LA POSIZIONE ASSOCIATIVA IN TEMA DI
GLI ACQUISTI DA PARTE DELLE STRUTTURE
SANITARIE PUBBLICHE CON IL SISTEMA DEL
“CONTO DEPOSITO”
INDICE
◗◗ GLI ASPETTI FISCALI, CONTABILI ED AMMINISTRATIVI
DEL CONTO DEPOSITO
PAG. 3
◗◗ I MOTIVI DELLA DIFFUSIONE DEL CONTO DEPOSITO
PAG. 4
◗◗ CONCLUSIONI
PAG. 5
◗◗ SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO
PAG. 7
Il presente documento nasce dall’esigenza di chiarezza, di trasparenza e
correttezza nell’impostazione delle procedure di gara e nella conseguente
gestione contrattuale, in tutte le fattispecie ove le aziende produttrici e/o distributrici di dispositivi medici siano tenute a depositare prodotti e strumentari
presso le strutture sanitarie all’atto dell’aggiudicazione.
Nella pratica commerciale viene utilizzato lo strumento del “conto deposito”
con il quale il produttore e il dettagliante si accordano affinché quest’ultimo
non sia tenuto a pagare immediatamente la merce ricevuta e abbia facoltà
di rendere l’invenduto.
In realtà, la locuzione “conto deposito” non identifica alcuna fattispecie giuridica tipica. La formula sottende però una disciplina contrattuale che può
variare da caso a caso. In genere, la fattispecie del contratto estimatorio (art.
1556 c.c.), il cui elemento essenziale è la facoltà dell’”accipiens” (stazione
appaltante) di pagare il bene o restituirlo alla scadenza del termine, è quella
che sembra meglio soddisfare gli obiettivi del conto deposito.
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel
termine stabilito. I beni devono essere restituiti nella loro integrità, in caso
contrario chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagare il
prezzo sebbene la loro restituzione sia divenuta impossibile per causa a
lui non imputabile. L’”accipiens” ha la disponibilità delle cose, sicché sono
validi i suoi atti di disposizione, però non entrano nel suo patrimonio, tanto
che i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento. In altre parole,
la proprietà delle cose resta al tradens (fornitore) per tutta la durata convenzionale del rapporto. Il tratto distintivo è quindi dato dall’elemento reale, del
passaggio della cosa dal tradens all’accipiens.
Dal contratto estimatorio si distingue la vendita (art. 1470 c.c. e ss.) e, in
particolare, la vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.) e la vendita
a prova (art. 1521 c.c.). La vendita è contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il
corrispettivo di un prezzo. E’ un contratto meramente consensuale che si distingue, in tal modo, dal contratto estimatorio in cui la componente reale, è come
si è detto, spiccata. Nella vendita con riserva di gradimento (art. 1520 c.c.),
la mancata pronuncia nel termine stabilito del compratore che dispone del
bene equivale a gradimento della cosa, mentre nell’estimatorio il termine ha
la diversa funzione di consentire all’acquirente di esercitare l’obbligazione alternativa (restituire il bene o pagarne il prezzo). La vendita a prova (art. 1521
c.c.) si presume fatta sotto la condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite o sia idonea all’uso a cui è destinata. La prova si deve eseguire nel
termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi. Il termine ha la
funzione di determinare il momento entro il quale il bene deve essere valutato.
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CONTO DEPOSITO
La somministrazione (art. 1559 e ss. c.c.) è il contratto con il quale una parte
si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Nella somministrazione a
carattere periodico il prezzo è corrisposto all’atto delle singole prestazioni
e in proporzione a ciascuna di esse. Gli elementi differenziali dal contratto
estimatorio sono i medesimi della vendita.
Infine, il deposito (art. 1766 c.c. e ss.) è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in
natura. Le differenze con l’estimatorio sono evidenti. Meno con il deposito
irregolare (art. 1782 c.c.), contratto col quale una parte riceve dall’altra una
cosa mobile fungibile con facoltà del depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituire altrettante cose della stessa specie
e qualità. Il parallelo con il contratto estimatorio è possibile se si tratta di cose
mobili fungibili. Peraltro la ratio delle due norme è divergente. Nella prima,
l’obiettivo è quello di mettere a disposizione beni che dovranno essere restituiti. Nel secondo, ottenere il corrispettivo o, eventualmente, la restituzione.
