STATUTO TITOLO I Costituzione, sede, durata, scopi ART.1- E’ costituita, con sede in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, n. 57/3, una società sportiva amatoriale ornitologica fra allevatori e cultori d’uccelli da gabbia e compagnia in genere, denominata “Società Ornitologica Reggiana”, abbreviata in SOR. ART.2- La durata della Società è illimitata. ART.3- La SOR ha per scopi statutari la competizione sportiva fra allevatori, nonché la propaganda, la conservazione, la tutela e lo sviluppo dell’ornitologia. Per il conseguimento di tali fini: a) controlla l’operato dei soci tesserati affinché sia svolta la migliore e più proficua attività e siano rispettate le regole sportive e delle Istituzioni; b) sostiene le iniziative di divulgazione tecnica per la formazione dei propri tesserati e degli appassionati in generale; c) promuove la tutela delle specie ed il miglioramento delle razze e delle varietà e dispone l’anellamento, individuale, inamovibile ed obbligatorio dei soggetti allevati dai propri soci, pratica fondamentale per la tutela delle specie e per le competizioni sportive; d) coopera con altri Enti ed Associazioni pubbliche e private per la conservazione degli uccelli stanziali, specialmente quelli in via d’estinzione, e quelli utili all’agricoltura e collabora con tutte le iniziative tese a difendere la fauna, la sua salute e l’ambiente naturale; e) promuove ed organizza Esposizioni sportive e mostre-scambio in ambito ornitologico; f) interviene presso le Autorità locali e nazionali per ottenere autorizzazioni e facilitazioni per lo svolgimento di mostre, competizioni sportive e manifestazioni ornitologiche in genere e per contribuire alla definizione di norme, leggi e disposizioni che attengono gli uccelli da compagnia. ART.4- La Società non ha alcuno scopo di lucro o commerciale, ma la sua attività è mirata esclusivamente a realizzare gli scopi statutari ed a procurarsi le risorse economiche necessarie. In quest’ambito la partecipazione volontaria dei soci ha una rilevanza fondamentale. ART.5- Allo scopo di cui sopra la Società aderisce alla Federazione Ornicoltori Italiani, Ente riconosciuto dallo Stato Italiano con D.P.R.15/12/1949, N.1166, e, possibilmente, al CONI,organismo cui lo Stato affida l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, la promozione e la massima diffusione della pratica sportiva. TITOLO II Iscrizione, Tesseramento, Trasferimenti ART.6- Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore a 15 (quindici). La SOR è un’Associazione sportiva dilettantistica costituita da: a) Soci Ordinari Allevatori; b) Soci Ordinari non allevatori; c) Soci Onorari; d) Soci Allevatori allievi, d’età compresa fra 9 e 18 anni. e) Soci Sostenitori. Possono essere Soci Ordinari allevatori tutti coloro che, condividendo lo spirito volontaristico e solidaristico alla base del movimento ornitologico in generale e di SOR in particolare, avanzano regolare richiesta scritta alla Società, nei modi e nei termini più avanti indicati. Per motivi strettamente funzionali, a sé ed alle altre Associazioni aderenti a FOI e necessari al perseguimento dei propri scopi di promozione sociale, saranno accettate le domande a Socio ordinario allevatore solo se presentate da persone fisiche risiedenti nella Regione Emilia/Romagna, oppure che possono ragionevolmente garantire la partecipazione attiva e costante alla vita associativa. Coloro i quali intendono iscriversi alla SOR dovranno compilare e sottoscrivere il modulo, da ritirare presso la segreteria, e dovranno chiaramente indicare nelle apposite voci: nome, cognome, luogo di nascita, indirizzo completo,codice fiscale, razza d’uccelli allevati; dovranno inoltre dichiarare di osservare, senza condizioni, gli Statuti, i Regolamenti e tutte le disposizioni sociali e federali (FOI). I minori di 18 anni possono essere soci previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la patria potestà, ma non hanno diritto di voto. I Soci ordinari non allevatori aderiscono a SOR, pur non praticando l’allevamento amatoriale sportivo, per collaborare alla promozione, realizzazione e gestione delle manifestazioni organizzate statutariamente da SOR. Si tratta di una importante disponibilità al sostegno operativo della Società. I Soci Onorari sono nominati dalla SOR, non necessariamente fra i propri soci, per i loro particolari meriti nell’ambito