statuto sociale - Ginnastica Rubattino

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STATUTO SOCIALE
Art. 1 -
COSTITUZIONE
È costituita in Genova dal 1° Giugno 1894 una Società sportiva denominata “SOCIETÀ GINNASTICA
RAFFAELE RUBATTINO – Associazione sportiva Dilettantistica”, eretta in Ente Morale con Decreto del
Presidente della Repubblica in data 5 Agosto 1951, Numero 1081.
La sua bandiera è quella nazionale con al centro la scritta “Società Ginnastica Raffaele Rubattino” e lo stemma
sociale costituito da un ovale a soggetto floreale sormontato da corona con la scritta “Società Ginnastica Raffaele
Rubattino - Genova” e la croce rossa della bandiera genovese.
I colori sociali sono il bianco, il rosso e il nero.
La Società ha sede in Genova.
Art. 2 -
SCOPO ED ATTRIBUZIONI
1- L’Associazione, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro, è fondata sul volontariato ed ha il
compito fondamentale di :
a) promuovere, organizzare e praticare le attività sportive, ricreative e culturali rivolte all’educazione morale,
culturale, fisica e sportiva dei propri associati. A tal fine l’Associazione si collega anche ad altre
Associazioni, Enti Pubblici e Privati, avvalendosi, se necessario, di persone esterne ed utilizzando strutture
di terzi;
b) praticare le attività sportive riconosciute dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali o da altri Enti o
Organizzazioni nazionali ed internazionali cui la Società decide di affiliarsi riconoscendone l’autorità
soltanto nell’ambito tecnico-disciplinare in relazione al rapporto affiliativo. Le attività di particolare
interesse per l’Associazione sono: ginnastica artistica; ginnastica ritmica; ginnastica aerobica; ginnastica
generale per bambini, giovani, adulti, terza età e disabili; riabilitazione funzionale/motoria; nuoto;
scherma; atletica leggera; tennis; calcio; pallavolo; pallacanestro; pesistica; lotta; judo e arti marziali in
genere; danza moderna; danza classica; danze folcloristiche; ballo in tutte le sue espressioni sportive e
ricreative; tecniche di meditazione, rilassamento, respirazione e di allenamento ideomotorio; yoga;
c) organizzare corsi delle varie discipline, sia per avviare i giovani allo sport, sia per preparare atleti
competitivi al massimo livello agonistico nazionale ed internazionale;
d) organizzare saggi, tornei, competizioni agonistiche e campionati anche a livello internazionale;
e) organizzare corsi formativi per istruttori, direttori tecnici e dirigenti sportivi;
f) effettuare studi e ricerche nel campo sportivo;
g) promuovere e organizzare attività culturali richieste dagli associati;
h) svolgere attività socio-ricreative come balli, feste e cene sociali, gestendo direttamente o tramite terzi i
servizi bar e mensa.
2- Per ciascun ramo di attività può essere istituita in seno alla Società una apposita sezione.
Le sezioni possono essere sciolte se fossero di pregiudizio al buon andamento della Società.
3- L’Associazione s’impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI.
Art. 3 –
PATRIMONIO, ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO
1- Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
a) proventi da tesseramento e quote sociali;
b) contributo dei Soci che fruiscono delle iniziative dell’Associazione;
c) contributi di altre Associazioni con le stesse finalità;
d) contributi di Enti Pubblici, Aziende o Privati;
e) proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;
f) donazioni, lasciti, elargizioni speciali concessi senza condizioni che limitino l’autonomia
dell’Associazione;
g) fondo riserve;
h) trofei sportivi definitivamente aggiudicati;
i) attrezzature sportive;
j) indumenti sportivi;
k) beni mobili e beni mobili registrati;
l) beni immobili.
2- L’anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto. L’anno finanziario decorre dal 1° gennaio al
31 dicembre.
3- Alla fine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo presenta all’Assemblea dei Soci sia il
bilancio consuntivo, sia il bilancio preventivo.
