regolamento di gestione dei servizi del centro famiglie “il baobab”

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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI
SERVIZIO DEL CENTRO FAMIGLIE “IL BAOBAB”
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REGOLAMENTO DI GESTIONE
DEI SERVIZI DEL CENTRO
FAMIGLIE “IL BAOBAB”
DELLA ZONA ALTA VALDELSA
Numero
Revisione
Motivo
Data
1
APPROVAZIONE CONSIGLIO DI INDIRIZZO
25/02/2009
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Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa – Via Piave, 40 Poggibonsi (SI)
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SOMMARIO
SEZIONE I ................................................................................................................................... 3
AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ ........................................................................................ 3
Art. 1 Oggetto .................................................................................................................................. 3
Art. 2 Finalità .................................................................................................................................. 3
SEZIONE II .................................................................................................................................. 4
IL CENTRO FAMIGLIE .................................................................................................................. 4
Art. 3 Descrizione delle attività ...................................................................................................... 4
Art. 4 Destinatari del Servizio ......................................................................................................... 4
Art. 5 Modalità di Accesso al Centro Famiglie................................................................................ 5
Art. 6 Organizzazione della Struttura Operativa ............................................................................ 5
SEZIONE III ................................................................................................................................. 6
IL CENTRO AFFIDI E SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE ........................................................ 6
Art. 7 L’Affidamento Familiare ....................................................................................................... 6
Art. 8 Disposizioni del Centro Affidi ............................................................................................... 6
Art. 9 Funzionalità .......................................................................................................................... 6
Art. 10 L’equipe di Lavoro .............................................................................................................. 7
Art. 11 Il Gruppo Tecnico................................................................................................................ 7
Art. 12 Il Tavolo di Concertazione .................................................................................................. 8
Art. 13 Le Associazioni e i Gruppi di Famiglie Operanti nel territorio finalizzate all’affidamento. 8
Art. 14 La Supervisione ................................................................................................................... 8
Art. 15 I Servizi Territoriali .............................................................................................................. 8
ART. 16 Le Procedure e i Requisiti per l’affidamento .................................................................... 9
Art. 17 Impegni degli Affidatari ...................................................................................................... 9
Art. 18 Impegni delle Famiglie di origine ..................................................................................... 10
Art. 19 Impegni della FTSA ........................................................................................................... 10
Art. 20 Il Progetto di Affidamento ................................................................................................ 10
Art. 21 Procedura dell’Affidamento Consensuale ........................................................................ 11
Art. 22 Procedura dell’Affidamento Giudiziario ........................................................................... 11
Art. 23 Normativa di riferimento.................................................................................................. 12
Art. 24 Modulistica ....................................................................................................................... 13
SEZIONE IV ............................................................................................................................... 15
LA SALA INCONTRI.................................................................................................................... 15
Art. 25 Gestione della Sala Incontri .............................................................................................. 15
Art. 26 Presentazione della domanda .......................................................................................... 15
Art. 27 Modalità per la presentazione della domanda ................................................................ 15
Art. 28 Valutazione della domanda .............................................................................................. 16
Art. 29 Diritto alla Riservatezza e Segreto Professionale ........................................................... 16
Art. 30 Entrata in vigore ............................................................................................................... 17
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SEZIONE I
AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento disciplina la gestione delle attività del Centro Famiglie, con sede in via dei
Marco Polo,1 Località Campolungo a Colle di Val d’Elsa.
Il Centro Famiglie si configura come un sistema di servizi e interventi psico-socio-culturali rivolte al
singolo, alla coppia e alla famiglia ed è sede d’incontro per le realtà associative presenti sul
territorio che svolgono attività riconducibili ai programmi realizzati nel Centro Famiglie e alla
programmazione socio-sanitaria integrata.
Art. 2 Finalità
Il Centro Famiglie si propone di promuovere il benessere delle famiglie nelle diverse fasi del ciclo
di vita e di sostenere le funzioni genitoriali ed è sede per una progettualità condivisa, un luogo
d’incontro dove le associazioni del territorio e le stesse famiglie sono riconosciuti soggetti titolari
di competenze e di risorse.
La ricerca di forme di cittadinanza attiva garantisce, infatti, la costruzione di un sistema territoriale
che, attraverso la valorizzazione di tutti, permetta una forte e reale coesione della comunità
locale.
