Corso di bilancio e principi contabili Dodicesima lezione: n Le attività finanziarie Prof. Alessandro Zattoni - Università Parthenope di Napoli 1 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B.III Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in: a) controllate b) collegate c) controllanti d) altre imprese 2) Crediti: a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso imprese controllanti d) verso altri 3) Altri titoli 4) Azioni proprie (con indicazioni anche del valore nominale complessivo) ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE C. III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 1) Partecipazioni in: a) controllate b) collegate c) controllanti d) altre imprese 2) Azioni proprie 3) Altri titoli ATTIVITA’ FINANZIARIE • La distinzione tra attività a breve e immobilizzate si fonda sul criterio funzionale, cioè: • sono immobilizzati quei titoli che si intende mantenere nel patrimonio aziendale fino alla loro naturale scadenza; • non sono immobilizzati quei titoli che sono destinati a scambi sul mercato. • Si presumono immobilizzate “le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell’art. 2359” (ossia pari ad almeno il 20% se la società partecipata non è quotata in borsa e al 10% se è quotata). ATTIVITA’ FINANZIARIE • I proventi dell’investimento in obbligazioni o titoli di stato costituiti da interessi devono essere rilevati secondo il criterio della competenza, indipendentemente dalla manifestazione finanziaria (si originano ratei e risconti). • Tale principio vale anche per il trattamento del premio percepito per sorteggio di obbligazioni e per i premi a favore dei sottoscrittori (premio di emissione), che devono gravare pro quota sul CE di ogni esercizio. • La stessa logica vale anche per lo scarto di negoziazione, che si crea quando si acquista sul mercato un titolo ad un valore diverso da quello di rimborso finale. TITOLI OBBLIGAZIONARI • I titoli obbligazionari immobilizzati: • il valore di carico comprende il costo di acquisto e gli oneri accessori direttamente imputabili ad esclusione degli interessi passivi eventualmente sostenuti per la fruizione di un pagamento dilazionato; • il costo deve essere svalutato qualora si riscontri una perdita durevole (art. 2426) causata da variazioni negative persistenti espresse dal mercato (media prezzi di mercato in un periodo congruo) o dalla gestione dell’azienda emittente (andamenti economici negativi); TITOLI OBBLIGAZIONARI • I titoli obbligazionari immobilizzati (segue): • la svalutazione va imputata a CE nell’esercizio in cui si è manifestata (D 19 b) e a SP tramite il relativo fondo; • nei successivi esercizi si può procedere al ripristino parziale o totale del valore originario (D 18 b); • gli utili e le perdite derivanti da realizzo di titoli a reddito fisso immobilizzati dovranno essere contenuti nelle voci E 20 ed E 21; • in NI devono essere riportate le ragioni dell’eventuale svalutazione e/o rivalutazione di ripristino. TITOLI OBBLIGAZIONARI • I titoli obbligazionari compresi nel circolante • devono essere contabilizzati al costo specifico, se i volumi di titoli sono elevati si possono applicare i criteri LIFO, FIFO o il costo medio ponderato (art. 2426); • in sede di valutazione il costo deve essere confrontato con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato, al fine di scegliere il minore tra i due (per i titoli quotati si valuta il prezzo medio dell’ultimo mese o la media dell’ultima settimana); • se il valore di presunto realizzo è inferiore al costo si procede alla svalutazione (D 19 c del CE) e si crea un relativo fondo; • nei successivi esercizi si può procedere al ripristino parziale o totale del valore originario (D 18 c del CE). LE PARTECIPAZIONI: tratti generali Le partecipazioni sono quote rappresentative del capitale di una società (azioni o quote). • Differenza tra valore nominale, valore di emissione e valore di mercato. • Lo scopo dell’investimento è la ricerca di un rendimento diretto tramite frutti (dividendi o accrescimenti di valore del titolo) o di un ritorno indiretto tramite influenza nella gestione. • I diritti attribuiti sono la percezione di dividendi, il rimborso del capitale, il voto in assemblea, il diritto di opzione, etc. VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CIRCOLANTI (1) Partecipazioni circolanti (art. 2426, 9): valutazione al minore tra costo e valore di mercato al 31/12. n costo: specifico o secondo criteri