Esercitazioni pratiche sulle procedure concorsuali 1° Incontro «Concordato Preventivo» 1) Ricorso per l’ammissione al concordato preventivo 2) Relazione accompagnatoria del professionista 3) Istanza di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione 4) Relazione del Commissario giudiziale 5) Denunzia del C.G. per la revoca del concordato 6) Parere del C.G. in sede di omologazione 7) Opposizione all’omologazione del concordato A cura di Bruno Bartoli Dottore Commercialista in Reggio Emilia Indice generale 1°) Ricorso per l’ammissione al concordato preventivo Concordato per garanzia Concordato per cessione dei beni Concordato misto Concordato mediante assunzione Concordato mediante accollo delle obbligazioni Concordato mediante costituzione di società ed assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari Concordato mediante intervento sul capitale sociale Concordato mediante altre operazioni straordinarie 2°) Relazione accompagnatoria del professionista Premessa e cenni sull’impresa Tipologia della crisi Situazione patrimoniale Veridicità dei dati aziendali Elementi dell’attivo Elementi del passivo Analisi del Piano Conclusioni ed attestazione della fattibilità del Piano 3°) Istanza di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione 4°) Relazione del Commissario giudiziale 5°) Denunzia del C.G. per la revoca del concordato 6°) Parere del C.G. in sede di omologazione 7°) Opposizione all’omologazione del concordato 1°) RICORSO PER PREVENTIVO L’AMMISSIONE AL CONCORDATO Concordato per garanzia L’Art. 160 LF non prevede esplicitamente l’ipotesi di «C.P. con Garanzia», ma è da ritenere comunque possibile attraverso garanzie: ¾ ¾ Tipiche Atipiche ex art. 1179 cc: Chi è tenuto a dare una garanzia senza che ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra sufficiente cautela. La Garanzia può essere costituita anche dal Patrimonio del Debitore, stante la sostanziale atipicità che caratterizza il rinnovato istituto del c.p. Ipotesi esclusa nella previgente disciplina: il C.P. con garanzia era conservativo, non era prevista la liquidazione del patrimonio del debitore, il soddisfacimento dei creditori era realizzato attraverso pagamenti eseguiti tipicamente da Terzi garanti. Concordato per cessione dei beni La giurisprudenza è orientata ad intendere che nell’ipotesi di c.p. liquidatorio il ricorrente debba necessariamente destinare l’intero patrimonio a disposizione per il soddisfacimento della massa dei creditori con % anche per i Chirografi. Il C.P. Cessio bonorum in analogia al fallimento appartiene alla categoria dei procedimenti di esecuzione forzata. Non garantisce l’esatto pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata. L'indicazione della % di soddisfacimento è indicativa e finalizzata alla valutazione di convenienza e fattibilità. In alternativa si tratterebbe di C.P. Misto con Garanzia. Concordato misto «In continuità - Liquidatorio» L’ipotesi del C.P. Misto è caratterizzata da un Piano che prevede accanto alla mera Liquidazione di alcuni Beni non funzionali, la Continuità ex Art. 186 Bis 1° comma LF: a)Prosecuzione diretta dell’attività b)Cessione dell’azienda in esercizio ad un altro soggetto c)Conferimento del Ramo Azienda in funzionamento Sarà il debitore a gestirne la liquidazione ed effettuare i riparti, in misura superiore a quella derivabile dalla mera liquidazione dell’intero patrimonio. Questo anche per consentire all’attestatore di confermare la “migliore soddisfazione dei creditori”. Occorre pertanto nel Piano l’indicazione della % di soddisfacimento finale che, seppure prudenziale, assuma carattere impegnativo per la proponente. Per qualificare il c.p. «con continuità aziendale» non è vincolante la prevalenza/marginalità dei flussi finanziari nell’economia complessiva del piano. Il mantenimento in esercizio anche di una sola parte o ramo dell’azienda è sufficiente a determinare l’integrale applicazione dello speciale statuto del “concordato con continuità”. Nel C.P. Misto con Affitto Ramo d’Azienda la relazione dell’Attestatore valuta: ¾ ¾ ¾ La congruità del canone di affitto pattuito; Il valore dell’azienda, precisando i criteri metodologia adottati; La solvibilità dell'affittuaria. e la Concordato mediante assunzione L’Art. 160 1° comma lett. A) prevede espressamente l’ipotesi di un Assuntore che si accolli le obbligazioni assumendo l’obbligo di adempiere al c.p. in cambio dell’attribuzione delle Attività del debitore – subordinatamente all’esatto adempimento delle obbligazioni concordatarie. Assuntore può essere un terzo o gli stessi creditori. L’istituto dell’Assuntore è dinamicamente all’esistenza congiunta degli aspetti: ¾Obbligatori delle Passività ¾Traslativi delle Attività condizionato L’accollo delle obbligazioni può essere: ¾ ¾ Cumulativo per il debitore – in questo caso l’Assuntore assume la veste di coobbligato, ma con la specificità di agire nell’interesse proprio in funzione della traslatività delle Attività, non per il mero beneficio del debitore. Liberatorio per il debitore. Concordato mediante accollo delle obbligazioni L’ipotesi di Accollo delle Obbligazioni da parte di un terzo presuppone che: ¾ ¾ Il Patrimonio del Debitore resti a quest’ultimo; Non vengano alterate le cause di prelazione. Concordato mediante costituzione di società ed assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari L’ipotesi di emissione di: ¾ Obbligazioni ¾ Strumenti finanziari atipici ¾ Titoli di debito presuppone che: 9 Lo statuto del debitore lo consenta; 9 Il Piano sia ben credibile. Concordato mediante intervento sul capitale sociale L’ipotesi di attribuzione di Azioni/Quote di capitale sociale ai creditori concorsuali può essere: ¾ ¾ Diretta: riferita alla stessa debitrice Indiretta: riferita a società terza conferitaria Questo scenario presenta criticità di gestione in riferimento al Plusvalore/Minusvalore determinati dal Premio di controllo. Concordato mediante intervento sul capitale sociale ¾ Finanziamenti soci (con possibilità di deroga alla regola della postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies per i finanziamenti concessi dai soci ai sensi del terzo comma dell’art. 182 quater); ¾ Conversione in capitale di finanziamenti soci; ¾ Versamenti in conto capitale; ¾ Finanziamenti partecipativi (loan to equity); ¾ Aumenti di capitale. Concordato mediante altre operazioni straordinarie Il Piano può prevedere Operazioni straordinarie – caratteristiche: ¾ ¾ ¾ ulteriori soluzioni attraverso tipicamente con le seguenti Di complessa architettura Trasferiscono il rischio sul creditore per la natura «imprenditoriale» da cui sono caratterizzate L’attività prosegue in capo al Debitore con la medesima struttura Concordato mediante altre operazioni straordinarie Nella generalità delle operazioni straordinarie è necessario definire compiutamente tutte le ipotesi del Piano prima della presentazione del ricorso – eventualmente ove necessario condizionandone l’efficacia al «passaggio in giudicato» dell’Omologa. Operazioni straordinarie tipiche sono: ¾ ¾ La Fusione: con incorporazione della debitrice in altra società patrimonializzata La Scissione: in forma «parziale» tale da attribuire quote della beneficiaria ai creditori concorsuali 2°) Relazione accompagnatoria del professionista Premessa e cenni sull’impresa Premessa: ¾ Dichiarazione relativa ai requisiti soggettivi di professionalità e di indipendenza, nonché di assenza di condizioni di incompatibilità di cui all’ art 28 LF; Indicazione riferimenti incarico ricevuto e indicazione finalità e portata di tale incarico in relazione alla specifica previsione normativa. Espressa menzione circa l’applicazione dei principi di attestazione dei piani di risanamento. ¾ Cenni sull’impresa: Analisi ed indicazione dettagli (anche tramite allegati) rispetto ai seguenti aspetti caratterizzanti l’impresa: I. Struttura societaria (compagine sociale, organo amministrativo e di controllo, centri direzionali e organigramma, ecc.) ed eventuali recenti variazioni, comprese eventuali operazioni straordinarie; II. Descrizione attività e situazione competitiva (mercato e settore di riferimento, posizionamento rispetto al mercato di riferimento, clientela, strategia attuale, punti di forza, punti di criticità, rischi del business, ecc.); III.Cause della crisi (analisi dei bilanci mediante riclassificazioni e indici, cause endogene ed esogene della crisi). ¾ Tipologia della crisi ¾ Individuazione della tipologia di crisi e delle relative cause interne o esterne, dello stato di solvibilità e liquidità. Situazione patrimoniale ¾ Il professionista esamina la situazione economicopatrimoniale-finanziaria dell’impresa redatta nel rispetto delle norme sul bilancio e aggiornata (si ritiene tale se la data di riferimento non supera i 2 mesi precedenti al deposito della domanda). ¾ Art. 182-sexies LF: Esonero dall’obbligo di convocazione dell’assemblea per deliberare in ordine ai provvedimenti di cui agli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c.; Delibera del consiglio di amministrazione che recepisce la sospensione dello scioglimento della società L’anno [...], il giorno [...] del mese di [...] in [...], via […], presso la sede sociale, si è riunito il consiglio di amministrazione della società […], regolarmente convocato secondo le regole statutarie, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1) esonero dall’obbligo di convocazione dell’assemblea per deliberare in ordine ai provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c.; 2) varie ed eventuali. Assume la presidenza della riunione, ai sensi di statuto, il sig. […], nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, il quale constata e fa constatare: - la regolare convocazione della presente riunione consiliare, giuste convocazioni del […] effettuate con le modalità previste dal vigente statuto sociale; - la presenza di tutti gli amministratori in carica, nelle persone di se medesimo, presidente, e dei consiglieri sigg. […]; - la presenza del collegio sindacale nelle persone dei sindaci effettivi dott. […] e dott. [..], risultando assente giustificato il sindaco effettivo dott. […]. Vengono ammessi a presenziare alla Riunione anche […]. Il Presidente dichiara quindi la presente riunione validamente costituita e atta a discutere e a deliberare su quanto all’ordine del giorno, invitando a fungere da segretario […], il quale accetta. Passando all’argomento posto all’ordine del giorno, prende la parola il presidente, il quale ricorda ai presenti che l’assemblea dei soci, tenutasi in data […], ha approvato la situazione patrimoniale/bilancio al [...], redatta anche ai sensi dell’art. 2482 bis e dell’art. 2482 ter c.c., che espone perdite pari complessivamente ad Euro [...], di gran lunga superiori all’importo del capitale sociale, e che pertanto la società versa nelle condizioni di cui all’art. 2482 ter c.c. Il Presidente prosegue illustrando che si renderebbe pertanto necessario procedere alla convocazione dell’assemblea al fine di deliberare sulla riduzione del capitale, sull’assorbimento delle residue perdite ed al suo contemporaneo aumento almeno al minimo legale, ovvero alla trasformazione della società, onde evitarne lo scioglimento. Il Presidente illustra tuttavia ai presenti che in data […], all’uopo appositamente autorizzato dal consiglio di amministrazione in data […] la società ha presentato una domanda di concordato preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, basata sulla continuazione dell’attività e sulla ristrutturazione dell’indebitamento pregresso e che, in virtù di ciò, ai sensi e per gli effetti dell’art. 182-sexies della stesse legge fallimentare, introdotto dall’art. 33, comma 1, del d.l. 83/2012, convertito con legge […], le previsioni previste dall’art. 2447 c.c. non operano e che, pertanto, fino alla data di omologazione non opera nemmeno la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c. Il Presidente fa inoltre presente che il piano di concordato, ancora in fase di redazione, prevedrebbe uno stralcio del debito chirografario in un intorno del […], per cui, qualora la stessa proposta concordataria dovesse essere approvata dal ceto creditorio ed omologata dal tribunale, si otterrebbe una automatica ricapitalizzazione della società per un importo pari a circa Euro […], per cui, ai fini della ricostituzione del capitale sociale, sarebbe sufficiente un apporto dei soci inferiore a quello oggi necessario. Sull’esposizione del Presidente si apre una breve discussione, al termine della quale, il consiglio di amministrazione, già ampiamente edotto ed informato su quanto all’ordine del giorno, con il voto unanime di tutti gli amministratori DELIBERA 1) di prendere atto che in data […] la società ha presentato una domanda di concordato preventivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, basata sulla continuazione dell’attività e sulla ristrutturazione dell’indebitamento pregresso e che, in virtù di ciò, ai sensi e per gli effetti dell’art. 182-sexies della stesse legge fallimentare, introdotto dall’art. 33, comma 1, del d.l. 83/2012, convertito con legge […], le previsioni previste dall’art. 2447 c.c. non operano e che, pertanto, fino alla data di omologazione non opera nemmeno la causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c.; 2) in conseguenza di ciò, di ritenere che non vi è necessità di convocare senza indugio l’assemblea degli azionisti, rinviando la convocazione dell’assemblea per gli adempimenti previsti dall’art. 2447 c.c. a nuova data, immediatamente dopo aver ottenuto l’esito in ordine all’omologazione della procedura di concordato preventivo. Ad ore […], null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola o richiesto a verbale proprie dichiarazioni, la seduta viene tolta, con successiva lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Veridicità dei dati aziendali ¾ ¾ ¾ Il professionista deve in primo luogo attestare la veridicità dei dati esposti nella domanda e negli allegati. Tale attestazione è strumentale alla successiva formulazione di un giudizio rispetto alla fattibilità del piano e deve essere motivata, cioè supportata da controlli effettuati su dati contabili ed extracontabili (qualora effettuati a campione, occorrono precisazioni sulla modalità di rilevamento), al fine di verificare l’ esistenza delle attività. Secondo la dottrina tali controlli devono estendersi anche al riesame del passivo (Ambrosini, Guglielmucci), senza però arrivare alla revisione del bilancio. ¾ Il professionista dovrà pertanto svolgere le seguenti attività: Pianificazione della attività accompagnata da un’analisi del settore di mercato in cui opera l’ azienda; Effettuazione di verifiche di conformità e di validità (indagini, ispezioni presso la sede sociale, riscontri presso uffici pubblici, circolarizzazioni, esame libri sociali e registri contabili, esame dei bilanci storici ed eventuali relazioni e documentazione di organi di controllo, esame della situazione patrimoniale aggiornata e della documentazione a supporto del piano, es. perizie di stima e pareri di terzi). Elementi dell’Attivo Affitto di azienda e preliminare di acquisto ¾ Tra le possibili misure previste nei concordati in continuità (prosecuzione dell’ attività di impresa da parte del debitore; cessione dell’azienda in esercizio; conferimento dell’ azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione) vi è l’ affitto d’azienda, purchè il contratto sia finalizzato al trasferimento dell’azienda e non alla mera conservazione del valore dei beni aziendali al fine di una loro più fruttuosa liquidazione. Affitto di azienda e preliminare di acquisto ¾ Sono, pertanto, consentite dalla giurisprudenza le seguenti ipotesi: Affitto d’azienda funzionante con contratto propedeutico alla successiva cessione della stessa all’affittuario (Trib. Monza 11 giugno 2013); Affitto d’azienda in esercizio prima di presentare domanda di concordato con riserva, contemplando però nel piano la prosecuzione dell’ attività per mezzo della cessione dell’azienda (Trib. Mantova 19 settembre 2013). Offerte di acquisto ¾ In presenza di un piano che preveda la cessione d’azienda o l’affitto finalizzato al successivo trasferimento, l’ attestatore dovrà verificare l’ offerta di acquisto prevista nel piano, se sussistano i requisiti economici e finanziari della cessionaria e se essa possa sostenere il piano. L’analisi degli elementi dell’ attivo è volta a verificarne: ¾ l’esistenza; ¾ la reale disponibilità; ¾ la corretta valorizzazione da parte della società. Rispetto a quest’ultimo aspetto l’attestatore formulerà valutazioni secondo il criterio della prudenza, assumendo, nel dubbio, le attività esposte al valore più basso. Immobilizzazioni materiali, finanziarie, in proprietà, in leasing Rispetto alle attività immobilizzate l’ attestatore dovrà svolgere le seguenti verifiche: ¾ Verifica dell’ esistenza di diritto e di fatto delle immobilizzazioni materiali, immateriali (con particolare attenzione ad elementi con alto profilo di rischio, quale l’avviamento) e finanziarie; ¾ Verifica del titolo di proprietà o, per i beni in leasing, delle caratteristiche e condizioni dei relativi contratti; ¾ Verifica della corretta valorizzazione, tramite visione diretta ed esame di perizie di stima, rispetto alle quali sarà tenuto ad esprimere un giudizio critico (con riferimento all’ avviamento occorreranno considerazioni in merito al processo di impairment); ¾ Verifica del valore delle partecipazioni in altre società alla luce dell’andamento di queste. Magazzino La voce magazzino rappresenta, normalmente, una voce significativa e critica dell’ attivo aziendale, alla quale l’ attestatore dovrà porre una particolare attenzione, effettuando le seguenti attività: ¾ Riscontro a campione dell’esistenza delle rimanenze di magazzino e dei lavori in corso su ordinazione; ¾ Verifica della valorizzazione delle rimanenze (avvalendosi, preferibilmente, di perizie di stima effettuate da terzi esperti), tenendo anche conto del valore corrente dei medesimi beni, alla luce della attuali condizioni del mercato di riferimento; ¾ Riscontro di eventuali fenomeni di obsolescenza o deperimento dei beni che possano condizionarne le prospettive di vendita e conseguentemente il valore di realizzo. Magazzino ¾ Con riferimento alle commesse acquisite, l’attestare svolgerà le seguenti verifiche: - un’analisi delle modalità operative ed organizzative adottate dalla società per le gestione delle commesse in tutta la loro durata, dall’ acquisizione alla fase realizzativa e al completamento del progetto; - Un’ analisi, per ogni singola commessa, dei contratti e altri documenti a supporto, delle successive rivisitazioni e delle motivazioni sottostanti ad eventuali scostamenti rispetto al preventivato. Crediti: verso clienti, ceduti, in factoring, tributari, di lavoro dipendente, verso altri, disponibilità liquide Così come il magazzino, anche i crediti rappresentano una voce consistente dell’attivo. Rispetto ad essi, l’ attestatore è tenuto a verificarne: ¾ L’ esistenza, tramite circolarizzazione dei crediti e, in assenza, di conferme esterne, l’ analisi della documentazione comprovante la nascita e le movimentazioni dei medesimi e dei relativi contratti (in particolare modo dei contratti di cessione di crediti e contratti di factoring); ¾ La concreta esigibilità, tramite un esame della situazione patrimoniale del debitore e la richiesta di un riscontro da parte di eventuali soggetti terzi incaricati del recupero crediti; ¾ La corretta valorizzazione al valore di presumibile realizzo tenuto conto delle considerazioni di cui al punto precedente, tramite apporto di eventuali svalutazioni. Elementi del passivo Le attività di verifica sugli elementi del passivo patrimoniale sono finalizzate ad accertare che: ¾ Le passività esposte siano quelle risultanti dalla contabilità, da altri documenti aziendali, nonché dalle informazioni ottenute da banche, fornitori ed altri creditori; ¾ La società abbia tenuto conto di ogni ulteriore passività potenziale e ne abbia prudenzialmente stimato l’ammontare. Anche nella valutazione del passivo l’Attestatore adotterà il criterio della prudenza, assumendo nel dubbio le passività accertate al valore più alto. Passività bancarie di conto corrente per anticipazioni su crediti ceduti Rispetto alle passività finanziarie di conto corrente e per anticipazioni su crediti ceduti, l’ attestatore verificherà: ¾ La corrispondenza dei saldi contabili con i saldi risultanti da estratti conto/centrale rischi/Modelli ABI/REV (se richiesti o disponibili); ¾ I contratti in essere con le banche rispetto a fidi di c/c e castelletti sbf/anticipo fatture concessi, l’ importo degli sconfinamenti per i quali sia stato richiesto il rientro da parte degli istituti di credito e i relativi piani di rientro; ¾ La corrispondenza rilevante intercorsa tra società e banche. Mutui e finanziamenti Rispetto ai mutui e finanziamenti in essere, l’ attestatore verificherà: ¾ La corrispondenza dei saldi contabili con i saldi risultanti da piani di ammortamento/centrale rischi/Modelli ABI/REV; ¾ I contratti di mutuo/finanziamento in essere con le banche, il numero e l’importo delle rate scadute e non versate e la presenza di eventuali accordi di moratoria o rimodulazioni dei piani di ammortamento; ¾ Le ipoteche iscritte a garanzia del rimborso. Debiti verso fornitori Rispetto ai debiti verso fornitori l’attestatore analizzerà: ¾ La completezza dei debiti esposti in contabilità tramite attività di circolarizzazione dei fornitori e, in assenza di questi riscontri, tramite procedure alternative di verifica; ¾ la composizione e l’anzianità dello scaduto, ¾ I decreti ingiuntivi e le altre comunicazioni inviate dai fornitori a tutela del loro credito, traendone anche ulteriori elementi per l’analisi di veridicità; ¾ Eventuali accordi presi dalla società con alcuni fornitori in merito alla rateizzazione e piani di rientro degli importi dovuti; ¾ La suddivisione formulata dalla società tra creditori il cui credito è assistito da causa di prelazione (creditori privilegiati) rispetto al resto della massa debitoria. Debiti tributari Con riferimento ai debiti tributari l’attestatore accerterà: ¾ La correttezza e completezza dei debiti risultanti dalla contabilità tramite analisi della documentazione a supporto; ¾ Gli importi scaduti e di questi l’ entità, rispettivamente, della componente rateizzata e di quella non ancora rateizzata; ¾ L’esito della certificazione carichi pendenti?? Debiti per contributi assicurativi e previdenziali Anche con riferimento ai debiti assicurativi e previdenziali l’attestatore accerterà: ¾ La correttezza e completezza dei debiti risultanti dalla contabilità tramite analisi della documentazione a supporto; ¾ Gli importi scaduti e di questi l’ entità, rispettivamente, della componente rateizzata e di quella non ancora rateizzata. Debiti per lavoro dipendente Con riferimento ai debiti verso dipendenti l’attestatore accerterà: ¾ La correttezza e completezza dei debiti risultanti dalla contabilità per salari e stipendi, 13ma e 14ma mensilità, ratei ferie e permessi, nonché del TFR maturato, tramite riscontro con i dati predisposti dal consulente addetto alla predisposizione delle buste paga. Costi della procedura L’ attestatore prenderà in esame la stima delle spese di giustizia e di procedura effettuata dalla società, verificandone: ¾ La completezza, con riferimento ai diversi soggetti coinvolti (commissario giudiziale/liquidatore, periti della procedura, attestatore, professionisti incaricati