Art. 3 - Comune di Colorno

annuncio pubblicitario
CONVENZIONE TRA COMUNE DI COLORNO E COOPERATIVA SOCIALE CABIRIA
A.R.L., PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, AI SENSI
DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 E DEGLI ARTT. 11 E 12 DELLA L.R. 7/94.
L'anno ________________________ il giorno _____________ del mese di __________ presso la
sede del _________________________________ via ____________________________________
tra
l'ente pubblico: il Comune di Colorno (di seguito denominato ente pubblico), codice fiscale
00226180347, con sede in Colorno Via Cavour n. 9, rappresentato dalla dott.ssa Ilaria Boselli, nata
a Parma il 27 febbraio 1968, in qualità di Responsabile del Settore Affari generali ed istituzionali,
autorizzata ad intervenire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune ai sensi
dello Statuto Comunale, dell'art. 11, 5° comma lett. q) del Regolamento di organizzazione degli
uffici ed a seguito del provvedimento del Sindaco n. 13 in data 5 dicembre 1996;
e
la cooperativa sociale CABIRIA a r.l. (di seguito denominata cooperativa sociale) avente sede in
Parma Via Minozzi n. 10/A - codice fiscale e partita IVA 01713700340 la quale è iscritta all'Albo
regionale delle cooperative sociali, sezione B, con provvedimento n. 616 in data 24 maggio 1993
del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna, e al Registro Prefettizio con decreto in
data 7 maggio 1993, nella persona del suo legale rappresentante Sig. Alessio Sarmelli, nato a
Livorno l’11/06/1970 in qualità di presidente
premesso
- che con deliberazione di C.C. n. … del ……………….. si stabiliva di approvare lo schema di
convenzione per l’affidamento del servizio di stampa e pubblicazione di 3 numeri all’anno del
bollettino periodico dell’amministrazione comunale, per il periodo 2005-2006;
- che la cooperativa sociale ha, tra le proprie finalità statuarie, quella dello svolgimento delle
attività di seguito indicate, ed a tale fine è dotata di idonea organizzazione tecnologica e aziendale e
che tali attività sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- che le predette persone svantaggiate costituiscono il 58% dei lavoratori (n. 7 soggetti svantaggiati
su 12 lavoratori), mentre sono state poste in essere le seguenti iniziative organizzative e formative
di sostegno ai predetti inserimenti lavorativi:
 inserire il lavoratore in una organizzazione e in una gestione dei processi di lavoro tali da
determinare una buona efficacia rispetto agli obiettivi sociali: una organizzazione e una
gestione flessibili, capaci di favorire la massima espressione della capacità individuali;
 individuazione e assegnazione al lavoratore di un impiego adatto, tale da consentirgli di
utilizzare al meglio le abilità possedute, nonché di acquisire quelle mancanti, colmando così il
deficit di produttività che lo caratterizza;
 formazione al lavoro e sul lavoro: la cooperativa garantirà al lavoratore una formazione
generale (ad esempio in fatto di competenze relazionali, di conoscenza e rispetto delle regole
lavorative) e una formazione specifica (relativamente all’editoria elettronica e alla stampa
digitale di grandi formati) affinché sia in grado di svolgere correttamente ed efficacemente le
mansioni affidate;
- che pertanto l'ente pubblico può, in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica
Amministrazione, concedere direttamente, ai sensi dell'art. 5 della L. 381/91, alla cooperativa
sociale l'esecuzione del seguente servizio:
D:\769914655.doc
-
stampa e pubblicazione per gli anni 2005-2006 del bollettino informativo periodico
dell'amministrazione comunale avente le seguenti caratteristiche tecniche:
Denominazione della testata
Periodicità
Tiratura per numero
Composizione grafica
Numero di pagine
Colori
Distribuzione
Colorno Inform@
Quadrimestrale
Da 3500 a 4000
Formato A4 gr 115 o freelife velum gr
120 (ecologica)
Da 16 a 32
4 colori con fotografie
Spedizione postale «invii senza
indirizzo»
Nel servizio sono comprese le seguenti prestazioni:
- realizzazione della bozza di stampa entro 10 giorni dalla consegna dei testi in formato elettronico
- correzione prime e seconde bozze
- consegna bozze al Comune e ritiro delle stesse
- consegna al Comune delle bozze corrette entro 2 giorni
- impaginazione testi e fotografie
- stampa testi e fotografie entro 10 giorni dall'approvazione della bozza definitiva
- confezionatura
- incelophanatura
- consegna all'ufficio postale
per un importo di € 2.700,00, oltre IVA, ogni numero di 16 pagine e con tiratura di 3600 copie, e
per un importo complessivo annuale di € 8.100,00, oltre IVA, corrispondente a tre numeri
pubblicati;
- che la cooperativa sociale ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, il
proprio progetto di inserimento nel lavoro di soggetti svantaggiati, riferito all'oggetto della
convenzione, riportante sia il numero dei soggetti svantaggiati, la tipologia dello svantaggio in
relazione alla capacità lavorativa residua, il ruolo e profilo professionale di riferimento, sia la
presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica
delle eventuali figure di sostegno;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
L'ente pubblico affida alla cooperativa sociale la fornitura del servizio di stampa e pubblicazione
del bollettino informativo periodico dell'amministrazione comunale per gli anni 2005 e 2006, come
specificato in premessa.
Art. 2
La cooperativa sociale si impegna a rendere le prestazioni di cui all'art. 1 nel rispetto delle modalità
e dei tempi indicati da concordarsi con il Responsabile del Settore Affari generali ed istituzionali,
tramite la propria organizzazione aziendale idonea alla realizzazione dell'esatta fornitura e al
raggiungimento delle finalità di inserimento lavorativo previste.
