BREVE TRATTATO SUI PRESUPPOSTI DELL’IVA INDICE Introduzione 1. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO 1.1 Esercizio di imprese 1.2 Esercizio di arti e professioni 2.2 PRESUPPOSTO OGGETTIVO 2.1 Cessione di beni 2.2 Prestazioni di servizi 3. PRESUPPOSTO TERRITORIALE 3.1 Territorio dello Stato 3.2 Territorio della Comunità 3.3 Cessioni di beni 3.4 Prestazioni di servizi 3.5 Focus sulle prestazioni di servizi non imponibili 3.6 Focus sul commercio elettronico INTRODUZIONE L’imposta sul valore aggiunto (in breve IVA) è un tributo nato in ambito comunitario come un’imposta rivolta tendenzialmente alla percezione dello stesso nel Paese del consumo dei beni o dei servizi1. Fin dalla creazione della Comunità Europea, per la realizzazione di un mercato unico privo di distorsioni, gli Stati membri convennero nella necessità di tassare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. Si trattò, quindi, di cercare di armonizzare l’imposta sulla cifra del volume d’affari, che nei vari Stati era disciplinata in modo radicalmente differente. Furono così redatte due direttive nel 1967, che vennero poi recepite dai singoli ordinamenti nazionali. Il modello seguito fu quello della TVA francese, un’imposta caratterizzata per la neutralità dei passaggi intermedi del ciclo produttivo o distributivo (tramite rivalsa e detrazione) e per il suo esclusivo riversamento sul consumatore finale, indipendentemente dal numero e dall’importo delle operazioni effettuate a monte2 cosicché gli obblighi strumentali per l’applicazione dell’imposta gravino esclusivamente sugli operatori economici (altrimenti detti soggetti passivi). Sebbene l’intento iniziale della norma fosse quello di trovare un’applicazione della tassazione all’origine ovvero nello Stato del cedente o del prestatore, nella realtà attuale dei fatti ciò non è ancora avvenuto e, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, è stato adottato un regime speciale che prevede la tassazione nel Paese di destinazione. Le due direttive originarie sono state più volte oggetto di modifiche e revisioni, che i vari Stati membri hanno dovuto recepire nelle modalità e nei tempi stabiliti dalla Comunità Europea prima e dall’Unione Europea poi. L’impianto attuale si basa sulla direttiva del Consiglio del 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE alla quale sono state apportate successive modifiche, fra le quali la più importante è sicuramente il c.d. Vat Package del 2008 in tema di territorialità dell’imposta di servizi. 1 Cfr. Alessandro Dragonetti, Valerio Piacentini, Anna Sfondrini, Manuale di fiscalità internazionale, Ed. IPSOA Cfr. Victor Uckmar, Giuseppe Corasaniti, Paolo De’ Capitani di Vimercate, Caterina Corrado Oliva – diritto tributario internazionale – manuale – Seconda Edizione, CEDAM 2012 2 In generale, un’operazione rientra nel campo dell’applicazione dell’IVA quando sussistono contemporaneamente i seguenti tre presupposti: Oggettivo: si deve trattare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi. Queste operazioni sono imponibili quando sono effettuate a titolo oneroso, mentre lo sono solo in alcuni casi quando sono effettuate a titolo gratuito. La distinzione fra cessioni di beni e prestazioni di servizi è molto importante perché, spesso, la disciplina presenta caratteristiche differenziate (in primis per esempio la determinazione del momento impositivo). Soggettivo: si tratta di un’operazione compiuta da un soggetto passivo ovvero da un soggetto che compie l’operazione nell’esercizio di impresa o di arte e professione. Per esercizio di impresa si intende lo svolgimento di una o più attività commerciali o agricole (così come definite ai sensi degli articoli 2195 e 2135 del Codice civile) esercitate in maniera abituale ancorché non esclusiva, anche se non organizzate in forma di impresa. Inoltre, sono considerate esercizio di impresa tutte quelle attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del Codice civile3. Per esercizio di arti e professioni si intende “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o diassociazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”4. Fa eccezione al requisito soggettivo l’importazione, per la quale trova l’applicazione dell’imposta anche quando è posta in essere da un soggetto privato. Territoriale: l’operazione deve essere effettuata in Italia con le dovute specificazioni per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. 3 Art. 4 del DPR 633/1972: “Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma di impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile”. 4 Art. 5 del DPR 633/1972 Quando sussistono contemporaneamente i tre presupposti l’operazione rientra nel campo dell’IVA, ma ciò non significa che la stessa sia soggetta ad IVA in quanto potrebbe essere esente o non imponibile. Schematizzando quanto esposto finora Campo di applicazione dell’IVA ↓ Si verificano i tre presupposti contemporaneamente: Oggettivo Soggettivo Territoriale SI NO Tipo di operazione Imponibile: operazione soggetta a Escluso o fuori campo o non IVA ordinario 22%, la legge prevede soggetto IVA: operazione estranea dei casi tassativi nei quali si all’applicazione dell’IVA perché applicano altre aliquote più agevolate manca almeno uno dei tre requisiti 10% e 4% Non imponibile: operazione non soggetta ad IVA in quanto rivolta verso uno Stato estero Esente: operazione non soggetta a IVA per espressa predisposizione di legge 1. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO 1.1. Esercizio di imprese Il punto di partenza per l’individuazione del presupposto soggettivo si trova nella direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio dell’Unione Europea e, più specificatamente, nell’art. 2, paragrafo 1, lett. a), il quale prevede che una cessione di beni e/o prestazione di servizi sia posta in essere da un soggetto passivo che agisce in quanto tale. Nell’art. 9 della medesima direttiva si definisce soggetto passivo “chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”.5 Invece, per “attività economica” si considera ogni attività: di produzione, di commercializzazione di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive agricole sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità di professione libera o assimilate. La norma comunitaria postula che l’esercizio di un’attività economica sia caratterizzato dai requisiti di stabilità e/o abitualità. Deve, inoltre, trattarsi di un’attività svolta in modo indipendente, ossia autonomo, e resta, dunque, automaticamente esclusa dall’imposta qualsiasi forma di lavoro subordinato. Nel recepimento della direttiva europea il legislatore italiano ha concentrato il presupposto soggettivo nell’art. 4 e 5 del DPR n. 633/72, i quali si riferiscono rispettivamente all’esercizio di imprese e all’esercizio di arti e professioni.6 Il comma 1 dell’art. 4 fornisce dapprima i concetti generali e testualmente dispone: 5 6 Art. 9 della direttiva 2006/112/CE. Cfr Benedetto Santacroce commento all’art’4 del DPR 633/1972. “Per esercizio di imprese si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l’esercizio di attività, organizzate in forma d’impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’articolo 2195 del codice civile”. 7 Il soggetto che effettua operazioni presenta caratteristiche di professionalità e di abitualità: vengono escluse le operazioni occasionali che si esauriscono in un unico atto, isolato e sporadico. L’assoggettamento ad IVA, però, può derivare anche dalla conclusione di un singolo affare, laddove economicamente rilevante e quando il suo svolgimento si prolunghi nel tempo attraverso una serie di operazioni tali da configurare una vera e propria attività imprenditoriale. Le operazioni possono riguardare: attività agricole ex art. 2135 cod. civ.: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, attività connesse alle precedenti; attività commerciali ex art. 2195 cod. civ. e cioè: attività dirette alla produzione o allo scambio di beni e servizi, attività di intermediazione nella circolazione dei beni, attività di trasporto per terra, acqua e aria, attività bancarie e assicurative, attività ausiliarie delle precedenti. prestazioni di servizi organizzate in forma d’impresa anche se non rientranti nell’art. 2195 cod. civ.; tale ultimo punto, introdotto nell’art. 4 dal D.Lgs. n. 313/97, consente di attrarre nell’esercizio di imprese attività quali quelle didattiche, sanitarie, locative.8 I commi seguenti al primo definiscono talune situazioni soggettive di generalizzata applicazione del presupposto: i commi 2 e 3 elencano una serie di attività soggettivamente configuranti esercizio d’impresa; il comma 4 disciplina le operazioni degli enti non commerciali; 7 8 Art. 4 comma 1 del DPR n. 633/1972. Cfr Benedetto Santacroce commento all’art. 4 del DPR 633/1972. il comma 5 elenca le operazioni degli enti non commerciali da considerarsi in ogni caso commerciali.9 La normativa nazionale attraverso l’elaborazione di una rigida schematizzazione bipartita, estranea alla impostazione comunitaria, prevede da un lato l’esercizio di impresa mentre dall’altro l’esercizio di arte e professione. 1.2. Esercizio di arti e professioni Nel primo comma dell’art. 5 del DPR 633/1972 l’esercizio di arti e professioni è definito come “l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse”. Si evince, quindi, come la nozione italiana di esercizio di arte e professione sia incentrata su due elementi fondamentali: il concetto di professionalità e abitualità e l’indipendenza nell’esercizio dell’attività. Di fatto, per attività di lavoro autonomo si intendono quelle aventi ad oggetto la prestazione di opere o servizi, materiali (artt. 2222 e ss. cod.civ.) o intellettuali (artt. 2229 e ss. cod.civ.), esercitate senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente. Anche se non è espressamente citato il Codice civile nella norma, il riferimento è alla nozione civilistica di “contratto d’opera” e di “esercizio delle professioni intellettuali”.10 In sostanza, quindi, il lavoro autonomo si estrinseca nelle caratteristiche e nelle competenze e capacità di colui che, in completa autonomia, esegue l’opera, senza che l’organizzazione sia determinante. Il secondo comma dell’art. 5 prevede espressamente una serie di casi in cui le attività non si considerano effettuate nell’esercizio di arti e professioni e, dunque, viene meno il requisito soggettivo per l’applicazione dell’IVA: 9 Art. 4 comma 2,3,4 e 5 del DPR n. 633/1972. L’art. 2222 del Codice civile afferma: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”. L’art. 2229 del Codice civile afferma: “la legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi”. 10 le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa già disciplinate dall’art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell’ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 49 (ora 53), comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo; le prestazioni di servizi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349; le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decretolegge 26 settembre 1935, n. 1952.11 2. PRESUPPOSTO OGGETTIVO Le cessioni di beni insieme alle prestazioni di servizi costituiscono il requisito oggettivo, legiferato in Italia nell’art. 2 e 3 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633. È, dunque, importante definire in modo puntuale i contorni di tale presupposto, che costituisce il fulcro dell’operazione. 