dell’ornitologia, dell’ambiente e dello sviluppo vita associativa. I Soci Ordinari, al compimento dell’80esimo anno di età e se ancora associati, diventano automaticamente Soci Onorari. Il costo del Notiziario federale sarà a carico della Società. E così ogni anno su richiesta del socio,che manterrà tutti i diritti del socio ordinario ed in particolare il diritto di voto e di eleggibilità. I Soci Sostenitori aderiscono a SOR per fornire sostegno e collaborazione all’attività societaria. ART.7- La domanda d’iscrizione sarà esaminata dal Consiglio Direttivo della SOR, il quale comunicherà agli interessati, entro 30 giorni, l’accettazione o meno. La domanda accettata obbliga il Consiglio Direttivo della SOR ad iscrivere il nuovo socio nel proprio registro; il socio, se allevatore, sarà invitato, conseguentemente, a sottoscrivere la richiesta d’iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A), gestito a cura della Federazione F.O.I. Tale richiesta, datata e munita del visto del Presidente della Società, sarà inoltrata alla Segreteria F.O..Il Registro Nazionale Allevatori è un documento pubblico. La richiesta di associazione a SOR, e quindi a F.O.I, implica l’accettazione della pubblicazione in varie forme di tutto o parte del registro, per fini istituzionali. ART.8-L’iscrizione del Socio allevatore s’intende validata soltanto dopo la ratifica da parte F.O.I, sotto forma d’assegnazione del codice personale R.N.A, che autorizza a partecipare alle competizioni sportive organizzate dal sistema FOI/COM. ART.9- I soci ordinari allevatori devono essere muniti di tessera federale; i soci ordinari allevatori sono iscritti obbligatoriamente al R.N.A, con numero progressivo federale e personale di matricola. E’ fatto divieto assoluto ai soci di aderire ad altra Associazione di carattere nazionale, nel medesimo settore d’attività (allevamento di uccelli da compagnia a fini amatoriali e sportivi). ART.10- Il Socio allevatore che intende trasferirsi ad altra Associazione federata con F.O.I, deve informare l’Associazione di provenienza del trasferimento e presentare un’autocertificazione alla nuova Associazione, da cui risulta che nei suoi confronti non sono in corso procedimenti disciplinari e non esistono altre eventuali cause ostative al trasferimento. TITOLO III Diritti e Doveri del Socio ART.11- Il Socio allevatore ed amatore tesserato alla SOR ha l’obbligo di: a) iscriversi alla FOI ed al Registro Nazionale Allevatori; b) osservare lo Statuto, il Regolamento e le disposizioni sociali e federali; c) corrispondere entro il 31 dicembre d’ogni anno la quota sociale; se entro il 28 febbraio dell’anno successivo il socio non ha rinnovato la quota sociale, decade automaticamente da socio; d) richiedere, entro il termine stabilito ogni anno, gli anellini, che saranno forniti a cura di FOI, nella misura prescritta dai vigenti regolamenti FOI/COM, per le diverse razze/varietà, con impresso il numero di R.N.A personale del socio; gli anelli sono uno strumento ufficiale di riconoscimento dell’allevatore e dell’uccello, e sono rigorosamente personali ; pertanto, non possono essere manomessi né ceduti ad alcuno, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, né possono essere utilizzati anelli con RNA diverso dal proprio per i soggetti nati nel proprio allevamento;ciascuna violazione di questi principi configura una grave violazione sportiva da parte sia di chi fornisce che di chi utilizza detti anelli e comporta come sanzione minima, per entrambi, la sospensione (Art.14); la Società, in accordo con F.O.I, può regolamentare casi particolari di utilizzo di anelli con RNA di altro allevatore, per garantire in ogni caso, come prescritto dalle normative nazionali a tutela della salute, la identificazione di ciascun soggetto allevato in cattività. e) anellare i soggetti allevati con anelli di cui alla precedente lettera d) ed astenersi dal partecipare a manifestazioni ornitologiche organizzate in contrasto con i Regolamenti FOI/COM; f) conservare una buona condotta civile e morale, ed un comportamento rispettoso delle persone, delle istituzioni e delle leggi, sì da tutelare l’immagine della Società e dei suoi soci; g) la quota sociale ( o contributo associativo) è intrasmissibile; non è rivalutabile e non potrà in nessun caso essere rimborsata; h) è espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma la Società persegue l’obiettivo