Contratto Reflui Industriali

Contratto per il Servizio di Fognatura e Depurazione di Acque Reflue Industriali
Tra le parti
- Acque Vicentine S.p.A. con sede legale in Vicenza, Viale dell’Industria, 23, C.F. e P.IVA 03196760247, in
persona del Presidente o da lui delegata, di seguito denominata semplicemente “Azienda”;
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………………………………………………………………….. con sede legale in …….…………..………………………………..……,
Via ………………………………………...………. n. …….., Codice Fiscale ………………….………………………………..………
e P.IVA ……………………….……………….…………..……………, nella persona del suo legale rappresentante
…………………………………………………………, di seguito denominata “Utente”.
Premesso che
a. l’Azienda gestisce la rete fognaria del Comune di …………………..………………………. e l’impianto di depurazione
“………………………….……” posto nel Comune di ……………………………………... (di seguito denominato “impianto
di depurazione”), in virtù della delibera prot. n. 358, n. di reg. 3 del 30.03.2001 dell’A.A.T.O. “Bacchiglione”;
b. l’Utente richiede/è titolare dell’autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria
n……………………, del ………………., di seguito detta “autorizzazione”;
c. il provvedimento di autorizzazione allo scarico di cui al punto b), ed i suoi successivi provvedimenti di
modifica e/o rinnovo, è parte integrante del presente contratto, come pure il Regolamento di fognatura e
depurazione approvato dall’Assemblea d’Ambito con provvedimento prot. n. 44, n. di reg. 13 del 30.12.2002,
disponibile nel sito internet dell’A.A.T.O. “Bacchiglione”, che l’Utente dichiara di aver letto e di conoscere.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Definizioni.
1. Ai sensi del presente contratto, per “acque reflue industriali” si intendono come da definizione dell’art. 74 del
D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
Art. 2. Oggetto.
1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura, da parte dell’Azienda del servizio di fognatura (raccolta e
allontanamento), depurazione e scarico delle acque reflue industriali (comprese le acque reflue domestiche e/o
assimilate, qualora siano scaricate nella rete fognaria unitamente alle acque reflue industriali, e meteoriche di
dilavamento venute in contatto con sostanze o materiali inquinanti connessi con l’attività esercitata nello
stabilimento) prodotte dall’Utente nel proprio stabilimento in ……………..….……………………….…………….…………,
Via ….………………………..…………………………. n. ……….….. (di seguito detto “stabilimento”).
2. L’Azienda eroga il servizio secondo le modalità e gli standard di qualità previsti dalla Carta dei Servizi adottata
ai sensi del DPCM 4/3/96 e del DPCM 29/4/99, il cui contenuto si intende qui interamente richiamato come parte
integrante del presente contratto.
Art. 3. Durata del contratto.
1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data del suo perfezionamento con scadenza al 31 dicembre del
medesimo anno e si rinnoverà tacitamente sino al 31 dicembre dell’anno successivo e così di seguito, salvo
disdetta che ciascuna parte potrà dare a mezzo lettera raccomandata a.r. 30 (trenta) giorni prima della
scadenza.
Art. 4. Obblighi dell’Utente.
1. L’Utente si obbliga a rispettare integralmente il vigente Regolamento di fognatura e depurazione compresi i
suoi allegati e gli eventuali disciplinari tecnici, e ad effettuare lo scarico nel rispetto dell’autorizzazione, e dei
successivi provvedimenti di modifica e/o rinnovo. A norma dell’art 19 comma 2 del Regolamento di fognatura e
depurazione, l’autorizzazione allo scarico rilasciata dall’Azienda non comporta in alcun modo un’assunzione di
responsabilità circa l’idoneità ed il funzionamento delle opere e dei manufatti di scarico dell’Utente. Tale
responsabilità resta a carico dell’Utente, che risponde nei confronti dell’Azienda di tutti i danni che si dovessero
verificare alla rete fognaria e all’impianto di depurazione a causa di difettose installazioni.
