La normativa Nazionale e le direttive dell`Unione Europea

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La normativa Nazionale e le direttive dell’Unione Europea
per la Radioprotezione del paziente.
Prof. Donato Fierro
Medico Radiologo, Esperto in radioprotezione – Genova
II criterio espositivo didattico per i TSRM, appartenenti all'Area radiologica, è
essenzialmente indirizzato a completare, aggiornare ed approfondire nozioni e concetti in gran parte
noti, relativi alla normativa nazionale ed alle direttive della Unione europea per la radioprotezione
del paziente (97/43), della popolazione e dei lavoratori (96/29), secondo gli indirizzi relativi alla
informazione e formazione previsti per i lavoratori esposti abilitati ad operare nel campo di
specializzazione riconosciuto per i TSRM, connesso con la loro attività di lavoro (art. 7 Direttiva
97/43 ed art. 22 Direttiva 96/29).
Gli effetti dannosi, indesiderati delle radiazioni ionizzanti sono stati rilevati già nei primi
anni dopo la scoperta dei raggi x. Risulterà, a questo proposito, opportuno premettere qualche breve
cenno della storia radioprotezionistica medica. In Italia le prime norme per la vigilanza sulle
apparecchiature radiologiche e l'esercizio professionale della radioterapia obbligo della
specializzazione - sono del 1935.Già nel 1928, in occasione del secondo Congresso internazionale
di radiologia, la ICRP (International Commission on Radiological Protection) affrontava il tema
degli effetti dannosi delle radiazioni e Tandoia, Presidente della SIRM, nel 1934 pubblicava la
“Carta delle protezioni”. La stessa SIRM manteneva nei decenni successivi un particolare interesse
scientifico agli aspetti radiobiologici e radiopatologici connessi agli effetti delle radiazioni.
Nel secondo dopoguerra i rilievi radiobiologici e radiopatologici – post bomba atomica – davano
origine al corpus dottrinario del rischio da radiazioni e, per gli aspetti operativi, alla
radioprotezione, quale settore della prevenzione e dell'igiene con lo scopo di proteggere gli
individui, la loro progenie e la popolazione nel suo complesso.
Questa prima fase di elaborazione si è concretizzata in importanti documenti dell'ICRP e,
successivamente, in Direttive Euratom, recepite in Italia nella trentina di articoli del DPR 185 del
1964 relativi alla regolamentazione della protezione dei lavoratori. La tutela sanitaria della
popolazione veniva genericamente demandata al Ministero della sanità e l'unico riferimento diretto
ai pazienti si riferiva all'esclusione dal rispetto delle dosi massime ammissibili per la popolazione
nel suo insieme.
Per la stesura delle disposizioni della 185/64 risultò determinante l'apporto di un eminente
cultore e studioso della materia, il radiologo Carlo Polvani. In quegli stessi anni comparivano, a
cura della SIRM che aveva istituito un “Comitato per le protezioni radiologiche”, numerose
pubblicazioni di argomento protezionistico, tra le quali “La protezione dei pazienti sottoposti a
indagini o terapie radiologiche” a cura di Luigi Oliva e Carlo Polvani, "Le norme per la protezione
contro le radiazioni ionizzanti" di Franco Fossati e Coll.
Nel 1977 la pubblicazione 26 dell'ICRP stabiliva gli indirizzi delle procedure operative per
una sistema di scelte e limitazioni delle dosi, rispondente a tre principali termini di riferimento,
ordinati in logica successione: giustificazione di un'attività sanitaria prestabilita, ottimizzazione
secondo principio ALARA, rispetto dei limiti massimi consentiti di dose per i lavoratori esposti e la
popolazione nel suo insieme.
Le Direttive Euratom 836 del 1980 e 466 del 1984 assumevano, seguendo gli indirizzi
ICRP, carattere particolarmente innovativo per la protezione del paziente, estendendo alle
esposizioni di tipo medico i principi di giustificazione–ottimizzazione e stabilendo obblighi per la
formazione e l'aggiornamento in radioprotezione per il personale medico specialista.
Con lo strumento amministrativo della circolare n. 62/1984, il Ministero della sanità,
inadempiente per il recepimento della direttiva 836/80, dettava agli Enti disciplinarmente sottoposti
i criteri sulla radioprotezione del paziente, criteri corrispondenti alle indicazioni delle Direttive
europee.
In particolare si anticipavano nella circolare (nella quale esplicitamente si riconosceva, da
parte del Ministro, l'apporto scientifico della SIRMN) le espressioni normative poi integralmente
trasfuse negli articoli 110 e 111 della 230/95, relativi ai titoli, alle qualificazioni professionali, ai
criteri e alle modalità d'impiego delle radiazioni in campo medico.
Nel 1995 si sono recepite con il D. Lgs.230, in maniera organica, le Direttive Euratom. II
decreto ha riportato alcune delle norme di sicurezza relative alla protezione della popolazione, dei
lavoratori e molte delle norme connesse alle esposizioni mediche delle persone (definite dai
documenti ICRP e, successivamente, dalle Direttive Euratom 96/29 e 97/43).
In relazione agli articoli della I e II Sezione del capo IX della 230 - protezione della
popolazione e del paziente – e dei relativi decreti applicativi sulla protezione della popolazione e
del paziente – sono illustrati sinteticamente gli aspetti essenziali dei compiti e delle responsabilità
operative dei medici specialisti e dei TSRM dell'Area radiologica.
In questa esposizione, con riferimento anche agli indirizzi operativi, sono stati presi in
particolare considerazione:

la stima dei contributi di dose alla popolazione ed i criteri dei livelli di riferimento per
l'esposizione nelle pratiche radiodiagnostiche;

le valutazioni relative al processo di giustificazione delle prestazioni radiodiagnostiche, anche in
relazione alle emergenti corresponsabilità, “a livello adeguato” del medico prescrivente;

la particolare attenzione da porre agli esami radiologici individuali o collettivi a titolo
preventivo o con fini medico–legali o di assicurazione;

le caratteristiche e le connotazioni normative delle attività radiodiagnostiche complementari
all'esercizio clinico;

l'indirizzo nei riguardi delle Regioni, relativo all'inventario e alla sorveglianza delle
apparecchiature;

le responsabilità dei medici specialisti, per le apparecchiature, il controllo di qualità, rapporti e
compiti specifici del radiologo e delle altre figure professionali: fisico specialista e TSRM.
In ordine alle responsabilità professionali sono state differenziate le responsabilità di tipo
disciplinare, amministrativo e deontologico comuni ad altre attività mediche da quelle derivanti
dalla inottemperanza, per la protezione dei pazienti, delle specifiche prescrizioni della 230.
Per queste ultime fattispecie si è messo in evidenza come la inottemperanza della
prescrizione – espressamente sanzionata – configuri responsabilità penale indipendentemente dalla
circostanza che derivino o possano derivare danni al paziente.
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