Art. 4 – CARATTERISTICHE DELL’ASSOCIAZIONE
1- L’Associazione è un istituto unitario autonomo, amministrativamente indipendente, diretto democraticamente
attraverso gli Organi Sociali eletti da tutti i Soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.
2- È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale
durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3- La durata dell’Associazione è indeterminata e illimitato è il numero dei Soci.
4- Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non
rivalutabili.
5- Gli impianti, i servizi, le strutture e le attività organizzate dall’Associazione sono a disposizione di tutti i Soci,
i quali hanno il diritto di fruirne nel rispetto degli appositi regolamenti.
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Art. 5 – SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
1- Possono essere Soci dell’Associazione tutti i cittadini italiani e stranieri, in regola con le norme di legge. È
esclusa ogni forma di partecipazione temporanea all’Associazione.
2- La Società è composta da:
a) Soci Onorari: sono coloro che, per l’alto prestigio personale o per l’aver reso eccezionali contributi alla
causa dell’Associazione, sono nominati dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Possono assistere alle Assemblee ordinarie e straordinarie con voto consultivo; in caso di parità di voto, il
voto consultivo dei Soci Onorari è determinante;
b) Soci Vitalizi: sono le persone maggiorenni che versano, una tantum, la quota stabilita per la loro
categoria oltre ai diritti di segreteria. I Soci Vitalizi hanno diritto di voto;
c) Soci Ordinari: sono le persone maggiorenni che pagano la quota annua stabilita per la loro categoria oltre
ai diritti di segreteria per il primo anno. Hanno diritto di voto;
d) Soci Allievi: sono i giovani d’età inferiore ai 18 anni, che partecipano alle scuole d’avviamento e di
perfezionamento nelle varie discipline sportive, partecipando ai campionati riservati alle loro categorie.
Essi pagano la quota annua stabilita per le loro categorie oltre ai diritti di segreteria. Superato il 18° anno
d’età, i Soci Allievi, che hanno continuato, senza interruzione, nell’attività sportiva ed associativa della
Società, acquisiscono il diritto al passaggio nella categoria dei Soci Ordinari o Vitalizi.
3- Per ottenere la qualifica di Socio Vitalizio o Ordinario, ogni aspirante deve presentare domanda controfirmata
da altro Socio Vitalizio o Ordinario, che risponda della moralità del proposto. Tale domanda deve restare
affissa per otto giorni all’Albo Sociale ed essere approvata dal Consiglio Direttivo. In caso di non
accettazione, il Consiglio Direttivo non è tenuto a specificare i motivi. Durante l’affissione all’Albo, ogni Socio
può esprimere la sua opposizione all’accettazione del nuovo Socio con motivazione scritta da presentare al
Consiglio Direttivo.
4- Per ottenere la qualifica di Socio Allievo, la domanda di associazione deve essere presentata alla Segreteria dal
genitore o da chi ne fa le veci. Il Consiglio Direttivo prende atto delle domande accettate dalla Segreteria in
base alle direttive impartite.
5- Il Socio, attraverso la domanda di associazione, accetta senza riserve ed a tutti gli effetti lo Statuto e i
Regolamenti dell’Associazione, nonché tutte le deliberazioni e disposizioni dei suoi Organi Sociali, adottate
nel rispetto delle singole sfere di competenza. L’impegno è annuale e può essere rinnovato per l’anno sociale
successivo a condizione che il versamento, dell’intera quota annuale o della prima rata della stessa, avvenga
entro il 30 novembre dell’anno in corso.
6- I nominativi dei Soci Onorari, Vitalizi e Ordinari sono trascritti nel libro dei Soci.
7- Le persone, che la Società tessera presso le Federazioni sportive o altre Organizzazioni, non sono Soci. Tale
qualifica si acquisisce soltanto seguendo la procedura indicata ai commi 3 e 4 dell’Art. 5 del presente Statuto.
