Nell'esercizio provvisorio cinque tipi di variazioni in mano a Giunta e dirigenti di Patrizia Ruffini e Cinzia Simeone Per la prima volta Giunta e responsabili potranno effettuare variazioni di bilancio e di piano esecutivo di gestione nel corso dell'esercizio provvisorio, seguendo le novità dell'armonizzazione contabile in vigore dal 1° gennaio 2016 che assegnano poteri di variazione alla Giunta e ai responsabili dei servizi. Questi ultimi potranno essere individuati nel responsabile del servizio finanziario oppure, se apposita norma regolamentare lo prevede, nei singoli responsabili di servizio. Nel corso dell'esercizio provvisorio sono consentite, con atto di giunta, le variazioni: • per utilizzare le quote vincolate o accantonate dell'avanzo presunto in base all'articolo 187 c. 3-quinquies; • per riaccertamento ordinario; • modificare l'importo delle voci di cui «impegni già assunti» a seguito del preconsuntivo dell'esercizio precedente; • utilizzare il fondo di riserva per fronteggiare provvedimenti giurisdizionali esecutivi, obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente; • adottare variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente. Nelle more del riaccertamento ordinario il responsabile finanziario, acquisito il parere dei revisori, potrà effettuare il riaccertamento parziale di residui nati dalla competenza 2015 da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario. Inoltre i responsabili (a seconda della norma regolamentare) possono effettuare con determinazione variazioni del fondo pluriennale vincolato del bilancio provvisorio 2016. I ritocchi al Peg La Giunta potrà inoltre modificare gli stanziamenti del piano esecutivo di gestione di competenza (provvisorio 2016), prevedendo anche l'istituzione di nuovi capitoli, per variazioni compensative all'interno della medesima tipologia. In assenza di variazioni compensative, la Giunta potrà anche istituire capitoli di entrata con stanziamenti pari a zero nell'ambito di tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Mentre è di competenza del consiglio l'istituzione di tipologia, sempre con stanziamento pari a zero, non previste nel bilancio provvisorio in corso di gestione. Per la parte spesa la giunta potrà approvare variazioni di Peg fra macroaggregati compensative all'interno dei programmi e compensative all'interno del macroaggregato contributi. Il responsabile del servizio finanziario (laddove non diversamente disciplinato) potrà approvare, prevedendo anche l'istituzione di nuovi capitoli, variazioni di Peg di entrata compensative all'interno della medesima categoria e variazioni di peg compensative all'interno dei macroaggregati (eccetto contributi). Queste variazioni possono essere effettuate anche con riferimento alle previsioni del Peg riguardante l'esercizio successivo, se necessarie per consentire la corretta applicazione del principio della competenza potenziata, nei casi in cui i principi contabili consentono l'assunzione di impegni esigibili nell'esercizio successivo. Le variazioni di bilancio in esercizio provvisorio, infine, sono comunicate al tesoriere utilizzando lo schema «Dati per esercizio e gestione provvisoria». Il tesoriere dovrà quindi aggiornare, di volta in volta, i propri dati ai soli fini della gestione in dodicesimi; le variazioni effettuate durante l'esercizio provvisorio non rilevano, invece, ai fini della resa del conto del tesoriere.