“Donazioneetrasferimentoimmobiliare:problematicheapplicative” Dott.ssaAntonellaSassu,praticantenotaioinRoma Quando si intende acquistare un immobile è molto importante considerarne il titolo di provenienza.Questononsolodalpuntodivistaformale(l’attodicompravenditachedifettadella parterelativaallaprovenienzaènullo)maanchedalpuntodivistasostanziale. In particolare, quando l’immobile proviene da una donazione, ci potrebbero essere delle problematichefuturechenonsonoimmediatamentepercepibilialmomentodellastipulazionedel contrattodicompravendita. Cosaèladonazione Ilnostroordinamentogiuridicoprevededuetipididonazione: a) Ladonazionecd.diretta,cheèquellaespressamentedisciplinatadagliartt.769eseguenti delcodicecivile; b) ladonazioneindiretta. a) LADONAZIONEDIRETTA:ladonazioneèuncontratto,regolatodall’art.769cod.civ.,mediante il quale una parte (c.d. donante), per puro spirito di liberalità, arricchisce un’altra parte (c.d. donataria),conproprioimpoverimento. Ilcontrattodidonazionehaquindideglielementipeculiarichelocaratterizzano: 1. Spirito di liberalità, che costituisce la causa donativa. Il donante deve compiere l’arricchimento con animus donandi, ossia non per ricevere qualcosa in cambio ma al contrariosenzanullariceverenépretendere. 2. Arricchimentodeldonatarioeconseguentedepauperamentodeldonante,ossiaildonante si priva di qualcosa (bene o diritto) o assume su di sé un’obbligazione in favore del donatario. 1 Perquelcheconcerneisoggettichepossonostipulareuncontrattodidonazione,questidevono avere la cd. capacità di donare, ossia avere piena capacità di disporre dei propri beni e piena capacitàd’intendereevolere(arti.774e775cod.civ.). L’oggettodelcontrattopuòesseretantounbenequantoundiritto,purchésianell’effettivasfera di disponibilità del donante. Pertanto non è possibile donare beni di cui ancora non se ne ha la disponibilità:l’art.771cod.civ.espressamenteprevedelanullitàdidonazionedibenifuturi(fatti salviifruttiesistentimanonancoraseparati). Come già detto poc’anzi, la donazione ha una causa che le è propria: è un atto di liberalità donativo. Dalpuntodivistaformale,ladonazione,qualoranonsiadimodicovalore(art.783cod.civ.),deve necessariamenteaverelaformadell’attopubblicoconlapresenzanecessaria(apenadinullità)di duetestimoni(art.782cod.civ.). Qualorataleformanonvenisserispettata,l’attoconclusosarebbenulloexart.1418cod.civ. b) LADONAZIONEINDIRETTA:L’ordinamentogiuridicoconsideradonazionianchequegliattiche, nonostantenonsianoespressamentedefinitiall’internodiuncontrattoexart.769cod.civ., comunquehannoqualerisultatolemedesimeconseguenzedelladonazionediretta. Quindi,ogniattoonegoziogiuridicocheproduceimedesimieffettidiunadonazionediretta (arricchimento di una parte, impoverimento dell’altra per puro spirito di liberalità), si consideradonazioneindiretta. Traquestipossiamoconsiderare: - La remissione del debito à Tizio deve a Caio la somma di € 1.000,00. Se Caio per puro spiritodiliberalitàdecidedirinunciareallariscossionedelsuocreditovantatoneiconfronti diTizio,alloraavremounadonazioneindiretta:Tiziosisaràarricchitodi€1.000,00perché in realtà avrebbe dovuto spogliarsene in ragione del suo debito e Caio si è depauperato dellamedesimasommaperchéavrebbedovutoriceverlamaviharinunziato; - Contrattoafavoredelterzo(artt.1411-1413cod.civ.); - AcquistodiunbeneconpagamentodapartediunterzoàPerrestareintema,sipongail caso di un soggetto che intende acquistare un immobile. Nell’atto di compravendita, 2 l’assegno circolare con la somma