2.1. Cessione di beni Prima di entrare nel merito della disciplina italiana è opportuno tener presente la direttiva europea a cui ogni Stato membro deve attenersi. Più precisamente, in ambito comunitario “costituisce cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario”.12 11 Cfr art. 5 del DPR 633/1972. Art. 14 della Dir. 2006/112/CE, il quale prosegue descrivendo le cessioni di beni assimilate: “Oltre all'operazione di cui al paragrafo 1, sono considerate cessione di beni le operazioni seguenti: a) il trasferimento, accompagnato dal pagamento di un’indennità, della proprieta' di un bene in forza di un'espropriazione compiuta dalla pubblica amministrazione o in suo nome o a norma di legge; b) la consegna materiale di un bene in base ad un contratto che prevede la locazione di un bene per un dato periodo o la vendita a rate di un bene, accompagnate dalla clausola secondo la quale la proprieta' e' normalmente acquisita al più tardi all'atto del pagamento dell'ultima rata; 12 Nell’art. 2 del DPR 633/1972 il legislatore italiano ha definito nel primo comma la cessioni di beni, mentre nel secondo le cessioni assimilate e nel terzo le cosiddette “non cessioni”. STRUTTURA dell’art. 2, DPR 633/1972 Art. 2, co. 1 - Cessioni di beni atti a titolo oneroso con trasferimento della proprietà ovvero con costituzione o trasferimento di altro diritto reale di godimento su beni di ogni genere Art. 2, co. 2 - Cessioni assimilate atti a titolo oneroso e gratuito non sempre con trasferimento della proprietà ovvero con costituzione o trasferimento di altro diritto reale Art. 2, co. 3 - Cessioni "non cessioni" atti a titolo oneroso o gratuito non considerati cessioni, perché aventi per oggetto particolari beni13 c) il trasferimento di un bene effettuato in virtu' di un contratto di commissione per l'acquisto o per la vendita”. E conclude dando la possibilità agli Stati membri di considerare cessione di beni la consegna di taluni lavori immobiliari. 13 Art. 2 del DPR 633/1972 “1. Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. 2. Costituiscono inoltre cessioni di beni : 1) le vendite con riserva di proprietà; 2) le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti; 3) i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione; 4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata operata all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'art. 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'art. 36 bis; 5) la destinazione di beni all'uso o al consumo personale o familiare dell'imprenditore o di coloro i quali esercitano un'arte o una professione o ad altre finalità estranee alla impresa o all'esercizio dell'arte o della professione, anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta di cui all'art. 19; 6) le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da società di ogni tipo e oggetto nonché le assegnazioni e le analoghe operazioni fatte da altri enti privati o pubblici, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica. 3. Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; b) le cessioni e i conferimenti in società o altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni, che hanno per oggetto aziende o rami di azienda; c) le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigenti disposizioni. Non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere indicate nell'art. 9, lettera a), della legge 28 gennaio 1977, n. 10; d) le cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati; La cessioni di beni, che possono essere mobili o immobili e materiali o immateriali14, presenta due elementi essenziali: la presenza di un atto dagli effetti giuridici traslativi o costitutivi della proprietà o di un altro diritto reale di godimento su ogni tipo di bene e la sua onerosità. A differenza di quanto previsto dalla normativa europea quella italiana prevede espressamente che le cessioni di beni siano a titolo oneroso; tuttavia, alcune operazioni sono considerate imponibili sebbene effettuate a titolo gratuito. 2.2. Prestazioni di servizi La prestazione di servizi, che costituisce, insieme alla cessione di beni, il requisito oggettivo è disciplinata dall’art. 3 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633. È dunque importante definire in modo puntuale i contorni di tale concetto, poiché da questa esplicitazione scaturisce la distinzione fra operazione in campo e fuori dal campo di applicazione dell’imposta. In ambito comunitario l’art. 24 della Dir. 2006/112/CE definisce in modo generico e residuale “‘prestazione di servizi’ ogni operazione che non costituisce una cessione di beni”. Per cui, prioritariamente è fondamentale l’individuazione delle operazioni che costituiscono cessioni di beni da cui, di conseguenza, deriva il successivo riconoscimento delle prestazioni di servizi. e) [i conferimenti in società e altri enti, compresi i consorzi e le associazioni o altre organizzazioni a condizione che il soggetto conferitario abbia diritto ad esercitare la detrazione totale dell'imposta nei modi ordinari]. (6) f) i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni, o trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti; g) Omissis. h) [le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati dal cedente senza poter detrarre la relativa imposta per effetto dell'articolo 19, secondo comma, lettere da a) a e quater) ]; i) le cessioni di valori bollati e postali, marche assicurative e similari; l) le cessioni di paste alimentari (v.d. 19.03); le cessioni di pane, biscotto di mare, e altri prodotti della panetteria ordinaria (compresi crackers e fette biscottate n. d.r.), senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta (v.d. 19.07); le cessioni di latte fresco, non concentrato nè zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; m) le cessioni di beni soggetti alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1839, n. 937, e successive modificazioni ed integrazioni.” 14 N.B. In aderenza alle direttive comunitarie, le cessioni di beni immateriali quali invenzioni, brevetti, marchi, ecc. sono considerate prestazioni di servizi e non cessioni di beni. Il legislatore italiano, invece, fornisce un elenco di operazioni rientranti nel concetto di prestazione di servizi. Si tratta, di fatto, di una serie di contratti tipici, disciplinati dal Codice civile, che si conclude con un’espressione generica e residuale15. In dettaglio, i contratti, elencati nel primo comma dell’art. 3 del DPR 633/1972, sono: Il contratto d’opera (disciplinato dagli artt. 2222 e seguenti del Codice civile): si verifica “quando un soggetto si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”16. Tale contratto ha per oggetto la produzione e la elaborazione di beni; Il contratto di appalto (ex art. 1655 del Codice civile): contratto “con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro”17. L’Agenzia delle Entrate ha puntualizzato che nell’appalto, a differenza della vendita, vi è una prevalenza del “fare” sul “dare”. Se la volontà dei contraenti ha voluto dare maggior rilievo al trasferimento di un bene o al processo produttivo di esso, deve desumersi dalle clausole contrattuali. L’Agenzia ha poi aggiunto che l’appalto deve essere tenuto distinto dalla fornitura, ed anche dalla posa in opera, di impianti di riscaldamento, condizionamento d’aria, lavanderia, cucina, infissi, pavimenti, etc., in quanto, come nel caso precedente, occorre individuare la volontà dei parti, verificando se gli stessi hanno voluto dare prevalenza al fare ovvero al dare18. La Corte di Giustizia UE ha sentenziato che una fornitura con posa in opera si tratta di una cessione di beni19; 15 Art. 3 comma 1 del DPR 633/1972 “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”. 16 Art. 2222 del Codice civile, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262. 17 Art. 1655 del Codice civile, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262. 18 cfr. Risoluzione ministeriale del 5 luglio 1976, n. 360009 19 Sentenza del 29 marzo 2007 della Corte di Giustizia UE, relativa alla causa C-115/05:”Un'operazione che riguarda la fornitura e la posa in opera di un cavo a fibre ottiche che collega due Stati membri ed è collocato in parte fuori dal territorio della Comunità deve essere considerata come una cessione di beni ai sensi dell'art. 5, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come Il contratto di trasporto (ex artt. 1678-1720 del Codice civile): contratto con cui il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro; Il contratto di mandato (ex artt. 1703 e seguenti del Codice civile): contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra20; Il contratto di spedizione (ex art. 1737 del Codice civile): è un mandato (senza rappresentanza) col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie; Il contratto di agenzia (ex art. 1742 del Codice civile): contratto con cui una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra verso retribuzione la conclusione di contratti in una zona determinata; Il contratto di mediazione (ex art. 1754 del Codice civile): è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza; Il contratto di deposito (ex art. 1766 del Codice civile): il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura. modificata dalla direttiva del Consiglio 3 dicembre 2002, 2002/93/CE, quando risulta che, in seguito ai collaudi eseguiti dal fornitore, il cavo sarà trasferito al cliente, che potrà disporne come proprietario, che il prezzo del cavo vero e proprio rappresenta una parte chiaramente preponderante del costo totale della detta operazione e che i servizi del fornitore si limitano alla posa in opera del cavo, senza alterarne la natura e senza adattarlo alle esigenze specifiche del cliente”. 20 La risoluzione 146/E del 27/09/1999 precisa che: “al contratto di mandato senza rappresentanzasi rende applicabile la disposizione di cui all'art. 3, terzo comma, ultimo periodo, del citato DPR n. 633, del 1972. Quest'ultima disposizione, a parere della scrivente e tenuto anche conto della giurisprudenza della Corte di Giustizia, oltre a produrre l'effetto di qualificare come prestazione di servizi l'operazione posta in essere dal mandatario senza rappresentanza che rende o riceve servizi per conto del mandante, ha l'ulteriore scopo di dare un inquadramento fiscale, agli effetti IVA, ai rapporti tra mandante e mandatario. Detto inquadramento si sostanzia nella totale equiparazione dei servizi resi o ricevuti dal mandatario a quelli da lui resi al mandante. Conseguentemente anche la natura delle prestazioni rese dal mandatario senza rappresentanza al mandante, che non possono essere ricondotte, ai fini IVA, ad una semplice attivita' di sostituzione soggettiva nello svolgimento di attività giuridicamente rilevante, rivestono lo stesso carattere di quelle rese o ricevute dal mandatario per conto del mandante”. A chiusura del primo comma, la disciplina IVA definisce prestazione di servizi tutto ciò che dipende da un obbligo generico di fare, non fare, permettere. Il secondo comma dell’art. 3 del DPR n. 633/1972 elenca una serie di operazioni che di per sé sotto un profilo giuridico non sarebbero propriamente delle prestazioni di servizi, ma in virtù delle deroghe previste dal legislatore sono state ad esse equiparate. In dettaglio, le prestazioni di servizi elencate al secondo comma dell’art. 3 sono: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto21. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi gratuite, ai sensi del terzo comma dell’art. 3 del DPR n. 633/1972, la rilevanza IVA è attribuita sia alle prestazioni di servizi del primo comma che a quelle del secondo comma, se sono rese a titolo gratuito nell’esercizio dell’impresa al verificarsi di precise condizioni22. Quanto ai soggetti potenziali beneficiari delle prestazioni senza corrispettivo, questi possono essere i terzi, in linea generale, o lo stesso imprenditore e/o i suoi familiari. PRESTAZIONI DI SERVIZI GRATUITE RILEVANTI AI FINI IVA (ART. 3, COMMA 3, DPR N. 633/1972) 21 22 Art. 3 comma 2 del DPR n. 633/1972 Rimangono escluse le prestazioni di servizi rese nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo. prestazioni di servizi rese a terzi nell’esercizio di impresa, prestazioni di servizi effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, prestazioni di servizi effettuate per altre finalità estranee all’esercizio di impresa. Le condizioni, che si devono verificare contemporaneamente per cui si configura una delle tre sopraccitate prestazioni di servizi gratuite, sono il regime di detraibilità e i limiti d’importo di ogni operazione. CONDIZIONI PER LA RILEVANZA DEI SERVIZI GRATUITI l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi all’esecuzione della prestazione di servizi gratuita sia detraibile per ogni operazione il relativo valore deve essere a superiore ad euro cinquanta Come spesso accade nella legislazione tributaria italiana, anche la disciplina prestazioni di servizi gratuite ai fini IVA è soggetta a numerose deroghe, per effetto delle quali alcune operazioni senza corrispettivo non rilevano ai fini IVA. Per rendere più chiaro e semplice si riassumono le deroghe nelle seguente tabelle: OPERAZIONI GRATUITE DESTINATE A FINALITÀ ESTRANEE ALL’ESERCIZIO D’IMPRESA Prestazioni rese a favore del personale dipendente riguardanti: somministrazioni nelle mense aziendali e prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria. Operazioni di divulgazione pubblicitaria svolta a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle ONLUS. Diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. OPERAZIONI GRATUITE AD USO PERSONALE O FAMILIARE DELL’IMPRENDITORE OVVERO DI MESSA A DISPOSIZIONE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 del DPR n. 633/1972; delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell’imposta relativa all’acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all’articolo 19, comma 4, secondo periododel DPR n. 633/197223 Il legislatore ha previsto una serie di casi specifici per cui non si realizzano operazioni soggette a IVA. Nello stesso art. 3 del DPR n. 633/1972, infatti, i commi quarto e quinto contengono l’indicazione di numerose fattispecie che non sono considerate prestazioni di servizi. 