APPROFONDIMENTO SULLE PROBLEMATICHE DEI TRIBUTI LOCALI : TARI –IMU –TASI –IMPOSTA DI SOGGIORNO Ravello, 30 giugno 2015 Antonio Chiarello IMU E TASI ESENZIONE IMU DEI TERRENI AGRICOLI MONTANI Normativa e prassi: Art.7 comma 1 lett.h) D.Lgs. n.504 del 1992; Art.9 comma 8 D.L. n.23 del 2011; Art.4 comma 5-bis D.L. n.16 del 2012 come modificato dall’art.22 comma 2 D.L. n.66 del 2014; D.M. 28.10.2014; Art.1 D.L. 16.12.2014 n.185; Art.1 co. 692 L. 23.12.2014 n.190 Art.1 D.L. 24.01.2015 n.4. Risoluzione n.2/DF/2015 – Ministero dell’Economia e delle Finanze. L. n. 24.03.2015 n. 34 (modifiche in sede di conversione del D.L. n.4 ) Nota IFEL del 25.05.2015 Faq Mef del 28.05.2015 3 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Il co 5 bis dell’art. 4 del D.L. n.16 del 2012, come modificato dall’art.22 co.2 D.L. n.66/2014 disponeva: Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i comuni nei quali, a decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina, è riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. 4 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI ART.2 DM 28.11.2014 Ambito applicativo dell’esenzione dall’IMU 1. Sono esenti ….. i terreni agricoli dei comuni ubicati a un’altitudine di 601 metri e oltre, individuati sulla base dell’« Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http.//www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)» 2. Sono esenti ….. i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un’altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell’ « Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), http.//www.istat.it/it/archivio/6789, tenendo conto dell’altezza riportata nella colonna «Altitudine del centro (metri)» 3. L’esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 2 nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola. 5 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI ART.2 – Ambito applicativo dell’esenzione dall’IMU 4. Per i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei commi 1 e 2, resta ferma l’applicazione della disciplina vigente dell’IMU e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art.13 commi 5 e 8-bis del decreto legge n.201 del 2011 5. L’individuazione dei terreni, effettuata ai sensi del presente articolo, ai quali si applica l’esenzione di cui all’art.7 co.1 lett.h) D.lgs. n.504/92 sostituisce quella effettuata in base alla circolare n.9 del 14.06.1993, pubblicata……… 6. I terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che ricadono nelle fattispecie di cui ai commi 2,3 e 4 sono esenti dall’IMU 6 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI SUNTO D M 28.11.2014 nei Comuni sopra i 600 metri i terreni continueranno a non pagare l’IMU, al di sotto di questa altitudine sui terreni non posseduti da agricoltori professionali e coltivatori diretti bisognerà pagare l’imposta comunale, mentre sotto i 281 metri pagheranno tutti, pur con tariffazioni diverse. Comuni sopra i 601 metri: esenzione totale IMU. Comuni tra 281 e 600 metri di altitudine: esenzione IMU solo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Comuni di altitudine inferiore a 281 metri: nessuna esenzione, ma abbattimento del valore imponibile per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali hanno (franchigia di 6mila euro e riduzione per scaglioni sull’eccedenza fino a 32mila euro). Rimangono esenti i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. 7 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art.1 D.L. 16.12.2014 n.185 (NON CONVERTITO) Decreto legge 16/12/2014 n. 185 Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini di pagamento IMU per i terreni agricoli montani e di interventi di regolazione contabile di fine esercizio finanziario. Art. 1. Proroga del termine di pagamento dei terreni agricoli montani a seguito della revisione di cui al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 1. Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 26 gennaio 2015. 2. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 8 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Ripresa del D.L. n.185 nella L. stabilità 2015 Art.1 co. 692 L. 23.12.2014 n.190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Comma 692 Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote. 9 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art.1 D.L. 24.01.2015 n.4 - Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); a-bis ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della legge 28 dicembre 2001, n.448; 10 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art.1 D.L. 24.01.2015 n.4 Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani Co.1 A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: a)….. a-bis)…… b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 11 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art.1 D.L. 24.01.2015 n.4 Art. 1. Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani Co.1-bis. A decorrere dall'anno 2015, dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. 12 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art. 1 co.2 Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani 2. L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 13 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art. 1 co.3 Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani 3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'anno di imposta 2014. 14 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art. 1 co.4 Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani 4.Per l'anno 2014, non è, comunque, dovuta l'IMU per i terreni esenti in virtù del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno, del 28 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che, invece, risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti. Per il medesimo anno 2014, nonché per gli anni successivi resta ferma l'esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto decreto, non ricadano in zone montane o di collina…. 15 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art. 1 co.4 Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani 4….. Per il medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal pagamento dell'IMU. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A tal fine, per l'anno 2014, è autorizzato l'utilizzo dello stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo periodo del comma 5bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 16 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art.1 D.L. 24.01.2015 n.4 co.5 I contribuenti versano l'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, determinata secondo i criteri di cui ai commi precedenti, entro il 10 febbraio 2015. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di ritardato versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014, qualora lo stesso sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015. 17 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Art.1 D.L. 24.01.2015 n.4 Co. 5-bis. I contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. 18 RIEPILOGO ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2014 La coesistenza di applicazione dei criteri individuativi dei terreni e soggetti desunti dal D.M. 28.11.2014 e di quelli del D.L. n.4 del 2015 disegnano un ambito applicativo più ampio di quello vigente per l’anno 2015. Sono esenti dall’IMU (esenzione oggettiva) : i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, rientranti nell’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ISTAT ( annotazione “T”). i terreni agricoli siti in un comune il cui municipio è ubicato ad un'altitudine di 601 metri e oltre, come individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani», pubblicato sul sito internet dell'Istituto nazionale di statistica. i terreni agricoli nonché quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori E’ sufficiente, quindi, che il terreno sia riferibile anche ad uno solo dei predetti criteri individuativi territoriali perché competa l’esenzione. E’ irrilevante se il terreno sia posseduto da CD o IAP o altri soggetti, se sia condotto e che sia stato concesso in comodato o affitto ad altri soggetti; 19 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2014 sono esenti dall’IMU (esenzione soggettiva/oggettiva) : i terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani, come riportato nell’elenco ISTAT dei Comuni italiani (annotazione “P”). i terreni agricoli posseduti anche se non condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, dei comuni ubicati a un'altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri, individuati sulla base dell'«Elenco comuni italiani». L’esenzione compete anche nell’ipotesi nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola; 20 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2014 Sono esenti dall’IMU i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che in base al predetto decreto non ricadano in zone montane o di collina o ricadono nelle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 del D.M. 28.11.2014. 21 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2014 NON SONO ESENTI dall’IMU i terreni ubicati nei comuni diversi da quelli individuati nei predetti criteri (con annotazione elenco ISTAT “NM”) terreni non posseduti da CD o IAP iscritti alla previdenza con altitudine della casa comunale compresa fra 281 a 600 metri e quelli da chiunque posseduti con altitudine inferiore a mq.281; Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente dell'imposta municipale propria e in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 13, commi 5 e 8bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, con il versamento dell’appendice IMU 2014 da effettuarsi in un'unica soluzione entro il 10 febbraio 2015. 22 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 Per l’annualità 2015 e quindi (salvo successive modifiche) a regime, l’individuazione dei terreni esenti si esegue esclusivamente secondo i criteri dettati dal D.L. n.4 del 24.01.2015 conv.to L. n.34/2015 23 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 sono esenti dall’IMU: i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati come totalmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’ ISTAT (annotazione “T” – co.1 lett.a) D.L. n.4); i terreni agricoli nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A della L. n.448 del 2001 24 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) sono esenti dall’IMU: posseduti e condotti dai dagli imprenditori agricoli i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, coltivatori diretti e professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo del 29 marzo 2004 n. 99, ubicati nei Comuni classificati come parzialmente montani, come riportato dall’elenco dei Comuni italiani iscritti nella previdenza agricola, predisposto dall’ISTAT ( annotazione P - co.1 lett.b) D.L. n.4). L'esenzione per i citati terreni si applica anche nel caso di concessione dei succitati terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 25 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) sono esenti dall’IMU: i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che in base al predetto decreto non ricadano in zone montane o di collina 26 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) NON sono esenti dall’IMU: i terreni ed i soggetti titolari del diritto reale imponibile che non rientrano nelle fattispecie oggettive e soggettive di cui alle predette lett.a) e b), ed il versamento dell’imposta dovuta deve seguire le modalità e le tempistiche ordinarie. 27 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI L’esenzione dei terreni concessi in affitto o comodato Ambito oggettivo: attiene ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani (ed anche per i terreni agricoli posseduti pur se non condotti dai menzionati soggetti ubicati nei comuni con altitudine compresa fra 281 metri e 600 metri limitatamente all’anno 2014) 28 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI L’esenzione comodato dei terreni concessi in affitto o Ambito soggettivo: l’applicazione dell’esenzione non spetta se i concedenti in comodato o in affitto siano possessori non coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola anche se i detentori risultassero tali. 29 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI L’esenzione comodato dei terreni concessi in affitto o Restrizione della Ris. n.2/DF del 03.02.2015 « …. per applicare l’estensione di cui alla lett.b) … è necessario che il concedente possieda e conduca almeno un altro terreno» 30 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI La comproprietà dei suoli esenti tra soggetti titolati e non titolati Ambito oggettivo: concerne i terreni in comuni parzialmente montani (e quelli con altitudine compresa tra 281 e 600 metri solo per il 2014), Questione: L’esenzione compete solo al possessore avente i titoli di CD o IAP, mentre gli altri comproprietari non titolati dovranno l’IMU pro quota, ovvero l’esenzione in quanto riferita al terreno compete a tutti i comproprietari anche a quelli non sono CD o IAP ? 31 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI SOLUZIONE RIGIDA - esenzione solo per il CD o IAP l’esenzione è di duplice natura sia oggettiva (terreni agricoli) che soggettiva (posseduti da CD o IAP) o per meglio dire che l’individuazione oggettiva del terreno esente si basa anche sul requisito soggettivo del suo possesso da parte di soggetto CD o IAP. Conseguentemente stante la personalità dell’obbligazione tributaria IMU, il comproprietario CD o IAP gode della esenzione per la sua quota di possesso del terreno in comunione, mentre gli altri co-possessori perché privi del requisito soggettivo (in quanto non CD o IAP), non potranno godere della esenzione per la rispettiva quota di possesso di ciascuno. 32 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI SOLUZIONE AMPIA - esenzione per tutti i comproprietari anche non CD o IAP sia il testo dell’art.1 del D.L. n.5 del 2015 che dell’art.2 del D.M. 28.11.2014 dispongono che l’esenzione si applica “ai terreni agricoli” ed inoltre fanno riferimento a quelli “posseduti/condotti” da coltivatori diretti o IAP e non già a quelli “interamente posseduti” da predetti soggetti. Tale precisazione, potrebbe far propendere per la mera natura oggettiva dell’esenzione sicchè il terreno risulterebbe totalmente esente anche se uno solo dei suoi comproprietari fosse C.D. o IAP. valga anche la circostanza che il co.2 dell’art.1 del D.L. n.5 del 2015, come il co.3 dell’art.2 del D.M. 28.11.2014, dispongono che l'esenzione si applica anche ai terreni nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali ed è noto che il contratto di disposizione per un bene in comproprietà deve essere stipulato da tutti i titolari del diritto reale e non solo da taluni di essi 33 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) art.1 co.1-bis eco.2 - DETRAZIONE € 200 dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. . L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 34 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) art.1 co.1-bis eco.2 - DETRAZIONE € 200 dall'imposta dovuta per i terreni ubicati nei comuni di cui all'allegato 0A, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, determinata ai sensi dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200. CONSIDERAZIONI: - Il riferimento è all’imposta dovuta - Terreni ubicati nei comuni di cui all’alleg. 0A (individuazione oggettiva) - Posseduti e condotti da CD o IAP iscritti (individuazione soggettiva) - L’imposta dovuta è determinata ai sensi dell’art.13 co.8 bis* * co. 8 bis: I terreni agricoli posseduti da CD o IAP ……. , purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6000 e con le seguenti riduzioni:….. 35 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) art.1 co.1-bis eco.2 - DETRAZIONE € 200 Nell'ipotesi in cui nell'allegato 0A, in corrispondenza dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente delimitato (PD), la detrazione spetta unicamente per le zone del territorio comunale individuate ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. CONSIDERAZIONI: - I terreni che si appartengono ai CD o IAP - I terreni ricadenti in comuni con annotazione parzialmente delimitato (PD) - Concerne le sole zone del comune (PD) individuate ai sensi della circolare n.9 del 1993 36 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) art.1 co.1-bis eco.2 - DETRAZIONE € 200 . L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. CONSIDERAZIONI: - Estenzione dell’esenzione e della detrazione anche per i terreni in comodato ed affitto da CD o IAP a CD o IAP - Problematica: incongruità per la detrazione perché si applica all’imposta determinata ai sensi del co.8 ed in questo trattamento non rientrano i terreni non condotti dai CD o IAP possessori, per cui questi terreni non partecipano alla determinazione dell’imposta ai sensi del co.8 bis 37 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI COMPARAZIONE TRA NOTA IFEL DEL 20.05.2015 E FAQ IMU AGRICOLA APPLICABILITA’ DELLA DETRAZIONE SOLO DALL’ANNO 2015 NOTA IFEL: Tra la prescrizione contenuta nel comma 3 e quanto specificato nella comma 1-bis, ove si fa decorrere la nuova detrazione espressamente dal 2015, va certamente data prevalenza a quest’ultima disposizione, anche alla luce di quanto poi disposto nel successivo comma 9- bis, il quale prevede per la copertura del minor gettito conseguente alla disposizione di cui al comma 1-bis FAQ : non affronta specificatamente ma è in linea 38 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI COMPARAZIONE TRA NOTA IFEL DEL 20.05.2015 E FAQ IMU AGRICOLA CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE NOTA IFEL Premessa: - l’importo di 200 euro deve essere detratto “dall’imposta dovuta determinata ai sensi” dell’art. 13, co. 8-bis del Dl n. 201 del 2011 Conseguenze: - l’importo della detrazione non è da riferire né ai singoli terreni né alle quote di possesso degli stessi. Si tratta, quindi, di una detrazione fissa che spetta al singolo CD o IAP, indipendentemente dal numero di terreni condotti e dalla percentuale di possesso degli stessi. 39 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) - DETRAZIONE € 200 – CONSIDERAZIONI NOTA IFEL DEL 20.05.2015 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE NOTA IFEL Esempio: soggetto agricoltore professionale che possieda e conduca due terreni agricoli, uno posseduto al 100% e l’altro al 50%. La detrazione non deve essere rapportata a ciascun terreno, ma il soggetto dovrà calcolare l’imposta dovuta secondo gli ordinari criteri di cui al citato comma 8- bis e poi detrarre l’importo di 200 euro. 40 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) - DETRAZIONE € 200 – CONSIDERAZIONI NOTA IFEL DEL 20.05.2015 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE Conseguenze : - l’irragionevolezza nel caso in cui due CD o IAP conducano esclusivamente lo stesso terreno, posseduto, ad esempio, al 50%. Entrambi i soggetti infatti, avranno diritto all’intera detrazione di 200 euro sull’imposta individualmente calcolata utilizzando i criteri di cui al co. 8- bis. In questo modo, tuttavia, per il medesimo terreno agricolo sarà riconosciuta una detrazione di 200 euro se posseduto e condotto da un solo CD o IAP, di 400 euro se posseduto e condotto da 2 CD o IAP e così via. 41 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE FAQ n.3 : la detrazione di 200 euro è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata. Al soggetto, quindi, non spettano 200 euro per ogni terreno né 200 euro per ogni comune di ubicazione degli immobili posseduti, bensì 200 euro in totale? risposta A tale domanda si deve dare risposta positiva. Al riguardo, anche nel rispetto del principio della semplificazione degli adempimenti tributari, si precisa che si devono prendere in considerazione per il calcolo della detrazione gli stessi criteri previsti per la cosiddetta “franchigia”, ossia la riduzione d'imposta di cui all'art. 13, comma 8-bis, del D. L. n. 201 del 2011, i quali sono stati esplicitati nella circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012. In particolare nella stessa si legge che “nel caso in cui il coltivatore diretto o IAP, iscritto nella previdenza agricola, possiede e conduce più terreni, le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso. ………….. 42 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE FAQ n.3 : la detrazione di 200 euro è calcolata con riferimento a tutti i terreni condotti direttamente dal soggetto, anche se ubicati sul territorio di più comuni di collina svantaggiata. Al soggetto, quindi, non spettano 200 euro per ogni terreno né 200 euro per ogni comune di ubicazione degli immobili posseduti, bensì 200 euro in totale? risposta ………….. Si deve, altresì, precisare che trattandosi di agevolazioni che hanno natura soggettiva devono applicarsi per intero sull’imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. Da quanto argomentato è possibile dedurre che se il terreno agricolo è posseduto e condotto da tutti i soggetti passivi, il beneficio fiscale spetta ad ognuno di essi proporzionalmente alla relativa quota di proprietà dell’immobile. Nell’ipotesi, invece, in cui i soggetti passivi non siano tutti conduttori del fondo, l’agevolazione si applica soltanto a coloro che possiedono i requisiti richiesti dalla norma e l’agevolazione deve essere ripartita proporzionalmente alle quote di proprietà dei singoli soggetti passivi che coltivano il terreno, così come laddove il comproprietario che coltiva il fondo fosse uno soltanto di essi, a lui spetterebbe per intero l’agevolazione in questione. A coloro che non conducono il fondo, invece, non spetta il beneficio fiscale in questione e, pertanto, l’IMU dovuta da questi ultimi deve essere calcolata seguendo le normali modalità di determinazione del tributo” 43 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE FAQ n.4 : la detrazione di 200 euro si ripartisce nei vari comuni in cui il soggetto possiede i terreni in base al valore IMU degli stessi, rapportandola al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e alle quote di possesso ? risposta Si ribadisce che il beneficio in questione si suddivide sulla base dei principi della circolare n. 3/DF del 2012, tenendo conto del valore dei terreni posseduti nei vari comuni, del periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e delle quote di possesso. 44 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE FAQ n.5 : in caso di compagine dei comproprietari "mista", ossia con proprietari sia aventi che non aventi la qualifica di coltivatore diretto o IAP, la detrazione si ripartisce per intero tra i soli proprietari aventi i requisiti ? Risposta Come già affermato il beneficio in questione deve essere applicato seguendo gli stessi criteri che regolano la “franchigia” di cui all'art. 13, comma 8-bis, del D. L. n. 201 del 2011, per cui la detrazione si ripartisce per intero tra i soli possessori coltivatori diretti o IAP di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. In sintesi, se uno solo dei possessori ha i requisiti richiesti dalla legge, solo a quest’ultimo spetta per intero la detrazione. 45 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE NOTA IFEL: TERRENI IN COMUNI «PD» Anche in questo caso l’applicazione non è agevole, in quanto il contribuente determina l’imposta con i criteri di cui all’art. 13, co. 8- bis del Dl n. 201 del 2011 facendo riferimento a tutti i terreni posseduti, senza distinguere tra quelli che ricadono o non ricadono nella zona delimitata, ed anzi, considerando quanto sostenuto nella circolare n. 3/DF del 2012, è tenuto a calcolare le riduzioni proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni. 46 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE FAQ n.6 : nel caso di comuni parzialmente delimitati (con annotazione “PD”), la detrazione di 200 euro deve essere calcolata tenendo conto di tutti i terreni posseduti e coltivati dal coltivatore diretto o dallo IAP, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 Risposta: La detrazione deve tenere conto esclusivamente dei terreni che ricadono nelle zona “svantaggiata” e, quindi, proporzionata al valore di questi soli terreni. Occorre precisare che, pur applicando alla nuova detrazione gli stessi criteri di ripartizione previsti per la riduzione di cui all'art. 13, comma 8-bis, è chiaro che è necessario effettuare due conteggi distinti: • per l’applicazione della franchigia occorre prendere in considerazione il valore di tutti i terreni posseduti e condotti nel comune; • per l’applicazione, invece, della detrazione di 200 euro occorre avere riguardo esclusivamente ai terreni ricadenti nella zona “svantaggiata”. 47 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) - DETRAZIONE € 200 – CONSIDERAZIONI NOTA IFEL DEL 20.05.2015 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE Proporzionamento in base ai mesi di possesso NOTA IFEL: - - Nel silenzio della norma si ritiene tuttavia essenziale, in quanto coerente con la sistematica generale delle norme che regolano l’IMU, proporzionare la detrazione in base ai mesi di possesso nell’anno, ovvero per i quali permane la conduzione di CD o IAP. Diversamente ragionando, se un soggetto perde la qualifica di CD o IAP in gennaio si dovrebbe riconoscere la detrazione per l’intero anno (e viceversa, nel caso di acquisizione in corso d’anno delle condizioni per l’applicazione del beneficio) e ciò appare evidentemente incongruo. 48 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI Anno 2015 (a regime) - DETRAZIONE € 200 – CONSIDERAZIONI NOTA IFEL DEL 20.05.2015 CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA DETRAZIONE NOTA IFEL: COMODATO O AFFITTO Il co.2 dell’art.1 D.L. n.4 omette di considerare che il possessore CD o IAP potrebbe non avere altri terreni in proprietà, ciononostante mantenere la qualifica in quanto ne conduce altri in affitto. In questo caso, quindi, il contribuente coltivatore professionale determinerà l’imposta senza le riduzioni del comma 8- bis, le quali presuppongono il possesso e la conduzione diretta del fondo. Nel caso esaminato, dunque, a stretto rigore, si deve concludere che la detrazione non spetta, perché la normativa prevede espressamente che questa debba essere detratta dall’imposta “determinata ai sensi” dell’art. 13, co. 8-bis del Dl n. 201 del 2011 49 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI NOTA IFEL DEL 20.05.2015 DICHIARAZIONE - Ritenendo necessaria la presentazione della dichiarazione allorquando questa sia effettivamente utile per la gestione del tributo, si ritiene che non sussista alcun obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi di esenzione “oggettiva” prevista dall’art. 1, co. 1, lettere a) e a-bis) del Dl n. 4 del 2015. 50 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI NOTA IFEL DEL 20.05.2015 DICHIARAZIONE - Nel caso, invece, dei Comuni parzialmente montani, in considerazione del fatto che qui l’esenzione opera a condizione che il terreno sia posseduto da un coltivatore diretto iscritto alla previdenza agricola, si ritiene necessaria la presentazione della dichiarazione allorquando sussistano le condizioni previste per l’esenzione e la qualifica del possessore non sia stata in passato già dichiarata al Comune - In generale, l’obbligo di presentazione della dichiarazione sussiste per tutti i casi di Comuni inclusi nella circolare 9 del 1993 che non siano montani, in quanto rispetto al passato, sia che il Comune sia totalmente che parzialmente delimitato, l’esenzione opera solo per i coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, condizione questa in passato mai dichiarata al Comune. 51 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI LA DICHIARAZIONE FAQ n.7 : Si chiede di sapere se deve essere presentata la dichiarazione IMU per i terreni di cui al D. L. n. 4 del 2015 ? Risposta La dichiarazione deve essere presentata - come stabilito nelle istruzioni allegate al modello di dichiarazione approvato con D. M. 30 ottobre 2012, al paragrafo 1.3 dedicato ai casi in cui si deve presentare la dichiarazione IMU - per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP, iscritti nella previdenza agricola, sia nel caso in cui si acquista sia in quello in cui si perde il diritto alle agevolazioni. Detto obbligo non sussiste qualora il comune è, comunque, in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie. Tale evenienza si verifica sicuramente nelle fattispecie contenute nell’art. 1, comma 1, lett. a) e a bis) del D. L. n. 4 del 2015, vale a dire nel caso di terreni ubicati nei comuni classificati totalmente montani e in quelli delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’obbligo dichiarativo, inoltre, viene meno anche in tutti quei casi in cui la condizione soggettiva di coltivatore diretto o di IAP, iscritto nella previdenza agricola è stata già dichiarata al comune 52 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI LA DICHIARAZIONE FAQ n.8 : Si chiede di sapere se la detrazione per i terreni di collina svantaggiata debba essere riportata nell’apposito campo del modello F24 e del bollettino di conto corrente postale con esso compatibile. Risposta La risposta è affermativa, poiché le specifiche tecniche del modello di versamento F24 consentono, in abbinamento al codice tributo 3914, di compilare il campo “Detrazione”. 53 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI IL RIMBORSO FAQ n.9 : La legge di conversione del D. L. n. 4 del 2015 ha inserito il comma 5-bis nell’art. 1 di detto decreto il quale prevede che “i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. Si chiede se il rimborso spetti anche nel caso in cui il contribuente possiede un terreno ubicato in un comune che: • fino al 2013, sulla base della circolare n. 9 del 1993, era imponibile; • per l’anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal D. M. 28 novembre 2014, continua ad essere imponibile; • a seguito del D. L. n. 4 del 2015 è divenuto esente. Risposta …….. 54 ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI MONTANI IL RIMBORSO FAQ n.9 : La legge di conversione del D. L. n. 4 del 2015 ha inserito il comma 5-bis nell’art. 1 di detto decreto il quale prevede che “i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 novembre 2014, e che per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con proprio regolamento. Si chiede se il rimborso spetti anche nel caso in cui il contribuente possiede un terreno ubicato in un comune che: • fino al 2013, sulla base della circolare n. 9 del 1993, era imponibile; • per l’anno 2014, per effetto delle disposizioni recate dal D. M. 28 novembre 2014, continua ad essere imponibile; • a seguito del D. L. n. 4 del 2015 è divenuto esente. Risposta al quesito si deve dare risposta affermativa atteso che il comma 3 dello stesso art. 1 del D. L. n. 4 del 2015 prevede espressamente che “i criteri di cui ai commi 1 e 2 si 5 applicano anche all'anno di imposta 2014”. Pertanto, ai fini del rimborso non incide la condizione dei terreni risalente al 2013. 28/05/2015 55 PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ IN TEMA DI IMU E TASI PRESUPPOSTO IMPOSITIVO TASI/IMU PRESUPPOSTO TASI Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli Co. 669. PRESUPPOSTO IMU ( stralcio art.13 co.2) L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. 57 SOGGETTIVITA’ PASSIVA TASI SOGGETTO PASSIVO Co. 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. la soggettività passiva TASI si acquista al verificarsi del presupposto e quindi dal momento dell’acquisto del possesso e/ della detenzione (ved. co.684 in tema di dichiarazione che individua il termine iniziale dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ) 58 SOGGETTIVITA’ PASSIVA NOZIONE DI POSSESSO Si raffigura in quella civilistica del possessore qualificato di cui all’art. 1140 codice civile. Art.1140 c.c. : “Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa”. Se il possesso è riconducibile unicamente al titolo di proprietà ci troviamo in presenza di un diritto reale pieno c.d. in re propria sostanziandosi il contenuto del diritto di proprietà nelle facoltà di godimento e di disposizione del bene, mentre i diritti reali di godimento sono definiti in re aliena (su cosa altrui) perché si esercitano su cose il cui titolare del diritto di proprietà è un altro soggetto che, in tal caso per la compressione del proprio potere sulla cosa, si definisce nudo proprietario. LA NOZIONE CIVILISTICA DI POSSESSO VALE SIA PER LA TASI CHE PER L’IMU ANCHE SE QUESTO NON IMPLICA CHE LE SOGGETTVITA’ DELL’IMU SIANO PEDISSEQUAMENTE RIPRESE NELLA TASI 59 SOGGETTIVITA’ PASSIVA TASI Co. 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. LA RILEVANZA DELLA DETENZIONE La disponibilità della cosa rileva solo nella ipotesi in cui il possessore qualificato non può esercitare la sua prerogativa di disporre della medesima perché esercitata ovvero esercitabile da un soggetto diverso in relazione ad un titolo. Solo per questa situazione di duplicità di diritti e poteri fattuali la soggettività passiva su quel bene si manifesta sia nel possessore qualificato che nel detentore rimanendo questi soggetto diverso dal possessore. La disponibilità del bene è frutto del potere sullo stesso per possesso qualificato a prescindere dal concreto utilizzo, sicchè possesso e disponibilità in quanto riferite ad un unico soggetto «il possessore» determinano la sola soggettività passiva di questi. Non è possibile che il medesimo soggetto rilevi sia come possessore che quale detentore. 60 L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO TASI OCCUPANTE 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. 61 L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO OCCUPANTE 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria…… Considerazioni: anche l’occupante di un immobile se non è titolare di diritti reali su quel bene è soggetto passivo TASI qualora l’occupante fosse titolare di diritti reali sull’immobile occupato non acquista l’autonoma obbligazione tributaria nella sua posizione soggettiva di occupante la fattispecie prevista si ritrova solo per le occupazioni superiori a sei mesi nel corso dello stesso anno solare 62 L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Quesito: perché mai il legislatore nel comma 681 abbia fatto esplicito riferimento all’occupante, piuttosto che al detentore ? Se lo ha fatto significa che ha voluto distinguere la situazione dell’occupante rispetto a quella del detentore Soluzione A per «occupante» si intende il detentore e significa che il titolare del diritto reale sull’unità immobiliare comunque non occupa l’immobile Soluzione B Il Leg. ha inteso fissare la decorrenza dell’obbligazione tributaria per il detentore dal momento in cui apprende materialmente la cosa e non già da quando si forma il titolo, da qui la puntuale precisazione «occupante» del comma 681 63 L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Quesito: perché mai il legislatore nel comma 681 abbia fatto esplicito riferimento all’occupante, piuttosto che al detentore ? Se lo ha fatto significa che ha voluto distinguere le situazioni. Soluzione C il legislatore facendo riferimento all’occupazione ha inteso risolvere il conflitto tra detentori qualificati e/o quello tra il detentore qualificato e quello non qualificato: se non tutti i detentori qualificati occupano l’immobile allora la solidarietà opera solo fra quelli che occupano, rimanendo estranei alla soggettività quelli non occupanti; qualora l’immobile fosse occupato dal detentore non qualificato su concessione del detentore qualificato (es. l’amico autorizzato ad occupare l’immobile dal conduttore) allora tra le due detenzioni rileva solo quella del soggetto che occupa, così congelando la soggettività passiva del detentore qualificato. 64 L’OCCUPANTE QUALE SOGGETTO PASSIVO AUTONOMO Quesito: E’ detenzione imponibile anche quella parziale ? FAQ n.17 17) Ai fini TASI, in caso di abitazione principale parzialmente locata (es. viene locata una camera) come deve essere considerato il locatario (occupante)? Risposta: L’imposta complessiva deve essere determinata con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartita tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal comune. In questo caso, ovviamente, si applicherà l’aliquota dell’abitazione principale. NON CONDIVISIBILE Il co.681 fa riferimento all’occupazione dell’unità immobiliare e non anche di una porzione della stessa, sicchè in questo caso soggetto passivo è solo il possessore che deve integralmente l’imposta, perché è titolare di un diritto reale e perché occupa (seppur parzialmente) l’immobile. 65 RAPPORTO TRA IMU E TASI IN RELAZIONE AL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO QUESTIONE : SE UN SOGGETTO RILEVA AI FINI DELL’IMU COME POSSESSORE POTRA’ RILEVARE PER LA TASI COME DETENTORE ? RISPOSTA : Si e No SI: se per quel soggetto e per quella fattispecie il riferimento ritraibile dalla norma di imposta sia al concetto civilistico NO: se la disciplina civilistica è chiaramente derogata/integrata dalla norma di imposta, sicchè in questo caso è la «disciplina tributaria» che va tenuta in considerazione AI FINI DELLA TASI SE LA NORMA INDIVIDUA UN UNICO SOGGETTO PASSIVO PER QUELLA PARICOLARE FATTISPECIE E’ IRRILEVANTE SE QUESTI SIA DA CONSIDERARSI DETENTORE O POSSESSORE PERCHE’ DOVRA’ COMUNQUE L’INTERO IMPORTO DEL TRIBUTO 66 SOGGETTIVITA’ PASSIVA TASI (ESCLUSIVA) Eccezioni ex lege ai criteri generali individuativi della soggettività passiva TASI in caso di locazione finanziaria (leasing) : UNICO SOGGETTO PASSIVO: IL LOCATARIO in caso di detenzione temporanea di durata inferiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare: UNICO SOGGETTO PASSIVO: IL POSSESSORE Il CONCESSIONARIO DI AREA DEMANIALE (possessore o detentore?) 67 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU LOCAZIONE FINANZIARIA la interpretazione dell’elemento «durata del contratto» prevista per la TASI vale anche per l’IMU o addirittura anche per l’ICI? Questione: TASI (art.1 co.672 L. n.147/2013) 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. IMU (art.9 co.1 ultimo periodo D.Lgs. n.23/2011) “ Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto” 68 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU PRO RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING Il co.672 è norma ricognitiva e di sistema e di natura interpretativa (quindi retroattiva) volta a dettare la definizione normativa dell’ elemento «DURATA DEL CONTRATTO» rilevante per la soggettività passiva dei tributi locali, che va inteso come periodo temporale dalla stipulazione fino alla data di riconsegna del bene alla società locatrice. Non avrebbe senso vista la similarità tra IMU e TASI non attribuire il medesimo significato al concetto di durata del contratto (così CTP Treviso n.392/02/2014 del 19.05.2014; CTP Varese n.529/V/2014 del 30.09.2014; CTP Brescia n.959/07/14 del 16.12.2014) 69 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU PRO RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING Nell’ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell’utilizzatore fino a che questi non restituisca il bene vi è una protrazione legale del rapporto in ossequio al principio generale «mora debitoris perpetuat obligationem» (CTP Varese n.622/XI/14 del 17.10.2014); Le istruzioni ministeriali della dichiarazione IMU 2012 che impongono sia al locatario che al locatore di presentare la dichiarazione ICI entro gg.90 dalla data di riconsegna del bene comprovata dal verbale di consegna 70 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING La fattispecie non è omologabile fra IMU e TASI per via delle specifiche caratteristiche dei due tributi: a) l’esigenza di derogare al criterio ordinario della possibile duplicità di soggettività passiva TASI b) la diversa ratio del prelievo TASI rispetto all’IMU c) la disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria (non esercitato) 71 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING a) l’esigenza di derogare al criterio ordinario della possibile duplicità di soggettività passiva TASI. Nell’ipotesi della locazione finanziaria se nella disciplina TASI non vi fosse il co.672 cit. il concedente risulterebbe soggetto passivo come possessore e l’utilizzatore come detentore. Il legislatore, però, per tali relazioni, con il co.672 ha inteso prevedere che la TASI, nell’ipotesi di locazione finanziaria del bene oggetto di prelievo, sia dovuta solo dal locatario finanziario e non anche dalla società concedente e ciò dalla stipula e fino alla durata del contratto che, per la TASI e si rimarca solo per detto tributo, s’intende il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. 72 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO SOCIETA’ DI LEASING a) l’esigenza di derogare al criterio ordinario della possibile duplicità di soggettività passiva TASI. L’esclusività della soggettività passiva TASI in capo al locatario finanziario per la durata del contratto così come definito, rende irrilevante la qualificazione puntuale della sua relazione con l’immobile (e cioè se il locatario finanziario sia possessore o detentore) perché egli è comunque chiamato all’adempimento dell’intera obbligazione tributaria (100%) non operando la ripartizione percentuale prevista dal secondo periodo del co. 681 dell’art. 1 della Legge stabilità 2013. il co.672 soggetto locatario contratto “elevato” della L. n.147 del 2013 è disposizione integrativa del co.671 che individua si come passivo TASI chiunque possieda o detenga, salvo che per la specifica figura del finanziario che, per quell’immobile, resterà unico soggetto passivo dalla stipula del e fino alla riconsegna in quanto appunto locatario finanziario e non già perché dalla legge di imposta a possessore del bene. 73 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING b) la diversa ratio del prelievo TASI rispetto all’IMU. L’IMU è un entrata tributaria del comune di libero utilizzo per il soggetto attivo e per alcune tipologie di immobili addirittura con una sua quota destinata ad alimentare il bilancio dello Stato. La TASI, invece, è destinata al finanziamento dei servizi indivisibili resi dal Comune (peraltro unico destinatario della entrata) per come individuati nello specifico regolamento, con indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta (art.1 co.682 L. n.147/2013). In TASI la persistenza della disponibilità dell’immobile del locatario finanziario fino alla sua riconsegna (ovvero suo spossessamento in caso di intervenuto fallimento) implica la continuità della possibile fruizione dei servizi indivisibili resi dal comune impositore e quindi giustifica la continuità della sua soggettività passiva anche in difetto di titolo legittimante. in tema di IMU, in quanto imposta patrimoniale non rileva la detenzione del bene ai fini della individuazione della soggettività passiva essendo invece pregnante il titolo (proprietà o diritto reale di godimento) mentre per l’imposta sui servizi indivisibili è la disponibilità del bene che determina la soggettività. E’ questa la logica spiegazione del perché il legislatore ha ritenuto di diversamente considerare il concetto di “durata del contratto di leasing” fra la TASI e l’IMU. 74 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING c) La disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria Il legislatore tributario anche se per l’imposta faccia riferimento ad istituti civilistici può derogarli con un precipua disciplina, lì dove non vi sia una differenziazione valgono le regole civilistiche. Esempio tipico è il locatario finanziario che civilisticamente è un detentore, mentre è soggetto passivo IMU come possessore. La soggettività passiva del locatario finanziario si realizza addirittura quand’anche il bene da concedere non fosse ancora venuto ad esistenza (“Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione”) e quand’anche il bene non fosse stato ancora consegnato dal concedente all’utilizzatore essendo rilevante per il sorgere della soggettività passiva IMU, non già l’adempimento della consegna del bene (e di converso per la sua cessazione la riconsegna), ma la sola sottoscrizione del contratto ( “soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula”). E’ di tutta evidenza che il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore. 75 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA SOCIETA’ DI LEASING c) La disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria L’eventuale persistenza della detenzione del bene da parte dell’utilizzatore, malgrado la formale richiesta di restituzione del concedente, ingenera una detenzione sine titulo determinando detta condotta dell’utilizzatore la c.d. “appropriazione omissiva” che fa transitare i rapporti tra le parti dalla tutela giuridica dell’accordo di locazione finanziaria a quella del mero illecito civile e se vi siano gli estremi di atti di disposizione del bene oppure vi sia stato un esplicito rifiuto alla riconsegna, alla fattispecie di reato della appropriazione indebita. (Cass. sez. II Pen. Sent. 09/22.11.2006 n.38804; Cass. sez.II Pen. 20.07.2011 n.28875). 