Regolamento Polizia Mortuaria

Comune di Cotignola
Provincia di Ravenna
REGOLAMENTO
DI POLIZIA MORTUARIA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 48 DEL 03/08/1998
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 34 DEL 04/04/2000
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 81 DEL 30/10/2008
1
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Articolo 1 .............................................................................. pag.04
CAPO II – DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTO DECESSI
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
2 .............................................................................. pag.04
3 .............................................................................. pag.04
4 .............................................................................. pag.04
5 .............................................................................. pag.04
6 .............................................................................. pag.05
7 .............................................................................. pag.05
8 .............................................................................. pag.05
CAPO III –PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Articolo 9 .............................................................................. pag.05
CAPO IV – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI
Articolo 10 ............................................................................ pag.05
Articolo 11 ............................................................................ pag.06
CAPO V – TRASPORTO DEI CADAVERI
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
12 ............................................................................ pag.06
13 ............................................................................ pag.06
14 ............................................................................ pag.06
15 ............................................................................ pag.06
16 ............................................................................ pag.06
17 ............................................................................ pag.06
17 bis . ...................................................................... pag.06
18 ............................................................................ pag.07
19 ............................................................................ pag.07
20 ............................................................................ pag.07
21 ............................................................................ pag.07
22 ............................................................................ pag.07
CAPO VI – RILASCIO DI CADAVERI O DI OSSA UMANE A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
Articolo 23 ............................................................................ pag.07
CAPO VII – AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE
Articolo 24 ............................................................................ pag.08
Articolo 25 ............................................................................ pag.08
CAPO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
26 ............................................................................ pag.08
27 ............................................................................ pag.08
28 ............................................................................ pag.08
29 ............................................................................ pag.08
30 ............................................................................ pag.10
31 ............................................................................ pag.10
32 ............................................................................ pag.10
33 ............................................................................ pag.10
34 ............................................................................ pag.10
2
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
35 ............................................................................ pag.10
36 ............................................................................ pag.10
37 ............................................................................ pag.10
38 ............................................................................ pag.11
39 ............................................................................ pag.11
40 ............................................................................ pag.11
CAPO IX –COSTRUZIONE DEI CIMITERI – PIANI CIMITERIALI – DISPOSIZIONI TECNICHE
GENERALI
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
41 ............................................................................ pag.11
42 ............................................................................ pag.11
43 ............................................................................ pag.11
44 ............................................................................ pag.11
45 ............................................................................ pag.12
46 ............................................................................ pag.12
47 ............................................................................ pag.12
48 ............................................................................ pag.12
49 ............................................................................ pag.12
CAPO X – CAMERA MORTUARIA
Articolo 50 ............................................................................ pag.12
Articolo 50 bis ........................................................................ pag.12
CAPO XI – OSSARIO
Articolo 51 ............................................................................ pag.13
CAPO XII – SISTEMI DI SEPOLTURA – INUMAZIONE
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
52 ............................................................................ pag.13
53 ............................................................................ pag.13
54 ............................................................................ pag.13
55 ............................................................................ pag.13
56 ............................................................................ pag.13
57 ............................................................................ pag.13
58 ............................................................................ pag.13
CAPO XIII – TUMULAZIONE
Articolo 59 ............................................................................ pag.14
Articolo 60 ............................................................................ pag.14
CAPO XIV – CREMAZIONE
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
61 ............................................................................ pag.14
62 ............................................................................ pag.15
62 bis ........................................................................ pag.16
62 ter ........................................................................ pag.16
62 quater ................................................................... pag.17
63 ............................................................................ pag.17
63 bis ....................................................................... pag.17
CAPO XV – ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
64 ............................................................................ pag.17
65 ............................................................................ pag.17
66 ............................................................................ pag.17
67 ............................................................................ pag.17
68 ............................................................................ pag.18
69 ............................................................................ pag.18
69 bis ........................................................................ pag.18
70 ............................................................................ pag.18
3
CAPO XVI – OPERAZIONI FUNEBRI
Articolo 71 ............................................................................ pag.18
Articolo 72 ............................................................................ pag.19
CAPO XVII – SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI
Articolo 73 ............................................................................ pag.19
CAPO XVIII – NORME PER LA COSTRUZIONE
Articolo 74 ............................................................................ pag.19
CAPO XIX – DURATA DELLE CONCESSIONI
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
Articolo
75 ............................................................................ pag.19
76 ............................................................................ pag.19
77 ............................................................................ pag.20
78 ............................................................................ pag.20
79 ............................................................................ pag.20
80 ............................................................................ pag.20
81 ............................................................................ pag.20
82 ............................................................................ pag.20
83 ............................................................................ pag.21
84 ............................................................................ pag.21
85 ............................................................................ pag.21
86 ............................................................................ pag.21
87 ............................................................................ pag.21
88 ............................................................................ pag.21
89 ............................................................................ pag.21
90 ............................................................................ pag.21
91 ............................................................................ pag.22
92 ............................................................................ pag.22
CAPO XX – SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
Articolo 93 ............................................................................ pag.22
Articolo 93 bis ........................................................................ pag.22
CAPO XXI – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 94 ............................................................................ pag.22
Articolo 95 ............................................................................ pag.22
4
CAPO I°
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ARTICOLO 1
Il presente Regolamento contiene le norme dirette a disciplinare il servizio di Polizia Mortuaria ed i servizi funebri
cimiteriali di esclusiva competenza del Comune di Cotignola, in conformità. al D.P.R. 285/90 e ad ogni altra
disposizione di legge o regolamentare in materia.
CAPO II°
DENUNCIA DELLE CAUSE DI MORTE ED ACCERTAMENTO DEI DECESSI
ARTICOLO 2
Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi
contenute nel titolo VII del Regio Decreto 9 luglio 1939 n.1238 sull'Ordinamento dello Stato Civile, i medici a norma
dell’ARTICOLO 103, sub a) del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265,
debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro avviso, ne
sarebbe stata la causa.
Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il
Comune deve darne informazione immediatamente all’Azienda U.S.L. dove è avvenuto il decesso.
Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve
contenere le indicazioni previste dall’ARTICOLO 100 del D.P.R. 13.02.64 n.185, come modificato dal D.Lgs. 17.3.1995
n. 230.
Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte
dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
La denuncia della causa di morte, di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del
decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica.
Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso all’Azienda
U.S.L. nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unità
Sanitaria diversa da quella in cui è ricompreso il Comune di Cotignola, quest'ultima deve inviare copia della scheda di
morte all’Azienda U.S.L. di residenza.
Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
ARTICOLO 3
Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dall’ARTICOLO 1 comma 5 del D.P.R. 285/1990 si devono
osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni
contenute negli artt. 39 e 45 del citato D.P.R.
ARTICOLO 4
Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’Art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga
comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla autorità
giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
ARTICOLO 5
Le funzioni di medico necroscopo di cui all’Art.141 del Regio Decreto 9 luglio 1939, n.1238 sull’Ordinamento dello
Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall’Azienda U.S.L. competente. Negli ospedali la funzione di
medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato. Il medico necroscopo ha il compito
di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato Art. 141.