23 Art. 3 comma 3 del DPR n. 633/1972 In dettaglio, le prestazioni di servizi elencate al quarto comma dell’art. 3 del DPR n. 633/1972 sono: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della L. 22 aprile 1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2 del DPR n. 633/1972; d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2 del DPR n. 633/1972; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 del DPR n. 633/1972e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo24. Il quinto comma dell’art. 3 del DPR n. 633/1972 stabilisce, infine, che non costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni relative agli spettacoli e, in particolare, le “prestazioni relative agli spettacoli ed alle altre attività elencati nella Tabella C allegata al DPR n. 633/1972, rese ai possessori di titoli di accesso, rilasciati per l’ingresso gratuito di persone, limitatamente al contingente e nel rispetto delle modalità di rilascio e di controllo stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro delle finanze: a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 5 per cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità; 24 Art. 3 comma 4 del DPR n. 633/1972 b) dal Comitato olimpico nazionale italiano e federazioni sportive che di esso fanno parte; c) dall’Unione nazionale incremento razze equine; d) dall’Automobile club d’Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale”. Ulteriori fattispecie di prestazioni di servizi non rilevanti ai fini IVA sono previste da disposizioni specifiche non contenute nel DPR 633/1972; per esempio le somme addebitate corrispondenti esattamente al costo dei dipendenti per il prestito o distacco del personale25. Un altro aspetto molto importante nelle prestazioni di servizi è il momento di effettuazione dell’operazione, disciplinato dall’art. 6 del DPR 633/1972. Nell’ambito nazionale la prestazione di servizi si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo o, se antecedente, alla data di emissione della fattura, a nulla rivelando il momento di ultimazione del servizio. Per momento del pagamento si intende la data di pagamento del corrispettivo; la quale si stabilisce in modo immediato se il pagamento avviene tramite mezzi bancari, mentre il pagamento in contanti comporta una incertezza nello stabilire il momento esatto del pagamento. Le prestazioni di servizi elencate nell’articolo 3 terzo comma del DPR633/1972 si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese26. Nell’ambito dei rapporti con l’estero occorre distinguere tra prestazioni di servizi “generiche” e “in deroga”: le prime, se rese a un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato (sia comunitario che extracomunitario) oppure ricevute da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato (sia comunitario che extracomunitario), si considerano effettuate nel momento di effettuazione del servizio oppure, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. In ogni caso è fatto saldo l’eventuale pagamento anticipato del corrispettivo. È fondamentale fissare i criteri di individuazione della natura della prestazione medesima a seconda delle singole fattispecie27. 25 cfr. L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 8, c. 35. Art . 6 del DPR n. 633/1972. 27 Adempimenti IVA e doganali nei rapporti con l'estero A cura di Delle Chiaie Franca, Manca Fabrizio, Orsatti Marcello — IPSOA — Anno 2014 26 Inoltre, le prestazioni “generiche”, se effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno senza che non abbiano comportato pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime28. Alle prestazioni “in deroga” di cui agli art. 7-quater e 7-quinquies si applica la regola generale che opera in ambito nazionale. 3. PRESUPPOSTO TERRITORIALE Il requisito della territorialità concorre, unitamente a quelli oggettivo e soggettivo, nella qualificazione dell’operazione come rilevante ai fini IVA in Italia. La direttiva comunitaria 2008/8/CE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D. Lgs. 18/2010, che ha modificato il vecchio art. 7 del DPR 633/1972 e ha introdotto sei nuovi articoli (gli artt. dal 7 bis al 7-septies del DPR 633/1972). Come si può notare nella tabella, l’art. 7 definisce gli aspetti generali della territorialità dell’IVA. La norma stabilisce i principi comuni relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi. L’art. 7-bis riguarda la territorialità delle cessioni di beni, mentre negli articoli 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies viene disciplinata la territorialità IVA dei servizi. Stando alla legislazione nazionale italiana, la territorialità IVA si può così sintetizzare: L’art. 7 definisce gli aspetti generali della territorialità da un punto di vista sia di geografia fisica sia di geografia politica; L’art. 7-bis regola la territorialità delle cessioni di beni; L’art. 7-ter contiene la regola generale della territorialità dei servizi cosiddetti generici, mentre gli articoli successivi le relative deroghe; L’art. 7-quater contempla le eccezioni “trasversali”, ossia valide a prescindere dallo status del committente; 28 Art . 6 del DPR n. 633/1972. L’art. 7-quinquies prevede regole specifiche per i servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili, operando, al suo interno, una distinzione fra committenti soggetti passivi e privati; Gli artt. 7-sexies e 7-septies concernono i rapporti (in deroga) con committenti non soggetti passivi. Mentre il primo fa riferimento a tutti soggetti stabiliti al di fuori del territorio italiano, il secondo è rivolto ai soli soggetti extra-UE29. Tuttavia, per una corretta individuazione del requisito della territorialità occorre partire col fare chiarezza sulla nozione di territorio, che è stato riformulato nella legislazione IVA italiana in seguito al recepimento della Direttiva 2008/8/CE. 3.1. Territorio dello Stato L’art. 7 del DPR 633/72 stabilisce che: “per “Stato” o “territorio dello Stato” si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e Campione d’Italia e delle acque italiane del Lago di Lugano”. Sono compresi: lo spazio terrestre, delimitato dai confini naturali o artificiali30; lo spazio aereo31; il sottosuolo; il mare territoriale32; le zone franche, i depositi franchi e i punti franchi ai fini doganali33; il mare non territoriale per i macchinari, materiali ed altri prodotti destinati a ricerche, prospezioni, ecc.34; 29 CfrPaolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. 30 I confini sono stabiliti tramite contratti bilaterali tra gli stati. Si veda art. 2 del Decreto legislativo del 6 marzo 1948 n. 616, che converte la convenzione stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 31 Si veda art. 3 del Codice della Navigazione R.D. 30 marzo 1942 e art. 1 del Decreto legislativo del 6 marzo 1948 n. 616, che converte la convenzione stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944. 32 Si veda art. 2 del Codice della Navigazione R.D. 30 marzo 1942. 33 Si veda art. 2-164-166 del DPR 43/1973. 34 Si veda art. 2 del DPR 43/1973. le basi operative a terra dove vengono eseguite lavorazioni per i materiali ed i prodotti di cui in precedenza35; le navi mercantili e gli aerei civili in spazio libero nonché quelli militari in territori altrui36. Non fanno parte del territorio dello Stato italiano: la Repubblica di San Marino Città del Vaticano 3.2. Territorio della Comunità L’art. 7 del DPR 633/72 stabilisce che: “per “Comunità” o “territorio della Comunità” si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato sul funzionamento della Comunità europea con le seguenti esclusioni oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i territori francesi di cui all’articolo 349 e all’articolo 355, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 5) per la Repubblica di Finlandia, le isole Åland; 6) le isole Anglo-Normanne; c) il Principato di Monaco, l’isola di Man e le zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e della Repubblica di Cipro”. Si precisa che per il Regno Unito il territorio d’Oltremare di Gibilterra, pur facente dell’Unione Europea, è escluso agli effetti dell’IVA dal territorio della Comunità; mentre per la Danimarca le Isole Faroe e la Groenlandia, per la Francia i Territori d’Oltremare, per il Regno Unito le Isole del Canale e per i Paesi Bassi le Antille sono considerati 35 36 Si veda art. 132 del DPR 43/1973. Si veda art. 4 del Codice della Navigazione R.D. 30 marzo 1942. territori degli Stati membri ma non fanno parte dell’Unione Europea e sono esclusi agli effetti dell’IVA dal territorio della Comunità37. Sulla base delle disposizioni del trattato sull’Unione Europea e del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, non rientra nel territorio IVA comunitario neppure alla parte di Cipro nord orientale in quanto non soggetta al controllo effettivo del governo della Repubblica di Cipro38. L’adesione della Croazia, avvenuta il 1° luglio 2013, ha portato a 28 il numero dei Paesi membri.Si riportanonella seguente tabella tutti gli Stati membri (tra parentesi l’anno di adesione all’Unione Europea): 37 Si veda il sito dell’Agenzia delle Entrate http://www.e-services.agenziaentrate.it/aliquote_iva/aliquote_iva-02.htm Si veda il sito dell’Unione Europea http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/l31057_it.htm e cfr C.M. 5 agosto 2004, n. 39/E 38 STATI MEMBRI Austria (1995) Belgio (1958) Bulgaria (2007) Cipro (2004) Croazia (2013) Danimarca (1973) Estonia (2004) Finlandia (1995) Francia (1958) Germania (1958) Grecia (1981) Irlanda (1973) Italia (1958) Lettonia (2004) Lituania (2004) Lussemburgo (1958) Malta (2004) Paesi Bassi (1958) Polonia (2004) Portogallo (1986) Regno Unito (1973) Repubblica ceca (2004) Romania (2007) Slovacchia (2004) Slovenia (2004) Spagna (1986) Svezia (1995) Ungheria (2004) Per concludere questo paragrafo in tema di territorialità dell’IVA, si ritiene utile fornire i riferimenti normativi nella seguente tabella: Argomento Legislazione comunitaria (direttiva Legislazione nazionale 2006/112/CE) Principi generali Artt. 5 e 6 Art. 7 DPR 633/1972 Criteri di collegamento delle cessioni di beni Artt. 31-39 Art. 7-bis DPR 633/1972 Acquisti intracomunitari Artt. 40-42 Art. 38 D.L. 331/1993 Importazioni Artt. 60 e 61 Artt. 67 e 68 DPR 633/1972 Definizione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizio Artt. 43-59-ter Artt. 7-ter-7-septies DPR 633/1972 3.3. Cessioni di beni Si considerano immessi in consumo in Italia ovvero inseriti nel “circuito” intermedio della produzione o del commercio che li porterà al consumo la cessione di quei beni che si trovano fisicamente nel territorio italiano.39 L’esigenza di assoggettare a tassazione in Italia esclusivamente i beni, che “fisicamente” e “giuridicamente” si considerano appartenenti al territorio dello Stato nel momento in cui la cessione viene effettuata (art. 6 del DPR 633/72), fa sì che tali operazioni assumano rilevanza territoriale in Italia a condizione che i beni ceduti: abbiano la qualifica di beni nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione; siano esistenti nel