76 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA SOCIETA’ DI LEASING c) La disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria nella situazione di risoluzione contrattuale per inadempimento dell’utilizzatore, è da detto evento che i rapporti tra il concedente e l’utilizzatore, sono regolati dall’art.1456 Cod. civ. quale norma regolatrice inderogabile (Cass. 27.09.2011 n.19732) e ciò determina che per “durata del contratto” civilisticamente, si deve intendere quel lasso temporale intercorrente dalla stipula fino alla risoluzione e non oltre, perché dalla risoluzione, per la società di leasing sorgerà l’obbligo di restituire tutto quanto percepito nel corso del rapporto e di converso l’utilizzatore dovrà corrispondergli un equo compenso per l’uso del bene 77 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO SOCIETA’ DI LEASING La fattispecie non è omologabile fra IMU e TASI per via delle specifiche caratteristiche dei due tributi: c) La disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria il legislatore nell’ambito dell’IMU abbia voluto la soggettività passiva del locatario finanziario solo per il periodo temporale di durata del contratto, intendendosi come tale quello di detenzione legittimata e non oltre allorquando l’utilizzatore persista nella disponibilità del bene pur non avendo più un titolo che lo legittimi a siffatto diritto. Per il lasso temporale tra la risoluzione contrattuale e la riconsegna del bene, che non è durata del contratto, valgono ai fini della individuazione della soggettività passiva IMU, le regolamentazioni civilistiche in merito alla figura del possessore qualificato e del detentore sine titulo, non avendo per questo intervallo temporale, il legislatore esercitato la facoltà di ridefinire, ai soli fini impositivi, la regolamentazione civilistica derogando da essa. 78 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING c) La disciplina civilistica ed il potere di deroga della norma tributaria Civilisticamente la persistenza della detenzione malgrado la risoluzione per il leasing finalizzato al trasferimento del bene locato, posto che i canoni scontano una corrispettività ulteriore al semplice godimento del bene in quanto anticipano la prestazione finale della controparte, si applica la regola dell’effetto retroattivo, in modo da coinvolgere anche i canoni già versati, salva la necessità di accordare al proprietario l’equo compenso previsto dall’art. 1526 Cod.civ. con il consequenziale diritto delle parti ad ottenere la restituzione di quanto prestato e con l’applicabilità, in via analogica, delle regole dettate dall’art. 1526 Cod. civ. in materia di risoluzione della vendita con riserva di proprietà. (Cass., 13 dicembre 1989, n. 5573; Cass., 13 gennaio 2005, n. 174; Cass., 10 giugno 2005, n. 12317; Cass., 23 maggio 2008, n.13418; Cass., 8 gennaio 2010, n. 73 Cass., 9 novembre 2011, n.23324; Cass. n.6578/2013; Cass. n.888/2014). Non va infatti, applicato per questa situazione giuridica, il principio della mora debitoris perpetuat obligationem, come se il leasing traslativo fosse una mera locazione, ma si devono applicare le disposizioni che regolano la riserva di proprietà (art.1523-1526 Cod. Civ.) 79 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING In merito alle indicazioni delle Istruzioni IMU: Punto 1.4 pag. 7 “ nel caso di locazione finanziaria per l’acquisito dell’immobile anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing, il locatario deve presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto stesso, essendo il locatario il soggetto passivo dell’IMU a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. La società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo. Nel caso invece, di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto) del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing, che è il nuovo soggetto passivo e il locatario che ha cessato di esserlo, sono coloro su cui grava l’onere dichiarativo IMU entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna”. 80 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING NOTA IFEL del 04.11.2013 L'esemplificazione fatta dal provvedimento ministeriale – non in linea con la norma, ma basata sul comune convincimento che alla conclusione del contratto vi sia il rilascio del bene, come previsto dalla normativa civilistica – viene utilizzata dalla citata circolare di ASSILEA per giungere alla errata conclusione secondo cui il locatario sarebbe “soggetto passivo Imu anche nelle particolari situazioni in cui, nonostante sia intervenuta la risoluzione del contratto oppure il bene non sia stato riscattato a fine locazione, il bene non sia stato ancora riconsegnato alla società di leasing”. Appare tuttavia del tutto incongruo ritenere che il ministero abbia voluto, in contrasto con la lettera della norma e con quanto affermato in tutti gli altri documenti di merito, affermare attraverso un passaggio delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione IMU che la soggettività passiva relativa all’immobile dato in leasing sia condizionata non dalla risoluzione contrattuale, ma dalla eventuale riconsegna tardiva. Si sottolinea, peraltro, che la mancata riconsegna del bene da parte del locatario alla conclusione del contratto, o nel caso di risoluzione anticipata dello stesso, rimane questione che esula dalla disciplina Imu e che va risolta facendo riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 1591 e 1526 c.c., che prevedono in capo alla società di leasing il diritto a un equo compenso per l’uso dei fabbricati, oltre al risarcimento del danno. Si consideri, in proposito, che sull’applicabilità dell’art. 1526 c.c. ai contratti di leasing traslativi la giurisprudenza di legittimità è oramai pacifica (Cass. 24214/2006, n. 6034/1997, n. 4855/2000, n. 12317/2005 e n. 9417/2011). 81 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING CTP Bergamo del 29.10.2014 n.759/8/14 “ Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DLgs. 504/92, soggetto passivo dell'ICI è il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile. Poiché il possesso costituisce l'esercizio di fatto delle facoltà corrispondenti alla proprietà o ad un diritto reale, si può affermare che soggetto passivo dell'ICI è il possessore dell'immobile. Il conduttore è detentore qualificato per conto del locatore-possessore. Pertanto, negli ordinari rapporti di locazione, tenuto al pagamento dell'ICI non l'inquilino (alias conduttore o locatario), ma il proprietario-locatore. Questa regola viene derogata, per quanto riguarda le locazioni finanziarie, dal 2° comma dello stesso articolo 3, il quale stabilisce che, per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), soggetto passivo è il locatario. Per cui in tale tipo di locazione tenuto al pagamento dell'ICI è il locatario, sebbene semplice detentore. Quid iuris nel caso di risoluzione anticipata del contratto di leasing? Poiché a seguito della risoluzione il contratto è venuto meno, la deroga del 2° comma non ha più ragione di essere e vale, perciò, la regola generale del 1° comma. Con la conseguenza che, indipendentemente dalla riconsegna dell'immobile, tenuto al pagamento dell'ICI, dal momento della risoluzione, è il locatore finanziario. I principi suindicati sono applicabili anche all'IMU. Quanto alle argomentazioni addotte dalla società ricorrente, l'articolo 1 comma 672, della legge di stabilità 147/2013, ha apportato una deroga ai suddetti principi, stabilendo (in materia di TASI, applicabile anche all'IMU) che per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna. Tale norma non è però applicabile, in quanto successiva, alla fattispecie per cui è causa, riguardante l'anno 2012. Né portano a diverse conclusioni la giurisprudenza e le circolari citate dal contribuente, in quanto la prima non interessa la materia tributaria e le seconde riguardano la fase iniziale del contratto di leasing, quando l'immobile viene consegnato al locatario. Relativamente alle istruzioni per la dichiarazione IMU per l'anno 2012, le stesse affermano che, nel caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing è il nuovo soggetto passivo e il locatario ha cessato di esserlo. Dette istruzioni appaiono, sullo specifico argomento, poco chiare e contraddittorie; tale circostanza può però escludere l'applicabilità di sanzioni e la rifusione di eventuali spese processuali, ma non l'obbligo del pagamento dell'imposta. 82 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING CTP Mantova del 24.03.2015 n.122/1/15 Infatti, la disposizione (co.672) è stata introdotta in un periodo di imposta successivo a quello in esame e dunque, per poter operare in modo retroattivo, dovrebbe essere qualificata espressamente dal legislatore come norma interpretativa ai sensi degli artt.1, commi 2 e 3 della Legge 27 luglio 2000, n.272. Pertanto, in assenza di una chiara ed inequivoca previsione che attribuisca alla modifica la natura di norma interpretativa ai fini IMU, l’art.1 comma 672 della legge 147/2013 non può essere applicato a vicende tributarie relative all’anno di imposta 2012 nel caso di leasing traslativo, come quello in esame, qualora avvenga la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatore, “si applica la disciplina di carattere inderogabile di cui all’art.1526 cod.civ. in tema di vendita con riserva della proprietà, la quale comporta la restituzione dei canoni già corrisposti e il riconoscimento di un equo compenso in ragione dell’utilizzo dei beni 83 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU CONTRA RIMBORSO IMU SOCIETA’ DI LEASING CTP Mantova del 24.03.2015 n.122/1/15 la giurisprudenza civile citata dalla ricorrente, sull’ultrattività del rapporto di locazione stricto sensu ( o meglio dei suoi effetti) in caso di risoluzione del contratto, è poco aderente al caso di specie, proprio perché in tale diversa figura negoziale le reciproche obbligazioni, fondate sulla costituzione, in capo al conduttore, della temporanea detenzione del bene, non subiscono variazioni di sorta E’ dunque coerente con l’assetto del tributo in esame una disciplina che parifichi il locatario di un leasing immobiliare al titolare del diritto reale di godimento soltanto finchè tale specifico rapporto contrattuale abbia regolare esecuzione, per riconoscere nuovamente soggettività passiva tributaria al proprietario quando il contratto di leasing traslativo, per effetto di una risoluzione anticipata, ha perduto il suo originario significato economico e, contestualmente, le reciproche obbligazioni sono paragonabili a quelle che caratterizzano la locazione di immobile ad uso non abitativo, in cui il locatario è mero detentore del bene. In tale ottica, il momento della restituzione del bene è del tutto irrilevante al fine del mutamento della soggettività passiva dell’IMU”. 84 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU IL FALLIMENTO DELL’UTILIZZATORE – L’AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E’ SOGGETTO PASSIVO TASI ? Art. 42. L.F. Beni del fallito. La sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi. 85 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU IL FALLIMENTO DELL’UTILIZZATORE – L’AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E’ SOGGETTO PASSIVO TASI ? Art. 72. Rapporti pendenti. L.F. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto…….. 86 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU IL FALLIMENTO DELL’UTILIZZATORE – L’AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E’ SOGGETTO PASSIVO IMU E TASI ? Art. 72-quater L.F. Locazione finanziaria Al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'articolo 72. Se è disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi sciogliere dal contratto. In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a). Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. In caso di fallimento delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito. 87 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU IL FALLIMENTO DELL’UTILIZZATORE – L’AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E’ SOGGETTO PASSIVO TASI/IMU ? CONSIDERAZIONI: La disciplina specifica per la locazione finanziaria, si integra con le disposizioni dell’art.72 (espressamente richiamato dal 1° periodo dell’art.72quater per le ipotesi di fallimento dell’utilizzatore) ed in specie con la sospensione dell’esecuzione del contratto, e ciò fino a quando il curatore non si esprime sulla volontà o meno di ripresa degli effetti del contratto, pronuncia, che ben può essere pungolata dal contraente con la messa in mora del curatore facendogli assegnare (ex art. 72, 2° periodo L.F.) un termine non superiore a 60gg. decorso il quale il contratto si intende sciolto. Dunque in caso di fallimento dell’utilizzatore, sin dalla sentenza dichiarativa la locazione finanziaria entra automaticamente in una fase di sospensione, nell’attesa che il curatore scelga se subentrare nel contratto, assumendone tutti i relativi obblighi, oppure sciogliere il contratto. 88 LOCAZIONE FINANZIARIA TRA TASI ED IMU IL FALLIMENTO DELL’UTILIZZATORE – L’AMMINISTRAZIONE FALLIMENTARE E’ SOGGETTO PASSIVO IMU E TASI ? CONSIDERAZIONI: l’utilizzatore dalla data della sentenza di fallimento non è più soggetto passivo IMU e TASI per via dello spossamento dei beni consequenziale al dichiarato fallimento, in quanto l’utilizzatore ha perso il godimento del bene ed anche la sua disponibilità e peraltro non è più soggetto alle disposizioni contrattuali la procedura fallimentare, in difetto di opzione per la prosecuzione del contratto, che nel frattempo è sospeso non ha mai acquistato la soggettività passiva IMU il concedente, oltre ad avere poteri di impulso per indurre il curatore a tempestivamente esprimersi per il subentro nel contratto in luogo del locatario finanziario ovvero per lo scioglimento, ha il diritto non solo alla restituzione del bene, ma anche all’ammissione preventiva del credito, che è destinato a soddisfarsi sul bene oggetto di locazione finanziaria al di fuori del concorso sostanziale con gli altri creditori (Cass. n.15701/2011) potendo il concedente provvedere alla vendita a valori di mercato o altra collocazione del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria. Alla stregua di quanto innanzi, nell’ipotesi di fallimento dell’utilizzatore ed in difetto di esercitata opzione per la prosecuzione del contratto, la soggettività passiva IMU/TASI compete al concedente sin dalla sentenza dichiarativa di fallimento. 89 DETENZIONE INFERIORE A SEI MESI (TASI-TARI))E DETENZIONE TEMPORANEA Tasi 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Tari 643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 90 NZIONE TEMPORANEACRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA rileva la singola detenzione soggettiva, nel senso che se vi fossero più occupazioni di soggetti diversi ed in tempi diversi, se ognuna di queste detenzioni fosse di durata inferiore a sei mesi ma la somma di tutte le occupazioni è comunque di durata superiore all’anzidetto limite, la soggettività permane comunque al titolare del diritto reale, malgrado egli si ritrovi occupato l’immobile per più di sei mesi nel corso dell’intero anno solare; se la detenzione fosse del medesimo soggetto nel corso dell’anno ma con soluzione di continuità, il computo del semestre va riferito per ogni singolo periodo di occupazione, sicchè anche qualora lo stesso soggetto detenga complessivamente nello stesso anno solare per più di sei mesi, ma ciascuna singola detenzione sia inferiore a sei mesi, il possessore rimarrà comunque l’unico soggetto passivo Tasi. 91 CRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA Se ci rifacciamo alle regole codicistiche (art.2963 cod.civ.) un termine a mesi scade nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale, sicchè, a mò di esempio: se l’occupazione inizia il 1 gennaio e cessa il 2 luglio il periodo è superiore a sei mesi e quindi l’occupante assume la soggettività Tasi sin dal primo giorno della sua detenzione, perché i sei mesi non sono una franchigia ma un fatto che si è protratto in continuità per un dato periodo di tempo che assume rilevanza ai fini impositivi. detenzione a cavallo fra due anni, lì dove per ogni singolo anno non sia superiore a sei mesi, ma la durata complessiva della detenzione risulti però superiore a detto termine. In tal caso la rigidità della norma sembrerebbe non lasciare alternative alla identificazione dell’unico soggetto passivo nel possessore perché la detenzione è venuta a cessare non oltre il semestre del secondo anno, ma il testo non fa riferimento all’anno di imposta bensì ad un fatto (l’occupazione) che si protrae per più di sei mesi nel corso dell’anno solare. 92 CRITERI DI COMPUTO DELLA DETENZIONE TEMPORANEA la fattispecie di detenzione pluriennale, quella del primo anno (o/e dell’ultimo) qualora fosse inferiore a sei mesi. In tal caso, la detenzione non potrebbe essere scindibile per singolo anno solare e per periodo per ciascuno di questi, per cui il detentore sarà soggetto passivo Tasi dal primo all’ultimo giorno della sua detenzione perché non può qualificarsi come temporanea. 93 CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI - TASI Il concessionario di aree demaniali rileva ai fini Tasi come possessore o come detentore ? Definizione di concessione: è quel provvedimento amministrativo, in forza del quale, verso il pagamento di un canone, si legittima il concessionario all’utilizzo dell’area demaniale e con il quale il concessionario acquisisce, verso i terzi una posizione analoga a quella di un diritto reale (proprietà superficiaria di natura temporanea e soggetta ad una specifica regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione). AI FINI ICI-IMU Cass. SS.UU. n.3692/2009 « …quando il provvedimento amministrativo attribuisce al concessionario di un area demaniale un diritto reale di edificare e mantenere manufatti sull’area oggetto di concessione, l’edificazione del manufatto rende applicabile … l’ICI a carico del concessionario stesso in veste di proprietario del manufatto» NB: l’art.823 cod. civ. non impedisce che l’ente pubblico proprietario dei beni, mediante una concessione amministrativa possa costituire a favore di privati, diritti che, nei limiti delle esigenze di pubblico interesse, abbiano nondimeno quei caratteri di assolutezza ed esclusività nei confronti di chiunque altro, che sono propri dei diritti reali La regola distintiva è la verifica se la concessione sia costitutiva di un diritto reale di superficie (ad edificandum) o solo di diritto di godimento di mera natura personale e quindi non un diritto reale ma un rapporto obbligatorio 94 CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI IMU Art. 9 co.1 D.L. n.23 del 2011 (Stralcio) Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Giurisprudenza maturata in regime di ICI prima della modifica dell’art.3 ad opera dell’art.58 co.1 lett. a) D.Lgs n.446/1997 operante dal 1 gennaio 2008 CASS. n.104 del 08.01.2010 ……. alle costruzioni di privati autorizzate su beni del demanio marittimo, si applicano le norme e le regole previste dal cod. civ. e che pertanto, anche in relazione ad un manufatto realizzato da concessionario su area del demanio marittimo, è astrattamente possibile ipotizzare un diritto reale di superficie, con la conseguenza che diviene questione d’interpretazione della concessione, l’individuazione in capo al concessionario di un diritto reale o di un diritto meramente obbligatorio ai fini della soggezione all’ICI Ex multis,Corte di Cass,ord.n.20568 del 07/10/2011; ord.n.12345, del 07/06/2011 95 CONCESSIONARIO DI AREE DEMANIALI - TASI Problematica: Il concessionario di aree demaniali rileva ai fini Tasi come possessore o come detentore ? SOLUZIONE: a) SEMPRE COME POSSESSORE, perché tale considerabile ai fini dell’IMU b) come POSSESSORE se dalla concessione si rileva il riconoscimento di un diritto di edificare (quale quid pluris rispetto alla normale utilizzazione del bene demaniale) e quindi si è edificato; In tal caso il concessionario è proprietario superficiario dell’immobile (per tutta la durata della concessione) e quindi per l’immobile ci sarà un solo soggetto passivo come possessore c) come DETENTORE in difetto specie se la concessione attiene ad un fabbricato già sussistente. In tal caso il concessionario è soggetto passivo IMU in ragione della soggettività prevista dall’art.13 del D.L. n.201 che richiama l’art.9 co.1 del D.L. n.23/2011, mentre ai fini TASI la soggettività nasce quale detentore*** **** sul punto va rilevato che con Risoluzione n.2/1032G/1994 le concessioni di immobili statali a regioni, università ecc. è stato considerato come assimilabile al diritto reale di usufrutto Nelle ipotesi di subconcessione, il concessionario potrà rilevare come possessore se titolato dalla concessione allo ius edificandi, mentre il subconcessionario sarà comunque soggetto passivo TASI come occupante, 96 SOGGETTIVITA’ PARTICOLARI TASI –IMU Il diritto di abitazione del coniuge superstite l’art.540 co.2 del codice civile, prevede una riserva di diritti per il coniuge superstite al quale, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni, (ivi compresa l’eventuale pertinenza). prelegato ex lege per cui all’apertura della successione, se la casa adibita a residenza familiare fosse di proprietà comune fra il de cuius e del coniuge superstite o anche di proprietà esclusiva del coniuge defunto, automaticamente è riconosciuta al coniuge superstite la titolarità del diritto di abitazione su detto immobile. il diritto di abitazione del coniuge superstite opera anche quando il coniuge concorra con altri chiamati sia nella successione testamentaria che in quella legittima ed è indipendente dalla sua rinuncia o accettazione dell’eredità, mentre non si configura nei casi in cui la casa familiare sia in comproprietà tra il coniuge defunto ed un terzo. (Ved. Cass. SS.UU. n.4847 del 27.02.2013; Cass sez,civ. n.10605 del 07.05.2013). 97 SOGGETTIVITA’ PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite La casa adibita a residenza familiare si identifica con l'immobile in cui i coniugi secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi- vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare. Non può, pertanto, considerarsi tale la casa(e) della località di villeggiatura, o quella(e) utilizzata per soggiorni temporanei quand’anche effettuati con periodica e abituale ripetizione. (ved. Cass n.13407 del 12.06.2014 ) il diritto di abitazione non si perde se il coniuge superstite trasferisca la residenza in altro luogo, perché non trova applicabilità l'art. 1022 cod. civ. che regola l'ampiezza del diritto di abitazione in rapporto al bisogno dell'abitatore. In tal caso ai fini della tassazione Imu e Tasi, quell’immobile non potrà però essere considerato per il coniuge superstite abitazione principale, ma immobile a disposizione. ( ved. Corte Cost. n.310 del 1989; Cass. n.34567 del 12.08.2013) 98 PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ Il diritto di abitazione del coniuge superstite L'applicabilità del co.2 dell’art.540 cod. civ. è condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare; evenienza che non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi e ciò naturalmente ingenera l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare cosi venendo meno il presupposto oggettivo richiesto dalla disposizione perché casa familiare può ritenersi solo quella in cui i coniugi convivano all’epoca della scomparsa di uno di loro. (cass. 13407/2014, 22456/2014) Il diritto di abitazione non spetta al convivente more uxorio e non si perde nel caso di nuovo matrimonio del coniuge superstite. Il diritto di abitazione del coniuge superstite non deve essere trascritto perché l’acquisto avviene ex lege, non è cedibile ma può essere oggetto di rinuncia abdicativa con atto scritto ad substantiam ex art.1350 codice civile. 99 PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI e nell’IMU Il coniuge superstite per quell’immobile sarà unico soggetto passivo Tasi ed IMU in qualità di possessore titolare del diritto reale di abitazione, a nulla rilevando la sua posizione di proprietario iure successionis, così come per gli altri eredi che, quand’anche abitino quell’immobile ( es figlio che continua a vivere con il proprio genitore superstite) questi non acquistano la soggettività passiva Tasi, in quanto già assorbita dal coniuge superstite perché è titolare di un diritto reale (imponibile) che riconosce la disponibilità dell’immobile. 100 PARTICOLARI SOGGETTIVITA’ Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Problematica Il figlio comproprietario dell’immobile per acquisto successorio, ma in ragione del diritto di abitazione del proprio genitore è nudo proprietario, che continua a vivere nella casa adibita a residenza familiare mentre il coniuge superstite vive ed è residente in un'altra. Come e chi tassiamo per la TASI ? 101 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Coniuge superstite Soluzione : il diritto di abitazione non si perde sicchè il coniuge in vita sarà sempre soggetto passivo IMU/Tasi, non più considerando l’immobile abitazione principale, bensì quale fabbricato a disposizione 102 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella Tasi Il figlio comproprietario la riferibilità del comma 681 al “soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile” si deve intendere riferibile a colui che non sia titolare di un diritto reale che lo avrebbe qualificato come soggetto passivo Tasi in qualità di possessore, così escludendo dal novero il nudo proprietario, che invece rileverà quale soggetto passivo Tasi in qualità di occupante autorizzato dal possessore.) 103 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella Tasi Problematica coniuge superstite e figlio erede il genitore contrae nuove nozze e adibisce l’immobile, di cui peraltro è comproprietario pro quota insieme al figlio nato dal primo matrimonio, a residenza della nuova famiglia. Quindi detto genitore muore a sua volta, lasciando erede il figlio nato dal primo matrimonio ed il coniuge in seconde nozze. Chi è come tassiamo ? 104 CASI PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge superstite nella TASI Soluzione proposta : difettando il presupposto della proprietà esclusiva del coniuge deceduto, in quanto comproprietario con il figlio di prime nozze per via dell’acquisto iure successionis per la morte del suo genitore, l’attuale coniuge superstite non acquista il diritto di abitazione perché egli non è proprietario dell’immobile ed il suo coniuge defunto a sua volta non era proprietario esclusivo, ma è compartecipe nel diritto di proprietà con il figlio nato in costanza del precedente matrimonio. - Va comunque rilevato che vi è parte di dottrina che ritiene il diritto di abitazione riconoscibile anche quando vi sia una comproprietà dei coniugi o di un coniuge con soggetti terzi. 105 SOGGETTIVITA’ PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario Con il provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio, il giudice può assegnare ad uno dei coniugi separati, il godimento della casa familiare tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli sia questi minorenni o maggiorenni non autosufficienti ex art. 337 sexies del codice civile. Il diritto di godimento (che prescinde dalla titolarità sull’immobile di un diritto di proprietà o altro diritto reale da parte dei coniugi o di uno dei coniugi), viene meno qualora l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio, o contragga nuovo matrimonio. Al pari dell’assegnazione anche per la revoca necessita il provvedimento giudiziale in quanto non opera in via immediata al verificarsi delle predette situazioni che devono essere verificate e valutate dal giudice cui soltanto spetta di valutare l’opportunità o meno di revocare il provvedimento di assegnazione, in relazione all'interesse del minore. 106 SOGGETTIVITA’ PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario ai fini IMU Art.4, co.12-quinques del D.L. n.16 del 2012 conv.to nella L. 26.04.2012 n.44 (aggiunto in sede di conversione in legge n.44 del 26.04.2012) Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. NB : e’ disposizione pienamente in vigore e non è stata oggetto di abrogazione implicita 107 SOGGETTIVITA’ PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario Benchè trascrivibile il provvedimento di assegnazione non attribuisce un diritto di natura reale di godimento (anche nell’ipotesi di comproprietà fra i coniugi), bensì un diritto “personale” di godimento. AI FINI IMU: l’art.4, co.12-quinques del D.L. n.16 del 2012 conv.to nella L. 26.04.2012 n.44, ebbe a stabilire che l’assegnazione, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione. (fictio iuris) PER LA TASI : NON VI E’ UNA DISPOSIZIONE ANALOGA sicchè rilevano gli eventuali diritti reali su quell’immobile (Contra Faq n22) 108 SOGGETTIVITA’ PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario FAQ n22 “Nel caso di unità immobiliare assegnata dal giudice della separazione, il coniuge assegnatario è considerato ai fini IMU come titolare di un diritto di abitazione; pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è soggetto passivo del tributo. La stessa conclusione vale anche per la TASI? Risposta: Si conferma che lo stesso principio si applica anche alla TASI. In tal caso, il coniuge è titolare del diritto di abitazione e, indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista, per l’abitazione principale. Se, invece, la casa assegnata fosse in locazione (esempio casa in locazione abitata dai coniugi prima della separazione, poi assegnata dal Giudice della separazione ad uno di essi), la TASI deve essere calcolata dal proprietario con l’aliquota prevista dal Comune per gli immobili diversi dall’abitazione principale e l’importo ottenuto verrà pagato in parte dal proprietario e in parte dal locatario, in base alle quote deliberate dal Comune”. COMMENTO Soluzione assolutamente NON CONDIVISIBILE, in palese violazione del principio costituzionale della riserva di legge (art.23 Cost.) per difetto di norma primaria. 109 SOGGETTIVITA’ PARTICOLARI Il diritto di abitazione del coniuge separato assegnatario nella TASI SOLUZIONE PROPOSTA: Allo stato dell’arte della legislazione, pertanto, nel pieno rispetto del presupposto impositivo della Tasi (comma 669) e delle soggettività il coniuge assegnatario è soggetto passivo Tasi: a) in qualità di possessore se titolare di un diritto reale sull’immobile, secondo le regole civilistiche; b) quale detentore in tutti gli altri casi. sancite dai commi 671, 672 e 673, - Secondo Anci Emilia Romagna nella “Nota di lettura Tasi e D.L 1672014 convertito” pag.5 : “ Ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione Come già osservato nella nota di lettura 18 marzo 2014, prot. 86, la disciplina TASI non reca una disciplina specifica per il caso dell’ex casa coniugale assegnata dal giudice della separazione, che quindi deve seguire le regole ordinarie, con la conseguenza che in caso di abitazione in piena proprietà al coniuge non assegnatario questo sia tenuto a versare la TASI in qualità di possessore nella misura del 70-90 per cento, mentre il coniuge assegnatario verserà la restante parte.” 110 SOGGETTIVITA’ PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (locazione) con contratto stipulato dal coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo ? Premessa Il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione al coniuge non assegnatario che lo ha sottoscritto successione ex lege (art.6*, L.n.392/1978) nel contratto a favore del coniuge assegnatario - Il coniuge assegnatario subentra nel contratto di locazione al coniuge non assegnatario che lo ha sottoscritto * In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l'altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest'ultimo 111 SOGGETTIVITA’ PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (locazione) con contratto stipulato dal coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo ? Soluzione: - locatore, in quanto possessore - Il coniuge assegnatario, soggetto passivo tasi (detentore) in forza del contratto di locazione 112 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (comodato) sottoscritto con il coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo ? Premessa il coniuge assegnatario ha diritto, in forza del provvedimento giudiziale di assegnazione, a godere in via esclusiva dell’immobile ma nei limiti e per il tempo previsti dal contratto di comodato ex multis: Cass.ord.n.15113 del 17/06/2013; CASS.S.U.sent.n.20448/2014 113 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato, di proprietà di un terzo (comodato) sottoscritto con il coniuge non assegnatario Chi è come tassiamo ? Soluzione: comodante, soggetto passivo tasi in quanto possessore assegnatario, soggetto passivo tasi (detentore) in forza del contratto di comodato, mentre il coniuge non assegnatario ma comodatario non è soggetto passivo 114 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile assegnato all’ex coniuge in comproprietà tra i coniugi Chi è come tassiamo ? Soluzione: coniuge assegnatario, soggetto passivo Tasi in quanto possessore dell’immobile (comproprietà) ed IMU coniuge non assegnatario, soggetto passivo Tasi in quanto possessore dell’immobile (comproprietà) 115 CASI PARTICOLARI CONIUGE ASSEGNATARIO Problematica immobile di proprietà del coniuge non assegnatario assegnato all’ex coniuge che però non vi abita ed utilizzato da un figlio Chi è come tassiamo ? Soluzione: - il coniuge non assegnatario soggetto passivo Tasi in quanto possessore ma non ai fini IMU in quanto nudo proprietario - Il coniuge assegnatario soggetto passivo Tasi in quanto detentore in solido con il figlio, ovvero solo il figlio in quanto occupante, mentre per l’IMU unico soggetto passivo 116 CASI PARTICOLARI TASI E FALLIMENTO Problematica Come e quando versa la Tasi il fallimento Ai fini IMU e ICI art.9, co.7, D.Lgs 23/2011 – art.10, co.6*, D.Lgs 504/1992 il curatore o il commissario liquidatore devono presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura entro novanta giorni dalla data della loro nomina Il versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale è effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili Per la Tasi queste regole non sono richiamate (rimedio regolamentare) 117 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI Le tre fasi della successione: - prima fase: l’apertura della successione - seconda fase: la delazione dell’eredità - terza fase: l’accettazione dell’eredità 118 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI La prima fase: l’apertura della successione la successione si apre al momento della morte, nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto. - Art. 456 codice civile 119 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI La seconda fase: la delazione dell’eredità (Jus delationis) In questa fase si identifica a chi spetta il patrimonio ed in quale misura. La successione si definisce legittima, se la regola la legge, oppure testamentaria, se la regola un testamento, se non c’è il testamento si fa luogo a successione legittima - Art.457 Codice Civile Chi ha il diritto di ereditare (avente diritto) si definisce CHIAMATO ALL’EREDITA’ fino a quando non avviene l’accettazione 120 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI Differenza tra chiamato all’eredità ed erede Prima dell’accettazione (tacita od esplicita) l’avente diritto viene definito chiamato all’eredità, successivamente all’accettazione l’avente diritto acquista la qualifica di erede, che non è più possibile dismettere (“semel heres, semper heres”) e si considera erede fin dall’apertura della successione. - Art.459 Cod. Civ. Il diritto di accettare o rinunciare all’eredità si prescrive in dieci anni decorrenti dal momento dell’apertura della successione ( art.480 C.C.) 121 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI I poteri del chiamato all’eredità prima dell’accettazione - Art.460 cod. civ. atti conservativi e atti di amministrazione temporanea dei beni ereditari può farsi autorizzare dal tribunale a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione comporta grave dispendio azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza, peraltro, necessità di materiale apprensione Il chiamato non può compiere gli atti predetti quando si è provveduto alla nomina di un curatore ex art.528 c.c. 122 CASI PARTICOLARI CHIAMATI ALL’EREDITA’ ED EREDI SE IL CHIAMATO ALL’EREDITA’ E’ IN POSSESSO DEI BENI Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione [c.c. 456] o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi [c.p.c. 749]. Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice [c.c. 476, 564, 2964]. Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo 484 ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta [c.c. 470] o rinunzia [c.c. 519] all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice [c.c. 459, 480, 487]. Art.485 Cod. Civ. 123 CASI PARTICOLARI EREDI La terza fase: L’accettazione dell’eredità L’eredità si acquista con l’accettazione, i cui effetti retroagiscono al momento dell’apertura della successione - Art.459 Cod. Civ. L’accettazione può essere: - pura e semplice - col beneficio di inventario 124 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE L’erede succede sia nell’attivo che nel passivo e si determina la confusione tra patrimoni (quello del defunto e quello dell’erede), che diventano uno solo. L’erede è tenuto a pagare, se sussistono, tutti i debiti del defunto, anche se questi superano l’attivo ereditario - Art.470 Cod. Civ. 125 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE Può essere espressa o tacita ESPRESSA : con atto pubblico o scrittura privata negozio giuridico non personalissimo (può essere effettuata tramite un rappresentante legale o volontario) unilaterale non recettizio formale, forma scritta ad substantiam - Art.475 Cod. Civ. 126 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE Può essere espressa o tacita TACITA quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. La volontà di accettare non deve avere riguardo alla natura dell’atto compiuto ma all’animus e deve provenire necessariamente dal chiamato interessato, non già da terzi (facta concludentia – accettazione pura e semplice presunta ) 127 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE PURA E SEMPLICE Può essere espressa o tacita TACITA Costituiscono comportamenti significativi dell’accettazione tacita, purché provenienti dallo stesso chiamato, quelli che hanno una valenza dispositiva e non meramente conservativa. - la riscossione dei canoni di locazione di un bene ereditario, quale atto dispositivo e non meramente conservativo, integra accettazione tacita dell’eredità, ai sensi dell’art. 476 cod. civ. (Cass. 2743/2014) 128 - CASI PARTICOLARI Eredi Fattispecie di accettazione tacita: - dare procura a un terzo per la vendita di un bene ereditario; - l’avvio di una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria; - subentrare nel giudizio al de cuius; - dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche sul piano civile. 129 CASI PARTICOLARI Eredi ACCETTAZIONE COL BENEFICIO D’INVENTARIO - Va fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale in cui si è aperta le successione - colui che accetta con beneficio d’inventario è erede, con la differenza che il patrimonio del defunto è tenuto distinto da quello dell’erede, per cui egli conserva verso l’eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il de cuius ma non è tenuto al pagamento dei debiti del de cuius ultra vires hereditatis 130 CASI PARTICOLARI Eredi CHIAMATO ALL’EREDITA’ CHE NON E’ IN POSSESSO DEI BENI 1.Il chiamato all'eredità, che non è nel possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare col beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto 2. Quando ha fatto la dichiarazione, deve compiere l'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione, salva la proroga accordata dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 485 in mancanza, è considerato erede puro e semplice 3. Quando ha fatto l'inventario non preceduto da dichiarazione d'accettazione, questa deve essere fatta nei quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario; in mancanza, il chiamato perde il diritto di accettare l'eredità - ART.487 Cod. Civ. 131 CASI PARTICOLARI Eredi Come anticipare i tempi per l’accettazione ACTIO INTERROGATORIA l’actio interrogatoria può essere esperita da chiunque vi abbia Interesse: • i creditori che abbiano diritti verso l’eredità • i chiamati in subordine • il curatore dell’eredità giacente l’actio interrogatoria può essere esperita solo nel confronti del chiamato che non sia in possesso dei beni ereditari - azione con la quale si chiede al giudice la fissazione di un termine di decadenza, entro il quale il chiamato dichiari se accatta o rinuncia all’eredità, trascorso il quale il chiamato perde il diritto di accettare 132 CASI PARTICOLARI Eredi ACTIO INTERROGATORIA – PROCEDURA - Ricorso al Tribunale del luogo di apertura della successione - Udienza di comparizione delle parti - Ordinanza che dichiara l’intervenuta decadenza del chiamato dal diritto di accettare Il decorso del termine giudiziale per l’accettazione o la rinuncia dell’eredità non rappresenta un ipotesi di rinuncia, poiché la rinuncia l’eredità è revocabile, mentre decorso inutilmente il termine giudiziale di decadenza il chiamato non può più accettare 133 CASI PARTICOLARI L’EREDITA’ GIACENTE E’ il periodo di tempo tra la morte e l’accettazione del chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni ereditari si determina con la nomina (decreto) di un curatore dell’eredità, a seguito di istanza di chi via abbia interesse o d’ufficio al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. Art.528 C.C. La nomina del curatore determina che il chiamato non possa più esercitare i poteri conservativi e di amministrazione temporanea di cui all’art.460 c.c. L’accettazione dell’eredità fa cessare le funzioni del curatore 134 CASI PARTICOLARI L’EREDITA’ GIACENTE obblighi e poteri del curatore - amministrazione del patrimonio ereditario sotto il controllo dell’autorità giudiziaria che lo ha nominato; - redazione dell’inventario; - legittimazione ad agire e resistere in giudizio contro la pretesa di diritti verso i beni amministrati; - pagamento dei debiti ereditari, previa autorizzazione, art.530 c.c.; - può compiere atti di disposizione del patrimonio ereditario, previa autorizzazione. 