8- In caso di mancanze disciplinari o gravi comportamenti da parte del Socio, anche in qualità di componente di
un Organo Sociale, o allorquando un Socio arrecasse volontariamente danno morale o materiale alla Società, il
Consiglio Direttivo dovrà prendere a carico del colpevole uno dei seguenti provvedimenti:
a) Censura;
b) Sospensione;
c) Espulsione.
Art. 6 - QUOTE SOCIALI
1- L’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, delibera l’ammontare dei diritti di segreteria e delle
quote sociali annue per i Soci Vitalizi e per i Soci Ordinari.
2- I diritti di segreteria e le quote annue di associazione dei Soci Allievi sono deliberate dal Consiglio Direttivo e
ratificate dalla prima Assemblea dei Soci.
3- Sono temporaneamente esclusi dal pagamento totale o parziale delle quote sociali, ma conservano i relativi
diritti, quei Soci per i quali il Consiglio Direttivo riterrà giusti i motivi addotti.
4- Il Consiglio Direttivo, per agevolare la pratica dell’attività sportiva, finalizzata al benessere psicofisico dei
Soci, può deliberare il pagamento rateale della quota sociale annua esonerando il nuovo Socio, al momento
dell’iscrizione, dal pagamento delle rate già scadute relative all’anno in corso.
5- Il ritardato pagamento della quota sociale comporta la sospensione di tutti i diritti .
6- Per particolari esigenze dell’Associazione e su richiesta del Consiglio Direttivo e/o del Presidente, i Soci
possono finanziare l’Associazione senza alcuna remunerazione del capitale.
Art. 7 – CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE
1- La qualifica di Socio si perde per:
a) dimissioni da presentarsi per iscritto;
b) morosità a causa di ritardo superiore a tre mesi nel pagamento delle quote sociali; la perdita della qualifica
avviene automaticamente senza che la Società debba mettere in mora il Socio inadempiente;
c) radiazione irrogata a seguito di gravi violazioni delle norme statutarie o per azioni, entro o fuori della
Società, ritenute indegne e dannose.
2- I Soci dimissionari o dimissionati per morosità, per essere riammessi, dovranno
sottoporsi alla procedura prevista dai commi 3 e 4 dell’Art. 5 del presente Statuto.
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Art. 8 -
GRUPPI SPORTIVI
1- Fanno parte dei gruppi sportivi gli Atleti, i Tecnici, i Coreografi, i Massaggiatori, ecc., che, pur non essendo
Soci, svolgono la loro attività agonistica sotto i colori della SOCIETÀ GINNASTICA RAFFAELE
RUBATTINO e, a tal fine, sono tesserati presso le Federazioni Sportive.
2- I rimborsi per trasferte, allenamenti, prestazioni, borse di studio e quant’altro, devono sottostare a quanto
previsto dalla normativa fiscale vigente.
3- I componenti dei Gruppi Sportivi possono frequentare la sede sociale e partecipare a qualsiasi manifestazione
ricreativa indetta dall’Associazione.
Art. 9 - ORGANI SOCIALI
1- Gli Organi Sociali sono:
a) L’Assemblea dei Soci;
b) Il Presidente
c) Il Consiglio Direttivo;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.
2- La durata degli Organi Sociali è di quattro anni e coincide con il quadriennio olimpico.
3- La carica di Presidente, di Consigliere o di Revisore dei Conti, può essere ricoperta esclusivamente dal Socio
Ordinario o dal Socio Vitalizio.
4- La carica di Proboviro può essere ricoperta anche da un non Socio.
5- La carica di Consigliere, di Revisore dei Conti o di Proboviro, rimasta vacante, è ricoperta dal primo dei non
eletti del rispettivo organo, il quale resta in carica per la restante parte del quadriennio olimpico.
6- I Soci che ricoprono cariche sociali sono rieleggibili.
7- Ogni carica elettiva si ritiene assunta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per
l’espletamento del mandato ricevuto, che saranno assoggettate alle normative fiscali vigenti.
Art. 10 – LE ASSEMBLEE
1- L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, è composta dai Soci Vitalizi e Ordinari con un’anzianità minima di
tre mesi.
2- Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio con apposita delega.
3- Ogni Socio può rappresentare un solo Socio.
4- Sono esclusi dall’Assemblea i Soci non in regola con le normative sociali in tema di rinnovo delle quote di
associazione e i Soci colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione.
5- I Presidenti Onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie con la sola facoltà
d’intervento, ma senza diritto di voto. In caso di parità di voto, il voto consultivo dei Soci Onorari è
determinante.
6- L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente entro il 31 marzo di ogni anno.
7- L’Assemblea straordinaria deve essere convocata nel termine di sessanta (60) dal verificarsi delle condizioni
previste dal presente Statuto.
8- L’avviso di convocazione delle Assemblee deve essere inviato con lettera agli aventi diritto quindici giorni
prima della riunione e deve contenere l’indicazione del luogo, della data, dell’ora e gli argomenti posti
all’ordine del giorno.
9- Qualora il Presidente della Società non provvedesse alla convocazione dell’assemblea ordinaria o
straordinaria come previsto dal presente Statuto, i Soci possono rivolgersi per iscritto ai Revisori dei Conti
per ottenere la convocazione stessa.
10- L’Assemblea ordinaria o straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di
almeno due terzi dei Soci con diritto di voto. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea è
regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.
11- L’Assemblea, ordinaria o straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti, salvo i casi
previsti dal presente Statuto. Delibera preventivamente sul numero dei componenti il Consiglio Direttivo,
come previsto dall’Art. 14, comma 2.
12- Il Presidente procede all’apertura ufficiale dell’Assemblea invitando la stessa a nominare fra i Soci con
diritto di voto:
a) un Presidente d’Assemblea, con il compito di dirigere la stessa;
b) due Scrutatori, con il compito di controllare le votazioni, redigendo apposito verbale da inserire nel
verbale d’Assemblea.
Il Segretario d’Assemblea è di diritto il Segretario dell’Associazione come stabilito dall’Art. 15.
Art. 11 –
ASSEMBLEA ORDINARIA
1- L’Assemblea ordinaria:
a) approva il verbale dell’Assemblea precedente;
b) discute e vota la “Relazione morale, tecnica e finanziaria” del Consiglio Direttivo sulla gestione della
Società;
c) discute e vota sul bilancio consuntivo e si esprime sul progetto di bilancio preventivo;
d) fissa le direttive generali sull’attività sociale;
e) elegge nel primo quadriennio olimpico, mediante votazione segreta:
- il Presidente della Società;
- i componenti del Consiglio Direttivo;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti del Collegio dei Probiviri.
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f) conferisce le tessere d’Onore e nomina il Presidente Onorario;
g) delibera in via definitiva sui provvedimenti di radiazione;
h) delibera su ogni argomento posto all’ordine del giorno.
2- Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo non partecipano alle votazioni
concernenti la “ Relazione morale, tecnica e finanziaria” e nelle materie che riguardano la loro
responsabilità di amministratori.
3- Qualora l’Assemblea, a seguito di deliberazione assunta con la metà più uno dei voti attribuiti a tutti i
Soci, non approvi la “Relazione morale, tecnica e finanziaria”, il Presidente e i membri del Consiglio
Direttivo decadono immediatamente, ma restano in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla
riunione dell’Assemblea straordinaria, che deve essere convocata dal Presidente entro sessanta giorni
dalla data di decadenza.
4- Ogni interpellanza o proposta da sottoporre all’Assemblea, escluse le vertenze fra Soci e Società in tema
di rapporti di lavoro o prestazioni di beni e servizi, deve essere presentata dai Soci al Consiglio Direttivo
in tempo debito perché possa essere inserita nell’ordine del giorno della prima Assemblea. Il Consiglio
Direttivo deve comunque motivare l’eventuale non inserimento della proposta o interpellanza nell’ordine
del giorno.
