Bilancio dodicesimalezione - "PARTHENOPE"

Corso di bilancio e principi contabili
Dodicesima lezione:
n
Le attività finanziarie
Prof. Alessandro Zattoni - Università Parthenope di Napoli
1
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
B.III Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) controllate
b) collegate
c) controllanti
d) altre imprese
2) Crediti:
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso imprese controllanti
d) verso altri
3) Altri titoli
4) Azioni proprie (con indicazioni anche del valore
nominale complessivo)
ATTIVITA’ FINANZIARIE NON IMMOBILIZZATE
C. III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in:
a) controllate
b) collegate
c) controllanti
d) altre imprese
2) Azioni proprie
3) Altri titoli
ATTIVITA’ FINANZIARIE
• La distinzione tra attività a breve e immobilizzate si fonda
sul criterio funzionale, cioè:
• sono immobilizzati quei titoli che si intende mantenere
nel patrimonio aziendale fino alla loro naturale
scadenza;
• non sono immobilizzati quei titoli che sono destinati a
scambi sul mercato.
• Si presumono immobilizzate “le partecipazioni in altre
imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo
comma dell’art. 2359” (ossia pari ad almeno il 20% se la
società partecipata non è quotata in borsa e al 10% se è
quotata).
ATTIVITA’ FINANZIARIE
• I proventi dell’investimento in obbligazioni o titoli di stato
costituiti da interessi devono essere rilevati secondo il
criterio della competenza, indipendentemente dalla
manifestazione finanziaria (si originano ratei e risconti).
• Tale principio vale anche per il trattamento del premio
percepito per sorteggio di obbligazioni e per i premi a
favore dei sottoscrittori (premio di emissione), che devono
gravare pro quota sul CE di ogni esercizio.
• La stessa logica vale anche per lo scarto di negoziazione,
che si crea quando si acquista sul mercato un titolo ad un
valore diverso da quello di rimborso finale.
TITOLI OBBLIGAZIONARI
• I titoli obbligazionari immobilizzati:
• il valore di carico comprende il costo di acquisto e gli
oneri accessori direttamente imputabili ad esclusione
degli interessi passivi eventualmente sostenuti per la
fruizione di un pagamento dilazionato;
• il costo deve essere svalutato qualora si riscontri una
perdita durevole (art. 2426) causata da variazioni
negative persistenti espresse dal mercato (media
prezzi di mercato in un periodo congruo) o dalla
gestione dell’azienda emittente (andamenti economici
negativi);
TITOLI OBBLIGAZIONARI
• I titoli obbligazionari immobilizzati (segue):
• la svalutazione va imputata a CE nell’esercizio in cui
si è manifestata (D 19 b) e a SP tramite il relativo
fondo;
• nei successivi esercizi si può procedere al ripristino
parziale o totale del valore originario (D 18 b);
• gli utili e le perdite derivanti da realizzo di titoli a
reddito fisso immobilizzati dovranno essere contenuti
nelle voci E 20 ed E 21;
• in NI devono essere riportate le ragioni dell’eventuale
svalutazione e/o rivalutazione di ripristino.
TITOLI OBBLIGAZIONARI
• I titoli obbligazionari compresi nel circolante
• devono essere contabilizzati al costo specifico, se i
volumi di titoli sono elevati si possono applicare i criteri
LIFO, FIFO o il costo medio ponderato (art. 2426);
• in sede di valutazione il costo deve essere confrontato
con il valore di realizzazione desumibile dall’andamento
di mercato, al fine di scegliere il minore tra i due (per i
titoli quotati si valuta il prezzo medio dell’ultimo mese o
la media dell’ultima settimana);
• se il valore di presunto realizzo è inferiore al costo si
procede alla svalutazione (D 19 c del CE) e si crea un
relativo fondo;
• nei successivi esercizi si può procedere al ripristino
parziale o totale del valore originario (D 18 c del CE).
LE PARTECIPAZIONI: tratti generali
Le partecipazioni sono quote rappresentative del capitale di
una società (azioni o quote).
• Differenza tra valore nominale, valore di emissione e
valore di mercato.
• Lo scopo dell’investimento è la ricerca di un rendimento
diretto tramite frutti (dividendi o accrescimenti di valore
del titolo) o di un ritorno indiretto tramite influenza nella
gestione.
• I diritti attribuiti sono la percezione di dividendi, il rimborso
del capitale, il voto in assemblea, il diritto di opzione, etc.
VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CIRCOLANTI (1)
Partecipazioni circolanti (art. 2426, 9): valutazione al
minore tra costo e valore di mercato al 31/12.
n costo: specifico o secondo criteri LIFO, FIFO o costo
medio ponderato;
n valore di realizzazione desumibile dall’andamento di
mercato:
w titoli non quotati: quotazione di titoli similari o
valore nominale rettificato per tenere conto del
rendimento di titoli similari;
w titoli quotati: prezzo medio quotazioni dell’ultimo
mese, se quotazione eccessiva media prezzi
dell’ultima settimana.
VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI CIRCOLANTI (2)
Esempio: costo 100; valore mercato al 31/12: ip. a) 112; ip. b) 93
a) Non si effettuano rilevazioni.
b) Se circolante si deve svalutare, se immobilizzata dipende
dal carattere durevole della perdita.
La svalutazione può essere diretta (D 19 a)
Svalutazione partecipazioni
7
Partecipazioni
7
oppure “indiretta” con uso del fondo svalutazione partecipazioni
Se vengono meno i motivi della svalutazione, si deve rivalutare (D 18 a)
Es. al 31/12/x+1 il valore di mercato è 97
Partecipazioni
Rivalutazione partecipazioni
4
4
VALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IMMOBILIZZATE
Si considerano immobilizzate le partecipazioni detenute per
investimento duraturo o in vista dell’esercizio di un’influenza
dominante o notevole.
La valutazione delle partecipazioni:
1) in imprese non controllate, né collegate: sono valutate al
costo di acquisto, incrementato in seguito ad aumenti di
capitale a pagamento e svalutato per perdite durevoli
(art. 2426, 1-3).
2) in imprese controllate e/o collegate: si pone la scelta
(anche per singole partecipazioni) tra:
• il metodo del costo;
• il metodo del patrimonio netto (art. 2426, n. 4).
IL METODO DEL COSTO (DOC. 20 D.C.-R.)
Occorre svalutare in caso di “perdite durevoli”:
n verifica
della presenza di perdite di esercizio
“strutturali” della partecipata;
n non dimostrabilità di possibilità di riequilibrio nel b.p.,
ribasso di quotazioni persistente.
Necessità di confronto con il valore derivante
dall’applicazione del metodo del PN:
n se metodo costo > metodo PN menzione in N.I.;
n svalutazione se il maggior valore non è giustificato da
sottovalutazioni contabili dei beni della partecipata o
da avviamento.
Maggiore importanza del metodo del PN: è l’unico che
consente al valore della partecipazione di seguire
l’andamento gestionale della partecipata.
IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (1) (N. 21 CNDC-CNR)
• Tale metodo consiste in un consolidamento sintetico, dal
momento che si sostituisce al valore della partecipazione
il patrimonio netto (pro-quota) della partecipata.
• Ha lo scopo di allineare il valore delle partecipazioni al
corrispondente valore del patrimonio netto della società
partecipata a seguito degli utili (rivalutazione) e delle
perdite (svalutazione) che essa consegue.
• L’abbandono di tale metodo è causato dalla perdita di
influenza notevole, dall’insussistenza della destinazione
durevole e dal mutamento dello scopo dell’investimento.
• In caso di perdite durevoli, tale metodo consente di
svalutare la partecipazione anche oltre al valore del
patrimonio netto contabile.
IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (2) (N. 21 CNDC-CNR)
Le fasi che assumono rilevanza ai fini dell’applicazione del
metodo del PN sono:
1) acquisto della partecipazione;
2) confronto iniziale con patrimonio netto della partecipata;
3) trattamento del risultato economico della partecipata.
1) La società Alfa acquista una partecipazione del 60% in
Beta al costo di 800. Il patrimonio netto contabile di Beta
alla data dell’acquisto è di 900.
Partecipazioni
Banca c/c
800
800
IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (3) (N. 21 CNDC-CNR)
• L’art. 2426 stabilisce che:
“quando una partecipazione è iscritta per la prima volta in
base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto
superiore al valore corrispondente del patrimonio netto
risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o
collegata, può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano
indicate le ragioni nella NI. La differenza, per la parte
attribuibile a beni ammortizzabili o all’”avviamento” deve
essere ammortizzata”.
• Il confronto tra il costo e il patrimonio netto ha l’obiettivo di
consentire la distribuzione del costo di acquisto sui singoli
elementi del capitale della società partecipata. Le attività e
le passività sono oggetto di alcune rettifiche extracontabili.
IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (4) (DOC. 21 D.C.-R.)
2) Il confronto iniziale tra costo e quota corrispondente del
patrimonio netto (P.N.) “rettificato” :
Es. Rivalutazione immobili + 500
riduzione crediti
- 100
revisione magazzino - 50
stanziamento oneri
- 50
Totale rettifiche extracont. +300
Calcolo patrimonio netto rettificato = 900 + 300 = 1.200
quota P.N. attribuito = 60% di 1.200 = 720
differenza (costo - quota P.N) = 800 - 720 = + 80
IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (5) (DOC. 21 D.C.-R.)
