuto variabile come è stato osservato da autorevole dottrina221. La scelta del giudice per i minorenni appare oltremodo censurabile se si considera che la riforma sulla filiazione attribuisce la competenza al giudice ordinario per i procedimenti aventi ad oggetto frequentazioni e diritto di visita del figlio di genitori non coniugati. La previsione dell’art 317 bis c.c. così come richiamato dall’art. 38 disp. att. c.c. crea inoltre il rischio concreto di frantumazioni dei giudizi e contraddittorietà degli stessi. Si pensi al caso, non certo raro, di pendenza di giudizi per separazione e/o divorzio e contemporaneamente di giudizi promossi ex art 317 bis c.c. In questi casi non sarà possibile assicurare una concentrazione del processo posto che i giudici aditi (per i minorenni ed ordinario), hanno una competenza funzionale e come tale inderogabile. Questa contemporaneità porterà a gravi disagi soprattutto al minore esposto ad un duplice giudizio ed ad un doppio esame attraverso il suo l’ascolto, posto che tale procedura si pone, all’indomani della legge di riforma della filiazione, come condizione di validità dei procedimenti aventi ad oggetto il diritto dei minori. 221 F. DANOVI, “Il d.lgs. n.154/2013 e l’attuazione della delega sul versante processuale: l’ascolto del minore e il diritto dei nonni alla relazione affettiva”, cit., 539. ~ 145 ~ In merito invece all’aspetto sostanziale, non meno rilevante è la censura di legittimità costituzionale dell’art. 38 disp. att. c.c. rispetto all’art. 3 della Costituzione. La censura muove dalla constatazione che la legge n. 219/2012 ha attribuito al giudice ordinario tutti i procedimenti nei quali si discuta delle frequentazioni e del regime di visita del minore, non solo nei casi di separazione e divorzio, ma altresì i procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati di cui agli artt. 316 e 317 bis e ss. c.c. La ratio della riforma è senza dubbio quella di attribuire all’azione degli ascendenti promossa ex 317 bis c.c. carattere generale posto che il contenuto delle richieste di tutela possono spaziare dalla richiesta del diritto di visita ad interventi più incisivi sulla responsabilità genitoriale. In quest’ultimo caso stante l’attuale previsione della norma, per la vis attractiva – in pendenza di procedimento di separazione – la richiesta rientra nella sfera di competenza del giudice ordinario. Si osserva inoltre che è altresì censurabile la scelta del tribunale per i minorenni per i giudizi promossi dagli ascendenti, rispetto a quanto affermato dalla Suprema Corte in materia di intervento in giudizio del figlio maggiorenne. La Corte ha riconosciuto ai figli maggiorenni il diritto ad intervenire ai sensi dell’art. 105 c.p.c. nei giudizi di separazione e divorzio per la tutela del diritto al proprio mantenimento, ritenendo che per l’ammissibilità dell’intervento del terzo in un giudizio pendente tra altre parti è sufficiente che, la domanda dell’interveniente presenti una connessione o un collegamento implicante l’opportunità di un simultaneus processus. In particolare, la facoltà di intervento in giudizio per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all’oggetto o dipendente dal titolo dedotto, deve essere riconosciuta indipendente dall’esistenza in capo al soggetto che ha istaurato il processo della legittimatio ad causam, Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio attenendo questa alle condizioni dell’azione e non a presupposti processuali222. Il principio espresso nella sentenza ha portato la recente dottrina a ritenere che questo diverso regime di garanzie processuali crea, nell’ambito della stessa materia, una ingiusta disparità di trattamento rispetto agli ascendenti posto che, in entrambi i casi, si tutela l’interesse del figlio223. Tale rilievo non può essere mitigato dall’esigenza del legislatore di evitare con l’intervento degli ascendenti nei giudizi di separazione, l’inasprimento delle conflittualità tra i coniugi a seguito di alleanze e schieramenti. Tanto è però smentito dalla risoluzione dei casi concreti che evidenziano come il diritto dei nonni viene azionato proprio quando sono in atto conflitti tra i coniugi, che coinvolgono, inesorabilmente, anche le relazioni tra nonni e nipoti224. Un primo coraggioso intervento delle Corti di merito, in direzione opposta a quanto previsto dalla riforma in tema di riparto delle competenze, viene dal Tribunale di Milano, Sez. IX Civile del 7/10/2014, che nell’ambito di un giudizio di separazione coniugale dei genitori, accertata l’esistenza di gravi responsabilità genitoriali in capo ad uno di essi, ha disposto il collocamento abitativo del minore presso l’ascendente (nonna). Il Tribunale adito ha infatti affermato l’importante principio che: “il collocamento abitativo del minore presso i nonni del minore di età coinvolto nella crisi del rapporto 222 Cass. 22 novembre 2010, n. 23590. C. IRTI, Il diritto del minore all’affetto dei nonni non trova voce in giudizio, in Famiglia, persone e successione, 2010; M. Bianca, Il Diritto dei minori a conservare rapporti significativi con gli ascendenti, a cura di S. Patti e I. Rossi Carleo, in L’affidamento condiviso, Milano, 2006, 163 ss. 224 G. Savi, Nonni e nipoti minorenni: dalla supplenza intrafamiliare al diritto a mantenere rapporti significativi, in Avvocati di famiglia, 63 ss., nota alla Sentenza del Tribunale di Milano, Sez. IX Civile, Ordinanza 7 ottobre 2014, Presidente Buffone. 223 ~ 147 ~ familiare costituisce una delle possibili applicazioni concrete delle facoltà di cui agli art. 337 ter c.c. e 333 c.c., in ragione della necessità di reperire il luogo più adatto al suo sviluppo psico-fisico, e non un una indebita ingerenza nella competenza del giudice minorile di cui all’art. 317 bis c.c.”. La sentenza, come è evidente, esprime la difficoltà di osservare, con rigore formale, nella risoluzione dei casi concreti quanto previsto dall’art. 38 disp. att. c.c., in considerazione della delicata materia oggetto del contendere e dell’urgenza che essa pone nella risoluzione del caso. Alla luce anche di tale pronuncia si attende il giudizio della Consulta sulla questione sollevata dal Tribunale di Bologna affinché sia fatta chiarezza e soprattutto sia garantito l’interesse del minore chiamato, contemporaneamente, in diversi giudizi ad esprimere il proprio affetto nei confronti di importanti figure parentali. Il procedimento promosso ex art. 317 bis c.c. in combinato disposto con l’art. 38 disp. att. c.c. risulta sul piano formale così disciplinato: la domanda è proposta con la forma del ricorso. Per quanto attiene al criterio di individuazione della competenza per territorio, il legislatore, facendo riferimento alle norme contenute nell’art. 709 ter c.p.c. e a quelle ispirate all’interesse primario del minore, ha fissato quale foro esclusivo e non derogabile il tribunale del luogo di residenza abituale del minore. L’inderogabilità viene affermata per distinguere questi giudizi da quelli promossi ex art. 706 c.p.c. così come novellato dalla legge di riforma del 2005, che prevede fori alternativi in deroga al foro esclusivo. La legittimazione attiva è dunque degli ascendenti di ciascun ramo genitoriale, quella passiva, vista in senso ampio, ricomprende non solo i genitori ma anche terzi che pongono ostacoli al diritto di visita degli ascendenti. Il rito del procedimento, stante il richiamo all’art. 336 2° comma c.c., è quello camerale. Tale scelta ha portato alcuni tribunali a sostenere la necessità di applicare il rito partecipativo, stante l’insoddisfacente scelta da parte della riforma, del rito camerale. Il rito Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio prevede una selezione da parte del Presidente dei casi idonei ad un tentativo preliminare di conciliazione, escludendo le procedure in cui emergono motivi di urgenza, violenze, abusi, situazioni patologiche, limitazioni della responsabilità genitoriale. Negli altri casi il Presidente assegna un termine di 30 giorni per la notifica del ricorso ed altri 30 giorni per la costituzione del resistente e si riserva alla scadenza degli stessi, ogni decisione. Scaduti i termini il fascicolo viene assegnato al giudice istruttore designato che provvederà, preliminarmente, ad esperire la conciliazione. In caso di esito positivo, il collegio su relazione del giudice istruttore, decide. In caso contrario, si avvia la fase giudiziale che, analogamente a quanto previsto nei giudizi in materia di diritto minorile, è deformalizzata. La decisione viene assunta dal Tribunale riunito in camera di consiglio con obbligo della difesa tecnica. I provvedimenti provvisori assunti dal collegio sono reclamabili avanti alla Corte di Appello in applicazione analogica (ad avviso di molti tribunali) dell’art. 708 c.p.c. E’ altresì previsto l’intervento del pubblico ministero, trattandosi di questioni inerenti i minori a cui sottende un interesse pubblico. In questi casi è dunque necessario che il pubblico ministero sia tempestivamente informato del procedimento, affinché renda il parere senza obbligo di partecipazione a tutte le udienze. Il procedimento prevede ai sensi dell’art. 336 bis c.c. l’ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni e anche di età inferiore ove capace di discernimento . La norma introdotta dalla legge di riforma della filiazione sancisce, eliminando le diverse applicazioni sino ad ora poste, che l’ascolto del minore deve essere svolto dal presidente del tribunale o dal giudice delegato, eventualmente affiancato da esperti in considerazione della peculiarità del caso. ~ 149 ~ L’ascolto del minore si pone, secondo la novella, come condizione di validità del procedimento e dunque prescinde dai contenuti della crisi del rapporto genitoriale. Sul piano della tutela i provvedimenti che il giudice può emettere sono diversi in quanto legati alle dinamiche personali e familiari dedotte in giudizio. L’intervento risolutivo del giudice può assumere, infatti, la forma del richiamo rispetto al genitore che pone resistenze al diritto di visita dell’ascendente sino a provvedimenti più invasivi e limitativi della responsabilità genitoriale. A seguito della riforma della filiazione si registrano accordi e protocolli da parte di molti tribunali italiani tesi, come è comprensibile, ad organizzare il carico di lavoro degli uffici giudiziari del giudice ordinario e a risolvere problemi di contemporaneità dei giudizi. Si cita sul punto il protocollo tra il Tribunale ordinario e il Tribunale per i minorenni di Brescia che ha previsto le possibili interrelazioni fra i citati Tribunali, nell’ambito degli interventi limitativi della responsabilità genitoriale chiarendo quanto segue: a) Per il giudizio de potestate promosso ex art. 333 c.c. ed ex novo da uno dei genitori dinanzi al Tribunale per i minori, allorché è già pendente un giudizio separativo o di divorzio o ex art. 316 c.c. avanti al Tribunale ordinario, il Tribunale per iminori deve dichiarare la propria incompetenza a favore del Tribunale ordinario davanti al quale è in corso tra le stesse parti il procedimento, con onere delle parti di riassumere il processo nei termini di legge. b) Se il giudizio de potestate ex art. 333 c.c. è proposto da uno dei genitori dinanzi al Tribunale per i minori in assenza di giudizio di separazione, e questo venga istaurato successivamente, le domande de potestate possono essere riunite con quelle proposte nel giudizio di separazione ai sensi degli artt. 40 e 274 c.p.c. Ovviamente la concentrazione delle tutele deve avvenire evitando nel frattempo Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio vuoti di tutele e ciò in conformità con quanto previsto anche dalle Linee Guida del Consiglio di Europa per una giustizia child-friendly. c) Da ciò consegue che dovranno essere assunti i provvedimenti provvisori che servono ad assicurare la tutela del minore per ovviare a situazioni pregiudizievoli in cui lo stesso si può trovare. d) Se infine il ricorso de potestate è promosso ex art. 333 c.c. dai parenti legittimati ex art. 336 c.c. mentre è in corso un giudizio di separazione tra i genitori permane la competenza del Tribunale per i minori in quanto la portata letterale della norma esclude la vis attractiva del Tribunale ordinario. e) Il criterio adottato dai tribunali di Brescia è evidentemente quello di escludere la possibilità che il giudice ordinario sia chiamato a pronunciarsi sulla decadenza dalla potestà genitoriale. 5. Il diritto dei nonni e le pronunce della Corte di Giustizia Europea. La Corte Europea per i diritti dell’Uomo con la sentenza del 20 gennaio 2015 pronunciandosi sul ricorso promosso dai nonni Manuello e Nevi contro lo Stato italiano, ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 8 della Convenzione Europea per il mancato rispetto del diritto alla vita personale e familiare dell’individuo. Il caso posto all’esame della Suprema Corte vede due nonni piemontesi di una minore, privati per oltre 12 anni del rapporto con la propria nipote a causa della denuncia di presunti abusi sessuali, presentata dalla madre della minore in danno del padre della stessa. La vicenda giudiziaria è lunghissima. Nel 2002, la moglie chiede la separazione con addebito al marito, il quale viene anche subito dopo denunciato dalla scuola materna per molestie sessuali nei confronti della figlia minore allora di anni 5. La moglie chiede al Tribunale per i minorenni la decadenza dalla potestà genitoriale. Iniziata la vicenda processuale, i nonni vengono privati del loro diritto di visita, il legame con la nipote minore viene conservato solo attraverso lettere e telefonate. Assolto il padre in sede penale, il ~ 151 ~ Tribunale per i minori dichiara il non luogo a procedere in ordine alla richiesta di decadenza della potestà, sospendendo i rapporti tra nonni e nipote, confermando altresì la sospensione delle frequentazioni con il padre della minore e delegando i servizi sociali ad elaborare un programma di sostegno familiare per il recupero delle relazioni familiari. Tale piano di sostegno non viene mai realizzato dai predetti uffici. I nonni ricorrono nei successivi gradi di giudizio nazionale e all’indomani del rigetto del ricorso per cassazione, si rivolgono alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo denunciando la violazione dell’art. 8, norma di tutela della vita familiare, causata dall’eccessiva durata del processo e dall’inadempimento dei servizi sociali che non avevano eseguito la sentenza del Tribunale per i minorenni. La Corte accoglie il ricorso dei nonni ritenendo sul piano del diritto sostanziale violato l’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo. La norma dispone che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. Non può esserci ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza non sia prevista dalla legge e costituisca una misura che in una società democratica è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico, del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione di reati, alla protezione della salute della morale o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Partendo da tale insopprimibile diritto dell’uomo, la Suprema Corte rileva che nel caso di specie i nonni erano stati privati per oltre 12 anni del rapporto con la minore, interruzione ancora in atto alla data di pronuncia. La Corte ritiene che, il divieto di ingerenza da parte dei pubblici poteri nella vita dell’individuo, pone correlativamente l’obbligo positivo ad un rispetto della vita privata e familiare. Da qui la necessità di attivare rapidamente tutte le procedure previste dal diritto interno, affinché il rimedio giudiziario sia efficace ed appropriato. Nel caso esaminato la Corte censura l’operato dei giudici italiani rilevando che solo dopo tre anni il Tribunale per i minorenni si pronunciava sull’accoglimento della richiesta dei nonni di incontrare Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio la nipote, e che, successivamente alla pronuncia sulla decadenza della potestà del genitore, la decisione non veniva eseguita. Tale condotta ha impedito ai nonni, e dunque alla minore, di mantenere un rapporto affettivo familiare con evidenti danni e ripercussioni sulla vita di tutti, in particolare della fanciulla. La Corte nella sentenza richiama alcune decisioni riguardanti la tutela del legame tra padre e figlio e cita il caso Lombardo c. Italia del 29/01/2013. In questo caso lo Stato italiano venne condannato perché le autorità giurisdizionali non avevano effettivamente garantito il diritto paterno di vedere la figlia e di coltivare con lei un rapporto equilibrato nonostante l’elevata conflittualità con l’altro genitore, lasciando spazio ai servizi sociali che nel caso di specie non avevano gestito al meglio la situazione, lasciando trascorrere molto tempo e compromettendo definitivamente la possibilità di recuperare la relazione parentale. La Corte rammenta, anche in questo caso, che le misure volte a spezzare il legame tra un bambino e la sua famiglia possono essere applicate solo in casi assolutamente eccezionali e richiama sul punto i propri precedenti: Kruskic c. Croazia 25 novembre 2014 e Nistor c. Romania 2 novembre 2010. Dall’esame della sentenza e dei precedenti giurisprudenziali richiamati in motivazione, emerge l’importante principio secondo cui il diritto alla relazione familiare, nella sua accezione più ampia, riguarda anche figure parentali così importanti qual è quella dei nonni, atteso il ruolo che essi svolgono da millenni nella crescita e nello sviluppo dei minori225. Tale relazione va dunque tutelata anche attraverso l’imposizione di specifiche misure che potranno essere efficaci solo se tempestivamente applicate, in caso contrario, avranno prodotto un ingiusto danno. La sentenza agita anche l’importante tema del diritto al giusto processo che nel diritto di famiglia esprime il suo massimo significato se si considera la natura speciale dei diritti coinvolti che attengono alla 225 G. Vassallo, Nonni e nipoti Cedu: Stato Italiano tuteli loro legame familiare, in www.altalex.com. ~ 153 ~ dignità dell’uomo e come tali non possono essere sacrificati dai tempi troppo spesso lunghi ed ingiustificati della giustizia. 