La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di l5 ore dal decesso, salvo i casi previsti
dagli Art. 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/90, e comunque non dopo le trenta ore.
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ARTICOLO 6
Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve
informarne immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di
pubblica sicurezza e all’Azienda U.S.L. competente per territorio.
Salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’Azienda U.S.L. incaricata dell’esame del materiale rinvenuto il
medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria
perchè questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
ARTICOLO 7
L’autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata a norma Art.141 del R.D. n.1238/1939 sull’Ordinamento dello
Stato Civile, dall’Ufficiale dello Stato Civile.
La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel Cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui
all'articolo precedente.
ARTICOLO 8
Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’Art.74 del R.D. n.1238/1939, si seguono le procedure stabilite
dagli articoli precedenti.
Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei
feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all’Ufficiale dello Stato Civile
non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e seppellimento sono rilasciati dall’Azienda U.S.L.
A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento
di presunta età inferiore alle venti settimane.
CAPO III°
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
ARTICOLO 9
Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a
conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal
momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo
avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non
inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 644/75 e successive modificazioni.
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione deve essere
protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte mediante l'uso dell’elettrocardiografo e
con le modalità di cui sopra.
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal
Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando ragioni speciali lo richiedano, su
proposta del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a
meno di 24 ore.
Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali
manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato
dal Ministero della Sanità, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. adotta le misure cautelative
necessarie.
CAPO IV°
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI
ARTICOLO 10
Il deposito di osservazione di cui all’articolo 12 del D.P.R. 285/90 è individuato presso la camera mortuaria della Casa
Protetta, ubicata in via Roma n. 1.
Gli obitori sono ubicati, per i casi previsti dagli articoli 13, 14 e 15 del citato D.P.R., presso il Presidio Ospedaliero
dell’Azienda U.S.L., ambito territoriale di Lugo.
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ARTICOLO 11
II mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo
in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall’Azienda
U.S.L.
CAPO V°
TRASPORTO DEI CADAVERI
ARTICOLO 12
Nel territorio del Comune i trasporti funebri devono eseguiti con carri chiusi che rispondano alle caratteristiche ed
alle disposizioni fissate dall’ARTICOLO 20 del D.P.R. 285/90.
L’Azienda U.S.L. controlla e vigila sul servizio di trasporto salme.
ARTICOLO 13
Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni di
legge deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
ARTICOLO 14
Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell’elenco pubblicato dal Ministero
della Sanità, l’autorizzazione al trasporto è subordinata al rispetto delle condizioni fissate dagli articoli 18, 25, 30, 31
e 32 del D.P.R. 285/90.
ARTICOLO 15
I funerali, comprese le operazioni di sepoltura, hanno luogo nei giorni feriali, negli orari di apertura al pubblico dei
cimiteri.
I cortei funebri devono seguire la via più breve per raggiungere la Chiesa e/o il cimitero.
ARTICOLO 16
L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco che deve essere
consegnata al custode del Cimitero.
Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o
fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del
Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto
dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al
vettore durante il trasporto stesso.
ARTICOLO 17 - II trasporto di un cadavere dal Comune di Cotignola ad altro Comune per essere cremato ed il
trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco.
All’infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione
di cui all'articolo precedente.
ARTICOLO 17 bis
In caso di decesso su pubblica via situata sul territorio comunale, il servizio di trasporto, su chiamata della pubblica
autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato), dal luogo ove è avvenuto il decesso fino al deposito di
osservazione, all’obitorio, o in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, è prestato gratuitamente dal
Comune ove è avvenuto il decesso stesso. Il suddetto obbligo sussiste solo per le salme delle persone i cui familiari
non risultino in grado di sostenere la spesa.
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Lo stato di bisogno della famiglia deve essere documentato dai Servizi Sociali sulla base della situazione economica
della famiglia stessa, in attuazione della L. 8.11.2000 n. 328, con le procedure di cui al D.Lgs 31.3.1998 n. 109 e
successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 18
I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937,
approvata e resa esecutiva con R.D. 01.07.1937 n. 1379 sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie
previste da detta Convenzione.
Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della Convenzione 28.04.1938
tra Santa Sede e Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16.06.1938 n.1055.
ARTICOLO 19
L’introduzione nel Comune di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di
Berlino come l’estradizione di salme dirette verso Stati non aderenti a detta Convenzione, sono regolate
rispettivamente dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
Per il trasporto all'estero o dall’estero, fuori dei casi previsti dalla Convenzione di Berlino, o da Comune a Comune, la
salma deve essere racchiusa in cassa con le caratteristiche e le modalità di cui agli articoli 30 - 32 del D.P.R. 295/90.
II trattamento antiputrefattivo andrà eseguito quando il trasporto venga effettuato trascorse 48 ore dal decesso e
quando la salma debba essere trasportata in una località che si raggiunge dopo 24 ore di tempo. Il trattamento
antiputrefattivo non si applica ai cadaveri sottoposti ad imbalsamazione.
ARTICOLO 20
Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei
cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando, per quanto riguarda la riconsegna della
salma, quanto disposto dall’Art.35 del D.P.R. 285/90.
ARTICOLO 21
Per il trasporto di ossa umane e di altri resti mortali si osserva il disposto dell’Art. 36 del D.P.R. 285/90.
ARTICOLO 22
I risultati dei riscontri diagnostici da effettuare nei casi e con le modalità fissate dall’Art. 37 del D.P.R. 285/90,
debbono essere comunicati al Sindaco dal Direttore Sanitario dell’Ospedale o della Casa di Cura per l’eventuale
rettifica della scheda di morte.
Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all’Art.
1 comma 7 del citato D.P.R.
CAPO VI°
RILASCIO DI CADAVERI O DI OSSA UMANE A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO
DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO
ARTICOLO 23
Il rilascio di cadaveri o di ossa a scopo di studio deve avvenire nelle forme previste dagli articoli 40, 41, 42 e 43 del
D.P.R. 285/90. Il prelevamento e la conservazione dei cadaveri e dei pezzi anatomici devono essere di volta in volta
autorizzati dall’Azienda U.S.L., purchè nulla osti da parte degli aventi titolo.
Fuori dai casi previsti dalla legge è vietato asportare ossa dai Cimiteri.
E’ vietato il commercio di ossa umane.
Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, anche per quanto concerne l’accertamento della
morte, è regolato dalla Legge 644/75 e successive modificazioni.
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CAPO VII°
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE
ARTICOLO 24
I risultati delle autopsie debbono essere comunicati al Sindaco e da questo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
dell’Azienda U.S.L. interessata per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all’ARTICOLO 1 del D.P.R.
285/90.
Quando la causa della morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal
Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l’autopsia deve darne d’urgenza comunicazione al Sindaco.
