statuto-30-10-2012 - Società Ornitologica Reggiana

STATUTO
TITOLO I
Costituzione, sede, durata, scopi
ART.1- E’ costituita, con sede in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, n. 57/3, una società
sportiva amatoriale ornitologica fra allevatori e cultori d’uccelli da gabbia e compagnia in
genere, denominata “Società Ornitologica Reggiana”, abbreviata in SOR.
ART.2- La durata della Società è illimitata.
ART.3- La SOR ha per scopi statutari la competizione sportiva fra allevatori, nonché la
propaganda, la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell’ornitologia. Per il conseguimento
di tali fini:
a) controlla l’operato dei soci tesserati affinché sia svolta la migliore e più proficua
attività e siano rispettate le regole sportive e delle Istituzioni;
b) sostiene le iniziative di divulgazione tecnica per la formazione dei propri
tesserati e degli appassionati in generale;
c) promuove la tutela delle specie ed il miglioramento delle razze e delle varietà e
dispone l’anellamento, individuale, inamovibile ed obbligatorio dei soggetti
allevati dai propri soci, pratica fondamentale per la tutela delle specie e per le
competizioni sportive;
d) coopera con altri Enti ed Associazioni pubbliche e private per la conservazione
degli uccelli stanziali, specialmente quelli in via d’estinzione, e quelli utili
all’agricoltura e collabora con tutte le iniziative tese a difendere la fauna, la sua
salute e l’ambiente naturale;
e) promuove ed organizza Esposizioni sportive e mostre-scambio in ambito
ornitologico;
f) interviene presso le Autorità locali e nazionali per ottenere autorizzazioni e
facilitazioni per lo svolgimento di mostre, competizioni sportive e manifestazioni
ornitologiche in genere e per contribuire alla definizione di norme, leggi e
disposizioni che attengono gli uccelli da compagnia.
ART.4- La Società non ha alcuno scopo di lucro o commerciale, ma la sua attività è mirata
esclusivamente a realizzare gli scopi statutari ed a procurarsi le risorse economiche
necessarie. In quest’ambito la partecipazione volontaria dei soci ha una rilevanza
fondamentale.
ART.5- Allo scopo di cui sopra la Società aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani,
Ente riconosciuto dallo Stato Italiano con D.P.R.15/12/1949, N.1166, e, possibilmente, al
CONI,organismo cui lo Stato affida l’organizzazione e il potenziamento dello sport
nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.
TITOLO II
Iscrizione, Tesseramento, Trasferimenti
ART.6- Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a 15 (quindici).
La SOR è un’Associazione sportiva dilettantistica costituita da:
a) Soci Ordinari Allevatori;
b) Soci Ordinari non allevatori;
c) Soci Onorari;
d) Soci Allevatori allievi, d’età compresa fra 9 e 18 anni.
e) Soci Sostenitori.
Possono essere Soci Ordinari allevatori tutti coloro che, condividendo lo spirito
volontaristico e solidaristico alla base del movimento ornitologico in generale e di SOR in
particolare, avanzano regolare richiesta scritta alla Società, nei modi e nei termini più
avanti indicati.
Per motivi strettamente funzionali, a sé ed alle altre Associazioni aderenti a FOI e
necessari al perseguimento dei propri scopi di promozione sociale, saranno accettate le
domande a Socio ordinario allevatore solo se presentate da persone fisiche risiedenti nella
Regione Emilia/Romagna, oppure che possono ragionevolmente garantire la
partecipazione attiva e costante alla vita associativa.
Coloro i quali intendono iscriversi alla SOR dovranno compilare e sottoscrivere il modulo,
da ritirare presso la segreteria, e dovranno chiaramente indicare nelle apposite voci:
nome, cognome, luogo di nascita, indirizzo completo,codice fiscale, razza d’uccelli allevati;
dovranno inoltre dichiarare di osservare, senza condizioni, gli Statuti, i Regolamenti e tutte
le disposizioni sociali e federali (FOI).
I minori di 18 anni possono essere soci previo consenso scritto dei genitori o di chi
esercita la patria potestà, ma non hanno diritto di voto.
I Soci ordinari non allevatori aderiscono a SOR, pur non praticando l’allevamento
amatoriale sportivo, per collaborare alla promozione, realizzazione e gestione delle
manifestazioni organizzate statutariamente da SOR. Si tratta di una importante
disponibilità al sostegno operativo della Società.
