Esercitazioni pratiche sulle procedure concorsuali

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Esercitazioni pratiche sulle
procedure concorsuali
1° Incontro
«Concordato Preventivo»
1) Ricorso per l’ammissione al concordato preventivo
2) Relazione accompagnatoria del professionista
3) Istanza di autorizzazione al compimento di atti di straordinaria
amministrazione
4) Relazione del Commissario giudiziale
5) Denunzia del C.G. per la revoca del concordato
6) Parere del C.G. in sede di omologazione
7) Opposizione all’omologazione del concordato
A cura di Bruno Bartoli
Dottore Commercialista in Reggio Emilia
Indice generale
1°) Ricorso per l’ammissione al concordato preventivo
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Concordato per garanzia
Concordato per cessione dei beni
Concordato misto
Concordato mediante assunzione
Concordato mediante accollo delle obbligazioni
Concordato mediante costituzione di società ed
assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari
Concordato mediante intervento sul capitale sociale
Concordato mediante altre operazioni straordinarie
2°) Relazione accompagnatoria del professionista
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Premessa e cenni sull’impresa
Tipologia della crisi
Situazione patrimoniale
Veridicità dei dati aziendali
Elementi dell’attivo
Elementi del passivo
Analisi del Piano
Conclusioni ed attestazione della fattibilità del Piano
3°) Istanza di autorizzazione al compimento di atti di
straordinaria amministrazione
4°) Relazione del Commissario giudiziale
5°) Denunzia del C.G. per la revoca del concordato
6°) Parere del C.G. in sede di omologazione
7°) Opposizione all’omologazione del concordato
1°)
RICORSO
PER
PREVENTIVO
L’AMMISSIONE
AL
CONCORDATO
Concordato per garanzia
„
L’Art. 160 LF non prevede esplicitamente l’ipotesi di «C.P. con
Garanzia», ma è da ritenere comunque possibile attraverso
garanzie:
¾
¾
Tipiche
Atipiche
ex art. 1179 cc: Chi è tenuto a dare una garanzia senza che
ne siano determinati il modo e la forma, può prestare a sua
scelta un'idonea garanzia reale o personale, ovvero altra
sufficiente cautela.
La Garanzia può essere costituita anche dal Patrimonio del
Debitore, stante la sostanziale atipicità che caratterizza il
rinnovato istituto del c.p.
Ipotesi esclusa nella previgente disciplina: il C.P. con
garanzia era conservativo, non era prevista la liquidazione del
patrimonio del debitore, il soddisfacimento dei creditori era
realizzato attraverso pagamenti eseguiti tipicamente da Terzi
garanti.
„
Concordato per cessione dei beni
La giurisprudenza è orientata ad intendere che nell’ipotesi di
c.p. liquidatorio il ricorrente debba necessariamente
destinare l’intero patrimonio a disposizione per il
soddisfacimento della massa dei creditori con % anche per i
Chirografi.
Il C.P. Cessio bonorum in analogia al fallimento appartiene
alla categoria dei procedimenti di esecuzione forzata.
Non garantisce l’esatto pagamento dei crediti in una
misura percentuale prefissata.
L'indicazione della % di soddisfacimento è indicativa e
finalizzata alla valutazione di convenienza e fattibilità.
In alternativa si tratterebbe di C.P. Misto con Garanzia.
„
Concordato misto «In continuità - Liquidatorio»
L’ipotesi del C.P. Misto è caratterizzata da un Piano che
prevede accanto alla mera Liquidazione di alcuni Beni non
funzionali, la Continuità ex Art. 186 Bis 1° comma LF:
a)Prosecuzione
diretta dell’attività
b)Cessione dell’azienda in esercizio ad un altro soggetto
c)Conferimento del Ramo Azienda in funzionamento
Sarà il debitore a gestirne la liquidazione ed effettuare i
riparti, in misura superiore a quella derivabile dalla mera
liquidazione dell’intero patrimonio.
Questo anche per consentire all’attestatore di confermare la
“migliore soddisfazione dei creditori”.
Occorre pertanto nel Piano l’indicazione della % di
soddisfacimento finale che, seppure prudenziale, assuma
carattere impegnativo per la proponente.
Per qualificare il c.p. «con continuità aziendale» non è
vincolante
la
prevalenza/marginalità
dei
flussi
finanziari nell’economia complessiva del piano.
Il mantenimento in esercizio anche di una sola parte o
ramo dell’azienda è sufficiente a determinare l’integrale
applicazione dello speciale statuto del “concordato con
continuità”.
Nel C.P. Misto con Affitto Ramo d’Azienda la relazione
dell’Attestatore valuta:
¾
¾
¾
La congruità del canone di affitto pattuito;
Il valore dell’azienda, precisando i criteri
metodologia adottati;
La solvibilità dell'affittuaria.
e
la
„
Concordato mediante assunzione
L’Art. 160 1° comma lett. A) prevede espressamente l’ipotesi di un
Assuntore che si accolli le obbligazioni assumendo
l’obbligo di adempiere al c.p. in cambio dell’attribuzione
delle Attività del debitore – subordinatamente all’esatto
adempimento delle obbligazioni concordatarie.
Assuntore può essere un terzo o gli stessi creditori.
L’istituto dell’Assuntore è dinamicamente
all’esistenza congiunta degli aspetti:
¾Obbligatori
delle Passività
¾Traslativi delle Attività
condizionato
L’accollo delle obbligazioni può essere:
¾
¾
Cumulativo per il debitore – in questo caso l’Assuntore
assume la veste di coobbligato, ma con la specificità di
agire nell’interesse proprio in funzione della traslatività
delle Attività, non per il mero beneficio del debitore.
Liberatorio per il debitore.
Concordato mediante accollo delle obbligazioni
„
L’ipotesi di Accollo delle Obbligazioni da parte di un terzo
presuppone che:
¾
¾
Il Patrimonio del Debitore resti a quest’ultimo;
Non vengano alterate le cause di prelazione.
„
Concordato mediante costituzione di società ed
assegnazione di azioni o altri strumenti finanziari
L’ipotesi di emissione di:
¾ Obbligazioni
¾ Strumenti finanziari atipici
¾ Titoli di debito
presuppone che:
9 Lo statuto del debitore lo consenta;
9 Il Piano sia ben credibile.
Concordato mediante intervento sul capitale sociale
„
L’ipotesi di attribuzione di Azioni/Quote di capitale sociale ai
creditori concorsuali può essere:
¾
¾
Diretta: riferita alla stessa debitrice
Indiretta: riferita a società terza conferitaria
Questo scenario presenta criticità di gestione in riferimento al
Plusvalore/Minusvalore determinati dal Premio di controllo.
„
Concordato mediante intervento sul capitale sociale
¾ Finanziamenti
soci (con possibilità di deroga alla regola della
postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies per i
finanziamenti concessi dai soci ai sensi del terzo comma
dell’art. 182 quater);
¾ Conversione in capitale di finanziamenti soci;
¾ Versamenti in conto capitale;
¾ Finanziamenti partecipativi (loan to equity);
¾ Aumenti di capitale.
Concordato mediante altre operazioni straordinarie
„
Il Piano può prevedere
Operazioni straordinarie –
caratteristiche:
¾
¾
¾
ulteriori soluzioni attraverso
tipicamente con le seguenti
Di complessa architettura
Trasferiscono il rischio sul creditore per la natura
«imprenditoriale» da cui sono caratterizzate
L’attività prosegue in capo al Debitore con la medesima
struttura
„
Concordato mediante altre operazioni straordinarie
Nella generalità delle operazioni straordinarie è necessario
definire compiutamente tutte le ipotesi del Piano prima della
presentazione del ricorso – eventualmente ove necessario
condizionandone l’efficacia al «passaggio in giudicato»
dell’Omologa.
Operazioni straordinarie tipiche sono:
¾
¾
La Fusione: con incorporazione della debitrice in altra
società patrimonializzata
La Scissione: in forma «parziale» tale da attribuire quote
della beneficiaria ai creditori concorsuali
2°) Relazione accompagnatoria del professionista
Premessa e cenni sull’impresa
„
‰
Premessa:
¾ Dichiarazione
relativa
ai
requisiti
soggettivi
di
professionalità e di indipendenza, nonché di assenza di
condizioni di incompatibilità di cui all’ art 28 LF;
Indicazione riferimenti incarico ricevuto e indicazione
finalità e portata di tale incarico in relazione alla specifica
previsione
normativa.
