regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio

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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA,
CONSULENZA, PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI, PER LA SOTTOSCRIZIONE DI FINANZIAMENTI
E PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE.
1. Premessa.
Il presente Regolamento disciplina le procedure per:
a. conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza;
b. acquisto di beni, servizi e forniture di materiali da soggetti terzi;
c.
sottoscrizione di finanziamenti;
d. selezione del personale.
Ravenna Entrate S.p.A., società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di Ravenna Holding S.p.A.,
intende garantire, nello svolgimento dell’attività e nel perseguimento delle finalità sociali, trasparenza delle
decisioni e delle scelte nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, concorrenza, imparzialità, selezione
comparativa ed economicità.
Il rispetto dei principi del buon andamento e di economicità è da considerarsi presupposto essenziale per una
corretta gestione della Società.
Gli amministratori e i collaboratori di Ravenna Entrate S.p.A. hanno l’obbligo di rispettare e applicare quanto
previsto dal presente Regolamento.
2. Conferimento incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza.
2.1.
Oggetto e ambito di applicazione.
2.1.1. Ravenna Entrate S.p.A., di norma, per il perseguimento delle finalità sociali si avvale, nell’ambito delle
deleghe conferite, delle competenze dei propri amministratori e del proprio personale dipendente.
Fatto salvo il principio sopra richiamato, le disposizioni del presente ambito disciplinano il conferimento di
incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale da soggetti prestatori in forma di contratti di lavoro
autonomo di tipo occasionale, di collaborazione coordinata e continuativa o in forma di attività di lavoro
autonomo esercitate abitualmente dai soggetti stessi.
Le norme di riferimento cui ci si richiama, in via analogica, per il presente titolo sono:
 l’art. 18, del D.L. n. 112/2008, convertito dalla Legge n. 133/2008;
 l'art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
2.1.2.
Dalle disposizioni presenti restano esclusi:
a. gli incarichi professionali che, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento,
riguardino il patrocinio e la difesa in giudizio della Società', le relative domiciliazioni, pareri legali e
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tributari e le attività notarili. I principi di buon andamento e di economicità vanno comunque
salvaguardati;
b. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
c. gli incarichi ai componenti esterni delle commissioni di gara e di concorso e agli eventuali consulenti delle
stesse;
d. gli incarichi di revisione contabile;
e. gli affidamenti di attività nelle quali i rapporti risultino disciplinati da contratti di appalto o di cottimo
fiduciario, ricadenti nell’ambito del D.Lgs. n. 163/2006;
f. gli incarichi di particolare e comprovata esperienza universitaria;
g. l’incarico di Segretario del Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dalla Statuto sociale, in
ragione del carattere prettamente fiduciario di tale nomina, riservata in via esclusiva al Consiglio di
Amministrazione.
2.2.
Definizioni.
2.2.1.
Per una corretta applicazione del Regolamento si forniscono le seguenti definizioni:
a.
“incarichi” o “incarichi professionali” o “incarichi di collaborazione”, ovvero rapporti intercorrenti tra la
Società e un qualificato soggetto esecutore, tradotti in forma di lavoro autonomo, mediante contratti di
prestazione d’opera o d’opera intellettuale;
b.
“contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, ovvero rapporti di collaborazione, sistematica e
non occasionale, che si concretizzano in prestazioni d’opera intellettuale rese con continuità e sotto il
coordinamento della Società, comunque senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti
degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile;
c.
“contratti di prestazione occasionale”, ovvero rapporti di collaborazione che si concretizzano in
prestazioni d’opera intellettuale rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l’attività
del Committente, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e
seguenti del Codice Civile, in cui l’incarico genera obbligazioni che si esauriscono con il compimento di
un’attività occasionale e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo;
d.
“incarichi di studio”, ovvero attività di studio svolte nell’interesse della Società, caratterizzati dalla
consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni
proposte;
e.
“incarichi di ricerca”, ovvero attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva
definizione di un programma da parte della Società;
f. “consulenze”, ovvero attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo:
i.
le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;
ii. le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio della Società;
g. “particolare e comprovata specializzazione universitaria”, competenza che prevede il requisito del
possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente secondo l’ordinamento universitario, coerente
con il settore oggetto dell’incarico in affidamento.
2.3.
Presupposti generali per l’affidamento degli incarichi.
2.3.1. Fatto salvo quanto indicato nel comma 2.1.1. la Società può conferire incarichi individuali per esigenze
cui non può far fronte con i propri amministratori e/o proprio personale dipendente.
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2.3.2. I rapporti relativi agli incarichi di collaborazione esterna conferiti dalla Società, siano essi incarichi
professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza, sono regolati da contratti di lavoro
autonomo, secondo le tipologie richiamate nel precedente comma 2.1.1..
Il rapporto che si instaura con il soggetto incaricato si qualifica come prestazione d’opera intellettuale e,
pertanto, è disciplinato dagli articoli 2222 e seguenti del codice civile.
Gli amministratori della Società, nel rispetto delle deleghe ad essi attribuite, conferiscono incarichi, previa
verifica dei seguenti presupposti:
a. Gli incaricati devono avere competenze adeguate e corrispondenti alla prestazione richiesta;
b. L’incarico deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
c. Durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione devono essere preventivamente determinati;
d. Svolgimento della procedura comparativa, ai sensi di legge e del presente Regolamento.
2.3.3. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento devono essere affidati in coerenza con le finalità sociali,
con i programmi previsti nei budget societari e in ottemperanza alle decisioni adottate e alle deleghe attribuite
dal Consiglio di Amministrazione.
2.4.
Presupposti particolari per l’affidamento degli incarichi.
2.4.1. Per il conferimento degli incarichi oggetto del presente Regolamento, si dovrà tener conto delle
limitazioni connesse alle particolari condizioni dell’incaricato, così come delineate dalla normativa vigente.
In particolare sono da ritenersi cause ostative:
a) le cause di incompatibilità riferibili alle fattispecie individuate dall’art. 51 del Codice di Procedura civile,
riferibili all’oggetto ed all’esecuzione dell’incarico;
b) le cause di incompatibilità relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali in base alle
disposizioni in tema di incompatibilità contenute nel D.Lgs. n. 267/2000;
c) l’art. 25 della legge n. 724/1994;
d) l’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, con riguardo ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche con rapporto di
lavoro a tempo pieno o a tempo parziale superiore al 50% dell’orario di lavoro;
e) l’art. 92, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, con riguardo ai dipendenti di enti locali con rapporto di lavoro
a tempo parziale, con qualunque commisurazione rispetto all’orario di lavoro.
2.4.2. L’amministratore della Società che per delega e/o competenza affida gli incarichi dovrà accertare le
eventuali condizioni di incompatibilità soggettive ed oggettive.
2.5.
Limite di spesa annua per incarichi.
2.5.1. Il limite di spesa annua per incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca e di consulenza
è determinato nel 4% del valore della produzione, dei proventi e degli oneri finanziari della Società, così come
indicato dal budget previsionale della stessa.
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2.5.2. Il superamento di tale limite di spesa dovrà essere approvato, sentita motivata relazione
dell’Amministratore Delegato, dal Consiglio di Amministrazione e portato a successiva ratifica dell’Assemblea dei
Soci.
2.6.
Criteri e modalità di affidamento.
2.6.1. Salvo quanto previsto per il conferimento di incarichi in via diretta, di cui al successivo comma 2.8., gli
incarichi devono essere affidati con il criterio delle procedure comparative, come indicato al successivo comma
2.7..
2.6.2. L’Amministratore Delegato e/o il personale incaricato dovrà predisporre un avviso di selezione
indicante:

oggetto e la durata della prestazione richiesta;

tipo di rapporto e il corrispettivo proposto;

titoli, requisiti professionali ed esperienze richiesti;

termini e le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse corredate da curriculum.
2.6.3.
L’avviso di selezione dovrà indicare criteri di valutazione e relativi punteggi di riferimento.
2.6.4. L’avviso di selezione sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della Società e all’albo
pretorio del Comune di Ravenna per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30.
2.6.5. Per importi non superiori a 10.000 euro netti (IVA esclusa), ferma restando la richiesta dei requisiti
soggettivi, l’incarico professionale può essere conferito all’esito di un’apposita indagine di mercato, espletata
attraverso una lettera d’invito da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari ed individuati, di
volta in volta, secondo principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La lettera d’invito dovrà contenere gli elementi di cui al comma 2.6.2. e specificare se la Società intende
ricorrere a procedura negoziata.
2.6.6. Previa pubblicazione di apposito avviso, la Società potrà istituire liste di accreditamento di esperti
esterni, dotati di requisiti professionali e di esperienza prestabiliti, eventualmente suddivise per settori di
attività, alle quali attingere per incarichi di valore non superiore a 10.000 euro netti.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata, fino ad esaurimento, per l’affidamento di ulteriori incarichi
similari entro i due anni dalla sua pubblicazione.
2.7.
Conferimento di incarichi mediante procedure comparative.
2.7.1. La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute è effettuata dall’Amministratore Delegato,
che potrà, eventualmente, avvalersi di apposita Commissione tecnica da lui stesso nominata e presieduta.
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2.7.2. Per lo svolgimento della propria attività, alla Commissione, ad esclusione del Presidente, dei membri
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché del personale dipendente, potrà essere
riconosciuta una indennità di funzione.
2.7.3. L’Amministratore Delegato dovrà predisporre un apposito verbale da sottoporre all’approvazione del
Consiglio di Amministrazione, contenente gli esiti della selezione, che, comunque, vanno comunicati a tutti i
candidati, nonché la graduatoria di merito degli stessi candidati.
2.7.4.
La graduatoria di merito, una volta approvata, dovrà essere pubblicata sul sito web della Società.
2.8.
Conferimento di incarichi in via diretta.
2.8.1. La Società e/o l’Amministratore Delegato, nell’ambito delle deleghe ad egli attribuite, potranno conferire
ad esperti esterni incarichi professionali di collaborazione, di studio o di ricerca ovvero di consulenza in via
diretta, senza l’esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, quando, per qualsiasi motivo,
l’individuazione dell’incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni
dell’iniziale proposta di incarico;

per prestazioni specialistiche non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del
prestatore d’opera o a sue particolari elaborazioni o interpretazioni o a specifiche esperienze acquisite;

quando si tratti di attività complementari, non comprese nell’incarico principale già conferito, che per
motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l’utile svolgimento dell’incarico stesso;

per incarichi relativi ad attività di consulenza inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi
con tempistiche ridotte, comunque da motivare in forma scritta e con l’assenso del C.d.A., tali da non
permettere l’esperimento di procedure comparative di selezione;

necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate e/o di comprovata
specializzazione universitaria per la realizzazione di progetti ed iniziative finanziati dall'Unione Europea o
da soggetti pubblici per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di
effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati.
2.8.2. Il soggetto incaricato in via diretta, fermi restando i requisiti previsti dal presente regolamento, deve
