«I LIBRI» DI ARCHIVIO PENALE «I LIBRI» DI ARCHIVIO PENALE Comitato scientifico Alfredo G “Sapienza” Università di Roma David B Università degli Studi di Perugia Giovanni D Università degli Studi di Perugia Giulio G Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Adelmo M Università degli Studi di Foggia Oliviero M Università degli Studi di Milano—Bicocca Tullio P Scuola Superiore Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento Mauro R Università degli Studi di Padova Giorgio S “Sapienza” Università di Roma A partire dall’a.a. —, ogni studio monografico pubblicato in questa Collana è stato previamente sottoposto, con esito positivo, a peer review (secondo le regole della revisione anonima) da parte di almeno due membri del Comitato scientifico. Mariangela Montagna I confini dell’indagine personologica nel processo penale Copyright © MMXIII ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, /A–B Roma () ---- I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: ottobre Indice Capitolo I Profili storici e di politica legislativa .. Il divieto di perizia psicologica nel codice di rito del , – .. Le sentenze della Corte costituzionale negli anni ’, – .. La legge delega del ed il progetto preliminare del , – .. La legge delega del , – .. Il divieto di perizia psicologica nel codice di rito del , . Capitolo II Perizie sulla mente e perizie sulla persona .. Scienza “privata” del giudice e scienza dell’esperto: il volto nuovo della perizia, – .. La perizia psichiatrica e psicologica: profili di carattere generale, – .. Le peculiarità della perizia psichiatrica: l’interpretazione soggettiva e la valutazione dei risultati, – .. (Segue) Le modalità di svolgimento: classificare e comprendere, – .. Dalla “falsa” perizia psichiatrica ad una perizia psichiatrica “allargata” e multidisciplinare, – .. Imputabilità e personalità: le neuroscienze quale comune strumento di ricerca, – .. (Segue) La neuropsicologia e le sue applicazioni nel processo penale, . Capitolo III Il giudizio tecnico sulla personalità dell’imputato nel giudizio penale di cognizione .. Psicologia e criminologia: l’odierno ruolo nel processo penale, – .. Il giudizio sulla personalità dell’imputato: a quali fini?, – .. (Segue) Quali strumenti?, – .. Il limite alla perizia psico–criminologica nel processo penale, – .. Personalità e infermità mentale: i confini e la valutazione discrezionale del giudice, – .. (Segue) Le “ricadute” sulla valutazione “soggettiva” espressa dal giudice, – .. La consulenza tecnica extraperitale sulla personalità dell’imputato, – .. Indagini preliminari e criminal profiling, – .. Dalla “pericolosità sociale” al “bisogno di terapia”: il ruolo dell’indagine personologica, – .. Gli accertamenti psicologici sull’imputato minorenne, . I confini dell’indagine personologica nel processo penale Capitolo IV La ratio del divieto di perizia psicologica .. Divieto di indagini personologiche e “doppio binario” nel diritto penale sostanziale, – .. Esigenza di tutela dell’imputato: il timore di un condizionamento sul giudizio di attribuzione del fatto, – .. (Segue) La tutela della libertà morale dell’imputato, – .. (Segue) Garanzie difensive e strumenti di acquisizione della prova, – .. La volontà dell’imputato, – .. Il divieto di perizia personologica: è possibile un superamento?, . Capitolo V Gli accertamenti sulla personalità nel giudizio penale di cognizione .. Prova documentale e giudizio sulla personalità dell’imputato, – .. Prova documentale e giudizio sulla personalità della persona offesa e del testimone, – .. Gli accertamenti di tipo psicologico sul testimone, – .. (Segue) La “collaborazione” del testimone, – .. Gli accertamenti di tipo psicologico sul testimone “debole”, minore di età, . Capitolo VI La perizia psicologica e criminologica nella fase di esecuzione della pena .. Psicologia e criminologia nella fase di esecuzione della pena, – .. Finalità rieducativa della pena ed osservazione scientifica della personalità, – .. La perizia psicologica e criminologica nel procedimento di sorveglianza, – .. La consulenza tecnica extraperitale