pari al prezzo (o parziale) viene emesso da un altro soggetto. Il caso più probabile è quello del genitore che interviene nell’atto di compravendita, pagando il prezzo dell’immobile che però è acquistato direttamente dal figlio.Inquestocasosiottieneunadonazioneindiretta:ilgenitoredonal’immobilealfiglio nondirettamentemaattraversoilpagamentodelprezzodelbeneepertantocompieuna donazioneindiretta1. Qualisonoiproblemidiunimmobiledonato? Lasuccessionedeilegittimarideldonante Ladonazionesottocertiaspetti,tantoquelladirettaquantoquellaindiretta,costituisceunasorta di“anticipazionesullasuccessione”:ildonanteattraversoladonazionetrasferiscealdonatariouna quotadelpropriopatrimonioperattointervivos. Non è un caso, infatti, che anche sistematicamente il legislatore abbia collocato le norme sulla donazione nel libro 2° del codice civile, sulle successioni, e dopo le disposizioni in tema di successionemortiscausa. 1 Sul punto si segnala Cass, Sez. Unite, sent. n. 9282 del 5.8.1992, dove è stato ritenuto che in casi analoghi si ritengadonatol’immobileenongiàlasommadidenaro. Questononèdipococonto.Siconsidericheilvalorediquantodonatoèutileperilcalcolodellequotespettanti ai legittimari, tenendo conto del momento in cui si apre la successione. Se il donante aveva donato il prezzo dell’immobile attraverso la dazione di una somma di denaro al momento della stipula del contratto di compravendita, si dovrà considerare il valore dello stesso all’apertura della successione, perché esso si considereràdonato. Diversamente, se il donante aveva donato una somma di denaro con la quale poi il donatario ha acquistato l’immobile,allorasiconsidereràdonatasololasomma. Per chiarire meglio: ogni qualvolta la somma di denaro si ricollega funzionalmente al bene oggetto di compravendita,alloral’effettosaràquellodiavereladonazionedell’oggettoenongiàdeldenaro. Dalpuntodivistasquisitamenteeconomico,siassisteaduediversiscenari: - Poniamoilcasodiunacompravenditadiimmobileavvenutaneglianni’90,alprezzodiLire30milioni;Tizio provvede,nell’attodicompravenditaapagareilprezzodoveperòrisultaacquirenteCaio,ilfiglio.Tiziomuore nel 2015. Al momento dell’apertura della successione, si calcolerà il valore dell’immobile al tempo della successionechepotràvalerenonpiù30milionidilire(pariaca15.000€mamoltodipiù,pereffettodella rivalutazionedelmercatoimmobiliare); - nelmedesimocaso,seTizioavevaprovvedutoadonarealfigliolastessasomma(30milionidilire)etramite essa il figlio aveva acquistato l’immobile, allora ai fini della riunione fittizia, si considera il valore nominale delladonazione,ossiasempre30milionidilire(conricalcoloineuro) 3 Nel caso di morte del donante, la successione si apre in favore di coloro che per legge o per testamentosonoerediolegatarideldecuius. IlCodicecivileprevedeespressamentechecisianodeisoggetti,icd.legittimari,chehannodiritto, a prescindere da quanto disposto dal de cuius in vita e mediante testamento, ad una quota del patrimoniodeldefunto. I soggetti legittimari sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti (art. 536 cod. civ.). A questi soggetti spetta una parte del patrimonio per legge; il testatore ha a disposizione una quota del proprio patrimoniodadestinareachivuole(quotadisponibile). Perdeterminareilpatrimoniodeldefuntoaifinidelcalcolodellequotespettantiailegittimarisi consideranononsoloibenipossedutidaldecuiusalmomentodellamorte,maanchedituttele eventualidonazionicompiuteinvitaafavorediunoopiùsoggetti. L’art. 556 cod. civ. stabilisce