I Soci Onorari sono nominati dalla SOR, non necessariamente fra i propri soci, per i loro
particolari meriti nell’ambito dell’ornitologia, dell’ambiente e dello sviluppo vita associativa.
I Soci Ordinari, al compimento dell’80esimo anno di età e se ancora associati, diventano
automaticamente Soci Onorari. Il costo del Notiziario federale sarà a carico della Società.
E così ogni anno su richiesta del socio,che manterrà tutti i diritti del socio ordinario ed in
particolare il diritto di voto e di eleggibilità.
I Soci Sostenitori aderiscono a SOR per fornire sostegno e collaborazione all’attività
societaria.
ART.7- La domanda d’iscrizione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo della SOR, il quale
comunicherà agli interessati, entro 30 giorni, l’accettazione o meno. La domanda accettata
obbliga il Consiglio Direttivo della SOR ad iscrivere il nuovo socio nel proprio registro; il
socio, se allevatore, sarà invitato, conseguentemente, a sottoscrivere la richiesta
d’iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A), gestito a cura della Federazione
F.O.I.
Tale richiesta, datata e munita del visto del Presidente della Società, sarà inoltrata alla
Segreteria F.O..Il Registro Nazionale Allevatori è un documento pubblico. La richiesta di
associazione a SOR, e quindi a F.O.I, implica l’accettazione della pubblicazione in varie
forme di tutto o parte del registro, per fini istituzionali.
ART.8-L’iscrizione del Socio allevatore s’intende validata soltanto dopo la ratifica da parte
F.O.I, sotto forma d’assegnazione del codice personale R.N.A, che autorizza a partecipare
alle competizioni sportive organizzate dal sistema FOI/COM.
ART.9- I soci ordinari allevatori devono essere muniti di tessera federale; i soci ordinari
allevatori sono iscritti obbligatoriamente al R.N.A, con numero progressivo federale e
personale di matricola.
E’ fatto divieto assoluto ai soci di aderire ad altra Associazione di carattere nazionale, nel
medesimo settore d’attività (allevamento di uccelli da compagnia a fini amatoriali e
sportivi).
ART.10- Il Socio allevatore che intende trasferirsi ad altra Associazione federata con F.O.I,
deve informare l’Associazione di provenienza del trasferimento e presentare
un’autocertificazione alla nuova Associazione, da cui risulta che nei suoi confronti non
sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono altre eventuali cause ostative al
trasferimento.
TITOLO III
Diritti e Doveri del Socio
ART.11- Il Socio allevatore ed amatore tesserato alla SOR ha l’obbligo di:
a) iscriversi alla FOI ed al Registro Nazionale Allevatori;
b) osservare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni sociali e federali;
c) corrispondere entro il 31 dicembre d’ogni anno la quota sociale; se entro il 28
febbraio dell’anno successivo il socio non ha rinnovato la quota sociale, decade
automaticamente da socio;
d) richiedere, entro il termine stabilito ogni anno, gli anellini, che saranno forniti a
cura di FOI, nella misura prescritta dai vigenti regolamenti FOI/COM, per le
diverse razze/varietà, con impresso il numero di R.N.A personale del socio; gli
anelli sono uno strumento ufficiale di riconoscimento dell’allevatore e
dell’uccello, e sono rigorosamente personali ; pertanto, non possono essere
manomessi né ceduti ad alcuno, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, né
possono essere utilizzati anelli con RNA diverso dal proprio per i soggetti nati
nel proprio allevamento;ciascuna violazione di questi principi configura una
grave violazione sportiva da parte sia di chi fornisce che di chi utilizza detti anelli
e comporta come sanzione minima, per entrambi, la sospensione (Art.14); la
Società, in accordo con F.O.I, può regolamentare casi particolari di utilizzo di
anelli con RNA di altro allevatore, per garantire in ogni caso, come prescritto
dalle normative nazionali a tutela della salute, la identificazione di ciascun
soggetto allevato in cattività.
e) anellare i soggetti allevati con anelli di cui alla precedente lettera d) ed astenersi
dal partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate in contrasto con i
Regolamenti FOI/COM;
f) conservare una buona condotta civile e morale, ed un comportamento rispettoso
delle persone, delle istituzioni e delle leggi, sì da tutelare l’immagine della
Società e dei suoi soci;
g) la quota sociale ( o contributo associativo) è intrasmissibile; non è rivalutabile e
non potrà in nessun caso essere rimborsata;
h) è espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita
associativa, ma la Società persegue l’obiettivo di stimolare i soci a fornire con
continuità il massimo contributo partecipativo, sia in termini d’idee sia operativi
nella gestione della Società e per la buona riuscita delle iniziative.