135 CASI PARTICOLARI L’EREDITA’ GIACENTE TERMINE -con l’accettazione del chiamato - esaurimento dell’attivo ereditario per pagamento dei debiti e dei legati - devoluzione dei beni allo Stato 136 CASI PARTICOLARI LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ La rinuncia all’eredità è un atto unilaterale con cui il chiamato all’eredità dichiara di non voler acquistare l’eredità. Viene redatta nella stessa forma prevista per l’accettazione con beneficio d’inventario. Si ha divieto di rinuncia quando: si sia nel possesso dei beni ereditari (a qualsiasi titolo) per oltre tre mesi dall’apertura della successione; si siano nascosti o sottratti beni ereditari. La rinuncia nella successione legittima comporta il fatto che, se non avviene la rappresentazione, la parte di colui che rinunzia va a favore di coloro che avrebbero concorso con il rinunziante (es. tra più figli, la quota del rinunziante va a favore dei fratelli). Mentre, se il rinunziante è solo, l’eredità si devolve a coloro i quali spetterebbe se mancasse. La rinuncia nella successione testamentaria invece distingue a seconda che il testatore abbia previsto una sostituzione, nel qual caso la quota va a favore del sostituto. Invece, nel caso in cui il testatore non ha previsto nulla, si applicano le regole sulla rappresentazione. Se queste non possono essere applicate la quota si devolve a favore dei coeredi o degli eredi legittimi. A differenza dell’accettazione, è ammessa la revocabilità della rinuncia. Chi ha rinunciato può cioè tornare sulla sua decisione, purchè non siano caduta in prescrizione (10 anni), oppure la quota non sia stata devoluta a qualcun altro che ne abbia approfittato. 137 CASI PARTICOLARI Sunto delle soggettività nelle successioni Il chiamato all’eredità non è erede e quindi non risponde dei debiti di imposta del de cuius Non ha senso notificare gli accertamenti ai chiamati , il Comune deve esperire o l’actio interrogatoria o chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente Il curatore dell’eredità giacente non è soggetto passivo (IMU/TASI/ICI) ma è rappresentante ex lege (in incertam personam) del soggetto passivo, che assolve il pagamento dei debiti ereditari in nome e per conto del soggetto che risulterà essere erede 138 CASI PARTICOLARI Sunto delle soggettività nelle successioni L’erede con l’accettazione risponderà dei debiti ereditati per i tributi comunali pro quota ex art.752 e 1295 Cod. Civ. Con la sentenza n. 22426 del 22 ottobre 2014 la sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha affermato che, in mancanza di norme speciali che vi deroghino, per l’imposta di registro vale la comune regola della ripartizione dei debiti ereditari pro quota di cui agli articoli 752 e 1295 c.c. e ciò in quanto non è applicabile la regola speciale della solidarietà dei coeredi di cui all'art. 65 d.p.r. n. 600/73, soltanto predisposta per i debiti contratti dal de cuius relativamente al mancato pagamento delle imposte sui redditi e, altresì. non essendo applicabile la regola della solidarietà dei coeredi contenuta all'art. 36 d.lgs. 346/90, soltanto predisposta per il pagamento dell'imposta di successione. - Anche Cass. 780/2011 139 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DISCIPLINA CIVILISTICA estinzione della società, art.2495 c.c.* come modificato art.4,co.1, D.Lgs n.6 del 17/01/2003 * 1. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. 2. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società Corte di Cass.S.U. sent.nn.4060,4061 del 22/02/2010 140 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE DAL REGISTRO IMPRESE CASS. SS.UU. N.4060 del 22.02.2010 In tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1° gennaio 2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore. (In applicazione di tale principio, le S.U. hanno confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida, ai fini dell'esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto eseguita, in data anteriore al 1° gennaio 2004, ad istanza di una società in nome collettivo precedentemente cancellata dal registro delle imprese, nonché la notificazione dell'opposizione agli atti esecutivi proposta dal debitore nei confronti della medesima società, anch'essa in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003). In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un'espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l'affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all'epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l'estinzione opera solo a partire dalla predetta data. (fonte CED – Corte di Cassazione) 141 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE La notifica degli atti tributari a società cancellata dal registro delle imprese è da considerarsi come: inesistenza giuridica della notifica non sanabile poiché effettuata a soggetto inesistente 142 giuridicamente CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE –GLI EFFETTI: CASS.S.U.SENT.NN.6070-6071-6072 DEL 12/03/2013 l’efficacia costitutiva della cancellazione che è disposta dall'ufficio del R.I. sotto la sorveglianza del giudice, cui compete il controllo formale del procedimento, determinando l’estinzione della stessa, configura un fenomeno di tipo successorio, sia pure sui generis, in virtu' del quale…. 143 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE –GLI EFFETTI: CORTE DI CASS.S.U.SENT.NN.6070-6071-6072 DEL 12/03/2013 i soci sono coloro che succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata le obbligazioni si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ovvero illimitatamente si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta (residui non liquidati – sopravvenienze) il creditore sociale che intenda agire nei confronti del socio è tenuto a dimostrare che vi sia stata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio e che una quota di tale attivo sia stata dal socio stesso riscossa studio elaborato ed approvato dalla Commissione Studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato il 14 dicembre 2011(Studio n.226-2011/T) risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.77/E del 27/07/2011 144 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE CORTE COST. ORD.N.198 DEL 17/07/2013 effetti nel processo: la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società e per essa il legale rappresentante (ex liquidatore) della capacità di stare in giudizio, impedisce, pertanto, che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo con eventuale riassunzione da parte dei soci, in qualità di successori della società 145 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE art.28, co.4, D.Lgs 175 del 21/11/2014 (in vigore dal 13/12/2014) Ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese 146 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE art.28, co.4, D.Lgs 175 del 21/11/2014 (in vigore dal 13/12/2014) Ficto iuris di prosecuzione in vita della società, perché lo scopo è limitare per il periodo di 5 anni dalla richiesta gli effetti della estinzione societaria previsti dal codice civile, mantenendo parzialmente per le società una capacità e soggettività (anche processuali) altrimenti inesistenti al solo fine di garantire per il medesimo periodo l’efficacia dell’attività (sostanziale e processuale) degli enti legittimati a richiedere tributi o contributi, con sanzioni ed interessi. 147 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE LE RESPONSABILITA’: art.36, D.P.R n.602/1973, così come mod., D.Lgs 175 del 21/11/2014 (in vigore dal 13/12/2014) responsabilità in proprio per i debiti sociali dei soggetti IRES liquidatori che non abbiano adempiuto all’obbligo di pagare con le attività di liquidazione le imposte dovute per il periodo della liquidazione e per quelli precedenti, se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima dell’assegnazione ai soci, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari amministratori in carica all’atto dello scioglimento della società o dell’ente se non si sia provveduto alla nomina dei liquidatori 148 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE COME NOTIFICO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ? atti intestati alla società e notificati alla stessa nella sede legale ovvero nel domicilio eventualmente eletto dalla società nel comune del proprio domicilio fiscale atti intestati alla società e notificati nel domicilio del legale del rappresentante della società (l’ultimo liquidatore) atti intestati alla società e notificati agli ex amministratori e/o agli ex soci 149 CASI PARTICOLARI Circolare Agenzia Entrate n.6/E del 19.02.2015 Domanda La retroattività della norma sulle società estinte opera solo sugli atti notificati e non ancora impugnati in primo grado oppure in via generalizzata su tutti gli atti non definitivi? Risposta L’articolo 28 del D.lgs n. 175 del 2014 stabilisce che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Come precisato nella Circolare n. 31/E del 2014, trattandosi di una norma procedurale che disciplina le fasi di attuazione del tributo, a partire dal 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del D.lgs. n. 175 del 2014), la stessa, per sua natura, trova applicazione anche per le attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della predetta data, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data (ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge). Di conseguenza, a seguito dell’entrata in vigore della norma in esame tutti gli avvisi di accertamento saranno notificati alle società cancellate secondo le nuove regole. Resta inteso che l’articolo 28 trova applicazione anche con riguardo agli atti di accertamento, di liquidazione e della riscossione, ancorché interessati da contenzioso, notificati prima dell’entrata in vigore del decreto Semplificazioni e relativi a società cancellate prima dell’entrata in vigore della norma in esame. 150 CASI PARTICOLARI Circolare Agenzia Entrate n.6/E del 19.02.2015 Domanda Nell’articolo 28 del D.lgs n. 175/2014 non è prevista alcuna decorrenza relativamente all’irrilevanza degli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, nel periodo quinquennale. Di conseguenza, la detta disciplina deve ritenersi di natura “non procedimentale”, nel rispetto del “principio del legittimo affidamento” e in assenza di un supporto legislativo che affermi il contrario, con la conseguente applicazione alle sole società cancellate dalla data di entrata in vigore del provvedimento (13/12/2014), senza alcun effetto retroattivo? Risposta L’articolo 28 del D.lgs n. 175 del 2014 ha stabilito che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Come precisato nella Circolare n. 31/E del 2014, trattandosi di norma procedurale, in quanto tesa proprio a salvaguardare le azioni di recupero della pretesa erariale, la stessa si applica anche per attività di controllo riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal Registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima del 13/12/2014, data di entrata in vigore del D.lgs n. 175/2014, nonché per attività di controllo riguardanti periodi precedenti a tale data, ovviamente nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza previsti dalla legge. 151 CASI PARTICOLARI Circolare Agenzia Entrate n.6/E del 19.02.2015 Domanda Il decreto Semplificazioni (D.lgs n. 175/2014) ha previsto che le società cancellate dal Registro imprese siano responsabili dei debiti fiscali e contributivi per cinque anni dopo la loro estinzione. La Circolare 31/E/2014 ha introdotto un’applicazione retroattiva di tale norma. A questo punto, a chi verrà materialmente notificato l’accertamento con cui si rettificano a una società estinta ricavi non dichiarati o costi non deducibili? L’atto potrà essere impugnato dall’ex liquidatore della società estinta e/o dal socio che non ha ricevuto nulla dalla liquidazione? Risposta L’articolo 28 del decreto Semplificazioni (D.lgs n. 175/2014) ha stabilito che, ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. A partire dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del citato decreto, l’avviso di accertamento contenente la rettifica della dichiarazione della società cancellata dal Registro delle imprese sarà emesso nei confronti della società “cancellata” e notificato alla stessa presso la sede dell’ultimo domicilio fiscale in quanto, a tal fine, l’effetto dell’estinzione si produrrà solo dopo cinque anni dalla data della cancellazione. Al riguardo, si rammenta che la società, precedentemente alla cancellazione, potrà avvalersi, comunque, della facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano ai sensi dell’articolo 60, comma 1 lett. d) del DPR n. 600 del 1973. Si ritiene che il suddetto atto sia impugnabile dai soggetti responsabili ai sensi degli articoli 2495 del c. c. e/o 36 del DPR n. 602 del 1973. 152 CASI PARTICOLARI Circolare Agenzia Entrate n.6/E del 19.02.2015 Domanda ……..La retroattività della norma sulle società estinte vale anche per i crediti tributari? In tal caso chi è il soggetto legittimato a chiedere il rimborso? Risposta Come risulta dalla relazione illustrativa, la finalità dell’articolo 28 del decreto Semplificazioni (D.lgs n. 175/2014) è quella di salvaguardare la pretesa erariale; di conseguenza la citata norma riguarda esclusivamente le attività poste in essere dall’Amministrazione finanziaria. Pertanto, nel caso di crediti tributari che dovessero emergere successivamente alla cancellazione della società dal Registro delle imprese, comunque in presenza di presupposti maturati precedentemente alla cancellazione, come precisato nella risoluzione n. 77 del 2011, ancora attuale anche a seguito della modifica normativa intervenuta, la titolarità del diritto al rimborso può essere riconosciuta, pro quota, direttamente ai soci, che sono legittimati a richiederlo. Circa il soggetto cui materialmente eseguire i rimborsi, tenuto conto della compagine sociale delle società di capitali, spesso costituita da un numero considerevole di soci, nella citata risoluzione si evidenzia l’opportunità del conferimento di una delega alla riscossione ad uno dei soci o a un terzo, al fine di evitare l’erogazione del rimborso a ciascun socio in proporzione alle quote sociali. Tale delega all’incasso può essere effettuata, da parte dei soci titolari del diritto al rimborso, anche allo stesso ex liquidatore, previa comunicazione della predetta delega al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate 153 CASI PARTICOLARI Circolare Agenzia Entrate n.6/E del 19.02.2015 Conclusione di sintesi dell’interpretazione ministeriale: La norma è di natura procedurale e di salvaguardia delle ragioni del Fisco quindi si applica anche alle cancellazioni delle società effettuate prima dell’entrata in vigore del decreto semplificazioni (13.12.2014), nonché per il contenzioso pendente Che ne pensa la Cassazione ? 154 CASI PARTICOLARI Corte di Cassazione sent. n.6743 del 02.04.2015 Le disposizioni dell’art.28 co.4 del D.Lgs. n.175/2014 NON HANNO EFFICACIA RETROATTIVA E PERTANTO IL DIFFERIMENTO QUINQUENNALE DEGLI EFFETTI DELL’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AI CASI IN CUI LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ SIA PRESENTATA NELLA VIGENZA DEL D.LGS. N.175 E CIOE’ DAL 13.12.2014 «La norma, pertanto (contrariamente a quanto talora sostenuto dall’amministrazione finanziaria nelle sue circolari), opera su un piano sostanziale e non “procedurale”, in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure dì accertamento o di riscossione: il caso in esame, cioè, è del tutto diverso da quello di interventi normativi che, ad esempio, incidano sulla disciplina dei termini del processo tributario o prolunghino i termini di accertamento o introducano nuovi parametri di settore e che, per loro natura, possono applicarsi a fattispecie processuali o sostanziali precedenti. » 155 CASI PARTICOLARI Corte di Cassazione sent. n.6743 del 02.04.2015 Le disposizioni dell’art.28 co.4 del D.Lgs. n.175/2014 NON HANNO EFFICACIA RETROATTIVA E PERTANTO IL DIFFERIMENTO QUINQUENNALE DEGLI EFFETTI DELL’ESTINZIONE DELLA SOCIETA’ SI APPLICA ESCLUSIVAMENTE AI CASI IN CUI LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA’ SIA PRESENTATA NELLA VIGENZA DEL D.LGS. N.175 E CIOE’ DAL 13.12.2014 «Appare del tutto irrilevante, poi, che il periodo sia stato individuato dal legislatore nella misura di cinque anni facendo riferimento (come si legge nella relazione illustrativa) al termine quinquennale di accertamento previsto dagli artt. 43, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972: è del tutto evidente, infatti, che la fattispecie oggetto del comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 attiene alla capacità della società e non ai termini fissati per l’accertamento (che restano regolati da altra normativa, non toccata dai comma 4).» 156 CASI PARTICOLARI Corte di Cassazione sent. n.6743 del 02.04.2015 «Si deve pertanto ritenere che, in base al menzionato comma 4 dell’art. 28, l’effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, sia differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo («ai soli fini»), nel senso che l’estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la «validità» e l’«efficacia» sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contribuii, sanzioni e interessi. Va sottolineato che il differimento degli effetti dell’estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione.» 157 CASI PARTICOLARI Corte di Cassazione sent. n.6743 del 02.04.2015 «Posto che il comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. n. 175 del 2014 non ha alcuna valenza interpretativa (dato il suo tenore testuale, che non solo assegna espressamente alla disposizione alcuna natura interpretativa, ai sensi del comma 2 dell’art. 1 dello statuto dei diritti del contribuente, ma neppure in via implicita intende privilegiare una tra le diverse possibili interpretazioni delle precedenti disposizioni in tema di estinzione della società), occorre prendere atto che in concreto, il testo della disposizione non consente di individuare alcun indice di retroattività per la sua efficacia e, pertanto, rispetta il comma 1 dell’art. 3 dello statuto dei diritti del contribuente. Più in dettaglio, l’enunciato della disposizione in esame non autorizza ad attribuire effetti di sanatoria in relazione ad atti notificati a società già estinte per le quali la richiesta di cancellazione e l’estinzione siano intervenute anteriormente al 13 dicembre 2014. La stessa relazione illustrativa al d.lgs. non affronta in alcun modo la questione dell’eventuale efficacia retroattiva della norma.» 158 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE COME NOTIFICO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ? -Società con richiesta dal 13.12.2014 atti intestati alla società e notificati alla stessa nella sede legale ovvero nel domicilio eventualmente eletto dalla società nel comune del proprio domicilio fiscale atti intestati alla società e notificati nel domicilio del legale del rappresentante della società (l’ultimo liquidatore) atti intestati alla società e notificati agli ex amministratori e/o agli ex soci 159 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE COME NOTIFICO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ? - Società con richiesta ante 13.12.2014 (ai soci) l’estinzione della società non comporta mai l’estinzione dei debiti sociali i soci sono coloro che succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata le obbligazioni si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a secondo che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali non è l’Ente impositore creditore che deve fornire la prova che il socio abbia ricevuto dei beni, bensì è l’ex socio che può/deve opporre al creditore il limite alla sua responsabilità personale nei limiti di quanto ricevuto l’Ente deve intestare e notificare l’avviso di accertamento direttamente all’ex socio e non alla società o all’ex liquidatore la notifica dell’atto intestato ala società e notificato all’ex liquidatore è, infatti, inesistente 160 CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE COME NOTIFICO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ? - Società con richiesta ante 13.12.2014 l’Ente deve intestare e notificare l’avviso di accertamento direttamente all’ex socio e non alla società o all’ex liquidatore la notifica dell’atto intestato alla società e notificato all’ex liquidatore è, infatti, inesistente si trasferiscono ai soci, in regime di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, non assegnati ai soci (residui non liquidati – sopravvenienze) cadono ipso iure in comunione ordinaria tra i soci, ex art.1100 e seg.c.c. a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, nei casi in cui non sia stata effettuata la liquidazione, i beni societari pur se ancora intestati alla società, diventano ex lege di proprietà degli ex soci, c.d. assegnazione ex lege (studio elaborato ed approvato dalla Commissione Studi tributari del Consiglio Nazionale del Notariato il 14 dicembre 2011(Studio n.226-2011/T) dell’Agenzia delle Entrate n.77/E del 27/07/2011 161 risoluzione CASI PARTICOLARI LE SOCIETA’ CANCELLATE COME NOTIFICO GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO ? -Società con richiesta ante 13.12.2014 notifica del titolo esecutivo per debito d’imposta già accertato prima della cancellazione l’Ente deve intestare e notificare il titolo esecutivo direttamente all’ex socio titolo esecutivo formato prima della cancellazione della società l’ex socio succede nel titolo esecutivo formato nei confronti della società (ex multis, Cass.18/08/2013, n.18923) 162 CASI PARTICOLARI IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI nelle società in nome collettivo SNC l’ex socio risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali responsabilità “diretta” dell’ ex socio (con tutto il loro patrimonio) non può opporre il beneficio di escussione del patrimonio della società perché estinta i creditori della società possono rivalersi per l'intero ammontare del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci, fatta salva l’azione di regresso 163 CASI PARTICOLARI IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI nelle società in accomandita semplice SAS l’ex socio accomandatario risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali, non può opporre il beneficio di escussione del patrimonio della società perché estinta l’ex socio accomandante risponde limitatamente a quanto percepito in sede di liquidazione 164 CASI PARTICOLARI IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI nelle società semplici l’ex socio risponde illimitatamente e solidalmente dei debiti sociali responsabilità “diretta” dell’ ex socio (con tutto il loro patrimonio) non può opporre il beneficio di escussione del patrimonio della società perché estinta i creditori della società possono rivalersi per l'intero ammontare del loro credito sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci, fatta salva l’azione di regresso 165 CASI PARTICOLARI IL REGIME DI RESPONSABILITÀ PER I DEBITI SOCIALI nelle società di capitali ( SPA -SRL) l’ex socio risponde fino a concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione il socio risponde, quindi, infra vires, nei limiti delle somme ricevute o del valore dei beni assegnati nelle società in accomandita per azioni (SAPA) l’accomandatario risponde illimitatamente verso i terzi solo per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui ha rivestito tale carica l’accomandante risponde dei debiti sociali nei limiti della quota sottoscritta 166 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE Questione ESISTE UN PRINCIPIO GENERALE DEL CONTRADDITORIO QUALE VINCOLO PROCEDIMENTALE GENERALMENTE IMPOSTO ALL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA (E COMUNALE) NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO ? Se SI QUALI LE CONSEGUENZE IN TERMINI DI INVALIDITA’ DELL’ATTO IMPOSITIVO NEL CASO IN CUI TALE VINCOLO NON VENISSE RISPETTATO DALLA STESSA AMMINISTRAZIONE ? 167 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE La giurisprudenza della CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA Corte di Giustizia UE 18.12.2008 causa C-349/07 (sentenza Sopropè) il rispetto dei diritti di difesa costituisce un principio generale del diritto comunitario che trova applicazione ogniqualvolta l’amministrazione si proponga di adottare nei confronti di un soggetto un atto ad esso lesivo. • In forza di tale principio i destinatari di decisioni che incidono sensibilmente sui loro interessi devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare la sua decisione. • A tal fine essi devono beneficiare di un termine sufficiente 168 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE la sentenza tutela c.d. «partecipazione difensiva» e cioè: la necessità che il contribuente sia messo al corrente delle contestazioni che l’Amministrazione finanziaria intende muovere nei suoi confronti, per poter manifestare utilmente il proprio punto di vista; la necessità “che l’Amministrazione esamini, con tutta l’attenzione necessaria, le osservazioni della persona o dell’impresa coinvolta”, riservandosi il congruo lasso di tempo e, si potrebbe aggiungere, dimostrando che vi sia stata considerazione per gli argomenti difensivi. La violazione di tali obblighi si tradurrebbe nell’illegittimità della pretesa impositiva per violazione del diritto europeo, con un vizio rilevabile in ogni stato e grado del processo. 169 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE Corte di Giustizia EU il 3 luglio 2014, Kamino International Logistics BV, C-129/13, (in tema di dazi doganali, settore armonizzato a livello europeo) La sentenza ribadisce che il diritto alla difesa costituisce “...un principio fondamentale del diritto dell’Unione Europea di cui il diritto al contradditorio in qualsiasi procedimento costituisce parte integrante”. La Corte di Giustizia, inoltre, rinviene il fondamento normativo di tale principio non solo negli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che garantiscono il rispetto dei diritti della difesa nonché il diritto ad un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale ma anche nell’art. 41 il quale garantisce il diritto ad una buona amministrazione: tale diritto comporta che ogni individuo deve essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale lesivo. Tale obbligo di contraddittorio incombe sulle amministrazione degli Stati membri ogniqualvolta adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione del diritto dell’Unione, quand’anche la normativa comunitaria applicabile non preveda espressamente siffatta formalità 170 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE il giudice nazionale a cui è demandato il compito di dare piena efficacia al diritto dell’Unione Europea e garantire il pieno rispetto del principio del contradditorio. Sicchè “può, nel valutare le conseguenze di una violazione dei diritti di difesa, in particolare del diritto di essere sentiti, tenere conto della circostanza che una siffatta violazione determina l’annullamento della decisione adottata al termine del procedimento amministrativo di cui trattasi soltanto se, in mancanza di tale irregolarità, tale procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso” (paragrafo 82, sentenza Kamino). Il provvedimento amministrativo dovrà essere annullato se si dimostra che il privato avrebbe potuto “correggere un errore o far valore elementi relativi alla sua situazione personale tali da far si che la decisione sia adottata o non sia adottata, ovvero abbia un contenuto piuttosto che un altro” (par. 38 sentenza Kamino). 171 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE L’obbligo del contradditorio nel diritto tributario nazionale. Cass. SS.UU. n. 19667 del 18.09.2014 «la pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una “decisione partecipata” mediante la proposizione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra Amministrazione e contribuente (anche) nella “fase precontenziosa” o “endoprocedimentale”, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell’obbligo di comunicazione degli atti imponibili». «Il diritto al contradditorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell’emanazione di questo, realizza l’inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall’art. 24 Cost., e il buon andamento dell’amministrazione, presidiato dall’art. 97 Cost.» 172 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE L’obbligo del contradditorio nel diritto tributario nazionale. Cass. SS.UU. n. 19667 del 18.09.2014 un ) « principio fondamentale immanente nell’ordinamento tributario che prescrive la tutela del diritto di difesa del contribuente mediante l’obbligo di attivazione da parte dell’Amministrazione del «contraddittorio endoprocedimentale» ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente medesimo. Principio il cui rispetto è dovuto dall’Amministrazione indipendentemente dal fatto che ciò sia stato previsto da una norma positiva e la cui violazione determina la nullità dell’atto lesivo che sia stato adottato senza la preventiva comunicazione al destinatario» (esiste 173 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE L’obbligo del contradditorio nel diritto tributario nazionale. Cass. SS.UU. n. 19667 del 18.09.2014 (Per tutte queste ragioni ha risolto il caso sottoposto alla sua attenzione statuendo che «l’iscrizione ipotecarie prevista dall’art. 77 del d.p. r. n. 602 del 1973, in quanto atto destinato ad incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest’ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa mediante l’attivazione del “contraddittorio endoprocedimentale”, che costituisce un principio fondamentale immanente nell’ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa». con tale sentenza, anche sul fronte dei tributi non armonizzati e quindi anche per il tributi locali , il principio del contraddittorio trova il suo fondamento, anche in difetto di una espressa previsione normativa, come principio immanente dell’ordinamento, negli artt. 24 e 97 Cost. Ved. anche Cass. n.406/2015 174 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE L’obbligo del contradditorio nel diritto tributario nazionale. Cass. n.406 del 2015 Il soggetto destinatario di un atto della PA suscettibile di produrre effetti pregiudizievoli nella sua sfera giuridica deve essere messo in condizione di contraddire prima di subire gli effetti pregiudizievoli CONSIDERAZIONI: anche sul fronte dei tributi non armonizzati e quindi anche per il tributi locali , il principio del contraddittorio trova il suo fondamento, anche in difetto di una espressa previsione normativa, come principio immanente dell’ordinamento, negli artt. 24 e 97 Cost. 175 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE L’obbligo del contradditorio nel diritto tributario nazionale. Cass. sez. V ORD. 527 del 14.01.2015 (ex art.374 cpc) (rimessione al Presidente per l’eventuale assegnazione alle SS.UU. dubitando il collegio dell’applicazione generalizzata dell’invalidità degli atti se non preceduti dal contraddittorio endoprocedimentale) Incertezze della Corte: a) Se l’Amministrazione sarebbe tenuta a pena di invalidità dell’atto, ad attivare il contraddittorio endoprocedimentale indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva; a) sulle concrete modalità di esplicazione del contraddittorio e degli effetti dell’eventuale inosservanza di tali modalità, precisazione che costituisce questione di massima e di particolare importanza per cui appare necessario investire le Sezioni Unite 176 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE Considerazioni della sezione semplice: -Non operando in materia tributaria le disposizioni generali del capo III della L. n.241/90 non può addossarsi all’Amministrazione l’obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale al di fuori dei casi previsti da specifiche disposizioni in tal senso (… e per i tributi locali non ci sono) - se per il diritto dell’Unione Europea è indubbio che il rispetto del contraddittorio costituisce principio generale ciò varrebbe solo per i tributi armonizzati mentre per quelli propri pur essendo un principio applicabile comunque il mancato rispetto del contraddittorio procedimentale può tradursi in un annullamento dell’atto solo se si dimostri che, all’esito del contraddittorio il risultato sarebbe stato diverso. La Corte chiede che le SS.UU. se l’affermazione contenuta nella sent. 19667/14 – secondo cui, nella materia tributaria, ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo degli interessi del contribuente l’Amministrazione sarebbe tenuta ad attivare, a pena di invalidità dell’atto, il contraddittorio endoprocedimentale «indipendentemente dal fatto che ciò sia previsto espressamente da una norma positiva - trovi fondamento nell’ordinamento nazionale o esclusivamente nel diritto dell’Unione Europea e, in questo caso quale ne sia la portata applicativaAltra questione che l’ordinanza propone è quella delle conseguenze della violazione del principio. L’alternativa è tra ritenere tout court l’accertamento nullo, ovvero condizionare la pronuncia di nullità al riscontro del fatto che la relativa eccezione non sia meramente pretestuosa. L’alternativa è ritenere che l’avviso senza contraddittorio sia sempre invalido oppure ritenere che non ci si può limitare ad eccepire formalisticamente che è mancato il contraddittorio, ma che bisogna allegare che il contraddittorio avrebbe avuto una qualche utilità, e soddisfatto un qualche interesse. 177 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE SCENARI IPOTIZZABILI: a) Le SS.UU. ritengono obbligatorio il contraddittorio preventivo quale principio generale e quale disposizione di garanzia di difesa : ANNULLAMENTO INCONDIZIONATO DELL’ATTO b) Le SS.UU. ritengono che il contraddittorio deve essere utile e quindi in base ad un giudizio ex post delle argomentazioni che il contribuente poteva spendere in fase procedimentale si dispone l’annullamento dell’atto A CONDIZIONE CHE AVREBBERO DETERMINATO IL MUTAMENTO DEL PROVVEDIMENTO EMESSO c) Le SS.UU. ritengono che la garanzia del contraddittorio preventivo sia applicabile solo per la procedura degli atti consequenziali ad una verifica presso il contribuente e non per la c.d. verifiche a tavolino cioè presso l’ufficio e non a seguito di accesso 178 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE COMPORTAMENTI DA ATTUARE PRUDENZIALMENTE IN FASE PROCEDURALE 1) Invio di un preavviso di accertamento invitando al contraddittorio il contribuente (con raccomandata) assegnando un congruo termine per la produzione di osservazioni o documenti e fissando la data del contraddittorio; 2) stendere un verbale dell’eventuale incontro; 3) Non emettere l’avviso se non decorsi almeno gg.60 dall’invio del preavviso ed invito al contraddittorio; 4) nell’avviso motivare sulle argomentazioni eventualmente addotte dal contribuente esponendo le ragioni per cui non sono state considerate nella stesura dell’atto impositivo (c.d. motivazione rafforzata). 179 ACCERTAMENTO - IL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE DIFESE DA ESPERIRE IN CASO DI CONTESTAZIONE GIUDIZIALE 1) Difetto di previsione specifica dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale; 2) Difetto della prova che il contraddittorio avrebbe determinato un accertamento differente; 3) Difetto della conseguenza della nullità per mancata previsione di tale nullità, ma al più dell’annullabilità ed invocare l’art.21 octies della L. n.241/90 il quale prevede che «Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato». 4) inutilità del contraddittorio preventivo se l’atto impositivo è di contenuto meramente liquidatorio 180 CENNI SULL’OBBLIGO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA PER TUTTI I TRIBUTI Con i decreti attuativi della riforma fiscale dal 1°gennaio 2016 l’istituto della mediazione tributaria di cui all’art.17 bis del D.Lgs. n.546 si applica anche agli atti emessi dagli enti locali il cui importo non superi € 20.000,00. Inoltre la conciliazione giudiziale può esperirsi anche in grado di appello Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso e' tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti ed e' esclusa la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48. 2. La presentazione del reclamo e' condizione di procedibilita' del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, puo' eccepire l'improcedibilita' del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilita', rinvia la trattazione per consentire la mediazione. 3. Il valore di cui al comma 1 e' determinato secondo le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 12. 4. Il presente articolo non si applica alle controversie di cui all'articolo 47-bis. 5. Il reclamo va presentato alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l'atto, le quali provvedono attraverso apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l'istruttoria degli atti reclamabili. 6. Per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12,18, 19, 20, 21 e al comma 4 dell'articolo 22, in quanto compatibili. 7. Il reclamo puo' contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa. 8. L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, ne' l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una proposta di mediazione avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilita' della pretesa e al principio di economicita' dell'azione amministrativa. L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 48, in quanto compatibili. (41) 9. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23 decorrono dalla predetta data. Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali. (41) 9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilita' di cui al comma 2. (41) 10. Nelle controversie di cui al comma 1 la parte soccombente e' condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50 per cento delle spese di giudizio a titolo di rimborso delle spese del procedimento disciplinato dal presente articolo. Nelle medesime controversie, fuori dei casi di soccombenza reciproca, la commissione tributaria, puo' compensare parzialmente o per intero le spese tra le parti solo se ricorrono giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, che hanno indotto la parte soccombente a disattendere la proposta di mediazione. 181 CENNI SULL’OBBLIGO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA PER TUTTI I TRIBUTI Nuovo art.17 bis (da schema decreto) Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 1.Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo è determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 12 comma 2. Le controversie di valore indeterminabile non sono reclamabili, ad eccezione di quelle dell’articolo 2, comma 2, primo periodo. 2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. 182 CENNI SULL’OBBLIGO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA PER TUTTI I TRIBUTI Nuovo art.17 bis (da schema decreto) Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo. 4. Le Agenzie delle entrate, delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, provvedono all’esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposita strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Per gli altri enti impositori la disposizione di cui al periodo precedente si applica compatibilmente con la propria struttura organizzativa. 183 CENNI SULL’OBBLIGO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA PER TUTTI I TRIBUTI Art. 17-bisNuovo (Il reclamo e labis mediazione) art.17 (da schema decreto) 5. L’organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo o l’eventuale proposta di mediazione, formula d’ufficio una propria proposta avuto riguardo all’eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell’azione amministrativa. L’esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposta sui redditi. 6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per le rate successive si applica l’art.48-ter, comma 3. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate dovute con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente. 184 CENNI SULL’OBBLIGO DI MEDIAZIONE TRIBUTARIA PER TUTTI I TRIBUTI Nuovo art.17 bis (da schema decreto) Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. 8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi dì imposta. 9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili, anche agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446. 185 di cui all’art.47 -bis 10. Il presente articolo non si applica alle controversie LE ALIQUOTE IMU E TASI ALIQUOTE TASI I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 640 L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677. Comma 677 1° periodo ( primo limite) Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. 2° periodo (secondo limite) Per il 2014 e per il 2015 l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. 187 ALIQUOTE TASI I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677 Il 1° limite ( somma di aliquote) Si considera per tutti gli immobili attinti da IMU: - Fabbricati (aliq. max 10.6 per mille) -Abitazioni principali A/1-A/8-A/9 (aliq. max 6 per mille) -Aree edificabili (aliq. max 10.6 per mille) Il 2° limite (aliq. max Tasi 2,5 per mille) Per tutti gli immobili attinti da Tasi -Fabbricati; -Abitazioni principali ed equiparate -Aree edificabili 188 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE LIMITAZIONI DELLE ALIQUOTE CONSIDERAZIONI: Sono dei limiti che operano simultaneamente se l’immobile è soggetto ad IMU e TASI, mentre se l’immobile non è soggetto ad IMU opera solo il limite del 2,5 per mille dell’aliquota TASI il rispetto del limite dal co.677 viene posto in rilievo per «ciascuna tipologia di immobile» e non già per ciascuno soggetto passivo per quell’immobile di IMU e TASI RISCHIO : se quell’immobile è soggetto a IMU (anche solo per quota) da IMU e TASI se per l’IMU si è all’aliquota massima, quell’immobile non può scontare TASI SOLUZIONE: Armonizzare le aliquote TASI ed IMU, riducendo quella IMU in misura corrispondente all’aliquota TASI che si vuole applicare. Così non si supera la soglia della somma e la Tasi sarà rimessa integralmente 189 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) ……… Per gli stessi anni 2014 e 2015 , nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. 