ARTICOLO 25
I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L., da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e possono
essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
Per fare eseguire su di un cadavere l’imbalsamazione deve. essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la
rilascia previa presentazione di:
a) dichiarazione di un medico incaricato dell’operazione con l’indicazione del procedimento che intende seguire, del
luogo e dell’ora in cui la effettuerà;
b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludano il sospetto che la morte sia dovuta a
reato.
CAPO VIII°
DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI
ARTICOLO 26
I Cimiteri devono avere un reparto a sistema di inumazione, un’area destinata alla costruzione di sepolture a sistema
di tumulazione individuale e per famiglie, una camera mortuaria, idonei locali per raccogliere le urne cinerarie o i
resti delle salme mineralizzate, servizi per il pubblico e per gli operatori cimiteriali.
ARTICOLO 27
Nei Cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) i cadaveri delle persone morte fuori Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento
in una sepoltura privata esistente nel Cimitero del Comune stesso;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al precedente articolo 8;
e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
Il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura, compatibilmente con le disponibilità, ai non residenti
deceduti fuori Comune.
ARTICOLO 28
Il Sindaco è responsabile della manutenzione, dell’ordine e della vigilanza del Cimitero.
Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco i
provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
ARTICOLO 29
Nei Cimiteri Comunali il servizio è assicurato dal personale autorizzato che:
1. esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie e
le traslazioni di salme;
2. esegue le operazioni di inumazione e di tumulazione dopo essersi accertato che la cassa corrisponda ai requisiti di
legge e che siano state osservate eventuali prescrizioni speciali delle autorità. In particolare riceve i cadaveri dalle
porte del Cimitero fino al luogo della tumulazione, provvede, col massimo riguardo e cura, a calarlo nella fossa o a
deporlo nelle celle murali, a riempire le fosse e a visitarle frequentemente riparando i cedimenti ed otturando le
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screpolature che si riscontrassero nel terreno. Durante le operazioni di sepoltura, di esumazioni e di
estumulazioni, per un doveroso rispetto verso la salma ed i parenti, il personale dovrà parlare lo stretto necessario
e comunque sottovoce;
3. durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario consono al luogo e alle funzioni provvedendo alla fine a
disinfettarsi accuratamente;
4. durante qualsiasi operazione in cui si abbia contatto con casse o resti mortali è fatto obbligo di indossare tuta,
calzature e guanti impermeabili; a questi vanno aggiunti maschera e occhiali o schermo facciale al fine di
proteggere le mucose quando le operazioni possono comportare il pericolo di schizzi (es. taglio cassa, esumazioni);
5. attende alla pulizia nei locali del Cimitero, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i
prati tagliando periodicamente le erbe;
6. provvede ed è responsabile della manutenzione delle cose, dei mobili, dei materiali e degli attrezzi avuti in
dotazione per il servizio;
7. non può, in nessun caso appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri nè accettare compensi di alcun
genere per i servizi cimiteriali;
8. per ogni cadavere ricevuto ritira e conserva l’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello Stato
Civile; ritira altresì l’autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata dall’incaricato del trasporto del
feretro;
9. iscrive sull’apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni, nonchè le
variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazioni di salme, di resti ecc. Tale registro deve essere
tenuto con cura e diligenza; un esemplare di esso deve essere consegnato ad ogni fine anno al Comune per essere
conservato negli archivi, restando l’altro presso il Custode nel Cimitero;
10. cura l’apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
11. presenzia e regola le esumazioni, le estumulazioni ordinarie e quelle straordinarie ordinate dall’autorità
giudiziaria, redigendo ogni volta apposito verbale di cui consegna copia al Comune e provvede affinchè le
operazioni di esumazione e di estumulazione avvengano alla presenza dei soli parenti ed evitando la presenza di
estranei;
12. sorveglia che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
13. regola l’apertura al pubblico del Cimitero secondo gli orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale, conservando
le chiavi dei cancelli;
14. durante l’orario di apertura al pubblico sorveglia affinchè siano rispettate da parte dei visitatori le norme ed i
divieti stabiliti dal presente regolamento e vigila perchè sia rispettato il divieto di accesso nell’area cimiteriale a
tutti i veicoli (auto, moto e biciclette ecc..);
15. impedisce che nei Cimiteri vengano introdotti oggetti estranei alla natura ed alla serietà del luogo;
16. impedisce che vengano asportati fusti di corone, fiori, resti di indumenti e feretri ricavati dalle esumazioni ed
estumulazioni che dovranno invece essere accuratamente raccolti e, una volta depositati negli appositi cassoni,
portati in discarica secondo le norme di legge;
17. vigila e si accerta che le costruzioni di sepolcri privati, la installazione di lapidi ed ogni altro intervento di privati
nel Cimitero sia debitamente autorizzato;
18. controlla che venga effettuata la manutenzione delle tombe private da parte dei concessionari;
19. dispone e provvede alla regolare pulizia della camera mortuaria e di tutti gli altri servizi;
20. riferisce immediatamente agli Uffici preposti circa eventuali inconvenienti o deficienze che si riscontrino in
materiali, attrezzi, impianti, manufatti in genere di pertinenza del Cimitero;
21. rimuove i fiori deposti sulle sepolture quando siano tenuti con deplorevole trascuratezza così da rendere
indecorose le tombe di famiglia, i sarcofagi, i loculi, i tumuli e le aree cimiteriali in generale;
22. vigila perchè non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del Cimitero e nelle sue
attinenze e perchè le persone entrate nel Cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
23. esegue lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo
spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal
suolo viabile, ecc.;
24. impedisce che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi
natura e vigila per la sicurezza e la buona conservazione di quanto in esso esiste ed è conservato;
25. è tenuto a denunciare all’Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali
possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio, tenuto conto che durante le esumazioni, traslazioni ed
estumulazioni è fatto divieto di fare operazioni sul cadavere tendenti alla sua riduzione forzata: tale reato è
punibile ai sensi della Articolo 410 del Codice Penale;
26. svolge inoltre tutte le mansioni necessarie all’esecuzione del presente regolamento e tutte quelle incombenze che
siano richieste dall’Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del Cimitero ed affinchè il servizio
venga svolto con la massima cura, diligenza ed in modo da non dare adito a lamentele da parte del pubblico.
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ARTICOLO 30
Il personale del Cimitero dipende funzionalmente:
1. dall’Ufficio Tecnologico per tutto quanto riguarda i viali, i sentieri, gli spazi, impianti, etc.
2. dall’Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri.
3. dall’Ufficio Tecnico per quanto riguarda l’edilizia cimiteriale.
ARTICOLO 31
Il Cimitero rimane aperto al pubblico durante le ore e nei giorni stabiliti dall’Amministrazione Comunale.
Durante il restante tempo i cancelli devono rimanere chiusi.
ARTICOLO 32
Nei Cimiteri è vietato il transito agli autoveicoli, ai motoveicoli, ai ciclomotori e ai velocipedi, con l’esclusione dei
soli veicoli autorizzati e dei mezzi comunali.
Eventuali autorizzazioni dovranno essere disposte con ordinanza del Sindaco.