psico–criminologica in executivis, – .. La consulenza dei tecnici del trattamento, – .. Misure di sicurezza, pericolosità sociale e perizia psico–criminologica: a) il ruolo del magistrato di sorveglianza nel procedimento di sicurezza, – .. (Segue) b) Accertamento della pericolosità sociale da parte del magistrato di sorveglianza e perizia psico–criminologica, – .. (Segue) c) Misure di sicurezza e appello dinanzi al tribunale di sorveglianza: quali spazi per la perizia psico–criminologica?, . Capitolo VII Giudizio di commisurazione della pena e individualizzazione della sanzione penale .. Divieto di perizia psicologica ed art. c.p., – .. I mutamenti della fase di esecuzione e di sorveglianza, – .. Divaricazione tra pena Indice irrogata e pena eseguita. I tentativi di riforma ed un processo bifasico “di fatto”, – .. Prospettive de iure condendo, . Capitolo I Profili storici e di politica legislativa : .. Il divieto di perizia psicologica nel codice di rito del , – .. Le sentenze della Corte costituzionale negli anni ’, – .. La legge delega del ed il progetto preliminare del , – .. La legge delega del , – .. Il divieto di perizia psicologica nel codice di rito del , . .. Il divieto di perizia psicologica nel codice di rito del L’art. comma c.p.p. escludeva l’ammissione di perizie volte a stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e, in genere, le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Si prefigurava, in tal modo, quello che viene solitamente identificato come il divieto di perizia psicologica. Tale divieto era inserito in una norma, l’art. c.p.p. , che disciplinava la “facoltà” del giudice di procedere a perizia e che, nella sua formulazione originaria, lasciava trasparire, senza troppa difficoltà, sentimenti di diffidenza e chiusura verso il sapere specialistico derivante dalla perizia. Invero, l’art. c.p.p. , al ° comma, attribuiva al giudice la mera facoltà, non l’obbligo, di disporre perizia nel caso in cui si fossero rese necessarie “particolari cognizioni di determinate scienze o arti” . Vi era, dunque, un’estrema fiducia nel sapere “omnicomprensivo” e non specialistico del giudice. Il che portava ad un’ampia discrezionalità affidata all’organo giurisdizionale sulla . Evidenziano come l’aver affidato al giudice, in tale campo, la semplice facoltà e non il dovere di nominare un perito, esprima una sorta di diffidenza del sistema legislativo dell’epoca verso il sapere specialistico ed extragiuridico, P. C, Periti e perizia, in Enc. dir., XXXIII, Milano, , ; P. M, Il contributo del criminologo nel processo penale: un problema ancora aperto, in Dir. pen. proc., , ; A. S, Perizia (dir. proc. pen.), in Enc. giur., VI Agg., Roma, , . I confini dell’indagine personologica nel processo penale decisione di procedere a perizia, valutazione che veniva connessa al fatto che le circostanze lo richiedessero. Questa impostazione riguardante, in generale, la perizia è mutata a seguito delle modifiche apportate all’art. comma c.p.p. dall’art. l. giugno , n. : non si prevedeva più che il giudice “potesse” disporre la perizia, bensì che egli “disponesse” la perizia. Si riduceva, in tal modo, il margine di discrezionalità giurisdizionale nell’approccio al sapere tecnico scientifico. Malgrado il descritto mutamento di prospettiva, i limiti oggettivi concernenti l’esclusione di una perizia psicologica rimasero invariati. Sul divieto di perizia psicologica, in verità, non mancarono dubbi e perplessità manifestati sin dalla preparazione del codice Rocco . Dubbi che, poi, si accentuarono una volta entrata in vigore la Carta costituzionale e la previsione in essa del principio rieducativo della pena (art. comma cost.). Quando si giunse alla prima importante riforma del codice di procedura penale del , realizzata con la novella n. del , il tema del divieto di perizia psicologica fu affrontato anche alla luce dell’intenso dibattito dottrinario che proprio in quegli anni si era sviluppato. L’esigenza di individualizzare la pena, come prescritto dalla Costituzione, veniva vista quale obiettivo primario da perseguire. Si