territorio dello Stato italiano. In altre parole, al fine di determinare il luogo di effettuazione di una cessione di beni, rileva il luogo dove i beni si trovano all’atto del loro trasferimento: una cessione di beni si considera territorialmente rilevante e, dunque, soggetta alla normativa IVA in Italia se i beni si trovano in Italia; mentre se, invece, i beni si trovano fuori dal territorio dello Stato 39 Cfr Renato Portale, “IVA – imposta sul valore aggiunto” Edizione il sole 24 ore. Ai sensi dell’articolo 7-bis del DPR 633/1972, “le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto”. la loro cessione è carente del requisito territoriale e, pertanto, non si considera rilevante agli effetti del tributo, salvo alcune eccezioni. Le cessioni di beni immobili si considerano effettuate nello Stato se hanno per oggetto fabbricati e terreni edificabili esistenti nel suo territorio; in caso contrario, le relative cessioni sono “fuori campo IVA”, anche se il cedente è localizzato in Italia. Le cessioni si considerano effettuate nello Stato se hanno per oggetto beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso dove per: beni mobili nazionali si intendono i beni prodotti in Italia o, se di provenienza estera, ivi immessi in libera pratica con l’assolvimento dell’IVA; beni nazionalizzati si intendono i beni di origine estera che sono stati definitivamente importati in Italia, cioè per i quali sono stai assolti i dazi e l’IVA in Italia; beni comunitari si intendono i beni interamente ottenuti nel territorio doganale dell’Unione, senza aggiunta di beni importati da paesi o territori non facenti parte del territorio doganale dell’Unione. I beni interamente ottenuti nel territorio doganale dell’Unione non hanno la posizione doganale di merci comunitarie se sono ottenute da beni vincolati al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo;40 beni introdotti nel territorio doganale dell’Unione da paesi o territori non facenti parte di tale territorio e immesse in libera pratica;41 beni interamente ottenuti nel territorio doganale dell’Unione;42 beni vincolati al regime della temporanea importazione si intendono beni che provengono da un Paese extracomunitario, introdotti momentaneamente in Italia per essere esportati “tali quali” dall’importatore ovvero per essere sottoposti ad una 40 Art. 153, paragrafo 3 e art. 156, lett. c) reg. 952/2013, già art. 101, paragrafo 2, lett. c) del reg. 450/2008 CE. Art. 77, reg. 952/2013, già art. 18 lett. b) reg. 450/2008 CE. 42 Art. 60 reg. 952/2013 già art. 36 reg. 450/2008 CE. 41 lavorazione al termine della quale saranno inviati fuori della Unione Europea (cosiddetto “perfezionamento attivo”). In alcuni casi le cessione di beni potrebbero essere considerate operazioni che non rientrano nel campo dell’IVA per carenza del presupposto territoriale. Per esempio: le cessioni relative a beni che si trovano fuori del territorio dello UE: non sono soggetti ad imposta, per carenza del requisito territoriale, i beni acquistati da un operatore italiano fuori del territorio della UE se vengono ceduti ad un altro soggetto quando ancora non sono entrati nel territorio comunitario; le cessioni relative a beni che si trovano nei territori extradoganali ivi compresi quei luoghi considerati “franchi” dalla comunità (per esempio Livigno); le cessioni relative a beni allo “stato estero” che si trovano in Italia o in un altro paese comunitario in regime di vigilanza doganale. La normativa ha previsto, inoltre, alcune situazioni particolari appositamente disciplinate. Le cessioni di beni esteri che si trovano in transito nel territorio italiano perché provenienti da un altro Paese e diretti verso un Paese terzo e di beni che si trovano fisicamente nel territorio italiano ma in luoghi soggetti a vigilanza doganale (depositi doganali, zone franche e luoghi franchi), pur non essendo soggette ad imposta per carenza del requisito della territorialità, devono essere fatturate e registrate come operazioni “operazione non soggetta”, ex articolo 7bis, comma 1, del DPR n. 633/72. Tali operazioni, anche se concorrono a formare il volume d’affari, non concorrono a formare il plafond per gli esportatori abituali. Le cessioni di beni introdotti nei depositi IVA sono espressamente considerati non soggetti anche se va rilevata la cessione con emissione di una fattura. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno dell’Unione Europea si considerano effettuate in Italia se il luogo di inizio del trasporto è ivi situato.43 Per le cessioni di gas e di energia elettrica, il passaggio dal principio di tassazione basato sul luogo in cui fisicamente si trovano i beni a quello incentrato sulla localizzazione del cessionario, ovvero sul luogo di uso e consumo dei beni, a seconda della qualifica soggettiva del cessionario stesso (soggetto passivo rivenditore o consumatore finale), si giustifica in considerazione dell’impossibilità di individuare un nesso tra la singola transazione e il flusso fisico dei beni.44 Il DPR 633/72 e il D.L. 331/1993 hanno previsto che le operazioni di cessioni di beni con l’estero, che per effetto dell’articolo 7-bis del DPR 633/72 sarebbero imponibili ai fini IVA, siano da considerare non imponibili. Nella tabella sottostante vengono riportate le tali operazioni con il relativo riferimento normativo. 43 La norma si riferisce alle cessioni e non alle prestazioni di servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del art. 7quater lett. d) del DPR 633/1972. 44 Art . 7-bis del DPR n. 633/1972. Le operazioni di cessioni di beni con l’estero non imponibili sono: secondo il DPR 633/1972: esportazioni dirette (art. 8, lett. a); cessioni in Italia a importatori esteri (art. 8, lett. b); esportazioni triangolari (art. 8, lett. a); esportazioni indirette (art. 8, lett. c); operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis); cessioni per la cooperazione con i PVS (L. 49/1987); operazioni con il Vaticano e S. Marino (art. 71); operazioni in base a trattati internazionali (art. 72). secondo il D.L. 331/1993: cessioni intra-Ue (art. 41); operazioni triangolari (con 1° cedente nazionale) (art. 58); operazioni di perfezionamento su beni nazionali destinati all’esportazione (art. 58). N.B. I requisiti necessari perché si abbia una cessione all’esportazione sono il trasferimento della proprietà (o di altro diritto reale) sul bene e l’invio dello stesso al di fuori del territorio comunitario. A differenza delle cessioni intracomunitarie non è richiesto il requisito della onerosità della cessione. Quindi anche le esportazioni a titolo gratuito sono non imponibili ai sensi dell’art. 8 se effettuate secondo le corrette procedure doganali. 3.4. Prestazioni di servizi Fino al 31 dicembre 2009 la territorialità dell’IVA nelle prestazioni di servizi presentava una arzigogolata serie di eccezioni che si contrapponeva alla poco frequente regola generale, la quale prevedeva la tassazione nel Paese in cui era stabilito il prestatore. Con la direttiva comunitaria del VAT Package del 2008 la territorialità dell’IVA nelle prestazioni di servizi è stata rivoluzionata in maniera radicale con l’introduzione degli articoli 7-ter, 7quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies. 3.4.1. Art. 7-ter Dopo che la direttiva 2006/112/CE, poi novellata dalla direttiva 2008/8/CE, è stata recepita a livello nazionale dal D.Lgs. 18/2010, l’introduzione dell’attuale art. 7-ter del DPR 633/1972 ha costituito una vera e propria svolta45. Nella nuova impostazione si può evincere che l’obiettivo del legislatore europeo fosse quello di individuare come luogo d’imposizione all’interno dell’Unione Europea lo Stato in cui avviene il consumo effettivo del servizio tanto da rendere non soggetti ad IVA le prestazioni di servizi consumate al di fuori del territorio comunitario. Infatti, con questo nuovo sistema, la prestazione di servizi viene tassata: nel paese dove è stabilito il committente/cliente del servizio, se riveste la qualifica di soggetto passivo IVA (le cosiddette prestazioni B2B). nel paese dove è stabilito il fornitore/prestatore, se il cliente/committente non è soggetto passivo IVA ossia si tratta di consumatore finale o privato (le cosiddette prestazioni B2C). Nel primo caso il committente/cliente, se comunitario ma non dello stesso Paese del fornitore/prestatore, assolve l’imposta applicando il meccanismo del reverse charge nel 45 Art. 7-Ter del DPR 633/1972 “1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato; b) quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, siconsiderano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese: a) i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivilimitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attività; b) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 4, quarto comma, anche quando agiscono al difuori delle attivita' commerciali o agricole; c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valoreaggiunto.” proprio Paese, mentre se il committente/cliente è stabilito in un Paese Extracomunitario la prestazione di servizi non viene assoggettata ad imposta in nessun Stato membro dell’Unione Europea46. Riassumendo in tabella l’art. 7-ter si può così sintetizzare: REGOLA GENERALE DELLA TERRITORIALITÀ DEI SERVIZI FINO AL 31/12/2009 PRESTATORE DEL SERVIZIO COMMITTENTE DEL SERVIZIO TERRITORIALITÀ DELL’IVA IN ITALIA IT soggetto passivo IT – UE – Extra UE soggetto passivo o privato SI UE – Extra UE soggetto passivo IT – UE – Extra UE soggetto passivo o privato NO IT soggetto passivo IT privato DAL 01/01/2010 UE – Extra UE privato IT soggetto passivo SI SI Luogo di stabilimento del prestatore NO Luogo di stabilimento del committente SI Luogo di stabilimento del prestatore SI Luogo di stabilimento del committente NO Luogo di stabilimento del prestatore UE – Extra UE soggetto passivo IT privato 46 Cfr Renato Portale, “IVA – imposta sul valore aggiunto”Edizione il sole 24 ore Luogo di stabilimento del prestatore Luogo di stabilimento del committente IT soggetto passivo UE – Extra UE soggetto passivo REGOLA IT – UE – Extra UE soggetto passivo o privato NO Luogo di stabilimento del prestatore o committente Per stabilire che un soggetto possa essere ritenuto extra UE e, quindi, che l’operazione tra un soggetto passivo italiano e uno extra comunitario non sia assoggettata ad IVA in nessun Stato europeo, il prestatore italiano deve dimostrare che il suo cliente sia effettivamente extra UE provando alternativamente che: l’attività del cliente è stabilita fuori dalla UE; la stabile organizzazione che riceve i servizi è situata fuori dalla Comunità; in assenza di tale organizzazione, occorre che l’indirizzo permanente o la residenza abituale del cliente sia fuori dall’UE. Costituisce una prova valida il possesso di un numero IVA o un numero utilizzato per identificare l’attività, attribuito dal Paese di stabilimento47. 3.4.2. Art. 7-quater Come già accennato in precedenza oltre alla regola generale di tassazione applicabile ai casi B2B e B2C, il regime di territorialità dell’IVA nelle prestazioni di servizi prevede alcune deroghe finalizzate al perseguimento del principio dell’imposizione nel luogo di consumo48. La prima di queste deroghe dell’art. 7-quater del DPR 633/1972 riguarda i beni immobili, le cui prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile è situato nel territorio dello Stato49. 47 Cfr Renato Portale, “IVA – imposta sul valore aggiunto ”Edizione il sole 24 ore Cfr Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. 