“FRODI IVA NEL DIRITTO PENALE: PROBLEMATICHE” a cura di Francesco COZZI Procuratore Aggiunto - Procura Repubblica Tribunale di Genova Il tema delle frodi I.V.A. attiene al versante dei comportamenti che diminuiscono o mettono in pericolo le ENTRATE dello Stato in quanto riguarda il mancato pagamento di risorse quali l’imposta sul valore aggiunto. Condotte dello stesso tipo ossia incidenti sulle entrate dello Stato che presentano rilievo penale si hanno nel contrabbando doganale (artt. 282 segg. DPR 23.1.73 n. 43) che riguardano il mancato pagamento dei diritti di confine e l’IVA (art. 70 Dpr 26.10.72 n. 633) per i beni di provenienza extracomunitaria . 1 Forma della frode Negli ultimi anni indagini svolte dalla Amministrazione delle Dogane dagli Uffici dalla Agenzia delle Entrate dalla Guardia di Finanza hanno messo alla luce numerose fattispecie in cui uno o più soggetti persone fisiche o imprese in forma societaria emettono fatture relative a operazioni di cessioni di beni per consentire a terzi l’evasione di imposte. Detti soggetti poi o accumulano un debito IVA anche di dimensioni enormi che non assolvono perché non versano l’ iva allo Stato spesso non presentando neppure dichiarazione fiscale, ovvero neutralizzano il debito iva utilizzando a loro volta fatture emesse da altri soggetti non operativi commercialmente a fronte di operazioni inesistenti . I settori interessati sono quelli dei prodotti tecnologici informatica;materiale ottico delle autovetture) delle carni. (cellulari di telefonia mobile, 1. Tale soggetto si frappone nella sequenza di cessione di prodotti commerciali –perciò detto interposto - ed effettua apparentemente (in base a fattura) • un acquisto intracomunitario con imponibile IVA nello Stato di destinazione, ossia in Italia nel nostro caso ai sensi dell’art.41 del DL n. 331 del 1993 ovvero • un acquisto da un soggetto extracomunitario attraverso un deposito iva. Ovvero • effettua un acquisto rilasciando dichiarazione di intenti al fornitore in modo da farsi fatturare il bene con sospensione di imposta (trattasi della autocertificazione rilasciata alla controparte di cui all’ art. 1 lett c DL 29.12.83 n. 746 conv. in legge 27.2.84 n. 12) 2. Cede poi apparentemente (in base a fattura) il bene al reale acquirente a un prezzo pari o poco superiore al costo che aveva sostenuto senza la applicazione dell’IVA. 3. Non versa poi allo Stato l’IVA che pure incamera dal reale acquirente e questi invece se la detrae. 2 Gli effetti L’interposto guadagna un compenso per l’attività svolta che in realtà consiste solo nel ricevere una fattura passiva senza iva dal fornitore ed emetterne altra verso il cessionario reale ad un prezzo complessivo inferiore pari o di poco superiore all’imponibile indicato nella fattura emessa dal fornitore intracomunitario. (ad es A cede a B un bene a 100 senza applicazione di IVA perché cessione intracomunitaria o nazionale su dichiarazione di intenti; B cede a C a 83 + 17 IVA + 2 per proprio compenso e quindi a 102; C cede al consumatore a 90 + 18 di IVA ; B non versa 17 di IVA allo Stato; C versa 2 (19-17). Lo Stato incassa 2 anziché 20.) Il meccanismo emerso nel corso delle attività di contrasto del fenomeno consente al cessionario reale detto interponente di detrarsi l’IVA sull’acquisto di acquistare il bene a prezzo competitivo e di rivenderlo a prezzi più bassi rispetto alla concorrenza con danno per gli operatori dello stesso settore che effettuano regolarmente le operazioni. 1 Atti del convegno “Frodi Iva: analisi del fenomeno e adeguatezza degli interventi di contrasto” - Genova 1 dicembre 2005 organizzato da «Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Liguria» e «Centro diritto penale tributario - Torino» Quindi con tale meccanismo che crea un fittizio diritto alla detrazione dell’Iva o alla richiesta di un rimborso di un credito IVA si froda lo Stato ,si altera il mercato ,si produce un danno all’economia reale inducendo gli altri operatori a operare illegalmente. In certi casi la fatturazione non corrisponde ad alcuna cessione di merce ma serve solo a fornire al rivenditore la documentazione necessaria