della redazione del concordato, altri professionisti coinvolti); ¾ La congruità rispetto alle dimensioni dell’azienda e alla complessità della procedura. Altri debiti Ogni altra componente di debito (acconti, ecc.) sarà oggetto di verifica tramite la relativa documentazione a supporto. Rispetto ai fondi saranno oggetto di verifica: ¾ La composizione dei medesimi e la coerenza con la documentazione rilevante disponibile; ¾ L’ eventuale necessità di integrazione degli stessi, in presenza di debiti erariali/previdenziali non ancora rateizzati e sulla base delle informazioni ottenute dai consulenti legali circolarizzati circa l’esistenza e lo stato attuale di contenziosi con clienti, fornitori, dipendenti, Erario/Inps o altri soggetti terzi. Analisi del Piano Correttivi della crisi economica ¾ Un piano di concordato in continuità (ipotesi alternative di prosecuzione dell’ attività d’ impresa da parte del debitore, cessione dell’ azienda in esercizio, conferimento dell’ azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione) deve contenere un’ analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. ¾ Il piano può prevedere l’abbandono di aree di attività che storicamente si sono rivelate non redditizie e la concentrazione dell’attività nelle aree «core». Correttivi della crisi finanziaria: ¾ Revisione dei rapporti contrattuali con le banche, al fine di rendere gli impegni di pagamento e rimborso compatibili con la generazione di cassa operativa da parte della società, tramite: Riscadenziamento dei finanziamenti e modifica dei piani di ammortamento; Erogazione di nuova finanza; Riduzione dei tassi d’interesse, al fine di agevolare la generazione di cassa disponibile a servizio dell’operatività e, successivamente, a rimborso dei debiti in linea capitale. Correttivi della crisi finanziaria: ¾ ¾ Accordi con pagamento; fornitori Liquidazione di dell’ impresa; beni per revisione condizioni non funzionali all’ di esercizio Correttivi della crisi finanziaria: ¾ ¾ ¾ Eventuale richiesta di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori; Eventuale previsione di una moratoria (fino ad una anno dall’ omologazione del concordato) per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca; Eventuale proposta di soddisfacimento dei creditori tramite cessione di beni agli stessi, operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione, attribuzione ai creditori di quote/azioni/altri strumenti finanziari), accollo, pagamento parziale in denaro, datio in solutum, ecc. Aspetti innovativi rispetto all’ attività d’impresa precedente: ¾ Le prospettive gestionali descritte nel piano devono segnare un punto di rottura e di cambiamento rispetto al passato con riferimento alle strategie ed alle scelte che sono state identificate tra le cause della crisi d’ impresa. Esame delle Fasi Statica – Dinamica – Finanziari – Aspetti innovativi nell’Impresa Flussi L’approfondita analisi: ¾della realtà aziendale; ¾dell’individuazione delle cause della crisi; ¾dei fattori di rischio caratterizzanti la gestione; rappresentano le premesse minimali cui è chiamato il Professionista, tali elementi non sono esaustivi in quanto nel concreto è con lo scenario futuro che il Piano di risanamento deve confrontarsi. E’ un percorso logico coerente e realistico l’obiettivo del redattore del Piano. L’interagire fra le diverse professionalità interne ed esterne all’azienda come minimale presupposto di credibilità del Piano. Non sempre i consulenti storici dell’impresa ritengono opportuno assistere l’impresa nella fase pre-concorsuale, o comunque a tenere il timone della stessa. Tipicamente in tali situazioni si attivano per responsabilizzare l’imprenditore affinchè prenda coscienza della situazione e della necessità di interventi esterni nuovi, in grado di intervenire senza condizionamenti spesso inevitabili quando il rapporto è datato. E’ questo un momento assai delicato per il consulente storico, per l’imprenditore come anche per il professionista neo incaricato, per motivi facilmente intuibili, tuttavia la tempestività nella presa di coscienza e nelle decisioni conseguenti è il primo necessario elemento vincente nel percorso di gestione della fase preconcorsuale. L’imprenditore ha consolidati rapporti affettivi e sociali ed agisce in un tenore di vita che potrebbero non essere compatibile con la nuova realtà. La gestione della quotidianità all’esterno dell’azienda potrebbe assumere un peso psicologico, ed indurre ad errori, in misura anche maggiore rispetto alle reali problematiche interne alla gestione dell’impresa. La strategia pre-concorsuale ove preveda anche uno solo dei seguenti effetti, è evidente a quale salto mentale il professionista debba accompagnare l’imprenditore: a) b) c) d) e) l’esclusione dalla futura compagine sociale; l’esclusione dalla gestione dell’impresa ove risanata; mortificazione nell’abituale tenore di vita; il coinvolgimento nella ristrutturazione, in qualità di partner, proprio di quel concorrente con cui fino al giorno prima e per decenni la competizione era stata durissima; un impegno dell’imprenditore molto intenso primariamente a vantaggio dei creditori, anteponendolo al proprio per lo meno in termini finanziari. E’ opportuno, anzi necessario, che l’incarico professionale venga formalmente discusso e deliberato dagli organi societari in quanto solo con una piena legittimazione e consapevolezza del mandato attribuitogli il professionista sarà in grado di esprimere al meglio le potenzialità. L’intervento professionale sarà tanto più tempestivo ed efficace quanto più l’impresa disponga di un adeguato sistema di budget e reportistica con verifica a consuntivo degli scostamenti – navigare a vista in questa fase non è pensabile infatti mai come nei periodi di crisi è necessario investire nell’ufficio amministrativo e più in generale in quelle aree che elaborano le informazioni per il controllo di direzione. In questa fase elementi quali: ¾la possibilità per il professionista di destinare molto tempo ad una presenza anche fisica in azienda; ¾un ordinato ed efficace archivio di riferimento; ¾una costante ed immediata reperibilità a beneficio dell’imprenditore e degli addetti interni con capacità di fornire soluzioni ai piccoli come ai grandi problemi; ¾serenità e lucidità nel rapporto interpersonale; ¾capacità di anticipare il verificarsi delle criticità; sono imprescindibili in questa fase della consulenza. Passaggio di consegne fra il consulente storico e quello subentrante: ¾Perimetro dei compiti assegnati - tipicamente il consulente storico prosegue nell’assistenza di carattere «ordinario» mentre il subentrante in quella di carattere «straordinario»; ¾Chiarezza formale nei ruoli con lettere d’incarico e delibere dell’organo amministrativo chiare per competenze attribuite e compensi riconosciuti e condivisi; sono imprescindibili in questa fase della consulenza. I risultati dell’analisi del professionista, sintetizzati in un report, verranno illustrati al consiglio di amministrazione ed al gruppo dirigente per l’approvazione. La norma non individua regole di contenuto del Piano; questo però, anche in vista dell’attestazione, dev’essere concretamente realizzabile, ovvero: Idoneo a realizzare gli obiettivi prefissati; Ragionevole nella ipotesi di fattibilità concreta. Nel Piano vengono indicate le soluzioni operative da adottare per: ¾ ¾ il risanamento/ la ristrutturazione dell’esposizione debitoria – o in alternativa la sua liquidazione; il riequilibrio di quella finanziaria. Le modalità di intervento possono essere molteplici: o Dilazione /rinuncia del creditore all’azione esecutiva; o Rinuncia agli interessi; o Remissione o consolidamento del debito; o Cessione di beni in pagamento di debiti; o Cessione di crediti; o Cessione di rami d’azienda; o Dismissione o razionalizzazione di linee produttive; o Messa in mobilità