In presenza di un costo di acquisto superiore alla quota del
PN i motivi della differenza possono essere ricondotti a:
• un avviamento della società partecipata (se ci sono attese
di sovraredditi): si lascia la differenza incorporata nel
costo della partecipazione;
• una perdita (per “cattivo affare”): si deve svalutare il costo
per adeguarlo al P.N. (in D.19.a C.E.).
Svalutazione partecipazioni
Partecipazioni
80
80
IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (6) (DOC. 21 D.C.-R.)
Nel caso (poco probabile) in cui la differenza tra il costo di
acquisto e la quota del patrimonio netto (rettificata) sia
negativa, si ritiene che la partecipante ha fruito di uno
sconto e si aumenta il valore della partecipazione.
Si rivaluta (senza redditualizzare) la partecipazione per
adeguarla al patrimonio netto iscrivendo per contropartita
una riserva non distribuibile (A.VII S.P.)
Partecipazioni
Riserva plusvalori di partecipazioni
acquisite
50
50
IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (7) (DOC. 21 D.C.-R.)
• L’art.2426 afferma che:
“negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti
dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente
sono iscritte in una riserva indistribuibile”.
• In particolare la quota spettante del risultato di esercizio
(rettificato) della partecipata deve essere inserita nel
bilancio della partecipante tra le riserve indisponibili con
corrispondente
incremento
del
valore
della
partecipazione.
Partecipazioni
Riserva di rivalutazione partecipazioni
100
100
IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (8) (DOC. 21 D.C.-R.)
• Nell’ipotesi di perdita della partecipata si deve svalutare
la partecipazione addebitando un costo a CE (D 19 a). Le
perdite determineranno anche una riduzione della riserva
(con contropartita una riserva disponibile) in modo da fare
coincidere il saldo della riserva stessa con il plusvalore
complessivamente ottenuto nei diversi esercizi.
Svalutazione di partecipazioni
Partecipazioni
100
100
IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO (9) (DOC. 21 D.C.-R.)
• La distribuzione dei dividendi deve essere contabilizzata
secondo il criterio di competenza, al sorgere del credito
derivante dalla delibera assembleare. Il dividendo deve
essere inserito nel CE della partecipante (C 15 a) e
contemporaneamente si deve ridurre il valore delle azioni,
addebitando in contropartita la riserva indistribuibile.
Crediti per dividendi
Dividendi da controllate
Riserva di rivalutazione
Partecipazioni
60
60
60
60
LE AZIONI PROPRIE
• Sono immobilizzate le azioni proprie che l’organo di
amministrazione ha deciso di mantenere in portafoglio per
un periodo superiore all’esercizio.
• Devono essere iscritte al costo e contestualmente deve
essere iscritta una riserva per azioni proprie (A. V dello
SP) indisponibile.
• Nel caso di perdite durevoli devono essere svalutate con
corrispondente riduzione della riserva per azioni proprie
(D del CE).
• Sono eliminate dal bilancio a seguito di:
- annullamento, con modifiche nelle riserve;
- vendita sul mercato, con plus(minus)valenza (C del
CE).
LO IASB
• Lo IAS 39 (Financial instruments: recognition and
measurement) affronta gli aspetti di valutazione e lo IAS
32 (Financial instrumentrs: disclosure and presentation)
i profili di rappresentazione in bilancio.
• Le azioni proprie (treasury shares) devono essere
portate a detrazione del patrimonio netto.
• Per lo IASB non esiste nel bilancio individuale il metodo
del patrimonio netto. Nei bilanci della capogruppo, le
partecipazioni in società controllate e collegate devono
essere valutate utilizzando uno dei seguenti due metodi:
• al costo, modificato solo in caso di svalutazioni;
• al fair value through profit and loss (in sostanza il valore di
mercato) con variazioni imputate al CE.
LO IASB
• Lo IAS 39 distingue quattro diverse categorie di attività
finanziarie:
• le attività detenute a scopo di negoziazione (held for trading)
devono essere contabilizzate con il metodo del fair value
through profit and loss;
• le attività detenute fino alla scadenza (held to maturity) sono
valutate con il metodo del costo ammortizzato utilizzando il
metodo del tasso effettivo di interesse;
• i prestiti e i crediti (loans and receivables) devono essere
valutati come i titoli precedenti;
• le attività finanziarie disponibili per la vendita (available for sale)
sono valutate al fair value.