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2. L’Utente si obbliga ad immettere nella rete fognaria esclusivamente acque reflue conformi rispetto alle
disposizioni fissate dal Regolamento di fognatura e depurazione (e, in particolare, a rispettare il divieto di scarico
di reflui pericolosi e potenzialmente dannosi, elencati al comma 9 dell’art 6 del Regolamento stesso) ed ai valori
limite di emissione fissati dall’Azienda in conformità alle norme di legge e regolamentari, e richiamati
nell’autorizzazione (e nei successivi provvedimenti di modifica e/o rinnovo).
3. L’Utente si obbliga altresì a rispettare il limite del quantitativo massimo di acque reflue ammesse nella rete
fognaria stabilito dall’Azienda nell’autorizzazione (e nei successivi provvedimenti di modifica e/o rinnovo),
nonché tutte le altre prescrizioni relative alla portata media ed istantanea, ai tempi ed agli orari di effettuazione
dello scarico fissate nella medesima sede.
4. L’Utente si obbliga a conformarsi alle disposizioni di chiusura o di sospensione dello scarico, adottate
dall’Azienda in ipotesi di necessità ed urgenza, e particolarmente qualora dallo scarico possa derivare danno alle
persone o alle cose, pregiudizio all’igiene pubblica o all’ambiente, serio aggravio degli oneri manutentori e di
gestione delle canalizzazioni interessate o all’impianto di trattamento.
5. Sono a carico dell’Utente la manutenzione, la pulizia e le eventuali riparazioni delle opere di allacciamento alla
rete fognaria gestita da dall’Azienda, ubicate in proprietà privata. L’Utente è responsabile del regolare
funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti ed ogni altra
caratteristica funzionale e risponde integralmente di ogni danno a terzi che dovesse derivare da carente
manutenzione e pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme dei manufatti di allacciamento
ubicati in suolo privato rispetto alle norme dettate dal Regolamento di fognatura e depurazione. Qualora gli
apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari
devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare i rigurgiti causati dalla
pressione in fognatura. Per nessuna ragione l’Azienda potrà essere ritenuta responsabile dei danni che si
potranno verificare per tali situazioni.
6. E' facoltà dell’Azienda imporre all’Utente l'esecuzione di specifici lavori di manutenzione, pulizia e riparazione
con l'indicazione di un termine trascorso il quale provvederà d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente
i relativi costi.
7. L’Utente ha l'obbligo di segnalare tempestivamente all’Azienda il mancato o anomalo funzionamento degli
strumenti di controllo in automatico delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico installati ai sensi
dell’art. 6 del presente contratto e dell’art. 18 del Regolamento di fognatura e depurazione. L'Utente ha altresì
l'obbligo di fornire agli strumenti di controllo in automatico l'energia elettrica e l’acqua necessaria per il loro
funzionamento.
8. L’Utente ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Azienda il mancato o anomalo funzionamento
dell’impianto di pretrattamento e qualsiasi situazione anche accidentale che possa determinare una
modificazione delle caratteristiche delle acque reflue immesse nella rete fognaria e possa, di conseguenza,
incidere sul processo di depurazione.
Art. 5. Corrispettivo e modalità di pagamento.
1. Per i servizi di fognatura e depurazione delle proprie acque reflue l’Utente è tenuto a corrispondere
all’Azienda la tariffa di fognatura e depurazione industriale, adottata dalla società secondo l’art. 155 del D.Lgs. n.
152/06 e s.m.i. e secondo il D.P.R. 24/5/77, e adeguata periodicamente in funzione dei costi sostenuti per
l’erogazione del servizio.
2. L’Azienda emette fattura per il corrispettivo dovuto con periodicità annuale e si riserva la facoltà di emettere
acconti sulla scorta dei dati dell’anno precedente in suo possesso. Il pagamento delle fatture sarà effettuato
entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla fattura fine mese e con le modalità indicate nelle fatture medesime.
