analisi e valutazione dei rischi

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REDATTO A CURA DEL RSPP :
ING. SERGIO DI NOCERA
V. GIROLAMO SANTACROCE,3180129 – NAPOLITEL/FAX 081.5565655-349.6696631
E-MAIL : [email protected]
Istituto Comprensivo
“Sorelle Agazzi”
AGGIORNAMENTO SLC AL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
EDIFICIO SCOLASTICO
(D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 smi)
Revisione 00 – Dicembre 2010
Sede di Piazza Gasparri, 6
20161 – Milano (MI) – Tel. 02/88446958 – Fax. 02/66222780
Istituto Comprensivo “ S. Agazzi”
Sede Piazza Gasparri,6 Milano (MI)
SOMMARIO
PREMESSA ............................................................................................................................................................ 3
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI ................................................................................................... 3
VERIFICA DEI FATTORI DI RISCHIO ....................................................................................................... 4
CRITERIO E VALUTAZIONE PER LO STRESS LAVORO-CORRELATO (SLC)...................................................4
MOBBING.............................................................................................................................................................................6
BURNOUT – DMP (DISAGIO MENTALE PROFESSIONALE) .......................................................................................6
Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento SLC
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PREMESSA
La presente relazione riguarda l’integrazione/aggiornamento del DVR esistente circa il rischio
“stress lavoro-correlato”, nell'ambito dell’Istituto Comprensivo
“ Sorelle Agazzi” di Milano (MI), per gli
adempimenti previsti dall' art. 17 e 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. di seguito specificati ed alla circolare del 18
novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il
Ministero del Lavoro.
Nella redazione del presente elaborato è intrinseca la considerazione che il DVR è inteso un documento
dinamico continuamente in fase di sviluppo in uno con l’attività aziendale/scolastica.
I principali riferimenti normativi:
- Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori:
aggiornamento per lo stress lavoro-correlato (SLC)
(Artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 smi e circolare del 18 novembre
2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il
Ministero del Lavoro)
Nel predisporre il presente documento si è proceduto ad un'accurata analisi e ad un'attenta valutazione
dei principali elementi di cui si compone l'azienda: i luoghi di lavoro, l'organizzazione aziendale dei processi
produttivi e delle attività lavorative, etc.
La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, prevista dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e
28, comma 1-bis, del Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008 e s.m.i.), è definita come
“condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è
conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative
riposte in loro”. La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi
e deve essere effettuata dai datori di lavoro.
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VERIFICA DEI FATTORI DI RISCHIO
Dall’analisi della situazione osservata, rispetto ai fattori di rischio già analizzati si vuole aggiornare il
DVR con il rischio:
- Stress da lavoro-correlato (mobbing, burnout, etc.)
CRITERIO e valutazione per lo STRESS LAVORO-CORRELATO (SLC)
criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari collegati allo stress
lavoro-correlato
(art. 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 smi , accordo europeo dell'8 ottobre 2004 recepito
dall’accordo interconfederale del 09 giugno 2008 e circolare del 18 novembre 2010 della Commissione
consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro)
Il criterio adottato per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei “gruppi omogenei di
lavoratori” è conforme a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 smi, ai
contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 recepito dall’accordo interconfederale del 09 giugno
2008 ed alla circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro.
Sul punto, ad oggi, nonostante gli studi e la nutrita letteratura in materia di valutazione dello stress
lavoro correlato, la comunità scientifica non è ancora pervenuta a sviluppare un criterio scientifico
consolidato e normativamente imposto.
Nell'elaborazione di tale criterio ai fini del presente documento, pertanto, sono stati presi in
considerazione esclusivamente i fattori previsti dalla vigente normativa sopra richiamata e,
segnatamente:
- “Lo stress non è una malattia, ma un’esposizione prolungata ad esso può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare
malattie”;
- il fenomeno necessita di un’analisi attenta e non superficiale, infatti, “Lo stress può colpire qualsiasi posto di
lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell’impresa, dal settore di attività o dal tipo di
relazione contrattuale o di lavoro. In pratica, tuttavia, non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori ne possono essere
necessariamente colpiti”;
- situazioni transitorie o contingenti non necessariamente devono essere considerate come indicatori di
stress e, infatti, “L’individuo può ben adattarsi ad affrontare un’esposizione a breve termine, cosa che può anche essere
positiva, ma ha una maggiore difficoltà a sostenere un’esposizione prolungata a un'intensa pressione”;
- situazioni uguali possono generare reazioni eterogenee, infatti, “Singoli individui possono reagire
differentemente ad una stessa situazione data oppure possono reagire diversamente a situazioni similari in momenti diversi
della propria vita”;
- oggetto della valutazione, infine, non è il rischio stress nell'accezione comune, ma il ben diverso
fenomeno dello stress lavoro-correlato, “Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute
correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi,come ad esempio il contenuto del lavoro,
la sua organizzazione, l’ambiente , la scarsa comunicazione, eccetera”.