ARTICOLO 33
Per il trasporto dei materiali da costruzione l’ingresso dei veicoli sarà autorizzato dall’ufficio tecnico, nell'intesa che
l’ingombro, il peso, per un massimo di tonnellate dieci, e la capacità di manovra sia compatibile con l’ampiezza e le
caratteristiche dei viali del Cimitero. L’ingresso dei veicoli di cui sopra deve svolgersi comunque esclusivamente negli
orari stabiliti con provvedimento del Responsabile del servizio.
Gli esecutori dei lavori murari all’interno del Cimitero, debitamente autorizzati, sono responsabili dei danni arrecati a
cose di proprietà del Comune o di terzi.
I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dal personale del
Cimitero. Alla fine dei lavori il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.
ARTICOLO 34
E’ assolutamente vietata l’introduzione nel Cimitero dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena o a guinzaglio.
E’ proibito l’ingresso ai bambini di età inferiore a 12 anni, se non accompagnati da un adulto. E’ proibito passare
attraverso i campi ed attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio
delle fosse medesime.
ARTICOLO 35
E’ fatto obbligo alle famiglie dei defunti, tanto nei campi comuni quanto nelle tombe private, di tenere con speciale
cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi etc.; se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a
cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, dovranno essere rimossi ( a cura delle famiglie dei defunti )
entro il termine di mesi uno dalla data di segnalazione da parte del personale addetto al cimitero. In caso contrario
saranno rimossi e distrutti dal personale addetto al cimitero.
ARTICOLO 36
E’ consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonchè coltivare fiori ed
arbusti sempreverdi purchè questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba.
I fiori appassiti dovranno essere rimossi, come pure dovranno essere ridimensionati a cura degli interessati gli arbusti
che avranno superato l’altezza di un metro. In mancanza il personale del Cimitero procederà alla rimozione degli
arbusti.
ARTICOLO 37
Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal Cimitero è vietata, come è vietato asportare dal
Cimitero fiori, arbusti, corone etc.
Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno
essere rimosse o modificate senza l’autorizzazione del Sindaco.
Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni, anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta
le giudichi indecorose ed in contrasto con l’austerità del luogo; come pure di procedere alla rimozione di quelle
pericolanti, collocate sopra a sepolture abbandonate per incuria o morte degli aventi diritto.
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ARTICOLO 38
E’ assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del Cimitero o delle cappelle, alle lapidi etc.
Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all’anno, al mese, giorno
della morte. Dietro domanda è facoltà dell’Amministrazione Comunale autorizzare iscrizioni integrative.
ARTICOLO 39
Salvo che ai parenti autorizzati è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all’autorità o al personale addetto
o assistente per legge all’operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni.
ARTICOLO 40
Nel Cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l’austerità del luogo, è vietato
manomettere rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare aiuole, prati, siepi
o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
Chiunque all’interno del Cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal personale del Cimitero o di Polizia
Urbana diffidato di uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Restano salve ed impregiudicate le
conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.
CAPO IX°
COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI
ARTICOLO 41
L’Ufficio Tecnico Comunale dovrà essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei Cimiteri estesa alle zone
circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.
La planimetria deve essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano stati creati nuovi Cimiteri o siano soppressi
quelli vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche o ampliamenti.
ARTICOLO 42
I progetti di ampliamento dei Cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio
tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l’estensione dell’area e la natura
fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio
Comunale.
All’approvazione dei progetti si procede a norma delle leggi sanitarie.
ARTICOLO 43
La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione dei Cimiteri deve illustrare i
criteri in base ai quali l’Amministrazione Comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di
sepoltura.
Tale relazione deve contenere la descrizione dell’area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e
viali destinati al traffico interno, delle eventuali costruzioni accessonie previste, quali la camera mortuaria, le
cappelle, i servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, nonchè gli impianti tecnici.
Gli elaborati grafici devono, in scala adeguata, rappresentare sia le varie zone del complesso sia gli edifici dei servizi
generali che gli impianti tecnici.
ARTICOLO 44
I Cimiteri devono essere isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’ARTICOLO 338 del T.U.LL.SS.
n.1265/1934 e successive modificazioni.
E’ vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.
Nell’ampliamento dei Cimiteri esistenti l’ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 50 metri.
Il terreno dell’area Cimiteriale deve essere sciolto fino ad una profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale
con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l’acqua per
favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
Tali operazioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna ed avere altezza tale da essere almeno a distanza
di metri 0,50 dal fondo della fossa di inumazione.
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ARTICOLO 45
La superficie dei lotti di terreno, destinati a campi di inumazione, deve essere prevista in modo da superare di almeno
la metà l’area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici delle inumazioni dell’ultimo decennio, destinata a
raccogliere le salme per il normale periodo di rotazione di dieci anni.
Nella determinazione della superficie dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione, occorre tenere presenti
anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all’ARTICOLO 86 del D.P.R. 285/1990. Si tiene
conto anche della eventualità di eventi straordinari che possano richiedere un gran numero di inumazioni.
ARTICOLO 46
Nell’area di cui all’articolo precedente non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:
a) alla costruzione di manufatti destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa e ceneri, di ossari comuni
o di sepolture private;
b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
c) alla costruzione di tutti gli edifici adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al
Cimitero;
d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.
ARTICOLO 47
Il Cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del
personale addetto al Cimitero.
Il terreno del Cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle
acque meteoriche e, ove necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione
della umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di
mineralizzazio-ne dei cadaveri.
ARTICOLO 48
Il Cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un’altezza non
inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.
ARTICOLO 49
I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i
manufatti di loro proprietà.
Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può revocare la
concessione, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche
affissioni e provvedere allo spostamento della salma nel campo di inumazione o nell’ossario comune.
CAPO X°
CAMERA MORTUARIA
ARTICOLO 50
I Cimiteri sono dotati di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento ed è provvista
degli arredi per la deposizione dei feretri secondo quanto previsto dagli articoli 64 e 65 del D.P.R. 285/90.
ARTICOLO 50 bis
Le strutture per il commiato di cui all’art. 14 della Legge Regionale 19/2004, possono essere collocate esclusivamente
all’interno della zona di rispetto cimiteriale prevista dall’art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D.
1265/1934 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le suddette strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico – sanitarie previste dalla normativa
statale e regionale per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
All’interno delle suddette strutture, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato; tali
strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e per l’esposizione delle salme e sono fruibili da chiunque ne
faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all’accesso.
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CAPO XI°
OSSARIO – CINERARIO COMUNE
ARTICOLO 51
Nel cimitero è presente un ossario/cinerario comune avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 63.
CAPO XII°
SISTEMI DI SEPOLTURA - INUMAZIONE
ARTICOLO 52
I campi destinati all’inumazione senza distinzione e divisione di sesso ed età, devono essere ubicati in suolo idoneo
per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
Tali campi saranno divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun
riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
Ogni fossa deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all’azione
disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome,
cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
Le inumazioni ordinarie sono a carico del Comune, le inumazioni straordinarie sono a carico dei richiedenti. Si
intendono straordinarie le inumazioni dei non residenti e delle salme provenienti da estumulazioni.