per comprovare un costo abbattere l’utile e acquisire un credito IVA per neutralizzare costi in nero non altrimenti detraibili. Ciò avviene perlopiù nelle operazioni nell’ambito dello Stato. In questo caso la fattura non corrisponde ad alcuna cessione di beni o prestazione di servizi. Si tratta di fattura per operazione oggettivamente inesistente. In altri casi come si è detto la fatturazione scherma il reale rapporto da un fornitore ad un rivenditore realmente operativo . Cio avviene o in operazioni intracomunitarie che non sono imponibili per l’IVA nello Stato del cedente ma lo diventano solo nel momento in cui l’acquirente intracomunitario cede il bene nello Stato ad altro acquirente nazionale .Ovvero in operazioni nazionali allorché un soggetto rilascia a chi gli ceda il bene una dichiarazione di intenti con cui dichiara di essere falsamente esportatore abituale . L’acquirente intracomunitario acquista in tali casi il bene senza versare l’IVA al suo dante causa. Poi rivende solitamente ad un prezzo imponibile inferiore a quello di acquisto addebitando al suo subacquirente l’Iva su tale imponibile . Il bene viene spostato fisicamente solo una volta dal fornitore al cessionario senza transitare né essere acquisito dall’interposto . 3 Lo scopo della manovra Si tratta di una frode cui bene si attaglia la definizione datane dalla Commissione europea nella III relazione redatta ogni tre anni ex art. 12 paragrafo 3 del regolamento n. 1553 /89/CEE secondo cui la frode è “qualsiasi attività che violando direttamente delle norme giuridiche o abusandone in modo illegale ,porta a sottrarsi volontariamente all’adempimento corretto degli obblighi fiscali e di conseguenza ad una mancata imposizione di qualsiasi base imponibile e/o al mancato pagamento dell’imposta”. Infatti il meccanismo è diretto in generale a ridurre o a sopprimere l’imposta dovuta sulle vendite e/o ad aumentare o a creare un’imposta detraibile dagli acquisti in modo da falsare il saldo debitore o creditore finale dell’imposta. 4 Rilevanza penale Poiché il sub-acquirente si detrae l’iva apparentemente creata e addebitatagli dall’interposto cedente e compensa il credito maturato con la imposta IVA che incamera dal proprio cessionario (altro operatore o cliente comune)in occasione del successivo trasferimento della merce, è agevole rispondere affermativamente al quesito se l’acquirente nel momento in cui presenta la dichiarazione dei redditi o ai fini iva utilizzando la fattura passiva dell’interponente,agisca,se consapevole della fatturazione di comodo, per fare evadere l’imposta all’interposto o agisca per evadere lui stesso le imposte. E’ stato in contrario in primo luogo obiettato che nella sequenza di fatturazioni sopra indicate non vi sarebbe fatturazione soggettivamente inesistente perché essa corrisponderebbe alla realtà dei rapporti intervenuti tra i soggetti indicati nelle fatture. Solo nel caso in cui un soggetto ceda in nero e nella fattura riguardante gli stessi beni appaia quale cedente un soggetto diverso, si avrebbe fatturazione soggettivamente inesistente che consente la detrazione di un IVA altrimenti indetraibile sull’acquisto in nero . Nel caso della triangolazione –si osserva- si aggiunge ma non in modo occulto un soggetto.Tutti i rapporti sono documentati e non si può affermare che essi siano simulati perché le parti vogliono tutte il risultato che appare ossia che il bene acquistato dall’interposto diventi di proprietà del cd interponente (cessionario).Quindi non si potrebbe ipotizzare la falsità per simulazione dei rapporti fatturati perché tutti i rapporti di cessione sono esposti e non occulti e sono voluti realmente tra le parti. 