L’ATTIVITÀ SANZIONATORIA Prof. avv. Andrea Carinci Avezzano 10 dicembre 2012 Le sanzioni tributarie sono di due tipi: • sanzioni amministrative (D.Lgs. nn. 471, 472 e 473 del 1997) • sanzioni penali (D.lgs. n. 74/2000) Le sanzioni amministrative Con i DD.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 1997 è stato ridisegnato il sistema sanzionatorio tributario. A fronte dei micro sistemi sanzionatori peculiari a ciascun tributo, quello introdotto nel 1997 è un sistema generale, comune a tutte le sanzioni tributarie non penali (art. 1; 26, co. 3; 29, co. 2, D.Lgs. n. 472/1997) Profili qualificanti il nuovo regime: • abolizione/sostituzione soprattassa e pena pecuniaria con la sola sanzione pecuniaria e con sanzioni accessorie • regime giuridico unitario per le sanzioni relative a tutte le diverse violazioni tributarie: o o o • violazioni di obblighi formali/strumentali: sanzione variabile tra minimo e massimo edittali fissi; illeciti relativi alla dichiarazione: sanzione variabili tra minimo e massimo, non fissi ma proporzionali al tributo evaso; illeciti relativi a riscossione e versamenti: sanzione anelastica, ma non fissa, perché proporzionale al tributo. riferibilità soggettiva della sanzione all’autore del fatto, al contribuente e all’obbligato in solido. I PRINCIPI QUALIFICANTI IL NUOVO SISTEMA Principio di legalità (art. 3 D.Lgs. n. 472/1997) (co. 1) Irretroattività della nuova legge incriminatrice (o più sfavorevole) Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione. (co. 2) favor rei e abolitio criminis (abolizione dell’ultrattività ex L. n. 4/1929). Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato. Vi è il limite dei rapporti obbligatori esauriti. Le violazioni non sono più contestabili e la sanzioni non sono più irrogabili. Le sanzioni già irrogate non sono dovute, ma le sanzioni già irrogate e pagate non sono ripetibili. (co. 3) favor rei e lex mitior (retroattività della legge successiva più favorevole, solo nella entità della sanzione) Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo. Principio di personalità (art. 3 D.Lgs. n. 472/1997) La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere il fatto (autore materiale; art 2) La punibilità presuppone l’imputabilità, ossia la capacità di intendere e volere (imputabilità; art. 4). Si ammette la possibilità della delega di funzioni. Per esimere il delegante da responsabilità, la delega deve essere: -documentabile; -autorizzata; -formalizzata e formalmente legittima; -necessaria (anche rispetto all’organizzazione d’impresa); -effettiva; -conferita a soggetto adeguato e con competenze proporzionate alla responsabilità trasferita; accettata; -incedibile; -da esercitarsi in autonomia rispetto al delegante. In capo al delegante rimane un dovere di vigilanza; la delega è efficace e libera da responsabilità il delegante solo se questi non sapeva e non poteva conoscere della negligenza o sopravvenuta inidoneità del delegato. Il problema della delega di funzioni appare comunque attenuato dopo il D.L. n. 269/2003, che ha reso le società di capitali uniche responsabili per le sanzioni tributarie non penali. Ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (colpevolezza; art. 5). La colpa (almeno lieve) è comunque presunta (come per le contravvenzioni): è onere dell’agente dimostrare che l’inottemperanza al precetto non deriva da colpa. Limitazioni di responsabilità (art. 6) Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave (cfr. art. 2236 C.C.). Nei casi in cui l’autore materiale, senza trarre diretto vantaggio dall’illecito, ha agito con colpa lieve e nell’interesse di un altro soggetto, responsabile in solido ex art 11D.Lgs. n. 472/97, la sanzione non può essere eseguita nei confronti dell’autore oltre la somma di cento milioni di lire (51645.69 euro). La colpa è grave (art. 5) quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e di conseguenza risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo. È dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento. Il dolo è limitato a violazioni incidenti su imponibile, imposta e accertamento (“violazioni sostanziali”). Sembra restare fuori la riscossione. Le scriminanti 1) errore sul fatto l’agente vuole realizzare un fatto (che crede) diverso dal fatto tipico: - per errore di fatto (erronea rappresentazione della realtà materiale); - per errore nell’interpretazione di una norma diversa da quella punitiva. L’errore deve essere scusabile (non colposo) 2) violazioni conseguenti a rilevazioni contabili e valutazioni estimative Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili (ad es. le violazioni consistenti nell’inosservanza del principio di imputazione temporale dei componenti attivi e passivi del reddito d’impresa, se sono applicati corretti principi contabili e rispettata la continuità dei valori di bilancio; cfr. Circ. n. 180/E/1998). In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative ad operazioni di riorganizzazione aziendale, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il 5%. 3) ignoranza della legge, errore sul precetto e obiettive condizioni di incertezza sulla norma L’errore di diritto che si traduce in errore sul precetto punitivo (errore sull’antigiuridicità): l’agente vuole il fatto tipico ma crede che non sia punito. L’ignoranza scusa solo se inevitabile (non colposa). Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e l’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e il pagamento (cfr. anche art. 10 L. n. 212/2000 e art. 8 D.Lgs n. 546/92). Per la Cassazione (Cass. n. 24670/2007 e n. 7765/2008) occorre un’incertezza normativa oggettiva tributaria, mentre non irrilevanza la buona fede soggettiva ancorché basata su elementi obiettivi. 4) fatto del terzo Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi (cfr. anche art. 1 L. n. 423/1995 sulla condotta illecita del professionista iscritto in albi nell’esercizio del mandato). 5) violazione meramente formale Non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo (cfr. art. 10 L. n. 212/2000): ad es., irregolarità concernenti dati incompleti o inesatti in dichiarazione o in contabilità o in fattura, senza che si precluda o sia ostacolata l’attività accertativa. La valutazione sugli effetti della violazione formale va compiuta ex post (ha o no in concreto ostacolato l’attività di accertamento?). Si punisce il danno all’erario non il mero pericolo. 6) forza maggiore Normalmente i casi specifici sono previsti dalla legge. Non sono previste le esimenti dell’adempimento del dovere, dell’esercizio del diritto, del caso fortuito. La disciplina dell’autore mediato (chi con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole o avvalendosi di persona incapace di intendere e di volere anche in via transitoria determina la commissione di una violazione, ne risponde in luogo del suo autore materiale) rileva come causa di non punibilità perché fa venire meno la colpevolezza. Se ne ammette l’applicazione nel rapporto di consulenza professionale (induzione in errore), salva la culpa in eligendo e vigilando. Concorso di persone (art. 9) Quando più persone concorrono in una violazione ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Disciplina rigorosa dell’autonomia delle responsabilità, nonché previsione del cumulo materiale È essenziale la realizzazione della condotta da parte di uno o più agenti, il contributo causale anche solo psichico di ciascuno alla realizzazione del fatto, la volontà della condotta e la consapevolezza di concorrere all’illecito altrui. Il concorso può essere anche solo colposo (es. errore commesso dal consulente tributario). La solidarietà passiva ha una logica risarcitoria e non punitiva nel caso di omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti: è qui irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso Rapporto tra responsabilità fiscale per sanzioni tributarie (principale, concorrente o autonoma) e responsabilità professionale/risarcitoria. Occorre distinguere: •violazioni di adempimenti meramente esecutivi, attività di consulenza in senso lato (con obbligazioni di risultato): trasmissione e/o predisposizione di atti/dichiarazioni, rispetto di termini temporali, pagamento dei tributi, conservazione di contabilità e scritture contabili); •violazioni connesse ad errori di interpretazione della norma (attività di consulenza in senso stretto, con obbligazione di mezzi): pareri, pianificazione fiscale, difesa tecnica, ecc. •violazioni di obbligazioni proprie del professionista nel quadro delle attività di assistenza fiscale ex