SOCIETÀ DI PERSONE Società semplice (s.s.) 2251-2290 c.c. Società in nome collettivo (s.n.c.) 2291-2312 c.c. Società in accomandita semplice (s.a.s.) 2313-2324 c.c. SOCIETÀ SEMPLICE La società semplice costituisce il prototipo normativo delle società di persone; la disciplina dettata per la s.s. è in linea di principio (e salve le differenze di volta in volta individuate dal legislatore) applicabile anche alla s.n.c. e alla s.a.s. N. B.: è un tipo di società che può svolgere solo attività non commerciale COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ Il contratto di società semplice non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti In altre parole, la costituzione della s.s. è improntata alla massima semplicità formale, oltre che sostanziale; il contratto di s.s. potrebbe essere concluso anche verbalmente o risultare da comportamenti concludenti CONFERIMENTI I conferimenti sono le prestazioni a cui le parti del contratto si obbligano. Essi formano il patrimonio iniziale della società L’obbligo di conferimento è essenziale per l’acquisto della qualità di socio (art. 2253, comma 1, c.c.) Cosa si può conferire in una società semplice? Può essere conferita ogni entità (bene o servizio) suscettibile di valutazione economica e utile per il conseguimento dell’oggetto sociale ampio spazio all’autonomia privata quindi qualsiasi prestazione di dare, fare, non fare a) Denaro b) Beni in natura (beni mobili, immobili, aziende, ecc.), conferiti in proprietà o in godimento c) La propria attività lavorativa (manuale o intellettuale) SOCIO D’OPERA SOCIO D’OPERA Il socio d’opera non è un lavoratore subordinato, quindi non ha diritto al trattamento salariale e previdenziale proprio dei lavoratori subordinati Il compenso per il suo lavoro è rappresentato dalla partecipazione ai guadagni della società PARTECIPAZIONE AGLI UTILI Tutti i soci hanno diritto di partecipare agli utili e partecipano alle perdite della gestione sociale è nullo qualsiasi patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (cd. divieto di patto leonino – art. 2265 c.c.) Nelle società semplici il diritto del socio di percepire la sua parte di utili nasce con l’approvazione del rendiconto, che deve essere redatto annualmente dall’ amministrazione I soci godono di ampia libertà nella determinazione della parte di utili a ciascuno spettante (salvo il divieto di patto leonino). Tuttavia, se l’atto costitutivo nulla prevede, i criteri legali di ripartizione degli utili e delle perdite sono i seguenti (art. 2263 c.c.): a) Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali b) La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, é fissata dal giudice secondo equità c) Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI SOCIALI (art. 2267 c.c.) a) I creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale che costituisce, perciò, la garanzia primaria di quanti concedono credito alla società b) Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci Tuttavia, i soci sono responsabili in via sussidiaria rispetto alla società, in quanto godono del beneficio di preventiva escussione del patrimonio della società In altre parole, i creditori sociali sono tenuti a tentare di soddisfarsi sul patrimonio della società prima di poter aggredire il patrimonio personale dei soci Nella società semplice, il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può invocare la preventiva escussione del patrimonio della società, indicando i beni sui quali il creditore sociale possa agevolmente soddisfarsi Il beneficio di escussione opera in via di eccezione (cfr. differenza con s.n.c.) CREDITORI PARTICOLARI DEL SOCIO Il patrimonio della società è insensibile alle obbligazioni personali dei soci e intangibile da parte dei creditori di questi ultimi; il creditore particolare del socio non può in alcun caso aggredire direttamente il patrimonio sociale per soddisfarsi Il creditore particolare del socio, tuttavia, può (art. 2270 c.c.): a) far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione b) Inoltre, se gli altri beni del (socio)debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore LE DECISIONI DEI SOCI Modificazioni del contratto sociale (art. 2252 c.c.) Il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non é convenuto diversamente principio dell’unanimità AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA Il potere di amministrazione è il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale potere di gestire la società Il potere di rappresentanza è il potere di agire nei confronti dei terzi in nome della società potere di esprimere verso l’esterno la volontà sociale AMMINISTRAZIONE Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci (illimitatamente responsabili) disgiuntamente dagli altri (art. 2257 c.c.) Il modello legale è quello dell’amministrazione disgiuntiva, in virtù della quale ciascun socio amministratore ha il potere di intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale Il singolo (socio) amministratore, quindi, non è tenuto a richiedere il consenso degli altri per compiere una certa operazione, né ad informarli preventivamente delle operazioni progettate. tuttavia ciascuno degli altri soci amministratori ha il diritto di opporsi, prima che l’operazione sia compiuta in questo modo si paralizza il potere decisorio del singolo amministratore agente Sull’opposizione decide la maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili L’atto costitutivo può prevedere che la società sia amministrata non disgiuntamente, bensì congiuntamente (artt. 2258 c.c.) all’unanimità (regola) Amministrazione congiuntiva a maggioranza (eccezione) La maggioranza è calcolata secondo la parte attribuita a ciascun socio amministratore negli utili In caso di amministrazione congiuntiva, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società RAPPRESENTANZA In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (art. 2266 c.c.) Il modello legale stabilisce una perfetta corrispondenza tra potere di amministrazione e potere di rappresentanza