2 Atti del convegno “Frodi Iva: analisi del fenomeno e adeguatezza degli interventi di contrasto” - Genova 1 dicembre 2005 organizzato da «Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Liguria» e «Centro diritto penale tributario - Torino» E’ stato ancora argomentato che l’interponente non può commettere il delitto di cui all’art. 2 del D. L.vo 74/2000 perché agirebbe al più per fare evadere le imposte ad altri e quindi senza il dolo specifico richiesto dalla norma (di evadere).Egli ha sostenuto un costo che risulta contabilmente e ha versato l’ iva al cedente . Le tesi sopra esposte non sono condivisibili perché basate nel primo caso su una lettura del fenomeno che da rilievo sostanziale all’ l’artificioso apparato documentale piuttosto che alla reale interpretazione della volontà e del comportamento contrattuale delle parti e non coglie il significato reale e l’insidiosità delle operazioni,nel secondo caso perché non individua i soggetti che si avvantaggiano fiscalmente della manovra fraudolenta. In base ai principi generali anche del diritto civile i terzi tra cui l’Erario possono far valere la simulazione nei confronti delle parti quando essa pregiudica i loro diritti. Nel caso di specie l’Erario subisce un danno perché l’imposta non è stata anticipata nell’acquisto intracomunitario o con dichiarazione di intento e non viene versata dall’interposto ma viene detratta dal cessionario. Dunque l’Erario può far valere la simulazione e dimostrare che il ruolo dell’interposto è diretto solo ad avvantaggiare se stesso e i terzi attraverso il danno all’Erario . Nei casi esaminati nelle indagini svolte chi riceve e registra in contabilità la fattura dal cedente interposto in realtà non paga l’IVA e solo apparentemente la versa: in realtà la voce corrispondente alla imposta è una parte del prezzo del bene che solo nominalmente viene corrisposta come iva perché viene registrata come tale ma non perché vi sia stata una reale cessione del bene ma solo per consentire la detrazione dell’ iva al cessionario interponente e per creare un corrispondente debito verso l’erario dell’interposto. L’interponente si rivolge all’interposto anziché all’esportatore intracomunitario o al fornitore nazionale proprietario del bene che si vuole acquistare non perché sia necessario e conveniente sul piano commerciale ma solo perché è conveniente fiscalmente e solo di conseguenza commercialmente . Ma la cessione del bene tra i due (interposto e rivenditore interponente)non avviene e la fattura che la documenta rappresenta un rapporto fittizio e maschera un reale trasferimento di proprietà del bene da un fornitore diverso da quello apparente .Il cessionario interponente paga solo e tutto il prezzo del bene importato intracomunitariamente con una somma che viene ricevuta totalmente dal fornitore effettivo salvo un compenso che paga all’interposto che è il corrispettivo per la fornitura di una fattura che gli consente la detrazione dell’iva. La rilevazione dell’iva in fattura lo legittima a detrarsi l’imposta .. Le modalità effettive sottostanti della transazione commerciale dimostrano infatti che in realtà non vi è stata alcuna cessione del bene dall’interposto all’interponente e che non vi è stata neppure vendita dal fornitore all’interposto. Il fornitore ha fatturato all’interposto perché glielo ha domandato il suo acquirente quando gli ha ordinato il bene .E’ stato interposto un altro soggetto unicamente per creare un fittizio credito verso l’erario in capo all’utilizzatore. La cessione che appare nella documentazione fiscale è dunque simulata in quanto la cessione non ha mai determinato il trasferimento della proprietà o la costituzione o il trasferimento a titolo oneroso di altro diritto reale di godimento sul bene fatturato dal fornitore all’interposto,secondo la definizione dell’art. 2 comma 1 del DPR n. 633/72 .L’interposto non ha mai voluto acquistare la proprietà o altro diritto reale sul bene e non ha mai un potere di fatto sul bene stesso. Quindi il cessionario agisce per evadere lui stesso le imposte perché in realtà paga solo il prezzo del bene e non l’ iva. Se la cessione del bene è avvenuta realmente sia pure tra soggetti diversi da quelli indicati in fattura si versa in una ipotesi di simulazione relativa :un soggetto ha acquistato il bene ma da un soggetto diverso dall’emittente la fattura ,ossia da un fornitore che poi ha fatturato su richiesta dello stesso interponente all’interposto:il costo è stato sostenuto effettivamente e non si può parlare di costo inesistente ai fini delle imposte dirette. L’acquisto è avvenuto ,il costo c è stato ,è inerente all’attività di impresa. Ma il costo del bene è il prezzo pagato che comprende l’Iva calcolata sull’imponibile fatturato . In realtà non viene versata alcuna 3 Atti del convegno “Frodi Iva: analisi del fenomeno e adeguatezza degli interventi di contrasto” - Genova 1 dicembre 2005 organizzato da «Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Liguria» e «Centro diritto penale tributario - Torino» imposta iva al cedente apparente ma viene pagato il prezzo al fornitore effettivo senza l’ iva gravante sul bene . Viene frodata pressoché interamente l’ iva dovuta. 