comunque possedere un’esperienza e professionalità attinente e adeguata rispetto allo specifico incarico
desumibile dal curriculum. I principi di congruità ed economicità dovranno essere comunque garantiti e verificati
dall’Amministratore della Società.
2.9.
Formalizzazione degli incarichi.
2.9.1. La Società formalizza, con apposito contratto, il rapporto con l’esperto affidatario dell’incarico
professionale di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza.
2.9.2.
Il contratto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
a. durata del rapporto (termine di inizio e conclusione), con divieto espresso di rinnovo tacito;
b. luogo di svolgimento dell’attività;
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c. oggetto dell’attività prestata e le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni
professionali;
d. compenso e modalità di pagamento;
e. penali per la ritardata esecuzione della prestazione;
f. elezione del domicilio legale e foro esclusivo presso la sede della Società;
g. obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.
2.9.3. L’Amministratore Delegato predisporrà, a chiusura di ogni esercizio, relazione dettagliata al Consiglio di
Amministrazione, sugli incarichi e consulenze affidati sulla base del presente Regolamento.
2.9.4 Sarà cura dell’Amministratore Delegato o del Dirigente della Società, cui sarà conferita specifica delega,
provvedere alla pubblicazione sul sito WEB della Società dei provvedimenti di affidamento di incarico,
specificando soggetti percettori, ragione dell’incarico e ammontare del compenso.
3.
3.1.
Acquisto di beni e servizi e forniture di materiali da soggetti terzi.
Criteri e ambiti di applicazione.
3.1.1. La scelta dei contraenti per l’acquisto di beni, servizi e forniture di materiali di soggetti terzi, oltre al
rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, dovrà tener conto di quanto previsto dal
presente Regolamento.
3.1.2. La Società nella scelta dei contraenti dovrà osservare i principi di concorrenzialità, di pubblicità, di
trasparenza, di economicità, di convenienza ed imparzialità.
Le azioni e le procedure che verranno adottate devono rispondere a criteri di salvaguardia degli interessi
societari e della sua integrità patrimoniale e, di conseguenza, del perseguimento di fini di interesse pubblico.
3.2.
Definizioni procedure.
3.2.1. Procedura negoziata con preventiva pubblicità. La Società, previa emissione di bando integrale e
pubblicazione dell’estratto relativi all’offerta, negozia con i fornitori (almeno 3) le condizioni dell’offerta di
acquisto di beni e servizi.
3.2.2. Procedura ristretta con preventiva pubblicità. La Società effettua una pre-qualifica delle imprese, prima
della presentazione delle offerte, per poi procedere ad una fase di invito, cui dovranno partecipare almeno n. 3
imprese da parte di Società. La Società provvede ad emettere bando e pubblicare estratto relativi alle offerte di
acquisto di beni e servizi.
3.2.3. Procedura aperta con preventiva pubblicità. La Società predispone il bando integrale e l’estratto relativi
alle offerta di acquisto di beni e servizi che consente alle imprese di formulare proprie specifiche offerte.
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Salvo quanto specificatamente previsto per legge, i bandi integrali e gli estratti relativi alle offerte di acquisto di
beni e servizi devono essere inseriti nel sito internet della Società e, quando è prevista una procedura con
preventiva pubblicità, in almeno due quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale.
3.3.
Presupposti e modalità di affidamento.
3.3.1. La Società per le proprie necessità e programmi, potrà istituire un apposito Albo dei fornitori
accreditati, riservandosi di integrarlo, tempo per tempo, sulla base di specifiche esigenze aziendali e/o su
richiesta dei soggetti interessati che ne facciano richiesta.
3.3.2. Fatte salve le deleghe attribuite dal Consiglio di Amministrazione, il ricorso ai fornitori accreditati può
essere effettuato in relazione alle seguenti tipologie e nei limiti di importo specificati (iva esclusa):