49 Art. 7-Ter del DPR 633/1972: “In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7-ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzioni analoghe, ivi inclusa quella di alloggi in campi di vacanza o in terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili e le prestazioni inerenti alla 48 Tale deroga ricalca la regola precedente contenuta nella lettera a) del quarto comma del previgente articolo 7, alla quale si sono aggiunte la fornitura di alloggio nel settore alberghiero e la concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili. La norma specifica l’applicabilità alle prestazioni del servizio alberghiero, e dell’ospitalità più in generale, del criterio di territorialità previsto per le prestazioni di servizi relative a immobili. Si considerano, quindi, rilevanti ai fini impositivi in Italia le prestazioni relative alle strutture ubicate nel territorio dello Stato e irrilevanti quelle relative a strutture ubicate in altri Stati (sia comunitari che extra comunitari). Nell’ambito della concessione di diritti di utilizzazione di beni immobili viene precisato che rientrano nel campo di applicazione della disposizione le prestazioni che comportano l’attribuzione al committente, da parte del prestatore, di diritti di utilizzazione dell’immobile (quali locazione, sub-locazione, concessione e sub-concessione)50. Si riportano alcune interpretazioni di prestazioni di servizi relative a beni immobili tratte dalla Circ. del 29 luglio 2011 n.37/E.: non rientra la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento su immobili (quali, in via meramente esemplificativa, il diritto di usufrutto); rientrano le prestazioni - rese da ingegneri, architetti o altri soggetti abilitati relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari, al collaudo di uno specifico immobile, alla progettazione degli interni e degli arredamenti; esulano i servizi di consulenza che non afferiscono alla preparazione e al coordinamento dei lavori immobiliari, ancorché riferiti a un immobile specificamente individuato; rientrano tutte le prestazioni di intermediazione relative alla cessione di immobili e alla concessione di diritti di utilizzazione degli stessi; non sono comprese le intermediazioni (rese dalle agenzie di viaggio o da altri soggetti) relative alla prenotazione di servizi alberghieri. preparazione e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori immobiliari, quando l'immobile e' situato nel territorio dello Stato”. 50 Circ. del 29 luglio 2011 n.37/E. Si segnala che, al fine di ridurre i dubbi in merito al concetto di immobile e i servizi ad esso relativi, il Regolamento 1042/2013 (G.U. UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L) ha modificato la definizione di immobile e di prestazione di servizi relativi a beni immobili. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2017 saranno considerati beni immobili: a) una parte specifica del suolo, in superficie o nel sottosuolo, su cui sia possibile costituire diritti di proprietà e il possesso; b) qualsiasi fabbricato o edificio eretto sul suolo o ad esso incorporato, sopra o sotto il livello del mare, che non sia agevolmente smontabile né agevolmente rimuovibile; c) qualsiasi elemento che sia stato installato e formi parte integrante di un fabbricato o di un edificio e in mancanza del quale il fabbricato o l’edificio risulti incompleto, quali porte, finestre, tetti, scale e ascensori; d) qualsiasi elemento, apparecchio o congegno installato in modo permanente in un fabbricato o in un edificio che non possa essere rimosso senza distruggere o alterare il fabbricato o l’edificio. Nel Regolamento 1042/2013, inoltre, viene fornita la relazione necessaria tra la prestazione e il bene immobile affinché la prestazione possa essere ricompresa tra i servizi relativi ai beni immobili. Si considereranno servizi relativi a beni immobili, di cui all’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE, soltanto i servizi che presentano nesso sufficientemente diretto con tali beni. Si considera che presentino nesso sufficientemente diretto con beni immobili i servizi: a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione; b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l’alterazione fisica o giuridica di tale bene51. Il Regolamento 1042/2013 fornisce un’ampia casistica di esempi che rientrano o meno nelle prestazioni di servizi relativi a beni immobili. Per avere un quadro completo delle possibili casistiche delle prestazioni relative agli immobili si riporta la seguente tabella52. 51 Regolamento 1042/2013 (G. U. UE n. 284 del 26 ottobre 2013 Serie L). PRESTAZIONI RELATIVE AD IMMOBILI: RIEPILOGO DELLE POSSIBILI CASISTICHE Luogo Paese Paese Status Regime Debitore ubicazione stabilimento stabilimento committente Iva imposta immobile prestatore committente ITA ITA Indifferente ITA Iva ITA Prestatore ITA ITA ITA Indifferente UE Iva ITA Prestatore ITA ITA ITA Indifferente Extra UE Iva ITA Prestatore ITA ITA UE Soggetto ITA Iva ITA Committente passivo ITA ITA UE Privato ITA Iva ITA Prestatore UE ITA Extra UE Soggetto ITA Iva ITA Committente passivo ITA ITA Extra UE Privato ITA Iva ITA Prestatore extra UE UE 1 ITA Indifferente ITA Iva UE 1 Prestatore ITA UE 1 ITA Soggetto UE 1 Iva UE 1 Committente passivo UE 1 UE 1 ITA Soggetto UE 2 Iva UE 1 Prestatore ITA passivo UE 1 ITA Privato UE Iva UE 1 Prestatore ITA UE 1 ITA Indifferente Extra UE Iva UE 1 Prestatore ITA UE 1 UE Indifferente ITA Iva UE 1 Prestatore UE UE 1 Extra UE Indifferente ITA Iva UE 1 Prestatore extra UE Extra UE ITA Indifferente ITA NO Iva UE Extra UE ITA Indifferente UE NO Iva UE Extra UE ITA Indifferente Extra UE NO Iva UE Extra UE UE Indifferente ITA NO Iva UE 52 Tabella tratta dal libro Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. Extra UE Extra UE Indifferente ITA NO Iva UE - La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7-quater del DPR n. 633 afferma che le prestazioni di trasporto di persone si considerano effettuate in Italia in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato. Di fatto, è stata confermata la precedente disciplina e, pertanto, valgono le istruzioni già impartite in passato riguardanti la determinazione delle percentuali forfetarie di percorrenza nel territorio nazionale per i vari tipi di trasporto di passeggeri53. Per avere un quadro completo delle possibili casistiche delle prestazioni di trasporto di persone si riporta le seguenti tabelle54. DISCIPLINA TERRITORIALE Territorialità Riferimento Prestazione normativo Status (art. del DPR committente 633/1972) Trasporto Art. 7-quater, comma Indifferente passeggeri 1, lett. b) Criterio Distanza percorsa nel territorio TRASPORTO DI PASSEGGERI: ANALISI DELLE POSSIBILI CASISTICHE Paese Paese Status Regime Tratta stabilimento stabilimento Debitore imposta committente Iva prestatore committente ITAITA Irrilevante Irrilevante Iva ITA Prestatore ITA ITA 53 Circ. del 29 luglio 2011 n.37/E: “si ricordano a titolo esemplificativo: - per il trasporto marittimo internazionale, la circolare n. 11/420390 del 7 marzo 1980, in base alla quale si fissa forfetariamente - nella misura del cinque per cento di ogni singolo intero trasporto - la quota parte del servizio di trasporto marittimo internazionale che può considerarsi effettuata nel territorio dello Stato, sia pure in regime di non imponibilità ai sensi dell'articolo 9, primo comma, n. 2), del dpr n. 633; - per il trasporto aereo internazionale, la risoluzione n. 89 del 23 aprile 1997, in base alla quale si è stabilito che le prestazioni di servizi rese nello spazio aereo italiano debbano essere forfetariamente individuate nella misura del 38 per cento dell'intero tragitto del singolo volo internazionale”. 54 Tabelle tratte dal libro Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. UE-ITA ITA UE-UE ITA Irrilevante Irrilevante Irrilevante Irrilevante Prestatore ITA (*) - Irrilevante Iva ITA Fuori campo Iva ITA ITAExtra UE Extra UE-ITA UEExtra UE ITAITA UE-ITA ITA Irrilevante ITA Irrilevante Irrilevante Iva ITA Prestatore ITA (*) ITA Irrilevante Irrilevante Fuori campo - UE-Extra UE Soggetto passivo UE-Extra UE Soggetto passivo UE-UE UE-Extra UE Soggetto passivo ITAUE-Extra UE Soggetto Extra passivo UE Extra UE-Extra UE Soggetto UE-ITA passivo UEUE-Extra UE Soggetto Extra passivo UE ITAUE-Extra UE Privato ITA UE-ITA UE-Extra UE Privato ITA Iva ITA ITA Iva ITA ITA ITA Fuori campo Iva ITA Committente ITA (*) Committente ITA (*) - ITA Iva ITA ITA Fuori campo ITA Iva ITA ITA Iva ITA UE-UE UE-Extra UE Privato ITA ITAUE-Extra UE Privato Extra UE Extra UE-Extra UE Privato UE-ITA UEUE-Extra UE Privato Extra ITA Fuori campo Iva ITA ITA Iva ITA ITA Fuori campo Prestatore ITA (*) Committente ITA (*) Committente ITA (*) - Prestatore UEExtra UE Prestatore UEExtra UE Prestatore UEExtra UE Prestatore UEExtra UE Prestatore UEExtra UE Prestatore UEExtra UE UE (*) In base ad assoggettamento pro-quota relativamente alla tratta percorsa nel territorio. Verificare non imponibilità ex art. 9, n. 1), DPR 633/1972. Nelle lettere c) e d) dell’articolo 7-quater del DPR n. 633 sono contemplate le prestazioni di ristorazione e di catering, che prevedono criteri specifici di individuazione del luogo di effettuazione dell’operazione. Si considerano, dunque, effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni di ristorazione e di catering materialmente rese a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità, se il luogo di partenza del trasporto è situato nel territorio dello Stato; tutte le altre prestazioni di servizi di ristorazione e di catering si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono materialmente eseguite nel territorio dello Stato. Per le prestazioni di ristorazione e di catering si possono verificare le seguenti situazioni, riepilogate nelle seguenti tabelle55. SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING: DISCIPLINA TERRITORIALE Territorialità Riferimento Prestazione normativo Status Criterio (art. del DPR committente 633/1972) Servizi di ristorazione Art. 7-quater, comma Luogo di esecuzione Indifferente e catering 1, lett. c) materiale PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING: ANALISI DELLE POSSIBILI CASISTICHE Luogo di Paese Paese Status Regime Debitore esecuzione stabilimento stabilimento committente Iva imposta materiale prestatore committente 55 Tabelle tratte dal libro Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. ITA ITA ITA ITA ITA ITA Indifferente Indifferente Indifferente Soggetto passivo Privato Soggetto passivo ITA UE Extra UE ITA UE ITA UE ITA Extra UE ITA Extra UE Privato ITA UE 1 ITA ITA UE 1 ITA UE 1 ITA UE 1 UE 1 UE 1 ITA ITA UE Indifferente Soggetto passivo Soggetto passivo Privato Indifferente Indifferente UE 1 Extra UE Indifferente ITA Extra UE ITA Indifferente ITA Extra UE ITA Indifferente UE Extra UE ITA Indifferente Extra UE Extra UE UE Indifferente ITA Extra UE Extra UE Indifferente ITA ITA ITA ITA UE 1 Iva ITA Iva ITA Iva ITA Prestatore ITA Prestatore ITA Prestatore ITA Committente Iva ITA ITA Iva ITA Prestatore UE Committente Iva ITA ITA Prestatore extra Iva ITA UE Iva UE 1 Prestatore ITA Committente Iva UE 1 UE 1 UE 2 Iva UE 1 Prestatore ITA UE Extra UE ITA Iva UE 1 Prestatore ITA Iva UE 1 Prestatore ITA Iva UE 1 Prestatore UE Prestatore extra Iva UE 1 UE NO Iva Fuori campo UE NO Iva Fuori campo UE NO Iva Fuori campo UE NO Iva Fuori campo UE NO Iva Fuori campo UE SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING "A BORDO": DISCIPLINA TERRITORIALE Territorialità Prestazione Riferimento Status Criterio normativo committente (art. del DPR 633/1972) Servizi di ristorazione e catering "a bordo" Art. 7-quater, comma nel corso di una Indifferente 1, lett. d) parte del trasporto di passeggeri all’interno della Comunità Luogo di partenza del trasporto dei passeggeri LE PRESTAZIONI DI SERVIZI DI RISTORAZIONE E CATERING "A BORDO": ANALISI DELLE POSSIBILI CASISTICHE Paese Paese Status Regime Debitore Tratta stabilimento stabilimento committente Iva imposta prestatore committente ITA - UE1 ITA Indifferente Indifferente Iva ITA Prestatore ITA Soggetto Committente ITA - UE1 UE ITA Iva ITA passivo ITA ITA - UE1 UE Indifferente Indifferente Iva ITA Prestatore UE Soggetto Committente ITA- UE1 Extra UE ITA Iva ITA passivo ITA Prestatore extra ITA - UE1 Extra UE Indifferente Indifferente Iva ITA UE UE1 ITA Indifferente Indifferente Iva UE 1 Prestatore ITA ITA/UE 2 UE1 Soggetto Committente UE ITA UE1 Iva UE 1 ITA/UE 2 passivo 1 UE1 UE 1 Indifferente Indifferente Iva UE 1 Prestatore UE 1 ITA/UE 2 UE1 UE 2 Indifferente Indifferente Iva UE 1 Prestatore UE 2 ITA/UE 2 UE1 Prestatore extra Extra UE Indifferente Indifferente Iva UE 1 ITA/UE 2 UE La lettera e) dell’articolo 7-quater del DPR n. 633/1972, prevede una deroga ai criteri generali per le prestazioni di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto a breve termine, che si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando gli stessi sono messi a disposizione del