espressamente che, per la quantificazione dell’ammontare delle quote, si considera l’intera massa di beni e diritti di cui il de cuius era titolare, esclusi i debiti, e fittiziamente si riunisce in questa massa anche quanto è stato donato in vita dallo stesso attraversoattidonativi. Qualoradall’operazionedicalcolorisultasseroleselequotediriservadeilegittimari,questiultimi potrebberoadirelevielegaliedesercitareleazionidiriduzioneerestituzionecontrotutticoloro chehannoricevutounapartedelpatrimoniodeldonante,ormaidefunto. L’azionediriduzioneconsentediridurreproporzionalmentequantodonatodaldefuntoinvitaa favoredeilegittimari.Pereffettodell’azionediriduzioneillegittimariohatitoloperrichiedernela restituzione. Taliazionisonoesperibilitantoneiconfrontideldonatariocheharicevutoilbenepereffettodel contratto di donazione, tanto i suoi aventi causa che possono aver acquistato il bene mediante contrattodicompravendita. Nelcasodiacquistodiimmobileoggettodidonazionechicorredeirischi: • Acquirente. Il trasferimento potrebbe essere inficiato da eventuali azioni future dei soggetti legittimari del donante. Egli potrebbe quindi ritrovarsi di lì a poco a dover 4 restituire l’immobile acquistato regolarmente senza poter far nulla. Sicuramente avrebbe titolo per esercitare azioni di risarcimento del danno, ma questo comporta un notevole dispendioditempo,energieesoldi. • Banca.Lamaggiorpartedegliimmobilisiacquistamediantelacontestualerichiestadiun mutuofondiariopressounistitutodicreditobancario.Labanca,almomentodellastipula delcontrattodimutuo,ponesulbeneun’ipotecaagaranziadelsuocredito. Nelcasodibenesottopostoadazionediriduzionelabancasipotrebberitrovaresenzail bene a garanzia. Pertanto, per tali ragioni, molti istituti di credito, quando nella provenienzac’èunadonazione,sonorestiiaderogareilmutuo. Inmolticasiaddiritturalebanchehannoobbligatoilegittimarideldonanteastipulareuna fideiussione sull’immobile donato, per limitare le eventuali azioni di riduzione che potrebberoriguardarel’immobile.Ladottrinaelagiurisprudenza,tantodimeritoquanto dilegittimità,ritengonochetaleprassisialesivadeidirittideilegittimari. Cosafareinquesticasi? E’ normale e pacifico chiedersi, quindi, cosa fare nel caso in cui ci si trovi a dover acquistare (o vendere)unimmobilecheèstatooggettodidonazione. Lestradepercorribilisonodiverseevannovalutatecasopercaso. Inlineageneralesipossonotracciaredeirimediutiliperdestreggiarsiinquestomaremagnum: A) Se il donante è deceduto da più di dieci anni, nulla quaestio: l’azione di riduzione e restituzionesiprescriveneltermineordinariodidiecianni. B) Se il donante è deceduto da meno di dieci anni, allora si può chiedere ai legittimari di rinunciareall’azionediriduzione. C) Art.563cod.civ.Lariformadel2005intemadidonazionihamodificatoparzialmentel’art. 563delcodicecivile.Attualmentelanormaprevedecheseildonatariohaalienatoilbene a terzi e sono trascorsi più di venti anni dalla trascrizione della donazione, allora i legittimari non possono più esercitare l’azione nei confronti degli acquirenti. Tale norma 5 tuttaviaèoggettodiunaccesodibattitosuldiesaquodelterminediprescrizione,cheha condottoaduediversiorientamenti. Il primo orientamento, più estensivo, ritiene che il dies a quo si considera dal momento della trascrizione del contratto di donazione, quindi se sono trascorsi venti anni, l’acquirentesarebbesalvo. Ilsecondoorientamento,piùrestrittivo,inveceritienecheildiesaquovadacalcolatodal