Compiti di Polizia Giudiziaria per la Tutela della Salute negli

Compiti di Polizia Giudiziaria per la Tutela della Salute negli
Ambienti di Vita e di Lavoro
(libera interpretazione con adattamenti della lezione tenuta
in data 11.06.2005 dal Dr. A. ACETO)
DECRETO 17 gennaio 1997, n. 58
Art. 1 – Comma 1. E' individuata la figura professionale del tecnico
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con il
seguente profilo: il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma
universitario abilitante, è responsabile, nell'ambito delle proprie
competenze, di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo
in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di
lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene di sanità
pubblica e veterinaria.
Comma 2. Il tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi
di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è,
nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia
giudiziaria; svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di
autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a
controllo.
Come prevede il DM sopra citato, il Tecnico della prevenzione
dell’ambiente e dei luoghi di lavoro, è l’evoluzione della figura
professionale dell’ex vigile sanitario e come questi assume la
qualifica di U.P.G.
L’identificazione dell’U.P.G. TPALL è dettata dall’art. 57 comma 3
del Codice di Procedura Penale (nella nota n° 6 sono elencati in
specifico coloro che ricoprono tali funzioni:
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…..;
gli ispettori del lavoro ex DPR 19 marzo 1955 n° 520;
il personale sanitario o tecnico in relazione alla vigilanza sulla
produzione
e
il
commercio
delle
sostanze
destinate
all’alimentazione, ex Legge 30 Aprile 1962 n° 283;
gli addetti ai servizi delle U.S.L. e ai Presidi e Servizi Multizonali
in materia antinfortunistica e di igiene del Lavoro, artt. 21 e 23
della Legge 23 dicembre 1978 n° 833;
gli ispettori dell’Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente, ex Dlvo 17 marzo 1995 n° 230).
Le funzioni dell’U.P.G. sono invece regolate dall’art. 55 del C.P.P. e
dagli artt. 220 e 223 delle norme d’attuazione, di coordinamento e
transitorie del C.P.P.)
Quindi il C.P.P. che nasce per il “processo“ fa nascere anche
l’U.P.G.
Il TPALL che è una figura della pubblica amministrazione e che per
questa svolge attività amministrativa, nel momento dell’attività in
cui si imbatte in un reato o nell’ipotesi di reato, trasforma il suo
ruolo da amministrativo in giudiziario.
In quel momento il TPALL diventa subordinato alla sola Autorità
Giudiziaria, alla quale deve riferire senza alcuna interferenza e
dalla quale può ricevere ordini, deleghe e disposizioni circa l’attività
da svolgere.
Il fatto che un dipendente di una amministrazione, in qualche
momento della sua attività,
debba dipendere da un’ altra
amministrazione può portare il TPALL in situazioni spiacevoli,
perché nella sua veste di U.P.G. egli prende ordini da un Magistrato
che però non ha alcun potere verso i suoi superiori gerarchici
perché il Magistrato stesso è dipendente da un’ altra
amministrazione.
Ma a prescindere da considerazioni più o meno calzanti e dalle varie
amministrazioni nelle quali è inquadrato, alcune certezze vi sono nel
ruolo dell’ U.P.G. e queste derivano da quegli articoli (artt. 55 – 57) del
Codice di Procedura Penale e dalle norme di attuazione e coordinamento
dello stesso (artt. 220 e 223 D.Lvo 28 Luglio 1989 n. 271) che ora
andremo ad analizzare.
- Art. 57 C.P.P. (Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria)
Questo articolo, già riportato all’ inizio di questa relazione,
individua quali figure tra le varie appartenenti alla Pubblica
Amministrazione assumono la qualifica di U.P.G. ma non tratta
delle funzioni o delle attività da svolgere che invece sono
riportate negli articoli si seguito esposti
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Art. 55 C.P.P. (Funzioni della polizia giudiziaria)
1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a
conseguenti ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti
necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto
altro possa servire per l’ applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dalla
autorità giudiziaria.
3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria.
Confrontando la declaratoria del primo comma,
con le attività
normalmente svolte dal TPALL, si evince che tale attività è ottima per
prendere notizie dei reati.