5 Le conseguenze di diritto penale Nel processo penale quando l’accusa riesce a dimostrare che di cessione simulata si tratta e che la simulazione è posta in essere proprio per frodare l’erario ne derivano importanti conseguenze. 1- Anzitutto il fornitore effettivo che emette consapevolmente la fattura in cui indica un cessionario diverso da quello effettivo e lo fa per fare evadere le imposte all’apparente cessionario commette il delitto di cui all’art. 8 del D L. vo 74/2000. Va osservato in proposito che il cedente estero o nazionale può essere in buona fede se effettua una cessione ad un soggetto che solo successivamente si rivela una “cartiera”che non procede al versamento del debito di imposta . Se trattasi di soggetto estero è competente per il reato ai sensi dell’art18 del D. L.vo 74/2000 il giudice del luogo di accertamento del reato, che si individua nel luogo ove la polizia tributaria o i funzionari degli uffici hanno scoperto il reato e hanno raccolto gli elementi di prova. (vedi Cass. 3 Sez 12.12.86 ) Lo stesso soggetto risponderà del reato di cui all’art. 4 del D. L.vo74/2000, se superate le soglie di punibilità ivi previste,in relazione all’imposta relativa alle cessioni fatturate all’interposto anziché al destinatario effettivo. 2- Il soggetto interposto emette a sua volta fattura in cui indica falsamente se stesso quale fornitore. Egli agisce per incamerare l’Iva che appare legittimato a ricevere e che non versa :la sua condotta è finalizzata dal dolo specifico di evadere l’imposta ma anche dal dolo di consentire al cessionario la detrazione dell’IVA a fronte di una cessione fittizia. Si configura nei suoi confronti il delitto di cui all’art. 8 del D. L.vo 74/2000. Il soggetto interposto normalmente non presenta dichiarazione:quindi non utilizza le fatture passive emesse a suo nome anziché verso il destinatario effettivo e si limita a non versare l’IVA dovuta. Per tali condotte non è punibile penalmente. Risponderà invece di omessa dichiarazione perché è comunque obbligato per il reddito conseguito pari alla percentuale lucrata per la falsa fatturazione e risponderà di emissione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti finalizzate allo scopo di consentire a terzi l’evasione . Si tratta di un reddito illecito per cui vale l’obbligo di dichiarazione previsto dall’art. 14 co 4 della legge 537/93 secondo cui “nei redditi di cui all’art. 6 co 1 del TUIIDD n. 917/86 devono ricomprendersi i proventi derivanti da fatti atti o attività qualificate come illecito civile penale o amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale “. Il soggetto interposto che consegue dalla fatturazione attiva fraudolenta un reddito pari al compenso della propria illecita intermediazione commette il delitto di omessa dichiarazione se supera le soglie di punibilità previste dall’art. 5 del D L.vo n. 74 del 2000 . In caso di concorso di reati (di dichiarazione omessa e di emissione di fatture per operazioni inesistenti,eventualmente emesse in luoghi rientranti in diversi circondari ) la competenza è del giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato sul registro degli indagati secondo quanto stabilito dall’art. 18 D. L.vo 74/2000 in quanto il reato più grave che determina la competenza in caso di connessione con altri reati (vedi art. 8 e 16 del cod proc pen.) è quello di emissione di fatture per operazioni inesistenti. 