6. Conclusioni. Il lavoro svolto ha consentito una riflessione su argomenti speciali e particolarmente sentiti, che muovono la coscienza dell’ uomo prima ancora che di operatori del diritto. La recente riforma della filiazione, nonostante i limiti posti in sede processuale derivanti dall’avere introdotto la competenza speciale ed inderogabile del giudice per i minorenni, fornisce comunque strumenti di diritto nuovi rappresentati dalla tutela processuale del diritto degli ascendenti, in particolare dei nonni. Oggi si può affermare, finalmente, che i nonni hanno ricevuto la consacrazione del proprio ruolo, la cui importanza è stata storicamente affermata, prima ancora che dal diritto, dalla letteratura psicologica e sociologica. Agli operatori del diritto il compito di diffondere la portata innovativa della riforma e di applicare la stessa al fine di tutelare un diritto -quello dei nonni- che non si esaurisce nella determinazione delle modalità e dei tempi di visita, ma aspira a contribuire concretamente alla formazione morale, culturale ed etica dei figli. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio ~ 155 ~ PMA: Profili normativi ed etici tra passato e presente per Sabina MONTENERO SOMMARIO: 1. La procreazione medicalmente assistita prima e dopo la legge 19 febbraio 2004, n. 40. – 2. I principi costituzionali della p.m.a. – 3. La fecondazione “eterologa”: irragionevolezza ed incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa. – 4. Diagnosi preimpianto: la disapplicazione della legge 40/2014. 1. La procreazione medicalmente assistita prima e dopo la legge italiana del 19 febbraio 2004, n. 40. L’espressione “procreazione medicalmente assistita” si riferisce a tutte le metodiche predisposte al fine di aiutare gli individui a procreare. In essa sono ricompresi tutti i trattamenti terapeutici che la scienza medica offre per far fronte alle difficoltà riproduttive derivanti dalla sterilità od infertilità umana, siano essi ormonali, farmacologici o chirurgici. In Italia la p.m.a. ha trovato largo impiego ancor prima della sua regolamentazione normativa che si è avuta solo con la legge 40/2004. Tale legge, fin dalla sua entrata in vigore, è stata sentita come fortemente limitativa: difatti è intervenuta in un regime di sostanziale libertà in cui medico e paziente potevano liberamente concordare il tipo di trattamento necessario per superare le difficoltà riproduttive; era una situazione che riguardava essenzialmente la sfera privata dell’individuo. La legge del 2004 ha invece imposto una serie di limiti e divieti: si è avvertita l'esigenza di tutelare gli interessi coinvolti, che secondo il legislatore esorbitavano dalla sfera privatistica, e di risolvere i problemi etici che ne derivavano. Ciò però ha determinato una diffusa insoddisfazione sfociata nella proposizione di diversi referendum abrogativi che non hanno Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio raggiunto i quorum richiesti. Un cambiamento si è avuto in seguito alle pronunce di alcuni giudici: quello relativo al divieto di diagnosi preimpianto; la sentenza n. 162 del 9 aprile 2014 che ha fatto eliminato il divieto di fecondazione eterologa; la sentenza n. 151 dell’8 maggio 2009, con la quale si è dichiarata l’incostituzionalità della legge nella parte in cui prevedeva il numero massimo di embrioni che potevano essere prodotti, pari a tre e l’obbligo di contestuale impianto, nonché il divieto di crioconservazione. Il legislatore ha voluto regolare il fenomeno in questione riconoscendo la rilevanza costituzionale del diritto alla procreazione e cercando allo stesso tempo di limitare il diritto di autodeterminazione degli individui in un campo che solleva grossi interrogativi di coscienza etica. Ha, tuttavia, adottato delle regole profondamente ambigue mostrando ora un eccessivo rigore, ora ampi margini di libertà. In effetti il legislatore sembra essere stato rigoroso solo nelle enunciazioni di principio, come se avesse voluto accogliere soluzioni di compromesso, lasciando poi la soluzione dei problemi più delicati volutamente incerta226. Fin dalla sua entrata in vigore la legge n. 40 è stata oggetto di critiche: ha introdotto diversi divieti ed è stata ritenuta lesiva di norme costituzionali, non è dunque da escludere la sua totale abrogazione227. 226 U. Salanitro, Principi e regole, contrasti e silenzi: gli equilibri legislativi e gli interventi giudiziari in tema di procreazione assistita, in Famiglia, persone e successioni, 2010, 85. Di esempi se ne possono fare diversi: si pensi che in Italia è vietata qualsiasi sperimentazione sugli embrioni (art. 13) ma poi non è vietata la ricerca sulle cellule staminali embrionali; alle tecniche di procreazione medicalmente assistita possono accedere anche le coppie conviventi, mentre l’istituto dell’adozione è riservato alle sole coppie unite in matrimonio; è caduto il divieto di crioconservazione degli embrioni, mentre permane quello di soppressione, ma non è prevista alcuna disciplina sulla sorte degli embrioni non impiantati. 227 I punti critici non sono pochi: ci si chiede perché discriminare la donna che pur essendo fertile non può portare in grembo il proprio figlio e necessita ~ 157 ~ 2. I principi costituzionali della p.m.a. La procreazione medicalmente assistita è diventata un diritto: il diritto di procreare ricorrendo al sostegno della scienza medica quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive, diritto circoscritto tuttavia ai “casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico” (art. 4 comma 1 L. 40/2004). Le tecniche mediche volte alla procreazione già venivano praticate, ma con la legge trovano riconoscimento come diritto della persona, come espressione della propria libertà e del diritto di autodeterminarsi. Il riferimento costituzionale è sicuramente l’art. 32 che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività; in materia di p.m.a. ciò che rileva è la salute psichica: l’impossibilità di formare una famiglia con i propri figli incide negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute psichica della coppia. Per salute deve intendersi non solo l’assenza di malattia ma uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, così come modernamente definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Pertanto, in quest’accezione nella tutela della salute rientra anche il miglioramento della qualità della vita. Il concetto di salute non è assoluto e definito, ma dinamico e mutevole: in quest’ottica rientra senz’altro il diritto di diventare genitori e di formare una famiglia che abbia anche dei figli228. di ricorrere alla “madre surrogata”; perchè riconoscere il diritto di avvalersi della p.m.a. solo alle coppie unite in matrimonio o conviventi, di sesso diverso e non anche ai single o alle coppie dello stesso sesso. G. Berti De Marinis, Il ruolo della giurisprudenza nell’evoluzione della disciplina in tema di procreazione medicalmente assistita, in Responsabilità civile e previdenza, n. 5 , 2014, 1716. 228 Corte cost. 8 maggio 2009 n.151 con nota di L. D'Avack, La Consulta orienta la legge sulla P.M.A. verso la tutela dei diritti della madre, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2009, 991ss. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio In conclusione, il legislatore con la legge n. 40 voleva dare attuazione ad una serie di principi costituzionali, adeguandosi anche agli altri paesi più all’avanguardia, ma ha finito per complicare maggiormente la situazione. La legge è stata modificata più volte: sono venuti meno i divieti in essa previsti, per cui ci si chiede se non sia meglio eliminarla del tutto229. 3. La fecondazione “eterologa”: irragionevolezza ed incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa. La procreazione medicalmente assistita ricomprende tra le diverse tipologie anche la “fecondazione eterologa”, che consiste nell’utilizzare gameti maschili o femminili o entrambi provenienti da soggetti estranei alla coppia per produrre l’embrione. Nel silenzio assoluto della legge tale tecnica era fortemente praticata senza limiti230. Poi è intervenuta la legge che ha dato un durissimo colpo alla medicina, alle strutture sanitarie ed ai singoli individui che improvvisamente si sono visti negare la possibilità di ricorrere alla p.m.a. di tipo eterologo. L’art. 4, comma 3, della legge 40/2004 prevedeva infatti che “è vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”. Si trattava pertanto di un divieto assoluto, si tende ad ammettere la procreazione medicalmente assistita solo quando abbia carattere “terapeutico” e tale caratteristica non sarebbe riscontrabile nella fecondazione eterologa 231. La legge prevedeva inoltre sanzioni severe per chi contravveniva al divieto a carico solo però delle strutture sanitarie e dei medici e si preoccupava 229 G. Casaburi, "Requiem" (gioiosa) per il divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa: l'agonia della l. 40/04, in Il Foro Italiano, 2014, 2343 ss. 230 R. Villani, La caduta del divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo: le ragioni della sua incostituzionalità e i successivi "indirizzi operativi" della conferenza delle regioni, in Studium Iuris, 2014, fasc. 11, 1243 ss. 231 N. Monetti, La procreazione medicalmente assistita, in Filiazione ed adozione, Torino, 2007, 259. ~ 159 ~ di tutelare i nascituri prevedendo, all’art. 9, comma 3, che il genitore che aveva prestato il consenso, anche implicitamente, alla fecondazione non poteva poi esercitare l’azione di disconoscimento della paternità, così come al donatore non poteva essere riconosciuta alcuna relazione giuridica con il nato. Il divieto di fecondazione eterologa è stato sin dall’inizio oggetto di critiche e disapprovazioni: in più occasioni e con riferimento a diverse norme è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale finchè con la sentenza dell’8 giugno 2014 n. 162 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto, consentendo nuovamente alle coppie, anche a quelle affette dai problemi più gravi, di soddisfare il proprio desiderio di procreare. Secondo la Corte Costituzionale la scelta di una coppia di formare una famiglia con dei figli attiene alla sfera privata ed è un’esplicazione della libertà di autodeterminarsi che, come tale, non tollera interferenze esterne; più precisamente, la legge n. 40 avrebbe violato gli articoli 2, 29 e 31 Cost. e cioè il diritto alla formazione della famiglia negando alle coppie irreversibilmente sterili la possibilità di realizzare la propria vita familiare232. Appare quindi chiaro che il divieto di fecondazione eterologa viola il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della Costituzione, realizzando una ingiustificata disparità di trattamento tra le coppie che possono risolvere i propri problemi attraverso la p.m.a. e quelle affette invece da problemi più gravi risolvibili solo ricorrendo alla fecondazione eterologa, riconoscendo in tal modo il diritto ad avere figli solo alle prime. Altra forma di disparità di trattamento è ravvisabile tra le coppie che avendo le risorse economiche possono recarsi all’estero per praticare la fecondazione eterologa e quelle meno abbienti per le quali tale possibilità è negata. 232 A. Vallini, Sistema e metodo di un biodiritto costituzionale: l'illegittimità del divieto di fecondazione "eterologa", in Diritto penale e processo. 2014, n. 7, 831. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio In effetti, sembra che il legislatore abbia preferito tutelare il diritto alla salute della madre biologica rispetto al diritto alla formazione della famiglia, dimenticandosi tra l’altro, che il nostro ordinamento vede con favore le formazioni sociali anche non basate sul legame biologico, come l’istituto dell’adozione. La Corte Costituzionale è intervenuta in una materia di elevata sensibilità etica: esigenza primaria era quella di individuare un “ragionevole punto di equilibrio delle contrapposte esigenze”, tutte di rilievo costituzionale. Si temeva tuttavia che l’abrogazione del divieto di fecondazione eterologa avrebbe determinato un vuoto normativo pericoloso, ma si è obiettato che pur venendo meno il divieto si può accedere alla tecnica solo “qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere” le cause di sterilità o infertilità e sia accertato con atto medico il carattere insuperabile della sterilità o infertilità; alla stessa possono ricorrere solo le coppie maggiorenni, di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile233. In effetti, la fecondazione eterologa è una species del genus p.m.a. e quindi non sorprende che la disciplina prevista per la p.m.a. Sia applicbaile anche alla fecondazione eterologa; da ciò deriva un punto fermo: l’inammissibilità dell’azione di disconoscimento in capo a chi aveva inizialmente dato il consenso al trattamento. Altro timore di coloro che si opponevano all’abrogazione del divieto era che ammettendo la fecondazione eterologa si violava il diritto del nato a conoscere la propria identità genetica, ma la Corte ha sottolineato come la questione si era già posta in merito ad un altro istituto, l’adozione, dove pure si prescinde dal dato biologico e dove pure si è discusso della liceità della segretezza sull’identità del genitore biologico. In quel caso la Corte ha avuto occasione di affermare la non irreversibilità del segreto ed ha rimesso al legislatore il compito di individuare la soluzione. Analoga soluzione si prospetta anche per il caso della fecondazione eterologa. 233 G. D'Amico, La sentenza sulla fecondazione "eterologa": il peccato di Ulisse, 2014. ~ 161 ~ E così, in attesa che il Parlamento emani una nuova legge che disciplini la materia, la Conferenza delle Regioni ha emanato una serie di “linee guida” per consentire da subito alle coppie interessate di ricorrere alla fecondazione eterologa. Si richiede ad esempio che il centro che effettua il trattamento certifichi l’impossibilità della coppia a procreare. Particolare attenzione viene riservata alla figura del donatore: è previsto un limite di età compreso tra i 18 e i 40 anni per l’uomo e tra i 20 e i 35 per la donna; la donazione inoltre deve avvenire in modo spontaneo ed altruistico ed il centro medico dovrà accertarsi dello stato di salute del donatore, il quale dovrà anche informare il personale sanitario dello stato di salute dei propri genitori biologici. A tal fine sono previsti test psicologici oltre che clinici, ai quali si sottoporrà il donatore. Vengono stabilite poi una serie di incompatibilità: non potranno essere donatori tutti coloro che operano nel centro al quale la coppia si rivolge, né coloro che si sono sottoposti a trattamenti chemioterapici da meno di due anni, né coloro che per ragioni di servizio sono esposti a radiazioni o sostanze chimiche. Punto molto importante, al quale la Conferenza delle Regioni presta molta attenzione, è la gratuità della donazione: essa viene definita come atto volontario, altruista, gratuito, determinato solo dall’interesse al “bene della salute riproduttiva” della coppia, quindi nessun compenso potrà essere corrisposto al donatore, né potrà essere richiesto alcun contributo alla coppia ricevente. Tuttavia è prevista la possibilità di introdurre forme di incentivazione alla donazione di cellule riproduttive aprendo la strada a pericolosi “mercati di cellule umane”. Viene stabilito che la donazione è anonima quindi il donatore non potrà conoscere l’identità del nato, né quest’ultimo quella del donatore. Ma in casi straordinari, ad esempio per problemi di salute del nascituro, il personale sanitario potrà risalire all’identità del donatore, che tuttavia non dovrà mai essere portata a conoscenza della coppia. Il donatore accetta di non assumere alcuna relazione giuridica parentale con il nato e la coppia che non tutte le patologie genetiche possono essere escluse in maniera assoluta, nonostante gli screening ai quali viene sottoposto il donatore. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Come si vede, si tratta di una disciplina che cura gli aspetti tralasciati dalla legge n. 40, che comunque sarà il riferimento normativo principale fin quando non sarà completamente sostituita da una nuova legge. Il ruolo della conferenza delle Regioni è stato di fondamentale importanza in quanto ha permesso alle strutture sanitarie accreditate di poter operare in sicurezza ma, soprattutto, ha consentito alle coppie, anche a quelle affette dai problemi riproduttivi più gravi, di realizzare il proprio diritto ad avere figli, al pari di qualsiasi altra coppia, senza necessità di rivolgersi a strutture estere. 4. Diagnosi preimpianto: la disapplicazione della legge 40/2014. Uno dei principi fondamentali della legge 40 era il divieto di diagnosi preimpianto, finalizzato ad impedire qualsiasi tipo di manipolazione dell’embrione; in realtà il divieto non era esplicitamente previsto ma si desumeva da diverse disposizioni, quali quella dell’art. 4 c. 1 che consente il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solo alle coppie irrimediabilmente sterili o non fertili, escludendo quindi le coppie che pur non essendo sterili sono portatrici di gravi malattie genetiche che con elevata probabilità trasmetterebbero ai figli e quindi hanno interesse a ricorrere alla p.m.a. ed alla diagnosi preimpianto, al fine di selezionare gli embrioni in buono stato di salute ed impiantare solo quelli. L’art. 13 che vieta qualsiasi sperimentazione sugli embrioni umani e precisa che la ricerca è consentita solo per finalità terapeutiche e diagnostiche, volte sempre alla tutela della salute ed allo sviluppo dell’embrione. Inoltre è vietata ogni forma di intervento diretto a selezionare, manipolare l’embrione o ad alterarne il patrimonio genetico o a predeterminarne le caratteristiche genetiche. Questo sistema di veti e imposizioni determinava dei risultati inammissibili ed irragionevoli. La situazione si è ribaltata quando i giudici hanno disapplicato la legge n. 40, dandone un’interpretazione in linea con i principi costituzionali e ritenendo quindi che da nessuna norma poteva desumersi il divieto di diagnosi preimpianto. Per arrivare ad una simile conclusione è stato tuttavia necessario ~ 163 ~ l’intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, chiamata a pronunciarsi sull’argomento da una coppia (il caso Costa – Pavan) che, portatrice di una grave malattia genetica, aveva chiesto di poter ricorrere alla p.m.a. e di effettuare una diagnosi preimpianto allo scopo di evitare la nascita di figli malati, come era successo con la loro prima figlia. Ebbene, dopo la pronuncia della Corte Europea secondo la quale il divieto si poneva in contrasto con la fondamentale libertà di autodeterminarsi nelle scelte familiari anche in Italia i giudici hanno accolto le istanze della coppia consentendole di ricorrere alla p.m.a. con diagnosi reimpianto. In effetti il divieto era assolutamente illogico se si pensa che nel nostro ordinamento è consentita la diagnosi prenatale ed anche l’interruzione volontaria di gravidanza nel caso di feto malato. È del tutto insensato impedire alla madre di scegliere di avere figli sani imponendole comunque l’impianto e consentire dopo la possibilità di sopprimere il nascituro. Dopo la sentenza della Corte Europea i giudici italiani hanno avuto la possibilità quindi di dare una lettura diversa della norma e disapplicare il presunto divieto, riconoscendo alle coppie portatrici di malattie genetiche sia il diritto ad effettuare indagini diagnostiche per accertare lo stato di salute dell’embrione, sia quello di rifiutare l’impianto dell’embrione malato234. Ma anche in questo caso la svolta si è avuta solo nel 2012, dopo ben otto anni dall’entrata in vigore della legge 40. A dire il vero il passaggio è stato in parte facilitato grazie ad una precedente sentenza della Corte Costituzionale che già aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, che prevedevano il divieto di creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico impianto e comunque non superiore a tre e l’obbligo di impianto contestuale degli embrioni prodotti. 234 A. Vallini, Ardita la rotta o incerta la geografia? La disapplicazione della legge 40/2004 “in esecuzione di un giudicato della Corte EDU in tema di diagnosi preimpianto, in Rivista trimestrale di diritto penale contemporaneo, 2014, n.2, 251. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio La Corte Costituzionale, sollecitata anche questa volta dai giudici, nel caso specifico, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli suddetti per contrasto con gli articoli 3 e 32 della Costituzione. In effetti l’indicazione del numero massimo di embrioni producibili e dell’impianto contestuale doveva servire ad evitare la crioconservazione, che avrebbe comportato con alta probabilità la perdita della maggior parte degli embrioni; ma la norma sembra violare l’art. 3 della Costituzione in quanto realizzerebbe una disparità di trattamento tra i diversi individui: il divieto infatti non tiene conto delle diverse condizioni che si possono presentare nella pratica. Si pensi al fattore età o alle condizioni fisiche, ad esempio ad una donna non di giovane età che non ha la possibilità di produrre contestualmente tre embrioni di buona qualità e quindi deve ricorrere a più trattamenti, con la necessità di crioconservare gli embrioni di volta in volta prodotti. Si avrebbe anche una palese violazione dell’art. 32 della Costituzione in quanto il limite di tre embrioni, l’obbligo di impianto contestuale e il divieto di crioconservazione esporrebbero la donna a pericoli per la sua salute, considerato che nella pratica è frequente che l’impianto non abbia buon fine; in tal caso, essendo vietata la crioconservazione, la donna dovrebbe sottoporsi ad altri cicli di stimolazione, con tutti i rischi che ne conseguono. Così come l’impianto contestuale senza possibilità per il biologo di selezionare gli embrioni che hanno più possibilità di svilupparsi, comporterebbe la necessità di successivi interventi, tutti nocivi per la salute della donna. La legge n. 40 dunque ha dato luogo ad uno sbilanciamento nella tutela degli interessi in gioco, prediligendo la salute dell’embrione rispetto a quella della donna e tradendo anche il fine che la normativa doveva avere: favorire la soluzione dei problemi riproduttivi della coppia derivanti dalla infertilità o sterilità umana. Venuti meno i punti cardine della legge n. 40, maggiore rilievo è data alla discrezionalità del medico, che in fondo è l’unico che può valutare con rigore scientifico la necessità di una diagnosi preimpianto e l’opportunità di un trattamento piuttosto che di un altro, prevedendo anche il numero di embrioni che potenzialmente potranno ~ 165 ~ formarsi. Restano insoluti diversi problemi, come ad esempio quello relativo alla sorte degli embrioni non impiantati. Nel silenzio della legge pare che l’unica strada possibile sia quella di crioconservarli ad oltranza, almeno quelli che non deperiranno spontaneamente. In conclusione si ritiene che il “compromesso” realizzato dal legislatore ha dato comunque dei buoni risultati perché ha consentito all’Italia di fare un passo in avanti uniformandosi alla normativa europea ed ha anche aperto la strada a nuovi interrogativi ai quali prima o poi una nuova legge dovrà rispondere235. 235 Corte Cost. 10 giugno 2014 n.162, con nota di L. D'Avack, Cade il divieto all'eterologa, ma la tecnica procreativa resta un percorso tutto da regolamentare, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2014, 973 ss. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio ~ 167 ~ Convivenza ed unioni civili nell'Italia che cambia per Dea SQUILLANTE Sommario: 1. Da convivenza more uxorio a famiglia di fatto. Metamorfosi della società e del diritto. – 2. Coniugi, conviventi ed obbligazioni che nascono dai rapporti affettivi. – 3.Autonomia privata e negozialità dei conviventi. La causa familiae. – 4. La presunta tipizzazione dei contratti di convivenza. Il disegno di legge sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. – 5. Conclusioni. 1. Da convivenza more uxorio a famiglia di fatto. Metamorfosi della società e del diritto. “Montaigne definisce la vita un movimento volubile e multiforme. Il diritto è esattamente il contrario, parla di regolarità e uniformità, è insofferente alle sorprese della vita”. Con questo pensiero Stefano Rodotà apre un’intervista dedicata ad un suo studio sul permanente conflitto tra diritto e amore, un tumultuoso rapporto tra l'irregolarità e l'imprevedibilità della vita e l'astrazione formale della regola giuridica. La ricerca oggetto di questo breve saggio vuole sottolineare come sempre più spesso il diritto non riesca a stare al passo con le attitudini e le evoluzioni dei costumi della società. Così, nel temporeggiare del legislatore su tematiche importanti riguardanti le relazioni sentimentali, che danno luogo alle unioni e alle famiglie di fatto, l’interprete del diritto è costretto a ritagliare soluzioni valide e legittime con quello che ha a disposizione. La società moderna è caratterizzata da un profondo mutamento in tema di famiglia. Negli ultimi venti anni, in Italia, ma possiamo dire anche nel mondo occidentale, si è assistito ad una crisi dell’istituto del Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio matrimonio, che ha lasciato il passo alle “unioni civili”, fondate sui legami affettivi, che di fatto sono assimilabili alle famiglie legittime, ma nella forma sono carenti del riconoscimento solenne dato dal matrimonio. Le famiglie naturali, dunque, siano esse conseguenza di una scelta ragionata oppure di una scelta obbligata, eterosessuali od omosessuali, sono formazioni sociali (ex art. 2 Cost.) su cui gravano diritti fondamentali e doveri di solidarietà. Necessitano anch’esse di tutela, e soprattutto di regolarizzare gli accordi che nascono all’interno della coppia o tra la coppia ed i terzi. Nelle pagine che seguono si vuole ripercorrere l’iter delle fasi più importanti di questa evoluzione sociale, comparandola con quella giuridica e ponendo l’accento sulle soluzioni che il legislatore ha individuato (è giunto quasi al termine l’iter legis del disegno di legge sulla Disciplina delle coppie di fatto e delle unioni civili) per coloro che non possono considerarsi coniugi, ma soltanto conviventi. Anche se la volontà di costituire una famiglia nasce, o almeno dovrebbe, dall’affectio, tutto l’impianto del diritto civile denota che il rapporto di coppia non ha nulla a che vedere con i sentimenti. Infatti, per lungo tempo sulle logiche affettive hanno prevalso quelle patrimoniali, la stabilità sociale, la procreazione, la prosecuzione della specie. In seguito ad alcune importanti pronunce giurisprudenziali, finalmente qualcosa sembra essere cambiato. La trattazione del diritto di famiglia obbliga, chiunque si approcci a tale studio, a dover percorrere contemporaneamente due strade parallele. Sarebbe incompleta, infatti, la ricerca se si prescindesse da quello che è il contesto sociale, l’evoluzione dei costumi e delle necessità, la metamorfosi dei valori e degli interessi in cui la coscienza collettiva si riconosce236. 236 A. Annunziata R. Iannone, Dal concubinato alla famiglia di fatto: evoluzione del fenomeno, in Famiglia, Persone e Successioni, 2, p.1. ~ 169 ~ La crisi della famiglia legittima, dovuta al passaggio da una concezione “tolemaica”, di famiglia al centro dell’universo/società, ad una concezione invece “copernicana”237 che mette in evidenza maggiormente i singoli, ha rafforzato la famiglia naturale ed acceso i riflettori sulle problematiche prima pratiche, ma immediatamente dopo giuridiche, relative alla necessaria individuazione e relazione tra autonomia privata e negoziabilità dei conviventi. Difatti, la crisi della famiglia produce innegabili ricadute sul piano del diritto. Da un lato, la più veloce evoluzione dei costumi e della società determinano la crisi della famiglia legittima 238, derivante da un atto giuridico solenne quale il matrimonio, dall’altro, un diritto di famiglia239 che non riesce sempre e immediatamente a stare al passo con i tempi, sia a causa dei rinvii del legislatore, sia per la eterogeneità del pensiero politico, sia anche per la peculiarità dei doveri derivanti dai rapporti familiari, alcuni segnati da vincoli di inderogabilità240. V’è da dire, però, che l’unione di due individui non istituzionalizzata dal vincolo del matrimonio non nasce certo con l’era moderna241. Lo stesso concetto di convivenza ha subìto delle 237 Carbone, Crisi della famiglia e principio solidarietà, in Riv. Famiglia e Diritto, fasc. 12, 2012, p.1. 238 F. D’Angeli, La tutela delle convivenze senza matrimonio, Torino, 2001, p. 28 ss. Secondo l’autore nel modello di famiglia legittima si è in presenza “non di un semplice essere, qualificato dal diritto come tale, ma di un dover essere”, in quanto “l’impegno assunto dai coniugi con il matrimonio…è giuridicamente vincolante”, di conseguenza “nella famiglia legittima vi è un impegno che da origine e permea di per sé un rapporto”. Si veda anche AA.VV. M. Santise (a cura di), Coordinate ermeneutiche di Diritto civile, Torino, 2014, p. 270. 239 Barcellona sottolinea «l’esigenza di porre il problema della definizione del concetto di famiglia su un piano nettamente diverso da quello della delimitazione del cosiddetto diritto di famiglia», in Riv. Fam., dir. civ., in Enc. dir. vol. XVI, Milano, 1967, p. 780. 240 Carbone, op. cit., p.2. 241 L’analisi storico-sociale della definizione di “famiglia di fatto” ci porta a cercare la sua origine in tempi molto risalenti, alla legislazione augustea. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio trasformazioni, partendo da una accezione negativa di concubinato, passando per una individuazione più tecnica di convivenza more uxorio e giungendo fino ad una espressione, famiglia di fatto, che ha in sé quasi una volontà di esprimere la concretezza di una situazione. Essa non soltanto costituisce il segno di un profondo mutamento dell’orientamento dottrinario e giurisprudenziale, ma sembra contenere una profonda valenza ideologica242, in quanto non vuole indicare il semplice convivere dei coniugi, ma la fondamentale qualità di famiglia che nasce dal sol fatto di essere una coppia, portatrice di valori, centro di sviluppo personale, riferimento per gli affetti, l’educazione e l’istruzione di ogni singolo componente di quel nucleo costituitosi sulla base di un legame affettivo. Probabilmente, le profonde trasformazioni della vita familiare sul finire della Repubblica indussero Augusto ad emanare tre plebisciti: la Lex Iulia de maritandis ordinibus, la Lex Pappia et Poppea Nuptialis (queste indicate dalla giurisprudenza classica come Lex Iulia et Papia, che incentivavano il matrimonio e la procreazione attraverso delle penalità ereditarie inflitte ai celibes e agli orbi, cioè a chi non fosse sposato o non avesse figli), e la lex Iulia de adulteriis coercendis (con la quale si stabilì che, escludendo i casi in cui ciò era considerato lecito, le unioni fuori del matrimonio si dovessero punire come adulterium o stuprum, a seconda dello status di coniugata o meno della donna con cui ci si univa sessualmente). Inoltre, Augusto elevò a rango di crimen l’adulterio, che lasciava la sua caratteristica di giurisdizione domestica o privata per affidarla a quella di un tribunale pubblico. Dunque, da un’analisi a contrario delle finalità delle leges introdotte, si può concludere che i rapporti sessuali, ricorrendo alcuni requisiti, erano autorizzati e veniva introdotto il concubinato, che ricorreva quando si era in presenza di una stabile relazione sessuale al di fuori del matrimonio. Sul punto si veda Cantarella, La vita delle donne, in Storia di Roma, f. 4, Caratteri e Morfologia, Torino, 1989, pp. 569 e ss.; T. Bortolu, op. cit. , p. 895-896; Monaco, Affectio e convivenza nell’esperienza storica, in Le Convivenze familiari, Diritto vivente e proposte di riforma, a cura di Bocchini, Torino, 2006, p. 45 242 G. Ferrando, Sul problema della “famiglia di fatto”, in Giur. Merito, 1975, fasc. II, p. 134; T. Bartolu, Convivenza more uxorio e attribuzioni patrimoniali: obbligazioni naturali, in Riv. Famiglia e Diritto, fasc. 10, 2014, p. 894. ~ 171 ~ Dunque, che vi sia o meno la sacralità del matrimonio, di fatto il diritto ha dovuto recepire i comportamenti della realtà sociale e le conseguenze positive o negative derivanti dai sentimenti che legano le formazioni sociali, anche se continuano ad esistere profonde differenze tra le due tipologie di famiglia, sia nel momento genetico243 che in quello funzionale244. Nel passato più remoto, il matrimonio era visto come vincolo formale e coercitivo fondato su una rigida struttura gerarchica, dove il marito era certamente la figura predominante e al quale era attribuita la potestà maritale. Di conseguenza, il concubinato non godeva assolutamente di una buona opinione da parte della morale sociale. La stessa impostazione caratterizza la codificazione napoleonica, quasi a voler sottolineare un parallelismo tra la forza dello Stato centrale e quella della famiglia come “cellula/istituzione”. Il Code Civil prova una profonda indifferenza per le unioni fuori del matrimonio245, e così anche il successivo codice civile italiano del 1865 adotta quel modello di famiglia patriarcale dove l’uomo controlla e governa la famiglia, la donna accudisce i figli e la casa. Fino alla metà del secolo scorso, tutto ciò che accade al di fuori del matrimonio non può essere né considerato né accettato. Ma c’è di più. Il nostro diritto civile conosceva solo di riflesso il rapporto di concubinato, come causa di separazione dei coniugi per colpa del 243 I conviventi non hanno gli stessi diritti e doveri che nascono dal matrimonio, così in C. M. Bianca, Diritto Civile, 2.1., La Famiglia, Milano, 2014, p. 20. Si veda anche M. Scalisi, La “famiglia” e le “famiglie”, in La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo, Atti del Convegno di Verona, 14-15 giugno 1985, dedicato alla memoria di Luigi Cerraro, Padova, 1986, p. 270. 