Gli aspetti fiscali, contabili ed amministrativi del conto deposito
La disponibilità di materiale presso l’azienda sanitaria la cui proprietà si trasferisca in un momento successivo, col verificarsi della condizione (prelievo e
uso del bene da parte dell’azienda sanitaria), comporta precisi adempimenti
fiscali e contabili.
La correttezza contabile ed amministrativa impone che il reale patrimonio
dell’impresa sia portato a conoscenza dei terzi. Gli amministratori della società devono redigere il bilancio rappresentando in modo veritiero e corretto
la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio (art. 2423 c.c.). Un tale livello di informazione non può
essere raggiunto senza la rilevazione di quegli aspetti delle operazioni di
gestione aziendale che pur non incidendo sul calcolo del reddito di esercizio
e del capitale di bilancio, offrono degli utili spunti per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria della società. A tal fine il legislatore impone, da un
lato, che in calce allo stato patrimoniale risultino i conti d’ordine (art. 2424,
comma 3, c.c.), dall’altro, che la nota integrativa indichi gli impegni non
risultanti dallo stato patrimoniale, nonché le notizie sulla natura di tali impegni e dei conti d’ordine la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria della società (art. 2427, n. 9, c.c.). La prassi contabile prevede il “conto acceso ai beni di terzi o presso terzi”, riferito, per
quanto qui interessa, ai beni di proprietà dell’azienda ubicati presso terzi.
Tali cespiti sono, sempre secondo la prassi contabile, inclusi tra le giacenze
di magazzino.
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Ciò significa che i medesimi beni dovrebbero concorrere alla determinazione del reddito d’impresa quali rimanenze finali secondo i criteri di cui all’art.
59 del D.p.r. 917/86. In sostanza, sono beni che non hanno prodotto ricavi
alla data di chiusura dell’esercizio.
Sotto il profilo I.V.A., la normativa fiscale si affianca e integra quella civilistica, prevedendo (art. 6 D.P.R. 633/72), che i beni soggetti a contratto
estimatorio, debbano essere resi ovvero fatturati, decorso un anno dalla loro
consegna.
Diventa, pertanto, fondamentale predisporre la corretta documentazione per
attestare la consegna dei beni e disciplinare chiaramente le modalità attraverso le quali il soggetto che riceve i beni in conto deposito, debba comunicare
alla società fornitrice di aver utilizzato i beni oggetto del contratto stesso.
Si segnala, infine, che al fine di vincere la presunzione di cessione per beni
acquistati e non trovati presso le sedi della società, il contribuente deve dimostrare che i beni si trovano al di fuori dei luoghi di attività, in quanto consegnati a terzi (art. 1 co. 2 del DPR 441/97):
••in lavorazione, deposito o comodato;
••in dipendenza di contratti estimatori, d’opera, appalto, trasporto, mandato o commissione;
••in dipendenza di altro titolo non traslativo della proprietà.
La consegna di beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà, deve risultare, alternativamente (art. 1 co. 5 del DPR 441/97):
1.dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da
apposito registro tenuto in conformità all’art. 39 del DPR 633/72 o da
atto registrato presso l’ufficio delle Entrate.
2.dal documento di trasporto (di cui al DPR 14.8.96 n. 472), integrato con
la relativa causale, o da altro valido documento di trasferimento.
3.da apposita annotazione, effettuata al momento del passaggio dei beni
in uno dei registri di cui agli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72 (registro
delle fatture emesse, registro dei corrispettivi e registro degli acquisti).
I motivi della diffusione del conto deposito
Recentemente questo peculiare meccanismo commerciale ha esteso oltre
modo il suo campo d’azione: praticamente una buona parte degli impiantabili è fatto tramite il conto deposito (solo in rari casi il capitolato prevede la
stipulazione del contratto estimatorio) e si va diffondendo ai prodotti consumabili in sala operatoria e a quelli monouso.
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CONTO DEPOSITO
I contratti di somministrazione sono sempre più frequentemente sostituiti da
contratti estimatori o contratti che, comunque, rinviano nel tempo il momento
dell’adempimento della prestazione (pagamento del corrispettivo).