3- Il terzo soggetto favorito che utilizza la stessa fattura registrandola in contabilità se presenta la dichiarazione commette il delitto di cui all’art. 2 del D. L.vo 74 /2000 perché agisce con il fine di evadere in quanto si detrae l’ iva su un acquisto che in realtà non ha effettuato dall’interposto e che non ha pagato diversamente da come appare in fattura :Tale soggetto ha acquistato il bene ma da chi aveva fornito all’interposto il bene stesso fatturandolo al medesimo. Egli ha pagato il prezzo del bene destinato 4 Atti del convegno “Frodi Iva: analisi del fenomeno e adeguatezza degli interventi di contrasto” - Genova 1 dicembre 2005 organizzato da «Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Liguria» e «Centro diritto penale tributario - Torino» al fornitore effettivo senza che esso sia stato pagato prima in alcun modo dall’interposto .L’interposto versa e fa versare il prezzo al fornitore effettivo senza disporne autonomamente . Nel caso in cui il cessionario apparente non utilizzi in dichiarazione la fattura il cessionario potrà rispondere di concorso nella emissione della fattura con il fittizio cedente ai sensi del 110 cod pen.qualora sia provato l’accordo o la istigazione dell’utilizzatore verso l’emittente (vedi Cass sez. 2 n. 24167 del 16.5.2003) Competente è il giudice del luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale (art. 18 D. L.vo 74/2000) 6 La prova della simulazione Gli accertamenti svolti in sede tributaria forniscono spesso elementi di natura presuntiva che possono costituire indizi sufficienti della fittizietà della fatturazione dal punto di vista soggettivo. Per accertare che vi sia stata una sequenza simulata di cessioni di beni occorre soffermarsi sui momenti essenziali della cessione per verificarne l’effettività Ossia verificare che si tratti di cessione a titolo oneroso e quindi accertare a tal fine come è stato fatto e tra chi è intervenuto sia l’ordine sia il pagamento . Che vi sia stato trasporto della merce (intracomunitario o nazionale nel caso di acquisto con dichiarazione di intento). Quindi esaminare la documentazione e i soggetti intervenuti nel trasporto per ricostruire in che modo è avvenuto Come hanno messo in luce le indagini finora compiute in tali settori i soggetti che si frappongono nella reale cessione da un fornitore del bene cd cedente e un rivenditore cessionario dello stesso bene agiscono con modalità e condizioni che ne consegnano il ruolo effettivo di fittizi cessionari e fittizi cedenti del bene. Si tratta spesso di soggetti • con precedenti penali o fallimentari o di società amministrate da soggetti in tali condizioni o che agiscono come amministratori di fatto dietro un semplice prestanome/teste di legno. • che hanno una improvvisa crescita del volume di affari inspiegabile perché non hanno strutture necessarie per gestire le operazioni fatturate .Sono privi di contabilità ,di sedi aziendali .Spesso spariscono dopo pochi mesi e operano con altre ragioni sociali per eludere i controlli dello Stato • che non hanno magazzini né depositi di merci ,non hanno personale ; • hanno un sistema di acquisti basato sulla triangolazione ;gli ordini della merce partono direttamente dal rivenditore al fornitore a volte su carta intestata all’intermediario ; • non sono in grado di esibire e non esistono documenti o altre prove di contratti di trasporto della merce a loro favore;non vi sono spese sostenute da loro per il trasporto , • effettuano pagamenti per cassa ; • le operazioni commerciali sono apparentemente del tutto antieconomiche perché fatturano per importi alla pari o inferiori rispetto agli acquisti da loro apparentemente effettuati degli stessi beni: la loro attività non presenta rischio di impresa ,è fallimentare in partenza. Gli stessi soggetti sono operatori sconosciuti al mercato dei beni ceduti ed il loro compito appare anche all’esterno come quello di rifatturare la merce. L’accertamento tuttavia non è semplice anche perché tra l’interposto e il cessionario interponente si frappongono spesso altri soggetti con ruolo meramente cartolare che rendono ancor più difficile la ricostruzione dei rapporti da parte dell’erario . Altre volte gli interposti fatturano la cessione del bene per un prezzo complessivo apparentemente in linea con i valori normali di mercato ma in realtà ricevono solo una parte di tale prezzo ossia quella corrispondente all’imponibile del fornitore intracomunitario maggiorato solo di una percentuale corrispondente alla prestazione dell’interposto in quanto il cessionario non rimborsa l’ iva. In questi casi è assai difficile senza i mezzi inquisitori penali accertare la realtà effettiva della transazione. 