«I LIBRI» DI ARCHIVIO PENALE

«I LIBRI» DI ARCHIVIO PENALE
Comitato scientifico
Alfredo G
“Sapienza” Università di Roma
David B
Università degli Studi di Perugia
Giovanni D
Università degli Studi di Perugia
Giulio G
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Adelmo M
Università degli Studi di Foggia
Oliviero M
Università degli Studi di Milano—Bicocca
Tullio P
Scuola Superiore Sant’Anna
di Studi Universitari e di Perfezionamento
Mauro R
Università degli Studi di Padova
Giorgio S
“Sapienza” Università di Roma
A partire dall’a.a. —, ogni studio monografico pubblicato in questa Collana è stato
previamente sottoposto, con esito positivo, a peer review (secondo le regole della revisione
anonima) da parte di almeno due membri del Comitato scientifico.
Mariangela Montagna
I confini dell’indagine personologica
nel processo penale
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www.aracneeditrice.it
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via Raffaele Garofalo, /A–B
 Roma
() 
 ----
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
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con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
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senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: ottobre 
Indice

Capitolo I
Profili storici e di politica legislativa
.. Il divieto di perizia psicologica nel codice di rito del ,  – .. Le
sentenze della Corte costituzionale negli anni ’,  – .. La legge
delega del  ed il progetto preliminare del ,  – .. La legge
delega del ,  – .. Il divieto di perizia psicologica nel codice di rito
del , .

Capitolo II
Perizie sulla mente e perizie sulla persona
.. Scienza “privata” del giudice e scienza dell’esperto: il volto nuovo della perizia,  – .. La perizia psichiatrica e psicologica: profili di carattere
generale,  – .. Le peculiarità della perizia psichiatrica: l’interpretazione soggettiva e la valutazione dei risultati,  – .. (Segue) Le modalità
di svolgimento: classificare e comprendere,  – .. Dalla “falsa” perizia
psichiatrica ad una perizia psichiatrica “allargata” e multidisciplinare,  –
.. Imputabilità e personalità: le neuroscienze quale comune strumento
di ricerca,  – .. (Segue) La neuropsicologia e le sue applicazioni nel
processo penale, .

Capitolo III
Il giudizio tecnico sulla personalità dell’imputato nel giudizio
penale di cognizione
.. Psicologia e criminologia: l’odierno ruolo nel processo penale,  –
.. Il giudizio sulla personalità dell’imputato: a quali fini?,  – .. (Segue)
Quali strumenti?,  – .. Il limite alla perizia psico–criminologica nel
processo penale,  – .. Personalità e infermità mentale: i confini e la
valutazione discrezionale del giudice,  – .. (Segue) Le “ricadute” sulla
valutazione “soggettiva” espressa dal giudice,  – .. La consulenza
tecnica extraperitale sulla personalità dell’imputato,  – .. Indagini
preliminari e criminal profiling,  – .. Dalla “pericolosità sociale” al
“bisogno di terapia”: il ruolo dell’indagine personologica,  – .. Gli
accertamenti psicologici sull’imputato minorenne, .

I confini dell’indagine personologica nel processo penale


Capitolo IV
La ratio del divieto di perizia psicologica
.. Divieto di indagini personologiche e “doppio binario” nel diritto penale sostanziale,  – .. Esigenza di tutela dell’imputato: il timore di un
condizionamento sul giudizio di attribuzione del fatto,  – .. (Segue)
La tutela della libertà morale dell’imputato,  – .. (Segue) Garanzie
difensive e strumenti di acquisizione della prova,  – .. La volontà
dell’imputato,  – .. Il divieto di perizia personologica: è possibile un
superamento?, .

Capitolo V
Gli accertamenti sulla personalità nel giudizio penale di cognizione
.. Prova documentale e giudizio sulla personalità dell’imputato, 
– .. Prova documentale e giudizio sulla personalità della persona offesa e del testimone,  – .. Gli accertamenti di tipo psicologico sul
testimone,  – .. (Segue) La “collaborazione” del testimone,  –
.. Gli accertamenti di tipo psicologico sul testimone “debole”, minore
di età, .