D.Lgs. n. 462/97: rilascio di visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria Il professionista potrebbe rispondere della sanzione direttamente verso l’Ente impositore come: •co-autore, concorrente nell’illecito; •unico responsabile (disciplina dell’autore mediato, applicazione dell’esimente del fatto del terzo per il contribuente o efficacia della delega conferita al fine di escludere colpevolezza e “suitas” del contribuente, se naturalmente incolpevole per esclusione di culpa in eligendo/vigilando); •in ogni caso, nelle ipotesi di errore sul fatto o sulla norma in casi di difficile interpretazione, il professionista è responsabile solo se è in dolo o in colpa grave La responsabilità del professionista/consulente è ordinariamente invocata non dall’Agenzia bensì dal cliente in sede civilistica di azione di responsabilità. Ebbene, per la Cassazione (Cass. n. 9916/2010), il consulente - commercialista ha l’obbligo di diligenza professionale di verificare le informazioni rese dal cliente e pertanto di non predisporre, sulla base dei dati posseduti, dichiarazioni errate (in particolare per quanto attiene a errori di deduzione di costi non inerenti, non documentati, irregolarmente contabilizzati). Problemi particolari si pongono nel caso di socio di società personale. Se, in particolare, sia sanzionabile per infedele dichiarazione in riferimento alla quota di reddito imputato per trasparenza a seguito di rettifica del reddito della società. L’orientamento pacifico della Cassazione (ex pluribus cfr. Cass. n. 17492/2002) è nel senso di ammettere la responsabilità del socio, anche accomandante, in ragione del potere lui spettante di controllare dell’esattezza dei bilanci (in sostanza per culpa in vigilando del socio non amministratore). LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE I criteri enunciati dall’art. 7 per la commisurazione della sanzione, sono: •gravità della violazione desunta anche dalla condotta; •opera svolta per eliminare o attenuare le conseguenze; •personalità (anche da precedenti fiscali); •condizioni economiche-sociali. Nel caso della recidiva (chi, nei 3 anni precedenti, ha commesso “violazione della stessa indole”, ossia violazioni che per natura dei fatti, fini e modalità appaiano si sostanziale identità, non definita con ravvedimento, definizione agevolata o adesione all’accertamento), la sanzione può essere aumentata fino al 50%. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendano manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo (art. 7, co. 4). CONCORSO DI VIOLAZIONI (art 12.1) È irrogata una sanzione unica (pari a quella per la violazione più grave – in concreto – aumentata da un quarto al doppio) in caso di: • concorso formale di violazioni: una sola azione/omissione viola più disposizioni, anche relative a tributi diversi; • concorso materiale (omogeneo) di violazioni formali della stessa disposizione: più azioni/omissioni della medesima prescrizione formale, come ad es. omissione dell’indicazione di dati ripetuta nel tempo in dichiarazioni, fatture, documenti obbligatori, ecc. Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base è quella più grave aumentata di 1/5. La disciplina del concorso formale si applica separatamente per tributi erariali (e qui con separazione dei dazi doganali, accise e IVA) e i tributi di altri enti impositori. La sanzione determinata con il cumulo giuridico non deve comunque eccedere la somma delle singole sanzioni applicabili distintamente per le plurime violazioni (cumulo materiale). ILLECITO CONTINUATO (art 12.2) La stessa sanzione unica (violazione più grave – in concreto – aumentata da un quarto al doppio) è prevista anche in caso di più violazioni diverse, anche in tempi diversi, che nella loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo (es. più omesse fatturazioni o detrazioni indebite IVA, più dichiarazioni infedeli di tributi diversi, ed altre violazioni funzionali o prodromiche, come violazioni relative alla contabilità). La progressione implica un legame oggettivo, strutturale e funzionale tra più violazioni diverse (ma, secondo la prassi, solo se commesse dallo stesso autore), in vista di un unico fine (pregiudicare la determinazione/liquidazione del tributo). SI tende a negare la progressione