190 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) ………Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. CONSIDERAZIONI: E’ disposizione valevole solo per il 2014 e per il 2015 Il superamento dei limiti è finalizzato al finanziamento di agevolazioni per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art.13 co.2 del D.L. n.201 lo 0,8 per mille è lo sforamento ai limiti (complessivo) nella misura massima la garanzia degli effetti equivalenti o inferiori attiene al carico relativo a quella tipologia di immobili, ma non al singolo immobile 191 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) ……… Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. PROBLEMATICHE -Cosa si intende per ammontare complessivo ? - Tutto il gettito derivante dallo 0,8 per mille deve essere utilizzato per le detrazioni ovvero se ne può stornare parte per dirottarne alle casse comunali ? 192 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) PROBLEMATICHE …. tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011. -Tutto il gettito derivante dallo 0,8 per mille deve essere utilizzato per le detrazioni ovvero garantita l’equivalenza, l’eventuale extra gettito può essere distolto dalla citata destinazione ? NO perché il superamento è condizionato al finanziamento delle detrazioni….. (condivisibile) SI perché se raggiunta l’equivalenza l’eventuale residuo non è più ex lege vincolato ma può essere di libero incasso (tesi contraria allo spirito della norma) e l’aver il legislatore previsto anche l’inferiorità avalla questa tesi 193 I POTERI COMUNALI SULLE ALIQUOTE (limiti alle aliquote) Comma 677. (limiti alle aliquote) PROBLEMATICHE Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille -Cosa si intende per ammontare complessivo ? La somma degli eventuali sforamenti dei limiti per ciascuna tipologia di immobili , complessivamente non superiore a 0,8 per mille (tesi condivisibile) -Ved. CIRCOLARE Mef 29.07.2014 194 RIEPILOGO ALIQUOTE TASI ANNO 2015 ALLO STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA ALIQUOTA BASE: 1 o/oo RIDUZIONI: sino all’azzeramento INCREMENTI: per il 2014 e 2015 non oltre il 2,5 o/oo FACOLTA’: destinazione differenziazione per settore di attività, tipologia, VINCOLO: la somma delle aliquote della Tasi e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile NON MAGGIORE ALLA MISURA MASSIMA PREVISTA DA LEGGE STATALE PER IMU al 31 dicembre 2013 195 POTERE DI DIFFERENZIARE LE ALIQUOTE TASI APPROVAZIONE TARIFFE TARI E ALIQUOTE TASI 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonchè della tipologia e della destinazione degli immobili. Considerazioni: 1) la facoltà di differenziare le aliquote appare ampia collegata sia alla tipologia (categoria catastale) che per l’uso ( settore di attività e destinazione concreta) 2) è possibile utilizzare i predetti criteri distintivi sia in via alternativa ovvero simultanea 3) non è previsto il criterio di differenziazione collegato alla localizzazione dell’immobile 4) è possibile che sulla medesima unità immobiliare siano possibili differenti aliquote collegate all’utilizzo soggettivo che può essere diverso tra i soggetti passivi sia fra possessori e detentori, che fra coobbligati 196 IL VERSAMENTO DELLA TASI FRA SOLIDALI IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI SOGGETTO PASSIVO 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Art.1292 cod. civ. L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri (solidarietà passiva); oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori (solidarietà attiva) 198 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Principi generali della solidarietà tributaria: Soggetto passivo in senso stretto: è colui in capo in capo al quale la norma di legge pone un obbligo individuale di contribuire alle pubbliche spese, in ragione di una manifestazione di ricchezza del soggetto stesso, che la legge medesima fa assurgere a presupposto Coobbligati in solido: coloro che sono posti ex lege in una posizione di solidarietà con il soggetto passivo del tributo. la solidarietà può essere: paritetica: quella derivante dalla compartecipazione di singoli condebitori solidali ai fatti di rilevanza tributaria e quindi da un medesimo titolo (Es, coeredi per l’imposta di successione) dipendente: che è quella che deriva da un titolo differente, (ed è quindi soggetto estraneo al presupposto impositivo) sicchè al venir meno dell’obbligazione principale viene meno anche quella dipendente (funzione di garanzia Es: notaio e contraenti per l’imposta di registro- RESPONSABILE D’IMPOSTA) 199 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Principali effetti della solidarietà La solidarietà determina che l’adempimento da parte di uno qualsiasi dei coobbligati estingue l’obbligo nei confronti di tutti gli altri. nell’ipotesi di inadempimento totale o parziale, il soggetto attivo ha il diritto di chiedere l’adempimento residuo tramite la emissione dell’apposito avviso di accertamento, anche ad uno solo dei coobbligati solidali, (anche se è preferibile notificarlo a tutti) o di procedere alla riscossione coattiva in danno di uno solo dei coobbligati. 200 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Principali effetti della solidarietà Rimane comunque saldo il diritto di difesa del coobbligato al quale non sia stato notificato l’avviso di accertamento che ha la facoltà di poterlo contestare nel merito, tramite l’impugnazione di un atto consequenziale di natura riscossiva, quale il ruolo o l’ingiunzione di pagamento, stavolta ad egli notificato, nonché di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’articolo 1306 del codice civile. Cass. trib. n. 9156 del 23.04.2014: “In tema di solidarietà tributaria, la facoltà per il coobbligato d’imposta di avvalersi del giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da un altro coobbligato, secondo la regola generale stabilita dall’articolo 1306 del codice civile, opera, come riflesso dell’unicità dell’accertamento e della citata estensibilità del giudicato, sempre che non si sia già formato un giudicato contrario sul medesimo punto. Pertanto, il coobbligato non può invocare a proprio vantaggio la diversa successiva pronuncia emessa nei riguardi di altro debitore in solido, nel caso in cui egli non sia rimasto inerte, ma abbia a propria volta promosso un giudizio già conclusosi (in modo a lui sfavorevole) con una decisione avente autonoma efficacia nei suoi confronti. (cfr Cassazione 14814/2011, Cassazione 28881/2008)”. 201 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI Che tipo di solidarietà è quella della TASI ? PARITETICA ( «In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria»). Perché l’unico presupposto di imposta si realizza in capo a due o più soggetti passivi che sono tutti obbligati principali perché hanno posto i essere la fattispecie impositiva. L’OBBLIGAZIONE SOLIDALE E’ SCINDIBILE ? SI nella fase dell’adempimento spontaneo (possibilità di versamenti distinti pro-quota anche non paritetica di ciascuno dei coobbligati) NO nella fase accertativa nel senso che l’accertamento per l’intero residuo va emesso nei confronti di tutti i coobbligati e l’eventuale giudizio favorevole ad uno di essi si estende a vantaggio degli altri rimasti inerti CONDIZIONE l’obbligazione solidale lega i vari coobbligati all’unica obbligazione tributaria che avrebbe dovuto manifestarsi in modo eguale su tutti i soggetti. 202 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI FAQ 11 Posto che l’art. 1, comma 671, della legge di stabilità per l’anno 2014 dispone che i possessori sono coobbligati in solido al pagamento della TASI, a prescindere quindi dalla quota di possesso, qualora un fabbricato sia posseduto da due soggetti con percentuali di proprietà diverse (es. comproprietario A 70% e comproprietario B 30%) e solo per uno dei due (ad es. il soggetto B) quell’immobile sia adibito ad abitazione principale, come devono pagare i due soggetti nel caso in cui il Comune abbia fissato un’aliquota del 3 per mille per l’abitazione principale e dello zero per mille per gli altri immobili? Risposta: Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota relativa alla propria condizione soggettiva. Pertanto, se uno solo dei comproprietari ha adibito ad abitazione principale l’immobile, detto soggetto applicherà l’aliquota, pari al 2,5 per mille, e l’eventuale detrazione deliberate dal comune. La disposizione di cui al comma 671 richiamata nel quesito consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito tributario. La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla determinazione del tributo. 203 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI FAQ 11 CRITICHE ALLA FAQ La soluzione del Mef, se indiscutibilmente corretta nel riferimento al potere del comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o all’altro coobbligato per l’accertamento/riscossione, pare però trascurare il concetto di “unica obbligazione” che il comma 671 chiaramente espone, svalutandola in una precisazione legislativa meramente ultronea, quando invece è di forte significato nel vincolo che lega i co-possessori sin dal loro acquisto di soggettività passiva consequenziale alla realizzazione del presupposto di imposta. se l’obbligazione dei co-possessori è unica perché così qualificata dalla norma di imposta, parimenti unica dovrebbe essere anche l’aliquota applicabile per la quantificazione della Tasi dovuta per quell’immobile da quei soggetti passivi legati dal vincolo della solidarietà che è un imposta della pluralità e non già un onere di ogni singolo. 204 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI FAQ 11 CRITICHE ALLA FAQ La scindibilità dell’obbligazione solidale e i suoi criteri di ripartizione ritengo che non possano essere imposti, nel senso che se la legge primaria dovesse prevedere come obbligatoria la scissione dell’unica obbligazione dei coobbligati, dettando anche i criteri di riparto del carico sul singolo, allora non siamo più in presenza di un obbligazione unica e solidale, ma di distinte e singole obbligazioni tributarie, salvo che la stessa norma primaria non preveda la solidarietà unicamente per la fase accertativa del rapporto di imposta ma tale peculiarità della solidarietà nella Tasi non si rinviene in alcuna disposizione. In quest’ottica di un obbligazione tributaria che, nasce solidale sin dal realizzarsi del presupposto impositivo per i coobbligati (da esso presupposto identificabili), anche il regolamento comunale non può snaturare la qualificazione ex lege di obbligazione solidale della Tasi dovuta dai co-possessori o co-detentori, costringendoli ad una ripartizione fra loro dell’intero carico di imposta secondo le regole stabilite da esso ente impositore. 205 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI FAQ 11 CRITICHE ALLA FAQ Assumere, come sembrerebbe suppore la risposta del Mef che vi sia un obbligo di legge che imponga ad ogni coobbligato una propria aliquota rapportata in termini di quantificazione della base imponibile alla quota di possesso e per l’aliquota applicabile alla destinazione, si sostanzia non già in un criterio di ripartizione di un'unica obbligazione ma, piuttosto, nella generazione di distinte obbligazioni tributarie e che il legame dei copossessori sia più quello della “responsabilità” nel versamento che della “solidarietà nell’unica obbligazione tributaria”, come dettaglia la norma d’imposta. 206 IL VERSAMENTO DEI SOLIDALI SUGGERIMENTO Il comune può suggerire un determinato criterio di ripartizione, garantendone la positiva valutazione ai fini della regolarità del versamento, qualora la somma degli eventuali singoli versamenti fosse pari all’importo dovuto per quell’immobile. Quindi il versamento pro-quota non come “dovuto” ma come “meritevole di favorevole considerazione”, ferma restando la libertà dei singoli co-possessori di versare quanto ritengono. Il singolo coobbligato, pertanto, “può” ma “non deve” versare pro quota di possesso, per cui un regolamento comunale che intenda favorire i contribuenti interessati da questa particolarissima situazione, ritengo possa sicuramente suggerire il criterio pro-quota, ma non lo possa elevare ad unica e legale regola di riparto. Del resto se fosse “regola” quella di versare pro-quota per i co-possessori, allora ciò determinerebbe che l’imposta dovuta da ciascuno di loro dovrebbe soggiacere alla regola dell’importo minimo ex art.1 co.168 della L. n.296 del 2006 (€ 12,00 salvo diversa misura stabilita nel regolamento comunale). 207 IL VERSAMENTO DEL DETENTORE La percentuale del detentore rimane, peraltro, la medesima a prescindere dalla tipologia dell’immobile, in quanto né il co.681, né il co.683 dell’art.1 della L. n.147 del 2013, consentono alcuna differenziazione della quota percentuale. La quota decisa dal comune o in difetto quella del 10%, varrà, quindi, sia per le detenzioni di unità a destinazione abitativa, che per gli altri fabbricati, che per le aree edificabili. Per l’individuazione dell’aliquota che deve considerare il detentore per determinare l’imposta da egli dovuta, le citate modifiche al co.688 hanno risolto ogni dubbio volgendo nella direzione che l’aliquota vada riferita alle condizioni del titolare del diritto reale Quindi se per la destinazione del possessore l’aliquota di riferimento fosse pari a zero, il detentore nulla deve a titolo di imposta, mentre se vi fossero delle differenziazioni di aliquota per destinazione, ad esempio nel novero degli immobili locati tra quelli ad uso abitativo e quelli ad uso diverso, il detentore dovrà individuare l’aliquota che gli compete. 208 INVIO BOLLETTINI PRECOMPILATI OBBLIGO O FACOLTA’ ? IL MODELLO PRECOMPILATO TASI – OBBLIGO O FACOLTA’ ? art.1, co. 688, L.147 del 27/12/2013, post modifiche, D.L.n.66/2014, conv. L 89 del 23.06.2014 “A decorrere dall’anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all’invio degli stessi modelli…” 210 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI – OBBLIGO O FACOLTA’ ? art.1, co. 689, L.147 del 27/12/2013 Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, L'INVIO DI MODELLI DI PAGAMENTO PREVENTIVAMENTE COMPILATI DA PARTE DEGLI ENTI IMPOSITORI 211 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI – OBBLIGO O FACOLTA’ NOTA COMMENTO IFEL 12.05.2015 La lettura superficiale del co.689 della Legge di stabilità per il 2014 (l. n. 147 del 2013) ha portato alcuni commentatori a ritenere che sussista un obbligo di invio di modelli di pagamento Tasi preventivamente compilati dai Comuni. In realtà, non solo tale obbligo non emerge dalla normativa vigente, ma esso è nella pratica inattuabile con riferimento alla TASI. Infatti: - l’invio dei modelli precompilati presuppone l’esatta conoscenza dei soggetti passivi, in astratto ricavabili dalla banca dati IMU per la quota di competenza dei possessori e dalla Tares/Tari per la quota di competenza degli occupanti. Tuttavia, anche ipotizzando un incrocio tra le suddette banche dati si deve considerare che negli archivi Tari gran parte degli immobili non sono ancora qualificati con i rispettivi identificativi catastali (è il motivo per cui la disciplina Tari ammette ancora un prelievo basato sui metri quadrati, anziché sull’80 per cento della superficie catastale); 212 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI – OBBLIGO O FACOLTA’ NOTA COMMENTO IFEL 12.05.2015 - gli stessi archivi catastali degli immobili (il “Catasto” come comunemente inteso) e delle proprietà immobiliari (le formalità raccolte dalle Conservatorie dei registri immobiliari), non sono allineati tra loro, con particolare riferimento alle posizioni oggetto di cambiamenti meno recenti e quindi non toccate dalle norme di allineamento automatico delle transazioni immobiliari emanate negli ultimi 7-8 anni; l’invio di modelli precompilati relativi alla condizione corrente di proprietà ed uso degli immobili è incompatibile con la data di pagamento dell’acconto (che dovrebbe riflettere le eventuali modifiche di imponibilità intervenute) e confligge con la scadenza della dichiarazione Tasi, fissata dalla legge al 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. 213 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI – OBBLIGO O FACOLTA’ NOTA COMMENTO IFEL 12.05.2015 - Si osserva, in primo luogo, che il co.689 demanda ad uno o più decreti direttoriali – ad oggi ancora non emanati – il compito di stabilire le modalità di versamento della Tasi, anche prevedendo l’invio di modelli preventivamente precompilati” da parte dei Comuni. E’ chiaro quindi che, in assenza dei decreti attuativi, la disposizione in commento non possa considerarsi operativa. - Da un punto di vista ermeneutico inoltre, la lettura della norma nel senso di una facoltà del Comune di inviare modelli precompilati e non anche di un obbligo (peraltro regolamentabile ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997), è corroborata dal principio in base al quale Tasi rimane un tributo in autoliquidazione, come l’IMU; infatti, in caso di omesso versamento della IUC – di cui la Tasi è una componente – si applica la sanzione del trenta per cento rispetto a quanto dovuto in base alla dichiarazione, senza alcun riferimento a quanto dovuto in base al modello precompilato e ciò sia per la Tari che per la Tari. 214 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI – OBBLIGO O FACOLTA’ NOTA COMMENTO IFEL 12.05.2015 CONCLUSIONI …. allo stato attuale della normativa e del processo attuativo del comma 689 della Legge di stabilità per il 2014 – non sussista alcun obbligo di invio di modelli di pagamento Tasi preventivamente precompilati da parte dei Comuni, come in uso ai fini Tari nella quasi totalità dei casi. I Comuni devono comunque assicurare servizi di assistenza al contribuente comprensivi della compilazione dei bollettini di pagamento, su richiesta del contribuente stesso. 215 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI – OBBLIGO O FACOLTA’ CONSIDERAZIONI: • La Tasi rimane un tributo che si versa in autoliquidazione, per cui la predisposizione del modello pre-compilato non può intendersi come «liquidazione di ufficio» • L’Ente impositore non è obbligato alla predisposizione ed all’invio massivo dei modelli di pagamento pre-compilati, rimanendo questo servizio una opzione • Il comune DEVE predisporre un servizio che consenta al contribuente la compilazione del proprio modello di pagamento. Tale servizio deve essere espletato sia ON LINE che FRONT OFFICE con sistema di prenotazione • E’ consigliabile indicare nel regolamento comunale che questo servizio di assistenza non implica liquidazione del tributo che rimane in autoliquidazione ma è reso tenendo conto delle indicazioni del contribuente che ne è responsabile per la loro adeguatezza 216 IL MODELLO PRECOMPILATO TASI – OBBLIGO O FACOLTA’ RIEPILOGO SCADENZE IMU E TASI 16.06 (Versamento dell’acconto) Si calcola considerando l’aliquota e le detrazioni stabilite per l’anno precedente, salvo che il comune abbia già deliberato ed emerga un trattamento più favorevole rispetto a quello precedente, in tal caso il contribuente può tener conto delle aliquote e detrazioni dell’anno di riferimento. Se l’aliquota dell’anno precedente è stata pari a zero nulla va versato in acconto, salvo che al 16.06 siano già stabilite le aliquote dell’anno corrente, in tal caso il contribuente ha facoltà (non obbligo) di calcolare l’acconto su queste 16.12. (versamento del saldo a conguaglio) Si determina a conguaglio in base alle aliquote e detrazioni approvate per l’anno di riferimento, sempre che siano inviate al MEF per il tramite del portale del federalismo fiscale entro il 21.10 per la pubblicazione sul sito MEF entro il 28.10, altrimenti anche il saldo con le aliquote dell’anno precedente 217 LA DICHIARAZIONE IUC TRA NORMA NAZIONALE E DISCIPLINA REGOLAMENTARE DICHIARAZIONE IUC DICHIARAZIONE (INQUADRAMENTO NORMATIVO) 684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. 219 DICHIARAZIONE TASI DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. - D.M. del 30.10.2012 220 DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. OBBLIGHI DICHIARATIVI SPECIFICI PER l’IMU In via generale NON deve essere presentata la dichiarazione imu: - quando la dichiarazione ici è compatibile - quando gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali trovano applicazione le procedure telematiche previste dall’art.3-bis, D.Lgs 18/12/1997, n.463 (MUI) - per tutte le fattispecie riguardanti variazioni catastali soggettive o oggettive rilevabili dai dati catastali - in tutti i casi in cui il Comune è, comunque, a conoscenza degli elementi rilevanti 221 DICHIARAZIONE TASI DICHIARAZIONE TASI 687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU. OBBLIGHI DICHIARATIVI SPECIFICI PER l’IMU DEVE essere presentata la dichiarazione IMU: nei casi di acquisto, vendita o mutamento del valore delle aree edificabili per i contratti di locazione e di affitto registrati ante 1 luglio 2010 per gli immobili dei residenti all’estero assimilati dal comune all’abitazione principale per gli immobili di interesse storico ed artistico per gli immobili oggetto di locazione finanziaria quando si costituisce o si estingue sull’immobile un diritto reale di godimento per gli immobili non più inagibili o inabitabili (perdita del diritto alla riduzione) 222 DICHIARAZIONE TASI Risoluzione n.3/DF del 25 marzo 2015 STRALCIO: … dalla lettura delle norme che disciplinano la TASI, emerge che il modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”. - che l’art. 13, comma 12-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che la dichiarazione IMU deve essere presentata “utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” il quale, a sua volta, stabilisce che “con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione…”. -“ 223 DICHIARAZIONE TASI Risoluzione n.3/DF del 25 marzo 2015 STRALCIO: -“appare evidente che anche il modello di dichiarazione TASI, emanato secondo le anzidette modalità, deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale né si riscontrano all’interno della disciplina generale del tributo norme dalle quali sia possibile desumere la facoltà per i comuni di predisporre autonomamente modelli di dichiarazione concernenti la TASI, i quali, tra l’altro, confliggerebbero con i principi di semplificazione amministrativa degli adempimenti dei contribuenti, già realizzati con l’IMU”. CONSIDERAZIONI: - Per la risoluzione, il disposto del co.687 è di tale ampio ambito da ricomprendere non solo le casistiche e le fattispecie per le quali è obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU ma anche le sue vincolanti forme. - la Risoluzione richiama le proprie FAQ (n.20 e 21) del 03.06.2014, lì dove sulla problematica della dichiarazione TASI si sarebbe già espressa riconoscendo che “La dichiarazione IMU vale anche ai fini della TASI”. 224 DICHIARAZIONE TASI DICHIARAZIONE TASI POSIZIONE CRITICA DI IFEL Le argomentazioni addotte dal Ministero, tuttavia, non appaiono pienamente conformi al quadro normativo di riferimento. Infatti, se è del tutto condivisibile la richiamata esigenza di semplificazione degli adempimenti posti a carico dei contribuenti che possiedono o detengono immobili in diversi Comuni, nonché degli intermediari fiscali, dall’altro lato, la previsione di un modello unico nazionale di dichiarazione Tasi non trova alcun riscontro nella normativa, oltre a porre diversi problemi operativi. D’altra parte, la contiguità delle informazioni oggetto di dichiarazione ai fini IMU non esaurisce le problematiche dichiarative Tasi, che – pur formalmente integrata nella “IUC” – costituisce come è noto una componente a sé stante la cui platea contributiva differisce notevolmente da quella dell’IMU (si pensi al solo caso dei contribuenti detentori e non possessori dell’immobile) e la cui disciplina autonomamente regolata dal Comune può dar luogo ad obblighi/opportunità dichiarative nell’interesse dello stesso contribuente in primo luogo, la dichiarazione “IUC” non assorbe l’adempimento relativo alI’IMU, poiché il comma 703 della stessa legge 147 precisa espressamente che “l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’Imu”. Pertanto, la disciplina relativa alla dichiarazione IUC non comporta modifiche degli obblighi già normati in materia di IMU; con riferimento alla TASI e alla TARI, sempre la legge 147 ulteriormente precisa che “ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU” (comma 687) e che “ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini” dei previgenti prelievi sui rifiuti (comma 686). L’ipotesi che la dichiarazione “IUC” sia soggetta a regolazione ministeriale, porterebbe per assurdo a dover sostenere che anche per la TARI dovrebbe essere approvato un modello nazionale, giacché anche per questo tributo non è prevista espressamente la potestà in capo al Comune di approvazione del modello, e ciò pare quanto mai improbabile1. 225 DICHIARAZIONE TASI CONCLUSIONI DI IFEL -il Comune può e deve disporre per via regolamentare in materia di dichiarazione TASI, in modo analogo a quanto previsto per la TARI; -- la determinazione di obblighi dichiarativi costituisce un momento del corretto rapporto tra contribuente e ente impositore e semplifica i processi di controllo, prevenendo i possibili contenziosi, con particolare riguardo all’applicazione delle agevolazioni disposte dal Comune; -la regolamentazione della dichiarazione TASI deve sempre rispondere a criteri di massima semplificazione degli adempimenti e deve limitarsi ai casi in cui gli elementi impositivi (soggettività passiva e oggetto del prelievo) non coincidono con quelli dell’IMU; -- è opportuno che il Comune adotti tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare il prelievo sui rifiuti), così da contenere, nei limiti del possibile, gli obblighi dichiarativi nei confronti di particolari categorie di contribuenti non rientranti nella platea IMU. -Nel caso in cui, nonostante l’ambito oggettivamente ristretto della potestà regolamentare comunale in materia di dichiarazione TASI, si ritenga necessario un modello dichiarativo unico nazionale, sarà necessario apportare con l’urgenza del caso una modifica normativa che demandi espressamente ad un provvedimento ministeriale la formulazione di tale modello, così da permettere ai contribuenti di adempiere in tempo utile alla scadenza del prossimo 30 giugno. 226 DICHIARAZIONE TASI POSIZIONE DI ANUTEL -Piena facoltà dell’ente locale di predisporre un proprio modello dichiarativo TASI da utilizzarsi qualora il MEF non provveda tempestivamente all’approvazione di un modello unico -Previsione regolamentare che qualora il modello comunale contenga tutte le indicazioni del modello unico, lo stesso sia da considerarsi valido nell’ottica della massima semplificazione per il contribuente -Il modello predisposto da ANUTEL è reso disponibile già dall’aprile 227 DICHIARAZIONE TASI DICHIARAZIONE TASI LA DICHIARAZIONE DEL POSSESSORE co.671 dell’art.1 della L. n.147 del 2013, “la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.” co. 675 statuisce che “La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”, mentre il già citato co.687, stabilisce che Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU”. dal combinato disposto delle citate disposizioni se ne ricava l’inutilità della presentazione di uno specifico modello dichiarativo TASI per i soggetti che presentano con l’immobile la relazione di possesso qualificato, ben potendo gli oneri dichiarativi già assolti per l’IMU o l’esonero dalla dichiarazione previsto dalla normativa IMU, trasporsi anche per l’obbligazione TASI. la dichiarazione IMU presentata (o l’esonero dalla sua presentazione ai fini IMU) è per il soggetto passivo TASI “possessore” da intendersi come adempimento valevole ed assolto anche per la TASI, per cui non vi è necessità e quindi obbligo per il possessore di presentare un ulteriore dichiarazione TASI essendo i suoi oneri assolti per l’IMU sufficienti anche per la regolamentazione del rapporto di imposta sul tributo sui servizi indivisibili. 228 DICHIARAZIONE TASI LA DICHIARAZIONE DEL DETENTORE Le regole in merito alla presentazione della dichiarazione IMU non possono ex se ribaltarsi anche per la posizione fiscale del detentore della TASI in quanto non soggetto passivo IMU. Ciò nonostante il criterio della necessità può essere comunque utilizzato anche per la figura del detentore onde evitargli inutili adempimenti dichiarativi . se oggetto di detenzione è un fabbricato con rendita attribuita già denunciato ai fini della Tari o dei previgenti regimi, la condizione soggettiva di detentore/occupante è già formalmente nota al Comune impositore, di talchè non si ravvisa la utilità di una nuova denuncia ai fini della TASI. In tale ipotesi la già denunciata occupazione quale presupposto soggettivo per il tributo sul servizio di raccolta dei rifiuti, può ritenersi valevole ed assolta anche per la TASI. se la detenzione concerni un bene privo di rendita ovvero un area edificabile allora si ritiene che il detentore abbia il diritto/dovere di presentare la dichiarazione TASI, specie qualora intenda discostarsi dal valore dichiarato per l’IMU dal possessore che potrebbe essere non in linea con il valore di mercato o per gli immobile di cui all’art.5 co.3 del D.Lgs. n.504/92 non essergli comunicato il valore contabile o addirittura trovarsi nella detenzione di un immobile non accatastato benchè sia ultimato e/o utilizzato 229 DICHIARAZIONE TASI REGOLA GENERALE PER LA FRUIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI Vale la regola generale, sia per il soggetto passivo “possessore” nonché per il “detentore” che se per fruire di specifiche agevolazioni TASI il regolamento comunale preveda un obbligo dichiarativo e probatorio, l’assolvimento della dichiarazione si pone come condizione all’accesso del trattamento agevolato, per cui fino a quando la stessa non verrà presentata, la liquidazione del tributo dovuto non potrà che seguire le regole ordinarie. APPROVAZIONE DEL MODELLO Non vi è necessità di approvazione dall’Organi di amministrazione ( CC GM) è bastevole la determinazione del Funzionario Responsabile 230 DICHIARAZIONE TASI CIRCOLARE N. 2/DF/2015 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in merito, nel ribadire quanto già affermato nella citata risoluzione n. 3/DF, si fa presente che non è necessaria l’approvazione di un apposito modello di dichiarazione TASI, essendo a tale scopo valido quello previsto per la dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU), approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012. Stralcio Ris. 3/DF -dalla lettura delle norme che disciplinano la TASI, emerge che il modello di dichiarazione deve essere approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze”. - che l’art. 13, comma 12-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevede che la dichiarazione IMU deve essere presentata “utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23” il quale, a sua volta, stabilisce che “con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sono approvati i modelli della dichiarazione…”. 231 DICHIARAZIONE TASI CIRCOLARE N. 2/DF/2015 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Tale determinazione risulta fondata sulla circostanza che le informazioni necessarie al comune per il controllo e l’accertamento dell’obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l’IMU sia per ciò che concerne la TASI, sono sostanzialmente identiche; per cui, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e anche in vista della preannunciata riforma della tassazione immobiliare locale, non sussiste la necessità di emanare un nuovo modello di dichiarazione. Tanto è vero che la dichiarazione prevista per gli enti non commerciali di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recentemente approvata con D. M. 26 giugno 2014, prevede un unico modello con il quale viene assolto sia l’obbligo dichiarativo IMU sia quello TASI, confermando, quindi, la sostanziale identità dei dati occorrenti ai comuni ai fini della verifica dell’esatto adempimento tributario. CONSIDERAZIONI QUINDI PER GLI ENC ABBIAMO UN MODELLO SPECIFICO IMU/TASI APPROVATO CON D.M. !!!!!!!!!!!! 232 DICHIARAZIONE TASI CIRCOLARE N. 2/DF/2015 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Al rispetto delle medesime esigenze deve ispirarsi anche l’esame dell’ulteriore problematica derivante dal disposto di cui all’art. 1, comma 681, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in base al quale “nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”. Un’applicazione rigorosa della norma comporterebbe che gli “occupanti” diversi dai titolari del diritto reale sull’immobile - che non hanno, quindi, finora assolto gli adempimenti dichiarativi in materia di IMU - dovrebbero essere tutti tenuti a presentare la dichiarazione TASI. Tuttavia, si deve precisare che, in linea con quanto affermato nelle istruzioni alla dichiarazione IMU, approvata con D. M. 30 ottobre 2012, nella parte relativa ai casi in cui si deve presentare la dichiarazione e, precisamente, nell’illustrazione della fattispecie concernente gli immobili locati per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota di cui all’art. 13, comma 9, del D. L. n. 201 del 2011, è stato espressamente affermato che la dichiarazione “non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010, poiché da tale data, ai sensi dell’art. 19, commi 15 e 16, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali. Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1° luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dello stesso art. 19 del D. L. n. 78 del 2010. […] Sempre nell’ambito dell’illustrazione della stessa fattispecie è stato chiarito altresì che “la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune, nell’ambito della propria potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D. Lgs. n.15 dicembre 1997, n. 446, ha previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione”. 233 DICHIARAZIONE TASI CIRCOLARE N. 2/DF/2015 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Tali accorgimenti fanno sì che l’ambito applicativo dell’obbligo dichiarativo TASI si riduce a casi residuali, dal momento che il comune è già a conoscenza delle informazioni relative agli immobili locati. A ciò si deve aggiungere che il comune può adottare tutti gli strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (in particolare il prelievo sui rifiuti) e può trarre ulteriori strumenti di integrazione dai dati risultanti dai versamenti TASI effettuati dai possessori degli immobili, atteso che in virtù del combinato disposto dei commi 681 e 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013, detti soggetti sono tenuti a versare l’imposta nella misura del 90 per cento, se il comune non ha stabilito la misura del versamento TASI a carico dell’occupante oppure fino al limite del 70 per cento dell’imposta, nel caso in cui il comune abbia deliberato una diversa misura della percentuale a carico dell’occupante. CONSIDERAZIONI: L’OCCUPANTE PUÒ ESSERE ANCHE DETENTORE NON QUALIFICATO SE IL POSSESSORE VERSA LA SUA QUOTA DESUMO CHE VI E’ UN OCCUPAZIONE MA NON GIÀ CHI SIA L’OCCUPANTE E SE VI SONO SOLIDALI 234 DICHIARAZIONE TASI CIRCOLARE N. 2/DF/2015 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Si ritiene, pertanto, per le medesime esigenze di semplificazione innanzi citate, che nei casi in cui il contribuente sia un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile, come nelle fattispecie prima illustrate, detto soggetto utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle “Annotazioni” per precisare il titolo (ad esempio “locatario”) in base al quale l’immobile è occupato ed è sorta la propria obbligazione tributaria, ai sensi del citato comma 681 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. possa CONSIDERAZIONI: COSÌ COME SI PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO IMU ADATTATO (CHE NON È STATO DELIBERATO PER LA TASI) ALTRETTANTO SI PUÒ UTILIZZARE IL MODELLO COMUNALE CHE PERALTRO OFFRE LA GARANZIA CHE SARÀ BEN LETTO DAL COMUNE 235 QUESTIONI CONTROVERSE DELL’ AMBITO APPLICATIVO DELLE ESENZIONI DELLA TASI E DELL’IMU ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esclusi i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. Valgono le stesse esenzioni già previste per l’ICI e poi per l’IMU 237 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Destinati esclusivamente a fini istituzionali l’esenzione spetta solo se gli immobili sono: utilizzati direttamente (no utilizzo indiretto) dall’Ente per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ex multis, Corte di Cassazione Ordinanza 9 luglio 2013, n. 17035; Corte di Cassazione, sentenze nn.30734-30733-30732-30731 del 30/12/2011; Corte di Cassazione Ordinanza 9 luglio 2013, n. 17035 238 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. l’esenzione spetta solo se gli immobili sono: utilizzati immediatamente ed effettivamente, non essendo sufficiente la mera destinazione ossia la volontà di destinarlo ex plurimis, Corte di Cassazione,sez.trib.ord.n.23390 del 09/11/2011; Corte di Cassazione,sez.trib.ord.n.23314 del 09/11/2011; Corte di Cass.sent.n.20466 del 06/10/2011;Corte di Cassazione,sez.trib.sent.n.20042 del 30/09/2011; Corte costituzionale, ord.n.172 del 19/05/2011; Corte di Cassazione, sez.trib.ord.n.16497 del 27/07/2011 239 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 3. Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. utilizzati dall’ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, intesa stricto sensu (C.D. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DIRETTA DELL’ENTE, OVVERO IMMOBILI DESTINATI AD UFFICI DELL’ENTE STESSO CON IMPLICITA ESCLUSIONE DELLE ALTRE FUNZIONI ISTITUZIONALI Corte Cost. ordinanza n.172 del 19 maggio 2011 - Cass. n.19052/2014, 22647/2014 IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE NON ISTITUZIONALI NON SONO ESENTI ANCHE SE UTILIZZATI DA ALTRI SOGGETTI Obbligazione tributaria estinta per confusione tra il soggetto passivo e quello attivo, per la quota del comune proprietario, mentre l’utilizzatore versa la sua quota (10-30%) 240 ESENZIONI TASI OBBLIGATORIE Art. 1 co.3 del D.L. n.16 conv.to L n.68/2014 3 Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni. . ……. immobili classificati o classificabili nelle catg. catastali da E/1 a E/9 fabbricati con destinazione ad uso culturale di cui all’art.5 bis del DPR n.601/73 (musei, biblioteche, emeroteche… aperti al pubblico) fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810 fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia gli immobili degli ENC destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, di ricerca scientifica nonché quelle cura amine, formazione del clero, catechesi , educazione cristiana, purchè svolte con modalità non commerciali 241 CONFRONTO ESENZIONI TASI/IMU Le esenzioni previste per l’IMU non applicabili per la TASI: -Fabbricati rurali ad uso strumentale -Fabbricati merce 242 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI S’intendono rurali gli immobili per i quali sussistono le condizioni previste dall’art.9 co.3 e 3bis del D.L. n.557 del 1993 e succ. mod. L’art. 9, comma 3-bis del D. L. n. 557 del 1993 prevede che ” Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 ; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso”. Ai fini catastali detti immobili si considerano rurali se censiti in categoria D/10 ovvero in altra categoria catastale ma con annotazione in atti che presentano le caratteristiche di ruralità 243 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI Legge n 124/2013 di conv ersione del D.L. n .102/2013 Articolo 2, comma 5-ter Retroattività dell’istanza di ruralità Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n° 212, l’articolo 13, comma 14-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis , del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. 244 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA NEL 2011 RURALI dal 1 gennaio 2006 ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA ENTRO IL 30.09.2012 RURALI dal 1 gennaio 2007 ISTANZA D.L. 70 /2011 PRESENTATA DOPO IL 30.09.2012 RURALI dalla data di presentazione ISTANZA NON PRESENTATA E NON ACCATASTATI D/10 NON SONO RURALI sino alla presentazione di DOCFA variazione con accatastamento in D/10 o annotazione ruralità 245 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 gennaio 2014, n. 422 Il successivo decreto legge 6.12.11 n. 201 (convertito con la legge n. 214/11) ha poi previsto, all’articolo 13, comma 14 bis, che le domande di variazione di cui al suddetto decreto legge n. 70/11 producessero "gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito della ruralità fermo restando il classamento originario degli immobile ad uso abitativo", se presentate, anche dopo la scadenza del termine originariamente previsto, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto legge n. 201/2011. Infine il decreto legge 31.8.13 n. 102 (convertito con la legge n. 124/13) ha previsto, all’articolo 2, comma 5 ter, che il suddetto articolo 13, comma 14 bis, del decreto legge n. 201/11 debba intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis, del decreto legge n. 70/11 e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità "a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda". Lo jus superveniens recato dal corpo di disposizioni sopra riportato assegna dunque valore retroattivo alla variazioni annotate negli atti catastali a seguito della domanda di cui all’articolo 7, comma 2 bis, d.l. n. 70/11, per il periodo fino al quinto anno antecedente la presentazione della domanda stessa. Considerato che la domanda ex articolo 7, comma 2 bis, d.l. n. 70/11 non può in nessun caso risalire ad un anno diverso dal 2011 (nel quale sono comprese tanto la data di entrata in vigore del decreto legge n. 70/11, quanto la data di entrata in vigore della legge n. 214/11, di conversione del decreto legge n. 201/11), il quinquennio coperto dall’efficacia retroattiva dell’annotazione negli atti catastali della variazione conseguente alla presentazione di detta domanda è costituito dagli anni 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010. 246 I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI – IMU - TASI IMU Art. 1 co. 708 L. n.147 del 2013 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. TASI Non è prevista alcuna esenzione neanche per quelli ubicati nei comuni montani o parzialmente montani di cui all’art.9 co.8 D.L. n.23/2011 Art. 1 co. 678 L. n.147 del 2013 Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. 