ARTICOLO 53
Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia
stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro
e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
ARTICOLO 54
Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a
metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono
distare l’una dall’altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
ARTICOLO 55
Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore
a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono
distare l’una dall’altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
ARTICOLO 56
Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre;
soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una
stessa fossa.
ARTICOLO 57
Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
Le casse utilizzabili per le inumazioni devono corrispondere ai requisiti previsti dall’ARTICOLO 75 del D.P.R. 285/90.
Qualora si tratti di salme provenienti dall’estero o da altro comune per le quali sussiste l’obbligo della duplice cassa,
le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni
anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
ARTICOLO 58
Sulle fosse dei campi comuni è permesso, previa autorizzazione, il collocamento di croci, monumenti o lapidi in
metallo, cemento, pietra o marmo.
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La superficie coperta non deve superare i due terzi ed il perimetro esterno deve essere delle dimensioni di cm. 80 x
180.
Tali manufatti dovranno essere mantenuti in condizioni decorose dai famigliari o da chi ne richiede le collocazioni.
Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all’anno, mese, giorno
della morte.
Qualsiasi altra iscrizione deve essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione Comunale.
CAPO XIII°
TUMULAZIONE
ARTICOLO 59
Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati, fatta eccezione per le
cassettine di zinco contenenti resti mortali mineralizzati e le urne cinerarie, che possono essere collocate con il
feretro.
I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
Le strutture di realizzazione dei loculi devono possedere le caratteristiche richieste dall’ARTICOLO 76 del D.P.R.
285/1990.
Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo
secondo quanto disposto dagli articoli 30 e 31 del D.P.R. 285/90.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita
e di morte del defunto.
ARTICOLO 60
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle tombe di famiglia e dei sarcofagi sono a carico dei privati
concessionari. Qualora i lavori non siano eseguiti e le costruzioni risultino fatiscenti, collabenti o indecorose,
l’Amministrazione Comunale, previo avviso, procederà. alla revoca della concessione.
Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni nelle quali sono contenuti i loculi per tumulazioni
o per gli ossari con concessione perpetua sono a carico dei concessionari che dovranno contribuire alle spese sulla
base di un progetto ed una ripartizione predisposta dall’Amministrazione Comunale.
In caso contrario le concessioni saranno revocate e i resti mortali ivi presenti saranno collocati a cura e spese del
Comune in loculi destinati ad ossari, esistenti in ogni Cimitero. Qualora gli interessati intendano collocare i suddetti
resti mortali nelle cellette-ossario dovranno contribuire alle spese così come previsto dalla delibera di determinazione
dei corrispettivi relativi alle concessioni cimiteriali.
Per i loculi od ossari con concessioni a termine, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico
dell’Amministrazione Comunale.
ristrutturazione di loculi con concessioni perpetue.
a) Loculi con salme. Gli eredi indicati nell’ARTICOLO 81 del presente Regolamento, qualora provvedano al pagamento
della quota preventivamente stabilita dall’Amministrazione Comunale relativamente alla ristrutturazione,
manterranno il diritto alla concessione perpetua.
b) Loculi vuoti. I concessionari o loro eredi, in possesso di atto del Comune, potranno mantenere il diritto alla
concessione perpetua, previo pagamento di quanto previsto al punto precedente.
c) Loculi vuoti. Nel caso in cui nessun concessionario o erede manifesti volontà al mantenimento del diritto e non
provveda al versamento delle spese previste al punto a), il Comune procederà alla revoca della concessione.
CAPO XIV°
CREMAZIONE
ARTICOLO 61
1. L’autorizzazione alla cremazione spetta al comune di decesso che la rilascia, a richiesta dei familiari o di loro
incaricato, acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta, segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della
stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
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2. L’autorizzazione alla cremazione è concessa, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari,
attraverso una delle seguenti modalità:
a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa
del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto:
- la volontà del defunto manifestata dal coniuge o dai parenti, ai sensi dell’art. 79 del D.P.R. n. 285/1990;
- la volontà del coniuge o dei parenti, ai sensi dell’art. 3) comma 3) della L. 130/2001; nel caso in cui la volontà sia
stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, questi inoltra immediatamente il relativo
processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso del defunto;
c) l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari
quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione
autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni
vale anche contro il parere dei familiari;
d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
3. E’ consentito cremare i resti mortali mineralizzati e non mineralizzati di persone inumate da almeno dieci anni o
tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari, nelle forme previste al comma 2) lett.b). In caso di
irreperibilità dei familiari, preventivamente ricercati, il Comune può autorizzare la cremazione decorsi trenta giorni
dalla pubblicazione nell’Albo pretorio del Comune e all’ingresso del cimitero di uno specifico avviso. Per la
cremazione dei suddetti resti mortali, rinvenuti a seguito di esumazione o estumulazione ordinaria, non è necessaria
la documentazione di cui al comma 1)
4. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.
5. La cremazione di parti anatomiche riconoscibili è autorizzata dall’AUSL del luogo di amputazione, come previsto
dall’art. 3 del D.Lgs. 15/7/2003 n. 254.
ARTICOLO 62
1. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal comune ove le ceneri vengono disperse.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l’indicazione:
a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri sono disperse.
3. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà espressa dal defunto in forma
scritta, unicamente:
a) in apposita area a ciò destinata nel cimitero di Cotignola (giardino delle rimembranze);
b) in natura, all’interno del territorio comunale, in aree esterne, pubbliche, lontano dai centri abitati, o in aree
eventualmente individuate dall’Amministrazione comunale;
c) la dispersione in mare, nei laghi, nell’alveo di fiumi e torrenti, è sempre consentita, purché nei tratti liberi da
natanti e da manufatti;
d) in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso scritto dei proprietari e
non può, comunque, dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
e) nell’ossario/ cinerario comune.
4. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, c.1, n°8 del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada).
5. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo,
quest’ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli
articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza
assoluta di essi. In attesa della decisione l’urna è depositata provvisoriamente all’interno della camera mortuaria di
un cimitero comunale. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, l’urna contenente le ceneri viene
depositata nell’ossario/cinerario comune.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare o dall’esecutore testamentario o dal
rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei
cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, dal personale comunale o da Ditta appaltatrice dei servizi
cimiteriali o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune, compreso il personale delle imprese
che esercitano l’attività funebre di cui all’articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004.
7. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, è verificata dal Comune di
Cotignola, tramite il personale dipendente.
8. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente
regolamento.
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ARTICOLO 62 bis
1. Nel caso il defunto non abbia disposto per la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene
mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell’urna sigillata al
familiare o all’esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri
fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali possono
disporne secondo le destinazioni di seguito elencate.