244 Monaco, op. cit., pp. 33 e ss. 245 Malaurie, in Réformes du droit de la famille, Paris, 1975, p. 19, richiama l’affermazione di Napoleone “les concubines se passent de la loi, la loi se désintéresse d’eux”. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio marito, e come fattispecie delittuosa contro il matrimonio246 nel diritto penale. Un primo segnale di rottura col passato è dato dalla Carta Costituzionale247, che introduce sicuramente una concezione moderna di famiglia, nella quale i coniugi vengono posti sullo stesso piano e godono della stessa dignità. I principi introdotti dalla Costituzione incisero profondamente anche su alcuni istituti del Codice Civile del ’42, nel quale ancora viveva quell’anima “patriarcale”, ereditata dagli ordinamenti precedenti248. Ma certo non si può dire che non ci sia una profonda differenza tra famiglia legittima e famiglia naturale anche all’interno della Costituzione stessa. Difatti, la prima è tutelata ad hoc 246 Giuffrida, Intorno all’elemento materiale del delitto di concubinato, in Gius. Pen., 1935, p. 253; Antolisei, Manuale di diritto penale, Milano, 1955; Grispigni, Diritto penale italiano, Milano, 1947; Volterra, Concubinato (Diritto romano), in Noviss. Dig. It., III, Torino, 1952, p. 1052. 247 Tuttavia, con il mutamento della considerazione dei rapporti familiari e coniugali, in seguito ad una rapida evoluzione della realtà sociale, anche l'atteggiamento verso il fenomeno della convivenza è mutato sostanzialmente e si è iniziato gradatamente a porre in evidenza la netta distinzione tra funzione e istituzione familiare. In tale prospettiva si è incominciato ad attribuire anche alla famiglia non fondata sul matrimonio la funzione di adempimento dei doveri di mantenimento, di educazione e di istruzione della prole, nonché di sviluppo e arricchimento della personalità all'interno di quel nucleo familiare che, seppur non istituzionalizzato, assolve alla medesima funzione della famiglia c.d. legittima ex art. 30 Cost., in tal senso Cass., 8.2.1977, n. 556, in Giur. it., 1977, I, 1, c. 833. Si guardi anche A. Annunziata R. Iannone, op. cit., p. 3. 248 Significativa è stata, a riguardo, la l. n. 898 del 1970, in quanto ha manifestato la scelta del legislatore verso una valorizzazione dell'effettività dell'esperienza di vita nella famiglia. In tale direzione vanno segnalate, inoltre, le importanti aperture di tutela nei confronti dei figli naturali, che hanno trovato affermazione definitiva nella riforma del diritto di famiglia del 1975, portando alla nascita di una nuova realtà familiare meno rigida e stabile di quella affidata all'autorità del marito e basata, invece, sulla pari dignità dei coniugi, con una forte rivalutazione dell'elemento affettivo rispetto ai vincoli formali e coercitivi. ~ 173 ~ dagli art. 29 e ss., mentre la seconda dovrà attendere le pronunce dell’interprete molti anni dopo, e non senza difficoltà, per essere sussunta anch’essa tra le fattispecie riconosciute e dignitose di tutela. Ma la vera grande svolta sull’argomento arriva con la riforma del diritto di famiglia del 1975249. Le contestazioni di piazza, la trasformazione delle idee e della vita comune, l’adeguamento dei costumi portarono ad una profonda novella del Codice Civile italiano con riferimento all’istituto familiare. Basti ricordare l’introduzione dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, l’eliminazione dell’ipotesi di separazione per colpa e l’equiparazione sostanziale tra filiazione legittima e filiazione naturale, il riconoscimento dei figli adulterini e incestuosi250. La progressiva «affermazione costituzionale» della convivenza more uxorio si rileva, dunque, anche sotto il profilo più spiccatamente terminologico. La formula famiglia di fatto riassume in sé il risultato finale di una complessa storia sociale, che può suddividersi in tre fasi: la prima, in cui si fa riferimento al concubinato, espressione evidentemente dispregiativa della convivenza more uxorio, fenomeno considerato non solo «immorale» ma anche penalmente rilevante, in quanto il concubinato costituiva 249 L. 19.5.1975, n. 151. La dottrina più sensibile denuncia la mancanza di un'effettiva equiparazione; cfr. Bianca, Dove va il diritto di famiglia?, in Familia, 2002, 3 ss. L'Autore mette in evidenza come non tutte le discriminazioni non siano state cancellate con la riforma. La più importante è quella a carico dei figli irriconoscibili, destinati a rimanere «figli di nessuno». Una residuale discriminazione colpisce anche i figli naturali riconosciuti, che se hanno uguali diritti e doveri verso i genitori, sono, invece, privati del diritto di parentela, non sono, cioè, «parenti dei parenti dei loro genitori», cosa che si riflette soprattutto in tema di successioni. La Corte Costituzionale nella sentenza n. 55 del 4.7.1979 (in Foro it., 1980, c. 908, con nota di Dogliotti) ha, però, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 565 c.c. poiché non prevedeva la successione tra fratelli naturali. Ha, poi, cambiato orientamento in una sentenza del 1990 e ribadito recentemente nella sentenza n. 532 del 15.11.2000 l'esclusione della parentela naturale dalla successione legittima. 250 Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio reato, nonché causa di separazione per colpa251. La seconda, dove convivenza more uxorio conferisce, seppur in minima parte, un riconoscimento giuridico ai diritti dei conviventi. Precisamente, sul finire degli anni sessanta, la Corte Costituzionale interviene abolendo i delitti di adulterio e concubinato dando così il via all'utilizzo dell'espressione di convivenza more uxorio, in forma sostanzialmente neutra252. La terza fase, infine, coincide con l'introduzione della nuova disciplina del diritto di famiglia nel 1975, utilizzando l'espressione famiglia di fatto a testimonianza del repentino cambiamento sociale che ha preceduto quello del diritto253. L'espressione famiglia di fatto non è, dunque, solo una definizione più puntuale del fenomeno, ma anche il segno di un profondo mutamento dell'orientamento dottrinario. Difatti, parte della dottrina ha giustamente sottolineato la valenza ideologica254 insita nell'espressione famiglia di fatto, ritenendola “portatrice di valori di stretta solidarietà, di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente e di educazione ed istruzione della prole, che erano finora considerati esclusivi della famiglia fondata sul matrimonio”255. Ruolo fondamentale in questa trasformazione ed evoluzione giuridica di famiglia è stato svolto dalla Corte Costituzionale. Gli 251 C. Cost., 6.7.1994, n. 281, in Famiglia e dir., 1994, p. 485, con nota di Dogliotti, con questa pronuncia la Corte Costituzionale esclude la possibilità di adozione per i coniugi già conviventi more uxorio oltre il triennio ma uniti in matrimonio da tempo inferiore. 252 C. Cost., 19.12.1968, nn. 126 e 127, in Giust. civ., 1969, 4; C. Cost., 3.12.1969, n. 147, in Giust. civ., 1970, 3. 253 Con l'espressione «famiglia di fatto» si intende «una comunanza di vita e di interessi, non basata su un mero rapporto sessuale di carattere ancillare», v. Astiggiano, Convivenza more uxorio con un terzo e diritto all'assegno divorzile da parte dell'ex coniuge onerato: problematiche e prospettive, in Famiglia e dir., 2007, p. 329. 254 G. Ferrando, Sul problema della «famiglia di fatto», in Giur. di Merito, 1975, f. II, p. 134. 255 Dogliotti, La Corte Costituzionale attribuisce (ma solo a metà) rilevanza giuridica alla famiglia di fatto, in Dir. famiglia, 1990, f. I, pp. 767-795. ~ 175 ~ interventi dei giudici costituzionali, infatti, hanno permesso di affrontare il problema del riconoscimento giuridico delle convivenze moro uxorio e la possibilità di estendere a tali rapporti alcune norme dettate per la famiglia legittima, oltre ad essere preludio della attuale importante riforma in tema di unioni civili e diritti dei conviventi. In particolare, un mutamento radicale nei confronti della rilevanza giuridica di siffatti rapporti si è avuta con la sentenza n. 237 del 1986, nella quale la Corte, pur rigettando la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 384 e 307 c.p. per violazione dell'art. 29 Cost., sotto il profilo della mancata inclusione del convivente more uxorio tra i prossimi congiunti, sul presupposto che la citata norma tuteli in modo esclusivo la famiglia legittima, afferma la rilevanza giuridica della famiglia di fatto se posta in relazione all'art. 2 Cost., e, dunque, quale formazione sociale nella quale si realizza e si sviluppa la personalità dell'individuo256. 256 Cost., 18.11.1986, n. 237 «è infondata la questione di legittimità costituzionale degli art. 307, 4° co., e 384, 1° co., c. p., nella parte in cui non prevedono che l'operatività dell'esimente di cui all'art. 384 si estenda altresì al convivente more uxorio, in riferimento all'art. 29 Cost.»; «L'art. 29 - come del resto fu pressoché univocamente palesato in sede di Assemblea Costituente - riguarda la famiglia fondata sul matrimonio, cosicché rimane estraneo al contenuto delle garanzie ivi offerte, ogni altro aggregato pur socialmente apprezzabile, divergente tuttavia dal modello che si radica nel rapporto coniugale», in Foro it., 1987, I, c. 2353; Dir. famiglia, 1987, p 28. In un passo successivo della pronuncia la Corte, tuttavia, afferma che: «In effetti, un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.). Tanto più - in ciò concordando con i giudici remittenti - allorché la presenza di prole comporta il coinvolgimento attuativo d'altri principi, pur costituzionalmente apprezzati: mantenimento, istruzione, educazione. In altre parole, si è in presenza di interessi suscettibili di tutela, in parte positivamente definiti (si vedano ad es. gli artt. 250 e 252 c.c. nel testo novellato con la l. 19.5.1975, n. 151), in parte da definire nei possibili contenuti. Comunque, per le basi di Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Prima di quel momento, le opinioni dei giudici erano decisamente diverse su questa materia, ritenendo la convivenza more uxorio soltanto un mero rapporto di fatto, privo del carattere della stabilità, e suscettibile, quindi, di venir meno in qualsiasi momento. Fino ad allora, nulla era considerato di quei diritti e doveri reciproci nascenti dal matrimonio e propri della famiglia legittima257. In realtà, già nel 1977 la Suprema Corte di Cassazione cominciava a fare riflessioni diverse, tant’è che affermava che il nucleo originato dalla convivenza more uxorio, pur non presentando i caratteri formali della famiglia legittima, appariva come una fondata affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione». Tale pronunzia ha posto in evidenza la necessità di una tutela non solo dei figli nati fuori dal matrimonio, ma anche della posizione dei conviventi, in quanto soggetti che hanno dato vita ad un rapporto coniugale di fatto. La svolta segnata da tale decisione è senza precedenti e rappresenta un sicuro avanzamento delle posizioni sul tema. Interessante una pronuncia emessa dal Tribunale di Genova nel 1979 che in un certo senso anticipa le posizioni assunte dalla Corte Costituzionale, riconoscendo all'art. 2 Cost. la valenza di una norma posta a garanzia della liceità della famiglia di fatto. V. Trib. Genova, 17.12.1979, in Giur. it., 1980, p. 544, con nota di Roppo. 257 C. Cost., 14.4.1980, n. 45: «La situazione del convivente more uxorio è del tutto diversa da quella degli altri soggetti contemplati dalle norme impugnate, essendo tal convivenza soltanto un mero rapporto di fatto, priva del carattere della stabilità, suscettibile di venir meno in qualsiasi momento e improduttiva di quei diritti e doveri reciproci nascenti dal matrimonio e propri della famiglia legittima. Ciò comporta che una ingiustificata disparità di trattamento non è ravvisabile né nei confronti del figlio naturale dei conviventi, fondandosi il di lui diritto alla proroga sulla tutela giuridica dei figli nati fuori del matrimonio, giusta l'art. 30, 3° co., Cost., né nei confronti degli altri soggetti, indicati dalle norme accanto al coniuge ed ai figli, trattandosi di soggetti legati al conduttore da rapporti giuridici di parentela o di affinità». ~ 177 ~ formazione sociale (art. 2 Cost.), finalizzata alla funzione di crescita della persona propria della famiglia258. Le conclusioni a cui pervengono i giudici di legittimità partono dal presupposto che alle convivenze di fatto, basate su presupposti di affezione, non può negarsi l’esistenza di interessi meritevoli di compiuta obiettiva valutazione. A ben vedere si è giustamente considerato259 che le limitazioni che nel nostro ordinamento derivano dal riconoscimento costituzionale della famiglia come «società naturale» «fondata sul matrimonio»260 non possono essere intese come un segno di totale chiusura e di riprovazione verso vincoli non formalizzati 261. Difatti, 258 Cass., 8.2.1977, n. 556, in Dir. famiglia, 1977, p. 514, con nota di Liotta. Secondo l'autore i principi costituzionali affermati dagli artt. 2, 3, 29 e 30 rappresentano un chiaro ed evidente riconoscimento di modelli alternativi alla famiglia nata dal matrimonio. 259 Balestra, La convivenza more uxorio: profili di rilevanza, relazione Convegno Alghero «La famiglia nel terzo millennio» del 6.5.2006, p. 1 ss. 260 …“da un punto di vista logico ritengo che sia un gravissimo errore che rimarrà nel testo della nostra Costituzione come una ingenuità quella di congiungere l'idea di società naturale - che richiama al diritto naturale colla frase successiva fondata sul matrimonio, che è un istituto di diritto positivo. Parlare di una società naturale che sorge dal matrimonio, cioè in sostanza da un negozio giuridico, è per me, una contraddizione in termini. Ma tuttavia, siccome di queste ingenuità nella nostra Costituzione ce ne sono tante, ce ne potrà essere una di più”. Brano tratto da Calamandrei, La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, Roma, 1970, II, p. 1201. 261 In tal senso si veda Corasaniti , Famiglia di fatto e formazioni sociali, in Aa.Vv., La famiglia di fatto, Atti del convegno nazionale di Pontremoli (2730.5.1976), Montereggio-Parma, 1977, pp. 143 s.; Prosperi, La famiglia non fondata sul matrimonio, Camerino-Napoli, 1980, 84 ss.; Perlingieri, La famiglia senza matrimonio tra l'irrilevanza giuridica e l'equiparazione alla famiglia legittima, in Una legislazione per la famiglia di fatto?, Napoli, 1988, pp. 136 s.; Falzea, Problemi attuali della famiglia di fatto, in Aa.Vv., Napoli, 1988, pp. 51 ss.; Dogliotti, voce Famiglia di fatto, in Dig. disc. priv., sez. civ., VIII, Torino, 1992, p. 192; Busnelli - Santilli, La famiglia di fatto, Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio esclusa la possibilità di invocare la tutela di cui all'art. 29 Cost., le formazioni sociali, nelle quali si realizza la personalità umana, possono essere tutelate dall'art. 2 della Carta fondamentale, in quanto norma pienamente idonea a dare copertura e rilievo costituzionale a tutti quei rapporti di fatto che si formano al di fuori del modello della famiglia legittima. Per cui, se la funzione dell'art. 29 Cost. è quella di accordare tutela e preminenza esclusivamente alla famiglia legittima, ciò non significa che si debba negare rilevanza e riconoscimento alla famiglia naturale. Dunque, codificando l’art. 2 Cost. come norma aperta e non semplicemente riassuntiva di altre262, ha la capacità di garantire tutela in Comm. Cian, Oppo e Trabucchi, VI, 1, Padova, 1993, p. 759 nonché p. 779, ove si indica il principium individuationis della famiglia di fatto rispetto allo schema generico delle formazioni sociali ex art. 2 Cost.; Tommasini, La famiglia di fatto, Il diritto di famiglia, in Tratt. Bessone, I, Torino, 1999, pp. 503 s.; Balestra, La famiglia di fatto, Padova, 2004, pp. 1 ss.; Bianca, La famiglia, Milano, 2005, pp. 25 ss.; v. tuttavia Trabucchi, Natura Legge Famiglia, in Riv. dir. civ., I, 1977, pp. 1 ss.; Jemolo, La c.d. famiglia di fatto, in Raccolta di scritti di colleghi della facoltà giuridica di Roma e di allievi in onore di Rosario Nicolò, Milano, 1982, p. 47; Mengoni, La famiglia in una società complessa, in Iustitia, 1990, p. 4. 