247 I FABBRICATI MERCE IMU art.13, co. 9-bis, D.L. n.201/2011 (IMU) A decorrere dal 1°gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.” per il 2013, l’art.2, D.L 102/2013, L.124 del 28/10/2013 ha escluso gli immobili merce dal pagamento della sola seconda rata 248 FABBRICATI MERCE BENI MERCE DELL’IMPRESE DI COSTRUZIONE risoluzione n.11/DF del 11.12.2013 nel concetto di “fabbricati costruiti” si può far rientrare anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice e sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art.3, commi 1, lett.c), d ), e f) del D.P.R. 06/06/2001, n.380 ciò in virtù dell’equiparazione operata dall’art. 5, co. 6, D.Lgs. n. 504/1992 – valido anche ai fini IMU – tra i fabbricati oggetto dei suddetti interventi e quelli in corso di costruzione. I primi, infatti, sono, alla stessa stregua dei secondi, considerati, ai fini della determinazione della base imponibile IMU, area fabbricabile fino all’ultimazione dei lavori i fabbricati oggetto di interventi di recupero, pertanto, sono esenti a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione 249 FABBRICATI MERCE BENI MERCE DELL’IMPRESE DI COSTRUZIONE Per impresa di costruzione va intesa anche quella che pur non essendo previsto nell’oggetto sociale in via esclusiva o principale la fabbricazione di immobili costruisca al fine di vendere un fabbricato oimpresa di costruzioni: è l'impresa che, anche occasionalmente, e anche tramite appaltatori, svolge attività di produzione di immobili per la successiva rivendita oimpresa che ha realizzato interventi di recupero: si considera tale l'impresa che, anche tramite appaltatori, ha eseguito interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 31 della legge n. 457/1978 (ora trasfuse nelle lett. c), d) ed f) dell'articolo 3 del Dpr n. 380/2001 - Testo unico sull'edilizia) oimpresa che ha per oggetto esclusivo o principale dell'attività la rivendita di fabbricati: è l'impresa che, oltre che per espressa previsione negli atti societari, svolge effettivamente, in modo esclusivo o prevalente, operazioni di vendita di fabbricati precedentemente acquistati o costruiti ocooperativa edilizia: si tratta delle cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai soci. oimprenditore di fatto: viene considerato imprenditore di fatto, le cui cessioni immobiliari sono soggette a Iva, colui che ha realizzato un complesso immobiliare destinato non al proprio uso o a quello della famiglia, bensì alla vendita a terzi, avvalendosi di un'organizzazione produttiva idonea e svolgendo un'attività protrattasi nel tempo L’immobile ultimato va iscritto nelle rimanenze di magazzino l’immobile perde la destinazione di bene merce se viene locato (anche per breve periodo) o utilizzato I BENI MERCE NON SONO ESENTI PER LA TASI 250 RIDUZIONI ED ESENZIONI FACOLTATIVE TIPIZZATE PER LA TASI 679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo; 251 ALTRE FATTISPECIE DI ESENZIONI VALEVOLI PER L’IMU E PER LA TASI Oltre alle misure agevolative collegate al regime Tasi, possono trovare applicazione anche quelle già vigenti e generalizzate per tutti i tributi di competenza degli enti locali e cioè quelle previste: dall’art.1 co.86, L. 28 dicembre 1985, n.549, per il quale i comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi; dall’art.21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n.460, secondo il quale i comuni, le provincie, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti e ciò a prescindere dall’esame delle modalità di svolgimento dell’attività (esenzione di puro stampo soggettivo) dall’art.4 co.5 D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, per il quale i comuni, le provincie, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni (ex IPAB) riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l’esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. 252 ESENZIONE PER LA TASI/IMU Un'altra agevolazione potenziale per la Tasi e IMU è quella prevista dall’art.24 del Decreto Legislativo n.133 del 2014 (c.d. Sblocca in base al quale i comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati purchè individuati in relazione al territorio da riqualificare. Italia ) pubblicato nella GU Serie Generale n.212 del 12-9-2014 In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. D.L.12.09.2014- Art. 24 Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio 1. I Comuni possono definire i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli e associati, purche' individuati in relazione al territorio da riqualificare. 2. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi i Comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione e' concessa per un periodo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. 253 AIRE – PENSIONATI Art. 9-bis D.L. 47/2014 convertito con legge 80/2014 IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: « l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso». «Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.» 254 AIRE – PENSIONATI CHIARIMENTI MEF RISOLUZIONE n.6/DF CONDIZIONI : la disposizione di equiparazione all’abitazione principale di cui al co. 2 dell’art. 13 opera sulla base delle seguenti condizioni: i contribuenti devono: 1) possedere, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, una e una sola unità immobiliare che non risulti locata o data in comodato d'uso; 2) essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE); 3) essere già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza Ricorrendo queste tre condizioni, l’ordinamento tributario prevede una serie di agevolazioni a favore dei contribuenti in discorso 255 AIRE – PENSIONATI CHIARIMENTI MEF RISOLUZIONE n.6/DF IMU l’IMU, la stessa non si applica all’immobile in questione, nonché alle pertinenze dello stesso nei limiti indicati dal predetto comma 2 dell’art. 13, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 71 e la detrazione di cui al comma 102 del medesimo art. 13. 256 AIRE – PENSIONATI CHIARIMENTI MEF RISOLUZIONE n.6/DF TASI - TARI In merito alla TASI, invece, si ricorda che il citato comma 2 dell’art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014 prevede che il tributo si applica in misura ridotta di due terzi. Pertanto, i contribuenti sono tenuti al versamento di detto tributo nella misura di un terzo dell’imposta calcolata, ovviamente, sulla base dell’aliquota TASI prevista dal comune per l’abitazione principale. ….. Ai fini TASI, quindi, per la definizione di abitazione principale, si deve richiamare l’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 in cui è racchiuso il regime applicativo dell’abitazione principale, nel quale rientrano anche le abitazioni assimilate per legge o per regolamento comunale a quella principale Per quanto riguarda la TARI, il versamento di detto tributo deve essere effettuato, ai sensi dello stesso comma 2 dell’art. 9-bis del D. L. n. 47 del 2014, nella misura di un terzo della tassa, come già precisato per la TASI 257 AIRE – PENSIONATI CHIARIMENTI MEF RISOLUZIONE n.6/DF ISCRIZIONE ALL’AIRE dalla dizione della norma si evince che ai fini dell’equiparazione è sufficiente che il cittadino sia iscritto all’AIRE e non anche che l’immobile sia ubicato nello stesso comune di iscrizione all’AIRE. 258 AIRE – PENSIONATI CHIARIMENTI MEF RISOLUZIONE n.6/DF TRATTAMENTO PENSIONISTICO i cittadini italiani residenti all’estero possono percepire: a) pensioni in convenzione internazionale, nelle quali la contribuzione versata in Italia si totalizza con quella versata in un Paese estero; b) pensioni italiane; c) pensioni autonome italiane e pensioni estere. Al riguardo, sentito anche l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), si ritiene che il regime di favore sin qui delineato riguardi esclusivamente i casi prospettati nelle lettere a) e c), dal momento che solo in tali casi si verifica la condizione prevista dalla norma, vale a dire che i contribuenti risultino “già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza” 259 AIRE – PENSIONATI CHIARIMENTI MEF RISOLUZIONE n.6/DF TRATTAMENTO PENSIONISTICO In particolare, per quanto riguarda la pensione in convenzione internazionale, si deve evidenziare che detta tipologia di pensione, al di là del fatto che, ai fini della sussistenza del requisito, possa totalizzarsi la contribuzione versata in Italia con quella versata in un Paese estero, va considerata, a tutti gli effetti, una pensione per entrambe le componenti a carico dei due Stati. Pertanto, se il Paese estero che eroga la pensione, in convenzione internazionale o autonoma, è anche il Paese di residenza del soggetto, può applicarsi il beneficio in questione. Diverso è, invece, il caso in cui il pensionato risiede in un Paese estero diverso da quello che eroga la sua pensione, sempre autonoma o in regime di totalizzazione internazionale (ad es. un contribuente che percepisce una pensione italo-svizzera e risiede in Francia). In questa ipotesi non può trovare applicazione la norma in commento dal momento che, trattandosi di una norma di deroga e, quindi, eccezionale, va interpretata restrittivamente. 260 AIRE – PENSIONATI CHIARIMENTI MEF RISOLUZIONE n.6/DF TRATTAMENTO PENSIONISTICO …. la norma si riferisce genericamente al trattamento pensionistico e ciò comporta che si possa ricomprendere in tale trattamento, fermo restando quanto appena illustrato, qualunque tipo di pensione e, quindi, ad esempio anche quella di invalidità LIMITI REGOLAMENTARI Al di fuori dell’ipotesi tassativa di equiparazione all’abitazione principale prevista dalla norma, che esclude il versamento dell’IMU, si deve sottolineare che i comuni non possono, attraverso l’esercizio della potestà regolamentare, arrivare a stabilire ulteriori ipotesi di esclusione dall’IMU, in quanto verrebbero violati i limiti imposti dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, vale a dire la “individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi 261 AIRE – PENSIONATI CHIARIMENTI - E’ una equiparazione di legge (prima per facoltà) - Vale per una ed una sola unità immobiliare (per il Mef unica posseduta) - il possesso deve essere a titolo di proprietà o di usufrutto - Il soggetto fruitore deve: a) cittadino italiano non residente in Italia e iscritto all’AIRE b) deve essere pensionato nel paese (estero) di residenza quindi titolare di pensione estera (Non rientra se titolare di sola pensione erogata dall’Italia) - l’unità immobiliare non deve essere né locata né data in comodato (quindi unità a disposizione) - Obbligo dichiarazione IMU - Le riduzioni TARI e TASI sono dal 1 gennaio 2015 per dette unità immobiliari ridotte di 2/3 quindi si richiede solo 1/3 del dovuto. - Per la TARI/TASI qualora prevista anche la riduzione per uso stagionale (ex co.659 lett.d- 679 lett.d) se nel regolamento non è previsto l’assorbimento si applicano entrambe (prima quella di legge e poi quella regolamentare) 262 ENTI NON COMMERCIALI IMU E TASI DICHIARAZIONE E CONTROLLI ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI art.1, co.3, D.L. 06 marzo 2014, n.16 “…Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere….i)…” gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai partiti politici, destinati allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all' articolo 16, lettera a), della l. 20/05/1985, n. 222 e dal 1 gennaio 2014 attività di ricerca scientifica 264 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO essere Ente Non Commerciale (soggetti di cui all' art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR) La definizione di ENC - Art.1 lett. c) e d) del D.M. n.200 del 19.11.2012 c) enti non commerciali: gli enti pubblici e privati diversi dalle società di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; d) oggetto esclusivo o principale: per oggetto esclusivo si intende quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto; in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente stesso è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; 265 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO Elencazione dei soggetti ENC come da istruzioni modello dichiarativo gli enti pubblici : gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB); 266 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO Elencazione dei soggetti ENC come da istruzioni modello dichiarativo gli enti privati : gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); 267 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO Elencazione dei soggetti ENC come da istruzioni modello dichiarativo gli enti privati : - gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 con la precisazione che nell’ambito del requisito soggettivo di cui all’art. 7 co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992, non rientrano in automatico tutte le ONLUS a prescindere dalla commercialità o meno dell’attività svolta; -gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense e delle intese tra lo Stato Italiano e le altre confessioni religiose 268 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO SOGGETTIVO (Ris. 3/DF del 04.03.2013) - DISPOSIZIONI ART.3 DEL D.M. 200/2012 Le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono: a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente; b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale; c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge 269 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE sono disponibili nel portale «Punto Fisco» i file relativi alle dichiarazioni Imu-Tasi presentate dagli enti non commerciali. CONTROLLO DELL’ENTE SUL REQUISITO SOGGETTIVO: a) Verificare se trattasi di ente pubblico o ente privato b) Controllo nello statuto/atto costitutivo e per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti scrittura privata se prevede quanto prescritto dall’art.3 del D.M. 200/2012 in merito ai divieti di distribuzione, obbligo di reinvestire, obbligo di devoluzione. Trattasi di controllo meramente formale Ai sensi del co.2 dell’art. 7 del D.M. 200 gli ENC Gli enti non commerciali tengono a disposizione dei comuni la documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attività di accertamento e controllo, dalla quale risultano gli elementi rilevanti ai fini della individuazione dei rapporti percentuali che derivano dall'applicazione del presente regolamento. Ai sensi del co.1 dell’art.7 Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Termine considerato dal MEF non perentorio 270 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE Ai sensi del co.1 dell’art.7 Entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento. Termine considerato dal MEF non perentorio NOTA IFEL DEL 01.06.2015 - la sussistenza dei requisiti di non commercialità deve risultare dall’atto costitutivo o dallo statuto, così come previsto dall’art. 3 del dm n. 200 del 2012, - i requisiti generali devono essere soddisfatti già dall’anno d’imposta 2012, (si veda risoluzione n. 1/DF del 2012), se ne ricava che il termine del 31 dicembre 2012 previsto dall’art. 7 del dm n. 200 del 2012 è termine perentorio, il cui superamento, con riferimento all’anno d’imposta 2012, può essere tollerato solo se di lieve entità e dovuto a motivi tecnici e non già ad inerzia dell’ente non commerciale, in considerazione della data di emanazione del dm 200, a ridosso del termine del 31 dicembre. Più in generale, si deve ritenere che l’adeguamento dello statuto sia elemento soggettivo di carattere costitutivo ai fini del riconoscimento del diritto all’esenzione, che non possa essere “sanato” a posteriori. L’eventuale tardivo adempimento da parte dell’ente non commerciale determinerà l’applicabilità dell’eventuale esenzione, totale o parziale, a decorrere dalla data di adozione delle modifiche statutarie 271 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO a) UTILIZZAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA b) SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ MERITORIA CON MODALITA’ NON COMMERCIALI 272 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO - a) UTILIZZAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA UTILIZZAZIONE DIRETTA dell’immobile da parte del soggetto passivo non spetta l’esenzione per gli immobili che non siano utilizzati direttamente dal soggetto passivo, indipendentemente dalla natura gratuita o onerosa con la quale sia ceduto ad altri l’utilizzo Ex plurimus: Corte di cass. sez. trib., sent. 4 giugno 2014, n.12495; Corte di cass. sez.VI Ord. 21 novembre 2013, n.26188; Corte di cass. sez. trib., ord. 15 febbraio 2013, n. 3843; Corte di cass. sez. trib., ord. 15 febbraio 2013, n. 3843; Corte di cass. sez. trib. ord. 18 giugno 2012, n. 10015; Corte di cass. sez. trib. sent. n. 2821 del 24 febbraio 2012; Corte di cass. sez. trib., sent. n. 4502 del 24 febbraio 2012; Corte di cass. sez. trib., sent. n. 7385 dell’11 maggio 20120Tale interpretazione, costituzionalmente orientata, ha ricevuto l'avallo della Corte costituzionale già con le ordinanze nn. 429/2006 e 19/2007 273 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI REQUISITO OGGETTIVO - a) UTILIZZAZIONE DIRETTA ED ESCLUSIVA LA QUESTIONE DEL COMODATO Nel modello dichiarativo ENC, si richiama la risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 nella quale si sostiene che se l’ente possessore abbia concesso gratuitamente l'immobile ad un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritorie di cui alla lett. i) , non ritrae comunque alcun reddito da tale concessione gratuita e, nel caso in cui avesse utilizzato direttamente l'immobile per lo svolgimento di una delle attività meritevoli, avrebbe beneficiato dell'esenzione perché “la concessione in comodato, che è un contratto essenzialmente gratuito, non costituisce, chiaramente, una manifestazione di ricchezza e di capacità economica che avrebbe, al contrario, giustificato un concreto apporto contributivo alla spesa pubblica e, quindi, l’imposizione ai fini IMU 274 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE COMODATO CRITICA A POSIZIONE MEF : 1) l’art.7 lett.i) non prevede l’utilizzo indiretto né lo distingue a seconda della sua gratuità o meno 2) La Cassazione si è già pronunciata in senso negativo negando l’esenzione per un utilizzo indiretto legittimato da un comodato gratuito e che il mancato utilizzo diretto osta alla esenzione indipendentemente dalla natura gratuita od onerosa con la quale ne risultasse ceduto ad altri l’utilizzo (ord. n.3843/2013, sent. n.21329/2009) 3) Il cedere ad altri l’utilizzazione vuol dire per il concedente non utilizzare il bene per la propria attività meritoria, la ratio della agevolazione è esentare chi utilizza e non esentare l’utilizzo 275 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE COMODATO CRITICA A POSIZIONE MEF : Cass. n.8767 del 18.03.2015 « ….. Anche se il possesso dell’immobile è in capo al ricorrente, l’esercizio delle attività assistenziali è compiuta da altro soggetto (il comodatario) e manca quindi il requisito dello svolgimento dell’attività esente direttamente da parte dello stesso, ai fini dell’esenzione ICI. Nel caso di immobile dato in comodato, infatti, non rileva l’utilizzo che ne fa il comodatario, non soggetto ICI, mentre il proprietario-possessore è obbligato al pagamento dell’ICI senza avere diritto ad usufruire della relativa esenzione, per attività in ipotesi esenti, ma svolte dal comodatario» 276 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE IRRILEVANZA DELLA FINALITA’ PUBBLICA CASS. N.12495/2014 l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 − norma agevolatrice e, quindi, di stretta interpretazione − non opera in caso di utilizzo indiretto dell’immobile da parte dell’ente proprietario, ancorché per finalità di pubblico interesse. Sulla scorta di tale principio, la Corte ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso l’applicabilità dell’esenzione agli immobili di proprietà di una congregazione religiosa 277 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE NOTA IFEL 01.06.2015 La tesi ministeriale, (Ris. n.4 DF 2013) però, si fonda esclusivamente sull’analisi di alcune sentenze della Corte di Cassazione, peraltro solo in apparenza contrastanti una giurisprudenza che può senz’altro definirsi consolidata. Le sentenze considerate hanno trattato la controversia circa l’imponibilità di un immobile dato in locazione e «per il quale, quindi, era ritraibile un reddito, situazione di fatto sintomatica di una capacità contributiva che non è stata ritenuta idonea a giustificare l’attribuzione del beneficio». Il discrimine, quindi, diventerebbe il reddito, cosicché in caso di concessione gratuita non ricavando l’ente alcun reddito spetterebbe l’esenzione. Tale conclusione appare incoerente con la natura reale dell’ICI e dell’IMU, per le quali è irrilevante che dal possesso degli immobili il soggetto passivo non ricavi un reddito, come nel caso di un’abitazione sfitta. 278 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE NOTA IFEL 01.06.2015 Tra le due contrapposte tesi ministeriali è dunque evidentemente da preferire, sotto il profilo dell’ordinamento, quella contraria all’estensione dell’esenzione ai casi di comodato, in quanto suffragata da consolidata giurisprudenza di legittimità, ferma restando l’opportunità che la legge intervenga a definire casistiche di esenzione estese ai casi di comodati tra enti non commerciali, la cui non con-siderazione porta a situazioni di evidente iniquità, purtroppo non risolvibili per via amministrativa o interpretativa. 279 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE CONCLUSIONI Non ha alcuna rilevanza la natura giuridica dell'ente ma il fatto che, in concreto, l'utilizzo degli immobili non risponda alle condizioni previste dalla legge per l'operatività dell'esenzione, risultando, di conseguenza, del tutto irrilevanti le finalità sociali della locazione e anche che i proventi siano poi destinati alle attività istituzionali dell'ente. La mancanza di utilizzazione diretta esclude dal beneficio d'imposta non solo gli immobili locati, seppur per finalità sociali ma anche gli immobili concessi in comodato. In tale caso, per il diritto vivente, il possessore è obbligato al pagamento di Imu/Ici, essendo del tutto irrilevante che il comodatario utilizzi l'immobile per attività meritorie, nonché la natura gratuita della cessione (Cass. n. 8767/2015, Cass. n. 8652/2015, Cass. n. 8191/2015). 280 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO – b) SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ MERITORIA CON MODALITA’ NON COMMERCIALI Natura dell’attività: l’esenzione totale spetta se gli ENC in quell’immobile svolgono esclusivamente attività: - assistenziali; - previdenziali; - sanitarie; - di ricerca scientifica; - didattiche; - ricettive; - culturali; - ricreative; - sportive; -indicate dall’art. 16 lett. a) Legge n. 222/1985 (quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana) quelle attività di religione e culto, ma anche quelle individuate secondo i criteri fissati nelle Intese siglate con le Confessioni religiose, ai sensi dell’art. 8 Cost., nonché alle attività di culto degli enti degli istituti eretti in enti morali, ai sensi della Legge 24 giugno 1929, n. 1159. 281 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITO OGGETTIVO – b) SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ MERITORIA CON MODALITA’ NON COMMERCIALI MODALITA’ NON COMMERCIALI: GENERALE (art.1 lett.p) del D.M. n.200/2012) – REQUISITO SI APPREZZANO non commerciali “quelle di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà”. Il D.M. n.200 all’art. 4, integra l’appena citato principio (requisito) generale con degli specifici requisiti di settore. 282 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE- ATTIVITA’ ASSISTENZIALI E SANITARIA Art.1 lett. f) DM n.200 attivita' assistenziali: attivita' riconducibili a quelle di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche‘ quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia Art.1 lett. h) DM n.200 attivita' sanitarie: attivita' dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001; 283 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE- ATTIVITA’ ASSISTENZIALI E SANITARIA Affinché le attività assistenziali e sanitarie siano considerate svolte con modalità non commerciali, deve essere rispettata almeno una delle seguenti condizioni: a) sono accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell’utenza, alle condizioni previste dal diritto dell’Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall’ordinamento per la copertura del servizio universale, pertanto si prescinde dall’importo di partecipazione alla spesa delle prestazioni rese richiesto all’utente e alla sua famiglia b) se non accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio 284 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE CONCETTO DI COMPENSO SIMBOLICO – Decisione CE 19.12.2012 “per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione) e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite”. CONTROLLI DEL COMUNE In merito al controllo sostanziale che l’ente locale deve svolgere sulle dichiarazioni presentate dagli ENC, le istruzioni al modello dichiarativo ENC suggeriscono agli enti di “valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione”. 285 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ DIDATTICHE DEFINZIONE : art.1 lett.i) D.M. 200 attivita' didattiche: attivita' dirette all'istruzione e alla formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 (ivi comprese le scuole paritarie e quelle di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, le università non statali riconosciute) CONDIZIONI (art.4 co.3 D.M. n.200) a) l’attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio; c) l’attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con lo stesso. L’attività didattica dei servizi pubblici di istruzione è considerata non commerciale 286 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ DIDATTICHE CONTROLLO DEL COMUNE Al fine della verifica se i corrispettivi percepiti dall’ENC possano qualificarsi come simbolici, nel modello dichiarativo ENC al Quadro B vi è uno specifico riquadro dedicato alle attività didattiche, il quale prevede, al primo rigo, l’indicazione del “Cm” che è il valore del corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale e quella del “Cms” che rappresenta il costo medio per studente pubblicato sul sito internet del Ministero dell’istruzione e dell’Università. COSTO MEDIO PER STUDENTE: Scuola infanzia : € 5.739,17 Scuola primaria: € 6.634,15 Istruzione secondaria primo grado: € 6.835,85 Istruzione secondaria secondo grado: € 6.914,31 Università non statali: € 7.571,00 287 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ RICETTIVE DEFINIZIONE (art. 1 lett.j) D.M. n.200) attività ricettive : attivita' che prevedono l'accessibilita‘ limitata ai destinatari propri delle attivita' istituzionali e la discontinuita' nell'apertura nonche', relativamente alla ricettivita‘ sociale, quelle dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, escluse in ogni caso le attivita' svolte in strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; (ovvero secondo la classificazione delle L. regionali) Esempio: Rientrano nella ricettività sociale le attività dirette a garantire soluzioni abitative per bisogni speciali e quindi di attività caratterizzate dall'attenzione a situazioni critiche (ad esempio: centri di accoglienza, pensionati per parenti di malati ricoverati in ospedali distanti dalle proprie residenze, comunità alloggio) trattandosi di attività attraverso le quali gli enti rispondono al bisogno di sistemazioni abitative temporanee, nonché le attività ricettive siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali meritevoli (ad esempio: pensionati per studenti per lavoratori precari, per stranieri e strutture simili), ovvero le strutture che esercitano attività di accoglienza strumentale in via immediata e diretta al culto e alla religione per la quale non è oggettivamente ipotizzabile l’esistenza di un mercato concorrenziale in cui operano enti commerciali 288 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ RICETTIVE MODALITA’ (art.4 co.4 D.M. n.200) lo svolgimento di attività ricettive si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. CONTROLLI DEL COMUNE L’individuazione del prezzo medio pone la necessità di una ricognizione preferibilmente su base comunale delle tariffe medie praticate proprio dalle strutture ricettive di tipo alberghiero diverse da quelle che possono usufruire dell’esenzione e di quelle ricettive extralberghiere che operano al pari delle imprese in quanto gestite da enti commerciali e qualora nell’ambito comunale non esistano strutture di riferimento detto ambito può essere esteso fino a quello regionale. per le categorie ricettive rivolte al “turismo sociale” occorre fare riferimento alle tariffe praticate da strutture alberghiere di bassa/media categoria (due/tre stelle) ubicate nel medesimo ambito territoriale di riferimento, mentre per le strutture ricettive destinate a far fronte ad esigenze abitative di carattere temporaneo, si ritiene che le strutture comparabili possano essere individuate nei c.d. “residence” ovvero in strutture ricettive similari, sempre debitamente autorizzate, che offrono di regola un periodo di soggiorno prolungato e una gamma di servizi accessori e/o utilità collaterali ...”. 289 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ RICETTIVE LA QUESTIONE DEGLI ATER/ATR/ EX IACP Si ritengono esentanti perché svolgono un attività ricettiva con modalità non commerciali Argomentazioni contrarie: a) Specialità della regolamentazione IMU per gli alloggi degli ex IACP non definibili alloggi sociali; b) Difetto dei presupposti e requisiti per l’applicazione dell’esenzione ex art.7 290 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ RICETTIVE LA QUESTIONE DEGLI ATER/ATC/ EX IACP Argomentazioni contrarie: a) Specialità della regolamentazione IMU per gli alloggi degli ex IACP non definibili alloggi sociali Il Legislatore tributario ha previsto una specifica tassazione, ai fini imu, per gli immobili degli enti per l’edilizia residenziale pubblica destinati ad alloggi sociali, comunque denominati, in tal modo intendendo evidentemente escluderli dall’esenzione di cui all’art.7, D.Lgs n.504/1992. L’art.13, co.10, D.L n.201/2011, conv.con mod. L. n.214 del 22/12/2012, infatti, stabilisce espressamente per gli immobili degli Enti per l’edilizia residenziale pubblica, comunque, denominati, destinati ad alloggi sociali, la soggezione a imu con l’applicazione della detrazione d’imposta di 200 euro. La specialità di tale disciplina rispetto alla norma generale di esenzione, non può che determinare l’esclusione degli immobili in questione dal novero di quelli esenti ex art.7 cit.. La previsione di una disposizione che stabilisce una riduzione d’imposta, mal si concilierebbe, infatti, con una esenzione di carattere generale a fronte della quale sarebbe del tutto incomprensibile attribuire all’ente, se detta esenzione fosse allo stesso applicabile, una riduzione d’imposta…”. 291 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ RICETTIVE LA QUESTIONE DEGLI ATER/ATR/ EX IACP Argomentazioni contrarie: b) Difetto dei presupposti e requisiti per l’applicazione dell’esenzione ex art.7 MANCANZA UTILIZZO DIRETTO l’attività di locazione di immobili, seppur per finalità sociali, non rientra tra le attività “ricettive” così come previste dall’art.7, 1 co.lett.i), D.Lgs n.504/1992. La condizione della immediata e diretta destinazione voluta dalla norma, non è, mai, ravvisabile nei casi di immobili locati perchè il bene è utilizzato (dal conduttore e/o concessionario del godimento) per attività' (abitazione) di carattere indiscutibilmente privata, costituente un mero effetto o una mera conseguenza dell'attività' svolta dall'ente medesimo in caso di utilizzazione “indiretta” quale è la locazione, pur se assistita da finalità di pubblico interesse, l’art.7, 1 co.lett.a) non può trovare applicazione l’esenzione…” (ex multis, Corte di Cassazione, sent.n.5046 del 13/03/2015, in allegato; Corte di Cassazione, sent.n.12497 del 04/06/2014;Corte di Cassazione, sent.n.14094 del 11/06/2010). 292 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ CULTURALI e ATTIVITA’ RICREATTIVE DEFINIZIONE (art.1 lett. k) e lett. L) D.M. n.200) Attività culturali: quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte, ivi comprese le attività che rientrano nella competenza del Ministero dei beni e le attività culturali (musei, pinacoteche e simili, teatri e cinema)”. Attività ricreative: dirette all'animazione del tempo libero (circoli ricreativi) CONDIZIONI (art.4 co.5 D.M. n.200) si ritengono effettuate con modalità non commerciali “se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio”. CONTROLLI DEL COMUNE Fare riferimento alle attività commerciali nel medesimo ambito comunale in difetto ambito regionale 293 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE REQUISITI DI SETTORE – ATTIVITA’ SPORTIVE DEFINIZIONE (art.1 lett.m) D.M. n.200 Attività sportive: rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. CONDIZIONE (art.4 co.6 D.M. n.200) l’ente svolga nell’immobile esclusivamente attività sportiva agonistica “organizzata” direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi) Non sono rilevanti e dunque non si considerano come corrispettivi, gli importi dell’eventuale iscrizione, versato dai frequentatori alle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell’art. 90 della Legge n. 289 del 2002, in quanto avente la mera la mera funzione di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche di organizzare l’attività sportiva all’interno delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, secondo quanto previsto dalla normativa di settore. CONTROLLI DEL COMUNE: Verifica dell’affiliazione Verifica effettivo svolgimento dell’attività sportiva Parametro del corrispettivo simbolico: requisito della gratuità ovvero del versamento di un corrispettivo simbolico comunque non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale 294 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI Requisiti soggettivi ed oggettivi per l’esenzione TOTALE COMMISURAZIONE DEL COMPENSO PERCEPITO RISPETTO A QUELLO MEDIO IN VIA GENERALE (salvo per le attività didattiche dove il parametro e del costo per studente ) si deve sottolineare che anche gli immobili in cui vengono svolte le attività elencate nell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992 potrebbero comunque essere assoggettate ad imposizione. Tale situazione si riscontra nel caso in cui il corrispettivo medio percepito dall’ente non commerciale denominato “Cenc” - risulta superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale denominato “Cm”. 295 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI ONERI DICHIARATIVI PER GLI IMMOBILI TOTALMENTE ESENTI DA FAQ MEF del 21.11.2014 La dichiarazione IMU TASI ENC deve essere presentata esclusivamente per gli immobili degli enti non commerciali che si trovano nella condizioni per poter beneficiare della esenzione totale o parziale TERMINE: entro il 1 dicembre (perché il 30.11 è festivo) MODALITA: esclusivamente in via telematica ANNI: 2012 e 2013 SE IMMOBILI NON ESENTI: dichiarazione nei termini ordinari (entro il 30 giugno) VA PRESENTATA: anche nel caso in cui non sono intervenute variazioni nel corso degli anni 2012 e 2013 DOVE: dichiarazione per ogni comune DOPPIA DICHIARAZIONE PER OGNI COMUNE: se presenti sia immobili imponibili che immobili esenti NB: evidente contrasto con la Risoluzione n.1 DF/2013 che per semplificazione prevedeva la dichiarazione unica degli ENC e che anche per gli immobili non esenti aveva rinviato alla pubblicazione del modello, per cui è accaduto che ENC per immobili non esenti non hanno provveduto alla presentazione della dichiarazione IMU per le annualità 2012 e 2013. 296 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE DEFINIZIONE UTILIZZAZIONI MISTE (art. 1 lett. q) D.M.n.200) utilizzazione mista: l'utilizzo dello stesso immobile per lo svolgimento di una delle attivita' individuate dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, con modalita‘ non commerciali, unitamente ad attivita' di cui alla stessa lettera i) svolte con modalita' commerciali, ovvero ad attivita' diverse da quelle di cui al medesimo articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992. In tale fattispecie occorre determinare il rapporto proporzionale di esenzione 297 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 1° PARAMETRO – variazione catastale – generazione di autonome Unità Immobiliari Urbane Art.91-bis D.L. n.1 del 2012 co.2: Qualora l'unita' immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unita' nella quale si svolge l'attivita' di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attivita'. Alla restante parte dell'unita' immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1º gennaio 2013. 298 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 2° PARAMETRO applicazione se non possibile frazionamento – rapporto proporzionale Art.91-bis D.L. n.1 del 2012 co.3: Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1º gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' e le procedure relative alla predetta dichiarazione gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonche' i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attivita' di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalita' non commerciali D M n.200 del 19.11.2012 - Modello dichiarativo approvato DM 26.06.2014 – specifiche tecniche per la trasmissione telematica D.M. 04.08.2014 299 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 2° PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale Art.5 co.1 del D.M. n.200 1. Il rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'articolo 91-bis del citato decreto-legge n. 1 del 2012, e' determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attivita' con modalita' commerciali ovvero non commerciali e al tempo, secondo quanto indicato nei commi seguenti I parametri dei quali occorre tener conto sono: a) lo spazio; b) il numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali; c) il tempo. 300 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 2° PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale I parametri (spazio,numero,tempo) non sono fra loro necessariamente alternativi ed anzi potrebbero trovare contestuale applicazione a seconda delle tipologie di attività e di modalità e tempi di esercizio, ma assume valenza prioritaria, ex co. 2 dell’art. 5 cit., il criterio dello spazio. Quindi in primis occorrerà distinguere la superficie utilizzata per l’attività non commerciale da quella invece asservita all’attività (sia questa singola o plurima) non commerciale e rapportare la superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli, alla superficie totale dell’immobile. (art.5 co.2 D.M. 200) La quantificazione della superficie si rapporta non già a quella catastale (se trattasi di fabbricato) bensì all’effettiva superficie utilizzata. la percentuale derivante da tale rapporto (unitamente a quella desumibile dagli altri criteri) deve essere applicata alla rendita catastale dell’immobile 301 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 2° PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale - soggetti Per le unità immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, sicché non è praticabile il distinguo superficiario, dispone il co. 3 dell’art. 5 che la proporzione 1 si determina in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività. Tale criterio può considerarsi sia come supplente a quello della superficie se tutta l’unità immobiliare fosse indistintamente destinata all’utilizzazione mista, ma anche concorrente, se al netto della superficie esclusivamente utilizzata per l’attività commerciale, nella residua superficie l’attività svolta fosse contestualmente meritoria e commerciale. In siffatta ipotesi, si determinano sia la quota percentuale di imponibilità per superficie, che quella per soggetti, che sommandosi quantificano la complessiva percentuale di imponibilità da considerare per la tassazione Imu e Tasi. 302 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI UTILIZZAZIONI MISTE – ESENZIONE PARZIALE 2° PARAMETRO - individuazione del rapporto proporzionale – tempo Qualora l’utilizzazione mista sia effettuata limitatamente a specifici periodi dell’anno, la proporzione sarà determinata anche in base ai giorni (e non periodo di gg. 15 del mese) durante i quali l’immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli. Tale criterio è ovviamente eventuale ma concorrente a quelli della superficie e dei soggetti non sussiste una particolare gerarchia tra i criteri individuati ma essi possono essere combinati o meno tra di loro in ragione della specifica utilizzazione dell’immobile o porzione di esso Se la somma delle singole percentuali di imponibilità fosse superiore al 100%, l’immobile è totalmente imponibile 303 ENTI NON COMMERCIALI IMU/TASI In base al comma 721, gli enti non commerciali versano l’IMU in tre rate. Le prime due 16 giugno e 16 dicembre - sono, ciascuna, di importo pari al 50 per cento dell’imposta dovuta l’anno precedente. La terza rata, entro il 16 giugno dell’anno successivo, sarà a conguaglio dell’imposta dovuta. È possibile compensare eventuali crediti con il Comune soggetto attivo dell’IMU. 304 LA TARI - I criteri quantitativi e qualitativi per l’assimilazione dei rifiuti speciali - Il trattamento delle Utenze Non Domestiche - Le esclusioni di superficie - Le riduzioni per riciclo - La questione dei magazzini funzionali ed esclusivi - La tariffa delle Utenze Domestiche particolarità - La dichiarazione TARI - Il versamento della TARI LE ATTIVITA’ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI La raccolta consiste nelle operazioni di prelievo dei rifiuti dai contenitori stradali, dai contenitori domiciliari (per le aziende) e/o dal porta a porta e del successivo conferimento diretto all’impianto di recupero/trattamento o alle stazioni di travaso/trasbordo per il successivo avvio all’impianto di recupero/smaltimento. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di pulizia delle strade ed aree pubbliche, in tempi programmati e frequenze stabilite, mediante metodi manuali (operatore con scopa e pala), meccanizzati (spazzatrici stradali) e misti (operatori con scopa seguiti da spazzatrice stradale) e del successivo conferimento all’impianto di recupero/smaltimento. Lo stoccaggio provvisorio consiste nelle operazioni di scarico dei rifiuti dai mezzi adibiti alla raccolta o allo spazzamento, di accatastamento degli stessi nelle apposite aree a seconda della tipologia e dell’eventuale selezione per alcune tipologie di rifiuti. Il trasporto consiste nelle operazioni di carico dei rifiuti in automezzi di varie dimensioni per il trasferimento agli impianti di recupero/smaltimento. Il recupero consiste in tutte quelle operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici. Lo smaltimento consiste nelle operazioni finalizzate a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta. LA PRIVATIVA PUBBLICA DEL SERVIZIO E GLI ASSIMILATI Il servizio pubblico della raccolta di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è svolto in privativa comunale ed è un servizio pubblico essenziale in quanto mira a garantire alla collettività la salubrità degli spazi interni ed esterni suscettibili di produrre rifiuti La fruibilità del servizio, unitamente alla privativa, determinano la tassazione tutte le superfici appartenenti a locali e/o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e ciò a prescindere dalla utilizzazione concreta e piena del servizio da parte dell’utenza La privativa pubblica attiene al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e quindi oltre a quelli producibili nei locali e luoghi adibiti a civile abitazione, concerne anche i rifiuti speciali assimilati provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. 