Espressa
menzione
circa
l’applicazione dei principi di attestazione dei piani di
risanamento.
¾
‰
Cenni sull’impresa:
Analisi ed indicazione dettagli (anche tramite allegati)
rispetto ai seguenti aspetti caratterizzanti l’impresa:
I. Struttura
societaria
(compagine
sociale,
organo
amministrativo e di controllo, centri direzionali e
organigramma, ecc.) ed eventuali recenti variazioni,
comprese eventuali operazioni straordinarie;
II. Descrizione attività e situazione competitiva (mercato e
settore di riferimento, posizionamento rispetto al mercato
di riferimento, clientela, strategia attuale, punti di forza,
punti di criticità, rischi del business, ecc.);
III.Cause
della crisi (analisi dei bilanci mediante
riclassificazioni e indici, cause endogene ed esogene della
crisi).
¾
Tipologia della crisi
„
¾
Individuazione della tipologia di crisi e delle relative cause
interne o esterne, dello stato di solvibilità e liquidità.
„
Situazione patrimoniale
¾
Il professionista esamina la situazione economicopatrimoniale-finanziaria dell’impresa redatta nel rispetto
delle norme sul bilancio e aggiornata (si ritiene tale se la
data di riferimento non supera i 2 mesi precedenti al
deposito della domanda).
¾
Art. 182-sexies LF: Esonero dall’obbligo di convocazione
dell’assemblea per deliberare in ordine ai provvedimenti di
cui agli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter c.c.;
Delibera del consiglio di amministrazione che recepisce la sospensione dello scioglimento della
società
L’anno [...], il giorno [...] del mese di [...] in [...], via […], presso la sede sociale, si è riunito il consiglio di
amministrazione della società […], regolarmente convocato secondo le regole statutarie, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) esonero dall’obbligo di convocazione dell’assemblea per deliberare in ordine ai provvedimenti di cui all’art. 2447
c.c.;
2) varie ed eventuali.
Assume la presidenza della riunione, ai sensi di statuto, il sig. […], nella sua qualità di presidente del consiglio di
amministrazione, il quale constata e fa constatare:
- la regolare convocazione della presente riunione consiliare, giuste convocazioni del […] effettuate con le modalità
previste dal vigente statuto sociale;
- la presenza di tutti gli amministratori in carica, nelle persone di se medesimo, presidente, e dei consiglieri sigg. […];
- la presenza del collegio sindacale nelle persone dei sindaci effettivi dott. […] e dott. [..], risultando assente
giustificato il sindaco effettivo dott. […].
Vengono ammessi a presenziare alla Riunione anche […].
Il Presidente dichiara quindi la presente riunione validamente costituita e atta a discutere e a deliberare su quanto
all’ordine del giorno, invitando a fungere da segretario […], il quale accetta.
Passando all’argomento posto all’ordine del giorno, prende la parola il presidente, il quale ricorda ai presenti che
l’assemblea dei soci, tenutasi in data […], ha approvato la situazione patrimoniale/bilancio al [...], redatta anche ai
sensi dell’art. 2482 bis e dell’art. 2482 ter c.c., che espone perdite pari complessivamente ad Euro [...], di gran lunga
superiori all’importo del capitale sociale, e che pertanto la società versa nelle condizioni di cui all’art. 2482 ter c.c.
Il Presidente prosegue illustrando che si renderebbe pertanto necessario procedere alla convocazione dell’assemblea
al fine di deliberare sulla riduzione del capitale, sull’assorbimento delle residue perdite ed al suo contemporaneo
aumento almeno al minimo legale, ovvero alla trasformazione della società, onde evitarne lo scioglimento.
Il Presidente illustra tuttavia ai presenti che in data […], all’uopo appositamente autorizzato dal consiglio di
amministrazione in data […] la società ha presentato una domanda di concordato preventivo ai sensi e per gli effetti
dell’art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, basata sulla continuazione dell’attività e sulla
ristrutturazione dell’indebitamento pregresso e che, in virtù di ciò, ai sensi e per gli effetti dell’art. 182-sexies della
stesse legge fallimentare, introdotto dall’art. 33, comma 1, del d.l. 83/2012, convertito con legge […], le previsioni
previste dall’art. 2447 c.c. non operano e che, pertanto, fino alla data di omologazione non opera nemmeno la causa
di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c.
Il Presidente fa inoltre presente che il piano di concordato, ancora in fase di redazione, prevedrebbe uno stralcio del
debito chirografario in un intorno del […], per cui, qualora la stessa proposta concordataria dovesse essere approvata
dal ceto creditorio ed omologata dal tribunale, si otterrebbe una automatica ricapitalizzazione della società per un
importo pari a circa Euro […], per cui, ai fini della ricostituzione del capitale sociale, sarebbe sufficiente un apporto
dei soci inferiore a quello oggi necessario.
Sull’esposizione del Presidente si apre una breve discussione, al termine della quale, il consiglio di amministrazione,
già ampiamente edotto ed informato su quanto all’ordine del giorno, con il voto unanime di tutti gli amministratori
DELIBERA
1) di prendere atto che in data […] la società ha presentato una domanda di concordato preventivo ai sensi e per gli
effetti dell’art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, basata sulla continuazione dell’attività e sulla
ristrutturazione dell’indebitamento pregresso e che, in virtù di ciò, ai sensi e per gli effetti dell’art. 182-sexies della
stesse legge fallimentare, introdotto dall’art. 33, comma 1, del d.l. 83/2012, convertito con legge […], le previsioni
previste dall’art. 2447 c.c. non operano e che, pertanto, fino alla data di omologazione non opera nemmeno la causa
di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 4, c.c.;
2) in conseguenza di ciò, di ritenere che non vi è necessità di convocare senza indugio l’assemblea degli azionisti,
rinviando la convocazione dell’assemblea per gli adempimenti previsti dall’art. 2447 c.c. a nuova data,
immediatamente dopo aver ottenuto l’esito in ordine all’omologazione della procedura di concordato preventivo.
Ad ore […], null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola o richiesto a verbale proprie
dichiarazioni, la seduta viene tolta, con successiva lettura ed approvazione del presente verbale che viene sottoscritto
dal presidente e dal segretario.
Veridicità dei dati aziendali
„
¾
¾
¾
Il professionista deve in primo luogo attestare la veridicità
dei dati esposti nella domanda e negli allegati.
Tale
attestazione
è
strumentale
alla
successiva
formulazione di un giudizio rispetto alla fattibilità del piano
e deve essere motivata, cioè supportata da controlli
effettuati su dati contabili ed extracontabili (qualora
effettuati a campione, occorrono precisazioni sulla modalità
di rilevamento), al fine di verificare l’ esistenza delle
attività.
Secondo la dottrina tali controlli devono estendersi anche
al riesame del passivo (Ambrosini, Guglielmucci), senza
però arrivare alla revisione del bilancio.
¾
Il professionista dovrà pertanto svolgere le seguenti
attività:
Pianificazione della attività accompagnata da un’analisi
del settore di mercato in cui opera l’ azienda;
Effettuazione di verifiche di conformità e di validità
(indagini, ispezioni presso la sede sociale, riscontri
presso uffici pubblici, circolarizzazioni, esame libri sociali
e registri contabili, esame dei bilanci storici ed eventuali
relazioni e documentazione di organi di controllo, esame
della situazione patrimoniale aggiornata e della
documentazione a supporto del piano, es. perizie di
stima e pareri di terzi).
„
Elementi dell’Attivo
Affitto di azienda e preliminare di acquisto
¾
Tra le possibili misure previste nei concordati in continuità
(prosecuzione dell’ attività di impresa da parte del
debitore; cessione dell’azienda in esercizio; conferimento
dell’ azienda in esercizio in una o più società, anche di
nuova costituzione) vi è
l’ affitto d’azienda, purchè il
contratto sia finalizzato al trasferimento dell’azienda e non
alla mera conservazione del valore dei beni aziendali al
fine di una loro più fruttuosa liquidazione.
Affitto di azienda e preliminare di acquisto
¾
Sono, pertanto, consentite dalla giurisprudenza le seguenti
ipotesi:
Affitto d’azienda funzionante con contratto propedeutico
alla successiva cessione della stessa all’affittuario (Trib.
Monza 11 giugno 2013);
Affitto d’azienda in esercizio prima di presentare
domanda di concordato con riserva, contemplando però
nel piano la prosecuzione dell’ attività per mezzo della
cessione dell’azienda (Trib. Mantova 19 settembre
2013).