e la continuazione in caso di più violazioni sostanziali della stessa norma nel medesimo periodo d’imposta (cd. concorso materiale omogeneo). Se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base è quella più grave aumentata di 1/5. La sanzione determinata con il cumulo giuridico non deve comunque eccedere la somma delle singole sanzioni applicabili distintamente per le plurime violazioni (cumulo materiale). La disciplina della continuazione si applica separatamente per tributi erariali (e qui con separazione dei dazi doganali, accise e IVA) e i tributi di altri enti impositori. In caso di violazioni della stessa indole, commesse in periodi d’imposta diversi, si applica una sola sanzione pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo, con possibile cumulo con la disciplina della recidiva (co. 5, art. 12). Gli istituti deflattivi (accertamento con adesione e conciliazione) o di definizione agevolate (acquiescenza) “congelano” o limitano la continuazione (co. 6). La constatazione dell’illecito interrompe il concorso e la continuazione. UNIFICAZIONE DELLA SANZIONE Il regime del concorso o della continuazione accomuna tutte le violazioni commesse fino al momento della constatazione. Se l’ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga tutte le sanzioni contemporaneamente, quando vi provvede in seguito deve calcolare la sanzione complessiva, tenendo conto delle violazioni irrogate o contestate precedentemente. Se pendono più processi non riuniti per l’impugnazione di più atti di irrogazione di sanzioni accomunate da concorso di violazioni o da illecito continuato, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalla sentenze precedenti. PROCEDIMENTI DI IRROGAZIONE Il D.Lgs. n. 472/1997 prevede una pluralità di procedimenti, applicabili a tutte le sanzioni per tutti i tributi (erariali, locali, ecc.) - procedura generale di contestazione/irrogazione (art 16) - procedura di irrogazione immediata con l’atto di accertamento) (art 17, co. 1) - procedura di irrogazione immediata con diretta iscrizione a ruolo (per sanzioni da ritardato o omesso versamento) (art 17, co. 3) La competenza ad irrogare la sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie spetta all’ufficio o all’ente competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono (art. 16). Procedura generale Torna applicabile esclusivamente alle violazioni che non siano connesse all’accertamento del tributo. Si articola in due fasi: - atto di contestazione della violazione; - atto di irrogazione delle sanzioni Atto di contestazione L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.” L’atto deve altresì contenere: l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine per la proposizione del ricorso, con l’indicazione dei benefici di abbattimento delle sanzioni; l’invito a produrre nello stesso termine, se non intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive; l’indicazione dell’organo al quale proporre l’impugnazione immediata. L’ omissione di queste indicazioni non comporta la nullità dell’atto bensì una mera irregolarità con rimessione in termini del contribuente. Entro 60 gg dalla notificazione dell’atto di contestazione, il trasgressore può procedere a: - definizione agevolata (può essere parziale, ossia limitata ad alcune sanzioni). Ciò comporta: o o o il pagamento di un importo pari ad un ¼ della sanzione, comunque mai inferiore a ¼ dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo; la non applicazione delle sanzioni accessorie; l’esclusione della recidiva e non implica il riconoscimento di responsabilità in altre sedi (contenzioso tributario, civile o penale). - contraddittorio pre-contenzioso o o o L’ufficio le respinge in toto le deduzioni difensive: a pena di decadenza deve notificare un atto di irrogazione motivato, a pena di nullità, in ordine alle difese del contribuente. Tale atto che non può aumentare la sanzione già contestata (occorre un nuovo atto di contestazione) è impugnabile. L’ufficio accoglie in tutto o in parte le difese ed abbatte la sanzione, irrogandola con un nuovo atto. Il trasgressore può definire tali sanzioni con il meccanismo dell’acquiescenza (co. 7-bis), ovvero impugnare l’atto di irrogazione. L’ufficio non risponde entro l’anno (silenzio-assenso o autotutela