307 LA PRIVATIVA PUBBLICA DEL SERVIZIO E GLI ASSIMILATI Nel novero dei rifiuti urbani vi rientrano, tra gli altri, i rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile abitazione ed i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità (art.198 co.2 lett.g) secondo i criteri di cui all’art.195 co.2 lett.e dello stesso D.Lgs.n.152/2006. Come è noto le prescrizioni di cui all’art.195 cit. non hanno trovato ancora attuazione, sicchè anche per la Tari, come per i previgenti regimi, trova conferma la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani già addotta in ossequio al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, co.2, lett. g), che postula la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali soggetti a lavorazione da parte degli enti comunali nell’ambito del servizio reso in privativa. 308 L’ ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI LA DELIBERA DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI E’ necessaria per poter esercitare la privativa e quindi richiedere il tributo Può andar bene quella già effettuata per il precedenti prelievi, sempre che siano stati stabiliti i criteri quantitativi e qualitativi Anche se redatto un regolamento dall’Autorità d’Ambito (ARO ex Ato) sul servizio, l’assimilazione deve comunque essere deliberata dal Comune Lo strumento può essere una specifica delibera di CC ovvero nel regolamento del tributo o meglio nel regolamento di igiene urbana I criteri quali-quantitativi possono essere indicati anche nel contratto di servizio, in tal caso i regolamenti o la delibera di assimilazione si limitano ad un rinvio 309 L’ ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI CASS. n.9631/2012 . Va osservato, infatti, che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la dichiarazione di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 21, comma 2, lett. g), postula la concreta individuazione delle caratteristiche, non solo qualitative, ma anche quantitative dei rifiuti speciali soggetti a lavorazione da parte degli enti comunali. E' del tutto evidente, infatti, che l'impatto igienico ed ambientale di un materiale di scarto, quale è quello che connota le materie costituenti rifiuti speciali non pericolosi, non può essere correttamente valutato - in conformità ai criterì stabiliti con la deliberazione del CIPE del 27.7.84 - se non tenendo conto anche della sua quantità (cfr. Cass. 12752/02, 30719/11) 2.2.2. Ebbene, va rilevato che, nel caso concreto, la suddetta delibera del Consiglio Comunale di S. V., nel disporre l'assimilazione, ai fini suindicati, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali non pericolosi, ha provveduto - nel regolamento attuativo approvato con la medesima delibera - ad una mera elencazione delle sostanze discende che – essendo stata la predetta assimilazione operata, in violazione delle disposizioni succitate, tenendo conto solo delle caratteristiche qualitative dei materiali costituenti rifiuti speciali non pericolosi, e senza fare ricorso alcuno a criteri di ordine quantitativo - la suddetta delibera ed il connesso regolamento attuativo sono da ritenersi del tutto illegittimi, ed andavano, di conseguenza, disapplicati dalla CTR, in forza dei menzionati poteri concessi dalla legge al giudice tributario. Il motivo di ricorso in esame, pertanto, va accolto, in quanto pienamente fondato. assimila28150bili ai rifiuti urbani, indicandole nominativamente e senza alcuna specificazione dei relativi limiti quantitativi. Ne CASS. n.28150 del 2011 La deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento (Cass. n. 17932/2004, n. 5257/2004). 310 L’ ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI Questione: lo sforamento dimostrato della capacità quantitativa di raccolta determina l’esenzione totale dalla tassazione e l’obbligo del produttore di provvedere in proprio al trattamento dei rifiuti (ora non più assimilabili) secondo legge ovvero si conserva l’assimilazione per il quantitativo di raccolta solo il di più (prodotto) si tratta come speciale ? 311 L’ ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI Tesi A) Se la produzione di rifiuti dovesse eccedere il limite massimo quantitativo fissato dall’ente, la quantità dei rifiuti superiore al predetto limite deve considerarsi speciale non assimilata, nonostante i predetti rifiuti appartengano alla stessa tipologia qualitativa di quelli assimilati e quindi per tale quantità eccedente i limiti, il produttore è tenuto a provvedere in modo autonomo allo smaltimento, mentre per la quota rientrante nel limite dovrà pagare il tributo La quantità in eccesso determina una porzione di superficie non tassabile CONSEGUENZE: Stante la quantità in eccesso ( non conferibile) si impone la quantificazione della superficie non tassabile perché ritenuta (convezionalmente) produttiva di rifiuto speciale 312 L’ ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI Questione : lo sforamento dimostrato della capacità quantitativa di raccolta determina l’esenzione totale dalla tassazione e l’obbligo del produttore di provvedere in proprio al trattamento dei rifiuti (ora non più assimilabili) secondo legge ovvero si conserva l’assimilazione per il quantitativo di raccolta solo per il di più si tratta come speciale ? Tesi B) Il rifiuto prodotto è ab origine non assimilato perché il superamento del limite quantitativo esclude la privativa perché l’ente non è in grado di fornire il servizio, sicchè quell’utenza deve trattare come speciale tutto il rifiuto che produce e quindi non è soggetto alla tassazione. CONSEGUENZE: Esenzione totale delle superfici che producono il rifiuto non assimilabile e divieto di conferimento al servizio pubblico. Maturazione di un credito a rimborso (o compensazione), ed esonero dall’anno successivo. 313 L’ ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI Ipotesi di norma regolamentare 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l’indicata superficie, non superi di 3 volte il valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell’allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Sono escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli superiori ai predetti limiti quantitativi. 314 L’ ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI Ipotesi di norma regolamentare 2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro 30 giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti. 315 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO) ESCLUSIONE RIFIUTI SPECIALI Co. 649 ( primo periodo) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 316 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO CONSIDERAZIONI SUL PRIMO PERIODO DEL CO.649: premessa: che in quegli spazi vi sia una contestuale produzione di rifiuto speciale e rifiuto assimilato conseguenze: la non considerazione non riguarda le superfici occupate da un’attività che produce rifiuti speciali ma di quella parte di essa in cui si formano detta natura di rifiuti 317 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO CONSIDERAZIONI SUL PRIMO PERIODO DEL CO.649: significato «in via continuativa»: non in modo estemporaneo, ma con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità ecc. significato «prevalente»: di maggior quantitativo peso/volume, preponderante produzione rispetto alla produzione di assimilati ma sempre con riferimento a quella parte di superficie e non già sull’intera superficie occupata condizione: rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori che dovranno altresì dimostrare al comune impositore, secondo le prescrizioni dettate dal regolamento Tari, l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente 318 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO se sussistono delle obiettive difficoltà per delimitare le superfici ? ex co.682 n.5 nel regolamento vanno individuate le specifiche categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta 319 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE COLLEGATE ALLA NATURA DEL RIFIUTO PRODOTTO se sussistono delle obiettive difficoltà per delimitare le superfici ex co.682 n.5 : nel regolamento vanno individuate le specifiche categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obbiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta CONSIDERAZIONI: deve essere prevista nel regolamento (obbligo) non necessità della prova dell’avvenuto trattamento (anche se è meglio prevederla per finalità di garanzia della salubrità dei luoghi) la riduzione percentuale opera in via automatica senza bisogno di domanda, per quelle categorie (di utenze) individuate è bene prevedere che per le attività non ricomprese nell’elenco del regolamento sia comunque possibile accordare la riduzione % nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più similare sotto l’aspetto della potenziale produttività qualiquantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali. (domanda specifica e controllo) 320 RIDUZIONI SUPERFICIARIE PER I PRODUTTORI RIFIUTI NON ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Art. ……. Superfici di produzione di rifiuti speciali non assimilati – Riduzioni percentuali TIPOLOGIA DI ATTIVITA PERCENTUALE DI RIDUZIONE Ambulatori dentistici, laboratori radiologici, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni) 40% Ambulatori medici (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/88 e successive variazioni) 20% Lavanderie a secco e tintorie non industriali 20% Distributori di carburante 20% Autofficine per riparazione veicoli 30% 321 DISCIPLINA RECUPERO ASSIMILATI (vecchia formulazione) RECUPERO ASSIMILATI 661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. ESCLUSIONE RIFIUTI SPECIALI 649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero. SOPPRESSO Art.2 co.1 lett.e) D.L. n.16/2014 322 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI RICICLO ASSIMILATI Art.2 co.1 D.L. n.16 lett. e – quater il comma 661 è abrogato; e) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »; 323 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (testo completo) Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »; 324 RIDUZIONI TARIFFARIE PER RICICLO RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (secondo periodo) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. E’ UN OBBLIGO (e non più una facoltà) E’ PIU’ LIMITATIVA perché attiene alla sola operazione di recupero del riciclo e non a quelli più ampie del recupero DEFINIZIONE RECUPERO DEFINIZIONE RICICLO Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del decreto n.152/2006 riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento 325 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (secondo periodo) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. CONSIDERAZIONI: la norma non si limita al RICICLO DIRETTO (interno nella stessa attività produttiva) ma anche al RICICLO INDIRETTO del prodotto riciclabile (tramite conferimento a soggetti autorizzati) sussiste una LIMITAZIONE oggettiva per NATURA dei rifiuti riciclabili Le materie prime che possono essere riciclate sono: *legno *vetro *carta e cartone *i tessuti *gli pneumatici *l'alluminio *l'acciaio *alcune materie plastiche 326 ESCLUSIONI SUPERFICIARIE RIFIUTI SPECIALI (testo attuale) COMMA 649 (secondo periodo) Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. CONSIDERAZIONI: L’attenuazione del prelievo opera solo sulla quota variabile ed è PROPORZIONALE alle quantità di rifiuto riciclate da rapportarsi (secondo scelte regolamentari): al quantitativo totale di rifiuto prodotto da quella attività con oneri di documentazione probante a carico del produttore e doveri di riscontro di tale quantitativo da parte del comune al quantitativo totale di rifiuto desumibile dai criteri quantitativi della delibera di assimilazione al quantitativo totale di rifiuto desumibile dai coefficienti K al massimo del range considerato ai fini determinativi della tariffa. 327 RIDUZIONE PER RICICLO ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Art. ……Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo dal produttore 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. 2. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,. Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento. 3. La riduzione tariffaria di cui al comma 1. è riconosciuta con la seguente graduazione: riduzione tariffaria del 20 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 30% e fino al 40 % della produzione totale annua del rifiuto; riduzione tariffaria del 30 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 40% e fino al 60 % della produzione totale annua del rifiuto; riduzione tariffaria del 40 % per produzione di rifiuti assimilati avviati al riciclo maggiore del 60% della produzione totale annua del rifiuto; 328 RIDUZIONE PER RICICLO ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Art. 11 Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo direttamente dal produttore 4. La stima della produzione totale annua del rifiuto sarà effettuata sulla base degli indici di produttività medi del rifiuto attestati dal gestore del servizio pubblico in funzione della tipologia di attività svolta, ovvero: a) con riferimento alla produzione annua desunta dal coefficiente massimo Kd b) con riferimento alla produzione annua desunta dal criterio quantitativo indicato nella delibera di assimilazione 5. Al fine di ottenere tali riduzioni gli utenti devono presentare entro e non oltre il …… dell’anno successivo a quello di riferimento una domanda diretta all'Amministrazione corredata della seguente documentazione redatta a consuntivo dell’anno stesso: documentazione (contratto, fatture, formulari, relazione descrittiva, ecc.) idonea a dimostrare l'effettiva destinazione al riciclo dei rifiuti derivanti dall'attività produttiva; se previsto per legge, il MUD riferito all’anno per il quale è stata richiesta la riduzione, con la ricevuta di avvenuta presentazione. La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico ai fini dell’effettiva spettanza della riduzione richiesta. (ovvero dall’Ufficio Ambiente) 329 RIDUZIONE PER RICICLO ASSIMILATI (Ipotesi di norma regolamentare) Art. ………. Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo direttamente dal produttore 6. La suddetta documentazione sarà verificata dal gestore del servizio pubblico ai fini dell’effettiva spettanza della riduzione richiesta. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile. 7. L’ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte. 330 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. 331 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. CONSIDERAZIONI: Siccome il primo periodo del co.649 esclude già dalla superficie tassabile quella di produzione continuativa e prevalente di rifiuto speciale, se ne dovrebbe dedurre che la individuazione di aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili quale contenuto essenziale del regolamento Tari, vada riferita a quelle superfici in cui la PRODUZIONE DEL RIFIUTO NON ASSIMILABILE SIA ESCLUSIVA e non già mista con il rifiuto assimilato o seppur assimilabile non assimilato dal comune con l’apposita delibera. 332 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Secondo MEF (Ris. . n.2/DF/2014) il primo periodo del co.649 deve essere raccordato con il terzo periodo dello stesso comma che attribuisce ai comuni il compito di individuare, con regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. la norma del terzo periodo opera solamente nei casi in cui i comuni possono procedere all'assimilazione, prescrivendo, in tal caso, l'individuazione di ulteriori superfici da sottrare all'assimilazione e, dunque, alla tassazione, e attua per tale via una vera e propria limitazione del potere di imposizione dei comuni stessi 333 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Secondo MEF (Ris. . n.2/DF/2014) La norma consente, pertanto, di chiarire nello stesso regolamento comunale quali sono le superfici a cui si applica il divieto di assimilazione ai rifiuti che hanno la particolare caratteristica di essere funzionalmente ed esclusivamente collegate all’esercizio di attività produttive Il comune in applicazione di quanto previsto dal terzo periodo del co.649, deve individuare le ulteriori superfici produttive di rifiuti speciali assimilati ai quali si estende il divieto di assimilazione. A questo fine, si ritiene che il comune potrebbe avviare una serie di consultazioni con i rappresentanti delle categorie di soggetti interessati………………… 334 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Nota IFEL 24.04.2015 …i magazzini connessi ad attività industriali ed artigianali il cui ciclo produttivo genera rifiuti speciali assimilati, sono normalmente assoggettabili a Tari, salvo ovviamente le ipotesi nelle quali vi è dimostrazione che le superfici utilizzate a magazzino siano produttive, in via prevalente e continuativa, di rifiuti speciali non assimilati. 335 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) ……. individua Con il medesimo regolamento il comune le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. CONSIDERAZIONI: Oltre alle caratteristiche e peculiarietà delle aree di produzione di rifiuto speciale non assimilato, nel regolamento comunale dovranno essere specificati i criteri individuativi dei magazzini ai quali si estende il divieto di assimilazione. l’individuazione regolamentare si dovrebbe attuare tramite la previsione di disciplina di una speciale procedura dichiarativa cui sono chiamati i produttori di rifiuti speciali non assimilabili, che dovranno dichiarare gli spazi (aree di produzione e magazzini) e provare la produzione del rifiuto, con onere di verifica dell’ente impositore anche con ricognizione in loco 336 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI CRITERI IDENTIFICATIVI DEI MAGAZZINI L’inadeguatezza della norma che non specifica cosa si debba intendere per magazzini impone che ciò sia fatto dal comune nel regolamento: • COSA SI INTENDE PER MAGAZZINI • CONCETTO DI ESCLUSIVITA’ E DI FUNZIONALITA’ 337 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COSA SI INTENDE PER MAGAZZINI Per magazzino si intende quella «struttura logistica» in grado di ricevere le merci, conservarle (stoccaggio) e renderle disponibili per lo smistamento, la spedizione e la consegna gli spazi i dedicati alla funzione di stoccaggio e conservazione di materie prime e di merci, e quindi sia interi locali che porzioni di locali o addirittura anche di aree esterne 338 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) il collegamento funzionale ed esclusivo NON SI RAVVISA (posizione rigida) se il magazzino utilizzato anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati ( difetto esclusività) se il magazzino è destinato alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in un altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività (difetto esclusività) 339 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) il collegamento funzionale ed esclusivo NON SI RAVVISA (posizione rigida) per l’uso promiscuo del magazzino quale deposito e spazio espositivo fa venire meno la esclusività e quindi il divieto di non assimilabilità (difetto esclusività) necessità di una sorta di congruità tra le superfici lavorative e la produzione rispetto a quelle di custodia al fine di evitare sovrabbondanze superficiarie di magazzino rispetto alle effettive necessità correlate alla capacità produttiva dell’attività (difetto funzionalità) 340 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (terzo periodo) il collegamento funzionale ed esclusivo NON SI RAVVISA (posizione rigida) NATURA DELLE MERCI le materie prime e le merci considerate dalla norma vanno limitate ai soli materiali che appartengono “merceologicamente” alle materie non assimilabili con regolamento comunale, visto che il loro impiego nel processo produttivo determina comunque la produzione di rifiuti speciali non assimilabili; (difetto funzionalità) la puntualizzazione dei termini “materie prime e di merci”. La nota IFEL richiamando la precisazione di Anci Emilia Romagna n.142/2014, ritiene che rientrino gli spazi di stoccaggio dei prodotti finiti. (difetto esclusività/funzionalità) 341 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI il collegamento funzionale ed esclusivo, consente: (posizione morbida) Distinguere nel magazzino tra spazi destinati a immaginamento di materie prime e di merci collegate all’attività di produzione di rifiuto speciale non assimilato (non tassabile) da quella parte di esso invece che accoglie prodotti e merci diverse (tassabile), cosi da addivenire a divieti di assimilazioni parziali collegate all’utilizzo concreto dello spazio Per merci si devono intendere sia le materie prime, che i semilavorati e i materiali di consumo che i prodotti finiti. 342 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI CONSIDERAZIONI DI SINTESI DI IFEL - Si ritiene che l’obbligo per il Comune di individuare le aree dei magazzini funzionalmente connessi all’attività produttiva non possa prescindere dalla circostanza che nei suddetti magazzini, o in parte di aree dei magazzini, si possano produrre comunque rifiuti speciali non assimilati, coerentemente con la disposizione normativa che esclude dall’obbligo di conferimento, e dal conseguente assoggettamento al tributo, solo le aree di produzione di rifiuti non assimilabili. - si ritiene che il terzo periodo del comma 649 permetta al Comune di detassare parti di aree dei magazzini in cui vi sia comunque una produzione di rifiuti speciali non assimilati, anche se non in modo continuativo e prevalente, ovvero superfici che secondo i criteri ordinari sarebbero comunque assoggettabili. 343 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI Proposta di norma di ANCI: «Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche». 344 1 AREE LAVORAZIONE E MAGAZZINI COMMA 649 (quarto periodo) Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l’ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre alla tassa dovuta per l’intero anno solare Art.256 Co.1 e co.2 Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, Chiunque effettua una attivita' di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 e' punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. 2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2. 345 RIEPILOGO SUPERFICI TASSABILI OGGETTO CRITERIO ATTUALE A REGIME Calpestabile 80% della superficie catastale DPR Locale - U.I.U ordinaria (catg. A-B-C) (valgono superfici precedenti 138/98 dal 1° gennaio successivo regimi- salvo variazioni intervenute emanazione provvedimento 2014) Direttore Agenzia Entrate Altri Locali – U.I.U. speciale (catg. Calpestabile Calpestabile D-E) (valgono superfici precedenti regimi salvo variazioni intervenute 2014) Aree scoperte Calpestabile Calpestabile (valgono superfici precedenti regimi salvo variazioni intervenute 2014) 346 SUPERFICI ESCLUSE DAL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO Co.641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117* del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Art. 1117. cod. civ. (Parti comuni dell'edificio) Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; 2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l'alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all'uso comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all'uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell'aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche. 347 SUPERFICI ESCLUSE DAL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO CONCETTO PERTINENZA/ACCESSORIO (la relazione è tra area scoperta e locale tassabile – nesso di pertinenzialità) si ravvisa nella presenza di un rapporto di complementarietà economico giuridica dell’area al locale (durevole funzione di servizio e ornamento) e nella effettiva volontà di creare un vincolo durevole da parte del soggetto che può disporre dei due beni con il bene pertinenziale in rapporto di strumentalità con la cosa principale ovvero con il bene di maggiore importanza (tangibilità e percezione della destinazione). CONCETTO AREA NON OPERATIVA si rappresenta nel differente uso concreto dell’area scoperta rispetto a quello del locale tassabile, si da non potersi apprezzare, la utilizzazione esterna, come una mera propaggine dell’attività svolta nello spazio interno ovvero come uno spazio esterno dedicato ad un’attività autonoma e differente rispetto a quella praticata nel locale tassabile non idonea alla produzione di rifiuto. NECESSITA’ DI DICHIARAZIONE E PROVA Sia la pertinenzialità/accessorietà che la non operatività in quanto situazioni di fatto, conseguenti ad una volontà, devono essere dichiarate e documentate dal contribuente. DEFINIZIONE AREA OPERATIVA: quella sulla quale si svolge o una o più fasi dell’attività tipica dell’impresa (lavorazione, deposito, superficie espositiva o commerciale) 348 CRITICITA’ PER LA TASSAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE COME SI COMPUTA IL NUCLEO FAMILIARE (da intendersi i soggetti che convivono in quella abitazione) Specifica previsione regolamentare che: - Fissi la data di computo della composizione (1 gennaio, al momento della bollettazione etc…) - Fissi come si computano le variazioni intervenute (dal 1 gennaio successivo, da quando verificate etc..) - Dia la possibilità al contribuente di poter dimostrare che soggetti residenti in concreto non occupano - Specifichi che nella superficie per la determinazione della quota fissa si computano o meno le pertinenze se costituiscono locali autonomi rispetto al locale abitativo - Se si tassano autonomamente abitazione e pertinenza specificare come si determina il coeff. K per la parte variabile - Indichi i criteri per le utenze non residenti o per le seconde case ( dichiarazione del contribuente, numero standard di occupanti, numero presunto e stabilito in modo variabile in base alle dimensioni dell’alloggio 349 TARIFFA DA METODO NORMALIZZATO COMMISURAZIONE TARIFFA DA METODO (TARI ORDINARIA) 651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 350 OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI / STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE 654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15* del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Art. 15 del D.Lgs. n.36/2003 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) Il prezzo corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, i cui costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria ed i costi stimati di chiusura, nonché i costi di gestione successiva alla chiusura per un periodo pari a quello indicato all'art. 10 comma 1, lettera i) lett. i) la durata della gestione post-operativa e le modalità di chiusura al termine della gestione operativa. Art.7 co.9 D.L. n.78/2015 All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 654 è aggiunto il seguente: "654-bis. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonchè al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)." 351 OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI / STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI Da linee guida TARES I CREDITI INESIGIBILI • • Rientrano nei CCD (costi comuni diversi) ……le somme dovute dagli utenti originano altrettanti crediti del soggetto attivo (verso clienti e a breve termine), che in base ai principi di redazione 21 del bilancio richiamati dal metodo devono essere iscritti al valore presumibile di realizzazione (art. 2426, n. 8, c.c.) Più in dettaglio: a) i crediti di sicura esigibilità, sono iscritti al valore nominale; b) i crediti di dubbia esigibilità sono soggetti a svalutazione specifica, mediante appostamento di idonee somme nel fondo svalutazione; c) tutti i crediti sono soggetti ad una svalutazione generica mediante appostamento di idonee somme nel fondo rischi. 352 OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI / STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI Da linee guida TARES I CREDITI INESIGIBILI I crediti esigibili danno quindi luogo, già di per sé, a costi nel PEF, sotto il profilo della svalutazione specifica o del fondo rischi generico, che possono essere inseriti nei costi diversi (CCD). Ciò, peraltro, soltanto entro limiti assai ristretti, giacché il punto 2.1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999 impone che gli accantonamenti per rischi sono ammessi come costi nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali, ossia (art. 106, comma 1, D.P.R. n. 917 del 1986): - lo 0,5% per anno del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi; - con il limite complessivo del 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio al termine dell’esercizio 353 OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI / STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI Da linee guida TARES I CREDITI INESIGIBILI ….. I crediti inesigibili, per i quali cioè non vi sono fondate speranze di riscossione. Al riguardo, l’art. 101, comma 5, del D.P.R. n. 917 del 1986…. dispone che le perdite su crediti sono deducibili - e quindi divengono costo - qualora risultino da elementi “certi e precisi” e, in ogni caso, qualora il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, ai sensi dell'art. 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 354 OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI / STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI Da linee guida TARES I CREDITI INESIGIBILI ….. Precisa, inoltre, la norma che: a) il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi; 22 b) gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (pari a cento milioni di euro) e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono, inoltre, quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto 355 OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI / STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI Da linee guida TARES I CREDITI INESIGIBILI ….. Precisa, inoltre, la norma che: c) gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti da bilancio operata in applicazione dei principi contabili ……… Tali disposizioni debbono ritenersi valide, in linea di principio, anche per la TARES, per effetto del richiamo, per la redazione del PEF, delle norme di redazione del bilancio delle società per azioni, e comunque per la logica imprenditoriale con cui è costruito il piano finanziario del servizio rifiuti, che deve integralmente coprire tutti i costi, tra cui rientrano quindi anche i crediti inesigibili. 356 OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI / STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI Da linee guida TARES I CREDITI INESIGIBILI ….. Le norme richiamate al punto b) devono peraltro essere coordinate con le disposizioni relative alle obbligazioni tributarie, cosicché la possibilità di considerare inesigibile un credito presuppone il compiuto svolgimento delle procedure - previste a pena di decadenza - volte ad accertare l’entità delle somme dovute dal contribuente e a creare il titolo esecutivo, e quindi la tempestiva notifica dell’avviso di accertamento (d’ufficio o in rettifica o per omesso pagamento) e dell’ingiunzione fiscale o della cartella di pagamento. Solo decorso il semestre dalla notificazione del titolo esecutivo il credito potrà considerarsi inesigibile, e quindi inserito come costo nel Piano finanziario successivo. Ciò non significa che non si debbano esperire le attività di riscossione coattiva sui crediti inesigibili, sempre che ovviamente risultino concretamente fattibili. Saranno, invece, direttamente considerati inesigibili i crediti relativamente ai quali l’ente è decaduto dall’accertamento o dalla riscossione 357 OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI / STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI Da linee guida TARES I CREDITI INESIGIBILI I crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo a un’appostazione, nei CCD, in base al principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nell’esercizio di competenza, ossia nell’esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l’inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, l’ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all’anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece “sopravvenienze attive”, da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell’esercizio in cui insorgeranno. 358 OBBLIGO COPERTURA INTEGRALE DEI COSTI / STANDARDIZZAZIONE DEI COSTI CONCLUSIONI: • Tutti i crediti accertati come inesigibili concorrono (insieme a gli altri costi) alla determinazione delle tariffe degli anni successivi, e non sono a carico del bilancio comunale. • La specificità del co. 654 bis «dovrebbe» sottrarre tali crediti dagli obblighi di accantonamento al fondo crediti di dubbia inesigibilità (FCDE), imposto dall'armonizzazione contabile (Dlgs 118/2011). 359 APPROVAZIONE TARIFFE Comma 683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili 360 PROBLEMATICHE RISOLTE PEF – TARIFFE i criteri determinativi della tariffa sono quelli indicati nel regolamento comunale (co.682) va sempre redatto il PEF dal soggetto gestore in difetto compete al Comune il quale deve chiedere al gestore i dati dei costi l’approvazione del C.C. è residuale rispetto a quella dell’autorità competente (soggetti che hanno sostituito gli ATO nelle loro funzioni) è preferibile nel regolamento prevedere il termine entro il quale l’autorità competente deve approvare il PEF 361 PROBLEMATICHE RISOLTE PEF – TARIFFE le tariffe possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art.193 TUEL ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio dovrebbe valere la regola generale che in caso di mancata delibera nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente, sempre chè dal PEF non risultino costi in misura maggiore. il PEF va sempre e comunque approvato In base al co.654 bis viene meno quanto indicato dalla C d C Toscana n.73 del 28.04.2015 sulla impossibilità di indicare tra i CCG le somme a titolo di imposta non incassate nei previgenti regimi 362 LA DICHIARAZIONE ED IL VERSAMENTO DELLA TARI CONSIDERAZIONI: Non vi è dubbio che il modello dichiarativo TARI deve essere predisposto dal COMUNE Non ritengo che il termine di presentazione (30 giugno dell’anno successivo) possa essere derogato (anticipato) con disposizione regolamentare perché non è una reformatio in melius della norma primaria Anche se il presupposto impositivo della TARI è differente dalla TARSU è opportuno prevedere che il soggetto passivo deve indicare tutta la superficie detenuta distinguendo le parti di superficie che non sono computabili ai fini della tassazione; Per le UND se le superfici fossero distinte per specifiche destinazioni esclusive è possibile in luogo della tariffa unitaria, considerare le specifiche tariffe per destinazione. In difetto di specificazione il Comune deve applicare la tariffa unitaria Ogni agevolazione collegata ad un onere dichiarativo non può essere concessa senza che la dichiarazione si presentata anche se sussistono i presupposti fattuali che legittimerebbero il trattamento di favore, specie se trattasi delle ulteriori agevolazioni ex co.660. 363 LA DICHIARAZIONE ED IL VERSAMENTO DELLA TARI le modalità di versamento della TARI sono diverse e ciascuna alternativa e possibile, non è consentito al Comune prevederne una come obbligataria anche se può inviare il modello di pagamento in un solo strumento: modello F24, conto corrente postale agli stessi intestato, modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (bonifici, ai MAV, ai RID, alle carte di credito-debito, ai POS, ed altri servizi analoghi) Il comma 688 dell’art. 1 della L. 147/2013 impone che le scadenze stabilite dal comune (nel regolamento) siano, di norma, almeno due a scadenza semestrale, anche in modo differenziato rispetto alla Tasi. E‘ preferibile che la rateazione sia nell’anno di riferimento anche se è possibile estenderla nei primi periodi dell’anno successivo ma va tenuto conto il nuovo principio contabile sulla competenza finanziaria potenziata all’allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011. punto 3.7.1 : “le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e liste di carico sono accertate ed imputate contabilmente nell’esercizio in cui sono emessi il ruolo e le liste di carico a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto”, per le entrate per le quali la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo. 364 LA DICHIARAZIONE ED IL VERSAMENTO DELLA TARI Le rate di acconto e quelle di conguaglio. E’ consentito che le rate possano essere di importo diverso. per via della consuetudine del rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, spesso capita che le prime rate siano in scadenza antecedentemente alla approvazione delle tariffe per l’anno di riferimento, in tal caso è consentito inviare le rate di acconto commisurate alla tariffe dell’anno precedente e quindi dopo l’approvazione provvedere al conguaglio. Tale disciplina va però espressamente prevista nel regolamento anche come disposizione che rinvia alla delibera di approvazione delle tariffe. 365 SANATORIA TARDIVE DELIBERE TARIFFE TARI Art. 10 co. 12-quinquiesdecies D.L. 192 del 2014 «In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014, sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo». conferma per l'anno 2014, la validità delle deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I Comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro tale termine, procedono alla riscossione sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio vengono recuperate nell'anno successivo. 366 LA GESTIONE DELLA IUC - Il ravvedimento operoso nella disciplina attuale a seguito delle modifiche della Legge di Stabilità 2015. - La disciplina dei rimborsi. - La compensazione e la rateazione. - L’eliminazione della soglia di importo per l’attività accertativa. - L’accertamento con adesione alla luce delle modifiche della Legge di Stabilità 2015. - La riscossione amministrativa in pendenza di contenzioso. - Cenni sulla riscossione coattiva. 367 RAVVEDIMENTO OPEROSO CONDIZIONE DI FATTO SINO AL 31.12.2014 (MA RIMANE IN VIGORE PER I TRIBUTI LOCALI) La condizione fattuale per adire al ravvedimento è che non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. La condizione preclusiva vale solo per quel determinato tributo e/o periodo di imposta, sicchè non preclude al contribuente la possibilità di ravvedersi per le violazioni afferenti tributi e/o periodi di imposta diversi CON LA MODIFICA DELLA STABILITA’ (da co.634 a 640) Ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate si applicano le novità in materia di ravvedimento, comprese quelle relative alla eliminazione della preclusione secondo la quale l’istituto del ravvedimento può essere adottato a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento. (art.13 co.1 –ter D.Lgs. n.472) 368 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ravvedimento “Sprint” (rimane confermato) (art.23 D.L. n.98/2011- art.13 D.L.n.471) per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo e quindi 0,2% giornaliero del valore dell’imposta oltre gli interessi in base al tasso dell’1% dal 1 gennaio 2014 (prima del 2,5%) salvo diverso stabilito dal comune. La misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al massimo del 2,80% per 14 giorni di ritardo. 369 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ravvedimento (art.13 co.1 D.L. n.472/97) disciplina ante L. n.190/2014 Ravvedimento “Breve”: che si applica dal 16° giorno al 30° giorno di ritardo, sanzione ad 1/10 (3%) dell’importo da versare oltre gli interessi Ravvedimento “Lungo”: con sanzione pari ad 1/8 (3,75%) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre gli interessi. 370 RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2015 ART.13 co.1 D.lgs. n.472/97 ANTE STABILITA’ Art. 13 (Ravvedimento) nel testo previgente 1. La sanzione e' ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni. 371 RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2015 RISCRITTURA DELL’ART.13 co.1 D.Lgs. n.472/97 NEL TESTO ATTUALE Art. 13 (Ravvedimento) 1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall'errore;” b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; c)……. 372 RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2015 RISCRITTURA DELL’ART.13 co.1 D.lgs. n.472/97 attuale Art. 13 (Ravvedimento) nel testo attuale 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ……. a-bis) …………… b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; “b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore; (NON SI APPLICA AI TRIBUTI LOCALI ) 373 RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2015 RISCRITTURA DELL’ART.13 co.1 D.lgs. n.472/97 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ……………… b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista la dichiarazione periodica, oltre due anni dall’omissione o dall’errore; (NON SI APPLICA AI TRIBUTI LOCALI) b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori ed omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art.24 della Legge 7 gennaio 1929 , n.4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3 o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471 c)… 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere, b-bis) e b-ter) si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate “1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salvo la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633.” 374 RAVVEDIMENTO OPEROSO NEL DISEGNO DI LEGGE STABILITA’ 2015 RISCRITTURA DELL’ART.13 co.1 D.lgs. n.472/97 1. La sanzione e' ridotta, sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza: a) ……………… 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere, b-bis) e b-ter) si applicano ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate 1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salvo la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633.” 1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative e di controllo 375 RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLA LEGGE STABILITA’ 2015 PER I TRIBUTI LOCALI: Ravvedimento “Sprint” (art.23 D.L. n.98/2011 – art.13 co.1 D.Lgs. n.471/97) per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30%, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo e quindi 0,2% giornaliero del valore dell’imposta oltre gli interessi in base al tasso dell’1% dal 1 gennaio 2014 Ravvedimento “Breve” (art.13 co.1 lett.a) D.Lgs. n.472/97) che si applica dal 16° giorno al 30° giorno di ritardo, sanzione ad 1/10 (3%) dell’importo da versare oltre gli interessi Ravvedimento “ Semibreve” (art.13 co.1 lett.a-bis) D.Lgs. n.472/97) che si applica dal 31° giorno al 90° giorno di ritardo, sanzione ad 1/9 (3,33%) dell’importo da versare oltre gli interessi Ravvedimento “Lungo”: (art. art.13 co.1 lett.b) D.Lgs. n.472/97 con sanzione pari ad 1/8 (3,75%) se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre gli interessi. 