dei lavoratori; o Liquidazione a saldo e stralcio; o Concessione di nuova finanza; o Concessione di garanzie su obbligazioni pregresse o nuovi finanziamenti; o Conversione di debiti in capitale di rischio del ricorrente o newco conferitaria dell’azienda; o Ricapitalizzazione del patrimonio netto; o Fusione in società terza; Fasi logiche del Piano di turnaround: Sequenza temporale e contenuti: ¾ Analisi-riconoscimento della crisi; ¾ Adozione di nuova leadership; ¾ Valutazione/analisi e scelta del turnaround fra diverse opzioni; ¾ Gestione dell’emergenza, stabilizzazione della crisi; ¾ Ristrutturazione finanziaria e negoziazione con gli stakeholder; ¾ Riorganizzazione e rinnovamento strategico/gestionale; ¾ Recupero/rilancio sostenibile e creazione di nuovo valore. Tempi del Piano di turnaround: Indicativamente, a titolo di riferimento: Dare impronta dell'inversione di tendenza; Sintomi di cambiamento devono emergere entro 3/5 mesi; I risultati concreti cominciare a materializzarsi in 12-18 mesi. Gestire forti discontinuità di gestione: Da eseguire rapidamente e senza compromessi riferite a: Management; Organi sociali; Scelte di portafoglio; Settori da mantenere e sostenere - ottimizzare; Livelli occupazionali. La premessa è: se l’ azienda perde strutturalmente, al di là dei fattori esogeni, vi sono state responsabilità per errori, inerzia e confusione organizzativa. Non può gestire la ristrutturazione lo stesso soggetto che ha costruito la crisi. Intervento su tutte le Funzioni aziendali: Milestones: Il turnaround può essere definito solo caso per caso in relazione alla distruzione di ricchezza in atto: ¾ ¾ grado di avanzamento; intensità del processo. Separazione dell'approccio in fasi o milestones: 1) 2) Misurare l'avanzamento del progetto di turnaround; Strumento di comunicazione con gli stakeholder. Conclusioni ed attestazione della fattibilità del Piano L’ attestatore, dopo aver verificato la veridicità dei dati, è tenuto ad esprimere una valutazione sulla reale fattibilità del piano. ¾ «Il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati nel piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili al momento del rilascio dell’attestazione» (Principi di attestazione dei piani di risanamento, doc. approvato il 3/09/2014, par. 6.7); ¾ Per esprimere il giudizio di fattibilità è opportuno aver svolto le seguenti analisi: 1. Una valutazione delle ipotesi strategiche (Principi di attestazione dei piani di risanamento, par. 6.1) volte al proseguimento della gestione aziendale e alla dismissione di significativi elementi del patrimonio, con particolare riferimento a: la coerenza delle medesime con la situazione di fatto, intesa come coerenza storica, coerenza con le operazioni correnti, con l’assetto organizzativo e la capacità produttiva, con le attese macroeconomiche; La coerenza tra proiezione temporale dell’evoluzione delle variabili strategiche e durata del piano; La fondatezza delle informazioni su cui si basano le ipotesi del piano. 2. Una valutazione della strategia di risanamento (Principi di attestazione dei piani di risanamento, par. 6.2), la quale si caratterizzi per: una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno generato la crisi; interventi che coinvolgano non soltanto l’aspetto finanziario, ma che tramite modifiche all’assetto produttivo, commerciale e competitivo e producano un miglioramento delle marginalità operative; l’ effettiva presenza delle condizioni necessarie per l’implementazione della strategia. 3. Una valutazione del programma di intervento (Action Plan) (Principi di attestazione dei piani di risanamento, par. 6.3), che rappresenta lo sviluppo a breve della strategia identificata con la pianificazione di medio/lungo periodo ed evidenzia la correlazione tra singoli obiettivi previsti, modalità operative per raggiungerli e strategia generale di intervento. L’ Action Plan dovrebbe esplicitare: - - - - - l’insieme di azioni che consentono la realizzazione delle intenzioni strategiche; la descrizione degli investimenti che saranno realizzati; l’impatto organizzativo delle singole azioni in termini di business model, struttura manageriale, organico aziendale, aree geografiche da coprire, canali distribuitivi e struttura commerciale; gli eventuali interventi sul portafoglio prodotti/servizi/brand offerti alla clientela; le azioni con le quali si intende realizzare un eventuale mutamento del target di clientela da servire; le condizioni/vincoli che possono influenzare la realizzabilità delle azioni. 4. Una verifica delle ipotesi economico-finanziarie (Principi di attestazione dei piani di risanamento, par. 6.4), in termini di compatibilità tra ipotesi strategiche formulate e risultati economicofinanziari contenuti nel piano, tenuto conto dell’evoluzione delle variabili ambientali (contesto competitivo, domanda di mercato, etc.). 5. Una verifica dello sviluppo dei dati del piano (Principi di attestazione dei piani di risanamento, par. 6.5), in termini di ragionevolezza e realismo dei dati previsionali utilizzati, tenuto conto che l’attività di controllo : ¾ dovrà concentrarsi principalmente sulle previsioni che presentano un maggior grado di incertezza (projections); ¾ Potrà essere meno rigida rispetto a previsioni che presentino un’ elevata probabilità di realizzazione, ad esempio le previsioni fondate su serie storiche aziendali, purchè non vi siano significativi fattori di discontinuità tali da rendere il verificarsi di tali ipotesi poco probabile, o le ipotesi fondate su previsioni macroeconomiche. 6. Una analisi di sensitività e stress test (Principi di attestazione dei piani di risanamento, par. 6.6), volti ad accertare la sostenibilità economico-fiananziaria del piano anche in presenza di variazioni (peggiorative) nelle ipotesi di fondo del piano stesso (what-if analysis). Il sopra citato documento «Principi di attestazione dei piani di risanamento», approvato dal CNDCEC con delibera del 3 settembre 2014, propone un modello comportamentale ed un valido supporto per le attività che l’Attestatore deve svolgere per esprimere un giudizio rispetto alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del piano, nonché un punto di riferimento per gli altri operatori coinvolti (debitore, creditori, advisors, organi giudicanti). 3°) Istanza di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria amministrazione Nella fase compresa tra il deposito del ricorso per l’ ammissione alla procedura di concordato preventivo ed il decreto di ammissione, nonché durante la procedura di concordato, il debitore conserva l’ amministrazione dei suoi beni e dell’ esercizio dell’ impresa e può compiere: ¾ in autonomia e senza autorizzazione gli atti di ordinaria amministrazione; ¾ Con autorizzazione da parte del tribunale, in fase di ricorso, da parte del giudice delegato, dopo il decreto di ammissione, gli atti (solo se urgenti nel primo caso) di straordinaria amministrazione. Fase antecedente il decreto di ammissione ex art. 163 L.F. in ipotesi di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma, L.F. 161, settimo comma, L. F. "Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente computi dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111" Fase successiva il decreto di ammissione ex art. 163 L.F. Art. 167 “Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato. Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma”. ¾ ¾ Assenza di una definizione univoca degli atti di straordinaria amministrazione; Possibilità di ricavarla indirettamente dalle innumerevoli definizioni di atti di ordinaria amministrazione. Definizioni di atti di ordinaria amministrazione: ¾ “Ogni atto inerente alla conservazione o al miglioramento del patrimonio” e “gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che, ancorché comportanti una spesa elevata (Cass. Civ. n. 9262/2002), lo migliorino o anche solo lo conservino”. ¾ “Vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche: 1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione; 2) abbiamo un valore economico non particolarmente elevato in senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del patrimonio predetto; 3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle caratteristiche del patrimonio predetto. Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti che non presentino tutte e tre queste caratteristiche” (Giurisprudenza della Suprema Corte). ¾ «Considerazione dell’ atto come ordinario in relazione a: 1) Oggetto dell’ attività d’impresa; 2) Dimensione dell’ impresa (quando incide sul patrimonio); 3) Momento in cui l’atto viene attuato (Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, Gruppo di lavoro Crisi e risanamento d’ impresa, Fondazione Odcec Reggio Emilia) 4°) Relazione del Commissario giudiziale ¾ Il commissario giudiziale deve redigere una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, da depositare in cancelleria prima dell’adunanza. Essa ha lo scopo di: - Informare i creditori in modo puntuale circa i dati, le verifiche interne e le connesse valutazioni, consentendo loro di valutare la convenienza della proposta; - Fornire elementi di valutazione al giudice delegato e al tribunale circa la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione della procedura e l’ omologazione del concordato. ¾ ¾ In essa il commissario può esprimere il proprio parere sull’idoneità del piano a soddisfare i creditori, eventuali riserve sulle convenienza del concordato o dubbi sulla correttezza delle risultanze dell’ elenco dei creditori presentato dal debitore. Termini: deposito in cancelleria ed invio ai creditori a mezzo pec entro 10 giorni dalla data dell’adunanza. FACSIMILE CIRCOLARE REFERENTI Reggio Emilia, __/__/’15 Spettabile Beta Srl - Ricorso ex art. 161 L.F. Indirizzo Reggio Emilia Indirizzo PEC Oggetto: Beta S.r.l. – Trib.le RE n° XX/2014 Reg. C.P. – CF: _________ Con riferimento al decreto del __/__/’15 di nomina del sottoscritto quale commissario giudiziale del procedimento in oggetto sono a richiedere la Vs. cortese collaborazione fornendo riscontro ai seguenti passaggi: 1) DEPOSITO CAUZIONALE DELLA PROCEDURA Con riferimento ai termini per l’attivazione ed il deposito presso la cancelleria fallimentare, vorrete aggiornarmi sugli sviluppi di tale adempimento. 2) ANAGRAFICA DEI CREDITORI Avrei necessità di disporre delle anagrafiche dei creditori (fornitori, istituti di credito, lavoratori, professionisti ecc…) in essere alla mezzanotte del __/__/’15 e degli indirizzi delle loro poste elettroniche certificate. 3) PIANO DEI CONTI CONTABILITÀ – ADEGUAMENTO PER OBBLIGAZIONI ANTE E POST C.P. Riterrei opportuno attivare nuovi sottoconti nel piano dei conti di contabilità per tener distinti i debiti relativi alle posizioni ante __/__/’15 rispetto a quelli che per competenza sorgeranno in seguito. Questa impostazione aiuterebbe nella gestione e controllo dei pagamenti, nonché nelle successive elaborazioni di situazioni patrimoniali e riparti, lascio comunque alla Vs. discrezione la decisione sul punto. 4) SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE AL __/__/’15 Avrei necessità della situazione contabile aggiornata al __/__/’15, con il dettaglio di tutti i conti attivi e passivi, in formato excel. 5) INVENTARIO DEL MAGAZZINO IN FORMATO FILE RIFERITO ED AGGIORNATO AL __/__/’15 Occorrerebbe quanto in oggetto. 6) PROIEZIONE DEI VALORI FINANZIARI, A FAR DATA DAL 15/10/2014, NEL PERIODO COMPRESO DAL DECRETO __/__/’15 Individuati i saldi contabili al __/__/’15 è necessario disporre del piano di tesoreria previsto per l’intero periodo concesso dal Decreto __/__/’15 a fare data dal __/__/’15 in formato excel. 7) PROSPETTO FINANZIARIO MENSILE __/__/’15 – __/__/’15È necessario disporre di un prospetto finanziario relativo agli incassi/pagamenti intercorsi nel periodo 15/10/2014 – 15/11/2014 in formato excel. 8) RELAZIONE MENSILE __/__/’15 – __/__/’15 È necessario disporre di una dettagliata relazione sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel periodo __/__/’15 – __/__/’15, anche in relazione all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano. 9) LIBRI SOCIALI Mi occorrerebbe copia, in formato pdf, dei verbali trascritti sul libro assemblee a fare data dal 01/01/’11. Sin d’ora Vi chiederei di farmi avere copia dei verbali che verranno redatti successivamente. Sarà gradito se potrete inviarmi un singolo file pdf per ciascun verbale. 10) PROFESSIONISTI CHE ASSISTONO LA SOCIETÀ Vorrei poter interagire con i Professionisti che, a vario titolo, assistono la società. A tale scopo Vi sarò grato se vorrete inviarmi l’elenco nominativo con relative anagrafiche e copia del contratto di consulenza in essere al __/__/’15 di: Ø Commercialisti; Ø Avvocati; Ø Tecnici; Ø Altri Professionisti. Vorrete altresì tenermi aggiornato su eventuali incarichi professionali che fossero stati affidati o venissero affidati successivamente al __/__/’15. 11) ATTIVITÀ DI VIGILANZA, MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI/ATTREZZATURE/IMMOBILI E ASSICURAZIONI Avrei piacere di conoscere le iniziative intraprese a garanzia dei siti in termini di vigilanza, messa in sicurezza e rapporti di assicurazione corredata dalla documentazione relativa in formato Pdf. 12) CRITICITÀ AMBIENTALI Qualora vi fossero stoccaggi di sostanze tossiche, rischi ambientali in genere, vorrete cortesemente relazionarmi in merito a tali situazioni ed alle iniziative intraprese per la relativa bonifica. 13) CASSETTO FISCALE Avrei necessità di avere accesso, eventualmente in affiancamento ad un Vs. Professionista, al cassetto fiscale. 14) GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ARCHIVIO STORICO Occorre una relazione in merito alle modalità di gestione e conservazione, anche in termini logistici, dell’archivio amministrativo e tecnico. 15) CONTRATTI DI LEASING, NOLEGGIO, AFFITTO, COMODATO Occorre una relazione in merito allo stato degli eventuali rapporti della società con i contratti in oggetto. 16) RAPPORTI BANCARI ORDINARI, DI MUTUO IPOTECARIO – FONDIARIO - CHIROGRAFO, CONTRATTI DERIVATI ED EVENTUALI ALTRI Occorre una relazione di sintesi corredata dalla documentazione aggiornata riferita ai contratti in essere documentata con i relativi contratti e con recente significativa corrispondenza corredata dai prospetti di ammortamento e con la specifica di eventuali obbligazioni in corso di maturazione in c/prededuzione (ipotesi quest’ultima da allineare con e nel prospetto preventivo di tesoreria di cui al precedente punto 6°). 17) FIDEJUSSONI – GARANZIE / ATTIVE E PASSIVE Occorre una relazione di sintesi corredata dalla documentazione aggiornata riferita ai contratti in essere corredata dai contratti e dalla recente significativa corrispondenza. 18) ACCESSO AGGIORNATO ALLA CENTRALE RISCHI DI BANCA D’ITALIA. Occorre il fascicolo di cui all’oggetto. 19) ESTRATTO RUOLI EQUITALIA. Occorre il fascicolo di cui all’oggetto. 20) COPIA PARTITARI DAL 01/01/’11. Occorre quanto all’oggetto in formato Pdf. 21) COPIA CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E PRELIMINARI / COME ACQUIRENTI E COME CEDENTI A FARE DATA DAL 01/01/’11 Occorre quanto all’oggetto in formato Pdf. 22) COPIA DI ISTANZE DI FALLIMENTO, ATTI GIUDIZIALI, CORRISPONDENZA RIFERITA A CONTROVERSIE CON TERZI ATTIVE E/O PASSIVE PER SITUAZIONI IN ESSERE AL __/__/’15 Occorre quanto all’oggetto in formato Pdf, nonché una dettagliata relazione, predisposta dai legali che assistono la società, sulle controversie attive e passive con esplicitazione, per ciascuna posizione, di: Ø Controparte Ø Breve descrizione della controversia Ø Stato: attiva o passiva Ø Importo Ø Giudizio del legale sul possibile esito 23) INFORMAZIONI DI RILIEVO Prescindendo dall’elencazione di cui alla presente, e successive, richieste di informativa, vorrete comunicare con l’adeguata tempestività allo scrivente ogni ulteriore elemento di interesse, anche potenziale, per il mandato di cui al Decreto __/__/’15. 