262 In passato è stato sollevato il quesito se la norma di cui all'art. 2 Cost. dovesse considerarsi come norma di chiusura, cioè riassuntiva (in un'unica norma preliminare) di tutti i diritti e le libertà fondamentali tutelati espressamente dalla Costituzione, ovvero come disposizione di apertura che consente di attribuire rilevanza giuridica ad altre libertà e valori personali non espressamente tutelati dalla Carta fondamentale ma che, fatti propri dalla coscienza sociale, vengono progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza e dal legislatore ordinario. Nettamente prevalente è oggi la seconda tesi (in tal senso si veda: Barbera e Fusaro, Corso di diritto pubblico, Bologna, 2004, pp. 82 ss.), in base alla quale l'art. 2 Cost., riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, ha la funzione di tutelare e garantire tutti quei diritti naturali e quei valori di libertà non ancora tradotti in specifiche norme costituzionali, ma che emergono distintamente nell'evoluzione del costume sociale e di cui il giudice e l'interprete si fanno carico. Sul versante della giustizia costituzionale, tuttavia, va sottolineato che ~ 179 ~ giuridica a tutte quelle forme associative che si sviluppano nella realtà sociale in vista della piena realizzazione della personalità dei singoli263. Ed è evidente che tra le formazioni sociali degne di rilievo va sicuramente ricompresa la famiglia di fatto, alla cui base vi sono due elementi fondamentali ed imprescindibili: il consenso di coloro che la compongono ed il legame affettivo che unisce i conviventi. la Corte, piuttosto che utilizzare direttamente l'art. 2 Cost. come norma aperta, spesso ha introdotto nel nostro ordinamento i c.d. nuovi diritti interpretando estensivamente il catalogo dei diritti già riconosciuti (si pensi al diritto alla vita, che è stato ritenuto il presupposto implicito di tutti gli altri diritti); oppure tenendone conto nel giudizio di bilanciamento fra interessi (si pensi al diritto all'abitazione, che può rientrare nei limiti derivanti dalla funzione sociale della proprietà); oppure ancora interpretando le norme costituzionali sui diritti alla luce delle numerose convenzioni internazionali e regionali in materia. Secondo alcuni autori (si veda in particolare: Bin e Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2009, pp. 74 ss.), poi, accettando la lettura dell'art. 2 Cost. quale «catalogo aperto dei diritti» ed allargando l'insieme dei diritti fondamentali, non si fa altro che restringere l'ambito di effettivo godimento, in quanto ognuno di essi sarà costretto a bilanciarsi con un maggior numero di interessi potenzialmente configgenti. 263 Perlingieri, Sulla famiglia come formazione sociale, in Rapporti personali nella famiglia, a cura di Perlingieri, Napoli, 1982, p. 39; D'Angelo, La famiglia di fatto, Milano, 1989, p. 323 ss., ove ulteriormente si afferma che «tra i diritti inviolabili dell'uomo, richiamati con formula indeterminata dalla predetta norma, può ben essere ricompresso il diritto di convivere ad modum coniugii, espressivo di una fondamentale libertà della persona, alla quale, peraltro, è garantito tanto il diritto di formare una famiglia legittima quanto il diritto di non formarla, cioè la libertà matrimoniale nel suo contenuto positivo e negativo, quanto il diritto di procreare»; Gazzoni, Dal concubinato alla famiglia di fatto, Milano, 1983, pp. 146 ss.; v. in giurisprudenza Cass. pen., 31.3.1994, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1996, 371, con nota di Peyron, ove si afferma che la convivenza di fatto costituisce un diritto di libertà tutelato costituzionalmente ex artt. 2, 18 e 29 Cost., e, come tale, di carattere assoluto e tutelabile erga omnes. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio Un ulteriore passo in avanti verso la c.d. “affrancazione”264 della famiglia di fatto si è avuta con la successiva pronuncia della C.C. n. 404/1988, che ha esaminato il caso della successione del convivente more uxorio nel contratto di locazione, in ipotesi di morte del conduttore. Nella sentenza si sancisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, n. 392 del 1978, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del rapporto di locazione anche il coniuge di fatto, al quale viene così estesa la normativa posta a presidio dei componenti della famiglia legittima. In particolare, i giudici costituzionali considerano che, nel contesto della l. n. 392 del 1978, l'art. 6 specifica un regime di successione nel contratto di locazione, che supera quello previgente, in quanto destinato a non privare dell'abitazione, immediatamente dopo la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purché con quello abitualmente conviventi (e dunque, oltre al coniuge, gli eredi estranei, i parenti senza limiti di grado e finanche gli affini). Si vuole in ciò sottolineare il dovere di solidarietà sociale, sia come forma costituzionale dello Stato sociale sia come riconoscimento del diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost., art. 25 Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, art. 11 Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali). Dunque, risulterebbe leso il diritto fondamentale all'abitazione265, oltre che irragionevole e viziata da contraddittorietà logica la previsione di 264 Annunziata – Iannone, op. cit., p. 4 e ss. «È costituzionalmente illegittimo - in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. l'art. 6, 1° co., l. 27.7.1978, n. 392 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) nella parte in cui non prevede tra i successibili nella titolarità del contratto di locazione, in caso di morte del conduttore, il convivente more uxorio», C. Cost., 7.4.1988, n. 404, in Giur. it., 1988, I, 1, p. 1627, con nota di Trabucchi; in Giust. civ., 1988, I, p. 1654; in Riv. giur. edil., 1988, I, p. 506; in Informazione prev., 1988, p. 837; in Rass. equo canone, 1988, p. 16; in Leggi civili, 1988, p. 515, con nota di Giove; Impresa, 1988, p. 2045; in Arch. locazioni, 1988, p. 286; in Foro it., 1988, I, c. 2515, con nota di Piombo. 265 ~ 181 ~ legge che, pur tutelando l'abituale convivenza, non include, tuttavia, tra i successibili nel contratto di locazione, chi era già legato more uxorio al titolare originario del contratto. Numerosi potrebbero essere i riferimenti giurisprudenziali266 che, da un trentennio a questa parte, hanno caratterizzato la presa di 266 Con la pronuncia n. 310 del 1989, la Corte costituzionale, partendo dal presupposto che l'art. 29 Cost., pur non negando dignità a forme naturali del rapporto di coppia diverse dalla struttura giuridica del matrimonio, riconosce alla famiglia legittima una dignità superiore in ragione dei caratteri di stabilità e certezza e della reciprocità e corrispettività di diritti e doveri che nascono solo dal matrimonio, dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565 e 582 c.c., nella parte in cui non equiparano - ai fini della successione legittima - il convivente more uxorio al coniuge, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. Secondo la Corte, l'introduzione nell'ordinamento della successione legittima di una nuova fattispecie rientra nella discrezionalità del legislatore; di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, 2° co., c.c., sollevata sotto il profilo che il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare non è concesso al convivente more uxorio è inammissibile, poiché costituendo il diritto di abitazione oggetto di una vocazione a titolo particolare collegata alla qualità di legittimario, tale diritto potrebbe essere esteso al convivente more uxorio solo dal legislatore, inserendolo fra i legittimari. Difatti, la riferibilità dell'art. 2 Cost. anche alle convivenze more uxorio (purché caratterizzate da un grado accertato di stabilità - vedi sent. n. 237 del 1986) non implica la garanzia ai conviventi del diritto reciproco di successione mortis causa. Tale diritto, infatti, certamente non rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo che sono i soli presidiati dall'art. 2 Cost. «È inammissibile, richiedendosi alla Corte Costituzionale di compiere scelte discrezionali, riservate al legislatore, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 540, 2° co., c.c., sollevata nella parte in cui non include il convivente fra i componenti della famiglia aventi diritto di abitazione sull'alloggio comune, non riservando allo stesso, anche se escluso dal novero dei successibili a titolo di erede, almeno il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della coppia se di proprietà del defunto, o comune. Il giudice a quo non ha considerato che nel sistema del codice il suddetto diritto di abitazione presuppone nel legatario la qualità di legittimario al quale la legge riserva una quota di eredità. Ciò comporta che con la prospettazione della questione Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio non si chiede alla Corte semplicemente di inserire il convivente more uxorio nella previsione dell'art. 540, 2° co., bensì si sollecita l'introduzione nell'ordinamento della legittima di una nuova fattispecie strutturalmente e funzionalmente diversa da quella posta a modello (venendo ad essere attribuito il diritto indipendentemente dalla chiamata all'eredità), a tutela diretta e specifica dell'interesse alla conservazione dell'alloggio (laddove a fondamento della disposizione dell'art. 540, 2° co., non c'è il bisogno dell'alloggio, ma vengono in considerazione altri interessi di natura non patrimoniale ricollegati alla qualità di erede del defunto, quali la conservazione della memoria del coniuge scomparso, il mantenimento del tenore di vita, delle relazioni sociali e degli statussymbols goduti durante il matrimonio). Si chiede, cioè, alla C. Cost. di operare una innovazione nel sistema normativo che esula dai suoi poteri, spettando al legislatore valutare il grado di meritevolezza di tutela dell'interesse all'abitazione nella ipotesi in esame (eventualmente introducendo un diritto personale di godimento temporalmente limitato)», C. Cost., 26.5.1989, n. 310, in Giur. cost., 1989, p. 1400; in Giust. civ., 1989, I, p. 1782; in Informazione prev., 1989, p. 1041. Ancora, Importante anche la decisione n. 281 del 1994, che ha affrontato, da ultimo, il più delicato problema dei rapporti tra adozione dei minori e famiglia di fatto. In tale circostanza, la Corte non ha accolto il ricorso sollevato, per violazione dell'art. 3 Cost., dal giudice a quo relativamente all'art. 6, 1° co., l. n. 184 del 1983, nella parte in cui si dispone che gli adottanti debbano essere uniti in matrimonio da almeno tre anni. In questo caso, la Corte ha motivato riferendosi al fatto che la norma, non prevedendo la fungibilità a detto triennio di un eguale o superiore periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio, discrimini irragionevolmente gli adottanti sposati da meno di tre anni, ma precedentemente conviventi, proprio perché essi potrebbero addirittura offrire maggiori garanzie, in attuazione della ratio normativa che intende privilegiare i potenziali genitori, forti di un rapporto di coppia già sperimentato come stabile . In altri termini, rientrerebbe nella discrezionalità del legislatore riconoscere alla convivenza more uxorio alcune conseguenze giuridiche. Ma, l'aspirazione dei singoli ad adottare non può essere ricompresa fra i diritti inviolabili dell'uomo; pertanto, è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, 1° co., l. 4.5.1983, n. 184, sollevata, con riferimento all'art. 2 Cost., sotto il profilo che esso dispone che, ai fini dell'idoneità ad adottare i minori gli aspiranti siano uniti in matrimonio da almeno tre anni, escludendo i conviventi non sposati. C. Cost., 6.7.1994, ~ 183 ~ coscienza dei giudici italiani sulla necessità di considerare degna di riconoscimento giuridico, seppur minimo, una fattispecie concreta nel substrato sociale. 2. Coniugi, conviventi ed obbligazioni che nascono dai rapporti affettivi. Il matrimonio civile fu introdotto in Europa con la Costituzione francese del 14 settembre 1791 ed organicamente disciplinato nel Codice Napoleonico del 1804. Sotto il suo influsso, esso si affermò successivamente nelle legislazioni di molti altri Stati europei e americani, suscitando però forti reazioni da parte della Chiesa cattolica, la quale, già esercitando piena potestà legislativa e di giurisdizione sul matrimonio, si riteneva ingiustamente defraudata di un potere detenuto sin dalle proprie origini in modo pressoché esclusivo e, comunque, sempre predominante nei confronti di quello politico già dai tempi dell’Impero Romano d’Occidente e progressivamente rafforzatosi nel corso dei secoli successivi, fino a rinvenire il momento di sua maggior forza espansiva con il Concilio di Trento (1545-63), che definì – tra l’altro – le necessarie forme legali al fine di una celebrazione di un valido matrimonio canonico. Il processo della c.d. «laicizzazione» del matrimonio, fondamentalmente informato ad un principio di separazione tra sfera civile e sfera religiosa che andava ormai da tempo progressivamente maturando, si affermò infine anche in Italia con la promulgazione del Codice civile del 1865, entrato in vigore il 1° gennaio 1866, con il quale fu introdotta la celebrazione del matrimonio civile quale unica forma di matrimonio valido per tutti i cittadini (artt. 55 ss.). Anteriormente il Codice Albertino lo considerava, infatti, soltanto un atto di culto disciplinato e celebrato dalla Chiesa cattolica, improduttivo di effetti giuridici per l’ordinamento italiano, come d’altronde tale è rimasto fino al Concordato Lateranense stipulato l’11 febbraio 1929 tra la Chiesa cattolica e lo Stato italiano (allora Regno n. 281, in Dir. famiglia, 1994, p. 1197; in Famiglia e dir., 1994, p. 485, con nota di Dogliotti; Giur. cost., 1994, p. 484. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio d’Italia), che diede origine al cosiddetto matrimonio concordatario267. Conseguentemente, coloro che nel periodo di tempo ricompresso tra il 1866 e il 1929 avessero voluto un matrimonio giuridicamente efficace sia per lo Stato che per la Chiesa avrebbero dovuto effettuare due autonome e distinte celebrazioni: l’una innanzi all’ufficiale dello stato civile e l’altra innanzi ad un ministro del culto cattolico. Il matrimonio civile rinviene la sua originaria disciplina nella Legge n. 151 del 19 maggio 1975 (c.d. Riforma del diritto di famiglia), che ha apportato sostanziali innovazioni alla normativa del Codice civile del 1942, anche in ossequio ai fondamentali e nuovi principi in materia nel frattempo delineati dalla Costituzione repubblicana del 1948, oltre che dai successivi interventi della Corte Costituzionale. La novellata concezione familiare, dunque, trasforma qualsiasi tipo di subordinazione della moglie verso il marito, di concezione di «capo-famiglia» o la patria potestas sui figli attribuita esclusivamente a costui, ponendo in posizione di parità i partner. Per meglio dire, il matrimonio civile si rinviene ora improntato al principio della totale e concorrente parità giuridica e morale dei coniugi, in capo ai quali sorgono in ugual misura diritti e doveri reciproci. Una definizione giuridica del matrimonio non è presente né nel Codice del 1865 né in quello vigente del 1942; pertanto, essa va dedotta dall’interpretazione della complessiva disciplina relativa ai requisiti della validità del vincolo e agli effetti che dallo stesso scaturiscono. Esso è l’istituto giuridico tramite il quale due persone, di diverso sesso e in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana, ufficializzano liberamente e volontariamente davanti ad un ufficiale dello stato civile, e alla presenza di due testimoni, il loro legame finalizzato alla formazione di una famiglia, cioè di un nucleo familiare potenzialmente stabile, spesso comprensivo anche di figli. 267 Successivamente modificato dalle bilaterali intese del 1984. ~ 185 ~ L’istituto matrimoniale fa nascere in capo ai coniugi i medesimi e reciproci diritti e doveri, tutti collocabili sul medesimo piano e senza alcuna posizione di priorità dell’uno sull’altro. A norma degli artt. 143, 144, 147 e 148 c.c. si individuano una serie di prescrizioni e comportamenti cui i coniugi devono attenersi, relativamente alla coabitazione, fedeltà coniugale, assistenza morale e materiale, educazione e istruzione della prole. Ne consegue che entrambi, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro sia professionale che casalingo, devono collaborare e contribuire alle complessive necessità familiari, nell’ambito di un rapporto reciprocamente informato ad affetto, solidarietà e fedeltà. L’indirizzo della vita familiare, la fissazione della residenza, l’educazione e l’istruzione dei figli sono stabiliti di comune accordo, tenuto conto delle rispettive esigenze innestate su quelle superiori della famiglia stessa. In mancanza di tale accordo, ciascuno dei coniugi può chiedere l’intervento del giudice e questi, qualora non sia possibile raggiungere una soluzione concordata con gli stessi, adotterà quella che riterrà più adeguata alle esigenze dell’unità e della vita familiare. Inoltre, ad entrambi i coniugi è demandato in misura paritaria l’esercizio della potestà sui figli (c.d. «potestà bigenitoriale»), da considerarsi soggetti meritevoli di specifica considerazione, anche dopo la maggiore età, e fin quando costoro non siano in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze, a meno che il mancato conseguimento di una personale autonomia dipenda da loro colpa. Accanto all’istituto del matrimonio, che da luogo alle famiglie legittime, si è già ampiamente detto dell’esistenza di altri istituti che presentano aspetti similari, ma anche nette diversità, che hanno determinato continui contrasti e dibatti sociali, dottrinali e giurisprudenziali, ma che oggi sembrano essere state considerate dal legislatore moderno, il quale ha dovuto tenere in considerazione i dictat comunitari e le sollecitazioni della giurisprudenza e dovuto risolvere le problematiche derivanti dal vulnus normativo. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio A riguardo, con il termine famiglia di fatto (anche definita convivenza more uxorio) si suole genericamente indicare l'unione stabile e la comunione di vita spirituale e materiale tra due persone, non fondata sul matrimonio. In particolare, con tale locuzione si fa riferimento a tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle quali abbiano riconosciuto uno status giuridico. Elementi essenziali della convivenza more uxorio sono: la comunità di vita; la stabilità temporale; l'assenza del legame giuridico del matrimonio. Dunque, la famiglia di fatto è prima di tutto nucleo familiare, portatore di valori di solidarietà e sostegno reciproco, alla quale, nel tempo, il legislatore ha attribuito degli effetti giuridici, ma solo relativamente ad alcuni ambiti circoscritti268. 268 Le fonti di diritto interessate sono le seguenti: D.L. n. 1726 del 27.10.1918: è possibile ottenere la corresponsione della pensione di guerra, in presenza di specifici requisiti, per la vedova, la promessa sposa, la convivente more uxorio; art. 6 L. n. 356 del 13.03.1958: è riconosciuta assistenza, per i figli naturali non riconosciuti dal padre caduto in guerra, quando questo e la madre abbiano convissuto "more uxorio", nel periodo del concepimento; art. 2 D.P.R. n. 136 del 31.01.1958: considera famiglia anagrafica non solo quella fondata sul matrimonio e legata da rapporti di parentela, affinità, affiliazione ed adozione ma, ogni altro nucleo che si fonda su legami affettivi, caratterizzato dalla convivenza e dalla comunione di tutto o parte del reddito dei componenti per soddisfare le esigenze comuni, quindi anche la famiglia di fatto; L. n. 405/1975 (istitutiva dei consultori familiari): ricomprende tra gli aventi diritto alle prestazioni assistenziali anche le "coppie"; L. n. 354/1975 (Riforma dell'ordinamento penitenziario): attribuisce un permesso al condannato, in caso di imminente pericolo di vita di un familiare, indicando anche il convivente; L. n. 194/1978 (interruzione di gravidanza): permette la partecipazione al procedimento di chi è indicato "padre del concepito", quindi anche in presenza di convivenza more uxorio; L. n. 184/1983: permette in alcuni casi, l'adozione a chi non è coniugato, concessione attribuita quindi, anche alla famiglia di fatto; L. n. 179/1992: ~ 187 ~ Gli studi statistici degli ultimi anni hanno registrato una controtendenza rispetto al passato. Infatti, mentre sono in forte calo le celebrazioni dei matrimoni, aumentano in numero sempre maggiore le coppie di fatto, dando luogo da un lato ad un fenomeno di degiuridificazione della famiglia coniugale, dall’altro alla necessità di giuridificare le convivenze269. Di conseguenza, essendo il carattere privato dell’accordo dei conviventi contrapposto alla forma solenne prevista per il matrimonio, ne consegue che l’unione dei conviventi esiste finché perdura l’accordo, mentre si dissolve quando questo viene meno, senza alcun obbligo giuridicamente vincolane. Nel secondo caso, invece, accade perfettamente il contrario. Gli obblighi che sorgono in capo ai coniugi sono cristallizzati nelle norme del codice civile, e perdurano fin quando un giudice o un ufficiale di stato civile pongano fine al legame. Allo stesso modo, nei confronti dei figli c’è una presunzione di paternità quando si è coniugi, una necessità di riconoscimento del figlio naturale quando si è conviventi. Dunque, attraverso una copiosa attività giurisprudenziale, accompagnata da ampia dottrina, oggi si è giunti a considerare il matrimonio e la convivenza due realtà familiari diverse nella forma ma meritevoli di tutela allo stesso modo. In particolare, la convivenza si presenta come contenitore di singoli accordi che regolamentano le parti, e costoro nei rapporti con i figli e con i terzi. E’ necessario, però, individuare attraverso quale mezzo giuridico si possa conciliare l’autonoma scelta di non sposarsi con la necessità di tutela delle azioni appartenenti al vivere quotidiano. permette la sostituzione, al socio assegnatario defunto del convivente, purché documenti lo stato di convivenza da almeno due anni dal decesso;L. n. 91/1999: donazione di organi;L. n. 53/2000, D. Lgs. N. 151/2001: in tema di congedi parentali; L. n. 154/2001: violenza in ambito domestico; L. n. 6/2004: amministrazione di sostegno; L. n. 40/2004: procreazione medicalmente assistita; L. n. 54/2006: affidamento condiviso. 269 Ferrando, Contratto di Convivenza, contribuzione e mantenimento, in I Contratti, f. 7, 2015, pp. 725-726 Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio La convivenza esprime, infatti, un concetto ben più ampio di ciascuna singola azione che la compone. Se si fa riferimento, ad esempio, alla coabitazione, essa potrebbe semplicemente costituire un semplice dato di fatto dettato da motivazioni irrilevanti per il diritto, anche meramente economiche, mentre, perché possa acquisire rilevanza giuridica, ha bisogno di un ulteriore elemento, cioè la reciproca volontà dei partner di voler essere compagni di vita270, l’elemento psicologico dell’affectio maritalis. Proprio questo status di conviventi, di persone che vogliono condividere la vita sulla base di un legame affettivo, implica necessariamente una gestione comune del menage familiare che si riflette anche sul piano dei rapporti patrimoniali. Ed è il momento della rottura del rapporto che sottolinea ancor di più la difficoltà di decidere in ordine alle controversie sorte su fattispecie spesso problematiche ed atipiche. Un punto su cui dottrina e giurisprudenza hanno sempre trovato un punto di incontro è sicuramente la impossibilità di estensione analogica della disciplina dedicata al matrimonio alle convivenze more uxorio, visto l’obbligo legale dei coniugi formalmente diverso dal legame che nasce nell’alveo dell’autonomia privata propria delle famiglie di fatto. C’è da dire che la doverosità morale che connota i comportamenti dei conviventi può costituire il substrato della fattispecie dell’obbligazione naturale ogni qualvolta il dovere morale scaturente dalla convivenza sia suscettibile di essere adempiuto mediante una prestazione di carattere patrimoniale (ad es. dovere di contribuzione, di assistenza materiale)271. In questi termini, può 270 In tal senso, trib. Bologna 5 aprile 2001. In dottrina, Macioce, Sull’obbligo di coabitazione fra coniugi, in Familia, 2004, pp. 226 e ss. 271 Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, in Collana delle Memorie dell'Istituto Giuridico dell'Università di Torino, serie III, memoria XXXVIII, Giuffrè, Milano, 1991, p. 83 ss.; Balestra, Le obbligazioni naturali, in Trattato di diritto civile, già diretto da Cicu-Messineo-Mengoni, continuato da Schlesinger, Milano, 2004, p. 59 ss., p. 233 ss. ~ 189 ~ sembrare accettabile la conclusione per cui tra conviventi sussisterebbe, se non un dovere di fedeltà, quanto meno un dovere di lealtà: dovere che può, alla luce della situazione normativa attuale, rilevare solo sul piano morale (e su quello giuridico, al massimo, nel contesto di quanto stabilito dall’art. 2034 c.c.). L’opinione prevalente in dottrina272qualifica, più precisamente, le attribuzioni tra conviventi in termini di obbligazioni naturali273solo ove sussistano determinate condizioni, cioè a dire 272 Per tutti A. Palazzo, Matrimonio e convivenze, cit., p. 1303, il quale precisa che «Il diritto civile riconosce quale adempimento di obbligazione morale ex art. 2034 le prestazioni patrimoniali tra conviventi dirette a soddisfare i sacrifici compiuti per l’assistenza prodigata durante il periodo di vita comune, mentre considera illecite le attribuzioni dirette convincere la parte più debole alla convivenza.»; Id., Atti gratuiti e donazioni, in Tratt. Sacco, Torino, 2000, spec. pp. 139 ss., 210 ss.; v. inoltre G. Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia, cit., p. 86 ss.; G. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, cit., p. 31 ss.; D. Riccio, op. cit., p. 445, secondo il quale i doveri di reciproca assistenza e contribuzione tra i componenti della convivenza more uxorio debbono considerarsi riconducibili allo schema di obbligazione naturale, e ciò a prescindere dalla circostanza che le relative prestazioni alimentari, ovvero di mantenimento, siano effettuate in costanza, ovvero al termine, della convivenza medesima. 273 In ordine alle c.d obbligazioni naturali cfr., ex multis, P. Perlingieri, Le vicende dell’obbligazione naturale, in Riv. dir. civ., 1969, I, p. 357; E. Moscati, Obbligazioni naturali, in Enc.dir., XXXIX, Milano, 1979, p. 353; C. Barnini, Obbligazione naturale, in Enc. giur., XXI, Roma, 1990, p. 1 ss.; L. Nivarra, Obbligazione naturale, in Digesto civ., XII, Torino, 1995, p. 366 ss.; L. Balestra, Le obbligazioni naturali, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2004. Ipotesi di particolare interesse riguarda gli atti di liberalità effettuati nell’ambito della convivenza more uxorio: come sottolinea Cass., 24 novembre 1998, n. 11894, in Contratti, 1999, p. 470 ss., con nota di A. Ambanelli, I regali al convivente more uxorio, ove tali elargizioni siano effettuate al fine di consentire la prosecuzione del rapporto di convivenza, le medesime non debbono ritenersi configurare né obbligazione naturale, né eventuale, liberalità d’uso quanto, piuttosto, una donazione, di talché il tradens potrà ripetere suddetti atti dispositivi solo ove i medesimi risultino Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio nell’ipotesi in cui l’atto dispositivo rivesta i caratteri della spontaneità e della proporzionalità, quest’ultima in relazione sia alla situazione economica complessiva del tradens, che alla natura del comportamento posto in essere274. In tal senso, è stato posto l’accento sull’aspetto solidaristico della convivenza, in quanto dette attribuzioni costituiscono adempimento di un dovere morale e sociale che presidia il rapporto; alle obbligazioni naturali debbono tuttavia applicarsi regole diverse da quelle previste per le obbligazioni propriamente giuridiche, ed essendo, quello della soluti retentio, l’unico effetto collegato alla obbligazione naturale (che ne sancisce, quindi, l’irripetibilità275), vi sarà impedimento sia alla esecuzione coattiva dell’obbligazione, sia essere stati effettuati «a prescindere da quelle determinate occasioni che il costume sociale normalmente festeggia e l’altra parte non abbia dato la prova che la situazione economica del donante era compatibile con la natura dei vari atti di liberalità». 274 Nel primo senso, Cass., 13 marzo 2003, n. 3713, in Giur. it., 2004, p. 530, la quale sottolinea l’importanza di tenere in considerazione l’elemento della proporzionalità in seno al rapporto tra attribuzione e mezzi economici del soggetto adempiente ad un’obbligazione naturale; nel secondo, Cass., 3 febbraio 1975, n. 389, in Foro it., 1975, I, c. 2301. Per la giurisprudenza di merito cfr., di recente, App. Palermo, 15 maggio 2010, in leggiditaliaprofessionale.it, la quale osserva che «Nella convivenza more uxorio anche l’esborso di somme effettuato da uno dei soggetti di tale rapporto rappresenta un adempimento di obbligazione naturale, purché sussista un rapporto di proporzionalità tra le somme sborsate ed i doveri morali e sociali assunti reciprocamente dai conviventi. Ne deriva che, laddove, come accaduto nel caso concreto, non sussista tale rapporto di proporzionalità, anche per l’impossibilità di desumere con esattezza la portata dei doveri morali e sociali reciprocamente assunti dalle parti in occasione della loro convivenza, le somme sborsate, non potendo essere ricondotte all’adempimento di un obbligo morale strettamente connesso alla situazione di convivenza more uxorio, potranno essere ripetute non trovando, in siffatta situazione, applicazione la disposizione di cui all’art. 2034 c.c.». 275 Ex multis, G. Bonilini, Manuale di diritto di famiglia, cit., p. 31 ss.; G. Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, cit., p. 84 ss. ~ 191 ~ alla compensazione tra obbligazione naturale ed obbligazione civile, sia alla convalida, sia infine all’apponibilità, all’obbligazione, di garanzie accessorie quali pegno, ipoteca, fideiussione. Dottrina ormai risalente ha considerato atto di adempimento di obbligazione naturale ogni attribuzione spontanea, compiuta a fini di «assistenza morale e materiale», la quale rispetti i menzionati criteri di proporzionalità, dovendo al contrario definirsi in termini di donazione rimuneratoria l’attribuzione compiuta, per riconoscenza nei confronti del convivente, la quale vada oltre l’aspetto solidaristico a fronte del particolare motivo che determina la volontà del donante: ciò, a condizione che il valore dell’attribuzione sia proporzionale alle particolari prestazioni ricevute in quanto, altrimenti, l’eccedenza darebbe vita ad una donazione pura276. Secondo tale orientamento, riguardo alle spese sostenute per il menage familiare, coniugati e conviventi trovano l’istituzionalizzazione dei rispettivi obblighi, rispettivamente, nel dovere di contribuzione e assistenza da una parte, e nell’obbligazione naturale dall’altra. La convivenza, infatti, può indubbiamente considerarsi fonte di reciproci doveri che, anche a fronte di assenza di formalizzazione del vincolo, rimangono radicati nella scelta di un modello familiare affettivo basato pur sempre sul consenso, e che si traduce nell’autonoma sottoposizione ad impegni e responsabilità di una comunione di vita. Tra le principali questioni riguardanti le obbligazioni naturali vi è, inoltre, quella concernente la novabilità di queste ultime. L’orientamento prevalente in ordine alle possibili interpretazioni del 2° comma dell’art. 2034 c.c. sostiene come la stipula di accordi tra membri delle unioni di fatto non sia, generalmente, suscettibile di novazione, dando luogo semplicemente a nuovi, autonomi contratti i 276 Cfr. G. Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia, cit., p. 100 s., secondo il quale il punto di distinzione tra le due fattispecie andrebbe ravvisato nella «proporzionalità dell’attribuzione patrimoniale compiuta rispetto alle capacità di lavoro professionale e casalingo ed al tenore di vita di chi la esegue». Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio quali rinvengono, a loro volta, il proprio comparto causale nella sussistenza della stabile relazione277. Più precisamente, si sostiene come nessun negozio volto a novazione sia suscettibile di trasformare un’obbligazione naturale in obbligazione civile al fine di rendere giuridicamente obbligatorio il relativo adempimento, e ciò per più ragioni, in quanto, anche a fronte di una lettura restrittiva del 2° comma dell’art. 2034 c.c., le obbligazioni naturali: a) debbono ritenersi insuscettibili di qualsiasi trasformazione o alterazione a mezzo di novazione, promessa di pagamento, ricognizione ovvero prestazione di mezzi di garanzia: neppure nell’ipotesi in cui il debitore dell’obbligazione naturale si assuma formalmente l’impegno di adempiere può sussistere novazione, in quanto l’elemento causale delle obbligazioni naturali consiste in un dovere morale o sociale; b) sono intrasmissibili mortis causa, rimanendo pertanto rimesso, il loro eventuale adempimento tardivo, alla mera coscienza dell’erede278. Diversa dottrina279 sostiene, al contrario, che l’obbligazione naturale intercorrente tra due conviventi more uxorio sia inseribile 277 In proposito Trib. Bologna, 16 febbraio 2011, cit., il quale, con particolare riferimento ad una remissione del debito operata in quietanza, sottolinea come si debba in generale ammettere «la possibilità per i privati di stipulare contratti gratuiti atipici ovvero dare corso ad atti unilaterali (…) volti alla definizione di situazioni in essere caratterizzate dalla rilevanza di un preesistente dovere morale, in cui l’obbligazione naturale non interviene come rapporto giuridico preesistente da accertare o novare nel nuovo contratto, ma semplicemente come interesse lecito alla produzione dell’effetto contrattuale». 