Fa poi parte nel normale compito d’ ufficio anche impedire che i reati
vengano portati ad ulteriori conseguenze, regola questa piuttosto
delicata perché spesso per impedire ulteriori conseguenze bisogna
ricorrere al sequestro. Infine ricercare gli autori e le fonti di prova e
svolgere le attività di indagine richieste dalla A.G.
Tenendo conto che tutte le attività svolte dovranno essere verificate nel
“processo”, si dovrà procedere nel rispetto delle forme e delle norme di
garanzia stabilite dal codice penale e di attuazione della procedura
penale e difatti:
-l’ ART. 220 D.Lvo 28 Luglio 1989 n. 271 ( norme di
attuazione e coordinamento del C.P.P.) cita testualmente:
-1. Quando nel corso delle attività ispettive di vigilanza previste
da leggi o decreti emergano indizi di reato, gli atti necessari per
assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa
servire per l’ applicazione della legge penale sono compiuti con l’
osservanza delle disposizioni del codice.
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l’ Art. 223 D.Lvo 28 Luglio 1989 n. 271
1. Qualora nel corso delle attività ispettive o di vigilanza
previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di
campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell’
organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all’
interessato del giorno, dell’ ora e del luogo ove le analisi
verranno effettuate.L’ interessato o persona di sua fiducia
appositamente designata possono presenziare alle analisi,
eventualmente con l’ assistenza di un consulente tecnico. A tali
persone spettano i poteri previsti dall’ art. 230 del codice.
2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi e
questa sia richiesta dall’ interessato, a cura dell’ organo
incaricato alla revisione, almeno tre giorni prima, deve essere
dato avviso del giorno dell’ ora e del luogo ove la medesima
verrà effettuata all’ interessato ed al difensore eventualmente
nominato.
Alle operazioni di revisione l’ interessato e il
difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l’
assistenza eventuale di un consulente tecnico. A tali persone
spettano i poteri previsti dall’ art. 230 del codice.
3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione
di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento,
sempre che siano state osservate le disposizioni dei
commi 1 e 2.
Il terzo comma di questo articolo ribadisce ulteriormente la necessità
per il TPALL U.P.G. di eseguire la sua attività nel rispetto delle forme e
delle garanzie previste da codici questo perché come in precedenza detto
l’ azione viene svolta al fine di permettere il processo penale.
Oltre agli articoli citati fino ad ora è necessario ricordare gli art. 330 e
331 del C.P.P. perché anch’ essi delineano i compiti e gli obblighi della
Polizia Giudiziaria.
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Art. 330 C.P.P. (Acquisizione delle notizie di reato.)
1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia
dei reati di propria iniziativa e ricevono notizie di reato
presentate o trasmesse ………
Questo articolo sembra ribadire quanto affermato dall’ art. 55 C.P.P. là
dove afferma che la polizia giudiziaria prende notizia dei reati di propria
iniziativa, ma aggiunge che la polizia giudiziaria (oltre naturalmente il
P.M.) riceve le notizie di reato presentate o trasmesse. Qui la norma si
riferisce alle denunce, ai referti od anche agli esposti presentati da
privati, quando contengano indizi di reati.
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Art. 331 C.P.P. (Denuncia da parte di pubblici ufficiali ed
incaricati di un pubblico servizio)
1. I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che,
nell’ esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio,
hanno notizia di un reato perseguibile d’ ufficio, devono farne
denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la
persona alla quale il reato è attribuito.
2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al
pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il
medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un
unico atto.
4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo,
emerge un fatto nel quale si può configurare un reato
perseguibile d’ ufficio, l’ autorità che procede redige e trasmette
senza ritardo la denuncia al pubblico ministero.
Questo articolo rammenta tra le altre cose che l’ azione penale è
obbligatoria e che è fatto obbligo agli incaricati di un servizio pubblico di
denunciare senza ritardo i reati. Inoltre il comma due ribadisce che l’
U.P.G. è qualificato a ricevere le denunce dei reati.