2. Nel Comune di Cotignola le modalità di conservazione delle ceneri sono disciplinate, nel rispetto della volontà
espressa dal defunto secondo i criteri previsti per la cremazione, prevedendo in alternativa:
a) la tumulazione dell’urna in sepoltura privata data in concessione nel cimitero (ossari - loculi – tomba di famiglia);
b) l’affidamento dell’urna ai familiari per la custodia in luogo privato.
ARTICOLO 62 ter
1) L’affidamento personale di un’urna cineraria deve essere autorizzato dal Comune ove l’urna viene stabilmente
collocata. Tale affidamento si fonda sulla volontà espressa in vita dal defunto, per iscritto o verbalmente. In
quest’ultimo caso la volontà del defunto può essere manifestata, nella forma dell’autodichiarazione di cui al
D.P.R. 445/2000, dal coniuge o, in mancanza, dal parente più prossimo da individuarsi ai sensi degli artt. 74-7576-77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti, dalla totalità di essi. Se tra di essi vi fosse
disaccordo, l’urna è provvisoriamente riposta nella camera mortuaria ubicata all’interno del cimitero. Trascorso
un anno senza che ci sia accordo, l’urna verrà riposta nell’ ossario/cinerario comune. L’urna potrà essere
consegnata alla persona indicata dal defunto: qualora il defunto abbia disposto genericamente la famiglia come
soggetto affidatario, si potrà affidare l’urna al coniuge, ove presente, ed ai parenti di primo grado nonche’ al
parente piu’ prossimo individuato ai sensi dell’art. 74 e seguenti del Codice Civile nel caso in cui manchino il
coniuge ed i parenti di primo grado, previo accordo degli stessi nell’individuare l’affidatario unico che sarà
indicato nell’autorizzazione. La volonta’ del defunto puo’ essere manifestata con sottoscrizione resa ai sensi del
D.P.R. 445/2000.
2) La richiesta di affidamento dovrà contenere i seguenti dati:
a.
i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché dati identificativi del defunto;
b.
la dichiarazione di responsabilità per l’accettazione dell’affidamento dell’urna cineraria e della sua
custodia nel luogo di conservazione individuato;
c.
il consenso dell’affidatario per quanto attiene i relativi controlli cui la pubblica amministrazione
procederà;
d.
l’obbligazione da parte dell’affidatario di informare il Comune delle eventuali variazioni del luogo di
conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza;
e.
la persona a cui è affidata l’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
f.
la conoscenza della possibilità di trasferire l’urna al cimitero per la sua sepoltura, qualora l’affidatario
non volesse più conservarla;
g.
la dichiarazione la quale attesti l’inesistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli
dell’Autorità giudiziaria o di Pubblica sicurezza;
h.
la dichiarazione da parte dell’affidatario di essere a conoscenza dei reati inerenti alla dispersione non
autorizzata di ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la
profanazione dell’urna.
3) In caso di affidamento personale dell’urna, il Comune annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario
unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.
4) Di ogni affidamento o di ogni variazione conseguente alla prima deve essere tenuta traccia per mezzo di
annotazione nell’apposito registro, anche a tenuta informatica, con l’indicazione:
a.
per affidamenti di urne autorizzati: dei dati anagrafici e della residenza dell’affidatario, nonché dei dati
identificativi del defunto;
b.
per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, dell’indirizzo
del nuovo luogo di conservazione e della data;
c.
per i recessi dall’affidamento: dell’identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso.
Nel registro saranno anche registrate le date di eventuali ispezioni svolte nei luoghi di conservazione e delle
risultanze riscontrate.
5) Salvo che non sia diversamente indicato, il luogo ordinario di conservazione dell’urna è stabilito nella residenza
del familiare affidatario.
6) Per ceneri provenienti da altri Comuni in seguito a trasferimento dell’affidatario, sarà comunque necessario
presentare la richiesta di autorizzazione all’affidamento dell’urna cineraria al Comune di nuova residenza.
7) Qualora l’affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento delle ceneri, essi possono conferirle al
cimitero per la sepoltura.
8) Per le ceneri già custodite presso i cimiteri è data la possibilità di ottenerne l’affidamento secondo le modalità
previste dal presente regolamento.
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ARTICOLO 62 quater
1. Il trasporto delle urne cinerarie, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 24, 27, 28 e 29 del D.P.R. 10
settembre 1990, n. 285, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle
salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
2. La consegna dell’urna cineraria deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve
essere conservato dal responsabile del crematorio, il secondo deve essere trasmesso a chi ha rilasciato l'autorizzazione
alla cremazione, il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l’urna e, se del caso, consegnato al
personale del cimitero di arrivo e da quest’ultimo conservato o al comune nel cui territorio sarà effettuata la
dispersione.
ARTICOLO 63
Nel cimitero è presente un ossario/cinerario comune costituito da un unico manufatto per la conservazione:
 di ceneri per le quali i familiari non abbiano provveduto ad altra destinazione;
 di ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 86, comma 5,
del DPR 285/1990 e non richieste dai familiari per altra destinazione.
Nel cimitero del capoluogo è presente inoltre un giardino delle rimembranze inteso come area delimitata all’interno
del cimitero in cui disperdere le ceneri.
ARTICOLO 63 bis
Affinché non sia perduto il senso comunitario della morte, in caso di affidamento personale delle ceneri o nei casi di
dispersione, a richiesta e con spese a carico dei familiari del defunto, potrà essere apposta, su appositi spazi,
all’interno del giardino delle rimembranze, una targhetta ricordo avente le caratteristiche indicate in specifico atto.
CAPO XV°
ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
ARTICOLO 64
Le esumazioni possono essere ordinarie o straordinarie.
Le esumazioni ordinarie si eseguono non prima di un decennio dalla inumazione
Le esumazioni saranno predisposte dall’ufficio competente non prima che siano trascorsi 10 anni dalla sepoltura
dell’ultima salma o 5 anni se si tratta di salme provenienti da estumulazione.
Pertanto le esumazioni saranno disposte in un unico intervento relativamente ad ogni campo, come appositamente
individuato.
Le esumazioni ordinarie saranno a carico del Comune, compresa la cassettina ed il collocamento nell’ossario, salva
sistemazione in altro luogo.
ARTICOLO 65
Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite prima del turno di rotazione decennale, qualunque sia il tempo
trascorso dal seppellimento, per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa
autorizzazione del Sindaco, per trasportare le salme in altre sepolture o per cremarle.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dall’autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica
con l’osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.
Le esumazioni straordinarie sono a carico del richiedente.
ARTICOLO 66
Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che siano già trascorsi due
anni dalla morte ed il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. dichiari che essa può essere eseguita
senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
ARTICOLO 67
Le ossa che vengono rinvenute in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate
nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in
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cellette e loculi posti entro il recinto del Cimitero ed avuti in concessione. In qualsiasi caso le ossa devono essere
raccolte nelle apposite cassettine di zinco.
Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente, D. Lgs.
5.2.1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 68
Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo
scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.
I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che
sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di
mineralizzazione del cadavere.
Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno
può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
Il Ministro della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano
le condizioni previste dal comma 3 dell’Articolo 82 del D.P.R. n. 285/90.
Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata
raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L.
ARTICOLO 69
Le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite prima della scadenza del periodo di concessione seguendo le
disposizioni di cui all’Articolo 83 del D.P.R. 285/90, per ordine dell’autorità giudiziaria o previa autorizzazione del
Sindaco il quale può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno, il trasferimento di
feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il Servizio di Igiene e Sanità
Pubblica dell’Azienda U.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede
può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Qualora la predetta autorità, constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento
previa sistemazione dello stesso in una cassa metallica nel rispetto del D.P.R. 285/90.
ARTICOLO 69 bis
I resti non completamente mineralizzati rinvenuti in occasione delle operazioni di esumazione o estumulazione di
cadaveri sepolti in un cimitero comunale, potranno, per ragioni di spazio ed a spese dei richiedenti, essere inumati, al
fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, nel campo comune di altro cimitero comunale.
Nel caso in cui dette operazioni di esumazione o estumulazione di cadaveri vengano disposte dal comune, l’eventuale
inumazione dei risultanti resti non mineralizzati in altro cimitero comunale sara’ effettuata nel rispetto della
normativa vigente.
Una volta completato il processo di mineralizzazione, i resti, raccolti in cassette ossario, potranno essere ricollocati
nel cimitero di provenienza.
ARTICOLO 70
E’ vietato eseguire sulle salme operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello
delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
Il personale del Cimitero è tenuto a denunciare all’autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme
operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall’articolo 410 del
Codice Penale.
CAPO XVI°
OPERAZIONI FUNEBRI
ARTICOLO 71
Le operazioni funebri (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni ecc. ecc.) sono eseguite direttamente ed
esclusivamente dal Comune o tramite Ditta all’uopo incaricata, sia con contratto di somministrazione che con altra
formula contrattuale.
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ARTICOLO 72
Tutte le tariffe cimiteriali, comprese quelle per le operazioni previste dall’ARTICOLO 71, sono definite con apposito
atto deliberativo dell’Amministrazione Comunale.
CAPO XVII°
SEPOLTURE PRIVATE E CONCESSIONI
ARTICOLO 73
Il Comune può concedere a privati ed Enti l’uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione
individuale, per famiglie e collettività.
Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali di cui al
Capo X del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
Le costruzioni dovranno essere eseguite dal Comune o da privati. I progetti devono essere approvati dal Comune, su
conforme parere dell’Azienda USL. All’atto della sottoscrizione della concessione viene definito il numero delle salme
che possono essere accolte nel sepolcro.
Dette sepolture non possono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.
Ad opere finite e prima dell’uso, dette costruzioni devono ottenere il certificato di agibilità dal Comune allo scopo di
accertare se la costruzione sia stata eseguita in conformità al progetto approvato, sentito il parere dell’Azienda U.S.L.
Alle sepolture private, in qualunque forma realizzate, si applicano le norme del presente regolamento.
Gli interventi diretti da parte dei privati in aree in concessione per costruzione o ristrutturazione di tombe o
sarcofagi, devono essere preventivamente autorizzati, la durata dei cantieri deve essere limitata e l’area interessata
mantenuta nel massimo decoro possibile.
CAPO XVIII°
NORME PER LA COSTRUZIONE
ARTICOLO 74
Nel corso della esecuzione dei lavori non devono venire arrecati danni alle strutture cimiteriali pubbliche o di terzi, a
tal fine il Concessionario si assume ogni responsabilità ed onere di ripristino.
Per quanto relativo alle concessioni edilizie si richiamano le norme vigenti in materia ed al Regolamento Edilizio
Comunale.
I lavori devono in ogni caso essere ultimati entro 2 anni dalla data di stipula del contratto di concessione dell’area.
La mancata osservanza dei termini sopra specificati comporta la decadenza della concessione cimiteriale con obbligo
di ritornare l’area al Comune nello stato in cui è stata concessa.
CAPO XIX°
DURATA DELLE CONCESSIONI
ARTICOLO 75
Le concessioni di cui agli articoli precedenti sono a tempo determinato e della seguente durata:
a) concessione di loculi costruiti dal Comune per sepolture o tumulazioni individuali non superiore ad anni 30;
b) concessione di aree per la costruzione di tombe o sarcofagi non superiore ad anni 60;
c) concessione di cellette-ossario costruite dal Comune non superiore ad anni 99.
Le concessioni sono rinnovabili, a domanda degli aventi diritto, anche per periodi inferiori.
La destinazione, delimitazione e zonizzazione delle aree sepolcrali sono stabilite con provvedimento del Consiglio
Comunale in sede di adozione del Piano Regolatore dei Cimiteri.
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ARTICOLO 76
Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda in carta legale al Sindaco con l’indicazione
dell’oggetto della richiesta (area, loculo, celletta ossario, ecc.) e sua individuazione nel cimitero.
Le concessioni verranno rilasciate secondo l’ordine cronologico di presentazione e registrazione della domanda al
protocollo generale del Comune, fatta eccezione per la tumulazione di salme (che avrà la priorità).
Dell’esito della domanda viene data comunicazione al richiedente il quale dovrà versare il corrispettivo e presentarsi
per la stipula della relativa concessione entro il termine assegnato, pena la decadenza.
ARTICOLO 77
Nei casi di costruzione di nuovi loculi o ristrutturazione di interi lotti, il Comune procederà all’assegnazione mediante
bando di prenotazione e stesura di una graduatoria che terrà conto delle seguenti priorità:
 Traslazione di salma da tumulazione provvisoria
punti 10
 Traslazione di salma da altro loculo
punti 4
 Rinuncia a concessione
punti 4
Le concessioni per le richieste presentate successivamente alla scadenza del bando, verranno assegnate come previsto
dal comma due dal precedente Articolo 76.
ARTICOLO 78
I loculi non possono essere concessi in numero superiore a tre nella stessa fila orizzontale.
ARTICOLO 79 - CAMBIO DI LOCULI
Qualora, su richiesta dei Concessionari o per l’esecuzione di lavori di competenza dell’Ente, si proceda a concedere
un loculo diverso da quello già assegnato, il titolare della concessione provvederà a stipulare nuovo contratto
corrispondendo l’eventuale differenza di prezzo e le spese di registrazione, mantenendosi inalterati i termini di
scadenza della concessione originaria.
Qualora il cambio sia conseguenza della volontà unilaterale dell’Ente, le spese relative non saranno addebitate al
Concessionario.
ARTICOLO 80 - REVOCA CONCESSIONI
Le concessioni per i loculi, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento approvato con
deliberazione di C.C. n. 165 del 14.05.1976, possono essere revocate, quando siano trascorsi 30 anni dalla
tumulazione dell’ultima salma, o se vuoti, dal rilascio dalla concessione, ove si verifichi una grave situazione di
insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune o si renda necessaria la ristrutturazione di parte del
Cimitero per ragioni di igiene, sicurezza e decoro.