24) CONTRATTI IN ESSERE CON TERZI DIVERSI DA PROFESSIONISTI, BANCARI ED ASSICURATIVI Avrei necessità di disporre dei contratti in essere diversi da quelli in oggetto. Sarò grato se nei riscontri vorrete utilizzare lo stesso ordine numerico qui impostato. La tempistica che siamo chiamati a rispettare presuppone un buon grado di efficienza nell’attività che andremo a sviluppare, ma so che la Vs. collaborazione sarà concreta ed efficace, a tale proposito chiederei di riscontrare i punti precedenti, per quanto concretamente possibile, entro il __/__/’15, salvo per il punto 6) per il quale chiederei cortese riscontro quanto prima. Grato per l’attenzione, e restando a disposizione per ogni ragguaglio, porgo cordiali saluti. Il commissario giudiziale TRIBUNALE DI __________ Sezione Fallimentare Procedura di Concordato Preventivo con cessione dei beni, proposto dalla Società ______ S.r.l. in liq.ne (R.C.P. n. __/2015) GIUDICE DELEGATO: DOTT. ____________ COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. ____________ RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL’ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267 INDICE Capitolo I - Introduzione Capitolo II - Atti del Tribunale e del Commissario Giudiziale Capitolo III - Origine ed evoluzione della società, suoi atti rilevanti • Costituzione della società e modifiche degli assetti societari • Operazioni di gestione rilevanti • Situazione dei dipendenti Capitolo IV - Cause e circostanze del dissesto • Indicazioni contenute nel ricorso depositato • Esame della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società • Sintesi Capitolo V - Condotta della società debitrice Capitolo VI - Esame delle scritture contabili Capitolo VII - Contenuti del ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato • Il ricorso depositato ed i documenti allegati • Stato analitico estimativo delle attività indicate in ricorso • Stato analitico estimativo delle passività indicate in ricorso • La proposta concordataria • Convenienza del concordato secondo la proposta depositata • La relazione del professionista ai sensi del 3° comma dell’art. 161 L. Fall. • La relazione del professionista ai sensi del 2° comma dell’art. 160 L. Fall. Capitolo VIII - Le poste indicate in ricorso, rettifiche apportate • Variazioni apportate dal Commissario Giudiziale alle poste attive a) Beni strumentali e magazzino b) Crediti c) Altri crediti d) Magazzino e) Depositi bancari f) Cassa • Riepilogo variazioni apportate alle poste attive • Variazioni apportate dal Commissario Giudiziale alle poste passive Capitolo IX - Raffronto tra fabbisogno e disponibilità Capitolo X - Convenienza della proposta rispetto all’eventuale fallimento Capitolo XI - Creditori ammessi alla votazione e creditori privilegiati Capitolo XII - Conclusioni 5°) ¾ ¾ Denunzia del concordato C.G. per la revoca del Il procedimento di revoca dell’ ammissione alla procedura di concordato viene aperto d’ufficio dal tribunale su denuncia del commissario giudiziale, il quale abbia accertato che il debitore ha posto in essere atti fraudolenti o non autorizzati o che è venuta meno una delle condizioni di ammissibilità alla procedura. Tale procedimento può intervenire in qualunque momento, anche dopo l’ apertura del giudizio di omologazione (Trib. Novara 6 giugno 2011, Trib. Tivoli 15 luglio 2009) 6°) Parere del C.G. in sede di omologazione ¾ ¾ ¾ Il commissario giudiziale deve depositare il proprio parere motivato entro 10 giorni dall’ udienza di comparizione (art. 180, comma 2, L.F.); Esso rappresenta il documento dal quale il tribunale, in sede di omologa, attinge le informazioni necessarie per i controlli cui è tenuto; Il tribunale può richiedere integrazioni al commissario, qualora ritenga le informazioni contenute nel parere insufficienti. Tribunale di Reggio Emilia Concordato Preventivo n° X/’XX Ricorrente SpA Indirizzo Capitale Sociale i.v. € C.F e RI Parere motivato del commissario giudiziale ex art. 180 2° comma L.F. Commissario giudiziale Dr. _____________ Giudice delegato Dr. ____________ Il sottoscritto commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo intestata premesso 9che con decreto n° XXX del __/__/’__ la sezione fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia ha fissato udienza ex art. 180 1° comma LF per il giorno __/__/’__ alle ore 10.30 presenta il seguente parere motivato ex art. 180 2° comma LF. 1) SVILUPPI DELLA PROCEDURA Il __/__/’_- il Collegio del Tribunale aveva disposto Decreto di ammissione per il ricorso proposto dalla Ricorrente Spa, con sede in _________ (Re), Via _____ n° __ CF: ______________ rilevato a) che la domanda di concordato era stata approvata ex art. 152 LF, l’imprenditore svolgeva l’attività commerciale e si trovava in stato d’insolvenza, il piano posto a fondamento della proposta concordataria prevedeva la cessione di tutti i beni ai creditori, senza sicura modalità predeterminata di liquidazione dei beni stessi, prevedendo che le somme occorrenti per il pagamento dei creditori fossero ritratte: ¾ dall’alienazione degli immobili (terreni e fabbricati); ¾ dall’alienazione di macchinari ed impianti produttivi, nonché dei mobili e delle macchine d’ufficio; ¾ dall’alienazione di partecipazioni societarie; ¾ dal recupero dei crediti (sia commerciali, sia di natura finanziaria verso le controllate); ¾ dall’alienazione delle rimanenze (composte da prodotti finiti, semilavorati e materie prime); ¾ dalla realizzazione delle plusvalenze implicite nei beni oggetto di leasing (con prosecuzione dei relativi contratti e pagamento in prededuzione delle rate e dei canoni finali); b) che il piano prevedeva che la liquidazione fosse condotta da un liquidatore designato dalla stessa ricorrente, nella persona del Dr. ______________, con studio in Reggio Emilia; c) che la proposta prevedeva l’integrale soddisfazione in denaro dei creditori in prededuzione e muniti di cause di prelazione indicativamente entro 36 mesi dal deposito del ricorso, e la parziale soddisfazione, sempre in denaro, dei creditori chirografi nella preventiva misura non vincolante del 36,3% circa indicativamente entro i successivi 36 mesi, senza suddivisione del ceto creditorio in classi; • delegando ad essa il giudice dottor ___________, nominando commissario giudiziale il dottor _____________ ed ordinando la convocazione dei creditori per il giorno __/__/’__ ore __.__ con termine __/__/’__ per la comunicazione del decreto ai creditori; • stabilendo il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale il libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del giudice delegato, portante la somma di euro ___.___,00 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura; • disponendo che il decreto fosse pubblicato su _______________. Verificato che a seguito dell’ammissione sono stati effettuati i seguenti adempimenti: y__/__/’__: comunicazione mezzo PEC al Registro imprese dell’intervenuta ammissione a c.p.; y__/__/’__: accettazione del commissario giudiziale; y__/__/’__: circolare per i creditori ex art. 171 LF; y__/__/’__: specifica di “Ricorrente Spa in concordato preventivo” nella corrispondenza della società; y__/__/’__: attivazione, nel piano dei conti della società, di nuovi sottoconti per tener distinti i debiti relativi alle posizioni ante c.p. rispetto a quelli successivi ad ausilio di gestione e controllo dei pagamenti, dell’elaborazione dei bilanci infrannuali e dei riparti; y__/__/’__: versamento della somma di € ___.