La normativa Nazionale e le direttive dell’Unione Europea per la Radioprotezione del paziente. Prof. Donato Fierro Medico Radiologo, Esperto in radioprotezione – Genova II criterio espositivo didattico per i TSRM, appartenenti all'Area radiologica, è essenzialmente indirizzato a completare, aggiornare ed approfondire nozioni e concetti in gran parte noti, relativi alla normativa nazionale ed alle direttive della Unione europea per la radioprotezione del paziente (97/43), della popolazione e dei lavoratori (96/29), secondo gli indirizzi relativi alla informazione e formazione previsti per i lavoratori esposti abilitati ad operare nel campo di specializzazione riconosciuto per i TSRM, connesso con la loro attività di lavoro (art. 7 Direttiva 97/43 ed art. 22 Direttiva 96/29). Gli effetti dannosi, indesiderati delle radiazioni ionizzanti sono stati rilevati già nei primi anni dopo la scoperta dei raggi x. Risulterà, a questo proposito, opportuno premettere qualche breve cenno della storia radioprotezionistica medica. In Italia le prime norme per la vigilanza sulle apparecchiature radiologiche e l'esercizio professionale della radioterapia obbligo della specializzazione - sono del 1935.Già nel 1928, in occasione del secondo Congresso internazionale di radiologia, la ICRP (International Commission on Radiological Protection) affrontava il tema degli effetti dannosi delle radiazioni e Tandoia, Presidente della SIRM, nel 1934 pubblicava la “Carta delle protezioni”. La stessa SIRM manteneva nei decenni successivi un particolare interesse scientifico agli aspetti radiobiologici e radiopatologici connessi agli effetti delle radiazioni. Nel secondo dopoguerra i rilievi radiobiologici e radiopatologici – post bomba atomica – davano origine al corpus dottrinario del rischio da radiazioni e, per gli aspetti operativi, alla radioprotezione, quale settore della prevenzione e dell'igiene con lo scopo di proteggere gli individui, la loro progenie e la popolazione nel suo complesso. Questa prima fase di elaborazione si è concretizzata in importanti documenti dell'ICRP e, successivamente, in Direttive Euratom, recepite in Italia nella trentina di articoli del DPR 185 del 1964 relativi alla regolamentazione della protezione dei lavoratori. La tutela sanitaria della popolazione veniva genericamente demandata al Ministero della sanità e l'unico riferimento diretto ai pazienti si riferiva all'esclusione dal rispetto delle dosi massime ammissibili per la popolazione nel suo insieme. Per la stesura delle disposizioni della 185/64 risultò determinante l'apporto di un eminente cultore e studioso della materia, il radiologo Carlo Polvani. In quegli stessi anni comparivano, a cura della SIRM che aveva istituito un “Comitato per le protezioni radiologiche”, numerose pubblicazioni di argomento protezionistico, tra le quali “La protezione dei pazienti sottoposti a indagini o terapie radiologiche” a cura di Luigi Oliva e Carlo Polvani, "Le norme per la protezione contro le radiazioni ionizzanti" di Franco Fossati e Coll. Nel 1977 la pubblicazione 26 dell'ICRP stabiliva gli indirizzi delle procedure operative per una sistema di scelte e limitazioni delle dosi, rispondente a tre principali termini di riferimento, ordinati in logica successione: giustificazione di un'attività sanitaria prestabilita, ottimizzazione secondo principio ALARA, rispetto dei limiti massimi consentiti di dose per i lavoratori esposti e la popolazione nel suo insieme. Le Direttive Euratom 836 del 1980 e 466 del 1984 assumevano, seguendo gli indirizzi ICRP, carattere particolarmente innovativo per la protezione del paziente, estendendo alle esposizioni di tipo medico i principi di giustificazione–ottimizzazione e stabilendo obblighi per la formazione e l'aggiornamento in radioprotezione per il personale medico specialista. Con lo strumento amministrativo della circolare n. 62/1984, il Ministero della sanità, inadempiente per il recepimento della direttiva 836/80, dettava agli Enti disciplinarmente sottoposti i criteri sulla radioprotezione del paziente, criteri corrispondenti alle indicazioni delle Direttive europee. In particolare si anticipavano nella circolare (nella quale esplicitamente si riconosceva, da parte del Ministro, l'apporto scientifico della SIRMN) le espressioni normative poi integralmente trasfuse negli articoli 110 e 111 della 230/95, relativi ai titoli, alle qualificazioni professionali, ai criteri e alle modalità d'impiego delle radiazioni in campo medico. Nel 1995 si sono recepite con il D. Lgs.230, in maniera organica, le Direttive Euratom. II decreto ha riportato alcune delle norme di sicurezza relative alla protezione della popolazione, dei lavoratori e molte delle norme connesse alle esposizioni mediche delle persone (definite dai documenti ICRP e, successivamente, dalle Direttive Euratom 96/29 e 97/43). In relazione agli articoli della I e II Sezione del capo IX della 230 - protezione della popolazione e del paziente – e dei relativi decreti applicativi sulla protezione della popolazione e del paziente – sono illustrati sinteticamente gli aspetti essenziali dei compiti e delle responsabilità operative dei medici specialisti e dei TSRM dell'Area radiologica. In questa esposizione, con riferimento anche agli indirizzi operativi, sono stati presi in particolare considerazione: la stima dei contributi di dose alla popolazione ed i criteri dei livelli di riferimento per l'esposizione nelle pratiche radiodiagnostiche; le valutazioni relative al processo di giustificazione delle prestazioni radiodiagnostiche, anche in relazione alle emergenti corresponsabilità, “a livello adeguato” del medico prescrivente; la particolare attenzione da porre agli esami radiologici individuali o collettivi a titolo preventivo o con fini medico–legali o di assicurazione; le caratteristiche e le connotazioni normative delle attività radiodiagnostiche complementari all'esercizio clinico; l'indirizzo nei riguardi delle Regioni, relativo all'inventario e alla sorveglianza delle apparecchiature; le responsabilità dei medici specialisti, per le apparecchiature, il controllo di qualità, rapporti e compiti specifici del radiologo e delle altre figure professionali: fisico specialista e TSRM. In ordine alle responsabilità professionali sono state differenziate le responsabilità di tipo disciplinare, amministrativo e deontologico comuni ad altre attività mediche da quelle derivanti dalla inottemperanza, per la protezione dei pazienti, delle specifiche prescrizioni della 230. Per queste ultime fattispecie si è messo in evidenza come la inottemperanza della prescrizione – espressamente sanzionata – configuri responsabilità penale indipendentemente dalla circostanza che derivino o possano derivare danni al paziente.