Offerte di acquisto
¾
In presenza di un piano che preveda la cessione d’azienda
o l’affitto finalizzato al successivo trasferimento,
l’ attestatore dovrà verificare l’ offerta di acquisto prevista
nel piano, se sussistano i requisiti economici e finanziari
della cessionaria e se essa possa sostenere il piano.
L’analisi degli elementi dell’ attivo è volta a verificarne:
¾ l’esistenza;
¾ la reale disponibilità;
¾ la corretta valorizzazione da parte della società.
Rispetto a quest’ultimo aspetto l’attestatore formulerà
valutazioni secondo il criterio della prudenza, assumendo, nel
dubbio, le attività esposte al valore più basso.
Immobilizzazioni materiali, finanziarie, in proprietà, in
leasing
Rispetto alle attività immobilizzate l’ attestatore dovrà svolgere le
seguenti verifiche:
¾ Verifica dell’ esistenza di diritto e di fatto delle immobilizzazioni
materiali, immateriali (con particolare attenzione ad elementi con
alto profilo di rischio, quale l’avviamento) e finanziarie;
¾ Verifica del titolo di proprietà o, per i beni in leasing, delle
caratteristiche e condizioni dei relativi contratti;
¾ Verifica della corretta valorizzazione, tramite visione diretta ed
esame di perizie di stima, rispetto alle quali sarà tenuto ad
esprimere un giudizio critico (con riferimento all’ avviamento
occorreranno considerazioni in merito al processo di impairment);
¾ Verifica del valore delle partecipazioni in altre società alla luce
dell’andamento di queste.
Magazzino
La voce magazzino rappresenta, normalmente, una voce significativa
e critica dell’ attivo aziendale, alla quale l’ attestatore dovrà porre
una particolare attenzione, effettuando le seguenti attività:
¾ Riscontro a campione dell’esistenza delle rimanenze di magazzino
e dei lavori in corso su ordinazione;
¾ Verifica
della valorizzazione delle rimanenze (avvalendosi,
preferibilmente, di perizie di stima effettuate da terzi esperti),
tenendo anche conto del valore corrente dei medesimi beni, alla
luce della attuali condizioni del mercato di riferimento;
¾ Riscontro di eventuali fenomeni di obsolescenza o deperimento dei
beni che possano condizionarne le prospettive di vendita e
conseguentemente il valore di realizzo.
Magazzino
¾
Con riferimento alle commesse acquisite, l’attestare
svolgerà le seguenti verifiche:
- un’analisi delle modalità operative ed organizzative
adottate dalla società per le gestione delle commesse in
tutta la loro durata, dall’ acquisizione alla fase realizzativa
e al completamento del progetto;
- Un’ analisi, per ogni singola commessa, dei contratti e
altri documenti a supporto, delle successive rivisitazioni e
delle motivazioni sottostanti ad eventuali scostamenti
rispetto al preventivato.
Crediti: verso clienti, ceduti, in factoring, tributari, di
lavoro dipendente, verso altri, disponibilità liquide
Così come il magazzino, anche i crediti rappresentano una voce
consistente dell’attivo. Rispetto ad essi, l’ attestatore è tenuto a
verificarne:
¾ L’ esistenza, tramite circolarizzazione dei crediti e, in assenza, di
conferme esterne, l’ analisi della documentazione comprovante la
nascita e le movimentazioni dei medesimi e dei relativi contratti
(in particolare modo dei contratti di cessione di crediti e contratti
di factoring);
¾ La
concreta esigibilità, tramite un esame della situazione
patrimoniale del debitore e la richiesta di un riscontro da parte di
eventuali soggetti terzi incaricati del recupero crediti;
¾ La corretta valorizzazione al valore di presumibile realizzo tenuto
conto delle considerazioni di cui al punto precedente, tramite
apporto di eventuali svalutazioni.
„
Elementi del passivo
Le attività di verifica sugli elementi del passivo patrimoniale sono
finalizzate ad accertare che:
¾ Le passività esposte siano quelle risultanti dalla contabilità, da
altri documenti aziendali, nonché dalle informazioni ottenute da
banche, fornitori ed altri creditori;
¾ La società abbia tenuto conto di ogni ulteriore passività potenziale
e ne abbia prudenzialmente stimato l’ammontare.
Anche nella valutazione del passivo l’Attestatore adotterà il criterio
della prudenza, assumendo nel dubbio le passività accertate al
valore più alto.
Passività bancarie di conto corrente per anticipazioni su
crediti ceduti
Rispetto alle passività finanziarie di conto corrente e per
anticipazioni su crediti ceduti, l’ attestatore verificherà:
¾ La corrispondenza dei saldi contabili con i saldi risultanti da
estratti conto/centrale rischi/Modelli ABI/REV (se richiesti o
disponibili);
¾ I contratti in essere con le banche rispetto a fidi di c/c e
castelletti sbf/anticipo fatture concessi, l’ importo degli
sconfinamenti per i quali sia stato richiesto il rientro da
parte degli istituti di credito e i relativi piani di rientro;
¾ La corrispondenza rilevante intercorsa tra società e banche.
Mutui e finanziamenti
Rispetto ai mutui e finanziamenti in essere, l’ attestatore
verificherà:
¾ La corrispondenza dei saldi contabili con i saldi risultanti da
piani di ammortamento/centrale rischi/Modelli ABI/REV;
¾ I contratti di mutuo/finanziamento in essere con le banche,
il numero e l’importo delle rate scadute e non versate e la
presenza di eventuali accordi di moratoria o rimodulazioni
dei piani di ammortamento;
¾ Le ipoteche iscritte a garanzia del rimborso.
Debiti verso fornitori
Rispetto ai debiti verso fornitori l’attestatore analizzerà:
¾ La completezza dei debiti esposti in contabilità tramite attività di
circolarizzazione dei fornitori e, in assenza di questi riscontri,
tramite procedure alternative di verifica;
¾ la composizione e l’anzianità dello scaduto,
¾ I decreti ingiuntivi e le altre comunicazioni inviate dai fornitori a
tutela del loro credito, traendone anche ulteriori elementi per
l’analisi di veridicità;
¾ Eventuali accordi presi dalla società con alcuni fornitori in merito
alla rateizzazione e piani di rientro degli importi dovuti;
¾ La suddivisione formulata dalla società tra creditori il cui credito è
assistito da causa di prelazione (creditori privilegiati) rispetto al
resto della massa debitoria.
Debiti tributari
Con riferimento ai debiti tributari l’attestatore accerterà:
¾ La correttezza e completezza dei debiti risultanti dalla
contabilità tramite analisi della documentazione a
supporto;
¾ Gli importi scaduti e di questi l’ entità, rispettivamente,
della componente rateizzata e di quella non ancora
rateizzata;
¾ L’esito della certificazione carichi pendenti??
Debiti per contributi assicurativi e previdenziali
Anche con riferimento ai debiti assicurativi e previdenziali
l’attestatore accerterà:
¾ La correttezza e completezza dei debiti risultanti dalla
contabilità tramite analisi della documentazione a
supporto;
¾ Gli importi scaduti e di questi l’ entità, rispettivamente,
della componente rateizzata e di quella non ancora
rateizzata.
Debiti per lavoro dipendente
Con riferimento ai debiti verso dipendenti l’attestatore
accerterà:
¾ La correttezza e completezza dei debiti risultanti dalla
contabilità per salari e stipendi, 13ma e 14ma mensilità,
ratei ferie e permessi, nonché del TFR maturato, tramite
riscontro con i dati predisposti dal consulente addetto alla
predisposizione delle buste paga.
Costi della procedura
L’ attestatore prenderà in esame la stima delle spese di giustizia e di
procedura effettuata dalla società, verificandone:
¾ La completezza, con riferimento ai diversi soggetti coinvolti
(commissario giudiziale/liquidatore, periti della procedura,
attestatore,
professionisti
incaricati
della
redazione
del
concordato, altri professionisti coinvolti);
¾ La
congruità rispetto alle dimensioni dell’azienda e alla
complessità della procedura.
Altri debiti
Ogni altra componente di debito (acconti, ecc.) sarà oggetto di
verifica tramite la relativa documentazione a supporto.
Rispetto ai fondi saranno oggetto di verifica:
¾ La
composizione dei medesimi e la coerenza con la
documentazione rilevante disponibile;
¾ L’ eventuale necessità di integrazione degli stessi, in presenza di
debiti erariali/previdenziali non ancora rateizzati e sulla base delle
informazioni ottenute dai consulenti legali circolarizzati circa
l’esistenza e lo stato attuale di contenziosi con clienti, fornitori,
dipendenti, Erario/Inps o altri soggetti terzi.