destinatario nel territorio dello Stato e sono utilizzate all’interno del territorio della Comunità. Nel caso, infatti, di parziale utilizzo del mezzo di trasporto in tratte che sono al di fuori di tale ambito territoriale, i predetti servizi sono irrilevanti ai fini impositivi per la parte corrispondente56. Si rileva, inoltre, che i servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto non si considerano effettuati in Italia se il mezzo stesso è messo a disposizione del committente in altro Stato, comunitario o non comunitario. Solo nell’ipotesi di messa a disposizione in altro Stato non comunitario, l’operazione è soggetta a IVA in Italia quando la concreta utilizzazione del mezzo di trasporto avvenga nel territorio italiano. Nel caso in cui, invece, il mezzo di trasporto sia messo a disposizione in uno Stato comunitario, non rileva l’utilizzo del mezzo nel territorio italiano e l’operazione non si considera effettuata in Italia57. Per i servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili a breve termine di mezzi di trasporto si possono verificare diverse situazioni, riepilogate nelle seguenti tabelle58. BUSINESS TO BUSINESS (B2B) Criterio del Prestatore Committente luogo di (locatore/noleggiatore) (utilizzatore) messa a disposizione ITA ITA Business ITA, UE, extra UE (ITA, UE, extra UE UE) Extra UE 56 Criterio dell’utilizzo ITA, UE Extra UE ITA, UE, extra UE ITA Iva SÌ NO NO SÌ Circ. del 29 luglio 2011 n.37/E, la quale aggiunge che “a tale riguardo, si conferma la validità dei documenti di prassi che (nel caso in cui manchino elementi certi attestanti l'effettivo utilizzo dell'imbarcazione in acque territoriali comunitarie) hanno stabilito percentuali forfetarie di utilizzo dell'imbarcazione medesima in ambito comunitario, a seconda della tipologia del natante (si rinvia, in particolare, alle circolari n. 49/E del 7 giugno 2002 e n. 38/E del 22 luglio 2009”. 57 Circ. del 29 luglio 2011 n.37/E 58 Tabelle tratte dal libro Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. BUSINESS TO CONSUMER (B2C) Criterio del Prestatore Committente luogo di (locatore/noleggiatore) (utilizzatore) messa a disposizione ITA ITA ITA, CE, extra CE Consumer UE Extra UE Criterio dell’utilizzo ITA, UE Extra UE ITA, CE, extra UE ITA Iva SÌ NO NO SÌ 3.4.3. Art. 7-quinquies La disciplina delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili ha subito una modifica a far data dal 1° gennaio 2011; modifica tra l’altro già prevista nell’articolo 3 del decreto n. 18 del 11 febbraio 2010. Proprio con quest’ultimo ritocco normativo l’articolo 7-quinquies disciplina in maniera diversa i servizi resi nei rapporti B2B e quelli resi nei rapporti B2C. Nei rapporti B2C le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, le prestazioni di servizi degli organizzatori di dette attività, nonché le prestazioni di servizi accessorie si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono materialmente svolte nel territorio dello Stato. Nell’ambito B2B si applica la regola generale. Per quanto riguarda le prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse conl’accesso, sia nel caso B2B che in quello B2C,si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono materialmente svolte nel territorio dello Stato. Nonostante i chiarimenti forniti dall’art. 53 della direttiva 2006/112/CE, dall’art. 32 del regolamento (UE) n. 282/2011 e dalla circolare del 29 luglio 2011 n.37/E, la quale fornisce un ampia gamma di esempi nei casi non espressamente esaminati, spesso, è difficile cogliere la distinzione tra: una prestazione di servizi “generica”; una prestazione di servizi relativa ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni/ prestazione di servizi degli organizzatori di dette attività/relativa prestazione di servizi accessorie; una prestazione di servizi per l’accesso a questo tipo di manifestazioni/prestazione di servizi accessorie connesse con l’accesso. Una volta stabilito che un’operazione rientra nell’ambito di applicazione del art. 7quinquies si possono verificare i seguenti casi, così riepilogati nella seguente tabella59. PRESTAZIONI DI SERVIZI CULTURALI E SIMILI: DISCIPLINA PREVIGENTE E ATTUALE Prestazione Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili Disciplina previgente Disciplina attuale Riferimento normativo Status Criterio (DPR committente 633/1972) Riferimento normativo Status Criterio (DPR committente 633/1972) Art. 7, comma 4, lett. b) Indifferente Prestazioni di accesso alle manifestazioni culturali, Art. 7, artistiche, comma 4, sportive, lett. b) scientifiche, educative, ricreative e simili Indifferente Luogo di Art. 7svolgimento quinquies materiale Luogo di Art. 7svolgimento quinquies materiale Privato Luogo di svolgimento materiale Soggetto passivo Stabilimento del committente Indifferente Luogo di svolgimento materiale 3.4.4. Art. 7-sexies 59 Tabella tratta dal libro Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. L’art. 7-sexies del DPR n. 633, recependo specifiche disposizioni recate dalla direttiva 2006/112/CE, prevede varie deroghe al principio generale di territorialità di talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi ovvero nell’ambito B2C. Le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l’operazione oggetto dell’intermediazione è effettuata in Italia. Non si considerano, quindi, effettuate in Italia quando l’operazione oggetto dell’intermediazione è effettuata in un altro Stato, comunitario o extracomunitario che sia. Una volta stabilito che una prestazione di intermediazione rientra nell’ambito di applicazione del art. 7-sexties del DPR n. 633/1972 si possono verificare i seguenti casi, così riepilogati nella seguente tabella60. LE PRESTAZIONI RESE DAGLI INTERMEDIARI:ANALISI DELLE POSSIBILI CASISTICHE Operazione Paese Paese Status Regime Debitore di stabilimento stabilimento committente Iva imposta riferimento prestatore committente Soggetto Prestatore ITA ITA/UE ITA ITA Iva ITA passivo (*) Iva ITA Soggetto Extra UE ITA ITA Non imp. Prestatore ITA passivo art. 9, n. 7) Soggetto Committente Irrilevante ITA UE Iva UE passivo UE Soggetto NO Iva Fuori campo 7Irrilevante ITA Extra UE passivo ITA/UE ter (*) Soggetto Committente ITA/UE UE ITA Iva ITA passivo ITA (*) Soggetto Committente ITA/UE Extra UE ITA Iva ITA passivo ITA (*) Iva ITA UE/Extra Soggetto Committente Extra UE ITA Non imp. UE passivo ITA art. 9, n. 7) ITA ITA Privato Irrilevante Iva ITA Prestatore ITA 60 Tabella tratta dal libro Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. ITA Extra UE Privato Irrilevante ITA UE Privato Irrilevante UE ITA Privato Irrilevante Extra UE ITA Privato Irrilevante Extra UE UE Privato Irrilevante UE 1 (*) Prestatore extra Iva ITA UE (*) Prestatore UE Iva ITA (*) Iva UE Prestatore ITA NO Iva Fuori campo ITA Iva Fuori campo NO Iva UE Iva Iva UE 1 Prestatore UE 1 UE 1 Privato Irrilevante UE2/Extra UE 1 Privato Irrilevante Iva UE 1 Prestatore UE 2 UE (*) Verificare la possibile ricorrenza dei presupposti applicativi del regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, n. 7), DPR 633/1972. Le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; mentre le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato61. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.37/E del 29 luglio 2011 ha stabilito che la quota parte di tali prestazioni di servizi resa nel territorio dello Stato debba essere calcolata in modo forfettario: - nella misura del cinque per cento di ogni singolo intero trasporto internazionale marittimo riferibile alle acque territoriali italiane62 - nella misura del trentotto per cento dell’intero tragitto del singolo volo internazionale riferibile alla prestazione resa nello spazio aereo italiano63. 61 La circ del 29 luglio 2011 n.37/E specifica alcuni termini: “per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nel territorio di due Stati membri diversi. Luogo di partenza è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni; luogo di arrivo è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente”. 62 Circ. n. 11/420390 del 7 marzo 1980. 63 Risoluzione n. 89 del 23 aprile 1997. Una volta stabilito che una prestazione di trasporto di beni rientra nell’ambito di applicazione del art. 7-sexties del DPR n. 633/1972 si possono verificare i seguenti casi, così riepilogati nella seguente tabella64. TRASPORTO DI BENI: ANALISI DELLE POSSIBILI CASISTICHE Paese Paese Status Regime Tratta stabilimento stabilimento Debitore imposta committente Iva prestatore committente ITA-ITA ITA Soggetto ITA Iva ITA Prestatore ITA (*) passivo UE-ITA ITA Soggetto ITA Iva ITA Prestatore ITA (*) o ITApassivo UE UE-UE ITA Soggetto ITA Iva ITA Prestatore ITA (*) passivo ITAITA Soggetto ITA Iva ITA Prestatore ITA extra UE passivo (**) Extra ITA Soggetto ITA Iva ITA Prestatore ITA UE-ITA passivo (***) UE-extra ITA Soggetto ITA Iva ITA Prestatore ITA (*) UE passivo ITA-ITA UE-extra UE Soggetto ITA Iva ITA Committente ITA passivo UE-ITA UE-extra UE Soggetto ITA Iva ITA Committente ITA o ITApassivo UE UE-UE UE-extra UE Soggetto ITA Iva ITA Committente ITA passivo ITAUE-extra UE Soggetto ITA Iva ITA Committente ITA extra UE passivo Extra UE-extra UE Soggetto ITA Iva ITA Committente ITA UE-ITA passivo UE-extra UE-extra UE Soggetto ITA Iva ITA Committente ITA UE passivo ITA-ITA ITA Privato Irrilevante Iva ITA Prestatore ITA (*) ITA-UE ITA Privato Irrilevante Iva ITA Prestatore ITA (*) 64 Tabella tratta dal libro Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. UE-ITA Extra UE-ITA Extra UE-UE ITA-ITA ITA ITA Privato Privato Irrilevante Irrilevante ITA Privato Irrilevante UE-extra UE Privato Irrilevante ITA-UE UE-extra UE Privato Irrilevante UE-ITA UE-extra UE Privato Irrilevante Iva UE Iva ITA su tratta ITA NO Iva ITA UE Iva ITA Prestatore ITA Prestatore ITA (*) Prestatore ITA Prestatore UEExtra UE Iva ITA Prestatore UEExtra UE NO Iva UE Prestatore UEExtra UE Iva ITA su Prestatore UEtratta ITA Extra UE Iva ITA Prestatore ITA Extra UE-extra UE Privato Irrilevante UE-ITA Extra ITA Soggetto ITA UE-extra passivo UE Extra UE/extra Soggetto ITA Iva ITA Committente ITA UE-extra UE passivo UE (*) Verificare la possibile applicabilità del regime di non imponibilità di cui all’art. 9 DPR 633/1972. Le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite materialmente nel territorio dello Stato. Nelle prestazioni relative a beni mobili la maggior difficoltà risulta, spesso, essere la distinzione fra beni immobili e beni mobili. A soccorso di tali difficoltà la normativa europea e Assonime hanno provvisto alcuni esempi, senza, però, esaurire la casistica. Una volta stabilito che una prestazione di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali rientra nell’ambito di applicazione del art. 7-sexties del DPR n. 633/1972 si possono verificare i seguenti casi, così riepilogati nella seguente tabella65. 