REDATTO A CURA DEL RSPP : ING. SERGIO DI NOCERA V. GIROLAMO SANTACROCE,3180129 – NAPOLITEL/FAX 081.5565655-349.6696631 E-MAIL : [email protected] Istituto Comprensivo “Sorelle Agazzi” AGGIORNAMENTO SLC AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI EDIFICIO SCOLASTICO (D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 smi) Revisione 00 – Dicembre 2010 Sede di Piazza Gasparri, 6 20161 – Milano (MI) – Tel. 02/88446958 – Fax. 02/66222780 Istituto Comprensivo “ S. Agazzi” Sede Piazza Gasparri,6 Milano (MI) SOMMARIO PREMESSA ............................................................................................................................................................ 3 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI ................................................................................................... 3 VERIFICA DEI FATTORI DI RISCHIO ....................................................................................................... 4 CRITERIO E VALUTAZIONE PER LO STRESS LAVORO-CORRELATO (SLC)...................................................4 MOBBING.............................................................................................................................................................................6 BURNOUT – DMP (DISAGIO MENTALE PROFESSIONALE) .......................................................................................6 Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento SLC pag. 2/9 Istituto Comprensivo “S. Agazzi” Sede Piazza Gasparri,6 Milano (MI) PREMESSA La presente relazione riguarda l’integrazione/aggiornamento del DVR esistente circa il rischio “stress lavoro-correlato”, nell'ambito dell’Istituto Comprensivo “ Sorelle Agazzi” di Milano (MI), per gli adempimenti previsti dall' art. 17 e 28 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. di seguito specificati ed alla circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro. Nella redazione del presente elaborato è intrinseca la considerazione che il DVR è inteso un documento dinamico continuamente in fase di sviluppo in uno con l’attività aziendale/scolastica. I principali riferimenti normativi: - Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.; ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori: aggiornamento per lo stress lavoro-correlato (SLC) (Artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 smi e circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro) Nel predisporre il presente documento si è proceduto ad un'accurata analisi e ad un'attenta valutazione dei principali elementi di cui si compone l'azienda: i luoghi di lavoro, l'organizzazione aziendale dei processi produttivi e delle attività lavorative, etc. La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, prevista dagli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del Testo Unico per la sicurezza sui luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008 e s.m.i.), è definita come “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”. La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e deve essere effettuata dai datori di lavoro. DVR - Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento SLC pag. 3/9 Istituto Comprensivo “S. Agazzi” Sede Piazza Gasparri,6 Milano (MI) VERIFICA DEI FATTORI DI RISCHIO Dall’analisi della situazione osservata, rispetto ai fattori di rischio già analizzati si vuole aggiornare il DVR con il rischio: - Stress da lavoro-correlato (mobbing, burnout, etc.) CRITERIO e valutazione per lo STRESS LAVORO-CORRELATO (SLC) criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari collegati allo stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 smi , accordo europeo dell'8 ottobre 2004 recepito dall’accordo interconfederale del 09 giugno 2008 e circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro) Il criterio adottato per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei “gruppi omogenei di lavoratori” è conforme a quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 smi, ai contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 recepito dall’accordo interconfederale del 09 giugno 2008 ed alla circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro. Sul punto, ad oggi, nonostante gli studi e la nutrita letteratura in materia di valutazione dello stress lavoro correlato, la comunità scientifica non è ancora pervenuta a sviluppare un criterio scientifico consolidato e normativamente imposto. Nell'elaborazione di tale criterio ai fini del presente documento, pertanto, sono stati presi in considerazione esclusivamente i fattori previsti dalla vigente normativa sopra richiamata e, segnatamente: - “Lo stress non è una malattia, ma un’esposizione prolungata ad esso può ridurre l’efficienza nel lavoro e può causare malattie”; - il fenomeno necessita di un’analisi attenta e non superficiale, infatti, “Lo stress può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell’impresa, dal settore di attività o dal tipo di relazione contrattuale o di lavoro. In pratica, tuttavia, non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori ne possono essere necessariamente colpiti”; - situazioni transitorie o contingenti non necessariamente devono essere considerate come indicatori di stress e, infatti, “L’individuo può ben adattarsi ad affrontare un’esposizione a breve termine, cosa che può anche essere positiva, ma ha una maggiore difficoltà a sostenere un’esposizione prolungata a un'intensa pressione”; - situazioni uguali possono generare