entro euro 5.000,00 - è consentito rivolgersi ad unica ditta, in ragione della modestia dell’importo.
La scelta di affidamento diretto si basa sul presupposto che il ricorso a procedure concorrenziali non
garantirebbe vantaggi economici apprezzabili a fronte di una procedura più onerosa per la Società. E’
comunque necessario verificare da parte della Società la congruità e l’economicità dell’offerta, tenendo
conto dei normali e correnti prezzi di mercato;

entro euro 30.000,00 - è consentito richiedere almeno 3 preventivi, ovvero ricorrere a procedura
negoziata senza preventiva pubblicità;

entro euro 50.000,00 - è consentito il ricorso a procedura negoziata con preventiva pubblicità;

entro euro 100.000,00 - è consentivo il ricorso a procedura aperta e/o ristretta con preventiva
pubblicità;

per la sottoscrizione di finanziamenti bancari – mutui ipotecari, chirografari, leasing immobiliari e
similari – la Società procederà alla richiesta delle offerte, mediante ricorso a procedura ristretta con
preventiva pubblicità. Con gli istituti di credito che, nella seconda fase verranno invitati – almeno 2 – si
potrà ricorrere a procedura negoziata.
3.3.3. Per tutto ciò che non è contemplato, si rinvia ai deliberati del Consiglio di Amministrazione, sentite le
proposte dell’Amministratore Delegato della Società.
Eventuali deroghe alle procedure di cui sopra, sono ammesse esclusivamente, se il Consiglio di
Amministrazione, sentito l’Amministratore Delegato, ravvisa urgenze di acquisti, forniture di beni e servizi ed
esecuzioni lavori, dovute a circostanze imprevedibili e tali da non permettere il ricorso a quanto previsto dal
Regolamento.
In tale eventualità dovranno comunque essere verificate e garantite congruità ed economicità dell’offerta.
4. Selezione del Personale
4.1
Riferimenti
Ai sensi dell’art. 18, comma 2, del DL 25.6.2008 n. 112, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale
sono definiti nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, esplicitati dall’art. 35 del DLGS
30.3.2001, n.165.
Il presente Regolamento disciplina, in relazione alla specifica fattispecie societaria e nel rispetto della normativa
interna ed esterna, nonché dello Statuto vigenti, il reclutamento del personale, tenendo conto, altresì, degli
indirizzi e delle direttive di Ravenna Holding spa.
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4.2 - Principi
La Società persegue il rispetto delle norme in materia di tutela del lavoro, così come degli istituti previsti dai
Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) e garantisce pari opportunità nell’accesso all’impiego, senza
discriminazione alcuna, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al "Codice delle pari
opportunità tra uomo e donna" (DLGS 198/06).
La Società assicura la dotazione adeguata di risorse atte a fornire le prestazioni richieste dai contratti di servizio
in corso e favorisce la stabilizzazione del rapporto di lavoro, compatibilmente con le normative in materia di
assunzione del personale e con le esigenze di flessibilità legate all’andamento delle attività.
La Società adotta procedure improntate a criteri di trasparenza ed imparzialità, idonee a garantire, in ogni fase,
il rispetto dei principi e delle regole, dando adeguata evidenza ai criteri ed alle modalità adottati, garantendo
inoltre il rispetto del principio di pubblicità, attraverso adeguata divulgazione delle procedure di selezione.
Nella selezione del personale, la Società persegue l’obiettivo di dotarsi di risorse professionali adeguate alle
proprie necessità, indirizzando la propria attività sulla base di criteri di tempestività e di economicità.
Nella logica di contenimento della spesa pubblica, ed in specifico di limitazione dell’utilizzo degli incarichi esterni
di consulenza, nonché delle forme di lavoro flessibile, viene fatta salva l’eventualità di ricorrere, per la
copertura di specifici fabbisogni di risorse, all’acquisizione diretta di personale, da Ravenna Holding spa, dagli
enti locali soci, da società a controllo pubblico (partecipate/controllate da Ravenna Holding spa), fermo
restando il rispetto delle disposizioni normative.
La società persegue il costante miglioramento ed aggiornamento delle competenze professionali aziendali, la
valorizzazione delle risorse umane e la qualità delle prestazioni rese, facendo riferimento alla formazione
professionale continua come scelta qualificante della politica delle risorse umane, compatibilmente con le
risorse economiche annuali previste a budget.
4.3 Formazione
La Società, al fine di conseguire una gestione delle risorse umane improntata a principi di valorizzazione,
efficacia ed efficienza, nonché in un’ottica di continuo miglioramento del rapporto con il cittadino-contribuente,
e della qualità del servizio offerto, effettua periodicamente un monitoraggio dei fabbisogni formativi,
predisponendo, conseguentemente, le attività formative ritenute adeguate alle esigenze, in un’ottica di
efficientamento, tenendo conto anche di quanto previsto nei CCNL ed attingendo alle diverse fonti di
finanziamento eventualmente disponibili.
A tal fine possono essere individuate collaborazioni con università, istituti di ricerca, istituzioni scolastiche,
associazioni di riferimento, finalizzate alla costruzione di percorsi formativi di inserimento ed allo svolgimento di
stages formativi presso le strutture aziendali, nonché interventi formativi destinati a dipendenti della Società.
4.4 Programmazione dei Fabbisogni di Personale
Il Consiglio di Amministrazione definisce annualmente il documento di “Programmazione dei Fabbisogni di