Gli obiettivi che si intende perseguire sono i seguenti:
 diffondere pratiche informative e di comunicazione sociale mirate, rivolte alle famiglie e alle
persone;
 favorire e valorizzare la partecipazione attiva delle famiglie all’individuazione dei bisogni e
alla programmazione degli interventi;
 promuovere interventi integrati e multidisciplinari attraverso la mappatura e l’attivazione di
tutte le risorse possibili a disposizione di ogni singolo servizio al fine di rispondere in modo
armonico e appropriato ai bisogni emergenti dei cittadini dell’Alta Val d’Elsa;
 aprirsi alle iniziative delle famiglie e delle associazioni, promuovendo e valorizzando le
relazioni, le risorse ed il capitale sociale della comunità.
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SEZIONE II
IL CENTRO FAMIGLIE
Art. 3 Descrizione delle attività
Le attività e i servizi presenti all’interno del Centro Famiglie sono:
a) SPORTELLO “INFORMA FAMIGLIE” e –“CITTÀ OSPITALE” –è lo spazio di ascolto,
orientamento e informazione sulle modalità d’accesso ai servizi socio-sanitari per le
famiglie e minori e sulle iniziative realizzate da altri soggetti pubblici, privati e di Terzo
Settore del territorio.
È in rete con i vari uffici che offrono servizi a sostegno dei cittadini migranti nel
territorio della Valdelsa per migliorare la qualità della vita delle famiglie migranti che
hanno scelto di vivere nella nostra zona attraverso l’accoglienza, l’orientamento, il
sostegno e, soprattutto, l’attivazione di percorsi facilitati per l’accesso e la fruibilità dei
diritti allo studio, alla casa, al lavoro.
b) “CENTRO AFFIDI” – è il polo di riferimento sovra comunale che ha funzioni di
promozione e gestione di attività al fine di agevolare il ricorso all’affidamento familiare e
di favorirne una utilizzazione efficace. Il Centro Affidi rappresenta il fulcro dei servizi
presenti all’interno del Centro Famiglie e per questo disciplinato nella specifica “Sezione
II” del presente Regolamento.
c) MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE – è il servizio che favorisce l’accesso dei cittadini
stranieri residenti in Valdelsa a tutti i servizi sociali, sanitari, educativi e culturali della Zona.
d) SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITÀ FAMILIARI – consiste in azioni di sostegno alla coppia e
alla famiglia nelle diverse fasi del ciclo vitale attraverso interventi di mediazione
familiare, incontri protetti e percorsi di affiancamento alla famiglia d'origine del minore
per il recupero o il sostegno del suo ruolo genitoriale .
I primi tre servizi elencati nei punti a, b, c, sono ad accesso diretto da parte dei cittadini, il quarto
invece è di secondo livello con invio da parte dei servizio socio-sanitari.
Art. 4 Destinatari del Servizio
Sono destinatari delle attività svolte dal Centro Famiglie il singolo, la coppia e la famiglia residenti
nei Comuni della Zona Alta Val d’Elsa.
Le associazioni del territorio posso utilizzare uno dei locali, la “sala incontri” del Centro Famiglie,
come luogo per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei modi e nei tempi previsti
dagli artt. 25 e seguenti del presente Regolamento.
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Art. 5 Modalità di Accesso al Centro Famiglie
Per accedere ai servizi del Centro Famiglie non è necessario compilare la domanda di accesso al
servizio, fatta eccezione per il Centro Affidi che segue le modalità definite dagli artt. 9, 15, 16 e 17
del presente Regolamento. Il Centro Famiglie è aperto quotidianamente dal Lunedì al Sabato.
Per quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo, si applicano le disposizioni
contenute nel Regolamento Unico di accesso ai servizi.
Art. 6 Organizzazione della Struttura Operativa
Il Centro Famiglie si avvale per lo svolgimento dei servizi di un’equipe multidisciplinare di operatori
composta dalle seguenti professionalità:
 Assistente Sociale – ricopre il ruolo di Responsabile del Centro Famiglie e del Centro Affidi,
svolge attività di segretariato sociale e presiede lo sportello “Informa Famiglie”;
 Psicologo – si occupa delle attività del Centro Affidi, degli interventi per le famiglie con minori
a rischio e del coordinamento degli incontri protetti.
 Mediatore Familiare – realizza interventi di mediazione familiare per quelle coppie alle prese
con problematiche legate ad una separazione o divorzio non consensuale.
 Educatore Professionale – presiede lo sportello “Informa Famiglie” , interviene nei progetti
individualizzati di affidamento e negli incontri protetti insieme allo Psicologo.
 Mediatore linguistico e culturale – figura professionale che facilita l'inserimento dei cittadini
stranieri nel contesto sociale italiano, esercitando la funzione di tramite tra i bisogni dei
migranti e le risposte offerte dai servizi territoriali.
Il Responsabile del Centro Famiglie e del Centro Affidi, nominato dal Direttore Generale della
FTSA, ha il compito di: coordinare le attività, vagliare le richieste delle associazioni per l’utilizzo
della “sala incontri”, promuovere nel territorio le iniziative afferenti al Centro Famiglie e alla
programmazione della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.
