SOCIETÀ DI PERSONE
 Società semplice (s.s.)
2251-2290 c.c.
 Società in nome collettivo (s.n.c.)
2291-2312 c.c.
 Società in accomandita semplice (s.a.s.)
2313-2324 c.c.
SOCIETÀ SEMPLICE
La società semplice costituisce il prototipo
normativo delle società di persone; la
disciplina dettata per la s.s. è in linea di
principio (e salve le differenze di volta in volta
individuate dal legislatore) applicabile anche
alla s.n.c. e alla s.a.s.
N. B.: è un tipo di società che può svolgere
solo attività non commerciale
COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ
Il contratto di società semplice non è soggetto
a forme speciali, salvo quelle richieste dalla
natura dei beni conferiti
In altre parole, la costituzione della s.s. è
improntata alla massima semplicità formale,
oltre che sostanziale; il contratto di s.s.
potrebbe essere concluso anche verbalmente
o risultare da comportamenti concludenti
CONFERIMENTI
I conferimenti sono le prestazioni a cui le
parti del contratto si obbligano. Essi
formano il patrimonio iniziale della società
L’obbligo di conferimento è essenziale per
l’acquisto della qualità di socio (art. 2253, comma
1, c.c.)
Cosa si può conferire in una società
semplice?
Può essere conferita ogni entità (bene o
servizio)
suscettibile
di
valutazione
economica e utile per il conseguimento
dell’oggetto sociale
ampio spazio
all’autonomia privata
quindi qualsiasi prestazione di dare, fare, non fare
a) Denaro
b) Beni in natura (beni mobili, immobili, aziende,
ecc.), conferiti in proprietà o in godimento
c) La propria attività lavorativa (manuale o
intellettuale)
SOCIO D’OPERA
SOCIO D’OPERA
Il socio d’opera non è un lavoratore
subordinato, quindi non ha diritto al
trattamento salariale e previdenziale proprio
dei lavoratori subordinati
Il compenso per il suo lavoro è rappresentato
dalla partecipazione ai guadagni della società
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili
e partecipano alle perdite della gestione
sociale
è nullo qualsiasi patto con il quale uno o più
soci sono esclusi da ogni partecipazione agli
utili o alle perdite (cd. divieto di patto leonino
– art. 2265 c.c.)
Nelle società semplici il diritto del socio di
percepire la sua parte di utili nasce con
l’approvazione del rendiconto, che deve
essere
redatto
annualmente
dall’
amministrazione
I soci godono di ampia libertà nella determinazione
della parte di utili a ciascuno spettante (salvo il
divieto di patto leonino).
Tuttavia, se l’atto costitutivo nulla prevede, i criteri
legali di ripartizione degli utili e delle perdite sono i
seguenti (art. 2263 c.c.):
a) Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si
presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei
conferimenti non è determinato dal contratto, esse si
presumono eguali
b) La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se
non è determinata dal contratto, é fissata dal giudice secondo
equità
c) Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei
guadagni, nella stessa misura si presume che debba
determinarsi la partecipazione alle perdite
RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI
SOCIALI (art. 2267 c.c.)
a) I creditori della società possono far valere i
loro diritti sul patrimonio sociale che
costituisce, perciò, la garanzia primaria di
quanti concedono credito alla società
b) Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre
personalmente e solidalmente i soci che
hanno agito in nome e per conto della
società e, salvo patto contrario, gli altri soci
Tuttavia, i soci sono responsabili in via
sussidiaria rispetto alla società, in quanto
godono del beneficio di preventiva
escussione del patrimonio della società
In altre parole, i creditori sociali sono tenuti a
tentare di soddisfarsi sul patrimonio della
società prima di poter aggredire il patrimonio
personale dei soci
Nella società semplice, il socio richiesto del
pagamento di debiti sociali può invocare la
preventiva escussione del patrimonio della
società, indicando i beni sui quali il creditore
sociale possa agevolmente soddisfarsi
Il beneficio di escussione opera in via di
eccezione (cfr. differenza con s.n.c.)
CREDITORI PARTICOLARI DEL SOCIO
Il patrimonio della società è insensibile alle
obbligazioni personali dei soci e intangibile da
parte dei creditori di questi ultimi; il creditore
particolare del socio non può in alcun caso
aggredire direttamente il patrimonio sociale
per soddisfarsi
Il creditore particolare del socio, tuttavia, può
(art. 2270 c.c.):
a)
far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio
debitore e compiere atti conservativi sulla quota
spettante a quest'ultimo nella liquidazione
b)
Inoltre, se gli altri beni del (socio)debitore sono
insufficienti a soddisfare i suoi crediti, può chiedere
la liquidazione della quota del suo debitore
LE DECISIONI DEI SOCI
Modificazioni del contratto sociale (art.
2252 c.c.)
Il contratto sociale può essere modificato
soltanto con il consenso di tutti i soci, se non
é convenuto diversamente
principio dell’unanimità
AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA
Il potere di amministrazione è il potere di
compiere tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto sociale
potere
di
gestire la società
Il potere di rappresentanza è il potere di agire
nei confronti dei terzi in nome della società
potere
di
esprimere
verso
l’esterno la volontà sociale
AMMINISTRAZIONE
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione
della società spetta a ciascuno dei soci
(illimitatamente responsabili) disgiuntamente
dagli altri (art. 2257 c.c.)
Il modello legale è quello dell’amministrazione
disgiuntiva, in virtù della quale ciascun socio
amministratore ha il potere di intraprendere da
solo tutte le operazioni che rientrano
nell’oggetto sociale
Il singolo (socio) amministratore, quindi, non è tenuto
a richiedere il consenso degli altri per compiere una
certa operazione, né ad informarli preventivamente
delle operazioni progettate.
tuttavia
ciascuno degli altri soci amministratori ha il
diritto di opporsi, prima che l’operazione sia
compiuta
in questo modo si paralizza il
potere decisorio del singolo amministratore agente
Sull’opposizione decide la maggioranza dei soci,
determinata secondo la parte attribuita a ciascun
socio negli utili
L’atto costitutivo può prevedere che la società
sia amministrata non disgiuntamente, bensì
congiuntamente (artt. 2258 c.c.)
all’unanimità
(regola)
Amministrazione congiuntiva
a maggioranza
(eccezione)
La maggioranza è calcolata secondo la parte
attribuita a ciascun socio amministratore negli utili
In caso di amministrazione congiuntiva, i
singoli amministratori non possono compiere
da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di
evitare un danno alla società
RAPPRESENTANZA
In mancanza di diversa disposizione del
contratto, la rappresentanza spetta a ciascun
socio amministratore e si estende a tutti gli atti
che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2266 c.c.)
Il
modello
legale
stabilisce
una
perfetta
corrispondenza tra potere di amministrazione e
potere di rappresentanza