Art. 12 -
Art. 13 –
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
1- L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per:
a) esprimersi sulle proposte di modifica dello statuto, che devono essere deliberate con l’approvazione
dei due terzi dei votanti;
b) procedere alle elezioni degli organi sociali dimissionari o decaduti;
c) motivate circostanze;
d) deliberare lo scioglimento della Società.
2- L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente, su proposta della maggioranza assoluta dei
componenti del Consiglio Direttivo o da altri come prescritto dal presente Statuto oppure da parte di
almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto.
3- La richiesta di Assemblea straordinaria da parte dei Soci, in forma scritta e ampiamente motivata, deve
essere presentata al Presidente, il quale è obbligato a convocarla entro sessanta giorni, indicandone l’ordine
del giorno proposto dai Soci e, se lo ritiene opportuno, indicando nello stesso altri argomenti.
IL PRESIDENTE
1- Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società e, unitamente al Consiglio Direttivo, è responsabile
della funzionamento della stessa nei confronti dell’Assemblea dei Soci.
2- Il Presidente è eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto e a maggioranza semplice dei voti,
precedentemente e disgiuntamente dall’elezione degli altri Organi Sociali.
3- In caso di temporanea assenza o impedimenti, il Presidente è sostituito dal Vice presidente.
In caso di impedimento definitivo del Presidente, il Consiglio Direttivo decade.
4- In caso di decadenza o dimissioni del Presidente, in attesa che decorrano i termini per lo svolgimento della
prevista Assemblea straordinaria, il Presidente e il Consiglio Direttivo rimangono in carica per l’ordinaria
amministrazione fino alla loro sostituzione.
5- Il Presidente può delegare, per incarichi specifici, che non siano di sua esclusiva competenza, i componenti
del Consiglio Direttivo o altre persone.
6- Il Presidente:
a) convoca l’Assemblea ordinaria e straordinaria, salvo i casi previsti dal presente statuto;
b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e delle eventuali Commissioni, stabilendone
l’ordine dei lavori;
c) cura l’amministrazione dell’Associazione e l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e
dell’Assemblea;
d) stipula gli atti ed i contratti inerenti all’attività dell’Associazione;
e) apre conti correnti bancari per depositarvi le entrate dell’Associazione ed effettuare prelievi per i
pagamenti;
f) accende fidi bancari su mandato del Consiglio Direttivo e, previa delibera dell’Assemblea, stipula
mutui;
g) adotta provvedimenti d’urgenza, che dovrà sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo nella sua
prima riunione;
h) conferisce incarichi tecnici, organizzativi ed amministrativi, determinandone i limiti e stabilendone i
compensi;
i)
invita a presenziare, a titolo consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo o alle Assemblee,
persone e personalità di rilievo la cui partecipazione è ritenuta utile, accordando loro anche la
possibilità di parola;
j) ove ricorrano controversie e fatti di carattere disciplinare o morale, che abbiano turbato o possano
turbare il regolare andamento della vita associativa, deferisce i responsabili al Consiglio Direttivo
adottando, se necessaria, la sospensione cautelare del Socio o del Tesserato da ogni attività;
k) delibera i provvedimenti di grazia, purché sia stata scontata metà della pena o, in caso di radiazione,
siano trascorsi almeno cinque anni dalla data d’adozione della sanzione definitiva.
Art. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1- Il Consiglio Direttivo interpreta ed attua le direttive dell’Assemblea ed è organo deliberativo per tutti i
provvedimenti atti ad assicurare e sviluppare le attività della Società.
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2-
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di cinque ad un massimo di 7 Consiglieri:
l’Assemblea delibera l’entità del numero dei Consiglieri entro i limiti anzidetti.
3- Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge nel proprio seno il Vice
Presidente ed il Segretario.
4- Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno sei volte all’anno e, inoltre, ogni qualvolta il
Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
5- Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando vi partecipi la maggioranza dei suoi componenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti ed in caso di parità il voto del Presidente è
determinante.
6- Il Consigliere che non interviene per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio senza giustificato
motivo, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dallo stesso Consiglio Direttivo.