I Soci non allevatori, sostenitori ed onorari non necessariamente sono iscritti anche
a FOI.
TITOLO IV
Disposizioni disciplinari: competenze e procedure
ART.12- Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci tesserati sono le
seguenti:
a) richiamo con diffida;
b) censura;
c) sospensione;
d) espulsione.
ART.13- Il richiamo e la censura sono gradi crescenti di un biasimo e sono il
provvedimento adottato nei confronti del Socio che si rende autore di mancanze che
arrecano lieve nocumento alla Società o ai soci, sia direttamente che indirettamente.
Entrambi devono essere formulati per iscritto.
ART.14- La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti del Socio che viola
norme statutarie, regolamentari, e deliberazioni della Società e del Consiglio Direttivo,
nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini, dissidi e
danneggia l’immagine della Società; la sospensione ha l’effetto di privare il socio,
temporaneamente, dei diritti derivanti dall’Associazione; il socio sospeso perde il diritto di
partecipare a manifestazioni e mostre ornitologiche ufficiali organizzate dalla Società, per
tutto il periodo della sospensione; il provvedimento di sospensione, inoltre, comporta la
decadenza delle cariche sociali eventualmente ricoperte e l’ inibizione a ricoprire tali
cariche, e quelle relative all’organizzazione e gestione delle manifestazioni, per tutto il
periodo della sospensione, che può estendersi da un minimo di un mese ad un massimo
di cinque anni. Il provvedimento di sospensione è comminato automaticamente dal
Consiglio Direttivo (quando non esistano motivi per sanzioni più gravi) ai soci che vengono
colpiti da provvedimenti federali per infrazioni dolose relative a esposizione, in gare
sportive, di soggetti con RNA di altro allevatore, anellini manomessi, alterazione manuale
atta ad alterare le caratteristiche del fenotipo del soggetto.
ART.15- L’espulsione è il provvedimento adottato nei confronti del socio che, oltre a
commettere violazioni di cui all’articolo precedente, procura gravi danni alla Società,
denigrando l’operato degli organi statutari, provocando gravi interruzioni nei lavori tecnicoamministrativi della Società ed arrecandole altresì gravi danni morali.
L’espulsione ha l’effetto di privare definitivamente il socio dei diritti derivanti dall’iscrizione
alla Società ed alla F.O.I.
ART.16- I provvedimenti disciplinari adottati dalla Società vanno notificati – a mezzo R/Rdal Presidente SOR a F.O.I entro trenta giorni dalla data in cui detti provvedimenti sono
divenuti definitivi.
ART.17- La competenza ad infliggere le sanzioni disciplinari di cui all’art.12 è riservata
esclusivamente al Consiglio Direttivo della Società.
Il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di una mancanza, infrazione o violazione allo
Statuto o al Regolamento commesso da un socio tesserato, dispone che tre membri del
Direttivo compiano approfonditi accertamenti, indi muove, per iscritto, le relative
contestazioni al socio, il quale ha quindici giorni a disposizione per rispondere, sempre per
iscritto, agli addebiti.
La sanzione disciplinare adottata viene notificata entro venti giorni dalla sua adozione e
del provvedimento si dà notifica a F.O.I, secondo le procedure di cui all’art.16.
Avverso il provvedimento adottato è ammesso ricorso, da parte del socio, al Collegio dei
Probiviri, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
TITOLO V
Organi della Società
ART.18- Gli organi della Società Ornitologica Reggiana sono i seguenti:
a) l’Assemblea Generale dei Soci Ordinari;
b) il Consiglio Direttivo dell’Associazione;
c) il Collegio dei Revisori dei conti;
d) il Collegio dei Probiviri.