Capitolo VI
La perizia psicologica e criminologica nella fase di esecuzione della
pena
.. Psicologia e criminologia nella fase di esecuzione della pena, 
– .. Finalità rieducativa della pena ed osservazione scientifica della
personalità,  – .. La perizia psicologica e criminologica nel procedimento di sorveglianza,  – .. La consulenza tecnica extraperitale
psico–criminologica in executivis,  – .. La consulenza dei tecnici
del trattamento,  – .. Misure di sicurezza, pericolosità sociale e
perizia psico–criminologica: a) il ruolo del magistrato di sorveglianza nel procedimento di sicurezza,  – .. (Segue) b) Accertamento
della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza e perizia psico–criminologica,  – .. (Segue) c) Misure di sicurezza e
appello dinanzi al tribunale di sorveglianza: quali spazi per la perizia
psico–criminologica?, .

Capitolo VII
Giudizio di commisurazione della pena e individualizzazione della
sanzione penale
.. Divieto di perizia psicologica ed art.  c.p.,  – .. I mutamenti
della fase di esecuzione e di sorveglianza,  – .. Divaricazione tra pena
Indice

irrogata e pena eseguita. I tentativi di riforma ed un processo bifasico “di
fatto”,  – .. Prospettive de iure condendo, .
Capitolo I
Profili storici e di politica legislativa
: .. Il divieto di perizia psicologica nel codice di rito del , 
– .. Le sentenze della Corte costituzionale negli anni ’,  – .. La
legge delega del  ed il progetto preliminare del ,  – .. La legge
delega del ,  – .. Il divieto di perizia psicologica nel codice di rito
del , .
.. Il divieto di perizia psicologica nel codice di rito del 
L’art.  comma  c.p.p.  escludeva l’ammissione di perizie volte a stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a
delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e, in genere, le
qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Si prefigurava, in
tal modo, quello che viene solitamente identificato come il divieto di
perizia psicologica.
Tale divieto era inserito in una norma, l’art.  c.p.p. , che
disciplinava la “facoltà” del giudice di procedere a perizia e che, nella
sua formulazione originaria, lasciava trasparire, senza troppa difficoltà,
sentimenti di diffidenza e chiusura verso il sapere specialistico derivante dalla perizia. Invero, l’art.  c.p.p. , al ° comma, attribuiva
al giudice la mera facoltà, non l’obbligo, di disporre perizia nel caso
in cui si fossero rese necessarie “particolari cognizioni di determinate scienze o arti” . Vi era, dunque, un’estrema fiducia nel sapere
“omnicomprensivo” e non specialistico del giudice. Il che portava
ad un’ampia discrezionalità affidata all’organo giurisdizionale sulla
. Evidenziano come l’aver affidato al giudice, in tale campo, la semplice facoltà e
non il dovere di nominare un perito, esprima una sorta di diffidenza del sistema legislativo
dell’epoca verso il sapere specialistico ed extragiuridico, P. C, Periti e perizia, in Enc.
dir., XXXIII, Milano, , ; P. M, Il contributo del criminologo nel processo penale: un
problema ancora aperto, in Dir. pen. proc., , ; A. S, Perizia (dir. proc. pen.), in
Enc. giur., VI Agg., Roma, , .