D:\769914655.doc
La cooperativa sociale dichiara che le condizioni dei lavoratori svantaggiati impegnati nell'attività
oggetto della presente convenzione è già documentata agli atti della Regione. Dichiara altresì che a
tutti i lavoratori è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro delle cooperative sociali.
Art. 3
Per l'adempimento delle obbligazioni di fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, la
cooperativa sociale si impegna in ogni caso ad utilizzare n. 2 lavoratori svantaggiato, e
precisamente: la signora T.L. (persona seguita dal servizio tossicodipendenze dell’Azienda USL) e
la sig.ra B.P. (persona seguita dal servizio tossicodipendenze dell’azienda USL), come risulta dal
progetto di inserimento lavorativo.
La cooperativa sociale si impegna altresì:
a) a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4
della L. 381/91 per tutto il periodo della convenzione;
b) a nominare responsabile dello svolgimento dell'attività la sig.ra Barbara Salomoni, referente del
settore che si occupa di fotocomposizione, editoria, elettronica, stampa digitale grandi formati;
c) ad utilizzare i soci volontari nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2 della L. 381/91, per
prestazioni complementari.
La cooperativa sociale dichiara di aver predisposto, in ottemperanza agli obblighi previsti dal
Decreto legislativo 626/94, un piano di valutazione del rischio con l'indicazione delle misure e delle
procedure operative da applicare per lavorare in sicurezza. Il Comune pertanto viene liberato da
qualsiasi responsabilità sull'esecuzione dei lavori stessi.
Art. 4
L'ente pubblico si riserva la facoltà di eseguire verifiche periodiche sulle attività oggetto del
rapporto convenzionato e sui risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo. Questi ultimi
avverranno anche attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa ed i lavoratori
svantaggiati; tali verifiche sono effettuate con i responsabili della cooperativa sociale e le relative
valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla cooperativa stessa. La
cooperativa sociale redige e trasmette all'ente pubblico una relazione finale circa i risultati raggiunti
nell'attività di inserimento lavorativo.
L'ente pubblico nomina quale suo referente la Dott.ssa Ilaria Boselli - Responsabile del Settore
Affari generali ed istituzionali, cui la cooperativa si rivolge per qualsiasi problema organizzativo e
gestionale.
Art. 5
Per la fornitura dei servizi di cui alla presente convenzione, l'ente pubblico corrisponde alla
cooperativa sociale l’importo di € 2.700,00 (duemilasettecento/00), oltre IVA, per ogni numero del
bollettino di 16 pagine e con tiratura di 3600 copie, per un importo complessivo annuale di €
8.424,00 (ottomilaquattrocentoventiquattro/00), oltre IVA (4%), corrispondente a tre numeri
pubblicati.
D:\769914655.doc
Il pagamento avverrà entro trenta giorni dalla presentazione della fattura, ai sensi dell'art. 14 della
L.R. 4 febbraio 1994, n. 7, da effettuarsi dopo la pubblicazione di ciascun numero del bollettino
informativo, e precisamente, ogni anno come segue:
- € 2.700,00, oltre IVA, dopo il primo numero;
- € 2.700,00, oltre IVA, dopo il secondo numero;
- € 2.700,00, oltre IVA, dopo il terzo numero.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno, venissero realizzati meno numeri rispetto a quelli previsti, alla
ditta spetteranno soltanto gli importi corrispondenti ai numeri effettivamente pubblicati.
Viceversa qualora siano pubblicati numeri speciali o supplementi, in aggiunta a quelli programmati,
o numeri con più copie rispetto alle 3600 e/o più pagine rispetto alle 16, alla ditta spetteranno gli
importi corrispondenti, che verranno di volta in volta concordati, anche in base alla disponibilità di
carta.
Nel caso di realizzazione di numeri con tiratura inferiore alle 3600 copie, alla ditta spetterà una
somma inferiore, da concordarsi in base alle copie richieste. A titolo esemplificativo per un numero
di 3500 copie e 16 pagine spetterà la somma di € 2.600,00, oltre IVA.
Alla scadenza della convenzione verranno rimborsate le spese per la carta acquistata e non
utilizzata.
Art. 6
L'ente pubblico favorisce e concorda con la cooperativa sociale iniziative di riqualificazione e
aggiornamento nelle materie connesse all'oggetto della presente convenzione.
Art. 7
Ogni eventuale variazione alla presente convenzione che intervenga successivamente alla sua
stipula in corso di validità della stessa, deve essere concordata fra le parti e formare oggetto di un
apposito atto aggiuntivo.
Art. 8
Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con
fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.
Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione:
- per inosservanze della vigente normativa;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione.
(Vengono considerate tali n. 2 lettere comunicate mediante raccomandata A.R. rimaste inevase).
D:\769914655.doc
Art. 9
La presente convenzione ha decorrenza dalla data di esecutività della delibera di approvazione ed
ha validità fino al 31 dicembre 2006, salvo i casi di risoluzione di cui al precedente art. 8, e potrà
essere rinnovata in caso di accordo tra le parti.
Alla scadenza del periodo di validità della convenzione le parti stesse sottopongono a verifica i
risultati conseguiti.
Art. 10
La revisione del prezzo in caso di rinnovo è effettuata sulla base di istruttoria condotta dai
competenti organi tecnici dell'ente pubblico ai sensi delle norme vigenti.
Art. 12
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione solo in caso di uso,
ai sensi dell'art. 5, secondo comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Le spese ad essa relative
sono a carico della cooperativa.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELLA COOPERATIVA SOCIALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE PUBBLICO
Alessio Sarmelli
Dott.ssa Ilaria Boselli
D:\769914655.doc
Scarica