65 Tabella tratta dal libro Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A BENI MOBILI: ANALISI DELLE POSSIBILI CASISTICHE Paese Paese Luogo di Status Regime Debitore stabilimento stabilimento esecuzione committente Iva imposta prestatore committente Irrilevante ITA Soggetto ITA Iva ITA Prestatore ITA passivo (*) Irrilevante ITA Soggetto UE Iva UE Committente passivo UE Irrilevante ITA Soggetto Extra UE NO Iva Fuori campo passivo ITA/UE Irrilevante UE Soggetto ITA Iva ITA Committente passivo ITA (*) Irrilevante Extra UE Soggetto ITA Iva ITA Committente passivo ITA (*) ITA ITA Privato Irrilevante Iva ITA Prestatore ITA (*) UE ITA Privato Irrilevante Iva UE Prestatore ITA Extra UE ITA Privato Irrilevante NO Iva Fuori campo ITA/UE ITA UE/Extra Privato Irrilevante Iva ITA Prestatore UE UE/Extra UE UE 1 UE 1 Privato Irrilevante Iva UE 1 Prestatore UE 1 UE 1 UE 2/Extra Privato Irrilevante Iva UE 1 Prestatore UE UE 2/Extra UE Extra UE UE/Extra Privato Irrilevante NO Iva Fuori campo Iva UE ITA/UE (*) Verificare i casi di non imponibilità ex artt. 8-bis e 9 DPR 633/1972. Una volta stabilito che una prestazione di servizi accessori ai trasporti rientra nell’ambito di applicazione del art. 7-sexties del DPR n. 633/1972 si possono verificare i seguenti casi, così riepilogati nella seguente tabella66. PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCESSORI AI TRASPORTI: ANALISI DELLE POSSIBILI CASISTICHE 66 Tabella tratta dal libro Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. Paese Status Tratta stabilimento committente prestatore Irrilevante ITA Soggetto passivo Irrilevante ITA Soggetto passivo Irrilevante ITA Soggetto passivo Irrilevante UE Soggetto passivo Irrilevante Extra UE Soggetto passivo ITA ITA Privato UE ITA Privato Extra UE ITA Privato ITA Paese stabilimento Regime Iva Debitore imposta committente ITA Iva ITA Prestatore ITA (*) UE Iva UE Committente UE Extra UE Fuori campo ITA NO Iva ITA/UE Iva ITA ITA Iva ITA Irrilevante Irrilevante Irrilevante Iva ITA Iva UE NO Iva ITA/UE Iva ITA UE/extra Privato Irrilevante UE UE 1 UE 1 Privato Irrilevante Iva UE 1 UE 1 UE 2/extra Privato Irrilevante Iva UE 1 UE Extra UE UE/extra Privato Irrilevante NO Iva UE ITA/UE (*) Verificare i casi di non imponibilità ex art. 9 DPR 633/1972. Committente ITA (*) Committente ITA (*) Prestatore ITA (*) Prestatore ITA Fuori campo Prestatore UE/extra UE Prestatore UE 1 Prestatore UE 2/extra UE Fuori campo Iva A partire dal 1° gennaio 2013 le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato: 1. quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero e queste prestazioni sono utilizzate nel territorio della Comunità, 2. quando sono rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio della Comunità ma sono ivi utilizzate nel territorio dello Stato. Questa regola si applica anche alle imbarcazioni da diporto quando l’imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore. Le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di imbarcazioni da diporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato nei seguenti due casi: 1. quando l’imbarcazione è messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione è resa da soggetti passivi ivi stabiliti nonché il suo utilizzo avviene nel territorio della Comunità, 2. quando l’imbarcazione è messa a disposizione nel territorio in uno Stato estero fuori della Comunità, il prestatore è stabilito nello Stato estero e la prestazione viene utilizzata nel territorio dello Stato, Una volta stabilito che una prestazione di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto rientra nell’ambito di applicazione del art. 7-sexties del DPR n. 633/1972 si possono verificare i seguenti casi, così riepilogati nelle seguenti tabelle67. TEMPI E LUOGHI DI LOCAZIONE E NOLEGGIO Locazione e noleggio Criterio Criterio generale del luogo di stabilimento del committente se è soggetto passivo d’imposta; se non è soggetto passivo d’imposta si applicano le disposizioni speciali contenute nell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e) ed Non di breve durata e-bis), DPR 633/1972 (e cioè si applica congiuntamente il criterio del luogo di stabilimento del prestatore/committente e il criterio del luogo di utilizzo). Criterio del luogo della messa a disposizione e criterio Breve durata del luogo di utilizzo. BUSINESS TO BUSINESS (B2B) 67 Tabelle tratte dal libro Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. Criterio del Prestatore Committente luogo di (locatore/noleggiatore) (utilizzatore) messa a disposizione ITA ITA Business ITA, UE, extra UE (ITA, UE, extra UE UE) Extra UE Criterio dell’utilizzo ITA, UE Extra UE ITA, UE, extra UE ITA Iva SÌ NO NO SÌ BUSINESS TO CONSUMER (B2C) Criterio del Prestatore Committente luogo di (locatore/noleggiatore) (utilizzatore) messa a disposizione ITA ITA ITA, CE, extra CE Consumer UE Extra UE Criterio dell’utilizzo ITA, UE Extra UE ITA, CE, extra UE ITA Iva SÌ NO NO SÌ PRESTAZIONI TERRITORIALMENTE RILEVANTI IN ITALIA: ADEMPIMENTI Adempimenti Utilizzatore Locatore/noleggiatore (committente) In capo a Modalità UE Business (ITA) Utilizzatore Integrazione Extra UE Business (ITA) Utilizzatore Autofattura Rappr. Business (UE, extra fisc./identificazione UE, extra UE Locatore UE) diretta/stabile organizzazione Rappr. fisc./identificazione UE, extra UE Consumer Locatore diretta/stabile organizzazione Per servizi elettronici si intendono sia le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici sia le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione (in inglese Telecommunications, Broadcasting and Electronic services, cd. “TBE”). Fino al 31 dicembre 2014 le prestazioni di servizi elettronici rientravano nell’ambito di applicazione dell’art. 7-Septies del DPR n. 633/1972. A partire dal 1° gennaio 2015 le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, utilizzate nel territorio dell’Unione europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero. Per evidenziare le differenze fra la disciplina ante e post 2015 si propone la seguente tabella68. CONFRONTO FRA DISCIPLINA ANTE E POST 2015 Prestazione Disciplina ante 2015 Disciplina dal 2015 Riferimento normativo Status (art. del Criterio committente DPR 633/1972) Riferimento normativo Status (art. del Criterio committente DPR 633/1972) Servizi di Art. 7-ter Soggetto telecomunicazione passivo e teleradiodiffusione Art. 7Privato septies, lett. h Committente Art. 7-ter Prestatore/utilizzo Art. 7sexies, lett. g) Soggetto passivo Committente Privato Committente Una volta stabilito che si tratta una prestazione di servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, si possono verificare i seguenti casi, così riepilogati nella seguente tabella. PRESTAZIONI DI TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE: ANALISI DELLE POSSIBILI 68 Tabella tratta dal libro Paolo Centore, Matteo Mantovani, Barbara Rossi, Benedetto Santacroce, Tiziana Ventrella, Guida all’IVA - I servizi interni e internazionali. CASISTICHE Paese Status stabilimento committente prestatore Soggetto ITA passivo Soggetto ITA passivo Soggetto ITA passivo Soggetto UE passivo Soggetto Extra UE passivo Paese Luogo stabilimento utilizzo committente ITA Regime Debitore Iva imposta ITA Indifferente Iva ITA UE Indifferente Iva UE Extra UE Indifferente ITA Indifferente Iva ITA ITA Indifferente Iva ITA Privato ITA UE Iva ITA ITA Privato UE UE Iva UE ITA Privato Extra UE UE NO Iva ITA UE Privato ITA UE Iva ITA Extra UE Privato ITA UE Iva ITA NO Iva ITA Prestatore ITA Committente UE Fuori campo Iva Committente ITA Committente ITA Prestatore ITA Prestatore ITA Fuori campo Iva Prestatore UE Prestatore extra UE A questi servizi si rende applicabile il regime speciale cd. Mini One Stop Shop (“MOSS”), il quale sarà oggetto di ulteriori approfondimenti nel paragrafo 1.5.1. 3.4.5. Art. 7-septies L’art. 7-septies del DPR n. 633/1972 riproduce il contenuto dell’articolo 7, quarto comma, lettera f) in vigore fino al 31 dicembre 2009, aggiungendo a questo l’irrilevanza ai fini IVA dell’utilizzazione del servizio avvenuta in Italia69. 69 Cfr Circ. del 29 luglio 2011 n.37/E In deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), del DPR n. 633/1972, le prestazioni di servizi di cui l’art. 7-septies dello stesso decreto sotto descritte non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità. Si sottolinea come nell’art. 7-septies del DPR n. 633/1972 le prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato a differenza degli altri articoli in tema di territorialità, nei quali le prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato. Le prestazioni di servizi a cui fa espressamente richiamo l’art. 7-septies del DPR n. 633/1972 sono le seguenti: a) cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; b) le prestazioni pubblicitarie; c) le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale nonché quelle di elaborazione e fornitura di dati e simili; d) le operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti; e) la messa a disposizione del personale; f) le prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto; g) la concessione dell’accesso a un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Unione o a una rete connessa a un tale sistema, al sistema dell’energia elettrica, alle reti di riscaldamento o di raffreddamento, il servizio di trasmissione o distribuzione mediante tali sistemi o reti e la prestazione di altri servizi direttamente collegati; l) le prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti. 3.5. Focus sulle prestazioni di servizi non imponibili Pur avendo stabilito che alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia si applicano la regola generale (art. 7-ter del DPR n. 633/1972) e le deroghe (artt. 7-quater, 7-quinquies, 7-sexies e 7-septies del DPR n. 633/1972), qualora ne ricorrano i presupposti, si rende applicabile un regime di non imponibilità. Infatti, l’art. 9 del DPR n. 633/1972 prevede la non imponibilità di alcune operazioni, che altrimenti rientrerebbero nel campo di applicazione dell’imposta ai sensi degli artt. da 7-ter a 7-septies del DPR n. 633/1972. I servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili sono così individuati dall’art. 9 del DPR n. 633/1972: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69 del DPR n. 633/1972. 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempre che i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art 69 del DPR n. 633/1972. 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempre che i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69 del DPR n. 633/1972 i servizi relativi alle operazioni doganali; 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempre che i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art.69 del DPR n. 633/1972. 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3), nonché quelli relativi ad operazioni effettuate fuori del territorio della Comunità; le cessioni di licenze all’esportazione; 7 bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’articolo 74 ter del DPR n. 633/1972, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea; 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell’art. 152, primo comma, del T.U. approvato con DPR 23 gennaio 1973, n. 43; 9) i trattamenti di cui all’art. 176 del T.U. approvato con DPR 23 gennaio 1973 n. 43 eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato. Alla luce delle novità in materia di territorialità introdotta con il D.Lgs. n. 18/2010, l’Agenzia delle Entrate ha precisato nella circ. 37/E del 29 luglio 2011 che “per quanto in particolare riguarda le operazioni per cui trova applicazione la regola generale dei rapporti B2B: sono irrilevanti agli effetti dell’IVA le operazioni rese nei confronti di un committente non stabilito nel territorio dello Stato, ancorché la fattispecie sia presa in considerazione anche dall’articolo 9, primo comma. continuano a essere non imponibili all’IVA le operazioni rese nei confronti di committenti stabiliti nel territorio dello Stato, ove ricadenti nell’ambito applicativo delle prestazioni di cui al primo comma dell’articolo 9”. Il secondo comma dell’art. 9 del DPR n. 633/1972 riconosce ai soggetti, che compiono operazione che rientrano nei casi di cui all’art. 9, primo comma, del DPR n. 633/1972, la facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’imposta, nel limite del plafond disponibile, purché siano soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni: l’acquisto dei beni non deve riguardare fabbricati e aree edificabili, le operazioni non devono essere effettuate in modo occasionale, ma nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, i soggetti coinvolti nell’operazione devono provvedere a tutti gli adempimenti legati alla dichiarazione d’intento. 