„
Analisi del Piano
Correttivi della crisi economica
¾ Un piano di concordato in continuità (ipotesi alternative di
prosecuzione dell’ attività d’ impresa da parte del debitore,
cessione
dell’ azienda in esercizio, conferimento
dell’ azienda in esercizio in una o più società, anche di
nuova
costituzione)
deve
contenere
un’
analitica
indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell’attività d’impresa prevista dal piano di concordato,
delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità
di copertura.
¾
Il piano può prevedere l’abbandono di aree di attività che
storicamente si sono rivelate non redditizie e la
concentrazione dell’attività nelle aree «core».
Correttivi della crisi finanziaria:
¾ Revisione dei rapporti contrattuali con le banche, al fine di
rendere gli impegni di pagamento e rimborso compatibili
con la generazione di cassa operativa da parte della
società, tramite:
Riscadenziamento dei finanziamenti e modifica dei piani di
ammortamento;
Erogazione di nuova finanza;
Riduzione dei tassi d’interesse, al fine di agevolare la
generazione di cassa disponibile a servizio dell’operatività
e, successivamente, a rimborso dei debiti in linea capitale.
Correttivi della crisi finanziaria:
¾
¾
Accordi con
pagamento;
fornitori
Liquidazione di
dell’ impresa;
beni
per
revisione
condizioni
non
funzionali
all’
di
esercizio
Correttivi della crisi finanziaria:
¾
¾
¾
Eventuale richiesta di autorizzazione al pagamento di
crediti anteriori;
Eventuale previsione di una moratoria (fino ad una anno
dall’ omologazione del concordato) per il pagamento dei
creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
Eventuale proposta di soddisfacimento dei creditori
tramite cessione di beni agli stessi, operazioni
straordinarie
(fusione,
scissione,
trasformazione,
attribuzione ai creditori di quote/azioni/altri strumenti
finanziari), accollo, pagamento parziale in denaro, datio
in solutum, ecc.
Aspetti innovativi rispetto all’ attività d’impresa
precedente:
¾
Le prospettive gestionali descritte nel piano devono
segnare un punto di rottura e di cambiamento rispetto
al passato con riferimento alle strategie ed alle scelte
che sono state identificate tra le cause della crisi
d’ impresa.
Esame delle Fasi Statica – Dinamica –
Finanziari – Aspetti innovativi nell’Impresa
Flussi
L’approfondita analisi:
¾della realtà aziendale;
¾dell’individuazione delle cause della crisi;
¾dei fattori di rischio caratterizzanti la gestione;
rappresentano le premesse minimali cui è chiamato il
Professionista, tali elementi non sono esaustivi in quanto
nel concreto è con lo scenario futuro che il Piano di
risanamento deve confrontarsi.
E’ un percorso logico coerente e realistico l’obiettivo del
redattore del Piano.
L’interagire fra le diverse professionalità interne ed esterne
all’azienda come minimale presupposto di credibilità del
Piano.
Non sempre i consulenti storici dell’impresa ritengono
opportuno assistere l’impresa nella fase pre-concorsuale, o
comunque a tenere il timone della stessa.
Tipicamente
in
tali
situazioni
si
attivano
per
responsabilizzare l’imprenditore affinchè prenda coscienza
della situazione e della necessità di interventi esterni
nuovi, in grado di intervenire senza condizionamenti
spesso inevitabili quando il rapporto è datato.
E’ questo un momento assai delicato per il consulente
storico, per l’imprenditore come anche per il
professionista neo incaricato, per motivi facilmente
intuibili, tuttavia la tempestività nella presa di coscienza e
nelle decisioni conseguenti è il primo necessario elemento
vincente nel percorso di gestione della fase preconcorsuale.
L’imprenditore ha consolidati rapporti affettivi e
sociali ed agisce in un tenore di vita che potrebbero non
essere compatibile con la nuova realtà.
La
gestione
della
quotidianità
all’esterno
dell’azienda potrebbe assumere un peso psicologico, ed
indurre ad errori, in misura anche maggiore rispetto alle
reali problematiche interne alla gestione dell’impresa.
La strategia pre-concorsuale ove preveda anche uno solo
dei seguenti effetti, è evidente a quale salto mentale il
professionista debba accompagnare l’imprenditore:
a)
b)
c)
d)
e)
l’esclusione dalla futura compagine sociale;
l’esclusione dalla gestione dell’impresa ove risanata;
mortificazione nell’abituale tenore di vita;
il coinvolgimento nella ristrutturazione, in qualità di
partner, proprio di quel concorrente con cui fino al
giorno prima e per decenni la competizione era stata
durissima;
un
impegno
dell’imprenditore
molto
intenso
primariamente
a
vantaggio
dei
creditori,
anteponendolo al proprio per lo meno in termini
finanziari.
E’
opportuno,
anzi
necessario,
che
l’incarico
professionale
venga
formalmente
discusso
e
deliberato dagli organi societari in quanto solo con una
piena legittimazione e consapevolezza del mandato
attribuitogli il professionista sarà in grado di esprimere al
meglio le potenzialità.
L’intervento professionale sarà tanto più tempestivo ed
efficace quanto più l’impresa disponga di un adeguato
sistema di budget e reportistica con verifica a
consuntivo degli scostamenti – navigare a vista in
questa fase non è pensabile infatti mai come nei
periodi di crisi è necessario investire nell’ufficio
amministrativo e più in generale in quelle aree che
elaborano le informazioni per il controllo di direzione.
In questa fase elementi quali:
¾la possibilità per il professionista di destinare molto
tempo ad una presenza anche fisica in azienda;
¾un ordinato ed efficace archivio di riferimento;
¾una costante ed immediata reperibilità a beneficio
dell’imprenditore e degli addetti interni con capacità di
fornire soluzioni ai piccoli come ai grandi problemi;
¾serenità e lucidità nel rapporto interpersonale;
¾capacità di anticipare il verificarsi delle criticità;
sono imprescindibili in questa fase della consulenza.
Passaggio di consegne fra il consulente storico e quello
subentrante:
¾Perimetro dei compiti assegnati - tipicamente il
consulente storico prosegue nell’assistenza di carattere
«ordinario» mentre il subentrante in quella di carattere
«straordinario»;
¾Chiarezza formale nei ruoli con lettere d’incarico e
delibere dell’organo amministrativo chiare per competenze
attribuite e compensi riconosciuti e condivisi;
sono imprescindibili in questa fase della consulenza.
I risultati dell’analisi del professionista, sintetizzati in
un report, verranno illustrati al consiglio di
amministrazione
ed
al
gruppo
dirigente
per
l’approvazione.
La norma non individua regole di contenuto del Piano;
questo però, anche in vista dell’attestazione, dev’essere
concretamente realizzabile, ovvero:
‰
‰
Idoneo a realizzare gli obiettivi prefissati;
Ragionevole nella ipotesi di fattibilità concreta.
Nel Piano vengono indicate le soluzioni operative da
adottare per:
¾
¾
il risanamento/ la ristrutturazione dell’esposizione
debitoria – o in alternativa la sua liquidazione;
il riequilibrio di quella finanziaria.
Le modalità di intervento possono essere molteplici:
o Dilazione /rinuncia del creditore all’azione esecutiva;
o Rinuncia agli interessi;
o Remissione o consolidamento del debito;
o Cessione di beni in pagamento di debiti;
o Cessione di crediti;
o Cessione di rami d’azienda;
o Dismissione o razionalizzazione di linee produttive;
o Messa in mobilità dei lavoratori;
o Liquidazione a saldo e stralcio;
o Concessione di nuova finanza;
o Concessione di garanzie su obbligazioni pregresse o
nuovi finanziamenti;
o Conversione di debiti in capitale di rischio del ricorrente
o newco conferitaria dell’azienda;
o Ricapitalizzazione del patrimonio netto;
o Fusione in società terza;
Fasi logiche del Piano di turnaround:
Sequenza temporale e contenuti:
¾ Analisi-riconoscimento
della crisi;
¾ Adozione di nuova leadership;
¾ Valutazione/analisi e scelta del turnaround fra diverse
opzioni;
¾ Gestione dell’emergenza, stabilizzazione della crisi;
¾ Ristrutturazione
finanziaria e negoziazione con gli
stakeholder;
¾ Riorganizzazione e rinnovamento strategico/gestionale;
¾ Recupero/rilancio sostenibile e creazione di nuovo valore.