dava, inoltre, rilievo al fatto che il giudice sul quale ricadeva la valutazione della personalità del reo fosse sprovvisto dell’idonea preparazione, mancando nel suo percorso formativo l’apprendimento e lo studio di scienze quali psicologia o criminologia. Dato il limite sancito dall’art. comma c.p.p. e, dunque, la mancanza degli strumenti procedurali idonei ad approntare un giudizio sulla pena conforme ai principi costituzionali, si affermava l’esigenza di una riforma procedurale su questo aspetto in grado di sanare le denunciate incongruenze. Percorsi argomentativi che, in definitiva, tendevano all’abrogazione di quel diniego . Incerta, semmai, era l’individuazione della fase proces. Univ. di Milano e Parma, Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale, IX, pt. III, Roma, , e . . Per comprendere il dibattito sviluppatosi in quel preciso momento storico ed, anche, le diverse prese di posizione, v. Atti del Convegno nazionale di alcune fra le più urgenti riforme della procedura penale, Milano, , ss., ove si dedica un’apposita sezione all’Indagine sulla personalità dell’imputato e della persona offesa dal reato nell’istruttoria”. In quell’ambito, ad esempio, cfr. E. A, Relazione, in Atti del Convegno nazionale di alcune fra le più urgenti . Profili storici e di politica legislativa suale in cui la perizia psicologica, una volta consentita dal legislatore, avrebbe potuto trovare affermazione. A fronte di tale dibattito, il legislatore del si pose il problema di sopprimere il divieto di perizia psicologica . Tuttavia, malgrado i numerosi auspici riformatori, finì per prevalere la voce di coloro che confidavano nel mantenimento del divieto di perizia psicologica quale valido strumento per evitare pregiudizi alla libertà morale dell’imputato ed eccessi nell’analisi introspettiva criminale dell’individuo . Il divieto non fu, dunque, abrogato e tale scelta giustificata da un’impostazione fortemente conservatrice, soprattutto in relazione alla prima parte del precetto. In particolare, nella discussione tenuta in sede di lavori preparatori che precedettero il varo della novella del , si legge una giustificazione alla mancata riforma del divieto de quo, irrealizzata nonostante gli auspici e le proposte mosse nel senso della eliminazione di quel divieto. Al riguardo, si evidenziò come introdurre una norma grazie alla quale consentire lo svolgimento della perizia psicologica avrebbe presupposto una contestuale modifica del diritto penale sostanziale, poiché l’abitualità, la professionalità, la tendenza a delinquere e la personalità dell’imputato “hanno costituito oggetto per la formazione dei criteri delle disposizioni contenute negli artt. , , , del codice penale”. Di conseguenza, si pensò che non si poteva ragionarne soltanto in sede di riforma delle norme processuali . riforme della procedura penale, Milano, , ss., il quale evidenziava i limiti conoscitivi del giudice penale riguardanti materie quali psicologia e criminologia ed, al contempo, il bisogno che egli ha di rivolgersi ad un “tecnico”; C. M, Relazione, in Atti del Convegno nazionale, cit., ss., che esprimeva perplessità sull’introduzione della perizia psicologica, ritenendo che le valutazioni in essa implicite siano essenziali al giudizio ma non possano essere scisse dall’atto stesso del giudicare; P. N, Relazione, in Atti del Convegno nazionale, cit., ss. . Come emerge dai lavori preparatori si evidenziò quanto il divieto sancito nell’art. comma c.p.p. “tira[sse] un tratto di spugna su tutte le conquiste dell’antropologia, che oltre tutto è un vanto della scienza italiana”. Sul punto, v. i lavori preparatori della riforma del riportati in M. D’A, Le innovazioni al codice di procedura penale (con tutte le norme di attuazione, i lavori preparatori e richiami di giurisprudenza sulle disposizioni ripristinate: legge giugno , n. ; D.D.P.P. agosto , n. e ottobre , n. ), Milano, , . . A. G, Relazione, in Atti del Convegno, cit., ; A. M, Relazione, in Atti del Convegno, cit., . . Cfr. i lavori preparatori riportati in M. D’A, Le innovazioni al codice di procedura