É nostra opinione che i motivi che hanno convinto molte amministrazioni
pubbliche (aziende sanitarie) ad adottarlo siano sostanzialmente i seguenti:
a.l’opinione in base alla quale le formule contrattuali sono “neutrali”, almeno sotto il profilo del costo. Le considerazioni innanzi svolte evidenziano
invece l’onerosità del conto deposito (e del contratto estimatorio), a causa
degli investimenti, dei rischi e degli oneri amministrativi e contabili che
questa pratica comporta, sia per chi lo concede che per lo stesso “fruitore”. Il prezzo del prodotto, infatti, terrà conto dei maggiori oneri;
b. la presunta flessibilità del “conto deposito”: essa consiste nel restituire a
piacimento i prodotti. Così non è. La restituzione dipende dal mancato
utilizzo e deve avvenire nei tempi concordati o, in assenza, al termine del
contratto. Peraltro, il prodotto scaduto o la cui confezione è stata aperta,
non può certo rientrare tra i prodotti per i quali il contratto prevede la restituzione, in quanto la loro manipolazione segnala il prelievo del bene dal
“magazzino” del fornitore;
c.la possibilità di posticipare il momento della fatturazione e, quindi, del
pagamento. Con molta probabilità ciò dipende soprattutto dal ritardo con
il quale sono segnalati i prelievi di materiale, non dal meccanismo in sé.
Tali comportamenti creano difficoltà contabili e nella gestione dell’approvvigionamento.
d.Il fatto che, attraverso questa formula, si possono nascondere inefficienze
operative (prodotti lasciati scadere sugli scaffali, utilizzo improprio di prodotti, erroneo sconfezionamento di prodotti, erronea apertura di confezioni di prodotti sterili) e strutturali (ad es. di logistica).
A fronte di ciò vi sono altri aspetti che creano ulteriori difficoltà alle imprese,
come ad esempio:
••il fatto che negli ultimi anni, la dichiarazione d’uso rilasciata dall’ospedale
si sia fatta ancora più ritardata (fino a 6 mesi dopo l’effettivo impiego del
prodotto); si consideri che sino a che l’ospedale non dà comunicazione di
avere impiegato un prodotto al fornitore non è consentita la fatturazione;
••il fatto che l’ospedale faccia resistenza ad autorizzare l’accesso delle imprese ai propri magazzini al fine di inventariare i rispettivi prodotti;
••il
fatto che le strutture sanitarie ritardino gli ordini dei prodotti utilizzati
procrastinando la fatturazione
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Conclusioni
La situazione sopra descritta sembra abbia origine dalla mancata percezione da parte dei clienti degli oneri impliciti dello strumento “conto deposito”.
Essi ravvisano invece un’opportunità per la soluzione di alcuni loro problemi. Occorre invece far emergere la bontà di proposte alternative al conto
deposito, in grado di soddisfare le esigenze del cliente in modo più efficiente
ed economico.
Per dare soluzione alle difficoltà emerse nell’adozione del “conto deposito”
sarebbe opportuno:
1.individuare i casi in cui l’applicazione del “conto deposito” rappresenta
una effettiva ed obiettiva necessità.
2.Nei casi in cui il conto deposito sia giustificato, darne applicazione puntuale, nel senso di disciplinare compiutamente il rapporto, ad esempio,
comunicare tempestivamente il prelievo (e quindi l’utilizzo) dei prodotti;
consentire al fornitore di effettuare un adeguato controllo del proprio materiale presente negli ospedali, ecc., utilizzando il contratto estimatorio.
3.Individuare soluzioni alternative al “conto deposito”, ugualmente valide
ed efficaci, intervenire sulla programmazione degli acquisti, affidarsi a
diverse soluzioni logistiche (es.: just in time), ecc.
Aprile 2014
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CONTO DEPOSITO
SCHEMA DI CONTRATTO ESTIMATORIO
Si suggerisce sempre di stipulare il contratto estimatorio per il “conto deposito” sulla base dello schema di seguito riportato
Articolo 1 – Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto la fornitura secondo lo schema del contratto estimatorio, con relativa consegna in conto deposito, da parte della
______________ (di seguito il “Fornitore”) alla Azienda Sanitaria _________
(l’”Azienda Sanitaria”), di materiale___________________(di seguito, i “Dispositivi Medici”) individuato con i relativi prezzi e quantità, nell’allegato
elenco sub 1 (che può contenere differenti elenchi di strumentari e prodotti
impiantabili a seconda dei reparti dell’azienda ospedaliera che ne beneficiano) che forma parte integrante del presente contratto.