LIFO, FIFO o costo medio ponderato; n valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato: w titoli non quotati: quotazione di titoli similari o valore nominale rettificato per tenere conto del rendimento di titoli similari; w titoli quotati: prezzo medio quotazioni dell’ultimo mese, se quotazione eccessiva media prezzi dell’ultima settimana. VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CIRCOLANTI (2) Esempio: costo 100; valore mercato al 31/12: ip. a) 112; ip. b) 93 a) Non si effettuano rilevazioni. b) Se circolante si deve svalutare, se immobilizzata dipende dal carattere durevole della perdita. La svalutazione può essere diretta (D 19 a) Svalutazione partecipazioni 7 Partecipazioni 7 oppure “indiretta” con uso del fondo svalutazione partecipazioni Se vengono meno i motivi della svalutazione, si deve rivalutare (D 18 a) Es. al 31/12/x+1 il valore di mercato è 97 Partecipazioni Rivalutazione partecipazioni 4 4 VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE Si considerano immobilizzate le partecipazioni detenute per investimento duraturo o in vista dell’esercizio di un’influenza dominante o notevole. La valutazione delle partecipazioni: 1) in imprese non controllate, né collegate: sono valutate al costo di acquisto, incrementato in seguito ad aumenti di capitale a pagamento e svalutato per perdite durevoli (art. 2426, 1-3). 2) in imprese controllate e/o collegate: si pone la scelta (anche per singole partecipazioni) tra: • il metodo del costo; • il metodo del patrimonio netto (art. 2426, n. 4). IL METODO DEL COSTO (DOC. 20 D.C.-R.) Occorre svalutare in caso di “perdite durevoli”: n verifica della presenza di perdite di esercizio “strutturali” della partecipata; n non dimostrabilità di possibilità di riequilibrio nel b.p., ribasso di quotazioni persistente. Necessità di confronto con il valore derivante dall’applicazione del metodo del PN: n se metodo costo > metodo PN menzione in N.I.; n svalutazione se il maggior valore non è giustificato da sottovalutazioni contabili dei beni della partecipata o da avviamento. Maggiore importanza del metodo del PN: è l’unico che consente al valore della partecipazione di seguire l’andamento gestionale della partecipata. IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (1) (N. 21 CNDC-CNR) • Tale metodo consiste in un consolidamento sintetico, dal momento che si sostituisce al valore della partecipazione il patrimonio netto (pro-quota) della partecipata. • Ha lo scopo di allineare il valore delle partecipazioni al corrispondente valore del patrimonio netto della società partecipata a seguito degli utili (rivalutazione) e delle perdite (svalutazione) che essa consegue. • L’abbandono di tale metodo è causato dalla perdita di influenza notevole, dall’insussistenza della destinazione durevole e dal mutamento dello scopo dell’investimento. • In caso di perdite durevoli, tale metodo consente di svalutare la partecipazione anche oltre al valore del patrimonio netto contabile. IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (2) (N. 21 CNDC-CNR) Le fasi che assumono rilevanza ai fini dell’applicazione del metodo del PN sono: 1) acquisto della partecipazione; 2) confronto iniziale con patrimonio netto della partecipata; 3) trattamento del risultato economico della partecipata. 1) La società Alfa acquista una partecipazione del 60% in Beta al costo di 800. Il patrimonio netto contabile di Beta alla data dell’acquisto è di 900. Partecipazioni Banca c/c 800 800 IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (3) (N. 21 CNDC-CNR) • L’art. 2426 stabilisce che: “quando una partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata, può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella NI. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’”avviamento” deve essere ammortizzata”. • Il confronto tra il costo e il patrimonio netto ha l’obiettivo di consentire la distribuzione del costo di acquisto sui singoli elementi del capitale della società partecipata. Le attività e le passività sono oggetto di alcune rettifiche extracontabili. IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (4) (DOC. 21 D.C.-R.) 2) Il confronto iniziale tra costo e quota corrispondente del patrimonio netto (P.N.) “rettificato” : Es. Rivalutazione immobili + 500 riduzione crediti - 100 revisione magazzino - 50 stanziamento oneri - 50 Totale rettifiche extracont. +300 Calcolo patrimonio netto rettificato = 900 + 300 = 1.200 quota P.N. attribuito = 60% di 1.200 = 720 differenza (costo - quota P.N) = 800 - 720 = + 80 IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (5) (DOC. 21 D.C.