reazioni eterogenee, infatti, “Singoli individui possono reagire differentemente ad una stessa situazione data oppure possono reagire diversamente a situazioni similari in momenti diversi della propria vita”; - oggetto della valutazione, infine, non è il rischio stress nell'accezione comune, ma il ben diverso fenomeno dello stress lavoro-correlato, “Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi,come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l’ambiente , la scarsa comunicazione, eccetera”. Constatata la complessità del fenomeno e, soprattutto, la mancanza delle necessarie linee guida nazionali, l'approccio adottato per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato ha DVR - Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento SLC pag. 4/9 Istituto Comprensivo “S. Agazzi” Sede Piazza Gasparri,6 Milano (MI) imposto di definire un programma di osservazione (monitoraggio) fondato necessariamente sulle previsioni normative contenute nel D.Lgs. 81/2008 e sui contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004 recepito dall’accordo interconfederale del 09 giugno 2008. Tale programma di osservazione (monitoraggio) ha imposto, anzitutto, l'individuazione nel contesto aziendale di “gruppi di lavoratori” omogenei - per le mansioni o per i compiti assegnati - potenzialmente esposti a rischi da stress lavoro-correlato. In tal modo sarà possibile delimitare l’ambito di osservazione e rilevare la sussistenza di eventuali indicatori di stress lavoro-correlato quali: (a titolo esemplificativo e non esaustivo), l'alto tasso di assenteismo, l'elevata rotazione del personale, i frequenti conflitti interpersonali, le lamentele da parte delle persone, gli infortuni, le richieste di cambio mansione/settore. La rilevazione (monitoraggio) richiede, evidentemente, un impegno attento e costante e la necessaria partecipazione delle figure e dei ruoli aziendali per modulare, di volta in volta, le scelte aziendali alle eventuali sopravvenienze del monitoraggio. Tale criterio per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato verrà rielaborato e/o modificato nel caso di adozione, da parte degli organi competenti, di eventuali disposizioni normative, norme tecniche o di buona prassi e linee guida nazionali. In recepimento della circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro, il monitoraggio è comunque da applicare dopo la fase preliminare, e comunque dopo che gli opportuni interventi correttivi introdotti dal datore di lavoro sono risultati inefficaci. In sintesi: I disturbi psico-fisici più frequenti che uno stress prolungato può provocare I sintomi psico-fisici che più frequentemente si riscontrano nelle persone sottoposte a situazioni particolarmente stressanti sono: - Problemi dermatologici; - Abbassamento delle difese immunitarie (maggiore vulnerabilità alle malattie); - Disturbi a carico dell’apparato cardio-circolatorio e senso di oppressione; - Disturbi a carico dell’apparato gastro-intestinale; - Disturbi all’apparato muscolo-scheletrico; - Disturbi della sfera sessuale; - Perdita di concentrazione, insonnia, iperidrosi ecc.; - Sindromi ansiose; - Depressione con possibile conseguente abuso di farmaci e/o alcol, fumo, caffè; - Disturbi comportamentali (ansia, attacchi di panico, perdita di autostima e assertività ecc.) con conseguente ritiro dalla vita lavorativa e sociale; - Alterazioni della personalità Lo stress colpisce tutte le persone allo stesso modo? Come abbiamo già visto precedentemente, la risposta è no. Infatti l’azione patogena dello stress, a parità d’intensità e durata, è in funzione di fattori condizionanti che possono esaltare o bloccare una conseguenza o l’altra dello stress. Può trattarsi di condizionamento interno (costituzione, predisposizione genetica, personalità, età o sesso) oppure esterno (farmaci, dieta, fattori ecologici, abitudini, esperienza). Dobbiamo considerare quindi che: - Lo stress per assumere un ruolo importante nella genesi di alcune malattie, deve avere carattere reiterato nel tempo oppure possedere un’intensità tale da innescare sempre processi biochimici che sottendono la reazione di stress. DVR - Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento SLC pag. 5/9 Istituto Comprensivo “S. Agazzi” Sede Piazza Gasparri,6 Milano (MI) - Nel considerare il ruolo dello stress nell’eziologia di certe malattie, è da chiedersi se esso sia rilevante o causale, se il suo effetto sia causa essenziale e necessaria o solo una concausa o solo un elemento accessorio. E’ necessario inoltre sapere se lo stress agisce come fattore predisponente alla malattia. - La risposta allo stress è variabile da persona a persona. Stimoli dotati dello stesso potere stressante non provocano necessariamente la stessa reazione in individui diversi; così come condizioni stressanti di vario genere possono indurre la medesima risposta in persone diverse. Ciò significa che l’organismo, pur rispondendo allo stress secondo uno schema biochimico e somatoviscerale stereotipato, è in grado di modulare, a seconda del singolo individuo, l’entità e il grado di risposta (che in alcuni casi assume il significato di agente patogeno) cui è ripetutamente esposto. MOBBING Come riconoscerlo precocemente Il mobbing non è uno stato, ma un meccanismo e in quanto tale inizia con un cambiamento. Nella maggior parte dei casi si tratta di un cambiamento del clima lavorativo. Il clima, cioè lo spazio emozionale, che non è fatto solo di azioni e di parole, piuttosto di sensazioni, sentimenti, percezioni. Un