376 RAVVEDIMENTO OPEROSO NELLA LEGGE STABILITA’ 2015 RIMANE FERMO IL RAVVEDIMENTO DELLA DICHIARAZIONE Art.13 co.1 lett.c) D.Lgs. n.472/97 lett.c) un decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni….. 377 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ravvedimento (art.13 co.1 D.L. n.472/97) Perfezionamento : Il ravvedimento si perfeziona se, entro il termine previsto, si provvede al pagamento del tributo (o della differenza di tributo) dovuto, degli interessi sull’imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito e della sanzione sul tributo versato in ritardo. 378 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ravvedimento (art.13 D.L. n.472/97) CONTESTUALITA’ DEL VERSAMENTO Va rammentato che il contribuente non può applicare il ravvedimento operoso, successivamente all’aver provveduto al versamento della imposta in ritardo, perché è il versamento tardivo stesso (entro i termini dettati dall’art. 13 D.Lgs. 472/1997) del tributo, degli interessi e delle sanzioni ridotte previste dall’art. 13 cit. che configurano l’istituto del ravvedimento (Cass. sez. VI, Ord. 14 aprile 2014 n. 8701) 379 RAVVEDIMENTO OPEROSO Ravvedimento (art.13 D.L. n.472/97) VERSAMENTO NON CORRETTO: Qualora il versamento in ravvedimento non fosse corretto, la sanzione piena del 30% va commisurata sul residuo ancora dovuto a titolo di imposta, ritenendosi perfezionato il ravvedimento sulla quota parte di imposta versata ( C.M. n. 27/2012 e R.M. n. 67/2011). Più rigida la Cassazione ved. sent. n. 14298/2012; n. 12661/2011 380 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE Ai sensi dell’art. 1241 c.c., la compensazione si sostanzia in un modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento (ovvero del pagare la somma dovuta a titolo di imposta). Per effetto di essa si elidono le reciproche posizioni debitorie di due soggetti, ciascuno debitore e contestuale creditore dell’altro. Per operare l’istituto della compensazione, due crediti devono essere: Reciproci, ossia coesistere tra due soggetti che siano contestualmente l’uno creditore e debitore dell’altro; Certi, ossia non più contestabili; Liquidi, ossia determinati nel loro ammontare; Esigibili, ossia non sottoposti a condizione o a termine e, quindi, tali da legittimare anche un’azione esecutiva; Fungibili, aventi cioè ad oggetto una quantità di cose dello stesso genere (es. denaro) 381 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Prevista dall’art. 8 dello Statuto dei diritti del contribuente, spetta all’ente locale prevederla con apposito regolamento ovvero decidere di applicarla d’ufficio o su domanda del contribuente, si rammenta che ai sensi dell’art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 472/97, “In presenza di un provvedimento definitivo, l’Ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito” ed è quindi opponibile a discrezione dell’ente impositore Per quanto concerne la sfera impositiva degli Enti locali (Province e Comuni), l’applicabilità della compensazione tributaria è stata direttamente ammessa dal legislatore nazionale con l’art. 1, co. 167, L. 27 dicembre 2006, n. 296 che ha statuito che gli enti locali sono tenuti a disciplinare le modalità con cui il privato può legittimamente compensare i debiti inerenti ai tributi locali. 382 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Art.1 co.19 L. stabilità 2015 19. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2015 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2015 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Vale solo per imprese e professionisti morosi ( iscritti a ruolo ) 7-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le modalità per la compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n.152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati gli aventi diritto, nonchè le modalità di trasmissione dei relativi elenchi all'agente della riscossione. 383 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA la compensazione può avvenire tra crediti e debiti relativi alla stessa imposta (compensazione verticale) oppure tra crediti e debiti relativi ad imposte diverse e contributi (compensazione orizzontale) opera senza la computazione degli interessi e a condizione che non sia intervenuta decadenza dell’azione di rimborso o prescrizione del diritto e che le somme a credito del contribuente non siano già state formalmente richieste in restituzione. 384 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA solitamente per la compensazione si prevede che il contribuente, prima di effettuarla sia tenuto a presentare entro un termine espressamente previsto (che può fissarsi entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento della prima rata o dell’ultima rata di conguaglio dell’imposta per l’anno di riferimento), di una specifica dichiarazione/comunicazione contenente tutte le indicazioni necessarie all’ente per il successivo controllo della regolarità e legittimità della compensazione operata dal contribuente, senza necessità di reiterare l‘adempimento, qualora dopo la compensazione residui ancora del credito di imposta, che potrà essere compensato con il successivo versamento a cui è tenuto il contribuente. 385 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA E’ opportuno che l’ente locale stabilisca se la dichiarazione/ comunicazione di compensazione possa essere o meno revocabile (salvo che il debito di imposta nelle more non sia venuto meno, come per esempio se la ragione di debito sia per imposta provvisoria in pendenza di giudizio e prima dell’effettuazione della compensazione sia intervenuta la sentenza del giudice tributario che incida in diminuzione sul debito di imposta accertato) è necessario stabilire se l’eventuale previa richiesta di rimborso per il credito vantato avanzata dal contribuente sia ostativa alla successiva richiesta di compensazione, o invece possa essere revocata ed credito utilizzato per la compensazione Occorre disciplinare attiene alle conseguenze del mancato esercizio della compensazione nel primo pagamento successivo alla richiesta e più specificatamente se quest’ultima debba essere reiterata o integrata ovvero conserva efficacia per i versamenti di imposta a scadenza successiva. 386 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA COMPENSAZIONE QUALE MODO DI ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA Qualora la regolamentazione comunale si dimostri non applicabile per particolari situazioni, si potrà comunque addivenire in preventivo contradditorio con il contribuente e con la formalizzazione di uno specifico verbale di accordo, debitamente sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile del tributo alla regolarizzazione dei rapporti tra credito e debito. La compensazione non può porsi come procedura di definizione dei rapporti obbligatoria per il contribuente, il quale ha tutto il diritto, se lo ritiene, di agire per il rimborso. 387 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE Va regolamentata disciplina il procedimento per la concessione, su domanda del contribuente e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, in via eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti per imposte e tributi comunali: -siano essi derivanti da avvisi di accertamento, da iscrizione in ruoli ordinari o da iscrizione in ruoli o ingiunzioni con riscossione coattiva - siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola; - sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un’unica rata sia in più rate e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa. 388 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE E’ opportuno definire le situazioni di obiettiva difficoltà (tutto ciò che comporta una diminuzione considerevole del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa, in calamità naturali riconoscibili) ovvero negli elementi soggettivi debitamente specificati. le condizioni ed i limiti per la dilazione/rateazione vanno chiaramente indicate , tra queste possiamo considerare i seguenti: - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni; - decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di X rate e pagamento dell’intero debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. E’ opportuno escludere la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati o sospesi e che nessuna dilazione e/o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi. 389 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate in rapporto alla entità della somma da calcolarsi con riferimento all’importo richiesto dal contribuente: - fino a € 300,00 nessuna dilazione; - da € 300,01 a € 619,74 fino ad un massimo di 5 rate mensili - da € 619,75 a € 1.549,37 fino ad un massimo di 12 rate mensili - da € 1.549,38 a € 3.098,74 fino ad un massimo di 18 rate mensili - da € 3.098,75 a € 5.164,57 fino ad un massimo di 26 rate mensili - da € 5.164,58 a € 11.362,05 fino ad un massimo di 36 rate mensili - da € 11.362,06 a € 15.493,78 fino ad un massimo di 42 rate mensili - da € 15.493,79 a € 21.691,18 fino ad un massimo di 54 rate mensili - da € 21.691,19 a € 28.405,12 fino ad un massimo di 65 rate mensili Oltre € 28.405,13 fino ad un massimo di 70 rate mensili 390 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE Si può prevedere in alternativa alla rateizzazione la concessione della sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € ………… il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l’importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo e l’importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all’unità di euro più vicina. 391 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE Si può prevedere in alternativa alla rateizzazione la concessione della sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione per un numero di rate mensili residue fino al raggiungimento del periodo massimo di rateizzazione della fascia di appartenenza. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a € ………… il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o assicurativa che copra l’importo totale delle somme dovute per il periodo di rateizzazione e per il periodo di un anno dopo la scadenza dell’ultima rata. Le rate mensili scadono l’ultimo giorno di ogni mese e sono di uguale importo, salvo variazioni di lieve entità derivanti da esigenze di calcolo e l’importo delle singole rate è arrotondato per eccesso all’unità di euro più vicina. Sulle somme il cui pagamento è stato dilazionato e/o rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all’interesse legale in vigore alla data di presentazione all’Ente della richiesta da parte del contribuente, gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento (cartella di pagamento, ingiunzione, avviso di accertamento ecc.) fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all’importo dilazionato e/o rateizzato alle scadenze stabilite. 392 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE LA RATEAZIONE E’ opportuno prevedere un fac simile di domanda con tutte le indicazioni necessarie per la istruttoria della stessa La domanda dovrà contenere: a) l’indicazione espressa della richiesta di rateizzazione ovvero di sospensione della riscossione per ….. (un anno) e di eventuale successiva rateizzazione; b) l’esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.); c) la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito. Alla stessa dovrà essere allegata dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) relativa all’ultimo anno d’imposta utile ed, in copia, ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti previsti dal regolamento 393 LA COMPENSAZIONE E LA RATEAZIONE PROCEDIMENTO E’ utile disciplinare il procedimento tipo: L’istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell’istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell’atto di richiesta. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito. Il provvedimento di concessione va emesso entro gg…… dalla domanda e nello stesso devono essere specificate le modalità di rateazione o se di rigetto le ragioni del diniego. Lo stesso va portato a conoscenza dello istante nelle forme più opportune (racc. pec. notifica, consegna a mani) e comunicato all’Agente della Riscossione se trattasi di carichi ad egli affidati 394 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art.1 co. 164 L. 296 del 2006 164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sono termini perentori per la proposizione della domanda, dopodichè il contribuente ha dieci anni di tempo per proporre ricorso Se la domanda di rimborso si legittima da un accertamento del diritto, essa consente il rimborso per i cinque anni successivi e non di più Il rimborso può essere disposto anche d’ufficio Quanto al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale lo stesso è riferito alla data del versamento e quindi se il rimborso concerne la rata di acconto è a quella data (anzi al primo giorno successivo, se non festivo) che occorre far riferimento. 395 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art.1 co. 165 L. 296 del 2006 165. La misura annua degli interessi e' determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. regola valida sia per le posizioni di debito che di credito del Comune dal 1 gennaio 2014 il tasso di interesse legale è dell’1% 396 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art.1 co. 165 L. 296 del 2006 168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall' articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002 (€ 12,00) non è possibile una diversa misura tra quella per il quale il versamento non è dovuto e l’imposta non è rimborsata 397 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L’art. 1 comma 4 del D.L. 16/2014 ha esteso le procedure di cui ai commi 722 al 727 anche a tutti gli altri tributi locali sono regole generali che valgono per tutti i tributi locali anche per quelli pregressi se compatibili 398 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 722. (Rimborso - versamento a comune incompetente) A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento. 399 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: BOZZA DECRETO MINISTERIALE Art. 2 – Versamento a ente locale incompetente 1. Per i versamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2012, a un ente locale diverso da quello destinatario del tributo, l’ente locale che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, procede al riversamento all’ente locale competente delle somme indebitamente percepite entro centottanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1, il contribuente indica gli estremi del versamento, l’importo versato, i dati catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento, l’ente locale destinatario delle somme e l’ente locale che ha ricevuto erroneamente il versamento 400 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 723. (Comunicazioni ai Ministeri) Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni FriuliVenezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 401 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 724. (Disciplina dei rimborsi) A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725. 402 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 725. (Versamento allo Stato invece che al comune) A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 403 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 726. (Duplicità di versamento sia allo Stato che al comune rinvio) A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724. 404 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Comma 727. (Versamento al comune invece che allo Stato) A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 405 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI BOZZA DECRETO MINISTERIALE Art. 3 – Presentazione dell’istanza di rimborso e comunicazioni dei contribuenti 1. Per i versamenti effettuati, a decorrere dal 1 gennaio 2012, in misura superiore all’importo dovuto, il contribuente presenta apposita istanza di rimborso all’ente locale; 2. L’istanza di rimborso deve essere presentata all’ente locale anche nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma di spettanza dell’ente locale e abbia regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso ente locale con successivo versamento; 3. Nel caso in cui sia stata versata all’ente locale una somma spettante allo Stato ovvero allo Stato una somma spettante all’ente locale, il contribuente, se non vi sono somme da restituire, presenta al comune una semplice comunicazione. 406 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI BOZZA DECRETO MINISTERIALE Art. 4 – Istruttoria dell’ente locale 1. L’Ente locale procede all’istruttoria delle istanze e delle comunicazioni di cui all’articolo, al fine di verificarne la fondatezza, entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse, dandone contestuale comunicazione al contribuente 2. Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica al Ministero dell’economia e delle finanze, mediante le modalità di cui all’articolo 7, l’importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nei confronti del contribuente e dell’erario, e la quota dell’erario da rimborsare al contribuente e all’ente locale, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 1 3. L’ente locale può comunque attivare l’istruttoria e i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo, dandone comunicazione ai sensi del comma 2 407 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI BOZZA DECRETO MINISTERIALE Art. 5 – Procedura di rimborso e di restituzione nei confronti dei contribuenti 1. Nel caso in cui le somme da rimborsare al contribuente per effetto di versamenti superiori al dovuto, di cui all’articolo 3, comma 1, riguardino la quota di spettanza dell’ente locale, quest’ultimo provvede direttamente alla loro restituzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n.296 2. Se le somme da rimborsare riguardano la quota dello Stato, quest’ultimo effettua la restituzione, ai sensi dell’art.68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 maggio 2007, a valere sul capitolo 3866 restituzione e rimborsi per la parte capitale e sul capitolo 3830 interessi passivi su somme in deposito o indebitamente riscosse ed interessi di mora sulla restituzioni all’esportazione per la parte interessi. Gli interessi sono calcolati applicando il tasso di interesse legale 408 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI BOZZA DECRETO MINISTERIALE Art. 5 – Procedura di rimborso e di restituzione nei confronti dei contribuenti 3. L’ente locale può comunque procedere al rimborso al contribuente delle somme erroneamente versate allo Stato, dandone comunicazione ai sensi dell’articolo 4 4. L’ente locale che nelle more dell’approvazione del presente provvedimento abbia già provveduto a liquidare somme erroneamente versate dal contribuente allo Stato né da comunicazione ai sensi dell’articolo 4 409 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI BOZZA DECRETO MINISTERIALE Art. 6 – Regolazioni Stato- enti locali 1. Gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze gli esiti della procedura di riversamento di cui all’articolo 2 nonché dell’istruttoria di cui all’articolo 4, mediante le modalità dell’articolo 7 2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui al comma precedente sono trasmessi dal Ministero dell’economia e delle finanze al Ministero dell’interno, il quale effettua, relativamente alle somme versate all’erario ma spettanti all’ente locale, ove dovute ovvero a quelle di cui all’articolo 5, comma 3, le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione 3. Nel caso di somme erroneamente versate all’ente locale, ma di competenza dell’erari, l’ente locale provvede al riversamento di dette somme nei confronti dell’erario. 410 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI BOZZA DECRETO MINISTERIALE Art. 6 – Regolazioni Stato- enti locali 4. Il Ministero dell’economia e delle finanze ed il Ministero dell’interno provvedono, esclusivamente per le somme riguardanti l’imposta municipale propria e il tributo per i servizi indivisibili per gli anni 2013 e seguenti, d’intesa con l’ANCI alle eventuali regolazioni nell’ambito del Fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380 lettera b…………… 5. Ai fini delle regolazioni di cui al comma 4, vengono prese in considerazione le comunicazioni pervenute entro il 31 luglio dell’anno precedente a quello di riferimento del Fondo di solidarietà comunale 411 LA DISCIPLINA DEI RIMBORSI BOZZA DECRETO MINISTERIALE Art. 7 – Trasmissione dei dati 1. I comuni trasmettono, entro sessanta giorni dall’emanazione del provvedimento di rimborso o dalla data di comunicazione al contribuente dell’esito dell’istruttoria relativa alle comunicazioni di cui al comma 1 dell’articolo 4, i dati necessari all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti mediante il loro inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, secondo un applicazione che verrà resa disponibile sul Portale stesso. 2. In sede di prima applicazione della procedura disciplinata nel presente decreto, gli enti locali inviano i dati relativi alle istruttorie già concluse entro sessanta giorni dalla data in cui si è resa disponibile la relativa applicazione sul Portale del federalismo fiscale 3. Non sono ritenuti validi i dati inviati o già inviati con modalità diverse da quelle previste nel presente decreto 412 SOGLIA ALL’ACCERTAMENTO NORMATIVA FINO AL 31.12.2013 Disponeva dal 1° luglio 2012 , l’art. 3 co. 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n.44, che “ … non si procede all’accertamento e riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo di imposta”. 413 SOGLIA ALL’ACCERTAMENTO NORMATIVA DAL 01.01.2014 Il co. 736 della L n.147 ha espunto dall’art. 3 co. 10 del decreto legge 2 marzo 2012, n.16 la riferibilità ai tributi “locali” , liberando quindi i comuni dall’inibizione dell’attività di accertamento per i tributi di propria competenza. Ciò non significa che per i tributi comunali ritorni a valere il precedente limite di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999 (€ 16,53), oramai superato dallo ius superveniens ma, che non sussiste alcun limite per l’accertamento dei tributi locali, salvo ovviamente quello stabilito per i versamenti ed i rimborsi. 414 SOGLIA ALL’ACCERTAMENTO NORMATIVA DAL 01.01.2014 L’ente locale nell’esercizio delle proprie facoltà regolamentari può comunque autolimitarsi stabilendo un riferimento di proficuità della propria attività accertativa così da astenersi dall’azione per gli importi ritenuti di modesto ammontare evitando costi, probabilmente di importo complessivo superiore alle somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni, richiedibili e riscuotibili con l’atto impositivo. 415 ACCERTAMENTO IMU 2012 – QUOTA STATO Il testo del co.11 dell’art.13 del D.L. n.201 del 2011 vigente alla data del 31.12.2012, stabiliva che: “È riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato di cui al periodo precedente. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.” propria. 416 ACCERTAMENTO IMU 2012 – QUOTA STATO DAL 1 GENNAIO 2013 - Art.1 co.380 L. 228/2012 Lett.a) stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al co.11 dell’art.13 del D.L. n.201/2011, Lett.f) la reintroduce statuendo che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 417 ACCERTAMENTO IMU 2012 – QUOTA STATO DAL 1 GENNAIO 2013 - Art.1 co.380 L. 228/2012 lett.g) che dà facoltà ai comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D lett.h) che dispone, tra l’altro, l’abrogazione del comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. 418 ACCERTAMENTO IMU 2012 – QUOTA STATO DAL 1 GENNAIO 2013 l’art.10, co.4 quater, lett.a), D.L. 8 aprile 2013, n.35 (conv.to con mod. L. 6 giugno 2013, n.64) stabilisce -che la riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio, - per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria -che le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. 419 ACCERTAMENTO IMU 2012 – QUOTA STATO PROBLEMA ? per effetto dell’abrogazione del co.11 cit. sono ancora i beneficiari delle somme accertate sulla quota di riserva o se invece lavoreranno per conto e beneficio dello Stato ? SOLUZIONE Le somme spettano al COMUNE Gli ultimi due periodi del co.11 nel testo in vigore al 31.12.2012 sono norme di precetto, perché si apprezzano come regole del regime IMU in vigore nell’anno di imposta 2012, seppur riferite ad atti e condotte che verranno poste in essere in tempi successivi, allora in quanto disposizioni di contenuto sostanziale non vi è dubbio che la destinazione delle somme accertate riferite alla riserva di Stato, sia per le sole casse comunali, senza alcun obbligo di ritrasferirle allo Stato. 420 ACCERTAMENTO CON ADESIONE Testo normativo D.Lgs. n.218/97 Ambito applicativo: l’adesione può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di tributo, con esclusione di quanto non è materia concordabile, come ad esempio: mera liquidazione omesso, insufficiente o ritardato pagamento; - correzione di errori materiali; - questioni di diritto; - determinazione del tributo in base ad elementi certi e incontrovertibili; - rimborsi; -atti di contestazione ed irrogazione sanzioni -è possibile concordare, invece, tutta la materia oggetto di valutazioni estimative 421 ACCERTAMENTO CON ADESIONE Testo normativo D.Lgs. n.218/97 avvio del procedimento su iniziativa dell’ufficio (art.5) l’ufficio prima della notifica dell’accertamento può invitare il contribuente a tentare una definizione concordata del rapporto tributario, l’invito deve indicare: le imposte dovute i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle imposte o maggiori imposte dovute i periodi d’imposta suscettibili di accertamento il giorno e il luogo della comparizione 422 ACCERTAMENTO CON ADESIONE MODIFICHE AL D.Lgs. n.218/97 Art. 5 Avvio del procedimento 1.L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione. c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti ; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lettera c); 1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)) 1-ter. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)) 1-quater. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)) 1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190)). 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 NOVEMBRE 2008, N. 185, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 GENNAIO 2009, N. 2. --------------Art.5 bis ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190 La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 638) che "Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi da 1bis a 1-quinquies, e 11, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi agli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, di imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, notificati entro il 31 dicembre 2015, e le disposizioni di cui all'articolo 5-bis dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997 continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data". 423 ACCERTAMENTO CON ADESIONE avvio del procedimento su iniziativa dell’ufficio (art.5) PECULIARIETA’: la partecipazione da parte del contribuente non è obbligatoria la scelta del contribuente di non partecipare al contraddittorio gli preclude la possibilità di proporre, successivamente, l’istanza ex art.6, D.Lgs n.218/1997 non vi è un termine entro il quale il procedimento deve concludersi, non essendo stato ancora notificato l’atto impositivo 424 ACCERTAMENTO CON ADESIONE avvio del procedimento su iniziativa del contribuente (art.6) il contribuente a seguito della notifica di un atto impositivo può attivare il contraddittorio con l’ufficio attraverso una specifica istanza redatta in forma libera da presentare all’ufficio che ha emesso l’atto mediante consegna diretta, tramite pec o avvalendosi del servizio postale ex multis, Corte di Cass.sent.n.17314 del 30/07/2014 l’ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza dovrebbe formulare al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire 425 ACCERTAMENTO CON ADESIONE Il Comune potrebbe ritenere di non convocare il contribuente la mancata convocazione del contribuente a seguito della presentazione dell’istanza ex art.6, D.Lgs n.218/1997, non comporta la nullità dell’atto, non essendo tale sanzione prevista dalla legge diritto vivente, ex multis, Corte di Cass.sent.17/10/2014, n.21991; Corte di Cass.ord.13/02/2014, n.3303; Corte di Cass.ord.07/11/2013, n.25082; Corte di Cass.S.U. sent.3676 del 17/02/2010 426 ACCERTAMENTO CON ADESIONE sospensione dei termini di impugnazione (art.6) la presentazione dell’istanza determina la sospensione dei termini di impugnazione per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta termine perentorio per la proposizione del ricorso 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo (art.21, D.Lgs 546/1992) termine perentorio per la proposizione del ricorso se presentata istanza di accertamento con adesione 60+90= 150 (se nel periodo vi rientra la sospensione feriale si computa Corte di Cass.sent.n.5467 del 23/09/2011) la sospensione opera dalla data di presentazione dell’istanza se spedita per posta, dalla data di spedizione ex multis, Corte di Cass.sent.n.17314 del 30/07/2014 427 ACCERTAMENTO CON ADESIONE sospensione dei termini di impugnazione (art.6) Corte Cost.ord.n.140 del 15/04/2011 non è irragionevole la previsione di un periodo fisso di sospensione idoneo a consentire un proficuo esercizio del contraddittorio in adesione la sospensione opera in modo automatico per tutto il periodo indipendentemente dall’esito del contraddittorio, salvo il caso di rinuncia all’istanza da parte del contribuente con la proposizione del ricorso, ipotesi specificatamente prevista dall’art.6, co.3 la redazione di un verbale che dichiara la conclusione con esito negativo del procedimento, rappresenta una mera presa d’atto del mancato raggiungimento dell’accordo tra il contribuente e l’ufficio tributario ma non può assumere il significato di una rinuncia definitiva del contribuente all’istanza di accertamento con adesione (diritto vivente, ex multis,Corte di Cass.ord.12/10/2012, n.17439 il verbale di constatazione di mancato accordo pur se sottoscritto dal contribuente non interrompe la sospensione dei termini per l’impugnazione) l verbale di constatazione del mancato accordo non integra una situazione omogenea a quella di definitiva rinuncia all'istanza di accertamento con adesione, sicché alla constatazione del mancato accordo non può riconoscersi il valore di atto idoneo all'interruzione del termine di sospensione di novanta giorni, previsto dagli artt. 6 e 12 del D. Lgs. n. 218/1997, connesso all'istanza di accertamento con adesione". (Cass. n.5970 del 25.03.2015) 428 ACCERTAMENTO CON ADESIONE l’Ente non può modificare la disciplina sulla sospensione e sugli effetti ad essa collegati l’Ente può prevedere la non operatività della sospensione nei casi di inammissibilità dell’istanza proposta dal contribuente l’adesione deve concludersi entro i termini per la proposizione del ricorso ex multis, Corte di Cass.sent.n.17314 del 30/07/2014 429 ACCERTAMENTO CON ADESIONE esiti del contraddittorio : chiusura della procedura e rinuncia dell’Ente alle sue pretese nel caso in cui emerga la mancanza delle condizioni per procedere all’accertamento sottoscrizione dell’atto di adesione, nel caso in cui venga raggiunto l’accordo sottoscrizione del verbale di contraddittorio negativo rinuncia del contribuente all’istanza presentata 430 ACCERTAMENTO CON ADESIONE atto di accertamento con adesione (art.7) va redatto per iscritto e sottoscritto dalle parti la prescrizione della forma scritta ad substantiam trova giustificazione nella conformità ai principi generali in materia di contratti della P.A. la motivazione dell’atto deve evidenziare gli elementi di valutazione addotti dal contribuente e i relativi documenti prodotti nonché gli elementi che hanno indotto l’Ente alla revisione della originaria pretesa e i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile 431 ACCERTAMENTO CON ADESIONE non impugnabilità dell’atto di accertamento con adesione (art.3) l’accertamento definito cristallizza la pretesa tributaria l’atto di adesione non è, quindi, impugnabile né è proponibile da parte del contribuente un istanza di rimborso diritto vivente, ex multis, Corte di Cass.sent.07/11/2012, n.19220, 06/12/2010, n.20732 l’accertamento con adesione non può essere revocato, integrato o modificato dall’ufficio 432 ACCERTAMENTO CON ADESIONE art.9*, D.Lgs 218/1997 “ La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata [e con la prestazione della garanzia], prevista dall'articolo 8, comma 2. *art. 23, D.L. 06.07.2011, n. 98 (G.U. 06.07.2011, n. 155) con decorrenza dal 06.07.2011 433 ACCERTAMENTO CON ADESIONE PERFEZIONAMENTO DELL’ ADESIONE diritto vivente, ex multis, Corte di Cass ord. 08/08/2012 n.14299; Corte di Cass sent. 31/05/2013 n.13750 “in materia tributaria, ai fini del perfezionamento della procedura di accertamento con adesione del contribuente, il pagamento di quanto statuito ovvero della prima rata nei termini prescritti, non costituiscono una semplice modalità di esecuzione della procedura ma un presupposto fondamentale e imprescindibile di efficacia della stessa, completandosi in tal modo la fattispecie del concordato; conseguentemente, quando essi difettino, la procedura del concordato con adesione non si perfeziona e la pretesa tributaria permane nella sua integrità" 434 ACCERTAMENTO CON ADESIONE PERFEZIONAMENTO DELL’ADESIONE: versamento dell’unica o della prima rata entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di accertamento con adesione l’adesione si perfeziona, l’atto impositivo originario è definitivamente sostituito dall’atto di adesione diritto vivente, ex multis, Corte di Cass sent. 18/04/2014 n.9011;Corte di Cass ord. 08/08/2012 n.14299; Corte di Cass sent. 31/05/2013 n.13750 mancato versamento dell’unica o della prima rata l’adesione non si perfeziona e l’atto impositivo originario riprende la piena efficacia e validità diritto vivente, ex multis, Corte di Cass sent. 18/04/2014 n.9011;Corte di Cass ord. 08/08/2012 n.14299; Corte di Cass sent. 31/05/2013 n.13750 l’Ente può, soprattutto in presenza di lievi anomalie ma anche neri casi più gravi valutare se permane l’interesse pubblico al perfezionamento dell’adesione e quindi alla produzione degli effetti giuridici dell’accordo sottoscritto, invitando il contribuente a rimediare entro tempi ragionevoli 435 ACCERTAMENTO CON ADESIONE 3 co.“Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione” co.3-bis “In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo” 436 ACCERTAMENTO CON ADESIONE MODIFICHE AL D.Lgs. n.218/97 Art. 8. Adempimenti successivi 1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione e' eseguito entro venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7, mediante delega ad una banca autorizzata o tramite il concessionario del servizio di riscossione competente in base all'ultimo domicilio fiscale del contribuente. 2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i cento milioni di lire. L'importo della prima rata e' versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione 3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. 4. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' per il versamento di cui ai commi 1 e 2. 437 ACCERTAMENTO CON ADESIONE MODIFICHE AL D.Lgs. n.218/97 Art. 9. Perfezionamento della definizione 1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata prevista dall'articolo 8, comma 2. 438 LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI RICORSO Art. 15 co.1 DPR n.602/73 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per ((un terzo)) degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. . NON SI APPLICA AI TRIBUTI LOCALI 439 LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI RICORSO L' esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie Art. 68 co.1 e 2 DLGS n.546/92 Pagamento del tributo in pendenza del ricorso 1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. 2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza 440 LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI RICORSO PER I VECCHI TRIBUTI COMUNALI 1. Tarsu: l'art. 72, comma 1 del D.Lgs n. 507/1993 prevede che l'importo del tributo e addizionali, degli accessori e delle sanzioni liquidato sulla base degli accertamenti notificati è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli da «formare e consegnare» a pena di decadenza entro l'anno successivo a quello nel corso del quale l'avviso di accertamento è stato notificato; 2. Tosap: l'art. 51, comma 4 del D.Lgs n. 507/1993 dispone soltanto che la riscossione coattiva è attuata mediante ruolo; - Imposta comunale sulla pubblicità: l'art. 9, comma 5 del D.Lgs n. 507/1993 prevede che la riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo che deve essere «formato e reso esecutivo» entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza della riscossione del periodo di sospensione; 3. Ici: l'art. 12 del D.Lgs n. 504/1992 prevedeva che le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento sono riscosse mediante ruolo «formato e reso esecutivo» non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. 441 LA RISCOSSIONE IN PENDENZA DI RICORSO PER LA IUC ? NON VI SONO DISPOSIZIONI SPECIFICHE NELLA L. STABILITA’ Per cui in virtù del principio generale dell’esecutorietà degli atti amministrativi, in pendenza del ricorso innanzi alla CTP è possibile richiedere tutta l’imposta e gli interessi, mentre per le sanzioni valgono le limitazioni dell’art.19 co.1 del D.Lgs. n.472/97 Art. 19. Esecuzione delle sanzioni 1. In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non e' prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 68, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario. 442 L’IMPOSTA DI SOGGIORNO 443 NORMATIVA Decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 Imposta di soggiorno 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale. 3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo. 444 NORMATIVA Decreto legislativo 14/03/2011 n. 23 Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale. Art. 4 Imposta di soggiorno In vigore dal 31 dicembre 2013 - 3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. - La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. - L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali. 445 Il soggetto attivo 1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità….. 446 Il Soggetto Attivo I Capoluoghi di provincia Le Unioni dei comuni i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città: CONDIZIONE: a) la previa inclusione dei comuni negli elenchi regionali (condizione fattuale antecedente all’istituzione dell’IdS e non solo dalla sua decorrenza. Quali sono gli elenchi regionali ? Elenchi specifici: - quelli espressamente predisposti per l’applicazione dell’imposta di soggiorno con L. regionale e con regolamento ove sono indicati i criteri e le modalità per la costituzione e l’aggiornamento di tale elenco ( in Umbria) - elenco previsto con apposito regolamento regionale (in Puglia) - delibera di Consiglio regionale che dà mandato alla Giunta reg. di predisporre l’elenco ( Toscana) 447 Soggetti Attivi i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città: Quali sono gli elenchi regionali ? Elenchi equipollenti: - Riferimento agli elenchi ai sensi dell’art.12 co.3 del D.Lgs. 31.03.1988 che individuavano i comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi nei quali gli esercenti possono esercitare le facoltà di determinare liberamente gli orari di apertura e chiusura e possono derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva 448 Il Soggetto Attivo TAR Molise - sentenza n. 477 del 25 luglio 2014, ha accolto il ricorso avverso il regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno emanato dal Comune di Termoli, ritenendo insussistente il presupposto legittimante l’introduzione del tributo (mancato inserimento del Comune di Termoli nell’elenco regionale delle località turistiche – mancata istituzione di tale elenco art. 4 del D.lgs. n. 23/2011). • a) spetta esclusivamente alla Regione l’accertamento dell’effettiva vocazione turistica del Comune nel quale si intende istituire l’imposta di soggiorno, nonché il compito di predisporre i relativi elenchi. Di conseguenza, la valutazione dei requisiti non può ridursi a un mero accertamento di indici attestanti la vocazione turistica dell’ente comunale (affluenza negli alberghi, presenza nel comune dell’Azienda Autonoma di Soggiorno, etc.). • b) per essere legittimati ad istituire l’imposta di soggiorno non è sufficiente l’inclusione nell’elenco, predisposto ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 114/1998, dei Comuni ad economia prevalentemente turistica abilitati a derogare agli orari e giorni di chiusura. 449 Il Soggetto Attivo TAR Molise - sentenza n. 477 del 25 luglio 2014, ha accolto il ricorso avverso il regolamento istitutivo dell’imposta di soggiorno emanato dal Comune di Termoli, ritenendo insussistente il presupposto legittimante l’introduzione del tributo (mancato inserimento del Comune di Termoli nell’elenco regionale delle località turistiche – mancata istituzione di tale elenco art. 4 del D.lgs. n. 23/2011). • c) la predisposizione degli elenchi regionali non può essere surrogata da qualificazioni del tutto diverse per presupposti e fini quale quella volta a consentire la deroga agli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. n.114/98 • d) l’attribuzione alla Regione del compito di predisporre gli elenchi dei comuni abilitati ad imporre l’imposta di soggiorno, si inquadra nel riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dall’art.117 Cost. che nell’ambito della legislazione concorrente, assegna alla Regione il coordinamento del sistema tributario; coordinamento che nel caso di specie si realizza attraverso la predisposizione degli elenchi previsti dall’art.4 del D.Lgs. n.23/2011. 