giornodientratainvigoredellanorma(15maggio2005).Laragioneèsistematicaeappare la più corretta. Infatti il legislatore nel prevedere tale norma non ha previsto anche un regimetransitoriochedisciplinasselesituazionipregresseallasuaentratainvigore. Secondoleregolegenerali,lelegginonregolanocheperl’avvenireenonsonoretroattive, salvi i casi in cui è espressamente preveduto tale effetto. Pertanto, nel silenzio del legislatore,ladisciplinacheprescrivel’azionediriduzioneneiconfrontidegliaventicausa del donatario nel termine di 20 anni, per le donazioni anteriori al 15 maggio 2015 non è applicabile. Per effetto di ciò per tali donazioni ante riforma il termine di prescrizione decorre dalla datadientratainvigoredellanorma. D) Scioglimento della donazione per mutuo dissenso2. Il limite all’utilizzo di tale soluzione è quellopercuiilbenedeveessereancoranelladisponibilitàdeldonatario.Seildonatariolo haalienato,alloranonèpossibileattuarlo. Lo scioglimento del contratto di donazione deve avvenire tra le parti originarie. Pertanto nonèpossibileattuarloquando: § Ildonanteèmorto; 2 Questonegoziogiuridicoèstatomoltocontestatoindottrinaegiurisprudenzaperlungotempo. Secondounacorrentedottrinaleloscioglimentodelladonazioneequivalevaaunanuovadonazionetra donanteedonatarioperò“apartiinvertite”:ildonantericevevaindietroilbenedaldonatario.Questa visionenonsolorisultavasbagliatadalpuntodivistaprettamentegiuridicomaavevaqualeeffettoquella diritassaredinuovoiltrasferimentodelbene,connotevoleaggravioperlepartiincausa. Attualmenteèormaiprevalentel’orientamentosecondoilqualeconlarisoluzionedelladonazioneper mutuo consenso ( o secondoCapozzi, per mutuo dissenso in “Il mutuo dissenso nei contratti ad effetti reali,inStudiinricordodiA.Auricchio,Napoli,1983,p.296”),noncomportaunri-trasferimentodelbene, maunannullamentodeglieffettidelprecedentenegoziodonativo(tamquamnonesset). Questocomportaunnotevolealleggerimentodellespesediregistrodell’attosoggettoallasolaimposta fissadi€200,00. 6 § Ildonatariohaalienatoilbene. Nel caso di morte del donatario, se il bene è stato acquistato mortis causa dagli eredi, allora questi potranno, se il donante è ancora in vita, sciogliere la donazione. Questo perchéglieredisubentranointegralmentenellaposizionedeldecuiusequindianchenei diritti di quest’ultimo. Differentemente, nel caso di morte del donante, gli aventi causa dallostessononpossonocompiereloscioglimentodelladonazione. E) Polizza assicurativa. Nel caso in cui non sia possibile sciogliere la donazione per mutuo dissenso,alloral’unicorimedioesperibileèquellodistipulareunapolizzaassicurativache copra dal rischio di eventuali azioni di riduzione e restituzione. Tale fenomeno si sta incrementandonotevolmenteelecompagnieassicurativehannopredispostodeicontratto adhocpertalicasi. Vi è da dire però che ci sono ancora delle criticità su tali contratti assicurativi. In primo luogo non è ben chiaro come la polizza operi nel caso di vendita o frazionamento degli immobiliassicurati. Infine, occorre ricordare che la consulenza di un Notaio preventivamente alla stipulazione di qualsiasinegoziogiuridicoeliminagranpartedeiproblemichepossonopresentarsi. Moltevoltesisottoscrivonocontroppafacilitàimodulicheleagenzieimmobiliaripredispongono per la promessa di acquisto. Quando la proposta di acquisto viene accettata dal proprietario venditore,ilcontrattoèconcluso,equellochesembrauninnocuomodulositrasformaatuttigli effetti di legge in un contratto preliminare di compravendita. Con tutte le conseguenze che ne derivano. 7