Art.19-L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Ordinari è l’organo massimo della Società
e sarà convocata almeno una volta l’anno o, comunque, in ogni caso che il Consiglio
Direttivo lo ritenesse opportuno ed indispensabile. L’Assemblea dovrà discutere e
deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno e sulla relazione tecnico, morale,
finanziaria della gestione della Società.
Copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, saranno esposti nella sede sociale, almeno 15
giorni prima dell’Assemblea, in modo che i soci possano esaminarli.
ART.20- L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Presidente, su
deliberazione del Consiglio Direttivo, per l’esame di modifiche allo Statuto o per altre
circostanze; può essere inoltre convocata per legittime ragioni, su richiesta di un decimo
dei soci tesserati.
ART.21- La convocazione dell’Assemblea, a cura del Presidente e su delibera del
Consiglio Direttivo, deve essere fatta per lettera almeno otto giorni prima della data fissata,
deve essere accompagnata dal relativo ordine del giorno e deve indicare il luogo e l’orario
di svolgimento della prima e della seconda convocazione.
ART.22- Tanto l’Assemblea Ordinaria che la Straordinaria sono valide:
a) in prima convocazione, se c’è la presenza della metà dei soci più uno;
b) in seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno 24 ore dopo la prima, con
la presenza di qualsiasi numero di soci votanti e qualsiasi sia l’argomento da
trattare.
E’ ammessa una sola delega per gli aventi diritto di partecipazione e voto.
Possono partecipare alle assemblee tutti i soci ordinari, sia allevatori che non allevatori, in
regola con il pagamento della quota sociale annua.
Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto, salvo che non sia stato colpito da
provvedimento di sospensione ancora attivo.
Dei lavori dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato,
dovrà essere firmato da Presidente e Segretario. Il verbale deve essere redatto su
apposito registro.
ART.23- In caso d’assoluta necessità l’Assemblea generale può nominare una
Commissione ed il relativo Presidente con il compito di amministrare la Società e di
preparare le elezioni per la costituzione di un regolare Consiglio Direttivo; il mandato
affidato alla Commissione può durare al massimo tre mesi.
TITOLO VI
Consiglio direttivo, Modalità elettorali, Segreteria
ART.24- Il Consiglio Direttivo si compone di 9 (nove) consiglieri, che vengono eletti
dall’Assemblea dei Soci Ordinari con votazione a scrutinio segreto. Saranno proclamati
eletti i nove candidati che nella votazione avranno ottenuto il maggior numero di suffragi; a
parità di voti, sarà nominato colui che risulta essere il più anziano per data d’iscrizione alla
Società. In caso di parità viene eletto il più anziano per data di nascita.
Nella votazione i voti di preferenza possono essere un massimo di 7 (sette).
I candidati consiglieri devono essere Soci Ordinari con diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. La carica è gratuita,
essendo ammesso unicamente un rimborso spese documentato.
ART.25
a)-Modalità elettorali.
Le elezioni degli organi statutari si svolgeranno entro 30 (trenta) giorni dall’Assemblea
Ordinaria dei soci, la quale provvederà:
1)- a fissare la data delle elezioni;
2)-alla nomina del Comitato Elettorale, composto da un Presidente, un Segretario, tre
scrutatori e due supplenti, eletti fra tutti i soci .
I candidati al Consiglio Direttivo non possono far parte del Comitato Elettorale.
b)-Compiti del Comitato elettorale
Il comitato elettorale ha il compito di raccogliere i nominativi dei candidati proposti dai soci
e di verificarne la disponibilità. L’elenco dei candidati sarà stilato indicando i nominativi dei
consiglieri uscenti che accettano la ricandidatura e, di seguito, i nomi dei nuovi candidati,
in ordine alfabetico. L’elenco dei candidati sarà esposto nella sede sociale.
c)-Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta, con scheda unica vidimata dal Comitato
Elettorale.
d)-il Comitato Elettorale garantirà la massima segretezza e correttezza del voto, istituendo
un seggio elettorale presso la sede sociale.
e)-I soci potranno accedere al seggio elettorale per un periodo di 15 (quindici) giorni, nei
giorni e negli orari nei quali la sede sociale è aperta ai soci.
f)-E’ escluso il voto per corrispondenza.