450 Il Soggetto Passivo Sono Soggetti passivi: - COLORO ( PERSONE FISICHE) RICETTIVE DEL COMUNE» «CHE ALLOGGIANO NELLE STRUTTURE E’ irrilevante il soggetto che corrisponde il corrispettivo per l’alloggio che può essere un soggetto diverso dalla persona che alloggia, per cui chi alloggia è soggetto passivo anche se non sopporta il costo dell’alloggio - - Anche in difetto di specificazione normativa si deve ritenere naturalmente escluso dalla soggettività passiva il residente del comune impositore in quanto il suo alloggio non si raffigura come espressione di un flusso turistico Non è prevista alcuna forma di solidarietà o sostituzione tributaria sicchè unico soggetto passivo è solo colui che alloggia 451 Il Presupposto impositivo IL PRESUPPOSTO IMPOSITIVO E’ L’ALLOGGIO IN UNA STRUTTURA RICETTIVA SITA NEL TERRITORIO DEL SOGGETTO ATTIVO - L’individuazione del presupposto nell’alloggio ed il riferimento alla notte per la misura (massima) del prelievo è stato letto in un unicum dai Comuni che hanno sintetizzato il presupposto nella definizione del PERNOTTAMENTO nella struttura ricettiva - non rileva la ragione del pernottamento per il verificarsi del presupposto impositivo ma semmai per il godimento di eventuali esenzioni e/o riduzioni - L’imposta di soggiorno è un tributo istantaneo per cui per ogni pernottamento si realizza il presupposto impositivo 452 Il Presupposto impositivo LA STRUTTURA RICETTIVA - - - Non rileva l’alloggio nella città, ma l’alloggiare in un struttura ricettiva situata nel territorio del comune o dell’unione dei comuni. E’ pertanto necessaria l’individuazione oggettiva della struttura ricettiva, in quanto non qualsiasi offerta di ospitalità ne determina la qualificazione di struttura ricettiva e con sequenzialmente la rilevanza ai fini dell’imposta di soggiorno. Non sono più vincolanti le classificazioni e le definizioni di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 23.05.2011 n. 79 codice del turismo) per via della declaratoria di incostituzionalità di diversi suoi articoli, giusta sentenza n.80 del 05.04.2012, anche se spesso le definizioni e le caratteristiche delle strutture ricettive di cui al codice del Turismo sono state trasfuse nelle leggi regionali. l’unico riferimento normativo pertinente, al fine di individuare le tipologie delle strutture ricettive, concerne la legislazione regionale (alberghiere, extralberghiere, all’aperto) 453 Il Presupposto impositivo LA STRUTTURA RICETTIVA - L’eventuali elencazioni esposte nei regolamenti, pertanto, hanno mero valore esemplificativo e sono a garanzia della chiarezza e puntuale identificazione delle strutture ricettive con riferimento al criterio di gradualità della misura dell’imposta adoperato, ma non rappresentano l’individuazione e la qualificazione di struttura ricettiva e quindi l’assoggettamento ad imposta di soggiorno dei suoi ospiti, per quelle tipologie di alloggio che, invece, non sono qualificate come tali dalla normativa regionale. - In difetto di specifica normativa regionale che attribuisca a quella tipologia di offerta di ospitalità e di alloggio la qualifica di “attività e struttura ricettiva”, ritengo che il comune non possa supplire alla carenza di disciplina e farla rientrare nel novero delle strutture ricettive tramite siffatta attribuzione di qualifica in seno al regolamento sull’imposta di soggiorno. La norma primaria di imposta, individua il fatto generatore del tributo nell’alloggio nelle “strutture ricettive” senza definirle, ma il regolamento comunale sull’imposta di soggiorno non ne ha il compito ma, principalmente, la competenza. 454 Il Presupposto impositivo LA STRUTTURA RICETTIVA LA QUESTIONE DELLE SEMPLICI AFFITTANZE - le semplici affittanze tra privati di abitazioni, sebbene per periodi brevi con l’ovvia ragione del soggiorno per ferie, sempre che, si ribadisce non considerate come strutture ricettive “case vacanza” da specifica regionale, non possono essere di interesse per l’imposta di soggiorno. - Prescindendo dal difetto di professionalità nell’esercizio di attività di impresa di servizi del locatore, il discrimine tra affitto breve ad uso abitativo ed alloggio in una ipotetica “struttura ricettiva” si può ritrovare nella circostanza che i semplici affitti concedono la mera detenzione dell’immobile per uso abitativo, senza offrire alcun ulteriore servizio votato all’ospitalità, (quali ad esempio il riassetto giornaliero dei letti e delle stanze e alla pulizia degli impianti igienico-sanitari, la disponibilità della biancheria ecc.), peculiarietà queste tipiche ed imprescindibili dell’offerta di alloggio in struttura ricettiva. - qualsivoglia ulteriore servizio di ospitalità offerto dal locatore rispetto a quello della concessa detenzione dell’alloggio, ne determina la destinazione dell’immobile locato a struttura recettiva e quindi all’assoggettamento all’imposta di soggiorno. E’ questo il caso del c.d. SHORT LETS che pur in difetto di normative specifiche e piuttosto diffuso nei luoghi di villeggiatura o agli appartamenti tenuti sfitti nelle grandi città. 455 Il Presupposto impositivo LA STRUTTURA RICETTIVA LA QUESTIONE DELLE SEMPLICI AFFITTANZE - le semplici affittanze tra privati di abitazioni, sebbene per periodi brevi con l’ovvia ragione del soggiorno per ferie, sempre che, si ribadisce non considerate come strutture ricettive “case vacanza” da specifica regionale, non possono essere di interesse per l’imposta di soggiorno. - Prescindendo dal difetto di professionalità nell’esercizio di attività di impresa di servizi del locatore, il discrimine tra affitto breve ad uso abitativo ed alloggio in una ipotetica “struttura ricettiva” si può ritrovare nella circostanza che i semplici affitti concedono la mera detenzione dell’immobile per uso abitativo, senza offrire alcun ulteriore servizio votato all’ospitalità, (quali ad esempio il riassetto giornaliero dei letti e delle stanze e alla pulizia degli impianti igienico-sanitari, la disponibilità della biancheria ecc.), peculiarietà queste tipiche ed imprescindibili dell’offerta di alloggio in struttura ricettiva. - qualsivoglia ulteriore servizio di ospitalità offerto dal locatore rispetto a quello della concessa detenzione dell’alloggio, ne determina la destinazione dell’immobile locato a struttura recettiva e quindi all’assoggettamento all’imposta di soggiorno. E’ questo il caso del c.d. SHORT LETS che pur in difetto di normative specifiche e piuttosto diffuso nei luoghi di villeggiatura o agli appartamenti tenuti sfitti nelle grandi città. 456 IL REGOLAMENTO DI RAVELLO Art.2 - Presupposto dell'imposta 1.L’imposta è dovuta da coloro che alloggiano nelle strutture turistiche ricettive nel territorio del Comune di Ravello, in particolare nelle strutture alberghiere ( Alberghi e Residence alberghieri) e nelle strutture extra-alberghiere (affittacamere, case e appartamenti per vacanze, country house, case di accoglienza, agriturismi) nonché alle attività di bed & breakfast. Art.3 - Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari 1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art.2 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Ravello. 2. L’imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell’art.2, in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. 3. Soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di sostituto d’imposta, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell’imposta. 457 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA QUAL’E’ LA RILEVANZA DEL GESTORE NELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ? PREMESSA Il principio della riserva di legge, di cui all’art. 23 Cost., in base al quale “nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge” sostanzia che il soggetto che sostituisce o affianca nell’obbligo del pagamento del tributo il soggetto passivo sia espressamente individuato da legge dello Stato. Solo la norma primaria d’imposta, in via diretta o per rinvio e giammai non il regolamento comunale, può stabilire che in determinate situazioni (eccezionali e tassative) l'obbligo di pagare un'imposta spetti a un soggetto diverso da quello al quale si riferisce il presupposto impositivo. CONSEGUENZA Solo la norma primaria può prevedere che un soggetto acquisti la posizione di SOSTITUTO DI IMPOSTA o di RESPONSABILE D’IMPOSTA al di fuori di questa posizioni il soggetto non opera nel rapporto di imposta 458 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA QUAL’E’ LA RILEVANZA DEL GESTORE NELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ? IL GESTORE E’ SOSTITUTO DI IMPOSTA ? Il sostituto d’imposta è quel soggetto obbligato al pagamento del tributo in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili (es. datore di lavoro per i redditi di lavoro dipendente o l’intermediario per i redditi di capitale). Il versamento dell’imposta è un obbligo tributario proprio del sostituto di imposta, e come tale, autonomamente contestabile, in caso di violazioni, direttamente al sostituto di imposta, rimanendo comunque il sostituito il titolare del rapporto di imposta Ma il gestore non detiene somme di giuridica spettanza dell’ospite, bensì riscuote da questi le somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, sicchè, al di là degli aspetti di previsione legislativa specifica, non si configura, negli adempimenti concreti, alcuna fattispecie di sostituzione tributaria del gestore della struttura ricettiva IL GESTORE NON E’ SOSTITUTO DI IMPOSTA 459 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA QUAL’E’ LA RILEVANZA DEL GESTORE NELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ? IL GESTORE E’ RESPONSABILE DI IMPOSTA ? La figura del responsabile di imposta si caratterizza dal fatto che l’obbligazione tributaria ricade non solo su colui che realizza il presupposto impositivo ma anche, in via solidale, su un altro soggetto che appunto viene identificato come responsabile d’imposta, pur rimanendo estraneo al presupposto impositivo. Trattandosi di obbligazione solidale, al responsabile d’imposta, naturalmente, è riconosciuto il diritto alla rivalsa nei confronti del debitore principale. Il responsabile, a differenza del sostituto, è tenuto al pagamento dell’imposta non in luogo del contribuente (definito quest’ultimo obbligato principale) bensì in aggiunta al medesimo. Non possono, quindi, considerarsi responsabili d’imposta tutti quei soggetti che sono titolari soltanto di obblighi formali e strumentali nei confronti dell’ente impositore, ma che non sono tenuti in nessun caso al soddisfacimento alla prestazione impositiva. nella realtà disciplinata dell’imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva riscuote e riversa solo ciò che ha effettivamente incassato, a prescindere dalla sua corrispondenza al dovuto, e, quindi, la sua obbligazione non è conseguenza dell’obbligazione di imposta del soggetto passivo discendendone direttamente da essa; anche per questo motivo non si configura per il gestore alcuna responsabilità di imposta. IL GESTORE NON E’ RESPONSABILE DI IMPOSTA 460 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA QUAL’E’ LA RILEVANZA DEL GESTORE NELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ? CONCLUSIONI A) Il comune non può nel regolamento stabilire una responsabilità tributaria del gestore né come sostituto né come responsabile di imposta, perché violerebbe il principio della riserva di legge (Tar Lombardia 93/2013- Tar Sicilia 2174- Tar Veneto n.141/2013 n.653 e 1165/2012 B) Il Comune si rapporta con il gestore della struttura ricettiva non già quale soggetto attivo in senso proprio, ma, più propriamente, quale destinatario giuridico delle somme incassate da gestore a titolo di imposta di soggiorno e quindi un rapporto completamente avulso da rapporto di imposta sebbene ad esso funzionale e necessitato. C) L’obbligo del gestore di riscuotere l’imposta, di rilasciare quietanza per l’avvenuto pagamento e di riversare alle scadenze prefissate le somme al comune, sono solo degli adempimenti strumentali all’esazione del tutto distinti dall’obbligazione tributaria per la quale vale la riserva di legge. Trattasi di adempimenti di carattere complementare, che non risultano illegittimi, ove si consideri che si tratta di attività per le quali non è ravvisabile la sussistenza di una riserva di legge, e che l’art. 4, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, demanda espressamente ai regolamenti comunali “la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo”. 461 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA QUAL’E’ LA RILEVANZA DEL GESTORE NELL’IMPOSTA DI SOGGIORNO ? CONCLUSIONI C) L’obbligo del gestore di riscuotere l’imposta, di rilasciare quietanza per l’avvenuto pagamento e di riversare alle scadenze prefissate le somme al comune, sono solo degli adempimenti strumentali all’esazione del tutto distinti dall’obbligazione tributaria per la quale vale la riserva di legge. Trattasi di adempimenti di carattere complementare, che non risultano illegittimi, ove si consideri che si tratta di attività per le quali non è ravvisabile la sussistenza di una riserva di legge, e che l’art. 4, c. 3, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, demanda espressamente ai regolamenti comunali “la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo”. IL GESTORE NON HA RESPONSABILITA’ TRIBUTARIE MA SOLO COMPITI STRUMENTALI PER LA GESTIONE DEL TRIBUTO E QUINDI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE E CONTABILI 462 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA I COMPITI DEL GESTORE CHE POSSONO ESSERE PREVISTI NEL REGOLAMENTO nell’informazione: il gestore non può sottrarsi al dovere di adeguatamente informare il proprio cliente del suo obbligo contributivo. Il regolamento deve però ben dettagliare le misure oggettive che il gestore deve porre in essere (esposizione in appositi spazi presso la loro struttura del materiale informativo istituzionale e come tale fornito dal Comune in merito ai criteri applicativi, la misura e le fattispecie di agevolative). Per le strutture dotate di sito internet tramite apposite avvertenze nella home page (tale obbligo deve essere assunto anche dall’ente impositore nel proprio sito). In difetto di specifica previsione delle modalità di informazione, sarà impossibile muovere delle contestazioni di omissione al gestore; nel calcolo della imposta dovuta: la corretta quantificazione del tributo oltre che un obbligo strumentale è un dovere insito nel rapporto tra gestore-cliente. Calcolare l’imposta dovuta secondo i criteri e parametri previsti dal regolamento attiene più ai servizi che il gestore offre ai suoi clienti, piuttosto che essere solo un onere nei confronti dell’ente impositore; 463 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA I COMPITI DEL GESTORE CHE POSSONO ESSERE PREVISTI NEL REGOLAMENTO nella acquisizione, conservazione e/o compilazione dei modelli previsti dal regolamento comunale: considerato che l’imposta di soggiorno è un tributo da corrispondere in autoliquidazione e senza alcun onere dichiarativo di acquisto della soggettività è necessario che il Comune predisponga degli appositi modelli che dovranno essere compilati dai soggetti passivi, che si trovano nelle condizioni di esonero dal prelievo con tutte le indicazioni necessarie per il controllo dell’ente impositore (nominativo, codice fiscale, residenza, struttura alloggiante, periodo di permanenza, dichiarazione di sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi) per la chiesta agevolazione, nonché in caso di rifiuto le ragioni del mancato pagamento. I modelli compilati e sottoscritti vanno consegnati o resi disponibili al gestore della struttura alloggiante che, alla bisogna, li proporrà per la compilazione al proprio ospite. Il gestore può chiedere al suo cliente la compilazione ma non obbligarlo, e solo in caso di suo rifiuto dovrà provvedere in suo vece ai soli fini informativi per l’ente impositore. 464 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA I COMPITI DEL GESTORE CHE POSSONO ESSERE PREVISTI NEL REGOLAMENTO nell’incasso dell’imposta: il gestore deve richiedere l’imposta e riceverne l’incasso, rilasciando apposita ricevuta secondo le modalità e mezzi previsti nel regolamento comunale; nell’obbligo del (ri)versamento al Comune impositore: il gestore deve osservare le disposizioni regolamentari (tempi e modalità) per il riversamento della imposta di soggiorno incassata dai propri clienti alle casse dell’ente impositore. Va chiarito che la responsabilità del gestore è quella del riversamento dell’imposta versata dal pernottante, qualora assunto a soggetto passivo del prelievo perché non esente secondo le disposizioni regolamentari. L’obbligo del riversamento, quindi, non comprende le somme dovute ma non incassate perchè rifiutate in pagamento dal cliente. Gli oneri che il regolamento comunale può imporre al responsabile della struttura ricettiva sono solo di gestione concorrente con l’ente impositore e non già di responsabilità tributaria della riscossione. 465 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA I COMPITI DEL GESTORE CHE POSSONO ESSERE PREVISTI NEL REGOLAMENTO nell’obbligo dichiarativo: l’opera del gestore è irrinunciabile per la funzionalità dell’imposta di soggiorno. E’ quindi un onere di natura gestoria e non tributaria, la previsione regolamentare che addossi al titolare della struttura ricettiva di dichiarare: il numero di coloro che hanno pernottato nella propria struttura; il relativo periodo di permanenza; il numero dei soggetti esenti a norma del regolamento comunale; l’imposta incassata; gli estremi del riversamento; le informazioni di coloro che non hanno versato l’imposta ed infine tutte le altre eventuali informazioni utili ai fini al computo e controllo dell’imposta. All’uopo il Comune dovrà predisporre un’apposita modulistica e prevedere le forme di trasmissione della dichiarazione (in via telematica e/o cartacea). LA VIOLAZIONE DI TUTTI QUESTI COMPITI DETERMINANO DELLE RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DI NORMA REGOLAMENTARE (L.689/1981 e art.7 bis del TUEL) MA PER LE VIOLAZIONI DEL RIVERSAMENTO ANCHE DELLE RESPONSABILITA’ DI NATURA CONTABILE OLTRE CHE PENALI PER APPROPRIAZIONE INDEBITA 466 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA IL GESTORE QUALE AGENTE CONTABILE DI FATTO - Il gestore della struttura ricettiva è un agente contabile di fatto ex art.178 lett. e) del R.D. n.827 del 1924, perchè compie ovvero concorre a compiere atti di disposizione di danaro pubblico. - La relazione che insorge fra ente impositore e gestore della struttura ricettiva è nell’investitura per quest’ultimo soggetto, comunque estraneo all’amministrazione, del compito di svolgere in vece dell’amministrazione un’attività, senza che rilevi né la natura giuridica dell’atto di investitura (provvedimento, convenzione o contratto) né quella del soggetto che la riceve - Ai sensi dell’art.93 del TUEL il gestore è obbligato alla resa del conto della propria gestione e soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti COSI : CORTE DEI CONTI SEZ. REGIONALE DI CONTROLLO VENETO n.19/2013 del467 09.01.2013 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA IL GESTORE QUALE AGENTE CONTABILE DI FATTO ISTRUZIONI DEL COMUNE DI BOLOGNA CONTO DELLA GESTIONE I gestori delle strutture ricettive, relativamente alla riscossione dell'imposta di soggiorno, sono qualificabili come agenti contabili in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale (cd. "maneggio") di denaro e beni di pertinenza pubblica (Delibera Corte dei Conti n. 19/2013). L’agente contabile, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 93, è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione. A tal fine i gestori delle strutture ricettive, quali agenti contabili, devono trasmettere al Comune entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all’anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (modello 21). Il Comune, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto, deve a sua volta inviare il conto degli agenti contabili alla Corte dei Conti. Scadenza di presentazione Il Conto della gestione per l'anno 2014 dovrà essere presentato al Comune entro il 30 gennaio 2015. Attenzione: i dati precompilati relativi al riversamento dell'Imposta di soggiorno del 4^ trimestre 2014, da effettuare entro il 15 gennaio 2015, saranno presenti su GEIS a partire dal 20 gennaio 2015 (vedi sezione Modalità di compilazione). Il conto della gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno 2014 è pari a zero. 468 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA IL GESTORE QUALE AGENTE CONTABILE DI FATTO ISTRUZIONI DEL COMUNE DI BOLOGNA -Modalità di presentazione Il conto della gestione deve essere presentato esclusivamente in copia originale, debitamente compilata e sottoscritta dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva: - consegnandolo direttamente presso il Settore Entrate al seguente indirizzo: Piazza Liber Paradisus 10 – piano 1, torre A – 40129 Bologna – orario: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.00; giovedì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30; - oppure inviandolo tramite posta raccomandata, sempre in copia originale compilata e sottoscritta dal Gestore, al seguente indirizzo: Comune di Bologna – Settore Entrate – Imposta di soggiorno - Piazza Liber Paradisus 10 – piano 1, torre A – 40129 Bologna Non è ammesso l’invio del Conto della gestione tramite fax o posta elettronica. . 469 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA IL GESTORE QUALE AGENTE CONTABILE DI FATTO ISTRUZIONI DEL COMUNE DI BOLOGNA Contenuto Nel Conto della gestione devono essere riportate le somme riscosse a titolo di Imposta di soggiorno nel periodo 01.01.2014 – 31.12.2014 e indicati gli estremi della riscossione e del relativo riversamento al Comune. Al fine di supportare le strutture in tale adempimento, ogni gestore può trovare il conto della gestione, parzialmente precompilato, nella propria pagina all'interno del portale GEIS selezionando la voce “conto gestione” del menu principale e la voce “esportazione” del sottomenu a tendina. Il Gestore deve quindi scegliere l’anno di riferimento, il 2013, e cliccare il bottone “esporta conto gestione”. Se l’utente è abilitato alla gestione dell’Imposta di soggiorno per strutture associate a Gestori diversi, deve selezionare anche il nome del gestore di riferimento prima di esportare il Conto della gestione. 470 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA ISTRUZIONI DEL COMUNE DI BOLOGNA Modalità di compilazione Il Conto della gestione disponibile su GEIS riporta le seguenti informazioni: N. ordine: in questo campo deve essere inserito il numero progressivo per ogni riga compilata (da indicare a cura del gestore); Periodo e oggetto della riscossione: in questo campo vengono riportate, per ogni mese, le strutture relative al Gestore (campo precompilato dal Geis); Estremi riscossione – ricevuta n. : in questo campo viene riportato il codice GEIS relativo ad ogni dichiarazione trimestrale trasmessa per ogni struttura ricettiva gestita (campo precompilato dal Geis); Importo: è l'importo dichiarato dal gestore in sede di dichiarazione trimestrale. Deve corrispondere all'importo effettivamente riscosso presso i soggetti passivi dell'Imposta di soggiorno (dato precompilato dal GEIS); Versamento in Tesoreria: in questo campo viene riportata in automatico dal GEIS la data di riversamento dell'Imposta di soggiorno al Comune, così come acquisita in sede di caricamento dei pagamenti dal conto corrente postale n. ...068. E' a cura del gestore l'indicazione in questo campo del numero CRO identificativo del bonifico di riversamento effettuato a favore del Comune (rilevabile dalle contabili bancarie); Importo: è l'importo della somma riversata. E' un campo precompilato dal GEIS e deve corrispondere all'importo dichiarato. 471 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA ISTRUZIONI DEL COMUNE DI BOLOGNA ll Gestore deve inoltre indicare in fondo a sinistra del modello: il n. di registrazioni: è il numero delle righe compilate, quindi l'ultimo numero progressivo indicato nella colonna “n. ordine”; il n. di pagine compilate: è il numero di pagine compilate, intese come facciate (se si compila un foglio in fronte e retro il n. di pagine da indicare è 2); la data di sottoscrizione Infine deve apporre la propria firma in originale sotto l'indicazione “Agente contabile”. Qualora vi fossero discordanze nei dati riportati nel conto della gestione è necessario indicarle dettagliatamente nel campo Note. Nel campo Note è inoltre possibile per il gestore indicare qualsiasi informazione ritenga utile al fine della corretta identificazione delle somme riscosse, dichiarate e riversate al Comune 472 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA IL (RI)VERSAMENTO DEL GESTORE E LE SUE DICHIARAZIONI I TEMPI Le tendenze delle città metropolitane ed i capoluoghi di provincia sono quelle di stabilire il riversamento in un un'unica soluzione delle somme riscosse in un trimestre entro il giorno 15/20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Ma non mancano previsioni di tempistiche più strette che impongono il riversamento entro un termine (solitamente gg.15) dalla fine di ogni mese. Nei comuni con vocazione al turismo stagionale si predilige il riversamento entro il mese successivo 473 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA IL (RI)VERSAMENTO DEL GESTORE E LE SUE DICHIARAZIONI LE MODALITA’ Le modalità del riversamento su apposito conto corrente intestato al comune devono essere stabilite nel regolamento comunale cercando di evitare il versamento in contanti stante i limiti di legge. E’ opportuno cercare di abilitare più forme di pagamento (bonifico bancario, pagamento diretto, pagamento elettronico ecc.) e di chiedere che il gestore dichiari quella che intenda utilizzare. E’ utile anche prevedere così come si deve prevedere un limite di entità minima (€ 20,00, € 50,00, € 100,00) per il riversamento periodico del gestore di modo che in caso di riscossione inferiore il riversamento si assommerà a quello dovuto per la prossima scadenza periodica. 474 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA IL (RI)VERSAMENTO DEL GESTORE E LE SUE DICHIARAZIONI LE INFORMAZIONI All’onere di riversamento periodico si accompagna (o precede) sempre ad opera del gestore la informativa dei dati necessari per il riscontro di congruità e correttezza del riversamento effettuato da parte dell’ente impositore. I dati essenziali per il riscontro, vanno comunicati solitamente in forma dichiarativa utilizzando il modello approvato dal comune (ovvero in via telematica con apposito flusso dati) secondo le modalità di consegna previste dal regolamento (telematica, pec certificata, fax, posta, consegna diretta ecc.). 475 La figura del GESTORE DELL’ATTIVITA’ RICETTIVA IL (RI)VERSAMENTO DEL GESTORE E LE SUE DICHIARAZIONI LE INFORMAZIONI In considerazione del periodo di riferimento (per mese, per trimestre, per mese del trimestre) la dichiarazione deve, almeno, indicare: a) il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del (mese/trimestre) precedente; b) il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti; c) la segnalazione degli eventuali rifiuti; d) il calcolo della imposta dovuta in base ai soggetti passivi, ai pernottamenti imponibili e le misure di imposta relative; e) l’imposta incassata e riversata con gli estremi del riversamento effettuato; f) ogni ulteriore informazione ritenuta di utilità. E’ possibile prevedere una dichiarazione riepilogativa annuale ritualmente sottoscritta (anche in forma digitale per le trasmissioni telematiche) dell’anno precedente. 476 IL REGOLAMENTO DI RAVELLO Art.7 - Obblighi di dichiarazione e comunicazione 1.Il gestore della struttura ricettiva (sostituto d’imposta), dichiara e comunica al Comune di Ravello - Ufficio tributi, entro e non oltre il giorno 15 del mese, il numero dei pernottamenti imponibili del trimestre precedente, i giorni di permanenza, nonché il numero di quelli esenti. 2.La dichiarazione e comunicazione è trasmessa esclusivamente per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente. 3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Ravello sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni dell’imposta di soggiorno. 477 IL REGOLAMENTO DI RAVELLO Art.8 - Versamenti I soggetti di cui all’art.3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l’imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest’ultimo provvede alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Ravello. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive (sostituto d’imposta) dovrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo al trimestre precedente. Il versamento dovrà essere effettuato mediante conto corrente bancario o postale intestato alla Tesoreria del Comune di Ravello. Contestualmente alla comunicazione telematica, il gestore della struttura ricettiva, trasmette ricevuta di versamento al Comune di quanto dovuto a titolo d’imposta per i periodi comunicati. 478 LE SANZIONI TRIBUTARIE E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE LE SANZIONI TRIBUTARIE SONO SOLO QUELLE DEL SOGGETTO PASSIVO (alloggiante) a) Omesso, parziale, tardivo versamento del tributo dovuto al momento previsto dal regolamento: sanzione ex art.13 D.Lgs. n.471/97 = 30% del tributo dovuto b) Fruizione di agevolazione non spettante: - Sempre sanzione omesso versamento 30% - Se agevolazione basata su documentazione non probante o per difetto di documentazione : sanzione dal 50% al 100% dell’imposta dovuta se prevista altrimenti sanzione amministrativa per inosservanza disposizione regolamentare - Se agevolazione basata su dichiarazione mendace resa ai sensi del DPR n.445/2000: sanzione penale (obbligo di denuncia per l’accertatore) 479 LE SANZIONI TRIBUTARIE E LE SANZIONI AMMINISTRATIVE LE SANZIONI AMMISTRATIVE A CARICO DEL GESTORE Il gestore della struttura ricettiva sarà soggetto, per le accertate violazioni agli obblighi regolamentari, alle sanzioni di natura amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 bis del D.Lgs. n.267 del 2000 (da 25 a 500 Euro) da irrogarsi in base alle disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689 e, dell’eventuale specifico regolamento comunale: - violazione degli obblighi di informazione, ovverossia per il mancato o inidoneo allestimento di appositi spazi per mettere a disposizione degli ospiti il materiale informativo predisposto e fornito dal comune promuovendone la divulgazione; - violazione dell’obbligo di richiedere il pagamento e rilascio della quietanza di pagamento; - violazione dell’obbligo (se previsto) di richiedere al soggetto passivo che rifiuta il pagamento dell’imposta di soggiorno di compilare l’apposito modulo ed in caso di negazione provvedere egli gestore alla compilazione (se previsto) ed alla dovuta segnalazione al comune; omesso controllo sulla regolarità formale delle istanze di esenzione e mancato inoltro (se previsto) e conservazione ed esibizione a richiesta del comune; - omessa, incompleta e infedele dichiarazione periodica e/o annuale; ( oltre possibile denuncia per truffa aggravata) - tardiva presentazione delle dichiarazioni dovute; - omesso, parziale o tardivo riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno nei termini previsti dal regolamento. (oltre denuncia penale per peculato) 480 IL CONTROLLO DELL’ENTE SUL GESTORE Sono Obblighi del gestore la gestione e custodia dei valori ricevuti e la rendicontazione al fine di consentire, all’ente impositore (nonché agli organi di controllo), la verifica del risultato della gestione. Va rammentato che il gestore della struttura ricettiva, in quanto agente contabile di fatto, deve presentare il conto della propria gestione mediante l’utilizzo dell’apposito modello ministeriale (mod. 21), approvato con D.P.R. n.194 del 1996, sicché appare opportuno richiamare fra i compiti del gestore, indicati nel regolamento comunale sull’imposta di soggiorno, anche questo onere. Oltre al controllo sulle dichiarazioni e sui riversamenti del gestore, il comune dovrà provvedere anche al controllo indiretto sulle presenze, attingendo informazioni dalle altre istituzioni pubbliche (regionali e/o provinciali) preposte all’acquisizione dei dati sulle presenze turistiche, nonché alle questure territorialmente competenti, il numero degli alloggiati in quel periodo ed in quella struttura ricettiva. 481 IL CONTROLLO DELL’ENTE SUL GESTORE Nella fase di controllo, la verifica ed acquisizione di dati e notizie utili all’esito accertativo, il comune, oltre che per i propri uffici e personale, ivi compreso quello di polizia municipale, specie per gli accessi presso le strutture ricettive, può richiedere la collaborazione della Guardia di Finanza tramite segnalazioni di casi sospetti o eclatanti ovvero coordinando e convenendo con i comandi territorialmente competenti, interventi congiunti, accessi e controlli specifici. L’ente impositore, potrà richiedere alle istituzioni pubbliche preposte alla conoscenza e controllo presenze turistiche, dati quantificativi e statistici non altrimenti conoscibili, che possono essere resi nel rispetto del segreto statistico. 482 IL CONTROLLO DELL’ENTE SUL GESTORE In quanto mera attività gestoria e come tale pienamente rientrante nelle competenze e poteri regolamentari dell’ente locale, si potrà quindi prevedere nel regolamento dell’imposta di soggiorno in merito alle disposizioni sul controllo sia tributario che amministrativo/contabile, che il comune, assegnando un congruo termine per l’adempimento, potrà: a) richiedere ai competenti uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti relativi ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive; b) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire e/o trasmettere atti e documenti, ed anche le quietanze di pagamento rilasciate dal gestore, che devono essere conservate per almeno cinque anni dal pagamento; c) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e sottoscritti; d) richiedere ai gestori delle strutture ricettive di fornire qualsiasi dato o notizia, ancorché inerente all’applicazione dell’imposta, nonché di produrre la documentazione che il gestore era stato obbligato alla custodia. 483 IL REGOLAMENTO DI RAVELLO Art.10- Sanzioni amministrative 1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471-472473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo. 2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997. 3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 4.Per la violazione dell’obbligo di informazione alla clientela relativo all’applicazione, entità ed esenzioni dell’imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, ai sensi dell’art.7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267. 5.Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 4, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689. 484 IL REGOLAMENTO DI RAVELLO Art.12 - Rimborsi 1.Il rimborso delle somme versate e non dovute, deve essere chiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2.Nei casi di versamento in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento, ai fini della preventiva autorizzazione. 3.Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro dodici/00. 485 IL VINCOLO DI DESTINAZIONE Il gettito conseguito dall’imposta di soggiorno va destinato per “finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture recettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero di beni culturali ed ambientali locai, nonché dei relativi servizi pubblici locali”, espressamente previsto dall’ultimo periodo del co.1 dell’art.4 del D.Lgs. n.23 del 2011, ne dispone il concreto utilizzo al solo scopo prefissato per legge, seppur declinato nelle opzioni di libera scelta del Comune. La ragione della spesa può essere, pertanto di variegata direzione e per obiettivi specifici ma, comunque, sempre riconducibili nell’alveo dell’obbiettivo prefissato ex lege della promozione, sostegno e valorizzazione del prodotto turistico nei limiti e nei compiti dell’agire dell’ente locale. 486 IL VINCOLO DI DESTINAZIONE La bozza di regolamento presidenziale (che come è noto non è stato però mai emanato), suggeriva quali campi di intervento, almeno uno fra: a) progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del Codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79; b) ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinata alla fruizione turistica, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili e a quelli destinati al turismo accessibile; c) interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici, ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l’attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore e adeguata fruizione; d) sviluppo di punti di accoglienza e informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti; e) cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la regione e gli enti locali; f) incentivazione di progetti volti a favorire il soggiorno di giovani, famiglie e anziani presso le strutture ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione; g) incentivazione all’adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all’accesso degli animali domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini all’accesso di animali domestici di supporto ai disabili e ai non vedenti; h) progetti e interventi destinati alla formazione e all’aggiornamento delle figure professionali operanti nel settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell’occupazione giovanile; i) finanziamento delle maggiori spese connesse ai flussi turistici. 487 IL VINCOLO DI DESTINAZIONE qualsiasi intervento di investimento, innovazione, promozione e riqualificazione del prodotto turistico è rispettoso del vincolo di destinazione e la individuazione per macro-obiettivi ovvero in dettaglio, non necessariamente deve essere previamente esplicitata nel regolamento comunale attuativo dell’imposta. essendo il destino del gettito stabilito dalla norma nazionale, non derogabile dall’ente impositore, non sussisterebbe nemmeno la necessità di riportare nel regolamento il disposto del secondo periodo dell’art.4 del D.Lgs. n.23 del 2011 ovverossia l’impegno del consiglio comunale di rispettare la destinazione ex lege del gettito. In sostanza, la precisazione della destinazione della spesa non è condizione di legittimità dell’adottando regolamento sull’imposta di soggiorno prevedere delle relazioni previsionali e/o consuntive, ma comunque periodiche, in merito agli investimenti da sottoporre ad una previa concertazione con organismi compositi (oltre ai rappresentati dell’ente locale, le associazioni degli operatori commerciali in campo turistico), magari con suddivisioni percentuali del gettito rispetto ai singoli capitoli di spesa, da sottoporre all’esame del Consiglio comunale è una procedura di monitoraggio costante e meccanismo di vincolo, più che auspicabile. 488 IL VINCOLO DI DESTINAZIONE non vi sono ragioni ostative, a che una quota del gettito, anche prefissata in percentuale conseguito sia direttamente attribuita ad altri organismi, quali ad esempio consorzi tra comuni o delle strutture ricettive, che abbiano come compito il sostegno al turismo. utile è la previsione regolamentare che per le eventuali economie realizzate in corso di esercizio disponga che restino vincolate per destinazione e potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo 489 IL VINCOLO DI DESTINAZIONE ALCUNE PRONUNCE DEI TAR TAR Puglia n. 748/2012: all’istituzione della nuova imposta di soggiorno non corrisponde necessariamente un incremento delle previsioni di spesa, anche per quei servizi che precedentemente all’introduzione sul territorio comunale del prelievo, venivano già completamente finanziati. All’istituzione della nuova imposta di soggiorno non corrisponde dunque necessariamente un incremento delle previsioni di spesa, in quanto, fermo restando il rispetto del vincolo di destinazione imposto dal legislatore, ben può il gettito del nuovo tributo essere utilizzato per garantire la continuità, rispetto ai precedenti esercizi, dei servizi assicurati dal Comune nel settore del turismo e della manutenzione del territorio TAR Veneto n.653/2012: L’onere della previa individuazione, sotto il profilo progettuale ed economico in ordine ai relativi oneri, degli interventi da finanziare, non è richiesto dall’art.4 del D.Lgs. n.23 del 2011.Quel che è necessario è che dal bilancio si possano desumere i dati per dimostrare che il gettito dell’imposta di soggiorno viene devoluto a finanziare interventi in materia di turismo, significando altresì che viene ad usufruire dei vantaggi connessi agli interventi finanziati con l’imposta di soggiorno anche chi non è turista, in quanto tali interventi non hanno ad oggetto il turismo in senso stretto, ma più in generale la fruizione della città. 490 IL VINCOLO DI DESTINAZIONE ALCUNE PRONUNCE DEI TAR TAR Lombardia n.93/2013: ha ritenuto compatibile la destinazione degli introiti al sostegno dei servizi pubblici comunque funzionali o collegati al turismo (si pensi alla necessità di intensificare il servizio raccolta rifiuti in concomitanza con la stagione turistica e di maggiore afflusso di visitatori). TAR Toscana n.1808/2011: il finanziamento di una biblioteca o di eventi culturali o del trasporto pubblico locale (rientrante nei “servizi pubblici locali” di cui parla l’art. 4 cit.) non appaiono in contrasto stridente con gli obiettivi di sostegno del turismo cui la norma citata si riferisce. Nella specie si trattava della biblioteca della Oblate qualificata dal Tar come attrattiva turistica e culturale, perchè collocata in pieno centro cittadino e ampiamente frequentata da persone, in particolare giovani, di ogni nazionalità 491 VINCOLO DI DESTINAZIONE C. Conti Veneto Delibera, 13-03-2015, n. 172 Comune di Malcesine Atteso che il novero delle spese effettuabili mediante l'imposta di soggiorno, ex art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011, ricomprende un ampio "ventaglio" d'interventi, che vanno ben oltre a quelli oggetto del vincolo introdotto dall'art. 6, commi 8/9, D.L. n. 78 del 2010 (spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni), si ritiene che non siano assoggettabili ai detti vincoli gli interventi finalizzati ad utilizzare i proventi dell'imposta di soggiorno al fine d'affidare incarichi a consorzi di imprese turistiche, e di concorrere ai costi sostenuti da consorzi di imprese turistiche. Ciò, atteso che il citato art. 4, prevede che il gettito dell'imposta "....è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali". Il legislatore ha pertanto individuato, quale possibile oggetto di spesa, qualsiasi intervento in materia di turismo. Ne consegue che gli enti locali impossibilitati a impiegare i proventi dell'imposta di soggiorno per le voci indicate dall'art. 6, commi 8/9, hanno comunque la possibilità di operare altri interventi in materia di turismo, incrementando spese di diversa tipologia comprese quelle più sopra prospettate. Vedi anche Corte dei Conti Sez. Regionale Puglia n.54/Par/2013 del 14.03.2013 492 COMUNE IN DISSESTO C. Conti Toscana Sez. contr. Delibera, 31-03-2015, n. 28 Comune di Viareggio Il Comune, dichiarato dissestato, ha correttamente interpretato la normativa in materia (art. 4, D.Lgs. n. 23 del 2011; art. 251 TUEL), uniformando le tariffe bassa, media e alta stagione in un'unica tariffa della tassa di soggiorno; detta normativa, infatti, consente una rimodulazione, in sede regolamentare, delle tariffe della tassa di soggiorno, fermo restando che la gradazione debba partire dall'applicazione del tributo nella misura massima. Peraltro, la condizione di dissesto in cui versa il comune gli impone di compiere un'accurata valutazione dell'eventuale minore entrata derivante dalla rimodulazione dell'imposta, e di preordinare le necessarie misure di compensazione. 493