tacita), con ciò rinunciando alla pretesa sanzionatoria - impugnazione dell’atto davanti alla Commissione tributaria. Se viene impugnato, l’atto di contestazione diventa atto di irrogazione della sanzione (impugnabile ex art 19 dlgs 546/92). Se il ricorso è stato notificato, la presentazione delle deduzioni difensive in termini (da parte dell’autore e dei coobbligati in solido, non da uno dei coautori) lo rende improcedibile; se il ricorso viene presentato dopo le deduzioni è inammissibile. Procedura di irrogazione immediata con l’atto di accertamento (art 17, co. 1) Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. In tal caso è ammessa la definizione agevolata (¼ della sanzione irrogata) anche delle sole sanzioni. In caso di impugnazione dell’accertamento, però, le sanzioni così pagate non sono comunque ripetibili. Procedura di irrogazione immediata con diretta iscrizione a ruolo (art. 17, co. 3) Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articolo 36-bis, 36-ter D.P.R. n. 600/73 e 54bis e 60 D.P.R. n. 633/72. Per queste sanzioni in nessun caso si applica la definizione agevolata. Tuttavia, è possibile beneficiare dell’abbattimento delle sanzioni (ad 1/3 ovvero 2 2/3) in caso di acquiescenza all’avviso bonario, ex artt. 2 e 3 del D.Lgs. n. 462/97 L’atto di contestazione o l’atto di irrogazione devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quelli in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Se la notificazione è stata eseguita nei termini ad almeno uno degli autori dell’infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno nei confronti degli altri (art. 20). Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di 5 anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del procedimento. Per talune violazioni (violazioni che consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ex art. 6, co. 3, D.Lgs. n. 471/1997; omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale, ex art. 11), sono previsti termini di decadenza abbreviati (novanta giorni dalla constatazione della violazione; art. 16 bis). La sanzione pecuniaria non può essere riscossa fin tanto che pende il primo grado di giudizio. Successivamente, tornano applicabili le regole della riscossione frazionata ex art 68 D.Lgs. n. 546/92. Davanti alla CTR è esperibile la tutela cautelare ex art 47 (art. 19, D.Lgs. n. 472/1997). La sanzione accessoria è eseguita solo quanto l’atto è divenuto definitivo. IL RAVVEDIMENTO OPEROSO (art. 13) Viene offerta la possibilità di ridurre la sanzione, a condizione che: • la violazione non sia stata constatata; • non siano iniziati accessi e ispezioni o verifiche o indagini amministrative (non rilevano quelle penali), di cui l’autore o gli obbligati abbiano avuto formale conoscenza (l’interpretazione della prassi è nel senso di distinguere per singoli tributi, periodi di imposta e per singoli soggetti); • la sanzione ridotta sia versata contestualmente (entro i termini stabiliti pari, a seconda dei casi, a 30, 90 365 gg) al tributo ed agli interessi moratori o entro 60 gg dalla notificazione della liquidazione. Sono suscettibili di ravvedimento: • le violazioni sostanziali (errori ed omissioni); si tende ad escludere per le condotte fraudolente (es. fatture per operazioni inesistenti), • gli omessi versamenti; • l’omessa presentazione dei modelli F24 per compensazione; • l’omessa presentazione dichiarazione, violazioni relative a tributi liquidati d’ufficio. Effetti • Riduzione delle sanzioni (1/8, 1/10 o 1/12 del minimo, a seconda dei casi); • Esclude la recidiva, nonché comporta la non applicazione delle sanzioni accessorie • Non consente però di applicare il vincolo di continuazione ed il concorso. Altri istituti premiali • accertamento con adesione (1/4 del minimo); • conciliazione giudiziale (1/3 sanzione irrogabile); • adesione al PVC (1/8 minimo); • adesione all’invito a comparire (1/8 minimo); • acquiescenza all’avviso di accertamento non preceduto da invito a comparire per adesione (1/8 minimo). Responsabilità del rappresentante. Nei casi in cui una violazione sostanziale, che cioè abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è commessa da un soggetto nell’adempimento del proprio ufficio o funzioni (rappresentante legale o negoziale o dipendente di