___,00, pari al 20% delle spese necessarie per la procedura, sul libretto n° ________ intestato alla procedura, e vincolato all’ordine del Giudice delegato, presso Banca _______ Ag. __ (RE); y__/__/’__: nomina del comitato dei creditori con ______ presidente oltre ad _____e _______ quali membri effettivi - a seguito delle dimissioni presentate il ___/__/’__ dal Dr. ______ il Giudice delegato in data __/__/’__ ne ha disposto la sostituzione con la Dr.ssa _________; y __/__/’__: conferimento d’incarico al Geom. _______ quale stimatore ex art. 172 2° comma LF ed all’Avv. ________ per la consulenza legale su aspetti giuridici internazionali; y __/__/’__: vidimazione del registro cassa ex art. 38 LF per come richiamato dall’art. 165 LF; y __/__/’__: pubblicazione di estratto del decreto di ammissione sul quotidiano “Gazzetta di Reggio Emilia”; y __/__/’__: trascrizione in Agenzia del Territorio di Reggio Emilia del decreto di ammissione; y __/__/’__: trascrizione al P.R.A. del decreto di ammissione. Il __/__/’__ lo scrivente ha depositato la Relazione ex art. 172 LF in Cancelleria e pubblicata ad uso dei creditori accreditati sul portale “Fallco”, in vista dell’adunanza dei creditori dell’ __/__/’__, rilevando alcune criticità che non consentivano di confermare le previsioni assunte nel piano dal ricorrente il 02/07/’12, ma esprimendo comunque “una valutazione di convenienza rispetto all’alternativa dello scenario fallimentare” e riservandosi il successivo parere ex art. 180 2° comma LF. L’ __/__/’__ si è tenuta l’adunanza dei creditori ed al termine non sono state effettuate osservazioni da parte degli stessi. In tale sede i voti favorevoli (relativi all’unica classe prevista) non hanno raggiunto la maggioranza che è poi stata realizzata nei 20 giorni successivi in misura del __,__% - hanno votato favorevolmente creditori per € __.___.___,__ su un totale di chiamati al voto per € __.___.___,__. Con decreto del __/__/’__ il Tribunale ha quindi fissato l’udienza ex art. 180 1° comma LF per il giorno __/__/’__ disponendo: la pubblicazione del decreto stesso ex art. 17 LF (adempimento effettuato); la notifica a cura del debitore al c.g. ed ai creditori dissenzienti (adempimento effettuato); i termini per la costituzione ed il deposito del motivato parere non oltre il decimo giorno precedente l’udienza del __/__/’__. 2) ELEMENTI DI LEGITTIMITA’ IN GENERE In termini di legittimità lo scrivente ritiene che la procedura si sia svolta correttamente. 3) SVILUPPI DEL PIANO SUCCESSIVI ALL’ADUNANZA DELL’ __/__/’__ Successivamente all’adunanza dei creditori dell’ __/__/’__ non si rilevano fatti che abbiano compromesso o modificato in misura strutturale le attese rispetto al piano ed alla proposta concordataria e/o alle criticità già rilevate in relazione ex art. 172 LF e quindi conosciute da parte dei creditori chiamati al voto. Di seguito una sintesi di quelli caratterizzanti: ¾ Al __/__/’__ la liquidità disponibile sul c/c _______. ammonta ad € _.___.___,__ oltre ad € ___.___,__ sul libretto della procedura. ¾ E’ proseguita la gestione ordinaria finalizzata all’incasso dei crediti ed alla cessione dei beni in magazzino a valori, per questi ultimi, non inferiori a quelli previsti nel piano. ¾ Le obbligazioni maturate in prededuzione sono state onorate. ¾ Con decreto del __/__/’__ il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato la CIGS per un massimo di ___ unità lavorative (in pratica tutti i lavoratori) per il periodo __/__/’__ – __/__/’__ con pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori. E’ in corso l’attivazione della procedura di mobilità per tutto il personale ancora in forza. ¾ La società partecipata Ricorrente _____________ Kft ha incrementato la produzione, arrivando ad operare a pieno regime di linea, avendo acquisito commesse in c/lavorazione dalla Beta Kft, società ungherese controllata dalla italiana Gamma Spa – già concorrente di Ricorrente Spa. Sono in corso trattative tese alla cessione in forma di affitto d’azienda per tre anni al canone di € ___.___,__ per ciascun esercizio, con la società Beta Kft stessa pagamento anticipato del canone per il primo anno e semestrale anticipato per il periodo residuo. ¾ L’eventuale definizione dell’affitto con Beta Kft nei termini sopra indicati, e della cessione prevista entro il __/__/’__ della partecipazione Delta Bt per € ___.___,__ potrebbero consentire il buon esito della gestione di concordato giudiziale ricorrendo da parte di Ricorrente Kft e teso a definire un accordo con i creditori nel periodo di gg. 120 (con possibilità di ulteriori gg. 30) a far data da metà gennaio ____. ¾ Quanto alla posizione della partecipata francese Epsilon sas in Liquidation judiciaire non vi sono ulteriori aggiornamenti rispetto alla relazione ex art. 172 LF. ¾ Con lettera del __/__/’__ la banca _______ ha formalizzato l’atteso nulla osta alla liquidazione dei danni per € ___.___,__ in relazione a due sinistri intervenuti nel ____; ¾ Quanto all’attività di gestione delle vendite più importanti in termini immobiliari e di impiantistica si rende necessario attendere, in ipotesi di omologa passata in giudicato, il programma di liquidazione che il liquidatore giudiziale e più in generale gli organi della procedura, andranno a gestire. PARERE MOTIVATO EX ART. 180 2° COMMA LF Verificata la regolarità con cui si è svolta la procedura, confermato l’esito favorevole della votazione da parte dei creditori in misura del __,__% pur consapevoli delle criticità rilevate in relazione ex art. 172 LF riferite sia alla percentuale di riparto fattibile per i creditori chirografi che per la tempistica dei riparti e conseguentemente della durata effettiva del piano, appurato che non sono stati commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, non risultando che il debitore abbia compiuto atti non autorizzati ex art. 167 LF, tenuto conto degli sviluppi successivi all’adunanza dei creditori dell’__/__/’__ coerenti con le attese del piano per tale periodo, lo scrivente esprime parere favorevole. Con osservanza. Reggio Emilia lì, __/__/’__ Il commissario giudiziale _______________________ Dr. _____________ 7°) Opposizione concordato all’omologazione del Soggetti legittimati ¾ L’opposizione all’ omologazione del concordato può essere promossa da “qualunque interessato‟ (come previsto dall’ art. 180, comma 2, LF), ossia qualunque portatore di un interesse contrario all’omologazione; ¾ Giurisprudenza e dottrina considerano potenzialmente interessati all’opposizione: commissario giudiziale; creditori dissenzienti; creditori della massa (dottrina); creditori che vogliono modificare il proprio voto, quando il commissario ha rilevato, dopo l’approvazione, il mutamento delle condizioni di fattibilità del piano; creditori non dissenzienti, ossia che non hanno votato favorevolmente alla proposta; qualsiasi altro interessato, come ad esempio il coobbligato, il fideiussore, l’obbligato in via di regresso, i cessionari dei creditori ammessi, il terzo che ha offerto una percentuale più alta per acquistare i beni del debitore (Ambrosini, De Marchi, Vitiello) Motivi di opposizione ¾ Riscontro di irregolarità della procedura o della votazione; ¾ Contestazione della convenienza della procedura; ¾ Riscontro di condotte fraudolente (compreso il compimento di atti non autorizzati); ¾ Riscontro della mancanza dei presupposti o delle condizioni per l’ammissibilità alla procedura di concordato. ¾ Inammissibile l’ opposizione con la quale si contesti unicamente il diverso trattamento del proprio credito (chirografario e non privilegiato) Come presentare opposizione ¾ ¾ Redazione di un atto di opposizione e costituzione in giudizio almeno 10 giorni prima dell’ udienza fissata (art. 180, comma 2, LF); Possibilità di costituzione in giudizio fino all’ udienza fissata per la discussione per il creditore che intenda modificare il proprio voto a seguito del mutamento delle condizioni di fattibilità rilevati dal commissario dopo la chiusura del verbale.