La Azienda Sanitaria si obbliga a pagare al Fornitore, secondo le modalità
di seguito specificate, i Dispositivi Medici impiantati e a restituire alla stessa,
alla cessazione del contratto, quelli non utilizzati.
Il presente contratto sarà sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti contraenti o loro delegati (per la Azienda Sanitaria da parte del Responsabile
della struttura di acquisizione di beni e servizi).
Laddove il conto deposito interessi più unità operative saranno individuati
differenti Responsabili del Conto deposito (RCD) se necessari.
Articolo 2 – Durata del contratto
La durata del presente contratto è stabilita in anni ______ a decorrere dalla
data di sottoscrizione. In ogni caso, decorso un anno dalla consegna, i beni
non utilizzati dall’Azienda Sanitaria, dovranno essere restituiti al Fornitore.
Le spese di tale restituzione saranno a carico di…..
[NOTA: qualora il presente contratto si inserisca in un più ampio contratto
di fornitura/appalto, è opportuno collegare la durata del presente contratto
estimatorio con quella dell’appalto. Suggeriremmo altresì di valutare l’eventuale inserimento delle clausole relative al rinnovo tacito del contratto e/o
alla facoltà di recesso anticipato per il Fornitore.]
Articolo 3- Individuazione del Responsabile del Conto Deposito (“RCD”)
L’Azienda Sanitaria si impegna ad individuare un responsabile del conto
deposito attivato ovvero colui che sarà incaricato all’esecuzione del contratto
estimatorio per tutta la durata prevista dal contratto stesso che in particolare:
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••gestirà la movimentazione del materiale (Art.4-5);
••gestirà le scorte secondo il metodo FEFO (First Expired First Out), ovvero si
utilizzano prima i prodotti in base alla data di scadenza più vicina (Art. 8).
Il nominativo del RCD [viene comunicato dall’Azienda Sanitaria al Fornitore
contestualmente alla stipula del presente contratto].
Articolo 4 – Costituzione del conto deposito
Il Fornitore si obbliga entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla registrazione del contratto a consegnare al Magazzino della Farmacia Ospedaliera i
Dispositivi Medici nelle quantità e qualità definite nell’art. 1.
Il Fornitore provvederà ad emettere documento di trasporto con la causale
del conto deposito comprensivo dell’indicazione della quantità consegnata,
del codice prodotto del Dispositivo Medico, del numero di lotto di riferimento
e dell’eventuale data di scadenza.
Tale documento dovrà essere firmato dal responsabile della farmacia che lo
invierà via fax al Fornitore e al reparto.
Eventuali differenze quantitative o qualitative rispetto al documento di trasporto e/o eventuali vizi dei Dispositivi Medici dovranno essere rilevati
dall’Azienda Sanitaria al momento della consegna. In mancanza, i Dispositivi Medici si intenderanno consegnati nelle quantità e caratteristiche indicate
nel documento di trasporto ed esenti da vizi. I Dispositivi Medici verranno
registrati nella procedura informatica del Magazzino di Farmacia e successivamente trasferiti presso la Sala operatoria della struttura dove verrà istituito
il conto deposito e dove verranno debitamente registrati. Dopo l’impianto/
utilizzo sul paziente, il Dispositivo Medico verrà scaricato dal conto deposito.
Sia presso il Magazzino della Farmacia Ospedaliera sia presso la sala operatoria i Dispositivi Medici dovranno essere registrati e custoditi separatamente rispetto ai beni di proprietà dell’Azienda Sanitaria.
Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo di
cui all’All.1 (vedi Art.1), in tal caso si renderà necessaria la sottoscrizione di
un separato accordo di modifica del medesimo allegato.
Articolo 5 – Impianto e Ripristino dei materiali protesici
L’RCD comunicherà, non oltre 12 ore dall’impianto/utilizzo, alla Farmacia
Ospedaliera a mezzo fax o e-mail di aver impiantato materiale in conto
deposito con le indicazioni del codice e del lotto, chiedendo contemporaneamente alla Farmacia stessa di provvedere al ripristino del materiale
utilizzato.