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SEZIONE III
IL CENTRO AFFIDI E SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE
Art. 7 L’Affidamento Familiare
Il Centro Affidi della Zona Alta Val d’Elsa nasce con la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra la
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e l’Azienda USL 7 di Siena, a integrazione dell’accordo di
programma stipulato sempre dagli stessi soggetti.
Questi soggetti, nell’ambito degli interventi sociali a favore dei minori in stato di difficoltà,
organizzano e gestiscono, in applicazione della legge 184/83 e successive modifiche L. 149/2001 e
della Delibera regionale n. 348/94, il Centro Affidi dell’Alta Val d’Elsa.
Il Centro Affidi della Zona Alta Val d’Elsa rappresenta un importante strumento di promozione
dell’istituto dell’affidamento in tutte le sue forme (a tempo pieno, ossia residenziale, part-time,
per periodi di vacanza, per accoglienze urgenti) nonché strumento di sostegno e coinvolgimento
delle famiglie affidatarie singole o appartenenti alle associazioni e gruppi operanti nel territorio. Il
Centro Affidi è un polo di riferimento sovra-comunale che ha funzioni di promozione e di gestione
di attività di supporto per i servizi sociali di base, al fine di agevolare il ricorso all’affidamento
familiare e di favorirne un’utilizzazione efficace.
L’affidamento familiare ha lo scopo di garantire al minore, provvisoriamente privo di un ambiente
familiare idoneo, le condizioni migliori per il suo sviluppo sul piano affettivo, fisico e sociale.
L’affidamento è attuato, in applicazione alle leggi statali e regionali in materia, con la
collaborazione dei nuclei familiari o persone singole in grado di aiutare il minore e sostenere la sua
famiglia o attraverso inserimento in un servizio residenziale socio educativo. Il progetto
d’affidamento riveste carattere di centralità nel salvaguardare l’esclusivo interesse, la cura e
l’educazione del minore.
Art. 8 Disposizioni del Centro Affidi
La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, in virtù del contratto di servizio stipulato con i Comuni
della Zona Alta Val d’Elsa, assume in materia di affidamento familiare le responsabilità e
competenze spettante all’Ente Locale.
L’affidamento familiare è disposto dalla FTSA su proposta dei Servizi Territoriali. Quando vi è il
consenso della famiglia del minore è reso esecutivo dal Giudice Tutelare, oppure, in assenza di
consenso degli esercenti la potestà, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Agli
affidatari e alle famiglie d’origine è assicurato, attraverso i servizi socio-sanitari il necessario
sostegno psico-sociale per tutta la durata del progetto d’affido.
Art. 9 Funzionalità
Per i cinque Comuni dell’Alta Val d’Elsa (Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa, Poggibonsi, Radicondoli,
San Gimignano) il Centro Affidi svolge funzioni a favore dei minori, delle famiglie e degli operatori,
volte alla sensibilizzazione e reperimento di famiglie o singoli disponibili all’affido. Tale funzione si
esplica attraverso le azioni di seguito indicate:
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promozione, divulgazione e informazione dell’istituto dell’affidamento sia attraverso incontri
pubblici a livello di zona (aperti agli utenti, ai servizi, alle famiglie e alle associazioni) sia attraverso
uno sportello informativo al cui funzionamento possono partecipare anche i rappresentanti di
associazione di famiglie;
compilazione modello offerta di disponibilità per l’affidamento familiare (modulo A )
la valutazione e la preparazione degli aspiranti affidatari;
esame di segnalazioni, da parte dei Servizi Territoriali, dei minori temporaneamente privi di
ambiente familiare idoneo (modulo B);
abbinamento minore-affidatario attuato in collaborazione con gli operatori dei Servizi Territoriali;
sostegno al minore e alla famiglia affidataria sia da un punto di vista sociale che psicologico
 predisposizione del progetto d’affido (modulo C) in collaborazione con gli operatori dei
Servizi Territoriali;
 verifiche del progetto d’affido insieme ai servizi territoriali ed eventuali revisioni
nell’interesse esclusivo del minore;
 promozione di iniziative di aggiornamento e consulenza per gli operatori e quanti sono
coinvolti nell’affido ponendosi anche l’obiettivo di promuovere l’auto mutuo aiuto come
modalità di sostengo alle famiglie affidatarie;
 raccolta dati per il sistema informativo;
 definizione e aggiornamento della banca dati nelle articolazioni corrispondenti alle fasi del
procedimento ove inserire tutte le famiglie resesi disponibili all’affidamento nonché quelle
già affidatarie;
 collaborazione e partecipazione al Coordinamento Regionale dei Centri Affidi;
 promozione di un centro di documentazione in materia di affido.