Per ragioni di igiene, sicurezza o incuria dei manufatti, si procederà alla revoca delle concessioni, alle condizioni
previste dall’Articolo 60.
ARTICOLO 81 - DIRITTO D'USO PER SEPOLTURE
Il diritto d’uso delle sepolture nelle tombe di famiglia, nei sarcofagi e loculi, è riservato alla persona del
concessionario, a quelle della propria famiglia ed agli eredi, e comunque alle persone espressamente indicate
nell’atto di concessione.
Gli eredi compresi nel presente articolo sono:
 gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualunque grado;
 i fratelli e le sorelle consanguinei e uterini;
 il coniuge non separato e il convivente more uxorio.
Tuttavia, salva espressa contraria disposizione del fondatore, il Sindaco, su richiesta, può autorizzare l’accoglimento
nella sepoltura privata di salme di persone estranee alla famiglia ma legate ad essa da vincoli di parentela, amicizia
od obbligazione.
ARTICOLO 82 - DECADENZA CONCESSIONE
In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, l’ossario, la cella, l’area o quant’altro concesso
in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune (senza che il concessionario possa vantare pretese per i
rimborsi, diritti, indennizzi, etc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vige il principio
dell’accessione previsto dall’Art.934 deI C.C., fatta salva la richiesta di rinnovo della concessione ai sensi dell’Art. 75.
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Scadenza delle concessioni –
Il Comune almeno sei mesi prima comunica ai famigliari la scadenza della concessione stessa. Qualora la suddetta
concessione non venga rinnovata e il loculo o la sepoltura privata risultino ancora occupati da resti mortali, il Comune
procederà alla estumulazione addebitando le spese relative agli eredi.
ARTICOLO 83 - DIVIETO DI CESSIONE TRA PRIVATI
I beni cimiteriali sopracitati non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in
concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei
posti rinunciati o abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà e possesso delle opere murarie costruite
nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
ARTICOLO 84 - RINUNCIA CONCESSIONE
E’ consentita la rinuncia della concessione in favore del Comune di loculi, ossari, celle ed aree cimiteriali.
Le modalità, i tempi ed i rimborsi saranno fissati con successivo atto deliberativo della Giunta Comunale.
ARTICOLO 85 - ATTO DI CONCESSIONE
La concessione di loculi, ossari, aree, celle, nicchie, etc., deve risultare da atto pubblico amministrativo scritto
secondo le forme di legge con spese a carico del concessionario.
ARTICOLO 86 - PRESTITO (DA PRIVATI)
Il prestito tra soggetti privati concessionari di beni cimiteriali, deve essere a termine e va comunicato prima della
tumulazione all’Ufficio Tecnico Comunale indicandone la scadenza.
ARTICOLO 87 - SOPPRESSIONE DI ClMITERI
La soppressione di cimiteri, nei casi previsti dalla legge, viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il Servizio di
Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. competente per territorio.
ARTICOLO 88 - USO DEL TERRENO DI CIMITERO SOPPRESSO
Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano
trascorsi almeno 15 anni dall’ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza della
autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.
Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere
diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengano debbono essere depositate
nell’ossario comune del nuovo cimitero.
ARTICOLO 89 - CIMITERO DISMESSO - CONCESSIONI NON ANCORA SCADUTE
In caso di soppressione del cimitero gli Enti o le persone fisiche concessionari di posti di sepolture private, con i quali
il Comune sia legato da regolare atto di concessione, hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero per
il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione, un posto corrispondente in superficie a quello
precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al
nuovo cimitero, da effettuarsi a cura del Comune.
ARTICOLO 90 - FREGI FUNEBRI
Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di
proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero.
Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà al Comune.
Per la collocazione di lapidi o fregi commemorativi di defunti sepolti in altri Cimiteri va individuata un’apposita zona
in ogni Cimitero. Gli interessati dovranno richiedere autorizzazione versando la relativa quota stabilita con
deliberazione dell’Amministrazione Comunale.
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ARTICOLO 91 - CULTO DIVERSO DA QUELLO CATTOLICO
I Piani Regolatori Cimiteriali di cui al Capo X del D.P.R. 10.09.1990 n. 295 possono prevedere reparti speciali e
separati per la sepoltura di cadaveri di persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
Alle comunità straniere che fanno domanda di avere un reparto proprio per la sepoltura delle salme dei loro
connazionali, può parimenti essere data dal Sindaco in concessione un’area adeguata nel cimitero.
ARTICOLO 92 - SEPOLCRl PRIVATI FUORI DAI CIMITERl
Per la costruzione delle cappelle private fuori dal Cimitero destinate ad accogliere salme o resti mortali, di cui
all’Art.340 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934, occorre l’autorizzazione del Sindaco, previa deliberazione del Consiglio
Comunale, sentito il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda U.S.L. competente. Il richiedente farà eseguire a
proprie spese apposita ispezione tecnica.
Le cappelle private costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente
regolamento e dal D.P.R. 295/90 per le sepolture private nei cimiteri.
Le cappelle private costruite fuori dal cimitero, nonchè i cimiteri particolari, preesistenti alla data di entrata in
vigore del T.U.LL.SS. n. 1265/1934, sono soggetti, come i cimiteri comunali, alla vigilanza dell’autorità comunale.
CAPO XX°
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
ARTICOLO 93
L’Amministrazione Comunale provvede al servizio della illuminazione votiva delle sepolture o in amministrazione
diretta o mediante affidamento in gestione a ditta suffi-cientemente attrezzata e idonea allo scopo, in base a
deliberazione dell’Amministrazione Comunale che fisserà in entrambi i casi, le norme di esercizio e le relative tariffe
di utenza.
CAPO XXI°
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 93 bis
Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni,
traslazioni, ecc..) o una concessione (aree, loculi, ossari, sarcofagi, tombe di famiglia, ecc.) o l'apposizione di croci,
lapidi, busti o altri elementi decorativi o la costruzione di sarcofagi, tombe di famiglia, edicole, monumenti, ecc ..,
s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
In caso di contestazione il Comune si intenderà estraneo all’azione che ne consegue.
Esso si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un
accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
ARTICOLO 94
Le violazioni alle prescrizioni del presente Regolamento, fatte salve quelle di carattere penale e purchè non si tratti
di violazioni anche alle disposizioni del D.P.R. 285/1990 (le quali sono punite ai sensi dell’ARTICOLO 107 del medesimo
Decreto), sono punite con la sanzione amministrativa fino a L. 1.000.000 determinata ai sensi dell’ARTICOLO 106 del
T.U.L.C.P. e successive modifiche e integrazioni. I proventi delle sanzioni amministrative nel caso di violazione di
norme di natura igienico-sanitaria spettano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda U.S.L. ai sensi del 2° comma
dell’Art.18 e dell’Art.23 della L.R. 28.04.1984, n. 21, fatto salvo eventuali modifiche.
ARTICOLO 95
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria
approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
N:\Guerra\CC\segreteria\Regolamento polizia mortuaria aggiornato 2008.doc
CC 81/2008