Tempi del Piano di turnaround:
Indicativamente, a titolo di riferimento:
™
™
™
Dare impronta dell'inversione di tendenza;
Sintomi di cambiamento devono emergere entro 3/5
mesi;
I risultati concreti cominciare a materializzarsi in 12-18
mesi.
Gestire forti discontinuità di gestione:
Da eseguire rapidamente e senza compromessi riferite a:
™
™
™
™
™
Management;
Organi sociali;
Scelte di portafoglio;
Settori da mantenere e sostenere - ottimizzare;
Livelli occupazionali.
La premessa è: se l’ azienda perde strutturalmente, al di
là dei fattori esogeni, vi sono state responsabilità per
errori, inerzia e confusione organizzativa.
Non può gestire la ristrutturazione lo stesso soggetto che
ha costruito la crisi.
Intervento su tutte le Funzioni aziendali:
Milestones:
Il turnaround può essere definito solo caso per caso in
relazione alla distruzione di ricchezza in atto:
¾
¾
grado di avanzamento;
intensità del processo.
Separazione dell'approccio in fasi o milestones:
1)
2)
Misurare l'avanzamento del progetto di turnaround;
Strumento di comunicazione con gli stakeholder.
„
Conclusioni ed attestazione della fattibilità del Piano
L’ attestatore, dopo aver verificato la veridicità dei dati, è
tenuto ad esprimere una valutazione sulla reale fattibilità del
piano.
¾ «Il giudizio di fattibilità si sostanzia in una valutazione
prognostica circa la realizzabilità dei risultati attesi riportati
nel piano in ragione dei dati e delle informazioni disponibili
al momento del rilascio dell’attestazione» (Principi di
attestazione dei piani di risanamento, doc. approvato il
3/09/2014, par. 6.7);
¾ Per esprimere il giudizio di fattibilità è opportuno aver
svolto le seguenti analisi:
1. Una valutazione delle ipotesi strategiche (Principi di
attestazione dei piani di risanamento, par. 6.1) volte al
proseguimento della gestione aziendale e alla dismissione di
significativi elementi del patrimonio, con particolare riferimento a:
la coerenza delle medesime con la situazione di fatto, intesa
come coerenza storica, coerenza con le operazioni correnti,
con l’assetto organizzativo e la capacità produttiva, con le
attese macroeconomiche;
La coerenza tra proiezione temporale dell’evoluzione delle
variabili strategiche e durata del piano;
La fondatezza delle informazioni su cui si basano le ipotesi
del piano.
2. Una valutazione della strategia di risanamento (Principi di
attestazione dei piani di risanamento, par. 6.2), la quale si
caratterizzi per:
una significativa discontinuità rispetto ai fattori che hanno
generato la crisi;
interventi che coinvolgano non soltanto l’aspetto finanziario,
ma che tramite modifiche all’assetto produttivo, commerciale
e competitivo e producano un miglioramento delle
marginalità operative;
l’ effettiva presenza delle condizioni necessarie per
l’implementazione della strategia.
3. Una valutazione del programma di intervento (Action Plan)
(Principi di attestazione dei piani di risanamento, par. 6.3), che
rappresenta lo sviluppo a breve della strategia identificata con la
pianificazione di medio/lungo periodo ed evidenzia la correlazione tra
singoli obiettivi previsti, modalità operative per raggiungerli e
strategia generale di intervento.
L’ Action Plan dovrebbe esplicitare:
-
-
-
-
-
l’insieme di azioni che consentono la realizzazione delle
intenzioni strategiche;
la descrizione degli investimenti che saranno realizzati;
l’impatto organizzativo delle singole azioni in termini di
business model, struttura manageriale, organico aziendale,
aree geografiche da coprire, canali distribuitivi e struttura
commerciale;
gli eventuali interventi sul portafoglio prodotti/servizi/brand
offerti alla clientela;
le azioni con le quali si intende realizzare un eventuale
mutamento del target di clientela da servire;
le condizioni/vincoli che possono influenzare la realizzabilità
delle azioni.
4. Una verifica delle ipotesi economico-finanziarie (Principi di
attestazione dei piani di risanamento, par. 6.4), in termini di
compatibilità tra ipotesi strategiche formulate e risultati economicofinanziari contenuti nel piano, tenuto conto dell’evoluzione delle
variabili ambientali (contesto competitivo, domanda di mercato,
etc.).
5. Una verifica dello sviluppo dei dati del piano (Principi di
attestazione dei piani di risanamento, par. 6.5), in termini di
ragionevolezza e realismo dei dati previsionali utilizzati, tenuto conto
che l’attività di controllo :
¾ dovrà concentrarsi principalmente sulle previsioni che presentano
un maggior grado di incertezza (projections);
¾ Potrà essere meno rigida rispetto a previsioni che presentino
un’ elevata probabilità di realizzazione, ad esempio le previsioni
fondate su serie storiche aziendali, purchè non vi siano
significativi fattori di discontinuità tali da rendere il verificarsi di
tali ipotesi poco probabile, o le ipotesi fondate su previsioni
macroeconomiche.
6. Una analisi di sensitività e stress test (Principi di attestazione
dei piani di risanamento, par. 6.6), volti ad accertare la sostenibilità
economico-fiananziaria del piano anche in presenza di variazioni
(peggiorative) nelle ipotesi di fondo del piano stesso (what-if
analysis).
Il sopra citato documento «Principi di attestazione dei piani di
risanamento», approvato dal CNDCEC con delibera del 3 settembre
2014, propone un modello comportamentale ed un valido supporto
per le attività che l’Attestatore deve svolgere per esprimere un
giudizio rispetto alla veridicità dei dati aziendali e alla fattibilità del
piano, nonché un punto di riferimento per gli altri operatori coinvolti
(debitore, creditori, advisors, organi giudicanti).
3°) Istanza di autorizzazione al compimento di
atti di straordinaria amministrazione
Nella fase compresa tra il deposito del ricorso per l’ ammissione alla
procedura di concordato preventivo ed il decreto di ammissione,
nonché durante la procedura di concordato, il debitore conserva
l’ amministrazione dei suoi beni e dell’ esercizio dell’ impresa e può
compiere:
¾
in autonomia e senza autorizzazione gli atti di ordinaria
amministrazione;
¾ Con autorizzazione da parte del tribunale, in fase di ricorso, da
parte del giudice delegato, dopo il decreto di ammissione, gli atti
(solo se urgenti nel primo caso) di straordinaria amministrazione.
Fase antecedente il decreto di ammissione ex art. 163 L.F. in
ipotesi di concordato con riserva ex art. 161, sesto comma,
L.F.
161, settimo comma, L. F.
"Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il
debitore
può
compiere
gli
atti
urgenti
di
straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può
assumere informazioni e deve acquisire il parere del commissario
giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo
stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria
amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto
degli atti legalmente computi dal debitore sono prededucibili ai sensi
dell'articolo 111"
Fase successiva il decreto di ammissione ex art. 163 L.F.
Art. 167
“Durante la procedura di concordato, il debitore conserva
l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la
vigilanza del commissario giudiziale.
I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi,
le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno,
le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le
cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di
eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria
amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice
delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il
tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è
dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma”.
¾
¾
Assenza di una definizione univoca degli atti di straordinaria
amministrazione;
Possibilità di ricavarla indirettamente dalle innumerevoli definizioni
di atti di ordinaria amministrazione.
Definizioni di atti di ordinaria amministrazione:
¾
“Ogni atto inerente alla conservazione o al miglioramento del
patrimonio” e “gli atti di comune gestione dell'azienda,
strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio
e quelli che, ancorché comportanti una spesa elevata (Cass. Civ.
n. 9262/2002), lo migliorino o anche solo lo conservino”.
¾
“Vanno considerati di ordinaria amministrazione gli atti che
presentino tutte e tre le seguenti caratteristiche:
1) siano oggettivamente utili alla conservazione del valore e dei
caratteri oggettivi essenziali del patrimonio in questione;
2) abbiamo un valore economico non particolarmente elevato in
senso assoluto e soprattutto in relazione al valore totale del
patrimonio predetto;
3) comportino un margine di rischio modesto in relazione alle
caratteristiche del patrimonio predetto.
Vanno invece considerati di straordinaria amministrazione gli atti
che non presentino tutte e tre queste caratteristiche”
(Giurisprudenza della Suprema Corte).