Le attività del Centro sono organizzate avvalendosi, per l’operatività quotidiana, dell’équipe di
lavoro. La programmazione generale delle attività viene svolta dal Gruppo Tecnico.
Art. 10 L’equipe di Lavoro
L’equipe di lavoro del Centro Affidi si compone di un Assistente Sociale, uno Psicologo e un
educatore che si riuniscono settimanalmente per la programmazione delle attività e gestione dei
casi.
Art. 11 Il Gruppo Tecnico
Il Gruppo Tecnico è composto da un’assistente sociale del Territorio, l’èquipe del Centro Affidi,
uno psicologo ASL, il Direttore Area Servizi Territoriali e il Responsabile del Centro Famiglie.
Quest’ultimo è il coordinatore del gruppo.
Il Gruppo:
 predispone il programma annuale o pluriennale delle attività del Centro Affidi finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi per il quale il Centro è stato costituito ed in attuazione della
Delibera regionale n. 348/94;
 offre un intervento di coordinamento nel quale di discutono e approfondiscono le
caratteristiche del servizio;
 contribuisce ad individuare le linee generali per l’elaborazione di progetti sulla tutela
minorile al fine di ottenere finanziamenti regionali e statali.
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Art. 12 Il Tavolo di Concertazione
Il Tavolo di Concertazione rappresenta l’ambito nel quale vengono avanzate proposte e discusse
operativamente le iniziative. È composto dal Gruppo Tecnico e dai rappresentanti delle
associazioni e dei gruppi di famiglie affidatarie. Si riunisce con cadenza semestrale ed è presieduto
dal Coordinatore del Gruppo Tecnico.
Art. 13 Le Associazioni e i Gruppi di Famiglie Operanti nel territorio finalizzate
all’affidamento
Le associazioni e i gruppi di famiglie operanti nel territorio finalizzate all’affidamento costituiscono
una risorsa fondamentale e svolgono le funzioni di seguito indicate:
 stipulano con il Centro Affidi modalità di collaborazione secondo un accordo debitamente
sottoscritto;
 partecipano, attraverso referenti specificamente individuati dall’accordo, al Tavolo di
Concertazione del Centro Affidi per formulare proposte, avanzare richieste inerenti il
funzionamento del Centro Affidi e per l’elaborazione di progetti sulla tutela minorile.
Art. 14 La Supervisione
Per gli operatori del territorio su casi specifici è previsto uno spazio di supervisione con lo scopo di
confrontarsi sui problemi emergenti, le modalità e gli strumenti utilizzati, i loro vissuti.
Art. 15 I Servizi Territoriali
I Servizi Territoriali competenti sul minore per legge o per incarico dell’autorità giudiziaria
svolgono le seguenti attività:
 provvedono ad individuare le situazioni e a raccogliere le segnalazioni che presentano
elementi di rischio psico-sociale del minore;
 valutano le soluzioni che meglio rispondono ai bisogni dl minore e, qualora l’affido risulti la
soluzione più appropriata, predispongono una segnalazione circostanziata, inviando al
Centro Affidi il modulo B. La segnalazione dovrà contenere elementi utili a definire il
profilo di famiglie o persone singole disponibili all’affido e adeguate alla situazione
specifica;
 concordano con l’équipe del Centro Affidi il progetto di affidamento, e gli opportuni
interventi;
 intervengono sulla famiglia di origine e sul minore;
 concorrono alle attività di verifica concordate con l’équipe del Centro Affidi per
l’aggiornamento del progetto;
 rimangono i “titolari del caso” in quanto proponenti l’intervento, pertanto mantengono
contatti in tutte le forme con le Autorità competenti e con tutti gli operatori coinvolti;
 inviano al Centro Affidi le famiglie che si dichiarano disponibili a fare l’esperienza
dell’affido;
 collaborano con il Centro Affidi alla predisposizione di attività formative ed informative;
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predispongono e inviano al Direttore Area Servizi Territoriali i provvedimenti per
l’attivazione dell’affidamento:
 Provvedimento di affidamento familiare
 Modulo impegno famiglia affidante (mod. 1)
 Modulo impegno famiglia affidataria (mod. 2)
 Modulo di chiusura affido familiare (mod. 3)
 Relazione dell’assistente sociale di attivazione dell’affidamento e degli altri
operatori coinvolti nel progetto.