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CONTO DEPOSITO
Il Responsabile della Farmacia interna, non appena ricevuta la comunicazione da parte dell’RCD, provvederà ad inviare via fax/mail il codice ed
il lotto della quantità dei Dispositivi Medici impiantati al Fornitore entro i
termini di cui all’art. 7, che reintegrerà, a richiesta, il conto deposito del
materiale impiantato.
Il Responsabile della Farmacia/Ufficio Acquisti è obbligato, ricevuta la comunicazione di reintegro da parte dell’RCD, entro 30 giorni ad emettere
l’apposito ordinativo di acquisto sulla base del quale il Fornitore provvederà ad emettere la relativa fattura.
Articolo 6 – Accesso al conto deposito e verifiche contabili inventariali
In caso di richiesta di accesso al conto deposito da parte della Ditta, l’RCD
ne autorizzerà l’accesso.
Con periodicità semestrale ed in regime di contraddittorio, il personale del
Fornitore, il RCD ed il responsabile della Farmacia Ospedaliera provvederanno ad effettuare l’inventario dei Dispositivi Medici giacenti mediante redazione di documentazione scritta contenente la verifica dei Dispositivi Medici
presenti a tale data sottoscritta per accettazione da entrambe le parti.
Qualora emergesse una discrepanza tra i Dispositivi Medici inviati dal Fornitore ed i Dispositivi Medici risultanti nel verbale di cui sopra, il RCD, il
Fornitore ed il responsabile della Farmacia Ospedaliera controlleranno la
documentazione in possesso al fine di individuare le eventuali cause dell’incongruenza dei dati e provvedere alla soluzione del problema entro il termine di 10 giorni lavorativi. I Dispositivi Medici che risulteranno ancora
mancanti a tale data saranno da considerarsi come acquistati dall’Azienda
Sanitaria, la quale, pertanto, emetterà i corrispondenti ordini d’acquisto entro 30 giorni.
Articolo 7– Ordinativi e fatturazioni
L’azienda Sanitaria si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore
i Dispositivi Medici utilizzati. Tale comunicazione deve avvenire per iscritto
(mail, fax) al massimo entro il quinto giorno lavorativo successivo l’utilizzo
del Dispositivo Medico.
Successivamente l’Azienda Sanitaria provvederà, nel caso, a ordinare nuovi
Dispositivi Medici per il reintegro delle proprie giacenze.
L’Azienda Sanitaria si obbliga a pagare il prezzo al Fornitore: tale ordinativo verrà redatto sulla base del modulo debitamente firmato dal responsabile
della Farmacia/Ufficio Acquisti e predisposto sulla base di quanto indicato
nel documento (fax /mail) del RCD attestante l’avvenuto impianto/utilizzo.
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L’ordine emesso recherà il dettaglio del materiale utilizzato o da reintegrare
in quanto danneggiato o perso. Il Fornitore utilizzerà tale ordine per l’emissione della fattura di pagamento che dovrà far riferimento alla bolla/e di
consegna emessa/e a suo tempo in conto deposito.
Articolo 8- Custodia dei beni
L’Azienda Sanitaria si impegna a:
••provvedere alla tenuta dei separati registri contabili per i Dispositivi Medi-
ci in conto deposito in conformità alla vigente normativa fiscale e ad una
adeguata custodia e manutenzione dei Dispositivi Medici in conto deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del
confezionamento, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base
alla loro scadenza, assenza di scritte o etichette diverse dall’atto della
produzione) e stoccaggio in locali e contenitori adeguati sulla base delle
istruzioni impartite dal Fornitore e si impegna, inoltre, ad impiegare detto
materiale secondo l’uso per cui sono progettati.
••impiantare/utilizzare per primi i Dispositivi Medici più prossimi alla scadenza secondo metodo FEFO.
••segnalare al Fornitore i Dispositivi Medici in scadenza almeno 150 giorni
di calendario prima della data di scadenza stessa, con restituzione entro
e non oltre i successivi 30 giorni. Decorso tale termine, i Dispositivi Medici
passeranno di proprietà all’Azienda Sanitaria che, di conseguenza, sarà
tenuta ad emettere il relativo ordine di acquisto ed a saldare la corrispondente fattura al Fornitore;
••informare immediatamente l’Azienda Sanitaria di eventuali danni ai ma-
teriali in conto deposito in conseguenza dei quali possa essere derivata
perdita o inservibilità del bene.