di stimolare i soci a fornire con continuità il massimo contributo partecipativo, sia in termini d’idee sia operativi nella gestione della Società e per la buona riuscita delle iniziative. I Soci non allevatori, sostenitori ed onorari non necessariamente sono iscritti anche a FOI. TITOLO IV Disposizioni disciplinari: competenze e procedure ART.12- Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci tesserati sono le seguenti: a) richiamo con diffida; b) censura; c) sospensione; d) espulsione. ART.13- Il richiamo e la censura sono gradi crescenti di un biasimo e sono il provvedimento adottato nei confronti del Socio che si rende autore di mancanze che arrecano lieve nocumento alla Società o ai soci, sia direttamente che indirettamente. Entrambi devono essere formulati per iscritto. ART.14- La sospensione è il provvedimento adottato nei confronti del Socio che viola norme statutarie, regolamentari, e deliberazioni della Società e del Consiglio Direttivo, nonché nei confronti di chi, con il proprio comportamento, fomenta disordini, dissidi e danneggia l’immagine della Società; la sospensione ha l’effetto di privare il socio, temporaneamente, dei diritti derivanti dall’Associazione; il socio sospeso perde il diritto di partecipare a manifestazioni e mostre ornitologiche ufficiali organizzate dalla Società, per tutto il periodo della sospensione; il provvedimento di sospensione, inoltre, comporta la decadenza delle cariche sociali eventualmente ricoperte e l’ inibizione a ricoprire tali cariche, e quelle relative all’organizzazione e gestione delle manifestazioni, per tutto il periodo della sospensione, che può estendersi da un minimo di un mese ad un massimo di cinque anni. Il provvedimento di sospensione è comminato automaticamente dal Consiglio Direttivo (quando non esistano motivi per sanzioni più gravi) ai soci che vengono colpiti da provvedimenti federali per infrazioni dolose relative a esposizione, in gare sportive, di soggetti con RNA di altro allevatore, anellini manomessi, alterazione manuale atta ad alterare le caratteristiche del fenotipo del soggetto. ART.15- L’espulsione è il provvedimento adottato nei confronti del socio che, oltre a commettere violazioni di cui all’articolo precedente, procura gravi danni alla Società, denigrando l’operato degli organi statutari, provocando gravi interruzioni nei lavori tecnicoamministrativi della Società ed arrecandole altresì gravi danni morali. L’espulsione ha l’effetto di privare definitivamente il socio dei diritti derivanti dall’iscrizione alla Società ed alla F.O.I. ART.16- I provvedimenti disciplinari adottati dalla Società vanno notificati – a mezzo R/Rdal Presidente SOR a F.O.I entro trenta giorni dalla data in cui detti provvedimenti sono divenuti definitivi. ART.17- La competenza ad infliggere le sanzioni disciplinari di cui all’art.12 è riservata esclusivamente al Consiglio Direttivo della Società. Il Consiglio Direttivo, venuto a conoscenza di una mancanza, infrazione o violazione allo Statuto o al Regolamento commesso da un socio tesserato, dispone che tre membri del Direttivo compiano approfonditi accertamenti, indi muove, per iscritto, le relative contestazioni al socio, il quale ha quindici giorni a disposizione per rispondere, sempre per iscritto, agli addebiti. La sanzione disciplinare adottata viene notificata entro venti giorni dalla sua adozione e del provvedimento si dà notifica a F.O.I, secondo le procedure di cui all’art.16. Avverso il provvedimento adottato è ammesso ricorso, da parte del socio, al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso. TITOLO V Organi della Società ART.18- Gli organi della Società Ornitologica Reggiana sono i seguenti: a) l’Assemblea Generale dei Soci Ordinari; b) il Consiglio Direttivo dell’Associazione; c) il Collegio dei Revisori dei conti; d) il Collegio dei Probiviri. Art.19-L’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci Ordinari è l’organo massimo della Società e sarà convocata almeno una volta l’anno o, comunque, in ogni caso che il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno ed indispensabile. L’Assemblea dovrà discutere e deliberare sugli argomenti posti all’ordine del giorno e sulla relazione tecnico, morale, finanziaria della gestione della Società. Copia dei bilanci, preventivo e consuntivo, saranno esposti nella sede sociale, almeno 15 giorni prima dell’Assemblea, in modo