5 Atti del convegno “Frodi Iva: analisi del fenomeno e adeguatezza degli interventi di contrasto” - Genova 1 dicembre 2005 organizzato da «Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Liguria» e «Centro diritto penale tributario - Torino» 7 Le indagini penali I casi che hanno formato oggetto di procedimento penale presso la Procura della Repubblica di Genova sono evidenziati nella sottostante tabella e nascono pressoché totalmente da indagini svolte in sede tributaria . 2000 2001 2002 2003 2004 2005 totale 1. SOPRAVVENIENZE Art.2 art.8 Dlvo Dlvo 74/2000 74/2000 38 22 47 37 40 42 36 49 29 43 35 26 225 219 2. MODI DEFINIZIONE Art.8 Rinvii a giudizio ordinario Giudizio immediato Applicaz. pena su richiesta delle parti Rich. decreto penale Applicaz. misure cautelari Rich. archiv. per infond.notizia reato prescrizione o altro Altro (riunione procc.ti Trasmiss atti per compet) 40 1 11 03 02 Art.2 44 14 04 57 65 58 55 La giurisprudenza locale si è occupata in due rilevanti casi del fenomeno affermando la sussistenza dei reati di cui agli artt. 2 e 8 del D. L.vo 74/2000 rispettivamente in capo agli utilizzatori e agli emittenti delle fatture fittizie (sent. 21.6.2005 GUP Trib. Genova dott.ssa Carpanini importo delle fatture fittizie superiore ai 30 miliardi di lire con condanna a 5 anni di reclusione e sent. 1228 del 17.11.2004 del GUP Trib Genova dott.ssa Vignale sent. 45/2005 del 20.12.2004 contro Rasi e altri con condanne a 4 anni di reclusione .Giurisprudenza più risalente aveva invece escluso la rilevanza penale ai sensi dell’art. 2 l.cit. in un caso in cui era stato contestato all’utilizzatore di fatture soggettivamente inesistenti di avere agito per evadere le imposte dirette sent. Gup Genova del 24.3.2003 in Il Fisco n. 15/2003) Gli elementi acquisiti nelle indagini fiscali dagli organi di polizia tributaria possono essere sufficienti per affermare la responsabilità penale dell’imputato quando sono idonei a comprovare il reato contestato. Come si è detto occorre dimostrare che la fatturazione maschera un rapporto giuridico economico diverso da quello apparente e che è stata posta in essere per frodare l’erario. La discrasia tra realtà ed apparenza emerge anzitutto dall’ antieconomicità e illogicità dell’operazione compiuta dall’interposto che vende a un prezzo inferiore a quello di acquisto. Ma non sempre è cosi perché talvolta l’interponente si fa fatturare un importo in linea con i valori di mercato ma in misura superiore al prezzo che corrisponde. La dimostrazione è stata ritenuta sufficiente nel giudizio penale quando nell’ambito del procedimento il soggetto interposto interrogato ha ammesso che il suo ruolo è meramente cartolare in quanto il bene viene ceduto e trasferito direttamente dal fornitore al cessionario finale e non transita neppure in depositi dell’interponente. Il cessionario ordina il bene al fornitore- a volte su carta intestata all’interposto come risulta da documentazione sequestrata-;il pagamento avviene per contanti o con bonifico bancario ovvero con cambio di assegno in banca alla presenza del fornitore effettivo o di un suo delegato .Il cessionario emette assegno comprensivo del prezzo non sempre dell’ iva esposta ma solo del compenso corrisposto all’interposto. Il delegato del fornitore intracomunitario o nazionale riceve tutto il prezzo salvo la percentuale che corrisponde alla provvigione per l’intermediazione illecita dell’interposto che si trattiene tale importo. Il cessionario paga all’interposto solo il compenso (0,25% dell’imponibile ,due o tre mila lire ad apparecchio nel caso di cellulari di telefonia mobile ). Il soggetto ammette di aver aperto e chiuso in successione diverse società con funzioni meramente cartolare allorquando i fatturati diventano troppo alti e attirano attenzione dell’erario. 