Articolo 9 - Responsabilità
L’Azienda Sanitaria risponde del rischio e/o deperimento e/o deterioramento (ad. esempio: per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) dei Dispositivi Medici a partire dal momento in cui gli stessi sono consegnati presso
il magazzino della Farmacia Ospedaliera dal Fornitore.
L’Azienda Sanitaria sarà egualmente tenuta a pagare il prezzo dei Dispositivi Medici ricevuti anche se la loro restituzione entro il termine convenuto sia
divenuta impossibile per causa non imputabile all’Azienda Sanitaria.
Articolo 10 – Disponibilità dei beni
Il Fornitore non può disporre dei Dispositivi Medici concessi in conto deposito
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CONTO DEPOSITO
fino a che l’Azienda Sanitaria non provveda ad effettuarne la restituzione,
tranne nel caso in cui per emergenze non fosse necessario prelevare temporaneamente da parte della stessa Fornitrice del materiale per poi garantirne il
reintegro entro 48h, sempre nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche
della struttura sanitaria. Il tutto dovrà avvenire tramite movimentazione documentata dalla Farmacia Ospedaliera ed informazione scritta al RCD.
L’effetto traslativo della proprietà in capo all’Azienda Sanitaria dei Dispositivi Medici consegnati, non si produce al momento della presa in consegna
presso il magazzino della Farmacia Ospedaliera, bensì all’utilizzo del bene.
Articolo 11 – Difetti ed imperfezioni
Il verbale di consegna dei Dispositivi Medici, firmato per accettazione dal
RCD o dal responsabile della Farmacia Ospedaliera, non esonera il Fornitore per eventuali vizi di produzione che non siano emersi al momento della
consegna, ma vengano accertati al momento dell’impiego.
Il Fornitore dovrà provvedere alla sostituzione del materiale che per perdita di sterilità, non imputabile agli operatori dell’Azienda Sanitaria o per
qualche vizio di produzione, non dovesse garantire la massima sicurezza
dell’intervento.[NOTA: Verificare l’opportunità di inserire un limite di tempo,
decorrente dalla data di scoperta del vizio, entro il quale l’Azienda Sanitaria, a pena di decadenza, deve notificare tali vizi al Fornitore.]
Articolo 12 – Sostituzione dei prodotti
Nel caso in cui un Dispositivo Medico esca di produzione o in caso di temporanea indisponibilità, previa comunicazione all’Azienda Sanitaria, il Fornitore potrà procedere alla sostituzione con prodotti di pari funzionalità alle
stesse condizioni economiche.
Tale procedimento implica l’automatica integrazione dell’Allegato 1 al presente contratto.
Articolo 13 – Tracciabilità dei materiali – Recall
Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell’Azienda Sanitaria, permettano di rintracciare i pazienti
ai quali è stato impiantato uno dei Dispositivi Medici di cui al presente contratto. In caso di recall il Fornitore dovrà fornire il codice e numero di lotto
e/o di serie del dispositivo medico in oggetto.
NOTA: verificare l’opportunità di specificare il concetto di “recall”.
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Articolo 14 – Restituzione materiali al termine del contratto
Entro 15 giorni dalla data di scadenza del contratto, l’Azienda Sanitaria dovrà restituire al Fornitore, in condizioni di integrità e funzionalità, i Dispositivi
Medici non utilizzati e non scaduti, redigendo apposito verbale attestante il
buono stato degli stessi.
I Dispositivi Medici non restituiti si intenderanno come acquistati e, pertanto,
verranno fatturati dal Fornitore e pagati dall’Azienda Sanitaria.
Le spese relative alla consegna ed al ritiro dei Dispositivi Medici sono a carico del Fornitore.
[NOTA: Potrebbe essere opportuno inserire le clausole relative (i) al rispetto
del Codice di Condotta eventualmente adottato dal Fornitore ai sensi del D.
Lgs. 231/2001 ed al rispetto della normativa anticorruzione prevista dal
Foreign Corrupt Practices Act in caso di gruppi multinazionali, (ii) alla risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di violazione da
parte dell’Azienda Sanitaria degli obblighi di custodia, di corretta registrazione contabile dei Dispositivi Medici e conseguente emissione degli ordinativi d’acquisto e di rispetto dei termini di pagamento e (iii) all’indicazione
convenzionale del foro competente in caso di controversie.]
CONTO DEPOSITO
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