circolare n. 51

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Segreteria Generale: Largo dei Fiorentini 1/int.8 – 00186 Roma – tel. + 39 06 686. 91. 56 + 39 06 686.15.05 fax +39 06 686 .18. 62 e-mail: [email protected] web:www.assopetroli.it - C.F. 80043450156
Prot. n. 136/2016
CIRCOLARE N. 51
Roma, 4 novembre 2016
A tutte le AZIENDE ASSOCIATE
Oggetto: Agenzia delle entrate su applicazione del “reverse charge” alla cessioni di gas
naturale ad impianti di distribuzione carburanti
L’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa - Ufficio IVA, rispondendo ad una
istanza di interpello presentata da un fornitore di gas naturale ad impianti di distribuzione
carburante, ha fornito indicazioni circa il corretto trattamento IVA da riservare alle
forniture della specie, con particolare riferimento all’applicazione del meccanismo del
reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lettera d-quater del DPR n. 633/1972, introdotto
dalla Legge di Stabilità del 2015 per un periodo di quattro anni, ovvero fino al 31 dicembre
2018.
In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i titolari di impianti di distribuzione carburanti
non possano rientrare nella definizione di “soggetti passivi–rivenditori” prevista dalla
disciplina sopra richiamata ai fini dell’applicazione del meccanismo del reverse charge, dal
momento che il gas metano acquistato viene “trasformato da combustibile a carburante
per autotrazione” in quanto “sottoposto ad un particolare trattamento (compressione,
stoccaggio, raffreddamento)”.
Per l’Agenzia, in sostanza, poiché le attività poste in essere modificano la natura del
prodotto commercializzato, i soggetti distributori di gas naturale non potrebbero essere
considerati rivenditori del prodotto tal quale e, dunque, sarebbero esclusi dal campo di
applicazione dell’art. 17, comma 6, lettera d-quater del DPR n. 633/1972.
Da ciò consegue, secondo l’Agenzia delle Entrate, che tali cessioni devono essere
assoggettate ad IVA ordinaria.
Si evidenzia che la risposta dell’Agenzia delle Entrate, che con la presente si porta
all’attenzione degli Associati, è stata resa nell’ambito di un procedimento di interpello
ordinario e, a rigore, ha valore esclusivamente per il soggetto istante; tuttavia, essa riveste
carattere significativo circa la posizione dell’autorità fiscale in materia e, dunque, è
opportuno che essa venga valutata dalle imprese sia all’atto delle eventuali operazioni di
fornitura, sia all’atto delle eventuali operazioni di acquisto.
Da un primo esame, infatti, risulta che parte degli operatori del settore continuano a
procedere con forniture di gas metano applicando il meccanismo del reverse charge,
Segreteria Generale: Largo dei Fiorentini 1/int.8 – 00186 Roma – tel. + 39 06 686. 91. 56 + 39 06 686.15.05 fax +39 06 686 .18. 62 e-mail: [email protected] web:www.assopetroli.it - C.F. 80043450156
esponendosi alle interpretazioni contrarie dell’Agenzia, potenzialmente critiche per
entrambe le parti contrattuali.
L’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate sull’applicazione dell’art. 17, comma 6,
lettera d-quater del DPR n. 633/1972 alle forniture di gas naturale per impianti di
distribuzione appare discutibile e l’Associazione si è attivata per chiedere a detta Agenzia
alcuni ulteriori chiarimenti, oltre che maggiore pubblicità al tema che riveste rilievo
generale e nazionale.
Nelle more degli ulteriori sviluppi, si suggerisce agli Associati un approccio di particolare
cautela, aderendo ove possibile alla posizione dell’autorità, segnalando ai propri fornitori
la novità interpretativa qui in esame, al fine di informarli dell’orientamento assunto
dall’Agenzia.
Il Segretario Generale
Maria Delfina Gandolfo
Allegati
Risposta Agenzia delle Entrate ad interpello del 08/07/2016
Per maggiori informazioni
Ing. Gian Maria Orsolini
[email protected]
T. 06 6869156
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