ART. 16 Le Procedure e i Requisiti per l’affidamento
Gli affidatari vengono individuati tra coloro che si sono dichiarati disponibili e per i quali l’équipe
del Centro Affidi abbia accertato la presenza dei requisiti fondamentali:
 Consapevolezza che l’affidamento è un Servizio di tutela offerto al minore, con l’obiettivo,
laddove è possibile, di un suo ricongiungimento con la famiglia d’origine;
 disponibilità a partecipare attraverso un valido rapporto educativo e affettivo alla crescita
del minore;
 consapevolezza della temporaneità del servizio di affido e della sostanziale impossibilità
giuridica ad adottare il minore affidato;
 disponibilità al rapporto con i servizi socio-sanitari e con le famiglie di origine secondo
quanto previsto dalla direttiva regionale n. 348 del 1994 e dal progetto individuale;
 capacità di far fronte a situazioni nuove, in riferimento alla necessità di modificare le
relazioni di coppia e familiari e di riorganizzare la vita domestica per dare accoglienza al
minore.
Tali requisiti concorrono alla determinazione dell’idoneità all’affidamento e vengono verificati
attraverso colloqui psicologico-sociali dall’équipe del Centro Affidi.
Art. 17 Impegni degli Affidatari
Gli affidatari si impegnano a :
 provvedere alla cura e allo sviluppo del minore in affido sia dal punto di vista fisico,
intellettivo, relazionale, sociale, educativo e al suo mantenimento;
 capacità di rispettare la storia familiare del minore e i suoi valori culturali, sociali e religiosi;
 mantenere valide condizioni ambientali (igiene, sicurezza e salubrità dell’alloggio);
 mantenere validi rapporti con la famiglia di origine del minore tenendo conto di eventuali
prescrizioni dell’autorità giudiziaria;
 rispettare modalità, orari, durata degli incontri del minore con la famiglia di origine,
precedentemente concordati con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore
stesso e delle eventuali prescrizioni dell’autorità giudiziaria;
 collaborare con gli operatori coinvolti nel progetto di affido ed attenersi ad esso;
 assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affido e della famiglia di
origine.
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Art. 18 Impegni delle Famiglie di origine
Le famiglie di origine si impegnano a:
 intraprendere con gli operatori dei servizi un percorso che permetta loro di comprendere e
accettare la necessità dell’allontanamento del minore;
 collaborare alla realizzazione del progetto di affido per quanto concerne i cambiamenti del
nucleo familiare necessari a favorire il rientro del minore al proprio interno;
 rispettare modalità, orari, durata degli incontri con il minore, precedentemente concordati
con gli operatori, nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni
dell’autorità giudiziaria;
 mantenere con la famiglia affidataria rapporti di collaborazione nell’interesse del minore;
 contribuire, a seconda delle proprie possibilità economiche, alle spese relative al minore.
Art. 19 Impegni della FTSA
La FTSA provvede a stipulare idonea copertura assicurativa per coprire i rischi da infortuni o da
danni subiti o provocati dai minori in affidamento.
La FTSA provvede, altresì, a corrispondere alla famiglia affidataria un assegno mensile secondo i
criteri e le modalità previsti dalla Delibera Regionale n. 364/93 e successive modifiche normative.
Gli operatori si impegnano a vigilare affinché ci si attenga alle procedure previste nel protocollo
degli accertamenti sanitari per i minori, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.
489 del 1987.
La titolarità del progetto d’affido è dei Servizi Territoriali. Il Centro Affidi si configura come
interlocutore privilegiato dei Servizi Territoriali con i quali collabora alla stesura e realizzazione del
progetto di affido, nell’interesse del minore, anche avvalendosi del contributo delle associazioni e
dei gruppi operanti nella zona finalizzati all’affidamento familiare.
Art. 20 Il Progetto di Affidamento
Il progetto di affidamento deve prevedere gli obiettivi generali e specifici, riferiti questi ultimi a
diversi attori del progetto, la durata prevista, il programma degli interventi articolato per
destinatari e i vincoli negoziati tra le parti e/o prescritti dall’autorità giudiziaria; gli impegni della
famiglia di origine (anche in ordine alle modalità e alla periodicità dei rientri del minore, ai rapporti
tra le due famiglie), della famiglia affidataria (in ordine ai bisogni educativi, di istruzione, sociali e
sanitari del minore, al rispetto della sua identità, ai rapporti con la sua famiglia, alla partecipazione
ai gruppi di sostegno) e dell’ente (o degli enti) che progetta l’affidamento verso il minore e le due
famiglie (nei confronti della famiglia affidataria devono essere definiti anche gli impegni di
sostegno economico previsti dalla Deliberazione del Consiglio regionale del 21 settembre 1993, n.
364; infine la responsabilità dei singoli operatori per l’attuazione del programma degli interventi, e
la cadenza e modalità delle verifiche del progetto.