6 Atti del convegno “Frodi Iva: analisi del fenomeno e adeguatezza degli interventi di contrasto” - Genova 1 dicembre 2005 organizzato da «Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Liguria» e «Centro diritto penale tributario - Torino» Le sue dichiarazioni trovano conferma in quelle dei suoi collaboratori e nell’esame della contabilità delle società cartiere :i pagamenti risultano sempre in contanti per importi minimi a fronte di fatture emesse per importi elevati;altre volte si ha conferma nelle dichiarazioni dei cessionari utilizzatori che ammettono che le fatture dell’interposto servivano solo per caricarsi la merce. E ancora nell’esame dei corrieri e della documentazione di trasporto da cui risulta che la merce veniva ritirata per ordine del destinatario direttamente presso il fornitore. In altri casi la fattura non corrisponde ad alcuna cessione ma serve a dare copertura al cessionario per costi in nero pagati a terzi e non detraibili. Talvolta il cessionario diventa a sua volta cedente rispetto all’interposto di beni dello stesso genere . Il ruolo dell’interposto si giustifica solo nella prospettiva di frodare l’ iva. In secondo luogo la dimostrazione emerge dalla analisi delle transazioni tra l’interposto e il cessionario. Quando risulta che il cedente interposto non ha avuto altro ruolo che quello di emettere la fattura verso il cessionario in quanto tutti gli atti dell’operazione economica sono coerenti con questo ruolo è inevitabile ritenere che si tratti di una vendita simulata in frode al fisco. Quanto al cessionario per dimostrarne il ruolo consapevole del occorre dimostrare anzitutto la consapevolezza dell’acquisto ad un prezzo inferiore a quello normale di mercato. Ma questo può non essere sufficiente a provare la volontà fraudolenta in quanto acquistare da un evasore fiscale a prezzo inferiore a quello di mercato non basta per affermare la compartecipazione con l’evasore fiscale. Occorre dimostrare che in realtà l’acquisto è stato fatto presso un altro soggetto e che il ruolo del cedente apparente è stato solo quello di consentire la frode all’erario. Insomma occorre dimostrare che la fattura non corrisponde a una reale cessione o che la cessione è intercorsa realmente tra due soggetti diversi da quelli indicati in fattura . Sotto tale profilo le indagini tributarie possono essere insufficienti. E’ indispensabile l’acquisizione di prove dichiarative e di obiettivi elementi di riscontro che ne confermano la loro attendibilità e che tutti gli elementi siano idonei a dimostrare l’assunto ossia l’accordo simulatorio fraudolento. La semplice prova dichiarativa priva di riscontri può infatti non essere ritenuta sufficiente all’accertamento della responsabilità di un soggetto in sede di giudizio penale . Poiché gli accertamenti intervengono a distanza spesso di anni dalla falsa fatturazione è difficile conseguire risultati specie nei casi in cui il meccanismo si sia realizzato attraverso modalità che rendono meno evidente la fittizietà del ruolo del soggetto interposto. E’ quindi di fondamentale importanza che a fronte di un quadro indiziario grave preciso e concordante di un sistema fraudolento emergente già nella fase amministrativa vengano compiuti atti cd a sorpresa (perquisizioni sequestri o con altri mezzi di acquisizione della prova quali ad esempio le intercettazioni telefoniche) o atti di sommarie informazioni testimoniali (di dipendenti,corrieri,autisti, collaboratori dei vari soggetti interessati alla triangolazione) che consentano di acquisire elementi che unitamente a quelli presuntivi raccolti in sede tributaria,dimostrino al di là di ogni ragionevole dubbio la partecipazione consapevole dell’utilizzatore o del fornitore dei beni alla frode ricostruendo il significato reale delle transazioni intervenute tra i vari soggetti. 7 Atti del convegno “Frodi Iva: analisi del fenomeno e adeguatezza degli interventi di contrasto” - Genova 1 dicembre 2005 organizzato da «Agenzia delle Entrate - Direzione regionale Liguria» e «Centro diritto penale tributario - Torino»