Constatata la complessità del fenomeno e, soprattutto, la mancanza delle necessarie linee guida
nazionali, l'approccio adottato per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato ha
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imposto di definire un programma di osservazione (monitoraggio) fondato necessariamente sulle
previsioni normative contenute nel D.Lgs. 81/2008 e sui contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre
2004 recepito dall’accordo interconfederale del 09 giugno 2008.
Tale programma di osservazione (monitoraggio) ha imposto, anzitutto, l'individuazione nel contesto
aziendale di “gruppi di lavoratori” omogenei - per le mansioni o per i compiti assegnati - potenzialmente
esposti a rischi da stress lavoro-correlato.
In tal modo sarà possibile delimitare l’ambito di osservazione e rilevare la sussistenza di eventuali
indicatori di stress lavoro-correlato quali: (a titolo esemplificativo e non esaustivo), l'alto tasso di
assenteismo, l'elevata rotazione del personale, i frequenti conflitti interpersonali, le lamentele
da parte delle persone, gli infortuni, le richieste di cambio mansione/settore.
La rilevazione (monitoraggio) richiede, evidentemente, un impegno attento e costante e la
necessaria partecipazione delle figure e dei ruoli aziendali per modulare, di volta in volta, le scelte
aziendali alle eventuali sopravvenienze del monitoraggio.
Tale criterio per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato verrà rielaborato e/o
modificato nel caso di adozione, da parte degli organi competenti, di eventuali disposizioni normative,
norme tecniche o di buona prassi e linee guida nazionali.
In recepimento della circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la
salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, il monitoraggio è comunque da
applicare dopo la fase preliminare, e comunque dopo che gli opportuni interventi correttivi introdotti
dal datore di lavoro sono risultati inefficaci.
In sintesi:
I disturbi psico-fisici più frequenti che uno stress prolungato può provocare
I sintomi psico-fisici che più frequentemente si riscontrano nelle persone sottoposte a situazioni
particolarmente stressanti sono:
- Problemi dermatologici;
- Abbassamento delle difese immunitarie (maggiore vulnerabilità alle malattie);
- Disturbi a carico dell’apparato cardio-circolatorio e senso di oppressione;
- Disturbi a carico dell’apparato gastro-intestinale;
- Disturbi all’apparato muscolo-scheletrico;
- Disturbi della sfera sessuale;
- Perdita di concentrazione, insonnia, iperidrosi ecc.;
- Sindromi ansiose;
- Depressione con possibile conseguente abuso di farmaci e/o alcol, fumo, caffè;
- Disturbi comportamentali (ansia, attacchi di panico, perdita di autostima e assertività ecc.) con
conseguente ritiro dalla vita lavorativa e sociale;
- Alterazioni della personalità
Lo stress colpisce tutte le persone allo stesso modo?
Come abbiamo già visto precedentemente, la risposta è no. Infatti l’azione patogena dello stress, a
parità d’intensità e durata, è in funzione di fattori condizionanti che possono esaltare o bloccare una
conseguenza o l’altra dello stress. Può trattarsi di condizionamento interno (costituzione,
predisposizione genetica, personalità, età o sesso) oppure esterno (farmaci, dieta, fattori ecologici,
abitudini, esperienza).
Dobbiamo considerare quindi che:
- Lo stress per assumere un ruolo importante nella genesi di alcune malattie, deve avere carattere
reiterato nel tempo oppure possedere un’intensità tale da innescare sempre processi biochimici che
sottendono la reazione di stress.
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- Nel considerare il ruolo dello stress nell’eziologia di certe malattie, è da chiedersi se esso sia rilevante o
causale, se il suo effetto sia causa essenziale e necessaria o solo una concausa o solo un elemento
accessorio. E’ necessario inoltre sapere se lo stress agisce come fattore predisponente alla malattia.
- La risposta allo stress è variabile da persona a persona. Stimoli dotati dello stesso potere stressante
non provocano necessariamente la stessa reazione in individui diversi; così come condizioni stressanti
di vario genere possono indurre la medesima risposta in persone diverse.
Ciò significa che l’organismo, pur rispondendo allo stress secondo uno schema biochimico e somatoviscerale stereotipato, è in grado di modulare, a seconda del singolo individuo, l’entità e il grado di
risposta (che in alcuni casi assume il significato di agente patogeno) cui è ripetutamente esposto.