3. La tariffa per il servizio di fognatura e depurazione è determinata sulla base del servizio prestato,
commisurato alla qualità e quantità delle acque reflue scaricate corrispondenti, rilevate dallo strumento di
controllo in automatico e/o dal misuratore di portata dello scarico, in prossimità del punto di immissione nella
rete fognaria ai sensi dell’art. 6 del presente contratto e dell’art. 18 comma 2 del Regolamento di fognatura e
depurazione.
4. Nel caso in cui non sia presente il misuratore di portata sullo scarico, la tariffa per il servizio di fognatura e
depurazione è determinata sulla base del quantitativo di acqua fornito, prelevato o comunque accumulato
dall’Utente. Se l’approvvigionamento avviene mediante fonti diverse e/o aggiuntive rispetto al pubblico
acquedotto o se lo scarico è dotato di misuratore di portata, l’Utente è tenuto a denunciare all’Azienda, entro il
31 gennaio di ogni anno, il quantitativo di acque prelevate o comunque accumulate nell’anno solare precedente
(mediante derivazione, pozzo, serbatoio, cisterna o altri mezzi) e quelle scaricate. In ogni caso su ciascuna fonte
di prelievo dovranno essere installati, a spese dell’Utente, idonei strumenti di misura, approvati dall’Azienda e
sigillati dopo la verifica dell’idoneità tecnica dell’apparecchio, ai quali l’Azienda potrà sempre accedere.
5. Nel caso l’Utente ometta di interrompere lo scarico in ipotesi di mancata alimentazione degli strumenti di
controllo in automatico o di segnalare all’Azienda il loro anomalo funzionamento, ai fini della determinazione del
corrispettivo di fognatura e depurazione è comunque addebitata una quantità di acqua scaricata pari alla totalità
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del quantitativo autorizzato allo scarico (o all’approvvigionamento idrico effettuato nel caso risulti superiore al
quantitativo autorizzato allo scarico).
Art. 6. Controlli.
1. L’Azienda provvede ad un adeguato servizio di controllo della conformità dello scarico dell’Utente rispetto ai
limiti quantitativi e qualitativi fissati dall’autorizzazione, ai sensi dell'art. 125, 128 e 129 del D.Lgs. n. 152/06 e
s.m.i. e dell’art. 18 del Regolamento di fognatura e depurazione, anche mediante l’installazione di strumenti di
controllo in automatico.
2. L’Utente si impegna a consentire al personale dell’Azienda incaricato di effettuare il controllo l’ingresso
immediato nel proprio stabilimento a semplice richiesta e l’accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico e nei
quali avviene l’approvvigionamento idrico, nonché a fornire le informazioni richieste, che l’Azienda ha l’obbligo di
non divulgare e di gestire, nel rispetto della Legge 196/03.
3. Le spese relative all’effettuazione dei controlli delle acque reflue effettuati in sede di rilascio o rinnovo
dell’autorizzazione allo scarico, anche al fine della determinazione della tariffa di fognatura e depurazione, sono
poste a carico dell’Utente.
Art. 7. Condizioni risolutive o sospensive del contratto.
1. Il ritardo nel pagamento della tariffa di cui all’art. 5 protratto per un periodo inferiore a 60 (sessanta) giorni
costituisce inadempimento “di lieve entità” e legittima l’Azienda a sospendere l’esecuzione del contratto soltanto
previa diffida con termine non inferiore a quindici giorni (con conseguente sospensione dell’efficacia
dell’autorizzazione).
2. Il ritardo nel pagamento della tariffa protratto per oltre 60 (sessanta) giorni consecutivi costituisce invece
inadempimento “di notevole importanza” e legittima l’Azienda a considerare il contratto risolto di diritto ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. (con conseguente revoca dell’autorizzazione).