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Art. 21 Procedura dell’Affidamento Consensuale
1. Accertamento da parte dei Servizi di Assistenza Sociale territoriale della necessità ed
opportunità di ricorrere all’istituto dell’affidamento familiare per risolvere il bisogno del
minore;
2. invio, da parte degli stessi della segnalazione utilizzando il modulo B al Centro Affidi
dell’Alta Val d’Elsa, al quale seguirà incontro di approfondimento con il personale del
Centro stesso;
3. individuazione della famiglia disponibile, considerata idonea per l’abbinamento minorefamiglia affidataria;
4. periodo di conoscenza e di contatto tra minore, famiglia affidataria, famiglia d’origine e
servizi;
5. Stesura del progetto di affidamento e assenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale
all’affido e regolamentazione dei rapporti tra il minore, la propria famiglia di origine, la
famiglia affidataria ed i servizi (Modulo C). Il progetto è firmato da tutti i soggetti coinvolti;
6. provvedimento di affidamento a cura del Servizio Sociale Territoriale con firma congiunta
del Direttore Generale e del Direttore Area Servizi Territoriali. Nell’ottica di una necessaria
collaborazione il Servizio Sociale, oltre alla propria relazione, raccoglie le relazioni scritte di
tutti gli operatori specialistici (psicologia, psichiatria, neuropsichiatria infantile, SERT, ecc.)
che hanno in carico il minore e/o la famiglia naturale e le allega al provvedimento;
7. decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento;
8. sostegno e verifica sull’andamento dell’affido da parte dei Servizi dell’Ente Locale, in
collaborazione con il Centro Affidi;
9. obbligo di tenere periodicamente informato il Giudice Tutelare con relazione scritta.
Art. 22 Procedura dell’Affidamento Giudiziario
1. Decreto che dispone l’allontanamento del minore dalla famiglia e il suo collocamento, in
affidamento a famiglia, a persone singole o in casa famiglia.
2. formulazione di un articolato progetto d’intervento (modulo C);
3. invio segnalazione al Centro Affidi, utilizzando il modulo B;
4. Individuazione della famiglia disponibile, ritenuta idonea e abbinamento minore-famiglia
affidataria;
5. periodo di conoscenza e di contatto tra minore-famiglia affidataria e servizi dell’ente
locale;
6. segnalazione al Tribunale per i Minorenni della famiglia ritenuta idonea;
7. comunicazione alla famiglia d’origine del provvedimento di affido, modulando il momento
dell’informativa in funzione delle motivazioni dell’allontanamento del minore, e dei rischi
di reazioni o resistenze dei familiari.
8. decreto di affidamento emanato dal Tribunale per i Minorenni con l’indicazione della
famiglia affidataria;
9. attuazione dell’affidamento da parte dei servizi secondo le prescrizioni del decreto
emanato e predisposizione del progetto di affidamento (modulo C), contenente le
motivazioni dello stesso, i tempi e i modi dell’esercizio dei poteri riconosciuti all’affidatario
e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono
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mantenere i rapporti con il minore. Inoltre, deve essere indicato il servizio sociale locale cui
è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante
l’affidamento con l’obbligo di tenere costantemente informato il Tribunale per i Minorenni;
10. comunicazione alla famiglia d’origine e alla famiglia affidataria del progetto articolato e
compilazione mod. 2, mod. 3 e mod. 4;
11. sostegno e verifica sull’andamento dell’affido da parte dei servizi dell’ente locale, in
collaborazione con il Centro Affidi, con relazione periodica di aggiornamento al TM;
12. relazione al Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni ove concorrano
provvedimenti modificativi da parte del Tribunale per i Minorenni.