una persona fisica; rappresentante, o amministratore (anche di fatto) di un ente senza personalità giuridica, dopo il D.L. n. 269/2003) nell’interesse di un altro soggetto, quest’ultimo (la persona fisica o l’ente contribuente) è obbligato solidalmente a pagare una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Si richiede: - la commissione di illeciti sostanziali e non formali; - la presenza di determinati vincoli qualificati tra autore e contribuente/corresponsabile (altrimenti trova applicazione la formula più gravosa del concorso di persone: es consulente o professionista senza rappresentanza, e solo tra persone fisiche); - si deve trattare di violazioni commesse nell’adempimento dell’ufficio, mandato, nell’esercizio di funzioni o incombenze (al di fuori di questi casi, opera il concorso di persone). Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave. La finalità è quella di colpire il soggetto che presumibilmente si è avvantaggiato della violazione. La coobbligazione è solidale ma: 1.è senza beneficio della preventiva escussione dell’autore; anche in caso di mancata identificazione del trasgressore (fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi); 2.opera 3.in caso di concorso, gli ammontari delle obbligazioni solidali possono essere diversi; contribuente non può liberarsi dalla responsabilità in solido dimostrando che non ha tratto alcun vantaggio dall’illecito (ad es. l’amministratore si è appropriato del denaro necessario a pagare il tributo); 4.il 5. 6. la sanzione è calcolata in funzione della persona del trasgressore (se individuato); è inoltre per l’intera sanzione: anche nel caso di limitazione della responsabilità del trasgressore materiale, che ha agito con colpa lieve e non ha tratto diretto vantaggio dalla violazione (ex co. 2 dell’art 5); anche in caso di morte dell’autore intervenuta prima dell’irrogazione; anche in caso di applicazione della sola sanzione penale al trasgressore (per il di specialità; cfr. art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 74/2000). In caso di colpa lieve, il contribuente può accollarsi l’intera sanzione. In caso di dolo o colpa grave formalmente no, ma può sempre pagare la sanzione (volontariamente o coattivamente, se escusso dall’ufficio) e rinunciare di fatto al diritto di regresso. Ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 269/2003, le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società ed enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Rimane però il problema di stabilire come deve essere determinata la sanzione, se in ragione del trasgressore effettivo oppure no. RAPPORTO CON LE SANZIONI PENALI È stato abrogato il principio del cumulo delle sanzioni tributarie penali ed amministrative (art 10 L 516/82). Si applica il principio di specialità: quando uno stesso fatto è punito dalle disposizioni penali (titolo II del D.Lgs. 74/2000) e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica quella speciale (art. 19, D.Lgs. n. 74/2000). I criteri ermeneutici sono quelli propri del diritto penale per risolvere il concorso apparente di norme (es. sussidiarietà, assorbimento, verifica gravità sanzione, disvalore del fatto). Normalmente la norma speciale è quella penale, stante la previsione di soglie di punibilità e del dolo specifico di evasione. I problemi si pongono in ragione del principio di autonomia tra procedimento amministrativo e processo penale, enunciato dall’art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000: il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione. In ragione dell’art. 21 del D.Lgs. n. 74/2000, l’ufficio competente provvede comunque ad irrogare le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato. Tali sanzioni, però, non sono eseguibili (salvo che nei confronti dei soggetti responsabili patrimonialmente), salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Nulla si dice però per il caso di proscioglimento perché il reato è estinto, o per difetto di punibilità o imputabilità. Ad avviso della dottrina, si applica la sanzione amministrativa quando in sede penale si accerta che non sono superate le soglie di punibilità o manca il dolo specifico. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all’ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.