-R.) In presenza di un costo di acquisto superiore alla quota del PN i motivi della differenza possono essere ricondotti a: • un avviamento della società partecipata (se ci sono attese di sovraredditi): si lascia la differenza incorporata nel costo della partecipazione; • una perdita (per “cattivo affare”): si deve svalutare il costo per adeguarlo al P.N. (in D.19.a C.E.). Svalutazione partecipazioni Partecipazioni 80 80 IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (6) (DOC. 21 D.C.-R.) Nel caso (poco probabile) in cui la differenza tra il costo di acquisto e la quota del patrimonio netto (rettificata) sia negativa, si ritiene che la partecipante ha fruito di uno sconto e si aumenta il valore della partecipazione. Si rivaluta (senza redditualizzare) la partecipazione per adeguarla al patrimonio netto iscrivendo per contropartita una riserva non distribuibile (A.VII S.P.) Partecipazioni Riserva plusvalori di partecipazioni acquisite 50 50 IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (7) (DOC. 21 D.C.-R.) • L’art.2426 afferma che: “negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva indistribuibile”. • In particolare la quota spettante del risultato di esercizio (rettificato) della partecipata deve essere inserita nel bilancio della partecipante tra le riserve indisponibili con corrispondente incremento del valore della partecipazione. Partecipazioni Riserva di rivalutazione partecipazioni 100 100 IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (8) (DOC. 21 D.C.-R.) • Nell’ipotesi di perdita della partecipata si deve svalutare la partecipazione addebitando un costo a CE (D 19 a). Le perdite determineranno anche una riduzione della riserva (con contropartita una riserva disponibile) in modo da fare coincidere il saldo della riserva stessa con il plusvalore complessivamente ottenuto nei diversi esercizi. Svalutazione di partecipazioni Partecipazioni 100 100 IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (9) (DOC. 21 D.C.-R.) • La distribuzione dei dividendi deve essere contabilizzata secondo il criterio di competenza, al sorgere del credito derivante dalla delibera assembleare. Il dividendo deve essere inserito nel CE della partecipante (C 15 a) e contemporaneamente si deve ridurre il valore delle azioni, addebitando in contropartita la riserva indistribuibile. Crediti per dividendi Dividendi da controllate Riserva di rivalutazione Partecipazioni 60 60 60 60 LE AZIONI PROPRIE • Sono immobilizzate le azioni proprie che l’organo di amministrazione ha deciso di mantenere in portafoglio per un periodo superiore all’esercizio. • Devono essere iscritte al costo e contestualmente deve essere iscritta una riserva per azioni proprie (A. V dello SP) indisponibile. • Nel caso di perdite durevoli devono essere svalutate con corrispondente riduzione della riserva per azioni proprie (D del CE). • Sono eliminate dal bilancio a seguito di: - annullamento, con modifiche nelle riserve; - vendita sul mercato, con plus(minus)valenza (C del CE). LO IASB • Lo IAS 39 (Financial instruments: recognition and measurement) affronta gli aspetti di valutazione e lo IAS 32 (Financial instrumentrs: disclosure and presentation) i profili di rappresentazione in bilancio. • Le azioni proprie (treasury shares) devono essere portate a detrazione del patrimonio netto. • Per lo IASB non esiste nel bilancio individuale il metodo del patrimonio netto. Nei bilanci della capogruppo, le partecipazioni in società controllate e collegate devono essere valutate utilizzando uno dei seguenti due metodi: • al costo, modificato solo in caso di svalutazioni; • al fair value through profit and loss (in sostanza il valore di mercato) con variazioni imputate al CE. LO IASB • Lo IAS 39 distingue quattro diverse categorie di attività finanziarie: • le attività detenute a scopo di negoziazione (held for trading) devono essere contabilizzate con il metodo del fair value through profit and loss; • le attività detenute fino alla scadenza (held to maturity) sono valutate con il metodo del costo ammortizzato utilizzando il metodo del tasso effettivo di interesse; • i prestiti e i crediti (loans and receivables) devono essere valutati come i titoli precedenti; • le attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale) sono valutate al fair value.