giorno, la persona avverte da parte del superiore o dei colleghi, una maggiore distanza, una minore cordialità, un non guardare o un guardare troppo, ma mai apertamente. Solo successivamente seguono le azioni che possono essere diversissime a seconda degli individui, dei rapporti interpersonali, delle responsabilità e dei contesti organizzativi, ma comunque rientrano nelle seguenti categorie di azioni: - Impedire al lavoratore preso di mira di esprimersi; - Isolarlo; - Metterlo in difficoltà; - Screditare il suo lavoro; - Esporlo a rischi per la sua salute. All’interno di questi punti si può inserire una grande varietà di comportamenti, vediamone alcuni: - impedire alla vittima di esprimersi, può voler dire ignorarla quando parla, interromperla continuamente, non rispondere alle sue richieste di colloquio alle sue lettere, vincolare il suo lavoro all’interno di regole così rigide da impedire qualunque autonomia - isolarla può variare da uno spostamento di stanza, all’esclusione del telefono, all’inserimento di password nei programmi informatici che ovviamente non vengono comunicate alla vittima, fino a un trasferimento ingiustificato in sedi lontane BURNOUT – DMP (Disagio Mentale Professionale) Il termine inglese “burnout” può essere tradotto letteralmente in “bruciato”, “fuso” e indica una condizione d’esaurimento emotivo derivante dallo stress e dovuto alle condizioni di lavoro e a fattori della sfera personale e ambientali. Secondo un approccio specificamente psicologico, il burnout è definito come “un processo nel quale lo stress si trasforma in un meccanismo di difesa e una strategia di risposta alla tensione, con conseguenti comportamenti di distacco emozionale ed evitamento”. Occorre però precisare che il burnout non colpisce solo le persone impegnate in professioni socio sanitarie: tutte le attività lavorative implicano contatti interpersonali e quindi un certo livello di tensione. La sindrome del burnout è caratterizzata da: - Profonda sensazione di stanchezza sia fisica che emotiva; - Atteggiamento distaccato e apatico nei rapporti interpersonali; - Forte sentimento di frustrazione per mancata realizzazione delle proprie aspettative; DVR - Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento SLC pag. 6/9 Istituto Comprensivo “S. Agazzi” Sede Piazza Gasparri,6 Milano (MI) - Anedonia Metodologia: (giusta circolare del 18 novembre 2010 della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del Lavoro): Occorre, in primo luogo, individuare i fattori di rischio da stress lavoro-correlato per poter pianificare le opportune misure di eliminazione o di riduzione del rischio. La valutazione deve essere compiuta per tutti i lavoratori e le lavoratrici, compresi dirigenti e preposti, prendendo in considerazione non i singoli lavoratori ma gruppi omogenei esposti a rischi dello stesso tipo. La Commissione consultiva ha previsto che la valutazione del rischio da stress di lavoro-correlato si articoli in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); una eventuale e da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro correlato e le misure di correzioni adottate dal datore di lavoro si rivelino inefficaci. La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti a tre famiglie: 1. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate dai lavoratori. 2. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti. 3. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste). Se dalla valutazione preliminare non emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere azioni correttive, il datore di lavoro è tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Se, invece, emergono elementi di rischio da stress lavoro-correlato, occorre pianificare interventi correttivi. Nel caso in cui tali interventi si rivelino inefficaci, il datore di lavoro dovrà effettuare una valutazione approfondita, che prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori attraverso strumenti quali questionari, focus group, interviste semi strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori previsti nella valutazione preliminare. Ad ogni buon fine la circolare esplicativa del 18 novembre 2010 chiarisce che la data del 31 dicembre 2010 di decorrenza dell’obbligo deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione. Nel DVR deve essere indicata la programmazione temporale della valutazione e la sua data finale. DVR - Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento SLC pag. 7/9 Istituto Comprensivo “S. Agazzi” Sede Piazza Gasparri,6 Milano (MI) SITUAZIONE OSSERVATA Nella valutazione non si riscontrano eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto tali da richiedere azioni correttive nel breve termine. Si prevedrà comunque un piano di monitoraggio con cadenza annuale o su segnalazione degli stessi lavoratori o loro rappresentanti. La presente valutazione dei rischi va effettuata nuovamente in occasione di modifiche che danno il via ad una nuova organizzazione del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi). IL DIRIGENTE SCOLASTICO ………………………….………………………… Milano li ____/_____/________ IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ………………………….………………………… Milano li ____/_____/________ IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA ………………………….………………………… Milano DVR - Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento SLC li ____/_____/________ pag. 8/9 Istituto Comprensivo “S. Agazzi” DVR - Documento di Valutazione dei Rischi: aggiornamento SLC Sede Piazza Gasparri,6 Milano (MI) pag. 9/9