Il caso: La srl a scopo consortile.

Il caso: La s.r.l. a scopo consortile.
a cura del Rag. Roberto Mazzanti
MAZZANTINA
N.31
LE S.R.L.
CONSORTILI.
CHIUSURA
INDAGINE.
PREMESSA
L’art.2615-ter del Codice Civile stabilisce che le società in
nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità
limitata, per azioni ed in accomandita per azioni, possono
“assumere
come
oggetto
sociale
gli
scopi
di
QUALI
SOCIETÀ
POSSONO
ESSERE
“CONSORTI
LI”
cui
all’art.2602”; tali scopi sono quelli propri del contratto di
consorzio, ovvero ottenere una comune organizzazione per la
disciplina
o
per
lo
svolgimento
di
determinate
fasi
dell’attività produttiva.
La comune organizzazione potrebbe porsi come obiettivo la
razionalizzazione dei costi, come la capacità di applicare
determinate economie di scala, oppure quello di incidere
maggiormente
sul
prezzo
di
vendita
dei
prodotti
o
dei
servizi. In sostanza, tutto ciò che è tipicamente l’oggetto
di un consorzio con attività esterna.
Va richiamata l’attenzione sull’esatto significato del 2615ter; si tratta di consentire che le società commerciali (sono
fuori dalla norma società semplici, cooperative e mutue)
abbiano come
oggetto gli scopi consortili, ma non si tratta di consentire
che abbiano anche la forma, le responsabilità e le varie
altre modalità di vita associativa tipica dei consorzi. In
ultima analisi, si tratta di una norma che offre alla società
commerciale la possibilità di avere uno scopo non di lucro,
1
LO SCOPO
“CONSORTILE”
pur mantenendo tutte le caratteristiche commerciali, interne
ed esterne, non incompatibili con tale scopo. In sostanza,
abbiamo a che fare con un “vestito” societario sopra un
“corpo” consortile.
Va anche detto che sulla precisa portata del 2615-ter vi sono
ancora
dubbi
problematico
e
perplessità.
verte
sulla
Il
più
disciplina
importante
giuridica
aspetto
applicabile
alle società consortili.
Questo perché il 2615-ter, non la detta specificamente per le
società consortili in quanto tali, ma si limita a consentirne
esplicitamente la costituzione, attraverso la possibilità di
adottare lo scopo consortile concessa a tipi sociali già
esistenti. In poche parole, con il 2615-ter non nasce un
nuovo tipo societario ma si crea una variante di tipi già
esistenti;
una
nuova
razza
ma
non
una
nuova
LA SOCIETÀ
CONSORTILE
NON È UN
TIPO A SE
STANTE; E’
SOLO UNA
RAZZA
PARTICOLARE DELLA
SPECIE.
specie,
potrebbero dire i biologi. Il che, per la genericità della
scelta
legislativa
adottata,
contribuisce
a
sollevare
ulteriori dubbi circa la «compatibilità» dello scopo non
lucrativo che caratterizza il consorzio con la normativa che
disciplina il particolare tipo societario volta per volta
adottato (nel nostro: la s.r.l.). Ad esempio, un tipico caso
di contrasto tra le due discipline riguarda il regime di
responsabilità
dei
soci
consorziati
per
le
obbligazioni
assunte da una società consortile a r.l.. È chiaro che se si
attribuisce prevalenza alla disciplina consortile, si deve
2
LA
RESPONSABI
LITA’
LIMITATA
DEL SOCIO
NELLA
CONSORTILE
A R.L. E’
DAVVERO
TALE ?
riconoscere una responsabilità diretta dei singoli soci per
le
obbligazioni
assunte
dalla
società
consortile;
diversamente, in base alla disciplina propria della s.r.l., i
soci vanno ritenuti non esposti direttamente nei confronti
dei creditori sociali. La Cassazione si è espressa in modo
non sempre univoco sul problema, anche se da ultimo ha preso
posizione a favore della prevalenza delle norme societarie,
per quanto non attiene all’oggetto sociale, affermando che la
società di capitali consortile prevede sempre la limitata
responsabilità del socio per le obbligazioni sociali. Anche
la maggior parte della dottrina si è schierata oramai a
favore della tesi. Ed anche i Tribunali di merito stanno
prendendo via via questa posizione, sia pure con alcune
eccezioni.
Una recente sentenza del Tribunale di Palermo (feb 2007), ad
esempio, ha stabilito che “la società consortile ha una
propria
personalità
giuridica
distinta
dai
soci
e
conseguentemente l'eventuale danno arrecato al terzo deve
essere
scritto
patrimonio.
Per
alla
società,
attribuire
poi
che
la
risponde
col
responsabilità
proprio
della
società agli amministratori, è necessario provare il loro
comportamento imprudente, tale da aver arrecato il danno
lamentato dal terzo.”
Il Tribunale di Milano, al contrario, nel 2005, ha affermato
che «sebbene la società consortile sia caratterizzata da
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un'organizzazione
imputazione
comune
con
individuato
uno
nella
specifico
struttura
centro
di
societaria,
l'attività che viene svolta attraverso di essa costituisce,
invece, una fase delle singole imprese consorziate, vale a
dire un'attività che viene ad essere esercitata per conto di
ciascuna
di
esse».
Il
che
è
bastato
per
dichiarare
la
responsabilità diretta del socio per le obbligazioni di una
s.r.l. consortile!