3.6. Focus sul Commercio Elettronico Per commercio elettronico diretto si intendono le cessioni di beni e prestazioni di servizi la cui consegna avviene esclusivamente per via telematica e che, per questo motivo, sono da considerarsi entrambe prestazioni di servizi. Secondo la direttiva 2006/112/CE, i servizi prestati tramite mezzi elettronici (il cosiddetto commercio elettronico diretto o e-commerce) comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione. Tra questi servizi rientrano: Tra questi servizi non rientrano: a) la fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e aggiornamenti; b) i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete elettronica, quali un sito o una pagina web; c) i servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario; d) la concessione, a titolo oneroso, del diritto a) i servizi di teleradiodiffusione; b) i servizi di telecomunicazione; c) i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente; d) i CD-ROM, i dischetti e supporti fisici analoghi; e) il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste; f) i CD e le audiocassette; g) le video cassette e i DVD; di mettere in vendita un bene o un servizio su un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer; e) le offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato (vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a dibattiti on line, ecc.); f) i servizi di: hosting di siti web e di pagine web; manutenzione automatica di programmi, remota e on line; amministrazione remota di sistemi; conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente; fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste. Accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti; bannerblocker, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari; driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti; installazione automatica on line di filtri per i siti web; installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls). Accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica; h) i giochi su CD-ROM; i) i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica; j) i servizi di insegnamento, per i quali il contenuto del corso è fornito da un insegnante attraverso Internet o una rete elettronica, vale a dire mediante un collegamento remoto; k) i servizi di riparazione materiale off line delle apparecchiature informatiche; l) i servizi di conservazione dei dati off line; m) i servizi pubblicitari, ad esempio su giornali, manifesti e in televisione; n) i servizi di helpdesk telefonico; o) i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta; p) i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta; q) r)s) sono stati soppressi t) prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini; u) prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini. accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi; contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche; abbonamento a giornali o riviste on line; siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web; notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line; informazioni on line generate automaticamente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo; fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web; utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet. accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari; accesso o scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie o altri suoni; accesso o scaricamento di film; scaricamento di giochi su computer e su telefoni cellulari; accesso a giochi on line automatici dipendenti da Internet o reti elettroniche analoghe, nei quali i giocatori sono geograficamente lontani gli uni dagli altri. tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente; libri di esercizi completati dagli studenti on line e corretti e valutati automaticamente, senza intervento umano. La Direttiva 2008/8/CE ha modificato con effetto dal 1° gennaio 2015 la territorialità dei servizi prestati tramite mezzi elettronici resi ai soggetti non passivi d’imposta, mentre è rimasta intatta quella dei servizi resi ai soggetti passivi d’imposta. Come già detto nel paragrafo 1.3.3 la territorialità di questi servizi è passata dal luogo del prestatore al luogo del committente. Si tratta, pertanto, di un cambiamento già programmato da tempo, finalizzato a tassare il commercio elettronico diretto nel luogo di effettiva fruizione, in coerenza con la natura di imposta di consumo propria dell’IVA. Dal 2015, di conseguenza, i servizi resi tramite mezzi elettronici sono sempre tassati nel luogo del committente indipendentemente sia dalla natura soggettiva del committente medesimo, ovvero senza distinzione fra soggetti passivi e privati consumatori, sia dal luogo di stabilimento del prestatore70. La nuova disciplina prevede un mutamento anche per le operazioni di servizi prestati tramite mezzi elettronici poste in essere dalle imprese extracomunitarie; infatti, tali operatori che prestano i suddetti servizi nei confronti di soggetti privati comunitari potranno liberamente identificarsi ai fini IVA in qualsiasi Stato membro. Detto ciò, si riassume nella seguente tabella i criteri impositivi nei servizi prestati tramite mezzi elettronici in vigore dal 01/01/2015. CRITERI IMPOSITIVI NELL’E-COMMERCE DIRETTO DAL01/01/2015 Rapporto committenteCriterio prestatore B2B Luogo di Regola Art. 7-ter, comma 1, stabilimento del generale lett. a), DPR 633/1972 committente B2C Luogo di Deroga Art. 7-sexies, comma 1, stabilimento del lett. f), DPR 633/1972 committente (art. 58 direttiva 2006/112/CE) Una volta stabilito che si tratta di una prestazione di servizi prestati tramite mezzi elettronici, si possono verificare i seguenti casi, così riepilogati nella seguente tabella. 70 Art. 7 del regolamento UE n.282/2011. CRITERI E ADEMPIMENTI PER I SERVIZI PRESTATI CON MEZZI ELETTRONICI DAL01/01/2015 Adempimenti Prestatore Committente Criterio Iva In capo a Modalità Luogo di IVA ITA Prestatore Fattura stabilimento B(ITA) del committente Luogo di B(CE) Prestatore Ft. con causale stabilimento INTEGRA "non soggetta B(CE) del FATTURA all’imposta ex art. committente B(ITA) 7-ter DPR 633/1972" Luogo di NO Prestatore Ft. con causale stabilimento "non soggetta B(extra CE) del all’imposta ex art. committente 7-ter DPR 633/1972" B(ITA) Luogo di IVA ITA Prestatore Fattura stabilimento C(ITA) del committente Luogo di IVA UE Prestatore Fattura - MOSS o stabilimento identificazione / C(CE) del rappresentante committente fiscale Luogo di NO Prestatore Ft. con causale stabilimento "non soggetta C(extra CE) del all’imposta ex art. committente 7-ter DPR 633/1972" Luogo di IVA ITA Committente B(ITA) integra stabilimento fattura B(CE) B(CE) B(ITA) del committente Luogo IVA ITA Committente Prestatore Luogo di IVA ITA stabilimento del committente Committente B(ITA) autofattura Luogo IVA ITA Committente Prestatore C(ITA) B(ITA) B(extra CE) C(ITA) Fattura - MOSS o identificazione / rappresentante fiscale Fattura - MOSS o identificazione / rappresentante fiscale Il punto cruciale sullo status del committente non è tanto la territorialità del servizio, che si considera sempre e comunque effettuato nel luogo del committente stesso, ma la determinazione dello status stesso, ossia la sua natura di soggetto passivo Iva o di privato consumatore. Infatti, se il committente è un soggetto passivo il fornitore non è mai responsabile per l’IVA, che viene assolta dal committente in reverse charge qualora fornitore e committente siano comunitari ma di due Stati membri diversi. Se, invece, il committente è un privato stabilito nell’UE, il prestatore (o di un altro Stato UE o extra UE) è debitore dell’Iva nei confronti dell’erario dello Stato membro del destinatario della prestazione. In questo ultimo caso il prestatore dal 1° gennaio può scegliere se identificarsi / nominare un rappresentante fiscale oppure assolvere l’IVA con il nuovo meccanismo chiamato MOSS (Mini one stop shop) che prevede: la registrazione presso lo sportello unico telematico dell’Agenzia delle Entrate. la presentazione di una dichiarazione trimestrale (entro il ventesimo giorno dalla fine del trimestre), indicando l’ammontare dei servizi resi nel periodo con riferimento a ciascun Stato membro della UE e alle aliquote ivi applicate. il versamento dell’imposta dovuta in base alla suddetta dichiarazione, che per i soggetti UE avviene online e su un proprio conto seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, mentre per i soggetti extra UE non disponenti di conto corrente in Italia il versamento dell’imposta avviene tramite bonifico su un conto aperto presso la Banca d’Italia. In ogni caso il versamento deve recare il numero di riferimento della dichiarazione, ma non può essere effettuato tramite il modello F24. la mancata possibilità di utilizzare eventuali crediti d’imposta in compensazione. la mancata possibilità di detrarre l’IVA assolta sugli acquisti per i soggetti extra UE identificati in Italia. la possibilità di chiedere rimborso dell’IVA assolta sugli acquisti per i soggetti extra UE identificati in Italia. Il MOSS risolve a priori il problema della identificazione nel luogo del committente e permette di versare l’Iva all’Erario di tale Stato direttamente dallo Stato membro di identificazione del prestatore attraverso un portale telematico. Mentre i soggetti extracomunitari possono scegliere liberamente ove identificarsi e quindi gestire il MOSS in qualunque Stato membro, i soggetti comunitari devono iscriversi al MOSS nello Stato in cui hanno fissato la sede della propria attività economica, cioè dove una società ha la sede sociale o un’impresa individuale la sede della propria attività economica. Per commercio elettronico indiretto si intende la cessione di uno o più beni, la cui la conclusione del contratto tra venditore e cliente si perfeziona per via telematica, mentre la consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali (per esempio tramite vettore postale). Le cessioni on line di beni materiali sono equiparate alle vendite per corrispondenza, per cui tali operazioni non sono soggette all’obbligo emissione né di fattura né di scontrino fiscale o di ricevuta, fatta salva la possibilità da parte del venditore on line di optare per l’emissione di fattura per ogni operazione. Tuttavia, i corrispettivi delle vendite devono essere annotati nel registro dei corrispettivi. In merito al caso dei resi di merci, nell’ambito delle attività di commercio che non comportino l’obbligo di emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale, per recuperare l’IVA il contribuente può fornire la documentazione che ritiene più opportuna al fine di dimostrare il credito d’imposta. Per esempio si potrebbe ricostruire il dettaglio dell’operazione di vendita mediante l’identificazione del titolo di acquisto originario71. La territorialità dell’IVA delle cessioni on line di beni materiali e i suoi connessi adempimenti non prevede specifiche disposizioni, eccezione fatta per quei beni destinati a consumatori finali residenti in un altro Stato membro. Per un quadro completo del commercio elettronico indiretto nella disciplina IVA, si riporta la seguente tabella72. COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO OPERAZIONI in ITALIA, INTRACOMUNITARIE ed EXTRACOMUNITARIE Cedente Acquirente Applicazione dell’Iva Italiano Italiano soggetto passivo Iva Iva italiana Italiano Italiano consumatore finale Iva italiana Comunitario soggetto passivo Iva Non imponibile, ex art. 41, D.L. 331/93. Autofatturazione dell’acquirente e versamento dell’imposta nel proprio Paese Italiano Italiano Italiano 71 72 Comunitario consumatore finale (importo complessivo delle cessioni Iva italiana inferiore a euro 100.000 o alla minor soglia indicata per singolo Paese) Comunitario consumatore finale Iva del Paese acquirente. Il cedente (importo complessivo delle cessioni italiano emette fattura al La settimana fiscale n. 40 pag. 40 del 02/11/2012. Tabella settimana fiscale n. 40 pag. 40 del 02/11/2012. Italiano Italiano superiore ad euro 100.000 o alla minor soglia indicata per singolo Paese) rappresentante fiscale senza Iva, il quale emetterà fattura al committente privato comunitario con aliquota Iva del Paese comunitario Extracomunitario soggetto passivo Iva Non imponibile, ex art. 8, DPR 633/1972 Extracomunitario privato cittadino Non imponibile, ex art. 8, DPR 633/1972 Infine, gli acquisti via internet da soggetti UE o extra UE non presentano specifiche discipline. Essi vanno trattati, rispettivamente, come ordinari acquisti intracomunitari (con le formalità previste dal D.L. n. 331/1993) oppure come importazioni. Nel caso delle importazioni, l’IVA è dovuta in Italia, in base alle aliquote ivi vigenti, sul valore dei beni oggetto dell’operazione, aumentato dei dazi doganali e delle spese di trasporto o spedizione fino al luogo di destinazione all’interno della UE. In base ad accordi internazionali conclusi con l’Unione Europea, l’invio di pacchetti di valore inferiore ad € 22 è in ogni caso esonerato da qualsiasi imposta73. 73 Cfr http://www.fiscal-focus.info/fisco/e-commerce-indiretto-aspetti-iva-delicati,3,22117