Art. 23 Normativa di riferimento
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Legge 184/1983: Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia del 20 novembre 1989 e ratificata in Italia con
legge del 27 maggio 1991, n. 176
Delibera C.R.T. 364/1993: Direttiva su criteri e modalità di sostegno economico per
l’affidamento familiare
Delibera C.R.T. 384/1994: Direttiva ai Comuni e alle Unità Sanitarie Locali per la
costituzione e il funzionamento per l’affidamento familiare
Legge 15 febbraio 1996, n. 66 - Norme contro la violenza sessuale
Legge 28 agosto 1997, n. 285, "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza"
Legge regionale 72/1997: Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di
cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
integrati e relativo PIRS
Legge 23 dicembre 1997, n. 451 - Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia
e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia
Legge 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in
schiavitù
Legge 31 dicembre 1998, n. 476 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale
Legge 8 marzo 2000, n. 53 - Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città
Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2000, "Approvazione del Piano
Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva per il biennio 2000/2001"
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
Decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 Disposizioni urgenti in materia di adozione e di
procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni
Legge 149/2001: Modifiche alla legge 4 maggio 1983 n. 184 recante “Disciplina
dell’adozione e dell’affidamento dei minori” nonché al titolo VIII del libro primo del Codice
Civile
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Servizi
Territoriali
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Documentazione Sistema Qualità
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REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI
SERVIZIO DEL CENTRO FAMIGLIE “IL BAOBAB”
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Legge 6 febbraio 20006, n. 38 “Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento
sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”
Delibera di G.R. n. 139 del 27 febbraio 2006 “Indirizzi in materia di affidamento di minori a
famiglia e a servizi residenziali socio-educativi, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. e) Legge
Regionale 24 febbraio 2005, 41
Art. 24 Modulistica
La modulistica del Servizio di Affidamento Familiare è adottata con Delibera del Direttore Generale
della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa ed è costituita da:
- Documentazione del Centro Affidi
o Modulo A: Disponibilità degli affidatari
-
Documentazione del Servizio di Assistenza Sociale
o Modulo B: invio segnalazione da parte dei Servizi Sociali Territoriali al Centro Affidi
o Modulo C: progetto di affidamento, redatto in collaborazione con il Centro Affidi.
-
Documentazione che il Servizio Sociale Territoriale invia al Direttore Area Servizi
Territoriali, di cui conserva copia:
o Provvedimento di affidamento familiare;
o Modulo impegno famiglia affidante (mod. 1);
o Modulo impegno famiglia affidataria del minore (mod. 2), redatto in collaborazione
con il Centro Affidi;
o Modulo di apertura affido familiare (mod. 3), redatto in collaborazione con il Centro
Affidi;
o Relazione dell’assistente sociale di attivazione dell’affidamento e degli altri
operatori coinvolti nel progetto.
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Schema riassuntivo del servizio di affidamento, suddiviso per soggetti
(Servizi Territoriali e Équipe del Centro Affidi) e compiti
SERVIZI TERRITORIALI
AREA DI INTERSCAMBIO
CENTRO AFFIDI
Individuazione delle situazioni
di rischio psico-sociale per il
minore
Valutazione delle soluzioni che
meglio soddisfano i suoi
bisogni
Segnalazione circostanziata al
Centro Affidi accompagnata da
relazione dettagliata
Interventi preparatori
all’affidamento (verso il
minore, verso la famiglia
d’origine
Interventi sulla famiglia di
origine per modificare quei
fattori che hanno determinato
l’affido
Segnalazione al Centro Affidi
delle famiglie disponibili
all’affidamento
Abbinamento minore-famiglia
affidataria
Predisposizione del Progetto
d’affido
Verifiche periodiche per
l’aggiornamento del progetto
Valutazione finale
Collaborazione in attività
formative ed informative
Sensibilizzazione
e
reperimento di famiglie e
singoli disponibili all’affido
Analisi e valutazione dei
requisiti
degli
aspiranti
all’affidamento attraverso gli
strumenti previsti dalla Del.
C.R. 348/94
Preparazione e valutazione
delle famiglie e dei singoli che
hanno manifestato la loro
disponibilità all’affido
Informazione-formazione dei
canditati
Consulenza dell’équipe del
Centro Affidi ai gruppi delle
famiglie affidatarie e agli
operatori territoriali
Organizzazione
della
documentazione professionale
e raccolta dei dati per il
sistema informativo
costituzione e aggiornamento
della banca dati
collaborazione
e
partecipazione
al
Coordinamento Regionale dei
Centri Affidi
Promozione di un centro di
documentazione
N.B. I Servizi Territoriali
rimangono i “titolari del caso”
in quanto proponenti
l’intervento, pertanto
mantengono contatti con le
Autorità competenti.
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SEZIONE IV
LA SALA INCONTRI
Art. 25 Gestione della Sala Incontri
La “sala incontri” del Centro Famiglie è concessa a soggetti pubblici, privati (sia singoli che
associati) del territorio in uso gratuito per lo svolgimenti di attività, servizi e iniziative connesse alle
finalità del Centro Famiglie e alla programmazione socio-sanitaria integrata.
Possono richiederne l’utilizzo continuativo e occasionale, nel rispetto dell’utilizzo prioritario
assegnato al Centro Famiglie, i seguenti soggetti:
• Associazioni;
• Comitati;
• Fondazioni;
• Cooperative sociali;
• Imprese sociali (dlgs 155/06);
• Cittadini singoli o in gruppo.
Le associazioni che nel proprio Statuto hanno come oggetto sociale temi e principi attinenti alla
responsabilità familiare, e allo stesso tempo sono firmatarie del Patto Territoriale possono
richiedere la “sala incontri” come sede legale per le proprie attività istituzionali, utilizzandone gli
arredi e le attrezzature messe a disposizione dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.