Personale”, che individua il fabbisogno di risorse umane necessario ad assicurare il funzionamento aziendale,
nel rispetto degli impegni assunti nei contratti di servizio e delle risorse relative.
I competenti Organi societari provvedono a darne esecuzione ed a proporne l’eventuale modifica per
sopravvenute esigenze.
4.5 Acquisizione di personale infra-gruppo
L’eventuale acquisizione diretta di personale, da Ravenna Holding spa, dagli enti locali soci, da società a
controllo pubblico (partecipate/controllate da Ravenna Holding spa), deve essere realizzata sulla base delle
seguenti condizioni:
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a)
Individuazione del fabbisogno nel relativo documento di “Programmazione dei Fabbisogni di
Personale”;
b)
Possesso, da parte del personale interessato, di adeguate competenze in relazione alla specifica
posizione da ricoprire, tali da consentire pienamente ed immediatamente l’adempimento dei compiti ad esso
attribuiti, in un’ottica di consolidamento/miglioramento qualitativo delle competenze della complessiva struttura
aziendale ed in una logica di crescita qualitativa complessiva nell’ambito del rapporto infra-gruppo;
c)
Che il personale interessato sia stato assunto sulla base di procedura selettiva pubblica, nel rispetto dei
principi previsti dall’art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
d)
Che il personale interessato risulti idoneo alla copertura del posto, a seguito di apposita valutazione
effettuata sulla base delle procedure individuate, in relazione alla tipologia di posizione da ricoprire.
4.6 Ricerca e selezione del personale
L’assunzione di personale a tempo indeterminato avviene di norma tramite procedura selettiva pubblica, salvo
le eccezioni previste nel presente Regolamento.
I titoli di studio e professionali richiesti per la copertura dei posti sono correlati all’inquadramento della figura
professionale nel sistema individuato dal CCNL vigente.
Il reclutamento del personale viene effettuato coerentemente con le indicazioni contenute nel documento di
“Programmazione dei Fabbisogni di Personale”, valorizzando la corrispondenza delle competenze dei candidati
rispetto a quelle richieste per la copertura del posto all’interno dell’organizzazione aziendale.
Le modalità di selezione e valutazione del personale sono adeguate al profilo professionale delle risorse umane
da reperire e prevedono l’utilizzo di metodologie e strumenti efficaci e trasparenti.
Le prove di selezione possono consistere in prove scritte, test a risposta guidata o libera, prove pratiche o
attitudinali, prova orale, intervista-colloquio, utilizzate singolarmente o in combinazione tra loro. Il numero e la
tipologia delle prove vengono individuati in coerenza con le qualifiche professionali da ricoprire.
Le selezioni di quadri intermedi, figure ad elevata specializzazione professionale, quadri ad alta qualificazione,
profili manageriali, sono volte ad accertare le competenze tecnico/manageriali, le capacità organizzative e
gestionali, nonché il profilo psico-attitudinale del candidato.
La competenza in merito alle procedure di reclutamento, selezione ed inserimento del personale è attribuita
all’Amministratore Delegato.
4.6.1 Domande di lavoro
La Società, al fine di costituire adeguate banche dati contenenti le informazioni di soggetti che abbiano
dichiarato la propria disponibilità all’impiego e nel rispetto delle normativa in tema di protezione dei dati
personali, provvede alla ricezione ed all’acquisizione di curricula e di domande di lavoro.
Le banche dati interne di aspiranti all’assunzione possono essere fornite, nel rispetto delle norme in tema di
protezione dei dati personali, ai soggetti esterni eventualmente incaricati del supporto ai processi di selezione.
4.6.2 Aziende specializzate nella selezione di personale
Nella ricerca e selezione del personale, anche per gestire solo determinate fasi della procedura, la Società si
può avvalere di aziende specializzate, che garantiscano criteri di pubblicità, imparzialità e trasparenza.
L’azienda incaricata dovrà utilizzare le più aggiornate ed oggettive metodiche di valutazione per l’accertamento
delle conoscenze e capacità tecniche, professionali e gestionali, nonché delle attitudini personali dei candidati.
L’azienda incaricata provvede alla selezione sulla base dei dati forniti, nei tempi e con le procedure concordate
con la Società, in relazione alle caratteristiche del posto da ricoprire, dei requisiti richiesti e del relativo
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inquadramento professionale.
Al termine della selezione, l’azienda incaricata provvederà a comunicare alla Società l’elenco o la “rosa” dei
candidati risultati idonei.
4.6.3 Avviso di selezione
La selezione avviene attraverso procedure selettive pubbliche, con cui si accertano le competenze dei candidati
in relazione alla posizione da ricoprire.
L’avviso di selezione, predisposto dall’Amministratore Delegato, deve
indicazioni:
a)
numero dei posti da ricoprire;
b)
profilo professionale e inquadramento contrattuale;
c)
requisiti richiesti;
d)
modalità e termini di presentazione della domanda;
e)
modalità di selezione e valutazione;
f)
periodo di validità della graduatoria;
g)
richiesta di autorizzazione al trattamento dei dati personali.
contenere, fra l’altro, le seguenti
L’avviso di selezione può prevedere una fase preselettiva, in relazione al numero degli aspiranti interessati.
Tale fase preselettiva può costituire esclusivamente soglia di accesso alla fase selettiva vera e propria o può