ART.26- Il Consiglio Direttivo della Società, composto da 9 (nove) consiglieri, è costituito
da:
a) un Presidente;
b) un vice-Presidente;
c) un Segretario;
d) un Tesoriere;
e) quattro consiglieri cui il Consiglio direttivo può attribuire specifici compiti.
La nomine di Presidente, vice-Presidente, Segretario, Tesoriere vengono effettuate
nell’ambito dei nove Consiglieri ed a scrutinio segreto.
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. In caso di sua assenza o
impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal vice-Presidente.
ART.27- Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente, oppure su richiesta di
almeno tre consiglieri; il Consiglio Direttivo, nei limiti delle sue attribuzioni, può affidare ai
suoi componenti incarichi speciali. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare ai suoi
lavori, su temi specifici, anche soci non consiglieri.
ART.28- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e decade automaticamente quando
cinque dei suoi componenti rinunciano contemporaneamente al mandato; il componente
del Consiglio Direttivo che non interviene, senza giustificato motivo, a tre riunioni
consecutive è considerato decaduta dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti.
Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario, rimane in carica con il compito di indire
nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti d’ordinaria
amministrazione.
ART.29- Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo della Società possono essere
comunicati anche a mezzo telefono almeno due giorni prima; dovranno essere precisati gli
argomenti posti all’ordine del giorno ed il nominativo del Consigliere relatore per ogni
argomento; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei
suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti.
Dei lavori del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che, letto ed
approvato, sarà firmato da Presidente e Segretario. Il verbale è conservato in apposito
registro.
ART.30- Spetta al Consiglio Direttivo della Società:
a) deliberare la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
b) deliberare la misura e le modalità di versamento delle quote sociali;
c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al voto dell’Assemblea
Generale, nonché approvare tutte le iniziative che comportano l’assunzione di
spese occorrenti al funzionamento della Società;
d) deliberare l’accettazione o meno delle domande d’iscrizione alla Società e le
richieste d’iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A), decretare le sanzioni
disciplinari(richiamo con diffida, censura, sospensione ed espulsione);
e) organizzare manifestazioni ornitologiche;
f) trasmettere, quando non sia di competenza di FOI, alle altre Associazioni le
segnalazioni delle irregolarità commesse dai loro soci, nelle mostre organizzate,
invitandole a far rispettare i provvedimenti disciplinari inflitti;
g) promuovere l’intervento dei soci alle mostre nazionali, facendo curare l’invio degli
uccelli da accompagnatori ufficiali della Società;
h) promuovere gli scambi culturali e scientifici con le altre Associazioni, federate e
non;
i) partecipare ai Congressi Ornitologici e collaborare con le Istituzioni per contribuire
alla definizione di norme, leggi e disposizioni che attengono gli uccelli da
compagnia.
L’opera dei componenti il Consiglio Direttivo della Società è volontario e gratuito.
ART.31- Il lavoro amministrativo generale della Società è svolto dal Tesoriere, in
collaborazione con il Segretario. E’ compito del tesoriere:
a) curare la compilazione del libro degli inventari (su indicazione del Consigliere
incaricato della gestione del Patrimonio mobiliare) e del libro della contabilità, dei
quali dovrà essere tenuto costante aggiornamento;
b) predisporre lo schema di bilancio preventivo e presentare il bilancio consuntivo al
Consiglio Direttivo della Società.
E’ compito del Segretario:
a) tenere aggiornato lo schedario dei soci tesserati;
b) tenere i contatti con FOI;
c) amministrare con discernimento i fondi della Società ed avvalersi della
collaborazione del Consigliere cassiere; curare la compilazione del libro-protocollo;
d) redigere i verbali di riunione del Consiglio Direttivo su apposito registro;
e) curare la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non competano al Presidente,
con il quale lavora in stretto contatto.
Il Segretario è coadiuvato nelle sue mansioni da un vice-Segretario. Tesoriere e
Segretario sono scelti obbligatoriamente fra i membri del Consiglio Direttivo, il quale
può affidare con atto formale incarichi operativi anche a Soci Onorari o Sostenitori.
TITOLO
VII
Revisori dei conti, Probiviri
ART.32- Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due
supplenti, che vengono eletti dai soci con le modalità previste per il Consiglio Direttivo. I
Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti; il Collegio nella sua prima
riunione elegge, nel proprio seno, il suo Presidente; i Revisori dei conti vanno eletti fra i
soci iscritti. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito della
Società.
