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Promozione della proprietà di
abitazioni mediante i fondi della
previdenza professionale
Febbraio 2014
Scheda informativa per l'assicurato
I capitali previdenziali del 2° pilastro possono essere utilizzati per l’acquisto
dell’abitazione di proprietà. Le prestazioni possono essere richieste o costituite
in pegno fino all'effettiva maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia.
Principi.
Se l’assicurato è totalmente invalido, la costituzione in pegno e il
­ricorso al prelievo anticipato non sono possibili; se presenta limita­
ta capacità di guadagno, la costituzione in pegno e il ricorso al pre­
lievo anticipato sono possibili soltanto per la parte di prestazione
di libero passaggio corrispondente al grado di capacità ­reddituale
­residua.
I fondi della cassa pensioni possono essere prelevati anticipata­
mente o costituiti in pegno per le seguenti finalità:
Prelievo anticipato o costituzione in pegno?
Ai sensi della legge federale sulla promozione della proprietà di
abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, fino
all'effettiva maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia gli
assicurati possono ricorrere al prelievo anticipato (versamento in
contanti) della prestazione di libero passaggio ovvero alla costitu­
zione in pegno della prestazione di libero passaggio o delle presta­
zioni previdenziali.
•
•
•
•
acquisto e costruzione di un’abitazione di proprietà ­esclusiva,
in comproprietà o di proprietà comune, utilizzata in via
­permanente dall’assicurato. ­Queste comprendono le case
unifamiliari o gli appartamenti di proprietà, ma non le case
di vacanza o le seconde case;
acquisto di certificati di quote di una cooperativa edilizia o di
analoghe partecipazioni, se un appartamento finanziato in
questo modo viene utilizzato direttamente come abitazione;
ammortamento di ipoteche sull’abitazione di proprietà
­utilizzata dall’assicurato;
investimenti volti a conservare o incrementare il valore
­dell’abitazione di proprietà già esistente.
Con un prelievo anticipato si anticipa innanzitutto l’utilizzo dei
fondi accumulati per la vecchiaia. L’assicurato ordina il ritiro
di un determinato importo dal proprio montante previdenziale
­individuale. Con il prelievo anticipato si aumenta la base di
capitale proprio.
Al contrario del prelievo anticipato, la costituzione in pegno garan­
tisce il credito attraverso i diritti previdenziali dell’assicurato. Con
la costituzione in pegno si possono ottenere condizioni eventual­
mente più favorevoli sul capitale di credito oppure la dilazione de­
gli ammortamenti sui prestiti ipotecari.
Nota: in molti casi la costituzione in pegno dovrebbe essere per
l’assicurato una soluzione più interessante rispetto al prelievo
anticipato.
Non è ammesso il finanziamento della manutenzione ordinaria,
dell’acquisto di terreno edificabile, di prenotazioni, imposte su
prelievi anticipati o tassi ipotecari. È considerato uso proprio l’uti­
lizzo da parte dell’assicurato nel suo luogo di domicilio o di dimo­
ra abituale. A tal riguardo è irrilevante che il domicilio si trovi in
Svizzera o all’estero.
Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.
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Costituzione in pegno.
Varianti
La costituzione in pegno può estendersi
• al diritto alle prestazioni previdenziali di vecchiaia, invalidità
o decesso (senza limiti di importo) oppure
• all’importo consentito della prestazione di libero passaggio.
Importo minimo
Per la costituzione in pegno della prestazione di libero passaggio
non è previsto alcun importo minimo.
Uscita dal servizio
Se un assicurato, che abbia costituito in pegno la prestazione di
­libero passaggio o la prestazione previdenziale, passa ad ­altro
­istituto di previdenza o assicurativo, il vecchio ente è tenuto a
­informare il nuovo ente e il creditore pignoratizio.
Caso di erogazione prestazioni
Per il versamento di prestazioni di decesso e invalidità all’assicu­
rato ovvero ai superstiti è necessario il consenso del creditore
­pignoratizio.
Massimale
Assicurati fino a 50 anni d’età:
• costituzione in pegno fino a concorrenza della prestazione
di libero passaggio.
Età pensionabile
Al raggiungimento dell’età pensionabile si estingue la ­costituzione
in pegno delle prestazioni di libero passaggio, poiché l’avere
di vecchiaia viene utilizzato per il finanziamento delle p
­ restazioni
di vecchiaia.
Assicurati oltre i 50 anni di età:
• al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbero
avuto diritto a 50 anni oppure metà dell’attuale prestazione di
libero passaggio.
Divorzio
Per il trasferimento di parte della prestazione di libero passaggio in
caso di divorzio o per un prelievo anticipato per la proprietà abita­
tiva è necessario il consenso del creditore pignoratizio.
Conseguenze
Le prestazioni previdenziali spettanti all’assicurato fungono da ga­
ranzia al creditore ipotecario. Una costituzione in pegno serve per
la raccolta di capitale di credito supplementare. L’assicurato può
eventualmente concordare con il proprio creditore un prestito ipo­
tecario superiore, la dilazione o la rinuncia all’ammortamento del
prestito ipotecario già in essere oppure tassi agevolati sull’even­
tuale ipoteca di grado inferiore.
Copertura previdenziale
Fatto salvo il caso della realizzazione del pegno, la costituzione in
pegno non influisce in alcun modo sulla copertura previdenziale.
Imposte
Le imposte sono dovute soltanto in caso di realizzazione del pegno.