In sostanza in questo articolo il TPALL compare nelle due vesti, la prima
come incaricato di un pubblico servizio (obbligo di denuncia) e la seconda
come U.P.G. (obbligo di riceve la denuncia ) che qualora pervenga da
privati è normata anche dall’ Art.333 C.P.P.
Nel codice di procedura penale vi sono ancora diversi articoli che trattano
le modalità di esecuzione e documentazione delle varie attività della
Polizia Giudiziaria ed i più rilevanti sono i seguenti.
Attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria. Da Art.347 ad art. 357 C.P.P.
Attività delegata. Artt. 370 – 364-365-373
Sequestro. Artt. 321 C.P.P. (sequestro preventivo) art.
(sequestro “probatorio”).
354 C.P.P.
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In altre parole.
Il TPALL in forza ad una struttura amministrativa dello stato, ed
incaricato di svolgere le attività previste dall’Art 57 comma 3 nota 6 del
C.P.P. assume la qualifica d’Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Il suo ruolo spazia tra polizia amministrativa e polizia giudiziaria.
La polizia amministrativa tende ad impedire il verificarsi d’ogni turbativa
dell’ordine giuridico, e, segnatamente ad evitare la commissione di reati.
Invece la polizia giudiziaria prende di mira i reati già commessi.
Si usa allora affermare che la polizia amministrativa ha compiti
essenzialmente preventivi; mentre la polizia giudiziaria ha compiti
squisitamente repressivi. Però la polizia amministrativa ha pure funzioni
repressive, così come la polizia giudiziaria ha pure funzioni preventive.
La polizia amministrativa ad esempio può adottare provvedimenti
repressivi di carattere non penale tipo la revoca di un’autorizzazione;
mentre la polizia giudiziaria ha anche il compito di impedire che i reati
producano ulteriori conseguenze.
Dunque lo spartiacque tra l’attività amministrativa e l’attività di
Polizia Giudiziaria sta nell’emergenza d’indizi di reato. Sino a che
tali indizi non emergono, l’attività del TPALL non dovrà svolgersi
nel rispetto delle norme del C.P.P.
Peraltro quando nel corso delle attività di vigilanza debbano essere
eseguite delle analisi di campioni, già in questa fase amministrativa
bisogna osservare la norma dettata dall’art. 223 delle norme d’attuazione
del C.P.P.; perché il legislatore si è preoccupato di anticipare l’osservanza
d’alcune garanzie difensive in una fase in cui l’attività di vigilanza riveste
ancora carattere amministrativo.
Bisogna poi ancora discernere nell’attività di P.G. tra attività d’iniziativa
ed attività delegata dal Pubblico Ministero.
TPALL come Polizia Giudiziaria di propria iniziativa si muove nel
rispetto degli articoli dal 347 al 357 del C.P.P.
TPALL come Polizia giudiziaria su delega del P.M. si muove
su”mandato” dell’art. 370 osservando specificatamente le
disposizioni degli artt. 364-365-373 del C.P.P.
Infine altro atto importante da ricordare è il sequestro.
La polizia giudiziaria può compiere d’iniziativa due tipi di sequestro.
Il primo tipo è il cosiddetto sequestro probatorio, esso è previsto
dall’art. 354 comma 2 C.P.P. ed è il sequestro del corpo di reato e
delle cose pertinenti al reato e necessarie per l’accertamento dei
fatti.
Il secondo tipo di sequestro è il sequestro preventivo, previsto
dall’art. 321del C.P.P. ed è il sequestro di una cosa pertinente al
reato, quando vi è pericolo che la libera disponibilità di tale cosa
possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato od
agevolare la commissione d’altri reati.
In entrambi i casi, i verbali di sequestro vanno trasmessi con urgenza al
P.M. (al massimo entro 48 ore).
Nel caso di sequestro probatorio (art 354 C.P.P.) il P.M. nelle 48 ore
successive può convalidare il sequestro stesso o disporre la restituzione
delle cose sequestrate.
Nel caso di sequestro preventivo (art. 321 C.P.P.) il P.M. se ritiene
congruo il sequestro eseguito dalla P.G. deve proporre, entro 48 ore, il
sequestro al Giudice delle Indagini Preliminari (GIP) che può convalidare
od annullare il sequestro con decreto motivato.