avere doppia valenza di preselezione e di valutazione per i soggetti che risultano ammessi alla fase successiva.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande non può essere inferiore a 30 giorni solari
ininterrotti e consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso, salvo motivate ragioni di urgenza
per cui il termine può essere ridotto fino a 20 giorni solari ininterrotti e consecutivi dalla data di pubblicazione
dell’avviso.
Con provvedimento dell’Amministratore Delegato viene predisposto l’elenco dei candidati ammessi alla
selezione.
La Società può riservarsi, in qualsiasi momento, di sospendere o annullare la procedura di selezione, dandone
comunicazione mediante avviso pubblicato sul proprio sito internet.
Il conferimento dei dati richiesti ai candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. I dati sono trattati con l’ausilio di procedure anche
informatizzate e sono conservati su supporti cartacei ed informatici, nel rispetto del DLGS 196/03. Le
comunicazioni relative alla ammissione o meno alla selezione possono essere pubblicate sul sito internet della
Società, così come viene pubblicata sullo stesso sito la graduatoria finale.
Gli avvisi di selezione, sottoscritti dall’Amministratore Delegato, vengono adeguatamente pubblicizzati,
mediante pubblicazione sul sito internet della Società ed affissione presso la sede sociale, nonché invio per la
pubblicazione a:
a) Comune di Ravenna;
b) Centro Provinciale per l’impiego.
Il Responsabile del trattamento dei dati è l’Amministratore Delegato.
4.6.4 Commissione Giudicatrice
Sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, viene nominata la Commissione
Giudicatrice, che è composta da tre a cinque membri, fra cui il presidente della stessa, scelti fra tecnici esperti
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nelle materie oggetto della selezione, dipendenti della Società o soggetti esterni alla stessa. La Commissione
opera con l’assistenza di un segretario verbalizzante.
Sulla base degli indirizzi espressi dall’art. 35 del DLGS 165/01, non possono far parte della Commissione i
componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo della Società, coloro che ricoprono cariche politiche
o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle
associazioni professionali.
La Commissione al momento del suo insediamento verifica preliminarmente l’esistenza di rapporti di coniugio o
convivenza o di parentela e affinità entro il quarto grado, dei suoi componenti fra di loro e con i concorrenti
ammessi. In caso di sussistenza di dette condizioni di incompatibilità i lavori vengono sospesi e il Presidente
della Commissione ne dà tempestiva notizia agli organi di vertice della Società, per le determinazioni relative
alla sostituzione del membro incompatibile.
Successivamente, la Commissione provvede all’espletamento delle prove previste dall’avviso di selezione e alla
conseguente redazione della graduatoria finale di merito secondo il punteggio assegnato.
I verbali dei lavori della Commissione e la graduatoria di merito degli idonei sono trasmessi all’Amministratore
Delegato, il quale li sottopone al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.
4.6.5 Graduatorie
La graduatoria finale, con il nome e cognome dei candidati idonei e il corrispondente punteggio totale
pubblicata sul sito internet della Società.
è
Le graduatorie sono valide per tre anni dalla loro approvazione, salvo diversa previsione, da indicare nel bando.
Le graduatorie per la copertura di posti a tempo indeterminato possono essere utilizzate, nel periodo di
vigenza, anche per la copertura di eventuali esigenze occupazionali a tempo determinato.
4.7 Assunzioni a tempo determinato
Per assunzioni a tempo determinato si intendono quelle finalizzate:
a) alla sostituzione temporanea del personale assente per maternità, malattia, infortunio, ferie, aspettativa o
altre forme di astensione temporanea dal lavoro, con esclusione dei divieti di cui all’art. 3 del D.Lgs.
06.09.2001, n. 368;
b) alla integrazione del personale dipendente per fronteggiare particolari periodi d’incremento di lavoro;
c) allo svolgimento di particolari funzioni o attività d’interesse della Società limitate nel tempo.
Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività previste nei contratti di servizio, la Società può
procedere all’assunzione con contratto a tempo determinato, mediante chiamata diretta tramite selezione dei
curricula presentati in Azienda, dalle liste di disoccupazione o mobilità dei centri per l’impiego o ricorrendo alle
agenzie di somministrazione di lavoro a termine.
4.8. Pubblicità degli adempimenti procedurali
Il sito internet www.ravennaentrate.it costituisce il mezzo ordinario di pubblicità in materia di reclutamento del
personale, in attuazione e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1 della L. 06.11.2012, n. 190.
Sul sito internet www.ravennaentrate.it sono pubblicati, a cura dell’Amministratore Delegato:
a) l’avviso di selezione;
b) gli esiti delle prove;
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c) gli adempimenti relativi all’esperimento della procedura aventi effetto verso l’esterno (integrazioni/modifiche
degli avvisi di selezione; richiesta chiarimenti e relative risposte; avvisi; ecc.);
d) la graduatoria finale.
4.9 Entrata in vigore e pubblicazione
Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione.
Il Regolamento è stato approvato nella seduta n. 93 del 1° agosto 2013 ed entra in vigore in data 2 agosto
2013.
Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito internet della Società www.ravennaentrate.it
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