In tal caso si applicano le medesime regole del prelievo anticipato.
Gli interessi passivi supplementari, derivanti dalla superiore capa­
cità di prestito, sono deducibili dal reddito imponibile.
Limitazioni
La costituzione in pegno limita le possibilità dell’assicurato previ­
ste dal regolamento. È infatti necessario il consenso del creditore
­pignoratizio per
• l’erogazione in contanti della prestazione di libero passaggio;
• l’erogazione della prestazione previdenziale;
• il trasferimento di una parte della prestazione di libero
­passaggio (divorzio).
Prelievo anticipato.
Principio
Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni e fino
all'effettiva maturazione del diritto alle prestazioni di vecchiaia. Se
sono ­stati effettuati versamenti volontari, le prestazioni risultan­
ti non possono e­ ssere rimborsate in forma di capitale dalla previ­
denza per i successivi tre anni.
Importo minimo
L’importo minimo del prelievo anticipato è pari a 20.000 franchi
(tranne per l’acquisto di certificati di quote e partecipazioni analo­
ghe nonché per conti ovvero polizze di libero passaggio).
Massimale
Assicurati fino a 50 anni d’età:
• prelievo anticipato fino a concorrenza della prestazione di
libero passaggio.
Assicurati oltre i 50 anni di età:
• al massimo la prestazione di libero passaggio a cui avrebbe­
ro avuto diritto a 50 anni oppure metà dell’attuale prestazio­
ne di libero passaggio.
Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.
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Conseguenze
Le future prestazioni di vecchiaia e la prestazione di libero passag­
gio saranno ridotte dell’ammontare equivalente al prelievo anti­
cipato. A seconda del tipo di piano previdenziale saranno ridotte
­anche le prestazioni assicurate per decesso e invalidità.
Si consiglia l’assicurato di richiedere la verifica della situazione pre­
videnziale personale. Sulla base della richiesta scritta calcoliamo la
riduzione della prestazione e proponiamo, sempre se desiderata,
un’assicurazione complementare.
Garanzia della destinazione d’uso
In caso di prelievo anticipato ovvero realizzazion del pegno, a ga­
ranzia dello scopo previdenziale viene iscritta nel registro fondiario
una «limitazione del diritto di alienazione» (i costi si intendono a
carico dell’assicurato), che sancisce l’obbligo di restituire alla c­ assa
pensioni l’importo anticipato nel caso in cui l’abitazione di proprie­
tà venga alienata.
Imposte
L’importo anticipato deve essere dichiarato a fini fiscali come
­prestazione in capitale proveniente dalla previdenza, in base alle
disposizioni federali e cantonali vigenti al momento del prelievo,
di norma separatamente dal resto del reddito.
Diritto di rimborso
L’assicurato può restituire la somma percepita in qualunque
­momento fino all'effettiva maturazione del diritto alle prestazio­
ni di vecchiaia.
Come procedere.
Il consulente è a disposizione per chiarire se siano soddisfatte le
condizioni per la promozione della proprietà abitativa attraverso
i fondi della previdenza professionale.
Inviate il modulo «Richiesta di prelievo anticipato o di ­costituzione
in pegno» debitamente compilato. Attenzione: per gli assicurati
coniugati ovvero legati da unione domestica registrata (anche se­
parati) il questionario deve essere controfirmato anche dal coniu­
ge ovvero dal convivente.
Costi
I costi di iscrizione al registro fondiario ed eventuali costi per gli
estratti aggiornati del registro fondiario e i certificati di domicilio
si intendono a carico dell’assicurato. Deve essere inoltre ­corrisposto
un contributo spese commisurato agli oneri amministrativi
­sostenuti.
Il debito fiscale non può essere finanziato incrementando il
­prelievo anticipato.
Uscita dal servizio
Se l’assicurato aderisce a un altro istituto di previdenza, quest’ul­
timo viene informato del prelievo anticipato. Eventuali rimborsi
(obbligatori e volontari) vengono destinati al nuovo istituto, che
riaccredita l’importo sul conto di vecchiaia.
Conseguenze del prelievo anticipato e della
costituzione in pegno.
•
•
Divorzio
In caso di divorzio il prelievo anticipato viene giudi­cato come una
prestazione di libero passaggio dal tribunale, cioè anche il prelievo
anticipato è soggetto alla divisione a metà.
Obbligo di rimborso
L’importo anticipato deve essere restituito laddove le condizioni
per il prelievo anticipato non siano più soddisfatte (es. se l’abitazio­
ne di proprietà viene alienata).
•
•
Un prelievo anticipato ovvero una realizzazione del pegno
riducono le prestazioni di vecchiaia ed eventualmente le
­prestazioni per i superstiti.
L’assicurato assume il rischio di eventuali perdite di valore
dell’abitazione di proprietà e di eventuali crisi finanziarie.
L’assicurato deve preoccuparsi di richiedere la successiva
cancellazione dell’iscrizione al registro fondiario.
L’assicurato è tenuto a conservare le ricevute dei versamen­
ti delle imposte sul prelievo anticipato ai fini del successivo
rimborso.
Se il prelievo anticipato è stato versato non essendo a conoscenza
di una decisione dell’Assicurazione per l’invalidità (in particolare se
l’assicurato non ha rispettato l’obbligo di comunicazione), l’assicu­
rato è tenuto a restituire l’importo anticipato.
Fanno fede le pertinenti condizioni contrattuali di Allianz Suisse.
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