MOBBING
Come riconoscerlo precocemente
Il mobbing non è uno stato, ma un meccanismo e in quanto tale inizia con un cambiamento. Nella
maggior parte dei casi si tratta di un cambiamento del clima lavorativo. Il clima, cioè lo spazio
emozionale, che non è fatto solo di azioni e di parole, piuttosto di sensazioni, sentimenti, percezioni.
Un giorno, la persona avverte da parte del superiore o dei colleghi, una maggiore distanza, una minore
cordialità, un non guardare o un guardare troppo, ma mai apertamente.
Solo successivamente seguono le azioni che possono essere diversissime a seconda degli individui, dei
rapporti interpersonali, delle responsabilità e dei contesti organizzativi, ma comunque rientrano nelle
seguenti categorie di azioni:
- Impedire al lavoratore preso di mira di esprimersi;
- Isolarlo;
- Metterlo in difficoltà;
- Screditare il suo lavoro;
- Esporlo a rischi per la sua salute.
All’interno di questi punti si può inserire una grande varietà di comportamenti, vediamone alcuni:
- impedire alla vittima di esprimersi, può voler dire ignorarla quando parla, interromperla
continuamente, non rispondere alle sue richieste di colloquio alle sue lettere, vincolare il suo lavoro
all’interno di regole così rigide da impedire qualunque autonomia
- isolarla può variare da uno spostamento di stanza, all’esclusione del telefono, all’inserimento di
password nei programmi informatici che ovviamente non vengono comunicate alla vittima, fino a un
trasferimento ingiustificato in sedi lontane
BURNOUT – DMP (Disagio Mentale Professionale)
Il termine inglese “burnout” può essere tradotto letteralmente in “bruciato”, “fuso” e indica una
condizione d’esaurimento emotivo derivante dallo stress e dovuto alle condizioni di lavoro e a fattori
della sfera personale e ambientali.
Secondo un approccio specificamente psicologico, il burnout è definito come “un processo nel quale
lo stress si trasforma in un meccanismo di difesa e una strategia di risposta alla tensione, con
conseguenti comportamenti di distacco emozionale ed evitamento”.
Occorre però precisare che il burnout non colpisce solo le persone impegnate in professioni socio
sanitarie: tutte le attività lavorative implicano contatti interpersonali e quindi un certo livello di tensione.
La sindrome del burnout è caratterizzata da:
- Profonda sensazione di stanchezza sia fisica che emotiva;
- Atteggiamento distaccato e apatico nei rapporti interpersonali;
- Forte sentimento di frustrazione per mancata realizzazione delle proprie aspettative;
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- Anedonia
Metodologia:
(giusta circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la
sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro):
Occorre, in primo luogo, individuare i fattori di rischio da stress lavoro-correlato per poter pianificare
le opportune misure di eliminazione o di riduzione del rischio. La valutazione deve essere compiuta per tutti i
lavoratori e le lavoratrici, compresi dirigenti e preposti, prendendo in considerazione non i singoli lavoratori ma
gruppi omogenei esposti a rischi dello stesso tipo.
La Commissione consultiva ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si
articoli in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); una eventuale e da attivare nel caso in cui la
valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzioni adottate dal
datore di lavoro si rivelino inefficaci. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e
verificabili, appartenenti a tre famiglie:
1. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti
e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai
lavoratori.
2. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di
lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’organizzazione; autonomia decisionale e
controllo; conflitti interpersonali; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle
prestazioni richieste).
Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da
richiedere azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi
(DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
Se, invece, emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, occorre pianificare interventi
correttivi. Nel caso in cui tali interventi si rivelino inefficaci, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione
approfondita, che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti quali
questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella valutazione
preliminare.
Ad ogni buon fine la circolare esplicativa del 18 novembre 2010 chiarisce che la data del 31 dicembre
2010 di decorrenza dell’obbligo deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Nel DVR deve
essere indicata la programmazione temporale della valutazione e la sua data finale.
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SITUAZIONE OSSERVATA
Nella valutazione non si riscontrano eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di
contesto tali da richiedere azioni correttive nel breve termine. Si prevedrà comunque un piano
di monitoraggio con cadenza annuale o su segnalazione degli stessi lavoratori o loro
rappresentanti.
La presente valutazione dei rischi va effettuata nuovamente in occasione di modifiche che
danno il via ad una nuova organizzazione del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
………………………….………………………… Milano
li ____/_____/________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
………………………….………………………… Milano
li ____/_____/________
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
………………………….………………………… Milano
DVR - Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento SLC
li ____/_____/________
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