278 Sul punto M. Colella, op. cit., p. 756; v. inoltre F. De Scrilli, op. cit., p. 855, nonché D. Riccio, op. cit., p. 447 279 Cfr. in proposito F. De Scrilli, op. cit., p. 855 s.; M. Franzoni, Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio, cit., p. 536. ma v. anche G. Oberto, I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Milano, 1991, p. 156, il quale sottolinea come il legislatore abbia da una parte voluto stabilire, con l’art. 2034 c.c., la mancata giuridicità delle obbligazioni naturali, e ciò escludendo che siano applicabili gli istituti relativi alla parte generale delle ~ 193 ~ all’interno di uno schema contrattuale dotato d’impianto causale autonomo, di talché si addiverrebbe all’indiretto adempimento dell’obbligazione originaria a mezzo dell’esecuzione della nuova obbligazione contrattualmente costituita; a fronte della conclusione del contratto, la relativa obbligazione verrebbe semplicemente affiancata a quella naturale. In realtà, non si tratta di novazione in senso tecnico in quanto è sufficiente, al fine dell’estinzione di entrambe le obbligazioni, che il debitore esegua la prestazione di tipo contrattuale, tanto più che, come accennato, in presenza di obbligo giuridico tecnicamente inteso non ha senso parlare di obbligazione naturale. In definitiva, con riferimento alle attribuzioni effettuate gratuitamente tra conviventi (e che non hanno inteso formalizzare il loro status nei modi previsti oggi dal legislatore nel DDL C. 3634), sarà configurabile l’ipotesi di obbligazione naturale ogniqualvolta: a) le stesse abbiano, quale fine ultimo, lo svolgimento della comunanza di vita, e siano ricollegabili ai doveri morali e sociali propri di quest’ultima; b) l’obbligo non giuridico, alla base della prestazione, risulti suscettibile di adempimento a carattere patrimoniale; c) la prestazione risulti proporzionata al dovere di cui costituisce esecuzione. 3. Autonomia privata e negozialità dei conviventi. La causa familiae. Nell’attesa dell’approvazione definitiva del disegno di legge in materia di “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze", approvata dal Senato il 25 febbraio 2016 ed attualmente all’esame della II Commissione alla Camera, il sistema fino ad oggi seguito in Italia ha sofferto di un problematico vuoto normativo che ha determinato non poche difficoltà per le coppie conviventi, eterosessuali ed omosessuali. L’assenza di obbligazioni civili; d’altra parte non deve considerarsi sbarrata «la via alla creazione ex novo, mediante lo strumento negoziale», di obbligazioni civili le quali abbiano identico contenuto di «una preesistente obbligazione naturale». Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio una compiuta disciplina di diritto positivo della convivenza, seppure quest’ultima realizzata con il sistema dell’intervento normativo settoriale, ha determinato la necessità di considerare l’incidenza dell’autonomia negoziale come sistema di default autoregolamentativo280. Nel tentativo di delineare l'ambito di operatività dell'autonomia privata, nonché di eventuali limiti che la stessa incontri nella regolamentazione dei molteplici aspetti della vita in comune, si deve necessariamente evidenziare, in primis, il poliedrico sistema in cui l'estrinsecazione del potere di autoregolamentazione è chiamato ad operare. Difatti, l'eterogeneità delle figure di convivenza conosciute dalla nostra società impone alcune valutazioni preordinate, dirette ad individuare realmente prima la tipologia di convivenza posta in essere da due individui, poi gli accordi derivanti dall’autoregolamentazione. In linea di principio l’affermazione dell’autonomia negoziale appare coerente con la premessa di fondo che sembra sottendere la fattispecie della convivenza: chi vi ricorre opta per una scelta di libertà rispetto alle regole conseguenti alla celebrazione del matrimonio. Il matrimonio non è uno strumento formale fine a sé stesso, ma può considerarsi anche l’elemento che determina il freno all’esplicarsi, nell’ambito familiare, di scelte d’autonomia cui, al contrario, non sembra posta alcuna preclusione laddove detto elemento costitutivo manchi. Nella famiglia legittima, infatti, si delinea un sistema che riduce l’area operativa dell’autonomia privata, non tanto perché si spazia nell’ambito di un superiore interesse pubblico, quanto piuttosto in ragione di una scelta originaria che controbilancia stabilità e certezza del rapporto con l’individuazione di un complesso sistema di diritti doveri reciproci tra coniugi, verso i figli e verso i terzi, tendenzialmente sottratto ad un generale potere di deroga, proprio ad 280 Sul tema dell'automonia negoziale "nei gruppi privati", con espresso riferimento alla famiglia, cfr. Rescigno, L'autonomia dei privati, cit., 538. ~ 195 ~ evitare lo snaturamento della citata stabilità e certezza del rapporto stesso. Al contrario, secondo autorevole dottrina, il rapporto che nasce privo del carattere della legittimità, da un lato, può esigere interventi normativi o interpretativi volti alla tutela dei soggetti deboli, ma dall’altro concede, di massima, ampia area operativa all’autonomia quale fonte di autoregolamentazione. Ciò permette di sostenere che nella convivenza appare difficile individuare un’area di diritti e doveri reciproci fuori della autoregolamentazione, ed ovviamente salvo diversa disposizione di legge "settoriale"; né sembra si possa sostenere, come già spiegato, la proposta dell’applicazione analogica dello statuto della famiglia legittima dal momento che sarebbe quanto meno discutibile, oltre che contraddittorio, imporre l’applicazione di una disciplina cui i conviventi, quando non oggettivamente impossibilitati, si sono volontariamente sottratti. Ne risulta pienamente condivisibile, oltre che coerente, l’idea di una diversa valutazione ordinamentale delle due convivenze, quella fondata sul matrimonio e quelle che ne prescindono. Va da sé che la soluzione del problema dell’ambito dell’autonomia privata nella delicata materia della convivenza, con specifico riferimento alla sfera personale e patrimoniale, esige alcuni chiarimenti, relativamente alla cd. “causa familiae”. Con tale espressione, infatti, si fa riferimento alla giustificazione causale, appunto, di una pluralità di accordi e/o convenzioni afferenti al fenomeno famiglia, intesa in senso lato e, quindi, anche nella sua accezione ortodossa e tradizionale di famiglia fondata sul matrimonio. Si tratta di un'espressione originariamente coniata per la necessità di individuare la giustificazione causale di attribuzioni patrimoniali effettuate tra coniugi, specie in sede di scioglimento del matrimonio (separazione personale o divorzio)281, ma che ha acquisito 281 Sul punto, cfr. G. Doria, Autonomia privata e "causa" familiare - Gli accordi traslativi tra coniugi in occasione della separazione personale e del divorzio, Milano, 1996, pp. 1 ss.; G. Oberto, Contratto e famiglia, in V. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio rilevanza in numerosi settori del variegato fenomeno dell'attività negoziale nell'ambito familiare282. Occorre, peraltro, precisare che detta rilevanza, in punto dogmatico e pratico, è tanto maggiore quanto più le problematiche si allontanano dalla famiglia fondata sul matrimonio investendo, nella cd. famiglia di fatto, il più ampio problema della regolamentazione dei rapporti tra conviventi, siano essi di natura personale che patrimoniale. Invero, s’è già detto che nel problema al vaglio si intersecano, condizionandosi vicendevolmente, due distinti profili: la ricerca della meritevolezza dell'interesse perseguito dai coniugi/conviventi nella singola vicenda negoziale; la qualificazione del negozio posto in essere. Quando a porre in essere l'attività negoziale siano i coniugi, l'ambito di applicazione della "causa familiae" (da intendere, fin da ora, come paradigma generale) si manifesta, quantomeno, più ridotto poiché sono già presenti nella legge numerosi strumenti (meccanismi negoziali tipici, e, quindi, dotati di causa propria) finalizzati alla realizzazione di interessi e rapporti (sia patrimoniali che personali) variamente collegati al rapporto coniugale283. Il problema della causa familiae sembra, comunque, relegato al campo dell'atipicità, dovendosi tuttavia rilevare la difficoltà di Roppo, Trattato del contratto, VI, Interferenze, Milano, 2006, pp. 283 ss.; E. Briganti: “ Crisi della famiglia e attribuzioni patrimoniali “ in Riv. notariato 1997, 1-2, p. 1 ss. 282 Sul punto G. Oberto, Contratto e famiglia, cit., pp. 107 ss.; F. Angeloni, Autonomia privata e potere di disposizione nei rapporti familiari, Padova,1997;G. Ceccherini, Contratti tra coniugi in vista della cessazione del ménage, Padova, 1999; M. Dogliotti, Famiglia di fatto, in Digesto discipline priv., sez. civile, Aggiornamento, tomo II, Torino, 2003, pp.705715; E. Russo, Le convenzioni matrimoniali e altri saggi sul nuovo diritto di famiglia, Milano, 1983. 283 Trimarchi, Gli accordi tra conviventi e riflessi sull'attività notarile, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 17 luglio 2008, Studio n. 174-2008/C, pp. 14 ss. ~ 197 ~ pervenire ad una conclusione univoca che non tenga conto delle peculiarità (di struttura, di interessi, di finalità) che ciascun accordo presenta. L’esigenza di individuare un parametro generale, che sia idoneo a costituire la giustificazione causale di ogni attività negoziale tra conviventi, non solo si manifesta in maniera esponenziale per la regolamentazione pattizia del rapporto di convivenza in senso stretto, ma anche per la enucleazione di principi che attengano alla estrinsecazione dell'autonomia privata in settori latamente collegati al rapporto detto; e ciò, laddove possibile, in posizione simmetrica rispetto al rapporto di coniugio, dal quale se ne differenziano non già per la diversità degli interessi da comporre, ma solo per la mancata regolamentazione positiva. Dunque, sembra che in questa materia la causa familiae acquisti un peso specifico molto importante, e ciò in quanto potrebbe ben sostenersi che essa rilevi costantemente in qualsiasi pattuizione tra conviventi di fatto. Il ruolo della causa dell'attività negoziale posta in essere dai conviventi, prima dell'instaurarsi della convivenza, durante il suo svolgimento, oppure nella fase della sua patologia, acquista un rilievo decisamente diverso, la cui criticità è innescata dal silenzio (ancora per poco) del legislatore relativamente alla composizione dei relativi interessi284. La ricerca, quindi, della causa di attribuzioni patrimoniali tra conviventi, dell'accordo sull'educazione della prole o sul menage familiare in generale, sulla pianificazione della successione, sulla sorte della casa ove la convivenza si è protratta fino al momento del suo scioglimento ecc. diventa, un momento centrale almeno in un sistema come il nostro ove non si consente il ricorso all'applicazione analogica 284 D’altro canto la letteratura specializzata (G. Oberto, Contratto e famiglia, cit., p. 143, testo e nota n. 125)non ha mancato di mettere in evidenza la preferenza della stessa giurisprudenza per "la via negoziale", anche superando le remore sollevate con riferimento alla conformità di accordi di tal fatta con l'ordine pubblico ed il buon costume. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio della disciplina della famiglia fondata sul matrimonio, potendosi al limite, e non senza difficoltà, fare riferimento ai principi generali del nostro ordinamento giuridico, e talora di quello comunitario per risolvere i molteplici problemi di liceità e di compatibilità della pattuizione o di singole clausole della stessa con il sistema detto285. 4. La presunta tipizzazione dei contratti di convivenza. Il disegno di legge sulla Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. La proposta di legge C. 3634 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”, cd. DDL Cirinnà286, approvata dal Senato il 25 febbraio 2016 ed attualmente in corso di esame in II Commissione alla Camera, consta di un unico articolo che esamina due differenti discipline: nella prima parte (commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso; nella seconda (commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali). Infine, le ultime disposizioni (commi da 66 a 69) riguardano la copertura finanziaria del provvedimento. Detto DDL ha un duplice obiettivo: da un lato, introdurre nel nostro ordinamento una disciplina legislativa statale specifica per l’unione civile tra soggetti dello stesso sesso; dall’altro, disciplinare le convivenze di fatto sia di coppie eterosessuali che omosessuali. Ciò deriva da specifiche richieste che nel tempo la Consulta, il giudice interno e quello comunitario, la CEDU, ed il legislatore Comunitario, hanno più volte espresso proprio in ragione delle fattispecie concrete presentate dinanzi al loro giudizio. Facendo un rapido riferimento alle richieste d’oltralpe, è opportuno partire dal 16 marzo 2011, quando la Commissione europea 285 Trimarchi, La cd. "famiglia di fatto" e le altre convivenze, in Manuale di diritto commerciale, diretto da N. Lipari e P. Rescigno, Napoli. 286 Il disegno di legge A.S. 2081 prende il nome dalla senatrice prima firmataria, Monica Cirinnà. ~ 199 ~ presenta una proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2011)127287). In realtà, tale proposta fa parte di un pacchetto legislativo più ampio, che comprende anche una proposta di regolamento relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2011)126). La proposta della Commissione non incide sulla regolamentazione degli effetti personali delle unioni registrate o il settore d'applicazione della proposta, bensì fa esclusivamente riferimento agli effetti patrimoniali (in particolare, gli aspetti inerenti 287 La crescente mobilità delle persone in uno spazio senza frontiere interne ha portato a un aumento significativo delle unioni, a prescindere dalla forma, tra cittadini di Stati membri diversi e alla presenza di queste coppie in uno Stato membro di cui non sono cittadini, situazioni a cui spesso s’accompagna l’acquisizione di beni situati nel territorio di più Stati dell’Unione. Uno studio realizzato nel 2003 dal consorzio ASSER-UCL ha messo in luce l’importanza del fenomeno delle coppie internazionali nell’Unione e le difficoltà pratiche e giuridiche che queste coppie devono affrontare tanto nella gestione quotidiana dei loro beni quanto al momento della divisione del patrimonio in seguito a separazione dei partner o alla morte di un partner. Benché la forma più comune di unione di coppia sia il matrimonio, si sono diffuse nuove unioni, tra cui quella registrata che consacra l’unione di due persone aventi una relazione stabile formalmente registrata davanti a un’autorità pubblica. Le difficoltà incontrate dalle coppie legate da unione registrata spesso dipendono dalla grande difformità delle norme applicabili – sia di diritto sostanziale che di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Sullo studio realizzato nel 2003 si veda Etude sur les régimes matrimoniaux des couples mariés et sur le patrimoine des couples non mariés dans le droit international privé et dans le droit interne des États membres de l'Union, Consortium ASSERUCL, http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc_centre/civil/studies/doc_civil_st udies_en.htm Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio tanto alla gestione quotidiana dei beni dei partner quanto alla loro divisione in seguito a separazione o morte di un partner). Infatti, l’obiettivo della Commissione è semplicemente l’armonizzazione delle norme sulla competenza al fine di semplificare i procedimenti e consentire di determinare secondo norme comuni l’autorità giurisdizionale competente a conoscere di una controversia in materia di aspetti patrimoniali delle unioni registrate. Se l'autorità giurisdizionale investita di un procedimento di successione per morte di un partner in applicazione di uno strumento futuro dell’Unione, o di un procedimento di separazione dei partner è competente anche per eventuali procedimenti riguardanti il regime patrimoniale dell'unione registrata, i cittadini avranno a che fare con una stessa autorità giurisdizionale per tutti gli aspetti della loro situazione. In estrema sintesi, la proposta della Commissione: prevede come regola generale il principio secondo il quale i beni delle coppie legate da un'unione registrata sono assoggettati alla legge del paese in cui l'unione è stata registrata288; istituisce un insieme di norme coerenti per determinare l'autorità giurisdizionale competente; semplifica la procedura per riconoscere decisioni e atti in tutta l'UE con la possibilità per i cittadini di proporre dinanzi a un'unica autorità giurisdizionale varie domande giudiziali. 