I confini dell’indagine personologica nel processo penale
decisione di procedere a perizia, valutazione che veniva connessa al
fatto che le circostanze lo richiedessero.
Questa impostazione riguardante, in generale, la perizia è mutata a
seguito delle modifiche apportate all’art.  comma  c.p.p. dall’art. 
l.  giugno , n. : non si prevedeva più che il giudice “potesse”
disporre la perizia, bensì che egli “disponesse” la perizia. Si riduceva,
in tal modo, il margine di discrezionalità giurisdizionale nell’approccio
al sapere tecnico scientifico.
Malgrado il descritto mutamento di prospettiva, i limiti oggettivi
concernenti l’esclusione di una perizia psicologica rimasero invariati.
Sul divieto di perizia psicologica, in verità, non mancarono dubbi
e perplessità manifestati sin dalla preparazione del codice Rocco .
Dubbi che, poi, si accentuarono una volta entrata in vigore la Carta
costituzionale e la previsione in essa del principio rieducativo della
pena (art.  comma  cost.).
Quando si giunse alla prima importante riforma del codice di procedura penale del , realizzata con la novella n.  del , il tema
del divieto di perizia psicologica fu affrontato anche alla luce dell’intenso dibattito dottrinario che proprio in quegli anni si era sviluppato.
L’esigenza di individualizzare la pena, come prescritto dalla Costituzione, veniva vista quale obiettivo primario da perseguire. Si dava,
inoltre, rilievo al fatto che il giudice sul quale ricadeva la valutazione
della personalità del reo fosse sprovvisto dell’idonea preparazione,
mancando nel suo percorso formativo l’apprendimento e lo studio
di scienze quali psicologia o criminologia. Dato il limite sancito dall’art.  comma  c.p.p.  e, dunque, la mancanza degli strumenti
procedurali idonei ad approntare un giudizio sulla pena conforme ai
principi costituzionali, si affermava l’esigenza di una riforma procedurale su questo aspetto in grado di sanare le denunciate incongruenze.
Percorsi argomentativi che, in definitiva, tendevano all’abrogazione di
quel diniego . Incerta, semmai, era l’individuazione della fase proces. Univ. di Milano e Parma, Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura
penale, IX, pt. III, Roma, ,  e .
. Per comprendere il dibattito sviluppatosi in quel preciso momento storico ed, anche,
le diverse prese di posizione, v. Atti del Convegno nazionale di alcune fra le più urgenti riforme
della procedura penale, Milano, ,  ss., ove si dedica un’apposita sezione all’Indagine sulla
personalità dell’imputato e della persona offesa dal reato nell’istruttoria”. In quell’ambito, ad
esempio, cfr. E. A, Relazione, in Atti del Convegno nazionale di alcune fra le più urgenti
. Profili storici e di politica legislativa

suale in cui la perizia psicologica, una volta consentita dal legislatore,
avrebbe potuto trovare affermazione.
A fronte di tale dibattito, il legislatore del  si pose il problema
di sopprimere il divieto di perizia psicologica . Tuttavia, malgrado
i numerosi auspici riformatori, finì per prevalere la voce di coloro
che confidavano nel mantenimento del divieto di perizia psicologica quale valido strumento per evitare pregiudizi alla libertà morale
dell’imputato ed eccessi nell’analisi introspettiva criminale dell’individuo . Il divieto non fu, dunque, abrogato e tale scelta giustificata da
un’impostazione fortemente conservatrice, soprattutto in relazione
alla prima parte del precetto. In particolare, nella discussione tenuta
in sede di lavori preparatori che precedettero il varo della novella del
, si legge una giustificazione alla mancata riforma del divieto de
quo, irrealizzata nonostante gli auspici e le proposte mosse nel senso
della eliminazione di quel divieto. Al riguardo, si evidenziò come introdurre una norma grazie alla quale consentire lo svolgimento della
perizia psicologica avrebbe presupposto una contestuale modifica del
diritto penale sostanziale, poiché l’abitualità, la professionalità, la tendenza a delinquere e la personalità dell’imputato “hanno costituito
oggetto per la formazione dei criteri delle disposizioni contenute negli
artt. , , ,  del codice penale”. Di conseguenza, si pensò
che non si poteva ragionarne soltanto in sede di riforma delle norme
processuali .
riforme della procedura penale, Milano, ,  ss., il quale evidenziava i limiti conoscitivi
del giudice penale riguardanti materie quali psicologia e criminologia ed, al contempo, il
bisogno che egli ha di rivolgersi ad un “tecnico”; C. M, Relazione, in Atti del Convegno
nazionale, cit.,  ss., che esprimeva perplessità sull’introduzione della perizia psicologica,
ritenendo che le valutazioni in essa implicite siano essenziali al giudizio ma non possano
essere scisse dall’atto stesso del giudicare; P. N, Relazione, in Atti del Convegno
nazionale, cit.,  ss.
. Come emerge dai lavori preparatori si evidenziò quanto il divieto sancito nell’art.
 comma  c.p.p. “tira[sse] un tratto di spugna su tutte le conquiste dell’antropologia,
che oltre tutto è un vanto della scienza italiana”. Sul punto, v. i lavori preparatori della
riforma del  riportati in M. D’A, Le innovazioni al codice di procedura penale (con
tutte le norme di attuazione, i lavori preparatori e richiami di giurisprudenza sulle disposizioni
ripristinate: legge  giugno , n. ; D.D.P.P.  agosto , n.  e  ottobre , n. ),
Milano, , .
. A. G, Relazione, in Atti del Convegno, cit., ; A. M, Relazione, in Atti
del Convegno, cit., .
. Cfr. i lavori preparatori riportati in M. D’A, Le innovazioni al codice di procedura