3. Il ritardo nel pagamento della tariffa comporta in ogni caso l’applicazione, senza necessità di costituzione in
mora, degli interessi previsti dal D.Lgs. n. 231/02.
4. A seguito della risoluzione del contratto, l’Utente ha diritto a stipulare un nuovo contratto, con priorità
rispetto ad altre ed eventuali richieste formulate da terzi non utenti dell’Azienda, ove la relativa domanda sia
presentata nel termine indicato nel provvedimento di revoca dell’autorizzazione e comunque non oltre sei mesi
dalla data del provvedimento medesimo.
Art. 8. Penali contrattuali.
1. L’Utente è tenuto al pagamento di una penale determinata nella somma di € 500,00 (cinquecento), senza
esclusione dell’applicazione di quanto previsto al successivo punto 4, in caso di manomissione degli strumenti di
controllo in automatico, di omessa segnalazione del loro anomalo funzionamento, di omessa interruzione del
processo produttivo e dello scarico in difetto di loro alimentazione. La penale è altresì dovuta in caso di omessa
segnalazione del mancato o anomalo funzionamento dell’impianto di pretrattamento o di qualsiasi situazione
anche accidentale che possa determinare una modificazione delle caratteristiche delle acque reflue immesse in
rete fognaria, nonché in caso di inosservanza di quanto previsto all’art. 6, comma 2 del presente contratto.
2. In caso di inosservanza dell’obbligo di denuncia del quantitativo di acque prelevate e scaricate nell’anno
solare precedente di cui all’art. 5, punto 5 del presente contratto, l’Utente è tenuto al pagamento di una penale
pari € 250,00 (duecentocinquanta).
3. In caso di violazione delle altre prescrizioni contenute nell’autorizzazione o nel Regolamento di fognatura e
depurazione l’Utente è tenuto al pagamento di una penale determinata nella somma di € 250,00
(duecentocinquanta).
4. In caso di superamento dei limiti di emissione qualitativi e quantitativi fissati nel Regolamento di fognatura e
depurazione e/o nell’autorizzazione allo scarico l’Utente è tenuto al pagamento di una penale pari a:
a) Superamento dei limiti qualitativi:
€ 500,00 (cinquecento);
b) Superamento dei limiti quantitativi: € 250,00 (duecentocinquanta).
5. La previsione delle penali contrattuali di cui ai punti precedenti non esclude il diritto per l’Azienda di richiedere
il risarcimento del danno ulteriore, né l’applicazione delle sanzioni di legge. E’ fatto salvo altresì tutto quanto
previsto dall’art. 20 del Regolamento di fognatura e depurazione.
Art. 9. Clausola solve et repete.
1. L’Utente non potrà sollevare eccezioni in ordine all’esecuzione del presente contratto da parte dell’Azienda se
non avrà adempiuto integralmente alle proprie prestazioni, concernenti in particolare il pagamento del
corrispettivo, il pagamento delle penali, le spese e gli interessi.
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Art. 10. Recesso.
1. L’Utente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal presente contratto, con anticipo di 30 (trenta)
giorni dalla scadenza da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 11. Foro competente per le eventuali controversie giudiziarie.
1. Per ogni controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente contratto il foro competente è
quello di Vicenza, per quanto non devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dalla Legge n.
205/2000 s.m.i..
Vicenza, li ______________
Acque Vicentine S.p.A.
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per accettazione
Sono approvate espressamente, ai sensi dell’art. 1341, 2° comma del codice civile, le seguenti clausole:
a) obblighi dell’utente (art. 4);
b) corrispettivo e modalità di pagamento (art. 5, punto 5);
c) controlli (art. 6, punto 1);
d) condizioni risolutive o sospensive del contratto (art. 7);
e) penali contrattuali (art. 8);
f) clausola solve et repete (art. 9);
g) foro competente per le eventuali controversie giudiziali (art. 11).
Per specifica accettazione
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