7- Le dimissioni del Presidente o della maggioranza dei Consiglieri comportano la decadenza dell’intero
Consiglio Direttivo e la convocazione, non oltre sessanta giorni, dell’Assemblea per le nuove elezioni. Lo
stesso dicasi nel caso in cui vengano a mancare nel Consiglio Direttivo
– per cause diverse dall’opzione – un numero di Consiglieri superiore alla metà .
Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica per la restante parte del quadriennio olimpico.
8- La decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti,
né al Collegio dei Probiviri.
9- Il Consigliere sottoposto a provvedimento disciplinare non potrà partecipare alle deliberazioni del Consiglio
Direttivo sui fatti che lo riguardano. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo il Consigliere potrà
ricorrere al Collegio dei Probiviri, salvo che per il provvedimento di radiazione sul quale decide
l’Assemblea a norma dell’Art. 11, comma 1, punto g). Le votazioni per fatti personali e disciplinari
devono avvenire a scrutinio segreto. La parità dei voti è favorevole al giudicato.
10- Il Consiglio Direttivo:
a) accetta le domande di ammissione e le dimissioni dei Soci;
b) istituisce nuove sezioni e ne delibera l’eventuale scioglimento;
c) propone all’Assemblea il regolamento interno;
d) definisce i regolamenti delle Sezioni sportive, dei Gruppi o degli altri Organismi in cui si articola
l’Associazione;
e) delibera su atti e contratti di natura straordinaria che non competono all’Assemblea;
f) giudica e adotta i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci;
g) delibera i provvedimenti d’indulto ed amnistia prefissandone i limiti;
h) ratifica le decisioni adottate in via d’urgenza dal Presidente;
i) predispone i rendiconti finanziari, economici e patrimoniali, nonchè la relazione morale e tecnica
sull’attività svolta e il bilancio preventivo;
j) propone all’Assemblea l’ammontare delle quote sociali;
k) decide l’importo delle quote suppletive per determinati servizi forniti ai Soci;
l) delibera eventuali pagamenti rateali, esenzioni o riduzioni delle quote sociali e suppletive per giusti
motivi addotti;
m) dispone la pubblicazione della Rivista sociale;
n) costituisce eventuali Commissioni, anche con l’inclusione di esperti non Soci;
o) conferisce le benemerenze Sociali e propone all’Assemblea la nomina del Presidente Onorario;
p) delibera su qualsiasi pratica sociale a carattere straordinario che non sia di competenza
dell’Assemblea.
11- Il Consigliere, in relazione agli incarichi ricevuti, è tenuto a consultare preventivamente il Presidente e
seguirne le direttive per tutti gli atti che possono impegnare l’Associazione sotto il profilo tecnico ,
finanziario o organizzativo.
Art. 15 – IL SEGRETARIO
1- Il Segretario provvede a dare esecuzione alle deliberazioni degli Organi Sociali, nei limiti delle rispettive
competenze e coadiuva il Presidente nell’amministrazione sociale.
2- Il Segretario è, di diritto, segretario delle Assemblee e del Consiglio Direttivo e redige i verbali delle
riunioni degli Organi predetti, sottoscrivendoli insieme ai relativi Presidenti.
3- Il Segretario:
a) coordina e controlla le procedure di esazione delle quote sociali e delle entrate in generale;
b) effettua i versamenti degli incassi sul conto corrente dell’Associazione;
c) predispone la documentazione da sottoporre alla firma del Presidente per i pagamenti;
d) annota i libri contabili e gestisce le procedure per l’elaborazione del bilancio;
e) presenta, su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo, la situazione aggiornata dei conti;
f) conserva l’archivio della documentazione sociale;
g) aggiorna e conserva il registro degli inventari del patrimonio sociale.
Art. 16 -
IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre revisori effettivi e da due revisori supplenti. Nel suo
seno il Collegio elegge un Presidente che convoca e presiede le riunioni.
2- Il Collegio esercita il controllo sull’intera gestione economica e finanziaria della Società e redige una
relazione che correda il bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.