che i soci possano esaminarli. ART.20- L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo, per l’esame di modifiche allo Statuto o per altre circostanze; può essere inoltre convocata per legittime ragioni, su richiesta di un decimo dei soci tesserati. ART.21- La convocazione dell’Assemblea, a cura del Presidente e su delibera del Consiglio Direttivo, deve essere fatta per lettera almeno otto giorni prima della data fissata, deve essere accompagnata dal relativo ordine del giorno e deve indicare il luogo e l’orario di svolgimento della prima e della seconda convocazione. ART.22- Tanto l’Assemblea Ordinaria che la Straordinaria sono valide: a) in prima convocazione, se c’è la presenza della metà dei soci più uno; b) in seconda convocazione, che potrà avere luogo almeno 24 ore dopo la prima, con la presenza di qualsiasi numero di soci votanti e qualsiasi sia l’argomento da trattare. E’ ammessa una sola delega per gli aventi diritto di partecipazione e voto. Possono partecipare alle assemblee tutti i soci ordinari, sia allevatori che non allevatori, in regola con il pagamento della quota sociale annua. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un voto, salvo che non sia stato colpito da provvedimento di sospensione ancora attivo. Dei lavori dell’Assemblea deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, dovrà essere firmato da Presidente e Segretario. Il verbale deve essere redatto su apposito registro. ART.23- In caso d’assoluta necessità l’Assemblea generale può nominare una Commissione ed il relativo Presidente con il compito di amministrare la Società e di preparare le elezioni per la costituzione di un regolare Consiglio Direttivo; il mandato affidato alla Commissione può durare al massimo tre mesi. TITOLO VI Consiglio direttivo, Modalità elettorali, Segreteria ART.24- Il Consiglio Direttivo si compone di 9 (nove) consiglieri, che vengono eletti dall’Assemblea dei Soci Ordinari con votazione a scrutinio segreto. Saranno proclamati eletti i nove candidati che nella votazione avranno ottenuto il maggior numero di suffragi; a parità di voti, sarà nominato colui che risulta essere il più anziano per data d’iscrizione alla Società. In caso di parità viene eletto il più anziano per data di nascita. Nella votazione i voti di preferenza possono essere un massimo di 7 (sette). I candidati consiglieri devono essere Soci Ordinari con diritto di voto. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. La carica è gratuita, essendo ammesso unicamente un rimborso spese documentato. ART.25 a)-Modalità elettorali. Le elezioni degli organi statutari si svolgeranno entro 30 (trenta) giorni dall’Assemblea Ordinaria dei soci, la quale provvederà: 1)- a fissare la data delle elezioni; 2)-alla nomina del Comitato Elettorale, composto da un Presidente, un Segretario, tre scrutatori e due supplenti, eletti fra tutti i soci . I candidati al Consiglio Direttivo non possono far parte del Comitato Elettorale. b)-Compiti del Comitato elettorale Il comitato elettorale ha il compito di raccogliere i nominativi dei candidati proposti dai soci e di verificarne la disponibilità. L’elenco dei candidati sarà stilato indicando i nominativi dei consiglieri uscenti che accettano la ricandidatura e, di seguito, i nomi dei nuovi candidati, in ordine alfabetico. L’elenco dei candidati sarà esposto nella sede sociale. c)-Le elezioni si svolgeranno a scheda segreta, con scheda unica vidimata dal Comitato Elettorale. d)-il Comitato Elettorale garantirà la massima segretezza e correttezza del voto, istituendo un seggio elettorale presso la sede sociale. e)-I soci potranno accedere al seggio elettorale per un periodo di 15 (quindici) giorni, nei giorni e negli orari nei quali la sede sociale è aperta ai soci. f)-E’ escluso il voto per corrispondenza. ART.26- Il Consiglio Direttivo della Società, composto da 9 (nove) consiglieri, è costituito da: a) un Presidente; b) un vice-Presidente; c) un Segretario; d) un Tesoriere; e) quattro consiglieri cui il Consiglio direttivo può attribuire specifici compiti. La nomine di Presidente, vice-Presidente, Segretario, Tesoriere vengono effettuate nell’ambito dei nove Consiglieri ed a scrutinio segreto. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal vice-Presidente. ART.27- Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente, oppure su richiesta di almeno tre consiglieri; il Consiglio Direttivo, nei limiti delle sue attribuzioni, può affidare ai suoi componenti incarichi speciali. Il Consiglio Direttivo può invitare a partecipare ai suoi lavori, su temi specifici, anche soci non consiglieri. ART.28- Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e decade automaticamente quando cinque dei suoi componenti rinunciano contemporaneamente al mandato; il componente del Consiglio Direttivo che non interviene, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive è considerato decaduta dalla carica e viene sostituito dal primo dei non eletti. Quando il Consiglio Direttivo è dimissionario, rimane in carica con il compito di indire nuove elezioni entro tre mesi e per il disbrigo degli adempimenti d’ordinaria amministrazione. ART.29- Gli avvisi di convocazione del Consiglio Direttivo della Società possono essere comunicati anche a mezzo telefono almeno due giorni prima; dovranno essere precisati gli argomenti posti all’ordine del giorno ed il nominativo del Consigliere relatore per ogni argomento; le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti. Dei lavori del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale che, letto ed approvato, sarà firmato da Presidente e Segretario. Il verbale è conservato in apposito registro. ART.30- Spetta al Consiglio Direttivo della Società: a) deliberare la convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria; b) deliberare la misura e le modalità di versamento delle quote sociali; c) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al voto dell’Assemblea Generale, nonché approvare tutte le iniziative che comportano l’assunzione di spese occorrenti al funzionamento della Società; d) deliberare l’accettazione o meno delle domande d’iscrizione alla Società e le richieste d’iscrizione al Registro Nazionale Allevatori (R.N.A), decretare le sanzioni disciplinari(richiamo con diffida, censura, sospensione ed espulsione); e) organizzare manifestazioni ornitologiche; f) trasmettere, quando non sia di competenza di FOI, alle altre Associazioni le segnalazioni delle irregolarità commesse dai loro soci, nelle mostre organizzate, invitandole a far rispettare i provvedimenti disciplinari inflitti; g) promuovere l’intervento dei soci alle mostre nazionali, facendo curare l’invio degli uccelli da accompagnatori ufficiali della Società; h) promuovere gli scambi culturali e scientifici con le altre Associazioni, federate e non; i) partecipare ai Congressi Ornitologici e collaborare con le Istituzioni per contribuire alla definizione di norme, leggi e disposizioni che attengono gli uccelli da compagnia. L’opera dei componenti il Consiglio Direttivo della Società è volontario e gratuito. ART.31- Il lavoro amministrativo generale della Società è svolto dal Tesoriere, in collaborazione con il Segretario. E’ compito del tesoriere: a) curare la compilazione del libro degli inventari (su indicazione del Consigliere incaricato della gestione del Patrimonio mobiliare) e del libro della contabilità, dei quali dovrà essere tenuto costante aggiornamento; b) predisporre lo schema di bilancio preventivo e presentare il bilancio consuntivo al Consiglio Direttivo della Società. E’ compito del Segretario: a) tenere aggiornato lo schedario dei soci tesserati; b) tenere i contatti con FOI; c) amministrare con discernimento i fondi della Società ed avvalersi della collaborazione del Consigliere cassiere; curare la compilazione del libro-protocollo; d) redigere i verbali di riunione del Consiglio Direttivo su apposito registro; e) curare la corrispondenza ordinaria e tutti gli atti che non competano al Presidente, con il quale lavora in stretto contatto. Il Segretario è coadiuvato nelle sue mansioni da un vice-Segretario. Tesoriere e Segretario sono scelti obbligatoriamente fra i membri del Consiglio Direttivo, il quale può affidare con atto formale incarichi operativi anche a Soci Onorari o Sostenitori. TITOLO VII Revisori dei conti, Probiviri ART.32- Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, che vengono eletti dai soci con le modalità previste per il Consiglio Direttivo. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere rieletti; il Collegio nella sua prima riunione elegge, nel proprio seno, il suo Presidente; i Revisori dei conti vanno eletti fra i soci iscritti. La carica di Revisore è incompatibile con ogni altra carica nell’ambito della Società. E’ compito del Collegio dei Revisori dei conti: a) esaminare le risultanze del bilancio consuntivo annuale della Società; b) verificare che ogni uscita sia documentata con regolari pezze giustificative; c) presentare alla fine dei lavori una relazione all’Assemblea sociale Ordinaria; d) procedere alle operazioni contabili amministrative, per la verifica dell’osservanza delle norme statutarie e più elementari in materia amministrativa. Tutte le volte che i revisori dei conti procederanno ad atti ispettivi e di controllo dovranno redigere una dettagliata relazione, che sarà verbalizzata sull’apposito registro; i rilievi emersi saranno segnalati al Consiglio Direttivo e, nel caso dovessero emergere irregolarità amministrative, queste saranno contestate su verbale di verifica. I revisori dei conti dovranno intervenire, salvo impedimento, alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie. L’opera dei Revisori dei conti è volontaria e gratuita. ART.33- Al Collegio dei Probiviri, che sono eletti, anche fra non soci, per acclamazione dall’Assemblea generale Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo della Società e scelti, preferibilmente, in campo forense, è demandata la soluzione: a) delle controversie sorte fra la Società ed i tesserati; delle controversie sorte fra gli organi della società stessa; b) delle controversie sorte fra i soci della stessa Società; c) delle particolari situazioni di carattere morale, disciplinare, giuridico, comunque interessanti la Società ed i tesserati. I Probiviri decidono quali arbitri compositori amichevoli ed il loro giudizio è inappellabile. TITOLO VIII Patrimonio e Bilancio ART.34- Il patrimonio della Società è costituito: a) dai beni mobili di sua proprietà e per i quali dovrà essere impiantato un registro inventario, con l’indicazione delle quantità e dei rispettivi valori; b) dai fondi liquidi e dai titoli, per i quali dovrà essere impiantato il Registro di cassa di Entrate e Uscite. ART.35- Le entrate sono costituite: a) dalle quote di iscrizione dei soci tesserati; b) da eventuali contributi concessi da FOI, dallo Stato, dalla Regione, da Enti Pubblici e da privati; c) da eventuali lasciti e donazioni; d) dagli avanzi di gestione; e) da ogni altro corrispettivo versato da soci e da terzi per il rimborso dei servizi prestati; f) il fondo comune non è ripartibile fra i soci durante la vita della Società né all’atto del suo scioglimento. Durante la vita della Società, è fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. E’ possibile utilizzare il fondo comune per attività di solidarietà sociale. ART.36- L’esercizio finanziario della Società coincide con l’anno solare. Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale deve essere convocata l’Assemblea Ordinaria dei soci per l’approvazione del bilancio. Il rendiconto economico dell’anno deve essere presentato all’Assemblea dei Soci congiuntamente al parere del Collegio dei Revisori. I bilanci sono disponibili presso la segreteria e ciascun socio può prenderne visione. Gli utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali, volte al conseguimento degli scopi sociali TITOLO IX Disposizioni finali ART.37- Nessuna carica sociale può essere affidata, per elezione o per nomina, a chi non è socio della Società da almeno un anno (365 giorni).Fanno eccezione i Probiviri che possono essere scelti fra non soci. ART.38- Tutte le cariche nell’ambito della società sono volontarie e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per l’assolvimento del mandato. ART.39- Qualsiasi modifica al presente statuto deve essere approvata dall’Assemblea Generale Straordinaria dei soci, di cui al Titolo V. Lo scioglimento della Società deve essere deliberato da almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio della Società è devoluto ad altre associazioni con finalità sportive analoghe o a fini d’utilità sociale, sentiti gli organismi di controllo e salve diverse destinazioni imposte dalla legge. ART.40- Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme statutarie e regolamentari di FOI e le disposizioni e le norme di legge in vigore sulle persone giuridiche. Approvato all’unanimità dall’Assemblea dei Soci riuniti in Assemblea straordinaria il 2 novembre 2009, con integrazioni, pure all’unanimità, da parte dell’Assemblea dei Soci del 30 ottobre 2012. Il Presidente Enrico Banfi Reggio Emilia, 30 ottobre 2012