¾
«Considerazione dell’ atto come ordinario in relazione a:
1) Oggetto dell’ attività d’impresa;
2) Dimensione dell’ impresa (quando incide sul patrimonio);
3) Momento in cui l’atto viene attuato
(Atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, Gruppo di lavoro
Crisi e risanamento d’ impresa, Fondazione Odcec Reggio Emilia)
4°) Relazione del Commissario giudiziale
¾
Il
commissario
giudiziale
deve
redigere
una relazione
particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del
debitore, sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai
creditori, da depositare in cancelleria prima dell’adunanza.
Essa ha lo scopo di:
- Informare i creditori in modo puntuale circa i dati, le verifiche
interne e le connesse valutazioni, consentendo loro di valutare la
convenienza della proposta;
- Fornire elementi di valutazione al giudice delegato e al tribunale
circa la sussistenza dei presupposti per la prosecuzione della
procedura e l’ omologazione del concordato.
¾
¾
In essa il commissario può esprimere il proprio parere sull’idoneità
del piano a soddisfare i creditori, eventuali riserve sulle
convenienza del concordato o dubbi sulla correttezza delle
risultanze dell’ elenco dei creditori presentato dal debitore.
Termini: deposito in cancelleria ed invio ai creditori a mezzo pec
entro 10 giorni dalla data dell’adunanza.
FACSIMILE CIRCOLARE REFERENTI
Reggio Emilia, __/__/’15
Spettabile
Beta Srl - Ricorso ex art. 161 L.F.
Indirizzo
Reggio Emilia
Indirizzo PEC
Oggetto: Beta S.r.l. – Trib.le RE n° XX/2014 Reg. C.P. – CF: _________
Con riferimento al decreto del __/__/’15 di nomina del sottoscritto quale commissario giudiziale del procedimento in
oggetto sono a richiedere la Vs. cortese collaborazione fornendo riscontro ai seguenti passaggi:
1) DEPOSITO CAUZIONALE DELLA PROCEDURA
Con riferimento ai termini per l’attivazione ed il deposito presso la cancelleria fallimentare, vorrete aggiornarmi sugli
sviluppi di tale adempimento.
2) ANAGRAFICA DEI CREDITORI
Avrei necessità di disporre delle anagrafiche dei creditori (fornitori, istituti di credito, lavoratori, professionisti ecc…) in
essere alla mezzanotte del __/__/’15 e degli indirizzi delle loro poste elettroniche certificate.
3) PIANO DEI CONTI CONTABILITÀ – ADEGUAMENTO PER OBBLIGAZIONI ANTE E POST C.P.
Riterrei opportuno attivare nuovi sottoconti nel piano dei conti di contabilità per tener distinti i debiti relativi alle posizioni
ante __/__/’15 rispetto a quelli che per competenza sorgeranno in seguito.
Questa impostazione aiuterebbe nella gestione e controllo dei pagamenti, nonché nelle successive elaborazioni di situazioni
patrimoniali e riparti, lascio comunque alla Vs. discrezione la decisione sul punto.
4) SITUAZIONE ECONOMICO - PATRIMONIALE AL __/__/’15
Avrei necessità della situazione contabile aggiornata al __/__/’15, con il dettaglio di tutti i conti attivi e passivi, in formato
excel.
5) INVENTARIO DEL MAGAZZINO IN FORMATO FILE RIFERITO ED AGGIORNATO AL __/__/’15
Occorrerebbe quanto in oggetto.
6) PROIEZIONE DEI VALORI FINANZIARI, A FAR DATA DAL 15/10/2014, NEL PERIODO COMPRESO
DAL DECRETO __/__/’15
Individuati i saldi contabili al __/__/’15 è necessario disporre del piano di tesoreria previsto per l’intero periodo concesso
dal Decreto __/__/’15 a fare data dal __/__/’15 in formato excel.
7) PROSPETTO FINANZIARIO MENSILE __/__/’15 – __/__/’15È necessario disporre di un prospetto finanziario
relativo agli incassi/pagamenti intercorsi nel periodo 15/10/2014 – 15/11/2014 in formato excel.
8) RELAZIONE MENSILE __/__/’15 – __/__/’15
È necessario disporre di una dettagliata relazione sui pagamenti, sulle operazioni e sugli atti imprenditoriali compiuti nel
periodo __/__/’15 – __/__/’15, anche in relazione all’attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del
piano.
9) LIBRI SOCIALI
Mi occorrerebbe copia, in formato pdf, dei verbali trascritti sul libro assemblee a fare data dal 01/01/’11.
Sin d’ora Vi chiederei di farmi avere copia dei verbali che verranno redatti successivamente.
Sarà gradito se potrete inviarmi un singolo file pdf per ciascun verbale.
10) PROFESSIONISTI CHE ASSISTONO LA SOCIETÀ
Vorrei poter interagire con i Professionisti che, a vario titolo, assistono la società.
A tale scopo Vi sarò grato se vorrete inviarmi l’elenco nominativo con relative anagrafiche e copia del contratto di
consulenza in essere al __/__/’15 di:
Ø Commercialisti;
Ø Avvocati;
Ø Tecnici;
Ø Altri Professionisti.
Vorrete altresì tenermi aggiornato su eventuali incarichi professionali che fossero stati affidati o venissero affidati
successivamente al __/__/’15.
11) ATTIVITÀ DI VIGILANZA, MESSA IN SICUREZZA DI IMPIANTI/ATTREZZATURE/IMMOBILI E
ASSICURAZIONI
Avrei piacere di conoscere le iniziative intraprese a garanzia dei siti in termini di vigilanza, messa in sicurezza e rapporti di
assicurazione corredata dalla documentazione relativa in formato Pdf.
12) CRITICITÀ AMBIENTALI
Qualora vi fossero stoccaggi di sostanze tossiche, rischi ambientali in genere, vorrete cortesemente relazionarmi in merito a
tali situazioni ed alle iniziative intraprese per la relativa bonifica.
13) CASSETTO FISCALE
Avrei necessità di avere accesso, eventualmente in affiancamento ad un Vs. Professionista, al cassetto fiscale.
14) GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ARCHIVIO STORICO
Occorre una relazione in merito alle modalità di gestione e conservazione, anche in termini logistici, dell’archivio
amministrativo e tecnico.
15) CONTRATTI DI LEASING, NOLEGGIO, AFFITTO, COMODATO
Occorre una relazione in merito allo stato degli eventuali rapporti della società con i contratti in oggetto.
16) RAPPORTI BANCARI ORDINARI, DI MUTUO IPOTECARIO – FONDIARIO - CHIROGRAFO,
CONTRATTI DERIVATI ED EVENTUALI ALTRI
Occorre una relazione di sintesi corredata dalla documentazione aggiornata riferita ai contratti in essere documentata con i
relativi contratti e con recente significativa corrispondenza corredata dai prospetti di ammortamento e con la specifica di
eventuali obbligazioni in corso di maturazione in c/prededuzione (ipotesi quest’ultima da allineare con e nel prospetto
preventivo di tesoreria di cui al precedente punto 6°).
17) FIDEJUSSONI – GARANZIE / ATTIVE E PASSIVE
Occorre una relazione di sintesi corredata dalla documentazione aggiornata riferita ai contratti in essere corredata dai
contratti e dalla recente significativa corrispondenza.
18) ACCESSO AGGIORNATO ALLA CENTRALE RISCHI DI BANCA D’ITALIA.
Occorre il fascicolo di cui all’oggetto.
19) ESTRATTO RUOLI EQUITALIA.
Occorre il fascicolo di cui all’oggetto.
20) COPIA PARTITARI DAL 01/01/’11.
Occorre quanto all’oggetto in formato Pdf.
21) COPIA CONTRATTI DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE E PRELIMINARI / COME ACQUIRENTI E
COME CEDENTI A FARE DATA DAL 01/01/’11
Occorre quanto all’oggetto in formato Pdf.