Fatta questa premessa, noi qui ci occuperemo della s.r.l. a
scopo consortile.
LA S.R.L. / CAPITALE E CONFERIMENTI
La società si costituisce con atto pubblico, come tutte le
s.r.l., ed il suo capitale sociale è quello minimo previsto
per tutte le società a responsabilità limitata, ossia 10 mila
euro. Tuttavia, lo scopo consortile consente di prevedere
nell’atto costitutivo che i soci siano tenuti a versare
periodicamente
dei
contributi
in
denaro
a
favore
della
società o anche che siano obbligati a determinate prestazioni
accessorie al conferimento (opere e servizi). Peraltro, la
previsione di questi obblighi può essere contenuta in un
verbale assembleare separato dall’atto costitutivo e ad esso
successivo.
Già, ma perché i soci dovrebbero obbligarsi a
versamenti periodici in favore della società ?
Perché essendo il suo corpo di natura consortile, e non
commerciale, essa non ha scopo di lucro e non produce utili
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CAPITALE E
VERSAMENTI
PERIODICI.
(semmai, avanzi di gestione), perché il suo obiettivo è solo,
ricordiamolo,
disciplinare
più
razionalmente
determinate
attività delle imprese socie.
Quindi, i versamenti o le prestazioni dei soci consorziati,
sono necessari per conseguire il pareggio di bilancio, dato
che la s.r.l. fattura ai terzi le prestazioni che ogni socio
fattura alla s.r.l.. I consorziati, infatti, lavorano per la
società e sotto il suo nome.
LA S.R.L. / AMMINISTRAZIONE E BILANCI
La disciplina dell’amministrazione della s.r.l. consortile
non differisce dalla normalità; nel senso che la nomina, la
durata in carica e la revoca degli amministratori, il loro
numero e le modalità gestionali sono fissate dalla assemblea
come per tutte le s.r.l..
Il problema della consortile è il termine esatto in cui
approvare e depositare il bilancio: entro la fine di febbraio
di ogni anno o entro aprile ?
Qui
va
detto
che
molto
dipende
dal
Registro
Imprese
competente. Perché per esempio quelli dell’Emilia Romagna
impongono il termine breve (febbraio) solo per i Consorzi
veri e propri e non per le società consortili, distinguendo
nettamente tra i due tipi.
Va anche detto comunque che il consorzio deposita in realtà
non
un
vero
patrimoniale,
e
sia
proprio
pure
bilancio
osservando
le
ma
una
forme
situazione
previste
dal
5
BILANCIO
IN
FEBBRAIO ?
Codice Civile per la s.p.a.. In ogni caso, il problema del
termine non si pone se lo statuto della s.r.l. consortile
prevede
espressamente
che
esso
vada
approvato
entro
120
giorni dal termine dell’esercizio precedente o entro 180 nei
casi previsti dalla legge.
LA S.R.L. / ASSEMBLEE
Anche per le decisioni dei soci non vi sono particolari
differenze tra società commerciale e società consortile. La
dottrina
e
la
giurisprudenza
non
ammettono
generalmente
VOTO PER
QUOTE E
NON PER
TESTE
deroghe alla disciplina societaria; quindi niente voto per
teste ma per quote di partecipazione.
LA S.R.L. / I SOCI
In questo caso le differenze esistono eccome. Perché le quote
dei soci possono essere trasferite ad altri solo quando si
cede anche l’azienda posseduta, ed occorre sempre rispettare
il diritto di gradimento in favore degli altri soci.
Va ricordato infatti che nella s.r.l. consortile sono le
aziende ad essere consorziate e non le persone fisiche degli
imprenditori. Possono perciò essere ammessi nuovi soci solo
mediante aumento del capitale della società; la clausola che
prevede
la
solitamente
possibile
cessione
della
quota
sociale
è
costruita in modo che sia ceduta con essa anche
l’azienda dell’ex consorziato. Di più: se il consorziato è
tenuto anche a prestazioni accessorie al suo conferimento, è
previsto generalmente il consenso degli amministratori, per
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QUOTE
TRASFERIBILI CON
LA
AZIENDA.
il
via
libera
al
trasferimento
dell’azienda
socia,
con
effetto verso la società.
Tutto questo deriva ovviamente dalla particolare natura dello
scopo consortile, che non è certamente di lucro e che è
invece finalizzato a costruire insieme una determinata serie
di affari.
In caso di recesso dei soci, essi hanno normalmente diritto
alla liquidazione della loro quota di partecipazione, come
per le normali s.r.l..
LA S.R.L. / SCIOGLIMENTO SOCIETA’
Anche in questo caso le differenze non esistono, se non per
il fatto che la società che resti a unico socio deve perforza
avviare la propria liquidazione, essendo incompatibile con il
requisito “consorzio” la presenza di una sola impresa socia.
Da ultimo, si deve ricordare che la s.r.l. consortile è
soggetta anche al fallimento, proprio come tutte le s.r.l..
Fine
21 maggio 2008
Citazioni e ringraziamenti
Hanno contribuito a questa Mazzantina le tesi e le analisi tratte da:
1. Ipsoa “ Memento Società Commerciali”
2. Leggi D’Italia – De Agostini – Notariato 2004 – Irma Gatti
3. Leggi D’Italia – De Agostini –Società 2004 e 2006 – Enrico Erasmo
Bonavera
7
NON PUÒ
ESISTERE
LA FORMA
UNIPERSONALE.