Il caso: La s.r.l. a scopo consortile. a cura del Rag. Roberto Mazzanti MAZZANTINA N.31 LE S.R.L. CONSORTILI. CHIUSURA INDAGINE. PREMESSA L’art.2615-ter del Codice Civile stabilisce che le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni ed in accomandita per azioni, possono “assumere come oggetto sociale gli scopi di QUALI SOCIETÀ POSSONO ESSERE “CONSORTI LI” cui all’art.2602”; tali scopi sono quelli propri del contratto di consorzio, ovvero ottenere una comune organizzazione per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi dell’attività produttiva. La comune organizzazione potrebbe porsi come obiettivo la razionalizzazione dei costi, come la capacità di applicare determinate economie di scala, oppure quello di incidere maggiormente sul prezzo di vendita dei prodotti o dei servizi. In sostanza, tutto ciò che è tipicamente l’oggetto di un consorzio con attività esterna. Va richiamata l’attenzione sull’esatto significato del 2615ter; si tratta di consentire che le società commerciali (sono fuori dalla norma società semplici, cooperative e mutue) abbiano come oggetto gli scopi consortili, ma non si tratta di consentire che abbiano anche la forma, le responsabilità e le varie altre modalità di vita associativa tipica dei consorzi. In ultima analisi, si tratta di una norma che offre alla società commerciale la possibilità di avere uno scopo non di lucro, 1 LO SCOPO “CONSORTILE” pur mantenendo tutte le caratteristiche commerciali, interne ed esterne, non incompatibili con tale scopo. In sostanza, abbiamo a che fare con un “vestito” societario sopra un “corpo” consortile. Va anche detto che sulla precisa portata del 2615-ter vi sono ancora dubbi problematico e perplessità. verte sulla Il più disciplina importante giuridica aspetto applicabile alle società consortili. Questo perché il 2615-ter, non la detta specificamente per le società consortili in quanto tali, ma si limita a consentirne esplicitamente la costituzione, attraverso la possibilità di adottare lo scopo consortile concessa a tipi sociali già esistenti. In poche parole, con il 2615-ter non nasce un nuovo tipo societario ma si crea una variante di tipi già esistenti; una nuova razza ma non una nuova LA SOCIETÀ CONSORTILE NON È UN TIPO A SE STANTE; E’ SOLO UNA RAZZA PARTICOLARE DELLA SPECIE. specie, potrebbero dire i biologi. Il che, per la genericità della scelta legislativa adottata, contribuisce a sollevare ulteriori dubbi circa la «compatibilità» dello scopo non lucrativo che caratterizza il consorzio con la normativa che disciplina il particolare tipo societario volta per volta adottato (nel nostro: la s.r.l.). Ad esempio, un tipico caso di contrasto tra le due discipline riguarda il regime di responsabilità dei soci consorziati per le obbligazioni assunte da una società consortile a r.l.. È chiaro che se si attribuisce prevalenza alla disciplina consortile, si deve 2 LA RESPONSABI LITA’ LIMITATA DEL SOCIO NELLA CONSORTILE A R.L. E’ DAVVERO TALE ? riconoscere una responsabilità diretta dei singoli soci per le obbligazioni assunte dalla società consortile; diversamente, in base alla disciplina propria della s.r.l., i soci vanno ritenuti non esposti direttamente nei confronti dei creditori sociali. La Cassazione si è espressa in modo non sempre univoco sul problema, anche se da ultimo ha preso posizione a favore della prevalenza delle norme societarie, per quanto non attiene all’oggetto sociale, affermando che la società di capitali consortile prevede sempre la limitata responsabilità del socio per le obbligazioni sociali. Anche la maggior parte della dottrina si è schierata oramai a favore della tesi. Ed anche i Tribunali di merito stanno prendendo via via questa posizione, sia pure con alcune eccezioni. Una recente sentenza del Tribunale di Palermo (feb 2007), ad esempio, ha stabilito che “la società consortile ha una propria personalità giuridica distinta dai soci e conseguentemente l'eventuale danno arrecato al terzo deve essere scritto patrimonio. Per alla società, attribuire poi che la risponde col responsabilità proprio della società agli amministratori, è necessario provare il loro comportamento imprudente, tale da aver arrecato il danno lamentato dal terzo.” Il Tribunale di Milano, al contrario, nel 2005, ha affermato che «sebbene la società consortile sia caratterizzata da 3 un'organizzazione imputazione comune con individuato uno nella specifico struttura centro di societaria, l'attività che viene svolta attraverso di essa costituisce, invece, una fase delle singole imprese consorziate, vale a dire un'attività che viene ad essere esercitata per conto di ciascuna di esse». Il che è bastato per dichiarare la responsabilità diretta del socio per le obbligazioni di una s.r.l. consortile! Fatta questa premessa, noi qui ci