E’ compito del Collegio dei Revisori dei conti:
a) esaminare le risultanze del bilancio consuntivo annuale della Società;
b) verificare che ogni uscita sia documentata con regolari pezze giustificative;
c) presentare alla fine dei lavori una relazione all’Assemblea sociale Ordinaria;
d) procedere alle operazioni contabili amministrative, per la verifica dell’osservanza
delle norme statutarie e più elementari in materia amministrativa.
Tutte le volte che i revisori dei conti procederanno ad atti ispettivi e di controllo dovranno
redigere una dettagliata relazione, che sarà verbalizzata sull’apposito registro; i rilievi
emersi saranno segnalati al Consiglio Direttivo e, nel caso dovessero emergere irregolarità
amministrative, queste saranno contestate su verbale di verifica.
I revisori dei conti dovranno intervenire, salvo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e
Straordinarie.
L’opera dei Revisori dei conti è volontaria e gratuita.
ART.33- Al Collegio dei Probiviri, che sono eletti, anche fra non soci, per acclamazione
dall’Assemblea generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo della Società e
scelti, preferibilmente, in campo forense, è demandata la soluzione:
a) delle controversie sorte fra la Società ed i tesserati; delle controversie sorte fra gli
organi della società stessa;
b) delle controversie sorte fra i soci della stessa Società;
c) delle particolari situazioni di carattere morale, disciplinare, giuridico, comunque
interessanti la Società ed i tesserati.
I Probiviri decidono quali arbitri compositori amichevoli ed il loro giudizio è inappellabile.
TITOLO VIII
Patrimonio e Bilancio
ART.34- Il patrimonio della Società è costituito:
a) dai beni mobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere impiantato un registro
inventario, con l’indicazione delle quantità e dei rispettivi valori;
b) dai fondi liquidi e dai titoli, per i quali dovrà essere impiantato il Registro di cassa di
Entrate e Uscite.
ART.35- Le entrate sono costituite:
a) dalle quote di iscrizione dei soci tesserati;
b) da eventuali contributi concessi da FOI, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici
e da privati;
c) da eventuali lasciti e donazioni;
d) dagli avanzi di gestione;
e) da ogni altro corrispettivo versato da soci e da terzi per il rimborso dei servizi
prestati;
f) il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante la vita della Società né all’atto del
suo scioglimento. Durante la vita della Società, è fatto divieto di distribuire ai soci,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
E’ possibile utilizzare il fondo comune per attività di solidarietà sociale.
ART.36- L’esercizio finanziario della Società coincide con l’anno solare.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale deve essere convocata
l’Assemblea Ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio. Il rendiconto economico
dell’anno deve essere presentato all’Assemblea dei Soci congiuntamente al parere del
Collegio dei Revisori.
I bilanci sono disponibili presso la segreteria e ciascun socio può prenderne visione.
Gli utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività
istituzionali, volte al conseguimento degli scopi sociali
TITOLO
IX
Disposizioni finali
ART.37- Nessuna carica sociale può essere affidata, per elezione o per nomina, a chi non
è socio della Società da almeno un anno (365 giorni).Fanno eccezione i Probiviri che
possono essere scelti fra non soci.
ART.38- Tutte le cariche nell’ambito della società sono volontarie e gratuite, salvo il
rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento del mandato.
ART.39- Qualsiasi modifica al presente statuto deve essere approvata dall’Assemblea
Generale Straordinaria dei soci, di cui al Titolo V.
Lo scioglimento della Società deve essere deliberato da almeno i tre quarti degli associati.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio della Società è devoluto ad altre
associazioni con finalità sportive analoghe o a fini d’utilità sociale, sentiti gli organismi di
controllo e salve diverse destinazioni imposte dalla legge.
ART.40- Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme statutarie e
regolamentari di FOI e le disposizioni e le norme di legge in vigore sulle persone
giuridiche.
Approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci riuniti in Assemblea straordinaria il 2 novembre 2009, con
integrazioni, pure all’unanimità, da parte dell’Assemblea dei Soci del 30 ottobre 2012.
Il Presidente
Enrico Banfi
Reggio Emilia, 30 ottobre 2012