3- Í componenti il Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
4- In caso di vacanza, per qualsiasi causa di uno o più Revisori, subentrano i supplenti in ordine di voto e, in
caso di parità, di età.
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Art. 17 – IL COLLEGIO DEI PROBIVI
1- Il Collegio dei Probiviri è composta da tre membri effettivi e da un supplente.
2- Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente, il quale convoca e presiede le riunioni.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.
3- Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza dei tre membri, compreso il Presidente o chi, su sua
delega, ne fa le veci.
4- In caso di assenza o impedimento del Presidente o di chi ne fa le veci, assume la presidenza del Collegio il
membro effettivo più anziano di età e lo stesso Collegio viene integrato con il membro supplente.
Art. 18 -
GRADI DI GIUDIZIO NEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
1- I provvedimenti disciplinari previsti dall’Art. 5, comma 8, sono adottati:
a) in primo grado dal Consiglio Direttivo;
b) in secondo grado, in via definitiva, dal Collegio dei Probiviri;
c) in secondo grado, in via definitiva, dall’Assemblea dei Soci, nel caso di espulsione.
Art. 19 –
ELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI
1- Per rivestire cariche sociali elettive è necessario:
a) aver compiuto la maggiore età;
b) avere la qualifica di Socio ordinario o vitalizio;
c) non essere tesserato dall’Associazione presso Federazioni sportive come atleta;
d) non essere tesserato dall’Associazione presso Federazioni sportive in qualità di tecnico, allenatore o
altro, remunerato dall’Associazione stessa;
e) non far parte, in veste di dirigente, tecnico o altro, di altra Associazione sportiva dilettantistica o
professionistica;
f) non aver riportato condanne per delitto doloso;
g) non essere stato assoggettato da parte della Società o di una Federazione sportiva a provvedimenti
disciplinari complessivamente superiori ad un anno.
Art. 20-
DIVIETI E CONTROVERSIE SPORTIVE
1- Le controversie sportive fra i Soci o tra Soci e Società vanno decise nell’ambito sociale e secondo le
norme dello Statuto.
2- È fatto divieto ai Soci di avvalersi della stampa o di qualsiasi altro mezzo di comunicazione per
alimentare polemiche o come mezzo di dibattito di questioni interne. La violazione del divieto di
riservatezza di cui al comma precedente comporta come automatica conseguenza l’irrogazione di una
sanzione disciplinare.
3- Tutti i Soci, per quanto concerne la loro attività nell’ambito sociale, sono formalmente impegnati a non
adire ad altre autorità, comprese quelle giudiziarie, diverse dagli Organi societari, alle quali accettano di
ricorrere in qualunque caso, riconoscendone, per espressa convinzione ogni decisione. Eventuali deroghe
possono essere concesse dal Consiglio Direttivo su richiesta motivata.
Art. 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO
1- Le modifiche allo Statuto sono deliberate dall’Assemblea dei Soci convocata in seduta straordinaria con le
modalità previste dall’Art. 12, comma 1, punto a).
2- Le modifiche entreranno in vigore solo dopo che sia pervenuta, presso la sede legale dell’Associazione,
comunicazione ufficiale della loro approvazione da parte degli Organi competenti, ai sensi di legge.
Art. 22 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
1- L’Associazione non potrà sciogliersi che per voto dell’Assemblea straordinaria dei Soci convocata in
seduta straordinaria con il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno ¾ dei
Soci presenti all’Assemblea e purché rappresentino almeno il 75% più uno del corpo sociale.
2- Qualora il numero dei Soci si riducesse per qualsiasi motivo a meno di dieci, il Presidente promuove gli atti
per l’estinzione della Società a norma dell’Art. 27 del Codice Civile.
3- In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione dovrà essere devoluto ad
altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’Art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 23 – DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE
Le modifiche al presente statuto entreranno in vigore dopo che sia pervenuta presso la sede legale della Società
Rubattino la comunicazione ufficiale della loro approvazione.
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