22) COPIA DI ISTANZE DI FALLIMENTO, ATTI GIUDIZIALI, CORRISPONDENZA RIFERITA A CONTROVERSIE
CON TERZI ATTIVE E/O PASSIVE PER SITUAZIONI IN ESSERE AL __/__/’15
Occorre quanto all’oggetto in formato Pdf, nonché una dettagliata relazione, predisposta dai legali che assistono la società,
sulle controversie attive e passive con esplicitazione, per ciascuna posizione, di:
Ø Controparte
Ø Breve descrizione della controversia
Ø Stato: attiva o passiva
Ø Importo
Ø Giudizio del legale sul possibile esito
23) INFORMAZIONI DI RILIEVO
Prescindendo dall’elencazione di cui alla presente, e successive, richieste di informativa, vorrete comunicare con l’adeguata
tempestività allo scrivente ogni ulteriore elemento di interesse, anche potenziale, per il mandato di cui al Decreto
__/__/’15.
24) CONTRATTI IN ESSERE CON TERZI DIVERSI DA PROFESSIONISTI, BANCARI ED ASSICURATIVI
Avrei necessità di disporre dei contratti in essere diversi da quelli in oggetto.
Sarò grato se nei riscontri vorrete utilizzare lo stesso ordine numerico qui impostato.
La tempistica che siamo chiamati a rispettare presuppone un buon grado di efficienza nell’attività che andremo a
sviluppare, ma so che la Vs. collaborazione sarà concreta ed efficace, a tale proposito chiederei di riscontrare i punti
precedenti, per quanto concretamente possibile, entro il __/__/’15, salvo per il punto 6) per il quale chiederei cortese
riscontro quanto prima.
Grato per l’attenzione, e restando a disposizione per ogni ragguaglio, porgo cordiali saluti.
Il commissario giudiziale
TRIBUNALE DI __________
Sezione Fallimentare
Procedura di Concordato Preventivo
con cessione dei beni, proposto dalla
Società ______ S.r.l. in liq.ne (R.C.P. n. __/2015)
GIUDICE DELEGATO: DOTT. ____________
COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. ____________
RELAZIONE DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
AI SENSI DELL’ART. 172 R.D. 16 MARZO 1942, N. 267
INDICE
Capitolo I - Introduzione
Capitolo II - Atti del Tribunale e del Commissario Giudiziale
Capitolo III - Origine ed evoluzione della società, suoi atti rilevanti
• Costituzione della società e modifiche degli assetti societari
• Operazioni di gestione rilevanti
• Situazione dei dipendenti
Capitolo IV - Cause e circostanze del dissesto
• Indicazioni contenute nel ricorso depositato
• Esame della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della
società
• Sintesi
Capitolo V - Condotta della società debitrice
Capitolo VI - Esame delle scritture contabili
Capitolo VII - Contenuti del ricorso per l’ammissione alla procedura di
concordato
• Il ricorso depositato ed i documenti allegati
• Stato analitico estimativo delle attività indicate in ricorso
• Stato analitico estimativo delle passività indicate in ricorso
• La proposta concordataria
• Convenienza del concordato secondo la proposta depositata
• La relazione del professionista ai sensi del 3° comma dell’art. 161 L.
Fall.
• La relazione del professionista ai sensi del 2° comma dell’art. 160 L.
Fall.
Capitolo VIII - Le poste indicate in ricorso, rettifiche apportate
• Variazioni apportate dal Commissario Giudiziale alle poste attive
a) Beni strumentali e magazzino
b) Crediti
c) Altri crediti
d) Magazzino
e) Depositi bancari
f) Cassa
• Riepilogo variazioni apportate alle poste attive
• Variazioni apportate dal Commissario Giudiziale alle poste passive
Capitolo IX - Raffronto tra fabbisogno e disponibilità
Capitolo X - Convenienza della proposta rispetto all’eventuale fallimento
Capitolo XI - Creditori ammessi alla votazione e creditori privilegiati
Capitolo XII - Conclusioni
5°)
¾
¾
Denunzia del
concordato
C.G.
per
la
revoca
del
Il procedimento di revoca dell’ ammissione alla procedura di
concordato viene aperto d’ufficio dal tribunale su denuncia
del commissario giudiziale, il quale abbia accertato che il
debitore ha posto in essere atti fraudolenti o non autorizzati
o che è venuta meno una delle condizioni di ammissibilità
alla procedura.
Tale procedimento può intervenire in qualunque momento,
anche dopo l’ apertura del giudizio di omologazione (Trib.
Novara 6 giugno 2011, Trib. Tivoli 15 luglio 2009)
6°) Parere del C.G. in sede di omologazione
¾
¾
¾
Il commissario giudiziale deve depositare il proprio parere
motivato entro 10 giorni dall’ udienza di comparizione (art.
180, comma 2, L.F.);
Esso rappresenta il documento dal quale il tribunale, in
sede di omologa, attinge le informazioni necessarie per i
controlli cui è tenuto;
Il tribunale può richiedere integrazioni al commissario,
qualora ritenga le informazioni contenute nel parere
insufficienti.
Tribunale di Reggio Emilia
Concordato Preventivo n° X/’XX
Ricorrente SpA
Indirizzo
Capitale Sociale i.v. €
C.F e RI
Parere motivato del commissario giudiziale
ex art. 180 2° comma L.F.
Commissario giudiziale
Dr. _____________
Giudice delegato
Dr. ____________
Il sottoscritto commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo intestata
premesso
9che
con decreto n° XXX del __/__/’__ la sezione fallimentare del Tribunale di Reggio Emilia ha fissato udienza ex
art. 180 1° comma LF per il giorno __/__/’__ alle ore 10.30
presenta
il seguente parere motivato ex art. 180 2° comma LF.
1) SVILUPPI DELLA PROCEDURA
Il __/__/’_- il Collegio del Tribunale aveva disposto Decreto di ammissione per il ricorso proposto dalla Ricorrente
Spa, con sede in _________ (Re), Via _____ n° __ CF: ______________
rilevato
a)
che la domanda di concordato era stata approvata ex art. 152 LF, l’imprenditore svolgeva l’attività commerciale e
si trovava in stato d’insolvenza, il piano posto a fondamento della proposta concordataria prevedeva la cessione di
tutti i beni ai creditori, senza sicura modalità predeterminata di liquidazione dei beni stessi, prevedendo che le
somme occorrenti per il pagamento dei creditori fossero ritratte:
¾
dall’alienazione degli immobili (terreni e fabbricati);
¾
dall’alienazione di macchinari ed impianti produttivi, nonché dei mobili e delle macchine d’ufficio;
¾
dall’alienazione di partecipazioni societarie;
¾
dal recupero dei crediti (sia commerciali, sia di natura finanziaria verso le controllate);
¾
dall’alienazione delle rimanenze (composte da prodotti finiti, semilavorati e materie prime);
¾
dalla realizzazione delle plusvalenze implicite nei beni oggetto di leasing (con prosecuzione dei relativi contratti
e pagamento in prededuzione delle rate e dei canoni finali);
b)
che il piano prevedeva che la liquidazione fosse condotta da un liquidatore designato dalla stessa ricorrente, nella
persona del Dr. ______________, con studio in Reggio Emilia;
c)
che la proposta prevedeva l’integrale soddisfazione in denaro dei creditori in prededuzione e muniti di cause di
prelazione indicativamente entro 36 mesi dal deposito del ricorso, e la parziale soddisfazione, sempre in denaro,
dei creditori chirografi nella preventiva misura non vincolante del 36,3% circa indicativamente entro i successivi 36
mesi, senza suddivisione del ceto creditorio in classi;
•
delegando ad essa il giudice dottor ___________, nominando commissario giudiziale il dottor _____________ ed
ordinando la convocazione dei creditori per il giorno __/__/’__ ore __.__ con termine __/__/’__ per la
comunicazione del decreto ai creditori;
•
stabilendo il termine di quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale il
libretto bancario, intestato alla procedura e vincolato all’ordine del giudice delegato, portante la somma di euro
___.___,00 pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l’intera procedura;
•
disponendo che il decreto fosse pubblicato su _______________.
