Segreteria Generale: Largo dei Fiorentini 1/int.8 – 00186 Roma – tel. + 39 06 686. 91. 56 + 39 06 686.15.05 fax +39 06 686 .18. 62 e-mail: [email protected] web:www.assopetroli.it - C.F. 80043450156 Prot. n. 136/2016 CIRCOLARE N. 51 Roma, 4 novembre 2016 A tutte le AZIENDE ASSOCIATE Oggetto: Agenzia delle entrate su applicazione del “reverse charge” alla cessioni di gas naturale ad impianti di distribuzione carburanti L’Agenzia delle Entrate - Direzione centrale normativa - Ufficio IVA, rispondendo ad una istanza di interpello presentata da un fornitore di gas naturale ad impianti di distribuzione carburante, ha fornito indicazioni circa il corretto trattamento IVA da riservare alle forniture della specie, con particolare riferimento all’applicazione del meccanismo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lettera d-quater del DPR n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità del 2015 per un periodo di quattro anni, ovvero fino al 31 dicembre 2018. In sintesi, l’Agenzia delle Entrate ritiene che i titolari di impianti di distribuzione carburanti non possano rientrare nella definizione di “soggetti passivi–rivenditori” prevista dalla disciplina sopra richiamata ai fini dell’applicazione del meccanismo del reverse charge, dal momento che il gas metano acquistato viene “trasformato da combustibile a carburante per autotrazione” in quanto “sottoposto ad un particolare trattamento (compressione, stoccaggio, raffreddamento)”. Per l’Agenzia, in sostanza, poiché le attività poste in essere modificano la natura del prodotto commercializzato, i soggetti distributori di gas naturale non potrebbero essere considerati rivenditori del prodotto tal quale e, dunque, sarebbero esclusi dal campo di applicazione dell’art. 17, comma 6, lettera d-quater del DPR n. 633/1972. Da ciò consegue, secondo l’Agenzia delle Entrate, che tali cessioni devono essere assoggettate ad IVA ordinaria. Si evidenzia che la risposta dell’Agenzia delle Entrate, che con la presente si porta all’attenzione degli Associati, è stata resa nell’ambito di un procedimento di interpello ordinario e, a rigore, ha valore esclusivamente per il soggetto istante; tuttavia, essa riveste carattere significativo circa la posizione dell’autorità fiscale in materia e, dunque, è opportuno che essa venga valutata dalle imprese sia all’atto delle eventuali operazioni di fornitura, sia all’atto delle eventuali operazioni di acquisto. Da un primo esame, infatti, risulta che parte degli operatori del settore continuano a procedere con forniture di gas metano applicando il meccanismo del reverse charge, Segreteria Generale: Largo dei Fiorentini 1/int.8 – 00186 Roma – tel. + 39 06 686. 91. 56 + 39 06 686.15.05 fax +39 06 686 .18. 62 e-mail: [email protected] web:www.assopetroli.it - C.F. 80043450156 esponendosi alle interpretazioni contrarie dell’Agenzia, potenzialmente critiche per entrambe le parti contrattuali. L’interpretazione offerta dall’Agenzia delle Entrate sull’applicazione dell’art. 17, comma 6, lettera d-quater del DPR n. 633/1972 alle forniture di gas naturale per impianti di distribuzione appare discutibile e l’Associazione si è attivata per chiedere a detta Agenzia alcuni ulteriori chiarimenti, oltre che maggiore pubblicità al tema che riveste rilievo generale e nazionale. Nelle more degli ulteriori sviluppi, si suggerisce agli Associati un approccio di particolare cautela, aderendo ove possibile alla posizione dell’autorità, segnalando ai propri fornitori la novità interpretativa qui in esame, al fine di informarli dell’orientamento assunto dall’Agenzia. Il Segretario Generale Maria Delfina Gandolfo Allegati Risposta Agenzia delle Entrate ad interpello del 08/07/2016 Per maggiori informazioni Ing. Gian Maria Orsolini [email protected] T. 06 6869156