288 Tale norma di conflitto si applica a tutte le forme di unione registrata, indipendentemente dallo Stato in cui l'unione è stata conclusa, e non solo alle unioni registrate concluse in uno Stato membro. Il principio tuttavia non osta all'applicazione delle norme il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile agli effetti patrimoniali dell'unione. Inoltre l'applicazione del principio può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro. Tuttavia l'applicazione di una norma della legge designata dalla proposta non può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro per il solo motivo che la legge del foro non contempla l'istituto dell'unione registrata. ~ 201 ~ In particolare, la proposta prevede la libera circolazione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. Mette quindi in atto il principio del riconoscimento reciproco sulla base della fiducia reciproca derivante dall'integrazione degli Stati membri nell'Unione europea. Questa libera circolazione si realizza attraverso una procedura uniforme per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, degli atti pubblici e delle transazioni giudiziarie emessi in un altro Stato membro, che sostituisce le procedure nazionali attualmente vigenti nei vari Stati membri. Parimenti, i motivi di diniego del riconoscimento o dell'esecuzione sono armonizzati a livello europeo e sono ridotti al minimo indispensabile, e sostituiscono i molteplici motivi attualmente esistenti a livello nazionale. Nella risoluzione si emenda, inoltre, la sezione della proposta relativa alla legge applicabile alle unioni registrate. In particolare, secondo il testo emendato i partner o futuri partner possono designare o cambiare di comune accordo la legge applicabile al regime patrimoniale della loro unione registrata purché tale legge riconosca l'istituto dell'unione registrata e i relativi effetti patrimoniali, e purché si tratti di una delle seguenti: la legge dello Stato della residenza abituale dei partner o futuri partner, o di uno di essi, al momento della conclusione dell'accordo; la legge di uno Stato di cui uno dei partner o futuri partner è cittadino al momento della conclusione dell'accordo; la legge di uno Stato in cui i partner hanno registrato l'unione. In assenza di accordo tra i partner il Parlamento europeo propone una serie di criteri oggettivi di collegamento, tra i quali anche la legge dello Stato in cui l'unione è stata registrata. Per quanto riguarda l'attività del Consiglio, si segnala che nel novembre del 2014 la Presidenza italiana del semestre aveva presentato un testo di compromesso relativo alla proposta di regolamento, sul quale tuttavia il Consiglio non ha raggiunto l'accordo politico per l'approvazione all'unanimità (richiesta dal Trattato). In Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio particolare, l'11 febbraio 2016 il Consiglio ha preso atto dell'esistenza di "difficoltà insormontabili che rendono impossibile raggiungere tale unanimità in questo momento ed entro un termine ragionevole". Ciò nonostante un numero significativo di Stati membri ha in ogni caso espresso la propria disponibilità a seguire la procedura di cooperazione rafforzata prevista dai Trattati. Per quanto concerne, invece, i profili di compatibilità con l'ordinamento del Consiglio d'Europa e con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), i contenuti della proposta S. 2081 (oggi C. 3634) non appaiono in contrasto con i relativi orientamenti. Vale la pena citare due sentenze importanti al riguardo. La prima è il caso P.B. e J.S. c. Austria del 2010.m I ricorrenti erano una coppia omosessuale. J.S. era un dipendente pubblico che intendeva nominare P.B. quale beneficiario associato dell'assicurazione obbligatoria che secondo lalegge austriaca lo copriva. Le autorità amministrative prima e giudiziarie poi avevano rigettato le istanze dei ricorrenti. Peraltro, nel 2007, la legge austriaca era cambiata nel senso di richiedere per i beneficiari associati dell'assicurazione obbligatoria diversi requisiti, per esempio di parentela, di età e di durata della convivenza, ma eliminando ogni riferimento all'orientamento sessuale. La Prima sezione della Corte EDU ha ravvisato, per il periodo anteriore alla modifica legislativa del 2007, una violazione del combinato disposto degli articoli 8 e 14 della Convenzione dei diritti (che prevedono rispettivamente il diritto alla vita privata e familiare e il divieto di discriminazione) in ragione che il criterio discretivo adoperato per concedere l'estensione al convivente dell'assicurazione e basato sull'orientamento sessuale non era una misura necessaria e proporzionata allo scopo di conseguire la concessione selettiva e mirata del beneficio. Viceversa, per il periodo successivo alla modifica legislativa, la Corte non ha ravvisato violazioni, giacché le restrizioni introdotte erano neutrali dal punto di vista dell'orientamento ~ 203 ~ sessuale e basate su parametri oggettivi ragionevoli (parentela, età e durata della convivenza). Nello stesso anno 2010, la Corte si è pronunciata nel caso Schalk e Kopf contro Austria. Qui i ricorrenti erano una coppia omosessuale che aveva domandato le pubblicazioni prematrimoniali. Essi invece non ritenevano sufficienti per le loro istanze la mera registrazione amministrativa della loro unione, peraltro prevista dall'ordinamento austriaco solo diversi anni dopo l'inizio della loro relazione stabile (nel 2010). Subìto il rifiuto in tutti i gradi di giudizio della domanda di matrimonio, essi si erano rivolti alla Corte EDU. La Prima sezione riconosce che, per differenziare trattamenti giuridici sulla base dell'orientamento sessuale, occorrono l'esigenza imperiosa di proteggere un altro interesse meritevole di tutela e la proporzionalità della misura giuridica prescelta. In tale ambito, peraltro, gli Stati sottoscrittori godono di un certo margine di apprezzamento. Constatato che - in definitiva - le differenze di regime giuridico tra matrimonio e registrazione amministrativa dell'unione sono minime, la Corte statuisce che non vi è stata violazione degli articoli 8 e 14 della Convenzione, poiché la mancata previsione del matrimonio vero e proprio tra persone dello stesso sesso non eccede i limiti della discrezionalità legislativa. Né la Corte si sente di poter rimproverare all'Austria di non avere introdotto prima del 2010 la possibilità della registrazione amministrativa dell'unione. Più di recente, si è imposto all'attenzione il caso Oliari c. Italia del 2015, su cui si è pronunciata la Quarta Sezione. Enrico Oliari e il suo compagno avevano domandato al comune di Trento di procedere alle pubblicazioni prematrimoniali. Il comune si era rifiutato e ne era nato un contenzioso, giunto fino alla Corte costituzionale. Il giudice remittente aveva ritenuto non manifestamente infondata la questione se il codice civile violasse – per il tramite dell'articolo 8 della Convenzione EDU – l'articolo 117, primo comma, della Costituzione. La Corte dichiarò la questione in parte infondata e in parte inammissibile (sentenza n. 138 del 2010). Successivamente, la Corte d'appello di Trento rigettò il ricorso del Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio signor Oliari. La CEDU, citati anche i precedenti tra cui la sentenza Schalk, osserva che in Italia non solo non è previsto il matrimonio omosessuale, ma manca (a differenza di altri Paesi) il riconoscimento delle unioni tra persone del medesimo sesso, anche in una forma più blanda. Ciò denota come il nostro Paese sia venuto meno all'obbligo positivo di tutela del diritto alla vita privata e familiare, attraverso il riconoscimento e la protezione formalizzati delle coppie omosessuali. Di qui la constatazione della violazione dell'articolo 8. Tutto ciò ha posto in luce la netta diversità strutturale e contenutistica tra rapporto coniugale e convivenza di fatto, fondata sull'affectio quotidiana di ciascuna delle parti, liberamente e in ogni istante revocabile. Della copiosa trattazione da parte della Consulta e della Suprema Corte rispetto alla problematica delle unioni civili e delle coppie di fatto si è già parlato in precedenza, anzi la stessa Corte più volte ha chiesto tra le righe al legislatore di affrontare la problematica del vulnus normativo. La proposta di legge, dunque, introduce nell'ordinamento italiano, e disciplina come istituti di natura civilistica, le unioni civili omosessuali e le convivenze di fatto, modificando in alcuni punti il codice civile e processuale civile. Per la prima volta in Italia si prova a riconoscere diritti e doveri alle coppie omosessuali che vogliono unirsi civilmente, e alle coppie eterosessuali e omosessuali che non vogliono sposarsi, ma solo registrare la loro convivenza. Senza scendere nei contrasti prettamente politici scaturiti dall’esame in Senato del DDL, ciò che interessa in questa sede è l’analisi di ciò che comporterà l’introduzione della normativa nell’ordinamento vigente. Si è già detto che il disegno di legge è stato oggetto di un ampio dibattito parlamentare. Infatti, il voto è avvenuto in realtà su un maxi-emendamento, sul quale il governo aveva posto la fiducia e che sostanzialmente ha eliminato due punti importanti. E’ stata stralciata la parte relativa alla stepchild adopcion , cioè l’adozione del figlio del ~ 205 ~ partner nelle coppie omosessuali, ed è stato eliminato l’obbligo di fedeltà previsto anche per le coppie omosessuali nelle unioni civili. Nella versione originale era scritto “con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione”, in quella nuova è stato tolto “alla fedeltà”. Il ddl che ora è passato all’altro ramo del Parlamento resta, dunque, composto di un unico articolo che detta due distinte discipline. Il comma 1 individua la finalità della legge nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica "formazione sociale" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle convivenze di fatto. Nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (comma 2), si prevede la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile (comma 3). Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e della loro residenza, oltre che i dati anagrafici e la residenza dei testimoni (comma 9). L'articolo unico dispone ancora in ordine al cognome dell'unione civile prevedendo che le parti, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; al contrario, i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso (comma 10). Sono previste, poi, alcune cause impeditive per la costituzione delle unioni civili, e la possibile impugnazione delle stesse. Il comma 11 disciplina i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, nella sostanza riproducendo il contenuto dell'art. Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio 143 del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell'obbligo di fedeltà, soppresso nel corso dell'esame in Assemblea al Senato): con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; l'unione comporta l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione nonché di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Si prosegue con la disciplina dell'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, il regime patrimoniale e l’estensione di alcuni istituti civilistici alle unioni civili, tra cui l’obbligo degli alimenti e i diritti successori. Dal comma 22 al comma 26 si disciplinano le cause di scioglimento dell’unione civile. Il comma 25, invece, estende alle unioni civili gran parte della disciplina della legge sul divorzio. Mentre, il comma 27 recependo il dictum della Corte costituzionale (sentenza 11 giugno 2014, n. 170), prevede una ipotesi di unione civile derivante dal matrimonio; se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso. La seconda parte del provvedimento, invece, è dedicata alla disciplina della convivenza di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. In molte città italiane esistevano già dei registri delle coppie di fatto, ma non esisteva una legge nazionale sulla materia. Cosa prevede questa parte della norma: • la convivenza di fatto viene riconosciuta alla coppie di maggiorenni, sia eterossessuali sia omosessuali, che vivono insieme e che non hanno contratto un matrimonio civile o un’unione civile; • i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi in caso di detenzione di uno dei due; ~ 207 ~ • in caso di malattia o di ricovero i conviventi hanno il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, con le stesse regole previste nel matrimonio e nell’unione civile; • ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante, con poteri limitati o assoluti, per le decisioni in materia di salute in caso di malattia che comporta incapacità d’intendere e di volere; • nel caso di morte ciascun convivente può designare l’altro come suo rappresentante per quanto riguarda la donazione di organi, funerali, le modalità di trattamento del corpo. Questa designazione può avvenire attraverso uno scritto autografo oppure in forma verbale davanti a un testimone; • nel caso di morte di uno dei due conviventi che ha anche la proprietà della casa comune, il partner superstite ha il diritto di stare nell’abitazione per altri due anni, o per il periodo della convivenza se superiore a due anni, comunque non oltre i cinque anni. Se nella casa di convivenza comune vivono i figli della coppia o i figli di uno dei due, il convivente che sopravvive alla morte dell’altro può rimanere nella casa comune per almeno tre anni. E inoltre in caso di morte il partner superstite ha il diritto di succedere all’altro coniuge nel contratto d’affitto. Questo diritto si estingue in caso di una nuova convivenza con un’altra persona, o in caso di matrimonio o unione civile; I commi da 50 a 63 disciplinano il contratto di convivenza. Si tratta di un accordo attraverso il quale i conviventi possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali e deve avere tassative caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione. I conviventi possono stipulare il contratto di convivenza per regolare le questioni patrimoniali tra di loro. Il contratto può essere redatto in una scrittura privata o con un atto pubblico che poi deve essere registrato da un notaio o da un avvocato, il quale deve Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio comunicare al registro anagrafico comunale l’atto. Esso, inoltre, può contenere l’indicazione della residenza comune, le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, il regime patrimoniale della comunione dei beni; è nullo se indica dei termini o delle condizioni. Il contratto di convivenza può essere sciolto per: accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra uno dei conviventi e un’altra persona, e morte di uno dei contraenti. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può riconoscere a uno dei due conviventi, che si trova in stato di bisogno, il diritto agli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. Infine, la convivenza non dà diritto alla pensione di reversibilità. Il comma 64 modifica la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi il nuovo art. 30-bis in materia di contratti di convivenza. La nuova disposizione prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo ove si svolge prevalentemente la convivenza. La disposizione fa comunque salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima. 5. Conclusioni La scelta di costituire una famiglia naturale, o di fatto, fuori dal matrimonio e dai vincoli che la solennità dell’istituto comporta, non significa necessariamente che la coppia voglia sottrarsi completamente ad una regolamentazione delle sue attività. La convivenza, spesso, è il risultato di una comune decisione che da seguito ad una serie di azioni e comportamenti che appartengono all’autonomia privata dei conviventi, e che possono essere oggetto di negozi giuridici. ~ 209 ~ L’evoluzione della società e dei costumi ha portato la famiglia a non essere fondata più soltanto sul matrimonio, ma a questo tipo di unione legittima se ne affianca una’altra, basata invece sul consenso. A lungo si sono confrontate la dottrina e la giurisprudenza sull’argomento, sulla legittimità delle azioni poste in essere dai conviventi, sui possibili patti con cui costoro disciplinano in modo organico la molteplicità di interessi patrimoniali che scaturisco dal vivere insieme. E’ oggi frequente che chi vive un rapporto stabile more uxorio persegua specifici interessi mediante la stipula di un contratto tipico (si pensi al comodato, alla vendita con riserva di usufrutto, ecc), ma anche di contratti atipici, come il contratto di convivenza, che trova il proprio substrato causale proprio nella convivenza, dunque dalla relazione affettiva che legittima la formazione sociale riconosciuta dalla Costituzione all’art. 2, e che ha permesso alla giurisprudenza di cambiare completamente orientamento nel corso degli ultimi anni. Anche se qualcuno ha definito la famiglia “un’isola che il diritto può appena lambire”, affermando la insostenibilità della pretesa del diritto di impadronirsi delle relazioni familiari, è pur vero che la quotidianità ci costringe a regolamentare i comportamenti, soprattutto perché le fattispecie concrete poste dal vivere quotidiano impongono risoluzioni che vanno trovate nella norma o in un accordo. Per cui, è possibile fare un distinguo tra ciò che è oggi, al momento della stesura di questo lavoro, e ciò che a breve probabilmente cambierà nell’assetto normativo in seguito all’approvazione del disegno di legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Infatti, in una prima fase di approccio alla problematica, le obbligazioni naturali vengono individuate come uniche possibili conseguenze del rapporto di convivenza more uxorio. Successivamente, si è giunti ad una fase intermedia che considera il dovere di solidarietà, ex art. 2 Cost., fonte di legittimazione delle Famiglia e Diritti nell'Italia del terzo millennio famiglie naturali intese come formazioni sociali, che trovano la loro causa nel legame affettivo e nel quale risiede la volontà della vita comune e dell’assistenza reciproca morale e patrimoniale. Una terza fase, in procinto di realizzarsi, vede finalmente la collocazione dei comportamenti di soggetti eterosessuali o omosessuali, che hanno dato inizio ad una vita insieme sulla base di legami affettivi, nell’alveo dei diritti riconosciuti. ~ 211 ~ Prodiversitas Edizioni Digitali Argentina – Brasil – Colombia – Ecuador