Art. 26 Presentazione della domanda
L’utilizzo continuativo e occasionale dei locali e degli arredi della “sala incontri” avviene a seguito
della presentazione della relativa domanda al Direttore Generale della Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa. Possono presentare domanda per l’uso continuativo coloro che hanno nello statuto
principi e valori attinenti alle responsabilità familiari e che sono firmatarie del Patto Territoriale.
Il modello di domanda può essere ritirato direttamente presso la sede del Centro Famiglie e
consegnato allo stesso. Alla domanda deve essere allegata una relazione descrittiva delle attività
per la quale si richiede l’utilizzo della “sala incontri” e la dichiarazione d’impegno secondo l’art. 27
del presente Regolamento. Le associazioni, firmatarie del Patto Territoriale, che utilizzeranno in
maniera continuativa la “sala incontri” devono rinnovare la domanda e la relazione descrittiva ogni
anno, entro i primi dieci giorni del mese di Gennaio.
Art. 27 Modalità per la presentazione della domanda
La domanda firmata dal Legale Rappresentante (in caso di ente o organizzazione) o dal richiedente
(in caso di cittadini singoli o in gruppo) deve essere indirizzata al Direttore Generale della
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.
Alla domanda, a pena di inammissibilità, sono allegati:
 La relazione descrittiva delle attività da realizzarsi all’interno del Centro Famiglie, con
relativo calendario;
 La dichiarazione firmata dal responsabile dell’associazione, contenente i seguenti impegni:
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•
Impegno al rispetto dello svolgimento nei locali della “sala incontri” delle sole attività
dichiarate nella relazione;
• Impegno al ripristino, nelle condizioni precedenti l’uso, dei locali e degli arredi della
“sala incontri” e in particolare alla pulizia dei locali e degli arredi stessi al termine di
ciascun utilizzo;
• Impegno al pagamento di tutti i danni eventualmente provocati.
La domanda con i relativi allegati deve essere presentata almeno dieci giorni prima della data per
la quale si richiede la disponibilità dei locali del Centro Famiglie.
Art. 28 Valutazione della domanda
Le richieste vengono valutate in riunione congiunta dal Direttore Area Servizi Territoriali della
Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa con il Responsabile del Centro Famiglie.
La risposta alla domanda avanzata viene data mediante comunicazione diretta all’interessato.
Nella valutazione delle richieste sono considerate prioritariamente:
 quelle che hanno sottoscritto il Patto Territoriale;
 quelle che tengono di conto dei programmi e delle attività già pianificate dal Centro
Famiglie.
L'accoglimento o il rigetto della domanda, a firma del Direttore Generale, viene comunicato al
diretto interessato entro 7 gg. dalla data della domanda.
In caso di accoglimento, tale comunicazione contiene anche tutte le eventuali prescrizioni cui
dovrà attenersi il soggetto utilizzatore.
Almeno due giorni prima dell’utilizzo autorizzato sarà cura del soggetto richiedente provvedere a
concordare il ritiro delle chiavi della “sala incontri” presso il Centro Famiglie.
Sono a carico degli utilizzatori eventuali spese per imposte, tasse, diritti d’autore o altro, inerenti
all’organizzazione e allo svolgimento delle attività o manifestazioni programmate. E’ facoltà degli
stessi, previa autorizzazione da parte della Fondazione, e in regola con imposte e tasse, apporre
all’interno dell’immobile cartellonistica pubblicitaria per la durata dell’utilizzo dei locali.
Nel caso uno o più dei precedenti obblighi non venisse rispettato, la Fondazione Territori Sociali
Altavaldelsa potrà negare in futuro l’uso dell’immobile.
La Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa si riserva la facoltà di prevedere in futuro il deposito
di una cauzione ed il versamento di una quota d’uso.
Art. 29 Diritto alla Riservatezza e Segreto Professionale
Il personale impiegato dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa dovrà attenersi al rispetto
delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio e della deontologia
professionale.
Gli operatori, incaricati dalla Fondazione al trattamento dei dati personali per quanto concerne i
servizi erogati all’interno del Centro Famiglie, svolgeranno le loro attività conformemente a
quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs. n.196 del 30 giugno
2003) e dal Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B del Dlgs. n.196
del 30 giugno 2003). Il personale riducendo al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche
accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non
conforme alle finalità della raccolta, attueranno le misure di sicurezza e il complesso degli
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accorgimenti tecnici, informatici, organizzativi, logistici e procedurali di sicurezza, secondo quanto
previsto dal Documento Programmatico sulla Sicurezza.
Art. 30 Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
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