Verificato
che a seguito dell’ammissione sono stati effettuati i seguenti adempimenti:
y__/__/’__:
comunicazione mezzo PEC al Registro imprese dell’intervenuta ammissione a c.p.;
y__/__/’__:
accettazione del commissario giudiziale;
y__/__/’__:
circolare per i creditori ex art. 171 LF;
y__/__/’__:
specifica di “Ricorrente Spa in concordato preventivo” nella corrispondenza della società;
y__/__/’__:
attivazione, nel piano dei conti della società, di nuovi sottoconti per tener distinti i debiti relativi alle
posizioni ante c.p. rispetto a quelli successivi ad ausilio di gestione e controllo dei pagamenti, dell’elaborazione dei
bilanci infrannuali e dei riparti;
y__/__/’__:
versamento della somma di € ___.___,00, pari al 20% delle spese necessarie per la procedura, sul libretto n°
________ intestato alla procedura, e vincolato all’ordine del Giudice delegato, presso Banca _______ Ag. __ (RE);
y__/__/’__:
nomina del comitato dei creditori con ______ presidente oltre ad _____e _______ quali membri effettivi - a
seguito delle dimissioni presentate il ___/__/’__ dal Dr. ______ il Giudice delegato in data __/__/’__ ne ha disposto la
sostituzione con la Dr.ssa _________;
y
__/__/’__: conferimento d’incarico al Geom. _______ quale stimatore ex art. 172 2° comma LF ed all’Avv. ________
per la consulenza legale su aspetti giuridici internazionali;
y
__/__/’__: vidimazione del registro cassa ex art. 38 LF per come richiamato dall’art. 165 LF;
y
__/__/’__: pubblicazione di estratto del decreto di ammissione sul quotidiano “Gazzetta di Reggio Emilia”;
y
__/__/’__: trascrizione in Agenzia del Territorio di Reggio Emilia del decreto di ammissione;
y
__/__/’__: trascrizione al P.R.A. del decreto di ammissione.
Il __/__/’__ lo scrivente ha depositato la Relazione ex art. 172 LF in Cancelleria e pubblicata ad uso dei creditori
accreditati sul portale “Fallco”, in vista dell’adunanza dei creditori dell’ __/__/’__, rilevando alcune criticità che
non consentivano di confermare le previsioni assunte nel piano dal ricorrente il 02/07/’12, ma esprimendo
comunque “una valutazione di convenienza rispetto all’alternativa dello scenario fallimentare” e riservandosi il
successivo parere ex art. 180 2° comma LF.
L’ __/__/’__ si è tenuta l’adunanza dei creditori ed al termine non sono state effettuate osservazioni da parte degli
stessi.
In tale sede i voti favorevoli (relativi all’unica classe prevista) non hanno raggiunto la maggioranza che è poi stata
realizzata nei 20 giorni successivi in misura del __,__% - hanno votato favorevolmente creditori per € __.___.___,__ su
un totale di chiamati al voto per € __.___.___,__.
Con decreto del __/__/’__ il Tribunale ha quindi fissato l’udienza ex art. 180
1° comma
LF per il giorno __/__/’__
disponendo:
la pubblicazione del decreto stesso ex art. 17 LF (adempimento effettuato);
la notifica a cura del debitore al c.g. ed ai creditori dissenzienti (adempimento effettuato);
i termini per la costituzione ed il deposito del motivato parere non oltre il decimo giorno precedente l’udienza del
__/__/’__.
2) ELEMENTI DI LEGITTIMITA’ IN GENERE
In termini di legittimità lo scrivente ritiene che la procedura si sia svolta correttamente.
3) SVILUPPI DEL PIANO SUCCESSIVI ALL’ADUNANZA DELL’ __/__/’__
Successivamente all’adunanza dei creditori dell’ __/__/’__ non si rilevano fatti che abbiano compromesso o
modificato in misura strutturale le attese rispetto al piano ed alla proposta concordataria e/o alle criticità già rilevate
in relazione ex art. 172 LF e quindi conosciute da parte dei creditori chiamati al voto.
Di seguito una sintesi di quelli caratterizzanti:
¾
Al __/__/’__ la liquidità disponibile sul c/c _______. ammonta ad € _.___.___,__ oltre ad € ___.___,__ sul libretto
della procedura.
¾
E’ proseguita la gestione ordinaria finalizzata all’incasso dei crediti ed alla cessione dei beni in magazzino a valori,
per questi ultimi, non inferiori a quelli previsti nel piano.
¾
Le obbligazioni maturate in prededuzione sono state onorate.
¾
Con decreto del __/__/’__ il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato la CIGS per un massimo
di ___ unità lavorative (in pratica tutti i lavoratori) per il periodo __/__/’__ – __/__/’__ con pagamento diretto da
parte dell’INPS ai lavoratori. E’ in corso l’attivazione della procedura di mobilità per tutto il personale ancora in
forza.
¾
La società partecipata Ricorrente _____________ Kft ha incrementato la produzione, arrivando ad operare a pieno
regime di linea, avendo acquisito commesse in c/lavorazione dalla Beta Kft, società ungherese controllata dalla
italiana Gamma Spa – già concorrente di Ricorrente Spa. Sono in corso trattative tese alla cessione in forma di
affitto d’azienda per tre anni al canone di € ___.___,__ per ciascun esercizio, con la società Beta Kft stessa pagamento anticipato del canone per il primo anno e semestrale anticipato per il periodo residuo.
¾
L’eventuale definizione dell’affitto con Beta Kft nei termini sopra indicati, e della cessione prevista entro il
__/__/’__ della partecipazione Delta Bt per € ___.___,__ potrebbero consentire il buon esito della gestione di
concordato giudiziale ricorrendo da parte di Ricorrente Kft e teso a definire un accordo con i creditori nel periodo
di gg. 120 (con possibilità di ulteriori gg. 30) a far data da metà gennaio ____.
¾
Quanto alla posizione della partecipata francese Epsilon sas in Liquidation judiciaire non vi sono ulteriori
aggiornamenti rispetto alla relazione ex art. 172 LF.
¾
Con lettera del __/__/’__ la banca _______ ha formalizzato l’atteso nulla osta alla liquidazione dei danni per €
___.___,__ in relazione a due sinistri intervenuti nel ____;
¾
Quanto all’attività di gestione delle vendite più importanti in termini immobiliari e di impiantistica si rende
necessario attendere, in ipotesi di omologa passata in giudicato, il programma di liquidazione che il liquidatore
giudiziale e più in generale gli organi della procedura, andranno a gestire.
PARERE MOTIVATO EX ART. 180 2° COMMA LF
Verificata la regolarità con cui si è svolta la procedura, confermato l’esito favorevole della votazione da parte dei
creditori in misura del __,__% pur consapevoli delle criticità rilevate in relazione ex art. 172 LF riferite sia alla
percentuale di riparto fattibile per i creditori chirografi che per la tempistica dei riparti e conseguentemente della
durata effettiva del piano, appurato che non sono stati commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, non
risultando che il debitore abbia compiuto atti non autorizzati ex art. 167 LF, tenuto conto degli sviluppi successivi
all’adunanza dei creditori dell’__/__/’__ coerenti con le attese del piano per tale periodo, lo scrivente esprime
parere favorevole.
Con osservanza.
Reggio Emilia lì, __/__/’__
Il commissario giudiziale
_______________________
Dr. _____________
7°)
Opposizione
concordato
all’omologazione
del
Soggetti legittimati
¾ L’opposizione
all’ omologazione del concordato può essere
promossa da “qualunque interessato‟ (come previsto dall’ art.
180, comma 2, LF), ossia qualunque portatore di un interesse
contrario all’omologazione;
¾ Giurisprudenza e dottrina considerano potenzialmente interessati
all’opposizione: commissario giudiziale; creditori dissenzienti;
creditori della massa (dottrina); creditori che vogliono modificare
il proprio voto, quando il commissario ha rilevato, dopo
l’approvazione, il mutamento delle condizioni di fattibilità del
piano; creditori non dissenzienti, ossia che non hanno votato
favorevolmente alla proposta; qualsiasi altro interessato, come ad
esempio il coobbligato, il fideiussore, l’obbligato in via di
regresso, i cessionari dei creditori ammessi, il terzo che ha offerto
una percentuale più alta per acquistare i beni del debitore
(Ambrosini, De Marchi, Vitiello)
Motivi di opposizione
¾ Riscontro di irregolarità della procedura o della votazione;
¾ Contestazione della convenienza della procedura;
¾ Riscontro di condotte fraudolente (compreso il compimento di atti
non autorizzati);
¾ Riscontro della mancanza dei presupposti o delle condizioni per
l’ammissibilità alla procedura di concordato.
¾
Inammissibile l’ opposizione con la quale si contesti unicamente il
diverso trattamento del proprio credito (chirografario e non
privilegiato)
Come presentare opposizione
¾
¾
Redazione di un atto di opposizione e costituzione in giudizio
almeno 10 giorni prima dell’ udienza fissata (art. 180, comma 2,
LF);
Possibilità di costituzione in giudizio fino all’ udienza fissata per la
discussione per il creditore che intenda modificare il proprio voto
a seguito del mutamento delle condizioni di fattibilità rilevati dal
commissario dopo la chiusura del verbale.
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