occuperemo della s.r.l. a scopo consortile. LA S.R.L. / CAPITALE E CONFERIMENTI La società si costituisce con atto pubblico, come tutte le s.r.l., ed il suo capitale sociale è quello minimo previsto per tutte le società a responsabilità limitata, ossia 10 mila euro. Tuttavia, lo scopo consortile consente di prevedere nell’atto costitutivo che i soci siano tenuti a versare periodicamente dei contributi in denaro a favore della società o anche che siano obbligati a determinate prestazioni accessorie al conferimento (opere e servizi). Peraltro, la previsione di questi obblighi può essere contenuta in un verbale assembleare separato dall’atto costitutivo e ad esso successivo. Già, ma perché i soci dovrebbero obbligarsi a versamenti periodici in favore della società ? Perché essendo il suo corpo di natura consortile, e non commerciale, essa non ha scopo di lucro e non produce utili 4 CAPITALE E VERSAMENTI PERIODICI. (semmai, avanzi di gestione), perché il suo obiettivo è solo, ricordiamolo, disciplinare più razionalmente determinate attività delle imprese socie. Quindi, i versamenti o le prestazioni dei soci consorziati, sono necessari per conseguire il pareggio di bilancio, dato che la s.r.l. fattura ai terzi le prestazioni che ogni socio fattura alla s.r.l.. I consorziati, infatti, lavorano per la società e sotto il suo nome. LA S.R.L. / AMMINISTRAZIONE E BILANCI La disciplina dell’amministrazione della s.r.l. consortile non differisce dalla normalità; nel senso che la nomina, la durata in carica e la revoca degli amministratori, il loro numero e le modalità gestionali sono fissate dalla assemblea come per tutte le s.r.l.. Il problema della consortile è il termine esatto in cui approvare e depositare il bilancio: entro la fine di febbraio di ogni anno o entro aprile ? Qui va detto che molto dipende dal Registro Imprese competente. Perché per esempio quelli dell’Emilia Romagna impongono il termine breve (febbraio) solo per i Consorzi veri e propri e non per le società consortili, distinguendo nettamente tra i due tipi. Va anche detto comunque che il consorzio deposita in realtà non un vero patrimoniale, e sia proprio pure bilancio osservando le ma una forme situazione previste dal 5 BILANCIO IN FEBBRAIO ? Codice Civile per la s.p.a.. In ogni caso, il problema del termine non si pone se lo statuto della s.r.l. consortile prevede espressamente che esso vada approvato entro 120 giorni dal termine dell’esercizio precedente o entro 180 nei casi previsti dalla legge. LA S.R.L. / ASSEMBLEE Anche per le decisioni dei soci non vi sono particolari differenze tra società commerciale e società consortile. La dottrina e la giurisprudenza non ammettono generalmente VOTO PER QUOTE E NON PER TESTE deroghe alla disciplina societaria; quindi niente voto per teste ma per quote di partecipazione. LA S.R.L. / I SOCI In questo caso le differenze esistono eccome. Perché le quote dei soci possono essere trasferite ad altri solo quando si cede anche l’azienda posseduta, ed occorre sempre rispettare il diritto di gradimento in favore degli altri soci. Va ricordato infatti che nella s.r.l. consortile sono le aziende ad essere consorziate e non le persone fisiche degli imprenditori. Possono perciò essere ammessi nuovi soci solo mediante aumento del capitale della società; la clausola che prevede la solitamente possibile cessione della quota sociale è costruita in modo che sia ceduta con essa anche l’azienda dell’ex consorziato. Di più: se il consorziato è tenuto anche a prestazioni accessorie al suo conferimento, è previsto generalmente il consenso degli amministratori, per 6 QUOTE TRASFERIBILI CON LA AZIENDA. il via libera al trasferimento dell’azienda socia, con effetto verso la società. Tutto questo deriva ovviamente dalla particolare natura dello scopo consortile, che non è certamente di lucro e che è invece finalizzato a costruire insieme una determinata serie di affari. In caso di recesso dei soci, essi hanno normalmente diritto alla liquidazione della loro quota di partecipazione, come per le normali s.r.l.. LA S.R.L. / SCIOGLIMENTO SOCIETA’ Anche in questo caso le differenze non esistono, se non per il fatto che la società che resti a unico socio deve perforza avviare la propria liquidazione, essendo incompatibile con il requisito “consorzio” la presenza di una sola impresa socia. Da ultimo, si deve ricordare che la s.r.l. consortile è soggetta anche al fallimento, proprio come tutte le s.r.l.. Fine 21 maggio 2008 Citazioni e ringraziamenti Hanno contribuito a questa Mazzantina le tesi e le analisi tratte da: 1. Ipsoa “ Memento Società Commerciali” 2. Leggi D’Italia – De Agostini – Notariato 2004 – Irma Gatti 3. Leggi D’Italia – De Agostini –Società 2004 e 2006 – Enrico Erasmo Bonavera 7 NON PUÒ ESISTERE LA FORMA UNIPERSONALE.